AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2022
14/03/2022

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2022

AMBIENTE

RIFIUTI – modalità di applicazione della direttiva SUP
Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione del 4 febbraio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione.

La decisione indica le modalità di applicazione della direttiva 2019/904 (direttiva SUP-Single Plastic Use) fornendo le istruzioni per il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione.

REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime)
Pubblicate, il 10 febbraio 2022 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE: 203-924-4, num. CAS: 111-96-6) come:
- solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo;
- solvente di trasporto nella formulazione e nella successiva applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi interni) e come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi dell’utilizzatore a valle).

In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il rischio è adeguatamente controllato. Non esistono alternative idonee.

AEE/RoHS - deroga al divieto dell’uso del mercurio nelle lampade
N. 12 direttive delegate della Commissione europea che modificano, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in diversi tipi di lampade:

- Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali);
- Direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade a sodio ad alta pressione, vapore, per usi generali di illuminazione);
- Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade fluorescenti ad attacco singolo, compatte, per usi generali di illuminazione);
- Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 (nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo, compatte, per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore);
- Direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade ad alogenuri metallici);
- Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade a scarica per usi speciali);
- Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade a scarica a bassa pressione);
- Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade fluorescenti ad attacco singolo, compatte, per usi speciali);
- Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade non lineari trifosforo);
- Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade a sodio ad alta pressione, vapore, con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione);
- Direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 16 dicembre 2021 (lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione);
- Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali).

AEE/RoHS – adeguamento alle nuove esenzioni europee
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 dicembre 2021 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell’11 agosto 2021, di modifica dell’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II)”.

Il Decreto, in attuazione delle direttive delegate (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979, (UE) 2021/1980, modifica l’allegato IV al D. Lgs. 27/2014 (Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo), aggiornando le esenzioni alle sostanze chimiche presenti.

RIFIUTI – credito d’imposta per le imprese che hanno acquistato materiali di recupero
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 “Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale”.

Le imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero, possono aver accesso ad un contributo/rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel biennio, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità (Legge Finanziaria 2019 n.145/2018).

Con il decreto sono stati definiti i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.

RUMORE – adeguamento alla disciplina europea dei criteri di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 gennaio 2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020, riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, e della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020, riguardante i metodi comuni di determinazione del rumore”.

Il Decreto modifica l’allegato 2 del D. Lgs. 194/2005 “Metodi di determinazione dei descrittori acustici” alla luce delle modifiche introdotte dall’allegato alla direttiva delegata (UE) 2021/1226, inoltre sostituisce l’allegato 3 dello stesso D. Lgs. 194/2005 “Metodi di determinazione degli effetti nocivi” previsti dall’allegato alla direttiva (UE) 2020/367 e successiva rettifica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal
Legge n. 8 del 21 gennaio 2022 ”Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016”.

Con la Legge, il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (accordo raggiunto da 197 Paesi che hanno approvato l'emendamento per la progressiva eliminazione degli idrofluorocarburi “HFC”).

TUTELA DELL’AMBIENTE – Modifica della Costituzione
Legge n. 1 del 11 febbraio 2022 ”Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”.

La Legge sancisce il riconoscimento formale dei principi di tutela ambientale modificando l’articolo 9 della Carta, che è stato arricchito di un nuovo terzo comma, a fronte del quale la Repubblica tutela, accanto al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della nazione, “l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”. La nuova disposizione costituzionale prosegue con l’indicazione secondo cui “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Modifiche anche per l’articolo 41, che ora prevede che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno “alla salute e all’ambiente”, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Inoltre, l’ultimo comma di questo articolo, vede l’inclusione dei “fini ambientali” accanto ai fini sociali verso cui può essere indirizzata e coordinata l’attività economica pubblica e privata.

