AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2019
25/07/2019

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2019

AMBIENTE

 

 

REACH – restrizione

Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA.

Il regolamento introduce la restrizione 73, relativa all'utilizzo di detta sostanza o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA) nei prodotti spray.

Dopo il 2 gennaio 2021 non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso nelle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray.

La restrizione influenza l'etichettatura, in quanto i prodotti spray contenenti le sostanze interessate dalla restrizione 73 e immessi sul mercato per uso professionale devono recare sull'imballaggio in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: “Uso riservato agli utilizzatori professionali” e “Letale se inalato”, con il pittogramma GHS06.

 

RIFIUTI – riduzione plastica nell’ambiente

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

La direttiva sulla plastica monouso (SUP : Single Use Plastics) ha lo scopo di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico e sulla salute umana, nonché di promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

Dal 2021 non potranno essere messi a disposizione sul mercato UE:

  • bastoncini cotonati (eccetto quelli utilizzati a fini medici)
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
  • piatti
  • cannucce, tranne quelle impiegate a fini medici
  • agitatori per bevande
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o professionale
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti pronti per il consumo immediato (compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti posti in vendita)
  • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi
  • tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Per altri prodotti in plastica monouso sono previste riduzioni del consumo, per altri ancora stringenti requisiti di etichettatura e prodotto.

Entra in vigore il 2 luglio 2019 ed ogni Stato membro dovrà adottare e/o modificare provvedimenti nazionali per adeguarsi alle nuove regole entro il 3 luglio 2021.

Il termine slitta al 3 luglio 2024 per uniformarsi alle prescrizioni sui requisiti di prodotto.

Sono previsti termini scaglionati a decorrere dai quali gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alle previsioni della Direttiva.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – nuovo regolamento POP (inquinanti organici persistenti)

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Il nuovo regolamento entra in vigore a partire dal 15/07/2019 ed abroga il Regolamento 850/2004/CE.

Con il Regolamento viene aggiornata la legislazione in materia di inquinanti organici persistenti (POP) che disciplina la riduzione, la minimizzazione, l’eliminazione dei rilasci e la gestione dei rifiuti finalizzata a contrastare il rischio di contaminazione.

Il documento regola:

  • il controllo della fabbricazione, dell’immissione in commercio e dell’uso, e l’inserimento di sostanze nell’elenco
  • le deroghe alle misure di controllo
  • gli obblighi per chi detenga scorte
  • la riduzione, la minimizzazione e l’eliminazione dei rilasci
  • la gestione dei rifiuti in merito al rischio di contaminazione
  • i compiti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006
  • i piani di attuazione;
  • l’attività di monitoraggio e lo scambio di informazioni tra Commissione, Agenzia europea per le sostanze chimiche e Stati membri
  • l’assistenza tecnica
  • le sanzioni
  • i formati e i software per la pubblicazione o la notifica delle informazioni
l’esercizio della delega da parte della Commissione.

 

ADR – deroghe relative al trasporto interno di merci pericolose

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1094 della Commissione, del 17 giugno 2019, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

La Decisione permette agli Stati membri di adottare alcune deroghe relativa al trasporto interno di merci pericolose sostituendo integralmente l’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della Direttiva 2008/68/CE con quelli allegati alla nuova Decisione.

Dal 1 luglio 2019 termina il regime transitorio previsto dalla norma al capitolo 1.6.1.1 ed entra in vigore il testo dell’ADR 2019, già recepito dal nostro paese con il DM 12 febbraio 2019.

    BONIFICHE – ripristino delle aree agricole

    Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 46 del 1 marzo 2019 “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento”.

    Il provvedimento disciplina :

    • le procedure operative per la caratterizzazione delle aree
    • come valutare il rischio
    • le modalità per l'attuazione degli interventi
    • gli obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento.

    Negli allegati sono dettagliati:

    • i criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole (allegato 1)
    • le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per i suoli delle aree agricole (allegato 2)
    • i criteri generali per la valutazione di rischio (allegato 3)
    • le tipologie di intervento applicabili per le aree agricole (allegato 4)
    • gli adempimenti per cittadini ed imprese (allegato 5).

