AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2020
28/09/2020

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2020

AMBIENTE


REACH – restrizioni per i diisocianati

Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

Con il Regolamento, viene modificato l’Allegato XVII del Reg. 1907/2006 inserendo la voce n. 74 relativa ai diisocianati (sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1), utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

La restrizione prevede il divieto di impiego di diisocianati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti.

Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta.

Dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non potranno immettere sul mercato tali sostanze, a meno che riescano a garantire che i destinatari dispongano del materiale didattico e abbiano accesso alla formazione nella lingua del Paese in cui la sostanza è immessa sul mercato, oltre a riportare sull’etichetta degli imballaggi la frase “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Tutte le aziende che impiegano diisocianati sono quindi chiamate ad allinearsi agli obblighi di formazione previsti dalla restrizione entro il 24 agosto 2023. Si ricorda infine che è necessario integrare il programma di formazione aziendale con quanto esplicitamente previsto dalla restrizione n. 74 sull’uso in sicurezza dei diisocianati.


CLP – XV adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento va ad integrare ed in parte a modificare la “Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate” riportata in Allegato VI, Parte 3, del Regolamento CLP. Tra le novità rilevanti indichiamo:

- l’inserimento di una nuova classificazione per le soluzioni di acido nitrico in concentrazioni superiori e inferiori al 70%

- la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B H350

- l’inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2 H411

- l’inserimento di una nuova classificazione dell’acido lattico come Skin Corr. 1C H314 e Eye Dam. 1 H318

- l’inserimento di una nuova classificazione del MBIT (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one)

- una nuova classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1 H410)

- una nuova classificazione del butanonossima come Carc. 1B H350 e con l’aggiunta delle classificazioni come STOT SE 3 H336, STOT SE 1 H370 (per le vie respiratorie superiori), STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315 e Eye Dam. 1 H318

- l’aggiunta della classificazione ambientale per il piombo metallico in polvere: Aquatic Acute 1 H400 M= 1, Aquatic Chronic 1 H410 M=10

- Rimangono, ancora in fase di discussione due modifiche: l’aggiunta della classificazione ambientale anche per il piombo metallico in forma massiva e l’appesantimento della classificazione del 2-butossietanolo per la tossicità acuta per via orale. Infatti, il comitato per la valutazione dei rischi, ha deciso di non modificare tali classificazioni fino a quando non avrà valutato ed emesso un parere alla luce delle nuove informazioni disponibili.

Ricordiamo, infine, che il Regolamento si applicherà a decorrere dal 1 marzo 2022, ma ai sensi dell’art. 2, è possibile classificare, etichettare ed imballare sostanze e miscele secondo le novità introdotte dal XV ATP anche prima della suddetta data, su base volontaria.


SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’acido perfluoroottanoico ed inserimento del dicofol nel regolamento POP (inquinanti organici persistenti)

Regolamenti delegati (UE):

- 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

- 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol.

I Regolamenti modificano entrambi l’Allegato I, Parte A del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli inquinanti organici persistenti (POPs II).

Il primo reca la seguente modifica al punto 4 della deroga per uso come intermedio del PFOS (acido perfluoroottansolfonato) e dei suoi derivati: viene inserito il limite di utilizzo in deroga fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con cromo esavalente) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. A partire da tale data la Commissione valuterà la deroga con la possibilità di una proroga di altri 5 anni solo a seguito di presentazione di valide prove che giustifichino la necessità d’uso del PFOS e dei suoi derivati entro il 7 settembre 2024.

Il secondo aggiunge all’Allegato I del Reg. (UE) 2019/1021 la sostanza Dicofol (CAS 115-32- 2 / EC 204-082-0) senza deroghe specifiche all’utilizzo come intermedio od altre osservazioni. Il Dicofol si aggiunge così alla lista delle 28 sostanze per cui è vietata la fabbricazione, immissione sul mercato ed utilizzo, salvo esenzioni specifiche.


RIFIUTI – ricondizionamento dei dispositivi monouso

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207 della Commissione del 19 agosto 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso.

Il Regolamento indica le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso.

