AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2021
12/07/2021

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2021

AMBIENTE

RIFIUTI – riduzione dell'incidenza dei prodotti di plastica sull'ambiente

Comunicazione della Commissione CE n. 216/01 del 7 giugno 2021 “Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.

Con la Comunicazione, la Commissione europea fornisce orientamenti per l’applicazione delle norme sulla plastica monouso e migliora il monitoraggio degli attrezzi da pesca per ridurre i rifiuti marini.

Si rammenta che la Direttiva (UE) 2019/904 è stata recepita con la Legge N. 53 del 22 aprile 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

REACH – domande di autorizzazione e relazioni di revisione

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione del 31 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008.

Con il Regolamento, la Commissione ha previsto nuove modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, con riferimento alle domande di autorizzazione e alle relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata.

REACH – aggiornamento degli allegati da VII a XI

Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con il Regolamento vengono aggiornati i seguenti allegati:
- Allegato VII - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata
- Allegato VIII - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate
- Allegato IX - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate
- Allegato X - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate
- Allegato XI - norme generali per l'adattamento del regime di sperimentazione standard di cui agli allegati da VII a X.

F-GAS – modifiche per l'iscrizione nel registro elettronico

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/980 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.

Introdotte lievi modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.

ACQUE – RV nuova disciplina utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Delibera Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE".

La Delibera approva la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e degli altri fertilizzanti azotati, comprensiva del Quarto Programma d’Azione Nitrati, redatto in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, al D. Lgs. 152/2006 e al DM 25/02/2016, con contestuale adeguamento dei relativi allegati tecnici e la documentazione prevista dalla procedura di VAS di cui alla Direttiva 2001/42/CE cui è stato sottoposto il Quarto Programma d’Azione Nitrati secondo le modalità previste dalla DGR n. 791/2009.

La disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, (Allegato A), entra in vigore dal 1 gennaio 2022 e da tale data sono abrogate la DGR n. 2439/2007 e la DGR n. 1835/2016, nonché tutti i decreti dirigenziali elencati all’art. 39 dell’Allegato A.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche di idoneità per responsabili tecnici

Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021 “Sessioni straordinarie verifiche di idoneità per responsabili tecnici”.

La delibera prevede delle sessioni straordinarie per le verifiche di idoneità per responsabili tecnici e delle sessioni di recupero. Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it

ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione semplificata al registro per rifiuti metallici

Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 “Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all'articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120”.

L'art. 40-ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto delle semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici disponendo l'istituzione presso l'Albo di un apposito Registro al quale possono iscriversi le aziende, sia italiane che estere, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di soli rifiuti costituiti da materiali metallici (rottami) destinati alle attività di recupero: R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D. Lgs.152/06.

L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per le imprese già iscritte all'Albo, nella categoria 4, con procedura ordinaria.

R.E.N.T.Ri – Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Ufficialmente aperta la sperimentazione del nuovo sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti, il 1 giugno scorso è stata pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri all’indirizzo: https://www.rentri.it/

Da fine giugno, per quattro mesi, le imprese potranno testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste. Testare e adottare il R.E.N.T.Ri sarà fondamentale per allineare il nostro Paese alle attuali Direttive Comunitarie che prevedono l’adozione di un registro elettronico nazionale per favorire l’economia circolare.

NORME TECNICHE – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente

Prassi di riferimento UNI/PdR 107:2021
“Ambiente Protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente – Criteri tecnici per un’efficace gestione dei rischi ambientali”

La norma fornisce alle imprese di qualunque settore e dimensione uno strumento pratico per rendere più efficace la propria politica di tutela dell’ambiente e in particolare la prevenzione di eventuali danni a terreno, acqua, aria, specie e habitat naturali.

Gli scenari di danno all’ambiente considerati dalla Prassi di riferimento sono molteplici, si va dagli effetti diretti e indiretti causati dagli incendi (fumi, ricadute al suolo di sostanze chimiche) alle perdite da serbati e vasche (sia interrate che fuori terra), alle perdite da condutture, sversamenti da aree di processo, di deposito, di movimentazione o di carico e scarico di prodotti o di rifiuti, emissioni fuori norma, perdite da depuratori e altro.

Le imprese che applicheranno correttamente i requisiti della nuova prassi di riferimento potranno richiedere la certificazione, che potrà essere rilasciata a cura di un organismo accreditato presso Accredia, ed ottenere il Marchio UNI. Tali imprese potranno comunicare esternamente le informazioni relative alla certificazione acquisita, con informazioni chiare e non fraintendibili rispetto al campo di applicazione certificato, infine per le aziende che otterranno la certificazione sulla base della prassi UNI sono previsti benefici economici tra cui, ad esempio, sconti sui premi assicurativi delle polizze ambientali.

