AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2022
14/11/2022

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2022

AMBIENTE

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicate, il 3, 11, 28 e 31 ottobre 2022 n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -):
- in tamponi acquosi durante il processo di fabbricazione della sostanza farmaceutica attiva (Proteina Q) del vaccino veterinario LetiFend®;
- come emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro (siringhe e cartucce) utilizzati come imballaggio primario per medicinali di varie aziende farmaceutiche elencate nell’appendice 1 riservata dell’analisi delle alternative inclusa nella domanda;
- per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche nella formulazione di reagenti per applicazioni molecolari in vitro di preparazione e di test;
- per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo del numero di reazioni non specifiche nella formulazione di reagenti in vitro per saggi immunologici clinici e industriali in vitro;
- per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche ai fini dell’estrazione di materiale biologico che è sottoposto a ulteriore formulazione e utilizzato per il rivestimento di articoli destinati ad applicazioni cliniche e industriali di test in vitro;
- emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per medicinali (NeoRecormon® e MIRCERA®);
- come tensioattivo non ionico per la disgregazione delle cellule microbiche e il lavaggio dei corpi di inclusione nel processo di fabbricazione di principi attivi biologici;
- come detergente nel processo di purificazione dei corpi di inclusione di G-CSF (fattore stimolante le colonie granulocitarie);
- per uso industriale come tensioattivo nella purificazione del medicinale biofarmaceutico Orencia, utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide, dell'artrite idiopatica giovanile e dell'artrite psoriasica adulta;
in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – Tricloroetilene (TCE)
Pubblicata il 10 ottobre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (TCE) (num. CE: 201-167-4, num. CAS: 79-01-6) per uso industriale come coadiuvante chimico (impianto chiuso) nella produzione del materiale alcantara, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – modulo per la trasmissione delle informazioni
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione del 31 agosto 2022 che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione.
Con la Decisione viene definito il modulo per la trasmissione delle informazioni sugli stabilimenti di cui all’art. 21, paragrafo 3, della Direttiva 2012/18/UE a decorrere dal 01/01/2026. Le informazioni vengono trasmesse dagli Stati membri servendosi delle banche dati elettroniche predisposte e tenute aggiornate dall’Agenzia europea dell’ambiente.

ADR – controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione).
La Direttiva codifica le procedure per uniformare i controlli dei trasporti su strada di merci pericolose. La direttiva entra in vigore il 13 novembre 2022 ed abroga la Direttiva 95/50/CE.

RIFIUTI – cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 152 del 27 settembre 2022 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184 ter del D. Lgs. 152/2006.
Nell’Allegato 1 sono riportati i criteri in base ai quali i rifiuti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “aggregato recuperato”. In via preferenziale i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
Nell’Allegato 2 sono riportati gli scopi specifici per i quali utilizzare l’aggregato recuperato.
L’articolo 5 del Decreto regola la compilazione delle Dichiarazione di conformità e le modalità di detenzione dei campioni e gli obblighi del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato.
Il provvedimento stabilisce che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Previsto che le operazioni di recupero aventi per oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del regolamento, se finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del Testo Unico Ambientale.
Nel provvedimento si evidenzia che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MITE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, se necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.
Per l’adeguamento ai criteri di cui al regolamento, il produttore, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore (4 novembre 2022), deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del TUA, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia).

