AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2021
15/12/2021

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2021

AMBIENTE

CLP – rettifica dei codici di avvertenza da “Dgr” a “Wng” per determinate sostanze
Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La rettifica si è resa necessaria perché il regolamento delegato (UE) 2020/217 che ha modificato l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, ha introdotto degli errori, inserendo il codice di avvertenza “Dgr” (abbreviazione di danger, pericolo) per alcune sostanze che invece presentano tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta di categoria 2 e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza “warning” (attenzione), codice di avvertenza “Wng”, conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Quindi, nella settima colonna “Pittogrammi, codici di avvertenza” della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, per quanto riguarda le voci:
- pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato
- N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico)
- pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato

il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng».

I fornitori non sono tenuti a modificare, come indicato all’articolo 1, l’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

REACH – restrizione per la N,N-dimetilformammide (DMF)
Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide.

Con il Regolamento viene limitato l’utilizzo della N,N-dimetilformammide (DMF), un solvente aprotico utilizzato in molte applicazioni industriali nell'UE.

La sostanza non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 a meno che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea.

Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate a garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati.

Per l'uso come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano l'obbligo sarà applicabile dal 12 dicembre 2024.

Per l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche sarà applicabile dal 12 dicembre 2025.

Si tratta di un provvedimento di nuova concezione, che non pone un limite di concentrazione per l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze o miscele contenenti DMF, ma si basa sul rispetto dei valori di livello derivato senza effetto (DNEL) inalatorio e cutaneo, 6 mg/m3 e 1,1 mg/kg/giorno rispettivamente, individuati nel Chemical Safety Report (CSR) della sostanza.

Tale restrizione avrà un forte impatto sulla valutazione del rischio chimico in azienda, in quanto al fine di rispettarne le condizioni, i datori di lavoro dovranno assicurarsi di aver adottato appropriate misure di gestione del rischio e aver previsto condizioni operative che garantiscano un’esposizione dei lavoratori inferiore ai due valori di DNEL adottati.

Il Regolamento modifica l'allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento 18/12/2006, n. 1907, aggiungendo la voce n. 76 relativa alla sostanza N,N-dimetilformammide (N. CAS 68-12-2, N. CE 200-679-5).

REACH – restrizioni per Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), Benzil-butil-ftalato (BBP), Dibutil ftalato (DBP), Diisobutilftalato (DIBP)
Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento modifica l’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Le sostanze:
- bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- benzil-butil-ftalato (BBP)
- dibutil ftalato (DBP)
- diisobutilftalato (DIBP)

elencate alle voci da 4 a 7 dell’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto tossiche per la riproduzione, sono risultanti avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l’ambiente e per la salute umana.

L’inclusione di proprietà intrinseche relative a pericoli per l’ambiente, alla voce relativa al DEHP nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1935/2004, indica che gli usi di tale sostanza nei dispositivi medici e nei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) sono soggetti all’obbligo di autorizzazione, con un regime di deroga temporanea che andrà in scadenza il 14 dicembre 2024.

REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO)
Pubblicate il 16 novembre 2021, n. 8 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) :
- per uso industriale come tensioattivo per l’inattivazione virale di proteine biologiche nella fabbricazione di un principio attivo biofarmaceutico finale in bulk (Final Bulk Drug Substance - FBDS).
- come emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per due medicinali specifici (NutropinAq® e Lucentis®) di una società farmaceutica
- in un tampone di lavaggio per la purificazione di sostanze farmaceutiche attive (API) biologiche durante la produzione di palivizumab e di moxetumomab pasudotox-tdfk
- uso professionale come tensioattivo nei componenti dei tamponi di lavaggio utilizzati in combinazione con i kit di analisi per l’ibridazione fluorescente in situ (FISH) e/o test sviluppati in laboratorio (LDT) loro equivalenti nell’uso clinico diagnostico per l’analisi medica di campioni di tessuto e di sangue umani al fine di individuare anomalie genetiche caratteristiche connesse a patologie specifiche
- agente di lisi per la permeabilizzazione della membrana della cellula ospite per il rilascio di particelle di adenovirus utilizzate per la fabbricazione di vaccini, che consente l’eliminazione selettiva dei virus avventizi con involucro, compatibile con le sostanze chimiche necessarie per controllare la precipitazione del DNA della cellula ospite nella fase successiva del processo
- emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per un medicinale specifico, NeoRecormon®, di una società farmaceutica
- come Triton X-100 in due prodotti diagnostici in vitro VITROS® utilizzati da laboratori diagnostici professionali per individuare gli anticorpi del virus dell’epatite A umana e gli anticorpi IgG del virus della rosolia
- come solvente/detergente per l’inattivazione di virus nella fabbricazione di prodotti farmaceutici utilizzati nel trattamento di malattie emorragiche rare.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del triossido di cromo
Pubblicata il 29 novembre 2021 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relativa alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) come trattamento superficiale per la fabbricazione di acciaio elettrico a grani orientati utilizzato nei nuclei magnetici dei trasformatori ad alte prestazioni e nei relativi dispositivi elettromagnetici. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

ENERGIA – istituzione della piattaforma per lo sviluppo delle rinnovabili
Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili.

