AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2026
02/03/2026

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2026

AMBIENTE

VARIE – prorogati criteri assegnazione marchio Ecolabel per tessili, mobili, materassi, calzature e rivestimenti del suolo
Decisione (UE) 2026/66 della Commissione, del 23 dicembre 2025, che modifica le decisioni 2014/350/UE, 2014/391/UE, (UE) 2016/1332, (UE) 2016/1349 e (UE) 2017/176 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica per i prodotti tessili, i materassi da letto, i mobili, le calzature e i rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù.

I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel per prodotti tessili, mobili, materassi da letto, calzature e rivestimenti del suolo sono stati prorogati dalla Decisione n. 2026/66, in quanto ritenuti ancora adeguati, seppur a distanza di anni dalla loro prima pubblicazione (con diversi atti normativi europei).

SOSTENIBILITA’ – modifica ai regolamenti sulla Tassonomia UE
Regolamento delegato (UE) 2026/73 della Commissione, del 4 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 per quanto riguarda la semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Il Regolamento n. 2021/2178 precisa il contenuto e le informazioni che le imprese non finanziarie e finanziarie, soggette all’obbligo di pubblicare informazioni sulla sostenibilità a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della Direttiva 2013/34/UE (Direttiva sui bilanci di esercizio), devono comunicare ai sensi del Regolamento n. 2020/852 (Regolamento Quadro sugli investimenti sostenibili). Sulla base di indicatori fondamentali di prestazione quantitativi, previsti appunto dal Reg. n. 2021/2178, infatti, le attività delle imprese vengono o meno associate, in una certa misura, ad attività economiche ecosostenibili: tali informazioni consentono così al pubblico e agli investitori di comprendere le prestazioni ambientali di tali imprese. Trattasi del sistema di classificazione della cosiddetta “Tassonomia europea”, che permette appunto di definire quali attività economiche sono considerate ecosostenibili e di evitare il “greenwashing”.

In ragione di necessità di semplificazione e miglioramento del contenuto e della presentazione delle informazioni da parte delle imprese, per ridurre gli oneri dovuti dalle stesse ed evitare duplicazione di informazioni, con il Regolamento n. 2026/73 l’UE ha modificato i Regolamenti sulla Tassonomia (n. 2021/2178, n. 2021/2139 e n.2023/2486). Tra le modifiche si segnala:

- la possibilità di omettere la valutazione delle attività economiche ritenute non rilevanti, in quanto entro la soglia del 10% del fatturato;

- semplificazione dei criteri DNSH (Do no significant harm) da includere nell’informativa, relativamente alle sostanze chimiche.

In vigore dal 28 gennaio 2026, si applica dal 1° gennaio 2026.

SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche al Regolamento sui prodotti cosmetici
Regolamento (UE) 2026/78 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Modificati gli allegati II (sostanze vietate), III (sostanze vietate salvo entro determinati limiti), IV (coloranti consentiti) e V (conservanti autorizzati) del Regolamento n. 1223/2009 sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.

Vengono sostituite/soppresse/aggiunte alcune voci.

In vigore dal 2 febbraio 2026, si applica dal 1° maggio 2026.

SOSTENIBILITA’ – aggiunto riferimento alla Norma EN 14717:2024 Saldatura e processi correlati — Lista di controllo per gli aspetti ambientali per le apparecchiature di saldatura

Decisione di esecuzione (UE) 2026/153 della Commissione, del 23 gennaio 2026, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature di saldatura redatte a sostegno del regolamento (UE) 2019/1784.

Modificato il riferimento alla norma armonizzata per apparecchiature di saldatura, redatta a sostegno del Regolamento n. 2019/1784 (Regolamento sulla progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura).

SOSTENIBILITA’ – aggiunto riferimento alla Norma EN ISO 22042:2021 Abbattitori di temperatura per la refrigerazione e la congelazione per uso professionale – Classificazione, requisiti e condizioni di prova (ISO 22042:2021)

Decisione di esecuzione (UE) 2026/151 della Commissione, del 23 gennaio 2026, relativa alla norma armonizzata per gli abbattitori redatta a sostegno del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione.

Modificato il riferimento a una norma armonizzata per abbattitori di temperatura destinati a refrigerazione e congelazione per uso professionale, redatta a sostegno del Regolamento n. 2015/1095 (Regolamento sulla progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo).

SOSTANZE PERICOLOSE – autorizzazione nuove sostanze aromatizzanti
Regolamento (UE) 2026/172 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dell’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e che rettifica alcuni numeri CAS.

Regolamento (UE) 2026/175 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'esperetina diidrocalcone nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti.

L’allegato I del Regolamento n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. Con il Regolamento n. 872/2012 la Commissione ha adottato l’elenco e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del Regolamento n. 1334/2008 (requisiti degli aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti).

Con il Reg. n. 2026/172 e il n. 2026/175, vengono inseriti nell’elenco:
- l’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico;
- l'esperetina diidrocalcone.

In vigore dal 16 febbraio 2026.

RAEE – recepita la Direttiva UE, modifiche al D.lgs. n. 49/2014
D.Lgs. Governo 7 gennaio 2026, n. 2. Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.

Recepita la Direttiva n. 2024/884 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): con il D.lgs. n. 2026/2 vengono modificate varie parti del D.lgs. n.49 del 2014, tra cui la definizione di “RAEE storici”, che ora includono:
- i rifiuti delle AEE immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005, diverse dai pannelli fotovoltaici, sulla base degli elenchi degli allegati I e II;
- i rifiuti delle AEE immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018, diverse dai pannelli fotovoltaici, sulla base degli elenchi degli allegati III e IV.

