AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2020
08/06/2020

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2020

AMBIENTE


RIFIUTI – migliori pratiche di gestione ambientale

Decisione (UE) 2020/519 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS).

Il documento ha l’obiettivo di fornire orientamenti specifici per settore della gestione dei rifiuti evidenziando alcune soluzioni per il miglioramento delle migliori pratiche.

Riguarda tre flussi di rifiuti, rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, quali il commercio al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi sanitari, i servizi di alloggio e ristorazione e altri servizi e attività, che per natura e composizione sono simili ai rifiuti domestici, e i rifiuti sanitari.

Le nuove regole saranno operative dal 12 agosto 2020 e si rivolgono alle imprese di gestione dei rifiuti e alle autorità competenti in materia di rifiuti che trattano i flussi di rifiuti sopraindicati.


REACH – autorizzazione all'uso del Ottaidrossocromato di pentazinco

Pubblicata il 6 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Ottaidrossocromato di pentazinco (num.CE: 256-418 0, num. CAS: 49663-84-5) nella formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi recanti i numeri di autorizzazione REACH/20/11/2 e REACH/20/11/3.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Tris(cromato) di dicromo

Pubblicate il 15 aprile 2020 e il 22 aprile 2020 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Tris(cromato) di dicromo (N. CE 246-356-2; n. CAS 24613-89-6) in:

- applicazioni per rivestimenti di conversione chimica nel settore aerospaziale e della difesa nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche

- formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/1/2 e REACH/20/1/3

- trattamento superficiale di metalli e nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di potassio

Pubblicate il 15 e il 21 aprile 2020, n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di potassio (n. CE: 231-906-6, n. CAS: 7778-50-9) nella:

- formulazione di miscele destinate esclusivamente all’uso REACH/20/3/1 nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate

- formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/5/3, REACH/20/5/4, REACH/20/5/5, REACH/20/5/6, REACH/20/5/7 e REACH/20/5/8 nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate

- formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici; la sostanza è destinata esclusivamente all’uso REACH/20/2/1 nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 21 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (N. CE: 234-190- 3; N. CAS: 10588- 01-9,7789-12-0) nella formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici e per l’impiego nel processo di passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi; la sostanza è destinata esclusivamente agli usi REACH/20/4/1 e REACH/20/4/2, nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate e nella passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 22 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (N. CE 215-607-8; N. CAS: 1333-82-0) in forma solida e in soluzione acquosa di qualsiasi composizione per modificare le proprietà di superfici in ottone o bronzo per i prodotti di ingegneria medica, esclusivamente per la preparazione finale di tali superfici e la placcatura trasparente dell’alloggiamento interno di vaporizzatori per anestesia destinati ad essere integrati nelle macchine per anestesia utilizzate in ospedali e cliniche.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Idrossiottaossodizin-catodicromato di potassio

Pubblicata il 22 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Idrossiottaossodizin-catodicromato di potassio (N. CE: 234-329-8, n. CAS: 11103-86-9) per la formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/6/5 a REACH/20/6/9, nel primer e nei rivestimenti (anche come primer di lavaggio) per il settore aerospaziale in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/ compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato e con le temperature di lavorazione.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di stronzio

Pubblicata il 23 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Cromato di stronzio (N. CE: 232-142-6, N. CAS: 7789-06-2) per la formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/7/10 a REACH/20/7/19, applicazione di primer e di rivestimenti speciali nella costruzione di componenti aerospaziali e aeronautici, tra cui velivoli/elicotteri, veicoli spaziali, satelliti, lanciatori e motori, e per la manutenzione di tali componenti per il settore aerospaziale, in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato o con le temperature di lavorazione.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – controlli di conformità

Regolamento (UE) 2020/507 della Commissione del 7 aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità.

Il Regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità, aumentando la percentuale dal 5% al 20% del totale ricevuto per ciascuna fascia di tonnellaggio.