Il Regolamento istituisce la piattaforma per lo sviluppo delle rinnovabili che intende agevolare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 ed individuare le potenziali opportunità di trasferimenti statistici tra Stati membri, fornendo informazioni aggregate su:
- gli Stati membri che hanno superato o si prevede che superino il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che pertanto hanno potenzialmente importi statistici di rinnovabili in eccesso da trasferire a un altro Stato membro
- gli Stati membri che non hanno conseguito o che si prevede non conseguano il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che potrebbero pertanto essere deficitari di importi statistici di rinnovabili.

La piattaforma:
- include le informazioni fornite dagli Stati membri sull’offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, compresi il volume, il prezzo e la tempistica, nonché eventuali condizioni supplementari per il trasferimento
- facilita gli accordi di trasferimenti statistico tra Stati membri attraverso un meccanismo non vincolante di abbinamento della domanda e dell’offerta di trasferimenti statistici tra Stati membri, e fornisce punti di contatto negli Stati membri per avviare discussioni sugli accordi
- fornisce accesso a materiale orientativo che assista gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici
- aumenta la trasparenza sugli accordi di trasferimento statistico conclusi fornendo informazioni chiave a riguardo, ad esempio su volumi, prezzi e tempistica, nonché sui pertinenti documenti degli accordi di trasferimento statistico, qualora pubblicamente accessibili.

EMAS – migliori pratiche ambientali per telecomunicazioni/servizi TIC e per la fabbricazione di prodotti in metallo lavorato

- Decisione (UE) 2021/2054 della Commissione dell'8 novembre 2021 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale e sugli esempi di eccellenza per il settore delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Decisione (UE) 2021/2053 della Commissione dell'8 novembre 2021 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le Decisioni, in attuazione dell’art. 46 del Regolamento n. 1221/2009 (Reg. EMAS III), contengono gli orientamenti sulle migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, Best Environmental Management Practices) rispettivamente per:
- il settore telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Si rivolge a tutti i fornitori di telecomunicazioni e di servizi TIC quali gli operatori delle telecomunicazioni, le società di consulenza in materia di TIC, le società di elaborazione di dati e hosting, gli sviluppatori e gli editori di software, le emittenti e gli installatori di apparecchiature e di siti di TIC.
- Le imprese produttrici di prodotti in metallo lavorato.

I Documenti consentono di individuare azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione ambientale globale delle imprese nelle seguenti macroaree:
- le questioni trasversali, i centri dati, le reti di comunicazione elettronica, il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali in altri settori
- le questioni trasversali, l’ottimizzazione dei consumi ausiliari, i processi di fabbricazione.

Contengono inoltre una dettagliata tabella sui principali indicatori di prestazione ambientale con i relativi esempi di eccellenza e il riferimento alle BEMP corrispondenti.

Le Decisioni si applicano a decorrere dal 25/03/2022 per il settore telecomunicazioni e servizi TIC, dal 25/03/2021 per la fabbricazione di prodotti in metallo lavorato.

ACQUE, BONIFICHE, PROCEDIMENTI VAS – attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 ”Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Il provvedimento, nel Titolo II (Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR), il Capo I è dedicato interamente all’ambiente ed apporta le seguenti modifiche al D. Lgs. 152/2006 (TUA):

- l’art. 16, inerente le risorse idriche e il rischio idrogeologico, apporta modifiche all’art. 154 del TUA “tariffa del servizio idrico integrato”. In particolare, con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 154, si stabilisce che con Decreto del MITE saranno definiti anche i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento

- l’art. 17, inerente i siti orfani, stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL, il Ministro della transizione ecologica adotterà un apposito Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

- l’art. 18 modifica l’art. 13 (Redazione del rapporto ambientale), art.14 (Consultazione) e l’art.15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti) del TUA. All’art.13, il rapporto preliminare sugli impatti ambientali significativi sulla cui base l’autorità procedente entra in consultazione, deve considerare gli impatti “anche transfrontalieri”. Inoltre, l’autorità competente individua e ora anche “seleziona” i soggetti competenti in materia ambientale da consultare. La consultazione, salvo quanto comunicato dall’autorità competente (e non più “concordato”, si conclude entro 45 giorni (e non più 90) dall’invio del rapporto preliminare. Fra gli atti che l’autorità procedente deve trasmettere all’autorità competente in formato elettronico viene eliminata la copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo degli oneri istruttori (art. 33). All’art.14, passano da 60 a 45 giorni i giorni dall’avviso pubblico di consultazione, entro i quali chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni. All’art.15 (ora titolato “valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione”) passano da 90 a 45 i giorni a disposizione dell’autorità competente per acquisire la documentazione, valutarla insieme alle osservazioni e obiezioni (sulla base della consultazione pubblica, art.14) e ai risultati delle consultazioni transfrontaliere, ed esprimere un parere motivato (i 45 giorni decorrono dalla scadenza dei termini dell’art.14).

