AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2022
15/04/2022

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2022

AMBIENTE

EMISSIONI IN ATMOSFERA – rinvio dei criteri di sostenibilità delle emissioni di gas a effetto serra
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione dell’8 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con il Regolamento viene rinviata l’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa (previsti dal regolamento di esecuzione 2018/2066) a partire dal 1 gennaio 2022, per effetto delle modifiche sulle emissioni derivanti dalla biomassa, apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 alla direttiva (UE) 2018/2001.

AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – estensione dell’ambito applicativo alle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo
Direttiva (Ue) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva prevede le seguenti principali modifiche:
- valori limite biologici e relative disposizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo della progenie (reprotossiche);
- se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione. Il Medico competente è responsabile della sorveglianza sanitaria e deve proporre misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico, sono disposti nuovi obblighi di conservazione delle cartelle sanitarie individuali (almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione per gli agenti cancerogeni, almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione);
- per sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia o con valore di soglia vengono date indicazioni nella colonna “Osservazioni” dell’allegato III alla Direttiva 2004/37/CE;
- valutazione dei rischi connessi alla manipolazione di alcuni farmaci che contengono una o più sostanze classificate come cancerogene (categoria 1 A o 1B), mutagene (categoria 1 A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1 A o 1B) secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008;
- valore limite di lungo e breve termine per l’acrilonitrile, classificata come sostanza cancerogena (categoria 1B); potendo tale sostanza essere assorbita anche attraverso la cute è stato ritenuto opportuno stabilire un valore limite nell’ambito dell’applicazione della Dir. 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. I valori limite di 0,45 ppm (1 mg/m3) si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026;
- valori limite per il nichel e composti, sostanze cancerogene (categoria 1 A); dal momento che l’esposizione ai composti del nichel può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie è stato ritenuto opportuno stabilire valori limite per le frazioni inalabile e respirabile dei composti e corredarli di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il valore limite di 0,01 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025; il valore limite di 0,05 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3;
- valori limite del benzene, sostanza cancerogena (categoria 1 A) per la quale si ritiene utile definire orientamenti per il monitoraggio biologico e un progressivo adeguamento dei valori limite (Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024; valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026; obiettivo 0,2 ppm (0,66 mg/m3);
- valori limite per la polvere di silice cristallina respirabile allo studio a partire dal 2022;
- limite di esposizione professionale nell’aria e valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici da definire entro 11 luglio 2022;
- valori limite per il monossido di carbonio, 20 ppm (23 mg/m3);
- valori limite per il mercurio e composti, 0,02 mg/m3;
- valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria piombo, valore limite di esposizione 0,15 mg/m3;
- per il piombo e suoi composti ionici si prevede che il monitoraggio biologico comprenda la misurazione del livello di piombo nel sangue con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è di 70 μg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è prevista quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue;
- valore limite per cobalto e composti inorganici di cobalto attesi entro il 31 dicembre 2024;
- si prevede entro il 31 dicembre 2022 un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi.

REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ):
- Per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti umidificanti" nella produzione di tamponi, reagenti e supporti in gel che permettono la dissoluzione, la diluizione e la buona diffusione di substrati e reagenti, necessarie per ottimizzare il funzionamento e la sensibilità dell’elettroforesi su gel nei test diagnostici in vitro;
- per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti nella produzione di gel per elettroforesi al fine di garantire il posizionamento di proteine specifiche necessario per l’interpretazione dei risultati del test diagnostico in vitro basato sulla separazione delle proteine;
- per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti che provocano la lisi cellulare e la rottura delle interazioni proteiche e che sono necessarie per la produzione di reagenti utilizzati nella determinazione delle proteine di interesse nei test diagnostici in vitro mediante elettroforesi in gel e capillare;
- come detergente per una fase di inattivazione del virus (trattamento con solvente/detergente) durante la fabbricazione di medicinali derivati dal plasma e ricombinanti;
- come componente di una soluzione di rigenerazione di una colonna cromatografica durante la fabbricazione di un fattore VIII di derivazione ricombinante;
- per uso industriale come reagente di inattivazione virale per la sicurezza dei pazienti nella fabbricazione di medicinali per uso umano prodotti da sistemi biologici;
- nella formulazione di miscele per kit di IVD (dispositivi medico-diagnostici in vitro);
- in un tampone di lavaggio utilizzato durante una fase di purificazione nella fabbricazione dell’anticorpo monoclonale Dinutuximab beta;
- per la fase di frazionamento e di inattivazione del virus nella fabbricazione di vaccini antinfluenzali;
- Triton X-100 come detergente per l’inattivazione del virus nel processo di fabbricazione dei medicinali derivati dal plasma umano Plasmagrade/Plasmasafe e Resusix nonché Plasminogen (nome pre-commercializzazione) e qualsiasi marchio di commercializzazione successivo.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso della pece, catrame di carbone, alta temperatura e dell’olio di antracene

Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso della pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPht») (num. CE: 266-028-2, num. CAS: 65996-93-2):
- come legante nella produzione di bersagli di argilla;
- nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Autorizzato l’uso dell’olio di antracene (num. CE: 292-602-7, num. CAS: 90640-80-5) nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ):
- nella formulazione di un componente indurente contenente 4-NPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale e come miscela di componenti sigillanti polisolfuri di base con un indurente contenente 4-NPnEO-, risultante in miscele contenenti meno dello 0,1 % p/p di 4-NPnEO per usi aerospaziali esenti da autorizzazione a norma dell’articolo 56, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, nel settore aerospaziale e nelle relative catene di approvvigionamento;
- uso industriale come additivo polimerico di 4-NPnEO nella fabbricazione di film polimerici per intercalari per vetro di sicurezza laminato;
- per uso industriale di 4-NPnEO per le sue proprietà detergenti nella produzione di tamponi e reagenti al fine di garantire il posizionamento di proteine specifiche necessario per l'interpretazione dei risultati dell'elettroforesi su gel nei test diagnostici in vitro basati sulla determinazione degli isoenzimi.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – rifiutata l’autorizzazione all'uso del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso

Pubblicata il 24 marzo 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relativa alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Rifiutata l’autorizzazione all’uso del:
- giallo di piombo solfocromato (num. CE: 215-693-7, num. CAS: 1344-37-2)
- piombo cromato molibdato solfato rosso (num. CE: 235-759-9, num. CAS: 12656-85-8)

per i seguenti usi:
- distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori;
- applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad es. macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.);
- distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in premiscela liquida o solida per colorare articoli in plastica/plastificati non destinati ai consumatori;
- uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori.

La domanda di autorizzazione non ha dimostrato che non esistono alternative idonee a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

REACH – informazioni da presentare ai fini della registrazione

Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con il regolamento la Commissione Ue fornisce un chiarimento circa le informazioni da presentare ai fini della registrazione delle sostanze chimiche.

Il provvedimento, in vigore il 14 aprile 2022, ma applicabile dal 14 ottobre 2022, modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach):
- allegato VI, che fissa le prescrizioni che riguardano le informazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull'identificazione delle sostanze;
- allegati VII, VIII, IX e X, che fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000 tonnellate, al fine di allineare la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP).

RIFIUTI – fondo di sostegno agli impianti di riciclo rifiuti

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 dicembre 2021 “Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Il Decreto definisce criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. L'agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio concedibile fino al 20% della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019. I termini e le modalità di presentazione delle domande di beneficio saranno definiti con provvedimento del Ministero della transizione ecologica.

RIFIUTI/RAEE – sospensione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi e aumento provvisorio dei quantitativi per i centri di raccolta

Legge n. 25 del 28 marzo 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

L’art. 11 della Legge, prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1 gennaio 2023. È stato, inoltre, previsto il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore entro il quale il Ministero della Transizione Ecologica adotterà le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale mediante un decreto di natura non regolamentare.