CAM – servizio di ristorazione collettiva / servizio di gestione del verde pubblico

N. 2 Decreti del Ministero dell’Ambiente del 10 marzo 2020:

- Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

- Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

Per servizio di ristorazione collettiva, il Decreto fa riferimento alle attività che includono l’acquisto di alimenti e bevande, la preparazione dei pasti con le derrate alimentari acquistate, il trasporto e la somministrazione dei pasti, la pulizia della sala mensa, dei locali del centro cottura e delle attrezzature e stoviglie utilizzate, la gestione delle eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione e dalla somministrazione dei pasti.

I nuovi CAM, per questo servizio di ristorazione collettiva, sono riferiti al settore della ristorazione scolastica, ristorazione per gli uffici, le università e le caserme, ristorazione per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

Come derrate alimentari si devono intendere, i prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici; latte e latticini, carne e derivati, uova e altri prodotti alimentari trasformati.

Per quanto riguarda i CAM relativi alla manutenzione del verde sono riferiti al servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione dell’area già esistente, servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, fornitura di prodotti per la gestione del verde.


RIFIUTI – nuovo regolamento per la gestione dei pneumatici fuori uso

Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 182 del 19 novembre 2019 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.



AUA – proroga della validità delle autorizzazioni

RIFIUTI – nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo

Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”.

La legge contiene:

- proroga della validità delle autorizzazioni ambientali per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche.

- nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti, in particolare il deposito è consentito fino ad un quantitativo massimo raddoppiato, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.


AIA/AUA – indirizzi operativi

Circolare del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della regione del Veneto n.1417481 del 1° aprile 2020 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. DPCM del 8 marzo 2020. Impianti in AIA-AUA: attività di monitoraggio e controllo impianti, riesame delle autorizzazioni, rispetto di eventuali piani di adeguamento, trasmissione documentazione. Primi indirizzi operativi”.

Contiene i “Primi indirizzi operativi” per le attività di monitoraggio e controllo e più in generale per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti sottoposti ad autorizzazioni ambientali (AIA ed AUA) a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


RIFIUTI – riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso

Legge Regionale del Veneto n. 11 del 14 aprile 2020 “Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina”.

Al fine di ridurre l'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l'inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell'acqua per consumo alimentare, la Regione promuove l'installazione di erogatori di acqua pubblica anche affinata (casette dell'acqua), nonché di erogatori di acqua pubblica anche affinata, alla spina, negli edifici pubblici e in aree pubbliche.


RIFIUTI – nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo

Ordinanza del Presidente della giunta regionale del Veneto n. 41 del 15 aprile 2020 “Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Con l’Ordinanza, disposte alcune deroghe alla gestione dei rifiuti relative al deposito temporaneo, ai rifiuti costituiti da DPI (mascherine), ed agli stoccaggi:

- Raddoppio dei limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti fino al 31 luglio 2020, in deroga ai limiti di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 152/2006, avvio a smaltimento o recupero con cadenza almeno semestrale (invece che trimestrale), indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi (invece che 30) di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (invece che 10), in ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite quantitativo nell’arco dell'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ai 18 mesi (invece di un anno).

- Smaltimento dei DPI usati per prevenzione al contagio da COVID-19. Per il periodo di sei mersi dalla pubblicazione dell’ordinanza, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

- Incremento fino al 20% delle quantità di rifiuti stoccabili (D15 ed R13) negli impianti autorizzati, per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza, i titolari di autorizzazioni allo stoccaggio di rifiuti possono aumentare le quantità stoccate fino al 20% delle quantità autorizzate, sia con riferimento al quantitativo massimo stoccabile nel corso dell’anno, sia con riferimento alla quantità massima istantaneamente detenibile. La disposizione riguarda sia gli stoccaggi di rifiuti destinati allo smaltimento (D15), sia quelli di rifiuti destinati al recupero (R13).


ADR/RID – Proroga validità certificazioni

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti reso noto sul proprio sito, la notizia di questa sottoscrizione di alcuni accordi multilaterali in tema di trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID), analogamente a quanto fatto da numerosi altri Paesi, al fine di estendere la validità di alcune certificazioni prescritte nell’ambito dei Paesi sottoscrittori (M324 e RID 1/2020, M325 e RID 2/2020, controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID, M326 e RID 3/2020, M327 e RID 4/2020).