Con “Ciclo di ricondizionamento” si intende un ciclo che comprende tutte le fasi di ricondizionamento applicate a un dispositivo monouso per garantire che la sicurezza e le prestazioni del dispositivo ricondizionato siano equivalenti a quelle del dispositivo d’origine e viene autorizzato solo se è consentito dal diritto nazionale. Per quanto riguarda i dispositivi monouso ricondizionati e utilizzati all’interno di un’istituzione sanitaria, il regolamento (UE) 2017/745 consente agli Stati membri di non applicare tutte le norme relative agli obblighi dei fabbricanti previste, ma una delle condizioni affinché tale ricondizionamento sia consentito è che venga effettuato a norma di specifiche comuni.

Entra in vigore dal 9 settembre 2020 e si applicherà a decorrere dal 26 maggio 2021.


RADIAZIONI IONIZZANTI - riordino delle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione

Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Il Decreto, oltre a recepire la direttiva 2013/59/Euratom, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.

Tra le novità di interesse:

- la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti

- la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto.


EMISSIONI IN ATMOSFERA – ratifica del protocollo di Kiev

Legge n. 91 del 17 luglio 2020 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003”.

Il Protocollo, ratificato da 32 Paesi e dall’Unione Europea ed entrato in vigore l’8 ottobre 2009, sancisce l’obbligo, per i Paesi aderenti, di redigere un registro nazionale sull’inquinamento ovvero una banca dati strutturata e accessibile al pubblico contenente informazioni sulla produzione di emissioni e di sostanze inquinanti da parte dei principali settori produttivi.



EMISSIONI IN ATMOSFERA – impianti di combustione medi

Decreto Legislativo n. 102 del 30 luglio 2020 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.

Il Decreto legislativo contiene sia integrazioni e correzioni al D. Lgs. 183/2017 (limitazione delle emissioni nell’atmosfera dei medi impianti di combustione), sia disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale attinente gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Le modifiche sono finalizzate, a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione dei medi impianti di combustione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili.

Di seguito evidenziamo le principali novità:

- Art. 268, inserimento della lett. “f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena” e la sostituzione della “lett. mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante”.

- Art. 269, inserimento di precisazioni sulla gestione di variazione di gestore dello stabilimento e tempistica di comunicazione all’autorità competente, sulle spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l’istruttoria relativa alle autorizzazioni a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente.

- Art. 271, inserimento dell’art. 7-bis che precisa la gestione di emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata che devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e di esercizio. Tali sostanze e quelle classificate SVHC devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base di detta relazione, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. Analoghe valutazioni e tempistiche di comunicazione sono previste anche per stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono soggette a una modifica della loro classificazione.

- Art. 273 bis – Medi impianti di combustione: secondo quanto disposto dal comma 6, in caso di stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista dall’art. 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, il gestore dovrà presentare una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste dal comma 5 del presente articolo. L’adeguamento potrà essere previsto anche nelle ordinarie domande di rinnovo periodico delle autorizzazioni presentate prima di tale termine. Così come disposto dal D.Lgs. 102/2020, fermo restando il rispetto dei termini di legge, l’autorità competente potrà stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni sopra previste. Prevista anche un’estensione della lista degli impianti che non costituiscono medi impianti di combustione, vedi il comma 10 con la lettera q-bis) “impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 o dall’articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento a punti di emissione comuni. A tale tipologia di impianti si applicano i valori limite di emissione specificatamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall’articolo 272, comma 1-bis.

- art. 281 “Disposizioni transitorie e finali”: viene aggiunto il comma 10-bis che stabilisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 183/2017, non sono più soggetti al regime di deroga di cui al comma 1 dell’art. 272 del D. Lgs. 152/06, quali gli impianti alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale compresa tra 1 e 3 MW. Il presente comma stabilisce che a tali impianti vengano applicate le tempistiche e le procedure previste dall’art. 273-bis per i medi impianti di combustione aventi potenza termica pari o inferiore 5 MW, ovvero che la domanda di autorizzazione sia presentata entro e non oltre il 31/12/2027.

- art. 294 “Prescrizioni per il rendimento di combustione”: una importante lacuna tecnica colmata dal Decreto riguarda le prescrizioni connesse al controllo del rendimento di combustione. Tale ambito, in precedenza poco chiaro dal punto di vista prettamente tecnico, aveva dato adito a diverse interpretazioni circa le tipologie di sistemi di controllo e regolazione da applicare agli impianti, con importanti risvolti economici che spesso si riversavano sul gestore. Con il nuovo comma 3-bis) vengono chiariti i requisiti che tali sistemi devono possedere: “per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell’aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore”.

