AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2019
23/12/2019

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2019

AMBIENTE

 

NORMATIVA – certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 14 novembre 2019 “Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”.

Il Decreto stabilisce:

  • le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso
  • le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle "informazioni sociali e ambientali" relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima
  • le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa.

 

RIFIUTI – Cessazione della qualifica di rifiuto

Legge n. 128 del 2 novembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

Tra le disposizioni, una modifica delle condizioni da soddisfare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, contenuta nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del D. lgs. 152/06.

Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto il testo dell’articolo prevedeva la condizione che la sostanza o l'oggetto fosse comunemente utilizzato per scopi specifici, mentre il nuovo testo ore prevede quale condizione che “la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici".

Si sostituisce interamente il comma 3 dell’art. 184-ter. Si prevede che, in mancanza di criteri specifici, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del codice dell'ambiente, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

  • materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
  • processi e tecniche di trattamento consentiti
  • criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario
  • requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso
  • un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

La disposizione prevede che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 184-ter, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Inseriti nuovi commi (da 3-bis a 3-septies) all'articolo 184-ter.

Il nuovo comma 3-bis prevede che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

In base al nuovo comma 3-ter, l’ISPRA ovvero l'ARPA territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, svolge controlli a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, circa la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti. In caso di non conformità riscontrata, si redige apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'ARPA delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente.

Il nuovo comma 3-quinquies stabilisce il possibile ricorso a Commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater.

Il nuovo comma 3-sexies prevede la redazione, con cadenza annuale, di una relazione da parte dell'ISPRA sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter; tale relazione è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

Il nuovo comma 3-septies istituisce - al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità - presso il Ministero dell'ambiente il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'articolo in esame.

La definizione delle modalità di funzionamento e di organizzazione del registro è demandata ad un decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

RIFIUTI – Statuto del Consorzio Recupero Vetro - CoReVe

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 ottobre 2019 “Approvazione dello Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe)”.

Con il Decreto è stato approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2 del D. Lgs. 152/06, lo Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe).

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE – riorganizzazione

Legge n. 132 del 18 novembre 2019, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione del Ministero dell’ambiente stabilendo la presenza di due dipartimenti: il primo sulla tutela dell’ambiente, in tutte le sue componenti, all’interno del quale nascerà una nuova direzione ad hoc sul mare, oltre a quelle già esistenti su natura, dissesto e acqua, il secondo si occuperà della transizione ecologica, coordinando le competenze su crescita verde, economica circolare e sviluppo sostenibile.

 

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte a quesito

Pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente la risposta in merito all’applicazione del D. Lgs. 105/15 sul Quesito 19: classificazione di una miscela che contiene metanolo ed una percentuale definita di altre sostanze.

Il detentore della sostanza dovrà effettuare opportune valutazioni in modo da classificare correttamente la miscela.

Nel caso non siano evidenziate ulteriori classificazioni di pericolo, si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D. Lgs 105/15.

Nel caso in cui nella miscela “metanolo + altre sostanze” siano invece contenute sostanze con specifiche proprietà intrinseche di pericolo, e quindi classificate, tali miscele devono essere valutate secondo quanto riportato in Allegato I al regolamento 1272/2008.

Per tali miscele, anche nel caso in cui la classificazione determini le stesse categorie di pericolo considerate dal Decreto 105/2015 per la sostanza “metanolo” puro, non si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D. Lgs. 105/15 anche in considerazione delle possibili diverse caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche che tale miscela può assumere e che la possano rendere maggiormente pericolosa.

 

VIA – valutazione di impatto sanitario (VIS)

Le linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (Rapporto ISTISAN 19/9) sono un aggiornamento di quanto pubblicato nel Rapporto ISTISAN 17/4 dall'ISS. Le linee guida sono state adottate con decreto del Ministero della salute in data 27 marzo 2019.

La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) è una procedura finalizzata a tutelare la salute delle popolazioni esposte agli impatti che piani, programmi, opere possono determinare sull’ambiente del territorio interessato. Il D. Lgs. 104/2017 ha recepito la Direttiva europea 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), prescrivendo per i nuovi impianti che rientrano in una specifica categoria (grandi impianti di combustione, raffinerie) di svolgere una VIS al fine di tutelare le popolazioni dai potenziali impatti che questi impianti determinano sul territorio, tenendo conto anche delle relative opportunità di sviluppo. Il Decreto individua l’Istituto Superiore di Sanità quale istituzione incaricata di scrivere le linee guida per la VIS, che dovranno essere quindi recepite con Decreto dal Ministero della Salute e rese disponibili dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i proponenti. In questo rapporto, che rappresenta un aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/4, sono approfondite e descritte le metodologie e gli approcci utili a svolgere la VIS.

