AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2022
11/05/2022

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2022

AMBIENTE

RIFIUTI – esportazione di rifiuti destinati a recupero
Regolamento (UE) 2022/520 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Il Regolamento ha introdotto alcune modifiche all’allegato del Regolamento (CE) n. 1418/2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Il Regolamento, nello specifico, modifica le tabelle relative alle spedizioni di rifiuti in Algeria, Cina, Taipei cinese, India, Liberia, Moldavia e Thailandia.

REACH – autorizzazione all'uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)
Pubblicata il 1 aprile 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) per uso industriale di emulsionanti contenenti 4-NPnEO per la fabbricazione di resine cromatografiche utilizzate dall’industria biofarmaceutica, dal settore dei prodotti alimentari e delle bevande e dalle università.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO)
Pubblicate il 6, il 13 ed il 19 aprile 2022 n. 5 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) per:

- uso industriale per le sue proprietà detergenti nel processo di lisi cellulare per la produzione di reagenti diagnostici in vitro (test Asserachrom® HPIA, Asserachrom® HPIA-IgG e Asserachrom® PF4 nonché STA® -Néoplastine® R15);

- uso industriale per il controllo del numero di reazioni non specifiche nella produzione di reagenti diagnostici in vitro (test STA® - Liatest® D-Di);

- uso industriale come tensioattivo non ionico, impiegato nella purificazione degli antigeni nei test diagnostici in vitro di malattie infettive, marcatori di autoimmunità, metabolismo osseo, epatite e retrovirus, oncologia ed endocrinologia;

- uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche che consiste nel riempimento di soluzioni contenenti 4-tert-OpnEO in specifiche ampolle monouso da includere nelle applicazioni cliniche e industriali di test in vitro nell’ambito dei prodotti BioFire e BioFire Next Gen FA;

- come tensioattivo nella fabbricazione di una proteina biofarmaceutica, un biosimilare, utilizzata per prevenire le infezioni e la neutropenia febbrile;

- uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà anfifiliche, tensioattive e non emolitiche per creare macchie idrofile controllate su membrane porose idrofobiche (in forma solida) per kit diagnostici in vitro per l’analisi del sangue tramite reazione antigenica o anticorpale nella seguente gamma di prodotti: schede di controllo, piastre per uso manuale (pad) e ONYX automatizzato.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – n. 5 nuove sostanze soggette ad autorizzazione
Regolamento (UE) 2022/586 della Commissione dell’8 aprile 2022 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento aggiunge le voci da 55 a 59 nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del Regolamento n. 1907/2006:
- piombo tetraetile (N. CE: 201-075-4; N. CAS: 78-00-2);
- Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4”-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2), (N. CE: 209-218-2; N. CAS: 561-41-1);
- Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p), (N. CE: – ; N. CAS: –);
- 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE), (N. CE: 239-622-4 ; N. CAS: 15571-58-1);
- Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE), (N. CE: – ; N. CAS: –).

Le nuove sostanze, identificate da ECHA come estremamente problematiche a causa delle loro proprietà reprotossiche, cancerogene o di interferente endocrino, erano state raccomandate alla Commissione europea per l’aggiunta all’elenco delle autorizzazioni nel 2019.

SOSTANZE PERICOLOSE – esportazione ed importazione
Regolamento delegato (UE) 2022/643 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio e un aggiornamento dei codici doganali.

Il Regolamento modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio, inoltre contiene un aggiornamento dei codici doganali.

In particolare, le modifiche riguardano:
- le sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione;
- le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC;
- le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC;
- le sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione.

PROGRAMMA GENERALE DI AZIONE DELL’UNIONE PER L’AMBIENTE
Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030.

La Decisione approva il Programma generale di Azione dell’Unione (PAA) per l’ambiente fino al 2030. Il PPA orienterà l’elaborazione e l’attuazione delle politiche ambientali individuando le condizioni favorevoli necessarie per il conseguimento degli obiettivi prioritari, istituendo un quadro di monitoraggio ed un meccanismo di governance per misurare i progressi realizzati dall’Unione e dai suoi Stati membri nel conseguimento degli obiettivi.

Gli obiettivi prioritari riguardano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’adozione di un modello di crescita rigenerativo, l’ambizione di azzerare l’inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e la riduzione dei principali impatti ambientali e climatici connessi alla produzione e al consumo.