- l’art. 19 stabilisce nuove disposizioni in ordine alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.

AEE – Restrizione di determinate sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche
Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 26 ottobre 2021 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell’8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II)”.

A seguito delle modifiche apportate alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte delle due direttive sopra citate, sono stati modificati gli Allegati III (Applicazioni esentate dalle restrizioni all’art. 4, comma 1 – per le sostanze utilizzate per esplosivi) e IV (Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’art. 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo – per i dispositivi a ultrasuoni) del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

La modifica apportata all’Allegato III al Dlgs. 27/2014 si applica a decorrere dal 1 novembre 2021, mentre quella apportata all’Allegato IV al medesimo decreto si applica a decorrere dal 1 luglio 2022.

RIFIUTI – recepimento della direttiva sulla riduzione della plastica nell’ambiente
Decreto Legislativo n. 196 del 8 novembre 2021” Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.

La Direttiva (UE) 2019/904 (Direttiva SUP – Single Use Plastic), vieta l’immissione sul mercato UE di alcuni prodotti monouso in materiale plastico e di tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile, una volta esaurite le scorte. Si tratta in particolare di posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in polistirene espanso.

Rispetto alla Direttiva UE, il decreto italiano introduce delle deroghe per:
- i rivestimenti in materiale plastico presenti in quantità inferiore al 10% del peso dell’articolo (es. i bicchieri di carta con una piccola quota di plastica), che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti
- gli articoli monouso in plastica compostabile secondo gli standard europei (UNI EN 13432 o UNI EN 14995) prodotti con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (60% dal 1 gennaio 2024).

Per alcune tipologie di prodotto di plastica monouso (filtri di sigaretta, bicchieri di plastica, salviette umidificate e assorbenti) viene introdotta un’etichettatura obbligatoria, che in caratteri chiaramente leggibili e indelebili informi il consumatore sull’impatto ambientale negativo dell’abbandono dei rifiuti e indichi il corretto smaltimento.

Il decreto prevede la responsabilità estesa del produttore e fissa specifici target di raccolta e riciclo per le bottiglie, il 77% entro il 2025 e il 90% entro il 2029.

L’immissione sul mercato dei prodotti di plastica interessati è punita con sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, applicabili anche nel caso di prodotti con caratteristiche difformi o privi dei requisiti di marcatura. L’importo è aumentato fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore. La sanzione per i produttori che non rispettano l’obbligo di partecipazione ai sistemi EPR è di 5.000 euro.

ENERGIA – recepimento della direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili
Decreto Legislativo n. 199 del 8 novembre 2021” Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.

Il provvedimento, mira ad accelerare gli obiettivi verdi nazionali in coerenza con quanto stabilito a livello comunitario. Introduce importanti novità nella disciplina del settore, dagli incentivi alle rinnovabili elettriche e al biometano, alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da FER (fonti energetiche rinnovabili), dall’impiego dei proventi delle aste della CO2 per la copertura degli oneri in bolletta, alle norme per le nuove formule di autoconsumo, dalle semplificazioni burocratiche, alla disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti, dagli obblighi per l’edilizia, alle misure per il teleriscaldamento.

Entrata in vigore dal 15 dicembre 2021.

RIFIUTI – mercurio
Decreto Legislativo n. 189 del 2 novembre 2021” Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio”.

Il Decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio ed abroga il precedente D. Lgs. 25/2013, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

In particolare, il provvedimento, all'art. 3, punisce:
- chiunque effettua un’operazione di esportazione o importazione di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento, in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 o 4 dello stesso (arresto da tre mesi fino a nove mesi o con ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro)
- chiunque effettua un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso (sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro).

Il decreto, all'art. 4, prevede inoltre sanzioni anche per chiunque, in violazione di disposizioni del regolamento, utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione, ovvero effettua lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio, nonché delle miscele di mercurio. Nello specifico, sempre l’art. 4 punisce, espressamente e con sanzioni amministrative, anche gli odontoiatri che utilizzano l’amalgama dentale, ovvero che non assicurano la corretta gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama in violazione del regolamento.

Entrata in vigore dal 15 dicembre 2021.

RIFIUTI – RV Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1458 del 25 ottobre 2021 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Aggiornamento dello strumento di programmazione approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.L gs. n. 152/2006 e s.m.i.”.