 

NORME TECNICHE – Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Norma Tecnica UNI 10617:2019 - “Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali”

La norma specifica i requisiti di base per la predisposizione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione della sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose, come definite dalla legislazione vigente in materia.

 

NORME TECNICHE – riciclo di carta e cartone - Norma Tecnica UNI EN 17085:2019 - “Carta e cartone - Procedure di campionamento di carta e cartone da riciclare”

La norma specifica un metodo per ottenere dei campioni rappresentativi da un lotto di carta e cartone da riciclare per determinare se la sua composizione e la sua qualità siano conformi ai requisiti della EN 643 e/o di altre specifiche.

 

 

 

SICUREZZA

 

INFORTUNI – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

Delibera 31 ottobre 2019 del Senato della Repubblica “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati”.

Istituita la Commissione con compiti di controllo e monitoraggio sui luoghi di lavoro, accertamento della dimensione e gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali a tutela di vittime e delle famiglie, accertamento delle cause anche nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro.

Monitorerà l'incidenza e la prevalenza del fenomeno infortunistico per età, genere e luogo di residenza delle vittime attraverso appropriate analisi, provvederà ad un controllo costante sull'idoneità dei controlli degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche.

La Commissione potrà anche individuare nuovi strumenti legislativi e amministrativi di prevenzione e repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

 

ANTINCENDIO – regola tecnica impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi

Decreto Ministero dell’Interno del 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”.

Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996.

Sono stati definiti:

  • il campo di applicazione: impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar
  • gli obiettivi: realizzare impianti sicuri per le persone e per le squadre di soccorso, che evitino il formarsi di accumuli pericolosi del combustibile e che non danneggino i locali vicini a quelli contenenti gli impianti in caso di incidente
  • l'impiego dei prodotti per uso antincendio che devono essere identificabili, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto e accettati dal responsabile dell'attività/dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
Il Decreto entra in vigore il 21 dicembre 2019..

 

LAVORO SUBORDINATO – (Rider) estensione delle tutele del lavoro organizzato tramite piattaforme digitali

Legge n. 128 del 2 novembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

All’interno del testo modifiche al decreto legislativo n. 81/2015 (attuativo del Jobs Act) con introduzione del Capo V-bis "Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali", art. 47 commi bis-quater. Si tratta di indicazioni sui livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddetti riders) di cui si regola:

  • forma contrattuale (art. 47 ter) e compenso (art. 47 quater)
  • il divieto di discriminazione (art. 47 quinquies) e gli aspetti legati alla Protezione dei dati personali (art. 47 sexies)
  • la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 47 septies)
  • l'Osservatorio permanente (art. 48 octies).

 

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte a quesito

Pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente la risposta in merito all’applicazione del D. Lgs. 105/15 sul Quesito 19: classificazione di una miscela che contiene metanolo ed una percentuale definita di altre sostanze.

Il detentore della sostanza dovrà effettuare opportune valutazioni in modo da classificare correttamente la miscela.

Nel caso non siano evidenziate ulteriori classificazioni di pericolo, si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D. Lgs. 105/15.

Nel caso in cui nella miscela “metanolo + altre sostanze” siano invece contenute sostanze con specifiche proprietà intrinseche di pericolo, e quindi classificate, tali miscele devono essere valutate secondo quanto riportato in Allegato I al regolamento 1272/2008.

Per tali miscele, anche nel caso in cui la classificazione determini le stesse categorie di pericolo considerate dal Decreto 105/2015 per la sostanza “metanolo” puro, non si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D. Lgs. 105/15 anche in considerazione delle possibili diverse caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche che tale miscela può assumere e che la possano rendere maggiormente pericolosa.

 

MEDICO COMPETENTE – Polizia di stato

Pubblicata sul sito web del Ministero del Lavoro la risposta in merito all'interpello n. 7/2019: "Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento".

 

ANTINCENDIO – gallerie stradali più lunghe di 500 metri

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare DCPREV n. 16510 del 31/10/2019 “DPR 151/11 Attività n. 80 - Gallerie stradali più lunghe di 500 metri - Adempimenti procedurali e tecnici- Indirizzi applicativi”.

Il DPR 151/11 ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri annoverandole in categoria A. Tali infrastrutture possono o meno essere ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN).