L’art. 18-bis (trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, aumenti quantitativi per il deposito preliminare alla raccolta e il deposito presso i centri di raccolta dei RAEE domestici e l’ampliamento degli stoccaggi di rifiuti RAEE in aree autorizzate o interne al perimetro della ditta.

ACQUE – RV monitoraggio nell'ambito delle attività di coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 213 del 8 marzo 2022 “Disposizioni relative al monitoraggio delle acque di falda nell'ambito delle attività di coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia. L.R. n. 13/2018 - Piano Regionale per l'Attività di Cava”.

La deliberazione dispone che i soggetti già titolari di cave di sabbia e ghiaia, sono tenuti a trasmettere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento un programma di monitoraggio idrochimico e idrodinamico aggiornato secondo le indicazioni contenute nell'Allegato A, nel caso in cui la cava rientri nella condizione di cui al comma 2 dell'art. 18 delle norme tecniche del P.R.A.C., ovvero a trasmettere attestazione di esclusione da detta condizione, documentata in base a quanto previsto al punto 2 del medesimo allegato.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche d'idoneità per il Responsabile tecnico

Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 2 del 14 marzo 2022 ”Chiarimento in merito all'incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all'emergenza da Covid-19. Delibera n. 1 del 10 marzo 2021”.

A seguito della ripresa delle verifiche d'idoneità per Responsabile tecnico di cui all'articolo 13 del DM 120/2014, dopo il periodo di sospensione legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comitato nazionale ha chiarito che il termine di cui al comma 3 dell'art. 1 della deliberazione richiamata in oggetto, decorre dalla data di inizio delle verifiche d'idoneità di aggiornamento del responsabile tecnico in regime transitorio, ovvero dal 1 gennaio 2022.

REACH – Rendiconto delle attività di controllo

Pubblicato dal Ministero della Salute in data 8 marzo 2022 “Rendicontazione del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2020”.

Il documento fornisce un quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso del 2018, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Per quanto riguarda i controlli effettuati, 103 le imprese nelle quali è stata accertata una violazione (circa il 12%), 138 le violazioni, in gran parte per quanto riguarda il Reach (informazione catena approvvigionamento e obblighi di restrizione) e per il CLP (classificazione, etichettatura, imballaggio, comunicazione della composizione, archivio preparati pericolosi Iss e corretta pubblicità).

RAEE – Rapporto annuale 2021

Pubblicato dal Centro di Coordinamento RAEE il Rapporto annuale che raccoglie i dati ufficiali sui volumi di RAEE raccolti in Italia nel 2021. Si evidenzia che la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia è stata pari a oltre 385.000 tonnellate, registrando una crescita del 5,3% rispetto al 2020.

NORMA TECNICA – requisiti per le asserzioni auto-dichiarate nelle etichette e dichiarazioni ambientali

Norma Tecnica UNI EN ISO 14021:2021
“Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”

La norma specifica i requisiti per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, comprese dichiarazioni, simboli e grafica relativi ai prodotti. Inoltre, descrive termini selezionati e generalmente utilizzati nelle asserzioni ambientali e indica i requisiti per il loro utilizzo. Descrive anche una metodologia generale di valutazione e verifica per le asserzioni ambientali auto-dichiarate e una valutazione specifica e specifici metodi di valutazione e verifica per le asserzioni selezionate nella norma.

Le asserzioni ambientali auto-dichiarate possono essere effettuate da fabbricanti, importatori, distributori, rivenditori o chiunque altro possa trarne beneficio. Queste asserzioni effettuate in relazione a prodotti, possono assumere la forma di dichiarazioni, simboli o grafici sulle etichette del prodotto o dell’imballaggio, o in letteratura di prodotto, bollettini tecnici, pubblicazioni, pubblicità, telemarketing, nonché supporti digitali o elettronici, come Internet.