GAS EFFETTO SERRA – Disciplina sanzionatoria sui gas fluorurati

Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 24526 del 6 aprile 2020 “Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell'articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018”.

La circolare fornisce specifiche indicazioni in merito a:

- Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014. Viene chiarito che in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.

- Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146. Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprende a decorrere dal 16 aprile 2020. Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la circolare si intende automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.


RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – elenco degli stabilimenti soggetti

Disponibile online l'aggiornamento al 29 febbraio 2020 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall’ ISPRA.


RIFIUTI– gestione dei fanghi di depurazione

Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9/2020 “Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020”.

Contiene le modalità operative per la gestione dei fanghi di depurazione, dal recupero al trattamento, smaltimento o riutilizzo. Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in corso.


ACQUE – indicazioni tecniche sulla gestione

Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 10/2020 “Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”.

Contiene indicazioni tecniche specifiche relative alla gestione del ciclo dell’acqua e servizi igienico-sanitari, sulle relazioni e i rischi correlati alla luce dell’emergenza in corso.



SICUREZZA


REACH – autorizzazione all'uso del Ottaidrossocromato di pentazinco

Pubblicata il 6 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Ottaidrossocromato di pentazinco (num.CE: 256-418 0, num. CAS: 49663-84-5) nella formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi recanti i numeri di autorizzazione REACH/20/11/2 e REACH/20/11/3.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Tris(cromato) di dicromo

Pubblicate il 15 aprile 2020 e il 22 aprile 2020 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Tris(cromato) di dicromo (N. CE 246-356-2; n. CAS 24613-89-6) in:

- applicazioni per rivestimenti di conversione chimica nel settore aerospaziale e della difesa nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche

- formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/1/2 e REACH/20/1/3

- trattamento superficiale di metalli e nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di potassio

Pubblicate il 15 e il 21 aprile 2020, n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di potassio (n. CE: 231-906-6, n. CAS: 7778-50-9) nella:

- formulazione di miscele destinate esclusivamente all’uso REACH/20/3/1

- nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate

- formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/5/3, REACH/20/5/4, REACH/20/5/5, REACH/20/5/6, REACH/20/5/7 e REACH/20/5/8

- nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate

- formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici; la sostanza è destinata esclusivamente all’uso REACH/20/2/1

- nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 21 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (N. CE: 234-190- 3; N. CAS: 10588- 01-9,7789-12-0) nella formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici e per l’impiego nel processo di passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi; la sostanza è destinata esclusivamente agli usi REACH/20/4/1 e REACH/20/4/2, nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate e nella passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 22 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (N. CE 215-607-8; N. CAS: 1333-82-0) in forma solida e in soluzione acquosa di qualsiasi composizione per modificare le proprietà di superfici in ottone o bronzo per i prodotti di ingegneria medica, esclusivamente per la preparazione finale di tali superfici e la placcatura trasparente dell’alloggiamento interno di vaporizzatori per anestesia destinati ad essere integrati nelle macchine per anestesia utilizzate in ospedali e cliniche.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Idrossiottaossodizin-catodicromato di potassio

Pubblicata il 22 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Idrossiottaossodizin-catodicromato di potassio (N. CE: 234-329-8, n. CAS: 11103-86-9) per la formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/6/5 a REACH/20/6/9, nel primer e nei rivestimenti (anche come primer di lavaggio) per il settore aerospaziale in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/ compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato e con le temperature di lavorazione.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di stronzio

Pubblicata il 23 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Cromato di stronzio (N. CE: 232-142-6, N. CAS: 7789-06-2) per la formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/7/10 a REACH/20/7/19, applicazione di primer e di rivestimenti speciali nella costruzione di componenti aerospaziali e aeronautici, tra cui velivoli/elicotteri, veicoli spaziali, satelliti, lanciatori e motori, e per la manutenzione di tali componenti per il settore aerospaziale, in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato o con le temperature di lavorazione.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – controlli di conformità

Regolamento (UE) 2020/507 della Commissione del 7 aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità.