     

    RIFIUTI – Cessazione della qualifica di rifiuto

    Legge n. 55 del 14 giugno 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

    La Legge (dal “Decreto Sblocca Cantieri”) contiene un’importante modifica all’art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

    A partite dal 18 giugno 2019 ed in attesa dell’emanazione di nuovi decreti ministeriali, la nuova versione del comma 3 prevede :

    • alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti si continuano ad applicare le previsioni dei D.M. 5/2/1998, n. 161 del 12/6/2002 e n. 269 del 17/11/2005
    • le autorizzazioni al recupero di rifiuti (previste dagli artt. 208, 209, 211 e dal Titolo III-bis se gli impianti sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, del d.lgs. n. 152/2006) sono rilasciate dalle Regioni, o da dagli enti dalle stesse delegati, sulla base dei criteri indicati dai tre D. M. (tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti) con possibilità di derogare solo in relazione agli aspetti relativi alle quantità di rifiuti conferibili all’impianto e da sottoporre ad operazioni di recupero.
    • Viene, riservata al Ministero dell’ambiente la possibilità di emanare delle linea guida per garantire l’uniforme applicazione della nuova disposizione sul territorio nazionale soprattutto in merito “alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana”.
    • I titolari delle autorizzazioni rilasciate in attuazione della nuova disposizione dovranno presentare alle autorità competenti, entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle linee guida ministeriali, un’apposita istanza di aggiornamento delle autorizzazioni stesse.

     

    RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte ai quesiti

    Pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente le risposte ai seguenti quesiti :

    • Quesito 17/2019 in merito alla definizione di un'area di danno derivante dalla dispersione di una nube tossica al fine della elaborazione del Piano di Emergenza Esterna.
    • Quesito 18/2019 in merito all’assoggettabilità di un serbatoio installato presso una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra depositi di oli minerali e pontili, separato fisicamente dallo stabilimento per cui esercisce.

     

    ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifiche ai requisiti del responsabile tecnico ed alle verifiche previste

    Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazioni del 25 giugno 2019 :

    N. 03/ALBO/CN “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.

    Le principali modifiche effettuate all'articolo 2 della deliberazione n. 6/2017:

    • Il soggetto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. È consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli.
    • Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.

     

    N. 04/ALBO/CN “Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.

    L’art. 7 della Delibera contiene un’importate novità : chi ha conseguito l'idoneità iniziale

    prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione (19 luglio 2019) può iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.

    Gli altri articoli riguardano le sedi e date delle verifiche, le domande di iscrizione, le commissioni d’esame, lo svolgimento delle medesime ed i punteggi, il diario delle verifiche ed i candidati idonei.

     

    RIFIUTI – SNPA linea guida utilizzo delle terre e rocce da scavo

    Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, con delibera n. 54 del 9 maggio 2019, ha approvato le “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo“, al fine di migliorare l’azione dei controlli attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati.

    Il documento non ha valore normativo, ma può costituire un punto di riferimento interpretativo del DPR 120/2017 nella gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dall’attività di costruzione.

    Il manuale parte dall’inquadramento normativo, affrontando definizioni ed esclusioni nell’ambito del DPR 120/2017, per arrivare ai requisiti di qualità ambientale per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Viene, poi, analizzata la tematica delle terre e rocce prodotte nei siti oggetto di bonifica, per poi passare al diverso tema dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti.

    Viene trattata la questione della normale pratica industriale (trattamento a calce) e delle matrici materiali di riporto e si occupa del documento di trasporto, del piano di utilizzo, della dichiarazione di utilizzo ed avvenuto utilizzo.

    Infine la trattazione della parte che definisce i criteri per la programmazione annuale di controlli, ispezioni, prelievi e verifiche da parte delle ARPA, e dei criteri per la validazione preliminare del piano di utilizzo.

     

    RIFIUTI – ANCE analisi su linea guida SNPA terre e rocce da scavo

    L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), ha elaborato una nota di analisi che approfondisce alcuni contenuti delle Linee guida SNPA sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sopraindicate. In primo luogo si rileva che non sono state coinvolte nei lavori di redazione del documento le associazioni delle categorie produttive, interessate alla materia delle terre e rocce da scavo.

    I punti approfonditi dall'ANCE sono :

    • inquadramento normativo: materiali litoidi da escavazione alvei
    • requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo di terre e rocce
    • terre e rocce da scavo - siti soggetti a bonifica
    • utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce
    • normale pratica industriale
    • matrici materiale da riporto
    • documento di trasporto
    • documentazione.

     

    NORME TECNICHE – gestione dell’energia - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 50001:2018 - “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso”

    La norma definisce i requisiti per creare, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia (SGE).