RIFIUTI – Conversione del decreto milleproroghe sull’etichettatura degli imballaggi
Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

In sede di conversione, la Legge ha apportato le seguenti modifiche:
- proroga per l’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi al 31 dicembre 2022 (precedentemente era il 30 giugno 2022), fissando al 1 gennaio 2023 il termine per l’esaurimento delle scorte di imballaggi non conformi;

- per quanto riguarda il Fondo per la transizione ecologica, la Legge ha rettificato il comma 3 dell’art. 11, precisando che il termine per l’erogazione delle risorse è fissato, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, non più alla data del 31 marzo, ma a quella del 30 giugno 2022;

- ulteriori slittamenti intervengono anche in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti in metallo, la Legge ha infatti rettificato il comma 5 dell’art. 11 stabilendo una ulteriore proroga di 60 giorni del termine previsto dall’art. 72, comma 4, del D. Lgs. 101/2020. Inoltre, la Legge ha aggiunto un’ulteriore disposizione all’art. 11 (comma 5-bis) con la quale ha rettificato la scadenza prevista dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. 101/2020 relativamente agli obblighi dell’esercente sulle pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale. Attualmente, l’esercente delle attività dovrà provvedere alla “misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa” non più entro il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 giugno 2022, o comunque, entro 12 mesi dall’inizio della pratica.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili
Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 2 del 31 gennaio 2022 ”Modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano”.

Aggiornamento dello schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili, l’Albo Gestori ricorda che se le tipologie dei rifiuti da trasportare rientrano nel campo di applicazione della disciplina sul trasporto delle merci pericolose (ADR), il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all’articolo 168 del Codice della Strada e del D. Lgs. 35/2010,

se le tipologie non rientrano nel campo di applicazione delle norme sull’ADR, le carrozzerie devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti da trasportare, specifiche caratteristiche. I rifiuti possono infatti essere allo stato liquido e fangoso, solidi, granulari o pulverulenti ed in base alla tipologia, i mezzi devono avere le specifiche caratteristiche dettagliate negli allegati alla Delibera.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo
Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 3 del 7 febbraio 2022 ”Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo”.

Con la Deliberazione, vengono aggiornate le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni di iscrizione all’Albo sin d’ora rilasciate (emesse e notificate prima del 15 marzo 2022) integrandole con tutte le norme attualmente in vigore.

Ne consegue che l’adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione all’Albo in corso di validità sarà regolamentato in funzione di ogni singola categoria di iscrizione all’Albo e del relativo allegato di riferimento che sostituisce le precedenti prescrizioni.

Di seguito gli allegati suddivisi per categoria d’iscrizione all’Albo:
- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato A;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’allegato B;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’allegato C;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato D;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato E;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 (bonifica siti) sono sostituite da quelle riportate nell’allegato F;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 (bonifica amianto) sono sostituite da quelle riportate nell’allegato G;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti) sono sostituite da quelle riportate nell’allegato H;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato I;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato L;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’allegato M;

- le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato N.

Ai fini del conseguente adeguamento alle “nuove prescrizioni” le imprese devono solo limitarsi a stampare e conservare l’allegato “nuove prescrizioni” alla loro attuale autorizzazione di iscrizione all’Albo.

La Deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022 e sarà trasmessa da parte del Comitato a tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

TUTELA DELL’AMBIENTE – SNPA aggiorna le linee guida per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali

Con Delibera del Consiglio SNPA del 20/12/2021, è stato pubblicato il documento n. 150/21 “Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D. Lgs. 152/2006”, aggiornato al 2021. Il documento costituisce un aggiornamento ed una revisione del precedente (approvato con Delibera del Consiglio n. 82 del 29/11/2016).

Le Linee guida contengono un’organica illustrazione dei vari aspetti della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali alla luce dei principali indirizzi ed orientamenti applicativi emersi a livello nazionale e dell’esperienza applicativa maturata dalle componenti del SNPA.

Il testo contiene inoltre:
- criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell’entità delle conseguenze ambientali dei reati;
- elenco delle prescrizioni tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali;
- elenco dei documenti analizzati dal gruppo di lavoro, raccolti su segnalazione delle componenti del SNPA e consultabili all’indirizzo Banca Dati Ecoreati, ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.

INAIL – Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica
Pubblicato da INAIL il volume “Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica” che indica le modalità operative per evitare esposizioni indebite all’amianto in operazioni di riqualificazione del territorio e di recupero del suolo in aree compromesse. Il suolo può risultare infatti contaminato da amianto sia a causa di attività antropiche inquinanti, sia a causa di processi naturali di disgregazione di pietre verdi e spesso le attività di caratterizzazione, campionamento, gestione del suolo contaminato e relative analisi non risultano ancora sufficientemente normate.