RIFIUTI – chiarimenti sulle linee guida di classificazione dei rifiuti SNPA
Circolare del Ministero della Transizione Ecologica n. 128108 del 17 ottobre 2022 “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti del SNPA di cui al decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 - Chiarimenti applicativi”.
Con la Circolare, il Ministero ha pubblicato alcuni importati chiarimenti in merito all’applicazione delle linee-guida SNPA sulla classificazione rifiuti, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09/08/2021:
- gerarchia delle fonti: le Linee guida, seppur approvate con decreto sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale (art. 184, comma 5, del D. Lgs. 152/2006) assumendo una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170).
- Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma: nelle linee guida, tra la documentazione ritenuta di primaria importanza per garantire un’adeguata tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore nell’ambito della procedura, sono citati la relazione tecnica e il giudizio di classificazione. Più precisamente, ciò che le linee guida vogliono evidenziare è che sia messa in atto una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze. In tale ambito si ritiene importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva, di immediata consultazione, al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore. La forma nella quale le informazioni sono riportate non risulta, di conseguenza, vincolante.
- Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto: per quanto riguarda i RAEE, nelle Linee guida si è scelto di adottare un approccio differente rispetto a quello riportato negli “Orientamenti tecnici della Commissione europea”; si è scelto infatti, di applicare un approccio analogo a quello utilizzato per i veicoli fuori uso, in base al quale il codice pericoloso o non pericoloso è connesso alla messa in atto o meno delle procedure di bonifica del veicolo. La classificazione di un’apparecchiatura dipende quindi dalla presenza o meno di componenti pericolose che può evidentemente essere valutata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’apparecchiatura stessa.
- Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione: per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.
- Parametri analitici pertinenti: tra i quesiti posti, viene richiesto se “qualora il soggetto che redige il piano di campionamento sia diverso da quello che redige il giudizio di classificazione, sia opportuno riportare i relazionali di tale scelta anche nel giudizio di classificazione o meno”. Il Mite chiarisce che la forma non sia vincolante, purché nella documentazione predisposta siano riportate in modo chiaro le informazioni sulla base delle quali il produttore, ovvero il soggetto che ha operato per conto del produttore, ha effettuato determinate scelte nella fase di classificazione. Sulla base di tale considerazione ne consegue che il soggetto che attua le varie fasi del processo non debba essere necessariamente unico, purché sia evidente il processo decisionale attuato.
- Rifiuti da attività di costruzione e demolizione: nell’ambito del paragrafo 3.5.4 (relativo ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione) delle linee guida, le attività menzionate come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17 rappresentano solo esempi, come appare evidente dal fatto che le stesse sono seguite dalla dicitura “ecc.” da cui si deduce che anche attività di altro tipo possono rientrare nella casistica indicata.
- Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione: un altro aspetto da chiarire riguarda se, nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell’elenco europeo, sia necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA. Su tale aspetto si ritiene che, date le specifiche modalità e disposizioni normative stabilite per la gestione di tale flusso di rifiuti, anche nel caso di rifiuti pericolosi (si veda, ad esempio, l’articolo 184, comma 5-quater, del d.lgs. n. 152/2006 o l’articolo 193, comma 7, del medesimo decreto), non siano da applicarsi le suddette modalità operative da parte del produttore.
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico: il paragrafo 3.5.9 delle linee guida, fornisce, nell’ambito delle procedure di classificazione, indicazioni sulle modalità applicabili per i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati. Considerata la varietà delle procedure gestionali applicate sul territorio nazionale, si ritiene che tali indicazioni siano, inevitabilmente, da considerarsi come linee guida sulla procedura che il produttore può applicare per la classificazione dei rifiuti generati dal proprio processo. Le modalità, le tempistiche, le frequenze, rientrano necessariamente, nella scelta del produttore che rappresenta, come espressamente previsto dalla normativa, il soggetto su cui ricade l’onere della classificazione. Si ritiene, pertanto, che le Linee guida debbano mantenere, su questi aspetti, un approccio non eccessivamente rigido e che le specifiche scelte sulle tempistiche e sulle modalità debbano essere definite dal produttore del rifiuto.
- Classificazione degli imballaggi: con riguardo alla classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto di ritiene che la presenza di un residuo minimo di una sostanza o miscela di sostanze non pericolose, non precluda l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio. Con riguardo invece alla questione sulla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle linee guida SNPA (voci specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo) è stato chiarito che l’applicazione del metodo riportato dagli Orientamenti tecnici della Commissione avrebbe comportato problematiche applicative superiori a quelle derivanti dall’applicazione delle linee guida del SNPA, in quanto avrebbe richiesto l’effettuazione delle opportune analisi chimiche finalizzate alla verifica della sussistenza di pericolosità, con tutte le difficoltà del caso. In sostanza, seguendo l’approccio UE qualsiasi imballaggio contenente un residuo di sostanza dovrebbe essere sottoposto a una verifica di sussistenza di pericolosità.
- Chiarimenti su classificazione HP14: l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica (tabella 4.1.0 b) i) o 4.1.0 b) ii) a seconda delle informazioni sulla degradazione rapida), che della tossicità acuta se sono disponibili dati adeguati per gli altri livelli trofici (in base ai criteri della tabella 4.1.0 b) iii)), effettuando quindi la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.
- Chiarimenti su classificazione HP3: in ordine al chiarimento richiesto sullo schema decisionale riportato nel paragrafo 4.3.3 delle Linee guida del SNPA, si segnala la presenza di un errore in base al quale risulta assente il passaggio che prevede, nel caso di rifiuti solidi contenenti ad esempio una sostanza H225, di dover effettuare un test o di avvalersi del principio “ove opportuno e proporzionato”. Ne consegue che la dicitura “Il rifiuto è un solido contenente una o più sostanze H228” debba essere sostituita con la dicitura “Il rifiuto è un solido e contiene una o più sostanze classificate secondo quanto riportato in Tabella 3”.
- Chiarimenti sul pentaclorofenolo: in ordine ai chiarimenti circa il valore del pentaclorofenolo, come descritto al paragrafo 4.16 delle Linee guida, per gli inquinanti organici persistenti (POPs) elencati dall’allegato alla decisione 2000/532/CE si applicano i valori limite previsti dall’allegato IV al regolamento 2019/1021/UE (regolamento POPs). Per il pentaclorofenolo, come per gli altri inquinanti individuati dal regolamento POPs, ma non dalla decisione 2000/532/UE, si applica, come richiamato nelle linee guida, il valore limite indicato dall’allegato III alla direttiva 2008/98/CE per la pertinente caratteristica di pericolo, ove prevista.
- Normativa Seveso: con riguardo al rapporto tra le Linee guida in questione e la normativa Seveso si precisa che le linee guida SNPA trattano solo marginalmente la classificazione Seveso nell’appendice “Indicazione di massima delle possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE” in cui si chiarisce che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili ai criteri CLP. Non esiste, infatti, una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. La valutazione deve essere quindi effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.
- Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani: l’ultimo chiarimento attiene alla rappresentatività dei campioni nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani. Considerato che detta questione non rientra tra le tematiche trattate dalle Linee guida SNPA, si rimanda alle norme tecniche di riferimento.