ACQUE POTABILI – elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione
Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione, del 19 gennaio 2022, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con la Decisione viene approvato l’elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per la salute, per le acque destinate al consumo umano.

In questo primo elenco viene inserito il 17-betaestradiolo (N. CAS 50-28-2, N. CE 200-023-8) e il nonilfenolo (N. CAS 84852-15-3, N. CE 284-325-5) in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana, gli Stati membri dovranno monitorare se presenti nelle acque destinate al consumo umano.

L’elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza e composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi.

RIFIUTI – sorveglianza radiometrica di metalli e rottami
Legge N. 34 del 27 aprile 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

La normativa ha apportato significative modifiche alla disciplina della sorveglianza radiometrica intervenendo sul D. Lgs. 101/2020 e in particolare sull’art. 72 e sull’allegato XIX.

Tra le novità introdotte:
- l'elenco dei prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici cui si applica la disciplina;

- il riconoscimento dell’utilizzo della strumentazione fissa costituita dai portali radiometrici, con correzioni apportate alla norma originaria per quanto riguarda i riferimenti a tipologia di misurazioni e grandezze fisiche;

- criteri di sorveglianza radiometrica, si precisa che i controlli consistono: per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento; per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto;

- nell’ambito di attività di controllo di qualità si prevede la misura della concentrazione di attività per unità di massa sui provini di colata e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto;

- per quanto riguarda l’importazione da Paesi Terzi, se si tratta di semilavorati, confermato l’obbligo generale di effettuazione controlli radiometrici a carico dell’importatore in fase di sdoganamento;

- in caso di importazione di prodotti finiti, l’obbligo di controllo radiometrico è previsto solo su richiesta specifica delle autorità competenti sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse;

- eliminato l’obbligo, previsto dal previgente testo dell’Allegato XIX, di controllo anche a destino (all’ingresso dello stabilimento di arrivo) dei semilavorati e prodotti importati in aggiunta al controllo già effettuato in dogana.

ENERGIA – accelerate le procedure per rinnovabili, biogas e VIA
Legge N. 34 del 27 aprile 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Con la Legge di conversione, si confermano con modifiche, diverse misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali.

Di seguito si segnalano le principali disposizioni:

- è stato confermato, all’art. 4, il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore, ossia alle imprese a forte consumo di energia di cui al Decreto del MiSE 21 dicembre 2017;

- alla disposizione è stato aggiunto il comma 5-bis che introduce una disciplina favorevole, solo fino al 31 dicembre 2022, per gli impianti di produzione di cemento autorizzati alle operazioni di recupero energetico rifiuti (R1). Nello specifico, si dispone che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, nel caso di svolgimento di operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

- l’art. 5 prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;

- l’art. 9 reca una serie di importanti semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee;

- all’art. 10-bis viene consentita nelle aree industriali. in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprono una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza;

- l’art. 11 reca regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola;

- conferma, all’art. 12 la semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee;

- aggiunto l’art. 12-bis che amplia la possibilità di utilizzo dei sottoprodotti da attività agricole e agroindustriali per la produzione di biogas e di biometano (punti 2 e 3 della Tabella 1. A dell’Allegato al DM 23 giugno 2016);

- confermate, all’art. 16, una serie di misure volte a fronteggiare l’emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi;

- Si segnala, infine, che l’art. 36 del provvedimento apporta una serie di modifiche in materia di procedure di valutazione ambientale. Nello specifico, risultano modificati l’art. 8, l’art. 23, comma 3, e l’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, con la conseguenza che risultano snellite le procedure di VIA e VAS.

RIFIUTI – modifiche al Programma Nazionale di Gestione
Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

L’articolo 25 del Decreto va a modificare il Codice Ambiente inserendo il comma 6 bis all’art. 199 del D.Lgs.n.152/2006. Il Comma aggiunge alle competenze del Piano nazionale di gestione dei rifiuti anche il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Con successivo provvedimento verranno adottate le Linee guida (entro 6 mesi) che dovranno indicare come redigere il Piano.