NORMA TECNICA – Rumore

Norma Tecnica UNI/TS 11844:2022
“Procedure per la misurazione e l'analisi del rumore intrusivo”

La specifica tecnica definisce le procedure di misura da seguire ed i parametri da considerare per la valutazione dei livelli di rumore generati da una o più sorgenti specifiche, in funzione delle loro diverse tipologie, delle caratteristiche del rumore intrusivo e del contesto acustico in assenza di esso. La specifica tecnica si applica a tutte le sorgenti di rumore quali: impianti ed apparecchiature domestiche (sia a funzionamento continuo sia a funzionamento discontinuo), infrastrutture di trasporto, insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali, agricoli ed ogni altra forma di attività, anche terziaria), rumore di origine antropica (sia prodotto all'esterno degli ambienti abitativi, sia di tipo domestico), rumore dovuto ad attività domestiche e comportamentali.

NORME TECNICHE – Rumore

Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 7849-1:2022
“Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi per via aerea da macchinari mediante la misurazione di vibrazioni - Parte 1: Metodo d'indagine con l'utilizzo di un fattore di radiazione fisso”

Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 7849-2:2022
“Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi per via aerea da macchinari mediante la misurazione di vibrazioni - Parte 2: Metodo tecnico che include la determinazione di un adeguato fattore di radiazione”

Le specifiche tecniche forniscono rispettivamente:
- i requisiti di base per metodi riproducibili per la determinazione di un limite superiore per il livello di potenza sonora ponderato A del rumore emesso da macchinari o attrezzature, utilizzando le misurazioni delle vibrazioni di superficie.
- i requisiti di base per un metodo riproducibile per la determinazione del livello di potenza sonora del rumore emesso da macchinari o attrezzature, utilizzando le misurazioni delle vibrazioni di superficie, assieme alla conoscenza del fattore di radiazione sonora specifico del macchinario nelle bande di frequenza.

Entrambi i metodi si applicano solo al rumore che è emesso dalle superfici vibranti di strutture solide e non al rumore generato in maniera aerodinamica.


SICUREZZA

AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – estensione dell’ambito applicativo alle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo

Direttiva (Ue) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva prevede le seguenti principali modifiche:
- valori limite biologici e relative disposizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo della progenie (reprotossiche);

- se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione. Il Medico competente è responsabile della sorveglianza sanitaria e deve proporre misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico, sono disposti nuovi obblighi di conservazione delle cartelle sanitarie individuali (almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione per gli agenti cancerogeni, almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione);

- per sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia o con valore di soglia vengono date indicazioni nella colonna “Osservazioni” dell’allegato III alla Direttiva 2004/37/CE;

- valutazione dei rischi connessi alla manipolazione di alcuni farmaci che contengono una o più sostanze classificate come cancerogene (categoria 1 A o 1B), mutagene (categoria 1 A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1 A o 1B) secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008;

- valore limite di lungo e breve termine per l’acrilonitrile, classificata come sostanza cancerogena (categoria 1B); potendo tale sostanza essere assorbita anche attraverso la cute è stato ritenuto opportuno stabilire un valore limite nell’ambito dell’applicazione della Dir. 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. I valori limite di 0,45 ppm (1 mg/m3) si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026;

- valori limite per il nichel e composti, sostanze cancerogene (categoria 1 A); dal momento che l’esposizione ai composti del nichel può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie è stato ritenuto opportuno stabilire valori limite per le frazioni inalabile e respirabile dei composti e corredarli di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il valore limite di 0,01 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025; il valore limite di 0,05 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3;

- valori limite del benzene, sostanza cancerogena (categoria 1 A) per la quale si ritiene utile definire orientamenti per il monitoraggio biologico e un progressivo adeguamento dei valori limite (Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024; valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026; obiettivo 0,2 ppm (0,66 mg/m3);

- valori limite per la polvere di silice cristallina respirabile allo studio a partire dal 2022;