Tale definizione aggiornata implica quindi conseguenze su quale soggetto (produttore, detentore o impresa) gravano i costi di gestione di un determinato RAEE.

Inoltre, vengono introdotti chiarimenti in merito agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (modalità di finanziamento dei RAEE provenienti da nuclei domestici e professionali) e alla gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

Vengono infine aggiornati i riferimenti alle norme tecniche per la gestione dei RAEE.

In vigore dal 24 gennaio 2026.

ENERGIA – recepita la Direttiva sull’assetto del mercato dell’energia elettrica
D.Lgs. Governo 7 gennaio 2026, n. 3. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.

Recepita la Direttiva n. 2024/1711 sul miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione: con il D.lgs. n. 2026/3 viene modificato il D.lgs. n. 210/2021. Tra le altre novità:
- sono definiti nuovi istituti contrattuali;
- sono chiariti i ruoli di determinate figure;
- sono rafforzati i diritti dei consumatori, tra cui le modalità per poter cambiar fornitore;
- sono introdotte discipline specifiche su autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili.

In vigore dal 24 gennaio 2026.

ENERGIA – convertito in legge il DL 175/2025
Legge 15 gennaio 2026, n. 4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Convertito in Legge il DL 21 novembre 2025, n. 175, con cui erano state introdotte misure urgenti relative al Piano di Transizione 5.0 (una misura di investimento volta a supportare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili) e ulteriori modifiche al Testo Unico rinnovabili (D.Lgs n. 190/2024), relativamente all’individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili.

In vigore dal 21 gennaio 2026.

ENERGIA – recepita la Direttiva RED III
D.Lgs. Governo 9 gennaio 2026, n. 5. Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

Recepita la Direttiva n. 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili: con il D.lgs. n. 2026/5 (Renewable Energy Directive o RED III) vengono introdotte diverse disposizioni in materia di fonti rinnovabili, con modifiche al D.lgs n. 199/2021, n. 79/1999,

n.93/2011, n.28/2011, n.102/2014 e n.66/2005.

Gli argomenti oggetto di aggiornamento/novità riguardano, tra gli altri, le regole sulla tracciabilità, gli obblighi di trasparenza, l’accessibilità dei dati, il sistema di certificazione professionale, la pianificazione energetica e la qualità dei carburanti, la geotermia, i biocarburanti.

In vigore dal 4 febbraio 2026.

VARIE – Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici
Decreto 16 dicembre 2025. Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Il MASE ha istituito l’Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, che svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento stabilite dal PNACC (Piano Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici), oltre che di analisi e confronto, per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento.

RENTRI – chiarimenti in merito all’installazione di sistemi di geolocalizzazione su veicoli per trasporto rifiuti pericolosi
Nota Ministeriale 28 gennaio 2026, n. 831. Applicazione dell'art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal R.E.N.T.R.I.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha condiviso una nota di chiarimenti in merito all’applicazione della procedura relativa ai controlli a distanza dei lavoratori, inclusa nella Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), in ragione dell’obbligo, previsto dalla normativa RENTRI, di installare sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale. Viene precisato che “tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema”.

Quindi, qualora le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (come esigenze organizzative e produttive, di tutela del patrimonio aziendale o di sicurezza sul lavoro) dovranno seguire le procedure previste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970.

VARIE – EMAS nel settore delle costruzioni
EMAS nel settore delle costruzioni: buone pratiche e circolarità. ISPRA - Manuali e linee guida n. 211/2025. ISBN: 978-88-448-1295-9.

ISPRA ha elaborato le linee guida n. 211/2025, che servono a fornire dei riferimenti, per le aziende nel settore delle costruzioni certificate dal sistema EMAS, per ridurre l’impatto ambientale dei cantieri. Il testo è stato elaborato mediante l’analisi delle Dichiarazioni ambientali 2020-2023 di diverse ditte ed è reperibile al seguente link: https://www.isprambiente.gov.it/files2025/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/lavoro-costruzioni_finale_stampa.pdf

RENTRI – cancellazione iscrizione soggetti non tenuti entro il 30/03/2026
Con specifica nota, il MASE ha precisato che i soggetti non tenuti all’iscrizione a RENTRI, in ragione di quanto esplicitato dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), dovranno procedere alla cancellazione della propria iscrizione (se già effettuata) entro il 30 marzo 2026, internamente all’Area Operatori del portale RENTRI. Tale procedura avrà effetto immediato. Le domande di cancellazione pervenute oltre tale data avranno invece effetto dal 2027. In nessun caso, comunque, sono previsti rimborsi di contributi o diritti versati in precedenza.

PILE/ACCUMULATORI – scadenza Comunicazione annuale produttori
In scadenza il 31 marzo 2026 il termine per la presentazione della comunicazione annuale sulla quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2025 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La comunicazione va presentata mediante il portale www.registropile.it.

ACQUE TUTELA – invio di osservazioni mappe di pericolosità e rischio alluvioni del Distretto Idrografico del Po
Decreto n. 4/2026. Art. 1 della Deliberazione della conferenza istituzionale permanente n 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2027 – 2033) del Distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. N. 49/2010.

L’autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato le “Mappe di Pericolosità e Rischio di Alluvioni”, relative al periodo 2027-2033 di pianificazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po. Le mappe sono consultabili al link: https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/2132 ed è possibile inviare osservazioni fino al 19 aprile 2026 all’indirizzo difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it.