Con la Delibera viene approvato l’ “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” (in Allegato A), il documento contenente gli allegati dell'aggiornamento di Piano (in Allegato A1) e il “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (in Allegato B), inoltre viene dato avvio alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, previste dall’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

EMISSIONI IN ATMOSFERA – RV aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1537 del 11 novembre 2021 “Avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DCR n. 90/2016”.

Con la Delibera viene dato avvio alle procedure tese all'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 11 del 22 novembre 2021” Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua – Chiarimenti”.

È stato richiesto al Comitato Nazionale di indicare i casi in cui sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Si ritiene che, l'attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l'utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all'Albo in quanto attività preliminare alla raccolta. Analogamente in tutti i casi in cui l'attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all'art. 183, comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D. Lgs 152/2006 non si configura un'attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell’iscrizione all'Albo.

Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi, la prima di pulizia, con l'uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua, e la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all' Albo nella pertinente sottocategoria D7.

Giova chiarire, infine, che nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l'iscrizione all'Albo nella pertinente Categoria 1: "raccolta e trasporto di rifiuti urbani", senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

ISPRA – prevenzione del danno ambientale e gestione delle emergenze incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti
Pubblicato da ISPRA il manuale “La prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti”. Il manuale affronta:

- il tema della gestione delle emergenze ambientali, presentando gli effetti degli incendi su tutte le matrici ambientali, i presidi di prevenzione degli effetti ambientali e le misure tecniche e/o gestionali, durante e a valle dell’evento, finalizzati a limitarne le conseguenze in modo da minimizzare la probabilità di impatti significativi

- il tema della prevenzione del danno ambientale, presentando lo scenario delle misure finalizzate a prevenire l’insorgenza di un danno ambientale in relazione alle risorse naturali tutelate dalla parte sesta del Dlgs 152/2006 e in una visuale che si estende dalla pianificazione e dalle autorizzazioni iniziali fino alla fase post incendio.

NORME TECNICHE – Sistemi di gestione per la qualità
Norma Tecnica UNI ISO 10013:2021
“Sistemi di gestione per la qualità - Guida per le informazioni documentate”

La norma fornisce una guida per lo sviluppo e il mantenimento delle informazioni documentate necessarie a supportare un sistema di gestione per la qualità efficace, su misura per le specifiche esigenze dell'organizzazione.

La norma può anche essere usata per supportare altri sistemi di gestione, quali i sistemi di gestione ambientale o i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.


SICUREZZA


CLP – rettifica dei codici di avvertenza da “Dgr” a “Wng” per determinate sostanze
Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La rettifica si è resa necessaria perché il regolamento delegato (UE) 2020/217 che ha modificato l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, ha introdotto degli errori, inserendo il codice di avvertenza “Dgr” (abbreviazione di danger, pericolo) per alcune sostanze che invece presentano tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta di categoria 2 e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza “warning” (attenzione), codice di avvertenza “Wng”, conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Quindi, nella settima colonna “Pittogrammi, codici di avvertenza” della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, per quanto riguarda le voci:
- pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato
- N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico)
- pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato

il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng».

I fornitori non sono tenuti a modificare, come indicato all’articolo 1, l’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

REACH – restrizione per la N,N-dimetilformammide (DMF)
Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide.

Con il Regolamento viene limitato l’utilizzo della N,N-dimetilformammide (DMF), un solvente aprotico utilizzato in molte applicazioni industriali nell'UE.

La sostanza non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 a meno che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea.

Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate a garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati.

Per l'uso come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano l'obbligo sarà applicabile dal 12 dicembre 2024.

Per l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche sarà applicabile dal 12 dicembre 2025.

Si tratta di un provvedimento di nuova concezione, che non pone un limite di concentrazione per l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze o miscele contenenti DMF, ma si basa sul rispetto dei valori di livello derivato senza effetto (DNEL) inalatorio e cutaneo, 6 mg/m3 e 1,1 mg/kg/giorno rispettivamente, individuati nel Chemical Safety Report (CSR) della sostanza.

Tale restrizione avrà un forte impatto sulla valutazione del rischio chimico in azienda, in quanto al fine di rispettarne le condizioni, i datori di lavoro dovranno assicurarsi di aver adottato appropriate misure di gestione del rischio e aver previsto condizioni operative che garantiscano un’esposizione dei lavoratori inferiore ai due valori di DNEL adottati.

Il Regolamento modifica l'allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento 18/12/2006, n. 1907, aggiungendo la voce n. 76 relativa alla sostanza N,N-dimetilformammide (N. CAS 68-12-2, N. CE 200-679-5).