ACQUE – RV Classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee 2014 - 2019
Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1139 del 20 settembre 2022 “Classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee, sessennio di monitoraggio 2014 - 2019. Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva 2014/80/UE, D. Lgs. 152/2006 s.m.i., DGR n. 77/CR del 19/07/2022”.
Con la Deliberazione viene approvata la classificazione dello stato chimico dei corpi sotterranei, la definizione dei valori di fondo, con il dettaglio delle metodologie, nonché l'analisi delle tendenze delle concentrazioni degli inquinanti in diminuzione e in aumento sui singoli punti di monitoraggio e le valutazioni di tendenza supplementari per il controllo dei plume di contaminazione (art. 5, c. 4 D. Lgs. 30/2009), relativa al sessennio di monitoraggio 2014-2019, riportate in Allegato A.

NORMA TECNICA – Gestione ambientale
Norma Tecnica UNI EN ISO 14015:2022
“Gestione ambientale - Linee guida per la valutazione della due diligence ambientale”
La norma fornisce indicazioni su come condurre una valutazione di due diligence ambientale (EDD) attraverso un processo sistematico di identificazione di aspetti, questioni e condizioni ambientali e di determinarne, se del caso, le conseguenze economiche. Il presente documento non fornisce indicazioni su come condurre altri tipi di valutazione ambientale, come ad esempio:
- audit ambientali;
- valutazioni di impatto ambientale;
- valutazione delle prestazioni ambientali, dell'efficienza o dell'affidabilità;
- indagini ambientali invasive e bonifiche.

NORMA TECNICA – Emissioni fuggitive e diffuse
Norma Tecnica UNI EN 17628:2022
“Emissioni fuggitive e diffuse di comune interesse per i settori industriali - Metodo standard per determinare le emissioni diffuse di composti organici volatili nell'atmosfera”
La norma specifica il quadro per la determinazione delle emissioni nell'atmosfera di Composti Organici Volatili (VOC). Specifica un sistema di metodi per rilevare e/o identificare e/o quantificare le emissioni di COV da fonti industriali. Questi metodi includono Optical Gas Imaging (OGI), Differential Absorption Lidar (DIAL), Solar Occultation Flux (SOF), Tracer Correlation (TC) e Reverse Dispersion Modeling (RDM). Inoltre specifica le metodologie per eseguire tutto quanto sopra, nonché i requisiti di prestazione e le capacità dei metodi di monitoraggio diretto, i requisiti per i risultati e le loro incertezze di misurazione.