La circolare chiarisce la differenza dei procedimenti amministrativi antincendio applicabili per le infrastrutture stradali che appartengono alla rete TEN e le gallerie stradali esistenti non appartenenti alla rete TEN.

 

ANTINCENDIO – Porte resistenti al fuoco

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare DCPREV n. 16746 del 6/11/2019 “Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi”.

La Circolare fornisce chiarimenti sulle norme armonizzate applicabili, all’indomani del 1 novembre 2019, data in cui è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014. Inoltre, fornisce indicazioni sulle condizioni di commercializzazione da verificare e sulla documentazione da allegare per le porte ricadenti nel Regolamento Prodotti da Costruzione e per le porte in regime di omologazione nazionale.

 

ALLUVIONI – come ridurre i rischi per la salute

Pubblicato dal Ministero della salute l’opuscolo "Alluvioni, come ridurre i rischi per la salute", che ha l'obiettivo di far conoscere i rischi delle alluvioni sulla salute della popolazione, descrivere i comportamenti che possono aumentare o ridurre tali rischi e identificare i sottogruppi di popolazione più vulnerabili.

 

INAIL – micotossine aerodisperse

Inail ha pubblicato la scheda informativa "Esposizione a micotossine aerodisperse: un rischio occupazionale?", che approfondisce le problematiche connesse all'esposizione a micotossine per via inalatoria e il relativo impatto sulla salute occupazionale.

I lavoratori a maggior rischio espositivo risultano quelli addetti alla raccolta di cereali, stoccaggio di materiale agricolo, carico e scarico (autotrasportatori), produzione e distribuzione di mangimi.

 

SPAZI CONFINATI – Linee di indirizzo CNI

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha elaborato le “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, indirizzato non solo a ingegneri ma anche a: Datore di Lavoro Committente, Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).

 

INAIL – ingegneria antincendio

Inail ha pubblicato il volume "Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio".

Focus sui Metodi del Codice di prevenzione incendi:

  • M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
  • M.2 Scenari d’incendio per la progettazione prestazionale
  • M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Obiettivo della pubblicazione è illustrare che la vera novità del Codice di prevenzione incendi è rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità.

All’interno del volume sono presenti vari casi studio sulle soluzioni alternative per i livelli di prestazione I, II, III, S.2, S.3, S.4, S.8 per autorimesse, scuole, attività commerciali, uffici, magazzino, archivio, deposito bibliografia.

 

INAIL – open data INAIL dei primi dieci mesi del 2019

Pubblicati online gli open data INAIL dei primi dieci mesi del 2019, i dati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele.

I dati rilevati evidenziano a livello nazionale un minimo incremento degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (+0.04%), ed un aumento di quelli in itinere (+2,5%).

A livello nazionale si evidenzia una diminuzione degli infortuni mortali (-5,2%).

 

NORME TECNICHE – Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Norma Tecnica UNI 10617:2019 - “Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali”

La norma specifica i requisiti di base per la predisposizione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione della sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose, come definite dalla legislazione vigente in materia.

 

NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15254-4:2019 - “Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 4: Costruzioni vetrate”

La norma fornisce una guida e definisce i procedimenti relativamente alla variazione dei parametri associati a elementi vetrati resistenti al fuoco sottoposti a prova secondo la UNI EN 1364-1 e classificati secondo la UNI EN 13501-2.

 

NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15659:2019 - “Mezzi di custodia - Classificazione e metodi di prova per la resistenza al fuoco - Armadi ignifughi leggeri”

La norma specifica i requisiti per armadi ignifughi leggeri che forniscono protezione contro il fuoco. Il metodo di prova mira a valutare la capacità di resistenza al fuoco di armadi ignifughi leggeri al fine di proteggere supporti cartacei dagli effetti del fuoco. La norma non garantisce la protezione dei documenti successiva all'esposizione al fuoco di 30 min. (LFS 30) o 60 min. (LFS 60). Per tale protezione si applica la UNI EN 1047-1. La norma fornisce uno schema di classificazione degli armadi ignifughi leggeri sulla base dei risultati delle prove.

 

NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1047-1:2019 - “Mezzi di custodia - Classificazione e metodi di prova per la resistenza al fuoco - Parte 1: Armadi di sicurezza per dati e contenitori per dati”

La norma specifica i requisiti di armadi per dati e contenitori per dischetti relativamente alla resistenza al fuoco. Sono specificati due metodi di prova per verificare la capacità di armadi per dati di proteggere dagli effetti del fuoco materiali sensibili alla temperatura e all'umidità: una prova di resistenza al fuoco e una prova di shock termico e di impatto per caduta.