NORME TECNICHE – produzione di biocarburanti e bioliquidi

Specifica Tecnica UNI CEN/TS 16214-2:2021
“Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 2: Valutazione di conformità inclusi la catena di custodia e il bilancio di massa”

La specifica tecnica definisce regole e procedure che fanno da contesto per la valutazione di conformità di biocarburanti e bioliquidi. Essa descrive i biocarburanti e i bioliquidi oggetto della valutazione, identifica i requisiti applicabili, fornisce la metodologia per eseguire la valutazione. Le regole e procedure descritte consentono agli operatori economici di fornire la richiesta evidenza che i biocarburanti e i bioliquidi soddisfano i criteri di sostenibilità definiti dalla Direttiva sulle fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE) e dalla Direttiva (UE) 2015/1513. Questo documento è applicabile alla produzione iniziale di biomassa o al punto di collettamento di rifiuti e residui e ad ogni fase della catena di custodia.


SICUREZZA

REACH – domande di autorizzazione e relazioni di revisione

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione del 31 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008.

Con il Regolamento, la Commissione ha previsto nuove modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, con riferimento alle domande di autorizzazione e alle relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata.

REACH – aggiornamento degli allegati da VII a XI

Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con il Regolamento vengono aggiornati i seguenti allegati:
- Allegato VII - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata
- Allegato VIII - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate
- Allegato IX - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate
- Allegato X - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate
- Allegato XI - norme generali per l'adattamento del regime di sperimentazione standard di cui agli allegati da VII a X.

AGENTI CHIMICI – quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale

Decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 “Definizione di un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione”.

Il Decreto sostituisce l’Allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo i valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici:
- anilina
- clorometano
- trimetiammina
- 2-fenilpropano (cumene)
- acetato di sec-butile, 4-amminotoluene
- acetato di isobutile, alcool isoamilico
- acetato di n-butile
- tricloruro di fosforile.

Sostituisce, i precedenti valori limite di esposizione professionale per il 2- fenilpropano (cumene).

Per tutti gli agenti chimici indicati nell’allegato sono stabiliti i valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata nel tempo (valori di esposizione di lunga durata).

Per anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile vengono stabiliti valori di esposizione di breve durata.

Infine, per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene sono riportate le note che indicano la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

- Ordinanza del Ministero della Salute del 2 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. Con l’Ordinanza viene rivista ed aggiornata la disciplina per i rientri da Paesi esteri.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area bianca le regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca". Esteso fino a sei persone non conviventi il permesso per il consumo al tavolo nei locali al chiuso in zona bianca.

- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 83 del 5 giugno 2021 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Anticipate al 7 giugno 2021 le date di riapertura per parchi tematici e di divertimento, piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso, attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni, eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, corsi di formazione.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021 “Adozione del Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici". Adottato il Protocollo in oggetto per le manifestazioni fieristiche.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali". Adottato il Protocollo per la ripresa delle attività economiche e sociali approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome prot. 21/67/CR05/COV19 del 20 maggio 2021.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area bianca le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia autonoma di Trento.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Il DPCM definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 “Green Pass”, che a partire dal primo luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area bianca le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 2 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. Con l’Ordinanza viene ulteriormente aggiornata la disciplina per i rientri da Paesi esteri.

- Legge n. 87 del 17 giugno 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. Di seguito i principali provvedimenti adottati: proroga procedura semplificata smart working settore privato fino al 31 dicembre 2021, corsi di formazione pubblici e privati in presenza dal primo luglio in zona gialla, sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 luglio 2021, proroga documenti di identità in scadenza al 30 settembre 2021 (non la validità per espatrio) e dei permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio al 31 luglio 2021, Green pass per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle case di riposo e partecipare a feste, eventi e fiere.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. Nelle zone bianche, con l’Ordinanza, cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area bianca la regione Valle d'Aosta.

IMPIANTI A FUNE – disposizioni per gli impianti adibiti al trasporto di persone

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 172 del 18 giugno 2021 “Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone”.

Con il Decreto vengono approvate le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa e slittinovie).

ANTINCENDIO – aggiornamento delle scadenze

A seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, sono state aggiornate le proroghe degli atti amministrativi in scadenza con riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.