REACH – restrizioni per Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), Benzil-butil-ftalato (BBP), Dibutil ftalato (DBP), Diisobutilftalato (DIBP)
Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento modifica l’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Le sostanze:
- bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- benzil-butil-ftalato (BBP)
- dibutil ftalato (DBP)
- diisobutilftalato (DIBP)

elencate alle voci da 4 a 7 dell’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto tossiche per la riproduzione, sono risultanti avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l’ambiente e per la salute umana.

L’inclusione di proprietà intrinseche relative a pericoli per l’ambiente, alla voce relativa al DEHP nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1935/2004, indica che gli usi di tale sostanza nei dispositivi medici e nei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) sono soggetti all’obbligo di autorizzazione, con un regime di deroga temporanea che andrà in scadenza il 14 dicembre 2024.

REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO)
Pubblicate il 16 novembre 2021, n. 8 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) :
- per uso industriale come tensioattivo per l’inattivazione virale di proteine biologiche nella fabbricazione di un principio attivo biofarmaceutico finale in bulk (Final Bulk Drug Substance - FBDS).
- come emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per due medicinali specifici (NutropinAq® e Lucentis®) di una società farmaceutica
- in un tampone di lavaggio per la purificazione di sostanze farmaceutiche attive (API) biologiche durante la produzione di palivizumab e di moxetumomab pasudotox-tdfk
- uso professionale come tensioattivo nei componenti dei tamponi di lavaggio utilizzati in combinazione con i kit di analisi per l’ibridazione fluorescente in situ (FISH) e/o test sviluppati in laboratorio (LDT) loro equivalenti nell’uso clinico diagnostico per l’analisi medica di campioni di tessuto e di sangue umani al fine di individuare anomalie genetiche caratteristiche connesse a patologie specifiche
- agente di lisi per la permeabilizzazione della membrana della cellula ospite per il rilascio di particelle di adenovirus utilizzate per la fabbricazione di vaccini, che consente l’eliminazione selettiva dei virus avventizi con involucro, compatibile con le sostanze chimiche necessarie per controllare la precipitazione del DNA della cellula ospite nella fase successiva del processo
- emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per un medicinale specifico, NeoRecormon®, di una società farmaceutica
- come Triton X-100 in due prodotti diagnostici in vitro VITROS® utilizzati da laboratori diagnostici professionali per individuare gli anticorpi del virus dell’epatite A umana e gli anticorpi IgG del virus della rosolia
- come solvente/detergente per l’inattivazione di virus nella fabbricazione di prodotti farmaceutici utilizzati nel trattamento di malattie emorragiche rare.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del triossido di cromo
Pubblicata il 29 novembre 2021 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relativa alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) come trattamento superficiale per la fabbricazione di acciaio elettrico a grani orientati utilizzato nei nuclei magnetici dei trasformatori ad alte prestazioni e nei relativi dispositivi elettromagnetici. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

SICUREZZA STRADALE – nuove norme del Codice della strada
Legge n. 156 del 9 novembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.

Dal 10 novembre 2021 sono in vigore le nuove norme del Codice della strada contenute nella legge. Tra le novità introdotte, segnaliamo:
- divieto di uso di tablet e pc portatili oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo
- norme per aumentare la sicurezza dei pedoni
- multe più salate per chi occupa i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabilità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle persone con disabilità sulle strisce blu
- stalli “rosa” riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e dei genitori di bambini fino a due anni
- aumento delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto rifiuti o altri oggetti
- una nuova regolamentazione dei monopattini elettrici.

ANTINCENDIO – criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio antincendio nei luoghi di lavoro – primi chiarimenti dei VVFF
Circolare del Ministero dell’Interno n. 16700 del 8 novembre 2021: DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

I chiarimenti della circolare affrontano l’impostazione generale con la quale il DM 3 settembre 2021 ha introdotto criteri per la sicurezza antincendio in tutti i luoghi di lavoro, eccetto i cantieri temporanei o mobili, in particolare quanto previsto per i luoghi a rischio basso.

La circolare ricorda come siano quattro i casi previsti dal DM 3 settembre 2021:
- casi dove restano primari le regole tecniche di prevenzione incendi
- rischio basso e misure indicate nell’allegato I del Dm 3 settembre
- casi dove non sono applicabili regole tecniche e allegato I, e quindi vige il Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015
- Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015 che resta applicabile in ogni caso anche nei luoghi a rischio basso.

La Circolare evidenzia che il DM individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare.

Si specifica quindi che i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, oggetto dell’allegato I del decreto sono:
- con affollamento complessivo < 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva < 1000 mq
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

La Circolare illustra il meccanismo di prevenzione e gestione della sicurezza antincendio in continuità con il Codice di prevenzione incendi e con la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la semplificazione prevista, mantenendo approccio e linguaggi del Codice.

Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere:
- individuazione dei pericoli d’incendio;
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

- Ordinanza del Ministero della Salute del 11 novembre 2021 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”. Aggiornamento delle misure di prevenzione e gestione COVID-19, riguardanti i trasporti e la logistica.

- Legge n. 165 del 19 novembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Le novità introdotte: per pubblico e privato i lavoratori possono chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 con esonero dai controlli per il tempo di validità del certificato; nessuna sanzione in caso di certificazione verde in scadenza durante la prestazione lavorativa (la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro); nelle aziende sotto i quindici dipendenti il datore di lavoro può sospendere il lavoratore (senza green pass) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso); per il lavoro in somministrazione la verifica della certificazione verde è onere dell’utilizzatore, al somministratore spetta informare i lavoratori sulle prescrizioni.

- Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Il Decreto introduce il cosiddetto “super green pass”, ovvero lo strumento che il Governo ha deciso di introdurre per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19, dovuta anche alle nuove varianti. Esteso l’obbligo vaccinale della terza dose di richiamo per il personale scolastico, per il comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per l’amministrazione penitenziaria. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 26 novembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con l’Ordinanza viene rivista ed aggiornata la disciplina per gli spostamenti da Paesi esteri.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 26 novembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia Giulia”. Per la regione Friuli-Venezia Giulia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla cosiddetta “zona gialla”.

PARI OPPORTUNITA’ - modifiche al Codice
Legge n. 162 del 5 novembre 2021 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”.

La Legge modifica il Codice delle pari opportunità di cui al D. Lgs. 198/2006, tra le novità introdotte:
- l'obbligo di redigere e inviare telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile esteso alle aziende con più di 50 dipendenti (non più 100), contenente indicazioni circa salari, inquadramento contrattuale, le funzioni svolte da ciascun lavoratore occupato, congedi e reclutamento. Eventuali inesattezze e omissioni del rapporto saranno sanzionate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro
- si introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2022, la certificazione della parità di genere che le aziende potranno conseguire raggiungendo alcuni parametri minimi (da definire con prossimi DPCM) che darà diritto a meccanismi premiali di parità, tra cui l’esonero, nel limite di 50 milioni di euro, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
- disposizioni riguardo l’equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche.

TRASPORTI – revisione dei veicoli pesanti
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 15 novembre 2021 “Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”.

Il Decreto prevede che la revisione dei mezzi pesanti potrà essere svolta dalle officine esterne, come già avviene per le autovetture.

Grazie alle nuove disposizioni, che attuano la riforma della disciplina contenuta nel Codice della strada, anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata, potrà essere affidata alle officine private autorizzate dalla Provincia competente.

Fino ad oggi, la possibilità di effettuare i controlli presso un’officina esterna autorizzata, in alternativa agli uffici delle Motorizzazioni, riguardava i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.

INAIL – open data infortuni dei primi nove mesi del 2021
Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi nove mesi del 2021, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e settembre sono state 396.372 (+8,1% rispetto allo stesso periodo del 2020), 910 delle quali con esito mortale (-1,8%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 40.470 (+27,7%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.

INAIL – report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19
Pubblicato da INAIL il ventunesimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19, contenente anche le nuove schede di approfondimento regionali. Tra gennaio e ottobre di quest’anno i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail sono diminuiti del 57,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.

INAIL – analisi per il settore trasporti e magazzinaggio
Nel numero di novembre di Dati INAIL, l’analisi che rileva l’aumento dei decessi e la frenata delle denunce nel settore. Nel 2020 le denunce di infortunio sul lavoro nel trasporto e magazzinaggio sono state 29.254, in netto calo rispetto al 2016, quando si contavano oltre 43mila casi (-32,1%), ma anche rispetto al 2019 (-25,8%). Sempre nel 2020, però, i casi mortali sono stati 165, in aumento di una trentina di casi dal 2016 (+23,1%) e di una cinquantina dal 2019 (+41,0%).

ISPRA – prevenzione del danno ambientale e gestione delle emergenze incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti
Pubblicato da ISPRA il manuale “La prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti”. Il manuale affronta:
- il tema della gestione delle emergenze ambientali, presentando gli effetti degli incendi su tutte le matrici ambientali, i presidi di prevenzione degli effetti ambientali e le misure tecniche e/o gestionali, durante e a valle dell’evento, finalizzati a limitarne le conseguenze in modo da minimizzare la probabilità di impatti significativi
- il tema della prevenzione del danno ambientale, presentando lo scenario delle misure finalizzate a prevenire l’insorgenza di un danno ambientale in relazione alle risorse naturali tutelate dalla parte sesta del Dlgs 152/2006 e in una visuale che si estende dalla pianificazione e dalle autorizzazioni iniziali fino alla fase post incendio.