 

NORME TECNICHE – trabattelli - Norma Tecnica UNI 11764: 2019 - “Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei piccoli trabattelli su due ruote con l'altezza del piano di lavoro minore di 4 mt. e portata massima di 150 kg., per l'utilizzo da parte di una sola persona alla volta.

 

NORME TECNICHE – misurazione rumore - Norma Tecnica UNI EN ISO 20361: 2019 - “Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3”

La norma specifica tutte le informazioni necessarie per eseguire, in modo efficiente e in condizioni normalizzate, la determinazione, la dichiarazione e la verifica dell'emissione del rumore aereo delle pompe o dei gruppi di pompaggio per liquidi. Specifica i metodi di misurazione del rumore e le condizioni operative e di montaggio che devono essere utilizzate per la prova.

 

NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN 13274-2:2019 - “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Parte 2: Prove pratiche di impiego”

La norma specifica prove pratiche di impiego per apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione degli apparecchi destinati all'uso subacqueo.

 

NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 11393-2:2019 - “Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe”

La norma specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova, i requisiti di progettazione, le informazioni per l'identificazione e la marcatura dei protettori delle gambe che offrono protezione dal taglio di seghe a catena portatili.

 

NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 11393-5:2019 - “Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio provocato da seghe a catena portatili e altre proprietà. Essa comprende inoltre un requisito relativo alla resistenza delle cinghie delle ghette passanti sotto il piede.

 

NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 11393-6:2019 - “Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo”

La norma specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova, i requisiti di progettazione, le informazioni per l'identificazione e la marcatura dei protettori per la parte superiore del corpo che offrono protezione dal taglio di seghe a catena portatili.

La norma, specifica le procedure relative alla campionatura e al pretrattamento dei protettori della parte superiore del corpo, la misurazione del rivestimento protettivo, l'apparecchiatura e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio e la prova pratica di impiego per valutare le proprietà ergonomiche.

Una guida sull'uso delle seghe a catena e la selezione degli appropriati protettori per la parte superiore del corpo è data in Appendice A

 

NORME TECNICHE – Atmosfere esplosive - Norma Tecnica UNI EN 1127-1: 2019 - “Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia”

La norma specifica i metodi per l'identificazione e la valutazione delle situazioni pericolose che conducono all'esplosione e le misure di progettazione e costruzione adeguate alla sicurezza richiesta.

 

NORME TECNICHE – Ergonomia dell'ambiente fisico - Norma Tecnica UNI 10551: 2019 - “Ergonomia dell'ambiente fisico - Scale di giudizio soggettivo per la valutazione degli ambienti fisici”

La norma presenta principi ed esempi di applicazione pratica per la costruzione di appropriate scale di giudizio da utilizzare nella valutazione degli ambienti fisici. Questa norma non normalizza scale specifiche; considera scale di percezione, benessere, preferenza, accettabilità, forme di espressione e tolleranza e aspetti ambientali quali quello termico, visivo, della qualità dell'aria, acustico e della vibrazione.

Non prende in considerazione altre scale quali:

  • scale relative agli effetti dell'ambiente sulla capacità di leggere display o segni, sulle prestazioni manuali o su condizioni psicologiche come l'umore, ecc;
  • scale relative al dolore o scale relative a stimoli che possono portare a lesioni.
La norma non presenta i principi delle indagini o la progettazione del questionario. Tuttavia, le scale che vengono sviluppate utilizzando la norma possono essere incluse in sondaggi o questionari.

 

NORME TECNICHE – Estrusori plastiche e gomma - Norma Tecnica UNI EN 1114-3: 2019 - “Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - Parte 3: Requisiti di sicurezza per traini”

La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi rilevanti per il traino di cavi, conduttori, profili e tubi per la lavorazione di plastica e gomma, quando sono utilizzati come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.

 

NORME TECNICHE – Trasporto di merci pericolose - Norma Tecnica UNI EN 14564:2019 - “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Terminologia”

La norma si applica alle cisterne utilizzate per il trasporto di merci pericolose e fornisce termini e definizioni aggiuntivi a quelli scritti nell'accordo europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada (ADR) o alle regolamentazioni relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Ferrovia (RID).

 

NORME TECNICHE – Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione - Norma Tecnica UNI 10436:2019

La norma prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione delle caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW.

 

 

 

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