- Sanzioni: apportate modifiche all’ambito sanzionatorio.


RUMORE – modificato il Regolamento del Comune di Verona

Con Deliberazione di Consiglio Comunale di Verona n. 25 del 30 luglio 2020 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, finalizzate a mantenerlo costantemente aggiornato rispetto alla continua evoluzione normativa e alle criticità che emergono dal territorio.

Le principali novità introdotte nell'aggiornamento:

- previsione di forme semplificate per la documentazione d’impatto e clima acustico

- iniziative dirette a snellire l’azione amministrativa e di conseguenza, ad uniformare la stessa ai principi di economicità e di efficacia, attraverso il ricorso a forme semplificate (linee guida, modelli, modulistica, ecc.), da approvarsi con successiva determina del Dirigente della Direzione Ambiente

- art. 12 bis, consente ai pubblici esercizi di effettuare a determinate condizioni musica sul proprio plateatico fino alle ore 22.00 per un massimo di 12 eventi l’anno, suddivisi in non più di due al mese

- esenzioni autorizzative per determinati eventi senza musica: comizi politici e sindacali, commemorazioni pubbliche, eventi di beneficenza, processioni o manifestazioni religiose di qualsiasi professione

- viene ampliata la possibilità di utilizzare la “deroga semplificata” per le attività musicali temporanee all’aperto (es. sagre, feste paesane, etc.).


ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifica termini di sospensione e di cancellazione

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione n. 2 del 24 giugno 2020 “Efficacia e validità dei provvedimenti di rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Modifiche alla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016”.

La delibera modifica l'art. 1 della deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016, disponendo che l'efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati antecedentemente alla data di iscrizione, decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa.


NORME TECNICHE – recupero di pneumatici fuori uso

Norma Tecnica UNI 11793:2020

“Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso - Gomma Vulcanizzata Granulare (GVG) - Test di cessione per la determinazione della compatibilità ambientale”

La norma fornisce i metodi per l’estrazione dai materiali elastomerici, ottenuti tramite la frantumazione di pneumatici fuori uso (PFU) e gli sfridi di gomma vulcanizzata proveniente sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall’attività di ricostruzione dei pneumatici qualificati come rifiuti (Gomma Vulcanizzata), di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e la salute umana e definisce i limiti entro i quali tali sostanze devono essere contenute.

Tra i principali materiali elastomerici ricavati per frantumazione da pneumatici fuori uso vi sono i granulati, cioè la frazione avente dimensioni comprese fra 0,8 e 20 mm, e i polverini, ossia la frazione compresa fra 0 e 0,8 mm.

Al fine di valutare la compatibilità ambientale della gomma vulcanizzata, la norma si applica a un campione con granulometria compresa tra 0,8 e 2,5 mm. Sono definiti i metodi relativi all’estrazione in acqua di metalli pesanti e relative analisi tramite metodologie specifiche, alla determinazione del contenuto di composti organici dissolti in acqua e successiva analisi per ossidazione, all’estrazione con esano dei composti organici alogeni e successiva coulometria.



SICUREZZA

REACH – restrizioni per i diisocianati

Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

Con il Regolamento, viene modificato l’Allegato XVII del Reg. 1907/2006 inserendo la voce n. 74 relativa ai diisocianati (sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1), utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

La restrizione prevede il divieto di impiego di diisocianati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti.

Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta.

Dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non potranno immettere sul mercato tali sostanze, a meno che riescano a garantire che i destinatari dispongano del materiale didattico e abbiano accesso alla formazione nella lingua del Paese in cui la sostanza è immessa sul mercato, oltre a riportare sull’etichetta degli imballaggi la frase “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Tutte le aziende che impiegano diisocianati sono quindi chiamate ad allinearsi agli obblighi di formazione previsti dalla restrizione entro il 24 agosto 2023. Si ricorda infine che è necessario integrare il programma di formazione aziendale con quanto esplicitamente previsto dalla restrizione n. 74 sull’uso in sicurezza dei diisocianati.