NORMA TECNICA – Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC)
Norma Tecnica UNI 11304-1:2022
“Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 1: Depolveratori a secco a matrice filtrante”
Norma Tecnica UNI 11304-3:2022
“Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 3: Impianti di filtrazione delle nebbie oleose, trattate con filtro a bordo macchina con re immissione all'interno del luogo di lavoro”
Le norme definiscono rispettivamente:
- i requisiti minimi prestazionali e di progettazione dei depolveratori a secco a matrice filtrante per l'abbattimento del particolato solido presente nelle emissioni aeriformi di processi industriali. La norma si applica esclusivamente alle seguenti tipologie filtri: a maniche, filtri a tasche, filtri a cartuccia filtri a pannelli, filtri sinterizzati.
- lo stato dell'arte di natura tecnica e progettuale sui requisiti prestazionali e di progettazione dei depuratori d'aria a matrice filtrante per l'abbattimento di nebbie oleose e fumi presenti nelle emissioni aeriformi di processi industriali. La norma descrive i principi di funzionamento e la classificazione degli impianti di filtrazione delle nebbie oleose, indicando i requisiti minimi progettuali e prestazionali degli stessi.

NORMA TECNICA – Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi
Norma Tecnica UNI ISO/TR 20736:2022
“Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Guida al trattamento termico dei fanghi”
Il rapporto tecnico descrive le buone pratiche per l'incenerimento e altro trattamento di materiale organico attraverso processi termici di fanghi. Il condizionamento termico è escluso. Il presente documento si applica ai fanghi specificatamente derivanti da:
- gestione dell'acqua piovana;
- liquame;
- sistemi di raccolta delle acque reflue urbane;
- trattamento delle acque reflue industriali simili alle acque reflue urbane.
Include tutti i fanghi che possono avere impatti ambientali e/o sulla salute simili, ma esclude i fanghi pericolosi provenienti dall'industria e i fanghi dragati.

SICUREZZA

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicate, il 3, 11, 28 e 31 ottobre 2022 n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -):
- in tamponi acquosi durante il processo di fabbricazione della sostanza farmaceutica attiva (Proteina Q) del vaccino veterinario LetiFend®;
- come emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro (siringhe e cartucce) utilizzati come imballaggio primario per medicinali di varie aziende farmaceutiche elencate nell’appendice 1 riservata dell’analisi delle alternative inclusa nella domanda;
- per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche nella formulazione di reagenti per applicazioni molecolari in vitro di preparazione e di test;
- per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo del numero di reazioni non specifiche nella formulazione di reagenti in vitro per saggi immunologici clinici e industriali in vitro;
- per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche ai fini dell’estrazione di materiale biologico che è sottoposto a ulteriore formulazione e utilizzato per il rivestimento di articoli destinati ad applicazioni cliniche e industriali di test in vitro;
- emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per medicinali (NeoRecormon® e MIRCERA®);
- come tensioattivo non ionico per la disgregazione delle cellule microbiche e il lavaggio dei corpi di inclusione nel processo di fabbricazione di principi attivi biologici;
- come detergente nel processo di purificazione dei corpi di inclusione di G-CSF (fattore stimolante le colonie granulocitarie);
- per uso industriale come tensioattivo nella purificazione del medicinale biofarmaceutico Orencia, utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide, dell'artrite idiopatica giovanile e dell'artrite psoriasica adulta;
in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – Tricloroetilene (TCE)
Pubblicata il 10 ottobre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (TCE) (num. CE: 201-167-4, num. CAS: 79-01-6) per uso industriale come coadiuvante chimico (impianto chiuso) nella produzione del materiale alcantara, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – modulo per la trasmissione delle informazioni
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione del 31 agosto 2022 che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione.
Con la Decisione viene definito il modulo per la trasmissione delle informazioni sugli stabilimenti di cui all’art. 21, paragrafo 3, della Direttiva 2012/18/UE a decorrere dal 01/01/2026. Le informazioni vengono trasmesse dagli Stati membri servendosi delle banche dati elettroniche predisposte e tenute aggiornate dall’Agenzia europea dell’ambiente.

ADR – controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione).
La Direttiva codifica le procedure per uniformare i controlli dei trasporti su strada di merci pericolose. La direttiva entra in vigore il 13 novembre 2022 ed abroga la Direttiva 95/50/CE.