    L'obiettivo della norma è quello di consentire che un'organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica e dello stesso SGE.

    La norma è applicabile:

    • ad ogni organizzazione indipendentemente dalla tipologia, taglia, complessità, posizione geografica, approccio organizzativo o dai prodotti o servizi che fornisce
    • alle attività che influenzano la prestazione energetica che sono gestite e controllate dall'organizzazione
    • indipendentemente dalla quantità, uso e tipologia di energia consumata.

    Inoltre:

    • richiede la dimostrazione di un miglioramento continuo della prestazione energetica, ma non definisce livelli di prestazione energetica da raggiungere
    • può essere utilizzata indipendentemente o essere allineata o integrata con altri sistemi di gestione.

    L'appendice A fornisce una linea guida per l'utilizzo della norma e l'appendice B fornisce un confronto tra questa versione e la precedente.

    La norma contiene i requisiti utilizzati per valutare la conformità. Un'organizzazione che desidera dimostrare la conformità al presente documento può farlo nei seguenti modi:

    • effettuando una valutazione e un'auto-dichiarazione
    • chiedendo conferma della sua conformità o auto-dichiarazione da parte delle parti interessate, come i clienti
    • chiedendo la certificazione/registrazione del proprio SGE presso un organismo esterno.

     

     

     

    SICUREZZA

     

    AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – modifiche ed aggiornamenti

    Direttiva (Ue) 2019/983 del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

    La direttiva aggiunge nuovi valori limite all’Allegato III relativi a :

    • Cadmio e suoi composti inorganici.
    • Berillio e composti inorganici del berillio.
    • Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico.
    • Formaldeide.
    • 4,4’-metilenbis (2-cloroanilina).

    Gli Stati sono chiamati a conformarsi entro l'11 luglio 2021.

    Inoltre prevede l'eventualità, entro l'11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell'aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.

    Infine fissa al 30 giugno 2020 il termine entro cui la Commissione valuterà la possibilità di includere in direttiva 2004/37/CE i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o di proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall'esposizione a tali farmaci, previa consultazione delle parti sociali.

      REACH – restrizione

      Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA.

      Il regolamento introduce la restrizione 73, relativa all'utilizzo di detta sostanza o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA) nei prodotti spray.

      Dopo il 2 gennaio 2021 non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso nelle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray.

      La restrizione influenza l'etichettatura, in quanto i prodotti spray contenenti le sostanze interessate dalla restrizione 73 e immessi sul mercato per uso professionale devono recare sull'imballaggio in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: “Uso riservato agli utilizzatori professionali” e “Letale se inalato”, con il pittogramma GHS06.

       

      SICUREZZA DELLE FERROVIE – decreto attuativo Direttiva UE

      Decreto Legislativo n. 50 del 14 maggio 2019 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”.

      Il Decreto attua nel nostro ordinamento la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 in materia di sicurezza delle ferrovie.

      Di particolare interesse, l'obbligo permanente di usare un sistema di gestione della sicurezza da parte dei gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie. A vigilare sarà la nuova agenzia ANSFISA (L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) e il Ministero delle Infrastrutture.

       

      MACCHINE AGRICOLE – Proroga dei termini di revisione

      Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2019 “Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

      Il Decreto modifica le scadenze previste per la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, le nuove scadenze sono:

      • veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: revisione entro 30 giugno 2021
      • veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: revisione entro 30 giugno 2022
      • veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: revisione entro 30 giugno 2023
      • veicoli immatricolati dopo l’1 gennaio 2019: revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

       

      ASFALTI –valutazione e gestione del rischio da esposizione a IPA

      Decreto n. 9203 del 25/6/2019 della Regione Lombardia di approvazione delle "Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio da esposizione a idrocarburi policiclici aromatici nelle opere di asfaltatura in Regione Lombardia".

      Le linee di indirizzo, si focalizzano, con particolare attenzione, sull’esposizione professionale degli addetti nelle attività di asfaltatura agli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), alcuni dei quali anche ad azione cancerogena, che possono essere considerati traccianti degli idrocarburi aromatici e la cui presenza negli ambienti di lavoro obbliga al rispetto della normativa per il rischio chimico ed in particolare per gli aspetti relativi alla prevenzione dell’esposizione ad agenti cancerogeni prevista dal D.Lgs. 81/2008.