- limite di esposizione professionale nell’aria e valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici da definire entro 11 luglio 2022;

- valori limite per il monossido di carbonio, 20 ppm (23 mg/m3);

- valori limite per il mercurio e composti, 0,02 mg/m3;

- valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria piombo, valore limite di esposizione 0,15 mg/m3;

- per il piombo e suoi composti ionici si prevede che il monitoraggio biologico comprenda la misurazione del livello di piombo nel sangue con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è di 70 μg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è prevista quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue;

- valore limite per cobalto e composti inorganici di cobalto attesi entro il 31 dicembre 2024;

- si prevede entro il 31 dicembre 2022 un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi.

REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ):
- Per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti umidificanti" nella produzione di tamponi, reagenti e supporti in gel che permettono la dissoluzione, la diluizione e la buona diffusione di substrati e reagenti, necessarie per ottimizzare il funzionamento e la sensibilità dell’elettroforesi su gel nei test diagnostici in vitro;
- per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti nella produzione di gel per elettroforesi al fine di garantire il posizionamento di proteine specifiche necessario per l’interpretazione dei risultati del test diagnostico in vitro basato sulla separazione delle proteine;
- per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti che provocano la lisi cellulare e la rottura delle interazioni proteiche e che sono necessarie per la produzione di reagenti utilizzati nella determinazione delle proteine di interesse nei test diagnostici in vitro mediante elettroforesi in gel e capillare;
- come detergente per una fase di inattivazione del virus (trattamento con solvente/detergente) durante la fabbricazione di medicinali derivati dal plasma e ricombinanti;
- come componente di una soluzione di rigenerazione di una colonna cromatografica durante la fabbricazione di un fattore VIII di derivazione ricombinante;
- per uso industriale come reagente di inattivazione virale per la sicurezza dei pazienti nella fabbricazione di medicinali per uso umano prodotti da sistemi biologici;
- nella formulazione di miscele per kit di IVD (dispositivi medico-diagnostici in vitro);
- in un tampone di lavaggio utilizzato durante una fase di purificazione nella fabbricazione dell’anticorpo monoclonale Dinutuximab beta;
- per la fase di frazionamento e di inattivazione del virus nella fabbricazione di vaccini antinfluenzali;
- Triton X-100 come detergente per l’inattivazione del virus nel processo di fabbricazione dei medicinali derivati dal plasma umano Plasmagrade/Plasmasafe e Resusix nonché Plasminogen (nome pre-commercializzazione) e qualsiasi marchio di commercializzazione successivo.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso della pece, catrame di carbone, alta temperatura e dell’olio di antracene

Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso della pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPht») (num. CE: 266-028-2, num. CAS: 65996-93-2):
- come legante nella produzione di bersagli di argilla;
- nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Autorizzato l’uso dell’olio di antracene (num. CE: 292-602-7, num. CAS: 90640-80-5) nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ):
- nella formulazione di un componente indurente contenente 4-NPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale e come miscela di componenti sigillanti polisolfuri di base con un indurente contenente 4-NPnEO-, risultante in miscele contenenti meno dello 0,1 % p/p di 4-NPnEO per usi aerospaziali esenti da autorizzazione a norma dell’articolo 56, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, nel settore aerospaziale e nelle relative catene di approvvigionamento;
- uso industriale come additivo polimerico di 4-NPnEO nella fabbricazione di film polimerici per intercalari per vetro di sicurezza laminato;
- per uso industriale di 4-NPnEO per le sue proprietà detergenti nella produzione di tamponi e reagenti al fine di garantire il posizionamento di proteine specifiche necessario per l'interpretazione dei risultati dell'elettroforesi su gel nei test diagnostici in vitro basati sulla determinazione degli isoenzimi.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – rifiutata l’autorizzazione all'uso del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso

Pubblicata il 24 marzo 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relativa alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Rifiutata l’autorizzazione all’uso del:
- giallo di piombo solfocromato (num. CE: 215-693-7, num. CAS: 1344-37-2)
- piombo cromato molibdato solfato rosso (num. CE: 235-759-9, num. CAS: 12656-85-8)

per i seguenti usi:
- distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori;
- applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad es. macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.);
- distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in premiscela liquida o solida per colorare articoli in plastica/plastificati non destinati ai consumatori;
- uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori.