CAMPI ELETTROMAGNETICI - criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE)
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 30 settembre 2022 “Criteri e modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici”.
Il Decreto definisce i criteri e le modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE), di cui all’articolo 208, comma 1, del D. Lgs. 81/2008.
Il Ministero della salute può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE per i campi elettromagnetici.
L’istanza dovrà essere inoltrata con procedura telematica alla Direzione generale per salute e sicurezza del Ministero del Lavoro compilando l’allegato I e tutti gli elementi richiamati in allegato II (con particolare riguardo alla descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga e alle risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all’art. 209, D. Lgs. 81/08 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative o i processi produttivi descritti con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti nonché delle misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori); sarà esaminata da un tavolo tecnico (entro 30 gg. dalla ricezione) che dovrà formulare il proprio parere entro 60 gg.; in caso di parere positivo verrà adottato un provvedimento di autorizzazione in deroga.
Il Medico competente è tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti ai valori limite di esposizione in deroga e qualora riscontri effetti nocivi riconducibili al superamento, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

TUS – indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza
La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2022 sancisce l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
La Conferenza Stato-Regioni sancisce l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulle indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza.

TUS – istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici
Decreto Ministeriale n. 171 del 11/10/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Repertorio nazionale degli organismi paritetici”.
Con il Decreto, in attuazione dell’articolo 51, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, è stato istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, definendone i criteri identificativi per l’iscrizione, le procedure di iscrizione, di modifica e cancellazione.
Il Repertorio sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANTINCENDIO – modifiche sulla classificazione della reazione al fuoco e omologazione dei materiali
Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2022, Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", al decreto del 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio" e al decreto 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
Il decreto stabilisce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
In particolare, è abrogata la classificazione italiana secondo il DM 26 giugno 1994 e rimangono valide le euroclassi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione.
Inoltre, la normativa apporta modifiche alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi alle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8.
Le modifiche introdotte in tema di classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, consentono di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE.
Inoltre, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di prova al fuoco disponibili, il Decreto prende in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio.
Infine, il Decreto provvede a rimodulare le categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt’oggi previste dall’allegato A.2.1 del D.M. 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Ordinanza del Ministero della Salute del 31 ottobre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Prorogato fino al 31/12/2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

LAVORO AGILE – proroga del termine per le comunicazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25 ottobre 2022, comunica che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal DM n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall'articolo 41 bis del Decreto Legge n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122) il termine per l'adempimento fissato al 1 novembre si intende differito al 1 dicembre 2022.

DIRETTIVA MACCHINE – Linee Guida per la vigilanza del mercato
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 11 ottobre 2022 ha pubblicato le Linee Guida per la vigilanza del mercato - "Direttiva Macchine".
Il documento contiene le indicazioni operative per trasmettere le segnalazioni sulla non rispondenza di un macchinario ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti dalla "Direttiva macchine".
Le linee guida definiscono l'iter procedurale per la segnalazione al Ministero, da parte degli Organismi di vigilanza territoriale (Asl, Ats, Arpa, Inail e altri), della presunta non rispondenza di una macchina marchiata CE ai requisiti previsti per la tutela della salute e sicurezza dall'Allegato I della direttiva 2006/42/Ce.
Il documento fornisce il modello unificato per la segnalazione di presunta non conformità (Allegato I) nonché le indicazioni di supporto per una corretta compilazione. All'Allegato II viene indicato uno schema riassuntivo dell'iter procedurale.

DISPOSITIVI MEDICI – modalità e tempistiche delle segnalazioni di incidenti gravi, incidenti non gravi
Circolare del Ministero della Salute n. 73279 del 11 ottobre 2022 “Indicazioni in materia di vigilanza ai sensi degli artt. 87, 88, 89 e 90 del Regolamento UE 745/2017 e dell'art. 10 del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137”.
Con la Circolare si forniscono indicazioni operative sulle modalità e tempistiche delle segnalazioni, inerenti ai dispositivi medici, di incidenti gravi, di incidenti diversi da quelli gravi, dei reclami, delle azioni correttive di sicurezza, nonché delle relazioni di sintesi periodiche e delle relazioni sulle tendenze.

DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – nuove disposizioni per i corsi CQC
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 32137 del 13 ottobre 2022 “Nuove disposizioni in materia di formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione Disciplina dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione CQC ex art. 11, commi 1 e 2, del DM 30 luglio 2021 – segnalazione difformità di applicazione sul territorio”.
Con la Circolare sono state emanate le nuove disposizioni in materia di assenze causa Covid nei corsi di qualificazione iniziale e periodica della CQC e relativamente la formazione a distanza, che entrano in vigore il 2 novembre 2022.