Con l’Art. 27 del Decreto viene istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), con l’obiettivo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

Con l’Art. 23 vengono stabilite delle agevolazioni per l’impiego dell’idrogeno e l’esonero dal pagamento degli oneri generali sul consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – formulario di trasporto rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022 ”Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021: Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006”.

La Delibera dispone la proroga al 1 luglio 2022 del termine di entrata in vigore del nuovo modello unico per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – codici EER che terminano con le cifre 99
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 4 del 26 aprile 2022 ”Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99”.

La Circolare fornisce i seguenti chiarimenti sull’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99:
- si ribadisce che l’attribuzione dei codici EER terminanti con 99, non regolamentati da disposizioni normative, hanno carattere puramente residuale e che per la loro corretta classificazione risulta fondamentale attenersi alla normativa vigente;
- il codice EER deve essere adeguatamente descritto;
- deve essere presente o una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e del Reg. (UE) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti SNPA, o in alternativa una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

La circolare sostituisce le precedenti circolari del Comitato nazionale n. 661/2005 e n. 6/2020.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – mancato versamento diritti
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 5 del 27 aprile 2022 ”Tempistiche di notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d'iscrizione”.

La Circolare chiarisce le tempistiche di notifica dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione alle imprese per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.

TUTELA DELL’AMBIENTE – SNPA aggiorna le linee guida per i controlli su installazioni AIA di competenza regionale
Pubblicate le Linee guida SNPA n. 39/2022 “Controlli su installazioni AIA di competenza regionale” allo scopo di supportare gli ispettori, nel contesto delle attività di controllo svolte presso installazioni AIA regionali nella verifica del rispetto delle prescrizioni presenti nei relativi atti.

Vengono inoltre fornite indicazioni sullo svolgimento di ispezioni straordinarie e non programmate su installazioni soggette ad AIA. Sono invece escluse dal campo di applicazione di questo documento le ispezioni condotte su installazioni in possesso di AIA Ministeriale per le quali sono in essere specifiche convenzioni ISPRA/Agenzie.

RIFIUTI – SNPA aggiorna le linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste
Pubblicate le Linee guida SNPA n. 41/2022 “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D. Lgs. 152/2006. Revisione Gennaio 2022”.

Pubblicate le istruzioni revisionate e aggiornate per i controlli a campione che l'Ispra e le Arpa devono effettuare sulle autorizzazioni EoW.

La revisione tiene conto delle novità intervenute a livello nazionale, in particolare del DL 77/2021 che, attraverso la modifica del D. Lgs. 152/2006, ha da un lato introdotto nell'iter autorizzativo un parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra/Arpa, dall'altro ha abrogato le previsioni relative all'iter di valutazione degli esiti dell'attività di controllo da parte del MITE e dell'Autorità competente, così come le tempistiche di conclusione del procedimento di controllo e di invio degli esiti dell'attività ispettiva.

NORMA TECNICA – Materie plastiche prime secondarie
Norma Tecnica UNI 10667-18:2022
“Materie plastiche prime secondarie - Parte 18: Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate alla conversione in miscele di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi da utilizzarsi come combustibili liquidi e/o gassosi o per ulteriori processi chimici industriali - Requisiti e metodi di prova”

La norma si applica alle materie prime-secondarie ottenute dal riciclo di materie plastiche provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo; definisce i requisiti ed i metodi di prova di miscele eterogenee a base di poliolefine di riciclo da impiegarsi da sole o in miscela con altri materiali, per ottenere miscele di idrocarburi solidi, liquidi e/o gassosi, mediante conversione termica e/o catalitica (o altra tecnologia equivalente) da utilizzarsi come combustibili liquidi e/o gassosi o per ulteriori processi chimici industriali.