NORMA TECNICA – emissioni in atmosfera provenienti da sorgenti fisse
Norma Tecnica UNI EN 17255-1:2019
“Emissioni da sorgente fissa – Sistemi di acquisizione e trattamento dati – Parte 1: Specifiche dei requisiti per il trattamento e il reporting dei dati”

Recepimento in lingua italiana, la norma specifica la conversione dei dati grezzi da un sistema di misurazione automatizzato (AMS) a dati segnalati da un sistema di acquisizione e trattamento dei dati (DAHS).

Tale specifica comprende:
- requisiti per il trattamento dei dati;
- requisiti per il reporting dei dati;
- procedure di calcolo richieste.

NORMA TECNICA – Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali
Norma Tecnica UNI EN ISO 14065:2022
“Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali”

La norma specifica principi e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle dichiarazioni di informazioni ambientali. Eventuali requisiti di programma relativi agli organismi sono aggiuntivi ai requisiti del presente documento. Il presente documento è un'applicazione settoriale della ISO/IEC 17029:2019, che contiene principi generali e requisiti per la competenza, il regolare e coerente funzionamento e l'imparzialità degli organismi di validazione/verifica come attività di valutazione della conformità. Il presente documento include requisiti settoriali specifici in aggiunta ai requisiti della ISO/IEC 17029:2019.


SICUREZZA

REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime)
Pubblicate, il 10 febbraio 2022 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE: 203-924-4, num. CAS: 111-96-6) come:
- solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo;
- solvente di trasporto nella formulazione e nella successiva applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi interni) e come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi dell’utilizzatore a valle).

In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il rischio è adeguatamente controllato. Non esistono alternative idonee.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Ordinanza del Ministero della Salute del 31 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza dispone, dall’1 al 10 febbraio 2022, anche in zona bianca l’obbligo delle mascherine al chiuso e all’aperto, con esenzione per bambini sotto i sei anni, attività sportiva, persone con patologie o disabilità incompatibili con le mascherine, inoltre dispone la chiusura fino al 10 febbraio per sale da ballo e discoteche.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana”. Per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi le misure di cui alla zona gialla, per Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia continuano ad applicarsi le misure di cui alla zona arancione, per la Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla zona arancione.

- Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”. Il decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e delle quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la didattica in presenza. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 8 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale”. L’ordinanza prevede l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso fino al 31 marzo 2022, dall’11 febbraio obbligo di avere con sé mascherine all’aperto e di indossarle in caso di assembramenti, non avranno l’obbligo in ogni caso di indossare mascherine all’aperto bambini sotto i sei anni, persone con patologie e disabilità, persone che svolgono attività sportiva.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 11 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano”. Per le Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per le Regioni Molise e Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per la Regione Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona arancione.

- Legge n. 11 del 18 febbraio 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. Conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 con le relative disposizioni per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, per i lavoratori fragili, per i lavoratori con disabilità grave, per i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti, disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi (Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 18 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta”. Per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per le Regioni Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona arancione, e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per la Regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona arancione.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 18 febbraio 2022 “Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza detta nuove disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 25 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per le Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona gialla e si applicano le misure di cui alla zona bianca, per la Regione Friuli-Venezia Giulia cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona arancione e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla zona gialla.


DPI – sostituzione dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008
Comunicato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali l’adozione del Decreto Interministeriale del 20/12/2021 “Modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico”.

Con il Decreto viene sostituito l’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 in materia di DPI: “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari”.

L’allegato viene aggiornato in conformità con le modifiche apportate dalla Direttiva 2019/1832/UE agli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico.

TUTELA DELL’AMBIENTE – Modifica della Costituzione
Legge n. 1 del 11 febbraio 2022 ”Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”.

La Legge sancisce il riconoscimento formale dei principi di tutela ambientale modificando l’articolo 9 della Carta, che è stato arricchito di un nuovo terzo comma, a fronte del quale la Repubblica tutela, accanto al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della nazione, “l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”. La nuova disposizione costituzionale prosegue con l’indicazione secondo cui “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Modifiche anche per l’articolo 41, che ora prevede che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno “alla salute e all’ambiente”, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Inoltre, l’ultimo comma di questo articolo, vede l’inclusione dei “fini ambientali” accanto ai fini sociali verso cui può essere indirizzata e coordinata l’attività economica pubblica e privata.