INAIL – Albo soggetti abilitati verifiche attrezzature
Pubblicata da INAIL la Circolare n. 39 del 18 ottobre 2022 “Rilascio applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)”.
L’art. 71 del D. Lgs. 81/2008, prevede che le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal DM 11 aprile 2011. Le verifiche periodiche possono essere effettuate, secondo quanto previsto dal citato decreto, da Inail, dalle Asl o dalle Arpa, ovvero da soggetti abilitati, pubblici o privati.
Inail gestisce la banca dati informatizzata, alimentata con cadenza trimestrale (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) da coloro che effettuano le verifiche, attraverso registri informatizzati contenenti dati, informazioni e documentazione relativi alle verifiche stesse.
Con la circolare l’Inail ha comunicato che a decorrere dal 21 ottobre 2022 è disponibile il nuovo applicativo del portale Asa che consente ai soggetti abilitati di cui al DM 11 aprile 2011:
- l’iscrizione in modalità telematica agli albi regionali gestiti da Inail per l’effettuazione in delega delle prime verifiche periodiche;
- la gestione della propria anagrafica e della matrice delle competenze;
- l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate.

APPALTI – Interpello sull’applicazione del regime di solidarietà a tutela dei lavoratori
Il Ministero del Lavoro, interpello n. 1/2022 del 17/10/2022 “Oggetto: Interpello relativo all’articolo 37-bis del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in sostituzione dell’articolo 1677-bis del Codice civile”.
Le organizzazioni sindacali hanno formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere in merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall’articolo 1677-bis del Codice civile.
Il Ministero, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.

SORVEGLIANZA SANITARIA – Interpello sui giudizi di idoneità
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 “Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”.
Con l’Interpello, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, si è espresso in merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ex art. 18 ed art. 41 del Dlgs 81/08 (TUS).
In particolare, nell'istanza è stato chiesto se tale l'obbligo di sorveglianza sanitaria "sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 siano connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute", o se, "ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41".
Il Ministero del Lavoro ritiene che le disposizioni contenute nel TUS prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro ed al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l'articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41.

PARI OPPORTUNITA’ - FAQ relative alla prassi di riferimento sul sistema di gestione
A sei mesi dalla pubblicazione della prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 sul sistema di gestione per la parità di genere, UNI ed ACCREDIA hanno sviluppato un documento che contiene delle FAQ in grado di fornire delle chiavi di lettura utili per la corretta applicazione del documento.
Le FAQ sono raggruppate in funzione degli argomenti e della struttura stessa della prassi:
- aspetti generali;
- aspetti operativi (KPI “Key Perfonmance Indicators” o indicatori chiave di performance, metodologie di calcolo e altro);
- appendice A (certificazione);
- appendice B (esempi di KPI).
Grazie alle FAQ si intende rispondere da un lato alle esigenze di una migliore applicazione della UNI/PdR 125 da parte di tutte le organizzazioni e dall’altro garantire un approccio uniforme ed omogeneo da parte degli organismi di valutazione della conformità che certificheranno, sotto accreditamento, in base alla UNI/PdR 125.

INAIL – stress lavoro-correlato nel settore sanitario
Pubblicata da INAIL la monografia “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato - Modulo contestualizzato al settore sanitario”.
Questo monografico illustra i risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione sul campo effettuate con la collaborazione di tre grandi strutture sanitarie afferenti al Servizio sanitario nazionale (Ssn), che hanno portato allo sviluppo del Modulo contestualizzato al settore sanitario della Metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Vengono inoltre offerti strumenti di valutazione e gestione integrati finalizzati a supportare operativamente le aziende sanitarie nella gestione di tale rischio, con l’auspicio di poter contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative delle professioni sanitarie nell’ottica di un miglioramento continuo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

INAIL – progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta climatico
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta per la valutazione dei rischi legati all’esposizione ad alte temperature in ambito occupazionale” che affronta il tema del cambiamento climatico e dell’impatto sulla salute dei lavoratori.
Il tema del cambiamento climatico e dell’impatto sulla salute è di crescente rilevanza in relazione agli scenari di previsione meteo-climatica dei prossimi anni ed all’incremento della intensità e frequenza delle ondate di calore.
L’esposizione occupazionale prolungata ad alte temperature può causare una perdita di attenzione ed una minore capacità di reagire agli eventi imprevisti, determinando un rischio di infortunio soprattutto in settori come l’edilizia e l’agricoltura. Il sistema previsionale WORKLIMATE rappresenta uno strumento di orientamento a disposizione dei singoli lavoratori, delle autorità di sanità pubblica e degli operatori della prevenzione per valutare, monitorare e contrastare l’esposizione occupazionale ad alte temperature.