VARIE - Regione Lombardia. Designazione di 4 nuove Zone Speciali di Conservazione
Decreto Ministeriale 18 dicembre 2025. Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC), appartenenti alla regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.

Designate come Zone speciali di conservazione (ZSC) quattro siti della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia, già proposti alla Commissione europea quali siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC sono designate sono i medesimi comunicati alla Commissione relativamente agli omonimi SIC e sono pubblicati sul sito del MASE.

Le ZSC sono le seguenti:
- IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva
- IT2080025 Le Torraie -Monte Lesima
- IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii
- IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere

RIFIUTI – Regione Veneto. Tributo speciale per deposito in discarica 2025
Decreto del Dirigente (reg.) 8 gennaio 2026, n. 2. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2025.

Approvato il modello della dichiarazione annuale di conferimento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativa all'anno 2025.

RIFIUTI – Regione Veneto. Indirizzi per lo smaltimento dei farmaci antibiotici
Decreto del Dirigente (reg.) 21 gennaio 2026, n. 4. Approvazione del documento "Documento di indirizzo sulla corretta gestione e smaltimento dei farmaci antibiotici".

Approvato il documento "Documento di indirizzo sulla corretta gestione e smaltimento dei farmaci antibiotici", che ha l’obiettivo di fornire indicazioni agli operatori sanitari coinvolti a vario titolo nella gestione dei farmaci antibiotici sulla necessità di favorire la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti sanitari, puntando al recupero e riciclo e allo smaltimento appropriato.

NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera
Norma Tecnica UNI EN 15 gennaio 2026, n. 16663
Durabilità biologica del legno e dei prodotti a base di legno - Determinazione delle emissioni nell'ambiente del legno trattato con preservanti - Prodotti in legno esposti in classe d'uso 3 (allo scoperto, non a contatto con il suolo) - Prova in semi-campo.

La norma specifica un metodo per determinare il rilascio di principi attivi o altri componenti dal legno trattato con preservanti mediante una prova in semi-campo per la classe d'uso 3 (all'esterno non a contatto con il suolo). Il legno trattato con preservanti può essere sottoposto a prova con o senza un'ulteriore finitura superficiale o trattamento impermeabilizzante. Il metodo è utilizzabile per sottoporre a prova preservanti o sistemi di verniciatura commerciali o sperimentali applicati a specie legnose non durabili mediante processi adatti alle pratiche commerciali.

NORME TECNICHE – Solventi
Norma Tecnica UNI EN 22 gennaio 2026, n. 17131-1
Tessili e prodotti tessili - Determinazione di alcuni solventi residui - Parte 1: Determinazione dei solventi aprotici, metodo mediante gascromatografia.

La norma specifica un metodo che utilizza la gascromatografia con rilevatore selettivo di massa (GC-MS) per il rilevamento e la quantificazione di N,N-dimetilformammide (DMF), N,N-dimetilacetammide (DMAC), N-metil-2-pirrolidone (NMP) e N-etil-2-pirrolidone (NEP) estraibili dai filamenti e dai rivestimenti dei prodotti tessili.

NORME TECNICHE – Materie plastiche
Norma Tecnica UNI EN 29 gennaio 2026, n. 18064-5
Materie plastiche - Raccomandazioni di qualità e basi per le specifiche per l'applicazione di materie plastiche riciclate nei prodotti - Parte 5: Policloruro di vinile (PVC).

La norma fornisce le caratteristiche e i valori tipici dei materiali riciclati di policloruro di vinile (PVC) destinati a gruppi di applicazioni definiti (le famiglie di prodotti). Le caratteristiche e i valori tipici delle diverse famiglie di prodotti derivano dai requisiti prestazionali dei prodotti appartenenti a tale famiglia, compresi i requisiti relativi ai processi di fabbricazione dei prodotti, ove applicabile. La norma si applica ai materiali plastici riciclati destinati alla fabbricazione di prodotti (intermedi). La norma è destinata ad essere utilizzata in combinazione con la parte 1 della presente serie di norme, che descrive il sistema di designazione dei materiali plastici riciclati.

NORME TECNICHE – Materie plastiche
Norma Tecnica UNI EN 29 gennaio 2026, n. 18064-6
Materie plastiche - Raccomandazioni di qualità e basi per le specifiche per l'applicazione di materie plastiche riciclate nei prodotti - Parte 6: Polistirene (PS).

La presente norma fornisce le caratteristiche e i valori tipici dei materiali riciclati di polistirene (PS) destinati a gruppi di applicazioni definiti (le famiglie di prodotti). Le caratteristiche e i valori tipici delle diverse famiglie di prodotti derivano dai requisiti prestazionali dei prodotti appartenenti a tale famiglia, compresi i requisiti relativi ai processi di fabbricazione dei prodotti, ove applicabile. La norma si applica ai materiali plastici riciclati destinati alla fabbricazione di prodotti (intermedi). La norma è destinata ad essere utilizzata in combinazione con la parte 1 della presente serie di norme, che descrive il sistema di designazione dei materiali plastici riciclati.

NORME TECNICHE – Materie plastiche
Norma Tecnica UNI EN 29 gennaio 2026, n. 18064-7
Materie plastiche - Raccomandazioni di qualità e basi per le specifiche per l'applicazione di materie plastiche riciclate nei prodotti - Parte 7: Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS).