LAVORI EDILI – contrasto alle frodi e sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 ” Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Il Decreto Legge aggiunge il comma 43-bis all’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) che riconosce alcuni benefici fiscali per le imprese edili, solo a condizione che:
- nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, sia riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

I benefici fiscali riconosciuti solo in presenza delle condizioni indicate, sono relativi agli Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 del DL 34/2020), opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (Art. 121 del DL 34/2020), cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (Art. 122 del DL 34/2020), proroga delle detrazioni fiscali del 36% per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (art. 16 del DL 63/2013), detrazione di imposta del 90% per interventi di pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (Comma 219 dell’art. 1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, Legge di Bilancio 2020).

Il Decreto Legge modifica anche la “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” (art. 121 del DL 34/2020) prevedendo la cessione del credito solo per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Questa modifica riguarderà i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

SORVEGLIANZA SANITARIA – Proroga invio dati art. 40 allegato 3B
Circolare del Ministero della salute del 16 febbraio 2022 “proroga al 31 luglio 2022 la presentazione dell’all. 3B (art. 40.1 D. Lgs. 81/2008) per l’anno 2021”.

Prorogata al 31 luglio 2022 la presentazione dell’allegato 3B (art. 40.1 D. Lgs. 81/2008) per l’anno 2021 (invio dei dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, di norma da effettuarsi entro il 31 marzo 2022).

INL – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022 “art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La Circolare approfondisce le novità sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in seguito alla modifica all’articolo 37, D. Lgs. 81/2008, apportata con l’articolo 13, DL 146/2021.

Di seguito le principali indicazioni che evidenziano quali aspetti verranno considerati ai fini ispettivi:
- formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti: la novità è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo. Per l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità, l'INL sottolinea che devono essere concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022. Per Dirigenti e Preposti, l’INL chiarisce che non viene meno l’obbligo formativo a carico dei suddetti soggetti (dirigenti e preposti), i quali dovranno, pertanto, essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo 221/2011 adottato dalla Conferenza Stato Regioni, inoltre viene precisato che per il Preposto, per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;

- addestramento dei lavoratori: in precedenza, si richiedeva che lo svolgimento dell'addestramento avvenisse sotto la guida di "personale esperto", mentre ora si prevede specificamente la necessità di prove pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale”. L'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. La Circolare afferma che questi aspetti trovano immediata applicazione (dal 21 dicembre 2021).

INFORTUNI – RV Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 145 del 15 febbraio 2022 “Approvazione del Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro”.

Approvazione del “Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro” quale documento e strumento per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi necessari al consolidamento e al miglioramento delle attività, su base regionale, a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, varato con l’obiettivo principale di rafforzare le azioni di contrasto degli infortuni sul lavoro con esito mortale.

IAEA – Guida sul trasporto in sicurezza dei materiali radioattivi
L’International Atomic Energy Agency (IAEA) ha pubblicato, nel mese di dicembre 2021, la guida “Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”, che costituisce un importante strumento per gli operatori coinvolti a vario titolo nelle diverse attività riguardanti il trasporto di materiale radioattivo.

La Guida fornisce un elenco di requisiti in forma di schede direttamente applicabili al tipo di materiale radioattivo, collo e/o spedizione.

INAIL – Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica
Pubblicato da INAIL il volume “Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica” che indica le modalità operative per evitare esposizioni indebite all’amianto in operazioni di riqualificazione del territorio e di recupero del suolo in aree compromesse. Il suolo può risultare infatti contaminato da amianto sia a causa di attività antropiche inquinanti, sia a causa di processi naturali di disgregazione di pietre verdi e spesso le attività di caratterizzazione, campionamento, gestione del suolo contaminato e relative analisi non risultano ancora sufficientemente normate.

INAIL – Rischio di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Rischio di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro” che riporta informazioni sui rischi di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro. I rischi per la salute, l’incidenza delle malattie, i rischi occupazionali e le misure di prevenzione.