CLP – XV adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento va ad integrare ed in parte a modificare la “Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate” riportata in Allegato VI, Parte 3, del Regolamento CLP. Tra le novità rilevanti indichiamo:

- l’inserimento di una nuova classificazione per le soluzioni di acido nitrico in concentrazioni superiori e inferiori al 70%

- la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B H350

- l’inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2 H411

- l’inserimento di una nuova classificazione dell’acido lattico come Skin Corr. 1C H314 e Eye Dam. 1 H318

- l’inserimento di una nuova classificazione del MBIT (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one)

- una nuova classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1 H410)

- una nuova classificazione del butanonossima come Carc. 1B H350 e con l’aggiunta delle classificazioni come STOT SE 3 H336, STOT SE 1 H370 (per le vie respiratorie superiori), STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315 e Eye Dam. 1 H318

- l’aggiunta della classificazione ambientale per il piombo metallico in polvere: Aquatic Acute 1 H400 M= 1, Aquatic Chronic 1 H410 M=10

- Rimangono, ancora in fase di discussione due modifiche: l’aggiunta della classificazione ambientale anche per il piombo metallico in forma massiva e l’appesantimento della classificazione del 2-butossietanolo per la tossicità acuta per via orale. Infatti il comitato per la valutazione dei rischi, ha deciso di non modificare tali classificazioni fino a quando non avrà valutato ed emesso un parere alla luce delle nuove informazioni disponibili.

Ricordiamo, infine, che il Regolamento si applicherà a decorrere dal 1 marzo 2022, ma ai sensi dell’art. 2, è possibile classificare, etichettare ed imballare sostanze e miscele secondo le novità introdotte dal XV ATP anche prima della suddetta data, su base volontaria.


DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – proroga di validità per attività di formazione periodica e CQC

Decisione (UE) 2020/1219 della Commissione del 20 agosto 2020 che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Autorizzazione per l’Italia di applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di validità per attività di formazione periodica e CQC.


RADIAZIONI IONIZZANTI - riordino delle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione

Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Il Decreto, oltre a recepire la direttiva 2013/59/Euratom, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, nell'ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, viene previsto:

- che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore;

- che informi il lavoratore stesso riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa come avviene già oggi per l'esposizione all'amianto;

- la sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro;

- gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.

Per i requisiti dei professionisti viene stabilito quanto segue:

- l'introduzione di una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica (per le esposizioni in oggetto) in accordo con i requisiti nazionali;

- l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del citato D.Lgs. n. 230 del 1995 (lettera g).

Per quanto le autorizzazioni e le sanzioni, di seguito le principali novità:

- La razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi

- la garanzia, nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche

- la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, "al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni"

- la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Infine, si segnala che entro dodici mesi dovrà essere adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS).


RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

- Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico inclusi i mezzi di trasporto, oltre a mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prorogato fino al 7 settembre 2020 l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi aperti al pubblico, il rispetto della misura del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone e la raccomandazione del lavaggio corretto e frequente delle mani. Il Decreto contiene anche indicazioni relative alla ripresa di alcune attività (i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, le manifestazioni fieristiche ed i congressi). Dal 1 settembre è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obbligo di test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre, si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito.

- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 84 del 13 agosto 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Contiene i controlli obbligatori (obbligo di quarantena e obbligo di tampone) a cui deve sottoporsi chi proviene da determinati paesi esteri, e per particolari categorie di lavoratori che si sono recati all’estero.

- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 86 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Contiene misure restrittive per le attività del ballo.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.


GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego

Decreto del Ministero della Salute del 19 novembre 2019 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015”.

Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015.


DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – aggiornamento dei termini di scadenza delle patenti e dei permessi provvisori di guida

Circolare del Ministero dell'Interno N. 5457 del 3 agosto 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta così modificata:

- le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020

- le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente

- le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1 settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 22208 del 13 agosto 2020 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Per quanto riguarda il territorio nazionale:

- i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del DL 18/2020) fissato attualmente al 15 ottobre 2020.