INAIL – segnaletica temporanea per i cantieri stradali
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “La segnaletica temporanea per cantieri stradali” evidenzia gli aspetti salienti della segnaletica che risultano associati a un minor tasso di incidenti in presenza di situazioni stradali anomale.
Il fact sheet intende evidenziare gli aspetti salienti del segnalamento temporaneo stradale, atto a informare, guidare e convincere gli utenti a tenere comportamenti adeguati alle anomalie stradali.

INAIL – video tutorial per la prevenzione delle cadute dall’alto
Pubblicato da INAIL un video tutorial per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri.
Dal “sistema di trattenuta”, che impedisce la caduta dall’alto limitando il movimento del lavoratore in modo che non possa raggiungere la zona dove potrebbe rischiare di cadere, al “sistema di arresto caduta”, utilizzato nelle fasi di montaggio di un ponteggio, il nuovo video tutorial descrive in sette minuti i principali sistemi di protezione individuale dalle cadute. Fornisce indicazioni per il corretto utilizzo dei sistemi di protezione individuale nei lavori in quota, riproducendo alcune situazioni concrete elaborate sulla base di leggi, circolari, linee guida e norme tecniche specifiche.

INAIL – biotecnologie industriali
Pubblicato da INAIL il volume “Salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali” che esamina, in particolar modo, gli impianti ed i processi biotecnologici. Il successo sul mercato di nuovi processi tecnologici è decretato dal raggiungimento del connubio tra massimizzazione delle efficienze produttive, minimizzazione dell’impatto ambientale e miglioramento del livello di sicurezza. Quest’ultimo aspetto è oggetto delle ricerche svolte nel contesto del risanamento ambientale, in un’ottica di economia circolare e di sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dal quadro di riferimento europeo.

ATMOSFERE IPERBARICHE – PAF aggiornamento linee guida
Nel Portale Agenti Fisici, aggiornata la sezione “Atmosfere iperbariche” con le linee guida sui differenti aspetti della valutazione del rischio e gli atti di congressi riguardanti la valutazione delle attività dei lavoratori subacquei.

INAIL – infortuni nel settore delle costruzioni
Il numero di settembre del periodico statistico Dati INAIL è dedicato al settore delle costruzioni. Rispetto al 2020, fortemente condizionato dalla pandemia, nel 2021 la crescita degli occupati (+7,7%) è stata accompagnata dall’incremento di incidenti (+17,7%) e patologie denunciate (+28,2%). Con 196 casi mortali, in calo del 3% rispetto al 2020, le costruzioni si collocano al secondo posto in valore assoluto dopo il manifatturiero.

INL – vigilanza nei cantieri
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noti i risultati dell’attività di vigilanza messa in campo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022 su input della Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.
Sono state 12.522 le ispezioni effettuate in materia di salute e sicurezza (nell’intero arco del 2021 erano state 13.924), che hanno riguardato tutti i settori produttivi, con un focus particolare su quelli a maggiore rischio infortunistico, tra i quali l’edilizia.
Rilevante la percentuale di irregolarità riscontrata, pari ad oltre l’83%, 6.196 i provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa complessivamente adottati, 4.085 per impiego di personale in nero e 2.111 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
A seguito dell’adozione delle sospensioni, l’83% delle imprese ha provveduto alla regolarizzazione e, conseguentemente, i provvedimenti adottati dagli ispettori sono stati revocati.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 54-1:2021
“Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio – Parte 1: Introduzione”
La norma definisce i termini e le definizioni utilizzate nella serie UNI EN 54. Fornisce i principi su cui ogni norma della serie UNI EN 54 è basata e descrive le funzioni dei componenti di un sistema. La norma si applica ai sistemi di rivelazione e allarme incendio posti a protezione degli edifici.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 16321-1:2022
“Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali”
Norma Tecnica UNI EN ISO 16321-3:2022
“Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a rete”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso. Queste protezioni hanno lo scopo di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol;
- i requisiti aggiuntivi di prestazione e marcatura per le protezioni a rete progettati per fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro rischi meccanici come impatti da particelle e frammenti volanti.

NORME TECNICHE – Macchine utensili
Norma Tecnica UNI EN ISO 28881:2022
“Macchine utensili - Sicurezza - Macchine a elettroerosione”
La norma specifica i requisiti di sicurezza e/o le misure di protezione, applicabili alle attrezzature e ai sistemi a elettroerosione (EDM), che devono essere adottati dai soggetti che si occupano della progettazione, fabbricazione, installazione e/o fornitura. La norma include le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante all'utilizzatore.