INAIL – Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive” di Infor.MO (Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro). La scheda analizza gli infortuni avvenuti nel settore delle costruzioni, oltre a presentare indicatori di incidenza e gravità, vengono esaminate le caratteristiche dei fattori di rischio degli infortuni trattati, anche con riferimento alle più frequenti modalità di accadimento degli stessi. Sono poi indicate le principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico.

INAIL – Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli
Pubblicato da INAIL il documento “Trabattelli – Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” con lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro.

INAIL – open data infortuni del 2021
Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni del 2021, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale (-3,9%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8%). I dati sono ancora fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.

INAIL – settimo rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi
Pubblicato da INAIL il VII rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) che riporta i risultati della sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno rilevati dalla rete di ricerca attiva. Considerando i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivi professionali, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l’edilizia (16,2% del totale della casistica), la metalmeccanica (8,8%), il settore tessile (6,3%) e le attività dei cantieri navali sia di costruzione che di riparazione e manutenzione (7,4%).

NORME TECNICHE – DPI protettori dell’udito
Norma Tecnica UNI EN 352-2:2021
“Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti”

Norma Tecnica UNI EN 352-3:2021
“Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso”

Norma Tecnica UNI EN 352-4:2021
“Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza – Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro”

Norma Tecnica UNI EN 352-5:2021
“Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore”

Norma Tecnica UNI EN 352-6:2021
“Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza”

Norma Tecnica UNI EN 352-7:2021
“Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro”

Norma Tecnica UNI EN 352-8:2021
“Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro”

Norma Tecnica UNI EN 352-9:2021
“Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza”

Norma Tecnica UNI EN 352-10:2021
“Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro”
Le norme specificano rispettivamente:
– i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore degli inserti;

– i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore di cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso;

– si applica a cuffie con risposta in funzione del livello sonoro. Specifica, inoltre, requisiti costruttivi, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all’utilizzatore relativi all’incorporazione della funzione di risposta al livello sonoro;

– riguarda le cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore (ANR: active noise reduction). Specifica, inoltre, requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore riguardanti l’inserimento del dispositivo per la riduzione attiva del rumore;

– si applica alle cuffie integrate da un dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza. Inoltre, specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all’utilizzatore relativi all’incorporazione del dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza;

– si applica agli inserti dotati di una funzione elettronica di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro. In più specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all’utilizzatore relativi all’incorporazione della funzione di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro;

– riguarda le cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro e specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni per l’utilizzatore relative all’installazione di un apparecchio radio al loro interno;

– si applica agli inserti integrati da un dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza. Specifica, quindi, i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e di informazione all’utilizzatore relativi all’incorporazione del dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza;

– si applica agli inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro. Specifica, inoltre, i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni per l’utilizzatore relative all’installazione di un apparecchio radio al loro interno.

NORMA TECNICA – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 15384:2020
“Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione”

La norma specifica i metodi di prova ed i requisiti prestazionali minimi per gli indumenti di protezione personale progettati per proteggere il corpo del portatore, eccetto la testa, le mani e i piedi, ed essere indossati nella lotta contro incendi boschivi e/o di vegetazione e in attività associate.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 1366-3:2022
“Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti”

Norma Tecnica UNI EN 1366-11:2022
“Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati”

Le norme definiscono rispettivamente:
– un metodo di prova e i criteri per valutare la capacità di un sistema sigillante per attraversamenti di mantenere la resistenza al fuoco di un elemento di separazione nel punto in cui è attraversato da un impianto;
– il metodo per valutare le prestazioni dei sistemi di protezione per il sistema di cavi elettrici, al fine di mantenere l'integrità del circuito in condizioni di incendio.

NORMA TECNICA – agenti chimici e biologici
Norma Tecnica UNI EN 1540:2022
“Esposizione nei luoghi di lavoro - Vocabolario”

La norma specifica i termini e le definizioni correlati alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimi e biologici nei luoghi di lavoro. Si tratta di termini sia generali sia specifici relativi a processi chimici o fisici di campioni aeriformi ed anche a metodi analitici ed alla loro prestazione.