La norma fornisce le caratteristiche e i valori tipici dei materiali riciclati di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) destinati a gruppi di applicazioni definiti (le famiglie di prodotti). Le caratteristiche e i valori tipici delle diverse famiglie di prodotti derivano dai requisiti prestazionali dei prodotti appartenenti a tale famiglia, compresi i requisiti relativi ai processi di fabbricazione dei prodotti, ove applicabile. La norma si applica ai materiali plastici riciclati destinati alla fabbricazione di prodotti (intermedi). La norma è destinata ad essere utilizzata in combinazione con la parte 1 della presente serie di norme, che descrive il sistema di designazione dei materiali plastici riciclati.

NORME TECNICHE – Dichiarazioni ambientali di prodotto
Norma Tecnica UNI EN 29 gennaio 2026, n. 16904
Sistemi di tubazioni di materia plastica all'interno della struttura dell'edificio - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole di categoria di prodotto complementari alla UNI EN 15804.

La norma specifica le regole di categoria di prodotto (PCR) per le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), come descritto nelle UNI EN ISO 14025 e UNI EN 15942.

La norma è applicabile a:
- unità funzionale come sistemi di tubazioni di materia plastica all'interno della struttura dell'edificio;
- unità dichiarata come uno o più componenti strutturali principali rappresentati da tubi e raccordi, come specificato nell'elenco delle norme di prodotto riportato nell'Appendice C.

La norma fornisce linee guida per:
- applicazioni sia in pressione che non in pressione;
- raccordi metallici (inclusi i collettori) utilizzati in un sistema di tubazioni in plastica.

La funzione prevista del sistema in questione è il trasporto di liquidi secondo la UNI EN 806 (per la distribuzione di acqua potabile), la UNI EN 1264 (per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento), la UNI EN 12828 (per i radiatori), la UNI EN 12056 (per lo scarico di acque reflue e le acque di scarico e per i sifoni ad acqua).

La norma specifica le regole per la categoria dei prodotti da costruzione come definito ed è prevista per l'impiego in combinazione con la UNI EN 15804.

La norma fornisce nell'Appendice D un elenco non esaustivo dei campi di applicazione. Inoltre, i tubi isolati non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento.

Oltre alla norma UNI EN 15804, la norma specifica:
- l'unità funzionale (costituita da tubi, raccordi e componenti ausiliari) e l'unità dichiarata (costituita da tubi e/o raccordi);
- i confini del sistema e i moduli obbligatori aggiuntivi da dichiarare;
- i processi da includere nella fase di installazione;
- scenari per i moduli A4, A5;
- durata della vita di riferimento (RSL);
- scenari di fine vita.

NORME TECNICHE – Sostenibilità
Norma Tecnica UNI/PdR 187:2026
Sostenibilità digitale della comunicazione e della pubblicità.

La prassi di riferimento definisce i requisiti che le strategie, le pratiche e i progetti di comunicazione devono rispettare per essere considerati coerenti con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030, nonché le modalità con cui le organizzazioni devono strutturarsi per garantire l’adozione e l’osservanza di tali requisiti nell’ambito della comunicazione digitale. Tali requisiti sono articolati attraverso un sistema di indicatori (KPI) relativi alle componenti strategiche, infrastrutturali, tecnologiche, organizzative e contenutistiche della comunicazione, con particolare attenzione all’interazione tra strumenti digitali, messaggi, canali e destinatari. Gli indicatori sono correlati a specifici SDG in funzione del modo in cui l’organizzazione pianifica, produce, diffonde e valuta la propria comunicazione digitale e si applicano alle principali fasi del ciclo di vita delle iniziative comunicative. Nel loro insieme costituiscono una check list di riferimento utile:

- nella fase di definizione delle strategie e dei piani di comunicazione;

- nella progettazione e realizzazione delle campagne e delle attività comunicative digitali;

- nel monitoraggio e nella valutazione degli impatti comunicativi in ottica di sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale.

NORME TECNICHE – Cambiamenti climatici
Norma Tecnica ISO/PAS 45007:2026
Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Rischi derivanti dai cambiamenti climatici e azioni per contrastarli — Linee guida per le organizzazioni.

Il presente documento fornisce indicazioni alle organizzazioni sulla pianificazione e sulla gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) derivanti dai cambiamenti climatici e dalle azioni per contrastarli, tra cui:

- Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro che derivano dagli sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui la modifica delle modalità di lavoro e dei processi lavorativi e gli aggiornamenti delle infrastrutture;

- Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dalle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici;

- Opportunità in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti sia dalle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici che da quelle di mitigazione.

Il presente documento è applicabile a tutte le organizzazioni che adottano un approccio sistematico per affrontare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dai cambiamenti climatici. È applicabile a organizzazioni di tutte le dimensioni, comprese le piccole e medie imprese (PMI).


SICUREZZA

AMIANTO - Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 e modifiche al TUS
Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2025 “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

Il Decreto Legislativo attua la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, allo stesso tempo modifica articoli ed allegati contenuti nel TUS (D. Lgs. 81/2008).

Di seguito indichiamo le principali modifiche al D. Lgs. 81/2008:

- Art. 248 – Individuazione preventiva dei materiali (prima di demolizioni /manutenzioni/ristrutturazioni). Il testo rafforza l’obbligo di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima dell’avvio dei lavori. Include un passaggio operativo molto netto: per edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della L. 257/1992, il datore di lavoro deve chiedere informazioni ai proprietari, ad altri datori di lavoro e reperirle anche da registri pertinenti; se non disponibili, deve procedere a un esame mediante operatore qualificato ed acquisire l’esito prima dell’inizio lavori. In pratica, in assenza di informazioni documentali, la norma spinge verso una vera e propria due diligence pre-cantiere, con responsabilità che si consolidano anche sul piano contrattuale (capitolati, PSC/POS, gestione interferenze).