Al di fuori del territorio nazionale:

- vale il Regolamento Ue 2020/698, secondo cui le patenti con scadenza tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020 scadono 7 mesi dopo il termine naturale riportato sul documento

Per quanto concerne le Attestazioni sanitarie per mezzi pesanti:

- gli attestati rilasciati ai conducenti di patente CE che hanno compiuto 65 anni, scaduti fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fissato attualmente al 15 ottobre 2020). Fino a tale data, i patentati CE che hanno compiuto 65 anni di età dopo al 31 gennaio possono guidare quei veicoli senza necessità dell’attestazione della Commissione medica locale

- gli attestati per i conducenti di patente D1, D1E, D o DE che hanno compiuto 60 anni, scaduti fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fissato attualmente al 15 ottobre 2020). Fino a tale data, i patentati che hanno compiuto i 60 anni di età dopo il 31 gennaio possono guidare quei veicoli anche senza l’attestazione della Commissione medica locale.


ANTINCENDIO – chiarimenti sul DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Circolare DCPREV n. 9833 del 22/07/2020 recante indicazioni sui principali elementi di novità introdotti dal DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione.

Con l'entrata in vigore del decreto del 10 marzo 2020, lo scorso 18 giugno, il Dipartimento ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.

Il decreto si prefigge di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle predette regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici.

Per quanto sopra, il DM 10 marzo 2020:

- consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili

- ribadisce che la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d'arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili

- ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.


ANTINCENDIO – soluzioni alternative di resistenza al fuoco

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Circolare DCPREV n. 9962 del 24/07/2020 recante chiarimenti e indirizzi applicativi sul Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 per quanto attiene l'implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco.

In riscontro a quesiti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative e per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 del decreto 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019, la Circolare fornisce chiarimenti e indirizzi applicativi per i casi maggiormente significativi.


RUMORE – modificato il Regolamento del Comune di Verona

Con Deliberazione di Consiglio Comunale di Verona n. 25 del 30 luglio 2020 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, finalizzate a mantenerlo costantemente aggiornato rispetto alla continua evoluzione normativa e alle criticità che emergono dal territorio.

Le principali novità introdotte nell'aggiornamento:

- previsione di forme semplificate per la documentazione d’impatto e clima acustico

- iniziative dirette a snellire l’azione amministrativa e di conseguenza, ad uniformare la stessa ai principi di economicità e di efficacia, attraverso il ricorso a forme semplificate (linee guida, modelli, modulistica, ecc.), da approvarsi con successiva determina del Dirigente della Direzione Ambiente

- art. 12 bis, consente ai pubblici esercizi di effettuare a determinate condizioni musica sul proprio plateatico fino alle ore 22.00 e per un massimo di 12 eventi l’anno, suddivisi in non più di due al mese

- esenzioni autorizzative per determinati eventi senza musica: comizi politici e sindacali, commemorazioni pubbliche, eventi di beneficenza, processioni o manifestazioni religiose di qualsiasi professione

- viene ampliata la possibilità di utilizzare la “deroga semplificata” per le attività musicali temporanee all’aperto (es. sagre, feste paesane etc.).


RISCHIO BIOLOGICO – pubblicazione EU-OSHA

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha reso disponibili in diverse lingue vari documenti sull'esposizione ad agenti biologici.

L’esposizione ad agenti biologici come i virus e i batteri sul luogo di lavoro può causare una serie di problemi di salute. COVID-19 è solo l’esempio più ovvio ed esistono diversi settori in cui i lavoratori tendono a essere particolarmente a rischio.

Nei documenti si esaminano le esposizioni e i relativi problemi di salute in diversi settori tra cui assistenza sanitaria, gestione dei rifiuti, campi coltura, posizioni lavorative che comportano spostamenti e professioni connesse agli animali.


INAIL – generatori di calore e impianti termici indicazioni per la prima verifica periodica

Inail ha pubblicato il volume “Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento-Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del DM 11 aprile 2011”.

Il documento descrive le fasi di cui si compone l'attività di prima verifica periodica dei generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw.


ISS – rapporti COVID-19

L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato i seguenti rapporti:

- n. 56/2020 “Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a Covid-19” che ha la finalità di fornire le evidenze tecnico–scientifiche ad oggi disponibili sull’ozono nel contesto epidemico COVID-19. A tale scopo riporta lo stato dell’arte con particolare riferimento a: status regolatorio, valutazioni disponibili a livello nazionale e internazionale, informazioni sui pericoli e rischi connessi all’uso dell’ozono, informazioni sulla tossicità e l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, efficacia della sostanza come virucida, sicurezza d’uso e precauzioni da adottare nella generazione in situ di ozono nel campo della prevenzione e controllo del SARS-CoV-2. Tratta inoltre le diverse applicazioni dell’ozono, dalla sanificazione degli ambienti a quella dei dispositivi, al settore alimentare, fino al trattamento delle acque.