Tutti i certificati, attestati permessi, concessioni, autorizzazioni, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 29 ottobre 2021.

RECIPIENTI A PRESSIONE – certificazione dei recipienti a pressione trasportabili

Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 giugno 2021 “Conferma dell'Istituto INAIL quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili”.

L'INAIL è stato confermato quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i seguenti prodotti:
- recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori
- cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori
e per le seguenti procedure:
- valutazione di conformità
- ispezione straordinaria
- ispezione intermedia
- ispezione periodica
- rivalutazione di conformità.

INAIL – infortuni nel settore cantieri navali

Pubblicata da INAIL la scheda tecnica Infor.MO “Cantieri navali. Analisi degli infortuni e piano mirato di prevenzione” che tratta specifiche tematiche di salute e sicurezza legate allo svolgimento del lavoro nella cantieristica navale.

Contiene un approfondimento delle dinamiche e dei fattori di rischio specifici attraverso le informazioni registrate nella banca dati di InforMo, l’approfondimento riporta anche l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare per la corretta gestione del rischio.

INAIL – Amianto naturale e ambienti di lavoro

Pubblicato da INAIL il volume “Amianto naturale e ambienti di lavoro”.

La pubblicazione riporta lo stato dell’arte sulla presenza di amianto di origine naturale (NOA – Naturally Occurring Asbestos) in Italia, evidenziando le problematiche gestionali ad esso correlate e formulando le principali soluzioni di sicurezza applicabili a scala operativa.

In particolare, si forniscono indicazioni per le attività lavorative di settore, quali l’estrazione e lavorazione di pietre ornamentali e di pietrisco, le bonifiche di siti contaminati da amianto naturale, gli scavi per gallerie stradali e ferroviarie, gli scavi e opere di urbanizzazione, le lavorazioni agrarie e la rimozione e smaltimento/bonifica di ballast (massicciata ferroviaria).

INAIL – Reazione al fuoco: focus sulla misura S.1 del Codice

Pubblicato da INAIL il volume “Reazione al fuoco. Focus sulla misura S.1 del Codice di prevenzione incendi” che analizza la misura S.1 di riduzione del rischio esaminandone caratteristiche generali e casi studio di applicazioni concrete.

La pubblicazione è strutturata in una parte generale, relativa alle soluzioni fornite dal Codice in merito alla misura antincendio S.1, la reazione al fuoco, e alla classificazione dei materiali. Attraverso immagini, fotografie e box informativi, sono proposti focus dettagliati sui livelli di prestazione con il contributo apportato dai materiali all’incendio e sui criteri di attribuzione applicabili, sulle soluzioni progettuali adottabili, e sulle normative di riferimento delle prove dei materiali, nazionale e comunitaria, che hanno lo scopo di verificare, tra l’altro, durata dell’incendio e aumento della temperatura.

Nella seconda parte, invece, si approfondiscono esempi di progettazione antincendio di alcune attività. In riferimento alla reazione al fuoco, l’attenzione si incentra sull’applicazione sia di soluzioni conformi sia di soluzioni alternative, applicando i metodi suggeriti dal Codice. In particolare, i casi studio riguardano strutture come asili nido ed edifici storici adibiti a istituti scolastici, a uffici aperti al pubblico, ad attività ricettive turistico-alberghiere e commerciali. Di ciascuno dei casi studio sono descritte, tenendo conto delle singole specificità, caratteristiche principali, valutazione e determinazione dei profili di rischio, con considerazioni e commenti conclusivi.

NORME TECNICHE – DPI Protettori dell'udito

Norma Tecnica UNI EN 352-1:2021
“Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie”
La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore delle cuffie.
La norma non si applica alle cuffie destinate ad essere montate sui dispositivi di protezione della testa e/o del viso.

Norma Tecnica UNI EN 352-2:2021
“Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti”
La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore degli inserti.

Norma Tecnica UNI EN 352-3:2021
“Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso”
La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore di cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso.

Norma Tecnica UNI EN 352-4:2021
“Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro”
La norma si applica a cuffie con risposta in funzione del livello sonoro. Essa specifica requisiti costruttivi, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all'utilizzatore relativi all'incorporazione della funzione di risposta al livello sonoro.

Norma Tecnica UNI EN 352-5:2021
“Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore”
La norma riguarda le cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore (ANR: active noise reduction). Essa specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore riguardanti l'inserimento del dispositivo per la riduzione attiva del rumore.