- Art. 249 – Valutazione del rischio e priorità alla rimozione. Viene inserito il comma 1-bis: per attività che possono presentare rischio di esposizione, la valutazione deve servire a stabilire natura e grado dell’esposizione e a dare priorità alla rimozione dell’amianto (o dei MCA) rispetto ad altre forme di manutenzione/bonifica. Inoltre, cambia in modo sostanziale la logica delle esclusioni, al comma 2, l’intervento delimita l’ambito in cui “non si applicano” alcune disposizioni, restringendo l’esenzione solo all’articolo 250 (notifica), mentre prima risultava più ampia, quindi diminuiscono le scappatoie interpretative.

- Art. 253 – Misurazioni: campionamenti, rappresentatività e (dal 2029) microscopia elettronica. Il Decreto modifica le modalità di misurazione della concentrazione di fibre in aria: misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative; campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, ambientale nell’aria confinata; risultati riportati nel DVR. Introduce una transizione metodologica esplicita: fino al 20 dicembre 2029, misurazione tramite microscopia ottica in contrasto di fase (PCM), con richiamo al metodo OMS 1997 o equivalente; dal 21 dicembre 2029, misurazione tramite microscopia elettronica (o metodo alternativo equivalente o più accurato), considerando anche fibre < 0,2 micrometri; con successivo Decreto verranno definiti i metodi di campionamento ed il conteggio. La metodologia è coerente con l’impostazione europea, che evidenzia come l’elettronica consenta di contare fibre più sottili rispetto ai metodi tradizionali.

- Art. 254 – Valore limite e regime transitorio fino al 2029. La modifica più impattante riguarda l’abbassamento del valore limite di esposizione professionale, il limite è stato ridotto a 0,01 fibre per cm³ (pari a 10.000 fibre/m³), rispetto al precedente valore di 0,1 fibre/cm³. Il valore limite viene ancorato a una logica “a due tempi”, fino al 20 dicembre 2029 il datore di lavoro deve garantire che nessun lavoratore sia esposto oltre 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore); dal 21 dicembre 2029, resta 0,01 fibre/cm³, ma conforme al nuovo assetto di misurazione di cui all’art. 253, comma 6-bis (microscopia elettronica o equivalente). Il comma 2 viene rafforzato sul piano procedurale, se il limite è superato o se emergono materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo da generare polvere, i lavori cessano immediatamente e riprendono solo con misure adeguate, individuando cause e rimedi.

- Art. 255 – Misure igieniche e contenimento dispersione (con specifica sul confinamento). Viene puntualizzato che, per i lavori in confinamento, l’area confinata deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica. In pratica la norma rende meno difendibili confinamenti “di facciata” senza reale tenuta ed adeguata depressione/estrazione.

- Art. 256 – Piano di lavoro e verifica prima della ripresa delle attività. Il decreto integra la logica della “verifica di assenza di rischi” prima della ripresa di altre attività, prevedendo che tale verifica possa avvenire anche attraverso misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro. In pratica la “riconsegna” dell’area non è più trattabile come atto meramente dichiarativo: cresce il peso del riscontro tecnico misurabile nei contesti confinati.

- Art. 258 – Formazione: DPI respiratori, addestramento “su misura” e tecnologie di contenimento. Aggiornamento dei contenuti formativi sui DPI, con attenzione a scelta, limiti e corretta utilizzazione, soprattutto per le vie respiratorie; obbligo che la formazione sia adattata alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro specifici; per demolizione/rimozione ulteriore formazione su attrezzature tecnologiche e macchine per contenere emissione e dispersione di fibre.

- Art. 259 – Sorveglianza sanitaria: periodicità e idoneità all’uso di respiratori. La sorveglianza sanitaria viene esplicitata per lavoratori esposti alla polvere da manipolazione attiva di amianto/MCA, prima dell’adibizione e periodicamente almeno una volta ogni tre anni (o periodicità definita dal medico competente); finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro; viene prevista la visita medica alla cessazione del rapporto, con indicazioni su prescrizioni e opportunità di ulteriori accertamenti.

- Art. 260 – Registro esposti: invio anche a INAIL. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori nel registro (art. 243) e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.

- Art. 261 – Patologie da amianto e nuovo Allegato XLIII-ter. L’articolo 261 viene sostituito con le seguenti precisazioni: per i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi di patologie di cui al nuovo Allegato XLIII-ter, si applicano le disposizioni dell’art. 244, comma 3. Inserito l’Allegato XLIII-ter (Allegato A del D. Lgs. 213/2025). In pratica, maggiore tipizzazione dell’universo delle patologie “rilevanti” e connessione più diretta con il sistema degli obblighi informativi/gestionali collegati alle malattie professionali.

- Art. 262 – Sanzioni: aggiornamenti coerenti con i nuovi commi. Le sanzioni vengono riallineate ai nuovi riferimenti.