SICUREZZA

REACH – autorizzazione all'uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)
Pubblicata il 1 aprile 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) per uso industriale di emulsionanti contenenti 4-NPnEO per la fabbricazione di resine cromatografiche utilizzate dall’industria biofarmaceutica, dal settore dei prodotti alimentari e delle bevande e dalle università.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO)
Pubblicate il 6, il 13 ed il 19 aprile 2022 n. 5 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) per:
- uso industriale per le sue proprietà detergenti nel processo di lisi cellulare per la produzione di reagenti diagnostici in vitro (test Asserachrom® HPIA, Asserachrom® HPIA-IgG e Asserachrom® PF4 nonché STA® -Néoplastine® R15);
- uso industriale per il controllo del numero di reazioni non specifiche nella produzione di reagenti diagnostici in vitro (test STA® - Liatest® D-Di);
- uso industriale come tensioattivo non ionico, impiegato nella purificazione degli antigeni nei test diagnostici in vitro di malattie infettive, marcatori di autoimmunità, metabolismo osseo, epatite e retrovirus, oncologia ed endocrinologia;
- uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche che consiste nel riempimento di soluzioni contenenti 4-tert-OpnEO in specifiche ampolle monouso da includere nelle applicazioni cliniche e industriali di test in vitro nell’ambito dei prodotti BioFire e BioFire Next Gen FA;
- come tensioattivo nella fabbricazione di una proteina biofarmaceutica, un biosimilare, utilizzata per prevenire le infezioni e la neutropenia febbrile;
- uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà anfifiliche, tensioattive e non emolitiche per creare macchie idrofile controllate su membrane porose idrofobiche (in forma solida) per kit diagnostici in vitro per l’analisi del sangue tramite reazione antigenica o anticorpale nella seguente gamma di prodotti: schede di controllo, piastre per uso manuale (pad) e ONYX automatizzato.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – n. 5 nuove sostanze soggette ad autorizzazione
Regolamento (UE) 2022/586 della Commissione dell’8 aprile 2022 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento aggiunge le voci da 55 a 59 nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del Regolamento n. 1907/2006:
- piombo tetraetile (N. CE: 201-075-4; N. CAS: 78-00-2);
- Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4”-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2), (N. CE: 209-218-2; N. CAS: 561-41-1);
- Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p), (N. CE: – ; N. CAS: –);
- 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE), (N. CE: 239-622-4 ; N. CAS: 15571-58-1);
- Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE), (N. CE: – ; N. CAS: –).

Le nuove sostanze, identificate da ECHA come estremamente problematiche a causa delle loro proprietà reprotossiche, cancerogene o di interferente endocrino, erano state raccomandate alla Commissione europea per l’aggiunta all’elenco delle autorizzazioni nel 2019.

SOSTANZE PERICOLOSE – esportazione ed importazione
Regolamento delegato (UE) 2022/643 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio e un aggiornamento dei codici doganali.

Il Regolamento modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio, inoltre contiene un aggiornamento dei codici doganali.

In particolare, le modifiche riguardano:
- le sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione;
- le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC;
- le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC;
- le sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione.

RIFIUTI – sorveglianza radiometrica di metalli e rottami
Legge N. 34 del 27 aprile 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

La normativa ha apportato significative modifiche alla disciplina della sorveglianza radiometrica intervenendo sul D. Lgs. 101/2020 e in particolare sull’art. 72 e sull’allegato XIX.

Tra le novità introdotte:
- l'elenco dei prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici cui si applica la disciplina;

- il riconoscimento dell’utilizzo della strumentazione fissa costituita dai portali radiometrici, con correzioni apportate alla norma originaria per quanto riguarda i riferimenti a tipologia di misurazioni e grandezze fisiche;

- criteri di sorveglianza radiometrica, si precisa che i controlli consistono: per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento; per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto;

- nell’ambito di attività di controllo di qualità si prevede la misura della concentrazione di attività per unità di massa sui provini di colata e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto;

- per quanto riguarda l’importazione da Paesi Terzi se si tratta di semilavorati, confermato l’obbligo generale di effettuazione controlli radiometrici a carico dell’importatore in fase di sdoganamento;

- in caso di importazione di prodotti finiti, l’obbligo di controllo radiometrico è previsto solo su richiesta specifica delle autorità competenti sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse;