Il Regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità, aumentando la percentuale dal 5% al 20% del totale ricevuto per ciascuna fascia di tonnellaggio.


RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Il Decreto proroga fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

- Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 “Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro”. L’Ente ha confermato che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro.

- Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il Decreto contiene misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese. Al suo interno anche l'individuazione di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Il Decreto proroga fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposta la riapertura di alcune attività commerciali (negozi di vestiti, cartolerie, librerie, lavanderie e attività forestali) con determinate misure di sicurezza.

- Ordinanza del Presidente della giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Misure a contenimento del COVID-19, con validità fino al 3 maggio 2020.

- Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”. Contiene nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti oltre alla proroga della validità delle autorizzazioni ambientali per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche.

- Ordinanza del Presidente della giunta regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Con il provvedimento viene consentita la vendita di cibo da asporto, vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie, oltre l’apertura di codici Ateco per lavori pubblici, opere edili, lavori agricoli, fiorerie, l’accesso ai cimiteri, i tagli boschivi.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Il Decreto è composto da 10 articoli e 10 allegati, illustra le nuove disposizioni per la parziale riapertura che avranno valenza dal 4 maggio per le successive due settimane. Ripartiranno, tra gli altri, le imprese di costruzioni, le industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro, la fabbricazione dei mobili e al commercio all'ingrosso funzionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali. Tra gli allegati (la cui applicazione è obbligatoria), il Protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro, per i cantieri, per il trasporto e la logistica.

- Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Indicazioni operative relative all’attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

- Circolare del Ministero della Salute n. 14916 del 29 aprile 2020 “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2”. Raccomandazioni ministeriali per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo.

- Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”. All’interno del decreto una serie di provvedimenti tra cui: l'avvio della “App Immuni” per la lotta alla diffusione del Coronavirus, la stretta sulle scarcerazioni per i detenuti per reati di mafia e terrorismo, il rinvio della riforma delle intercettazioni.

- Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”. Definiti i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario (di cui all’Allegato 10 del DPCM del 26 aprile 2020) per l'evoluzione della situazione epidemiologica.


ANTINCENDIO – Regole tecniche verticali per gli asili nido

Decreto del Ministero dell'interno del 6 aprile 2020 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015”.

Approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.


ADR/RID – Proroga validità certificazioni

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti reso noto sul proprio sito, la notizia di questa sottoscrizione di alcuni accordi multilaterali in tema di trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID), analogamente a quanto fatto da numerosi altri Paesi, al fine di estendere la validità di alcune certificazioni prescritte nell’ambito dei Paesi sottoscrittori (M324 e RID 1/2020, M325 e RID 2/2020, controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID, M326 e RID 3/2020, M327 e RID 4/2020).


RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – elenco degli stabilimenti soggetti

Disponibile online l'aggiornamento al 29 febbraio 2020 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall’ ISPRA.


INAIL – elenco validato DPI

Inail ha pubblicato online l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari) validati positivamente dall’INAIL in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all’Istituto in via straordinaria fino al termine dell’emergenza Covid-19, in deroga alle procedure ordinarie.


INAIL – misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro

Inail ha pubblicato il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

Il documento contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione


INAIL – open data primo trimestre 2020

Pubblicati online gli open data INAIL del primo trimestre 2020, le denunce di infortunio sul lavoro sono diminuite del -16,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, diminuiti anche gli infortuni con esito mortale del -21,7%. In diminuzione le patologie di origine professionale del -11,3%. I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus, che in marzo ha portato alla sospensione di molte attività lavorative su tutto il territorio nazionale.


INTERPELLO – Retribuibilità dei tempi di vestizione dei lavoratori

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 23 marzo 2020, la risposta all'istanza: "Articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 - Retribuibilità dei tempi di vestizione dei lavoratori: articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 66/2003".