Le aziende che effettuano bonifiche, smaltimento o manutenzioni su materiali contenenti amianto, dovranno programmare i seguenti adempimenti:

- aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- ricalcolo del rischio: revisionare la valutazione del rischio amianto alla luce del nuovo limite (0,01 f/cm³);

- piano di campionamento e analisi;

- verificare se il laboratorio di analisi di fiducia è accreditato per la conta delle fibre in Microscopia Elettronica (SEM/TEM) come richiesto dal D.Lgs 213/2025;

- pianificare una nuova campagna di monitoraggio ambientale personale sugli operatori per verificare il rispetto del nuovo limite di 0,01 f/cm³;

- verificare se i DPI delle vie respiratorie (APVR) attualmente in uso, forniscono un Fattore di Protezione Operativo sufficiente a garantire che, all’interno della maschera, la concentrazione sia inferiore al nuovo limite;

- programmare corsi di aggiornamento specifici sul D. Lg.s 213/2025 per tutti i lavoratori esposti.

Il Decreto è in vigore dal 24 gennaio 2026.

ANTINCENDIO - indirizzi applicativi per la prevenzione incendi in bar e ristoranti
Circolare del Ministero dell'Interno n. 674 del 15 gennaio 2026 “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo - Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi”.

La circolare si sofferma sull'assoggettabilità di bar e ristoranti ai controlli dei Vigili del Fuoco e sulla distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo, anche nei casi in cui in bar o ristoranti avvengano attività accessorie come musica dal vivo o karaoke.

La Circolare specifica che le attività di bar e ristoranti non sono soggette al D.P.R. 151/11 a meno che:
- non siano inserite in un contesto soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco, come per esempio un Centro commerciale;

- le attività svolte siano sopra soglia come, ad esempio, presenza di impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a 116 kW.

Diversamente, discoteche e sale da ballo con attività prevalente di intrattenimento, con oltre 100 persone o con oltre 200 mq, sono soggette all'attività numero 65.

La regola tecnica verticale per i locali di pubblico spettacolo, il D.M. 19 agosto 1996, esclude espressamente:
- pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante;

- pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio karaoke, purché non sia installato in apposite sale e che la capienza della sala non superi le 100 persone.

Se, invece, l'intrattenimento è l'attività principale, rispetto a quella di bar e ristorante, o questa richiede una trasformazione del locale, si deve procedere come locale di intrattenimento.

La Circolare approfondisce anche che, sebbene la valutazione dei rischi ex art. 17 D. Lgs. 81/2008 riguardi i soli lavoratori, la valutazione del rischio di incendio (criteri di riferimento del D.M. 3 settembre 2021) deve contemplare tutte le persone presenti, quindi anche i clienti.

ANTINCENDIO - Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo
Circolare del Ministero dell'Interno n. 191654 del 19 gennaio 2026 “Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

La Circolare, ribadendo che bar e ristoranti, in senso stretto, non rientrano tra le attività soggette ex Allegato I al D.P.R. 151/2011, salvo specifiche condizioni; riprende la distinzione sotto il profilo dei controlli, sottolineando che le attività di intrattenimento svolte nei pubblici esercizi, possono determinare l’assoggettamento al regime più stringente del pubblico spettacolo qualora assumano carattere prevalente o strutturato.

La Circolare attribuisce rilievo centrale alla valutazione del rischio incendio, alla gestione dell’affollamento, all’effettiva fruibilità delle vie di esodo, in modo particolare enfatizza il controllo sostanziale di tali profili in sede ispettiva, superando un approccio meramente documentale.

Viene inoltre rafforzato il ruolo delle Prefetture quali snodi di coordinamento tra Vigili del Fuoco, Forze di polizia, Ispettorato del lavoro, enti locali e Commissioni di vigilanza. Non vengono introdotti nuovi obblighi, ma viene intensificata l’azione di vigilanza, anche alla luce dei recenti eventi critici verificatisi in ambito internazionale.

In sintesi, la circolare rafforza l’attuazione pratica della prevenzione, attraverso un sistema di controlli coordinati e sostanziali in fase di esercizio e non solo in fase di progetto.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 180 del 17 dicembre 2025 “Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro”.

Con il Decreto sono state adottate le "Linee guida per l'implementazione dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro", allegate allo stesso. Le Linee guida sono finalizzate a promuovere l’adozione consapevole dell’IA, tutelando i diritti dei lavoratori, favorendo l’innovazione sostenibile. Il documento fornisce indicazioni operative rivolte a imprese, PMI e lavoratori autonomi, con particolare attenzione alla trasparenza degli algoritmi, alla supervisione umana, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali.

Dalle Linee guida, emergono diversi profili strettamente rilevanti per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (SSL) e per la tutela ambientale, di seguito indicati i punti principali:

- tutela della salute psicofisica dei lavoratori: il rischio di “stress da automazione” e di ansia da controllo algoritmico continuo;

- supervisione umana e affidabilità delle decisioni su sicurezza: il documento insiste sul principio di supervisione umana significativa, divieto di delega automatica di decisioni che incidono su persone;

- qualità, sicurezza e governo dei dati HSE: i dati di sicurezza e salute sono spesso dati sensibili o “critici” (dati su infortuni, near miss, idoneità, esposizioni, ecc.);

- IA, organizzazione del lavoro e prevenzione degli infortuni: l’IA può migliorare la sicurezza, ma anche introdurre nuovi rischi;

- formazione, competenze e “AI literacy” come misura di prevenzione: la mancata comprensione degli strumenti di IA può diventare fattore di rischio;

- tutela ambientale e sostenibilità: i sistemi di IA che incidono su consumi, emissioni, gestione rifiuti, supply chain devono essere verificabili e coerenti con SGA e autorizzazioni ambientali;

- governance, audit e responsabilità: necessità di mappare i casi d’uso dell’IA rilevanti per sicurezza e ambiente, integrarli nei sistemi di gestione (ISO 45001 – ISO 14001), garantire tracciabilità e riesame.