La domanda di autorizzazione non ha dimostrato che non esistono alternative idonee a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

REACH – informazioni da presentare ai fini della registrazione

Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con il regolamento la Commissione Ue fornisce un chiarimento circa le informazioni da presentare ai fini della registrazione delle sostanze chimiche.

Il provvedimento, in vigore il 14 aprile 2022, ma applicabile dal 14 ottobre 2022, modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach):
- allegato VI, che fissa le prescrizioni che riguardano le informazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull'identificazione delle sostanze;
- allegati VII, VIII, IX e X, che fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000 tonnellate, al fine di allineare la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP).

REACH – Rendiconto delle attività di controllo

Pubblicato dal Ministero della Salute in data 8 marzo 2022 “Rendicontazione del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2020”.

Il documento fornisce un quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso del 2018, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Per quanto riguarda i controlli effettuati, 103 le imprese nelle quali è stata accertata una violazione (circa il 12%), 138 le violazioni, in gran parte per quanto riguarda il Reach (informazione catena approvvigionamento e obblighi di restrizione), per il CLP (classificazione, etichettatura, imballaggio, comunicazione della composizione, archivio preparati pericolosi Iss e corretta pubblicità).


RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

- Circolare del Ministero della Salute del 4 marzo 2022 “Indicazioni in merito alle procedure di immissione sul mercato di mascherine chirurgiche”. Con la circolare vengono fornite indicazioni utili a consentire agli operatori economici interessati per l’immissione sul mercato di mascherine chirurgiche regolarmente marcate CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, in previsione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria al prossimo 31 marzo 2022. Con la revoca dello stato di emergenza, infatti, non sarà più possibile immettere sul mercato mascherine chirurgiche non marcate CE, anche se già autorizzate in deroga dall’ISS. Si ricorda che i poteri di validazione dell’ISS sono già cessati alla data del 22 giugno 2021.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022 “Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass”. Il decreto prevede: la certificazione verde dopo richiamo successivo al primo ciclo vaccinale avrà una validità di cinquecentoquaranta giorni e “prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni”, per la provenienza dall’estero, le persone con certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni), è necessario il test nelle 48 ore precedenti per accesso a servizi che prevedono certificazione verde da vaccinazione o guarigione e test anche con certificato con meno di sei mesi in caso di per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia; il Ministero della salute rende disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, per la riscossione della sanzione.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 4 marzo 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento”. Per le Regioni Abruzzo e Piemonte e nella Provincia autonoma di Trento, cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona gialla e si applicano le misure di cui alla zona bianca, per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla.

- Legge n. 18 del 4 marzo 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Le principali novità introdotte: viene eliminato il limite di durata di sei mesi della certificazione verde, modifiche per quanto concerne la circolazione di soggetti provenienti da uno Stato estero, modifiche per quanto riguarda il lavoro agile per genitori di figli con disabilità, consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 18 marzo 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Lazio, Marche e Sardegna”. Per le Regioni Calabria, Lazio e Marche, cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona gialla e si applicano le misure di cui alla zona bianca, per la Regione Sardegna continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla.

- Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Le principali novità introdotte: dal 1 aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test), dal 1 maggio l’obbligo di green pass verrà eliminato, resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività, rimane l’ obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per i mezzi di trasporto, gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive, dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche, infine sempre dal 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

- Ordinanza del Ministero della Salute del 25 marzo 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna”. Per la Regione Sardegna, cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona gialla e si applicano le misure di cui alla zona bianca.