       

      INPS – DURC imprese sequestrate e confiscate

      L’INPS ha emanato il messaggio n. 2326 del 20 giugno 2019, con il quale fornisce chiarimenti in merito all’articolo 4 del decreto legislativo n. 72 del 18 maggio 2018, che consente alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività prevedendo che, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la verifica della regolarità contributiva per tali aziende avverrà esclusivamente riguardo agli obblighi contributivi maturati successivamente alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa.

      Il messaggio fornisce anche informazioni utili riguardo all’esposizione debitoria maturata antecedentemente e alle azioni esecutive relative agli avvisi di addebito.

       

      IMPIANTI A FUNE – regolamenti di esercizio e relativi allegati

      Comunicato del 11 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto”.

      Approvati i modelli dei regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto in servizio pubblico, per il trasporto di persone di cui al decreto 11 maggio 2017.

       

      RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte ai quesiti

      Pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente le risposte ai seguenti quesiti :

      • Quesito 17/2019 in merito alla definizione di un'area di danno derivante dalla dispersione di una nube tossica al fine della elaborazione del Piano di Emergenza Esterna.
      • Quesito 18/2019 in merito all’assoggettabilità di un serbatoio installato presso una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra depositi di oli minerali e pontili, separato fisicamente dallo stabilimento per cui esercisce.

       

      INAIL – rimozione delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto

      Inail ha pubblicato "Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto".

      Le istruzioni operative sono state elaborate al fine di indicare una procedura di intervento in sicurezza, omogenea a scala nazionale, ai fini della tutela dei lavoratori del settore e degli ambienti di vita. Sono state realizzate sulla base di numerose esperienze acquisite on site e dal confronto in riunioni tecniche e Conferenze dei Servizi (nazionali e locali) con Ministeri, Regioni, Autorità di vigilanza regionali e locali, SNPA, ISS, Università, sentiti altresì alcuni tra i massimi esperti italiani, Associazioni di categoria e aziende del settore.

       

      INAIL – procedure per eseguire in sicurezza la manutenzione

      Inail ha pubblicato "La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione".

      Il lavoro manutentivo sottopone i lavoratori che lo fanno a rischi superiori a quelli cui sono sottoposti gli altri.

      Problemi specifici si pongono laddove le operazioni di manutenzione sono esternalizzate con affidamento in appalto. In tal caso si aggiungono i rischi da interferenza dovuti alla compresenza di lavoratori di più imprese.

      La pubblicazione è utile per i lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di lavoro e committenti.

       

      INAIL – scheda informativa transpallet manuali

      Inail ha pubblicato la scheda informativa "I transpallet manuali" che si propone di approfondire le principali misure di prevenzione atte ad impedire il verificarsi di incidenti che vedano il coinvolgimento di transpallet manuali. L’analisi è stata svolta partendo dai casi di infortuni mortali e gravi contenuti nella banca dati Infor.Mo.

       

      INAIL – Schede tecniche di approfondimento sulle malattie professionali

      Inail ha aggiornato due schede informative "MalProf".

      l Sistema di sorveglianza nazionale MalProf, nato nel 1999 come progetto di ricerca e attualmente inserito nel Piano nazionale di prevenzione, è finalizzato a studiare le relazioni tra le malattie segnalate e le attività svolte dai lavoratori.

      Le Schede informative pubblicate “IPOACUSIA DA RUMORE eTUMORI PROFESSIONALI” analizzano le principali patologie professionali al fine di individuare i fattori di rischio per la salute e le misure preventive per ridurne l’incidenza, anche con approfondimenti per specifici settori di attività economica.

       

      INAIL - guida caldo e lavoro

      Inail ha pubblicato una guida per lavoratori "Estate Sicura – Caldo e Lavoro”.

      Il documento contiene una sintesi di utili indicazioni per datori di lavoro e lavoratori per evitare colpi di calore al lavoro. Sono indicate le patologie associate alle alte temperature ambientali e viene suggerito cosa fare, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, nel caso che un lavoratore sia rimasto vittima di un colpo di calore.