NORME TECNICHE – Filtri d'aria per ventilazione generale
Norma Tecnica UNI EN ISO 16890-2:2022
“Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 2: Misurazione dell'efficienza spettrale e della resistenza al flusso d'aria”
Norma Tecnica UNI EN ISO 16890-4:2022
“Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 4: Metodo di condizionamento per determinare l'efficienza spettrale minima di prova”
Le norme specificano rispettivamente:
- la produzione di aerosol, l'apparecchiatura e la procedura di prova per misurare l'efficienza spettrale e la resistenza al flusso d'aria dei filtri per ventilazione generale;
- un metodo di condizionamento per determinare l'efficienza spettrale minima di prova dei filtri per ventilazione generale.

NORMA TECNICA – Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC)
Norma Tecnica UNI 11304-1:2022
“Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 1: Depolveratori a secco a matrice filtrante”
Norma Tecnica UNI 11304-3:2022
“Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 3: Impianti di filtrazione delle nebbie oleose, trattate con filtro a bordo macchina con re immissione all'interno del luogo di lavoro”
Le norme definiscono rispettivamente:
- i requisiti minimi prestazionali e di progettazione dei depolveratori a secco a matrice filtrante per l'abbattimento del particolato solido presente nelle emissioni aeriformi di processi industriali. La norma si applica esclusivamente alle seguenti tipologie filtri: a maniche; filtri a tasche; filtri a cartuccia; filtri a pannelli; filtri sinterizzati.
- lo stato dell'arte di natura tecnica e progettuale sui requisiti prestazionali e di progettazione dei depuratori d'aria a matrice filtrante per l'abbattimento di nebbie oleose e fumi presenti nelle emissioni aeriformi di processi industriali. La norma descrive i principi di funzionamento e la classificazione degli impianti di filtrazione delle nebbie oleose, indicando i requisiti minimi progettuali e prestazionali degli stessi.

NORME TECNICHE – Contatori di gas
Norma Tecnica UNI 11003:2022
“Contatori di gas con pressione di misura non maggiore di 0,07 bar - Criteri di verifica”
La norma specifica i requisiti necessari per poter effettuare la verifica del contatore in laboratorio (permanente o mobile), la verifica del contatore presso il cliente finale, la procedura tecnica operativa da applicare per effettuare la verifica del contatore e le modalità di calcolo dell'errore di misura, le caratteristiche degli strumenti campione necessari alla effettuazione della verifica, la procedura di rimozione e trasporto al laboratorio, i requisiti dei laboratori presso i quali effettuare la verifica.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 11114-6:2022
“Bombole per gas - Compatibilità dei materiali della bombola e della valvola con i gas contenuti - Parte 6: Prova dell'aumento della pressione (pressure-surge) con ossigeno”
La norma specifica i requisiti per l'apparecchiatura di prova e la procedura di prova per applicare picchi di pressione dell'ossigeno ai dispositivi sottoposti a prova per la resistenza all'accensione per compressione adiabatica e ai materiali per la compatibilità con ossigeno.

NORME TECNICHE – Impianti a gas
Norma Tecnica UNI 11528:2022
“Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio”
La norma fornisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1a, 2a e 3a famiglia, con pressione non maggiore di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW, nonché alla installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o parte di essi.

NORME TECNICHE – Imballaggi per il trasporto di merci pericolose
Norma Tecnica UNI EN 16495:2022
“Imballaggi - Imballaggi per il trasporto di merci pericolose - Metodi di prova”
La norma specifica le informazioni necessarie per le prove tipo di progetto per imballaggi, grandi recipienti alla rinfusa (IBCs) e grandi imballaggi destinati ad essere utilizzati per il trasporto di merci pericolose.

NORME TECNICHE – Condizionatori d'aria
Norma Tecnica UNI EN 12102-1:2022
“Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore, raffreddatori di processo e deumidificatori con compressori azionati elettricamente - Determinazione del livello di potenza sonora - Parte 1: Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti, deumidificatori e refrigeratori di processo”
La norma specifica i requisiti per determinare, secondo una procedura standardizzata, il livello di potenza sonora emessa nell'aria circostante da condizionatori d'aria, pompe di calore, refrigeratori di liquido con compressori azionati elettricamente quando utilizzati per il riscaldamento e/o raffreddamento di ambienti e/o per processi, come descritto nella serie EN 14511 e deumidificatori come descritto nella norma EN 810.

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