Pur in assenza di precise e specifiche disposizioni di legge, il Ministero indica un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, che ha ritenuto che si debba distinguere tra i seguenti casi:

- se il lavoratore ha avuto in dotazione gli indumenti di lavoro e dispone della possibilità di portarli al proprio domicilio, recandosi al lavoro con gli indumenti già indossati, il tempo impiegato per la vestizione non può essere considerato orario di lavoro

- se, invece, il datore di lavoro ha fornito al lavoratore determinati indumenti, con il vincolo però di tenerli e di indossarli sul posto di lavoro, il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra nel concetto di orario di lavoro e, come tale, andrà computato e retribuito.


ARIA INDOOR - raccomandazioni

Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.

Illustra come per contrastare la diffusione dell’epidemia da virus SARS-CoV-2, risulti fondamentale nella tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori garantire una buona qualità dell’aria indoor. Il rapporto fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.


DISINFETTANTI - chiarimenti

Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”.

Contiene una panoramica relativa all’ambito della disinfezione con l’intento di chiarire punti quali: tipologia di prodotti disinfettanti, sia per la cute umana sia per le superfici disponibili sul mercato italiano, efficacia di questi prodotti contro i virus, etichette di pericolo presenti sui prodotti, condizioni per un loro corretto utilizzo al fine di garantirne efficacia e sicurezza d’uso.


PAF – precisazioni sulle lampade germicida

Disponibile sul sito del Portale Agenti Fisici il documento “Procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali: cappe sterili e lampade germicide”.

Il PAF, in risposta alle pubblicità di lampade germicida da utilizzare in casa e al lavoro per proteggersi dal coronavirus, invita alla massima cautela ricordando che la radiazione UV è un cancerogeno certo per l'uomo. Le lampade germicida sono dispositivi estremamente pericolosi, in grado di produrre gravi danni alle persone inconsapevolmente esposte alla radiazione UVC da queste emessa.


NORME TECNICHE – antincendio

Norma Tecnica UNI 11280:2020

“Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi”

La norma specifica le procedure per effettuare il controllo iniziale e la manutenzione (sorveglianza, controllo e revisione) dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi.


NORME TECNICHE – antincendio

Norma Tecnica UNI EN 54-22:2020

“Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili”

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e criteri di prestazione e fornisce la valutazione e la verifica della prestazione per i rivelatori lineari di calore ripristinabili.

La norma si applica ai rivelatori lineari di calore ripristinabili costituiti da un sensore in fibra ottica, un tubo pneumatico o un cavo del sensore elettrico connesso a un'unità di controllo, direttamente o tramite un modulo di interfaccia, da utilizzare nei sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'esterno e all'interno degli edifici e nelle operi civili.


NORME TECNICHE – antincendio

Norma Tecnica UNI ISO 16732-1:2020

“Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Valutazione del rischio d'incendio - Parte 1: Generalità”

La norma fornisce la base concettuale per la valutazione del rischio di incendio affermando i principi alla base della quantificazione e dell'interpretazione del rischio correlato al fuoco. Questi principi di rischio incendio si applicano a tutti i fenomeni relativi al fuoco e a tutte le configurazioni di uso finale, il che significa che questi principi possono essere applicati a tutti i tipi di scenari di incendio.


NORME TECNICHE – DPI

Norma Tecnica UNI EN ISO 21420:2020

“Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova”

La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.

Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento.

La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.



NORME TECNICHE – DPI

Norma Tecnica UNI EN ISO 16972:2020

“Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Vocabolario e segni grafici”

La norma definisce i termini e specifica le unità di misura da utilizzare per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR), ad eccezione degli apparecchi subacquei, i cui termini sono contenuti nella UNI EN 250.

La norma indica i segni grafici che possono essere richiesti sugli APVR, su parti di essi o nel manuale d'istruzione destinato ad istruire sul funzionamento dell'APVR le persone che lo utilizzano.


NORME TECNICHE – Macchine movimento terra

Norma Tecnica UNI EN ISO 5010:2020

“Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la sterzatura”

La norma specifica le prove del sistema di sterzatura e i criteri di prestazione per valutare la capacità sterzante delle macchine movimento terra a ruote gommate, con operatore a bordo.