- eliminato l’obbligo, previsto dal previgente testo dell’Allegato XIX, di controllo anche a destino (all’ingresso dello stabilimento di arrivo) dei semilavorati e prodotti importati in aggiunta al controllo già effettuato in dogana.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”. Le linee guida saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022. Rispetto alla versione precedente, presentano aggiornamenti derivanti dall’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure di prevenzione non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 “Adozione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”. Dal 1 aprile green pass base per i viaggi in aereo sul territorio nazionale, è questa una delle indicazioni contenute nell'Ordinanza, tra le altre misure l'obbligo di mascherine FFP2 e l'adozione di sistemi di informazione e divulgazione delle norme nei punti di maggiore transito. Per viaggiare in aereo sul territorio nazionale dal 1 aprile è sufficiente il green pass base, mentre per i viaggi all’estero ci si deve attenere alle regole del Paese ospitante.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19”. Proroga, fino al 31 maggio 2022, delle misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero di cui all'Ordinanza del 22 febbraio 2022.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. L’Ordinanza indica l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ed utilizzo dei mezzi di trasporto (aeromobili, navi e traghetti, treni, autobus, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Viene comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

- Ordinanza del Ministero per la pubblica amministrazione n. 1 del 29 aprile 2022 “Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”. La Circolare è indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche, contiene indicazioni di carattere generale per una corretta e omogenea applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 nei luoghi di lavoro pubblici. Sarà cura di ogni amministrazione impartire tempestivamente le necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. L’uso delle mascherine FFP2 è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

ANTINCENDIO – Regola Tecnica Verticale per le chiusure d'ambito degli edifici
Decreto del Ministero degli Interni del 30 marzo 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Approvata, con il Decreto, la Regola tecnica di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili (Regola tecnica di prevenzione incendi per facciate degli edifici civili).

Le nuove regole sostituiranno integralmente i riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al DM del 3 agosto 2015 nel quale verranno indicizzate come V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili. Trovano applicazione sulle chiusure d’ambito degli edifici civili, ovvero strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici residenziali, sia nuove che esistenti.

Gli adeguamenti non interesseranno invece realtà esistenti in regola con almeno uno degli gli articoli 3, 4 o 7 del DPR 151/2011 o che “siano state progettate sulla base del DM 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti”. Per modifiche e ampliamenti applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4 dello stesso DM 3 agosto 2015.

Per quanto riguarda le valutazioni sperimentali sulle facciate effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea, verranno adottate apposite disposizioni, nelle more della stessa armonizzazione dei metodi.

LAVORO SOMMERSO – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico
Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Inserite nel Decreto, misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’attuazione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con l’articolo 19 del Decreto, viene istituito il Portale nazionale del sommerso (PNS). Il portale dovrà raccogliere dati, risultati, atti e verbali della vigilanza condotta in materia dall’Ispettorato nazionale del lavoro, Inps, Inail, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Sostituirà e integrerà le banche dati esistenti.

Con l’articolo 20 vengono promossi protocolli Inail con aziende e grandi gruppi impegnanti nel PNRR, per formazione oltre gli obblighi di legge, ricerca e sperimentazione, sviluppo modelli organizzativi e comunicazione.

Prevista infine dal decreto la riforma del reclutamento nella Pubblica Amministrazione anche per l’equilibrio di genere e certificazione parità di genere nel Codice di contratti pubblici.


LAVORO SOMMERSO – Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nasce il “Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso” che accentra in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi.

Al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato “Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso”.

FORMAZIONE – circolare dell’INL sulla formazione di base e trasversale in FAD
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la lettera circolare n. 2 del 7 aprile 2022 “Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD” nella quale ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona.

INAIL – open data infortuni del primo bimestre del 2022
Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni del primo bimestre del 2022, le denunce di infortunio sul lavoro presentate sono state 121.994 (+47,6% rispetto allo stesso periodo del 2021), 114 delle quali con esito mortale (+9,6%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 8.080 (+3,6%).

INAIL – infortuni e alle malattie professionali nel settore agricolo
Pubblicata da INAIL l’analisi dell’andamento infortunistico nel settore agricolo, rivela che nel quinquennio 2016-2020 il trend delle denunce di infortunio è sempre stato decrescente.

La flessione degli infortuni sul lavoro registrata nel settore agricolo lungo tutto il periodo è stata del 26,3%, da 36.199 casi nel 2016 a 26.696 nel 2020.

I casi mortali, invece, nell’arco dei cinque anni in esame hanno avuto un andamento altalenante. Nel confronto con il corrispettivo anno precedente, infatti, si rileva un aumento dei decessi in corrispondenza del 2017 (+9,4%) e del 2019 (+13,2%), mentre nel 2018 e nel 2020 la variazione è stata rispettivamente del -7,4% e del -21,6%, per un complessivo calo del 10,1% nel quinquennio.

INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 nel primo trimestre
Pubblicati da INAIL i dati sui contagi sul lavoro da Covid-19 nel primo trimestre che superano il dato complessivo del 2021. Il primo trimestre 2022, con 48.790 contagi sul lavoro da COVID-19 denunciati all’INAIL, ha già superato i 47.858 casi registrati in tutto il 2021. Il mese di gennaio, in particolare, con 27.682 infezioni di origine professionale denunciate si colloca dopo novembre e marzo del 2020 e prima di tutti i mesi del 2021.

INAIL – macchine per imballaggio
Pubblicato da INAIL “L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio” che raccoglie le schede tecniche delle macchine per imballaggio e tratta le più significative non conformità rilevate nell’attività di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine. Illustra inoltre, nel rispetto dello stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili per promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

INAIL – esposizione occupazionale a formaldeide in laboratorio di anatomia patologica
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Esposizione occupazionale a formaldeide in laboratorio di anatomia patologica” che illustra le molteplici soluzioni per gestire i rischi legati all’esposizione a formaldeide, dall’uso di dispositivi di protezione individuale e collettiva a disposizioni tecniche che riducano al minimo l’esposizione qualora non sia possibile eliminarne o ridurne l’uso.

NORME TECNICHE – Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro dei servizi pubblici locali
Norma Tecnica UNI 11856-1:2022
“Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali – Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici”

Il recepimento della norma definisce il processo per lo svolgimento del servizio di asseverazione erogato dagli Organismi Paritetici (OP) nelle aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali al fine di garantire modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, utili ad attestare l’adozione e l’efficace attuazione del MOG-SSL delle aziende.

Gli Organismi Paritetici (in virtù del D. Lgs. 81/2008) possano effettuare, su richiesta delle aziende aderenti, l’attività di asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza MOG-SSL e rilasciare la relativa attestazione. L’asseverazione si configura come una attività finalizzata ad attestare l’adozione ed efficace attuazione dei MOG-SSL, a testimonianza di modalità organizzative e gestionali fondate sull’approccio partecipativo realizzate e perseguite da parte di un’azienda con la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori, aziendali e territoriali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli Organi di Vigilanza possono tenere conto dell’attività di asseverazione ai fini della programmazione delle proprie attività.

NORMA TECNICA – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 16972:2020
“Protezione degli occhi e del viso – Metodi di prova – Parte 1: Proprietà ottiche geometriche”

Il recepimento della norma definisce i termini e specifica le unità di misura da utilizzare per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR), ad eccezione degli apparecchi subacquei, i cui termini sono contenuti nella UNI EN 250.

La norma indica i segni grafici che possono essere richiesti sugli APVR, su parti di essi o nel manuale d’istruzione destinato ad istruire sul funzionamento dell’APVR le persone che lo utilizzano.

NORMA TECNICA – DPI
Norma Tecnica UNI/TR 11858:2022
“Tecnologie IoT nell’impiego dei DPI – Indicazioni relative all’integrazione di sistemi elettronici nella gestione e nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali”

Il Rapporto tecnico descrive le caratteristiche delle tecnologie IoT applicate ai DPI, la loro gestione e l’interazione che esse hanno con il portatore e l’ambiente di lavoro.

L’uso di nuove tecnologie impatta sulla gestione e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in particolare sono noti alcuni progetti sull’applicazione delle tecnologie loT (Internet of Things) ai DPI. Tali tecnologie consistono in un sistema composto da un’applicazione integrata nel DPI, da un’interfaccia che acquisisce le informazioni e da un gestionale che le elabora.

L’uso delle tecnologie loT applicate ai DPI rappresenta un’evoluzione dei DPI stessi, oltre ad offrire la protezione nei confronti del rischio residuo evolvono verso un sistema utilizzabile a fini di prevenzione.