INAIL – progettazione acustica di ambienti di lavoro
Pubblicato da INAIL il manuale operativo “Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non” che illustra l’evoluzione e l’aggiornamento delle procedure di analisi e progettazione acustica dei luoghi di lavoro.

Con il manuale vengono forniti elementi per la progettazione di nuovi ambienti di lavoro e per le modifiche agli ambienti esistenti con un approccio innovativo al controllo del rumore negli ambienti di lavoro, che vanno oltre il mero rispetto dei limiti acustici e considerano i contesti culturali e funzionali degli spazi regolamentati.

INAIL – amianto, prestazioni in favore dei soggetti colpiti
Pubblicato da INAIL l’opuscolo “Fondo per le vittime dell’amianto 2021” che illustra quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattia asbesto-correlate e dei loro superstiti.

INAIL – attrezzature a pressione
Pubblicati da INAIL gli atti del convegno Safap 2021 “Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione” che raccoglie le relazioni presentate in occasione della nona edizione Safap 2021, particolarmente utili a rappresentare, sotto diversi punti di vista, il contesto, le implicazioni, le problematiche e gli scenari a breve-medio termine del settore, analizzando i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’ispezione alla manutenzione.

INAIL – i ponteggi di facciata
Pubblicato da INAIL il volume “I ponteggi di facciata – Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee” che ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN.

INAIL – Codice di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Pubblicato da INAIL il volume “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio – Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi”.

Il “Codice di prevenzione incendi”, nella sezione S “Strategia antincendio”, prevede dieci capitoli dedicati alle “Misure” di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.10 del Codice, dedicato alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, oggetto specifico del volume, focalizza il campo di applicazione ai soli impianti tecnologici e di servizio per l’attività, sottolineando che per gli impianti tecnologici di processo (non quelli destinati a servire il fabbricato) è necessario procedere alla valutazione del rischio incendio specifica per l’impianto considerato, evidenziando, inoltre, l’eventuale possibilità di effettuare anche la valutazione ATEX.

NORMA TECNICA – DPI
Norma Tecnica UNI EN 13819-2:2021
“Protettori dell’udito – Prove – Parte 2: Metodi di prova acustici”

La norma specifica i metodi di prova acustici per i protettori dell’udito. Lo scopo di tali prove è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell’udito come specificato nella norma di prodotto pertinente.

Per attuare le prove è necessario predisporre un dispositivo ATF le cui dimensioni sono simili a quelle di una testa media di un essere umano adulto e che è utilizzato per la misura della perdita di inserzione delle cuffie.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 11393-5:2019
“Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione”

Norma Tecnica UNI EN 11393-6:2019
“Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo”

Le norme trattano rispettivamente:
- i requisiti e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio provocato da seghe a catena portatili e altre proprietà. Comprende, inoltre, un requisito relativo alla resistenza delle cinghie delle ghette passanti sotto il piede. Si applica a ghette utilizzate unitamente alle calzature di sicurezza con punta in acciaio conformi alla ISO 20345, progetto “C” o “D”. Queste ghette sono progettate per l’uso e il collaudo esclusivo combinato con un modello specifico di calzature di sicurezza
- i requisiti prestazionali, i metodi di prova, i requisiti di progettazione, le informazioni per l’identificazione e la marcatura dei protettori per la parte superiore del corpo che offrono protezione dal taglio di seghe a catena portatili. La norma, specifica le procedure relative alla campionatura e al pretrattamento dei protettori della parte superiore del corpo, la misurazione del rivestimento protettivo, l’apparecchiatura e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio e la prova pratica di impiego per valutare le proprietà ergonomiche.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 14972-14:2021
“Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 14: Protocollo di prova per turbine a combustione in involucri maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto”

Norma Tecnica UNI EN 14972-15:2021
“Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 15: Protocollo di prova per turbine a combustione in involucri non maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto”

Le norme trattano rispettivamente:
- la valutazione delle prestazioni antincendio per sistemi ad acqua nebulizzata utilizzati per la protezione antincendio delle turbine a combustione in involucri con volume maggiore di 260 m³
- i requisiti delle prove antincendio per i sistemi ad acqua nebulizzata utilizzati per la protezione antincendio delle turbine a combustione in involucri con volumi non maggiori di 260 m³.

NORMA TECNICA – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 15882-5:2021
“Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 5: Sigillature di penetrazione combinate”

La norma fornisce i principi e la guida per la preparazione dei documenti di applicazione estesa per sigillature di penetrazione combinate in cui i sistemi sono stati sottoposti a prova in conformità alla (EN 1366-3 e EN 1366-2) o (EN 1366-3 e EN 1366-2).

NORMA TECNICA – Macchine per l'industria alimentare
Norma Tecnica UNI EN 12331:2021
“Macchine per l'industria alimentare - Macchine tritacarne - Requisiti di sicurezza e di igiene”

La norma specifica i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle macchine tritacarne utilizzate in una posizione fissa.

