AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2020
29/02/2020

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2020

AMBIENTE

CLP – etichettatura miscele pericolose

Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 era già stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «UFI-identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa.

Dato che può essere necessario aggiornare frequentemente l’UFI, il nuovo Regolamento delegato (Ue) 2020/11 ha stabilito che anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta. Se invece l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l’UFI, assieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno. Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta.

Entro il 2025 il codice UFI dovrà essere presente sull’etichetta di tutti i prodotti classificati secondo i pericoli per la salute o i pericoli fisici, secondo la seguente tempistica:

  • 1 gennaio 2021: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate all’uso da parte dei consumatori e per uso professionale
  • 1 gennaio 2024: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate esclusivamente per uso industriale
  • 1 gennaio 2025: Fine del periodo transitorio per le miscele già immesse sul mercato.

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 17 gennaio 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) nella formulazione industriale di una soluzione di triossido di cromo in concentrazione inferiore allo 0,1 % peso/peso per la passivazione dei fogli di rame usati nella produzione di batterie agli ioni di litio (BiL) per veicoli a motore.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

GAS EFFETTO SERRA – Disciplina sanzionatoria sui gas fluorurati

Decreto Legislativo del Governo n. 163 del 5 dicembre 2019 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”.

In vigore dal 17 gennaio, tra le sanzioni previste si segnala in particolare quella di cui all’art. 3, c. 2, per cui “l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro”.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – cessazione dell’incarico di responsabile tecnico

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 “Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico”.

Aggiornate le procedure da attuare in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'incarico di Responsabile Tecnico (di seguito indicato RT).

Le nuove procedure si applicano dal 4/5/2020 e sostituiranno quelle precedentemente previste dalla circolare n.1544 del 14/12/2012.

In sintesi le procedure prevedono :

  • entro 30 giorni dalla cessazione, l'impresa deve comunicarlo telematicamente all’Albo, decorso tale periodo senza che la comunicazione venga inviata, si avvia il procedimento di sospensione dell’iscrizione per le categorie a cui fa riferimento il RT
  • il RT comunica, tramite PEC, la cessazione dell'incarico all'impresa ed alla competente Sezione dell'Albo. Il RT mantiene comunque le proprie responsabilità fino alla ricezione da parte dell'Albo della comunicazione inviata dall'impresa o dal RT
  • l’impresa può proseguire l’attività per 90 giorni e le funzioni di RT sono svolte dal legale rappresentante indicato dall'impresa. I 90 giorni decorrono dalla ricezione da parte della Sezione Regionale di una delle comunicazioni precedenti. In questo periodo non possono essere effettuate variazioni/rinnovi relativi alle categorie interessate. Decorsi i 90 giorni senza una nuova nomina si avvia il procedimento di cancellazione.

MUD – comunicato per la dichiarazione 2019

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è confermato e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Rimane immutata la struttura del modello, articolato in n. 6 comunicazioni:

  • Comunicazione Rifiuti.
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso.
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione.
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

RIFIUTI – rifiuti radioattivi

Disponibile online, sul sito dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), il nuovo "Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi" aggiornato al 31 dicembre 2018, che contiene informazioni relative a volumi, masse, stato fisico, attività specifica, contenuto di radioattività e condizioni di stoccaggio dei rifiuti, compresi il combustibile esaurito e le sorgenti dismesse.

NORME TECNICHE – sistemi di gestione ambientale - Norma Tecnica UNI EN ISO 14005:2019 - “Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per un approccio flessibile all'implementazione per fasi”

La norma fornisce le linee guida per un approccio per fasi al fine di stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione ambientale (EMS) che le organizzazioni, comprese le piccole e medie imprese (SME), possono adottare per accrescere le proprie prestazioni ambientali.

L'approccio per fasi fornisce quella flessibilità che permette alle organizzazioni di sviluppare il proprio EMS con i propri tempi, su un certo numero di fasi, secondo le proprie condizioni. Ciascuna fase è composta da sei passi consecutivi.

La maturità del sistema al termine di ciascuna fase può essere individuata utilizzando la matrice di maturità a cinque livelli fornita nell’appendice A della norma.

Il documento, inoltre, si applica a tutte le organizzazioni a prescindere dalle loro attuali prestazioni ambientali, dalla natura delle attività svolte o dalle sedi in cui esse operano.

L'approccio per fasi consente ad una organizzazione di sviluppare un sistema che soddisfi in definitiva i requisiti della ISO 14001.

Pubblicate sul sito del Conai le nuove liste degli imballaggi in plastica in vigore dal 1 gennaio 2020, integrate con alcune precisazioni frutto delle prime segnalazioni pervenute dalle imprese e dalle associazioni imprenditoriali.

