626/94, i dirigenti responsabili anche senza delega
12/08/2006

626/94, i dirigenti responsabili anche senza delega

La Cassazione penale, con la sentenza n. 11351 del 31 marzo 2006, ha chiarito che in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro i dirigenti sono destinatari delle norme antinfortunistiche indipendentemente dal conferimento di una delega. E’ questa la conseguenza, secondo la Cassazione, della successione di norme nel tempo, tra il 1994 e il 1996, che ha condotto alla cancellazione della distinzione tra obblighi indirizzati al solo datore di lavoro e obblighi posti congiuntamente a carico di quest’ultimo e dei dirigenti. La pronuncia verte su un ricorso presentato dal dirigente di un impianto, all’interno del quale si era verificato un grave incidente nel quale era rimasto coinvolto il dipendente di un’impresa che stava effettuando dei lavori in subappalto. La Suprema Corte respingendo il ricorso, che puntava ad escludere la responsabilità del dirigente perché il lavoratore infortunatosi non era un dipendente diretto dell’impresa, ma di una ditta che lavorava in subappalto, ha confermato, innanzitutto, un orientamento consolidato, secondo cui le norme di sicurezza si riferiscono sia alla tutela dei lavoratori nell’esercizio della normale attività aziendale sia alla protezione di tutte le persone anche estranee che possono trovarsi nell’ambiente di lavoro. Per quanto riguarda invece il tema della dirigenza, le considerazioni della Cassazione si basano sulle modifiche apportate nel 1996 al d.lgs. n. 626/94. Il d.lgs. n. 626/94, nella formulazione originaria, distingueva tra gli obblighi indirizzati al solo datore di lavoro e quelli che facevano parte congiuntamente al datore e al dirigente; una situazione che dopo solo due anni si è modificata con il d.lgs. n. 242/96. Da qui la necessità di capire il significato da attribuire alle innovazioni. La Cassazione, con la sentenza in commento, ritiene che il legislatore abbia voluto rendere il dirigente e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche “iure proprio”, prescindendo dalla eventuale delega. Tale valutazione viene fatta alla luce della storia dell’applicazione delle norme antinfortunistiche, successiva all’entrata in vigore del dpr n. 547/55, storia che insegna che la ragionevole articolazione del potere di intervento iure prorio e, quindi, l’attribuzione di questo potere ai dirigenti e ai preposti, quotidianamente presenti nel luogo di lavoro e, pertanto, a costante contatto dei lavoratori, non può, di norma, che rendere più mediata, più immediata e, quindi, più incisiva ed efficace la tutela antinfortunistica. Inoltre, chiude la Cassazione, per ritenere che il dirigente sia investito di specifiche e dettagliate responsabilità sulla prevenzione degli incidenti, basta fare riferimento alla rubrica dell’art. 4 del d.lgs. n. 626/94 che contiene gli “Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”.

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