- Legge n. 25 del 28 marzo 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Le principali misure di interesse: istituito il bonus psicologico con contributi fino a 600 euro su limiti Isee, massimale Isee 50mila euro, il bonus verrà strutturato con un prossimo decreto, prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento antincendio per scuole e Università che non avevano ancora provveduto.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 29 marzo 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prorogate, fino al 30 aprile 2022, le misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero, di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022.

GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017

Decreto del Ministero della Salute del 19 gennaio 2022 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017”.

Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

TUS – FAQ dell’INL sulla comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti, riportati sotto forma di FAQ, in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 222 c.c), previsto dal comma 1, dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008 (come modificato dall’art.13 del D.L. 146/2021 e convertito dalla L. 215/2021), in considerazione di alcuni quesiti sollevati.

INAIL – report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19

Pubblicato da INAIL il venticinquesimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19, i contagi sul lavoro da COVID-19 segnalati all’INAIL dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 229.037, 17.647 in più rispetto al mese precedente (+8,3%). I decessi denunciati sono 835, dodici in più rispetto al dato di fine gennaio ma solo due sono quelli avvenuti nei primi due mesi di quest’anno.

INAIL – patologie muscoloscheletriche del rachide

Pubblicate da INAIL le schede informative “Progetto mappe di rischio n. 2, n. 3 e n. 4”. Il Progetto mappe di rischio è focalizzato sulle patologie muscoloscheletriche del rachide.

La fase preliminare del “Progetto mappe di rischio 2021”, illustrata nella prima fact sheet, ha permesso di delineare con precisione la cornice entro la quale concentrare un’analisi più approfondita del rischio per le malattie del rachide sul territorio nazionale, nel quinquennio 2015-2019.

L’attenzione nell’anno 2021 si è focalizzata sulle patologie muscoloscheletriche del rachide che, attraverso la lettura integrata di informazioni sulle denunce, sui rischi e danni conseguenti ha portato ad elaborare mappe di danno e di rischio in specifici settori lavorativi, in territori localizzati, evidenziando fenomeni meritevoli di attenzione e per i quali si sono prospettate azioni di miglioramento in ambito preventivo e di tutela indennitaria del lavoratore.

INAIL – lavori in quota negli stabilimenti RIR

Pubblicata da INAIL la scheda informativa ““Rischi correlati all’impiego di attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti RIR” che tratta i rischi correlati all’impiego di attrezzature per lavori in quota in stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) impiegate durante lavori di manutenzione e riparazione di varia natura. Negli stabilimenti RIR le attrezzature per i lavori in quota sono generalmente rappresentate da ponteggi fissi, trabattelli e scale portatili. Fra i casi registrati nelle esperienze operative sono individuati gli eventi accaduti in stabilimenti RIR durante attività lavorative con l’impiego di tali attrezzature evidenziando quelli strettamente correlati al loro utilizzo.

INAIL – valutazione e gestione del rischio SLC per il settore sanitario

Pubblicata da INAIL “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Modulo contestualizzato al settore sanitario” che offre strumenti di valutazione e gestione del rischio stress con aspetti specifici per il settore sanitario, finalizzati a supportare operativamente le aziende sanitarie nella gestione efficace di questa tipologia di rischio.

NORME TECNICHE – Antincendio

Norma Tecnica UNI EN 13381-1:2020
“Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali – Parte 1: Membrane di protezione orizzontali”

La norma specifica un metodo di prova per determinare la capacità di una membrana di protezione orizzontale, quando utilizzata come barriera resistente al fuoco, che contribuisce alla resistenza al fuoco di un elemento strutturale orizzontale di un edificio.

NORMA TECNICA – DPI

Norma Tecnica UNI EN ISO 18526-1:2020
“Protezione degli occhi e del viso – Metodi di prova – Parte 1: Proprietà ottiche geometriche”

La norma specifica i metodi di prova di riferimento per determinare le proprietà di potere rifrattivo sferico, cilindrico e prismatico delle lenti piane non montate e montate (lenti non correttive) per i protettori degli occhi e del viso.