NORME TECNICHE – Macchine movimento terra

Norma Tecnica UNI EN ISO 7096:2020

“Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore”

La norma specifica un metodo di laboratorio per la misurazione e la valutazione dell'efficacia delle sospensioni del sedile nella riduzione della vibrazione verticale di tutto il corpo trasmessa all'operatore delle macchine movimento terra a frequenze comprese fra 1 Hz e 20 Hz, in conformità alla ISO 10326-1:2016. Essa specifica, inoltre, i criteri di accettazione per l'applicazione ai sedili su macchine diverse.

La norma è applicabile ai sedili dell'operatore utilizzati su macchine movimento terra come definite nella norma ISO 6165.


NORME TECNICHE – Scale

Norma Tecnica UNI EN 131-4:2020

“Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere”

La norma specifica i requisiti, le prove e la marcatura delle scale trasformabili multi posizione con cerniere. La norma non si applica a scale trasformabili con cerniere e scale doppie come definite nella UNI EN 131-1. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN 131-1, alla UNI EN 131-2 e alla UNI EN 131-3.


NORME TECNICHE – Macchine per materie plastiche e gomma

Norma Tecnica UNI EN 12301:2020

“Macchine per materie plastiche e gomma - Calandre - Requisiti di sicurezza”

La norma specifica i requisiti di sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione di calandre destinate a calandratura, lucidatura, laminazione o goffratura di gomma o plastica.


NORME TECNICHE – ascensori

Norma Tecnica UNI EN 81-20:2020

“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”

La norma fornisce le regole di sicurezza per gli ascensori nuovi per persone e per cose accompagnate da persone, in installazione permanente, a frizione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di cose accompagnate da persone, sospesa a mezzo di funi o catene o da gruppi cilindro-pistone e che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.


NORME TECNICHE – Atmosfere esplosive

Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 80079-34:2020

“Atmosfere esplosive - Parte 34: Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità per la fabbricazione di prodotti Ex”

La norma specifica i requisiti particolari e le informazioni per stabilire e mantenere un sistema di gestione per la qualità per la fabbricazione di prodotti Ex, in conformità ai certificati. Essa non preclude la possibilità di utilizzare altri sistemi di gestione per la qualità che siano compatibili con gli obiettivi della UNI EN ISO 9001:2015 e che forniscano risultati equivalenti.


NORME TECNICHE – saldatura

Norma Tecnica UNI EN ISO 21904-1:2020

“Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 1: Requisiti generali”

Norma Tecnica UNI EN ISO 21904-2:2020

“Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 2: Requisiti per le prove e la marcatura dell'efficacia della separazione”

Norma Tecnica UNI EN ISO 21904-4:2020

“Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4: Determinazione della portata minima del volume d'aria dei dispositivi di cattura”

Le norme definiscono rispettivamente:

- i requisiti generali per l'attrezzatura di ventilazione utilizzata per catturare e separare i fumi generati dalla saldatura e dai processi correlati, per esempio saldatura ad arco e taglio termico. La norma specifica inoltre i dati delle prove da marcare sui dispositivi di cattura. Essa si applica alla progettazione e alla fabbricazione di parti dell'attrezzatura, comprese cappe per saldatura, condotti, unità di filtro, motori dell'aria, sistemi che informano sul funzionamento non sicuro e pratiche sul luogo di lavoro per garantire un lavoro sicuro in relazione all'esposizione.

- un metodo per sottoporre a prova l'attrezzatura per la separazione dei fumi di saldatura al fine di determinare se la sua efficacia di separazione soddisfa i requisiti specificati. Il metodo specificato non si applica alle prove di cartucce filtranti indipendenti dall'attrezzatura nella quale sono destinate ad essere utilizzate.

- n. 2 metodi per stabilire la portata minima del volume d'aria. Un metodo è dedicato all'utilizzo con cappe, ugelli e ugelli a fessura con un rapporto tra lunghezza della fessura e diametro del tubo di 8:1 o minore. L'altro metodo è dedicato all'utilizzo con dispositivi di estrazione a pistola.

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