NORMA TECNICA – Ergonomia dell'ambiente termico
Norma Tecnica UNI EN ISO 8996:2022
“Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione del metabolismo energetico”

La norma specifica metodi diversi per la determinazione del metabolismo energetico nell'ambito dell'ergonomia degli ambienti di lavoro considerati dal punto di vista termico.

NORMA TECNICA – Vibrazioni meccaniche
Norma Tecnica UNI 11849:2022
“Vibrazioni meccaniche e urti - Modalità di prova per misurare le vibrazioni trasmesse dal sedile di escavatori, caricatori e terne all'operatore”

La norma definisce i percorsi di prova e le modalità di esecuzione delle prove per misurare le vibrazioni trasmesse dal sedile di escavatori, caricatori e terne all'operatore.

La norma definisce inoltre il formato di presentazione dei risultati.

NORMA TECNICA – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI 11841:2022
“Apparecchi di sollevamento e relativi accessori - Tenditori ad alta resistenza per applicazioni generali di ancoraggio, tensionamento, sospensione e sollevamento”

La norma si applica ai tenditori ad alta resistenza destinati ad applicazioni generali di ancoraggio, tensionamento, sospensione e sollevamento.

NORME TECNICHE – Macchine forestali
Norma Tecnica UNI EN ISO 11680-1:2022
“Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 1: Macchine equipaggiate con un motore a combustione interna integrato”

Norma Tecnica UNI EN ISO 11680-2:2022
“Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla”

Le norme definiscono rispettivamente:
– i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione e la costruzione delle potatrici ad asta a motore portatili manualmente, incluse le macchine estendibili e telescopiche e dotate di motore a combustione interna integrato come loro unità di potenza;
– i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione e la costruzione delle potatrici ad asta a motore portatili manualmente, dotate di un'unità di potenza portata a spalla.

NORMA TECNICA – Porte e cancelli industriali
Norma Tecnica UNI EN 12453:2022
“Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti e metodi di prova”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova relativi alla sicurezza in uso per qualsiasi tipo di porta, cancello e barriera ad azionamento motorizzato destinato all'installazione in aree raggiungibili da persone e le cui finalità di impiego principali consistono nel fornire accesso sicuro a merci, veicoli e persone in edifici industriali, commerciali o residenziali.

NORMA TECNICA – Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV)
Norma Tecnica UNI EN 13121-1:2022
“Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e criteri di accettazione”

La norma fornisce i requisiti per le specifiche e le condizioni di accettazione delle materie prime per serbatoi e contenitori in PRFV con o senza rivestimento per lo stoccaggio o la lavorazione di fluidi, costruiti in fabbrica o in loco, non pressurizzati o pressurizzati, per l'uso fuori terra.

NORMA TECNICA – bombole GPL
Norma Tecnica UNI EN 14894:2022
“Attrezzature e accessori per GPL - Marcatura di bombole e fusti a pressione”

La norma specifica i requisiti di marcatura delle bombole trasportabili e ricaricabili per GPL e dei fusti metallici a pressione. La norma non specifica i requisiti per l'etichettatura dell'imballaggio con l'indicazione del prodotto, del pericolo o della frase di sicurezza che può essere richiesta per soddisfare l'ADR o altri requisiti legislativi.

NORME TECNICHE – Apparecchi cucine professionali alimentati a gas
Norma Tecnica UNI EN 203-1:2022
“Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza”

Norma Tecnica UNI EN 203-2-1:2022
“Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-1: Requisiti specifici - Bruciatori aperti e wok”

Norma Tecnica UNI EN 203-2-2:2022
“Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-2: Requisiti specifici - Forni”

Norma Tecnica UNI EN 203-2-4:2022
“Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-4: Requisiti specifici - Friggitrici”

Le norme definiscono rispettivamente:
– i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e le caratteristiche funzionali relative alla sicurezza e all'utilizzo razionale dell'energia per gli apparecchi per cucine professionali e per i forni per panetterie e panifici alimentati a gas previsti per utilizzo all'interno degli edifici;
– La norma si applica ad apparecchi di tipo professionale per la cottura muniti di bruciatori aperti, di bruciatori coperti e di bruciatori di tipo wok;
– La norma si applica a forni con convezione naturale o forzata, forni multifunzione e forni a vapore di tipo atmosferico;
– La norma si applica alle friggitrici di tipo professionale.

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