NORMA TECNICA – Rumore

Norma Tecnica UNI/TS 11844:2022
“Procedure per la misurazione e l'analisi del rumore intrusivo”

La specifica tecnica definisce le procedure di misura da seguire ed i parametri da considerare per la valutazione dei livelli di rumore generati da una o più sorgenti specifiche, in funzione delle loro diverse tipologie, delle caratteristiche del rumore intrusivo e del contesto acustico in assenza di esso. La specifica tecnica si applica a tutte le sorgenti di rumore quali: impianti ed apparecchiature domestiche (sia a funzionamento continuo sia a funzionamento discontinuo), infrastrutture di trasporto, insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali, agricoli ed ogni altra forma di attività, anche terziaria), rumore di origine antropica (sia prodotto all'esterno degli ambienti abitativi, sia di tipo domestico), rumore dovuto ad attività domestiche e comportamentali.

NORME TECNICHE – Rumore

Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 7849-1:2022
“Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi per via aerea da macchinari mediante la misurazione di vibrazioni - Parte 1: Metodo d'indagine con l'utilizzo di un fattore di radiazione fisso”

Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 7849-2:2022
“Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi per via aerea da macchinari mediante la misurazione di vibrazioni - Parte 2: Metodo tecnico che include la determinazione di un adeguato fattore di radiazione”

Le specifiche tecniche forniscono rispettivamente:
- i requisiti di base per metodi riproducibili per la determinazione di un limite superiore per il livello di potenza sonora ponderato A del rumore emesso da macchinari o attrezzature, utilizzando le misurazioni delle vibrazioni di superficie.
- i requisiti di base per un metodo riproducibile per la determinazione del livello di potenza sonora del rumore emesso da macchinari o attrezzature, utilizzando le misurazioni delle vibrazioni di superficie, assieme alla conoscenza del fattore di radiazione sonora specifico del macchinario nelle bande di frequenza.

Entrambi i metodi si applicano solo al rumore che è emesso dalle superfici vibranti di strutture solide e non al rumore generato in maniera aerodinamica.

NORMA TECNICA – Ascensori

Norma Tecnica UNI EN 81-20:2020
“Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose – Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”

La norma fornisce le regole di sicurezza per gli ascensori nuovi per persone e per cose accompagnate da persone, in installazione permanente, a frizione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di cose accompagnate da persone, sospesa a mezzo di funi o catene o da gruppi cilindro-pistone e che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.

NORME TECNICHE – Macchine per la movimentazione stradale

Norma Tecnica UNI EN 17106-1:2022
“Macchine per la movimentazione stradale - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali”

Norma Tecnica UNI EN 17106-2:2022
“Macchine per la movimentazione stradale - Sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per macchine per la pulizia delle superfici stradali”

Norma Tecnica UNI EN 17106-3-1:2022
“Macchine per la movimentazione stradale - Sicurezza - Parte 3-1: Macchine per servizio invernale - Requisiti per macchine sgombraneve con utensili rotanti e spazzaneve”

Norma Tecnica UNI EN 17106-3-2:2022
“Macchine per la movimentazione stradale - Sicurezza - Parte 3-2: Macchine per servizio invernale - Requisiti specifici per macchine spanditrici”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza comuni per le macchine per la movimentazione stradale, tratta i rischi significativi comuni quando sono utilizzate come previsto e nelle condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante in relazione all'intera vita della macchina;
- unitamente alla EN 17106-1:2021 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi alle macchine per la pulizia della superficie stradale (come definito nella EN 15429-1:2007 e nel punto 3.7 della EN 17106-1:2021);
- unitamente alla EN 17106-1:2021 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi alle macchine per il servizio invernale - sgombraneve con utensili rotanti e spazzaneve;
- unitamente alla EN 17106-1:2021 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi alle macchine per il servizio invernale - macchine spanditrici

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