AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2017
21/02/2018

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2017

AMBIENTE

 

 

SOSTANZE PERICOLOSE – BAT prodotti chimici organici

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi.

Le BAT adottate si riferiscono alla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici in processi a ciclo continuo con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno :

  • idrocarburi semplici, idrocarburi ossigenati, idrocarburi solforati, idrocarburi azotati, idrocarburi fosforosi, idrocarburi alogenati
  • composti organometallici
  • tensioattivi e agenti di superficie.

Restano escluse:

  • la combustione di combustibili diversa da quella che avviene in un forno/riscaldatore di processo o in un ossidatore termico/catalitico, contemplata nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants – LCP)
  • l’incenerimento dei rifiuti, contemplato nelle apposite conclusioni (Waste Incineration – WI)
la fabbricazione di etanolo che si svolge in un’installazione che ricade in una determinata attività richiamata dalla direttiva 2010/75/UE (allegato I, sezione 6.4, lettera b), punto ii), o che corrisponde a un’attività accessoria di tale installazione, contemplata dalle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (Food, Drink and Milk Industries – FDM).

 

EMAS – nuove linee guida sulle misure di adesione

Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Integrate le linee guida europee per l'adesione al sistema EMAS con i seguenti temi :

  • la definizione della posizione geografica nell'ambito della definizione di un sito
  • indicazioni in merito a come prendere in considerazione i documenti di riferimento settoriali
  • orientamenti relativi all'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti.
Viene quindi sostituito il precedente allegato della decisione della Commissione 2013/131/UE (che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS) con l'allegato alla presente Decisione 2017/2285.

 

SOSTANZE LESIVE OZONO – restrizioni e quote per il 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 della Commissione, del 13 dicembre 2017,

che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Regolate le quote d'immissione in libera pratica nell'Unione di sostanze che riducono lo strato di ozono soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 ed importate attraverso specifiche restrizioni quantitative, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Le quantità destinate ad essere immesse in libera pratica sono indicate all’art. 1, la distribuzione delle quote è regolata dall’art. 2 e le quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi sono stabilite dall’art. 3.

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA – veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione.

Il Regolamento stabilisce le norme per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione, al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli pesanti nuovi che devono essere venduti, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione, nonché la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3, n. CAS 10588-01-9 anidro,

n. CAS 7789-12-0 diidrato) come mordente nella tintura della lana con colori scuri, in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

REACH – autorizzazione all'uso del 1,2 -dicloroetano

Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 1,2 -dicloroetano (n. CE 203-458-1, n. CAS 107-06-2) come solvente emulsionante nella produzione di particelle porose utilizzate in supporti sferici per colture cellulari e cromatografia, in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di ammonio

Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di ammonio (n. CE 232-143-1, n. CAS 7789-09) come componente fotosensibile in un sistema di laccatura per fotolitografia con alcol polivinilico per la produzione di mandrini utilizzati in processi di elettroformatura in nichel, in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA – impianti di combustione medi

Decreto Legislativo n. 183 del 15 novembre 2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.

Decreto di riordino della disciplina ambientale per gli impianti di combustione medi, relativo alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dagli stessi.

Contiene l'aggiornamento della disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 (Codice Ambiente) per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli.

Riguarda in particolare gli impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, ma il decreto detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione.

Per quanto riguarda le procedure autorizzative, si riconosce agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni e si aggiorna il sistema delle sanzioni penali e amministrative.

Il decreto apporta modifiche alla Parte Quinta del Codice Ambiente ed ai relativi allegati.

In vigore dal 19 dicembre 2017, se al momento dell'entrata in vigore del decreto uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272 (Impianti e attività in deroga), comma 4, del Codice Ambiente, il gestore dovrà presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (entro il 19 dicembre 2020), una domanda di autorizzazione per non incorrere in un esercizio senza autorizzazione.

 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE – generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide

Decreto del Ministero dell'ambiente n. 186 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”.

Il Decreto stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Individua, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.

Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente decreto le seguenti categorie di generatori di calore:

  • camini chiusi, inserti a legna
  • caminetti aperti
  • stufe a legna
  • stufe ad accumulo
  • cucine a legna
  • caldaie fino a 500 kW
  • stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe.

Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale deve indicare, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:

  • la classe di appartenenza;
  • le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;
  • le corrette modalità di gestione del generatore;
  • il regime di funzionamento ottimale;
  • i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.
In vigore dal 02/01/2018.

 

ENERGIA – infrastrutture di ricarica veicoli elettrici

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 agosto 2017 “Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”.