       

      NORME TECNICHE – misure di radiazioni ionizzanti - Norma Tecnica UNI ISO 11929-1:2019 - “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell’intervallo di copertura) per misure di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 1: Applicazioni elementari”

      Norma Tecnica UNI ISO 11929-2:2019 - “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di copertura) per misure di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 2: Applicazioni avanzate”

      Norma Tecnica UNI ISO 11929-3:2019 - “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di copertura) per misure di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 3: Applicazioni a metodi di deconvoluzione”

      Le norme specificano :

      • una procedura nel campo della metrologia delle radiazioni ionizzanti per il calcolo della "soglia di decisione", del "limite di rivelazione" e dei "limiti dell’intervallo di copertura" per un misurando non negativo delle radiazioni ionizzanti, quando le misure di conteggio sono effettuate mediante preselezione del tempo o dei conteggi totali
      • una procedura nel campo della metrologia delle radiazioni ionizzanti per il calcolo della "soglia di decisione", del "limite di rivelazione" e dei "limiti dell'intervallo di copertura" per un misurando non negativo delle radiazioni ionizzanti, quando le misure di conteggio sono effettuate mediante preselezione del tempo o dei conteggi totali
      • la valutazione delle misure che usano metodi di deconvoluzione e misure di conteggio spettrometrico multicanale se valutate con metodi di deconvoluzione, in particolare per misure spettrometriche alfa o gamma. Ulteriormente fornisce alcune indicazioni su come trattare le correlazioni e le covarianze.

        NORME TECNICHE – piscine - Norma Tecnica UNI EN 15288-2:2019 - “Piscine per utilizzo pubblico - Parte 2: Requisiti di sicurezza per la gestione”

        La norma specifica i requisiti di sicurezza per la gestione delle seguenti piscine :

        • tipo 1 - Piscina nella quale le attività correlate all'acqua sono l'attività principale (es.: piscine pubbliche, piscine per utilizzo ricreativo, parchi acquatici) e il cui utilizzo sia "pubblico"
        • tipo 2 - Piscina che costituisce un servizio aggiuntivo rispetto all'attività principale (es.: piscine di hotel, piscine di campeggi, piscine di club, piscine terapeutiche, piscine scolastiche), il cui utilizzo sia "pubblico"
        • tipo 3 - Tutte le piscine per utilizzo “pubblico”, ad eccezione di quelle di tipo 1 e 2 (es.: piattaforma per i tuffi, per addestramento militare, per addestramento al salvataggio, per immersioni subacquee, ecc.).

        È consigliabile attenersi ai requisiti per metodi di lavoro sicuri e la supervisione nella misura in cui sono pertinenti. Possono essere applicabili legislazioni nazionali e/o locali.

        La UNI EN 15288-2 non si applica a piscine domestiche trattate dalla EN 16582 (tutte le parti).

        Infine il documento è destinato ai soggetti che si occupano di funzionamento e gestione di queste strutture. Fornisce una guida sui rischi per il personale e gli utilizzatori associati alle piscine pubbliche, individuando le precauzioni necessarie per ottenerne la sicurezza.

         

        NORME TECNICHE – Ergonomia - Norma Tecnica UNI ISO 11226:2019 - “Ergonomia - Valutazione delle posture statiche di lavoro”

        La norma stabilisce raccomandazioni di tipo ergonomico per attività lavorative di diverso genere. La norma fornisce indicazioni a coloro che si occupano della progettazione, o della riprogettazione, del lavoro, dei lavori e dei prodotti basate sui concetti di base dell'ergonomia in generale, e, in particolare, alle posture assunte per motivi di lavoro.

        La norma specifica i limiti raccomandati per le posture statiche di lavoro senza alcuno sforzo o con il minimo sforzo esterno, tenendo conto degli angoli assunti dalle varie articolazioni del corpo sia della durata del tempo. La norma è stata elaborata per fornire una guida sulla valutazione delle variabili delle diverse attività lavorative, che consentisse di valutare il rischio per la salute della popolazione attiva adulta. Le raccomandazioni forniscono una protezione ragionevole per la maggior parte dei soggetti adulti sani. Le raccomandazioni relative ai rischi e alla protezione della salute sono principalmente basate su studi sperimentali riguardanti il carico muscoloscheletrico, il disagio/dolore e la resistenza/fatica legati alle posture di lavoro statico.

         

        NORME TECNICHE – sicurezza delle macchine utensili - Norma Tecnica UNI EN ISO 16093:2017 - “Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio dei metalli a freddo”

        Recepita in lingua italiana, la norma specifica tutti i pericoli significativi, le situazioni ed eventi pericolosi significativi per le segatrici, il cui utilizzo previsto principale è il taglio a freddo dei metalli ferrosi e non ferrosi, o di materiali parzialmente metallici lavorati a freddo e nelle condizioni di cattivo uso che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante.