- n. 58/2020 Rev. “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020”. Il documento è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell'infanzia nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia.


INAIL – settimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19

Pubblicati da Inail i dati aggiornati al 31 luglio, i contagi sul lavoro da Covid-19 totali sono 51.363, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno, di cui 360 sono denunce afferenti al mese di luglio. I casi mortali sono 276 (+24, riconducibili a decessi avvenuti tra marzo e maggio), concentrati soprattutto tra gli uomini (83,3%) e nelle fasce 50-64 anni (69,9%) e over 64 anni (20,0%), con un’età media dei deceduti di 59 anni.


INAIL – open data infortuni del primo semestre 2020

Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e giugno che sono state 244.896 (-24,4% rispetto allo stesso periodo del 2019), 570 delle quali con esito mortale (+18,3%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 20.337 (-37,6%). I dati di quest’anno sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.


INAIL – DPI modificate le competenze per la validazione straordinaria

L’Inail resta competente per la sola validazione delle richieste presentate dai produttori di dispositivi di protezione individuale (così come l’ISS per le mascherine chirurgiche), mentre per quelle presentate dagli importatori è previsto il passaggio alle regioni e la costituzione di un Comitato tecnico per la definizione di criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico.


NORME TECNICHE – recupero di pneumatici fuori uso

Norma Tecnica UNI 11793:2020

“Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso - Gomma Vulcanizzata Granulare (GVG) - Test di cessione per la determinazione della compatibilità ambientale”

La norma fornisce i metodi per l’estrazione dai materiali elastomerici, ottenuti tramite la frantumazione di pneumatici fuori uso (PFU) e gli sfridi di gomma vulcanizzata proveniente sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall’attività di ricostruzione dei pneumatici qualificati come rifiuti (Gomma Vulcanizzata), di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e la salute umana e definisce i limiti entro i quali tali sostanze devono essere contenute.

Tra i principali materiali elastomerici ricavati per frantumazione da pneumatici fuori uso vi sono i granulati, cioè la frazione avente dimensioni comprese fra 0,8 e 20 mm, e i polverini, ossia la frazione compresa fra 0 e 0,8 mm.

Al fine di valutare la compatibilità ambientale della gomma vulcanizzata, la norma si applica a un campione con granulometria compresa tra 0,8 e 2,5 mm. Sono definiti i metodi relativi all’estrazione in acqua di metalli pesanti e relative analisi tramite metodologie specifiche, alla determinazione del contenuto di composti organici dissolti in acqua e successiva analisi per ossidazione, all’estrazione con esano dei composti organici alogeni e successiva coulometria.


NORME TECNICHE – ascensori/antincendio

Norma Tecnica UNI EN 81-72:2020

“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio”

Norma Tecnica UNI EN 81-73:2020

“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio”

Le norme specificano rispettivamente:

- i requisiti in aggiunta o in deviazione rispetto alla UNI EN 81-20 per i nuovi ascensori per passeggeri e per merci, che possono essere utilizzati per fini antincendio e di evacuazione sotto il controllo dei vigili del fuoco. La norma tratta i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi agli ascensori antincendio quando sono utilizzati conformemente allo scopo e nelle condizioni previste dall'installazione.

- le disposizioni speciali e le regole di sicurezza per garantire il comportamento degli ascensori nel caso di incendio nell'edificio, sulla base di segnalazioni dal sistema di rilevazione dell'incendio al sistema di comando dell'ascensore.


NORME TECNICHE – DPI

Norma Tecnica UNI EN ISO 15384:2020

“Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione”

La norma specifica i metodi di prova ed i requisiti prestazionali minimi per gli indumenti di protezione personale progettati per proteggere il corpo del portatore, eccetto la testa, le mani ed i piedi, ed essere indossati nella lotta contro incendi boschivi e/o di vegetazione e in attività associate.


NORME TECNICHE – Compatibilità elettromagnetica

Norma Tecnica UNI EN 12015:2020

“Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Emissione”

La norma specifica i limiti di emissione e le condizioni di prova relative alle interferenze elettromagnetiche per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili che sono destinati ad essere installati permanentemente negli edifici.

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