In sintesi, per le aziende, le Linee guida implicano che l’IA diventi una nuova “variabile di rischio” da governare, non solo tecnologica ma:
- organizzativa (ruoli, processi, decisioni),
- tecnica (affidabilità, dati, cybersecurity),
- gestionale (formazione, audit, miglioramento continuo).

Nel perimetro HSE, l’IA va trattata come strumento di supporto alla prevenzione, non come sostituto del giudizio tecnico e della responsabilità umana.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Patente a crediti e decurtazioni per lavoro "nero”
Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 609 del 22 gennaio 2026 “Patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero".

Con la Nota, l’INL interviene in tema di patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero.

Le decurtazioni sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro nero commesse dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria.

Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, posto che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi sono da considerarsi accertamenti definitivi. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sull’efficacia dei verbali, comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.

INAIL – divulgazione della conoscenza SSL
Pubblicata la scheda “Web Content Analysis a supporto di un’efficace divulgazione scientifica” che illustra un progetto Inail che analizza e interpreta i contenuti pubblicati sul sito istituzionale al fine di accrescere la consapevolezza sui rischi in ambito lavorativo e ridurre il fenomeno infortunistico. L’obiettivo finale del progetto è quello di promuovere un’efficace divulgazione delle informazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro.

INAIL – gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale
Pubblicata la scheda “Il ruolo dell’Inail-Dit nella gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale (SIN)”. La contaminazione di una porzione di territorio comporta rilevanti implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, come anche per l’ambiente nel suo complesso. L’esposizione a sostanze pericolose presenti nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), può rappresentare un rischio per la salute di chi frequenta o opera in queste aree. La scheda illustra il ruolo tecnico-scientifico che l’Inail svolge nelle procedure di gestione e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e l’attività di ricerca e consulenza in tema di valutazione e gestione dei rischi da esposizione a sostanze pericolose, compreso l’amianto, per i lavoratori nei siti contaminati.

INAIL – rischi nelle attività di restauro
Pubblicata la scheda “Le attività di restauro dei beni culturali: pericoli e misure di tutela dei lavoratori” che propone un breve focus dedicato al contesto specifico e ai rischi per gli operatori del settore derivanti dall’impiego di sostanze e miscele pericolose e all’esposizione ad agenti biologici. Tra le principali misure organizzative di tutela della salute e sicurezza, si sottolinea la rilevanza della promozione di percorsi formativi ad hoc a beneficio degli operatori, che eseguono interventi conservativi su beni di interesse artistico culturale.

INAIL – infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni
Il numero Dati INAIL di dicembre 2025 analizza gli infortuni avvenuti nel settore delle costruzioni.

Nel 2024 le denunce di infortunio nel comparto sono diminuite del 2,6% rispetto all’anno precedente, passando da 45.117 a 43.931. Un dato che conferma la tendenza in calo registrato a partire dal 2023, dopo il forte incremento post-pandemia.

Tra il 2022 e il 2024 denunce in diminuzione del 3,4%, una contrazione dovuta sostanzialmente agli infortuni in occasione di lavoro, che continuano a rappresentare circa il 90% del totale delle denunce, ma sono diminuiti del 4,7% nel triennio, da 41.276 a 39.356. Gli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, nello stesso periodo sono invece aumentati dell’8,9%, da 4.201 a 4.575, con una netta prevalenza di incidenti avvenuti con mezzo di trasporto. I decessi registrati nel biennio 2023-2024 sono stati 436, di cui l’86,5% in occasione di lavoro e il 13,5% in itinere. Nel 2024, in particolare, i casi mortali denunciati sono stati 210, 16 in meno rispetto all’anno precedente.

INAIL – MALPROF, le malattie professionali nel settore della ristorazione
Pubblicata la nuova scheda MalProf “Le malattie professionali nel settore delle attività dei servizi alberghieri e della ristorazione (HO.RE.CA.)”. Il settore Ho.Re.Ca. in Italia conta oltre 300.000 aziende e un milione di addetti, con il 90% delle strutture con meno di 10 dipendenti.

I rischi lavorativi nel settore sono molteplici: rumore, microclima sfavorevole, stress e soprattutto fattori ergonomici, da cui deriva la netta prevalenza di disturbi muscoloscheletrici, evidenziata dal sistema MalProf.

L’indicatore PRR (Pattern Recognition Receptors) mostra una forte associazione con le professioni del settore per artrosi (baristi, cuochi), asma (cuochi), sinoviti (addetti ai cibi, camerieri) e stress (addetti alle pulizie). Nonostante ciò, la percezione del rischio è bassa; è necessario, pertanto, rafforzare la formazione, la sorveglianza sanitaria e il controllo sul rispetto della normativa.

INAIL – Accordo Stato-Regioni in tema di formazione alla SSL
Pubblicata la scheda “Accordo Stato-Regioni in tema di formazione alla SSL: indicazioni metodologiche per i soggetti formatori”.

Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro entra in una nuova fase. Il testo definisce un quadro più chiaro e uniforme, superando la frammentazione degli accordi precedenti e introducendo regole più precise su corsi, verifiche e strumenti digitali.