Le tecnologie loT sono considerate, per la loro potenzialità di applicazione, una tecnologia “general purpose”, come l’elettricità, la ruota, e presentano un elevato livello di “pervasività”, ovvero una volta trovata un’applicazione in un punto della filiera, l’applicazione e i benefici si propagano velocemente a monte e a valle della stessa. Grazie allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e di internet è possibile la creazione di una rete di oggetti e lo sviluppo, su vasta scala, dell’interconnessione dei dati in una grande rete globale.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI EN 13001-3-5:2022
“Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci fucinati e di fusione”

La norma deve essere utilizzata insieme alla EN 13001-1 e alla EN 13001-2 e, come tale, specifica condizioni generali, requisiti e metodi per prevenire, mediante progettazione e verifica teorica, i pericoli di natura meccanica nei ganci delle gru.

NORME TECNICHE – Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Norma Tecnica UNI EN 280-1:2022
“Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 1: Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove”

La norma specifica i requisiti e le misure di sicurezza per tutti i tipi e le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP), destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro in cui svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro (WP), con l'intenzione che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo in posizioni di accesso a livello del suolo o sul telaio.

NORME TECNICHE – Centrali di GPL per reti di distribuzione
Norma Tecnica UNI 10682:2022
“Centrali di GPL per reti di distribuzione - Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio”

La norma definisce i criteri per la progettazione, la costruzione, l'installazione, il collaudo e l'esercizio di centrali di GPL con stoccaggio di capacità non maggiore di 50 m3, adibite all'immissione del GPL gassoso e dell'aria propanata in una rete di distribuzione per l'alimentazione di impianti civili.

NORME TECNICHE – Tubazioni per la distribuzione del gas
Norma Tecnica UNI 9034:2022
“Tubazioni per la distribuzione del gas con pressione massima di esercizio (MOP) minore o uguale 0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione”

La norma definisce i materiali ed i relativi sistemi di giunzione da utilizzare per la costruzione e la manutenzione di tubazioni per la distribuzione di gas combustibile, esercite a pressione, MOP, non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) ed in grado di resistere alle pressioni MIP e STP come individuate in fase di progetto.

NORME TECNICHE – Apparecchio di rilevamento dell'idrogeno
Norma Tecnica UNI ISO 26142:2022
“Apparecchio di rilevamento dell'idrogeno - Applicazioni stazionarie”

La norma definisce i requisiti di prestazione e i metodi di prova delle apparecchiature di rilevamento dell'idrogeno progettate per misurare e monitorare le concentrazioni di idrogeno nelle applicazioni fisse. Le disposizioni della presente norma internazionale riguardano l'apparecchio di rilevamento dell'idrogeno utilizzato per realizzare le operazioni di sicurezza a uno e/o più livelli, come lo spurgo dell'azoto o la ventilazione e/o l'arresto del sistema corrispondente alla concentrazione di idrogeno. I requisiti applicabili al sistema di sicurezza globale, così come i requisiti di installazione di tale apparato, sono esclusi.

NORME TECNICHE – Impianti alimentati a combustibile liquido e solido
Norma Tecnica UNI 11859-1:2022
“Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza - Parte 1: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”

La norma stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti ad uso civile in esercizio alimentati a combustibile liquido e/o solido, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se la parte di impianto oggetto di verifica può continuare o meno ad essere utilizzata nello stato in cui si trova, senza pregiudicarne la sicurezza.

NORME TECNICHE – Veicoli ferroviari
Norma Tecnica UNI EN 15625:2021
“Applicazioni ferroviarie – Sistemi frenanti – Dispositivi automatici sensibili al carico variabile”

Norma Tecnica UNI EN 45545-2:2020
“Applicazioni ferroviarie – Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari – Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti per la progettazione, le dimensioni, la fabbricazione e le prove dei dispositivi automatici sensibili al carico variabile progettati per la rilevazione continua del carico di un veicolo ferroviario e per fornire un segnale di uscita pneumatico che può essere utilizzato da una valvola relais per la variazione automatica della pressione dell’aria utilizzata per la frenatura, regolando così di conseguenza la forza di frenatura per ottenere le prestazioni di frenatura richieste;
- specifica i requisiti di comportamento al fuoco dei materiali e prodotti utilizzati sui veicoli ferroviari come definiti nella UNI CEI EN 45545-1. Per stabilire i livelli di pericolo utilizzati come base di un sistema di classificazione sono utilizzate le categorie di funzionamento e di progettazione anch’esse definite nella EN 45545-1.

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