Il Decreto contiene l’indicazione della documentazione da produrre a supporto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

 

SISTRI – ulteriore proroga

 

Pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

La Legge di Bilancio proroga fino al 31 dicembre 2018 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e conseguentemente non si applicano le relative sanzioni.

 

RIFIUTI – registro di carico e scarico e formulario di trasporto

Pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

La Legge di Bilancio modifica il D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), introducendo l’art. 194-bis, che in sintesi prevede che gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 dello stesso Decreto possono essere effettuati in formato digitale ed inoltre che è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

 

MUD – nuovo modello unico di dichiarazione ambientale

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2017 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018”.

Il Decreto contiene il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018 e sostituisce quello precedentemente allegato al DPCM del 21 dicembre 2015.

Restano invariati i soggetti obbligati ed il termine di presentazione della dichiarazione, che deve sempre avvenire per via telematica entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente. Rimane, poi, confermata la vigenza dell’obbligo di comunicazione fino alla piena entrata in operatività del SISTRI.

 

RIFIUTI – ammissibilità in discarica

Circolare del Ministero dell'ambiente del 14 dicembre 2017, n. 17669 “Circolare ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005)”.

Il Ministero ha chiarito che “la conferibilità dei rifiuti identificati dal codice 190501 in discarica dipende disgiuntamente e autonomamente dal soddisfacimento di una delle due condizioni, di cui alle lettere :

  • a) «purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal d.m. 29 gennaio 2007»
  • g) «purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh».

Sarà dunque sufficiente che sia soddisfatta una sola di tali condizioni perché il rifiuto sia conferibile in discarica. Ciò nonostante, il Ministero non ha mancato di osservare che il rispetto del parametro di cui alla lettera a) non può che intendersi come punto di partenza, muovendo dalla quale devono essere realizzate tutte le attività necessarie al raggiungimento del parametro di cui alla lettera g), quale “soluzione di gran lunga preferibile” dal punto di vista della tutela dell’ambiente.

Su tali basi, viene affermato che l’applicazione del criterio della “consistente riduzione” dell’attività biologica non può che essere circoscritto nel tempo, e accompagnato dalla adozione di tutte le misure necessarie per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un regime in grado di assicurare il rispetto della lett. g).

 

RIFIUTI – trasporto intermodale

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017 indicando che l'impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada può essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d'iscrizione
  • i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto
i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al D.M. 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell'ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.

 

CLP – nuova guida ECHA

Pubblicata sul sito dell’ECHA (European Chemicals Agency) la Guida all’etichettatura e all’imballaggio contenente orientamenti in merito alle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio stabilite dal regolamento CLP (1272/2008 del 16 dicembre 2008,), in vigore dal 20 gennaio 2009 (applicato, obbligatoriamente, dal 1° dicembre 2010 alle sostanze, e dal1° giugno 2015 alle miscele) e direttamente applicabile ai fornitori dell’UE che producono, importano, utilizzano e distribuiscono sostanze e miscele chimiche.

Scopo della guida è, quello di chiarire, gli aspetti da considerare nella valutazione delle dimensioni dell’etichetta, le possibili informazioni supplementari e la loro disposizione sulla stessa, così come le condizioni di esenzione per gli imballaggi di dimensioni ridotte e le modalità di strutturazione delle informazioni sull’etichetta per una corretta leggibilità.

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche per i responsabili tecnici

Il 19 dicembre si è tenuta a Venezia la prima verifica per l’abilitazione a Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.

Sul sito dell’Albo, sono stati pubblicati i risultati con i nominativi dei primi candidati che hanno superato la verifica (obbligatoria dal 16 ottobre 2017), per diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.

Solo circa il 20% degli iscritti al test ha superato l’esame ed è stato ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico.

 

 

 

SICUREZZA

 

AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI – modifiche ed aggiornamenti dei valori limite

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Modifiche e sostituzioni di articoli ed allegati della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Per quanto riguarda la misurazione della concentrazione in aria, viene modificato l'Allegato III della direttiva 2004/37/CE per aggiornare a lungo termine le metodologie per la misurazione della concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni nell'aria in relazione ai valori limite fissati dalla direttiva.

Viene raccomandato di considerare l’assorbimento cutaneo per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile, rivedendo i valori limite per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro.

Tornano i riferimenti al Cromo VI, alcuni composti rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) ed è opportuno individuarne un valore limite di esposizione, il valore limite di 0,005 mg/m3 può non essere adeguato e, in alcuni settori, può essere difficile da rispettare nel breve termine. Pertanto è necessario introdurre un periodo di transizione durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,010 mg/m3.