NORMA TECNICA – Sponde caricatrici
Norma Tecnica UNI EN 1756-1:2021
“Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Sponde caricatrici per merci”

La norma specifica i requisiti di sicurezza per la progettazione di sponde caricatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote per il trasporto di merci. Essa specifica inoltre la verifica di tali sponde caricatrici e le informazioni di sicurezza che devono essere fornite per il loro utilizzo.

NORMA TECNICA – Macchine per la lavorazione del legno
Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-12:2021
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 12: Tenonatrici/profilatrici”

La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per i veicoli stazionari, caricati e scaricati manualmente.

NORMA TECNICA – Macchine agricole
Norma Tecnica UNI EN 703:2021
“Macchine agricole - Sicurezza - Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati”

La norma, utilizzata insieme con la EN ISO 4254-1:2015, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di macchine portate, semiportate, trainate o semoventi che sono caratterizzate dalla combinazione di due o più delle seguenti funzioni: carico, miscelazione, trinciatura e distribuzione di insilati e/o altri mangimi, destinate ad essere utilizzate da un solo operatore. Essa include quelle macchine munite di una gru di carico integrata nella macchina. Inoltre, essa specifica il tipo di informazioni che devono essere fornite dal fabbricante sulle procedure per un impiego sicuro (inclusi i rischi residui).

NORMA TECNICA – Macchine forestali e da giardinaggio
Norma Tecnica UNI EN ISO 22868:2021
“Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2)”

La norma specifica un codice di prova del rumore per determinare, in maniera efficace e in condizioni normalizzate, le caratteristiche di emissione sonora delle macchine forestali e da giardinaggio portatili manualmente con motore a combustione interna, e i requisiti specifici per motoseghe, decespugliatori, tagliaerba, tagliabordi, potatrici ad asta a motore, tosasiepi e aspiratori-soffiatori e nebulizzatrici a spalla da giardino. Le caratteristiche di emissione sonora comprendono il livello di pressione sonora ponderato A al posto di lavoro e il livello di potenza sonora ponderato A. I codici di prova del rumore descritti nella presente norma consentono al fabbricante di verificare l'impegno riguardo la progettazione a basso impatto sonoro.

NORMA TECNICA – Macchine per la produzione e la finitura della carta
Norma Tecnica UNI EN 1034-1:2021
“Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 1: Requisiti comuni”

La norma si applica alle macchine per la produzione e la finitura della carta e, per ciascuna tipologia di macchina, deve essere utilizzata unitamente alla specifica parte della presente norma ad essa applicabile. Contiene definizioni e requisiti validi per tutte le macchine per la produzione e la finitura della carta trattate nelle altre parti della norma. Le altre parti della norma, specifiche per le diverse tipologie di macchine, possono contenere requisiti addizionali o deviazioni dalla presente norma, che hanno la precedenza sulle specifiche della presente norma.

NORMA TECNICA – Ascensori
Norma Tecnica UNI EN 81-70:2021
“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili”

La norma specifica i requisiti minimi per l'accesso e l'utilizzo sicuro e indipendente degli ascensori da parte delle persone, incluse quelle con disabilità.

NORMA TECNICA – Scale mobili e marciapiedi mobili
Norma Tecnica UNI EN 115-2:2021
“Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti”

La norma fornisce le regole per il miglioramento della sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello delle nuove installazioni, applicando l'attuale stato dell'arte per la sicurezza.

NORMA TECNICA – Bruciatori ed apparecchi a gas
Norma Tecnica UNI EN 13611:2021
“Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori ed apparecchi a gas e/o combustibili liquidi - Requisiti generali”

La norma definisce i requisiti generali di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione per bruciatori ed apparecchi a gas o combustibili liquidi. La norma si applica ai dispositivi con pressione massima dichiarata in ingresso fino a 500 kPa e dimensioni nominali dei raccordi fino a DN 250.

NORMA TECNICA – Attrezzature a pressione
Norma Tecnica UNI/TS 11325-3:2021
“Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata”

La specifica tecnica definisce le modalità̀ di sorveglianza delle attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento destinate alla generazione di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110° C ("generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata") con pressione massima ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del DM 329/2004.

La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l'assistenza continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore.

NORME TECNICHE – funi di acciaio
Norma Tecnica UNI EN 13411-9:2021
“Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Radance piene”

Norma Tecnica UNI EN 12385-5:2021
“Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori”

Le norme trattano rispettivamente:
- i requisiti minimi per radance piene di acciaio o ghisa per le terminazioni di funi di acciaio a trefoli
- i materiali particolari, i requisiti di fabbricazione e di prova per le funi a trefoli per compiti di sospensione, compensazione e limitazione per ascensori a frizione e idraulici che si muovono lungo guide.

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