         

        NORME TECNICHE – Scale - Norma Tecnica UNI EN 131-6:2019 - “Scale - Parte 6: Scale telescopiche”

        La norma specifica le caratteristiche di progettazione generali, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini delle scale telescopiche di appoggio e doppie.

        Le scale con elementi a sfilo non sono trattate dalla norma.

        La norma è destinata ad essere utilizzata unitamente alla UNI EN 131-1/-2/-3 e, se applicabile, alla UNI EN 131-4.

         

        NORME TECNICHE – Installazioni fisse antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15004-1:2019 - “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione”

        La norma tratta i sistemi a saturazione totale relativi principalmente a edifici, impianti industriali e altre applicazioni specifiche, che utilizzano agenti estinguenti gassosi elettricamente non conduttivi che non lasciano residui dopo lo scarico e per le quali sono attualmente disponibili dati sufficienti per consentire la verifica delle caratteristiche di prestazione.

         

        NORME TECNICHE – Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Norma Tecnica UNI EN 15276-1:2019 - “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti”

        Norma Tecnica UNI EN 15276-2:2019 - “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione”

        Le norme definiscono :

        • i requisiti e i metodi di prova per i componenti del sistema di estinzione ad aerosol condensato. La norma tratta l'utilizzo di sistemi di estinzione ad aerosol condensato per applicazioni a saturazione totale.
        • i requisiti e i metodi di prova per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi di estinzione ad aerosol condensato e le caratteristiche degli agenti estinguenti e i tipi di fuoco per il quale sono adatti. La norma tratta l'utilizzo di sistemi di estinzione ad aerosol condensato per applicazioni a saturazione totale.

         

        NORME TECNICHE – Installazioni fisse antincendio - Norma Tecnica UNI EN 13565-1:2019 - “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti”

        Norma Tecnica UNI EN 13565-2:2019 - “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione”

        Le norme definiscono :

        • i requisiti per i materiali, la costruzione e le prestazioni di componenti di sistemi fissi di estinzione incendi che utilizzano liquidi schiumogeni concentrati, ad esclusione di pompe, motori e torrette di controllo remoto.
        • i requisiti e descrive i metodi per la progettazione, installazione, prova e manutenzione di sistemi di estinzione incendio a schiuma a bassa, media e alta espansione.

         

        NORME TECNICHE – Installazioni fisse antincendio - Norma Tecnica UNI EN 12259-9:2019 - “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 9: Valvole di allarme a diluvio”

        La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la valutazione di conformità e la marcatura delle valvole di allarme a diluvio con dimensione nominale da DN40 a DN250 destinate ad essere impiegate nei sistemi antincendio a spruzzo d'acqua.

        La norma non tratta le valvole del tipo a manicotto elastomerico e non include le regole per la progettazione, installazione e manutenzione di sistemi antincendio a spruzzo d'acqua.

        La norma non tratta i componenti ausiliari e gli accessori per le valvole di allarme a diluvio ad eccezione delle valvole di scarico automatico.

         

        NORME TECNICHE – resistenza al fuoco - Norma Tecnica UNI EN 1047-2:2019 - “Mezzi di custodia - Classificazione e metodi di prova per la resistenza al fuoco - Parte 2: Camere e contenitori per dati”

        La norma specifica i requisiti di camere e contenitori per dati.

        Include un metodo di prova per la determinazione della capacità di camere e contenitori per dati di proteggere supporti informativi e sistemi hardware, sensibili alla temperatura e all'umidità, contro gli effetti del fuoco.

        Contiene uno schema di classificazione delle camere e dei contenitori per dati, basato sui risultati delle prove.

        La norma non prende in considerazione la compatibilità delle camere per dati con eventuali regolamenti edilizi nazionali o locali.

         

        NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN 943-1:2019 - “Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - Parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas)”

        Norma Tecnica UNI EN 943-2:2019 - “Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - Parte 2: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) per squadre di emergenza (ET)”

        Le norme definiscono :

        • i requisiti minimi, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per le tute di protezione chimica ventilate e non ventilate a tenuta di gas (Tipo 1). La norma non stabilisce criteri minimi per la protezione dai pericoli non chimici.
        • i requisiti minimi, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per le tute ventilate e non ventilate di protezione chimica a tenuta di gas per l'utilizzo da parte di squadre di emergenza. Essa non stabilisce criteri minimi di protezione dai pericoli non chimici

          NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN 148-1:2019 - “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Parte 1: Raccordo filettato normalizzato”

          La norma si applica alle filettature normalizzate degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie e descrive i dispositivi di prova per la valutazione di alcuni requisiti.