Per le attività di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi, si dovrebbe applicare un valore limite di 0,025 mg/m3 durante detto periodo di transizione e, successivamente, il valore limite generalmente applicabile di 0,005 mg/m3.

Nella Direttiva si stabilisce un valore limite (0,3 f/ml = fibre per millilitro) per le fibre ceramiche refrattarie che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B), e per la polvere di silice cristallina respirabile (0,1 mg/m3 di frazione inalabile) mentre quella generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; tale valore dovrebbe essere oggetto di riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti.

Stabiliti dei valori limite per l'ossido di etilene, per l'1,2-epossipropano, per la acrilammide, per il 2-nitropropano e l'o-toluidina, per 1,3-butadiene, per l'idrazina, per il bromoetilene.

La Direttiva 2017/2398 entra in vigore il 17/01/2018 e gli Stati membri avranno tempo per adeguarsi entro il 17 gennaio 2020.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3, n. CAS 10588-01-9 anidro, n. CAS 7789-12-0 diidrato) come mordente nella tintura della lana con colori scuri, in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica

 

REACH – autorizzazione all'uso del 1,2 -dicloroetano

Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 1,2 -dicloroetano (n. CE 203-458-1, n. CAS 107-06-2) come solvente emulsionante nella produzione di particelle porose utilizzate in supporti sferici per colture cellulari e cromatografia, in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di ammonio

Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di ammonio (n. CE 232-143-1, n. CAS 7789-09) come componente fotosensibile in un sistema di laccatura per fotolitografia con alcol polivinilico per la produzione di mandrini utilizzati in processi di elettroformatura in nichel, in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza

Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.

Il decreto si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.

Si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato.

Al punto 10 dell'articolo 4 si richiede agli studenti in alternanza di garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate e rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre a ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

La formazione in materia di sicurezza (sia generale che specifica) per gli studenti in alternanza è a carico dell'istituzione scolastica (salvo diversi accordi con l'azienda ospitante).

Il numero di studenti ammessi in una azienda è determinato in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante e non può essere superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

La sorveglianza sanitaria, se prevista, è svolta dall'ASL.

L'assicurazione degli studenti è presso INAIL e sono coperti per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica, però le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

 

ANTINCENDIO – Regola Tecnica contenitori-distributori carburanti

Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”.

Pubblicata la Regola Tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

L'art. 2 stabilisce che i contenitori-distributori disciplinati dal decreto vanno installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi :

  • minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente
  • consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Il Decreto entra in vigore il 5 gennaio 2018

 

ANTINCENDIO – proroga per l'adeguamento delle strutture ricettive

Pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio (approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012), con l’approvazione della Legge di Bilancio, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1 dicembre 2018 della SCIA parziale.

La SCIA parziale deve attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

  • resistenza al fuoco delle strutture
  • reazione al fuoco dei materiali
  • compartimentazioni
  • corridoi
  • scale
  • ascensori e montacarichi
  • impianti idrici antincendio
  • vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali
  • vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali
locali adibiti a deposito.

 

WHISTLEBLOWING – Segnalazioni di reati o irregolarità sul lavoro

 

Pubblicata la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La Legge fornisce alcune disposizioni per regolare le segnalazioni di reati o irregolarità di cui i lavoratori siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Per il settore privato, all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il comma 2 bis regola i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, che per la segnalazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, devono prevedere uno o più canali e almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti e sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Nel comma 2-ter si regola la denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro della adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

Al comma 2 -quater si specifica la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come sono riconosciuti nulli il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Resta onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il provvedimento entra in vigore il 29/12/2017.

 

ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche nuovo elenco di soggetti abilitati

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017 delle Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che contiene il 15° elenco di abilitati (ai sensi del punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011), per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.1 dicembre 2017).

 

INAIL – bando ISI 2017

 

Pubblicato il 20 dicembre 2017dall'INAIL il bando ISI 2017.

L’INAIL mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

I fondi messi a disposizione sono suddivisi nei seguenti cinque assi di finanziamento :

  • progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (100 milioni di euro)
  • progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44.406.358 euro)
  • progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni di euro)
  • progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (10 milioni di euro)
  • progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (35 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni destinati alla generalità delle imprese agricole e in cinque milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria).

Il contributo per ogni progetto sarà erogato in conto capitale e varia in base all’asse di finanziamento, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi finanziabili specificati nel bando.