Ulteriori novità in merito a :

  • variazione delle soglie di esenzione annuale e contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi
  • nuova procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale Conai, basata sul fatturato dell’anno precedente, riservata agli importatori di imballaggi pieni
  • procedura agevolata (semplificata) di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai per i produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione
  • una nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”
  • per quanto riguarda il contributo ricordiamo che dal 1 gennaio 2020 il Consiglio di amministrazione CONAI, ha deliberato una rimodulazione per gli imballaggi in carta, plastica, legno e per le procedure semplificate in importazione.

SICUREZZA

CLP – etichettatura miscele pericolose

Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 era già stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «UFI-identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa.

Dato che può essere necessario aggiornare frequentemente l’UFI, il nuovo Regolamento delegato (Ue) 2020/11 ha stabilito che anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta. Se invece l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l’UFI, assieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno. Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta.

Entro il 2025 il codice UFI dovrà essere presente sull’etichetta di tutti i prodotti classificati secondo i pericoli per la salute o i pericoli fisici, secondo la seguente tempistica:

  • 1 gennaio 2021: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate all’uso da parte dei consumatori e per uso professionale
  • 1 gennaio 2024: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate esclusivamente per uso industriale
  • 1 gennaio 2025: Fine del periodo transitorio per le miscele già immesse sul mercato.

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 17 gennaio 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) nella formulazione industriale di una soluzione di triossido di cromo in concentrazione inferiore allo 0,1 % peso/peso per la passivazione dei fogli di rame usati nella produzione di batterie agli ioni di litio (BiL) per veicoli a motore.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

SEGNALETICA – pannelli per la segnalazione della sporgenza longitu-dinale del carico

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 dicembre 2019 “Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli”.

I pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, a decorrere dal 1 gennaio 2021, devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto come prevista ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.

FORMAZIONE – lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020, della Commissione in materia di salute e sicurezza

sul lavoro “Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - all'applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08".

L’art. 71, c. 7, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.” Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.

Visto quanto previsto dall’art. 69, c. 1, lett. e) del Testo Unico, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore ed in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.

INAIL – Fondo per le vittime dell'amianto

Inail ha aggiornato l’opuscolo dedicato al Fondo per le vittime dell’amianto, istituito nel 2008 per garantire una prestazione aggiuntiva ai lavoratori che percepiscono una rendita per malattie asbesto-correlate o, in caso di morte, ai loro eredi. Dal 2015 prevede anche una misura assistenziale una tantum per i malati di mesotelioma non professionale causato da esposizione familiare o ambientale.

INAIL – Incidenti in gallerie stradali

Inail ha pubblicato la scheda informativa "Incidenti in gallerie stradali" che propone un’analisi sulla sicurezza e sull’incidentalità, anche di tipo lavoro-correlato, nelle gallerie stradali italiane. Tra il 2013 e il 2017 l’incidentalità è crescente e interessa soprattutto le gallerie fino a 500 metri dove si osservano le più elevate frequenze e gravità.

SORVEGLIANZA SANITARIA – vademecum della CIIP

Pubblicato dal Gruppo di Lavoro Sorveglianza Sanitaria della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) il "Primo documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria".

Il Gruppo di Lavoro comprende Medici Competenti e Medici del Lavoro che operano nei servizi pubblici di vigilanza. Dal confronto fra le diverse professionalità nasce questo documento di consenso, un piccolo vademecum per migliorare la qualità della sorveglianza sanitaria, i rapporti tra imprese e professionisti e il sistema pubblico di prevenzione e controllo.

NORME TECNICHE – Dispositivi medici - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 14971:2020 - “Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici”

La norma specifica la terminologia, i principi ed un processo di gestione dei rischi relativo a dispositivi medici, incluso il software utilizzato come dispositivo medico e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Il processo descritto nella norma intende aiutare i fabbricanti di dispositivi medici ad identificare i pericoli associati ai dispositivi medici, per stimare e valutare i rischi associati, per controllare tali rischi, e per monitorare l'efficacia dei controlli. I requisiti della norma sono applicabili a tutte le fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico.

NORME TECNICHE – Acustica - Norma Tecnica UNI/TR 11338:2020 - “Linee guida per la marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale”

Il rapporto tecnico si propone come linea guida per l'applicazione della marcatura CE ai sensi della legislazione vigente sui prodotti da costruzione che costituiscono dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale in conformità alle prove elencate nell'appendice ZA della nuova UNI EN 14388:2015 armonizzata alla Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD).

Il presente rapporto tecnico si applica a tutti i tipi di sistemi antirumore definiti dalla UNI 11160.

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