Norma Tecnica UNI EN 352-6:2021
“Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza”
La norma si applica alle cuffie integrate da un dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza. Essa specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all'utilizzatore relativi all'incorporazione del dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza.

Norma Tecnica UNI EN 352-7:2021
“Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro”
La norma si applica agli inserti dotati di una funzione elettronica di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro. Essa specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all'utilizzatore relativi all'incorporazione della funzione di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro.

Norma Tecnica UNI EN 13819-1:2021
“Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisici”
La norma specifica i metodi di prova fisici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali prove è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di prodotto pertinente.

Norma Tecnica UNI EN 13819-2:2021
“Protettori dell'udito - Prove - Parte 2: Metodi di prova acustici”
La norma specifica i metodi di prova acustici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali prove è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di prodotto pertinente.

NORME TECNICHE – Antincendio

Norma Tecnica UNI CEN/TS 17551:2021
“Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Guida per la protezione antisismica”
Il documento specifica i requisiti per la protezione antisismica dei sistemi automatici a sprinkler in conformità alla EN 12845.

NORME TECNICHE – Combustibili solidi secondari

Norma Tecnica UNI EN ISO 21912:2021
“Combustibili solidi secondari - Manipolazione e stoccaggio sicuri dei combustibili solidi secondari”
La norma fornisce i principi e i requisiti per la manipolazione e lo stoccaggio sicuri dei combustibili solidi secondari, CSS: combustibile ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi.
La norma copre la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio di CSS lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal punto di ricezione dei rifiuti non pericolosi.

NORME TECNICHE – apparecchi di sollevamento

Norma Tecnica UNI EN 13001-1:2021
“Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi”
La norma specifica le azioni di carico e le combinazioni di carico per il calcolo degli effetti del carico come base per la verifica della sicurezza di un apparecchio di sollevamento e dei suoi componenti principali. Viene utilizzata insieme alle altre parti generiche della serie UNI EN 13001 che, in quanto tali, specificano le condizioni e i requisiti di progetto per prevenire i pericoli di natura meccanica degli apparecchi di sollevamento e un metodo di verifica di quei requisiti.


QUALITA

NORME TECNICHE - Norme Tecniche della serie UNI ISO 28000:2020

“Specifica per i sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica”

La serie di norme tecniche:
· UNI ISO 28000:2020 “Specifica per i sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica”

· Norma Tecnica UNI ISO 28001:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica – Migliori pratiche per l’attuazione della sicurezza della catena logistica, valutazioni e pianificazioni – Requisiti e linee guida”

· Norma Tecnica UNI ISO 28002:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica – Sviluppo della resilienza nella catena logistica – Requisiti con guida all’uso

· Norma Tecnica UNI ISO 28003:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica”

· Norma Tecnica UNI ISO 28004-1:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena di fornitura – Linee guida per l’attuazione della ISO 28000 – Parte 1: Principi generali”

· Norma Tecnica UNI ISO 28004-4:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica – Linee guida per l’attuazione della ISO 28000 – Parte 4: Guida aggiuntiva specifica per l’attuazione della ISO 28000 nel caso in cui la conformità alla ISO 28001 è un obiettivo di gestione”

Si applicano alla sicurezza dei prodotti lungo tutta la catena di distribuzione. (n.d.r.: non c'entra la sicurezza del lavoro)

Le norme si strutturano secondo i punti della ISO 14001 e si rivolgono ad aziende di qualsiasi dimensione (dalle piccole alle multinazionali) che operano nel settore della produzione, dei servizi, dello stoccaggio e dei trasporti, ad ogni livello della catena di fornitura.

A riguardo, tale standard risulta essere particolarmente utile come strumento di garanzia diretta o indiretta nelle catene di fornitura del settore agroalimentare in cui, la natura stessa dei prodotti (vedi alimenti freschi, deperibili o soggetti a contaminazione), richiede attenzioni particolari.

Di seguito elencati i vantaggi delle ISO 28000:
· Rendere visibile ai clienti e alle autorità l’impegno dell’Organizzazione nella gestione della sicurezza della supply chain;
· È un efficace strumento per tenere sotto controllo la supply chain e, attraverso l’evidenza dei punti di controllo critici, pianificarlo al meglio;
· Utilizza l’approccio preventivo alla gestione dei pericoli per il controllo della supply chain all’interno di un Sistema di Gestione più complesso, quale ad esempio il Sistema Qualità e Ambiente;
· Permette di crescere di competitività, credibilità e visibilità sul mercato di riferimento.

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