La procedura di presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica e sarà articolata in tre fasi, con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali:

  • compilazione della domanda nella sezione "Servizi online" del sito INAIL dal 19 aprile 2018 fino alle ore 18 del 31 maggio 2018;
  • inoltro della domanda online nei giorni e orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto "click day"), che saranno pubblicati sul sito dell’INAIL a partire dal 7 giugno 2018;
  • conferma della domanda online da parte delle imprese collocate in posizione utile per accedere al contributo, tramite l’invio della documentazione indicata nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.
Per spiegare nel dettaglio le modalità di partecipazione alla procedura di finanziamento, anche quest’anno l’INAIL ha realizzato un’apposita campagna informativa, denominata #storiediprevenzione.

 

INAIL – Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari

Pubblicato la guida INAIL "Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari - Benessere di medici e infermieri, performance e conseguenze sulla sicurezza dei pazienti”.

Il progetto ha indagato sulle cause che fanno sì che i fattori legati ai volumi di attività e all’organizzazione del lavoro possono avere ricadute sul benessere degli operatori, sull’incidenza delle tecnopatie (al di là di infortuni al sistema muscolo-scheletrico), sulla frequenza di eventi avversi, sulla qualità dell’assistenza e sull’efficienza anche economica del Sistema sanitario in generale.

 

CEM | Guida ARPAV

Pubblicata sul Portale ARPAV il documento “A proposito di… Inquinamento Elettromagnetico” che approfondisce il tema dell’elettrosmog causato dai campi elettromagnetici. La guida inizia con definizioni di carattere fisico: campo elettrico, campo magnetico, campo di induzione magnetica, campi elettromagnetici, e prosegue classificando le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in base all’individuazione nello spettro di frequenza.

 

NORMA TECNICA – vibrazioni - Norma Tecnica UNI EN ISO 8041-1:2017 “Risposta degli esseri umani alle vibrazioni - Strumenti di misurazione - Parte 1: Strumenti per la misura di vibrazioni per uso generale”.

Il documento aggiornato nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale per l'aggiunta di nuove metodologie di prova degli strumenti non di serie, indica i requisiti e i limiti di accuratezza della strumentazione per la misurazione delle vibrazioni utilizzata per la quantificazione della risposta degli esseri umani alle vibrazioni.

La strumentazione, specificata dalla norma UNI EN ISO 8041-1, si applica per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (con riferimento alla UNI EN ISO 5349-1), le vibrazioni trasmesse al corpo intero (con riferimento alle UNI 9614, ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 2631-4) e le vibrazioni a bassa frequenza (da 0,1 Hz a 0,5 Hz) trasmesse al corpo intero (con riferimento alla ISO 2631-1).

 

NORMA TECNICA – antincendio Norma Tecnica UNI EN 1364-5:2017 “Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 5: Griglie di ventilazione”.

La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di griglie di ventilazione (ATG). È applicabile alle griglie di ventilazione destinate all'installazione in componenti di edifici (generalmente pareti, pavimenti o soffitti). L'orientamento di installazione delle griglie di ventilazione può essere verticale od orizzontale.

Il meccanismo di chiusura delle griglie di ventilazione può essere realizzato mediante l'espansione di materiale e/o dispositivi di chiusura meccanici o elettrici.

Inoltre, il presente metodo di prova è valido per le griglie di ventilazione resistenti al fuoco o per le griglie di ventilazione con caratteristiche di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo.

 

NORMA TECNICA – radioprotezione Norma Tecnica UNI EN ISO 20553:2017 “Monitoraggio dei lavoratori esposti per motivi professionali al rischio di contaminazione interna da materiale radioattivo”.

La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione di adeguati programmi di monitoraggio dei lavoratori esposti al rischio di contaminazione interna da sostanze radioattive e stabilisce i principi per lo sviluppo di traguardi e requisiti compatibili per detti programmi di monitoraggio.

 

MANUALE TECNICO – impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - Progettazione, installazione e messa in servizio “Impianti a gas - Applicare la norma UNI 8723:2017”.

Il manuale, oltre a prediligere la sicurezza degli impianti e delle installazioni a gas, ha lo scopo di agevolare e semplificare l’opera degli installatori e quella dei professionisti.

Concentra l’attenzione sulla costruzione e sui rifacimenti di impianti o parte di essi, sono quindi compresi: il complesso delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas, a valle del gruppo di misura o punto d'inizio, agli apparecchi utilizzatori; la realizzazione della ventilazione e/o aerazione dei locali di installazione con la finalità della sicurezza di funzionamento degli apparecchi utilizzatori; la realizzazione dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione; concludendo sulla messa in servizio sia degli apparecchi che degli impianti a gas o parte di essi di nuova realizzazione o dopo interventi di modifica, adeguamento o sostituzione.

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