La scheda Inail segnala le principali novità del nuovo Accordo Stato-Regioni e si sofferma su alcune indicazioni metodologiche. Il documento approfondisce in particolare l’impiego delle tecnologie digitali a supporto della formazione, per l’erogazione dei corsi e per favorire modalità didattiche innovative con l’obiettivo di promuovere una cultura della SSL attraverso percorsi formativi di qualità, coerenti con l’evoluzione tecnologica e con le esigenze delle organizzazioni.

AMIANTO - Regione Lombardia. Ulteriori misure inerenti al piano di azione
Deliberazione della Giunta Regionale del Lombardia n. XII/5555 del 22 dicembre 2025 “Ulteriori misure inerenti al piano di azione per la prevenzione dal rischio amianto”.

Viene Deliberato di verificare, attraverso le attività dei SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), le informazioni e i dati relativi alla presenza di amianto nelle tubazioni idriche interrate, riportati nei sistemi informativi Geo.S.A. e Multiplan, e nell’archivio implementato dal flusso Ge.M.A., relativo ai manufatti e alle tubature in amianto, così da evidenziare le incongruenze derivanti dai distinti flussi informativi e superarle.

FORMAZIONE - Regione Lombardia. Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica per rischio medio o alto
Deliberazione della Giunta Regionale del Lombardia n. XII/5667 del 26 gennaio 2026 “Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità e modifiche alla D.G.R. XII/4515 del 9 giugno 2025”.

Con la Deliberazione viene individuata la sanità quale settore ove è possibile il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento al rischio medio o alto, in coerenza con la citata nota 1 alla tabella di cui al punto 3.5 della parte IV dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025.

Viene approvato il documento "Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità", predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare, UO Prevenzione, in allegato A. Il ricorso alla modalità e-learning è consentito esclusivamente nel rispetto delle indicazioni di cui allo stesso allegato A.

NORME TECNICHE – parapetti anticaduta permanenti
Norma Tecnica UNI 11996:2025
“Parapetti anticaduta permanenti. Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”

La norma offre indicazioni su come fabbricare e utilizzare correttamente queste strutture di protezione in un settore ad alto rischio infortunistico come quello edilizio.

In particolare, intende fornire a fabbricanti, progettisti, professionisti, installatori e utilizzatori gli elementi necessari per la realizzazione di parapetti anticaduta permanenti da utilizzare in situazioni di lavoro specifiche.

Il documento suddivide i parapetti anticaduta permanenti in due classi, A e B. Il parapetto di classe A deve resistere ai soli carichi statici mentre quello di classe B anche ad azioni dinamiche moderate. La norma inoltre individua due tipologie di parapetti: quello “a correre”, composto da una sequenza di montanti e correnti quest’ultimi giuntati a correre, e quello “a moduli”, formato da elementi modulari posti in sequenza, ma in generale non collegati.

Da segnalare che nel paragrafo relativo alla documentazione sono illustrati i riferimenti relativi a informazioni all’ordine, manuale di istruzioni, marcatura e cartello. Chiudono il testo, infine, tre appendici A, B e C dedicate rispettivamente alle inclinazioni, altezze di caduta e altezza del parapetto anticaduta permanente, alla determinazione del fissaggio e al salvataggio.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 397:2026
“Elmetti di protezione per l'industria”

La norma specifica i requisiti di progettazione, prestazione, metodi di prova e marcatura per gli elmetti di protezione per l'industria. I requisiti si applicano agli per uso generale nell'industria.

NORME TECNICHE – macchine utensili
Norma Tecnica UNI ISO 369:2026
“Macchine utensili - Simboli per le indicazioni riportate sulle macchine utensili”
La norma specifica i simboli e i corrispondenti significati in inglese, francese e tedesco per l'applicazione nel campo delle macchine utensili. I simboli riportati nella norma sono destinati a:

- l'apposizione su attrezzature o parti di attrezzature di qualsiasi tipo di macchina utensile, al fine di istruire le persone che maneggiano le attrezzature o le parti di attrezzature sulla loro impostazione e sul loro funzionamento (ad esempio, nei manuali d'uso e nelle informazioni per l'uso);

- l'uso nella rappresentazione di uno stato, di una funzione o di un'operazione, ovunque essa sia, e in documenti quali disegni, mappe e diagrammi.

NORME TECNICHE – sicurezza delle macchine per imballare
Norma Tecnica UNI EN 415-8:2026
“Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 8: Macchine reggiatrici”

La norma tratta i requisiti di sicurezza per la progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e pulizia delle macchine reggiatrici.

NORME TECNICHE – macchine per l'industria alimentare
Norma Tecnica UNI EN 13288:2026
“Macchine per l'industria alimentare - Macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti - Requisiti di sicurezza e di igiene”

La norma specifica i requisiti di sicurezza e di igiene per la progettazione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti utilizzate nelle panetterie.

NORME TECNICHE – attrezzature per macelli
Norma Tecnica UNI EN 17657:2026
“Attrezzature per macelli - Trappole per la macellazione dei bovini - Requisiti di sicurezza e igiene”

La norma specifica i requisiti di sicurezza e igiene applicabili alle trappole per la macellazione destinate a bovini ed equidi. Tali requisiti tengono conto dei pericoli che possono derivare dal trasporto, dal montaggio, dalla regolazione, dalla manutenzione e dall'uso di queste trappole per la macellazione.

NORME TECNICHE – recipienti a pressione non esposti a fiamma
Norma Tecnica UNI EN 13445-3:2026
“Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 3: Progettazione”

La norma specifica i requisiti per la progettazione dei recipienti a pressione non esposti a fiamma trattati dalla UNI EN 13445-1 e costruiti in acciaio in conformità alla UNI EN 13445-2.

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