          Non si applica agli apparecchi per subacquei e ai respiratori isolanti del tipo a domanda a pressione positiva

           

          NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL - Norma Tecnica UNI EN 14071:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL - Attrezzature ausiliarie”

          La norma specifica i requisiti di progettazione, prova e ispezione per i dispositivi di isolamento della valvola di sicurezza limitatrice di pressione, i collettori di valvole, i tubi di sfiato e i sistemi di assemblaggio che sono, se necessario, utilizzati con valvole di sicurezza limitatrici di pressione per l'uso in recipienti a pressione statica per il servizio di gas di petrolio liquefatto (GPL).

          La norma riguarda sia le prove sui prototipi, che le prove di produzione dei dispositivi isolanti e dei collettori PRV.

           

          NORME TECNICHE – Prescrizioni per apparecchi funzionanti a GPL - Norma Tecnica UNI EN 521:2019 - “Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti (GPL) - Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore”

          La norma definisce le caratteristiche costruttive e di prestazione relative alla sicurezza e all'utilizzazione razionale dell'energia degli apparecchi portatili alimentati a GPL alla pressione di vapore da contenitori o cartucce, ad eccezione dei casi in cui la cartuccia del gas è inserita orizzontalmente nel corpo dell'apparecchio.

           

          NORME TECNICHE – Serbatoi - Norma Tecnica UNI EN 12285-3:2019 - “Serbatoi in acciaio fabbricati in officina - Parte 3: Serbatoi cilindrici orizzontali a singola pelle e doppia pelle per lo stoccaggio sotterraneo di liquidi, infiammabili e non infiammabili che inquinano l'acqua, per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici”

          La norma specifica le caratteristiche del prodotto e i metodi di prova / valutazione per serbatoi cilindrici in acciaio orizzontali fabbricati in officina, singoli (tipo S) e doppia pelle (tipo D) destinati all'uso per lo stoccaggio sotterraneo di liquidi inquinanti (sia infiammabili che non infiammabili), specificamente utilizzati per lo stoccaggio e / o la fornitura di combustibile per gli impianti di riscaldamento / raffrescamento degli edifici, e di acqua calda o fredda non destinata al consumo umano in condizioni normali di temperatura ambiente (da -20°C a +50°C) nei seguenti limiti:

          • diametro nominale da 800 mm a 3000 mm
          • fino a una lunghezza totale massima di 6 volte il diametro nominale
          • per liquidi con una densità massima fino a 1,1 kg / le
          • con una pressione operativa (Po) di massimo 50 kPa (0,5 bar (g)) e minimo - 5 kPa (-50 mbar (g)) e;
          • per serbatoi a doppia pelle con un sistema di rilevamento perdite sotto vuoto in cui la viscosità cinematica non supera 5 × 10-3 m2 / s.

          I serbatoi progettati secondo questo documento consentono una copertura di terra fino a 1,5 m. Se sono previsti carichi di traffico imposti o una maggiore copertura di terra, è necessario il calcolo. Questo documento non è applicabile ai serbatoi installati nei processi industriali o nelle stazioni di servizio, né ai carichi e alle misure speciali necessarie in aree soggette a rischio di terremoti e / o allagamenti.

           

          NORME TECNICHE – Superabrasivi - Norma Tecnica UNI EN 13236:2019 - “Requisiti di sicurezza per prodotti superabrasivi”

          La norma specifica i requisiti e/o le misure per la rimozione o la riduzione dei pericoli derivanti dalla progettazione e dall'applicazione dei prodotti superabrasivi. La norma si applica ai prodotti superabrasivi che contengono diamante naturale o sintetico o nitruro di boro cubico (cBN).

          Essa contiene, inoltre, le procedure e le prove per la verifica della conformità ai requisiti, così come le informazioni di sicurezza per l'utilizzo che devono essere messe a disposizione dell'utente da parte del fabbricante.

           

          NORME TECNICHE – Misurazioni sui generatori di calore - Norma Tecnica UNI EN 10389-1:2019 - “Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso”

          La norma prescrive le procedure per eseguire in opera l'analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore.

          Si applica a tutti i generatori di calore alimentati a combustibile gassoso e/o liquido, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria.

          La norma non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo e ai generatori di calore alimentati a combustibile solido.

           

           

           

           

           

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