# https://lachiver.com --- ## Lachiver | Consulenza per le aziende a Verona e provincia URL: https://lachiver.com/chi-siamo Chi siamo Il gruppo Lachiver, del quale Lachiver Servizi Srl ha fatto parte dal 1990, ha operato sin dal 1978 garantendo ai propri clienti servizi di consulenza, controlli analitici, progettazione e assistenza tecnica per le imprese, con professionalità e competenza. Lachiver Servizi Srl offre consulenza per l’implementazione di sistemi di gestione conformi a norme europee o internazionali, oggetto di certificazioni da parte di organismi di terza parte, consulenza gestionale, giuridica e amministrativa e formazione nelle aree: ambiente, qualità, sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, privacy, emergenza ed antincendio. Lachiver Servizi lavora in sinergia con laboartori partner accreditati che forniscono i supporti analitici e strumentali alle attività e servizi forniti ai propri Clienti. Opera, inoltre, nel campo della medicina del lavoro. Un’area specialistica fornisce servizi di progettazione ed installazione di impianti di telecontrollo, di potabilizzazione e trattamento acque primarie. --- ## Lachiver | Servizi per ambiente e sicurezza a Verona URL: https://lachiver.com/servizi Servizi Lachiver Servizi offre consulenza per l’implementazione di sistemi di gestione conformi a norme europee o internazionali, oggetto di certificazioni da parte di organismi di terza parte, consulenza gestionale, giuridica e amministrativa e formazione nelle aree: ambiente, qualità, sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, privacy, emergenza ed antincendio. Opera, inoltre, nel campo della medicina del lavoro. Un’area specialistica fornisce servizi di progettazione ed installazione di impianti di telecontrollo, e di potabilizzazione e trattamento acque primarie. Lachiver Servizi è organizzata con sistema integrato di gestione per la qualità certificato a norma UNI EN ISO 9001 e di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro a norma UNI ISO 45001. L'aggiornamento costante ai requisiti normativi e la valutazione periodica delle capacità dei propri collaboratori garantiscono: - Attenzione, tempestività e flessibilità alle esigenze - Conoscenza dei settori in cui operano le Aziende - Capacità del consulente di relazionarsi e di comunicare chiaramente con i vari interlocutori - Praticabilità delle soluzioni proposte - Disponibilità nell’approccio commerciale --- ## Lachiver | Ambiente, Sicurezza, Qualità URL: https://lachiver.com/contatti Contatti Lachiver Servizi Srl risponde a ogni domanda ai seguenti recapiti --- ## Lachiver | Analisi di laboratorio e Indagini Strumentali URL: https://lachiver.com/analisi Analisi e Indagini Lachiver Servizi attraverso laboratori selezionati  opera nel settore delle Analisi di laboratorio e Indagini Strumentali. L’attività analitica si sviluppa in diversi campi, quali: ▪ Verifiche ambientali; ▪ Igiene industriale e merceologia applicata; ▪ Analisi alimentari chimiche, parassitologiche e microbiologiche.  --- ## Lachiver | Impianti per il trattamento di acque a Verona URL: https://lachiver.com/impianti Impianti Lachiver Servizi Srl attraverso la sua Area impianti è in grado di progettare, realizzare e gestire impianti per il trattamento di acque ad uso potabile a partire da portate di pochi litri al secondo quali quelle presenti in piccole sorgenti di montagna, fino a portate di centinaia di litri al secondo come in acquedotti e centrali di grandi città o grandi impianti consortili. --- ## Gruppo Lachiver | Ambiente, sicurezza e impiantistica a Verona URL: https://lachiver.com/ in EVIDENZA - Lachiver Servizi compie 35 anni Sono stati anni di grandi soddisfazioni nei quali abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con Aziende di tutti i comparti sia produttivi che di servizi, a loro va un sentito ringraziamento per la crescita professionale che ci hanno aiutato a incrementare. Un ringraziamento va sicuramente rivolto anche ai nostri collaboratori che con il loro contributo ci hanno dato la possibilità di offrire ai nostri Clienti servizi di primissima qualità. Il nostro auspicio è che il 35° anniversario rappresenti un punto di partenza per ulteriori proficue collaborazioni con i nuovi e con i consolidati Clienti. § RENTRI - obbligo FIR Digitale dal 16/09/2026 e nuove Istruzioni di compilazione FIR e Registri A partire dal 16 settembre 2026, entrerà in vigore l'obbligo di utilizzo, per i soggetti interessati, del formulario di identificazione rifiuti esclusivamente in formato digitale (xFIR), essendosi concluso il periodo di proroga introdotto dalla Legge n. 26/2026. - Approfondisci 2024 Contributo aggiuntivo: Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi aziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti. Le domande potranno essere presentate dal 8 maggio 2024 al 9 luglio 2024. (per manifestare interesse compila "Contatti") sconto premio INAIL: Lachiver Servizi fornirà la necessaria assistenza al fine di ottenere lo sconto del premio assicurativo INAIL a seguito dell’adozione di interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro --- ## Circolare: RENTRI - obbligo FIR digitale dal 16/09/2026 e nuove Istruzioni di compilazione FIR e Registri URL: https://lachiver.com/news/circolare-rentri-obbligo-fir-digitale-dal-16-09-2026-e-nuove-istruzioni-di-compilazione-fir-e-registri-3211 Lachiver Servizi Circolare Informativa 02/2026 A partire dal 16 settembre 2026, entrerà in vigore l'obbligo di utilizzo, per i soggetti interessati, del formulario di identificazione rifiuti esclusivamente in formato digitale (xFIR), essendosi concluso il periodo di proroga introdotto dalla Legge n. 26/2026. Da tale data non sarà quindi più possibile per le aziende la gestione del formulario in formato cartaceo, salvo i casi previsti da normativa (soggetti non obbligati alla tenuta del FIR digitale) o situazioni di emergenza per mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI/della connettività Internet dell'operatore (ai sensi di quanto previsto dagli allegati al DD n.25/2026). A decorrere dal 15/09/2026 saranno applicabili le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione a RENTRI dei dati contenuti nei formulari digitali relativi ai rifiuti speciali pericolosi. Con l'occasione si segnala, infine, che in data 05/08/2026 è stato pubblicato sul portale RENTRI l'aggiornamento: - delle "Istruzioni di compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti", - delle "Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto", in sostituzione dei precedenti manuali 2023. Tali documenti sono reperibili al link: https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/modalita-di-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-e-del-fir-aggiornamenti Lachiver Servizi è a disposizione per fornirvi supporto e consulenza operativa. --- ## Circolare: Regolamento Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio - nuove FAQ dalla Commissione Europea e documento di orientamento del MASE URL: https://lachiver.com/news/circolare-regolamento-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio-nuove-faq-dalla-commissione-europea-e-documento-di-orientamento-del-mase-3210 Lachiver Servizi Circolare Informativa 01/2026 In data 12 agosto 2026 ha avuto avvio l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio (PPWR) n. 40/2025. Con la presente segnaliamo la pubblicazione della versione aggiornata delle FAQ ufficiali della Commissione Europea, che integrano e aggiornano i riscontri forniti in precedenza a marzo 2026. Il documento (in inglese) è reperibile al link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ad14cb8f-8d4f-11f1-9262-01aa75ed71a1/language-en Si informa inoltre che anche sul portale del CONAI dedicato al Regolamento PPWR sono state aggiornate le FAQ (in italiano) al link https://www.conai.org/imprese/servizi-e-strumenti-per-la-progettazione-degli-imballaggi/regolamento-imballaggi-ppwr/ Con l'occasione si segnala, infine, che al link https://www.mase.gov.it/portale/autovalutazione-della-qualifica-soggettiva-ppwr è possibile recuperare lo strumento di autovalutazione predisposto dal Ministero dell'Ambiente per supportare le aziende nella comprensione del proprio ruolo ai sensi del PPWR e degli obblighi conseguenti. Lachiver Servizi è a disposizione per fornirvi supporto e consulenza operativa. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2026 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-giugno-2026-3209 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 06/2026 AMBIENTE REACH – chiarimenti su restrizioni per microparticelle di polimeri sintetici Regolamento (UE) 2026/1168 della Commissione, del 1° giugno 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. Modificata la voce n. 78 dell’allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento REACH n.1907/2006, relativa alle microparticelle di polimeri sintetici. Nel dettaglio, sono chiariti i punti relativi alle esenzioni all’immissione sul mercato di microparticelle nei medicinali umani e veterinari e in attività di ricerca e sviluppo (in questo caso entro i limiti di 1 ton/anno) e quando le microparticelle sono incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale previsto, ora definito almeno di durata pari o superiore ad un anno. Si ricorda che, a livello generale, è vietato immettere sul mercato “microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o, laddove presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso”. In vigore dal 22 giugno 2026; il punto 1 dell’allegato (medicinali e attività di ricerca e sviluppo) si applica dal 17 ottobre 2023, il punto 2 (matrici solide) dal 22 giugno 2028. RIFIUTI/VARIE– orientamenti UE sul Regolamento PPWR Comunicazione (UE) 10 giugno 2026, n. 3084. Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Pubblicati in versione italiana gli orientamenti (già condivisi in inglese a marzo 2026) di attuazione del Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR, Reg. n. 40/2025). Si rimanda al link per recuperare il documento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52026XC03084. EMISSIONI IN ATMOSFERA – nuove regole per misurazioni e modelli matematici simulativi Decisione di esecuzione (UE) 2026/1208 della Commissione, del 9 giugno 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli tecnici per le applicazioni di modellizzazione e la determinazione della rappresentatività spaziale dei punti di campionamento. In accordo con la Direttiva n. 2024/2881, che stabilisce parametri di qualità dell’aria e disposizioni in materia di monitoraggio della qualità dell’aria e di comunicazione, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, e visti i progressi compiuti nella modellizzazione della qualità dell’aria, vengono stabilite norme relative ai dettagli tecnici delle applicazioni di modellizzazione e le misurazioni ad esse collegate. In vigore dal 30 giugno 2026, si applica dal 30 giugno 2028. EMISSION TRADING – semplificazioni per le aste nel settore ETS-II Regolamento delegato (UE) 8 aprile 2026, n. 787. Regolamento delegato (UE) 2026/787 della Commissione, dell'8 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2830 per quanto riguarda le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. La Commissione UE ha introdotto alcune disposizioni per garantire l’avvio ordinato del sistema di scambio di quote di emissioni per il settore ETS-II, edilizia, trasporto stradale e piccola industria. Obiettivo è semplificare la burocrazia, vista la grande presenza di imprese di piccole dimensioni che rientrano nel campo di applicazione dell’ETS-II: ad esempio, viene eliminato l’obbligo di ottenere autorizzazione per presentare offerte per conto di terzi nelle aste delle quote. In vigore dal 16 giugno 2026. EMISSION TRADING – revisione parametri di riferimento per assegnazione gratuita delle quote 2026-2030 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 della Commissione, del 26 giugno 2026, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Decisione (UE) 2026/1312 della Commissione, del 15 giugno 2026, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2026 al 2030 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La Decisione n. 2011/278 ha definito 54 parametri di riferimento come base dell’assegnazione gratuita delle quote di emissione e i rispettivi valori per il periodo dal 2013 al 2020. Nel 2019, poi, sono stati aggiornati i valori di tali parametri con il Reg. 2019/331, che ha sostituito la Decisione n.2011/278, per il periodo 2021-2030, e nel 2021 i valori sono stati nuovamente rivisti con il Reg. n. 2021/447 per il periodo 2021-2025. Con il Reg. n. 2026/1412 vengono stabiliti nuovi valori riveduti per il periodo 2026-2030, a seguito dell’adozione delle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni, mediante la Decisione n. 2026/1312. In vigore dal 30 giugno 2026. VARIE – norme in materia di produzione di materiale forestale di moltiplicazione Regolamento (UE) 2026/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2026, relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM). Introdotto un nuovo Regolamento, il n. 2026/1392, con cui l’UE presenta nuove regole per la produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione (FRM), ossia sementi, talee e parti di piante con scopo di propagazione forestale. Il Regolamento stabilisce requisiti riguardanti l'origine del materiale di base, la sua ammissione e la sua registrazione, requisiti in materia di tracciabilità, controlli ufficiali, categorie di FRM, identità e qualità, certificazione, etichettatura, imballaggio, importazioni, operatori professionali e piani di emergenza nazionali. In vigore dal 16 luglio 2026, si applica dal 17 luglio 2031. ENERGIA – modalità di attuazione dell’obbligo di fornitura di energia termica rinnovabile Decreto 15 aprile 2026. Modalità di adempimento all'obbligo di incremento di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia. In ottemperanza al D.lgs. n. 199/2021, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che ha stabilito che, a decorrere dal 1°gennaio 2026, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile, con il Decreto 15 aprile 2026 sono dunque definiti: - modalità di attuazione di tale obbligo; - verifica del suo rispetto; - eventuali riduzioni della soglia di 500 TEP annui; - contributi compensativi per chi non rispetta l’obbligo e modalità di utilizzo di tali risorse; ed ulteriori disposizioni. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – disciplina dei controlli Decreto Ministeriale 13 aprile 2026. Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. Circolare Ministeriale 16 giugno 2026, n. 17221. Nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose - Applicazione disposizioni e utilizzo modulistica informatizzata – Pubblicazione decreto interministeriale 13 aprile 2026 e nuova lista di controllo informatizzata. Pubblicate, in recepimento della Direttiva n. 2022/1999 e n.2025/1801, le nuove regole in materia di controllo dei trasporti in ADR effettuati per mezzo dei veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da uno Stato membro dell'Unione o da un Paese non aderente all'Unione europea. In vigore dal 2 giugno 2026, le disposizioni si applicano dal 24 giugno 2026. In seguito alla pubblicazione del Decreto che disciplina le verifiche, con Circolare n. 17221 viene aggiornata la “check-list” di controllo informatizzata, recentemente adottata a marzo 2026 dal Ministero dell’Interno. La circolare non introduce nuovi requisiti tecnici ADR per le imprese, ma cambia soprattutto come vengono effettuati e documentati i controlli. Per le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose è quindi importante essere pronti a controlli effettuati sulla base della nuova checklist, con particolare attenzione a: - documenti; - imballaggi/cisterne; - carico e stivaggio; - marcature ed etichette; - equipaggiamento; - condizioni del veicolo. PREVENZIONE INCENDI – istruzioni dal Ministero dell’Interno per l’esecuzione dei controlli 2026 Circolare Ministeriale 4 giugno 2026, n. 10910. Anno 2026 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i Definite le modalità per l’esecuzione dei controlli in tema di prevenzione incendi in Italia nell’anno 2026, mediante specifica circolare ministeriale. AEE – recepimento direttive europee Decreto Ministeriale 7 maggio 2026. Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell'8 settembre 2025 mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Recepite le direttive in materia di restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). Vengono aggiornate le esenzioni per l’impiego del piombo in specifiche applicazioni tecnologiche, come in componenti nel vetro e nella ceramica, in saldatura ad alta temperatura di fusione e in leghe di acciaio, alluminio e rame. Vengono confermate anche ulteriori disposizioni previste dalle direttive, come le deroghe per utilizzi ad elevata complessità tecnologica. SOSTANZE PERICOLOSE – monitoraggio pesticidi nelle acque Criteri metodologici per la selezione delle sostanze da monitorare in tema di pesticidi nelle acque e relative liste. Linee guida SNPA, 58/2026. Delibera del Consiglio SNPA n. 320/26 del 10.06.2026. Pubblicati dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente i criteri metodologici per l’individuazione delle sostanze da monitorare in tema di pesticidi nelle acque. Viene istituita una "Lista Minima Nazionale" di 31 sostanze valida per tutto il Paese, affiancata da elenchi regionali mirati alle specificità di ogni territorio. Obiettivo finale è consentire di raccogliere dati pienamente confrontabili in tutta Italia, da cui elaborare politiche di tutela ambientale e sanitaria. RIFIUTI – errori di traduzione nel Reg. sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti Il Ministero dell’Ambiente ha condiviso una comunicazione relativa a due errori di traduzione nella versione italiana del Reg. n. 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Viene dichiarato che: - la definizione del “soggetto che organizza la spedizione” dei rifiuti soggetti alle procedure semplificate di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1157 nel testo italiano non è correttamente tradotta: la giurisdizione cui è sottoposto il soggetto che organizza la spedizione non è quella “nazionale dello Stato membro“, ma quella “del Paese di spedizione”, che può essere in uno Stato membro ma anche in Stato non membro della UE; - le tempistiche di conferma della ricezione del rifiuto da parte dell’impianto di recupero dei rifiuti soggetti alle procedure semplificate di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1157 non sono correttamente tradotte nella versione italiana del Regolamento: si tratta infatti di “due giorni lavorativi” e non di “due giorni”. AEE – interpello per importazione come prototipi Il Ministero dell’Ambiente ha risposto ad un interpello relativamente alla posizione di un’impresa importatrice di AEE non per la commercializzazione ma per il suo uso come prototipo in test interni. il MASE ha quindi ricordato che il D.lgs. n. 49/2014 esclude dal suo campo di applicazione le AEE per attività di ricerca e sviluppo, proprio come prototipi e campioni di prova, ma l’esenzione è limitata ad apparecchiature che non si trovino nei cataloghi commerciali e non siano quindi reperibili sul mercato. Inoltre, viene chiarito che una immissione sul mercato non si configura quando un prodotto rimane all’importatore senza essere destinato al mercato. Di conseguenza, l’azienda di cui trattasi può beneficiare della esclusione dalla normativa RAEE in relazione alle considerazioni evidenziate. VARIE – Regione Lombardia. Legge per la realizzazione, ampliamento e monitoraggio dei data center Legge Regionale 3 giugno 2026, n. 11. Disposizioni in materia di insediamento di centri dati. La Lombardia ha pubblicato una legge per disciplinare realizzazione, ampliamento e monitoraggio dei cosiddetti “data center”, ossia i complessi costituiti dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici, nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati digitali associati a tali applicazioni e servizi. Il fine della Regione è di consentire la realizzazione di tali strutture, al giorno d’oggi importanti per l’avanzamento tecnologico, favorendo però anche lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell’ambiente, soprattutto in tema di gestione delle risorse energetiche ed idriche, favorendo come aree preferenziali per l’insediamento gli ambiti di rigenerazione urbana ed introducendo sistemi di monitoraggio. ACQUE TUTELA – Regione Lombardia. Approvazione del PTUA 2025 Delib. Giunta Reg. 8 giugno 2026, n. XII/6275. Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2025) ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003. Approvato il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2025) della Regione Lombardia e la relativa documentazione che lo costituisce. VALUTAZIONI AMBIENTALI - Regione Veneto. Modifiche al Regolamento VAS Regolamento Regionale 12 giugno 2026, n. 2. Modifiche al regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 3 "Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)". Modificato dalla Regione Veneto il Regolamento attuativo in materia di VAS, n. 3/2025: abrogato un comma dell’art. 4 – Verifica di Assoggettabilità e modifiche all’articolo 5 – Campo di applicazione. In vigore dal 13 giugno 2026. NORME TECNICHE – Acqua destinata al consumo umano Norma Tecnica UNI EN 4 giugno 2026, n. 1018 Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbonato di calcio. La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per il carbonato di calcio utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano. Essa fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento delle acque. NORME TECNICHE – Acqua destinata al consumo umano Norma Tecnica UNI EN 4 giugno 2026, n. 1420 Influenza dei materiali organici sull'acqua destinata al consumo umano - Determinazione dell'odore, del sapore, del colore e della torbidità dell'acqua nei sistemi di tubazioni e stoccaggio. La norma specifica una procedura per ottenere un campione di acqua di migrazione al fine di determinare odore, sapore, colore e torbidità di prodotti realizzati con materiali organici destinati a venire a contatto con l'acqua destinata al consumo umano (acqua potabile) e utilizzati in sistemi di tubazioni e stoccaggio. NORME TECNICHE – Acqua destinata al consumo umano Norma Tecnica UNI EN 11 giugno 2026, n. 15664-1 Influenza dei materiali metallici sull'acqua destinata al consumo umano - Prova dinamica in circuito idraulico per la determinazione del rilascio di metalli - Parte 1: Schema costruttivo e conduzione. La norma specifica un procedimento per la determinazione del rilascio di metalli da materiali metallici utilizzati nei prodotti da costruzione in contatto con acqua destinata al consumo umano. NORME TECNICHE – Rifiuti e suoli Norma Tecnica UNI EN ISO 18 giugno 2026, n. 18227 Caratterizzazione dei rifiuti e dei suoli - Determinazione della composizione elementare mediante fluorescenza a raggi X. La norma specifica una procedura per la determinazione quantitativa di concentrazioni di elementi maggiori e in tracce in solidi omogenei, quali rifiuti, suoli e materiali di tipo suolo, mediante spettrometria a fluorescenza a raggi X a dispersione di energia (EDXRF) o spettrometria a fluorescenza a raggi X a dispersione di lunghezza d'onda (WDXRF), utilizzando una taratura in matrice. SICUREZZA REACH – chiarimenti su restrizioni per microparticelle di polimeri sintetici Regolamento (UE) 2026/1168 della Commissione, del 1° giugno 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. Modificata la voce n. 78 dell’allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento REACH n.1907/2006, relativa alle microparticelle di polimeri sintetici. Nel dettaglio, sono chiariti i punti relativi alle esenzioni all’immissione sul mercato di microparticelle nei medicinali umani e veterinari e in attività di ricerca e sviluppo (in questo caso entro i limiti di 1 ton/anno) e quando le microparticelle sono incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale previsto, ora definito almeno di durata pari o superiore ad un anno. Si ricorda che, a livello generale, è vietato immettere sul mercato “microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o, laddove presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso”. In vigore dal 22 giugno 2026; il punto 1 dell’allegato (medicinali e attività di ricerca e sviluppo) si applica dal 17 ottobre 2023, il punto 2 (matrici solide) dal 22 giugno 2028. ANTICENDIO – resistenza al fuoco di materiali di costruzione Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione, del 16 marzo 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al fuoco». Il regolamento stabilisce le classi di prestazione relative alla caratteristica essenziale “resistenza al fuoco” dei prodotti da costruzione stabilendo le classi che i fabbricanti devono utilizzare per dichiarare la prestazione di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione nell'ambito del nuovo Regolamento (UE) 2024/3110. PARITA’ DI GENERE – sistema uniforme di raccolta dati Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1197 della Commissione, del 5 giugno 2026, che stabilisce un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento serve a creare un sistema uniforme e comparabile di raccolta dei dati sul funzionamento degli organismi nazionali per la parità, in modo da consentire alla Commissione e agli Stati membri di verificarne l'efficacia e l'indipendenza. Gli organismi interessati sono quelli incaricati di promuovere e tutelare la parità di trattamento e le pari opportunità tra donne e uomini, in particolare nell'ambito dell'occupazione e dell'impiego, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1500. DPI – conformità dei DPI Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 della Commissione, del 12 giugno 2026, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione. La decisione aggiorna l'elenco delle norme armonizzate che i fabbricanti di DPI possono utilizzare per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425. La Decisione 2026/1279 sostituisce integralmente la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2023/941. DISPOSITIVI MEDICI – presunzione di conformità Decisione di esecuzione (UE) 2026/1231 della Commissione, dell’11 giugno 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per la valutazione biologica dei dispositivi medici, i simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite da parte del fabbricante, gli apparecchi elettromedicali, l’attrezzatura di trasfusione per uso medico, l’ottica oftalmica, gli impianti chirurgici non attivi, gli apparecchi di lavaggio e disinfezione, la protesica e la protezione contro le lesioni da oggetti taglienti. La Decisione 2026/1231 è un aggiornamento tecnico dell'elenco delle norme armonizzate per i dispositivi medici, importante per i fabbricanti perché determina quali norme possono fornire la presunzione di conformità. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – disciplina dei controlli Decreto Ministeriale 13 aprile 2026. Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. Circolare Ministeriale 16 giugno 2026, n. 17221. Nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose - Applicazione disposizioni e utilizzo modulistica informatizzata – Pubblicazione decreto interministeriale 13 aprile 2026 e nuova lista di controllo informatizzata. Pubblicate, in recepimento della Direttiva n. 2022/1999 e n.2025/1801, le nuove regole in materia di controllo dei trasporti in ADR effettuati per mezzo dei veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da uno Stato membro dell'Unione o da un Paese non aderente all'Unione europea. In vigore dal 2 giugno 2026, le disposizioni si applicano dal 24 giugno 2026. In seguito alla pubblicazione del Decreto che disciplina le verifiche, con Circolare n. 17221 viene aggiornata la “check-list” di controllo informatizzata, recentemente adottata a marzo 2026 dal Ministero dell’Interno. La circolare non introduce nuovi requisiti tecnici ADR per le imprese, ma cambia soprattutto come vengono effettuati e documentati i controlli. Per le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose è quindi importante essere pronti a controlli effettuati sulla base della nuova checklist, con particolare attenzione a: - documenti; - imballaggi/cisterne; - carico e stivaggio; - marcature ed etichette; - equipaggiamento; - condizioni del veicolo. INAIL – rivalutazione annuale delle prestazioni economiche dovute dall'INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali Circolare (Enti ed Istituti) 9 giugno 2026, n. 27. Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2026. La rivalutazione interessa i settori industriali e stabilisce che chi percepisce una rendita INAIL per infortunio o malattia professionale benefici dal 1° luglio 2026 di un incremento dell'1,4%, secondo le nuove basi retributive stabilite dalla normativa. PATENTE A CREDITI – linee guida per recupero fino a 15 punti Nota Ministeriale 24 giugno 2026, n. 4634. Linee guida per il recupero dei crediti della patente (PAC). Viene stabilito come un'impresa o un lavoratore autonomo con patente a crediti decurtata può recuperare fino a 15 crediti, attraverso formazione aggiuntiva e/o investimenti in sicurezza, stabilendo criteri, documentazione e modalità di valutazione uniformi. AEE – recepimento direttive europee Decreto Ministeriale 7 maggio 2026. Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell'8 settembre 2025 mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Recepite le direttive in materia di restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). Vengono aggiornate le esenzioni per l’impiego del piombo in specifiche applicazioni tecnologiche, come in componenti nel vetro e nella ceramica, in saldatura ad alta temperatura di fusione e in leghe di acciaio, alluminio e rame. Vengono confermate anche ulteriori disposizioni previste dalle direttive, come le deroghe per utilizzi ad elevata complessità tecnologica. MICROCLIMA – Regione Veneto. Prevenzione rischio caldo Delib. Giunta Reg. 16 giugno 2026, n. 568. Recepimento del documento recante "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 19 giugno 2025 e nuovamente condiviso nella seduta dell'11 giugno 2026. Le linee guida costituiscono un riferimento per la prevenzione del rischio da caldo e da esposizione alla radiazione solare nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle attività svolte: - all'aperto; - sotto esposizione diretta al sole; - con elevato impegno fisico; - in ambienti di lavoro caratterizzati da temperature elevate o microclima sfavorevole. L'obiettivo è ridurre il rischio di stress termico, colpi di calore e altri effetti sulla salute derivanti dalle alte temperature. FORMAZIONE – Regione Veneto. FAQ regionali del 22 giugno 2026 Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 FAQ Regionali in merito all'Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, concernente l'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il documento della Regione Veneto raccoglie i chiarimenti ai principali dubbi applicativi sorti con il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/CSR/2025, che disciplina durata, contenuti e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008. Le FAQ hanno natura interpretativa e potranno essere modificate o superate da successivi chiarimenti nazionali. NORME TECNICHE – Prodotti chimici Norma Tecnica UNI EN 4 giugno 2026, n. 1018 Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbonato di calcio. La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per il carbonato di calcio utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano. Essa fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento delle acque. NORME TECNICHE – Acqua destinata al consumo umano Norma Tecnica UNI EN 4 giugno 2026, n. 1420 Influenza dei materiali organici sull'acqua destinata al consumo umano - Determinazione dell'odore, del sapore, del colore e della torbidità dell'acqua nei sistemi di tubazioni e stoccaggio. La norma specifica una procedura per ottenere un campione di acqua di migrazione al fine di determinare odore, sapore, colore e torbidità di prodotti realizzati con materiali organici destinati a venire a contatto con l'acqua destinata al consumo umano (acqua potabile) e utilizzati in sistemi di tubazioni e stoccaggio. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 4 giugno 2026, n. 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione. La norma specifica i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler in edifici e in insediamenti industriali, ed i requisiti particolari per i sistemi sprinkler. Essa tratta la classificazione dei pericoli, le alimentazioni idriche, i componenti da utilizzare, l'installazione, le prove ed il collaudo del sistema, la manutenzione e l'ampliamento dei sistemi esistenti, ed individua, per gli edifici, le indicazioni costruttive necessarie per garantire una prestazione soddisfacente dei sistemi sprinkler. NORME TECNICHE – Protezione delle colture Norma Tecnica UNI EN ISO 11 giugno 2026, n. 19932-1 Macchine per la protezione delle colture - Irroratrici a spalla - Parte 1: Requisiti ambientali e di sicurezza. La norma specifica i requisiti ambientali e di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione e la costruzione delle irroratrici portate sul dorso o a spalla dell'operatore e destinate ad essere utilizzate con dei prodotti per la protezione delle piante. Si applica alle irroratrici a spalla azionate a leva, alle irroratrici a spalla a compressione e alle irroratrici a spalla azionate da un motore a combustione o elettrico che utilizza la pressione idraulica per nebulizzare il liquido da irrorare, con un volume nominale superiore a 6,0 l, nell'ambito del loro utilizzo previsto, in particolare in agricoltura e orticoltura. NORME TECNICHE – Protezione colture Norma Tecnica UNI EN ISO 11 giugno 2026, n. 19932-2 Macchine per la protezione delle colture - Irroratrici a spalla - Parte 2: Metodi di prova La norma specifica particolari metodi di prova per la verifica dei requisiti della UNI EN ISO 19932-1 relativi alle irroratrici portate sul dorso o a spalla dell'operatore e destinate ad essere utilizzate con dei prodotti per la protezione delle piante. Si applica alle irroratrici a spalla azionate a leva, alle irroratrici a spalla a compressione e alle irroratrici a spalla azionate da un motore a combustione o elettrico che utilizza la pressione idraulica per polverizzare il liquido da irrorare, destinate ad essere utilizzate principalmente in agricoltura, selvicoltura e orticoltura e con un volume nominale superiore a 6,0 l. NORME TECNICHE – Sicurezza dei giocattoli Norma Tecnica UNI ISO/TR 11 giugno 2026, n. 8124-8 Sicurezza dei giocattoli - Parte 8: Determinazione dell'età - Prima fascia d'età appropriata per il gioco con i giocattoli. Il rapporto tecnico fornisce un'indicazione dell'età minima in cui i bambini iniziano a giocare con i giocattoli in specifiche sottocategorie di giocattoli. È rivolto principalmente ai fabbricanti e agli enti che valutano la conformità dei giocattoli alle norme di sicurezza. Il documento può essere utilizzato come riferimento per determinare l'idoneità dei giocattoli in base all'età minima, da distributori, istituzioni e organizzazioni che si occupano di giochi per bambini, nonché da istituti pediatrici, insegnanti, altri professionisti che utilizzano i giocattoli nelle loro attività quotidiane e dai consumatori. L'età in cui i bambini sviluppano diverse abilità è unica per ogni individuo. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN ISO 11 giugno 2026, n. 21805 Linee guida alla progettazione, selezione e installazione di prese d'aria per salvaguardare l'integrità strutturale di volumi protetti da sistemi antincendio ad estinguenti gassosi La norma fornisce una linea guida per la progettazione, selezione e installazione di prese d'aria per salvaguardare l'integrità strutturale di volumi protetti da sistemi antincendio ad estinguenti gassosi e le disposizioni di aerazione post-scarico se utilizzate. NORME TECNICHE – Acqua destinata al consumo umano Norma Tecnica UNI EN 11 giugno 2026, n. 15664-1 Influenza dei materiali metallici sull'acqua destinata al consumo umano - Prova dinamica in circuito idraulico per la determinazione del rilascio di metalli - Parte 1: Schema costruttivo e conduzione. La norma specifica un procedimento per la determinazione del rilascio di metalli da materiali metallici utilizzati nei prodotti da costruzione in contatto con acqua destinata al consumo umano. NORME TECNICHE – Attrezzature per cucine commerciali Norma Tecnica UNI EN 18 giugno 2026, n. 16282-7 Attrezzature per cucine commerciali - Componenti per la ventilazione nelle cucine commerciali - Parte 7: Installazione e utilizzo di sistemi fissi antincendio. La norma si applica agli impianti di ventilazione nelle cucine commerciali, nelle aree annesse e in altri impianti adibiti alla lavorazione di prodotti alimentari destinati al consumo commerciale. Le cucine e le aree annesse sono locali specifici in cui si preparano i pasti, si lavano e si puliscono stoviglie e attrezzature, si conservano gli alimenti e si smaltiscono i rifiuti alimentari. La norma specifica i requisiti e fornisce raccomandazioni per la configurazione, l'installazione, il collaudo, la manutenzione e la sicurezza degli impianti antincendio fissi per cucine commerciali all'interno di edifici. Si applica agli impianti antincendio che forniscono protezione specifica per le singole apparecchiature, nonché protezione per zone sovrapposte. Il presente documento fornisce le linee guida per l'installazione di impianti antincendio fissi per la protezione contro gli incendi di grasso sulle apparecchiature di cottura all'interno del sistema di aspirazione. La norma include raccomandazioni per la certificazione dei componenti dell'impianto, nonché per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dell'impianto stesso. NORME TECNICHE – Veicoli ricreazionali Norma Tecnica UNI EN 25 giugno 2026, n. 1647 Veicoli ricreazionali - Case mobili per vacanze - Requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute. La norma specifica i requisiti destinati ad assicurare la sicurezza e la salute delle persone quando utilizzano le case mobili per vacanze così come definite nella EN 13878 come soluzione abitativa temporanea o stagionale. Essa specifica gradi di resistenza a carichi di neve e la stabilità della struttura della casa mobile per vacanze, così come le informazioni minime da includere nel manuale d'uso. Essa specifica altresì i metodi di prova corrispondenti. NORME TECNICHE – Macchine forestali Norma Tecnica UNI EN ISO 25 giugno 2026, n. 11680 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici portatili ad asta a motore. La norma definisce i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione e la costruzione delle potatrici ad asta a motore portatili (di seguito denominate “macchina”), incluse le macchine estendibili e telescopiche. Queste macchine utilizzano un albero di trasmissione della potenza per trasmettere la potenza ad un dispositivo di taglio costituito da una sega a catena e da una barra di guida, da una lama a sega con moto alternativo o da una lama a sega circolare monoblocco con un diametro esterno massimo pari a 205 mm. NORME TECNICHE – Macchine agricole e forestali Norma Tecnica UNI EN ISO 25 giugno 2026, n. 16122-3 Macchine agricole e forestali - Ispezione delle irroratrici in uso - Parte 3: Irroratrici per cespugli e colture arboree. La norma, parte della serie UNI EN ISO 16122, quando utilizzata congiuntamente alla UNI EN ISO 16122-1, specifica i requisiti e i metodi di test per l'ispezione delle irroratrici per cespugli e colture arboree in uso. I requisiti sono relativi principalmente alle condizioni dell'irroratrice in relazione ai rischi potenziali per l'ambiente e rispetto all'impiego per ottenere una buona distribuzione. I requisiti per la protezione degli ispettori durante un'ispezione sono specificati nella UNI EN ISO 16122-1. NORME TECNICHE – Macchine agricole e forestali Norma Tecnica UNI EN ISO 25 giugno 2026, n. 16122-4 Macchine agricole e forestali - Ispezione delle irroratrici in uso - Parte 4: Irroratrici fisse e semi-mobili. La norma, parte della serie UNI EN ISO 16122, quando utilizzata congiuntamente alla UNI EN ISO 16122-1, specifica i requisiti e i metodi di test per l'ispezione delle irroratrici fisse e semi-mobili in uso. I requisiti sono relativi principalmente alle condizioni dell'irroratrice in relazione ai rischi potenziali per l'ambiente e rispetto all'impiego per ottenere una buona distribuzione. Non si applica ai sistemi di irrorazione in spazi chiusi (per esempio generatori di aerosol). I requisiti per la protezione degli ispettori durante un'ispezione sono specificati nella UNI EN ISO 16122-1. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2026 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2026-3208 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 05/2026 AMBIENTE RIFIUTI/VARIE – esenzione dal riutilizzo al 100% per involucri di pallet e cinghie Decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione, del 25 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio esentando alcuni operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del 100 % di tali formati di imballaggio. In deroga alle prescrizioni del nuovo Regolamento Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio (n. 40/2025), la Commissione UE ha stabilito che gli operatori economici che utilizzano involucri di pallet o cinghie per stabilizzare o proteggere prodotti posti su pallet durante il trasporto sono esentati dal riutilizzo del 100% di tali imballaggi per i trasporti effettuati internamente alla stessa impresa, tra imprese collegate nell’Unione, o tra imprese nello stesso Stato membro (altrimenti previsto dall’art. 29, par. 2 e 3 del Regolamento). In vigore dal 26 maggio 2026. VARIE – calcolo del GWP per gli edifici Regolamento delegato (UE) 2026/52 della Commissione, del 16 dicembre 2025, che modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita. Predisposte nuove modalità di calcolo del GWP (potenziale di riscaldamento globale) nel corso del ciclo di vita degli edifici, ai fini della comunicazione di tale dato nell’attestato di prestazione energetica (APE). Nell’allegato del Reg. n. 2026/52 sono riportati i requisiti minimi per tale calcolo, ai sensi della norma tecnica EN 15978 (Sostenibilità delle costruzioni — Valutazione della prestazione ambientale degli edifici — Metodo di calcolo). Obiettivo del Regolamento è definire l’impatto, in termini di sostenibilità, di un edificio fin dalla sua costruzione e per tutto il suo ciclo di vita. In vigore dal 24 maggio 2026. EMISSIONI IN ATMOSFERA – contabilizzazione gas serra da servizi di trasporto Regolamento (UE) 2026/1030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto. Stabilita una metodologia per calcolare uniformemente nell’UE le emissioni di gas ad effetto serra provenienti dai servizi di trasporto, sulla base della norma tecnica EN ISO 14083:2023 (Gas a effetto serra - Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle operazioni della catena di trasporto). Il Regolamento precisa le motivazioni alla base dello stesso: “una migliore informazione sulle prestazioni dei servizi di trasporto costituisce uno strumento potente per creare gli incentivi adeguati affinché gli utenti dei trasporti compiano scelte più sostenibili, per influire sulle decisioni commerciali degli operatori dei trasporti, degli organizzatori di servizi di trasporto e degli operatori di hub e per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dei soggetti che eseguono contratti di appalto pubblico. Dati comparabili e affidabili sulle emissioni di gas a effetto serra costituiscono il requisito fondamentale per realizzare tali incentivi e incentivare così un cambiamento comportamentale tanto tra gli organismi pubblici quanto tra le imprese e tra i consumatori”. In vigore dal 1° giugno 2026, si applica dal 2 dicembre 2030, tranne per alcuni articoli e paragrafi, che si applicano dal 1° giugno 2026. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE – nuove deroghe per alcuni paesi europei Decisione di esecuzione (UE) 2026/1041 della Commissione, del 5 maggio 2026, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali. Individuate dalla Commissione UE alcune nuove deroghe nazionali applicabili per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) e vie navigabili interne (ADN) per il 2026-2028. Tali deroghe consentono, in determinate situazioni, di adottare modalità operative differenti rispetto a quelle previste di norma dai vari accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose. Si precisa che gli Stati membri autorizzati all’applicazione di tali deroghe sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Ungheria. L’Italia non è quindi inclusa. VARIE – prodotti, componenti e rifiuti con potenziale di recupero di materie prime critiche Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116 della Commissione, del 26 maggio 2026, recante l’elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche a norma del regolamento (UE) 2024/1252. Definito l’elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti che la Commissione UE ritiene abbiano un potenziale di recupero di materie prime critiche, ai sensi di quanto previsto dal Reg. n. 2024/1252 (Quadro per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche). Si ricorda che per “materie prime critiche” si intendono metalli e componenti chimici presenti in esigue quantità in UE, ma considerati di grande importanza economica e fondamentali per la transizione verde e digitale, per i quali esiste quindi forte dipendenza da paesi esterni. Obiettivo dell’UE è favorire progetti che consentano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali materie, tra cui appunto progetti di recupero mirato. Tra i prodotti, componenti e rifiuti dell’elenco si segnalano: batterie (e i relativi componenti come collettori e cavi interni), apparecchiature elettriche ed elettroniche (e relativi componenti come magneti, dischi rigidi, display), rifiuti da costruzione e demolizione (con riferimento ad alluminio, rame e cavi). In vigore dal 16 giugno 2026. SOSTENIBILITA’ – chiarimenti interpretativi sul Reg. 73/2026 Condivise dalla Commissione europea alcune FAQ interpretative in merito alle modifiche introdotte dal Reg. n. 2026/73 ai Regolamenti sulla Tassonomia (n. 2021/2178, n. 2021/2139 e n.2023/2486), recuperabili al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202602558. Si ricorda che il Regolamento n. 2021/2178 precisa il contenuto e le informazioni che le imprese non finanziarie e finanziarie, soggette all’obbligo di pubblicare informazioni sulla sostenibilità a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della Direttiva 2013/34/UE (Direttiva sui bilanci di esercizio), devono comunicare ai sensi del Regolamento n. 2020/852 (Regolamento Quadro sugli investimenti sostenibili). Sulla base di indicatori fondamentali di prestazione quantitativi, previsti appunto dal Reg. n. 2021/2178, infatti, le attività delle imprese vengono o meno associate, in una certa misura, ad attività economiche ecosostenibili: tali informazioni consentono così al pubblico e agli investitori di comprendere le prestazioni ambientali di tali imprese. Trattasi del sistema di classificazione della cosiddetta “Tassonomia europea”, che permette appunto di definire quali attività economiche sono considerate ecosostenibili e di evitare il “greenwashing”. VARIE – chiarimenti interpretativi sulla Direttiva n. 2024/825 Condivise dalla Commissione europea alcune FAQ interpretative in merito alla Direttiva n. 2024/825 sul cosiddetto “greenwashing” (strategia commerciale ingannevole relativa alla condivisione di dichiarazioni ambientali non veritiere), recuperabili al link: https://commission.europa.eu/document/download/3c257883-bb2a-4dd9-a6dc-501d587bb34f_en?filename=faq-empowerting-consumers-gtd.pdf. REACH – linee guida reporting microplastiche Aggiornate da ECHA le linee guida ufficiali per il reporting annuale delle microplastiche, ai sensi del Reg. n. 2023/2055: https://echa.europa.eu/documents/10162/17246/rest_microplastics_reporting_guidelines_en.pdf/69fe1946-3729-4d21-0d85-cdc72d05e870. CBAM – FAQ per gli operatori Condivise dalla Commissione europea alcune FAQ interpretative sul regolamento CBAM, sia per gli operatori rientranti nel campo di applicazione (ossia coloro che importano merci CBAM per quantità superiori a 50 tonnellate/anno), sia per gli importatori che non superano la soglia minima, che dovranno limitarsi a dichiarare tale condizione nelle dichiarazioni di immissione in libera pratica. https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/013fa763-5dce-4726-a204-69fec04d5ce2_en?filename=CBAM_Questions%20and%20Answers.pdf. SISTEMI DI GESTIONE – EMAS nel settore della carta EMAS nel settore della carta – Manuali e linee guida ISPRA n. 213/2026. ISBN: 978-88-448-1271-3. Pubblicato da ISPRA un nuovo manuale che mira a verificare l’efficacia del sistema di gestione ambientale applicato secondo i requisiti del Regolamento n. 1221/2009 e smi (EMAS), nella riduzione degli impatti ambientali per il settore della produzione della carta. L’obiettivo è rinforzare la valutazione di EMAS come un sistema di gestione ambientale eccellente e come un valido ed efficace strumento per la riduzione degli impatti ambientali delle imprese e la realizzazione di cicli produttivi più circolari e nella promozione di comportamenti sostenibili delle Organizzazioni. VALUTAZIONI AMBIENTALI – linee guida per SIA per impianti eolici onshore Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti eolici onshore. – Manuali e linee guida ISPRA n. 243/2026. ISBN: 978-88-448-0374-2. Diffuse da ISPRA nuove linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA) per impianti eolici onshore. ACQUE TUTELA – ratifica del Protocollo di Londra del 1999 Legge 10 aprile 2026, n. 64. Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. Il Presidente della Repubblica ha ratificato il Protocollo di Londra del 1999, un testo elaborato a partire dalla Convenzione sulle acque di Helsinki del 1992, che impegna gli Stati che lo firmano a migliorare la gestione delle acque (sia potabili che di scarico), ai fini della protezione della salute umana e della sostenibilità della risorsa idrica. L’Italia, con la ratifica, si impegna a prevenire e ridurre le patologie connesse all’acqua, a garantire l’accesso all’acqua potabile e a proteggere le risorse idriche. In vigore dal 6 maggio 2026. VARIE – interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata Decreto Presidente Repubblica 20 febbraio 2026, n. 73. Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Modificata la disciplina relativa agli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, normati dal DPR n. 31/2017. Viene incluso, tra gli interventi che non richiedono autorizzazione, l’inserimento, in strutture turistico-ricettive all’aperto (già munite di autorizzazione), di mezzi mobili di pernottamento come caravan, case mobili e autocaravan, che abbiano determinate caratteristiche, tra cui nessun collegamento di natura permanente al suolo e la possibilità di essere rimossi senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi alla cessazione dell’azienda turistico-ricettiva. Tra gli interventi che prevedono invece procedura autorizzatoria semplificata sono identificati, sempre in riferimento alle strutture turistico-ricettive all’aperto e già munite di autorizzazione, quelli finalizzati all’inserimento di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva. VARIE – adeguamento nazionale al Regolamento UE sul ripristino della natura D.Lgs. Governo 8 aprile 2026, n. 80. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Pubblicato il nuovo D.lgs. n. 80/2026, che attua le disposizioni del Regolamento n. 2024/1991 sul ripristino della natura. Vengono assegnate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le competenze per la gestione delle disposizioni, al fine di favorire il recupero di ecosistemi degradati, la tutela della biodiversità e il rafforzamento della resilienza ambientale. Tra le disposizioni viene introdotta la disciplina del Piano nazionale di ripristino, da adottarsi in futuro. In vigore dal 31 maggio 2026. VARIE – recepimento della Direttiva UE sulla tutela penale dell’ambiente D.Lgs. Governo 21 aprile 2026, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Recepite le disposizioni della Direttiva UE n. 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, mediante il D.lgs. n. 81/2026. Vengono dunque apportate varie modifiche al codice penale, al D.lgs. n. 231/2011 sulla responsabilità amministrativa degli Enti e al D.lgs. n. 152/2006. Tra le novità introdotte: - nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti; - nuovo reato di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas ad effetto serra; - creazione del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale; - introduzione della Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali; - sostituzione del comma 4 dell’art. 256 del D.lgs. n. 152/2006 sulla mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per recupero e trattamento dei rifiuti. In vigore dal 2 giugno 2026. RIFIUTI – nuovo codice EER per mozziconi di prodotti da fumi e chiarimento requisiti per aziende di raccolta e trasporto di tali rifiuti Deliberazione (naz.) 20 maggio 2026, n. 2/ALBO/CN. Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (sostituzione deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019). L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato una nuova delibera in cui aggiorna le disposizioni relative all’iscrizione in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) per le imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo: viene precisato che tali imprese devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell'allegato D, Tab. D4, alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 8 del 12 settembre 2017 (tali dotazioni restano inalterate rispetto a quanto già previsto); inoltre, viene specificato che a tali rifiuti viene assegnato il codice EER 20.01.99 (a differenza del precedente 20.03.99). Quanto sopra coerentemente con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. In vigore dal 21 maggio 2026, abroga e sostituisce la delibera n. 5/2019. RIFIUTI – raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati su aree pubbliche o ad uso pubblico Circolare (Comitati) 21 maggio 2026, n. 3. Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato una circolare in cui fornisce chiarimenti riguardanti le modalità di trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all'Albo per lo svolgimento di tale attività. Viene chiarito che tali rifiuti, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 152/2006, sono qualificati come rifiuti urbani e resta in capo ai Comuni l’obbligo di provvedere alla loro rimozione; tuttavia, viene precisato che tali rifiuti possono essere raccolti e trasportati con veicoli iscritti, oltre che nella categoria 1, anche nelle categorie 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi), in quanto tali categorie, qualora sia possibile la “classificazione a vista”, consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e l'identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati. RIFIUTI – Movimentazione e trasporto fanghi di dragaggio Circolare 20 maggio 2026. Movimentazione e trasporto fanghi di dragaggio. Procedure amministrative. Chiarimenti. La Circolare Ministeriale del 20 maggio 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera sulla movimentazione e trasporto dei fanghi di dragaggio chiarisce le modalità corrette di gestione di questi materiali, ponendo particolare attenzione a classificazione, tracciabilità, trasporto autorizzato e rispetto della normativa sui rifiuti, al fine di garantire una gestione ambientale uniforme e controllabile. RAEE/RENTRI– nuove funzionalità del portale del Centro di Coordinamento Il Centro di Coordinamento RAEE ha comunicato che dal 4 giugno 2026 il suo portale sarà aggiornato con varie nuove funzionalità, necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa RENTRI e consentire una corretta compilazione del Formulario. In particolare, durante l’inserimento di ogni nuova Richiesta di Ritiro (RdR) di RAEE domestici, pile e accumulatori, sarà necessario compilare alcuni nuovi campi obbligatori, relativi a: - Trasporto in ADR: indicazione dell’eventuale applicabilità; - Classi di pericolo: indicazione delle classi di pericolo applicabili per il trasporto di codici EER pericolosi; - Delega FIR: autorizzazione al trasportatore per l’apertura del formulario; - Intestatario FIR: indicazione del nominativo e del relativo ruolo; - Tipologia FIR: indicazione se cartaceo o digitale, laddove sia prevista una scelta; - Intermediario: eventuale inserimento della figura indicata dal Sottoscrittore. RIFIUTI – disciplina fiscale per le materie prime alcoligene ottenute dai rifiuti L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcune informazioni relativamente alla disciplina fiscale applicabile alle materie prime alcoligene ottenute dal recupero di rifiuti, nello specifico sul regime di deposito e circolazione dei prodotti cosiddetti "end of waste". Si rimanda alla circolare per i dettagli: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/240616021/Circolare2+-16116.09-01-2026.pdf/474d8763-c473-cf48-c68f-e8dca7f170a5?t=1767965286056 VARIE - Regione Lombardia. Piano Regionale di Mobilità Ciclistica Delib. Giunta Reg. 27 aprile 2026, n. XII/6069. Approvazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) ai sensi della l.r. 7/2009 e della l. 2/2018. Approvato dalla Regione Lombardia il Piano Regionale di Mobilità Ciclistica (PRMC), che mira a rafforzare la strategia in materia di mobilità sostenibile, consolidando una rete di 25 percorsi di livello nazionale-regionale e andando ad individuare gli ambiti strategici e i criteri per lo sviluppo della ciclabilità quotidiana. VARIE - Regione Lombardia. Procedimenti sanzionatori di competenza di ARPA Circolare Arpa Lombardia 13 maggio 2026, n. 77937. Procedimenti sanzionatori a tutela dell'ambiente di competenza Arpa. Condivisa da ARPA Lombardia una circolare che definisce i procedimenti sanzionatori di competenza dell’Ente stesso e le linee guida operative per i tecnici ARPA. ENERGIA - Regione Lombardia. Determinazione aree idonee per impianti da fonti rinnovabili Legge Regionale 21 maggio 2026, n. 10. Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003. Pubblicate le disposizioni per favorire l’individuazione nel territorio lombardo delle aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. La norma prevede la diffusione degli impianti nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e delle attività agroalimentari e della pianificazione territoriale regionale vigente. ENERGIA - Regione Lombardia. Disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici. Decreto del Dirigente (reg.) 15 maggio 2026, n. 6437. Aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 18546 del 18 dicembre 2019 Aggiornata la disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica. Le disposizioni sono finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici. VARIE - Regione Veneto. Linee guida per la redazione dei Piani Forestali Delib. Giunta Reg. 30 aprile 2026, n. 310. Approvazione delle Linee guida per la redazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale per il Veneto. D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. L.R. n. 52/1978. Regolamento regionale n. 2/2020. Approvate le "Linee guida per la redazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale per il Veneto", quali strumenti di pianificazione forestale territoriale di secondo livello, ai sensi del Testo Unico per le foreste e le filiere forestali (D.lgs. n. 34/2018) e del Regolamento regionale n. 2/2020. RIFIUTI - Regione Veneto. Modifiche alle norme in materia di gestione dei rifiuti Legge Regionale 13 maggio 2026, n. 7. Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". Inseriti due nuovi commi all’art. 21 della LR n. 3/2000, relativamente ai procedimenti di competenza regionale e provinciale riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale. In vigore dal 16 maggio 2026. RIFIUTI – Comune di Verona. Modifiche alla disciplina della TARI Deliberazioni di Consiglio del Comune di Verona del 30/05/2026. Direzione Tributi - Tassa Rifiuti – approvazione delle modifiche agli articoli 11 - 20 - 21 e 32 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI). Approvato il testo delle modifiche agli articoli 11, 20, 21 e 32 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI). NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN 14 maggio 2026, n. 18069 Qualità dell'acqua - Requisiti minimi per la selezione, installazione, validazione e funzionamento dei dispositivi di misura continua. La norma specifica i seguenti requisiti per la selezione, installazione, validazione e funzionamento dei dispositivi di misura continua (CMD): 1) Selezione: definire i requisiti dell'utente, gli scopi delle misurazioni richieste, i requisiti di qualità dei dati associati e la scelta dei CMD. 2) Installazione: verificare la completa e corretta fornitura del CMD selezionato e verificare il funzionamento corretto dell'installazione, del funzionamento e della comunicazione in loco del CMD. 3) Validazione: verificare che il CMD correttamente installato soddisfi tutti i requisiti definiti dall'utente. 4) Operazione: implementazione delle procedure operative e di manutenzione, elaborazione dei dati e tracciabilità dei documenti. L'obiettivo generale è ottenere misurazioni rappresentative e affidabili nell'utilizzo dei CMD per monitorare la qualità dell'acqua. Questo documento è applicabile ai CMD per il monitoraggio dei parametri fisici e chimici in diverse tipologie di acque. NORME TECNICHE – Trattamento dell’acqua Norma Tecnica UNI EN 14 maggio 2026, n. 15077 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina - Ipoclorito di sodio. La norma descrive le caratteristiche dell'ipoclorito di sodio, specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova dell'ipoclorito di sodio. La norma fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento dell'acqua di piscina e specifica anche le regole relative alla manipolazione e al suo utilizzo in condizioni di sicurezza. NORME TECNICHE – Audit sistemi di gestione Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 27 maggio 2026, n. 19011 Linee guida per audit di sistemi di gestione. La norma fornisce una guida sull'audit di sistemi di gestione, compresi i principi dell'attività di audit, la gestione dei programmi di audit e la conduzione degli audit di sistemi di gestione, così come una guida per la valutazione delle competenze delle persone coinvolte nel processo di audit. Tali persone comprendono chi gestisce il programma di audit, auditor e gruppi di audit. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione che abbia l'esigenza di pianificare e condurre audit di sistemi di gestione o di gestire un programma di audit. È possibile l'applicazione della norma ad altri tipi di audit, a condizione che sia prestata particolare attenzione alle specifiche competenze necessarie e che gli obiettivi siano raggiunti. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-1 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 1: Caratteristiche intrinseche - Assorbimento acustico in condizioni di campo sonoro diffuso. La norma specifica il metodo di laboratorio per la misurazione della prestazione dell'assorbimento acustico dei dispositivi di riduzione del rumore del traffico stradale in condizioni di campo riverberante. Essa considera la valutazione delle prestazioni intrinseche di assorbimento acustico di dispositivi che possono essere ragionevolmente assemblati all'interno della camera di prova descritta nella UNI EN ISO 354. Questo metodo non è applicabile per determinare le caratteristiche intrinseche di assorbimento acustico dei dispositivi di riduzione del rumore da installare su strade in condizioni di campo non riverberante. Il metodo di prova della UNI EN ISO 354, citato nella presente norma, esclude i dispositivi che agiscono come risonatori debolmente smorzati. Alcuni dispositivi si differenziano in modo significativo da questi requisiti e in questi casi occorre prestare attenzione nell'interpretazione dei risultati. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-2 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 2: Caratteristiche intrinseche - Isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diffuso. La norma specifica il metodo di laboratorio per la misurazione della prestazione di isolamento acustico per via aerea delle barriere antirumore stradali in condizioni di riverbero. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-3 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 3: Spettro normalizzato del rumore da traffico. La norma definisce uno spettro normalizzato del rumore da traffico per la valutazione e la determinazione della prestazione acustica dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-4 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 4: Caratteristiche intrinseche - Difrazione sonora intrinseca. La norma descrive un metodo di prova per determinare le caratteristiche intrinseche della difrazione sonora e dei dispositivi aggiuntivi installati alla sommità dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale. Il metodo di prova prescrive la misurazione dei livelli di pressione sonora in diversi punti di riferimento vicino alla sommità dei dispositivi per la riduzione del traffico stradale, con o senza i dispositivi aggiuntivi. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-5 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 5: Caratteristiche intrinseche - Assorbimento sonoro in condizioni di campo sonoro diretto. La norma descrive un metodo di misurazione di una quantità rappresentativa delle caratteristiche intrinseche della riflessione sonora dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 1793-6 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 6: Caratteristiche intrinseche - Isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diretto. La norma descrive un metodo di prova per misurare una quantità rappresentativa delle caratteristiche intrinseche di isolamento acustico per via aerea per dispositivi per la riduzione del rumore da traffico: indice di isolamento acustico. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI ISO 28 maggio 2026, n. 13347-3 Ventilatori - Determinazione dei livelli di potenza sonora dei ventilatori in condizioni di laboratorio standardizzate - Parte 3: Metodi di superficie di avvolgimento. La norma specifica un metodo per la determinazione del livello di potenza sonora di un ventilatore. La norma è applicabile ai ventilatori definiti nella norma ISO 13349-1. L'applicabilità del presente documento è limitata alla determinazione dell'emissione sonora aerea per le configurazioni specificate. Le vibrazioni non vengono misurate, né viene determinata la sensibilità dell'emissione sonora aerea agli effetti delle vibrazioni. Le dimensioni dei ventilatori che possono essere testati in conformità al presente documento sono limitate solo dagli aspetti pratici della configurazione di prova. I limiti dimensionali, le dimensioni del ventilatore di prova e le prestazioni di ventilazione determineranno le dimensioni della stanza, la potenza e i requisiti di montaggio per il ventilatore di prova. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-5 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 5: Linee guida per gli imballaggi rigidi in PET (ad esclusione delle bottiglie). La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido in PET che non rientri nella definizione di bottiglia in PET con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-12 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 12: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi rigidi in PE e PP. La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PE o PP, nonché la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PE rigido o PP rigido, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-7 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 7: Linee guida per gli imballaggi flessibili in PE e PP. La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio flessibile il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PE o PP, nonché la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PE flessibile o PP flessibile, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-15 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 15: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi in EPS. La norma fornisce requisiti per il processo di valutazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui componente principale, in termini di massa, sia costituito prevalentemente da EPS, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di riciclo. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-8 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 8: Linee guida per gli imballaggi rigidi in PS e XPS. La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PS o XPS, nonché la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PS rigido o XPS, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-14 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 14: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi rigidi in PS e XPS. La norma fornisce requisiti per il processo di valutazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PS o XPS, nonché per la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PS rigido o XPS, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte, e alla caratterizzazione dei flussi di uscita rispetto a un materiale di riferimento. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-11 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 11: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi rigidi in PET (ad esclusione delle bottiglie). La norma fornisce requisiti per il processo di valutazione di qualsiasi imballaggio rigido in PET che non rientri nella definizione di bottiglia in PET, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell’arte, nonché alla caratterizzazione dei flussi di uscita rispetto a un materiale di riferimento. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-13 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 13: Processo di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica - Protocolli per gli imballaggi flessibili in PE e PP. La norma fornisce requisiti per il processo di valutazione di qualsiasi imballaggio flessibile il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PE o PP, nonché per il processo di valutazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PE flessibile o PP flessibile, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte, e alla caratterizzazione dei flussi di uscita rispetto a un materiale di riferimento. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-6 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 6: Linee guida per gli imballaggi rigidi in PE e PP. La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui corpo principale dell'unità di imballaggio sia costituito prevalentemente da PE o PP, nonché la progettazione di componenti separati costituiti prevalentemente da PE rigido o PP rigido, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all'utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-1 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 1: Definizioni e principi per la progettazione ai fini del riciclo degli imballaggi in plastica. La norma fornisce un quadro di riferimento e principi per i documenti di progettazione per il riciclo, finalizzati alla valutazione e all'identificazione del livello di compatibilità delle caratteristiche degli imballaggi in plastica con i processi applicabili di raccolta, selezione e riciclo, descrivendone il livello di compatibilità. La norma si applica a qualsiasi imballaggio costituito prevalentemente da plastica e ai componenti separati costituiti prevalentemente da plastica. Essa mira a fornire un approccio coerente per le linee guida e i protocolli relativi a ciascun polimero e formato. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 18120-9 Imballaggi - Progettazione per il riciclo degli imballaggi in plastica - Parte 9: Linee guida per gli imballaggi in EPS. La norma tratta la progettazione di qualsiasi imballaggio rigido il cui componente principale, in termini di peso, sia costituito prevalentemente da EPS, con riferimento alla compatibilità della progettazione con i processi di raccolta, selezione e riciclo allo stato dell'arte e all’utilizzabilità dei materiali riciclati in un'applicazione. SICUREZZA ATTREZZATURE DI LAVORO – Conformità dispositivi medici Regolamento di esecuzione (UE) 2026/977 della Commissione, del 4 maggio 2026, che stabilisce determinate prescrizioni procedurali e relative alla gestione della qualità uniformi per le attività di valutazione della conformità svolte da un organismo notificato designato a norma dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/977 della Commissione, del 4 maggio 2026, introduce regole uniformi per le attività di valutazione della conformità svolte dagli organismi notificati nell'ambito del Regolamento sui dispositivi medici (MDR – Reg. UE 2017/745) e del Regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR – Reg. UE 2017/746). L'obiettivo è rendere più omogenee, trasparenti ed efficienti le procedure di certificazione in tutta l'Unione europea. VARIE – Dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici di combustibili liquidi Decisione di esecuzione (UE) 2026/989 della Commissione, del 4 maggio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura. Viene inserito il riferimento alla nuova norma EN 13616-1:2025, riguardante i dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici di combustibili liquidi, parte 1 dispositivi con sistema di chiusura. VARIE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi Rettifica n. 2026/90364. Rettifica della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio. La Rettifica del 7 maggio 2026, n. 90364 corregge alcuni errori materiali presenti nella Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Product Liability Directive). COSMETICI – Rettifica del Regolamento n. 2026/909 che modifica il Regolamento cosmetici n. 1223/2009 Rettifica n. 2026/90354. Rettifica del regolamento (UE) 2026/909 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di Benzyl Salicylate, di Triphenyl Phosphate, di Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate, dell’alluminio, dei sali di zinco idrosolubili, dell’olio di vetiver acetilato, di Citral, di HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16, di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e del suo sale dicloridrato e di DHHB nei prodotti cosmetici. La rettifica non introduce nuove regole sostanziali, ma corregge errori materiali (testo, riferimenti, numerazioni o formulazioni) presenti nel regolamento 2026/909, che a sua volta modifica la normativa europea sui cosmetici. Lo scopo è rendere il testo giuridico coerente e applicabile correttamente. riguarda l’impiego di Benzyl Salicylate, di Triphenyl Phosphate, di Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate, dell’alluminio, dei sali di zinco idrosolubili, dell’olio di vetiver acetilato, di Citral, di HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16, di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e del suo sale dicloridrato e di DHHB nei prodotti cosmetici. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE – nuove deroghe per alcuni paesi europei Decisione di esecuzione (UE) 2026/1041 della Commissione, del 5 maggio 2026, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali. Individuate dalla Commissione UE alcune nuove deroghe nazionali applicabili per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) e vie navigabili interne (ADN) per il 2026-2028. Tali deroghe consentono, in determinate situazioni, di adottare modalità operative differenti rispetto a quelle previste di norma dai vari accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose. Si precisa che gli Stati membri autorizzati all’applicazione di tali deroghe sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Ungheria. L’Italia non è quindi inclusa. BIOCIDI – Modifiche al regolamento (UE) n. 528/2012 Decisione di esecuzione (UE) 20 maggio 2026, n. 1089. Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1112. Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1103. Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1109. Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1129. Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1128. Decisione di esecuzione (UE) 22 maggio 2026, n. 1113. La Commissione europea ha deciso con molteplici Decisioni di modificare il regolamento (UE) n. 528/2012 che regola i prodotti biocidi. PRODOTTI FITOSANITARI – Regolamento (UE) 2026/1123 della Commissione del 26 maggio 2026 Regolamento (UE) 2026/1123 della Commissione del 26 maggio 2026 che stabilisce i requisiti relativi all’etichettatura dei prodotti fitosanitari e abroga il regolamento (UE) n. 547/2011. Viene introdotta l’etichetta digitale, accessibile tramite QR code o altro collegamento elettronico, accanto all’etichetta fisica tradizionale. PRODOTTI FITOSANITARI – aggiornamento elenco europeo sostanze attive per i pesticidi Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1154 della Commissione del 29 maggio 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la soppressione di metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460 dall’elenco delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento aggiorna l’elenco europeo delle sostanze attive per i pesticidi eliminando metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460, con conseguente progressiva revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. SOSTANZE STUPEFACENTI – aggiornamento tabelle sostanze stupefacenti e psicotrope DECRETO 28 aprile 2026 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive. Il decreto aggiorna le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope previste dal DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti), inserendo nuove sostanze psicoattive considerate rilevanti per il rischio di abuso, dipendenza o danno per la salute pubblica. INAIL – Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Circolare n. 23 dell'11 maggio 2026 - Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nuovo servizio telematico per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro. La Circolare INAIL n. 23/2026 introduce una serie di semplificazioni amministrative nella gestione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alla trasmissione dei certificati medici di infortunio L’obiettivo è semplificare gli adempimenti, migliorare la qualità delle informazioni e velocizzare la gestione delle pratiche assicurative INFORTUNIO SUL LAVORO – Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione Decreto ministeriale n. 58 dell'11 maggio 2026. Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2026, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 9 aprile 2026, n. 41. Il Decreto Ministeriale Lavoro n. 58 dell’11 maggio 2026 aggiorna dal 1° luglio 2026 i valori economici utilizzati dall’INAIL per il calcolo delle prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria e navigazione, fissando nuovi valori di retribuzione minima e massima di riferimento. INFORTUNIO SUL LAVORO – Retribuzione convenzionale e prestazioni economiche INAIL per medici esposti a radiazioni ionizzanti Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 maggio 2026, n. 55, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 25 maggio 2026, al numero 581, concernente la “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026” di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 9 aprile 2026, n. 43. Il Decreto Ministeriale Lavoro n. 55 dell’11 maggio 2026 aggiorna, dal 1° luglio 2026, la retribuzione convenzionale e le prestazioni economiche INAIL spettanti ai medici esposti a radiazioni ionizzanti, adeguandole alla rivalutazione annuale prevista dalla normativa assicurativa. SICUREZZA DEI PRODOTTI – Adeguamento della normativa nazionale DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n. 78. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio. Il decreto legislativo adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety Regulation - GPSR), che sostituisce la precedente direttiva 2001/95/CE e aggiorna il sistema europeo di controllo della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato rafforzando gli obblighi di produttori, importatori e venditori online, migliorando i controlli sul mercato e aumentando la tutela dei consumatori. VARIE – Istituzione Organismo per la parità DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 91. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 istituisce un nuovo Organismo per la parità e rafforza il sistema italiano contro le discriminazioni, recependo le direttive europee 2024/1499 e 2024/1500 e introducendo strumenti più efficaci di prevenzione, assistenza e tutela. Il decreto adegua la normativa italiana alle nuove disposizioni europee sugli organismi per la parità, con l’obiettivo di rafforzare la tutela contro le discriminazioni e garantire una maggiore efficacia dei sistemi nazionali di promozione della parità di trattamento. GAS TOSSICI – Revisione patenti di abilitazione per l'impiego Decreto Ministeriale 22 aprile 2026. Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021. Con il DM 22 aprile 2026 viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021. ATTREZZATURE DI LAVORO – 73° Elenco dei soggetti abilitati per effettuazione verifiche periodiche Decreto direttoriale n. 65 del 28 maggio 2026. 73° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Il decreto aggiorna l’elenco ufficiale dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e disciplinato dal Decreto interministeriale 11 aprile 2011. LAVORI PUBBLICI – Linee guida per identificazione, qualificazione e utilizzo di travi tralicciate in acciaio Linee guida per l’identificazione, la qualificazione e l’utilizzo di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego - Aggiornamento maggio 2026. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le Linee guida per l'identificazione, la qualificazione e l'utilizzo di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all’impiego. VARIE – Regione Veneto. Gestione informativa digitale delle costruzioni Delib. Giunta Reg. 28 aprile 2026, n. 301. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti (BIM). D.Lgs. n. 36/2023, art. 43 e Allegato I.9. Approvazione dell'Atto Organizzativo, individuazione BIM Manager e indicazioni operative. La D.G.R. Veneto n. 301 del 28 aprile 2026 introduce il modello organizzativo regionale per la gestione digitale delle costruzioni tramite BIM (Building Information Modeling) nella progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche, in attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), approvando procedure interne e individuando le figure responsabili (BIM Manager e BIM Coordinator). RISCHIO CALORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – Regione Veneto. Approvazione Protocollo d’Intesa Delib. Giunta Reg. 19 maggio 2026, n. 376. Approvazione del "Protocollo d'Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" tra la Regione del Veneto, le Istituzioni competenti e le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale. Approvato il "Protocollo d'Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" tra la Regione del Veneto, le Istituzioni competenti e le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale. FORMAZIONE – Regione Veneto. Recepimento accordo su durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di SSL Delib. Giunta Reg. 19 maggio 2026, n. 377. Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, concernente l'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La Delibera: - recepisce integralmente l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 come allegato alla delibera; - rende applicabili nel territorio della Regione Veneto le nuove disposizioni sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - sostituisce il precedente sistema di accordi sulla formazione, unificando e aggiornando la disciplina relativa ai diversi soggetti della prevenzione aziendale. ANTINCENDIO – Regione Lombardia. Recepimento regole nazionali Delib. Giunta Reg. 18 maggio 2026, n. XII/6181. Recepimento del decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2026 recante «Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola» (GU n. 81 del 8 aprile 2026), ed applicazione agli enti accreditati in Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi e al lavoro. La D.G.R. Lombardia n. XII/6181 del 18 maggio 2026 recepisce le nuove regole nazionali sulla prevenzione incendi e le estende agli enti di formazione e servizi al lavoro accreditati, imponendo adeguamenti progressivi entro 8 gennaio 2027 e 31 dicembre 2027, con obblighi documentali e misure di sicurezza transitorie fino al completamento degli interventi. NORME TECNICHE – Sicurezza dei giocattoli Norma Tecnica UNI CEN/TR 14 maggio 2026, n. 15071 Sicurezza dei giocattoli - Traduzioni nazionali di avvertenze e istruzioni per l'uso della serie EN 71. Il rapporto tecnico contiene una raccolta di traduzioni nazionali di avvertenze e istruzioni per l'uso, citate nella serie di norme EN 71. Le avvertenze e le istruzioni per l'uso devono essere applicate in conformità ai requisiti e alle specifiche della serie di norme EN 71 per la sicurezza dei giocattoli, e tali norme devono essere sempre consultate prima di redigere il testo di un'avvertenza o di un'istruzione per l'uso. Gli utilizzatori del presente documento devono essere consapevoli che per alcuni giocattoli potrebbero essere richieste marcature aggiuntive, per esempio nei paesi extra-UE. I regolamenti nazionali dovrebbero essere consultati. NORME TECNICHE – Disinfezione acque Norma Tecnica UNI EN 14 maggio 2026, n. 15077 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina - Ipoclorito di sodio. La norma descrive le caratteristiche dell'ipoclorito di sodio, specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova dell'ipoclorito di sodio. La norma fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento dell'acqua di piscina e specifica anche le regole relative alla manipolazione e al suo utilizzo in condizioni di sicurezza. NORME TECNICHE – Laboratori medici Norma Tecnica UNI EN ISO 21 maggio 2026, n. 22367 Laboratori medici - Applicazione della gestione del rischio ai laboratori medici. La norma specifica un processo mediante il quale un laboratorio medico identifica e gestisce i rischi per i pazienti, per il personale del laboratorio e per i fornitori di servizi, associati agli esami di laboratorio medico. Il processo comprende l'identificazione, la stima, la valutazione, il controllo e il monitoraggio dei rischi. I requisiti del presente documento sono applicabili a tutti gli aspetti degli esami e dei servizi di un laboratorio medico, inclusi gli aspetti pre‑esame, di esame e post‑esame, compresa la corretta trasmissione dei risultati degli esami nella cartella clinica elettronica, nonché gli altri processi tecnici e gestionali descritti nella ISO 15189. La norma non specifica livelli accettabili di rischio. La norma non si applica ai rischi derivanti dalle decisioni cliniche post‑esame adottate dagli operatori sanitari. La norma integra la gestione dei rischi che incidono sulle organizzazioni di laboratori medici e che sono trattati dalla ISO 31000, quali i rischi di natura aziendale, economica, legale e regolatoria. NORME TECNICHE – Audit sistemi di gestione Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 27 maggio 2026, n. 19011 Linee guida per audit di sistemi di gestione. La norma fornisce una guida sull'audit di sistemi di gestione, compresi i principi dell'attività di audit, la gestione dei programmi di audit e la conduzione degli audit di sistemi di gestione, così come una guida per la valutazione delle competenze delle persone coinvolte nel processo di audit. Tali persone comprendono chi gestisce il programma di audit, auditor e gruppi di audit. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione che abbia l'esigenza di pianificare e condurre audit di sistemi di gestione o di gestire un programma di audit. È possibile l'applicazione della norma ad altri tipi di audit, a condizione che sia prestata particolare attenzione alle specifiche competenze necessarie e che gli obiettivi siano raggiunti. NORME TECNICHE – Gestione per la qualità Norma Tecnica UNI EN ISO 27 maggio 2026, n. 9000 Gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario. La norma stabilisce i concetti fondamentali e i principi della gestione per la qualità che sono universalmente applicabili a: - organizzazioni che cercano il successo durevole mediante l'attuazione di un sistema di gestione per la qualità; - clienti che cercano fiducia nella capacità di un'organizzazione di fornire con regolarità prodotti e servizi conformi ai loro requisiti; - organizzazioni che cercano fiducia nella loro catena di fornitura affinché i requisiti dei prodotti e servizi siano soddisfatti; - organizzazioni e parti interessate che cercano di migliorare la comunicazione mediante una comune comprensione del vocabolario utilizzato nella gestione per la qualità; - organizzazioni che eseguono valutazioni della conformità a fronte dei requisiti della ISO 9001; - coloro che forniscono formazione, valutazione e consigli circa la gestione per la qualità; - coloro che predispongono le relative norme. La norma specifica i termini e le definizioni che si applicano a tutte le norme di gestione per la qualità e di sistemi di gestione per la qualità elaborati dall'ISO/TC 176. La norma è applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, complessità o modello di business. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI ISO 28 maggio 2026, n. 13347-3 Ventilatori - Determinazione dei livelli di potenza sonora dei ventilatori in condizioni di laboratorio standardizzate - Parte 3: Metodi di superficie di avvolgimento. La norma specifica un metodo per la determinazione del livello di potenza sonora di un ventilatore. La norma è applicabile ai ventilatori definiti nella norma ISO 13349-1. L'applicabilità del presente documento è limitata alla determinazione dell'emissione sonora aerea per le configurazioni specificate. Le vibrazioni non vengono misurate, né viene determinata la sensibilità dell'emissione sonora aerea agli effetti delle vibrazioni. Le dimensioni dei ventilatori che possono essere testati in conformità al presente documento sono limitate solo dagli aspetti pratici della configurazione di prova. I limiti dimensionali, le dimensioni del ventilatore di prova e le prestazioni di ventilazione determineranno le dimensioni della stanza, la potenza e i requisiti di montaggio per il ventilatore di prova. NORME TECNICHE – Bombole per GPL Norma Tecnica UNI EN 28 maggio 2026, n. 16728 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica. La norma specifica le procedure per l'ispezione e le prove periodiche delle bombole di GPL ricaricabili e trasportabili con una capacità in acqua compresa tra 0,5 l e 150 l inclusi. Il presente documento si applica a: - bombole di GPL in acciaio saldate, fabbricate secondo un progetto e una costruzione alternativi, conformi alla norma EN 14140 o a una norma equivalente; - bombole di GPL in alluminio saldate, conformi alla norma EN 13110 o a una norma equivalente; - bombole GPL composite, conformi alla norma EN 14427 o a una norma equivalente; - bombole GPL sovrastampate progettate e fabbricate secondo la norma EN 1442 o EN 14140; vedere le Appendici E e F. Il presente documento può essere applicato anche alle bombole GPL in acciaio inossidabile progettate secondo le norme nazionali, vedere il Punto A.3. Il presente documento può essere applicato anche alle bombole GPL composite progettate secondo le norme EN 12245, ISO 11119-3 e ISO 11119-4. Il presente documento non si applica alle bombole installate in modo permanente nei veicoli. NORME TECNICHE – Trattrici e macchine agricole e forestali Norma Tecnica UNI EN ISO 28 maggio 2026, n. 5674 Trattrici e macchine agricole e forestali - Protezioni per alberi cardanici di trasmissione della presa di potenza (p.d.p.) - Prove di resistenza e di usura e criteri di accettazione La norma specifica le prove di laboratorio e i criteri di accettazione per determinare la resistenza meccanica e la resistenza all'usura delle protezioni per alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.). --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2026 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2026-3206 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 04/2026 AMBIENTE REACH – inclusione del 2,4-dinitrotoluene nell’Allegato XVII Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli. Nell’Allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Reg. n. 1907/2006 (REACH) figura ora anche la voce relativa al 2,4-dinitrotoluene, per il quale da dopo il 10 maggio 2027 viene vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza negli articoli destinati ad utilizzatori professionali o al pubblico in generale, in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, salvo specifiche deroghe (ad esempio per articoli per uso militare e munizioni per polizia e forze di sicurezza). In vigore dal 11 maggio 2026. EMISSION TRADING – modifiche al funzionamento registro UE delle quote Regolamento delegato (UE) 2026/109 della Commissione, del 14 gennaio 2026, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio. Regolamento delegato (UE) 2026/81 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono stati adottati dalla Commissione UE due nuovi regolamenti delegati, con l’obiettivo di aggiornare il funzionamento del registro dell’Unione relativo alle operazioni di scambio di quote emissioni di gas serra, previsto dalla disciplina dell’Emission Trading System (ETS). Nello specifico: - Il Reg. n. 2026/109 rettifica il precedente Reg. n. 2019/1122 in alcuni punti e definisce più chiaramente le modalità di trasferimento e annullamento delle assegnazioni annuali di emissioni; - Il Reg. n. 2026/81, rettificando sempre il Reg. n. 2019/1122, introduce nuove disposizioni in merito alla contabilizzazione delle emissioni dal settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. In vigore dal 27 aprile 2026. VARIE – valori limite per gli assorbimenti netti di gas serra per il periodo 2026-2029 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/893 della Commissione, del 24 aprile 2026, che stabilisce i valori limite annuali per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri per il periodo 2026-2029 a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio. Definiti i valori annuali di riferimento, per il periodo 2026-2029, per gli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti agli Stati membri, nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Per l’Italia, il valore di riferimento è attorno ai -48 milioni di tonnellate di CO2 equivalente/anno assorbiti: ciò significa che la quantità di CO2 equivalente rilasciata da attività appartenenti a tali settori deve essere inferiore rispetto alla quantità di CO2 sequestrata naturalmente grazie alla crescita delle foreste e alla gestione del suolo. In vigore dal 17 maggio 2026. ENERGIA – elenco progetti per infrastrutture energetiche trans-europee Regolamento delegato (UE) 2026/764 della Commissione, del 1 decembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco. È stato pubblicato l’elenco dei “Progetti di interesse comune” (PCI) e “Progetti di reciproco interesse” (PMI), relativi alle infrastrutture energetiche trans-europee per il conseguimento della neutralità climatica. Tali progetti riportati nell’elenco potranno quindi beneficiare di procedure di autorizzazione accelerate e migliori condizioni normative, nonché potranno essere ammessi a fruire di un sostegno finanziario attraverso il meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility). In vigore dal 29 aprile 2026. VARIE – certificazione per attività di assorbimento permanente del carbonio Regolamento delegato (UE) 2026/285 della Commissione, del 3 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio. Adottata la metodologia per consentire, alle aziende che effettuano attività di assorbimento permanente del carbonio, di certificare tali attività, relative a: - cattura diretta dall'atmosfera con stoccaggio geologico permanente (DACCS); - cattura di emissioni biogeniche con successivo stoccaggio (BioCCS); - produzione e utilizzo del biochar (BCR) per lo stoccaggio del carbonio nel suolo o l'impiego in materiali da costruzione. In vigore dal 7 maggio 2026. ACQUE TUTELA – nuova Direttiva europea Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Pubblicata la Direttiva n. 2026/805, che aggiorna la normativa in materia di acque, protezione delle acque sotterranee e standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Tra le modifiche introdotte, un ampliamento delle sostanze pericolose e degli inquinanti, con nuove soglie di allerta e valori limite applicabili. In vigore dal 10 maggio 2026, gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni entro il 21 dicembre 2027. SOSTENIBILITA’ – obbligo di riparabilità anche per apparecchi per riscaldamento ambiente ad uso domestico Direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati. Nell’ottica di rafforzamento della disciplina in materia di ecodesign (Reg. n. 2024/1103), vengono inclusi, tra gli apparecchi soggetti agli obblighi di riparazione da parte del fabbricante, previsti dal Reg. n. 2024/1799, anche quelli per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico. In vigore dal 10 maggio 2026, gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni entro il 31 luglio 2026 e applicarle da tale data. SOSTENIBILITA’/RIFIUTI – deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti. Il Regolamento n. 2024/1781 ha introdotto un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili; tra le varie disposizioni, all’art. 24 è stato anche stabilito un divieto di distruzione (intesa come operazione di gestione rifiuti diversa dalla preparazione per il riutilizzo) di specifiche categorie di prodotti invenduti, in primis provenienti dal settore tessile, con avvii scaglionati nel tempo sulla base delle dimensioni delle imprese. Tuttavia, la Commissione ha la possibilità di definire varie deroghe a tale divieto, richiedendo però in tal caso che le aziende rendicontino annualmente i dati sulla distruzione dei propri beni invenduti. Con il Reg. n. 2026/296, viene appunto prevista una deroga al divieto, per i prodotti elencati nell’Allegato VII del Reg. 2024/1781 e solamente in specifiche circostanze, come in caso di prodotti pericolosi, che violano i diritti di proprietà intellettuale, inidonei allo scopo per cui sono destinati a causa di difetti di fabbricazione e la cui riparazione non è tecnicamente fattibile. Vengono stabiliti anche gli obblighi relativi alla conservazione della documentazione per dimostrare la conformità dei prodotti alla deroga prevista. In vigore dal 12 maggio 2026, si applica dal 19 luglio 2026. EMISSION TRADING – assegnazioni statali annuali di emissioni per il periodo 2026-2030 Decisione di esecuzione (UE) 2026/895 della Commissione del 24 aprile 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 per quanto riguarda le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2026-2030. Stabilite le nuove assegnazioni annuali massime di emissioni previste per ciascuno Stato membro per il periodo 2026-2030, in accordo con la disciplina EFR (Effort-sharing regulation). Tale disciplina agisce in contemporanea con il più conosciuto Emission trading system (ETS), ed era difatti nata in origine per fissare obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per i settori inizialmente esclusi dall’ETS, che però saranno inclusi dal 2028 nel cosiddetto “ETS II”, come il settore dei trasporti, la piccola industria e il settore dei rifiuti. In vigore dal 17 maggio 2026. SOSTANZE PERICOLOSE – nuove restrizioni per prodotti cosmetici Regolamento (UE) 2026/909 della Commissione, del 27 aprile 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di Benzyl Salicylate, di Triphenyl Phosphate, di Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate, dell’alluminio, dei sali di zinco idrosolubili, dell’olio di vetiver acetilato, di Citral, di HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16, di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e del suo sale dicloridrato e di DHHB nei prodotti cosmetici. Introdotte nuove restrizioni, prescrizioni per l’uso e divieti per varie sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici. In vigore dal 18 maggio 2026. REACH – linee guida per sostituzione schiume antincendio con PFAS Sono state aggiornate da ECHA le linee guida per supportare gli operatori e le autorità nella progressiva sostituzione delle schiume antincendio contenenti PFAS, a favore di alternative prive di fluoro, nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento REACH n. 1907/2006 e sui POPs (inquinanti organici persistenti) n. 2019/1021. Le linee guida sono riportate al link: https://substitution-perfluores.ineris.fr/sites/substitution-perfluores/files/documents/eu_guidance_for_transitioning_tofluorine-free_firefighting_foams_2025_echa.pdf. REACH – orientamenti per restrizioni solventi aprotici[1] Pubblicato da ECHA un documento di orientamento per le imprese relativamente alle restrizioni per alcuni solventi aprotici inclusi nell’Allegato XVII del Regolamento REACH n. 1907/2006 e quindi soggetti a specifici limiti di fabbricazione, immissione sul mercato ed uso. Il documento aggiorna le precedenti linee guida ed è reperibile al link: https://echa.europa.eu/documents/d/guest/rest_aprotic_solvents_guideline_en. SOSTENIBILITA’ – chiarimenti dal MASE sui CAM per l’edilizia a fronte del nuovo quadro 2025 Circolare Ministeriale 10 aprile 2026, n. 77569. Circolare avente ad oggetto il decreto ministeriale 24 novembre 2025, recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi – DM CAM Edilizia 2025". Chiarimenti applicativi sugli articoli 1 (Oggetto e ambito di applicazione) e 2 (Disposizioni transitorie). Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’ambito temporale di applicazione del Decreto Ministeriale 24 novembre 2025 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, relativamente al periodo transitorio tra l’applicazione dei precedenti CAM edilizia 2022 e i nuovi 2025. RIFIUTI – modalità di predisposizione della proposta tariffaria degli impianti di trattamento Determinazione (naz.) 13 aprile 2026, n. 1/DTAC/2026. Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/r/rif e 480/2025/r/rif. Approvate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) le modalità per la predisposizione della proposta tariffaria da parte degli impianti di trattamento dei rifiuti, sia “minimi” (strutture di trattamento e smaltimento identificate a livello regionale come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti) che “intermedi” (da cui provengono i flussi in ingresso agli impianti minimi). ENERGIA – regimi amministrativi per impianti di utilizzazione di calore geotermico senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo Decreto Ministeriale 2 aprile 2026. Adeguamento del decreto 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nuove disposizioni in merito alla produzione di energia da utilizzazione locale di calore geotermico. Con il DM 2 aprile 2026, vengono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, destinati a riscaldamento e climatizzazione degli edifici. Viene precisato quali impianti sono soggetti al regime ad attività libera e quali alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). RIFIUTI – posticipo obbligo DIWASS per spedizioni transfrontaliere Nota Ministeriale 15 aprile 2026, n. 80815. Regolamento (UE) 2024/1157. Sistema informatico DIWASS - Documenti dell'Allegato VII - proroga fino al 1° gennaio 2027. A seguito delle considerazioni sorte a livello di Commissione Europea in merito al nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti (n. 2024/1157), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mediante nota esplicativa, ha comunicato il posticipo al 1° gennaio 2027 dell’obbligo di utilizzo del sistema informatico DIWASS per lo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione relativa alle spedizioni di rifiuti accompagnate dall’Allegato VII (in “lista verde”). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 maggio (data di avvio dell’applicazione del Reg. n. 2024/1157) e il 31 dicembre 2026, non saranno applicate sanzioni ai soggetti che gestiranno i documenti di cui all’Allegato VII mediante formato cartaceo o con sistemi digitali specifici, invece che sul DIWASS. Sarà comunque possibile in tale periodo, mediante l’interfaccia grafica del DIWASS, scaricare volontariamente in formato PDF l’Allegato VII, da compilare. Rimane invece applicabile, dal 21 maggio 2026, l’obbligo di utilizzo del DIWASS per le procedure di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Le considerazioni della Commissione Europea sono riportate al seguente link: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=68995&fromExpertGroups=3343. VARIE – conversione in legge del DL n.19/2026 Legge 20 aprile 2026, n. 50. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. Convertito in legge il DL n. 19/2026, che ha introdotto varie misure per facilitare il completamento dei progetti finanziati dal PNRR. Relativamente ad aspetti ambientali, viene precisato, tra gli altri aspetti, che: - le imprese munite di AIA, AUA o autorizzazioni alle emissioni in atmosfera o agli scarichi idrici ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 sono escluse dalla categoria delle “industrie insalubri” ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265); - liberi professionisti iscritti in albi professionali possono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi da attività manutentive da essi svolte; - piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e commerciabili come tali a condizione di rispettare determinate caratteristiche tecniche, in sostanza escludendoli dal divieto di immissione sul mercato previsto per i prodotti monouso; In vigore dal 21 aprile 2026. RIFIUTI – disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani Decreto Ministeriale 26 marzo 2026. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Pubblicato il DM 26 marzo 2026, che disciplina i centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.lgs. n. 152/2006 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione. Vengono inserite disposizioni più severe per la realizzazione e gestione dei centri, nell’ottica di maggiore sicurezza e tracciabilità dei rifiuti. L’allegato 1 del DM identifica l’elenco dei rifiuti conferibili da utenze domestiche e non domestiche (queste ultime, viene precisato, sono quelle di cui all'allegato L-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-quater del medesimo decreto legislativo, nonché quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'art. 4, comma 1, lettera l), del D.lgs. n. 49/2014 e le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del DPR n. 254/2003. Vengono abrogati il DM 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009 RAEE – definizione delle quote di mercato dei produttori di AEE per il 2024 e delle tariffe per il Registro Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all'anno 2024. Pubblicato il comunicato relativo alla definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) riferite all’anno 2024, adottata dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile e batterie. Le quote assegnate sono disponibili accedendo al Registro nazionale AEE. Sulla base di tali quote, vengono strutturate anche le tariffe, riferite all’anno 2024, per la gestione del Registro nazionale AEE, visibili per i produttori sempre accedendo all’area riservata del Registro. RIFIUTI – programmazione regolamenti EoW Decreto direttoriale MinAmbiente 23 marzo 2026, n. 93. Programmazione 2026 della definizione dei regolamenti End of waste. Pubblicato il Decreto che stabilisce la programmazione delle attività, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di definizione dei regolamenti per la cessazione della qualifica di rifiuto, cosiddetta End of Waste (EoW), per l'anno 2026. Nella programmazione sono previsti i regolamenti EoW relativi a gesso, legno, gomma vulcanizzata da pneumatici fuori uso. Saranno inoltre prese in considerazione le discipline EoW per rifiuti tessili, rifiuti accidentalmente pescati, plastiche e pastelli di piombo. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – recepimento italiano di tre accordi multilaterali L’Italia ha firmato tre accordi multilaterali per il trasporto di merci pericolose su strada, con applicazione di alcune deroghe parziali o totali al regime ADR. Gli accordi sono il M361, M362 e M364 e sono validi fino al 31 dicembre 2026. RENTRI - indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni Sul sito del RENTRI (https://www.rentri.gov.it), nella sezione News ed eventi, sono state condivise le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006, relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento. SOSTANZE PERICOLOSE – piattaforma ARPAV per monitoraggio PFAS ARPAV ha condiviso una nuova piattaforma WebGis per consultare e monitorare la distribuzione, sul territorio della Regione Veneto, di sostanze per- e poli fluoroalchiliche nelle acque, sulla base di campioni analizzati tra il 2013 e il 2025. La piattaforma è disponibile al link: https://gaia.arpa.veneto.it/maps/1299. RIFIUTI - Regione Veneto. Approvazione di tre sottoprodotti Decreto del Dirigente (reg.) 20 marzo 2026, n. 99. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento Sottoprodotto di Filiera nominato "Residuo di produzione mangimifici". Decreto del Dirigente (reg.) 20 marzo 2026, n. 98. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento Sottoprodotto di Filiera nominato "Residui di materiale plastico e materiale biodegradabile compostabile dell'industria del packaging". Decreto del Dirigente (reg.) 20 marzo 2026, n. 97. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento Sottoprodotto di Filiera nominato "Scarti ceramici sanitari". La Regione Veneto ha approvato il documento di Riconoscimento dei seguenti sottoprodotti: - Residuo di produzione mangimifici: originato dalla produzione dei mangimi a base cerealicola per animali da allevamento nel campo della zootecnia e agroalimentare. Può essere utilizzato negli impianti per la produzione di biogas; - Residui di materiale plastico e materiale biodegradabile compostabile dell'industria del packaging: generati durante i processi di produzione di sacchetti come ad esempio: shoppers e sacchi waste. Si tratta di residui collegati all'avvio-fermo impianto di produzione, errori di taglio, film e fogli non conformi. Possono essere impiegati per il reintegro diretto nel medesimo ciclo produttivo oppure presso impianti terzi per la produzione di prodotti finiti o semilavorati in materiale plastico e biodegradabile compostabile; - Scarti ceramici sanitari: derivanti dalla produzione di manufatti sanitari in Porcellana Sanitaria (VC - Vitreous China) e Gres Porcellanato (FFC - Fine Fire Clay). Si tratta di pezzi che, a seguito della cottura, presentano difettosità gravi (crepe, rotture, anomalie cromatiche o deformazioni) che li rendono non idonei alla commercializzazione. Possono essere impiegati nel ciclo produttivo di produzione di prodotti ceramici (come ad esempio prodotti sanitari, piastrelle, fibre ceramiche ecc...) come componente dell'impasto ceramico, in sostituzione parziale di materie prime naturali come quarzo, feldspato e chamotte. ENERGIA - Regione Lombardia. Aggiornamento modulistica PAS Decreto del Dirigente (reg.) 20 marzo 2026, n. 3641. Direzione generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica - Modifica della modulistica per pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia l'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo di procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8, comma 9, del d. lgs. 190/2024. In ragione della necessità di estendere anche ad impianti di produzione di energia termica, ad impianti di produzione di biometano, ad impianti di accumulo elettrochimico o elettrico termomeccanici e ad elettrolizzatori l’impiego della modulistica per la presentazione dell’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata, predisposta per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile dal Decreto n. 11996/2025, tale modulistica viene sostituita da quella allegata al Decreto n. 3641/2026. RIFIUTI - Regione Lombardia. Approvazione modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Delib. Giunta Reg. 30 marzo 2026, n. XII/5944. Approvazione della modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con d.g.r 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come previsto dai commi 7 bis e 7 quater dell'art. 8 della l.r 12/2007. Approvato da Regione Lombardia il Documento di modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), con i relativi allegati. RIFIUTI - Regione Lombardia. Elenco Comuni idonei a uso agronomico fanghi di depurazione 2026-2027 Decreto del Dirigente (reg.) 9 aprile 2026, n. 4532. Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del capitolo 6.2, punto d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 2031/2014 così come aggiornata dalla deliberazione della Giunta regionale 3832/2025 - Anno campagna 2026 – 2027. Viene definita l'ammissibilità/non ammissibilità all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione per ciascun comune della Lombardia, con indicazione della zona di riferimento ai sensi della direttiva nitrati, per l’anno 2026-2027. VARIE - Regione Lombardia. Adeguamento del Piano Territoriale Regionale Delib. Giunta Reg. 20 aprile 2026, n. XII/6037. Adeguamento del Piano Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 12. Comunicato l’adeguamento del Piano Territoriale Regionale, mediante modifica della tabella "Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale", della tabella "Progetti e studi di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo" e della tabella "Elenco Comuni tenuti all'invio del PGT (o sua variante) in Regione”. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione ambientale Norma Tecnica UNI EN ISO 15 aprile 2026, n. 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per migliorare le proprie prestazioni ambientali. Essa è destinata all'utilizzo da parte di un'organizzazione che cerca di gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico, che contribuisca al pilastro ambientale della sostenibilità. La norma aiuta un'organizzazione a raggiungere gli esiti attesi del proprio sistema di gestione ambientale, che forniscano valore per l'ambiente, per l'organizzazione stessa e per le parti interessate. Gli esiti attesi di un sistema di gestione ambientale comprendono: - miglioramento delle prestazioni ambientali; - soddisfacimento degli obblighi di compliance; - raggiungimento degli obiettivi ambientali; La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, a prescindere da dimensioni, tipo e natura, e si applica agli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi che l'organizzazione determina di poter controllare o influenzare, considerando la prospettiva del ciclo di vita. La norma non stabilisce alcun criterio specifico di prestazione ambientale. La norma può essere utilizzata, in tutto o in parte, per migliorare in modo sistematico la gestione ambientale. Le dichiarazioni di conformità alla presente norma, tuttavia, non sono accettabili a meno che tutti i suoi requisiti non siano incorporati nel sistema di gestione ambientale di un'organizzazione e soddisfatti senza esclusione. NORME TECNICHE – Sostenibilità Norma Tecnica UNI EN 1 aprile 2026, n. 18140 Città, comunità e infrastrutture sostenibili - Soluzioni basate sulla natura (NbSs) - Terminologia e classificazione La norma, basandosi sulle definizioni consolidate nel campo delle Soluzioni basate sulla natura (NbS), stabilisce una terminologia volta a supportare lo sviluppo di un vocabolario condiviso, che costituisce la base del processo di normazione. NORME TECNICHE – Progettazione sismica Norma Tecnica UNI CEN/TS 2 aprile 2026, n. 1998-1-101 Eurocodice 8 - Progettazione sismica delle strutture - Parte 1-101: Caratterizzazione e qualificazione dei componenti strutturali per applicazioni sismiche mediante prove cicliche La specifica tecnica contiene le regole per la qualificazione mediante prove cicliche dei componenti strutturali progettati secondo EN 1998 (tutte le parti). NORME TECNICHE – Progettazione sismica Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1998-1-2 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 1-2: Edifici La norma è applicabile alla progettazione e verifica di nuovi edifici e strutture temporanee nelle zone sismiche. NORME TECNICHE – Prodotti chimici Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 15074 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina e spa - Ozono La norma è applicabile all'ozono utilizzato per il trattamento dell'acqua di piscine e spa. Essa descrive la composizione dell'ozono. Da informazioni sul suo utilizzo nel trattamento di acque di piscina e spa. Stabilisce anche le regole per l'utilizzo e la manipolazione sicura. NORME TECNICHE – Sostenibilità Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 15978 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo La norma specifica il metodo di calcolo, basato sulla valutazione del ciclo di vita, per valutare la prestazione ambientale di un edificio e fornisce indicazioni su come comunicare i risultati della valutazione. La norma si applica a edifici nuovi ed esistenti nonché a progetti di ristrutturazione. NORME TECNICHE – Depurazione dell’aria Norma Tecnica UNI EN ISO 16 aprile 2026, n. 15957 Polveri di prova per la valutazione di dispositivi per la depurazione dell'aria La norma definisce le caratteristiche delle polveri utilizzate in laboratorio per le prove di carico dei filtri dell'aria degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), nonché per le apparecchiature di purificazione. Le polveri di prova utilizzate per la valutazione delle prestazioni di efficienza non sono incluse. NORME TECNICHE – Sostenibilità Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 23 aprile 2026, n. 14019-2 Informazioni sulla sostenibilità - Parte 2: Principi e requisiti per i processi di verifica. La norma specifica i requisiti e fornisce indicazioni sulla verifica delle informazioni dichiarate in materia di sostenibilità, incluse le informazioni presentate in formato quantitativo e qualitativo. NORME TECNICHE – Sostenibilità Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 23 aprile 2026, n. 14019-1 Informazioni sulla sostenibilità - Parte 1: Principi generali e requisiti per la validazione e la verifica La norma specifica i principi e i requisiti generali per la validazione/verifica delle informazioni dichiarate in materia di sostenibilità, compresa la rendicontazione su questioni ambientali, sociali, di governance e altre questioni relative alla sostenibilità. La norma si applica sia alle informazioni quantitative che a quelle qualitative. NORME TECNICHE – Sostenibilità Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 23 aprile 2026, n. 14019-4 Informazioni sulla sostenibilità - Parte 4: Principi e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni sulla sostenibilità La norma specifica i principi e i requisiti per la competenza, il funzionamento coerente e l'imparzialità degli organismi che eseguono la validazione/verifica delle informazioni dichiarate in materia di sostenibilità. Il presente documento è un'applicazione della norma ISO/IEC 17029, che contiene i principi e i requisiti generali per la competenza, il funzionamento coerente e l'imparzialità degli organismi che eseguono attività di validazione/verifica nell'ambito della valutazione della conformità. NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 17508 Imballaggi - Imballaggi per il trasporto di merci pericolose - Prova di compatibilità di polietilene, polietilene fluorurato e plastica coestrusa La norma specifica i metodi di prova per la determinazione della compatibilità chimica degli imballaggi/IBC realizzati in polietilene (PE), polietilene fluorurato e materie plastiche coestruse. Esso comprende la determinazione dell'adeguata compatibilità delle materie plastiche rispetto ai seguenti processi di deterioramento: - rammollimento dovuto all'assorbimento (rigonfiamento); - fessurazione da stress; - combinazioni di questi. Il presente documento è applicabile a: - fusti e taniche realizzati in materie plastiche; - imballaggi compositi (plastiche) con recipiente interno realizzato in materie plastiche; - IBC in plastica rigida (tipi 31H1 e 31H2); - IBC compositi con recipiente interno in plastica rigida (tipo 31HZ1); utilizzati per il trasporto di merci liquide pericolose. La prova dell'adeguata compatibilità delle materie plastiche ottenuta utilizzando le procedure di prova specificate nel presente documento è applicabile solo ai suddetti tipi di imballaggi e IBC dei seguenti materiali e specifiche dei materiali: - imballaggi e IBC realizzati in PE; - imballaggi e IBC realizzati in PE, le cui superfici interne sono fluorurate; e - imballaggi e IBC che sono stampati per soffiaggio a coestrusione e hanno pareti con la seguente struttura multistrato (dall'interno all'esterno): - poliammide (PA), agenti leganti, PE, oppure - alcol etilene vinilico (EVOH), agenti leganti, PE. NORME TECNICHE – Rifiuti Norma Tecnica UNI 30 aprile 2026, n. 11922 Classificazione e specifiche della biomassa ottenuta da una fase di recupero di alcune tipologie di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari destinati agli impianti di digestione anaerobica La norma fornisce un supporto per la caratterizzazione e le specifiche della biomassa ottenuta da una fase di recupero di alcune tipologie di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari da utilizzare come matrici in alimentazione agli impianti di digestione anaerobica. La norma si applica ai rifiuti, come definiti dalla legislazione vigente, ed elencati in apposita appendice della norma che sono per lo più confezionati e che non trovano diretta collocazione in impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, necessitando di uno specifico preventivo trattamento al fine di essere avviati alla fase di digestione anaerobica. Seppure potenzialmente destinabili a digestione anaerobica, sono esclusi dal campo di applicazione di questa norma i flussi di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata dell'organico (FORSU) e gli altri rifiuti non elencati nell'appendice. La norma fornisce inoltre due esempi di diagramma di flusso relativi al processo della fase di recupero della parte organica (solida o liquida) di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari. Rispetto alla versione precedente, la presente norma contiene in particolare una miglior definizione del campo di applicazione e alcune modifiche ai requisiti chimico-fisici dei parametri oggetto di attenzione. NORME TECNICHE – Decarbonizzazione Norma Tecnica UNI EN 30 aprile 2026, n. 18074 Decarbonizzazione industriale: requisiti e linee guida per i piani di transizione settoriale La norma specifica i requisiti e le raccomandazioni relativi alla redazione di un piano di transizione settoriale per la decarbonizzazione dell'industria. La norma non specifica i requisiti per la redazione di un piano di transizione di una singola impresa industriale (un impianto o un gruppo); tuttavia, un piano di transizione settoriale può essere utilizzato come riferimento per un piano di transizione aziendale. La norma è destinata all'uso da parte di organizzazioni, inclusi enti nazionali e pubblici, associazioni di categoria, federazioni, imprese e ONG che desiderano elaborare o monitorare piani di decarbonizzazione settoriale. La norma è neutrale rispetto ai programmi climatici. Qualora sia applicabile un programma climatico, i requisiti di tale programma si aggiungono a quelli della presente norma. NORME TECNICHE – Fanghi, rifiuti e suolo Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 16965 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo - Determinazione di elementi mediante spettrometria di massa interfacciata ad una sorgente al plasma (ICP-MS) La norma definisce un metodo per la determinazione dei seguenti elementi solubilizzati in acqua regia, acido nitrico o altre soluzioni di estrazione, di fanghi, rifiuti organici trattati e suolo: Alluminio (Al), antimonio (Sb), arsenico (As), bario (Ba), berillio (Be), bismuto (Bi), boro (B), cadmio (Cd), calcio (Ca), cerio (Ce), cesio (Cs), cromo (Cr), cobalto (Co), rame (Cu), disprosio (Dy), erbio (Er), europio (Eu), gadolinio (Gd), gallio (Ga), germanio (Ge), oro (Au), afnio (Hf), olmio (Ho), indio (In), iridio (Ir), ferro (Fe), lantanio (La), piombo (Pb), litio (Li), lutezio (Lu), magnesio (Mg), manganese (Mn), mercurio (Hg), molibdeno (Mo), neodimio (Nd), nichel (Ni), palladio (Pd), fosforo (P), platino (Pt), potassio (K), praseodimio (Pr), renio (Re), rodio (Rh), rubidio (Rb), rutenio (Ru), samario (Sm), scandio (Sc), selenio (Se), silicio (Si), argento (Ag), sodio (Na), stronzio (Sr), zolfo (S), tellurio (Te), terbio (Tb), tallio (Tl), torio (Th), tulio (Tm), stagno (Sn), titanio (Ti), tungsteno (W), uranio (U), vanadio (V), itterbio (Yb), ittrio (Y), zinco (Zn) e zirconio (Zr). NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 3744 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente La norma specifica i metodi per determinare il livello di potenza sonora di una sorgente di rumore a partire dai livelli di pressione sonora misurati su una superficie che avvolge la sorgente di rumore (macchinario o attrezzatura) in un ambiente che approssima un campo acustico libero in prossimità di uno o più piani riflettenti. Il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente di rumore, in bande di frequenza o con applicazione della ponderazione A, viene calcolato utilizzando tali misurazioni. NORME TECNICHE – Fanghi Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 19388 Recupero, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei fanghi: requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica La norma stabilisce i requisiti e le raccomandazioni per il funzionamento della digestione anaerobica dei fanghi al fine di garantire un funzionamento sicuro ed efficiente degli impianti di digestione anaerobica per produrre una quantità sufficiente di biogas e controllare la qualità dei sottoprodotti. SICUREZZA ANTINCENDIO - Classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «reazione al fuoco» dei prodotti Regolamento delegato (UE) 2026/331 della Commissione europea, del 13 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale reazione al fuoco. Con il suddetto regolamento sono state definite le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale reazione al fuoco per: 1. Prodotti esclusi i pavimenti, i prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e i cavi elettrici; 2. Pavimenti; 3. Prodotti di forma lineare destinati all'isolamento di condutture; 4. Cavi elettrici. In vigore dal 11 maggio 2026. REACH – Inclusione del 2,4-dinitrotoluene nell’Allegato XVII Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli. Nell’Allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Reg. n. 1907/2006 (REACH) appare ora anche la voce relativa al 2,4-dinitrotoluene, per il quale, da dopo il 10 maggio 2027, viene vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza negli articoli destinati a utilizzatori professionali o al pubblico in generale, in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, salvo specifiche deroghe (ad esempio per articoli per uso militare e munizioni per polizia e forze di sicurezza). In vigore dal 11 maggio 2026. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Nuova modulistica standardizzata (SCIA) Accordo 18 marzo 2026 - n. 22/CU, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa - nuova modulistica standardizzata. La Conferenza Unificata ha sancito il sopra indicato accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI sull'Agenda per la semplificazione amministrativa, relativamente alla sotto indicata nuova modulistica unificata e standardizzata: - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive all'aria aperta (allegato 1); - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive alberghiere (allegato 2); - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive extra-alberghiere (allegato 3). Le Regioni adeguano entro 45 giorni, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre 60 giorni. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 222 del 25 novembre 2016. PREVENZIONE INCENDI – Scadenze per gli adeguamenti inerenti la prevenzione incendi per le scuole Decreto Ministeriale 31 marzo 2026 - Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola. Il Decreto definisce i prossimi adempimenti obbligatori per la messa a norma degli edifici scolastici, stabilendo prescrizioni precise e scadenze differenziate, al fine di garantire la sicurezza del personale e degli studenti. L’iter per l’adeguamento è articolato nelle due seguenti distinte fasi. 1° fase: requisiti minimi e segnalazione iniziale: entro nove mesi dalla pubblicazione (gennaio 2027), deve essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco la “SCIA parziale” (art. 4 DPR n. 151/2011); in questa fase è obbligatorio avere già adempiuto a tutte le disposizioni riguardanti l’illuminazione di sicurezza e gli impianti di diffusione sonora o di allarme, i sistemi di allarme e l’installazione degli estintori, la segnaletica di sicurezza e le norme di esercizio. 2° fase: adeguamento completo: secondo quanto previsto dal DL 202/2024 (convertito in Legge n. 15/2025 - Decreto Milleproroghe 2025), entro il 31 dicembre 2027 tutte le scuole dovranno essere pienamente conformi a ogni punto del DM 26 agosto 1992; l’iter si concluderà con la presentazione della “SCIA definitiva” che attesterà il totale adeguamento della struttura. Durante il periodo transitorio è fondamentale che le istituzioni scolastiche e gli enti proprietari individuino tutte le misure gestionali di mitigazione e compensazione necessarie per ridurre il rischio immediato, quali a titolo esemplificativo: - la limitazione del carico d’incendio (riduzione di materiali combustibili); - l’eliminazione di arredi o materiali con reazione al fuoco non a norma; - una rigorosa gestione dell’affollamento e distribuzione degli occupanti nelle aule; - sorvegliare periodicamente le condizioni operative (ad es. l’accessibilità); - effettuare almeno due esercitazioni antincendio all’anno. La responsabilità della sicurezza di cui sopra è “condivisa” tra gli “enti proprietari” e le “istituzioni scolastiche” (dirigenti scolastici), mentre gli “enti proprietari” devono finanziare e appaltare i lavori strutturali, i “dirigenti scolastici” devono garantire la corretta gestione quotidiana e le relative misure compensative. In vigore dal 09 aprile 2026. AGENTI CHIMICI – Attività dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali sui Biocidi (PNCB) anno 2026 – del 08 aprile 2026 Il Piano è stato predisposto e adottato dal Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale - Direzione Generale del Farmaco e dei Dispositivi Medici (DGFDM) - Autorità Competente in materia di biocidi - che si avvale della collaborazione del “Gruppo di lavoro Controlli ufficiali sui prodotti Biocidi” (Gruppo Controlli Biocidi - GCB) e del “Gruppo Tecnico Interregionale sulla sicurezza chimica” (GTI), dell’ “Istituto Superiore di Sanità” (ISS), della “Rete dei laboratori di controllo” e del “Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore” (CNSC), in attuazione di quanto previsto dall’art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 e di quanto sancito nell’Accordo n. 213/CSR del 06 dicembre 2017 (che ha integrato il precedente Accordo n. 181/CSR del 29 ottobre 2009). Il Piano PNCB è definito in modo da realizzare il coordinamento e l’integrazione dell’organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei prodotti chimici (PNC) dell’Autorità Competente REACH/CLP, attraverso l’armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli. I controlli previsti dal Piano PNCB riguardano la conformità dei prodotti biocidi e degli articoli trattati immessi in commercio, o messi a disposizione sul mercato, rispettivamente ai requisiti dell’Autorizzazione/Registrazione, al Sommario delle Caratteristiche del Prodotto biocida (SPC) o all’etichettatura, alla classificazione, all’imballaggio e alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS). In particolare le attività di controllo sono inerenti a: • prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012; • prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all’art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012; • articoli trattati come definiti dall’art. 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012; • sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all’art. 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012; • prodotti relativi alle prime due tipologie sopraelencate, caratterizzati da particolari confezionamenti e dotati di etichettatura ridotta o a libro. Le Autorità preposte alle attività di controllo sul territorio nazionale sono specificate nell’Allegato A del sopra citato Accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell’art. 66 del su indicato regolamento BPR. Il Piano PNCB ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l’anno 2026. In particolare le attività di controllo riguardano le attività svolte dal 01/01/2026 che si concludono il 31/12/2026. Da osservare infine che il suddetto Piano PNCB favorisce tra l’altro la partecipazione dell’Italia ai Progetti di Enforcement Europeo (BEF - Biocidal En-Force ) del Forum dell’ECHA, finalizzati al rispetto degli obblighi indicati nel regolamento BPR e delle legislazioni nazionali, nonché al rispetto di ulteriori obblighi previsti, quali quelli del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) al fine di un controllo completo dei biocidi sul mercato europeo e italiano. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Cancellazione dell’ “ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE O.P.” dal Repertorio nazionale degli organismi paritetici Decreto Direttoriale Generale (DDG) 08 aprile, n. 45 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative). Tramite il suddetto decreto l’ “Organismo Paritetico Nazionale O.P.” è stato cancellato dal “Repertorio nazionale degli organismi paritetici” di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 11 ottobre 2022, n. 171 ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Prime indicazioni operative inerenti l’applicazione della Legge annuale sulle piccole e medie imprese Nota Ministeriale 15 aprile 2026, n. 780 – Ispettorato Nazionale del Lavoro La “Direzione centrale di vigilanza e sicurezza del lavoro” dell’ “INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro” del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha emanato la suddetta Nota Ministeriale fornendo le prime indicazioni operative inerenti le novità introdotte dalla “Legge 11 marzo 2026, n. 34 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese” (in vigore dal 7 aprile 2026 – che oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell'occupazione e della competitività del sistema produttivo, ha introdotto novità rilevanti anche in materia di salute e sicurezza, novellando diverse disposizioni che hanno una diretta rilevanza sulle attività di pertinenza del INL, introducendo nel contempo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro). In particolare tramite l'art. 10 della succitata legge, il legislatore ha apportato modifiche al sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, orientate alla semplificazione per le PMI e al potenziamento della formazione attraverso strumenti innovativi. Nello specifico, la Nota Ministeriale precisa che la Legge 11 marzo 2026 n. 34, A) tramite l’art. 10: 1) stabilisce che l'INAIL debba elaborare “Modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza”, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni; 2) per quanto riguarda la Formazione - modifica sostanzialmente il comma 4 dell'art 37 del D. Lgs. 81/2008, inserendo allo stesso articolo la lettera b-bis, che stabilisce l'obbligatorietà della formazione anche durante i "periodi di cassa integrazione guadagni” (CIG), sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro; - introduce l'impiego di tecnologie all'avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l'efficacia dell'addestramento, sostituendo il comma 5 dell'art. 37 con quanto segue: "L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”; NB: riguardo la Formazione, la Nota Ministeriale rammenta anche che al comma 40 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92 è stato previsto che: "il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo"; B) tramite l’art. 11: 3) introduce importanti novità relative alla salute e sicurezza sul lavoro, focalizzandosi sulle prestazioni svolte in “modalità agile”; queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge sul lavoro agile, rafforzando gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali; in particolare - all'art. 3 del D. Lgs. 81/2008 è stato introdotto l'art. 7-bis che prevede espressamente: "Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali"; - conseguentemente, è stato modificato anche l'art. 55, comma 5, lett. c) prevedendo la medesima sanzione per il datore e il dirigente dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro "per la violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 3, comma 7-bis" C) tramite l’art. 12: l'articolo è rubricato "verifiche di attrezzatture" e modifica l’Allegato VII (inerente le attrezzature soggette a verifiche periodiche) del D. Lgs. n. 81/2008, inserendo in tale allegato la verifica triennale per le "Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto". LAVORI ELETTRICI – Elenchi aggiornati delle aziende autorizzate a effettuare lavori elettrici sotto tensione e dei relativi soggetti formatori Decreto Ministeriale 23 aprile 2026, n. 52 - 15° Elenco delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, di concerto con il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione, ha adottato il 15° elenco ufficiale dei soggetti autorizzati a effettuare lavori su impianti elettrici sotto tensione (oltre 1000V) e dei relativi formatori, in conformità con l'art. 82 del D. Lgs. 81/08. Questo 15° provvedimento ha sostituito integralmente il precedente 14° elenco. Le aziende autorizzate hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero eventuali infortuni gravi o incidenti rilevanti avvenuti durante le lavorazioni. Le operazioni devono essere affidate esclusivamente a operatori qualificati, in possesso di specifiche capacità tecniche e dotati di procedure e attrezzature certificate. ATTREZZATURE DI LAVORO – Nuovo elenco soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro Decreto Ministeriale 23 aprile 2026, n. 51 - 72° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008" - Settantaduesimo elenco). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, di concerto con il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione, e con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale consumatori e mercato, ha adottato il 72° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, sostituisce integralmente il precedente 71° elenco. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati. FORMAZIONE RSPP, CSP e CSE – Qualifica dei formatori di seminari e convegni di aggiornamento per RSPP e CSE/CSP Interpello n. 1/2026 del 28/04/2026 sulla qualifica dei formatori di seminari e convegni di aggiornamento per RSPP e CSE/CSP, pronunciato in seguito all'istanza promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Con il su indicato interpello, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce i requisiti necessari per i relatori di corsi, e seminari/convegni di aggiornamento, in materia di formazione obbligatoria / aggiornamento delle figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere (CSP/CSE). In particolare la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro tramite il suddetto interpello, ha chiarito che mentre per i corsi di formazione veri e propri resta obbligatorio l'impiego di docenti qualificati ai sensi del Decreto Interministeriale del 06/03/2013, per rendere valido un seminario o un convegno ai fini dell’aggiornamento obbligatorio previsto per le suddette figure, tale rigore non si applica ai relatori che intervengono in seminari o convegni. INAIL – Denunce di infortuni e malattie professionali: dati di Febbraio 2026 Nel comunicato del 7 aprile 2026, l'INAIL ha diffuso i dati relativi a infortuni e malattie professionali registrati a febbraio 2026. I dati evidenziano un aumento delle denunce complessive e delle patologie, ma un calo significativo degli infortuni con esito mortale. In particolare, il confronto con febbraio 2025 evidenzia per la modalità in occasione di lavoro un aumento degli infortuni (+2,4%) e un calo dei decessi (-27,8%); per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+8,5%) e un calo dei casi mortali (-19,4%). Tenuto conto dei dati sul mercato del lavoro rilevati mensilmente dall’Istat nei vari anni, con ultimo aggiornamento relativo a febbraio 2026, e rapportato il numero degli infortuni denunciati in occasione di lavoro (al netto degli studenti) a quello degli occupati (dati provvisori), si evidenzia un’incidenza infortunistica che passa dalle 309 denunce di infortunio in occasione di lavoro ogni 100mila occupati Istat di febbraio 2019 alle 261 del 2026, con un calo del 15,5%; rispetto a febbraio 2025 si ha un aumento del 2,4% (da 255 a 261). In aumento del 14,2% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 17.036. INAIL – Recupero dei crediti della patente a punti La Circolare INAIL del 10 aprile 2026, n. 12 definisce le modalità operative per il reintegro dei crediti decurtati dalla “patente a punti”, sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, finalizzato a garantire la sicurezza sul lavoro e a selezionare operatori affidabili, entrato in vigore il 1° ottobre 2024. La Circolare, recepisce le disposizioni del Decreto Direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, istituendo le Commissioni territoriali miste INL-INAIL incaricate di valutare le istanze di reintegro dei crediti. La patente a crediti è disciplinata dall'art. 27, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, e con D.M. 18 settembre 2024, n. 132 sono state definite le relative modalità attuative. La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, decurtabile in caso di violazioni e incrementabile in presenza di requisiti premiali; il possesso del punteggio minimo è necessario per operare nei cantieri, mentre la perdita dei crediti può comportare l'interdizione dall'attività. In particolare la Circolare INAIL precisa i seguenti punti. L'art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 prevede che nei casi di patente con punteggio inferiore a 15 crediti di cui all'art. 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del succitato decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132. Il decreto direttoriale prevede all'art. 1 la costituzione delle Commissioni territoriali presso gli Ispettorati d'area metropolitana e gli Ispettorati territoriali competenti sui capoluoghi di regione, con attribuzione ai medesimi uffici delle funzioni di segreteria delle Commissioni. Per quanto riguarda l'Istituto, le Commissioni territoriali sono composte dal Direttore regionale o da Dirigente dallo stesso delegato e da un funzionario individuato dal Direttore regionale, esperto nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e operante presso uno degli uffici che ricadono nel medesimo ambito territoriale. A tale fine, le Direzioni regionali provvedono a comunicare alle Direzioni interregionali del lavoro di competenza il nominativo del Direttore regionale e del Dirigente delegato e a designare n. 2 funzionari, di cui uno in qualità di titolare e uno in qualità di supplente, da individuare tra i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza regionale o della Consulenza tecnica per l'edilizia regionale. Agli artt. 2 e 3 del citato decreto direttoriale è individuato l'ambito di competenza di ciascuna Commissione ed è regolamentata la “procedura per la presentazione in via telematica della richiesta di integrazione dei crediti”, alla quale può essere allegato, oltre alla pertinente documentazione, anche eventuale Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi. Al fine di uniformare l'attività delle Commissioni su tutto il territorio nazionale e di individuare criteri omogenei di valutazione, l'INL e l'Inail predispongono apposite “Linee guida”, che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi), nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale. Gli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale definiscono le modalità di delibera delle Commissioni, prevedendo che le stesse si riuniscono presso la sede INL, anche in modalità videoconferenza, secondo un calendario concordato tra Inail e INL. All'esito dell'istruttoria, le Commissioni deliberano sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere: - nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni; - nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi; - nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132. INAIL – Gestione della certificazione medica in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, e sulla ripresa dell'attività lavorativa Con la Circolare del 29 aprile 2026 n. 17 “Certificati di infortunio sul lavoro - Ripresa del lavoro – Istruzioni”, l’INAIL fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e sulla ripresa dell'attività lavorativa, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall'estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell'applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali. In particolare con la suddetta circolare l’INAIL ha fornito precisazioni riguardo i sotto indicati punti. 1. Certificazione medica con esito definitivo della lesione e conclusione della prognosi 2. Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi 3. Ripresa anticipata del lavoro Le istruzioni contenute nella circolare operano anche in caso di malattia professionale. INAIL – Promozione della cultura Open Science e Open Access Perseguendo il proprio obiettivo istituzionale, l'Inail ha pubblicato sul proprio sito ad aprile 2026 un documento teso a divulgare i concetti di Open Science e di Open Access, abitualmente impiegati nell'ambito della ricerca scientifica, e di proporne l'utilizzo nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro quali linee guida per contenere il rischio di sinistri. In particolare, con il proprio documento l'Inail offre una illustrazione in tema di Open Science, consistente in un insieme di tecniche volte a favorire la condivisione di risultati e di metodi per rendere maggiormente intelligibile le attività svolte, ed in materia di Open Access, ossia la pubblicazione gratuita e libera di articoli, dati e manuali tecnici. L'impegno dell'Inail, quindi, è quello di virare verso una siffatta policy istituzionale, intenzione già posta in essere mediante la partecipazione a numerosi progetti europei - tra i quali Horizon Europe (2021-2027) - peraltro fortemente sostenuti dalla Commissione Europea a partire dal 2012, e di stimolare le imprese ad adottare tali modelli in ottica di rafforzamento delle misure di prevenzione. INAIL – MANUALE OPERATIVO INAIL: AMIANTO NEGLI EDIFICI Come evidenziato nello stesso manuale dell’INAIL, a distanza di oltre 30 anni dal divieto di uso dell’amianto, ancora oggi si stima la presenza di circa 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto (MCA) e 1.200.000.000 di m2 di coperture in cemento-amianto in Italia a seguito di mappatura satellitare di 24.000 km2 di territorio eterogeneo. Oltre che nelle coperture, l’amianto è tuttora presente in diversi altri manufatti come ad esempio canne fumarie, controsoffitti, pannelli isolanti, guarnizioni, pavimenti, coibentazioni di tubi e caldaie negli edifici, sia pubblici che privati; basti considerare che, dagli anni ’40 agli anni ‘90 del secolo scorso, in Italia sono stati depositati più di 3.000 brevetti per applicativi soprattutto di natura edile contenenti amianto. A fronte di quanto sopra, l'Inail ritorna sul tema proponendo uno strumento a supporto di chi ha il compito di monitorare e gestire la presenza di amianto negli immobili. L'Inail ha infatti pubblicato sul proprio sito ad aprile 2026 il manuale dal titolo "Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative - 2026", che rappresenta una guida tecnica e pratica che affronta nel dettaglio le responsabilità dei diversi attori coinvolti, come i proprietari degli immobili e i datori di lavoro, fornendo loro un percorso metodologico chiaro per la gestione dei materiali contenenti amianto. La pubblicazione illustra il percorso di gestione del rischio dovuto alla presenza di MCA nelle sue fasi, dalle attività di censimento dell’amianto, al programma di controllo e manutenzione dei MCA, fino all’informativa ai lavoratori e occupanti degli edifici, con un accenno alle attività di bonifica. Vengono altresì descritte le metodologie e le tecniche per il campionamento e l’analisi dell’amianto per rendere tutte le figure più consapevoli anche su tutto il processo di caratterizzazione dei MCA. Ciò, nella consapevolezza che la mappatura dei MCA negli edifici e i compiti del RRA (Responsabile del Rischio Amianto) sono elementi cardine nelle disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2668, approvata dal Consiglio dei ministri italiano nella seduta n.144 dell’8 ottobre 2025, e recepita con il D. Lgs. 213 del 31 dicembre 2025, per gli aspetti inerenti alla salute dei lavoratori che operano all’interno di un ambiente di lavoro in cui sono presenti MCA, sia tramite una valutazione da parte dei datori di lavoro dell’esposizione diretta e indiretta a fibre di amianto, sia tramite il censimento obbligatorio dei MCA in ogni edificio in cui è prevista un’attività di demolizione, manutenzione e/o ristrutturazione. L'attenzione si focalizza quindi non solo sulla fase di rilevamento e censimento dei materiali, ma anche sulla valutazione del loro stato di conservazione e sulla pianificazione di attività di manutenzione o bonifica. Un aspetto centrale della pubblicazione è dedicato alla tutela della salute dei lavoratori e degli occupanti degli edifici, sottolineando l'importanza cruciale di una comunicazione corretta e di una formazione specifica per prevenire l'esposizione accidentale alle fibre. Difatti uno degli obiettivi principali di questo manuale è garantire che la transizione verso edifici liberi dall'amianto avvenga anche senza rischi intermedi. Soltanto attraverso l'adozione di buone pratiche e il rispetto dei tempi tecnici necessari per adeguare i processi produttivi, è possibile coniugare la tutela della salute pubblica con la continuità operativa delle attività umane. INAIL – Regolamento CLP: applicazione obbligatoria del 22° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) – Nuove classificazioni chimiche obbligatorie Sul proprio sito, l’INAIL ad aprile 2026 precisa che dal 1° maggio 2026 la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze pericolose dovranno adeguarsi al 22° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) del regolamento CLP. Trattasi di un aggiornamento molto rilevante, poiché coinvolge numerose sostanze utilizzate in ambito industriale, manifatturiero, chimico e cosmetico, introducendo nuove classificazioni armonizzate e modificando classificazioni già esistenti sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e tossicologiche. Per questo motivo molte aziende negli ultimi mesi potrebbero avere già ricevuto SDS - Schede Dati di Sicurezza - aggiornate o prodotti con classificazioni differenti rispetto al passato. Le modifiche riguardano principalmente l'Allegato VI – parte 3 – tabella 3 del CLP, con: - l’introduzione di 27 nuove classificazioni armonizzate, - la modifica di 16 classificazioni già esistenti (tra cui alcune riguardanti il trimetil-borato, il perossido di benzoile e il n-esano, le polveri e i granulati fini di rame), - la soppressione di 7 rubriche le cui sostanze associate vengono "ridistribuite" tra quelle inserite (come, ad esempio, i composti dell'acido perborico). In pratica quanto sopra significa che alcune sostanze vengono classificate ufficialmente come pericolose per la prima volta, cambiano categoria di pericolo, ricevono nuovi pittogrammi, frasi H, o parametri tossicologici, e/o possono diventare reprotossiche, sensibilizzanti o maggiormente pericolose per l’ambiente acquatico. INAIL – Guida tecnica: Polveri pericolose nei luoghi di lavoro Con la nuova Guida tecnica "Strategie e misure tecniche per il contenimento e la rimozione delle polveri pericolose nei luoghi di lavoro”, pubblicata nell’aprile 2026, l’INAIL si prefigge l’obiettivo di aggiornare e rendere più operativo il relativo quadro delineato dal D. Lgs. 81/2008 alla luce delle più recenti evoluzioni tecniche e giurisprudenziali. La guida fornisce metodi per la valutazione e gestione del rischio, indicazioni e misure di prevenzione per proteggere la salute dei lavoratori, riducendo l’insorgenza di gravi patologie respiratorie Il documento sottolinea che risulta di fondamentale importanza il principio del "control at source", che individua nelle misure di captazione e aspirazione localizzata il presidio prioritario. Sistemi di ventilazione e depolverazione consentono infatti di intercettare gli inquinanti direttamente al punto di emissione, riducendo la concentrazione respirabile. Oltre ai suddetti sistemi devono essere regolarmente eseguiti regolari e periodici/quotidiani interventi di pulizie mirate, essenziali per evitare accumuli e fenomeni di risospensione. Resta centrale il concetto disposto dal D.Lgs. 81/2008: i dispositivi di protezione individuale (DPI) assumono un ruolo residuale ma necessario nei casi in cui le misure collettive non garantiscano un adeguato contenimento dell'esposizione. Riguardo gli aspetti inerenti la salute dei lavoratori, il documento rammenta che l'esposizione prolungata alle polveri in questione può comportare patologie respiratorie quali pneumoconiosi, asma professionale, broncopneumopatia cronico ostruttiva e polmoniti da ipersensibilità, con incidenza concentrata in specifici comparti produttivi. La guida rimarca inoltre il rischio di atmosfere esplosive (AtEx) connesso alle polveri fini, per le quali, se presenti nei luoghi di lavoro, è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la specifica valutazione del rischio da AtEx, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: granulometria, concentrazione, umidità e condizioni operative. INAIL – Quaderno: Esperienze applicative di prevenzione infortuni in appalti di opere e manutenzioni Poiché Il settore degli appalti di opere e manutenzioni permane uno dei più critici per la prevenzione, con indici infortunistici gravi che permangono tuttora rilevanti, ancorché in presenza di efficaci esperienze e soluzioni di prevenzione di cantieri da parte di committenti pubblici e privati, poiché inoltre la complessità organizzativa determinata dalla temporaneità di svolgimento, dalla variabilità delle lavorazioni e dalla contestualità di più soggetti imprenditoriali richiede una forte focalizzazione alla gestione del rischio da interferenza, l’INAIL ha ritenuto di pubblicare nell’aprile 2026 il Quaderno in oggetto, in modo da condividere esperienze e soluzioni a differenti problematiche, sviluppate da soggetti diversi nelle loro attività, in quanto, se messe in comune, possono contribuire a generare la diffusione di buone pratiche di gestione dei cantieri. Il Quaderno è, infatti, dedicato alla presentazione delle esperienze applicative di prevenzione e di relazioni tra le imprese coinvolte nei cantieri di opere civili e industriali, riguardanti l’applicazione di strumenti organizzativi, informativi, tecnologici e comportamentali, sviluppati da grandi imprese committenti e appaltatrici italiane, dall’Inail e dal Laboratorio Health Safety & Environment, progetto sperimentale coordinato dalla Scuola superiore S. Anna di Pisa, basato sui principi del co-design tra accademia e mondo imprenditoriale e dedicata alla diffusione della innovazione e della cultura della sicurezza nella dinamica committente-contractors. Il Quaderno è suddiviso in sezioni secondo il modello del ciclo di vita del rapporto committente-contractor e dell’ambito della relazione riguardante: selezione delle imprese appaltatrici, gestione del servizio (distinguendo, ad esempio tra azioni di comunicazione e coinvolgimento, formazione e competenza, coordinamento e controllo, ecc.) e rendicontazione delle performance di sicurezza. Ciascuna esperienza pratica è presentata con una scheda che descrive in modo semplice ed efficace lo scopo e le modalità della sua attuazione, nonché un riferimento alle imprese che la utilizzano. NORME TECNICHE – Impianti a gas per uso domestico Norma Tecnica UNI 31 marzo 2026, n. 10738-1 “Impianti a gas per uso civile - Criteri per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza di impianti a gas esistenti - Parte 1: Impianti per uso domestico e similare” La norma stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se l'impianto gas verificato può continuare ad essere utilizzato nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza, ai sensi della legislazione vigente. La norma tratta esclusivamente gli aspetti di verifica degli impianti e pertanto non può essere utilizzata come norma di progettazione, né d'installazione, né per l'adeguamento degli impianti. NORME TECNICHE – Simboli per ritardanti di fiamma nei materiali plastici Norma Tecnica UNI EN ISO 2 aprile 2026, n. 1043-4 “Materie plastiche - Simboli e abbreviazioni - Parte 4: Ritardanti di fiamma” La norma definisce i simboli uniformi per i ritardanti di fiamma aggiunti ai materiali plastici. NORME TECNICHE - Dispositivi elettrici protetti contro l’accensione di gas infiammabili Norma Tecnica UNI-EN-ISO 2 aprile 2026, n. 8846 “Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante” La norma specifica i metodi di prova e i requisiti relativi alla progettazione di dispositivi elettrici destinati all'impiego su unità di piccole dimensioni, affinché, in condizioni di funzionamento normali, possano essere utilizzati senza provocare l'accensione di un'atmosfera circostante contenente gas infiammabili. Il presente documento non si applica alle procedure di protezione contro l'accensione per: - dispositivi o componenti che possono funzionare in miscele di idrogeno e aria; - dispositivi con problemi di malfunzionamento; - meccanismi di accensione da fonti esterne, quali elettricità statica, fulmini o altri fattori non correlati all'apparecchiatura in prova. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO 9 aprile 2026, n. 7752-2 “Apparecchi di sollevamento - Posizione e caratteristiche dei comandi - Parte 2: Disposizioni di base e requisiti per le gru mobili” La norma stabilisce le disposizioni, i requisiti e la direzione di movimento dei comandi di base per la rotazione, il sollevamento e l'abbassamento del carico, nonché per l'inclinazione e l'estensione del braccio delle gru mobili, come definite nella ISO 4306-2. Tratta i comandi bidirezionali e le disposizioni di base e i requisiti delle leve di selezione delle marce (comandi multidirezionali). La norma deve essere utilizzata congiuntamente alla norma ISO 7752-1. NORME TECNICHE – Funi in fibra per apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO/TS 9 aprile 2026, n. 23624 “Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro delle funi in fibra ad alta prestazione nelle applicazioni con apparecchi di sollevamento” La specifica tecnica fornisce indicazioni per l'uso sicuro di funi in fibra ad alta prestazione (HPFR) nelle applicazioni con apparecchi di sollevamento. Il documento riguarda anche le applicazioni con argani. La specifica tecnica tratta i criteri di prestazione e la valutazione necessaria per consentire la scelta delle HPFR, nonché linee guida sulle migliori pratiche relative alle procedure, alle prove e alla manutenzione per l'uso sicuro delle HPFR nelle applicazioni con apparecchi di sollevamento, comprese le disposizioni per il montaggio/smontaggio. I criteri di prestazione sono relativi alle attività svolte quando si utilizzano le gru come previsto, compresi il montaggio/smontaggio, il funzionamento e i controlli e la manutenzione richiesti. La presente specifica tecnica non tratta le cosiddette funi ibride, che sono una combinazione di fili d'acciaio e fibre ad alte prestazioni, in cui la capacità di carico è ripartita tra i fili d'acciaio e la fibra ad alte prestazioni. Il presente documento non tratta le HPFR utilizzate per applicazioni ad alto rischio (ad esempio il trasporto di metallo fuso caldo). NORME TECNICHE – Progettazione in sicurezza di strutture di supporto di gru e macchinari Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1991-3 “Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari” La norma definisce le azioni imposte da gru e altri macchinari, inclusi gli effetti dinamici, se rilevanti, per la progettazione strutturale delle strutture di supporto di gru o macchinari. La norma fornisce indicazioni sulla classificazione delle gru in termini di fattori dinamici e azioni di fatica. La norma si applica alle strutture di supporto di: - gru a ponte, gru a portale e gru a muro che viaggiano su vie di corsa fisse; macchinari fissi che generano un carico dinamico armonico su strutture di supporto fisse. NORME TECNICHE – Progettazione strutturale in sicurezza di silos e serbatoi Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1991-4 “Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 4: Azioni su silos e serbatoi” La norma fornisce le regole per il calcolo delle azioni ai fini della progettazione strutturale di silos e serbatoi. NORME TECNICHE – Progettazione in sicurezza di strutture in acciaio - silos Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1993-4-1 “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 4-1: Silos” La norma fornisce regole per la progettazione strutturale dei silos in acciaio con pianta circolare o rettangolare, sia autoportanti (a terra) sia sostenuti da una struttura portante (sopraelevati). La norma si applica a silos realizzati con lamiere laminate isotrope, irrigidite o non irrigidite, con lamiere grecate irrigidite o non irrigidite e con piastre piane o grecate assemblate in strutture scatolari di diversa geometria. La norma si applica a pareti verticali, tramogge, strutture di copertura, giunzioni di transizione e strutture di supporto. NORME TECNICHE – Progettazione in sicurezza di strutture in acciaio - serbatoi Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1993-4-2 “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 4-2: Serbatoi” La norma fornisce le regole per la progettazione strutturale di serbatoi in acciaio sopraelevati, verticali, cilindrici, conici e a piedistallo, destinati allo stoccaggio di liquidi e gas liquefatti refrigerati. La norma si applica alla progettazione per la resistenza delle pareti cilindriche e dei fondi piani realizzati con piastre non irrigidite. Sono inoltre trattati la progettazione di coperture coniche e a cupola come strutture a guscio (non sostenute) oppure poggiate su una struttura portante (sostenute). La norma è applicabile esclusivamente ai requisiti di resistenza e stabilità strutturale dei serbatoi in acciaio. Ulteriori indicazioni su aspetti progettuali diversi da quelli strutturali possono essere reperite nell’EN 14015 o nella serie EN 14620, se applicabile. NORME TECNICHE – Progettazione in sicurezza di strutture in acciaio (strutture per apparecchi di sollevamento) Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1993-6 “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento” La norma fornisce le regole per la progettazione strutturale delle strutture di supporto per apparecchi di sollevamento. La norma si applica alle strutture di supporto per apparecchi di sollevamento, in particolare alle travi di scorrimento per gru, sia interne che esterne, per: a) gru a ponte, ovvero: - gru a ponte montate in alto; - gru a ponte sospese; b) monorotaie per paranchi. NORME TECNICHE – Progettazione antincendio di strutture composte in acciaio-calcestruzzo Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 1994-1-2 “Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l'incendio” La norma fornisce le regole per la progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo in caso di esposizione accidentale al fuoco. La norma indica solo le differenze rispetto alle regole di progettazione a temperatura normale, oppure le integrazioni a queste. La norma si applica esclusivamente alle strutture, o parti di esse, che rientrano nell’ambito di EN 1994-1-1 e sono progettate secondo tale norma. NORME TECNICHE – Agenti chimici - ozono Norma Tecnica UNI EN 16 aprile 2026, n. 15074 “Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina e spa – Ozono” La norma è applicabile all'ozono utilizzato per il trattamento dell'acqua di piscine e di spa. Essa descrive la composizione dell'ozono. Da informazioni sul suo utilizzo nel trattamento di acque di piscina e spa. Stabilisce anche le regole per l'utilizzo e la manipolazione sicura. NORME TECNICHE – Polveri di prova dispositivi di depurazione dell’aria Norma Tecnica UNI EN ISO 16 aprile 2026, n. 15957 “Polveri di prova per la valutazione di dispositivi per la depurazione dell'aria” La norma definisce le caratteristiche delle polveri utilizzate in laboratorio per le prove di carico dei filtri dell'aria degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), nonché per le apparecchiature di purificazione. Le polveri di prova utilizzate per la valutazione delle prestazioni di efficienza non sono incluse. NORME TECNICHE – Requisiti sicurezza dei componenti e sistemi di distribuzione per veicoli a idrogeno Norma Tecnica UNI ISO 16 aprile 2026, n. 19880-2 “Idrogeno gassoso - Stazioni di rifornimento - Parte 2: Distributori e sistemi di erogazione” La norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i componenti e i sistemi che consentono il trasferimento di idrogeno compresso a un veicolo a idrogeno, come indicato nella norma ISO 19880-1, mediante un distributore di idrogeno con pressioni di erogazione fino alla classe di pressione H70. Essa si applica a un sistema di erogazione di idrogeno, denominato "distributore"; l'erogatore può avere le sotto indicate conformazioni: a) un armadio erogatore, situato nell'area di rifornimento, in grado di svolgere tutte le funzioni necessarie per erogare idrogeno a un veicolo, oppure b) un insieme minimo di componenti montati all'interno o all'esterno (a seconda dei casi) di un armadio erogatore o di un'altra struttura di supporto appropriata, con le restanti funzioni fornite altrove nella stazione di rifornimento di idrogeno. La norma precisa inoltre che il suddetto sistema di erogazione include l'interfaccia utente e veicolo e può includere componenti a partire dalla fornitura di idrogeno, come un collegamento al sistema bancario, un'unità di raffreddamento, un sistema di controllo dell'erogatore, un flussometro, un sensore di pressione, un sensore di temperatura del carburante, un sensore di temperatura ambiente, un'interfaccia utente e un gruppo di tubi di rifornimento. Non tutte le apparecchiature del sistema di erogazione devono essere fisicamente alloggiate all'interno dell'involucro nell'area di erogazione, purché le specifiche di progettazione o il tipo e la posizione dei componenti siano adeguati a garantire che il processo complessivo soddisfi i requisiti della presente norma. Tale norma, oltre a specificare i requisiti per i distributori di idrogeno, può fornire riferimenti specifici ad altre norme relative ai singoli componenti inclusi nel distributore di idrogeno, quali valvole (ISO 19880-3) e tubi flessibili (ISO 19880-5). La norma specifica i requisiti generali per supportare il protocollo di rifornimento e rimanda l'utente alla norma ISO 19880-1 per ulteriori requisiti e metodi di prova necessari per verificare la corretta implementazione del protocollo di rifornimento. La norma non specifica la precisione dei misuratori di portata che possono essere utilizzati per misurare il carburante erogato. NORME TECNICHE – Requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 27 aprile 2026, n. 17020 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni” La norma contiene requisiti di competenza e imparzialità degli organismi che eseguono ispezioni e del regolare e coerente svolgimento delle loro attività di ispezione. NORME TECNICHE – Requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 27 aprile 2026, n. 17024 “Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione di persone” La norma specifica i principi e i requisiti per un organismo che esegue la certificazione di persone e include lo sviluppo e il mantenimento di uno schema di certificazione di persone. NORME TECNICHE – Rumore acustico (norma tecnica di prodotto e collaudo – per macchinari e/o utensili / attrezzature) Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 3744 “Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente” La norma specifica i metodi per determinare il livello di potenza sonora di una sorgente di rumore a partire dai livelli di pressione sonora misurati su una superficie che avvolge la sorgente di rumore (macchinario o attrezzatura) in un ambiente che approssima un campo acustico libero in prossimità di uno o più piani riflettenti. Il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente di rumore, in bande di frequenza o con applicazione della ponderazione A, viene calcolato utilizzando tali misurazioni. NORME TECNICHE – Vibrazioni meccaniche Norma Tecnica UNI EN ISO 30 aprile 2026, n. 5349-3 “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 3: Urti isolati e ripetuti utilizzando l'intervallo di frequenza della ISO 5349-1” La norma specifica i requisiti generali per la misurazione e la valutazione dell'esposizione umana alle vibrazioni da urto trasmesse alla mano. Ai fini del presente documento, la vibrazione da urto trasmessa alla mano è una qualsiasi vibrazione da impatto o da impulso che la macchina o l'oggetto produce come sequenza di singoli eventi (vibrazioni da urto isolate) collegati da periodi di assenza o bassa vibrazione. La norma specifica i parametri per la valutazione delle emissioni dei macchinari di urti trasmessi alla mano nell'intervallo di frequenza trattato dalla ISO 5349-1 (formalmente, l'intervallo di frequenza coperto dalle bande di ottava da 8 Hz a 1 000 Hz). NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 30 aprile 2026, n. 13001-3-6 “Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-6: Stati limite e verifica dell'idoneità del macchinario - Cilindri idraulici” La norma deve essere utilizzata unitamente alle altre parti generiche della serie EN 13001, nonché alle pertinenti norme EN di prodotto relative al tipo di gru e come tale, fornisce le condizioni generali, i requisiti e i metodi per prevenire con il progetto e la verifica teorica i pericoli di natura meccanica dei cilindri idraulici che fanno parte delle strutture portanti delle gru. Le tubazioni idrauliche, i tubi flessibili e i connettori di collegamento ai cilindri non rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente norma, così come i cilindri realizzati in materiali diversi dall'acciaio al carbonio. NORME TECNICHE – Requisiti di prestazione per contrafforti e puntali per calzature Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 30 aprile 2026, n. 20995 “Calzature - Requisiti di prestazione per componenti per calzature - Contrafforti e puntali” La specifica tecnica indica i requisiti di prestazione per contrafforti e puntali per calzature, per verificare l'idoneità per l'utilizzo finale e/o l'adattabilità allo scopo. NORME TECNICHE “UNI” - Attivo il portale per la libera consultazione delle disposizioni richiamate dal D. Lgs. 81/2008 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, INAIL e UNI hanno sottoscritto una convenzione per garantire la libera consultazione delle norme tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'accordo ha durata triennale e si inserisce nel quadro delle misure previste dal decreto-legge n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025. La nota INAIL del 23 aprile (nota che ufficializza l'intesa) precisa che quanto sopra è realizzato al fine di rendere facilmente accessibili le disposizioni richiamate dal D. Lgs. n. 81/2008 e altri standard rilevanti in materia di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, onde favorirne la diffusione e la conseguente applicazione a livello pratico-operativo da parte delle imprese, ovvero da parte di tutti gli “attori” coinvolti nel sistema della sicurezza, quali lavoratori, datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, medici competenti, dirigenti e preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, medici competenti, coordinatori sicurezza, progettisti, installatori, ecc… Le norme oggetto di fruizione gratuita comprendono quelle direttamente richiamate dal TUSSL - Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), oltre a standard di derivazione europei (CEN) e internazionali (ISO). La loro consultazione sarà disponibile tramite una piattaforma web appositamente dedicata, collegata al sito UNI e accessibile anche attraverso i portali istituzionali del Ministero e dell'INAIL, previa registrazione e successivamente tramite autenticazione dell'utente. Il servizio è operativo dal 28 aprile 2026 (coincidente con la “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro”). Per visualizzare i documenti è necessario installare il “plugin” FileOpen e procedere a una registrazione individuale, poiché i contenuti restano protetti dal diritto d'autore e sono concessi esclusivamente per informazione diretta dell'utente. La consultazione avviene quindi in modalità di "sola lettura", poiché, al fine di rispettare il relativo copyright del quale UNI è detentore, non è permesso scaricare, stampare o distribuire i testi delle norme, a meno che non si decida di acquistarne la licenza d'uso completa. In particolare è possibile accedere alla “consultazione diretta” di ogni singola norma di proprio interesse, individuandola tra quelle presenti nell' “elenco” disponibile sul portale e cliccando su "Consulta". Per acquisire la licenza d'uso della singola norma, per poterla utilizzare anche off-line e per l’eventuale stampa di copie della norma, è sufficiente cliccare sul relativo link indicante il riferimento normativo / sigla-titolo descrittivo della norma (per. es “UNI EN ISO 45001:2023+A:2024”). --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2026 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2026-3205 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 03/2026 AMBIENTE SOSTANZE PERICOLOSE – nuovo quadro normativo per detergenti e tensioattivi Regolamento (UE) 2026/405 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, relativo ai detergenti e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004. Il Regolamento n. 648/2004 stabilisce i requisiti relativi alla biodegradabilità dei tensioattivi, le restrizioni o i divieti da imporre sui tensioattivi in base alla biodegradabilità, le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri e le norme sull'etichettatura dei detergenti, anche per quanto riguarda le fragranze allergizzanti. L’Unione Europea ha riscontrato che il Regolamento ha raggiunto in larga misura i suoi obiettivi, ma anche evidenziato una serie di punti deboli e ambiti che necessitano di ulteriore miglioramento. Con il Regolamento n. 2026/405, quindi, vengono stabilite le nuove norme di riferimento per la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi nel mercato interno, garantendo nel contempo un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente. Si segnala che il nuovo Regolamento non pregiudica l'applicazione dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH), n. 1272/2008 (CLP) e n. 528/2012 (Biocidi). In vigore dal 23 marzo 2026, si applica dal 23 settembre 2029, ad eccezione dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4. VARIE – consolidamento normativa Siti di Importanza Comunitaria Decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione, del 24 febbraio 2026, recante modalità di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei siti di importanza comunitaria e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/428, (UE) 2025/238, (UE) 2025/239, (UE) 2025/240, (UE) 2025/242, (UE) 2025/244, (UE) 2025/251, (UE) 2025/256 e (UE) 2025/257. Al fine di semplificare la procedura per aggiornare l’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e ridurre il numero di atti di esecuzione, la Commissione UE ha valutato opportuno consolidare in un’unica decisione le diverse decisioni pubblicate nel 2024 e 2025 per ciascuna delle nove regioni biogeografiche. Sono quindi abrogati i seguenti atti: — decisione di esecuzione (UE) 2024/428; — decisione di esecuzione (UE) 2025/238; — decisione di esecuzione (UE) 2025/239; — decisione di esecuzione (UE) 2025/240; — decisione di esecuzione (UE) 2025/242; — decisione di esecuzione (UE) 2025/244; — decisione di esecuzione (UE) 2025/251; — decisione di esecuzione (UE) 2025/256; — decisione di esecuzione (UE) 2025/257; relativi agli elenchi dei SIC per le singole regioni Biogeografiche, sostituendoli con un’unica decisione (la n. 2026/401) che contiene l’elenco dei SIC di tutte le regioni Biogeografiche. SOSTANZE PERICOLOSE – ulteriore divieto ai prodotti con aggiunta di mercurio Regolamento delegato (UE) 2026/55 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione. Viene aggiornato, nel quadro delle disposizioni introdotte ai sensi della Convenzione di Minamata sul mercurio, l’allegato II, parte A, del Regolamento n. 2017/852 (Prodotti con aggiunta di mercurio di cui è vietata l’esportazione, importazione e fabbricazione), mediante l’aggiunta della seguente voce: - Ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo. per cui il divieto si applica dal 31 dicembre 2025. In vigore dal 20 marzo 2026. VARIE – traguardo climatico UE 2040 e rinvio ETS2 Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040. Stabilito un traguardo climatico vincolante per l’UE per il 2040, identificato nella riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90% rispetto ai livelli del 1990. Tale traguardo viene introdotto mediante modifica del Regolamento n. 2021/119, che ha istituito il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. Viene inoltre disposto che l’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, ossia i settori dell’ETS2, è rinviata al 2028. In vigore dal 7 aprile 2026. SOSTENIBILITA’ – prescrizioni minime per appalti pubblici per tecnologie a zero emissioni nette Regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per le procedure di appalto pubblico che riguardano determinate tecnologie a zero emissioni nette. Definite le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento n. 2024/1735 (Quadro per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette). Viene difatti introdotto un tasso di riciclabilità di almeno il 70%, in peso del materiale riciclabile, per le pale delle turbine eoliche, che può assumere la forma di una clausola di esecuzione in caso di appalto. Obiettivo è rafforzare la domanda di tecnologie sostenibili e favorire il riciclo di particolari componenti critiche come le pale eoliche. In vigore dal 12 aprile 2026, si applica dal 30 giugno 2026. RIFIUTI – affidamento azioni di contrasto alle spedizioni illegali di rifiuti Decisione (UE) 2026/681 della Commissione, del 20 marzo 2026, che affida all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) determinate azioni di contrasto a norma del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Vengono affidati all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) i poteri previsti dagli articoli da 67 a 71 del nuovo Regolamento sulle spedizioni di rifiuti n. 2024/1157, ossia la possibilità di svolgere ispezioni e azioni di coordinamento in merito a spedizioni di rifiuti che sembrano nascondere attività illegali. Di conseguenza, una volta operativo, l’OLAF potrà accedere al sistema telematico previsto dal Regolamento per la gestione delle spedizioni di rifiuti, il DIWASS. In vigore dal 16 aprile 2026. ENERGIA – aggiornamento disciplina sistemi di misura per colonnine di ricarica, distributori di gas e contatori Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e peri distributori di gas compresso e i contatori dell’energia elettrica, del gas e dell’energia termica. Vengono aggiornate le regole per la messa a disposizione sul mercato degli strumenti di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (colonnine di ricarica), per distributori di gas compresso (es. idrogeno), contatori elettrici, del gas e di energia termica e contatori intelligenti. In vigore dal 10 aprile 2026, gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva entro il 10 aprile 2028 e le nuove regole si applicheranno dal 10 ottobre 2028. RIFIUTI – orientamenti UE sul Regolamento PPWR Pubblicati dalla Commissione UE alcuni orientamenti di attuazione del Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR, Reg. n. 40/2025). Si rimanda al link del sito della Commissione per recuperare il documento ed ulteriori informazioni utili per approfondire le nuove disposizioni: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en. RIFIUTI - Requisiti delle macchine operatrici per la manutenzione delle strade e la raccolta e lo scarico dei rifiuti solidi urbani Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 98 del 3 marzo 2026 “Requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani”. Il Decreto disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici per la manutenzione stradale e la raccolta/scarico rifiuti. Si applica a veicoli con massa tra 3,5 t. e 7,5 t., conformi alle prescrizioni tecniche N2 e con velocità limitata a 40 km/h. Il decreto mira a standardizzare le caratteristiche di sicurezza e tecniche di questi mezzi operanti in ambito urbano. RIFIUTI – pubblicato il Decreto per il MUD 2026 rif. 2025 Decreto Pres. Cons. Ministri 30 gennaio 2026. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026 - MUD. Pubblicato il Decreto recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025, con i seguenti allegati: - Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata - Allegato 3 - Modelli raccolta dati - Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica - Sintesi modifiche MUD 2026 Le modifiche introdotte sono di carattere prevalentemente formale, soprattutto per allineare il modello al sistema RENTRI. In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026. RIFIUTI – recepimento nazionale Regolamento UE su batterie e rifiuti di batterie D.Lgs. Governo 10 febbraio 2026, n. 29. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Recepite a livello nazionale le disposizioni del Regolamento n. 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che ha introdotte novità in merito alla progettazione sostenibile e alle responsabilità nello smaltimento. Tra le varie disposizioni, viene istituito il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 55 del Regolamento n. 2023/1542, reso parte integrante del Registro nazionale dei produttori (RENAP) istituito ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 e disciplinato dal Decreto n. 144/2024 sulla responsabilità estesa del produttore. Una volta attivo, il Registro dei produttori di batterie sostituirà il Registro nazionale pile e accumulatori, di cui al D.lgs. n. 188/2008. Sul portale del RENAP e nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente verrà data notizia dell’avvio del nuovo Registro, l’apertura delle iscrizioni e sarà messa a disposizione la procedura di registrazione. In vigore dal 7 marzo 2026. VARIE – recepimento nazionale Regolamento UE sul greenwashing D.Lgs. Governo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Recepite a livello nazionale le disposizioni della Direttiva n. 2024/825, che mira a contrastare il cosiddetto “greenwashing”, ossia quell’insieme di pratiche commerciali che prevedono dichiarazioni ingannevoli sugli aspetti di sostenibilità dei prodotti, per spingere i consumatori all’acquisto. Viene dunque ampliato l’elenco delle pratiche commerciali vietate, mediante aggiornamento del Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) e l’introduzione di specifiche definizioni e misure in merito, tra gli altri aspetti, alle asserzioni ambientali, durabilità e riparabilità dei beni, obblighi di trasparenza. In vigore dal 24 marzo 2026, si applica dal 27 settembre 2026. RIFIUTI – soglie minime per notifica esportazione rottami metallici Decreto Pres. Cons. Ministri 11 febbraio 2026. Introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l'esportazione dei rottami metallici (soglie minime). Introdotte soglie quantitative oltre le quali diventa obbligatoria la notifica di cui al DL n. 21/2022, per le operazioni di esportazione di rottami metallici di cui ai seguenti codici della nomenclatura combinata: - 7404 (rame) - 7602 (alluminio) - 7902 (zinco) In vigore dal 18 luglio 2026. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – lista di controllo per verifiche conformità trasporti in ADR Circolare Ministeriale 19 marzo 2026, n. 7988. Nuova procedura operativa per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose - Applicazione disposizioni e utilizzo modulistica informatizzata. Introdotta dal Ministero dell’Interno una “Lista di controllo”, da tenersi in formato digitale a cura degli Enti di controllo, per documentare le verifiche effettuate sui veicoli destinati al trasporto in ADR, e quindi gestire le segnalazioni di irregolarità riscontrate durante i controlli. Tali Liste di controllo dovranno poi essere trasmesse mensilmente dagli organi di controllo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. RENTRI – indicazioni operative dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sui sistemi di geolocalizzazione veicoli per trasporto rifiuti speciali pericolosi Deliberazione (naz.) 24 marzo 2026, n. 1/ALBO/CN. Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n.59 (Abrogazione Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024). Circolare (Comitati) 27 marzo 2026, n. 2. Applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 "Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59". L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due documenti relativi ai requisiti di idoneità tecnica, per aziende iscritte in Categoria 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi), dei sistemi di geolocalizzazione da installarsi sui veicoli ai sensi della normativa RENTRI: - Con la Delibera n. 1/ALBO/CN, vengono integrate le disposizioni, prevedendo che tali sistemi di geolocalizzazione, che rappresentano requisito di idoneità tecnica, siano “basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel DD n. 252/2024” e vengono esclusi i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in Cat. 5 per trasporto di soli rifiuti non pericolosi. Vengono inoltre precisate le modalità di attestazione e le tempistiche di dimostrazione del requisito. In vigore dal 2 aprile 2026, abroga la Deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024; - Con la Circolare n. 2/2026 vengono fornite alcune indicazioni in merito alla Delibera n. 1/ALBO/CN. Viene precisato che i soggetti con parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione anche con più istanze distinte, ma comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026; inoltre, gli autoveicoli cancellati dall’iscrizione all’Albo poiché non dotati del sistema di geolocalizzazione, potranno comunque essere reiscritti (e il possesso del requisito dovrà essere attestato entro il 30 giugno 2026). Viene infine stabilito che, dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni della Delibera, il che potrebbe comportare la perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo (dotazione minima di veicoli), con potenziale avvio di procedimenti disciplinari nei confronti delle aziende. Abroga e sostituisce la Circolare n. 2/2025. RIFIUTI – iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per autoveicoli M1 Circolare (Comitati) 26 marzo 2026, n. 1. Iscrizione all'Albo di autoveicoli classificati nella categoria internazionale M1. La Circolare n. 1/2026 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede che, dal 26 marzo 2026, non sia più possibile l’iscrizione all’Albo per autoveicoli rientranti nella categoria internazionale M1 (fino a 8 posti a sedere, oltre al conducente). La disposizione è dovuta al fatto che tali veicoli sono primariamente destinati al trasporto di passeggeri e bagagli e dunque non è compatibile l’uso continuativo per le attività che richiedono l’iscrizione all’Albo. Dal 4 gennaio 2027 e fino al 29 gennaio 2027 verranno dunque eliminati gli autoveicoli M1 attualmente iscritti, il che potrebbe comportare la perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo (dotazione minima di veicoli), con potenziale avvio di procedimenti disciplinari nei confronti delle aziende. VARIE – legge di delegazione europea 2025 Legge 17 marzo 2026, n. 36. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025. Pubblicata la legge che conferisce delega al Governo per il recepimento di diverse normative europee, tra cui: - Direttiva n. 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il Regolamento n. 2017/2394 e le Direttive n. 2019/771 e n. 2020/1828; - Regolamento n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il Regolamento n. 1005/2009; - Regolamento n. 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il Regolamento n. 166/2006; - Regolamento n. 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i Regolamenti n. 1257/2013 e n. 2020/1056 e abroga il Regolamento n. 1013/2006; - Regolamento n. 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento n. 2019/1020 e la Direttiva n. 2019/904 e che abroga la direttiva n. 94/62/CE; - Direttiva n. 2025/1892 che modifica la Direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti; - Direttiva n. 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva n. 2019/1937 e il Regolamento n. 2023/2859; In vigore dal 9 aprile 2026. SOSTENIBILITA’ – adottati i CAM per noleggio operativo e fornitura di monitor, tablet e smartphone Decreto Ministeriale 11 marzo 2026. Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT). I CAM (Criteri Ambientali Minimi), inseriti obbligatoriamente nei bandi pubblici di gara come previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituiscono i requisiti di sostenibilità che le imprese devono rispettare per aggiudicarsi l’appalto e che gli Enti devono dunque inserire nelle documentazioni per le gare di appalto. Sono stati dunque adottati i CAM per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati. Tra le novità, viene previsto che le stazioni appaltanti debbano garantire l’approvvigionamento di almeno il 10% di prodotti ricondizionati. In vigore dal 24 maggio 2026. SOSTENIBILITA’ – programmazione definizione e aggiornamento CAM 2026 Decreto Ministeriale 12 febbraio 2026, n. 13. Programmazione delle attività volte alla definizione o aggiornamento dei criteri ambientali minimi per l'anno 2026. Definito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il programma, per l’anno 2026, delle attività di definizione o aggiornamento dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). Tra le previsioni di attività vi è la revisione dei CAM per stampanti, cartucce, servizi di lavaggio industriale e la conclusione delle attività di aggiornamento dei CAM per i lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, gestione del verde pubblico e fornitura di sorgenti luminose e calzature. RIFIUTI – sistema di gestione rifiuti da articoli pirotecnici Dm Ambiente 2 febbraio 2026, n. 32. Riconoscimento sistema autonomo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pirotecnici. Autorizzato il primo sistema autonomo, ai sensi della normativa sulla responsabilità estesa del produttore (EPR), per i rifiuti derivanti dagli articoli pirotecnici, come i fuochi d’artificio scaduti o inutilizzabili. Con il DM viene dunque reso Sistema autonomo il consorzio volontario COGEPIR, che così può adempiere per conto dei produttori agli obblighi relativi al sistema di gestione di questa specifica tipologia di rifiuti. IPPC/AIA – applicativo online PRTR Risulta ad oggi operativo il nuovo applicativo online per la presentazione della dichiarazione PRTR, per le installazioni soggette a tale obbligo. Il link dell’applicativo è il seguente: https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it/ e, come da scadenze solite per l’invio della dichiarazione nelle modalità precedentemente in vigore, anche quest’anno il termine ultimo è il 30 aprile. Restano inoltre invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati). Si precisa infine che per agire come utenti dell’applicativo PRTR è necessario accedere ed inserire una richiesta di accredito. Successivamente all’approvazione della richiesta di accredito l’utente troverà accessibile nella propria area di lavoro anche la sezione per l’inserimento dei dati della dichiarazione PRTR. RAEE – conferimento gratuito da PA a Centro di Coordinamento Mediante un comunicato del 27 marzo 2026 (https://www.cdcraee.it/news/gestione-raee-nella-pa-e-possibile-conferirli-gratuitamente-iscrivendosi-al-cdc-raee/), il Centro di Coordinamento RAEE ha precisato che, a seguito della pubblicazione del Decreto 11 marzo 2026, sull’adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone, nuovi e ricondizionati, è possibile per le Pubbliche Amministrazioni conferire gratuitamente i propri RAEE, in alternativa alla consegna ad impianti autorizzati, al Centro di Coordinamento stesso, iscrivendosi al portale dell’Ente e qualificandosi come “grandi utilizzatori”. RIFIUTI – chiarimenti dal MASE sui rifiuti urbani da utenze non domestiche Con risposta ad un interpello di un Comune (https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/23-03-2026_riscontro_comune_cartigliano-pdf), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che sono rifiuti urbani i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche elencate nell’allegato L-quinquies alla parte IV del D. lgs. 152/2006 e rientranti nei CER dell’allegato L-quater, e che tali rifiuti rimangono urbani anche se il produttore decide di conferirli al di fuori del servizio pubblico, a gestori privati autorizzati. Nel formulario di identificazione del rifiuto, quindi, dovrà essere indicata la provenienza urbana di tali rifiuti. ACQUE APPROVVIGIONAMENTO - Regione Lombardia. Canoni di concessione 2025 grandi derivazioni idroelettriche Delib. Giunta Reg. 16 marzo 2026, n. XII/5869. Determinazioni in merito all'aggiornamento della componente fissa del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2026 in applicazione dell'art. 20, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 e s.m.i. Viene stabilito che, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, la componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2026 rimane invariata rispetto all'anno 2025. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN 5 marzo 2026, n. 13946 Qualità dell'acqua - Standard di riferimento per il campionamento di routine e la preparazione delle diatomee bentoniche da fiumi e laghi. La norma specifica un metodo per il campionamento e la preparazione in laboratorio delle diatomee bentoniche per la valutazione dello stato ecologico e della qualità dell'acqua. Le procedure di campionamento e preparazione descritte possono essere utilizzate per indagini successive sia con la microscopia ottica sia con metodi molecolari. I dati prodotti da questo metodo sono adatti alla produzione di indici basati sull'abbondanza relativa dei taxa. L'analisi mediante metodi molecolari non rientra tra gli scopi del documento. NORME TECNICHE – Requisiti ambientali Norma Tecnica UNI EN 5 marzo 2026, n. 17744 Macchine agricole e forestali - Requisiti ambientali per impolveratrici. La norma specifica i requisiti generali e i relativi metodi di prova per le impolveratrici per l'applicazione di prodotti formulati sotto forma di polvere, al fine di ridurre al minimo il potenziale rischio di contaminazione ambientale durante l'uso. Le impolveratrici portatili azionate manualmente (spalleggiate) non sono incluse nel presente documento. La norma tratta tutti i rischi ambientali significativi correlati alle impolveratrici, ovvero: - pericoli dovuti all'applicazione involontaria o non necessaria di prodotti fitosanitari; - pericoli dovuti all'inquinamento puntuale; - pericoli dovuti a perdite in aree diverse dal bersaglio; - pericoli dovuti a operazioni di manutenzione, assistenza e pulizia; - pericoli dovuti a ispezioni, come l'indisponibilità di mezzi per collegare gli strumenti di misura. La norma non tratta i requisiti di sicurezza per la protezione dell'operatore. La norma non è applicabile alle impolveratrici prodotte prima della data della sua pubblicazione. NORME TECNICHE – Rifiuti Norma Tecnica UNI 12 marzo 2026, n. 12008 Contenitori per raccolta rifiuti idonei alle applicazioni meccatroniche - Requisiti e metodi di prova. La norma specifica gli aspetti geometrici, le prestazioni tecniche e i metodi di prova dei contenitori di rifiuti adatti per l'applicazione di dispositivi meccanici o elettromeccanici che hanno il fine di bloccare il coperchio/i e/o per limitare la quantità di rifiuti conferibili e/o per la misurazione del livello di riempimento e/o altre applicazioni meccatroniche. NORME TECNICHE – Energia nucleare Norma Tecnica UNI/TR 19 marzo 2026, n. 11496 Energia nucleare - Glossario di radioprotezione. Il rapporto tecnico fornisce la definizione dei termini usati nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti per: ricerca scientifica, produzione energetica, medicina e impieghi industriali. In particolare, con riferimento a condizioni di malfunzionamento o di incidente, gli aspetti conseguenti al coinvolgimento degli operatori e della popolazione hanno portato all'inserimento nel presente rapporto tecnico dei termini da utilizzare così da evitare il ricorso ad una terminologia impropria che può divenire fuorviante. L'unificazione della semantica in materia di radioprotezione, che il presente rapporto tecnico si prefigge, può fornire agli addetti ai lavori, il mezzo adeguato per un'informazione corretta. NORME TECNICHE – Terreni contaminati Norma Tecnica UNI/PdR 26 marzo 2026, n. 191 Linee guida per la definizione delle terre da coltivo ottenute dal risanamento biologico di terreni contaminati. La prassi di riferimento definisce le linee guida per la codifica delle terre da coltivo utilizzabili per opere non strutturali di ripristino e modellazione del paesaggio ottenute da terreni contaminati recuperati mediante tecnologie basate sul risanamento biologico. NORME TECNICHE – Rifiuti e suoli Norma Tecnica UNI EN ISO 26 marzo 2026, n. 15192 Caratterizzazione dei rifiuti e dei suoli - Determinazione del cromo (VI) in materiali solidi mediante digestione alcalina e cromatografia ionica con rivelatore spettrofotometrico. La norma descrive la determinazione del cromo (VI) nei rifiuti solidi e nel suolo mediante digestione alcalina e cromatografia ionica con rivelatore spettrofotometrico. Il metodo può essere utilizzato per determinare la frazione in massa di cromo (VI), nei rifiuti solidi, maggiori di 0,1 mg/kg. SICUREZZA TUS - nuove modifiche per smart working, addestramento, formazione, modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG), verifiche periodiche attrezzature Legge n. 34 del 11 marzo 2026 “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”. La Legge modifica il D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, su cinque argomenti. Le novità riguardano tutte le imprese, non soltanto le PMI. - Lavoro agile: informativa obbligatoria e sanzioni penali. L’art. 11 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D. Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile deve consegnare, con modalità tracciabili e con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare riguardo all’uso dei videoterminali. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione. Viene modificato contestualmente l’art. 55, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 81/2008. La mancata consegna dell’informativa è punita con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96. Si tratta di sanzioni penali, applicabili alle condotte commesse a partire dal 7 aprile 2026. - Addestramento pratico con realtà virtuale. L’art. 10, comma 1, lett. b) sostituisce il comma 5 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. Il nuovo testo prevede che l’addestramento, definito come la prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale, nonché l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza, possa essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Ogni intervento di addestramento deve essere tracciato in apposito registro, anche in formato digitale, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. La simulazione VR è ammessa per la componente pratica dell’addestramento: uso di attrezzature e macchine, manipolazione di sostanze pericolose, utilizzo di DPI, esercitazione su procedure di emergenza (evacuazione, antincendio, lavori in quota, spazi confinati). - Formazione durante la Cassa Integrazione. L’art. 10, comma 1, lett. a) inserisce la nuova lettera b-bis nel comma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. La formazione e, ove previsto, l’addestramento sulla sicurezza devono essere erogati anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cassa integrazione guadagni. Il comma 2 del medesimo articolo interviene anche sull’art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012, precisando che tra i corsi di formazione o riqualificazione che il lavoratore sospeso è tenuto a seguire rientrano espressamente quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. - Modelli di organizzazione e gestione semplificati. L’art. 10, primo periodo, prevede che l’INAIL, in attuazione del principio di proporzionalità, elabori entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 5 agosto 2026) modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza specifici per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative. L’INAIL è incaricata inoltre di supportare le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. - Verifiche periodiche attrezzature. L’art. 9 aggiorna l’Allegato VII del D. Lgs. 81/2008. Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per agricoltura e frutteti sono ora soggette a verifica periodica triennale. Viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per carrelli elevatori e veicoli operanti esclusivamente all’interno di aree aziendali chiuse o in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. In vigore dal 7 aprile 2026. MACCHINE - recepimento delle direttive europee Legge n. 36 del 17 marzo 2026 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025”. La Legge, delega il Governo ad adeguare la normativa italiana (entro il 9 ottobre 2026), al nuovo Regolamento UE 2023/1230. La norma europea recepisce i requisiti di sicurezza per macchine, inclusi componenti digitali e cybersicurezza, inoltre viene recepita la definizione di "modifica sostanziale" (non prevista dal fabbricante) che altera la sicurezza, rendendo chi la effettua responsabile della nuova marcatura CE. Previsto anche un aggiornamento del sistema sanzionatorio per violazioni di sicurezza, la possibilità di fornire manuali di istruzioni in formato digitale, un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - costituzione delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente a crediti Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 06 marzo 2026 “Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008”. Con il Decreto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha istituito le Commissioni territoriali che, ai fini del recupero dei crediti, dovranno chiedere ai datori di lavoro di realizzare percorsi formativi o investimenti in materia di salute e sicurezza. Le Commissioni, dopo una valutazione positiva sull’operato dei datori di lavoro, procederanno alla riassegnazione dei crediti persi. ATTREZZATURE DI LAVORO - 70° e 71° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreti del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 16 del 05 marzo 2026 e n. 17 del 26 marzo 2026 “70° e 71° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il 70° e il 71° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ANTINCENDIO - adeguamento antincendio delle scuole Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2026 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”. Il Decreto definisce la tabella di marcia per la messa a norma degli edifici scolastici, stabilendo prescrizioni precise e scadenze differenziate per garantire la sicurezza di studenti e personale. Previsto un percorso di adeguamento articolato in due fasi distinte: - prima fase: requisiti minimi e segnalazione iniziale. Entro nove mesi dalla pubblicazione (gennaio 2027), deve essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA parziale (art. 4 DPR n. 151/2011). In questa fase è obbligatorio aver attuato le disposizioni riguardanti: illuminazione di sicurezza e impianti di diffusione sonora o allarme, sistemi di allarme e installazione di estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio. - Seconda fase: adeguamento completo. In linea con quanto previsto dal DL 202/2024, convertito in Legge n. 15/2025 (decreto Milleproroghe 2025), entro il 31 dicembre 2027 tutte le scuole dovranno essere pienamente conformi a ogni punto del DM 26 agosto 1992. Il processo si concluderà con la presentazione della SCIA definitiva che attesta il totale adeguamento della struttura. Il Decreto introduce un aspetto fondamentale per il periodo transitorio: le istituzioni scolastiche e gli enti proprietari devono individuare misure gestionali di mitigazione e compensazione per ridurre il rischio immediato. Tra le azioni indicate a titolo esemplificativo figurano: - la limitazione del carico d’incendio (riduzione di materiali combustibili); - l’eliminazione di arredi o materiali con reazione al fuoco non a norma; - una gestione rigorosa dell’affollamento e della distribuzione degli occupanti nelle aule; - sorvegliare periodicamente le condizioni operative (ad es. accessibilità); - effettuare almeno due esercitazioni antincendio all’anno. La responsabilità della sicurezza è condivisa. Mentre gli enti proprietari devono finanziare e appaltare i lavori strutturali, i dirigenti scolastici restano custodi della corretta gestione quotidiana e delle misure compensative. MACCHINE - Requisiti delle macchine operatrici per la manutenzione delle strade e la raccolta e lo scarico dei rifiuti solidi urbani Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 98 del 3 marzo 2026 “Requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani”. Il Decreto disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici per la manutenzione stradale e la raccolta/scarico rifiuti. Si applica a veicoli con massa tra 3,5 t. e 7,5 t., conformi alle prescrizioni tecniche N2 e con velocità limitata a 40 km/h. Il decreto mira a standardizzare le caratteristiche di sicurezza e tecniche di questi mezzi operanti in ambito urbano. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - nuova modulistica standardizzata (SCIA) Accordo Stato Regioni n. 22/CU del 18 marzo 2026, “Accordo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa - nuova modulistica standardizzata”. Con l’Accordo sono stati aggiornati i moduli relativi a: - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive all'aria aperta (allegato 1); - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive alberghiere (allegato 2); - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) strutture ricettive extra-alberghiere (allegato 3). I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre 60 giorni (dalla pubblicazione in GU del 02/04/2026). ATTREZZATURE DI LAVORO - segnalazione incidenti con dispositivi medici Circolare del Ministero della Salute n. 24945 del 19 marzo 2026 (Trasmissione al Ministero della salute delle segnalazioni di incidenti occorsi con dispositivi medici, dispositivi dell'Allegato XVI del Reg. (UE) 2017/745 e dispositivi medico - diagnostici in vitro da parte degli operatori sanitari - Avvio operativo del nuovo sistema informativo NSIS-Dispovigilance a supporto della Rete nazionale della dispositivo-vigilanza”. Il Ministero ha provveduto all'implementazione dei propri sistemi informativi, rendendo operativa la nuova piattaforma NSIS-Dispovigilance, al fine di supportare ed efficientare le attività di tutti gli attori coinvolti nella rete nazionale del dispositivo-vigilanza. A partire dal 23 marzo 2026, gli operatori sanitari pubblici e privati, che rilevano un incidente grave, anche solo sospetto, devono segnalarlo al Ministero della salute mediante la compilazione on line del modulo appositamente predisposto. Con la stessa modalità gli operatori sanitari possono trasmettere al Ministero gli incidenti diversi da quelli gravi. La segnalazione di incidente viene acquisita dal nuovo sistema informativo NSIS-Dispovigilance e indirizzata ai Referenti Locali (RLV) e Referenti Regionali (RRV) della rete nazionale della dispositivo-vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2022. INAIL – infortuni in agricoltura nel quinquennio 2020-2024 Il numero Dati INAIL di febbraio 2026 presenta i dati relativi agli infortuni in agricoltura nel quinquennio 2020-2024. Le denunce complessive sono in calo, ma i casi avvenuti in itinere hanno registrato un’impennata del 34,9%. Nel quinquennio 2020-2024 il bilancio del fenomeno infortunistico nella gestione assicurativa Agricoltura si è chiuso con un trend complessivo in calo, che emerge dal confronto tra i 26.731 casi denunciati nel 2020 e i 26.128 del 2024 (-2,3%). Dietro questa riduzione complessiva si cela però una dinamica in controtendenza: mentre gli infortuni in occasione di lavoro sono diminuiti del 4,1%, infatti, quelli avvenuti in itinere, nel tragitto casa-lavoro-casa, sono aumentati del 34,9%, passando da 1.279 a 1.725. Ministero della Salute – Violenza nei confronti degli operatori sanitari La Relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, pubblicata sul sito del Ministero della Salute, indica che nel 2025, sono state quasi 18.000, le aggressioni a operatori sanitari e socio-sanitari, con oltre 23mila operatori (23.367) coinvolti, considerato che un singolo episodio può interessare più persone. Gli aggressori sono principalmente i pazienti, seguiti da familiari o caregiver. Come già rilevato nel 2024, prevalgono nettamente le aggressioni verbali (69%), rispetto a quelle fisiche (25%) e a quelle contro la proprietà (6%). Le donne risultano le più colpite, con percentuali superiori al 60% nella maggior parte delle regioni. INAIL – Impatto psicologico della diagnosi di mesotelioma Pubblicato l’opuscolo “Impatto psicologico della diagnosi di mesotelioma e strumenti di valutazione del distress. Il manuale presenta un’analisi approfondita dell’impatto psicologico del mesotelioma su pazienti, familiari e comunità esposte all’amianto” Nel 1992 un bando ha sancito in Italia la fine di qualsiasi attività di estrazione, utilizzo, commercializzazione e importazione dell’amianto. Nonostante ciò, la diffusione delle malattie correlate a questa sostanza continua a rappresentare una grave emergenza sanitaria. La presenza di amianto in numerosi contesti lavorativi e ambientali resta infatti un tema centrale per le politiche di prevenzione, per gli interventi di bonifica ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Tra le patologie legate all’esposizione all’amianto, il mesotelioma riveste un ruolo particolarmente rilevante dal punto di vista patogenetico ed epidemiologico. Questa grave neoplasia è caratterizzata da una lunga latenza e da un’eziologia fortemente associata all’esposizione professionale e ambientale. Per tali ragioni continua a colpire in modo significativo i territori e le comunità in cui l’amianto è stato utilizzato intensamente e, spesso, diffuso anche nell’ambiente circostante. La sofferenza emotiva dei pazienti affetti da mesotelioma e dei loro caregiver rappresenta un aspetto di grande importanza. In Italia si sono sviluppate esperienze di ricerca originali e significative volte a comprendere le specifiche caratteristiche dell’impatto psicologico della malattia e a definire interventi di sostegno adeguati. Il manuale ha l’obiettivo di presentare tali esperienze e gli strumenti elaborati, anche grazie ai finanziamenti dei bandi di ricerca dell’Istituto, per migliorare la qualità della vita dei pazienti, dei familiari e delle comunità coinvolte. INAIL – L’efficacia del lavaggio delle mani Pubblicata la scheda “L’efficacia del lavaggio delle mani: dall’intuizione del 1847 alla pandemia del 2020”. Sia in ambiente sanitario che non sanitario l’igiene delle mani è una delle misure più importanti per la prevenzione delle infezioni. Programmare campagne di informazione e formazione di lavoratrici e lavoratori su tale tematica e individuare strumenti di sensibilizzazione rappresentano elementi centrali per una corretta gestione del rischio biologico. Promuovere la formazione degli operatori sanitari e la sensibilizzazione della popolazione resta fondamentale per migliorare la sicurezza delle cure e proteggere la salute pubblica. INAIL – Linee elettriche aeree: prevenzione per i lavori in vicinanza Pubblicata la scheda “Infortuni gravi o mortali con le linee elettriche aeree: prevenzione per i lavori in vicinanza”. Lavorare in prossimità delle linee elettriche aeree comporta rischi molto elevati, soprattutto per i lavoratori che non sono consapevoli del pericolo elettrico. Molti incidenti gravi o mortali avvengono durante attività non elettriche, come lavori edili, scavi, potature, pulizia, verniciatura o movimentazione di carichi, quando persone o attrezzature si avvicinano troppo ai conduttori elettrici. Secondo i dati raccolti dall’INAIL, questi incidenti sono spesso causati dalla mancata conoscenza delle distanze di sicurezza e delle procedure di prevenzione. Il rischio elettrico dipende principalmente dalla distanza tra il lavoratore e le parti attive non protette della linea elettrica. Le normative tecniche europee e italiane definiscono diverse zone di lavoro: - Zona sotto tensione: area immediatamente vicina alla parte attiva dove è possibile entrare in contatto con parti in tensione. - Zona di prossimità: area esterna alla zona sotto tensione dove esiste comunque rischio di contatto accidentale con attrezzature o parti del corpo. - Zona senza pericolo elettrico: area oltre le distanze di sicurezza. Queste distanze aumentano con l’aumentare della tensione della linea elettrica. I lavori sotto tensione sono attività svolte direttamente su parti elettriche in tensione o molto vicino ad esse. Possono essere eseguiti solo da personale qualificato e autorizzato. I lavori in prossimità, invece, sono attività non elettriche svolte vicino a linee o impianti elettrici con parti attive non protette. Anche in questi casi è necessario rispettare le distanze minime e adottare adeguate misure di sicurezza. In Italia la sicurezza nei lavori vicino agli impianti elettrici è regolata dal D.Lgs. 81/2008, che stabilisce: - le distanze minime di sicurezza dalle linee elettriche; - l’obbligo di adottare procedure organizzative e misure di protezione; - la necessità che i lavori sotto tensione siano eseguiti solo da personale qualificato. Per ridurre il rischio di incidenti è fondamentale: - conoscere le distanze di sicurezza; - formare adeguatamente i lavoratori; - utilizzare attrezzature idonee; - pianificare i lavori in presenza di linee elettriche. Una corretta valutazione dei rischi e il rispetto delle norme di sicurezza sono elementi essenziali per prevenire infortuni gravi o mortali nei lavori svolti vicino alle linee elettriche. INAIL – Workaholism Pubblicata la scheda “Workaholism: fattori di rischio e strategie di intervento”. Il Workaholism è un costrutto psicologico che descrive un modello comportamentale di dipendenza dal lavoro, il fenomeno è di crescente interesse a causa della combinazione di profonde trasformazioni sociali e tecnologiche e del riconoscimento dei suoi impatti negativi sia sulla salute psicofisica del lavoratore, che sulle dinamiche organizzative, familiari e sociali. La scheda informativa si propone di fornire alle figure della prevenzione uno strumento di sintesi che consenta di comprendere meglio il fenomeno del workaholism e di individuare adeguate strategie di prevenzione con l’obiettivo di promuovere una cultura del lavoro sostenibile e attenta al benessere dei lavoratori. INAIL – Esposizione a formaldeide nei laboratori Pubblicata la scheda “Esposizione a formaldeide. Esposizione a formaldeide nei laboratori di anatomia patologica: il ruolo della prevenzione primaria”. La formaldeide continua a rappresentare una delle principali criticità in ambito sanitario e laboratoristico, in particolare nei laboratori di anatomia patologica dove viene ampiamente utilizzata come fissativo dei tessuti. La pubblicazione evidenzia i rischi connessi all’esposizione e sottolinea il ruolo fondamentale della prevenzione primaria. INAIL – La UNI EN ISO 45001:23 e l’art. 30 del D. Lgs. 81/08 Pubblicata la scheda “La UNI EN ISO 45001:23 e l’art. 30 del D. Lgs. 81/08. Tra rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e rischi organizzativi e gestionali” che esamina i legami tra i reati legati a salute e sicurezza sul lavoro e la responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/01). La norma UNI EN ISO 45001:2023, riferimento centrale per i Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, introduce l’approccio basato sul risk-based thinking, che considera sia i rischi per la salute e la sicurezza sia quelli organizzativi e gestionali. La valutazione di questi ultimi è fondamentale per prevenire la cosiddetta “colpa in organizzazione” che è la causa di numerose condanne ai sensi del D. Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti). L’integrazione della UNI EN ISO 45001:2023 nell’art. 30 del D. Lgs. 81/08, insieme all’evoluzione giurisprudenziale, conferma il ruolo dei SGSL e dei MOG-SSL, promossi da decenni dall’INAIL, come strumenti essenziali di prevenzione. NORME TECNICHE – Valutazione della conformità Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17007:2026 “Valutazione della conformità - Guida per l'elaborazione di documenti normativi idonei per la valutazione della conformità” La norma specifica principi e fornisce una guida per la redazione di documenti normativi che contengano: - requisiti specifici per l'oggetto della valutazione di conformità; - metodi e procedure specifici per una singola attività di valutazione di conformità (per esempio, metodi di prova); - regole e metodologia per la valutazione di conformità (come parte di schemi di valutazione di conformità, incluse disposizioni per le organizzazioni che svolgono attività di valutazione di conformità). La norma è destinata ai seguenti utenti: - soggetti che sviluppano norme; - autorità regolatorie; - responsabili di schemi di valutazione della conformità; - associazioni industriali e consorzi; - organismi di valutazione della conformità; - enti di accreditamento; - acquirenti; - consumatori e gruppi non governativi; - altre parti interessate, per esempio compagnie assicurative. NORME TECNICHE – Attività professionali non regolamentate Norma Tecnica UNI 12010:2026 “Attività professionali non regolamentate - Tecnico qualificato al controllo periodico di catene, funi, brache di sollevamento ed accessori di sollevamento - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità” Norma Tecnica UNI EN 12012:2026 “Attività professionali non regolamentate - Professionista della gestione del rischio (Risk manager) - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti relativi all'attività professionale del tecnico qualificato al controllo periodico di catene, funi, brache di sollevamento ed accessori di sollevamento, ossia la figura professionale che effettua il controllo periodico autonomamente o nell'ambito di un'organizzazione, seguendo specifiche procedure e/o normative e/o istruzioni d'uso e manutenzione dei fabbricanti e/o linee guida; - i requisiti relativi all'attività professionale del risk manager, ossia della figura professionale dedicata al coordinamento della gestione integrata dei rischi nella organizzazione. Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). NORME TECNICHE – Energia nucleare Norma Tecnica UNI/TR 11496:2026 “Energia nucleare - Glossario di radioprotezione” Il rapporto tecnico fornisce la definizione dei termini usati nel campo della protezione dalle radiazioni ionizzanti per: ricerca scientifica, produzione energetica, medicina e impieghi industriali. In particolare, con riferimento a condizioni di malfunzionamento o di incidente, gli aspetti conseguenti al coinvolgimento degli operatori e della popolazione hanno portato all'inserimento nel presente rapporto tecnico dei termini da utilizzare così da evitare il ricorso ad una terminologia impropria che può divenire fuorviante. L'unificazione della semantica in materia di radioprotezione, che il presente rapporto tecnico si prefigge, può fornire agli addetti ai lavori, il mezzo adeguato per un'informazione corretta. NORME TECNICHE – Tecnologie dell'idrogeno Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 15916:2026 “Tecnologie dell'idrogeno - Considerazioni di base per la sicurezza dei sistemi a idrogeno” La specifica tecnica fornisce le linee guida per l'uso dell'idrogeno nelle forme gassose e liquide, nonché la sua conservazione in una di queste o altre forme (idruri). Identifica i principali problemi di sicurezza, pericoli e rischi e descrive le proprietà dell'idrogeno rilevanti per la sicurezza. I requisiti di sicurezza dettagliati associati a specifiche applicazioni dell'idrogeno sono trattati in norme internazionali separate. NORME TECNICHE – Docce di sicurezza di emergenza Norma Tecnica UNI EN 15154-1:2026 “Docce di sicurezza di emergenza - Parte 1: Docce a uomo per laboratori” Norma Tecnica UNI EN 15154-2:2026 “Docce di sicurezza di emergenza - Parte 2: Unità installate per lavaocchi” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di prestazione delle docce di sicurezza per il corpo collegate alla rete idrica. È applicabile solo alle docce a uomo installate con le attrezzature di laboratorio. I requisiti vengono forniti con rispetto alle caratteristiche, all'installazione, all'adattamento ed alla marcatura delle docce così come l'installazione, l'esercizio e le istruzioni per la manutenzione che devono essere fornite dal produttore. - i requisiti di prestazione per le unità di lavaocchi di emergenza collegati ad una rete idrica. È applicabile solo a unità di lavaocchi installati. I requisiti vengono forniti con rispetto alle caratteristiche, all'installazione, all'adattamento ed alla marcatura delle unità di lavaggio così come l'installazione, l'esercizio e le istruzioni per la manutenzione che devono essere fornite dal produttore. NORME TECNICHE – Esposizione nei luoghi di lavoro Norma Tecnica UNI EN 17199-5:2026 “Esposizione nei luoghi di lavoro - Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili - Parte 5: Metodo con agitatore a vortice (vortex shaker)” La norma specifica la metodologia per la misura e la caratterizzazione della polverosità di materiali in bulk che contengono o rilasciano NOAA, o altre particelle respirabili, in condizioni standard e riproducibili, mediante il metodo con agitatore a vortice (Vortex shaker). La norma descrive la scelta degli strumenti, dei dispositivi e delle procedure per il calcolo e per la presentazione dei risultati. Indica anche le linee guida per valutare e riportare i dati. NORME TECNICHE – Ascensori Norma Tecnica UNI EN 81-30:2026 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole cose - Parte 30: Montacarichi elettrici e idraulici” Norma Tecnica UNI EN 81-42:2026 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 42: Apparecchi di sollevamento verticale con supporto del carico chiuso destinati all'uso da parte di persone, comprese le persone con disabilità” Norma Tecnica UNI EN 81-82:2026 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 82: Regole per il miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità” Norma Tecnica UNI EN 81-83:2026 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori esistenti - Parte 83: Regole per il miglioramento della resistenza contro gli atti vandalici” Le norme specificano rispettivamente: - le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di montacarichi installati in modo permanente, con azionamento a trazione, a tamburo o idraulico, al servizio di livelli di fermata definiti, dotati di un supporto del carico il cui interno è considerato inaccessibile alle persone a causa delle sue dimensioni e dei mezzi di costruzione, sospesi tramite funi o catene o martinetti e mobili tra guide rigide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale. La norma riguarda i montacarichi con portata nominale non superiore a 300 kg e non destinati al trasporto di persone; - i requisiti di sicurezza per la progettazione, la costruzione e la fabbricazione di apparecchi di sollevamento verticale a trazione elettrica, installati permanentemente e fissati alla struttura di un edificio, destinati all'uso da parte di persone, comprese le persone con disabilità; - fornisce le regole su come applicare la UNI EN 81-70 nella UNI EN 81-80:2004 nel caso di ascensori esistenti per il miglioramento dell'accessibilità per le persone incluse le persone con disabilità; - fornisce le regole su come applicare la UNI EN 81- 71 agli ascensori esistenti al fine di migliorare la loro resistenza agli atti vandalici. Il documento si applica agli ascensori in installazione permanente che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di persone e cose. NORME TECNICHE – Ventilazione per gli edifici Norma Tecnica UNI EN 17192:2026 “Ventilazione per gli edifici - Condotte - Condotte non metalliche - Requisiti e metodi di prova” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le condotte non metalliche rigide o semirigide utilizzate per la ventilazione e il condizionamento dell'aria negli edifici, escludendo le condotte flessibili e quelle realizzate con pannelli isolanti. I metodi di prova specificati si riferiscono a prove in laboratorio ed escludono le prove in situ. NORME TECNICHE – Macchine agricole Norma Tecnica UNI EN ISO 3991:2026 “Macchine agricole - Sistemi di alimentazione robotizzati - Sicurezza” La norma specifica i requisiti di sicurezza e i rispettivi metodi di verifica per la progettazione e la costruzione di sistemi robotizzati di alimentazione (RFS - Robotic Feed Systems) che distribuiscono il mangime. NORME TECNICHE – Macchine agricole e forestali Norma Tecnica UNI EN 17744:2026 “Macchine agricole e forestali - Requisiti ambientali per impolveratrici” La norma specifica i requisiti generali e i relativi metodi di prova per le impolveratrici per l'applicazione di prodotti formulati sotto forma di polvere, al fine di ridurre al minimo il potenziale rischio di contaminazione ambientale durante l'uso. NORME TECNICHE – Stazioni di rifornimento per gas naturale Norma Tecnica UNI EN ISO 16924:2026 “Stazioni di rifornimento per gas naturale - Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli” La norma tratta la progettazione, la costruzione, l'esercizio, l'ispezione e la manutenzione delle stazioni il rifornimento di veicoli alimentati con gas naturale liquefatto (GNL), incluse le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e controllo. NORME TECNICHE – Impianti a gas per uso civile Norma Tecnica UNI 10738-1:2026 “Impianti a gas per uso civile - Criteri per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza di impianti a gas esistenti - Parte 1: Impianti per uso domestico e similare” La norma stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se l'impianto gas verificato può continuare ad essere utilizzato nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza, ai sensi della legislazione vigente. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2026 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2026-3204 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 02/2026 AMBIENTE REACH – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List ECHA/NR/26/06. In data 4 febbraio 2026 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), delle seguenti sostanze: - n-esano (EC 203-777-6, CAS 110-54-3) per la sua tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta; - 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e i suoi Sali per la loro tossicità per la riproduzione. Essi vengono utilizzati, ad esempio, in varie formulazioni, nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti, negli agenti detergenti e come regolatori di processo e agenti reticolanti. La Candidate List contiene ora 253 voci. SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche alle sostanze autorizzate in materiali e oggetti a contatto con prodotti alimentari Regolamento (UE) 2026/245 della Commissione, del 2 febbraio 2026, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione o le condizioni d’uso di diverse sostanze. Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione, del 2 febbraio 2026, che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213 Aggiornata la disciplina su materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA). Nello specifico: - con il Regolamento n. 2026/245 viene modificato l’allegato I del Regolamento n. 10/2011 (Elenco dell’Unione di sostanze autorizzate: monomeri autorizzati, altre sostanze di partenza, macromolecole ottenute per fermentazione microbica, additivi e sostanze ausiliarie della polimerizzazione): vengono sostituite e aggiunte alcune voci; - con il Regolamento n. 2026/250 viene rettificato il Regolamento n. 2024/3190, relativamente all’uso del bisfenolo A, di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli. In vigore dal 23 febbraio 2026. FGAS – rettifica al Reg. 2024/573 per i refrigeratori fissi (chillers) Rettifica 7 febbraio 2026, n. 90080. Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. Mediante la rettifica n. 90080, viene corretto un refuso dell’allegato IV (Divieti di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1) del Regolamento n. 2024/573, che ha aggiornato la disciplina sui gas fluorurati ad effetto serra. Viene infatti precisato che l’ambito di applicazione del divieto di immissione sul mercato di refrigeratori fissi (chillers) contenenti o che dipendono funzionalmente da FGAS con GWP pari o superiore a 150, riguarda i refrigeratori con capacità nominali “fino a 12 kW”, invece che “pari a 12 kW”, salvo che l’utilizzo sia necessario per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. Viene quindi ampliato il divieto ad un numero maggiore di apparecchiature. SOSTENIBILITA’/RIFIUTI – rendicontazione prodotti invenduti disfatti come rifiuti Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti. Il Regolamento n. 2024/1781 ha introdotto un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili; tra le varie disposizioni, all’art. 24 è stato anche stabilito un divieto di distruzione (intesa come operazione di gestione rifiuti diversa dalla preparazione per il riutilizzo) di specifiche categorie di prodotti invenduti, in primis provenienti dal settore tessile, con avvii scaglionati nel tempo sulla base delle dimensioni delle imprese. Tuttavia, la Commissione ha la possibilità di definire varie deroghe a tale divieto, richiedendo però in tal caso che le aziende rendicontino annualmente i dati sulla distruzione dei propri beni invenduti. In applicazione a tale normativa, con il Regolamento n. 2026/2 vengono quindi stabiliti i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui beni invenduti di cui ci si è disfatti come rifiuti. Esso si applica ai prodotti (che rientrano nella disciplina della progettazione ecocompatibile) di cui una azienda si è disfatta nel corso di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione del Regolamento (2 marzo 2027). Gli operatori economici divulgano tali informazioni entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio finanziario. In vigore dal 2 marzo 2026, si applica, come già precisato, dal 2 marzo 2027 (per le grandi imprese) e dal 19 luglio 2030 per le medie. Per ora le piccole e microimprese sono esentate. FGAS - deroga temporanea per refrigeratori fissi utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori. Introdotte due nuove deroghe temporanee per l’immissione sul mercato di refrigeratori fissi (chillers) contenenti o che dipendono funzionalmente da FGAS: - con GWP pari o superiore a 150 e con capacità di raffrescamento fino a 12 kW, usati per la fabbricazione di semiconduttori; - con GWP pari o superiore a 750 e con capacità di raffrescamento superiore a 12 kW, funzionanti a temperature inferiori a -50°C e usati per la fabbricazione di semiconduttori; Le apparecchiature immesse sul mercato ai sensi della deroga dovranno essere etichettate a norma. In vigore dal 3 marzo 2026, si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029. SOSTENIBILITA’ – limitazione del campo di applicazione delle Direttive CSRD e CSDDD Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Pubblicato il pacchetto di semplificazione “Omnibus I”, che include una serie di modifiche alla disciplina della rendicontazione di sostenibilità (Direttiva CSRD) e della due diligence aziendale (Direttiva CSDDD), per semplificare gli obblighi delle imprese senza però abbandonare gli obiettivi del Green Deal europeo. Nello specifico vengono ristretti gli ambiti di applicazione: - CSRD: rispetto a quanto previsto in precedenza, l’obbligo di rendicontazione societaria di sostenibilità viene applicato ora alle sole grandi imprese con più di 1000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro (escludendo dunque le PMI); - CSDDD: rispetto a quanto previsto in precedenza, gli obblighi di due diligence si applicano ora alle imprese con almeno 5000 dipendenti e un fatturato medio annuo di almeno 1,5 miliardi di euro. Vengono introdotte inoltre una serie di modifiche ulteriori, come la creazione del concetto di “impresa protetta” (società con meno di 1000 dipendenti e dunque non obbligata alla rendicontazione, ma inclusa nella catena del valore di una grande impresa che vi è invece soggetta; l’impresa protetta può dunque limitarsi a fare riferimento a standard volontari per fornire le informazioni richieste dalla grande impresa per il report di quest’ultima). In vigore dal 18 marzo 2026. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 entro il 19 marzo 2027 e dell’art. 4 entro il 26 luglio 2028. EMISSION TRADING – revisione parametro di riferimento per la Soda Regolamento di esecuzione (UE) 2026/389 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 per quanto riguarda la determinazione di un valore riveduto del parametro di riferimento per la soda per il 2025. Con il Regolamento n. 2026/389 viene aggiornato il valore del parametro di riferimento (ossia il numero di quote gratuite di emissioni assegnate, per tonnellata di prodotto, nell’ambito del sistema ETS) per la produzione di soda per il periodo 2021-2024 e per l’anno 2025. SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche alla disciplina sugli additivi alimentari Regolamento (UE) 2026/196 della Commissione del 28 gennaio 2026 che modifica: · il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di carragenina (E 407), farina di semi di carrube (E 410), gomma di guar (E 412), gomma arabica (gomma d’acacia) (E 414), gomma di xanthan (E 415), pectine (E 440) e ottenilsuccinato di amido e sodio (E 1450) · e il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche relative a farina di semi di carrube (E 410), farina di semi di guar (E 412), gomma arabica (gomma d’acacia) (E 414), gomma di xantano (E 415), pectina (E 440) e ottenilsuccinato di amido e sodio (E 1450). Modificati l’allegato II (Elenco comunitario degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso) del Reg. n. 1333/2008 e l’allegato (Specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti) del Reg. n. 231/2012 ed introdotte ulteriori disposizioni relativamente a determinati additivi alimentari. In vigore dal 18 febbraio 2026. Si applica dal 18 agosto 2026. SOSTANZE PERICOLOSE – rettifica per l’esperetina diidrocalcone Rettifica n. 90106 del Regolamento (UE) 2026/175 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dell’esperetina diidrocalcone nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti. Sostituita la voce relativa all’esperetina diidrocalcone nell’allegato I (Elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli o sugli alimenti) del Reg. n. 1334/2008. Rispetto alla voce introdotta dal Reg. n. 2026/175, per mero errore formale non era stata inclusa una colonna. VARIE – costi per l’estinzione di reati ambientali Decreto Ministeriale 8 ottobre 2025. Determinazione degli importi per l'attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali. Secondo il D.lgs. n. 152/2006, alcune tipologie di reati ambientali, meno gravi (ossia che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette), commessi dalle aziende possono essere estinti (e dunque non danno avvio ad azione penale) pagando una quota di denaro e seguendo alcune prescrizioni definite dall’Ente che ha accertato la violazione. Sono dunque stati stabiliti gli importi da corrispondere, a carico del contravventore, per coprire i costi delle attività e di redazione delle prescrizioni specifiche e di asseverazione (ossia di successivo controllo) affrontati dall’Ente per dare seguito alla procedura di estinzione del reato. VARIE – proroga obbligo FIR digitale RENTRI e ulteriori disposizioni Legge 27 febbraio 2026, n. 26. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Con la legge di conversione del DL 31 dicembre 2025, n. 200, sono state introdotte una serie di proroghe in tema RENTRI: - è stato spostato al 15 settembre 2026 l’obbligo di utilizzo del formulario in formato digitale (per i soggetti interessati), con possibilità, fino a tale data, di utilizzo alternativo con il formato cartaceo. La scelta di una o dell’altra modalità da parte del produttore/detentore definirà poi le modalità di adempimento da parte degli altri soggetti a valle dei produttori nella filiera di gestione dei rifiuti (trasportatori, destinatari); - è stata rinviata sempre al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni per mancata o incompleta trasmissione a RENTRI dei dati relativi ai FIR dei rifiuti pericolosi; - è stato prorogato al 30 giugno 2026 l’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi per aziende iscritte in Cat. 5 dell’Albo Nazionale Sistemi Ambientali. Si segnala inoltre che con la medesima conversione in legge è stato introdotto un posticipo al 31 dicembre 2026 del termine entro cui le Regioni o Province autonome possono consentire il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura, delle acque reflue depurate per impianti già in esercizio dal 15 aprile 2023; inoltre, viene prorogato, sempre al 31 dicembre 2026, il regime speciale per i cementifici che effettuano attività di recupero energetico di rifiuti R1 secondo cui, in deroga ad eventuali limiti orari contenuti nelle proprie autorizzazioni, fino a tale data gli stessi possono procedere in tale attività considerando come vincolante solo il limite quantitativo annuo massimo. In vigore dal 1° marzo 2026. RENTRI – modalità operative XFIR in caso di indisponibilità servizi RENTRI o disservizi nella connessione Internet Decreto Ministeriale 5 febbraio 2026, n. 25. Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza. Pubblicato il DD n. 25/2026, che stabilisce le azioni operative e le misure mitigative da seguire in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del FIR digitale (a titolo esemplificativo: impossibilità di emettere il FIR digitale, di procedere alla firma remota, di trasmettere i dati dei FIR dei rifiuti pericolosi a RENTRI) e in caso di disservizi nella connettività Internet o nelle procedure di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE), non dovuti a scarsa manutenzione o negligenza. Tra le misure mitigative, che sono dettagliate negli allegati 1 e 2 al DD, si evidenziano in particolare le seguenti: - vidimare e stampare anticipatamente FIR cartacei bianchi da conservare per l'utilizzo in caso di necessità; - accompagnare il trasporto del rifiuto con una stampa del FIR digitale, da utilizzare qualora emergessero problemi di connessione durante il trasporto o in fase di accettazione da parte del destinatario. Si precisa che eventuali eventi di indisponibilità dei servizi RENTRI vengono comunicati mediante avviso nella apposita sezione “Avvisi” del portale RENTRI (rentri.gov.it). In vigore dal 7 febbraio 2026. ANTINCENDIO - chiarimento sui requisiti per la qualifica di manutentore di sistemi a schiuma Nota del Ministero dell'Interno n. 2271 del 5 febbraio 2026 “Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Controlli). Prospetto 3.10 dell'allegato II al Decreto. Chiarimento interpretativo”. Con la Nota, vengono forniti chiarimenti sul Prospetto 3.10 dell’allegato II del DM 1° settembre 2021, indicando le condizioni necessarie per accedere all’esame di qualifica per Tecnico Manutentore di Sistemi a Schiuma. La circolare ribadisce che, il corso sui sistemi a schiuma può essere seguito solo dopo aver completato il corso sui sistemi sprinkler (Presidio P.4). Questo requisito assicura che tutti i candidati abbiano una base solida sulle tecnologie di spegnimento automatico prima di affrontare i sistemi a schiuma. Nel caso di esame completo, il candidato deve presentare un attestato di frequenza del corso sui sistemi sprinkler, erogato da un soggetto formatore autorizzato. Nel caso di esame ridotto (per chi ha esperienza pregressa), il candidato deve dichiarare di avere almeno tre anni di esperienza nella manutenzione dei sistemi sprinkler e allegare le relative attestazioni di servizio rilasciate dalle aziende in cui ha operato. Indipendentemente dal tipo di esame, le commissioni esaminatrici verificheranno che il candidato possieda anche competenze teorico-pratiche su alimentazioni idriche e gruppi di pompaggio, componenti fondamentali per garantire la sicurezza e l’affidabilità degli impianti antincendio a schiuma. RIFIUTI – cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso Legge 26 gennaio 2026, n. 14. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Introdotte nuove disposizioni in merito alla cancellazione, dal Pubblico registro automobilistico (PRA), dei veicoli fuori uso, con l’obiettivo di risolvere le problematicità operative legate alla presenza di fermo amministrativo su veicoli destinati a rottamazione. Le novità, che comportano anche l’inserimento dei nuovi commi 5-bis e 5-ter all’art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) del D.lgs. n. 152/2006, consistono nella previsione che, alla richiesta di cancellazione dal PRA, non può essere opposta l’iscrizione del fermo amministrativo, e che in caso di veicoli iscritti al PRA rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati o acquisiti per occupazione, gli Enti locali o i proprietari delle strade devono certificarne l’inutilizzabilità e inviare comunicazione al proprietario entro 7 giorni; se lo stesso non si oppone entro 60 giorni, si può procedere a rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA. Inoltre, in caso di rischi per la sicurezza o l’ambiente la rimozione può essere disposta nell’immediato. Vengono infine innalzate le sanzioni minime per gestori di impianti e per i detentori che non consegnano i veicoli a centri autorizzati. In vigore dal 20 febbraio 2026. VALUTAZIONI AMBIENTALI – linee guida per la verifica climatica Linee guida (naz.) 25 luglio 2025. Linee guida per l'integrazione della verifica climatica nelle valutazioni ambientali. Pubblicate dal MASE le “Linee guida per l'integrazione della verifica climatica nelle valutazioni ambientali”, utili per fornire indicazioni operative per includere la verifica climatica nelle pratiche di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). VARIE – esclusione delle imprese con AIA, AUA o aut. ambientali dalle industrie insalubri Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19. Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. Introdotte varie disposizioni dal DL n. 19/2026, previste per facilitare il completamento dei progetti finanziati dal PNRR. Tra le novità: - le imprese munite di AIA, AUA o autorizzazioni alle emissioni in atmosfera o agli scarichi idrici ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 sono escluse dalla categoria delle “industrie insalubri” ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265); - viene sostituito, nel testo del D.lgs. n. 152/2006, il riferimento del vecchio regolamento sulle spedizioni di rifiuti n. 1013/2006 con il nuovo n. 2024/1157 In vigore dal 20 febbraio 2026. RAEE – indicazioni sulla gestione documentale per i distributori Il Centro di Coordinamento RAEE (https://www.cdcraee.it/news/ritiro-1-contro-1-indicazioni-sulla-documentazione-per-i-distributori/) ha condiviso alcune indicazioni in merito alla gestione della documentazione di trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori presso il domicilio dell’acquirente, quando nella stessa occasione avviene anche il ritiro di altri RAEE a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti. In attesa di chiarimenti da parte del legislatore, non essendo precisato dalla recente Legge n. 147 del 3 ottobre 2025 che ha modificato il D.lgs. n. 49/2014, il CdC RAEE suggerisce di integrare nel medesimo DDT per il ritiro “1 contro 1” le informazioni relative agli eventuali ulteriori RAEE trasportati “1 contro 0”. EMISSION TRADING – modello per la comunicazione delle emissioni 2025 per ETS2 La Direttiva 2003/87/CE ("Direttiva ETS") introduce un sistema ETS separato per gli edifici, il trasporto stradale e gli ulteriori settori ("ETS2") e richiede che i soggetti regolamentati: siano in possesso di un permesso valido per le emissioni di gas ad effetto serra, rilasciato dalla relativa Autorità Nazionale Competente (ANC), che monitorino e comunichino le proprie emissioni e che facciano verificare le comunicazioni da un verificatore indipendente accreditato. È stato quindi pubblicato sul Portale ETS2 (https://www.ets.minambiente.it/ets2/Template) il modello ufficiale per la trasmissione dei dati relativi alle emissioni di gas ad effetto serra generate nel 2025 dai settori rientranti nell’ETS2. Il termine per le comunicazioni, che rappresenta la prima scadenza di rendicontazione per il settore ETS2, è il 30 aprile 2026. VARIE – indicazioni per la determinazione dei valori di riferimento delle CSC in caso di siti ad uso multiplo o siti industriali con aree verdi Il MASE, in una recente risposta ad un interpello, ha fornito chiarimento in merito a come definire i valori di riferimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per siti caratterizzati da usi multipli (sia residenziali che commerciali/industriali) o per siti commerciali/industriali con presenza di verde ornamentale. Nello specifico, il Ministero ha chiarito che, quando aree produttive includono spazi verdi con funzione ornamentale, sono applicabili comunque i limiti della colonna B (siti ad uso commerciale/industriale) di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del D.lgs. n. 152/2006; invece, in caso di esercizio commerciali ubicati in complessi residenziali, viene ritenuta prevalente la destinazione residenziale e dunque applicabili i limiti della colonna B (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, che sono più restrittivi). ACQUE SCARICHI – Regione Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni tecniche per gestione acque meteoriche in ambito urbano Delib. Giunta Reg. 2 febbraio 2026, n. XII/5710. Aggiornamento tecnico dell'allegato L (indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano) al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)", ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, di tale regolamento. Viene approvato l'aggiornamento tecnico dell'Allegato L (Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano) del RR n. 7/2017, in sostituzione del testo attuale. VARIE – Regione Lombardia. Aggiornamento modulistica istanze sismiche in sanatoria Delib. Giunta Reg. 1 dicembre 2025, n. XII/5450. Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (art. 3 comma 1 e art. 13 comma 1 della l.r. 33/2015) – Aggiornamento della modulistica prevista dall’allegato b alla d.g.r. n. X/5001/2016. Delib. Giunta Reg. 26 gennaio 2026, n. XII/5677. Integrazione della d.g.r. 5450 del 1 dicembre 2025 «Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (art. 3 comma 1 e art. 13 comma 1 della l.r. 33/2015) – Aggiornamento della modulistica prevista dall’allegato B alla d.g.r. n. X/5001/2016» Approvato l’aggiornamento dei moduli n. 1 - Istanza di autorizzazione sismica e n. 2 - Comunicazione di deposito sismico/istanza di certificazione alla sopraelevazione, implementati nella procedura guidata presente nella piattaforma regionale Procedimenti – Sismica, e utilizzabili dai Comuni lombardi per la presentazione di istanze sismiche in sanatoria nelle ipotesi di opere con rilevanza strutturale oppure assenza di opere e con opere prive di rilevanza ai sensi dell’art. 94-bis del DPR n. 380/2011 (nuovo modulo 2-bis) NORME TECNICHE – Radioattività Norma Tecnica UNI EN ISO 5 febbraio 2026, n. 18589-7 Misura della radioattività nell'ambiente - Suolo - Parte 7: Misura in situ di radionuclidi gamma emettitori. La norma specifica l'identificazione dei radionuclidi e la misurazione della relativa attività nel suolo mediante spettrometria gamma in situ con sistemi portatili equipaggiati con rivelatori al germanio o scintillatori. La norma è idonea per valutare rapidamente l'attività di radionuclidi artificiali e naturali depositati o presenti in strati di suolo di ampie aree di un sito in corso di investigazione. NORME TECNICHE – Matrici solide ambientali Norma Tecnica UNI EN ISO 12 febbraio 2026, n. 18475 Matrici solide ambientali - Determinazione di bifenili policlorurati (PCB) mediante gascromatografia - Rilevamento selettivo di massa (GC-MS) o rilevamento a cattura elettronica (GC-ECD). La norma specifica i metodi per la determinazione quantitativa di sette policlorodifenili selezionati (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 e PCB180) in terreni, fanghi, sedimenti, rifiuti organici trattati e rifiuti utilizzando GC-MS e GC-ECD (vedere prospetto 2). Il limite di rilevamento dipende dai determinanti, dall'attrezzatura utilizzata, dalla qualità delle sostanze chimiche utilizzate per l'estrazione del campione e per la pulizia dell'estratto. Alle condizioni specificate nel presente documento, è possibile raggiungere un limite inferiore di applicazione da 1 μg/kg (espresso come materia secca) per suoli, fanghi e rifiuti organici a 10 μg/kg (espresso come sostanza secca) per i rifiuti solidi. Per alcuni campioni specifici non è possibile raggiungere il limite di 10 μg/kg. Fanghi, rifiuti e rifiuti organici trattati possono differire nelle proprietà, nonché nei livelli di contaminazione previsti di PCB e nella presenza di sostanze interferenti. Queste differenze rendono impossibile definire una procedura avente validità generale. Il presente documento contiene prospetti decisionali basati sulle proprietà del campione e sulla procedura di estrazione e pulizia da utilizzare. Il metodo può essere applicato all'analisi di altri congeneri di PCB non specificati nello scopo, a condizione che l'idoneità sia adeguatamente provata con prove di validazione interne. NORME TECNICHE – Sicurezza biologica Norma Tecnica UNI EN 12 febbraio 2026, n. 12469-2 Cabine di sicurezza biologica – Parte 2: BSC classe II. La norma specifica i requisiti per le BSC di classe II in riferimento alla progettazione, alla costruzione, alla sicurezza e all’igiene. Stabilisce i criteri specifici delle prestazioni delle BSC di classe II per lavorare con agenti biologici e specifica le procedure relative alla protezione dei lavoratori, all’ambiente e alla protezione del prodotto trattato, inclusa la contaminazione crociata. NORME TECNICHE – Qualità del suolo Norma Tecnica UNI 12 febbraio 2026, n. 12004 Qualità del suolo - Determinazione del Cromo VI. La norma descrive la procedura per la determinazione del Cromo VI nei suoli mediante estrazione con tampone fosfato e successiva quantificazione, che può essere eseguita per via spettrofotometrica UV-VIS o mediante cromatografia ionica con rivelazione diretta o derivatizzazione post colonna. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 19 febbraio 2026, n. 13646 Qualità dell'acqua - Determinazione di estrogeni selezionati in campioni di acqua intera - Metodo che utilizza l'estrazione in fase solida (SPE) seguita da cromatografia liquida (LC) o gassosa (GC) accoppiata alla spettrometria di massa (MS). La norma specifica i metodi per la determinazione di cinque estrogeni selezionati in campioni di acqua elencati nella tabella 1 (vedere paragrafo 4). I metodi si basano sull'estrazione in fase solida (SPE; disco o cartuccia) seguita da analisi mediante GC-MS (spettrometria di massa tandem o spettrometria di massa ad alta risoluzione). A seconda della preparazione del campione scelta, la preparazione del campione può essere applicabile all'analisi di estrogeni selezionati in acqua potabile, acque sotterranee e acque superficiali contenenti particolato sospeso (SPM) fino a 500 mg/l, contenuto di carbonio organico disciolto (DOC) fino a 14 mg/l. Il limite di quantificazione può variare a seconda dei metodi, della sensibilità delle apparecchiature utilizzate e della matrice del campione. Il campo è compreso tra 0,006 ng/l e 1 ng/l per il 17alfa-etinilestradiolo (EE2) e tra 0,038 ng/l e 1 ng/l per gli altri estrogeni presenti nell'acqua potabile, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali. Il limite superiore dell'intervallo di lavoro è di circa decine di nanogrammi per litro. I metodi possono essere utilizzati per determinare ulteriori estrogeni o ormoni in altri tipi di acqua, ad esempio acque reflue trattate, se l'accuratezza è stata testata e verificata per ciascun caso e se le condizioni di conservazione sia dei campioni che delle soluzioni di riferimento sono state convalidate. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 23697-1 Qualità dell'acqua - Determinazione dell'azoto totale legato (ST-TNb) in acque mediante prova (test) in cuvetta - Parte 1: Reazione colorimetrica con dimetilfenolo. La norma specifica un metodo per la determinazione dell'azoto totale legato (ST-TNb) in acque di varia origine quali acque sotterranee, superficiali e acque reflue, in un intervallo di misura di concentrazione generalmente compreso tra 0,5 mg/l e 220 mg/l di ST-TNb utilizzando i test in cuvetta. Possono essere richiesti diversi campi di misura dei metodi con test in cuvetta. I campi di misura possono variare a seconda del tipo di test in cuvetta di diversi produttori. Spetta all'utente scegliere il test in cuvetta con l'intervallo di applicazione appropriato o adattare i campioni con concentrazioni che superano l'intervallo di misurazione di un test mediante diluizione preliminare. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 23696-2 Qualità dell'acqua - Determinazione dei nitrati in acque mediante prova (test) in cuvetta - Parte 2: Reazione colorimetrica con acido cromotropico. La norma specifica un metodo per la determinazione del nitrato come N-NO3 in acque di varia origine quali acque naturali (comprese acque sotterranee, superficiali e di balneazione), acque potabili e acque reflue, in un intervallo di misura di concentrazione compreso tra 0,20 mg /l e 30 mg/l di N-NO3 utilizzando i test in cuvetta. Possono essere richiesti diversi campi di misura dei metodi con test in cuvetta. I campi di misura possono variare a seconda del tipo di test in cuvetta di diversi produttori. Spetta all'utente scegliere il test in cuvetta con l'intervallo di applicazione appropriato o adattare i campioni con concentrazioni che superano l'intervallo di misurazione di un test mediante diluizione preliminare. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 18724 Qualità dell'acqua - Determinazione del cromo (VI) disciolto nell'acqua - Metodo fotometrico. La norma specifica un metodo per la determinazione fotometrica del cromo esavalente disciolto utilizzando tecniche manuali (ad esempio fotometria manuale), automatizzate statiche (ad esempio sistema di analisi discreta) o automatizzate dinamiche [ad esempio analisi a iniezione di flusso (FIA), analisi a flusso continuo (CFA)] o cromatografia ionica con reazione post-colonna (IC-PCR). Il metodo descritto nel presente documento è applicabile ad altre matrici, quali percolati da discariche e acque reflue non trattate, previa adeguata convalida del metodo. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 23967-2 Qualità dell'acqua - Determinazione dell'azoto totale legato (ST-TNb) in acque mediante prova (test) in cuvetta - Parte 2: Reazione colorimetrica con acido cromotropico. La norma specifica un metodo per la determinazione dell'azoto totale legato (ST-TNb) in acque di varia origine quali acque sotterranee, superficiali e acque reflue, in un intervallo di misura di concentrazione generalmente compreso tra 0,5 mg/l e 150 mg/l di ST-TNb utilizzando i test in cuvetta. Possono essere richiesti diversi campi di misura dei metodi con test in cuvetta. I campi di misura possono variare a seconda del tipo di test in cuvetta di diversi produttori. Spetta all'utente scegliere il test in cuvetta con l'intervallo di applicazione appropriato o adattare i campioni con concentrazioni che superano l'intervallo di misurazione di un test mediante diluizione preliminare. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 26 febbraio 2026, n. 16094-2 Qualità dell'acqua - Analisi delle microplastiche nell'acqua - Parte 2: Metodi di spettroscopia vibrazionale per acque con basso contenuto di solidi sospesi, compresa l'acqua potabile. La norma specifica i principi fondamentali per l'analisi delle microplastiche nell'acqua potabile e nell'acqua a basso contenuto di solidi sospesi naturali mediante una tecnica microscopica abbinata alla spettroscopia vibrazionale. Questo metodo è applicabile per: • determinare la dimensione delle microplastiche (che varia da 1 µm a 5 000 µm), contarle e classificarle in base alla dimensione; • identificare la composizione chimica delle microplastiche, le principali delle quali sono: polietilene (PE), polipropilene (PP), polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), polistirene (PS), politetrafluoroetilene (PTFE), cloruro di polivinile (PVC), poliammide (PA), polimetilmetacrilato (PMMA) e poliuretano (PU). Questo metodo è applicabile all'acqua con un basso contenuto di materia organica e altre sostanze sospese, come definito nella norma ISO 6107 (da 1 mg/l a 100 mg/l o inferiore se interferisce con la determinazione), ad esempio: • acqua ultrapura; • acqua destinata al consumo umano; • acque sotterranee grezze. Date le concentrazioni molto basse di microplastiche solitamente presenti in queste acque, è necessario prestare particolare attenzione alle potenziali fonti di contaminazione durante la preparazione dei campioni. Questo metodo può anche identificare la natura delle altre particelle che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento, ad esempio minerali, proteine, cellulosa e pigmenti. Questo metodo non si applica alla caratterizzazione di sostanze aggiunte intenzionalmente o adsorbite sulla superficie delle microplastiche. Questo metodo non si applica alla determinazione della forma geometrica delle microplastiche. SICUREZZA REACH – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List ECHA/NR/26/06. In data 4 febbraio 2026 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), delle seguenti sostanze: - n-esano (EC 203-777-6, CAS 110-54-3) per la sua tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta; - 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e i suoi Sali per la loro tossicità per la riproduzione. Essi vengono utilizzati, ad esempio, in varie formulazioni, nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti, negli agenti detergenti e come regolatori di processo e agenti reticolanti. La Candidate List contiene ora 253 voci. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 12 febbraio 2026 “Adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026”. Con il Decreto, viene adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2026. Il Piano ha validità fino al 31 dicembre 2026. L’obiettivo è rafforzare la strategia contro gli infortuni e le malattie professionali, puntando su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d’impresa. Tra le priorità indicate: - sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori; - sostegno alle imprese (anche con strumenti incentivanti); - rafforzamento delle tutele; - controlli mirati e coordinati e scambio dati per la vigilanza. Previste campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione coordinate dal Ministero, attività legate all’attuazione del D.L. 159/2025, e aggiornamenti su temi come la patente a crediti nei cantieri. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – chiarimenti applicativi dell’INL sulla Legge 198/2025 Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (INL) n. 1 del 23 febbraio 2026 “D.L. n. 159/2025 (L. n. 198/2025), recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile". Con la Circolare l’INL fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito dalla L. n. 198/2025), chiarendo come le nuove disposizioni debbano essere concretamente applicate nell’attività di vigilanza. In sintesi i principali chiarimenti: - vigilanza, appalto e subappalto: con l’introduzione della “Lista di conformità INL”, l’attività ispettiva dovrà essere orientata prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto pubblico o privato. Per la programmazione ispettiva ciascun Ispettorato potrà avvalersi delle notifiche preliminari che devono indicare anche le imprese in subappalto e il loro codice fiscale/partita IVA, nonché delle banche dati degli appalti in agricoltura e nella logistica. - Badge di cantiere: la Circolare chiarisce che il Badge di Cantiere introdotto dall’art. 3 del D.L. 159/2025 non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D. Lgs. 81/2008, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione e con la sua disponibilità in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). L’obbligo diventerà pienamente operativo con il decreto attuativo e riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non imprese edili, nonché ulteriori settori ad alto rischio individuati con specifico decreto. - Patente a crediti - Lavoro irregolare: dal 1° gennaio 2026 decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. Se contestata anche l’aggravante per impiego di stranieri, minori o percettori di sussidi, la decurtazione sale di un ulteriore credito per ciascun lavoratore. La decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento. - Patente a crediti - Sanzioni: la soglia minima per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti sale da 6.000 a 12.000 euro. Quando il valore dei lavori su cui basare la sanzione non è determinabile, si applica la soglia minima prevista, con importo ridotto pari a 4.000 euro nei casi consentiti. - Patente a crediti - Sospensione cautelare della patente: in caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, l’INL può sospendere cautelarmente la patente fino a 12 mesi sulla base delle informazioni trasmesse dalla Procura. - Comunicazioni obbligatorie e domicilio digitale: due punti rilevanti in materia di adempimenti telematici. Da un lato, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative al D.L. 510/1996 potranno essere effettuate anche tramite il SIISL (modalità che verranno definite con futuro decreto ministeriale). Dall’altro, viene rafforzato l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale per le imprese costituite in forma societaria che devono comunicare un proprio domicilio digitale distinto da quello dell’impresa, con obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2025 per le società già iscritte nel registro delle imprese. - DPI e indumenti di lavoro: il datore di lavoro è tenuto a garantire manutenzione e igiene anche degli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro identificazione attraverso la valutazione dei rischi nel DVR. In sede ispettiva sarà verificata tale identificazione. - Scale verticali permanenti e sistemi di protezione delle cadute: per le scale verticali permanenti (fissate a un supporto, altezza superiore a 5 metri, inclinazione superiore a 75 gradi) il datore di lavoro deve prevedere alternativamente, in base alla valutazione del rischio: un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115 D. Lgs. n. 81/2008) oppure una gabbia di sicurezza in funzione della valutazione del rischio specifico. Per le scale già installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026. L’art. 115 ridefinisce inoltre la gerarchia delle protezioni: priorità assoluta ai sistemi collettivi (parapetti e reti), ricorso ai dispositivi individuali solo in via subordinata, ora distinti in quattro tipologie con priorità dei sistemi di trattenuta, posizionamento e funi rispetto all’arresto caduta. - Formazione SSL: obbligo di aggiornamento periodico del RLS esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, con modalità rimesse al CCNL. Per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione. Le competenze non saranno più registrate nel libretto formativo ma nel fascicolo elettronico del lavoratore integrato nel SIISL. - Sorveglianza sanitaria: i controlli sanitari devono essere computati nell’orario di lavoro (eccetto quelli preassuntivi); il medico competente deve promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici (LEA). Possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti (le modalità che verranno definite con il nuovo Accordo Stato Regioni sulle modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcooldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026). - Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) si presume conforme ai requisiti ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 se adottato in conformità alle Linee guida UNI-INAIL o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. - Sul fronte della prevenzione, tra le misure generali di tutela, è introdotta la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro. - Per la Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ), nuove cause ostative all’iscrizione: condanne penali o sanzioni amministrative (anche non definitive) per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi tre anni. - La disciplina SSL applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile viene trasferita dal D.M. 13 aprile 2011 al D. Lgs. n. 81/2008 (nuovo art. 3-bis), con una regolamentazione organica che definisce gli obblighi del legale rappresentante su formazione, sorveglianza sanitaria e DPI. ANTINCENDIO - chiarimento sui requisiti per la qualifica di manutentore di sistemi a schiuma Nota del Ministero dell'Interno n. 2271 del 5 febbraio 2026 “Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Controlli). Prospetto 3.10 dell'allegato II al Decreto. Chiarimento interpretativo”. Con la Nota, vengono forniti chiarimenti sul Prospetto 3.10 dell’allegato II del DM 1° settembre 2021, indicando le condizioni necessarie per accedere all’esame di qualifica per Tecnico Manutentore di Sistemi a Schiuma. La circolare ribadisce che, il corso sui sistemi a schiuma può essere seguito solo dopo aver completato il corso sui sistemi sprinkler (Presidio P.4). Questo requisito assicura che tutti i candidati abbiano una base solida sulle tecnologie di spegnimento automatico prima di affrontare i sistemi a schiuma. Nel caso di esame completo, il candidato deve presentare un attestato di frequenza del corso sui sistemi sprinkler, erogato da un soggetto formatore autorizzato. Nel caso di esame ridotto (per chi ha esperienza pregressa), il candidato deve dichiarare di avere almeno tre anni di esperienza nella manutenzione dei sistemi sprinkler e allegare le relative attestazioni di servizio rilasciate dalle aziende in cui ha operato. Indipendentemente dal tipo di esame, le commissioni esaminatrici verificheranno che il candidato possieda anche competenze teorico-pratiche su alimentazioni idriche e gruppi di pompaggio, componenti fondamentali per garantire la sicurezza e l’affidabilità degli impianti antincendio a schiuma. INAIL – situazione provvisoria di infortuni e malattie professionali nel 2025 Il numero Dati INAIL di gennaio 2026 presenta la situazione provvisoria di infortuni e malattie professionali nel 2025. Gli infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL nel 2025 sono stati 597.710, in aumento dell’1,4% rispetto ai 589.571 dell’anno precedente. Le denunce relative ai lavoratori sono passate da 511.688 a 516.839 (+1,0%), mentre quelle degli studenti da 77.883 a 80.871 (+3,8%). Tra i lavoratori gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro sono saliti da 414.853 a 416.900 (+0,5%), mentre quelli occorsi in itinere sono cresciuti con più intensità, da 96.835 a 99.939 (+3,2%), portando l’incidenza degli incidenti nel tragitto casa-lavoro-casa sul totale delle denunce dei lavoratori dal 18,9% al 19,3%. Per quanto riguarda le patologie lavoro-correlate, i dati provvisori del 2025 mostrano un incremento delle denunce dell’11,3% rispetto all’anno precedente, da 88.499 a 98.463 casi. INAIL – Il Rischio freddo negli ambienti montani Pubblicato l’opuscolo “Il Rischio freddo” per rafforzare la prevenzione in materia di stress termico ambientale. L’opuscolo nasce proprio con l’obiettivo di supportare chi opera in contesti esposti a basse temperature, fornendo indicazioni chiare e pratiche per prevenire danni e infortuni e conoscere le strategie di prevenzione dello stress termico ambientale. Tra i principali rischi evidenziati nel materiale informativo figurano: ipotermia e congelamenti; riduzione della destrezza manuale e della capacità di concentrazione; aumento della probabilità di incidenti e infortuni sul lavoro. INAIL – Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Pubblicata la scheda “Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in aree extra-agricole: riflessioni sugli impatti su salute, ambiente e biodiversità” che illustra i principali elementi normativi, comunitari e nazionali, che inquadrano gli aspetti e gli approcci utilizzabili per la riduzione dell’uso di PF in ottica di maggiore sostenibilità ambientale, con particolare riferimento agli attori responsabili e alle azioni di contesto, con specifico focus sul settore ferroviario. INAIL – Esoscheletri occupazionali Pubblicato l’opuscolo “Esoscheletri occupazionali. Considerazioni su salute e sicurezza” che si propone di fornire agli operatori SSL una guida chiara per un utilizzo appropriato e sicuro di dispositivi indossabili utilizzati per la prevenzione di disturbi muscoloscheletrici nei lavoratori impegnati in attività di movimentazione dei carichi. Gli esoscheletri sono dispositivi indossabili assistivi utilizzati sempre più nei luoghi di lavoro per la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici attraverso la riduzione dell’impegno fisico dei lavoratori durante l’esecuzione di attività di movimentazione manuale dei carichi. INAIL – Resilienza organizzativa e formazione in realtà virtuale Pubblicato l’opuscolo “Resilienza organizzativa e formazione in realtà virtuale per la salute e la sicurezza sul lavoro: i risultati del progetto Fereo”. Lo studio analizza come la trasformazione digitale stia cambiando la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il progetto FEREO – Formazione e Resilience Engineering Organizzativa, finanziato da Inail, ha sviluppato strumenti innovativi per migliorare la prevenzione e rafforzare la resilienza delle organizzazioni. La ricerca nasce dal crescente impatto delle tecnologie digitali nei contesti produttivi. L’introduzione di sistemi automatizzati, robotica e tecnologie smart sta modificando il rapporto tra lavoratori, macchine e processi. In questo scenario, la sicurezza non può più essere affrontata solo come prevenzione degli errori, ma come capacità delle organizzazioni di adattarsi e reagire agli imprevisti. AMIANTO - Regione Lombardia. Selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori Legge Regionale Lombardia n. 5 del 10 febbraio 2026 “Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto”. Con la Legge, la Regione Lombardia interviene in modo molto pratico su un punto critico nei cantieri e negli interventi di manutenzione/bonifica: la scelta, gestione, manutenzione e controllo dei DPI per le vie respiratorie (APVR - Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie). La norma raccorda le prescrizioni regionali alle regole del Capo III del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008 e ribadisce il principio cardine: prima si adottano misure tecniche e collettive; se non bastano, il datore di lavoro deve fornire APVR idonei (richiamo all’art. 251, c.1, lett. b, D. Lgs. 81/2008). Vengono definiti i criteri puntuali per selezionare l’APVR in funzione dei livelli di polveri/fibre e si introducono obblighi “di sistema”: collaudi/controlli, decontaminazione, registri, fit test, addestramento. La Legge si applica alle lavorazioni con esposizione a silicati fibrosi (amianto come da art. 247 del D. Lgs. 81/2008). Prima di demolizioni/manutenzioni, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di MCA (Materiali Contenenti Amianto), anche chiedendo informazioni ai proprietari; e, se c’è il minimo dubbio, si applica il Capo III del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008. Le implicazioni per i tecnici (progettisti/D.L./CSE/consulenti) sono chiare: in fase di sopralluogo e pianificazione, il “dubbio” fa scattare l’intero impianto cautelativo (valutazione rischio, misure, APVR adeguati, procedure), con ricadute sui costi, sui tempi e sull’organizzazione del cantiere. Criteri di scelta APVR per livelli di “polvere”: - quando il livello di polvere è superiore alla soglia richiamata dalla legge (art. 254 D. Lgs. 81/2008) e in base alla valutazione del rischio, il lavoratore deve essere dotato almeno di un dispositivo tra quelli indicati, distinti per polvere di primo, secondo, terzo livello. - Polvere di primo livello (scenari a esposizione più contenuta): FFP3 monouso (UNI EN 149:2009) oppure respiratori con semimaschera/maschera pieno facciale con filtri P3 (UNI EN 143:2021); respiratori a ventilazione motorizzata TM2P / TH3P (UNI EN 12942:2024); respiratore a ventilazione alimentata TM3P con pieno facciale (rinvio a norma indicata nel testo). L’uso delle FFP3 monouso è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) e durata inferiore a 15 minuti, nell’ambito delle attività richiamate dall’art. 249, c.2 e 4 del D. Lgs. 81/2008. Per le FFP3 monouso, la legge impone che lo smaltimento sia indicato nelle annotazioni del FIR. - Polvere di secondo livello (maggiore protezione: sovrapressione/aria alimentata): la legge “alza l’asticella” su portate minime e pressione positiva/sovrapressione, elementi da verificare con schede tecniche, scelta filtri, compatibilità con lavorazione e comfort. Esempi previsti: respiratore a ventilazione alimentata TM3P con pieno facciale (UNI EN 12942:2024) per garantire sovrapressione permanente e portata minima 160 l/min; respiratore isolante ad aria respirabile classe 4 (UNI EN 14594:2018) con pieno facciale e portata minima 300 l/min; respiratore isolante ad aria compressa a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018) con possibilità di portate >300 l/min se necessario. - Polvere di terzo livello (massima protezione): respiratore isolante classe 4 (UNI EN 14594:2018) con ≥300 l/min e pieno facciale; respiratore isolante a pressione positiva (UNI EN 14593-1:2018) con portate >300 l/min se necessario; indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle. Gestione e controlli: fit test, decontaminazione, registro filtri. La Legge prevede una catena di obblighi che i tecnici dovranno pretendere e documentare: - controlli prima di ogni utilizzo; - controllo condizioni generali; - controllo corretto funzionamento; - fit test (test di adattabilità): all’inizio dell’utilizzo, almeno annuale, e in caso di variazioni morfologiche; riferimento alla UNI 11719:2025; - decontaminazione dopo ogni utilizzo: dopo ogni uso, i respiratori devono essere decontaminati, anche in unità di lavoro mobili/destrutturate, con modalità e locali/strutture separate per contenere la diffusione di polveri e consentire vestizione in abiti civili in sicurezza; - verifiche periodiche e dopo eventi: sotto responsabilità del datore di lavoro e secondo istruzioni del produttore. Controlli dopo interventi/eventi che possano alterare efficacia, e almeno ogni 12 mesi; - registro sostituzione filtri: le date e frequenza di sostituzione filtri vanno iscritte nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie (UNI 11719:2025); - addestramento: non basta “consegnare” il DPI. Prima dell’uso di un APVR, è richiesto addestramento specifico tramite soggetto formatore accreditato con competenze (UNI 11719:2025), oppure in collaborazione con organismi paritetici. La legge attribuisce alle ATS compiti di prevenzione, tutela e controllo: - verifica dei programmi di protezione delle vie respiratorie; - verifica di formazione e addestramento degli operatori; - controllo anche dei piani di lavoro comunicati ex art. 256, c.5, D. Lgs. 81/2008, specie se per rischio polveri/entità lavorazioni possono avere impatto su salute dei lavoratori e collettività. FORMAZIONE - Regione Lombardia. Nuove disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza Legge Regionale Lombardia n. 4 del 10 febbraio 2026 “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009”. Si tratta di una Legge organica sul tema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che prevede la realizzazione di una piattaforma informativa dedicata, dove tutti i soggetti formatori dovranno registrarsi e caricare i dati dei corsi e degli attestati che avranno valore pubblico. La legge indica disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al D. Lgs. 81/2008, fatto salvo: - i corsi di formazione o di aggiornamento riguardanti la prevenzione incendi; - abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti; - in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate. L’articolo 2 indica che è istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato nelle seguenti sezioni: - sezione I comprendente i soggetti formatori istituzionali; - sezione II comprendente i soggetti formatori accreditati; - sezione III comprendente altri soggetti formatori. Oltre ai soggetti formatori istituzionali individuati nel nuovo Accordo Stato-Regioni, sono ora aggiunti: - Aziende sociosanitarie territoriali (ASST); - Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU); - Fondazioni IRCCS di diritto pubblico; - Polis-Lombardia. E sono soggetti formatori accreditati (comma 4) quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dall' accordo Stato-Regioni, dall'allegato XXI al D. Lgs. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa l.r. 19/2007: - esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale; - non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali; - non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al D. Lgs. 81/2008. Sono poi altri soggetti formatori quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell’accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del D. Lgs. 81/2008: - esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni; - non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al D. Lgs. 81/2008. L'iscrizione nell'elenco regionale (comma 7) abilita ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 9) la Giunta regionale definisce le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori. L’articolo 3 indica che (comma 1) per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I soggetti formatori inseriscono (comma 2), nella piattaforma informatica, la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma. E (comma 3) all'assolvimento degli obblighi di inserimento sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'accordo Stato-Regioni. L’articolo 4 si sofferma sulle sanzioni, che sono irrogate dalle ATS lombarde. L'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza dell'iscrizione nelle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui all'articolo 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 fino a sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato, tali attestati non sono validi. NORME TECNICHE – Rischi derivanti dai cambiamenti climatici Norma Tecnica ISO/PAS 45007:2026 “Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Rischi derivanti dai cambiamenti climatici e azioni per contrastarli” Una ISO/PAS (Publicly Available Specification) è un documento tecnico pubblicato dall'ISO per rispondere a esigenze urgenti di mercato, offrendo linee guida immediate su temi emergenti o specifici, spesso in attesa di diventare standard internazionali definitivi. Il documento nasce dalla crescente consapevolezza che i cambiamenti climatici influenzano in modo significativo le condizioni di lavoro e i profili di rischio, imponendo alle organizzazioni un approccio sistematico per identificare, valutare e gestire i pericoli emergenti. La norma contiene orientamenti operativi per affrontare i rischi derivanti sia dalle conseguenze dirette del clima (come ondate di calore, eventi estremi, aumento delle temperature) sia le possibili misure di adattamento e mitigazione adottate dalle organizzazioni (ad esempio modifiche dei processi, infrastrutture, modalità di lavoro evolute per ridurre emissioni). È applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla dimensione o dal settore di attività e si inserisce nel più ampio contesto degli standard di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, tra cui ISO 45001, offrendo strumenti per integrare i rischi legati al clima nei sistemi di gestione esistenti. La guida può dare indicazioni per: - pianificare azioni e processi per gestire i rischi di salute e sicurezza sul lavoro legati al clima; - identificare opportunità di miglioramento legate alle attività di adattamento e mitigazione; - integrare la valutazione di tali rischi nei processi di gestione esistenti. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 9185:2026 “Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso” Norma Tecnica UNI EN ISO 24232:2026 “Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia” Le norme specificano rispettivamente: - un metodo per valutare la resistenza alla penetrazione del calore dei materiali destinati all'uso negli indumenti per la protezione contro grandi spruzzi di metallo fuso. Essa fornisce procedure specifiche per valutare gli effetti degli spruzzi di alluminio fuso, criolite fusa, rame fuso, ferro fuso e acciaio dolce fuso; - i requisiti e i metodi di prova per le prestazioni di materiali e indumenti confezionati per la protezione dagli effetti delle precipitazioni (ad esempio pioggia, fiocchi di neve), nebbia e umidità del suolo. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-1:2026 “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 1: Puntali metallici” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei puntali metallici destinati ad essere utilizzati come componenti di DPI costituiti da calzature. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO 4301-4:2026 “Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 4: Gru a portale” La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a portale e dei loro meccanismi basata sulle condizioni di servizio, espresse principalmente da: - il numero totale di cicli di lavoro che possono essere effettuati durante la vita di progetto prevista dall'apparecchio di sollevamento; - il fattore di spettro che presenta il regime di carico da gestire; - il numero medio dei cicli di sollevamento del carico. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 13001-3-5:2026 “Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci fucinati e di fusione” La norma si applica ai ganci con gambo realizzati in acciaio fucinato o in acciaio fuso, compreso l'acciaio inossidabile, e con gambi lavorati per consentire il fissaggio del gancio tramite filettatura o con dado. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 22915-1:2026 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 1: Generalità” Norma Tecnica UNI ISO 22915-10:2026 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 10: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il carico disposto decentrato da dispositivi motorizzati” Norma Tecnica UNI ISO 22915-20:2026 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 20: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali con carico decentrato, decentramento determinato dall'utilizzo” Le norme specificano rispettivamente: la sicurezza dei carrelli elevatori industriali, come definita nella UNI ISO 5053-1, in relazione alla loro stabilità e alla verifica di tale stabilità. Il documento specifica i criteri di prova e i requisiti di base per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori industriali; una prova supplementare per verificare la stabilità di un carrello carico dotato di un dispositivo motorizzato di movimentazione del carico, quale per esempio uno spostamento laterale, che può spostare il baricentro di una rilevante e predeterminata distanza dal piano di mezzeria longitudinale del carrello; una prova supplementare per verificare la stabilità di un carrello carico il cui utilizzo determina la condizione speciale di funzionamento nella quale il baricentro del carico è sostanzialmente decentrato rispetto al piano di mezzeria longitudinale del carrello. NORME TECNICHE – Carrelli elevatori Norma Tecnica UNI ISO 13284:2026 “Carrelli elevatori - Prolunghe forche e forche telescopiche - Caratteristiche tecniche e requisiti di resistenza” La norma specifica le caratteristiche tecniche e requisiti di resistenza per le prolunghe delle forche e per le forche telescopiche. Si applica alle prolunghe delle forche ed alle forche telescopiche progettate per l'utilizzo su carrelli elevatori impilatori, come definiti nella UNI ISO 5053-2, aventi piastre porta forche conformi alla UNI ISO 5053-1 e, in caso di prolunghe delle forche, aggancio delle forche conforme alla UNI ISO 2330. NORME TECNICHE – Macchine movimento terra Norma Tecnica UNI EN ISO 6683:2026 “Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove” La norma stabilisce i requisiti di prestazione minimi e le prove per sistemi di ritenuta, cinture di sicurezza e i loro elementi di fissaggio (ancoraggi), montati sulle macchine movimento terra, necessari per trattenere un operatore o un conducente entro una struttura di protezione contro il ribaltamento (ROPS) in caso di ribaltamento della macchina o entro una struttura di protezione contro il rovesciamento (TOPS) in caso di rovesciamento laterale della macchina. La norma non si applica alle cinture di sicurezza e agli ancoraggi delle cinture di sicurezza fabbricati prima della data di pubblicazione della presente norma. NORME TECNICHE – Macchine movimento terra Norma Tecnica UNI CEN/TS 18195:2026 “Macchine movimento terra e attrezzature intercambiabili - Informazioni tecniche minime per l'accoppiamento” La specifica tecnica definisce le informazioni tecniche minime che i produttori di macchine movimento terra e i produttori di attrezzature intercambiabili sono tenuti a rendere disponibili nel proprio manuale d'uso. NORME TECNICHE – Macchine per imballare Norma Tecnica UNI EN 415-4:2026 “Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 4: Pallettizzatori e depallettizzatori e attrezzature associate” La norma è applicabile ai seguenti gruppi di macchine, attrezzature ausiliarie e loro combinazioni: - pallettizzatori; - depallettizzatori; - attrezzature ausiliarie incorporate o collegate alle operazioni di pallettizzatori e depallettizzatori; - sistemi di trasporto che fanno parte di pallettizzatori o depallettizzatori; - pallettizzatori combinati con funzioni di macchine che sono trattate in altre parti della norma EN 415, ma i requisiti dettagliati sono forniti solo per le funzioni di pallettizzazione. NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-13:2026 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 13: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-15:2026 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 15: Presse” Le norme forniscono rispettivamente: - i requisiti di sicurezza e le misure per le seghe circolari multilama per il taglio longitudinale, con carico o scarico manuale, adatte all'uso in produzione continua, progettate per il taglio di legno massiccio e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno. Essa tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle macchine, quando utilizzate, regolate e mantenute come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile; - i requisiti e le misure di sicurezza per le presse a freddo; presse a caldo; presse piegatrici; presse per incollaggio bordi/frontali; presse a membrana; presse goffratrici, dove la forza di pressione è applicata da attuatori idraulici, pneumatici o elettrici che spingono l'una contro l'altra due superfici piane o sagomate in grado di funzionare in produzione continua. NORME TECNICHE – Macchine per materie plastiche e gomma Norma Tecnica UNI EN 16474:2026 “Macchine per materie plastiche e gomma - Vulcanizzatrici per pneumatici - Requisiti di sicurezza” La norma si applica alle macchine per la vulcanizzazione di pneumatici con le seguenti configurazioni: macchine per la vulcanizzazione di pneumatici a flusso continuo, a cavità singola, con alimentazione e scarico manuali o automatici; macchine per la vulcanizzazione di pneumatici a flusso continuo, a due cavità, con alimentazione e scarico manuali o automatici. I requisiti di sicurezza e/o le misure preventive specificati si applicano alle macchine per la vulcanizzazione di pneumatici per biciclette, motociclette, autovetture e veicoli pesanti, o altri pneumatici che possono essere vulcanizzati in conformità ai requisiti della presente norma. NORME TECNICHE – Macchine agricole Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-20:2026 “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 20: Vendemmiatrici e raccoglitrici di olive e caffè” La norma, se utilizzata insieme a ISO 4254-1:2013 e ISO 4254-1:2013/AMD1:2021, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di vendemmiatrici e di raccoglitrici per olive e caffè, trainate e semoventi. Descrive metodi per l'eliminazione o la riduzione dei pericoli derivanti dall'uso previsto di queste macchine da parte di una persona (l'operatore) nel corso della normale operatività e manutenzione. NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI CEN/TS 18209:2026 “Attrezzature e accessori per GPL - Controlli per gabbie di trasporto delle bombole” La specifica tecnica indica le procedure operative e le migliori pratiche da seguire durante il controllo delle gabbie di trasporto per bombole di GPL prima e durante le operazioni di carico e scarico, prima che i veicoli si mettano in viaggio e durante eventuali soste lungo il percorso. Il presente documento si applica alle gabbie contenenti bombole di GPL ricaricabili trasportabili con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l. e 150 l. inclusi. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 14245:2026 “Bombole per gas - Specifiche e prove per valvole per bombole GPL - Chiusura automatica” La norma specifica i requisiti relativi alla progettazione, alle specifiche, alle prove di tipo, alle prove di produzione e alle ispezioni per le valvole a chiusura automatica dedicate alle bombole di GPL, da utilizzare con bombole di GPL ricaricabili trasportabili e collegate direttamente alle stesse. NORME TECNICHE – Serbatoi in acciaio prefabbricati Norma Tecnica UNI EN 12285-4:2026 “Serbatoi in acciaio prefabbricati - Parte 4: Serbatoi cilindrici verticali a parete singola e doppia per lo stoccaggio fuori terra di liquidi infiammabili e non infiammabili inquinanti per l'acqua, diversi da quelli per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici” La norma specifica i requisiti per i serbatoi cilindrici verticali in acciaio prefabbricati in officina, a parete singola e doppia, per lo stoccaggio fuori terra di liquidi inquinanti per l'acqua (sia infiammabili che non infiammabili) entro i seguenti limiti: - da 1250 mm fino a 4000 mm di diametro nominale interno del serbatoio; - fino a una lunghezza massima complessiva del serbatoio pari a 6 volte il diametro nominale interno del serbatoio (o lunghezza massima del serbatoio Lz di 14 m); - serbatoio che può essere suddiviso da 1 a 5 scomparti; - per liquidi con densità massima fino a 1,9 kg/l; - con una pressione di esercizio (P0) massima di 50 kPa (0,5 bar (g)); - minima di - 5 kPa (- 50 mbar (g)); - quando vengono utilizzati serbatoi a doppia parete con sistema di rilevamento delle perdite sottovuoto, la viscosità cinematica del mezzo immagazzinato non deve superare 5 × 10-3 m2/s. NORME TECNICHE – Cabine di sicurezza biologica (BSC) Norma Tecnica UNI EN 12469-1:2026 “Cabine di sicurezza biologica (BSC) - Parte 1: Classi e requisiti di base” Norma Tecnica UNI EN 12469-2:2026 “Cabine di sicurezza biologica – Parte 2: BSC classe II” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti minimi per le BSC in riferimento alla progettazione, alla costruzione, alla sicurezza e all’igiene, fornisce inoltre i metodi per la verifica. I requisiti per le differenti classi sono indicati nelle rispettive parti della EN 12469; i requisiti per le BSC di classe II in riferimento alla progettazione, alla costruzione, alla sicurezza e all’igiene. Stabilisce i criteri specifici delle prestazioni delle BSC di classe II per lavorare con agenti biologici e specifica le procedure relative alla protezione dei lavoratori, all’ambiente e alla protezione del prodotto trattato, inclusa la contaminazione crociata. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2026 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-gennaio-2026-3203 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 01/2026 AMBIENTE VARIE – prorogati criteri assegnazione marchio Ecolabel per tessili, mobili, materassi, calzature e rivestimenti del suolo Decisione (UE) 2026/66 della Commissione, del 23 dicembre 2025, che modifica le decisioni 2014/350/UE, 2014/391/UE, (UE) 2016/1332, (UE) 2016/1349 e (UE) 2017/176 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica per i prodotti tessili, i materassi da letto, i mobili, le calzature e i rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù. I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel per prodotti tessili, mobili, materassi da letto, calzature e rivestimenti del suolo sono stati prorogati dalla Decisione n. 2026/66, in quanto ritenuti ancora adeguati, seppur a distanza di anni dalla loro prima pubblicazione (con diversi atti normativi europei). SOSTENIBILITA’ – modifica ai regolamenti sulla Tassonomia UE Regolamento delegato (UE) 2026/73 della Commissione, del 4 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 per quanto riguarda la semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali. Il Regolamento n. 2021/2178 precisa il contenuto e le informazioni che le imprese non finanziarie e finanziarie, soggette all’obbligo di pubblicare informazioni sulla sostenibilità a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della Direttiva 2013/34/UE (Direttiva sui bilanci di esercizio), devono comunicare ai sensi del Regolamento n. 2020/852 (Regolamento Quadro sugli investimenti sostenibili). Sulla base di indicatori fondamentali di prestazione quantitativi, previsti appunto dal Reg. n. 2021/2178, infatti, le attività delle imprese vengono o meno associate, in una certa misura, ad attività economiche ecosostenibili: tali informazioni consentono così al pubblico e agli investitori di comprendere le prestazioni ambientali di tali imprese. Trattasi del sistema di classificazione della cosiddetta “Tassonomia europea”, che permette appunto di definire quali attività economiche sono considerate ecosostenibili e di evitare il “greenwashing”. In ragione di necessità di semplificazione e miglioramento del contenuto e della presentazione delle informazioni da parte delle imprese, per ridurre gli oneri dovuti dalle stesse ed evitare duplicazione di informazioni, con il Regolamento n. 2026/73 l’UE ha modificato i Regolamenti sulla Tassonomia (n. 2021/2178, n. 2021/2139 e n.2023/2486). Tra le modifiche si segnala: - la possibilità di omettere la valutazione delle attività economiche ritenute non rilevanti, in quanto entro la soglia del 10% del fatturato; - semplificazione dei criteri DNSH (Do no significant harm) da includere nell’informativa, relativamente alle sostanze chimiche. In vigore dal 28 gennaio 2026, si applica dal 1° gennaio 2026. SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche al Regolamento sui prodotti cosmetici Regolamento (UE) 2026/78 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Modificati gli allegati II (sostanze vietate), III (sostanze vietate salvo entro determinati limiti), IV (coloranti consentiti) e V (conservanti autorizzati) del Regolamento n. 1223/2009 sulla sicurezza dei prodotti cosmetici. Vengono sostituite/soppresse/aggiunte alcune voci. In vigore dal 2 febbraio 2026, si applica dal 1° maggio 2026. SOSTENIBILITA’ – aggiunto riferimento alla Norma EN 14717:2024 Saldatura e processi correlati — Lista di controllo per gli aspetti ambientali per le apparecchiature di saldatura Decisione di esecuzione (UE) 2026/153 della Commissione, del 23 gennaio 2026, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature di saldatura redatte a sostegno del regolamento (UE) 2019/1784. Modificato il riferimento alla norma armonizzata per apparecchiature di saldatura, redatta a sostegno del Regolamento n. 2019/1784 (Regolamento sulla progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura). SOSTENIBILITA’ – aggiunto riferimento alla Norma EN ISO 22042:2021 Abbattitori di temperatura per la refrigerazione e la congelazione per uso professionale – Classificazione, requisiti e condizioni di prova (ISO 22042:2021) Decisione di esecuzione (UE) 2026/151 della Commissione, del 23 gennaio 2026, relativa alla norma armonizzata per gli abbattitori redatta a sostegno del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione. Modificato il riferimento a una norma armonizzata per abbattitori di temperatura destinati a refrigerazione e congelazione per uso professionale, redatta a sostegno del Regolamento n. 2015/1095 (Regolamento sulla progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo). SOSTANZE PERICOLOSE – autorizzazione nuove sostanze aromatizzanti Regolamento (UE) 2026/172 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dell’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e che rettifica alcuni numeri CAS. Regolamento (UE) 2026/175 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'esperetina diidrocalcone nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti. L’allegato I del Regolamento n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. Con il Regolamento n. 872/2012 la Commissione ha adottato l’elenco e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del Regolamento n. 1334/2008 (requisiti degli aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti). Con il Reg. n. 2026/172 e il n. 2026/175, vengono inseriti nell’elenco: - l’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico; - l'esperetina diidrocalcone. In vigore dal 16 febbraio 2026. RAEE – recepita la Direttiva UE, modifiche al D.lgs. n. 49/2014 D.Lgs. Governo 7 gennaio 2026, n. 2. Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE. Recepita la Direttiva n. 2024/884 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): con il D.lgs. n. 2026/2 vengono modificate varie parti del D.lgs. n.49 del 2014, tra cui la definizione di “RAEE storici”, che ora includono: - i rifiuti delle AEE immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005, diverse dai pannelli fotovoltaici, sulla base degli elenchi degli allegati I e II; - i rifiuti delle AEE immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018, diverse dai pannelli fotovoltaici, sulla base degli elenchi degli allegati III e IV. Tale definizione aggiornata implica quindi conseguenze su quale soggetto (produttore, detentore o impresa) gravano i costi di gestione di un determinato RAEE. Inoltre, vengono introdotti chiarimenti in merito agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (modalità di finanziamento dei RAEE provenienti da nuclei domestici e professionali) e alla gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici. Vengono infine aggiornati i riferimenti alle norme tecniche per la gestione dei RAEE. In vigore dal 24 gennaio 2026. ENERGIA – recepita la Direttiva sull’assetto del mercato dell’energia elettrica D.Lgs. Governo 7 gennaio 2026, n. 3. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Recepita la Direttiva n. 2024/1711 sul miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione: con il D.lgs. n. 2026/3 viene modificato il D.lgs. n. 210/2021. Tra le altre novità: - sono definiti nuovi istituti contrattuali; - sono chiariti i ruoli di determinate figure; - sono rafforzati i diritti dei consumatori, tra cui le modalità per poter cambiar fornitore; - sono introdotte discipline specifiche su autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili. In vigore dal 24 gennaio 2026. ENERGIA – convertito in legge il DL 175/2025 Legge 15 gennaio 2026, n. 4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Convertito in Legge il DL 21 novembre 2025, n. 175, con cui erano state introdotte misure urgenti relative al Piano di Transizione 5.0 (una misura di investimento volta a supportare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili) e ulteriori modifiche al Testo Unico rinnovabili (D.Lgs n. 190/2024), relativamente all’individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili. In vigore dal 21 gennaio 2026. ENERGIA – recepita la Direttiva RED III D.Lgs. Governo 9 gennaio 2026, n. 5. Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Recepita la Direttiva n. 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili: con il D.lgs. n. 2026/5 (Renewable Energy Directive o RED III) vengono introdotte diverse disposizioni in materia di fonti rinnovabili, con modifiche al D.lgs n. 199/2021, n. 79/1999, n.93/2011, n.28/2011, n.102/2014 e n.66/2005. Gli argomenti oggetto di aggiornamento/novità riguardano, tra gli altri, le regole sulla tracciabilità, gli obblighi di trasparenza, l’accessibilità dei dati, il sistema di certificazione professionale, la pianificazione energetica e la qualità dei carburanti, la geotermia, i biocarburanti. In vigore dal 4 febbraio 2026. VARIE – Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici Decreto 16 dicembre 2025. Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il MASE ha istituito l’Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, che svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento stabilite dal PNACC (Piano Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici), oltre che di analisi e confronto, per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento. RENTRI – chiarimenti in merito all’installazione di sistemi di geolocalizzazione su veicoli per trasporto rifiuti pericolosi Nota Ministeriale 28 gennaio 2026, n. 831. Applicazione dell'art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal R.E.N.T.R.I. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha condiviso una nota di chiarimenti in merito all’applicazione della procedura relativa ai controlli a distanza dei lavoratori, inclusa nella Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), in ragione dell’obbligo, previsto dalla normativa RENTRI, di installare sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale. Viene precisato che “tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema”. Quindi, qualora le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (come esigenze organizzative e produttive, di tutela del patrimonio aziendale o di sicurezza sul lavoro) dovranno seguire le procedure previste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970. VARIE – EMAS nel settore delle costruzioni EMAS nel settore delle costruzioni: buone pratiche e circolarità. ISPRA - Manuali e linee guida n. 211/2025. ISBN: 978-88-448-1295-9. ISPRA ha elaborato le linee guida n. 211/2025, che servono a fornire dei riferimenti, per le aziende nel settore delle costruzioni certificate dal sistema EMAS, per ridurre l’impatto ambientale dei cantieri. Il testo è stato elaborato mediante l’analisi delle Dichiarazioni ambientali 2020-2023 di diverse ditte ed è reperibile al seguente link: https://www.isprambiente.gov.it/files2025/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/lavoro-costruzioni_finale_stampa.pdf RENTRI – cancellazione iscrizione soggetti non tenuti entro il 30/03/2026 Con specifica nota, il MASE ha precisato che i soggetti non tenuti all’iscrizione a RENTRI, in ragione di quanto esplicitato dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), dovranno procedere alla cancellazione della propria iscrizione (se già effettuata) entro il 30 marzo 2026, internamente all’Area Operatori del portale RENTRI. Tale procedura avrà effetto immediato. Le domande di cancellazione pervenute oltre tale data avranno invece effetto dal 2027. In nessun caso, comunque, sono previsti rimborsi di contributi o diritti versati in precedenza. PILE/ACCUMULATORI – scadenza Comunicazione annuale produttori In scadenza il 31 marzo 2026 il termine per la presentazione della comunicazione annuale sulla quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2025 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La comunicazione va presentata mediante il portale www.registropile.it. ACQUE TUTELA – invio di osservazioni mappe di pericolosità e rischio alluvioni del Distretto Idrografico del Po Decreto n. 4/2026. Art. 1 della Deliberazione della conferenza istituzionale permanente n 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2027 – 2033) del Distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. N. 49/2010. L’autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato le “Mappe di Pericolosità e Rischio di Alluvioni”, relative al periodo 2027-2033 di pianificazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po. Le mappe sono consultabili al link: https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/2132 ed è possibile inviare osservazioni fino al 19 aprile 2026 all’indirizzo difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it. VARIE - Regione Lombardia. Designazione di 4 nuove Zone Speciali di Conservazione Decreto Ministeriale 18 dicembre 2025. Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC), appartenenti alla regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia. Designate come Zone speciali di conservazione (ZSC) quattro siti della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia, già proposti alla Commissione europea quali siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC sono designate sono i medesimi comunicati alla Commissione relativamente agli omonimi SIC e sono pubblicati sul sito del MASE. Le ZSC sono le seguenti: - IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva - IT2080025 Le Torraie -Monte Lesima - IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii - IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere RIFIUTI – Regione Veneto. Tributo speciale per deposito in discarica 2025 Decreto del Dirigente (reg.) 8 gennaio 2026, n. 2. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2025. Approvato il modello della dichiarazione annuale di conferimento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativa all'anno 2025. RIFIUTI – Regione Veneto. Indirizzi per lo smaltimento dei farmaci antibiotici Decreto del Dirigente (reg.) 21 gennaio 2026, n. 4. Approvazione del documento "Documento di indirizzo sulla corretta gestione e smaltimento dei farmaci antibiotici". Approvato il documento "Documento di indirizzo sulla corretta gestione e smaltimento dei farmaci antibiotici", che ha l’obiettivo di fornire indicazioni agli operatori sanitari coinvolti a vario titolo nella gestione dei farmaci antibiotici sulla necessità di favorire la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti sanitari, puntando al recupero e riciclo e allo smaltimento appropriato. NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera Norma Tecnica UNI EN 15 gennaio 2026, n. 16663 Durabilità biologica del legno e dei prodotti a base di legno - Determinazione delle emissioni nell'ambiente del legno trattato con preservanti - Prodotti in legno esposti in classe d'uso 3 (allo scoperto, non a contatto con il suolo) - Prova in semi-campo. La norma specifica un metodo per determinare il rilascio di principi attivi o altri componenti dal legno trattato con preservanti mediante una prova in semi-campo per la classe d'uso 3 (all'esterno non a contatto con il suolo). Il legno trattato con preservanti può essere sottoposto a prova con o senza un'ulteriore finitura superficiale o trattamento impermeabilizzante. Il metodo è utilizzabile per sottoporre a prova preservanti o sistemi di verniciatura commerciali o sperimentali applicati a specie legnose non durabili mediante processi adatti alle pratiche commerciali. NORME TECNICHE – Solventi Norma Tecnica UNI EN 22 gennaio 2026, n. 17131-1 Tessili e prodotti tessili - Determinazione di alcuni solventi residui - Parte 1: Determinazione dei solventi aprotici, metodo mediante gascromatografia. La norma specifica un metodo che utilizza la gascromatografia con rilevatore selettivo di massa (GC-MS) per il rilevamento e la quantificazione di N,N-dimetilformammide (DMF), N,N-dimetilacetammide (DMAC), N-metil-2-pirrolidone (NMP) e N-etil-2-pirrolidone (NEP) estraibili dai filamenti e dai rivestimenti dei prodotti tessili. NORME TECNICHE – Materie plastiche Norma Tecnica UNI EN 29 gennaio 2026, n. 18064-5 Materie plastiche - Raccomandazioni di qualità e basi per le specifiche per l'applicazione di materie plastiche riciclate nei prodotti - Parte 5: Policloruro di vinile (PVC). La norma fornisce le caratteristiche e i valori tipici dei materiali riciclati di policloruro di vinile (PVC) destinati a gruppi di applicazioni definiti (le famiglie di prodotti). Le caratteristiche e i valori tipici delle diverse famiglie di prodotti derivano dai requisiti prestazionali dei prodotti appartenenti a tale famiglia, compresi i requisiti relativi ai processi di fabbricazione dei prodotti, ove applicabile. La norma si applica ai materiali plastici riciclati destinati alla fabbricazione di prodotti (intermedi). La norma è destinata ad essere utilizzata in combinazione con la parte 1 della presente serie di norme, che descrive il sistema di designazione dei materiali plastici riciclati. NORME TECNICHE – Materie plastiche Norma Tecnica UNI EN 29 gennaio 2026, n. 18064-6 Materie plastiche - Raccomandazioni di qualità e basi per le specifiche per l'applicazione di materie plastiche riciclate nei prodotti - Parte 6: Polistirene (PS). La presente norma fornisce le caratteristiche e i valori tipici dei materiali riciclati di polistirene (PS) destinati a gruppi di applicazioni definiti (le famiglie di prodotti). Le caratteristiche e i valori tipici delle diverse famiglie di prodotti derivano dai requisiti prestazionali dei prodotti appartenenti a tale famiglia, compresi i requisiti relativi ai processi di fabbricazione dei prodotti, ove applicabile. La norma si applica ai materiali plastici riciclati destinati alla fabbricazione di prodotti (intermedi). La norma è destinata ad essere utilizzata in combinazione con la parte 1 della presente serie di norme, che descrive il sistema di designazione dei materiali plastici riciclati. NORME TECNICHE – Materie plastiche Norma Tecnica UNI EN 29 gennaio 2026, n. 18064-7 Materie plastiche - Raccomandazioni di qualità e basi per le specifiche per l'applicazione di materie plastiche riciclate nei prodotti - Parte 7: Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS). La norma fornisce le caratteristiche e i valori tipici dei materiali riciclati di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) destinati a gruppi di applicazioni definiti (le famiglie di prodotti). Le caratteristiche e i valori tipici delle diverse famiglie di prodotti derivano dai requisiti prestazionali dei prodotti appartenenti a tale famiglia, compresi i requisiti relativi ai processi di fabbricazione dei prodotti, ove applicabile. La norma si applica ai materiali plastici riciclati destinati alla fabbricazione di prodotti (intermedi). La norma è destinata ad essere utilizzata in combinazione con la parte 1 della presente serie di norme, che descrive il sistema di designazione dei materiali plastici riciclati. NORME TECNICHE – Dichiarazioni ambientali di prodotto Norma Tecnica UNI EN 29 gennaio 2026, n. 16904 Sistemi di tubazioni di materia plastica all'interno della struttura dell'edificio - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole di categoria di prodotto complementari alla UNI EN 15804. La norma specifica le regole di categoria di prodotto (PCR) per le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), come descritto nelle UNI EN ISO 14025 e UNI EN 15942. La norma è applicabile a: - unità funzionale come sistemi di tubazioni di materia plastica all'interno della struttura dell'edificio; - unità dichiarata come uno o più componenti strutturali principali rappresentati da tubi e raccordi, come specificato nell'elenco delle norme di prodotto riportato nell'Appendice C. La norma fornisce linee guida per: - applicazioni sia in pressione che non in pressione; - raccordi metallici (inclusi i collettori) utilizzati in un sistema di tubazioni in plastica. La funzione prevista del sistema in questione è il trasporto di liquidi secondo la UNI EN 806 (per la distribuzione di acqua potabile), la UNI EN 1264 (per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento), la UNI EN 12828 (per i radiatori), la UNI EN 12056 (per lo scarico di acque reflue e le acque di scarico e per i sifoni ad acqua). La norma specifica le regole per la categoria dei prodotti da costruzione come definito ed è prevista per l'impiego in combinazione con la UNI EN 15804. La norma fornisce nell'Appendice D un elenco non esaustivo dei campi di applicazione. Inoltre, i tubi isolati non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento. Oltre alla norma UNI EN 15804, la norma specifica: - l'unità funzionale (costituita da tubi, raccordi e componenti ausiliari) e l'unità dichiarata (costituita da tubi e/o raccordi); - i confini del sistema e i moduli obbligatori aggiuntivi da dichiarare; - i processi da includere nella fase di installazione; - scenari per i moduli A4, A5; - durata della vita di riferimento (RSL); - scenari di fine vita. NORME TECNICHE – Sostenibilità Norma Tecnica UNI/PdR 187:2026 Sostenibilità digitale della comunicazione e della pubblicità. La prassi di riferimento definisce i requisiti che le strategie, le pratiche e i progetti di comunicazione devono rispettare per essere considerati coerenti con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030, nonché le modalità con cui le organizzazioni devono strutturarsi per garantire l’adozione e l’osservanza di tali requisiti nell’ambito della comunicazione digitale. Tali requisiti sono articolati attraverso un sistema di indicatori (KPI) relativi alle componenti strategiche, infrastrutturali, tecnologiche, organizzative e contenutistiche della comunicazione, con particolare attenzione all’interazione tra strumenti digitali, messaggi, canali e destinatari. Gli indicatori sono correlati a specifici SDG in funzione del modo in cui l’organizzazione pianifica, produce, diffonde e valuta la propria comunicazione digitale e si applicano alle principali fasi del ciclo di vita delle iniziative comunicative. Nel loro insieme costituiscono una check list di riferimento utile: - nella fase di definizione delle strategie e dei piani di comunicazione; - nella progettazione e realizzazione delle campagne e delle attività comunicative digitali; - nel monitoraggio e nella valutazione degli impatti comunicativi in ottica di sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale. NORME TECNICHE – Cambiamenti climatici Norma Tecnica ISO/PAS 45007:2026 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Rischi derivanti dai cambiamenti climatici e azioni per contrastarli — Linee guida per le organizzazioni. Il presente documento fornisce indicazioni alle organizzazioni sulla pianificazione e sulla gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) derivanti dai cambiamenti climatici e dalle azioni per contrastarli, tra cui: - Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro che derivano dagli sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui la modifica delle modalità di lavoro e dei processi lavorativi e gli aggiornamenti delle infrastrutture; - Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dalle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici; - Opportunità in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti sia dalle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici che da quelle di mitigazione. Il presente documento è applicabile a tutte le organizzazioni che adottano un approccio sistematico per affrontare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dai cambiamenti climatici. È applicabile a organizzazioni di tutte le dimensioni, comprese le piccole e medie imprese (PMI). SICUREZZA AMIANTO - Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 e modifiche al TUS Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2025 “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”. Il Decreto Legislativo attua la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, allo stesso tempo modifica articoli ed allegati contenuti nel TUS (D. Lgs. 81/2008). Di seguito indichiamo le principali modifiche al D. Lgs. 81/2008: - Art. 248 – Individuazione preventiva dei materiali (prima di demolizioni /manutenzioni/ristrutturazioni). Il testo rafforza l’obbligo di individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima dell’avvio dei lavori. Include un passaggio operativo molto netto: per edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della L. 257/1992, il datore di lavoro deve chiedere informazioni ai proprietari, ad altri datori di lavoro e reperirle anche da registri pertinenti; se non disponibili, deve procedere a un esame mediante operatore qualificato ed acquisire l’esito prima dell’inizio lavori. In pratica, in assenza di informazioni documentali, la norma spinge verso una vera e propria due diligence pre-cantiere, con responsabilità che si consolidano anche sul piano contrattuale (capitolati, PSC/POS, gestione interferenze). - Art. 249 – Valutazione del rischio e priorità alla rimozione. Viene inserito il comma 1-bis: per attività che possono presentare rischio di esposizione, la valutazione deve servire a stabilire natura e grado dell’esposizione e a dare priorità alla rimozione dell’amianto (o dei MCA) rispetto ad altre forme di manutenzione/bonifica. Inoltre, cambia in modo sostanziale la logica delle esclusioni, al comma 2, l’intervento delimita l’ambito in cui “non si applicano” alcune disposizioni, restringendo l’esenzione solo all’articolo 250 (notifica), mentre prima risultava più ampia, quindi diminuiscono le scappatoie interpretative. - Art. 253 – Misurazioni: campionamenti, rappresentatività e (dal 2029) microscopia elettronica. Il Decreto modifica le modalità di misurazione della concentrazione di fibre in aria: misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative; campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, ambientale nell’aria confinata; risultati riportati nel DVR. Introduce una transizione metodologica esplicita: fino al 20 dicembre 2029, misurazione tramite microscopia ottica in contrasto di fase (PCM), con richiamo al metodo OMS 1997 o equivalente; dal 21 dicembre 2029, misurazione tramite microscopia elettronica (o metodo alternativo equivalente o più accurato), considerando anche fibre < 0,2 micrometri; con successivo Decreto verranno definiti i metodi di campionamento ed il conteggio. La metodologia è coerente con l’impostazione europea, che evidenzia come l’elettronica consenta di contare fibre più sottili rispetto ai metodi tradizionali. - Art. 254 – Valore limite e regime transitorio fino al 2029. La modifica più impattante riguarda l’abbassamento del valore limite di esposizione professionale, il limite è stato ridotto a 0,01 fibre per cm³ (pari a 10.000 fibre/m³), rispetto al precedente valore di 0,1 fibre/cm³. Il valore limite viene ancorato a una logica “a due tempi”, fino al 20 dicembre 2029 il datore di lavoro deve garantire che nessun lavoratore sia esposto oltre 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore); dal 21 dicembre 2029, resta 0,01 fibre/cm³, ma conforme al nuovo assetto di misurazione di cui all’art. 253, comma 6-bis (microscopia elettronica o equivalente). Il comma 2 viene rafforzato sul piano procedurale, se il limite è superato o se emergono materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo da generare polvere, i lavori cessano immediatamente e riprendono solo con misure adeguate, individuando cause e rimedi. - Art. 255 – Misure igieniche e contenimento dispersione (con specifica sul confinamento). Viene puntualizzato che, per i lavori in confinamento, l’area confinata deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica. In pratica la norma rende meno difendibili confinamenti “di facciata” senza reale tenuta ed adeguata depressione/estrazione. - Art. 256 – Piano di lavoro e verifica prima della ripresa delle attività. Il decreto integra la logica della “verifica di assenza di rischi” prima della ripresa di altre attività, prevedendo che tale verifica possa avvenire anche attraverso misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro. In pratica la “riconsegna” dell’area non è più trattabile come atto meramente dichiarativo: cresce il peso del riscontro tecnico misurabile nei contesti confinati. - Art. 258 – Formazione: DPI respiratori, addestramento “su misura” e tecnologie di contenimento. Aggiornamento dei contenuti formativi sui DPI, con attenzione a scelta, limiti e corretta utilizzazione, soprattutto per le vie respiratorie; obbligo che la formazione sia adattata alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro specifici; per demolizione/rimozione ulteriore formazione su attrezzature tecnologiche e macchine per contenere emissione e dispersione di fibre. - Art. 259 – Sorveglianza sanitaria: periodicità e idoneità all’uso di respiratori. La sorveglianza sanitaria viene esplicitata per lavoratori esposti alla polvere da manipolazione attiva di amianto/MCA, prima dell’adibizione e periodicamente almeno una volta ogni tre anni (o periodicità definita dal medico competente); finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro; viene prevista la visita medica alla cessazione del rapporto, con indicazioni su prescrizioni e opportunità di ulteriori accertamenti. - Art. 260 – Registro esposti: invio anche a INAIL. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori nel registro (art. 243) e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL. - Art. 261 – Patologie da amianto e nuovo Allegato XLIII-ter. L’articolo 261 viene sostituito con le seguenti precisazioni: per i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi di patologie di cui al nuovo Allegato XLIII-ter, si applicano le disposizioni dell’art. 244, comma 3. Inserito l’Allegato XLIII-ter (Allegato A del D. Lgs. 213/2025). In pratica, maggiore tipizzazione dell’universo delle patologie “rilevanti” e connessione più diretta con il sistema degli obblighi informativi/gestionali collegati alle malattie professionali. - Art. 262 – Sanzioni: aggiornamenti coerenti con i nuovi commi. Le sanzioni vengono riallineate ai nuovi riferimenti. Le aziende che effettuano bonifiche, smaltimento o manutenzioni su materiali contenenti amianto, dovranno programmare i seguenti adempimenti: - aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - ricalcolo del rischio: revisionare la valutazione del rischio amianto alla luce del nuovo limite (0,01 f/cm³); - piano di campionamento e analisi; - verificare se il laboratorio di analisi di fiducia è accreditato per la conta delle fibre in Microscopia Elettronica (SEM/TEM) come richiesto dal D.Lgs 213/2025; - pianificare una nuova campagna di monitoraggio ambientale personale sugli operatori per verificare il rispetto del nuovo limite di 0,01 f/cm³; - verificare se i DPI delle vie respiratorie (APVR) attualmente in uso, forniscono un Fattore di Protezione Operativo sufficiente a garantire che, all’interno della maschera, la concentrazione sia inferiore al nuovo limite; - programmare corsi di aggiornamento specifici sul D. Lg.s 213/2025 per tutti i lavoratori esposti. Il Decreto è in vigore dal 24 gennaio 2026. ANTINCENDIO - indirizzi applicativi per la prevenzione incendi in bar e ristoranti Circolare del Ministero dell'Interno n. 674 del 15 gennaio 2026 “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo - Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi”. La circolare si sofferma sull'assoggettabilità di bar e ristoranti ai controlli dei Vigili del Fuoco e sulla distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo, anche nei casi in cui in bar o ristoranti avvengano attività accessorie come musica dal vivo o karaoke. La Circolare specifica che le attività di bar e ristoranti non sono soggette al D.P.R. 151/11 a meno che: - non siano inserite in un contesto soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco, come per esempio un Centro commerciale; - le attività svolte siano sopra soglia come, ad esempio, presenza di impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a 116 kW. Diversamente, discoteche e sale da ballo con attività prevalente di intrattenimento, con oltre 100 persone o con oltre 200 mq, sono soggette all'attività numero 65. La regola tecnica verticale per i locali di pubblico spettacolo, il D.M. 19 agosto 1996, esclude espressamente: - pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante; - pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio karaoke, purché non sia installato in apposite sale e che la capienza della sala non superi le 100 persone. Se, invece, l'intrattenimento è l'attività principale, rispetto a quella di bar e ristorante, o questa richiede una trasformazione del locale, si deve procedere come locale di intrattenimento. La Circolare approfondisce anche che, sebbene la valutazione dei rischi ex art. 17 D. Lgs. 81/2008 riguardi i soli lavoratori, la valutazione del rischio di incendio (criteri di riferimento del D.M. 3 settembre 2021) deve contemplare tutte le persone presenti, quindi anche i clienti. ANTINCENDIO - Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo Circolare del Ministero dell'Interno n. 191654 del 19 gennaio 2026 “Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. La Circolare, ribadendo che bar e ristoranti, in senso stretto, non rientrano tra le attività soggette ex Allegato I al D.P.R. 151/2011, salvo specifiche condizioni; riprende la distinzione sotto il profilo dei controlli, sottolineando che le attività di intrattenimento svolte nei pubblici esercizi, possono determinare l’assoggettamento al regime più stringente del pubblico spettacolo qualora assumano carattere prevalente o strutturato. La Circolare attribuisce rilievo centrale alla valutazione del rischio incendio, alla gestione dell’affollamento, all’effettiva fruibilità delle vie di esodo, in modo particolare enfatizza il controllo sostanziale di tali profili in sede ispettiva, superando un approccio meramente documentale. Viene inoltre rafforzato il ruolo delle Prefetture quali snodi di coordinamento tra Vigili del Fuoco, Forze di polizia, Ispettorato del lavoro, enti locali e Commissioni di vigilanza. Non vengono introdotti nuovi obblighi, ma viene intensificata l’azione di vigilanza, anche alla luce dei recenti eventi critici verificatisi in ambito internazionale. In sintesi, la circolare rafforza l’attuazione pratica della prevenzione, attraverso un sistema di controlli coordinati e sostanziali in fase di esercizio e non solo in fase di progetto. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 180 del 17 dicembre 2025 “Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro”. Con il Decreto sono state adottate le "Linee guida per l'implementazione dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro", allegate allo stesso. Le Linee guida sono finalizzate a promuovere l’adozione consapevole dell’IA, tutelando i diritti dei lavoratori, favorendo l’innovazione sostenibile. Il documento fornisce indicazioni operative rivolte a imprese, PMI e lavoratori autonomi, con particolare attenzione alla trasparenza degli algoritmi, alla supervisione umana, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali. Dalle Linee guida, emergono diversi profili strettamente rilevanti per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (SSL) e per la tutela ambientale, di seguito indicati i punti principali: - tutela della salute psicofisica dei lavoratori: il rischio di “stress da automazione” e di ansia da controllo algoritmico continuo; - supervisione umana e affidabilità delle decisioni su sicurezza: il documento insiste sul principio di supervisione umana significativa, divieto di delega automatica di decisioni che incidono su persone; - qualità, sicurezza e governo dei dati HSE: i dati di sicurezza e salute sono spesso dati sensibili o “critici” (dati su infortuni, near miss, idoneità, esposizioni, ecc.); - IA, organizzazione del lavoro e prevenzione degli infortuni: l’IA può migliorare la sicurezza, ma anche introdurre nuovi rischi; - formazione, competenze e “AI literacy” come misura di prevenzione: la mancata comprensione degli strumenti di IA può diventare fattore di rischio; - tutela ambientale e sostenibilità: i sistemi di IA che incidono su consumi, emissioni, gestione rifiuti, supply chain devono essere verificabili e coerenti con SGA e autorizzazioni ambientali; - governance, audit e responsabilità: necessità di mappare i casi d’uso dell’IA rilevanti per sicurezza e ambiente, integrarli nei sistemi di gestione (ISO 45001 – ISO 14001), garantire tracciabilità e riesame. In sintesi, per le aziende, le Linee guida implicano che l’IA diventi una nuova “variabile di rischio” da governare, non solo tecnologica ma: - organizzativa (ruoli, processi, decisioni), - tecnica (affidabilità, dati, cybersecurity), - gestionale (formazione, audit, miglioramento continuo). Nel perimetro HSE, l’IA va trattata come strumento di supporto alla prevenzione, non come sostituto del giudizio tecnico e della responsabilità umana. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Patente a crediti e decurtazioni per lavoro "nero” Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 609 del 22 gennaio 2026 “Patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero". Con la Nota, l’INL interviene in tema di patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero. Le decurtazioni sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro nero commesse dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, posto che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi sono da considerarsi accertamenti definitivi. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sull’efficacia dei verbali, comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati. INAIL – divulgazione della conoscenza SSL Pubblicata la scheda “Web Content Analysis a supporto di un’efficace divulgazione scientifica” che illustra un progetto Inail che analizza e interpreta i contenuti pubblicati sul sito istituzionale al fine di accrescere la consapevolezza sui rischi in ambito lavorativo e ridurre il fenomeno infortunistico. L’obiettivo finale del progetto è quello di promuovere un’efficace divulgazione delle informazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro. INAIL – gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale Pubblicata la scheda “Il ruolo dell’Inail-Dit nella gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale (SIN)”. La contaminazione di una porzione di territorio comporta rilevanti implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, come anche per l’ambiente nel suo complesso. L’esposizione a sostanze pericolose presenti nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), può rappresentare un rischio per la salute di chi frequenta o opera in queste aree. La scheda illustra il ruolo tecnico-scientifico che l’Inail svolge nelle procedure di gestione e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e l’attività di ricerca e consulenza in tema di valutazione e gestione dei rischi da esposizione a sostanze pericolose, compreso l’amianto, per i lavoratori nei siti contaminati. INAIL – rischi nelle attività di restauro Pubblicata la scheda “Le attività di restauro dei beni culturali: pericoli e misure di tutela dei lavoratori” che propone un breve focus dedicato al contesto specifico e ai rischi per gli operatori del settore derivanti dall’impiego di sostanze e miscele pericolose e all’esposizione ad agenti biologici. Tra le principali misure organizzative di tutela della salute e sicurezza, si sottolinea la rilevanza della promozione di percorsi formativi ad hoc a beneficio degli operatori, che eseguono interventi conservativi su beni di interesse artistico culturale. INAIL – infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni Il numero Dati INAIL di dicembre 2025 analizza gli infortuni avvenuti nel settore delle costruzioni. Nel 2024 le denunce di infortunio nel comparto sono diminuite del 2,6% rispetto all’anno precedente, passando da 45.117 a 43.931. Un dato che conferma la tendenza in calo registrato a partire dal 2023, dopo il forte incremento post-pandemia. Tra il 2022 e il 2024 denunce in diminuzione del 3,4%, una contrazione dovuta sostanzialmente agli infortuni in occasione di lavoro, che continuano a rappresentare circa il 90% del totale delle denunce, ma sono diminuiti del 4,7% nel triennio, da 41.276 a 39.356. Gli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, nello stesso periodo sono invece aumentati dell’8,9%, da 4.201 a 4.575, con una netta prevalenza di incidenti avvenuti con mezzo di trasporto. I decessi registrati nel biennio 2023-2024 sono stati 436, di cui l’86,5% in occasione di lavoro e il 13,5% in itinere. Nel 2024, in particolare, i casi mortali denunciati sono stati 210, 16 in meno rispetto all’anno precedente. INAIL – MALPROF, le malattie professionali nel settore della ristorazione Pubblicata la nuova scheda MalProf “Le malattie professionali nel settore delle attività dei servizi alberghieri e della ristorazione (HO.RE.CA.)”. Il settore Ho.Re.Ca. in Italia conta oltre 300.000 aziende e un milione di addetti, con il 90% delle strutture con meno di 10 dipendenti. I rischi lavorativi nel settore sono molteplici: rumore, microclima sfavorevole, stress e soprattutto fattori ergonomici, da cui deriva la netta prevalenza di disturbi muscoloscheletrici, evidenziata dal sistema MalProf. L’indicatore PRR (Pattern Recognition Receptors) mostra una forte associazione con le professioni del settore per artrosi (baristi, cuochi), asma (cuochi), sinoviti (addetti ai cibi, camerieri) e stress (addetti alle pulizie). Nonostante ciò, la percezione del rischio è bassa; è necessario, pertanto, rafforzare la formazione, la sorveglianza sanitaria e il controllo sul rispetto della normativa. INAIL – Accordo Stato-Regioni in tema di formazione alla SSL Pubblicata la scheda “Accordo Stato-Regioni in tema di formazione alla SSL: indicazioni metodologiche per i soggetti formatori”. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro entra in una nuova fase. Il testo definisce un quadro più chiaro e uniforme, superando la frammentazione degli accordi precedenti e introducendo regole più precise su corsi, verifiche e strumenti digitali. La scheda Inail segnala le principali novità del nuovo Accordo Stato-Regioni e si sofferma su alcune indicazioni metodologiche. Il documento approfondisce in particolare l’impiego delle tecnologie digitali a supporto della formazione, per l’erogazione dei corsi e per favorire modalità didattiche innovative con l’obiettivo di promuovere una cultura della SSL attraverso percorsi formativi di qualità, coerenti con l’evoluzione tecnologica e con le esigenze delle organizzazioni. AMIANTO - Regione Lombardia. Ulteriori misure inerenti al piano di azione Deliberazione della Giunta Regionale del Lombardia n. XII/5555 del 22 dicembre 2025 “Ulteriori misure inerenti al piano di azione per la prevenzione dal rischio amianto”. Viene Deliberato di verificare, attraverso le attività dei SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), le informazioni e i dati relativi alla presenza di amianto nelle tubazioni idriche interrate, riportati nei sistemi informativi Geo.S.A. e Multiplan, e nell’archivio implementato dal flusso Ge.M.A., relativo ai manufatti e alle tubature in amianto, così da evidenziare le incongruenze derivanti dai distinti flussi informativi e superarle. FORMAZIONE - Regione Lombardia. Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica per rischio medio o alto Deliberazione della Giunta Regionale del Lombardia n. XII/5667 del 26 gennaio 2026 “Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità e modifiche alla D.G.R. XII/4515 del 9 giugno 2025”. Con la Deliberazione viene individuata la sanità quale settore ove è possibile il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento al rischio medio o alto, in coerenza con la citata nota 1 alla tabella di cui al punto 3.5 della parte IV dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025. Viene approvato il documento "Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità", predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare, UO Prevenzione, in allegato A. Il ricorso alla modalità e-learning è consentito esclusivamente nel rispetto delle indicazioni di cui allo stesso allegato A. NORME TECNICHE – parapetti anticaduta permanenti Norma Tecnica UNI 11996:2025 “Parapetti anticaduta permanenti. Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo” La norma offre indicazioni su come fabbricare e utilizzare correttamente queste strutture di protezione in un settore ad alto rischio infortunistico come quello edilizio. In particolare, intende fornire a fabbricanti, progettisti, professionisti, installatori e utilizzatori gli elementi necessari per la realizzazione di parapetti anticaduta permanenti da utilizzare in situazioni di lavoro specifiche. Il documento suddivide i parapetti anticaduta permanenti in due classi, A e B. Il parapetto di classe A deve resistere ai soli carichi statici mentre quello di classe B anche ad azioni dinamiche moderate. La norma inoltre individua due tipologie di parapetti: quello “a correre”, composto da una sequenza di montanti e correnti quest’ultimi giuntati a correre, e quello “a moduli”, formato da elementi modulari posti in sequenza, ma in generale non collegati. Da segnalare che nel paragrafo relativo alla documentazione sono illustrati i riferimenti relativi a informazioni all’ordine, manuale di istruzioni, marcatura e cartello. Chiudono il testo, infine, tre appendici A, B e C dedicate rispettivamente alle inclinazioni, altezze di caduta e altezza del parapetto anticaduta permanente, alla determinazione del fissaggio e al salvataggio. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 397:2026 “Elmetti di protezione per l'industria” La norma specifica i requisiti di progettazione, prestazione, metodi di prova e marcatura per gli elmetti di protezione per l'industria. I requisiti si applicano agli per uso generale nell'industria. NORME TECNICHE – macchine utensili Norma Tecnica UNI ISO 369:2026 “Macchine utensili - Simboli per le indicazioni riportate sulle macchine utensili” La norma specifica i simboli e i corrispondenti significati in inglese, francese e tedesco per l'applicazione nel campo delle macchine utensili. I simboli riportati nella norma sono destinati a: - l'apposizione su attrezzature o parti di attrezzature di qualsiasi tipo di macchina utensile, al fine di istruire le persone che maneggiano le attrezzature o le parti di attrezzature sulla loro impostazione e sul loro funzionamento (ad esempio, nei manuali d'uso e nelle informazioni per l'uso); - l'uso nella rappresentazione di uno stato, di una funzione o di un'operazione, ovunque essa sia, e in documenti quali disegni, mappe e diagrammi. NORME TECNICHE – sicurezza delle macchine per imballare Norma Tecnica UNI EN 415-8:2026 “Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 8: Macchine reggiatrici” La norma tratta i requisiti di sicurezza per la progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e pulizia delle macchine reggiatrici. NORME TECNICHE – macchine per l'industria alimentare Norma Tecnica UNI EN 13288:2026 “Macchine per l'industria alimentare - Macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti - Requisiti di sicurezza e di igiene” La norma specifica i requisiti di sicurezza e di igiene per la progettazione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti utilizzate nelle panetterie. NORME TECNICHE – attrezzature per macelli Norma Tecnica UNI EN 17657:2026 “Attrezzature per macelli - Trappole per la macellazione dei bovini - Requisiti di sicurezza e igiene” La norma specifica i requisiti di sicurezza e igiene applicabili alle trappole per la macellazione destinate a bovini ed equidi. Tali requisiti tengono conto dei pericoli che possono derivare dal trasporto, dal montaggio, dalla regolazione, dalla manutenzione e dall'uso di queste trappole per la macellazione. NORME TECNICHE – recipienti a pressione non esposti a fiamma Norma Tecnica UNI EN 13445-3:2026 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 3: Progettazione” La norma specifica i requisiti per la progettazione dei recipienti a pressione non esposti a fiamma trattati dalla UNI EN 13445-1 e costruiti in acciaio in conformità alla UNI EN 13445-2. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-dicembre-2025-3202 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 12/2025 AMBIENTE CLP – posticipo delle scadenze introdotte dal Reg. n. 2024/2865 Regolamento (UE) 2025/2439 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie. Il Regolamento n. 1272/2008 ha stabilito alcune prescrizioni concernenti la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele. Tale regolamento è stato modificato dal Regolamento n. 2024/2865, che ha introdotto norme specifiche in materia di formattazione delle etichette, termini per la rietichettatura in caso di modifiche della classificazione, obblighi di informazione per la pubblicità e le offerte di vendita a distanza e prescrizioni in materia di etichettatura per le stazioni di servizio. Il Regolamento n. 2024/2865 ha differito la data di applicazione di tali norme. Un’analisi dettagliata del Reg. n. 1272/2008 (cd. “Relazione Draghi”) ha consentito di evidenziare gli oneri amministrativi e i costi eccessivi associati alle prescrizioni introdotte dal Reg. n. 2024/2865. Sulla base di tali risultati, la Commissione UE ha quindi proposto di semplificare alcuni requisiti e procedure per i prodotti chimici. Con il Reg. n. 2025/2439, quindi, vengono posticipate varie scadenze introdotte dal Reg. n. 2024/2865. Ad esempio, vengono rinviate al 1° gennaio 2028 le disposizioni sulla rietichettatura, la formattazione delle etichette, la pubblicità e offerte di vendita a distanza e l’etichettatura delle pompe di carburante; vengono inoltre riallineate ulteriori scadenze, con l’introduzione di fasi transitorie. In vigore dal 23 dicembre 2025. SOSTENIBILITA’ – standard ESRS semplificati e guide di supporto per PMI Elaborati da EFRAG gli standard ESRS semplificati, che consentono alle aziende di predisporre i propri report di sostenibilità, in una versione ora con riduzione del carico informativo complessivo, con linguaggio più chiaro e snellimento complessivo. Elaborate anche tre nuove guide di supporto per la rendicontazione delle piccole e medie imprese Se interessati, per avere notizie e supporto, scrivere a: servizi@lachiver.com IPPC/AIA – orientamenti per la definizione di siti, complessi ed installazioni Comunicazione (UE) 4 dicembre 2025, n. 6534. Orientamenti della Commissione - Comunicazione della Commissione: orientamenti su come applicare nella pratica le definizioni per i siti, i complessi e le installazioni di cui all'articolo 13, lettera h), del regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali [regolamento (UE) 2024/1244]. Pubblicate le istruzioni che consentono alle autorità nazionali di individuare correttamente siti, complessi e singole installazioni industriali, per la verifica e trasmissione alla Commissione UE dei dati sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti soggetti alla disciplina dell’IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), che gli Stati membri dovranno condividere dal 2028 mediante un nuovo portale europeo. SOSTENIBILITA’ – aggiornate regole ecodesign ventilatori a motore Regolamento (UE) 2025/2481 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore. Il Regolamento n. 2024/1834 ha stabilito specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore, la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW. Ora la Commissione UE ha deciso di aggiornare il quadro tecnico di tali specifiche, modificando alcune delle disposizioni e introducendo chiarimenti per aiutare i produttori al rispetto degli adempimenti. Tra le novità, si segnala l’anticipazione del termine di adeguamento, al 24 luglio 2027, per i ventilatori integrati in altri prodotti. In vigore dal 28 dicembre 2025, si applica dal 24 luglio 2026. REACH – disposizioni per il Sistema europeo per la gestione delle sostanze chimiche Direttiva (UE) 2025/2456 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Regolamento (UE) 2025/2457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell’Unione nel settore delle sostanze chimiche. Regolamento (UE) 2025/2455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche. La riattribuzione di alcuni compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è risultata necessaria per allineare i processi e i livelli di controllo scientifico e di digitalizzazione alle norme tecniche e ai processi attualmente in uso. L’UE ha dunque definito un pacchetto di riforme, con l’obiettivo di ampliare i compiti, il carico di lavoro e le competenze dei comitati scientifici dell’Agenzia, per fornire competenze e sostegno adeguati e valutazioni scientifiche approfondite, garantendo l’adeguatezza e la stabilità delle risorse e della governance dei comitati scientifici. Il tutto in virtù della previsione di avvio operatività nel 2029 della nuova piattaforma digitale unica europea delle sostanze chimiche. I provvedimenti sono i seguenti: - La Direttiva n. 2025/2456 va a modificare la Direttiva n. 2011/65 (RoHs), ridefinendo i compiti scientifici e tecnici di ECHA e introducendo ulteriori disposizioni. Si applica dal 13 agosto 2027; - Il Regolamento n. 2025/2457 mira a rafforzare la collaborazione tra agenzie europee, migliorando lo scambio di dati; - Il Regolamento n. 2025/2455 istituisce la piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, infrastruttura digitale che riunisca i dati e le informazioni generate a livello dell’Unione. In vigore dal 1° gennaio 2026. REACH – aggiornamento metodi di prova per la valutazione delle sostanze chimiche Regolamento (UE) 2025/2573 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 440/2008 per quanto riguarda i metodi di prova, per adeguarli al progresso tecnico. Aggiornati i metodi di prova per la valutazione delle sostanze chimiche, ossia i metodi riconosciuti per valutare le proprietà fisico-chimiche, tossicologie ed ecotossicologiche delle sostanze relativamente a quanto previsto dal Regolamento REACH. Tra le modifiche, vengono introdotti nuovi metodi per la valutazione degli effetti sulla salute umana e per la valutazione dell’ecotossicità. In vigore dal 8 gennaio 2026. CBAM – pubblicati 9 nuovi provvedimenti Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita del numero di certificati CBAM da restituire. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2619 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni comunicate dalle autorità doganali. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all’applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2550 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 per quanto riguarda il registro CBAM. Regolamento delegato (UE) 2025/2551 della Commissione, del 20 novembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2549 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei valori predefiniti. In previsione dell’entrata a regime, in data 1° gennaio 2026, del regolamento CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere), l’UE ha pubblicato 9 nuovi Regolamenti, che vanno a definire ed ampliare le regole operative. I Regolamenti sono i seguenti: - Il Reg. n. 2025/2547 stabilisce la metodologia con cui i gestori degli impianti devono effettuare il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci importate, distinguendo tra emissioni dirette e indirette, con criteri basati sulla metodologia applicabile nell’ambito del sistema l'EU ETS. In vigore dal 25 dicembre 2025; - Il Reg. n. 2025/2620 definisce le procedure per coordinare la restituzione dei certificati CBAM con le quote EU ETS assegnate a titolo gratuito. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026; - Il Reg. n. 2025/2619 stabilisce le informazioni che le autorità doganali devono comunicare alla Commissione UE, da indicarsi da parte dei dichiaranti CBAM autorizzati, importatori e rappresentanti doganali indiretti, internamente alla dichiarazione doganale. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026; - Il Reg. n. 2025/2546 disciplina le verifiche da effettuarsi, da parte dei soggetti deputati ai controlli, negli impianti in cui sono prodotte le merci che vengono importate. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026; - Il Reg. n. 2025/2550 introduce modifiche al registro CBAM, consentendo l’interoperabilità con altri sistemi doganali e specificando i criteri per l’accesso ai dati. In vigore dal 25 dicembre 2025, i paragrafi 7 e 10 dell’art. 1 si applicano dal 1° gennaio 2026; - Il Reg. n. 2025/2551 chiarisce le disposizioni su accreditamento dei verificatori, sorveglianza, revoca, riconoscimento reciproco e valutazione degli organismi di accreditamento, coerentemente con i requisiti applicabili all’EU ETS. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026; - Il Reg. n. 2025/2549 aggiorna le procedure per la qualifica di dichiarante autorizzato. In vigore dal 25 dicembre 2025; - Il Reg. n. 2025/2548 stabilisce i metodi per il calcolo dei prezzi dei certificati CBAM per il 2026. In vigore dal 25 dicembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026; - Il Reg. n. 2025/2621 prevede l’introduzione graduale di una maggiorazione, nei valori predefiniti per le emissioni incorporate delle merci diverse dall’energia elettrica, per tenere conto degli scostamenti di un singolo impianto con livelli di emissione superiori alla pertinente intensità media di emissioni del paese produttore. In vigore dal 3 gennaio 2026, si applica dal 1° gennaio 2026. VARIE – aggiornati i criteri per assegnazione Ecolabel Decisione (UE) 2025/2607 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa, e che abroga la decisione 2014/312/UE. A norma del Regolamento n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un impatto ambientale ridotto nell’intero ciclo di vita; inoltre, è previsto che per ogni gruppo di prodotti siano stabiliti criteri specifici d’assegnazione del marchio. Nel 2014 tali criteri sono stati fissati e risultavano validi fino al 31 dicembre 2025. In ragione dell’evoluzione del mercato e delle linee guida del Piano d’Azione per l’Economia Circolare del 2020, sono stati ridefiniti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel per tre gruppi di prodotti: - pitture e vernici decorative e i prodotti correlati; - pitture ad alte prestazioni e i prodotti correlati; - pitture spray in aerosol a base acquosa. I nuovi criteri sono validi fino al 31 dicembre 2032. SOSTENIBILITA’ – esclusione dalla progettazione ecocompatibile per dispositivi destinati all’uso in atmosfere esplosive Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento n. 2023/1670 ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet; la Direttiva n. 2014/34 ha invece introdotto requisiti di progettazione specifici per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Di conseguenza, in ragione del contrasto tra i due provvedimenti, la Commissione UE è intervenuta per esentare gli smartphone, gli altri telefoni cellulari, i telefoni cordless e i tablet destinati all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive dal Regolamento n. 2023/1670. Vengono poi inserite, nel Reg. n. 2025/2006, ulteriori modifiche all’allegato II e IV e viene soppresso l’art. 6. In vigore dal 12 gennaio 2026, si applica retroattivamente dal 20 giugno 2025. EUDR – posticipo dell’entrata in vigore degli adempimenti e ulteriori modifiche Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti. Con il Reg. n. 2025/2650 viene posticipata di un anno, al 30 dicembre 2026 per medie e grandi imprese e al 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese, l’avvio della due diligence obbligatoria relativa al Regolamento EUDR (che impone agli operatori di garantire che i beni importati e immessi sul mercato europeo non causino deforestazione). Inoltre, per cercare di semplificare gli obblighi, vengono introdotte ulteriori modifiche, tra cui: - solo il primo operatore a valle, che immette un prodotto sul mercato europeo, è responsabile di raccogliere e conservare il numero di riferimento della dichiarazione iniziale di due diligence; - i prodotti stampati come libri e giornali vengono esclusi dall’ambito di applicazione; - i micro e piccoli operatori primari possono produrre una dichiarazione semplificata “una tantum”. In vigore dal 26 dicembre 2025. VALUTAZIONI AMBIENTALI – pratiche presentabili online Dal 15 dicembre 2025, la piattaforma per la presentazione delle istanze di valutazione ambientale può essere utilizzata anche per i procedimenti di: - Provvedimento Unico in materia Ambientale; - Verifica di ottemperanza; - Verifica di assoggettabilità a VIA per impianti agrivoltaici e fotovoltaici Già disponibili online vi erano i moduli per le procedure di VIA, Verifica di assoggettabilità impianti non FER e Valutazione preliminare. Di seguito la comunicazione del MASE: https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/5771. VARIE – contributo SNPA per prevenzione e riparazione danno ambientale in ambito giudiziario Il danno ambientale in Italia: il contributo SNPA per le azioni in sede penale. Edizione 2025“. ISPRA Rapporti 422/2025. Pubblicato da ISPRA il Rapporto “Il danno ambientale in Italia: il contributo SNPA per le azioni in sede penale. Edizione 2025“., che analizza l’azione dello Stato per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale in ambito giudiziario ed in particolare si focalizza sui casi per cui il Ministero dell’Ambiente richiede ad ISPRA/SNPA un approfondimento tecnico nella fase preliminare dei procedimenti penali. VALUTAZIONI AMBIENTALI – linee guida per integrazioni tra VIA, sostenibilità e progettazione Delibera del Consiglio SNPA n. 305/2025 del 27.11.2025. "Quadro dei riferimenti e delle correlazioni utili per la progettazione e la valutazione delle opere nell'ambito della procedura di via e accompagnamento nella realizzazione". Pubblicazioni tecniche SNPA 2025 – 978-88-448-1291-1. Pubblicato da SNPA un documento tecnico con cui l’Ente cerca di fornire riscontro agli aggiornamenti normativi intervenuti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), alle politiche di sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale degli investimenti Complementari, oltre che ai principi tecnico-scientifici in evoluzione, come gli strumenti per progettare ed eseguire opere ambientalmente sostenibili, anche sulla base del principio “Do No Significant Harm”. La finalità è anche di fornire un documento di inquadramento ed aggiornamento per predisporre una revisione delle norme tecniche di attuazione per la VIA e della linea guida per la redazione dei Progetti di monitoraggio ambientale attualmente esistenti. VARIE – Decreto “milleproroghe” Decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Pubblicato il consueto Decreto Milleproroghe che prende atto della difficoltà strutturale del nostro ordinamento nel rispettare le scadenze fissate dal legislatore e interviene prorogando termini ormai prossimi alla scadenza, nella gran parte dei casi spostandoli al 31 dicembre 2026. Si segnala, in ambito ambientale, la seguente proroga: - polizze catastrofali obbligatorie: proroga al 31 marzo 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le micro e piccole imprese turistico-ricettive. ENERGIA – adozione modelli unici per le procedure di autorizzazione ed esercizio di impianti di produzione energia a fonti rinnovabili Decreto Ministeriale 11 dicembre 2025, n. 441. Adozione dei modelli unici per le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190. Introdotti dal MASE i modelli unici per la Procedura Abilitativa Semplificata e l’Autorizzazione Unica, procedure autorizzative richieste per la costruzione e l’esercizio di alcune tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (di media e grande taglia). I modelli saranno operativi dal 11 aprile 2026. Il decreto e i relativi allegati sono disponibili al link: https://www.mase.gov.it/portale/-/11-dicembre-2025-decreto-del-ministro-dell-ambiente-e-della-sicurezza-energetica-recante-adozione-dei-modelli-unici-per-le-procedure-di-autorizzazione-per-la-costruzione-e-l-esercizio-di-impianti-di-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-di-cui-al-dec. VARIE – disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti Legge 2 dicembre 2025, n. 182. Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Pubblicata la legge n. 182/2025, che introduce diverse disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi e a ridurre gli oneri per le imprese in diversi settori. Si segnalano: - modifica all’art.185-bis del D.lgs. n. 152/2006 (responsabilità estesa del produttore): possibilità per i distributori di prodotti i cui rifiuti sono soggetti a responsabilità estesa del produttore (ad oggi imballaggi, pneumatici, oli e grassi vegetali e animali, oli minerali, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori) di effettuare il deposito temporaneo di tali rifiuti (ad es. a seguito del ritiro dell’usato dai clienti) non solo nel punto vendita di ma anche in aree di pertinenza o luoghi direttamente disponibili ai distributori; - modifica all’art.243 del D.lgs. n. 152/2006 (acque di falda emunte da siti contaminati): possibilità di trattamento anche fuori sito; - modifiche al D.lgs. 49/2014 (RAEE): possibilità di ritiro di piccoli RAEE da parte dei distributori presso il domicilio del cliente anche senza obbligo di contestuale acquisto di apparecchiatura equivalente; VARIE – adozione CAM per progettazione e affidamento interventi edilizi Decreto Ministeriale 24 novembre 2025. Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. Adottati i criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento da parte della Pubblica Amministrazione di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. Aggiornati i precedenti CAM del 2022 e 2024. In vigore dal 1° febbraio 2026. CBAM – istruzioni da parte delle Dogane Circolare n. 36/2025 Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in frontiera (CBAM) avvio della fase definitiva - adempimenti ed istruzioni. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha condiviso una serie di istruzioni per l’avvio della fase definitiva del CBAM, che dal 1° gennaio 2026 prevede l’obbligo di acquisire la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato per tutti gli importatori di merci soggette al Regolamento. Si ricorda che è prevista una deroga temporanea per chi presenta domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026, ed è inoltre stata introdotta una soglia di esenzione de minimis di 50 tonnellate. Viene precisato che sarà consentita l’importazione delle merci solo da parte di dichiaranti/rappresentanti autorizzati CBAM e saranno dunque fermate, salvo deroghe, tutte le merci importate da soggetti non autorizzati. ENERGIA – metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025. Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici». Aggiornate le metodologie per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, sulla base delle precedenti del 2015, per tenere conto delle novità normative a livello di disciplina europea. Gli aggiornamenti alle norme tecniche di riferimento entrano in vigore dal 3 giugno 2026. RIFIUTI – piattaforma digitale per la notifica di esportazione di rottami metallici Circolare 25 novembre 2025 - Nuove modalità di notifica delle esportazioni di rottami metallici. Circolare sulle nuove modalità di notifica delle esportazioni di rottami metallici ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2022, n. 51. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, unitamente al Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha introdotto una nuova piattaforma digitale per semplificare l’invio delle notifiche relative all’esportazione di rottami metallici, ai sensi del DL n. 21/2022. La piattaforma deve essere utilizzata dal 15 dicembre 2025, con un periodo transitorio fino al 15 marzo 2026. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – tabella di correlazione infrazioni Decreto Ministeriale 28 novembre 2025. Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e dell'allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile. Definito il regime sanzionatorio per le violazioni in tema di trasporto di merci pericolose su strada, che va a correlare le infrazioni previste a livello europeo e quelle introdotte dal Codice della Strada italiano. SOSTENIBILITA’ – linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti Decreto Ministeriale 3 ottobre 2025. Adozione delle linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti. Adottate le linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti per approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche. VARIE – legge di Bilancio 2025 Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Nella legge di Bilancio 2025 sono state riportate alcune novità in tema ambientale, tra cui si segnalano: - posticipo al 1° gennaio 2027 dell’imposta sul consumo dei manufatti a singolo impiego (plastic tax); - proroga al 31 luglio 2026 del termine per l’approvazione della TARI dai Comuni; - modifica all’art. 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. n. 152/2006, in merito ai soggetti tenuti ad iscriversi a RENTRI. Viene difatti precisato che sono esentati dall’iscrizione i Consorzi o sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1 e i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6; - rinvio di sei mesi (dal 13 gennaio 2026 al 13 luglio 2026) dell’applicazione degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano in merito al rispetto dei valori limite per la somma di 4 PFAS, le molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4 - acido perfluoroottanoico (Pfoa), acido perfluoroottansolfonico (Pfos), acido perfluorononanoico (Pfna) e acido perfluoroesano sulfonico (Pfhxs); - esteso il campo di applicazione del regolamento sulla gestione di terre e rocce da scavo (DL n. 13/2023) anche a residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali. In vigore dal 1° gennaio 2026. BONIFICA SITI CONTAMINATI – quarto rapporto ISPRA Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: quarto rapporto sui dati regionali. ISPRA Rapporti 424/2025. Pubblicato il Rapporto ISPRA sullo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia, il quarto, che aggiorna al 1° gennaio 2024 i dati relativi ai procedimenti di bonifica nella penisola. VARIE – Regione Lombardia. Revisione normativa 2025 Legge Regionale 9 dicembre 2025, n. 18. Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025. Legge Regionale 29 dicembre 2025, n. 19. Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2026. Introdotte diverse modifiche a norme regionali lombarde, tra cui: - n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); - n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); - n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); - n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale); - n. 5/2020 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia […]); - n. 12/2007 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti); - n. 20/2021 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati). In vigore dal 13 dicembre 2025 (Legge n.18/2025) e dal 31 dicembre 2025 (Legge n. 19/2025). ACQUE TUTELA – Regione Lombardia. Adozione del nuovo Programma Delib. Giunta Reg. 15 dicembre 2025, n. XII/5517. Adozione del programma di tutela e uso delle acque (PTUA), comprensivo del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003, al fine della trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e alla competente autorità di bacino per le verifiche di competenza e l'acquisizione del parere vincolante. Adottato il nuovo Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia. RIFIUTI – Regione Lombardia. modalità per pagamento tributo conferimento in discarica scarti e sovvalli Delib. Giunta Reg. 15 dicembre 2025, n. XII/5511. Aggiornamento delle modalità previste dalla d.g.r. n. 4274 del 25 ottobre 2012 per l’ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica di scarti e sovvalli (art. 53 l.r. n. 10 del 14 luglio 2003). A partire da gennaio 2026, le richieste di usufruire della riduzione del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica di scarti e sovvalli devono essere presentate online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, così come le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti. RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia. Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/5469 del 9 dicembre 2025 “Approvazione del documento "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Aggiornamento del quadro normativo, scientifico ed epidemiologico". Nella Delibera viene approvato il documento "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Aggiornamento del quadro normativo, scientifico ed epidemiologico" (in Allegato 1). BONIFICA SITI CONTAMINATI – Regione Lombardia. Criteri per individuazione interventi non soggetti a valutazione interferenze e rischi Delib. Giunta Reg. 9 dicembre 2025, n. XII/5478. Approvazione di "Criteri e procedure relativi alla valutazione e al controllo per la realizzazione di interventi e opere di cui all'articolo 242-ter comma 3 del d.lgs. 152/2006 nei siti oggetto di procedimento di bonifica non ricompresi nei siti di interesse nazionale e individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione". Pubblicati i criteri che, ai sensi dell’art. 242-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, permettono di: - “individuare le categorie di interventi e opere da realizzare nei siti oggetto di procedimento di bonifica di competenza regionale e comunale, ai sensi della l.r. 3/2023, che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze e dei rischi da parte dell'Autorità competente; - definire i criteri e le procedure per l'effettuazione della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 242 ter, nei casi in cui quest'ultima sia necessaria, nonché le relative modalità di controllo”. ACQUE TUTELA – Regione Lombardia. Linee guida per determinazione portata adeguata corpi idrici Rete Natura 2000 Delib. Giunta Reg. 24 novembre 2025, n. XII/5398. Approvazione delle Linee guida per la determinazione della portata adeguata nei corpi idrici all'interno dei siti Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette di cui alla l. 394/91. Approvate le Linee guida per la determinazione della portata adeguata per i corpi idrici dei Siti Natura 2000 e delle Aree Naturali Protette di cui alla l. 394/1991, che costituiscono il riferimento metodologico per la redazione degli studi di incidenza riguardanti derivazioni idriche sui corpi idrici naturali superficiali fluenti. IPPC/AIA – Regione Lombardia. Indirizzi per applicazione BAT industria chimica Delib. Giunta Reg. 24 novembre 2025, n. XII/5379. Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica. Entro la scadenza dei 4 anni dalla pubblicazione della decisione europea (n. 2022/2427) sulle conclusioni delle BAT (Migliori Tecniche Disponibili) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica, la Regione Lombardia ha elaborato gli indirizzi utili alle Autorità Competenti per effettuare istruttorie tecniche per il riesame delle AIA degli impianti interessati, uniformemente su tutto il territorio regionale. IPPC/AIA – Regione Lombardia. Indirizzi per applicazione BAT industria tessile Delib. Giunta Reg. 1 dicembre 2025, n. XII/5441. Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria tessile. Entro la scadenza dei 4 anni dalla pubblicazione della decisione europea (n. 2022/2508) sulle conclusioni delle BAT (Migliori Tecniche Disponibili) per l’industria tessile, la Regione Lombardia ha elaborato gli indirizzi utili alle Autorità Competenti per effettuare istruttorie tecniche per il riesame delle AIA degli impianti interessati, uniformemente su tutto il territorio regionale. VARIE – Regione Lombardia. Piano monitoraggio ambientale attività di cava Delib. Giunta Reg. 1 dicembre 2025, n. XII/5442. Definizione dei contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava ai sensi dell'articolo 12, comma 19, lettera e) della l.r. 20/2021. Approvati i contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell’attività estrattiva di cava per la Regione Lombardia, che è previsto dalla LR n. 2072021 e deve essere prodotto a corredo del provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività. Il documento riporta le indicazioni a cui è necessario fare riferimento nella predisposizione del piano di monitoraggio e delinea anche alcuni suggerimenti. IPPC/AIA – Regione Lombardia. Programma dei controlli ordinari 2026 alle installazioni soggette ad AIA Decreto del Dirigente (reg.) 27 novembre 2025, n. 17280. Presa d'atto del programma annuale dei controlli ordinari nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'anno 2026 e aggiornamento del "Registro delle installazioni coperte dal Piano" di cui all'Allegato 1 sub-allegato A alla d.g.r. del 9 dicembre 2024, n. XII/3584. Approvata la programmazione delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad AIA per l’anno 2026, per AIA industriali ed AIA zootecniche. ARIA – Regione Lombardia. Zonizzazione del territorio per valutazione qualità dell’aria Delib. Giunta Reg. 1 dicembre 2025, n. XII/5444. Zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 155/2010: approvazione della zonizzazione per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi e aggiornamento della zonizzazione per la protezione della salute umana. Definita dalla Regione Lombardia la zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, individuando le zone e la collocazione al loro interno dei rispettivi comuni per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi e per la protezione della salute umana. ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Lombardia. Canoni utenza acqua pubblica Decreto del Dirigente (reg.) 5 dicembre 2025, n. 18015. Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2026 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Aggiornati gli importi dovuti per l'anno 2026 alla Regione Lombardia a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubblica. ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Lombardia. Canoni utenza permessi di ricerca risorse geotermiche Decreto del Dirigente (reg.) 5 dicembre 2025, n. 17998. Aggiornamento dell’importo del canone annuo anticipato dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 e dell’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 - Annualità 2026. Aggiornato l'importo del canone annuo anticipato dovuto dai titolari dei permessi di ricerca di risorse geotermiche. RIFIUTI – Comune di Verona. Gestione rifiuti organici utenze non domestiche DELIBERAZIONI DI GIUNTA. N. Progr. 1332. Seduta del giorno 19 dicembre 2025. Gestione rifiuti urbani Bacino Verona città: criteri per l’individuazione e la gestione delle utenze non domestiche – attività economiche e produttive – con elevata produzione di FORSU soggette all’attivazione di servizi dedicati di raccolta. Viene deliberato che le seguenti utenze non domestiche: - alberghi con ristoranti; - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; - mense, birrerie, hamburgherie; - bar, caffè, pasticcerie; - supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; - plurilicenze alimentari e/o miste; - ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; - ipermercati di generi misti; - banchi di mercato di generi alimentari; debbano obbligatoriamente e necessariamente fruire, per la frazione organica, di un sistema di raccolta dedicato e tracciato, salvo specifiche situazioni in cui Gestore valuti la non necessità e la conseguente compatibilità del conferimento al sistema pubblico previsto per le utenze domestiche. NORME TECNICHE – art. 3 del D. Lgs. 103/2024 report certificativo Norma Tecnica UNI/PdR 186-1:2025 “Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 1: Aspetti generali” Norma Tecnica UNI/PdR 186-2:2025 “Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 – Parte 2: Ambito protezione ambientale” Norma Tecnica UNI/PdR 186-3:2025 “Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica” Norma Tecnica UNI/PdR 186-4:2025 “Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori” Le prassi di riferimento trattano rispettivamente: - gli aspetti generali per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio (inteso come l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi di un’organizzazione) in tutti gli ambiti omogenei secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024; - i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo protezione ambientale secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024; - i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo igiene e salute pubblica secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024; - i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo sicurezza dei lavoratori (ovvero della salute e sicurezza sul lavoro) secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024. Nota: Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Il Decreto si applica ai controlli amministrativi, in materia di sicurezza sul lavoro ed anche ambientale, svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche. Il Provvedimento introduce norme per la semplificazione dei controlli e rappresenta un impatto rilevante per le imprese che possiedono certificazioni ESG (Environmental, Social, Governance), offrendo loro vantaggi sostanziali nei controlli. L’art. 3 indica: introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un report certificativo di “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. L’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso, al quale è associabile il Report certificativo (vedi le norme elencate in precedenza). Le prassi saranno poi approvate con successivi Decreti. Per la determinazione del rischio basso di impresa, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero: il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione (rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008) o altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; il settore economico in cui opera il soggetto controllato; le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato. SICUREZZA MALATTIE PROFESSIONALI - aggiornato l’elenco europeo Raccomandazione (UE) 2025/2609 della Commissione, del 18 dicembre 2025, sull’elenco europeo delle malattie professionali. Il documento sostituisce la precedente Raccomandazione (UE) 2022/2337 e invita gli Stati membri a recepire nel proprio ordinamento le malattie elencate nell’allegato I e a considerare quelle dell’allegato II come possibili future integrazioni. Si segnala: - l'inserimento di nuove malattie correlate all’amianto nell’allegato I (malattie professionali riconosciute), quali cancro della laringe, cancro ovarico, placche pleuriche con compromissione funzionale dei polmoni e versamento pleurico non maligno; - aggiunte nuove malattie nell’allegato II (sospetta origine professionale) quali ad esempio cancro del colon, del retto e dello stomaco causati dall’amianto. La Commissione sottolinea che il riconoscimento delle malattie professionali spetta agli Stati membri, ma raccomanda di adottare misure preventive, obiettivi di riduzione dell’incidenza, sistemi di raccolta dati, promozione della ricerca e coinvolgimento dei sistemi sanitari nazionali. La Raccomandazione è entrata in vigore il 22 dicembre 2025, gli Stati membri sono invitati a comunicare entro il 31 dicembre 2026 le azioni adottate per le nuove voci inserite. ATTREZZATURE DI LAVORO - autorizzazioni di sicurezza (AdS) per gli esercenti dei sistemi di trasporto a fune Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 260 del 17 dicembre 2025 “Modalità e procedure per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza (AdS) per gli esercenti dei sistemi di trasporto a fune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge del 9 novembre 2021, n. 156”. Il Decreto definisce le modalità e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza (AdS) per gli esercenti delle seguenti categorie di sistemi di trasporto a fune: - A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili; - B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili; - B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili; - C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili. Dal 30 giugno 2026, gli esercenti funiviari pubblici e privati, sia per i nuovi impianti sia per gli impianti già in esercizio, per poter esercire gli impianti a fune loro affidati, devono possedere idonea Autorizzazione di sicurezza (AdS) rilasciata dalla competente direzione generale dell'ANSFISA secondo le procedure indicate dal Decreto. Per il rilascio dell'AdS, gli esercenti devono dimostrare il rispetto delle norme di settore, in particolare: - Regolamento UE n. 424/2016 (quando applicabile); - Normativa emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e non abrogata, superata e non in contrasto con le disposizioni emesse dell'ANSFISA; - Normativa emessa dall'ANSFISA. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – conversione misure urgenti per rafforzare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro Legge n. 198 del 29 dicembre 2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione”. La Legge è entrata in vigore il 31 dicembre 2025. Ecco, in sintesi, le principali misure convertite: - Art. 1 - Contribuzione ridotta per le aziende virtuose: a partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzata a rivedere le aliquote di contribuzione di propria competenza in base all’andamento infortunistico aziendale, secondo la logica del bonus/malus, per premiare le aziende che investono in sicurezza e penalizzare quelle con elevati indici di infortunio. Dalla riduzione contributiva sono escluse le aziende che hanno riportato nelle ultime due sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. - Art. 1-bis - In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro. - Art. 2 - Rete del lavoro agricolo di qualità: nuovi e più stringenti requisiti vengono previsti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità. Le imprese dovranno dimostrare l’assenza negli ultimi tre anni di condanne penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro o sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi fiscali e contributivi. - Art. 3, c. 1 - Subappalti: ai fini del rilascio dell’attestato per l’iscrizione alle “liste di conformità INL “, l’Ispettorato è chiamato a orientare la propria attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto sia pubblico che privato. - Art. 3, c. 2 - Appalti e subappalti: Istituzione del badge di cantiere. Obbligo, per le imprese operanti in specifici settori, di fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL. Il nuovo badge, obbligatorio per i dipendenti di imprese che operano nei cantieri edili, potrà essere esteso dal Ministero del Lavoro a ulteriori ambiti di attività a rischio elevato, mediante un successivo Decreto. - Art. 3, c. 4 - Patente a crediti, decurtazione dei punti: previste nuove disposizioni in tema di sanzione e decurtazione dei crediti nella normativa della patente a crediti. - Art. 3, c. 4, lett. c - Subappalti: con la notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri edili, contenente sino ad oggi il C.F. o partita Iva delle imprese operanti in cantiere, si dovrà specificare le imprese che operano in regime di subappalto (modifica all’Allegato XII del D. Lgs. 81/08). - Art. 4 - Potenziamento INL: per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono potenziati gli organici di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. - Art. 5 - Formazione mirata INAIL: a decorrere dal 2026, 35.000.000 di euro verranno trasferiti annualmente da INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. - Art. 15, c. 1, lett. z-bis - Prevenzione violenza e molestie: ampliate le misure generali di tutela del D. Lgs. 81/08. Il testo del nuovo Decreto prevede una rilevante modifica all’articolo 15, c. 1, del D. Lgs. 81/08 “Misure generali di tutela”. Dopo la lettera z) viene aggiunta una nuova lettera che dispone: z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62. La modifica comporterà la necessità di integrare la programmazione delle misure di prevenzione in merito a violenza/molestie nei luoghi di lavoro. - Art. 37, c. 11 - Formazione e aggiornamento RLS: alle imprese con meno di 15 dipendenti viene esteso l’obbligo di aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta. - Art. 37, c. 14 - Il fascicolo elettronico del lavoratore: viene previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vadano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all’ art. 15 del D. Lgs. n. 150/2015, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Tale attività, propedeutica alla programmazione della formazione in azienda da parte del datore di lavoro, dovrà essere considerata dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza. - Art. 41, c. 4-bis - Controlli su alcoolismo e tossicodipendenza: viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale devono essere rivisitate, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. - Art. 77, c. 4, lett. a - DPI: viene specificato che il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. Tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi. - Art. 6 - Soggetti formatori: entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge, la Conferenza permanente Stato-Regioni, previa consultazione dell’INAIL e delle parti sociali, dovrà ridefinire i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le Regioni e le Province autonome, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa. - Art. 7, c. 2 – introdotta la tutela Inail per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa-sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro. Ribadito il divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio. - Art. 30, c. 5-ter – Norme UNI: il Ministero promuove convenzioni INAIL-UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche SSL. UNI elaborerà un bollettino ufficiale delle norme tecniche SSL pubblicato su siti MLPS, INAIL, UNI. - Art. 15 – Near Miss (Mancati Infortuni): per promuovere il miglioramento continuo, il Ministero del Lavoro e l’INAIL, adotteranno linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (near-miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Le aziende dovranno comunicare i dati aggregati e le azioni correttive/preventive intraprese. - Art. 20, c. 2, lett. i - si precisa che le visite mediche (sorveglianza sanitaria) vanno computate nell’orario di lavoro (escluse le visite preassuntive). - Art. 25, c. 1, lett. a-bis - Il Medico Competente dovrà informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e degli screening LEA. Entro 12 mesi un Decreto del Ministero della Salute definirà i requisiti delle strutture per la sorveglianza sanitaria. - Art. 41, c. 4 – Sorveglianza Sanitaria e Promozione Salute: Introdotta una nuova possibile visita medica prima o durante turno, se sia verificato un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol/stupefacenti, per attività ad elevato rischio infortuni (L. 125/2001, art. 15 + DPR 309/90, art. 125). - Modificato l’art. 113 del D. Lgs. 81/08 “scale verticali”: il Decreto interviene sui requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti modificandone le misure di prevenzioni contro le cadute dall’alto e aggiornando le soluzioni tecniche previste. La vecchia normativa limitava l’obbligo della gabbia di protezione alle scale superiori a 5 metri, con inclinazione superiore a 75°; il nuovo testo abbassa la soglia a 2 metri e introduce, in alternativa alla gabbia, l’utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale, da individuare sulla base della valutazione dei rischi. Vengono confermate le distanze minime dei pioli dalla parete (almeno 15 cm) e, qualora si scelga la gabbia, restano invariati i requisiti relativi alle maglie e alla distanza massima tra pioli e parete della gabbia (non oltre 60 cm), con lo scopo di impedire la caduta verso l’esterno dell’utilizzatore. - Modificato l’art. 115 del D. Lgs. 81/08 “sistemi di protezione di caduta dall’alto”: il Decreto riorganizza i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, dando priorità alle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza) e definendo in maniera più chiara le tipologie di sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre rispetto all’ultimo. Viene inoltre precisato che tutti i sistemi individuali devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettare le disposizioni degli articoli 111 e 116. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “milleproroghe” Decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Pubblicato il consueto Decreto Milleproroghe che prende atto della difficoltà strutturale del nostro ordinamento nel rispettare le scadenze fissate dal legislatore e interviene prorogando termini ormai prossimi alla scadenza, nella gran parte dei casi spostandoli al 31 dicembre 2026. Le principali proroghe: - la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni del Codice della strada, prorogata anche per il 2026; - estesi i termini per l’adeguamento antincendio di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela; - polizze catastrofali obbligatorie: proroga al 31 marzo 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le micro e piccole imprese turistico-ricettive. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – definizione di luogo di lavoro Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 2/2025 del 20/11/2025 - Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Richiesta di parere in merito all'applicazione del Titolo — II luogo di lavoro nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”. Seduta della Commissione del 20 novembre 2025. La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ha chiesto alla Commissione di chiarire se nell’ambito delle attività AIB, le postazioni, le aree presidiate e i punti di osservazione AIB debbano essere considerati “luoghi di lavoro” ai sensi dell’Art. 62 del D. Lgs. 81/08 oppure se ricada l’esclusione prevista per campi, boschi e terreni facenti parte di azienda agricola o forestale. La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro spiega che la corretta interpretazione dell’Art. 62 richiede di distinguere terreni agricolo-forestali da pertinenze aziendali chiarendo tre punti fondamentali: - L’esclusione di cui all’art. 62, comma 2, lett. d-bis) del D. Lgs. 81/08: il Titolo II non si applica a campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Questo significa che i terreni esterni non edificati in cui si svolgono attività agricole o forestali (tra cui rientra l’attività AIB) non sono considerati luoghi di lavoro. Il criterio interpretativo della Cassazione Penale: la Commissione richiama la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 49459, per definire chiaramente il confine applicativo del Titolo II secondo il quale: - non sono luoghi di lavoro i terreni esterni dove si svolge l’attività agricola/forestale; - sono invece luoghi di lavoro le pertinenze dell’azienda (aree edificate, magazzini, depositi, zone di carico/scarico, strutture connesse). - l’art. 2135 c.c.: qualifica l’imprenditore agricolo e distingue le attività agricole principali da quelle connesse. INAIL – rischio elettrico nel settore agricolo Pubblicato l’opuscolo “Il rischio elettrico nel settore agricolo”. Il rischio elettrico nel settore agricolo è un tema spesso sottovalutato, ma profondamente presente nella vita quotidiana di chi lavora nei campi. L’energia elettrica è una presenza costante che rende possibili tante attività, ma porta con sé un pericolo che non si vede e non si sente. Nel contesto agricolo questo pericolo si intreccia con l’ambiente naturale, con le attrezzature usate ogni giorno e con infrastrutture elettriche che attraversano campagne, vallate, frutteti e oliveti. È proprio questa convivenza silenziosa tra lavoro agricolo e reti elettriche a rendere necessario un approccio più consapevole. L’opuscolo intende sensibilizzare lavoratori e imprese del settore agricolo fornendo informazioni in relazione alla presenza delle reti di distribuzione e diffondendo le principali regole di comportamento per la gestione del rischio elettrico quando ci si trova in prossimità delle infrastrutture elettriche. INAIL – rischio elettrico nel settore delle costruzioni Pubblicato l’opuscolo “Il rischio elettrico nel settore delle costruzioni” che intende sensibilizzare lavoratori e imprese del settore delle costruzioni fornendo informazioni in relazione alla presenza delle reti di distribuzione e diffondendo le principali regole di comportamento per la gestione del rischio elettrico quando ci si trova in prossimità delle infrastrutture elettriche. INAIL – stirene Pubblicata la scheda “Stirene: utilizzo, monitoraggio e potenziali rischi per i lavoratori”. Lo stirene, inquinante dotato di elevata reattività e volatilità, è una delle sostanze organiche più usate nell’industria chimica, in particolare nella produzione di gomma sintetica, resine, poliesteri e polimeri plastici. L’esposizione occupazionale a stirene, che avviene principalmente per via inalatoria e in misura minore tramite assorbimento cutaneo, si realizza in particolare durante la fabbricazione di prodotti in plastica rinforzata, come, ad esempio, la produzione di vetroresina per cantieri navali e la cui esposizione può comportare rischi per la salute, come disturbi del sistema nervoso centrale e periferico. Lo stirene è inoltre sospettato di essere interferente endocrino e cancerogeno, e ciò richiede l’approfondimento delle attività di ricerca per chiarire la capacità tossica dello stirene in tal senso, anche perché, alla luce della nuova direttiva (UE) 2022/431, l’eventuale passaggio dalla categoria 2 alla categoria 1 comporterebbe per lo stirene una gestione in ambiente di lavoro maggiormente cautelativa per i lavoratori, con una forte spinta alla conduzione del monitoraggio biologico oltre che ambientale. La scheda tratta i seguenti temi: - monitoraggio ambientale; - valori limite di esposizione professionale; - monitoraggio biologico; - valori limite biologici; - fattori di confondimento. INAIL – Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose nel settore edile Pubblicato l’opuscolo “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”. Nel settore delle costruzioni, la sicurezza non è mai un tema astratto. Si vive ogni giorno in cantiere. Ogni scelta, ogni gesto, ogni errore può diventare un punto di svolta. Il documento analizzato nasce proprio da questa esigenza: dare alle imprese edili uno strumento chiaro e pratico per riconoscere, segnalare e gestire near miss e situazioni pericolose, trasformandoli in occasioni concrete di prevenzione. INAIL – infortuni nell’industria del legno Pubblicata la scheda “Infortuni nell’industria del legno: modalità di accadimento. Infor.MO, Infortuni nell’industria del legno: modalità di accadimento, fattori causali e indicazioni di prevenzione”. La scheda approfondisce le caratteristiche e le cause degli infortuni afferenti all’Industria del Legno (codice C16 della classificazione Ateco) e registrati nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi lnfor.MO. L’analisi delle dinamiche infortunistiche registrate in Infor.MO per gli eventi del comparto legno evidenzia caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali. La casistica selezionata riguarda 277 infortuni, a cui risultano associati 482 fattori di rischio, classificati dal modello in determinanti o modulatori a seconda del ruolo all’interno della dinamica di accadimento. STRESS LAVORO CORRELATO - Regione Lombardia. Linee di indirizzo Deliberazione della Giunta Regionale del Lombardia n. XII/5428 del 1° dicembre 2025 “Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la gestione dell’impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti”. Nella Delibera viene approvato il documento “Linee di indirizzo per la gestione dell’impatto sulla salute del rischio stress lavoro-correlato, elaborate integrando i documenti di indirizzo regionali, nazionali e internazionali e finalizzate alla promozione della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti” (in Allegato A). RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia – Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/5469 del 9 dicembre 2025 “Approvazione del documento "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Aggiornamento del quadro normativo, scientifico ed epidemiologico". Nella Delibera viene approvato il documento "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Aggiornamento del quadro normativo, scientifico ed epidemiologico" (in Allegato 1). NORME TECNICHE – art. 3 del D. Lgs. 103/2024 report certificativo Norma Tecnica UNI/PdR 186-1:2025 “Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 1: Aspetti generali” Norma Tecnica UNI/PdR 186-2:2025 “Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 – Parte 2: Ambito protezione ambientale” Norma Tecnica UNI/PdR 186-3:2025 “Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 3: Ambito igiene e salute pubblica” Norma Tecnica UNI/PdR 186-4:2025 “Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024 - Parte 4: Ambito sicurezza dei lavoratori” Le prassi di riferimento trattano rispettivamente: - gli aspetti generali per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio (inteso come l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi di un’organizzazione) in tutti gli ambiti omogenei secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024; - i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo protezione ambientale secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024; - i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo igiene e salute pubblica secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024; - i requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio per l'ambito omogeneo sicurezza dei lavoratori (ovvero della salute e sicurezza sul lavoro) secondo l'art. 3 del D. Lgs. 103/2024. Nota: Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Il Decreto si applica ai controlli amministrativi, in materia di sicurezza sul lavoro ed anche ambientale, svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche. Il Provvedimento introduce norme per la semplificazione dei controlli e rappresenta un impatto rilevante per le imprese che possiedono certificazioni ESG (Environmental, Social, Governance), offrendo loro vantaggi sostanziali nei controlli. L’art. 3 indica: introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un report certificativo di “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. L’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso, al quale è associabile il Report certificativo (vedi le norme elencate in precedenza). Le prassi saranno poi approvate con successivi Decreti. Per la determinazione del rischio basso di impresa, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero: il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione (rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008) o altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; il settore economico in cui opera il soggetto controllato; le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 813:2025 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Cinture con cosciali” La norma definisce i requisiti tecnici, i metodi di prova, la marcatura e tutte le informazioni che il fabbricante deve fornire per le cinture con cosciali utilizzate nei sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e nelle attività su fune in cui è necessario un punto di attacco basso. È importante sottolineare che queste cinture non sono progettate né idonee per l’arresto della caduta. NORME TECNICHE – manutenzione Norma Tecnica UNI EN 15628:2025 “Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione” La norma specifica la qualificazione del personale in relazione ai compiti da svolgere nel contesto della manutenzione di impianti, infrastrutture e sistemi di produzione al fine di soddisfare i requisiti del lavoro di manutenzione. Il documento descrive le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per la qualificazione del personale addetto alla manutenzione. Queste linee guida possono essere utilizzate per la formazione, la convalida delle competenze del personale addetto alla manutenzione e la pianificazione della carriera. La norma copre i seguenti ruoli professionali nell'organizzazione della manutenzione: - tecnico specializzato nella manutenzione; - supervisore della manutenzione; - ingegnere della manutenzione; - responsabile della manutenzione. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-novembre-2025-3201 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 11/2025 AMBIENTE CBAM – nuovi obblighi dichiarativi per imprese in piattaforme continentali o zone economiche esclusive Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 della Commissione, del 31 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva degli Stati membri. Il Regolamento n. 2025/2210 introduce nuovi obblighi dichiarativi per le imprese soggette alla normativa CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per l’importazione di merci/prodotti a maggior intensità di carbonio provenienti da Paesi extra-UE). Viene previsto che un’impresa, autorizzata ad esercitare la sua attività su piattaforme continentali o zone economiche esclusive (ZEE) di uno stato membro adiacente al territorio doganale UE (oltre il mare territoriale), debba presentare entro 30 giorni dal ricevimento delle merci/prodotti interessati una “dichiarazione di ricevimento dei beni”. Vengono definiti anche i dati da dichiarare e i moduli da utilizzare. Copia di tale dichiarazione deve poi accompagnare la dichiarazione CBAM vera e propria (che riporta le quantità di merci importate), che le imprese soggette agli obblighi del Reg. n. 2023/956 dovranno presentare, a partire dal 2027 rif. 2026, a settembre. In vigore dal 23 novembre 2025. VARIE – estensione periodo transitorio per uso di acido salicilico e legno non trattato nei materiali e oggetti di plastica a contatto con alimenti Regolamento (UE) 2025/2240 della Commissione, del 5 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1442 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina o fibre di legno non trattate. Adottato nuovo provvedimento in tema di materiali e oggetti di plastica a contatto con alimenti. Il Regolamento n. 2025/2240, infatti, estende il periodo transitorio in cui è possibile l’utilizzo di acido salicilico e farine e fibre di legno non trattate. I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con tali sostanze/materie prime possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato tra il 1° febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026, purché: - sia stata presentata richiesta di autorizzazione prima del 1° agosto 2024, ai sensi del Regolamento n. 1935/2004; - l’uso previsto sia limitato alle condizioni d’uso descritte nella richiesta di autorizzazione; - vi sia una dichiarazione che attesta che la richiesta di autorizzazione è conforme al paragrafo 3 del Reg. n. 2023/1442. In vigore dal 26 novembre 2025, si applica dal 1° febbraio 2025. SOSTENIBILITA’ – possibilità di omissione di dati per grandi imprese soggette al report anche nel 2026 Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese. Il Regolamento n. 2025/1416 stabilisce che le grandi aziende quotate, obbligate a redigere il bilancio di sostenibilità, potranno continuare ad omettere la comunicazione di alcune specifiche informazioni ambientali (come emissioni di gas serra, impatti su biodiversità ed ecosistemi) anche nel 2026, prolungando il posticipo dai precedenti 1-2 anni a 3 anni. Le nuove disposizioni rientrano nel grande “restyling” che sta interessando la normativa in materia di report di sostenibilità, con semplificazioni e snellimenti. In vigore dal 13 novembre 2025, si applica con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva. VARIE – correzioni alle disposizioni sulle materie plastiche riciclate a contatto con alimenti Regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rettifica il regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda l’etichettatura della plastica riciclata, lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio e il trasferimento delle autorizzazioni. Introdotte alcune correzioni per errori materiali e imprecisioni al Reg. n. 2022/1616, che ha stabilito norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In vigore dal 3 dicembre 2025. ENERGIA – calcolo livelli ottimali in funzione dei costi per requisiti di prestazione energetica edifici Regolamento delegato (UE) 2025/2273 della Commissione del 30 giugno 2025 che integra la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Il nuovo Regolamento n. 2025/2283 introduce il quadro metodologico comparativo che gli Stati membri devono utilizzare per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti e degli elementi edilizi. In vigore dal 26 novembre 2025, si applica dal 1° gennaio 2026. I primi dati dovranno essere comunicati alla Commissione entro il 30 giugno 2028. Il Regolamento n. 244/2012 (che aveva istituito il precedente quadro metodologico comparativo) è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026. SOSTENIBILITA’ – modifiche alle norme sulla progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia per apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio ed asciugabiancheria per uso domestico Regolamento (UE) 2025/2262 della Commissione, dell’11 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/826 per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 per quanto riguarda, tra l’altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l’identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione. Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione, del 1 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica. Il Regolamento n. 2023/826 ha stabilito le specifiche di progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio; il Regolamento n. 2023/2533, invece, ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e alimentate a gas. Con il Regolamento n. 2025/2262: - vengono modificati gli allegati I, II e IV del Reg. n. 2023/826: - vengono modificati gli allegati I, II, III e IV del Reg. n. 2023/2533; - l’articolo 6 del Reg. n. 2023/2533 è soppresso; - Viene indicato che il Reg. n. 2023/2533 si applica dal 1° luglio 2025. Inoltre, con il Regolamento n. 2025/1353 vengono modificate alcune parti del Reg. n. 2023/2534, relativo all’etichettatura energetica degli asciugabiancheria per uso domestico. Sia il Reg. n. 2025/2262 che il n. 2025/1353 sono in vigore dal 24 novembre 2025. EMISSIONI IN ATMOSFERA – norme per sistemi di certificazione per assorbimenti e stoccaggio di carbonio e carboniocoltura Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 della Commissione, del 20 novembre 2025, che stabilisce norme relative ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli a norma del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento n. 2024/3012 ha istituito un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti; per stabilire se gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono conformi alle disposizioni di tale Regolamento, è essenziale che i sistemi di certificazione, gli organismi di certificazione e i controlli funzionino correttamente e in modo armonizzato. Vengono dunque stabilite, con il Regolamento n. 2025/2358, struttura, formato, specifiche tecniche e procedure: - del piano di attività e del piano di monitoraggio che un gestore o un gruppo di gestori deve presentare a un organismo di certificazione e delle relazioni sui controlli di certificazione, ricertificazione e monitoraggio che devono essere redatte da un organismo di certificazione; - per il funzionamento dei sistemi di certificazione, la verifica delle informazioni sui controlli indipendenti e la pubblicazione di informazioni sugli organismi di certificazione designati; - dei registri di certificazione e della registrazione, della detenzione o dell'uso delle unità certificate; - delle procedure di riconoscimento e presentazione dei sistemi di certificazione; - delle relazioni che i sistemi di certificazione sono tenuti a presentare alla Commissione. In vigore dal 11 dicembre 2025. RIFIUTI – modalità di trasmissione dati su raccolta e trattamento rifiuti di batterie Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato per la comunicazione dei dati, i metodi di valutazione e le condizioni operative per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie. Definiti i formati di comunicazione per i dati relativi a raccolta e trattamento dei rifiuti di batterie, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione Europea in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento n. 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. Obiettivo è la raccolta di dati confrontabili e verificabili tra tutti gli Stati UE, che consentano di monitorare tutto il percorso di raccolta, riciclaggio e recupero dei materiali provenienti da tali rifiuti. In vigore dal 11 dicembre 2025. EMISSIONI IN ATMOSFERA – metodo di calcolo per emissioni di gas serra da combustibili a basse emissioni di carbonio Regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione, dell’8 luglio 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio. Il nuovo Regolamento n. 2025/2359 stabilisce la metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio (ad es. idrogeno e combustibili sintetici liquidi e gassosi), diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato. Le aziende che producono o commercializzano tali tipologie di combustibili dovranno dunque utilizzare il nuovo metodo di calcolo per dimostrare che tali prodotti rispettano le disposizioni sull’abbattimento significativo di emissioni di gas ad effetto serra. In vigore dall’11 dicembre 2025. AEE – aggiornamento esenzioni per l’uso del piombo Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione. Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei componenti di vetro o di ceramica Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame. Pubblicate tre nuove direttive UE che aggiornano le esenzioni per l’uso del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificando la Direttiva ROHS-2 (n. 2011/65), in ragione della mancanza di alternative funzionali. Nello specifico: - La Direttiva n. 2025/1802 riguarda le esenzioni per il piombo utilizzato in saldature ad alta temperatura di fusione; - La Direttiva n. 2025/2363 si riferisce alle esenzioni per i componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o in una matrice di vetro e contenenti piombo nella ceramica; - La Direttiva n. 2025/2364 interessa le esenzioni per il piombo utilizzato come elemento di lega in acciaio, alluminio e leghe di rame. In vigore dal 11 dicembre 2025, da recepirsi entro il 30 giugno 2026. Si applicano dal 1° luglio 2026. SOSTENIBILITA’ – progettazione ecocompatibile per alimentatori e caricabatterie Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni, dei caricabatterie senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale e dei cavi USB Type-C in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione. Come previsto dal Piano di lavoro sull’ecoprogettazione 2022-2024, è stato pubblicato il Regolamento che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli alimentatori esterni, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale, dei caricatori senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili e dei cavi USB Type-C. Il Regolamento prevede che alcune apparecchiature non rientrino nel suo campo di applicazione, come gruppi di continuità o specifiche tipologie di unità di alimentazione separate. In vigore dal 14 dicembre 2025, si applica dal 14 dicembre 2028. L’articolo 9, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 14 dicembre 2025. Il Regolamento n. 2019/1782 è abrogato a decorrere dal 14 dicembre 2028, tranne per le disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento n. 2025/2052. SOSTANZE PERICOLOSE – prevenzione dispersioni di pellet di plastica Regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche. Pubblicato il Regolamento n. 2025/2365, che stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, nell’intento di azzerare la dispersione dei pellet di plastica. Esso si applica alle persone fisiche e giuridiche che rientrano nelle seguenti categorie: - operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente; - operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica; - vettori dell’UE e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione; - speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo. In vigore dal 16 dicembre 2025, si applica dal 17 dicembre 2027. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, l’articolo 16, l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 16 dicembre 2025. L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 12, l’articolo 13, paragrafo 1, nonché l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 19 si applicano, per quanto riguarda gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime, a decorrere dal 17 dicembre 2028. VARIE - Direttiva UE sul monitoraggio del suolo Direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo). Pubblicata la Direttiva UE sul monitoraggio e resilienza del suolo, i cui obiettivi sono di “istituire un quadro solido e coerente di monitoraggio del suolo per tutti i suoli nell’Unione, allo scopo di ridurre la contaminazione del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l’ambiente, migliorare costantemente la salute del suolo nell’Unione, mantenere suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado del suolo”, per mitigare l’effetto dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza contro catastrofi naturali. Vengono difatti introdotte norme in materia di: - monitoraggio e valutazione della salute del suolo; - resilienza del suolo; - gestione dei siti contaminati. In vigore dal 16 dicembre 2025. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 17 dicembre 2028. REACH – nuova aggiunta alla Candidate List ECHA/NR/25/35. In data 5 novembre 2025 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), della sostanza 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE), per le sue proprietà vPvB (molto persistente e molto bioaccumulante). La sostanza viene utilizzata come ritardante di fiamma in diverse applicazioni. La Candidate List contiene ora 251 elementi. VARIE – ratifica dei Protocolli 1979 e 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico Legge 22 ottobre 2025, n. 163. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. La Legge n. 163/2025 ratifica e dà esecuzione a: - protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; - modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. Tali Protocolli sono dunque ora formalmente approvati e resi vincolanti per l’Italia e i loro effetti sono applicabili sul territorio nazionale. ENERGIA – aggiornamento Regole operative FER 2 Decreto Ministeriale 11 novembre 2025, n. 64. Aggiornamento delle Regole operative del DM 19 giugno 2024 - c.d. FER 2. Approvato l’aggiornamento delle regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in sostituzione delle precedenti approvate con DD n. 16/2024. Le regole interessano le aziende che desiderano ottenere incentivi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati. VARIE/RIFIUTI – fabbisogni standard dei Comuni 2025 DPCM 22 settembre 2025. Aggiornamento dei fabbisogni standard dei Comuni 2025 per le funzioni in campo ambientale e il servizio di gestione dei rifiuti. Revisionati i coefficienti dei FAS, fabbisogni standard dei Comuni per l’anno 2025, legati alle funzioni in campo ambientale e al servizio di gestione dei rifiuti, che forniscono informazioni sui costi necessari per garantire servizi in tali settori, sulla base delle caratteristiche dei singoli Enti locali. VARIE – “Valutazione di impatto generazionale” per i futuri disegni di legge Legge 10 novembre 2025, n. 167. Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. Con la Legge n. 167/2025, il Governo viene delegato ad aggiornare diversi aspetti della normativa in materie di salute e sicurezza sul lavoro. Nel medesimo provvedimento, tuttavia, oltre a disposizioni sulla protezione civile (modalità di gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza e misure di tutela del paesaggio e delle aree protette), viene introdotto un nuovo strumento: la “Valutazione di impatto generazionale”, ossia l’indicazione per il Governo di prevedere, nella analisi di impatto dei futuri atti normativi, anche un’analisi degli effetti ambientali e sociali ricadenti sulle future generazioni. In vigore dal 29 novembre 2025. EMISSION TRADING – registro volontario dei crediti di carbonio dal settore forestale Decreto Ministeriale 15 ottobre 2025. Adozione delle linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale - Sezione forestale. Approvate le “Linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale - Sezione forestale”, che definiscono i criteri per la generazione, la contabilizzazione, la certificazione, il riconoscimento e la commercializzazione dei crediti di carbonio prodotti su base volontaria dalle aziende del Settore agricolo e forestale nazionale, oltre alle modalità di iscrizione e gestione di tali crediti nel “Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario”, con l’obiettivo di valorizzare le pratiche di gestione agricola e forestale sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico. Le imprese del settore (per ora solo quello forestale, con ulteriore provvedimento anche quello agricolo) potranno quindi decidere di aderire a tale sistema volontario di acquisizione e scambio di “certificati di carbonio”, che, si segnala, non sono utilizzabili nei sistemi regolamentati come UE-ETS I e II o CORSIA. RIFIUTI – requisiti e modalità attuative Responsabile Tecnico Deliberazione (naz.) 26 novembre 2025, n. 6/ALBO/CN. Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha adottato una revisione generale delle regole legate al ruolo del Responsabile Tecnico, per le imprese iscritte all’Albo. La Delibera è distinta nelle seguenti sezioni: - Articolo 1 - Requisiti del responsabile tecnico - Articolo 2 - Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico - Articolo 3 - Modalità di effettuazione delle verifiche - Articolo 4 - Commissione di esame - Articolo 5 - Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi - Articolo 6 - Verifiche di idoneità in modalità digitale - Articolo 7 - Candidati idonei - Articolo 8 - Compiti del responsabile tecnico - Articolo 9 - Cessazione del responsabile tecnico - Articolo 10 - Pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico In vigore dal 2 gennaio 2026. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le deliberazioni: - n.6 del 30 maggio 2017 - n.3 del 25 giugno 2019 - n.4 del 25 giugno 2019 - n.5 del 3 giugno 2021 - n.7 del 16 novembre 2022 - n.1 del 9 aprile 2024 - n 1 del 6 marzo 2025 Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti deliberazioni in contrasto o incompatibili con la Deliberazione n. 6/ALBO/CN. ENERGIA – modifiche al Testo Unico rinnovabili D.Lgs. Governo 26 novembre 2025, n. 178. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Aggiornato il cd. Testo Unico rinnovabili (D.lgs. n. 190/2024), con disposizioni integrative e correttive, tra le altre, in merito alle procedure autorizzative (differenziate in base alla dimensione degli impianti), accelerazione delle tempistiche, potenziamento della Piattaforma SUER - Sportello Unico delle Energie Rinnovabili, definizione di standard per impianti agrivoltaici e ibridi e disposizioni per il repowering di impianti esistenti. In vigore dall’11 dicembre 2025. ENERGIA – misure relative al Piano di Transizione 5.0 e al Testo Unico rinnovabili Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175. Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Introdotte misure urgenti relative al Piano di Transizione 5.0 (una misura di investimento volta a supportare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili) e ulteriori modifiche al Testo Unico rinnovabili (D.Lgs n. 190/2024), relativamente all’individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili. In vigore dal 22 novembre 2025, si attende la conversione in legge. VARIE – piattaforma digitale per la notifica delle esportazioni di rottami ferrosi Circolare Ministeriale 25 novembre 2025. Notifica delle esportazioni di rottami ferrosi ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 marzo 2022, n. 51. L'articolo 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21 (convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, chi intende esportare, direttamente o indirettamente, al di fuori dell’UE rottami metallici ha l'obbligo di notificare, almeno 60 giorni prima della data di esportazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ad oggi i rottami metallici per cui è prevista tale notifica sono quelli compresi nei codici 7204, 7404, 7502 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87, nei casi in cui vengono superate determinate quantità. La circolare ministeriale 25 novembre 2025 specifica che, dal 15 dicembre 2025, i soggetti esportatori dovranno adempiere all’obbligo di notifica mediante piattaforma digitale dedicata. Nel periodo transitorio dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, l’invio della notifica potrà essere effettuato anche a mezzo PEC; dal 16 marzo 2026 l’unica modalità possibile sarà l’invio mediante la piattaforma. VARIE – determinazione del buono stato ambientale delle acque marine Decreto Ministeriale 13 novembre 2025. Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali. Con il Decreto 13 novembre 2025 vengono aggiornati i requisiti per valutare il buono stato ambientale delle acque marine e vengono definiti i traguardi ambientali per conseguire tale buono stato. L’Allegato al decreto contiene difatti i “descrittori” e i relativi “target” ambientali. VARIE – Cronoprogramma Strategia nazionale per l’Economia circolare Decreto Ministeriale 3 ottobre 2025, n. 184. Adozione dell'aggiornamento del cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato l’aggiornamento del cronoprogramma delle riforme previste dalla “Strategia nazionale per l’economia circolare”, tra cui figurano quelle relative agli appalti pubblici sostenibili (con aggiornamento dei CAM, criteri minimi ambientali), quelle inerenti la disciplina dei centri di raccolta e dell’End of Waste e quelle che puntano a favorire riparazione e riutilizzo dei beni (legate al Piano nazionale per il consumo e produzione sostenibili). VARIE – Rapporto attivazioni SNPA in emergenza 2024 Report Ambientali SNPA n. 47/2025 – ISBN: 978-88-448-1284-3. Rapporto attivazioni SNPA in emergenza: dati 2024. Delibera del Consiglio SNPA n. 299/25 del 27.10.2025. Pubblicato il 1° rapporto nazionale dedicato alle attivazioni del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) in contesti emergenziali, elaborato sulla base dei dati riferiti all’anno 2024. Il Rapporto costituisce la base per l’implementazione di un sistema di osservazione continuo, finalizzato al miglioramento progressivo delle azioni del Sistema in ambito emergenziale. RIFIUTI – gestione telematica istanze di trasferimento societario e cambio sede legale Albo Nazionale Gestori Ambientali L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha diffuso un comunicato in cui precisa che, a partire dal 30 ottobre 2025, il sistema AGEST telematico (l'applicazione che permette di gestire e presentare le istanze telematiche di iscrizione, modifica, rinnovo e cancellazione presso l'Albo) è implementato con la gestione telematica delle istanze di trasferimento societario e quelle per cambio sede legale in altra Sezione regionale/provinciale. A partire da tale data l’invio delle istanze ed eventuali allegati previsti, sarà dunque assolto telematicamente. RIFIUTI – Regione Lombardia. Comuni soggetti ad addizionali e riduzioni tributo speciale per deposito in discarica rifiuti solidi 2025 Decreto del Dirigente (reg.) 19 novembre 2025, n. 16554 Individuazione dei comuni soggetti per l'anno 2025 alle addizionali e riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della L.r. 10/2003. Viene approvato l’elenco dei "Comuni soggetti per l'anno 2025 alle addizionali e riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della L.R. 10/2003", nel quale sono individuati: • i dati di raccolta differenziata e produzione pro capite relativi ai Comuni della Regione Lombardia; • i Comuni soggetti alle addizionali o riduzioni del tributo speciale ed entità percentuale delle stesse. IPPC/AIA – Regione Veneto. Modulistica per modifica non sostanziale per AIA in materia di agroambiente Decreto del Dirigente (reg.) 5 novembre 2025, n. 12263. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione di comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006 per le AIA assegnate ai sensi della L.r. 12/2024 alla struttura regionale competente in materia di agroambiente. Attuazione dell'articolo 9, comma 3 del Regolamento regionale n. 1/2025 in materia di AIA adottato ai sensi dell'articolo 22 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Viene approvata, in attuazione del Regolamento regionale n. 1/2025 in materia di AIA, la modulistica da utilizzarsi per le comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006, da parte dei Gestori, per le AIA afferenti alla struttura regionale competente in materia di agroambiente. VALUTAZIONI AMBIENTALI – Regione Veneto. Approvazione obiettivi di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione Deliberazione della Giunta Regionale n. 1392 del 04 novembre 2025. Approvazione degli obiettivi di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) del Veneto e dell'adeguamento delle relative misure di conservazione, secondo la metodologia messa a punto dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). La Regione Veneto ha approvato gli obiettivi di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) del territorio e l’adeguamento delle relative misure di conservazione, mediante l'applicazione della metodologia messa a punto dall’ex- Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Veneto. Canoni di concessione 2025 grandi derivazioni idroelettriche Deliberazione della Giunta Regionale n. 1325 del 28 ottobre 2025. Determinazioni dei canoni di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche. Anno 2025. L.R. n. 24/2022. Deliberazione/CR n. 103 del 26/08/2025. Definite dalla Regione Veneto le determinazioni in merito alla quantificazione della componente fissa e della componente variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2025, in applicazione dell'art. 13, commi 2 e 3 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24. ACQUE SCARICHI – Provincia di Verona. Diritti di istruttoria per rilascio autorizzazioni impianti di depurazione acque reflue e impianti di scambio geotermico Delibera del Presidente n.132 del 14/11/2025. Diritti di istruttoria relativi ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di impianti di depurazione e allo scarico di acque reflue e di autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di impianti di scambio geotermico a circuito aperto. Aggiornamento del tariffario. Viene aggiornata, integrandola, la deliberazione del Presidente della Provincia n. 97 del 6 ottobre 2023, che ha definito i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue: “la tariffa prevista a titolo di diritti d’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di sistemi di scambio geotermico con il sottosuolo con prelievo e reimmissione nella stessa falda (impianti a circuito aperto) è stabilita in euro 78,00, da applicarsi in misura fissa indipendentemente dalla presenza o meno di un sistema di depurazione preliminare e, se esistente, dal tipo di trattamento effettuato”. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI ISO 23 ottobre 2025, n. 16254 Acustica - Misurazione del suono emesso dai veicoli delle categorie M e N a veicolo fermo e a bassa velocità - Metodo ingegneristico. La norma specifica un metodo ingegneristico per la misurazione del suono emesso dai veicoli stradali di categoria M e N in condizioni di funzionamento da fermo e a bassa velocità. Le specifiche riproducono il livello sonoro generato dalle principali sorgenti sonore del veicolo in condizioni di funzionamento a veicolo fermo e a bassa velocità, rilevanti per la sicurezza dei pedoni. Il metodo è stato progettato per soddisfare i requisiti di semplicità nella misura in cui sono compatibili con la riproducibilità dei risultati nelle condizioni operative del veicolo. Inoltre, questo documento fornisce un metodo ingegneristico per misurare le prestazioni dei sistemi di generazione sonora esterni destinati a fornire informazioni acustiche ai pedoni sulle condizioni di funzionamento di un veicolo. NORME TECNICHE – Progettazione sismica Norma Tecnica UNI EN 6 novembre 2025, n. 1998-4 Eurocode 8 - Progettazione sismica delle strutture - Parte 4: Sili, serbatoi, condutture, torri, tralicci e ciminiere. La norma si applica alla progettazione sismica di: sili a terra e sopraelevati; serbatoi a terra, sopraelevati e interrati; condutture a terra e interrate; torri, tralicci e ciminiere; elementi ancillari, collegati a queste strutture o in impianti industriali. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI EN 13 novembre 2025, n. 16798-3 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 3: Per gli edifici non residenziali - Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di condizionamento degli ambienti (Moduli M5-1, M5-4). La norma si applica alla progettazione, alla prestazione energetica degli edifici e all'implementazione di sistemi di ventilazione, condizionamento dell'aria e climatizzazione per edifici non residenziali soggetti a presenza umana, escludendo applicazioni come i processi industriali. Si concentra sulle definizioni dei vari parametri rilevanti per tali sistemi. Le linee guida per la progettazione fornite nel presente documento e nella relativa norma CEN/TR 16798-4 sono principalmente applicabili ai sistemi di ventilazione meccanica di mandata e/o di estrazione. I sistemi di ventilazione naturale o le parti naturali dei sistemi di ventilazione ibridi non sono trattati nel presente documento. Le applicazioni per la ventilazione residenziale non sono trattate nel presente documento. Le prestazioni dei sistemi di ventilazione negli edifici residenziali sono trattate nella norma EN 15665 e nella norma CEN/TR 14788. La classificazione utilizza diverse categorie. Per alcuni valori vengono forniti esempi e, per i requisiti, vengono presentati intervalli tipici con valori predefiniti. I valori predefiniti sono riportati nell'Allegato B e un modello per le specifiche nazionali è riportato nell'Allegato A. È importante che la classificazione sia sempre appropriata al tipo di edificio e alla sua destinazione d'uso e che le basi della classificazione siano spiegate se non si utilizzano gli esempi forniti nel presente documento. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI ISO 20 novembre 2025, n. 11352 Qualità dell'acqua - Stima dell'incertezza di misura basata sui dati di validazione e dei controlli di qualità. La norma specifica gli approcci per la stima dell'incertezza di misura di metodi chimici e fisico-chimici in singoli laboratori sulla base dei dati di validazione e dei dati di controllo di qualità ottenuti nel campo dell'analisi delle acque. Tuttavia, questo approccio può essere utilizzato anche in molte altre aree dell'analisi chimica. NORME TECNICHE – Rifiuti e fanghi Norma Tecnica UNI 27 novembre 2025, n. 11184 Rifiuti, fanghi e relativi prodotti derivati - Determinazione della stabilità biologica mediante l'Indice di Respirazione Dinamico (IRD). La norma specifica il metodo per determinare il grado di stabilità biologica mediante la prova respirometrica dinamica, che misura il consumo di ossigeno nelle condizioni di insufflazione forzata di aria nel campione. Il risultato della prova è l’indice di respirazione dinamico (IRD). Il metodo si applica a materiali di origine biologica derivanti da trattamenti/processi aerobici nonché a rifiuti, rifiuti organici trattati, prodotti derivati da rifiuti e fanghi che siano o possano essere biodegradabili. La prova respirometrica dinamica intende riprodurre, in condizioni di laboratorio, un processo industriale di trattamento aerobico di sostanze organiche. NORME TECNICHE – Capitale naturale Norma Tecnica ISO 14054:2025 Contabilità del capitale naturale per le organizzazioni — Principi, requisiti e linee guida. Questo documento fornisce terminologia, principi, requisiti e linee guida per la preparazione dei conti del capitale naturale per le organizzazioni. I conti del capitale naturale quantificano l'impatto delle attività dell'organizzazione sul capitale naturale, o la dipendenza dell'organizzazione dal capitale naturale, o entrambi. L'ambito dei conti del capitale naturale può essere ampliato per includere le attività nella catena del valore dell'organizzazione. Esistono due tipi di conti del capitale naturale, ciascuno con prospetti di supporto: a) il conto economico del capitale naturale; b) il bilancio del capitale naturale. Questo documento è applicabile a tutti i tipi di organizzazioni (ad esempio, pubbliche, private - sia quotate che non quotate - o non governative) in tutti i settori e di qualsiasi dimensione come piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese e a uno o più siti in cui operano. Questo documento non si applica ai conti del capitale naturale nazionali, subnazionali o settoriali. NORME TECNICHE – Materiali inerti Norma Tecnica UNI 13 novembre 2025, n. 11997 Sabbia di vetro - Metodo per la determinazione del contenuto di materiale inorganico estraneo al vetro. La norma definisce un metodo di analisi per la determinazione del contenuto di materiali ceramici ed inerti, ovvero non organici, non metallici e non vetrosi, nella sabbia di vetro. Il metodo si applica alle sabbie di vetro, ovvero a granella di vetro di dimensioni minori di 1 mm. Il metodo di analisi può essere applicato a granella di vetro di dimensioni comprese tra 1 mm e 5 mm. L'argomento oggetto della presente norma nasce dall'esperienza maturata con l'applicazione da parte del mercato della UNI/PdR 31:2017 "Sabbia di vetro - Metodo per la determinazione del contenuto di materiale inorganico estraneo al vetro". SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE - trasporto marittimo alla rinfusa delle merci allo stato gassoso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 ottobre 2025 “Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante: Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime”. Il Decreto aggiorna le norme per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, recependo le più recenti disposizioni internazionali, in particolare quelle del Codice IGC (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) dell’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale). La principale novità riguarda l’obbligo di mantenere stive e spazi interbarriera in atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all’1%, oppure al 5% solo nel caso di trasferimento fisico, da una nave ad un'altra, di gas metano. Il controllo del livello di ossigeno dovrà essere certificato da un consulente chimico di porto, sia per la nave che cede il carico sia per quella ricevente. Questa modifica mira a garantire standard di sicurezza più elevati nella gestione e movimentazione dei gas infiammabili, tutelando sia l’ambiente marino che la sicurezza degli operatori. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - riordino e semplificazione delle norme in materia di salute e sicurezza Legge n. 167 del 14 novembre 2025 “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”. L’articolo 4 della Legge promuove l’equità intergenerazionale prevedendo che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, siano accompagnati da una analisi preventiva degli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (Valutazione di Impatto Generazionale-VIG). Tale valutazione deve essere effettuata, quale strumento informativo, nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione prevista dall’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalità individuati con un futuro Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di giovani, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge. La norma precisa, inoltre, che la valutazione di impatto generazionale è, in ogni caso, necessaria se l’atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. L’art. 21 della Legge, al comma 1 prevede la delega al Governo per adottare specifici decreti legislativi al fine di armonizzare e coordinare la normativa sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro in settori chiave, come quello marittimo, portuale, della pesca e quello ferroviario. L’obiettivo è allineare le discipline esistenti, risalenti a diverse leggi e decreti, con le disposizioni del D. Lgs. 81/08. La Legge entra in vigore il 29 novembre 2025. ATTREZZATURE DI LAVORO – 66° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 119 del 11 novembre 2025 “66° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il 66° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – DURC di congruità per le imprese non rientranti nel comparto edile Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Interpello N. 4/2025 del 17/10/2025, istanza: Interpello in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Con l’Interpello, il Ministero ha precisato che l’attestazione di congruità può essere rilasciata anche alle imprese che non rientrano nel comparto edile, qualora eseguano opere edili in cantiere nell’ambito di un appalto. Il quesito trae origine da una richiesta della Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) e ha ad oggetto l’applicabilità del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera a soggetti non iscritti alle Casse Edili per assenza di prevalenza edile. In sostanza, si conferma un principio di carattere generale: quando l’appalto comprende opere edili, la congruità deve essere verificata e attestata indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa affidataria o esecutrice. In via conclusiva, il Ministero ha precisato che: - per le imprese che svolgono prevalentemente attività edile, restano fermi sia l’obbligo di richiedere il DURC di congruità per i lavori edili realizzati, sia quello di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa; - per le imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, sussiste solo l’obbligo di richiesta del DURC di congruità per le opere edili eventualmente realizzate in cantiere, senza l’obbligo di iscrizione alla Cassa. Le Casse Edili o Edilcasse competenti dovranno dunque rilasciare il DURC di congruità anche a tali imprese non iscritte, senza imporre l’iscrizione, fermo restando l’obbligo di corrispondere eventuali costi del servizio. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – Parere del Garante privacy in merito alle Linee guida whistleblowing di ANAC Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 9 ottobre 2025 sugli schemi di “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione” e di delibera di modifica e integrazione della Delibera ANAC recante le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, pubblicato sulla Newsletter n. 540 del 27 novembre 2025. Il Garante ha espresso parere su due proposte di delibera dell’Anac relative al whistleblowing, la prima riguarda l’approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne, la seconda l’aggiornamento delle Linee guida per le segnalazioni esterne. L’obiettivo è rendere la gestione delle segnalazioni, sia interne che esterne, più uniforme ed efficace. Le Linee guida tengono conto delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio del Garante, nella prospettiva di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte. Molti i punti di attenzione, tra i quali, in particolare: - i possibili rischi derivanti dall’utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione; - la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l’eventuale supporto dei fornitori di tecnologia; - i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione; - la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza. In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e principi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione. INAIL – modelli organizzativi e trasformazione digitale Pubblicata la scheda “Modelli organizzativi e trasformazione digitale: esperienze aziendali per il miglioramento della salute e sicurezza” che presenta due esperienze aziendali di innovazione tecnologica, particolarmente significative in termini di impatti organizzativi e sostenibilità in quanto caratterizzate da un approccio centrato sulla persona. La prima buona pratica è risultata tra le vincitrici nell’ambito dell’iniziativa organizzata da FAST e altri stakeholder nel quadro delle attività della rete Enterprise Europe Network, mentre il secondo esempio è stato giudicato meritevole in seno al concorso europeo Buone Pratiche della campagna 2023-2025 di EU-OSHA. INAIL – prevenzione incendi nelle strutture sanitarie Pubblicato il volume “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie – La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi”. Nella pubblicazione viene affrontata la ristrutturazione e l’ampliamento di un ospedale esistente utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 18 settembre 2002 (regola tecnica tradizionale pre Codice), che secondo la V.11, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. L’iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è stabilito dal DPR 151/2011 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 (TUS) e dei DM 1, 2 e 3 settembre 2021. La progettazione antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio, per mitigare sino a livelli accettabili il rischio d’incendio valutato, e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. Nel rispetto della normativa vigente, essa può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale). In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali. Il Codice di prevenzione incendi si propone come promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative. INAIL – esame visivo di attrezzature a pressione tramite droni Pubblicato il volume “Procedura per l’esecuzione dell’esame visivo di superfici esterne di attrezzature a pressione tramite sistema aeromobile a pilotaggio remoto”. La procedura mediante droni permette di ottenere notevoli vantaggi ottimizzando tempi, costi e condizioni di sicurezza senza condizionare il livello qualitativo dell’ispezione. L’esame visivo è un metodo di controllo non distruttivo che permette di effettuare la valutazione dell’eventuale stato di degrado superficiale di attrezzature ed impianti. Nel caso di strutture caratterizzate da uno sviluppo in altezza, sorge dunque l’esigenza di utilizzare ponteggi o strutture aeree sollevabili, per poter accedere in sicurezza agli elementi oggetto di ispezione. Queste soluzioni richiedono costi e tempi tecnici di posa in opera significativi. Lo sviluppo tecnologico dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (unmanned aircraft system, «UAS»), noti anche come droni, permette di ottenere ad oggi risultati rilevanti anche nel settore delle ispezioni visive. Si ottimizzano infatti i tempi, i costi e le condizioni di sicurezza senza condizionare il livello qualitativo dell’esame. L’indagine permette di gestire in modo efficace e veloce una propedeutica analisi, individuando le superfici e i particolari che necessitano di successivi puntuali e specifici ulteriori controlli. Per poter svolgere queste attività̀, gli UAS devono essere corredati da appositi accessori che permettono l’acquisizione e registrazione di immagini ad alta risoluzione. L’esame visivo, pertanto, risulta effettuato in modalità “assistito” a seguito dell’impiego di videocamere che operano nella banda del visibile. Questa innovativa metodica di ispezione condotta con dispositivi di registrazione in HD offre, nei casi di rilievi in quota, un esame delle superfici con un soddisfacente livello di risoluzione dei dettagli. La procedura ha lo scopo di fornire indicazioni operative per gestire l’esecuzione dell’esame visivo delle superfici esterne di attrezzature, componenti e impianti a pressione outdoor per valutarne lo stato di conservazione, con l’ausilio di UAS. La procedura può trovare applicazione nei contesti industriali quali ad esempio: impianti Oil&Gas, industria per la produzione di energia elettrica, industria pesante, industria chimica e farmaceutica. INAIL – caricatori frontali per trattori agricoli Pubblicata la scheda “Sicurezza nell’uso dei caricatori frontali per trattori agricoli: il rischio di caduta di oggetti”. A partire dal 30 aprile 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di esecuzione (UE) 2024/1256, la norma armonizzata EN 12525:2000 + A2:2010 Macchine agricole-Caricatori frontali-Sicurezza non conferisce più una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1.1.2 Principi d’integrazione della sicurezza e 1.7.4.2, Contenuto delle istruzioni, lettera I), di cui allegato I alla direttiva 2006/42/CE in relazione al rischio di caduta di oggetti. Il fact sheet illustra le misure tecniche adottabili per la riduzione del rischio di caduta di oggetti, in attesa della revisione della norma. INAIL – salute e benessere nei luoghi di lavoro Pubblicata la scheda “Promuovere salute e benessere nei luoghi di lavoro: un paradigma in evoluzione”. La Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) offre una visione sistemica della salute, superando il dualismo mente-corpo e integrando le evidenze scientifiche più recenti con i principi della Carta di Ottawa. Il fact sheet propone un cambio di paradigma nei servizi sanitari, promuovendo approcci multidisciplinari centrati sulla persona, politiche orientate alla salute globale e sostenibile ed invitando a ripensare la prevenzione, la cura e la promozione del benessere in chiave relazionale, emotiva e sociale. INAIL – infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti e magazzinaggio Il numero Dati INAIL di ottobre 2025 approfondisce dinamiche, tendenze e caratteristiche delle attività legate alla mobilità di merci e persone. Nel quinquennio 2020-2024, sono state presentate all’INAIL oltre 242 mila denunce per infortuni avvenuti nel settore dei trasporti e magazzinaggio, con 923 casi mortali. Rispetto al 2020 il totale delle denunce è cresciuto del 13,6%, con un incremento particolarmente marcato per gli infortuni occorsi in itinere, nel tragitto casa-lavoro-casa (+45,4%), mentre quelli in occasione di lavoro hanno registrato un aumento dell’8,8%. INAIL – infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli immigrati Pubblicata la scheda “Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli immigrati” che approfondisce la tematica dei danni da lavoro attraverso l’analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico degli stranieri e fornisce dati, informazioni ed un confronto con gli italiani. Gli immigrati, in particolare extra Ue e donne, sono più esposti al rischio di povertà e percepiscono salari inferiori, anche a parità di istruzione. Le difficoltà includono il mancato riconoscimento dei titoli di studio esteri e un mercato del lavoro fortemente segmentato. Sotto il profilo della salute e sicurezza, molteplici sono i fattori di criticità della forza lavoro straniera che spesso si trova ad operare in situazioni di irregolarità, di incertezza e sfruttamento. L’essere adibiti, inoltre, ad attività tradizionalmente rischiose e a mansioni più pericolose e pesanti, spesso di tipo manuale, rende il lavoratore straniero più vulnerabile sui luoghi di lavoro al rischio di infortunarsi o ammalarsi e quindi diventa rilevante evidenziare i pericoli a cui sono esposti, il legame con le attività svolte, la tipologia e la gravità delle conseguenze degli eventi lesivi (infortunio o malattia), nonché i territori nazionali più coinvolti. INAIL – microtrasporto urbano Pubblicata la scheda “Evoluzione del microtrasporto urbano 2023-2025”. Negli ultimi anni lo scenario della micromobilità urbana è evoluto rapidamente. In particolare, negli ultimi due anni il cambiamento è stato ancora più accelerato. Per cominciare, occorre ricordare che con il DM 229/2019, si avviò la circolazione sperimentale sulle strade italiane di Segway, hoverboard e monopattini, secondo quanto riassunto nella seguente tabella tratta dall’allegato 2 al suddetto decreto. I monopattini sono stati oggetto dell’attenzione di chi si occupa della sicurezza dei lavoratori, che hanno pubblicato i risultati di un confronto dinamico tra una bicicletta e un monopattino, in cui viene dimostrato che: - la posizione di guida in piedi impedisce al conduttore del monopattino di effettuare frenate efficienti; - l’effetto giroscopico (stabilizzante) delle piccole ruote del monopattino è dovuto a un momento di quantità di moto 18 volte inferiore rispetto a una bicicletta da passeggio. PRATICHE EDILIZIE E CANTIERI - Regione Veneto. Portale Notifiche Cantieri Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1426 del 11 novembre 2025 “Disposizioni in merito al procedimento di notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con riferimento al settore dell'edilizia pubblica e privata”. La Delibera stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2026, il "Portale Notifiche Cantieri" diventerà l'unico strumento valido per la trasmissione delle notifiche preliminari relative ai cantieri edili nel Veneto. Questa deliberazione si applica ai sensi dell'articolo 99 del D. Lgs. 81/2008 (TUS) per i settori dell'edilizia pubblica e privata. La deliberazione rende obbligatorio l'uso esclusivo del portale per le notifiche preliminari, semplificando e digitalizzando il procedimento; si applica a tutti i cantieri edili, sia pubblici che privati, situati nel territorio del Veneto. NORME TECNICHE – lavori su impianti elettrici Norma Tecnica CEI 11-27:2025 “Lavori su impianti elettrici” Questa edizione della Norma CEI 11-27, che presenta una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1:2024-05 da cui deriva, costituisce la revisione della edizione 2021-09. Essa si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici e a quelle ad essi connesse e alle operazioni vicino ad essi. La Norma si applica ad impianti eserciti a qualunque livello di tensione fissi, mobili, permanenti e provvisori, e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica. Questo documento fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritti e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. La Norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (D. Lgs. 81/08). Le modifiche apportate dalla nuova edizione della CEI 11-27 mirano ad aggiornare e perfezionare le procedure di sicurezza e gestione dei lavori in ambito elettrico, tra cui: - adeguamento generale alla Norma CEI EN 50110-1:2024; - aggiornamento di acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL); - nuove definizioni di attività lavorativa, lavoro e supervisione; - revisione e aggiornamento delle distanze di lavoro; - introduzione di nuovi allegati informativi dedicati ai Pericoli degli archi elettrici (Arc Flash) e alle Disposizioni per l’emergenza. NORME TECNICHE – parità di genere Norma Tecnica UNI EN ISO 53800:2025 “Linee guida per la promozione e l’attuazione della parità di genere e dell’emancipazione femminile” La norma, unitamente alla UNI/PdR 125, fornisce standard per un futuro più equo e costituisce un indispensabile strumento per attuare la parità di genere all’interno delle organizzazioni. La norma fornisce indicazioni su come promuovere e attuare la parità di genere e l’emancipazione femminile. Fornisce linee guida alle organizzazioni per sviluppare le capacità necessarie a realizzare una cultura della parità di genere e dell’emancipazione femminile. Le linee guida includono il quadro di riferimento, le risorse, le politiche, gli strumenti e le buone pratiche per contestualizzare, promuovere e realizzare la parità di genere. Il documento si concentra sulle disuguaglianze derivanti dai ruoli specifici assegnati alle donne, alle ragazze, agli uomini e ai ragazzi in base al genere ed è applicabile a tutti i tipi di organizzazioni (pubbliche o private), indipendentemente dalle loro dimensioni, ubicazione o settore di attività. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 15269-4:2025 “Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 4: Resistenza al fuoco delle porte a battente in vetro” La norma si applica alle porte girevoli e a battente, agli elementi delle porte e ai gruppi di porte con ante in vetro. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 11719:2025 “Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006” La norma costituisce uno strumento per definire e attuare un programma di protezione delle vie respiratorie: - fornendo criteri di scelta, uso, manutenzione e gestione degli APVR; - definendo le modalità di formazione e addestramento all'uso degli APVR. NORME TECNICHE – parapetti anticaduta permanenti Norma Tecnica UNI 11996:2025 “Parapetti anticaduta permanenti - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo” La norma si applica ai parapetti anticaduta permanenti utilizzati quale dispositivo di protezione collettiva in edifici, infrastrutture, opere, manufatti ed impianti in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall'alto. La norma specifica i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo. NORME TECNICHE – macchine Norma Tecnica UNI ISO 18436-3:2025 “Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per l'addestramento e la certificazione del personale - Parte 3: Requisiti per gli organismi di formazione-addestramento e per il processo di formazione-addestramento” La norma definisce i requisiti per organismi che attuano programmi di formazione-addestramento per il personale che esegue il monitoraggio dello stato dei macchinari, identifica i guasti delle macchine e raccomanda azioni correttive. Questo documento specifica le procedure per la formazione-addestramento del personale di monitoraggio e diagnostica. NORME TECNICHE – serbatoi cilindrici verticali Norma Tecnica UNI EN 14620-5:2025 “Progettazione e fabbricazione di sistemi di serbatoi cilindrici verticali, costruiti in loco, a fondo piatto per lo stoccaggio di gas refrigerati e liquefatti con temperature di esercizio comprese tra 0 °C e -196 °C - Parte 5: Prove, asciugatura, spurgo e raffreddamento” La norma è applicabile alla progettazione e alla fabbricazione di sistemi di serbatoi verticali, cilindrici e a fondo piatto, costruiti in loco, per lo stoccaggio di gas liquefatti refrigerati con temperature di esercizio comprese tra 0 °C e -196 °C. Specifica i requisiti per il collaudo, l'asciugatura, lo spurgo, il raffreddamento e la dismissione dei sistemi di serbatoi di stoccaggio di gas liquefatti refrigerati. NORME TECNICHE – nastri trasportatori Norma Tecnica UNI EN ISO 1120:2025 “Nastri trasportatori - Determinazione della resistenza all'aggraffaggio meccanico per nastri trasportatori tessili - Metodo di prova statico” La norma specifica un metodo di prova statico per la misurazione della resistenza di un nastro trasportatore all'aggraffaggio meccanico per nastri trasportatori tessili. NORME TECNICHE – attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 12252:2025 “Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento delle cisterne per il trasporto su strada di GPL” La norma specifica gli equipaggiamenti e gli accessori delle cisterne per il trasporto su strada di gas di petrolio liquefatti (GPL) ed identifica gli equipaggiamenti considerati necessari al fine di garantire che le operazioni di riempimento, trasporto e scarico siano eseguite in sicurezza. Essa specifica i requisiti per il montaggio degli accessori e delle attrezzature GPL del veicolo sull'autocisterna. Il presente documento identifica inoltre le attrezzature e gli accessori aggiuntivi che possono essere utilizzati sulle cisterne che trasportano GPL su strada. --- ## Circolare: RENTRI 02 URL: https://lachiver.com/news/circolare-rentri-02-3200 Lachiver Servizi Circolare Informativa 02/2025 CIRCOLARE: RENTRI XFIR – GESTIONE FIR DIGITALE A partire dal 13 febbraio 2026 sarà operativa la nuova modalità di gestione digitale dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR), dopo un anno dall’avvio del nuovo Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI. Il modello di FIR sarà il medesimo entrato in vigore il 13/02/2025, ma dal 13/02/2026 per i soggetti obbligati tutte le fasi della sua gestione avverranno digitalmente: • Compilazione • Emissione e Vidimazione • Sottoscrizione • Integrazione dei dati durante le varie fasi del trasporto dei rifiuti • Restituzione copia completa con esito conferimento mediante i servizi messi a disposizione dal RENTRI (servizi di supporto e app RENTRI FIR DIGITALE) o i sistemi gestionali aziendali. Il FIR cartaceo potrà essere utilizzato, dal 13/02/2026, solamente dai soggetti non obbligati alla gestione digitale. Di seguito si riporta un riepilogo delle istruzioni operative di gestione del FIR, per i produttori di rifiuti, a partire dal 13/02/2026: Soggetto FIR digitale (xFIR) FIR cartaceo Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti Rifiuti pericolosi e non pericolosi Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con fino a 10 dipendenti Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi* Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività • agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca; • di costruzione e demolizione e di scavo; • commerciali; • di servizio; • sanitarie. Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi* Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi Rifiuti non pericolosi *Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi L’obbligo in capo al produttore/detentore definirà poi le modalità di adempimento da parte degli altri soggetti della filiera: • se il produttore/detentore è obbligato all’emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) dovrà gestire il FIR in formato digitale; • se il produttore/detentore non è obbligato all’emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera. Trasportatori e i destinatari dovranno quindi essere in grado di gestire il FIR cartaceo o digitale (xFIR), sulla base delle modalità utilizzate dal produttore/detentore. Si ricorda inoltre che la gestione del FIR in formato digitale introduce gli ulteriori obblighi di: • trasmissione a RENTRI dei dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi (nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico); • avvio a conservazione digitale a norma AgID dei file xFIR rappresentativi dei FIR digitali. Vista l’entità delle novità, l’imminenza della scadenza prevista per l’avvio della gestione digitale dei FIR e la necessità di adeguare i propri sistemi gestionali/dispositivi elettronici e formare gli operatori, Lachiver Servizi ha in programma per il giorno 22/01/2026 – ore 9:00 – 12:00 circa un incontro di formazione on-line per i produttori di rifiuti ad oggetto: “La gestione del FIR digitale per i produttori di rifiuti dal 13/02/2026 e le modalità operative in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI ai sensi del Decreto Direttoriale n. 319 del 30/10/2025” Per aderire all’iniziativa, si chiede cortesemente, entro e non oltre LUNEDI’ 12/01/2026 di compilare il modulo di iscrizione al seguente link: https://forms.gle/pb99xFqZvDtZetwj7 Per il pagamento della quota di iscrizione, pari a €. 80,00 (più IVA), riceverete la relativa fattura al termine del corso da parte della Segreteria di Lachiver Servizi. NOTA: La quota di iscrizione è unica per Ragione sociale (Azienda) aderente ed al corso di formazione possono partecipare più persone della medesima Azienda: in tal caso si prega di indicare nome, cognome, carica e indirizzo e-mail di tutti i partecipanti nei relativi campi del modulo di iscrizione di cui al link sopra riportato. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-ottobre-2025-3199 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 10/2025 AMBIENTE REACH – restrizione sull’uso delle PFAS nelle schiume antincendio Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione del 02 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio. Il regolamento mira a introdurre una restrizione armonizzata a livello UE sull’uso di PFAS nelle schiume antincendio, al fine di ridurre le emissioni ambientali e l’esposizione umana, promuovendo alternative più sicure. È stata inserita la voce 82 nell’allegato XVII del regolamento REACH che riguarda tutte le PFAS, definite secondo la definizione dell’OCSE (sostanze contenenti almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato). Salvo le deroghe previste nella voce 82, a partire dal 23 ottobre 2030, l’immissione sul mercato o l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio non sono ammessi, se la somma delle concentrazioni di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l. Dal 23 ottobre 2026, se le schiume contengono PFAS ≥ 1 mg/l (escluse quelle in estintori portatili), devono essere etichettate chiaramente con la dicitura seguente: “ATTENZIONE: contiene sostanze per-e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.” Entro il 23 ottobre 2026, gli utilizzatori saranno chiamati a predisporre un “Piano di gestione” per le schiume antincendio non conformi, nel quale dovranno essere incluse informazioni sulle condizioni d’uso e sul trattamento dei rifiuti, dettagli sulla manutenzione e sui metodi di pulizia, e una strategia per la sostituzione delle schiume contenenti PFAS. VARIE – obbligo di etichetta per garanzia di durabilità e riparabilità dei prodotti UE Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità. Coerentemente con le regole europee in materia di riparazione dei beni difettosi, è stato introdotto l’obbligo di inserire sui prodotti etichette informative specifiche che esplicitino la garanzia legale di conformità (due anni, nei quali il venditore deve riparare o sostituire gratuitamente il prodotto difettoso) e, se del caso, la garanzia commerciale di durabilità (impegno facoltativo del fabbricante, che assicura la durabilità di un prodotto per un tempo definito, anche oltre i due anni obbligatori previsti da legge). Obiettivo finale è l’incentivazione della durata dei prodotti e la riduzione dei rifiuti. In vigore dal 1° novembre 2025, si applica dal 27 settembre 2026. ENERGIA – UE aderisce al nuovo Accordo su ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare Decisione (Euratom) 2025/2031 del Consiglio, del 29 settembre 2025, relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) al nuovo accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV. Approvata l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica all’”Accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV”. Obiettivo è la messa a disposizione delle nuove tecnologie e la loro applicazione industriale entro il 2030. EMISSION TRADING – modifiche alle modalità di comunicazione delle emissioni Rettifica 9 ottobre 2025, n. 90795. Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Introdotte alcune modifiche minori in relazione agli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra da parte dei gestori di impianti rientranti nel regime ETS. ADR - controllo dei trasporti su strada di merci pericolose Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. La Direttiva è un provvedimento che aggiorna la normativa sui controlli stradali delle merci pericolose (direttiva (UE) 2022/1999), adeguandola alle ultime modifiche internazionali dell'ADR. In sintesi le principali modifiche: - Adeguamento all'ADR: la Direttiva adegua gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 ai progressi scientifici e tecnici, in linea con gli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose (ADR) entrati in vigore nel 2025. - Procedure di controllo: la Direttiva stabilisce procedure uniformi per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose a livello europeo, rendendo gli allegati tecnici degli accordi internazionali applicabili anche nell'UE. - Gestione delle infrazioni: riguarda le infrazioni che presentano un rischio ridotto per la sicurezza e l'ambiente. Per queste, invece di richiedere un'immediata correzione su strada, le misure adeguate possono essere adottate successivamente presso l'impresa. Esempi di infrazioni a rischio ridotto sono il mancato rispetto delle norme su targhe e etichette, la mancata disponibilità di informazioni nei documenti di trasporto o la mancata corretta apposizione dei marchi di segnalazione. La Direttiva entra in vigore il 2 novembre 2025, gli Stati membri dovranno recepirla entro il 23 giugno 2026, mentre le nuove procedure diventeranno obbligatorie dal 24 giugno 2026. EMISSION TRADING – esclusione delle emissioni da cambiamento climatico dal conteggio delle emissioni da uso del suolo Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043 della Commissione, del 10 ottobre 2025, sulla struttura, i dettagli tecnici e il processo relativi alla presentazione delle prove dell’impatto dei cambiamenti climatici e degli effetti ereditati sui suoli organici a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento n. 2018/841 (emissioni da uso del suolo) prevede che gli Stati membri garantiscano che le emissioni di gas serra causate dall'uso del suolo siano interamente compensate da equivalenti riduzioni di CO2 mediante azioni virtuose nello stesso settore. Il Regolamento dispone anche che gli Stati membri possano avvalersi della compensazione per le emissioni in eccesso e per la diminuzione degli assorbimenti in casi specifici: tali emissioni in eccesso e assorbimenti ridotti devono essere attribuibili all’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici, che sfuggono al controllo degli Stati membri e non sono da considerarsi disturbi naturali, oppure agli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione negli Stati membri. Viene quindi stabilito, con il Regolamento n. 2025/2043, che gli Stati membri possano scorporare, dal conteggio delle emissioni di gas serra provenienti dall’uso del suolo, quelle dovute al cambiamento climatico, non dovendo dunque prevederne la compensazione. Per poter sfruttare questa esenzione, gli Stati devono presentare apposita richiesta alla Commissione UE, unitamente a prove delle misure adottate per migliorare le prestazioni climatiche delle aree interessate, tanto in termini di mitigazione quanto di resilienza ai cambiamenti climatici. In vigore dal 12 novembre 2025. REACH - aggiornamento delle tariffe e degli oneri Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Con il Regolamento vengono aggiornate le tariffe e gli oneri che le imprese devono versare all’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nell’ambito del Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e la restrizione di sostanze chimiche). Il regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entrerà in vigore il 5 novembre 2025, tuttavia le nuove tariffe non si applicheranno alle domande valide pendenti a tale data. CBAM – introdotta soglia minima di importazione annua e semplificazioni Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. L’UE ha introdotto delle modifiche al Regolamento n. 2023/956 (CBAM, o meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che è una misura introdotta nel maggio 2023 “per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, che agisce sulle importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE per garantire che non siano vanificati gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS”). Secondo il Regolamento, al termine del periodo transitorio (31/12/2025), l’importazione di prodotti rientranti nel campo di applicazione è consentita solamente ai soggetti “Dichiaranti CBAM autorizzati” e prevede il pagamento di una tassa ambientale e di una comunicazione periodica dei quantitativi importati. Con il Regolamento n. 2025/2083, viene introdotta la soglia dell’importazione annua di 50 tonnellate di merci, al di sotto della quale non si applicano gli obblighi previsti (sono escluse le importazioni di energia elettrica e idrogeno): vengono dunque ridotti i soggetti obbligati ed esclusi i piccoli importatori. Sono inoltre previste ulteriori semplificazioni per i soggetti obbligati, tra cui la delega della presentazione delle dichiarazioni CBAM annuali e la proroga dei termini per tale presentazione (dal 31 maggio al 30 settembre). In vigore dal 20 ottobre 2025. FGAS – modello per la dichiarazione di conformità di prodotti e apparecchiature con HFC Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione. Definito il modello con cui gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, di pompe di calore e di inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi (HFC) redigono la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 19 del Regolamento n. 2024/573 sugli FGAS. Vengono definite le informazioni che i soggetti coinvolti devono fornire per consentire l’immissione sul mercato dei prodotti o apparecchiature sopra riportati. La verifica della coerenza delle dichiarazioni è a cura di un organismo di controllo indipendente. In vigore dal 13 novembre 2025. Abroga il Reg. n. 2016/879 (le dichiarazioni di conformità istituite a norma del Reg n. 2016/879 nella versione in vigore il giorno precedente l’entrata in vigore del Reg. n. 2025/2155 restano valide fino al 31 dicembre 2025). POPs – nuove limitazioni per gli eteri di difenile (PBDE) Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere. Modificato l’allegato I del Regolamento n. 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POPs), con l’introduzione di nuovi limiti per gli eteri di difenile (PBDE), nello specifico: - tetrabromodifeniletere; - pentabromodifeniletere; - esabromodifeniletere; - eptabromodifeniletere; - decabromodifeniletere. La produzione ed immissione in commercio delle sostanze sopra riportate risultano già vietate; tuttavia, è possibile che alcuni residui delle stesse si trovino in materiali e prodotti riciclati. Le nuove limitazioni riguardano difatti le soglie per la somma delle concentrazioni di tali sostanze come contaminati non intenzionali in miscele o articoli. In vigore dal 17 novembre 2025. VARIE – modello unico per presentazione progetti relativi a materie prime critiche Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2194 della Commissione, del 28 ottobre 2025, che stabilisce un modello unico che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico a norma del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento n. 2024/1252, che ha introdotto un quadro per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, stabilisce i criteri per il riconoscimento e la domanda di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico (consentendo dunque alle aziende di ottenere vantaggi e agevolazioni nella sua realizzazione). Si ricorda che per “materie prime critiche” si intendono metalli e componenti chimici presenti in esigue quantità in UE, ma considerati di grande importanza economica e fondamentali per la transizione verde e digitale, per i quali esiste quindi forte dipendenza da paesi esterni. Obiettivo dell’UE è favorire progetti che consentano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali materie. Conformemente al Regolamento, i promotori del progetto sono tenuti a utilizzare un modello unico per la domanda di riconoscimento, nel quale fornire tutte le informazioni necessarie perché lo stesso possa essere valutato come strategico. Con il Regolamento n. 2025/2194 viene approvato tale modello unico. In vigore e applicabile dal 18 novembre 2025. SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE – importazione di olio da cucina usato Regolamento (UE) 2025/2181 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni applicabili all'importazione di olio da cucina usato. Modificati gli allegati I (definizioni), XIV (importazione, esportazione e transito) e XV (modelli di certificati sanitari) del Regolamento n. 142/2011, inserendo le informazioni relative all’olio da cucina usato, ossia “la frazione oleosa dei materiali di categoria 3 “rifiuti di cucina e ristorazione” di cui all’articolo 10, lettera p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 che contiene o è costituita da materiali di origine animale”. In vigore dal 19 novembre 2025. Si applica dal 19 novembre 2027. VIA – linee guida ISPRA per studi di impatto ambientale per impianti agrivoltaici e fotovoltaici Linee guida (naz.) 1 ottobre 2025, n. 57. Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti agrivoltaici e fotovoltaici. Manuali e linee guida n. 57/2025. ISBN: 978-88-448-1281-2. Condivise da ISPRA le Linee Guida per la redazione dei SIA (studi di impatto ambientale) relativi a impianti agrivoltaici e fotovoltaici. Le Linee Guida rappresentano il documento di riferimento tecnico-scientifico per la predisposizione da parte della Direzione Generale competente della piattaforma web da mettere a disposizione per la redazione del SIA, prevista per consentire la raccolta dei dati ambientali relativi ai progetti. RIFIUTI – conversione in Legge del DL “Terra dei Fuochi” Legge 3 ottobre 2025, n. 147.Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. È stato convertito in legge il DL 8 agosto 2025, n. 116, che oltre a prevedere misure per il finanziamento di attività di ripristino ambientale e bonifica per la cosiddetta “Terra dei Fuochi”, aveva introdotto pene più severe per i reati ambientali in materia di rifiuti. Più nel dettaglio, mediante il DL e la sua conversione in legge sono stati modificati/aggiunti i seguenti articoli del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull’Ambiente): - Art. 255, abbandono di rifiuti non pericolosi; - Art. 255-bis, abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone oppure pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo e sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità, della flora o della fauna, oppure se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati); - Art. 255-ter, abbandono di rifiuti pericolosi; - Art. 256, attività di gestione di rifiuti non autorizzata; - Art. 256-bis, combustione illecita di rifiuti; - Art. 258, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; - Art. 259, spedizione illegale di rifiuti; - Art. 259-bis, aggravante dell’attività di impresa; - Art. 259-ter, delitti colposi in materia di rifiuti; Tra le novità, oltre ad un generale inasprimento delle pene (sia pecuniarie che detentive) sono previsti, ad esempio, sospensione della patente o fermo del veicolo, se i reati di cui ad alcuni degli articoli sopra riportati vengono commessi mediante utilizzo di veicoli a motore. Vengono contestualmente modificati anche il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale, il D.Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli Enti), il D.Lgs. n. 49/2014 (RAEE) In vigore dal 8 ottobre 2025. EMISSIONI IN ATMOSFERA – regola tecnica per trasporto CO2 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 ottobre 2025 “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio”. Il decreto contiene la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la possibilità di interconnessione e interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all’allegato A, recante “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162”. Le disposizioni si applicano agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione e alle loro eventuali modifiche, nonché alle riconversioni di condotte esistenti al trasporto di CO2. Nel caso di modifiche sostanziali, la regola tecnica si applica solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica. In vigore dal 29 ottobre 2025. RIFIUTI – modalità operative in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI Decreto Ministeriale 30 ottobre 2025, n. 319. Approvazione delle "Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI". È stato pubblicato il DM n. 319/2025, che riporta le “Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI” e le disposizioni relative agli interventi di manutenzione. Le istruzioni vengono in aiuto degli operatori in caso di malfunzionamenti o interruzioni dei servizi del RENTRI, precisando come comportarsi e quali misure alternative adottare. VARIE – Rapporto SNPA su consumo suolo Report Ambientali SNPA n. 46/2025 – ISBN: 978-88-448-1279-0. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2025. Delibera del Consiglio SNPA n. 297/2025 del 20.10.2025 Pubblicato il rapporto 2025 del SNPA sul consumo di suolo in Italia. Il rapporto, insieme alla cartografia e alle banche dati di indicatori, fornisce il quadro aggiornato dei processi di urbanizzazione, artificializzazione e trasformazione del territorio, permettendo di valutare il consumo e degrado del suolo e il loro impatto sul paesaggio e sui servizi ecosistemici. VARIE – Rapporto Ambiente SNPA Report Ambientali SNPA n. 45/2025 – ISBN: 978-88-448-1278-2. Rapporto Ambiente SNPA. Edizione 2025. Delibera del Consiglio SNPA n. 298/2025 del 24.10.2025. Pubblicato il report 2025 sullo stato dell’ambiente in Italia. Il Rapporto Ambiente - SNPA nasce nell’ambito del SNPA per un’ampia ed efficace divulgazione dei dati e dell’informazione ambientale prodotta da ISPRA e dalle ARPA/APPA. La base dati è la banca dati indicatori ambientali ISPRA. Il Rapporto è realizzato in un unico volume strutturato in due parti. La prima offre un’analisi dello stato dell’ambiente attraverso indicatori: 6 a livello regionale (Regional Profile) e 22 a livello nazionale e regionale; la seconda è composta da brevi articoli che riguardano specificità regionali e/o attività SNPA particolarmente rilevanti e di interesse per la collettività. ANTINCENDIO – qualificazione dei manutentori antincendio Ministero dell’Interno, Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 della direzione centrale dei Vigili del Fuoco “D.M. 15 luglio 2025 (proroga delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.) e Portale Informatico del CNVVF dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore”. La Circolare fornisce chiarimenti sull'attuazione del decreto sui manutentori antincendio e sulla piattaforma digitale nazionale. I punti principali sono: - La proroga al 25 settembre 2026 dell'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori antincendio, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2025. - Il definitivo passaggio a un sistema digitale e uniforme di qualificazione, reso possibile dalla piena operatività della piattaforma informatica del CNVVF. - La scadenza definitiva dei Nulla Osta Transitori (NOT) al 25 settembre 2026, indipendentemente dalla data di rilascio. - Dal 26 settembre 2026, la manutenzione dei presidi antincendio sarà autorizzata esclusivamente per i tecnici in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato tramite la piattaforma. - Fase transitoria: fino al 25 settembre 2026, le attività di manutenzione possono essere svolte da tecnici con un Nulla Osta Transitorio (NOT). - Regime ordinario: A partire dal 26 settembre 2026, solo i tecnici con l'attestato di qualificazione rilasciato dalla nuova piattaforma potranno effettuare la manutenzione. - Nulla Osta Transitori (NOT): Tutti i NOT, sia quelli già emessi che quelli futuri, scadranno tassativamente il 25 settembre 2026. In sintesi, la circolare indica la chiusura della fase transitoria per la qualificazione dei manutentori antincendio, fissando la scadenza definitiva per l'operatività della nuova piattaforma digitale al 25 settembre 2026. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – sottoscritto dall’Italia l’Accordo M368 Il 24 ottobre 2025 l’Italia ha sottoscritto il nuovo Accordo Multilaterale M368, relativo al trasporto in deroga all’ADR di alcune tipologie di rifiuti pericolosi. Vengono ripresi i contenuti del precedente accordo M329, scaduto il 21 settembre 2025. Il nuovo accordo sarà valido fino al 21 settembre 2030 per i trasporti interni e transfrontalieri tra le parti contraenti (per ora Italia, Austria, Ungheria e Slovacchia). MOBILITY MANAGER – scadenza 31/12/2025 Piano Spostamenti Casa Lavoro Secondo il DL n.34/2020, le aziende con > 100 dipendenti per singola sede, situata in Capoluoghi di Regione, Città metropolitane, Capoluoghi di Provincia, Comuni con > 50.000 abitanti devono redigere il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), con cui promuovere la mobilità sostenibile dei propri dipendenti. Si ricorda che la scadenza per l’adozione del PSCL è il 31 dicembre di ogni anno, e il Piano va inviato al Comune entro i 15 giorni successivi. VARIE – FAQ principio DNSH Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha diffuso alcune FAQ relative al principio DNSH (Do no significant harm), che è un principio cardine legato all’ottenimento di finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: chi intende presentare progetti legati al PNRR deve prevedere che gli stessi non arrechino danno significativo all’ambiente. Le FAQ sono reperibili al link: https://www.mase.gov.it/portale/il-principio-dnsh-nelle-misure-pnrr-a-titolarit%C3%A0-del-mase. RIFIUTI – Regione Lombardia. Elenco Comuni idonei a uso agronomico fanghi di depurazione Decreto del Dirigente (reg.) 1 ottobre 2025, n. 13414. Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del capitolo 6.2, punto d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 2031/2014 cosi come aggiornata dalla deliberazione della Giunta regionale 3832/2025 - anno campagna 2025 – 2026. Viene definita l'ammissibilità/non ammissibilità all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione per ciascun comune della Lombardia, calcolato attraverso una nuova metodologia così come prevista dalla D.G.R. del 27 gennaio 2025 n. XII/3832. RIFIUTI – Regione Lombardia. Linee guida gestione rifiuti sanitari Delib. Giunta Reg. 21 ottobre 2025, n. XII/5181. Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la sanificazione ambientale e la gestione dei rifiuti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Lombardia. Approvato il documento “Linee di Indirizzo - Regione Lombardia - Sanificazione Ambientale e Gestione dei Rifiuti nelle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie”, che riporta la disciplina relativa alla fornitura del servizio di sanificazione ambientale e di gestione dei rifiuti sanitari in favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Veneto. Revisione territorio sistema MoVe In Decreto del Dirigente (reg.) 29 settembre 2025, n. 326. Sistema integrato MoVe In. Esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1122 del 22.09.2025. Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 29.09.2025. Approvazione della revisione del territorio di applicazione del sistema integrato MoVe In. Viene approvata la revisione del territorio di applicazione del sistema integrato MoVe In (il servizio con cui i proprietari di veicoli soggetti a limitazione della circolazione possono decidere di usufruire di una limitazione chilometrica invece che temporale tramite l’installazione di una scatola nera), in esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 29.09.2025, che prevede che il territorio in questione sia ridefinito periodicamente, in ragione dell'aggiornamento delle adesioni da parte dei Comuni. I Comuni aderenti sono ora: · Albignasego · Arcugnano · Badia Polesine · Belluno · Bolzano Vicentino · Bussolengo · Caldogno · Campodarsego · Caorle · Carbonera · Castel d'Azzano · Castelnuovo del Garda · Cavallino-Treporti · Chiampo · Chioggia · Cittadella · Conegliano · Costabissara · Dueville · Este · Grezzana · Lavagno · Legnaro · Limena · Longare · Mareno di Piave · Mezzane di Sotto · Monselice · Montebelluna · Monteviale · Monticello Conte Otto · Negrar di Valpolicella · Occhiobello · Oppeano · Padova · Ponte di Piave · Ponte san Nicolò · Ponzano Veneto · Preganziol · Quinto Vicentino · Rovigo · Rubano · Salzano · San Donà di Piave · San Martino Buon Albergo · San Martino di Lupari · San Pietro in Cariano · Sant'Ambrogio di Valpolicella · Saonara · Scorzè · Selvazzano Dentro · Sommacampagna · Sona · Spinea · Susegana · Torri di Quartesolo · Trevignano · Treviso · Venezia · Verona · Vicenza · Vigodarzere · Villafranca di Verona · Villafranca Padovana · Vittorio Veneto · Volpago del Montello RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Comune di Verona. Adottato il nuovo piano di classificazione acustica Deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 2025/56 del 23/10/2025. Adozione dell’aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Verona e avvio del relativo iter di approvazione. È stato adottato il nuovo Piano Comunale di Classificazione acustica del Comune di Verona. Con la Deliberazione n. 2025/56, viene precisato che il Piano è stato aggiornato in ragione del fatto che la precedente zonizzazione acustica, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 13 novembre 1998, risultava ormai datata e non più adeguata alla realtà del territorio comunale, profondamente mutata negli anni a seguito dell’approvazione del PAT, del PI e delle successive varianti, nonché per effetto di significativi cambiamenti insediativi e infrastrutturali. Si attende quindi l’approvazione. NORME TECNICHE – Progettazione sismica Norma Tecnica UNI EN 9 ottobre 2025, n. 1998-3 Eurocodice 8 - Progettazione sismica delle strutture - Parte 3: Valutazione e adeguamento di edifici e ponti. La norma è applicabile alla valutazione e all'adeguamento di edifici e ponti in zona sismica, in particolare come indicato ai punti da (a-c): a) fornisce i criteri per la valutazione delle prestazioni sismiche di edifici e ponti esistenti; b) descrive la procedura da seguire nella scelta delle misure correttive necessarie; c) stabilisce i criteri per la progettazione degli interventi di adeguamento (per esempio, progettazione e analisi strutturale che include dimensionamento di parti strutturali e loro collegamenti con elementi esistenti). NORME TECNICHE – Fanghi di depurazione Norma Tecnica UNI/PdR 24 ottobre 2025, n. 181 Produzione e utilizzo agronomico delle matrici organiche ottenute da fanghi di depurazione. La prassi di riferimento definisce requisiti, ulteriori e/o integrativi rispetto a quelli già previsti dalle norme applicabili, per la filiera di produzione e utilizzo delle matrici organiche, derivanti da fanghi di depurazione, utilizzabili in agricoltura per la riduzione delle sostanze chimiche impiegate e/o il miglioramento del suolo, al fine di incrementare complessivamente la sostenibilità della gestione dei fanghi di depurazione, nonché promuovere il recupero dei nutrienti per dare ulteriore slancio allo sviluppo dell’economia circolare. La prassi definisce, inoltre, le matrici organiche destinate ad utilizzazione agronomica. Non rientrano nel campo di applicazione della prassi le attività che generano i fanghi da recuperarsi. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 16 ottobre 2025, n. 7899-3 Qualità dell'acqua - Enumerazione degli enterococchi intestinali - Parte 3: Metodo del numero più probabile (MPN). La norma specifica un metodo per il conteggio degli enterococchi intestinali nelle acque, inclusi Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus durans, Enterococcus avium, Enterococcus gallinarum, Enterococcus hirae, Enterococcus casselifavus. Il metodo si basa sulla crescita degli organismi target in un terreno di coltura liquido e sul calcolo del "numero più probabile" (MPN) di microrganismi facendo riferimento a tabelle MPN o utilizzando appositi programmi informatici per il calcolo dei risultati e dei limiti fiduciali. Questo metodo può essere applicato all'acqua potabile e all'acqua di balneazione (dolce o marina), insieme ad altri tipi di acque simili, incluse quelle contenenti una quantità considerevole di materiale in sospensione, e consente di rilevare 1 unità formante colonia (UFC) per 100 ml di enterococchi con risultati definitivi entro (26 ± 2) h in presenza di batteri eterotrofi ad una concentrazione fino a 1×10^6 per 100 ml di campione. Per le acque di balneazione, sia dolci che marine, il conteggio degli enterococchi si ottiene in modo ottimale diluendo i campioni 1:10. Il test specificato in questo metodo di prova si basa sulla rilevazione degli enterococchi intestinali attraverso l'espressione dell'enzima ß-D-glucosidasi e fornisce un risultato confermato in 24 h senza la necessità di ulteriori test di conferma sui pozzetti positivi. Questo metodo non si applica alle acque in bottiglia, per le quali il metodo non è stato validato e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del presente documento, a meno che il laboratorio non abbia intrapreso un'appropriata validazione delle prestazioni di questo metodo prima dell'uso. NORME TECNICHE – Sostenibilità ambientale Norma Tecnica UNI/PdR 23 ottobre 2025, n. 13-0 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità - Inquadramento generale e principi metodologici. Il documento illustra l'inquadramento generale e i principi metodologici e procedurali che sottendono al sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica sia a edifici di nuova costruzione sia a edifici oggetto di ristrutturazione importante che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio. NORME TECNICHE – Sostenibilità ambientale Norma Tecnica UNI/PdR 23 ottobre 2025, n. 13-1 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità - Edifici residenziali. Il documento specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio. NORME TECNICHE – Sostenibilità ambientale Norma Tecnica UNI/PdR 23 ottobre 2025, n. 13-2 Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità - Edifici non residenziali. Il documento specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteriale per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. Il documento si applica ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici non residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio. NORME TECNICHE – Rifiuti radioattivi Norma Tecnica UNI 16 ottobre 2025, n. 11992 Manufatti di rifiuti radioattivi - Condizionamento con matrice cementizia dei rifiuti radioattivi a bassa attività - Qualifica del processo di condizionamento (Forma del rifiuto, Contenitore, Manufatto). La norma definisce i criteri, i requisiti ed i metodi di prova per la qualificazione del processo di condizionamento in forma omogenea (liquidi, fanghi, solidi di piccole dimensioni) ed eterogenea (rifiuti solidi), mediante l'uso di matrice cementizia, di rifiuti radioattivi di bassa attività. La presente norma non si applica a soluzioni di condizionamento con matrici diverse da quella cementizia. NORME TECNICHE – Materiale radioattivo Norma Tecnica UNI EN ISO 30 ottobre 2025, n. 23548 Misura della radioattività - Radionuclidi alfa emettitori - Metodo generico con l'uso di spettrometria alfa. La norma descrive il generico metodo per la misura di radionuclidi alfa emettitori, per tutti i tipi di campioni (suolo, sedimento, materiale da costruzione, campioni alimentari, acqua, aria, bioindicatori ambientali, campioni biologici come urine e feci, etc.) con la spettrometria alfa. Questo metodo può essere usato per qualsiasi tipo di indagine ambientale o attività di monitoraggio di radionuclidi alfa emettitori. NORME TECNICHE – Materiale radioattivo Norma Tecnica UNI EN ISO 30 ottobre 2025, n. 22188 Monitoraggio per movimento involontario e traffico illecito di materiale radioattivo. La norma specifica i mezzi ed i metodi per monitorare il movimento involontario e il traffico illecito di materiale radioattivo. Esso fornisce linee guida per l'utilizzo di strumentazione sia fissa che portatile, per esempio da tenere in mano, per il monitoraggio per identificare il transito di materiale radioattivo. SICUREZZA ADR - controllo dei trasporti su strada di merci pericolose Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. La Direttiva è un provvedimento che aggiorna la normativa sui controlli stradali delle merci pericolose (direttiva (UE) 2022/1999), adeguandola alle ultime modifiche internazionali dell'ADR. In sintesi le principali modifiche: - Adeguamento all'ADR: la Direttiva adegua gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 ai progressi scientifici e tecnici, in linea con gli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose (ADR) entrati in vigore nel 2025. - Procedure di controllo: la Direttiva stabilisce procedure uniformi per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose a livello europeo, rendendo gli allegati tecnici degli accordi internazionali applicabili anche nell'UE. - Gestione delle infrazioni: riguarda le infrazioni che presentano un rischio ridotto per la sicurezza e l'ambiente. Per queste, invece di richiedere un'immediata correzione su strada, le misure adeguate possono essere adottate successivamente presso l'impresa. Esempi di infrazioni a rischio ridotto sono il mancato rispetto delle norme su targhe e etichette, la mancata disponibilità di informazioni nei documenti di trasporto o la mancata corretta apposizione dei marchi di segnalazione. La Direttiva entra in vigore il 2 novembre 2025, gli Stati membri dovranno recepirla entro il 23 giugno 2026, mentre le nuove procedure diventeranno obbligatorie dal 24 giugno 2026. ANTINCENDIO – restrizione sull’uso delle PFAS nelle schiume antincendio Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione del 02 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio. Il regolamento mira a introdurre una restrizione armonizzata a livello UE sull’uso di PFAS nelle schiume antincendio, al fine di ridurre le emissioni ambientali e l’esposizione umana, promuovendo alternative più sicure. E’ stata inserita la voce 82 nell’allegato XVII del regolamento REACH che riguarda tutte le PFAS, definite secondo la definizione dell’OCSE (sostanze contenenti almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato). Salvo le deroghe previste nella voce 82, a partire dal 23 ottobre 2030, l’immissione sul mercato o l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio non sono ammessi, se la somma delle concentrazioni di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l. Dal 23 ottobre 2026, se le schiume contengono PFAS ≥ 1 mg/l (escluse quelle in estintori portatili), devono essere etichettate chiaramente con la dicitura seguente: “ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.” Entro il 23 ottobre 2026, gli utilizzatori saranno chiamati a predisporre un “Piano di gestione” per le schiume antincendio non conformi, nel quale dovranno essere incluse informazioni sulle condizioni d’uso e sul trattamento dei rifiuti, dettagli sulla manutenzione e sui metodi di pulizia, e una strategia per la sostituzione delle schiume contenenti PFAS. REACH - aggiornamento delle tariffe e degli oneri Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Con il Regolamento vengono aggiornate le tariffe e gli oneri che le imprese devono versare all’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nell’ambito del Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e la restrizione di sostanze chimiche). Il regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entrerà in vigore il 5 novembre 2025, tuttavia le nuove tariffe non si applicheranno alle domande valide pendenti a tale data. PRIMO SOCCORSO – aggiornamento delle disposizioni in ambito ferroviario Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 agosto 2025 “Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il Decreto aggiorna le modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del DM 388/2003 come previsto dall’art. 45, comma 3, del D. Lgs. 81/2008. Le principali novità: - Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture dovranno predisporre le procedure di pronto soccorso in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, come definiti dal D. Lgs. 50/2019. - Le nuove disposizioni prevedono l’adozione di strumenti tecnologici che consentano: il tempestivo arresto della marcia del convoglio in caso di emergenza, “in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/773 del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto”. - La richiesta automatica di attivazione del pronto soccorso. L’obiettivo è garantire una risposta più rapida e coordinata in caso di incidente lungo la linea, riducendo i tempi di intervento e migliorando le tutele. - Dotazione al personale che svolge attività in luoghi isolati, ossia ove non sono presenti posti di pronto soccorso (ad es. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate lungo la rete ferroviaria), del pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del DM 388/2003. ANTINCENDIO – riconoscimento dei veicoli destinati ai servizi antincendio Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 376 del 1° ottobre 2025 “Riconoscimento di veicoli per uso speciale destinati ai servizi antincendio”. Il Decreto fornisce un quadro organico di regole per il riconoscimento e l’omologazione dei veicoli per uso speciale destinati ai servizi antincendio. La norma chiarisce la classificazione di questi mezzi, stabilisce i criteri di conformità alle categorie internazionali (N e O), definisce le procedure di omologazione e disciplina le modifiche dei veicoli già circolanti. Particolare rilievo assumono le specifiche tecniche contenute nell’allegato, che elenca le attrezzature obbligatorie per la qualificazione di un mezzo come veicolo antincendio. ATTREZZATURE DI LAVORO – 65° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 109 del 09 ottobre 2025 “65° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il 65° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. SOSTANZE PERICOLOSE - regola tecnica per le reti di trasporto di CO2 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 ottobre 2025 “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio”. Il decreto contiene la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la possibilità di interconnessione e interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all’allegato A, recante “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162”. Le disposizioni si applicano agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione e alle loro eventuali modifiche, nonché alle riconversioni di condotte esistenti al trasporto di CO2. Nel caso di modifiche sostanziali, la regola tecnica si applica solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica. In vigore dal 29 ottobre 2025. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - misure urgenti per rafforzare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Specifichiamo che il Decreto entra in vigore il 31 ottobre 2025 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Riassumiamo di seguito le principali misure adottate: - Art. 1 - Contribuzione ridotta per le aziende virtuose: a partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzata a rivedere le aliquote di contribuzione di propria competenza in base all’andamento infortunistico aziendale, secondo la logica del bonus / malus, per premiare le aziende che investono in sicurezza e penalizzare quelle con elevati indici di infortunio. Dalla riduzione contributiva sono escluse le aziende che hanno riportato nelle ultime due sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto impegna l’autorità giudiziaria a comunicare tempestivamente le sentenze definitive di condanna all’ INAIL. - Art. 2 - Rete del lavoro agricolo di qualità: nuovi e più stringenti requisiti vengono previsti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità. Le imprese dovranno dimostrare l’assenza negli ultimi tre anni di condanne penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro o sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi fiscali e contributivi. - Art. 3, c. 1 - Subappalti: ai fini del rilascio dell’attestato per l’iscrizione alle “liste di conformità INL “, l’Ispettorato è chiamato a orientare la propria attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto sia pubblico che privato. - Art. 3, c. 2 - Appalti e subappalti: arriva il badge digitale, un nuovo sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti sia nel settore pubblico che privato. Il nuovo badge, obbligatorio per i dipendenti di imprese che operano nei cantieri edili, potrà essere esteso dal Ministero del Lavoro a ulteriori ambiti di attività a rischio elevato, mediante un nuovo Decreto da adottare. - Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento già prevista dall’art. 18, c. 1, lett. u), e dall’ art. 26, c. 8 del D. Lgs. 81/2008 e dall’art. 5 L. 136/2010. Nella nuova versione, la tessera, recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa ( SIISL ). Per i lavoratori assunti sulla base di offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera digitale è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni del datore di lavoro. - Art. 3, c. 4 - Patente a crediti, decurtazione dei punti: previste nuove disposizioni in tema di sanzione e decurtazione dei crediti nella normativa della patente a crediti. In particolare, in mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, la sanziona amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori è elevata da un minimo di 6.000 € ad un minimo di 12.000 €, non soggetta alla procedura di diffida. Viene, inoltre, inasprita la decurtazione dei punti in caso di impego di lavoro irregolare con una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare a fronte di una decurtazione anteriforma di 1, 2, 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero. Prevista poi una decurtazione aggiuntiva in caso di impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno. - Art. 3, c. 4, lett. c - Subappalti: con la notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri edili, contenente sino ad oggi il C.F. o partita Iva delle imprese operanti in cantiere, si dovrà specificare le imprese che operano in regime di subappalto (modifica all’Allegato XII del D. Lgs. 81/08). - Art. 4 - Potenziamento INL: per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono potenziati gli organici di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. Inoltre, sono ulteriormente potenziati gli organici dell’Arma dei Carabinieri con nuove assunzioni in deroga. - Art. 5 - Formazione mirata INAIL: a decorrere dal 2026, 35.000.000 di euro verranno trasferiti annualmente da INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. - Art. 5, c. 1, lett. c - Prevenzione violenza e molestie: ampliate le misure generali di tutela del D. Lgs. 81/08. Il testo del nuovo Decreto prevede una rilevante modifica all’articolo 15, c. 1, del D. Lgs. 81/08 “Misure generali di tutela”. Dopo la lettera z) viene aggiunta di una nuova lettera che dispone: z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62. La modifica comporterà la necessità di integrare la programmazione delle misure di prevenzione violenza/molestie nei luoghi di lavoro. - Art. 5, c. 1, lett. d, punto 1 - Formazione e aggiornamento RLS: alle imprese con meno di 15 dipendenti viene esteso l’obbligo di aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta. - Art. 5, c. 1, lett. d, punto 2 - Il fascicolo elettronico del lavoratore: viene previsto che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione vadano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all’ art. 15 del D. Lgs. n. 150/2015, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Tale attività, propedeutica alla programmazione della formazione in azienda da parte del datore di lavoro, dovrà essere considerata dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza. - Art. 5, c. 1, lett. e - Controlli su alcoolismo e tossicodipendenza: viene prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale devono essere rivisitate, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. - Art. 5, c. 1, lett. g - DPI: viene specificato che il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. Tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi. - Art. 5 - Soggetti formatori: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL, la Conferenza permanente Stato-Regioni, previa consultazione dell’INAIL e delle parti sociali, dovrà ridefinire i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le Regioni e le Province autonome, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa. - Art. 7 – introdotta la tutela Inail per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa -sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro, ribadito il divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio. - Art. 10 – Norme UNI: il Ministero promuove convenzioni INAIL-UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche SSL. UNI elaborerà un bollettino ufficiale delle norme tecniche SSL pubblicato su siti MLPS, INAIL, UNI. - Art. 15 – Near Miss (Mancati Infortuni): per promuovere il miglioramento continuo, il Ministero del Lavoro e l’INAIL, adotteranno linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (near-miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Le aziende dovranno comunicare i dati aggregati e le azioni correttive/preventive intraprese. - Art. 17 – Sorveglianza Sanitaria e Promozione Salute: si precisa che le visite mediche (sorveglianza sanitaria) vanno computate nell’orario di lavoro (escluse preassuntive). Il Medico Competente dovrà informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e degli screening LEA. Entro 12 mesi un Decreto del Ministero della Salute definirà i requisiti delle strutture per la sorveglianza sanitaria. Introdotta una nuova possibile visita medica prima o durante turno, se sia verificato un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol/stupefacenti, per attività ad elevato rischio infortuni (L. 125/2001, art. 15 + DPR 309/90, art. 125). - Modificato l’art. 113 del D. Lgs. 81/08 “scale verticali”: il Decreto interviene sui requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti modificandone le misure di prevenzioni contro le cadute dall’alto e aggiornando le soluzioni tecniche previste. La vecchia normativa limitava l’obbligo della gabbia di protezione alle scale superiori a 5 metri, con inclinazione superiore a 75°; il nuovo testo abbassa la soglia a 2 metri e introduce, in alternativa alla gabbia, l’utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale, da individuare sulla base della valutazione dei rischi. Vengono confermate le distanze minime dei pioli dalla parete (almeno 15 cm) e, qualora si scelga la gabbia, restano invariati i requisiti relativi alle maglie e alla distanza massima tra pioli e parete della gabbia (non oltre 60 cm), con lo scopo di impedire la caduta verso l’esterno dell’utilizzatore. - Modificato l’art. 115 del D. Lgs. 81/08 “sistemi di protezione di caduta dall’alto”: il Decreto riorganizza i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, dando priorità alle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza) e definendo in maniera più chiara le tipologie di sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre rispetto all’ultimo. Viene inoltre precisato che tutti i sistemi individuali devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettare le disposizioni degli articoli 111 e 116. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – DURC soglia limite dello scostamento non grave Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Interpello N. 3/2025 del 13/10/2025, istanza: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). L’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) chiede se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata), l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento. L’interpello chiarisce che, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”. La logica è semplice quanto rigorosa: se la posizione contributiva presenta debiti superiori alla soglia complessiva di 150 euro, non si può considerare regolare ai fini del rilascio del DURC. ANTINCENDIO – qualificazione dei manutentori antincendio Ministero dell’Interno, Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 della direzione centrale dei Vigili del Fuoco “D.M. 15 luglio 2025 (proroga delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.) e Portale Informatico del CNVVF dedicato al processo di qualificazione del tecnico manutentore”. La Circolare fornisce chiarimenti sull'attuazione del decreto sui manutentori antincendio e sulla piattaforma digitale nazionale. I punti principali sono: - La proroga al 25 settembre 2026 dell'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori antincendio, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2025. - Il definitivo passaggio a un sistema digitale e uniforme di qualificazione, reso possibile dalla piena operatività della piattaforma informatica del CNVVF. - La scadenza definitiva dei Nulla Osta Transitori (NOT) al 25 settembre 2026, indipendentemente dalla data di rilascio. - Dal 26 settembre 2026, la manutenzione dei presidi antincendio sarà autorizzata esclusivamente per i tecnici in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato tramite la piattaforma. - Fase transitoria: fino al 25 settembre 2026, le attività di manutenzione possono essere svolte da tecnici con un Nulla Osta Transitorio (NOT). - Regime ordinario: A partire dal 26 settembre 2026, solo i tecnici con l'attestato di qualificazione rilasciato dalla nuova piattaforma potranno effettuare la manutenzione. - Nulla Osta Transitori (NOT): Tutti i NOT, sia quelli già emessi che quelli futuri, scadranno tassativamente il 25 settembre 2026. In sintesi, la circolare indica la chiusura della fase transitoria per la qualificazione dei manutentori antincendio, fissando la scadenza definitiva per l'operatività della nuova piattaforma digitale al 25 settembre 2026. SOSTANZE PERICOLOSE - Regione Veneto. Sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1212 del 7 ottobre 2025 Approvazione del documento "Sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) - Ridefinizione dei criteri di accesso al 2° livello". Con la Delibera viene approvato il documento "Sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) - Ridefinizione dei criteri di accesso al 2° livello", in allegato A alla stessa. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Regione Campania. Modelli per il Permesso di costruire Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 55 del 13 ottobre 2025 “Aggiornamento e rettifica Modello Unificato e Standardizzato in materia edilizia concernente il permesso di costruire”. Il Decreto riguarda l'aggiornamento e la rettifica del modello standardizzato in materia edilizia per il permesso di costruire, contiene modifiche e adeguamenti a una procedura standard per la presentazione delle domande edilizie. INAIL – mancini e destrorsi Pubblicata la scheda “La differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi: un problema non solo di usabilità”. Dati statistici riferiscono che il numero di persone mancine si attesta su circa il 10% della popolazione. In un mondo “a misura di destrorsi” essi imparano ad utilizzare la mano non dominante in molte situazioni e, anche nelle postazioni di lavoro, si trovano ad interagire con macchine e comandi pensati principalmente per destrorsi. Ricerche scientifiche affermano che la lateralità agisce sulle abilità motorie e su aspetti emotivi e cognitivi, tenerne conto nella progettazione di attrezzature di lavoro è importante anche ai fini della sicurezza, oltre che per gli aspetti di comfort, usabilità ed esperienza d’uso. INAIL – malattie asbesto correlate Pubblicazione “Le malattie asbesto correlate”. L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici aggiornati riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto. L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/4/2025 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto. INAIL – amianto Pubblicazione “La Direttiva europea 2023/2668: contenuti e novità sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto”. Il testo, alla luce dell’esperienza maturata a livello europeo, è volto ad informare gli operatori del settore sul campo di applicazione della Direttiva Europea 2023/2668, sui cambiamenti introdotti rispetto ai dettami del vigente d.lgs. 81/08 e sugli impatti economici possibili che potranno derivare dal suo recepimento nel nostro Paese. INAIL – tumori da esposizione a polveri di legno Il volume “I tumori naso-sinusali e i tumori del rinofaringe da esposizione a polveri di legno negli ambienti di lavoro” analizza la relazione tra l’esposizione a polveri di legno e le patologie denunciate all’Inail con particolare riferimento ai tumori maligni di cavità nasali e seni paranasali (TuNS) e tumori del rinofaringe (NPC). Essa è stata realizzata attraverso la sinergia tra l’area professionale dedita alle valutazioni tecniche dell’esposizione professionale a sostanze pericolose e la componente medico-legale dell’INAIL, nella consapevolezza che solo il concorso di diverse professionalità consenta di pronunciarsi nel merito dell’eventuale nesso eziologico tra l’agente di rischio e l’insorgenza della patologia denunciata. INAIL – burnout Pubblicata la scheda “Il burnout: un fenomeno occupazionale” che intende offrire una panoramica del fenomeno, esplorandone le cause scatenanti, gli impatti sull’individuo e sull’organizzazione e contribuire all’individuazione di strategie utili per la prevenzione e la gestione del burnout, al fine di promuovere ambienti di lavoro più sani e sostenibili. Il burnout, inizialmente considerato strettamente legato alle professioni d’aiuto, ovvero quelle professioni caratterizzate da un intenso contatto umano e da un forte impegno emotivo, nel tempo ha assunto una visione più ampia che ne riconosce la natura complessa, influenzata sia da fattori individuali che da condizioni organizzative. Il burnout oggi, infatti, viene esteso a tutti i contesti lavorativi ed è inteso come un costrutto che descrive la relazione tra l’individuo e l’organizzazione. Per questo motivo, è stato introdotto il termine job burnout, una sindrome che deriva da stressor cronici sul luogo di lavoro che il lavoratore non è riuscito ad affrontare efficacemente. INAIL – la scheda di dati di sicurezza Pubblicata “La scheda di dati di sicurezza nel quadro normativo del regolamento (UE) 2020/878”. Nelle nuove SDS, a causa degli effetti avversi sulla salute, particolare rilevanza è rivolta agli interferenti endocrini attraverso il miglioramento della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e l’introduzione, in specifiche sezioni, di informazioni dettagliate sugli effetti avversi per la salute. Il Regolamento (UE) 2020/878 del 18/06/2020, promuove una gestione sicura dei prodotti chimici in conformità con la normativa europea e internazionale, rafforzando la sicurezza chimica e contribuendo alla protezione della salute umana, degli animali e dell’ambiente. La scheda pone attenzione sull’aggiornamento delle SDS e la potenzialità nell’offrire un contributo significativo alla protezione della salute e dell’ambiente, attraverso una comunicazione chiara e precisa riguardo ai pericoli associati all’uso di sostanze chimiche, migliorando la gestione dei rischi chimici, adottando pratiche più sicure a beneficio della salute e delle biodiversità. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 15004-2:2025 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12” La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente FK-5-1-12 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 13501-3:2025 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotti di ventilazione resistenti al fuoco e serrande tagliafuoco e/o cavi di alimentazione, controllo e comunicazione” La norma specifica il procedimento per la classificazione della prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione utilizzati come componenti per impianti di fornitura servizi negli edifici, in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 1995-1-2:2025 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio” La norma tratta la progettazione di strutture nella situazione eccezionale di esposizione al fuoco ed è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alle norme EN 1995-1-1 ed EN 1991-1-2. La presente norma: - identifica solo differenze o integrazioni rispetto alla progettazione a temperatura normale; - si applica alle strutture in legno che devono svolgere una funzione portante, una funzione di separazione o entrambe; - fornisce principi e regole applicative per la progettazione di strutture per requisiti specifici in relazione alle funzioni sopra menzionate e ai livelli di prestazione; - si applica alle strutture, o parti di strutture, che rientrano nell'ambito di applicazione della EN 1995-1-1 e sono progettate conformemente a questa. I metodi indicati nella presente norma sono applicabili a tutti i prodotti coperti dalle specifiche tecniche europee di prodotto a cui si fa riferimento nella presente norma. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 17353:2025 "Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di prova e requisiti” La norma specifica i requisiti per le attrezzature di visibilità migliorata sotto forma di indumenti o dispositivi, che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. L'attrezzatura di visibilità migliorata è destinata a fornire visibilità a chi la indossa in situazioni a medio rischio in qualsiasi condizione di luce diurna e/o sotto l'illuminazione dei fari dei veicoli o dei riflettori nel buio. Sono inclusi requisiti prestazionali per il colore e la retroriflessione, nonché per le aree minime e il posizionamento dei materiali nei dispositivi di protezione. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 16321-1:2025 "Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali” La norma specifica i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso. Queste protezioni hanno lo scopo di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol. NORME TECNICHE – Scale Norma Tecnica UNI EN 131-1:2025 “Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali” Norma Tecnica UNI EN 131-2:2025 “Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura” Norma Tecnica UNI EN 131-3:2025 “Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore” Norma Tecnica UNI EN 131-6:2025 “Scale - Parte 6: Scale telescopiche” Le norme specificano rispettivamente: - definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale. Si applica alle scale portatili progettate per uso professionale e non professionale generico. La norma non si applica alle scale portatili che, per progettazione e istruzioni, sono destinate e limitate esclusivamente a un uso professionale specifico e, di conseguenza, non sono destinate a un uso professionale o non professionale generico; - le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Essa non si applica a sgabelli o scale per uso professionale specifico, come scale per vigili del fuoco, scale da tetto e scale mobili; - indicazioni sull'utilizzo in sicurezza delle scale che rientrano nello scopo e campo di applicazione della EN 131-1 e che soddisfano i requisiti delle EN 131-1, EN 131-2 e della EN 131-4, per quanto riguarda le scale trasformabili multi posizione con cerniere, della EN 131-6 per quanto riguarda le scale telescopiche e della EN 131-7 per quanto riguarda le scale movibili con piattaforma; - le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini per le scale telescopiche di appoggio e doppie. NORME TECNICHE – ponteggi Norma Tecnica UNI EN 74-1:2025 “Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 1: Giunti per tubi - Requisiti e procedimenti di prova” La norma specifica per i giunti ortogonali, i giunti girevoli, i giunti a manicotto e i giunti paralleli: - i materiali; - i requisiti di progetto; - le classi di resistenza con differenti parametri strutturali inclusi valori di resistenza e di rigidezza; - i procedimenti di prova; - la valutazione e fornisce le raccomandazioni per il controllo durante la produzione. NORME TECNICHE – Nastri trasportatori Norma Tecnica UNI EN ISO 703:2025 “Nastri trasportatori - Flessibilità trasversale (attitudine alla messa in conca) - Metodo di prova” La norma specifica un metodo di prova per determinare la flessibilità trasversale (attitudine alla messa in conca) di un nastro trasportatore espressa come il rapporto F/L. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 14246:2025 “Bombole per gas - Valvole per bombole - Prove e controlli di fabbricazione” La norma specifica le procedure e i criteri di accettazione per le prove e i controlli durante la fabbricazione delle valvole per bombole progettate e verificate secondo la UNI EN ISO 10297. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-settembre-2025-3198 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 09/2025 AMBIENTE RIFIUTI – modificata la Direttiva Quadro per rifiuti alimentari e tessili Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. L’Unione Europea ha adottato la Direttiva n. 2025/1892, con cui si introducono modifiche alla cosiddetta Direttiva Quadro sui rifiuti (n. 2008/98), specificatamente in relazione a rifiuti alimentari e tessili. Tra le disposizioni, viene introdotta la responsabilità estesa del produttore per tessili e calzature (con la predisposizione di registri nazionali dei produttori) e viene prevista l’incentivazione alla “progettazione sostenibile” di prodotti con caratteristiche di riparabilità e riciclabilità. Inoltre, vengono previsti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari entro il 31 dicembre 2030. In vigore dal 16 ottobre 2025, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 giugno 2027. FGAS – requisiti di attestazione per operatori di apparecchiature mobili contenenti FGAS Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione. Pubblicato il Reg. n. 2025/1893, che va a sostituire il Reg. n. 2008/307, introducendo nuovi provvedimenti in merito alla formazione e certificazione degli operatori che effettuano attività di manutenzione, assistenza o riparazione, controllo perdite, recupero FGAS in: - apparecchiature di condizionamento d’aria di veicoli a motore rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE; - apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane e tram. Vengono aggiornati i requisiti minimi degli attestati di formazione per tali figure e introdotte, tra le altre, discipline sul rilascio di tali attestati, sulla programmazione dei corsi di formazione e sul loro aggiornamento. In vigore dal 9 ottobre 2025, non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante. FGAS – formato armonizzato delle notifiche dei programmi di formazione e certificazione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, del 19 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione. Viene definito il formato armonizzato delle notifiche dei programmi di formazione e certificazione, per operatori che effettuano attività di assistenza e manutenzione FGAS su: - apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico, unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, container e vagoni; - apparecchiature fisse di protezione antincendio; - commutatori elettrici fissi; - apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; - apparecchiature di condizionamento d’aria mobili (veicoli, macchine non stradali, treni, tram, unità di refrigerazione). Tali programmi devono essere condivisi dagli Stati membri con la Commissione, per garantire che certificati ed attestati siano autenticabili e riconosciuti in tutta l’UE. In vigore dal 25 settembre 2025, abroga il Reg. n. 2065/2015. FGAS – divieto di manutenzione e assistenza per apparecchiature di condizionamento aria e pompe di calore con GWP ≥ 2500 dal 1° gennaio 2026 Si ricorda che, ai sensi del Reg. n. 2024/573, a partire dal 1° gennaio 2026 è vietata la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di condizionamento d’aria e delle pompe di calore con determinati gas fluorurati (Allegato I) vergini con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 2500. Manutenzione e assistenza possono essere effettuate, fino al 1° gennaio 2032, solamente se tali FGAS sono etichettati come rigenerati o riciclati. Si precisa che tale divieto è già in vigore (anche per FGAS in Allegato II e III), dal 1° gennaio 2025, per le apparecchiature fisse di refrigerazione. Alcuni FGAS comunemente presenti nelle apparecchiature interessate e con GWP ≥ 2500 sono R422D e R404A. CLP – rettifica alla classificazione della cinnamaldeide Rettifica 22 settembre 2025, n. 90734. Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze Inserita una rettifica all’allegato del Reg. n.2024/197, che modifica la classificazione della cinnamaldeide da Skin Sens. 1 a Skin Sens. 1A. POPs – Dechlorane Plus incluso tra gli inquinanti organici persistenti Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione, del 15 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Dechlorane Plus. Con il Reg. n. 2025/1930, il Dechlorane Plus, un ritardante di fiamma policlorurato, viene inserito nell’Allegato I, parte A del Reg. n. 2019/1021 (sostanze per cui è vietata fabbricazione, immissione in commercio e uso), con specifici limiti di concentrazione e deroghe per alcuni utilizzi. ANTINCENDIO – linee guida per gli impianti fotovoltaici Nota del Ministero dell'Interno n. 14030 del 1° settembre 2025 “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici”. Con la Nota vengono approvate le nuove Linee guida di prevenzione incendi dedicate alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici installati all’interno di attività soggette, o a servizio delle stesse. Le linee guida riguardano gli impianti fotovoltaici fino a 1500 V in corrente continua, ubicati in attività comprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Sono inclusi anche i sistemi installati su tetti, facciate, pergole, pensiline e tettoie, nonché le coperture di parcheggi e distributori di carburanti, quando interferenti con le attività soggette. Restano invece esclusi i piccoli impianti plug & play, quelli sotto gli 800 W, gli impianti a terra e gli agrivoltaici distanti più di 100 metri dagli edifici soggetti. Le misure introdotte mirano a: - ridurre la probabilità di innesco di incendi nei generatori FV o nelle parti elettriche; - limitare la propagazione del fuoco, sia all’interno che all’esterno dell’edificio; - garantire condizioni sicure per occupanti e soccorritori, anche evitando cadute di parti in fiamme; - preservare la funzionalità di sistemi di evacuazione di fumo e calore. Le linee guida forniscono prescrizioni dettagliate riguardo a: - compartimentazione e distanze di sicurezza per i pannelli FV (con schemi esemplificativi); - installazione di inverter su strutture incombustibili o protette da materiali resistenti al fuoco; - sistemi di sezionamento di emergenza, facilmente accessibili e segnalati; - manutenzione programmata, con registrazione su appositi registri e ispezioni periodiche (almeno biennali); - obbligo di predisporre un manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. La nota chiarisce che l’installazione di un impianto fotovoltaico in attività esistenti costituisce sempre una modifica rilevante ai fini antincendio. Se la valutazione del rischio mostra un aggravio delle condizioni di sicurezza, sarà necessario presentare al Comando VV.F. una valutazione del progetto. Negli altri casi è sufficiente la SCIA antincendio, comunque obbligatoria. RIFIUTI – chiarimenti sulle modifiche introdotte dal DL 8 agosto 2025, n.116 Circolare Ministeriale 10 settembre 2025, n. 59513. Decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi". Con il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 sono state inserite pene più severe per alcuni reati ambientali in materia di rifiuti. La Circolare del Ministero dell’Interno n. 59513 fornisce alcuni chiarimenti al riguardo, relativamente all’uso di telecamere per accertare l’abbandono di “micro-rifiuti”, alle modalità di verifica e certificazione delle infrazioni, e al regime sanzionatorio distinto per soggetti su veicoli e pedoni. ENERGIA – aggiornamento disciplina certificati bianchi Decreto Ministeriale 21 luglio 2025. Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni. Secondo il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati: inoltre, secondo il D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164, le imprese di distribuzione di gas naturale perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili secondo obiettivi quantitativi nazionali. Per il raggiungimento di tali obiettivi, è stato introdotto il meccanismo dei “certificati bianchi” (certificato bianco = documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni certificato bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio), ossia viene posto a carico delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale la copertura dei costi per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico. La gestione del meccanismo è a capo del Gestore dei servizi energetici. Il Decreto Ministeriale 21 luglio 2025 determina gli obiettivi e gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030, da conseguire attraverso il meccanismo dei certificati bianchi. Viene inoltre definita la disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei certificati bianchi e sono introdotte modalità alternative o aggiuntive per l'attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento degli obiettivi. In breve, quando ARERA comunica l’obiettivo di riduzione dei consumi di energia a carico dei soggetti obbligati, essi presentano al GSE i progetti da realizzare e, se approvati, ricevono i certificati bianchi, ossia titoli di efficienza energetica per un ammontare totale corrispondente ai risparmi energetici verificati dal GSE. Eventuali ulteriori certificati bianchi possono essere acquistati dal GSE o sul mercato. VARIE – legge quadro sulle zone montane Legge 12 settembre 2025, n. 131. Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Pubblicata la Legge n. 131/2025, con cui sono introdotte misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, in ragione “della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici”. CAM – modifiche ai criteri ambientali minimi per infrastrutture stradali Decreto Ministeriale 11 settembre 2025. Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade". Aggiornati i CAM; Criteri Ambientali Minimi, che le stazioni appaltanti devono seguire per affidare i servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale. Sono stati difatti corretti alcuni refusi del Decreto 5 agosto 2024 e integrate alcune informazioni. ACQUE APPROVVIGIONAMENTO/SCARICHI – aggiornamento disciplina del Servizio idrico integrato Deliberazione (naz.) 23 settembre 2025, n. 424/2025/R/IDR. Avvio di procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Deliberazione (naz.) 23 settembre 2025, n. 425/2025/R/IDR. Avvio di procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/idr. Deliberazione (naz.) 23 settembre 2025, n. 426/2025/R/IDR. Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha avviato l’aggiornamento della disciplina del Servizio idrico integrato, attraverso tre deliberazioni: - La n. 424/2025/R/IDR per la regolazione della qualità contrattuale del servizio; - La n. 425/2025/R/IDR per la qualità tecnica del servizio e le modalità di attuazione delle attività di verifica; - La n. 426/2025/R/IDR per la definizione delle regole e procedure per la rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – scaduto l’Accordo Multilaterale M329 In data 21 settembre 2025 è scaduto l’Accordo Multilaterale ADR M329, che consentiva il trasporto in deroga di rifiuti soggetti ad ADR con particolari tipologie di imballaggi altrimenti non concesse, oltre a deroghe alla marcatura ed etichettatura delle merci pericolose. A partire da tale data, quindi, i trasporti di rifiuti pericolosi non possono più beneficiare delle deroghe previste dall’accordo. A breve l’Italia dovrebbe sottoscrivere il nuovo accordo Multilaterale M368, promosso dall’Austria, valido dal 25 settembre 2025 e fino al 20 settembre 2030. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – accordo multilaterale M366 per leghe metalliche contenenti piombo Accordo multilaterale M366 - Ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell'ADR, relativo al rischio ambientale delle leghe metalliche contenenti piombo. È stato attivato l’Accordo multilaterale ADR M366, per ora sottoscritto da Italia e Slovenia, per consentire il trasporto in deroga all’ADR delle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo (UN 3077) che, a seguito dell’entrata in vigore del XXI ATP del Regolamento CLP (Reg. n. 2024/197, che ha variato la classificazione del piombo), sono diventate assoggettabili all’ADR, in quanto considerate pericolose per l’ambiente. Di conseguenza, il trasporto di tali leghe potrà avvenire senza l’applicazione della normativa ADR, ma a condizione che vengano seguite specifiche prescrizioni. L’accordo sarà valido fino al 31 agosto 2027. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Veneto. Misure antinquinamento o compensative Delib. Giunta Reg. 2 settembre 2025, n. 1005. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105. La Regione Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), recentemente aggiornato ad aprile 2025, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, anche in accordo con le altre Regioni del Bacino Padano, tra cui misure di potenziamento della limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti. L’aggiornamento del PRTRA ha introdotto la data del 1° ottobre 2025 per la limitazione della circolazione dei mezzi euro 5 diesel, data poi differita al 1° ottobre 2026 dal DL 21 maggio 2025, n. 73. Anche la soglia di popolazione dei Comuni coinvolti è passata da > 30.000 a > 100.000, ed inoltre il DL ha previsto che tali limitazioni possano essere “sostituite” dall’adozione, nei Piani di qualità dell’aria, di misure compensative idonee. Di conseguenza, con la Delibera n. 1005/2025, la Regione Veneto prende atto delle modifiche sopra evidenziate (differimento data limitazione circolazione veicoli Euro 5 diesel e aumento soglia di popolazione comunale) e incarica il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'attivazione del Comitato Tecnico, per valutare e determinare eventuali misure compensative alternative alla limitazione strutturale alla circolazione, da integrarsi nel PRTRA. BONIFICA SITI CONTAMINATI – Regione Veneto. Anagrafe dei siti da bonificare in applicativo A.R.Bo Delib. Giunta Reg. 26 agosto 2025, n. 964. Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Anagrafe dei siti da bonificare istituita ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Avvio dell'utilizzo del nuovo applicativo "A.R.Bo." (Anagrafe Regionale delle Bonifiche) e nuove disposizioni per l'accesso ai Bandi di finanziamento degli interventi pubblici. Istituita la nuova “Anagrafe dei siti da bonificare”, mediante l'utilizzo dell'applicativo regionale "A.R.Bo." (Anagrafe Regionale delle Bonifiche), in sostituzione dell'Anagrafe di cui alla DGR n. 4067/2008. Viene disposto che l'inserimento da parte dei soggetti Proponenti delle informazioni relative ai procedimenti di bonifica di competenza in A.R.Bo., a partire dal 1° gennaio 2026, costituisce elemento necessario per l'avvio delle procedure volte all'approvazione degli stessi, fatte salve situazioni di comprovata emergenza ambientale. RIFIUTI – Regione Veneto. Approvazione sottoprodotto Ceneri Volanti Decreto del Dirigente (reg.) 22 agosto 2025, n. 286. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera - del Sottoprodotto nominato "Ceneri Volanti". La Regione Veneto ha approvato il documento di Riconoscimento del Sottoprodotto “Ceneri Volanti”, intese come i residui polverizzati ottenuti dal processo di combustione del carbone per produrre energia e calore nelle centrali termoelettriche e raccolti attraverso precipitazione elettrostatica dei fumi di combustione e/o dai filtri a maniche. Le Ceneri Volanti posso essere utilizzate nelle filiere produttive dei cementifici e per la produzione di conglomerati cementizi (calcestruzzo). EMISSIONI IN ATMOSFERA – Comune di Verona. Indirizzi di intervento per autunno-inverno 2025-2026 Deliberazioni di Giunta n. 2025/889. Interventi per la limitazione dell'inquinamento atmosferico urbano - indirizzi per il periodo autunno-inverno 2025-2026. Deliberata l’attuazione degli adempimenti di competenza del Comune di Verona per limitare l’inquinamento atmosferico urbano nel periodo 1° ottobre 2025 – 30 aprile 2026, ossia: - Misure di limitazione della circolazione stradale ai veicoli a combustione interna; - Istituzione di “Giornate della sostenibilità” con limitazione della circolazione a tutti i veicoli; - Misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici e prescrizioni per combustioni all’aperto e spandimento liquami zootecnici; - Eventuali ulteriori provvedimenti in caso di necessità causate da fenomeni acuti di inquinamento atmosferico. NORME TECNICHE – Composti organici volatili Norma Tecnica UNI 4 settembre 2025, n. 11986 Fotocatalisi - Metodi di prova a flusso continuo - Determinazione della capacità di abbattimento di materiali fotocatalitici e filtri per il toluene in aria. La norma specifica un metodo per valutare le prestazioni di materiali fotocatalitici contenuti in malte cementizie e/o calci o matrici a base ceramica, vernici o materiali depositati come film sottili o rivestimenti su una varietà di substrati per l'abbattimento fotocatalitico del toluene, preso come molecola rappresentativa dei composti organici volatili, in fase gassosa. Il presente metodo è complementare alla UNI EN 16980-1 che utilizza come substrato ossido nitrico, e utilizza la stessa strumentazione. Questo metodo si applica anche alla valutazione di campioni da applicare con flusso perpendicolare alla superficie o che permea la superficie stessa come filtri polimerici e cartacei, strutture a nido d'ape e simili, con l'utilizzo di un condotto qui descritto da applicare nella camera di reazione. Le prestazioni del campione fotocatalitico in prova sono valutate misurando la velocità di degradazione del toluene (C7H8) utilizzando il metodo qui specificato. La velocità di abbattimento fotocatalitico è calcolata dalla conversione osservata minimizzando gli effetti dovuti alla limitazione del trasferimento di massa in un reattore CSTR, e permette di paragonare le attività fotocatalitiche dei vari materiali su una scala assoluta con significato fisico e ingegneristico. NORME TECNICHE – Acque potabili Norma Tecnica UNI EN 11 settembre 2025, n. 1017. Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Dolomite semicalcinata. La norma è applicabile alla dolomite semicalcinata utilizzata per il trattamento di acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche della dolomite semicalcinata e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova per la dolomite semicalcinata. NORME TECNICHE – Aria ambiente Norma Tecnica UNI EN 11 settembre 2025, n. 16339 Aria ambiente - Metodo per la determinazione della concentrazione di biossido di azoto mediante campionamento per diffusione. La norma fornisce dettagli per il campionamento e l'analisi di NO2 in aria ambiente utilizzando campionamento per diffusione seguito da estrazione e analisi mediante colorimetria o cromatografia agli ioni (IC). Essa può essere utilizzata per la misurazione in un intervallo di concentrazione approssimativamente tra 3 µg/m3 e 130 µg/m3. Un campione è tipicamente raccolto per un periodo che va da 1 a 4 settimane [13], con periodi di esposizioni che dipendono dalla progettazione del campionatore e dai livelli di concentrazione di NO2. Diversi adsorbenti possono essere utilizzati assorbire NO2 in aria ambiente utilizzando un campionatore per diffusione. La presente norma fornisce dettagli circa l'applicazione come reagente della trietanolammina. NORME TECNICHE – Acque potabili Norma Tecnica UNI EN 18 settembre 2025, n. 1717 Protezione dall'inquinamento dell'acqua destinata al consumo umano negli impianti idraulici potabili e requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso. La norma specifica una metodologia di analisi per proteggere l'acqua potabile negli impianti di acqua potabile all'interno e all'esterno degli edifici, ma anche all'interno dei locali, dal rischio di inquinamento dovuto al riflusso di acqua non potabile e fornisce raccomandazioni sulla progettazione, l'analisi dei rischi, i dispositivi di prevenzione del riflusso e i relativi metodi di installazione. NORME TECNICHE – Sistemi di refrigerazione e pompe di calore Norma Tecnica UNI EN ISO 18 settembre 2025, n. 5149-4 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 4: Conduzione, manutenzione, riparazione e recupero. La norma specifica i requisiti relativi agli aspetti di sicurezza e ambientali in relazione al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione dei sistemi di refrigerazione, nonché al recupero, al riutilizzo e allo smaltimento di tutti i tipi di refrigeranti, oli refrigeranti, fluidi termovettori, sistemi di refrigerazione e loro componenti. NORME TECNICHE – Biodiversità Norma Tecnica UNI/PdR 23 settembre 2025, n. 179. Requisiti per la valutazione e gestione dell'impronta di biodiversità e i progetti di generazione di Crediti di Biodiversità. La prassi di riferimento ha lo scopo di stabilire criteri e metodologie per supportare le organizzazioni nella valutazione e nella mitigazione della propria impronta di biodiversità. Inoltre, fornisce linee guida per la realizzazione di progetti di rigenerazione della biodiversità finalizzati alla generazione di Crediti di Biodiversità. La prassi si applica a tutte le tipologie di organizzazioni ed è applicabile sia sull'intero perimetro aziendale che a livello di singolo sito. La valutazione di conformità di terza parte è inclusa nel documento per assicurare la qualità e l'affidabilità delle valutazioni e delle informazioni fornite dall'organizzazione. NORME TECNICHE – Sostenibilità d’impresa Norma Tecnica UNI 11919-2:2025 Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 – Parte 2: Processi di reporting e accountability La norma ha l’obiettivo di offrire un sicuro e affidabile orientamento per le organizzazioni che operano sulla base di assunti valoriali e di governance orientati ad un modello di sviluppo sostenibile. In tal senso la norma non definisce requisiti ma riporta indicazioni per affrontare concretamente l’attività di rendicontazione di sostenibilità. SICUREZZA ANTINCENDIO – scadenze per gli adeguamenti nelle università e istituti di alta formazione Decreto del Ministero dell’interno del 14 agosto 2025 “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”. Con il Decreto vengono disposte le prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Entro il 31 dicembre 2025, gli Enti interessati dovranno richiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione dei progetti di adeguamento e dimostrare di aver messo in atto misure minime come illuminazione di emergenza, impianti di allarme, estintori, segnaletica e regole di esercizio. Il percorso dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2027, data entro la quale tutte le strutture dovranno risultare pienamente conformi alla normativa. Fino al completamento dei lavori, i responsabili delle attività dovranno introdurre misure gestionali di compensazione del rischio: - limitazione dei materiali combustibili; - controllo dell’affollamento; - sorveglianza costante; - incremento degli addetti antincendio opportunamente formati; - svolgimento di almeno due esercitazioni di emergenza all’anno. ATTREZZATURE DI LAVORO - segnalazione incidenti con dispositivi medici Decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2025 “Termini e modalità di segnalazione degli incidenti che coinvolgono i dispositivi medici e i dispositivi dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 da parte degli operatori sanitari, degli utilizzatori profani e dei pazienti”. Il Decreto introduce nuove regole per la segnalazione degli incidenti con dispositivi medici, compresi quelli elencati nell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745, quindi si tratta non solo di dispositivi medici tradizionali, ma anche di prodotti senza finalità medica come apparecchiature estetiche, lenti a contatto, filler e dispositivi similari. La novità principale riguarda l’adozione di un sistema standardizzato di segnalazione, accessibile attraverso un modulo online integrato nella piattaforma informativa NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) del Ministero della Salute. Un altro aspetto innovativo è l’ampliamento dei soggetti coinvolti nella vigilanza, non solo i fabbricanti, ma anche operatori sanitari, pazienti e utilizzatori profani possono (e in alcuni casi devono) contribuire al monitoraggio degli incidenti. Gli operatori sanitari pubblici e privati hanno l’obbligo di segnalare gli incidenti gravi entro 10 giorni dalla conoscenza dell’evento. Rientrano tra gli incidenti gravi quelli che provocano la morte, un grave deterioramento della salute o che rappresentano una seria minaccia per la salute pubblica. Per gli incidenti non gravi, la segnalazione è facoltativa, ma deve essere fatta entro 30 giorni. I pazienti e utilizzatori profani non hanno un obbligo diretto, ma possono segnalare incidenti (gravi o non gravi) all’operatore sanitario, che a sua volta dovrà provvedere nei tempi previsti. I dati inseriti alimentano direttamente il sistema NSIS, vengono trattati nel rispetto del GDPR, non devono contenere dati personali della persona coinvolta nell’incidente. Il provvedimento entrerà in vigore il 18 marzo 2026. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – utilizzo dell’intelligenza artificiale Legge n. 132 del 23 settembre 2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. L’articolo 11 della Legge introduce principi generali per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro. In particolare, viene stabilito che i sistemi di IA devono essere impiegati per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni e aumentare la produttività, sempre in conformità al diritto dell’Unione europea. L’utilizzo deve avvenire in modo sicuro, affidabile e trasparente, senza ledere la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o committente ha l’obbligo di fornire un’informativa ai lavoratori circa l’impiego dell’IA, nei casi e con le modalità previste dall’art. 1-bis del D. Lgs. n. 152/1997. L’obbligo si applica in presenza di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, che incidono su: - assunzione o del conferimento dell'incarico; - gestione o cessazione del rapporto di lavoro; - assegnazione di compiti o mansioni; - indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni; - adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Viene inoltre ribadito il principio di equità e non discriminazione, l’utilizzo dell’IA nei rapporti di lavoro non può in nessun caso avere effetti discriminatori. L’art. 12 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. L’art. 13 si concentra sull’impiego dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. L’utilizzo dei sistemi di IA è consentito solo come supporto strumentale all’attività professionale. Il lavoro intellettuale deve rimanere prevalente rispetto all’uso dell’IA. Per salvaguardare il rapporto fiduciario con i clienti, il professionista deve comunicare in modo chiaro, semplice ed esaustivo le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale impiegati. La norma è in vigore dal 10 ottobre 2025. Entro i 12 mesi successivi il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act). ATTREZZATURE DI LAVORO – 14° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione dei lavori sotto tensione Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 103 del 9 settembre 2025 “14° elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione dei lavori sotto tensione”. Con il Decreto sono stati adottati gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del D. Lgs. 81/2008. ANTINCENDIO – linee guida per gli impianti fotovoltaici Nota del Ministero dell'Interno n. 14030 del 1° settembre 2025 “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici”. Con la Nota vengono approvate le nuove Linee guida di prevenzione incendi dedicate alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici installati all’interno di attività soggette, o a servizio delle stesse. Le linee guida riguardano gli impianti fotovoltaici fino a 1500 V in corrente continua, ubicati in attività comprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Sono inclusi anche i sistemi installati su tetti, facciate, pergole, pensiline e tettoie, nonché le coperture di parcheggi e distributori di carburanti, quando interferenti con le attività soggette. Restano invece esclusi i piccoli impianti plug & play, quelli sotto gli 800 W, gli impianti a terra e gli agrivoltaici distanti più di 100 metri dagli edifici soggetti. Le misure introdotte mirano a: - ridurre la probabilità di innesco di incendi nei generatori FV o nelle parti elettriche; - limitare la propagazione del fuoco, sia all’interno che all’esterno dell’edificio; - garantire condizioni sicure per occupanti e soccorritori, anche evitando cadute di parti in fiamme; - preservare la funzionalità di sistemi di evacuazione di fumo e calore. Le linee guida forniscono prescrizioni dettagliate riguardo a: - compartimentazione e distanze di sicurezza per i pannelli FV (con schemi esemplificativi); - installazione di inverter su strutture incombustibili o protette da materiali resistenti al fuoco; - sistemi di sezionamento di emergenza, facilmente accessibili e segnalati; - manutenzione programmata, con registrazione su appositi registri e ispezioni periodiche (almeno biennali); - obbligo di predisporre un manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. La nota chiarisce che l’installazione di un impianto fotovoltaico in attività esistenti costituisce sempre una modifica rilevante ai fini antincendio. Se la valutazione del rischio mostra un aggravio delle condizioni di sicurezza, sarà necessario presentare al Comando VV.F. una valutazione del progetto. Negli altri casi è sufficiente la SCIA antincendio, comunque obbligatoria. AMIANTO - notifiche e piani di lavoro Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 7269 del 3 settembre 2025 “Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215". Precisazioni”. La Circolare è una Nota INL che fornisce indicazioni operative relative alle attività di controllo e vigilanza sull'amianto, in particolare per le comunicazioni richieste ai sensi degli articoli 250 e 256 del D. Lgs. 81/2008. In sintesi, la Nota chiarisce che le comunicazioni relative all'amianto devono essere inviate esclusivamente alla ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente. FORMAZIONE – percorsi formativi per il personale docente Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 1/2025 del 18/09/2025 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni “percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università”. Seduta della Commissione del 18 settembre 2025”. L’Università degli Studi di Udine ha presentato interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università. Il dubbio riguarda la possibilità che i docenti che non siano esposti a rischi medi o alti possano frequentare corsi di formazione specifica individuati per il rischio basso, fermo restando che i contenuti e la durata della formazione dipendono dall’esito della valutazione dei rischi svolta dal datore di lavoro. Alla luce del quadro normativo richiamato, la Commissione Interpelli ha stabilito che: - il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendale, non sia esposto, neppure saltuariamente, a rischi classificabili come medi o alti, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso; - resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire che i contenuti formativi siano adeguati ai rischi effettivi emersi dalla valutazione, anche se diversi da quelli generalmente associati al settore di appartenenza. INAIL – punture da imenotteri Pubblicata la scheda “Punture da imenotteri: conosciamo la portata del fenomeno?”. Le reazioni da punture di imenotteri (api, vespe, calabroni, ecc.) rappresentano un rischio occupazionale per alcune categorie di lavoratori che svolgono attività all’aperto o in aree rurali. L’allergia al veleno di imenotteri rappresenta un fenomeno di rilevanza clinica, come causa di morbilità e mortalità in tutto il mondo. Dal 2017 al 2023 risultano registrati in Europa 5851 casi di anafilassi corredati di informazioni circa l’attività di lavoro svolta dal soggetto colpito: sul totale dei casi determinati da allergeni di origine occupazionale, certa o sospetta (225 casi, pari al 3.8% del totale dei casi registrati), l’82.7% è causato da insetti (186 casi). Il veleno delle api risulta l’agente scatenante la reazione anafilattica nella maggior parte dei casi occupazionali (38%), mentre quello di vespe risulta coinvolto in misura maggiore nello svolgimento di attività extralavorative. MICROCLIMA – qualità dell'aria indoor negli uffici L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rapporto ISTISAN 25/15 del 12 settembre 2025 “Qualità dell’aria indoor negli uffici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici”. Il documento ha come obiettivo primario fornire indicazioni tecnico-scientifiche aggiornate per l’identificazione, la valutazione e la gestione delle fonti di inquinanti chimici e biologici negli spazi chiusi di lavoro. È pensato come guida operativa per datori di lavoro, RSPP, tecnici della prevenzione e operatori sanitari, in coerenza con le linee guida europee e le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel Rapporto vengono analizzati principali agenti chimici (come formaldeide, composti organici volatili, VOC, e ozono) e agenti biologici (muffe, batteri, allergeni). Per ciascuna categoria vengono proposti criteri di campionamento, frequenze di monitoraggio, tecniche analitiche e soglie guida. Il testo indica anche le strategie per gestire queste sostanze, sottolineando l’importanza di una visione integrata che consideri ventilazione, impianti HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), materiali a basse emissioni e manutenzione. Le modalità suggerite cercano di armonizzare aspetti tecnici e gestionali, affinché gli ambienti d’ufficio diventino più salubri senza gravare eccessivamente sul costo gestionale. Tra le raccomandazioni operative spicca l’adozione di sistemi di ventilazione adeguati, un uso corretto e periodico dei circuiti HVAC, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui componenti strutturali e impiantistici. Il rapporto invita a scegliere arredi e materiali con basse emissioni, a contenere correnti d’aria e infiltrazioni, e a prevedere ispezioni regolari. Particolare attenzione è dedicata anche ai sistemi di monitoraggio continuo degli inquinanti, che consentono interventi tempestivi qualora vengano superati i valori guida indicati. Il Rapporto si propone quindi come strumento di supporto per tradurre le evidenze in azioni concrete negli ambienti di lavoro chiusi. INAIL – automazione ed integrazione di sistemi intelligenti nei contesti lavorativi Pubblicata la scheda “Le nuove competenze e le soft skill nell’era digitale”. La crescente automazione e l’integrazione di sistemi intelligenti nei contesti lavorativi comportano la necessità di competenze nuove e costantemente aggiornate, anche in termini di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Il mondo del lavoro attraversa una fase di profonda trasformazione, influenzata da tre fattori principali tra loro interconnessi: - L’avanzamento delle tecnologie digitali. Il progresso tecnologico, in particolare con l’intelligenza artificiale (IA) e l’automazione, ha trasformato i processi lavorativi, delegando alle macchine i compiti ripetitivi e a basso valore aggiunto. Ciò richiede alle persone competenze sempre più orientate alla creatività, al pensiero critico e alla gestione della complessità, ridefinendo il valore del contributo umano. - La transizione ecologica. La crescente urgenza ambientale e la spinta verso la sostenibilità favoriscono la nascita di nuovi settori economici e professionali legati, ad esempio, all’economia circolare, alle energie rinnovabili e alla gestione responsabile delle risorse. - I cambiamenti demografici legati all’invecchiamento della popolazione. Questo fenomeno richiama la necessità di adottare approcci innovativi per mantenere la produttività e favorire il trasferimento di conoscenze tra generazioni, valorizzando l’esperienza dei lavoratori più anziani e stimolando l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. La flessibilità professionale e l’aggiornamento continuo delle competenze sono diventati, pertanto, elementi indispensabili per rimanere competitivi nel mondo del lavoro, all’interno di un contesto che richiede di integrare innovazione, sostenibilità e inclusione generazionale. INAIL – radioprotezione nell’industria della produzione del cemento e dei refrattari Pubblicate due nuove schede informative sull’industria della produzione del cemento e sulla produzione di refrattari. Nell’ambito del progetto di ricerca NORM (BRIC ID 30-2019) sono state sviluppate metodologie per valutare l’impatto radiologico delle matrici con NORM alla luce del dettato di legge: - “Industria della produzione del cemento e radioprotezione” in cui viene presentata la sua applicazione al settore della produzione di cemento sotto forma di protocollo operativo. - “Produzione di refrattari e radioprotezione: una metodologia tecnico-pratica ai sensi del d.lgs. 101/2020” in cui viene presentata la sua applicazione al settore della produzione dei refrattari sotto forma di protocollo operativo. INAIL – Reinserimento e integrazione lavorativa persone con disabilità lavoro L’Inail garantisce alle persone con disabilità da lavoro la conservazione del posto di lavoro e la continuità lavorativa prioritariamente con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psicofisiche, con una mansione diversa, attraverso progetti personalizzati di reinserimento lavorativo. Lo stesso sostegno è garantito anche nel caso di inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Pubblicati due opuscoli informativi e due brochure, dedicati rispettivamente ai lavoratori ed ai datori di lavoro, che illustrano gli interventi previsti dall’Istituto e forniscono le indicazioni utili per accedere ai finanziamenti, mentre le brochure contengono una sintesi delle informazioni principali: - Reinserimento lavorativo persone con disabilità da lavoro – Opuscolo informativo Datore di lavoro e Brochure informativa Datore di lavoro. - Reinserimento lavorativo persone con disabilità da lavoro – Opuscolo informativo Lavoratore e Brochure informativa Lavoratori. INAIL – le malattie psichiche nei contesti lavorativi Pubblicata la scheda “Le malattie psichiche sul lavoro” che fornisce una panoramica dei dati disponibili sulle malattie psichiche sul lavoro partendo dagli archivi INAIL delle denunce e indennizzi e utilizzando le informazioni fornite dai sistemi Malprof e Marel. Le malattie professionali causate da condizioni stressanti nel luogo di lavoro rientrano nella categoria delle cosiddette patologie psichiche. La gestione del lavoratore con problemi di salute mentale è di particolare interesse e attualità e la stessa deve basarsi sulla conoscenza dei dati sul fenomeno e sulla possibilità della messa in atto di azioni di assistenza per la salute mentale sul lavoro e sulla valutazione della loro efficacia. INAIL – gas anestetici fluorurati nelle sale operatorie Pubblicata la scheda “Impiego di gas anestetici fluorurati nelle sale operatorie: indicazioni del regolamento (UE) 2024/573 per la sostenibilità ambientale in ottica One Health” che indica i rischi associati all’utilizzo ed al controllo dei gas fluorurati ad effetto serra (in particolare gli idrofluorocarburi, HFC-HydroFluoroCarbon), considerando la loro sostituzione con soluzioni più sostenibili, modalità idonee di controllo, obblighi di recupero ed altri adempimenti finalizzati a ridurre, su base annuale, le emissioni di gas fluorurati. Per diverse apparecchiature si è riscontrato, quindi, un passaggio all’uso di alternative con minore “potenziale di riscaldamento globale” (Global warming potential, GWP), definito dall’Ipcc, ricorrendo ad altre fonti naturali (ad esempio aria, anidride carbonica, ammoniaca, idrocarburi e acqua). INAIL – valutazione del rischio biologico Pubblicata la monografia “Bio-ritmo ospedali – Metodologia per la valutazione del rischio biologico” che descrive la metodologia Inail BIO-RITMO nella sua versione validata per la valutazione del rischio biologico in ambito ospedaliero. Obiettivo del metodo è fornire ai datori di lavoro e a quanti sono coinvolti nelle attività di valutazione dei rischi professionali uno strumento omogeneo, agevole e oggettivo, che consenta la comparabilità dei risultati della valutazione in ottica di miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza e favorisca l’individuazione e la pianificazione temporale degli interventi migliorativi da attuare secondo una scala di priorità, a tutela dei lavoratori esposti al rischio biologico. NORME TECNICHE – sostenibilità d’impresa Norma Tecnica UNI 11919-2:2025 “Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 – Parte 2: Processi di reporting e accountability” La norma ha l’obiettivo di offrire un sicuro e affidabile orientamento per le organizzazioni che operano sulla base di assunti valoriali e di governance orientati ad un modello di sviluppo sostenibile. In tal senso la norma non definisce requisiti ma riporta indicazioni per affrontare concretamente l’attività di rendicontazione di sostenibilità. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI 11988:2025 “Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza asserviti agli impianti di rivelazione incendio” La norma specifica i requisiti per la progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza, destinati principalmente a diffondere informazioni per la protezione delle vite umane entro una o più specifiche aree, all'interno o all'esterno, durante un'emergenza. La norma non si applica ai sistemi sonori che utilizzano campane o altri dispositivi sonori. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 18080:2025 “Vetro per edilizia - Reazione al fuoco - Istruzioni di montaggio e fissaggio per prodotti di vetro e applicazione estesa dei risultati di prova” La norma fornisce precisazioni sulle regole di montaggio e fissaggio per sottoporre a prova i prodotti di vetro e fornisce linee guida. Definisce le procedure per l'applicazione estesa dei risultati di prova ottenuti in conformità alle EN ISO 1716, EN ISO 11925-2, EN ISO 1182 ed EN 13823 e classificati secondo la EN 13501-1. NORME TECNICHE – Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza Norma Tecnica UNI ISO 3864-1:2025 “Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 1: Principi di progettazione della segnaletica e della marcatura di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN ISO 3864-2:2025 “Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 2: Principi di progettazione per le etichette di sicurezza dei prodotti” Norma Tecnica UNI EN ISO 3864-3:2025 “Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 3: Principi di progettazione per i simboli grafici da utilizzare nella segnaletica di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN ISO 3864-4:2025 “Simboli grafici - Colori e segnaletica di sicurezza - Parte 4: Proprietà colorimetriche e fotometriche dei materiali della segnaletica di sicurezza” Le norme specificano rispettivamente: - i colori di identificazione di sicurezza e i principi di progettazione per la segnaletica e le marcature di sicurezza da utilizzare nei luoghi di lavoro e nelle aree pubbliche ai fini della prevenzione degli incidenti, della protezione antincendio, dell'informazione sui rischi per la salute e dell'evacuazione di emergenza. Essa stabilisce inoltre i principi di base da applicare nello sviluppo di norme contenenti segnaletica di sicurezza; - principi aggiuntivi alla norma ISO 3864-1 per la progettazione di etichette di sicurezza per i prodotti, ovvero qualsiasi articolo fabbricato e offerto in vendita nel normale corso degli affari, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prodotti di consumo e attrezzature industriali. Lo scopo di un'etichetta di sicurezza di prodotto è quello di avvisare le persone di un pericolo specifico e di identificare come evitarlo; - principi, criteri e linee guida per la progettazione di simboli grafici da utilizzare nella segnaletica di sicurezza come definito nella ISO 3864-1 e per l'elemento segnaletico di sicurezza delle etichette di sicurezza dei prodotti come definito nella ISO 3864-2; - i requisiti colorimetrici e fotometrici e i metodi di prova per i colori della segnaletica di sicurezza da utilizzare nei luoghi di lavoro e nelle aree pubbliche. Essa fornisce le specifiche colorimetriche e fotometriche per i colori di sicurezza e di contrasto prescritti nella ISO 3864-1. NORME TECNICHE – condotti dei sistemi di ventilazione Norma Tecnica UNI EN 15780:2025 “Ventilazione per gli edifici - Condotti - Pulizia dei sistemi di ventilazione” La norma specifica i requisiti generali e fornisce linee guida per i sistemi di ventilazione, ad eccezione di quelli destinati ad ambienti industriali, medici e di laboratorio. Il documento specifica, inoltre, i criteri e le procedure di pulizia necessari per valutare e mantenere la pulizia dei sistemi di ventilazione durante il loro ciclo di vita, dalla progettazione e installazione alla manutenzione. Il presente documento è applicabile sia ai sistemi di ventilazione nuovi che a quelli esistenti, con e senza sistemi di condizionamento dell'aria e di estrazione dell'aria dalle cucine. NORME TECNICHE – carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 5053-2:2025 “Carrelli industriali - Vocabolario - Parte 2: Bracci delle forche e accessori” La norma stabilisce solo il vocabolario dei bracci delle forche e degli accessori per la movimentazione del carico. NORME TECNICHE – ascensori Norma Tecnica UNI EN 81-44:2025 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 44: Impianti di sollevamento nelle turbine eoliche” Norma Tecnica UNI EN 81-76:2025 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 76: Uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili” Le norme specificano rispettivamente: - le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di impianti di sollevamento elettrici installati permanentemente per servizio interno o esterno nelle turbine eoliche e destinati all'accesso alle aree di lavoro sulle turbine eoliche, incluse le procedure di salvataggio ed evacuazione; - i requisiti aggiuntivi alla EN 81-20:2020 per nuovi ascensori per persone e cose, che possono essere usati per supportare una più rapida evacuazione delle persone con disabilità, inclusi i casi di allarme incendio. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 14439:2025 “Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre” La norma fornisce i requisiti di sicurezza per le gru a torre. NORME TECNICHE – Macchine per fonderia Norma Tecnica UNI EN ISO 23063:2025 “Macchine per fonderia - Requisiti di sicurezza delle macchine per colata ad alta pressione o pressofusione” La norma specifica i requisiti di sicurezza delle macchine per colata in alta pressione dei metalli o HPDCM, in seguito denominate macchine per pressofusione. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 10286:2025 “Bombole per gas - Vocabolario” La norma definisce i termini relativi alla fabbricazione e all'uso delle bombole per gas e di altri recipienti a pressione e dei loro accessori. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI ISO 11119-1:2025 “Bombole per gas - Progettazione, costruzione e prove di bombole e tubi ricaricabili per gas in materiale composito - Parte 1: Bombole e tubi per gas in materiale composito rinforzato con fibre avvolte circonferenzialmente fino a 450 l.” Norma Tecnica UNI ISO 11119-2:2025 “Bombole per gas - Progettazione, costruzione e prove di bombole e tubi ricaricabili per gas in materiale composito - Parte 2: Bombole e tubi per gas in materiale composito rinforzato con fibre completamente avvolte fino a 450 l. con anima metallica per la distribuzione del carico” Norma Tecnica UNI ISO 11119-3:2025 “Bombole per gas - Progettazione, costruzione e prove di bombole e tubi ricaricabili per gas in materiale composito - Parte 3: Bombole e tubi per gas in materiale composito rinforzato con fibre completamente avvolte fino a 450 l con anima metallica non distribuente il carico o con anima non metallica o senza anima” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti minimi per il materiale, la progettazione, la costruzione e la lavorazione, i processi di fabbricazione, gli esami e le prove al momento della fabbricazione per: bombole o tubi avvolti circonferenzialmente in materiale composito di tipo 2 con rivestimento metallico di ripartizione del carico e rinforzo in materiale composito solo sulla parte cilindrica; capacità d'acqua fino a 450 l; stoccaggio e trasporto di gas compressi o liquefatti; bombole e tubi con rinforzo composito in fibra di carbonio, fibra aramidica o fibra di vetro (o una loro miscela) all'interno di una matrice o filo d'acciaio per fornire un rinforzo circonferenziale; una vita minima di progetto di 15 anni; - i requisiti minimi per il materiale, la progettazione, la costruzione e la lavorazione, i processi di fabbricazione, gli esami e le prove al momento della fabbricazione per: bombole o tubi di tipo 3 completamente avvolti con anima in metallo per la distribuzione del carico e materiale composito di rinforzo sia sulla parte cilindrica sia sulle estremità bombate; capacità d'acqua fino a 450 l; stoccaggio e trasporto di gas compressi o liquefatti; bombole e tubi con rinforzo composito in fibra di carbonio, fibra aramidica o fibra di vetro (o una loro miscela) all'interno di una matrice; una vita minima di progetto di 15 anni; - i requisiti minimi per il materiale, la progettazione, la costruzione e la lavorazione, i processi di fabbricazione, gli esami e le prove al momento della fabbricazione per: bombole o tubi di tipo 4 completamente avvolti con anima non distribuente il carico e rinforzo in materiale composito sia sulla parte cilindrica sia sulle estremità bombate; bombole o tubi di tipo 5 completamente avvolti senza anima e con una pressione di prova minore di 60 bar sia sulla parte cilindrica sia sulle estremità bombate; capacità d'acqua fino a 450 l; stoccaggio e trasporto di gas compressi o liquefatti; bombole e tubi con rinforzo composito in fibra di carbonio, fibra aramidica o fibra di vetro (o una loro miscela) all'interno di una matrice; una vita minima di progetto di 15 anni. Le bombole e i tubi fabbricati e sottoposti a prova secondo il presente documento non sono destinati a contenere gas tossici, ossidanti o corrosivi. La norma non si applica alla progettazione, al montaggio e alle prestazioni delle guaine protettive rimovibili. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2025-3197 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 08/2025 AMBIENTE RIFIUTI – rettifica alla data di applicazione della Decisione n. 2025/934 sui rifiuti di batterie Rettifica 19 agosto 2025, n. 90657. Rettifica della decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie. Lo scorso 20 maggio 2025 è stata pubblicata la Decisione delegata n. 2025/934, che ha modificato l’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti da batterie, per migliorarne la gestione e tracciabilità. Tra le varie disposizioni: - È stato riscritto il sottocapitolo 16.06 (batterie ed accumulatori); - È stato modificato il capitolo 19 (rifiuti da impianti di trattamento), anche con l’aggiunta di un nuovo paragrafo (il 19.14) specifico per le frazioni intermedie provenienti dal trattamento termico o meccanico dei rifiuti di batterie e degli scarti di fabbricazione delle batterie; - Sono stati soppressi i CER 20.01.33* e 20.01.34 e aggiunti i CER 20.01.42*, 20.01.43* e 20.01.44 per batterie esauste oggetto di raccolta differenziata nei rifiuti urbani. La Decisione n.2025/934 inizialmente era indicata come applicabile dal 9 novembre 2026. La Commissione europea, tuttavia, ha aggiornato tale termine, posticipando la data di applicazione al 9 dicembre 2026. EUDR – documento di orientamento per le imprese e le autorità competenti Comunicazione (UE) 12 agosto 2025, n. 4524. Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento - per il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero. L'articolo 15, paragrafo 5, del Regolamento n. 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (Regolamento EUDR) stabilisce che la Commissione può formulare orientamenti al fine di agevolare l'attuazione armonizzata del regolamento. Viene quindi pubblicato il Documento di orientamento per le imprese relativo all’EUDR, il quale chiarisce ulteriormente parti specifiche del testo legislativo e può quindi fungere da guida per operatori e commercianti. Si ricorda che il Regolamento n. 2023/1115 stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno al fine di ridurre al minimo il contributo dell’UE alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo. I nuovi obblighi previsti per operatori e commercianti si applicano dal 30/12/2025. Per gli operatori che al 31/12/2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese a norma della Direttiva 2013/34/UE, gli obblighi si applicano dal 30/06/2026 ad eccezione dei prodotti di cui all’Allegato I del Reg. 955/2010/UE sulla commercializzazione del legno. REACH – modifiche al regolamento per sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione Regolamento (UE) 2025/1731 della Commissione, dell'8 agosto 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni. Il Regolamento aggiorna l’allegato XVII del REACH introducendo nuove limitazioni all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B. Con il provvedimento, vengono aggiornate le appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII, inserendo ulteriori sostanze recentemente classificate come CMR dal Regolamento delegato (UE) 2024/197, ed introduce modifiche specifiche per il cumene. In particolare: - Diuron, tetrabromobisfenolo-A, N,N-dimetil-p-toluidina, 4-nitrosomorfolina, 4-metilimidazolo (appendice 2); - Dimetil propilfosfonato (appendice 4); - Diversi composti organici e derivati dello stagno, tra cui maleato e ossido dibutilstannico, bisfenolo AF, 1,4-benzendiammina derivati misti (appendice 6); - Cumene: restrizioni e deroghe (vietato l’uso in concentrazione ≥0,1% nei carburanti per l’aviazione destinati a piloti non professionisti. Contestualmente viene introdotta una deroga che consente l’impiego del cumene in specifici carburanti per aeromobili). Le nuove restrizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2025. ANTINCENDIO – ulteriore proroga per la qualificazione dei manutentori antincendio Decreto del Ministero dell’interno del 15 luglio 2025 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Con il Decreto, viene prorogato di un anno l’obbligo di qualificazione dei manutentori antincendio, spostando la scadenza al 25 settembre 2026. La decisione nasce dalle difficoltà operative legate alla distribuzione delle sedi di esame, alla complessità delle valutazioni da parte delle commissioni ed alla necessità di completare l’applicativo informatico nazionale dedicato alla gestione delle qualifiche. ADR - questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 23112 del 13 agosto 2025 “Questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale ADR 2025 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (C.F.P. – A.D.R. 2025)”. Con la Circolare si comunica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale, aggiornato all'ADR 2025. SOSTENIBILITA’ – recepita proroga per report di sostenibilità Legge 8 agosto 2025, n. 118. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Recepita la proroga per gli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità (Direttiva CSRD n.2022/2464), introdotta dalla Direttiva “Stop the Clock” n. 2025/794. Viene dunque aggiornato il calendario di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n.125/2024, che ha recepito in Italia la Direttiva CSRD: viene posticipato di due anni l’obbligo di rendicontazione per le grandi imprese non quotate (dal 2026 al 2028) e per le PMI quotate (dal 2027 al 2029). In vigore dal 10 agosto 2025. RIFIUTI – pene più severe per reati ambientali Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116. Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. Modificato il D.Lgs. n. 152/2006, con l’inserimento di pene più severe per i reati ambientali in materia di rifiuti, tra i quali: - Trasporto di rifiuti conto terzi senza essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; - Abbandono di rifiuti; - Discariche abusive; - Combustione illecita di rifiuti; - Spedizione illegale di rifiuti. VARIE – approvazione del Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche o strategiche Deliberazione (naz.) 12 giugno 2025, n. 2. Approvazione del Programma nazionale di esplorazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, e dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Delibera n. 2/2025). Per limitare la dipendenza delle forniture dalla iper-concentrazione delle risorse, spesso in Paesi politicamente instabili o comunque ritenuti a rischio, la Commissione Europea ha elaborato un nuovo regolamento per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime ritenute critiche o strategiche (Regolamento n. 2024/1252, Critical Raw Materials Act). Il Regolamento prevede infatti che gli Stati membri predispongano un Programma di Esplorazione generale nazionale ed effettuino la caratterizzazione dei rifiuti estrattivi, compresi quelli abbandonati, in termini di contenuto in Materie Prime Critiche. Anche per l’Italia risulta determinante recuperare una quota di autonomia strategica di origine mineraria: viene quindi approvato il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche o strategiche (PNE), con cui definire un quadro delle potenzialità minerarie nazionali tramite l’integrazione delle informazioni minerarie pregresse con una nuova campagna di ricerca mineraria di base. Il programma mira a identificare le aree più promettenti dal punto di vista minerario, focalizzando l’interesse sulle Materie Prime Critiche/Strategiche definite dalla UE, in molti casi mai o poco ricercate in Italia, ma anche su altri materiali di specifico interesse per l’industria nazionale. ARIA – pubblicato il Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell’Aria Deliberazione (naz.) 20 giugno 2025. Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria. A completamento della news inserita nell’aggiornamento di giugno 2025, si comunica la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale Italiana del 2 agosto 2025, della Deliberazione nazionale 20 giugno 2025, riportante il testo del Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell’Aria, strumento strategico nazionale per il contrasto dell’inquinamento atmosferico e l’adeguamento dell’Italia agli obblighi previsti dalla normativa ambientale europea. PCB-PCT – smaltimento trasformatori entro il 31 dicembre 2025 Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto ad un interpello di Confindustria in merito all’applicazione del Regolamento n. 2019/1021 sui POPs (inquinanti organici persistenti): nello specifico, viene precisato che, a differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 209/1999), i trasformatori “contenenti più dello 0,005% di policlorobifenili (PCB) e volumi superiori a 0,05 dm3” non potranno essere usati fino al termine della loro vita operativa ma, coerentemente alle norme europee sui POPs (che prevedono obblighi più stringenti di eliminazione per gli articoli contenenti PCB), dovranno essere messi fuori servizio, bonificati o smaltiti entro il 31 dicembre 2025. EMISSIONI IN ATMOSFERA – studio sullo stoccaggio nazionale di CO2 Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato uno studio sulla cattura, utilizzo e stoccaggio dell'anidride carbonica (CCUS) a livello nazionale, ritenuti tasselli importanti per la decarbonizzazione del Paese, coerentemente con le prospettive del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Lo studio fornisce una base tecnica e conoscitiva per guidare le future scelte legislative e regolatorie, presentando una serie di proposte per aiutare lo sviluppo della filiera. Lo studio è reperibile al link: https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/mase_studio_ccus_2025-pdf. VALUTAZIONI AMBIENTALI – voltura VIA statale Si segnala che, dal 11 agosto 2025, qualora un’azienda voglia volturare il proprio provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, dovrà utilizzare il nuovo modulo disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/5500#:~:TEXT=PER%20VENIRE%20INCONTRO%20ALLE%20NUMEROSE%20RICHIESTE%20DEI%20PROPONENTI,,ALLA%20PAGINA%20DEDICATA%20ALLE%20SPECIFICHE%20TECNICHE%20E%20MODULISTICA.) EMISSIONI IN ATMOSFERA – indicazioni tecniche per studi modellistici ARPA Emilia-Romagna ha recentemente pubblicato un documento di riferimento per operatori ed Enti, dal titolo “Indicazioni per l’utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione in atmosfera e presentazione dei risultati”, con l’obiettivo di fornire supporto agli studi di modellistica sulla dispersione di inquinanti e odori. Lo studio è reperibile al link: https://www.arpae.it/it/notizie/indicazioni-tecniche-per-studi-modellistici-sulle-emissioni. ACQUE RIUTILIZZO – acque reflue depurate per antincendio Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto ad un interpello in merito al riutilizzo di acque reflue depurate per scopi antincendio in situazioni di emergenza idrica: secondo il Ministero, l’utilizzo è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall’attuale normativa in vigore, il DM n.185/2003, per gli usi civili ed industriali delle acque reflue affinate, e quindi previa specifica autorizzazione. Viene infatti dichiarato che “la sussistenza di una crisi idrica, di per sé, non è suscettibile di giustificare un riutilizzo sine titulo, là dove non sanzionata da una dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi delle pertinenti normative statali o regionali da parte delle autorità competenti che preveda espressamente l’esercizio di siffatti poteri straordinari”. Nel merito dei limiti da rispettare per tale riutilizzo, il Ministero precisa che “ferme le pertinenti valutazioni spettanti alle autorità competenti, l’uso antincendio di acque affinate presenta caratteri materiali assimilabili agli usi civili, con la conseguenza che gli standard minimi previsti per questi ultimi dall’art. 4 comma 1 del d.m. 185/2003 e dal punto 1 dell’allegato allo stesso d.m. n. 185/2003 costituiscono un solido riferimento ai fini del riutilizzo delle acque per usi antincendio”. BONIFICA SITI CONTAMINATI – Regione Veneto. Linee Guida per interventi ed opere Delib. Giunta Reg. 29 luglio 2025, n. 849. Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Disciplina attuativa dell'articolo 242-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006. Approvate le Linee Guida che disciplinano la realizzazione di interventi e opere da realizzarsi nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto, non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale. Vengono inoltre approvati i modelli per le comunicazioni o per le istanze previste dalle Linee Guida che il proponente deve trasmettere all'Ente Procedente e all’Ente Competente. IPPC/AIA – Regione Veneto. Modulistica per modifica non sostanziale AIA di competenza regionale Decreto del Dirigente (reg.) 29 luglio 2025, n. 256. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione di comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006 per le AIA assegnate ai sensi della L.R. 12/2024 alla struttura regionale competente in materia di ambiente. Attuazione dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2025 in materia di AIA adottato ai sensi dell'articolo 22 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. In attuazione dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2025 in materia di AIA, viene approvata la modulistica da utilizzarsi da parte dei gestori per le comunicazioni di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006, per le AIA afferenti alla struttura regionale competente in materia di ambiente. VALUTAZIONI AMBIENTALI – Regione Veneto. Revisione cartografica siti Rete Natura 2000 Deliberazione della Giunta Regionale n. 872 del 29 luglio 2025. Rete ecologica europea Natura 2000. Revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della Rete Natura 2000 della provincia di Vicenza e di Verona e sviluppo banca dati. Approvata la revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie dei seguenti Siti della Rete Natura 2000, afferenti alla Provincia di Verona e di Vicenza: - IT3210002 “Monti Lessini: Cascate di Molina”; - IT3210004 “Monte Luppia e P.ta San Vigilio”; - IT 3210006 “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora”; - IT 3210021 “Monte Pastello”; - IT 3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”; - IT 3220037 “Colli Berici”. Per i medesimi siti sono dunque approvate le Carte degli habitat areali, i Rilievi fitosociologici, i GIS delle pressioni, i Perimetri degli ambiti di conservazione e i Formulari standard aggiornati. ENERGIA – Regione Lombardia. Modulistica per titoli abilitativi fotovoltaico Decreto del Dirigente (reg.) 6 agosto 2025, n. 11282. Approvazione della modulistica per la presentazione dei titoli abilitativi di cui all'art. 7, 8 e 9 del d.lgs. 190/2024. Viene approvata la seguente modulistica, relativa ai titoli abilitativi per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: - comunicazione di interventi in attività libera (applicativo FERCEL); - istanza di procedura abilitativa semplificata (applicativo FERPAS); - istanza di autorizzazione unica (applicativo FERAU). I moduli devono essere utilizzati dal 19 agosto 2025. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Lombardia. Misure per il miglioramento della qualità dell’aria Delib. Giunta Reg. 28 luglio 2025, n. XII/4843. Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: aggiornamento delle disposizioni relative alle limitazioni della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, alle combustioni all'aperto e alla copertura degli stoccaggi degli effluenti di allevamento - Modifiche alla d.g.r. n. 2634 del 24 giugno 2024. Presentate dalla Regione Lombardia diverse misure, a modifica delle disposizioni della D.G.R. n.2634/2024, tra cui: - Posticipo delle limitazioni per gli autoveicoli euro 5 diesel al 1° ottobre 2026 e nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti (Milano, Brescia, Monza e Bergamo); - Aggiornamento delle soglie chilometriche annuali MoVe-In per i veicoli limitati fino a Euro 4 diesel; - Aggiornamento dell’ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare; - Rettifica delle disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 24 luglio 2025, n. 9612 Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodologia La norma descrive un metodo per misurare l'esposizione dei lavoratori al rumore in un ambiente di lavoro e calcolare il livello di esposizione sonora. Questo documento tratta i livelli ponderati A, ma è applicabile anche ai livelli ponderati C. Vengono specificate tre diverse strategie di misurazione. Il metodo è applicabile a studi dettagliati sull'esposizione al rumore o a studi epidemiologici sui danni all'udito o su altri effetti avversi. Il processo di misurazione richiede l'osservazione e l'analisi delle condizioni di esposizione al rumore, in modo da poter controllare la qualità delle misurazioni. Questo documento fornisce metodi per stimare l'incertezza dei risultati. Questo documento fornisce metodi per stimare l'incertezza dei risultati. NORME TECNICHE – Emissioni odorose Norma Tecnica UNI ISO 24 luglio 2025, n. 23139 Apparecchiature biologiche per il trattamento dell'aria e di altri gas - Requisiti e linee guida applicative per la deodorizzazione negli impianti di trattamento delle acque reflue La norma specifica i requisiti e le linee guida applicative per i sistemi di deodorizzazione biologica negli impianti di trattamento delle acque reflue. I requisiti specifici includono la caratterizzazione del gas odoroso, la selezione del processo, la fabbricazione e l'installazione delle apparecchiature, l'avviamento e il funzionamento, la valutazione delle prestazioni, la sicurezza e il controllo dell'inquinamento secondario. NORME TECNICHE – Plastiche Norma Tecnica UNI ISO 17 luglio 2025, n. 16636 Plastiche - Prova di campo di disintegrazione delle materie plastiche in condizioni ambientali acquatiche La norma specifica i metodi di prova per la determinazione del grado di disintegrazione dei materiali plastici galleggianti in acqua. La prova di disintegrazione è una prova di campo eseguita in condizioni ambientali naturali in una parte della zona sublitorale, sulle rive di laghi o fiumi in cui i campioni di prova vengono immersi a una profondità compresa tra 1,5 m e 3 m dalla superficie dell'acqua. Il documento specifica i requisiti generali delle apparecchiature e le procedure per l'utilizzo dei metodi di prova descritti. e non è idoneo per la valutazione della disintegrazione causata dall'esposizione al calore o alla luce. La prova di campo descritta è una prova di disintegrazione e non una prova di biodegradazione, pertanto, non può essere utilizzata per dimostrare la biodegradazione o per formulare affermazioni non qualificate come "biodegradabile in ambiente marino" e simili. NORME TECNICHE – Plastiche Norma Tecnica UNI EN 17 luglio 2025, n. 15347-2 Materie Plastiche - Rifiuti di materia plastica selezionati - Parte 2: Gradi di qualità dei rifiuti di Polietilene (PE) selezionati e metodi di prova specifici. La norma specifica i livelli di qualità dei rifiuti di Polietilene (PE) selezionati, nonché metodi di prova specifici che definiscono le proprietà per le quali la parte fornitrice dei rifiuti mette a disposizione informazioni alla parte ricevente. I livelli di qualità dei rifiuti di Polietilene si basano su insiemi predeterminati di caratteristiche, tenendo conto delle specificità settoriali e di mercato, delle relative esigenze informative e dei metodi di prova. Il documento stabilisce una suddivisione delle informazioni tra "Dati richiesti", per i quali è richiesta una dichiarazione, e "Dati facoltativi" aggiuntivi, concordati tra la parte fornitrice e la parte ricevente. La presente norma non si applica alla caratterizzazione generale trattata nella UNI EN 15347-1. NORME TECNICHE – Plastiche Norma Tecnica UNI EN 17 luglio 2025, n. 15347-3 Materie Plastiche - Rifiuti di materia plastica selezionati - Parte 3: Gradi di qualità dei rifiuti di polipropilene (PP) selezionati e metodi di prova specifici. La norma specifica i livelli di qualità dei rifiuti di polipropilene (PP) selezionati, nonché metodi di prova specifici che definiscono le proprietà per le quali la parte fornitrice dei rifiuti mette a disposizione informazioni alla parte ricevente. I livelli di qualità dei rifiuti di polipropilene si basano su insiemi predeterminati di caratteristiche, tenendo conto delle specificità settoriali e di mercato, delle relative esigenze informative e dei metodi di prova. Il documento stabilisce una suddivisione delle informazioni tra "Dati richiesti", per i quali è richiesta una dichiarazione, e "Dati facoltativi" aggiuntivi, concordati tra la parte fornitrice e la parte ricevente. Il presente documento non si applica alla caratterizzazione generale trattata nella norma UNI EN 15347-1. NORME TECNICHE – Plastiche Norma Tecnica UNI EN 17 luglio 2025, n. 15347-4 Materia Plastica - Rifiuti di materie plastiche selezionate - Parte 4: Gradi di qualità dei rifiuti di polietilene tereftalato (PET) selezionati e metodi di prova specifici. La norma specifica i livelli di qualità dei rifiuti di polietilene tereftalato (PET) selezionati, nonché metodi di prova specifici che definiscono le proprietà per le quali la parte fornitrice dei rifiuti mette a disposizione informazioni alla parte ricevente. I livelli di qualità dei rifiuti di PET si basano su insiemi predeterminati di caratteristiche, tenendo conto delle specificità settoriali e di mercato, delle relative esigenze informative e dei metodi di prova. Il documento stabilisce una suddivisione delle informazioni tra "Dati richiesti", laddove è richiesta una dichiarazione, e "Dati facoltativi" aggiuntivi, concordati tra la parte fornitrice e la parte ricevente. Il presente documento non si applica alla caratterizzazione generale trattata nella norma UNI EN 15347-1. NORME TECNICHE – Plastiche Norma Tecnica UNI EN 17 luglio 2025, n. 15347-5 Materie Plastiche - Rifiuti di materie plastiche selezionate - Parte 5: Gradi di qualità dei rifiuti di policloruro di vinile (PVC) selezionati e metodi di prova specifici. La norma specifica i livelli di qualità dei rifiuti di polivinilcloruro di vinile (PVC) selezionati, nonché metodi di prova specifici che definiscono le proprietà per le quali la parte fornitrice dei rifiuti mette a disposizione informazioni alla parte ricevente. I livelli di qualità dei rifiuti di PVC si basano su insiemi predeterminati di caratteristiche, tenendo conto delle specificità settoriali e di mercato, delle relative esigenze informative e dei metodi di prova. Il documento prevede una suddivisione delle informazioni tra "Dati richiesti", laddove è richiesta una dichiarazione, e "Dati facoltativi" aggiuntivi, concordati tra la parte fornitrice e la parte ricevente. Il presente documento non si applica alla caratterizzazione generale trattata nella norma UNI EN 15347-1. NORME TECNICHE – Plastiche Norma Tecnica UNI EN 17 luglio 2025, n. 15347-6 Materie plastiche - Rifiuti di plastica selezionati - Parte 6: Gradi di qualità dei rifiuti di polistirene (PS) selezionati e metodi di prova specifici. La norma specifica i livelli di qualità dei rifiuti di polistirene (PS) selezionati, nonché metodi di prova specifici che definiscono le proprietà per le quali la parte fornitrice dei rifiuti mette a disposizione informazioni alla parte ricevente. I livelli di qualità dei rifiuti di PS si basano su insiemi predeterminati di caratteristiche, tenendo conto delle specificità settoriali e di mercato, delle relative esigenze informative e dei metodi di prova. Il documento prevede una suddivisione delle informazioni tra "Dati richiesti", per i quali è richiesta una dichiarazione, e "Dati facoltativi" aggiuntivi, concordati tra la parte fornitrice e la parte ricevente. La presente norma non si applica alla caratterizzazione generale trattata nella norma UNI EN 15347-1. NORME TECNICHE – Plastiche Norma Tecnica UNI EN 24 luglio 2025, n. 15342 Materie plastiche - Riciclati di materie plastiche - Caratterizzazione dei riciclati di polistirene (PS). La norma specifica le caratteristiche principali e i metodi di prova associati per la valutazione dei riciclati di polistirene (PS) destinati all'uso nella fabbricazione di prodotti semilavorati e finiti. Ha lo scopo di aiutare le parti coinvolte nell'uso di riciclati di PS a concordare le caratteristiche per applicazioni specifiche e generiche. La norma non tratta la caratterizzazione dei rifiuti di materie plastiche, che è contemplata dalla serie UNI EN 15347, né gli argomenti relativi alla tracciabilità, che sono trattati dalla UNI EN 15343. NORME TECNICHE – Plastiche Norma Tecnica UNI EN 24 luglio 2025, n. 15345 Materie plastiche - Riciclati di materie plastiche - Caratterizzazione dei riciclati di polipropilene (PP). La norma specifica le caratteristiche principali e i metodi di prova associati per la valutazione dei riciclati di polipropilene (PP) destinati all'uso nella fabbricazione di prodotti semilavorati e finiti. Ha lo scopo di aiutare le parti coinvolte nell'uso dei riciclati di PP a concordare le caratteristiche per applicazioni specifiche e generiche. La norma non tratta la caratterizzazione dei rifiuti di materie plastiche, che è contemplata dalla serie UNI EN 15347, né gli argomenti relativi alla tracciabilità, che sono trattati dalla norma UNI EN 15343. NORME TECNICHE – Biocarburanti e bioliquidi Norma Tecnica UNI EN 24 luglio 2025, n. 16214-1 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 1: Terminologia. La norma definisce la terminologia da utilizzare in materia di criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche. La norma considera specificatamente termini significativi e definizioni utilizzati nella Direttiva (UE) 2018/2001, rifusione della Direttiva sulle fonti rinnovabili (RED II), e nella Direttiva 2009/30/CE, indicata come Direttiva sulla qualità dei carburanti (FQD) o in altri disposti legislativi europei. NORME TECNICHE – Biocarburanti e bioliquidi Norma Tecnica UNI EN 24 luglio 2025, n. 16214-3 Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 3: Criteri di sostenibilità connessi ad aspetti ambientali. La norma definisce le procedure, i criteri e gli indicatori per soddisfare i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001, rifusione della Direttiva sulle fonti rinnovabili, per la biomassa derivante dall'agricoltura e la biomassa forestale per impieghi energetici (ad esempio biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa). Questa norma è applicabile alla produzione, coltivazione e raccolta di biomassa da terreni agricoli e boschivi per produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. NORME TECNICHE – Efficienza energetica dei carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 23308-1:2025 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 1: Generalità” Norma Tecnica UNI EN ISO 23308-2:2025 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 2: Carrelli semoventi controllati da un operatore, carrelli trasportatori per carichi e persone” Norma Tecnica UNI EN ISO 23308-3:2025 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 3: Carrelli elevatori portacontainer” Norma Tecnica UNI EN ISO 23308-6:2025 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 6: Carrello portacontainer” Le norme specificano rispettivamente: - requisiti e criteri generali di prova per misurare il consumo energetico dei carrelli industriali semoventi durante il loro funzionamento; - i metodi di misura del consumo energetico dei seguenti tipi di carrelli industriali come definiti nella ISO 5053-1; - il metodo per la misurazione del consumo di energia per i carrelli elevatori portacontainer come definiti nella ISO 5053-1; - i metodi di misurazione del consumo energetico per i seguenti tipi di carrelli industriali, come definiti nella norma ISO 5053-1. SICUREZZA REACH – modifiche al regolamento per sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione Regolamento (UE) 2025/1731 della Commissione, dell'8 agosto 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni. Il Regolamento aggiorna l’allegato XVII del REACH introducendo nuove limitazioni all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B. Con il provvedimento, vengono aggiornate le appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII, inserendo ulteriori sostanze recentemente classificate come CMR dal Regolamento delegato (UE) 2024/197, ed introduce modifiche specifiche per il cumene. In particolare: - Diuron, tetrabromobisfenolo-A, N,N-dimetil-p-toluidina, 4-nitrosomorfolina, 4-metilimidazolo (appendice 2); - Dimetil propilfosfonato (appendice 4); - Diversi composti organici e derivati dello stagno, tra cui maleato e ossido dibutilstannico, bisfenolo AF, 1,4-benzendiammina derivati misti (appendice 6); - Cumene: restrizioni e deroghe (vietato l’uso in concentrazione ≥0,1% nei carburanti per l’aviazione destinati a piloti non professionisti. Contestualmente viene introdotta una deroga che consente l’impiego del cumene in specifici carburanti per aeromobili). Le nuove restrizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2025. TUS - equiparazione datori di lavoro e/o dirigenti responsabili nelle organizzazioni di volontariato Legge n. 118 del 8 agosto 2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”. La Legge stabilisce che i volontari e coordinatori comunali delle attività delle cooperative sociali, di protezione civile e della Croce Rossa non possono mai essere equiparati a datori di lavoro e dirigenti responsabili della sicurezza sul lavoro. ANTINCENDIO – ulteriore proroga per la qualificazione dei manutentori antincendio Decreto del Ministero dell’interno del 15 luglio 2025 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Con il Decreto, viene prorogato di un anno l’obbligo di qualificazione dei manutentori antincendio, spostando la scadenza al 25 settembre 2026. La decisione nasce dalle difficoltà operative legate alla distribuzione delle sedi di esame, alla complessità delle valutazioni da parte delle commissioni ed alla necessità di completare l’applicativo informatico nazionale dedicato alla gestione delle qualifiche. ADR - questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 23112 del 13 agosto 2025 “Questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale ADR 2025 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (C.F.P. – A.D.R. 2025)”. Con la Circolare si comunica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale, aggiornato all'ADR 2025. INAIL – indennizzi del danno biologico Circolare Inail n. 45 del 01 agosto 2025 “Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi con decorrenza 1° luglio 2025”. La Circolare comunica la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi per danno biologico, con decorrenza dal 1° luglio 2025, illustrandone in dettaglio l'ambito di applicazione. In particolare, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2025. INAIL – valori limite e valori di riferimento delle sostanze pericolose Pubblicata la scheda “Sostanze pericolose: valori limite e valori di riferimento”, che offre informazioni di base sul significato dei valori limite e di riferimento e sull’approccio metodologico da seguire nella scelta di tali valori per il confronto dei risultati delle misurazioni nel caso di agenti chimici pericolosi e di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. La scheda informativa si sofferma sulle sostanze pericolose, sui valori limite, sui valori di riferimento, con focus sui valori VLEP, VLB, sui valori di riferimento per la popolazione e sui livelli derivati di non/minimo effetto. INAIL – sicurezza delle macchine utensili Pubblicato il volume “L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine utensili”, che raccoglie schede tecniche sulle macchine afferenti che si riferiscono a macchine appartenenti al comitato tecnico normativo CEN/TC 143 (tra cui torni manuali e CNC, presse piegatrici e idrauliche, fresatrici e alesatrici, segatrici a nastro, curvatrici e pinzatrici), trattando le più significative non conformità rilevate al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le situazioni analizzate provengono da segnalazioni da parte degli organi di vigilanza (ASL, ITL, verificatori, ecc.), indagini per infortuni o controlli post-commercializzazione ed ogni scheda è così strutturata: - descrizione della macchina (con anno di immissione sul mercato); - norma armonizzata di riferimento, se esistente; - descrizione della situazione pericolosa riscontrata, con collegamento al/i RES (requisiti essenziali sicurezza) violati; - parere tecnico dell’INAIL (conformità/non conformità rispetto allo stato dell’arte). INAIL – analisi degli infortuni sul lavoro Pubblicata la scheda “Integrazione di fonti e modelli nell’analisi degli infortuni sul lavoro: studio per l’evidenziazione delle criticità organizzative gestionali”, che presenta un approfondimento sui fattori organizzativo-gestionali degli infortuni mortali e gravi. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno un impatto sociale ed economico significativo. Per contrastare il fenomeno, oltre al miglioramento tecnologico dei cicli lavorativi, è importante ampliare le conoscenze sulle criticità organizzative alla base degli eventi, anche alla luce delle recenti modifiche normative in tema di vigilanza e formazione. Le strategie di contrasto del fenomeno mostrano una maggiore attenzione ai rischi collegati essenzialmente al ciclo lavorativo. Un ambito da esplorare con maggiore efficacia è quello dell’identificazione delle criticità trasversali ai processi aziendali (rischio organizzativo), in termini gestionali, metodologici e operativi che possono comportare impatti sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN ISO 9239-1:2025 “Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione del comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante” La norma prescrive un metodo per la valutazione del comportamento al fuoco e della propagazione della fiamma dei pavimenti esposti a una sorgente di calore radiante in una camera di prova, in presenza di una fiamma pilota. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 14972-1:2025 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 1: Progettazione, installazione, controllo e manutenzione” La norma specifica i requisiti e fornisce informazioni sulla progettazione, installazione, controlli e manutenzione di tutti i tipi di sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) fissati a terra. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 13565-1:2025 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti” La norma stabilisce i requisiti per i materiali, la costruzione e le prestazioni di componenti di sistemi fissi di estinzione incendi che utilizzano liquidi schiumogeni concentrati, ad esclusione di pompe, motori e torrette di controllo remoto. NORME TECNICHE – apparecchi utilizzatori a gas Norma Tecnica UNI EN 126:2025 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi utilizzatori a gas - Dispositivi multifunzionali” La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i dispositivi multifunzionali (MFC) per bruciatori e apparecchi che utilizzano uno o più gas combustibili. NORME TECNICHE – apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 13155:2025 “Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico” La norma specifica i requisiti di sicurezza per le attrezzature amovibili di presa del carico per apparecchi di sollevamento, paranchi e dispositivi di manipolazione del carico a controllo manuale. NORME TECNICHE – efficienza energetica dei carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 23308-1:2025 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 1: Generalità” Norma Tecnica UNI EN ISO 23308-2:2025 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 2: Carrelli semoventi controllati da un operatore, carrelli trasportatori per carichi e persone” Norma Tecnica UNI EN ISO 23308-3:2025 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 3: Carrelli elevatori portacontainer” Norma Tecnica UNI EN ISO 23308-6:2025 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 6: Carrello portacontainer” Le norme specificano rispettivamente: - requisiti e criteri generali di prova per misurare il consumo energetico dei carrelli industriali semoventi durante il loro funzionamento; - i metodi di misura del consumo energetico dei seguenti tipi di carrelli industriali come definiti nella ISO 5053-1; - il metodo per la misurazione del consumo di energia per i carrelli elevatori portacontainer come definiti nella ISO 5053-1; - i metodi di misurazione del consumo energetico per i seguenti tipi di carrelli industriali, come definiti nella norma ISO 5053-1. NORME TECNICHE – sostenibilità nel settore delle costruzioni Norma Tecnica UNI/PdR 178:2025 “Codice di condotta ESG per i cantieri del settore delle costruzioni” La Prassi di Riferimento si pone l’obiettivo di accompagnare il settore delle costruzioni verso quella cultura della sostenibilità che, in accordo con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è da intendersi nelle sue dimensioni ambientale, sociale ed economica (ESG). In particolare, per cantiere ESG si intende un cantiere impostato e organizzato nel suo processo esecutivo secondo un modello basato sulla trasparenza, in linea con i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile (SDGs) e con i criteri ESG (Environmental, Social, and corporate Governance). La Prassi definisce quali azioni attivate nella gestione di un cantiere edile siano conformi ai principi dell’Agenda 2030 e come siano sostenute da criteri concreti, misurabili e verificabili nell’ambito della governance d’impresa, della decarbonizzazione, della tutela dell’ambiente ed economia circolare, della legalità, della regolarità e dignità del lavoro, della sicurezza sul lavoro, dell’impegno sociale e della catena di fornitura: 8 obiettivi valutabili attraverso tre livelli crescenti di impegno da parte dell’impresa, pensati per essere graduali, non eccessivamente burocratici e accessibili sia a grandi imprese che a realtà di piccole dimensioni. NORME TECNICHE – nastri trasportatori Norma Tecnica UNI EN ISO 284:2025 “Nastri trasportatori - Conduttività elettrica - Specifiche e metodo di prova” La norma specifica la resistenza elettrica massima di un nastro trasportatore e il metodo di prova corrispondente. La prova ha lo scopo di garantire che il nastro trasportatore sia sufficientemente conduttore da evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche che potrebbero formarsi durante il funzionamento. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-luglio-2025-3196 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 07/2025 AMBIENTE ENERGIA – programma europeo per l’energia atomica 2026-2027 REGOLAMENTO (Euratom) 2025/1304 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2025 che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio. Con il Reg. n. 2025/1304 è stato istituito il programma europeo in tema di energia atomica, che definisce gli obiettivi, il bilancio, le forme di finanziamento per la ricerca e formazione e le norme di erogazione dei finanziamenti per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2027 (“Programma Euratom 2026-2027”). In vigore dal 3 luglio 2025. RIFIUTI – efficienza di riciclaggio e recupero rifiuti di batterie Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione, del 21 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione. Il Reg. n. 2025/606, integrando il Reg. n. 2023/1542 su batterie e relativi rifiuti, stabilisce prescrizioni per i riciclatori, al fine di garantire che raggiungano gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali da tali rifiuti, obiettivi appunto predisposti dal Reg. n. 2023/1542. Vengono difatti indicate la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie (come i metalli strategici quali cobalto, rame, litio, nichel e piombo), nonché il formato della documentazione relativa per dimostrare la propria conformità. Obiettivo del Regolamento è creare un quadro normativo armonizzato relativo all’intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell’Unione, compresa la gestione dei rifiuti di batterie, per limitarne la produzione e favorire il riciclaggio e recupero. In vigore dal 24 luglio 2025. PILE ED ACCUMULATORI – dovere di diligenza nella fabbricazione di batterie Regolamento (UE) 2025/1561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. Il Reg. n. 2023/1542 impone obblighi, relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici, che riguardano l’approvvigionamento, la lavorazione e il commercio di cobalto, grafite naturale, litio e nichel utilizzati per la fabbricazione di batterie, da applicarsi a decorrere dal 18 agosto 2025. Gli obblighi includono requisiti riguardanti la verifica da parte di terzi svolta da organismi notificati. La designazione di tali organismi notificati sta tuttavia richiedendo più tempo del previsto. Al fine di concedere tempo sufficiente per la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per consentire agli operatori economici di poter adempiere ai propri obblighi, viene quindi posticipata di due anni la data di applicazione degli stessi, al 18 agosto 2027. Inoltre, viene posticipata al 26 luglio 2026 la data entro la quale la Commissione UE deve pubblicare le linee guida per le imprese. In vigore dal 31 luglio 2025. SOSTENIBILITA’ – standard volontario per report per micro, piccole e medie imprese non quotate Adottato il 30 luglio 2025 dalla Commissione UE lo Standard Volontario di Rendicontazione di Sostenibilità per le Micro, Piccole e Medie Imprese non quotate (VSME), sotto forma di template digitale (excel). Tale standard, unitamente alla Tassonomia XBRL, è stato sviluppato dalla European Financial Reporting Advisory (EFRAG) e ha l’obiettivo di consentire la stesura del report volontario di sostenibilità anche a quelle imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva CSRD, che non hanno dunque l’obbligo di produrlo ma a cui spesso vengono comunque richieste informazioni di sostenibilità da clienti e fornitori, e per cui tuttavia i normali standard europei (ESRS) usati per la stesura non sono proporzionati, perché ideati per le grandi imprese. IPPC/AIA – rettifica alle BAT per grandi impianti di combustione Rettifica 10 luglio 2025, n. 90557. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. Apportate una serie di modifiche alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione, tra cui la variazione del termine “impianto di combustione” in “unità di combustione”, per evidenziare che si tratti di un singolo elemento, e alcune rettifiche alle specifiche operative/regole tecniche. Si ricorda che le BAT costituiscono il riferimento, per aziende ed Enti, per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria per la gestione di determinati impianti. Nel caso specifico della rettifica n. 90557, le BAT modificate riguardano impianti di combustione con potenza pari o superiore ai 50 MW, gassificazione di carbone o altri combustibili in impianti con potenza pari o superiore a 20 MW e smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento o coincenerimento con capacità superiore a 3 t/h (per non pericolosi) e 10 t/gg (per pericolosi). POPs – modifiche e proroghe divieti PFOA nelle schiume antincendio Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione, del 5 maggio 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. L’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e composti correlati, sono stati inclusi nel 2020 nell’elenco delle sostanze chimiche di cui è vietato uso, produzione e immissione sul mercato in quanto inquinanti organici persistenti (Allegato I del Reg. n. 2019/1021), per poi essere oggetto di ulteriori modifiche nel 2021 e 2023. Secondo il Reg. n. 2019/1021, è prevista una specifica deroga per l’uso del PFOA in “schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi”. Tale deroga originariamente sarebbe scaduta in data 4 luglio 2025. Con il Reg. n. 2025/1399 vengono quindi inserite alcune ulteriori modifiche alle prescrizioni relative al divieto di fabbricazione, immissione in commercio e uso del PFOA, dei suoi sali e composti correlati nelle schiume antincendio, tra cui la proroga al 3 dicembre 2025 della deroga prevista, in ragione della difficoltà degli operatori a misurare i composti correlati al PFOA nelle schiume e alla sottostima dei volumi di schiume contenenti tali composti. Vengono inoltre modificati i limiti come contaminanti non intenzionali in tracce (UTC, ossia “il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione”). In vigore dal 3 agosto 2025. POPs – nuovi divieti per l’UV-328 Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’UV-328. Viene inserito, nell’elenco delle sostanze chimiche di cui è vietato uso, produzione e immissione sul mercato in quanto inquinanti organici persistenti (Allegato I del Reg. n. 2019/1021), l’UV-328 (2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo), con alcune deroghe e con specifici limiti come contaminante non intenzionale in tracce. In vigore dal 4 agosto 2025. RIFIUTI – interoperabilità per scambio elettronico di dati sulle spedizioni di rifiuti Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione, del 2 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica. Stabiliti i requisiti necessari e le regole tecniche per garantire l’interoperabilità tra il sistema centrale (piattaforma UE “Digital Waste Shipment System” o DIWASS) di trasmissione e scambio per via elettronica di dati, informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, come previsto dal Reg. n. 2024/1157 (che ha introdotto dal 21 maggio 2026 l’obbligo per le aziende di trasmissione telematica di tali documenti), e altri sistemi o software di Enti ed operatori, oltre ad altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti a norma del Regolamento. Obiettivo finale è semplificare le procedure relative alle spedizioni di rifiuti, garantendo controlli efficaci e contrastando l’illegalità, consentendo soprattutto di superare le attuali procedure cartacee, complesse e che spesso richiedono tempistiche prolungate. In vigore dal 3 agosto 2025. SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE – nuove disposizioni relative all’import Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato. Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l’immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Pubblicati due nuovi Regolamenti in merito alle movimentazioni di sottoprodotti di origine animale (Soa) e nello specifico sulle norme sanitarie relative a tali sottoprodotti. Il Reg. n. 2025/1379 stabilisce regole sulla tenuta digitale dei registri e aggiorna i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato. Il Reg. n. 2025/1377 definisce invece nuove regole per l’immissione sul mercato e le importazioni, allargando l’elenco dei Soa vietati per importazione e transito in UE e rivedendo l’elenco dei Paesi da cui si può importare. In vigore dal 5 agosto 2025. EMISSIONI IN ATMOSFERA – obblighi in materie di stoccaggio di CO2 per produttori di petrolio e gas Regolamento delegato (UE) 2025/1477 della Commissione, del 21 maggio 2025, che integra il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme relative all’identificazione dei produttori autorizzati di petrolio e gas che sono tenuti a contribuire al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile entro il 2030 nonché le norme relative al calcolo dei loro contributi e ai loro obblighi di comunicazione. L’articolo 23, paragrafo 1, del Reg. n. 2024/1735 stabilisce che i titolari di un’autorizzazione alla prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi devono contribuire all’obiettivo a livello dell’Unione in materia di capacità di iniezione (stoccaggio) di CO2 disponibile entro il 2030 in proporzione alla quota di gas naturale e petrolio greggio da essi prodotta nell’Unione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Per raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti, secondo il Reg. n. 2024/1735 i soggetti obbligati possono investire in o sviluppare progetti di stoccaggio della CO2, autonomamente o in collaborazione con altri, come pure concludere accordi con altri soggetti obbligati e con promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi. La Commissione UE, sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri entro il 30 settembre 2024, aveva dunque l’obbligo di definire i contributi individuali dei titolari di tali autorizzazioni, stabilendo inoltre una soglia di produzione al di sotto della quale fossero esentati dal contributo obbligatorio. Con il Reg. n. 2025/1477 vengono dunque individuati i soggetti obbligati, le soglie minime di produzione per l’esclusione, il calcolo dei contributi richiesti. In vigore dal 26 luglio 2025 EMISSIONI IN ATMOSFERA – sottocategorie e componenti di tecnologie a zero emissioni nette Regolamento delegato (UE) 2025/1463 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell’ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l’elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie. Per tecnologie “a zero emissioni nette (Net-Zero)” si intendono prodotti finali, componenti o macchinari specifici per la produzione di prodotti, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione (come tecnologie fotovoltaiche, eoliche, geotermiche, a idrogeno e del biogas). Il Reg. n. 2024/1735 ha istituito un quadro giuridico comune volto a rafforzare l’ecosistema di produzione dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette all’interno dell’Unione, per rafforzare la resilienza e sicurezza nell’approvvigionamento di tali tecnologie e ridurre la dipendenza da paesi terzi. Obiettivo finale è, quindi, migliorare la competitività del settore, attirare investimenti e migliorare l’accesso al mercato delle tecnologie pulite nell’Unione. Con il Reg. n. 2025/1463 viene aggiunta la colonna “Prodotti finali” nell’allegato del Reg. n. 2024/1735 a fini esplicativi. La colonna aggiuntiva consente di contestualizzare gli elementi dell’elenco dei componenti principalmente utilizzati e migliora quindi la comprensibilità dell’allegato: ad esempio, per la sottocategoria “tecnologie solari” viene specificato che i prodotti finali possono essere “sistemi fotovoltaici, impianti di energia solare a concentrazione, sistemi solari termici, collettori fotovoltaici termici”. Vengono inoltre precisati i “componenti specifici” che si ritiene siano principalmente utilizzati per produrre tecnologie a zero emissioni nette (ad esempio, per i “sistemi fotovoltaici” “vetro solare, nastri fotovoltaici, silicio policristallino di grado solare”). In vigore dal 17 agosto 2025. ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – modifiche alle disposizioni relative alle acque potabili (D.Lgs. n. 18/2023) D.Lgs. Governo 19 giugno 2025, n. 102. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Apportate diverse modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 18/2023 che, in attuazione della Direttiva n. 2020/2184, ha definito le disposizioni relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilimento anche nuovi parametri da misurare e relativi limiti. Con il D.Lgs. n. 102/2025, vengono: - Stabiliti limiti più stringenti ai PFAS e al tetracloroetilene (TCE) e introdotto il parametro acido trifluoroacetico (TFA); - Inserite disposizioni relative alla valutazione della conformità dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano, come tubature e rubinetti, che dovranno utilizzare solo sostanze presenti nei cosiddetti “elenchi positivi europei”; - Introdotto il sistema ReMaF per l’autorizzazione all’utilizzo di reagenti chimici, materiali filtranti e dispositivi di trattamento; - Estesa la piattaforma digitale per gestione e analisi dei dati sulle acque potabili (Anagrafe Nazionale Territoriale delle Acque); - Introdotti obblighi per edifici prioritari come scuole, ospedali e strutture sanitarie e ricettive, che dovranno predisporre un Piano di Autocontrollo della qualità dell’acqua, comprensivo di specifici parametri; In vigore dal 19 luglio 2025, si applica dal 31 dicembre 2026. RIFIUTI – rapporto ISPRA 2025 sui rifiuti speciali ISPRA ha pubblicato il “Rapporto Rifiuti Speciali. Edizione 2025”, relativo ai quantitativi prodotti e gestiti a livello nazionale di rifiuti speciali, quantificati sulla base delle informazioni contenuto nelle Dichiarazioni MUD presentate nel 2024 in riferimento all’anno 2023. Il rapporto è disponibile al link: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-speciali-edizione-2025. VARIE – clima in Italia nel 2024 Report ambientali SNPA n. 44/2025 – ISBN 978-88-448-1265-2. Pubblicato il report SNPA relativo al “clima in Italia nel 2024”, che illustra i principali elementi che hanno caratterizzato il clima nel corso del 2024 e le variazioni del clima in Italia negli ultimi decenni, anche nel contesto climatico globale ed europeo, analizzando i valori medi e i trend delle principali variabili idro-meteo-climatiche e i loro valori estremi. Inoltre, fornisce approfondimenti sul clima a scala nazionale, regionale e locale, e sugli aspetti e sugli eventi idro-meteorologici e meteo-marini più rilevanti e più critici che si sono verificati nel corso dell’anno preso in esame. Il rapporto è disponibile al link: https://www.snpambiente.it/snpa/il-clima-in-italia-nel-2024/. EMISSION TRADING – procedura per rilascio quote gratuite 2025 Deliberazione n.104/2025. Procedura per il rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito per l’anno 2025. Con la delibera n.104/2025 il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto provvede al rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito relative all’anno 2025, sulla base dei valori di cui alla delibera n. 42/2021 del 12 aprile 2021, e suoi successivi aggiornamenti, oppure sulla base di successive deliberazioni (in quanto risulta ancora pendente l’istruttoria relativa alla comunicazione dei livelli di attività 2025 rif. 2024). Il Comitato precisa, inoltre, che le quote di emissione eventualmente rilasciate in eccesso, rispetto al quantitativo definitivo risultante dalla Tabella Nazionale di allocazione aggiornata, dovranno essere ritrasferite dallo stesso gestore sul conto unionale. EMISSION TRADING – assolvimento obbligo di conformità 2024 per impianti piccoli emettitori Deliberazione n. 118/2025. Procedure per l’assolvimento dell’obbligo di conformità per l’anno 2024 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’EU-ETS di cui all’articolo 2 della deliberazione n. 23/2021 Viene fissato al 30 settembre 2025 il termine per assolvere all’obbligo di conformità relativo alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per l’anno 2024 da parte dei gestori degli impianti piccoli emettitori e vengono definite le procedure per la quantificazione delle emissioni in eccesso, l’assolvimento dell’obbligo di conformità (compensazione finanziaria, trasferimento quote) e dell’obbligo di notifica. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Lombardia. Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per impianti termici civili a biomassa con potenza inferiore o uguale a 35 kW Delib. Giunta Reg. 14 luglio 2025, n. XII/4720. Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili, costituiti da caldaie alimentate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 KW. Approvati i nuovi requisiti emissivi e impiantistici per l'installazione e l'esercizio delle caldaie ad uso civile, alimentate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiori o uguali a 35 kW. Si applica dal 15 ottobre 2027. ENERGIA – Regione Lombardia. Assolvimento fabbisogno energetico fonti rinnovabili con impianti a biomassa legnosa Delib. Giunta Reg. 22 luglio 2025, n. XII/4767. Requisiti per l’assolvimento degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, di cui all’art. 26 del d.lgs. 199/2021, con impianti alimentati da biomassa legnosa. Modifica alla d.g.r. n. 7095/2017. Viene deliberato che, per assolvere all’obbligo di copertura del fabbisogno energetico degli edifici, previsto dall'art. 26 e dall'allegato III del D.lgs. n. 199/2021, è possibile l’utilizzo di impianti a biomassa, a condizione che vengano rispettati i requisiti emissivi ed impiantistici approvati con la delibera n. 3649/2024 (per impianti con potenza termica > 35 kW) e n. 4720/2025 (per impianti con potenza termica inferiore o uguale a 35 kW). VARIE– Regione Lombardia. Legge per il Clima Legge Regionale 18 luglio 2025, n. 11. Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003. Approvata la legge regionale lombarda per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, prevedendo il supporto ad enti ed imprese e la creazione di un comitato regionale dedicato al clima. La Legge sul Clima, a detta dei promotori, si concentra su due pilastri fondamentali: la mitigazione, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra, e l’adattamento, per affrontare gli eventi meteorologici estremi, ridurre la formazione delle isole di calore, adeguare le coltivazioni e orientare lo sviluppo economico delle aree montane. Tra le disposizioni chiave, si prevede l’introduzione di criteri per l’assorbimento di carbonio nei suoli, la riqualificazione ambientale, la forestazione e la depavimentazione delle superfici impermeabilizzate negli interventi edilizi e infrastrutturali, promuovendo al contempo l’uso di materiali riciclati e la mobilità sostenibile. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Regione Lombardia – ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore Deliberazione della Giunta della Regione della Lombardia n. XII/4768 del 22 luglio 2025 “Definizione delle modalità e dei criteri di dettaglio relativi alle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 21/2024”. Con la deliberazione vengono approvate le modalità con cui selezionare ulteriori ispettori incaricati dei controlli negli stabilimenti di "soglia inferiore". Si tratta di quegli impianti che gestiscono sostanze pericolose in quantità inferiori a determinate soglie previste dal D. Lgs. 105/2015 e per i quali gli "obblighi Seveso" sono più leggeri. L'implementazione dell'organico, che si aggiunge a quello già previsto dalla normativa è dovuta alla necessità di garantire il volume annuo di ispezioni imposto alle Regioni dalla normativa nazionale. AUA– Regione Veneto. Aggiornamento disciplina e modulistica Delib. Giunta Reg. 8 luglio 2025, n. 729. Disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni. La Regione Veneto ha proceduto all’aggiornamento degli indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), contenuti nelle deliberazioni approvate a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, al fine di renderle più aderenti alla ripartizione delle competenze degli enti deputati al rilascio degli atti autorizzativi in essa confluenti. È stato inoltre approvato il modulo aggiornato per la presentazione dell’istanza di AUA, con diverse modifiche soprattutto per le parti relative agli scarichi e all’attività di recupero dei rifiuti. Nello specifico, viene precisato che è competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA: - La Regione, in tutti i casi in cui il rilascio di almeno una delle autorizzazioni ricomprese nell’AUA sia di sua competenza; - Il Comune, o a) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo di acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.); o b) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39, comma 1 dello stesso P.T.A., di competenza del gestore del Servizio Idrico competente per territorio; o c) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato esclusivamente alla comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico o in combinazione tra quest’ultimo e uno dei casi di cui ai precedenti punti a) e b); - Le Province o la Città Metropolitana di Venezia: in tutti gli altri casi. Viene infine confermata l’esclusione dall’AUA degli scarichi di acque reflue provenienti da servizi igienici annessi a stabilimenti industriali. ENERGIA– Regione Veneto. Competenza al rilascio dell’autorizzazione per impianti di accumulo elettrochimico o accumulatori elettrici termomeccanici Delib. Giunta Reg. 15 luglio 2025, n. 794. Adempimenti conseguenti all'attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all'Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118". Viene preso atto che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili), la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, , è posta in capo alle Regioni a decorrere dal 1° luglio 2025. Viene quindi incaricato il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica a provvedere con proprio decreto all'adozione degli schemi di modulistica per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione. NORME TECNICHE – Condotta ESG cantieri UNI/PdR 178:2025 Codice di condotta ESG per i cantieri del settore delle costruzioni La prassi di riferimento UNI/PdR 178:2025 ha l’obiettivo di accompagnare il settore delle costruzioni verso la cultura della sostenibilità, rendendolo consapevole del valore che si genera in un cantiere impostato, nel suo processo esecutivo, a un concreto modello di organizzazione e comportamento efficace, efficiente, basato sulla trasparenza e rispondente agli obiettivi dell’Agenda 2030 e ai criteri ESG. Definisce quindi quali azioni attivate nella gestione di un cantiere edile siano conformi alla attuazione dei principi dell’Agenda 2030 e come gli impegni siano sostenuti da azioni concrete e misurabili nell’ambito della governance dell’impresa, della decarbonizzazione, della tutela dell’ambiente ed economia circolare, della legalità, della regolarità e dignità del lavoro, della sicurezza sul lavoro, dell’impegno sociale e della catena di fornitura sostenibile. È applicabile a tutti i cantieri come definiti all’art. 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. SICUREZZA ANTINCENDIO – Regola tecnica per le gallerie stradali Decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2025 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea”. Con il Decreto viene approvata la Regola tecnica contenuta in allegato, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea devono essere realizzate e gestite in modo da: - minimizzare le cause di incendio; - garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti; - limitare la produzione e la propagazione di un incendio; - assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi; - garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. ATTREZZATURE DI LAVORO – 13° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione dei lavori sotto tensione Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 87 del 22 luglio 2025 “13° elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione dei lavori sotto tensione”. Con il Decreto sono stati adottati gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del D. Lgs. 81/2008. ATTREZZATURE DI LAVORO – 64° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 88 del 24 luglio 2025 “64° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il 63° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Caratteristiche e modalità d'installazione del dispositivo alcolock Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 luglio 2025 “Caratteristiche e modalità d'installazione del dispositivo alcolock”. Il Decreto, in vigore dal 26 luglio 2025, disciplina gli aspetti tecnici e operativi del nuovo sistema di controllo pensato per contrastare la guida in stato di ebbrezza. Con le modifiche apportate dalla Legge n. 177/24 al Codice della strada, chi subirà la condanna per guida in stato di ebbrezza con alcolemia superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l, oppure con alcolemia superiore a 1,5 g/l, a seguito di esame di revisione della patente presso la Commissione medica locale, otterrà un duplicato del documento con l’annotazione dei codici unionali 68 e 69 che individuano, rispettivamente, il divieto di guidare in presenza di alcol nel sangue (alcol zero) e l’obbligo di installare sul veicolo un dispositivo (alcolock) che impedisce l’avviamento del motore se il conducente ha una alcolemia superiore a 0 g/l. La durata dell’efficacia dei codici è fissata nei termini minimi rispettivamente in 2 anni in caso di ebbrezza media e in 3 anni se si tratta di condanna per ebbrezza grave, salvo maggiore durata stabilita dalla Commissione medica locale. L’alcolock dovrà essere installato a cura e spese dell’interessato, su tutti i veicoli che intende condurre. Il Decreto è già in vigore, ma l’operatività effettiva dipende da alcuni passaggi tecnici: - i fabbricanti devono trasmettere al Ministero l’elenco degli installatori autorizzati e le istruzioni per il montaggio, secondo quanto stabilito negli allegati; - una volta completate queste formalità, il Ministero pubblicherà le informazioni rilevanti (installatori abilitati e veicoli compatibili) sul Portale dell’automobilista. MICROCLIMA – Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 95 del 9 luglio 2025 “Adozione del Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro". Con il Decreto viene adottato il Protocollo che indica le buone pratiche da promuovere al fine di scongiurare infortuni, malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche. Il documento si riferisce sia ai lavoratori outdoor (esposti direttamente agli agenti atmosferici) che indoor, specie in ambienti privi di condizioni microclimatiche idonee. Di seguito una panoramica delle misure previste dal Protocollo: - Valutazione e gestione del rischio: il rischio climatico, incluso il microclima, deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008. - I datori di lavoro sono obbligati a monitorare quotidianamente i bollettini ufficiali meteo (es. www.salute.gov.it/caldo) e a prevedere azioni preventive immediate in caso di allerta. - Integrazione nei contratti collettivi: è prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore. Le misure possono confluire nei CCNL vigenti. - Buone prassi da declinare a livello settoriale: informazione e formazione specifica sui rischi climatici; sorveglianza sanitaria mirata ai rischi da calore e microclima; fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione, riorganizzazione di turni e orari di lavoro, ad esempio anticipando o posticipando l’inizio delle attività. - Misure per i cantieri temporanei (Titolo IV, D. Lgs. 81/2008): i Coordinatori per la sicurezza dovranno includere il rischio microclima nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). - I datori di lavoro appaltatori devono prevedere nel POS misure specifiche come: aree d’ombra; pause più frequenti; fornitura di bevande; adeguamento dei DPI. I datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede dell’INPS territorialmente competente, gli accordi sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del protocollo, che dovranno prevedere l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche. INL – Indicazioni operative sul provvedimento di interdizione ante/post partum Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 5944 del 08 luglio 2025 “D.lgs. n. 151/2001: provvedimento di interdizione ante/post partum. Indicazioni operative”. Con la Nota vengono fornite indicazioni utili ad uniformare l’attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto. La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice. Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda. INL – utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 5945 del 08 luglio 2025 “Art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli”. Con la Nota, che segue la precedente Nota 811/2025 del 29 gennaio 2025, l’INL torna a fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alle modifiche apportate dalla Legge n. 203/2024 alla disciplina sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro interrati e semi interrati e alla gestione del regime autorizzatorio previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 81/2008 in merito alla modulistica e ai relativi controlli e sanzioni. INL – crediti aggiuntivi sulla Patente a Crediti L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 288 del 15 luglio 2025 “Riconoscimento crediti aggiuntivi”, indirizzata agli Ispettorati d’area metropolitana e agli Ispettorati territoriali del lavoro, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dal DM n. 132/2024, che consente a imprese e lavoratori autonomi di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti. INL – attribuzione indebita delle funzioni del preposto nelle imprese operanti in ambito ferroviario Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 6261 del 16 luglio 2025 “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”. Con la Nota, l’INL affronta la questione dell'attribuzione indebita delle funzioni di preposto, in particolare in ambito ferroviario, ove sempre più spesso viene riscontrata la prassi di nomine che riguardano lavoratori con un’anzianità di servizio limitata a 12 mesi o nomine che riguardano lavoratori in apprendistato. La Nota chiarisce che l'idoneità del preposto non dipende esclusivamente dall'anzianità di servizio (ad es. 12 mesi) o dalla qualifica di apprendista, ma dalla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008. INAIL – modello OT23 per l’anno 2026 - Inail, Istruzione operativa del 03 luglio 2025 “Riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l'anno 2026 e guida alla compilazione”, con la quale si informa che è in corso di pubblicazione, nel sito istituzionale, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 e la relativa guida (all.1-2). Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026, ai sensi dell’articolo 23 delle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al DM 27 febbraio 2019. Con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo. È stata, altresì, aggiornata la documentazione probante, che riveste particolare importanza in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo. - Inail Istruzione operativa del 18 luglio 2025 “Riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l'anno 2026. Aggiornamento”. A seguito delle segnalazioni pervenute sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025. Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all. 1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi: Intervento D-3 e Intervento E-3. Si precisa, infine, che per l'anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato. INAIL – tutela del lavoro nelle piattaforme digitali Circolare Inail n. 40 del 04 luglio 2025 “Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali. Profili assicurativi Inail”. La circolare riassume i profili assicurativi per i ciclo-fattorini con attività svolte tramite piattaforme digitali. Il documento fa riferimento a quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro n. 9 del 18 aprile 2025 che aveva classificato le forme di impiego, all’articolo 47-septies del decreto legislativo n. 81 del 2015 e alla recente Direttiva (UE) 2024/2831 che dovrà essere recepita entro il 2 dicembre 2026. Inail provvede alla ricognizione dei profili lavorativi e ne indica in dettaglio gli adempimenti assicurativi. In sintesi: - lavoro autonomo: premio su retribuzione convenzionale giornaliera e adempimenti in capo all’impresa titolare della piattaforma digitale; - collaborazioni etero-organizzate e subordinati: regole dei lavoratori dipendenti e adempimenti da articolo 27 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - CIIP - molestie e violenze negli ambienti di lavoro La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) ha pubblicato il documento “La prevenzione delle molestie e violenze negli ambienti di lavoro” che fornisce un primo contributo alla discussione a: - promuovere le competenze organizzative delle figure interne al sistema di prevenzione di impresa; - sostenere con iniziative la sensibilizzazione alla cultura del benessere valorizzando il contributo interdisciplinare (es. psicologi, ergonomi, ecc.) e di collaborazione tra i diversi ruoli organizzativi (es. HR); - raccogliere e diffondere esperienze, strumenti e soluzioni sulla gestione delle violenze e molestie anche considerando le diverse specificità aziendali, i comparti e le complessità organizzative; - promuovere «l’ascolto attivo» del sistema lavorativo aziendale e istituzionale; - confrontarsi su analisi e soluzioni/proposte operative. INAIL – Relazione annuale INAIL 2024 Pubblicata la Relazione annuale INAIL 2024 che illustra i dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico oltre alle principali iniziative realizzate dall’INAIL sui fronti dell’assicurazione, della prevenzione, della sanità, della ricerca e degli investimenti. Indica inoltre gli obiettivi strategici posti per il futuro. La fotografia scattata al 30 aprile 2025 mostra per il 2024 una sostanziale stabilità delle denunce di infortunio. L’aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente, da 590mila a 593mila casi. I casi mortali denunciati sono stati 1.202, uno in più rispetto al 2023. INAIL – infortuni negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante Pubblicato il volume “Salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Focus sugli infortuni negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante”. Dal punto di vista infortunistico, è stata messa a punto una specifica metodologia per aggregare i dati provenienti da diverse fonti e che ha permesso di superare le complessità derivanti dalla trasversalità del settore rispetto alle codifiche normalmente utilizzate per la raccolta dei dati. La banca dati predisposta contiene variabili che descrivono gli aspetti specifici degli stabilimenti Seveso sulla base delle caratteristiche amministrative dell’infortunio, dell’infortunato e dell’evento. Lo strumento consente di individuare gli ambiti critici rispetto ai quali definire specifiche strategie di prevenzione ai fini del miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori. La pubblicazione illustra una specifica metodologia messa a punto per aggregare i dati provenienti da diverse fonti ai fini di caratterizzare il settore “Seveso” da un punto di vista infortunistico e che permette di superare le complessità derivanti dalla trasversalità del settore rispetto alle codifiche normalmente utilizzate per la raccolta dei dati. INAIL – Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione Pubblicata la scheda “Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro”. Le fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione grazie alla loro elevata resistenza termica e chimica sono sempre più usate per l’isolamento termico ed acustico in edilizia, nell’industria tessile e come rinforzanti di materiali plastici, di cementi e materiali compositi. Tali fibre, in particolare le lane minerali biosolubili AES, sono ritenute non pericolose sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche ma pochi studi sono attualmente disponibili sulla loro tossicità. Il fact sheet fornisce una sintesi delle principali caratteristiche delle fibre sostitutive di nuova generazione, degli studi attualmente disponibili sulla loro tossicità e quindi dei possibili rischi per la salute del personale professionalmente esposto. INAIL – Prevenzione incendi per attività museali Pubblicato il volume “Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” che affronta la progettazione di un’attività museale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il D.M. 20 maggio 1992, n. 569 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V. 10, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. MICROCLIMA – Regione Veneto - Recepimento delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" - Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 32 del 30 giugno 2025 “Recepimento delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Con il Decreto viene recepito il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e della Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025 recante "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", come riportato nell'Allegato A. Viene inoltre raccomandato, ai datori di lavoro di limitare o evitare lo svolgimento di attività lavorative da parte degli addetti nelle ore più calde della giornata, in particolare per i lavoratori che operano all'aperto, soprattutto qualora, nonostante l'adozione di misure di prevenzione specifiche, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori. Si suggerisce altresì di limitare i tempi di esposizione mediante rotazione del personale, tenendo in particolare considerazioni le valutazioni riconducibili alla sorveglianza sanitaria aziendale. L'individuazione delle fasce orarie più critiche deve essere effettuata valutando gli indici internazionalmente riconosciuti (ad esempio WBGT, PHS) e utilizzando anche gli strumenti disponibili sul Portale Agenti Fisici e sul Portale Worklimate. - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 739 del 8 luglio 2025 “Ratifica del Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2025, n. 32, con il quale sono state recepite le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. MICROCLIMA – Regione Veneto - Disposizioni in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 “Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute. Con l’Ordinanza viene vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, qualora nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO". Si raccomanda infine che in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, venga rispettato quanto indicato nelle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare". MICROCLIMA – Regione Lombardia – attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole Ordinanza del Presidente della Regione della Lombardia n. 348 del 01 luglio 2025 “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole”. L’ordinanza, in vigore dal 2 luglio e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito WorkClimate2.0 in riferimento a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12, segnali un livello di rischio “ALTO”. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Regione Lombardia – ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore Deliberazione della Giunta della Regione della Lombardia n. XII/4768 del 22 luglio 2025 “Definizione delle modalità e dei criteri di dettaglio relativi alle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 21/2024”. Con la deliberazione vengono approvate le modalità con cui selezionare ulteriori ispettori incaricati dei controlli negli stabilimenti di "soglia inferiore". Si tratta di quegli impianti che gestiscono sostanze pericolose in quantità inferiori a determinate soglie previste dal D. Lgs. 105/2015 e per i quali gli "obblighi Seveso" sono più leggeri. L'implementazione dell'organico, che si aggiunge a quello già previsto dalla normativa è dovuta alla necessità di garantire il volume annuo di ispezioni imposto alle Regioni dalla normativa nazionale. MICROCLIMA – Regione Campania - disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole - Chiarimento Regione Campania n. 1 del 18 giugno 2025 Chiarimento n. 1 del 1° luglio 2025 all'Ordinanza n. 1 del 18 giugno 2025 recante "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative impiegati nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole". La Regione precisa che le relative disposizioni non trovano applicazione per le operazioni indispensabili ed urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali e per interventi di pubblica utilità a seguito di eventi imprevedibili. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di organizzazione del lavoro a tutela della salute dei lavoratori impegnati negli interventi urgenti. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento e paranchi Norma Tecnica UNI ISO 16625:2025 “Apparecchi di sollevamento e paranchi - Selezione di funi metalliche, tamburi e pulegge” La norma fornisce verifiche di idoneità e criteri per la scelta delle funi in acciaio utilizzate negli apparecchi di sollevamento, come definiti nella norma ISO 4306-1. Le verifiche di idoneità tengono conto dell'influenza della geometria dell'azionamento della fune, nonché della geometria del tamburo e della puleggia. La norma non si applica alle funi in fibra. NORME TECNICHE – Utensili per stampi Norma Tecnica UNI ISO 11901-1:2025 “Utensili per stampi - Molle a gas - Parte 1: Specifiche generali” La norma specifica le dimensioni, in millimetri, le forze iniziali nominali e il tipo di molle a gas. Si applica alle molle a gas dei tipi da 900 a 100.000, pressurizzate con azoto, aventi una forza iniziale nominale compresa tra 900 N ± 5 % e 100 600 N ± 5 %, da utilizzare negli utensili per stampi. NORME TECNICHE – Macchine Agricole e trattrici Norma Tecnica UNI EN ISO 18497-1:2025 “Macchine Agricole e trattrici - Sicurezza delle macchine parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome - Parte 1: Principi di progettazione delle macchine e vocabolario” Norma Tecnica UNI EN ISO 18497-2:2025 “Macchine agricole e trattrici - Sicurezza delle macchine parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome - Parte 2: Principi di progettazione dei sistemi di rilevamento ostacoli” Norma Tecnica UNI EN ISO 18497-3:2025 “Macchine agricole e trattrici - Sicurezza delle macchine parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome - Parte 3: Zone di operatività autonoma” Norma Tecnica UNI EN ISO 18497-4:2025 “Macchine agricole e trattrici - Sicurezza delle macchine parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome - Parte 4: Metodi di verifica e principi di validazione” Le norme specificano rispettivamente: - i principi per la progettazione di trattrici e macchine agricole utilizzate per applicazioni che integrano funzionalità parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome; - i principi per la progettazione dei sistemi di rilevamento ostacoli utilizzati in trattrici e macchine agricole utilizzate per applicazioni che integrano funzionalitá parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome; - i principi per la progettazione di trattrici e macchine agricole che utilizzano sistemi (di percezione, supervisione o altro) atti a prevenire escursioni non previste oltre i limiti della zona di operatività autonoma e che sono utilizzate per applicazioni che integrano funzionalità parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome; - i metodi di verifica e i principi di validazione delle trattrici e macchine agricole che sono utilizzate per applicazioni che integrano funzionalità parzialmente automatizzate, semi-autonome ed autonome. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-giugno-2025-3195 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 06/2025 AMBIENTE SOSTANZE PERICOLOSE – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List In data 25 giugno 2025 L’ECHA ha annunciato l’inclusione di tre nuove sostanze nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH. Con questo aggiornamento, l’elenco sale a 250 voci. Le sostanze aggiunte sono: Ricordiamo che l’inclusione di queste in Candidate List non ne vieta l’utilizzo come sostanze tal quali, in miscela o in articoli. Tuttavia, qualora le sostanze fossero presenti in articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, le aziende interessate sono tenute al rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 33 del Regolamento REACH e all’obbligo di notifica SCIP. REACH – aggiunte due nuove sostanze all’Allegato XVII Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la N,N-dimetilacetammide (DMAC) e l’1-etilpirrolidin-2-one (NEP). L’Allegato XVII del Regolamento REACH (n. 1907/2006) elenca le sostanze chimiche pericolose soggette a restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso. Con il Regolamento n. 2025/1090 tale allegato viene modificato mediante l’aggiunta di ulteriori due voci: - N,N-dimetilacetammide (DMAC) - 1-etilpirrolidin-2-one (NEP) Trattasi di solventi classificati come tossici per la riproduzione e con tossicità acuta. A partire dal 23 dicembre 2026 non sarà possibile l’immissione sul mercato di tali sostanze in concentrazione pari o superiore allo 0,3%, salvo che i fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle non abbiano inserito i cosiddetti “livelli derivanti senza effetti (DNEL)”, ossia i valori massimi di esposizione per un utilizzo sicuro senza rischi per la salute dei lavoratori, nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di sicurezza. Sempre dal 23 dicembre 2026 viene vietata anche la produzione e l’uso di tali sostanze, salvo che fabbricanti ed utilizzatori a valle non adottino misure di gestione dei rischi appropriate e garantiscano l’esposizione dei lavoratori inferiore ai DNEL. Unica eccezione è costituita dalla immissione sul mercato o l’uso di DMAC, consentita fino al 23 giugno 2029 per la produzione di fibre sintetiche o artificiali. In vigore dal 23 giugno 2025. CLP – dal 1° settembre 2025 e dal 1° maggio 2026 in vigore modifiche alla classificazione del piombo e del rame Si ricorda che, come previsto dal Reg. 2024/197, che ha modificato il Reg. 1272/2008 (CLP), a partire dal 1° settembre 2025 entrano in vigore le modifiche relative al piombo, ora identificabile in due classificazioni armonizzate in funzione della dimensione delle particelle. Tali modifiche possono comportare variazioni in tema di ADR: in breve, prodotti, sottoprodotti e rifiuti ad oggi non soggetti ad ADR, come ottone, acciai, leghe di alluminio o rame, potrebbero diventarlo dal 1° settembre 2025 in ragione del loro contenuto in piombo. Ulteriori valutazioni devono essere effettuate, dalle aziende, anche in merito al potenziale nuovo assoggettamento alla normativa Seveso. Il Reg. 2564/2024 ha invece previsto modifiche alla voce relativa al rame, in vigore dal 1° maggio 2026. REACH – rettifica alle restrizioni all’uso di microparticelle di polimeri sintetici Rettifica 6 giugno 2025, n. 90479. Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. Introdotte alcune rettifiche al Regolamento REACH, allegato XVII, per quanto riguarda le restrizioni all’uso di microparticelle di polimeri sintetici. Le modifiche, non sostanziali, precisano meglio le restrizioni, evitando possibili interpretazioni errate. VARIE – dati sulla mitigazione climatica inclusi nei conti economici ambientali Regolamento delegato (UE) 2025/1131 della Commissione, del 26 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e introduce la classificazione delle finalità ambientali. I conti economici ambientali europei, strumenti degli Stati membri per misurare l’interazione tra ambiente e sistema economico, ed istituiti dal regolamento (UE) n. 691/2011, includono un modulo per i conti delle spese per la protezione dell’ambiente, uno per i conti del settore dei beni e dei servizi ambientali ed uno per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi, per i quali i dati devono essere trasmessi conformemente alle classificazioni applicate nei conti ambientali. La mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i relativi investimenti, è indispensabile per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Pertanto, in ragione del fatto che le caratteristiche relative agli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero essere incluse nei conti ambientali europei, la Commissione UE ha conseguentemente modificato gli allegati IV, V e VIII del Regolamento n. 691/2011, che regolamentavano i contenuti dei moduli sopra evidenziati. Ora, quindi, internamente ai conti economici ambientali gli Stati membri dovranno fornire dati più dettagliati sugli aspetti relativi alla mitigazione climatica. In vigore dal 24 giugno 2025. VARIE – deroghe all’Italia per la trasmissione dei dati sui conti economici ambientali Decisione di esecuzione (UE) 2025/1170 della Commissione, del 13 giugno 2025, relativa alla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei. La Commissione UE ha acconsentito alla richiesta, pervenuta anche da altri Stati membri oltre che dall’Italia, di fornire una deroga temporanea per l’invio di alcuni moduli dei conti economici ambientali, a fronte della necessità di tali Paesi di adeguare i propri sistemi statistici nazionali. Nel caso specifico italiano, è stata fornita proroga fino al 27 settembre 2027 per l’invio del modulo relativo ai dati quantitativi e qualitativi delle foreste, nello specifico i dati relativi a terre boscate, volume e valore del legname. L’Italia dovrà dunque sfruttare il tempo in più per predisporre una raccolta dati più accurata e in linea con gli obblighi dell’UE. COMBUSTIBILI ALTERNATIVI – modifiche al Reg. n. 2023/1804 Regolamento delegato (UE) 2025/645 della Commissione, del 1° aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi applicativi. Regolamento delegato (UE) 2025/656 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per la ricarica senza fili, il sistema stradale elettrico, la comunicazione vehicle-to-grid e la fornitura di idrogeno per i veicoli adibiti al trasporto su strada. Regolamento delegato (UE) 2025/671 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di altri tipi di dati relativi all’infrastruttura per i combustibili alternativi Aggiornato il Reg. n. 2023/1804, relativo alle infrastrutture per i combustibili alternativi (come le reti di colonnine di ricarica elettriche). Con tre nuovi Regolamenti, l’UE: - Fissa nuovi requisiti tecnici per i gestori delle piattaforme per la condivisione dei dati sulle infrastrutture tra operatori ed utenti (Reg. n. 2025/645); - Introduce nuove specifiche di interoperabilità tecnica delle infrastrutture di ricarica e rifornimento “in termini di connessioni fisiche, scambi di comunicazioni e accesso per le persone a mobilità ridotta” (Reg. n. 2025/656); - Stabilisce i dati sui servizi offerti che i gestori o proprietari delle infrastrutture devono comunicare agli utenti (Reg. 2025/671). In vigore dal 8 luglio 2025, il Reg. n. 2025/645 e n. 2025/671 si applicano dal 14 aprile 2025, il Reg n. 2025/656 dal 8 gennaio 2026. EMISSIONI IN ATMOSFERA – nuove norme sull’approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili. Comunicazione (UE) 18 giugno 2025, n. 9034. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro principali componenti specifici originario di diversi paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette (regolamento sull'industria a zero emissioni nette) Per tecnologie “a zero emissioni nette (Net-Zero)” si intendono prodotti finali, componenti o macchinari specifici per la produzione di prodotti, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione (come tecnologie fotovoltaiche, eoliche, geotermiche, a idrogeno e del biogas). Il Reg. n. 2024/1735 ha istituito un quadro giuridico comune volto a rafforzare l’ecosistema di produzione dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette all’interno dell’Unione, per rafforzare la resilienza e sicurezza nell’approvvigionamento di tali tecnologie e ridurre la dipendenza da paesi terzi. Obiettivo finale è, quindi, migliorare la competitività del settore, attirare investimenti e migliorare l’accesso al mercato delle tecnologie pulite nell’Unione. La Commissione ha dunque recentemente pubblicato quattro diversi provvedimenti legislativi sull’argomento: - con la Decisione di esecuzione n. 2025/1100 sono stati adottati gli orientamenti che gli Stati membri devono seguire come criteri di selezione per la designazione di alcuni progetti industriali come strategici per tali tecnologie; - a norma del Reg. n. 2024/1735, qualora vi siano prove di una dipendenza significativa dai paesi terzi per l’approvvigionamento dell’Unione delle tecnologie Net-Zero, per poter valutare l’importanza nella continuità dell’approvvigionamento di determinati prodotti e componenti devono essere applicati criteri diversi dal prezzo, come il “contributo alla resilienza”. Ai fini della valutazione di tale contributo, la Commissione ha quindi adottato, con il Reg. n. 2025/1178, l’elenco di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici utilizzati per la produzione di tali tecnologie, che sono identificati come “essenziali per garantire la resilienza dell’Unione”; - il Reg. 2025/1776 specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione da includere nelle aste per la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, in quanto il Reg. n. 2024/1735 prevede anche l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento energetico dell’Unione, evitando dipendenze; - con la Comunicazione n. 9034/2025, infine, vengono fornite indicazioni per la determinazione delle quantità di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti, che possono essere accettate se provenienti dall’estero. In vigore dal 8 luglio 2025. EMISSION TRADING – controllo comunicazioni gestori EU-ETS Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei verificatori. Aggiornate le regole per il controllo delle comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti rientranti nel sistema EU-ETS di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra. Con il Regolamento n. 2025/1192 viene modificata la disciplina per la verifica dei dati delle emissioni dichiarate dalle aziende e l’accreditamento dei verificatori (enti o persone che controllano e certificano i dati dichiarati). Inoltre, il soggetto preposto alle verifiche dovrà controllare che gli obiettivi conseguiti comportino un’effettiva riduzione in linea con quanto stimato e descritto nel piano di neutralità climatica e, in caso contrario, indicarne le motivazioni. In vigore dal 22 giugno 2025. L’articolo 1, punto 11, lettere c), d) ed e), punto 19, lettera b), punto iii), e punto 29 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 alla verifica delle emissioni generate dal 1° gennaio 2024. EMISSION TRADING – questionario per le relazioni annuali di resoconto Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Modificato il modello che gli Stati membri devono usare per le relazioni annuali all’UE sull’applicazione della direttiva EU-ETS, per adeguarlo alle novità normative intervenute nel tempo, come l’estensione del campo di applicazione con il nuovo EU-ETS II. EMISSION TRADING – modificato il funzionamento del registro dell’Unione Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione Aggiornate le norme sul funzionamento del registro delle operazioni per lo scambio di quote di emissioni in ambito Emission Trading (EU – ETS), soprattutto relativamente ai conti degli operatori marittimi, i quali possono temporaneamente non rientrare nel sistema EU-ETS in alcuni anni, sulla base della tipologia di tratte effettuate. Viene quindi introdotta una sorta di “esclusione temporanea”. Viene inoltre stabilito al 1° ottobre di ogni anno l’obbligo di restituzione delle quote, unitamente ad una serie di altre modifiche. SOSTANZE PERICOLOSE – XXIII Adeguamento al Processo Tecnico del Regolamento CLP Regolamento (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Il Regolamento, che rappresenta il XXIII ATP del CLP, apporta modifiche all’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) del Regolamento n. 1272/2008, introducendo la classificazione e l’etichettatura armonizzate per 22 nuove sostanze e aggiornando quelle di altre 10. In vigore dal 10 luglio 2025, si applica a decorrere dal 01 febbraio 2027. Tuttavia, già prima di tale data, i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente alle modifiche del presente Regolamento. POPs – abbassamento valore limite PFOS e derivati Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati. Il Reg. n. 2019/1021 attua quanto previsto dalla “Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti”, tra cui la regolamentazione dei valori limite di determinati contaminanti non intenzionali in tracce come il PFOS, per il quale tali limiti sono stati stabiliti molto tempo fa. Di recente, sostanze simili come il PFOA e i suoi sali e composti correlati sono stati inclusi nel Regolamento, con valori limite molto inferiori rispetto al PFOS, il che dimostra che è possibile la contaminazione anche con livelli più bassi di tali sostanze, rispetto a quanto si riteneva in passato. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di rettificare i valori limite del PFOS e dei suoi derivati, abbassandoli da 10 mg/kg a 0,025 mg/kg in sostanze e miscele. Viene inoltre eliminata la deroga all’uso di PFOS come abbattitore di nebbie nella cromatura dura non decorativa. In vigore dal 17 luglio 2025, i punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025. REACH – guida ECHA per la valutazione dei dossier di registrazione L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato una nuova guida per aiutare produttori e importatori di sostanze ad adempiere agli obblighi REACH in merito all’invio dei dossier di registrazione per le sostanze prodotte o importate in UE in quantità maggiori o uguali ad 1 tonnellata/anno. La valutazione dei contenuti del dossier viene effettuata in maniera indipendente tramite il processo di “Evaluation”. La guida pubblicata da ECHA cerca quindi di guidare i soggetti interessati in merito a tale processo. Il documento è reperibile al link: https://echa.europa.eu/it/practical-guides. SOSTANZE PERICOLOSE – MASE – Bollettino di informazione sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) Bollettino MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) di informazione SOSTANZE CHIMICHE – AMBIENTE & SALUTE n. 1/2025 “Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS): cosa sono, dove si trovano, problematiche e misure di gestione”. Il bollettino di informazione ha come obiettivo quello di fornire aggiornamenti e informazioni sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). In questo numero si trattano le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) che costituiscono una grande famiglia di sostanze chimiche sintetiche che vengono ampiamente utilizzate in numerosi settori industriali e che possono essere presenti nei prodotti di consumo immessi sul mercato. RADIAZIONI IONIZZANTI – risultati del primo controllo italiano sulle acque potabili Radioattività nelle acque destinate al consumo umano: risultati del primo programma di controllo in Italia. Rapporti ISTISAN 25/9. Pubblicato il rapporto che contiene in sintesi la descrizione delle attività svolte e l’analisi dei risultati ottenuti con il primo programma di controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, in attuazione del D. Lgs. n. 28/2016 (“Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano”), integrato dalle indicazioni operative riportate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017. ARIA – adottato il Piano Nazionale per la Qualità dell’Aria Approvato il 20 giugno 2025 il Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell’Aria, strumento strategico nazionale per il contrasto dell’inquinamento atmosferico e l’adeguamento dell’Italia agli obblighi previsti dalla normativa ambientale europea. Il Piano si articola su quattro temi principali: agricoltura sostenibile, mobilità green, riscaldamento efficiente, comunicazione ai cittadini. Al link il comunicato del MASE: https://www.mase.gov.it/portale/-/adottato-in-cdm-il-piano-nazionale-per-la-qualita-dell-aria-2-4-miliardi-per-ridurre-l-inquinamento-e-tutelare-la-salute#:~:TEXT=ROMA,%2020%20GIUGNO%20-%20%C3%88%20STATO%20ADOTTATO%20OGGI,DELL%E2%80%99ITALIA%20AGLI%20OBB. REACH – controlli alle dogane Circolare Ministeriale 12 giugno 2025, n. 12. I controlli sulle importazioni dei prodotti chimici soggetti alla disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le indicazioni sulle modalità di controllo sui soggetti che effettuano importazioni di prodotti chimici sottoposti al Regolamento REACH, precisando come avviene la verifica dei codici delle dichiarazioni doganali, il controllo delle registrazioni presso ECHA, eventuali controlli analitici, sanzioni e rendicontazioni. RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – corsi di formazione per personale incaricato a controlli macchine operanti all’aperto Decreto Ministeriale 25 giugno 2025, n. 371. Modifica dell'Allegato 1 del Decreto 25 gennaio 2018 "Definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262". Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha aggiornato le caratteristiche dei corsi di formazione in materia di acustica ambientale per il personale incaricato alle operazioni di verifica dell’emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – condivisione esiti tra Enti di controllo Circolare Ministeriale 25 giugno 2025, n. 63. Procedure di gestione dei dati derivanti dalle attività ispettive sul trasporto ferroviario di merci pericolose al fine della loro trasmissione, aggregazione e successivo controllo e monitoraggio da parte dell'autorità competente. In ragione della necessità di definire una modalità comune e condivisa di trasmissione dei dati risultanti dalle attività di controllo sui trasporti di merci pericolose di competenza di POLFER, ANSFISA e RFI, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il documento, condiviso da tali soggetti, che si ritiene funzionale a consentire l'agevole aggregazione delle informazioni di comune utilità relative agli esiti dei controlli effettuati sui treni e sui veicoli trasportanti merci pericolose. BONIFICA SITI CONTAMINATI – software ROCKS Promosso da ISPRA il nuovo software ROCKS (Risk Ordering for Contamination Key Sites), lo strumento informativo per la pianificazione degli interventi prioritari di bonifica, con identificazione delle aree più critiche e creazione di un “ordine di intervento” sulla base di “punteggi di rischio”. ROCKS potrà aiutare le Regioni a pianificare con maggiore efficienza gli interventi, ottimizzando le risorse economiche disponibili. https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/siti-contaminati/criteri-di-priorita-d2019intervento-1/software-rocks. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – trasporto di macerie da eventi calamitosi Con comunicato del 17/06/2025 e in accordo con la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge n. 40/2025), l’Albo Nazionale Gestori Ambientali precisa che “al fine di anticipare i tempi di risposta operativa in situazioni emergenziali e ridurre la necessità di interventi autorizzativi straordinari, le imprese iscritte in categoria 1, qualora interessate, possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER: “20.03.99 – Rifiuto urbano derivante da eventi calamitosi (escluso quello contenente amianto), nonché quello residuato dalla selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, di cui alla Legge Quadro n. 40/2025.” SOSTENIBILITA’ – autorizzazione per lancio di satelliti, razzi e palloni sonda solo previa verifica della sostenibilità ambientale Legge 13 giugno 2025, n. 89. Disposizioni in materia di economia dello spazio. La Legge n.89/2025, prima in Italia in materia di economia dello spazio, stabilisce che l’autorizzazione alle imprese per il lancio spaziale di razzi, satelliti, palloni sonda e stazioni orbitanti, oltre alle attività di esplorazione, estrazione e uso di risorse naturali dello spazio, viene concessa solo previa verifica della loro sostenibilità ambientale, in termini di inquinamento luminoso e radioelettrico, detriti spaziali, impronta ambientale. In vigore dal 25 giugno 2025. VARIE – legge di delegazione europea 2024 Legge 13 giugno 2025, n. 91. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024. Pubblicata la legge n. 92/2025, che conferisce delega al Governo per il recepimento di numerose norme europee, tra cui: - Direttiva n. 2024/884 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); - Direttiva n. 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: - Direttiva n. 2024/1785 sulle emissioni industriali (IPPC) e discariche di rifiuti; - Direttiva n. 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente; - Direttiva n. 2024/1788 sui mercati del gas rinnovabile, gas naturale e idrogeno; - Direttiva n. 2023/1791 sull’efficienza energetica; - Regolamento n. 2024/1991 sul ripristino della natura; - Regolamento n.2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee; - Regolamento n. 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR); - Regolamento n.2022/1616 sulla plastica riciclata per materiali ed oggetti a contatto con prodotti alimentari; - Regolamento n. 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie. In vigore dal 10 luglio 2025. SNPA – impiego di droni per il monitoraggio ambientale IMPIEGO E GESTIONE DI DRONI NEL SNPA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO AMBIENTALE. Pubblicazioni tecniche SNPA 2025 Pubblicato report SNPA sull’utilizzo dei droni nel monitoraggio e controllo ambientale, in ragione dei recenti progressi tecnologici degli UAS (Unmanned aircraft system). Il report riporta i risultati dell’analisi sull’uso di droni nel 2024, in termini di dotazione strumentale, risorse umane dedicate e relative abilitazioni degli operatori, tecniche di rilievo ed elaborazione, modalità di gestione operativa e ambiti tematici di impiego. ENERGIA – Regione Lombardia. Disposizione inerenti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 8. Legge di semplificazione 2025. La Legge n.8/2025 si allinea alle disposizioni del D.Lgs. n. 190/2024, anche detto Testo unico sulle rinnovabili, per aggiornare la disciplina regionale in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nuove disposizioni anche relativamente alle valutazioni ambientali dei progetti per tali impianti e alle competenze degli Enti coinvolti. In vigore dal 11 giugno 2025. NORME TECNICHE – Acque potabili Norma Tecnica UNI EN 12 giugno 2025, n. 14944-2 Influenza dei prodotti cementizi sull'acqua destinata al consumo umano - Metodi di prova - Parte 2: Influenza dei materiali a base di cemento applicati in situ e dei prodotti/materiali non a base di cemento associati sui parametri organolettici e sulla migrazione di sostanze organiche (TOC). La norma specifica un metodo per determinare l'influenza dei materiali a base di cemento applicati in situ e dei prodotti/materiali non a base di cemento associati (incluse le malte preconfezionate) sull'odore, sul sapore, sul colore, sulla torbidità e sul carbonio organico totale (TOC) delle acque di prova dopo il contatto con i prodotti. NORME TECNICHE – Acque potabili Norma Tecnica UNI EN 12 giugno 2025, n. 14944-4 Influenza dei prodotti cementizi sull'acqua destinata al consumo umano - Metodi di prova - Parte 4: Migrazione di sostanze da materiali a base di cemento applicati in situ e prodotti/materiali non a base di cemento associati. La norma specifica un metodo per determinare la migrazione di sostanze da materiali cementizi induriti applicati o formati in situ (incluse le malte preconfezionate) nelle acque di prova dopo il contatto con i prodotti. La norma tratta inoltre della determinazione della migrazione da singoli costituenti di prodotti e materiali a base di cemento (vedere appendici A e B) e da prodotti non cementizi associati (vedere appendice C). NORME TECNICHE – Macchine granigliatrici Norma Tecnica UNI EN ISO 19 giugno 2025, n. 23779 Macchine granigliatrici - Requisiti di sicurezza e ambientali. La norma fornisce i requisiti di sicurezza e ambientali per le macchine granigliatrici. Le macchine granigliatrici includono: - macchine granigliatrici per ruote; - macchine granigliatrici ad aria compressa per granigliatura a secco e a umido; - macchine granigliatrici combinate ad aria compressa e per ruote. La norma non si applica a macchine granigliatrici ad aria compressa per granigliatura a secco e a umido. SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List In data 25 giugno 2025 L’ECHA ha annunciato l’inclusione di tre nuove sostanze nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH. Con questo aggiornamento, l’elenco sale a 250 voci. Le sostanze aggiunte sono: Ricordiamo che l’inclusione di queste in Candidate List non ne vieta l’utilizzo come sostanze tal quali, in miscela o in articoli. Tuttavia, qualora le sostanze fossero presenti in articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, le aziende interessate sono tenute al rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 33 del Regolamento REACH e all’obbligo di notifica SCIP. REACH – aggiunte due nuove sostanze all’Allegato XVII Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la N,N-dimetilacetammide (DMAC) e l’1-etilpirrolidin-2-one (NEP). L’Allegato XVII del Regolamento REACH (n. 1907/2006) elenca le sostanze chimiche pericolose soggette a restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso. Con il Regolamento n. 2025/1090 tale allegato viene modificato mediante l’aggiunta di ulteriori due voci: - N,N-dimetilacetammide (DMAC) - 1-etilpirrolidin-2-one (NEP) Trattasi di solventi classificati come tossici per la riproduzione e con tossicità acuta. A partire dal 23 dicembre 2026 non sarà possibile l’immissione sul mercato di tali sostanze in concentrazione pari o superiore allo 0,3%, salvo che i fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle non abbiano inserito i cosiddetti “livelli derivanti senza effetti (DNEL)”, ossia i valori massimi di esposizione per un utilizzo sicuro senza rischi per la salute dei lavoratori, nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di sicurezza. Sempre dal 23 dicembre 2026 viene vietata anche la produzione e l’uso di tali sostanze, salvo che fabbricanti ed utilizzatori a valle non adottino misure di gestione dei rischi appropriate e garantiscano l’esposizione dei lavoratori inferiore ai DNEL. Unica eccezione è costituita dalla immissione sul mercato o l’uso di DMAC, consentita fino al 23 giugno 2029 per la produzione di fibre sintetiche o artificiali. In vigore dal 23 giugno 2025. CLP – dal 1° settembre 2025 e dal 1° maggio 2026 in vigore modifiche alla classificazione del piombo e del rame Si ricorda che, come previsto dal Reg. 2024/197, che ha modificato il Reg. 1272/2008 (CLP), a partire dal 1° settembre 2025 entrano in vigore le modifiche relative al piombo, ora identificabile in due classificazioni armonizzate in funzione della dimensione delle particelle. Tali modifiche possono comportare variazioni in tema di ADR: in breve, prodotti, sottoprodotti e rifiuti ad oggi non soggetti ad ADR, come ottone, acciai, leghe di alluminio o rame, potrebbero diventarlo dal 1° settembre 2025 in ragione del loro contenuto in piombo. Ulteriori valutazioni devono essere effettuate, dalle aziende, anche in merito al potenziale nuovo assoggettamento alla normativa Seveso. Il Reg. 2564/2024 ha invece previsto modifiche alla voce relativa al rame, in vigore dal 1° maggio 2026. REACH – rettifica alle restrizioni all’uso di microparticelle di polimeri sintetici Rettifica 6 giugno 2025, n. 90479. Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. Introdotte alcune rettifiche al Regolamento REACH, allegato XVII, per quanto riguarda le restrizioni all’uso di microparticelle di polimeri sintetici. Le modifiche, non sostanziali, precisano meglio le restrizioni, evitando possibili interpretazioni errate. SOSTANZE PERICOLOSE – XXIII Adeguamento al Processo Tecnico del Regolamento CLP Regolamento (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Il Regolamento, che rappresenta il XXIII ATP del CLP, apporta modifiche all’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) del Regolamento n. 1272/2008, introducendo la classificazione e l’etichettatura armonizzate per 22 nuove sostanze e aggiornando quelle di altre 10. In vigore dal 10 luglio 2025, si applica a decorrere dal 01 febbraio 2027. Tuttavia, già prima di tale data, i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente alle modifiche del presente Regolamento. POPs – abbassamento valore limite PFOS e derivati Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati. Il Reg. n. 2019/1021 attua quanto previsto dalla “Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti”, tra cui la regolamentazione dei valori limite di determinati contaminanti non intenzionali in tracce come il PFOS, per il quale tali limiti sono stati stabiliti molto tempo fa. Di recente, sostanze simili come il PFOA e i suoi sali e composti correlati sono stati inclusi nel Regolamento, con valori limite molto inferiori rispetto al PFOS, il che dimostra che è possibile la contaminazione anche con livelli più bassi di tali sostanze, rispetto a quanto si riteneva in passato. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di rettificare i valori limite del PFOS e dei suoi derivati, abbassandoli da 10 mg/kg a 0,025 mg/kg in sostanze e miscele. Viene inoltre eliminata la deroga all’uso di PFOS come abbattitore di nebbie nella cromatura dura non decorativa. In vigore dal 17 luglio 2025, i punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025. REACH – guida ECHA per la valutazione dei dossier di registrazione L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato una nuova guida per aiutare produttori e importatori di sostanze ad adempiere agli obblighi REACH in merito all’invio dei dossier di registrazione per le sostanze prodotte o importate in UE in quantità maggiori o uguali ad 1 tonnellata/anno. La valutazione dei contenuti del dossier viene effettuata in maniera indipendente tramite il processo di “Evaluation”. La guida pubblicata da ECHA cerca quindi di guidare i soggetti interessati in merito a tale processo. Il documento è reperibile al link: https://echa.europa.eu/it/practical-guides. REACH – controlli alle dogane Circolare Ministeriale 12 giugno 2025, n. 12. I controlli sulle importazioni dei prodotti chimici soggetti alla disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le indicazioni sulle modalità di controllo sui soggetti che effettuano importazioni di prodotti chimici sottoposti al Regolamento REACH, precisando come avviene la verifica dei codici delle dichiarazioni doganali, il controllo delle registrazioni presso ECHA, eventuali controlli analitici, sanzioni e rendicontazioni. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – tutela del lavoro nelle piattaforme digitali Legge n. 91 del 13 giugno 2025 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”. Con l’art. 11 della legge il Governo dovrà recepire la Direttiva UE 2024/2831 che introduce tutele rafforzate per i lavoratori delle piattaforme digitali, dai rider agli autisti delle app di mobilità. Nell’esercizio della delega dovranno essere previste le seguenti modifiche: - modifiche al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; - nuove procedure per la verifica della situazione occupazionale dei lavoratori; - procedure per il trattamento dei dati personali; - tutele previdenziali modulate; - modalità di informazione sull’uso di sistemi di monitoraggio e decisionali automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; - controllo e monitoraggio dell’impatto dei sistemi automatizzati; - modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 anche per la “prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci”. ATTREZZATURE DI LAVORO – 63° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 68 del 18 giugno 2025 “63° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il 63° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. MICROCLIMA – Conferenza Stato Regioni - Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare Approvato il 19 giugno 2025 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il documento (25/69/CR6bis/C7) “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. Con le linee di indirizzo, si intende dare una visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare. Esse rappresentano una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione. INL – visualizzazione della Patente a Crediti L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, definisce le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti, lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza. INL – Patente a crediti - applicazione delle sanzioni alla Ditta individuale artigiana L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la Nota Prot. 964 del 04 giugno 2025 “Patente a crediti - disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO”. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D. Lgs. 81/2008, nel caso in cui, durante un’ispezione, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione. L’INL chiarisce che non si applicano sanzioni al lavoratore autonomo che, in sede ispettiva, venga riqualificato come dipendente dell’impresa affidataria. INAIL – Prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale Inail Circolare n. 37 del 20 giugno 2025 “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2025”. Con la Circolare, si comunica la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relativa ai settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico con decorrenza 1° gennaio 2025. SOSTANZE PERICOLOSE – MASE – Bollettino di informazione sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) Bollettino MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) di informazione SOSTANZE CHIMICHE – AMBIENTE & SALUTE n. 1/2025 “Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS): cosa sono, dove si trovano, problematiche e misure di gestione”. Il bollettino di informazione ha come obiettivo quello di fornire aggiornamenti e informazioni sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). In questo numero si trattano le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) che costituiscono una grande famiglia di sostanze chimiche sintetiche che vengono ampiamente utilizzate in numerosi settori industriali e che possono essere presenti nei prodotti di consumo immessi sul mercato. INAIL – differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici Pubblicata la scheda “Il ruolo della differenza di sesso e di genere nell’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti cutanei”. L’esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti per la cute rappresenta una delle condizioni più comuni rilevabili in numerosi cicli produttivi. Più di mille sostanze possiedono una classificazione armonizzata in Europa come sensibilizzante cutaneo. La differenza di genere nella registrazione degli effetti dovuta ad esposizione a queste sostanze sta emergendo in modo sempre più netto negli ultimi anni. Indagini sperimentali hanno evidenziato diverse caratteristiche della pelle maschile e femminile, ma anche attività più frequentemente condotte dal genere femminile, come il “lavoro umido”, sia in ambienti di vita che di lavoro, che possono portare ad una maggiore fragilità cutanea femminile con la registrazione di effetti più frequenti e di maggiore severità rispetto alla popolazione maschile. INAIL – lavoratori esposti ad acrilonitrile Pubblicata la scheda “Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale”. Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell’esposizione professionale a specifici agenti cancerogeni contribuiscono all’identificazione dei rischi connessi con le attività produttive, all’implementazione di politiche di salute e sicurezza sul lavoro, e, attraverso il monitoraggio dell’esposizione quale strumento utile alla riduzione dei fattori di rischio, al miglioramento della qualità della vita lavorativa. Tra questi agenti è annoverato l’acrilonitrile, sostanza organica diffusamente impiegata nell’industria chimica e principalmente utilizzata nella produzione di polimeri sintetici. L’acrilonitrile è anche presente in alcune resine e nella produzione di adesivi, vernici, e nelle attività legate alla sintesi di altri composti chimici. Gli effetti nocivi sulla salute umana, in particolare quelli cancerogeni, sono ben noti e rilevabili dall’ampia letteratura scientifica in materia. Studi sperimentali sugli animali hanno evidenziato che l’esposizione all’acrilonitrile può aumentare l’incidenza di tumori nei polmoni, nel fegato, nel tessuto linfatico e nel sistema nervoso, mentre studi epidemiologici su coorti di lavoratori esposti hanno mostrato un rischio aumentato per tumori del polmone, vescica, e sistema nervoso centrale. INAIL – diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori Pubblicata la scheda “La diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro”. L’arresto cardiaco, principale causa di morte improvvisa, può essere trattato efficacemente con la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce, aumentando il tasso di sopravvivenza fino al 60%. Sebbene non obbligatorio, il DAE è raccomandato in luoghi pubblici e aziende. La formazione al suo utilizzo, integrata nei corsi di primo soccorso, migliora la sicurezza e riduce il rischio aziendale. Il rapido riconoscimento dell’arresto, l’uso del DAE e l’intervento tempestivo dei soccorsi sono fondamentali per salvare vite. Negli ultimi anni, l’interesse per l’educazione al primo soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) è cresciuto significativamente, anche grazie all’attenzione del legislatore, sia a livello nazionale che europeo. La normativa (D. Lgs. 81/2008; DM salute 388/2003) ha attribuito al primo soccorso un ruolo fondamentale nel sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, la Legge 116/2021 raccomanda ulteriormente la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori (DAE) nei luoghi di lavoro, presso le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno 15 dipendenti, aeroporti, stazioni ferroviarie, porti e mezzi di trasporto a lungo raggio (percorrenze superiori a due ore). La mortalità cardiovascolare rappresenta la principale causa di morte a livello mondiale: il 50% di tutte le morti per causa cardiovascolare avviene all’improvviso, anche in persone senza patologia cardiaca nota. L’arresto cardiaco si verifica quando il cuore non riesce più a pompare sangue e ossigeno alle cellule. Se non trattato entro pochi minuti porta alla morte. INAIL – infortuni sul lavoro accaduti all’estero e infortuni dei riders Il numero Dati INAIL di maggio 2025 propone un quadro aggiornato su infortuni all’estero e riders. In media ogni anno sono un migliaio le denunce pervenute all’INAIL per eventi accaduti a lavoratori di ditte italiane che operano oltre confine. Per quanto riguarda gli addetti alle consegne in ambito urbano, invece, i casi denunciati nel triennio 2021-2023 sono 1.364. MICROCLIMA – Regione Veneto - Commissione scientifica a sostegno della Veneto Data Platform Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 578 del 29 maggio 2025 “Istituzione della Commissione scientifica a sostegno della Veneto Data Platform, quale piattaforma smart a disposizione del Sistema Regionale Prevenzione Salute da rischi climatici e ambientali (SRPS), di cui alla DGR 28 febbraio 2023, n. 203”. Con la Deliberazione si istituisce una Commissione scientifica a supporto del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) attribuendole le funzioni di definizione dei fabbisogni e delle fonti informative che alimenteranno la Veneto Data Platform; definizione delle regole di elaborazione dei dati conferiti dai singoli enti aderenti, compresa la definizione di elaborazioni complesse, modelli e algoritmi. FORMAZIONE – Regione Lombardia – protocollo d'intesa su salute e sicurezza Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4499 del 03 giugno 2025 “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Con la Deliberazione si istituisce l’elenco dei soggetti che erogano in Lombardia corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 ed il repository della formazione svolta, coerentemente con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome n. 59 del 17 aprile 2025. L’istituzione dell’elenco avverrà attraverso la creazione di una piattaforma informatica regionale in cui dovranno registrarsi tutti i soggetti che intendono svolgere corsi di formazione su tali temi e registrare, anche attraverso modalità di inserimento automatizzate, i dati relativi ai corsi di formazione erogati in Lombardia e dei discenti. FORMAZIONE – Regione Lombardia – Recepimento Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4515 del 09 giugno 2025 “Recepimento Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008", e approvazione degli indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in regione Lombardia”. Con la Deliberazione si recepisce l’Accordo Stato le Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 e si approva il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia”, predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allegato B, in cui vengono stabilite regole per l’erogazione di corsi di formazione e di aggiornamento e modalità per il controllo. ANTINCENDIO – Regione Lombardia – adeguamento alla normativa antincendio per le strutture che erogano servizi formativi e al lavoro Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4573 del 16 giugno 2025 “Disposizioni relative all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi da parte degli operatori pubblici e privati accreditati, ai sensi della d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696, per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro e recepimento della legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202”. Con la Deliberazione si dispone in merito all’adeguamento alla normativa antincendio per le strutture che erogano servizi formativi e al lavoro. In particolare, viene differito al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio vigente, ex Dpr n 151/2011, per le: - le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); - le strutture nelle quali si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy. L’ulteriore proroga al 31 dicembre 2027 si applica solo ed esclusivamente ai soggetti che hanno provveduto ad avviare la procedura di adeguamento alla normativa antincendio prima del 24 febbraio 2025 (ossia prima dell’emanazione della legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n 202), escludendo definitivamente dalle disposizioni in parola, i soggetti che a tale data non hanno avviato la procedura necessaria di adeguamento alla normativa antincendio vigente. RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia – Radon Indoor - Campagne di Citizen Science, di informazione e di sensibilizzazione Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4563 del 16 giugno 2025 “Campagne di Citizen Science, di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi”. Con la Deliberazione si dispone che tutte le ATS della Lombardia, in collaborazione con ARPA, con i Comuni e con le Università, debbano realizzare campagne di Citizen science al fine di promuovere la sensibilizzazione della popolazione e supportare le azioni di prevenzione primaria nei contesti indoor, onde garantire una copertura territoriale omogenea e l’acquisizione di ulteriori dati utili alla progressiva estensione della mappatura regionale del rischio radon e all’aggiornamento delle aree prioritarie. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Regione Campania – ispezioni ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore - Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 279 del 21 maggio 2025 “Disposizioni in materia di ispezioni ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 105/2015”. Con la Deliberazione si approva l'allegato A, recante le linee guida relative alle modalità di svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 105/2015. - Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 4 del 9 giugno 2025 “Piano regionale di Ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) D.lgs. 105/2015 - Approvazione e pubblicazione”. Con il Decreto viene approvato il Piano regionale triennale delle Ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore per le annualità 2025-2027. SOSTANZE PERICOLOSE – Regione Campania – piano Regionale delle attività di controllo Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 268 del 21 maggio 2025 “Piano Nazionale e Piano Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2025. Determinazioni”. Con la Deliberazione si approva l'allegato D, recante il Piano Regionale dei controlli sui prodotti chimici anno 2025, elaborato dal GTVR (Gruppo Tecnico di Vigilanza Reach). MICROCLIMA – Regione Campania - disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 18 giugno 2025 “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative impiegati nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole”. Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania: - è fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO"; - L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Regione Campania - modifiche alla modulistica edilizia Decreto del Dirigente della Regione Campania n. 217 del 16 giugno 2025 “Approvazione modifiche modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia”. Con il Decreto vengono approvati i seguenti modelli unificati standardizzati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: - Allegato 1_ Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA - Allegato 2_ Permesso di Costruire - PdC - Allegato 3_Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al PdC - Allegato 4_Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA NORME TECNICHE – Sistemi di soppressione dell'esplosione Norma Tecnica UNI EN 14373:2025 “Sistemi di soppressione dell'esplosione” La norma descrive i requisiti di base per la progettazione e l'applicazione di sistemi di soppressione dell'esplosione. NORME TECNICHE – Sicurezza del macchinario Norma Tecnica UNI EN ISO 14119:2025 “Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta” La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari. Essa tratta le parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco. NORME TECNICHE – Macchine granigliatrici Norma Tecnica UNI EN ISO 23779:2025 “Macchine granigliatrici - Requisiti di sicurezza e ambientali” La norma fornisce i requisiti di sicurezza e ambientali per le macchine granigliatrici. Le macchine granigliatrici includono: - macchine granigliatrici per ruote; - macchine granigliatrici ad aria compressa per granigliatura a secco e a umido; - macchine granigliatrici combinate ad aria compressa e per ruote. La norma non si applica a macchine granigliatrici ad aria compressa per granigliatura a secco e a umido NORME TECNICHE – Trattrici e macchine agricole e forestali Norma Tecnica UNI EN 12965:2025 “Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza” La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni utilizzati per il collegamento di una trattrice o di una macchina semovente, al primo cuscinetto fisso di una macchina ricevente. Descrive i metodi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi che necessitano di requisiti specifici, inclusi i rischi derivanti dall'uso scorretto ragionevolmente prevedibile dal costruttore. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI 11841:2025 “Apparecchi di sollevamento e relativi accessori - Tenditori ad alta resistenza per applicazioni generali di ancoraggio, tensionamento, sospensione e sollevamento” La norma specifica i requisiti di sicurezza compresi i metodi di valutazione e di prova per tenditori ad alta resistenza e relativi componenti, progettati per applicazioni generali di ancoraggio, tensionamento, sospensione e sollevamento. I materiali utilizzati sono acciai a medio tenore di carbonio o acciai legati, con trattamento termico di bonifica o normalizzazione. La canaula è di tipo aperta; la forma dei terminali può essere ad occhio o a forcella. Le filettature sono di tipo metrico oppure UNC. Il trattamento di finitura superficiale la zincatura a caldo. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO 4301-5:2025 “Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto” La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e dei loro meccanismi basata sulle condizioni di utilizzo servizio, espresse principalmente da: - il numero totale di cicli di lavoro che possono essere effettuati durante la vita di progetto prevista dell’apparecchio di sollevamento; - il fattore di spettro che presenta il regime di carico da gestire; - il numero medio dei cicli di sollevamento del carico. NORME TECNICHE – Serbatoi di acciaio verticali Norma Tecnica UNI EN 14620-4:2025 “Progettazione e fabbricazione di serbatoi di acciaio verticali, cilindrici, a fondo piatto, costruiti in sito, per lo stoccaggio di gas liquefatti refrigerati operanti a temperature tra 0 °C e -196 °C - Parte 4: Componenti isolanti” La norma specifica i requisiti per i materiali, la progettazione e l'installazione dell'isolamento termico dei sistemi di stoccaggio di gas liquefatto refrigerato (RLG). --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-dicembre-2024-3185 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 12/2024 AMBIENTE EMISSION TRADING – quote per il 2027 per il settore EU ETS II Decisione (UE) 2024/2951 della Commissione, del 29 novembre 2024, relativa al quantitativo di quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell’ambito dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori. Definito il quantitativo per il 2027 delle quote di emissione da rilasciare nell’ambito EU ETS per i settori dell’edilizia, del trasporto stradale ed ulteriori settori (come la piccola industria) rientranti nel cosiddetto ETS II, i quali dovranno dotarsi di autorizzazioni alle emissioni di gas serra dal 2025. In vigore dal 23 dicembre 2024. VARIE – Regolamento UE sul degrado forestale, rinviata la data di applicazione e introdotto il sistema di informazione Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione. Il Regolamento n.2023/1115 ha introdotto delle norme per la riduzione del contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale, tra le quali troviamo nuovi obblighi per operatori e commercianti che immettono sul mercato unionale materie prime o prodotti provenienti da terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale. Con il Regolamento n.2024/3084 viene istituito un sistema di informazione sotto forma di piattaforma online, per tali operatori e commercianti, per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento n.2023/1115, come la dichiarazione di conformità dei beni alle nuove norme. Nel Regolamento n.2024/3084 vengono indicate anche le modalità di funzionamento del sistema e le istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni. Il Regolamento n.2024/3084 è entrato in vigore il 9 dicembre 2024. Si segnala, inoltre, che con il Regolamento n.2024/3234, è stato approvato il posticipo della data di applicazione delle disposizioni del Regolamento n.2023/1115, che dall’originario 30 dicembre 2024 viene rinviata al 30 dicembre 2025 (per microimprese e piccole imprese al 30 giugno 2026). In vigore dal 26 dicembre 2024. VARIE – nuovi moduli per la contabilità economica ambientale europea Regolamento (UE) 2024/3024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale. Secondo la Decisione n. 2022/591, l’Unione Europea deve provvedere al monitoraggio dei conti economici ambientali, strumenti che consentono di dimostrare gli effetti delle attività socioeconomiche europee sull’ambiente e del contributo dell’ambiente all’economia e al benessere, tenendo traccia dei progressi dell’Unione per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Con il Regolamento n.2024/3024, vengono introdotti nuovi moduli ai conti economici ambientali, che riguardano le foreste (misura delle superfici e quote disponibili per il legname), gli ecosistemi (misura dell’estensione e condizione degli ecosistemi) e i contributi ambientali (misura delle risorse economiche a sostenimento dell’ambiente). Viene, inoltre, introdotto un portale dei dati statistici per i conti economici ambientali. In vigore dal 26 dicembre 2024. VARIE – istituito il quadro per la certificazione delle attività di assorbimento del carbonio Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. Con il Regolamento n.2024/3012 viene istituito un quadro volontario per la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni di carbonio dal suolo. Obiettivo è agevolare ed incoraggiare la realizzazione di assorbimenti permanenti di carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori. Nel Regolamento vengono indicati i criteri di qualità per le attività di assorbimento, le norme per la verifica e certificazioni, le norme per il funzionamento e riconoscimento dei sistemi di certificazione e le norme per rilascio ed uso di unità certificate. In vigore dal 26 dicembre 2024 IPPC/AIA – adottate le BAT-C per impianti di forgiatura e fonderie Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie. Sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di forgiatura e le fonderie, e nello specifico per le attività (di cui all’allegato I della Direttiva n.2010/75) di: - Trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di forgiatura con forge la cui energia di impatto supera 50 kJ per forgia e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; - Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; - Lavorazione di metalli non ferrosi (fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli); - Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE (1), purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT; - Ulteriori attività di forgiatura e fonderie indicate nelle BAT stesse; Le conclusioni sulle BAT si applicano, fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP). ACQUE SCARICHI – Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Aggiornate le norme per la raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane, precedentemente regolate dalla Direttiva n.91/271/CEE. La nuova Direttiva stabilisce inoltre norme sull’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull’attuazione del principio «chi inquina paga». Gli articoli del provvedimento includono aspetti relativi a: - Sistemi individuali; - Piani integrati di gestione elaborati dagli Stati membri; - Trattamento secondario, terziario e quaternario; - Responsabilità estesa del produttore per chi produce medicinali (rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva n.2001/83) e prodotti cosmetici (rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva n.2009/1223); - Scarichi di acque reflue non domestiche; - Riutilizzi; - Controlli; In vigore dal 1° gennaio 2025. SOSTENIBILITA’ – revisione delle regole ESG Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859. Introdotte nuove norme per rafforzare integrità, trasparenza, comparabilità, responsabilità, affidabilità, buona governance e indipendenza delle attività di rating ESG, per conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori ed investitori e prevenire il greenwashing e la disinformazione. In breve, chi fornisce rating ESG (ossia valutazioni della conformità di una azienda a criteri ambientali, sociali e di governance, che consentono ad investitori, mutuatari ed emittenti di prendere decisioni informate in materia di investimenti e finanziamenti sostenibili) dovrà ora rispettare determinati criteri ed essere autorizzato preventivamente dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Il Regolamento non si applica ai rating ESG privati non destinati a essere comunicati al pubblico o alla distribuzione. In vigore dal 1° gennaio 2025, si applica dal 2 luglio 2026. FGAS – nuove deroghe per immissione sul mercato di determinati dispositivi Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (–150 °C). In deroga ai divieti introdotti dal Regolamento n.2024/573 (nuovo Regolamento FGAS), l’Unione ha previsto alcune deroghe per l’immissione sul mercato di: - contenitori per il trasporto di sangue e congelatori rapidi per plasma ematico per contatto contenenti gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026; - congelatori criogenici meccanici (–150 °C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. In vigore dal 18 dicembre 2024, i Regolamenti si applicano dal 1° gennaio 2025. VARIE – norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011. Stabilite norme armonizzate per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, che includono anche requisiti ambientali, oltre a quelli funzionali e di sicurezza, e modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita. In vigore dal 7° gennaio 2025, si applica dal 8 gennaio 2026, con alcune eccezioni per determinati articoli. RAEE – nuove norme per le spedizioni transfrontaliere Regolamento delegato (UE) 2024/3229 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea. Regolamento delegato (UE) 2024/3230 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea. Conformemente alle decisioni assunte durante la quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea, vengono pubblicati i Regolamenti delegati in tema di spedizioni transfrontaliere di RAEE. Vengono modificati gli allegati del Regolamento n.2006/1013 relativi alle categorie di rifiuti elettrici ed elettronici. In vigore dal 9 gennaio 2025. A partire dal 1° gennaio 2025, in caso di esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici si dovranno seguire procedure di notifica e autorizzazione preventive. VARIE – periodo di validità dei criteri per Ecolabel UE Decisione (UE) 2024/3179 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica le decisioni (UE) 2017/175, (UE) 2018/1702 e (UE) 2019/70 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica. Prorogati i criteri per ottenere il marchio Ecolabel UE (che identifica determinate qualità ambientali dei prodotti) e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per le strutture ricettive (fino al 31 dicembre 2027), per i lubrificanti (fino al 31 dicembre 2028) e per carta grafica e tessuto-carta (fino al 31 dicembre 2028). EMISSION TRADING – modalità di applicazione del registro CBAM Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM. Il Regolamento n.2024/3210 introduce norme per l’infrastruttura, le procedure ed i processi specifici del registro CBAM (banca dati contenente le informazioni dei conti CBAM, le dichiarazioni, le domande di qualifica come dichiaranti CBAM, le registrazioni dei gestori e le relazioni di verifica). Ricordiamo che il CBAM, o meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, è una misura introdotta nel maggio 2023 “per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, che agisce sulle importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE per garantire che non siano vanificati gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS.” In vigore ed applicabile dal 31 dicembre 2024 SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche al Regolamento PIC Regolamento delegato (UE) 2024/3199 della Commissione, del 15 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali. Introdotte modifiche al Regolamento PIC (n. 2012/649), relativo alla procedura di previo assenso informato per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Sono modificati l’Allegato I (Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo, Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ed Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC), con aggiunta/modifica di varie voci e l’Allegato V (Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione). In vigore dal 20 gennaio 2025, si applica dal 1° marzo 2025. SOSTANZE PERICOLOSE – restrizioni all’uso del bisfenolo A per materiali ed oggetti a contatto con prodotti alimentari Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213. Abrogato il Regolamento n.2018/213 ed introdotte nuove restrizioni all’uso del bisfenolo A (BPA) e dei suoi sali, oltre ad altri bisfenoli e derivati pericolosi di bisfenoli, per la fabbricazione di materiali ed oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari, come alcuni inchiostri per stampa, siliconi, vernici, adesivi, gomme. In vigore dal 20 gennaio 2025. VARIE – Regolamento sul personale ispettivo SNPA Decreto Presidente Repubblica 4 settembre 2024, n. 186. Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il Decreto n.186/2024 introduce nuove regole per il funzionamento del personale di ISPRA e delle varie ARPA regionali, tra cui i requisiti di formazione e competenza e le modalità per la segnalazione degli illeciti ambientali. RENTRI – nuovi decreti Decreto Ministeriale 12 dicembre 2024, n. 255. Tracciabilità dei rifiuti - Accreditamento degli enti, amministrazioni e organi di controllo. Decreto Ministeriale 12 dicembre 2024, n. 254. Tracciabilità dei rifiuti - Manuali Rentri. Decreto Ministeriale 12 dicembre 2024, n. 253. Tracciabilità dei rifiuti - Sistemi di geolocalizzazione Con i nuovi Decreti RENTRI n.255, 254 e 253: - Viene adottata la procedura di accreditamento che enti, amministrazioni ed organi di controllo devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.; - Vengono approvati diversi manuali per accesso ed iscrizione a RENTRI e tenuta del registro di carico e scarico/emissione dei FIR cartacei; - Vengono definiti gli aspetti relativi ai sistemi di geolocalizzazione dei veicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, introdotti dalla nuova disciplina del RENTRI. ENERGIA – disciplina dei regimi amministrativi per impianti rinnovabili D.Lgs. Governo 25 novembre 2024, n. 190. Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Vengono definiti i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. I regimi individuati si distinguono in: attività libera (senza dichiarazioni o assensi); procedura abilitativa semplificata (per progetti non assoggettati a valutazioni ambientali) ed autorizzazione unica. In vigore dal 30 dicembre 2024. VARIE – conversione in Legge del Decreto Ambiente Legge 13 dicembre 2024, n. 191. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. Convertito in legge il Decreto Ambiente n.153/2024, che ha apportato modifiche su diversi temi inclusi nel D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ed in particolare in materia di valutazioni ed autorizzazioni ambientali, crisi idrica, economia circolare, bonifica, difesa del suolo, dissesto idrogeologico e funzionalità delle PA operanti nel settore dell’ambiente e della sicurezza energetica Con la conversione vengono confermate, tra le altre disposizioni: - Introduzione della definizione di “acque affinate”, intese come acque reflue trattate che possono essere riutilizzate per l’irrigazione agricola; - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti dalle attività di "cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato"; - Legittimità dell’assunzione del ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti anche dal legale rappresentante di un’impresa (se ha svolto tale attività per almeno 3 anni consecutivi); - Modifiche alla disciplina in materia di “siti orfani” (sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi). Introdotte inoltre nuove disposizioni relative agli oneri a carico di produttori ed utilizzatori di imballaggi per la loro gestione a fine vita e relative alle deroghe per il conferimento dei rifiuti in discarica. In vigore dal 17 dicembre 2024. RIFIUTI – novità per imballaggi e TARI Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Apportate modifiche agli art. 221-bis e 238 del D.Lgs. n.152/2006, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani: - Viene previsto che il progetto relativo alla costituzione di un nuovo sistema autonomo può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere; - Viene esteso l'ambito di applicazione dell’art. 238 (esclusione delle utenze non domestiche dalla TARI per il conferimento al di fuori del servizio pubblico di rifiuti simili ad urbani, con dimostrazione di avvio a recupero da parte del soggetto destinatario), che viene ora riferito non solo al recupero ma anche al riciclo. SOSTANZE PERICOLOSE / AEE – modifiche alle restrizioni per cadmio e seleniuro di cadmio Decreto Ministeriale 17 ottobre 2024. Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). Fino al 21 novembre 2025 e fino al 31 dicembre 2027 potranno essere impiegati nei semiconduttori, in deroga ai divieti generali del Decreto ROHS II, rispettivamente seleniuro di cadmio e cadmio. Disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2025. ALBO GESTORI AMBIENTALI - nuove delibere Deliberazione (naz.) 19 dicembre 2024, n. 6/ALBO/CN. Modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017). Deliberazione (naz.) 19 dicembre 2024, n. 5/ALBO/CN. Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015). Deliberazione (naz.) 19 dicembre 2024, n. 4/ALBO/CN. Abrogazione della categoria 3-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali. Deliberazione (naz.) 19 dicembre 2024, n. 3/ALBO/CN. Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59. Le delibere riportano: - La modulistica per la comunicazione dell'iscrizione ed il rinnovo dell’iscrizione all'Albo con procedura semplificata; - I nuovi criteri e la nuova modulistica per l'accorpamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, DM n.120/2014; - Il recepimento dell’abrogazione della categoria 3-bis; - L’integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5 dei sistemi di geolocalizzazione per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi In vigore dalla data di pubblicazione. VARIE – proroga termini per stipulare assicurazione contro calamità naturali Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202. Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il Decreto, all’articolo 13 ha rinviato la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali dal 31/12/2024 al 31/03/2025. La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia (escluse le imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022), di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Si è in attesa della pubblicazione del Decreto che conterrà le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In vigore dal 28 dicembre 2024. RAEE – istruzioni per la gestione da parte del Centro di Coordinamento Il Centro di Coordinamento RAEE ha reso disponibile un documento riportante le indicazioni per le modalità semplificate di gestione dei RAEE (documento di trasporto, iscrizione al portale del CdC, …). Il documento è recuperabile al seguente link: https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2024/12/Indicazioni-sulle-semplificazioni_1.0-2.pdf RENTRI – integrazione delle istruzioni A seguito della abrogazione della categoria 3-bis dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il MASE ha apportato alcune modifiche alle Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023. Inoltre, è stata aggiornata la tabella “Tipologia delle autorizzazioni” riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 e al punto 3.1 dell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023. MUD – accesso ai portali solo tramite SPID, CIE o CNS Ecocamere comunica che, dal 2025, l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”. VALUTAZIONI AMBIENTALI – piattaforma di accoglienza online Il MASE, con comunicato del 29 novembre 2024, informa che la piattaforma telematica per la presentazione delle istanze di VIA è ora disponibile anche per le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione preliminare. Dal 28 febbraio 2025 la piattaforma costituirà l’unica modalità di inoltro per queste due tipologie di istanze. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Piemonte. Rinnovo dell’autorizzazione di carattere generale per carrozzerie di veicoli Determinazione del Dirigente (reg.) 13 dicembre 2024, n. 991. D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597. Adottata la nuova autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti e le attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno. ARIA – Regione Piemonte. Approvazione del PRQA Delib. Consiglio Reg. 10 dicembre 2024, n. 18-28783. Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155. (Proposta di deliberazione n. 16). Il Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, ha stabilito che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna dovevano provvedere, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria. Con la Deliberazione n.18-28783 viene approvato il nuovo Piano Regionale di qualità dell’aria (PRQA) per la Regione Piemonte. RIFIUTI – Regione Lombardia. Approvazione della modulistica per gli End of Waste Delib. Giunta Reg. 16 dicembre 2024, n. XII/3648. Approvazione della modulistica regionale per il rilascio o la modifica di autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuti ("end of waste") a corredo delle istanze ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152 del 2006 e ulteriori specifiche per il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose. Approvata dalla Regione Lombardia la modulistica per il rilascio, rinnovo o modifica dell’autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste o EoW), unitamente alla check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP. IPPC / AIA – Regione Lombardia. Programma annuale dei controlli ordinari alle installazioni soggette ad AIA Decreto del Dirigente (reg.) 18 dicembre 2024, n. 19835. Approvazione del programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il triennio 2025-2027 e presa d'atto del Programma annuale dei controlli ordinari per l'anno 2025. Approvato il “Programma delle ispezioni ordinarie nelle istallazioni soggette ad A.I.A. per il triennio 2025-2027" distinto in AIA industriali ed AIA zootecniche. VARIE – Regione Lombardia. Revisione normativa ordinamentale 2024 Legge Regionale 6 dicembre 2024, n. 20. Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024. La legge di revisione normativa ordinamentale 2024 della Regione Lombardia introduce una serie di modifiche a: - L.R. n.24/2006 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), per quanto riguarda l’efficienza energetica nell’edilizia e la decarbonizzazione degli edifici; - L.R. n.12/2007 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n . 26) e L.R. n.26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di procedimenti autorizzativi per le discariche e di funzioni conferite a province e Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti; - L.R. n.5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), in tema di impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico di reflui di allevamenti biomasse e/o altre materie organiche; - L.R. n.31/2015 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso), per quanto riguarda gli “impianti di modesta entità”. In vigore dal 11 dicembre 2024. ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Lombardia. Canoni per utenza acqua pubblica 2025 Decreto del Dirigente (reg.) 4 dicembre 2024, n. 18924. Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2025 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Sono pubblicati gli importi dovuti per l'anno 2025 alla Regione Lombardia a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubblica, aggiornati al tasso di inflazione programmata esposto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine "Italia 2025-2029". IPPC / AIA – Regione Lombardia. Indirizzi per applicazione delle BAT per industria di trasformazione dei metalli ferrosi Delib. Giunta Reg. 9 dicembre 2024, n. XII/3585. Indirizzi regionali per l’applicazione delle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-BAT) di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi per le installazioni soggette ad Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.). Approvati gli “Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 sulle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi", con cui la Regione Lombardia fornisce alle aziende del settore soggette ad AIA indicazioni utili per l’applicazione delle BAT, in vista del riesame delle autorizzazioni entro ottobre 2026. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Lombardia. Requisiti emissivi ed impiantistici per impianti termici civili a biomassa con potenza > 35 kW Delib. Giunta Reg. 16 dicembre 2024, n. XII/3649. Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kW. Approvati i "Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kw - a decorrere dal 15 ottobre 2026". EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Veneto. Modifica del territorio di applicazione del progetto MoVe-In Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 337 del 15 novembre 2024. Approvazione della revisione del territorio di applicazione del progetto MoVe-In a decorrere dal 15.12.2024, in esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 230 del 20.11.2023. Approvata la nuova revisione del territorio di applicazione del progetto MoVe-In (il servizio con cui i proprietari di veicoli soggetti a limitazione della circolazione possono decidere di usufruire di una limitazione chilometrica invece che temporale tramite l’installazione di una scatola nera). Si aggiungono dunque i Comuni di Arcugnano (VI), Bolzano Vicentino (VI), Bussolengo (VR), Caldogno (VI), Costabissara (VI), Dueville (VI), Grezzana (VR), Lavagno (VR), Longare (VI), Mezzane di Sotto (VR), Monteviale (VI), Monticello Conte Otto (VI), Negrar di Valpolicella (VR), Occhiobello (RO), Quinto Vicentino (VI), Torri di Quartesolo (VI), Treviso (TV), Vicenza (VI) Villafranca Padovana (PD), San Pietro in Cariano (VR). NORME TECNICHE – Aria Norma Tecnica UNI EN ISO 28 novembre 2024, n. 16890-3 Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 3: Determinazione dell'efficienza gravimetrica e della resistenza al flusso d'aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta. La norma specifica l'apparecchiatura e la procedura di prova per misurare l'efficienza gravimetrica e la resistenza al flusso d'aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta dei filtri per ventilazione generale. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente con la ISO 16890-1, ISO 16890-2 e ISO 16890-4. NORME TECNICHE – Qualità del suolo Norma Tecnica UNI ISO 21 novembre 2024, n. 22190 Qualità del suolo - Utilizzo di estratti per la valutazione della biodisponibilità di elementi in tracce nel suolo. La norma specifica un test che può essere simulato con sostanze inorganiche ed organiche disponibili in situ da suoli o assimilati in condizioni forzate aerobiche ed anaerobiche. La tossicità può poi essere stimata sulla base delle concentrazioni individuate. NORME TECNICHE – Caratterizzazione rifiuti e CSS Norma Tecnica UNI/TS 12 dicembre 2024, n. 11597 Caratterizzazione dei rifiuti e dei CSS in termini di contenuto di biomassa ed energetico. La specifica tecnica fornisce i criteri generali per la caratterizzazione dei rifiuti e dei combustibili solidi secondari ai fini della determinazione del contenuto di biomassa ed energetico. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN 17 dicembre 2024, n. 17936 Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione dei termini di sorgente per il calcolo del rumore ambientale. La norma tratta la misurazione dei termini sorgente per il calcolo del rumore ambientale del traffico ferroviario (comprese le ferrovie leggere, come tram, metropolitane, ecc.). Si applica alla misurazione di treni in servizio su binari operativi. SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE – nuova sostanza aggiunta alla Candidate List In data 7 novembre 2024 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), della sostanza Triphenyl. Phosphate (EC 204-112-2; CAS 115-86-6), per le sue proprietà di interferenza endocrina. Essa viene utilizzata come ritardante di fiamma, plastificante in formulazioni polimeriche, adesivi e sigillanti. SOSTANZE PERICOLOSE – rettifiche al Regolamento delegato n. 2023/207 (che ha modificato il Regolamento CLP) Rettifica 18 novembre 2024, n. 90724 del Regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Dal 20 aprile 2023, data dell’entrata in vigore del Regolamento delegato n.2023/707, sono state introdotte all’Allegato I del Regolamento CLP nuove classi di pericolo, con tempistiche di adeguamento differite (dal 1° maggio 2025 al 1° maggio 2028) per consentire agli operatori di conformarsi alle novità. La Rettifica n.90724 è intervenuta sul Regolamento n.2023/707, correggendo una quarantina di voci. DAE – programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2024 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”. Il Decreto stabilisce un programma pluriennale per favorire la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (Legge n. 116 del 04 agosto 2021), con l’obiettivo di garantire un’ampia disponibilità di DAE nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto, con una particolare attenzione alle scuole, alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il programma, con una durata di cinque anni, prevede che le regioni presentino specifici piani per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie, pari a 2 milioni di euro annui dal 2021 al 2025. Queste risorse saranno distribuite tenendo conto della popolazione residente e delle priorità stabilite dal decreto. Luoghi prioritari per l’installazione dei DAE sono le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno 15 dipendenti e servizi aperti al pubblico, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, i porti e i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Il posizionamento dei dispositivi dovrà garantire un intervento rapido, idealmente entro tre minuti dall’evento, in luoghi di grande afflusso o in aree isolate e disagiate. Il decreto specifica la formazione, ogni dispositivo installato dovrà essere supportato dalla presenza di personale formato, con corsi specifici di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche in ambito pediatrico, per consentire un utilizzo sicuro ed efficace dei defibrillatori. Il Decreto è entrato in vigore il 5 dicembre 2025. TUS – modifiche derivanti dal “Collegato Lavoro” · Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 “Disposizioni in materia di lavoro”. La Legge nasce dall’ esigenza di semplificare numerosi adempimenti connessi al rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali. · Nota Ministeriale 30 dicembre 2024, n. 9740 “L. n. 203/2024 recante Disposizioni in materia di lavoro - prime indicazioni”. Con la Nota l'Ispettorato Nazionale del Lavoro offre una prima sommaria lettura della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante " Disposizioni in materi di lavoro " (cd. Collegato Lavoro). L’art. 1 della Legge n. 203 prevede le seguenti modifiche al D. Lgs. 81/2008: - Commissione per gli interpelli (art. 12): si richiede la presenza di almeno quattro componenti con profilo professionale giuridico all’interno della Commissione per gli interpelli, mantenendo invariato il numero complessivo dei membri. La modifica mira a rafforzare la competenza giuridica della Commissione, garantendo una maggiore accuratezza nell’interpretazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. - Comunicazioni annuali al Parlamento (art. 14-bis): entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà presentare alle Camere una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, riferita all’anno precedente. La relazione includerà anche gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e sicurezza, gli orientamenti e i programmi legislativi del Governo per l’anno in corso. - Medici competenti (art. 38): il Ministero della Salute, utilizzando i dati dell’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti per i medici competenti. - Sorveglianza sanitaria (art. 41): la visita medica preventiva in fase preassuntiva diventa una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva. Viene eliminata la possibilità per il datore di lavoro di far svolgere la visita preassuntiva presso il dipartimento di prevenzione dell’ASL. La visita dovrà essere effettuata dal medico competente. Per quanto riguarda gli esami clinici e biologici, il medico competente, nella prescrizione degli esami, dovrà tenere conto di quelli già effettuati dal lavoratore e presenti nella sua cartella sanitaria e di rischio, evitando inutili ripetizioni. La visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, sarà obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente. In merito all’accertamento della tossicodipendenza e dipendenza da alcol, il termine per la ridefinizione delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcol viene posticipato. L’ASL diventa l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente, in sostituzione dell’organo di vigilanza. - Lavori in locali chiusi (art. 65): se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto (INL). - Tessere di riconoscimento nei cantieri edili (art. 304): viene abrogato l’obbligo specifico per i cantieri edili di munire i lavoratori di tessere di riconoscimento. Rimane valido l’obbligo generale di munire il personale di tessere di riconoscimento per tutte le attività in regime di appalto o subappalto, compresi i lavoratori autonomi. Di seguito indichiamo le novità di interesse, connesse ai rapporti di lavoro: - Dimissioni: risoluzione per assenza ingiustificata – l’art. 19 stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche. - Minori vincoli per la somministrazione di lavoro. - Durata del periodo di prova – l’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata. - Smart working – l’art. 14 prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo. - Apprendistato: formazione e trasformazione – con gli art. 15, 16 e 18 è prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. È prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. - Attività stagionali - l’art. 11 fornisce una definizione più precisa di lavoro stagionale. Sono incluse le attività legate a picchi di lavoro, esigenze tecnico-produttive e cicli stagionali dei settori produttivi, come previsto dai contratti collettivi. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Piano integrato per la salute e la sicurezza Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 195 del 17 dicembre 2024 “Adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Con il Decreto è stato approvato il “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Questo nuovo strumento segna un cambio di paradigma: non più la sicurezza come semplice obbligo normativo, ma come valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana, allo studio e al lavoro. Nello specifico, si punta a sensibilizzare e formare giovani e lavoratori, sostenere le imprese e rafforzare le tutele, contribuendo concretamente anche alla lotta al lavoro nero, irregolare e al caporalato. Grazie a controlli mirati e coordinati, questo approccio integrato vuole ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali, migliorando la qualità e la sicurezza dell’ambiente lavorativo. Operativo dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, il Piano potrà essere aggiornato per rispondere a nuove esigenze, grazie a un sistema di monitoraggio costante delle attività e di verifica dei risultati. L’approccio integrato introdotto con questo Piano non si limita a intervenire su singoli aspetti, ma mira a creare un vero e proprio ecosistema di sicurezza in cui tutte le parti coinvolte, istituzioni, imprese, lavoratori, scuole e comunità, siano parte attiva nel processo di prevenzione. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “milleproroghe” Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Il Decreto, all’articolo 13 ha rinviato la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali dal 31/12/2024 al 31/03/2025. La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia (escluse le imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022), di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Si è in attesa della pubblicazione del Decreto che conterrà le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. ANTINCENDIO – Linee guida Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica Circolare del Ministero dell’Interno n. 21021 del 23 dicembre 2024 “Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (Battery Energy Storage System - BESS)”. Le Linee guida consentono l’individuazione delle metodologie sia per l’analisi del rischio, sia per la definizione delle misure di sicurezza da adottare per la gestione dei dispositivi elettrochimici destinati all’accumulo di energia elettrica, conosciuti come Battery Energy Storage System (BESS). I sistemi di accumulo di energia non costituiscono attività soggetta al D.P.R. 151/2011, ma comportano un aggravio del rischio di incendio nelle attività in cui sono installati. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – regime sanzionatorio relativo alla Patente a crediti Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 9326 del 9 dicembre 2024 “Art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 recante "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" - D.M. 18 settembre 2024, n. 132 - regime sanzionatorio”. La Nota INL, indirizzata alle Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e agli Ispettorati territoriali del lavoro, fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti. La Nota prevede i seguenti punti: - Patente a crediti e operatività nel cantiere. - Sanzione amministrativa. - Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere. - Verifiche del committente e del responsabile dei lavori. - Sospensione e revoca della patente. PREPOSTO – aggiornamento formazione quinquennale Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 7/2024 del 21/11/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sull’aggiornamento dei preposti. Con l’Interpello n. 7/2024, il Ministero è tornato a pronunciarsi sull’aggiornamento formativo del preposto alla sicurezza, facendo seguito al precedente Interpello n. 6/2024. Nello specifico, la Commissione risponde ad un quesito sollevato dalla Camera di Commercio di Modena: La scadenza prevista per l’aggiornamento del corso per preposti deve essere biennale come stabilisce la L. 215/2021, oppure quinquennale come indicato nell’accordo Stato-regioni del 2011? La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro precisa che, nonostante il comma 7 ter introduca l’obbligo di aggiornamento con cadenza biennale per i preposti e interamente in presenza, tale disposizione non può essere applicata in modo definitivo senza l’approvazione di un nuovo accordo Stato-regioni. Fino all’adozione di tale accordo, quindi rimangono valide le indicazioni dell’accordo Stato regioni del 2011, adottato dalla Conferenza permanente, che prescrive aggiornamenti quinquennali della durata minima di sei ore. La risposta, in riferimento alla Circolare INL 1/2022 e all’Interpello n. 6/2024, conferma che le modifiche introdotte dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 saranno vincolate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente e che ogni aggiornamento formativo per i preposti sarà subordinato a tale approvazione. FORMAZIONE – numero di partecipanti ai corsi universitari Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 8/2024 del 12/12/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di formazione (art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di lavoratori equiparati. L’Università di Siena ha avanzato istanza di interpello per sapere se sia possibile superare il limite di 35 partecipanti previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, mantenendo la validità dei corsi inseriti nel percorso accademico degli studenti, a condizione che l’Ateneo garantisca un esame finale conforme agli standard accademici. La Commissione ha ribadito che il limite di 35 partecipanti per corso, stabilito dall’Accordo Stato-Regioni, è finalizzato a garantire l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, anche per i corsi universitari rivolti a studenti equiparati a lavoratori, tale limite deve essere rispettato, indipendentemente dalla presenza di esami finali o dall’assunzione di responsabilità da parte dell’Ateneo. In sintesi, l’Interpello n. 8/2024 chiarisce che il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione sulla sicurezza per studenti universitari equiparati a lavoratori non può superare le 35 unità, in conformità con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2011. INAIL – organizzazione degli spazi e viabilità Pubblicata la scheda “Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità” che presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche caratterizzate da problemi di sicurezza legati alla viabilità aziendale e alla non corretta organizzazione degli spazi lavorativi. L’analisi fornisce un approfondimento dei dati descrittivi e dei fattori di rischio trasversali ai settori di attività economica (Ateco 2007), con un focus su quei settori maggiormente interessati dalle criticità determinanti gli eventi. Vengono inoltre riportate alcune delle misure di prevenzione e protezione da applicare per la corretta gestione del rischio derivante dalla non corretta organizzazione degli spazi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. INAIL – acrilonitrile Pubblicata la scheda “L’acrilonitrile: aspetti normativi e biomarcatori di dose e di effetto”. La direttiva (UE) 2022/431 (CMRD), che modifica la CMD (anche con l’introduzione di sostanze tossiche per la riproduzione), recepita con D. Lgs. 135/2024, prende in considerazione tra le diverse sostanze anche l’acrilonitrile (ACN) ritenendo opportuno, stabilire valori limite di esposizione occupazionale a lungo e breve termine, considerando la via di assorbimento cutanea e il riconoscimento dell’utilità del monitoraggio biologico. L’acrilonitrile (ACN) o cianuro di vinile è classificato dalla Iarc (International Agency for Research on Cancer) nel gruppo 2B (sospetto cancerogeno per l’uomo), sebbene sia stato pubblicato sulla rivista Lancet Oncology (www.thelancet.com/oncology, Vol. 25 August 2024), il riassunto della ulteriore valutazione del gruppo di lavoro IARC che porterà, nel 2025, alla pubblicazione della monografia 136 con il passaggio dell’ACN in categoria 1 (cancerogeno per l’uomo). Inoltre, l’ACN, a norma del reg. (CE) n. 1272/2008 (Classification, Labelling, Packaging- CLP), risponde ai criteri di classificazione di cancerogeno categoria 1 B relativo a “sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base di studi su animali” ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della dir. 2004/37/CE (nota anche con l’acronimo CMD Carcinogenic Mutagenic Directive) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. INAIL – Infezioni nelle aree critiche in sanità Pubblicata la scheda “Misure di sicurezza per le infezioni nelle aree critiche in sanità: tecnologie avanzate per l’impiego continuo di dpi e di disinfezione di nuova concezione”. La gestione delle infezioni nelle aree critiche è una priorità per garantire la sicurezza dei pazienti e ridurre al minimo i rischi. Adottando misure preventive come l’igiene delle mani, la protezione adeguata del personale, la gestione dei dispositivi medici e l’isolamento dei pazienti infetti, è possibile ridurre significativamente la diffusione delle infezioni in contesti sanitari. La formazione continua e l’aggiornamento delle pratiche sono altrettanto essenziali per mantenere un ambiente sicuro nelle aree critiche. INAIL – infortuni mortali nelle lavorazioni agricole in presenza di trattori Pubblicata la scheda “Infortuni mortali nelle lavorazioni agricole in presenza di trattori”, che sulla base della documentazione in possesso dell’INAIL, approfondisce le cause e circostanze di tutti gli infortuni mortali denunciati nel triennio 2017-2019 in cui si è riscontrata la presenza di trattori. INAIL – infortuni nel settore delle Costruzioni Il numero Dati INAIL di novembre 2024 aggiorna l’analisi dell’andamento infortunistico nel settore delle Costruzioni. Nel 2023 gli infortuni denunciati sono stati 43.480, in calo del 2,6% rispetto ai 44.658 dell’anno precedente. I casi mortali sono stati 202, nove in meno rispetto ai 211 del 2022. Per quanto riguarda le malattie professionali, il quinquennio 2019-2023 si è chiuso confermando una tendenza in crescita. Le patologie lavoro-correlate denunciate nel 2023, infatti, sono state 12.950, pari al 21,4% del totale dell’Industria e servizi e in aumento del 23,9% rispetto alle 10.452 dell’anno precedente. AMIANTO – Regione Piemonte. Modelli attuativi della procedura di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti Determinazione del Dirigente Regionale n. 906 del 17 dicembre 2024 “DGR 22 aprile 2024, n. 23-8469 di approvazione del ''Protocollo Regionale di sorveglianza sanitaria per lavoratori ex-esposti ad amianto''. Approvazione dei modelli attuativi della procedura di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto. Modifica della D.D. n. 291 del 26 aprile 2024”. Con la Determinazione vengono approvati i modelli di seguito elencati, adattabili alle esigenze degli S.Pre.S.A.L. delle ASL sentito il Settore regionale competente, allegati alla presente determinazione: - Allegato 1 - Richiesta di preadesione al programma di sorveglianza sanitaria ed iscrizione nell'elenco regionale ex esposti ad amianto e relativa informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR); - Allegato 2 - Questionario - definizione pregressa esposizione ad amianto; - Allegato 3 - Rilevazione dei sintomi respiratori e risultati delle visite e degli esami strumentali; - Allegato 4 - Modello per la raccolta dei dati di sintesi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto. FORMAZIONE – Regione Piemonte. Collaborazione tra la Regione e l'INAIL in materia di promozione della sicurezza negli istituti scolastici Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-427 del 28 novembre 2024 “Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Approvazione degli indirizzi per la stipula e sottoscrizione di uno schema di convenzione tra Regione Piemonte - Direzione sanità, INAIL Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in materia di promozione della sicurezza negli istituti scolastici del Piemonte fino al 31.12.2030”. Con la Delibera viene approvata la Convenzione per regolare la collaborazione tra le parti citate per le iniziative da attuare in tema di promozione della cultura della sicurezza nelle scuole del Piemonte. RISCHIO BIOLOGICO – Regione Lombardia. Prevenzione rischio biologico indoor Decreto del Dirigente Regionale n. 19079 del 6 dicembre 2024 “Approvazione documento Linea di indirizzo per l'attivazione del Piano mirato di prevenzione rischio biologico indoor a valenza regionale da realizzare a cura delle ATS". Con il Decreto, in allegato A, viene approvato il documento "Linea di indirizzo per l'attivazione del Piano mirato di prevenzione rischio biologico indoor a valenza regionale da realizzare a cura delle ATS". Il Piano si concentra sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi e sulla gestione degli impianti di ventilazione e condizionamento, con particolare attenzione alle strutture ospedaliere dotate di Pronto Soccorso. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Regione Lombardia. prevenzione e gestione degli atti di violenza agli operatori sanitari Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3672 del 16/12/24 “Documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”. Con la Deliberazione viene approvato il documento, che contiene definizione e classificazione della violenza, monitoraggio degli eventi, metodi di valutazione e gestione del rischio, azioni preventive e gestione dei comportamenti aggressivi. NORME TECNICHE – Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione Norma Tecnica CEI EN 16 settembre 2024, n. 50172 Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. Questa Norma specifica le prescrizioni di installazione per i sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione, unitamente alla documentazione riguardante le verifiche, le procedure di manutenzione e di prova e il funzionamento di tali sistemi. L'illuminazione di emergenza di evacuazione comprende l'illuminazione delle vie di esodo, l'illuminazione di spazi aperti (antipanico) e l'illuminazione delle aree ad alto rischio. La segnaletica di sicurezza per le vie di fuga fa parte dell'illuminazione di emergenza di evacuazione. I sistemi di illuminazione di emergenza comprendono sistemi adattivi e non adattivi. Le modifiche tecniche più significative di questa edizione rispetto alla precedente riguardano: l'aggiunta di prescrizioni per le verifiche iniziali di impianto, per l'elaborazione della documentazione di progetto, per il mantenimento del registro e la modifica delle prescrizioni relative alle modalità di manutenzione e verifica dei sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. Sono stati inoltre aggiunti l'Allegato A, che contiene le linee guida per la selezione delle autonomie e dei tempi di attivazione dei sistemi per i vari casi d'uso, l'Allegato B, che riguarda le raccomandazioni su come effettuare le misure illuminotecniche in loco, l'Allegato C, relativo alle considerazioni sui sistemi di illuminazione di emergenza attivi per un periodo prolungato, durante e dopo il comando di evacuazione e l'Allegato D, sui requisiti di impianto. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50172:2004 , che rimane applicabile fino al 27-05-2027. NORME TECNICHE – Esposizione nei luoghi di lavoro Norma Tecnica UNI CEN/TS 18086:2024 “Esposizione nei luoghi di lavoro - Sensori a basso costo con la lettura diretta del particolato per la misura dei nanomateriali (NOAA) aerodispersi - Linee guida per l'applicazione” La specifica tecnica fornisce le linee guida per l'uso, la taratura e la valutazione dei moduli a sensori ottici a basso costo, per la misura del particolato e degli apparati necessari per la valutazione dell'esposizione nei luoghi di lavoro. La specifica tecnica è basata su test per i NOAA aerodispersi, fatti in un numero estensivo di laboratori e di luoghi di lavoro. La specifica tecnica è particolarmente indirizzata ai luoghi di lavoro di NOAA ingegnerizzati ed alla possibilità di applicare i sensori al controllo dei processi di produzione dei NOAA mediante la misura del particolato aeriforme. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 17450-2:2024 “Sistemi fissi di estinzione incendi - Componenti per acqua nebulizzata - Parte 2: Caratteristiche del prodotto e metodi di prova per ugelli” La norma specifica le caratteristiche del prodotto e i metodi di prova degli ugelli aperti e degli ugelli automatici per l'utilizzo in componenti per acqua nebulizzata. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 15004-11:2024 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 11: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente per Halocarbon Blend 55” La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente Halocarbon Blend 55. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 1366-8:2024 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 8: Condotte di estrazione fumo” Norma Tecnica UNI EN 1366-9:2024 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 9: Condotte di estrazione del fumo per singolo comparto” Norma Tecnica UNI EN 1366-10:2024 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi” Le norme specificano rispettivamente: - un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle condotte di estrazione fumo. È applicabile solo alle condotte di estrazione fumo che estraggono il fumo da un compartimento in cui c'è l'incendio e attraversano un altro compartimento; - un metodo di prova per determinare la resistenza al fuoco di condotte di estrazione del fumo utilizzate unicamente per applicazioni su un singolo comparto. In tali applicazioni si considera funzionante il sistema di estrazione fino al raggiungimento della temperatura di flashover (tipicamente 600 °C); - i metodi di prova per le serrande di controllo dei fumi per valutare la loro prestazione quando sottoposte ad elevate temperature o in condizione di incendio. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 12416-1:2024 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i materiali, la costruzione e le prestazioni di componenti destinati all'utilizzo in sistemi di lotta contro l'incendio a polvere, destinati all'impiego in edifici. NORME TECNICHE – Piattaforme di lavoro mobili elevabili Norma Tecnica UNI ISO 16368:2024 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Progettazione, calcoli, requisiti di sicurezza e metodi di prova” La norma specifica i requisiti di sicurezza e le misure di protezione/riduzione del rischio, nonché i mezzi per la loro verifica, per tutti i tipi e le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) destinate alla movimentazione di una o più persone insieme agli strumenti e ai materiali necessari in un luogo di lavoro elevato. NORME TECNICHE – Macchine utensili Norma Tecnica UNI ISO 8636-2:2024 “Macchine utensili - Prescrizioni di collaudo per fresatrici a portale - Prove di accuratezza - Parte 2: Fresatrici a portale mobile (tipo gantry)” La norma descrive, con riferimento alla ISO 230-1, alla ISO 230-2 e alla ISO 230-7, le prove geometriche, quelle di lavorazione e quelle per la verifica della ripetibilità e accuratezza di posizionamento degli assi a comando numerico di fresatrici a portale mobile di impiego generale e di normale accuratezza. La norma specifica anche gli intervalli di scostamento ammessi (tolleranze) applicabili ai risultati di tali prove. La norma fornisce la terminologia utilizzata per l'identificazione delle componenti principali delle macchine e la designazione degli assi con riferimento alla ISO 841. NORME TECNICHE – Dispositivi di sorveglianza di fiamma Norma Tecnica UNI EN 12416-1:2024 “Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas - Dispositivi termoelettrici di sicurezza di supervisione di fiamma” La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per i dispositivi termoelettrici di sicurezza di supervisione di fiamma, provvisti di termocoppia destinati per l'utilizzo con bruciatori e apparecchi a che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai dispositivi con una pressione di entrata dichiarata minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 50. NORME TECNICHE – Regolatori di pressione Norma Tecnica UNI EN 88-2:2024 “Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 2: Regolatori di pressione per pressione di entrata maggiore di 50 kPa e minore o uguale a 500 kPa” Norma Tecnica UNI EN 88-3:2024 “Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 3: Regolatori di pressione e/o di portata con pressione di entrata minore o uguale di 500 kPa di tipo elettronico” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione destinati all'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori con una pressione di entrata dichiarata maggiore di 50 kPa e minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250; - i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione e/o di portata con pressione di entrata minore o uguale di 500 kPa di tipo elettronico destinati all'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori con una pressione di entrata dichiarata minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250. NORME TECNICHE – Applicazioni ferroviarie - Acustica Norma Tecnica UNI EN 17936:2024 “Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione dei termini di sorgente per il calcolo del rumore ambientale” La norma tratta la misurazione dei termini sorgente per il calcolo del rumore ambientale del traffico ferroviario (comprese le ferrovie leggere, come tram, metropolitane, ecc.). Si applica alla misurazione di treni in servizio su binari operativi. NORME TECNICHE – Applicazioni ferroviarie Norma Tecnica UNI EN 15227:2024 “Applicazioni ferroviarie - Requisiti di sicurezza passiva contro la collisione dei veicoli ferroviari” La norma specifica i requisiti di sicurezza passiva contro la collisione applicabili ai nuovi progetti di: - locomotive; - guida di veicoli operanti su treni passeggeri e merci; - veicoli ferroviari passeggeri che operano su treni passeggeri (quali tram, metropolitane, linee ferroviarie principali). NORME TECNICHE – Sistemi di rivelazione delle perdite Norma Tecnica UNI EN 13160-2:2024 “Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 2: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per i sistemi in pressione e in depressione” Norma Tecnica UNI EN 13160-4:2024 “Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 4: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per i sistemi di rivelazione delle perdite basati su sensore” Norma Tecnica UNI EN 13160-5:2024 “Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 5: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per sistemi di rivelazione delle perdite mediante indicatore di livello del serbatoio” Norma Tecnica UNI EN 13160-7:2024 “Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 7: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per gli spazi interstiziali e per rivestimenti interni e rivestimenti esterni a protezione di perdite” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova / di valutazione applicabili a kit di rivelazione delle perdite (rivelatore di perdite) basati sulla misurazione della variazione di pressione. I kit di rivelazione delle perdite sono destinati ad essere utilizzati in serbatori con la doppia pelle, sottoterra o fuori terra, in pressione o non pressione, o tubazioni per fluidi che possono inquinare l'acqua; - i requisiti e i corrispondenti metodi di test /di valutazione applicabili a kit di rivelazione delle perdite basati sul rilevamento della presenza di liquido e / o vapore in spazi interstiziali, contenitori delle perdite o pozzi di monitoraggio; - requisiti e i corrispondenti metodi di prova/di valutazione applicabili a kit di rivelazione delle perdite, basati su perdita volumetrica dall'interno del serbatoio e/o sistema di condutture; - i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova / di valutazione applicabili a kit di rivelazione delle perdite per i rivestimenti interni ed esterni a protezione delle perdite. I kit di rivelazione delle perdite per i rivestimenti interni ed esterni sono destinati ad essere utilizzati come post-installato per creare uno spazio interstiziale o di contenimento delle perdite in serbatoi in singola pelle interrati o fuori terra, non pressurizzati, progettati per liquidi inquinanti. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2025-3194 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 05/2025 AMBIENTE SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche agli elenchi delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici Regolamento (UE) 2025/877 della Commissione, del 12 maggio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Modificati l’allegato II - Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici e allegato III - Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti del Reg. n. 1223/2009, con l’aggiunta in allegato II di alcune voci (dalla n. 1731 alla n. 1751) e la sostituzione della voce n. 1580, e in allegato III la rimozione della voce n. 311. In vigore dal 2 giugno 2025, si applica dal 1° settembre 2025. VARIE – formato tipo Piano nazionale di ripristino della natura Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 della Commissione, del 19 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tipo del piano nazionale di ripristino. Secondo il Regolamento n.2024/1991, ciascuno Stato membro deve preparare e presentare un progetto di piano nazionale di ripristino degli ecosistemi deteriorati entro il 1° settembre 2026 e individuare a tal fine le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi del Regolamento. La Commissione deve quindi stabilire, con l’assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente, un formato tipo per i piani nazionali di ripristino. Con il Regolamento n. 2025/912 è stato dunque pubblicato tale formato tipo, a cui gli Stati membri dovranno fare riferimento. In vigore dal 9 giugno 2025. EUDR - elenco paesi ad “alto e basso rischio” legato alla deforestazione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a). Il Regolamento n. 2023/1115 (EUDR), per ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale, impone obblighi di dovuta diligenza agli operatori e ai commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell’Unione, o esportano da esso, materie prime interessate e prodotti interessati (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) All’entrata in vigore del Regolamento n. 2023/1115 è stato assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. Era tuttavia previsto che la Commissione, successivamente, classificasse ed elencasse i paesi o parti di essi come ad alto o basso rischio (inteso come rischio di produrre materie prime interessate dal Regolamento EUDR). Di conseguenza, con il Regolamento n. 2025/1093 è stato stilato l’elenco (suscettibile di future modifiche) dei paesi ritenuti a basso e ad alto rischio, mentre viene mantenuto un livello standard per tutti i paesi non elencati. I paesi ad alto rischio sono: Bielorussia, Federazione russa, Myanmar/Birmania, Repubblica popolare democratica di Corea. L’Italia rientra invece tra i paesi a basso rischio. In vigore dal 26 maggio 2025. Si ricorda che gli obblighi relativi al Regolamento EUDR entreranno in vigore dal 30 dicembre 2025 per le aziende di grandi dimensioni, il 30 giugno 2026 per le PMI. RIFIUTI – modifiche all’Elenco dei rifiuti per rifiuti di batterie Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie. Modificato l’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti da batterie, per migliorarne la gestione e tracciabilità. Le modifiche principali sono le seguenti: - È stato riscritto il sottocapitolo 16.06 (batterie ed accumulatori); - È stato modificato il capitolo 19 (rifiuti da impianti di trattamento), anche con l’aggiunta di un nuovo paragrafo (il 19.14) specifico per le frazioni intermedie provenienti dal trattamento termico o meccanico dei rifiuti di batterie e degli scarti di fabbricazione delle batterie; - Sono stati soppressi i CER 20.01.33* e 20.01.34 e aggiunti i CER 20.01.42*, 20.01.43* e 20.01.44 per batterie esauste oggetto di raccolta differenziata nei rifiuti urbani. In vigore dal 9 giugno 2025, si applica dal 9 novembre 2026. SOSTANZE PERICOLOSE – Linee guida sulla formaldeide da ECHA Pubblicata da ECHA le “Guidelines for the measurement of formaldehyde releases from articles and formaldehyde concentrations in the interior of vehicles” La Guida descrive i metodi e le condizioni di prova da applicare per misurare le emissioni di formaldeide dagli articoli e la concentrazione di formaldeide negli interni dei veicoli in conformità con i requisiti della voce 77 dell'Allegato XVII, che entrerà in vigore da agosto 2026. Da tale data, infatti, sarà vietata l'immissione sul mercato di articoli che superano determinati limiti di concentrazione di formaldeide (0,062 mg/m3 per mobili e articoli in legno, 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli). Ad agosto 2027 entrerà in vigore il divieto di concentrazione della sostanza nello spazio interno dei veicoli stradali (0,062 mg/m3). Si rimanda al link: https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/rest_formaldehyde_guideline_en.pdf/35000cf2-5c37-e96e-52f7-367b41172915. SOSTANZE PERICOLOSE – casi borderline, chiarimenti da ECHA Pubblicato da ECHA il “Catalogue of borderline cases between articles and substances/mixtures”, documento sui “casi borderline”, ossia le valutazioni se un oggetto debba essere considerato un articolo o una sostanza/miscela secondo il regolamento REACH, fornendo un supporto alle autorità competenti e alle imprese per valutare correttamente i casi ambigui ed applicare in modo coerente gli obblighi normativi. Si rimanda al link: https://echa.europa.eu/documents/10162/17240/borderline_cases_substances_articles_catalogue_en.pdf/869ddf1b-288c-2265-88ee-b5dffdbdc684. SOSTANZE PERICOLOSE – nuova versione del C&L Inventory – ECHA CHEM ECHA ha rilasciato ufficialmente il 20 maggio 2025 la nuova versione dell’Inventario di Classificazione ed Etichettatura (C&L Inventory), ossia ECHA CHEM, che è stato predisposto per contenere informazioni su circa 350.000 sostanze chimiche e fornire informazioni su classificazione ed etichettatura in base al Regolamento CLP. Il database verrà, da qui in avanti, sviluppato progressivamente ed integrato. SOSTANZE PERICOLOSE – nuovo numero identificativo delle sostanze nel portale REACH-IT Ulteriore novità da ECHA: una sostanza non identificata tramite un numero CE e non precedentemente registrata o notificata da alcuna azienda, al momento della registrazione o della notifica ai sensi del Regolamento REACH o CLP, acquisirà automaticamente, come numero identificativo, un numero di elenco con un nuovo formato alfanumerico, una volta esaurito quello attualmente in uso (solo numerico). Esempio degli identificativi attuali: 100-000-1 Esempio dei nuovi identificativi: A00-001-5 Gli identificativi assegnati prima del cambio di formato non verranno alterati e si manterranno tal quali. PRTR – rinvio scadenze Fase 2 e 3 ISPRA ha fornito dei chiarimenti ulteriori in merito alle Fasi 2 e 3 per l’invio dei dati PRTR riferiti al 2024. Si ricorda che la Fase 1, già valida e rimasta inalterata, consisteva nell’invio entro il 30 aprile 2025 del modulo Excel per gli impianti soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art.4 del DPR n. 157/2011. Relativamente alle Fasi 2 e 3 (con scadenza prima al 15 maggio e 30 giugno 2025, poi prorogate al 15 giugno e 30 luglio 2025), l’Istituto ora riporta quanto segue: “Si precisa che le due fasi relative all’uso dell’applicativo PRTR con l’inserimento dei dati 2024 non rappresentano un obbligo aggiuntivo di comunicazione dei dati 2024, pertanto non sono associate all’applicazione di sanzioni per mancato adempimento, esse rappresentano l’opportunità per familiarizzare con l’applicativo che dal prossimo anno costituirà l’unica modalità di raccolta delle dichiarazioni PRTR. Si informano gli utenti che in considerazione delle questioni tecniche che ritardano il rilascio al pubblico dell’applicativo PRTR, l’avvio della fase 2 (richiesta di accredito degli utenti) e della fase 3 (inserimento dati nell’applicativo) è rinviato a data da stabilire.” RENTRI - procedura accreditamento Enti È ora disponibile la procedura per l'accreditamento degli Enti, delle Amministrazioni e degli Organi di Controllo al RENTRI, per l’espletamento delle attività istituzionali, descritta nell'Allegato del Decreto Direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024 e prevista dall’art. 19, c.4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59. MUD – scadenza presentazione al 30 giugno 2025 Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato nella sezione "Bandi e avvisi" del proprio sito web il seguente avviso: “in considerazione della coincidenza della scadenza del termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2025 con la giornata di sabato 28 giugno, si chiarisce che la comunicazione potrà essere effettuata sino a lunedì 30 giugno 2025”. GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 Decreto del Ministero della Salute del 17 gennaio 2025 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020”. Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA). BONIFICA SITI CONTAMINATI – manuale operativo ISPRA per individuazione priorità di intervento Manuale operativo dei criteri nazionali di priorità di intervento per i siti potenzialmente contaminati. MANUALI E LINEE GUIDA ISPRA n.209/2025. Pubblicato da ISPRA il manuale operativo per “individuare le priorità di intervento nei siti potenzialmente contaminati” e fornire supporto operativo alle amministrazioni competenti nell’attuazione degli interventi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, consentendo di ottimizzare le risorse e garantire interventi tempestivi nelle aree potenzialmente contaminate che presentano il maggiore livello di rischio ambientale. VARIE – conversione in legge del DL 14 marzo 2025, n. 25 Legge 9 maggio 2025, n. 69. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni Con la conversione in legge del DL 14 marzo 2025, n. 25, vengono introdotte alcune novità nell’ambito della Pubblica Amministrazione, tra cui: - Proroga ai Comuni per l’approvazione delle tariffe rifiuti (es. TARI) fino al 30 giugno 2025 invece del 30 aprile; - Istituzione del Nucleo End of Waste (NEW), al fine di assicurare supporto qualificato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per lo svolgimento delle attività istruttorie per l’adozione dei decreti per la cessazione della qualifica di rifiuto; - Semplificazioni delle Conferenze dei servizi, che potranno svolgersi con modalità semplificata fino al 31 dicembre 2026. In vigore dal 14 maggio 2025. ALBO GESTORI AMBIENTALI – aggiornamento modulistica in relazione ad abrogazione cat. 3-bis e criteri accorpamento iscrizioni Deliberazione (naz.) 20 maggio 2025, n. 5/ALBO/CN. Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all'abrogazione della categoria 3-bis. Deliberazione (naz.) 20 maggio 2025, n. 4/ALBO/CN. Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024) A seguito dell’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, vengono rimossi i riferimenti a tale categoria dalla modulistica per l’iscrizione/rinnovo/variazione dell’iscrizione all’Albo (Deliberazione n. 5) e modificati i criteri per l’accorpamento delle iscrizioni, secondo cui le imprese iscritte in procedura ordinaria alle categorie 4 e 5 possono svolgere anche attività di trasporto di propri rifiuti (cat. 2-bis) senza effettuare ulteriori iscrizioni ma solo presentando domanda di variazione (Deliberazione n. 4). In vigore dal 4 giugno 2025. Sono abrogate le deliberazioni del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015, n. 3 del 15 ottobre 2015 e n. 5 del 19 dicembre 2024. ALBO GESTORI AMBIENTALI/RENTRI – attestazione sistemi di geolocalizzazione autoveicoli in Cat. 5 Circolare (Comitati) 22 maggio 2025, n. 2. Applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 "Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59". Il Decreto n. 59/2023 (RENTRI) ha stabilito che i soggetti, obbligati all’iscrizione a RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica. Il Comitato Nazionale ha dunque fornito alcune indicazioni ulteriori al riguardo: - Il legale rappresentante delle aziende in Cat. 5 deve attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli mediante sottoscrizione di una dichiarazione (All. A alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024), da inviarsi tramite AGEST dal 1° luglio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025; - In caso di più autoveicoli, la dichiarazione può essere inviata in più istanze distinte ma comunque entro il 31 dicembre 2025; - Dal 1° gennaio 2026 l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere fatta contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in Cat. 5. ADR - aggiornamento delle regole per l'erogazione dei corsi destinati ai conducenti che trasportano merci pericolose su strada Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2025 “Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada”. Il provvedimento modifica il decreto del 6 ottobre 2006 e introduce significative novità operative per gli organismi di formazione, i docenti e gli uffici della motorizzazione. Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità anche a operatori italiani che finora si rivolgevano a corsi esteri. Tra le principali novità evidenziamo che il decreto in oggetto introduce le “associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto” come soggetti che possono erogare la formazione per l’ottenimento del Certificato di Formazione Professionale (CFP). Inoltre, il decreto stabilisce che i docenti dei corsi devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria oppure di “lauree equipollenti, nonché del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35”. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “polizze catastrofali” conversione in Legge Legge n. 78 del 27 maggio 2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. La legge di conversione ha confermato lo slittamento, per le micro, piccole e medie imprese, dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. In particolare, il termine previsto dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2013, n. 213 è così differito: - per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025; - per le piccole e microimprese al 31 dicembre 2025. Rimane invece fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, per le quali la disposizione di cui all’art. 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applicherà decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025). Si ricorda che l’obbligo di stipulare contratti assicurativi riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, ed è volto alla copertura dei danni subiti da terreni, fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari a causa di eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. RIFIUTI – attivo il Registro Nazionale dei Produttori soggetti al regime EPR Dal 7 maggio 2025 è attivo il Registro Nazionale dei Produttori (RENAP), che rappresenta lo strumento per consentire, ai soggetti che rientrano nel regime EPR (responsabilità estesa del produttore, come i produttori di imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici, pile ed accumulatori, oli), di adempiere a quanto previsto dal DM n.144/2024 (iscrizione e trasmissione dati). Il sistema è strutturato in singoli registri per ciascuna filiera soggetta alla normativa EPR, ed al momento sono inclusi i già esistenti Registro AEE e Registro Pile ed Accumulatori e, dal 14 maggio 2025, anche il nuovo Registro Pneumatici. Gli ulteriori registri saranno attivati progressivamente con specifici decreti ministeriali. I produttori di beni soggetti ad un regime di responsabilità estesa sono tenuti ad iscriversi al RENAP attraverso iscrizione allo specifico registro di filiera e a comunicare i dati relativi all’immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti, oltre alle modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi e rendicontare la gestione svolta. Per approfondimenti si rimanda al sito: https://www.renap.gov.it/it. RADON – individuazione aree prioritarie Regione Veneto Comunicato (naz.) 20 maggio 2025. Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon nella Regione del Veneto. Delib. Giunta Reg. 2 maggio 2025, n. 464. Approvazione del documento "Radon Indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto", ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e istituzione di un Gruppo di coordinamento. Il D.Lgs. n. 101/2020 ha introdotto disposizioni specifiche in relazione all’esposizione al radon negli ambienti di vita e di lavoro, tra cui l’adozione del Piano Nazionale d’Azione per il Radon (adottato con DPCM 11 gennaio 2024) e l’individuazione, da parte di Regioni e Province autonome, delle aree prioritarie a rischio radon (ossia zone dove almeno il 15% degli edifici supera il riferimento medio annuo di concentrazione in aria del 300 Bq/m3). Con la DGR 2 maggio 2025, n. 464, la Regione Veneto ha approvato il documento “Radon Indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto”, nel quale è riportata una prima individuazione delle aree prioritarie. L’elenco di tali aree è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si tratta dei seguenti 21 Comuni: - Borca di Cadore (BL) - Cibiana di Cadore (BL) - Cinto Euganeo (PD) - Dueville (VI) - Fonte (TV) - Foza (VI) - Lusiana Conco (VI) - Ospitale di Cadore (BL) - Perarolo di Cadore (BL) - Ponzano Veneto (TV) - Rivamonte Agordino (BL) - San Vito Di Cadore (BL) - Schio (VI) - Selva di Progno (VR) - Tambre (BL) - Torreglia (PD) - Valdagno (VI) - Valdastico (VI) - Valli Del Pasubio (VI) - Vedelago (TV) - Vo' (PD) VINCA – Regione Veneto. Individuazione delle Autorità delegate Delib. Giunta Reg. 22 aprile 2025, n. 438. Individuazione delle Autorità delegate per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). Legge regionale n. 12/2024, art. 15. Regolamento regionale n. 4/2025. Approvato, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 12/2024 e dell'art. 11, comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2025, l'elenco delle Autorità delegate per la VINCA. RIFIUTI – Regione Veneto. Divieto ai contenitori in polistirene per prodotti ittici Legge Regionale 13 maggio 2025, n. 5. Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine. Dal 1° gennaio 2030 la Regione Veneto ha stabilito il divieto di commercializzazione di contenitori di prodotti ittici in polistirene, promuovendone la sostituzione con “contenitori realizzati in materiale sostenibile, non frammentabili, galleggianti, idonei a venire a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla normativa di settore, in modo che sia garantita in particolare la sostenibilità ambientale, la sicurezza igienica e sanitaria del prodotto ittico nonché la tracciabilità dei nuovi contenitori”. Per “materiale sostenibile” si intende un materiale che soddisfi i criteri di sostenibilità di cui al Regolamento n. 2024/1781. RIFIUTI – Comune di Verona. Approvazione tariffe TARI 2025 Deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 2025/23. Direzione tributi e riscossioni - tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe per l’anno 2025 - variazione al bilancio. Approvato il Piano Tariffario della tassa rifiuti TARI per l’anno 2025 per il Comune di Verona. RIFIUTI – Regione Lombardia. Tributo speciale per deposito in discarica dei fanghi Delib. Giunta Reg. 26 maggio 2025, n. XII/4455. Individuazione delle tipologie e del grado di essiccazione dei fanghi che possono usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (art. 53, comma 9, l.r. n. 10 del 14 luglio 2003) Introdotto dalla Regione Lombardia un pagamento ridotto della tassa per il conferimento in discarica di alcuni tipi di fanghi, ossia quelli che rientrano in precisi codici EER e che presentino un grado di essiccazione pari al 25% minimo di sostanza secca. VARIE – Regione Lombardia. Revisione normativa ordinamentale 2025 Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 7. Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025. Introdotte alcune modifiche alle seguenti leggi regionali: - legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); - legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente); - legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato); - legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua); In vigore dal 1° giugno 2025. SICUREZZA FORMAZIONE – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo accordo Stato Regioni Accordo 17 aprile 2025, n. 59/CSR - Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, il nuovo Accordo che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/08. L’accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, ma fino al 24 maggio 2026 sono validi i corsi effettuati secondo il precedente Accordo del 21/12/2025. FORMAZIONE – nuovo accordo Stato Regioni – percorsi formativi - Nuovo corso di formazione per i datori di lavoro con durata di 16 ore e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo “cantieri” di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97 del D. Lgs. 81/08. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’accordo (entro il 24 maggio 2027). Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore. La formazione del datore di lavoro, sia di base che di aggiornamento, è consentita anche in modalità e-learning. - Corso per datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione: previsto un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda. Ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori: modulo integrativo 1:A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore); modulo integrativo 2:A – Pesca (12 ore); modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore); modulo integrativo 4:C – Chimico – Petrolchimico (16 ore). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning. Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore, che potranno essere erogati anche in modalità e-learning. - Corsi per gli RSPP e ASPP: non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche. Sono indicate delle modifiche ai moduli B di specializzazione che da 4 diventano 5: la pesca è stata infatti scorporata dall’agricoltura e silvicoltura. Inoltre, il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni. Resta invariato l’obbligo di aggiornamento quinquennali per un totale di 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP. - Corsi per i coordinatori CSP/CSE: non sono state introdotte variazioni per la durata minima ed i contenuti del percorso formativo attualmente previsti dall’art. 98 e dell’allegato XIV del D. Lgs. 81/08. - Corsi per i dirigenti: si riducono dalle attuali 16 ore (Accordo del 21/12/11) a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08. I corsi di aggiornamento rimangono invariati con periodicità quinquennale e durata pari a 6 ore. La formazione per dirigenti, sia di base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità e-learning. - Corsi per i preposti: prevista una durata di 12 ore (nell’Accordo del 21/12/11 le ore minime di formazione erano 8). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (di base e di aggiornamento) in modalità e-learning (FAD). L’aggiornamento per i preposti dovrà essere svolto con periodicità biennale, (come previsto dalla Legge 215/2021) con una durata di 6 ore. Per i preposti che abbiano completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è stabilito l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi. - Corsi per i lavoratori: la formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto indicato nell’accordo del 21/12/2011: 4 ore per la formazione generale (anche in modalità e-learning); 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso (anche in modalità e-learning); 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio; 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto. I corsi di aggiornamento rimangono invariati con periodicità quinquennale e durata pari a 6 ore. - Nuovo corso di formazione per gli addetti delle imprese che effettuano lavori in appalto in spazi confinati: durata minima di 12 ore con un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning. Per quanto riguarda la parte pratica della durata di 8 ore, gli argomenti e le prove che dovranno essere svolte riguarderanno: le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato); simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione; Dispositivi di protezione individuali; gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri; imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività; sistemi di segnalazione e comunicazione. Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore (esclusivamente in presenza). L’accordo prevede che la formazione pregressa per addetti ai lavori in spazi confinati già svolta sia riconosciuta, purché i contenuti siano conformi a quelli previsti nel nuovo Accordo. In caso contrario, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (entro il 24 maggio 2026). - Nuovi corsi di formazione all’uso delle attrezzature di lavoro: per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 sono stati introdotti dei corsi di formazione teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature: macchina agricola raccogli frutta (comunemente detta carro raccogli frutta CRF), modulo teorico-tecnico (4 ore) e parte pratica (4 ore); caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo teorico-tecnico (4 ore) e parte pratica (4 ore); carriponte, modulo teorico-tecnico (4 ore) e parte pratica (6 ore) (carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina oppure carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando) o 7 ore (se utilizzate entrambe le attrezzature). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning. I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di tali attrezzature macchine devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (entro il 24 maggio 2026). I corsi di formazione inerenti alle attrezzature di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti validi. L’aggiornamento è previsto con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica. FORMAZIONE – nuovo accordo Stato Regioni – novità in merito all’organizzazione dei corsi Soggetti formatori (chi può organizzare ed erogare i corsi): - Soggetti Istituzionali (Università, INAIL, ecc.). - Società o enti accreditati in Regione. - Altri soggetti (fondi interprofessionali, sindacati, organismi paritetici, ecc.). - Datore di lavoro (solo per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti) avvalendosi di docenti qualificati. Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà predisporre il “progetto formativo”, il documento che descrive l’intero processo di progettazione, con riportate tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa (le specifiche del percorso formativo, le specifiche di realizzazione, le specifiche per il controllo e la verifica), secondo quanto previsto dallo stesso Accordo. Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è stato diminuito da 35 a 30 persone; mentre nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi dovrà essere di 1:6, lasciando invariato quanto già previsto dall’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro. Per ogni corso dovrà essere tenuto un registro che potrà essere in forma cartacea o elettronica. In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso. La verifica di apprendimento finale è obbligatoria in tutti i corsi di formazione e deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali” (su supporto cartaceo o elettronico). Il test finale di apprendimento deve essere costituito da almeno 30 domande con tre risposte alternative, per superare la prova il partecipante deve dare almeno il 70% delle risposte corrette. In alcuni casi, in alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente ad un colloquio. Per i corsi di aggiornamento, il test finale dovrà invece comprendere almeno 10 domande con 3 possibili risposte alternative, il test si ritiene completato se il partecipante ha dato almeno il 70% di risposte corrette. Gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale. L’Accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione (vedi indicazioni nella sezione precedente): - in presenza fisica; - in videoconferenza sincrona (ogni partecipante deve collegarsi con un PC o tablet ad uso esclusivo, introdotta quindi la novità del divieto di utilizzo del cellulare); - in e-learning; - in modalità mista (una parte di un corso potrà svolgersi in e-learning e un’altra in presenza, secondo percentuali indicate nell’Accordo). Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) del “Fascicolo del corso”. Tale “insieme di documenti” deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni e deve contenere i dati indicati nell’Accordo. Come previsto dall’articolo 37, comma 12, del D. Lgs. 81/2008, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, occorre tenere conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Nel nuovo Accordo è stato eliminato il riferimento alla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione. Pertanto, si conferma l’obbligo di erogare la formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa o contestualmente, per garantire che il lavoratore conosca preventivamente rischi, norme e procedure di sicurezza. GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 Decreto del Ministero della Salute del 17 gennaio 2025 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020”. Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA). ATTREZZATURE DI LAVORO – sessantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 54 del 6 maggio 2025 “sessantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il sessantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ADR - aggiornamento delle regole per l'erogazione dei corsi destinati ai conducenti che trasportano merci pericolose su strada Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2025 “Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada”. Il provvedimento modifica il decreto del 6 ottobre 2006 e introduce significative novità operative per gli organismi di formazione, i docenti e gli uffici della motorizzazione. Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità anche a operatori italiani che finora si rivolgevano a corsi esteri. Tra le principali novità evidenziamo che il decreto in oggetto introduce le “associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto” come soggetti che possono erogare la formazione per l’ottenimento del Certificato di Formazione Professionale (CFP). Inoltre, il decreto stabilisce che i docenti dei corsi devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria oppure di “lauree equipollenti, nonché del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35”. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “polizze catastrofali” conversione in Legge Legge n. 78 del 27 maggio 2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. La legge di conversione ha confermato lo slittamento, per le micro, piccole e medie imprese, dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. In particolare, il termine previsto dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2013, n. 213 è così differito: - per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025; - per le piccole e microimprese al 31 dicembre 2025. Rimane invece fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, per le quali la disposizione di cui all’art. 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applicherà decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025). Si ricorda che l’obbligo di stipulare contratti assicurativi riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, ed è volto alla copertura dei danni subiti da terreni, fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari a causa di eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. INL – Locali sotterranei o semisotterranei L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la Nota Prot. 811 del 29 gennaio 2025 “Locali sotterranei o semisotterranei. Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni operative”. Con la Nota sono state fornite le prime indicazioni operative sull’art. 65 del D. Lgs. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, della Legge n. 203/2024 (Lavori in Deroga Ambienti Sotterranei e Semi-Sotterranei): - La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. - Deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. - La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. - Gas Radon: per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 101/2020, il quale prevede che “nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d)”. - Volture: la comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 65 del D. Lgs. 81/2008 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, comma 3, del D. Lgs. 81/2008. - Diniego: in mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese. INAIL – Smart Dpi Pubblicata la scheda “Smart Dpi – Prospettive, applicazione, gestione”. Fra le più interessanti novità che coinvolgono i DPI, spicca senza dubbio l’applicazione delle tecnologie innovative, in particolare di quelle legate al cosiddetto internet of things (IoT). L’utilizzo di DPI integrati con tecnologie di comunicazione nell’ambito delle soluzioni per tutela dei lavoratori apre a prospettive innovative in cui gli stessi DPI, tradizionalmente legati al concetto di protezione, evolvono verso l’avere un ruolo nel campo della prevenzione. Infatti, grazie all’impiego delle tecnologie IoT, è ipotizzabile per il futuro un ampliamento del ruolo dei DPI che li può portare a diventare parte “attiva” di un sistema di prevenzione, destinato a svilupparsi e a contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro. La possibilità di applicare sensori, in grado di ricevere e inviare segnali, apre a diverse prospettive sia per le aziende che per i lavoratori. Ad esempio, tramite DPI “connessi” si potranno gestire le aree ad accesso controllato, evitando che vi entrino persone non autorizzate o che comunque non indossino gli opportuni dispositivi di protezione; parimenti può essere aumentato il livello di affidabilità dei sistemi di sicurezza previsti su un macchinario, ad esempio predisponendo la sua attivazione solo dopo rilevazione del DPI indossato. Questi sistemi possono permettere di accedere alle informazioni relative allo stato di idoneità del DPI, alle istruzioni di uso e manutenzione del DPI stesso, a procedure e metodi di lavoro aziendali; nel caso di tag attivi, poi, possono essere introdotte funzionalità utilizzabili a vantaggio e sostegno del livello di sicurezza del lavoratore come, per esempio, la segnalazione del mancato o non corretto utilizzo dei DPI, il rilievo di parametri al fine di consentire un soccorso tempestivo in caso di incidente, la segnalazione diretta ed immediata della prossimità di un pericolo come macchinari in movimento. INAIL – Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati Pubblicato il volume “Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati” che affronta la ristrutturazione di un ufficio aperto al pubblico, ubicato in un edificio sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo la V.12, regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. La progettazione antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. Nel rispetto della normativa vigente, essa può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale). In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (DM del 3 agosto 2015) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali. LAVORI IN ALTEZZA – Regione Lombardia – Linee guida regionali - uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei o mobili Decreto del Dirigente della Regione Lombardia n. 5969 del 29 aprile 2025 “Approvazione delle Linee guida regionali - uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei o mobili”. Il decreto aggiorna e sostituisce, i contenuti del Decreto del Dirigente della Regione Lombardia n. 6551 del 08/07/2014. Il provvedimento è finalizzato a fornire indirizzi comuni ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) delle ATS regionali, ai committenti, ai coordinatori per la sicurezza, alle imprese affidatarie o esecutrici di lavori e ai lavoratori in ordine all’utilizzo corretto e sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili. Nello specifico, per i servizi PSAL il documento costituisce un riferimento comune per l’attività di vigilanza e controllo di queste attrezzature di lavoro; per le aziende e i soggetti della prevenzione rappresenta una guida ai fini di facilitare la valutazione del rischio. Il documento si compone di una parte finalizzata a: - illustrare le misure generali di sicurezza, da adottare prima e dopo l’uso della piattaforma, e la procedura di emergenza; - individuare correttamente l’ambito di utilizzo all’interno dei cantieri edili e, con schede analitiche, l’utilizzo in ambiti specifici; - evidenziare la possibilità di utilizzo delle PLE per “sbarco in quota”, modalità di utilizzo non consentita dalla normativa vigente tranne nel caso in cui l’utilizzatore abbia ottenuto l’approvazione del fabbricante mediante l’invio di linee guida specifiche; - supportare sia l’Organo di vigilanza, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, che le aziende per gli aspetti legati alla valutazione del rischio mediante la compilazione della check-list proposta; - facilitare il dialogo tra le parti, riportando le definizioni tratte dalla normativa di riferimento. RADON – individuazione aree prioritarie Regione Veneto Comunicato (naz.) 20 maggio 2025. Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon nella Regione del Veneto. Delib. Giunta Reg. 2 maggio 2025, n. 464. Approvazione del documento "Radon Indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto", ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e istituzione di un Gruppo di coordinamento. Il D.Lgs. n. 101/2020 ha introdotto disposizioni specifiche in relazione all’esposizione al radon negli ambienti di vita e di lavoro, tra cui l’adozione del Piano Nazionale d’Azione per il Radon (adottato con DPCM 11 gennaio 2024) e l’individuazione, da parte di Regioni e Province autonome, delle aree prioritarie a rischio radon (ossia zone dove almeno il 15% degli edifici supera il riferimento medio annuo di concentrazione in aria del 300 Bq/m3). Con la DGR 2 maggio 2025, n. 464, la Regione Veneto ha approvato il documento “Radon Indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto”, nel quale è riportata una prima individuazione delle aree prioritarie. L’elenco di tali aree è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si tratta dei seguenti 21 Comuni: - Borca di Cadore (BL) - Cibiana di Cadore (BL) - Cinto Euganeo (PD) - Dueville (VI) - Fonte (TV) - Foza (VI) - Lusiana Conco (VI) - Ospitale di Cadore (BL) - Perarolo di Cadore (BL) - Ponzano Veneto (TV) - Rivamonte Agordino (BL) - San Vito Di Cadore (BL) - Schio (VI) - Selva di Progno (VR) - Tambre (BL) - Torreglia (PD) - Valdagno (VI) - Valdastico (VI) - Valli Del Pasubio (VI) - Vedelago (TV) - Vo' (PD) NORME TECNICHE – installazioni fisse antincendio Norma Tecnica UNI EN 17450-3:2025 “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi water mist - Parte 3: Requisiti e metodi di prova per valvole di ritegno” Norma Tecnica UNI EN 12259-15:2025 “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 15: Sprinkler a spruzzo con un coefficiente K di almeno K160, sprinkler a copertura estesa di almeno K80 e sprinkler a modalità di controllo per applicazioni specifiche” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti e descrive i metodi di prova per le valvole di ritegno per sistemi antincendio water mist; - i requisiti e i metodi di prova per gli sprinkler a spruzzo con un coefficiente K di almeno K160, gli sprinkler a copertura estesa di almeno K80, gli sprinkler ad accumulo a copertura estesa di almeno K200 e gli sprinkler per applicazioni speciali in modalità di controllo. Questo documento copre solo i tipi di sprinkler fino a K360. NORME TECNICHE – macchine per l'industria alimentare Norma Tecnica UNI EN 15180:2025 “Macchine per l'industria alimentare - Dosatrici per alimenti - Requisiti di sicurezza e di igiene” La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle dosatrici per alimenti e le attrezzature generalmente integrate con essi, quando sono utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. NORME TECNICHE – carrelli elevatori fuoristrada Norma Tecnica UNI EN 1459-1:2025 “Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli a braccio telescopico” Norma Tecnica UNI EN 1459-4:2025 “Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4: Requisiti aggiuntivi per i carrelli a braccio telescopico che movimentano carichi sospesi” Norma Tecnica UNI EN 1459-5:2025 “Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Interfaccia per l'attrezzatura” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza per i carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico, progettati per la movimentazione di carichi, dotati di un mezzo di sollevamento telescopico (braccio incernierato), sul quale è installato un dispositivo per movimentare il carico (per esempio porta-forche con forche); - i requisiti di sicurezza e i mezzi di verifica in aggiunta alla UNI EN 1459-1:2020 e alla UNI EN 1459-2:2019, come applicabile, per i carrelli a braccio telescopico (di seguito denominati carrelli) progettati e destinati alla movimentazione di carichi sospesi che possono oscillare liberamente in una o più direzioni; - i requisiti per il lato carrello dell'interfaccia per l'attrezzatura dei carrelli elevatori fuoristrada non rotanti e rotanti (di seguito denominati "carrelli") trattati nella UNI EN 1459-1:2020, UNI EN 1459-2:2019 e UNI EN 1459-4:2021. NORME TECNICHE – ascensori per gru Norma Tecnica UNI EN 81-43:2025 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e merci - Parte 43: Ascensori per gru” La norma specifica le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori per apparecchi di sollevamento per permettere alle persone autorizzate di accedere al posto di lavoro. La norma specifica i requisiti di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori automatici connessi alle gru e destinati all’accesso di luoghi di lavoro posti sulle gru. L'ascensore serve piani definiti e ha un'unità di carico che è: - progettata per il trasporto di persone e merci; - guidata; - che viaggia verticalmente o lungo un percorso con una inclinazione massima di 15° rispetto al verticale; - supportata da pignone e cremagliera o sospesa da funi di acciaio; - che viaggia ad una velocità non maggiore di 1,0 m/s per ascensori ad installazione permanente e non maggiore di 0,4 m/s per ascensori ad installazione temporanea. NORME TECNICHE – mandrini di macchine utensili Norma Tecnica UNI ISO/TR 17243-3:2025 “Mandrini di macchine utensili - Valutazione delle vibrazioni dei mandrini di macchine utensili mediante misurazioni sull'alloggiamento del mandrino - Parte 3: Mandrini a ingranaggi con cuscinetti a rotolamento operanti a velocità comprese tra 600 r/min e 12.000 r/min” La norma fornisce informazioni su come valutare la gravità delle vibrazioni del mandrino della macchina utensile misurate sull'alloggiamento del mandrino. Fornisce indicazioni specifiche per la valutazione dell’intensità delle vibrazioni misurate sull'alloggiamento del mandrino presso i siti dei clienti o presso gli impianti di prova del produttore della macchina utensile. I criteri di vibrazione si applicano ai mandrini a ingranaggi destinati alle macchine utensili statiche con velocità di funzionamento nominali comprese tra 600 r/min e 12 000 r/min. Si applica solo ai mandrini con cuscinetti a rotolamento, ai mandrini assemblati su macchine utensili per il taglio di metalli e per le prove, le verifiche periodiche e il monitoraggio continuo. NORME TECNICHE – macchine da giardinaggio Norma Tecnica UNI EN 13684:2025 “Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza” La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di aeratori e di scarificatori con motore incorporato e condotti a piedi, progettati per rigenerare i tappeti erbosi, per esempio attraverso il rastrellamento dell'erba, della stoppia e del muschio o il taglio verticale della superficie del tappeto erboso, utilizzando dei denti che ruotano attorno ad un asse orizzontale. Essa descrive i metodi per eliminare o ridurre i pericoli durante l'uso. Inoltre, specifica il tipo di informazioni che devono essere fornite dal fabbricante sulle procedure per un impiego sicuro. --- ## Circolare: Nuovo Accordo Stato/Regioni sulla formazione URL: https://lachiver.com/news/circolare-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione-3190 Lachiver Servizi Circolare Informativa 01/2025 Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione - del 17/04/2025 - Scarica Pdf Soggetti formatori: chi può organizzare ed erogare i corsi · Soggetti Istituzionali (Università, INAIL, ecc.) · Società o enti accreditati in regione · Altri soggetti (fondi interprofessionali, sindacati, organismi paritetici, ecc.) · Datore di lavoro (SOLO per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti) avvalendosi di docenti qualificati Adempimenti per ogni corso Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà: · predisporre un progetto formativo contenente: - le specifiche del percorso formativo - le specifiche di realizzazione - le specifiche per il controllo e la verifica · ammettere un numero massimo di 30 partecipanti ad ogni corso (esclusi i corsi erogati in modalità e-learning) · ammettere per le prove pratiche dei corsi un massimo di 6 partecipanti per docente · conservare il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico · verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste · predisporre il verbale della verifica finale · predisporre l’attestato di formazione. Non è più possibile completare la formazione entro i 60 giorni, ma deve essere completata prima dell’inizio dell’attività Fascicolo del corso Il soggetto formatore dovrà custodire/archiviare (in forma cartacea o elettronica) il “Fascicolo del corso”, da conservare per almeno 10 anni, e contenente i seguenti dati: · dati anagrafici dei partecipanti; · registro presenze dei partecipanti con firme; · elenco dei docenti con firme; · progetto formativo e programma del corso; · verbale di verifica finale. il verbale di verifica finale deve contenere: - dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso; - dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli); - elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito; - luogo e data della verifica finale; - sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo; - esiti documentati dei risultati; qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati. Gli attestati L’attestato deve contenere: · denominazione del soggetto formatore · dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale) · tipologia di corso con rifermento normativo e durata · modalità di erogazione del corso · firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale · data e luogo. Gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale Indicazioni metodologiche L’Accordo suggerisce l’implementazione di un sistema di gestione della formazione secondo lo schema già utilizzato per i sistemi di gestione previsti da norme · PIANIFICAZIONE (Planning) · REALIZZAZIONE (Do) · MONITORAGGIO (Check) · RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO (Act) Modalità per lo svolgimento dei corsi Sono possibili, ma non per tutte le tipologie di corsi le seguenti modalità: · presenza fisica · video conferenza sincrona · e-Learning · modlità mista Modalità per i corsi in videoconferenza sincrona · Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso. · Il docente dovrà implementare procedure idonee all’ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento. · Il docente dovrà verificare costantemente la presenza dei discenti, mediante visualizzazione delle finestre, chiamate ai discenti, sondaggi, richieste via chat. · In caso in cui il partecipante debba assentarsi per un periodo prolungato dovrà chiedere l’abbandono del collegamento che sarà successivamente ripristinato con la modalità di accesso autorizzato e registrato con l’orario di abbandono e di ripristino. Modalità per i corsi in e-Learning Per ogni corso di formazione in modalità e.Learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale. Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione in e-Learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare: · lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente; · la partecipazione attiva del discente; · la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata; · la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO); · la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente; · le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning. Modalità erogazione corsi base Modalità erogazione corsi aggiornamento Modalità di verifica corsi base Modalità di verifica corsi aggiornamento Requisiti per i test di valutazione con domande · CORSI BASE: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande); · CORSI AGGIORNAMENTO: minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all’oggetto dell’aggiornamento; Verifica efficacia durante svolgimento lavoro Il Datore di lavoro deve anche verificarne l’efficacia della formazione dei lavoratori durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Modalità: · Analisi infortunistica aziendale. · Questionari da somministrare al personale. · Check-list di valutazione comportamentale sul lavoro. I nuovi corsi Corsi per Datore di lavoro Durata: 16 ore anche in anche in videoconferenza sincrona e in e.learning Aggiornamento quinquennale di 6 ore L’obbligo del corso per il Datore di lavoro esiste anche in presenza di Delegato per il datore di lavoro Corsi per lavori in spazi confinati Si applica alle imprese che effettuano lavori in appalto in spazi confinati Durata: 12 ore Aggiornamento quinquennale di 4 ore Corsi per addetti a carriponte Durata: 10 o 11 ore in funzione del tipo di carroponte Aggiornamento quinquennale di 4 ore Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF) Durata: 8 ore Aggiornamento quinquennale di 4 ore Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) Durata: 8 ore Aggiornamento quinquennale di 4 ore Modifiche a corsi già previsti Corsi per Dirigenti Durata: 12 ore anche in videoconferenza sincrona e in e-Learning Aggiornamento quinquennale di 6 ore Corsi per Preposti Durata: 12 ore non in e-Learning Aggiornamento biennale di 6 ore Attenzione! Nel vecchio Accordo la durata della formazione per i Dirigenti e i Preposti era facoltativa, ora è obbligatoria Fino a quando è possibile effettuare l’aggiornamento? L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. Entro quando? · Entrata in vigore dell’Accordo: 24 maggio 2025 · … ma fino al 24 maggio 2026: sono VALIDI i corsi effettuati secondo Accordo 21/12/2011 · Formazione Datore di lavoro: da effettuare entro il 24 maggio 2027 · Formazione Dirigenti: Sono VALIDI i corsi già effettuati · Formazione Preposti: Sono VALIDI i corsi già effettuati, obbligo di aggiornamento per corsi effettuati da più di 2 anni, da fare entro 24 maggio 2026 · Formazione macchine raccogli frutta, caricatori movimentazione materiali, carriponte: da fare entro 24 maggio 2026 --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2025-3189 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 04/2025 AMBIENTE REACH – restrizioni agli IPA nei bersagli di argilla Regolamento (UE) 2025/660 della Commissione, del 1 aprile 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla. Nell’Allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento n.1907/2006 (REACH) è stata aggiunta la nuova voce n.50 bis, che dispone che 18 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) contenuti nei bersagli di argilla, i cosiddetti piattelli, a partire dal 22 aprile 2026 non potranno superare lo 0,005% in peso della massa secca del bersaglio di argilla, pena il loro divieto di immissione sul mercato o l’utilizzo. Gli IPA interessati sono: 1. Acenaftene, N. CAS 83-32-9, N. CE 201-469-6 2. Acenaftilene, N. CAS 208-96-8, N. CE 205-917-1 3. Antracene, N. CAS 120-12-7, N. CE 204-371-1 4. Benzo[a]antracene, N. CAS 56-55-3, N. CE 200-280-6 5. Benzo[a]pirene, N. CAS 50-32-8, N. CE 200-028-5 (Benzo[def]crisene) 6. Benzo[b]fluorantene, N. CAS 205-99-2, N. CE 205-911-9 (Benzo[def]acefenantrilene) 7. Benzo[e]pirene, N. CAS 192-97-2, N. CE 205-892-7 8. Benzo[ghi]perilene, N. CAS 191-24-2, N. CE 205-883-8 9. Benzo[j]fluorantene, N. CAS 205-82-3, N. CE 205-910-3 10. Benzo[k]fluorantene, N. CAS 207-08-9, N. CE 205-916-6 11. Crisene, N. CAS 218-01-9, N. CE 205-923-4 12. Dibenzo[a,h]antracene, N. CAS 53-70-3, N. CE 200-181-8 13. Fluorantene, N. CAS 206-44-0, N. CE 205-912-4 14. Fluorene, N. CAS 86-73-7, N. CE 201-695-5 15. Indeno[1,2,3-cd]pirene, N. CAS 193-39-5, N. CE 205-893-2 16. Naftalene, N. CAS 91-20-3, N. CE 202-049-5 17. Fenantrene, N. CAS 85-01-8, N. CE 201-581-5 18. Pirene, N. CAS 129-00-0, N. CE 204-927-3 In vigore dal 22 aprile 2025. SOSTENIBILITA’ – proroghe alle Direttive CSRD e CSDDD (report di sostenibilità e due diligence) Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Pubblicata la Direttiva “Stop the Clock” n. 2025/794, con la quale l’Unione Europa introduce alcune modifiche e delle proroghe per gli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità (Direttiva CSRD n.2022/2464) e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Direttiva CSDDD n.2024/1760). Nello specifico: - viene posticipato di due anni l’obbligo di rendicontazione per le grandi imprese non quotate (dal 2026 al 2028) e per le PMI quotate (dal 2027 al 2029); - viene posticipato di un anno, al 26 luglio 2027, l’obbligo per gli Stati membri di recepire le disposizioni della Direttiva CSDDD, e di conseguenza sempre di un anno l’avvio delle disposizioni (dal 2027 al 2028). La Direttiva rende dunque valida una delle due proposte introdotte nell’ambito del cosiddetto “Pacchetto omnibus I”; l’altra proposta, che si prevede oggetto di una futura Direttiva, prevede, tra le altre, la riduzione delle imprese obbligate alla rendicontazione e la limitazione alle sole aziende più grandi dell’obbligo di rendicontazione sulla Tassonomia UE. In vigore dal 17 aprile 2025. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2025. Si attende quindi la modifica, per l’Italia, del D.Lgs. n.125/2024, che ha recepito la Direttiva CSRD. REACH – linee guida ed istruzioni per il divieto microplastiche La Commissione UE e l’ECHA hanno pubblicato delle linee guida per aiutare le imprese a comprendere gli adempimenti relativi al divieto di immissione sul mercato delle microparticelle di plastica, introdotto mediante il Regolamento n. 2023/2055. Il testo delle linee guida si divide in tre parti, includendo anche domande e risposte e alberi decisionali ed esempi. Le linee guida sono reperibili al seguente link: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach/restrictions/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products_en. Inoltre, ECHA ha rilasciato un ulteriore documento che dettaglia scadenze ed obblighi per quanto riguarda l’invio ad ECHA delle stime annuali delle emissioni (per tutte le matrici ambientali) delle microplastiche. Tra gli obblighi delle imprese vi è difatti quello di comunicare annualmente le emissioni stimate di tali sostanze. Il documento è reperibile al link: https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/microplastics_reporting_system_requirements_en.pdf/ab93bd4f-b691-ac2a-d780-b1483e29cd9e?t=1744711355908. EMISSION TRADING – ulteriori modalità per la gestione delle quote gratuite Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività. Modificato il Regolamento n. 2019/1842, relativamente alle modalità di gestione delle quote gratuite di emissioni assegnate nell’ambito del sistema ETS. In vigore dal 12 maggio 2025. Si applica alle assegnazioni relative al periodo che decorre dal 1° gennaio 2026. SOSTENIBILITA’ – piano di lavoro UE 2025-2030 su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica EUROPEAN COMMISSION. COM(2025) 187 final. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Ecodesign for Sustainable Products and Energy Labelling Working Plan 2025-2030. Adottato il piano di lavoro della Commissione Europea per il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (n. 2024/1781) e il Regolamento sull’etichettatura energetica (n. 2017/1369). Il piano contiene l’elenco dei gruppi di prodotti prioritari per cui definire i requisiti di progettazione ecocompatibile previsti dal Regolamento n. 2024/1781, da individuarsi con appositi atti delegati nei prossimi anni. I prodotti finali individuati per ora sono i prodotti tessili e gli pneumatici, i mobili ed i materassi; i prodotti intermedi sono ferro/acciaio e alluminio. IPPC / AIA – mancata conversione del DL n. 5/2025 Comunicato (naz.) 1 aprile 2025. Mancata conversione del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante: "Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.". Il Decreto Legge 30 gennaio 2025, n. 5, relativo a misure urgenti per il riesame delle AIA di impianti strategici, è stato abrogato dalla Legge 20 marzo 2025, n. 31. EMISSIONI IN ATMOSFERA – studio sulla concentrazione di amianto in ambiente esterno ARPAE Emilia-Romagna ha recentemente pubblicato i risultati dello studio condotto per monitorare la presenza di fibre di amianto in ambiente outdoor. Lo studio cerca di definire un metodo di campionamento e di analisi di riferimento, in quanto ad oggi non esistono norme europee o nazionali che definiscano tali procedure. Lo studio è reperibile al link: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/amianto-polveri-e-fibre/ricerche/monitoraggio-fibre-amianto-outdoor. RIFIUTI – iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per raccolta capsule caffè Deliberazione (naz.) 14 aprile 2025, n. 3/ALBO/CN. Modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 ai fini di consentire l'iscrizione all'Albo nella categoria 1, con procedura ordinaria, delle imprese che intendono svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell’ottica di recupero e riciclo delle frazioni esauste provenienti da capsule di caffè e altri infusi (CER 200199), ha previsto che le imprese che si occupano di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se in possesso di piccoli mezzi con portata limitata, possano iscriversi all’albo in Categoria 1, sulla base dei requisiti minimi previsti dall’allegato D, Tab. D2, della deliberazione n. 5/2016. In vigore dal 14 aprile 2025. RIFIUTI – Criteri Ambientali Minimi per raccolta rifiuti urbani, pulizia stradale e fornitura di veicoli, contenitori e sacchetti Decreto Ministeriale 7 aprile 2025. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti). Adottati i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’affidamento mediante appalto pubblico del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. Il documento prevede livelli di qualità più elevati per i mezzi di raccolta rifiuti, oltre alla promozione di aree comunali dedicate al riutilizzo dei beni usati. I CAM, inseriti obbligatoriamente nei bandi pubblici di gara come previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituiscono i requisiti che le imprese devono rispettare per aggiudicarsi l’appalto. In vigore dal 18 giugno 2025. VARIE – aggiornati i Criteri Ambientali minimi per servizi di ristoro e distribuzione acqua potabile Decreto Ministeriale 9 aprile 2025. Aggiornamento dei "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili", di cui al decreto 6 novembre 2023. Aggiornati i CAM per affidamenti relativi ai servizi di ristoro e distribuzione di acqua di rete a fini potabili, con abrogazione del precedente provvedimento, il Decreto Ministeriale 6 novembre 2023. In vigore dal 26 maggio 2025. VARIE – FAQ del MASE sulla polizza per rischi catastrofali Pubblicate dal MASE una serie di FAQ per fornire indicazioni ad imprese e professionisti relativamente all’obbligo di stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. Il testo delle FAQ è riportato al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq. VALUTAZIONI AMBIENTALI – Regione Veneto. Istituzione del Comitato tecnico VIA e della Commissione VAS Decreto Pres. Giunta Reg. 1 aprile 2025, n. 12. Istituzione del Comitato tecnico regionale VIA. L.R. n. 12/2024, art. 10, comma 3. Decreto Pres. Giunta Reg. 1 aprile 2025, n. 11. Istituzione della Commissione regionale VAS. L.R. n. 12/2024, art. 6, comma 1. Istituti dalla Regione Veneto il Comitato tecnico regionale VIA, che si occupa di formulare il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti a VIA, e la Commissione regionale VAS, quale autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato, in ordine alla compatibilità ambientale dei piani e programmi, nonché loro modifiche, sottoposti a VAS. ENERGIA – Regione Veneto. Nuovo Piano Energetico Delib. Consiglio Reg. 18 marzo 2025, n. 20. "Nuovo Piano Energetico (NPER)" ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n. 25/2000. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 84). La Regione Veneto ha adottato il Nuovo Piano Energetico Regionale, con cui definirà l’orientamento delle politiche energetico fino al 2030, in ottica di transizione energetica. ENERGIA – Regione Veneto. Adozione modello Autorizzazione Unica per fotovoltaico Decreto del Dirigente (reg.) 20 marzo 2025, n. 8. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Adozione del modello per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica regionale. DGR n. 1543 del 30 dicembre 2024. Adottato dalla Regione Veneto il modello di istanza da utilizzarsi per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica Regionale per costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. VINCA – Regione Veneto. Approvazione aggiornamento formulari standard ZSC Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 01 aprile 2025. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard di alcune Zone Speciali di Conservazione (ZSC) del Veneto, mediante l'applicazione della metodologia messa a punto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Sono stati approvati i formulari standard aggiornati, secondo il format ministeriale, per alcune ZSC (Zone di Conservazione Speciale) della Rete Natura 2000 della Regione Veneto. L’elenco delle ZSC interessate è riportato internamente al provvedimento. ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Veneto. Aggiornamento canoni di concessione Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 15 aprile 2025. Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Aggiornamento dei canoni delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico per l'anno 2026. La Giunta Regionale ha aggiornato l’entità dei canoni per le concessioni di derivazione d’acqua e per l’uso dei beni del demanio idrico per l’anno 2026. ARIA – Regione Veneto. Aggiornamento Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). Art. 19, comma 6, L. R. n. 33/1985. Deliberazione/CR n. 20 del 10/02/2025. Approvato l’aggiornamento del PRTRA a seguito del recepimento del parere motivato della Commissione regionale VAS. L’aggiornamento mira a potenziare ed integrare le misure del Piano precedente del 2016, tenendo conto degli scenari energetici ed emissivi che nel frattempo si sono resi disponibili e coniugare le proprie previsioni con la pianificazione nazionale. ACQUE SCARICHI – Provincia di Verona. Circolare interpretativa acque meteoriche Diffusa dalla Provincia di Verona una circolare interpretativa della prescrizione contenuta nel Quadro Prescrittivo Particolare della quasi totalità delle Autorizzazioni Uniche Ambientali adottate finora, relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento. La circolare intende fornire chiarimenti per dettagliare il significato della prescrizione. https://portale.provincia.vr.it/ente/notizie/76. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI 10 aprile 2025, n. 11160 Acustica - Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture stradali. La norma specifica i requisiti per la progettazione, esecuzione e collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture stradali. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI 10 aprile 2025, n. 11976:2025 Ergonomia dell'ambiente fisico - Strumenti per la valutazione della qualità dell'aria interna. Ai fini dell'ottenimento di condizioni di qualità dell'aria che garantiscano la salute degli occupanti negli edifici per usi civili (residenziale e terziario, edifici per l'istruzione), la presente norma specifica le modalità per rendere ripetibile e riproducibile il processo di registrazione delle informazioni che portano a tale valutazione. Fornisce inoltre una Check list per la raccolta di informazioni per la valutazione dell'aria negli ambienti interni. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI ISO 27 marzo 2025, 15259:2025 Qualità dell'aria - Misurazione delle emissioni da sorgente fissa - Requisiti per le sezioni e i siti di misurazione e per l'obiettivo, il piano e il rapporto di misurazione. La norma specifica i seguenti requisiti: a) requisiti per le sezioni e i siti di misurazione relativamente all'esecuzione delle misurazioni delle emissioni; b) requisiti per l'obiettivo di misurazione, il piano e il rapporto delle misurazioni delle emissioni di inquinanti atmosferici e delle quantità di riferimento da effettuare nei condotti dei gas di scarico negli impianti industriali. La norma si applica alle misurazioni periodiche utilizzando metodi di riferimento (RM) manuali o automatizzati. La norma specifica i principi generici che possono essere applicati per eseguire misurazioni delle emissioni in diversi tipi di impianto e per soddisfare diversi obiettivi di misurazione. SICUREZZA FORMAZIONE – nuovo accordo Stato Regioni (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) Accordo 17 aprile 2025, n. 59/CSR - Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/08. L’Accordo abrogherà i precedenti: - Accordo Stato Regioni del 2011 (formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP). - Accordo Stato Regioni del 2012 (formazione degli addetti incaricati all’uso di attrezzature pericolose). - Accordo interpretativo del 25/07/2012 e l’Accordo del 2016 relativo alla formazione degli RSPP e ASPP. L’Accordo entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è previsto un anno di transizione prima dell'entrata in vigore. Presenteremo un approfondimento dopo l’ufficializzazione. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - ricostruzione post-calamità Legge n. 40 del 8 marzo 2025 “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”. La Legge introduce un quadro normativo organico per la gestione della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi naturali o antropici. L’art. 22 (Tutela dei lavoratori), prevede che le attività riguardanti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione e per i quali è concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e abbiano un DURC in regola, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori per la ricostruzione di edifici privati. Lo stesso articolo prevede anche obblighi a carico delle imprese affidatarie o esecutrici, a tutela dei lavoratori, sia in materia di iscrizione e versamento degli oneri contributivi che di sicurezza. Per gli aspetti di salute e sicurezza si deve garantire una sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti (affidando alle organizzazioni sindacali la possibilità di definire i requisiti minimi alloggiativi), ed identificare i propri dipendenti. Le impese dovranno anche comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili. Nel comma 6 dell’art. 22, si precisa che le imprese in questione sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge contenente un ologramma non riproducibile, che riporti gli elementi identificativi dei dipendenti stessi, in virtù di quanto disposto dagli articoli 18 e 26 del D. Lgs. 81/2008, e dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i quali prevedono che tale tessera di riconoscimento sia corredata di: - fotografia; - generalità del lavoratore; - indicazione del datore di lavoro; - data di assunzione; - in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. PRIMO SOCCORSO - linee guida per la rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD) Decreto del Ministero della salute del 5 aprile 2025 “Emanazione delle linee guida a validità nazionale per la rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD)”. Con il Decreto vengono approvate le nuove Linee guida nazionali per la formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). Le nuove linee guida ribadiscono il principio che la rianimazione cardiopolmonare (RCP) non è esclusiva degli operatori sanitari, ogni cittadino può e deve essere messo in condizione di intervenire. L’obiettivo è creare una cultura diffusa dell’emergenza, capillare e partecipata. I contenuti didattici sono stati rivisti sulla base delle più recenti indicazioni dell’ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), l’organo internazionale di riferimento per la standardizzazione delle procedure rianimatorie. Questo garantisce uniformità con le evidenze scientifiche globali. Le nuove linee guida incentivano l’uso di simulatori realistici, tecnologie digitali, ambienti e-learning e strumenti interattivi per rendere l’esperienza formativa più efficace, coinvolgente e accessibile. Le abilitazioni BLSD avranno validità triennale, con l’indicazione di seguire aggiornamenti periodici per mantenere un buon livello di preparazione operativa e prontezza all’intervento. Per gli operatori della formazione, l’adeguamento a queste nuove linee guida comporta: - revisione completa dei materiali didattici, per assicurare coerenza con il nuovo impianto normativo e scientifico; - estensione dell’offerta formativa a contesti non sanitari: scuole, aziende, centri sportivi e comunità locali; - adozione di tecnologie moderne, come manichini intelligenti, defibrillatori trainer avanzati e strumenti di tracciamento delle performance. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – modifiche alla modulistica edilizia Accordo 27 marzo 2025, n. 35/CU - Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata di inizio attività, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e la comunicazione d'inizio lavori asseverata. L’Accordo ha modificato la modulistica edilizia relativa a SCIA, permesso di costruire, SCIA alternativa al permesso di costruire e CILA, al fine di adeguarla alle disposizioni del D.L. 29/05/2024, n. 69 (Decreto Salva Casa). Le regioni adeguano, entro il 9 maggio 2025, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche intervenute, in relazione alle specifiche normative regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 23 maggio 2025. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli della SCIA, del permesso di costruire, della SCIA alternativa al permesso di costruire e della CILA attualmente utilizzati, come modificati dal presente accordo. Con successivo accordo o intesa si procede all’adeguamento della modulistica relativa alla SCIA di agibilità. INL – Rapporto annuale attività di vigilanza 2024 L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il documento “Rapporto annuale attività di vigilanza 2024” che riassume i dati derivanti dall’attività ispettiva condotta nel 2024 da INL, INPS e INAIL. In sintesi i dati: - 158.069 accessi totali (+42% sul 2023); - 80.245 gli illeciti rilevati (ovvero il 74% del totale); - 120.442 le violazioni riguardanti i singoli lavoratori, di queste 19.008 per lavoro nero e 13.458 interposizioni fittizia di manodopera, 1.226 caporalato; - 83.330 violazioni della normativa in materia salute e sicurezza sul lavoro (+127%); - 15.002 sospensioni di attività imprenditoriale, di queste il 37% per violazioni della sicurezza; - 12.521 le revoche delle attività; - circa 200.000.000 di euro, i contributi previdenziali non versati; - 16.255 segnalazioni, il 51% delle richieste di intervento hanno fatto ricorso a conciliazione monocratica. Per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione condotte dall’Ispettorato, sono stati 955 gli incontri realizzati. Il numero di ispettori in forza al 31 dicembre 2024 è pari a 4.585 unità di cui: - 3.160 ispettori civili dell’INL, dei quali 831 tecnici; - 761 ispettori dell’INPS; - 182 ispettori dell’INAIL; - 482 militari dell’Arma. INAIL – infortuni in agricoltura Il numero Dati INAIL di marzo 2025 esamina gli infortuni in agricoltura, l’analisi del periodo compreso tra il 2019 e il 2023, ultimo quinquennio consolidato disponibile rilevato alla data dello scorso 31 ottobre 2024, mostra però un contenimento del fenomeno, anche per quanto riguarda i casi mortali. I 26.546 infortuni denunciati all’INAIL nel 2023 per la gestione assicurativa Agricoltura, infatti, sono in linea con il dato registrato l’anno precedente ma in calo del 19,7% rispetto alle 33.070 denunce del 2019. Allo stesso modo i 138 decessi denunciati nel 2023 rappresentano il valore più basso del quinquennio, in calo di soli quattro casi rispetto al 2022 ma di ben 33 rispetto ai 171 del 2019 (-19,3%). INAIL – soluzioni basate su modelli AI Pubblicata la scheda ““Soluzioni basate su modelli AI: chatbot specializzato nel regolamento europeo sull’intelligenza artificiale” che presenta lo sviluppo di un chatbot basato su IA, specializzato nella consultazione del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI act). Sebbene sia stato concepito per supportare l’analisi dell’impatto del nuovo regolamento su salute e sicurezza sul lavoro, il chatbot può rispondere in modo mirato anche a richieste più generali. L’utilizzo di un modello GPT pre-addestrato, arricchito con documenti di supporto e istruzioni specifiche per garantire risposte sintetiche ma precise, ha mostrato di essere uno strumento flessibile consentendo non solo la consultazione normativa ma anche la possibilità di replicare il metodo utilizzato per addestrarlo su altri argomenti specifici della SSL. INAIL – leadership sostenibile Pubblicata la scheda ““La leadership sostenibile: un modello emergente”. La complessità dell’attuale mondo del lavoro richiede alle organizzazioni paradigmi nuovi, multidisciplinarità e prospettive di lungo termine per una gestione efficace e sostenibile del proprio business. La leadership rappresenta un fattore chiave e agire sul suo sviluppo ed empowerment è prioritario. Nel modello emergente di leadership sostenibile sono valorizzate competenze sistemiche, motivazionali, relazionali, di responsabilità e di cura, funzionali a far emergere talenti, integrare valori individuali e organizzativi, favorire il più alto grado di engagement, di performance sostenibili e di partecipazione dei lavoratori. Si genera in tal modo un valore condiviso che restituisce senso all’agire delle persone e crescita della società. INAIL – Salute e sicurezza nei porti Pubblicato il volume “Salute e sicurezza nei porti”, la traduzione in italiano del Codice ILO 2016 con le linee guida per ridurre i rischi nelle operazioni portuali. Nel cuore del sistema logistico globale i porti rappresentano non solo snodi strategici per il commercio internazionale, ma anche luoghi di intensa attività lavorativa dove la sicurezza e la salute dei lavoratori sono priorità assolute. Il Codice ILO di buone pratiche si propone come una bussola essenziale per orientare governi, autorità portuali, datori di lavoro e lavoratori, verso standard più elevati di prevenzione e protezione in ogni fase dell’attività portuale Il codice non ha valore vincolante, ma offre linee guida solide e aggiornate che riflettono le migliori pratiche internazionali ed è il risultato di una revisione partecipata e globale che include esperti provenienti da tutti i continenti, rappresentanti di governi, datori di lavoro e sindacati. INAIL – tutela della salute umana, animale e dell’ambiente Pubblicato il volume “Approccio one health per la tutela della salute umana, animale e dell’ambiente nella filiera alimentare”. Il mondo degli animali, degli esseri umani e dell’ambiente è strettamente interconnesso in un sistema complesso di interazioni che creano un equilibrio tra le diverse parti componenti, l’alterazione del quale può avere effetti sulla “salute globale”. Lo studio degli aspetti legati a tale sistema richiede una strategia cosiddetta di salute unica “one health”, che coinvolga competenze interdisciplinari e intersettoriali per raggiungere uno stato di salute ottimale per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. La filiera agroalimentare rappresenta il contesto di elezione per l’approccio di salute unica: la diffusione di zoonosi e/o di malattie croniche multifattoriali, l’emergenza di resistenze antimicrobiche e dell’inquinamento ambientale, l’impatto della lotta integrata alle avversità delle coltivazioni, la perdita della biodiversità e i cambiamenti climatici sono, infatti, alcuni aspetti fortemente interconnessi nel sistema della produzione di cibo. La monografia intende contribuire alla conoscenza della strategia One Health applicata al settore della zootecnia e dell’agricoltura e delle interazioni con l’ambiente, nel contesto delle politiche comunitarie. INAIL – Glossario per la riabilitazione Pubblicato il volume “Glossario INAIL per la riabilitazione” che è il frutto di un processo collaborativo multidisciplinare e multispecialistico tra professionisti INAIL, che operano nell’ambito della riabilitazione, della medicina legale, della medicina del lavoro e del reinserimento socio-lavorativo. La realizzazione del Glossario INAIL nasce dall’esigenza di creare una base linguistica e concettuale comune dei termini in uso in medicina fisica e riabilitativa in grado di migliorare la comunicazione tra i sanitari e facilitare le attività in un’ottica di efficacia, efficienza, etica ed economicità delle prestazioni. La pubblicazione vuole rappresentare anche uno strumento di uniformità dei comportamenti, delle prescrizioni e delle valutazioni cliniche e medico-assicurative. INAIL – Near miss Pubblicato il volume “Condivido: un approccio integrato in reti collaborative per lo sviluppo delle conoscenze sui near miss (mancati infortuni)”. La tematica dei mancati infortuni assume particolare rilevanza in quanto rappresenta una preziosa fonte informativa da valorizzare in maniera sistemica per ridurre i rischi infortunistici. In tale direzione si inserisce la pubblicazione, che attraverso l’attivazione di reti di monitoraggio e la definizione di strumenti e modelli sostenibili (in particolare verso le PMI) per l’approfondimento degli eventi sentinella, mira a valorizzare le informazioni sulle caratteristiche dei near miss lungo due direttrici: aziendale e istituzionale. Internamente alle aziende favorendo la consapevolezza sull’importanza dell’analisi di eventi non infortunistici per migliorare lo sviluppo di soluzioni ed il trasferimento ai lavoratori delle corrette misure per la gestione dei fattori di rischio. A livello di “ecosistema” pubblico, fornendo ulteriori modelli di audit da adottare in azioni di assistenza alle imprese (Piani mirati di prevenzione) e integrando le conoscenze così sviluppate con informazioni e dati provenienti dai sistemi di sorveglianza, anche ai fini della programmazione di ulteriori azioni di prevenzione. NORME TECNICHE – piattaforme di lavoro elevabili Norma Tecnica UNI ISO 18878:2025 “Piattaforme di lavoro elevabili - Formazione per operatore” La norma fornisce i requisiti per il contenuto del materiale di formazione e per la gestione della formazione standardizzata per gli operatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP). È applicabile ai MEWP, come definite nella norma ISO 16368, destinati allo spostamento di persone, strumenti e materiali necessari in un luogo di lavoro elevato. NORME TECNICHE – apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 12999:2025 “Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici” La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, il calcolo, le verifiche e le prove delle gru caricatrici idrauliche ed il loro montaggio su autoveicoli o su fondazioni statiche. NORME TECNICHE – reti di sicurezza Norma Tecnica UNI 11808-3:2025 “Attrezzature provvisionali - Reti di sicurezza - Parte 3: Reti contro la caduta di piccoli oggetti - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo” Norma Tecnica UNI 11808-4:2025 “Attrezzature provvisionali - Reti di sicurezza - Parte 4: Reti contro la caduta di oggetti - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo” Le norme si applicano alle reti di sicurezza, e ai loro accessori, destinate a raccogliere e contenere oggetti che possono cadere dall'alto, per fornire protezione a lavoratori e persone che sostano e/o transitano sotto una zona pericolosa. Specificano rispettivamente: - i requisiti minimi per proteggere i lavoratori e le persone dai possibili effetti derivanti dalla penetrazione degli oggetti; - i requisiti minimi per proteggere i lavoratori e le persone dai possibili effetti derivanti dall'impatto degli oggetti. Entrambe specificano i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo e sono basate sulle caratteristiche prestazionali delle fibre di polipropilene. NORME TECNICHE – Robot e attrezzature per robot Norma Tecnica UNI EN ISO 10218-1:2025 “Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot” Norma Tecnica UNI EN ISO 10218-2:2025 “Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot” Le norme trattano rispettivamente: - i requisiti per la progettazione intrinsecamente sicura, le misure di riduzione del rischio e le informazioni per l'uso dei robot in ambiente industriale. Questo documento tratta il robot come macchina incompleta; - i requisiti per l'integrazione di applicazioni di robot industriali e celle di robot industriali. Vengono trattati i seguenti aspetti: la progettazione, l'integrazione, la messa in funzione, il funzionamento, la manutenzione, la dismissione e lo smaltimento; l'integrazione di macchine e componenti; informazioni da utilizzare per la progettazione, l'integrazione, la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione, la dismissione e lo smaltimento. NORME TECNICHE – macchine agricole Norma Tecnica UNI/TS 11974:2025 “Macchine agricole - Sollevatore idraulico intercambiabile a braccio per trattrice agricola - Sicurezza” La specifica tecnica indica i requisiti di stabilità del complesso trattrice agricola e sollevatore idraulico intercambiabile a braccio e i criteri per il loro corretto collegamento. Tali sollevatori idraulici intercambiabili a braccio sono collegati all'attacco a tre punti delle trattrici agricole o alle sedi di ancoraggio previste nelle trattrici agricole per il collegamento di attrezzature intercambiabili. NORME TECNICHE – bombole per gas Norma Tecnica UNI EN 17339:2025 “Bombole per gas trasportabili - Bombole e tubi avvolti circonferenzialmente e completamente avvolti in composito di carbonio per l'idrogeno” La norma specifica i requisiti minimi per i materiali, la progettazione, la costruzione, le prove sui prototipi e le ispezioni ordinarie di fabbricazione delle bombole e dei tubi in materiale composito per idrogeno compresso. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2025-3188 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 03/2025 AMBIENTE SOSTANZE PERICOLOSE – nuove sostanze da monitorare nelle acque Decisione di esecuzione (UE) 2025/439 della Commissione, del 28 febbraio 2025, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. È stato aggiornato (come previsto ogni due anni dalla Direttiva n. 2008/105) l’elenco delle sostanze che gli Stati UE devono sottoporre a monitoraggio per verificare il buono stato chimico delle acque, per consentire di raccogliere dati sulla loro pericolosità e valutare l’eventuale introduzione di misure più severe di controllo. Queste sostanze, difatti, sono quelle che potrebbero presentare rischi per l’ambiente acquatico ma per cui non sono disponibili dati a sufficienza per trarre conclusioni. Una volta raccolte abbastanza informazioni che ne confermino la pericolosità, le sostanze vengono rimosse dall’elenco di monitoraggio e incluse nell’elenco delle “sostanze prioritarie”, per le quali gli Stati membri devono attivare interventi specifici per ridurne la diffusione. Tra le nuove sostanze troviamo farmaci e antibiotici (come ofloxacina e metformina), pesticidi (come fipronil e bromuconazolo) ed ulteriori sostanze chimiche. VARIE – Linee Guida Regolamento Deforestazione (EUDR) Pubblicate Linee Guida per la compliance delle imprese al Regolamento n. 2023/1115 (Regolamento EUDR, contro deforestazione e degrado forestale), per fornire indicazioni su come applicare gli obblighi previsti. Si ricorda che il Regolamento EUDR coinvolge le aziende nelle filiere della carne e derivati bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno. Le Linee Guida (in inglese) sono reperibili al seguente link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a2e1648-f007-11ef-981b-01aa75ed71a1/language-en. CBAM – definite le regole per le autorizzazioni alle importazioni Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Definite le regole con cui i soggetti che importano nel mercato dell’UE determinati prodotti, la cui produzione comporta alte emissioni di carbonio, devono richiedere autorizzazione per tali importazioni. Il nuovo Regolamento n. 2025/486 stabilisce infatti le modalità applicative del Regolamento n.2023/956 (Regolamento CBAM, “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere“), che sarà operativo dal 1° gennaio 2026. Tra le merci interessate dal Regolamento CBAM troviamo cemento, concimi, ghisa, ferro, acciaio, alluminio, idrogeno, energia elettrica. In vigore dal 19 marzo 2025, si applica dal 28 marzo 2025. FGAS – rettifiche al Regolamento n.2024/573 Rettifica 24 marzo 2025, n. 90271. Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. Introdotte diverse modifiche al testo del Regolamento n. 2024/573, che ha aggiornato la disciplina in materia di gas fluorati effetto serra. Le rettifiche riguardano gli articoli relativi a certificazione e formazione, etichettatura, divieti e deroghe, import/export, regime di transito, atti delegati. FGAS – norme sulla certificazione degli operatori Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione. Definite le norme sulla certificazione degli operatori che si occupano di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS. Nello specifico, il Regolamento: - n. 2025/627 stabilisce i requisiti per la certificazione degli operatori per commutatori elettrici fissi; - n. 2025/625 definisce i requisiti per la certificazione degli operatori per apparecchiature fisse di protezione antincendio; - n. 2025/623 imposta i requisiti per la certificazione degli operatori che si occupano di recupero di solventi a base di FGAS dalle apparecchiature. In vigore dal 20 aprile 2025. VARIE – norma armonizzata per apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta Decisione di esecuzione (UE) 25 marzo 2025, n. 533. Decisione di esecuzione (UE) 2025/533 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa a una norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018 e del regolamento (UE) 2019/2024. Pubblicato il riferimento della norma armonizzata per “vetrine espositive e pozzetti per gelato artigianale”: - EN 16838:2024 Vetrine espositive e pozzetti per gelato artigianale — Classificazione, requisiti e prove di efficienza e dei consumi energetici. In vigore dal 26 marzo 2025. SOSTENIBILITA’ – indicatori di impatto ambientale per le cripto-valute Regolamento delegato (UE) 2025/422 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni in relazione agli indicatori di sostenibilità per quanto riguarda gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all'ambiente. Le tecnologie, materiali e potenza di calcolo necessari per consentire le operazioni relative a cripto-attività/cripto-valute comportano impatti sul clima e sull’ambiente. Per consentire a chi investe in tali valute di individuare e valutare i loro impatti su clima e ambiente ed effettuare scelte consapevoli, il Regolamento n.2025/422 stabilisce le regole per la definizione di indicatori che consentano agli investitori di ottenere informazioni comprensibili e comparabili su tali impatti. Inoltre, viene previsto che le informazioni vengano inserite nei White Paper sulle cripto-attività (ossia documenti che ne illustrano struttura e funzionamento) e nei siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività. In vigore dal 20 aprile 2025. PRTR – nuove indicazioni 2025 da ISPRA ISPRA ha fornito nuove indicazioni relative alla presentazione della dichiarazione PRTR 2025 (riferita all’anno 2024), la comunicazione delle emissioni inquinanti obbligatoria per i gestori di determinati impianti (di cui all’art. 4 del DPR n.157/2011). Secondo l’Istituto, la trasmissione delle informazioni dovrà ora seguire tre fasi distinte: - invio mediante PEC del modulo Excel entro il 30 aprile 2025; - registrazione all’applicativo PRTR entro il 15 maggio 2025; - Inserimento dei dati 2024 nell’applicativo entro il 30 giugno 2025. Per i dettagli si rimanda al link: https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/aria-1/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2025-dati-2024. RIFIUTI – istruzioni operative per sfalci e potature Circolare Ministeriale 3 marzo 2025, n. 39940. DL Ambiente - Gestione dei rifiuti da sfalci e potature del verde - Istruzioni operative. Fornite indicazioni ministeriali per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature, a seguito delle modifiche introdotte dalla conversione in legge del DL n.153/2024 (Legge n. 191/2024), secondo cui i rifiuti provenienti dalle attività di "cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" sono assimilati a rifiuti urbani. SOSTENIBILITA’ –domanda di abilitazione revisori report di sostenibilità Decreto Ministeriale 19 febbraio 2025. Contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro. Definiti contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione per i soggetti revisori o le società di revisione per poter svolgere le attività di attestazione della conformità dei report di sostenibilità (come da prescrizioni del D.Lgs. n.125/2024), unitamente ad ulteriori dettagli relativi a procedura per l’esame delle domande, date di decorrenza, richieste di cancellazione volontaria dal registro dei revisori. ALBO GESTORI – dispensa verifiche idoneità Responsabile Tecnico Deliberazione (naz.) 6 marzo 2025, n. 1/ALBO/CN. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152. Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha approvato, con Delibera n.1/2025, i requisiti per dispensare dalle verifiche di idoneità i legali rappresentanti di ditte che ricoprono il ruolo di Responsabile Tecnico. Nello specifico, è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante che abbia ricoperto per la ditta, per almeno tre anni consecutivi, il ruolo di RT nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo. Per essere ufficialmente esonerato, il rappresentante deve presentare domanda di dispensa mediante il modulo approvato con la Delibera. In vigore dal 1° aprile 2025. ALBO GESTORI – controlli veridicità dichiarazioni sostitutive di certificazione Deliberazione (naz.) 6 marzo 2025, n. 2/ALBO/CN. Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese all'Albo nazionale gestori ambientali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015. Previsto un aumento dei controlli a campione effettuati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà presentate in ambito di iscrizione, variazione. Con la Delibera n.2/2025 l’Albo fornisce criteri, modalità e scadenze per i controlli da parte delle Sezioni regionali e provinciali. In vigore dal 1° luglio 2025, sostituisce la precedente deliberazione n.1 del 22 aprile 2015. ENERGIA/RIFIUTI – istruzioni operative gestione fine vita fotovoltaico incentivato Decreto Ministeriale 12 marzo 2025, n. 45. Approvazione delle "Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli incentivati". Approvato il metodo di calcolo della quota da trattenere da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici) e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, per gli impianti che beneficiano di meccanismi incentivati in “Conto energia”. RIFIUTI – tassa rifiuti a carico di altri utenti per famiglie in disagio economico Decreto Pres. Cons. Ministri 21 gennaio 2025, n. 24. Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. Stabiliti i criteri per la futura definizione di modalità applicative di agevolazioni tariffarie, relativamente alla tassa rifiuti urbani, per famiglie in condizioni economico-sociali disagiate: la riduzione del 25% per tali soggetti verrà coperta da altri utenti che pagano la tassa, privati e imprese, includendo una specifica componente nella bolletta. ADR – recepimento aggiornamento tecnico-scientifico ADR-RID-ADN Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 febbraio 2025 “Recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose”. Con il Decreto è stata recepita la Direttiva Delegata (UE) 2025/149 della Commissione, adottata il 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Le principali modifiche introdotte sono: - Allegato I (ADR): gli allegati A e B dell’accordo ADR sono aggiornati e applicabili dal 1° gennaio 2025. Viene specificato che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno. - Allegato II (RID): l’allegato RID è aggiornato con disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2025, mantenendo la stessa sostituzione terminologica. - Allegato III (ADN): i regolamenti allegati all’ADN, inclusi alcuni articoli specifici, sono modificati e resi applicabili dalla stessa data, con un’analoga revisione terminologica. Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore l’aggiornamento biennale dell’Accordo ADR per il trasporto stradale di merci pericolose, che sarà obbligatorio dal 1° luglio 2025. Il Decreto recepisce questi aggiornamenti, rendendo possibile l’uso delle nuove disposizioni dal 3 aprile 2025 per i trasporti nazionali. VARIE – Decreto “polizze catastrofali” proroga per le PMI Decreto Legge n. 39 del 31 marzo 2025 “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. Il decreto proroga quanto previsto dall’articolo 1, comma 101, della Legge 213/2023 (obbligo di “stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale). In particolare, le nuove scadenze sono: - imprese di medie dimensioni 1° ottobre 2025; - piccole e microimprese 31 dicembre 2025. - Invariato il termine invece per le grandi imprese, 1° aprile 2025. Differenze anche per quanto riguarda l’applicazione del dall’articolo 1, comma 102, della Legge 213/2023 (dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali). A decorrere dall’obbligo assicurativo per piccole e medie imprese, a novanta giorni per le grandi. CAMPI ELETTROMAGNETICI - Linee guida per la misura dei campi elettromagnetici generati da sistemi di telecomunicazione 5G Delibera del Consiglio SNPA n. 262/24 del 26.11.2024. Linee guida per la misura dei campi elettromagnetici generati da sistemi di telecomunicazione in tecnologia 5G. Linee Guida SNPA n. 54/2025, ISBN 978-88-448-1249-2. Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) pubblica le “Linee guida per la misura dei campi elettromagnetici generati da sistemi di telecomunicazione in tecnologia 5G” Il documento illustra varie tecniche di misurazione a partire dalle modalità di utilizzo della strumentazione in banda larga e proseguendo con le misure di tipo selettivo, riferendosi all’impiego sia dei tradizionali analizzatori di tipo scalare sia dei più recenti e complessi analizzatori vettoriali. Fornisce esempi operativi per la corretta impostazione dei parametri per le diverse strumentazioni. Le Linee guida si rivolgono al personale delle Agenzie che effettuano i controlli sulle emissioni elettromagnetiche degli impianti in tecnologia 5G e riportano lo stato dell’arte sulle metodologie e tecniche di misura da utilizzare per una corretta valutazione del campo elettromagnetico generato da questa tipologia di sorgenti. Le modalità di misura descritte, relative ai più recenti sistemi di telecomunicazione mobile, forniscono gli strumenti necessari per valutare l’esposizione ai campi elettromagnetici e la conformità ai limiti previsti dalla normativa italiana. SNPA – Emissioni odorigene Delibera del Consiglio SNPA n.268/25 del 23.01.2025. Emissioni odorigene: elementi di riferimento e approcci metodologici per il monitoraggio. Pubblicazioni tecniche SNPA 2025 – ISBN 978-88-448-1248-5. Pubblicato il Documento Tecnico “Emissioni odorigene: elementi di riferimento e approcci metodologici per il monitoraggio” che costituisce una revisione del documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, approvato con Delibera n. 38/2018 dal Consiglio SNPA. Nello specifico, scopo del documento è fornire, in modo organico, agli Enti di Controllo informazioni utili per la scelta degli approcci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione delle emissioni odorigene. ACQUE TUTELA – Regione Lombardia. Linee guida uso prodotti fitosanitari Decreto del Dirigente (reg.) 28 febbraio 2025, n. 2725. D.g.r. 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l’attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000. Aggiornate le Linee guida per l’uso sostenibili dei prodotti fitosanitari da parte della Regione Lombardia, in sostituzione delle precedenti del 2023, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente acquatico e le acque potabili. RIFIUTI – Regione Lombardia. Proroga compilazione applicativo O.R.SO. Decreto del Dirigente (reg.) 17 marzo 2025, n. 3513. Modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in regione Lombardia - Proroga dei termini 2025. La Regione Lombardia ha prorogato al 28 giugno 2025 i termini per la compilazione e convalida dei dati sull’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), da parte dei gestori degli impianti, rispetto alla scadenza originaria del 30 aprile 2025. RIFIUTI – Regione Veneto. Approvazione sottoprodotti per filiera lavorazione Pietra della Lessinia e filiera delle Pelli Decreto del Dirigente (reg.) 10 marzo 2025, n. 79. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento a Sottoprodotto per Filiera - Filiera della lavorazione della Pietra della Lessinia - del Sottoprodotto nominato "Sfridi e fanghi da filiera derivanti dalla trasformazione della Pietra della Lessinia". Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 78 del 07 marzo 2025. Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, istituito con DGR n. 448/2023. Approvazione documento di Riconoscimento a Sottoprodotto per Filiera - Filiera delle Pelli - del Sottoprodotto nominato "Rifili, pezzami, ritagli di pelle finita". La Regione Veneto ha pubblicato il documento di “Riconoscimento a Sottoprodotto per Filiera” per: - la filiera della lavorazione della Pietra della Lessinia - Sfridi e fanghi da filiera derivanti dalla trasformazione della Pietra della Lessinia; - la filiera delle Pelli - Rifili, pezzami di pelle finita. Tramite tali documenti, la Regione riconosce dunque queste due tipologie di sottoprodotto, evidenziando i trattamenti a cui può essere sottoposto il residuo della lavorazione, i requisiti tecnici e ambientali e gli aspetti gestionali e di tracciabilità. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI EN 5 marzo 2025, n. 1794-2 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche - Parte 2: Metodi di determinazione delle caratteristiche generali di sicurezza e ambientali. La norma specifica i criteri per classificare i dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale secondo requisiti generali di sicurezza e ambientali, in condizioni di esposizione normalizzate, indipendentemente dal materiale impiegato. NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI CEN/TS 5 marzo 2025, n. 16765 Attrezzature e accessori per GPL - Considerazioni ambientali per le norme del CEN/TC 286. La norma fornisce informazioni sugli aspetti ambientali di tutte le fasi del ciclo di vita di attrezzature e accessori prodotti per l'industria del GPL e integra le raccomandazioni sul cambiamento climatico contenute nelle norme sviluppate dal CEN/TC 286, ove applicabili. Il documento affronta i seguenti aspetti: a) progettazione; b) fabbricazione; c) imballaggio; d) uso e funzionamento; e) smaltimento. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 13 marzo 2025, n. 13165-3 Qualità dell'acqua - Radio-226 - Parte 3: Metodo di prova per coprecipitazione e spettrometria gamma. La norma specifica un metodo per la determinazione della concentrazione di attività di radio-226 (226Ra) in tutti i tipi di acqua tramite coprecitazione seguita da misura per spettrometria gamma (vedere ISO 20042). Il metodo descritto è adatto alla determinazione di concentrazioni di attività di 226Ra solubile maggiori di 0,002 Bq l-1 per campioni di ogni tipo di acqua impiegandone volumi sino a 100 l. Per campioni di acqua di volume inferiore a 1 l, si può effettuare una spettrometria gamma diretta, secondo la ISO 10703, ma con più elevati limiti di rivelazione. Il limite di rivelazione tipico per campioni da 1 a 5 l è nell’intervallo da 0,002 a 0,000 40 Bq l-1. NORME TECNICHE – Energia Norma Tecnica UNI EN 27 marzo 2025, n. 30-2-1 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 2-1: Utilizzazione razionale dell'energia - Generalità. La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per l'utilizzazione razionale dell'energia degli apparecchi di cottura per uso domestico, alimentati a gas combustibile. La norma tratta solamente le prove di tipo. NORME TECNICHE – Energia Norma Tecnica UNI EN 27 marzo 2025, n. 30-2-2 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico – Parte 2-2: Utilizzazione razionale dell'energia - Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill. La norma stabilisce i requisiti e i metodi di prova per l'utilizzazione razionale dell'energia degli apparecchi di cottura, dotati di forni e/o grill a convezione forzata, alimentati a gas combustibile. La norma riguarda esclusivamente le prove di tipo. NORME TECNICHE – Fanghi Norma Tecnica UNI ISO/TR 27 marzo 2025, n. 22707 Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Informazioni sui processi e sulle tecnologie per il recupero di sostanze inorganiche e nutrienti. Il rapporto tecnico fornisce informazioni sui processi e le tecnologie per il recupero di sostanze inorganiche e nutrienti dai fanghi. La norma è applicabile ai fanghi e ai prodotti provenienti da sistemi di raccolta delle acque reflue urbane, terreni notturni, impianti di trattamento delle acque reflue per acque urbane e industriali simili. Include tutti i fanghi che possono avere impatti simili sull'ambiente o sulla salute, o entrambi. I fanghi pericolosi provenienti dall'industria e i fanghi dragati sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento. NORME TECNICHE – Fanghi Norma Tecnica UNI ISO 27 marzo 2025, n. 19388 Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica. La norma stabilisce i requisiti e le raccomandazioni per il funzionamento della digestione anaerobica dei fanghi, al fine di supportare il funzionamento sicuro e sufficiente degli impianti di digestione anaerobica per produrre biogas sufficiente e controllare la qualità dei sottoprodotti. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI ISO/TS 27 marzo 2025, n. 20612 Qualità dell'acqua - Confronti interlaboratorio per prove valutative di laboratori di chimica analitica. La norma specifica i criteri relativi alle prove valutative mediante confronti interlaboratorio nel campo dell'analisi delle acque, delle acque reflue e dei fanghi. In particolare, specifica i requisiti relativi ai fornitori di proficiency test e alla progettazione, esecuzione e valutazione del confronto delle prestazioni dei laboratori. La norma ISO/TS 20612:2007 può essere utilizzata se si può ritenere che gli analiti della prova interlaboratorio possano essere misurati con un certo grado di continuità. Questo è generalmente il caso dei costituenti chimici e dei determinanti fisico-chimici, ma la continuità non sempre esiste nel caso dei parametri biologici e/o microbiologici. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI ISO 27 marzo 2025, n. 15259 Qualità dell'aria - Misurazione delle emissioni da sorgente fissa - Requisiti per le sezioni e i siti di misurazione e per l'obiettivo, il piano e il rapporto di misurazione. La norma specifica i seguenti requisiti: a) requisiti per le sezioni e i siti di misurazione relativamente all'esecuzione delle misurazioni delle emissioni; b) requisiti per l'obiettivo di misurazione, il piano e il rapporto delle misurazioni delle emissioni di inquinanti atmosferici e delle quantità di riferimento da effettuare nei condotti dei gas di scarico negli impianti industriali. La norma si applica alle misurazioni periodiche utilizzando metodi di riferimento (RM) manuali o automatizzati. La norma specifica i principi generici che possono essere applicati per eseguire misurazioni delle emissioni in diversi tipi di impianto e per soddisfare diversi obiettivi di misurazione. NORME TECNICHE – Sostenibilità UNI/PdR 172:2025 Cantiere sostenibile per le opere infrastrutturali - Strategie, indicatori e buone pratiche. La prassi di riferimento definisce, attraverso il perseguimento degli obiettivi ambientali, economici e sociali, le strategie e gli indicatori qualitativi e quantitativi utili alla valutazione della sostenibilità del cantiere di un’opera infrastrutturale, sia nella fase progettuale che realizzativa. Essa propone l’utilizzo di uno strumento funzionale di indirizzo, utile a creare sinergie operative, che coinvolge gli attori del processo per attuare una visione sistemica della sostenibilità, mettendo a disposizione una metodologia di valutazione e un nuovo mezzo comunicativo che sintetizzi in modo chiaro e qualificato la sostenibilità del cantiere. SICUREZZA ANTINCENDIO – apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione. Il Regolamento stabilisce i requisiti minimi di certificazione per gli operatori di apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative, in sostituzione del Reg. (CE) n. 304/2008. Sono definiti: - le certificazioni per le persone fisiche; - l’organismo di certificazione; - l’organismo di valutazione; - le condizioni di riconoscimento reciproco; - i certificati esistenti, i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione. Il Regolamento entra in vigore il 20 aprile 2025. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – introduzione nelle scuole dell’insegnamento della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’educazione civica Legge n. 21 del 17 febbraio 2025 “Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica”. L’obiettivo della Legge è quello di sensibilizzare i giovani studenti sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei diritti e doveri dei lavoratori. Per questo motivo entreranno a far parte dell’insegnamento dell’educazione civica i principi fondamentali del diritto del lavoro, con specifico riguardo alle norme poste a base della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una delle novità più significative della legge è la previsione dell’utilizzo di testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro all’interno dei percorsi formativi. Le scuole potranno avvalersi anche della collaborazione di enti, associazioni e esperti di settore specializzati nella sicurezza sul lavoro. ATTREZZATURE DI LAVORO – sessantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 41 del 31 marzo 2025 “sessantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il sessantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ADR – recepimento aggiornamento tecnico-scientifico ADR-RID-ADN Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 febbraio 2025 “Recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose”. Con il Decreto è stata recepita la Direttiva Delegata (UE) 2025/149 della Commissione, adottata il 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Le principali modifiche introdotte sono: - Allegato I (ADR): gli allegati A e B dell’accordo ADR sono aggiornati e applicabili dal 1° gennaio 2025. Viene specificato che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno. - Allegato II (RID): l’allegato RID è aggiornato con disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2025, mantenendo la stessa sostituzione terminologica. - Allegato III (ADN): i regolamenti allegati all’ADN, inclusi alcuni articoli specifici, sono modificati e resi applicabili dalla stessa data, con un’analoga revisione terminologica. Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore l’aggiornamento biennale dell’Accordo ADR per il trasporto stradale di merci pericolose, che sarà obbligatorio dal 1° luglio 2025. Il Decreto recepisce questi aggiornamenti, rendendo possibile l’uso delle nuove disposizioni dal 3 aprile 2025 per i trasporti nazionali. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – linee guida per le attività di formazione propedeutiche alla certificazione della parità di genere Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 115 del 17 marzo 2025 “Linee guida per la programmazione e progettazione delle attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere”. Con il Decreto vengono aggiornate le linee guida per la formazione finalizzata alla certificazione della parità di genere. L’aggiornamento mira a fornire strumenti pratici alle imprese, adattabili alle diverse realtà produttive. La certificazione non solo promuove l’equità, ma consente alle aziende di accedere a incentivi fiscali e premialità. Il documento rappresenta quindi un supporto strategico per integrare la parità di genere nei processi aziendali e migliorare la sostenibilità del sistema economico. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “polizze catastrofali” proroga per le PMI Decreto Legge n. 39 del 31 marzo 2025 “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. Il decreto proroga quanto previsto dall’articolo 1, comma 101, della Legge 213/2023 (obbligo di “stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale). In particolare, le nuove scadenze sono: - imprese di medie dimensioni 1° ottobre 2025; - piccole e microimprese 31 dicembre 2025. - Invariato il termine invece per le grandi imprese, 1° aprile 2025. Differenze anche per quanto riguarda l’applicazione del dall’articolo 1, comma 102, della Legge 213/2023 (dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali). A decorrere dall’obbligo assicurativo per piccole e medie imprese, a novanta giorni per le grandi. LAVORO AGILE – chiarimenti sulle comunicazioni obbligatorie Circolare de Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 6 del 27 marzo 2025 “Legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro" - Prime indicazioni operative”. La circolare illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative. Il documento in particolare si sofferma su questi temi: - somministrazione di lavoro, con aggiornamenti sulle modalità di utilizzo di questa forma contrattuale; - lavoro stagionale, con nuove regole per la gestione e la contrattualizzazione dei lavoratori in settori con attività non continuativa; - periodo di prova, con chiarimenti sulle modalità di applicazione nei diversi contratti; - lavoro agile, con nuove disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie relative allo smart working; - dimissioni per fatti concludenti, ovvero il riconoscimento delle dimissioni in assenza di una dichiarazione esplicita, sulla base di comportamenti inequivocabili del lavoratore. TUS - modalità di applicazione delle sanzioni Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2668 del 18 marzo 2025 “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”. Con la Circolare vengono forniti alcuni chiarimenti su: - corretta applicazione dell’articolo 68, comma 2 del D. Lgs. n. 81/08: l’art. 64, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08 (TUSL) impone al datore di lavoro di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3, che stabilisce che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza indicati nell’Allegato IV. La violazione di tali obblighi è sanzionata dall’art. 68, comma 1, lett. b) del TUSL. Il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che “la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, (punti da 1.1 a 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, da 6.1 a 6.6) è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”. La circolare precisa che per garantire un’applicazione uniforme e corretta dell’art. 68, comma 2, è necessario chiarire il concetto di “violazione di più precetti riconducibili a una categoria omogenea” e, di conseguenza, l’applicazione di un’unica violazione nel caso di inosservanza di precetti riconducibili alla “categoria omogenea”. L’Allegato IV suddivide i requisiti di sicurezza in classi di interessi specifici riguardanti l’ambiente di lavoro, come stabilità e solidità (punto 1.1), altezza, cubatura e superficie (punto 1.2), pavimentazioni, muri, soffitti, ecc. (punto 1.3). Ogni classe rappresenta una categoria omogenea. Pertanto, se vengono violati più precetti all’interno della stessa categoria (es. 1.1.1 e 1.1.7), si tratta di un’unica violazione. Al contrario, se le violazioni riguardano precetti di categorie diverse (es. 1.1.1 e 1.2.6), si configurano più illeciti distinti. - conformità di macchine e attrezzature all’allegato V del D. Lgs. n. 81/08: le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (entrata in vigore del DPR 459/1996) devono essere dotate di marcatura CE, che attesta il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine, inizialmente la 89/392/CEE (recepita con il predetto DPR 459/1996) e successivamente sostituita dalla Direttiva 2006/42/CE (recepita con il D. Lgs. 17/20). Per le macchine prodotte e utilizzate prima di tale data, si applica il D. Lgs. 81/2008, che all’art. 70, comma 2, stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”. Il datore di lavoro deve garantire tale conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V e dovrà valutare i requisiti di sicurezza nell’ambito del processo di valutazione dei rischi secondo gli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008, evidenziandola nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Sebbene il datore di lavoro possa affidarsi a un tecnico abilitato per verificare la conformità, non è obbligato a farlo, perché il legislatore non ha previsto alcun obbligo in tal senso, “di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto”. L’assenza di un’attestazione tecnica non implica automaticamente la non conformità. Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V. - libretti di uso e manutenzione per macchine e attrezzature ante DPR n. 459/1996: le macchine e attrezzature costruite e/o immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore del DPR 459/1996 non sono soggette all’obbligo, per il costruttore, di redigere il libretto di uso e manutenzione, introdotto da tale norma e confermato dal D. Lgs. 17/2010. Tuttavia, è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche, procedure o istruzioni operative che contengano le norme comportamentali, le misure di sicurezza adottate, gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori, come previsto dall’Allegato V, punto 9.2, del D. Lgs. 81/2008 relativo alle segnalazioni/indicazioni dell’attrezzatura di lavoro. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – nuova classificazione ATECO 2025 L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che sarà adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche. La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat www.istat.it nella sezione dedicata alla classificazione ATECO. CAMPI ELETTROMAGNETICI - Linee guida per la misura dei campi elettromagnetici generati da sistemi di telecomunicazione 5G Delibera del Consiglio SNPA n. 262/24 del 26.11.2024. Linee guida per la misura dei campi elettromagnetici generati da sistemi di telecomunicazione in tecnologia 5G. Linee Guida SNPA n. 54/2025, ISBN 978-88-448-1249-2. Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) pubblica le “Linee guida per la misura dei campi elettromagnetici generati da sistemi di telecomunicazione in tecnologia 5G”. Il documento illustra varie tecniche di misurazione a partire dalle modalità di utilizzo della strumentazione in banda larga e proseguendo con le misure di tipo selettivo, riferendosi all’impiego sia dei tradizionali analizzatori di tipo scalare sia dei più recenti e complessi analizzatori vettoriali. Fornisce esempi operativi per la corretta impostazione dei parametri per le diverse strumentazioni. Le Linee guida si rivolgono al personale delle Agenzie che effettuano i controlli sulle emissioni elettromagnetiche degli impianti in tecnologia 5G e riportano lo stato dell’arte sulle metodologie e tecniche di misura da utilizzare per una corretta valutazione del campo elettromagnetico generato da questa tipologia di sorgenti. Le modalità di misura descritte, relative ai più recenti sistemi di telecomunicazione mobile, forniscono gli strumenti necessari per valutare l’esposizione ai campi elettromagnetici e la conformità ai limiti previsti dalla normativa italiana. SNPA – Emissioni odorigene Delibera del Consiglio SNPA n.268/25 del 23.01.2025. Emissioni odorigene: elementi di riferimento e approcci metodologici per il monitoraggio. Pubblicazioni tecniche SNPA 2025 – ISBN 978-88-448-1248-5. Pubblicato il Documento Tecnico “Emissioni odorigene: elementi di riferimento e approcci metodologici per il monitoraggio” che costituisce una revisione del documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, approvato con Delibera n. 38/2018 dal Consiglio SNPA. Nello specifico, scopo del documento è fornire, in modo organico, agli Enti di Controllo informazioni utili per la scelta degli approcci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione delle emissioni odorigene. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – controlli a distanza Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, informa di aver sanzionato un’azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro. In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE. Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50mila euro, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda. INAIL – Dossier donne 2025 - andamento infortunistico e tecnopatico Pubblicato il volume “Dossier donne 2025” che presenta un’analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico delle lavoratrici in Italia a partire dai dati mensili provvisori del biennio 2023-2024 e a quelli consolidati del quinquennio 2019-2023. I dati del triennio 2021-2023 confermano che la modalità di infortunio in itinere, ossia nel percorso casa-lavoro-casa, vede la donna più penalizzata rispetto agli uomini. In termini relativi, la quota degli infortuni in itinere è stata sempre più elevata per le donne lungo tutto il periodo, passando dal 27,2% del 2019 al 26,4% del 2023. Anche per le denunce con esito mortale, nel 2023 l’incidenza è più elevata tra le lavoratrici, con oltre un decesso su tre (34 su 92), mentre per gli uomini il rapporto scende a oltre uno su cinque (241 su 1.087). La differenza di genere si conferma anche nella più ampia categoria degli infortuni “fuori azienda”, che comprende sia gli infortuni in itinere, sia quelli avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto. Nel 2023 l’incidenza è stata, infatti, di oltre il 28% per le donne e di circa il 19% per gli uomini. Per i casi mortali, la percentuale femminile sale al 56,5% (52 decessi sui 92 del 2023) e quella maschile al 39,7% (432 su 1.087). Il 15,7% del totale degli infortuni femminili del 2023 ha riguardato donne con un’età compresa tra i 55 e i 59 anni, che risultano le più colpite. Inoltre, dei 92 decessi femminili avvenuti nel 2023, il 25% ha riguardato la classe di età 55-59 anni con 23 casi, in diminuzione del 9,5% rispetto al 2022. INAIL – note di sicurezza per gli stabilimenti PIR Pubblicata la scheda “Rischi correlati ad eccesso di confidenza da parte degli operatori dei depositi di sostanze pericolose e degli impianti di processo” che tratta tematiche di sicurezza individuabili negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante (PIR). Negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante (PIR) soggetti alla Direttiva Seveso talora si verificano eventi incidentali o quasi-incidentali dovuti, parzialmente o completamente, ad errore umano. Ciò accade nonostante il fatto che i lavoratori siano sottoposti a regolare formazione periodica. In diversi casi sono lavoratori esperti a cadere in errore, tipicamente per eccesso di confidenza nelle attività svolte abitualmente. Capita anche che essi effettuino, in buona fede, errate valutazioni sulle modalità di uso delle attrezzature o di applicazione delle procedure operative previste. Si tratta di tipologie di errore particolarmente insidiose, perché inaspettate. Nella scheda si riportano le descrizioni di alcuni eventi particolarmente esemplificativi in tal senso, tratti da schede di esperienze operative di stabilimenti Seveso, al fine di fornire spunti di riflessione ed indicazioni pratiche a garanzia della sicurezza in tali contesti lavorativi. INAIL – prodotti fitosanitari ad uso non professionale (PFnP) Pubblicato l’opuscolo “Prodotti fitosanitari ad uso non professionale – Cosa sono e come usarli in sicurezza” che ha lo scopo di informare i consumatori, sull’uso corretto e sicuro di prodotti fitosanitari ad uso non professionale (PFnP), sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale, illustrandone i requisiti più importanti e le misure adeguate, relativamente alla manipolazione, stoccaggio e smaltimento degli imballaggi al fine di dare al lettore le indicazioni fondamentali per l’adozione di comportamenti corretti nell’impiego dei PFnP per la tutela della sua e dell’altrui sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. INAIL – molestie e violenze sul lavoro Il numero Dati INAIL di febbraio 2025 esamina molestie e violenze sul lavoro, analisi di un fenomeno in crescita. Dall’analisi degli infortuni in occasione di lavoro riconosciuti dall’Inail, emerge infatti che nel 2023 i casi di aggressioni e minacce sono stati 6.813, il dato più elevato dopo quello registrato nel 2019. Rispetto al 2022 l’incremento è pari all’8,6% e cresce fino al 14,6% per le donne, fermandosi invece al 3,8% per gli uomini. A questo tema è dedicato il nuovo numero del periodico Dati Inail, che rileva come la maggior parte di questi episodi (61%) siano esercitati da persone esterne all’azienda, come nel caso di rapine e di aggressioni ad autisti o a personale sanitario, e in minor misura riconducibili a liti e incomprensioni tra colleghi. INAIL – antifungino-resistenza in agricoltura Pubblicata la scheda “Antifungino-resistenza in agricoltura: un allarme globale”. L’uso improprio di antibiotici, i cambiamenti climatici e la globalizzazione possono favorire l’insorgenza di micosi secondarie, contribuire al fenomeno delle resistenze e rendere le infezioni fungine difficilmente controllabili. Nell’ultimo decennio si è registrato un aumento preoccupante dell’incidenza delle micosi, associato ad alti tassi di morbilità e mortalità, dovuto alla circolazione di specie fungine resistenti ai trattamenti antimicotici. Tale problematica è resa ancora più complessa dal fatto che attualmente le opzioni terapeutiche sono limitate a 4 classi di farmaci (azoli, polieni, echinocandine e pirimidine) alcuni dei quali risultano tossici o non disponibili in molti Paesi. L’uso improprio di antibiotici può favorire l’insorgenza di infezioni micotiche secondarie e, quindi, contribuire al fenomeno. Il cambiamento climatico e la globalizzazione rappresentano ulteriori fattori che possono favorire l’insorgenza delle resistenze e rendere le infezioni fungine difficilmente controllabili. A fronte di tale emergenza sanitaria, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sviluppato la prima lista di patogeni fungini prioritari (FPPL, Fungal priority pathogens list) comprendente 19 microrganismi che oggi rappresentano la maggiore minaccia per la salute pubblica. Tale elenco vuole focalizzare e guidare future ricerche e interventi istituzionali per rafforzare la risposta globale alle infezioni fungine e alla resistenza antimicotica. Suddetti patogeni sono stati suddivisi in tre categorie, a priorità critica, alta e media in base alla loro capacità di causare infezioni sistemiche acute e subacute invasive e/o al rischio di sviluppare resistenze. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Regione Veneto – Piano Strategico 2025-2027 per la Tutela della Salute e della Sicurezza Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 5 marzo 2025 “Approvazione del Piano Strategico 2025-2027 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro”. Il documento rappresenta il terzo Piano triennale consecutivo, prosegue in continuità con le esperienze precedenti, rinnovando l’impegno a ridurre infortuni gravi e mortali e a contrastare le malattie professionali. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 17446:2025 “Sistemi antincendio nelle cucine commerciali - Progettazione del sistema, documentazione e requisiti di prova” La norma stabilisce i requisiti minimi applicabili alla progettazione, all'installazione, al funzionamento, alla prova e alla manutenzione dei sistemi fissi di estinzione automatica degli incendi per la protezione delle cucine che coprono gli apparecchi di cottura, la cappa, il plenum e i condotti di estrazione dell'aria. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 15269-2:2025 “Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 2: Resistenza al fuoco di porte in acciaio su cerniere o su perni” La norma tratta porte in acciaio con cerniere o su perni a singola e a doppia anta. Il documento specifica la metodologia per estendere l'applicazione dei risultati ottenuti dalle prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-1. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 15004-1:2025 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione” La norma tratta i sistemi a saturazione totale relativi principalmente a edifici, impianti industriali e altre applicazioni specifiche, che utilizzano agenti estinguenti gassosi elettricamente non conduttivi che non lasciano residui dopo lo scarico e per le quali sono attualmente disponibili dati sufficienti per consentire la verifica delle caratteristiche di prestazione. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 1366-3:2025 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti” La norma specifica un metodo di prova e i criteri per valutare la capacità di un sistema sigillante per attraversamenti di mantenere la resistenza al fuoco di un elemento di separazione nel punto in cui è attraversato da un impianto. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 12845-2:2025 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Parte 2: Progettazione e installazione di sistemi sprinkler ESFR e CMSA” La norma specifica i requisiti per la progettazione e l'installazione degli sprinkler ESFR e CMSA in sistemi sprinkler automatici, in conformità alla presente norma e in aggiunta alla serie EN 12845. NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI CEN/TS 16765:2025 “Attrezzature e accessori per GPL - Considerazioni ambientali per le norme del CEN/TC 286” La norma fornisce informazioni sugli aspetti ambientali di tutte le fasi del ciclo di vita di attrezzature e accessori prodotti per l'industria del GPL e integra le raccomandazioni sul cambiamento climatico contenute nelle norme sviluppate dal CEN/TC 286, ove applicabili. Il documento affronta i seguenti aspetti: a) progettazione; b) fabbricazione; c) imballaggio; d) uso e funzionamento; e) smaltimento. NORME TECNICHE – attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti Norma Tecnica UNI EN 1953:2025 “Attrezzature per l'applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN 12621:2025 “Macchine per l'alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi - Requisiti di sicurezza” Le norme trattano rispettivamente: - tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi che riguardano le attrezzature manuali e automatiche per l'applicazione dei prodotti vernicianti, quando vengono utilizzati come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'uso improprio ragionevolmente prevedibile; - tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi che riguardano le macchine per l'erogazione e la circolazione dei prodotti vernicianti liquidi, se utilizzati come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'uso improprio ragionevolmente prevedibile. NORME TECNICHE – macchine movimento terra Norma Tecnica UNI EN ISO 3164:2025 “Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione” La norma specifica il volume limite di deformazione (DLV) da utilizzare durante l'esecuzione di valutazioni di laboratorio di strutture che forniscono protezione agli operatori di macchine movimento terra, come definito nella norma ISO 6165. NORME TECNICHE – saldatura Norma Tecnica UNI EN 17942:2025 “Saldatura e processi correlati - Apparecchiature per la saldatura a gas - Requisiti di sicurezza per le apparecchiature di processo termico con saldatura a gas ossitaglio a fiamma libera” La norma, insieme alle norme EN 746-1, EN 746-2 e EN 746-11, specifica i requisiti di sicurezza per le apparecchiature di processo termico industriale (IThE) con "Apparecchiature di saldatura a gas ossitaglio a fiamma libera", nonché i relativi sistemi di distribuzione e protezione del gas. La norma si applica alle IThE alimentate con gas combustibili. NORME TECNICHE – valvole industriali Norma Tecnica UNI EN 16668:2025 “Valvole industriali - Requisiti e prove per valvole metalliche come accessori a pressione” La norma si applica alle valvole metalliche come accessori a pressione per applicazioni industriali, con pressione massima ammissibile PS maggiore di 0,5 bar in conformità alla legislazione Europea sulle apparecchiature a pressione e specifica i requisiti applicabili per la progettazione, la produzione, il collaudo, i materiali e la documentazione. Nella presente norma sono stati considerati tutti i requisiti essenziali di sicurezza della legislazione Europea sulle attrezzature a pressione applicabili alle valvole. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2025-3187 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 02/2025 AMBIENTE BIOCARBURANTI – accreditamento organismi di certificazione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/196 della Commissione, del 3 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di certificazione e rettifica l'allegato VII di tale regolamento. Per stabilire se i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano conformi alle prescrizioni della Direttiva n. 2018/2001, questi devo essere certificati in modo armonizzato da sistemi volontari. Il Regolamento n.2022/996 ha stabilito apposite norme armonizzate applicabili per il processo di certificazione. L’accreditamento degli organismi di certificazione, tuttavia, sta richiedendo tempi prolungati, e nel frattempo è risultato opportuno introdurre un processo obbligatorio di valutazione dell'idoneità all'accreditamento delle norme di certificazione dei sistemi volontari e nazionali, affinché le autorità competenti degli Stati membri possano predisporre più agevolmente i programmi di accreditamento. Con il Regolamento n.2025/196 viene modificata la definizione di “organismo di certificazione”, per allinearla alle nuove disposizioni sull'accreditamento ed introdotte una serie di disposizioni relative all’accreditamento degli organismi di certificazione dei biocarburanti. In vigore dal 24 febbraio 2025. SOSTANZE PERICOLOSE – materiali e plastica a contatto con alimenti Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025, recante modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per quanto riguarda la materia plastica riciclata e altre questioni relative al controllo della qualità e alla fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Adottato il nuovo Regolamento n. 2025/351, che aggiorna le norme relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Vengono in particolare stabiliti i requisiti di composizione, che devono garantire che i materiali di materia plastica finiti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari siano sufficientemente sicuri. In vigore dal 16 marzo 2025. RETE NATURA 2000 – aggiornamento dell’elenco dei SIC Decisione di esecuzione (UE) 2025/251 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina. Decisione di esecuzione (UE) 2025/256 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Decisione di esecuzione (UE) 2025/257 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. È stato adottato il 18esimo aggiornamento dell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria. L’Italia viene interessata dall’aggiornamento per le regioni biogeografiche alpina, mediterranea e continentale. SNPA – tendenze evolutive dei nitrati Delibera del Consiglio SNPA n. 269/25 del 23.01.2025. SNPA, Analisi delle tendenze evolutive dei nitrati di origine agricola acque superficiali e sotterranee. Pubblicazioni tecniche SNPA 2025 – ISBN 978-88-448-1245-4. La pubblicazione tecnica riporta le analisi delle evoluzioni temporali delle concentrazioni dei nitrati di origine agricola nelle acque superficiali e sotterranee con metodi statistici non parametrici, per valutare i trend e le inversioni di tendenza, cruciali per definire l’efficacia delle misure di gestione agronomica. CAM – programmazione delle attività nazionali di definizione o aggiornamento 2025 Decreto Ministeriale 6 febbraio 2025, n. 7. Programmazione delle attività volte alla definizione o aggiornamento dei criteri ambientali minimi per l'anno 2025. I CAM (Criteri Ambientali Minimi) sono “i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato”. Il Codice degli appalti pubblici prevede difatti l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei CAM, per valorizzare, nella politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi, la qualità ambientale, il rispetto dei criteri sociali e la razionalizzazione dei consumi della Pubblica Amministrazione. È stata stabilita quindi la programmazione delle attività nazionali volte alla definizione o aggiornamento dei CAM per l'anno 2025 per: - fornitura di calzature (dispositivi di protezione individuale e non) e di accessori in pelle; - servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, acquisto e leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; - fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro nuove e rigenerate, servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste; - fornitura di sorgenti luminose e di apparecchi per illuminazione pubblica e servizio di illuminazione pubblica; - servizi di disinfestazione e derattizzazione; - servizio di progettazione ed esecuzione lavori per interventi edilizi; - servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali; - servizio di gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde; - fornitura e noleggio di computer, tablet e telefoni cellulari; - servizio di trasporto pubblico locale su gomma, servizio di trasporto scolastico e servizi complementari al trasporto pubblico locale; EMISSION TRADING – funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica ETS2 Decreto Ministeriale 11 novembre 2024. Funzionamento del Comitato ETS2 e della Segreteria tecnica ETS2. Definite le nuove regole su funzionamento e composizione del Comitato e della Segreteria tecnica incaricati dell’attuazione della normativa sul sistema ETS2, ossia lo scambio di quote di emissioni di gas serra per il settore degli edifici, trasporto stradale e piccola industria, tra cui disposizioni su costituzione, decadenza, revoca, sostituzione, convocazione, operatività, deliberazioni. BONIFICA SITI CONTAMINATI – istruzioni operative principio DNSH per progetti PNRR Altri documenti (naz.) 14 febbraio 2025. Bonifica del suolo dei siti orfani - Istruzioni Operative per il rispetto del principio DNSH. Il principio del "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (DNSH - "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. Sono state dunque pubblicate le istruzioni operative per la bonifica del suolo dei siti orfani nel rispetto del principio DNSH, a supporto dei soggetti attuatori e delle Amministrazioni titolari che devono assicurare che gli investimenti (in questo caso l’Investimento 3.4.) del PNRR siano effettivamente realizzati nel rispetto dei criteri DNSH, applicabili dai primi atti di programmazione sino alla fase di collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. VEICOLI FUORI USO – istruzioni operative Registro VFU Decreto Ministeriale 17 febbraio 2025, n. 15. Nuove istruzioni operative in tema di Registro dei veicoli fuori uso (RVFU). Pubblicate le indicazioni operative per tutti gli Operatori professionali coinvolti (come concessionari e centri di raccolta), sulle modalità di tenuta del RVFU (Registro unico telematico dei veicoli fuori uso) e sulle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall'ANV e dal PRA, e le informazioni utili sia alle Autorità con compiti di vigilanza in materia di trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso, sia agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e agli Uffici PRA, per il controllo e la validazione delle pratiche di radiazione dei veicoli stessi. VARIE – conversione in legge del decreto “Milleproroghe” con numerose novità Legge 21 febbraio 2025, n. 15. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Pubblicata la legge di conversione del Decreto legge n.202/2024, con cui sono state confermate alcune disposizioni già presenti nel decreto e ne sono state introdotte di ulteriori. Si segnalano i seguenti punti principali, relativamente agli aspetti ambientali: - Rendicontazione di sostenibilità (ESG): viene stabilito che i revisori delle rendicontazioni di sostenibilità relative ai dati 2024 possono rilasciare l’attestazione obbligatoria di conformità solo se entro la data di entrata in vigore della legge di conversione hanno maturato almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. Per quanto riguarda le violazioni relative alle “dichiarazioni non finanziarie” sugli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal Dlgs 254/2016 (abrogato dal Dlgs 125/2024). - RENTRI: con decreto del MASE, da adottare entro il 27 marzo 2025, viene richiesta una proroga al 14 aprile 2025 per il primo gruppo di operatori obbligati ad iscriversi al RENTRI, operativo dal 13 febbraio 2025. La proroga non è dunque immediata ma subordinata all’adozione del decreto del MASE di cui sopra. Fino a tale momento, restano in vigore i termini già fissati e gli adempimenti già applicabili. - Assicurazione contro catastrofi naturali: confermato al 31 marzo 2025 il termine entro il quale tutte le imprese devono stipulare contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni materiali causati da eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Ulteriori disposizioni riguardano biocarburanti, bonifiche, autorizzazioni paesaggistiche, responsabilità estesa del produttore. In vigore dal 25 febbraio 2025. VARIE – Decreto “polizze catastrofali” Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Il Decreto riporta il regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il decreto entra in vigore il 14 marzo 2025. Dovranno essere assicurati gli eventi catastrofali quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, secondo le definizioni fornite dal decreto stesso RIFIUTI – pubblicato il Decreto per il MUD 2025 rif. 2024 Decreto Pres. Cons. Ministri 29 gennaio 2025. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD. Pubblicato il Decreto recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, con i seguenti allegati: - Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata - Allegato 3 - Modelli raccolta dati - Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica - Sintesi modifiche MUD 2025 Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative (ad es. in materia di RENTRI per quanto riguarda il calcolo del numero degli addetti). RIFIUTI – avvio definizione Metodo Tariffario Rifiuti urbani - 3 Deliberazione (naz.) 18 febbraio 2025, n. 57/2025/R/RIF. Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3). ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha avviato il procedimento per approvare il metodo con cui calcolare le tariffe del servizio rifiuti per il terzo periodo regolatorio (2026-2029). Le regole che verranno definite saranno usate dagli Enti per definire costi e prezzi del servizio rifiuti. Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 luglio 2025. PILE/ACCUMULATORI – scadenza Comunicazione annuale produttori In scadenza il 31 marzo 2025 il termine per la presentazione della comunicazione annuale sulla quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2024 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La comunicazione va presentata mediante il portale www.registropile.it RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia. Servizio telematico di Gestione Radon Indoor” (Ge.R.I.) Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3866 del 3 febbraio 2025 “Istituzione del servizio telematico di “Gestione Radon Indoor” (Ge.R.I.) integrato nel sistema informativo regionale della prevenzione (Ai sensi dell'art. 66 terdecies l.r. 33/2009, art. 18 del d.lgs. 101/2020)”. Con la Deliberazione viene approvato quanto segue: - il documento «Flussi di comunicazione attività controllo radon», che descrive il progetto informativo per la realizzazione dei servizi telematici funzionali alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui alla citata legge regionale 33/2009, art. 66 terdecies c. 2; - di inserire detti servizi telematici nell'area denominata «Gestione Radon Indoor» (Ge.R.I.), all'interno del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione, la cui realizzazione è affidata ad ARIA s.p.a., nell'ambito delle attività previste dalla d.g.r. XII/3718/2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti» a valere del capitolo 8380 del bilancio pluriennale 2025/2027; - di disporre che gli esercenti e i servizi di dosimetria presenti nel relativo elenco di cui al decreto della Direzione Generale Welfare n. 11740 del 3 agosto 2023 trasmettano informazioni e dati, rispettivamente, di cui all'art. 18 c. 2, e agli artt. 18 c. 2, e 19 c. 4 del D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. mediante i servizi telematici di cui al punto precedente. RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia. Attivazione servizio telematico di Gestione Radon Indoor” (Ge.R.I.) Decreto del Dirigente Regionale n. 2170 del 19 febbraio 2025 “Approvazione del documento Requisiti e processi - Ge.R.I. - Gestione Radon Indoor”. L’atto definisce nel dettaglio i requisiti e i processi per l'attuazione operativa del documento "Flussi di comunicazione attività controllo radon", approvato con delibera di Giunta regionale 3 febbraio 2025, n. XII/3866. La delibera aveva individuato i servizi telematici funzionali alla trasmissione dati, che saranno implementati nella piattaforma "Gestione radon indoor" (Geri), all'interno del Sistema informativo regionale della prevenzione. Dal 1° marzo 2025 i soggetti competenti dovranno usare esclusivamente questi servizi telematici per trasmettere le informazioni e i dati delle misurazioni del radon che hanno effettuato nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 101/2020, nonché le misurazioni effettuate nelle abitazioni ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 101/2020. Le informazioni sono così acquisite dall'Agenzia di protezione dell'ambiente (Arpa) e dalle Aziende sanitarie regionali per la trasmissione alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 152 del Dlgs 101/2020. ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Lombardia. Canone annuo permessi di ricerca e concessioni di risorse geotermiche Decreto del Dirigente (reg.) 4 febbraio 2025, n. 133. Aggiornamento dell'importo del canone annuo anticipato dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 e dell’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 - Annualità 2025. I titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risorse geotermiche devono corrispondere alla Regione, ai sensi del D.Lgs. n.22/2010, un canone annuo anticipato per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell’area di permesso. La misura dei canoni è aggiornata con cadenza annuale. Il Decreto n. 133/2025 aggiorna dunque l’importo per l’anno 2025. VINCA – Regione Veneto. Modulo FCA Decreto del Dirigente (reg.) 17 febbraio 2025, n. 15. Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento. Ad integrazione di quanto già pubblicato dalla Regione Veneto lo scorso mese, relativamente all’aggiornamento della normativa in materia di VINCA, viene approvato il modulo che deve essere fornito dal Proponente all'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione, a fronte di istanze che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA. NORME TECNICHE – Acque potabili Norma Tecnica UNI EN 6 febbraio 2025, n. 901 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Ipoclorito di sodio. La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova dell'ipoclorito di sodio. Si applica all'ipoclorito di sodio utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. NORME TECNICHE – Qualità del suolo Norma Tecnica UNI ISO 6 febbraio 2025, n. 15800 Qualità del suolo - Caratterizzazione del suolo in relazione alla esposizione umana. La norma fornisce una guida sulla tipologia e sulla misura della caratterizzazione del suolo, necessaria per la valutazione dell'esposizione umana a sostanze presenti che possono portare ad effetti dannosi. Non è una guida per: progettare o scegliere il modello matematico da utilizzare per valutare l'esposizione; per l'esposizione potenziale dalla radioattività, ai patogeni o all'asbesto nei suoli. Vengono fornite informazioni di background sulla salute umana in relazione all'esposizione al suolo e sull'influenza sulla esposizione dovuta ai diversi percorsi di esposizione. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 20 febbraio 2025, n. 20236 Qualità dell'acqua - Determinazione del Carbonio Totale organico (TOC), Carbonio Organico Disciolto (DOC) Azoto Totale Legato (TNb) e Azoto legato disciolto (DNb) dopo combustione catalitica ossidativa ad alta temperatura. La norma specifica un metodo per la determinazione del Carbonio Totale organico (TOC), Carbonio Organico Disciolto (DOC), per la determinazione Azoto Legato Totale (TNb) e disciolto (DNb) nella forma di Ammoniaca libera, ammonio, nitrito, nitrato e composti organici in grado di essere ossidati a ossidi di azoto. È possibile determinare il cianuro, il cianato e le particelle di carbonio elementare (fuliggine), se presenti nel campione insieme al carbonio organico. L'azoto gassoso disciolto (N2) non viene determinato. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI CEN/TS 20 febbraio 2025, n. 17660-2 Qualità dell'aria - Valutazione delle prestazioni dei sistemi di sensori di qualità dell'aria - Parte 2: Particolato nell'aria ambiente. La norma specifica i principi generali, comprese le procedure di prova e i requisiti, per la classificazione delle prestazioni dei sistemi di sensori a basso costo per il monitoraggio del particolato nell'aria ambiente in siti fissi. La classificazione dei sistemi di sensori include prove eseguite in condizioni prescritte. Non garantisce le prestazioni in luoghi diversi dalle prove, variazioni del clima meteorologico rispetto al programma di prove o tiene conto della stabilità nel tempo, che può essere valutata solo in base a strategie di controllo qualità in corso. La procedura descritta è applicabile alla determinazione della concentrazione di massa del particolato. Gli inquinanti considerati in questo documento sono PM10 e PM2,5 nell'intervallo di concentrazioni previste nell'aria ambiente. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI EN 27 febbraio 2025, n. 14626 Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva. La norma specifica un metodo di misurazione in continuo per la determinazione della concentrazione di monossido di carbonio presente in aria ambiente basato sul principio della misurazione a raggi infrarossi non dispersiva. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI EN 27 febbraio 2025, n. 14625 Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta La norma specifica un metodo di misurazione in continuo per la determinazione della concentrazione di ozono presente in aria ambiente basato sul principio della misurazione fotometrica ultravioletta. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI EN 27 febbraio 2025, n. 14212 Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta. La norma specifica un metodo di misurazione in continuo per la determinazione della concentrazione di diossido di zolfo presente in aria ambiente basato sul principio della misurazione mediante fluorescenza ultravioletta. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI EN 27 febbraio 2025, n. 14211 Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza. La norma specifica un metodo di misurazione in continuo per la determinazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto presenti in aria ambiente basato sul principio della misurazione mediante chemiluminescenza. NORME TECNICHE – Emissioni Norma Tecnica UNI EN 27 febbraio 2025, n. 14385 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V. La norma specifica un metodo di riferimento manuale per la determinazione della concentrazione di massa di elementi specifici nelle emissioni da fonti fisse. Il metodo è applicabile a ciascuno degli elementi specifici nell'intervallo di concentrazione da 0,005 mg/m3 a 5 mg/m3. La norma è stata validata per la determinazione della concentrazione di massa di metalli nei gas di scarico dell'incenerimento, applicando i criteri di prestazione indicati nel punto 9, per i seguenti elementi: - arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), cobalto (Co), rame (Cu), manganese (Mn), nichel (Ni), piombo (Pb), antimonio (Sb), tallio (Tl) e vanadio (V) e i loro composti. Il documento può essere utilizzato per determinare metalli diversi da quelli elencati sopra (ad esempio, selenio (Se) (ISO 17211), tellurio (Te), berillio (Be), stagno (Sn) e zinco (Zn)). NORME TECNICHE – Requisiti delle Figure professionali HSE Norma Tecnica UNI 27 febbraio 2025, n. 11720 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment) - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità. La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Professionista in materia di salute, sicurezza e ambiente (di seguito “Professionista HSE”, utilizzando un acronimo inglese), ossia di colui che supporta l'organizzazione nella gestione complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito HSE che garantiscono la gestione complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito HSE. ln particolare la norma delinea i seguenti due profili professionali del Professionista HSE: - Specialista HSE (HSE Specialist); - Manager HSE (HSE Manager). SICUREZZA ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “polizze catastrofali” Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Il Decreto riporta il regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il decreto entra in vigore il 14 marzo 2025. Dovranno essere assicurati gli eventi catastrofali quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, secondo le definizioni fornite dal decreto stesso. ANTINCENDIO – conversione Decreto “milleproroghe” con proroghe per le strutture alberghiere e per gli edifici scolastici Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Con la conversione del DL sono state introdotte alcune proroghe in materia di prevenzione incendi per le strutture alberghiere e per gli edifici scolastici come di seguito indicato: - Strutture alberghiere: le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all’11/5/1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento previsto dal DM 16/3/2012, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2026 (la scadenza precedente era il 31/12/24), previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto (prima della proroga in questione erano sei) delle prescrizioni disciplinate dalle specifiche regole tecniche. - Edifici scolastici: per gli edifici scolastici il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio è stato rinviato dal 31/12/24 al 31/12/27. RISCHIO CADUTA DALL’ALTO - lavori su alberi con funi Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 13 febbraio 2025 “Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”. La circolare aggiorna le istruzioni fornite con la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, modificando i contenuti riguardanti le misure di sicurezza per lo svolgimento del lavoro su alberi con funi, e più precisamente accesso e posizionamento medianti funi. Le modifiche principali sono nella parte relativa al sistema di ancoraggio e al sistema di accesso e alle relative modalità di installazione, disciplinando i casi eccezionali legati alle esigenze di prevedere l’accesso con una sola fune. Il documento affronta anche il tema della formazione degli operatori e dei preposti, fornendo indicazioni di massima dei contenuti dei corsi di formazione. ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 11 febbraio 2025 “cinquantanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il cinquantanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – promozione della salute nella Pubblica Amministrazione La Conferenza Permanente Rapporti Stato e Regioni (Rep. Atti n. 17/CSR del 13 febbraio 205) ha pubblicato l’Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul "Documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione". Pubblicato il documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione. L’Accordo segna un passo avanti nella tutela del benessere dei dipendenti pubblici. Gli Obiettivi dell’Accordo: - la promozione della Salute, implementando iniziative mirate a proteggere la salute nei contesti lavorativi pubblici; - il coinvolgimento dei Lavoratori, incoraggiando stili di vita salutari attraverso informazione, comunicazione e attività partecipative; - l’orientamento per le Aziende Sanitarie, fornendo linee guida basate sul modello “Workplace Health Promotion” dell’OMS ed estendendo l’attenzione ai fattori di rischio non strettamente lavorativi. L’accordo riconosce la promozione del benessere psicofisico come strategia chiave per la salute pubblica, con benefici a lungo termine per i dipendenti e la produttività. Viene data particolare importanza all’adozione di stili di vita corretti per prevenire malattie e favorire un invecchiamento attivo. In appendice è presente la descrizione del progetto di INAIL sulla corretta alimentazione del lavoratore, che è un programma di prevenzione che mira a modificare, in positivo, lo stile di vita. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Sgravi contributivi lavoratici madri con lavoro intermittente Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 2/2025 del 05/02/2025 - Istanza: Interpello ex articolo 9 del D.lgs. n. 124/2004 – Applicazione dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro intermittente. Con l’Interpello, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti sull’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 1, commi 180-182, della Legge 213/2023 del 30 dicembre. In particolare, risponde a un quesito dell’ANPIT riguardante la possibilità di estendere tale agevolazione alle lavoratrici madri di tre o più figli con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Il Ministero conferma che lo sgravio contributivo è applicabile anche a queste lavoratrici, sia nel settore pubblico che privato. INAIL – andamento infortunistico e tecnopatico del 2024 Il numero Dati INAIL di gennaio 2025 esamina l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nell’anno appena concluso. Le denunce di infortunio presentate all’Istituto, scendono dalle 515.141 del periodo gennaio-dicembre 2023 alle 511.688 del periodo gennaio-dicembre 2024, con una diminuzione pari allo 0,7%. L’ulteriore distinzione per modalità di accadimento evidenzia un calo ancora più consistente (-1,9%) per i casi avvenuti in occasione di lavoro, ovvero nello svolgimento dell’attività lavorativa, dalle 422.880 denunce del 2023 alle 414.853 del 2024. Viceversa, gli infortuni in itinere, occorsi nel tragitto tra la casa e il luogo di lavoro e riconducibili sostanzialmente al rischio da circolazione stradale, sono aumentati del 5,0%, dai 92.261 del 2023, pari al 18% degli infortuni denunciati nel corso dell’anno, ai 96.835 del 2024, equivalenti al 19% del totale. I casi mortali denunciati all’Inail nel 2024, alla data di rilevazione dello scorso 31 dicembre, sono stati 1.077, 48 in più rispetto ai 1.029 del 2023 e in calo rispetto al quadriennio 2019-2022. L’aumento è il risultato di sette decessi in più avvenuti in occasione di lavoro (dai 790 del 2023 ai 797 del 2024) e di 41 in più in itinere (da 239 a 280). Su questa crescita non ha influito la pandemia da Covid-19, per la quale non risultano casi mortali in ambito lavorativo né nel 2023 né nel 2024, ma sicuramente i quattro giorni feriali lavorativi in più rispetto al 2023. INAIL – registro nazionale dei mesoteliomi Pubblicato il volume “Il registro nazionale dei mesoteliomi-Ottavo rapporto” che riporta le analisi epidemiologiche per i dati di incidenza e di esposizione ad amianto per oltre 37.000 casi di mesotelioma diagnosticati nel periodo 1993 - 2021 nel nostro Paese. Sono analizzati i clusters territoriali, i dati concernenti le attività economiche e le mansioni maggiormente coinvolte nell’esposizione rilevati dalle interviste anamnestiche retrospettive ai soggetti ammalati. Sono quindi oltre 1.200 all'anno, in questo lungo periodo, i casi di mesotelioma diagnosticati, il 68,9% dei quali presenta un’esposizione professionale. Tra questi, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l’edilizia (16,5% del totale della casistica), la metalmeccanica (8,9%), il settore tessile (6,5%) e le attività dei cantieri navali sia di costruzione che di riparazione e manutenzione (7,6%). INAIL – Restrizione Reach “74” diisocianati Pubblicata la scheda “Restrizione Reach “74” diisocianati: implicazioni per il commercio e l’uso sicuro”. La restrizione REACH n. 74 prevede l’immissione sul mercato di diisocianati solo per concentrazioni inferiore allo 0,1 % in peso, oppure se il fornitore garantisce che il destinatario delle sostanze o delle miscele dispone di informazioni adeguate sulla formazione obbligatoria per gli utilizzatori professionali e se sull’imballaggio è esplicitata la restrizione specifica per l’uso con l’obbligo della formazione. La fact sheet illustra le implicazioni della restrizione lungo la catena di approvvigionamento fino all’uso e le modalità di integrazione delle prescrizioni della restrizione n. 74 con la normativa sociale ed il D. Lgs. 81/08, per quanto attiene agli obblighi formativi. INAIL – esposizione ai gas di scarico dei motori diesel Pubblicata la scheda “Esposizione ai gas di scarico dei motori diesel: valore limite di esposizione professionale e strategie nella valutazione dell’esposizione”. Il D.I. 11 febbraio 2021, modificando gli allegati XLII e XLIII del D. Lgs. 81/2008, inserisce l’esposizione ai gas di scarico dei motori diesel (DEE) come rischio cancerogeno, recependo la Direttiva UE 2019/130, introducendo un valore limite di esposizione professionale inalatoria (VLEP) per i DEE pari a 0,05 mg/m3, espresso come concentrazione aerodispersa di carbonio elementare nelle 8 ore di lavoro. Tale valore è operativo dal 21 febbraio 2023, ad eccezione dei lavori in sotterraneo, per i quali lo sarà nel 2026. Tuttavia, anche il black carbon ed il carbonio organico possono fornire maggiori informazioni sull'esposizione ai DEE, mentre la mancanza di un valore di riferimento per la popolazione generale rende difficile discriminare tra esposti e non esposti. Obiettivo di questa fact-sheet è di evidenziare diversi aspetti della valutazione dell’esposizione ai DEE. RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Veneto – Protocollo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a radon Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 4 febbraio 2025 “Approvazione del "Protocollo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a radon" e disposizione in merito alla copertura economico-finanziaria delle attività di sorveglianza degli ex esposti a cloruro di vinile monomero (CVM) e a radon”. Con la Deliberazione viene approvato il "Protocollo per la sorveglianza degli ex esposti a radon", in Allegato A. L'accesso al servizio avverrà su richiesta dell'interessato. SORVEGLIANZA SANITARIA – Regione Lombardia – Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia Decreto della Direzione Generale Welfare n. 1817 del 13/02/2025 “Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia”. Il Decreto aggiorna le “Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia” che erano state emanate con Decreto Direttore Generale Giunta Regionale n. 5408 del 19 giugno 2012. A tutela della salute dei lavoratori, vengono forniti a tutti gli operatori della prevenzione, pubblici e privati, ai Medici Competenti, ai medici delle ATS, ai Datori di Lavoro, ai RSPP, ai RLS e lavoratori del settore edile della Lombardia, indirizzi su un tema così delicato ed importante, data la prevalenza e incidenza delle malattie occupazionali e l’entità del fenomeno infortunistico che contraddistinguono il settore. Si ricorda che il programma di sorveglianza sanitaria proposto “non va applicato come un protocollo rigido, ma va adattato alle singole specifiche situazioni”. Scopo particolare è fornire al Medico Competente, in funzione dei rischi specifici che caratterizzano il cantiere edile e delle evidenze scientifiche più recenti, indicazioni utili a migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria. RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia – servizio telematico di Gestione Radon Indoor” (Ge.R.I.) Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3866 del 3 febbraio 2025 “Istituzione del servizio telematico di “Gestione Radon Indoor” (Ge.R.I.) integrato nel sistema informativo regionale della prevenzione (Ai sensi dell'art. 66 terdecies l.r. 33/2009, art. 18 del d.lgs. 101/2020)”. Con la Deliberazione viene approvato quanto segue: - il documento «Flussi di comunicazione attività controllo radon», che descrive il progetto informativo per la realizzazione dei servizi telematici funzionali alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui alla citata legge regionale 33/2009, art. 66 terdecies c. 2; - di inserire detti servizi telematici nell'area denominata «Gestione Radon Indoor» (Ge.R.I.), all'interno del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione, la cui realizzazione è affidata ad ARIA s.p.a., nell'ambito delle attività previste dalla d.g.r. XII/3718/2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti» a valere del capitolo 8380 del bilancio pluriennale 2025/2027; - di disporre che gli esercenti e i servizi di dosimetria presenti nel relativo elenco di cui al decreto della Direzione Generale Welfare n. 11740 del 3 agosto 2023 trasmettano informazioni e dati, rispettivamente, di cui all'art. 18 c. 2, e agli artt. 18 c. 2, e 19 c. 4 del D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. mediante i servizi telematici di cui al punto precedente. RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia – attivazione servizio telematico di Gestione Radon Indoor” (Ge.R.I.) Decreto del Dirigente Regionale n. 2170 del 19 febbraio 2025 “Approvazione del documento Requisiti e processi - Ge.R.I. - Gestione Radon Indoor”. L’atto definisce nel dettaglio i requisiti e i processi per l'attuazione operativa del documento "Flussi di comunicazione attività controllo radon", approvato con delibera di Giunta regionale 3 febbraio 2025, n. XII/3866. La delibera aveva individuato i servizi telematici funzionali alla trasmissione dati, che saranno implementati nella piattaforma "Gestione radon indoor" (Geri), all'interno del Sistema informativo regionale della prevenzione. Dal 1° marzo 2025 i soggetti competenti dovranno usare esclusivamente questi servizi telematici per trasmettere le informazioni e i dati delle misurazioni del radon che hanno effettuato nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 101/2020, nonché le misurazioni effettuate nelle abitazioni ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 101/2020. Le informazioni sono così acquisite dall'Agenzia di protezione dell'ambiente (Arpa) e dalle Aziende sanitarie regionali per la trasmissione alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 152 del Dlgs 101/2020. NORME TECNICHE – Requisiti delle Figure professionali HSE Norma Tecnica UNI 11720:2025 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment) - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità” La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Professionista in materia di salute, sicurezza e ambiente (di seguito “Professionista HSE”, utilizzando un acronimo inglese), ossia di colui che supporta l'organizzazione nella gestione complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito HSE che garantiscono la gestione complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito HSE. ln particolare la norma delinea i seguenti due profili professionali del Professionista HSE: Specialista HSE (HSE Specialist); Manager HSE (HSE Manager). NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 17451:2025 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, montaggio, installazione e messa in servizio di gruppi pompa” La norma specifica i requisiti di progettazione, assemblaggio, installazione e messa in servizio per gruppi di pompe da utilizzare in sistemi sprinkler conformi alla EN 12845:2015+A1:2019. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 1846-2:2025 “Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 2: Requisiti comuni - Sicurezza e prestazioni” La norma specifica i requisiti minimi di sicurezza e prestazione dei veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio definiti nella UNI EN 1846-1. NORME TECNICHE – segnaletica di sicurezza Norma Tecnica UNI EN ISO 7010:2025 “Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati” La norma prescrive i segnali di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, la protezione dal fuoco, l'informazione sui pericoli alla salute e per le evacuazioni di emergenza. La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3. La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere affrontate. La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione. NORME TECNICHE – illuminazione di emergenza Norma Tecnica UNI EN 1838:2025 “Applicazioni illuminotecniche - Illuminazione di emergenza per gli edifici” La norma specifica i requisiti luminosi per i sistemi di illuminazione di emergenza, compresi i sistemi adattivi di illuminazione di emergenza delle vie d'esodo, l'illuminazione elettrica di emergenza, installati in locali o luoghi in cui tali sistemi sono richiesti o necessari e che sono principalmente applicabili a luoghi in cui il pubblico o i lavoratori hanno accesso. NORME TECNICHE – illuminazione Norma Tecnica UNI EN 12464-2:2025 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno” La norma specifica i requisiti di illuminazione per le persone nei posti di lavoro in esterno, che soddisfano le esigenze di comfort visivo e le prestazioni di persone con capacità oftalmiche (visive) normali o corrette. Si tengono in considerazione i compiti visivi abituali e la necessità di evitare la luce invadente. NORME TECNICHE – Atex Norma Tecnica UNI EN 13237:2025 “Atmosfere potenzialmente esplosive - Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive” La norma specifica i termini e le definizioni (vocabolario) da utilizzare nelle norme specifiche che trattano gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive nell'ambito della Direttiva 2014/34/UE. NORME TECNICHE – qualità del suolo Norma Tecnica UNI ISO 15800:2025 “Qualità del suolo - Caratterizzazione del suolo in relazione alla esposizione umana” La norma fornisce una guida sulla tipologia e sulla misura della caratterizzazione del suolo, necessaria per la valutazione dell'esposizione umana a sostanze presenti che possono portare ad effetti dannosi. Non fornisce indicazioni su: - la progettazione o la selezione di modelli numerici che possono essere utilizzati per stimare l'esposizione; - la potenziale esposizione a radioattività, patogeni o amianto nel suolo. Vengono fornite informazioni di background sulla salute umana in relazione all'esposizione al suolo e sull'influenza sulla esposizione dovuta ai diversi percorsi di esposizione. NORME TECNICHE – radioprotezione Norma Tecnica UNI EN ISO 20553:2025 “Radioprotezione - Monitoraggio dei lavoratori esposti per mansioni lavorative al rischio di contaminazione interna con materiale radioattivo” La norma specifica i minimi requisiti per la pianificazione dei programmi di monitoraggio dei lavoratori esposti al rischio di contaminazione interna con materiale radioattivo e stabilisce i principi per lo sviluppo di obiettivi e requisiti compatibili al fine dei piani di monitoraggio stessi. NORME TECNICHE – sicurezza del macchinario Norma Tecnica UNI EN ISO 13855:2025 “Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione dell'avvicinamento del corpo umano” La norma specifica i requisiti per il posizionamento e il dimensionamento delle protezioni rispetto all'avvicinamento del corpo umano o di sue parti ai pericoli all'interno dell'intervallo di controllo previsto come segue: la posizione e le dimensioni delle zone di rilevamento dell'ESPE e dei tappeti e pavimenti sensibili alla pressione; la posizione dei dispositivi di comando a due mani e dei dispositivi di comando singoli; la posizione delle protezioni interbloccate. La norma specifica anche i requisiti per il posizionamento dei dispositivi di comando manuale relativi alla sicurezza (SRMCD) rispetto all'avvicinamento del corpo umano o di sue parti dall'interno dello spazio protetto. NORME TECNICHE – piattaforme di lavoro mobili elevabili Norma Tecnica UNI ISO 18893:2025 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento” La norma si applica a tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) destinate allo spostamento di persone e dei relativi utensili e materiali in una postazione di lavoro sopraelevata. Il documento specifica i requisiti per la selezione, l'ispezione, l'addestramento, la manutenzione, la riparazione e il funzionamento in sicurezza delle PLE per raggiungere i seguenti obiettivi: a) eliminare o ridurre lesioni personali, danni alla proprietà e incidenti; b) definire i criteri per la selezione, l'ispezione, la formazione, la manutenzione, la riparazione e il funzionamento sicuro; c) aiutare i fabbricanti, i rivenditori, i proprietari, gli utilizzatori, gli operatori, gli occupanti e le persone qualificate a comprendere le proprie responsabilità; d) stabilire un processo di revisione per verificare la conformità al presente documento; e) fornire una guida per le autorità governative che desiderano formulare norme e regolamenti di sicurezza. Nel presente documento, le classificazioni delle PLE comprendono un gruppo di PLE (posizione della piattaforma in riferimento alla linea di ribaltamento) con un tipo di MEWP associato (riferimento alla traslazione). Questo documento è applicabile sia alle nuove PLE immesse sul mercato, sia a quelle attualmente in servizio. NORME TECNICHE – ascensori Norma Tecnica UNI EN 81-31:2025 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci - Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci” Norma Tecnica UNI EN 81-41:2025 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e merci - Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta” Le norme specificano rispettivamente: - le regole di sicurezza per nuovi ascensori accessibili alle sole merci con trazione, a trasmissione positiva o idraulica, permanentemente installati e utilizzati solamente dagli utenti, che servono piani di sbarco fissi e permanenti, con supporto del carico composto da una singola area di trasporto del carico, progettati per il trasporto di sole merci, che si muovono lungo un percorso fisso, per mezzo di guide rigide e inclinate a non più di 15° dal verticale, con velocità nominale che non supera 1 m/s; - i requisiti di sicurezza per la costruzione, installazione, manutenzione e smantellamento di piattaforme elevatrici verticali elettriche, fissate a una struttura di edificio, intese per l'utilizzo da parte di persone con mobilità ridotta. NORME TECNICHE – montacarichi Norma Tecnica UNI EN 12159:2025 “Montacarichi da cantiere per persone e materiali con cabine guidate verticalmente” La norma specifica i montacarichi elettrici da cantiere installati temporaneamente destinati all'uso di persone autorizzate ad accedere a siti di progettazione e costruzione, che: - serve i piani di sbarco, - ha una gabbia, - progettato per il trasporto di persone e merci, - guidato, - viaggia in verticale o lungo un percorso inclinato a massimo 15° dal verticale, - supportato o sostenuto da cremagliera e pignone, - progettato con o senza il supporto di strutture separate. NORME TECNICHE – Sanificazione degli ambienti indoor Norma Tecnica UNI/PdR 173-1:2024 “Sanificazione degli ambienti indoor – Parte 1: Requisiti dei sistemi di sanificazione” Norma Tecnica UNI/PdR 173-2:2024 “Sanificazione degli ambienti indoor – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità delle figure professionali coinvolte nei processi di sanificazione e degli organismi di valutazione della conformità” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti ai fini della certificazione dei sistemi: i requisiti per la gestione della sanificazione degli ambienti indoor; i requisiti dei sistemi che possono essere adottati per la sanificazione degli ambienti indoor; i requisiti degli organismi di valutazione della conformità; - i requisiti relativi a due specifiche attività professionali, ovvero operatore specializzato nei sistemi di sanificazione e manager dei processi di sanificazione. Per ciascuna professionalità, la prassi intende delineare i compiti e le attività specifiche, nonché le conoscenze e le abilità anche al fine di identificarne il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità. NORME TECNICHE – attrezzature a pressione Norma Tecnica UNI 11325-8:2025 “Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 8: Pianificazione delle ispezioni e delle manutenzioni su attrezzature a pressione attraverso metodologie basate sulla valutazione del rischio (RBI)” La norma fornisce indicazioni per la definizione della periodicità delle ispezioni e delle manutenzioni delle attrezzature a pressione sulla base della valutazione del rischio legato all'effettivo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature stesse. NORME TECNICHE – bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 11118:2025 “Bombole per gas - Bombole per gas non ricaricabili di metallo - Specifiche e metodi di prova” Norma Tecnica UNI EN ISO 7866:2025 “Bombole per gas - Bombole per gas ricaricabili di lega di alluminio senza saldatura - Progettazione, costruzione e prove” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti relativi al materiale, alla progettazione, alle ispezioni, alla costruzione e alla lavorazione, ai processi di fabbricazione e alle prove di fabbricazione delle bombole per gas metalliche non ricaricabili di costruzione saldata, brasata o senza saldatura; - i requisiti minimi per il materiale, la progettazione, la costruzione e la lavorazione, le prove e i processi in sede di fabbricazione per le bombole per gas ricaricabili di lega di alluminio senza saldatura di capacità d'acqua fino a 150 l. inclusi per gas compressi, liquefatti e disciolti per uso generale (generalmente fino a +65 °C). NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 16631:2025 “Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL - Requisiti di ricondizionamento” La norma specifica i requisiti per il ricondizionamento e la ripetizione delle prove delle valvole di sicurezza limitatrici di pressione (PRV) per recipienti a pressione per GPL che rientrano nell'ambito di applicazione della norma EN 14129. NORME TECNICHE – Caldaie a tubi da fumo Norma Tecnica UNI EN 12953-6:2025 “Caldaie a tubi da fumo - Parte 6: Requisiti per l'equipaggiamento della caldaia” Norma Tecnica UNI EN 12953-9:2025 “Caldaie a tubi da fumo - Parte 9: Requisiti dei dispositivi di limitazione della caldaia e degli accessori” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti minimi per l'equipaggiamento di sicurezza delle caldaie a tubi da fumo (intese come generatori e/o come insiemi) come definite nella UNI EN 12953-1:2012, per assicurare che la caldaia operi entro i limiti (di pressione, temperatura, ecc.) ammissibili e che, in caso di superamento di tali limiti, l'alimentazione di energia sia automaticamente interrotta e bloccata, indipendentemente dal tempo di funzionamento senza interventi manuali dell'operatore; - i requisiti per i dispositivi di limitazione incorporati nei sistemi di sicurezza delle caldaie a tubi da fumo come definite nella UNI EN 12953-1:2012. Nel documento sono trattati i requisiti per la progettazione e per l'esame di tipo dei limitatori. NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-4:2025 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 4: Sezionatrici verticali per pannelli” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-5:2025 “Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 5: Squadratrici” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-7:2025 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 7: Piallatrici a filo, piallatrici a spessore, e piallatrici combinate a filo e a spessore” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-8:2025 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 8: Levigatrici a nastro largo e macchine per il trattamento delle superfici” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-9:2025 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 9: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile)” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-11:2025 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 11: Macchine combinate” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-12:2025 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 12: Tenonatrici-profilatrici” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti e le misure di sicurezza per le sezionatrici verticali per pannelli fisse a carico e scarico manuale; - i requisiti di sicurezza e le misure relativi alle squadratrici in grado di produrre in modo continuativo, progettate per tagliare legno e materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno; - i requisiti di sicurezza e le misure per macchine stazionarie e trasportabili per: piallatrici a filo; piallatrici a spessore; piallatrici combinate a filo e a spessore; - i requisiti e le misure di sicurezza per le levigatrici a nastro largo e le macchine per il trattamento delle superfici, entrambe ad avanzamento integrato, idonee alla produzione continua di pezzi a superficie piana e spessore uniforme in forma di pannelli, barre o cornici, di legno, materiali con caratteristiche fisiche simili al legno e altri materiali indicati nello scopo; - i requisiti e le misure di sicurezza per seghe circolari da banco stazionarie e spostabili (con o senza tavola mobile e/o unità di alimentazione smontabile), noti anche come "seghe da banco" (negli Stati Uniti), progettate per tagliare legno e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno; - i requisiti e le misure di sicurezza per le macchine combinate stazionarie e spostabili per la lavorazione del legno, con almeno due unità di lavoro utilizzabili separatamente e con carico e scarico manuale del pezzo; - i requisiti di sicurezza e le misure per i veicoli stazionari, caricati e scaricati manualmente. NORME TECNICHE – porte e cancelli industriali Norma Tecnica UNI EN 12978:2025 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage e porte pedonali - Dispositivi di protezione per porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i dispositivi di protezione sensibili immessi separatamente sul mercato come componenti di sicurezza da utilizzare con apparecchiature d'ingresso quali porte industriali, commerciali e da garage, cancelli e barriere motorizzate, porte pedonali motorizzate e apparecchiature di controllo dell'ingresso pedonale motorizzate. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2025 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-gennaio-2025-3186 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 01/2025 AMBIENTE SOSTENIBILITA’ – report “semplificato” per imprese assicurative e riassicurative Direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. La Direttiva n. 2025/2 stabilisce che anche le imprese assicurative e riassicurative “piccole e non complesse” potranno predisporre un report di sostenibilità “semplificato”, avvalendosi della deroga prevista all’art. 19 bis della Direttiva n. 2013/34, già applicabile a determinate imprese (come piccole e medie imprese quotate). In vigore dal 26 gennaio 2025. Le disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 29 gennaio 2027 e si applicheranno dal 30 gennaio 2027. FGAS – deroga per alcune apparecchiature alimentari Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde. Introdotta una deroga, dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2026, per l’immissione sul mercato di alcune tipologie di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, e nello specifico: - abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti; - gelatiere per gelato artigianale con una capacità di raffreddamento superiore a 2 kW; - produttori di ghiaccio con una capacità di produzione compresa tra 200 kg e 2000 kg nell’arco di 24 ore; - carrelli per la conservazione e la rigenerazione di alimenti con potenza nominale di ingresso compresa tra 1,5 kW e 10,5 kW; - armadi fermalievitazione con una potenza assorbita compresa tra 1 kW e 2 kW; - granitori e macchine per creme fredde con una capacità a pieno carico di liquidi refrigerati superiore a 3 litri. In vigore dal 15 gennaio 2025, si applica dal 1° gennaio 2025. EMISSIONI IN ATMOSFERA – formato per la comunicazione dei dati sugli impianti termici da parte degli Stati membri Decisione di esecuzione (UE) 2025/57 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Direttiva n. 2015/2193 ha stabilito che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato. Di conseguenza, entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 2031, tali Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione Europea relazioni contenenti le informazioni relative all'attuazione della Direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi ad essa e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa. La Decisione di esecuzione n.2025/57 stabilisce quindi il formato e la modalità elettronica con cui gli Stati membri comunicano alla Commissione tali dati, unitamente ad una stima delle emissioni annue totali di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri. RIFIUTI – rettifica al Regolamento sulle spedizioni Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024). Apportate alcune modifiche al Regolamento n. 2024/1157 in tema di spedizioni di rifiuti, con la variazione di alcuni riferimenti ai “rifiuti domestici” (ora “rifiuti nazionali”). RIFIUTI – nuovo Regolamento sugli imballaggi Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. Stabilite nuove prescrizioni per il ciclo di vita degli imballaggi: obiettivo del nuovo Regolamento n. 2025/40 è armonizzare le misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, cercando di prevenire o ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e contribuendo alla transizione verso un’economia circolare e la neutralità climatica. Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi (indipendentemente dal materiale) e ai relativi rifiuti (indipendentemente dal contesto di utilizzo o dalla provenienza degli imballaggi). Non vengono variate le disposizioni della Direttiva n.2008/98/CE per la gestione dei rifiuti pericolosi o le prescrizioni già esistenti relative a sicurezza, qualità, igiene dei prodotti imballati, o in materia di trasporto. Le nuove disposizioni riguardano, tra gli altri, i seguenti temi: - Libera circolazione degli imballaggi sul mercato; - Imballaggi riciclabili, compostabili, riutilizzabili; - Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica; - Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura ed informazioni; - Obblighi di fabbricanti, importatori, distributori, gestori dei rifiuti; - Obblighi degli operatori economici per la riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (come l’obbligo per settori alberghieri e della ristorazione di garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire con bevande o alimenti pronti); - Borse di plastica; - Gestione dei rifiuti di imballaggio e responsabilità estesa del produttore. In vigore dal 11 febbraio 2025, si applica dal 12 agosto 2026 (l’articolo 67, paragrafo 5, dal 12 febbraio 2029). Abroga la Direttiva n. 94/662/CE dal 12 agosto 2026 e la Decisione n. 97/129/CE dal 12 agosto 2028. ADR – aggiornamento tecnico-scientifico ADR-RID-ADN Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico. Il provvedimento modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), al fine di allinearsi agli aggiornamenti biennali degli accordi internazionali di riferimento. Le principali modifiche introdotte sono: - Allegato I (ADR): gli allegati A e B dell’accordo ADR sono aggiornati e applicabili dal 1° gennaio 2025. Viene specificato che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno. - Allegato II (RID): l’allegato RID è aggiornato con disposizioni valide dal 1° gennaio 2025, mantenendo la stessa sostituzione terminologica. - Allegato III (ADN): i regolamenti allegati all’ADN, inclusi alcuni articoli specifici, sono modificati e resi applicabili dalla stessa data, con un’analoga revisione terminologica. Gli Stati membri dovranno recepire queste modifiche entro il 30 giugno 2025, adeguando le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri Decisione di esecuzione (UE) 2025/113 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione. Definita la nuova modulistica con cui gli Stati membri UE, ogni quattro anni, trasmettono alla Commissione le informazioni sull’attuazione della Direttiva Seveso III (n. 2012/18) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti legati a sostanze pericolose. Abrogato il vecchio modulo, introdotto dalla Decisione di esecuzione n. 2014/896. Si applica dal 1° gennaio 2027. SOSTANZE PERICOLOSE/REACH–nuove sostanze aggiunte alla Candidate List In data 21 gennaio 2025, l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), delle seguenti sostanze: Nome della sostanza Numero EC Numero CAS Motivo dell'inclusione Esempi di utilizzo 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico 701-118-1 2156592-54-8 Tossico per la riproduzione (Articolo 57c) Lubrificanti, grassi, prodotti di rilascio e fluidi per la lavorazione dei metalli O,O,O-trifenil fosforotioato 209-909-9 597-82-0 Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d) Lubrificanti e grassi Octametiltrisilossano 203-497-4 107-51-7 Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e) Produzione e/o formulazione di: cosmetici, prodotti per la cura personale/salute, prodotti farmaceutici, prodotti per il lavaggio e la pulizia, rivestimenti e trattamenti superficiali non metallici e in sigillanti e adesivi Perfluamina 206-420-2 338-83-0 Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e) Produzione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche e macchinari e veicoli Massa di reazione di: trifeniltiophosfato e derivati fenilici terziari butilati 421-820-9 192268-65-8 Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d) Nessuna registrazione attiva Infine, la voce relativa al tris(4-nonilfenil, ramificato e lineare) fosfito è stata aggiornata per riflettere le sue proprietà di interferenza endocrina. Le aziende devono gestire i rischi associati a queste sostanze e fornire informazioni sulla loro sicurezza ai consumatori. L'inclusione nella lista comporta obblighi legali per le aziende, come la notifica all'ECHA e l'aggiornamento delle schede di sicurezza. SOSTANZE PERICOLOSE – Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2025 Pubblicato il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici per il 2025, che delinea le attività di vigilanza e controllo che le singole Regioni dovranno attuare. Il Piano mira a garantire la sicurezza dei prodotti chimici sul mercato e si articola in due principali aree di controllo: controlli documentali, eseguiti dalle AUSL, e controlli analitici, condotti dalle ARPA. Le attività di controllo si concentreranno sulle aziende appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di sostanze, sia in quanto tali, sia contenute in miscele o articoli, con particolare attenzione ai settori di maggiore rilevanza e alle sostanze presenti nella candidate list e negli allegati XIV e XVII del Regolamento REACH. EMISSION TRADING – disciplina del Comitato ETS Decreto Ministeriale 4 novembre 2024. Disciplina del funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica. A seguito dell’introduzione, con il D.Lgs. n.147/2024, di nuove regole nazionali sul sistema di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, in attuazione della Direttiva n. 2023/958 e della Direttiva n. 2023/959, il Decreto Ministeriale 4 novembre 2024 introduce nuove regole sul funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica, tra cui disposizioni su costituzione del Comitato, decadenza, revoca e sostituzione dei membri, deliberazioni e consultazioni, audizione dei soggetti interessati. Le disposizioni si applicano a decorrere dalla integrazione dei componenti del Comitato ETS e dalla nomina dei componenti della Segreteria tecnica. IPPC / AIA – misure urgenti per il riesame delle AIA di impianti strategici Decreto Legge 30 gennaio 2025, n. 5 Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva n. 2010/75/UE (Direttiva IPPC) e nello specifico alle disposizioni sul rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di AIA, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, viene disposto che il gestore degli impianti di interesse strategico nazionale dovrà prevedere, nella documentazione per il riesame, anche la “valutazione del danno sanitario” (VDS). Le modalità e criteri per la stesura della valutazione sono contenuti nel Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, che dovrà essere aggiornato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legge e successivamente almeno ogni dieci anni. Nelle more dell’aggiornamento del Decreto di riferimento per le modalità di stesura della VDS, i gestori dovranno fornire ai fini del riesame dell’AIA uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), sulla base delle linee guida adottate con Decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019 e dei valori limite di riferimento di cui al D.Lgs. n.155/2010 e, per la valutazione del rischio sanitario, dei valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA vigente. In vigore dal 31 gennaio 2025. PREVENZIONE INCENDI – chiarimenti sulla qualifica dei tecnici manutentori Circolare Ministeriale 3 dicembre 2024, n. 19631. DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". D.M. 13 Settembre 2024 – Prime istruzioni operative. Il Decreto 13 settembre 2024 - modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» ha introdotto la proroga dell’entrata in vigore, al 25 settembre 2025, delle disposizioni che regolano la qualifica dei tecnici manutentori, in ragione delle difficoltà segnalate in merito alla predisposizione di idonee sedi di esame provviste di particolari apparecchiature ed impianti dedicati, che al momento non sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale. Con la Circolare n.19631, il Ministero dell’Interno specifica che, nella fase transitoria che si concluderà il 25 settembre 2025, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività previa presentazione della richiesta di ammissione all'esame, controllo formale della documentazione trasmessa e rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT), di cui alla nota DCPREV n. 8191 del 17 maggio 2024, specifico per il singolo presidio antincendio. Vengono inoltre forniti ulteriori chiarimenti ed indicazioni in merito a: - Portale dei servizi al cittadino: "Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati"; - Modalità di presentazione della domanda di esame e organizzazione dell'esame; - Soggetti formatori, centri di formazione e sedi d'esame; - Disciplinare d'esame per la qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato Antincendio; - Aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati. IPPC/AIA/VALUTAZIONI AMBIENTALI – Regione Veneto. Nuova disciplina in materia Regolamento Regionale 9 gennaio 2025, n. 1. Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12). Regolamento Regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12). Decreto del Dirigente (reg.) 15 gennaio 2025, n. 2. Attuazione dell'articolo 14, commi 3 e 4, del Regolamento regionale n. 2/2025 in materia di VIA adottato ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione modulistica necessaria alla presentazione di istanze e agli adempimenti connessi al procedimento di VIA. Regolamento Regionale 9 gennaio 2025, n. 3. Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12). Decreto del Dirigente (reg.) 15 gennaio 2025, n. 1 Attuazione dell'articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento n. 3 del 09.01.2025 in materia di Valutazione Ambientale Strategica-VAS adottato ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze da parte dell'Autorità procedente. Regolamento Regionale 9 gennaio 2025, n. 4. Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12). Decreto del Dirigente (reg.) 15 gennaio 2025, n. 3. Attuazione dell'articolo 19, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande di VINCA e delle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento. Delib. Giunta Reg. 14 gennaio 2025, n. 28. Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025. Aggiornata da parte della Regione Veneto la disciplina in materia di: - VIA; - VAS; - VINCA; - AIA. Ridefinite le tipologie di piani/progetti soggetti ai vari procedimenti, i soggetti coinvolti, le competenze, le modalità di monitoraggio, le tariffe istruttorie e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze. I Regolamenti sono entrati in vigore dal 20 gennaio 2025. RIFIUTI – Regione Veneto. Tributo speciale per deposito in discarica 2024 Decreto del Dirigente (reg.) 8 gennaio 2025, n. 2. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2024. Approvato il modello della dichiarazione annuale di conferimento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativa all'anno 2024. AUA – Provincia di Verona. Aggiornata la modulistica Al seguente link: https://portale.provincia.vr.it/ente/notizie/73 dal 13/01/2025 sono stati resi disponibili i nuovi modelli relativi al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale: - nuova istanza, modifica sostanziale e rinnovo; - comunicazione di modifica non sostanziale; - istanza di voltura. NORME TECNICHE – Radioattività Norma Tecnica UNI ISO 23 gennaio 2025, n. 8690. Misure di radioattività - Radionuclidi beta e gamma emettitori - Metodo per valutare la facilità di decontaminazione di un materiale. La norma si applica alle misure di radioattività su superfici che possono essere contaminate da sostanza radioattive. La facilità di decontaminazione di una superficie è una proprietà ed un importante criterio per la selezione dei materiali utilizzati nell'industria nucleare, negli impianti di stoccaggio temporaneo o di smaltimento di materiali radioattivi. Il test descritto nel presente documento è un metodo di laboratorio rapido che ha lo scopo di confrontare la facilità di decontaminazione di diversi materiali. I risultati del test possono rappresentare un parametro da tenere in considerazione quando si selezionano i materiali per rivestimenti come vernici, ceramiche o materiali impermeabili. I radionuclidi utilizzati per effettuare le prove sono quelli comunemente presenti nell'industria nucleare (137Cs, 134Cs e 60Co) in forma liquida. Questo metodo può anche essere utilizzato con altri radionuclidi e altre forme chimiche, a seconda delle esigenze dell'operatore, se le soluzioni sono chimicamente stabili e non corrosive del campione. Questo metodo non misura la facilità di decontaminazione dei materiali nell'uso pratico, poiché ciò dipende, tra altri fattori, dal/i radionuclide/i presente/i, dalla loro forma chimica, dalla durata dell'esposizione al contaminante e dalle condizioni ambientali. Questo metodo non intende descrivere le procedure generali di decontaminazione o determinare l'efficienza delle procedure di decontaminazione (vedere la serie ISO 7503). Questa metodologia non è adatta se si utilizzano sostanze radiochimiche i cui radionuclidi emettono raggi gamma di bassa energia o particelle beta che vengono facilmente attenuate nella superficie. NORME TECNICHE – Radioattività Norma Tecnica UNI ISO 23 gennaio 2025, n. 23548. Misura della radioattività - Radionuclidi alfa emettitori - Metodo generico con l'uso di spettrometria alfa. La norma descrive il metodo generico per la misura di radionuclidi alfa emettitori, per tutti i tipi di campioni (suolo, sedimento, materiale da costruzione, campioni alimentari, acqua, aria, bioindicatori ambientali, campioni biologici come urine e feci, ecc.) con la spettrometria alfa. Questo metodo può essere usato per qualsiasi tipo di indagine ambientale o attività di monitoraggio di radionuclidi alfa emettitori. NORME TECNICHE – Aria ambiente Norma Tecnica UNI ISO 30 gennaio 2025, n. 12884. Aria ambiente - Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici totali (fase gas e particellare) - Raccolta su filtri adsorbenti con analisi gascromatografiche/spettrometria di massa. La norma specifica le procedure di campionamento, pulizia e analisi per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nell'aria ambiente. È progettato per raccogliere gli IPA sia in fase gassosa che in fase particellare e per determinarli collettivamente. Si tratta di un metodo ad alto volume (da 100 l/min a 250 l/min) in grado di rilevare concentrazioni di 0,05 ng/m3 o inferiori di IPA con volumi di campionamento fino a 350 m3. Il metodo è stato validato per periodi di campionamento fino a 24 ore. La precisione in condizioni normali può essere pari al ± 25% o migliore e l'incertezza al ± 50% o migliore (vedere Appendice A, tabella A.1). La presente norma internazionale descrive una procedura per il campionamento e l'analisi degli IPA che prevede la raccolta dall'aria su una combinazione di filtro per particelle fini e trappola assorbente e la successiva analisi mediante gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS). NORME TECNICHE – Acque potabili Norma Tecnica UNI EN 30 gennaio 2025, n. 12122 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Soluzione di ammoniaca La norma si applica alla soluzione di ammoniaca utilizzata per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti della soluzione di ammoniaca e fa riferimento ai corrispondenti metodi analitici. Fornisce informazioni per il suo utilizzo nel trattamento delle acque. Fornisce inoltre informazioni di base relative alla manipolazione e all'uso sicuri della soluzione di ammoniaca (vedere Appendice B). SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List In data 21 gennaio 2025, l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), le seguenti sostanze: Nome della sostanza Numero EC Numero CAS Motivo dell'inclusione Esempi di utilizzo 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico 701-118-1 2156592-54-8 Tossico per la riproduzione (Articolo 57c) Lubrificanti, grassi, prodotti di rilascio e fluidi per la lavorazione dei metalli O,O,O-trifenil fosforotioato 209-909-9 597-82-0 Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d) Lubrificanti e grassi Octametiltrisilossano 203-497-4 107-51-7 Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e) Produzione e/o formulazione di: cosmetici, prodotti per la cura personale/salute, prodotti farmaceutici, prodotti per il lavaggio e la pulizia, rivestimenti e trattamenti superficiali non metallici e in sigillanti e adesivi Perfluamina 206-420-2 338-83-0 Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e) Produzione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche e macchinari e veicoli Massa di reazione di: trifeniltiophosfato e derivati fenilici terziari butilati 421-820-9 192268-65-8 Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d) Nessuna registrazione attiva Infine, la voce relativa al tris(4-nonilfenil, ramificato e lineare) fosfito è stata aggiornata per riflettere le sue proprietà di interferenza endocrina. Le aziende devono gestire i rischi associati a queste sostanze e fornire informazioni sulla loro sicurezza ai consumatori. L'inclusione nella lista comporta obblighi legali per le aziende, come la notifica all'ECHA e l'aggiornamento delle schede di sicurezza. MACCHINE - omologazione delle macchine mobili non stradali circolanti su strada Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020. Il Regolamento ha la finalità di introdurre regole omogenee per gli Stati membri per quanto riguarda l’omologazione delle macchine semoventi non stradali (tra le quali: escavatori, pale caricatrici, rulli compattatori, gru mobili ed altri veicoli specializzati utilizzati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture) che circolano (anche saltuariamente) su strade pubbliche. A tal fine, pone una serie di obblighi a capo di diverse figure (fabbricanti, importatori, distributori e autorità nazionali) tesi a garantire che tutte le macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche siano sicure. Il Regolamento, adottato il 19 dicembre 2024, comincerà ad essere applicato a partire dal 29 gennaio 2028. ADR – aggiornamento tecnico-scientifico ADR-RID-ADN Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico. Il provvedimento modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), al fine di allinearsi agli aggiornamenti biennali degli accordi internazionali di riferimento. Le principali modifiche introdotte sono: - Allegato I (ADR): gli allegati A e B dell’accordo ADR sono aggiornati e applicabili dal 1° gennaio 2025. Viene specificato che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno. - Allegato II (RID): l’allegato RID è aggiornato con disposizioni valide dal 1° gennaio 2025, mantenendo la stessa sostituzione terminologica. - Allegato III (ADN): i regolamenti allegati all’ADN, inclusi alcuni articoli specifici, sono modificati e resi applicabili dalla stessa data, con un’analoga revisione terminologica. Gli Stati membri dovranno recepire queste modifiche entro il 30 giugno 2025, adeguando le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. SOSTANZE PERICOLOSE – Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2025 Pubblicato il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici per il 2025, che delinea le attività di vigilanza e controllo che le singole Regioni dovranno attuare. Il Piano mira a garantire la sicurezza dei prodotti chimici sul mercato e si articola in due principali aree di controllo: controlli documentali, eseguiti dalle AUSL, e controlli analitici, condotti dalle ARPA. Le attività di controllo si concentreranno sulle aziende appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di sostanze, sia in quanto tali, sia contenute in miscele o articoli, con particolare attenzione ai settori di maggiore rilevanza e alle sostanze presenti nella candidate list e negli allegati XIV e XVII del Regolamento REACH. SPAZI CONFINATI - comunicazione per l’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 811 del 29 gennaio 2025 “Art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”. Pubblicata dall’INL, la nota con chiarimenti sulla comunicazione che i datori di lavoro devono inviare all’Ispettorato per l’uso in deroga di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La nota riguarda quanto previsto dalla Legge “Collegato Lavoro” 203/2024, che ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D. Lgs. 81/2008, in vigore dal 12 gennaio 2025, che ha assegnato all’INL la competenza in materia, introducendo l’obbligo di comunicazione per il datore di lavoro, da inviare prima che vengano utilizzati i locali. L’INL riporta indicazioni in merito a: - comunicazione (presentata solo per locali già dotati di titolo; in carta semplice o con apposito modulo, inviata per PEC 30 giorni prima dell’utilizzo, modifica o voltura; accompagnata da relazione su lavorazioni e requisiti allegato IV del TU e affiancata da asseverazione di un tecnico abilitato); - divieti (non sarà presentabile qualora le attività comportino l’emissione di agenti nocivi e non siano rispettati i requisiti dell’allegato IV, areazione, illuminazione e microclima); - radon (analisi dei livelli entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e misurazioni della concentrazione media annua; sottolineando che il radon rientra negli obblighi di valutazione rischi per il datore di lavoro); - volture (dichiarazione per il cambio di ragione sociale e datore di lavoro); - modifiche (comunicazione da inviare anche per variazione della tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, e utilizzo consentito dopo 30 giorni dalla comunicazione); - locali con esigenze tecniche (“si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di particolari esigenze tecniche, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione”); - istanze precedenti restano di competenza della ASL; - diniego (“In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del D. Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese”). ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – FAQ con le indicazioni applicative sul sistema della Patente a crediti L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato al 17 gennaio 2025 la pagina online con le FAQ relative alle indicazioni applicative sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (patente a crediti). Disponibili ora le risposte a ventisette quesiti all’indirizzo: https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/ ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – chiarimenti sui tesserini di riconoscimento nei cantieri Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 656 del 23 gennaio 2025 “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”. La Nota fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla. Tali chiarimenti sono dovuti all’intervento del legislatore che ha modificato, con la Legge n. 203/2024, l’art. 304, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Decreto Legge n. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006). Nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo dei lavoratori di esporla, rimane inalterato in virtù delle seguenti disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008: - articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”; - articolo 20, comma 3: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”; - articolo 21, comma 1, lett. c: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”. Conseguentemente, sono previste le seguenti sanzioni: - il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i), del D. Lgs. 81/2008; - il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008. Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni: - il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008; - il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del D. Lgs. 81/2008. INAIL – primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici Pubblicato il manuale “Azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con agenti chimici”, realizzata in collaborazione con il Centro antiveleni di Verona. Le azioni di primo soccorso da mettere in atto in caso di intossicazione da agenti chimici nei contesti lavorativi richiedono competenza rispetto alle modalità di intervento e conoscenza delle caratteristiche di pericolosità dei prodotti, dei sintomi e segni evidenziabili e delle opportune procedure. Questo perché, paradossalmente, un’azione inappropriata o improvvisata può determinare effetti avversi ancora peggiori rispetto a quanto possibile a causa del contatto con l’agente chimico. Il manuale vuole essere uno strumento di facile consultazione per i datori di lavoro, gli addetti al primo soccorso aziendale e i lavoratori che possano trovarsi a dover intervenire in caso di infortunio dovuto ad agenti chimici. Seppur non rappresenta un trattato esaustivo di tutte le possibili situazioni che potrebbero verificarsi, consente di orientare le azioni opportune, in relazione alla specifica via di esposizione, come anche di tenere in considerazione esposizioni che richiedono accortezze specifiche. INAIL – Allergie da pollini Pubblicato il manuale “Allergie da pollini: esposizione in ambito occupazionale – manuale informativo”. Obiettivo del documento è quello di approfondire il tema delle allergie da pollini, con particolare attenzione alle allergie di eziologia occupazionale. Il documento è diretto a tutti i numerosi attori della prevenzione, ma anche ai lavoratori e alla popolazione generale, affinché possa contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione. INAIL – infortuni nel settore della sanità Il numero Dati INAIL di dicembre 2024 una panoramica sul mondo della sanità. Il periodico statistico dell’Istituto analizza l’andamento infortunistico e tecnopatico in questo settore di attività, tra i più colpiti dalla pandemia nel triennio 2020-2022, con approfondimenti dedicati agli episodi di violenza contro il personale e ai rischi che possono derivare dall’esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche. L’effetto Covid sul quinquennio 2019-2023. Nel 2023 i lavoratori (addetti-anno) del settore erano 1.760.591, pari a oltre il 9% di tutti quelli dell’Industria e servizi, impiegati in 94.222 aziende. Nello stesso anno gli infortuni sul lavoro denunciati sono stati oltre 55mila, il 12% del totale dell’Industria e servizi. L’andamento rilevato nel quinquennio 2019-2023 è altalenante, a causa dell’effetto dei contagi professionali da Covid-19 nel triennio 2020-2022, con la sovraesposizione del personale sanitario al rischio di contrarre il virus. Nel primo anno della pandemia, infatti, le denunce complessive sono triplicate, raggiungendo i 167mila casi. Dopo il dimezzamento dei casi nel 2021, la riacutizzazione del virus ha provocato un nuovo aumento nel 2022, con oltre 146mila denunce. I decessi denunciati nel 2023 sono 25, il dato più basso del quinquennio, nel quale spiccano le 215 vittime del 2020. Nel documento, vengono inoltre trattati i seguenti punti: - Tre denunce su quattro riguardano le donne. - Più a rischio infermieri e ostetriche. - Un infortunio su 10 deriva da un’aggressione. - Anche per le malattie professionali netta prevalenza delle lavoratrici. INAIL – Report attività di vigilanza per il monitoraggio dei fattori di rischio e l’assistenza alle imprese Pubblicato il volume “Report Pre.Vi.S 2014-2020. L’attività di vigilanza per il monitoraggio dei fattori di rischio e l’assistenza alle imprese” Il monitoraggio dei fattori rischio è una condizione essenziale per stabilire le più appropriate misure di prevenzione da adottare negli ambienti di lavoro. L’attività di vigilanza condotta dalle istituzioni preposte fornisce una fonte informativa preziosa valorizzata dal sistema Pre.Vi.S: i verbali di prescrizione redatti a seguito dei sopralluoghi. Il documento, sviluppato nell’ambito di un’azione centrale promossa dal Ministero della salute, propone una lettura dell’archivio dati dei primi sette anni di rilevazione, offrendo un quadro di sintesi sulle violazioni riscontrate nei luoghi di lavoro oltre ad approfondimenti su aspetti metodologici e di prospettiva sul tema della vigilanza. INFORTUNI SUL LAVORO – Regione Veneto. Trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro Deliberazione della Giunta Regionale n. 1559 del 30 dicembre 2024 “Adesione al servizio per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro. Approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L)”. Con il presente provvedimento si approva lo schema di accordo che consentirà la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro da parte dei Medici delle strutture ospedaliere e dei Medici di medicina generale tramite il sistema “REST CMI Certificato Medico Infortunio” reso disponibile dall’I.N.A.I.L. TUS – Regione Lombardia. Indicazioni alle ATS in merito alla Legge 203/2024 Nota della Dirigente Regionale del 9 gennaio 2024 “Oggetto: Legge 13 dicembre 2024, n. 203 - indicazioni ai Servizi PSAL”. La nota di Regione Lombardia fornisce alle ATS, ai DIPS e ai servizi PSAL le seguenti indicazioni operative per l’applicazione della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 81/2008: - Modifiche in tema di sorveglianza sanitaria: l’articolo 1 della Legge 203/24, con il comma 1 lettera d) interviene, modificandolo, sull’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008. Viene sostituito il comma 2-bis, abrogando la possibilità che le visite mediche preventive in fase preassuntiva siano svolte, su scelta del Datore di Lavoro, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS. Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, a far data dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, non possono più accettare richieste di visite mediche preventive in fase preassuntiva. Le richieste pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS, che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa. Viene inoltre modificato il comma 9 dell’articolo 41, individuando l’azienda sanitaria locale territorialmente competente (ATS), quale unico organo di vigilanza deputato a ricevere il ricorso avverso al giudizio del medico competente aziendale. - Modifiche in tema di locali sotterranei o semisotterranei: l’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 65 del D. Lgs. 81/2008. Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all’uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei. L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D. Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi. Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, a far data dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D. Lgs. 81/2008, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, esclusivamente ai competenti uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che saranno dallo stesso indicate. Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Regione Lombardia. Sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere Deliberazione della Giunta Regionale n. n. XII/3679 del 20 dicembre 2024 “Approvazione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di accordo per la diffusione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”. Con la Deliberazione vengono approvate: - le "Linee di Indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico", come da allegato A; - lo "Schema di accordo per la diffusione delle Linee di Indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico", come da allegato B. NORME TECNICHE – Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale Norma Tecnica UNI EN ISO 10075-2:2025 “Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale - Parte 2: Principi di progettazione” La norma fornisce una guida per la progettazione dei sistemi di lavoro, compresi la progettazione dei compiti e dell'attrezzatura, (compresi la robotica e i sistemi autonomi intelligenti) e la progettazione del posto di lavoro, nonché delle condizioni di lavoro, con l'inclusione di fattori sociali e organizzativi, focalizzandosi sul carico di lavoro mentale ed i suoi effetti come specificato nella norma ISO 10075-1. La norma si applica alla progettazione del lavoro e all'uso delle capacità umane, con l'intento di fornire condizioni di lavoro ottimali per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il benessere, le prestazioni e l'efficacia, prevenendo il sovraccarico e il sottocarico, al fine di evitare gli effetti negativi e di promuovere gli effetti facilitanti descritti nella norma ISO 10075-1. La norma comprende solo la progettazione di fattori tecnici, organizzativi e sociali e non si applica ai problemi di selezione o formazione; non affronta i problemi di misurazione del carico di lavoro mentale o dei suoi effetti e si riferisce a tutti i tipi di attività lavorative umane (vedere ISO 10075-1), non solo a quelle che possono essere descritte come compiti cognitivi o mentali in senso stretto, ma anche a quelle con un carico di lavoro prevalentemente fisico. La norma è applicabile a tutti coloro che sono impegnati nella progettazione e nell'utilizzo dei sistemi di lavoro, ad esempio i progettisti di sistemi e attrezzature, i datori di lavoro e i lavoratori e i loro rappresentanti, ove esistenti. Inoltre, si applica alla progettazione di nuovi sistemi di lavoro e alla riprogettazione di quelli esistenti sottoposti a revisione sostanziale. NORME TECNICHE – sistema di gestione dell’IA (intelligenza artificiale) Norma Tecnica UNI CEI ISO/IEC 42001:2024 “Tecnologie informatiche – Intelligenza artificiale – Sistema di gestione” La norma specifica i requisiti e fornisce una guida per la creazione, l’implementazione, la manutenzione e il miglioramento continuo di un sistema di gestione dell’IA (intelligenza artificiale) nel contesto di un’organizzazione. Il documento è destinato a un’organizzazione che fornisca o utilizzi prodotti o servizi che si avvalgano si sistemi di IA. La norma ha lo scopo di aiutare l’organizzazione a sviluppare, fornire o utilizzare sistemi di IA in modo responsabile nel perseguire i propri obiettivi e soddisfare i requisiti applicabili, gli obblighi relativi alle parti interessate e le aspettative nei loro confronti. Il presente documento è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo e dalla natura, che fornisca o utilizzi prodotti o servizi che utilizzano sistemi di IA. Il documento è rivolto sia alle realtà che sviluppano sistemi IA sia a quelle che ne fanno uso, offrendo un quadro metodologico per garantire un utilizzo responsabile della tecnologia, in linea con gli obiettivi aziendali e i requisiti normativi. La norma è applicabile a organizzazioni di qualsiasi dimensione, settore o natura. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 353-2:2025 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute - Parte 2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile” La norma specifica requisiti, metodi di prova, marcatura, istruzioni del fabbricante e informazioni e imballaggio per dispositivi anticaduta di tipo guidato che includono una linea di ancoraggio flessibile che forma un singolo prodotto. Questa linea di ancoraggio è fissata a un punto di ancoraggio superiore per applicazioni verticali e inclinate; per applicazioni orizzontali, il punto di ancoraggio può essere posizionato a livello del piede dell'utilizzatore. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 13997:2025 “Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche - Determinazione della resistenza al taglio causato da oggetti taglienti” La norma specifica un metodo di prova di taglio al tomodinamometro e i relativi calcoli, per l'utilizzo su materiali e assemblaggi progettati per indumenti di protezione, compresi i guanti. La prova determina la resistenza al taglio da parte di spigoli vivi, come coltelli, parti di lamiera, trucioli, vetro, utensili a lama e getti di ghisa. NORME TECNICHE – Macchine alimentari Norma Tecnica UNI EN 17677:2025 “Macchine per l'industria alimentare - Dosatrici per prodotti di panificazione e pasticceria artigianali - Requisiti di sicurezza e di igiene” La norma specifica i requisiti di sicurezza e di igiene per la progettazione e la costruzione di dosatrici per prodotti di panificazione e pasticceria artigianali. NORME TECNICHE – ATEX Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 80079-49:2025 “Atmosfere esplosive - Fermafiamma - Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzo” La norma specifica i requisiti per i fermafiamma che impediscono la trasmissione della fiamma quando sono presenti miscele esplosive di gas-aria o vapore-aria. Stabilisce principi uniformi per la classificazione, la costruzione di base e le informazioni per l'uso, inclusa la marcatura dei fermafiamma e specifica i metodi di prova per verificare i requisiti di sicurezza e determinare i limiti di utilizzo sicuri. NORME TECNICHE – Infrastrutture del gas Norma Tecnica UNI EN 12583:2025 “Infrastrutture del gas - Stazioni di compressione - Requisiti funzionali” La norma descrive i requisiti specifici funzionali per la progettazione, costruzione, funzionamento, manutenzione e attività di smaltimento per la sicurezza delle stazioni di compressione del gas. NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 14129:2025 “Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL” Norma Tecnica UNI EN 14071:2025 “Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL - Attrezzature ausiliarie” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti per la progettazione e la verifica delle valvole di sicurezza limitatrici di pressione a molla e delle valvole di espansione termica per l'utilizzo in: recipienti a pressione statici per GPL, fusti a pressione in acciaio saldati per GPL trasportabili, recipienti a pressione per GPL su autocisterne, autocisterne ferroviarie, container cisterna o serbatoi smontabili; - i requisiti di progettazione, prova e ispezione per i dispositivi di isolamento della valvola di sicurezza limitatrice di pressione, i collettori di valvole, i tubi di sfiato e i sistemi di assemblaggio che sono, se necessario, utilizzati con valvole di sicurezza limitatrici di pressione per l'uso in recipienti a pressione statica per il servizio di gas di petrolio liquefatto (GPL). --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-novembre-2024-3184 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 11/2024 AMBIENTE ARIA – nuova Direttiva per un’aria più pulita in Europa Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. La Direttiva n.2024/2881 introduce nuove disposizioni in materia di qualità dell’aria, con l’obiettivo che l’aria nell’Unione raggiunga livelli di inquinamento zero entro il 2050. Vengono fissati nuovi valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine: si tratta di parametri soggetti a periodico riesame in accordo con l’OMS (con prima scadenza al 31 dicembre 2030). Tra le nuove disposizioni si segnalano: - L’introduzione del “diritto al risarcimento” ai cittadini per danni alla salute a causa della cattiva qualità dell’aria; - Nuove soglie limite/valori-obiettivo/soglie di allarme/soglie di informazione per alcuni inquinanti (NOx, SO2, polveri sottili, benzene, CO, arsenico, piombo, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, ozono), che gli Stati membri devono rispettare entro determinate scadenze (indicate in Allegato I); - L’obbligo per gli Stati membri di definire provvedimenti di emergenza (tabelle di marcia e piani di azione a breve termine) nel caso in cui si superi un valore limite o valore obiettivo o si rischi di superare le soglie di allarme per alcuni inquinanti; - Nuovi requisiti per il monitoraggio e modellizzazione della qualità dell’aria. In vigore dal 10 dicembre 2024, alcuni articoli si applicano dal 12 dicembre 2026. Le Direttive n.2004/107 (concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente) e n. 2008/50 (precedente Direttiva in materia di qualità dell’aria ambiente) sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro l’11 dicembre 2026. SOSTANZE PERICOLOSE – revisione del Regolamento CLP Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con il Regolamento si interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono modificati alcuni articoli (artt. 1,2,3,5,6,9, 35,36,37,38,40,42,45 e 46, 50,52, 53, 53-bis) e riscritti completamente altri: - articolo 10 – Limiti di concentrazione, fattori M e stime della tossicità acuta per la classificazione delle sostanze e delle miscele; - articolo 13 – Decisione di classificare le sostanze e le miscele; - articolo 30 – Aggiornamento delle informazioni figuranti sull’etichetta; - articolo 48 – Pubblicità di una sostanza classificata; - articolo 53 quater – Atti delegati distinti per diversi poteri delegati. Vengono poi aggiunti: - articolo 48 bis sulle “Offerte di vendita a distanza” di sostanze e miscele: richiede che l’offerta indichi chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta (contenuti all’articolo 17); - articolo 54 bis sulle “Relazioni e riesame” (prevede che entro l’11 dicembre 2029 la Commissione presenti al parlamento UE una relazione scientifica concernente l’esame delle informazioni relative alle sostanze contenenti più di un costituente estratto da vegetali). Inoltre, al Regolamento CLP viene inserito nel Titolo III, un nuovo Capo 3 relativo ai “Formati dell’etichettatura” fisica e digitale. Di seguito alcune delle novità introdotte: - Limiti di concentrazione: (fattori M e stime della tossicità acuta) si spiega che le sostanze possono essere classificate in quattro categorie di pericolo di tossicità acuta in base all’esposizione per via orale, cutanea o per inalazione, secondo determinati criteri numerici. I valori sono espressi in valori approssimati di DL50 (orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta, ma è ora opportuno specificare ulteriormente il significato delle stime di tossicità acuta per migliorarne la chiarezza e la coerenza. Analogamente ai fattori M e ai limiti di concentrazione, le stime della tossicità acuta, corredate di una giustificazione, dovrebbero essere notificate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ai fini dell’inclusione nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature. - Decisione di classificare le sostanze e le miscele: in generale, tutte le forme o gli stati fisici delle sostanze e delle miscele dovrebbero essere classificati. Tuttavia, quando le prove scientifiche disponibili giustificano una classificazione diversa legata a una forma o a uno stato fisico specifici, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle nel processo di auto classificazione dovrebbero avere la possibilità di classificare in modo diverso una sostanza o miscela a seconda della forma o dello stato fisico. - In base alla modifica introdotta all’art.13 del CLP: se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata senza essere limitata a una forma o a uno stato fisico specifici, tale classificazione armonizzata dovrebbe applicarsi a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici. Se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata solo per una forma specifica di tale sostanza, è opportuno chiarire che la classificazione della sostanza per le altre forme o gli altri stati fisici deve rimanere soggetta all’auto classificazione. - Aggiornamento delle informazioni dell’etichetta: l’allegato II parte 2 del Regolamento contiene disposizioni relative alle indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull’etichetta di alcune miscele: in base alla modifica queste indicazioni vanno applicate a tutte le miscele di cui all’allegato II, parte 2, indipendentemente dal fatto che siano classificate o contengano sostanze classificate. - La pubblicità di una sostanza classificata: la modifica mira a garantire che le pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose contengano le informazioni più rilevanti in termini di sicurezza e di protezione della salute umana e dell’ambiente. Le pubblicità dovrebbero pertanto riportare il pittogramma di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari per l’UE (EUH), con deroghe in caso di pubblicità non visive, ma non serve indicare la categoria di pericolo, che risulta già dall’indicazione di pericolo. La normativa entra in vigore il 10 dicembre 2024, ma la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027, per dare ai fornitori il tempo necessario di adeguarsi. SOSTANZE PERICOLOSE – rettifiche al Regolamento delegato n.2023/207 (che ha modificato il Regolamento CLP) Rettifica 18 novembre 2024, n. 90724 del Regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Dal 20 aprile 2023, data dell’entrata in vigore del Regolamento delegato n.2023/707, sono state introdotte all’Allegato I del Regolamento CLP nuove classi di pericolo, con tempistiche di adeguamento differite (dal 1° maggio 2025 al 1° maggio 2028) per consentire agli operatori di conformarsi alle novità. La Rettifica n.90724 è intervenuta sul Regolamento n.2023/707, correggendo una quarantina di voci. SOSTANZE PERICOLOSE – nuova sostanza aggiunta alla Candidate List In data 7 novembre 2024 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), della sostanza Triphenyl. Phosphate (EC 204-112-2; CAS 115-86-6), per le sue proprietà di interferenza endocrina. Essa viene utilizzata come ritardante di fiamma, plastificante in formulazioni polimeriche, adesivi e sigillanti. SOSTANZE PERICOLOSE – eliminazione di una sostanza aromatizzante dall’elenco dell’Unione Regolamento (UE) 2024/2856 della Commissione, del 12 novembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’eliminazione della sostanza aromatizzante benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) dall’elenco dell’Unione. È stato eliminato il benzen-1,2-diolo dall’Elenco delle sostanze aromatizzanti e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti, presente in all’Allegato I al Regolamento n.1334/2008. La motivazione riscontrata è che tale sostanza presenti un rischio per la sicurezza poiché la sua genotossicità è stata rilevata in vivo al momento della somministrazione orale. In vigore dal 3 dicembre 2024. FGAS – determinati i valori di riferimento per l’assegnazione delle quote di immissione di HFC sul mercato Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Sono stati determinati i valori di riferimento per l’assegnazione, a produttori o importatori che hanno legalmente immesso idrofluorocarburi (HFC) nel mercato dell’Unione nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2023, di quote di immissione sul mercato di HFC per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2026, in accordo alle disposizioni del nuovo Regolamento n.2024/573 per la riduzione delle quantità di HFC immesse sul mercato, con l’obiettivo di raggiungimento di quantità 0 nel 2050. Nel documento sono elencate le aziende assegnatarie di tali valori. La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026. FGAS – rettifiche al Regolamento n.2024/573 Rettifica n. 90731 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. Sono stati rettificati diversi refusi presenti nel testo del nuovo Regolamento sugli FGAS n.2024/573, tra i quali si segnala la definizione di “refrigeratore (chiller)”. ENERGIA – istituita la Piattaforma SUER Decreto Ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368. Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Viene istituita, come previsto dal D.Lgs. n.199/2021, la Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili (ai sensi del D.Lgs. n.28/2011), denominata SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) e collegata con la Piattaforma per le Aree Idonee. Essa viene gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che fornisce anche assistenza e supporto ad operatori e PA. Si attende ora l’approvazione dei modelli digitali per la presentazione delle istanze, a seguito della quale verrà resa accessibile la Piattaforma. In vigore dal 20 novembre 2024. ENERGIA – nuovo portale Permitting per i procedimenti di Autorizzazione Unica Nel comunicato del 11 novembre 2024, il MASE annuncia che dal 2 dicembre è online il portale “Permitting”, nuova piattaforma digitale dedicata alla gestione dei procedimenti di Autorizzazione Unica in ambito energetico (autorizzazioni statali per la realizzazione di impianti energetici). Il primo procedimento che transita sul nuovo portale è quello per i sistemi di accumulo elettrochimico di energia in configurazione “stand-alone”. Successivamente, tutti i servizi di "permitting" (rilascio di autorizzazioni e permessi) statali saranno progressivamente integrati nel nuovo sistema. RAEE / VARIE – nuove disposizioni nazionali Legge 14 novembre 2024, n. 166. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. La conversione in legge del Decreto-legge n.131/2024 ha introdotto alcune novità relativamente alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e nello specifico per quanto riguarda: - i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla raccolta separata dei RAEE e l’introduzione di una nuova sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di comunicazione da parte degli operatori; - le modalità di ritiro (“uno contro uno” e “uno contro zero”), raccolta e deposito preliminare dei RAEE e gli adempimenti per chi ritira questi rifiuti (distributori ed installatori e soggetti da essi incaricati), per cui ad esempio è prevista l’eliminazione dell’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico, della presentazione del MUD e dell’iscrizione al RENTRI; - l’eliminazione della categoria 3-bis dall’Albo Gestori ambientali, in quanto non è più richiesta l’iscrizione all’Albo per le attività di deposito preliminare e trasporto dei RAEE effettuate da trasportatore, installatore, distributore e soggetti incaricati; - l’iscrizione e la comunicazione annuale dei dati al Centro di coordinamento RAEE; Inoltre, si comunica l’introduzione di nuove disposizioni per il regime della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico (ossia per le vendite che avvengono tramite piattaforme online, relativamente ai prodotti per i quali è istituito un regime di EPR, come gli imballaggi), con l’inserimento del nuovo art. 178-quater nel D.Lgs. n.152/2006. In vigore dal 15 novembre 2024. RAEE – chiarimento sull’eliminazione della categoria 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali Circolare (Comitati) 25 novembre 2024, n. 3. Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 14 bis (Abrogazione Categoria 3bis) A seguito dell’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali, come effetto del combinato disposto dei commi 7 e 10 dell’art. 14bis del DL n.131/2024, come convertito dalla Legge n. 166/2024, il Comitato nazionale dell’Albo ha avviato le attività necessarie per l’adeguamento e applicazione del disposto, come il blocco preventivo delle nuove istanze e l’eliminazione delle iscrizioni attuali. Nella Circolare viene dunque comunicato l’inizio delle attività dell’Albo in tal senso, e indicato che verrà prossimamente pubblicata apposita delibera dell’Albo dedicata all’abrogazione della categoria 3-bis. VARIE – Regione Veneto. Adeguamento ordinamentale 2024 Legge Regionale 5 novembre 2024, n. 27. Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo. Introdotte nuove disposizioni dalla Regione Veneto, con la Legge n.27/2024, relativamente a: - Tipologie di adempimenti oggetto di comunicazione sia al SUAP che al Registro Imprese; - Competenza per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili inferiori a 300 MW e per il rilascio delle autorizzazioni per costruzione, installazione ed esercizio di impianti che producono energia da rifiuti; - Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. In vigore dal 9 novembre 2024. ENERGIA – Regione Veneto. Canoni di concessione grandi derivazioni idroelettriche 2024 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1297 del 14 novembre 2024. Determinazioni dei canoni di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche. Anno 2024. L.R. n. 24/2022. Deliberazione/CR n. 105 del 10/09/2024. Vengono disposte le quantificazioni della componente fissa e della componente variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2024 nella Regione Veneto. VARIE – Comune di Verona. Istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Deliberazione Consiglio Comunale n.2024/70. Regolamento per l’istituzione e la disciplina della figura dell’Ispettore Ambientale. Approvazione. Approvato il Regolamento che istituisce e disciplina l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale, cui conferire compiti di vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni in materia di corretto conferimento dei rifiuti urbani. RIFIUTI – Regione Lombardia. Approvazione elenco Comuni idonei per uso agronomico dei fanghi da depurazione Decreto del Dirigente (reg.) 31 ottobre 2024, n. 16412. Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 1°luglio 2014, n. X/2031 - Anno campagna 2024 – 2025. Viene approvato l'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione, per ognuno dei quali sono indicati: zona di riferimento ai sensi della Direttiva Nitrati, carico di azoto potenziale da effluenti di allevamento, possibilità o impossibilità di distribuzione di fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs. 99/1992 per l'anno campagna 2024- 2025. RIFIUTI – Regione Lombardia. Protocollo operativo per impatto odorigeno fanghi ad uso agricolo Decreto del Dirigente (reg.) 7 novembre 2024, n. 16818. Approvazione protocollo operativo "Valutazione stabilità biologica dei fanghi per uso agricolo come misura del potenziale odorigeno". Viene approvato il protocollo operativo "Valutazione stabilità biologica dei fanghi per uso agricolo come misura del potenziale odorigeno", per effettuare “la caratterizzazione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nonché dei fanghi trattati, sottoponendoli alla determinazione analitica di specifici parametri e stabilire la loro possibile correlazione con l'impatto odorigeno, al fine di ottenere una banca dati che permetta una valutazione di dettaglio dei parametri rappresentativi del grado di stabilizzazione dei fanghi che potranno essere di supporto alla definizione di un indice di stabilità biologica per la misura indiretta della potenzialità odorigena, la definizione dei valori limite di accettabilità e la messa a punto di metodiche consolidate”. NORME TECNICHE – Bonifica siti contaminati Norma Tecnica UNI EN ISO 7 novembre 2024, n. 24212 Tecniche di bonifica applicate ai siti contaminati. La norma fornisce requisiti e indicazioni sugli aspetti chiave delle tecniche di bonifica. Descrive i principi, le caratteristiche principali, i vantaggi e i limiti da considerare nella selezione nell'ambito di una valutazione di un'opzione di tecniche di bonifica singole o combinazioni di tecniche di bonifica in situ e in loco, tra cui: - la tipologia di contaminanti da trattare; - utilizzo attuale e/o previsto del sito; - contesti giuridici, politici, socioeconomici e ambientali locali. La norma è applicabile alla bonifica di siti contaminati, ovvero dove il suolo, o il gas del suolo, l'aria ambiente o le acque sotterranee sono contaminati. Identifica quale fase/matrice può essere presa di mira da una tecnica, ad es. fluido (acque sotterranee, gas, fase liquida non acquosa) o solido e a quale contaminante può applicarsi. La norma fornisce inoltre informazioni sui pericoli che possono essere associati all'implementazione della bonifica. La norma non fornisce: - un elenco esaustivo delle tecniche di bonifica; - indicazioni su siti contaminati da sostanze radioattive, agenti patogeni o infettivi o "dispositivi pirotecnici" (ad esempio ordigni inesplosi); - indicazioni sulle tecniche ex situ messe a punto fuori sede; - un quadro che copre tutte le situazioni individuali o prescrive quali tecniche utilizzare in un contesto specifico. NORME TECNICHE – Qualità del suolo Norma Tecnica UNI ISO 14 novembre 2024, n. 5120 Qualità del suolo - Determinazione del perclorato nel suolo mediante cromatografia liquida e spettrometria di massa (LC-MS/MS). La norma specifica un metodo per la determinazione del perclorato nel suolo e assimilati mediante la cromatografia liquida collegata con la spettrometria di massa. Include il pretrattamento, l'estrazione il clean-up l'analisi col LC-MS, ed i calcoli. Nelle condizioni specificate il limite di quantificazione (LOQ) è circa 4,6 μg/kg di solido secco. NORME TECNICHE – Qualità del suolo Norma Tecnica UNI ISO 14 novembre 2024, n. 23265 Qualità del suolo - Test per la valutazione della decomposizione della materia organica in suoli contaminati. La norma definisce una procedura per la valutazione delle funzioni vitali dei suoli, mediante la determinazione degli effetti dei contaminanti del suolo, e delle sostanze sulla materia organica decomposta. Il test è applicabile a suoli naturali ed a suoli di qualità sconosciuta (suoli contaminati, suoli trattati, suoli dopo recupero ambientale, etc.). Questo documento specifica inoltre come utilizzarlo per valutare sostanze in condizioni di temperatura controllata. Questo documento non è applicabile a sostanze col coefficiente di ripartizione aria/suolo maggiore di 1. NORME TECNICHE – Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione Norma Tecnica CEI EN 16 settembre 2024, n. 50172 Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. Questa Norma specifica le prescrizioni di installazione per i sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione, unitamente alla documentazione riguardante le verifiche, le procedure di manutenzione e di prova e il funzionamento di tali sistemi. L'illuminazione di emergenza di evacuazione comprende l'illuminazione delle vie di esodo, l'illuminazione di spazi aperti (antipanico) e l'illuminazione delle aree ad alto rischio. La segnaletica di sicurezza per le vie di fuga fa parte dell'illuminazione di emergenza di evacuazione. I sistemi di illuminazione di emergenza comprendono sistemi adattivi e non adattivi. Le modifiche tecniche più significative di questa edizione rispetto alla precedente riguardano: l'aggiunta di prescrizioni per le verifiche iniziali di impianto, per l'elaborazione della documentazione di progetto, per il mantenimento del registro e la modifica delle prescrizioni relative alle modalità di manutenzione e verifica dei sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. Sono stati inoltre aggiunti l'Allegato A, che contiene le linee guida per la selezione delle autonomie e dei tempi di attivazione dei sistemi per i vari casi d'uso, l'Allegato B, che riguarda le raccomandazioni su come effettuare le misure illuminotecniche in loco, l'Allegato C, relativo alle considerazioni sui sistemi di illuminazione di emergenza attivi per un periodo prolungato, durante e dopo il comando di evacuazione e l'Allegato D, sui requisiti di impianto. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50172:2004 , che rimane applicabile fino al 27-05-2027. SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE – Revisione del Regolamento CLP Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con il Regolamento si interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono modificati alcuni articoli (artt. 1,2,3,5,6,9, 35,36,37,38,40,42,45 e 46, 50,52, 53, 53-bis) e riscritti completamente altri: - articolo 10 – Limiti di concentrazione, fattori M e stime della tossicità acuta per la classificazione delle sostanze e delle miscele; - articolo 13 – Decisione di classificare le sostanze e le miscele; - articolo 30 – Aggiornamento delle informazioni figuranti sull’etichetta; - articolo 48 – Pubblicità di una sostanza classificata; - articolo 53 quater – Atti delegati distinti per diversi poteri delegati. Vengono poi aggiunti: - articolo 48 bis sulle “Offerte di vendita a distanza” di sostanze e miscele: richiede che l’offerta indichi chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta (contenuti all’articolo 17); - articolo 54 bis sulle “Relazioni e riesame” (prevede che entro l’11 dicembre 2029 la Commissione presenti al parlamento UE una relazione scientifica concernente l’esame delle informazioni relative alle sostanze contenenti più di un costituente estratto da vegetali). Inoltre, al Regolamento CLP viene inserito nel Titolo III, un nuovo Capo 3 relativo ai “Formati dell’etichettatura” fisica e digitale. Di seguito alcune delle novità introdotte: - Limiti di concentrazione: (fattori M e stime della tossicità acuta) si spiega che le sostanze possono essere classificate in quattro categorie di pericolo di tossicità acuta in base all’esposizione per via orale, cutanea o per inalazione, secondo determinati criteri numerici. I valori sono espressi in valori approssimati di DL50 (orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta, ma è ora opportuno specificare ulteriormente il significato delle stime di tossicità acuta per migliorarne la chiarezza e la coerenza. Analogamente ai fattori M e ai limiti di concentrazione, le stime della tossicità acuta, corredate di una giustificazione, dovrebbero essere notificate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ai fini dell’inclusione nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature. - Decisione di classificare le sostanze e le miscele: in generale, tutte le forme o gli stati fisici delle sostanze e delle miscele dovrebbero essere classificati. Tuttavia, quando le prove scientifiche disponibili giustificano una classificazione diversa legata a una forma o a uno stato fisico specifici, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle nel processo di auto classificazione dovrebbero avere la possibilità di classificare in modo diverso una sostanza o miscela a seconda della forma o dello stato fisico. - In base alla modifica introdotta all’art.13 del CLP: se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata senza essere limitata a una forma o a uno stato fisico specifici, tale classificazione armonizzata dovrebbe applicarsi a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici. Se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata solo per una forma specifica di tale sostanza, è opportuno chiarire che la classificazione della sostanza per le altre forme o gli altri stati fisici deve rimanere soggetta all’auto classificazione. - Aggiornamento delle informazioni dell’etichetta: l’allegato II parte 2 del Regolamento contiene disposizioni relative alle indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull’etichetta di alcune miscele: in base alla modifica queste indicazioni vanno applicate a tutte le miscele di cui all’allegato II, parte 2, indipendentemente dal fatto che siano classificate o contengano sostanze classificate. - La pubblicità di una sostanza classificata: la modifica mira a garantire che le pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose contengano le informazioni più rilevanti in termini di sicurezza e di protezione della salute umana e dell’ambiente. Le pubblicità dovrebbero pertanto riportare il pittogramma di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari per l’UE (EUH), con deroghe in caso di pubblicità non visive, ma non serve indicare la categoria di pericolo, che risulta già dall’indicazione di pericolo. La normativa entra in vigore il 10 dicembre 2024, ma la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027, per dare ai fornitori il tempo necessario di adeguarsi. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – tutela del lavoro nelle piattaforme digitali Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. La direttiva ha l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e di garantire una maggiore protezione dei dati personali per chi lavora attraverso piattaforme digitali. Prevede diritti minimi per tutti i lavoratori di piattaforme digitali nell’UE che abbiano un contratto o un rapporto di lavoro riconosciuto secondo le leggi, i contratti collettivi o le prassi nazionali, rispettando anche le decisioni della Corte di giustizia. Inoltre, la Direttiva introduce regole specifiche per proteggere i dati personali dei lavoratori, incluse disposizioni sull’uso di algoritmi nella gestione del lavoro. Queste misure si applicano anche ai lavoratori che non hanno un contratto formale e coinvolge tutte le piattaforme digitali che organizzano attività lavorative nell’UE, indipendentemente dalla loro sede legale o dal diritto nazionale applicabile. La Direttiva è entrata in vigore il 1° dicembre 2024 e dovrà essere recepita entro il 2 dicembre 2026. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – revisione del Codice della strada Legge n. 177 del 25 novembre 2024 “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La legge introduce importanti modifiche al Codice della strada, per contrastare l’incidentalità stradale e migliorare la sicurezza. Di seguito si riportano le novità più importanti introdotte: - Aumento delle sanzioni per l’utilizzo del telefono (computer portatili, notebook, tablet) alla guida: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi; decurtazione 5 punti patente. Per un’ulteriore violazione nel corso del biennio: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350 a 1.400 euro; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi; decurtazione 10 punti patente. I tempi di sospensione, poi, raddoppiano se l’uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo. - Guida in stato di ebbrezza, per riscontro tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Per riscontro tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3.200 euro; arresto fino a 6 mesi; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno. Per riscontro superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro; arresto da 6 mesi ad 1 anno; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Per riscontri superiori a 0,8 g/l, prevista l’apposizione sulla patente dei codici unionali volti a indicare il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo (alcolock o Ignition Interlock Device - IID) tale per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio e, nel caso in cui venga rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69). Tutte le sanzioni di cui sopra, sono aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l’indicazione dei citati codici sulla patente; sono raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l’alcolock o i relativi sigilli. - Guida sotto l’effetto di stupefacenti: chi viene trovato alla guida drogato non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni. - Sorpasso di velocipedi: il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 m. In caso di violazione del divieto in questione è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 167 a 665 euro. - Limiti di velocità: per il superamento dei limiti di non oltre 10 km/h, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro. Superamento dei limiti di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694 euro; se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 880 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Superamento dei limiti di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Superamento dei limiti di oltre 60 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi. In caso di accertamento, tramite postazioni per il rilevamento della velocità, di più violazioni dei commi commesse dallo stesso veicolo, in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora dalla violazione accertata per prima, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. - Sospensione breve della patente di guida: introdotta la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, prevedendo per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a 20 punti, non solo l’ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche la sospensione breve della patente in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni già sanzionate con la decurtazione. - Neopatentati: estesa da 1 a 3 anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente di guida di categoria B, relativamente agli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche: veicoli superiori a 75 kW/t; veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kW/t. Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo. - Monopattini elettrici: viene introdotto l’obbligo di contrassegno per tutti i monopattini. In particolare, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro per circolazione senza contrassegno; circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato; mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede. Ulteriori principali novità introdotte sono: l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; l’obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini (prima previsto solo per i minorenni) a tutti i conducenti, con la previsione, in caso di violazione, di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 250 euro; la limitazione della guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 km/h; il divieto di circolare sui marciapiedi e, senza deroghe, quello di andare contromano; il divieto di circolare su piste ciclabili e aree pedonali. - Abbandono di animali: chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Previsto un aumento della pena di un terzo nel caso in cui l’animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze. Inoltre, viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso mediante l’uso di veicoli. Le nuove norme entrano in vigore il 14 dicembre 2024. ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 117 del 11 novembre 2024 “cinquantaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il cinquantaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. RLS – designazione Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 5/2024 del 24/10/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell’Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In merito alla “Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla: «Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)», in particolare viene chiesto di chiarire “(….) se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come un’unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”. Viene, altresì, chiesto di chiarire “(…) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima” (…) La Commissione ritiene che la normativa sopra citata preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. La Commissione fa presente che la medesima normativa precisa, altresì, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. PREPOSTO – aggiornamento formazione quinquennale Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 6/2024 del 24/10/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell’Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni. Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art. 37 d.lgs. n. 81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.” Al riguardo, premesso che: – l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo….. La Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. INAIL – riduzione contributiva per le imprese edili Circolare INPS n. 93 del 11/11/2024 “Riduzione contributi edilizia 2024: regole e istruzioni” contenente le istruzioni e il modello di autodichiarazione, per la riduzione contributiva per le imprese edili, fissata all’11,5% anche per il 2024. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 febbraio 2025. INAIL – Prevenzione incendi per attività commerciali Pubblicato il volume “Prevenzione incendi per attività commerciali – La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi” che affronta la progettazione di un’attività commerciale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 27 luglio 2010 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.8, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. L’iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è stabilito dal DPR 1° agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza) e dei DM 1, 2 e 3 settembre 2021. INAIL – Prevenzione incendi per asili nido Pubblicato il volume “Prevenzione incendi per attività asili nido – La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi” che affronta la progettazione di un’attività asilo nido, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 16 luglio 2014 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.9, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. Per la progettazione di un asilo nido è ancora possibile seguire due strade, alternative fra loro: - applicare la RT tradizionale di cui al DM 16 luglio 2014; - applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al DM 6 aprile 2020: V.9 “Asili nido”. Si segnala che, individuato uno dei due percorsi normativi, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari. INAIL – infortuni mortali nel lavoro di magazzinaggio Pubblicata la scheda “Infortuni mortali nel lavoro di magazzinaggio: un caso particolare” che analizza una particolare tipologia di accadimento infortunistico in cui il muletto interviene all’inizio di una concatenazione di eventi che possono portare all’esito fatale. Queste circostanze hanno mostrato una certa ricorrenza, in quanto in un solo anno sono stati registrati 3 casi con esito mortale del tutto analoghi, senza considerare il fatto che quelli mortali sono solo la punta dell’iceberg di eventi gravi e meno gravi o near miss ben più numerosi. Si ritiene che l’interesse del caso e la maggiore insidia insita nello stesso sia il fatto che il lavoratore coinvolto non percepisca il rischio grave ed immediato al quale viene sottoposto. INAIL – infortuni mortali nelle lavorazioni agricole Pubblicata la scheda “Infortuni mortali nelle lavorazioni agricole” che mostra alcuni risultati dell’analisi documentale svolta per il triennio 2017-2019 su tutti i casi di infortuni mortali denunciati nel settore agricoltura. Lo studio ha comportato l’analisi tecnica dei documenti relativi ai casi di infortunio mortale denunciati negli anni 2017-2019 presenti nei data base Inail; per ogni singolo caso sono stati esaminati la denuncia di infortunio e la relazione ispettiva, oltre, qualora disponibili, gli altri documenti utili ad approfondire le cause e le circostanze degli eventi mortali correlati ad attività di tipo agricolo. INAIL – Malattie asbesto correlate Pubblicato il documento “Le malattie asbesto correlate – Analisi statistica” che nasce dalla necessità di divulgare dati statistici aggiornati riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto. L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/4/2024 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto. La “questione amianto” continua ad essere oggetto di attenzione da parte di ricercatori, media, politici, parti sociali e semplici cittadini a causa del perdurare dei gravi danni alla salute causati dall’asbesto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno stimato che a livello mondiale oltre il 70% dei decessi per tumori di origine professionale è riconducibile all’esposizione all’amianto. INAIL – Prevenzione e gestione dei rischi nel settore veterinario Pubblicato il volume “Prevenzione e gestione dei rischi nel settore veterinario” che analizza i rischi nel settore veterinario, settore in cui nonostante l’impiego di farmaci pericolosi, gli aspetti di prevenzione e protezione professionale degli operatori sono spesso sottovalutati rispetto ad altri ambiti sanitari. Nel settore, nonostante l’impiego di farmaci pericolosi (Hazardous Medicinal Products – HMPs), introdotti e definiti dalla Direttiva (UE) 2022/431, conformi ai criteri per la classificazione come sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B del Regolamento CLP), gli aspetti di prevenzione e protezione professionale degli operatori sono spesso sottovalutati rispetto all’ambito sanitario a causa di una diversa percezione del rischio. INAIL – L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri Pubblicato il volume “L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile” che presenta i dati di esposizione a silice cristallina e a polveri respirabili relativi alle mansioni tipiche dell’edilizia e dell’ingegneria civile; la probabilità di esposizione è stimata utilizzando la metodologia statistica indicata dalla normativa tecnica. Il documento si propone come strumento a supporto dei datori di lavoro per la riduzione del livello di rischio da inalazione di polveri silicotigene, in attuazione di quanto previsto dall’art. 28 comma 3-ter del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008). Il volume presenta i dati di esposizione personale a silice cristallina e a polveri respirabili misurati dall’Inail in Italia dal 2000 a oggi, relativi alle mansioni che operano nei lavori di costruzione edile e di ingegneria civile, compresi i cantieri di scavo gallerie con tecniche tradizionali. In particolare, sono inclusi i dati di 1379 campioni, dei quali 541 rilevati in cantieri in galleria e 838 per le mansioni dell’edilizia civile. I dati di esposizione sono raccolti utilizzando la classificazione delle mansioni elaborata dall’Inail con specifico riferimento alla valutazione dell’esposizione a silice cristallina. Le informazioni presentate riguardano 39 mansioni che andranno ulteriormente implementate data la grande varietà di lavori edili e di ingegneria civile. INAIL – Salute e Sicurezza per gli Operatori della raccolta dei rifiuti Pubblicato il volume “Salute e Sicurezza per gli Operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana”. L’opuscolo è a disposizione di quanti operano nelle attività di raccolta dei rifiuti e spazzamento stradale. L’INAIL ha identificato vari rischi professionali associati alle diverse mansioni degli operatori della raccolta rifiuti, tra cui: - rischi da lavoro sulla strada: esposizione al traffico e a condizioni meteorologiche avverse; - rischi da interazioni con macchine e attrezzature e possibili infortuni legati all'uso di mezzi e strumenti di lavoro; - rischi legati alla presenza di rifiuti: esposizione a materiali pericolosi e inadeguati; - rischi per la salute: esposizione a agenti chimici, fisici e biologici. In risposta a questi rischi, il report fornisce informazioni su sistemi di prevenzione e protezione che possono essere adottati, sottolineando l'importanza di formazione, uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) e miglioramenti nelle procedure operative. INAIL – Radiazioni ionizzanti Pubblicato il documento “Le istruttorie condotte dall’Inail in ambito radiazioni ionizzanti: analisi delle principali criticità emerse” che riporta un’estrema sintesi delle più diffuse criticità riscontrate nelle istruttorie RI condotte dall’Inail per il tramite della Sezione Supporto al SSN in materia di radiazioni, quale organo di consulenza del Ministero della Salute. Le principali criticità riscontrate riguardano aspetti relativi alla gestione e alla classificazione del personale non direttamente coinvolto nei processi operativi, ma che accede e opera all’interno delle zone controllate per svolgere “attività di contorno” quali pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie e attività amministrative. INAIL – Rischi e prevenzione Sicurezza laser Pubblicato il documento “Sicurezza laser – Rischi e prevenzione” finalizzato ad orientare gli attori della sicurezza, e non solo, verso una maggiore consapevolezza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche coerenti. L’impiego dei LASER, senza le opportune misure di prevenzione e protezione, può causare danni alla salute e, in alcuni casi, può rappresentare un fattore di rischio per la sicurezza; soprattutto gli occhi e la cute possono essere seriamente danneggiati, anche in maniera irreversibile. Per tale motivo, la pubblicazione è rivolta non solo a datori di lavoro, ai servizi di prevenzione e protezione, e ai medici competenti, ma anche ai lavoratori stessi, con lo scopo di sensibilizzarli sul tema. INAIL – Sicurezza legata alla viabilità aziendale e alla organizzazione degli spazi lavorativi Pubblicata la scheda “Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità” che fa riferimento a casi di infortunio, presenti nella banca dati del sistema Infor.Mo, che presentano sempre tra le cause almeno un fattore ambiente contraddistinto da specifici problemi di sicurezza come l’assenza di spazi adeguati di lavoro/manovra, percorsi in sicurezza, adeguata viabilità, barriere e protezioni, illuminazione idonea, segnaletica, etc. o la presenza di elementi e di ingombri pericolosi. A tale scopo, nel periodo considerato (2002 – 2022), sono stati selezionati 370 infortuni (17 generati da eventi collettivi) di cui 178 mortali e 192 gravi a cui si associano un totale di 889 fattori di rischio (media 2,4 per infortunio). FORMAZIONE – Regione Veneto. Collaborazione tra la Regione e l'INAIL per lo sviluppo di iniziative informative e formative Deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 05 novembre 2024 “Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione Regionale Veneto, la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale (USRVe) volto a realizzare una collaborazione per lo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)”. Avviata una collaborazione tra la Regione e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per lo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO); approvato lo schema di Protocollo d'Intesa, (Allegato A) che instaura tra gli Enti una sinergia funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli studenti; il Protocollo d'Intesa avrà durata triennale. FORMAZIONE – Regione Lombardia. Interventi di formazione aggiuntiva Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3433 del 18 novembre 2024 “Approvazione delle Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Voucher aziendali”. Approvate in allegato A, le "Linee guida per l'attuazione e realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”. NORME TECNICHE – Ambienti confinati Norma Tecnica UNI 11958:2024 “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - Criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi” La norma specifica, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: a) i criteri per: - la loro classificazione; - l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi; - l'elaborazione delle procedure operative e di emergenza per le attività in tali ambienti; - la scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione; b) i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva e individuale; c) i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività. Inoltre, in Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione Norma Tecnica UNI EN ISO 45004:2024 “Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro - Linee di indirizzo sulla valutazione delle prestazioni” La norma fornisce indicazioni su come le organizzazioni possono stabilire processi di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione, compreso lo sviluppo di indicatori rilevanti per la valutazione delle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Esso consente alle organizzazioni di determinare se i risultati attesi sono raggiunti, incluso il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di SSL. Il presente documento è applicabile a tutte le organizzazioni indipendentemente dal tipo, dal settore industriale, dal livello di rischio, dalla dimensione o dall'ubicazione. Esso può essere utilizzato in modo indipendente o come parte di sistemi di gestione per la SSL, compresi quelli basati sulla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 o altre norme o linee guida. NORME TECNICHE – Scale verticali Norma Tecnica UNI 11962:2024 “Scale verticali permanenti con o senza gabbia - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo” La norma introduce standard chiari per le scale verticali permanenti, con o senza gabbia, utilizzate in contesti a rischio di caduta dall’alto. Definisce requisiti di sicurezza e criteri progettuali per le scale verticali con inclinazione oltre i 75 gradi. La norma si applica alle scale verticali permanenti con o senza gabbia, aventi una inclinazione maggiore di 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso a edifici, infrastrutture, opere, manufatti ed impianti in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall’alto. La norma specifica i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO 12480-1:2024 “Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità” Norma Tecnica UNI ISO 9374-1:2024 “Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità” Norma Tecnica UNI ISO 9374-4:2024 “Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 4: Gru a braccio” Le norme specificano rispettivamente: - le pratiche che permettono un uso sicuro delle gru attraverso l'implementazione di metodi di lavoro in sicurezza che consistono nella pianificazione dei compiti, nella selezione, nel montaggio e smontaggio, nel funzionamento e manutenzione delle gru, e nella selezione di operatori, imbracatori e segnalatori; - le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal fabbricante per poter fornire l'apparecchio di sollevamento più adatto ai requisiti di impiego e alle condizioni di servizio; - le informazioni che devono essere fornite dal cliente nella richiesta d'offerta o nell'ordine di una gru a braccio, dal fabbricante quando propone o fornisce una gru a braccio. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 21420:2024 “Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova” La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione. Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento. La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 17950:2024 “Caschi di protezione - Metodi di prova - Assorbimento degli urti, inclusa la misurazione della cinematica rotazionale” La norma specifica un metodo di prova per caschi che misura la cinematica traslazionale e rotazionale negli impatti di una testa dotata di casco contro un'incudine. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 13506-1:2024 “Indumenti di protezione contro calore e fiamme - Parte 1: Metodo di prova per indumenti completi - Misurazione dell'energia trasferita utilizzando un manichino strumentato” La norma specifica i requisiti generali, l'attrezzatura e i metodi di calcolo per fornire risultati che possono essere utilizzati per valutare la prestazione degli indumenti completi o combinazioni di indumenti di protezione esposti per breve durata ad immersione completa nella fiamma. NORME TECNICHE – Regolatori di pressione Norma Tecnica UNI EN 334:2024 “Regolatori di pressione del gas per pressioni in entrata fino a 10 MPa (100 bar)” La norma specifica i requisiti costruttivi, funzionali, di prova, di marcatura, di dimensionamento e di documentazione dei regolatori di pressione per gas della I e II famiglia come definite nella UNI EN 437, utilizzati nelle stazioni di controllo della pressione conformi alla UNI EN 12186 o UNI EN 12279, nelle reti di trasporto e distribuzione e anche nelle installazioni commerciali e industriali: - per pressioni in entrata fino a 100 bar e diametro nominale fino a DN 400; - per temperatura di esercizio da -20°C a +60 °C. NORME TECNICHE – Valvole di sicurezza Norma Tecnica UNI EN 14382:2024 “Valvole di sicurezza del gas per pressioni in entrata fino a 10 MPa (100 bar)” La norma specifica i requisiti relativi alla costruzione, al funzionamento, alle prove, alla marcatura, al dimensionamento e alla documentazione delle valvole di sicurezza per gas della I e II famiglia come definite nella UNI EN 437, utilizzate nelle stazioni di controllo della pressione conformi alla UNI EN 12186 o alla UNI EN 12279, nelle reti di trasporto e distribuzione e anche nelle installazioni commerciali e industriali: - per pressioni in entrata fino a 100 bar e diametro nominale fino a DN 400; - per temperatura di esercizio da -20 °C a +60 °C. NORME TECNICHE – Caldaie per riscaldamento a gas Norma Tecnica UNI EN 15502-2:2024 “Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-2: Norma specifica per gli apparecchi di tipo B1” La norma definisce i requisiti ed i metodi di prova relativi alla classificazione e marcatura delle caldaie per riscaldamento a gas che sono equipaggiate di bruciatore atmosferico con o senza ventilatore nel circuito di combustione. La norma si applica a caldaie di tipo B11, B11BS, B12, B12BS, B13, B13BS. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-ottobre-2024-3182 Aggiornamento Normativo _ Lachiver Servizi - 10/2024 AMBIENTE SOSTENIBILITA’ – istituito il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile). Istituito il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica, che: - svolge i compiti di cui all’articolo 19 del Regolamento n. 2024/1781; - assiste la Commissione nello svolgimento delle sue attività a norma del Regolamento n. 2017/1369; - assiste la Commissione nella fase iniziale della preparazione degli atti di esecuzione menzionati all’articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento n. 2024/1781, che devono stabilire, per i prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, specifiche comuni concernenti i requisiti di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi al passaporto digitale di prodotto di cui agli articoli 10 e 11 o i metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'articolo 39, prima che vengano presentati al comitato a norma del Regolamento n. 2011/182; - realizza uno scambio di esperienze e buone pratiche nel settore dei prodotti sostenibili La Decisione disciplina la composizione del gruppo, la procedura di selezione dei membri, la Presidenza e diversi aspetti legati al suo funzionamento. SOSTENIBILITA’ – verifica dei requisiti di prestazione dei prodotti da costruzione Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione, del 30 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione. Pubblicato il Regolamento n. 2024/2769, che stabilisce i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale, modificando l’allegato V del Regolamento n. 2011/305 (che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione). Ciò comporta che, sulla base delle modifiche introdotte, dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento n. 2024/2769 la “dichiarazione di conformità” dei prodotti da costruzione a specifici standard europei (i quali non subiscono tuttavia modifiche) dovrà includere anche informazioni relative alla sostenibilità ambientale. Nel dettaglio, il provvedimento riguarda l’aggiunta di un nuovo sistema di valutazione e verifica della “costanza della prestazione”. In vigore dal 17 novembre 2024 FGAS – deroga per l’immissione sul mercato di determinate apparecchiature Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. Il Regolamento n. 2024/573 ha introdotto il divieto di immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione autonome (esclusi i chillers) contenenti gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o superiore a 150. Con il Regolamento n. 2024/2729 viene introdotta deroga temporanea a tale divieto: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, infatti, sarà consentita l’immissione sul mercato, a condizione che siano etichettati conformemente al Regolamento n. 2024/573, a: - dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni ambientali, per esempio la temperatura e l'umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a – 50°C; - apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi, mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione; - centrifughe da laboratorio, vale a dire apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida. In vigore dal 24 ottobre 2024. SOSTENIBILITA’ – specifiche di progettazione ecocompatibile per ventilconvettori Decisione di esecuzione (UE) 2024/2638 della Commissione, del 9 ottobre 2024, relativa alle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/2281 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori. Introdotte le norme armonizzate di riferimento da utilizzare per la costruzione, in conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile, di ventilconvettori, ossia dispositivi che producono “una circolazione forzata dell'aria interna a fini di, separatamente o cumulativamente, riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e filtraggio dell'aria interna, per il comfort termico delle persone ma che non comprendono la fonte di calore o di freddo né uno scambiatore di calore esterno”. La nuova disciplina sull’ecodesign dei prodotti è stata introdotta dal Regolamento n. 2024/1781, entrato in vigore lo scorso 18 luglio. EMISSION TRADING– elenco dei prodotti che legano chimicamente la CO2 Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto. In accordo con gli obiettivi di riduzione netta delle emissioni di gas effetto serra stabiliti dalla Direttiva n. 2003/87 (Direttiva ETS), vengono introdotte delle novità relativamente ai processi di cattura ed utilizzo del carbonio per lo stoccaggio permanente. Con il Regolamento n. 2024/2620 vengono infatti stabiliti i requisiti per poter considerare che la CO2 sia legata chimicamente in modo permanente ad un prodotto, e di conseguenza viene approvato l’elenco di prodotti che si ritiene possano legarla permanentemente, rappresentati da carbonati minerali utilizzati in diversi prodotti da costruzione. Questi ultimi sono infatti particolarmente durevoli e solitamente a fine del ciclo di vita non vengono smaltiti tramite incenerimento, processo con cui invece avviene dispersione in atmosfera del carbonio stoccato. Le novità riguardano la sola CO2, in quanto per mitigare le emissioni di altri gas a effetto serra, come CH4 o N2O, non è necessario stoccarli in modo permanente. Il Regolamento risulta particolarmente di interesse per gli operatori rientranti nel sistema ETS, che potendo “catturare” la CO2 nei prodotti in modo permanente ne emetterebbero di meno e dovrebbero di conseguenza restituire meno quote di emissione. In vigore dal 24 ottobre 2024. SOSTENIBILITA’ – disponibili le FAQ relative al nuovo Regolamento sui requisiti di progettazione ecocompatibile Pubblicato dalla Commissione Europea il documento “Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): Frequently Asked Questions (FAQ)”, con l’obiettivo di fornire risposta alle domande più frequenti relative al nuovo Regolamento n. 2024/1781, in vigore dal 18 luglio 2024, che ha stabilito un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti. Il documento è disponibile al link: https://circabc.europa.eu/ui/group/418195ae-4919-45fa-a959-3b695c9aab28/library/93412939-2dad-4a1b-9c91-f126b582c475?p=1&n=10&sort=modified_DESC. ENERGIA – Piattaforma Digitale Aree Idonee per impianti di produzione di energia rinnovabile Decreto Ministeriale 17 settembre 2024, n. 320. Modalità di funzionamento della "Piattaforma Digitale Aree Idonee". Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee, prevista dal D.Lgs. n. 199/2021, che ha stabilito che sia a capo delle Regioni definire le aree dove le imprese possono o meno realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile. La Piattaforma, elaborata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per fornire a Regioni e Province autonome informazioni e strumenti di supporto al processo di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e alle attività di monitoraggio ad essi connesse, sarà operativa entro il 15 dicembre 2024 e raccoglierà dati relativi a caratterizzazione e conformazione del territorio sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, stime del potenziale installabile e della classificazione delle superfici e delle aree e garantirà acquisizione e scambio di dati con altre PA ed Enti interessati. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno stabilite le informazioni da rendere accessibili al pubblico. In vigore dal 16 ottobre 2024. VARIE – pubblicato il Decreto Ambiente n. 153/2024 Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153. Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. È stato pubblicato il Decreto Legge n. 153/2024, che apporta modifiche su diversi temi inclusi nel D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ed in particolare in materia di valutazioni ed autorizzazioni ambientali, crisi idrica, economia circolare, bonifica, difesa del suolo, dissesto idrogeologico e funzionalità delle PA operanti nel settore dell’ambiente e della sicurezza energetica. Tra le principali novità si segnalano: - Determinazione dell’efficacia temporale minima del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: 5 anni; - Introduzione della definizione di “acque affinate”, intese come acque reflue trattate che possono essere riutilizzate per l’irrigazione agricola; - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti dalle attività di "cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato"; - Legittimità dell’assunzione del ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti anche dal legale rappresentante di un’impresa (se ha svolto tale attività per almeno 5 anni consecutivi); - Aumento dei componenti del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; - Modifiche alla disciplina in materia di “siti orfani” (sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi); - Estensione (oltre a suolo e sottosuolo) anche alle acque sotterranee della procedura per la determinazione dei valori di fondo nei siti in cui si siano riscontrate concentrazioni sopra i limiti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione). In vigore dal 18 ottobre 2024. EMISSION TRADING – nuove regole nazionali D.Lgs. Governo 10 settembre 2024, n. 147. Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Introdotte le nuove regole nazionali sul sistema di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, in attuazione della Direttiva n. 2023/958 e della Direttiva n. 2023/959. Modificate ed introdotte in particolare le disposizioni relative al trasporto aereo, al settore marittimo e agli inceneritori di rifiuti e introdotto, dal 2025, il sistema ETS II. In vigore dal 15 ottobre 2024. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – chiarimenti sul rilascio del certificato d’approvazione dei veicoli Circolare Ministeriale 2 ottobre 2024, n. 27237. Chiarimenti in merito al rilascio del certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. “barrato rosa” - DTT307). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce alcuni chiarimenti in merito al rilascio del certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. “barrato rosa” - DTT307), necessario per attestare la conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU. Di seguito il testo della Circolare: “Conformemente al capitolo 9.1.3 dell’ADR “La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU.. deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese d’immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del 9.2 secondo il 9.1.2.1”. Si ribadisce, a tal proposito, che, sia per i veicoli completi sia per i veicoli completati, il rilascio del certificato di approvazione in questione è successivo all’effettuazione di una visita e prova nell’ambito della quale sono verificati gli adempimenti alle prescrizioni del cap. 9.2 dell’ADR. Nel caso di veicoli completi, se nel rigo 52 del certificato di omologazione (COC) è esplicitamente indicato che il veicolo è conforme alle prescrizioni dell’ADR di cui al capitolo 9.2 secondo le specifiche tecniche ivi previste, non è necessario ripetere la visita e prova poiché la stessa è stata già effettuata sul prototipo ai fini dell’omologazione. Il suddetto certificato di approvazione ADR, pertanto, può essere rilasciato contestualmente all’immatricolazione. Analogamente quanto sopra si applica anche nel caso dei veicoli completati in cui la verifica di conformità ai dettami dell’ADR può essere condotta durante la visita e prova per l’omologazione di seconda fase. Nel caso di visita e prova per l’omologazione individuale (unico esemplare), la verifica di conformità ai dettami dell’ADR può essere condotta contestualmente rilasciando anche il certificato di approvazione ADR. Nel caso in cui non vi sia alcuna annotazione al rigo 52 del COC, il veicolo è soggetto a visita e prova. L’unico caso in cui l’Autorità competente rilascia, in ogni caso, il certificato di approvazione ADR per via esclusivamente amministrativa, dispensando, quindi, il veicolo dalla visita è prova per il rilascio di detto certificato, è quello dei trattori per semirimorchi a condizione che il costruttore riconosciuto dall’Autorità competente abbia preventivamente presentato una dichiarazione di conformità ai dettami del cap. 9.2 dell’ADR.” DANNO AMBIENTALE – Vademecum per i soggetti attuatori delle misure del PNRR Il principio DNSH e l’analisi dei rischi climatici nel PNRR - Vademecum per i Soggetti Attuatori delle misure MASE - A cura della Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico (DG COGESPRO) - UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Pubblicate le indicazioni operative e metodologiche indirizzate ai Soggetti Attuatori delle misure PNRR del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dello svolgimento dell’analisi dei rischi climatici fisici ai quali può essere esposto un intervento. L’analisi è infatti inclusa tra le verifiche richieste per garantire la conformità di ogni intervento PNRR al principio DNSH (Do No Significant Harm, ossia “non arrecare un danno significativo”) e all’obiettivo dell’Adattamento ai cambiamenti climatici. VARIE – disciplina dell’accensione dei falò per manifestazioni e ricorrenze Legge 7 ottobre 2024, n. 152. Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La Legge n. 152/2024 stabilisce che l’accensione di falò in occasione di manifestazioni storiche o ricorrenze popolari non rientra nel campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, che invece regolamenta la gestione dei rifiuti e le attività di bonifica dei siti inquinati. Inoltre, viene ribadito che la regolamentazione dei falò è a capo delle Regioni. In vigore dal 1° novembre 2024. VARIE – report ISPRA 2023 sullo stato dell’ambiente in Italia STATO DELL’AMBIENTE 101/2024 -Ambiente in Italia: uno sguardo d’insieme. Pubblicato il report 2023 di ISPRA sullo stato dell’ambiente in Italia, documento statistico indirizzato a decisori politici, amministratori, studiosi e cittadini, che descrive lo stato dell’ambiente in Italia attraverso più di 300 indicatori della Banca dati dell’Istituto. RIFIUTI – Regione Piemonte. Approvazione scheda tecnica sottoprodotto n. 5 – Trebbie di Birra Determinazione del Dirigente (reg.) 11 aprile 2023, n. 10-6722 - d.lgs 152/2006, art.184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 5 - Trebbie di Birra. Approvata la Scheda tecnica sottoprodotto n. 5 - Trebbie di Birra, residui della lavorazione del malto d’orzo per la produzione di birra. L’utilizzo principale ad oggi identificato è quello per la produzione di mangime animale ad alto contenuto proteico, ma sono incluse anche tra le biomasse residuali per la produzione di biogas e di energia mediante combustione. Tra le prospettive di utilizzo la Scheda include l’uso come fertilizzanti in agricoltura e come alimenti per le persone, anche incorporati in prodotti da forno. VARIE – Regione Lombardia. Classificazione degli interventi di modifica di impianti per la produzione di biometano in attività zootecniche soggette ad AIA Delib. Giunta Reg. 30 settembre 2024, n. XII/3139. Indirizzi regionali in merito alla classificazione degli interventi di modifica connessi alla realizzazione di impianti per la produzione di biometano collocati all'interno di attività zootecniche soggette ad AIA, in applicazione della d.g.r. n. 4268 del 8 febbraio 2021 "Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative'". Approvata da Regione Lombardia una delibera che chiarisce le procedure autorizzative inerenti alla realizzazione di impianti per la produzione di biometano collocati all’interno di attività zootecniche soggette ad AIA. Viene chiarito che “gli interventi di realizzazione o conversione per la produzione di biometano all’interno di una installazione zootecnica sono considerati come ‘non sostanziali’ se non è previsto un incremento significativo del numero di capi allevati o degli effluenti da destinare alla produzione del gas.” RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Provincia di Verona. Piano di azione per assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno Deliberazione del Presidente n. 125 del 23/10/2024. Approvazione del Piano di azione per gli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno per il quinquennio 2024-2028, ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" – quarta fase. Dopo l’adozione di agosto 2024, è stato approvato il Piano d’Azione per gli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore a 3.000.000 di veicoli/anno, elaborato sulla base della mappatura acustica adottata a giugno 2024. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 31 ottobre 2024, n. 10705-3 Qualità dell'acqua - Ricerca e conteggio dei batteriofagi - Parte 3: Validazione dei metodi per la concentrazione dei batteriofagi dall'acqua La norma specifica i principi generali per la valutazione delle prestazioni dei metodi utilizzati per la concentrazione dei batteriofagi dall'acqua. È raccomandata la concentrazione per quei campioni che si prevede contengano < 3 ufp/ml (ufp/ml=unità formanti placca per millilitro). I metodi di concentrazione possono essere applicati a tutti i tipi di acqua a condizione che la quantità e la natura dei solidi sospesi e/o disciolti non interferiscano con la procedura di concentrazione. Questa parte della norma ISO 10705 non fornisce dettagli specifici sui metodi di concentrazione, ma descrive i principi fondamentali per la valutazione dell'idoneità di un determinato metodo, per un dato tipo e volume di acqua. Nell'Appendice A sono riportati esempi di metodi con prestazioni soddisfacenti e i loro campi di applicazione. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione Norma Tecnica UNI EN ISO 9001:2015+A1:2024 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti” Norma Tecnica UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso” Norma Tecnica UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso” Norma Tecnica UNI EN ISO 50001:2018+A1:2024 “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso” Le nuove edizioni delle norme si differenziano dalle precedenti dalla sola inclusione dell'aggiornamento A1 (edizione settembre 2024) che riguarda le azioni relative al cambiamento climatico. NORME TECNICHE – Rifiuti Norma Tecnica UNI 16 ottobre 2024, n. 11586 Veicoli raccolta rifiuti - Controlli dei veicoli e delle attrezzature di igiene ambientale al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza in esercizio. La norma definisce i metodi per effettuare i controlli dei veicoli e delle attrezzature di igiene ambientale al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza in esercizio applicando in maniera corretta la legislazione vigente, onde prevenire l'insorgenza di fenomeni di malfunzionamento nelle condizioni di utilizzo rispetto alle prerogative progettuali del macchinario medesimo. SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE – CLP XXII adeguamento al progresso tecnico Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. È stato pubblicato il XXII° ATP del Regolamento CLP, che prevede l'introduzione di 27 nuove sostanze nell'allegato VI, la modifica della classificazione per 16 sostanze già incluse e la soppressione di alcune voci. Le classificazioni introdotte dal XXII ATP CLP si applicano a partire dal 1° maggio 2026. È possibile adottare, su base volontaria, le nuove disposizioni dal 20 ottobre 2024, in anticipo rispetto alla scadenza prevista per l’osservanza obbligatoria. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – tutela dagli atti di violenza sui luoghi di lavoro per gli operatori sanitari Decreto Legge n. 137 del 01 ottobre 2024 “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”. Il Decreto contiene misure volte a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all’assistenza sanitaria. Prevede la reclusione da uno a cinque anni e multe fino a 10.000 euro, introduce l'arresto in differita, entro le 48 ore dal fatto, nel caso ci siano filmati o altre prove che attestino il reato. Con il Decreto vengono modificati i seguenti articoli al codice penale: - Articolo 1: "Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata". - Articolo 2: "quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto". Il Decreto Legge è entrato in vigore il 2 ottobre 2024. ANTINCENDIO – aggiornamento delle tariffe Decreto del Ministero dell’Interno del 11 ottobre 2024 “Modifiche del decreto 2 marzo 2012, recante: Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Il Decreto contiene l’aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli adeguamenti delle tariffe riguardano i servizi di prevenzione incendi, i servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed i servizi tecnici resi dalla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. Il Decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2024. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – prevenzione e contrasto del lavoro irregolare Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il Decreto Legge modifica il comma 8 dell’art. 29 della Legge 56/2024: a seguito del rilascio dell’attestato di conformità INL, il datore di lavoro è considerato a “basso rischio di irregolarità”. A differenza della precedente formulazione, l’INL può scegliere di non procedere a ulteriori verifiche nelle materie degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella lista di conformità, sempre però fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza, che, come prima, restano attivabili insieme alle eventuali richieste di intervento e attività di indagine disposte dalla Procura. In sintesi, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può (a discrezione dell’Ispettorato) non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella medesima lista. Il Decreto Legge è entrato in vigore il 29 ottobre 2024. ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 88 del 4 ottobre 2024 “cinquantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il cinquantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – sollecito alla presentazione dell'istanza della Patente a crediti Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 376 del 7 ottobre 2024 “Sollecito alla presentazione dell'istanza per l'ottenimento della Patente a crediti”. La nota, informa che alla data del 7 ottobre “la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza” per la richiesta della patente. Auspica che gli operatori avviino le proprie istanze ricordando che: - l’autocertificazione via Pec può essere utilizzata fino al 31 ottobre; - “coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024“. Si evidenzia anche che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato sul sito del Ministero, in data 4 ottobre 2024, le prime FAQ sulla Patente a crediti. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro – chiarimenti in merito alla diffida amministrativa L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 7296 del 8 ottobre 2024 “Artt. 1 e 6 del D. Lgs. n. 103/2024 – chiarimenti in merito all'applicazione del provvedimento di diffida amministrativa”. Con la nota viene chiarito che la nuova diffida amministrativa, avendo natura procedurale, si applica a partire dal 2/8/2024 anche in relazione a violazioni commesse prima di tale data. Tale provvedimento va adottato, con diffida “ora per allora”, anche nel caso in cui sia accertato che una delle violazioni previste nell’elenco dell’INL sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. Al trasgressore va domandata l’eventuale esistenza di pregressi verbali ispettivi nell’ultimo quinquennio. Per la notifica del verbale di diffida amministrativa occorre seguire la procedura disposta in relazione agli atti giudiziari, a mezzo posta o a mezzo funzionario dell’amministrazione. Dalla notifica decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore (e l’eventuale obbligato in solido) possono adempiere alle prescrizioni violate. INAIL – Relazione annuale 2023 Presentata la Relazione annuale INAIL, nel 2023 in calo gli infortuni e i casi mortali denunciati mentre registrano un aumento del 19,5% le malattie professionali. Nel 2023 gli infortuni denunciati all’Inail sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1.268 del 2022). Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono provvisoriamente 375.578 (pari al 64% delle denunce), di cui il 18,1% avvenuti “fuori dall’azienda”, cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono, al momento, 550 (il 48% delle denunce), di cui oltre la metà (52,2%) “fuori dall’azienda”. INAIL – rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica Pubblicata la scheda “Gestione del rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica: aspetti tecnici, gestionali e organizzativi” che vuole rappresentare un elemento di supporto per coloro che sono deputati alla valutazione e alla gestione del rischio incendio all’interno delle strutture sanitarie che ospitano apparecchiature a risonanza magnetica, proponendo un sistema di gestione che tenga conto delle criticità legate agli ulteriori fattori di rischio presenti, quali intensi campi elettromagnetici e fluidi criogenici in grande quantità, al fine di prevedere attrezzature adeguate e mettere a punto procedure che consentono di effettuare interventi in sicurezza in caso di emergenza. INAIL – infortuni nei trasporti Il numero Dati INAIL di settembre 2024 analizza gli infortuni nel settore dei trasporti, un settore a forte rischio. Nel quinquennio 2018-2022 gli infortuni sul lavoro denunciati nel Trasporto e magazzinaggio sono aumentati di oltre il 35%, più del doppio rispetto all’incremento del 15,6% registrato nello stesso periodo per l’intera gestione assicurativa dell’Industria e servizi. Considerando i soli casi mortali, invece, il dato è rimasto invariato, con 177 decessi denunciati sia nel 2018 che nel 2022, a fronte di un calo del 4,3% nel complesso dell’Industria e servizi. INAIL – interazione uomo-macchina Pubblicata la scheda “Interazione uomo-macchina – L’uso scorretto può essere ragionevolmente prevedibile?”. Valutare e prevedere le prestazioni cognitive è fondamentale per qualsiasi disciplina che si occupi di operatori umani nel contesto di comportamenti critici per la sicurezza. In materia di sicurezza del macchinario, questo si traduce in una progettazione antropocentrica finalizzata ad un sistema di interazione che favorisce una condizione di comfort cognitivo dell’operatore, alta performance e comportamento sicuro. La scheda ha messo a fuoco gli stati cognitivi a cui sono ascrivibili comportamenti involontari, usi scorretti o ragionevolmente prevedibili, nella convinzione che una progettazione vincente in termini di sicurezza deve tendere a finalizzare un’interazione che attivi stati cognitivi scientificamente associabili alla performance dell’operatore. Tale conoscenza offre al progettista la possibilità di gestire il rischio di uso scorretto ragionevolmente prevedibile con un nuovo approccio. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione Norma Tecnica UNI EN ISO 9001:2015+A1:2024 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti” Norma Tecnica UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso” Norma Tecnica UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso” Norma Tecnica UNI EN ISO 50001:2018+A1:2024 “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso” Le nuove edizioni delle norme, si differenziano dalle precedenti dalla sola inclusione dell'aggiornamento A1 (edizione settembre 2024) che riguarda le azioni relative al cambiamento climatico. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione Norma Tecnica UNI EN ISO 45002:2024 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Linee guida generali per l’attuazione della UNI ISO 45001:2018” La norma fornisce una modalità di attuazione dei requisiti della ISO 45001:2018 in qualsiasi tipo di organizzazione. Il documento fornisce una guida (con casi reali, su come si può fare) sull’istituzione, l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema di gestione per la salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) in grado di aiutare le organizzazioni ad essere conformi alla ISO 45001:2018. NORME TECNICHE – Gestione digitale della documentazione SSL nei cantieri Norma Tecnica UNI/PdR 168:2024 “Gestione digitale della documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili” La prassi di riferimento è un nuovo strumento per una gestione ottimizzata della documentazione prevista dalla legge. La prassi definisce i requisiti e i livelli di sviluppo per la realizzazione di un ambiente informativo condiviso e collaborativo dedicato alla gestione della documentazione di sicurezza e salute nei cantieri, in conformità alla legislazione vigente. Sono descritte dunque le modalità gestionali a sviluppo informatizzato crescente, che i soggetti interessati possono essere in grado di attuare nelle rispettive organizzazioni. È importante ricordare che tale documento non fornisce indicazioni per la predisposizione o l’applicazione di un sistema di gestione per la sicurezza all’interno di un cantiere, ma può affiancare le norme tecniche già applicate supportando la gestione dei documenti digitali. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 13819-1:2024 “Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisici” La norma specifica i metodi di prova fisici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali prove è consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di prodotto pertinente. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 352-2:2024 “Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti” La norma specifica i requisiti di costruzione, progettazione, prestazione, marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore degli inserti. NORME TECNICHE – Indumenti di protezione Norma Tecnica UNI EN ISO 17491-4:2024 “Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che forniscono protezione contro prodotti chimici - Parte 4: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo di liquido (prova allo spruzzo)” La norma specifica il metodo di prova per determinare la resistenza degli indumenti di protezione chimica alla penetrazione di spruzzi di sostanze chimiche liquide a due diversi livelli di intensità: - Metodo A: prova di spruzzo a basso livello. Questo è applicabile agli indumenti che coprono l'intera superficie del corpo e sono destinati a essere indossati quando vi è un potenziale rischio di esposizione a piccole quantità di spruzzi o schizzi accidentali di piccole quantità di una sostanza chimica liquida. - Metodo B: prova di spruzzo ad alto livello. Questo è applicabile agli indumenti con connessioni a tenuta di spruzzi tra diverse parti dell'indumento e, se applicabile, tra l'indumento e altri elementi di dispositivi di protezione individuale, che coprono l'intera superficie del corpo e che sono destinati a essere indossati quando vi è un rischio di esposizione a sostanze chimiche liquide spruzzate. La norma non si applica alla resistenza alla permeazione chimica dei materiali di cui sono realizzati gli indumenti di protezione chimica. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 14404-1:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 1: Metodi di prova” Norma Tecnica UNI EN 14404-2:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 2: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1)” Norma Tecnica UNI EN 14404-3:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 3: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 2)” Norma Tecnica UNI EN 14404-4:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 4: Requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2)” Norma Tecnica UNI EN 14404-5:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 5: Requisiti per i tappetini per le ginocchia (tipo 3)” Norma Tecnica UNI EN 14404-6:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - Parte 6: Requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4)” Le norme specificano rispettivamente: - i metodi di prova per protettori delle ginocchia destinati a proteggere il ginocchio durante il lavoro in posizione inginocchiata; - i requisiti per protettori delle ginocchia indossabili (tipo 1) e i livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata, al fine di ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue; - i requisiti per la combinazione individuale (tipo 2) di ginocchiere con indumenti e livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata al fine di ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue; - i requisiti per le ginocchiere interoperabili da utilizzare negli indumenti e per gli indumenti da utilizzare con ginocchiere interoperabili e definisce i livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata al fine di ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue; - i requisiti per i protettori delle ginocchia (tappetini per le ginocchia (tipo 3)) e i livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata per ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue; - i requisiti per i protettori delle ginocchia (sistemi di inginocchiamento (tipo 4)) e i livelli di prestazione per l'utilizzo quando si lavora in posizione inginocchiata per ridurre le lesioni alle ginocchia causate da pressione e penetrazione continue. La norma non si applica ai protettori delle ginocchia che sono dispositivi medici o sono destinati allo sport e alle motociclette. NORME TECNICHE – Dispositivi di ancoraggio Norma Tecnica UNI EN 17235:2024 “Dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza” La norma specifica la valutazione delle caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e dei ganci di sicurezza destinati ad essere utilizzati con sistemi di protezione personale anticaduta per impedire la caduta e arrestare le cadute, sia fissati in modo permanente su o all'interno di edifici e opere di ingegneria civile. I ganci di sicurezza oggetto della presente norma sono destinati anche al fissaggio di scale mobili da tetto o piattaforme di lavoro e hanno un'apertura non minore di 80 mm e non maggiore di 150 mm. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN 13445-11:2024 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 11: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione in titanio e leghe di titanio” La norma specifica i requisiti per i recipienti a pressione non esposti a fiamma, e le loro parti, realizzati in titanio e leghe di titanio, in aggiunta ai requisiti generali definiti nella UNI EN 13445, parti da 1 a 5. NORME TECNICHE – Salute e sicurezza in saldatura Norma Tecnica UNI EN ISO 10882-1:2024 “Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Campionamento delle particelle in sospensione e dei gas nella zona respiratoria del saldatore - Parte 1: Campionamento delle particelle in sospensione” Norma Tecnica UNI EN ISO 10882-2:2024 “Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Campionamento delle particelle in sospensione e dei gas nella zona respiratoria del saldatore - Campionamento dei gas” Le norme specificano rispettivamente: - un procedimento per il campionamento personale delle particelle in sospensione nella saldatura e nei processi correlati. La norma descrive il procedimento per l'effettuazione di misurazioni dell'esposizione personale ai fumi di saldatura ed alle altre particelle in sospensione prodotte da operazioni legate alla saldatura; - una guida per la determinazione dell'esposizione personale a gas e vapori nella saldatura e nei processi correlati. Essa si applica ad alcuni processi termici usati per le operazioni di giunzione, taglio, rivestimento superficiale od asportazione di metalli. NORME TECNICHE – Trattrici, macchine agricole e forestali Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-1:2024 “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo” Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-2:2024 “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 2: Fase concettuale” Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-3:2024 “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software” Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-4:2024 “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 4: Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto” Le norme specificano rispettivamente: - i principi generali per la progettazione e lo sviluppo delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura; - la fase concettuale dello sviluppo delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura; - i principi generali per lo sviluppo in serie, l'hardware e il software delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura; - i principi generali per la produzione, il funzionamento, le modifiche e i processi di supporto delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legati alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 15995:2024 “Bombole per gas - Specifiche e prove per valvole per bombole GPL - Funzionamento manuale” La norma specifica i requisiti per la progettazione, le specifiche, le prove di tipo e le prove di produzione e ispezione per valvole per bombole GPL a funzionamento manuale per l'utilizzo con e direttamente collegato a bombole GPL trasportabili ricaricabili. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO 23814:2024 “Apparecchi di sollevamento - Requisiti relativi alle competenze per ispettori di gru” La norma specifica le competenze richieste per le persone che effettuano accurate ispezioni periodiche, straordinarie, sulle modifiche apportate alle gru. Essa esclude le ispezioni e i controlli effettuati dagli operatori e dal personale di manutenzione delle gru. NORME TECNICHE – Modifiche agli impianti esistenti di ascensori Norma Tecnica UNI 10411-1:2024 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori” Norma Tecnica UNI 10411-2:2024 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori” Norma Tecnica UNI 10411-11:2024 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 11: Ascensori elettrici conformi alla Direttiva Ascensori” Norma Tecnica UNI 10411-12:2024 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 12: Ascensori idraulici conformi alla Direttiva Ascensori” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori elettrici a frizione non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente; - i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente; - i requisiti per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici a frizione conformi alla direttiva ascensori; - i requisiti per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori idraulici conformi alla direttiva ascensori. --- ## Modulo iscrizione Formazione_ RENTRI - dicembre 2024 URL: https://lachiver.com/news/modulo-iscrizione-formazione-rentri-dicembre-2024-3183 Formazione: RENTRI _ Lachiver Servizi - n.01/2024 Corso in videoconferenza su R.E.N.T.Ri NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI link modulo iscrizione Corso A - "Procedura di iscrizione al R.E.N.T.Ri" dalle ore 14:30 alle ore 16:30 - Martedì 03 dicembre 2024 Corso B - " La compilazione dei Registri e Formulari" dalle ore 14:30 alle ore 17:30 - Mercoledì 11 dicembre 2024 --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-settembre-2024-3181 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 09/2024 AMBIENTE FGAS – nuova disciplina sull’etichettatura di prodotti e apparecchiature Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione. In attuazione del nuovo Regolamento sugli FGAS n. 2024/573, entrato in vigore lo scorso 11 marzo 2024, la Commissione Europea ha emanato il Regolamento n. 2024/2174, relativo alle regole di etichettatura per apparecchiature e prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Sono dunque esplicitate, nel testo della normativa, le prescrizioni relative alle informazioni da includere nelle etichette (come la dicitura “contiene gas fluorurati a effetto serra”, i dati relativi a peso e CO2 equivalente e le scritte specifiche in caso di gas rigenerati, riciclati o destinati a determinati usi). Viene quindi abrogato il Regolamento n. 2015/2068, che aveva stabilito il formato delle etichette ai sensi del vecchio Regolamento FGAS n. 2014/517. In vigore dal 23 settembre 2024, si applica dal 1° gennaio 2025. FGAS – nuove regole per il formato delle comunicazioni ai sensi del Reg. 2024/573 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione. È stato pubblicato il Regolamento n. 2024/2195, che stabilisce il formato per le comunicazioni che produttori, importatori, esportatori e determinati soggetti utilizzatori di gas fluorurati ad effetto serra sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’art. 26 del Regolamento n. 2024/573, con specifiche scadenze temporali. Viene quindi abrogato il Regolamento n. 2014/1191, che aveva stabilito il formato delle comunicazioni ai sensi del vecchio Regolamento FGAS n. 2014/517. In vigore dal 25 settembre 2024. FGAS – nuova disciplina per la certificazione di installatori e manutentori Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. Con il Regolamento n. 2024/2215, in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento n. 2024/573, vengono stabiliti i requisiti minimi per la certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di controllo delle perdite, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento, recupero di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (o loro alternative, come ammoniaca, anidride carbonica o idrocarburi). Le apparecchiature incluse nel campo di applicazione sono: - apparecchiature fisse di refrigerazione, - apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore, - apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico, - unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, - unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari. Il Regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante. Sono previste varie tipologie di certificati (A1, A2, B, C, D, E) per le diverse attività svolte dai soggetti interessati. I titolari di certificati a norma del Regolamento n. 2015/2067 (ora abrogato, che aveva stabilito la precedente disciplina in materia ai sensi del vecchio Regolamento FGAS n. 2014/517) sono autorizzati a continuare ad avvalersene solo a seguito di aggiornamento delle loro conoscenze e competenze, conseguendo il livello richiesto per i diversi nuovi tipi di certificati. In vigore dal 29 settembre 2024. FGAS – modalità di registrazione nel “portale FGAS” Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. Con il Regolamento n. 2024/2473 vengono stabilite le modalità di registrazione, incluse le informazioni da fornire da parte delle imprese, al sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (“portale F-Gas”), in previsione della futura interconnessione tra il portale e l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane. Vengono anche riviste le procedure di rifiuto, sospensione e cancellazione delle iscrizioni. Abrogato il Regolamento n. 2019/661, che stabiliva le regole per il funzionamento del “registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi” ai sensi del vecchio Regolamento FGAS n. 2014/517. In vigore dal 10 ottobre 2024. REACH – restrizione per l’acido perfluoroesanoico (PFHxA) Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate. Il Regolamento mira a proteggere la salute umana e l’ambiente limitando l’uso dell’acido perfluoroesanoico (PFHxA), un sottogruppo di sostanze chimiche PFAS, e delle sostanze a esso correlate, nello specifico la restrizione riguarderà l’immissione sul mercato e l’uso di PFHxA nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori; nelle calzature; nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto con gli alimenti; nelle miscele; nei prodotti cosmetici; nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati per l’addestramento e i test. Il regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2024, mentre la restrizione relativa al PFHxA sarà operativa dopo periodi di transizione compresi tra 18 mesi e 5 anni, a seconda dell’uso, al fine di consentire la sostituzione con alternative più sicure. REACH – aggiornamento dei metodi di prova Regolamento (UE) 2024/2492 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 440/2008 per quanto riguarda i metodi di prova, per adeguarli al progresso tecnico. Aggiornati i metodi di prova riconosciuti idonei per acquisire informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze ai fini del Regolamento n. 2006/1907. Tali metodi sono quelli da utilizzarsi in occasione dei test alle sostanze da parte degli operatori in ambito di REACH. L’aggiornamento è risultato necessario per rispecchiare i progressi tecnici avvenuti nel corso del tempo e diminuire il numero di animali utilizzati a fini sperimentali. Vengono dunque aggiunti sette nuovi metodi di prova, di cui tre per la valutazione dell’ecotossicità. In vigore dal 14 ottobre 2024. RIFIUTI – certificato di avvenuto recupero o smaltimento per trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati ad operazioni intermedie Regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento. Il nuovo Regolamento n. 2024/1157, entrato in vigore il 20 maggio 2024, ha stabilito nuove regole relative alle spedizioni di rifiuti, tra cui disposizioni specifiche per i rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero e smaltimento. Secondo l’art. 15, paragrafo 5, infatti, “quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento”. In breve, qualunque impianto che effettui operazioni successive a quelle effettuate da un altro impianto (quest’ultimo considerato quindi “intermedio”), indipendentemente dal fatto che le proprie operazioni siano a loro volta intermedie o non intermedie (e quindi “conclusive” del ciclo di trattamento del rifiuto), deve rilasciare a chi lo ha preceduto un certificato che attesti l’avvenuta operazione di recupero o di smaltimento svolta nel proprio stabilimento, in modo tale che l’impianto intermedio iniziale possa trasmetterlo al notificatore e alle autorità competenti interessate. Il Regolamento n. 2024/2571 stabilisce quindi il formato di tale certificato e le istruzioni specifiche per la sua compilazione. In vigore dal 17 ottobre 2024. POPs – inclusione del metossicloro in Allegato I Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metossicloro. Il Regolamento n. 2019/1021, anche noto come Regolamento POPs, ha lo scopo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants). Per le sostanze riportate nell’Allegato I del Regolamento, fatto salvo alcune deroghe, sono vietati fabbricazione, immissione in commercio ed uso. È stato dunque recentemente incluso il metossicloro, per il quale viene prevista una deroga se presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso). POPs – nuove strette per l’esabromociclododecano Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano. L’esabromociclododecano (HBCDD) è attualmente incluso nell’Allegato I del Regolamento POPs, con valore limite pari a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente, come contaminante non intenzionale in tracce, in sostanze, miscele, articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma. Considerando la presenza di HBCDD in vari flussi di rifiuti e la sua rilevanza per le attività di riciclaggio, dal momento che la sostanza è stata identificata come inquinante organico persistente, la concentrazione di questa sostanza tossica nei prodotti dovrebbe essere la più bassa possibile. È stato dunque modificato l’Allegato I, riducendo il valore limite consentito a 75 mg/kg (0,0075 % in peso). EMISSION TRADING – aggiornamento monitoraggio e comunicazione emissioni Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A seguito della modifica, per mezzo della Direttiva n. 2023/959, della Direttiva n. 2003/87 (EU-ETS), la Commissione Europea ha modificato di conseguenza il Regolamento di esecuzione n. 2018/2066, al fine di integrare le definizioni necessarie e le disposizioni dettagliate per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni da: - combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato; - trasporto di CO2 con mezzi diversi da condutture finalizzato allo stoccaggio geologico; - attività di trasporto aereo (incluso il monitoraggio e la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2); - nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non ETS. In vigore dal 17 ottobre 2024, è applicabile dal 1° gennaio 2024 (con alcune eccezioni per specifici articoli). SOSTANZE PERICOLOSE – pubblicato il XXII° Adeguamento al Progresso Tecnico del Regolamento CLP Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. È stato pubblicato il XXII° ATP del Regolamento CLP, che prevede l’introduzione di 27 nuove sostanze nell’Allegato VI, la modifica della classificazione per 16 sostanze già incluse e la soppressione di alcune voci. In vigore dal 20 ottobre 2024, si applica dal 1° maggio 2026. REACH – definizione di utilizzatore a valle e di distributore Nota del Ministero della Salute n. 26595 del 6 settembre 2024 “nota interpretativa sulla definizione di "utilizzatore a valle" e di "distributore" ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH)”. Con la Nota vengono chiarite quali siano le attività svolte dagli attori della catena di approvvigionamento da includere nelle definizioni di utilizzatori a valle e distributore. Il Reg. REACH definisce come “uso” (art. 3.24): - ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione, e come “utilizzatore a valle” (art. 3.13): - ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un re-importatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle. In conformità alla definizione di “uso” e “utilizzatore a valle “ai sensi degli artt. 3.13 e 3.24 può essere definito “distributore” solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela. Il trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto (sia il travaso, così come il riempimento), viene qualificato come “uso” dal Reg. REACH e l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un utilizzatore a valle. La Nota ufficializza quanto già esplicato dalla linea guida di ECHA. Pertanto, si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela senza aprire l’imballaggio o manipolarne il contenuto, mentre le aziende che effettuano re-imballaggio, riempimento, travaso, poiché effettuano un’attività contemplata dalla definizione di “uso”, sono da considerarsi utilizzatori a valle. Tra gli altri obblighi, tali attori sono dunque soggetti all’obbligo di notifica PCN, comunicando agli organismi designati le informazioni utili, in particolare per adottare misure di prevenzione e cura in caso di risposta di emergenza sanitaria come da articolo 45.1 del Reg. CLP. SOSTENIBILITA’ – pubblicato il Decreto di attuazione della Direttiva n. 2022/2464 per la rendicontazione di sostenibilità D.Lgs. Governo 6 settembre 2024, n. 125. Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. È stato pubblicato l’atteso Decreto di attuazione della Direttiva n. 2022/2464 (“Direttiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive”), che introduce ed estende l’obbligo di rendicontazione societaria di sostenibilità sulla base dei principi ESG (Environmental, Social & Governance). Il “report di sostenibilità” dovrà, per i soggetti obbligati, essere inserito internamente alla relazione sulla gestione dell’impresa ed includere le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Il report, tra gli altri aspetti, dovrà prevedere: - una descrizione del modello e strategia aziendale, in cui si evidenzino resilienza, opportunità, piani, modalità di attuazione dell’impresa e considerazione delle istanze degli stakeholders in relazione alle questioni di sostenibilità; - una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità (ad es. riduzione emissioni gas ad effetto serra); - informazioni sugli impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore e delle azioni intraprese per identificarli, monitorarli, prevenirli o attenuarli. Il report dovrà essere elaborato sulla base degli standard forniti da EFRAG e sottoposto ad attestazione di conformità da parte di un revisore incaricato. Report e attestazione dovranno successivamente essere pubblicati sul sito web dell’azienda. Si riportano in via generale gli scaglioni di applicabilità del decreto: - Dal 1° gennaio 2024 (primo report nel 2025): imprese di grandi dimensioni e società madri di un gruppo di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico e sono attualmente soggette alla Direttiva NFRD e che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio e almeno uno tra i seguenti limiti: · totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro · ricavi netti superiori a 50 milioni di euro - Dal 1° gennaio 2025 (primo report nel 2026): imprese di grandi dimensioni e società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due tra i seguenti limiti: · numero medio di 250 dipendenti occupati durante l'esercizio · totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro · ricavi netti superiori a 50 milioni di euro - Dal 1° gennaio 2026 (primo report nel 2027): · piccole e medie imprese quotate che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei seguenti limiti: § fatturato superiore a 900 mila euro (ma fino a 50 milioni) § attivo superiore a 450 mila euro (ma fino a 25 milioni) § numero di dipendenti superiore a 10 (ma fino a 250) In relazione a tali imprese, in deroga sarà possibile omettere, indicando le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni richieste dal report per esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028. · enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del Regolamento n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; · imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della Direttiva n. 2009/138, e imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della Direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese. - Dal 1° gennaio 2028 (primo report nel 2029): · società figlie e succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro. Sono escluse dal campo di applicazione le micro-imprese. In vigore dal 25 settembre 2024, abroga il D.Lgs. n.254/2016, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. RIFIUTI – disciplina degli EoW per rifiuti inerti da costruzione e demolizione Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 84-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. Pubblicato il Regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’interno del Regolamento ed elencati alle Tabelle in allegato, cessano di essere qualificati come rifiuti (disciplina dell’End of Waste, o EoW) a seguito di operazioni di recupero, e acquisiscono invece lo status di prodotto, ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. n.152/2006. Nel Decreto vengono definiti i dettagli relativi a: - criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (elenco dei rifiuti ammissibili, verifiche in ingresso, processo di lavorazione minimo e deposito, requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, controlli, test di cessione); - scopi specifici di utilizzabilità; - responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni; - sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri; - monitoraggio. In vigore dal 26 settembre 2024, abroga il Decreto n.152/2022. ANTINCENDIO – Norma Tecnica UNI 9994-1:2024 – indicazioni del Ministero dell’interno Circolare del Ministero dell’Interno n. 13838 del 17 settembre 2024 “La norma UNI 9994-1:2024 - Informazioni ed indicazioni”. Con la Circolare vengono evidenziate le differenze sostanziali della norma tecnica con la precedente edizione del 2013. La nuova norma tecnica, nell'aggiornare con la sua quarta edizione i criteri per la manutenzione degli estintori d'incendio portatili e carrellati, apporta modifiche terminologiche, strumentali e riclassifica le tipologie di estintori a base d'acqua. Viene precisato che la sorveglianza, sempre organizzata dalla persona responsabile, può essere svolta da persone prive di competenze tecniche e semplicemente informate in quanto comporta principalmente azioni visive. Gli interventi di manutenzione, sempre organizzati dalla persona responsabile, sono svolti da tecnici manutentori qualificati ai sensi del DM 1/9/2021 ed espletati con la periodicità massima indicata nel prospetto 1 come combinabile con il prospetto 2. I tempi delle periodicità in mesi sono i valori massimi ammissibili. È previsto l'allungamento dei tempi di periodicità massima della fase di revisione programmata ed una modifica conservativa per quelli della fase di collaudo. Inoltre, sono specificate le modalità di determinazione delle decorrenze iniziali degli interventi manutentivi e si ribadisce la conformità al prototipo certificato anche nelle sostituzioni dei componenti. ANTINCENDIO – qualifica del tecnico manutentore antincendio Decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2024 “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Il Decreto ha apportato delle modifiche al decreto controlli, il DM 1° settembre 2021, che riguardano la qualifica del tecnico manutentore antincendio. Prorogato al 25 settembre 2025 il termine per i tecnici manutentori antincendio per ottenere la qualifica, prolungando di un anno la scadenza precedente. L’art. 2 del decreto stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore del DM 1° settembre 2021 avevano svolto attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di qualificazione. Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2024. RADIAZIONI IONIZZANTI – Linee Guida SNPA in materia di sorveglianza radiometrica Linee Guida SNPA n. 51/2024 – ISBN: 978-88-448-1222-5. Linee guida sulle attività delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell’Ambiente in materia di Sorveglianza radiometrica. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato nuove Linee Guida sul tema della sorveglianza radiometrica. La finalità del documento è la definizione di indicazioni operative per gli operatori delle Agenzie regionali e delle Province Autonome per la protezione dell’ambiente impegnati nelle attività di verifica delle procedure di sorveglianza radiometrica su rottami e rifiuti messe in atto dalle aziende, in considerazione del fatto che la normativa assegna alle ARPA/APPA specifiche competenze in tale ambito, sia per la fase autorizzativa che per quella di gestione degli eventi di rinvenimento di materiale radioattivo. VARIE – Linee Guida SNPA per l’estinzione delle contravvenzioni ambientali Linee Guida SNPA n. 52/2024 – ISBN: 978-88-448-1226-3. Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2024. Aggiornate le precedenti Linee Guida SNPA n.38/2022 sull’estinzione delle contravvenzioni ambientali, in considerazione delle novità normative intervenute nel frattempo e dell’evoluzione degli indirizzi ed orientamenti applicativi a livello nazionale. Il documento rappresenta uno strumento di lavoro per gli operatori del Sistema ed una esplicitazione del modus operandi del SNPA per tutti i soggetti interessati (imprese, consulenti, altri enti di controllo). VARIE – disposizioni relativa alla resilienza e resistenza delle infrastrutture “critiche” Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 134. Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. Pubblicato il Decreto attuativo della Direttiva n.2022/2557 (Direttiva CER), che definisce misure per garantire la fornitura di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società ed aumentare la resilienza dei soggetti critici, ossia soggetti pubblici o privati che operano in specifici settori e sottosettori, come quello dell’energia, dei trasporti, della salute, dell’acqua potabile e del settore bancario, e per i quali un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di servizi essenziali. Secondo il Decreto, entro il 17 luglio 2025 dovrà essere adottata una Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, ed entro il 17 luglio 2026 individuati i soggetti critici per ciascun settore e sottosettore. Le disposizioni si applicano dal 18 ottobre 2024. Viene abrogato il D.Lgs. n.61/2011. EMISSION TRADING – proroga dei termini per l’invio della domanda di autorizzazione per i soggetti ETS2 Deliberazione n. 150/2024. Proroga dei termini per l’invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per i soggetti di cui all’articolo 2 della Deliberazione n. 127/2024. Il termine per l’invio, al comitato ETS, della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, da parte di operatori del settore degli edifici, del trasporto stradale e di ulteriori settori rientranti nel cosiddetto ambito ETS2 (inclusi nell’ambito di applicazione del sistema EU-ETS dalla Direttiva n. 2023/959), è stato prorogato al 21 ottobre 2024 (prima era il 30 settembre 2024). RENTRI –format definitivi dei nuovi modelli di Registro e Formulario e tempistiche per la vidimazione dei supporti cartacei Si segnala che sul sito istituzionale del RENTRI sono stati pubblicati i format definiti dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti, unitamente all’Allegato del Formulario per il trasporto intermodale e il frontespizio del Registro. Si ricorda che, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI (e dunque dalla tenuta digitale o cartacea), i nuovi modelli dovranno obbligatoriamente essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025. Per gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 sarà possibile usufruire del servizio di stampa su supporto cartaceo del format del registro a partire dal 4 novembre 2024, tramite il portale RENTRI, in modo tale da procedere con anticipo alla vidimazione presso la CCIAA prima della prima annotazione sul nuovo registro. Per quanto riguarda la vidimazione digitale di FIR e registri, il servizio offerto dal RENTRI sarà attivo a partire dal 23 gennaio 2025. Si rimanda alla circolare di Lachiver Servizi del 14 ottobre 2024 per maggiori informazioni sul tema del RENTRI. ACQUE TUTELA – Regione Piemonte. Modifica degli indirizzi generali per la sperimentazione del rilascio del deflusso ecologico Delib. Giunta Reg. 3 settembre 2024, n. 1-136. Piano regionale di Tutela delle Acque (DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021). Disposizioni a modifica degli indirizzi generali per la sperimentazione, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2021, del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica a supporto dell'azione degli utenti e delle autorità concedenti sul territorio regionale, di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 36-6674 del 27 marzo 2023. In attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque, vengono modificati gli indirizzi generali per la sperimentazione, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2021, del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica di situazioni di severità idrica in relazione ad eventuali minori rilasci temporanei in alveo a valle dei prelievi. ARIA – Regione Piemonte. Adottato l’aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell’Aria Delib. Giunta Reg. 12 settembre 2024, n. 1-156. Decreto legislativo 152/2006, articolo 13. Decreto legge 121/2023. Adozione della proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), in esito alla procedura di VAS. Proposta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale 43/2000. Spesa complessiva regionale massima pari a 5.091,65 Meuro. Disposizioni sulle relative misure di salvaguardia. La Regione Piemonte ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", in esito alla procedura di VAS. Le norme di attuazione della proposta restano in vigore fino alla data di approvazione del Piano. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Lombardia. Aggiornati gli allegati tecnici per le autorizzazioni a carattere generale Decreto del Dirigente (reg.)9 maggio 2024, n. 7082. Aggiornamento degli allegati tecnici da n. 2 a n. 36 relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 e indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza. Regione Lombardia ha aggiornato gli allegati tecnici per le autorizzazioni a carattere generale per le emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.152/2006. Inoltre, vengono fornite una serie di indicazioni per accompagnare il percorso di rinnovo delle autorizzazioni la cui domanda di adesione è stata presentata nel 2009 e che dunque scadono nel 2024. RIFIUTI – Regione Lombardia. Modifica al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti Delib. Giunta Reg. 16 settembre 2024, n. XII/3042. Modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.g.r. 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come previsto dai commi 7 bis e 7 quarter dell'art. 8 della l.r 12/2007 ed al fine di favorire le bonifiche dei siti contaminati, e relative valutazioni ambientali (VAS e VINCA), - Avvio del procedimento. Regione Lombardia ha avviato la procedura per la modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e a favorire ulteriormente le bonifiche dei siti contaminati, anche tramite la realizzazione di impianti ad esse funzionali. RIFIUTI – Regione Lombardia. Linee Guida per la gestione degli EoW da scorie bianche da metallurgia secondaria Delib. Giunta Reg. 16 settembre 2024, n. XII/3041. Approvazione Linee guida per la gestione delle scorie bianche da metallurgia secondaria. Regione Lombardia ha approvato nuove Linee Guida in tema di cessazione dalla qualifica di rifiuto (disciplina End of Waste) relativamente alle scorie bianche da metallurgia secondaria, generate dalla produzione di acciaio, che rappresentano per quantità il secondo residuo, dopo la scoria nera, che si origina dai processi produttivi dell’acciaio e uno tra i flussi di rifiuti quantitativamente più importanti in Lombardia. Le Linee Guida forniscono indicazioni alle Autorità competenti, produttori e recuperatori per l'autorizzazione "caso per caso" della cessazione della qualifica del rifiuto e la conformità a quanto da esse disposto sostituisce di fatto il parere di ARPA previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre, per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto, le Linee guida costituiscono uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006. NORME TECNICHE – radiazioni ionizzanti Norma Tecnica UNI ISO 7 settembre 2024, n. 20044 Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: particolato di aerosol - Metodo di prova che impiegano campionatori su filtri. La norma fornisce una guida per: - il processo di campionamento delle particelle di aerosol nell'aria utilizzando strumenti con filtri. Questo documento tiene in considerazione lo specifico comportamento delle particelle di aerosol in aria (Annex B); - due metodi per le procedure di campionamento con misure simultanee o in fase successiva; - la determinazione della concentrazione di attività dei radionuclidi legata alle particelle di aerosol nell'aria conoscendo l'attività depositata nel filtro; - l'uso operativo di dispositivi per il monitoraggio continuo dell'aria che impiegano misure in tempo reale. NORME TECNICHE – Radiazioni ionizzanti Norma Tecnica UNI EN ISO 12 settembre 2024, n. 20045 Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: trizio - Metodo che impiega un campionamento con gorgogliatore. La norma descrive un metodo sperimentale per la determinazione della concentrazione di attività di trizio in aria attraverso l'intrappolamento del trizio con un gorgogliatore in soluzione acquosa. I livelli di concentrazione di attività di trizio in aria sono espressi in becquerel per metro cubo (Bq∙m-3). NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera Norma Tecnica UNI CEN/TS 12 settembre 2024, n. 18044 Aria ambiente - Determinazione della concentrazione di levoglucosano - Metodo cromatografico. La norma specifica un metodo cromatografico per la determinazione del levoglucosano negli estratti acquosi o organici di campioni filtrati raccolti in conformità alla norma EN 12341:2023. Il metodo è stato testato per concentrazioni di ca. 10 ng/m3 fino a ca. 3 000 ng/m3 con una durata di campionamento di 24 ore. La procedura è adatta anche per la determinazione del galattosano e del mannosano. A seconda della strumentazione di analisi utilizzata è possibile determinare anche i carboidrati inositolo, glicerolo, treitolo/eritritolo, xilitolo, arabitolo, sorbitolo, mannitolo, trealosio, mannosio, glucosio, galattosio e fruttosio. Tuttavia, nel presente documento non vengono fornite le caratteristiche prestazionali di questi composti. NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera Norma Tecnica UNI EN 12 settembre 2024, n. 16976 Aria ambiente - Determinazione della concentrazione del numero di particelle di aerosol in atmosfera. La norma descrive un metodo normalizzato per la determinazione della concentrazione del numero di particelle in aria ambiente fino a circa 107 cm-3 (10 milioni per centimetro cubo, ndr) con un tempo di misura uguale o superiore a 1 minuto. Il metodo è basato sull'utilizzo di un Contatore di Particelle a Condensazione (CPC) operante nella modalità a conteggio e su un idoneo sistema di diluizione per le concentrazioni che superino la capacità di conteggio. Definisce, inoltre, le caratteristiche ed i requisiti minimi della strumentazione impiegata. Le dimensioni inferiori e superiori considerate nel presente metodo vanno da 10 nm a qualche micrometro, rispettivamente. La norma descrive il campionamento, le operazioni, l'elaborazione dei dati e le procedure per il controllo di qualità (QA/QC), includendo i parametri di taratura. NORME TECNICHE – COV Norma Tecnica UNI EN ISO 12 settembre 2024, n. 11890-2 Pitture e vernici - Determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) e/o semivolatili (SVOC) - Parte 2: Metodo gascromatografico. La norma specifica un metodo per la determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) e/o semivolatili (SVOC) per valori di contenuto in massa da 0,01% al 100%. Quando VOC sono superiori al 15% è preferibile usare la norma UNI EN ISO 11890-1. NORME TECNICHE – ANTINCENDIO Norma Tecnica UNI EN 19 settembre 2024, n. 1991-1-2 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni sulle strutture esposte al fuoco I metodi indicati nel presente Eurocodice sono applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile, con un carico d'incendio legato all'edificio e al suo utilizzo. La presente norma tratta le azioni termiche e meccaniche sulle strutture esposte al fuoco. Il presente documento è destinato ad essere utilizzato insieme alle parti dell'EN 1992 fino all'EN 1996 e all'EN 1999, che forniscono regole per la progettazione delle strutture per la resistenza al fuoco. La presente norma contiene azioni termiche nominali o basate su modelli fisici. Ulteriori dati e modelli per azioni termiche basate su modelli fisici sono forniti negli allegati. La presente norma non copre la valutazione dei danni di una struttura dopo un incendio. La presente norma non copre requisiti supplementari riguardanti, per esempio: • la possibile installazione e manutenzione di sistemi sprinkler; • condizioni sull'occupazione dell'edificio o del compartimento antincendio; • l'uso di materiali isolanti e rivestimenti approvati, inclusa la loro manutenzione. Oltre alle ipotesi generali dell'EN 1990, si applicano le seguenti ipotesi: • qualsiasi sistema di protezione antincendio attivo e passivo considerato nel progetto sarà adeguatamente mantenuto; • la scelta dello scenario di incendio di progetto rilevante è effettuata da personale adeguatamente qualificato ed esperto, o è indicata dalla normativa nazionale pertinente. NORME TECNICHE – Illuminazione Norma Tecnica UNI CEN/TS 19 settembre 2024, n. 17591 Applicazioni illuminotecniche - Sistemi adattativi di illuminazione di emergenza delle vie d'esodo. La specifica tecnica definisce i requisiti illuminotecnici e operativi per l'uso di sistemi adattivi di illuminazione di emergenza che possono interagire con sistemi di gestione e controllo o modificare il funzionamento dell'illuminazione di emergenza delle vie d'esodo in base ai requisiti della situazione contingente, in termini di flusso luminoso emesso, direzioni di fuga e caratteristiche e significato dei segnali di illuminazione di emergenza. I requisiti della specifica situazione possono richiedere il coinvolgimento e l'interazione con componenti e sistemi diversi dai sistemi di illuminazione di emergenza. I requisiti di questi componenti o sistemi non sono descritti in dettaglio nella presente specifica tecnica. SICUREZZA REACH – restrizione per l’acido perfluoroesanoico (PFHxA) Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate. Il Regolamento mira a proteggere la salute umana e l’ambiente limitando l’uso dell’acido perfluoroesanoico (PFHxA), un sottogruppo di sostanze chimiche PFAS, e delle sostanze a esso correlate, nello specifico la restrizione riguarderà l’immissione sul mercato e l’uso di PFHxA nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori; nelle calzature; nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto con gli alimenti; nelle miscele; nei prodotti cosmetici; nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati per l’addestramento e i test. Il regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2024, mentre la restrizione relativa al PFHxA sarà operativa dopo periodi di transizione compresi tra 18 mesi e 5 anni, a seconda dell’uso, al fine di consentire la sostituzione con alternative più sicure. REACH – definizione di utilizzatore a valle e di distributore Nota del Ministero della Salute n. 26595 del 6 settembre 2024 “nota interpretativa sulla definizione di "utilizzatore a valle" e di "distributore" ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH)”. Con la Nota vengono chiarite quali siano le attività svolte dagli attori della catena di approvvigionamento da includere nelle definizioni di utilizzatori a valle e distributore. Il Reg. REACH definisce come “uso” (art. 3.24): - ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione, e come “utilizzatore a valle” (art. 3.13): - ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un re-importatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle. In conformità alla definizione di “uso” e “utilizzatore a valle “ai sensi degli artt. 3.13 e 3.24 può essere definito “distributore” solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela. Il trasferimento da un contenitore a un altro di un prodotto (sia il travaso, così come il riempimento), viene qualificato come “uso” dal Reg. REACH e l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un utilizzatore a valle. La Nota ufficializza quanto già esplicato dalla linea guida di ECHA. Pertanto, si può considerare distributore solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela senza aprire l’imballaggio o manipolarne il contenuto, mentre le aziende che effettuano re-imballaggio, riempimento, travaso, poiché effettuano un’attività contemplata dalla definizione di “uso”, sono da considerarsi utilizzatori a valle. Tra gli altri obblighi, tali attori sono dunque soggetti all’obbligo di notifica PCN, comunicando agli organismi designati le informazioni utili, in particolare per adottare misure di prevenzione e cura in caso di risposta di emergenza sanitaria come da articolo 45.1 del Reg. CLP. AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI - sostanze tossiche per la riproduzione umana Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024 “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. L’obiettivo del Decreto Legislativo è ampliare la definizione degli agenti pericolosi includendo, oltre a quelli cancerogeni e mutageni, anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Nello specifico, sono state apportate modifiche al D. Lgs. 81/2008 nell’ottica di: - distinguere tra le sostanze tossiche per la riproduzione “prive di soglia”, per le quali non è previsto un limite consentito, e quelle “con soglia”, per le quali sono introdotti nuovi valori limite di esposizione professionale (i valori di concentrazione dell’agente nell’aria presente nel luogo di lavoro); - introdurre valori limite biologici (i valori dell’assorbimento dell’agente nel corpo del lavoratore rilevabili attraverso l’esame dell’aria espirata, delle urine o del sangue), attualmente previsti solo per gli agenti chimici (piombo e diisocianati), anche per quelli cancerogeni e mutageni, tenuto conto della riconosciuta tossicità degli stessi in età fertile; - prevedere specifici obblighi per i datori di lavoro quali evitare o ridurre l’utilizzo di queste sostanze, aggiornare la valutazione dei rischi, informare e formare periodicamente i lavoratori esposti nonché sottoporre gli stessi a sorveglianza sanitaria. È inoltre necessario conservare per almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività con esposizione agli agenti nocivi la documentazione aziendale (il registro di esposizione e le cartelle sanitarie) contenente i relativi dati. Le principali novità consistono nell’introduzione dei riferimenti alle “sostanze tossiche per la riproduzione” nel dettato di diversi articoli del TUS che richiamano gli agenti cancerogeni e mutageni. Ci sono anche le nuove definizioni di sostanza tossica per la riproduzione e valori limite biologico nell’art. 234 del TUS. Agli artt. 242 e 243 (Accertamenti sanitari e Registro di esposizione) compaiono i richiami ai valori limite di esposizione e biologico. Negli allegati segnaliamo l’inserimento di un nuovo Allegato XLIII-BIS sul Piombo e composti ionici, e le sostituzioni complete di: - ALLEGATO XXXVIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo I; - ALLEGATO XLIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo II. Il Decreto, inoltre, alza il valore limite di esposizione del benzene e include nuove sostanze nell'elenco degli agenti nocivi (tra cui i composti del nickel, il piombo inorganico e il monossido di carbonio). ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – patente a crediti modalità di presentazione della domanda Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024 “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”. La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 ed è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti. Il nuovo strumento è stato introdotto dal Legge 56/2024 di conversione del DL 19/2024 che ha stabilito l’obbligo del possesso di almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile. Sono esclusi coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali. La domanda va presentata sul portale dell’INL dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, autocertificando il possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Durc. All’esito della presentazione della domanda è rilasciata e resa disponibile sul portale dell'INL la patente in formato digitale contenente i dati informativi comunicati dagli interessati al momento della domanda. Tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dell’avvenuto rilascio della patente deve essere data comunicazione entro il termine di dieci giorni, da parte del soggetto titolare o suo delegato, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o, in mancanza, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Nel caso sia accertata la non veridicità di una o più dichiarazioni già rese sulla presenza dei requisiti previsti la patente è revocata e il rilascio di una nuova patente può essere richiesto decorsi dodici mesi dalla revoca adottata. Nell'art. 3 del DM vengono indicati i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente (infortuni da cui derivi la morte o una inabilità permanente, assoluta o parziale, di uno o più lavoratori imputabili al datore di lavoro almeno a titolo di colpa grave). L'articolo 4 del DM regolamenta l'attribuzione dei crediti (punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino a una soglia massima di 100 crediti complessivi, ai sensi del comma 5 nel quale sono state fissate le relative modalità). L’articolo 6 e 7 trattano della sospensione dell’incremento dei crediti e della modalità di recupero di quelli decurtati. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – patente a crediti - prime indicazioni dell’INL Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024 “Patente a crediti – prime indicazioni su “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ex art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”. In attuazione del DM n. 132 del 18 settembre 2024 sopra commentato, l'INL pubblica la Circolare che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente. A decorrere dal prossimo 1° ottobre, le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare (Autoceritifcazione-requisiti-Patente-versione-23-09-2024-ore-17). Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it ANTINCENDIO – qualifica del tecnico manutentore antincendio Decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2024 “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Il Decreto ha apportato delle modifiche al decreto controlli, il DM 1° settembre 2021, che riguardano la qualifica del tecnico manutentore antincendio. Prorogato al 25 settembre 2025 il termine per i tecnici manutentori antincendio per ottenere la qualifica, prolungando di un anno la scadenza precedente. L’art. 2 del decreto, stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore del DM 1° settembre 2021 avevano svolto attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di qualificazione. Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2024. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro – elenco violazioni dell’INL L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 6774 del 17 settembre 2024 “Violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D. Lgs. n. 103/2024” Facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, l’INL ha fornito l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024. Dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione. Si ricorda che la diffida amministrativa non potrà comunque essere emanata qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili. Viene poi ribadito che la nuova diffida troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data. ANTINCENDIO – Norma Tecnica UNI 9994-1:2024 – indicazioni del Ministero dell’interno Circolare del Ministero dell’Interno n. 13838 del 17 settembre 2024 “La norma UNI 9994-1:2024 - Informazioni ed indicazioni”. Con la Circolare vengono evidenziate le differenze sostanziali della norma tecnica con la precedente edizione del 2013. La nuova norma tecnica, nell'aggiornare con la sua quarta edizione i criteri per la manutenzione degli estintori d'incendio portatili e carrellati, apporta modifiche terminologiche, strumentali e riclassifica le tipologie di estintori a base d'acqua. Viene precisato che la sorveglianza, sempre organizzata dalla persona responsabile, può essere svolta da persone prive di competenze tecniche e semplicemente informate in quanto comporta principalmente azioni visive. Gli interventi di manutenzione, sempre organizzati dalla persona responsabile, sono svolti da tecnici manutentori qualificati ai sensi del DM 1/9/2021 ed espletati con la periodicità massima indicata nel prospetto 1 come combinabile con il prospetto 2. I tempi delle periodicità in mesi sono i valori massimi ammissibili. È previsto l'allungamento dei tempi di periodicità massima della fase di revisione programmata ed una modifica conservativa per quelli della fase di collaudo. Inoltre, sono specificate le modalità di determinazione delle decorrenze iniziali degli interventi manutentivi e si ribadisce la conformità al prototipo certificato anche nelle sostituzioni dei componenti. ATTREZZATURE DI LAVORO - prevenzione dei rischi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) Circolare del Ministero del lavoro n. 7, del 12 settembre 2024 “Problematiche di sicurezza legate all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)- circolare esplicativa”. La Circolare fornisce indicazioni di carattere generale concernenti gli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine. Si ribadisce l'importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione: - comunicazione di messa in servizio; - scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione; - istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell'attrezzatura; - verbali di verifica periodica; - registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite; - esito dell'indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011. Al fine di fornire un utile indirizzo per le attività di verifica dei vari soggetti, si indicano le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali: - zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro; - bracci articolati e telescopici; - zone con rinforzi locali (es. fazzoletti); - torretta porta ralla; - stabilizzatori; - cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci. PREPOSTO – obbligo di designazione nelle attività in appalto Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 4/2024 del 30/09/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024. La Camera di Commercio di Modena ha formulato i seguenti quesiti: - Obbligatorietà del preposto in attività di appalto: si domanda se sia sempre obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività viene svolta da due lavoratori in autonomia, che non esercitano funzioni di vigilanza e coordinamento uno sull’altro. - Individuazione del preposto tra il personale presente: si richiede se il preposto debba necessariamente essere uno dei lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o se possa essere designato un responsabile della commessa (es. project manager), che non si reca sul posto. - Attività in appalto svolta da un solo lavoratore: si chiede se, in caso di un unico lavoratore impiegato in un’attività, sia obbligatorio individuare un preposto. La Commissione risponde sul punto richiamando la normativa di riferimento del Testo Unico di Sicurezza e fornisce una sua interpretazione sulla figura del preposto. Sul ruolo del Preposto alla sicurezza, la Commissione richiama l’interpello 5/2023, confermando la volontà del legislatore di rafforzare il suo ruolo, quale figura di garanzia e conferma l’obbligo di una sua individuazione. Nelle piccole realtà, per il Ministero, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come “extrema ratio” a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa e “laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico e funzionali”. Quindi, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo il lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. La Commissione ricorda poi l’obbligo per datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto. L’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, “condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad esempio il project manager), non si reca presso il luogo delle attività” dice la Commissione. Proprio in considerazione del ruolo, il legislatore ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi. Va da sé che al di fuori di questi casi specifici contemplati dalla normativa, la necessità che un preposto dell’azienda appaltatrice sia presente nel momento in cui avviene il compimento di un’opera o di un servizio non potrà che discendere dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente organizzazione del lavoro che l’azienda si è data per tutelare i lavoratori da quegli stessi rischi. È bene chiarire che non esiste fonte normativa alcuna, che specifichi in via generale, la necessità che il preposto sia fisicamente presente presso ogni singolo luogo in cui i lavoratori dell’azienda svolgono lavorazioni in regime di appalto o di subappalto. Laddove invece la presenza di un preposto dell’appaltatore, fosse ritenuta necessaria al fine di contenere rischi interferenziali, tale scelta non potrà che scaturire nel quadro della cooperazione e del coordinamento che coinvolge la parte committente e appaltatrice e precede l’inizio dei lavori. In quest’ultimo caso la presenza di uno o più preposti, potrà senz’altro essere indicata, nel DUVRI o nel PSC, tra i cosiddetti costi della sicurezza da interferenze (che, come noto, debbono essere esplicitati a pena di nullità del contratto). INAIL – rivalutazione delle prestazioni economiche nei settori industria, navigazione, agricoltura, sanitario Circolare Inail n. 25 del 16 settembre 2024 “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2024”. Con la circolare viene comunicata la rivalutazione, che decorre dal 1° luglio 2024, di un incremento del 5,4%, calcolato dall’Istat rispetto all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. INAIL – rivalutazione degli indennizzi del danno biologico Circolare Inail n. 26 del 16 settembre 2024 “Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi con decorrenza 1° luglio 2024”. La Circolare informa che con decreto del Ministro del lavoro del 16 luglio 2024, n. 119, su proposta del Consiglio di amministrazione Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella misura del 5,4%, con decorrenza 1° luglio 2024. INAIL – Esempi di M.O.G. semplificati Pubblicato il documento “Esempi di M.O.G. semplificati prodotti da aziende afferenti al settore terziario: analisi di punti qualificanti e criticità”. Con questo documento, INAIL ha voluto verificare la reale funzionalità applicativa dello strumento fornito, analizzando i MOG prodotti dalle aziende che lo avevano utilizzato (in confronto a quelle che non lo avevano utilizzato), investigandone le criticità e i punti qualificanti. INAIL – imprese con Sistemi Gestione Sicurezza Il numero Dati INAIL di luglio 2024, conferma che l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL) sul lavoro nelle aziende, contribuisce in maniera efficace a diminuire gli infortuni proprio per l’azione di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori. I dati del rapporto evidenziano che nelle aziende certificate con SGSL gli infortuni diminuiscono in media del 22,6% per indice di frequenza e del 29,2% per gravità. I dati sono riportati nel quarto studio condotto su un campione composto da circa 26mila aziende certificate ISO 45001, realizzato dall’Istituto in collaborazione con Accredia, che sottolinea come nel quinquennio 2017-2021 l’andamento delle certificazioni di SGSL oggetto di accreditamento sia stato in continuo e costante aumento, nonostante la crisi pandemica. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE - bagni galvanici Il Coordinamento Nazionale Seveso, per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs 105/2015 (ex art. 11), ha recentemente pubblicato delle linee guida per la classificazione CLP dei bagni galvanici. La pubblicazione ha fatto seguito a una preliminare fase di consultazione pubblica con gli stakeholders del settore. Le “Linee guida per la classificazione CLP dei bagni galvanici e la verifica di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015” forniscono gli elementi di base per procedere con la classificazione delle miscele utilizzate negli impianti che effettuano trattamenti galvanici, mediante l’applicazione dei criteri definiti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) al fine di verificare l’eventuale assoggettabilità al D.lgs.105/2015 (normativa “Seveso”). L’utilità del documento è duplice: per gli ispettori al fine della verifica di assoggettabilità in fase di controllo, e per i Gestori degli impianti galvanici come supporto per l’analisi di rischio connesso con la detenzione delle sostanze pericolose presenti in stabilimento (analisi di sicurezza, rapporti di sicurezza), nonché per l’analisi di rischio chimico delle stesse sostanze. Resta inteso che le criticità evidenziate nella valutazione di alcune classificazioni contenute nelle linee guida sono da intendersi come indicative e ricognitive per una corretta valutazione del rischio presente nello stabilimento. Eventuali adeguamenti al progresso tecnico dei regolamenti europei, devono essere considerati nelle classificazioni proposte nelle linee guida, fermo restando la necessità di approcci cautelativi locali, sempre nel rispetto della normativa applicabile. Il documento è articolato in un documento principale in cui sono contenuti i principi generali, mentre gli allegati presentano approfondimenti che possono essere consultati a seconda delle necessità e dell’interesse. RIFIUTI – Regione Campania. Piano regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024 Deliberazione della Giunta Regionale n. 462 del 12 settembre 2024 “Piano nazionale e piano regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024. Determinazioni”. La Deliberazione, preso atto del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - anno 2024, adotta il Piano Regionale dei controlli sui prodotti chimici anno 2024, elaborato dal GTVR (Gruppo Tecnico di Vigilanza Reach), di cui all'allegato D alla presente deliberazione. NORME TECNICHE – Gestione per la qualità Norma Tecnica UNI ISO 10009:2024 “Gestione per la qualità - Guida agli strumenti della qualità e alla loro applicazione” La norma fornisce indicazioni sulla selezione e l'applicazione degli strumenti che possono essere utilizzati in un sistema di gestione per la qualità per: - caratterizzare un processo o una variabile; - facilitare la soluzione dei problemi; - evidenziare le aree di miglioramento; - migliorare l'efficacia. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 1991-1-2:2024 “Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni sulle strutture esposte al fuoco” I metodi indicati nell’Eurocodice sono applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile, con un carico d'incendio legato all'edificio e al suo utilizzo. La norma tratta le azioni termiche e meccaniche sulle strutture esposte al fuoco. Il documento è destinato ad essere utilizzato insieme alle parti dell'EN 1992 fino all'EN 1996 e all'EN 1999, che forniscono regole per la progettazione delle strutture per la resistenza al fuoco. La norma contiene azioni termiche nominali o basate su modelli fisici. Ulteriori dati e modelli per azioni termiche basate su modelli fisici sono forniti negli allegati. La norma non copre la valutazione dei danni di una struttura dopo un incendio. NORME TECNICHE – Illuminazione di emergenza Norma Tecnica UNI CEN/TS 17591:2024 “Applicazioni illuminotecniche - Sistemi adattativi di illuminazione di emergenza delle vie d'esodo” La specifica tecnica definisce i requisiti illuminotecnici e operativi per l'uso di sistemi adattivi di illuminazione di emergenza che possono interagire con sistemi di gestione e controllo o modificare il funzionamento dell'illuminazione di emergenza delle vie d'esodo in base ai requisiti della situazione contingente, in termini di flusso luminoso emesso, direzioni di fuga e caratteristiche e significato dei segnali di illuminazione di emergenza. I requisiti della specifica situazione possono richiedere il coinvolgimento e l'interazione con componenti e sistemi diversi dai sistemi di illuminazione di emergenza. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 134:2024 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti” La norma specifica la nomenclatura per i componenti tipici dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Esso non specifica quali o quanti componenti sono utilizzati e dove sono posizionati nell'apparecchio. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 352-6:2024 “Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza” Norma Tecnica UNI EN 352-8:2024 “Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro” Norma Tecnica UNI EN 352-9:2024 “Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza” Norma Tecnica UNI EN 352-10:2024 “Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro” Norma Tecnica UNI EN 13819-3:2024 “Protettori dell'udito - Prove - Parte 3: Metodi di prova acustici supplementari” Le norme specificano rispettivamente: - per le cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza, i requisiti di costruzione, progettazione, prestazioni, marcatura e informazioni per l'utilizzatore relative all'inclusione della comunicazione audio legata alla sicurezza; - per le cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro, i requisiti di costruzione, progettazione, prestazioni, marcatura e informazioni relative all'inclusione di un apparecchio audio per l'intrattenimento; - per gli inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza, i requisiti di costruzione, progettazione, prestazioni, marcatura e informazioni relative all'inclusione della comunicazione audio legata alla sicurezza; - per gli inserti con possibilità di ascolto audio, i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni per l'utilizzatore relative all'inclusione della funzione audio per l'intrattenimento; - metodi di prova acustici supplementari per protettori dell'udito con funzioni elettroniche aggiuntive. Lo scopo delle prove è consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nelle norme di prodotto appropriate. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 14325:2024 “Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di protezione chimica” La norma specifica la classificazione delle prestazioni e i metodi di prova per i materiali utilizzati negli indumenti di protezione contro i prodotti chimici, inclusi i guanti e le calzature. I guanti e gli stivali dovrebbero avere gli stessi requisiti di barriera protettiva chimica del tessuto quando sono parte integrante degli indumenti. Si tratta di una norma di riferimento alla quale possono fare riferimento in tutto o in parte le norme prestazionali degli indumenti di protezione chimica, ma non è esaustiva nel senso che le norme di prodotto potrebbero richiedere prove in base a norme di metodi di prova non inclusi in questa norma. NORME TECNICHE – Ventilatori Atex Norma Tecnica UNI EN 14986:2024 “Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive” La norma specifica i requisiti costruttivi per i ventilatori costruiti secondo le categorie 1, 2 e 3 del Gruppo II G (dei gruppi di esplosione IIA, IIB e idrogeno) e le categorie 2 e 3 del Gruppo II D, destinati all'uso in atmosfere esplosive. NORME TECNICHE – Caldaie per riscaldamento a gas Norma Tecnica UNI CEN/TS 15502-3-1:2024 “Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 3-1: H2NG e ACCF - Estensione della EN 15502-2-1:2022” La specifica tecnica estende il campo di applicazione della EN 15502-2-1 ad apparecchi dal tipo C1 al tipo C (11) e ad apparecchi di tipo B2, B3, B5: - completamente premiscelati ed equipaggiati con la funzione di controllo di combustione adattante (ACCF) e previsti per essere collegati a reti gas in cui la qualità del gas distribuito può variare ampiamente durante la vita utile dell'apparecchio, inclusi i casi in cui al gas naturale distribuito viene aggiunto H2 fino al 20% in volume (H2NG-Y20); - completamente premiscelati ed equipaggiati con controllo aria/gas pneumatico (PGAR), previsti per essere collegati a reti di gas naturale a cui può essere aggiunto H2 fino al 20% in volume (H2NG-Y20) e in cui la qualità del gas distribuito, senza considerare l'eventuale aggiunta di idrogeno, non varia apprezzabilmente durante la vita utile dell'apparecchio. NORME TECNICHE – Apparecchiature per saldatura a gas Norma Tecnica UNI EN ISO 9012:2024 “Apparecchiature per saldatura a gas - Cannelli manuali ad aspirazione d'aria - Requisiti e prove” La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i cannelli manuali ad aspirazione d'aria. La norma si applica ai cannelli per la brasatura forte, la brasatura dolce, il riscaldo, la fusione e ad altri procedimenti termici connessi, che utilizzano un gas combustibile ed aria aspirata (cannelli del tipo ad iniettore), e che sono utilizzati per un uso manuale. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 18119:2024 “Bombole per gas - Bombole e tubi per gas di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura - Ispezione periodica e prove” La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica e le prove per verificare l'integrità delle bombole e dei tubi per gas per essere re-introdotti in servizio per un ulteriore periodo di tempo. La norma si applica alle bombole per gas trasportabili di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura (singole o in un pacco) di capacità d'acqua da 0,5 l a 150 l per gas a pressione compressi e liquefatti e ai tubi per gas trasportabili di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura (singole o in un pacco) di capacità d'acqua maggiori di 150 l per gas a pressione compressi e liquefatti. Essa si applica anche, per quanto possibile, a bombole di capacità d'acqua minori di 0,5 l. NORME TECNICHE – Applicazioni ferroviarie Norma Tecnica UNI EN 15877-1:2024 “Applicazioni ferroviarie - Marcatura sui veicoli ferroviari - Parte 1: Carri merci” La norma identifica le informazioni che è richiesto siano marcate sui carri merci, o parti di carri merci, relative alle loro caratteristiche tecniche, di esercizio e di manutenzione. NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche Norma Tecnica UNI EN 13480-2:2024 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 2: Materiali” Norma Tecnica UNI EN 13480-6:2024 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 6: Requisiti addizionali per tubazioni interrate” Norma Tecnica UNI EN 13480-8:2024 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 8: Requisiti addizionali per tubazioni di alluminio e leghe di alluminio” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti dei prodotti in acciaio utilizzati per le tubazioni e i supporti industriali; - i requisiti per le tubazioni industriali sia totalmente che parzialmente interrate, oppure inserite in guaine o in protezioni similari. Essa è utilizzata in combinazione con le altre sei parti della UNI EN 13480:2024; - i requisiti per i sistemi di tubazioni industriali di alluminio e leghe di alluminio in aggiunta ai requisiti generali per le tubazioni industriali secondo la serie di norme UNI EN 13480:2024 e UNI CEN/TR 13480-7:2018. La norma specifica i requisiti solo per i prodotti forgiati. NORME TECNICHE – Acustica in edilizia Norma Tecnica UNI 11175-1:2024 “Acustica in edilizia - Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione delle norme tecniche alla tipologia costruttiva nazionale - Parte 1: metodo di calcolo semplificato basato su grandezze a numero unico” NORME TECNICHE – Acustica in edilizia Norma Tecnica UNI 11175-2:2024 “Acustica in edilizia - Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione delle norme tecniche alla tipologia costruttiva nazionale - Parte 2: Dati di ingresso per il modello di calcolo” Le norme specificano rispettivamente: - i calcoli, in relazione alle soluzioni tecniche, per ottenere determinati risultati. Elenca le grandezze acustiche rilevanti e definisce le applicazioni e le restrizioni; - indicazioni in merito al reperimento e utilizzo dei dati di ingresso e specifiche per la creazione di banche dati. I metodi di calcolo descritti nella norma UNI 11175-1 permettono la valutazione delle prestazioni acustiche attese in opera di elementi edilizi, a partire da specifici dati di ingresso relativi agli elementi in esame. Per ottenere risultati affidabili è necessario che tali dati siano attendibili. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN 13445-5:2024 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 5: Controlli e prove” La norma specifica i controlli e le prove dei recipienti a pressione non esposti a fiamma, realizzati in acciaio, prodotti individualmente o in serie, in conformità alla UNI EN 13445-2:2021. NORME TECNICHE – Valvole industriali Norma Tecnica UNI EN 17955:2024 “Valvole industriali - Sicurezza funzionale delle valvole automatiche di sicurezza” La norma definisce i requisiti degli elementi meccanici conformi di un articolo finale che possono essere valutati secondo i principi della norma EN 61508 al fine di integrarli in un sistema di sicurezza. Fornisce un metodo per determinare tutti i fattori rilevanti, associati al prodotto, per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti. NORME TECNICHE – Piscine Norma Tecnica UNI EN 15288-1:2024 “Piscine per utilizzo pubblico - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione” Norma Tecnica UNI EN 13451-1:2024 “Attrezzature per piscine - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova per attrezzature installate in piscine ad uso pubblico” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza relativi a determinati aspetti di progettazione e costruzione delle piscine classificate secondo il punto 4 della norma; - i requisiti di sicurezza generali e i metodi di prova per l'attrezzatura utilizzata nelle piscine ad uso pubblico classificate come specificato nella UNI EN 15288-1 e UNI EN 15288-2. --- ## Circolare: RENTRI URL: https://lachiver.com/news/circolare-rentri-3180 Lachiver Servizi Circolare Informativa 01/2024 CIRCOLARE: RENTRI NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI A partire dal 15 dicembre 2024 sarà ufficialmente operativo il Nuovo sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che introdurrà una nuova modalità di gestione per assolvere agli obblighi già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 in merito alla tenuta e vidimazione dei Registri cronologici di Carico e Scarico rifiuti e alla emissione, vidimazione e compilazione dei Formulari di Identificazione per il trasporto dei Rifiuti (FIR). Considerata l’importanza dell’argomento, l’imminenza delle prime scadenze e le numerose novità previste per la tenuta di Registri e Formulari, per meglio orientarVi nella compresione Vi suggeriamo di leggere la scheda qui collegata Lachiver Servizi si rende fin d'ora disponibile per la consulenza operativa, inoltre, intende organizzare incontri di approfondimento on-line. Per manifestare il Vostro interesse Vi preghiamo di compilare il questionario qui collegato --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2024-3178 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 08/2024 AMBIENTE PFAS – Linee guida per il monitoraggio nelle acque potabili Comunicazione (UE) 7 agosto 2024, n. 4910. Linee guida tecniche sui metodi d’analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano. Vengono stabilite le linee guida tecniche sui metodi di analisi da utilizzarsi per la misurazione delle PFAS nelle acque destinate al consumo umano, per i parametri “PFAS – totale” e “somma di PFAS”. Le linee guida hanno l’obiettivo di accelerare il monitoraggio delle PFAS e permettere di conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva (UE) n.2020/2184 (Direttiva Acqua Potabile), la quale ha stabilito specifici valori limite che gli Stati membri devono garantire vengano soddisfatti entro il 12 gennaio 2026. Ricordiamo che l’Italia ha emanato, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, il Decreto n.18/2023, in vigore dal 21 marzo 2023. BIOCARBURANTI – nuove materie prime per la produzione Direttiva CEE/CEEA/CE 14 marzo 2024, n. 1405. Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas. Con l’obiettivo di aumentare la quota di energie rinnovabili, l’Unione include una nuova serie di materie utili per la produzione di biocarburanti e biogas, tra cui troviamo oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica, metanolo grezzo proveniente dalla produzione di pasta di legno, cianobatteri ed acque reflue comunali. In vigore dal 6 giugno 2024. ACQUE RIUTILIZZO – documento tecnico SNPA Pubblicazioni tecniche SNPA 2024 – ISBN 978-88-448-1223-2. Il riutilizzo delle acque reflue urbane da impianti di depurazione urbani: ricognizione sui controlli e quadro conoscitivo nazionale. È stato pubblicato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) il rapporto sul riutilizzo delle acque reflue urbane, con l’obiettivo di illustrare il quadro normativo di riferimento sul tema a livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, con focus particolare relativamente al riutilizzo in agricoltura. Sono inoltre oggetto di trattazione i protocolli operativi per il controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane destinate al riutilizzo presenti a livello nazionale, con analisi di alcuni casi studio di diverse regioni. VALUTAZIONI AMBIENTALI – linee guida per i data center Decreto Ministeriale 2 agosto 2024, n. 257. Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei data center. I data center (infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione di risorse informatiche), in base alle stime dell’UE, rappresentano attualmente quasi il 3% della domanda di elettricità dell’Unione: nel Decreto n.257/2024 vengono definiti gli aspetti da tenere in considerazione nel processo di elaborazione di progetti di data center soggetti a valutazione ambientale, sotto forma di linee guida che descrivono le metodologie applicabili e chiariscono le modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore. Le linee guida si focalizzano nello specifico sulle istanze relative ai data center assistiti da gruppi elettrogeni di emergenza con potenza superiore complessivamente a 50 MWt (che comportano l’assoggettamento all’Autorizzazione Integrata Ambientale). SOSTANZE PERICOLOSE – Protocollo d’intesa per la dismissione dell’amalgama dentale Protocollo d'intesa 08 agosto 2024 - Progressiva dismissione dell'uso dell'amalgama dentale in ambito odontostomatologico. Il Ministero della salute, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e una serie di ulteriori attori coinvolti sul tema hanno elaborato un Protocollo d’intesa per garantire la progressiva dismissione dell’uso dell’amalgama dentale in ambito odontostomatologico (con obiettivo di completa eliminazione entro il 31 dicembre 2024), in accordo con quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2017/852, come modificato dal Regolamento (UE) n.2024/1849. VARIE – conversione in legge Decreto materie prime critiche Legge 8 agosto 2024, n. 115. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. È stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto n. 84/2024, che definisce misure per l’attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2024/1252, in relazione all’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche “strategiche”, per il loro ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica, con l’obiettivo di assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti di estrazione di carattere strategico. Sono state introdotte modifiche nel merito della razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico (tra cui il posticipo al 31 dicembre 2024 del termine entro cui i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore o uguale a 10 kW in esercizio dal 2006 al 2012 possono comunicare al Gestore dei servizi energetici la scelta di partecipare ad un sistema collettivo di gestione dei RAEE ed inviare la relativa documentazione), dell’export dei rottami metallici che richiede notifica preventiva (con allungamento dell’elenco delle tipologie ricomprese nelle disposizioni) e delle disposizioni per l’approvvigionamento urgente di materie produttive necessarie alle filiere del Made in Italy. Secondo la Legge di conversione, il nuovo Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche dovrà, tra gli altri compiti, predisporre ogni tre anni un Piano Nazionale delle materie prime critiche; ISPRA, invece, avrà il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione (mappatura dei minerali, campagne geotermiche, indagini geognostiche) e vigilare sui progetti di ricerca/estrazione/trasformazione/riciclaggio strategici. In vigore dal 14 agosto 2024. EMISSIONI INDUSTRIALI – conversione in legge Decreto n. 89/2024 Legge 8 agosto 2024, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. È stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto n. 89/2024. Viene confermata l’istituzione del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (CCS), attività considerate strategiche per la politica energetica nazionale ed europea nella lotta ai cambiamenti climatici. Il Comitato dovrà, tra gli altri compiti, occuparsi di individuare le aree idonee per lo stoccaggio di anidride carbonica, esaminare le istanze ai fini di assegnazione delle licenze di esplorazione, approvare i piani di monitoraggio. In vigore dal 21 agosto 2024. CAM – interventi edilizi Decreto Ministeriale 5 agosto 2024. Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi". Viene modificato il Decreto n. 256/2022, che contiene i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono rispettare quando affidano i servizi di progettazione e i lavori per interventi edilizi. La modifica riguarda le specifiche tecniche per gli isolanti termici e acustici, dove il contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotti per la voce “vetro cellulare” passa dal 60% al 50%. In vigore dal 23 agosto 2024. CAM – infrastrutture stradali Decreto Ministeriale 5 agosto 2024. Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Vengono adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi, da seguire da parte delle stazioni appaltanti, per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale. Nel documento sono inclusi i criteri relativi al progetto (come la sostenibilità ambientale), ai prodotti da costruzione (ad es. il contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo) e al cantiere. In vigore dal 21 dicembre 2024. CAM – sistemi edifici-impianti Decreto Ministeriale 12 agosto 2024. Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC). Adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi relativi all’affidamento integrato dei contratti a prestazione energetica di servizi energetici (servizio elettrico e termico) per i sistemi edifici-impianti (sistema complesso, nel quale si sommano tutti gli effetti fisici determinati dall’interazione dello stesso con l’ambiente esterno mediante flussi di materia ed energia, caratterizzato da diverse parti interdipendenti tra di loro e le cui interazioni ed interconnessioni ne determinano le prestazioni energetiche). Nella definizione della documentazione di gara dovranno dunque essere inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai nuovi CAM. Obiettivo generale è contribuire all’efficientamento energetico dei servizi energetici per edifici, sistemi tecnici per l’edilizia e tutti gli altri impianti oggetto di contratti a prestazione energetica. In vigore dal 27 dicembre 2024. BIOCARBURANTI – nuove disposizioni sulla certificazione Decreto Ministeriale 7 agosto 2024 n.294. Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato. Il Decreto aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019 (Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi), ai sensi dall'articolo 42, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) ed introduce nuove disposizioni relative a: - il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, con relative modalità di funzionamento e procedure; - l’adesione ai sistemi di certificazione per i Rfnbo (carburanti rinnovabili di origine non biologica) e Rcf (carburanti da carbonio riciclato); - idrogeno da fonte biologica. In vigore dal 27 agosto 2024. AEE/SOSTANZE PERICOLOSE – esenzione per cadmio e piombo Decreto Ministeriale 20 giugno 2024. Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). Con la modifica dell’allegato III del D.Lgs. n. 27/2014, in recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/232, viene prevista una deroga al divieto di utilizzo di cadmio e piombo nel PVC recuperato utilizzato per finestre e porte elettriche ed elettroniche, a condizione che la concentrazione in peso non superi lo 0,1% per il cadmio e l’1,5% per il piombo. La decisione di approvare l’uso di PVC recuperato, seppur contenente cadmio e piombo, deriva dalle considerazioni nel merito del suo minore impatto, in termini di energia e risorse per la produzione, rispetto al PVC vergine. L’esenzione è valida dal 1° agosto 2024 e fino al 28 maggio 2028. BIOCARBURANTI – recepimento della Direttiva UE n. 2024/1405 sulle materie prime per la produzione Decreto 8 agosto 2024. Sostituzione dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Materie prime double counting. Vengono aggiunte nuove materie prime all’elenco di quelle utilizzabili per la produzione di biocarburanti e biogas nel settore dei trasporti, contenute nell’allegato VIII del D.Lgs. n.199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), in recepimento della Direttiva (UE) n.2024/1405. In vigore dal 23 agosto 2024. MOBILITY MANAGEMENT – indirizzi operativi per i Mobility Manager d’Area Indirizzi operativi per le attività dei Mobility Manager d'Area - Documento redatto nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico sul mobility management di cui al Decreto Ministeriale n.231 del 22 luglio 2022. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha redatto un documento tecnico che riporta gli indirizzi operativi per i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Mobility Manager d’Area (figura inserita internamente alle Pubbliche Amministrazioni, tra il personale in ruolo del Comune, che affianca il Mobility Manager delle aziende con sede in territorio comunale), con indicazione delle attività ad essi assegnate e supporto per il loro svolgimento. VARIE – indirizzi operativi per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile Indirizzi operativi per la redazione del piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) per i comuni dai 50.000 ai 100.000 abitanti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha elaborato un documento, rivolto ai Comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e i 100.000 abitanti non ricompresi nel territorio di città metropolitane e alle città individuate quali nodi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, con gli indirizzi operativi per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), strumenti di pianificazione strategica elaborati per affrontare le sfide della mobilità urbana di persone e merci, conciliando la lotta all’inquinamento atmosferico e al cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale, in un orizzonte temporale decennale. VARIE – Regione Lombardia. Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale Legge Regionale 8 agosto 2024, n. 15. Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale. La nuova legge regionale lombarda n.15/2024 cerca di disciplinare i processi di pianificazione territoriale per la localizzazione di insediamenti logistici con rilevanza sovracomunale (superficie operativa superiore a tre ettari, inclusi magazzini, uffici e piazzali), in modo tale da gestire gli effetti sul territorio, anche dal punto di vista ambientale, di questa tipologia di insediamenti. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta Regionale dovrà stabilire i criteri con cui le Province e la Città metropolitana di Milano, entro i successivi 12 mesi, dovranno definire gli ambiti territoriali idonei per la localizzazione di tali insediamenti. In vigore dal 13 agosto 2024. RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Veneto. Approvazione Programma regionale di controllo delle sostanze radioattive nelle acque potabili Deliberazione della Giunta Regionale n. 974 del 27 agosto 2024. Approvazione del Programma regionale di Controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano (PdC-3) - Biennio 2023-2024. DGR 20 maggio 2022, n. 581. È stato approvato il terzo Programma regionale di Controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano (PdC-3) per il biennio 2023-2024, finalizzato a garantire il rispetto dei valori di parametro definiti dal D.Lgs. n. 28/2016 (Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano). BIOCARBURANTI – Regione Veneto. Autorizzazioni per l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano Deliberazione della Giunta Regionale n. 958 del 13 agosto 2024. Determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano. L.R. n. 11/2001, art. 42. Vengono deliberate modalità organizzative in relazione all’adozione del provvedimento finale di modifica, integrazione, voltura e subentro del titolo abilitativo delle autorizzazioni di competenza regionale rilasciate per l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano. La responsabilità dell’adozione del provvedimento è in capo al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, così come la responsabilità di assumere i provvedimenti di messa in pristino dei luoghi una volta cessata l’attività di produzione e ad emanare sanzioni amministrative. VARIE – Regione Veneto. Territorio di applicazione del progetto MoVe-In Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 238 del 02 agosto 2024. Approvazione della revisione del territorio di applicazione del progetto MoVe-In (limitazione al traffico dei veicoli più inquinanti) in esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 230 del 20.11.2023. È stata approvata la revisione del territorio di applicazione del progetto MoVe-In (prevista annualmente a partire dal 1° ottobre 2024), in ragione dell'aggiornamento delle adesioni da parte dei Comuni. RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Provincia di Verona. Piano di azione per assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/ Delibera del Presidente n.90 del 05/08/2024. Adozione del Piano di azione per gli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno per il quinquennio 2024-2028, ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" – quarta fase. Con deliberazione n. 64 del 17 giugno 2024, la Provincia di Verona ha adottato la mappatura acustica per le strade provinciali con flussi di traffico superiore ai 3.000.000 veicoli/anno. Viene dunque ora adottato il Piano d’Azione per gli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore a 3.000.000 di veicoli/anno, elaborato sulla base di tale mappatura acustica. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI ISO/PAS 1 agosto 2024, n. 1996-3 Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 3: Metodo oggettivo per la misurazione della rilevanza dei suoni impulsivi e per la correzione del LAeq. Il presente metodo categorizza in maniera oggettiva le sorgenti tramite la determinazione della rilevanza del suono impulsivo, con l'obiettivo di correlarla alla risposta della comunità. Tale metodo per la misurazione della rilevanza dei suoni impulsivi è inteso per sorgenti non identificate come colpi da arma da fuoco o suoni impulsivi ad alta energia. Tipicamente produce correzioni nell'intervallo da 0,0 dB a 9,0 dB. NORME TECNICHE – Luce e illuminazione Norma Tecnica UNI EN 1 agosto 2024, n. 12665 Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici. La norma definisce i termini fondamentali e le definizioni da utilizzare in tutte le applicazioni illuminotecniche. Definisce inoltre un quadro di riferimento per le specifiche dei requisiti illuminotecnici, fornendo dettagli sugli aspetti da considerare nella definizione di tali requisiti. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 8 agosto 2024, n. 5114-1 Acustica - Determinazione delle incertezze associate alle misure di emissione sonora - Parte 1: Livelli di potenza sonora determinati da misure di pressione sonora. La norma fornisce indicazioni sulla determinazione delle incertezze di misura dei livelli di potenza sonora determinati secondo la ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746, ISO 3747 o secondo un codice di prova del rumore basato su una di queste norme di misura. NORME TECNICHE – Radiazioni ionizzanti Norma Tecnica UNI EN ISO 8 agosto 2024, n. 18589-2 Misurazione della radioattività nell'ambiente - Suolo - Parte 2: Guida per la selezione della strategia di campionamento, il campionamento e il pre-trattamento dei campioni. La norma specifica i requisiti generali, basati sulle norme ISO 11074 e ISO/IEC 17025, per tutte le fasi di pianificazione (studio a tavolino e ricognizione dell'area) del campionamento e della preparazione dei campioni per le misure. Include la selezione della strategia di campionamento, lo schema del piano di campionamento, la presentazione generale dei metodi e delle attrezzature di campionamento nonché la metodologia di pre-trattamento dei campioni adattato alle misure dei radionuclidi nel suolo includendo materiali granulari di origine naturale che contengono NORM o radionuclidi artificiali, come fango, sedimento, detriti di materiale da costruzione, rifiuti solidi di diverso tipo e materiali naturalmente radioattivi tecnologicamente potenziati (TE-NORM) (da miniere, combustione del carbone, produzione di fertilizzanti fosfatici). SICUREZZA ANTINCENDIO – criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature – aggiornamento Norma Tecnica UNI 9994-1:2024 “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione” Il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, indica che per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi, essi dovranno essere eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto. La norma tecnica di riferimento conferisce presunzione di conformità, gli interventi potranno essere attuati anche tramite i modelli di gestione di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008. Il 25 luglio 2024 è stata pubblicata la Norma Tecnica UNI 9994-1:2024 “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”. La norma tecnica, revisione della precedente del 2013, prescrive i criteri che guidano il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, per garantirne l’efficienza. La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori di incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d’incendio per fuochi di classe D. Non si applica alle attività di installazione degli estintori d’incendio. Le principali novità della norma riguardano la periodicità massima per gli interventi di revisione e collaudo degli estintori, indicati nelle seguenti tabelle: Tipologia estintore Periodicità revisione UNI 9994-1:2013 Nuova periodicità revisione UNI 9994-1:2024 Polvere (tutte le tipologie) 36 mesi 60 mesi Acqua serbatoio plastificato a pressione permanente 48 mesi 60 mesi Acqua serbatoio inox a pressione permanente 48 mesi 60 mesi Acqua serbatoio plastificato a pressione ausiliaria 48 mesi 60 mesi Acqua serbatoio inox a pressione ausiliaria 48 mesi 60 mesi Idrico/schiuma cartuccia serbatoio plastificato pressione permanente 48 mesi 60 mesi Idrico/schiuma cartuccia serbatoio inox pressione permanente 48 mesi 60 mesi Idrico/schiuma cartuccia serbatoio plastificato pressione ausiliaria 48 mesi 60 mesi Idrico/schiuma cartuccia serbatoio inox pressione ausiliaria 48 mesi 60 mesi Rispetto alla precedente norma, non cambia, invece, la periodicità della revisione degli estintori a biossido di carbonio – CO2 (60 mesi) e idrocarburi alogenati (72 mesi). Tipologia estintore Periodicità collaudo UNI 9994-1:2013 Nuova Periodicità collaudo UNI 9994-1:2024 Polvere (tutte le tipologie) 144 mesi 120 mesi Idrocarburi alogenati (tutte le tipologie) 144 mesi 120 mesi Acqua serbatoio plastificato a pressione permanente 96 mesi 72 mesi Acqua serbatoio inox a pressione permanente 144 mesi 120 mesi Acqua serbatoio plastificato a pressione ausiliaria 96 mesi 72 mesi Acqua serbatoio inox a pressione ausiliaria 144 mesi 120 mesi Idrico/schiuma miscelato serbatoio inox pressione permanente 144 mesi 120 mesi Idrico/schiuma miscelato serbatoio inox pressione ausiliaria 144 mesi 120 mesi Idrico/schiuma cartuccia serbatoio plastificato pressione permanente 96 mesi 72 mesi Idrico/schiuma cartuccia serbatoio inox pressione permanente 144 mesi 120 mesi Idrico/schiuma cartuccia serbatoio plastificato pressione ausiliaria 96 mesi 72 mesi Idrico/schiuma cartuccia serbatoio inox pressione ausiliaria 144 mesi 120 mesi Le nuove tempistiche di revisione e collaudo degli estintori valgono per le manutenzioni effettuate a partire dall’agosto 2024 sia sugli estintori già presenti, sia su quelli prodotti e installati dopo il 25 luglio 2024. Secondo le norme vigenti (DM 1° settembre 2021), il datore di lavoro deve garantire che le attrezzature antincendio e quindi anche gli estintori presenti in azienda siano sottoposti a regolare manutenzione, affinché siano sempre efficienti nel caso di emergenza per rischio incendio. La manutenzione degli estintori avviene ad opera di tecnici specializzati e abilitati, esterni all'azienda e in possesso delle attrezzature idonee. All'interno dell'impresa va comunque prevista una persona responsabile del programma di manutenzione e delle ispezioni eseguite, che vanno riportate in un apposito registro (quest'ultimo va sempre messo a disposizione dell'autorità competente e del manutentore stesso). La manutenzione degli estintori, secondo quanto previsto dalla norma, si compone delle seguenti sei tipologie di attività: RADIAZIONI IONIZZANTI – modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università e della Ricerca, n. 362 del 23 luglio 2024 recante modifiche al D.M. 4 maggio 2022 in tema di modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il Decreto introduce le seguenti principali modifiche: - iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati: sono state aggiornate le modalità di iscrizione per i medici autorizzati a sorvegliare la salute dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti; - formazione e aggiornamento professionale: sono stati definiti nuovi requisiti per la formazione e l’aggiornamento professionale dei medici autorizzati; - sorveglianza sanitaria: sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 73 del 2 agosto 2024 “cinquantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il cinquantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro - prime indicazioni operative dell’INL L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, le prime indicazioni operative relativamente all’applicazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 103/2024, in materia di “semplificazione dei controlli sulle attività economiche”. Di seguito le principali indicazioni operative dell’INL: - L’art. 2: introduce alcune disposizioni finalizzate ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi, tuttavia non ancora effettivamente operative. - L’art. 3 del decreto istituisce, ai fini della programmazione dei controlli, un “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, riferito ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della sicurezza dei lavoratori ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, della igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica. Rispetto a ciascun ambito l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) (art. 4, L. n. 317/1986) elabora, sulla base di alcuni parametri (ad es. esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e settore economico in cui opera il soggetto controllato) norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso “al quale è associabile un Report certificativo”. - L’art. 4 del decreto, sebbene non immediatamente operativo, appare comunque di particolare interesse per l’INL, in quanto fornisce importanti indicazioni ai fini della programmazione dell’attività di vigilanza. La disposizione stabilisce infatti che, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, “le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993. - L’art. 5 del decreto introduce alcuni principi informatori sui controlli alle imprese di interesse per l’INL. La disposizione rimette a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali apposite linee guida o FAQ finalizzate ad agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i quali dovranno fondarsi sul principio della “fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni”, nonché su quelli della “efficacia, efficienza e proporzionalità”, minimizzando le richieste documentali “secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato”. Trattasi di principi che già guidano anche l’azione ispettiva dell’INL che, non a caso, in passato aveva dato indicazioni in tal senso. L’art. 5 prevede, inoltre, che “non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta”. Tale ultima disposizione richiede, quindi, un più attento e capillare coordinamento con le altre amministrazioni che operano controlli in materia di lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento ad INPS, INAIL e Guardia di Finanza, per quanto concerne le verifiche in materia di lavoro sommerso. - L’art. 6 del decreto è quello che più impatta sulle attività di controllo di competenza dell’INL. Si prevede anzitutto che “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. La diffida amministrativa, così come definita all’art. 1 del decreto, troverà dunque applicazione nelle ipotesi in cui si rinvengano tutti i presupposti normativi. Si rimanda alla lettura integrale della Nota per quanto riguarda gli aspetti del campo di applicazione ed al procedimento della diffida amministrativa. L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico. INAIL – sostanze chimiche sensibilizzanti Pubblicata la scheda “Sostanze chimiche sensibilizzanti”. Secondo la normativa europea un agente chimico viene classificato come “sensibilizzante” nel caso in cui risponda a specifici criteri definiti nel regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP). In particolare, viene classificato come “sensibilizzante respiratorio” (cat. 1) se c’è evidenza, nell’essere umano, della possibilità di indurre una specifica ipersensibilità respiratoria oppure in presenza di risultati positivi da appropriati test su animali. Analogamente, si classifica come “sensibilizzante per la cute” (cat. 1) se c’è evidenza che la sostanza possa causare nell’essere umano una sensibilizzazione per contatto cutaneo oppure se ci sono risultati positivi da appropriati test sull’animale. L’attenzione al rischio legato all’esposizione ai sensibilizzanti chimici è andata crescendo negli ultimi anni, in Europa si è stimato che circa 5 milioni di persone siano sensibilizzate a diverse sostanze, in particolare per contatto con articoli tessili o di cuoio. Per quanto riguarda gli effetti sulla pelle e partendo dall’inventario delle classificazioni ed etichettature, più di 14.000 sostanze, di cui oltre 1.000 in classificazione armonizzata, hanno indicazioni di un rischio di sensibilizzazione cutanea. Già dal 2012 il Comitato degli Stati membri (MSC) ha ritenuto che “forti” sensibilizzanti respiratori per la loro aggressività dessero luogo a un livello di preoccupazione equivalente a quello delle sostanze estremamente preoccupanti (VHC), che annoverano anche gli agenti chimici cancerogeni, mutageni e reprotossici. INAIL – infortuni sul lavoro in orario notturno Pubblicato il documento “Gli infortuni sul lavoro in orario notturno in Italia”, che tratta il lavoro notturno, che analizza la normativa vigente, la quantità di lavoratori interessati e in particolar modo il relativo fenomeno infortunistico. Il documento aggiorna e approfondisce a distanza di anni una precedente pubblicazione che ha rappresentato il primo studio sul fenomeno infortunistico dei lavoratori in orario notturno. A distanza di tempo si è voluta riesaminare la tematica con l’intento di aggiornare le statistiche degli infortuni sul lavoro, ampliando le analisi con ulteriori variabili, per evidenziare peculiarità e cogliere aspetti nuovi. L’arco temporale preso in esame per lo studio del fenomeno infortunistico è il quinquennio 2018-2022; le statistiche presentate analizzano sia le denunce, con l’evidenza dei casi mortali, sia le definizioni positive e le conseguenze degli eventi. MICROCLIMA – Regione Piemonte. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole Ordinanza del Presidente della Regione n. 1/2024/XII del 2 agosto 2024 “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 32 della Legge 833/1978. Misure di prevenzione sull'intero territorio regionale per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole”. L’Ordinanza dispone che a decorrere dal 5 agosto 2024 e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, sull'intero territorio regionale della Regione Piemonte, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati, del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#caldo o altre attività equiparabili ove non sia possibile introdurre misure del riduzione del rischio, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO"; la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato. NORME TECNICHE – Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro - malattie infettive Norma Tecnica UNI ISO 45006:2024 “Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro - Linee di indirizzo per le organizzazioni per prevenire, controllare e gestire le malattie infettive” La norma fornisce linee guida per le organizzazioni su come prevenire o controllare l'esposizione agli agenti infettivi sul posto di lavoro e gestire i rischi associati alle malattie infettive che: - presentino un rischio di gravi malattie o decessi e possono avere un impatto sulla salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori e di altre parti interessate; - presentino un rischio inferiore per la salute ma hanno un impatto significativo sull'organizzazione, sui suoi lavoratori e su altre parti interessate. Il documento è applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori. NORME TECNICHE – Protezione dalle radiazioni Norma Tecnica UNI EN ISO 14146:2024 “Protezione dalle radiazioni - Criteri e curve limite di riferimento di prestazione per la verifica periodica di servizi di dosimetria” La norma specifica i criteri e le procedure di verifica da utilizzarsi per la verifica periodica della prestazione di servizi di dosimetria che forniscono dosimetri personali o di area. La qualità di un fornitore di dosimetria individuale dipende sia dalle caratteristiche del sistema dosimetrico approvato e caratterizzato con test di tipo che dall'esperienza e formazione del personale del servizio di dosimetria insieme alle procedure di calibrazione e di assicurazione di qualità. Un dosimetro di area può essere un dosimetro per ambienti di lavoro o ambientale. La valutazione della prestazione può essere realizzata come parte della procedura di approvazione (riconoscimento) del sistema dosimetrico come controllo indipendente per la verifica che quel servizio di dosimetria soddisfa specificati requisiti nazionali o internazionali in condizioni di irraggiamento rappresentative che simulano o ci si attende nei campi di radiazione delle attività con rischi da radiazioni ionizzanti che devono essere monitorate. La presente norma si applica a dosimetri personali e di area per la misura della esposizione esterna di foroni con una energia media (mediata sulla fluenza) compresa fra 8 keV e 10 MeV, campi di radiazione beta con una energia media (mediata sulla fluenza) compresa fra 60 keV e 1,2 MeV e campi di neutroni con energia media (mediata sulla fluenza) compresa fra 25,3 meV, cioè neutroni termici con una distribuzione di energia Maxwelliana con kT = 25,3 meV, e 200 MeV. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI ISO/PAS 1996-3:2024 “Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 3: Metodo oggettivo per la misurazione della rilevanza dei suoni impulsivi e per la correzione del LAeq” Il metodo categorizza in maniera oggettiva le sorgenti tramite la determinazione della rilevanza del suono impulsivo, con l'obiettivo di correlarla alla risposta della comunità. Tale metodo per la misurazione della rilevanza dei suoni impulsivi è inteso per sorgenti non identificate come colpi da arma da fuoco o suoni impulsivi ad alta energia. Tipicamente produce correzioni nell'intervallo da 0,0 dB a 9,0 dB. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 5114-1:2024 “Acustica - Determinazione delle incertezze associate alle misure di emissione sonora - Parte 1: Livelli di potenza sonora determinati da misure di pressione sonora” La norma fornisce indicazioni sulla determinazione delle incertezze di misura dei livelli di potenza sonora determinati secondo la ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746, ISO 3747 o secondo un codice di prova del rumore basato su una di queste norme di misura. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 12077-2:2024 “Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Requisiti per la salute e la sicurezza - Parte 2: Dispositivi di limitazione e indicazione” La norma specifica i requisiti generali per l'applicazione e per i parametri di funzionamento dei dispositivi limitatori e indicatori installati sulle gru motorizzate. La norma non riguarda le operazioni di montaggio, smontaggio o cambiamento di configurazione della gru. NORME TECNICHE – Indumenti di protezione Norma Tecnica UNI EN ISO 24231:2024 “Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia - Metodo di prova per capi di abbigliamento pronti da indossare contro goccioline ad alta energia provenienti dall'alto” La norma specifica un metodo di prova per determinare la tenuta ai liquidi degli indumenti di protezione contro la pioggia, utilizzando un manichino statico esposto dall'alto a una grande quantità di goccioline ad alta energia. Esso è applicabile alle prove su giacche, pantaloni, cappotti e abiti interi o due pezzi. Il documento non è applicabile alla prova di resistenza dei capi di abbigliamento ad altre condizioni atmosferiche, per esempio neve, grandine o forti venti. NORME TECNICHE – Luce e illuminazione Norma Tecnica UNI EN 12665:2024 “Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici” La norma definisce i termini fondamentali e le definizioni da utilizzare in tutte le applicazioni illuminotecniche. Definisce inoltre un quadro di riferimento per le specifiche dei requisiti illuminotecnici, fornendo dettagli sugli aspetti da considerare nella definizione di tali requisiti. NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-6:2024 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupie)” La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per fresatrici verticali monoalbero, adatte ad un uso produttivo continuo. Le macchine sono progettate per tagliare legno massiccio e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-luglio-2024-3177 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 07/2024 AMBIENTE SOSTENIBILITA’ – Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. Pubblicata la Direttiva UE n. 2024/1760, relativa alla “Due Diligence” aziendale ai fini della sostenibilità, che stabilisce norme in materia di: - Obblighi rispetto agli impatti (ambientali e sui diritti umani) negativi, effettivi e potenziali, delle attività di società, loro filiazioni e loro partner commerciali e responsabilità delle violazioni di tali obblighi; - Obblighi di adottare ed attuare piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici che rendano compatibili le strategie aziendali con quanto previsto dall’accordo di Parigi. Le principali realtà, tra le altre, che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva sono le grandi società con > 1000 dipendenti e con fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nell’ultimo esercizio, per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio di esercizio. Per dimostrare una condotta responsabile, le aziende dovranno esercitare il dovere di diligenza in diversi modi: integrandolo nelle proprie politiche e sistemi di gestione dei rischi; individuando, valutando, prevenendo, attenuando e riparando i loro impatti negativi; svolgendo dialoghi con i portatori di interessi; instaurando e mantenendo meccanismi di notifica e procedure di reclamo; monitorando l’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza; effettuando comunicazioni pubbliche sul dovere di diligenza. In vigore dal 25 luglio 2024, dovrà essere recepita entro il 26 luglio 2026. I relativi obblighi prevedono specifiche date di decorrenza a seconda dell’entità della realtà aziendale (le prime imprese interessate, dal 2027, saranno quelle con > 5000 dipendenti e un fatturato globale > 1,5 miliardi di euro). PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE – ventilatori a motore Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione. Aggiornate le specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore, con potenza elettrica di ingresso compresa tra 125 W e 500 kW al loro punto di massima efficienza, anche quando integrati in altri prodotti. In vigore dal 24 luglio 2024, si applica dal 24 luglio 2026 (l’art. 6 e l’art. 9, paragrafo 2, si applicano dal 24 luglio 2024). SOSTANZE PERICOLOSE – nuovi divieti all’uso del mercurio Regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/852, sul mercurio per quanto riguarda l’amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione importazione e fabbricazione. Nuove restrizioni agli usi del mercurio. Viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2025, è vietato l’utilizzo e l’esportazione dell’amalgama dentale e dal 1° luglio 2026 anche l’importazione e fabbricazione (salvo esigenze mediche specifiche del paziente). Inoltre, dal 2026 e dal 2027 verrà vietata anche importazione, esportazione e fabbricazione di una serie di lampade a mercurio. In vigore dal 30 luglio 2024. SOSTENIBILITA’ – norme europee sulla riparazione dei beni Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. L’Unione europea stabilisce norme comuni sulla riparazione dei beni, introducendo il “diritto alla riparazione”, nell’ottica del consumo sostenibile: la nuova Direttiva UE n.2014/1799 si applica infatti alla riparazione di beni acquistati dai consumatori “in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 10 della Direttiva UE n. 2019/771” (e quindi di beni difettosi fuori garanzia). La Direttiva mira, tramite varie misure ed incentivi, a rendere più semplice, accessibile e trasparente per i consumatori il servizio di riparazione dei beni in alternativa alla loro sostituzione, per cercare di ridurre i rifiuti e spingere i fabbricanti a produrre beni più duraturi e con caratteristiche di riparabilità, riutilizzo e riciclabilità. Viene prevista, tra le altre, anche l’istituzione di una piattaforma online europea per la riparazione, dove i consumatori potranno trovare riparatori e/o venditori di beni ricondizionati e acquirenti di beni difettosi. Tra i prodotti interessati troviamo elettrodomestici, computer, tablet e cellulari, già soggetti alle regole di ecodesign. In vigore dal 30 luglio 2024, da recepire entro il 31 luglio 2026. EMISSIONI IN ATMOSFERA – norme sulle emissioni di metano nel settore energetico Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942. Il Regolamento UE n.2024/1787, volto a contrastare le emissioni di metano nel settore energetico, stabilisce norme per “misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia.”. Vengono inoltre stabilite norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza per quanto riguarda le emissioni di metano (come una Banca dati sulla trasparenza del metano). Rientrano nel campo di applicazione: - Ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile, raccolta e trattamento di gas fossile; - Pozzi inattivi, tappati temporaneamente o permanentemente; - Trasporto e distribuzione gas naturale, stoccaggio sotterraneo e operazioni in terminali e impianti del GNL; - Miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto. Sono incluse nel campo di applicazione del Regolamento anche le emissioni di metano al di fuori dell’Unione per petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato unionale. In vigore dal 4 agosto 2024. ENERGIA – norme comuni per i mercati interni di gas rinnovabile, gas naturale e idrogeno Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione). Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione). La Direttiva UE n.2024/1788 istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno ed ha come obiettivo la facilitazione dell’introduzione del gas rinnovabile, gas naturale a basse emissioni di carbonio e idrogeno nel mercato e nel sistema energetico europeo, per consentire l’abbandono del gas di origine fossile e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione. Vengono inoltre stabilite norme comuni per trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio e per la realizzazione di un sistema dell’idrogeno interconnesso a livello comunitario. In vigore dal 4 agosto 2024 (l’art. 93 si applica dal 5 agosto 2026). Il Regolamento UE n.2024/1789 stabilisce invece norme per le condizioni di accesso ai sistemi del gas naturale e dell’idrogeno e per la gestione di mercati trasparenti e funzionanti, tramite ad esempio la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe e la definizione di obblighi di trasparenza. Si applica agli impianti di stoccaggio di gas naturale e di idrogeno ad eccezione dell’art. 34, paragrafo 5 (relativo anche agli impianti di GNL e ai terminali dell’idrogeno). In vigore dal 4 agosto 2024, si applica dal 5 febbraio 2025 (con alcune eccezioni). EMISSIONI INDUSTRIALI – revisione della Direttiva IPPC-IED Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti. L’Unione Europea revisiona la direttiva sulle emissioni industriali n.2010/75/UE (Direttiva “IPPC-IED”), che stabilisce norme relative alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento da specifiche realtà industriali (soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, o AIA) e la Direttiva n. 1999/31/CE (relativa alle discariche di rifiuti). Tra le novità si segnalano: - Inclusione, nel campo di applicazione della Direttiva IPPC-IED, di attività minerarie di estrazione e di grandi impianti per la fabbricazione di batterie e di una maggiore estensione di grandi allevamenti di pollame e suini; - Previsione di introduzione di un sistema di autorizzazione elettronica; - La modifica di alcune definizioni chiave e l’introduzione di nuovi articoli (come l’art. 14 bis- Sistema di gestione ambientale) e Capi alla Direttiva IPPC-IED. Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° luglio 2026 per recepire le nuove regole UE. In vigore dal 4 agosto 2024. TUTELA AMBIENTALE – nuovo regolamento sul ripristino della natura Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Il Regolamento UE n.2024/1991 stabilisce nuove norme per: - contribuire al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e resilienza degli ecosistemi degli Stati membri, attraverso il ripristino di quelli degradati, - conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici - garantire una maggiore sicurezza alimentare - adempiere agli impegni internazionali dell’Unione Obiettivo congiunto dell’Unione è ripristinare almeno il 20% degli ecosistemi terrestri e il 20% di quelli marini entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Priorità fino al 2030 sono i siti rientranti nella Rete Natura 2000. Gli Stati membri dovranno dunque impegnarsi a redigere Piani nazionali per il ripristino entro il 1° settembre 2026. In vigore dal 18 agosto 2024 ENERGIA – aree idonee per impianti a fonti rinnovabili Decreto Ministeriale 21 giugno 2024. Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il DM stabilisce principi e criteri omogenei per l’individuazione, da parte delle Regioni e Province autonome ed entro il 30 dicembre 2024, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC (Piano nazionale energia e clima). Per tali aree idonee viene dunque previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse. Nelle aree “ordinarie” sono invece applicati i regimi autorizzativi ordinari. Regioni e Province autonome dovranno individuare anche le aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. In vigore dal 3 luglio 2024. ORGANIZZAZIONE GENERALE AMBIENTE– Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di ambiente Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Il Decreto si applica ai controlli amministrativi, in materia di sicurezza sul lavoro ed anche ambientale, svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche. Il Provvedimento introduce norme per la semplificazione dei controlli e rappresenta un impatto rilevante per le imprese che possiedono certificazioni ESG (Environmental, Social, Governance), offrendo loro vantaggi sostanziali nei controlli. In sintesi riportiamo le principali novità: - All’art. 2: prevista una procedura di censimento da parte delle amministrazioni per individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati. - All’art. 3: introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un report certificativo di “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. L’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso, al quale è associabile il Report certificativo. Le prassi saranno poi approvate con successivi Decreti. Per la determinazione del rischio basso di impresa, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero: il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione (rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008) o altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; il settore economico in cui opera il soggetto controllato; le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato. - All’art. 5: impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria. Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli previsti a legislazione vigente, per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni. - All’art. 6: introduzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale. Si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore. - All’art. 7: introduzione di meccanismi di dialogo e collaborazione in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale. Il Decreto entra in vigore il 2 agosto 2024. RIFIUTI – proroga termine per approvazione TARI Legge 4 luglio 2024, n. 95. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. È stato posticipato al 20/07/2024 il termine per l’approvazione da parte degli Enti dei costi di gestione dei rifiuti urbani a carico di cittadini ed imprese e sotto forma di tassa o tariffa. Tale termine identifica la scadenza entro cui Comuni o Enti territorialmente competenti approvano i piani finanziari per il servizio di gestione rifiuti urbani e la relativa tassa rifiuti (o tariffa corrispettiva puntuale). In vigore dal 7 luglio 2024. ALBO GESTORI AMBIENTALI – locazione di veicoli senza conducente Circolare (Comitati) 9 luglio 2024, n. 2. Disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali – Aggiornamenti normativi. In relazione a quesiti sopraggiunti in riferimento alla Legge 10 agosto 2023, n.103, relativa all'utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rilasciato una circolare in cui fornisce diversi aggiornamenti operativi relativamente alle condizioni in cui viene ammessa la locazione di tali veicoli, ai fini dell’iscrizione all’Albo delle imprese intenzionate ad usufruirne per il trasporto rifiuti. VARIE – conversione in legge Decreto Agricoltura Legge 12 luglio 2024, n. 101. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. È stato convertito in legge il Decreto n.63/2024 (“Decreto Agricoltura”), con modificazioni. Viene confermato il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici (con alcune eccezioni), salvo interventi di modifica/rifacimento/potenziamento di impianti già installati, senza incremento di area occupata. Si segnala il Capo V per le misure che riguardano imprese di interesse strategico nazionale, come la procedura per la prevenzione dei rischi di incidenti industriali rilevanti (“Seveso III”). In vigore dal 14 luglio 2024. EMISSIONI INDUSTRIALI – Comitato per sequestro e stoccaggio CO2 Decreto Legge 29 giugno 2024, n. 89. Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. Viene istituito il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (CCS), attività considerate strategiche per la politica energetica nazionale ed europea nella lotta ai cambiamenti climatici. Le funzioni che dovrà svolgere il nuovo Comitato (individuate dal D. Lgs. n. 162/2011) sono, ad oggi, in mano del Comitato ETS. Modalità, operatività e funzionamento del nuovo Comitato CCS saranno definiti con successivo decreto. In vigore dal 30 giugno 2024. CLIMA – report SNPA 2023 Report ambientali SNPA n. 42/2024 – ISBN 978-88-448-1217-1. Delibera del Consiglio SNPA n. 250/24 del 02.07.2024 Il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) ha pubblicato il rapporto annuale “Il Clima in Italia nel 2023”, dove analizza i valori medi e i trend delle principali variabili idro-meteo-climatiche e i loro valori estremi e fornisce approfondimenti sul clima a scala nazionale, regionale e locale, e sugli aspetti e sugli eventi idro-meteorologici e meteo-marini più rilevanti e più critici che si sono verificati nel corso dell’anno passato in esame. RIFIUTI – procedura per la caratterizzazione ecotossicologica Quaderno di Laboratorio ISPRA n.8/2024. Sviluppo di una procedura sperimentale per la caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti Il Regolamento UE n. 2017/997, che ha completato il quadro di riferimento relativo alle caratteristiche di pericolo per i rifiuti con i criteri per la definizione dell’ecotossicità, introduce i criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo “HP14”, attraverso l’applicazione del cosiddetto metodo “convenzionale”, tramite cui la pericolosità viene verificata sotto il profilo chimico tramite sommatorie delle concentrazioni delle sostanze classificate “ecotossiche” ai sensi del Regolamento CLP. Inoltre, esso stabilisce la possibilità di utilizzare, oltre ai metodi previsti dal regolamento CLP, qualsiasi altra norma tecnica o linea guida riconosciuta a livello internazionale, rendendo di conseguenza complessa l’interpretazione dei risultati. Sulla base di queste premesse, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha pubblicato un documento tecnico indirizzato allo sviluppo di una procedura sperimentale per la caratterizzazione ecotossicologica (HP14) di alcuni rifiuti (come i fanghi industriali), con l’obiettivo di introdurre “un metodo di integrazione ponderata che, tramite indici sintetici chimici ed ecotossicologici, consente di valutare in maniera più realistica il pericolo ambientale complessivo di un rifiuto”. EMISSION TRADING – assolvimento obbligo di conformità 2023 per impianti piccoli emettitori Deliberazione n. 125/2024. Procedure per l’assolvimento dell’obbligo di conformità per l’anno 2023 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’EU ETS di cui all’articolo 2 della Deliberazione n. 23/2021 Viene fissato al 30 settembre 2024 il termine per assolvere all’obbligo di conformità relativo alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per l’anno 2023 da parte dei gestori degli impianti piccoli emettitori e vengono definite le procedure per la quantificazione delle emissioni in eccesso, l’assolvimento dell’obbligo di conformità (compensazione finanziaria, trasferimento quote) e dell’obbligo di notifica. BONIFICA SITI CONTAMINATI – Regione Lombardia. Accesso e gestione Portale Siti Contaminati Delib. Giunta Reg. 1 luglio 2024, n. XII/2669. Approvazione delle modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale siti contaminati PSC-AGISCO gestito da ARPA Lombardia e Regione Lombardia Vengono approvate le modalità di gestione, accesso e utilizzo del Portale Siti Contaminati (PSC-AGISCO), strumento regionale per la gestione delle informazioni e dei dati tecnici e amministrativi relativi ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati, realizzato per fornire un supporto operativo ai soggetti coinvolti nel procedimento di bonifica e per efficientare il processo di gestione dell'informazione ambientale associata ai procedimenti. ENERGIA – Regione Lombardia. Installazione impianti agrivoltaici Delib. Giunta Reg. 15 luglio 2024, n. XII/2783. Approvazione di indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole Vengono approvati gli “Indirizzi in merito all’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole”, in allineamento con la recente disciplina nazionale sulle aree idonee, unitamente alla documentazione necessaria per la predisposizione delle istanze e per la gestione e conduzione dell’impianto. ARIA – Regione Piemonte. Proposta aggiornamento Piano Regionale di Qualità dell’Aria D.G.R. 15 Luglio 2024, n. 3-32. Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 13. Decreto legge n. 121/2023. Adozione della proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) e approvazione del Rapporto ambientale, ai fini dell'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS. La Giunta regionale del Piemonte ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA), ai fini dell’avvio della fase di valutazione della procedura di VAS. ARIA – Regione Veneto. Proposta aggiornamento Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 02 maggio 2024. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Proposta di aggiornamento dello strumento di programmazione approvato con DCR n. 90/2016. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i La Giunta regionale veneta ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), avviando le procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006. ARIA – Regione Veneto. Estensione divieti e limitazioni Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024. Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021. In attesa della approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), ed in ragione delle disposizioni del D. Lgs. n. 121/2023, nel quale è stato imposto anche alla regione Veneto di provvedere, “entro dodici mesi dall’approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti”, nell’ottica di dare continuità all’attuazione di misure confluite nell’aggiornamento del PRTRA viene estesa la validità delle misure di divieto e limitazione, già elencate nell’Allegato B della DGR n. 238 del 02 marzo 2021 ed integrate dalla DGR n. 1089 del 19 agosto 2021, tra le quali troviamo: - Divieto di combustioni all’aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli; - Rafforzamento delle limitazioni alla circolazione veicolare previsti dall’Accordo di Bacino Padano: introduzione del divieto di circolazione dei veicoli privati fino a Euro 2 (compreso) nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone Agglomerato; - Abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta superiore a verde. VARIE – Regione Veneto. Adozione variante del PTRC Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 02 luglio 2024. Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del PTRC - Variante con specifica considerazione dei valori paesaggistici - I Stralcio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 , del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge regionale n. 23 aprile 2004, n. 11 . Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è stato approvato con Deliberazione amministrativa n. 62 del 30 giugno 2020. La presente Deliberazione adotta il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare del PTRC - Variante con specifica considerazione dei valori paesaggistici - I Stralcio. RIFIUTI – Comune di Verona. Regolamentazione rapporto servizio di raccolta e trasporto rifiuti Deliberazione della Giunta Comunale n. 754/2024. Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/r/rif - recepimento disposizioni ARERA sul contratto di servizio raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero rifiuti urbani Sulla base della deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF, la quale ha previsto che i contratti di servizio in essere per la raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani “siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024”, la Delibera n.754/2024 aggiorna, in accordo con tali scadenze, il complesso delle norme regolanti i termini, modi e condizioni del rapporto per il servizio di gestione rifiuti urbani nella Città di Verona. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione ambientale Norma Tecnica UNI EN ISO 14002-1:2020 [recepimento in lingua italiana] Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'utilizzo della ISO 14001 per affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all'interno di un'area tematica ambientale - Parte 1: Generalità. La norma fornisce linee guida generali per le organizzazioni che cercano di gestire sistematicamente gli aspetti ambientali o di rispondere agli effetti del cambiamento delle condizioni ambientali all'interno di una o più aree tematiche ambientali, sulla base della ISO 14001. La norma costituisce anche un quadro per elementi comuni delle parti successive della serie ISO 14002. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI ISO 27 giugno 2024, n. 24384 Qualità dell'acqua - Determinazione di cromo (VI) e cromo (III) in acqua - Metodo in cromatografia liquida con spettrometria di massa al plasma ad accoppiamento induttivo (LC-ICP-MS)dopo pre-trattamento di chelazione. La norma specifica un metodo per la determinazione del cromo esavalente [Cr(VI)] e del cromo trivalente [Cr(III)] nell'acqua mediante cromatografia liquida con spettrometria di massa al plasma ad accoppiamento induttivo (LC-ICP-MS) dopo pretrattamento di chelazione. Questo metodo è applicabile alla determinazione del Cr(VI) e del Cr(III) disciolti in acque reflue, superficiali, sotterranee o potabili da 0,20 μg/l a 500 μg/l di ciascun composto come massa di cromo (Cr). I campioni contenenti Cr in concentrazioni superiori all'intervallo di lavoro possono essere analizzati dopo un'adeguata diluizione del campione. NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera Norma Tecnica UNI ISO 4 luglio 2024, n. 19694-3 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas serra nelle industrie ad alta intensità energetica - Parte 3: Industria del cemento. La norma specifica una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) dell'industria del cemento, al fine di rendicontare tali emissioni per vari scopi e su basi diverse, ad esempio in base all'impianto, in base all'azienda (per paese o regione) o anche su base di gruppo internazionale. NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera Norma Tecnica UNI ISO 4 luglio 2024, n. 19694-5 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas serra nelle industrie ad alta intensità energetica - Parte 5: Industria della calce. La norma fornisce una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) provenienti dall'industria della calce. Comprende la produzione di calce e di tutti i prodotti a valle della calce fabbricati nello stabilimento, come calce macinata o idrata. Consente la rendicontazione delle emissioni di gas serra per vari scopi e su basi diverse, ad esempio in base all'impianto, all'azienda (per paese o regione) o alla base di un'organizzazione internazionale. NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera Norma Tecnica UNI ISO 4 luglio 2024, n. 19694-4 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas serra nelle industrie ad alta intensità energetica - Parte 4: Industria dell'alluminio. La norma specifica una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni di gas serra provenienti dalla sezione di elettrolisi degli smelter di alluminio primario e degli impianti di cottura di anodi di alluminio. Specifica, inoltre gli indicatori chiave di prestazione ai fini del benchmarking dell'alluminio e dei confini. NORME TECNICHE – Sostanze pericolose Norma Tecnica UNI EN 11 luglio 2024, n. 16637-3 Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Parte 3: Prova di percolazione a flusso ascendente orizzontale. La norma specifica una prova di percolazione (PT) a flusso ascendente applicabile per determinare il comportamento a lisciviazione delle sostanze inorganiche e organiche non volatili nei prodotti da costruzione in granuli. La prova non è idonea per sostanze volatili in condizioni ambiente. NORME TECNICHE – Energia Norma Tecnica UNI ISO 11 luglio 2024, n. 50006 Sistemi di gestione dell'energia - Valutazione della prestazione energetica utilizzando gli indicatori di prestazione energetica e i consumi di riferimento. La norma fornisce indicazioni su come stabilire, utilizzare e mantenere gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) e i consumi di riferimento (Baseline - EnB) allo scopo di valutare la prestazione energetica in qualsiasi organizzazione, incluse quelle che utilizzano la ISO 50001. Sono fornite indicazioni aggiuntive su come misurare e monitorare le prestazioni energetiche e dimostrare il loro miglioramento. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni, dalla complessità, dall'ubicazione geografica, dalla cultura organizzativa, dai prodotti e dai servizi forniti o dal livello di maturità nel campo della gestione dell'energia. NORME TECNICHE – PFAS Norma Tecnica UNI EN 18 luglio 2024, n. 17892 Qualità dell'acqua - Determinazione di determinate sostanze per e poli-fluoroalchiliche in acque potabili - Metodo mediante cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem (LC-MS / MS). La norma specifica un metodo per la determinazione della frazione disciolta di determinate sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile non filtrata mediante cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem (LC-MS / MS). L'applicabilità del metodo ad altri tipi di acqua come le acque naturali (ad esempio, acque sotterranee e superficiali) o le acque reflue trattate può essere validata separatamente per ogni singolo caso. Per ogni composto target vengono quantificati sia gli isomeri ramificati eventualmente presenti che il rispettivo isomero non ramificato. La serie di sostanze selezionate determinate da questo metodo è rappresentativa di un'ampia varietà di PFAS. Questo metodo è stato validato per gli analiti specificati nel prospetto 1. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 25 luglio 2024, n. 26101-2 Acustica - Metodi di prova per la qualificazione dell'ambiente acustico - Parte 2: Determinazione della correzione ambientale. La norma specifica i metodi per la qualificazione di un ambiente che approssima un campo libero acustico in prossimità di uno o più piani riflettenti. L'obiettivo della qualificazione è quello di determinare la correzione ambientale, che viene utilizzata per correggere il suono riflesso quando si determina il livello di potenza sonora o il livello di energia sonora di una sorgente di rumore a partire dai livelli di pressione sonora misurati su una superficie che avvolge la sorgente di rumore (macchinario o attrezzatura) in tale ambiente. In pratica, il valore determinato è una funzione sia del suono riflesso dall'ambiente di prova sia della forma e delle dimensioni della superficie di misurazione utilizzata per la determinazione. Ai fini del presente documento e dei documenti che vi fanno riferimento, si presume che le differenze tra i valori determinati con superfici di misura diverse siano incluse nell'incertezza di misura dichiarata per il metodo di prova. SICUREZZA ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”. Il Decreto si applica ai controlli amministrativi, in materia di sicurezza sul lavoro ed anche ambientale, svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche. Il Provvedimento introduce norme per la semplificazione dei controlli e rappresenta un impatto rilevante per le imprese che possiedono certificazioni ESG (Environmental, Social, Governance), offrendo loro vantaggi sostanziali nei controlli. In sintesi riportiamo le principali novità: - All’art. 2: prevista una procedura di censimento da parte delle amministrazioni per individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati. - All’art. 3: introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un report certificativo di “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. L’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso, al quale è associabile il Report certificativo. Le prassi saranno poi approvate con successivi Decreti. Per la determinazione del rischio basso di impresa, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero: il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione (rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008) o altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; il settore economico in cui opera il soggetto controllato; le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato. - All’art. 5: impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria. Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli previsti a legislazione vigente, per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni. - All’art. 6: introduzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale. Si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore. - All’art. 7: introduzione di meccanismi di dialogo e collaborazione in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale. Il Decreto entra in vigore il 2 agosto 2024. PARI OPPORTUNITA’ – proroga del termine per il Rapporto biennale per la parità di genere 2022-2023 Decreto del Ministero Lavoro e delle politiche Sociali del 2 luglio 2024 “Proroga del termine per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, relativamente al biennio 2022-2023”. Il provvedimento modifica il precedente decreto interministeriale del 3 giugno 2024, limitatamente al termine per la presentazione del rapporto biennale (per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti), per il biennio 2022-2023, prorogandolo al 20 settembre 2024. FORMAZIONE - Salvataggio in acqua Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 maggio 2024 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti”. Il Decreto contiene: - i criteri generali per l’ordinamento del sistema di formazione dell’assistente bagnanti; - la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti; - la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine; - la valorizzazione del carattere altamente specialistico che comporta l’attività dei soggetti abilitati al salvamento. RISCHIO BIOLOGICO - DPI nelle strutture sanitarie Circolare del Ministero della Salute n. 19544 del 1° luglio 2024 “Raccomandazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie per la protezione dalle infezioni virali acute”. Con la circolare decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria nelle strutture sanitarie, con la raccomandazione ai Direttori Sanitari di valutare l’opportunità di disporre di tali DPI, in base alla diffusione dei virus a trasmissione aerea, delle caratteristiche di ambienti, pazienti, lavoratori e visitatori, al rischio di infezione/trasmissione e delle potenziali complicanze in caso di esposizione. ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 62 del 2 luglio 2024 “cinquantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il cinquantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. INFORTUNI SUL LAVORO – rivalutazione prestazioni economiche per danno biologico Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 119 del 16 luglio 2024 “Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024”. Il decreto stabilisce un incremento del 5,4% degli importi delle indennità per danno biologico, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Questo aumento è stato determinato in base alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall'ISTAT per gli anni 2022 e 2023. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – schema della patente a crediti La patente a crediti, obbligatoria per il settore edile, è stata introdotta dall’articolo 29, del decreto-legge 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 56/2024, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, ha messo a punto lo schema della patente a crediti in vista dell’entrata in vigore dello strumento a partire dal 1°ottobre 2024, fornendo le slide esplicative delle nuove misure all’indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/Patente-a-crediti-lo-schema-del-decreto-attuativo MICROCLIMA – Regione Lombardia. Piano Mirato del rischio da stress da calore in edilizia Decreto del Dirigente n. 9642 del 26 giugno 2024 “Approvazione del documento di indirizzo per l'attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in edilizia”. Il Decreto approva il "Documento di indirizzo per l'attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in edilizia", contenuto in allegato A. MICROCLIMA – Regione Campania. Disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 11 luglio 2024 “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole”. Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, salvi successivi provvedimenti: - è fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a "lavoratori esposti al sole", con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO". L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce reato più grave. INAIL – valutazione dei rischi in ottica di genere Pubblicato il documento “La valutazione dei rischi in ottica di genere – Aspetti tecnici” che contiene una parte generale per inquadrare e contestualizzare il tema della valutazione dei rischi in ottica di genere, una parte applicativa riportante delle schede di rischio finalizzate all’integrazione della valutazione dei rischi in ottica di genere e un’appendice statistica che delinea il quadro occupazionale, infortunistico e tecnopatico. INAIL – corretto utilizzo di apparecchi per la climatizzazione Pubblicato il documento “Corretto utilizzo di apparecchi per la climatizzazione di piccoli ambienti di lavoro” che si propone di richiamare l’attenzione dei datori di lavoro, dei progettisti, dei consulenti e degli stessi lavoratori sul corretto utilizzo di apparecchi per la climatizzazione di piccoli luoghi di lavoro per evitare che gli stessi si trasformino in fonti rischio per i lavoratori. L’utilizzo di tali apparecchiature è enormemente aumentato anche grazie alla maggiore attenzione al risparmio energetico e alla necessità di ricorrere a fonti energetiche non derivate da combustibili fossili. INAIL – infortuni nel settore della metallurgia Il numero Dati INAIL di giugno 2024 è dedicato al settore della metallurgia. Nel quinquennio 2018-2022 gli infortuni denunciati nel settore della metallurgia mostrano un andamento in calo nel primo triennio, con una fortissima diminuzione del 25,9% tra il 2019 e il 2020 per effetto della pandemia, un incremento del 21,4% nel 2021 e un dato costante l’anno successivo. Dal confronto sul quinquennio emerge comunque un calo del 12,2%, dai 5.555 casi del 2018 ai 4.880 del 2022. Andamento replicato anche dagli infortuni mortali, per i quali si registrano 60 denunce totali nel periodo preso in considerazione. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 11947:2024 “Valutazione dello stato di degrado dei prodotti e sistemi per la protezione passiva all'incendio di elementi portanti delle opere di costruzione soggette ai controlli di prevenzione incendi” La norma specifica le modalità per la valutazione dello stato di degrado dei prodotti e sistemi per la protezione passiva all’incendio di elementi portanti delle opere di costruzione soggette ai controlli di prevenzione incendi. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI 9994-1:2024 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione” La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, ai fini di garantirne l'efficienza. La norma non si applica alle attività di installazione degli estintori d'incendio. – Installatore di reti di sicurezza Norma Tecnica UNI 11939:2024 “Attività professionali non regolamentate – Installatore di reti di sicurezza – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità” La norma puntualizza le caratteristiche professionali e le competenze richieste agli installatori di reti di sicurezza, quali addetti al montaggio, allo smontaggio e alle attività di controllo di questi dispositivi di protezione anticaduta. L’attività professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio è articolata in tre livelli, base, intermedio e avanzato: - “installatore di reti di sicurezza”, che effettua il montaggio e lo smontaggio; - “progettista della rete di sicurezza”, tecnico abilitato alla valutazione dei rischi incaricato dal committente alla redazione del progetto di disposizione della rete di sicurezza in riferimento alle caratteristiche del luogo di installazione e alle condizioni ambientali; - “progettista strutturale”, designato dal committente per la verifica della idoneità strutturale alle forze di carico trasmesse dalla rete di sicurezza alla struttura di supporto e per la verifica degli ancoranti. NORME TECNICHE – Ventilazione degli edifici Norma Tecnica UNI EN 1751:2024 “Ventilazione degli edifici - Terminali d'aria - Prove aerodinamiche di serrande e valvole” La norma specifica i metodi per le prove e la valutazione delle serrande e delle valvole utilizzate nei sistemi di distribuzione dell'aria con differenze di pressione fino a 2.000 Pa. NORME TECNICHE – Utensili per stampi Norma Tecnica UNI ISO 11901-2:2024 “Utensili per stampi - Molle a gas - Parte 2: Specifiche degli accessori” Norma Tecnica UNI ISO 11901-5:2024 “Utensili per stampi - Molle a gas - Parte 5: Istruzioni di sicurezza per molle a gas” Le norme specificano rispettivamente: - le dimensioni delle basi di fissaggio, delle semiflange di montaggio, dei collari di fissaggio, delle flange di supporto frontale da utilizzare negli utensili per stampi con molle a gas; - i requisiti di sicurezza per le molle a gas in conformità alle norme ISO 11901-1, ISO 11901-3 e ISO 11901-4 destinate per l'utilizzo negli utensili per stampi e le loro corrette istruzioni di installazione. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-giugno-2024-3176 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 06/2024 AMBIENTE ENERGIA – recesso dell’UE dal trattato sulla Carta dell’energia Decisione (UE) 2024/1638 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa al recesso dell’Unione dal trattato sulla Carta dell’energia. Decisione (UE) 2024/1677 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che approva il recesso della Comunità europea dell’energia atomica dal trattato sulla Carta dell’energia. Il trattato sulla Carta dell’energia, entrato in vigore il 16 aprile 1998 con il fine di promuovere la cooperazione internazionale su questioni energetiche tra paesi OCSE, Russia e Comunità Europea, non è stato più aggiornato sostanzialmente dagli anni Novanta, diventando dunque obsoleto e ancora legato all’utilizzo dei combustibili fossili. Di conseguenza, l’UE ha riscontrato che esso non risulta più compatibile con i nuovi obiettivi climatici e il ruolo fondamentale delle risorse rinnovabili nell’economia attuale, e ha quindi ufficializzato il recesso suo e di EURATOM da tale trattato (già diversi Stati membri avevano deciso, singolarmente, di recedere negli scorsi anni, tra cui l’Italia nel 2016). In vigore dal 5 giugno 2024. ACQUE RIUTILIZZO – specifiche tecniche del Piano di gestione dei rischi Regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi. La produzione ed erogazione di acque destinate al riutilizzo in agricoltura da parte di impianti di trattamento e affinamento di acque reflue urbane depurate deve basarsi su un Piano di gestione dei rischi, redatto sulla base degli “elementi della gestione dei rischi” di cui al Regolamento UE n. 2020/741 (che stabilisce le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro dell’acqua depurata a fini irrigui in agricoltura), e da presentarsi alle autorità competenti per l’autorizzazione al riuso di tali acque. Tali elementi includono, tra gli altri, informazioni sui sistemi di stoccaggio, descrizione delle tecniche di irrigazione, individuazione di potenziali pericoli. Il nuovo Regolamento n. 2024/1765 integra quindi quanto già definito nel Reg. n. 2020/741, in relazione ai principali elementi da includere nella stesura del Piano. In vigore dal 10 luglio 2024. VARIE – aggiornamento elenco beni e servizi ambientali Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1769 della Commissione, del 26 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 per quanto riguarda l'aggiornamento del compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche. È stato aggiornato l’elenco dei beni e servizi e delle attività economiche ambientali che gli Stati membri devono tenere in considerazione al momento di predisporre i “conti economici ambientali”, ossia quella sezione di contabilità statale che misura il contributo e l’impatto dell’economia nazionale sull’ambiente. In vigore dal 17 luglio 2024. SOSTENIBILITA’ – requisiti di progettazione ecocompatibile Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. Viene istituito un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile (ossia le regole per lo sviluppo di prodotti concepiti per essere sicuri, resistenti e riciclabili) che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Obiettivo finale di tale quadro è il miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, riducendone l’impronta ambientale e assicurandone la libera circolazione nel mercato interno dell’UE. I requisiti devono essere tali da migliorare, tra gli altri, gli aspetti di affidabilità, durabilità, consumo di risorse e produzione prevista di rifiuti di un prodotto. Il Regolamento prevede, tra le altre disposizioni, anche l’istituzione di: - Un “passaporto digitale di prodotto” (strumento per rendere disponibili le informazioni su un prodotto a tutti i soggetti coinvolti nel suo ciclo di vita, da produttori ad utilizzatori) - Misure per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, promuovendone il riutilizzo (con divieto di distruzione per determinati articoli e accessori di abbigliamento dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese e dal 19 luglio 2030 per le medie imprese) Le disposizioni si applicano a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi (con alcune specifiche eccezioni). In vigore dal 18 luglio 2024. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – nuove deroghe per alcuni Stati membri Decisione di esecuzione (UE) 2024/1762 della Commissione, del 5 giugno 2024, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali. Vengono modificate le deroghe consentite per il trasporto di merci pericolose nel territorio nazionale di alcuni Stati membri UE (non viene inclusa l’Italia) e nello specifico: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Ungheria. In vigore dal 28 giugno 2024. EMISSIONI IN ATMOSFERA – misure per l’approvvigionamento di tecnologie Net-Zero Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Per tecnologie “a zero emissioni nette (Net-Zero)” si intendono prodotti finali, componenti o macchinari specifici per la produzione di prodotti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione. Il Regolamento istituisce un quadro per garantire l’accesso dell’UE ad un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali tecnologie, stabilendo misure per ridurre il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento (incrementando dunque la produzione e favorendo le catene di approvvigionamento), istituendo un mercato dei servizi di stoccaggio di CO2, incoraggiando la domanda di tecnologie Net Zero, sostenendo spazi di sperimentazione e migliorando le competenze sul tema attraverso il sostegno alle accademie. Tra le tecnologie coinvolte troviamo quelle fotovoltaiche, eoliche, geotermiche, a idrogeno e del biogas. In vigore dal 29 giugno 2024. REACH – nuova sostanza inclusa nella Candidate List ECHA ha aggiunto una nuova sostanza all’elenco delle “sostanze chimiche estremamente preoccupanti”, con l’inclusione del Perossido di bis(α,α-dimetilbenzile), ritenuto “tossico per la riproduzione”. L’inclusione nella Candidate List prevede una serie di immediati obblighi normativi per i soggetti interessati, tra cui l’informazione a clienti e consumatori da parte di fornitori di articoli, qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso. La nuova sostanza potrebbe dunque in futuro essere inserita nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, insieme alle altre per il cui uso viene richiesta specifica autorizzazione. VARIE – disposizioni nazionali sulle materie prime critiche Decreto Legge 25 giugno 2024, n. 84. Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. Il Decreto definisce misure per l’attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2024/1252, in relazione all’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche “strategiche”, per il loro ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica. Obiettivo del decreto è assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti di estrazione di carattere strategico. Sono incluse misure relative ai termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all’estrazione e di autorizzazioni alla realizzazione di progetti di riciclaggio/trasformazione di materie prime critiche strategiche. Viene inoltre istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche strategiche e viene modificato l’art. 57 bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) del D.Lgs. n. 152/2006. In vigore dal 26 giugno 2024. VARIE – competenze di polizia ambientale dell’Arma dei carabinieri Decreto Ministeriale 11 aprile 2024. Indicazioni sulle competenze del personale ispettivo con compiti di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri e criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Il Decreto definisce le competenze del personale ispettivo dell’Arma dei carabinieri in materia ambientale in relazione, ad esempio, a vigilanza, prevenzione e repressione per quanto attiene alla tutela dall’inquinamento atmosferico, idrico e acustico e sorveglianza e accertamento di illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti. Vengono inoltre precisati i criteri per lo svolgimento delle attività ispettive presso le aziende. ALBO GESTORI AMBIENTALI – dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per variazioni dotazione dei veicoli Deliberazione (naz.) 28 giugno 2024, n. 2/ALBO/CN. Modifica termini di validità dell'accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei veicoli L’art. 18 comma 2 del DM n.120 del 3 giugno 2014 dispone che, nel caso di variazione della dotazione dei veicoli, le imprese allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del Decreto 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali. La Deliberazione n. 2 del 28 giugno 2024, in attesa del completo rinnovo delle Sezioni dell’Albo e per tutelare le imprese iscritte, definisce nuovi termini temporali di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (180 giorni a decorrere dalla data di accettazione della stessa), rilasciata per variazione della dotazione di veicoli, al fine dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi. A decorrere dal 1° novembre 2024, si applicherà nuovamente il termine massimo di 60 giorni. REACH/CLP – Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2024 Il 6 giugno 2024 il Ministero della Salute ha pubblicato il “Piano nazionale delle attività di controllo sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)” per l’anno 2024, elaborato al fine di pianificare le verifiche della completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse. Le imprese coinvolte nei controlli sono quelle appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di: • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali; • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla Candidate List e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC) ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Piemonte. Approvazione Linee Guida per sperimentazioni dei prelievi fluviali Determinazione del Dirigente (reg.) 31 maggio 2024, n. 430. Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021 e del D.P.G.R. del 27 dicembre 2021 n. 14/R. Approvazione delle Linee Guida per le sperimentazioni dei rilasci dei deflussi ambientali. La normativa regionale prevede che i soggetti concessionari di prelievi idrici da corsi d'acqua naturali possano proporre volontariamente di sperimentare nuove modulazioni dei prelievi stessi, purché tali sperimentazioni siano compatibili con l'ecosistema fluviale e i loro effetti sull'ambiente fluviale siano debitamente monitorati. Obiettivo della normativa è individuare tipologie di prelievo sempre più adattate alle particolari tipologie di tratti fluviali dove insiste il prelievo. La Determinazione n. 430 approva dunque le “Linee Guida per sperimentazioni riguardanti le modulazioni dei prelievi fluviali”, elaborate per supportare i concessionari a formulare le richieste di sperimentazione e gli Enti competenti ad adottare decisioni fondate su considerazioni tecnico-scientifiche. RIFIUTI – Regione Piemonte. Secondo Rapporto di monitoraggio ambientale rifiuti speciali Determinazione del Dirigente (reg.) 28 maggio 2024, n. 412. D.C.R. n. 253-2215 del 16/01/2018 - L.R.1/2018 e L.R. 7/2012: approvazione del secondo Rapporto di monitoraggio ambientale relativo ai rifiuti speciali. In attuazione delle disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS) e del relativo Piano di monitoraggio ambientale (strumento necessario per monitorare negli anni l’attuazione del Piano rifiuti ed i suoi effetti sulla gestione del sistema rifiuti e sulle componenti ambientali), viene approvato il secondo Rapporto di monitoraggio ambientale relativo ai rifiuti speciali, redatto con cadenza triennale. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Piemonte. Autorizzazione di carattere generale per attività di betonaggio, lavorazione materiali lapidei e ulteriori attività Determinazione del Dirigente (reg.) 27 maggio 2024, n. 404. D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla DGR n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla DD n. 347 del 3 luglio 2000. Viene adottata l’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti e le attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati. PFAS – Regione Piemonte. Avvio monitoraggio preliminare nelle acque destinate al consumo umano Delib. Giunta Reg. 3 giugno 2024, n. 23-8708. Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Avvio monitoraggio preliminare delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) comprese nei parametri di cui all'allegato I B della Direttiva (UE) 2020/2184 per quanto riguarda "PFAS-totale" e "somma di PFAS" nelle acque destinate al consumo umano e approvazione del documento di "Indicazioni relative al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano". Determinazione del Dirigente (reg.) 10 giugno 2024, n. 388. DGR n. 23-8708 del 3 giugno 2024. Approvazione del documento "Indicazioni operative relative al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano". Al fine di adeguarsi a quanto previsto dalla Direttiva UE n. 2020/2184, che richiede il controllo obbligatorio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili a partire dal 12 gennaio 2026, e considerando che sul territorio piemontese è presente l'unico stabilimento nazionale di produzione di alcune di queste sostanze, vengono approvati gli "Indirizzi relativi al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano” e le "Indicazioni operative relative al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano" e avviato il monitoraggio preliminare di tali sostanze per il 2024-2025. VIA/VAS – Regione Piemonte. Tariffe oneri istruttori D.G.R. 10 Giugno 2024, n. 21-8755. Legge regionale 13/2023, articolo 12, comma 2. Recepimento delle tariffe per gli oneri istruttori per i procedimenti di VIA e di VAS di competenza della Regione Piemonte, di cui all'Allegato C della medesima legge regionale 13/2023. Sono recepite le tariffe per lo svolgimento dei procedimenti di VIA e VAS di competenza regionale e approvate le modalità con cui le imprese devono effettuare il versamento degli oneri istruttori. INERTI – Regione Veneto. Aggiornamento del Piano Regionale Attività di Cava Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 10 giugno 2024. Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC), L.R. n. 13/2018. Aggiornamento dello strumento di programmazione approvato con DCR n. 32 del 27.03.2018. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Il Piano regionale dell'Attività di Cava (PRAC) disciplina l'attività di cava nel territorio regionale con la finalità di garantire i fabbisogni di materiali inerti e perseguire in contemporanea obiettivi di tutela ambientale. Con la Deliberazione n. 640 viene adottata la proposta di aggiornamento del PRAC e dato avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e di VINCA. VIA – Regione Veneto. Disciplina del Comitato tecnico regionale Deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 18 giugno 2024. Comitato tecnico regionale VIA. Disciplina ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. In attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 12 del 27 maggio 2024 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)), viene approvata la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale. RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Provincia di Verona. Mappa acustica strade provinciali Delibera del Presidente n.64 del 17/06/2024. Adozione della mappatura acustica delle infrastrutture con più di 3.000.000 di veicoli/anno riferita all’anno 2021 ai sensi del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale – quarta fase. Viene adottata la mappatura acustica per le strade provinciali con flussi di traffico superiore ai 3.000.000 veicoli/anno. NORME TECNICHE – Emissioni COV Norma Tecnica UNI EN ISO 6 giugno 2024, n. 16000-11 Aria interna - Parte 11: Determinazione dell'emissione di composti organici volatili da campioni di prodotti da costruzione e arredamento - Campionamento, conservazione dei campioni e preparazione dei provini. La norma specifica le procedure di campionamento, le condizioni di trasporto, di stoccaggio e il substrato utilizzato che possono influenzare le emissioni di composti organici volatili per tre tipologie di prodotti da costruzione o arredamento: solidi, liquidi e combinati. Per i singoli prodotti è specificata la preparazione di un provino per ciascuna tipologia. NORME TECNICHE – Emissioni COV Norma Tecnica UNI EN ISO 6 giugno 2024, n. 16000-9 Aria interna - Parte 9: Determinazione dell'emissione di composti organici volatili da campioni di prodotti per l'edilizia e l'arredamento - Metodo della camera di prova delle emissioni. La norma specifica un metodo generale di prova di laboratorio per la determinazione del tasso di emissione specifico di un'area di composti organici volatili (COV) da campioni di prodotti da costruzione o di arredamento di nuova produzione in condizioni climatiche definite. Il metodo può, in linea di principio, essere applicato anche a campioni di prodotti stagionati. I dati sulle emissioni ottenuti possono essere utilizzati per calcolare le concentrazioni in una stanza modello. Il presente documento è applicabile a varie camere di prova delle emissioni utilizzate per la determinazione delle emissioni di COV da prodotti da costruzione o arredamento. Il presente documento è applicabile anche a campioni di pannelli a base di legno e altri prodotti da costruzione, al fine di determinare il tasso di emissione di formaldeide. NORME TECNICHE – Trasporto merci pericolose Norma Tecnica UNI EN 13 giugno 2024, n. 12972 Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche. La norma specifica la prova, il controllo e la marcatura per l'omologazione di tipo, l'ispezione iniziale, l'ispezione periodica, l'ispezione intermedia e il controllo straordinario di cisterne metalliche (fasciame e attrezzature) di veicoli cisterna per trasporto su strada, carri cisterna per il trasporto su rotaia, cisterne trasportabili e containers per cisterne per il trasporto di merci pericolose. SICUREZZA REACH – nuova sostanza inclusa nella Candidate List ECHA ha aggiunto una nuova sostanza all’elenco delle “sostanze chimiche estremamente preoccupanti”, con l’inclusione del Perossido di bis(α,α-dimetilbenzile), ritenuto “tossico per la riproduzione”. L’inclusione nella Candidate List prevede una serie di immediati obblighi normativi per i soggetti interessati, tra cui l’informazione a clienti e consumatori da parte di fornitori di articoli, qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso. La nuova sostanza potrebbe dunque in futuro essere inserita nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, insieme alle altre per il cui uso viene richiesta specifica autorizzazione. ANTINCENDIO – classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione. Il Regolamento stabilisce classi di prestazione dei prodotti da costruzione, aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti. Sono inoltre previste classificazioni per quanto riguarda la resistenza al fuoco di elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento incendio applicabili a tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione. PARI OPPORTUNITA’ – redazione del Rapporto biennale per la parità di genere per il biennio 2022/2023 Decreto del Ministero Lavoro e delle politiche Sociali del 3 giugno 2024 “Definizione delle modalità per la redazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo n. 198/2006”. Il Decreto, in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, sostituisce il precedente decreto del 29 marzo 2022 e definisce le nuove modalità per la redazione telematica del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. Dal 4 giugno e fino al 15 luglio 2024 è possibile compilare il Rapporto biennale per la parità di genere per il biennio 2022/2023, in base alle nuove modalità definite dal Ministero e consultabili nell’apposita Guida Operativa. Sul portale Servizi Lavoro è disponibile un nuovo applicativo per la compilazione e la trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle imprese, sia pubbliche che private, con più di 50 dipendenti. Il Ministero, inoltre, specifica che per rispettare tale limite, la dimensione aziendale deve essere calcolata in base alla somma dei lavoratori impiegati nelle diverse sedi e unità produttive in Italia. Le imprese con sede legale in altri Paesi hanno l’obbligo di presentare il Rapporto biennale per la parità di genere solamente nel caso in cui abbiano impiegato in Italia oltre 50 dipendenti. Il mancato invio del Rapporto biennale per la parità di genere o l’inserimento di dati falsi o incompleti nello stesso, comportano una sanzione amministrativa dai 1.000 ai 5.000 euro, emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Individuazione dei datori di lavoro delle sedi del Ministero dell’interno e delle Prefetture Decreto del Ministero dell’interno del 7 novembre 2023 “Disposizioni relative all’individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il Decreto individua i datori di lavoro delle sedi del Ministero dell’interno, Prefetture e Uffici territoriali del Governo ai fini degli adempimenti degli obblighi della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008). ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 56 del 10 giugno 2024 “cinquantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il cinquantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. FORMAZIONE – utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica dei percorsi formativi Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 3/2024 del 23/05/2024 - Interpello ai sensi dell’articolo 12 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Quesito “per l’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.”. L’Università degli Studi di Siena ha formulato il seguente quesito: - Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del D. Lgs. 81/2008 anche a fronte di quanto previsto dal decreto-legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. La Commissione ritiene che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia; in particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3. INAIL – Istruzione Operativa sul Servizio online di Simulazione Regolarità Contributiva Pubblicata sul sito dell’Inail l’Istruzione Operativa del 6 giugno 2024 “Servizio online: Simulazione Regolarità Contributiva Inail". Con l’istruzione operativa viene illustrato il funzionamento del servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”, rilasciato per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 60/2023. Con tale normativa, è stata prevista la possibilità, per le imprese, di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità. A tal fine, è stato rilasciato il servizio in oggetto, che permette di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto. Con riferimento alle modalità operative di tale servizio, l’Inail precisa che: - in presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso; - nel caso, invece, in cui non sia presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima. Laddove non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione sarà “Regolare”. Nel caso in cui venga rilevata la presenza di possibili irregolarità, l’esito della simulazione sarà “Da verificare” e la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche. AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI - Regione Veneto. Piano Mirato di Prevenzione (PMP) silice e pietre artificiali Deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 10 giugno 2024 “Approvazione del "Piano Mirato di Prevenzione (PMP) silice e pietre artificiali" finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori di tale comparto”. Con la Deliberazione viene approvato il documento "Piano Mirato di Prevenzione (PMP) silice e pietre artificiali - Strumenti Operativi" per la valutazione e il contenimento dell'esposizione a SLC e la prevenzione delle patologie ad essa correlate, elaborato dal gruppo di lavoro dedicato, di carattere multi-disciplinare e rappresentativo dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende ULSS del Veneto, delle Università di Padova e di Verona, nonché dei soggetti ed enti del Comitato Regionale di Coordinamento (di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008) e contenuto nell'Allegato A. RISCHIO BIOLOGICO - Regione Piemonte. DPI residuali emergenza COVID-19 Determinazione del Dirigente Regionale n. 1121 del 27 maggio 2024 “Gestione operativa dei DPI residuali provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 e destinati alla Regione Piemonte”. Con la Determinazione viene stabilito quanto segue: - visto che i DPI provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 appartenenti alla tipologia "a" descritta in premessa, essendo terminato il periodo di validità indicato dal produttore non possono essere utilizzati o distribuiti neanche per scopi umanitari; - visto che i DPI provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 appartenenti alle tipologie "b e c" descritte in premessa, essendo terminato al 31 marzo 2022 il termine di vigenza dello stato di emergenza, è da considerarsi decaduta anche la deroga per la loro distribuzione ed utilizzo sia sul territorio nazionale che estero; - si dispone quindi la distruzione dei DPI provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 attualmente stoccati presso le strutture in disponibilità del Settore Protezione Civile regionale, anche attraverso impianti di termovalorizzazione autorizzati sul territorio regionale. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Regione Campania. Occupazione di qualità a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 30 maggio 2024 “Protocollo di intesa per garantire l'occupazione di qualità nell'ambito delle politiche di coesione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" – Determinazioni”. Con la Deliberazione viene ratificato il "Protocollo di Intesa per garantire l'occupazione di qualità nell'ambito delle politiche di coesione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori", allegato al provvedimento. REACH/CLP – Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2024 Il 6 giugno 2024 il Ministero della Salute ha pubblicato il “Piano nazionale delle attività di controllo sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)” per l’anno 2024, elaborato al fine di pianificare le verifiche della completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse. Le imprese coinvolte nei controlli sono quelle appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di: • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali; • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla Candidate List e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC) INAIL – Malattie professionali nel settore del commercio al dettaglio Pubblicata la scheda informativa “malattie professionali nel settore del commercio al dettaglio” i cui dati mostrano che, nel commercio al dettaglio, tra le donne le patologie professionali riguardano principalmente i disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori e le mansioni che hanno dato luogo a queste patologie sono principalmente commessa al dettaglio e cassiera. Tra gli uomini si evidenziano principalmente patologie della colonna vertebrale (ernie, disturbi dei dischi intervertebrali) legate alla movimentazione manuale dei carichi e le mansioni che hanno dato luogo a queste patologie sono quelle di addetti allo spostamento e consegna merci. Anche i disturbi dell’adattamento emergono come patologia strettamente correlata al settore e tra le donne questo dato è più rilevante. INAIL – Lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro Pubblicato il documento “Aggiornamento della stima dei lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro in Italia”. La polvere di legno duro è classificata, a livello comunitario europeo, quale agente cancerogeno (direttiva 2004/37/CE). Recentemente, sulla base delle informazioni registrate nella banca dati SIREP, è stata effettuata una stima dei lavoratori potenzialmente esposti a tale agente nei settori di attività economica a maggior rischio. L’obiettivo è revisionare la stima con dati aggiornati al 2023. In Inail è istituito un sistema informativo per la raccolta e la gestione dei dati sulle esposizioni professionali ad agenti cancerogeni, denominato SIREP (Sistema Informativo Registro Esposizioni Professionali), progettato e sviluppato in riferimento ai dispositivi di legge che regolamentano l’obbligo di tenuta e trasmissione del registro di esposizione (art. 243, d.lgs. 81/2008). INAIL – Esposizione al radon nei luoghi di lavoro Pubblicata la scheda “Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente”. È noto che il radon è la sorgente che fornisce alla popolazione il maggior contributo alla dose da radiazioni ionizzanti [UNSCEAR, 2008]. Il radon è un gas, che si genera nelle rocce o nei suoli per effetto del decadimento radioattivo degli elementi appartenenti alle serie dell’uranio e del torio. In questo documento si fa riferimento solo all’isotopo 222 del radon, appartenente alla serie dell’uranio-238. Dalle rocce o dai suoli, il radon può fuoriuscire all’aria aperta, ove solitamente i livelli si mantengono bassi. Diversamente, la penetrazione all’interno degli edifici fa sì che il radon possa accumularsi e raggiungere concentrazioni in aria anche molto elevate. Per tale ragione, il radon è considerato come fattore di rischio presente negli ambienti confinati (indoor). Il radon può essere presente in qualunque ambiente confinato: di vita, di svago o di lavoro. In Italia la concentrazione media di radon indoor è di circa 70 Bq/m3 (Iss, 2010), quasi il doppio del valore medio mondiale di 40 Bq/m3 [UNSCEAR, 2008]. Sulla base dei dati attualmente disponibili si stima che in Italia: - le abitazioni con concentrazione di radon superiori a 200 Bq/m3 siano circa 800.000; - i luoghi di lavoro con livelli di radon maggiori di 300 Bq/m3 siano circa 200.000, anche se non si ha un quadro esaustivo dell’intero territorio nazionale [PNAR, 2024]. Dal punto di vista degli effetti sanitari, il radon rappresenta il secondo agente di rischio di sviluppo di cancro ai polmoni, dopo il fumo di tabacco: gli studi epidemiologici attribuiscono al radon circa il 10% di tutti i casi di cancro polmonare (con un range di 3% – 14%), evidenziando un rischio sanitario molto più alto nei fumatori a causa di un effetto sinergico radon-fumo di tabacco che moltiplica gli effetti di ciascun singolo agente. INAIL – Trasformazione insetti destinati alimentazione Pubblicato il documento “Aspetti igienistici del settore dell’allevamento e della trasformazione degli insetti destinati all’alimentazione”. Il documento contiene approfondimenti tecnici su fattori di rischio e prevenzione per il settore. Gli Insetti sono invertebrati strettamente affini a crostacei e aracnidi, con cui costituiscono il grande gruppo sistematico degli artropodi che comprende oltre l’80% delle specie animali finora descritte. Gli artropodi fanno parte della dieta umana e animale a livello globale, con differenze ascrivibili soprattutto a influenze di ordine culturale. Va sottolineato che, come nel caso di tutte le altre risorse alimentari, anche l’allevamento degli insetti presenta punti critici che vanno attentamente considerati allo scopo di assicurare elevati livelli qualitativi al cibo prodotto, che deve rispondere a requisiti di sicurezza e sostenibilità. Tra questi si segnala l’alimentazione degli insetti stessi, che non deve contenere contaminanti microbiologici e inquinanti come i residui chimici e il rispetto di consolidati protocolli di igiene nelle fasi di trasformazione, conservazione e trasporto del prodotto finale (Grabowski et al., 2022). Dal punto di vista igienistico-industriale, il settore è di grande interesse non solo per la varietà dei cicli produttivi, che mutano tra le aziende a seconda di quali specie di insetti vengano allevate e/o trasformate, ma anche per la necessità di conoscere i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, ancora poco noti in considerazione del carattere innovativo di tale settore in Italia. INAIL – infortuni nel settore della fabbricazione di mobili Il numero Dati INAIL di maggio 2024 presenta la fotografia dell’andamento infortunistico e tecnopatico in due importanti settori del manifatturiero italiano: la fabbricazione di mobili e la lavorazione del legno. Nel 2022 gli infortuni denunciati nel settore della fabbricazione di mobili sono stati 3.450, il 2,3% in più rispetto ai 3.373 dell’anno precedente, a conferma della ripresa del fenomeno già registrata nel 2021, dopo la sensibile contrazione delle denunce rilevata nel 2020 per lo stop delle attività lavorative durante la pandemia. Con 343 casi in meno rispetto al 2018, le denunce del 2022 restano comunque al di sotto del dato registrato negli anni pre-Covid. NORME TECNICHE – Esercizio degli impianti elettrici Norma Tecnica CEI EN 50110-1:2024 “Esercizio degli impianti elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali” Norma Tecnica CEI EN 50110-2:2024 “Esercizio degli impianti elettrici – Parte 2: Allegati nazionali” Pubblicato l’aggiornamento della norma CEI EN 50110, importante passo verso il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle operazioni su impianti elettrici, in vigore da giugno 2024 e in parallelo, fino al 29 maggio 2026, con la versione precedente che continuerà a essere valida. La norma è suddivisa in due parti: la 50110-1 che contiene gli aspetti generali e la 50110-2 che comprende le specifiche nazionali dei paesi membri. La norma CEI EN 50110-1 si applica a tutte le operazioni e attività lavorative su, con o in prossimità di impianti elettrici, che: - operano a livelli di tensione compresi tra la bassissima tensione e l’alta tensione (termine in cui ricadono i livelli comunemente indicati come media e altissima tensione); - sono progettati per la generazione, la trasmissione, la conversione, la distribuzione e l’utilizzo di energia elettrica; - possono essere permanenti e fissi, temporanei, mobili o in grado di essere spostati mentre sono alimentati o non alimentati o carichi. La Norma stabilisce i requisiti per il funzionamento sicuro e l’attività lavorativa su, con o in prossimità di impianti elettrici durante tutte le procedure operative, di lavoro e di manutenzione; essi si applicano a tutti i lavori non elettrici, come i lavori di costruzione in prossimità di linee aeree o cavi sotterranei, nonché ai lavori elettrici, quando esiste il rischio di un pericolo elettrico. Sebbene la norma non sia stata specificamente sviluppata per essere applicata ai seguenti impianti elettrici, i suoi principi possono essere applicati (in mancanza di altre norme o procedure) a: - aeromobili, veicoli a cuscino d’aria, imbarcazioni e veicoli; - sistemi elettronici di telecomunicazione e di trasmissione delle informazioni; - strumentazioni elettroniche, sistemi elettronici di controllo e di automazione; - miniere di carbone o di altro genere; - impianti off-shore; - sistemi di trazione elettrica; - attività di ricerca elettrica sperimentale. La prefazione della norma riporta le principali modifiche rispetto alla precedente edizione. La nuova edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 50110-1:2014-01, che rimane applicabile fino al 29/05/2026. La parte 2 della Norma CEI EN 50110 è una serie di Allegati Nazionali (uno per ogni Paese membro) che specificano i requisiti di sicurezza aggiuntivi effettivamente in vigore o le integrazioni nazionali ai requisiti minimi stabiliti dalla norma CEI EN 50110-1. La nuova edizione della norma sostituisce completamente la CEI EN 50110-2:2021-11, che rimane applicabile fino al 29/05/2026. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 360:2024 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile” Norma Tecnica UNI EN 813:2024 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cinture con cosciali” Norma Tecnica UNI EN 12841:2024 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile. La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le istruzioni del produttore e le informazioni per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile (RTFA) e si applica a un RTFA con un cordino retrattile singolo e a un RTFA con due cordini retrattili (RTFA doppi) come componenti di uno dei sistemi di arresto caduta trattati dalla EN 363:2018; - i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le istruzioni e informazioni fornite dal fabbricante di cinture con cosciali da utilizzare per i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso con fune, dove è richiesto un punto di attacco basso. Le cinture con cosciali non sono idonee ad essere utilizzate per arrestare la caduta; - La norma si applica ai dispositivi di regolazione della fune destinati ad essere utilizzati nei sistemi di accesso con fune. Essa specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni e istruzioni fornite dal fabbricante. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 12942:2024 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura” La norma specifica i requisiti minimi per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPD) motorizzati che incorporano un'interfaccia respiratoria aderente. Non tratta i dispositivi progettati per l'uso in circostanze in cui c'è o potrebbe esserci una carenza di ossigeno. L'RPD di fuga e i filtri da utilizzare contro il CO non sono trattati dal presente documento. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 20344:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature” Norma Tecnica UNI EN ISO 20345:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN ISO 20346:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione” Norma Tecnica UNI EN ISO 20347:2024 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro” Le norme specificano rispettivamente: - i metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale; - i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico; - i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico; - i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature da lavoro per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico. NORME TECNICHE – Guanti medicali Norma Tecnica UNI EN 455-2:2024 “Guanti medicali monouso - Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche” La norma specifica i requisiti e fornisce i metodi di prova per le proprietà fisiche dei guanti medicali monouso, al fine di assicurare che essi forniscano e mantengano durante il loro utilizzo un adeguato livello di protezione del paziente e dell'utilizzatore dalla reciproca contaminazione. NORME TECNICHE – Macchine per la movimentazione stradale Norma Tecnica UNI EN 17106-2:2024 “Macchine per la movimentazione stradale – Sicurezza – Parte 2: Requisiti specifici per macchine per la pulizia delle superfici stradali” La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi alle macchine per la pulizia della superficie stradale (come definito nella EN 15429-1 e nella EN 17106-1) se utilizzate come previsto e nelle condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante associate all’intera vita utile della macchina come descritto anche nella EN ISO 12100. NORME TECNICHE – Carrelli elevatori Norma Tecnica UNI ISO 2328:2024 “Carrelli elevatori a forche - Bracci di forca e piastre portaforche di tipo agganciato - Dimensioni di montaggio” La norma descrive le caratteristiche dimensionali ed altri requisiti aggiuntivi, relativi alle piastre portaforche ed ai bracci di forca di tipo agganciato, che permettono l'intercambiabilità di questi bracci di forca e/o di altri dispositivi, in relazione alla portata nominale del carrello e del tipo di braccio di forca, per carrelli elevatori a forche con capacità nominale fino a 10 999 kg inclusi. NORME TECNICHE – Strutture per eventi Norma Tecnica UNI EN 17879:2024 “Strutture per eventi - Requisiti di sicurezza” La norma specifica i requisiti minimi necessari per garantire la sicurezza di progettazione, calcolo, fabbricazione, assemblaggio, funzionamento, smontaggio, ispezione e manutenzione di quanto segue, ma non limitato a: - strutture per esempio tetti del palco, pavimenti del palco, torri di localizzazione, torri PA; - strutture di supporto LED; - strutture per eventi unici; - strutture ricettive; - strutture temporanee per gli spettatori. Le strutture per eventi sopra indicate sono strutture destinate ad essere installate e smontate appositamente per un evento. NORME TECNICHE – Tecnologia grafica Norma Tecnica UNI EN 12643-1:2024 “Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 1: Requisiti generali” Norma Tecnica UNI EN 12643-2:2024 “Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 2: Attrezzature e sistemi di prestampa e stampa” Norma Tecnica UNI EN 12643-3:2024 “Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 3: Attrezzature e sistemi di rilegatura e finitura” Norma Tecnica UNI EN 12643-4:2024 “Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 4: Attrezzature e sistemi di trasformazione” Norma Tecnica UNI EN 12643-5:2024 “Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 5: Macchine da stampa a piani indipendenti ad alimentazione manuale” Le norme trattano rispettivamente: - le specifiche di sicurezza per la progettazione e la costruzione di nuove attrezzature utilizzate nei sistemi di prestampa, nei sistemi di stampa, nei sistemi di rilegatura e finitura, nei sistemi di conversione, nei sistemi di produzione di cartone ondulato e nelle Macchine da Stampa a Piani indipendenti; - i requisiti di sicurezza specifici per le attrezzature e i sistemi di prestampa e stampa. Il presente documento fornisce ulteriori requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di nuove attrezzature di prestampa e pressa e delle attrezzature ausiliarie integrate nel sistema di controllo della pressa; - i requisiti di sicurezza specifici per le attrezzature e i sistemi di rilegatura e finitura. Fornisce ulteriori requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di nuove attrezzature utilizzate per convertire substrati stampati o vuoti in prodotti tagliati, piegati, fascicolati, assemblati, rilegati o altrimenti finiti; - tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi relativi alle attrezzature e ai sistemi di trasformazione utilizzati nei settori del cartone ondulato, della stampa di imballaggi, della trasformazione e delle tecnologie grafiche, quando utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili da parte del produttore; - i requisiti di sicurezza specifici per le macchine da stampa a piani indipendenti. La norma fornisce ulteriori requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine da stampa a piani indipendenti ad alimentazione manuale, per la modalità a corsa singola, la modalità di sosta e la modalità di funzionamento continuo per il taglio e la cordonatura, la goffratura, la stampa a caldo e/o la stampa di carta, cartone e altri materiali trattati in modo simile. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 14456:2024 “Bombole per gas - Proprietà dei gas e codici di classificazione associati (FTSC)” La norma fornisce un elenco di codici FTSC (potenziale di incendio, per esempio "potere ossidante e infiammabilità", tossicità, stato del gas e corrosività) determinati secondo le proprietà rilevanti dei gas e di alcuni liquidi che sono trasportati sotto pressione. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN 13322-1:2024 “Bombole trasportabili per gas - Bombole ricaricabili per gas di acciaio saldate - Progettazione e costruzione - Parte 1: Acciaio al carbonio” La norma norma specifica i requisiti minimi relativi al materiale, alla progettazione, alla costruzione e lavorazione, ai processi di fabbricazione e alle prove delle bombole per gas ricaricabili trasportabili in acciaio al carbonio saldate, di capacità fino a 150 l compresi, per gas compressi, liquefatti e disciolti. NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose Norma Tecnica UNI EN 12972:2024 “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche” La norma specifica la prova, il controllo e la marcatura per l'omologazione di tipo, l'ispezione iniziale, l'ispezione periodica, l'ispezione intermedia e il controllo straordinario di cisterne metalliche (fasciame e attrezzature) di veicoli cisterna per trasporto su strada, carri cisterna per il trasporto su rotaia, cisterne trasportabili e containers per cisterne per il trasporto di merci pericolose. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2024-3175 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 05/2024 AMBIENTE EMISSIONI IN ATMOSFERA/PRTR – nuovo portale europeo per la comunicazione delle emissioni industriali Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006. In previsione l’abrogazione del Regolamento n. 166/2006, con l’introduzione di nuove norme per la raccolta e comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e la predisposizione di un nuovo portale online per l’accesso pubblico a tali dati, in sostituzione dell’attuale registro PRTR. Secondo il nuovo Regolamento n. 2024/1244, ciascun gestore di un’installazione che intraprende una o più delle attività di cui all’allegato I, che raggiunge o supera le soglie di capacità applicabili specificate in tale allegato, e che emette una delle sostanze inquinanti di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alle soglie applicabili o supera le soglie di rifiuti previste, comunica annualmente alla propria autorità competente le informazioni e i dati su: - Emissioni di sostanze inquinanti - Trasferimenti fuori sito di rifiuti e di sostanze inquinanti in acque reflue - Informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della Direttiva n. 2010/75 - Utilizzo di acqua, energia e materie prime pertinenti - Informazioni contestuali (es. volume di produzione e ore operative) - Emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, ove disponibili. In vigore dal 22 maggio 2024, si applica dal 1° gennaio 2028. VARIE – nuove misure per l’approvvigionamento di materie prime critiche Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020. Il nuovo Regolamento n. 2024/1252 stabilisce nuove misure per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, non energetiche e non agricole (di cui 17 definite strategiche, come il rame), che rivestono una grande importanza economica e sono fondamentali nella realizzazione delle transizioni verdi e digitali. Tra le misure previste, le imprese di grandi dimensioni individuate dagli Stati membri, che utilizzano le materie prime strategiche per fabbricare, ad esempio, batterie per lo stoccaggio di energia, aeromobili, pompe di calore, dispositivi elettronici mobili, droni, dovranno effettuare almeno ogni tre anni una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di tali materie. Inoltre, gli operatori tenuti a redigere piani di gestione dei rifiuti di estrazione a norma della Direttiva n. 2006/21 dovranno fornire uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche da tali rifiuti. In vigore dal 23 maggio 2024. Gli articoli 40 e 41 si applicano dal 24 maggio 2028. SOSTENIBILITA’ – proroga ai termini di adozione dei principi ESG Direttiva (UE) 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi. Approvata la proroga al 30 giugno 2026 (inizialmente era il 30 giugno 2024) del termine, per la Commissione UE, per adottare i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) specifici per settore industriale e per le imprese di paesi terzi operanti in Unione Europea. Ricordiamo che tali principi specificano le informazioni che le imprese devono comunicare, nello stilare il report di sostenibilità previsto dalla Direttiva n. 2013/34 (come modificata dalla Direttiva n. 2022/2464), per dichiarare in che modo le questioni di sostenibilità influiscano sull’andamento dell’azienda, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Viene dunque garantito più tempo alle imprese per applicare la prima serie di principi, non settoriali, definiti ai sensi del Regolamento n. 2023/2772, e per prepararsi alla successiva. In vigore dal 28 maggio 2024. ENERGIA – nuova direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia. Numerose novità previste dalla Direttiva n. 2024/1275, che promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione. Si segnalano in particolare: - Adozione da parte degli Stati membri, entro il 31/12/2026, del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, con l’obiettivo di trasformare gli edifici esistenti in un parco immobiliare ad emissioni zero entro il 2050 - Fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici residenziali e le unità immobiliari e per gli edifici non residenziali - Previsione di installazione di apparecchiature per l’energia solare su tutti i nuovi edifici, con determinate scadenze e sulla base della superficie coperta - Istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici La Direttiva n. 2010/31, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026. In vigore dal 28 maggio 2024. EMISSION TRADING – nuove regole sul sistema di controllo dei dati comunicati dai gestori Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori. Modificato il Regolamento n. 2018/2067, che stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della Direttiva n. 2003/87 e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Nello specifico, sono sostituiti l’art. 2 (Ambito di applicazione) e 4 (Presunzione di conformità) e vengono introdotte ulteriori modifiche ed aggiunte, che riguardano il sistema dei controlli sui dati comunicati dai gestori degli impianti che emettono gas ad effetto serra nell'ambito dell'Emission trading system Ue e le modalità di accreditamento e gli obblighi dei verificatori di tali dati. In vigore dal 16 maggio 2024. REACH – restrizioni all’uso dei silossani Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6). Nuove restrizioni all’uso dei silossani D4, D5 e D6, composti chimici utilizzati in diversi prodotti commerciali e professionali, inclusi cosmetici, cere, prodotti per il lavaggio e la pulizia e in diverse applicazioni industriali e identificati come sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche). Le date dalle quali viene vietata l’immissione sul mercato (in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% in peso) e l’uso di tali sostanze, gli specifici utilizzi interessati dalle restrizioni e le eventuali deroghe sono identificati alla voce 70 dell’allegato XVIII del regolamento REACH. In vigore dal 6 giugno 2024. RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – metodi di misurazione per macchine e attrezzature funzionanti all’aperto Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Pubblicati nuovi metodi di misurazione del rumore trasmesso per via aerea, da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Viene dunque sostituito l’allegato III della Direttiva n. 2000/14, che fino ad oggi aveva definito tali metodi di misurazione. Tra le tipologie di macchine e attrezzature coinvolte sono inclusi montacarichi da cantiere, betoniere, tagliaerba, idropulitrici, compattatori di rifiuti, motopompe. In vigore dal 22 maggio 2024, si applica dal 22 maggio 2025. IMPIANTI TERMICI – rettifica alle specifiche di progettazione ecocompatibile per apparecchi per il riscaldamento di ambienti interni Rettifica del regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione. Viene sostituito l’allegato III “Metodi di misurazione e calcoli di cui all’articolo 3” del Regolamento n. 2024/1103, pubblicato in Gazzetta lo scorso aprile, che contiene i metodi per il calcolo dell’efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ai fini del rispetto delle regole di progettazione ecocompatibile. Si ricorda che le nuove specifiche previste dal Regolamento n. 2024/1103 si applicano dal 1° luglio 2025. ACQUE APPROVVIGIONAMENTO/SOSTANZE PERICOLOSE – metodi per la misurazione delle microplastiche Decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano. Approvata la metodologia per la misurazione delle microplastiche nelle acque potabili, con l’obiettivo di inserirle negli elenchi di controllo delle sostanze preoccupanti nelle acque potabili da monitorare da parte degli Stati membri (ai sensi della Direttiva 2020/2184/UE), in quanto potenzialmente rischiose per la salute umana. ANTINCENDIO – classificazione dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio Regolamento delegato (UE) 2024/1399 della Commissione, del 10 novembre 2023, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE. Con il Regolamento è stato aggiornato il sistema di classificazione della prestazione in relazione alla reazione al fuoco, dei pannelli e i rivestimenti in legno massiccio, per limitarne esplicitamente l’applicazione solo al legno non trattato. Nell’allegato, tabella 2, della Decisione n. 2006/213 della Commissione Ue sono stabilite le classi di reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio. Le prove hanno dimostrato che i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio hanno prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla densità media minima del legno, allo spessore minimo del profilo e all’uso finale del prodotto e che il legno non sia soggetto ad alcun trattamento diverso dall’essiccazione in forno. Il regolamento entra in vigore il 20 agosto 2024. SOSTANZE PERICOLOSE – esenzione all’uso del cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei punti quantici per il downshift direttamente depositati su chip semiconduttori LED. Stabilita una nuova deroga (fino al 31 dicembre 2027) all’uso del cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) per il downshift depositati direttamente su chip, per semiconduttori LED destinati all’utilizzo nelle applicazioni di visualizzazione e proiezione. Viene inoltre aggiornata la scadenza, al 21 novembre 2025, per l’utilizzo del seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione. In vigore dal 10 giugno 2024. EPR – modalità di iscrizione al Registro Nazionale dei produttori Decreto Ministeriale 15 aprile 2024, n. 144. Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR. Definite le modalità di iscrizione al Registro Nazionale dei produttori, per quei soggetti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre, vengono identificate le modalità di trasmissione delle informazioni e le modalità di vigilanza e controllo di cui all’art. 178-ter del D.Lgs. n. 152/2006. RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – modificate le Linee Guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose Decreto Ministeriale 7 maggio 2024, n. 135. Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007. Il Decreto sostituisce le Linee Guida adottate dal DM n.664/2023, pubblicato in Gazzetta lo scorso gennaio, modificate a seguito della comunicazione di ISPRA n.19709/2024 del 9 aprile 2024. DANNO AMBIENTALE – aggiornata la Guida operativa DNSH Circolare Ministeriale 14 maggio 2024, n. 22. Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH). Pubblicata la nuova Guida per il rispetto del principio “non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH), tematica centrale per le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR). Secondo il Regolamento n. 2020/852 e n. 2021/2139, infatti, gli interventi previsti nel PNRR devono rispettare tale principio ed essere dunque soggetti ad una valutazione preventiva di conformità. La Guida ha lo scopo di assistere le Amministrazioni in tale valutazione; non introduce nuovi vincoli o adempimenti, ma si limita a riorganizzare e rendere più fruibili le indicazioni che derivano dalle diverse fonti giuridiche italiane ed europee e dalla prassi allo stato. ADR – nuovi chiarimenti al DM 7 agosto 2023 Circolare Ministeriale 14 maggio 2024, n. 13921. Commenti e chiarimenti operativi all'applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR. La Circolare intende chiarire dubbi interpretativi relativamente all’applicazione di quanto indicato nel DM 7 agosto 2023 in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR. La Circolare aiuta ad interpretare quanto indicato nel DM, esplicitando con esempi le varie condizioni di esclusione o esenzione, illustrando condizioni operative pratiche (ad esempio, la possibilità di utilizzo del registro in forma digitale o cartaceo, anche integrato in altri strumenti di gestione) e fornendo importanti dettagli sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del DM 7 agosto 2023, la Circolare chiarisce che esso si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 dello stesso D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. Vengono inoltre chiariti gli aspetti relativi alle prescrizioni di sicurezza e formazione previste dall’art.7 del DM: al riguardo, si sottolinea che la durata e periodicità dei corsi di formazione, comunque obbligatori ai sensi del DM, è lasciata alla discrezione del legale rappresentante “sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse”. VARIE – nuove disposizioni per imprese agricole, pesca, acquacoltura e di interesse strategico Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63. Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Il nuovo DL n. 63/2024 introduce disposizioni urgenti, tra le quali si sottolinea il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici (con alcune eccezioni, tra cui i progetti legati al PNRR o finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile). In vigore dal 16 maggio 2024. RIFIUTI – proroga alla “Plastic Tax” Legge 23 maggio 2024, n. 67. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria. Tra le varie disposizioni della Legge n. 67/2024, viene prorogata ulteriormente al 1° luglio 2026 (in precedenza era il 1° luglio 2024) l’applicazione delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), anche conosciuta come “Plastic Tax”, introdotta con la Legge n. 160/2019. In vigore dal 29 maggio 2024. EMISSION TRADING – comunicazione dei dati per l’elaborazione dell’elenco ai sensi dell’art. 25 del DL n.47/2020 Deliberazione n.66/2024. Raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE del parlamento europeo e del consiglio del 13 ottobre 2003 come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2023/959 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023. Pubblicate le indicazioni relative alla comunicazione dei dati di riferimento per l’elaborazione dell’elenco, da aggiornarsi ogni cinque anni, di cui all’articolo 25 del DL n. 47/2020 (Elenco degli impianti di produzione di energia elettrica, impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall’EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e impianti inclusi nell’EU-ETS ai sensi dell’articolo 14), sulla base del quale il Comitato nazionale per la gestione della Direttiva n. 2003/87 e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto delibera l’assegnazione finale delle quote a titolo gratuito. Le disposizioni della Delibera interessano: - I gestori di impianti in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata entro il 30 giugno 2024 - I gestori di impianti che esercitano attività di combustione di combustibili in impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani con potenza termica nominale totale superiore a 20 kW, in possesso del numero identificativo dell’impianto rilasciato entro il 30 giugno 2024 EMISSION TRADING – disciplina dell’esclusione dall’EU-ETS Deliberazione n.67/2024. Applicazione degli articoli 27 e 27 bis della Direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2026 – 2030. Deliberazione n. 68/2024. Modalità operative per la richiesta di esclusione dall’EU-ETS ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della Direttiva 2003/87/CE. Gli articoli 27 e 27 bis della Direttiva n. 2003/87 disciplinano l'esclusione dall'EU ETS degli impianti piccoli emettitori (PE) e degli impianti molto piccoli emettitori (MPE), subordinatamente all'adozione di misure equivalenti. In considerazione della necessità di aggiornare la Deliberazione n. 119/2019 del Comitato ETS in linea con le nuove previsioni della Direttiva n. 2023/959, al fine di considerare per la quantificazione delle emissioni consentite 2026-2030 degli impianti di dimensioni ridotte i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 del 62%, i nuovi parametri di riferimento, la definizione dei piani di neutralità climatica e la disciplina CBAM, la Delibera n. 67/2024 approva i documenti di aggiornamento della proposta italiana per l’applicazione degli articoli 27 e 27bis per il periodo 2026-2030; la Delibera n. 68/2024 definisce invece le modalità operative per la richiesta di esclusione, da parte dei gestori, da EU-ETS. VARIE – Regione Piemonte. Piano regionale di prevenzione 2024 Determinazione del Dirigente (reg.) 6 maggio 2024, n. 305. Piano regionale di prevenzione 2024: approvazione della programmazione annuale (DGR n. 16-4469 del 29/12/2021). Viene approvata la programmazione annuale del Piano Regionale di Prevenzione per il 2024, nel quale è incluso uno specifico capitolo su Ambiente e Clima. REACH – Regione Piemonte. Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024 Determinazione del Dirigente (reg.) 6 maggio 2024, n. 309. Applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP) omissis Attività di controllo sui Prodotti Chimici nell'anno 2024. Viene recepito il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2024, predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP. RUMORE – Regione Piemonte. Modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica Determinazione del Dirigente Regionale n. 389 del 23 maggio 2024. Legge 447/1995 e decreto legislativo 42/2017. Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica, per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale. Con la Determinazione vengono approvati: – il modello di "Istanza per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42" (Allegato 1), che sostituisce i modelli approvati con la determinazione dirigenziale n. 202/A1602A del 4 giugno 2018; – il modello di "Istanza per il riconoscimento del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui al d.lgs. 42/2017" (Allegato 2); – il modello di "Istanza per il riconoscimento del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica iscritti all'elenco di cui all'art. 21 del d.lgs. 42/2017" (Allegato 3). Viene inoltre stabilito che il Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica procederà ad esaminare le istanze presentate per il riconoscimento. CLIMA – Regione Veneto. Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici Delib. Giunta Reg. 2 maggio 2024, n. 459. Adozione del Documento preliminare della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. DGR n. 705 del 14 giugno 2022. Viene adottato il Documento preliminare della Strategia Regionale di adattamento al cambiamento climatico, la cui predisposizione è stata avviata con DGR n. 705 del 14 giugno 2022. VIA/VAS/VINCA/AIA – Regione Veneto. Aggiornamento della disciplina regionale Legge Regionale 27 maggio 2024, n. 12. Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA). Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa in materia di VINCA, vengono ridefinite le regole regionali sulle valutazioni ambientali e sull’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente a: - Ripartizione delle competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali - Istituzione di Commissioni/Comitati tecnici regionali e provinciali - Futuri regolamenti attuativi (per definire, tra gli altri, criteri e modalità di applicazione delle procedure, modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri a carico dei privati proponenti, procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e controllo, abrogazione di disposizioni incompatibili o superate da quelle della presente Legge) - Sanzioni In vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi previsti, fatto salvo l’art. 23, le disposizioni relative a procedure e termini per l’adozione dei regolamenti attuativi e le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, in vigore dal 1° giugno 2024. NORME TECNICHE – emendamenti alle norme ISO 9001, 14001, 45001, 50001 in relazione al Cambiamento Climatico Introdotti due nuovi emendamenti nel testo di diversi standard ISO esistenti relativi ai sistemi di gestione, tra cui le ISO 9001, 14001, 45001 e 50001, che saranno inclusi anche in tutti i nuovi standard in stadio di sviluppo/revisione. Lo scopo è garantire che i rischi relativi al cambiamento climatico siano tenuti in considerazione nell'ambito dello sviluppo, del mantenimento e dell'efficacia dei sistemi di gestione. Le modifiche vengono incorporate nel testo degli standard ai Capitoli 4.1 e 4.2, e nello specifico: - Al punto 4.1 viene aggiunto “L'organizzazione deve determinare quanto possano essere rilevanti i fattori legati al cambiamento climatico” - Al punto 4.2 viene aggiunta la nota “Le parti interessate rilevanti possono avere esigenze connesse al cambiamento climatico” Le aziende già certificate e quelle che intendono implementare un sistema di gestione dovranno dunque includere il cambiamento climatico tra le tematiche analizzate nell’analisi del proprio contesto interno ed esterno e nella valutazione dei rischi/opportunità. Le modifiche introdotte sono già in vigore. NORME TECNICHE – nuovi standard ISO per l’economia circolare Pubblicati tre nuovi standard ISO per l’economia circolare: - ISO 59004 (Vocabolario, principi e orientamenti per l’attuazione) - ISO 59010 (Guida alla transizione dei modelli di business e delle reti del valore) - ISO 59020 (Misurazione e valutazione delle prestazioni di circolarità). L’obiettivo degli standard è supportare le imprese nell’implementazione di pratiche di economia circolare nella gestione aziendale. NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua Norma Tecnica UNI EN ISO 3 maggio 2024, n. 5667-3 Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 3: Conservazione e preparazione dei campioni di acqua. La norma specifica i requisiti generali per il campionamento, la conservazione, la preparazione, il trasporto e la conservazione di tutti i campioni di acqua per analisi fisico-chimiche, chimiche, idrobiologiche e microbiologiche e per la determinazione di analiti e attività radiochimiche. La guida sulla validazione dei tempi di conservazione dei campioni di acqua è fornita nella norma ISO/TS 5667-25. La norma non è applicabile ai campioni di acqua destinati ad analisi ecotossicologiche, analisi biologiche (specificate nella ISO 5667-16), campionamento passivo (specificato nella ISO 5667-23) e microplastiche (specificate nella ISO 5667-27) . La norma è particolarmente appropriata quando i campioni non possono essere analizzati sul posto e devono essere trasportati in un laboratorio per l'analisi. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI 3 maggio 2024, n. 11296 Acustica in edilizia - Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata - Criteri finalizzati all'ottimizzazione dell'isolamento acustico di facciata dal rumore esterno. La norma definisce i criteri per la posa in opera di componenti di facciata (serramenti, dispositivi per il passaggio dell'aria, sistemi di oscuramento/schermatura e altri componenti presenti in facciata) e fornisce indicazioni sulla verifica dell'isolamento acustico della facciata dal rumore esterno. Si applica agli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore per via aerea. La norma relativa ai criteri per la posa in opera dei componenti di facciata si applica anche ai serramenti interni di separazione tra ambienti che richiedono protezione dal rumore. L'appendice A della norma costituisce documento di riferimento per l'applicazione dei DPR 18 novembre 1998, n. 459 (art. 5) e 30 marzo 2004, n. 142 (art. 6 e 7), relativi alle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e ferroviario, mediante interventi diretti sui ricettori. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI ISO 23 maggio 2024, n. 9613-2 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo tecnico progettuale per la previsione di livelli di pressione sonora all'aperto. La norma descrive un metodo tecnico progettuale per calcolare l'attenuazione sonora nella propagazione all'aperto, allo scopo di prevedere i livelli di rumore ambientale a una certa distanza da una molteplicità di sorgenti. Con questo metodo si prevede il livello di pressione sonora continuo equivalente ponderato " A" prodotto da sorgenti sonore di emissione nota in condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione sonora. SICUREZZA ANTINCENDIO – classificazione dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio Regolamento delegato (UE) 2024/1399 della Commissione, del 10 novembre 2023, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE. Con il regolamento è stato aggiornato il sistema di classificazione della prestazione in relazione alla reazione al fuoco, dei pannelli e i rivestimenti in legno massiccio, per limitarne esplicitamente l’applicazione solo al legno non trattato. Nell’allegato, tabella 2, della Decisione n. 2006/213 della Commissione Ue sono stabilite le classi di reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio. Le prove hanno dimostrato che i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio hanno prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla densità media minima del legno, allo spessore minimo del profilo e all’uso finale del prodotto e che il legno non sia soggetto ad alcun trattamento diverso dall’essiccazione in forno. Il regolamento entra in vigore il 20 agosto 2024. RISCHIO SISMICO – Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici Il Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito del 20 marzo 2024 “Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica”. Con il Decreto, viene esteso il termine per il completamento dei lavori di adeguamento antisismico nelle scuole fino al 31 marzo 2025, a causa delle difficoltà riscontrate dagli enti locali nel rispettare le scadenze originali. Questa proroga mira a garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ma richiede un'impeccabile gestione del tempo per evitare ritardi e assicurare la qualità delle operazioni. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Rapporto di Sicurezza Decreto Legge n. 63 del 15 maggio 2024 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”. Il Decreto Agricoltura 2024, oltre alle disposizioni urgenti per le imprese agricole, pesca e acquacoltura, contiene una modifica al Decreto 105/2015 (Decreto RiR sugli stabilimenti a rischio rilevante). All’articolo 17 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza) del Decreto 105/2015, vengono aggiunti i seguenti periodi: “Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata”. In sintesi, con la modifica viene disposta una procedura soft per le imprese di interesse strategico nazionale per la valutazione del rapporto di sicurezza presentato dal gestore. ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 45 del 16 maggio 2024 “cinquantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il cinquantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. SPAZI CONFINATI – Certificazione degli appalti in luoghi confinati Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 859 del 8 maggio 2024 “Certificazione degli appalti in luoghi confinati – riscontro a nota prot. n. 2942/2024”. L’INL è tornato a trattare di certificazione dei contratti di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. A breve distanza dalla pubblicazione di due note sul medesimo argomento (le note 694/2024 e 1937/2024, con le quali era stato delimitato l’obbligo di certificazione), l’Ispettorato ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione. Con la nota l’Ispettorato ha chiarito che la previsione contenuta nell’art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003, in forza del quale “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”, trova applicazione esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province (art. 76, comma 1, lett. b). Nelle diverse ipotesi delle commissioni istituite presso gli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, l’ambito di competenza territoriale resta definito nel regolamento interno della relativa commissione (art. 76, comma 1 lett. c-ter). ADR – esenzione della nomina del consulente Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13921 del 14 maggio 2024 “Commenti e chiarimenti operativi all'applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”. La Circolare intende chiarire dubbi interpretativi relativamente all’applicazione di quanto indicato nel DM 7 agosto 2023 in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR. La Circolare aiuta ad interpretare quanto indicato nel DM, esplicitando con esempi le varie condizioni di esclusione o esenzione, illustrando condizioni operative pratiche (ad esempio, la possibilità di utilizzo del registro in forma digitale o cartaceo, anche integrato in altri strumenti di gestione) e fornendo importanti dettagli sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del DM 7 agosto 2023, la Circolare chiarisce che esso si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 dello stesso D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. Vengono inoltre chiariti gli aspetti relativi alle prescrizioni di sicurezza e formazione previste dall’art.7 del DM: al riguardo, si sottolinea che la durata e periodicità dei corsi di formazione, comunque obbligatori ai sensi del DM, è lasciata alla discrezione del legale rappresentante “sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse”. INAIL – infortuni nel settore metalmeccanico Pubblicati i seguenti documenti: – scheda informativa “Dinamiche infortunistiche nell’industria metalmeccanica” con i dati registrati dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro Infor.MO. La scheda presenta un approfondimento del fenomeno infortunistico nell’industria metalmeccanica ed in particolare delle attività della classificazione Ateco 2007: C24 Metallurgia e C25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), analizza le cause degli infortuni registrati nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.MO. e fornisce indicazioni sulle buone pratiche di prevenzione e protezione da applicare per la corretta gestione dei fattori di rischio evidenziati e stimola l’individuazione di linee di azione efficaci per la riduzione di situazioni di rischio grave. – La pubblicazione “Analisi dei dati statistici di infortunio e malattia professionale per le aziende industriali del settore metalmeccanico e dell’installazione e gestione di impianti” il cui obiettivo è quello di migliorare la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecno-patico nel settore dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, al fine sia di realizzare interventi di informazione di specifico interesse per le imprese metalmeccaniche, sia di individuare soluzioni pratiche di miglioramento continuo delle prestazioni. In particolare, la Parte 1 si riferisce ai dati dell’industria metalmeccanica e la Parte 2 si riferisce al settore dell’Installazione e Gestione di Impianti, in appendice si possono trovare i dati statistici completi per ogni anno analizzato. INAIL – esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi Pubblicato il volume “Direttiva UE 2022/431 e novità in tema di esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi”. La direttiva europea 2004/37/CE introduce nuove misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, in particolare vengono innalzate le attività di prevenzione dei rischi per la salute riproduttiva dei lavoratori con importanti ripercussioni anche per le attività di ricerca in igiene industriale, medicina del lavoro ed epidemiologia occupazionale. Il volume presenta il nuovo quadro normativo e discute delle nuove sfide per la ricerca scientifica su questo tema. INAIL – bonifica dell’amianto Pubblicate n. 2 schede informative sull’argomento: – “Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto – misure di cautela per la rimozione” che propone una procedura di sicurezza per la gestione degli gli abbandoni impropri sul suolo di Rifiuti Contenenti Amianto (Rca) in matrice cementizia compatta ed in buono stato di conservazione, di modesta entità. Nella scheda, vengono proposte misure procedurali ed operative in grado di assicurare un elevato standard di sicurezza per i lavoratori coinvolti e per la tutela degli ambienti di vita limitrofi. – “Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell’amianto”. Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in matrice friabile che in matrice compatta è previsto l’utilizzo delle Unità di Decontaminazione del Personale (UDP). Talvolta sono state registrate in cantiere modalità di utilizzo non corrette, soprattutto nella fase di decontaminazione in uscita dal cantiere. La scheda ha dunque l’intento di esplicitare le idonee procedure da utilizzare sia in ingresso che in uscita dalle UDP, a tutela sia della salute dei lavoratori che dell’integrità degli ambienti di vita esterni al cantiere. In particolare, tali procedure risultano adeguate nei cantieri di durata di uno o pochi giorni. INAIL – Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari Pubblicato “Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari- Aspetti d’interesse medico-legale e prevenzionali”. Il testo approfondisce gli aspetti di spiccato interesse medico-legale di una recente pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle neoplasie melanocitarie e si propone di rappresentare una sorta di “linea guida” condivisa da esperti clinici, medici del lavoro e medici legali al fine di ricondurre l’accertamento del melanoma denunciato quale malattia professionale a univoci criteri di appropriatezza scientifica. INAIL – Piattaforme di lavoro elevabili Pubblicato il documento “Piattaforme di lavoro elevabili” che si propone di mettere a confronto le due versioni della norma sulle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e nello specifico la EN 280:2013+A1:2015, che sarà ritirata il 2 febbraio 2025, e la EN 280-1:2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 2 agosto 2023. L’articolo 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08 prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto, tra le quali le piattaforme di lavoro elevabili, siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’Inail è preposta alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il DM 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, è stato elaborato un documento di confronto tra le due versioni della norma sulle piattaforme di lavoro elevabili. Questo documento non costituisce ovviamente un riferimento vincolante, ma vuole piuttosto proporsi come esempio interpretativo dell’evoluzione normativa nel settore, che possa essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (fabbricanti, soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), al fine di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. INAIL – atmosfere potenzialmente esplosive nella produzione di idrogeno verde da substrati organici Pubblicata la scheda informativa “Produzione di idrogeno verde da substrati organici. Un focus sul pericolo di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive”. I biocombustibili svolgono un ruolo chiave ai fini dell’attuazione della transizione energetica, che potrebbe essere favorita anche dall’utilizzo dell’idrogeno (H2), poiché esso è in grado di immagazzinare grandi quantità di energia all’interno del suo legame chimico. È fondamentale evidenziare che solamente “l’idrogeno verde”, viene considerato una fonte rinnovabile e pertanto può contribuire fattivamente alla transizione energetica. Le strade percorribili per produrre H2 verde sono sostanzialmente due: l’elettrolisi, in cui si impiega l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e la produzione biologica (bioidrogeno), sfruttando principalmente la fermentazione di substrati organici. La prima modalità è ancora penalizzata da costi elevati, mentre la seconda è in fase di sviluppo e studio su scala pilota. La produzione biologica di H2 da fonti rinnovabili è un ramo emergente rispetto alle tecnologie basate sull’utilizzo di combustibili fossili. Pertanto, la maturità di questo processo è ancora relativamente acerba e la comprensione degli aspetti chiave, relativi all’ottimizzazione delle rese produttive e alla valutazione dei rischi, è ancora incompleta. In tale contesto è necessario studiare, già dalla scala pilota, gli aspetti di sicurezza al fine di definire approcci alla valutazione dei rischi, applicabili al processo su scala industriale. INAIL – infortuni nella pubblica amministrazione Il numero Dati INAIL di aprile 2024 è dedicato agli infortuni e alle malattie professionali denunciati dai dipendenti della pubblica amministrazione. Nel quinquennio 2018-2022 il bilancio del fenomeno infortunistico della gestione assicurativa INAIL per Conto dello Stato riferita ai dipendenti pubblici si è chiuso mostrando una tendenza in crescita. Il numero delle denunce pervenute all’Istituto nel 2022 è infatti aumentato del 14,1% rispetto al 2018 e del 35,1% rispetto al 2021, complice il rientro al lavoro in presenza a partire dal 15 ottobre 2021. Il -42,1% dei casi mortali denunciati registrato tra il 2021 e 2022 è invece dovuto principalmente alla diminuzione dei decessi da Covid-19. SORVEGLIANZA SANITARIA – Regione Piemonte. Moduli attuativi per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto Determinazione del Dirigente Regionale n. 291 del 26 aprile 2024 “DGR 22 aprile 2024, n. 23-8469 di approvazione del "Protocollo Regionale di sorveglianza sanitaria per lavoratori ex-esposti ad amianto". Approvazione moduli attuativi della procedura di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto e istituzione gruppo di lavoro tecnico”. Con la Determinazione vengono approvati i seguenti moduli attuativi della procedura di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto allegati alla presente determinazione (allegati da 1 a 5): – Allegato 1 - Richiesta di preadesione al programma di sorveglianza sanitaria ed iscrizione nell'elenco regionale ex esposti ad amianto e relativa informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR); – Allegato 2 - Questionario - definizione pregressa esposizione ad amianto; – Allegato 3 - Questionario C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) per la rilevazione dei sintomi respiratori; – Allegato 4 - Risultati delle visite e degli esami strumentali; – Allegato 5 - Modello per la raccolta dei dati di sintesi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, Conforme all'ALLEGATO B dell'Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2018, rep. Atti 39/CSR, "dati di sintesi delle regioni e province autonome della sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto (visite effettuate, accertamenti radiologici e funzionali, patologie diagnosticate)". ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Regione Piemonte. Piano regionale di prevenzione 2024 Determinazione del Dirigente Regionale n. 305 del 6 maggio 2024 “Piano regionale di prevenzione 2024: approvazione della programmazione annuale (DGR n. 16-4469 del 29/12/2021)”. Con la Determinazione vengono approvati i seguenti documenti: – programmazione annuale del Piano Regionale di Prevenzione per il 2024, contenuta nell'Allegato A, – Documento di indirizzo per le attività di competenza SISP contenuto nell'Allegato B, – Documento di indirizzo relativo alle attività di vigilanza SPreSAL contenuto nell'Allegato C, – "Piano formativo 2024" del Piano Regionale di Prevenzione contenuto nell'Allegato D, – "Piano di Comunicazione 2024" del Piano Regionale di Prevenzione contenuto nell'Allegato E, – il format per la stesura dei Piani Locali di Prevenzione (PLP) 2024 delle ASL contenuto nell'Allegato F, Attribuito alle Aziende Sanitarie Locali il compito di redigere il Piano Locale di Prevenzione (PLP) 2024, secondo le indicazioni e il format di cui agli Allegati A e F e di trasmetterlo al settore "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" tramite posta certificata entro il 31 maggio 2024. RISCHIO RUMORE – Regione Piemonte. Modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica Determinazione del Dirigente Regionale n. 389 del 23 maggio 2024 “Legge 447/1995 e decreto legislativo 42/2017. Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica, per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale”. Con la Determinazione vengono approvati: – il modello di "Istanza per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42" (Allegato 1), che sostituisce i modelli approvati con la determinazione dirigenziale n. 202/A1602A del 4 giugno 2018; – il modello di "Istanza per il riconoscimento del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui al d.lgs. 42/2017" (Allegato 2); – il modello di "Istanza per il riconoscimento del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica iscritti all'elenco di cui all'art. 21 del d.lgs. 42/2017" (Allegato 3). Viene inoltre stabilito che il Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica procederà ad esaminare le istanze presentate per il riconoscimento. MICROCLIMA – Regione Lombardia. Piano mirato di prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in agricoltura Decreto del Dirigente Regionale n. 7527 del 17 maggio 2024 “Approvazione del documento di indirizzo per l'attivazione del piano mirato di prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in agricoltura”. Con il Decreto, in allegato A, viene approvato il "Documento di indirizzo per l'attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in agricoltura". NORME TECNICHE – Parità di genere Norma Tecnica ISO 53800:2024 “Guidelines on the promotion and implementation of gender equality and women’s empowerment” La norma internazionale rappresenta un utile strumento a supporto della UNI/PdR 125 per promuovere la parità di genere. Il documento fornisce indicazioni per promuovere e applicare la parità di genere e l’empowerment femminile all’interno delle organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, ubicazione o settore di attività. La norma non è certificabile e non si sostituisce alla UNI/PdR 125, che a livello nazionale rimane il documento maggiormente strutturato e di sicuro riferimento anche in un’ottica di valutazione di conformità, ma può ugualmente essere un valido strumento di supporto. NORME TECNICHE – Esoscheletri Norma Tecnica UNI/TR 11950:2024 “Sicurezza e salute nell’uso degli esoscheletri occupazionali orientati ad agevolare le attività lavorative” Il rapporto tecnico offre un primo significativo contributo in tema di salute e sicurezza sul lavoro, per un uso corretto e consapevole degli esoscheletri. Approfondisce lo stato dell’arte degli esoscheletri occupazionali e si propone di: – fornire indicazioni sulla corretta terminologia e definizioni da adottare nel settore degli esoscheletri occupazionali; – individuare e descrivere le diverse tipologie di esoscheletri ad oggi sviluppati ed in uso negli ambienti di lavoro (con particolare riferimento agli attivi e passivi); – illustrare i principi generali di progettazione e costruzione degli esoscheletri; – rappresentare i settori lavorativi di possibile applicazione degli esoscheletri; – inquadrare le potenziali opportunità e problematiche correlate all’uso degli esoscheletri. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 14972-4:2024 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 4: Protocollo di prova per sistemi di ugelli automatici per locali non di stoccaggio” Norma Tecnica UNI EN 12845-3:2024 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Parte 3: Guida per la protezione antisismica” Le norme specificano rispettivamente: – la valutazione della prestazione al fuoco dei sistemi di acqua nebulizzata per ambienti non adibiti a stoccaggio e non produttivi con carichi leggeri con combustibili ordinari, come uffici, scuole, ospedali e alberghi; – i requisiti per la protezione antisismica dei sistemi automatici a sprinkler in conformità alla EN 12845:2015+A1:2019. NORME TECNICHE – progettazione delle planimetrie dell'emergenza Norma Tecnica UNI ISO 23601:2024 “Identificazione di sicurezza - Segnaletica per le planimetrie di esodo ed evacuazione” La norma stabilisce i principi di progettazione delle planimetrie dell'emergenza (esodo ed evacuazione) da esporre, che contengono informazioni rilevanti per la sicurezza antincendio, l'esodo, l'evacuazione e il salvataggio degli occupanti della struttura. Questi piani possono essere utilizzati anche dalle forze di intervento in caso di emergenza. Questi piani sono destinati ad essere esposti come segnaletica nelle aree pubbliche e nei luoghi di lavoro. La norma non riguarda le planimetrie destinate ai servizi di sicurezza né i disegni tecnico professionali dettagliati per l'uso da parte di specialisti. NORME TECNICHE – Piattaforme elevabili Norma Tecnica UNI EN 1570-1:2024 “Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco” La norma specifica i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili con le seguenti caratteristiche: – non servono più di 2 livelli fissi ma possono superare un livello fisso, e con una velocità di spostamento verticale non superiore a 0,15 m/s, a meno che la posizione non sia sicura, e – per il sollevamento o l'abbassamento di merci (con o senza operatore/i e/o persona/e autorizzata/e, oppure – per il sollevamento o l'abbassamento di operatori e/o persone autorizzate con o senza merci, in posizioni in cui possono svolgere il lavoro da un tavolo di sollevamento fisso o mobile che è guidato solo durante la sua corsa verticale. La norma specifica le misure tecniche appropriate per eliminare e ridurre i rischi derivanti dai pericoli significativi elencati nell'Allegato B. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 13557:2024 “Apparecchi di sollevamento - Dispositivi e stazioni di comando” Norma Tecnica UNI EN 4302:2024 “Apparecchi di sollevamento - Carichi del vento” Le norme specificano rispettivamente: – i requisiti di progettazione in materia di salute e sicurezza per i dispositivi di comando e le stazioni di comando delle loro postazioni operative per tutte le tipologie di apparecchi di sollevamento; – la valutazione dei carichi da vento sugli apparecchi di sollevamento. Stabilisce i metodi generali per il calcolo dei carichi del vento (per le condizioni in servizio e fuori servizio), che sono inclusi nelle combinazioni di carico indicate nella ISO 8686-1 e utilizzati per le prove di competenza come quelle fornite nella ISO 20332 per i componenti strutturali degli apparecchi di sollevamento. Fornisce un metodo di calcolo semplificato e presuppone che il vento agisca orizzontalmente da qualsiasi direzione, o che il vento agisca a velocità costante, o che ci sia una reazione statica al carico del vento applicato alla struttura dell'apparecchio di sollevamento. La norma include delle previsioni per gli effetti delle raffiche (fluttuazioni della velocità del vento) e per la risposta dinamica. Fornisce indicazioni su quando mettere in sicurezza l'apparecchio di sollevamento in caso di fuori servizio. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN 1755:2024 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Requisiti supplementari per l'Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive” La norma si applica ai carrelli industriali semoventi ed ai carrelli industriali con guidatore a piedi a controllo manuale e semi-manuale come definiti nella ISO 5053-1 compresi i loro dispositivi e attrezzature di movimentazione del carico destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive. Le attrezzature montate sulla piastra porta forche o sulle forche, che sono removibili dall'utilizzatore, non sono considerate una parte integrante del carrello. La norma specifica i requisiti tecnici supplementari, per la prevenzione dell'accensione di un'atmosfera esplosiva di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, per i carrelli industriali del gruppo di apparecchi II e della categoria di apparecchi 2G, 3G, 2D o 3D. La norma si applica ai carrelli destinati ad essere utilizzati in atmosfere con un intervallo di temperature ambiente da -20°C a +40°C; e pertanto, se non diversamente specificato, i carrelli costruiti in conformità con la presente norma soddisferanno tutte le condizioni di utilizzo all'interno di questo intervallo. L'intervallo di temperatura ambiente da -20°C a +40°C è in linea con la EN ISO 3691-1. NORME TECNICHE – Forni industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 13577-2:2024 “Forni industriali e connesse apparecchiature di processo - Sicurezza - Parte 2: Sistemi di combustione e di movimentazione e trattamento dei combustibili” La norma specifica i requisiti di sicurezza per i sistemi di combustione e di movimentazione e trattamento del combustibile che fanno parte di forni industriali e delle connesse apparecchiature di processo (TPE - Thermo-Processing Equipment), inclusi i sistemi di bruciatori singoli e multipli in apparecchiature e macchine di processo termico. NORME TECNICHE – Tubazioni di materia plastica Norma Tecnica UNI EN 12201-1:2024 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità” Norma Tecnica UNI EN 12201-2:2024 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi” Norma Tecnica UNI EN 12201-3:2024 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi” Norma Tecnica UNI EN 12201-4:2024 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole” Norma Tecnica UNI EN 12201-5:2024 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità allo scopo del sistema” Le norme specificano rispettivamente: – i materiali e gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni in pressione di polietilene (PE) (condotte e tubi di servizio); – le caratteristiche dei tubi in polietilene (PE); – le caratteristiche dei raccordi a fusione in polietilene (PE) e dei raccordi meccanici; – le caratteristiche delle valvole e dei corpi delle valvole in polietilene (PE); – i requisiti dell'idoneità allo scopo degli assiemi dei sistemi di tubazioni in polietilene (PE), specifica i requisiti per l'elettrofusione, la fusione a bicchiere, la fusione di testa e i giunti meccanici. Specifica il metodo di preparazione dei provini per le giunzioni e le prove da eseguire su tali giunzioni per valutare l'idoneità allo scopo del sistema in condizioni normali ed estreme. Tutte le tubazioni trattate dalle norme, sono per applicazioni interrate o fuori terra, destinate per il trasporto dell'acqua per uso umano, acqua grezza prima del trattamento, per scarico e fognature in pressione, per sistemi di fognatura in depressione, e dell'acqua per altri usi ad esclusione delle applicazioni industriali. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 22435:2024 “Bombole per gas - Valvole per bombole con riduttori di pressione integrati - Specifiche e prove di tipo” Norma Tecnica UNI EN ISO 10297:2024 “Bombole per gas - Valvole per bombole - Specifiche e prove di tipo” Norma Tecnica UNI EN ISO 17871:2024 “Bombole per gas - Valvole per bombole ad apertura rapida - Specifiche e prove di tipo” Le norme specificano rispettivamente: – i requisiti di progettazione, i metodi di prova di tipo, la marcatura e le istruzioni per le valvole per bombole con regolatore di pressione integrato (VIPR) destinate a essere montate su bombole per gas, fusti o tubi in pressione o utilizzate come valvola principale per fasci di bombole che trasportano gas compressi, liquefatti o disciolti; – i requisiti di progettazione, prova di tipo e marcatura per: a) valvole per bombole per gas trasportabili ricaricabili; b) valvole principali (escluse le valvole a sfera) per fasci di bombole; c) valvole per bombole o valvole principali con regolatore di pressione integrato (VIPR); d) valvole per fusti e tubi in pressione; destinate ad essere montate su bombole che trasportano gas compressi, disciolti e liquefatti; – la progettazione, le prove di tipo, la marcatura, le prove di fabbricazione e i requisiti di esame delle valvole per bombole ad apertura rapida destinate ad essere montate su bombole per gas trasportabili ricaricabili, fusti a pressione e tubi che trasportano: - non tossici; - non ossidanti; - non infiammabili; e - non corrosivi; gas compressi o liquefatti o agenti estinguenti caricati con gas compressi da utilizzare per l'estinzione di incendi, la protezione dalle esplosioni e le applicazioni di soccorso. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2024-3174 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 04/2024 AMBIENTE SOSTANZE PERICOLOSE – ulteriori divieti e restrizioni nei prodotti cosmetici Regolamento (UE) 2024/996 della Commissione, del 3 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso della vitamina A, dell’Alpha-Arbutin e dell’Arbutin e di talune sostanze con potenziali proprietà di interferenza endocrina nei prodotti cosmetici. In aggiunta a quanto già definito dal Regolamento (UE) 2024/858 dello scorso 14 marzo 2024, vengono modificati ulteriormente gli elenchi relativi alle autorizzazioni/restrizioni/divieti di particolari sostanze nei prodotti cosmetici, con specifiche scadenze. Nel dettaglio: - All’elenco delle sostanze vietate viene aggiunta la sostanza “4-Methylbenzylidene Camphor”; - All’elenco delle sostanze il cui uso è vietato salvo entro determinati limiti sono aggiunte le sostanze con denominazione comune “Genistein”, “Daidzein”, “Kojic Acid”, “Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate”, “Alpha-Arbutin” e “Arbutin”; - All’elenco dei conservanti autorizzati sono sostituite le voci “Triclocarban” e “Triclosan”; - All’elenco dei filtri UV autorizzati è soppressa la voce “4-Methylbenzylidene Camphor”. In vigore dal 24 aprile 2024. EMISSION TRADING – modifiche al meccanismo di assegnazione gratuita delle quote di emissioni Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni. Vengono introdotte numerose modifiche al meccanismo di assegnazione gratuita delle quote di emissioni (EU ETS) per il periodo 2021-2030, tra le quali si segnala la previsione della riduzione delle quote per i gestori di impianti che non sono in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti di efficienza energetica e dei livelli di emissioni. Il regolamento è in vigore dal 4 aprile 2024 e si applica alle assegnazioni per il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 2024. IMPIANTI TERMICI – nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per apparecchi per il riscaldamento di ambienti interni Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione. Vengono stabilite le specifiche di progettazione ecocompatibile (relativamente all’efficienza energetica, alle emissioni, ai modi di consumo ridotto, alle informazioni di prodotto obbligatorie, alla riparazione, manutenzione, smantellamento e alla documentazione tecnica), e i metodi per la misura della conformità a tali specifiche , per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale ad uso domestico con potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e per quelli ad uso commerciale con potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW, oltre che per i dispositivi di controllo separati. In vigore dal 9 maggio 2024, si applica dal 1° luglio 2025 (dal 9 maggio 2024 per l’articolo 6). ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – nuove norme per i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano. Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure. Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti. Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano. Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano. Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei. Vengono introdotte diverse disposizioni relative alla valutazione della conformità ai requisiti minimi di igiene e alla marcatura dei prodotti che vengono in contatto con le acque destinate al consumo umano. Inoltre, vengono pubblicate ulteriori disposizioni relative all’istituzione degli elenchi europei (previsti dalla Direttiva (UE) 2020/2184 ed ivi definiti “elenchi positivi europei”) di: - sostanze di partenza (sostanze aggiunte intenzionalmente nella produzione di materiali organici); - composizioni (composizioni chimiche di materiali metallici, smalti, ceramiche e altri materiali inorganici); - costituenti (costituenti organici per la preparazione di miscele cementizie); di cui è autorizzato l’uso per la fabbricazione di materiali e prodotti destinati al contatto con le acque potabili. Infine, gli ulteriori atti pubblicati specificano le metodologie per includere o rimuovere le sostanze di partenza/composizioni/costituenti dagli elenchi positivi europei e le metodologie per testare e accettare i materiali finali usati nei prodotti destinati al contatto con acque potabili. I Regolamenti e le Decisioni pubblicati entrano in vigore dal 13 maggio 2024 e si applicano dal 31 dicembre 2026 (con alcune eccezioni). TUTELA AMBIENTALE – UE definisce nuove norme per reati e sanzioni ambientali Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Con la Direttiva (UE) 2024/1203 vengono stabilite le norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni ambientali e le misure per la prevenzione e il contrasto della criminalità ambientale e per l’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione, alla luce della necessità di rivedere le norme sanzionatorie vigenti istituite ai sensi della Direttiva (CE) 2008/99. Obiettivo delle nuove norme è indirizzare gli Stati membri alla definizione più dettagliata dei reati ambientali e all’inasprimento delle sanzioni penali, per aumentarne l’effetto deterrente. Viene difatti indicato che “la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l’ambiente.” Il nuovo atto identifica, quindi, tra le varie disposizioni, i nuovi reati perseguibili, le sanzioni per le persone fisiche, le responsabilità e sanzioni per le persone giuridiche. Le condotte illecite evidenziate nel testo della Direttiva interessano, tra le altre, le tematiche degli scarichi, emissioni ed immissioni in aria, suolo e acque, la gestione dei rifiuti, la costruzione, esercizio e dismissione di impianti, la gestione di sostanze radioattive, l’estrazione di acque superficiali o sotterranee, la gestione di sostanze che riducono lo strato di ozono e di gas fluorurati a effetto serra. In vigore dal 20 maggio 2024. Gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 21 maggio 2026. RIFIUTI – nuove norme relative alla spedizione Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006. Vengono stabilite le misure per prevenire e ridurre gli impatti derivanti dalle spedizioni di rifiuti e dal trattamento di rifiuti nel luogo di destinazione, tra cui le procedure per il controllo delle spedizioni in funzione del tipo di rifiuto, del trattamento da applicare, del luogo di destinazione, dell’origine e dell’itinerario di spedizione. Il Regolamento si applica alle spedizioni tra Stati membri, ad importazioni ed esportazioni da e verso paesi terzi e al transito nell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi. Sono evidenziate, inoltre, specifiche esclusioni dall’ambito di applicazione (ad esempio per le spedizioni di rifiuti radioattivi e di acque reflue). In vigore dal 20 maggio 2024, si applica dal 21 maggio 2026 (con specifiche date di applicazione per alcuni articoli). REACH – in cantiere proposte di restrizione per sostanze a base di Cromo (VI) Con nota n. ECHA/NR/24/13, l’ECHA ha comunicato la richiesta, da parte della Commissione Europea, di predisporre una proposta di restrizione per le sostanze a base di cromo esavalente. Il mandato della Commissione, che si unisce alla richiesta già presentata a Settembre 2023, include ora le sostanze elencate con n. voce da 16 a 22 e da 28 a 31 nell’Allegato XIV del Regolamento REACH (“Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione”), oltre ad ulteriori sostanze non presenti nell’Elenco, come il cromato di bario, che possono rappresentare un rischio per la popolazione e i lavoratori se utilizzate come sostituti per sostanze presenti in Elenco. La proposta di restrizione dovrà essere presentata da ECHA entro l’11 aprile 2025. SOSTANZE PERICOLOSE – pubblicazione del EU Indicator Framework for chemicals In data 17 aprile 2024, l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha pubblicato il documento relativo al Quadro europeo degli indicatori per la valutazione dei fattori e dell’impatto dell’inquinamento chimico, il quale è recuperabile dal sito di EEA: https://www.eea.europa.eu/publications/eu-indicator-framework-for-chemicals/ ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche di idoneità in modalità digitale per i responsabili tecnici Deliberazione (naz.) 9 aprile 2024, n. 1/ALBO/CN. Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche in modalità digitale per i responsabili tecnici di cui all'art. 13 del DM del 3 giugno 2014, n. 120. Viene stabilito che le verifiche di idoneità per i responsabili tecnici possono essere svolte dalle Sezioni regionali e provinciali anche in modalità digitale, su apposito supporto informatico, e vengono definite le modalità di svolgimento di tali verifiche. Si informa inoltre che la modalità digitale “potrà essere applicata a tutte le sessioni di verifica la cui data di apertura delle iscrizioni sia successiva alla data di entrata in vigore della presente deliberazione”, ossia l’11 aprile 2024. ALBO GESTORI AMBIENTALI – procedure di notifica di cancellazione per aziende sprovviste di Responsabile tecnico idoneo Circolare (Comitati) 15 aprile 2024, n. 1. Modalità e tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancata nomina di un Responsabile tecnico idoneo. Viene stabilita la procedura, per le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo, per notificare la cancellazione dall’Albo alle aziende prive di responsabile tecnico idoneo (poiché non ha superato le verifiche di aggiornamento entro il 16 ottobre 2023) e che non hanno provveduto, entro il 15 aprile 2024, a nominarne un altro, in sostituzione della temporanea acquisizione del ruolo da parte del legale rappresentante (come da deliberazione n.5 del 11 ottobre 2023). Una volta decorso il termine del 15 aprile 2024, entro il 30 aprile 2024 le Sezioni devono dunque aver provveduto ad avviare i procedimenti disciplinari per la cancellazione; viene concesso un ulteriore termine di 30 giorni alle aziende per nominare un nuovo responsabile tecnico idoneo, trascorsi i quali, se la nomina non è avvenuta, verrà ufficializzata la cancellazione dall’Albo via PEC. EMISSION TRADING – modalità di funzionamento del comitato ETS Decreto Ministeriale 17 gennaio 2024. Abrogazione e sostituzione del decreto 30 luglio 2021, recante: "Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica". Vengono introdotte nuove disposizioni che disciplinano il funzionamento del Comitato ETS (Autorità nazionale competente per l’attuazione della Direttiva 2003/87/CE e le attività di progetto del protocollo di Kyoto) e della Segreteria tecnica. RIFIUTI ED IMBALLAGGI – modalità di funzionamento dell’organismo di vigilanza dei consorzi e sistemi autonomi di gestione Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023. Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Vengono stabiliti gli obiettivi specifici e le modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, il cui obiettivo è rafforzare la vigilanza su tali sistemi, garantendo ad esempio il corretto impiego del Contributo ambientale versato dai produttori e supportando i Ministeri nelle attività di vigilanza. PNRR – nuove disposizioni per l’attuazione, conversione in legge del D.L. 19/2024 Legge 29 aprile 2024, n. 56. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). È stato convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, che ha introdotto ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR, tra cui, nell’ambito sicurezza, la “patente a punti” per lavoratori e imprese che operano nei cantieri. In tema ambientale, viene confermata la modifica all’articolo 25 del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla proroga del provvedimento di VIA ed introdotta la possibilità, per l’autorità competente in materia di VIA, di avvalersi del supporto di ISPRA per monitorare il rispetto, da parte del proponente, delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA rilasciato. RIFIUTI – introdotto il nuovo Registro Pneumatici Con Decreto n.147 del 16 aprile 2024, il MASE, ai sensi del D.M. 182/2019, ha ufficializzato l’istituzione del Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici, per favorire la corretta gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Il decreto evidenzia i soggetti obbligati, le modalità di iscrizione al registro e i successivi adempimenti, tra cui la trasmissione delle comunicazioni periodiche sugli pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro utilizzo, unitamente alle modalità di accesso ai dati da parte di pubblico, Enti, amministrazioni e organi di controllo. ARERA – tariffe di accesso per impianti di gestone rifiuti “minimi” Con la determinazione n.2/Dtac/2024 del 16 aprile 2024, l’ARERA ha fornito le istruzioni per i gestori degli impianti di rifiuti “minimi” per comunicare i piani economico-finanziari funzionali alla definizione delle tariffe di accesso. Il termine ultimo per la trasmissione della documentazione è il 30 giugno 2024. Con la stessa determinazione sono fornite indicazioni per l’applicazione del metodo tariffario relativo al secondo periodo regolatorio, che riguarda anche gli impianti “intermedi” (da cui provengono i flussi in ingresso agli impianti “minimi”). RIFIUTI – Regione Lombardia. Proroga dei termini per la comunicazione dei dati nell’applicativo O.R.SO. Decreto del Dirigente (reg.) 27 marzo 2024, n. 4999. Modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Proroga dei termini 2024. Viene prorogato al 30 giugno 2024 il termine per la compilazione e convalida, nell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) dei dati relativi alla gestione dei rifiuti nel 2023 da parte degli impianti di trattamento della Lombardia. Tale proroga viene prevista in ragione della necessità di allegare, alla Scheda impianti dell’applicativo, la dichiarazione MUD, la cui scadenza per il 2024 è stata fissata al 30 giugno (con proroga al 1° luglio). VARIE – Regione Piemonte. Modifiche all’ordinamento regionale Legge Regionale 4 aprile 2024, n. 10. Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024. Con la legge annuale di riordino 2024 dell’ordinamento regionale, vengono apportate modifiche alle seguenti leggi regionali: - N.32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), relativamente al parcheggio di mezzi in zone boschive/prati/terreni agricoli; - N.23/2002 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), relativamente alla competenza per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia idroelettrica di potenza fino a 500 kW; - N.19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); - N. 3/2015 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), relativamente ad alcune precisazioni nel testo, ai sensi delibera della Giunta regionale 6 ottobre 2014 n.13-381 sul tema dei modelli di libretto di impianto termico e di rapporto di efficienza energetica; - N.1/2018 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), relativamente all’accertamento e riscossione delle sanzioni per i consorzi e la Città di Torino; - N.26/2020 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) Ed ulteriori modifiche alle disposizioni in materia di, tra le altre, foreste e governo del territorio, sanità, attività estrattive, agricoltura. VIA/VAS/AIA – Regione Piemonte. Modalità per la presentazione delle istanze Delib. Giunta Reg. 8 aprile 2024, n. 15-8403. Legge regionale 13/2023, articolo 8. Approvazione dei criteri e delle modalità tecniche per la pubblicazione e la presentazione delle istanze telematiche nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese. In ragione del tempo trascorso dalla progettazione dei già presenti servizi digitali PIVIA e SIVIA, per la presentazione delle istanze telematiche per le procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), e quindi della relativa obsolescenza tecnologica, unitamente alle modifiche introdotte nel frattempo al D.Lgs. 152/2006 e alla necessità di una riprogettazione complessiva, vengono stabiliti i criteri e le modalità tecniche per la pubblicazione e presentazione di tali istanze alla Regione Piemonte e alle altre autorità competenti per le valutazioni ambientali. Tali criteri e modalità si applicano per le nuove istanze presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Deliberazione. ENERGIA – Regione Veneto. Adottato il Nuovo Piano Energetico Regionale Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 04 aprile 2024. Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) di cui all'art. 2 della Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25. Adozione del documento di Piano, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della documentazione di VINCA e dello schema di avviso pubblico ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della Deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2022, n. 545 in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Il Piano Energetico Regionale è il “documento di programmazione strategica che definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dalla normativa di settore europea, nazionale e regionale”. Con DGR n.335 del 4 aprile 2024 viene adottato il Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER), ai fini dell’avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), passaggio fondamentale per la definizione e monitoraggio delle politiche energetiche regionali, con percorso avviato nel 2022. RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Comune di Verona. Approvazione del 1° Aggiornamento del Piano d’Azione dell’Agglomerato Deliberazione di Consiglio n. 2024/24. Seduta del 11 aprile 2024 n. 24. Dopo l’adozione dello scorso febbraio, viene approvato definitivamente il nuovo Piano d’Azione dell’Agglomerato di Verona, aggiornamento del documento originale del 2020, strumento essenziale per la gestione dell’inquinamento acustico e per la mitigazione del rumore ambientale derivante dalle infrastrutture di trasporto, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della popolazione esposta a livelli elevati di rumore. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11 aprile 2024, n. 16032. Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici o attività in edifici - Metodo tecnico progettuale. La norma specifica un metodo tecnico progettuale per la misurazione del livello di pressione sonora nei locali provenienti dalle attrezzature di servizio installate nell'edificio. Questo documento riguarda specificamente le misurazioni del suono proveniente da impianti sanitari, ventilazione meccanica, attrezzature di servizio di riscaldamento e raffreddamento, ascensori, scivoli per rifiuti, dispositivi di riscaldamento, ventilatori, pompe e altre attrezzature di servizio ausiliarie, e porte di parcheggi motorizzate. Può essere applicato anche alle misurazioni dei suoni provenienti da altri tipi di attrezzature o attività all'interno dell'edificio, ad esempio il rumore proveniente da impianti sportivi o ristoranti. Questi metodi sono adatti ad ambienti di approssimativamente 300 m3 o meno come appartamenti, alberghi, scuole, uffici ed ospedali. Questi metodi non sono destinati a grandi auditorium o sale di concerto. NORME TECNICHE – Campionamento e determinazione quantitativa dell'amianto nei prodotti da costruzione Norma Tecnica UNI CEN/TS 18 aprile 2024, n. 18020. Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Campionamento e determinazione quantitativa dell'amianto nei prodotti da costruzione. La specifica tecnica riassume i metodi per il campionamento, la preparazione dei campioni e l'identificazione dell'amianto nei prodotti da costruzione. Specifica le procedure appropriate per la preparazione dei campioni per l'analisi quantitativa della frazione in massa dell'amianto negli aggregati minerali di grandi dimensioni naturali, lavorati o riciclati e nei prodotti da costruzione costituiti da materiali con granulometria fine. SICUREZZA ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 39 del 22 aprile 2024 “cinquantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il cinquantesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – prevenzione e contrasto del lavoro irregolare Legge n. 56 del 29 aprile 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Nella Legge di conversione, in sintesi, sono intervenute le seguenti modifiche: - Appalti (art. 29, comma 2). In materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato). - Responsabilità solidale (art. 29 comma 2). Confermata l’ipotesi di estensione dell’obbligo di solidarietà retributiva e contributiva in capo al committente anche a tutte le ipotesi di utilizzazione illecita per somministrazione abusiva o in caso di appalto e di distacco illeciti. Le sanzioni connesse agli adempimenti vengono aumentate del 30 e 20 per cento (art. 29, comma 2, lett. b). - Somministrazione, appalti e distacco: inasprite le sanzioni (art. 29 commi 3 e 4). - Lista di conformità dell’Ispettorato (art. 29, commi da 7 a 9). Previo consenso del datore di lavoro, le aziende nei confronti delle quali non emergano irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potranno essere iscritte in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente. In tal caso i datori di lavoro in possesso dell’attestato di iscrizione alle liste di conformità non saranno sottoposti, per una durata di dodici mesi, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle materie oggetto di accertamento, ad eccezione di verifiche concernenti la sicurezza sul lavoro per eventuali richieste di intervento o attività di indagine della Procura della Repubblica. - Verifica della congruità della manodopera (art. 29 commi da 10 a 13). Con la conversione in Legge trova conferma anche la nuova disciplina in materia di verifica dell’incidenza della manodopera negli appalti, pubblici e privati, per la realizzazione di lavori edili. - Patente a punti (art. 29, commi da 19 a 20). Con la conversione del provvedimento, è stata completamente riscritta la disciplina del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. ll nuovo strumento sarà obbligatorio dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Al momento, l’applicazione della patente a crediti è prevista per i cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, lo strumento potrà essere esteso anche ad altri ambiti di attività. La patente non sarà necessaria per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti e sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del lavoro in presenza di specifici requisiti che possono anche essere autocertificati. La decurtazione del punteggio potrà avvenire solo a seguito di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di cui all' art. 18, legge n. 689/1981, divenute definitive), emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. In ogni caso, se sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Nei casi di infortunio mortale del lavoratore o di infortunio dal quale consegua un'inabilità permanente, assoluta o parziale del lavoratore, l'Ispettorato può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di 12 mesi. Il punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, ma in sede di conversione è stato precisato che è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. - Durc e agevolazioni (Art. 29, comma 1). Restano immodificate le nuove disposizioni che riguardano le condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro. Il presupposto resta l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 29, comma 1, lett. a). Confermata anche la possibilità, introdotta con il decreto, di riconoscere i benefici anche alle imprese non in regola, purché intervenga una successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Nell’ipotesi di inadempimento non sanato o non sanabile, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (art. 29, comma 1, lett. b). - Contrasto alle violazioni contributive e previdenziali (art. 30). Nel tentativo di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388. L'obbiettivo è promuovere l'adempimento spontaneo del contribuente. Viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Inoltre, nell’ipotesi di evasione contributiva, vengono allungati i tempi entro i quali il contribuente che procede alla denuncia spontanea può procedere con il versamento. Per evitare la sanzione per la condotta di evasione, infatti, il versamento potrà avvenire in unica soluzione anche entro 90 giorni dalla denuncia, con applicazione tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti (a fronte di un tasso applicabile del 5,5 punti per il versamento già previsto entro i 30 giorni); inoltre, sarà possibile procedere al pagamento in forma rateale con l’applicazione della misura ridotta della sanzione civile subordinata al versamento della prima rata. - Rapporto INPS e contribuenti (art. 30, commi da 5 a 16). Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. FORMAZIONE – Numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 2/2024 del 26/04/2024 “Sicurezza – numero di partecipanti ai corsi di formazione”. L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha posto il seguente quesito: “È da ritenersi conforme all’ACSR del 21/12/11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?”. La Commissione, pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. SORVEGLIANZA SANITARIA – Regione Piemonte. Protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-8469 del 22 aprile 2024 “Presa d'atto e recepimento sul territorio regionale dell'Intesa, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sull'adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto del 22 febbraio 2018, rep. atti n. 39/CSR. Approvazione delle indicazioni nel documento denominato "Protocollo Regionale di sorveglianza sanitaria per lavoratori ex-esposti ad amianto", in conformità all'intesa stessa e istituzione dell'elenco dei soggetti ex esposti ad amianto presso il Centro regionale per la prevenzione dei tumori dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (CRPT già CPO Piemonte) nell'articolazione funzionale Registro Tumori Piemonte”. Con la Delibera viene approvato, il documento allegato di indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto denominato "Protocollo Regionale di sorveglianza sanitaria per lavoratori ex-esposti ad amianto". Viene inoltre istituito l'Elenco Regionale Ex Esposti ad Amianto, da gestirsi dalla struttura sanitaria competente presso il Centro regionale per la prevenzione dei tumori dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (CRPT già CPO Piemonte) nell'ambito dell'articolazione funzionale Registro Tumori Piemonte. INAIL – Certificazioni accreditate per i sistemi di gestione Pubblicato da INAIL “L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Norme tecniche, regolamenti, sostegno e rilevazione dei risultati: dall’attualità alle prospettive”. Il volume presenta i risultati del confronto effettuato da Inail in collaborazione con Accredia degli indici infortunistici delle aziende con una certificazione accreditata del proprio sistema di gestione Uni En Iso 45001:23 rispetto alle omologhe a livello nazionale e una serie di approfondimenti sui temi correlati. INAIL – infortuni nel settore agricolo Il numero Dati INAIL di marzo 2024 è dedicato ai dati sugli infortuni in agricoltura che tra il 2018 e il 2022 confermano una tendenza decrescente con un calo nel quinquennio del 21,5% dei casi denunciati all’Istituto. I decessi sono stati in media 150 all’anno. Nel 2022 gli infortuni denunciati all’Inail nella gestione assicurativa Agricoltura sono stati 26.459, in calo del 2,9% rispetto all’anno precedente (27.239) e del 21,5% rispetto al 2018 (33.705). Gli infortuni sono di gran lunga più frequenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (24.934) rispetto a quelli avvenuti in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro (1.525). Segnalata anche la progressiva riduzione degli occupati di questo settore, passati dai 927mila del 2019 agli 872mila del 2023 (-5,9%), con una leggera prevalenza dei dipendenti (53,4%) rispetto agli indipendenti (46,6%). NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI 10913:2024 “Dispositivi di protezione individuale (DPI) - Linee guida per la redazione delle istruzioni ed informazioni del fabbricante” La norma ha lo scopo di fornire al fabbricante indicazioni utili per la stesura del documento contenente “istruzioni ed Informazioni" relativamente ai dispositivi di protezione individuale. Essa non tratta né di qualità della documentazione tecnica (oggetto della UNI 10653) né dell'articolazione e ordine espositivo del contenuto (oggetto della UNI 10893). NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 16032:2024 “Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici o attività in edifici - Metodo tecnico progettuale” La norma specifica un metodo tecnico progettuale per la misurazione del livello di pressione sonora nei locali provenienti dalle attrezzature di servizio installate nell'edificio. Questo documento riguarda specificamente le misurazioni del suono proveniente da impianti sanitari, ventilazione meccanica, attrezzature di servizio di riscaldamento e raffreddamento, ascensori, scivoli per rifiuti, dispositivi di riscaldamento, ventilatori, pompe e altre attrezzature di servizio ausiliarie, e porte di parcheggi motorizzate. Può essere applicato anche alle misurazioni dei suoni provenienti da altri tipi di attrezzature o attività all'interno dell'edificio, ad esempio il rumore proveniente da impianti sportivi o ristoranti. Questi metodi sono adatti ad ambienti di approssimativamente 300 m3 o meno come appartamenti, alberghi, scuole, uffici ed ospedali. Questi metodi non sono destinati a grandi auditorium o sale di concerto. NORME TECNICHE – Macchine agricole e forestali Norma Tecnica UNI EN 17750:2024 “Macchine agricole e forestali - Installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa su attrezzature portate” La norma si applica alle attrezzature portate montate anteriormente e posteriormente su trattori agricoli o forestali, macchine semoventi, rimorchi o macchine trainate. Specifica i requisiti per i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa da installare sull'attrezzatura per un utilizzo sicuro su strada. La norma descrive l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa sulle attrezzature portate quando i dispositivi di illuminazione e segnalazione del veicolo non possono essere conformi ai requisiti del regolamento stradale applicabile. NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 16728:2024 “Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica” La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove per bombole trasportabili ricaricabili per GPL con una capacità d'acqua da 0,5 l fino a 150 l compresi. La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli. NORME TECNICHE – Campionamento e determinazione quantitativa dell'amianto nei prodotti da costruzione Norma Tecnica UNI CEN/TS 18020:2024 “Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Campionamento e determinazione quantitativa dell'amianto nei prodotti da costruzione” La specifica tecnica riassume i metodi per il campionamento, la preparazione dei campioni e l'identificazione dell'amianto nei prodotti da costruzione. Specifica le procedure appropriate per la preparazione dei campioni per l'analisi quantitativa della frazione in massa dell'amianto negli aggregati minerali di grandi dimensioni naturali, lavorati o riciclati e nei prodotti da costruzione costituiti da materiali con granulometria fine. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2024-3168 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 02/2024 AMBIENTE SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO – nuovo Regolamento UE Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 È stato pubblicato il nuovo Regolamento UE che “stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze”. Le limitate esenzioni previste riguardano, ad esempio, l’utilizzo delle ODS come materia prima, per usi essenziali di laboratorio, come agenti di fabbricazione e per usi critici (come estintori o impianti antincendio per veicoli militari, aeromobili e sistemi di comando e comunicazione per la sicurezza nazionale). In vigore dal 11 marzo 2024, con alcune disposizioni sulla “commercializzazione” applicabili dal 3 marzo 2025. FGAS – nuovo Regolamento UE Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 È stato pubblicato il nuovo Regolamento UE (che abroga il precedente Regolamento UE n.517/2014) che “stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate; stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate; impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra; stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi e norme in materia di comunicazione”. Il nuovo Regolamento introduce diverse novità, tra cui si segnalano i seguenti punti: - Estensione del controllo periodico delle perdite anche per unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali (compresi i reefer) e vagoni ferroviari e apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili; - Estensione degli obblighi di certificazione o di acquisizione di attestato per persone fisiche e giuridiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite, smantellamento di apparecchiature e recupero di FGAS di apparecchiature mobili. Gli attuali certificati ed attestati di formazioni ai sensi del Regolamento n.517/2014 mantengono la loro validità, ma viene prevista la partecipazione ad un corso di aggiornamento o nuovo processo di valutazione almeno dal 12 marzo 2027 e comunque entro il 12 marzo 2029, e successivamente ogni 7 anni; - Mantenimento della tenuta dei registri esistenti (con precisazioni nel merito dei dettagli da indicare in sede di registrazione) ed estensione, con ulteriore dettaglio, per imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio; - Introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore, con indicazione che gli obblighi di finanziamento debbano includere entro il 31 dicembre 2027 anche il finanziamento del recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione degli FGAS da prodotti e apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dal 11 marzo 2024; - Definizione di date specifiche per la completa eliminazione degli FGAS nelle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, nelle pompe di calore e in alcuni commutatori e del desflurano come anestetico per inalazione; - Divieto di immissione sul mercato di alcune categorie di prodotti e apparecchiature contenenti HFC, di contenitori non ricaricabili per FGAS, di determinati usi dell’esafluoruro di zolfo (SF6). In vigore dal 11 marzo 2024. Le disposizioni su etichettatura e informazioni sui prodotti e le apparecchiature e sul pagamento dovuto per l’assegnazione delle quote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si applicano, poi, dal 3 marzo 2025 alcune disposizioni (per l’immissione in libera pratica e gli altri regimi di importazione ed esportazione) sull’interconnessione del portale F-Gas con gli ambienti di sportello unico dell’UE e nazionali per le dogane, e sulla comunicazione da parte delle autorità doganali delle informazioni relative allo sdoganamento delle merci al portale F-Gas. RETE NATURA 2000 – aggiornamento dell’elenco dei SIC Decisione di esecuzione (UE) 2024/427 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina. Decisione di esecuzione (UE) 2024/424 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. Decisione di esecuzione (UE) 2024/433 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. È stato adottato il 17esimo aggiornamento dell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria. L’Italia viene interessata dall’aggiornamento per le regioni biogeografiche alpina, mediterranea e continentale. RADIAZIONI IONIZZANTI – modifica alla formazione per l'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 6 febbraio 2024 che “disciplina i requisiti d'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale". Il Decreto ha modificato l’articolo 13, comma 1 del decreto interministeriale del 9 agosto 2022. La modifica prevede che gli esperti di radioprotezione debbano effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilascino i relativi attestati della durata minima di 60 ore in un triennio o corrispondenti crediti formativi universitari. Si rammenta che, precedentemente, la durata minima era pari a 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari. L’aggiornamento professionale deve essere documentato tramite gli attestati di partecipazione ai corsi. ENERGIA – conversione in legge del DL n.181/2023 Legge 2 febbraio 2024, n. 11. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. È stato convertito in legge il DL n.181/2023, con diverse modifiche, tra cui si segnalano: - Introduzione dell’obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA per interventi di modifica, anche sostanziale, rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari; - Innalzamento del valore di potenza degli impianti sottoposti a VIA di competenza statale (da 20 a 25 MW) e a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (da 10 a 12 MW), se localizzati in “aree idonee”; - Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e in materia di gestione dei RAEE da fotovoltaico; - Abrogazione dell’art 4, comma 2, relativo al contributo annuo dovuto da titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al Gestore dei servizi energetici; - Precisazione in merito ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) applicabili nelle aree oggetto di bonifica interessate dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In vigore dal 8 febbraio 2024. SOSTENIBILITA’ – aggiornata la Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile Comunicato (naz.) 10 febbraio 2024. Approvazione del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale dello sviluppo sostenibile. È stato approvato il documento di aggiornamento periodico della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, che costituisce il quadro di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU a livello nazionale. La Strategia pone le basi sulle cosiddette “cinque P”, ossia i pilastri dell’Agenda 2030: Persone, Prosperità, Pianeta, Pace e Partnership. RADIAZIONI IONIZZANTI – piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2024 “Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032”. Con il Decreto, è stato adottato il piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 101/2020, che attua la direttiva 2013/59/Euratom e stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il Piano nazionale d’azione per il radon si focalizza su tre principali aree strategiche, ciascuna con azioni dettagliate e attività specifiche: - la riduzione dei casi di tumore polmonare derivanti dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento; - identificare luoghi con elevate concentrazioni di radon; - adottare le relative misure preventive. Il Piano mira a ridurre la concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai 200 Bq/m3, dando la priorità a quelli che superano i 300 Bq/m3, ma agendo anche su concentrazioni minori (si ricorda che Bequerel è l'unità di misura del sistema internazionale dell'attività di un radionuclide. La concentrazione nell'aria si esprime in Bq/ m3, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d'aria). Gli obiettivi specifici di riduzione dell’esposizione al radon, da realizzarsi nel periodo 2023-2032 sono: - la riduzione della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro con concentrazione di radon superiore ai 300 Bq/m3, nel rispetto delle previsioni normative; - la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni, ricadenti nelle aree prioritarie nelle quali sia stata riscontrata una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3; - la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nelle aree prioritarie, con concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3; - la verifica che il livello di concentrazione di radon sia inferiore ai 200 Bq/m3 nelle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024. ORGANIZZAZIONE GENERALE – conversione in legge del DL n.215/2023 Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. È stato convertito in legge il DL n.181/2023. Vengono confermate le proroghe già introdotte (tra cui il termine per adeguare le autorizzazioni End of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione), tra cui si segnala, per i tecnici competenti in acustica iscritti nell’Elenco, il passaggio da 5 ad 8 anni (dalla data di pubblicazione nell’Elenco, per poi proseguire ogni cinque anni) del termine per effettuare l’aggiornamento professionale ai sensi del D.Lgs. n.42/2017. In vigore dal 29/02/2024. ORGANIZZAZIONE GENERALE – pubblicata la legge di delegazione europea 2022-2023 Legge 21 febbraio 2024, n. 15. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023. Sono definiti i criteri che il Governo dovrà seguire nei processi di approvazione ed attuazione di direttive ed altri atti dell’Unione europea, includendo quelli relativi alla rendicontazione di sostenibilità e alla riforma del sistema di scambio di quote di emissione di gas serra. SNPA – pubblicato il nuovo Rapporto Ambiente 2023 Report ambientali SNPA n. 39/2023 – ISBN 978-88-448-1197-6. Delibera del Consiglio SNPA n. 225/23 del 30.11.2023. Sono stati presentati da ISPRA i risultati del Rapporto Ambiente 2023, in cui sono state analizzate le realtà regionali attraverso l’analisi di 21 indicatori, includendo gli aspetti relativi alla produzione di rifiuti e alla qualità dell’aria. ORGANIZZAZIONE GENERALE – adottato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del MASE Decreto Ministeriale 31 gennaio 2024, n. 40. Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026. È stato approvato il PIAO 2024-2026, con cui il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica identifica gli obiettivi programmatici e strategici del Ministero, tra cui troviamo misure relative al sistema del whistleblowing, incentivazioni per le attività di riciclo e sviluppo della prevenzione della produzione di rifiuto e l’impegno allo sviluppo di una Strategia nazionale della plastica. ANTINCENDIO – presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità Circolare del Ministero dell'Interno n. 1640 del 1° febbraio 2024 “Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011”. Con la Circolare, si comunica che la Direzione Centrale per Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha chiarito quanto segue. Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall'art. 5 del D.P.R 151/2011. Si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 139/2006 ad opera del D. Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all'omessa presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della già menzionata attestazione. Si ritiene opportuno rammentare come l'azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario. Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare n. 5555 del 18 aprile 2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante "Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", con particolare riferimento al capo II, "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro", in caso di accertato esercizio dell'attività in carenza dell'attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008. Relativamente alla presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico, si rammenta quanto indicato nella succitata circolare n. 5555 del 18 aprile 2012: - la presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011. Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell‘art. 19 del d.lgs. 139/2006, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità. Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente. Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art 5 del D.P.R.151/2011. Si ricorda infine che l’art. 20 del D. Lgs. 139/2006 “Sanzioni penali e sospensione dell'attività̀” (così come sostituito dal D. Lgs. n. 97 del 29 maggio 2017) indica: - Comma 1: “Chiunque, in qualità̀ di titolare di una delle attività̀ soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività̀ o la richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività̀ che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità̀ della vita e dei beni”; - Comma 2: “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività̀ o della richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”; - Comma 3: “Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può̀ disporre la sospensione dell’attività̀ nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività̀ o la richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.” BONIFICA SITI CONTAMINATI – Regione Lombardia. Approvate le modalità per l’esercizio delle funzioni regionali Delib. Giunta Reg. 5 febbraio 2024, n. XII/1853. Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3, "Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati". Approvazione delle modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo ai comuni. Vengono approvate le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo della Regione ai Comuni nell’ambito della bonifica di siti contaminati, con definizione delle linee di azione da adottare e dei poteri di controllo e obblighi della Regione, e promozione dell’utilizzo di banche dati e piattaforme online per la gestione delle fasi procedurali degli interventi di bonifica. AUA – Provincia di Verona. Revoca alla richiesta di adesione alle autorizzazioni di carattere generale Determinazione n. 538 del 15/02/2024 Revocata la possibilità, per stabilimenti esistenti e provvisti di Autorizzazione Unica Ambientale, di aderire alle autorizzazioni di carattere generale, fino ad oggi possibile per un massimo di tre. Secondo quando riportato dalla Provincia, “dal 15 febbraio 2024 il gestore in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale che intenda modificare i propri impianti deve sempre presentare istanza di modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale tramite il SUAP del Comune dove ha sede l'impianto, in quanto non è più ammissibile presentare istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera in sostituzione dell'istanza di modifica AUA”. RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Comune di Verona. Adozione del 1° Aggiornamento del Piano d’Azione dell’Agglomerato Delib. Giunta Comun. n. 2024/156. D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" – adozione del primo Aggiornamento del Piano di Azione (anno 2024) dell’Agglomerato di Verona. Viene adottato il 1° Aggiornamento del Piano d'Azione dell'Agglomerato di Verona ai sensi del D.Lgs. 194/2005, quale strumento ricognitorio ed esplicativo degli interventi realizzati e programmati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito degli altri strumenti pianificatori e programmatici. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Comune di Verona. Adesione al progetto Move-In Deliberazione della Giunta comunale n.2024/140. Adesione del comune di Verona al servizio MoVe – In – Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti. Il Comune di Verona aderisce al servizio MoVe-In, come misura alternativa alle ordinanze di limitazione della circolazione. A seguito di tale adesione, viene prevista una modifica all’ordinanza del Sindaco n. 45/2023 “Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024.” NORME TECNICHE – Imballaggi Norma Tecnica UNI EN ISO 1 febbraio 2024, n. 4180 Imballaggi - Imballaggi di trasporto completi e riempiti - Regole generali per la compilazione delle schede di prova delle prestazioni. La norma stabilisce le regole generali per la compilazione delle schede di prova delle prestazioni per imballaggi di trasporto completi e riempiti, destinati ad essere utilizzati all'interno di qualsiasi sistema di distribuzione, ad eccezione degli imballaggi utilizzati per merci pericolose. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI EN 22 febbraio 2024, n. 15267-3. Qualità dell'aria - Valutazione delle apparecchiature di monitoraggio della qualità dell'aria - Parte 3: Criteri di prestazione e procedimenti di prova per sistemi di misurazione automatici per il monitoraggio continuo delle emissioni da sorgenti fisse. La norma specifica i criteri di prestazione e i procedimenti di prova sistemi di misurazione automatizzati fissi (AMS) che misurano in continuo i gas e il particolato contenuti e il flusso dei gas di scarico provenienti da sorgente fissa. La norma supporta i requisiti di specifiche Direttive UE. La norma fornisce le procedure dettagliate riguardanti i requisiti QAL1 della UNI EN 14181 e, ove richiesto, i dati in ingresso usati in QAL3. NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI EN 22 febbraio 2024, n. 15267-4. Qualità dell'aria - Valutazione delle apparecchiature di monitoraggio della qualità dell'aria - Parte 4: Criteri di prestazione e procedure di prova per sistemi di misurazione automatici portatitli per misurazioni periodiche di emissioni da sorgente fissa. La norma specifica i criteri di prestazione generali e le procedure di prova per sistemi di misura automatici portatili (P-AMS) utilizzati per misurazioni discontinue (periodiche) di emissioni da sorgente fissa. Si applica alle prove di prestazione del P-AMS basati su tecniche di misurazione specificate da un metodo di riferimento normalizzato (SRM) o da un metodo alternativo (AM). NORME TECNICHE – Qualità dell’aria Norma Tecnica UNI EN 22 febbraio 2024, n. 14662-1. Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione delle concentrazioni di benzene - Parte 1: Campionamento per pompaggio seguito da desorbimento termico e gascromatografia. La norma fornisce linee guida per il campionamento e l'analisi del benzene in aria mediante campionamento per pompaggio, desorbimento termico e gascromatografia capillare. La norma è in conformità con la metodologia generale selezionata dall'Unione Europea per la determinazione del benzene in aria ambiente allo scopo di confrontare i risultati con i valori limite in un periodo di riferimento di un anno. NORME TECNICHE – Analisi di inquinanti Norma Tecnica UNI EN ISO 29 febbraio 2024, n. 22036. Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo - Determinazione di elementi utilizzando spettrofotometria ad emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES). La norma specifica un metodo per la determinazione dei seguenti elementi solubilizzati in acqua regia, acido nitrico (HNO3) e tetrafluoroborico (HBF4)/fluoridrico (HF) o miscela di acido cloridrico (HCl), in soluzioni di estrazione di fanghi, biorifiuti trattati rifiuti, fanghi, sedimenti e suolo: Alluminio (Al), antimonio (Sb), arsenico (As), bario (Ba), berillio (Be), bismuto (Bi), boro (B), cadmio (Cd), calcio (Ca), cerio (Ce), cromo (Cr), cobalto (Co), rame (Cu), disprosio (Dy), erbio (Er), europio (Eu), gallio (Ga), gadolinio (Gd), germanio (Ge), oro (Au), afnio (Hf), olmio (Ho), indio (In), iridio (Ir), ferro (Fe), lantanio (La), piombo (Pb), litio (Li), lutezio (Lu) magnesio (Mg), manganese (Mn), mercurio (Hg), molibdeno (Mo), neodimio (Nd), nichel (Ni), palladio (Pd), fosforo (P), platino (Pt), potassio (K), praseodimio (Pr), rodio (Rh), rutenio (Ru), samario (Sm), scandio (Sc), selenio (Se), silicio (Si), argento (Ag), sodio (Na), stronzio (Sr), zolfo (S), tantalio (Ta), tellurio (Te), terbio (Tb), tallio (Tl), tulio (Tm), torio (Th), stagno (Sn), titanio (Ti), tungsteno (W), vanadio (V), ittrio (Y), itterbio (Yb), zinco (Zn) e zirconio (Zr). SICUREZZA RADIAZIONI IONIZZANTI – piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2024 “Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032”. Con il Decreto, è stato adottato il piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 101/2020, che attua la direttiva 2013/59/Euratom e stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il Piano nazionale d’azione per il radon si focalizza su tre principali aree strategiche, ciascuna con azioni dettagliate e attività specifiche: - la riduzione dei casi di tumore polmonare derivanti dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento; - identificare luoghi con elevate concentrazioni di radon; - adottare le relative misure preventive. Il Piano mira a ridurre la concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai 200 Bq/m3, dando la priorità a quelli che superano i 300 Bq/m3, ma agendo anche su concentrazioni minori (si ricorda che Bequerel è l'unità di misura del sistema internazionale dell'attività di un radionuclide. La concentrazione nell'aria si esprime in Bq/ m3, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d'aria). Gli obiettivi specifici di riduzione dell’esposizione al radon, da realizzarsi nel periodo 2023-2032 sono: - la riduzione della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro con concentrazione di radon superiore ai 300 Bq/m3, nel rispetto delle previsioni normative; - la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni, ricadenti nelle aree prioritarie nelle quali sia stata riscontrata una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3; - la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nelle aree prioritarie, con concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3, dando priorità a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3; - la verifica che il livello di concentrazione di radon sia inferiore ai 200 Bq/m3 nelle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024. RADIAZIONI IONIZZANTI – modifica alla formazione per l'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 6 febbraio 2024 che “disciplina i requisiti d'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale". Il Decreto ha modificato l’articolo 13, comma 1 del decreto interministeriale del 9 agosto 2022. La modifica prevede che gli esperti di radioprotezione debbano effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilascino i relativi attestati della durata minima di 60 ore in un triennio o corrispondenti crediti formativi universitari. Si rammenta che, precedentemente, la durata minima era pari a 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari. L’aggiornamento professionale deve essere documentato tramite gli attestati di partecipazione ai corsi. ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 9 del 14 febbraio 2024 “quarantasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il quarantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. SOSTANZE PERICOLOSE – Legge di delegazione europea 2022-2023 Legge n. 15 del 21 febbraio 2024 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”. La legge delega l’esecutivo ad adottare, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea contenuti negli articoli da 3 a 19. Di rilievo è la delega posta all’art. 8, recante i princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La norma prevede che, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della legge n. 234/2012, nella redazione dello schema di decreto legislativo, il Governo dovrà considerare anche quelli specifici in materia, ovvero: - modificare la normativa vigente in modo da assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 3 febbraio 2021. Dato il nuovo campo di applicazione della Direttiva, saranno previsti obblighi formativi e informativi specifici per i datori di lavoro, tenendo conto di quanto sarà indicato in materia dalla comunità scientifica. - aggiornare l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, sempre con l’obiettivo di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431. Altre disposizioni della legge delega riguardano: - cybersicurezza (art. 3); - parità di retribuzione tra uomini e donne (art. 9). RISCHIO SISMICO – cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2024 “Istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici”. Istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 401, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. La Cabina di coordinamento, presenta al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di cui all'art. 1, comma 400, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023. Il programma individua le priorità di intervento, i soggetti responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti. – modifiche al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. La Legge è la conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, di seguito si segnalano le principali novità: - contratti a termine nel settore privato (art. 18, comma 4-bis): estesa dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024, la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi; - assunzione persone disabili (art. 18, c. 4 ter e quater): viene differito dal 31/12/2023 al 30/09/2024 il termine finale del periodo in cui possono essere effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell'apposito Fondo, dell'incentivo all'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999; - proroga al 31 dicembre 2024 della Scia antincendio per gli spettacoli dal vivo fino a 2.000 spettatori. ANTINCENDIO – presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità Circolare del Ministero dell'Interno n. 1640 del 1 febbraio 2024 “Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del D.P.R. 151/2011”. Con la Circolare, si comunica che la Direzione Centrale per Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha chiarito quanto segue. Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall'art. 5 del D.P.R 151/2011. Si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 139/2006 ad opera del D. Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all'omessa presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della già menzionata attestazione. Si ritiene opportuno rammentare come l'azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario. Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare n. 5555 del 18 aprile 2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante "Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", con particolare riferimento al capo II, "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro", in caso di accertato esercizio dell'attività in carenza dell'attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008. Relativamente alla presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico, si rammenta quanto indicato nella succitata circolare n. 5555 del 18 aprile 2012: - la presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011. Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell‘art. 19 del d.lgs. 139/2006, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità. Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente. Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art 5 del D.P.R.151/2011. Si ricorda infine che l’art. 20 del D. Lgs. 139/2006 “Sanzioni penali e sospensione dell'attività̀” (così come sostituito dal D. Lgs. n. 97 del 29 maggio 2017) indica: - Comma 1: “Chiunque, in qualità̀ di titolare di una delle attività̀ soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività̀ o la richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività̀ che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità̀ della vita e dei beni”; - Comma 2: “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività̀ o della richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”; - Comma 3: “Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può̀ disporre la sospensione dell’attività̀ nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività̀ o la richiesta di rinnovo periodico della conformità̀ antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.” SORVEGLIANZA SANITARIA – visita per assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 1/2024 del 06/02/2024 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D. Lgs. n. 81/08)”. L’Università degli Studi di Milano, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”. In sintesi, la Commissione ha sottolineato che la visita medica precedente la ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, va eseguita solo se per la mansione sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria. INL - abilitazione alla conduzione di generatori di vapore Nota INL n. 1163 del 06/02/2024 “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94 conduzione generatori di vapore. Modalità sincrona”. Con la Nota, La Direzione dell'INL ha ritenuto che "in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, trovi applicazione quanto contemplato nel punto 4.2 dell'Allegato II del D.M. 7 agosto 2020, n. 94, dovendosi pertanto escludere le altre differenti modalità di erogazione della formazione teorica-pratica per il conseguimento del predetto titolo abilitante". La Direzione ha quindi di conseguenza sostenuto che è da escludersi la modalità “in videoconferenza sincrona” ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento. INAIL – revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura Circolare Inail del n. 7 del 15 febbraio 2024 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Decreto interministeriale 10 ottobre 2023”. Con la Circolare viene fornita un’informativa sull’intervenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura e si illustrano le principali caratteristiche delle nuove tabelle. La revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è stata approvata con decreto interministeriale del 10 ottobre 2023. La Circolare illustra le caratteristiche generali delle nuove tabelle, le principali modifiche rispetto a quelle previgenti e precisa il regime temporale di applicazione del nuovo sistema tabellare. CANTIERI EDILI – Regione Piemonte. Trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-8197 del 19 febbraio 2024 “D.G.R. 21 febbraio 2020, n. 17-1036 ''Trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 del d.lgs. 81/08 e smi tramite il sistema MUDE Piemonte alle AASSLL del Piemonte''. Integrazione dei sistemi gestionali comunali con il sistema MUDE Open ed approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la trasmissione della notifica preliminare”. La deliberazione stabilisce che, a decorrere dal 19/02/2024, in tutto il territorio regionale, il servizio MUDE Open, integrato con SpreSALweb in uso presso le AASSLL, sia il servizio regionale per la trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali e agli Ispettorati territoriali del lavoro territorialmente competenti delle notifiche preliminari e dei suoi eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 99, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. INAIL – infortuni sul lavoro relativi all’anno 2023 Il numero Dati INAIL di gennaio 2024 è dedicato ai dati provvisori sugli infortuni sul lavoro relativi all’anno 2023. Nel 2023 le denunce di infortunio presentate all’INAIL sono state 585.356, in calo del 16,1% rispetto alle 697.773 del 2022. Questo decremento è dovuto quasi esclusivamente al minor peso dei casi da Covid-19, passati da circa 111.000 nel 2022 a meno di 6.000 l’anno successivo. Al netto dei contagi, infatti, la riduzione degli infortuni sul lavoro “tradizionali” è molto più contenuta, di poco superiore all’1%. Concentrando l’attenzione sui casi mortali denunciati, i dati provvisori del 2023 mostrano una diminuzione del 4,5% rispetto all’anno precedente, da 1.090 a 1.041. Al netto dei decessi da Covid-19, che si erano già quasi azzerati nel 2022, la riduzione degli infortuni mortali resta comunque alta, di poco oltre il 4%. A diminuire sono solo i decessi avvenuti in itinere, dai 300 del 2022 ai 242 del 2023, mentre quelli in occasione di lavoro sono stati nove in più, da 790 a 799. A differenza degli infortuni, le denunce di malattia professionale rilevate allo scorso 31 dicembre mostrano un incremento del 19,7%, dalle 60.774 del 2022 alle 72.754 del 2023. Questo aumento è dovuto in parte alla conclusione definitiva della pandemia da Covid-19, che oltre a portare alla sospensione delle attività di molte aziende, con conseguente diminuzione dell’esposizione dei lavoratori al rischio, ha reso più difficile la presentazione delle denunce. Anche nel 2023 le patologie più frequenti continuano a essere quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, le malattie del sistema nervoso e le patologie a carico dell’orecchio e dell’apofisi mastoide. Sensibile anche l’aumento registrato dai tumori, che sono passati dalle 1.630 denunce del 2022 alle 2.018 del 2023 (+23,8%). INAIL – Biotecnologie industriali Pubblicata da INAIL la scheda “Salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali. Sostenibilità di processi di bonifica di acque di falda” il cui obiettivo è quello di presentare in estrema sintesi alcune delle attività di ricerca del Lab X “Sicurezza delle tecnologie per lo sviluppo sostenibile” che è focalizzata sulla salute e sicurezza sul lavoro ed esamina, in particolar modo, gli impianti ed i processi biotecnologici, illustrando alcuni casi studio di processi ed impianti in diversi contesti industriali. INAIL – Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata Pubblicato da INAIL “Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata”. Lo studio propone per 8 fattori di rischio alcuni macro-indicatori, che offrono una traccia per eseguire l’analisi ergonomica delle attività. Eccetto che per le realtà particolarmente piccole, i compiti caratterizzanti la GDO sono comuni e vengono svolti con modalità analoghe nei diversi contesti lavorativi. L’automazione è ridotta al minimo e gli strumenti di Information and Communication Technology (ICT) sono essenzialmente finalizzati al tracciamento della merce. In tutti i casi, le attività degli operatori sono prevalentemente finalizzate alla movimentazione delle merci, e le relative mansioni richiedono nella maggior parte dei casi un basso livello di specializzazione. NORME TECNICHE – Lavoro inclusivo delle persone con disabilità orma Tecnica UNI/PdR 159:2024 “Lavoro inclusivo delle persone con disabilità – Indirizzi operativi” La norma fornisce alle organizzazioni le indicazioni di massima per l’attivazione di un percorso verso una reale politica di inclusione delle persone con disabilità negli ambienti di lavoro, delineando gli elementi ritenuti indispensabili (ad esempio l’adeguatezza delle postazioni di lavoro; l’assenza di barriere architettoniche, senso-percettive e digitali; la collaborazione con gli Enti territoriali per l’inserimento lavorativo) e individuando le azioni e le politiche inclusive che l’organizzazione dovrebbe pianificare, attuare (del tutto o in parte, a seconda delle possibilità) e monitorare (ad esempio, la gestione flessibile dell’orario e dei ritmi di lavoro; la presenza nell’organizzazione di un piano strategico di inclusione; la definizione di momenti di condivisione e restituzione con il supporto di figure specializzate come il Disability Manager o il Diversity Manager), proponendo anche una check-list di controllo per verificarne e valutarne l’applicazione. NORME TECNICHE – Ergonomo Norma Tecnica UNI 11934:2024 “Attività professionali non regolamentate - Ergonomo - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità” La norma definisce i requisiti necessari allo svolgimento della professione dell’ergonomo che, avendo cognizione dei principi propri dell’ergonomia, è in grado di analizzare, valutare e progettare tutti gli aspetti che sovrintendono alle interazioni tra persone, tecnologie e ambienti di lavoro e di vita, esistenti oppure in corso di progettazione, per definire soluzioni valide ai fini del miglioramento del benessere psicofisico delle persone, oltre che della prestazione e dell’usabilità del sistema. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI 16307-5:2024 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Requisiti supplementari per carrelli spinti manualmente” La norma fornisce i requisiti per i tipi di carrelli specificati nello scopo della UNI EN ISO 3691-5. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN ISO 3691-5. Questi requisiti sono supplementari a quelli dichiarati nella UNI EN ISO 3691-5 con l'aggiunta dei seguenti pericoli: compatibilità elettromagnetica (EMC); quando si opera in atmosfere potenzialmente esplosive. La presente norma sostituisce parzialmente i seguenti requisiti della UNI EN ISO 3691-5: requisiti elettrici. La presente norma definisce requisiti supplementari alla UNI EN ISO 3691-5: protezione contro schiacciamento, cesoiamento e intrappolamento; informazioni per l'uso (manuale d'istruzioni e marcatura). NORME TECNICHE – Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria Norma Tecnica UNI EN 26:2024 “Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria” La norma definisce le specifiche e i metodi di prova relativi alla costruzione, sicurezza, utilizzo razionale dell'energia e l'idoneità allo scopo, nonché la classificazione e la marcatura di apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. La norma si applica ai seguenti apparecchi: - tipo AAS, B11, B11BS, B12, B12BS, B13, B13BS, B14, B22, B23, B32, B33, B44, B52, B53, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C32, C33, C42, C43, C52, C53, C62, C63, C72, C73, C82 e C83 secondo UNI CEN/TR 1749. NORME TECNICHE – Regolatori di pressione per apparecchi a gas Norma Tecnica UNI EN 88-1:2024 “Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa” La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione e i regolatori pneumatici del rapporto gas/aria (i regolatori di zero sono inclusi come una versione particolare di regolatori pneumatici del rapporto gas/aria), destinati per l'uso con bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori di pressione per pressione di ingresso non maggiore di 50 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250. NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza per apparecchi a gas Norma Tecnica UNI EN 1854:2024 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi utilizzatori a gas e/o combustibili liquidi - Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas” La norma specifica i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e di prova per i dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori che utilizzano uno o più gas combustibili. Il documento si applica ai dispositivi di sorveglianza della pressione per gas combustibili, aria o prodotti della combustione con pressioni massime dichiarate in entrata fino a 500 kPa. NORME TECNICHE – Rubinetti per apparecchi a gas Norma Tecnica UNI EN 1106:2024 “Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas” La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per i rubinetti a comando manuale e rubinetti preregolati per bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. Il documento si applica ai rubinetti con pressione di ingresso massima dichiarata fino 50 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 50 che utilizzano uno o più gas combustibili. NORME TECNICHE – Termostati meccanici per apparecchi a gas Norma Tecnica UNI EN 257:2024 “Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas” La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove dei termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas ed usi similari. Si applica ai termostati con pressione di ingresso massima dichiarata fino 50 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 50 per utilizzo con uno o più gas combustibili. NORME TECNICHE – Apparecchi per cucine professionali a gas Norma Tecnica UNI EN 203-2-1:2024 “Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-1: Requisiti specifici - Bruciatori aperti e wok” Norma Tecnica UNI EN 203-2-2:2024 “Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-2: Requisiti specifici - Forni” Norma Tecnica UNI EN 203-2-4:2024 “Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-4: Requisiti specifici - Friggitrici” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e le caratteristiche funzionali relative alla sicurezza e all'utilizzo razionale dell'energia per gli apparecchi per cucine professionali e per i forni per panetterie e panifici alimentati a gas previsti per utilizzo all'interno degli edifici. La norma si applica ad apparecchi di tipo professionale per la cottura muniti di bruciatori aperti, di bruciatori coperti e di bruciatori di tipo wok; - i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e le caratteristiche funzionali relative alla sicurezza e all'utilizzo razionale dell'energia per gli apparecchi per cucine professionali e per i forni per panetterie e panifici alimentati a gas previsti per utilizzo all'interno degli edifici. La norma si applica ad apparecchi di tipo professionale per i forni per cucine professionali e per i forni per panetterie, panifici e pizzerie; - i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e le caratteristiche funzionali relative alla sicurezza e all'utilizzo razionale dell'energia per gli apparecchi per cucine professionali e per i forni per panetterie e panifici alimentati a gas previsti per utilizzo all'interno degli edifici. La norma si applica alle friggitrici di tipo professionale. NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche Norma Tecnica UNI EN 13480-4:2024 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 4: Fabbricazione e installazione” La norma specifica i requisiti per la fabbricazione e l'installazione dei sistemi di tubazioni, inclusi i supporti, progettati in conformità alla UNI EN 13480-3:2017. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2024-3173 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 03/2024 AMBIENTE GREENWASHING – nuove disposizioni a tutela dei consumatori Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. È stata pubblicata la nuova Direttiva europea 2024/825, che introduce nuove misure per tutelare i consumatori dalle pratiche di “greenwashing”, ossia le modalità con cui le aziende, ad esempio tramite strategie di marketing, presentano sé stesse e i propri prodotti come “verdi”, pur non essendolo veramente. Con questo nuovo atto giuridico viene modificata la precedente Direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, e la Direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, aggiungendo all’elenco delle strategie commerciali vietate dall’UE una serie di azioni, come: esibizioni di marchi di sostenibilità non certificati, formulazione di asserzioni ambientali non sostenute da effettive prestazioni ambientali pertinenti, dichiarazioni di presunta “circolarità” dei prodotti in assenza, ad esempio, di effettiva durabilità, riparabilità o riciclabilità. Vengono inoltre fornite precisazioni sulle asserzioni ambientali “generiche” nelle etichette armonizzate dei prodotti. Il recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro il 27 marzo 2026, per poi procedere con l’applicazione delle disposizioni dal 27 settembre 2026. In vigore dal 26 marzo 2024. ACQUE TUTELA – nuovi criteri di monitoraggio europei Decisione (UE) 2024/721 della Commissione, del 27 febbraio 2024, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'operazione di intercalibrazione e che abroga la decisione (UE) 2018/229 della Commissione. Sono stati aggiornati i criteri che gli Stati membri devono utilizzare nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici, per attuare quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (“Direttiva sulle acque”), tramite il raggiungimento di una comparabilità tra risultati attraverso una “rete di intercalibrazione”, formata dai siti di monitoraggio dei vari Stati ed ecoregioni europee. SOSTANZE PERICOLOSE – nuovi divieti e restrizioni nei prodotti cosmetici Regolamento (UE) 2024/858 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei nanomateriali copolimero stirene/acrilati, copolimero stirene/acrilati di sodio, rame, rame colloidale, idrossiapatite, oro, oro colloidale, oro tioetilammino acido ialuronico, acetil eptapeptide-9 oro colloidale, platino, platino colloidale, acetil tetrapeptide-17 platino colloidale e argento colloidale nei prodotti cosmetici. Sono stati modificati gli elenchi delle sostanze vietate, e di quelle il cui uso è vietato salvo entro determinati limiti, nei prodotti cosmetici. Le sostanze interessate, che rientrano nei “nanomateriali” (formati da particelle non visibili all’occhio umano), sono, per l’elenco delle sostanze vietate: - Styrene/Acrylates copolymer - Sodium Styrene/Acrylates copolymer - Copper - Colloidal Copper - Colloidal silver - Gold - Colloidal Gold - Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid - Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold - Platinum - Colloidal Platinum - Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum Nell’elenco delle sostanze il cui uso è vietato salvo entro determinati limiti vi è invece l’aggiunta della Idrossiapatite, con concentrazione massima del 10% nei dentifrici e del 0,465% nei collutori. In vigore dal 4 aprile 2024. RAEE – nuove disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La nuova Direttiva sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si allinea alla sentenza relativa alla causa C-181/20 del 25 gennaio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella quale era stato dichiarato invalido l’articolo 13, paragrafo 1 (Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sostenuto dai produttori), della Direttiva 2012/19/UE, a motivo della applicazione retroattiva ingiustificata della responsabilità estesa del produttore (EPR) ai RAEE di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. Viene dunque precisato che i costi per la gestione e smaltimento dei RAEE, nel caso dei pannelli fotovoltaici, devono essere sostenuti dai produttori solo per prodotti immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 (entrata in vigore della Direttiva 2012/19/UE). Sono inoltre fornite ulteriori precisazioni sulla EPR per i RAEE, con specifiche sulle AEE aggiunte all’ambito di applicazione della Direttiva 2012/19/UE dopo il 15 agosto 2018 (termine del periodo transitorio da essa previsto). Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 9 ottobre 2025. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrà valutare la necessità di procedere ad una revisione della Direttiva 2012/19/UE. In vigore dal 8 aprile 2024. SOSTANZE PERICOLOSE - nuovi valori limite per piombo e diisocianati Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati. La Direttiva, in vigore dal 08/04/2024 (stabilisce come termine di recepimento per gli Stati Membri il 09/04/2026), definisce nuovi valori limite di esposizione professionale (VLE) per il Piombo e i Diisocianati, in particolare: - Diisocianati (modifica Direttiva 98/24/CE): introdotto il VLE di 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l’esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). Fino al 31/12/2028, sono ammessi limiti leggermente più alti, rispettivamente 10 μg/m3 e 20 μg/m3 (misurati come NCO, ossia "gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati"). - Piombo (modifica Direttiva 2004/37/CE): abbassato a meno di un quarto dei valori attuali il VLE (sulle 8 ore) a 0,03 mg/m3 e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml e modificate le misure di sorveglianza sanitaria. La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029. AIA/IPPC – rettifica alle BAT-C per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. Sono state apportate modifiche al testo. Alla pagina 178, allegato, punto 1.1.3.3, tabella 1.1, nota 3, e alla pagina 188, allegato, punto 1.1.4.2, BAT 21, sezione “Applicabilità”, prima frase, “non si può applicare” leggasi “può non applicarsi”. EMISSION TRADING – specifiche disposizioni per le attività oggetto delle modifiche all’allegato I della direttiva 2003/87/CE Deliberazione n. 50/2024. Disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 come modificata, da ultimo, dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, in relazione alla modifica del campo di applicazione di cui all’allegato I. Deliberazione n. 51/2024. Adempimenti di cui al Regolamento (UE) 2018/2066 della Commissione Europea del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE, come modificato dal Regolamento (UE) 2122/2023 della Commissione Europea del 12 ottobre 2023, in relazione alla modifica del campo di applicazione di cui all’allegato I Direttiva 2003/87/CE. Il Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto ha pubblicato specifiche disposizioni per gli impianti le cui attività sono oggetto delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959 all’allegato I della Direttiva 2003/87/CE. Tali disposizioni sono state elaborate considerati i lunghi tempi di recepimento della Direttiva 2023/959 e la necessità di tutelare le istanze e prerogative degli operatori interessati dalla modifica dell’allegato I. Esse hanno previsto, per le attività dell’allegato I (escluse le attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW), la presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l’aggiornamento della propria autorizzazione o la comunicazione della cessazione della attività per esclusione dal campo di applicazione del sistema EU ETS entro il 7 aprile 2024, tramite specifica pratica sul portale ETS. Per le attività di combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, è stata invece prevista la redazione ed invio del Piano di monitoraggio dal 8 marzo 2024 al 31 marzo 2024, tramite specifica pratica sul portale ETS. RIFIUTI – rifiuti sanitari infettivi considerati urbani se sterilizzati Con risposta ad un interpello della Regione Toscana, il MASE ha chiarito che “i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive.” Il chiarimento è stato fornito a seguito dell’apparente discordanza tra quanto previsto dal DPR n.254/2003 (che condiziona l’assimilazione dei rifiuti sanitari infettivi sterilizzati ad urbani allo smaltimento in impianti di incenerimento di rifiuti urbani) e l’art. 30-bis del DL n.23/2020 (che non vincola l’assimilazione alla destinazione dei rifiuti). In aggiunta, viene precisato che, come previsto dal DPR n.254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati, una volta “assimilati agli urbani”, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato con codice EER 20.03.01. EMISSIONI – novità per la dichiarazione PRTR 2024 (rif. 2023) Viene segnalato sul sito di ISPRA (https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/aria-1/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2024-anno-di-riferimento-2023) che, per i soggetti interessati (individuati dal DPR n.157/2011), la Dichiarazione PRTR 2024, anno di riferimento 2023, “avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato Excel, predisposto e aggiornato a tale scopo. Rispetto ai precedenti esercizi, cambia la modalità di comunicazione dei dati di attività (scheda II.b del modulo) a partire dall’anno di riferimento 2023, in applicazione di quanto richiesto agli Stati membri dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 142/2022 (Parte 2 dell’Allegato alla Decisione stessa)” La variazione riguarda solo le metriche e le unità di misura da usare per comunicare il livello di attività, mentre rimangono invariati gli altri contenuti e i criteri di compilazione. Si ricorda che la scadenza per l’invio è il 30 aprile 2024. PNRR – nuove disposizioni per l’attuazione Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19. Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Introdotte ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR, tra le quali, in materia ambientale, troviamo la modifica all’articolo 25 del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla proroga del provvedimento di VIA e l’introduzione della previsione del credito di imposta per imprese che effettuano investimenti negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che portino ad una riduzione dei consumi energetici. In vigore dal 2 marzo 2024. RIFIUTI – reflui stoccati per successivo smaltimento sono soggetti alla disciplina dei rifiuti Nella sentenza della Corte di Cassazione n.6832 del 15 febbraio 2024, viene precisata la distinzione tra scarico di acque reflue e rifiuto liquido, indicando che “i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue”. Di conseguenza, essi sono soggetti alla disciplina della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, e non a quella delle acque di scarico. MUD – approvato il nuovo modello per l’anno 2024 (rif. 2023) Decreto Pres. Cons. Ministri 26 gennaio 2024. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024. È stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, da utilizzarsi per le dichiarazioni riferite al 2023. Gli aggiornamenti apportati riguardano la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione e la sezione Comunicazione imballaggi – Sezione Consorzi. I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono quelli individuati dal D.Lgs. 152/2006 (art. 189, comma 3). Il termine per la presentazione è fissato al 30 giugno 2024 ma, considerando che tale giorno coincide con un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ossia il 1° luglio 2024. AGRICOLTURA – istituita la figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio Legge 28 febbraio 2024, n. 24. Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. È stata istituita la figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio, che comprende gli imprenditori agricoli e le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano, tra le attività identificate dalla Legge, ad esempio di custodia della biodiversità rurale, manutenzione del territorio, conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali. Il ricoprimento di tale figura prevede, secondo la nuova Legge, anche specifici criteri di premialità. Viene inoltre prevista l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura. GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019 Decreto del Ministero della Salute del 19 febbraio 2024 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019”. Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA). SNPA – pubblicato il Rapporto sulla qualità dell’aria 2023 Report ambientali SNPA n. 40/2024 – ISBN 978-88-448-1207-2. Delibera del Consiglio SNPA n. 232/24 del 31.01.2024. Sono stati presentati dall’ISPRA i dati 2023 relativi allo stato e andamento dell’inquinamento atmosferico. Si sottolinea, per l’Italia, un miglioramento generale della qualità dell’aria e un rispetto dei valori limite annuali del PM10 in tutti i punti di misura. Registrati superamenti dei limiti per quanto riguarda i livelli di ozono in estate. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Regione Veneto. Linee guida ARPAV per il monitoraggio dell’impatto microclimatico Il 18 marzo 2024 sono state pubblicate le linee guida, prime in Italia, volte alla progettazione e realizzazione di campagne di misure microclimatologiche per valutare l’impatto dell’installazione di campi fotovoltaici e agro-fotovoltaici. Il documento è reperibile sul sito di ARPAV. AIA/IPPC – Regione Lombardia. Programma annuale dei controlli ordinari alle installazioni soggette ad AIA Decreto del Dirigente (reg.) 13 marzo 2024, n. 4149. Presa d'atto del programma annuale dei controlli ordinari nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'anno 2024 e aggiornamento del "Registro delle installazioni coperte dal piano" di cui al suballegato A alla d.g.r. del 24 gennaio 2022, n. XI/5877. Con il Decreto, la Lombardia prende atto della programmazione 2024 di ARPA Lombardia dei controlli ordinari agli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nei comparti industria, rifiuti e zootecnico. Viene inoltre approvata l’integrazione del “Registro delle installazioni coperte dal Piano” di cui al sub-allegato A all’allegato 1 della d.g.r. 24 gennaio 2022, n. 5877. Il programma delle ispezioni non riporta indicazioni sul periodo dell’anno in cui la verifica ispettiva verrà effettuata e sulle eventuali verifiche analitiche (campionamento e analisi) per matrici e parametri inclusi nel piano di monitoraggio e controllo, parte integrante del decreto di autorizzazione, che saranno effettuate nell’ambito del controllo. I campionamenti potranno essere svolti dai tecnici di ARPA in qualsiasi momento durante l’anno, anche prima dell’eventuale avvio formale della verifica ispettiva (lettera di avvio del controllo). RIFIUTI – Regione Piemonte. Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 4 - Sfere in acciaio non conformi per cuscinetti Determinazione del Dirigente (reg.) 12 marzo 2024, n. 148 PIEMONTE DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 – d.lgs 152/2006, art. 184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 4 - Sfere in acciaio non conformi per cuscinetti. Approvata la Scheda tecnica sottoprodotto n. 4 - Sfere in acciaio non conformi per cuscinetti. Tali sottoprodotti vengono utilizzati esternamente al processo produttivo, mediante conferimento a terzi che impiegano le sfere in acciaio per usi nei quali la precisione dimensionale e superficiale della sfera non è un parametro fondamentale, compatibilmente alle tutte le caratteristiche (chimiche / fisiche / meccaniche / termiche / elettriche / magnetiche) richieste per l'utilizzo e nel rispetto di eventuali specifiche tecniche, disposizioni progettuali e requisiti di sicurezza pertinenti all'uso. Alcuni possibili settori di utilizzo sono: produzione di zavorre e/o contrappesi di attrezzature e impianti, macinatura e triturazione di diverse sostanze, lucidatura. NORME TECNICHE – ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili Norma Tecnica UNI EN ISO 25745-1:2024 “Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 1: Misura del consumo di energia e verifica” Norma Tecnica UNI EN ISO 25745-2:2024 “Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 2: Calcolo dell'energia e classificazione degli ascensori” Le norme specificano rispettivamente: - i metodi per misurare l'effettivo consumo di energia di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili su una base di singola unità ed i metodi per eseguire controlli di verifica energetica periodica su ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili in funzione. Il documento considera solo la prestazione energetica durante la parte operativa del ciclo di vita di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili; - un metodo per stimare il consumo di energia in base a valori misurati, calcoli o simulazioni, su base annua per ascensori elettrici e idraulici riferito al singolo impianto; un sistema di classificazione energetica per gli ascensori elettrici e idraulici nuovi, esistenti e modernizzati riferito al singolo impianto; linee guida per la riduzione del consumo di energia di ascensori esistenti che possa supportare i sistemi di classificazione ambientale ed energetica dell'edificio. La norma considera solo le prestazioni energetiche durante la fase operativa del ciclo di vita degli ascensori elettrici e idraulici. NORME TECNICHE – Acque reflue Norma Tecnica UNI EN 14 marzo 2024, n. 12255-3 “Impianti di trattamento delle acque reflue - Parte 3: Trattamenti preliminari.” La norma specifica i principi di progettazione e i requisiti prestazionali per i trattamenti preliminari delle acque reflue utilizzando filtri con maglie di dimensioni maggiori di 50 μm, in impianti per più di 50 PT. Include anche la rimozione della sabbia e la separazione del grasso. SICUREZZA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – nuovi valori limite per piombo e diisocianati Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati. La Direttiva, in vigore dal 08/04/2024 (stabilisce come termine di recepimento per gli Stati Membri il 09/04/2026), definisce nuovi valori limite di esposizione professionale (VLE) per il Piombo e i Diisocianati, in particolare: - Diisocianati (modifica Direttiva 98/24/CE): introdotto il VLE di 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l’esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). Fino al 31/12/2028, sono ammessi limiti leggermente più alti, rispettivamente 10 μg/m3 e 20 μg/m3 (misurati come NCO, ossia "gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati"). - Piombo (modifica Direttiva 2004/37/CE): abbassato a meno di un quarto dei valori attuali il VLE (sulle 8 ore) a 0,03 mg/m3 e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml e modificate le misure di sorveglianza sanitaria. La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029. DISPOSITIVI MEDICI – aggiornamento delle norme armonizzate Decisione di esecuzione (UE) 2024/817 della Commissione, del 6 marzo 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 per quanto riguarda le norme armonizzate per la sterilizzazione dei prodotti sanitari e gli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente. Decisione di esecuzione (UE) 2024/815 della Commissione, del 6 marzo 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i guanti medicali monouso, la valutazione biologica dei dispositivi medici, la sterilizzazione dei prodotti sanitari, gli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente e il condizionamento dei prodotti per la cura della salute. Sono stati aggiornati i riferimenti alle norme armonizzate per i guanti medicali monouso, la valutazione biologica dei dispositivi medici, la sterilizzazione dei prodotti sanitari, gli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente e il condizionamento dei prodotti per la cura della salute. In vigore dal 8 marzo 2024. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – prevenzione e contrasto del lavoro irregolare Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Al Capo VIII del Decreto Legge, sono previste nuove disposizioni in materia di lavoro per la prevenzione e contrasto al lavoro irregolare, di rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo e della sicurezza sul lavoro. Di seguito indichiamo le principali misure in materia: - Durc e agevolazioni ( Art. 29, comma 1) - Il Decreto apporta modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro, l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto introduce ex novo la possibilità che i benefici vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola, in caso di successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. - Appalti e somministrazione: responsabilità solidale (Art. 29, comma 2) - Il Decreto PNRR prevede che, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. È prevista inoltre l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco. - Esternalizzazioni: inasprimento delle sanzioni (art. 29, comma 3 e 4) - Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Sono invece maggiorate del 20% le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003 (somministrazione), all'art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016 (distacco), e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro. - Lista di conformità dell’Ispettorato (art. 29, commi da 7 a 9) - All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, denominato “Lista di conformità INL”. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. - Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia (art. 29, commi da 10 a 13) - Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. - Patente a punti nei cantieri (art. 29, comma 19) – A far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta stabilisce un punteggio iniziale di 30 crediti con la possibilità di proseguire l’attività in cantiere sino al punteggio minimo di 15 punti. Sono previste decurtazioni di crediti in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista attraverso la partecipazione a corsi di formazione. L’ attestazione SOA conseguita dall’ impresa esclude dall’ applicazione del provvedimento. - Contrasto alle violazioni contributive (art. 30) - Nel tentativo di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge n. 388/2000. L'obbiettivo è promuovere l'adempimento spontaneo del contribuente. Viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 521 del 13 marzo 2024 “Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". L’INL con la Nota ha preso in esame le novità introdotte dal D.L. 19/2024 trattando, in sintesi, i seguenti punti: - DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1) - Appalto e distacco (art. 29, comma 2) - Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3) - Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5) - Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6) - Lista di conformità (art. 29, commi 7-9) - Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13) - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19) - Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30) LAVORATORI CATEGORIE SPECIALI - Istituzione dell’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità Decreto Legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024 “Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo”. Il Decreto istituisce l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. L’Autorità si occuperà, a partire dal 1° gennaio 2025, della tutela, attuazione e promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – sicurezza del personale scolastico Legge n. 25 del 4 marzo 2024 “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”. Con la Legge viene istituito, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, in sintesi i principali compiti: - monitorare e analizzare le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico; - monitorare e analizzare le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico; - vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La legge ha modificato gli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale per tutelare maggiormente il personale scolastico: - l’art. 4 introduce una modifica all’art. 61 del Codice penale, aggiungendo i casi di aggressione e violenza nei confronti del personale scolastico, quali circostanze aggravanti; - l’art. 5 introduce modifiche all’art. 336 del Codice penale, relativo ai casi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. La pena, prevista dai 6 mesi ai cinque anni di reclusione, è “aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola”. In caso di costrizione a compiere un atto legato alla propria funzione, la pena prevista è fino ai 3 anni di reclusione. - L’art. 6 introduce modifiche all’art. 341-bis del Codice penale, relativo ai casi di oltraggio a pubblico ufficiale. La pena prevista dai sei mesi a tre anni di reclusione, “è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”. Entrata in vigore della Legge, il 30 marzo 2024. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – politiche in favore dei lavoratori anziani Decreto Legge n. 29 del 15 marzo 2024 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”. L’Art. 5 della Legge prevede misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs. 81/2008, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro “Workplace Health Promotion (WHP)” raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti. ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 18 del 12 marzo 2024 “quarantottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il quarantottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019 Decreto del Ministero della Salute del 19 febbraio 2024 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019”. Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA). SORVEGLIANZA SANITARIA – proroga dell’invio dell'allegato 3B Circolare del Ministero della Salute n. 9463 del 27 marzo 2024 “Proroga al 31/05/2024 dei termini relativi agli adempimenti previsti dall'art. 40 (1) del D.lgs. 81/2008”. Viste le numerose problematiche tecniche nell'utilizzo dell'applicativo web predisposto da INAIL per la compilazione e l'invio dell'allegato 3B ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 81/08 e del DM del 27 luglio 2016, segnalate da: Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), l'Associazione Italiana Psicologia e Medicina del Lavoro (AIPMEL), il Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità (CoSiPS) e l'Associazione Nazionale del Medico Competente e d'Azienda (ANMA), si ritiene opportuno prorogare i termini e prevedere che l'invio sia effettuato entro il 31 maggio 2024. La comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di Inail. SPAZI CONFINATI – certificazione dei contratti solo se atipici Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 1937 del 7 marzo 2024 “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento - obbligo di certificazione dei contratti”. Ad integrazione della precedente nota n. 694 del 24/01/2024 relativa all’obbligatorietà della certificazione dei contratti di lavoro per il personale impiegato in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), chiarisce che nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga secondo un contratto di appalto, occorrerà certificare esclusivamente i contratti di lavoro “atipici” del personale utilizzato dall’appaltatore (e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato), al fine di evitare sia un sovraccarico dell’attività della Commissione preposta, che possibili contenziosi. Inoltre, l’INL informa di aver proposto al Ministero la modifica della disposizione in modo da avere un’interpretazione univoca. INAIL – Infortuni al femminile Pubblicato da INAIL “Dossier donne” 2024, che mostra l’analisi dettagliata del fenomeno infortunistico e tecnopatico al femminile, in base ai dati mensili provvisori del biennio 2022-2023 e a quelli consolidati del quinquennio 2018-2022. Ad emergere, dopo la parentesi legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, è l’immagine di una donna condizionata dal triplice ruolo di moglie-madre-lavoratrice, per la quale le difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro possono rappresentare una fonte di rischio. Lo dimostrano i dati sugli infortuni in itinere, nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che, nonostante il ridimensionamento dovuto al ricorso allo smart working nel triennio 2020-2022, in termini relativi restano sempre più elevati per le donne rispetto agli uomini. Evidente il divario per le denunce con esito mortale: l’incidenza tra le lavoratrici nel 2022 è di circa un decesso su due, con 64 casi su 133, mentre per gli uomini il rapporto scende a poco meno di uno su quattro, con 272 decessi su 1.114. La differenza di genere viene confermata considerando la categoria più ampia degli infortuni “fuori azienda”, nella quale gli infortuni in itinere si sommano a quelli avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto. Nel 2022 l’incidenza degli infortuni “fuori azienda”, è stata di circa il 17% per le donne e del 15% per gli uomini, mentre, per i casi mortali, la percentuale femminile sale al 61,7% (82 decessi sui 133 del 2022) e quella maschile al 44,2% (492 su 1.114). Questa situazione è giustificata sia dalla divisione dei ruoli tra uomini e donne, più impegnate nella cura della famiglia, sia dalla maggiore presenza femminile nelle attività dei servizi rispetto a quelle industriali, prevalentemente affidate agli uomini, soprattutto nei settori ad alto rischio di infortunio. INAIL – Agenti cancerogeni e mutageni Pubblicato da INAIL “Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri - edizione 2024”, aggiornato rispetto al 2015, il volume vuol essere uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro. Destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP, fornisce informazioni sulla gestione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo. Dopo una panoramica su classificazione ed etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità secondo la normativa vigente e sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti. Segue una serie di schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici, indi sono riportate le procedure basilari per lavorare in sicurezza. INAIL – Scaffalature porta pallet Pubblicato da INAIL “Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” con lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature industriali da utilizzare nei luoghi di lavoro. Il volume rappresenta una sintesi “operativa” dei riferimenti legislativi e normativi che regolano il settore delle scaffalature portapallet e indica una metodologia per l’analisi dei rischi connessi al loro utilizzo, utile anche per l’analisi di altre tipologie di scaffalature industriali. È rivolto principalmente ai datori di lavoro e ai lavoratori, ma tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, fabbricazione, montaggio, utilizzo, manutenzione, smontaggio e riconfigurazione della scaffalatura possono trovare utili indicazioni. INAIL – Macchine per cantiere e costruzioni Pubblicato da INAIL “Macchine per cantiere e costruzioni – L’accertamento per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione” che raccoglie schede tecniche sulle macchine afferenti al comitato tecnico normativo – CEN TC 151 macchine per cantiere e costruzione, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. INAIL – dinamiche infortunistiche nel ciclo del trasporto ferroviario Pubblicata da INAIL la scheda “Infor.MO, Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nel ciclo del trasporto ferroviario” che presenta l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche avvenute nel ciclo del trasporto ferroviario e registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi “Informo”. Oltre a riportare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza, indice di incidenza e di indicatori MD (misura di disproporzionalità), vengono analizzate nel dettaglio le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni, indicando poi alcune principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico nel ciclo con particolare attenzione alle situazioni di interferenza. INAIL – Spettri di emissione dei nuovi sistemi a LED Pubblicata da INAIL la scheda “Nuovi spettri per la visione”. Gli spettri di emissione dei “nuovi” sistemi a LED (lampade di illuminazione, monitor, display dei tablet e degli smartphone) sono diversi dagli spettri emessi dai dispositivi “tradizionali” come le lampade ad incandescenza e a fluorescenza e contengono una maggiore emissione di luce blu. La diffusione in breve tempo dei sistemi LED ha sollecitato la valutazione del rischio fotobiologico associato alla maggiore emissione di luce blu, che partecipa alla regolazione del ciclo sonno/veglia, ma che può essere potenzialmente lesiva per la retina. INAIL - Sicurezza & Archeologia Pubblicata da INAIL la scheda “Sicurezza & Archeologia – Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale” che si pone l’obiettivo di analizzare le specificità e le particolari esigenze di questi contesti lavorativi in cui la salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori si affianca alla salvaguardia del bene culturale. INAIL – lavoratori marittimi Pubblicato da INAIL “Attività e fattori di rischio dei lavoratori del mare” che rappresenta il secondo rapporto sulla sicurezza dei lavoratori marittimi. A differenza del primo rapporto, viene introdotto anche il tema della salute, in modo da avere un quadro completo dei rischi, degli infortuni e delle malattie di questo particolare settore. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 12941:2024 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti a motore con un'interfaccia respiratoria non a tenuta - Requisiti, prove, marcatura” La norma specifica i requisiti minimi per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPD) filtranti a motore con un'interfaccia respiratoria (RI) a tenuta ridotta. Non tratta i dispositivi progettati per l'uso in circostanze in cui c'è o potrebbe esserci una carenza di ossigeno. L'RPD di fuga e i filtri da utilizzare contro il CO non sono trattati da questo documento. Sono previste prove pratiche e di laboratorio per la valutazione della conformità ai requisiti. NORME TECNICHE – ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili Norma Tecnica UNI EN ISO 25745-1:2024 “Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 1: Misura del consumo di energia e verifica” Norma Tecnica UNI EN ISO 25745-2:2024 “Prestazioni energetiche di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Parte 2: Calcolo dell'energia e classificazione degli ascensori” Le norme specificano rispettivamente: - i metodi per misurare l'effettivo consumo di energia di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili su una base di singola unità ed i metodi per eseguire controlli di verifica energetica periodica su ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili in funzione. Il documento considera solo la prestazione energetica durante la parte operativa del ciclo di vita di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili; - un metodo per stimare il consumo di energia in base a valori misurati, calcoli o simulazioni, su base annua per ascensori elettrici e idraulici riferito al singolo impianto; un sistema di classificazione energetica per gli ascensori elettrici e idraulici nuovi, esistenti e modernizzati riferito al singolo impianto; linee guida per la riduzione del consumo di energia di ascensori esistenti che possa supportare i sistemi di classificazione ambientale ed energetica dell'edificio. La norma considera solo le prestazioni energetiche durante la fase operativa del ciclo di vita degli ascensori elettrici e idraulici. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2024 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-gennaio-2024-3167 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 01/2024 AMBIENTE SOSTANZE PERICOLOSE – divieto di utilizzo di otto sostanze aromatizzanti Regolamento (UE) 2024/234 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione. Regolamento (UE) 2024/238 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di limitazioni dell’uso di determinate sostanze aromatizzanti Sono state rimosse otto sostanze dall’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base (allegato I del Regolamento CE n.1334/2008). Tale elenco raccoglie le sostanze aromatizzanti di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti; esso include, tuttavia, anche quelle per le quali non è stato possibile escludere un rischio per la salute dei consumatori ed è stata dunque richiesta una valutazione supplementare, caso specifico per le otto sostanze in esame. Non essendo pervenuti dati nel merito della sicurezza di tali aromi da parte degli operatori responsabili della loro immissione sul mercato ed entro le scadenze indicate, a partire dal 5 febbraio 2024 ne viene vietato l’utilizzo. I prodotti contenenti tali aromi, che sono già stati immessi sul mercato prima di tale data, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Le sostanze interessate dal divieto sono le seguenti: - 2-fenilpent-2-enale - 2-fenil-4-metil-2-esenale - 2-(sec-butil)-4,5-dimetil-3-tiazolina - 4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolina - 2,4-dimetil-3-tiazolina - 2-isobutil-3-tiazolina - 5-etil-4-metil-2-(2-metilpropil)-tiazolina - 5-etil-4-metil-2-(2-butil)-tiazolina Vengono inoltre apportate ulteriori modifiche all’Allegato I, parte A, del Regolamento CE n.1334/2008. In vigore dal 5 febbraio 2024. ENERGIA – misure di accelerazione per la diffusione di energie rinnovabili Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Prorogata fino al 30 giugno 2025 (inizialmente era il 30 giugno 2024) l’applicazione di alcune delle misure emergenziali previste dal Regolamento UE 2022/2577 per le procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di favorire ulteriormente lo svolgimento di tali procedimenti autorizzatori. Vengono inoltre introdotte alcune modifiche alle misure. In vigore dal 11 gennaio 2024, si applica a decorrere dal 1° luglio 2024 (tranne per l’art. 1, punto 3, che si applica dal 11 gennaio 2024). SOSTANZE PERICOLOSE – esenzione per l’uso di cadmio e piombo nel PVC recuperato Direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche. È stata approvata la deroga al divieto di uso di cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC (“PVC rigido recuperato”), utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche. La concentrazione consentita non deve superare lo 0,1% in peso per il cadmio e l’1,5% in peso per il piombo. La decisione di approvare l’uso di PVC recuperato, seppur contenente cadmio e piombo, deriva dalle considerazioni nel merito del suo minore impatto, in termini di energia e risorse per la produzione, rispetto al PVC vergine. In vigore dal 30 gennaio 2024. APPARECCHI a GAS – aggiornamento dei riferimenti delle norme armonizzate per apparecchi a gas e relativi accessori Decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione, del 10 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono stati aggiornati i riferimenti alle norme armonizzate per gli apparecchi a gas e relativi accessori elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426. Le norme interessano requisiti generali e specifici in termini di sicurezza ed utilizzo di energia. In vigore dal 12 gennaio 2024. AIA/IPPC – rettifica alle BAT-C per macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o coprodotti commestibili Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, dell'11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. Viene interessata dalla modifica la BAT 8, con sostituzione della tabella dei controlli delle emissioni per determinati inquinanti e specifiche attività. EMISSION TRADING – modifiche al funzionamento del registro dell’Unione Regolamento delegato (UE) 2023/2904 della Commissione, del 25 ottobre 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione. Vengono aggiornate le regole sul funzionamento del Registro per la contabilizzazione delle quote rilasciate nell’ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS). In vigore dal 30 dicembre 2023, con alcune disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2027. EMISSIONI IN ATMOSFERA – modifiche alle modalità di comunicazione delle proiezioni delle emissioni Direttiva delegata (UE) 2024/299 della Commissione, del 27 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici. La direttiva UE n.2016/2284, o direttiva “Nec” (National emission ceiling), ha stabilito, per determinati inquinanti atmosferici, limiti severi per le emissioni. Per tali inquinanti, viene imposto agli Stati membri di elaborare ed aggiornare gli inventari (ogni anno) e le proiezioni nazionali delle emissioni (ogni due anni), che vengono stimate e aggregate in relazione ai settori a cui appartengono le fonti. Le modifiche introdotte con la direttiva delegata n.2024/299 puntano a migliorare la comparabilità e coerenza della comunicazione delle proiezioni alla comunicazione degli inventari delle emissioni, allineandole ai requisiti introdotti con la revisione del 2022. In vigore dal 6 febbraio 2024. SOSTANZE PERICOLOSE - XXI Adeguamento al Processo Tecnico del Regolamento CLP Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Il XXI ATP (Adeguamento al Processo Tecnico) del Regolamento CLP introduce diverse modifiche: vengono aggiunte 28 nuove voci ed aggiornate 24 nell’Allegato VI, tabella 3, che contiene l’elenco della classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. Le modifiche si applicano dal 1° settembre 2025, ma i fornitori possono già riferirsi, prima di tale data e su base volontaria, alle nuove disposizioni, per classificare, etichettare ed imballare le sostanze e miscele interessate. In vigore dal 25 gennaio 2024. REACH – nuove aggiunte alla Candidate List e nuovo database ECHA CHEM Aggiunte cinque nuove sostanze alla Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): si tratta di sostanze chimiche presenti in inchiostri, toner, adesivi, sigillanti e prodotti per lavaggio e pulizia. Disponibile, inoltre, dal 30 gennaio 2024 il nuovo database pubblico delle sostanze chimiche dell’ECHA. Esso conterrà inizialmente i dati che le aziende hanno presentato nelle loro registrazioni REACH e, in futuro, i dati dall’attuale database Search for chemicals, comprensivi dell’inventario delle classificazioni ed etichettature e degli elenchi normativi. RUMORE – linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose Decreto Ministeriale 13 dicembre 2023, n. 664. Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007. Vengono adottate le linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna, che interessano i gestori delle infrastrutture dei trasporti e le autorità competenti per gli agglomerati ai sensi del D.Lgs. 194/2005. Il documento fornisce le specifiche tecniche per la predisposizione e consegna dei set di dati per la determinazione e gestione del rumore ambientale e della relativa documentazione, come previsto dal D.Lgs. 194/2005. CAMBIAMENTO CLIMATICO – pubblicato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Decreto Ministeriale 21 dicembre 2023, n. 434. Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Approvato il PNACC, il cui obiettivo è “fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche”. In allegato al Piano sono forniti documenti di indirizzo per la definizione di strategie e piani regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici, un documento di analisi sugli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e un documento di riferimento per le azioni di adattamento. BENI PAESAGGISTICI – nuove sanzioni per distruzione e deterioramento Legge 22 gennaio 2024, n. 6. Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. Vengono introdotte nuove disposizioni sanzionatorie, in aggiunta a quelle penali già previste dalla normativa, in materia di distruzione, dispersione e deterioramento (da 20mila a 60mila euro), deturpamento, imbrattamento e uso illecito (da 10mila a 40mila euro) di beni culturali o paesaggistici. In vigore dal 08 febbraio 2024. SOSTANZE PERICOLOSE – aggiornamento deroghe all’uso di piombo e mercurio nelle apparecchiature mediche Decreto Ministeriale 14 dicembre 2023. Attuazione delle direttive delegate della Commissione (UE) 2023/1437 e (UE) 2023/1526, mediante modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Viene reso possibile l’uso del piombo come stabilizzatore termico del PVC impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro, fino al 31 dicembre 2023, e l’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1000 bar, fino al 31 dicembre 2025. Le disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2024. AIA – programmazione dei controlli di ISPRA Programmazione ISPRA 22 dicembre 2023, n.0070756/2023. Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.- Art.29. Viene condivisa la programmazione delle attività di controllo agli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., Art. 29 decies, previste per l 'anno 2024. La pianificazione è stata concordata con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente interessate. VIA – nuove modalità di trasmissione telematica delle istanze e nuova modulistica Comunicato del 29/01/2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Attiva dal 1° febbraio 2024 la nuova modalità di trasmissione in via telematica delle istanze per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il nuovo metodo sostituirà, una volta a regime, la procedura attuale di trasmissione a mezzo posta/brevi manu/PEC, che rimane ancora valida fino al 30 aprile 2024. È stata, inoltre, aggiornata la modulistica, con l’aggiunta di due importanti moduli denominati “Lista di controllo per la VIA PNIEC progetti fotovoltaici e agrivoltaici (art.23 D.Lgs.152/2006)” e “Modulo trasmissione integrazioni di VIA Legge Obiettivo”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del MASE: https://va.mite.gov.it/it-IT. REGISTRO PILE – nuovo portale per la comunicazione annuale 2024 Attivo dal 1° febbraio 2024 il nuovo sistema per la presentazione della Comunicazione annuale 2024 sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel 2024, per i produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori (il portale è accessibile dal sito https://www.registropile.it/). La scadenza per la presentazione è il 31 marzo 2024. RAEE – nuove condizioni di ritiro dei rifiuti e nuovo piano strategico Sono state pubblicate dal Centro di Coordinamento Raee le nuove condizioni per il ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestiche stoccati dagli installatori presso i propri punti di raccolta al momento dell’installazione di un nuovo prodotto. Le imprese che si occupano di installazione di tali apparecchiature possono iscriversi al portale del Centro per maggiori informazioni (https://www.cdcraee.it/). È stato inoltre diffuso il nuovo Piano strategico 2024, con l’obiettivo di sviluppare il sistema informativo per il censimento degli operatori coinvolti nella preparazione per il riutilizzo di rifiuti elettronici. ARERA – nuovi metodi tariffari Delibera n.7/2024/R/Rif del 24/01/2024 e Delibera n.639/2023/R/Idr del 28/12/2023. È stato aggiornato il metodo tariffario per gli impianti “minimi” di trattamento rifiuti (2022-2025) ed è stato approvato il nuovo metodo tariffario per il Servizio Idrico integrato (2024-2029). RIFIUTI – Regione Piemonte. Approvazione scheda tecnica sottoprodotto n. 2 - Filiera lavorazione del caffè Determinazione del Dirigente (reg.) 11 aprile 2023, n. 10-6722 - d.lgs 152/2006, art.184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 2 - Filiera lavorazione del caffè. Approvata la Scheda Tecnica sottoprodotto n. 2 - Filiera lavorazione del caffè. I sottoprodotti sono residui dalle fasi produttive di lavorazione del caffè, poi utilizzati in impianti di produzione di biogas e/o biometano. RIFIUTI FANGHI – Regione Lombardia. Nuova sezione dell’applicativo O.R.So. Delib. Giunta Reg. 15 gennaio 2024, n. XII/1753. Indicazioni per l'avvio, entrata a regime e modalità di compilazione del modulo fanghi dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) per gli impianti che effettuano l'operazione di recupero r10 di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura. Approvate le modalità di avvio ed utilizzo del Modulo Fanghi nell’applicativo dell’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, per la gestione digitale e raccolta informatizzata delle comunicazioni inerenti alle attività di recupero fanghi in agricoltura. ACUSTICA – Comune di Verona. Linee guida per la classificazione acustica comunale Delibera della Giunta Comunale n. 2023/1344. Approvazione delle linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica del territorio comunale. Al fine di aggiornare il Piano di zonizzazione acustica vigente, risalente al 1998, sono stati raccolti dati analitici di base per l’applicazione dei criteri metodologici per la revisione della classificazione acustica delle aree urbane. Il documento ora approvato ha lo scopo di verificare la coerenza della classificazione acustica ipotizzata, procedendo alla risoluzione degli eventuali casi critici evidenziati durante la raccolta dati. RIFIUTI – Comune di Verona. Approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani Delibera del Consiglio Comunale n.2024/8. Approvazione del “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e la pulizia del territorio”. Il Regolamento disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in conformità alle previsioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile. Contiene inoltre le norme attinenti allo spazzamento e ad altri servizi di pulizia del suolo pubblico e la disciplina dei controlli e delle sanzioni. SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE – XXI Adeguamento al Processo Tecnico del Regolamento CLP Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Il XXI ATP (Adeguamento al Processo Tecnico) del Regolamento CLP introduce diverse modifiche: vengono aggiunte 28 nuove voci ed aggiornate 24 nell’Allegato VI, tabella 3, che contiene l’elenco della classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. Le modifiche si applicano dal 1° settembre 2025, ma i fornitori possono già riferirsi, prima di tale data e su base volontaria, alle nuove disposizioni, per classificare, etichettare ed imballare le sostanze e miscele interessate. In vigore dal 25 gennaio 2024. APPARECCHI A GAS – aggiornamento dei riferimenti delle norme armonizzate per apparecchi a gas e relativi accessori Decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione, del 10 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono stati aggiornati i riferimenti alle norme armonizzate per gli apparecchi a gas e relativi accessori elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426. Le norme interessano requisiti generali e specifici in termini di sicurezza ed utilizzo di energia. In vigore dal 12 gennaio 2024. PRIMO SOCCORSO – gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”. L’art. 4 della Legge modifica l’art. 45 del D. Lgs 81/08, introducendo l’obbligo per i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, da attuarsi in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso. CAMPI ELETTROMAGNETICI – esposizione della popolazione da sorgenti fisse (impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi, non radar) Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”. L'articolo 10 della Legge dispone l'adeguamento dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche. A tal fine prevede che entro il 29 febbraio 2024 vengano adeguati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità relativi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse (impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi, non radar) con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di cui all'Allegato B del DPCM 8 luglio 2003. Nulla cambia in relazione ai limiti previsti per la tutela dei lavoratori di cui all'Allegato XXXVI del D. Lgs. 81/2008. SPAZI CONFINATI – norme per la qualificazione Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 694 del 24 gennaio 2024 “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento”. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota, interviene sull’applicazione di alcune disposizioni del TUS e di normative di attuazione dello stesso in materia di attività lavorativa svolta in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, come individuati rispettivamente dagli artt. 61 e 121 e dall’allegato IV, punto 3, del D. Lgs. 81/2008. Il DPR n. 177 del 14 settembre 2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, lega la qualificazione all’impiego di personale assunto “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione che, in questa seconda ipotesi, i relativi contratti siano stati preventivamente certificati”. Su quest’ultima disposizione, la nota chiarisce che: - qualora l’impresa intenda utilizzare personale con tipologie contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione dei contratti di lavoro; - nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. INAIL – malattie e rischi emergenti sul lavoro Pubblicata da INAIL la scheda “Il sistema di sorveglianza Marel e il contributo alla rete della medicina del lavoro per il benessere globale del lavoratore”. Il progetto Marel (MAlattie e Rischi Emergenti sul Lavoro) prevede la raccolta di informazioni sulle esposizioni delle malattie di possibile origine lavorativa. Per raggiungere tale obiettivo è stata costituita una rete di centri al cui interno è attivo un ambulatorio specialistico di Medicina del Lavoro, a cui possono afferire i lavoratori. I dati sulle esposizioni lavorative costituiscono l’informazione chiave del sistema Marel, con tutti i dettagli (livello e tipo di esposizione, utilizzo di eventuali dpi, nesso causale) che ne consentono l’analisi in relazione ai comparti di attività economica e alle qualifiche professionali della storia lavorativa. INAIL – prodotti fitosanitari Pubblicata da INAIL la scheda “Utilizzo non professionale di prodotti fitosanitari”. I prodotti fitosanitari possono essere acquistati ed utilizzati anche da persona priva del certificato di abilitazione definita utilizzatore non professionale. L’utilizzatore non professionale usa tali prodotti per il trattamento di piante ornamentali ed edibili destinate ad uso familiare. La scheda ha lo scopo di fornire le indicazioni per garantire un’idonea protezione dell’utilizzatore non professionale, dell’ambiente e di tutti coloro che possono venire in contatto, direttamente o indirettamente, con il prodotto fitosanitario in un contesto non professionale. INAIL – impatto radiologico delle matrici Norm Pubblicata da INAIL la scheda “I settori industriali con presenza di Norm e il decreto 101/2020. Un approccio graduale alla valutazione dell’impatto radiologico delle matrici Norm”. L’acronimo NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) identifica materie prime, sottoprodotti e residui coinvolti nei processi industriali, abitualmente non considerati radioattivi ma che possono avere un elevato contenuto di radionuclidi naturali per cui non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. Con il progetto di ricerca Bric 2019 “Elaborazione di strumenti tecnici e operativi per una efficace protezione dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti emesse dai radionuclidi naturali contenuti nei materiali utilizzati dalle industrie Norm” (ID30), si è sviluppata una metodologia generale per valutare l’impatto radiologico delle matrici Norm, alla luce della normativa vigente. INAIL – esperto in radioprotezione Pubblicata da INAIL la scheda “L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione: punti di contatto tra il D. Lgs. 81/2008 e il D. Lgs. 102/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa”. Scopo del documento è fare capire ai radioprotezionisti perché, fra le proprie competenze, la conoscenza del D. Lgs. 81/08 non possa essere trascurata, ed ai responsabili ed addetti del servizio di prevenzione e protezione perché la radioprotezione non debba essere semplicemente considerata quale materia delegata ad altro “specialista”. INAIL – sostenibilità d’impresa Pubblicata da INAIL la scheda “La sostenibilità d’impresa nel mondo del lavoro che cambia”, i principi di sostenibilità sono sempre più integrati nelle strategie aziendali, creando un “valore condiviso” e incoraggiando occasioni di sviluppo per l’impresa stessa, per i propri stakeholder e per la società. La sostenibilità d’impresa rappresenta dunque l’impegno concreto di un’azienda nell’adottare un modello di business che non solo contempli obiettivi di performance, ma sia anche orientato alla tutela dell’ambiente, al benessere sociale e a una economia sostenibile. In particolare, la dimensione sociale della sostenibilità sollecita nuovi modelli organizzativi basati su dimensioni chiave quali la resilienza, l’apertura, l’equità, l’inclusione, il lavoro di qualità. INAIL – Big data analysis e intelligenza artificiale in ambito Biotecnologico Pubblicata da INAIL la scheda “Big data analysis e intelligenza artificiale: strumenti Inail a supporto dei ricercatori nella gestione della moltitudine dei dati-omici”. Nella factsheet sono presentate le nuove tecniche NGS (Next Generation Sequencing) che consentono ai ricercatori di studiare ed elaborare una grande quantità di dati depositati che sono potenzialmente ricchi di informazioni su eventi cellulari. Tali dati possono essere utilizzati per dare risposte a quesiti biologici non ancora studiati, perché non conosciuti o non ottenibili finora, consentendo di fare nuove scoperte estraendo e rianalizzando, con nuove domande biologiche, set di dati pubblici. INAIL – salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali Pubblicata da INAIL “Salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali: Monitoraggio e valutazione degli impatti di bioraffinerie microalgali”. L’obiettivo della pubblicazione è quello di definire protocolli per la valutazione ed il controllo dei rischi professionali di bioprocessi innovativi nei settori delle bonifiche sostenibili e delle bioraffinerie di terza generazione da microalghe. Al termine delle operazioni di risanamento ambientale è possibile lo sviluppo di nuovi processi industriali ecosostenibili, come ad esempio, le bioraffinerie, per la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto, valorizzando biomasse, quali reflui e rifiuti, in un’ottica di economia circolare. INAIL – segnalazione e analisi dei near miss Pubblicato da INAIL “Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello tecnico-organizzativo”. Il documento descrive le attività realizzate nel percorso di sviluppo e sperimentazione di un modello di rilevazione dei near miss, la cui applicazione sia sostenibile anche per le imprese di piccole dimensioni e che possa essere proposto come modello standard. INAIL – uso del colore nel codice visivo dei dispositivi di comando macchine Pubblicato da INAIL “Sicurezza e inclusione” dedicato agli ambienti industriali e, in particolare, all’uso del colore nel codice visivo dei dispositivi di comando macchine. Il documento mette a fuoco le possibili difficoltà nella decodifica del segnale derivante dalla inabilità cromatica e propone misure tecniche di miglioramento per la comprensibilità del segnale per la maggior parte lavoratori che, specie negli ambienti industriali, si interfacciano con dispositivi di comando macchine dotati di segnali visivi di emergenza e di utilizzo. INAIL – settore costruzioni Il numero Dati INAIL di dicembre 2023 è dedicato alle Costruzioni, un settore ad alto rischio. Nel 2022 gli infortuni sul lavoro denunciati nel settore Costruzioni sono stati circa 40mila, in aumento del 3,4% rispetto all’anno precedente, ma in linea con i dati del biennio ante pandemia 2018-2019. Nel quinquennio 2018-2022 la maggior parte degli infortuni professionali (in media il 62%) e dei decessi (55%) si è verificata nelle fasi di demolizione o preparazione del cantiere, nei lavori di impiantistica elettrica e idraulica e, più in generale, nelle opere di costruzione specializzata. INAIL – settore della navigazione e della pesca marittima Pubblicato da INAIL “Un esame degli eventi lesivi mortali tra gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima”. Nel documento è riportato un esame degli eventi lesivi mortali, sia infortuni in occasione di lavoro che malattie professionali, registrati tra gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima, negli archivi dell’Inail, gestione Navigazione. I dati presenti nelle tabelle e nei grafici sono aggiornati al 31 ottobre 2023 e fanno riferimento agli infortuni con data di accadimento compresa negli anni 2006-2022 ed alle malattie professionali con data di protocollazione della domanda ricadente nel sessennio 2017-2022. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 1992-1-2:2024 “Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 1-2: Progettazione strutturale antincendio” La norma riguarda la progettazione di strutture in calcestruzzo nella situazione eccezionale di esposizione al fuoco e deve essere utilizzato congiuntamente alle prEN 1992-1-1 e EN 1991-1-2. Il documento identifica le differenze o le integrazioni rispetto alla progettazione a temperatura ambiente. La norma si applica alle strutture in calcestruzzo che devono svolgere una funzione portante, di separazione o entrambe. Il documento fornisce i principi e le regole di applicazione per la progettazione di strutture che soddisfano requisiti specifici in relazione alle sopracitate funzioni e ai livelli di prestazione. NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose Norma Tecnica UNI EN 14025:2024 “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Cisterne metalliche a pressione - Progettazione e costruzione” La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione e la costruzione delle cisterne metalliche a pressione per il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e mare. La norma comprende i requisiti per dispositivi di aperture, chiusure e di struttura, ma non comprende i requisiti delle attrezzature di servizio. NORME TECNICHE – salute e sicurezza nei processi di saldatura Norma Tecnica UNI EN ISO 25980:2023 “Salute e sicurezza nei processi di saldatura e tecniche connesse – Tende di saldatura trasparenti, strisce e schermi per processi di saldatura ad arco” La norma specifica i requisiti di sicurezza di tende, strisce e schermi trasparenti per saldatura da utilizzare nei luoghi di lavoro in cui si svolge la saldatura ad arco. Esse hanno lo scopo di fornire protezione contro i livelli nocivi di radiazioni ottiche e spruzzi per i lavoratori che si trovano in prossimità dei processi di saldatura ad arco, ma non sono coinvolti nella saldatura stessa. NORME TECNICHE – Mobili Norma Tecnica UNI EN 16121:2024 “Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità” La norma specifica i requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità per tutti i tipi di mobili contenitori non domestici. Essa non si applica ai contenitori domestici, contenitori industriali, cucina, attrezzatura da ristorazione, contenitori per la vendita al dettaglio e armadietti industriali. NORME TECNICHE – Guanti medicali monouso Norma Tecnica UNI EN 455-3:2023 “Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica” La norma specifica i requisiti relativi alla valutazione della sicurezza biologica dei guanti medicali monouso. Essa fornisce i requisiti relativi all'etichettatura e la divulgazione delle informazioni relative ai metodi di prova impiegati. NORME TECNICHE – Caldaie per riscaldamento a gas Norma Tecnica UNI EN 15502-2-1:2024 “Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1000 kW” La norma specifica i requisiti e metodi di prova relativi, nonché la classificazione e marcatura di caldaie a gas per il riscaldamento centralizzato che sono equipaggiate con bruciatori atmosferici, bruciatori atmosferici con ventilazione assistita o bruciatori a premiscelazione completa. Il documento è da utilizzare unitamente alla UNI EN 15502-1:2022. NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza per bruciatori a gas Norma Tecnica UNI EN 16898:2024 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas - Filtri gas aventi una pressione massima di esercizio fino a 600 kPa” La norma definisce i requisiti di sicurezza, di progettazione, costruzione, prestazione e prova per i filtri gas per bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. Si applica ai filtri gas con pressione di ingresso massima dichiarata fino 600 kPa e con raccordi di dimensioni nominali fino DN 250. NORME TECNICHE – Apparecchi per cucine professionali a gas Norma Tecnica UNI EN 203-1:2024 “Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e le caratteristiche funzionali relative alla sicurezza e all'utilizzo razionale dell'energia per gli apparecchi per cucine professionali e per i forni per panetterie e panifici alimentati a gas previsti per utilizzo all'interno degli edifici. La norma si applica a tutti gli apparecchi di tipo professionale per la cottura ed ai forni per panetterie e panifici che utilizzano il gas per la preparazione di cibi e bevande. La norma tratta solo gli apparecchi di tipo A1, A2, A3, B1 e B2. --- ## Webinar GRATUITO: Il Trasporto delle merci pericolose – L’ambito ADR ed i criteri di esenzione della nomina del consulente ADR URL: https://lachiver.com/news/webinar-gratuito-il-trasporto-delle-merci-pericolose-l-ambito-adr-ed-i-criteri-di-esenzione-della-nomina-del-consulente-adr-3166 Formazione in webinar sincrono 01/2024 “Accord Dangereuses Route” “Accordo europeo relativo ai trasporti di merci pericolose su strada”. Incontro formativo: "L’ambito ADR ed i criteri di esenzione della nomina del consulente ADR secondo il nuovo DM 07/08/2023" Lachiver Servizi OFFRE una sessione formativa in presa diretta, in forma remota tramite una connessione a internet. L’incontro verterà, nella prima parte: l'ambito di applicazione e la macro struttura della norma; nella seconda parte: gli aspetti utili a comprendere e ad applicare concretamente il DM 07/08/2023: Normativa ADR: - Storia, scopo della Norma - Classificazione delle merci pericolose - Esenzioni per quantità trasportate per unità di trasporto - 1.1.3.6 ADR - Esenzioni: Quantità limitate Cap. 3.4 ADR; Quantità esenti Cap. 3.5 ADR - Etichettatura, marchiatura - Cap. 5.2 ADR - Documentazione - Cap. 5.4 ADR Decreto 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR (GU n.220 del 20-9-2023): - Impatto sul trasporto di rifiuti pericolosi secondo l’ADR - Gli attori del trasporto/sedizione di merci e rifiuti pericolosi secondo l’ADR, Definizioni (Impresa, Speditore, Trasportatore, Imballatore, Caricatore, Riempitore, Scaricatore) - Esenzione per trasporti in colli - Esenzione per trasporti occasionali (in cisterna e alla rinfusa) - Prescrizioni di sicurezza - Relazione di incidente - Disposizioni finali Per consentirci di organizzare al meglio la sessione formativa nelle prossine settimane, Vi chiediamo di segnalarci il Vostro interesse complialndo i campi, cliccando su Contatti, e trascrivendo il messaggio: "Sono interessato al Webinar ADR 2024"; ---> INVIA. Lachiver Servizi trasmetterà quindi, a tutti gli indirizzi ricevuti, l'invito alla Riunione pianificata in ZOOM. Ringraziamo per la collaborazione. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-dicembre-2023-3164 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 12/2023 AMBIENTE RIFIUTI – modalità di calcolo del contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie monouso per bevande Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione, del 30 novembre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande. In applicazione della direttiva (UE) 2019/904, che ha fissato i valori minimi di contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie monouso per bevande (25% per bottiglie in PET per il 2025; 30% per il 2030), è stata definita la metodologia per il calcolo di tale contenuto. Ai fini di tale calcolo, si devono considerare anche le etichette. La decisione include, inoltre, i metodi per il calcolo del peso delle parti in plastica e in plastica riciclata. In vigore dal 4 dicembre 2023. AIA/IPPC – adottate le BAT Conclusions per macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o coprodotti commestibili Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, del 11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. Sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. Le principali attività interessate sono quelle individuate ai punti 6.4. a), 6.5 e 6.11 dell’allegato I della direttiva (UE) 2010/75. Sulla base di tali conclusioni, secondo quanto previsto dall’art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per tali attività viene disposto il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, entro quattro anni dalla pubblicazione delle BAT-C in Gazzetta. RETE NATURA 2000 – nuovo formulario informativo Decisione di esecuzione (UE) 2023/2806 della Commissione, del 15 dicembre 2023, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000. Con l’obiettivo di migliorare la disponibilità e qualità dei dati, è stato revisionato il formulario per la trasmissione delle informazioni sulla Rete Natura 2000. La decisione si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025. REACH – aggiornamento dei riferimenti delle norme europee relative al nichel Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Sono stati aggiornati i riferimenti alle norme europee relative all’allegato XVII, voce 27 (nichel) del regolamento REACH. SOSTENIBILITA’ – definizione dei principi di rendicontazione di sostenibilità Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della commissione del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità. Sono stati definiti i “principi europei di rendicontazione di sostenibilità”, a cui dovranno fare riferimento le imprese soggette all’obbligo di effettuare la rendicontazione di sostenibilità, ossia il report sulle attività e gli obiettivi societari legati all’ESG (Environmental, Social and Governance), in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della Direttiva (UE) 2013/34 e secondo il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2022/2464. Le prime interessate, a partire dal 1° gennaio 2024 (con primo report all’inizio del 2025), sono le grandi aziende di interesse pubblico, con oltre 500 dipendenti, già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria. In vigore dal 25 dicembre 2023. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. EMISSION TRADING – integrazione delle norme relativa all’asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra Regolamento delegato (UE) 2023/2830 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2023 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Vengono definite le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissione di gas a effetto serra, ai sensi della Direttiva (CE) 2003/87. In vigore dal 21 dicembre 2023. RIFIUTI – applicazione retroattiva di sanzioni in materia di gestione dei rifiuti Legge 15 dicembre 2023, n. 191. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il D.Lgs. n.116/2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, aveva introdotto il tema del “cumulo giuridico”, relativo a chi viola, con una sola azione, più disposizioni o effettua più violazioni della stessa disposizione. Con la Legge n.191/2023 viene introdotta una modifica al sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti, estendendo il cumulo giuridico alle violazioni in materia di tenuta dei registri e formulari rifiuti avvenute anche prima del 26 settembre 2020. BONIFICA SITI CONTAMINATI – nuova modulistica in vigore Decreto Ministeriale 29 novembre 2023, n. 458. Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo, ai sensi dell'art. 9 del Decreto 26 gennaio 2023, n. 45. e Decreto Ministeriale 29 novembre 2023, n. 459. Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/2017, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, ai sensi dell'art. 9 del Decreto 26 gennaio 2023, n. 45. Viene definita la modulistica per la presentazione della domanda di valutazione di interferenza di opere ed interventi da realizzare in siti oggetto di bonifica, sia che si tratti di interventi che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo (ex. D.M. n.458), sia per interventi che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 25 del D.P.R. n.120/2017 (disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo). ACQUA APPROVVIGIONAMENTO – criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi a servizi di ristoro e distribuzione di acqua di rete a fini potabili Decreto Ministeriale 6 novembre 2023. Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili. Definiti e adottati i criteri ambientali minimi (CAM) per gli affidamenti relativi a servizi di ristoro e distribuzione di acqua di rete a fini potabili, come installazione e gestione di distributori automatici di bevande e merende, gestione di punti ristoro, servizio di preparazione e somministrazione di panini, fornitura, installazione e gestione di “case dell’acqua”. Obiettivo dei CAM è la riduzione degli impatti ambientali per tutta la durata del ciclo di vita di tali servizi. ENERGIA RINNOVABILE– nuove misure Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181. Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti innovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Il Decreto introduce diverse misure, principalmente inerenti all’incentivazione della sicurezza energetica e alla promozione delle fonti di energia rinnovabile. Si sottolineano, in particolare, le disposizioni relative alla promozione di investimenti di autoproduzione di energia rinnovabile. In vigore dal 10 dicembre 2023. BONIFICA SITI CONTAMINATI – linee guida SNPA per l’analisi di rischio ai materiali di riporto Appendice Linee Guida SNPA n. 46bis/2023. Indicazioni per l’applicazione dell’analisi di rischio ai materiali di riporto all’interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica. Appendice alle LG SNPA n.46/2023. Pubblicate le Linee guida per la procedura da applicare per l’analisi di rischio dei materiali di riporto in siti oggetto di bonifica. La procedura prevede l’applicazione dell’analisi in modalità diretta, ossia la stima del rischio associato alle concentrazioni riscontrate nella matrice solida e/o nell’eluato. Sono inoltre proposti criteri per la definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) applicabili. RENTRI – modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro di carico/scarico e formulario di identificazione rifiuti Decreto Ministeriale 19 dicembre 2023, n. 251. Modalità di compilazione dei modelli di cui all'art. 4 e all'art. 5 del D.M. n. 59 del 2023 "RENTRI". Pubblicate le istruzioni per effettuare la compilazione dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione rifiuti, già approvati con D.M. n. 59/2023. Vengono fornite indicazioni specifiche per i vari soggetti interessati e per le molteplici situazioni riscontrabili. I nuovi modelli dovranno essere obbligatoriamente utilizzati, in sostituzione a quelli attuali e a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025. RIFIUTI – proroga di termini per l’adeguamento ai criteri di End of Waste per i rifiuti inerti di costruzione e demolizione e di origine minerale Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215. Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Vengono prorogati diversi termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, tra i quali si sottolinea il rinvio al 4 novembre 2024 (in precedenza era il 4 maggio 2024) del termine, per i gestori di impianti di recupero di inerti da costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale, per la presentazione della documentazione relativa all’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per tali materiali. In vigore dal 31 dicembre 2023. RIFIUTI – proroga all’applicazione della “Plastic Tax” Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Viene prorogata al 1° luglio 2024 (in precedenza era il 1° gennaio 2024) l’applicazione delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), anche conosciuta come “Plastic Tax”, introdotta con la legge n.160/2019. In vigore dal 1° gennaio 2024. RIFIUTI – proroga dei termini per il ritiro dei sottoprodotti da attività di trasformazione delle uve Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023. Modifica al decreto 30 marzo 2023, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni e integrazioni, per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Vengono allungati i termini per la consegna ai distillatori delle fecce (entro il 31 luglio di ciascuna campagna) e delle vinacce (entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale) ottenute da attività di trasformazione delle uve. GAS EFFETTO SERRA – nuova norma ISO È stata pubblicata la nuova ISO 14068 "Gestione dei gas a effetto serra e dei cambiamenti climatici e attività correlate - Carbon Neutrality". Questo documento specifica i principi, i requisiti e le linee guida per raggiungere e dimostrare la neutralità del carbonio attraverso la quantificazione, la riduzione e la compensazione dell'impronta di carbonio. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – calendario verifiche responsabili tecnici 2024 È stato pubblicato sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali il nuovo calendario delle verifiche dei responsabili tecnici per l’anno 2024. RIFIUTI – Regione Piemonte. Approvazione scheda tecnica sottoprodotto n. 3 - Rifili in plastica da materiale assorbente per l'igiene della persona Determinazione del Dirigente (reg.) 29 novembre 2023, n. 924. DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 - d.lgs 152/2006, art. 184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 3 - Rifili in plastica da materiale assorbente per l'igiene della persona. Approvata la Scheda Tecnica sottoprodotto n. 3 - rifili in plastica da materiale assorbente per l'igiene della persona allegato e parte integrante della presente determinazione. Il processo di produzione generale è quello per l'ottenimento di materiale assorbenti per l'igiene della persona (pannolini per bambini, pannoloni per incontinenti, assorbenti per signore e traverse). RIFIUTI – Regione Veneto. Aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, modalità di svolgimento delle attività del Tavolo Tecnico Decreto del Dirigente (reg.) 7 novembre 2023. n.220 e 221. Si procede all'individuazione delle modalità di svolgimento delle attività del Tavolo Tecnico di riferimento per gli End of Waste e il Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti, per il raggiungimento degli obiettivi strategici delle politiche regionali connesse all'economia circolare previste dall'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGR n. 988/2022. I documenti prodotti costituiranno un riferimento per le aziende in relazione alle relative istanze di autorizzazione. TRANSIZIONE ECOLOGICA – Comune di Verona. Approvazione del piano strategico di transizione ecologica Approvato il Piano strategico di transizione ecologica (PSTE) del Comune di Verona, che presenta l’approccio metodologico utilizzato per la ricognizione sullo “stato dell’arte” rispetto al tema della transizione ecologica al momento attuale, per proporre linee d’indirizzo e supportare il Comune nelle scelte future. Esecutivo dal 22 dicembre 2023. SICUREZZA ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – modifiche al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 “Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità”. Il Decreto introduce alcune modifiche sostanziali al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private per adattarli alle norme comunitarie. Una delle modifiche principali riguarda la definizione di “veicolo” che va a estendere l’obbligo assicurativo ai veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h o in alternativa con un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h. Considerato che la nuova direttiva UE lasciava spazio di manovra ai singoli Stati, a 90 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. (marzo 2024) verrà emanato un decreto attuativo interministeriale che farà scattare l’obbligo specifico di assicurazione per i “veicoli elettrici leggeri”, categoria che molto probabilmente includerà i monopattini elettrici (più difficile che nell’obbligo rientrino le e-bike). Altra novità è quella che ad imporre l’obbligo assicurativo sia l’utilizzo del veicolo, a prescindere dalle caratteristiche, da dove viene utilizzato e dal fatto che sia in movimento o fermo, includendo in questa maniera anche quelli fermi da tempo nelle aree private. Inserite alcune deroghe, l’obbligo non vige sui veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto ed anche per quelli ritirati dalla circolazione (destinati alla rottamazione oppure sotto fermo amministrativo, confisca o sequestro). RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 Ordinanza del Ministero della Salute del 27 dicembre 2023 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Con l’Ordinanza vengono prorogate al 30 giugno 2024 le disposizioni dell’ordinanza del 28 aprile 2023 che prevede: - obbligo di indossare mascherine per “lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti; - per le altre strutture sanitarie, la decisione a discrezione delle direzioni sanitarie; - nessun obbligo per spazi connettivi e spazi non di degenza; - obbligo a discrezione in ambulatori medici e pediatrici; - a discrezione delle direzioni e delle autorità regionali l’obbligo di tamponi per i Pronto Soccorso. ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 157 del 18 dicembre 2023 “quarantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il quarantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. PREPOSTO – individuazione della figura Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 5/2023 del 01/12/2023 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto”. La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito ai seguenti quesiti: - si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile; - si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione; - si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro; - si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori. La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio, a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. INAIL – rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici Circolare Inail del n. 54 del 6 dicembre 2023 “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023”. Con la Circolare, l'Inail informa che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 132 su proposta del Commissario Straordinario, nonché sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo accertata dall’Istat intervenuta rispetto agli anni precedenti, è stata determinata con decorrenza 1 luglio 2023 la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici radiologi. INAIL – valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro Pubblicata da INAIL “La valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro” per fornire a datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e tutti coloro che si occupano di prevenzione, una sintesi delle attuali conoscenze e permettere loro di valutare nel migliore dei modi la qualità dell’aria presente nei luoghi di lavoro, mettendoli così in grado di realizzare le eventuali azioni correttive necessarie. La qualità dell’aria in un luogo di lavoro rappresenta spesso uno degli elementi cardine in grado di assicurare o al contrario compromettere il benessere di chi vi opera. Inoltre, se non adeguatamente controllata, essa può determinare condizioni che possono interferire con la normale attività con conseguenti impatti sulla produttività. Quest’ultimo aspetto si manifesta sia sotto forma di un maggior numero di errori compiuti nello svolgimento di una determinata attività, sia sotto forma di una minor velocità, e di conseguenza un maggior tempo richiesto, nell’esecuzione del compito. La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell’aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall’esterno. Benché il D. Lgs. 81/2008 fornisca indicazioni riguardo alla qualità dell’aria nell’Allegato IV “Luoghi di lavoro”, l’assenza di elementi quantitativi implica che qualsiasi valutazione in merito va realizzata facendo riferimento alla normativa tecnica. Tuttavia, al contrario di ciò che avviene in altri ambiti dell’igiene occupazionale, la normativa, sia nazionale che internazionale, non fornisce un quadro univoco e facilmente applicabile nelle molteplici realtà dei luoghi di lavoro. INAIL – la sostenibilità d’impresa Pubblicata da INAIL “La sostenibilità d’impresa nel mondo del lavoro che cambia”. I principi di sostenibilità sono sempre più integrati nelle strategie aziendali, creando un “valore condiviso” e incoraggiando occasioni di sviluppo per l’impresa stessa, per i propri stakeholder e per la società. La sostenibilità d’impresa rappresenta dunque l’impegno concreto di un’azienda nell’adottare un modello di business che non solo contempli obiettivi di performance ma sia anche orientato alla tutela dell’ambiente, al benessere sociale e a una economia sostenibile. In particolare, la dimensione sociale della sostenibilità sollecita nuovi modelli organizzativi basati su dimensioni chiave quali la resilienza, l’apertura, l’equità, l’inclusione, il lavoro di qualità. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – direttiva “whistleblowing” documenti e monitoraggio - Documento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro “Whistleblowing cosa fare” che chiarisce i termini operativi, il percorso organizzativo e gestionale che le imprese del settore privato devono seguire per essere compliant rispetto alla normativa vigente, con particolare riferimento agli adempimenti necessari per la realizzazione e gestione del canale di segnalazione. In virtù delle disposizioni di cui al secondo comma 2 dell’art. 3 del D. Lgs. 24/2023, risultano oggi tenuti agli adempimenti whistleblowing le società e altri enti privati che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; a prescindere dal numero di lavoratori, hanno adottato un modello di organizzazione e di gestione (MOGC di cui al D. Lgs. 231/2001); a prescindere dal numero di lavoratori e dall’adozione del MOGC, operano nei “settori sensibili” meglio identificati nell’allegato 1 del D. Lgs. 24/2023 (ad es. servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente). In sede di prima applicazione i maggiori dubbi, solo in parte chiariti dalle linee guida Anac emanate sul tema, riguardano il metodo di calcolo del parametro dimensionale di almeno 50 addetti. Per il calcolo della media annuale, secondo l’Anac, occorre fare riferimento all’ultimo anno precedente a quello in corso facendo riferimento al valore medio degli addetti contenuto nelle visure camerali, salvo si tratti di aziende di nuova costituzione per le quali si prende come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura disponibile. - L’Autorità Nazionale Anticorruzione, consapevole delle difficoltà generate dalle nuove norme del D. Lgs. 24/2023, che dal 17 dicembre riguarderanno anche le aziende fra i 50 e i 249 dipendenti, ha avviato un monitoraggio attraverso un questionario da sottoporre ai soggetti, sia del settore pubblico che del settore privato, chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione all’interno delle proprie amministrazioni/enti. Si tratta di un’indagine anonima, con domande obbligatorie su tematiche di particolare rilevanza, volta a rilevare le principali problematiche affrontate o da affrontare da parte dei suddetti soggetti. Il questionario è compilabile online. I contributi e le risposte saranno preziosi per l’Autorità specie nell’ottica di fornire successivi orientamenti di carattere generale anche con riferimento ai canali interni di segnalazione. INL – fenomeno delle dimissioni di lavoratrici e lavoratori nei primi tre anni di vita dei figli L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha presentato la “Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri” con i dati relativi al 2022. Nel corso dell’anno il numero delle convalide complessivamente adottate su tutto il territorio nazionale è stato pari a 61.391, di queste 44.699 (pari al 72,8% del totale) si riferiscono a donne e 16.692 (27,2%) a uomini. La relazione analizza il fenomeno delle dimissioni di lavoratrici e lavoratori nei primi tre anni di vita della prole in rapporto a genere, classi di età dei genitori, numero dei figli, cittadinanza, condizioni professionali, settori economici, dimensione aziendale e modalità di articolazione dell’orario di lavoro. Ampio spazio è dedicato all’analisi delle motivazioni che hanno determinato l’allontanamento dal mondo del lavoro dei neogenitori, nonché al diverso atteggiarsi del fenomeno in ragione del contesto territoriale. RISCHI PSICOSOCIALI – documenti - EU-OSHA, nella nuova relazione “Psychosocial risk exposure and mental health outcomes of European workers with low socioeconomic status” (Esposizione ai rischi psicosociali ed effetti sulla salute mentale dei lavoratori europei con basso status socioeconomico) analizza come l’evoluzione del mercato del lavoro stia generando un aumento dei fattori di stress per la salute mentale. Il documento esamina i rischi psicosociali e gli effetti avversi sulla salute mentale dei lavoratori europei con basso status socioeconomico, in particolare evidenzia il ruolo della pandemia di COVID-19 e della digitalizzazione quali importanti fattori esterni capaci di influenzare la presenza di tali rischi per questo gruppo specifico di lavoratori. La relazione presenta dieci buone prassi adottate da imprese e parti interessate, che hanno contribuito a moderare l’entità degli effetti avversi sulla salute dei lavoratori con basso status socio-economico. I risultati offrono indicazioni per i futuri orientamenti della ricerca e propongono spunti di politiche per migliorare la gestione e la prevenzione dei rischi psicosociali per la categoria di lavoratori in questione. - CGIL Piemonte pubblica un pieghevole sulla tutela sia sindacale che giudiziale “Violenze e molestie sul lavoro, come tutelarsi?”. Con questo pieghevole la CGIL fornisce le prime indicazioni su cosa si può e si deve fare per uscire dal silenzio, denunciare e ottenere giustizia. NORME TECNICHE – rumore Norma Tecnica UNI EN 16272-3-1:2023 “Applicazioni ferroviarie - Binario - Barriere antirumore e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono per via aerea - Metodo di prova per determinare la prestazione acustica - Parte 3-1: Spettro normalizzato del rumore ferroviario e indice di valutazione per applicazioni in campo diffuso” Norma Tecnica UNI EN 16272-3-2:2023 “Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Barriere antirumore e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono per via aerea - Metodo di prova per determinare le prestazioni acustiche - Parte 3-2: Spettro normalizzato del rumore ferroviario e classificazioni a numero singolo per applicazioni in campo sonoro diretto” Le norme specificano rispettivamente: - uno spettro normalizzato del rumore ferroviario per la stima e la valutazione della prestazione acustica di dispositivi progettati per ridurre il rumore ferroviario aereo nei pressi della linea ferroviaria; - uno spettro normalizzato del rumore ferroviario per la valutazione e l'analisi delle prestazioni acustiche dei dispositivi progettati per ridurre il rumore ferroviario per via aerea in prossimità delle ferrovie. NORME TECNICHE – macchine per materie plastiche e gomma Norma Tecnica UNI EN 1417:2023 “Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza” La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi relativi ai mescolatori a cilindri per la lavorazione della gomma e/o della plastica, se utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante durante tutte le fasi della vita della macchina come descritto nel punto 5.4 della UNI EN ISO 12100:2010. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-novembre-2023-3163 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 11/2023 AMBIENTE SOSTANZE PERICOLOSE – nuova soglia per i rifiuti contaminati da mercurio e nuove date per l’eliminazione di prodotti contenenti mercurio Decisione (UE) 2023/2426 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti contaminati da mercurio in conformità di tale convenzione e Decisione (UE) 2023/2417 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all’adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione. È stata concordata, in occasione della quinta riunione della COP della convenzione di Minamata, una concentrazione totale di 15 mg/kg di mercurio come soglia per i rifiuti contaminati da mercurio o composti di mercurio. Nella stessa occasione, l’UE ha sostenuto la modifica degli allegati A e B della convenzione, evidenziando nuove date per l’eliminazione graduale di prodotti con aggiunta di mercurio, come batterie, interruttori e lampade fluorescenti. Si sottolinea, inoltre, che dal 2025 non sarà consentito alcun livello di mercurio nei cosmetici, mentre rimangono da discutere le misure per quanto riguarda l’amalgama dentale. In vigore dal 23 ottobre 2023. EMISSION TRADING – contenuto e formato dei Piani di neutralità climatica Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione, del 31 ottobre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni. Vengono definiti il contenuto e il formato dei Piani di neutralità climatica, previsti dalla direttiva 2003/87/CE, che devono essere redatti dai gestori di impianti con livelli di emissione di gas ad effetto serra superiori all’80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, per poter beneficiare dell’assegnazione gratuita delle quote di emissioni. I Piani devono essere elaborati anche dagli operatori del teleriscaldamento che chiedono assegnazioni gratuite supplementari facoltative. I gestori devono prevedere, nella stesura dei Piani, obiettivi e traguardi di emissione fissati per il 31 dicembre 2025 e successivamente per il 31 dicembre di ogni quinto anno. In vigore dal 23 novembre 2023. REACH – posticipo della scadenza per l’utilizzo della sostanza bis (2-etilesil) ftalato (Dehp) nei dispositivi medici Regolamento (UE) 2023/2482 della Commissione, del 13 novembre 2023, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei dispositivi medici. Viene posticipata al 1° luglio 2030 (in precedenza era il 27 maggio 2025) la data di scadenza per l’utilizzo nei dispositivi medici della sostanza bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), in deroga al regolamento Reach 1907/2006/CE. Il termine ultimo per l’invio delle domande di autorizzazione è stabilito al 1° gennaio 2029. In vigore dal 15 novembre 2023. EMAS – guida per l’adesione al sistema di ecogestione e audit Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione, del 3 novembre 2023, relativa alla pubblicazione della guida per l'utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. È stata pubblicata la guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit dell’UE, abrogando la precedente versione (contenuta nella decisione 2013/131/UE). Obiettivo della nuova guida è facilitare la consultazione e registrazione delle organizzazioni al sistema. SOSTENIBILITA’ – stabiliti i criteri per definire un’attività economica “sostenibile” Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche. Sono stati approvati i criteri tecnici per definire se un’attività economica possa essere ritenuta “sostenibile”. Tali criteri, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024, permettono di valutare se tale attività contribuisca in modo sostanziale a: uso sostenibile e protezione delle acque e risorse marine; transizione verso un’economia circolare; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Ogni Allegato, inoltre, identifica le attività economiche che possono contribuire ad uno degli elementi evidenziati in precedenza: ad esempio, per la transizione verso un’economia circolare troviamo, tra le altre, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche e di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi. In vigore dal 11 novembre 2023. AIA/IPPC – linee guida SNPA sul contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo, l’applicazione dei BAT-AEL e il coinvolgimento nel processo ascendente del BREF Linee guida SNPA n. 48/2023 per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. art. 29-sexies, comma 6. Aggiornamento alla prima edizione APAT 2007 con recepimento della direttiva 2010/75/EU. SO VI/04-02-SNPA. Revisione 2022; Linee guida SNPA n. 49/2023 per l’applicazione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) e Linee guida n. 47/2023 per il coinvolgimento del SNPA nel processo ascendente del BREF. Nelle Linee guida n. 48/2023 viene revisionato e aggiornato il documento “Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo” del 2007, che individua le principali modalità di monitoraggio per le installazioni industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), al quale le ARPA/APPA/Ispra potranno fare riferimento in sede istruttoria o a supporto dell’Autorità competente, fermo restando la necessità di adattare le indicazioni riportate nel presente documento al caso specifico. Le Linee guida n. 49/2023 forniscono il riferimento per il SNPA per predisporre i Piani di Monitoraggio e Controllo, nell’ambito dei procedimenti istruttori AIA, oltre alle modalità per raccordare e armonizzare quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e di settore per l’applicazione dei BAT-AEL. Le Linee guida n. 47/2023 descrivono la procedura per elaborare o riesaminare un BREF e le modalità per il coinvolgimento del SNPA, in supporto al MASE, nella predisposizione dei documenti richiesti dalla Commissione Europea. EMISSIONI IN ATMOSFERA – limitazioni alla circolazione stradale nel Bacino Padano Legge 6 novembre 2023, n.155 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Tra le varie disposizioni, si sottolinea che, dal 1° ottobre 2024, le regioni del Bacino Padano (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) potranno disporre limitazioni alla circolazione stradale di autoveicoli e veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, per il periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo. In vigore dal 12 novembre 2023. RENTRI – modalità operative per la trasmissione dei dati Decreto Ministeriale 6 novembre 2023, n. 143 - Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI. Vengono diffuse le modalità operative, sotto forma di 18 schede, da seguire per accesso, iscrizione e trasmissione dei dati a RENTRI, oltre ai requisiti informatici per garantire la interoperabilità del Registro con i sistemi adottati dagli operatori e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti. Si attende ora la pubblicazione delle “Istruzioni”, oggetto di un prossimo decreto direttoriale attuativo. SOSTANZE PERICOLOSE – rischi connessi all’impiego di Diisocianati e Poliuretani Documento CIIP 2023 – Diisocianati e Poliuretani 20 novembre 2023. È stato pubblicato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) il documento "Diisocianati e Poliuretani" sui rischi connessi all'impiego di tali sostanze, alla luce delle recenti restrizioni definite dall’Unione Europea. RIFIUTI – Regione Lombardia. Sostegno alle PMI per lo sviluppo di azioni di economia circolare Delib. Giunta Reg. 13/11/2023 n. XII/1326. Sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare – Edizione dedicata alle filiere della plastica e del tessile. Vengono approvati i criteri per il finanziamento e sostengo alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare, per favorire una migliore gestione e generale riduzione dei rifiuti delle filiere della plastica e del tessile. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Piemonte. Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali Determinazione del Dirigente (reg.) 27 ottobre 2023, n. 805. D.D. 6 luglio 2012, n. 518 "d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali". Adeguamento alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, approvato con D.C.R. 27 giugno 2023, n. 284-15266. Ai fini dell'adeguamento alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, vengono definiti gli adempimenti a carico dei gestori di stabilimenti di allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, che aderiscono o hanno aderito all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera. RIFIUTI – Regione Veneto. Linee Guida per la realizzazione dei Centri del Riuso Delib. Giunta Reg. 30 ottobre 2023, n. 1294. Iniziative per la riduzione della produzione di rifiuti. Linee guida per la realizzazione e la gestione dei Centri del Riuso ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e DGR n. 988/2022. Vengono approvate le linee guida per la realizzazione e gestione dei Centri del Riuso, aree dove vengono effettuate attività di consegna e prelievo di beni usati ma ancora riutilizzabili., in un’ottica di riduzione della produzione di rifiuti. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Veneto. Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera da gruppi elettrogeni di emergenza Decreto del Dirigente (reg.) 7 agosto 2023, n. 154. Autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, inseriti in cicli produttivi e aventi funzionamento annuale inferiore a 200 ore, alimentati da benzina, gasolio, metano, gpl. Viene approvato l’atto con cui vengono autorizzate in via generale le emissioni in atmosfera degli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni individuati nell'Allegato 1 del provvedimento. Tale autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di adesione e si applica anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all'interno di stabilimenti in cui siano presenti emissioni autorizzate o per le quali è in corso un procedimento di autorizzazione o da autorizzare in regime ordinario ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Unica – Regione Veneto. Aggiornamento del fac-simile per l’istanza di AU agli impianti termoelettrici e di produzione di biometano Decreto del direttore dell’area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport n. 14 del 06 novembre 2023. Modifica fac-simile presentazione istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ovvero di sua modifica e integrazione. D Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 D Lgs 3 marzo 2011, n. 28. D MiSE del 10 settembre 2010. Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2010, n. 453. Viene aggiornato il nuovo fac-simile per il rilascio/aggiornamento del titolo abilitativo (autorizzazione unica) agli impianti termoelettrici e di produzione di biometano, ricomprendendo nell'ambito del procedimento unico anche il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale. SICUREZZA AMIANTO – Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. La Direttiva modifica la Direttiva 2009/148 rivedendo il valore limite e la metodologia di misurazione per l’amianto, al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto e per garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione superiore a 0,01 fibre di amianto per cm³. Si tratta di una diminuzione di dieci volte rispetto al valore attualmente in vigore. Una volta adottata la Direttiva, gli Stati membri disporranno di due anni per introdurre il nuovo livello massimo di esposizione di 0,01 f/cm³ e di sei anni per introdurre la microscopia elettronica (EM), che è più sensibile della microscopia a contrasto di fase (PCM) attualmente utilizzata e che consente di misurare le fibre di amianto sottili. MALATTIE PROFESSIONALI – Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 141 del 10 ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”. Il Decreto modifica ed integra la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Le tabelle vanno utilizzate non solo ai fini del riconoscimento delle conseguenti prestazioni assicurative al lavoratore da parte dell'Inail, ma anche preventivamente, da parte del medico competente, chiamato ad inoltrare apposita comunicazione all'Inail, al datore di lavoro ed al lavoratore stesso, quando sospetti che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale. L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro. In vigore dal 19 novembre 2023. INFORTUNI SUL LAVORO – Fondo per i familiari degli studenti Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 25 settembre 2023 “Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato”. Il Decreto chiarisce requisiti e criteri di determinazione delle prestazioni e le modalità per accedere al Fondo, strumento istituito per garantire un sostegno economico fino a 200mila euro (esentasse) ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Le somme erogate sono cumulabili con l’assegno una tantum Inail per gli assicurati. LAVORO AGILE – Proroga di termini legislativi Legge n. 170 del 27 novembre 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”. Nella Legge di conversione, si conferma il rinvio della scadenza per lo smart working dei lavoratori fragili nella Pubblica amministrazione; quindi, per tutti i dipendenti pubblici e privati il lavoro agile sarà riconosciuto come diritto fino al 31 dicembre 2023. In pratica sono state equiparate le regole per i dipendenti pubblici a quelle già in vigore per i privati. TUS – rivalutazione delle ammende e delle sanzioni Nota del Ministero del lavoro n. 1159 del 9 novembre 2023 “Articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008. D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l'applicazione delle disposizioni. Integrazione”. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota con la quale fornisce il prospetto con tutte le ammende e le sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro oggetto di rivalutazione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023. La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023. ATTREZZATURE DI LAVORO – dodicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione dei lavori sotto tensione Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 141 del 16 novembre 2023 “Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione dei lavori sotto tensione”. Con il Decreto sono stati adottati gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del D. Lgs. 81/2008. ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 142 del 22 novembre 2023 “quarantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il quarantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA – Regione Veneto. Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, inseriti in cicli produttivi e aventi funzionamento annuale inferiore a 200 ore, alimentati da benzina, gasolio, metano, gpl. Decreto del Dirigente della Regione Veneto n. 154 del 7 agosto 2023 “Autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, inseriti in cicli produttivi e aventi funzionamento annuale inferiore a 200 ore, alimentati da benzina, gasolio, metano, gpl”. Viene approvato l’atto con cui vengono autorizzate in via generale le emissioni in atmosfera degli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni individuati nell'Allegato 1 del provvedimento. Tale autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di adesione e si applica anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all'interno di stabilimenti in cui siano presenti emissioni autorizzate o per le quali è in corso un procedimento di autorizzazione o da autorizzare in regime ordinario ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – Regione Campania. Disciplinare Direttiva “whistleblowing” Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 613 del 31 ottobre 2023 “Approvazione del Disciplinare di organizzazione e gestione delle segnalazioni interne di illeciti nel contesto lavorativo degli uffici della Giunta regionale della Campania, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023”. Con la Deliberazione viene approvato il "Disciplinare di organizzazione e gestione delle segnalazioni interne di illeciti nel contesto lavorativo degli uffici della Giunta regionale della Campania", allegato alla stessa. CIIP – Diisocianati e poliuretani Pubblicato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione il documento “Diisocianati e poliuretani” che analizza i pericoli connessi all’impiego di tali sostanze in ambito lavorativo. Il testo analizza i rischi connessi all’impiego di tali sostanze, un tema di grande attualità date le recenti restrizioni nell’utilizzo imposte dalla normativa europea e dalla loro grande diffusione. INAIL – sovraccarico biomeccanico Pubblicazione INAIL “La valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da sovraccarico biomeccanico”. Il documento è stato realizzato con l’intento di rendere fruibili i risultati delle attività di ricerca svolte dal Laboratorio di ergonomia e fisiologia (LEF) del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) sul tema della valutazione strumentale del rischio da sovraccarico biomeccanico nelle attività di movimentazione manuale dei carichi. Le reti di sensori indossabili e gli algoritmi di intelligenza artificiale offrono la possibilità di stimare accuratamente e in tempo reale il rischio biomeccanico nelle attività di movimentazione manuale dei carichi eseguite senza e con l’ausilio di tecnologie robotiche collaborative (HRC). Tale opportunità permette di: superare alcuni limiti dei metodi tradizionali elencati negli standard internazionali di ergonomia; ottimizzare il controllo delle tecnologie HRC; informare i lavoratori sul loro stato fisico attraverso stimoli di feedback. Eventuali interventi di ergonomia di concezione e correzione che usino questi approcci strumentali impatterebbero positivamente sulla riduzione dell’insorgenza delle malattie professionali a carico del sistema muscoloscheletrico. INAIL – malattie asbesto correlate Pubblicazione INAIL “Le malattie asbesto correlate” con l’intento di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto. L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto. INAIL – dinamiche infortunistiche nell’utilizzo dei carrelli elevatori Pubblicata da INAIL la scheda ““Utilizzo dei carrelli elevatori: dinamiche infortunistiche, fattori di rischio e misure preventive”, che analizza i casi di infortunio mortale presenti nella banca dati del sistema Infor.MO in cui si è registrata la presenza ed il coinvolgimento attivo nella dinamica di un carrello elevatore. Si tratta di 245 eventi, registrati tra il 2002 ed il 2020. Oltre a porre l’attenzione sulle più comuni dinamiche infortunistiche in cui è attiva la presenza di un carrello elevatore, vengono approfondite le principali misure di prevenzione atte ad impedire il verificarsi di tali infortuni. INAIL – valutazione dell’efficacia dei progetti formativi finanziati Pubblicata da INAIL la scheda “Valutazione dell’efficacia dei progetti formativi finanziati”. La valutazione dell’efficacia rappresenta parte integrante del processo formativo e ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione di competenze necessarie rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzione. INAIL – lavoro notturno e salute riproduttiva Pubblicata da INAIL la scheda “Lavoro notturno e salute riproduttiva”. È documentato da anni come lavorare in periodo notturno possa essere condizione di stress per l’organismo e condurre a specifiche alterazioni dello stato di salute. Sistema endocrino e funzione riproduttiva sono stati indagati come nuovo target di un’esposizione protratta a lavoro notturno. INAIL – rischio aggressioni Il numero Dati INAIL di novembre 2023 è dedicato all’ambito sanitario con un focus sul rischio aggressioni. I casi di aggressione e violenza ai danni del personale sanitario accertati dall’INAIL nel 2022 sono più di 1.600, in aumento sia rispetto al 2021 sia rispetto al 2020, quando l’accesso alle strutture ospedaliere e assistenziali è stato fortemente limitato a causa dell’emergenza Covid-19. Anche se in ripresa rispetto al biennio precedente, il dato del 2022 resta al di sotto di quanto rilevato nel periodo ante pandemia: nel 2018 e 2019, infatti, i casi di violenza nella sanità sono stati oltre duemila all’anno. EU-OSHA - agenti cancerogeni EU-OSHA ha condotto un’indagine sull’esposizione dei lavoratori in Europa ai fattori di rischio cancerogeni. L’obiettivo è quello di individuare puntualmente i fattori che nei luoghi di lavoro possono portare alla malattia, fornendo dati aggiornati e completi utilizzabili per definire strategie di prevenzione e attività di sensibilizzazione. L’indagine è stata sviluppata per ottenere una stima della probabile esposizione dei lavoratori a 24 fattori di rischio di cancro noti, tra cui prodotti chimici industriali, sostanze e miscele generate da processi nonché fattori di rischio fisici. Le probabili esposizioni professionali più frequentemente individuate sono state le radiazioni ultraviolette di origine solare, le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, il benzene, la silice cristallina respirabile e la formaldeide. – amianto Norma Tecnica UNI/PdR 152.1:2023 “Materiali contenenti amianto – Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia” Norma Tecnica UNI/PdR 152.2:2023 “Materiali contenenti amianto – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto” Le due parti della prassi di riferimento UNI/PdR 152 affrontano il tema della valutazione dello stato di degrado dei materiali e la qualificazione professionale del Responsabile del Rischio Amianto (RRA). La UNI/PdR 152.1:2023, dedicata al primo aspetto, definisce i parametri che descrivono il potenziale degrado delle coperture e dei tamponamenti in lastre di cemento amianto: parametri che sono necessari per effettuare una corretta valutazione dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare. La UNI/PdR 152.2:2023 definisce invece i requisiti relativi all’attività professionale del Responsabile del Rischio Amianto. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI 13943:2023 “Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario” La norma definisce la terminologia relativa alla sicurezza in caso di incendio. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI 12259-12:2023 “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 12: Pompe” La norma specifica i requisiti per le pompe centrifughe monostadio e multistadio con tenuta meccanica o baderna morbida per l'uso in sistemi automatici sprinkler ed è da utilizzare con le norme EN 12845 e EN 17451. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI 14972-7:2023 “Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 3: Sistemi isolanti spruzzati” La norma stabilisce le modalità di controllo dell'applicazione dei sistemi protettivi NORME TECNICHE – nastri trasportatori Norma Tecnica UNI EN ISO 22721:2023 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 7: Protocollo di prova per ambienti commerciali a basso rischio per sistemi di ugelli automatici” La norma specifica i requisiti per le prove antincendio per i sistemi ad acqua nebulizzata utilizzati per la protezione antincendio di ambienti commerciali a basso rischio fino a 5 m di altezza del soffitto. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-ottobre-2023-3162 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 10/2023 AMBIENTE EMISSION TRADING – obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio per l’introduzione del meccanismo CBAM Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio. Il regolamento 2023/956/Ue ha previsto l’introduzione graduale di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM), che definisce un prezzo del carbonio qualora vengano importati alcuni prodotti fabbricati in Paesi extra Ue che presentino standard di riduzione delle emissioni meno severi di quelli europei; tale introduzione avviene di pari passo con l'eliminazione graduale delle quote di emissione gratuite dell’Emission Trading System. Il regolamento 2023/1773/Ue in esame gestisce quindi il periodo transitorio per l’introduzione del meccanismo (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025), durante il quale gli importatori devono solo comunicare le loro emissioni di gas a effetto serra collegate ai loro prodotti e, se opportuno, protossido di azoto e perfluorocarburi; non è ancora richiesto il pagamento di un adeguamento finanziario. Nel 2026 il meccanismo verrà reso operativo, con le relative prescrizioni. Le disposizioni riguardano diversi settori industriali: ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, produzione di energia elettrica e produzione di idrogeno puro o di miscele di idrogeno e azoto utilizzabili nella produzione di ammoniaca. In vigore dal 16 settembre 2023. Si applica per il periodo 01 ottobre 2023 – 31 dicembre 2025. EMISSION TRADING – aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 12 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Aggiornata la modalità con cui gli Stati Ue comunicano le emissioni degli impianti soggetti alla disciplina Emission Trading System; tra le principali novità, dal 1° gennaio 2024 gli inceneritori di rifiuti vengono inclusi nell'ambito di applicazione del sistema Ets Ue; viene consentito agli Stati membri di ottemperare all'obbligo di comunicare annualmente le emissioni sottoposte a verifica di tali impianti entro il 30 aprile di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno, inoltre, i gestori (per impianti che svolgono attività di combustione e hanno una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW) dovranno presentare all'Autorità competente una comunicazione delle emissioni. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024, con l’eccezione di alcuni punti, applicabili dal 1° luglio 2024. REACH – Proposta di restrizione sulle sostanze a base di Cromo (VI) alle voci 16 e 17 dell’Allegato XIV Echa ha ricevuto dalla Commissione Europea il mandato per la preparazione della proposta di restrizione sulle sostanze a base di Cromo (VI) attualmente presenti nelle voci 16 e 17 dell’Allegato XIV del regolamento REACH. Se, durante la preparazione della proposta di restrizione, verrà identificato un potenziale rischio di altre sostanze a base di Cromo (VI), potrebbe avvenire un'estensione del mandato. Una volta adottata la restrizione da parte della Commissione, le sostanze interessate verranno rimosse dall'elenco delle autorizzazioni; si tratterebbe della prima volta nella storia del regolamento REACH. L'ECHA presenterà la proposta entro il 4 ottobre 2024. PNRR – orientamenti tecnici per il principio “non arrecare un danno significativo” nei Piani nazionali di ripresa e resilienza Comunicazione CE 11 ottobre 2023, n. C/2023/111. Comunicazione della Commissione - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. Vengono forniti agli Stati membri orientamenti aggiornati su come valutare le misure da inserire nei Piani di ripresa e resilienza nazionali, sulla base del principio “non arrecare danno significativo”, che deve essere interpretato ai sensi dell’art. 17 del regolamento Tassonomia. Viene inoltre posta l’attenzione sulla necessità di dimostrare assenza di danno significativo per gli investimenti finanziari nell’ambito del Fondo InvestEU. VALUTAZIONI AMBIENTALI – diffusi gli indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha avviato un percorso di sperimentazione sul monitoraggio ambientale di Piani e Programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS, ex art.18 del D. Lgs. 152/2006). In data 6 ottobre 2023, in conclusione a tale percorso, sono stati diffusi gli indirizzi operativi per il corretto svolgimento delle attività di monitoraggio di VAS, a supporto delle attività delle autorità competenti e delle autorità procedenti in materia di VAS. RIFIUTI – abbandono di rifiuti commesso da privati diventa reato contravvenzionale Legge 9 ottobre 2023, n. 137. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Vengono apportate alcune modifiche al Codice penale e al D. Lgs. 152/2006. In particolare, l’abbandono di rifiuti commesso da privati, che precedentemente prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria, ora assume natura di reato contravvenzionale, punito con ammenda penale (da mille a diecimila euro; se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio). Vengono inoltre previste pene più severe per il reato di incendio boschivo e per inquinamento e disastri in aree protette o vincolate e l’allargamento della “confisca in casi particolari” dei beni di soggetti condannati per reati ambientali. Si sottolinea infine la modifica all’art. 24 del D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti derivante da reato, con l’inserimento dei delitti di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. In vigore dal 10 ottobre 2023. RIFIUTI – bonifica siti contaminati Legge 9 ottobre 2023, n. 136. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. Conferma le disposizioni del D.L. 10 agosto 2023, stabilendo che le Regioni possano trasferire agli enti locali le funzioni in materia di bonifiche dei siti contaminati, nonché quelle relative alle autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del D. Lgs. 152/2006. In vigore dal 10 ottobre 2023. TARI – riduzione del tributo per rifiuti “assimilati” agli urbani Segnalazione Autorità Antitrust 7 settembre 2023 n. AS1912. L' Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (AGCM) conferma l'applicabilità della riduzione della quota variabile della TARI, prevista dall’articolo 1, comma 649, della legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche (UND) che permangono nel servizio pubblico e decidono di avviare parte dei propri rifiuti urbani al riciclo. Il Garante fornisce inoltre una serie di considerazioni in merito. ALBO GESTORI AMBIENTALI – idoneità del responsabile tecnico Circolare (Comitati) 10 ottobre 2023, n. 3. Applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020. Deliberazione (naz.) 11 ottobre 2023, n. 5/ALBO/CN. Procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023. Dal 17 ottobre 2023 le imprese con Responsabile tecnico non più idoneo (che, tenuto a svolgere entro il 16 ottobre 2023 la verifica di idoneità per permanere nelle funzioni, non abbia superato l’esame) potranno proseguire la loro attività solo per un periodo temporaneo di massimo 180 giorni consecutivi, durante il quale la funzione verrà provvisoriamente esercitata dai legali rappresentanti, salvo diversa indicazione. A partire da tale data, le Sezioni regionali dell’Albo notificheranno le avvenute decadenze, tramite Pec, alle imprese interessate. Durante tale periodo transitorio, l’eventuale superamento della verifica di idoneità garantirà il ripristino in automatico dell’idoneità del RT. Il periodo transitorio viene, inoltre, considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità (ai sensi della delibera n.6 del 30 maggio 2017). Infine, anche qualora non abbiano superato le verifiche di idoneità entro il 16 ottobre 2023, i Responsabili tecnici in regime transitorio esonerati dal possesso del titolo di studio richiesto dai nuovi requisiti possono mantenere l’esenzione ed essere ammessi alle verifiche di idoneità, in deroga, limitatamente alle categorie già riconosciute. ALBO GESTORI AMBIENTALI – posticipo dei termini temporali per le sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici Deliberazione n.6 del 16 ottobre 2023. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.3 del 26 luglio 2023. Per garantire ai responsabili tecnici un maggior numero di prove di idoneità il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali posticipa i termini temporali per l’effettuazione delle sessioni straordinarie di verifica per responsabili tecnici al 15 aprile 2024. RIFIUTI – Regione Lombardia. Bonifica siti contaminati Legge Regionale 10 ottobre 2023, n. 3. Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati. Conferisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati, dando attuazione al D.L. n.104 del 10 agosto 2023. In vigore dal 14 ottobre 2023. AMIANTO – Regione Lombardia. Progettazione e gestione discariche monorifiuto Delib. Giunta Reg. 23 ottobre 2023, n. XII/1190. Approvazione criteri per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche monorifiuto per rifiuti da costruzione contenenti amianto in matrice compatta. Sono individuate le caratteristiche costruttive e gestionali relative alle “discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o con cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto (RCA) legato in matrice cementizia o resinoide identificati dal EER 170605* sotto forma di lastre, tubazioni, travi, isolanti, guarnizioni e altre forme commerciali meno frequenti derivanti da materiali contenenti amianto in matrice compatta. I criteri per la progettazione e gestione dovranno essere applicati per nuovi progetti di discarica e per nuovi lotti di discariche già autorizzate, i cui progetti siano presentati in seguito alla pubblicazione della delibera. VIA/AIA – Regione Veneto. Novità in materia di competenza autorizzativa Legge Regionale 17 ottobre 2023, n. 27. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie. Viene assegnata alla Regione la competenza autorizzativa sugli impianti di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e viene trasferita alla Provincia la competenza (precedentemente era affidata alla Regione) per il rilascio dell’AIA per attività di smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. In vigore dal 21 ottobre 2023. ACQUE SCARICHI – Provincia di Verona. Aggiornamento diritti di istruttoria per rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue Delibera del Presidente n.97 del 05/10/2023. Diritti di istruttoria relativi ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue. Aggiornamento degli importi alla valuta corrente e precisazione delle modalità di applicazione. Vengono aggiornate le tariffe da applicarsi a titolo di diritti d’istruttoria ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nella Provincia di Verona. Viene precisato che il versamento dei suddetti diritti di istruttoria è dovuto: - per le istanze di rilascio di provvedimento autorizzativo in regime di A.U.A. ex DPR 59/2013, anche riferita ad altri titoli ambientali associati al titolo scarichi - per le istanze di rilascio di provvedimento autorizzativo ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 (non confluente nell’A.U.A.), ascritte alla competenza della Provincia, riferite allo scarico di ogni tipologia di acque reflue in ogni tipo di corpo recettore ammesso, compresa la fognatura pubblica, indipendentemente dallo stato dell’insediamento dove le acque reflue sono originate (sia esso nuovo, esistente o altro) e purché sia previsto in progetto o già presente un sistema di depurazione dei reflui, nel caso di istanza di rilascio nuova autorizzazione, di rinnovo autorizzazione e di modifica sostanziale dell’autorizzazione. Il versamento dei diritti non è dovuto nel caso di: - istanza presentata da Enti ed Aziende pubbliche e partecipate per l’esercizio di attività svolte in regime di diritto pubblico; - istanza di modifica dell’intestazione dell’autorizzazione (volturazione) e di modifica non sostanziale dell’autorizzazione; - tacito rinnovo dell’autorizzazione in assenza di variazioni dello stato autorizzato previsti dalla legge. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Comune di Verona. Misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 Deliberazione Giunta Comunale 2023/935. Viene data attuazione agli adempimenti stabiliti con l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano e con il Piano straordinario per la qualità dell’aria. Tra gli adempimenti troviamo, nel periodo 1° ottobre 2023 – 30 aprile 2024, misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all’aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico. Deliberazione esecutiva dal 14 ottobre 2023. NORME TECNICHE – Piano di campionamento rifiuti Norma Tecnica UNI 10802:2023 Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati. La norma, richiamate le indicazioni per la definizione di un piano di campionamento di rifiuti, descrive: - modalità di campionamento manuale di rifiuti in relazione al loro diverso stato fisico; - procedure di riduzione dimensionale dei campioni di rifiuti prelevati in campo, al fine di facilitarne il trasporto in laboratorio; - procedure per l'imballaggio, la conservazione, lo stoccaggio del campione a breve termine e il trasporto dei campioni di rifiuti; - documentazione per la rintracciabilità delle operazioni di campionamento. La norma si applica ai rifiuti liquidi, liquefattibili per riscaldamento, pastosi, solidi (polverulenti, granulari, grossolani e monolitici) e ai fanghi. I principi tecnici enunciati nella norma possono costituire un riferimento anche per altre matrici solide e liquide quali, per esempio, i cosiddetti End of Waste. NORME TECNICHE – Caratterizzazione dei rifiuti Norma Tecnica UNI CEN/TS 17943:2023 Caratterizzazione dei rifiuti - Guida alla determinazione del contenuto di elementi e sostanze nei rifiuti. La specifica tecnica fornisce indicazioni per la caratterizzazione dei rifiuti. Si applica a tutte le tipologie di rifiuti, con composizione sconosciuta o parzialmente nota, fornendo esempi di norme EN dedicate alla caratterizzazione dei rifiuti e metodi analitici per parametri non coperti dalle norme. Alcuni requisiti riguardanti la determinazione del contenuto di elementi inorganici e sostanze organiche nei rifiuti vengono forniti per raggiungere circa il 90% o la massa più alta possibile. NORME TECNICHE – Analisi microplastiche Norma Tecnica UNI EN ISO 24187:2023 Principi per l'analisi di microplastiche presenti nell'ambiente. La norma descrive i principi da seguire nell'analisi delle microplastiche in diverse matrici ambientali. Ciò include la classificazione delle dimensioni delle particelle delle materie plastiche, l'uso di determinati apparecchiature per quanto riguarda il campionamento, la preparazione del campione e la determinazione delle quantità rappresentative del campione. Lo scopo della norma è quello di specificare i requisiti minimi fino a quando non saranno disponibili norme specifiche per le diverse situazioni. Ciò è importante per garantire che lo sviluppo di norme specifiche avvenga su una base coerente, in modo da rendere possibile il confronto o la correlazione dei risultati. La norma non include i requisiti per le azioni di monitoraggio. SICUREZZA REACH – Proposta di restrizione sulle sostanze a base di Cromo (VI) alle voci 16 e 17 dell’Allegato XIV Echa ha ricevuto dalla Commissione Europea il mandato per la preparazione della proposta di restrizione sulle sostanze a base di Cromo (VI) attualmente presenti nelle voci 16 e 17 dell’Allegato XIV del regolamento REACH. Se, durante la preparazione della proposta di restrizione, verrà identificato un potenziale rischio di altre sostanze a base di Cromo (VI), potrebbe avvenire un'estensione del mandato. Una volta adottata la restrizione da parte della Commissione, le sostanze interessate verranno rimosse dall'elenco delle autorizzazioni; si tratterebbe della prima volta nella storia del regolamento REACH. L'ECHA presenterà la proposta entro il 4 ottobre 2024. ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 123 del 24 ottobre 2023 “quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. INL - Disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici Circolare INL n. 2 del 25/10/2023 “D. Lgs. n. 36/2021 recante Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” come modificato dal D. Lgs. n. 120/2023 – prime indicazioni per il personale ispettivo. Dal 1 luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 36/2021 che ha riformato la disciplina del lavoro sportivo. Il Titolo V del Decreto, recentemente modificato dal D. Lgs. n. 120/2023, introduce importanti novità. L’art. 33 del Decreto stabilisce che, per tutto quanto non regolato dallo stesso decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L’attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport. L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. L’art. 25 del Decreto stabilisce che è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. INAIL – tutela assicurativa degli studenti Circolare Inail del n. 45 del 26 ottobre 2023 “Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”. La Circolare contiene indicazioni sull’estensione della tutela Inail che riguarda il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie. SOSTANZE PERICOLOSE – all’inquinamento da formaldeide Pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il bollettino d’informazione “Sostanze chimiche – Ambiente e Salute”, che affronta i temi relativi all’inquinamento da formaldeide, analizzandone le fonti e presentando le azioni normative che sono state adottate per contrastare tale inquinamento, con particolare riferimento al Regolamento REACH. INAIL – manipolazione di farmaci pericolosi Pubblicazione INAIL “Misure di sicurezza, ricerca e innovazione tecnologica per manipolare farmaci pericolosi: garanzia di tutela con la norma in evoluzione”. La Direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione professionale ad agenti cancerogeni o mutageni, sottolinea anche l’obbligo di attuare la tutela nei confronti di sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche) sul posto di lavoro e pone in evidenza, per la prima volta, i farmaci pericolosi, mettendo in risalto la necessità di ottimizzare la tutela della salute degli operatori negli ambienti lavorativi. È necessario, quindi, procedere alla valutazione di tale rischio specifico, individuando ed attuando, conseguentemente, tutte le misure di prevenzione e protezione al fine di evitare la potenziale esposizione a tali farmaci pericolosi nelle strutture sanitarie od in qualsiasi altro ambiente nel quale si manipolino o si producano gli stessi. Al riguardo, si consideri quanto indicato, prima dell’art. 1, al punto 9 della suddetta direttiva per le misure di sicurezza “Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile … il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori”. Altresì, si evidenzia all’art. 1 comma 6 punto 2 “i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l’utilizzazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.” INAIL – Monitoraggio biologico dell’esposizione occupazionale a benzene Pubblicata da INAIL la scheda “Monitoraggio biologico dell’esposizione occupazionale a benzene e relativo valore limite biologico, alla luce della nuova direttiva cancerogeni UE 431/22”. Il benzene è un inquinante volatile ubiquitario, classificato come cancerogeno per l’uomo con ematotossicità (IARC – classe 1), può essere assorbito anche attraverso la cute. La Direttiva 431/22 che entrerà in vigore nel 2024 sottolinea la necessità di considerare vie di assorbimento diverse da quella inalatoria, come quella cutanea, e sottolinea l’importanza del monitoraggio biologico per garantire il miglior livello di protezione possibile; proprio in considerazione del nuovo valore limite per il benzene stabilito nella Direttiva 431/22 pari a 0,2 ppm a partire dal 2026, e quindi dei valori sensibilmente più bassi per il valore limite biologico di esposizione a benzene, la scelta della metodica analitica diventa cruciale, al fine di valutare correttamente il livello di esposizione e, quindi, di rischio associato, e di poterlo correlare con i dati ambientali. INAIL – Nanomateriali e nuovi materiali avanzati Pubblicata da INAIL la scheda “Nanomateriali e nuovi materiali avanzati: monitoraggio, caratterizzazione e gestione del rischio in ambiente di lavoro”. Negli anni i nanomateriali hanno mostrato uno sviluppo crescente. Attualmente si considerano all’interno del gruppo più ampio dei “materiali avanzati”. Ad essi è riconosciuto un grande potenziale abilitante in vari settori, tra cui energie rinnovabili, mobilità sostenibile, uso efficiente/risparmio delle risorse, digitalizzazione, industria 4.0, robotica e manifattura additiva. Tuttavia, la loro produzione e utilizzo diffuso hanno evidenziato potenziali impatti sulla salute, rappresentando un rischio emergente per i lavoratori coinvolti. Ciò induce a considerare ulteriori sfide per il monitoraggio, la caratterizzazione e la gestione del rischio in scenari lavorativi complessi e nuovi approcci alla prevenzione e alle policy. INAIL – Invecchiamento della popolazione attiva Pubblicata da INAIL la scheda “Invecchiamento della popolazione attiva: una lettura del fenomeno a partire dai dati del sistema MALPROF” dove vengono integrati i dati ISTAT sulla distribuzione della popolazione e dei lavoratori per età, con i dati sulle malattie professionali derivanti dal sistema di sorveglianza MALPROF che registra le malattie correlate al lavoro rilevate dai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale italiano, e viene effettuata un’analisi dei dati in relazione alle attività che possono aver provocato l’insorgenza di specifiche patologie nei lavoratori anziani. Attraverso i PRR (prevalence ratio) viene inoltre stimata la misura di associazione tra la frequenza delle diverse malattie e l’età. L’analisi dei dati tiene conto anche della differenza di genere. INAIL – andamento infortunistico e tecnopatico Il numero Dati INAIL di ottobre 2023 è dedicato all’analisi dell’andamento infortunistico e tecnopatico. Contiene l’analisi degli ultimi dati semestrali sull’andamento infortunistico e tecnopatico, rilevati alla data dello scorso 30 aprile. L’incremento del 24,6% delle denunce di infortunio in complesso, passate dalle 564.412 del 2021 alle 703.432 del 2022, è dovuto quasi in ugual misura sia all’aumento dei contagi sul lavoro da Covid-19 (da circa 49.000 a 120.000 casi) sia agli infortuni “tradizionali”, che sono stati 68.000 in più. L’aumento delle denunce registrato nel 2022 rispetto all’anno precedente è l’effetto di un incremento del 27,0% degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (da 480.000 a quasi 610.000 casi), modalità in cui si concentrano le denunce da contagio, e dell’11,0% di quelli occorsi in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro (da 85.000 a 94.000), complice il calo del ricorso al lavoro agile rilevato dall’Istat nel 2022 rispetto ai due anni precedenti. Nel confronto con il 2021, invece, sono rimasti stazionari gli infortuni per incidenti stradali in occasione di lavoro, con oltre 16.000 casi che hanno visto coinvolti mezzi di trasporto di conducenti professionali. Dall’analisi degli infortuni mortali, emerge che la diminuzione rilevata tra il 2021 e il 2022 è dovuta interamente ai decessi causati dal Covid-19, che sono passati rispettivamente da 235 a otto casi. I 1.208 casi mortali denunciati l’anno scorso rappresentano il dato più basso del quinquennio 2018-2022, in diminuzione rispetto ai 1.425 del 2021 (-15,2%) e ai 1.709 del 2020 (-29,3%), anni fortemente influenzati dalla pandemia, ma inferiore anche al numero dei decessi denunciati nel biennio che ha preceduto l’emergenza sanitaria (1.292 nel 2018 e 1.235 nel 2019). Al netto dei decessi da nuovo Coronavirus, nel 2022 i casi mortali “tradizionali” risultano invece in aumento dello 0,8% rispetto all’anno precedente e del 14,2% rispetto al 2020, il cui dato è però fortemente condizionato dal blocco di molte attività nel periodo del lockdown e dal massiccio ricorso al lavoro agile. I casi mortali in occasione di lavoro, infatti, sono diminuiti del 23,7% (da 1.147 a 875), soprattutto per effetto del calo dei contagi letali, mentre le denunce di decessi avvenuti in itinere sono aumentate da 278 a 333 (+19,8%). Tra i settori di attività economica si segnalano le Costruzioni con 143 casi mortali in occasione di lavoro (-23,1% rispetto al 2021), il Trasporto e magazzinaggio con 126 (-19,2%) e il Manifatturiero con 114 (-23,5%). I dati ufficiali del 2022 confermano anche l’incremento delle malattie professionali, già emerso dalla rilevazione provvisoria di fine dicembre. Rispetto al 2021, infatti, si registrano 5.458 patologie denunciate in più, da 55.201 a 60.659, pari al + 9,9%. Si tratta, comunque, di un risultato atteso dopo la forte flessione delle denunce causata dalla pandemia che ha caratterizzato, rispetto al biennio pre-Covid, sia il 2020 (45mila denunce) sia, in minor misura, l’anno successivo. Il dato del 2022 rappresenta un ritorno ai livelli ante-pandemia e si avvicina, in particolare, a quello registrato nel 2019, quando con 61.196 malattie professionali denunciate è stato raggiunto il valore più alto dell’ultimo ventennio. Riprende vigore, quindi, la tendenza in aumento iniziato nel 2008 con l’inserimento tra le patologie “tabellate” delle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico da sovraccarico biomeccanico e movimenti ripetuti, che ha di fatto esonerato il lavoratore dall’onere della prova della loro origine lavorativa, favorendo l’emersione di patologie lavoro-correlate che fino ad allora erano rimaste “nascoste”. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI 10898-3:2023 “Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 3: Sistemi isolanti spruzzati” La norma stabilisce le modalità di controllo dell'applicazione dei sistemi protettivi antincendio a base di intonaco spruzzato atte a verificarne la conformità alle specifiche di progetto, redatte in funzione dell'elemento da proteggere e del grado di resistenza al fuoco richiesto. NORME TECNICHE – ponteggi di facciata Norma Tecnica UNI 11927:2023 “Attrezzature provvisionali – Ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi – Requisiti prestazionali e metodi di prova” La norma si applica ai ponteggi di facciata, costituiti da componenti prefabbricati o da tubi e giunti, intesi per proteggere l’utilizzatore dal rischio di caduta dall’alto dai bordi di superfici di lavoro piane e inclinate, diverse dagli impalcati del ponteggio. La norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di prova. Le superfici di lavoro piane e inclinate sono solo quelle il cui bordo non protetto è posizionato a un massimo di 50 cm. più in alto rispetto all’ultimo impalcato superiore del ponteggio. Tali ponteggi hanno anche la funzione di trattenere i materiali che possano cadere dalle stesse superfici. NORME TECNICHE – stress termico da calore Norma Tecnica UNI EN ISO 7933:2023 “Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile” La norma specifica un metodo per la valutazione analitica e l'interpretazione dello stress termico provato da un soggetto in un ambiente caldo e determina i tempi di esposizione massimi consentiti entro i quali la sollecitazione fisiologica è accettabile per il 95% della popolazione esposta. I vari termini utilizzati in questo modello di previsione e, in particolare, nel bilancio termico, mostrano l'influenza dei diversi parametri fisici dell'ambiente sullo stress termico sperimentato da una persona media. In questo modo, il documento consente di determinare quale parametro o gruppo di parametri può essere modificato, e in quale misura, per ridurre il rischio di eccessiva sollecitazione fisiologica. NORME TECNICHE – acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 20270:2023 “Acustica - Caratterizzazione delle sorgenti di rumore e vibrazione da calpestio - Misurazione indiretta delle forze bloccate” La norma specifica un metodo per cui un componente vibrante (sorgente di rumore per via strutturale o vibrazione) è collegato a una struttura passiva (o ricevente) ed è la causa della vibrazione dell'insieme, o del rumore per via strutturale da esso irradiato. Esempi sono pompe installate in navi, servo motori nei veicoli o macchine e impianti negli edifici. NORME TECNICHE – bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 11623:2023 “Bombole per gas - Bombole di materiale composito - Ispezione e prove periodiche” La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica e le prove per verificare l'integrità per il servizio successivo delle bombole e dei tubi per gas trasportabili in materiale composito avvolti a cerchio e completamente avvolti, con rivestimento in lega di alluminio, acciaio o non metallico o di costruzione senza rivestimento (tipi 2, 3, 4 e 5), destinati a gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, di capacità da 0,5 l. a 3.000 l. NORME TECNICHE – bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 11114-1:2023 “Bombole per gas - Compatibilità dei materiali della bombola e della valvola con i contenuti di gas - Parte 1: Materiali metallici” La norma fornisce i requisiti per la selezione di combinazioni sicure di bombole metalliche e materiali delle valvole e contenuto di gas nelle bombole. I dati di compatibilità forniti sono relativi ai singoli gas e alle miscele di gas. Sono considerate le bombole per gas metalliche senza saldatura, metalliche saldate e composite e le loro valvole, utilizzate per contenere gas compressi, liquefatti e disciolti. NORME TECNICHE – attrezzature a pressione Norma Tecnica UNI 11325-7:2023 “Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 7: Valutazione dello stato di conservazione delle tubazioni in esercizio ai fini della verifica periodica di integrità” La norma definisce le procedure e i requisiti minimi per la valutazione dello stato di conservazione delle tubazioni in esercizio ai fini della verifica periodica di integrità, dopo un determinato periodo di funzionamento. La norma si applica alle tubazioni per le quali esiste l'obbligo di effettuazione della verifica di integrità ai sensi del D.M. 329/2004, art. 12. --- ## Circolare: ADR – Trasporto merci pericolose – in vigore dal 20/09/2023 URL: https://lachiver.com/news/circolare-adr-trasporto-merci-pericolose-in-vigore-dal-20-09-2023-3161 Lachiver Servizi Circolare Informativa 02/2023 Circolare: Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR (Decreto Ministeriale 7 Agosto 2023) Trasporto merci pericolose – in vigore dal 20/09/2023 SOGGETTI INTERESSATI Imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada. OGGETTO DEL DECRETO Individua e chiarisce le condizioni alle quali i soggetti interessati sono esentati dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR. Dal 20/09/2023 sono abrogati il DM 4 luglio 2000, n. 90/T, che individua le imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative. CASI DI ESENZIONE Per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali Imprese la cui attività comporti spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che rientrano già nei casi di esenzione previsti dall’ADR per la natura del trasporto (cap. 1.1.3. dell’ADR) o nei casi di regime di esenzione di cui ai capitoli cap. 3.3 dell'ADR (disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti), 3.4 (merci pericolose imballate in quantità limitate) e cap. 3.5 (merci pericolose imballate in quantità esenti). Per trasporti in colli Imprese la cui attività comporti spedizione, trasporto, imballaggio, carico oppure scarico di merci pericolose per un massimo di operazioni per anno e per mese) nei limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse. L’applicazione di tale esenzione prevede la tenuta di un apposito registro interno compilato (da conservare per 5 anni) che dia evidenza del rispetto de requisiti previsti. Sono escluse dalle esenzioni per trasporti in colli le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo). Per spedizioni occasionali Imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di spedizione, trasporto, riempimento oppure scarico di merci pericolose, caricate alla rinfusa oppure in cisterna ed assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro, per un massimo di operazioni per anno solare, per mese ed un quantitativo massimo sempre riferito all’anno solare. L’applicazione di tale esenzione prevede la tenuta di un apposito registro interno compilato (da conservare per 5 anni) che dia evidenza del rispetto de requisiti previsti. Sono escluse dalle esenzioni per trasporti in colli le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo). Per esclusione dal campo di applicazione Imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, cisterna o alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA In particolare il legale rappresentante dell'impresa: - che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente ADR, oltre ad assicurare il rispetto di tutte le altre disposizioni dell’ADR (applicabili), è responsabile della costante formazione del personale coinvolto nella gestione delle merci pericolose, secondo quanto previsto dal cap. 1.3. dell’ADR (conservandone la registrazione per almeno 5 anni). - nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti avvenuti durante carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, deve assicurarsi dell’inoltro del rapporto di incidente (in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR) al competente ufficio di Motorizzazione civile, specificando la condizione di esenzione della nomina del consulente. Lachiver Servizi è a disposizione per la corretta interpretazione della norma e per la consulenza operativa. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-settembre-2023-3158 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 09/2023 AMBIENTE REACH – Dicromato di sodio Pubblicata il 18 settembre 2023 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 10588-01-9 (anidro), num. CAS: 7789-12-0 (diidrato), come mordente nella tintura di lana di colore scuro, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – microparticelle di polimeri sintetici Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. Con il provvedimento è stato modificato l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 con l’inserimento della seguente voce: 78. Microparticelle di polimeri sintetici: polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti: - sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle; - almeno l’1 % in peso delle particelle di cui al punto precedente, soddisfa una delle condizioni seguenti: tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm o la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3. I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione: - polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate; - polimeri degradabili come dimostrato conformemente all’appendice 15; - polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all’appendice 16; - polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica Si precisa che non è ammessa l’immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso. ENERGIA – nuova direttiva sull’efficienza energetica Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione). La Direttiva stabilisce nuove misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione. Le norme sono volte a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori e a contribuire all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto. Gli Stati membri dovranno assicurare collettivamente una riduzione del consumo energetico finale di almeno l’11,7% nel 2030 rispetto alle previsioni di consumo formulate nel 2020, così che il consumo di energia finale dell’Unione non superi 763 Mtep. La Direttiva contiene inoltre l’aggiornamento della direttiva sulle energie rinnovabili (RED III) e prevede l’aumento della quota vincolante di rinnovabili nel consumo finale di energia dell’UE al 42,5% (dal 32%) entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere il 45%. La normativa prevede lo snellimento delle procedure per la concessione di permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari e centrali eoliche, o per l’adeguamento di quelli esistenti. ECOLABEL – aggiornamento dei criteri ecologici per i prodotti igienici assorbenti Decisione (UE) 2023/1809 della Commissione del 14 settembre 2023 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili. Con la Decisione (UE) 2023/1809 sono stati approvati nuovi criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti igienici assorbenti ed alle coppette mestruali riutilizzabili, validi fino al 31 dicembre 2029. I criteri riveduti mirano a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel loro ciclo di vita, che utilizzano materie prime provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, nonché favoriscano l’uso di imballaggi di carta e/o di cartone, ove possibile, in alternativa a quelli di plastica; tali criteri non si applicano ai prodotti riutilizzabili in tessuto. La decisione abroga la precedente Decisione 2014/763/UE, il cui periodo di validità sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023. RIFIUTI – regolamento per la preparazione al riutilizzo in forma semplificata Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 119 del 1 settembre 2023 “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Ai sensi degli Artt. 181 e 214-ter del D. Lgs. 152/06, il regolamento definisce: - le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata; - le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività; - le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo; - le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno per oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. Il prodotto che sarà ottenuto dalle operazioni dovrà essere munito di un’etichetta recante l’indicazione: “Prodotto preparato per il riutilizzo”. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento: - i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali; - i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari; - pile, batterie e accumulatori; - pneumatici soggetti alla disciplina del DM 182/2019; - i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi; - i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto; - i veicoli fuori uso. Il Regolamento entra in vigore il 16 settembre 2023. RIFIUTI – Tabella scadenze RENTRI Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 97 del 22 settembre 2023 “Tabella scadenze RENTRI”. Con il Decreto è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) relativa a: - date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale; - entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR); - date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale; - data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale. Il Decreto chiarisce che le prime iscrizioni dovranno essere effettuare a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 e riguarderanno enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. Per questo scaglione la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico scatterà a decorrere dal 13 febbraio 2025, mentre per gli altri dovrà coincidere con la data di iscrizione al RENTRI. I nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024 e applicabili a decorrere dal 13 febbraio 2025. A partire dal 13 febbraio 2026 gli operatori obbligati a iscriversi al RENTRI dovranno emettere e gestire i formulari in formato digitale. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Piani di qualità dell’aria da aggiornare per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna Decreto Legge n. 121 del 12 settembre 2023 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale”. Il Decreto stabilisce che, al fine di assicurare l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti. Il provvedimento prevede anche che le Regioni possano disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5, esclusivamente a far data dal 1 ottobre 2024. ADR – esenzione della nomina del consulente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2023 “Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR”. Il decreto regolamenta quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, precisando le condizioni per le quali le imprese possono essere esentate dalla nomina di un “consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada”. In sintesi, saranno esentate, nel rispetto di specifiche condizioni, dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto, le imprese che svolgono “attività” di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada. Nessuna esenzione è invece prevista per “attività” connesse alle modalità di trasporto Ferroviaria (RID) e per Vie Navigabili Interne (ADN). ADR – Questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 26897 del 14 settembre 2023 “Questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale ADR 2023 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”. La Circolare indica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale aggiornato all'ADR 2023, lo stesso è in corso di pubblicazione e potrà essere reperito sul web al sito: www.ilportaledellautomobilista.it VAS/VIA/AIA/AUA – nuova "Zes unica" Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”. Il Decreto Legge ricomprende nella nuova "Zes unica" i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Il provvedimento estende a tutto il Sud Italia le speciali condizioni (dettate dal DL 91/2017) che prevedono, al fine di semplificare ed accelerare le nuove attività economiche, la riduzione di un terzo dei termini per le valutazioni ambientali (VIA e VAS) e paesaggistiche, così come per le autorizzazioni ambientali (AIA ed AUA) ed edilizie (ex Dpr 380/2001). INQUINAMENTO LUMINOSO – Comune di Verona. Approvazione del P.I.C.I.L. Il Consiglio comunale di Verona, con la Delibera n. 46 del 27 luglio 2023, ha approvato il P.I.C.I.L. (Piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso), in attuazione della legge regionale del Veneto che obbliga i Comuni a dotarsi di tale strumento al fine di contenere l'inquinamento luminoso per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone e il risparmio energetico. Il PICIL, oltre a fornire un'analisi dettagliata degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale, assolve a una funzione programmatica stabilendo le linee guida generali sia per la realizzazione di nuovi impianti, sia per ogni intervento di modifica, adeguamento, sostituzione ed integrazione degli stessi. NORME TECNICHE – responsabilità sociale Norma Tecnica UNI 11919-1:2023 “Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 – Parte 1: Indirizzi applicativi alla UNI EN ISO 26000 Guida alla responsabilità sociale” La norma specifica i requisiti e propone le indicazioni operative per definire ed implementare una strategia di corporate responsibility (Responsabilità delle Organizzazioni) in una ottica di sostenibilità, pienamente integrata nella strategia e nei processi dell'organizzazione. Costituisce una delle tre parti che compongono la norma, di cui questa prima focalizzata alla definizione di concreti indirizzi applicativi della UNI EN ISO 26000:2020; la seconda focalizzata alla definizione dei processi di reporting e accountability e la terza dedicata alla definizione dei requisiti dei processi di asseverazione (assurance) in relazione al modello applicativo della UNI EN ISO 26000:2020. NORME TECNICHE – Responsabilità amministrativa “Whistleblowing” Norma Tecnica UNI ISO 37002:2023 “Sistemi di gestione per il whistleblowing – Linee guida” La norma fornisce alle organizzazioni una guida per istituire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per il whistleblowing, con i seguenti risultati: - incoraggiare e facilitare la segnalazione di illeciti; - essere di supporto e proteggere i whistleblower e le altre parti interessate coinvolte; - assicurare che i rapporti di illeciti siano trattati in modo adeguato e tempestivo; - migliorare la cultura dell’organizzazione e la governance; - ridurre i rischi di illeciti. Le linee guida definite nel documento sono di tipo generale e sono previste per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni, dalla natura dell’attività, così come dal fatto che l’organizzazione stessa provenga dal settore pubblico, privato o no-profit. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione ambientale Norma Tecnica UNI 14002-2:2023 “Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'utilizzo della ISO 14001 per affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all'interno di un'area tematica ambientale - Parte 2: Acqua” La norma fornisce linee guida generali per le organizzazioni che cercano di affrontare gli aspetti ambientali legati all'acqua, gli impatti ambientali, le condizioni ambientali e i rischi e le opportunità associati all'interno di un sistema di gestione ambientale in conformità con ISO 14001. La norma affronta le questioni per la gestione ambientale relative alla quantità e alla qualità dell'acqua, come il prelievo di acqua, l'uso efficiente dell'acqua e lo scarico dell'acqua, nonché gli approcci per far fronte a eventi legati all'acqua come inondazioni e siccità. Il documento considera le interconnessioni dell'acqua con altri mezzi ambientali e adotta un approccio olistico alla gestione dell'acqua a causa dei suoi impatti sugli ecosistemi, sui servizi ecosistemici, sulla biodiversità correlata, nonché sulla vita umana e sul benessere. La norma è applicabile alle organizzazioni indipendentemente dalla loro dimensione, tipologia, risorse finanziarie, ubicazione e settore. È applicabile a tutti i tipi di acqua e considera una prospettiva del ciclo di vita. NORME TECNICHE – Classificazione e specifiche della biomassa Norma Tecnica UNI 11922:2023 “Classificazione e specifiche della biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari destinati agli impianti di biodigestione anaerobica” La norma fornisce un supporto per la caratterizzazione e le specifiche della biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari da destinare agli impianti di biodigestione anaerobica. Il documento si applica ai rifiuti come definiti dalla legislazione vigente ed elencati nell'appendice A della norma. NORME TECNICHE – Gestione rifiuti radioattivi Norma Tecnica UNI 11918:2023 “Gestione rifiuti radioattivi - Rifiuti prodotti da settore medico sanitario, industriale e di ricerca - Caratterizzazione e gestione” La norma definisce i criteri principali e le linea guida per una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi e delle sorgenti sigillate dismesse, prodotte nell’ambito di pratiche, autorizzate all’uso di sorgenti radioattive, nei settori medico-sanitario, industriale e di ricerca, al di fuori di impianti nucleari di potenza e di ricerca, per il trattamento di combustibili irraggiati, per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari. SICUREZZA REACH – Dicromato di sodio Pubblicata il 18 settembre 2023 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 10588-01-9 (anidro), num. CAS: 7789-12-0 (diidrato), come mordente nella tintura di lana di colore scuro, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – microparticelle di polimeri sintetici Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. Con il provvedimento è stato modificato l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 con l’inserimento della seguente voce: 78. Microparticelle di polimeri sintetici: polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti: - sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle; - almeno l’1 % in peso delle particelle di cui al punto precedente, soddisfa una delle condizioni seguenti: tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm o la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3. I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione: - polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate; - polimeri degradabili come dimostrato conformemente all’appendice 15; - polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all’appendice 16; - polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica Si precisa che non è ammessa l’immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso. ANTINCENDIO – ulteriore proroga per la qualificazione dei manutentori Decreto del Ministero dell'Interno del 31 agosto 2023 “Modifica al decreto 1 settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il Decreto proroga le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 01 settembre 2022, riguardanti la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. L'entrata in vigore, prevista per il 25 settembre 2022, già posticipata al 25 settembre 2023, è ulteriormente posticipata al 25 settembre 2024. ADR – esenzione della nomina del consulente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2023 “Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR”. Il decreto regolamenta quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, precisando le condizioni per le quali le imprese possono essere esentate dalla nomina di un “consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada”. In sintesi, saranno esentate, nel rispetto di specifiche condizioni, dall’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto, le imprese che svolgono “attività” di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada. Nessuna esenzione è invece prevista per “attività” connesse alle modalità di trasporto Ferroviaria (RID) e per Vie Navigabili Interne (ADN). ADR – Questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale ircolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 26897 del 14 settembre 2023 “Questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale ADR 2023 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”. La Circolare indica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale, aggiornato all'ADR 2023, lo stesso è in corso di pubblicazione e potrà essere reperito sul web al sito: www.ilportaledellautomobilista.it MICROCLIMA – misure urgenti per le ondate di calore Legge n. 127 del 18 settembre 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”. La Legge di conversione con modificazioni del DL 98/2023, introduce misure urgenti per la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica ed indicazione dei termini di versamento. Tra le disposizioni contenute nel decreto, troviamo l’integrazione salariale ordinaria per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica, l’integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica, le linee guida in materia di salute e sicurezza. La legge mira a garantire la tutela dei lavoratori in situazioni di emergenza climatica, offrendo supporto economico alle imprese e agli operai che potrebbero subire danni o perdite a causa di eventi meteorologici estremi. Inoltre, la legge prevede misure per garantire la sicurezza sul lavoro e per agevolare i pagamenti delle tasse e dei contributi previdenziali. Si promuove altresì la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle suddette emergenze climatiche. LAVORO AGILE – Proroga di termini legislativi Decreto Legge n. 132 del 28 settembre 2023 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”. Il Decreto prevede il rinvio della scadenza per lo smart working dei lavoratori fragili nella Pubblica amministrazione; quindi, per tutti i dipendenti pubblici e privati il lavoro agile sarà riconosciuto come diritto fino al 31 dicembre 2023. In pratica sono state equiparate le regole per i dipendenti pubblici a quelle già in vigore per i privati. TUS – rivalutazione delle ammende e delle sanzioni Decreto del Ministero del lavoro n. 111 del 20 settembre 2023 recante la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni in materia di sicurezza. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 81/2008, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1 luglio 2023, nella misura del 15,9% (variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2019- 2023). RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 Circolare del Ministero della Salute n. 27648 del 8 settembre 2023 “Indicazioni per l'effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie”. La Circolare, tenendo conto dell’andamento clinico del Covid, riporta indicazioni sui tamponi in caso di accesso ai Pronto Soccorso ospedalieri. Il test non è indicato per l’accesso ai triage, mentre viene indicato per: i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19, per chi dichiara contatti stretti con caso Covid nei cinque giorni precedenti, per tutti i pazienti che devono effettuare ricovero o un trasferimento in setting assistenziali ad alto rischio. La circolare ritiene inoltre indicato il tampone per nuovi ingressi e trasferimenti nelle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie. INAIL – rivalutazione prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale Circolare Inail del n. 40 del 12 settembre 2023 “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2023”. Per l’anno 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1 luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D. Lgs. 38/2000. INAIL – rivalutazione danno biologico Circolare Inail del n. 41 del 12 settembre 2023 “Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1 luglio 2023”. Per l’anno 2023, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2021 e il 2022 - pari all’8,1%. Con il DM 105/2023, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella già menzionata misura, con decorrenza 1 luglio 2023. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE - Regione Piemonte. Programma pluriennale delle ispezioni Determinazione del Dirigente della Regione Piemonte n. 620 del 5 settembre 2023 “Approvazione del programma pluriennale delle ispezioni presso gli stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti, aggiornato al corrente anno 2023, in attuazione del piano regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 84-5515 del 3 agosto 2017”. Con il provvedimento, viene approvato il programma pluriennale delle ispezioni ordinarie della Regione Piemonte, di cui alla DGR n. 84-5515 del 3 agosto 2017, presso gli stabilimenti soggetti al D. Lgs. 105/2015 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, aggiornato al corrente anno 2023. INAIL – prevenzione incendi per attività ricettive turistico alberghiere Pubblicazione INAIL “Prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere” che tratta la prevenzione incendi per attività ricettive turistico alberghiere e la Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi. Viene affrontata la progettazione di una attività ricettiva turistico-alberghiera, utilizzandone e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 9 aprile 1994 (regola tecnica verticale tradizionale pre-Codice), che secondo la RTV V.5, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. Si segnala che, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari. INAIL – manuale informativo per i laboratori di ricerca Pubblicazione INAIL “Rischio Chimico - Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca”. L’opuscolo vuole fornire al personale addetto ai laboratori una guida rapida e di facile consultazione per identificare il rischio chimico e adottare le giuste buone prassi di lavoro in sicurezza. È bene sottolineare che quanto descritto non esaurisce l’argomento e non sostituisce la conoscenza del D. Lgs. 81/2008, né l’obbligo formativo per i lavoratori, va invece a costituire uno strumento aggiuntivo per favorire l’informazione sulla sicurezza nei laboratori di ricerca. INAIL – standard di sicurezza per le apparecchiature a risonanza magnetica Pubblicata da INAIL la scheda “Aderenza agli standard di sicurezza in risonanza magnetica: percorso di autovalutazione dedicato alle strutture sanitarie” che propone un percorso di autovalutazione alle strutture sanitarie e a tutti gli addetti al settore coinvolti nell’uso clinico delle apparecchiature di risonanza magnetica mettendo a disposizione una check list di controlli da effettuare per verificare la corretta installazione e il mantenimento delle condizioni di corretta operatività delle apparecchiature in conformità ai vigenti standard di sicurezza. Il documento vuole rappresentare un elemento di supporto anche per gli organi di vigilanza demandati all’azione di controllo. INAIL – rischi lavorativi per gli operatori del comparto sanitario Pubblicazione INAIL “Modello integrato per la valutazione dell’impatto dell’esposizione ai fattori di rischio fisico, chimico e biologico sulla salute e la sicurezza degli operatori sanitari”, suddivisa in due volumi, ciascuno articolato in due parti. Il primo volume prende in esame i rischi lavorativi per gli operatori del comparto sanitario, con una sintesi statistica dei dati disponibili su infortuni e malattie professionali. Il secondo affronta la tematica dei modelli organizzativi e dei sistemi di gestione nel comparto e descrive i piani mirati di prevenzione condotti nell’ambito del progetto. INAIL – Trabattelli Pubblicazione INAIL “Trabattelli – Quaderni per immagini edizione 2023”. Obiettivo del quaderno è quello di accrescere il livello di sicurezza per l’utilizzo del trabattello, nei cantieri temporanei o mobili, utilizzando le immagini che sono state realizzate approfondendo al massimo il dettaglio di ogni particolare, divenendo così didascaliche e autonome rispetto alla parola tanto da poter fungere da “istruzioni per l’uso”. I disegni hanno inoltre un impatto grafico attrattivo, semplice e di immediato recepimento. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza Norma Tecnica UNI EN ISO 45001:2023 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso” La norma specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la SSL associate alle proprie attività. La norma facilita l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL; ovvero: - miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL; - soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti; - raggiungimento degli obiettivi per la SSL. NORME TECNICHE – responsabilità sociale Norma Tecnica UNI 11919-1:2023 “Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 – Parte 1: Indirizzi applicativi alla UNI EN ISO 26000 Guida alla responsabilità sociale” La norma specifica i requisiti e propone le indicazioni operative per definire ed implementare una strategia di corporate responsibility (Responsabilità delle Organizzazioni) in una ottica di sostenibilità, pienamente integrata nella strategia e nei processi dell'organizzazione. Costituisce una delle tre parti che compongono la norma, di cui questa prima focalizzata alla definizione di concreti indirizzi applicativi della UNI EN ISO 26000:2020; la seconda focalizzata alla definizione dei processi di reporting e accountability e la terza dedicata alla definizione dei requisiti dei processi di asseverazione (assurance) in relazione al modello applicativo della UNI EN ISO 26000:2020. NORME TECNICHE – Responsabilità amministrativa “Whistleblowing” Norma Tecnica UNI ISO 37002:2023 “Sistemi di gestione per il whistleblowing – Linee guida” La norma fornisce alle organizzazioni una guida per istituire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per il whistleblowing, con i seguenti risultati: - incoraggiare e facilitare la segnalazione di illeciti; - essere di supporto e proteggere i whistleblower e le altre parti interessate coinvolte; - assicurare che i rapporti di illeciti siano trattati in modo adeguato e tempestivo; - migliorare la cultura dell’organizzazione e la governance; - ridurre i rischi di illeciti. Le linee guida definite nel documento sono di tipo generale e sono previste per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni, dalla natura dell’attività, così come dal fatto che l’organizzazione stessa proviene dal settore pubblico, privato o no-profit. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI/TR 11924:2023 “Interfacce di comando dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio verso i sistemi di protezione antincendio - Linea guida per la classificazione, i requisiti funzionali e le metodologie di controllo” Il rapporto tecnico classifica schematicamente le interfacce di comando dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio verso i sistemi di protezione antincendio, definendo i requisiti raccomandati per tali interfacce e chiarendo per ciascuna di esse la natura delle segnalazioni, dei comandi e degli scambi di informazioni tra le funzioni G e H della UNI EN 54-1:2021. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 20347:2023 “Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro” La norma specifica i requisiti di base e supplementari (quindi quelli facoltativi) per le calzature da lavoro per usi generali. Per esempio, include i rischi meccanici, la resistenza allo scivolamento, i rischi termici e il comportamento ergonomico. NORME TECNICHE – Gestione rifiuti radioattivi Norma Tecnica UNI 11918:2023 “Gestione rifiuti radioattivi - Rifiuti prodotti da settore medico sanitario, industriale e di ricerca - Caratterizzazione e gestione” La norma definisce i criteri principali e le linea guida per una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi e delle sorgenti sigillate dismesse, prodotte nell’ambito di pratiche, autorizzate all’uso di sorgenti radioattive, nei settori medico-sanitario, industriale e di ricerca, al di fuori di impianti nucleari di potenza e di ricerca, per il trattamento di combustibili irraggiati, per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2023-3157 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 08/2023 AMBIENTE REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) Pubblicata il 3 agosto 2023 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --): - nell’isolamento delle proteine provenienti da colture di cellule ricombinanti per la produzione di kit di IVD (estrazione di proteine da cellule); - nella formulazione dei reagenti per kit di IVD; - nella formulazione di soluzioni di lavaggio per IVD; - nei reagenti per kit di IVD in sistemi di analisi diagnostica; - nelle soluzioni di lavaggio per IVD in sistemi di analisi diagnostica; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. SOSTANZE PERICOLOSE – l’acido perfluoroesansolfonico incluso negli inquinanti organici persistenti (POPs) Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati. Il Regolamento modifica il regolamento POPs, nella parte A dell’allegato I, includendo l’acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti ad esso correlati. Il PFHxS è una delle sostanze perfluorurate (PFAS) più frequentemente rilevate nei campioni di sangue umano in tutto il mondo. È molto persistente e molto bioaccumulabile, viene utilizzato, ad esempio, come idrorepellente e antimacchia nel trattamento tessile. In vigore dal 28 agosto 2023. SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche al regolamento PIC per l’esportazione e l’importazione Regolamento delegato (UE) 2023/1656 della Commissione del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali. Il Regolamento inserisce 35 nuove sostanze (27 pesticidi e otto prodotti chimici industriali) all’Allegato I del Regolamento PIC (sostanze soggette a restrizioni all’esportazione). Gli esportatori dell'UE sono ora tenuti a notificare (previo consenso informato) la loro intenzione di esportare tali sostanze chimiche pericolose. Il Regolamento si applica a partire dal 1 novembre 2023. RIFIUTI – bonifica dei siti contaminati Decreto Legge n. 104 del 10 agosto 2023 “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”. Il Decreto, all’art. 22 “Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti”, stabilisce che le Regioni possano trasferire agli enti locali le funzioni in materia di bonifiche dei siti contaminati, nonché quelle relative alle autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del D. Lgs. 152/2006. In vigore dal 11 agosto 2023. RIFIUTI – Linee guida sull’individuazione del soggetto responsabile per la bonifica dei siti contaminati Linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 1 agosto 2023 “Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione”. Rese disponibili sul sito del Ministero le Linee guida sull'applicazione del principio comunitario di "chi inquina paga". Il documento è destinato agli enti (Province/Città metropolitane, Regioni, Comuni) coinvolti nei procedimenti di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), al fine di facilitare l’avvio e la gestione della procedura di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione disciplinata dall’art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006. Un capitolo dell’elaborato fornisce opportuni chiarimenti sugli obblighi, le facoltà e i diritti del proprietario del sito non responsabile della contaminazione e di altri soggetti interessati. AEE/RoHS - esenzione per l’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023 “Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo”. Il Decreto, attraverso l’integrazione di una nuova voce "9 a) III" all'interno dell'allegato III (Sostanze con restrizioni) del D. Lgs. "Aee" 27/2014, consente l'uso del cromo esavalente (fino allo 0,7% in peso) come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua. Conseguentemente, dal 1 settembre 2023 è consentito l'utilizzo in deroga del cromo esavalente come agente anticorrosivo nei fluidi delle pompe di calore funzionanti a gas dei grandi elettrodomestici. La deroga, si applica alla categoria 1 (Grandi elettrodomestici) fino al 31 dicembre 2026. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – delega al Governo per l’inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D. Lgs. 504/1995 (Testo unico accise) Legge n. 111 del 9 agosto 2023 “Delega al Governo per la riforma fiscale”. La Legge delega il Governo a riformare il sistema fiscale e tributario attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, affidando all'Esecutivo anche il compito di integrare il D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi da dipendenti o manager nell'interesse o vantaggio dell'Ente, con l'inserimento tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente, dei reati previsti dal Testo unico sulle accise di cui al D. Lgs. 504/1995. Il Governo sarà inoltre chiamato a rimodulare o sopprimere alcune agevolazioni catalogate come "ambientalmente dannose", nel rispetto delle esenzioni obbligatorie in materia di accisa previste dalla Ue. Infine, il Governo dovrà rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili. Sarà anche rimodulata la tassazione sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica per incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente. CAM – aggiornamento del Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 3 agosto 2023 “Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023”. Con il Decreto vengono aggiornati e revisionati gli attuali criteri ambientali minimi (CAM), anche al fine di integrare nuove categorie di forniture, servizi e lavori nella strategia degli appalti pubblici sostenibili. Viene aggiornato il Piano d’azione adottato con il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 aprile 2008, così come modificato dal DM del 4 aprile 2013. In vigore dal 20 agosto 2023. RIFIUTI – Regione Piemonte. VAS alla proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023) Determinazione del Dirigente n. 603 del 17 agosto 2023, “Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza regionale relativa alla proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023), adottata con DGR n. 14 - 7109 del 26 giugno 2023. Espressione del parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006”. La Determinazione contiene il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023) la cui proposta è stata adottata con DGR n. 14 - 7109 del 26 giugno 2023, con i contenuti della "Relazione istruttoria dell'organo tecnico regionale" di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del provvedimento. Il Settore regionale Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in qualità di struttura regionale che svolge il ruolo di autorità procedente, provvederà alle opportune revisioni del piano, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale. SOSTANZE PERICOLOSE – Regione Campania. Piano Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023 Deliberazione Giunta Regionale n. 467 del 1 agosto 2023 “Piano nazionale e piano regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023. Determinazioni”. Visto il Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici anno 2023 adottato dal Ministero della Salute (allegato A della Deliberazione), visto il Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi per l'anno 2023, trasmesso dal Ministero della Salute (allegato B della Deliberazione), viene adottato il Piano Regionale dei controlli sui prodotti chimici anno 2023, elaborato dal GTVR (Gruppo Tecnico di Vigilanza Reach), in allegato C alla Deliberazione. ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche per responsabili tecnici Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 3 del 26 luglio 2023 “Introduzione sessioni straordinarie delle verifiche per Responsabili Tecnici”. La delibera invita le sezioni regionali ad indire sessioni d’esame straordinarie entro il 16 ottobre 2023 (aggiuntive al calendario già pubblicato), al fine di consentire a tutti i candidati di sostenere le verifiche di aggiornamento entro tale data, fissata come termine ultimo del periodo transitorio (pena la decadenza della qualifica di RT). ALBO GESTORI AMBIENTALI – dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 4 del 26 luglio 2023 “Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022”. Con la Delibera (in vigore dal 5 settembre 2023), è stata modificata la Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 in tema di esonero dalle verifiche di idoneità. Non è tenuto alle verifiche, il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda, sia anche Responsabile Tecnico e che negli ultimi 5 anni abbia ricoperto entrambi gli incarichi non solo contemporaneamente, ma anche ininterrottamente. Inoltre, viene abbassato il limite di esperienza richiesta nel ruolo di Responsabile Tecnico per il legale rappresentante da 20 anni continuativi a 16 anni complessivi. ALBO GESTORI AMBIENTALI – gestione della tratta stradale nell’ambito del trasporto intermodale di rifiuti Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 2 del 1 agosto 2023 “Trasporto intermodale di rifiuti - chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale”. Con la Circolare vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di gestione della tratta stradale nell’ambito del trasporto intermodale di rifiuti. Viene precisato che il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio), allo stesso tempo vengono definite le modalità di redazione dei documenti di trasporto. ENERGIA – relazione annuale sulla situazione energetica 2022 Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato la relazione sulla situazione energetica nazionale che evidenzia come nel 2022 la domanda di energia primaria in Italia sia calata del 4,5%. Le famiglie hanno consumato il 2,7% di energia in meno rispetto all’anno precedente, ma hanno dovuto far fronte all’aumento del 49,9% dei costi energetici, mentre la produzione di energia da fonti rinnovabili è calata del 7,7%. Le importazioni energetiche sono aumentate confermando la dipendenza dell’Italia da fonti di approvvigionamento estere. RIFIUTI – SNPA Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica Pubblicate le Linee guida SNPA n. 46/2023 “Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica”. La finalità delle linee guida è la corretta identificazione della matrice dei materiali di riporto per definire le conseguenti modalità di gestione all’interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica. Le Linee Guida propongono un percorso metodologico per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. 152/06, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 108 del 29/07/2021, inoltre forniscono criteri di valutazione generali per favorire un approccio uniforme replicabile in situazioni affini sul territorio nazionale. La procedura proposta, confermando la centralità del modello concettuale del sito, prevede la valutazione d’insieme degli esiti delle verifiche indicate dalla norma e di ulteriori elementi ed evidenze di campo che integrano e completano il quadro conoscitivo. SICUREZZA REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) Pubblicata il 3 agosto 2023 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --): - nell’isolamento delle proteine provenienti da colture di cellule ricombinanti per la produzione di kit di IVD (estrazione di proteine da cellule); - nella formulazione dei reagenti per kit di IVD; - nella formulazione di soluzioni di lavaggio per IVD; - nei reagenti per kit di IVD in sistemi di analisi diagnostica; - nelle soluzioni di lavaggio per IVD in sistemi di analisi diagnostica; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. SOSTANZE PERICOLOSE – l’acido perfluoroesansolfonico incluso negli inquinanti organici persistenti (POPs) Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati. Il Regolamento modifica il regolamento POPs, nella parte A dell’allegato I, includendo l’acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti ad esso correlati. Il PFHxS è una delle sostanze perfluorurate (PFAS) più frequentemente rilevate nei campioni di sangue umano in tutto il mondo. È molto persistente e molto bioaccumulabile, viene utilizzato, ad esempio, come idrorepellente e antimacchia nel trattamento tessile. In vigore dal 28 agosto 2023. SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche al regolamento PIC per l’esportazione e l’importazione Regolamento delegato (UE) 2023/1656 della Commissione del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali. Il Regolamento inserisce 35 nuove sostanze (27 pesticidi e otto prodotti chimici industriali) all’Allegato I del Regolamento PIC (sostanze soggette a restrizioni all’esportazione). Gli esportatori dell'UE sono ora tenuti a notificare (previo consenso informato) la loro intenzione di esportare tali sostanze chimiche pericolose. Il Regolamento si applica a partire dal 1 novembre 2023. ANTINCENDIO – modulistica per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES Decreto del Ministero dell'Interno n. 3 del 26 giugno 2023 “Modulistica di presentazione delle valutazioni progetto e delle segnalazioni certificate di inizio attività, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, per le attività ricomprese nel regime previsto dal PNRR, PNC e ZES”. Il Decreto contiene la nuova modulistica di prevenzione incendi per i progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano investimenti complementari (PNC) o inseriti nelle zone economiche speciali (ZES). La modulistica riguarda le istanze da presentare ai Vigili del fuoco per la valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 3 del Dpr 151/2011 o la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai fini della sicurezza antincendio come previsto dall'articolo 4 del citato Dpr151/2011. I nuovi moduli riguardano le sole attività ricomprese e sono identici a quelli attualmente vigenti (Dm 7 agosto 2012) nelle parti sostanziali, ma presentano una sezione integrativa nella quale il richiedente deve indicare, ai soli fini statistici, alcune informazioni relative allo specifico procedimento, come ad esempio, la tipologia di piano utilizzato (PNRR, PNC o ZES) e se l'intervento progettuale ha riguardato alcune specifiche tipologie di attività, di particolare rilevanza nel contesto attuale, come quelle relative all'idrogeno, al GNL/GNC, ai rifiuti o alle chiusure d'ambito degli edifici. ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 92 del 1 agosto 2023 “quarantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il quarantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Decreto Legge n. 105 del 10 agosto 2023 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”. Il Decreto prevede l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARSCoV-2. - Circolare del Ministero della Salute n. 25613 del 11 agosto 2023 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2”. La Circolare aggiorna le indicazioni sulle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2: le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento. Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie. In particolare, è consigliato: indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone. Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi. Applicare una corretta igiene delle mani. Evitare ambienti affollati. Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse. Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano. Per le persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19 non si applica nessuna misura restrittiva. Il Ministero raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – delega al Governo per l’inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D. Lgs. 504/1995 (Testo unico accise) Legge n. 111 del 9 agosto 2023 “Delega al Governo per la riforma fiscale”. La Legge delega il Governo a riformare il sistema fiscale e tributario attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, affidando all'Esecutivo anche il compito di integrare il D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi da dipendenti o manager nell'interesse o vantaggio dell'Ente, con l'inserimento tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente, dei reati previsti dal Testo unico sulle accise di cui al D. Lgs. 504/1995. Il Governo sarà inoltre chiamato a rimodulare o sopprimere alcune agevolazioni catalogate come "ambientalmente dannose", nel rispetto delle esenzioni obbligatorie in materia di accisa previste dalla Ue. Infine, il Governo dovrà rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili. Sarà anche rimodulata la tassazione sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica per incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente. DAE – indicazioni sull’utilizzo da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici Decreto del Ministero della Salute del 7 aprile 2023 “Indicazioni sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici”. Il Decreto aggiorna il precedente del 2013, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 116/2021 e prevede l’utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (DAE) oltre a quelli semiautomatici, anche negli allenamenti e nelle competizioni, nonché l’obbligo per le società sportive di condividere l’uso dei defibrillatori con tutti quelli che usufruiscono degli impianti. Il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. INAIL – Nuovo modello OT23 2024 Istruzione Operativa INAIL n. 8349 del 3 agosto 2023 “Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2024. Nuovo modello OT23 2024 e Guida alla compilazione”. Con l’istruzione operativa, l’INAIL illustra le modifiche apportate al modello di domanda OT23 2024, per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2024, con riguardo agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023. Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nei modelli del precedente biennio con alcune variazioni resesi necessarie per: - intervenute modifiche delle disposizioni legislative; - migliorare la comprensione del testo; - aggiornare la documentazione probante ai fini dell'attestazione del corretto adempimento degli interventi da parte delle aziende, utile anche nel contesto della verifica tecnica da parte dell'Istituto. INAIL – open data infortuni del primo semestre 2023 Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL entro il mese di giugno sono state 296.665 (-22,4% rispetto a giugno 2022), 450 delle quali con esito mortale (-2,8%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 38.042 (+22,4%). Gli open data sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’INAIL, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2023, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. Nei primi sei mesi di quest’anno si registra, rispetto all’analogo periodo del 2022, una decisa riduzione delle denunce di infortunio in complesso (dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da COVID-19), un lieve calo di quelle mortali e una crescita delle malattie professionali. INAIL – sicurezza nel settore automotive Pubblicata da INAIL “La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del sistema di gestione della salute e della sicurezza aziendale nel settore automotive”. Il rapporto descrive il percorso realizzato per la definizione di un modello di riferimento per lo sviluppo delle necessarie conoscenze, competenze e abilità per le figure previste dal D. Lgs. 81/2008, focalizzandosi su datore di lavoro, dirigenti e preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, addetti al servizio di prevenzione e protezione, al fine di rendere più efficace ed efficiente l’implementazione di una vera cultura della sicurezza in azienda. Il documento costituisce uno strumento che ogni interlocutore potrà utilizzare, implementare e modificare sulla base delle specifiche realtà produttive e lavorative, sviluppando così una reale ed efficace cultura della sicurezza. NORME TECNICHE – Formazione Norma Tecnica UNI/PdR 149:2023 “Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona” La prassi di riferimento costituisce una guida operativa per i soggetti formatori che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modalità video conferenza sincrona. La prassi, si configura come una guida metodologica, operativa e gestionale, a carattere volontario. Viene offerta, a tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente a erogare formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in videoconferenza sincrona (Vcs), una modalità che si era imposta per necessità nel periodo di emergenza sanitaria ed equiparata alla formazione in presenza dalla Legge n. 52 del 19 maggio 2022. La prassi di riferimento propone un approccio strutturato per processi, secondo il metodo gestionale suggerito dal ciclo di Deming (o ciclo di PDCA, Plan–Do–Check–Act), volto ad assicurare la qualità delle singole fasi di produzione della formazione erogata in Vcs. È formulato, inoltre, in coerenza concettuale e metodologica con i principi riportati nella raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 giugno 2009, relativa all’istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (Eqavet), nonché nel rispetto dei principi di protezione nel trattamento dei dati. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 14972-6:2023 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 6: Protocollo di prova per pavimenti sopraelevati e controsoffitti per sistemi di ugelli automatici” Norma Tecnica UNI EN 14972-11:2023 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 11: Protocollo di prova per canalizzazioni di cavi per sistemi ad ugello aperto” Le norme specificano rispettivamente: - la valutazione delle prestazioni antincendio dei sistemi ad acqua nebulizzata per pavimenti sopraelevati e controsoffitti con altezze comprese tra 300 mm e 800 mm.; - i requisiti per le prove antincendio dei sistemi ad acqua nebulizzata utilizzati per la protezione antincendio delle canalizzazioni di cavi. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 17020-2:2023 “Applicazione estesa dei risultati di prova sulla durabilità delle auto chiusura per porte per resistenza al fuoco e/o controllo del fumo di porte e finestre apribili - Parte 2: Durata della chiusura automatica di porte avvolgibili in acciaio” La norma riguarda le serrande avvolgibili in acciaio di cui alla norma UNI EN 15269-10 o UNI EN 15269-20. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 14470-1:2023 “Armadi antincendio - Parte 1: Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili” La norma rappresenta una specifica di prodotto indicante i requisiti prestazionali di un armadio di sicurezza antincendio per lo stoccaggio di liquidi infiammabili. È applicabile ad armadi con volume interno inferiore a 2 m3 a sé stanti, a parete, montati su plinto/zoccolo o a rotelle. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 13501-6:2023 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi di alimentazione, controllo e comunicazione” La norma descrive la procedura di classificazione di reazione al fuoco per i cavi elettrici. NORME TECNICHE – Radiazioni ionizzanti Norma Tecnica UNI EN ISO 11929-4:2023 “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelabilità e limiti dell'intervallo di copertura) per misurazioni di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 4: Linee guida per le applicazioni” La norma specifica una procedura, nel campo della metrologia delle radiazioni ionizzanti, per il calcolo della "soglia di decisione", del "limite di rivelabilità" e dei "limiti dell'intervallo di copertura" per un misurando non-negativo delle radiazioni ionizzanti quando si effettuano conteggi con preselezione del tempo o dei conteggi. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 3691-4:2023 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi” La norma specifica i requisiti di sicurezza e i mezzi per la loro verifica per i carrelli industriali senza guidatore e i loro sistemi. NORME TECNICHE – Saldatura Norma Tecnica UNI EN ISO 25980:2023 “Salute e sicurezza nei processi di saldatura e tecniche connesse - Tende di saldatura trasparenti, strisce e schermi per processi di saldatura ad arco” La norma specifica i requisiti di sicurezza di tende, strisce e schermi trasparenti per saldatura da utilizzare nei luoghi di lavoro in cui si svolge la saldatura ad arco. Esse hanno lo scopo di fornire protezione contro i livelli nocivi di radiazioni ottiche e spruzzi per i lavoratori che si trovano in prossimità dei processi di saldatura ad arco ma non sono coinvolti nella saldatura stessa. Sono destinate a ridurre il fastidioso riverbero dell'arco, ma consentono anche una trasmittanza luminosa sufficiente a permettere la visione dell'area di lavoro retrostante. Le tende trasparenti per saldatura possono essere utilizzate anche in altre applicazioni, purché le emissioni di luce UV e blu siano inferiori a quelle della saldatura ad arco e l'irraggiamento infrarosso trasmesso sia inferiore ai limiti di esposizione applicabili. NORME TECNICHE – Indumenti di protezione Norma Tecnica UNI EN ISO 11610:2023 “Indumenti di protezione - Vocabolario” La norma contiene un elenco di termini frequentemente utilizzati nella normazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione indossati sul corpo, comprese le protezioni per mani e braccia e giubbotti di salvataggio, e le definizioni di tali termini. Le definizioni hanno lo scopo di supportare un utilizzo inequivocabile dei termini elencati. NORME TECNICHE – Indumenti di protezione Norma Tecnica UNI EN 14058:2023 “Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi” La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5 °C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria. NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose Norma Tecnica UNI EN 14433:2023 “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Equipaggiamento delle cisterne per il trasporto di prodotti chimici liquidi e gas liquefatti - Valvole di fondo” La norma specifica i requisiti per le valvole di fondo da utilizzare su cisterne con una pressione minima di esercizio maggiore di 50 kPa per il trasporto di merci pericolose su strada e su rotaia. La norma è applicabile anche ai gas liquefatti, compreso il GPL; tuttavia, per una norma dedicata al GPL, vedere la UNI EN 13175. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-luglio-2023-3156 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 07/2023 AMBIENTE CLP – adeguamento al progresso tecnico scientifico, inserite nuove note Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3. Regolamento delegato (UE) 2023/1434, all’allegato VI, parte 1, alla sezione 1.1.3.1 è stata aggiunta la nota X: - Nota X: la classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la/le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo); alla sezione 1.1.3.2 sono aggiunte le seguenti note 11 e 12: - Nota 11: la classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %; - Nota 12: la classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce. Il Regolamento entra in vigore il 31 luglio 2023. CLP – aggiornamento della classificazione ed etichettatura di alcune sostanze Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato. Con il Regolamento sono state aggiornate le classificazioni delle seguenti sostanze: - acido borico; - triossido di diboro; - eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; - tetraborato di disodio, anidro; - acido ortoborico, sale sodico; - tetraborato di disodio decaidrato; - tetraborato di disodio pentaidrato; - acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nell’allegato del Regolamento stesso. Il Regolamento entra in vigore il 31 luglio 2023, ma si applica a decorrere dal 01 febbraio 2025. REACH – formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide. Il Regolamento introduce i seguenti nuovi limiti per l’emissione di formaldeide (riconosciuta come sostanza cancerogena, mutagena e tossica) per una serie di prodotti di consumo: - 0,062 mg/m3 in ambienti chiusi per i principali prodotti che concorrono alle emissioni, come gli articoli e i mobili a base di legno e gli interni degli autoveicoli; - 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli che la contengono, quali tessili, cuoio, plastica, materiali da costruzione o prodotti elettronici, tranne per quelli già oggetto di un limite di concentrazione. Le nuove regole entrano in vigore il 6 agosto 2023, dal 6 agosto 2026 potranno essere immessi sul mercato solo articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide stabiliti, mentre dal 6 agosto 2027 scattano i limiti per la stessa sostanza nei veicoli. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) Pubblicate il 7 e il 10 luglio 2023 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --): - per uso industriale e professionale come detergente nella preparazione di reagenti da incorporare nei kit diagnostici in vitro a base di lattice, ELISA e CLIA; - per uso industriale e professionale come tensioattivo nella formulazione di dispositivi diagnostici in vitro per test clinici utilizzando i sistemi automatici di analisi ARCHITECT, Alinity e ABBOTT PRISM; - per uso industriale come tensioattivo nella formulazione di soluzioni di sistema (Pre-Trigger e Trigger), da utilizzare con dispositivi diagnostici in vitro sui sistemi automatici di analisi Alinity e ARCHITECT; - per uso industriale come tensioattivo nell’estrazione e nella purificazione di antigeni da incorporare nei dispositivi diagnostici in vitro per i test clinici utilizzando i sistemi automatici di analisi ARCHITECT, Alinity e ABBOTT PRISM; - 4-terz-OPnEO nella formulazione e nello riempimento in relazione ai test diagnostici in vitro (IVD) come specificato nella tabella 1 dell’allegato; - 4-terz-OPnEO nei test diagnostici in vitro (IVD) come specificato nella tabella 2 dell’allegato; - 4-tert-OPnEO nella produzione di proteine e nella coniugazione di microsfere di lattice, entrambe utilizzate come componenti o per la produzione di componenti di test diagnostici in vitro (IVD), prodotti di ricerca o di controllo della qualità e altre applicazioni analitiche, come specificato nella tabella 3 dell’allegato; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. ECOLABEL – modifiche ai criteri ecologici per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali Decisione (UE) 2023/705 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali. La Decisione modifica e rettifica la decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali. Per garantire la corretta applicazione dell’allegato I della decisione (UE) 2021/1870, è stata modificata la tabella 8 dell’allegato I e la tabella 7 dell’allegato II, per precisare che le etichette in polipropilene (PP), le etichette termoretraibili in poliolefina usate negli imballaggi in PP, e le etichette anche termoretraibili in polietilene (PE) usate in imballaggi in polietilene ad alta densità (HDPE) sono autorizzate nei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. RIFIUTI – aggiornata la disciplina sulle batterie ed i rifiuti da batterie Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Il Regolamento, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, introduce le seguenti novità: - stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione; - stabilisce requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione; - introduce obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie; - stabilisce i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie. Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie: - le batterie portatili; - le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli); - le batterie per mezzi di trasporto leggeri; - le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse; - si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti. Il regolamento prevede una dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, nonché l’apposizione di un’etichetta obbligatoria sulle batterie volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie portatili, vengono fissati i seguenti obiettivi: - 45 % entro il 31 dicembre 2023; - 63 % entro il 31 dicembre 2027; - 73 % entro il 31 dicembre 2030; viene introdotto un obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri: - 51 % entro il 31 dicembre 2028; - 61 % entro il 31 dicembre 2031; sono previsti anche livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie: - per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; - per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031. A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio dovranno essere registrate in formato elettronico e dotate di un “passaporto della batteria”. Entrata in vigore il 17 agosto 2023, ma si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024. ORGANIZZAZIONE GENERALE – proroghe di termini legislativi Legge n. 87 del 3 luglio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”. La legge di Conversione del DL 51/2023, (Decreto Enti Pubblici) riporta anche alcune proroghe di termini legislativi che riguardano temi ambientali: - prorogato fino al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE; - prorogato al 30 giugno 2024 il termine per la consegna della documentazione per l’adesione a sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaiche, originariamente previsto al 30 giugno 2023 D. Lgs. 49/2014; - Albo Gestori ambientali: proroga della durata della nomina dei componenti del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, fino al completamento delle relative procedure di nomina e comunque non oltre il 31 dicembre 2023; - proroga del termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, attualmente fissato alla data del 31 dicembre 2024, per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025; - materie prime critiche: viene portato a 60 giorni prima, l’obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo con il fine di tutelare l’approvvigionamento di filiere produttive strategiche. Viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo di applicazione di questa procedura per l’esportazione di materie prime critiche. RIFIUTI – residui di legno lamellare incollato inseriti tra le biomasse combustibili Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 90 del 8 maggio 2023 “Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il Regolamento inserisce i residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942 (legno lamellare in forma di cippato) nell’elenco delle biomasse ad uso combustibile, in aggiunta all’elenco delle biomasse combustibili già previsto dal D. Lgs. 152/2006. I residui potranno essere utilizzati come combustibile per il riscaldamento degli stabilimenti dell’azienda produttrice degli scarti. Condizioni per le quali i residui di legno possano essere qualificati come biomasse combustibili: - il legno vergine e i residui di legno non devono aver subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione; - le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non devono indicare la presenza di metalli pesanti o composti alogenati; - i residui, a seguito del trattamento, devono essere conformi alle tredici caratteristiche indicate nella tabella presente nel Decreto. In vigore dal 1 agosto 2023. RIFIUTI – nuove esenzioni relative al piombo nei veicoli fuori uso Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 giugno 2023 “Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori”. Con il Decreto sono state attuate le disposizioni contenute nella direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE, per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori. Il Decreto modifica l’allegato II del D. Lgs. 209/2003 che elenca i materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1, che riguarda la produzione o l’immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. In vigore dal 20 luglio 2023 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – direttiva “whistleblowing” regolamento e linee guida - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delibera n. 301 del 12 luglio 2023 “regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24”. Il Regolamento chiarisce le modalità per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, fornendo indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui l’ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delibera n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”. Adottate le nuove Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Le Linee guida contengono in particolare le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e sono un supporto per orientare gli enti sia pubblici che privati nella strutturazione e gestione dei propri canali e modelli organizzativi interni. - Circolare INPS n. 64 del 13/07/2023 “Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Disposizioni attuative”. La circolare ricorda che le nuove tutele trovano applicazione anche qualora la denuncia o la segnalazione avvenga a rapporto giuridico ancora non avviato, come nelle fasi di selezione o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico. Nello specifico il dipendente dell'Istituto che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in regione del proprio rapporto di servizio, può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante un 'apposita procedura informatica accessibile dall' intranet. Il dipendente può effettuare una segnalazione all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ) se, al momento della segnalazione, sia già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito. Può procedere con la segnalazione esterna anche quando vi siano fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. REACH – scadenza della formazione sull’uso sicuro dei diisocianati Con il Regolamento (UE) n. 2020/1149, è stata introdotta la restrizione n. 74 relativa ai diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata. Secondo tale restrizione, è possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, solo a queste condizioni: - la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o in alternativa - il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. La formazione può essere erogata anche in modalità on-line e deve essere ripetuta ogni 5 anni, a seconda degli utilizzi, sono previste tre tipologie di formazione: - formazione di base che riguarda tutti gli usi; - formazione di livello intermedio per i seguenti usi: manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo; applicazione con pennello; applicazione per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione; - formazione avanzata per: manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); applicazioni per fonderie; manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione. VAS – Regione Piemonte. Disposizioni operative per l'espressione del parere motivato Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-7197 del 12 luglio 2023 “D. Lgs. 152/2006 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS): disposizioni operative per l'espressione del parere motivato regionale, per la dichiarazione di sintesi e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato”. Fermo restando quanto disposto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 - recante i primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, la Deliberazione individua le modalità operative per lo svolgimento delle attività del Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale (OTR), individuabile nel Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate” della medesima Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio. Le disposizioni approvate si applicano anche ai procedimenti in corso. VAS/VIA/AIA – Regione Piemonte. Approvazione delle nuove procedure Legge Regionale n. 13 del 19 luglio 2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”. La Legge approva le nuove procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (AIA), secondo quanto disciplinato alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Le disposizioni della norma, che abroga la L.R. n. 40 del 14/12/1998 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), si applicano alle istanze presentate successivamente al 04/08/2023. RIFIUTI – Regione Piemonte. Scheda tecnica sottoprodotto n. 1 - Filiera del Tessile Determina Dirigenziale Regionale n. 513 del 19 luglio 2023 “DGR 11 aprile 2023, n. 10-6722 – D. Lgs. 152/2006, art. 184 bis - Approvazione della Scheda tecnica sottoprodotto n. 1 - Filiera del Tessile”. Approvata la prima Scheda Tecnica predisposta dal "Gruppo di Lavoro su Sottoprodotti” che interessa la filiera del tessile, in attuazione del D.G.R. n 10-6722 dell’11 aprile 2023. I sottoprodotti tessili possono essere riutilizzati nelle seguenti filiere produttive: - industria Tessile e calzature; - industria dell’arredamento; - industria dei trasporti; - produzione materie prime per l’edilizia; - produzione manufatti in plastica. Nella scheda tecnica sono indicati i requisiti standard oltre agli aspetti gestionali, etichettatura, movimentazione e trasporto. COREVE – riciclo del vetro 2022 Il Consorzio per il recupero del vetro (CoReVe) illustra i dati sul riciclo in Italia, nel 2022 il tasso di riciclo del vetro supera l’80%, segnando un +4,2% rispetto all’anno precedente. I dati presentati evidenziano un nuovo traguardo raggiunto dall’Italia nella sfida dell’economia circolare, con il Paese che non solo si conferma per il quarto anno consecutivo al di sopra del target UE fissato al 2030 (75%), ma capace di superare anche il tetto dei 2,5 mln di tonnellate di vetro raccolto in un anno. ISPRA – Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2023 ISPRA pubblica il Rapporto Rifiuti Speciali Edizione 2023, i dati riferiti al 2021 indicano un significativo aumento dei rifiuti speciali dopo la pandemia pari al +12,2%. La ripresa nei settori industriale, artigianale e dei servizi segna un aumento dei rifiuti generati dalle attività produttive. Quasi la metà (47,7%) proviene dalle attività di costruzione e demolizione (78,7 milioni di tonnellate), settore che si conferma come il principale nella produzione totale di rifiuti speciali. Per questa tipologia di rifiuti risulta significativa la percentuale di riciclo (80,1%) che supera ampiamente l’obiettivo del 70% fissato dalla normativa al 2020. Il recupero riguarda prevalentemente la produzione di rilevati e sottofondi stradali. NORME TECNICHE – Gestione rifiuti radioattivi Norma Tecnica UNI 11918:2023 “Gestione rifiuti radioattivi - Rifiuti prodotti da settore medico sanitario, industriale e di ricerca - Caratterizzazione e gestione” La norma definisce i criteri principali e le linea guida per una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi e delle sorgenti sigillate dismesse, prodotte nell'ambito di pratiche, autorizzate all'uso di sorgenti radioattive, nei settori medico-sanitario, industriale e di ricerca, al di fuori di impianti nucleari di potenza e di ricerca, per il trattamento di combustibili irraggiati, per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari. SICUREZZA CLP – adeguamento al progresso tecnico scientifico, inserite nuove note Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3. Regolamento delegato (UE) 2023/1434, all’allegato VI, parte 1, alla sezione 1.1.3.1 è stata aggiunta la nota X: - Nota X: la classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la/le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo); alla sezione 1.1.3.2 sono aggiunte le seguenti note 11 e 12: - Nota 11: la classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %; - Nota 12: la classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce. Il Regolamento entra in vigore il 31 luglio 2023. CLP – aggiornamento della classificazione ed etichettatura di alcune sostanze Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato. Con il Regolamento sono state aggiornate le classificazioni delle seguenti sostanze: - acido borico; - triossido di diboro; - eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; - tetraborato di disodio, anidro; - acido ortoborico, sale sodico; - tetraborato di disodio decaidrato; - tetraborato di disodio pentaidrato; - acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nell’allegato del Regolamento stesso. Il Regolamento entra in vigore il 31 luglio 2023, ma si applica a decorrere dal 01 febbraio 2025. REACH – formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide. Il Regolamento introduce i seguenti nuovi limiti per l’emissione di formaldeide (riconosciuta come sostanza cancerogena, mutagena e tossica) per una serie di prodotti di consumo: - 0,062 mg/m3 in ambienti chiusi per i principali prodotti che concorrono alle emissioni, come gli articoli e i mobili a base di legno e gli interni degli autoveicoli; - 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli che la contengono, quali tessili, cuoio, plastica, materiali da costruzione o prodotti elettronici, tranne per quelli già oggetto di un limite di concentrazione. Le nuove regole entrano in vigore il 6 agosto 2023, dal 6 agosto 2026 potranno essere immessi sul mercato solo articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide stabiliti, mentre dal 6 agosto 2027 scattano i limiti per la stessa sostanza nei veicoli. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) Pubblicate il 7 e il 10 luglio 2023 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --): - per uso industriale e professionale come detergente nella preparazione di reagenti da incorporare nei kit diagnostici in vitro a base di lattice, ELISA e CLIA; - per uso industriale e professionale come tensioattivo nella formulazione di dispositivi diagnostici in vitro per test clinici utilizzando i sistemi automatici di analisi ARCHITECT, Alinity e ABBOTT PRISM; - per uso industriale come tensioattivo nella formulazione di soluzioni di sistema (Pre-Trigger e Trigger), da utilizzare con dispositivi diagnostici in vitro sui sistemi automatici di analisi Alinity e ARCHITECT; - per uso industriale come tensioattivo nell’estrazione e nella purificazione di antigeni da incorporare nei dispositivi diagnostici in vitro per i test clinici utilizzando i sistemi automatici di analisi ARCHITECT, Alinity e ABBOTT PRISM; - 4-terz-OPnEO nella formulazione e nello riempimento in relazione ai test diagnostici in vitro (IVD) come specificato nella tabella 1 dell’allegato; - 4-terz-OPnEO nei test diagnostici in vitro (IVD) come specificato nella tabella 2 dell’allegato; - 4-tert-OPnEO nella produzione di proteine e nella coniugazione di microsfere di lattice, entrambe utilizzate come componenti o per la produzione di componenti di test diagnostici in vitro (IVD), prodotti di ricerca o di controllo della qualità e altre applicazioni analitiche, come specificato nella tabella 3 dell’allegato; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. TUS –conversione in Legge del Decreto Lavoro Legge n. 85 del 3 luglio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”. Con la conversione in Legge del Decreto, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 81/2008, di seguito la sintesi: - confermata la modifica all’articolo 18 (comma 1, lettera a) - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: prevista la nomina del medico competente non solo quando sono presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi; - confermata la modifica all’articolo 21 (comma 1, lettera a) - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi: i lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili). Le opere provvisionali sono regolate all’art. 112 (idoneità delle opere provvisionali). In pratica la norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere. - confermata la modifica all’articolo 25 (comma 1, nuova lettera e-bis e n-bis) - Obblighi del medico competente: vengono introdotti due nuovi obblighi, quello di ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro, per tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità e quello di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni. Sono previste delle sanzioni in carico al Medico competente; - confermata la modifica all’articolo 37 (comma 2, nuova lettera b-bis) - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: il futuro Accordo Stato Regioni per la formazione oltre ad individuare i contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione), dovrà anche monitorare l’efficacia sia del nuovo Accordo, sia sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti; - confermata la modifica all’articolo 71 (sostituito il comma 12) - Obblighi del datore di lavoro nell'uso delle attrezzature di lavoro: “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente” e non più alla struttura pubblica titolare della funzione, come prevista dalla precedente formulazione; - confermata la modifica all’articolo 72 (sostituito il comma 2) - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso: “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”. Sono previste delle sanzioni in carico al venditore, al noleggiatore o al concedente in uso; - confermata la modifica all’articolo 73 (nuovo comma 4-bis) - Informazione, formazione e addestramento: “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”. - confermata la modifica all’articolo 87 (comma 2) – Sanzioni: aggiunta la sanzione relativa al mancato rispetto dell’art. 73, comma 4-bis. RADIAZIONI IONIZZANTI – emergenze radiologiche Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2022 “Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri generici per l’adozione di misure protettive da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”. Con il Decreto si determinano: - i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari, come previsto dall’art. 172 comma 7 del D. Lgs. n.101/2020, che regola la materia; - i criteri da adottare per le misure protettive da inserire nei piani di emergenza radiologica, previsti al Titolo XIV, Capo I, del D. Lgs. n.101/2020. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – ratifica di due Convenzioni sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro Legge n. 84 dell’8 giugno 2023 “Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006”. Con la Legge vengono ratificate due convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro che stabiliscono principi fondamentali e misure di tutela minimali: - la Convenzione 187/2006 prevede che ogni Paese ratificante si impegni appieno per tutelare, nel proprio ordinamento, il diritto alla salute e alla sicurezza di ogni lavoratore, con una serie di direttrici fondamentali; - la Convenzione 155/1981 fissa, ulteriori interventi di tutela, tra cui il principio di autotutela del lavoratore in caso di pericolo imminente e grave per la vita o la salute. ANTINCENDIO – regola tecnica degli impianti di produzione idrogeno Decreto del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2023 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio”. Le norme del decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso. Previa valutazione del rischio, si può applicare anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da queste. Si applica a: - impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi (cosiddetti elettrolizzatori); - i relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso di nuova realizzazione o esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall’intervento. In vigore dal 21 agosto 2023. DAE – criteri e delle modalità per l'installazione Decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 “Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defribillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116”. Il Decreto definisce i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, come richiesto dalla Legge n. 116 del 4 agosto 2021. Il Decreto prevede: - nell’allegato A i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori e i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE; - nell’allegato B la apposita segnaletica per l’indicazione dei defibrillatori. MICROCLIMA – misure urgenti per le ondate di calore Decreto Legge n. 98 del 28 luglio 2023 “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”. Con il Decreto vengono adottate nuove misure a tutela dei lavoratori dopo le eccezionali ondate di calore registrate nel mese di luglio 2023. Il testo prevede: - per il settore edile, lapideo e delle escavazioni la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche relativamente al periodo luglio – dicembre 2023; - per gli operai agricoli viene introdotta la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno, stabilita dalla vigente normativa; - è previsto che i Ministeri del lavoro e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del D. Lgs. 81/2008. È previsto inoltre che tali intese vengano successivamente recepite dai Ministeri con proprio decreto. MICROCLIMA – rischio legato ai danni da calore L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056 del 13 luglio 2023 “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”. In considerazioni delle attuali condizioni climatiche, INL ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità di tutelare i lavoratori e le lavoratrici sui rischi legati ai danni di calore, sia in fase di vigilanza ispettiva che in occasione delle attività di informazione e prevenzione da rivolgere ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori. Rispetto alla valutazione del rischio da calore, che richiede da parte del datore di lavoro l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e protezione, la comunicazione dell’INL richiama ai seguenti strumenti e metodologie: - la sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici (PAF); - la sezione “Stress termico” dell’INAIL; - il Sito internet “Worklimate”; - la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo” dell’INAIL (ed. 2022); - la pubblicazione “Heat at work – Guidance for workplaces” (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro) dell’EU-OSHA. Nel caso di temperature elevate (oltre i 35° centigradi) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, resta ferma la possibilità da parte delle aziende di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo” e poter sospendere o ridurre, quindi, l’attività lavorativa. Si precisa, comunque, che indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. Infine, nella nota si ricorda che gli ispettori degli Uffici interregionali e territoriali possono procedere alla sospensione dell’attività lavorativa nei casi in cui si osservi una carenza della valutazione del rischio da calore (ove applicabile) e delle misure di prevenzione e protezione previste, ove invece previste e che, coerentemente, la ripresa delle lavorazioni interessate dovrà essere condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio. MICROCLIMA – Regione Campania. Disposizioni in materia di attività lavorative nel settore agricolo Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 20 luglio 2023 “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole”. Con efficacia immediata (20 luglio 2023) e fino al 31 agosto 2023, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania: - è fatto divieto di lavoro nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO"; - l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – direttiva “whistleblowing” regolamento e linee guida - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delibera n. 301 del 12 luglio 2023 “regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24”. Il Regolamento chiarisce le modalità per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, fornendo indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui l’ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delibera n. 311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”. Adottate le nuove Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Le Linee guida contengono in particolare le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e sono un supporto per orientare gli enti sia pubblici che privati nella strutturazione e gestione dei propri canali e modelli organizzativi interni. - Circolare INPS n. 64 del 13/07/2023 “Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Disposizioni attuative”. La circolare ricorda che le nuove tutele trovano applicazione anche qualora la denuncia o la segnalazione avvenga a rapporto giuridico ancora non avviato, come nelle fasi di selezione o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico. Nello specifico il dipendente dell'Istituto che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in regione del proprio rapporto di servizio, può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante un 'apposita procedura informatica accessibile dall' intranet. Il dipendente può effettuare una segnalazione all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ) se, al momento della segnalazione, sia già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito. Può procedere con la segnalazione esterna anche quando vi siano fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. REACH – scadenza della formazione sull’uso sicuro dei diisocianati Con il Regolamento (UE) n. 2020/1149, è stata introdotta la restrizione n. 74 relativa ai diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata. Secondo tale restrizione, è possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, solo a queste condizioni: - la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o in alternativa - il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. La formazione può essere erogata anche in modalità on-line e deve essere ripetuta ogni 5 anni, a seconda degli utilizzi, sono previste tre tipologie di formazione: - formazione di base che riguarda tutti gli usi; - formazione di livello intermedio per i seguenti usi: manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo; applicazione con pennello; applicazione per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione; - formazione avanzata per: manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); applicazioni per fonderie; manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione. RLS – nomina e unità produttive Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 4/2023 del 26/06/2023 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D. Lgs. 81/2008”. COBAS - Lavoro Privato, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare: - Il comma 2 prevede che in tutte le aziende o unità produttive, sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede? - Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda” La Commissione ritiene che la normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati. EU-OSHA - Calore sul lavoro Pubblicata sul sito dell’EU-OSHA “Calore sul lavoro – Linee guida per i luoghi di lavoro”. Lo stress da calore è un rischio per i lavoratori sia all'interno che all'esterno in tutti i settori. La sua gravità dipende dal luogo di lavoro, ma anche da caratteristiche individuali come l'età, la salute, lo stato socioeconomico e persino il sesso. Questi fattori devono essere presi in considerazione in misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore. La guida dell’Unione Europea offre per i luoghi di lavoro modi pratici, organizzativi e tecnici, per ridurre e gestire, nonché formare su questo rischio professionale. Vengono inoltre fornite informazioni su quali azioni dovrebbero essere intraprese se un lavoratore inizia a mostrare segni di sofferenza per malattie legate al caldo. INAIL – fibre organiche artificiali utilizzate come sostitutive dell’amianto Pubblicata da INAIL la scheda “Le fibre organiche artificiali utilizzate come sostitutive dell’amianto”. Le fibre organiche artificiali Man-Made Organic Fibers (MMOF) comprendenti le fibre aramidiche, poliacriliche, poliammidiche, poliolefiniche e poliviniliche, sono utilizzate in diversi campi quali sostituti dell’amianto, anche se i loro effetti sulla salute non sono stati ancora completamente valutati e sono tuttora oggetto di studio. La scheda offre una sintesi delle principali proprietà delle MMOF con particolare riguardo alle fibre aramidiche. INAIL – dati infortunistici del settore manifatturiero Il numero Dati INAIL di giugno 2023 presenta i dati sugli infortuni del settore dell’industria alimentare italiana. Nel 2021 sono stati denunciati oltre 11mila infortuni e 33 casi mortali, le professioni più colpite quelle dei panettieri, pasticceri, macellai e pesciaioli. Le attività più colpite sono quelle della lavorazione delle carni (3.249 casi denunciati), della produzione di prodotti da forno (2.749) e dell’industria lattiero-casearia (2.121), che insieme raccolgono il 73% degli infortuni e 19 decessi. Le professioni più coinvolte sono quelle dei panettieri e pasticceri (17% delle denunce), macellai e pesciaioli (14%), operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali (11%) e commessi, personale addetto all’imballaggio e al magazzino, facchini e addetti allo spostamento di merci, con circa il 10% complessivamente. INAIL – processi di sanificazione nel post pandemia Pubblicata da INAIL “La sanificazione nel post pandemia. La standardizzazione dei processi”. Il documento ha un duplice obiettivo: - da una parte riconoscere la Sanificazione quale elemento di primaria importanza non solo in relazione all’emergenza pandemica da SARS CoV-2 ma come “prassi standard” di prevenzione della diffusione delle malattie infettive sul lavoro. Un argomento che offre spunti di approfondimento, in relazione all’igiene dei luoghi di lavoro nonché alla salute e sicurezza sia dei lavoratori in generale sia degli operatori impegnati nelle pulizie e sanificazioni aziendali; - dall’altra parte, la pubblicazione che non ha carattere di obbligatorietà, vuole rappresentare un documento guida sulle attività di sanificazione e si rivolge sia ai datori di lavoro che intendono effettuare le attività di sanificazione internamente sia alle imprese di pulizia a cui viene esternalizzato il servizio. INAIL – rischio di esposizione professionale al cristallino Pubblicata da INAIL la scheda “Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino – indicazioni operative per gli operatori coinvolti in procedure interventistiche” che presenta una sintesi delle attività di studio biennale (BRIC 2019 – ID 45) che è stata dedicata da un gruppo specifico multicentrico alla valutazione della dose al cristallino degli operatori coinvolti in diverse procedure di radiologia interventistica, con particolare attenzione ai primi operatori nelle procedure cardiologiche. NORME TECNICHE – Disaster Manager Norma Tecnica UNI 11656:2023 “Attività professionali non regolamentate – Professionista della protezione civile (Disaster Manager) – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità” La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del professionista della protezione civile il Disaster Manager. I requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). NORME TECNICHE – Gestione rifiuti radioattivi Norma Tecnica UNI 11918:2023 “Gestione rifiuti radioattivi - Rifiuti prodotti da settore medico sanitario, industriale e di ricerca - Caratterizzazione e gestione” La norma definisce i criteri principali e le linea guida per una corretta gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi e delle sorgenti sigillate dismesse, prodotte nell'ambito di pratiche, autorizzate all'uso di sorgenti radioattive, nei settori medico-sanitario, industriale e di ricerca, al di fuori di impianti nucleari di potenza e di ricerca, per il trattamento di combustibili irraggiati, per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari. NORME TECNICHE – Vibrazioni meccaniche Norma Tecnica UNI ISO 20816-3:2023 “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di potenza superiore a 15 kW e operante a velocità comprese tra i 120 r/min e i 30 000 r/min” La norma specifica i requisiti generali per valutare la vibrazione di vari tipi di macchine industriali accoppiate con potenza superiore a 15 kW e operanti a velocità comprese tra i 120 r/min e i 30 000 r/min quando le misurazioni sono effettuate in opera. Sono fornite linee guida per applicare i criteri di valutazione per misurazioni effettuate su parti non rotanti e rotanti in normali condizioni di utilizzo. NORME TECNICHE – Valvole di sicurezza Norma Tecnica UNI 10197:2023 “Valvole di sicurezza: procedure di prova e requisiti dei banchi di prova” La norma specifica le procedure per le prove da eseguire sulle valvole di sicurezza finalizzate al controllo della pressione di taratura, della tenuta della sede e, ove applicabile, della tenuta in contropressione. Inoltre, la norma fornisce le caratteristiche dei banchi per l'esecuzione delle prove. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-giugno-2023-3155 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 06/2023 AMBIENTE REACH – modifiche al regolamento per sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell'8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni. Con il Regolamento viene aggiornato l'elenco delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 dell'Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (recepimento delle sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692), per le quali è vietata l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico (e le relative miscele al di sopra di determinate concentrazioni). Sono state inserite diverse sostanze definite come cancerogene di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo, e sostanze definite come tossiche per la riproduzione di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospetta che possano nuocere alla fertilità o al feto. Il Regolamento, entra in vigore dal 29 giugno 2023, si applica dal 01 dicembre 2023 per alcune tipologie di sostanze citate nello stesso. REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC Il 14 giugno 2023, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo n. 2 nuove sostanze all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification). Le sostanze inserite sono: Sostanza CAS / EC Proprietà di pericolo Utilizzi Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 75980-60-8/ 278-355-8 Tossico per la riproduzione (articolo 57c) Inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, gessi, argilla da modellare Bis(4-chlorophenyl) sulphone 80-07-9/ 201-247-9 vPvB – (sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) Fabbricazione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) e 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) Pubblicate il 12 ed il 13 giugno 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --) e 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):  per formulazione e riempimento in relazione a soluzioni tampone contenenti 4-tert-OPnEO per la produzione e l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;  per formulazione e riempimento in relazione a soluzioni tampone contenenti 4-NPnEO per la produzione e l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;  per uso industriale di 4-tert-OPnEO nella purificazione del materiale biologico e nel blocco di legami non specifici per l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;  per uso professionale a valle di 4-tert-OPnEO nella purificazione del materiale biologico e nel blocco di legami non specifici per l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita con impatto normativo appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;  per formulazione di soluzioni di 4-tert-OPnEO nei siti europei da utilizzare come prodotti di laboratorio. I prodotti di laboratorio sono utilizzati come soluzioni intermedie per la preparazione di prodotti di laboratorio finiti (prodotti finiti) o nel corso della loro produzione;  per uso di 4-tert-OPnEO nel processo produttivo come tampone di lavaggio utilizzato per la creazione di particelle per immunodosaggio nell'ambito della diagnostica in vitro;  per uso a valle di prodotti di laboratorio clinico contenenti 4-tert- OPnEO che richiedono la registrazione, la concessione di licenze, l'approvazione e il monitoraggio da parte delle autorità sanitarie con sede nel paese, progettati per essere utilizzati in strumenti e test di laboratorio specifici per la chimica clinica, l'immunologia, l'ematologia e la citometria a flusso; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) Pubblicate il 16 ed il 22 giugno 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):  per uso industriale per l’inattivazione del virus nella produzione di andexanet alfa per il trattamento di pazienti adulti trattati con un inibitore diretto del fattore Xa (FXa) quando è necessaria l’inversione della terapia anticoagulante a causa di emorragie potenzialmente fatali o incontrollate;  inattivazione del virus nel processo di produzione delle immunoglobuline derivate dal plasma; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. GAS EFFETTO SERRA – riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il Regolamento stabilisce che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dall’uso di carburanti derivanti da carbonio riciclato sia di almeno il 70%. In allegato è inoltre definita la metodologia di calcolo delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato. RIFIUTI – tracciabilità e registro elettronico nazionale Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 4 aprile 2023 “Regolamento recante: Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". RenTRi, il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, entra in vigore il 15 giugno 2023 (ma è previsto un lungo periodo transitorio per le iscrizioni alla piattaforma digitale a partire da dicembre 2024 e sino a febbraio 2026) ed avrà come obiettivo la raccolta e la disponibilità in formato digitale dei dati relativi ai rifiuti generati e gestiti dai soggetti tenuti a iscriversi. Il nuovo regolamento definisce:  i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;  le modalità di iscrizione al Rentri e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;  il funzionamento del Rentri, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti;  le modalità per la condivisione dei dati del Rentri con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra) al fine del loro inserimento nel catasto di cui all’articolo 189 del D. Lgs. 152/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al Rentri, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall’articolo 189, commi 8 e 9, del D. Lgs. 152/2006;  le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;  le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;  le modalità di accesso ai dati del Rentri da parte degli organi di controllo;  le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del D. Lgs. 152/2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario. RIFIUTI – disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 116/2020 Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 213 del 23 dicembre 2022 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. Dal 16 giugno 2023 sono in vigore le disposizioni del Decreto che apporta modifiche dirette al D. Lgs. 152/2006 su rifiuti e imballaggi. Le modifiche principali riguardano la parte IV del testo unico ambientale:  Responsabilità estesa del produttore (Art.1)  Gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (art.2)  Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti (art. 3)  Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 4)  Semplificazioni per il recupero di rifiuti (art. 5)  Gestione degli imballaggi (art. 6)  Gestione di particolari categorie di rifiuti (art. 7)  Elenco dei rifiuti (art. 8)  Sistema sanzionatorio (art.9): dal 1 gennaio obbligo etichettatura degli imballaggi. EMISSIONI IN ATMOSFERA – emissioni odorigene di impianti ed attività Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 309 del 28 giugno 2023 “Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”. Il Decreto contiene gli indirizzi per la limitazione delle emissioni odorigene degli impianti di cui all’articolo 272 bis, del D. Lgs. 152/2006. Gli indirizzi si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione alle emissioni in atmosfera ordinaria o in deroga e in via indiretta come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria per l'autorizzazione delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Gli indirizzi si applicano anche ai casi in cui l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sia assorbita nell'AUA o in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di impianti a fonti rinnovabili). In generale, gli indirizzi costituiscono un riferimento utile da usare in sede di tutte le verifiche ed autorizzazioni ambientali che considerino le emissioni in atmosfera, quindi anche per la VIA o lo screening. Resta ferma l’autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela. Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo. TUA – nuovo allegato rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti Decreto Legge N. 57 del 29 maggio 2023 “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”. Fra le novità più rilevanti del Decreto si segnalano:  la modifica del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006): è stato aggiunto all’allegato I-bis (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima PNIEC) alla parte seconda, dopo il punto 3.2.1 è inserito il: “3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione“;  a partire dal 30 maggio 2023, l’autorizzazione per la costruzione ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza;  Il DL 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di energia ed autorizzazioni impianti“, è modificato all’art. 5. Nello specifico, possono essere nominati uno o più Commissari straordinari di Governo, non solo per la realizzazione, ma per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente. TUA – disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica Legge n. 68 del 13 giugno 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”. La Legge contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica che vanno a modificare gli articoli 8 e 27 ter del D. Lgs. 152/2006 come segue:  l’art. 8, istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ma anche di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell’allegato II alla parte seconda della presente Legge;  all’art. 27-ter, viene inserito un nuovo comma 1-bis, che stabilisce che sono soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell’Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell’allegato III alla parte seconda della presente Legge;  in sede di conversione si confermano le precedenti modifiche in tema fanghi, si ricorda che l’art. 9 ha aggiunto le parole “comunque solo” all’art. 127 del TUA (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) dissipando ogni dubbio sul fatto che ai fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue si applichi la disciplina dei rifiuti solo e soltanto al termine dell’intero processo di trattamento. RIFIUTI – gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali Decreto del Ministero della Salute del 9 maggio 2023 “Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”. Il Decreto riguarda i rifiuti alimentari di origine animale intesi come i residui dell’alimento costituito da sottoprodotti di origine animale e di prodotti da essi derivanti, formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi non facenti parte dell’UE, del quale il detentore abbia l’obbligo di disfarsi, conferiti dal comandante di una nave o di un aereo, classificati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nella categoria 1; i rifiuti alimentari di origine non animale che siano venuti a contatto con rifiuti alimentari di origine animale provenienti da Paesi extra UE; i rifiuti alimentari provenienti da Paesi UE che siano riuniti o venuti a contatto con i rifiuti elencati precedentemente. In ogni fase della gestione di tali rifiuti, compresa l’eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata qualsiasi dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale. Dal luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i rifiuti devono essere trasportati utilizzando appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani non pericolosi, riportando l’indicazione “materiale di categoria 1 destinato solo allo smaltimento”. Tali rifiuti devono essere smaltiti mediante una delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1069/2009. SOSTANZE PERICOLOSE – la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POPs) Comunicato del Ministero degli Affari Esteri del 27 giugno 2023 “Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001”. Con il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è perfezionata la procedura prevista per l’entrata in vigore della Convezione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. La ratifica è stata autorizzata con Legge n. 93 del 12 luglio 2022. In conformità al suo art. 26.2, la Convenzione è entrata in vigore il 28 dicembre 2022. ORGANIZZAZIONE GENERALE – nuovi compiti ispettivi in campo ambientale attribuiti all’Arma dei Carabinieri Legge n. 74 del 21 giugno 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. Nella Legge viene stabilito che l’Arma dei Carabinieri eserciti anche le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare. Viene inoltre disposto che i Carabinieri, nell’esercizio della funzione di polizia ambientale, svolgano attività ispettive ed i criteri delle ispezioni ambientali negli impianti e le competenze del personale ispettivo vengano stabiliti attraverso decreti del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. ORGANIZZAZIONE GENERALE – Linee guida per eventi sportivi sostenibili Linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 giugno 2023 “Linee guida per eventi sportivi sostenibili”. Pubblicate le linee guida per l’organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale, che vogliono essere un documento di indirizzo per guidare e supportare gli attori coinvolti nell’organizzazione degli eventi sportivi, affinché si concentrino sull’adozione di misure, pratiche e azioni che abbiano un minore impatto sulla natura e sull'ambiente. Vengono individuati i seguenti dieci campi d’azione e, per ciascuno di essi, vengono suggeriti accorgimenti e strategie per ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi e aumentarne la sostenibilità:  Energia.  Acqua.  Gestione rifiuti.  Prodotti e servizi.  Mobilità/trasporto.  Comunicazione.  Certificazione ambientale.  Strumenti di misurazione per rilevare l'impronta di carbonio.  Gestione della sostenibilità.  Lo sport all'aria aperta: ambiente e natura. RIFIUTI – Regione Veneto. Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023 Deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 9 maggio 2023 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Regolamento (CE) 1907/2006 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) e CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio). Recepimento del "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2023" e approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023". Con la Deliberazione vengono approvati:  il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2023", contenuto nell' "Allegato A";  il "Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023" contenuto nell' "Allegato B". VIA – Regione Veneto. Procedure semplificate per il rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ad esclusivo uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 19 giugno 2023 “Semplificazione e coordinamento della procedura di Valutazione d'impatto ambientale con la procedura di rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ad esclusivo uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica. LR n. 12/2009, articolo 17 bis, DGR n. 14/2022. LR n. 4/2016, Articolo 13, DGR n. 1020/2016, RD n. 1775/1933”. La Deliberazione finalizzata alla semplificazione e al coordinamento della procedura di Valutazione d’impatto ambientale con la procedura di rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica ad esclusivo uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica approva:  la modalità per il rilascio delle concessioni di derivazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 17bis della legge regionale n. 12/2009, censite negli Allegati alla DGR n. 488/2022 e 1608/2022, sulla base dell'esame del Comitato tecnico regionale VIA, svolto ai sensi dell'art. 13 della LR 4/2016, nell'ambito della procedura attivata ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, per gruppi di derivazioni che gravitano sul medesimo corso d'acqua oppure per gruppi di fonti tra loro collegate;  la disciplina di dettaglio del procedimento coordinato;  le semplificazioni nella procedura finalizzata al rilascio del rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua irrigua esercitate dai Consorzi di bonifica da parte delle U.O. Genio Civile;  i contenuti della Relazione Illustrativa ambientale, a supporto delle domande di concessione di derivazione presentate;  i contenuti dello schema di disciplinare tipo di concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo, comprensivo degli eventuali servizi ecosistemici correlati;  l'elenco dei 28 gruppi di concessioni di derivazione;  lo schema del Piano di gestione della siccità da elaborare da parte dei Consorzi. RIFIUTI – Regione Piemonte. Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2023 Determinazione del Dirigente della Regione n. 955 del 3 maggio 2023 “Applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP). Attività di controllo nell'anno 2023". Con la Deliberazione vengono recepiti:  il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2023 proposto dal Ministero della Salute ";  le attività di controllo per l’anno 2023, contenute nell’allegato A. AIA – Regione Lombardia. Indicazioni sull’utilizzo dell’applicativo per le richieste di voltura Decreto del Dirigente della Regione n. 8638 del 9 giugno 2023 “Indicazioni su modalità e tempistiche di utilizzo di specifiche funzionalità dell’applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e sulla messa a disposizione della modulistica digitale per le richieste di voltura”. La delibera stabilisce che:  a partire dal 01/07/2023, l’utilizzo della funzione “Piano di Monitoraggio” diventi vincolante per le Autorità Competenti (Regione, Province/Città Metropolitana di Milano) per la chiusura dei procedimenti autorizzativi gestiti tramite il Servizio AIA sulla Piattaforma Procedimenti secondo le modalità indicate nell’Allegato 1;  a partire dal 01/07/2023, il caricamento a sistema del provvedimento finale diventi vincolante per le Autorità Competenti (Regione, Province/Città Metropolitana di Milano) per la chiusura dei procedimenti autorizzativi gestiti tramite il Servizio AIA sulla Piattaforma Procedimenti;  la messa a disposizione, a partire dal 01/07/2023, in modo non vincolante, della modulistica digitale per la presentazione delle richieste di voltura delle Autorizzazioni Integrate Ambientali riportata nell’Allegato 2, con alcune indicazioni finalizzate al relativo utilizzo tramite il Servizio AIA sulla Piattaforma Procedimenti;  che, a partire dal 01/01/2024, l’utilizzo della suddetta modulistica digitale per la presentazione delle richieste di voltura delle Autorizzazioni Integrate Ambientali riportate nell’Allegato 2 diventi vincolante. RICREA – riciclo degli imballaggi in acciaio 2022 RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio (uno dei 7 consorzi di filiera del Sistema CONAI), rende noto che nel 2022 sono state avviate al riciclo 418.091 tonnellate di imballaggi in acciaio pari all’80,6% dell’immesso al consumo. L’Italia si conferma un’eccellenza a livello europeo per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, con un tasso di riciclo che supera ampiamente l’obiettivo per il 2025 (70%) e raggiunge addirittura l’80% fissato per il 2030 dall’Unione Europea. SICUREZZA REACH – modifiche al regolamento per sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell'8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni. Con il Regolamento viene aggiornato l'elenco delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 dell'Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 (recepimento delle sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692), per le quali è vietata l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico (e le relative miscele al di sopra di determinate concentrazioni). Sono state inserite diverse sostanze definite come cancerogene di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo, e sostanze definite come tossiche per la riproduzione di categoria 2, ovvero sostanze di cui si sospetta che possano nuocere alla fertilità o al feto. Il Regolamento, entra in vigore dal 29 giugno 2023, si applica dal 01 dicembre 2023 per alcune tipologie di sostanze citate nello stesso. REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC Il 14 giugno 2023, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo n. 2 nuove sostanze all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification). Le sostanze inserite sono: Sostanza CAS / EC Proprietà di pericolo Utilizzi Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 75980-60-8/ 278-355-8 Tossico per la riproduzione (articolo 57c) Inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, gessi, argilla da modellare Bis(4-chlorophenyl) sulphone 80-07-9/ 201-247-9 vPvB – (sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) Fabbricazione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) e 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) Pubblicate il 12 ed il 13 giugno 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --) e 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):  per formulazione e riempimento in relazione a soluzioni tampone contenenti 4-tert-OPnEO per la produzione e l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;  per formulazione e riempimento in relazione a soluzioni tampone contenenti 4-NPnEO per la produzione e l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;  per uso industriale di 4-tert-OPnEO nella purificazione del materiale biologico e nel blocco di legami non specifici per l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;  per uso professionale a valle di 4-tert-OPnEO nella purificazione del materiale biologico e nel blocco di legami non specifici per l’uso in kit diagnostici in vitro e kit di scienze della vita con impatto normativo appartenenti ai gruppi di prodotti «preparazione di campioni», «PCR» e «sequenziamento»;  per formulazione di soluzioni di 4-tert-OPnEO nei siti europei da utilizzare come prodotti di laboratorio. I prodotti di laboratorio sono utilizzati come soluzioni intermedie per la preparazione di prodotti di laboratorio finiti (prodotti finiti) o nel corso della loro produzione;  per uso di 4-tert-OPnEO nel processo produttivo come tampone di lavaggio utilizzato per la creazione di particelle per immunodosaggio nell'ambito della diagnostica in vitro;  per uso a valle di prodotti di laboratorio clinico contenenti 4-tert- OPnEO che richiedono la registrazione, la concessione di licenze, l'approvazione e il monitoraggio da parte delle autorità sanitarie con sede nel paese, progettati per essere utilizzati in strumenti e test di laboratorio specifici per la chimica clinica, l'immunologia, l'ematologia e la citometria a flusso; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) Pubblicate il 16 ed il 22 giugno 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (num. CE: --, num. CAS: --):  per uso industriale per l’inattivazione del virus nella produzione di andexanet alfa per il trattamento di pazienti adulti trattati con un inibitore diretto del fattore Xa (FXa) quando è necessaria l’inversione della terapia anticoagulante a causa di emorragie potenzialmente fatali o incontrollate;  inattivazione del virus nel processo di produzione delle immunoglobuline derivate dal plasma; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. MACCHINE – Nuovo Regolamento Macchine 2023 che andrà a sostituire la direttiva macchine 2006/42/CE Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Il nuovo regolamento macchine è coerente con altre direttive tipicamente applicabili alle macchine, quali la direttiva bassa tensione 2014/35/UE e la direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e si applica anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, quali:  quelle effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;  che non sono previste o pianificate dal fabbricante;  che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l’adozione di ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica. Il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti. Nel Regolamento sono state introdotte le figure dell’importatore e del distributore:  l’importatore è il soggetto che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto proveniente da un paese terzo, deve assicurarsi che il fabbricante abbia portato a termine le appropriate procedure per la valutazione della conformità del prodotto e deve indicare sul prodotto il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, di fatto, l’importatore è responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona;  il distributore è un soggetto, diverso dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto, deve verificare che il prodotto sia correttamente identificato (compresi i riferimenti del fabbricante e dell’eventuale importatore) e accompagnato dalla documentazione necessaria e nella dovuta diligenza nel trasporto e conservazione del prodotto in modo da non comprometterne la conformità ai requisiti di sicurezza. I componenti di sicurezza (compresi i componenti digitali, compreso il software) rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine e, come tali, devono essere marcati CE. La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita nel nuovo regolamento macchine da una dichiarazione di conformità UE. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti. Il nuovo regolamento macchine verrà applicato a partire dal 14 gennaio 2027, ovvero 42 mesi dopo la data di entrata in vigore, e in pari data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE. RADIAZIONI IONIZZANTI – procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 60 del 17 maggio 2023 “Modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati”. Il Decreto indica il calendario degli esami, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 138 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e di cui al Decreto del 4 maggio 2022 - Attuazione dell’articolo 138, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. RADIAZIONI IONIZZANTI – procedure per l'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 61 del 19 maggio 2023 “Modalità di iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione”. Il Decreto indica i requisiti di iscrizione nell’elenco professionale degli esperti di radioprotezione e la loro formazione e gli esami di abilitazione con il richiamo alla normativa nazionale (D. Lgs. 101/2020) e ministeriale (DM 9 agosto 2022 e sue successive modifiche) aggiornata. DAE – protocollo per l’utilizzo Decreto del Ministero della Salute del 18 maggio 2023 “Adozione del protocollo recante Istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza”. Con il Decreto Ministeriale viene adottato il Protocollo con le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso del DAE. Al Protocollo si devono adeguare le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 che sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza. Il Protocollo contiene le istruzioni che l’operatore del sistema di emergenza sanitaria “118” dovrà effettuare da remoto con il soccorritore:  valutazione dello stato di coscienza;  valutazione dell’attività respiratoria;  istruzioni per l’attività cardiopolmonare;  uso del defibrillatore semiautomatico o automatico. ATTREZZATURE DI LAVORO – quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 76 del 20 giugno 2023 “quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ANTINCENDIO – modulistica per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES Circolare del Ministero dell’interno n. 9663 del 23 giugno 2023 “Modulistica di presentazione delle valutazioni progetto e delle segnalazioni certificate di inizio attività, previste dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES”. Con la circolare, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato la nuova modulistica per la presentazione delle valutazioni progetto (art. 3) e della SCIA (art. 4 del DPR 151/2011), da utilizzare per i procedimenti di prevenzione incendi attinenti agli interventi e gli impianti che beneficiano del regime previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o che siano inserite nelle Zone Economiche Speciali (ZES). La nuova modulistica in vigore dal 3 luglio 2023. INAIL – tutela infortunistica degli RLS Circolare Inail n. 23 del 1 giugno 2023 “Tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell'esercizio delle loro attribuzioni”. La circolare ricorda che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro. Chiarisce quindi che ogni evento lesivo nell’esercizio delle funzioni o delle funzioni collegate, che interessi RLS aziendali, di unità produttiva, RLST e RSLPP è da considerarsi infortunio in occasione di lavoro e con tutela assicurativa Inail. RLS – corsi di formazione Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 3/2023 del 29 maggio 2023 su un quesito in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del D. Lgs. n. 81/2008. La Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D. Lgs n. 81/08 c. 11 (durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, e, in particolare: se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita. La Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Lombardia. Radon Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/508 del 26 giugno 2023, “Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020”. La Deliberazione:  approva la relazione di ARPA Lombardia «Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia», in allegato 1;  individua il primo elenco, in allegato 2, di Comuni (90) ricadenti in area prioritaria, ossia le aree nelle quali la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq m-3, in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15%. INAIL – guida per una consapevole alimentazione Pubblicato da INAIL l’opuscolo “Guida per una consapevole alimentazione. Mi proteggo mangiando”, nasce per essere uno strumento di promozione della salute dei lavoratori e costituisce inoltre un contributo per una riflessione su alcuni aspetti psicologici che incidono sull’assunzione di cibo. Si tratta in pratica di diario in cinque tappe per aiutare a seguire un’alimentazione consapevole. INAIL – open data infortuni del primo quadrimestre 2023 Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL entro il mese di aprile sono state 187.324 (-26,4% rispetto ad aprile 2022), 264 delle quali con esito mortale (+1,1%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 23.869 (+23,8%). Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, ciò premesso, nel primo quadrimestre di quest’anno si registra complessivamente, rispetto all’analogo periodo del 2022, una decisa riduzione delle denunce di infortunio (dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da COVID-19), un lieve aumento di quelle mortali (salgono gli infortuni “tradizionali” in occasione di lavoro) e una crescita delle malattie professionali. INAIL – prevenzione incendi nei luoghi di lavoro Pubblicata da INAIL “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro”. Il documento tecnico è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 139/2006” (Codice di prevenzione incendi). Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il DM 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale. INAIL – prevenzione reati Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 231/01 Pubblicata da INAIL “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01” finalizzate ad indicare modalità per monitorare e misurare tali rischi attraverso la declinazione di specifiche modalità operative conformi alla UNI ISO 45001:18. Le Linee di indirizzo rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti. Contestualmente, vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art. 25 septies del D. Lgs. 231/01. INAIL – analisi dei rischi delle centrali idroelettriche Pubblicata da INAIL la scheda “Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche” che offre un approfondimento sulla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori delle centrali idroelettriche. INAIL – dati infortunistici del settore manifatturiero Il numero Dati INAIL di maggio 2023 presenta i dati sugli infortuni del settore manifatturiero. Dopo il forte calo del 2020, nel 2021 le denunce di infortunio sul lavoro nell’industria manifatturiera, sono aumentate del 17,1%, rimanendo comunque su livelli inferiori rispetto al triennio 2017-2019. Nello stesso periodo i decessi hanno fatto registrare una contrazione di 40 denunce, ma sul dato del 2020 hanno pesato molto di più le morti legate alle infezioni da Covid-19 di origine professionale. Le 208 vittime del 2021, infatti, sono in linea con il dato medio del triennio pre-pandemia. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro Norma Tecnica UNI ISO 45002:2023 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Linee guida generali per l'attuazione della UNI ISO 45001:2018” La norma fornisce una guida per l'adozione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) che può aiutare le organizzazioni ad essere conformi alla UNI ISO 45001:2018. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 15725:2023 “Applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione: Principio delle norme EXAP e dei rapporti EXAP” La norma fornisce le procedure per la preparazione di norme e rapporti in seguito al processo di applicazione estesa (EXAP) utilizzando i risultati delle prove di reazione al fuoco, delle prove di resistenza al fuoco e delle prove di esposizione al fuoco esterno del tetto effettuate per la classificazione al fuoco di prodotti e famiglie di prodotti in conformità alle varie parti della UNI EN 13501. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 12259-13:2023 “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 13: Sprinkler ESFR” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli sprinkler ESFR. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 13501-2:2023 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco e/o controllo dei fumi, esclusi i sistemi di ventilazione” La norma specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa. NORME TECNICHE – Apparecchiature per saldatura a gas Norma Tecnica UNI EN ISO 15615:2023 “Apparecchiature per saldatura a gas - Sistemi di distribuzione dell'acetilene per saldatura, taglio e processi connessi - Requisiti di sicurezza per i dispositivi alta pressione” La norma stabilisce le caratteristiche generali, i requisiti e le modalità di prova per i dispositivi situati dal lato alta pressione dei sistemi di distribuzione dell'acetilene fino a 2,5 MPa (25 bar) come definito nella ISO 14114. La norma non si applica alle tubazioni ad alta pressione, ai tubi flessibili ad alta pressione o ai riduttori di pressione. NORME TECNICHE – Apparecchi di cottura Norma Tecnica UNI EN 30-1-2:2023 “Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 1-2: Sicurezza: Apparecchi con forni a convezione forzata” La norma definisce le caratteristiche specifiche costruttive ed operative, nonché i requisiti e i metodi di prova per la sicurezza e la marcatura, per apparecchi di cottura domestici che hanno forni a convezione forzata e/o grill che utilizzano gas combustibile, di cui alla UNI EN 437. NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-12:2023 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte12: Tenonatrici/profilatrici” La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per i veicoli stazionari, caricati e scaricati manualmente. NORME TECNICHE – Nastri trasportatori Norma Tecnica UNI EN ISO 583:2023 “Nastri trasportatori con carcassa tessile - Spessore totale del nastro e spessore degli elementi costitutivi - Metodi di prova” La norma specifica i metodi di prova per la determinazione dello spessore totale del nastro e dello spessore degli elementi costitutivi dei nastri trasportatori a carcassa tessile. NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche Norma Tecnica UNI EN 13480-3:2023 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo” La norma specifica le modalità di progettazione e di calcolo per i sistemi di tubazioni industriali metalliche, inclusi i supporti trattati dalla UNI EN 13480-1. NORME TECNICHE – Macchine agricole Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-6:2023 “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi” Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-17:2023 “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 17: Raccoglitrici di ortaggi a radice o tubero” Norma Tecnica UNI EN ISO 17962:2023 “Macchine agricole - Seminatrici - Riduzione al minimo degli effetti ambientali dell'emissione della ventola dei sistemi pneumatici” Norma Tecnica UNI EN ISO 10758:2023 “Macchine agricole - Scavafossi - Sicurezza” Le norme specificano rispettivamente:  i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di irroratrici agricole di fitofarmaci e per la distribuzione di concimi liquidi, portate, semiportate, trainate e semoventi;  i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di macchine per la raccolta di ortaggi a radice o tubero, trainate, montate o semoventi;  diversi mezzi per la riduzione al minimo degli effetti ambientali dell'emissione dalla ventola dei sistemi in depressione delle seminatrici pneumatiche utilizzate per la semina di semi conciati;  i requisiti di sicurezza e di verifica per il progetto e la costruzione di macchine per lo scavo e la manutenzione di fossi e trincee e contemporanea distribuzione a spaglio del materiale di risulta sulla più ampia superficie possibile. NORME TECNICHE – Macchine forestali Norma Tecnica UNI EN ISO 11850:2023 “Macchine forestali - Requisiti di sicurezza generali” La norma specifica i requisiti di sicurezza generali per le macchine forestali semoventi e per le macchine configurate come macchine forestali. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2023-3154 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 05/2023 AMBIENTE RIFIUTI – modifiche al divieto di uso del piombo nei veicoli fuori uso Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 3 febbraio 2023 “Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso”. Il Decreto aggiorna la voce 8. g) ii), dell’allegato II del D. Lgs. n. 209/2003 (in attuazione di quanto prevede la rettifica apportata dalla Direttiva delegata UE 2020/363). La modifica riguarda la data di scadenza dell’esenzione per il piombo nelle saldature Flip Chip, prevista per i veicoli omologati “prima” del 1 ottobre 2022 e per i pezzi di ricambio, la nuova correzione indica “decorre dal” 1 ottobre 2022. ORGANIZZAZIONE GENERALE – istituzione della cabina di regia SNPS e SNPA Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2023 “Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia”. Il Decreto stabilisce che il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) integrerà le proprie attività con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA). La cabina di regia avrà il compito di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici. Fra questi rischi rientrano quelli associati direttamente o indirettamente a fattori ambientali e climatici, che possono derivare anche da “cambiamenti socio-economici”. RIFIUTI – istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta Legge n. 53 del 10 maggio 2023 “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari”. La Legge istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari che avrà diversi compiti, fra cui: - svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate; - individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all’interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni; - verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell’ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti; - analizzare le cause dell’abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell’ambiente, verificare l’attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell’uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili; - indagare sull’esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti “rifiuti emergenti”; - compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell’economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali; - individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti. Oltre a queste funzioni, si precisa che la Commissione potrà procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. RIFIUTI – Regione Veneto. Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 18 aprile 2023 “Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022. Costituzione del Coordinamento Regionale per l'Economia e lo Sviluppo Circolare (CRESC), del tavolo tecnico per il Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti e del tavolo tecnico di riferimento per gli End of Waste”. In adempimento a quanto previsto dall’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, con la Deliberazione si costituiscono: - il Coordinamento Regionale per l’Economia e lo Sviluppo Circolare (CRESC), finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici delle politiche regionali connesse all’economia circolare; - il Tavolo Tecnico per il Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti; - il Tavolo Tecnico di riferimento per gli End of Waste. AUA – Provincia di Verona. Rinnovo autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga Con la Determinazione n. 1302/2023 del 4 maggio 2023 è stata rinnovata la precedente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006. L’efficacia del provvedimento decorre dal 6 agosto 2023 ed ha durata fino al 5 agosto 2038, pertanto le domande di adesione alle nuove autorizzazioni possono essere presentate dal 6 agosto 2023. Salvo richieste di adeguamento alle nuove condizioni, gli impianti già autorizzati continuano a rispettare le prescrizioni tecniche delle precedenti autorizzazioni fino a naturale scadenza della propria autorizzazione. RIFIUTI – Regione Piemonte. Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI) Deliberazione del Consiglio Regionale n. 277-11379 del 9 maggio 2023 “Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI)”. Con la Deliberazione vengono approvati: - il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI) e il Piano di monitoraggio ambientale (PMA), in allegato 1, (Titolo 1 relativo alla pianificazione sui rifiuti urbani e Titolo 2 relativo alle bonifiche delle aree inquinate e dal Piano di monitoraggio ambientale); - il Rapporto ambientale, la relativa Sintesi non tecnica e la Dichiarazione di sintesi di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del PRUBAI, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 152/2006; - il PRUBAI, con il capitolo 7 “Criteri di localizzazione” sostituisce quanto stabilito dal capitolo 8 “Criteri per la localizzazione degli impianti” del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRRS) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 253-2215. RIFIUTI – Regione Campania. Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 15 maggio 2023 “Modifica ed Integrazione Disciplinare Tecnico approvato con DGRC n. 8 del 15/01/2019. Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg. del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Disciplina autorizzativa per le discariche di rifiuti e relative modifiche”. Con la Deliberazione si dispone sulla documentazione da produrre per l'Autorizzazione Unica rifiuti, di cui all’art. 208 D. Lgs. 152/2006, in relazione agli impianti per i quali occorre procedere all'espropriazione. Viene modificato ed integrato il Disciplinare approvato con DGR n. 8 del 15/01/2019, allegato 1, al paragrafo 1.1 “Documentazione Amministrativa”, punto 1.1.2 come segue: “Copia del titolo di disponibilità dell' area dell'impianto (es: proprietà, locazione, comodato d'uso), debitamente registrato ovvero, per gli impianti pubblici da localizzare in area privata oggetto di procedura espropriativa, dichiarazione del proponente che il rilascio dell'autorizzazione con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio consentirà l'avvio della procedura espropriativa propedeutica alla realizzazione dell'opera”. AMIANTO – SNPA Linea guida per lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio Pubblicate le Linee guida SNPA n. 44/2023 “Linea guida per lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio”. Le Linee guida, nell’ottica di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative dello stesso SNPA e degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale, si prefigge di fornire indicazioni tecniche per la gestione degli interventi in zone interessate dalla presenza di formazioni ofiolitiche (Pietre verdi) o comunque interessate dalla presenza di materiali fibrosi naturali. Tali indicazioni derivano dalle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale e dalle esperienze delle agenzie di protezione ambientale più impegnate in tale ambito. NORME TECNICHE – Amianto Norma Tecnica UNI 11903:2023 “Attività professionali non regolamentate – Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità” La norma definisce nel dettaglio i compiti a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento, le attività coinvolte e le conoscenze e le abilità che devono essere possedute per poter eseguire la procedura correttamente, ai sensi della norma UNI 11870:2022 “Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti”. NORME TECNICHE – Misurazione della radioattività nell'ambiente Norma Tecnica UNI ISO 18589-2:2023 “Misurazione della radioattività nell'ambiente - Suolo - Parte 2 - Guida per la selezione della strategia di campionamento, il campionamento e il pre-trattamento dei campioni” La norma specifica i requisiti generali, basati sulle norme ISO 11074 e ISO/IEC 17025, per tutte le fasi di pianificazione (studio a tavolino e ricognizione dell'area) del campionamento e della preparazione dei campioni per le misure. Include la selezione della strategia di campionamento, lo schema del piano di campionamento, la presentazione generale dei metodi e delle attrezzature di campionamento nonché la metodologia di pre-trattamento dei campioni adattato alle misure dei radionuclidi nel suolo includendo materiali granulari di origine naturale che contengono NORM o radionuclidi artificiali, come fango, sedimento, detriti di materiale da costruzione, rifiuti solidi di diverso tipo e materiali naturalmente radioattivi tecnologicamente potenziati (TE-NORM) (da miniere, combustione del carbone, produzione di fertilizzanti fosfatici). SICUREZZA TUS – nuove modifiche al D. Lgs. 81/08 Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Con l’art. 14 del Decreto, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 81/2008 che hanno riguardato gli articoli di seguito indicati: - Articolo 18 (comma 1, lettera a) - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: prevista la nomina del medico competente non solo quando sono presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi; - Articolo 21 (comma 1, lettera a) - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi: i lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili). Le opere provvisionali sono regolate all’art. 112 (idoneità delle opere provvisionali); - Articolo 25 (comma 1, nuova lettera e-bis e n-bis) - Obblighi del medico competente: vengono introdotti due nuovi obblighi, quello di ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro, per tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità e quello di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni; - Articolo 37 (comma 2, nuova lettera b-bis) - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: il futuro Accordo Stato Regioni per la formazione oltre ad individuare i contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione), dovrà anche monitorare l’efficacia sia del nuovo Accordo, sia sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti; - Articolo 71 (sostituito il comma 12) - Obblighi del datore di lavoro nell'uso delle attrezzature di lavoro: “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente” e non più alla struttura pubblica titolare della funzione, come prevista dalla precedente formulazione; - Articolo 72 (sostituito il comma 2) - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso: “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”; - Articolo 73 (nuovo comma 4-bis) - Informazione, formazione e addestramento: “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”; - Articolo 87 (comma 2) – Sanzioni: aggiunta la sanzione relativa al mancato rispetto dell’art. 73, comma 4-bis. ATTREZZATURE DI LAVORO – trentanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 56 del 5 maggio 2023 “Trentanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”. Adottato con il Decreto il trentanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – istituzione della cabina di regia SNPS e SNPA Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2023 “Definizione delle modalità di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia”. Il Decreto stabilisce che il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) integrerà le proprie attività con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA). La cabina di regia avrà il compito di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici. Fra questi rischi rientrano quelli associati direttamente o indirettamente a fattori ambientali e climatici, che possono derivare anche da “cambiamenti socio-economici”. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 Decreto del Ministero della Salute del 6 marzo 2023 “Istituzione del nuovo sistema di monitoraggio connesso alla fase 3 dell’epidemia da Sars-CoV-2 e abrogazione del decreto 30 aprile 2020”. Con il Decreto si istituisce un nuovo sistema di monitoraggio connesso alla fase 3 dell'epidemia e viene abrogato il vecchio sistema a 21 indicatori. I nuovi criteri e indicatori semplificati riguardano aspetti epidemiologici di diffusione (quali l’incidenza, la trasmissibilità e la percentuale di reinfezioni) e di impatto (sia sulla salute della popolazione che sui servizi sanitari). SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – chiarimenti dell’INL L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 716 del 26 aprile 2023. Si riscontra la richiesta di chiarimenti pervenuta, con la quale si chiede se “una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D. Lgs. n. 81/2015) ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente sotto riportato” Al riguardo, occorre anzitutto ricordare la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del “stop and go”, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza. Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D. Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”). STRESS LAVORO CORRELATO – Regione Lombardia. Online l’archivio documentale In coerenza alle disposizioni relative all’approvazione del Decreto del Dirigente n. 3520 del 13 marzo 2023 “Approvazione documento Piano mirato di prevenzione del rischio stress lavoro-correlato. Criteri per l'individuazione dei settori produttivi e dei gruppi di aziende”, è stata pubblicata sul sito di Regione Lombardia la pagina “Archivio documentazione su rischio stress lavoro-correlato e rischi psicosociali”. L’archivio documentale in costante implementazione ha lo scopo di offrire materiale aggiornato utile ai soggetti del sistema di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro (datori di lavoro, RSPP, ASPP, RLS, medici competenti, ecc.), alle parti sociali datoriali e sindacali e a tutti i soggetti interessati. L’archivio contiene documentazione relativa alla normativa internazionale, nazionale, regionale, linee guida, documentazione di istituzioni nazionali (INAIL) ed internazionali (OSHA, ILO, WHO), strumenti e metodi di valutazione del rischio stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali mirati anche a tipologie aziendali specifiche (es. piccole-medie imprese); materiale sugli interventi efficaci di gestione del rischio stress lavoro-correlato e più in generale dei rischi psicosociali anche in termini di buone pratiche; documentazione per settori e comparti produttivi, prodotta anche dalle società tecnico-scientifiche dell’area prevenzione e protezione occupazionale; materiale informativo (fact-sheet). AMIANTO – SNPA Linea guida per lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio Pubblicate le Linee guida SNPA n. 44/2023 “Linea guida per lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio”. Le Linee guida, nell’ottica di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative dello stesso SNPA e degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale, si prefigge di fornire indicazioni tecniche per la gestione degli interventi in zone interessate dalla presenza di formazioni ofiolitiche (Pietre verdi) o comunque interessate dalla presenza di materiali fibrosi naturali. Tali indicazioni derivano dalle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale e dalle esperienze delle agenzie di protezione ambientale più impegnate in tale ambito. INAIL – bonifica dell’amianto sotterraneo Pubblicata da INAIL la scheda informativa (in inglese) “The Remediation Of Underground Asbestos”. L’Italia nel 1992 ha vietato l’estrazione e l’uso dell’amianto, ma molti materiali che contengono tali minerali cancerogeni sono ancora in vigore, compresi i tubi di amianto-cemento (APC). Il continuo deterioramento degli ACP, utilizzati principalmente nei sistemi idrici e fognari, porta ad un carico crescente di attività di manutenzione, riparazione e bonifica, a livello nazionale. Questa scheda riepiloga i principali fattori che influenzano i livelli di salute e sicurezza durante il lavoro a contatto con gli ACP e fornisce alcune raccomandazioni di base identificate dai ricercatori Inail-Dit al fine di ridurre al minimo l’esposizione all’amianto e l’inquinamento ambientale. INAIL – dati infortunistici del settore alimentare Pubblicata da INAIL la scheda “Infor.MO, Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nell’industria alimentare” che presenta l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche avvenute nel settore dell’industria alimentare e registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.mo. Oltre a riportare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza ed indice di incidenza, vengono analizzate nel dettaglio le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni, indicando poi alcune principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico nei luoghi di lavoro. INAIL – open data infortuni del primo trimestre 2023 Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL entro il mese di marzo sono state 144.586 (-25,5% rispetto al marzo 2022), 196 delle quali con esito mortale (+3,7%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 18.164 (+25,1%). Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’INAIL, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2023, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia. Ciò premesso, nel primo trimestre di quest’anno si registra, rispetto all’analogo periodo del 2022, una decisa riduzione delle denunce di infortunio in complesso (dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da Covid-19), un aumento di quelle mortali (salgono gli infortuni “tradizionali”) e una crescita delle malattie professionali. INAIL – dati infortunistici sui lavoratori stranieri Il numero Dati INAIL di aprile 2023 presenta i dati sugli infortuni e le malattie professionali riferiti ai lavoratori stranieri che in Italia sono quasi 2,3 milioni, il 42% donne. Spesso tali lavoratori svolgono impieghi poco qualificati, con salari medi più bassi rispetto ai colleghi, e sono occupati in attività particolarmente pesanti che li espongono a maggiori rischi per la salute e la sicurezza. In controtendenza rispetto al calo complessivo dell’1,4%, nel 2021 le denunce di infortunio dei lavoratori stranieri sono aumentate del 3,1% rispetto all’anno precedente, da 99.545 a 102.658. Per i casi mortali, quelli denunciati complessivamente nel 2021 sono stati 1.400, in aumento del 18,5% sul 2017. INAIL – rapporto malattie professionali Pubblicata da INAIL il rapporto “Malprof 2019-2020 - L'undicesimo rapporto Inail - Regioni sulle malattie professionali”. l Rapporto Malprof presenta i dati tratti dal Sistema di sorveglianza sulle malattie professionali, la cui rete di monitoraggio ed analisi coinvolge Regioni e Province autonome e si basa sulle segnalazioni di probabile o possibile patologia di origine occupazionale che i medici sono tenuti a trasmettere alle Asl. Il rapporto, si articola in tre parti, una prima dedicata al quadro dei dati nazionali, una seconda contenente grafici e schede di sintesi regionali e un’ultima parte che affronta tematiche di approfondimento. Nello specifico, i quattro temi di questa edizione riguardano i piani di prevenzione su patologie neoplastiche e muscoloscheletriche, un’analisi delle fonti di segnalazione, i dati riguardanti le liste per la segnalazione delle malattie di sospetta origine professionale, l’esperienza della rilevazione e studio dei casi Covid-19 in ambiente di lavoro nell’ambito del sistema Malprof. INAIL – Transizione digitale, Cobot e Ssl Pubblicata da INAIL la scheda “Transizione digitale, Cobot e Ssl: uno strumento per valutare la resilienza organizzativa”. L’implementazione di advanced manufacturing solutions nelle imprese permette di migliorare la produttività, la qualità e la flessibilità della produzione e introduce nuovi tipi di interazioni uomo-macchina che richiedono un’adeguata valutazione in un’ottica di salute e sicurezza sul lavoro. In questo ambito è possibile utilizzare uno strumento di rilevazione, fondato sulle logiche del RAG (Resilience Analysis Grid), per valutare lo stato potenziale di resilienza delle aziende del settore manifatturiero che hanno automatizzato i processi produttivi introducendo robot collaborativi (cobot). INAIL – La Sicurezza nel Settore Corilicolo Pubblicata da INAIL l’opuscolo “La Sicurezza nel Settore Corilicolo”. La nocciolicoltura, “corilicoltura” nel termine tecnico, è in espansione, nel nostro Paese, come nel resto del mondo. Lo studio ha approfondito i possibili rischi per gli agricoltori dell’intera filiera corilicola e le principali misure di prevenzione e protezione da adottare nelle varie fasi lavorative per renderle più sicure. INAIL – dinamiche infortunistiche in cava Pubblicata da INAIL l’opuscolo “Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava. Dall'analisi alla prevenzione”. L’opuscolo contiene le illustrazioni di 30 infortuni gravi, gravissimi o mortali avvenuti nel comparto delle cave di Massa carrara tra gli anni 2006 e 2022, suddivisi in capitoli relativi alle diverse fasi lavorative della coltivazione di una cava. Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori, in particolar modo coloro che giornalmente sono maggiormente esposti al rischio di infortuni gravi, talvolta gravissimi o mortali, con la convinzione che la sicurezza in ambito lavorativo transiti anche attraverso una precisa e mirata informazione proprio verso coloro che ogni giorno sono in prima linea. Il contenuto del presente testo, oltre ad illustrare alcune dinamiche infortunistiche note, riporta le azioni che hanno determinato l’evento e le ipotesi di azioni che avrebbero potuto evitarlo. NORME TECNICHE – Amianto Norma Tecnica UNI 11903:2023 “Attività professionali non regolamentate – Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità” La norma definisce nel dettaglio i compiti a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento, le attività coinvolte e le conoscenze e le abilità che devono essere possedute per poter eseguire la procedura correttamente, ai sensi della norma UNI 11870:2022 “Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti”. NORME TECNICHE – Misurazione della radioattività nell'ambiente Norma Tecnica UNI ISO 18589-2:2023 “Misurazione della radioattività nell'ambiente - Suolo - Parte 2 - Guida per la selezione della strategia di campionamento, il campionamento e il pre-trattamento dei campioni” La norma specifica i requisiti generali, basati sulle norme ISO 11074 e ISO/IEC 17025, per tutte le fasi di pianificazione (studio a tavolino e ricognizione dell'area) del campionamento e della preparazione dei campioni per le misure. Include la selezione della strategia di campionamento, lo schema del piano di campionamento, la presentazione generale dei metodi e delle attrezzature di campionamento nonché la metodologia di pre-trattamento dei campioni adattato alle misure dei radionuclidi nel suolo includendo materiali granulari di origine naturale che contengono NORM o radionuclidi artificiali, come fango, sedimento, detriti di materiale da costruzione, rifiuti solidi di diverso tipo e materiali naturalmente radioattivi tecnologicamente potenziati (TE-NORM) (da miniere, combustione del carbone, produzione di fertilizzanti fosfatici). NORME TECNICHE – Apparecchi di riscaldamento Norma Tecnica UNI EN 16510-1:2023 “Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova” La norma specifica i requisiti relativi alla progettazione, alla fabbricazione, alla costruzione, alla sicurezza e alle prestazioni (rendimento ed emissioni) degli apparecchi alimentati a combustibile solido (di seguito denominati "apparecchio/i") e fornisce le relative istruzioni. Inoltre, fornisce anche le disposizioni per la valutazione della conformità, ossia le prove iniziali di tipo (ITT) e il controllo della produzione in fabbrica (FPC) e la marcatura di questi apparecchi. La norma specifica i metodi di prova delle emissioni di CO, NOx, OGC e particolato (PM). NORME TECNICHE – Apparecchi a combustibile solido Norma Tecnica UNI EN 16510-2-6:2023 “Apparecchi a combustibile solido per uso residenziale - Parte 2-6: Riscaldatori d'ambiente, apparecchi da incasso e cucine alimentati meccanicamente a pellet di legno” La norma si applica ai riscaldatori meccanici alimentati a pellet di legno, agli apparecchi da incasso e alle cucine con potenza termica nominale fino a 50 kW. La destinazione d'uso degli apparecchi è il riscaldamento di ambienti in edifici residenziali e possono essere utilizzati per cucinare. Possono essere dotati di un boiler (parte integrante dell'apparecchio che contiene l'acqua da riscaldare) per la fornitura di acqua calda per i sistemi di riscaldamento centrale. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2023-3153 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 04/2023 AMBIENTE REACH – Triossido di cromo Pubblicate il 18 aprile 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0): - per l’elettrodeposizione su substrati di metallo e di plastica al fine di ottenere superfici funzionali per applicazioni in ambito sanitario; - per il pre-trattamento («mordenzatura») di substrati di plastica in procedimenti di elettrodeposizione per applicazioni in ambito sanitario; - per l’elettrodeposizione su diversi tipi di substrati al fine di ottenere superfici funzionali dotate di elevata durabilità e di un aspetto argenteo brillante per applicazioni in ambito sanitario; - nella mordenzatura di materie plastiche come fase di pre-trattamento in processi di elettrodeposizione per applicazioni in ambito sanitario; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. SOSTANZE PERICOLOSE – POP aggiornamento delle regole per l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti ad esso correlati Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione del 24 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. Il Regolamento modifica l'allegato I del regolamento 2019/1021/Ue che prevede una deroga per l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati (altrimenti vietato). E’ stato introdotto il termine del 18 agosto 2023 per la deroga alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001% in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, ed anche in miscele ed in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE. Tutte le emissioni di PFOA durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE devono essere evitate o, se ciò fosse impossibile, ridotte il più possibile. Il limite di 1 mg/kg (0,0001 % in peso) si applica solo alla fabbricazione, all’immissione in commercio e all’uso del PFOA e dei suoi sali quando sono presenti nelle micropolveri di PTFE trasportate o trattate al fine di ridurre la concentrazione di PFOA e dei suoi sali al di sotto del limite di 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso). GAS EFFETTO SERRA – riduzioni annuali vincolanti delle emissioni a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999. Il regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto al 2005. RIFIUTI – contributi EMAS per le imprese che trattano RAEE Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 21 del 3 aprile 2023 “Incentivi acquisizione certificato EMAS – contributo rivolto alle imprese che trattano rifiuti RAEE”. Nel Decreto sono riportate le modalità e i criteri per l’attribuzione di contributi per l’introduzione volontaria dei sistemi di gestione ambientale registrati Emas, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). ACQUE – decreto siccità Decreto Legge n. 39 del 14 aprile 2023 “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”. Il Decreto contiene specifiche misure volte alla lotta alla siccità, con attenzione alla resilienza dei sistemi idrici, lotta alle dispersioni idriche, aumento degli invasi, riutilizzo delle acque. Le misure previste mirano a: - aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici; - ridurre dispersioni di risorse idriche; - un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello PNRR; - l’aumento dei volumi utili degli invasi; - la possibilità di realizzare liberamente vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito; - il riutilizzo delle acque reflue depurate per uso irriguo; - l’introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione. Per l’attuazione di queste misure si prevede una governance che comprende: - l’istituzione della cabina di regia; - la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. RIFIUTI – RAEE aggiornati i raggruppamenti di rifiuti effettuate dai Centri di raccolta Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 40 del 20 febbraio 2023 “Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185”. Con il Decreto vengono aggiornati i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) effettuate dai Centri di raccolta. Nell'indicare come i Centri di raccolta devono raggruppare i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Decreto specifica che “indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”. RIFIUTI – fanghi/terre e rocce da scavo Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”. Nella conversione del DL 13/2023, fra le novità in materia ambientale, si segnala che al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologia GPS. Infine, si confermano le precedenti disposizioni che affidano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il compito di riscrivere con regolamento (da approvare entro il 18 ottobre 2023), le disposizioni per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo, semplificando le procedure. RIFIUTI – bonifiche all’interno dei Siti d’Interesse Nazionale Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 45 del 26 gennaio 2023 “Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo”. Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN), il Decreto individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del D. Lgs. 152/2006 (il MASE) e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione sopraindicata, laddove prevista. Non sono soggetti alle disposizioni di questo provvedimento gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all’attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché i pozzi di emungimento per finalità di bonifica. Inoltre, all’interno del regolamento si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere: - interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo; - interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata; - interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione; - interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’allegato al presente regolamento; - interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze. Il presente regolamento entra in vigore l’11 maggio 2023. RIFIUTI – Regione Piemonte. Linee guida a supporto dell'applicazione del regime dei sottoprodotti Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-6722 del 11 aprile 2023 “Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis. Legge regionale 44/2000 articolo 49 comma 1 lettera b). Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018. Approvazione delle "Linee guida regionali a supporto dell'applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del "Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti". Con la Deliberazione vengono definite le modalità operative del “Gruppo di lavoro sui sottoprodotti”, nonché i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo di lavoro a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi, sviluppando gli aspetti tecnici e gestionali. L’obiettivo delle Linee Guida è quello di facilitare l’incontro tra l’offerta e la domanda, al fine di perseguire i principi della corretta gestione dei rifiuti, che si basano prioritariamente sulla prevenzione della loro produzione, nonché concretizzare l’avvio di un’economia circolare che porti alla valorizzazione dei materiali, per ridurre l’impatto sulle risorse naturali. AIA – Regione Lombardia. Utilizzo dell’applicativo per la gestione dei procedimenti Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/99 del 3 aprile 2023 “Ulteriori determinazioni in merito alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 "Legge di semplificazione 2020", della d.g.r. XI/4107 del 21 dicembre 2020 e della d.g.r. XI/5058 del 19 luglio 2021”. La delibera stabilisce che l’utilizzo dell’applicativo per la gestione dei procedimenti AIA diventi vincolante, per le istanze di rilascio, riesame e modifica sostanziale delle A.I.A. relative alle installazioni di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio, con le seguenti tempistiche: - a partire dal 01/07/2023, per le installazioni dei settori industriale e di gestione rifiuti (tutti i codici IPPC eccetto il 6.6); - a partire dal 01/01/2024, per le installazioni del settore zootecnico (codice IPPC 6.6); fino alle suddette date, l’applicativo continuerà ad essere disponibile in modalità non vincolante. RIFIUTI – Regione Lombardia. Linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/134 del 12 aprile 2023 “Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi”. Con la delibera vengono approvate le linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi. Le linee guida hanno la finalità di fornire a tutti i soggetti coinvolti un quadro di riferimento tecnico/normativo chiaro e condiviso per la gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti sul territorio regionale. Obiettivo principale del documento è quello di favorire l'utilizzo dei principali residui derivanti dal settore della fonderia come sottoprodotti o come prodotti da recupero rifiuti (end of waste), attraverso l'individuazione di un percorso e procedure certi ed univoci, per trattare in modo sicuro gli scarti e renderli utilizzabili come materie prime per altri processi produttivi e/o attività; in entrambi i casi il residuo rappresenta una valida alternativa all'utilizzo di materie prime “vergini”, favorendo le condizioni per creare un effettivo mercato per questi materiali “alternativi”. RIFIUTI – Regione Campania. Proroga del termine per la compilazione dell'applicativo O.R.So. Decreto del Dirigente n. 130 del 12 aprile 2023 “O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) raccolta dei dati di produzione, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in regione Campania anno 2022. Proroga termini di cui al disciplinare tecnico approvato con il D.D. n. 5 del 12/1/2018”. Con il decreto viene prorogato all’8 luglio 2023, per i Comuni e per i gestori degli impianti, il termine stabilito per l'inserimento dei dati anno 2022 di raccolta differenziata nel sistema O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) quale sistema informatizzato unico per la trasmissione dei dati, di cui al comma 3-quater dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall'art. 32, della legge 28 dicembre 2015 n. 22. NORME TECNICHE – Dichiarazioni e programmi ambientali per i prodotti Norma Tecnica UNI EN ISO 14020:2023 “Dichiarazioni e programmi ambientali per i prodotti - Principi e requisiti generali” La norma stabilisce i principi e specifica i requisiti generali applicabili a tutti i tipi di dichiarazioni ambientali relative ai prodotti e programmi di dichiarazioni ambientali. Le dichiarazioni ambientali derivano dai programmi di dichiarazione ambientale e includono dichiarazioni ambientali autodichiarate, marchi di qualità ecologica, dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) e comunicazioni sull'impronta. SICUREZZA REACH – Triossido di cromo Pubblicate il 18 aprile 2023 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0): - per l’elettrodeposizione su substrati di metallo e di plastica al fine di ottenere superfici funzionali per applicazioni in ambito sanitario; - per il pre-trattamento («mordenzatura») di substrati di plastica in procedimenti di elettrodeposizione per applicazioni in ambito sanitario; - per l’elettrodeposizione su diversi tipi di substrati al fine di ottenere superfici funzionali dotate di elevata durabilità e di un aspetto argenteo brillante per applicazioni in ambito sanitario; - nella mordenzatura di materie plastiche come fase di pre-trattamento in processi di elettrodeposizione per applicazioni in ambito sanitario; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – contrasto del lavoro sommerso - Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 57 del 6 aprile 2023 “Adozione del decreto con cui è istituito il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, nell’ambito del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del PNRR”. - Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 58 del 6 aprile 2023 “Adozione del decreto con cui è aggiornato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del PNRR”. Entrambi i Decreti hanno l’obiettivo di incentivare la lotta al lavoro sommerso e proseguire sulla strada della prevenzione e del contrasto del fenomeno. GESTIONE EMERGENZE – sistema di allarme pubblico IT-Alert Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2023 “Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert”. IT-Alert è il sistema di allarme pubblico che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette ai fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale di diffondere allarmi pubblici agli utenti finali interessati, attraverso la trasmissione di messaggi denominati “Messaggi IT-Alert”. La Direttiva, nello specifico, disciplina l’utilizzo del sistema di allarme pubblico IT-Alert per le sole attività di protezione civile, estendendo il periodo di sperimentazione, attualmente in corso, fino al 13 febbraio 2024. In particolare, si prevede che, in alcuni casi specifici di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso che potrebbero diventare emergenze nazionali ai sensi del Codice della Protezione civile, il Servizio Nazionale della protezione civile integri le modalità di informazione e comunicazione già previste dalla normativa vigente con il sistema IT-Alert per informare la popolazione allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento. Questo sistema, infatti, si affianca ai sistemi di allarme già esistenti a livello statale, regionale e locale, non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni. Le tipologie di rischio che vengono, al momento, previste dalla Direttiva ai fini dell’utilizzo di IT-Alert sono le seguenti: - maremoto generato da un sisma; - collasso di una grande diga; - attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli; - incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica; - incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; - precipitazioni intense. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati Deliberazione della Camera dei Deputati del 12 aprile 2023 “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati”. La Commissione della Camera, sulle condizioni di lavoro in Italia, ha compiti specifici per la sicurezza sul lavoro e sul fenomeno infortunistico. Dovrà: - approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, verificando e quantificando l’esistenza di eventuali differenze tra le vittime con specifico riguardo al genere di appartenenza, al territorio di ubicazione del luogo di lavoro, all’età, al settore lavorativo, al tipo contrattuale e al tipo aziendale e/o societario; - individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all’incidenza dei fenomeni di interposizione illecita, somministrazione irregolare di manodopera, di sfruttamento, della pratica del lavoro sommerso e irregolare e del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali; - accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente; - verificare l’efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi; - quantificare il costo degli infortuni sul lavoro e la relativa incidenza sulla finanza pubblica; - valutare gli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori che provengono dall’estero, nonché le misure adottate per la protezione degli stessi nei casi di esposizione a rischi di infortunio; - individuare eventuali misure, di natura legislativa e amministrativa, finalizzate ad accrescere l’efficacia della prevenzione e ad attenuare gli effetti degli infortuni; - valutare la congruità delle provvidenze e degli interventi di assistenza previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di incidente mortale, malattia e invalidità e infortunio sul lavoro; - analizzare i casi di sfruttamento o di minor tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito della intermediazione di manodopera. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Con l'ordinanza: - è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice , le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; - nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria; - non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza; - per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; - la decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorità regionali; - non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. La presente ordinanza produce effetti dal 1 maggio 2023 al 31 dicembre 2023. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – privacy e controlli a distanza L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2572 del 14 aprile 2023 con oggetto “indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970”. Con la nota l’INL fornisce indicazioni operative in ordine al rilascio dei provvedimenti autorizzativi relativi all’installazione degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (articolo 4 della legge n. 300/1970). In particolare, l’installazione di tali strumenti, dalla quale può derivare un controllo a distanza dei lavoratori, deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti. La procedura autorizzatoria pubblica infatti è solo eventuale (assenza RSA/RSU o mancato accordo con i sindacati). La carenza di codeterminazione tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali o del successivo provvedimento autorizzativo non può essere colmata dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori: l’installazione rimane illegittima e penalmente sanzionata. Inoltre, l’Ispettorato si pronuncia riguardo a: - aziende multi-localizzate e integrazioni alle autorizzazioni già rilasciate; - nuove aziende e assunzioni successive all’installazione; - sistemi di geolocalizzazione; - disposizioni normative che favoriscono o impongono l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza; - prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali. RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Piemonte. Radon Comunicato della Regione Piemonte del 20 aprile 2023 “Individuazione delle aree nelle quali la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15% (c.d. "aree prioritarie"). Il comunicato contiene l’elenco dei comuni piemontesi individuati, con deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 61-6054 del 25 novembre 2022, come “aree prioritarie” ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 101/2020: Andorno Micca (BI), Angrogna (TO), Aurano (VCO), Bellinzago Novarese (NO), Bognanco (VCO), Brondello (CN), Brossasco (CN), Buriasco (TO), Campiglia Cervo (BI), Candelo (BI), Cannobbio (VCO), Ceresole Reale (TO), Chiusa di Pesio (CN), Druogno (VCO), Entracque (CN), Gaglianico (BI), Gaiola (CN), Gifflenga (BI), Macugnaga (CN), Melle (CN), Moiola (CN), Noasca (TO), Oleggio Castello (NO), Pagno (CN), Perosa Argentina (TO), Peveragno (CN), Quargnento (AL), Re (VCO) Roccavione (CN), Rosazza (BI), Roure (TO), Santa Maria Maggiore (VCO), Traversella (TO), Venasca (CN), Vigliano Biellese (BI), Villar Pellice (TO), Vinadio (CN). AGENTI FISICI – Regione Lombardia. Aggiornamento linee guida per la gestione delle camere iperbariche Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/161 del 17 aprile 2023 “Approvazione del documento tecnico: "Aggiornamento linee guida per la gestione delle camere iperbariche". Con la delibera viene approvato il documento tecnico "Aggiornamento linee guida per la gestione delle camere iperbariche", contenente l’aggiornamento dell’allegato 1 alla DGR n. VI/49305 del 31 marzo 2000 “Integrazione ed aggiornamento tecnico delle linee guida per la gestione delle camere iperbariche collocate in ambienti sanitari pubblici e privati” e della DGR n.VI/34873 del 27 febbraio 1998 “Linee guida per la gestione delle camere iperbariche collocate in ambienti sanitari pubblici e privati”. INAIL – Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori. Definizione e caratteristiche chiave” che presenta una sintesi dei modelli di intervento per il rafforzamento della salute globale del lavoratore come l’Healthy Workplace Model dell’OMS e il Total Worker Health del NIOSH. I programmi integrati riconoscono l’importanza di operare a più livelli e prendono in considerazione la relazione tra ambienti di vita e di lavoro. Il punto di forza degli approcci integrati sta quindi nell’attenzione alle politiche e alle pratiche che influenzano le condizioni di lavoro, tra le quali vengono presi in considerazione sia l’ambiente fisico che l’ambiente psicosociale. INAIL – dati infortunistici del settore agricoltura Il numero Dati INAIL di marzo 2023 prende in esame i dati infortunistici del settore agricoltura. Nel quinquennio 2017-2021 il bilancio del fenomeno infortunistico nel settore agricoltura continua a essere condizionato dalla pandemia da Covid-19. Il 2021, infatti, sebbene con 27.221 denunce mostri un leggero aumento (+1,9%) rispetto alle 26.713 del 2020, registra un calo complessivo del 20,9% rispetto ai 34.422 casi rilevati nel 2017. Anche il trend dei casi mortali risente degli effetti dell’emergenza sanitaria, con una riduzione dell’11,7% rispetto a cinque anni prima, dai 163 decessi denunciati nel 2017 ai 144 del 2021. INAIL – broncopneumopatia cronica ostruttiva occupazionale Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Broncopneumopatia cronica ostruttiva occupazionale” riconoscibile anche con la sigla BPCO. I dati dimostrano quanto il fenomeno sia ancora sottostimato: sia da parte dei pazienti nel riconoscerne i primi sintomi, sia da parte degli specialisti della salute nel porre una scarsa attenzione in fase di anamnesi e diagnosi. La BPCO è definita come “una condizione eterogenea del polmone caratterizzata da sintomi cronici respiratori (dispnea, tosse, produzione di espettorato) dovuti ad anormalità delle vie aeree (bronchiti, bronchioliti), e/o alveolari (enfisema) che causano persistenti e spesso progressive ostruzioni delle stesse”. All’interno del factsheet, INAIL riporta anche un elenco con le sostanze che in maniera “certa” e “probabile” sono associate alla BPCO. Tra le cause certe vi è l’esposizione alla silice. INAIL – Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro: evoluzioni e mutamenti nel corso del novecento” che offre una panoramica sintetica sui progressivi mutamenti nell’ambito della comunicazione e dell’iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai cartelli ammonitori. Questa tipologia di comunicazione visiva rappresenta una fonte preziosa non solo per lo studio della storia della prevenzione ma anche per un’indagine sociologica in senso lato. INAIL – Agenti chimici pericolosi, istruzioni ai lavoratori Pubblicato da INAIL il volume “Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ai lavoratori” che contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al D. Lgs. 81/2008. E’ indirizzato alle figure coinvolte a vario titolo nella manipolazione degli agenti chimici e nella valutazione e/o gestione del relativo rischio, quali i lavoratori e loro rappresentanti per la sicurezza (RLS), datori di lavoro, personale dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) e figure comunque impegnate in materia di igiene industriale e sicurezza sul lavoro. NORME TECNICHE – Impianti ed attrezzi sportivi Norma Tecnica UNI EN ISO 20957-2:2021 “Attrezzatura fissa di allenamento – Parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova” La norma definisce nello specifico i requisiti di sicurezza addizionali per l’attrezzatura di allenamento alla resistenza. È applicabile alle attrezzature fisse di allenamento che utilizzano la resistenza attraverso pile di pesi o altri mezzi di resistenza, come cavi elastici e pesi idraulici, pneumatici, elettrici, magnetici, a molle e a caricamento esterno. NORME TECNICHE – Applicazioni ferroviarie Norma Tecnica UNI EN 15528:2022 “Applicazioni ferroviarie – Categorie delle linee per la gestione delle interfacce fra limiti di carico dei veicoli e l’infrastruttura” Norma Tecnica UNI EN 15734-1:2022 “Applicazioni ferroviarie – Sistemi frenanti per treni ad alta velocità – Parte 1: Requisiti e definizioni” Le norme specificano rispettivamente: - i metodi di classificazione delle linee esistenti e nuove del sistema ferroviario pesante e la categorizzazione dei veicoli ferroviari, fornisce indicazioni per una gestione affidabile e consolidata dell’interfaccia tra i veicoli ferroviari e la rete ferroviaria pesante e non impone alcun requisito né ai veicoli né all’infrastruttura. La sua applicazione consente di garantire la compatibilità statica della tratta tra un veicolo ferroviario e la rete ferroviaria pesante per quanto riguarda la capacità di carico verticale; - funzionalità, vincoli, prestazioni ed esercizio di un sistema frenante per impiego su treni ad alta velocità, come descritti nella STI materiale rotabile alta velocità, operanti su linee della rete ferroviaria europea e sui relativi sistemi di infrastruttura. I requisiti del sistema frenante specificati si applicano ai treni che possono circolare a una velocità massima di 350 km/h su linee costruite specificamente per l’alta velocità e definiscono valori graduali per la decelerazione correlati a quattro intervalli di velocità. La norma contempla tutti i nuovi progetti di veicoli per treni ad alta velocità e tutte le revisioni importanti dei veicoli summenzionati se comportano una riprogettazione o una modifica sostanziale del sistema frenante del veicolo in questione. NORME TECNICHE – Macchine agricole e forestali Norma Tecnica UNI EN 16517:2023 “Macchine agricole e forestali - Gru a Cavo a stazione motrice mobile per la raccolta del legname - Sicurezza” La norma fornisce i requisiti di sicurezza e i mezzi di verifica, per la progettazione e la costruzione di gru a cavo a stazione motrice mobile per l'esbosco di prodotti forestali, nonché per il loro montaggio. Il documento ha valore per tutte le operazioni di esbosco con gru a cavo sia su terreni in pendenza sia pianeggianti. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2023-3152 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 03/2023 AMBIENTE REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate il 2, 3 ed il 27 marzo 2023 n. 4 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -): - formulazione di 4-tert-OPnEO (come Triton X-100) da utilizzare nel tampone di saggio del kit GSP® Neonatal GALT utilizzato per la determinazione semiquantitativa dell’attività della galattosio-1-fosfato uridil transferasi (GALT); - nel tampone di saggio del kit GSP® Neonatal GALT utilizzato per la determinazione semiquantitativa dell’attività della galattosio-1-fosfato uridil transferasi (GALT); - tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci, come coadiuvante tecnologico nell’inattivazione virale e nei relativi processi di purificazione; - tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci per la pulizia dei filtri nei processi di inattivazione virale; - come coadiuvante tecnologico per processi specifici in strumenti di diagnostica o in attività di laboratorio secondo quanto indicato nell’allegato; - uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo delle reazioni e della saturazione del supporto cromatografico necessario per la produzione di test immunologici in vitro altamente sensibili e specifici destinati alla diagnosi di infezioni virali (HIV, HCV, dengue) e parassitarie; - uso industriale di 4-NPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo delle reazioni e della saturazione del supporto cromatografico necessario per la produzione di test immunologici in vitro altamente sensibili e specifici destinati alla diagnosi di infezioni virali (HIV, HCV, dengue) e parassitarie; - uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche nella formulazione di reagenti in vitro destinati a test immunologici e microbiologici ad alte prestazioni condotti con micropiastre o particelle magnetiche; - uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti ai fini dell'estrazione, dell'inattivazione virale e della purificazione di materiale biologico sottoposto a ulteriore formulazione e/o utilizzato per il rivestimento di articoli destinati ad applicazioni della diagnostica in vitro; - uso industriale di materie prime contenenti 4-terz-OPnEO ai fini della stabilizzazione delle proteine nelle applicazioni della diagnostica in vitro per uso veterinario in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – aggiornamento dei metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche Regolamento (UE) 2023/464 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico. Con il Regolamento vengono aggiornati i metodi di prova necessari per determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche ai fini del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Il regolamento modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 al fine di renderlo adeguato al progresso tecnico e allo stato delle conoscenze scientifiche. Tale modifica ha portato, alla ridefinizione dei metodi di prova atti alla determinazione delle proprietà chimico-fisiche, le proprietà tossicologiche e quelle ecotossicologiche delle sostanze chimiche ed è stata necessaria per inserire all’interno dello stesso, le nuove metodologie di prova recentemente adottati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) al fine di portare una diminuzione dei test sugli animali. Il nuovo regolamento è costituito da tre tabelle: - metodi di prova per le proprietà fisico-chimiche della sostanza; - metodi di prova per le proprietà tossicologiche; - metodi di prova per le proprietà ecotossicologiche; con un elenco completo di tutti i metodi di prova ritenuti idonei al fine di acquisire delle informazioni utili a comprendere le proprietà intrinseche delle sostanze chimiche con un particolare riferimento al metodo di prova internazionale corrispondente, oltre che alla soppressione delle descrizioni dettagliate di tutti i metodi di prova i quali, per loro natura, non corrispondono più alla recente versione dei metodi di prova internazionale, oppure quelli non più utili o idonei alla generazione di informazioni per il REACH. Il Regolamento, che interessa tutte le imprese che producono o immettono sul mercato sostanze chimiche pericolose, entra in vigore il 26 marzo 2023. RIFIUTI – modifiche al divieto di uso del piombo nei veicoli fuori uso Direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori. La direttiva modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, inserendo nuove deroghe al divieto di uso del piombo ai pezzi di ricambio. Viene sostituito l’allegato II alla Direttiva 2000/53/CE recante i “Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)” relativa ai veicoli fuori uso al fine di disciplinare le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e negli accumulatori. L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della citata direttiva disponeva: “Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II alle condizioni ivi specificate”. A tal riguardo, come riportato nell’allegato, ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE. Le disposizioni devono essere recepite entro il 01/06/2023 (per quanto riguarda la disciplina italiana la norma di riferimento è il D. Lgs. 209/2003). ECOLABEL – modifiche ai criteri ecologici per le strutture ricettive e i servizi di pulizia di ambienti interni, proroga del periodo di validità dei criteri per detersivi, prodotti per la pulizia di superfici dure e servizi di pulizia di interni - Decisione (UE) 2023/705 della Commissione del 29 marzo 2023 che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all’energia. La Decisione apporta delle modifiche alle Decisioni precedenti, che stabiliscono i criteri per il marchio Ecolabel per le strutture ricettive e i servizi di pulizia di ambienti interni. Le Decisioni comprendono i requisiti di efficienza energetica per specifici prodotti connessi all’energia che devono essere aggiornati sulla base degli atti legislativi in materia. - Decisione (UE) 2023/693 della Commissione del 27 marzo 2023 che modifica le decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica. Con la Decisione viene prorogato al 31 dicembre 2026, l'applicazione degli attuali criteri per ottenere il marchio di qualità ecologica Ecolabel Ue per detersivi, detergenti ed al 31 dicembre 2027 i criteri per i servizi di pulizia di interni. CLP – nuove classi di pericolo per gli interferenti endocrini Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento integra i criteri armonizzati di classificazione delle sostanze e delle miscele contenuti nell'allegato I del regolamento "CLP" (CE) n. 1272/2008, con particolare riferimento da un lato alle sostanze e miscele con proprietà capaci di alterare il sistema endocrino (ED) per la salute umana e per l'ambiente, con l'introduzione di due nuove categorie ("accertati o presunti" e "sospetti"): - categoria 1 - EUH380: Interferenti endocrini accertati o presunti per la salute umana; - categoria 2 - EUH381: Sospetti interferenti endocrini per la salute umana; - categoria 1 - EUH430: Interferenti endocrini accertati o presunti per l’ambiente; - categoria 2 - EUH431: Sospetti interferenti endocrini per l’ambiente; per quanto riguarda le miscele di sostanze con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabile (vPvB); (una miscela è classificata come PBT o vPvB se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PBT o vPvB in percentuale pari o superiore allo 0,1 %): - PBT - persistenti bioaccumulabili e tossiche - EUH440; - vPvB - molto persistenti molto bioaccumulabili EUH441; per quanto riguarda le miscele di sostanze persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM) (una miscela è classificata come PMT o vPvM se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PMT o vPvM in percentuale pari o superiore allo 0,1 % (peso/peso): - PMT - persistenti, mobili e tossiche - EUH450; - vPvM - molto persistenti e molto mobili - EUH451. La definizione delle nuove classi di pericolo ne comporta l'introduzione con nome, indicazioni di pericolo e codici di categoria di pericolo anche negli allegati III (Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta) e VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate) del regolamento 1272/2008. Il provvedimento entra in vigore il 20 aprile 2023 ma, per consentire ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di conformarsi alle nuove prescrizioni, contiene disposizioni sull'applicazione differita dei nuovi obblighi, con scadenze di classificazione ed etichettatura che vanno dal 1 maggio 2025 al 1 maggio 2028. ACQUE – nuova direttiva acque potabili Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. il Decreto Legislativo attua la Direttiva (UE) 2020/2184 disciplinando la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Oltre ad abrogare la precedente normativa (D.lgs. 31/01 e s.m.i.), il nuovo Decreto introduce molte novità significative: - sono definite nuove responsabilità per i gestori del ciclo idrico integrato, per i gestori delle reti interne (domestiche), per chi utilizza le acque nell'ambito di imprese alimentari, per altri soggetti che gestiscono impianti interni "prioritari" (strutture sanitarie, ristorazione nelle varie sue forme, alberghi, campeggi, centri sportivi, palestre, centri benessere, caserme, scuole, centri odontoiatrici, navi, stazioni, aeroporti, istituti penitenziari, stabilimenti balneari); - è prevista l'implementazione di piani di sicurezza in tutte le strutture citate, con possibile ricorso anche ad analisi di laboratorio interne, con l'introduzione dell'approccio basato sul rischio; - viene normata la gestione delle "case dell'acqua"; - sono previste responsabilità e controlli sui materiali a contatto con le acque e sui materiali per il trattamento e la filtrazione; - si chiarisce l'estensione dell'obbligo di accreditamento per i laboratori che effettuano le analisi, specificando per quali parametri esso è richiesto; - sono ridefiniti i controlli, interni ed esterni (ufficiali), aggiornando l'elenco dei parametri chimici e microbiologici per i quali è richiesta la determinazione e i relativi criteri e limiti; - sono previste infine sanzioni, anche severe, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni. Per quanto riguarda le analisi delle acque, è stato aggiornato l'elenco dei parametri chimici e microbiologici per i quali è richiesta la determinazione e i relativi criteri e limiti. Relativamente alle acque potabili, l’Azienda Sanitaria Locale può comunque sempre modificare la lista dei parametri da analizzare prevista dal Decreto, in base alle peculiarità territoriali. Ecco, in sintesi le principali novità in merito: - i profili analitici non subiscono variazioni, viene invece modificato il riferimento di legge che diventa il D.lgs. 18/2023 sul Rapporto di Prova; - il limite di legge è stato adeguato per i seguenti parametri: · Rame da 1,0 mg/l passa a 2,0 mg/l; · Selenio da 10 μg/l passa a 20 μg/l; · Antimonio da 5 μg/l passa a 10 μg/l; · Boro da 1,0 mg/l passa a 1,5 mg/l; - il parametro “Residuo 180°C” viene sostituito con la dicitura parametro “Solidi disciolti totali”; - i parametri “Solidi disciolti totali” e “Durezza totale” sono inclusi nella lista dei parametri indicatori raccomandati per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione impiegati nell’ambito di sistemi di gestione idro-potabili, insieme a Calcio e Magnesio; - non c’è più indicazione di valori raccomandati per il “Disinfettante residuo” qualora impiegato. Il provvedimento è entrato in vigore il 21/03/2023. RIFIUTI – MUD 2023 proroga della scadenza Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2023 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”. Il Decreto contiene l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2022, nei seguenti allegati: - Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale. - Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata. - Allegato 3 - Modelli Raccolta dati. - Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica. - Informativa sull’applicazione del DPCM 3 febbraio 2023 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”. - Sintesi modifiche MUD 2023. In base all'articolo 6 della Legge n. 70 del 25 gennaio 1994, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione (10 marzo 2023), pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – direttiva “whistleblowing” Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il Decreto legislativo recepisce la Direttiva europea che disciplina la protezione dei whistleblowers, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La tutela è riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave. Chiaramente va tenuto in considerazione che il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto da una qualunque “lamentela”, che è invece di solito legata ad una questione di interesse personale. L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, è l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato. Entro il 30 giugno 2023 emetterà le nuove linee guida di gestione del whistleblowing. Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni (attivati dall’ANAC) e pubblici (mass media). La direttiva prevede che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione mediante la divulgazione pubblica, a patto che sia stato preliminarmente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata, oppure che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi. Nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica. In sintesi, gli obblighi previsti dalla norma: - definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative; - affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato; - calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing; - definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni; - implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante; - fra le modalità di tutela del segnalante, è necessario implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; - regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute; - predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing, che consentano di gestire, in modo conforme, anche segnalazioni pervenute mediante canali distinti da quello scritto e informatizzato (linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontri diretti); - assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo; - fornire informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l’organizzazione. In aggiunta, il decreto prevede che, qualora l’organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito; - comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante “avviso di ricevimento” da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione; - fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; - assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, si affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro quando accerta che: - sono state commesse ritorsioni; - la segnalazione è stata ostacolata/si è tentato di ostacolarla; - è stato violato l’obbligo di riservatezza; - non sono stati istituiti canali di segnalazione; - non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o le procedure adottate non sono conformi al Decreto; - non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e si applicherà a tutti i datori di lavori del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231. Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media pari fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. ACQUE – criteri per la determinazione dei canoni di concessione Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2023 “Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica”. Con il Decreto vengono stabiliti, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, i nuovi criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica che devono tenere conto dei costi ambientali, dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga", prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque discarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L’aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. ADR – recepimento ADR, RID, ADN anno 2023 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 gennaio 2023 “Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”. Il decreto recepisce in Italia la direttiva delegata (UE) 2022/2407, che a sua volta aveva recepito a livello comunitario le edizioni 2023 dei regolamenti modali che disciplinano il trasporto interno di merci pericolose: - ADR (trasporto su strada); - RID (trasporto ferroviario); - ADN (trasporto per vie navigabili interne). Con il decreto sono state apportate delle modifiche all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 35/2010 che sono state sostituite dalle seguenti: - negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno; - nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1 gennaio 2023, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno; - nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”. Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2023 vengono applicate a decorrere dal 1 gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023. CAM – servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”. I CAM sono adottati in riferimento a: - l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi; - la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni; - l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni. In vigore al 20 luglio 2023. CAM – forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023 “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili”. I CAM sono adottati in riferimento a servizi e forniture: - prodotti tessili; - servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili. In vigore al 22 maggio 2023. RIFIUTI – modifiche all'obbligo di notifica per l’esportazione di rottami ferrosi Circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy del 3 marzo 2023 “Modifiche all'obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione Europea”. Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, sono state introdotte modifiche all'articolo 30 del DL n. 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022. La modifica restringe l'ambito oggettivo della norma, disponendo un obbligo di notifica per la singola esportazione che superi la quantità di 250 tonnellate o per quella esportazione che, cumulata alle precedenti, nell'arco di un mese solare superi la quantità di 500 tonnellate. In quest'ultimo caso, solo l'operazione che comporta il superamento delle 500 tonnellate nell'arco di un mese solare (esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali) sarà soggetta all'obbligo di notifica. In merito alle modalità di calcolo del quantitativo di 500 tonnellate di esportazioni di rottami ferrosi nel mese solare, si segnala che si terrà conto anche delle operazioni eventualmente notificate nello stesso mese superiori a 250 tonnellate. La notifica deve essere presentata almeno 20 giorni prima del giorno dell'operazione di esportazione. Per tale motivo, con la reintroduzione dell'obbligo di notifica dal 28 febbraio 2023, le operazioni di controllo avranno luogo per le esportazioni a partire dal ventesimo giorno successivo la suddetta data (dal 20 marzo 2023). Infine, si segnala che l'art. 30, così come modificato dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, introduce una sanatoria per le omesse, incomplete o tardive notifiche effettuate sino al 31 dicembre 2022 ed aventi ad oggetto operazioni con quantità esportate inferiori alle le soglie quantitative introdotte dalla suddetta disposizione. RIFIUTI/ENERGIA – nuove linee guida ISPRA Comunicato del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023 “Approvazione delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo”. Il carbonio organico è determinante nel regolare le principali funzioni chimiche, fisiche e biologiche del suolo, come la capacità di ritenzione idrica, la porosità e la permeabilità, la capacità di scambio cationico, la biomassa e la diversità della comunità microbica e le attività enzimatiche. Uno sviluppo rilevante da analizzare è l’evoluzione dei livelli di nutrienti nel suolo, che potrebbero esaurirsi a seguito della rimozione continua e mancato interramento in loco dei residui colturali utilizzati come biomassa per la produzione di energia. Altro elemento di potenziale criticità ambientale è l’aumento del rischio di erosione del suolo per eventi atmosferici (vento e pioggia). Scopo del documento è fornire agli operatori economici uno strumento facilmente fruibile per il monitoraggio della qualità e del contenuto del carbonio organico dei suoli interessati dalle asportazioni, al fine di stimare le variazioni in seguito alle attività del progetto di utilizzo di rifiuti e residui colturali per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, garantendone la sostenibilità ambientale. RIFIUTI – Regione Lombardia. Recepimento della proroga del termine per l'adeguamento relativi alla compilazione dell'applicativo O.R.So. Decreto del Dirigente n. 4514 del 27 marzo 2023 “Modalità di compilazione dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – Proroga dei termini 2023”. Con il Decreto, rispetto ai termini stabiliti dalla D.G.R. 6511/2017, vengono prorogati i seguenti termini: - al 15 maggio 2023 i termini per la compilazione e la convalida dei dati da parte dei Comuni; - di stabilire che, per le sole parti relative ai costi di gestione della “Scheda Comuni”, il termine per la compilazione di tali dati sia fissato all'8 luglio 2023; - al 8 luglio 2023 i termini stabiliti per la compilazione e la convalida dei dati da parte dei gestori degli impianti; - di stabilire che, in considerazione del fatto che le nuove scadenze sono superiori ai termini previsti dalla D.G.R. 6511/2017, comprensivi di un'eventuale richiesta di proroga, tali nuovi termini si intendono perentori e, pertanto, i Comuni e gli Impianti non potranno richiedere alcuna ulteriore proroga alla scadenza agli Osservatori Provinciali Rifiuti, in quanto la stessa si intende già assorbita nei termini stabiliti con il presente atto. AUA – Regione Lombardia. Differimento del termine per la compilazione dell'applicativo AUA Point Decreto del Dirigente n. 4503 del 27 marzo 2023 “Ulteriori specifiche e differimento del termine per la compilazione dell'applicativo AUA Point dei dati relativi all'anno 2022 in attuazione della D.G.R. 21 dicembre 2021 - n. 5773”. Con il Decreto viene stabilito: - di differire al 30 luglio 2023 il termine indicato al punto 2.1 dell'allegato alla D.G.R. 5773/2021 per il caricamento dei dati relativi al 2022 sull'applicativo AUA POINT da pate dei Gestori delle attività soggette all'Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 D. Lgs. 152/2006 (extra AUA) ai sensi della D.G.R. 983/2018; - di approvare l'allegato tecnico parte integrante e sostanziale del provvedimento riportante “ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alla registrazione e all'obbligo di compilazione dell'applicativo”. SOSTANZE PERICOLOSE – Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023 E’ stato pubblicato il 9/03/23, dal Ministero della Salute il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023”. Il Piano si pone una serie di obiettivi di verifica, tra i quali si riportano i seguenti: - verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele; - verifica degli obblighi di autorizzazione; - verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale; - verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli; - verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento; - verifica della conformità delle SDS; - verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi; - verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni; - verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP); - verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio. Il Piano individua una serie di tipologie di imprese che saranno prioritariamente scelte per i controlli, tra le quali rientrano le imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti (Seveso) e le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/2006. RIFIUTI – CONAI previsioni riciclo imballaggi 2023 CONAI ha annunciato la prima previsione di riciclo in Italia per l’anno in corso che dovrebbe raggiungere il 75% di imballaggi riciclati anche se molto dipenderà dalle quantità immesse sul mercato, che sono strettamente legate all’andamento dei costi delle materie prime e dell’energia. Il risultato supererebbe di dieci punti percentuali quel 65% che l’Unione Europea chiede ai suoi Stati membri entro il 2025. Nel dettaglio, l’anno iniziato da poco dovrebbe vedere avviato a riciclo oltre il 77% degli imballaggi in acciaio, il 67% degli imballaggi in alluminio, più dell’85% degli imballaggi in carta e cartone, circa il 63% degli imballaggi in legno, quasi il 59% degli imballaggi in plastica e bioplastica, e l’80% circa degli imballaggi in vetro. RIFIUTI – Rapporto RAEE 2022 Il Rapporto annuale del Centro di coordinamento RAEE, che fotografa l’andamento della raccolta di RAEE domestici a livello nazionale, evidenza nel 2022 una riduzione dei volumi avviati al riciclo corretto, dato in contrasto con i trend in continua crescita degli anni precedenti, il calo riguarda tutte e tre le macroaree d’Italia: il Nord con il -8,6%, il Centro mostra una riduzione del -6,3%, il Sud con il -1,1% subisce la battuta d’arresto più lieve. NORME TECNICHE – Gestione ambientale Norma Tecnica UNI EN ISO 14044:2021 “Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida” Recepita in lingua italiana, la norma che specifica i requisiti e fornisce linee guida per la valutazione del ciclo di vita – LCA, comprendendo: - la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’LCA; - la fase di inventario del ciclo di vita (LCI); - la fase di valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA); - la fase di interpretazione del ciclo di vita; - la rendicontazione e la revisione critica dell’LCA; - le limitazioni dell’LCA; - le correlazioni tra le fasi dell’LCA; - le condizioni per l’utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi. La norma tratta gli studi di valutazione del ciclo di vita – LCA e di inventario del ciclo di vita – LCI. L’LCA può dare supporto all’identificazione delle opportunità di migliorare la prestazione ambientale dei prodotti nei diversi stadi del loro ciclo di vita; all’informazione a coloro che prendono decisioni nell’industria e nelle organizzazioni governative o non governative; alle scelte di indicatori pertinenti di prestazione ambientale con le relative tecniche di misurazione; e al marketing (per esempio l’attuazione di un sistema di etichetta ecologica). In generale, le informazioni ottenute attraverso uno studio di LCA o LCI possono essere usate come parte di un processo decisionale molto più completo. Confrontare i risultati di differenti studi di LCA o LCI è possibile solamente se le ipotesi e il contesto di ciascuno studio sono equivalenti. SICUREZZA REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate il 2, 3 ed il 27 marzo 2023 n. 4 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -): - formulazione di 4-tert-OPnEO (come Triton X-100) da utilizzare nel tampone di saggio del kit GSP® Neonatal GALT utilizzato per la determinazione semiquantitativa dell’attività della galattosio-1-fosfato uridil transferasi (GALT); - nel tampone di saggio del kit GSP® Neonatal GALT utilizzato per la determinazione semiquantitativa dell’attività della galattosio-1-fosfato uridil transferasi (GALT); - tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci, come coadiuvante tecnologico nell’inattivazione virale e nei relativi processi di purificazione; - tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci per la pulizia dei filtri nei processi di inattivazione virale; - come coadiuvante tecnologico per processi specifici in strumenti di diagnostica o in attività di laboratorio secondo quanto indicato nell’allegato; - uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo delle reazioni e della saturazione del supporto cromatografico necessario per la produzione di test immunologici in vitro altamente sensibili e specifici destinati alla diagnosi di infezioni virali (HIV, HCV, dengue) e parassitarie; - uso industriale di 4-NPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo delle reazioni e della saturazione del supporto cromatografico necessario per la produzione di test immunologici in vitro altamente sensibili e specifici destinati alla diagnosi di infezioni virali (HIV, HCV, dengue) e parassitarie; - uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche nella formulazione di reagenti in vitro destinati a test immunologici e microbiologici ad alte prestazioni condotti con micropiastre o particelle magnetiche; - uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti ai fini dell'estrazione, dell'inattivazione virale e della purificazione di materiale biologico sottoposto a ulteriore formulazione e/o utilizzato per il rivestimento di articoli destinati ad applicazioni della diagnostica in vitro; - uso industriale di materie prime contenenti 4-terz-OPnEO ai fini della stabilizzazione delle proteine nelle applicazioni della diagnostica in vitro per uso veterinario in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – aggiornamento dei metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche Regolamento (UE) 2023/464 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico. Con il Regolamento vengono aggiornati i metodi di prova necessari per determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche ai fini del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Il regolamento modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 al fine di renderlo adeguato al progresso tecnico e allo stato delle conoscenze scientifiche. Tale modifica ha portato, alla ridefinizione dei metodi di prova atti alla determinazione delle proprietà chimico-fisiche, le proprietà tossicologiche e quelle ecotossicologiche delle sostanze chimiche ed è stata necessaria per inserire all’interno dello stesso, le nuove metodologie di prova recentemente adottati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) al fine di portare una diminuzione dei test sugli animali. Il nuovo regolamento è costituito da tre tabelle: - metodi di prova per le proprietà fisico-chimiche della sostanza; - metodi di prova per le proprietà tossicologiche; - metodi di prova per le proprietà ecotossicologiche; con un elenco completo di tutti i metodi di prova ritenuti idonei al fine di acquisire delle informazioni utili a comprendere le proprietà intrinseche delle sostanze chimiche con un particolare riferimento al metodo di prova internazionale corrispondente, oltre che alla soppressione delle descrizioni dettagliate di tutti i metodi di prova i quali, per loro natura, non corrispondono più alla recente versione dei metodi di prova internazionale, oppure quelli non più utili o idonei alla generazione di informazioni per il REACH. Il Regolamento, che interessa tutte le imprese che producono o immettono sul mercato sostanze chimiche pericolose, entra in vigore il 26 marzo 2023. CLP – nuove classi di pericolo per gli interferenti endocrini Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento integra i criteri armonizzati di classificazione delle sostanze e delle miscele contenuti nell'allegato I del regolamento "CLP" (CE) n. 1272/2008, con particolare riferimento da un lato alle sostanze e miscele con proprietà capaci di alterare il sistema endocrino (ED) per la salute umana e per l'ambiente, con l'introduzione di due nuove categorie ("accertati o presunti" e "sospetti"): - categoria 1 - EUH380: Interferenti endocrini accertati o presunti per la salute umana; - categoria 2 - EUH381: Sospetti interferenti endocrini per la salute umana; - categoria 1 - EUH430: Interferenti endocrini accertati o presunti per l’ambiente; - categoria 2 - EUH431: Sospetti interferenti endocrini per l’ambiente; per quanto riguarda le miscele di sostanze con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabile (vPvB); (una miscela è classificata come PBT o vPvB se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PBT o vPvB in percentuale pari o superiore allo 0,1 %): - PBT - persistenti bioaccumulabili e tossiche - EUH440; - vPvB - molto persistenti molto bioaccumulabili EUH441; per quanto riguarda le miscele di sostanze persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM) (una miscela è classificata come PMT o vPvM se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PMT o vPvM in percentuale pari o superiore allo 0,1 % (peso/peso): - PMT - persistenti, mobili e tossiche - EUH450; - vPvM - molto persistenti e molto mobili - EUH451. La definizione delle nuove classi di pericolo ne comporta l'introduzione con nome, indicazioni di pericolo e codici di categoria di pericolo anche negli allegati III (Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta) e VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate) del regolamento 1272/2008. Il provvedimento entra in vigore il 20 aprile 2023 ma, per consentire ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di conformarsi alle nuove prescrizioni, contiene disposizioni sull'applicazione differita dei nuovi obblighi, con scadenze di classificazione ed etichettatura che vanno dal 1 maggio 2025 al 1 maggio 2028. ANTINCENDIO – modifiche alla Regola tecnica verticale degli impianti di distribuzione del gas naturale Decreto del Ministero dell’interno del 16 febbraio 2023 “Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”. Il decreto contiene delle modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2021, tali modifiche non interessano le attività progettate attraverso la regola tecnica nella forma antecedente, se realizzate alla data di pubblicazione. Il Decreto entra in vigore il 1 aprile 2023. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – direttiva “whistleblowing” Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il Decreto legislativo recepisce la Direttiva europea che disciplina la protezione dei whistleblowers, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La tutela è riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave. Chiaramente va tenuto in considerazione che il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto da una qualunque “lamentela”, che è invece di solito legata ad una questione di interesse personale. L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, è l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato. Entro il 30 giugno 2023 emetterà le nuove linee guida di gestione del whistleblowing. Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni (attivati dall’ANAC) e pubblici (mass media). La direttiva prevede che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione mediante la divulgazione pubblica, a patto che sia stato preliminarmente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata, oppure che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi. Nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica. In sintesi, gli obblighi previsti dalla norma: - definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative; - affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato; - calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing; - definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni; - implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante; - fra le modalità di tutela del segnalante, è necessario implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; - regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute; - predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing, che consentano di gestire, in modo conforme, anche segnalazioni pervenute mediante canali distinti da quello scritto e informatizzato (linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontri diretti); - assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo; - fornire informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l’organizzazione. In aggiunta, il decreto prevede che, qualora l’organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito; - comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante “avviso di ricevimento” da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione; - fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; - assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, si affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro quando accerta che: - sono state commesse ritorsioni; - la segnalazione è stata ostacolata/si è tentato di ostacolarla; - è stato violato l’obbligo di riservatezza; - non sono stati istituiti canali di segnalazione; - non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o le procedure adottate non sono conformi al Decreto; - non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e si applicherà a tutti i datori di lavori del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231. Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media pari fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. ADR – recepimento ADR, RID, ADN anno 2023 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 gennaio 2023 “Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”. Il decreto recepisce in Italia la direttiva delegata (UE) 2022/2407, che a sua volta aveva recepito a livello comunitario le edizioni 2023 dei regolamenti modali che disciplinano il trasporto interno di merci pericolose: - ADR (trasporto su strada); - RID (trasporto ferroviario); - ADN (trasporto per vie navigabili interne). Con il decreto sono state apportate delle modifiche all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 35/2010 che sono state sostituite dalle seguenti: - negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno; - nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1 gennaio 2023, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno; - nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”. Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2023 vengono applicate a decorrere dal 1 gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023. ATTREZZATURE DI LAVORO – trentottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 39 del 24 marzo 2023 “trentottesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008”. Adottato con il Decreto il trentottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – tutela dagli atti di violenza sui luoghi di lavoro per gli operatori sanitari Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché' in materia di salute e adempimenti fiscali”. Il Decreto inasprisce le pene per coloro che compiono atti di violenza contro i professionisti della sanità con una modifica all’articolo 583-quater del Codice penale: - nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse; - il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni”. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo. ANTINCENDIO – abilitazione dei tecnici manutentori qualificati Circolare del Ministero dell'Interno n. 3747 del 13 marzo 2023 “Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81" – Ulteriori indicazioni”. La Circolare riporta: - modulistica requisiti formatori richiesti dalla circolare 14804/2021; - criteri per mantenimento requisiti, aggiornamento informazioni, gestione dell’autorizzazione; - annuncio di una prossima predisposizione di una piattaforma informatica sui soggetti formatori; - prassi della Direzione e delle Direzioni VVF e prassi per il Modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD. B).; - le tre tipologie di esame come previsto dal decreto 1 settembre 2021, ovvero: “CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione; CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria); CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria – solo valutazione del curriculum e prova orale)”. SORVEGLIANZA SANITARIA – abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 22 del 9 marzo 2023 “domande per l’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati”. Il Decreto contiene le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati. TUS – medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 2/2023 del 14 marzo 2023 su un quesito in materia di sorveglianza sanitaria dell’ANP ( Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola). L’ANP chiede se (in base al combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del D. Lgs. 81/08) si “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”. La Commissione ha ritenuto che: “la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41 del TUS; la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del TUS, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D. Lgs. 81/08 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso Decreto. ANTINCENDIO – Regione Lombardia. Recepimento della proroga del termine per l'adeguamento Decreto del Dirigente n. 2949 del 2 marzo 2023 “Recepimento della proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio approvato con legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”. Con il Decreto viene recepito il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024. STRESS LAVORO CORRELATO – Regione Lombardia. Approvazione del Piano mirato di prevenzione Decreto del Dirigente n. 3520 del 13 marzo 2023 “Approvazione documento Piano mirato di prevenzione del rischio stress lavoro-correlato. Criteri per l'individuazione dei settori produttivi e dei gruppi di aziende”. Con il Decreto viene approvato il documento “Piano Mirato di Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato. Criteri per l'individuazione dei settori produttivi e dei gruppi di aziende”, il piano mirato è finalizzato alla diffusione delle indicazioni per promuovere metodi e strumenti opportuni per un buon percorso di valutazione del rischio stress lavoro-correlato nelle aziende. SOSTANZE PERICOLOSE – Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023 E’ stato pubblicato il 9/03/23, dal Ministero della Salute il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023”. Il Piano si pone una serie di obiettivi di verifica, tra i quali si riportano i seguenti: - verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele; - verifica degli obblighi di autorizzazione; - verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale; - verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli; - verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento; - verifica della conformità delle SDS; - verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi; - verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni; - verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP); - verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio. Il Piano individua una serie di tipologie di imprese che saranno prioritariamente scelte per i controlli, tra le quali rientrano le imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti (Seveso) e le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/2006. INAIL – Dossier Donne 2023 Pubblicato da INAIL “Dossier Donne” 2023, che analizza l’andamento infortunistico e tecnopatico al femminile attraverso i dati provvisori dell’ultimo biennio e quelli consolidati del quinquennio 2017-2021. Concentrando l’attenzione sui dati annuali più consolidati, aggiornati al 31 ottobre 2022, nel quinquennio 2017-2021 emerge una diminuzione complessiva del 12,7% delle denunce di infortunio sul lavoro (dalle 646.661 del 2017 alle 564.311 del 2021). Il calo ha interessato entrambi i generi: -13,3% per i lavoratori (da 413.704 a 358.701 casi) e -11,7% per le lavoratrici (da 232.957 a 205.610). Nel 2021, in particolare, l’incidenza degli infortuni occorsi alle donne sul totale delle denunce è tornata ai valori percentuali ante-pandemia (36%). I casi mortali denunciati nel 2021 sono stati complessivamente 1.400, 219 in più rispetto al 2017. Le lavoratrici hanno registrato 34 casi in più, da 114 a 148, pari a un incremento percentuale del 29,8%, quasi il doppio rispetto al +17,3% registrato nello stesso arco di tempo tra i lavoratori, passati da 1.067 a 1.252 decessi (+185 casi). Per quanto riguarda le malattie professionali, quelle denunciate dalle lavoratrici nel 2021 sono state 14.878, 2.817 in più rispetto all’anno precedente (+23,4%) e pari al 27% delle 55.202 denunciate nel complesso, che rispetto alle 57.996 del 2017 sono calate del 4,8%, per effetto di una riduzione del 4,3% per gli uomini e del 6,1% per le donne. INAIL – Esposizione ad agenti cancerogeni Pubblicato da INAIL il volume “Esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia” che descrive e analizza il fenomeno dell’esposizione professionale ad agenti cancerogeni nel contesto occupazionale italiano e propone una panoramica sulla stessa tipologia di dati riferiti ad altri stati, sia facenti parte della comunità europea che internazionali. INAIL – disabilità e lavoro Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Disabilità e lavoro: alcuni risultati preliminari di una survey tra medici competenti” che riporta alcuni risultati preliminari di una survey condotta tra i medici competenti al fine di esplorare il fabbisogno formativo e la percezione in ambito “disabilità e lavoro”. INAIL – malattie professionali nel settore del trasporto su strada Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada”. In questa scheda vengono integrati i dati sulle malattie professionali derivanti dagli archivi assicurativi dell’Inail e quelli del sistema di sorveglianza Malprof, alimentato dai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro del sistema pubblico italiano, tale complesso di informazioni è stato analizzato in ragione dei parametri comparto/settore, mansione e agente, anche sulla base dei valori del proportional reporting ratio (PRR). NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 143:2021 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antiparticolato – Requisiti, prove, marcatura” Norma Tecnica UNI EN 14387:2021 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antigas e filtri combinati – Requisiti, prove, marcatura” Le norme specificano rispettivamente: - i filtri antiparticolato da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistiti, ad eccezione dei dispositivi per la fuga e dei facciali filtranti; - i filtri antigas e ai filtri combinati da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistite (RPD) ad eccezione dei dispositivi di fuga. NORME TECNICHE – Indumenti di protezione Norma Tecnica UNI EN 17353:2020 “Indumenti di protezione – Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio – Metodi di prova e requisiti” La norma specifica i requisiti per le attrezzature di visibilità migliorata sotto forma di indumenti o dispositivi, che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore. L’attrezzatura di visibilità migliorata è destinata a fornire visibilità a chi la indossa in situazioni a medio rischio in qualsiasi condizione di luce diurna e/o sotto l’illuminazione dei fari dei veicoli o dei riflettori nel buio. Sono inclusi requisiti prestazionali per il colore e la retroriflessione, nonché per le aree minime e il posizionamento dei materiali nei dispositivi di protezione. NORME TECNICHE – Ventilatori Norma Tecnica UNI EN ISO 13349-1:2023 “Ventilatori - Vocabolario e definizioni delle categorie - Parte 1: Vocabolario” Norma Tecnica UNI EN ISO 13349-2:2023 “Ventilatori - Vocabolario e definizioni delle categorie - Parte 2: Categorie” Le norme specificano rispettivamente: - i termini nel campo dei ventilatori utilizzati per tutti gli scopi. Non è applicabile alla sicurezza elettrica; - le categorie nel campo dei ventilatori utilizzati a tutti gli effetti. Non è applicabile alla sicurezza elettrica. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 3691-2:2023 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2 : Carrelli industriali a braccio” Norma Tecnica UNI EN ISO 3691-3:2023 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza e i mezzi per la loro verifica per carrelli industriali a braccio telescopico e carrelli portacontainer a braccio telescopico (reach stacker) come definiti nella ISO 5053-1, provvisti di forche o dispositivi integrati di movimentazione del carico per normali servizi industriali (per esempio: bracci a forca o mezzi, come bilancini (spreaders), per la movimentazione di containers); - i requisiti essenziali di sicurezza ed i mezzi per la loro verifica, in aggiunta a quelli della ISO 3691-1, per carrelli industriali dotati di sollevatore verticale non inclinabile. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 16307-2:2023 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2 : Requisiti supplementari per carrelli industriali a braccio telescopico” Norma Tecnica UNI EN ISO 16307-3:2023 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati (requisiti aggiuntivi alla EN 16307-1)” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti per i tipi di carrelli industriali specificati nel campo di applicazione della UNI EN ISO 3691-2:2023; - i requisiti per i tipi di carrelli industriali specificati nel campo di applicazione della UNI EN ISO 3691-3 con relativo aggiornamento. --- ## Novità in materia: La NUOVA DIRETTIVA ACQUE URL: https://lachiver.com/news/novita-in-materia-la-nuova-direttiva-acque-3151 Lachiver Servizi Circolare Informativa 01/2023 NUOVA DIRETTIVA ACQUE Recepimento Direttiva UE 2020/2184 "acque potabili" - D.lgs. 18 del 23/2/23 - abrogazione D.lgs. 31/01 e s.m.i. È stato pubblicato nella GU Serie Generale n.55 del 06-03-2023, il DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 che di fatto rappresenta l’attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tale provvedimento è entrato in vigore il 21/03/2023 ed andrà ad abrogare la precedente normativa (D.lgs. 31/01 e s.m.i). NOVITÀ Oltre ad abrogare la precedente normativa (D.lgs. 31/01 e s.m.i.), il nuovo decreto introduce molte novità significative: - sono definite nuove responsabilità per i gestori del ciclo idrico integrato, per i gestori delle reti interne (domestiche), per chi utilizza le acque nell'ambito di imprese alimentari, per altri soggetti che gestiscono impianti interni "prioritari" (strutture sanitarie, ristorazione nelle varie sue forme, alberghi, campeggi, centri sportivi, palestre, centri benessere, caserme, scuole, centri odontoiatrici, navi, stazioni, aeroporti, istituti penitenziari, stabilimenti balneari); - è prevista l'implementazione di piani di sicurezza in tutte le strutture citate, con possibile ricorso anche ad analisi di laboratorio interne, con l'introduzione dell'approccio basato sul rischio; - viene normata la gestione delle "case dell'acqua"; - sono previste responsabilità e controlli sui materiali a contatto con le acque e sui materiali per il trattamento e la filtrazione; - si chiarisce l'estensione dell'obbligo di accreditamento per i laboratori che effettuano le analisi, specificando per quali parametri esso è richiesto; - sono ridefiniti i controlli, interni ed esterni (ufficiali), aggiornando l'elenco dei parametri chimici e microbiologici per i quali è richiesta la determinazione e i relativi criteri e limiti; - sono previste infine sanzioni, anche severe, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni. ANALISI ACQUE È stato aggiornato l'elenco dei parametri chimici e microbiologici per i quali è richiesta la determinazione e i relativi criteri e limiti. Relativamente alle ACQUE POTABILI, l’Azienda Sanitaria Locale può comunque sempre modificare la lista dei parametri da analizzare prevista dal Decreto, in base alle peculiarità territoriali. COSA CAMBIA DA OGGI ➢ I profili analitici non subiscono variazioni, viene invece modificato il riferimento di legge che diventa il D.lgs. 18/2023 sul Rapporto di Prova. ➢ Il limite di legge è stato adeguato per i seguenti parametri: Rame da 1,0 mg/l passa a 2,0 mg/l Selenio da 10 μg/l passa a 20 μg/l Antimonio da 5 μg/l passa a 10 μg/l Boro da 1,0 mg/l passa a 1,5 mg/l Il parametro “Residuo 180°C” viene sostituito con la dicitura parametro “Solidi disciolti totali”; I parametri “Solidi disciolti totali” e “Durezza totale” sono inclusi nella lista dei parametri indicatori raccomandati per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione impiegati nell’ambito di sistemi di gestione idro-potabili, insieme a Calcio e Magnesio Non c’è più indicazione di valori raccomandati per il “Disinfettante residuo” qualora impiegato. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2023-3150 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 02/2023 AMBIENTE REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC Il 17 gennaio 2023, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo n. 9 nuove sostanze all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification). L'elenco delle sostanze inserite sono: • 1,1'-[etan-1,2-diilbisossi] bis[2,4,6-tribromobenzene] • TBBA (tetrabromobisfenolo A) • Bisfenolo S • Borato di bario (bario diboro tetraossido) • Bis(2-etilesil)tetrabromo ftalato (insomma il DEHP bromurato) e tutti gli isomeri associati • Isobutil 4-idrossibenzoato • Melamina • Acido perfluoroeptanoico e i suoi sali • Massa di reazione 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropan-2-yl)morfolina e 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(eptafluoropropil)morfolina REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate il 28 febbraio 2023 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -): - come detergente per l’inattivazione del virus mediante trattamento con solvente o detergente nei medicinali ricombinanti e derivati dal plasma elencati nell’allegato; - per le sue proprietà detergenti non ioniche, per la lisi della membrana cellulare e la clearance virale durante lo sviluppo e la fabbricazione di vettori virali in medicinali per uso umano (medicinale sperimentale autorizzato per terapie avanzate); - come tensioattivo nella fabbricazione di gelatina a basso tenore di endotossina; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – formazione obbligatoria per l’utilizzo di diisocianati Con il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 è stato modificato l’Allegato XVII del Reg. 1907/2006, con l’inserimento della voce n. 74 relativa ai diisocianati (sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1), utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. La restrizione prevede che dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non potranno immettere sul mercato tali sostanze, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”. Quindi dal 24 agosto 2023 scatta il divieto di impiego di diisocianati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti (nell’allegato al Regolamento sono stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta). Tutte le aziende che impiegano diisocianati sono quindi chiamate ad allinearsi agli obblighi di formazione previsti dalla restrizione entro il 24 agosto 2023. Si ricorda infine che è necessario integrare il programma di formazione aziendale sull’uso in sicurezza dei diisocianati (formazione iniziale e aggiornamento ogni cinque anni). AEE/RoHS – modifiche alle restrizioni di determinate sostanze pericolose Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 gennaio 2023 “Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l’attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Il Decreto modifica quindi l’allegato IV del decreto legislativo n. 27 del 2014 con l’inserimento dei seguenti punti: - 48 - Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili; - al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere: c) bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del presente modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022, oppure scade il 30 giugno 2027; d) dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m. di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per la risonanza magnetica per immagini, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024. Entrata in vigore il 1 marzo 2023. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Direttiva del 7 dicembre 2022 “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna”. La direttiva contiene tre allegati tecnici: - Parte 1 – Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante: il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture ed agli altri Enti coinvolti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la pianificazione dell’emergenza esterna secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) di soglia inferiore e di soglia superiore e costituisce aggiornamento delle precedenti linee guida di cui al D.P.C.M. 25/02/2005. - Parte 2 – Linee guida per l’informazione alla popolazione: il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo ai Comuni per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti l’informazione alla popolazione sul rischio industriale, così come previsto dall’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 105/2015. È un documento di supporto ai Sindaci dei comuni dove sono ubicati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante nonché ai Sindaci dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante e costituisce aggiornamento delle precedenti linee guida di cui al DPCM 16/02/2007. - Parte 3 – Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: il D. Lgs. 105/2015 stabilisce all’art. 21, che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. Il documento fornisce indicazioni operative per la sperimentazione dei PEE tramite esercitazioni strutturate a diversi livelli di complessità al fine di verificare le azioni previste dal piano, le capacità operative del personale coinvolto e la correttezza delle procedure previste nei piani. VIA/VAS/RIFIUTI/TUA – attuazione PNRR con modifiche dal punto di vista ambientale Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. Il Decreto contiene, in sintesi, le seguenti novità dal punto di vista ambientale ed energetico: - istituito il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici; - sono state stabilite ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali; - sempre in tema di VIA, il D. Lgs. 152/2006 è stato modificato agli Artt. 8, 23 e 25; - sono state previste delle semplificazioni per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile apportando ulteriori modifiche al Testo Unico Ambientale; - terre e rocce da scavo: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il MASE adotterà un decreto avete per oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Dalla data di entrata in vigore del decreto, verrà abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”. RIFIUTI/SIN/RAEE – Proroga di termini legislativi Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”. Nella Legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe), in sintesi, sono contenute le seguenti disposizioni: - modifiche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi, che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto introduce, inoltre, limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo; - proroga di sei mesi (al 4 novembre 2023) della revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti disposta dall'art. 7, comma 1, DM 152/2022 e, di conseguenza, i termini per la comunicazione del produttore all'autorità competente (che slitta al 4 maggio 2024); - l'adozione di decreti per la riperimetrazione dei siti di interesse nazionale (Sin) da bonificare; - le disposizioni per i Raee da fotovoltaico; - la disciplina sui piani d'azione in materia di rumore; - i contributi per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. RIFIUTI – MUD 2023 proroga della scadenza Comunicato stampa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 marzo 2023: “Il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il termine per adempiere agli obblighi previsti per gli operatori slitterà così ai primi giorni di luglio. La Presidenza del Consiglio ha infatti comunicato il 3 marzo alla direzione competente del MASE, che il decreto annuale per l’aggiornamento della modulistica MUD è stato trasmesso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: questa, dunque, potrà avvenire entro il 10 marzo. Da quel momento, gli obblighi degli operatori per la presentazione del nuovo MUD verranno posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione: dunque tra il 4 e il 10 luglio prossimi, in base alla effettiva data di pubblicazione.” ALBO GESTORI AMBIENTALI – modalità di dimostrazione dell'iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023 “Modalità di dimostrazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali”. Con la Delibera il Comitato Nazionale Albo Gestore Ambientali ha concesso la possibilità alle imprese e agli enti iscritti di presentare e rendere così disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo stesso, con un apposito attestato QR code (in formato cartaceo), leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo, come alternativa al provvedimento d’iscrizione. Il QR code contiene: - i dati identificativi dell'impresa iscritta; - il numero di iscrizione; - le categorie di iscrizione con i veicoli iscritti; - il dettaglio dei codici CER autorizzati. Dal 15/06/2023 le imprese potranno dimostrare la propria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali non solo attraverso l'esibizione agli enti di controllo del documento cartaceo, ma anche con il QR code generato dal sito web dell'Albo nazionale gestori ambientali accedendo alla propria area riservata. ALBO GESTORI AMBIENTALI – modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 2 del 13 febbraio 2023 “Modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b) D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022”. Con la Delibera il Comitato gestori ha modificato il Modulo A della Deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022, che contiene lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano. In vigore dal 15 marzo 2023 il nuovo modulo. ALBO GESTORI AMBIENTALI – raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 2 del 13 febbraio 2023 “Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi”. Con la Circolare, l'Albo si esprime in merito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, chiarendo che “qualora l'attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06”. EMISSIONI IN ATMOSFERA – dati SNPA sulla qualità dell’aria nel 2022 Dai dati SNPA sulla qualità dell’aria in Italia nel 2022 si rilevano le seguenti tendenze: stabile il particolato, in discesa il biossido di azoto e presenza picchi di ozono in estate. I superamenti dei limiti sono diffusi in alcune aree del Paese, ma nel complesso prosegue l’andamento decrescente degli inquinanti negli ultimi dieci anni. SICUREZZA REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC Il 17 gennaio 2023, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo n. 9 nuove sostanze all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification). L'elenco delle sostanze inserite sono: • 1,1'-[etan-1,2-diilbisossi] bis[2,4,6-tribromobenzene] • TBBA (tetrabromobisfenolo A) • Bisfenolo S • Borato di bario (bario diboro tetraossido) • Bis(2-etilesil)tetrabromo ftalato (insomma il DEHP bromurato) e tutti gli isomeri associati • Isobutil 4-idrossibenzoato • Melamina • Acido perfluoroeptanoico e i suoi sali • Massa di reazione 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropan-2-yl)morfolina e 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(eptafluoropropil)morfolina REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate il 28 febbraio 2023 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -): - come detergente per l’inattivazione del virus mediante trattamento con solvente o detergente nei medicinali ricombinanti e derivati dal plasma elencati nell’allegato; - per le sue proprietà detergenti non ioniche, per la lisi della membrana cellulare e la clearance virale durante lo sviluppo e la fabbricazione di vettori virali in medicinali per uso umano (medicinale sperimentale autorizzato per terapie avanzate); - come tensioattivo nella fabbricazione di gelatina a basso tenore di endotossina; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – formazione obbligatoria per l’utilizzo di diisocianati Con il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 è stato modificato l’Allegato XVII del Reg. 1907/2006, con l’inserimento della voce n. 74 relativa ai diisocianati (sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1), utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. La restrizione prevede che dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non potranno immettere sul mercato tali sostanze, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”. Quindi dal 24 agosto 2023 scatta il divieto di impiego di diisocianati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti (nell’allegato al Regolamento sono stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta). Tutte le aziende che impiegano diisocianati sono quindi chiamate ad allinearsi agli obblighi di formazione previsti dalla restrizione entro il 24 agosto 2023. Si ricorda infine che è necessario integrare il programma di formazione aziendale sull’uso in sicurezza dei diisocianati (formazione iniziale e aggiornamento ogni cinque anni). RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Direttiva del 7 dicembre 2022 “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna”. La direttiva contiene tre allegati tecnici: - Parte 1 – Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante: il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture ed agli altri Enti coinvolti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la pianificazione dell’emergenza esterna secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) di soglia inferiore e di soglia superiore e costituisce aggiornamento delle precedenti linee guida di cui al D.P.C.M. 25/02/2005. - Parte 2 – Linee guida per l’informazione alla popolazione: il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo ai Comuni per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti l’informazione alla popolazione sul rischio industriale, così come previsto dall’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 105/2015. È un documento di supporto ai Sindaci dei comuni dove sono ubicati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante nonché ai Sindaci dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante e costituisce aggiornamento delle precedenti linee guida di cui al DPCM 16/02/2007. - Parte 3 – Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: il D. Lgs. 105/2015 stabilisce all’art. 21, che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. Il documento fornisce indicazioni operative per la sperimentazione dei PEE tramite esercitazioni strutturate a diversi livelli di complessità al fine di verificare le azioni previste dal piano, le capacità operative del personale coinvolto e la correttezza delle procedure previste nei piani. RADIAZIONI IONIZZANTI – esame degli esperti di radioprotezione Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 11 del 21 febbraio 2023 “Modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione”. Con il Decreto vengono indicate le modalità e la documentazione da allegare per la richiesta di ammissione all'esame di esperto di radioprotezione. I candidati devono rispettare "i requisiti necessari alla partecipazione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione" definiti dal Decreto 09 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ANTINCENDIO/LAVORO AGILE – Proroga di termini legislativi Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”. Nella Legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe), in sintesi, sono contenute le seguenti disposizioni: - proroga di tre anni dei termini di adeguamento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal DM 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento dell’epidemia da Covid-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima; - prorogato al 31 dicembre 2024 l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola; - prorogato al 31 dicembre 2024 l’adeguamento della normativa antincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti al 26 aprile 1994; - prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l'agenzia di lavoro abbia comunicato all'utilizzatore l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore; - prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento; - prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. ATTREZZATURE DI LAVORO – trentasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 13 del 23 febbraio 2023 “trentasettesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008”. Adottato con il Decreto il trentasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. TUS – interpello nomina del medico competente per i lavoratori in smart working Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 1/ 2023 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working”. Il quesito in questione è: “un datore di lavoro può nominare medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree?”. La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa. Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 81/2008. INAIL – siti contaminati da amianto Pubblicata da INAIL la scheda informativa (in inglese) “Siti contaminati da amianto: la sicurezza misure a tutela dei lavoratori e ambienti da vivere”. L’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di amianto e di Materiali Contenenti Amianto (MCA). Questi sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90. Il lavoro proposto presenta una sintesi dei dati inerenti il numero dei siti rilevati, una attenta disamina delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la loro gestione in sicurezza, evidenziando l’importante contributo Inail a supporto delle pubbliche amministrazioni. INAIL – sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori nel tempo della trasformazione digitale Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori nel tempo della trasformazione digitale. Metodologia e prime evidenze”. L’impatto crescente sul lavoro determinato dai cambiamenti legati alla digitalizzazione è analizzato nella scheda informativa, con la finalità di individuare sistemi di prevenzione della SSL mirati e forme di partecipazione e rappresentanza adeguati. INAIL – ambienti di lavoro e disabilità Pubblicata da INAIL la scheda informativa “La sicurezza sul lavoro è un diritto di tutti”. Progettare secondo la strategia “Design for All” significa concepire ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo da parte di persone con esigenze ed abilità differenti coinvolgendo la diversità umana nel processo progettuale. Le persone con disabilità hanno il diritto di lavorare su basi paritarie con gli altri e in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile. La parità dei diritti e il contrasto alla discriminazione si afferma anche con la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, sia a livello europeo che a livello italiano. Sul piano lavorativo, un ambiente di lavoro inclusivo ed accessibile è una condizione imprescindibile a garantire il diritto di lavorare su basi paritarie e quindi in condizione di sicurezza, salute e benessere. Il documento fornisce un quadro sinottico della normativa di riferimento con particolare attenzione agli aspetti relativi all’ambiente di lavoro. INAIL – sovraccarico biomeccanico degli arti superiori Pubblicata da INAIL il volume ““Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura. Volume terzo”. I rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori rappresentano da tempo una delle principali cause di malattia professionale. Come è evidente, la valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori deve essere fatta correttamente in modo da identificare le più corrette modalità di gestione e individuare le appropriate misure di prevenzione. Tuttavia, tutto ciò non è privo di difficoltà considerando che questi rischi si manifestano in diversi settori lavorativi caratterizzati da un’ampia tipologia e varietà di compiti, ciascuno dei quali viene svolto con proprie modalità e tempistiche. Proprio per fornire ulteriore supporto a coloro che devono effettuare la valutazione e gestione di tali rischi è stato pubblicato il terzo volume della monografia “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura”. INAIL – prevenzione incendi nelle attività adibite ad autorimessa Pubblicato da INAIL il volume ““Prevenzione incendi per attività di autorimesse-La regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi”. Nella pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l’ormai abrogato DM 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre-Codice) che secondo la V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. INAIL – open data infortuni del 2022 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni del 2022, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 697.773 (+25,7% rispetto allo stesso periodo del 2021), 1.090 delle quali con esito mortale (-10,8%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 61.000. I dati sono ancora fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. UNI/ACCREDIA – FAQ sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere” Pubblicato da UNI/ACCREDIA un documento contenente delle FAQ sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni”. Le FAQ (Frequently Asked Questions) forniscono delle chiavi di lettura e rispondono da un lato alle esigenze di una migliore applicazione della UNI/PdR 125 da parte di tutte le organizzazioni e dall’altro garantiscono un approccio uniforme ed omogeneo da parte degli organismi di valutazione della conformità che certificheranno, sotto accreditamento, in base alla UNI/PdR 125. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 3-8:2023 “Estintori d’incendio portatili – Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7” La norma specifica le regole di progettazione, prove di tipo, costruzione e ispezione di estintori d’incendio portatili di materiale metallico con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7:2004+A1:2007. Si applica agli estintori d’incendio portatili con pressione massima ammissibile PS uguale o minore di 30 bar e contenenti fluidi non esplosivi, non infiammabili, non tossici e non ossidanti. NORME TECNICHE – Macchine movimento terra Norma Tecnica UNI EN ISO 6165:2023 “Macchine movimento terra - Tipi base - Identificazione e vocabolario” La norma fornisce il vocabolario e una struttura di identificazione per classificare le macchine movimento terra progettate per eseguire le seguenti operazioni: scavo, carico, trasporto, perforazione, spargimento, compattazione o scavo di terra, roccia e altri materiali, durante i lavori, ad esempio, su strade e dighe, in cave e miniere e nei cantieri. NORME TECNICHE – Attrezzature a pressione Norma Tecnica UNI 11325-4:2023 “Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2” La norma fornisce i metodi operativi necessari per eseguire la valutazione di integrità di componenti di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso. I metodi descritti costituiscono gli strumenti tecnici applicabili nell'ambito della procedura di valutazione dell'idoneità all'ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a scorrimento viscoso descritta nella UNI/TS 11325-2. NORME TECNICHE – Sollevatori per veicoli Norma Tecnica UNI EN 1493:2023 “Sollevatori per veicoli” La norma si applica ai sollevatori per veicoli fissi, mobili e spostabili non previsti per il sollevamento di persone, ma progettati per sollevare il veicolo completo, allo scopo di facilitare i lavori di verifica, di manutenzione e di riparazione sopra e sotto il veicolo stesso, mentre è in posizione sollevata. NORME TECNICHE – Estremità per funi di acciaio Norma Tecnica UNI EN 13411-3:2023 “Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Manicotti e fissaggio dei manicotti” La norma tratta i requisiti per il fissaggio dei manicotti di asole e funi metalliche ad anello. La norma si applica al fissaggio dei manicotti di terminazioni ad asola formate sia da asole tipo fiammingo sia da asole standard e riguarda i manicotti in acciaio al carbonio non legato e in alluminio. La norma si applica alle brache semplici e alle brache a più bracci che utilizzano funi d'acciaio per applicazioni generali di sollevamento con diametro fino a 60 mm incluso, conformi alla norma EN 12385-4, alle funi per ascensori conformi alla norma EN 12385-5 e alle funi spiroidali conformi alla norma EN 12385-10. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2023 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-gennaio-2023-3149 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 01/2023 AMBIENTE REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate il 11, 12, 13 e 18 gennaio 2023 n. 4 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -) come: - formulazione industriale (diluizione) di una soluzione al silicone contenente 4-tert-OPnEO e il suo successivo utilizzo come lubrificante nella fabbricazione di dispositivi per la somministrazione di medicinali; - formulazione di un componente indurente contenente 4-tert-OPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale e della difesa; - detergente per l'inattivazione dei virus nella produzione di proteine terapeutiche con l'utilizzo di cellule di mammifero come ospiti; - detergente durante il processo di purificazione dei biofarmaci ricombinanti derivati da espressioni microbiche ospitanti nell'ambito di progetti i cui processi siano stati approvati dalle autorità (processi conformi alle buone prassi di fabbricazione); - tensioattivo per l'inattivazione di virus nella fabbricazione di biofarmaci; - tensioattivo per la pulizia post-produzione nell'ambito della fabbricazione di biofarmaci; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. GAS EFFETTO SERRA – dichiarazione delle quote per il commercio F-gas Comunicazione UE n. 10/06 del 10 gennaio 2023 “Comunicazione alle imprese che nel 2024 intendono immettere in commercio nell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi”. Le istruzioni contenute nella Comunicazione sono indirizzate alle imprese che nel 2024 intendono immettere in commercio nell'Unione europea, idrofluorocarburi sfusi per almeno 100 tonnellate di CO equivalente, in qualità di produttori e importatori. Per ottenere quote della riserva (l'immissione in commercio di tali sostanze è soggetta a limiti quantitativi ai sensi del regolamento UE 517/2014), i soggetti in questione devono dichiarare online le quantità anticipate per il 2023, tra il 6 marzo e il 5 aprile 2023. Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione provvederà successivamente ad assegnare le quote. Le imprese che ancora non sono munite di un profilo di registrazione valido per il portale devono presentare domanda di registrazione entro il 20 febbraio 2023. AEE/RoHS - esenzione per l’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas. La Direttiva modifica l’allegato III della Direttiva 2011/65/UE, che contiene l'elenco delle esenzioni con la relativa durata, delle restrizioni all’uso di determinate sostanze. Inserita la voce 9 a)-III, relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas (fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua). Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31/08/2023. RADIAZIONI IONIZZANTI – modifiche ed integrazioni delle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione Decreto Legislativo n. 203 del 25 novembre 2022 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Il Decreto apporta modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 101/2020 sulle norme di sicurezza relative alla protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, che riguardano gli ambiti del regime autorizzatorio, delle emergenze radiologiche e nucleari, delle sorgenti naturali di radiazioni ed interviene direttamente o indirettamente anche sul Testo Unico dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) e sul Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008). Di seguito indichiamo le principali modifiche introdotte in materia ambientale: - rientrano tra i provvedimenti richiedibili tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’autorizzazione per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento nell’ambiente (ex articolo 26 del D. Lgs 101/2020) e la notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni; - in merito alle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento si prevede che le prescrizioni riportate in tali autorizzazioni siano incluse nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata; - viene semplificata la registrazione al sito STRIMS (Sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) dell’ ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), per le strutture sanitarie, obbligatoria per le sorgenti radioattive con emivita maggiore di 60 giorni e una previsione di comunicazione cumulativa iniziale delle apparecchiature radiogene con aggiornamento trimestrale. Di seguito indichiamo le principali modifiche introdotte in materia sicurezza: - accesso alle informazioni sulle sorgenti radioattive: l’Art. 2 del D. Lgs. n.203/2022 inserisce nel D. Lgs. 101/2020 l’art. 8-bis, che garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli individui, ai pazienti e altre persone soggette a esposizioni mediche, imponendo alle Autorità di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza; - trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti: l’art. 22 del D. Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 109 del D. Lgs. 101/2020, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose, effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti; - informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: l’art. 24 del D. Lgs. n. 203/2022 modifica l’art. 111 D. Lgs. 101/2020 in materia di formazione dei lavoratori portando da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico, in materia di radioprotezione, per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, indicando inoltre che la formazione in radioprotezione per i lavoratori integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo Unico di Sicurezza D. Lgs. 81/2008, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti; - informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti: l’art. 110 del D. Lgs. n.101/2020 prevedeva una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti, l‘art. 23 del D. Lgs. n. 203/2022 lo modifica e porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti; - tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti: nel caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi, per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.203/2022, il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto stesso; - aggiornamento del modello IRME90 (documento di accompagnamento per l’importazione di rottami metallici e altri materiali di risulta) di cui all’allegato XIX D. Lgs. 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica. Entrato in vigore il 18 gennaio 2023. ORGANIZZAZIONE GENERALE – riordino delle attribuzioni dei Ministeri Legge n. 204 del 16 dicembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”. Con la Legge di conversione, al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in aggiunta a quanto già previsto dal D. Lgs. 300/1999, spetta anche l'individuazione e l'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia ed a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Nuovi compiti anche per il comitato interministeriale per la Transizione ecologica (CITE) e per il comitato interministeriale per le Politiche del mare. RIFIUTI – interpello sui rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani Nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 31 gennaio 2023 “Oggetto: Istanza di interpello in materia ambientale - gestione dei rifiuti di cui all’allegato D, del D.lgs. 152/06 appartenenti al capitolo 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)”. Con istanza di interpello del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, è stato richiesto se i rifiuti speciali, codice EER 18.01.04 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini, possano o meno essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani. Il Ministero dell’Ambiente risponde positivamente ricostruendo l’intera normativa, anche alla luce del recente D.lgs. n.116/2020 che ha modificato la nozione di rifiuto urbano. Nel caso specifico, i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata, come ad esempio accade per i rifiuti derivanti dagli assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, che potrebbero essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 ( Regolamento End of Waste), ovvero ad eventuali impianti autorizzati caso per caso dalle Regioni/Province autonome. RIFIUTI – RV Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto n. 1 del 2 gennaio 2023 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2022”. Nell’allegato A del Decreto, vengono riportati i modelli per la dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 2022 ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". RIFIUTI – RV Modelli per la bonifica di siti contaminati Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1688 del 30 dicembre 2022 “Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Approvazione dei modelli di presentazione delle istanze di avvio del procedimento e delle comunicazioni ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.M. 31/2015, del D.M. 46/2019 e della L.R. 19/2013”. Con la Deliberazione, negli allegati A-B-C, vengono approvati i seguenti documenti: - "Schema per la presentazione delle istanze nell'ambito della Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Bonifica di siti contaminati" (artt. 242, 242-bis, 242-ter, 244, 245, 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)"; - "Schema per le comunicazioni e trasmissioni nell'ambito della Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Bonifica di siti contaminati" (artt. 242, 242-bis, 244, 245 e 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)"; - "Schema di Procura Speciale" per la presentazione della documentazione di cui agli Allegati A e B da parte di un soggetto incaricato dal proponente dell'istanza o della comunicazione. ACQUE – RV lavori per la revisione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1690 del 30 dicembre 2022 “Avvio dei lavori per la revisione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. D. Lgs. n. 152/2006, art. 121”. Con la Deliberazione viene comunicato l’avvio dell’attività di revisione ed aggiornamento dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, ALBO GESTORI AMBIENTALI – Attestazione di idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022 “Attestazione d’idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020”. Con la Deliberazione viene modificata la modulistica per l’attestazione d’idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili. Potrà essere generato un modello precompilato di attestazione, contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite al momento della compilazione dell’istanza, il responsabile tecnico dovrà integrare tale modello precompilato con le informazioni mancanti prima della sottoscrizione. INAIL – SGSL per l’industria chimica Pubblicazione INAIL “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”. Si tratta della revisione delle “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, pubblicate nel marzo 2015. Le Linee di indirizzo rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti. Forniscono alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le imprese avranno modo di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo standard UNI ISO 45001:2018 e, grazie al contributo presente nell’appendice A, di adottare un modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D. Lgs. 231/2001, che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del d.lgs. 81/08. SICUREZZA REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate il 11, 12, 13 e 18 gennaio 2023 n. 4 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -) come: - formulazione industriale (diluizione) di una soluzione al silicone contenente 4-tert-OPnEO e il suo successivo utilizzo come lubrificante nella fabbricazione di dispositivi per la somministrazione di medicinali; - formulazione di un componente indurente contenente 4-tert-OPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale e della difesa; - detergente per l'inattivazione dei virus nella produzione di proteine terapeutiche con l'utilizzo di cellule di mammifero come ospiti; - detergente durante il processo di purificazione dei biofarmaci ricombinanti derivati da espressioni microbiche ospitanti nell'ambito di progetti i cui processi siano stati approvati dalle autorità (processi conformi alle buone prassi di fabbricazione); - tensioattivo per l'inattivazione di virus nella fabbricazione di biofarmaci; - tensioattivo per la pulizia post-produzione nell'ambito della fabbricazione di biofarmaci; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. RADIAZIONI IONIZZANTI – modifiche ed integrazioni delle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione Decreto Legislativo n. 203 del 25 novembre 2022 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Il Decreto apporta modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 101/2020 sulle norme di sicurezza relative alla protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, riguardano gli ambiti del regime autorizzatorio, delle emergenze radiologiche e nucleari, delle sorgenti naturali di radiazioni ed interviene direttamente o indirettamente anche sul Testo Unico dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) e sul Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008). Di seguito indichiamo le principali modifiche introdotte in materia ambientale: - rientrano tra i provvedimenti richiedibili tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’autorizzazione per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento nell’ambiente (ex articolo 26 del D. Lgs 101/2020) e la notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni; - in merito alle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento si prevede che le prescrizioni riportate in tali autorizzazioni siano incluse nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata; - viene semplificata la registrazione al sito STRIMS (Sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) dell’ ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), per le strutture sanitarie, obbligatoria per le sorgenti radioattive con emivita maggiore di 60 giorni e una previsione di comunicazione cumulativa iniziale delle apparecchiature radiogene con aggiornamento trimestrale. Di seguito indichiamo le principali modifiche introdotte in materia sicurezza: - accesso alle informazioni sulle sorgenti radioattive: l’Art. 2 del D. Lgs. n.203/2022 inserisce nel D. Lgs. 101/2020 l’art. 8-bis, che garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli individui, ai pazienti e altre persone soggette a esposizioni mediche, imponendo alle Autorità di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza; - trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti: l’art. 22 del D. Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 109 del D. Lgs. 101/2020, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose, effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti; - informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: l’art. 24 del D. Lgs. n. 203/2022 modifica l’art. 111 D. Lgs. 101/2020 in materia di formazione dei lavoratori portando da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico, in materia di radioprotezione, per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, indicando inoltre che la formazione in radioprotezione per i lavoratori integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo Unico di Sicurezza D. Lgs. 81/2008, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti; - informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti: l’art. 110 del D. Lgs. n.101/2020 prevedeva una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti, l‘art. 23 del D. Lgs. n. 203/2022 lo modifica e porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti; - tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti: nel caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi, per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.203/2022, il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto stesso; - aggiornamento del modello IRME90 (documento di accompagnamento per l’importazione di rottami metallici e altri materiali di risulta) di cui all’allegato XIX D. Lgs. 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica. Entrato in vigore il 18 gennaio 2023. ATTREZZATURE DI LAVORO – trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 5 del 16 gennaio 2023 “trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008”. Adottato con il Decreto il trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. ANTINCENDIO – modificata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni - Decreto del Ministero dell’Interno n. 1 del 16 gennaio 2023 “Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012”. Con il Decreto è stata aggiornata la modulistica di presentazione delle istanze, segnalazioni e dichiarazioni ai fini della prevenzione incendi. Le modifiche apportate riguardano la modulistica per valutazione di progetto, SCIA ai fini della sicurezza antincendio, certificazione REI di prodotti ed elementi costruttivi in opera, rinnovo periodico di conformità, deroga, richiesta di Nulla Osta di Fattibilità (NOF). I nuovi modelli PIN 1, PIN 2, PIN 2.2, PIN 3, PIN 4 e PIN 5 (edizione 2023) devono essere obbligatoriamente adottati a decorrere dal 1 marzo 2023. - Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Ministero dell’Interno n. 739 del 19 gennaio 2023 “Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012”. Nella Circolare si legge che in riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. La modifica apportata al modello Cert. REI, è stata introdotta in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015. GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018 Decreto del Ministero della Salute del 20 dicembre 2022 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2018”. Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA). La domanda con marca da bollo dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente, gli estremi delle sue abilitazioni, autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e dovranno essere allegati: il certificato medico rilasciato da Medico Competente o dal Medico del Servizio Sanitario Nazionale se lavoratore autonomo; due fotografie uguali e recenti formato tessera firmate sul retro; la/le patente/i da revisionare, fotocopia di documento di identità personale valido. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2023 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Repubblica Popolare Cinese”. Ai fini dell’identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus COVID-19, sono state prorogate, fino al 28 febbraio 2023, le disposizioni relative a tutti i soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese (incluse Hong Kong e Macao). - Circolare del Ministero della Salute n. 1 del 1 gennaio 2023 “aggiornamento della circolare Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023 del 29 dicembre 2022”. Il documento sintetizza gli elementi utili per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023. Nel contempo, il documento fornisce spunti volti a favorire la predisposizione a livello regionale e locale di un rapido adattamento delle azioni e dei servizi sanitari nel caso di una aumentata richiesta assistenziale e territoriale. - Circolare INAIL n. 1 del 3 gennaio 2023 “Speciale elargizione ai familiari delle vittime del COVID-19 nelle professioni sanitarie”. La circolare fornisce procedure e modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori sociosanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da COVID-19. LAVORO AGILE – modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili Considerata la proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa sulle modalità di comunicazione dei periodi di smart working. Considerato che la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, comma 306 ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, si informa che fino al 31 gennaio 2023 le relative comunicazioni per i soggetti “fragili”, ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all’art. 17, comma 2, del DL 24 dicembre 2021, n. 221, dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”. Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31/01/23 unicamente per i lavoratori “fragili” per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre al 31 marzo 2023. Si dà altresì avviso che dal primo febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”. Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso. TUS – parere sull’ adozione del provvedimento di sospensione a microimpresa Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 162 del 24 gennaio 2023 “Art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 – adozione provvedimento di sospensione e microimpresa - richiesta parere”. Con la Nota vengono forniti chiarimenti in relazione alla possibilità di procedere alla sospensione nei confronti di un’impresa che occupi un solo dipendente in nero, con violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP. Sebbene il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), come modificato dal DL 146/2021, escluda il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare se il lavoratore in nero risulti l’unico occupato dall’impresa, l’INL osserva che tale esclusione non possa trovare applicazione qualora vengano contestualmente rilevate anche gravi violazioni in materia di prevenzione indicate nell’allegato 1 al D. Lgs. n. 81/2008, tra le quali sono comprese la mancanza del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e/o la mancata nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare. In ogni caso, aggiunge l’INL, qualora il provvedimento di sospensione non sia adottato per via della citata eccezione, l’ispettore dovrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. INAIL – SGSL per l’industria chimica Pubblicata da INAIL la pubblicazione “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”. Si tratta della revisione delle “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, pubblicate nel marzo 2015. Le Linee di indirizzo rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti. Forniscono alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le imprese avranno modo di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo standard UNI ISO 45001:2018 e, grazie al contributo presente nell’appendice A, di adottare un modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti, di cui al D. Lgs. 231/2001, che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del D. Lgs. 81/08. INAIL – biomarcatori urinari Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Biomarcatori urinari di stress ossidativo ed il loro ruolo nel biomonitoraggio dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi”. I prodotti di ossidazione escreti nelle urine possono essere misurati evidenziando precocemente situazioni a rischio, anche in condizioni conformi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, che, se monitorate, possono prevenire lo sviluppo di malattie professionali Lo stress ossidativo riflette uno squilibrio tra la produzione e accumulo di specie reattive dell'ossigeno (Ros), che sono in grado di ossidare, danneggiandole, proteine, lipidi e Dna, molecole essenziali alla vita umana. Lo stress ossidativo può essere prodotto dall’esposizione a sostanze pericolose, sia lavorativa che ambientale, ma anche in relazione all’esposizione ad altri tipi di agenti di rischio. Gli studi mostrano come i biomarcatori di stress ossidativo, in particolare quelli derivati dall’ossidazione degli acidi nucleici (Dna e Rna) siano correlati con l’esposizione lavorativa a benzene negli addetti alla vendita del carburante per autotrazione, con l’esposizione allo stirene nei lavoratori del comparto vetroresina, con l’esposizione a solventi nei verniciatori e in particolare con l’esposizione a metalli pesanti. Il fact sheet fornisce le informazioni di base necessarie a comprendere quali sono le molecole studiate, come si formano e come possono essere misurate e utilizzate per il monitoraggio biologico dei lavoratori e rappresenta un utile compendio nella fase di formazione/informazione, prevista dal D. Lgs. 81/2008, evidenziando l’importanza del ricorso alle idonee misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori professionalmente esposti in tutte le fasi di utilizzo delle suddette sostanze. INAIL – la rianimazione cardiopolmonare Pubblicata da INAIL la scheda informativa “La rianimazione cardiopolmonare come attività di promozione della cultura della salute e sicurezza nella scuola”. La scheda informativa sollecita la necessità di promuovere lo sviluppo e la somministrazione nelle scuole di ogni ordine e grado di percorsi formativi di BLSD (Basic Life Support Defibrillation, primo soccorso con l’impiego di defibrillatore semiautomatico per la sopravvivenza degli individui coinvolti). In attesa dell’arrivo dei soccorsi, sono le persone presenti a dover intervenire praticando le manovre salvavita e la tempestività degli interventi è di fondamentale rilevanza. Da qui la necessità di predisporre corsi di formazione che possano insegnare il modo corretto di agire e gestire un’emergenza, anche alle nuove generazioni. INAIL – trabattelli Pubblicato da INAIL il quaderno tecnico “Trabattelli”, l’obiettivo dei quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili è accrescere il livello di sicurezza negli stessi cantieri. Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali, sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese. INAIL – rischio architettonico negli ambienti di lavoro Pubblicata da INAIL la pubblicazione “Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro”. Il fascicolo affronta il tema della valutazione del rischio architettonico, che consiste nella eventualità che gli elementi tecnici ed ambientali di un sistema edilizio possano determinare condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori che vi lavorano. Tale rischio è quindi connesso con le caratteristiche tecnico-costruttive, lo stato di conservazione, manutenzione ed utilizzo di un edificio e riguarda tutte le condizioni di pericolo che si possono verificare in aree edificate. RISCHI DA AGENTI FISICI – PAF nuove indicazioni operative Disponibili sul PAF (Portale Agenti Fisici) i seguenti documenti approvati dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Gruppo Tematico Agenti Fisici: - Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 ULTRASUONI. - Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI. - Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 TITOLO VIII CAPO I, RADIAZIONE SOLARE; MICROCLIMA; RUMORE; VIBRAZIONI. INAIL – infortuni nel settore energia Il numero di dicembre del periodico statistico Dati INAIL è dedicato al settore dell’energia. Nel quinquennio 2017-2021 sono stati denunciati circa cinquemila infortuni, di cui due terzi nella divisione della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, più di un quarto in quella del gas e i restanti nell’erogazione di vapore e aria condizionata. Trattandosi di un settore che occupa principalmente uomini, oltre l’80% delle denunce riguarda il genere maschile, mentre le professioni più coinvolte, con oltre un terzo dei casi (1.710), sono quelle degli elettricisti (installatori, manutentori di impianti e riparatori di linee elettriche, di distribuzione, tiralinee), dei tecnici addetti alla distribuzione sia dell’energia elettrica che del gas e dei tecnici addetti alla produzione di energia termica ed elettrica. I casi mortali denunciati tra il 2017 e il 2021 sono stati 18 (14 nella sola divisione della fornitura di energia elettrica), di cui 10 hanno riguardato i lavoratori di età compresa tra i 49 e i 59 anni e cinque quelli tra i 60 e i 65 anni. INAIL – infortuni nel settore gomma, materie plastiche prodotti chimici Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Infor.MO, Fattori causali e dinamiche infortunistiche nella fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici”. La scheda riporta l’analisi dei dati infortunistici registrati nei settori in studio con lo scopo di fornire un quadro più ampio possibile per facilitare le azioni di riduzione e gestione del rischio. Per entrambi i settori in analisi nel periodo 2016 – 2019 si rileva una diminuzione degli eventi riconosciuti positivi con una contrazione però inferiore alla media del complesso di settori appartenenti al Manifatturiero. Nel dettaglio oltre a presentare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza ed indice di incidenza, vengono esaminate le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni analizzati. Sono poi indicate alcune delle principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione della salute e sicurezza Norma Tecnica UNI ISO 45003:2021 “Gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Salute e sicurezza psicologica sul lavoro – Linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali” La norma fornisce linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali nell’ambito di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL). I rischi psicosociali sono quelli associati al modo in cui è organizzato il lavoro, a fattori legati all’ambiente lavorativo stesso, alle attrezzature utilizzate e ai compiti da svolgere, condizioni strettamente interconnesse che sono presenti in tutte le organizzazioni e in tutti i settori produttivi. Il rischio psicosociale rappresenta quindi il potenziale che determinati fattori di pericolo hanno di causare molteplici effetti sulla salute, la sicurezza e il benessere individuali, con un impatto anche sulle prestazioni e la sostenibilità dell’intera organizzazione. Per questo è importante che i rischi psicosociali siano gestiti in modo coerente e coordinato attraverso un adeguato sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e che dunque siano integrati nei più vasti processi di business dell’organizzazione. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 15269-3:2023 “Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni” Norma Tecnica UNI EN 15269-20:2023 “Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili” Le norme specificano rispettivamente: - una metodologia per l'applicazione estesa dei risultati ottenuti da prove di resistenza al fuoco condotte in conformità alla UNI EN 1634-1; - la norma, che deve essere letta congiuntamente con la norma UNI EN 15269-1, riguarda porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e tende in tessuto di qualsiasi materiale. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN ISO 10497:2023 “Prove su valvole - Requisiti per la prova di resistenza al fuoco” La norma specifica i requisiti per le prove di resistenza al fuoco e il relativo metodo per valvole d'isolamento a sede morbida e metallica con uno o più otturatori. NORME TECNICHE – Acustica in edilizia Norma Tecnica UNI 11367:2023 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera” La norma definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 20349-1:2023 “Dispositivi di protezione individuale – Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura – Parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie” Norma Tecnica UNI EN ISO 20349-2:2023 “Dispositivi di protezione individuale – Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura – Parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti e i metodi di prova per le calzature che proteggono gli utilizzatori contro i rischi presenti nelle fonderie; - i requisiti e i metodi di prova per le calzature che proteggono gli utilizzatori contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi. NORME TECNICHE – Atmosfere nei luoghi di lavoro Norma Tecnica UNI EN ISO 13137:2023 “Atmosfere nei luoghi di lavoro - Pompette per il campionamento individuale di agenti chimici e biologici - Requisiti e metodi” La norma specifica i requisiti prestazionali per le pompette a batteria, usate per il campionamento individuale di agenti chimici e biologici, nell'aria dei luoghi di lavoro. Specifica, inoltre, i metodi in grado di verificare tali requisiti in condizioni di laboratorio definite. NORME TECNICHE – Sicurezza delle macchine utensili Norma Tecnica UNI ISO 16090-1:2023 “Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza” La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l'installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) di fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer progettate per l'uso in produzione continua, che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno. NORME TECNICHE – Nastri trasportatori Norma Tecnica UNI EN ISO 7623:2023 “Nastri trasportatori rinforzati con cavi di acciaio - Prova di adesione dei cavi al rivestimento - Prova iniziale e dopo trattamento termico” La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza di adesione dei cavi metallici al loro rivestimento o allo stato iniziale o dopo trattamento termico. Essa si applica esclusivamente a nastri trasportatori a carcassa metallica. NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose Norma Tecnica UNI EN 15969-2:2023 “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Interfaccia digitale per il trasferimento dei dati tra l'autocisterna e le strutture fisse - Parte 2: Dati commerciali e logistici” La norma specifica la struttura dei dati necessari per la gestione del viaggio, programmando gli ordini dei prodotti definiti e non definiti quantitativamente in collegamento online con il veicolo. Gli ordini processati vengono trasferiti all'host in ufficio in un'unica soluzione o, al più tardi, ogni volta che il camion è in collegamento online. Esso specifica il trasferimento di dati commerciali e logistici tra i dispositivi dei veicoli di trasporto, sul computer di bordo dell'autocisterna e le strutture fisse per tutti i canali di comunicazioni tra le parti. NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas Norma Tecnica UNI EN 12067-2:2023 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi a gas o combustibili liquidi - Funzioni di controllo nei sistemi elettronici - Parte 2: Dispositivi di controllo/sorveglianza del rapporto combustibile-aria di tipo elettronico” La norma specifica i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per sistemi di controllo elettronici del rapporto combustibile-aria (ERC), sistemi elettronici di sorveglianza del rapporto combustibile-aria (ERS) e sistemi elettronici di correzione del rapporto combustibile-aria (ERT) da utilizzare per bruciatori e apparecchi che utilizzano gas o combustibili liquidi. NORME TECNICHE – Caldaie per riscaldamento Norma Tecnica UNI EN 303-5:2023 “Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura” La norma si applica alle caldaie per riscaldamento, compresi i dispositivi di sicurezza, con una potenza termica nominale fino a 500 kW, progettate per la combustione di soli combustibili solidi e azionate secondo le istruzioni del fabbricante della caldaia. La presente norma tratta i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle caldaie per riscaldamento utilizzate come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante. NORME TECNICHE – Sistemi automatici di comando per bruciatori e apparecchi a gas o a combustibile liquido Norma Tecnica UNI EN 298:2023 “Sistemi automatici di comando per bruciatori e apparecchi a gas o a combustibile liquido” La norma specifica i requisiti di sicurezza, progettazione, fabbricazione, prestazione e prova per i sistemi automatici di comando, le unità di programmazione, dispositivi di rivelazione di fiamma e i rivelatori ad alta temperatura (HTO), destinati ad essere utilizzati con bruciatori a gas e olio combustibile e apparecchi a gas e a olio combustibile con o senza ventilatore e utilizzo similare. NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi utilizzatori a gas e a combustibili liquidi Norma Tecnica UNI EN 1643:2023 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi utilizzatori a gas e a combustibili liquidi - Sistemi di controllo di tenuta per valvole automatiche di sezionamento” La norma descrive i requisiti di sicurezza, di progettazione, di costruzione, di prestazione e di prova dei sistemi di controllo di tenuta per valvole (VPS), destinati ad essere utilizzati con bruciatori a gas e apparecchi che utilizzano uno o più gas combustibili. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-dicembre-2022-3148 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 12/2022 AMBIENTE ADR – controllo dei trasporti su strada di merci pericolose Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico. Con la Direttiva vengono modificati gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose per adattare al progresso scientifico e tecnico gli allegati I, II e III relativi all’ADR (Trasporto su strada), al RID (Trasporto per ferrovia) e all’ADN (Trasporto per vie navigabili interne). Gli accordi vengono aggiornati ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano dunque a decorrere dal 1 gennaio 2023, con un periodo transitorio (di applicazione della vecchia disciplina) che termina il 30 giugno 2023. In base alle modifiche della Direttiva alla Direttiva 2008/68: - gli Allegati A e B dell’ADR sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023; - l’Allegato del RID è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2023; - I regolamenti allegati all’ADN sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN. Gli Stati membri dovranno adeguare i propri atti di recepimento interni, nel nostro caso il D. Lgs. 35/2010 entro il 30/06/2023 per recepire gli aggiornamenti comunitari. ADR – casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose Nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 40141 del 21 dicembre 2022 “Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose”. Con la Nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcune indicazioni in merito all’obbligo di nomina del Consulente ADR. In particolare, viene chiarito che le esenzioni previste, indicate al punto 1.8.3.2 del Regolamento ADR, riguardano i seguenti casi: - quando le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR, prevista dall'art. 3 comma 6 lettera a) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26); - quando le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR, prevista dall'art. 3 comma 6 lettera b) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26). Nella Nota, il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’esenzione della nomina del Consulente ADR, trovano applicazione le disposizioni riportate nel DM 4/7/2000 successivamente chiarite nella Circolare n. A26 del 14 novembre 2000. Secondo quanto riportato nella Nota, non si rende necessario, fino a nuove indicazioni, provvedere alla nomina del Consulente ADR per tutte le operazioni effettuate in regime di esenzione parziale (sez. 1.1.3.6), esenzione totale (sez. 3.4), quantità esenti (sez. 3.5). Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo. SOSTANZE PERICOLOSE – POP nuove modifiche al Reg. UE 2019/1021 Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti. Il Regolamento apporta le seguenti modifiche agli allegati IV e V (riguardano l’elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e la gestione dei rifiuti in generale), del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti: - incluso il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione; - incluso il pentaclorofenolo precedentemente contemplato dal regolamento (CE) n. 850/2004 (abrogato) con un valore per l’allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l’allegato V di 1000 mg/kg; - per adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico vengono ritoccati i limiti di concentrazione (allegato IV) di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere, esabromociclododecano, alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP), dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF); - inclusa la sostanza decabromodifeniletere tra i PBDE elencati nella terza colonna dell’allegato V; - concesso tempo fino al 1 luglio 2026, agli stati membri per raccogliere informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private e nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia; - per i PBDE, fissato il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti a 500 mg/kg, per poi prevedere di abbassarlo a 350 mg/kg tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg cinque anni dopo la sua entrata in vigore; - inclusi i dl-PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del regolamento; - abbassato il limite di concentrazione del PFOA nei prodotti tessili riciclati, i suoi sali e i composti ad esso correlati nei rifiuti, in quanto la loro presenza potrebbe avere un impatto sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti tessili. Il Regolamento entra in vigore a partire dal 29/12/2022, ma si applicherà a decorrere dal 10/06/2023. EMISSIONI IN ATMOSFERA – BAT per l'industria chimica Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica. La Decisione indica le migliori tecniche disponibili (BAT), relative alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. Le migliori tecniche disponibili si riferiscono unicamente alla attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE (4. Industria chimica ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6, salvo diversa indicazione). EMISSIONI IN ATMOSFERA – BAT per l'industria tessile Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile. La Decisione indica le migliori tecniche disponibili (BAT), relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile. Le migliori tecniche disponibili si riferiscono, in particolare, alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: - 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno; - 6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga da attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT. RIFIUTI – prorogato lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida. Viste le informazioni comunicate dagli Stati membri nel maggio 2022, che indicano che ci sono ancora oltre 2000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell’Unione, il Regolamento prevede che lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate, in attesa della trasformazione e della solidificazione, è consentito fino al 1 gennaio 2026. RIFIUTI – pannelli fotovoltaici Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 54 del 8 agosto 2022 “Approvazione delle Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati". Con il Decreto vengono aggiornate le "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati" che recepiscono le direttive della Legge 233/2021 (di conversione del DL152/2021). Il documento fissa il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, definito dal Gestore Servizi Energetici (GSE), e allegato al Decreto stesso. Tra le misure previste, fissato il valore della quota trattenuta dal GSE, sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 KW) che per quelli professionali, a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, inoltre previste nuove tempistiche e modalità per aderire a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli. RIFIUTI – Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 360 del 28 settembre 2022 “Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Con il Decreto vengono adottate le Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi, finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 219, comma 5, del D. Lgs. 156/2006, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall'art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo Decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Le informazioni obbligatorie di cui alle presenti Linee Guida sono rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci. I destinatari del Decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi. Il Decreto abroga e sostituisce il precedente DM n. 114 del 16 marzo 2022, recante le "Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". CAM – organizzazione e realizzazione di eventi Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 19 ottobre 2022 “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”. Il Decreto approva i Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi (ogni manifestazione, avvenimento, cerimonia o altra iniziativa a carattere culturale, artistico, celebrativo, sportivo, professionale e commerciale) ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, del Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016). I CAM sono obbligatori negli eventi soggetti a procedura di gara pubblica, nel caso di eventi non soggetti a procedure di gara pubbliche, si raccomandano le stazioni appaltanti di vincolare l’eventuale erogazione di contributi e/o concessioni di patrocini all’applicazione degli stessi. RIFIUTI – Legge di bilancio 2023 misure per plastiche ed imballaggi Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Si segnalano le misure di interesse più rilevanti della Legge: - Comma 686: per incrementare il riciclaggio delle plastiche, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. - Comma 687: analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma stabilisce che il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025. - Comma 690: entro il 1 maggio 2023 dovrà essere adottato un decreto con cui definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale, in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall’allegato E alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al comma 686. - Comma 63: l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (plastic tax) viene rinviata al 1 gennaio 2024. EMISSIONI IN ATMOSFERA – utilizzo del metanolo in impianti termici industriali Con Interpello n.105037/2022 del 31/08/2022, la Provincia di Vercelli pone un quesito in merito alla possibilità di utilizzare il metanolo come combustibile in impianti termici industriali, richiedendo se un materiale non formalmente previsto nell’allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 possa essere utilizzato come combustibile in impianti soggetti al titolo I di tale parte quinta. Secondo la risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 135189 del 31/10/2022, ai sensi dell’articolo 293 del D. Lgs. 152/2006, in impianti soggetti al titolo I alla parte quinta dello stesso Decreto (titolo nel quale sono compresi gli impianti termici ad uso industriale) possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. Quindi, all’elenco dei combustibili previsto nell’allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 deve essere attribuita una natura tassativa, potendosi pertanto utilizzare negli impianti in esame, soltanto i materiali previsti nell’allegato. Pertanto, conclude il Ministero, un materiale che ha una serie di caratteristiche simili ad un combustibile in allegato X, ma che se ne differenzia per altri aspetti (provenienza, modalità di produzione, sostanze presenti) e che pertanto non può considerarsi incluso nell’allegato X, non è, ai sensi della legge, utilizzabile come combustibile negli impianti in esame. RIFIUTI – RV Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1495 del 29 novembre 2022 “Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022. Costituzione della Segreteria tecnica per l'attuazione del Piano e supporto del Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. 52/2012”. Con la Deliberazione viene istituita una Segreteria tecnica con il compito di attuare le attività previste dall'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. n. 988 del 09.08.2022 e di supportare il Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. 52/2012 per la governance dei rifiuti urbani. ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione alla categoria 1,4 e 5 Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 6 del 19 ottobre 2022 Modifiche alla Deliberazione n. 05 del 3 novembre 2016 “Criteri e requisiti per l’iscrizione alla categoria 1,4 e 5” - Adeguamento della capacità finanziaria. Il comma 1 dell’art 2 della Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016 è così sostituito: “Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 900 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del DM 120/2014, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.” ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione alla categoria 6 Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022 Modifiche alla deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 “Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”. Adeguamento della capacità finanziaria. Il comma 1 dell’articolo 3 della deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 è così sostituito: “Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 900 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del DM 120/2014, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016.” ALBO GESTORI AMBIENTALI – tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 10 del 21 dicembre 2022 ”Tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione all’Albo”. Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa le tempistiche di conclusione del procedimento amministrativo indicati all’articolo 22, comma 2, del DM120/2014. Si chiede, in particolare, se la riduzione dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo si estenda anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 10 del DM 120/2014 per la presentazione della garanzia finanziaria alla Sezione regionale o provinciale. A tale riguardo il Comitato nazionale ritiene di chiarire che il dimezzamento dei tempi previsto all’articolo 22, comma 2, del DM 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria, qualora prevista. Pertanto, l’interessato è sempre tenuto, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione medesima. RIFIUTI – Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2022 Presentato il 21 dicembre 2022, il “Rapporto Rifiuti Urbani” dell’ISPRA edizione 2022, con i dati relativi all’anno 2021. Torna a crescere la produzione dei rifiuti urbani nel 2021 (+2,3%), in aumento la raccolta differenziata quasi ovunque mentre resta urgente potenziare il riciclo e dimezzare il conferimento in discarica. Il Rapporto fornisce i dati aggiornati all’anno 2021 sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l’import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario. Presenta, infine, una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all’anno 2022. SICUREZZA ADR – controllo dei trasporti su strada di merci pericolose Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico. Con la Direttiva vengono modificati gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose per adattare al progresso scientifico e tecnico gli allegati I, II e III relativi all’ADR (Trasporto su strada), al RID (Trasporto per ferrovia) e all’ADN (Trasporto per vie navigabili interne). Gli accordi vengono aggiornati ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano dunque a decorrere dal 1 gennaio 2023, con un periodo transitorio (di applicazione della vecchia disciplina) che termina il 30 giugno 2023. In base alle modifiche della Direttiva alla Direttiva 2008/68: - gli Allegati A e B dell’ADR sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023; - l’Allegato del RID è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2023; - I regolamenti allegati all’ADN sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN. Gli Stati membri dovranno adeguare i propri atti di recepimento interni, nel nostro caso il D. Lgs. 35/2010 entro il 30/06/2023 che dovrà recepire gli aggiornamenti comunitari. ADR – casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose Nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 40141 del 21 dicembre 2022 “Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose”. Con la Nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcune indicazioni in merito all’obbligo di nomina del Consulente ADR. In particolare, viene chiarito che le esenzioni previste, indicate al punto 1.8.3.2 del Regolamento ADR, riguardano i seguenti casi: - quando le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR, prevista dall'art. 3 comma 6 lettera a) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26); - quando le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR, prevista dall'art. 3 comma 6 lettera b) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26). Nella Nota, il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’esenzione della nomina del Consulente ADR, trovano applicazione le disposizioni riportate nel DM 4/7/2000 successivamente chiarite nella Circolare n. A26 del 14 novembre 2000. Secondo quanto riportato nella Nota, non si rende necessario, fino a nuove indicazioni, provvedere alla nomina del Consulente ADR per tutte le operazioni effettuate in regime di esenzione parziale (sez. 1.1.3.6), esenzione totale (sez. 3.4), quantità esenti (sez. 3.5). Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo. ANTINCENDIO – norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”. Con il Decreto vengono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico che riguardano attività sia al chiuso che all’aperto, esistenti o nuove, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996. Esclusi dall’applicazione: - i luoghi non delimitati; - gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori; - le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente. Le Norme tecniche antincendio si possono applicare alle attività individuate con il numero 65 di cui all’allegato I del DPR 151/2011, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, e si possono applicare anche alle attività a carattere temporaneo. PRATICHE EDILIZIE – riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico N. 192 del 29 settembre 2022 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. Il Decreto attua quanto previsto dalla legge 248/2005 (Testo di riferimento per le misure di contrasto all’evasione fiscale e in materia tributaria e finanziaria, art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. A) e modifica il DM 37/2008 sugli impianti negli edifici civili, ampliando e diversificando le tipologie di impianti elettronici di comunicazione (impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti) ed introducendo un articolo sugli “Adempimenti del tecnico abilitato” (regola le funzioni del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti, le sue responsabilità, il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata). In vigore dal 28 dicembre 2022. LAVORO AGILE – proroga per i lavoratori fragili Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Per il primo trimestre del 2023 è prorogato per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del DM 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. I datori di lavoro saranno pertanto tenuti nell’arco dei primi tre mesi del 2023, ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – modifiche per i congedi parentali Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Apportate modifiche alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale, viene riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30 all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – chiarimenti sul sistema sanzionatorio D. Lgs. n. 105/2022 Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2414 del 6 dicembre 2022 “D. Lgs. n. 105/2022 recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio – sistema sanzionatorio”. Con la nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 105/2022 la quale, recependo la direttiva UE 2019/1158, ha modificato il D. Lgs. n. 151/2001 e la legge 104/1992, introducendo misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Ai casi di rifiuto, opposizione od ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, fra i quali l’INL segnala il congedo di paternità obbligatorio, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), previsto dal nuovo art. 27bis del D. Lgs n. 151/2001, si applica la nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro, oltre al possibile impedimento al datore di lavoro del conseguimento delle certificazioni per la parità di genere. Secondo l’Ispettorato non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, salvo l’eventuale parto anticipato. Spetta anche un congedo di paternità alternativo alla madre nelle situazioni particolarmente gravi e il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo da parte del datore è punito con la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi. Viene esteso il divieto di licenziamento ai papà fino al compimento di un anno di età del bambino, pena la nullità del licenziamento e la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro. Scatta inoltre la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro nei casi di inosservanza dei riposi giornalieri per madre e padre (compresi i parti plurimi), nonché dei riposi per figli portatori di handicap. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. Con l’Ordinanza viene disposto fino al 31 gennaio 2023, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina, l’obbligo di tamponi antigenici Covid-19 e, in caso di positività, l’esecuzione di test molecolari per il relativo sequenziamento del virus. - Ordinanza del Ministero della Salute del 29 dicembre 2022 “Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Prorogato fino al 30 aprile 2023 l’obbligo di indossare mascherine per lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. - Legge n. 199 del 30 dicembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”. Previste nuove misure che riguardano gli operatori della sanità, in particolate la scadenza dell’obbligo vaccinale è stata anticipata al 1 novembre consentendo agli operatori che si erano rifiutati di vaccinarsi di rientrare al lavoro. Sospese le multe da 100 euro con cui sono state sanzionate le persone con più di 50 anni, che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale, dall’entrata in vigore delle Legge fino al 30 giugno 2023. Annullato l’obbligo di effettuare un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e per uscire dall’isolamento dopo aver contratto il Covid-19. Allo scadere di 5 giorni sarà possibile tornare a svolgere le normali attività. Allo stesso modo è stata ridotta anche la durata del regime di auto-sorveglianza per chi è entrato in contatto con persone positive. Il termine dei 10 giorni è stato diminuito a 5 con l’obbligo di indossate la mascherina Ffp2 in caso di assembramenti. Inoltre, il decreto prevede che non sarà nemmeno più obbligatorio sottoporsi a tampone una volta finito il periodo di auto-sorveglianza. Abrogate tutte le norme di legge che imponevano l’obbligo di green pass per l’accesso dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. - Circolare del Ministero della Salute n. 51935 del 30 dicembre 2022 “indicazioni di utilizzo del vaccino VidPrevtyn Beta (Sanofi) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID”. Indicazioni sull’utilizzo del vaccino VidPrevtyn Beta (Sanofi), successivo al parere Aifa del 16 dicembre 2022, il vaccino può essere utilizzato solo come dose di richiamo eterologa, se non opportuna mRNA, a 120 giorni dall’ultima dose, over 18, e una sola volta. - Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. La circolare chiarisce che l’isolamento per i casi di Covid confermati è di 5 giorni senza test alla fine per asintomatici o senza sintomi da due giorni, per gli asintomatici prevista la fine prima dei cinque giorni con test negativo, per le persone immunodepresse, isolamento di 5 giorni e test negativo alla fine. Per gli operatori sanitari, uscita dall’isolamento con test negativo se asintomatici anche dopo due giorni. Per i cittadini provenienti dalla Cina nei sette giorni prima del test positivo, cinque giorni di isolamento, test negativo se asintomatici da due giorni, uso FFP2 fino al decimo giorno dal test positivo o dai sintomi. Contatti stretti: autosorveglianza ovvero FFP2 per cinque giorni dal contatto. Per gli operatori sanitari, test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato. TUS – interpello nomina RSPP Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 3/ 2022 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla nomina RSPP”. Il quesito in questione è: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?” La Commissione ritiene che ai sensi degli articoli 2, 17, 31, 32, 34 del D. Lgs. 81/2008, la normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. INAIL – open data infortuni dei primi dieci mesi del 2022 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi dieci mesi del 2022. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e ottobre sono state 595.569 (+32,9% rispetto allo stesso periodo del 2021), 909 delle quali con esito mortale (-10,6%), in aumento le patologie di origine professionale denunciate che sono state 50.013 (+10,2%). INAIL – impiego delle nanotecnologie, delle microscopie elettroniche e della microscopia a forza atomica Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Impiego delle nanotecnologie, delle microscopie elettroniche e della microscopia a forza atomica per La realizzazione e caratterizzazione degli scaffold”. La nuova frontiera della medicina, costituita dalla medicina rigenerativa, ripara, rigenera, ricostruisce e sostituisce tessuti e organi le cui funzioni sono compromesse. Tra le svariate tecniche utilizzate, l’ingegneria tissutale impiega le cellule staminali per la riparazione o la ricostruzione parziale o totale dei tessuti e degli organi. Tali cellule crescono ed evolvono nelle cellule finali soltanto in un ambiente opportuno e su supporti adeguati (scaffold), realizzati con tecniche di nanotecnologia e caratterizzati in particolare con le microscopie elettroniche e a scansione di sonda. Tra i vari scaffold, particolare interesse rivestono quelli realizzati con le molecole polimeriche. INAIL – alimentazione al lavoro Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Alimentazione al lavoro: un possibile modello di intervento”. La scorretta alimentazione è un fattore di rischio modificabile e prevenibile che può portare all’insorgenza o al peggioramento di alcune malattie croniche non trasmissibili. Le abitudini alimentari sono profondamente influenzate dai fattori socio-economico-culturali nonché dalle condizioni psico-fisiche individuali che incidono a loro volta sulla qualità della vita. L’INAIL ha promosso il progetto di ricerca-intervento di prevenzione alimentare al lavoro favorendo un cambiamento sulla salute alimentare individuale e dell’ambiente di lavoro, secondo la visione sistemica della salute. La scheda informativa riassume il modello di intervento attuato per la sua realizzazione e predisporlo come una soluzione procedurale. INAIL – tomografi superconduttori per risonanza magnetica Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Connotazioni tecnologiche e di sicurezza dei tomografi superconduttori per risonanza magnetica a basso contenuto di elio”. I magneti superconduttori sono i più utilizzati nella diagnostica medica per immagini a Risonanza Magnetica in quanto consentono di ottenere livelli di campo magnetico statico significativamente più alti rispetto ai magneti di tipo resistivo e permanente. Il fenomeno della superconduzione si verifica nel momento in cui l’avvolgimento conduttore viene portato e mantenuto al di sotto di una determinata temperatura critica prossima allo zero assoluto (0 K). Al fine di garantire il mantenimento di questa condizione si utilizza come sistema refrigerante l’elio liquido che, in tale stato fisico, rappresenta la materia più fredda a disposizione sulla terra. Recentemente sono apparse sul mercato apparecchiature superconduttive di nuova generazione caratterizzate da un basso contenuto di elio (BCE), alle quali si vuole dedicare la pubblicazione, la quale va ovviamente ritenuta valida solo ed esclusivamente per quello che è, in materia, lo stato dell’arte tecnologico al momento della pubblicazione. INAIL – alcol e lavoro Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Alcol e lavoro: alcuni risultati di un’indagine conoscitiva tra lavoratori dei settori trasporti e costruzioni”. Secondo stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’uso dannoso di alcol ha causato, nel 2016, circa 3 milioni di decessi a livello globale, pari a circa il 5,3% del totale dei decessi e 132,6 milioni di DALYs (anni di vita persi per disabilità o morte prematura), ossia il 5,1% di tutti i DALYs dell’anno. In particolare, circa il 28,7% dei decessi attribuibili all’alcol sono causati da infortuni, a seguire il 21,3% da malattie dell’apparato digerente, il 19,0% da quelle cardiovascolari. Il consumo di alcol è un rilevante fattore di rischio per la salute della popolazione in quanto influisce sul determinismo di circa 230 malattie, comprese malattie infettive, malattie non trasmissibili (MNT) e infortuni. Dal quadro epidemiologico sul fenomeno alcol in Italia aggiornato al 2020 e trasmesso dal Ministro della salute al Parlamento a marzo 2022, emerge stabile, rispetto all’anno precedente, il consumo nell’anno (66,8% nel 2019 e 66,4% nel 2020); analogo andamento per il consumo giornaliero (20,2% nel 2019 e 20,6% nel 2020), mentre continua ad aumentare il consumo fuori pasto (30,6% nel 2019 e 31,7% nel 2020) ed in lieve diminuzione il consumo occasionale (46,6% nel 2019 e 45,7% nel 2020). La letteratura scientifica ha descritto, tra l’altro, anche l’associazione tra infortuni sul lavoro e consumo di sostanze alcoliche; i settori lavorativi costruzioni, miniere e trasporti sono risultati essere quelli con più alto tasso di decessi causati da infortuni alcol correlati. L’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) e l’Oms stimano che una percentuale compresa tra il 4 ed il 20% degli infortuni sul lavoro ha tra le cause il consumo di bevande alcoliche. INAIL – infortuni nel settore del trasporto e magazzinaggio Il numero di novembre del periodico statistico Dati INAIL è dedicato al settore del trasporto e magazzinaggio che sono tra le attività più a rischio di infortunio e malattia professionale. Nel quinquennio 2017-2021 gli infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL mostrano un andamento in leggero aumento nel primo triennio e una netta diminuzione, pari al 21,5%, tra il 2019 e il 2020, per effetto della pandemia, per tornare nell’ultimo anno analizzato ai livelli del 2017 (47.939 infortuni contro i 47.566 di cinque anni prima, con un incremento dello 0,8%). I casi mortali, invece, fanno registrare un +20,1%, dai 149 casi del 2017 ai 179 del 2021, aumento tutto imputabile alla letalità del COVID-19. NORME TECNICHE – Vibrazioni meccaniche e urti Norma Tecnica UNI EN ISO 10819:2022 “Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano” La norma specifica un metodo per la misurazione in laboratorio, l'analisi dei dati e il resoconto della trasmissibilità delle vibrazioni dei guanti in termini di trasmissione delle vibrazioni da una impugnatura al palmo della mano in terzi di ottava nell'intervallo di frequenza da 25 Hz a 1 250 Hz. NORME TECNICHE – Indumenti di protezione Norma Tecnica UNI EN ISO 6942:2022 “Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante” La norma specifica due metodi complementari (metodo A e metodo B) per determinare il comportamento dei materiali per indumenti di protezione dal calore sottoposti a radiazioni da calore. NORME TECNICHE – Mobili per ufficio Norma Tecnica UNI EN 1335-1:2022 “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni” La norma specifica sia le dimensioni di quattro tipologie di sedie da lavoro per ufficio sia i metodi di prova per la determinazione di tali dimensioni. NORME TECNICHE – Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas Norma Tecnica UNI EN 88-1:2022 “Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas” Norma Tecnica UNI EN 162-1:2022 “Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per valvole di sezionamento automatiche per l'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. Si applica alle valvole con pressione di ingresso massima dichiarata fino 500 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 250; - i requisiti di sicurezza, di costruzione e le prestazioni per valvole di sezionamento automatiche per l'utilizzo con bruciatori a gas, apparecchi a gas e usi similari. Si applica alle valvole con pressione di ingresso massime dichiarate fino 500 kPa (5 bar), con raccordi di dimensioni nominali fino DN 250, per l'uso con uno o più gas combustibili in conformità alla UNI EN 437. NORME TECNICHE – Regolatori di pressione per apparecchi a gas Norma Tecnica UNI EN 88-1:2022 “Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa” Norma Tecnica UNI EN 88-2:2022 “Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 2: Regolatori di pressione per pressione di entrata maggiore di 50 kPa e minore o uguale a 500 kPa” Norma Tecnica UNI EN 88-3:2022 “Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 3 Regolatori di pressione e/o di portata con pressione di entrata minore o uguale di 500 kPa di tipo elettronico” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione e i regolatori pneumatici del rapporto gas/aria (i regolatori di zero sono inclusi come una versione particolare di regolatori pneumatici del rapporto gas/aria), destinati per l'uso con bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili; - i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione destinati all'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori con una pressione di entrata dichiarata maggiore di 50 kPa e minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250; - i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione e/o di portata con pressione di entrata minore o uguale di 500 kPa di tipo elettronico destinati all'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori con una pressione di entrata dichiarata minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250. NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas Norma Tecnica UNI EN 16898:2022 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas - Filtri gas aventi una pressione massima di esercizio fino a 600 kPa” Norma Tecnica UNI EN 16678:2022 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas - Valvole automatiche di sezionamento per pressione di esercizio maggiore di 500 kPa fino a 6 300 kPa” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza, di progettazione, costruzione, prestazione e prova per i filtri gas per bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. Si applica ai filtri gas con pressione di ingresso massima dichiarata fino 600 kPa e con raccordi di dimensioni nominali fino DN 250; - i requisiti di sicurezza, di progettazione, costruzione, prestazione e prova per le valvole automatiche di sezionamento per bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. Si applica alle valvole con pressione di ingresso massima dichiarata maggiore di 500 kPa fino a 6 300 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 250. NORME TECNICHE – Termostati meccanici per apparecchi a gas Norma Tecnica UNI EN 257:2022 “Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas” La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove dei termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas ed usi similari . Si applica ai termostati con pressione di ingresso massima dichiarata fino 50 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 50 per utilizzo con uno o più gas combustibili. NORME TECNICHE – Dispositivi di sorveglianza di fiamma Norma Tecnica UNI EN 125:2022 “Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas - Dispositivi termoelettrici di sicurezza di supervisione di fiamma” La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per i dispositivi termoelettrici di sicurezza di supervisione di fiamma, provvisti di termocoppia destinati per l'utilizzo con bruciatori e apparecchi a che utilizzano uno o più gas combustibili. NORME TECNICHE – Rubinetti a comando manuale apparecchi a gas Norma Tecnica UNI EN 125:2022 “Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas” La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per i rubinetti a comando manuale e rubinetti preregolati per bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. NORME TECNICHE – Atmosfere nei luoghi di lavoro Norma Tecnica UNI ISO 21438-1:2022 “Atmosfere nei luoghi di lavoro - Determinazione degli acidi inorganici mediante cromatografia ionica - Parte 1: Acidi non volatili (acido solforico e acido fosforico)” La norma specifica un metodo per la determinazione della concentrazione della massa media ponderata nel tempo di acido solforico e acido fosforico in aria nei luoghi di lavoro mediante cromatografia ionica. Gli anioni sono rilevati mediante la conducibilità. Il metodo è applicabile sia al campionamento personale di particelle aerodisperse, come definito nella norma ISO 7708, sia al campionamento statico. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 13564-1:2022 “Carrelli industriali a motore - Metodi di prova per la verifica della visibilità - Parte 1: Carrelli con operatore seduto e in piedi e carrelli a braccio telescopico con capacità fino a 10 t inclusa” La norma specifica i requisiti e le procedure di prova per la visibilità a 360 gradi dei carrelli industriali semoventi con una capacità nominale fino a 10 000 kg inclusi e dei carrelli industriali a braccio telescopico con una capacità nominale fino a 10 000 kg inclusi, con operatore seduto o in piedi, senza carico e dotato di bracci forche o piattaforma di carico come definito nella ISO 5053. NORME TECNICHE – Macchine agricole Norma Tecnica UNI ISO 17101-2:2022 “Macchine agricole - Prove di lancio oggetti e criteri di accettazione - Parte 2: Trinciatrici” La norma fornisce le specifiche ed i criteri di accettazione per eseguire prove di lancio oggetti per le trinciatrici usate in agricoltura. Sono mostrati esempi di macchine. NORME TECNICHE – Caldaie a tubi d'acqua Norma Tecnica UNI EN 12952-3:2022 “Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia” Norma Tecnica UNI EN 12952-8:2022 “Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 8: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per combustibili liquidi e gassosi” Norma Tecnica UNI EN 12952-16:2022 “Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 16: Requisiti degli impianti di combustione a griglia e a letto fluido della caldaia, alimentati con combustibili solidi” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti per la progettazione e il calcolo delle caldaie a tubi d'acqua come definite nella UNI EN 12952-1. Obiettivo del documento è di assicurare che i pericoli associati alle caldaie a tubi d'acqua siano ridotti al minimo grazie a una corretta progettazione effettuata in conformità a questa parte della UNI EN 12952; - i requisiti per gli impianti di combustione a combustibile liquido e gassoso dei generatori di vapore e di acqua calda come definiti nella UNI EN 12952-1:2015; - la norma si applica agli impianti di combustione atmosferici a letto fluido e a griglia di generatori di vapore e di acqua calda, a partire dal bunker del combustibile fino all'impianto di estrazione delle ceneri. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-novembre-2022-3147 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 11/2022 AMBIENTE REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate, il 3 e il 7 novembre 2022 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -): - per uso industriale come tensioattivo in un tampone di lisi per il rilascio di proteine e antigeni da materiale biologico utilizzato nella fabbricazione di tre dispositivi medico-diagnostici veterinari in vitro SERELISA per l'individuazione di malattie infettive negli animali da allevamento; - per uso industriale nella formulazione di kit, reagenti per kit e soluzioni tampone in due dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso veterinario WITNESS e tre dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso veterinario SERELISA utilizzati per l'individuazione di determinate malattie negli animali da compagnia e da allevamento; - per uso professionale come tensioattivo in kit, reagenti per kit e soluzioni tampone in 18 dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso veterinario, comprendenti un dispositivo SERELISA, sei dispositivi ProFLOK, sei dispositivi WITNESS e cinque dispositivi VetScan, in laboratori diagnostici e cliniche veterinarie per l'individuazione di determinate malattie negli animali da compagnia e da allevamento; - per uso industriale come agente inattivante di virus nella fabbricazione di due farmaci biologici per uso veterinario per il trattamento dell'osteoartrite in gatti e cani; - 4-tert-OPnEO come detergente nella fabbricazione tecnica di test in piastra ELISA (rivestimento di piastre) di diagnostica veterinaria in vitro per evitare il legame non specifico di macromolecole indesiderate; - formulazione di 4-tert-OPnEO nella fabbricazione di diluenti per campioni e soluzioni standard impiegati in test in piastra ELISA di diagnostica veterinaria in vitro utilizzati per l'individuazione di malattie infettive nel bestiame e nel pollame; - 4-tert-OPnEO in prodotti diagnostici in vitro per uso veterinario (test SNAP e test ELISA in piastra) come ingrediente in soluzioni di lavaggio, diluenti per campioni, soluzioni di controllo, soluzioni coniugate, soluzioni di lavaggio SNAP, tamponi di immersione dei tessuti e soluzioni di rilevamento; - 4-tert-OPnEO in prodotti diagnostici in vitro per uso veterinario (test SNAP e test ELISA in piastra) come ingrediente in soluzioni di lavaggio, diluenti per campioni, soluzioni di controllo, soluzioni coniugate, soluzioni di lavaggio SNAP, tamponi di immersione dei tessuti e soluzioni di rilevamento; - come agente di lisi per i globuli rossi in dispositivi di diagnosi per le analisi del sangue; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l'ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. EMISSIONI IN ATMOSFERA – BAT per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi. La Decisione stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) relative alle emissioni industriali, per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi. In allegato al provvedimento viene definito l’ambito di applicazione delle BAT e fra le attività soggette alle migliori tecniche disponibili si segnalano: - attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora, è compreso il rivestimento in continuo e la zincatura discontinua; - trattamento di superficie di metalli ferrosi mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3, se il trattamento avviene con laminazione a freddo, trafilatura o zincatura discontinua; - trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT. SOSTANZE PERICOLOSE – POP esaclorobenzene Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell'8 settembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene. Il Regolamento modifica la parte A, dell'Allegato I, del Regolamento Delegato (UE) 2022/2291 (POP inquinanti organici persistenti), al fine di chiarire la situazione giuridica e facilitare l’applicazione per quanto riguarda l’uso di sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce, fissando il limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per lo stesso esaclorobenzene. Il composto viene prevalentemente utilizzato in pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici e toner, applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche. Il Regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2022. RIFIUTI – Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi Legge n. 175 del 17 novembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Conversione in Legge del DL 144/2022 che conferma la modifica al D. Lgs. 152/2006, all’art. 206-bis, comma 4-bis, (istituzione di un Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso il Ministero della Transizione Ecologica), con l’obiettivo di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. ORGANIZZAZIONE GENERALE – riordino delle attribuzioni dei Ministeri Decreto Legge n. 173 del 11 novembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”. Il Decreto riorganizza le attribuzioni dei Ministeri, si segnalano le seguenti modifiche: - il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; - il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; - il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito. Riorganizzato il CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica, definito nell’art. 57-bis del Codice Ambiente, modificato dall’art. 11 del DL 173/22), un organo ora presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (e gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti), può delegare il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica ed ora anche per la sicurezza energetica, coordinando le politiche in materia di: - riduzione delle emissioni di gas climalteranti; - mobilità sostenibile; - contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; - mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; - risorse idriche e relative infrastrutture; - qualità dell’aria; - economia circolare; - bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile; - sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica; - utilizzo delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno; - sicurezza energetica. EMISSIONI IN ATMOSFERA – mobility manager Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 16 settembre 2022 “Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”. Con il Decreto sono state apportate alcune modifiche al Decreto Ministeriale del 12 maggio 2021, con particolare riferimento alle modalità di conteggio dei dipendenti di una impresa ai fini del raggiungimento della soglia degli "oltre 100 dipendenti". Le aziende con oltre 100 "dipendenti" devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente al Comune di appartenenza. La modifica disposta, prevede che "in caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento". Quindi più società appartenenti ad un medesimo gruppo e localizzate nella medesima unità locale, dovranno presentare un PSCL unico che ricomprende i dipendenti di tutte le società in questione. Si ricorda che ai fini della normativa in oggetto, per "dipendenti" devono intendersi tutte le persone che, seppur dipendenti di altre imprese, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco o altri. RIFIUTI – registro unico telematico per la cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 177 del 23 settembre 2022 “Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”. Il Decreto contiene la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. Il provvedimento, che entra in vigore il 6 dicembre 2022, attraverso le procedure telematiche di gestione del registro unico, consente al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 8, del D. Lgs. 209/2003 e dall’articolo 231, comma 5, del D. Lgs. 152/2006. RIFIUTI – margine di tolleranza per l’esportazione di rottami ferrosi Circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy del 23 novembre 2022 “Margine di tolleranza per le esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea”. La Legge n. 51 del 20 maggio 2022, all'art. 30 ha introdotto una specifica disciplina per l'ipotesi di esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione Europea, prevedendo uno specifico obbligo di notifica nonché, per il caso di inadempimento, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. La disposizione, al comma 2, prevede che gli operatori economici soggetti all'obbligo, notifichino una informativa completa dell'operazione di esportazione. Con la Circolare si precisa che i controlli, effettuati di concerto con le autorità competenti, investono l'avvenuta notifica e la completezza della stessa. Si rende noto che, ai fini dell'accertamento della violazione, si procederà anche ad un esame della completezza della notifica, tenendo conto, per quel che concerne il peso, di un margine di tolleranza del 5 % in eccesso tra quanto notificato e quanto effettivamente rilevato dall'ufficio doganale al momento dell'esportazione, ai sensi dell'art. 304 del DPR n. 43 del 23 gennaio 1973. ACQUE – RV concessioni di grandi derivazioni d'acqua Legge Regionale del Veneto n. 24 del 4 novembre 2022 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". La Legge disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scadute e non ancora riassegnate, oppure decadute od oggetto di rinuncia, ovvero scadano successivamente alla medesima data. ACQUE – RV Aggiornamento dei canoni delle concessioni di derivazione d'acqua Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1227 del 10 ottobre 2022 “Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Aggiornamento dei canoni delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico. Disposizioni per l'anno 2023”. Con la Deliberazione viene stabilito che i canoni delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico, relativamente all'anno 2023, non saranno soggetti ad aumenti dovuti alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente, e che, pertanto, per l'anno 2023, si continueranno ad applicare i canoni stabiliti per l'anno 2022 con DGRV n. 1305/2021. ALBO GESTORI AMBIENTALI – requisiti del Rt rifiuti Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 ”Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019”. La Deliberazione modifica le precedenti deliberazioni n. 6/2017 e 4/2019 ed abroga la Circolare 59/2018, in particolare, introduce la novità relativa alla dispensa dagli esami dei legali rappresentanti che svolgono il ruolo di responsabili tecnici da più di 20 anni. ALBO GESTORI AMBIENTALI – indicazioni operative sulla figura del Responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 ”Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n. 6/2017 in materia di responsabile tecnico”. La Circolare approfondisce alcuni aspetti contenuti nella deliberazione n. 6/2017 in materia di dispensa dalle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico: - modalità di presentazione della domanda di dispensa dalle verifiche; - modalità di affiancamento del Responsabile Tecnico. NORMA TECNICA – Impianti di raccolta e smaltimento liquami Norma Tecnica UNI EN 12889:2022 “Costruzione senza trincea e prove di impianti di raccolta e smaltimento liquami” La norma si applica a costruzioni senza trincea, tecniche di sostituzione senza trincea e prove di impianti di raccolta e smaltimento liquami nuovi, che funzionano solitamente come tubazioni a gravità o in pressione, formate da tubi e giunti prefabbricati. SICUREZZA REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate, il 3 e il 7 novembre 2022 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -): - per uso industriale come tensioattivo in un tampone di lisi per il rilascio di proteine e antigeni da materiale biologico utilizzato nella fabbricazione di tre dispositivi medico-diagnostici veterinari in vitro SERELISA per l'individuazione di malattie infettive negli animali da allevamento; - per uso industriale nella formulazione di kit, reagenti per kit e soluzioni tampone in due dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso veterinario WITNESS e tre dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso veterinario SERELISA utilizzati per l'individuazione di determinate malattie negli animali da compagnia e da allevamento; - per uso professionale come tensioattivo in kit, reagenti per kit e soluzioni tampone in 18 dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso veterinario, comprendenti un dispositivo SERELISA, sei dispositivi ProFLOK, sei dispositivi WITNESS e cinque dispositivi VetScan, in laboratori diagnostici e cliniche veterinarie per l'individuazione di determinate malattie negli animali da compagnia e da allevamento; - per uso industriale Uso industriale come agente inattivante di virus nella fabbricazione di due farmaci biologici per uso veterinario per il trattamento dell'osteoartrite in gatti e cani; - 4-tert-OPnEO come detergente nella fabbricazione tecnica di test in piastra ELISA (rivestimento di piastre) di diagnostica veterinaria in vitro per evitare il legame non specifico di macromolecole indesiderate; - formulazione di 4-tert-OPnEO nella fabbricazione di diluenti per campioni e soluzioni standard impiegati in test in piastra ELISA di diagnostica veterinaria in vitro utilizzati per l'individuazione di malattie infettive nel bestiame e nel pollame; - 4-tert-OPnEO in prodotti diagnostici in vitro per uso veterinario (test SNAP e test ELISA in piastra) come ingrediente in soluzioni di lavaggio, diluenti per campioni, soluzioni di controllo, soluzioni coniugate, soluzioni di lavaggio SNAP, tamponi di immersione dei tessuti e soluzioni di rilevamento; - 4-tert-OPnEO in prodotti diagnostici in vitro per uso veterinario (test SNAP e test ELISA in piastra) come ingrediente in soluzioni di lavaggio, diluenti per campioni, soluzioni di controllo, soluzioni coniugate, soluzioni di lavaggio SNAP, tamponi di immersione dei tessuti e soluzioni di rilevamento; - come agente di lisi per i globuli rossi in dispositivi di diagnosi per le analisi del sangue; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l'ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. SORVEGLIANZA SANITARIA – aggiornamento dell’elenco europeo delle malattie professionali Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione del 28 novembre 2022 sull’elenco europeo delle malattie professionali. Con la Raccomandazione in materia di malattie professionali riconosciute a livello europeo, la Commissione sostituisce la precedente Raccomandazione 2003/670/CE del 19 settembre 2003 inserendo la voce 408 COVID-19 nell’Elenco europeo delle malattie professionali alla luce di possibili nuove ondate di COVID-19 e della comparsa di varianti del virus SARS-CoV-2. ANTINCENDIO – modifica dei termini per l’esame dei progetti di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici Legge n. 175 del 17 novembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Con la conversione del DL 144/2022, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici soggetti ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini sono ridotti da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa. ANTINCENDIO – chiarimenti sulla proroga alla qualificazione dei manutentori Circolare del Ministero dell'Interno n. 16579 del 7 novembre 2022 “Decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”. Con la Circolare viene chiarito che sono prorogate al 25 settembre 2023 le sole disposizioni dell’art. 4 del DM 1 settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori. Pertanto, in questo modo viene differita di un anno solo l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, mentre è confermata la vigenza delle altre disposizioni previste dal Decreto Controlli e in particolare dell’articolo 3 relativo a “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dell’articolo 5 relativo a “Abrogazioni”. Quindi, le aziende, a partire dal 25 settembre 2022 sono tenute a far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio previsti dal nuovo Decreto 1 settembre 2021 (Allegato I). ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – riordino delle attribuzioni dei Ministeri Decreto Legge n. 173 del 11 novembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”. Il Decreto riorganizza le attribuzioni dei Ministeri, si segnalano le seguenti modifiche: - il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; - il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; - il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito. Riorganizzato il CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica, definito nell’art. 57-bis del Codice Ambiente, modificato dall’art. 11 del DL 173/22), un organo ora presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (e gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti), può delegare il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica ed ora anche per la sicurezza energetica, coordinando le politiche in materia di: - riduzione delle emissioni di gas climalteranti; - mobilità sostenibile; - contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; - mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; - risorse idriche e relative infrastrutture; - qualità dell’aria; - economia circolare. - bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile. - sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica; - utilizzo delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno; - sicurezza energetica. RADIAZIONI IONIZZANTI - abilitazione per l'iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 21 del 16 novembre 2022 “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'università e la ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL 9 agosto 2022, di attuazione dell'articolo 129, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”. Con la Circolare vengono forniti dettagli applicativi in merito ai requisiti di iscrizione all’elenco degli Esperti di Radioprotezione, nonché alle modalità di formazione e svolgimento del relativo esame e dell’aggiornamento professionale di cui al Decreto Interministeriale 9 agosto 2022, di attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. EMISSIONI IN ATMOSFERA – mobility manager Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 16 settembre 2022 “Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”. Con il Decreto sono state apportate alcune modifiche al Decreto Ministeriale del 12 maggio 2021, con particolare riferimento alle modalità di conteggio dei dipendenti di una impresa ai fini del raggiungimento della soglia degli "oltre 100 dipendenti". Le aziende con oltre 100 "dipendenti" devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente al Comune di appartenenza. La modifica disposta, prevede che "in caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento". Quindi più società appartenenti ad un medesimo gruppo e localizzate nella medesima unità locale, dovranno presentare un PSCL unico che ricomprende i dipendenti di tutte le società in questione. Si ricorda che ai fini della normativa in oggetto, per "dipendenti" devono intendersi tutte le persone che, seppur dipendenti di altre imprese, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco o altri. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – entrata in vigore della Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro Comunicato del Ministero degli Affari Esteri del 25 novembre 2022 “Entrata in vigore della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019”. La Convenzione è uno strumento importante che rappresenta la prima norma internazionale per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. La Convenzione detta la prima definizione riconosciuta a livello internazionale di violenza e molestie legate al lavoro, includendo la violenza e le molestie basate sul genere. Tale definizione si riferisce a “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili” che “si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico”. La definizione si estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici, includendo tirocinanti e apprendisti/e, gli individui che svolgono il ruolo o l’attività di imprenditore o imprenditrice, nel settore pubblico e privato, in imprese nel settore formale e informale, e in zone rurali e urbane. La Convenzione richiede agli Stati membri di adottare, in consultazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, un approccio inclusivo, olistico e sensibile al genere per prevenire e contrastare la violenza e le molestie, attraverso azioni di prevenzione, protezione e applicazione delle norme, oltre a interventi di assistenza, informazione e formazione. Riconosce il ruolo e le funzioni differenti, ma complementari, dei governi, datori di lavoro e lavoratori, e le loro organizzazioni di rappresentanza, tenendo in considerazione la diversa natura e entità delle loro responsabilità. La Convenzione è entrata in vigore il 29 ottobre 2022. INAIL – effetti sulla salute di specifici rischi occupazionali Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Contributo dell’INAIL alla produzione delle stime globali degli effetti sulla salute di specifici rischi occupazionali”. A partire dal 2016, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) hanno avviato una collaborazione per la produzione delle prime stime congiunte del carico di malattie e infortuni legati al lavoro (WHO/ILO Joint Estimates on the global burden of disease and injuries). L’Inail è attivamente coinvolto nel progetto attraverso il contributo attivo alla realizzazione di alcune revisioni sistematiche delle evidenze scientifiche più aggiornate in tema di “esposizione ad orario di lavoro prolungato” e “rumore”. INAIL – semiochimici in agricoltura Pubblicata da INAIL la scheda informativa “I semiochimici: un nuovo approccio in agricoltura e stato dell’arte”. Nell’ambito dell’approfondimento del rischio chimico in agricoltura, tra i mezzi alternativi agli insetticidi, i “semiochimici” (sostanze emesse da piante, animali e altri organismi), coinvolti nella comunicazione chimica tra organismi viventi, provocando una risposta comportamentale in individui della stessa o altre specie, offrono nuovi strumenti per il controllo integrato degli insetti. Tra questi i feromoni prodotti dai lepidotteri (Straight-Chained Lepidopteran Pheromones), sebbene sostanze a basso impatto sulla salute umana e sull’ambiente, sono spesso classificati irritanti e/o sensibilizzanti cutanei. Il fact sheet rappresenta un utile compendio nella fase di formazione/informazione, prevista dal D. Lgs. 81/2008, evidenziando l’importanza del ricorso alle idonee misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori professionalmente esposti in tutte le fasi di utilizzo delle suddette sostanze. INAIL – Esposizioni multiple ad agenti oto/neurotossici e rumore Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Esposizioni multiple ad agenti oto/neurotossici e rumore in ambito occupazionale: i microrna quali biomarcatori innovativi di effetto epigenetico”. I microRNA sono promettenti biomarcatori di esposizione precoce a sostanze dannose non solo in ambito clinico ma anche nel settore occupazionale. Dati preliminari delle campagne di biomonitoraggio, analizzati mediante statistica mutivariata, hanno evidenziato correlazioni altamente significative tra microRNA differenzialmente espressi in lavoratori esposti a composti organici volatili presenti nei metaboliti urinari e impiegati nella verniciatura della cantieristica navale. L’obiettivo del Laboratorio interazioni sinergiche tra rischi è quello di approfondire il ruolo dei microRNA quali biomarcatori innovativi di esposizione ambientale ed occupazionale e di verificarne l’utilizzo come strumento prognostico per prevenire eventuali patologie indotte da tali composti presenti nell’ambiente di lavoro. INAIL – medicina del lavoro Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Il contributo dell’Icoh Heritage Repository nel valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Negli ultimi anni, numerose ricerche hanno messo in evidenza l’importanza di utilizzare fonti storiche e materiale d’archivio per lo studio della medicina del lavoro al fine di comprendere le ragioni che si celano dietro i successi e gli insuccessi delle azioni di prevenzione e tutela della SSL. Altresì lo sviluppo delle ICT ha trasformato in modo radicale modalità di condivisione e fruizione della conoscenza, favorendo il superamento delle difficoltà di accesso alle informazioni. In tale ottica, si colloca l’opera di ricerca, raccolta e sistemazione degli atti congressuali della Commissione internazionale per la salute sul lavoro (ICOH) all’interno dell’ICOH Heritage Repository. INAIL – disinfezione ambientale nelle strutture sanitarie Pubblicata da INAIL la scheda informativa “La disinfezione ambientale e di superfici diversificate come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie ed in quelle ad esse assimilabili”. Negli ultimi gli anni la disinfezione ha acquisito un’importanza fondamentale per contrastare le infezioni causate da agenti biologici sempre più aggressivi, per i quali spesso, essendo resistenti anche ai farmaci più innovativi, non sono disponibili efficaci terapie farmacologiche. Nelle strutture sanitarie e assimilabili si è avuto un forte aumento negli anni delle infezioni correlate all’assistenza. Il fact sheet descrive gli aspetti correlati al rischio biologico ed all’attuazione della disinfezione ambientale e delle superfici nell’ambito delle attività assistenziali e quelle clinico-diagnostiche e/o terapeutiche. Quanto sopra in relazione alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, all’innovazione tecnologica ed agli adempimenti della vigente legislazione. INAIL – biocidi naturali nel settore del restauro Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Biocidi naturali: possibile alternativa per la sicurezza nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali”. Le principali fasi del restauro di un manufatto prevedono l’uso di diversi agenti chimici pericolosi. In particolare, la continua e prolungata esposizione degli operatori ai biocidi di sintesi può causare danni all’organismo spesso acuiti dall’inadeguato utilizzo dei dispositivi di protezione. In risposta a questo problema, negli ultimi anni, è cresciuto l’interesse verso l’utilizzo di sostanze naturali a basso impatto ambientale (oli essenziali, idrolati ed estratti di piante officinali) per tutelare la sicurezza degli operatori del settore del restauro e conservazione dei beni culturali. INAIL – malattie asbesto correlate Pubblicato da INAIL l’opuscolo “Le malattie asbesto correlate. Analisi statistica” che nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto. L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia, genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto. INAIL – rischi lavorativi nelle lavanderie industriali Pubblicato da INAIL l’opuscolo “Analisi dei rischi lavorativi nelle lavanderie industriali”. La pubblicazione esamina i rischi lavorativi delle lavanderie industriali, le quali esercitano attività a supporto di diverse realtà produttive, principalmente il comparto ospedaliero e quello ricettivo (alloggi e ristorazione), attraverso il noleggio e il lavaggio di materiali tessili e, se necessario, la loro sterilizzazione. Le aziende tecnologicamente più avanzate effettuano anche la fornitura e la manutenzione di abiti da lavoro e di kit sterili per sale operatorie. Sebbene il comparto abbia un’utilità sociale fondamentale, esso risulta ancora molto poco investigato dal punto di vista igienistico-industriale. Per tale motivo e allo scopo di colmare tale lacuna, è stato realizzato l’opuscolo che analizza in maniera approfondita due aspetti complementari: da una parte i dati statistici relativi ad aziende e addetti assicurati all’Istituto con la descrizione del fenomeno infortunistico e tecnopatico dal 2016 al 2021, dall’altra alcuni specifici rischi cui possono essere esposti i lavoratori. Tra i rischi presi in esame: esposizione ad agenti biologici, esposizione ad agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, assunzione di posture incongrue, esposizione a campi elettromagnetici e rischi correlati alla manutenzione delle attrezzature di lavoro. Per ciascun rischio considerato, sono descritte le principali misure di prevenzione e di protezione (individuali e collettive). INAIL – prevenzione incendi per attività di ufficio Pubblicato da INAIL la pubblicazione “Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi”. Nella pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. INAIL – infortuni nel settore del turismo Il numero di ottobre del periodico statistico Dati INAIL è dedicato al settore del turismo. Nel 2020, le denunce di infortunio sul lavoro sono calate del 37% rispetto al 2019 pre-pandemia, la riduzione più alta tra i settori dell’Industria e servizi. Al netto delle denunce di infortunio da contagio, inoltre, i casi risultano più che dimezzati. Dall’analisi emerge che gli infortuni denunciati sono passati dai circa 30.000 all’anno registrati nel triennio 2017-2019 ai circa 19.500 del 2020, per risalire oltre quota 21.000 nel 2021, restando comunque ben al di sotto dei dati pre-pandemia. In linea con la composizione degli occupati, quasi otto denunce su 10 (16.459 su 21.127 nel 2021) riguardano la ristorazione. NORME TECNICHE – Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro Norma Tecnica UNI 11857-2:2022 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità delle figure professionali coinvolte nel processo di asseverazione” La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del tecnico verificatore, del responsabile del gruppo di verifica e del componente tecnico della commissione paritetica tecnicamente competente nell’ambito dell’attività di asseverazione dell’adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) nelle agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale. Anche questi requisiti – come per la precedente norma – sono specificati al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Il professionista è tenuto a seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale continuo. NORME TECNICHE – Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro Norma Tecnica UNI 11856-2:2022 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità delle figure professionali tecniche coinvolte nel processo di asseverazione” La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del tecnico verificatore (TV), del responsabile del gruppo di verifica (RGV) e del componente tecnico della commissione paritetica tecnicamente competente (CTC) nell’ambito dell’attività di asseverazione dell’adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) nelle aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali. Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). NORME TECNICHE – Ergonomia e movimentazione manuale Norma Tecnica UNI ISO 11228:2022 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto” La norma specifica i limiti raccomandati per il sollevamento, l’abbassamento e il trasporto manuale, tenuto conto della intensità, della frequenza e della durata del compito lavorativo. Lo stesso è destinato a fornire requisiti e raccomandazioni relative alla analisi di molteplici variabili del compito, consentendo di valutare i rischi per la salute della popolazione lavorativa. Si applica alla movimentazione manuale di oggetti con massa di 3 kg o più e a una velocità di cammino moderata, cioè compresa tra 0,5 m/s e 1,0 m/s, lungo una superficie orizzontale. Inoltre, si basa su una giornata di lavoro di 8 ore ma considera anche tempi di lavoro più prolungati fino a 12 ore. Indirizza anche all’analisi di combinazioni di compiti di sollevamento, abbassamento e trasporto nello stesso turno di lavoro quotidiano. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 15882-2:2022 “Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco” La norma fornisce linee guida e regole per gli organismi notificati (per serrande tagliafuoco) per consentire loro di produrre/convalidare un rapporto di applicazione estesa per serrande tagliafuoco. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 1366-10:2022 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi” La norma specifica i metodi di prova per le serrande di controllo dei fumi per valutare la loro prestazione quando sottoposte ad elevate temperature o in condizione di incendio. La norma è da utilizzare unitamente alla EN 12101-8, UNI EN 13501-4, UNI EN 1366-2, nonchè alla UNI EN 1363-1, che fornisce ulteriori dettagli per le prove di resistenza al fuoco. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 17673:2022 “Indumenti di protezione - Protezione contro calore e fiamme - Requisiti e metodi di prova per indumenti con tessuti intelligenti integrati ed elementi non tessili” La norma si applica agli indumenti e all'assemblaggio di indumenti che forniscono protezione contro calore e fiamme, con tessuti intelligenti integrati ed elementi non tessili per migliorare la salute, la sicurezza e le capacità di sopravvivenza. NORME TECNICHE – Atmosfere nei luoghi di lavoro Norma Tecnica UNI ISO 21438-2:2022 “Atmosfere nei luoghi di lavoro - Determinazione degli acidi inorganici mediante cromatografia ionica - Parte 2: Acidi volatili, ad eccezione dell'acido fluoridrico (acido cloridrico, acido bromidrico e acido nitrico)” Norma Tecnica UNI ISO 21438-3:2022 “Atmosfere nei luoghi di lavoro - Determinazione degli acidi inorganici mediante cromatografia ionica - Parte 3: Acido fluoridrico e fluoruri nei particolati” Le norme specificano rispettivamente: - un metodo per la determinazione della concentrazione della massa media ponderata nel tempo degli acidi cloridrico (HCl), bromidrico (HBr) e nitrico (HNO3), gassosi o in nebbie, mediante la raccolta su fibra di quarzo impregnata con basi, e successiva analisi con cromatografia ionica; - un metodo per la determinazione della concentrazione di massa media ponderata nel tempo di fluoruri in particolati solubili e acido fluoridrico (HF) in aria nei luoghi di lavoro, mediante raccolta del particolato su prefiltro e dell'HF su filtro impregnato di base e successiva analisi con cromatografica ionica. NORME TECNICHE – Aria nei luoghi di lavoro Norma Tecnica UNI ISO 17091:2022 “Aria nei luoghi di lavoro - Determinazione degli idrossidi di litio, di sodio, di potassio e di calcio - Metodo mediante misurazione dei cationi corrispondenti mediante cromatografia ionica con soppressione di ioni” Norma Tecnica UNI ISO 16740:2022 “Aria nei luoghi di lavoro - Determinazione del cromo esavalente nel particolato aerodisperso - Metodo mediante cromatografia ionica e misurazione spettrofotometrica con difenil carbazide” Le norme specificano rispettivamente: - un metodo per la determinazione della concentrazione di massa media ponderata nel tempo degli idrossidi di litio (LiOH), di sodio (NaOH), di potassio (KOH) e di calcio [Ca(OH)2] in aria dei luoghi di lavoro, mediante raccolta del particolato su filtro e analisi dei cationi corrispondenti con cromatografia ionica; - un metodo per la determinazione della concentrazione della massa media ponderata nel tempo del cromo esavalente in aria nei luoghi di lavoro. Sono specificati metodi separati per l'estrazione del cromo esavalente solubile ed insolubile. NORME TECNICHE – misurazioni di radiazioni ionizzanti Norma Tecnica UNI ISO 11929-4:2022 “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelabilità e limiti dell'intervallo di copertura) per misurazioni di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 4: Linee guida per le applicazioni” La norma specifica una procedura, nel campo della metrologia delle radiazioni ionizzanti, per il calcolo della "soglia di decisione", del "limite di rivelabilità" e dei "limiti dell'intervallo di copertura" per un misurando non-negativo delle radiazioni ionizzanti quando si effettuano conteggi con preselezione del tempo o dei conteggi. NORME TECNICHE – Forni industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 13577-4:2022 “Forni industriali e connesse apparecchiature di processo - Sicurezza - Parte 4: Sistemi di protezione” La norma specifica i requisiti dei sistemi di protezione utilizzati nei forni industriali e nelle relative apparecchiature di processo (TPE - Thermo-Processing Equipment). NORME TECNICHE – Macchine per l'industria alimentare Norma Tecnica UNI EN 12355:2022 “Macchine per l'industria alimentare - Macchine scuoiatrici, scotennatrici e asportatrici di membrane - Requisiti di sicurezza e di igiene” Norma Tecnica UNI EN 13732:2022 “Macchine per l'industria alimentare - Refrigeranti del latte sfuso alla stalla - Requisiti di prestazione, sicurezza e igiene” Norma Tecnica UNI EN 13885:2022 “Macchine per l'industria alimentare - Macchine clippatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza e di igiene delle macchine scuoiatrici, scotennatrici e asportatrici di membrane; - i requisiti di progettazione, prestazione, sicurezza e igiene dei refrigeranti di latte sfuso refrigerato e i relativi metodi di prova; - i requisiti di sicurezza e di igiene delle macchine clippatrici. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 22915-3:2022 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 3: Carrelli retrattili e carrelli a forche tra i longheroni” La norma specifica le prove per la verifica della stabilità dei carrelli retrattili (con sollevatore o forche retrattili) e dei carrelli a forche tra i longheroni, dotati di sollevatore o forche inclinabili o non inclinabili e con una capacità nominale fino a 5 000 kg compresi. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 23308-1:2022 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 1: Generalità” Norma Tecnica UNI ISO 23308-2:2022 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 2: Veicoli semoventi controllati dall'operatore, carrelli trasportatori per carichi e persone” Norma Tecnica UNI ISO 23308-3:2022 “Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 3: Carrelli elevatori porta-container” Le norme specificano rispettivamente: - i criteri e i requisiti di prova generali per misurare il consumo di energia per i carrelli industriali semoventi durante il funzionamento; - il metodo di misura del consumo energetico per i seguenti tipi di carrelli industriali come definito nella norma ISO 5053-1: carrello elevatore controbilanciato; carrello elevatore contrappesato articolato; carrello retrattile (con sollevatore o forche retrattili); carrello con forche tra i longheroni; carrello elevatore impilatore: carrello transpallet; carrello a pianale; carrello transpallet con operatore ad una estremità; carrello commissionatore verticale; carrello commissionatore orizzontale; carrello trattore e spintore e trasportatore per carichi; trattore impilatore; carrello elevatore a presa laterale (un solo lato); carrello elevatore a presa laterale (entrambi i lati); carrello elevatore a presa laterale (trilaterale); carrello elevatore multidirezionale; - il metodo di misura del consumo energetico per i carrelli elevatori porta- container, come definito nella norma ISO 5053‑1. NORME TECNICHE – Macchine agricole e forestali Norma Tecnica UNI EN ISO 11806-1:2022 “Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente - Parte 1: Macchine equipaggiate di un motore a combustione interna integrato” Norma Tecnica UNI EN ISO 11806-2:2022 “Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione e costruzione dei decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente con motore a combustione interna integrato e trasmissione della potenza meccanica tra la sorgente di potenza e il dispositivo di taglio; - i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione e costruzione dei decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente con sorgente di potenza portata a spalla e trasmissione della potenza meccanica tra la sorgente di potenza e il dispositivo di taglio. NORME TECNICHE – Macchine forestali Norma Tecnica UNI EN ISO 11681-1:2022 “Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali” Norma Tecnica UNI EN ISO 11681-2:2022 “Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 1: Motoseghe per potatura” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione, la costruzione, il trasporto e la messa in servizio delle motoseghe a catena portatili manualmente con motore a combustione interna; - i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione, la costruzione, il trasporto e la messa in servizio delle motoseghe a catena portatili manualmente con motore a combustione interna per la potatura di alberi, che hanno una massa massima di 4,3 kg (che non include la barra e la catena e con i serbatoi vuoti). NORME TECNICHE – Macchine agricole Norma Tecnica UNI ISO 17101-1:2022 “Macchine agricole - Prove di lancio oggetti e criteri di accettazione - Parte 1: Falciatrici rotative” La norma fornisce le specifiche ed i criteri di accettazione per eseguire prove di lancio oggetti per le falciatrici rotative usate in agricoltura. NORME TECNICHE – Caldaie a gas Norma Tecnica UNI EN 15502-2-1:2022 “Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1000 kW” La norma specifica i requisiti e metodi di prova relativi, nonché la classificazione e marcatura di caldaie a gas per il riscaldamento centralizzato che sono equipaggiate con bruciatori atmosferici, bruciatori atmosferici con ventilazione assistita o bruciatori a premiscelazione completa. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 10298:2022 “Bombole per gas - Gas e miscele di gas - Determinazione della tossicità per la selezione delle uscite delle valvole per bombole” La norma elenca i migliori dati disponibili sulla tossicità acuta dei gas, tratti da una ricerca della letteratura corrente, per consentire la classificazione dei gas e delle miscele di gas per la tossicità per inalazione. NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 13799:2022 “Attrezzature e accessori per GPL - Indicatori di livello per serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL)” La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione e la prova di indicatori di livello direttamente collegati a recipienti a pressione trasportabili o fissi per GPL, fusti a pressione per GPL e bombole per GPL, di capacità in acqua maggiore di 0,5 l, esclusi quelli utilizzati per i serbatoi delle automobili. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN 15776:2022 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e componenti di recipienti a pressione realizzati in ghisa con allungamento a rottura minore o uguale al 15%” La norma specifica i requisiti per la progettazione, i materiali, la costruzione e il collaudo di recipienti a pressione e loro componenti realizzati in ghisa, a partire da materiali le cui caratteristiche sono specificate nelle seguenti norme sui materiali, per i gradi specifici che soddisfano il criterio di allungamento a rottura minore o uguale al 15%. NORME TECNICHE – Turbine a gas Norma Tecnica UNI EN ISO 21789:2022 “Applicazioni delle turbine a gas - Sicurezza” La norma copre i requisiti di sicurezza per le applicazioni di turbine a gas aeroderivate e industriali che utilizzano combustibili liquidi o gassosi, nonché i sistemi di controllo e rilevamento e gli ausiliari essenziali per tutti i tipi di cicli aperti (semplici, combinati, rigenerativi, di riscaldamento, ecc.) utilizzati in applicazioni onshore e offshore, comprese le piattaforme di produzione galleggianti. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-ottobre-2022-3146 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 10/2022 AMBIENTE REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate, il 3, 11, 28 e 31 ottobre 2022 n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -): - in tamponi acquosi durante il processo di fabbricazione della sostanza farmaceutica attiva (Proteina Q) del vaccino veterinario LetiFend®; - come emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro (siringhe e cartucce) utilizzati come imballaggio primario per medicinali di varie aziende farmaceutiche elencate nell’appendice 1 riservata dell’analisi delle alternative inclusa nella domanda; - per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche nella formulazione di reagenti per applicazioni molecolari in vitro di preparazione e di test; - per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo del numero di reazioni non specifiche nella formulazione di reagenti in vitro per saggi immunologici clinici e industriali in vitro; - per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche ai fini dell’estrazione di materiale biologico che è sottoposto a ulteriore formulazione e utilizzato per il rivestimento di articoli destinati ad applicazioni cliniche e industriali di test in vitro; - emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per medicinali (NeoRecormon® e MIRCERA®); - come tensioattivo non ionico per la disgregazione delle cellule microbiche e il lavaggio dei corpi di inclusione nel processo di fabbricazione di principi attivi biologici; - come detergente nel processo di purificazione dei corpi di inclusione di G-CSF (fattore stimolante le colonie granulocitarie); - per uso industriale come tensioattivo nella purificazione del medicinale biofarmaceutico Orencia, utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide, dell'artrite idiopatica giovanile e dell'artrite psoriasica adulta; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – Tricloroetilene (TCE) Pubblicata il 10 ottobre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (TCE) (num. CE: 201-167-4, num. CAS: 79-01-6) per uso industriale come coadiuvante chimico (impianto chiuso) nella produzione del materiale alcantara, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – modulo per la trasmissione delle informazioni Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione del 31 agosto 2022 che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione. Con la Decisione viene definito il modulo per la trasmissione delle informazioni sugli stabilimenti di cui all’art. 21, paragrafo 3, della Direttiva 2012/18/UE a decorrere dal 01/01/2026. Le informazioni vengono trasmesse dagli Stati membri servendosi delle banche dati elettroniche predisposte e tenute aggiornate dall’Agenzia europea dell’ambiente. ADR – controllo dei trasporti su strada di merci pericolose Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione). La Direttiva codifica le procedure per uniformare i controlli dei trasporti su strada di merci pericolose. La direttiva entra in vigore il 13 novembre 2022 ed abroga la Direttiva 95/50/CE. RIFIUTI – cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 152 del 27 settembre 2022 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184 ter del D. Lgs. 152/2006. Nell’Allegato 1 sono riportati i criteri in base ai quali i rifiuti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “aggregato recuperato”. In via preferenziale i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Nell’Allegato 2 sono riportati gli scopi specifici per i quali utilizzare l’aggregato recuperato. L’articolo 5 del Decreto regola la compilazione delle Dichiarazione di conformità e le modalità di detenzione dei campioni e gli obblighi del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato. Il provvedimento stabilisce che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati. Previsto che le operazioni di recupero aventi per oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del regolamento, se finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del Testo Unico Ambientale. Nel provvedimento si evidenzia che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MITE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, se necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa. Per l’adeguamento ai criteri di cui al regolamento, il produttore, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore (4 novembre 2022), deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del TUA, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia). RIFIUTI – chiarimenti sulle linee guida di classificazione dei rifiuti SNPA Circolare del Ministero della Transizione Ecologica n. 128108 del 17 ottobre 2022 “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti del SNPA di cui al decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 - Chiarimenti applicativi”. Con la Circolare, il Ministero ha pubblicato alcuni importati chiarimenti in merito all’applicazione delle linee-guida SNPA sulla classificazione rifiuti, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09/08/2021: - gerarchia delle fonti: le Linee guida, seppur approvate con decreto sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale (art. 184, comma 5, del D. Lgs. 152/2006) assumendo una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170). - Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma: nelle linee guida, tra la documentazione ritenuta di primaria importanza per garantire un’adeguata tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore nell’ambito della procedura, sono citati la relazione tecnica e il giudizio di classificazione. Più precisamente, ciò che le linee guida vogliono evidenziare è che sia messa in atto una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze. In tale ambito si ritiene importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva, di immediata consultazione, al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore. La forma nella quale le informazioni sono riportate non risulta, di conseguenza, vincolante. - Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto: per quanto riguarda i RAEE, nelle Linee guida si è scelto di adottare un approccio differente rispetto a quello riportato negli “Orientamenti tecnici della Commissione europea”; si è scelto infatti, di applicare un approccio analogo a quello utilizzato per i veicoli fuori uso, in base al quale il codice pericoloso o non pericoloso è connesso alla messa in atto o meno delle procedure di bonifica del veicolo. La classificazione di un’apparecchiatura dipende quindi dalla presenza o meno di componenti pericolose che può evidentemente essere valutata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’apparecchiatura stessa. - Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione: per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti. - Parametri analitici pertinenti: tra i quesiti posti, viene richiesto se “qualora il soggetto che redige il piano di campionamento sia diverso da quello che redige il giudizio di classificazione, sia opportuno riportare i relazionali di tale scelta anche nel giudizio di classificazione o meno”. Il Mite chiarisce che la forma non sia vincolante, purché nella documentazione predisposta siano riportate in modo chiaro le informazioni sulla base delle quali il produttore, ovvero il soggetto che ha operato per conto del produttore, ha effettuato determinate scelte nella fase di classificazione. Sulla base di tale considerazione ne consegue che il soggetto che attua le varie fasi del processo non debba essere necessariamente unico, purché sia evidente il processo decisionale attuato. - Rifiuti da attività di costruzione e demolizione: nell’ambito del paragrafo 3.5.4 (relativo ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione) delle linee guida, le attività menzionate come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17 rappresentano solo esempi, come appare evidente dal fatto che le stesse sono seguite dalla dicitura “ecc.” da cui si deduce che anche attività di altro tipo possono rientrare nella casistica indicata. - Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione: un altro aspetto da chiarire riguarda se, nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell’elenco europeo, sia necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA. Su tale aspetto si ritiene che, date le specifiche modalità e disposizioni normative stabilite per la gestione di tale flusso di rifiuti, anche nel caso di rifiuti pericolosi (si veda, ad esempio, l’articolo 184, comma 5-quater, del d.lgs. n. 152/2006 o l’articolo 193, comma 7, del medesimo decreto), non siano da applicarsi le suddette modalità operative da parte del produttore. - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico: il paragrafo 3.5.9 delle linee guida, fornisce, nell’ambito delle procedure di classificazione, indicazioni sulle modalità applicabili per i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati. Considerata la varietà delle procedure gestionali applicate sul territorio nazionale, si ritiene che tali indicazioni siano, inevitabilmente, da considerarsi come linee guida sulla procedura che il produttore può applicare per la classificazione dei rifiuti generati dal proprio processo. Le modalità, le tempistiche, le frequenze, rientrano necessariamente, nella scelta del produttore che rappresenta, come espressamente previsto dalla normativa, il soggetto su cui ricade l’onere della classificazione. Si ritiene, pertanto, che le Linee guida debbano mantenere, su questi aspetti, un approccio non eccessivamente rigido e che le specifiche scelte sulle tempistiche e sulle modalità debbano essere definite dal produttore del rifiuto. - Classificazione degli imballaggi: con riguardo alla classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto di ritiene che la presenza di un residuo minimo di una sostanza o miscela di sostanze non pericolose, non precluda l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio. Con riguardo invece alla questione sulla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle linee guida SNPA (voci specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo) è stato chiarito che l’applicazione del metodo riportato dagli Orientamenti tecnici della Commissione avrebbe comportato problematiche applicative superiori a quelle derivanti dall’applicazione delle linee guida del SNPA, in quanto avrebbe richiesto l’effettuazione delle opportune analisi chimiche finalizzate alla verifica della sussistenza di pericolosità, con tutte le difficoltà del caso. In sostanza, seguendo l’approccio UE qualsiasi imballaggio contenente un residuo di sostanza dovrebbe essere sottoposto a una verifica di sussistenza di pericolosità. - Chiarimenti su classificazione HP14: l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica (tabella 4.1.0 b) i) o 4.1.0 b) ii) a seconda delle informazioni sulla degradazione rapida), che della tossicità acuta se sono disponibili dati adeguati per gli altri livelli trofici (in base ai criteri della tabella 4.1.0 b) iii)), effettuando quindi la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa. - Chiarimenti su classificazione HP3: in ordine al chiarimento richiesto sullo schema decisionale riportato nel paragrafo 4.3.3 delle Linee guida del SNPA, si segnala la presenza di un errore in base al quale risulta assente il passaggio che prevede, nel caso di rifiuti solidi contenenti ad esempio una sostanza H225, di dover effettuare un test o di avvalersi del principio “ove opportuno e proporzionato”. Ne consegue che la dicitura “Il rifiuto è un solido contenente una o più sostanze H228” debba essere sostituita con la dicitura “Il rifiuto è un solido e contiene una o più sostanze classificate secondo quanto riportato in Tabella 3”. - Chiarimenti sul pentaclorofenolo: in ordine ai chiarimenti circa il valore del pentaclorofenolo, come descritto al paragrafo 4.16 delle Linee guida, per gli inquinanti organici persistenti (POPs) elencati dall’allegato alla decisione 2000/532/CE si applicano i valori limite previsti dall’allegato IV al regolamento 2019/1021/UE (regolamento POPs). Per il pentaclorofenolo, come per gli altri inquinanti individuati dal regolamento POPs, ma non dalla decisione 2000/532/UE, si applica, come richiamato nelle linee guida, il valore limite indicato dall’allegato III alla direttiva 2008/98/CE per la pertinente caratteristica di pericolo, ove prevista. - Normativa Seveso: con riguardo al rapporto tra le Linee guida in questione e la normativa Seveso si precisa che le linee guida SNPA trattano solo marginalmente la classificazione Seveso nell’appendice “Indicazione di massima delle possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE” in cui si chiarisce che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili ai criteri CLP. Non esiste, infatti, una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. La valutazione deve essere quindi effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative. - Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani: l’ultimo chiarimento attiene alla rappresentatività dei campioni nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani. Considerato che detta questione non rientra tra le tematiche trattate dalle Linee guida SNPA, si rimanda alle norme tecniche di riferimento. ACQUE – RV Classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee 2014 - 2019 Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1139 del 20 settembre 2022 “Classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee, sessennio di monitoraggio 2014 - 2019. Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva 2014/80/UE, D. Lgs. 152/2006 s.m.i., DGR n. 77/CR del 19/07/2022”. Con la Deliberazione viene approvata la classificazione dello stato chimico dei corpi sotterranei, la definizione dei valori di fondo, con il dettaglio delle metodologie, nonché l'analisi delle tendenze delle concentrazioni degli inquinanti in diminuzione e in aumento sui singoli punti di monitoraggio e le valutazioni di tendenza supplementari per il controllo dei plume di contaminazione (art. 5, c. 4 D. Lgs. 30/2009), relativa al sessennio di monitoraggio 2014-2019, riportate in Allegato A. NORMA TECNICA – Gestione ambientale Norma Tecnica UNI EN ISO 14015:2022 “Gestione ambientale - Linee guida per la valutazione della due diligence ambientale” La norma fornisce indicazioni su come condurre una valutazione di due diligence ambientale (EDD) attraverso un processo sistematico di identificazione di aspetti, questioni e condizioni ambientali e di determinarne, se del caso, le conseguenze economiche. Il presente documento non fornisce indicazioni su come condurre altri tipi di valutazione ambientale, come ad esempio: - audit ambientali; - valutazioni di impatto ambientale; - valutazione delle prestazioni ambientali, dell'efficienza o dell'affidabilità; - indagini ambientali invasive e bonifiche. NORMA TECNICA – Emissioni fuggitive e diffuse Norma Tecnica UNI EN 17628:2022 “Emissioni fuggitive e diffuse di comune interesse per i settori industriali - Metodo standard per determinare le emissioni diffuse di composti organici volatili nell'atmosfera” La norma specifica il quadro per la determinazione delle emissioni nell'atmosfera di Composti Organici Volatili (VOC). Specifica un sistema di metodi per rilevare e/o identificare e/o quantificare le emissioni di COV da fonti industriali. Questi metodi includono Optical Gas Imaging (OGI), Differential Absorption Lidar (DIAL), Solar Occultation Flux (SOF), Tracer Correlation (TC) e Reverse Dispersion Modeling (RDM). Inoltre specifica le metodologie per eseguire tutto quanto sopra, nonché i requisiti di prestazione e le capacità dei metodi di monitoraggio diretto, i requisiti per i risultati e le loro incertezze di misurazione. NORMA TECNICA – Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) Norma Tecnica UNI 11304-1:2022 “Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 1: Depolveratori a secco a matrice filtrante” Norma Tecnica UNI 11304-3:2022 “Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 3: Impianti di filtrazione delle nebbie oleose, trattate con filtro a bordo macchina con re immissione all'interno del luogo di lavoro” Le norme definiscono rispettivamente: - i requisiti minimi prestazionali e di progettazione dei depolveratori a secco a matrice filtrante per l'abbattimento del particolato solido presente nelle emissioni aeriformi di processi industriali. La norma si applica esclusivamente alle seguenti tipologie filtri: a maniche, filtri a tasche, filtri a cartuccia filtri a pannelli, filtri sinterizzati. - lo stato dell'arte di natura tecnica e progettuale sui requisiti prestazionali e di progettazione dei depuratori d'aria a matrice filtrante per l'abbattimento di nebbie oleose e fumi presenti nelle emissioni aeriformi di processi industriali. La norma descrive i principi di funzionamento e la classificazione degli impianti di filtrazione delle nebbie oleose, indicando i requisiti minimi progettuali e prestazionali degli stessi. NORMA TECNICA – Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi Norma Tecnica UNI ISO/TR 20736:2022 “Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Guida al trattamento termico dei fanghi” Il rapporto tecnico descrive le buone pratiche per l'incenerimento e altro trattamento di materiale organico attraverso processi termici di fanghi. Il condizionamento termico è escluso. Il presente documento si applica ai fanghi specificatamente derivanti da: - gestione dell'acqua piovana; - liquame; - sistemi di raccolta delle acque reflue urbane; - trattamento delle acque reflue industriali simili alle acque reflue urbane. Include tutti i fanghi che possono avere impatti ambientali e/o sulla salute simili, ma esclude i fanghi pericolosi provenienti dall'industria e i fanghi dragati. SICUREZZA REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate, il 3, 11, 28 e 31 ottobre 2022 n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -): - in tamponi acquosi durante il processo di fabbricazione della sostanza farmaceutica attiva (Proteina Q) del vaccino veterinario LetiFend®; - come emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro (siringhe e cartucce) utilizzati come imballaggio primario per medicinali di varie aziende farmaceutiche elencate nell’appendice 1 riservata dell’analisi delle alternative inclusa nella domanda; - per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche nella formulazione di reagenti per applicazioni molecolari in vitro di preparazione e di test; - per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo del numero di reazioni non specifiche nella formulazione di reagenti in vitro per saggi immunologici clinici e industriali in vitro; - per uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche ai fini dell’estrazione di materiale biologico che è sottoposto a ulteriore formulazione e utilizzato per il rivestimento di articoli destinati ad applicazioni cliniche e industriali di test in vitro; - emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per medicinali (NeoRecormon® e MIRCERA®); - come tensioattivo non ionico per la disgregazione delle cellule microbiche e il lavaggio dei corpi di inclusione nel processo di fabbricazione di principi attivi biologici; - come detergente nel processo di purificazione dei corpi di inclusione di G-CSF (fattore stimolante le colonie granulocitarie); - per uso industriale come tensioattivo nella purificazione del medicinale biofarmaceutico Orencia, utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide, dell'artrite idiopatica giovanile e dell'artrite psoriasica adulta; in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – Tricloroetilene (TCE) Pubblicata il 10 ottobre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (TCE) (num. CE: 201-167-4, num. CAS: 79-01-6) per uso industriale come coadiuvante chimico (impianto chiuso) nella produzione del materiale alcantara, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – modulo per la trasmissione delle informazioni Decisione di esecuzione (UE) 2022/1979 della Commissione del 31 agosto 2022 che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione. Con la Decisione viene definito il modulo per la trasmissione delle informazioni sugli stabilimenti di cui all’art. 21, paragrafo 3, della Direttiva 2012/18/UE a decorrere dal 01/01/2026. Le informazioni vengono trasmesse dagli Stati membri servendosi delle banche dati elettroniche predisposte e tenute aggiornate dall’Agenzia europea dell’ambiente. ADR – controllo dei trasporti su strada di merci pericolose Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione). La Direttiva codifica le procedure per uniformare i controlli dei trasporti su strada di merci pericolose. La direttiva entra in vigore il 13 novembre 2022 ed abroga la Direttiva 95/50/CE. CAMPI ELETTROMAGNETICI - criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 30 settembre 2022 “Criteri e modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici”. Il Decreto definisce i criteri e le modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE), di cui all’articolo 208, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. Il Ministero della salute può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE per i campi elettromagnetici. L’istanza dovrà essere inoltrata con procedura telematica alla Direzione generale per salute e sicurezza del Ministero del Lavoro compilando l’allegato I e tutti gli elementi richiamati in allegato II (con particolare riguardo alla descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga e alle risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all’art. 209, D. Lgs. 81/08 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative o i processi produttivi descritti con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti nonché delle misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori); sarà esaminata da un tavolo tecnico (entro 30 gg. dalla ricezione) che dovrà formulare il proprio parere entro 60 gg.; in caso di parere positivo verrà adottato un provvedimento di autorizzazione in deroga. Il Medico competente è tenuto a garantire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti ai valori limite di esposizione in deroga e qualora riscontri effetti nocivi riconducibili al superamento, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. TUS – indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2022 sancisce l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. La Conferenza Stato-Regioni sancisce l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulle indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza. TUS – istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici Decreto Ministeriale n. 171 del 11/10/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Repertorio nazionale degli organismi paritetici”. Con il Decreto, in attuazione dell’articolo 51, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, è stato istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, definendone i criteri identificativi per l’iscrizione, le procedure di iscrizione, di modifica e cancellazione. Il Repertorio sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ANTINCENDIO – modifiche sulla classificazione della reazione al fuoco e omologazione dei materiali Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2022, Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", al decreto del 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio" e al decreto 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Il decreto stabilisce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi. In particolare, è abrogata la classificazione italiana secondo il DM 26 giugno 1994 e rimangono valide le euroclassi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione. Inoltre, la normativa apporta modifiche alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi alle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8. Le modifiche introdotte in tema di classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, consentono di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE. Inoltre, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di prova al fuoco disponibili, il Decreto prende in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio. Infine, il Decreto provvede a rimodulare le categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt’oggi previste dall’allegato A.2.1 del D.M. 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 31 ottobre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Prorogato fino al 31/12/2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. LAVORO AGILE – proroga del termine per le comunicazioni Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25 ottobre 2022, comunica che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal DM n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall'articolo 41 bis del Decreto Legge n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122) il termine per l'adempimento fissato al 1 novembre si intende differito al 1 dicembre 2022. DIRETTIVA MACCHINE – Linee Guida per la vigilanza del mercato Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 11 ottobre 2022 ha pubblicato le Linee Guida per la vigilanza del mercato - "Direttiva Macchine". Il documento contiene le indicazioni operative per trasmettere le segnalazioni sulla non rispondenza di un macchinario ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti dalla "Direttiva macchine". Le linee guida definiscono l'iter procedurale per la segnalazione al Ministero, da parte degli Organismi di vigilanza territoriale (Asl, Ats, Arpa, Inail e altri), della presunta non rispondenza di una macchina marchiata CE ai requisiti previsti per la tutela della salute e sicurezza dall'Allegato I della direttiva 2006/42/Ce. Il documento fornisce il modello unificato per la segnalazione di presunta non conformità (Allegato I) nonché le indicazioni di supporto per una corretta compilazione. All'Allegato II viene indicato uno schema riassuntivo dell'iter procedurale. DISPOSITIVI MEDICI – modalità e tempistiche delle segnalazioni di incidenti gravi, incidenti non gravi Circolare del Ministero della Salute n. 73279 del 11 ottobre 2022 “Indicazioni in materia di vigilanza ai sensi degli artt. 87, 88, 89 e 90 del Regolamento UE 745/2017 e dell'art. 10 del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137”. Con la Circolare si forniscono indicazioni operative sulle modalità e tempistiche delle segnalazioni, inerenti ai dispositivi medici, di incidenti gravi, di incidenti diversi da quelli gravi, dei reclami, delle azioni correttive di sicurezza, nonché delle relazioni di sintesi periodiche e delle relazioni sulle tendenze. DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – nuove disposizioni per i corsi CQC Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 32137 del 13 ottobre 2022 “Nuove disposizioni in materia di formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione Disciplina dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione CQC ex art. 11, commi 1 e 2, del DM 30 luglio 2021 – segnalazione difformità di applicazione sul territorio”. Con la Circolare sono state emanate le nuove disposizioni in materia di assenze causa Covid nei corsi di qualificazione iniziale e periodica della CQC e relativamente la formazione a distanza, che entrano in vigore il 2 novembre 2022. INAIL – Albo soggetti abilitati verifiche attrezzature Pubblicata da INAIL la Circolare n. 39 del 18 ottobre 2022 “Rilascio applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)”. L’art. 71 del D. Lgs. 81/2008, prevede che le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal DM 11 aprile 2011. Le verifiche periodiche possono essere effettuate, secondo quanto previsto dal citato decreto, da Inail, dalle Asl o dalle Arpa, ovvero da soggetti abilitati, pubblici o privati. Inail gestisce la banca dati informatizzata, alimentata con cadenza trimestrale (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) da coloro che effettuano le verifiche, attraverso registri informatizzati contenenti dati, informazioni e documentazione relativi alle verifiche stesse. Con la circolare l’Inail ha comunicato che a decorrere dal 21 ottobre 2022 è disponibile il nuovo applicativo del portale Asa che consente ai soggetti abilitati di cui al DM 11 aprile 2011: - l’iscrizione in modalità telematica agli albi regionali gestiti da Inail per l’effettuazione in delega delle prime verifiche periodiche; - la gestione della propria anagrafica e della matrice delle competenze; - l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate. APPALTI – Interpello sull’applicazione del regime di solidarietà a tutela dei lavoratori Il Ministero del Lavoro, interpello n. 1/2022 del 17/10/2022 “Oggetto: Interpello relativo all’articolo 37-bis del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in sostituzione dell’articolo 1677-bis del Codice civile”. Le organizzazioni sindacali hanno formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere in merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall’articolo 1677-bis del Codice civile. Il Ministero, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti. SORVEGLIANZA SANITARIA – Interpello sui giudizi di idoneità La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 “Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs 81/08 e smi”. Con l’Interpello, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, si è espresso in merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ex art. 18 ed art. 41 del Dlgs 81/08 (TUS). In particolare, nell'istanza è stato chiesto se tale l'obbligo di sorveglianza sanitaria "sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 siano connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute", o se, "ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41". Il Ministero del Lavoro ritiene che le disposizioni contenute nel TUS prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro ed al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l'articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41. PARI OPPORTUNITA’ - FAQ relative alla prassi di riferimento sul sistema di gestione A sei mesi dalla pubblicazione della prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 sul sistema di gestione per la parità di genere, UNI ed ACCREDIA hanno sviluppato un documento che contiene delle FAQ in grado di fornire delle chiavi di lettura utili per la corretta applicazione del documento. Le FAQ sono raggruppate in funzione degli argomenti e della struttura stessa della prassi: - aspetti generali; - aspetti operativi (KPI “Key Perfonmance Indicators” o indicatori chiave di performance, metodologie di calcolo e altro); - appendice A (certificazione); - appendice B (esempi di KPI). Grazie alle FAQ si intende rispondere da un lato alle esigenze di una migliore applicazione della UNI/PdR 125 da parte di tutte le organizzazioni e dall’altro garantire un approccio uniforme ed omogeneo da parte degli organismi di valutazione della conformità che certificheranno, sotto accreditamento, in base alla UNI/PdR 125. INAIL – stress lavoro-correlato nel settore sanitario Pubblicata da INAIL la monografia “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato - Modulo contestualizzato al settore sanitario”. Questo monografico illustra i risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione sul campo effettuate con la collaborazione di tre grandi strutture sanitarie afferenti al Servizio sanitario nazionale (Ssn), che hanno portato allo sviluppo del Modulo contestualizzato al settore sanitario della Metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Vengono inoltre offerti strumenti di valutazione e gestione integrati finalizzati a supportare operativamente le aziende sanitarie nella gestione di tale rischio, con l’auspicio di poter contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative delle professioni sanitarie nell’ottica di un miglioramento continuo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. INAIL – progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta climatico Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta per la valutazione dei rischi legati all’esposizione ad alte temperature in ambito occupazionale” che affronta il tema del cambiamento climatico e dell’impatto sulla salute dei lavoratori. Il tema del cambiamento climatico e dell’impatto sulla salute è di crescente rilevanza in relazione agli scenari di previsione meteo-climatica dei prossimi anni ed all’incremento della intensità e frequenza delle ondate di calore. L’esposizione occupazionale prolungata ad alte temperature può causare una perdita di attenzione ed una minore capacità di reagire agli eventi imprevisti, determinando un rischio di infortunio soprattutto in settori come l’edilizia e l’agricoltura. Il sistema previsionale WORKLIMATE rappresenta uno strumento di orientamento a disposizione dei singoli lavoratori, delle autorità di sanità pubblica e degli operatori della prevenzione per valutare, monitorare e contrastare l’esposizione occupazionale ad alte temperature. INAIL – segnaletica temporanea per i cantieri stradali Pubblicata da INAIL la scheda informativa “La segnaletica temporanea per cantieri stradali” evidenzia gli aspetti salienti della segnaletica che risultano associati a un minor tasso di incidenti in presenza di situazioni stradali anomale. Il fact sheet intende evidenziare gli aspetti salienti del segnalamento temporaneo stradale, atto a informare, guidare e convincere gli utenti a tenere comportamenti adeguati alle anomalie stradali. INAIL – video tutorial per la prevenzione delle cadute dall’alto Pubblicato da INAIL un video tutorial per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri. Dal “sistema di trattenuta”, che impedisce la caduta dall’alto limitando il movimento del lavoratore in modo che non possa raggiungere la zona dove potrebbe rischiare di cadere, al “sistema di arresto caduta”, utilizzato nelle fasi di montaggio di un ponteggio, il nuovo video tutorial descrive in sette minuti i principali sistemi di protezione individuale dalle cadute. Fornisce indicazioni per il corretto utilizzo dei sistemi di protezione individuale nei lavori in quota, riproducendo alcune situazioni concrete elaborate sulla base di leggi, circolari, linee guida e norme tecniche specifiche. INAIL – biotecnologie industriali Pubblicato da INAIL il volume “Salute e sicurezza nelle biotecnologie industriali” che esamina, in particolar modo, gli impianti ed i processi biotecnologici. Il successo sul mercato di nuovi processi tecnologici è decretato dal raggiungimento del connubio tra massimizzazione delle efficienze produttive, minimizzazione dell’impatto ambientale e miglioramento del livello di sicurezza. Quest’ultimo aspetto è oggetto delle ricerche svolte nel contesto del risanamento ambientale, in un’ottica di economia circolare e di sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dal quadro di riferimento europeo. ATMOSFERE IPERBARICHE – PAF aggiornamento linee guida Nel Portale Agenti Fisici, aggiornata la sezione “Atmosfere iperbariche” con le linee guida sui differenti aspetti della valutazione del rischio e gli atti di congressi riguardanti la valutazione delle attività dei lavoratori subacquei. INAIL – infortuni nel settore delle costruzioni Il numero di settembre del periodico statistico Dati INAIL è dedicato al settore delle costruzioni. Rispetto al 2020, fortemente condizionato dalla pandemia, nel 2021 la crescita degli occupati (+7,7%) è stata accompagnata dall’incremento di incidenti (+17,7%) e patologie denunciate (+28,2%). Con 196 casi mortali, in calo del 3% rispetto al 2020, le costruzioni si collocano al secondo posto in valore assoluto dopo il manifatturiero. INL – vigilanza nei cantieri L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noti i risultati dell’attività di vigilanza messa in campo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022 su input della Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro. Sono state 12.522 le ispezioni effettuate in materia di salute e sicurezza (nell’intero arco del 2021 erano state 13.924), che hanno riguardato tutti i settori produttivi, con un focus particolare su quelli a maggiore rischio infortunistico, tra i quali l’edilizia. Rilevante la percentuale di irregolarità riscontrata, pari ad oltre l’83%, 6.196 i provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa complessivamente adottati, 4.085 per impiego di personale in nero e 2.111 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. A seguito dell’adozione delle sospensioni, l’83% delle imprese ha provveduto alla regolarizzazione e, conseguentemente, i provvedimenti adottati dagli ispettori sono stati revocati. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 54-1:2021 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio – Parte 1: Introduzione” La norma definisce i termini e le definizioni utilizzate nella serie UNI EN 54. Fornisce i principi su cui ogni norma della serie UNI EN 54 è basata e descrive le funzioni dei componenti di un sistema. La norma si applica ai sistemi di rivelazione e allarme incendio posti a protezione degli edifici. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 16321-1:2022 “Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali” Norma Tecnica UNI EN ISO 16321-3:2022 “Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a rete” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso. Queste protezioni hanno lo scopo di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol; - i requisiti aggiuntivi di prestazione e marcatura per le protezioni a rete progettati per fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro rischi meccanici come impatti da particelle e frammenti volanti. NORME TECNICHE – Macchine utensili Norma Tecnica UNI EN ISO 28881:2022 “Macchine utensili - Sicurezza - Macchine a elettroerosione” La norma specifica i requisiti di sicurezza e/o le misure di protezione, applicabili alle attrezzature e ai sistemi a elettroerosione (EDM), che devono essere adottati dai soggetti che si occupano della progettazione, fabbricazione, installazione e/o fornitura. La norma include le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante all'utilizzatore. NORME TECNICHE – Filtri d'aria per ventilazione generale Norma Tecnica UNI EN ISO 16890-2:2022 “Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 2: Misurazione dell'efficienza spettrale e della resistenza al flusso d'aria” Norma Tecnica UNI EN ISO 16890-4:2022 “Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 4: Metodo di condizionamento per determinare l'efficienza spettrale minima di prova” Le norme specificano rispettivamente: - la produzione di aerosol, l'apparecchiatura e la procedura di prova per misurare l'efficienza spettrale e la resistenza al flusso d'aria dei filtri per ventilazione generale; - un metodo di condizionamento per determinare l'efficienza spettrale minima di prova dei filtri per ventilazione generale. NORMA TECNICA – Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) Norma Tecnica UNI 11304-1:2022 “Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 1: Depolveratori a secco a matrice filtrante” Norma Tecnica UNI 11304-3:2022 “Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 3: Impianti di filtrazione delle nebbie oleose, trattate con filtro a bordo macchina con re immissione all'interno del luogo di lavoro” Le norme definiscono rispettivamente: - i requisiti minimi prestazionali e di progettazione dei depolveratori a secco a matrice filtrante per l'abbattimento del particolato solido presente nelle emissioni aeriformi di processi industriali. La norma si applica esclusivamente alle seguenti tipologie filtri: a maniche; filtri a tasche; filtri a cartuccia; filtri a pannelli; filtri sinterizzati. - lo stato dell'arte di natura tecnica e progettuale sui requisiti prestazionali e di progettazione dei depuratori d'aria a matrice filtrante per l'abbattimento di nebbie oleose e fumi presenti nelle emissioni aeriformi di processi industriali. La norma descrive i principi di funzionamento e la classificazione degli impianti di filtrazione delle nebbie oleose, indicando i requisiti minimi progettuali e prestazionali degli stessi. NORME TECNICHE – Contatori di gas Norma Tecnica UNI 11003:2022 “Contatori di gas con pressione di misura non maggiore di 0,07 bar - Criteri di verifica” La norma specifica i requisiti necessari per poter effettuare la verifica del contatore in laboratorio (permanente o mobile), la verifica del contatore presso il cliente finale, la procedura tecnica operativa da applicare per effettuare la verifica del contatore e le modalità di calcolo dell'errore di misura, le caratteristiche degli strumenti campione necessari alla effettuazione della verifica, la procedura di rimozione e trasporto al laboratorio, i requisiti dei laboratori presso i quali effettuare la verifica. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 11114-6:2022 “Bombole per gas - Compatibilità dei materiali della bombola e della valvola con i gas contenuti - Parte 6: Prova dell'aumento della pressione (pressure-surge) con ossigeno” La norma specifica i requisiti per l'apparecchiatura di prova e la procedura di prova per applicare picchi di pressione dell'ossigeno ai dispositivi sottoposti a prova per la resistenza all'accensione per compressione adiabatica e ai materiali per la compatibilità con ossigeno. NORME TECNICHE – Impianti a gas Norma Tecnica UNI 11528:2022 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio” La norma fornisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1a, 2a e 3a famiglia, con pressione non maggiore di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW, nonché alla installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o parte di essi. NORME TECNICHE – Imballaggi per il trasporto di merci pericolose Norma Tecnica UNI EN 16495:2022 “Imballaggi - Imballaggi per il trasporto di merci pericolose - Metodi di prova” La norma specifica le informazioni necessarie per le prove tipo di progetto per imballaggi, grandi recipienti alla rinfusa (IBCs) e grandi imballaggi destinati ad essere utilizzati per il trasporto di merci pericolose. NORME TECNICHE – Condizionatori d'aria Norma Tecnica UNI EN 12102-1:2022 “Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore, raffreddatori di processo e deumidificatori con compressori azionati elettricamente - Determinazione del livello di potenza sonora - Parte 1: Condizionatori d'aria, refrigeratori di liquido, pompe di calore per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti, deumidificatori e refrigeratori di processo” La norma specifica i requisiti per determinare, secondo una procedura standardizzata, il livello di potenza sonora emessa nell'aria circostante da condizionatori d'aria, pompe di calore, refrigeratori di liquido con compressori azionati elettricamente quando utilizzati per il riscaldamento e/o raffreddamento di ambienti e/o per processi, come descritto nella serie EN 14511 e deumidificatori come descritto nella norma EN 810. --- ## Novità in materia di nomina del Consulente ADR - entro 31 dicembre 2022 URL: https://lachiver.com/news/novita-in-materia-di-nomina-del-consulente-adr-entro-31-dicembre-2022-3143 Lachiver Servizi Circolare Informativa 01/2022 A decorrere dal 1 gennaio 2023 tutte le imprese, che ricadono nel ruolo di “SPEDITORE” di merci o rifiuti soggetti all’ADR, saranno tenute a nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose (in breve Consulente ADR). L'obbligo, già in vigore per imprese che svolgono attività in pieno regime ADR, viene esteso anche a quelle che operano nei cosiddetti regimi di “esenzione” e cioè: · Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo il capitolo 1.1.3.6 dell’A.D.R (esenzioni per unità di trasporto); · Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo i capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 dell’A.D.R. (Esenzioni per quantità limitata, per quantità esenti e per disposizioni speciali); · Spediscono occasionalmente merci/rifiuti pericolosi oltre i limiti delle esenzioni sopra citate. La decorrenza dell’estensione dell’obbligo suddetto deriva da un combinato tra una modifica introdotta nella versione 2019 dell’ADR e il periodo transitorio concesso. Attualmente il D.Lgs. n. 40/2000 definisce alcuni casi di esonero dall’obbligo di nomina del consulente ADR (regimi di esenzione dell’ADR e operazioni occasionali) per operazioni di trasporto, carico e scarico. Ma NON contempla alcun caso di esenzione associato alla figura, di più recente introduzione, dello “SPEDITORE”. La nomina del Consulente ADR nei casi sopra descritti, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022 mediante comunicazione agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile competente per territorio, salvo modifiche della predetta norma nazionale. Lachiver Servizi è a disposizione per la corretta interpretazione della norma e a rivestire l'incarico di Consulente ADR. --- ## Circolare: impianti di combustione – emissioni in atmosfera – scadenza 01/01/2023 URL: https://lachiver.com/news/circolare-impianti-di-combustione-emissioni-in-atmosfera-scadenza-01-01-2023-3145 Lachiver Servizi Circolare Informativa 02/2022 Impianti di Combustione – Emissioni in Atmosfera – scadenza 01/01/2023 SOGGETTI INTERESSATI Stabilimenti in cui sono presenti MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ESISTENTI, ovvero impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas: - messi in esercizio prima del 20/12/2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente - previsti in una Autorizzazione alle emissioni o in una Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o in una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018; SCADENZE E ADEMPIMENTI Al fine di adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera è necessario: 1. dal punto di vista amministrativo presentare istanza di autorizzazione entro: a) 1 gennaio 2023 in caso di impianti di potenza termica nominale maggiore a 5 MW, b) 1 gennaio 2028 in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW 2. dal punto di vista tecnico rispettare nuovi limiti alle emissioni a far data rispettivamente dal 01/01/25 e dal 01/01/2030. Nel caso in cui le autorizzazioni vigenti prevedano già valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti dalle nuove disposizioni, il gestore non ha necessità di presentare richieste di autorizzazione, ma entro i medesimi termini deve comunicare tale condizione all’autorità competente. Entro i termini sopra indicati devono essere presentate: a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti; b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017; c) le domande di autorizzazione, ai sensi della disciplina per la gestione dei rifiuti, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto; d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Ai fini della determinazione della potenza termica nominale si considerano come un unico impianto: “i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione”. A tal scopo non vanno considerati gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. Lachiver Servizi è a disposizione per la corretta interpretazione della norma e per la consulenza operativa. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-settembre-2022-3144 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 09/2022 AMBIENTE ADR – scade il 31/12/2022 l'obbligo di nomina del consulente ADR in ogni impresa le cui attività comprendono anche la spedizione di merci pericolose su strada Entro il 31 dicembre 2022 le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come "speditori" e che, in deroga alle disposizioni applicabili, non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza, dovranno nominare il consulente ADR. La disposizione vale anche per il RID (trasporti ferroviari) e ADN (vie navigabili interne). Il paragrafo 1.8.3.1 della normativa ADR (edizione 2019) prescrive che: - Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati consulenti, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività. Tale prescrizione è ripresa dall’articolo 11, comma 2 del D. Lgs. 35/2010: - Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. La proroga all’obbligo di cui al paragrafo 1.8.3.1, relativa agli Speditori è contenuta nel paragrafo 1.6.1.44 dell’ADR (edizione 2019): - Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022. La definizione dei soggetti coinvolti nelle operazioni legate al trasporto delle merci pericolose è precisata nel Capitolo 1.2 ADR: - "SPEDITORE", l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Deve nominare un consulente ADR entro il 31/12/2022. - Imballatore, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto. - Riempitore, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa - Caricatore, l’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo/container o carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo. - Trasportatore, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto. - Scaricatore, l’impresa che rimuove un container o una cisterna mobile da un veicolo oppure scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container oppure scarica merci pericolose da una cisterna o da un veicolo/container per il trasporto alla rinfusa. - Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come destinatario. Come esempio, l’azienda che riempie e spedisce una tanica contenente vernici infiammabili di scarto viene identificata come Speditore e Imballatore (preparazione della tanica e della spedizione), l’esecutore del trasporto è il Trasportatore e l'impianto di destino che accetta il rifiuto è il Destinatario della spedizione. Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), è la figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, l'imballaggio, il carico o il riempimento, lo scarico o la spedizione di merci pericolose. Uno dei principali requisiti del consulente ADR è quello di essere in possesso del “Certificato di formazione professionale”, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo certificato è valido in ogni paese dell’Ue e va rinnovato ogni 5 anni previo superamento dell’esame di rinnovo. Può essere conseguito in modo completo o limitato a determinati tipi di merci pericolose o una modalità di trasporto (su strada, ferrovia o vie navigabili interne). Il consulente va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda come anche l’accettazione dell’incarico da parte del consulente va effettuata per iscritto. Il legale rappresentante dell’azienda deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per il Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR. Il consulente ADR deve redigere entro 60 giorni una relazione che indichi le eventuali modifiche necessarie da apportare alle strutture e alle procedure dell’azienda per garantire l’osservanza delle norme e le condizioni di sicurezza. La sanzione amministrativa prevista per la mancata nomina del consulente ADR va da 6.000 fino a 36.000 euro, mentre la mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero va da 2.000 a 12.000 euro. Nel D.Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000, normativa di recepimento dell’Accordo ADR sono indicate le condizioni alle quali le Imprese possono essere esonerate dall’obbligo di nomina del Consulente, segnaliamo che tali esenzioni sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di Trasportatore, Caricatore e Scaricatore e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti. Non sono previste esenzioni applicabili alla nomina del Consulente per il soggetto dello Speditore di merci pericolose. RIFIUTI – plastica riciclata a contatto con gli alimenti Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. Il Regolamento disciplina: - l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, par. 2, del Regolamento (CE) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi; - lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in tali materiali ed oggetti di materia plastica; - l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati. Il presente regolamento entra in vigore il 10/10/2022. REACH – Cromato di sodio Pubblicata il 2 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Cromato di sodio (num. CE: 231-889-5, num. CAS: 7775-11-3) come agente anticorrosivo dell’acciaio al carbonio nei circuiti sigillati di pompe di calore ad assorbimento a gas fino allo 0,70 % in peso (come Cr(VI)) nella soluzione refrigerante, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicata il 20 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (num. CE: - , num. CAS: - ) (4-tert-OPnEO) come tensioattivo all’interno di un lubrificante utilizzato nella fabbricazione di medicinali, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – Triossido di cromo Pubblicata il 30 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) come:  cromatura funzionale con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di un rivestimento in cromo duro «convenzionale» su cilindri di lavorazione usati nell'industria siderurgica per la prefabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità;  cromatura funzionale Pretex® con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di strutture di superficie emisferiche regolabili su cilindri di lavorazione usati nell'industria siderurgica per la fabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. RIFIUTI – fertilizzanti contenenti digestato Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione del 5 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato. Il Regolamento modifica il regolamento 2019/1009/Ue ed agevola l'accesso al mercato per i fertilizzanti contenenti digestato, permettendo l'utilizzo del processo di separazione meccanica di un digestato nelle frazioni solida e liquida a condizione che gli additivi utilizzati non superino una determinata concentrazione e siano registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006. VIA – PAUR procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale Legge n. 142 del 21 settembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Con la Legge di conversione viene confermato in tema di VIA, il nuovo procedimento autorizzatorio accelerato regionale (PAUAR) per settori di rilevanza strategica, disciplinato dal nuovo art. 27 ter del D. Lgs. 152/2006. RIFIUTI – istituzione Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. L’art. 22 del Decreto Legge modifica il D. Lgs. 152/2006, all’art. 206-bis. Nello specifico, dopo il comma 4, viene inserito il nuovo comma 4-bis, che prevede l’istituzione di un Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso il Ministero della Transizione Ecologica, con l’obiettivo di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. RIFIUTI – RV Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 988 del 9 agosto 2022 “Approvazione dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA)”. Con la Deliberazione viene approvato “l’Aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali”, Allegato A, articolato nei seguenti elaborati: - Elaborato A: Normativa di Piano. - Elaborato B: Rifiuti Urbani. - Elaborato C: Rifiuti Speciali. - Elaborato D: Programmi e linee guida. - Elaborato E: Aggiornamento Piano per la bonifica delle aree inquinate. Inoltre, di approvare quale parte integrante e costitutiva dell’“Aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali”, l’Allegato A1 “Allegati all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” e l’Allegato B “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale”. ENERGIA – RV Piano Energetico Regionale Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 27 settembre 2022 “Nuovo Piano Energetico Regionale (PER) di cui alla Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, art. 2. Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale ed avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.”. Con la Deliberazione viene approvato il “Documento Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale”. Il Piano definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dal D.M. 15 marzo 2012, il Piano è inoltre sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, secondo i contenuti indicati nell’allegato VI del D. Lgs. 152/2006 (TUA). ALBO GESTORI AMBIENTALI – carrozzerie mobili Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 8 del 19 settembre 2022 ”Deliberazione n.3 del 24 giugno 2020 "Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili": conseguenze del mancato adeguamento entro i termini previsti dalla Deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2022”. La Deliberazione n.1 del 31 gennaio 2022 ha disposto che i provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità̀ alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 fossero aggiornati alle disposizioni della stessa, entro il 29 giugno 2022. In proposito il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità̀ di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare difformità̀ nei dati riportati sui provvedimenti, oggetto di controllo da parte degli operatori delle forze dell’ordine, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni regionali e provinciali debbano attivare per le imprese che non risulteranno adeguate alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020. Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali a partire dal 15 ottobre 2022 provvedono alla cancellazione d’ufficio: - delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020; - dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti. TUTELA DELL’AMBIENTE – SNPA aggiorna le Linee Guida 43/2022 - Proposta prescrizione/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA Sono state pubblicate da SNPA le “Linee Guida 43/2022 - Proposta prescrizione/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA”. Le Linea Guida intendono proporre alle Autorità competenti indirizzi omogenei e condivisi in ambito nazionale dal SNPA al fine di permettere di impartire prescrizioni nei provvedimenti autorizzativi delle installazioni AIA (e non AIA) dotate di Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera (SME), per i quali è prevista (o prescritta) la conformità alla norma tecnica UNI EN 14181, al fine di garantire un approccio univoco e trasparente sul territorio nazionale. La proposta riguarda le condizioni di monitoraggio da prevedere nei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), in coerenza con quanto prescritto dall’Autorità Competente. In allegato al documento è anche riportato un elenco delle possibili verifiche sugli SME da condurre durante le Visite Ispettive AIA presso gli stabilimenti di competenza Statali e Locali. SICUREZZA ADR – scade il 31/12/2022 l'obbligo di nomina del consulente ADR in ogni impresa le cui attività comprendono anche la spedizione di merci pericolose su strada Entro il 31 dicembre 2022 le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che, in deroga alle disposizioni applicabili, non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza, dovranno nominare il consulente ADR. La disposizione vale anche per il RID (trasporti ferroviari) e ADN (vie navigabili interne). Il paragrafo 1.8.3.1 della normativa ADR (edizione 2019) prescrive che: - Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati consulenti, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività. Tale prescrizione è ripresa dall’articolo 11, comma 2 del D. Lgs. 35/2010: - Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza. La proroga all’obbligo di cui al paragrafo 1.8.3.1, relativa agli Speditori è contenuta nel paragrafo 1.6.1.44 dell’ADR (edizione 2019): - Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022. La definizione dei soggetti coinvolti nelle operazioni legate al trasporto delle merci pericolose è precisata nel Capitolo 1.2 ADR: - Speditore, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Deve nominare un consulente ADR entro il 31/12/2022. - Imballatore, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto. - Riempitore, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa - Caricatore, l’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo/container o carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo. - Trasportatore, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto. - Scaricatore, l’impresa che rimuove un container o una cisterna mobile da un veicolo oppure scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container oppure scarica merci pericolose da una cisterna o da un veicolo/container per il trasporto alla rinfusa. - Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come destinatario. Come esempio, l’azienda che riempie e spedisce una tanica contenente vernici infiammabili di scarto viene identificata come Speditore e Imballatore (preparazione della tanica e della spedizione), l’esecutore del trasporto è il Trasportatore e l'impianto di destino che accetta il rifiuto è il Destinatario della spedizione. Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), è la figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, l'imballaggio, il carico o il riempimento, lo scarico o la spedizione di merci pericolose. Uno dei principali requisiti del consulente ADR è quello di essere in possesso del “Certificato di formazione professionale”, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo certificato è valido in ogni paese dell’Ue e va rinnovato ogni 5 anni previo superamento dell’esame di rinnovo. Può essere conseguito in modo completo o limitato a determinati tipi di merci pericolose o una modalità di trasporto (su strada, ferrovia o vie navigabili interne). Il consulente va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda come anche l’accettazione dell’incarico da parte del consulente va effettuata per iscritto. Il legale rappresentante dell’azienda deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per il Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR. Il consulente ADR deve redigere entro 60 giorni una relazione che indichi le eventuali modifiche necessarie da apportare alle strutture e alle procedure dell’azienda per garantire l’osservanza delle norme e le condizioni di sicurezza. La sanzione amministrativa prevista per la mancata nomina del consulente ADR va da 6.000 fino a 36.000 euro, mentre la mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero va da 2.000 a 12.000 euro. Nel D. Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000, normativa di recepimento dell’Accordo ADR sono indicate le condizioni alle quali le Imprese possono essere esonerate dall’obbligo di nomina del Consulente, segnaliamo che tali esenzioni sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di Trasportatore, Caricatore e Scaricatore e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti. Non sono previste esenzioni applicabili alla nomina del Consulente per il soggetto dello Speditore di merci pericolose. REACH – Cromato di sodio Pubblicata il 2 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Cromato di sodio (num. CE: 231-889-5, num. CAS: 7775-11-3) come agente anticorrosivo dell’acciaio al carbonio nei circuiti sigillati di pompe di calore ad assorbimento a gas fino allo 0,70 % in peso (come Cr(VI)) nella soluzione refrigerante, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicata il 20 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (num. CE: - , num. CAS: - ) (4-tert-OPnEO) come tensioattivo all’interno di un lubrificante utilizzato nella fabbricazione di medicinali, in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – Triossido di cromo Pubblicata il 30 settembre 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) come:  cromatura funzionale con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di un rivestimento in cromo duro «convenzionale» su cilindri di lavorazione usati nell'industria siderurgica per la prefabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità;  cromatura funzionale Pretex® con triossido di cromo in sistemi di reattori chiusi per la realizzazione di strutture di superficie emisferiche regolabili su cilindri di lavorazione usati nell'industria siderurgica per la fabbricazione di lamiere testurizzate laminate a freddo di alta qualità. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. RADIAZIONI IONIZZANTI - Sorveglianza sanitaria in radioprotezione abilitazione ed iscrizione nell’elenco ministeriale Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 9 agosto 2022 “Requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale”. Il decreto sarà in vigore dal 1 gennaio 2023 e fino al quel momento continuerà ad applicarsi quanto previsto dall’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Riporta i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, tra questi il non essere cancellati da uno precedente nei cinque anni precedenti ed essere dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza dalla commissione competente. La commissione viene definita dall’articolo 3, viene istituita presso il Ministero del Lavoro ed è composta da esperti dei Ministeri Lavoro, Salute, Istruzione, Iss, Inail, Isin. L’iscrizione in elenco avviene dopo esame. Gli esami vengono indetti con cadenza annuale a Roma, con domande di iscrizione che vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. ANTINCENDIO – proroga di un anno l’entrata in vigore delle disposizioni del DM 1 settembre 2021 Decreto del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1 settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Il Decreto ha introdotto all’art. 6 (Entrata in vigore) del DM 1 settembre 2021, dopo il comma 1, il seguente: “1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023”. Inoltre sono state inserite delle modifiche sui contenuti della formazione dei manutentori su impianti specifici (SEFFC, SENFC, SVOF). ANTINCENDIO – prescrizioni e scadenze per le strutture universitarie Decreto del Ministero dell’Interno del 25 agosto 2022 “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”. Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. I responsabili delle attività, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Legge n. 142 del 21 settembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Prorogata fino al 31 dicembre 2022 la procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica dello smart working per i lavoratori del settore privato e il lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14. - Ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Prorogato fino al 31/10/2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. ATTREZZATURE DI LAVORO – trentatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 72 del 16 settembre 2022 “trentatreesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008”. Adottato con il Decreto il trentatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto trasparenza, prime indicazioni interpretative sugli obblighi informativi Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 20 settembre 2022 “Oggetto: Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”. Con la circolare vengono fornite indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal D. Lgs. n. 104/ 2022, (decreto Trasparenza). Sul tema del possibile richiamo ai contratti collettivi come mezzo di adempimento dei nuovi obblighi informativi, viene affermato che l’obbligo informativo non si può assolvere con l’astratto richiamo delle norme di legge o di contratto collettivo che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, ma deve essere adempiuto attraverso la comunicazione di come tali istituti si atteggiano in concreto. Un’indicazione, questa, molto più restrittiva di quella contenuta nella circolare dell’INL, dove veniva fatta una distinzione tra i contenuti essenziali del rapporto, che dovevano essere oggetto della comunicazione al lavoratore e la disciplina di dettaglio, che poteva essere fornita mediante rinvio al contratto collettivo, accompagnato dalla consegna dello stesso. FORMAZIONE – aggiornamento triennale per i lavoratori edili Il nuovo CCNL dell’edilizia 2022-2024 stabilisce che l’aggiornamento della formazione obbligatoria dei lavoratori avrà cadenza triennale. Firmato da ANCE, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, AGCI) e dai rappresentati di Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL il rinnovo del CCNL dei lavoratori dell’edilizia contenente il “PROTOCOLLO FORMAZIONE E SICUREZZA” in allegato 2. Tra le novità, le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore (punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), dovrà essere effettuato ogni tre anni. La periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (all’art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 81/08) e per il preposto. INAIL – Rivalutazione annuale Indennizzi per danno biologico Pubblicata da INAIL la Circolare n. 35 del 15 settembre 2022 “Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1 luglio 2022”. Gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi per danno biologico sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente, la Circolare contiene i riferimenti per tale rivalutazione. INAIL – open data infortuni dei primi sette mesi del 2022 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi cinque mesi del 2022. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e luglio sono state 441.451 (+41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021), 569 delle quali con esito mortale (-16,0%), in aumento le patologie di origine professionale denunciate che sono state 36.163 (+6,8%). INAIL – Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro Pubblicato da INAIL il volume “Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro” che analizza il nuovo approccio alla progettazione della sicurezza antincendio dopo l’emanazione dei tre decreti, DM 1 settembre 2021, DM 2 settembre 2021 e DM 3 settembre 2021, che hanno condotto al definitivo superamento del DM 10 marzo 1998. Il volume, nato dalla collaborazione tra Inail e dipartimento dei Vigili del Fuoco, riporta indicazioni di tipo normativo e pratico per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, nonché l’analisi di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio. INAIL – la stampa 3D Pubblicata da INAIL la scheda informativa “La stampa 3D e le implicazioni per la salute dei lavoratori: lavorare in sicurezza con le nuove tecnologie”. L’obiettivo della pubblicazione è quello di fornire una panoramica delle conoscenze attualmente disponibili sulla problematica relativa ai potenziali rischi connessi alla stampa 3D, ancora poco conosciuti, e sulla necessità di adottare adeguate misure di prevenzione e protezione. INAIL – Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro”. Le sostanze chimiche rientrano tra fattori di rischio per la salute riproduttiva in ambiente di lavoro, le sostanze reprotossiche in ambiente di lavoro all’interno della direttiva cancerogeni e mutageni, prevedendo misure di gestione del rischio più stringenti e tutelanti. Le sostanze chimiche per cui sono state identificate caratteristiche di pericolosità legate alla tossicità riproduttiva sono circa 150 in Europa, classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A (sostanze note per causare effetti avversi sulla salute riproduttiva nell’essere umano) e categoria 1B (sostanze presumibilmente tossiche per la salute riproduttiva umana). INAIL – esposizione a endotossine aerodisperse Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Esposizione a endotossine aerodisperse: un rischio biologico occupazionale”. In ambito lavorativo, oltre alle patologie di natura infettiva e allergica, è possibile distinguerne altre derivanti dall’azione infiammatoria e tossica ad opera di endotossine la cui inalazione può causare alterazioni delle funzioni polmonari con complicanze a medio/lungo termine. La loro esposizione è comune in diversi settori ma risulta prevalente in ambienti caratterizzati dalla presenza di ingenti quantità di materiale organico la cui manipolazione contribuisce allo sviluppo di poveri organiche di cui le endotossine sono una componente biologicamente attiva (ad esempio per gli allevamenti). La problematica può coinvolgere settori meno “tipici” quali gli uffici. Il documento vuole richiamare l’attenzione verso questa tipologia di rischio per incentivare attività di prevenzione mirate. INAIL – rischio biologico nelle attività agro-zootecniche Pubblicato da INAIL il volume “Rischio biologico nelle attività agro-zootecniche” con ha l’obiettivo di fornire informazioni sulle misure di prevenzione e protezione correlate al rischio biologico per la tutela della salute degli operatori del settore agro-zootecnico. Presenta una sezione generale riguardante la normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e una sezione tecnica con schede monotematiche in cui sono descritte le caratteristiche degli agenti biologici più frequentemente riscontrabili in tale settore. INAIL – radiofarmaci in ambito lavorativo Pubblicato da INAIL il volume “Progettazione di ambienti dedicati alla manipolazione di sorgenti non sigillate e alla produzione di radiofarmaci” che ha l’obiettivo di aggiornare e ampliare le indicazioni di un triennio fa, allineandole al quadro normativo attuale (Indicazioni operative aggiornate e integrate per la conformità al D. Lgs. 101/2020) ed identifica degli indicatori utili alla realizzazione di liste di controllo da proporre quali schede di autovalutazione per le strutture interessate. INAIL – installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Obbligo di comunicazione di avvenuta installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica: aggiornamento ai sensi del DM salute 14/01/2021 e indicazioni all’utenza” che affronta il tema della notifica a INAIL con cui il legale rappresentante della struttura sanitaria che ha installato una apparecchiatura a risonanza magnetica comunica il completo soddisfacimento degli standard di sicurezza e impiego. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI CEN/TS 12101-11:2022 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 11: Sistemi di ventilazione alimentati a flusso orizzontale per parcheggi chiusi” La norma fornisce i requisiti minimi per la progettazione, l'installazione e la messa in funzione di sistemi di controllo del fumo e del calore per parcheggi chiusi che utilizzano una ventilazione alimentata a flusso orizzontale, con o senza protezione sprinkler. NORME TECNICHE – Macchine a getto d’acqua ad alta pressione Norma Tecnica UNI EN 1829-1:2022 “Macchine a getto d’acqua ad alta pressione – Requisiti di sicurezza – Parte 1: Macchine” La norma specifica tutti i tipi di pericolo significativi, nonché le situazioni pericolose e gli eventi significativi che possono manifestarsi durante il montaggio, la messa in servizio e l’utilizzo delle macchine a getto d’acqua ad alta pressione, quando utilizzate come previsto e in condizioni d’utilizzo improprio che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. NORME TECNICHE – Linee di finitura per nastri metallici Norma Tecnica UNI EN 17449:2022 “Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza delle linee di finitura per nastri metallici” La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le linee di finitura per nastri metallici, denominate linea/e di finitura. Il documento tratta i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti per le linee di finitura quando utilizzati come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante. NORME TECNICHE – Laminatoi a freddo di prodotti piani Norma Tecnica UNI EN 15094:2022 “Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per laminatoi a freddo di prodotti piani” La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per laminatoi a freddo di prodotti piani. La norma è applicabile a: impianti (macchinari, attrezzature, dispositivi) utilizzati per la fabbricazione di prodotti piani laminati a freddo di metallo dalla fornitura del materiale in ingresso, tramite le gabbie di laminazione con dispositivi di cambio rulli, alla rimozione del materiale. NORME TECNICHE – Infrastrutture del gas Norma Tecnica UNI 9860:2022 “Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima operativa non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) - Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento” La norma definisce i criteri per la progettazione, la costruzione, il collaudo, la conduzione, la manutenzione e il risanamento degli impianti di derivazione di utenza del gas con pressione massima di esercizio (MOP) non maggiore di 0,5 MPa (5 bar), alimentati da gas combustibili della I, II e III famiglia di cui alla UNI EN 437. La norma si applica inoltre agli impianti esistenti, solo per le parti di essi oggetto di modifiche sostanziali concernenti la potenzialità e/o il tracciato e/o la concezione dell'impianto. NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 12252:2022 “Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento delle cisterne per il trasporto su strada di GPL” Norma Tecnica UNI EN 14912:2022 “Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e manutenzione delle valvole per bombole di GPL al momento dell'ispezione periodica delle bombole” Le norme specificano rispettivamente: - gli equipaggiamenti e gli accessori delle cisterne per il trasporto su strada di gas di petrolio liquefatti (GPL) e identifica gli equipaggiamenti considerati necessari al fine di garantire che le operazioni di riempimento, trasporto e scarico siano eseguite in sicurezza; - i requisiti per l'ispezione e la manutenzione delle valvole per bombole di GPL al momento dell'ispezione periodica delle bombole. La norma può essere applicata in qualsiasi momento, per esempio quando si ritiene necessaria la manutenzione. NORME TECNICHE – Bombole trasportabili per gas Norma Tecnica UNI EN 12245:2022 “Bombole trasportabili per gas - Bombole di materiale composito interamente ricoperte” La norma specifica i requisiti minimi per i materiali, la progettazione, la costruzione, le prove di prototipo e le usuali ispezioni di fabbricazione di bombole per gas compressi, liquefatti e disciolti di materiale composito interamente ricoperte. La norma si applica a bombole costituite da un'anima metallica (saldata o senza saldatura) o non metallica (o di una combinazione dei due), rinforzata da un avvolgimento composito costituito da fibre di vetro o di carbonio o di aramide (o di una loro combinazione) immerso in una matrice. La norma è applicabile anche alle bombole di materiale composito senza anime. NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose Norma Tecnica UNI EN 13094:2022 “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Serbatoi metallici a scarico per gravità - Progettazione e costruzione” La norma specifica i requisiti per la progettazione e la costruzione di serbatoi metallici a scarico per gravità destinati al trasporto di sostanze aventi una pressione di vapore non maggiore di 110 kPa (1,1 bar) (pressione assoluta) a 50 °C. NORME TECNICHE – Giunti per tubi Norma Tecnica UNI EN 74-1:2022 “Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 1: Giunti per tubi - Requisiti e procedimenti di prova” NORME TECNICHE – Giunti per tubi Norma Tecnica UNI EN 74-2:2022 “Giunti, spinotti e basette per l'utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 2: Giunti speciali - Requisiti e procedimenti di prova” Le norme specificano rispettivamente: - per i giunti ortogonali, i giunti girevoli, i giunti a manicotto e i giunti paralleli: i materiali, i requisiti di progetto, le classi di resistenza con differenti parametri strutturali inclusi valori di resistenza e di rigidezza, i procedimenti di prova, la verifica; - i materiali, i requisiti di progetto, i valori specificati di resistenza e di rigidezza che un giunto deve ottenere quando sottoposto a prova, i procedimenti di prova e verifica, per i giunti speciali mezzi giunti a vite e a cuneo, giunti a manicotto con perni a taglio, giunti di riduzione ortogonali e giunti di riduzione girevoli. Entrambe le norme forniscono raccomandazioni per il controllo durante la produzione. NORME TECNICHE – Macchine movimento terra Norma Tecnica UNI EN 474-3:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per caricatori” Norma Tecnica UNI EN 474-4:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne” Norma Tecnica UNI EN 474-5:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici” Norma Tecnica UNI EN 474-6:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 6: Requisiti per autoribaltabili” Norma Tecnica UNI EN 474-7:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 7: Requisiti per motoruspe” Norma Tecnica UNI EN 474-8:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 8: Requisiti per motolivellatrici” Norma Tecnica UNI EN 474-9:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 9: Requisiti per posatubi” Norma Tecnica UNI EN 474-10:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 10: Requisiti per scavafossi” Norma Tecnica UNI EN 474-11:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 11: Requisiti per compattatori per discarica” Norma Tecnica UNI EN 474-12:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 12: Requisiti per escavatori a fune” Norma Tecnica UNI EN 474-12:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 13: Requisiti per rulli” Le norme trattano tutti i pericoli, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi allo specifico macchinario (caricatori, terne, escavatori idraulici, autoribaltabili, motoruspe, motolivellatrici, posatubi, scavafossi, compattatori per discarica, escavatori a fune, rulli) quando utilizzati come previsto e nelle condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante associati all'intera durata della macchina. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2022-3142 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 08/2022 AMBIENTE EMISSIONI IN ATMOSFERA – monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1371 della Commissione del 5 agosto 2022 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento modifica l'art. 38, paragrafo 6 del Regolamento 2018/2066 al fine di rendere più chiaro il periodo riferito alla possibilità per le Autorità competenti di considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione. RIFIUTI – norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”. Le norme previste dal Decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti. Restano esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, ed i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq. In base all’art. 4 del Decreto, le attività soggette alle norme tecniche vanno adeguate alle disposizioni contenute nell’allegato 1, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto. In base all’art.5, il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore: - siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; - siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Entrata in vigore dal 09/11/2022, previsto un termine di adeguamento di 5 anni (entro il 9 novembre 2027). RIFIUTI – RAEE incentivi per l'introduzione volontaria di sistemi certificati di gestione ambientale Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15 giugno 2022 “Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale (Emas) disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009”. Il Decreto definisce le misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale (EMAS), in attuazione di quanto previsto all’art. 18, comma 7, del D. Lgs. 49/2014. La misura è destinata alle imprese RAEE autorizzate ai sensi dell’art. 208 o dell’art. 213 del D. Lgs. 152/2006. Gli importi complessivi previsti ammontano a 500.000 €/anno, ed il contributo è concesso fino ad un massimo di 15.000 € per ciascuna impresa beneficiaria. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l’economia circolare del Ministero della transizione ecologica. AEE - modifiche alle restrizioni sull'uso di sostanze pericolose Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 4 agosto 2022 “Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Il Decreto ha modificato l'allegato III al D. Lgs. 27/2014 che reca le varie deroghe al divieto dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le deroghe sono relative alla possibilità di usare ancora il mercurio in determinate tipologie di lampade (lampade fluorescenti, lampade a sodio ad alta pressione, lampade ad alogenuri metallici, lampade a scarica). VIA/VAS – opere pubbliche Legge n. 108 del 5 agosto 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. La Legge di conversione presenta misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via e Vas e della Commissione tecnica “Pnrr”–“Pniec”. VIA/VAS – PAUR procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. L’art. 33 del Decreto Legge prevede l’istituzione di un PAUR (procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale) per investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad €. 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a Via o a verifica di assoggettabilità a Via o, laddove necessario, a Vas, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale. RIFIUTI – rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, scelta tra gestore pubblico o operatore privato Legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. La Legge ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del TUA riducendo a due anni, rispetto ai cinque anni previgenti, il periodo di validità della scelta, eliminando allo stesso tempo la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico. In vigore dal 27 agosto 2022. CAM – servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”. Il Decreto è una revisione del precedente (13 febbraio 2014), in ragione dell'evoluzione normativa di settore, del progresso tecnico e dell'evolversi dei mercati di riferimento. I criteri ambientali riguardano: - l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; - l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; - l’affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; - l’affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. CAM – interventi edilizi Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. Il Decreto contiene i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono rispettare quando affidano i servizi di progettazione e i lavori per interventi edilizi. I criteri ambientali riguardano: - l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi; - per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi; - per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. Il rispetto dei CAM è dunque OBBLIGATORIO per le stazioni appaltanti, gli studi di progettazione e le imprese di costruzioni che partecipano a gare pubbliche, i loro fornitori e le imprese che eseguono interventi rientranti nel Superbonus. CAM – arredi per interni per la Pubblica Amministrazione Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni”. Con il decreto vengono adottati i criteri ambientali minimi, per: - per l’affidamento della fornitura di arredi per interni; - per l’affidamento del servizio noleggio di arredi per interni; - per l’affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni. ENERGIA – incentivi per la produzione di biometano Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 5 agosto 2022 “Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018”. Il decreto definisce il momento in cui matura il diritto al riconoscimento dell’incentivo per la produzione del biometano e il termine entro cui tale diritto debba essere esercitato, pena la sua decadenza, che è stato fissato al 31 dicembre 2023. ACQUE – delega per il recepimento della direttiva Ue sulle acque potabili Legge n. 127 del 4 agosto 2022 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021”. La Legge contiene la delega al Governo per il recepimento di 12 direttive europee e l'adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti europei. Tra le disposizioni vi è la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2020/2184/Ue sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (da recepire entro il 12 gennaio 2023). La disciplina nazionale è normata dal D. Lgs. 31/2001. Nell'esercizio della delega, si dovranno introdurre, tra l'altro, norme sui procedimenti per il rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento a contatto con acqua potabile. Da rivedere anche il sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile. Verrà istituita una anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili per garantire lo scambio di informazioni tra Autorità competenti nazionali e Stati membri. NORMA TECNICA – Suolo, fanghi, rifiuti organici trattati e rifiuti - Determinazione degli IPA Norma Tecnica UNI EN 17503:2022 “Suolo, fanghi, rifiuti organici trattati e rifiuti - Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) mediante gascromatografia (GC) e cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)” La norma specifica diversi metodi per la determinazione quantitativa di 16 idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nel suolo, nei fanghi, nei rifiuti organici trattati e nei rifiuti. La norma contiene prospetti decisionali basati sulle proprietà del campione e sulla procedura adottata per la sua estrazione e pulizia. SICUREZZA ANTINCENDIO – norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”. Le norme previste dal Decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti. Restano esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, ed i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq. In base all’art. 4 del Decreto, le attività soggette alle norme tecniche vanno adeguate alle disposizioni contenute nell’allegato 1, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto. In base all’art.5, il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore: - siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; - siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Entrata in vigore dal 09/11/2022, previsto un termine di adeguamento di 5 anni (entro il 9 novembre 2027). RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”. Le Linee guida contengono raccomandazioni operative relative a specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione; standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici. - Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31 agosto 2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. Nuove indicazioni per la gestione dei positivi Covid e dei contatti stretti, per i positivi asintomatici o asintomatici da almeno due giorni: isolamento di 5 giorni e tampone negativo; isolamento di 14 giorni se persiste la positività, 14 giorni calcolati dal primo tampone positivo, al termine dell’isolamento non sarà necessario ulteriore tampone; per i contatti stretti: in vigore quanto già previsto dalla circolare n.19680 del 30 marzo 2022, autosorveglianza ovvero FFP2 al chiuso o con assembramenti fino al decimo giorno, tamponi ai sintomi o al quinto giorno. – nuovo modello per la comunicazione degli accordi individuali Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022 “Modello per la comunicazione degli accordi individuali di lavoro agile”. Il provvedimento prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Si tratta di una importante disposizione che rende strutturale la semplificazione del lavoro agile. Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito quindi, con decorrenza dal 1 settembre, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro. Con questa modifica, il datore di lavoro non dovrà più allegare, alla comunicazione, l’accordo individuale di smart-working, ma dovrà comunque conservarlo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81). ATTREZZATURE DI LAVORO – decimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 63 del 29 luglio 2022 “Decimo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori”. Con il Decreto sono stati adottati gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del D. Lgs. 81/2008. Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto direttoriale del 20 gennaio 2021. TUS – interpello in merito alla riunione art. 35 Pubblicato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro l’Interpello n. 1/ 2022 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in ordine “all’applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D. Lgs. n. 81/2008”. Il quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 c. 6 D. Lgs. 81/2008 (aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento), alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”. La Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati. INFRASTRUTTURE – Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1 luglio 2022 “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”. Le Linee guida definiscono una procedura multilivello e multi-obiettivo per la gestione del rischio dei ponti esistenti ed indicano i requisiti relativi al sistema di monitoraggio dinamico delle opere. INFRASTRUTTURE – Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1 agosto 2022 “Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali”. Le Linee guida, rappresentano uno strumento per giungere ad una classificazione delle gallerie esistenti secondo “classi di attenzione”, sulla base della quale programmare indagini, verifiche di dettaglio, e programmi di attività di monitoraggio e interventi. INAIL – relazione annuale 2021 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni relativi all’anno 2021, al netto dei contagi da Covid-19 di origine professionale, gli infortuni tradizionali denunciati sono aumentati del 20% e i casi mortali di quasi il 10%. INAIL – Criteri di scelta ed uso dei DPI Pubblicata da INAIL la guida UNI “Criteri di scelta ed uso dei DPI” che vuole fornire ad aziende e lavoratori, ma anche a tutti gli operatori del mercato, i riferimenti alle nuove e più aggiornate norme tecniche UNI. INAIL – Rischi dell’estate negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Rischi dell’estate negli stabilimenti PIR” che tratta nello specifico i rischi relativi a incendi di vegetazione dovuti a prolungati periodi di siccità estivi che possono accadere negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 14972-10:2022 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 10: Protocollo di prova per la protezione dell'atrio con ugelli a parete laterale per sistemi con ugelli aperti” La norma specifica la valutazione delle prestazioni antincendio dei sistemi ad acqua nebulizzata per la protezione antincendio di atri interni, con carico di incendio basso o medio, dove il carico di incendio o eventuali ostacoli non si estendono oltre 1,5 m di altezza. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-luglio-2022-3141 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 07/2022 AMBIENTE REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC Il 10 giugno 2022, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo una nuova sostanza all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification). E' stata inclusa la sostanza N-(hydroxymethyl)acrylamide (num. CE: 213-103-2, num. CAS: 924-42-5) ed è stato fissato un limite in concentrazione nei diversi articoli pari a 0,1% in peso, al di sopra del quale scattano obblighi specifici. Tale sostanza è stata aggiunta all'elenco in quanto potrebbe causare cancro o difetti genetici e principalmente viene utilizzata nei polimeri e nella produzione di prodotti chimici, tessuti, pelle o pellicce. ECOLABEL – prorogati i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per alcuni prodotti Decisione (UE) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica le decisioni 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 e (UE) 2017/176 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica. La Decisione proroga i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel con i relativi requisiti di valutazione e di verifica, per il gruppo di prodotti: - vernicianti per esterni e per interni fino al 31 dicembre 2025; - materassi da letto fino al 31 dicembre 2026; - igienici assorbenti fino al 31 dicembre 2023; - mobili fino al 31 dicembre 2026; - rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù fino al 31 dicembre 2026. ECOLABEL – criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per i substrati di coltivazione e gli ammendanti Decisione (UE) 2022/1244 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione e agli ammendanti. La Decisione aggiorna e sostituisce la precedente 2015/2099/UE, stabilendo nuovi criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel per i substrati di coltivazione e gli ammendanti, con l'intenzione di promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel loro ciclo di vita e che sono fabbricati con processi efficienti in termini di materiali ed energia. I nuovi criteri Ecolabel sono validi fino al 31 dicembre 2030. ACQUE – nuovo elenco delle sostanze da monitorare Decisione di esecuzione (UE) 2022/1307 della Commissione del 22 luglio 2022 che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Con la Decisione viene approvato il nuovo elenco delle sostanze da monitorare, a livello europeo, nel settore della politica delle acque. Le sostanze nell’elenco sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo, a livello europeo, per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, ma per le quali l’insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere ad una conclusione circa i rischi reali che esse presentano. SOSTANZE PERICOLOSE – spedizioni di sostanze radioattive Comunicazione CE del 29 luglio 2022, n. 288/01 “Comunicazione della Commissione relativa al regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri 2022/C 288/01”. Nella Comunicazione è riportato l’elenco delle autorità competenti, di cui al regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri, corredato di tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con esse. SNPS - Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, compiti dei soggetti coinvolti Decreto del Ministero della Salute del 9 giugno 2022 “Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)”. Il decreto definisce i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) ai sensi dell’art. 27, comma 4, del DL 36/2022: - Regioni e delle Province autonome; - Istituti zooprofilattici sperimentali; - Istituto Superiore di Sanità; - Ministero della salute. RIFIUTI – Regolamento sui criteri di recupero e riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 278 del 15 luglio 2022 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il Decreto, in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti delle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti. Disciplina la produzione di aggregato recuperato da rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi con i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904. E i rifiuti non pericolosi di originale minerale, con i codici CER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209. Il rifiuto cessa di essere tale, quando viene sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: - la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; - esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; - la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; - l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. In conformità a quanto previsto dagli artt. 184 comma 5, 188 comma 4 e 193 del TU Ambiente, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto. l rispetto dei criteri è attestato dal produttore del materiale edile recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000), redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, da inviare all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. La dichiarazione dovrà essere conservata per 5 anni. Il produttore di aggregato recuperato sarà tenuto ad applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento. I produttori avranno 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore del Decreto per presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata (ex articolo 216, Dlgs 152/2006) o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione "unica" o dell'Aia già concessa. Per le procedure semplificate, sempre in base a quanto disposto dallo schema di regolamento, continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite delle emissioni di cui al Dm 5 febbraio 1998. Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare ad essere utilizzati. ENERGIA/ RIFIUTI/VIA – Conversione del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 Legge n. 91 del 15 luglio 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Elenchiamo le principali novità, apportate in sede di conversione: - l’art. 6 apporta nuove modifiche al D. Lgs. 199/ 2021, relativo alla promozione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, viene modificato l’art. 20 relativo alla individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili; - l’art. 10 stabilisce ulteriori modifiche al TUA, tra le quali: l’art. 23, comma 1, in tema di presentazione dell’istanza di VIA, amplia la documentazione da allegare alla domanda di VIA, il proponente dovrà presentare la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata e l’atto di verifica preventiva di interesse archeologico. Inoltre, viene modificato il comma 3 dello stesso art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (TUA), che riporta in vita il testo vigente ante D.L. 50/2022, che concerne le tempistiche di avvio dell’istruttoria della VIA e la richiesta di documentazione integrativa. Viene modificato anche l’art. 25, comma 5, del TUA. Il proponente che vorrà richiedere la proroga della VIA, alla scadenza, dovrà allegare una relazione esplicativa aggiornata che contenga i riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute. - L’art. 13, conferma quanto già previsto con il D.L. 50/2022: la gestione dei rifiuti di Roma Capitale sarà affidata al Commissario per il Giubileo 2025; - l’art. 18 ter estende dal 31 luglio 2022 al 30 settembre 2022 l’obbligo di notifica riconosciuto in capo alle imprese che intendono esportare fuori dall’UE rottami ferrosi previsto dall’art. 30 del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge 20 maggio 2022, n. 51; - l’art. 43 conferma che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. SOSTANZE PERICOLOSE – ratificata la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti Legge n. 93 del 12 luglio 2022 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001”. La Legge ratifica ed esegue la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POPs), con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 che si prefigge di ridurre al minimo le emissioni globali di queste sostanze nell’ambiente. Il Ministero della transizione ecologica viene designato quale autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, verrà adottato il piano di attuazione della Convenzione, che comprenderà il piano d’azione relativo alle emissioni non intenzionali. RUMORE – linee guida per la redazione delle mappature acustiche Decreto del Ministero della transizione ecologica (direttore della Direzione generale valutazioni ambientali) n. 72 del 26 maggio 2022 “Adozione delle linee guida per la redazione delle mappature acustiche in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007”. Il decreto adotta le linee guida per la redazione delle mappature acustiche, previste all’articolo 3 del D. Lgs. 194/2005 e in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE. Nei 3 diversi allegati sono contenute le diverse specifiche tecniche per le mappature: - allegato 1: specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D. Lgs. 194/2005); - allegato 2: specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D. Lgs. 194/2005); - allegato 3: definizione del contenuto minimo delle relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappe acustiche e valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore. VAS Valutazione Ambientale Strategica – RV adeguamento delle procedure Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 9 maggio 2022 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233. Revoca della D.G.R. 791/2009”. La Delibera revoca la DGRV n. 791 del 31 marzo 2009 e da atto che sono conseguentemente da ritenersi superate anche la DGRV n. 1646/2012 e la DGRV n. 1717/2013 nelle parti di interesse. Inoltre, vengono approvate le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati di cui formano parte integrante: - allegato A - Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi; - allegato B - Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi transfrontalieri europei; - allegato C - Procedura per la Verifica di Assoggettabilità di Piani e Programmi o di loro Varianti; - allegato D - Presentazione istanza iniziativa Pubblica; - allegato E - Presentazione istanza di iniziativa Privata. ENERGIA – RV disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra Legge Regionale del Veneto n. 17 del 19 luglio 2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”. La Legge individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici. ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporti intermodale di rifiuti Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 6 del 21 luglio 2022 ”Trasporto intermodale dei rifiuti. Ulteriori chiarimenti”. Con la circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità che il trasporto finale dei rifiuti su strada, nell’ambito di un trasporto intermodale, possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto. Nello specifico, viene ribadito quanto già sottolineato nella precedente circolare n.1235 del 4 dicembre 2017, dove si confermava la possibilità per il destinatario finale di poter ricevere un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto. ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporto transfrontaliero e cabotaggio di rifiuti Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 7 del 28 luglio 2022 ”Trasporto combinato transfrontaliero e cabotaggio di rifiuti”. La circolare chiarisce alcuni aspetti relativi al cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano in relazione alla definizione regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, fornisce un quadro sulle categorie di iscrizione per il trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti. RIFIUTI – CONAI presenta il “Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2022” Il programma indica che, nel 2021, sono stati avviati al riciclo il 73,3% degli imballaggi immessi sul mercato e, se si sommano anche i rifiuti di imballaggio usati come combustibile alternativo per produrre energia, il recupero totale supera l’82%. Crescono i conferimenti al CONAI al Centro e al Sud mentre sono in flessione nel Nord. ACQUE – SNPA pubblica un report sullo stato trofico dei corpi idrici superficiali Pubblicato da SNPA il Report “Valutazione armonizzata dello stato trofico dei corpi idrici superficiali (fiumi e laghi) in riferimento alla Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE) e alla Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE)”. Il rapporto illustra i risultati ottenuti per una valutazione comparata dello stato trofico tra la Direttiva Quadro Acque e la Direttiva Nitrati. I risultati ottenuti hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti, che potranno essere conseguiti con la prosecuzione della sperimentazione con un maggior numero di dati di monitoraggio dei fiumi e dei laghi, il più possibile rappresentativi dell’intero territorio nazionale. RIFIUTI – Rapporto gestione RAEE 2021 Il Centro di Coordinamento RAEE ha pubblicato il “Gestione RAEE. Rapporto impianti” che riassume i risultati delle dichiarazioni annuali fatte dagli impianti iscritti all’elenco obbligatorio. Nel 2021, le aziende che si occupano del trattamento dei RAEE domestici e professionali hanno gestito 510.367 tonnellate, il 6,6% in più rispetto al 2020, ma l’incremento dei flussi trattati non basta a ridurre il divario rispetto alla crescita dell’immesso di AEE dell’ultimo triennio che risulta frenato ancora una volta dalla dispersione dei rifiuti tecnologici al di fuori dei canali ufficiali. Il risultato è che il tasso di raccolta sull’immesso continua a scendere, allontanandosi dagli obiettivi europei. NORMA TECNICA – Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante Norma Tecnica UNI 10616:2022 “Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'applicazione della UNI 10617” La norma fornisce le linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza in conformità ai requisiti della UNI 10617, e, per ogni requisito di questa, descrive le procedure e gli strumenti tecnici utili per il conseguimento degli obiettivi specifici. Si applica all'esercizio di impianti in stabilimenti con pericolo di incidente rilevante, o all'esercizio di unità tecniche all'interno di stabilimenti nei quali sono prodotte, utilizzate, manipolate e depositate sostanze pericolose. SICUREZZA REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC Il 10 giugno 2022, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo una nuova sostanza all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification). E' stata inclusa la sostanza N-(hydroxymethyl)acrylamide (num. CE: 213-103-2, num. CAS: 924-42-5) ed è stato fissato un limite in concentrazione nei diversi articoli pari a 0.1% in peso, al di sopra del quale scattano obblighi specifici. Tale sostanza è stata aggiunta all'elenco in quanto potrebbe causare cancro o difetti genetici e principalmente viene utilizzata nei polimeri e nella produzione di altri prodotti chimici, tessuti, pelle o pellicce. RISCHI PSICOSOCIALI – Salute mentale nel mondo del lavoro digitale Risoluzione del Parlamento europeo 279/2022 del 5 luglio 2022 “salute mentale nel mondo del lavoro digitale”. Il Parlamento europeo sollecita più tutele in tema di salute mentale, in quanto la stessa salute mentale è un diritto umano fondamentale insieme alla dignità e al diritto all’integrità della persona. Partendo da dati e considerazioni su quanto sperimentato con l’adozione su larga scala del lavoro digitale, a causa della pandemia di COVID-19, il Parlamento con questa risoluzione offre una serie di proposte e richieste. Rilevando che i rischi psicosociali sono i più diffusi rischi per la salute associati al telelavoro, vengono elencate le diverse condizioni di lavoro che comportano rischi psicosociali, tra i quali: - carichi di lavoro eccessivi; - richieste contrastanti; - la mancanza di chiarezza sul proprio ruolo; - la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni che riguardano i lavoratori stessi; - la mancanza di influenza sul modo in cui viene svolto il lavoro; - cambiamenti organizzativi mal gestiti; - la precarietà del lavoro; - una comunicazione inefficace; - la mancanza di supporto da parte dei dirigenti o dei colleghi; - molestie psicologiche e sessuali e violenza da parte di terzi. SOSTANZE PERICOLOSE – spedizioni di sostanze radioattive Comunicazione CE del 29 luglio 2022, n. 288/01 “Comunicazione della Commissione relativa al regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri 2022/C 288/01”. Nella Comunicazione è riportato l’elenco delle autorità competenti, di cui al regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri, corredato di tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con esse. DISABILITA’ – requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi Decreto Legislativo n. 82 del 27 maggio 2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”. Il Decreto definisce i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. I prodotti, per rispettare i requisiti generali di accessibilità, devono essere progettati e realizzati in modo da ottimizzarne l’uso prevedibile da parte di persone con disabilità e devono essere accompagnati, se possibile mediante indicazione al loro interno o su di essi, da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche. Le informazioni sull’uso del prodotto (etichettatura, istruzioni e avvertenze) devono essere rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale, presentate in modo comprensibile, presentate agli utenti in modalità percepibili, presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d’uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi. ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXXI e XXXII elenco di soggetti abilitati Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 53 del 7 luglio 2022 e n. 62 del 29 luglio 2022, con il quale è stato adottato il trentunesimo ed il trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. VEICOLI – Revisione bombole metano Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 maggio 2022 “Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa”. Il Decreto definisce le nuove modalità di riqualificazione delle bombole, emanate in conformità con il regolamento UNECE R110 ed individua i requisiti del personale tecnico abilitato alla riqualificazione stessa, al fine di semplificarne l’esecuzione. RISCHIO BIOLOGICO – biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2022 “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”. Il Decreto definisce i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento. Il rafforzamento della biosicurezza è necessario per elevare il livello di prevenzione per il controllo e la eradicazione della peste suina africana. Sono previsti requisiti specifici di biosicurezza anche per le stalle di transito e i mezzi che trasportano suini. Gli allevamenti già registrati in BDN (Banca Dati Nazionale) hanno dodici mesi di tempo per adeguarsi. Il livello di biosicurezza raggiunto sarà verificato annualmente. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto trasparenza, nuovi obblighi di informazione in merito al rapporto di lavoro Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea”. Le novità principali introdotte dal decreto riguardano i nuovi obblighi a carico del datore di lavoro che dovrà comunicare ai lavoratori, per iscritto, in formato cartaceo oppure elettronico, una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro. Per quanto riguarda gli obblighi comunicativi, a seconda delle informazioni da comunicare al dipendente, dovranno essere assolti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa o in ogni caso entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. Si precisa che le disposizioni previste dal decreto in questione si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1 agosto 2022. Per quelle non effettuate, il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni. Per i rapporti di lavoro non ancora instaurati gli obblighi in questione si applicheranno a partire dal prossimo 13 agosto 2022. Si evidenziano le seguenti ulteriori novità in tema di: – lavoro intermittente; – durata massima del periodo di prova anche con riferimento al tempo determinato; – ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati; – prestazioni di lavoro all’estero: In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, sono previste sanzioni da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore interessato. ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – modifiche per i congedi parentali Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Il decreto prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Il decreto modifica alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 151/2001, tra le novità, viene prevista la stabilizzazione del congedo parentale obbligatorio: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi" MICROCLIMA – rischio legato ai danni da calore Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4753 del 26 luglio 2022 “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”. La circolare dell’INL è indirizzata ai lavoratori in edilizia, agricoltura e in ambienti non ventilati e ricorda che già lo scorso 22 giugno la Direzione Centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza ha emanato una circolare avente ad oggetto la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Nella circolare vengono richiamati i contenuti della nota prot. n. 4639 del 2 luglio 2021, in attuazione della quale gli Uffici territoriali dell'INL sono invitati a dedicare particolare attenzione, sotto il profilo ispettivo, alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall' aumento di intensità e durata delle ondate di calore. INAIL – Rivalutazione annuale prestazioni economiche per infortunio Pubblicata da INAIL la Circolare n. 26 del 14 luglio 2022 “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2022”. La retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’ Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente, la Circolare contiene i riferimenti per tale rivalutazione. INAIL – criteri di campionamento delle frazioni inalabile e respirabile delle polveri Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Campionamento di polveri inalabili e respirabili” che analizza i criteri di campionamento delle frazioni inalabile e respirabile delle polveri. Il comportamento delle particelle di polvere nell’organismo umano dipende dalle dimensioni della particella e dalle sue proprietà chimico-mineralogiche. L’apparato respiratorio è il sistema maggiormente esposto alle polveri; esso è convenzionalmente suddiviso in tre regioni: naso-faringea, tracheobronchiale e regione di scambio gassoso. Nel definire i criteri per il campionamento delle polveri occorre tenere conto delle relazioni tra il diametro aerodinamico e le frazioni che devono essere raccolte, al fine di approssimare le frazioni che penetrano nelle varie regioni dell’apparato respiratorio in condizioni medie. INAIL – open data infortuni dei primi cinque mesi del 2022 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi cinque mesi del 2022. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e maggio sono state 323.806 (+47,7% rispetto allo stesso periodo del 2021), 364 delle quali con esito mortale (-16,1%), in aumento le patologie di origine professionale denunciate che sono state 25.593 (+7,0%). MICROCLIMA – ARPAV online i dati sulle radiazioni UV Arpav Veneto pubblica i dati in diretta dell’indice UV rilevato in due stazioni: a Vicenza, rappresentativa delle zone pianeggianti e costiere della regione, e a Passo Valles (Falcade, BL, 2032 m sul livello del mare), i cui dati sono indicativi del livello di radiazione solare per la fascia alpina e prealpina. Oltre ai dati in diretta, l’Agenzia pubblica anche i dati degli ultimi sette giorni, che sono utili per valutare le tendenze a medio e lungo termine. https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/radiazioni-uv/dati-in-diretta MICROCLIMA – INAIL online documenti sul rischio da calore estivo INAIL ha pubblicato online una serie di documenti per prevenire i rischi da calore estivo. https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-pubbl-guida-gestione-caldo-2022.html&tipo=news RISCHIO VIOLENZE E MOLESTIE – documento CGIL CGIL Piemonte e CGIL Umbria hanno prodotto il documento “Appunti e suggerimenti (non esaustivi) per la contrattazione di II livello in materia di prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro”. La prefazione di Raffaele Guariniello, indica che il mondo del lavoro si prospetta ormai come un mondo su cui gravano anche nuovi rischi come le molestie e la violenza anche di natura sessuale. Ma in proposito la nostra legislazione e la nostra giurisprudenza patiscono alcune fragilità destinate a ripercuotersi negativamente sull’efficacia degli interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. Infatti, in Italia la storia del reato di mobbing è una storia giurisprudenziale che, a differenza, ad esempio, di quella francese, non è alimentata da un’apposita, specifica norma. Il documento ha il merito di fare comprendere che è il momento di passare dalle parole ai fatti. INAIL – infortuni nel settore del commercio Il numero di giugno del periodico statistico Dati INAIL è dedicato al settore del commercio. L’effetto Covid è evidente: se fra il 2016 ed il 2019 si è registrata una diminuzione delle denunce di infortunio sul lavoro del 3,3%, passando da 50.903 a 49.209 casi, nel 2020 sono state presentate all’INAIL 36.624 denunce, con una drastica riduzione del 25,6% rispetto all’anno precedente. Nel commercio gli infortuni avvengono più frequentemente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa piuttosto che in itinere, emerge che il 76% dei casi si è verificato in occasione di lavoro, mentre il rimanente 24% è avvenuto in itinere. Per quanto riguarda le malattie professionali, i fattori di rischio principali vanno dalle posture scorrette all’esposizione a rumori, al contatto con sostanze irritanti, all’inalazione di polveri e fibre, fino allo stress lavoro-correlato. Questi rischi trovano conferma nella tipologia delle malattie professionali denunciate. Quasi tre su quattro (74%), sono a carico del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, con prevalenza dei disturbi dei tessuti molli (52,2%) e delle dorsopatie (38,2%) dovute alla postura scorretta, alla movimentazione manuale dei carichi (addetti al magazzino) e ai movimenti ripetitivi, con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. UNI – guida sugli audit sulle attrezzature di lavoro e la prevenzione degli infortuni UNI ha reso disponibile il documento “Attrezzature di lavoro e prevenzione degli infortuni: come effettuare un audit efficace” che vuole fornire agli auditor una guida nella delicata materia delle attrezzature di lavoro, uno strumento operativo pratico per gli audit. Partendo dagli aspetti giuridici e normativi e da una tabella di correlazione tra norme tecniche e leggi applicabili, il documento approfondisce diversi schemi di riferimento (schema SGQ, schema SCR, schema PRD/ISP), dando agli auditor indicazioni e riferimenti pratici di grande utilità nello svolgimento della loro attività. NORMA TECNICA – Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante Norma Tecnica UNI 10616:2022 “Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l'applicazione della UNI 10617” La norma fornisce le linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza in conformità ai requisiti della UNI 10617, e, per ogni requisito di questa, descrive le procedure e gli strumenti tecnici utili per il conseguimento degli obiettivi specifici. Si applica all'esercizio di impianti in stabilimenti con pericolo di incidente rilevante, o all'esercizio di unità tecniche all'interno di stabilimenti nei quali sono prodotte, utilizzate, manipolate e depositate sostanze pericolose. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 12101-6:2022 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit” Norma Tecnica UNI EN 12101-13:2022 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 13: Sistemi differenziali di pressione (PDS) - Metodi di progettazione e di calcolo, installazione, prove di accettazione, prove periodiche e manutenzione” Le norme specificano rispettivamente: - sistemi di controllo a differenza di pressione progettati per trattenere il fumo in corrispondenza di una barriera fisica in un edificio, come una porta o altra apertura simile; - metodi di calcolo, linee guida e requisiti per la progettazione, l'installazione, le prove di accettazione, le prove periodiche e la manutenzione dei sistemi differenziali di pressione (PDS). NORMA TECNICA – Atex Norma Tecnica UNI EN 17624:2022 “Determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori a pressioni elevate, temperature elevate o con ossidanti diversi dall'aria” La norma specifica un metodo di prova per determinare i limiti di esplosione di gas, vapori e loro miscele, miscelati con un ossidante gassoso o una miscela ossidante/gas inerte a pressioni da 0,10 MPa a 10 MPa e per temperature fino a 400 °C. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 20345:2022 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN ISO 20346:2022 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione” Norma Tecnica UNI EN ISO 20347:2022 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro” Le norme trattano rispettivamente: - i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico; - i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico; - i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature da lavoro per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico. NORME TECNICHE – Ascensori Norma Tecnica UNI EN 81-21:2022 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti” Norma Tecnica UNI EN 81-58:2022 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Controlli e prove - Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano” Norma Tecnica UNI EN 81-70:2022 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità” Norma Tecnica UNI EN 81-77:2022 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche” Le norme trattano rispettivamente: - le regole di sicurezza relative ad ascensori per persone e beni installati in edifici esistenti nei quali, per limitazioni imposte da vincoli di costruzione, alcuni requisiti della UNI EN 81-20:2020 non possono essere soddisfatti; - i requisiti di resistenza al fuoco per porte di piano di ascensori che sono finalizzate a fornire una barriera contro lo spargimento del fuoco dagli sbarchi e attraverso il vano dell'ascensore, durante un certo periodo di tempo; - i requisiti minimi per l'accesso e l'utilizzo sicuro e indipendente degli ascensori da parte delle persone, incluse quelle con disabilità; - le disposizioni aggiuntive speciali e le regole di sicurezza per ascensori per persone e merci, laddove tali ascensori sono stati installati in edifici e costruzioni (in seguito edifici) destinati a sostenere eventi sismici in conformità alla EN 1998-1:2004 (Eurocodice 8), durante l'uso, la manutenzione, l'ispezione e le operazioni d'emergenza degli ascensori. NORMA TECNICA – Macchine movimento terra Norma Tecnica UNI EN 474-1:2022 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali” La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le macchine movimento terra descritte nella UNI EN ISO 6165:2012, ad esclusione delle trivelle direzionali orizzontali. La norma fornisce i requisiti di sicurezza comuni per le famiglie di macchine movimento terra ed è destinata ad essere utilizzata insieme alle parti pertinenti della UNI EN 474-2 alla UNI EN 474-13. NORME TECNICHE – Macchine lavorazione metalli Norma Tecnica UNI EN 14753:2022 “Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per macchine ed attrezzature per la colata continua dell'acciaio” Norma Tecnica UNI EN 15061:2022 “Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per i macchinari e le attrezzature delle linee di lavorazione dei nastri” Norma Tecnica UNI EN 15093:2022 “Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per laminatoi a caldo di prodotti piani” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza di impianti utilizzati nel processo di colata continua di acciaio liquido. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle macchine e le attrezzature per la colata continua dell'acciaio, quando utilizzati come previsto e nelle condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante; - i requisiti generali di sicurezza delle linee di lavorazione dei nastri; - i requisiti generali di sicurezza per laminatoi a caldo di prodotti piani. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-giugno-2022-3140 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 06/2022 AMBIENTE REACH – Triossido di cromo e Dicromato di sodio Pubblicate il 16 giugno 2022 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per: - uso industriale di miscele a base di triossido di cromo per il trattamento superficiale dei pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione di motori per aeromobili militari, comprese le componenti critiche per la sicurezza la cui avaria compromette l’aeronavigabilità; - per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP). In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. SOSTANZE PERICOLOSE – acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) proposto per l’inclusione nel regolamento POP (inquinanti organici persistenti) Decisione (UE) 2022/997 del Consiglio del 7 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alla proposta di modifica dell’allegato A di tale convenzione. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è di sostegno all’inclusione dell’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione, tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti senza deroghe specifiche. EMISSIONI IN ATMOSFERA – misure per garantire la riduzione dei gas serra Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Il regolamento stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici: - soddisfino i criteri di sostenibilità; - forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; - soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC. All’art. 2 del Regolamento vengono definiti i sistemi volontari che sono le organizzazioni che certificano la conformità degli operatori economici ai criteri e alle norme, compresi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nel regolamento delegato (UE) 2019/807. Tali sistemi istituiscono una struttura di governo per dotarsi della capacità giuridica e tecnica, dell’imparzialità e dell’indipendenza necessarie per svolgere i propri compiti, oltre al monitoraggio interno di verifica. RIFIUTI – recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne Legge n. 60 del 17 maggio 2022 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge SalvaMare)”. La legge equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare a quelli delle navi, favorendone così la raccolta e lo smaltimento da parte dei pescatori. Viene consentito così ai pescatori e alle diverse associazioni di settore di raccogliere e portare a riva i rifiuti in mare, laghi, fiumi e lagune e di conferirli in appositi spazi predisposti nei porti. Si consideri che fino ad oggi chi portava rifiuti a riva rischiava di essere sanzionato o di pagare una tassa commisurata al quantitativo, come se li avesse prodotti a bordo. RIFIUTI/ENERGIA – Conversione del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Di seguito si segnalano le principali novità in materia di energia e ambiente contenute nella Legge di conversione del DL 36/2022: - Art. 23 bis: stabilite misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse. All’articolo 5-bis del DL 21/2022, convertito dalla Legge 67/2022, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1 MW». - Art. 25 bis: aggiunta del comma 5-ter all’articolo 224 del D. Lgs. 152/2006 che disciplina il Consorzio nazionale imballaggi (Conai). La norma prevede che “L’accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere ai relativi obblighi, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all’articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi. - Art. 26 bis: potenziato il controllo in materia di reati ambientali. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte sesta-bis del D. Lgs. 152/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 318-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale”. All’articolo 318-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché’ l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti». 2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell’articolo 318-ter del D. Lgs. 152/2006, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. - Art. 48: abrogazione dell’articolo 231, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 inerente alla procedura per la demolizione di veicoli fuori uso che non siano da qualificare come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 209/2003: RUMORE – Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici Decreto del Ministero della transizione ecologica del 1 giugno 2022 “Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico”. Il Decreto determina i criteri per la misurazione del rumore e per l’elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro eolici. Il decreto contiene tre allegati: - Allegato 1 “Norme tecniche per l’esecuzione delle misure; - Allegato 2 “Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti”; - Allegato 3 “Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti”. RIFIUTI – statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno (Rilegno) Decreto del Ministero della transizione ecologica del 11 aprile 2022 “Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno (Rilegno)”. Approvazione dello Statuto, il cui testo è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, sezione Amministrazione trasparente. RIFIUTI – statuto del Consorzio nazionale imballaggi in legno (Conai) Decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 aprile 2022 “Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale imballaggi in legno (Conai)”. Approvazione dello Statuto, il cui testo è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, sezione Amministrazione trasparente. RIFIUTI – Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2022 “Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti”. Con il Decreto viene approvato il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) che avrà valenza per gli anni dal 2022 al 2028. Il PNGR costituisce uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’art. 198bis del D. Lgs. n. 152/2006 e fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche per l’elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Il Programma, partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato a orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporti transfrontalieri di rifiuti Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 5 del 21 aprile 2022 ” Modifica e integrazione alla deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016”. La Delibera aggiorna e sostituisce il modello di accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che era previsto nell’Allegato B della deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016, ai fini delle variazioni dell’iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali per le imprese ricadenti nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D. Lgs. 152/2006). L’Allegato della Delibera costituisce il nuovo Modello che le imprese dovranno usare in caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, ai fini della modifica dell’iscrizione all’Albo. REACH – RV Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2022 Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 582 del 20 maggio 2022 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche) e CLP. Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2022". La Delibera prende atto e recepisce in ambito regionale il "Piano Nazionale delle attività di Controllo sui prodotti chimici Anno 2022" di cui all'Allegato "A" ed approva il "Piano Regionale Controlli REACH e CLP Anno 2022" di cui all'Allegato "B", che comprende la pianificazione generale dell'attività di vigilanza REACH e CLP per tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva di vigilanza REACH e CLP Anno 2022, con il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare). RIFIUTI – ISPRA presenta il “Rapporto Rifiuti Speciali” edizione 2022 Il Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2022 presenta i dati, riferiti all’anno 2020, sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a livello nazionale e regionale (per la gestione anche a livello provinciale) e sull’import/export. Quasi 7 milioni di tonnellate in meno di rifiuti speciali sono state prodotte nel 2020, anno della pandemia e del lockdown, con un calo del 4,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante il calo significativo nel 2020 (-5,2%, oltre 3,5 milioni di tonnellate) il settore delle costruzioni si conferma quello che produce più rifiuti speciali (45,1% del totale), seguito dalle attività di gestione dei rifiuti e di risanamento ambientale (26,3%) e dalle attività manifatturiere (18,2% circa 26,7 milioni di tonnellate). A diminuire di più sono i rifiuti non pericolosi (-4,6%), che rappresentano il 93,3% del totale di quelli speciali, mentre quelli pericolosi calano di circa 300 mila tonnellate (-3%). NORMA TECNICA – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 26101-1:2022 “Acustica - Metodi di prova per la qualificazione dell'ambiente acustico - Parte 1: Qualificazione degli ambienti a campo libero” La norma specifica la metodologia per qualificare gli spazi acustici come spazi anecoici e semi-anecoici che soddisfano i requisiti del campo sonoro libero. SICUREZZA REACH – Triossido di cromo e Dicromato di sodio Pubblicate il 16 giugno 2022 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per: - uso industriale di miscele a base di triossido di cromo per il trattamento superficiale dei pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione di motori per aeromobili militari, comprese le componenti critiche per la sicurezza la cui avaria compromette l’aeronavigabilità; - per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP). In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. TUS – nota dell’INL sui provvedimenti di sospensione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1159 del 7 giugno 2022 fornisce chiarimenti in ordine all’adozione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/08, (come sostituito dall’art. 13 del DL n. 146/2021), in particolare, le indicazioni vertono sulla possibilità di non adottare il provvedimento cautelare o di adottarlo posticipandone gli effetti in relazione alle ipotesi in cui l’interruzione dell’attività potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione o potrebbe compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Disposto fino al 22 giugno 2022, l’obbligo di indossare FFP2 sui seguenti mezzi di trasporto: navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado”. Per le strutture sanitarie l’obbligo di utilizzo della mascherina è stato portato al 30 settembre 2022. - Decreto Legge n. 68 del 26 giugno 2022 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Stabilita la proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie. - Il 30 giugno 2020, è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (Ministero del lavoro, Ministero della salute, MISE, INAIL e parti sociali). Il documento snellisce ed aggiorna le misure di prevenzione previste dai precedenti Protocolli condivisi del 14 marzo e 24 aprile 2020, del 6 aprile 2021. Tali misure riguardano le informazioni (attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19), le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili. Il Protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. Il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. LAVORO SOMMERSO – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Di seguito si segnalano le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro contenute nella Legge di conversione del DL 36/2022: - Con l’articolo 19 e per una programmazione efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, i risultati dell'attività di vigilanza confluiranno nel Portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Un portale che sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi. - Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: Art. 19-bis (Proroga del termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del DL 5/2012, convertito, dalla Legge 35/2012, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". L’articolo 17 del DL 5/2012 è relativo alle semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati. - L’articolo 20 del DL 36/2022, (Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) prevede che l’Inail promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri: di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati; di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro; di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple; di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con la conversione, la norma è stata confermata con una modifica: al comma 1, dopo le parole: l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono inserite le seguenti: “con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. RUMORE – Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici Decreto del Ministero della transizione ecologica del 1 giugno 2022 “Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico”. Il Decreto determina i criteri per la misurazione del rumore e per l’elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro-eolici. Il decreto contiene tre allegati: - Allegato 1 “Norme tecniche per l’esecuzione delle misure; - Allegato 2 “Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti”; - Allegato 3 “Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti”. ANTINCENDIO – Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 3 giugno 2022 “Aggiornamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”. Il Decreto aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 maggio 2018, sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile per consentire l’immissione di idrogeno miscelato nella rete del gas naturale fino al 2%. REACH – RV Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2022 Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 582 del 20 maggio 2022 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche) e CLP. Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2022". La Delibera prende atto e recepisce in ambito regionale il "Piano Nazionale delle attività di Controllo sui prodotti chimici Anno 2022" di cui all'Allegato "A" ed approva il "Piano Regionale Controlli REACH e CLP Anno 2022" di cui all'Allegato "B", che comprende la pianificazione generale dell'attività di vigilanza REACH e CLP per tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva di vigilanza REACH e CLP Anno 2022, con il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare). MICROCLIMA – rischio legato ai danni da calore Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 3783 del 22 giugno 2022 “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”. La nota richiama il fatto che l’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisca l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, con riferimento a lavori all’aperto o esposti a temperature elevate, rimandando a quanto indicato nella precedente nota ministeriale n. 4639 del 2 luglio 2021. INAIL – nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio sul lavoro Pubblicata da INAIL la Circolare n. 25 del 14 giugno 2022 “Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Utilizzo dei servizi telematici. Nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro”. La circolare illustra il nuovo servizio per l’invio dei certificati di infortunio sul lavoro, operativo dal 28 aprile 2022, che consente ai medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, di inserire informazioni e dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo. La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione e di trasmissione dei certificati medici. INAIL – proroga dei termini della Sorveglianza sanitaria eccezionale Comunicata sul sito dell’INAIL la proroga fino al 31 luglio 2022 dei termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati alla già menzionata norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL tramite l’apposito servizio online. INAIL – Sistemi cibernetici collaborativi I nuovi dispositivi robotici indossabili realizzati a livello prototipale da INAIL e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nell’ambito del progetto “Sistemi cibernetici collaborativi”, sono in grado di mitigare i fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico diminuendo fino al 40% lo sforzo fisico degli operatori. Il team di ricerca XoLab di IIT (Wearable Robots, Exoskeletons and Exosuits Laboratory), in collaborazione e con il supporto del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’INAIL, ha realizzato i prototipi di tre dispositivi: XoTrunk, per supportare la schiena e il tronco, XoShoulder, per fornire sostegno alle spalle, e XoElbow, per il sostegno dei gomiti. XoTrunk è pensato per alleggerire il sollevamento ripetitivo di carichi fino a un peso di circa 20 chilogrammi e, più in generale, è dedicato a tutti i lavori che potrebbero gravare sulla schiena dell’operatore. È l’unico dispositivo di questo tipo, inoltre, che può supportare anche le operazioni di traino, molto comuni nell’ambito della logistica. L’esoscheletro è dotato di due motori elettrici e di sofisticati algoritmi proprietari, che in tempo reale regolano l’assistenza sulla base dei movimenti di chi lo indossa per massimizzarne l’efficacia. XoTrunk si può utilizzare anche in sinergia con XoKnee, un esoscheletro in tessuto che si connette al robot e garantisce un supporto più efficace all’operatore durante l’attività di sollevamento ripetitivo di carichi. XoShoulder è stato sviluppato per venire incontro alle esigenze di chi sovraccarica le spalle durante l’attività di lavoro quotidiana. Lo scenario tipico è quello dei lavori che vengono svolti su automobili poste su piattaforme sopraelevate, dove l’operatore tende ad affaticare le spalle, dovendo mantenere sollevati strumenti pesanti per tempi prolungati oltre l’altezza delle spalle. Il prototipo è equipaggiato con due motori da 70 W con una coppia di 12 N/m, ciascuno dei quali è dotato di avanzati algoritmi di controllo che lo rendono in grado di fornire supporto solo quando serve, senza intralciare i movimenti dell’operatore. XoElbow, invece, è un prototipo che assiste l’operatore nel sollevamento di pesi vicino al corpo. Lo scenario di utilizzo potrebbe essere il sollevamento di pesanti pneumatici durante la fase di montaggio su ponte sollevatore. È dotato degli stessi motori di XoShoulder e al momento rappresenta un unicum nel campo degli esoscheletri. In generale tutti e tre i robot indossabili sono stati realizzati in plastica e leghe di alluminio, usate solitamente in ambito aerospaziale, e progettati per i principali contesti industriali nei quali operatori e operatrici sono portati a sovraccaricare il sistema muscolo-scheletrico, come il manifatturiero, le riparazioni meccaniche, l’industria alimentare, la logistica, l’edilizia e l’agricoltura. I prototipi sono stati concepiti per venire incontro alle esigenze di lavoratori e delle lavoratrici adattandosi, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, al tipo di lavoro e alle modalità con le quali viene svolto. Un’altra caratteristica comune e fondamentale per questo tipo di dispositivi è la “trasparenza”. I robot, infatti, non devono intralciare o limitare la mobilità, ma entrare in funzione solo per i compiti più gravosi, supportando il sistema muscolo-scheletrico. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 nel primo quadrimestre Pubblicati da INAIL i dati sui contagi sul lavoro da Covid-19 nel primo quadrimestre del 2022 che registra più di 63mila infezioni di origine professionale, pari a circa un quarto del totale dei casi segnalati all’INAIL dal gennaio 2020. INAIL – piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese Pubblicato da INAIL il report “I piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese: metodi, strumenti ed esperienze territoriali” che illustra l’approccio e i metodi che possono caratterizzare un Piano Mirato di Prevenzione e presenta le esperienze condotte nell’arco di un biennio sul territorio nazionale in diversi contesti socioeconomici. INAIL – infortuni nel settore manifatturiero Pubblicata da INAIL l’analisi dell’andamento infortunistico nel settore manifatturiero che nel 2020 vede un calo delle denunce di infortunio del 26,5% diretta conseguenza del crollo della produzione causato dall’emergenza sanitaria, mentre i casi mortali nel 2020 sono stati 223, 22 in più rispetto al 2019. Tra le categorie professionali più colpite al primo posto, ci sono gli attrezzisti di macchine utensili, con il 5,6% delle denunce del settore, seguiti dal personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate (4,9%), dai carpentieri e montatori di carpenteria metallica (4,5%), dai meccanici e montatori di macchinari industriali (3,8%), dal personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino e i falegnami (3,1% per entrambe le categorie), e dai conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati (2,9%). NORMA TECNICA – Macchine per materie plastiche e gomma Norma Tecnica UNI EN ISO 20430:2020 “Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per stampaggio a iniezione – Requisiti di sicurezza” Il recepimento della norma specifica i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e costruzione di macchine per stampaggio a iniezione per la lavorazione delle materie plastiche e/o della gomma e fornisce informazioni per il loro utilizzo in sicurezza. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi relativi alle macchine per stampaggio a iniezione, quando esse sono utilizzate come previsto e nelle condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante durante il ciclo di vita del macchinario. NORMA TECNICA – Sanità Norma Tecnica UNI/PdR 129:2022 “Linee guida per la gestione delle emergenze sanitarie nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)” La prassi di riferimento fornisce le linee guida sulle soluzioni da attuare nella gestione o nella prevenzione di scenari emergenziali legati alle ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza) ed in particolare, per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19. Il documento riporta, in modo organizzato, le indicazioni emanate dagli Enti e dalle Istituzioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 nelle RSA. I contenuti della Prassi sono da ritenersi integrativi e non sostitutivi di eventuali altri documenti emanati dalle Autorità. NORMA TECNICA – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 26101-1:2022 “Acustica - Metodi di prova per la qualificazione dell'ambiente acustico - Parte 1: Qualificazione degli ambienti a campo libero” La norma specifica la metodologia per qualificare gli spazi acustici come spazi anecoici e semi-anecoici che soddisfano i requisiti del campo sonoro libero. NORMA TECNICA – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-4:2022 “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 4: Solette antiperforazione non metalliche” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per solette non metalliche con resistenza contro la perforazione meccanica, destinate ad essere utilizzate come componenti di calzature DPI. NORMA TECNICA – Canne fumarie Norma Tecnica UNI 10640:2022 “Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale - Progettazione e verifica” La norma specifica i criteri per la progettazione e verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive ramificate per l'evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-2:2022 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali per pannelli con sega circolare” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-3:2022 “Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC/CNC)” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-14:2022 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 14: Scorniciatrici su quattro lati” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-15:2022 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 15: Presse” Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-16:2022 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 16: Seghe a nastro da falegnameria e refendini” Le norme trattano rispettivamente: - tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi che sono rilevanti per le sezionatrici orizzontali per pannelli con sega circolare con il carrello della sega della linea di taglio anteriore montato sotto il supporto del pezzo, che sono caricati e/o scaricati manualmente o meccanicamente, quando sono azionate, regolate e mantenute come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso un uso improprio ragionevolmente prevedibile; - i requisiti di sicurezza e le misure per le macchine foratrici, fresatrici e macchine combinate foratrici/fresatrici a controllo numerico. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi pertinenti alle macchine quando esse sono azionate, regolate e mantenute come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante compreso l'utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile; - i requisiti e le misure di sicurezza per le scorniciatrici fisse su quattro lati con una larghezza massima di lavoro di 350 mm e una velocità massima dell'avanzamento integrato del pezzo di 200 m/min, con sistema di comando elettrico e/o elettronico, progettate per il taglio di legno massiccio e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno; - i requisiti e le misure di sicurezza per carichi e scarichi manuali fissi: presse a freddo, presse a caldo, presse piegatrici, presse per incollaggio bordi/frontali, presse a membrana, presse goffratrici, dove la forza di pressione è applicata da attuatori idraulici che spingono l'una contro l'altra due superfici piane o sagomate; - i requisiti e le misure di sicurezza per seghe a nastro da falegnameria e ai refendini fissi o spostabili con carico e/o scarico manuale, progettate per tagliare legno e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno. NORMA TECNICA – Macchine per taglio Norma Tecnica UNI EN 13862:2022 “Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - Sicurezza” La norma si applica a macchine per taglio di superfici piane orizzontali con operatore a terra, dotate di alimentazione motorizzata o alimentazione manuale per segare, scanalare e fresare superfici di pavimenti di calcestruzzo, asfalto e materiali minerali da costruzione simili dove la potenza principale è fornita da un motore elettrico o da un motore primario a combustione interna. La trasmissione di potenza delle macchine per taglio di superfici piane è meccanica o idraulica. NORMA TECNICA – Funi di acciaio Norma Tecnica UNI EN 13411-4:2022 “Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Capocorda con metallo e resina” La norma specifica i requisiti minimi per i capocorda con metallo fuso e resina di funi di acciaio. NORMA TECNICA – Macchine per il taglio di pietra e muratura Norma Tecnica UNI EN 12418:2022 “Macchine per il taglio di pietra e muratura da cantiere - Sicurezza” La norma si applica alle macchine trasportabili per il taglio di pietra e muratura utilizzate in posizione fissa principalmente in cantieri edili per il taglio di pietre, di altri minerali da costruzione e di materiali compositi che presentano come minimo un piano di appoggio. NORME TECNICHE – Attrezzature per perforazioni e fondazioni Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-1:2022 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni” Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-2:2022 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di ingegneria civile e geotecnica, per l'industria mineraria ed estrattiva” Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-3:2022 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 3: Attrezzature per perforazione orizzontale direzionata (HDD)” Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-4:2022 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 4: Attrezzature per fondazioni” Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-5:2022 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 5: Attrezzature per pareti a diaframma” Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-6:2022 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 6: Attrezzature per jetting, cementazione e iniezione” Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-7:2022 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 7: Attrezzature ausiliarie intercambiabili” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti comuni di sicurezza per le attrezzature per perforazioni e fondazioni. La parte 1 della norma tratta i pericoli significativi comuni alle attrezzature per perforazioni e fondazioni, quando utilizzati come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina; - i pericoli significativi per le perforatrici mobili per lavori di ingegneria civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022; - i pericoli significativi per le attrezzature per perforazione orizzontale direzionata (HDD), quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022; - i pericoli significativi per le attrezzature per fondazioni, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022; - i pericoli significativi per le attrezzature per pareti a diaframma, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022; - i pericoli significativi per le attrezzature per jetting, cementazione e iniezione, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022; - i pericoli significativi per le attrezzature ausiliarie intercambiabili, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022. NORMA TECNICA – Pressione massima di esplosione Norma Tecnica UNI EN 15967:2022 “Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori” La norma descrive un metodo di prova progettato per effettuare le misurazioni della pressione di esplosione e della pressione massima di esplosione, della velocità di aumento della pressione di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di esplosione di una miscela quiescente infiammabile di gas/aria/inerte in un volume chiuso a temperatura e pressione ambiente. Il termine "gas" comprende i vapori ma non le nebbie. I fenomeni di detonazione e decomposizione non sono presi in considerazione nella norma. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2022-3139 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 05/2022 AMBIENTE CLP – aggiornate le classificazioni di alcune sostanze Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento modifica l’Allegato VI, Parte 3, del CLP introducendo: - 39 nuove sostanze con classificazione armonizzata; - 17 sostanze (già presenti) subiscono delle modifiche per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura; - 1 sostanza viene soppressa. Il XVIII ATP si applica a decorrere dal 01/12/2023 (come da rettifica pubblicata nella GUUE n. 146 del 25/05/2022). Ai sensi dell’art. 2, è possibile su base volontaria classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele in anticipo rispetto alla data di entrata in vigore. RIFIUTI – notifica per l’esportazione di rottami ferrosi Legge n. 51 del 20 maggio 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. L’art. 30 della Legge, riconduce i rottami ferrosi alle materie prime critiche e impone l’obbligo di notifica sui materiali esportati al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da inoltrare almeno venti giorni prima dell’avvio dell’operazione. ALBO GESTORI AMBIENTALI – nuova sezione del sito “L’Albo risponde” L’Albo nazionale gestori ambientali, nella nuova sezione del sito “L’Albo risponde”, fornisce risposte ai quesiti più frequenti in tema di normativa, attraverso una vasta offerta di FAQ e video di approfondimento. La sezione è organizzata nei seguenti macro-argomenti: - Categoria 1 - Categoria 10 - Categoria 2-bis - Categoria 2-ter - Categoria 3-bis - Categoria 4-bis - Categoria 8 - Codici EER - Quesiti di carattere generale - Registro metalli https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/AlboRisponde RIFIUTI – riciclaggio dei rifiuti in polietilene La raccolta dei rifiuti da beni in polietilene effettuata da Ecopolietilene, il consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene, nell’anno 2021, è arrivata a sfiorare le 14.000 tonnellate. NORMA TECNICA – Vibrazioni Norma Tecnica UNI ISO/TR 10687:2022 “Vibrazioni Meccaniche - Descrizione e determinazione di posture assise con riferimento alle vibrazioni trasmesse al corpo intero” Il Rapporto tecnico riassume le grandezze per la determinazione delle posture assunte da individui esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero in postura assisa, ad uso di soggetti con specifiche responsabilità (ad esempio scienziati, ingegneri in ambito di sicurezza). L'intenzione è che i risultati di differenti metodi possano essere facilmente messi a confronto a tali grandezze e che essi possano portare ad una terminologia comune tra i professionisti. L'obiettivo del documento è di offrire un insieme di idee per misurare le posture nella pratica. Le posture determinate posso anche essere utilizzate come base per ulteriori ricerche o come mezzi di comparazione tra metodi differenti. Nonostante alcuni degli approcci descritti possano essere applicati a posizioni in piedi o supine, è probabile che siano necessarie considerazioni ulteriori, in questi casi. Il documento non specifica strategie di campionamento o metodi di valutazione. SICUREZZA CLP – aggiornate le classificazioni di alcune sostanze Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento modifica l’Allegato VI, Parte 3, del CLP introducendo: - 39 nuove sostanze con classificazione armonizzata; - 17 sostanze (già presenti) subiscono delle modifiche per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura; - 1 sostanza viene soppressa. Il XVIII ATP si applica a decorrere dal 01/12/2023 (come da rettifica pubblicata nella GUUE n. 146 del 25/05/2022). Ai sensi dell’art. 2, è possibile su base volontaria classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele in anticipo rispetto alla data di entrata in vigore. RADIAZIONI IONIZZANTI - Sorveglianza sanitaria in radioprotezione abilitazione ed iscrizione nell’elenco ministeriale Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 4 maggio 2022 “Modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale”. Il Decreto disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale. Entra in vigore il 1 gennaio 2023, nel frattempo continua ad applicarsi la disciplina prevista all’allegato XXI del Decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, art. 129 “Abilitazione degli esperti di radioprotezione” (ex riferimento all’articolo 78 del precedente Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230). RADIAZIONI IONIZZANTI - gestione dell’esposizione nelle emergenze Decreto del Ministero dell’Interno del 22 aprile 2022 “Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”. Il Decreto regola le modalità ed i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali. Tali lavoratori, in relazione all’attività a cui sono adibiti, possono incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti. Nel caso del Corpo VVF il Decreto si applica al personale facente parte dei nuclei di intervento N-R. RADIAZIONI IONIZZANTI - Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 898 del 14 marzo 2022 “Adozione del Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari”. Il Piano individua e disciplina le misure necessarie a fronteggiare le conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati “oltre frontiera” (impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in paesi extraeuropei), tali da richiedere azioni d’intervento a livello nazionale e che non rientrino tra i presupposti per l’attivazione delle misure di Difesa Civile, di competenza del Ministero dell’Interno. Il Piano definisce le procedure operative per la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l’attivazione e il coordinamento delle principali componenti del Servizio nazionale della protezione civile (SNPC), descrive il modello organizzativo per la gestione dell’emergenza, con l’indicazione degli interventi prioritari da disporre, a livello nazionale, ai fini della massima riduzione degli effetti indotti sulla popolazione e sull’ambiente. Il Piano è oggetto di verifica annuale per consentirne l’aggiornamento tenendo conto di insegnamenti tratti dalle precedenti situazioni di esposizione di emergenza, delle risultanze delle esercitazioni periodiche e degli esiti della partecipazione a esercitazioni promosse a livello bilaterale, europeo e internazionale. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Il 4 maggio 2022 si è tenuto un incontro tra i Ministeri competenti e le Parti Sociali, sottoscrittrici del Protocollo nazionale condiviso di contrasto al pericolo di contagio da SARS CoV2, per valutare la sua attualità e validità in ogni contesto lavorativo. Confermato il Protocollo attuale (6 aprile 2021) con l’impegno di aggiornare il testo nazionale, nelle sue diverse parti, entro il 30 giugno 2022. - Ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio 2022 “Adozione delle Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri”. Le linee guida saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022 e contengono disposizioni per organizzare le attività nei cantieri, l’uso di DPI, le modalità di accesso dei fornitori, la pulizia e l’igiene nel cantiere, la gestione degli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria e la gestione di persone che presentino sintomi influenzali in cantiere. - Legge n. 52 del 19 maggio 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. La legge contiene le seguenti proroghe: smart working lavoratori fragili fino al 30/06/2022; equiparazione assenza a ricovero ospedaliero fino al 30/06/2022; sorveglianza sanitaria fino al 31/07/2022, smart working per genitori lavoratori dipendenti privati con figli sotto i 14 anni fino al 31/07/2022; procedura semplificata di comunicazione dello smart working fino al 31/08/2022. Per quanto riguarda la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene confermata la piena validità della videoconferenza sincrona. PARI OPPORTUNITA’ - rapporto biennale personale maschile e femminile Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17 maggio 2022, il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022 “Rapporto biennale personale maschile e femminile”. In attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021, il Decreto definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'allegato A del Decreto, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale (https://servizi.lavoro.gov.it), entro il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021), per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXX elenco di soggetti abilitati Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 40 del 19 maggio 2022, con il quale è stato adottato il trentesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. ANTINCENDIO – Regola Tecnica Verticale per gli edifici di civile abitazione Decreto del Ministero degli Interni del 19 maggio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il Decreto contiene la Regola Tecnica verticale (RTV) di Prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione e modifica il Codice di Prevenzione Incendi, inserendo all’Allegato 1 il nuovo Capitolo “V.14 – Edifici di civile abitazione”. In vigore dal 18 giugno 2022, le nuove disposizioni si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi del DM 246/1987. INAIL – Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie Pubblicata da INAIL la Circolare n. 20 del 16 maggio 2022 “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2022 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”. La circolare fornisce indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato. INFORTUNI – Protocollo per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nei percorsi per le competenze trasversali e orientamento Il Ministero dell’istruzione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con INL e INAIL hanno firmato, il 26 maggio 2022, il “Protocollo per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nei percorsi per le competenze trasversali e orientamento” che prevede azioni efficaci di formazione e informazione destinate a studenti, dirigenti scolastici e docenti, con l’obiettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro. INAIL – buone pratiche per i lavoratori del settore veterinario Pubblicato da INAIL “Elaborazione di buone pratiche per i lavoratori del settore veterinario” che presenta l’elaborazione di buone prassi per il miglioramento della salute e sicurezza degli operatori del settore e approfondisce le problematiche inerenti i rischi cui sono esposti i lavoratori a contatto con animali e prodotti di origine animale destinati all’alimentazione umana e animale. INAIL – prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica per i lavoratori esposti negli allevamenti avicoli e suinicoli Pubblicato da INAIL “Prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica per i lavoratori esposti negli allevamenti avicoli e suinicoli” che presenta schede tecniche elaborate per svolgere in sicurezza quelle attività che sono risultate a maggior rischio di esposizione a batteri antibiotico-resistenti e costituisce uno strumento di informazione per incrementare la conoscenza delle misure che possono contribuire a proteggere i lavoratori di allevamenti avicoli e suinicoli esposti a tale rischio. MICROCLIMA – brochure informative sulla prevenzione del rischio microclima Pubblicate nel Portale Agenti Fisici, le brochure sviluppate nell’ambito del progetto Worklimate, sulle patologie da calore e sulla pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione del rischio microclima. Si tratta delle seguenti brochure informative sulle patologie da calore, sui fattori che contribuiscono alla loro insorgenza e sulle raccomandazioni da seguire per un’efficace pianificazione degli interventi aziendali in materia di prevenzione del rischio microclima, da adottare nell’ambito della specifica organizzazione del sistema di prevenzione aziendale (ai sensi art. 2 comma 2 D. Lgs. 81/08): - informativa sulle patologie da calore e sui fattori che contribuiscono alla loro insorgenza; - le condizioni croniche che aumentano la suscettibilità al caldo; - decalogo per la prevenzione delle patologie da calore nei luoghi di lavoro; - l’importanza di mantenere un buono stato di idratazione; - l’importanza delle pause programmate per i lavoratori esposti al caldo. INAIL – gestione dei near miss Pubblicato da INAIL il documento “Modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell’azione congiunta Inail-Fincantieri” che descrive il percorso congiunto Inail-Fincantieri di approfondimento del modello di gestione dei near miss (MGNM), applicato dal Gruppo Fincantieri con l’obiettivo condiviso di esplorarne le opportunità e le criticità applicative e verificarne le aree di possibile miglioramento in termini di efficacia preventiva. NORMA TECNICA – Vibrazioni Norma Tecnica UNI ISO/TR 10687:2022 “Vibrazioni Meccaniche - Descrizione e determinazione di posture assise con riferimento alle vibrazioni trasmesse al corpo intero” Il Rapporto tecnico riassume le grandezze per la determinazione delle posture assunte da individui esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero in postura assisa, ad uso di soggetti con specifiche responsabilità (ad esempio scienziati, ingegneri in ambito di sicurezza). L'intenzione è che i risultati di differenti metodi possano essere facilmente messi a confronto a tali grandezze e che essi possano portare ad una terminologia comune tra i professionisti. L'obiettivo del documento è di offrire un insieme di idee per misurare le posture nella pratica. Le posture determinate posso anche essere utilizzate come base per ulteriori ricerche o come mezzi di comparazione tra metodi differenti. Nonostante alcuni degli approcci descritti possano essere applicati a posizioni in piedi o supine, è probabile che siano necessarie considerazioni ulteriori, in questi casi. Il documento non specifica strategie di campionamento o metodi di valutazione. NORMA TECNICA – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 20344:2022 “Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature” La norma specifica i metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale. NORMA TECNICA – Segnaletica di sicurezza Norma Tecnica UNI EN ISO 710:2022 “Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati” La norma prescrive i segnali di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, la protezione dal fuoco, l'informazione sui pericoli alla salute e per le evacuazioni di emergenza. La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3. La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere affrontate. Tuttavia, la norma non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, a quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della norma e della serie ISO 3864. La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione. NORMA TECNICA – Sicurezza del macchinario Norma Tecnica UNI EN 1034-4:2022 “Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 4: Impastatrici e relativi impianti di carico” La norma si applica, unitamente alla UNI EN 1034-1, alle impastatrici con relativi impianti di carico, destinate ad essere utilizzate nelle macchine per la produzione della carta. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi relativi alle impastatrici e ai relativi impianti di carico, quando utilizzate come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. NORMA TECNICA – Biocombustibili solidi Norma Tecnica UNI/TS 11861:2022 “Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione del combustibile – Definizione delle classi di qualità del nocciolino d’oliva” La specifica tecnica tratta le classi di qualità del nocciolino d’oliva per l’alimentazione di impianti termici residenziali ed industriali. I biocombustibili definiti dalla specifica tecnica sono utilizzati in impianti termici che presentano tecnologie e sistemi di abbattimento in grado di rispettare i parametri delle emissioni secondo la legge vigente. NORMA TECNICA – Canne fumarie Norma Tecnica UNI 10641:2022 “Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica” La norma prescrive i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di combustione, di qualunque portata termica, ai fini della sicurezza nell'evacuazione dei prodotti della combustione. NORME TECNICHE – Caldaie a tubi d'acqua Norma Tecnica UNI EN 12952-2:2022 “Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori” Norma Tecnica UNI EN 12952-5:2022 “Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 5: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia” Norma Tecnica UNI EN 12952-6:2022 “Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia” Norma Tecnica UNI EN 12952-10:2022 “Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10: Requisiti dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti dei materiali da utilizzare per le parti in pressione delle caldaie a tubi d'acqua e per i componenti saldati sulle parti in pressione: piastre; tubi senza saldatura sagomati; tubi elettrosaldati; tubi saldati ad arco sommerso, a plasma e a TIG; forgiature; fusioni; materiali di apporto per saldatura; elementi di fissaggio; tubi compositi senza saldatura; - i requisiti per la lavorazione e l'assemblaggio di caldaie a tubi d'acqua come definite nella UNI EN 12952-1; - i requisiti per i controlli durante la produzione e per la documentazione e la marcatura delle caldaie a tubi d'acqua come definite nella UNI EN 12952-1; - i requisiti dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro gli eccessi di pressione nelle caldaie a tubi d'acqua come definite nella UNI EN 12952-1. NORMA TECNICA – Apparecchiature di processo termico industriale Norma Tecnica UNI EN 746-3:2022 “Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 3: Requisiti di sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas per atmosfere protettive” La norma specifica i requisiti di sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas per atmosfere protettive e reattive che fanno parte delle apparecchiature di processo termico industriale (TPE). I requisiti generali di sicurezza comuni alle TPE sono forniti nella EN 746-1. Questa parte della serie UNI EN 746 tratta i pericoli e gli eventi significativi nella generazione e nell'utilizzo di gas per atmosfere protettive e reattive derivanti da reazioni termochimiche e il loro uso nelle TPE quando utilizzate secondo le condizioni previste dal fabbricante. NORMA TECNICA – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 22434:2022 “Bombole per gas - Ispezione e manutenzione delle valvole per bombole” La norma specifica i requisiti per l'ispezione e la manutenzione delle valvole, incluse le valvole a sfera e le valvole con riduttori di pressione integrati per: - bombole di gas trasportabili ricaricabili; - fasci di bombole; - fusti e tubi a pressione che trasportano gas compressi, liquefatti o disciolti. La norma non si applica alle valvole per gas di petrolio liquefatto (GPL). NORMA TECNICA – Bombole GPL Norma Tecnica UNI EN 14427:2022 “Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili per GPL in materiale composito - Progettazione e costruzione” La norma specifica i requisiti minimi relativi a materiali, progettazione, costruzione, prove di prototipi e ispezioni di routine sulla fabbricazione di bombole trasportabili e ricaricabili completamente avvolte in materiale composito di capacità compresa tra 0,5 l. e 150 l. per gas di petrolio liquefatti (GPL), esposti a temperatura ambiente, con una pressione di prova di 30 bar. La norma è applicabile esclusivamente a bombole dotate di valvola di sicurezza. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2022-3138 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 04/2022 AMBIENTE RIFIUTI – esportazione di rifiuti destinati a recupero Regolamento (UE) 2022/520 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. Il Regolamento ha introdotto alcune modifiche all’allegato del Regolamento (CE) n. 1418/2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. Il Regolamento, nello specifico, modifica le tabelle relative alle spedizioni di rifiuti in Algeria, Cina, Taipei cinese, India, Liberia, Moldavia e Thailandia. REACH – autorizzazione all'uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) Pubblicata il 1 aprile 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) per uso industriale di emulsionanti contenenti 4-NPnEO per la fabbricazione di resine cromatografiche utilizzate dall’industria biofarmaceutica, dal settore dei prodotti alimentari e delle bevande e dalle università. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) Pubblicate il 6, il 13 ed il 19 aprile 2022 n. 5 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) per: - uso industriale per le sue proprietà detergenti nel processo di lisi cellulare per la produzione di reagenti diagnostici in vitro (test Asserachrom® HPIA, Asserachrom® HPIA-IgG e Asserachrom® PF4 nonché STA® -Néoplastine® R15); - uso industriale per il controllo del numero di reazioni non specifiche nella produzione di reagenti diagnostici in vitro (test STA® - Liatest® D-Di); - uso industriale come tensioattivo non ionico, impiegato nella purificazione degli antigeni nei test diagnostici in vitro di malattie infettive, marcatori di autoimmunità, metabolismo osseo, epatite e retrovirus, oncologia ed endocrinologia; - uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche che consiste nel riempimento di soluzioni contenenti 4-tert-OpnEO in specifiche ampolle monouso da includere nelle applicazioni cliniche e industriali di test in vitro nell’ambito dei prodotti BioFire e BioFire Next Gen FA; - come tensioattivo nella fabbricazione di una proteina biofarmaceutica, un biosimilare, utilizzata per prevenire le infezioni e la neutropenia febbrile; - uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà anfifiliche, tensioattive e non emolitiche per creare macchie idrofile controllate su membrane porose idrofobiche (in forma solida) per kit diagnostici in vitro per l’analisi del sangue tramite reazione antigenica o anticorpale nella seguente gamma di prodotti: schede di controllo, piastre per uso manuale (pad) e ONYX automatizzato. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – n. 5 nuove sostanze soggette ad autorizzazione Regolamento (UE) 2022/586 della Commissione dell’8 aprile 2022 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il Regolamento aggiunge le voci da 55 a 59 nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del Regolamento n. 1907/2006: - piombo tetraetile (N. CE: 201-075-4; N. CAS: 78-00-2); - Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4”-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2), (N. CE: 209-218-2; N. CAS: 561-41-1); - Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p), (N. CE: – ; N. CAS: –); - 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE), (N. CE: 239-622-4 ; N. CAS: 15571-58-1); - Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE), (N. CE: – ; N. CAS: –). Le nuove sostanze, identificate da ECHA come estremamente problematiche a causa delle loro proprietà reprotossiche, cancerogene o di interferente endocrino, erano state raccomandate alla Commissione europea per l’aggiunta all’elenco delle autorizzazioni nel 2019. SOSTANZE PERICOLOSE – esportazione ed importazione Regolamento delegato (UE) 2022/643 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio e un aggiornamento dei codici doganali. Il Regolamento modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio, inoltre contiene un aggiornamento dei codici doganali. In particolare, le modifiche riguardano: - le sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione; - le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC; - le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC; - le sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione. PROGRAMMA GENERALE DI AZIONE DELL’UNIONE PER L’AMBIENTE Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030. La Decisione approva il Programma generale di Azione dell’Unione (PAA) per l’ambiente fino al 2030. Il PPA orienterà l’elaborazione e l’attuazione delle politiche ambientali individuando le condizioni favorevoli necessarie per il conseguimento degli obiettivi prioritari, istituendo un quadro di monitoraggio ed un meccanismo di governance per misurare i progressi realizzati dall’Unione e dai suoi Stati membri nel conseguimento degli obiettivi. Gli obiettivi prioritari riguardano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’adozione di un modello di crescita rigenerativo, l’ambizione di azzerare l’inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e la riduzione dei principali impatti ambientali e climatici connessi alla produzione e al consumo. ACQUE POTABILI – elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione, del 19 gennaio 2022, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con la Decisione viene approvato l’elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per la salute, per le acque destinate al consumo umano. In questo primo elenco viene inserito il 17-betaestradiolo (N. CAS 50-28-2, N. CE 200-023-8) e il nonilfenolo (N. CAS 84852-15-3, N. CE 284-325-5) in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana, gli Stati membri dovranno monitorare se presenti nelle acque destinate al consumo umano. L’elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza e composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi. RIFIUTI – sorveglianza radiometrica di metalli e rottami Legge N. 34 del 27 aprile 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. La normativa ha apportato significative modifiche alla disciplina della sorveglianza radiometrica intervenendo sul D. Lgs. 101/2020 e in particolare sull’art. 72 e sull’allegato XIX. Tra le novità introdotte: - l'elenco dei prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici cui si applica la disciplina; - il riconoscimento dell’utilizzo della strumentazione fissa costituita dai portali radiometrici, con correzioni apportate alla norma originaria per quanto riguarda i riferimenti a tipologia di misurazioni e grandezze fisiche; - criteri di sorveglianza radiometrica, si precisa che i controlli consistono: per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento; per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto; - nell’ambito di attività di controllo di qualità si prevede la misura della concentrazione di attività per unità di massa sui provini di colata e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto; - per quanto riguarda l’importazione da Paesi Terzi, se si tratta di semilavorati, confermato l’obbligo generale di effettuazione controlli radiometrici a carico dell’importatore in fase di sdoganamento; - in caso di importazione di prodotti finiti, l’obbligo di controllo radiometrico è previsto solo su richiesta specifica delle autorità competenti sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse; - eliminato l’obbligo, previsto dal previgente testo dell’Allegato XIX, di controllo anche a destino (all’ingresso dello stabilimento di arrivo) dei semilavorati e prodotti importati in aggiunta al controllo già effettuato in dogana. ENERGIA – accelerate le procedure per rinnovabili, biogas e VIA Legge N. 34 del 27 aprile 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Con la Legge di conversione, si confermano con modifiche, diverse misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali. Di seguito si segnalano le principali disposizioni: - è stato confermato, all’art. 4, il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore, ossia alle imprese a forte consumo di energia di cui al Decreto del MiSE 21 dicembre 2017; - alla disposizione è stato aggiunto il comma 5-bis che introduce una disciplina favorevole, solo fino al 31 dicembre 2022, per gli impianti di produzione di cemento autorizzati alle operazioni di recupero energetico rifiuti (R1). Nello specifico, si dispone che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, nel caso di svolgimento di operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico; - l’art. 5 prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale; - l’art. 9 reca una serie di importanti semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee; - all’art. 10-bis viene consentita nelle aree industriali. in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprono una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza; - l’art. 11 reca regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola; - conferma, all’art. 12 la semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee; - aggiunto l’art. 12-bis che amplia la possibilità di utilizzo dei sottoprodotti da attività agricole e agroindustriali per la produzione di biogas e di biometano (punti 2 e 3 della Tabella 1. A dell’Allegato al DM 23 giugno 2016); - confermate, all’art. 16, una serie di misure volte a fronteggiare l’emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi; - Si segnala, infine, che l’art. 36 del provvedimento apporta una serie di modifiche in materia di procedure di valutazione ambientale. Nello specifico, risultano modificati l’art. 8, l’art. 23, comma 3, e l’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, con la conseguenza che risultano snellite le procedure di VIA e VAS. RIFIUTI – modifiche al Programma Nazionale di Gestione Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. L’articolo 25 del Decreto va a modificare il Codice Ambiente inserendo il comma 6 bis all’art. 199 del D.Lgs.n.152/2006. Il Comma aggiunge alle competenze del Piano nazionale di gestione dei rifiuti anche il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Con successivo provvedimento verranno adottate le Linee guida (entro 6 mesi) che dovranno indicare come redigere il Piano. Con l’Art. 27 del Decreto viene istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), con l’obiettivo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici. Con l’Art. 23 vengono stabilite delle agevolazioni per l’impiego dell’idrogeno e l’esonero dal pagamento degli oneri generali sul consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. ALBO GESTORI AMBIENTALI – formulario di trasporto rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022 ”Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021: Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006”. La Delibera dispone la proroga al 1 luglio 2022 del termine di entrata in vigore del nuovo modello unico per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie. ALBO GESTORI AMBIENTALI – codici EER che terminano con le cifre 99 Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 4 del 26 aprile 2022 ”Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99”. La Circolare fornisce i seguenti chiarimenti sull’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99: - si ribadisce che l’attribuzione dei codici EER terminanti con 99, non regolamentati da disposizioni normative, hanno carattere puramente residuale e che per la loro corretta classificazione risulta fondamentale attenersi alla normativa vigente; - il codice EER deve essere adeguatamente descritto; - deve essere presente o una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e del Reg. (UE) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti SNPA, o in alternativa una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto. La circolare sostituisce le precedenti circolari del Comitato nazionale n. 661/2005 e n. 6/2020. ALBO GESTORI AMBIENTALI – mancato versamento diritti Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 5 del 27 aprile 2022 ”Tempistiche di notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d'iscrizione”. La Circolare chiarisce le tempistiche di notifica dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione alle imprese per mancato versamento dei diritti d’iscrizione. TUTELA DELL’AMBIENTE – SNPA aggiorna le linee guida per i controlli su installazioni AIA di competenza regionale Pubblicate le Linee guida SNPA n. 39/2022 “Controlli su installazioni AIA di competenza regionale” allo scopo di supportare gli ispettori, nel contesto delle attività di controllo svolte presso installazioni AIA regionali nella verifica del rispetto delle prescrizioni presenti nei relativi atti. Vengono inoltre fornite indicazioni sullo svolgimento di ispezioni straordinarie e non programmate su installazioni soggette ad AIA. Sono invece escluse dal campo di applicazione di questo documento le ispezioni condotte su installazioni in possesso di AIA Ministeriale per le quali sono in essere specifiche convenzioni ISPRA/Agenzie. RIFIUTI – SNPA aggiorna le linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste Pubblicate le Linee guida SNPA n. 41/2022 “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D. Lgs. 152/2006. Revisione Gennaio 2022”. Pubblicate le istruzioni revisionate e aggiornate per i controlli a campione che l'Ispra e le Arpa devono effettuare sulle autorizzazioni EoW. La revisione tiene conto delle novità intervenute a livello nazionale, in particolare del DL 77/2021 che, attraverso la modifica del D. Lgs. 152/2006, ha da un lato introdotto nell'iter autorizzativo un parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra/Arpa, dall'altro ha abrogato le previsioni relative all'iter di valutazione degli esiti dell'attività di controllo da parte del MITE e dell'Autorità competente, così come le tempistiche di conclusione del procedimento di controllo e di invio degli esiti dell'attività ispettiva. NORMA TECNICA – Materie plastiche prime secondarie Norma Tecnica UNI 10667-18:2022 “Materie plastiche prime secondarie - Parte 18: Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate alla conversione in miscele di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi da utilizzarsi come combustibili liquidi e/o gassosi o per ulteriori processi chimici industriali - Requisiti e metodi di prova” La norma si applica alle materie prime-secondarie ottenute dal riciclo di materie plastiche provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo; definisce i requisiti ed i metodi di prova di miscele eterogenee a base di poliolefine di riciclo da impiegarsi da sole o in miscela con altri materiali, per ottenere miscele di idrocarburi solidi, liquidi e/o gassosi, mediante conversione termica e/o catalitica (o altra tecnologia equivalente) da utilizzarsi come combustibili liquidi e/o gassosi o per ulteriori processi chimici industriali. SICUREZZA REACH – autorizzazione all'uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) Pubblicata il 1 aprile 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) per uso industriale di emulsionanti contenenti 4-NPnEO per la fabbricazione di resine cromatografiche utilizzate dall’industria biofarmaceutica, dal settore dei prodotti alimentari e delle bevande e dalle università. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) Pubblicate il 6, il 13 ed il 19 aprile 2022 n. 5 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) per: - uso industriale per le sue proprietà detergenti nel processo di lisi cellulare per la produzione di reagenti diagnostici in vitro (test Asserachrom® HPIA, Asserachrom® HPIA-IgG e Asserachrom® PF4 nonché STA® -Néoplastine® R15); - uso industriale per il controllo del numero di reazioni non specifiche nella produzione di reagenti diagnostici in vitro (test STA® - Liatest® D-Di); - uso industriale come tensioattivo non ionico, impiegato nella purificazione degli antigeni nei test diagnostici in vitro di malattie infettive, marcatori di autoimmunità, metabolismo osseo, epatite e retrovirus, oncologia ed endocrinologia; - uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche che consiste nel riempimento di soluzioni contenenti 4-tert-OpnEO in specifiche ampolle monouso da includere nelle applicazioni cliniche e industriali di test in vitro nell’ambito dei prodotti BioFire e BioFire Next Gen FA; - come tensioattivo nella fabbricazione di una proteina biofarmaceutica, un biosimilare, utilizzata per prevenire le infezioni e la neutropenia febbrile; - uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà anfifiliche, tensioattive e non emolitiche per creare macchie idrofile controllate su membrane porose idrofobiche (in forma solida) per kit diagnostici in vitro per l’analisi del sangue tramite reazione antigenica o anticorpale nella seguente gamma di prodotti: schede di controllo, piastre per uso manuale (pad) e ONYX automatizzato. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – n. 5 nuove sostanze soggette ad autorizzazione Regolamento (UE) 2022/586 della Commissione dell’8 aprile 2022 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il Regolamento aggiunge le voci da 55 a 59 nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del Regolamento n. 1907/2006: - piombo tetraetile (N. CE: 201-075-4; N. CAS: 78-00-2); - Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4”-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2), (N. CE: 209-218-2; N. CAS: 561-41-1); - Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p), (N. CE: – ; N. CAS: –); - 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE), (N. CE: 239-622-4 ; N. CAS: 15571-58-1); - Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE), (N. CE: – ; N. CAS: –). Le nuove sostanze, identificate da ECHA come estremamente problematiche a causa delle loro proprietà reprotossiche, cancerogene o di interferente endocrino, erano state raccomandate alla Commissione europea per l’aggiunta all’elenco delle autorizzazioni nel 2019. SOSTANZE PERICOLOSE – esportazione ed importazione Regolamento delegato (UE) 2022/643 della Commissione, del 10 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio e un aggiornamento dei codici doganali. Il Regolamento modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio, inoltre contiene un aggiornamento dei codici doganali. In particolare, le modifiche riguardano: - le sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione; - le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC; - le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC; - le sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione. RIFIUTI – sorveglianza radiometrica di metalli e rottami Legge N. 34 del 27 aprile 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. La normativa ha apportato significative modifiche alla disciplina della sorveglianza radiometrica intervenendo sul D. Lgs. 101/2020 e in particolare sull’art. 72 e sull’allegato XIX. Tra le novità introdotte: - l'elenco dei prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici cui si applica la disciplina; - il riconoscimento dell’utilizzo della strumentazione fissa costituita dai portali radiometrici, con correzioni apportate alla norma originaria per quanto riguarda i riferimenti a tipologia di misurazioni e grandezze fisiche; - criteri di sorveglianza radiometrica, si precisa che i controlli consistono: per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento; per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto; - nell’ambito di attività di controllo di qualità si prevede la misura della concentrazione di attività per unità di massa sui provini di colata e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto; - per quanto riguarda l’importazione da Paesi Terzi se si tratta di semilavorati, confermato l’obbligo generale di effettuazione controlli radiometrici a carico dell’importatore in fase di sdoganamento; - in caso di importazione di prodotti finiti, l’obbligo di controllo radiometrico è previsto solo su richiesta specifica delle autorità competenti sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse; - eliminato l’obbligo, previsto dal previgente testo dell’Allegato XIX, di controllo anche a destino (all’ingresso dello stabilimento di arrivo) dei semilavorati e prodotti importati in aggiunta al controllo già effettuato in dogana. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”. Le linee guida saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022. Rispetto alla versione precedente, presentano aggiornamenti derivanti dall’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure di prevenzione non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. - Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 “Adozione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”. Dal 1 aprile green pass base per i viaggi in aereo sul territorio nazionale, è questa una delle indicazioni contenute nell'Ordinanza, tra le altre misure l'obbligo di mascherine FFP2 e l'adozione di sistemi di informazione e divulgazione delle norme nei punti di maggiore transito. Per viaggiare in aereo sul territorio nazionale dal 1 aprile è sufficiente il green pass base, mentre per i viaggi all’estero ci si deve attenere alle regole del Paese ospitante. - Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19”. Proroga, fino al 31 maggio 2022, delle misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero di cui all'Ordinanza del 22 febbraio 2022. - Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. L’Ordinanza indica l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ed utilizzo dei mezzi di trasporto (aeromobili, navi e traghetti, treni, autobus, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Viene comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. - Ordinanza del Ministero per la pubblica amministrazione n. 1 del 29 aprile 2022 “Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”. La Circolare è indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche, contiene indicazioni di carattere generale per una corretta e omogenea applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 nei luoghi di lavoro pubblici. Sarà cura di ogni amministrazione impartire tempestivamente le necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. L’uso delle mascherine FFP2 è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti. ANTINCENDIO – Regola Tecnica Verticale per le chiusure d'ambito degli edifici Decreto del Ministero degli Interni del 30 marzo 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Approvata, con il Decreto, la Regola tecnica di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili (Regola tecnica di prevenzione incendi per facciate degli edifici civili). Le nuove regole sostituiranno integralmente i riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al DM del 3 agosto 2015 nel quale verranno indicizzate come V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili. Trovano applicazione sulle chiusure d’ambito degli edifici civili, ovvero strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici residenziali, sia nuove che esistenti. Gli adeguamenti non interesseranno invece realtà esistenti in regola con almeno uno degli gli articoli 3, 4 o 7 del DPR 151/2011 o che “siano state progettate sulla base del DM 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti”. Per modifiche e ampliamenti applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4 dello stesso DM 3 agosto 2015. Per quanto riguarda le valutazioni sperimentali sulle facciate effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea, verranno adottate apposite disposizioni, nelle more della stessa armonizzazione dei metodi. LAVORO SOMMERSO – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Inserite nel Decreto, misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’attuazione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con l’articolo 19 del Decreto, viene istituito il Portale nazionale del sommerso (PNS). Il portale dovrà raccogliere dati, risultati, atti e verbali della vigilanza condotta in materia dall’Ispettorato nazionale del lavoro, Inps, Inail, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Sostituirà e integrerà le banche dati esistenti. Con l’articolo 20 vengono promossi protocolli Inail con aziende e grandi gruppi impegnanti nel PNRR, per formazione oltre gli obblighi di legge, ricerca e sperimentazione, sviluppo modelli organizzativi e comunicazione. Prevista infine dal decreto la riforma del reclutamento nella Pubblica Amministrazione anche per l’equilibrio di genere e certificazione parità di genere nel Codice di contratti pubblici. LAVORO SOMMERSO – Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nasce il “Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso” che accentra in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi. Al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato “Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso”. FORMAZIONE – circolare dell’INL sulla formazione di base e trasversale in FAD L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la lettera circolare n. 2 del 7 aprile 2022 “Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD” nella quale ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona. INAIL – open data infortuni del primo bimestre del 2022 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni del primo bimestre del 2022, le denunce di infortunio sul lavoro presentate sono state 121.994 (+47,6% rispetto allo stesso periodo del 2021), 114 delle quali con esito mortale (+9,6%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 8.080 (+3,6%). INAIL – infortuni e alle malattie professionali nel settore agricolo Pubblicata da INAIL l’analisi dell’andamento infortunistico nel settore agricolo, rivela che nel quinquennio 2016-2020 il trend delle denunce di infortunio è sempre stato decrescente. La flessione degli infortuni sul lavoro registrata nel settore agricolo lungo tutto il periodo è stata del 26,3%, da 36.199 casi nel 2016 a 26.696 nel 2020. I casi mortali, invece, nell’arco dei cinque anni in esame hanno avuto un andamento altalenante. Nel confronto con il corrispettivo anno precedente, infatti, si rileva un aumento dei decessi in corrispondenza del 2017 (+9,4%) e del 2019 (+13,2%), mentre nel 2018 e nel 2020 la variazione è stata rispettivamente del -7,4% e del -21,6%, per un complessivo calo del 10,1% nel quinquennio. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 nel primo trimestre Pubblicati da INAIL i dati sui contagi sul lavoro da Covid-19 nel primo trimestre che superano il dato complessivo del 2021. Il primo trimestre 2022, con 48.790 contagi sul lavoro da COVID-19 denunciati all’INAIL, ha già superato i 47.858 casi registrati in tutto il 2021. Il mese di gennaio, in particolare, con 27.682 infezioni di origine professionale denunciate si colloca dopo novembre e marzo del 2020 e prima di tutti i mesi del 2021. INAIL – macchine per imballaggio Pubblicato da INAIL “L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio” che raccoglie le schede tecniche delle macchine per imballaggio e tratta le più significative non conformità rilevate nell’attività di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine. Illustra inoltre, nel rispetto dello stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili per promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. INAIL – esposizione occupazionale a formaldeide in laboratorio di anatomia patologica Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Esposizione occupazionale a formaldeide in laboratorio di anatomia patologica” che illustra le molteplici soluzioni per gestire i rischi legati all’esposizione a formaldeide, dall’uso di dispositivi di protezione individuale e collettiva a disposizioni tecniche che riducano al minimo l’esposizione qualora non sia possibile eliminarne o ridurne l’uso. NORME TECNICHE – Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro dei servizi pubblici locali Norma Tecnica UNI 11856-1:2022 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali – Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici” Il recepimento della norma definisce il processo per lo svolgimento del servizio di asseverazione erogato dagli Organismi Paritetici (OP) nelle aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali al fine di garantire modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, utili ad attestare l’adozione e l’efficace attuazione del MOG-SSL delle aziende. Gli Organismi Paritetici (in virtù del D. Lgs. 81/2008) possano effettuare, su richiesta delle aziende aderenti, l’attività di asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza MOG-SSL e rilasciare la relativa attestazione. L’asseverazione si configura come una attività finalizzata ad attestare l’adozione ed efficace attuazione dei MOG-SSL, a testimonianza di modalità organizzative e gestionali fondate sull’approccio partecipativo realizzate e perseguite da parte di un’azienda con la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori, aziendali e territoriali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli Organi di Vigilanza possono tenere conto dell’attività di asseverazione ai fini della programmazione delle proprie attività. NORMA TECNICA – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 16972:2020 “Protezione degli occhi e del viso – Metodi di prova – Parte 1: Proprietà ottiche geometriche” Il recepimento della norma definisce i termini e specifica le unità di misura da utilizzare per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR), ad eccezione degli apparecchi subacquei, i cui termini sono contenuti nella UNI EN 250. La norma indica i segni grafici che possono essere richiesti sugli APVR, su parti di essi o nel manuale d’istruzione destinato ad istruire sul funzionamento dell’APVR le persone che lo utilizzano. NORMA TECNICA – DPI Norma Tecnica UNI/TR 11858:2022 “Tecnologie IoT nell’impiego dei DPI – Indicazioni relative all’integrazione di sistemi elettronici nella gestione e nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali” Il Rapporto tecnico descrive le caratteristiche delle tecnologie IoT applicate ai DPI, la loro gestione e l’interazione che esse hanno con il portatore e l’ambiente di lavoro. L’uso di nuove tecnologie impatta sulla gestione e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in particolare sono noti alcuni progetti sull’applicazione delle tecnologie loT (Internet of Things) ai DPI. Tali tecnologie consistono in un sistema composto da un’applicazione integrata nel DPI, da un’interfaccia che acquisisce le informazioni e da un gestionale che le elabora. L’uso delle tecnologie loT applicate ai DPI rappresenta un’evoluzione dei DPI stessi, oltre ad offrire la protezione nei confronti del rischio residuo evolvono verso un sistema utilizzabile a fini di prevenzione. Le tecnologie loT sono considerate, per la loro potenzialità di applicazione, una tecnologia “general purpose”, come l’elettricità, la ruota, e presentano un elevato livello di “pervasività”, ovvero una volta trovata un’applicazione in un punto della filiera, l’applicazione e i benefici si propagano velocemente a monte e a valle della stessa. Grazie allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e di internet è possibile la creazione di una rete di oggetti e lo sviluppo, su vasta scala, dell’interconnessione dei dati in una grande rete globale. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 13001-3-5:2022 “Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci fucinati e di fusione” La norma deve essere utilizzata insieme alla EN 13001-1 e alla EN 13001-2 e, come tale, specifica condizioni generali, requisiti e metodi per prevenire, mediante progettazione e verifica teorica, i pericoli di natura meccanica nei ganci delle gru. NORME TECNICHE – Piattaforme di lavoro mobili elevabili Norma Tecnica UNI EN 280-1:2022 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 1: Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove” La norma specifica i requisiti e le misure di sicurezza per tutti i tipi e le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP), destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro in cui svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro (WP), con l'intenzione che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo in posizioni di accesso a livello del suolo o sul telaio. NORME TECNICHE – Centrali di GPL per reti di distribuzione Norma Tecnica UNI 10682:2022 “Centrali di GPL per reti di distribuzione - Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio” La norma definisce i criteri per la progettazione, la costruzione, l'installazione, il collaudo e l'esercizio di centrali di GPL con stoccaggio di capacità non maggiore di 50 m3, adibite all'immissione del GPL gassoso e dell'aria propanata in una rete di distribuzione per l'alimentazione di impianti civili. NORME TECNICHE – Tubazioni per la distribuzione del gas Norma Tecnica UNI 9034:2022 “Tubazioni per la distribuzione del gas con pressione massima di esercizio (MOP) minore o uguale 0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione” La norma definisce i materiali ed i relativi sistemi di giunzione da utilizzare per la costruzione e la manutenzione di tubazioni per la distribuzione di gas combustibile, esercite a pressione, MOP, non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) ed in grado di resistere alle pressioni MIP e STP come individuate in fase di progetto. NORME TECNICHE – Apparecchio di rilevamento dell'idrogeno Norma Tecnica UNI ISO 26142:2022 “Apparecchio di rilevamento dell'idrogeno - Applicazioni stazionarie” La norma definisce i requisiti di prestazione e i metodi di prova delle apparecchiature di rilevamento dell'idrogeno progettate per misurare e monitorare le concentrazioni di idrogeno nelle applicazioni fisse. Le disposizioni della presente norma internazionale riguardano l'apparecchio di rilevamento dell'idrogeno utilizzato per realizzare le operazioni di sicurezza a uno e/o più livelli, come lo spurgo dell'azoto o la ventilazione e/o l'arresto del sistema corrispondente alla concentrazione di idrogeno. I requisiti applicabili al sistema di sicurezza globale, così come i requisiti di installazione di tale apparato, sono esclusi. NORME TECNICHE – Impianti alimentati a combustibile liquido e solido Norma Tecnica UNI 11859-1:2022 “Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio - Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza - Parte 1: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione” La norma stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti ad uso civile in esercizio alimentati a combustibile liquido e/o solido, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se la parte di impianto oggetto di verifica può continuare o meno ad essere utilizzata nello stato in cui si trova, senza pregiudicarne la sicurezza. NORME TECNICHE – Veicoli ferroviari Norma Tecnica UNI EN 15625:2021 “Applicazioni ferroviarie – Sistemi frenanti – Dispositivi automatici sensibili al carico variabile” Norma Tecnica UNI EN 45545-2:2020 “Applicazioni ferroviarie – Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari – Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti per la progettazione, le dimensioni, la fabbricazione e le prove dei dispositivi automatici sensibili al carico variabile progettati per la rilevazione continua del carico di un veicolo ferroviario e per fornire un segnale di uscita pneumatico che può essere utilizzato da una valvola relais per la variazione automatica della pressione dell’aria utilizzata per la frenatura, regolando così di conseguenza la forza di frenatura per ottenere le prestazioni di frenatura richieste; - specifica i requisiti di comportamento al fuoco dei materiali e prodotti utilizzati sui veicoli ferroviari come definiti nella UNI CEI EN 45545-1. Per stabilire i livelli di pericolo utilizzati come base di un sistema di classificazione sono utilizzate le categorie di funzionamento e di progettazione anch’esse definite nella EN 45545-1. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2022-3137 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 03/2022 AMBIENTE EMISSIONI IN ATMOSFERA – rinvio dei criteri di sostenibilità delle emissioni di gas a effetto serra Regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione dell’8 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Con il Regolamento viene rinviata l’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa (previsti dal regolamento di esecuzione 2018/2066) a partire dal 1 gennaio 2022, per effetto delle modifiche sulle emissioni derivanti dalla biomassa, apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 alla direttiva (UE) 2018/2001. AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – estensione dell’ambito applicativo alle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo Direttiva (Ue) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva prevede le seguenti principali modifiche: - valori limite biologici e relative disposizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo della progenie (reprotossiche); - se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione. Il Medico competente è responsabile della sorveglianza sanitaria e deve proporre misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico, sono disposti nuovi obblighi di conservazione delle cartelle sanitarie individuali (almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione per gli agenti cancerogeni, almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione); - per sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia o con valore di soglia vengono date indicazioni nella colonna “Osservazioni” dell’allegato III alla Direttiva 2004/37/CE; - valutazione dei rischi connessi alla manipolazione di alcuni farmaci che contengono una o più sostanze classificate come cancerogene (categoria 1 A o 1B), mutagene (categoria 1 A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1 A o 1B) secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008; - valore limite di lungo e breve termine per l’acrilonitrile, classificata come sostanza cancerogena (categoria 1B); potendo tale sostanza essere assorbita anche attraverso la cute è stato ritenuto opportuno stabilire un valore limite nell’ambito dell’applicazione della Dir. 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. I valori limite di 0,45 ppm (1 mg/m3) si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026; - valori limite per il nichel e composti, sostanze cancerogene (categoria 1 A); dal momento che l’esposizione ai composti del nichel può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie è stato ritenuto opportuno stabilire valori limite per le frazioni inalabile e respirabile dei composti e corredarli di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il valore limite di 0,01 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025; il valore limite di 0,05 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3; - valori limite del benzene, sostanza cancerogena (categoria 1 A) per la quale si ritiene utile definire orientamenti per il monitoraggio biologico e un progressivo adeguamento dei valori limite (Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024; valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026; obiettivo 0,2 ppm (0,66 mg/m3); - valori limite per la polvere di silice cristallina respirabile allo studio a partire dal 2022; - limite di esposizione professionale nell’aria e valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici da definire entro 11 luglio 2022; - valori limite per il monossido di carbonio, 20 ppm (23 mg/m3); - valori limite per il mercurio e composti, 0,02 mg/m3; - valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria piombo, valore limite di esposizione 0,15 mg/m3; - per il piombo e suoi composti ionici si prevede che il monitoraggio biologico comprenda la misurazione del livello di piombo nel sangue con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è di 70 μg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è prevista quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue; - valore limite per cobalto e composti inorganici di cobalto attesi entro il 31 dicembre 2024; - si prevede entro il 31 dicembre 2022 un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi. REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ): - Per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti umidificanti" nella produzione di tamponi, reagenti e supporti in gel che permettono la dissoluzione, la diluizione e la buona diffusione di substrati e reagenti, necessarie per ottimizzare il funzionamento e la sensibilità dell’elettroforesi su gel nei test diagnostici in vitro; - per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti nella produzione di gel per elettroforesi al fine di garantire il posizionamento di proteine specifiche necessario per l’interpretazione dei risultati del test diagnostico in vitro basato sulla separazione delle proteine; - per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti che provocano la lisi cellulare e la rottura delle interazioni proteiche e che sono necessarie per la produzione di reagenti utilizzati nella determinazione delle proteine di interesse nei test diagnostici in vitro mediante elettroforesi in gel e capillare; - come detergente per una fase di inattivazione del virus (trattamento con solvente/detergente) durante la fabbricazione di medicinali derivati dal plasma e ricombinanti; - come componente di una soluzione di rigenerazione di una colonna cromatografica durante la fabbricazione di un fattore VIII di derivazione ricombinante; - per uso industriale come reagente di inattivazione virale per la sicurezza dei pazienti nella fabbricazione di medicinali per uso umano prodotti da sistemi biologici; - nella formulazione di miscele per kit di IVD (dispositivi medico-diagnostici in vitro); - in un tampone di lavaggio utilizzato durante una fase di purificazione nella fabbricazione dell’anticorpo monoclonale Dinutuximab beta; - per la fase di frazionamento e di inattivazione del virus nella fabbricazione di vaccini antinfluenzali; - Triton X-100 come detergente per l’inattivazione del virus nel processo di fabbricazione dei medicinali derivati dal plasma umano Plasmagrade/Plasmasafe e Resusix nonché Plasminogen (nome pre-commercializzazione) e qualsiasi marchio di commercializzazione successivo. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso della pece, catrame di carbone, alta temperatura e dell’olio di antracene Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso della pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPht») (num. CE: 266-028-2, num. CAS: 65996-93-2): - come legante nella produzione di bersagli di argilla; - nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. Autorizzato l’uso dell’olio di antracene (num. CE: 292-602-7, num. CAS: 90640-80-5) nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ): - nella formulazione di un componente indurente contenente 4-NPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale e come miscela di componenti sigillanti polisolfuri di base con un indurente contenente 4-NPnEO-, risultante in miscele contenenti meno dello 0,1 % p/p di 4-NPnEO per usi aerospaziali esenti da autorizzazione a norma dell’articolo 56, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, nel settore aerospaziale e nelle relative catene di approvvigionamento; - uso industriale come additivo polimerico di 4-NPnEO nella fabbricazione di film polimerici per intercalari per vetro di sicurezza laminato; - per uso industriale di 4-NPnEO per le sue proprietà detergenti nella produzione di tamponi e reagenti al fine di garantire il posizionamento di proteine specifiche necessario per l'interpretazione dei risultati dell'elettroforesi su gel nei test diagnostici in vitro basati sulla determinazione degli isoenzimi. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – rifiutata l’autorizzazione all'uso del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso Pubblicata il 24 marzo 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relativa alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Rifiutata l’autorizzazione all’uso del: - giallo di piombo solfocromato (num. CE: 215-693-7, num. CAS: 1344-37-2) - piombo cromato molibdato solfato rosso (num. CE: 235-759-9, num. CAS: 12656-85-8) per i seguenti usi: - distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori; - applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad es. macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.); - distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in premiscela liquida o solida per colorare articoli in plastica/plastificati non destinati ai consumatori; - uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori. La domanda di autorizzazione non ha dimostrato che non esistono alternative idonee a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. REACH – informazioni da presentare ai fini della registrazione Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Con il regolamento la Commissione Ue fornisce un chiarimento circa le informazioni da presentare ai fini della registrazione delle sostanze chimiche. Il provvedimento, in vigore il 14 aprile 2022, ma applicabile dal 14 ottobre 2022, modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach): - allegato VI, che fissa le prescrizioni che riguardano le informazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull'identificazione delle sostanze; - allegati VII, VIII, IX e X, che fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000 tonnellate, al fine di allineare la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP). RIFIUTI – fondo di sostegno agli impianti di riciclo rifiuti Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 dicembre 2021 “Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Il Decreto definisce criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. L'agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio concedibile fino al 20% della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019. I termini e le modalità di presentazione delle domande di beneficio saranno definiti con provvedimento del Ministero della transizione ecologica. RIFIUTI/RAEE – sospensione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi e aumento provvisorio dei quantitativi per i centri di raccolta Legge n. 25 del 28 marzo 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. L’art. 11 della Legge, prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1 gennaio 2023. È stato, inoltre, previsto il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore entro il quale il Ministero della Transizione Ecologica adotterà le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale mediante un decreto di natura non regolamentare. L’art. 18-bis (trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, aumenti quantitativi per il deposito preliminare alla raccolta e il deposito presso i centri di raccolta dei RAEE domestici e l’ampliamento degli stoccaggi di rifiuti RAEE in aree autorizzate o interne al perimetro della ditta. ACQUE – RV monitoraggio nell'ambito delle attività di coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 213 del 8 marzo 2022 “Disposizioni relative al monitoraggio delle acque di falda nell'ambito delle attività di coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia. L.R. n. 13/2018 - Piano Regionale per l'Attività di Cava”. La deliberazione dispone che i soggetti già titolari di cave di sabbia e ghiaia, sono tenuti a trasmettere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento un programma di monitoraggio idrochimico e idrodinamico aggiornato secondo le indicazioni contenute nell'Allegato A, nel caso in cui la cava rientri nella condizione di cui al comma 2 dell'art. 18 delle norme tecniche del P.R.A.C., ovvero a trasmettere attestazione di esclusione da detta condizione, documentata in base a quanto previsto al punto 2 del medesimo allegato. ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche d'idoneità per il Responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 2 del 14 marzo 2022 ”Chiarimento in merito all'incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all'emergenza da Covid-19. Delibera n. 1 del 10 marzo 2021”. A seguito della ripresa delle verifiche d'idoneità per Responsabile tecnico di cui all'articolo 13 del DM 120/2014, dopo il periodo di sospensione legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comitato nazionale ha chiarito che il termine di cui al comma 3 dell'art. 1 della deliberazione richiamata in oggetto, decorre dalla data di inizio delle verifiche d'idoneità di aggiornamento del responsabile tecnico in regime transitorio, ovvero dal 1 gennaio 2022. REACH – Rendiconto delle attività di controllo Pubblicato dal Ministero della Salute in data 8 marzo 2022 “Rendicontazione del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2020”. Il documento fornisce un quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso del 2018, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Per quanto riguarda i controlli effettuati, 103 le imprese nelle quali è stata accertata una violazione (circa il 12%), 138 le violazioni, in gran parte per quanto riguarda il Reach (informazione catena approvvigionamento e obblighi di restrizione) e per il CLP (classificazione, etichettatura, imballaggio, comunicazione della composizione, archivio preparati pericolosi Iss e corretta pubblicità). RAEE – Rapporto annuale 2021 Pubblicato dal Centro di Coordinamento RAEE il Rapporto annuale che raccoglie i dati ufficiali sui volumi di RAEE raccolti in Italia nel 2021. Si evidenzia che la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia è stata pari a oltre 385.000 tonnellate, registrando una crescita del 5,3% rispetto al 2020. NORMA TECNICA – requisiti per le asserzioni auto-dichiarate nelle etichette e dichiarazioni ambientali Norma Tecnica UNI EN ISO 14021:2021 “Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)” La norma specifica i requisiti per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, comprese dichiarazioni, simboli e grafica relativi ai prodotti. Inoltre, descrive termini selezionati e generalmente utilizzati nelle asserzioni ambientali e indica i requisiti per il loro utilizzo. Descrive anche una metodologia generale di valutazione e verifica per le asserzioni ambientali auto-dichiarate e una valutazione specifica e specifici metodi di valutazione e verifica per le asserzioni selezionate nella norma. Le asserzioni ambientali auto-dichiarate possono essere effettuate da fabbricanti, importatori, distributori, rivenditori o chiunque altro possa trarne beneficio. Queste asserzioni effettuate in relazione a prodotti, possono assumere la forma di dichiarazioni, simboli o grafici sulle etichette del prodotto o dell’imballaggio, o in letteratura di prodotto, bollettini tecnici, pubblicazioni, pubblicità, telemarketing, nonché supporti digitali o elettronici, come Internet. NORMA TECNICA – Rumore Norma Tecnica UNI/TS 11844:2022 “Procedure per la misurazione e l'analisi del rumore intrusivo” La specifica tecnica definisce le procedure di misura da seguire ed i parametri da considerare per la valutazione dei livelli di rumore generati da una o più sorgenti specifiche, in funzione delle loro diverse tipologie, delle caratteristiche del rumore intrusivo e del contesto acustico in assenza di esso. La specifica tecnica si applica a tutte le sorgenti di rumore quali: impianti ed apparecchiature domestiche (sia a funzionamento continuo sia a funzionamento discontinuo), infrastrutture di trasporto, insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali, agricoli ed ogni altra forma di attività, anche terziaria), rumore di origine antropica (sia prodotto all'esterno degli ambienti abitativi, sia di tipo domestico), rumore dovuto ad attività domestiche e comportamentali. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 7849-1:2022 “Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi per via aerea da macchinari mediante la misurazione di vibrazioni - Parte 1: Metodo d'indagine con l'utilizzo di un fattore di radiazione fisso” Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 7849-2:2022 “Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi per via aerea da macchinari mediante la misurazione di vibrazioni - Parte 2: Metodo tecnico che include la determinazione di un adeguato fattore di radiazione” Le specifiche tecniche forniscono rispettivamente: - i requisiti di base per metodi riproducibili per la determinazione di un limite superiore per il livello di potenza sonora ponderato A del rumore emesso da macchinari o attrezzature, utilizzando le misurazioni delle vibrazioni di superficie. - i requisiti di base per un metodo riproducibile per la determinazione del livello di potenza sonora del rumore emesso da macchinari o attrezzature, utilizzando le misurazioni delle vibrazioni di superficie, assieme alla conoscenza del fattore di radiazione sonora specifico del macchinario nelle bande di frequenza. Entrambi i metodi si applicano solo al rumore che è emesso dalle superfici vibranti di strutture solide e non al rumore generato in maniera aerodinamica. SICUREZZA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – estensione dell’ambito applicativo alle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo Direttiva (Ue) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva prevede le seguenti principali modifiche: - valori limite biologici e relative disposizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo della progenie (reprotossiche); - se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione. Il Medico competente è responsabile della sorveglianza sanitaria e deve proporre misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico, sono disposti nuovi obblighi di conservazione delle cartelle sanitarie individuali (almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione per gli agenti cancerogeni, almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione); - per sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia o con valore di soglia vengono date indicazioni nella colonna “Osservazioni” dell’allegato III alla Direttiva 2004/37/CE; - valutazione dei rischi connessi alla manipolazione di alcuni farmaci che contengono una o più sostanze classificate come cancerogene (categoria 1 A o 1B), mutagene (categoria 1 A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1 A o 1B) secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008; - valore limite di lungo e breve termine per l’acrilonitrile, classificata come sostanza cancerogena (categoria 1B); potendo tale sostanza essere assorbita anche attraverso la cute è stato ritenuto opportuno stabilire un valore limite nell’ambito dell’applicazione della Dir. 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. I valori limite di 0,45 ppm (1 mg/m3) si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026; - valori limite per il nichel e composti, sostanze cancerogene (categoria 1 A); dal momento che l’esposizione ai composti del nichel può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie è stato ritenuto opportuno stabilire valori limite per le frazioni inalabile e respirabile dei composti e corredarli di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il valore limite di 0,01 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025; il valore limite di 0,05 mg/m3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3; - valori limite del benzene, sostanza cancerogena (categoria 1 A) per la quale si ritiene utile definire orientamenti per il monitoraggio biologico e un progressivo adeguamento dei valori limite (Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024; valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026; obiettivo 0,2 ppm (0,66 mg/m3); - valori limite per la polvere di silice cristallina respirabile allo studio a partire dal 2022; - limite di esposizione professionale nell’aria e valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici da definire entro 11 luglio 2022; - valori limite per il monossido di carbonio, 20 ppm (23 mg/m3); - valori limite per il mercurio e composti, 0,02 mg/m3; - valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria piombo, valore limite di esposizione 0,15 mg/m3; - per il piombo e suoi composti ionici si prevede che il monitoraggio biologico comprenda la misurazione del livello di piombo nel sangue con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è di 70 μg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è prevista quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue; - valore limite per cobalto e composti inorganici di cobalto attesi entro il 31 dicembre 2024; - si prevede entro il 31 dicembre 2022 un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi. REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ): - Per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti umidificanti" nella produzione di tamponi, reagenti e supporti in gel che permettono la dissoluzione, la diluizione e la buona diffusione di substrati e reagenti, necessarie per ottimizzare il funzionamento e la sensibilità dell’elettroforesi su gel nei test diagnostici in vitro; - per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti nella produzione di gel per elettroforesi al fine di garantire il posizionamento di proteine specifiche necessario per l’interpretazione dei risultati del test diagnostico in vitro basato sulla separazione delle proteine; - per uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti che provocano la lisi cellulare e la rottura delle interazioni proteiche e che sono necessarie per la produzione di reagenti utilizzati nella determinazione delle proteine di interesse nei test diagnostici in vitro mediante elettroforesi in gel e capillare; - come detergente per una fase di inattivazione del virus (trattamento con solvente/detergente) durante la fabbricazione di medicinali derivati dal plasma e ricombinanti; - come componente di una soluzione di rigenerazione di una colonna cromatografica durante la fabbricazione di un fattore VIII di derivazione ricombinante; - per uso industriale come reagente di inattivazione virale per la sicurezza dei pazienti nella fabbricazione di medicinali per uso umano prodotti da sistemi biologici; - nella formulazione di miscele per kit di IVD (dispositivi medico-diagnostici in vitro); - in un tampone di lavaggio utilizzato durante una fase di purificazione nella fabbricazione dell’anticorpo monoclonale Dinutuximab beta; - per la fase di frazionamento e di inattivazione del virus nella fabbricazione di vaccini antinfluenzali; - Triton X-100 come detergente per l’inattivazione del virus nel processo di fabbricazione dei medicinali derivati dal plasma umano Plasmagrade/Plasmasafe e Resusix nonché Plasminogen (nome pre-commercializzazione) e qualsiasi marchio di commercializzazione successivo. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso della pece, catrame di carbone, alta temperatura e dell’olio di antracene Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 7 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso della pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPht») (num. CE: 266-028-2, num. CAS: 65996-93-2): - come legante nella produzione di bersagli di argilla; - nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. Autorizzato l’uso dell’olio di antracene (num. CE: 292-602-7, num. CAS: 90640-80-5) nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) Pubblicate il 23 marzo 2022 ed il 24 marzo 2022, n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ): - nella formulazione di un componente indurente contenente 4-NPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale e come miscela di componenti sigillanti polisolfuri di base con un indurente contenente 4-NPnEO-, risultante in miscele contenenti meno dello 0,1 % p/p di 4-NPnEO per usi aerospaziali esenti da autorizzazione a norma dell’articolo 56, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, nel settore aerospaziale e nelle relative catene di approvvigionamento; - uso industriale come additivo polimerico di 4-NPnEO nella fabbricazione di film polimerici per intercalari per vetro di sicurezza laminato; - per uso industriale di 4-NPnEO per le sue proprietà detergenti nella produzione di tamponi e reagenti al fine di garantire il posizionamento di proteine specifiche necessario per l'interpretazione dei risultati dell'elettroforesi su gel nei test diagnostici in vitro basati sulla determinazione degli isoenzimi. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – rifiutata l’autorizzazione all'uso del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso Pubblicata il 24 marzo 2022 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relativa alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Rifiutata l’autorizzazione all’uso del: - giallo di piombo solfocromato (num. CE: 215-693-7, num. CAS: 1344-37-2) - piombo cromato molibdato solfato rosso (num. CE: 235-759-9, num. CAS: 12656-85-8) per i seguenti usi: - distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in vernici a base di solventi non destinate ai consumatori; - applicazione industriale di vernici su superfici metalliche (ad es. macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredi stradali, verniciatura in continuo di metalli ecc.); - distribuzione e miscelazione in ambiente industriale di pigmenti in polvere in premiscela liquida o solida per colorare articoli in plastica/plastificati non destinati ai consumatori; - uso industriale di premiscele e precomposti colorati liquidi o solidi, contenenti pigmenti per colorare articoli in plastica o plastificati non destinati ai consumatori. La domanda di autorizzazione non ha dimostrato che non esistono alternative idonee a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. REACH – informazioni da presentare ai fini della registrazione Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Con il regolamento la Commissione Ue fornisce un chiarimento circa le informazioni da presentare ai fini della registrazione delle sostanze chimiche. Il provvedimento, in vigore il 14 aprile 2022, ma applicabile dal 14 ottobre 2022, modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach): - allegato VI, che fissa le prescrizioni che riguardano le informazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull'identificazione delle sostanze; - allegati VII, VIII, IX e X, che fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000 tonnellate, al fine di allineare la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP). REACH – Rendiconto delle attività di controllo Pubblicato dal Ministero della Salute in data 8 marzo 2022 “Rendicontazione del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2020”. Il documento fornisce un quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso del 2018, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Per quanto riguarda i controlli effettuati, 103 le imprese nelle quali è stata accertata una violazione (circa il 12%), 138 le violazioni, in gran parte per quanto riguarda il Reach (informazione catena approvvigionamento e obblighi di restrizione), per il CLP (classificazione, etichettatura, imballaggio, comunicazione della composizione, archivio preparati pericolosi Iss e corretta pubblicità). RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Circolare del Ministero della Salute del 4 marzo 2022 “Indicazioni in merito alle procedure di immissione sul mercato di mascherine chirurgiche”. Con la circolare vengono fornite indicazioni utili a consentire agli operatori economici interessati per l’immissione sul mercato di mascherine chirurgiche regolarmente marcate CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, in previsione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria al prossimo 31 marzo 2022. Con la revoca dello stato di emergenza, infatti, non sarà più possibile immettere sul mercato mascherine chirurgiche non marcate CE, anche se già autorizzate in deroga dall’ISS. Si ricorda che i poteri di validazione dell’ISS sono già cessati alla data del 22 giugno 2021. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022 “Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass”. Il decreto prevede: la certificazione verde dopo richiamo successivo al primo ciclo vaccinale avrà una validità di cinquecentoquaranta giorni e “prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni”, per la provenienza dall’estero, le persone con certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni), è necessario il test nelle 48 ore precedenti per accesso a servizi che prevedono certificazione verde da vaccinazione o guarigione e test anche con certificato con meno di sei mesi in caso di per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia; il Ministero della salute rende disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, per la riscossione della sanzione. - Ordinanza del Ministero della Salute del 4 marzo 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento”. Per le Regioni Abruzzo e Piemonte e nella Provincia autonoma di Trento, cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona gialla e si applicano le misure di cui alla zona bianca, per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla. - Legge n. 18 del 4 marzo 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Le principali novità introdotte: viene eliminato il limite di durata di sei mesi della certificazione verde, modifiche per quanto concerne la circolazione di soggetti provenienti da uno Stato estero, modifiche per quanto riguarda il lavoro agile per genitori di figli con disabilità, consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. - Ordinanza del Ministero della Salute del 18 marzo 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Lazio, Marche e Sardegna”. Per le Regioni Calabria, Lazio e Marche, cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona gialla e si applicano le misure di cui alla zona bianca, per la Regione Sardegna continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla. - Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Le principali novità introdotte: dal 1 aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test), dal 1 maggio l’obbligo di green pass verrà eliminato, resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività, rimane l’ obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per i mezzi di trasporto, gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive, dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche, infine sempre dal 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto). - Ordinanza del Ministero della Salute del 25 marzo 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna”. Per la Regione Sardegna, cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona gialla e si applicano le misure di cui alla zona bianca. - Legge n. 25 del 28 marzo 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Le principali misure di interesse: istituito il bonus psicologico con contributi fino a 600 euro su limiti Isee, massimale Isee 50mila euro, il bonus verrà strutturato con un prossimo decreto, prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento antincendio per scuole e Università che non avevano ancora provveduto. - Ordinanza del Ministero della Salute del 29 marzo 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prorogate, fino al 30 aprile 2022, le misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero, di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022. GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017 Decreto del Ministero della Salute del 19 gennaio 2022 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017”. Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147. TUS – FAQ dell’INL sulla comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti, riportati sotto forma di FAQ, in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 222 c.c), previsto dal comma 1, dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008 (come modificato dall’art.13 del D.L. 146/2021 e convertito dalla L. 215/2021), in considerazione di alcuni quesiti sollevati. INAIL – report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicato da INAIL il venticinquesimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19, i contagi sul lavoro da COVID-19 segnalati all’INAIL dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 229.037, 17.647 in più rispetto al mese precedente (+8,3%). I decessi denunciati sono 835, dodici in più rispetto al dato di fine gennaio ma solo due sono quelli avvenuti nei primi due mesi di quest’anno. INAIL – patologie muscoloscheletriche del rachide Pubblicate da INAIL le schede informative “Progetto mappe di rischio n. 2, n. 3 e n. 4”. Il Progetto mappe di rischio è focalizzato sulle patologie muscoloscheletriche del rachide. La fase preliminare del “Progetto mappe di rischio 2021”, illustrata nella prima fact sheet, ha permesso di delineare con precisione la cornice entro la quale concentrare un’analisi più approfondita del rischio per le malattie del rachide sul territorio nazionale, nel quinquennio 2015-2019. L’attenzione nell’anno 2021 si è focalizzata sulle patologie muscoloscheletriche del rachide che, attraverso la lettura integrata di informazioni sulle denunce, sui rischi e danni conseguenti ha portato ad elaborare mappe di danno e di rischio in specifici settori lavorativi, in territori localizzati, evidenziando fenomeni meritevoli di attenzione e per i quali si sono prospettate azioni di miglioramento in ambito preventivo e di tutela indennitaria del lavoratore. INAIL – lavori in quota negli stabilimenti RIR Pubblicata da INAIL la scheda informativa ““Rischi correlati all’impiego di attrezzature per lavori in quota negli stabilimenti RIR” che tratta i rischi correlati all’impiego di attrezzature per lavori in quota in stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) impiegate durante lavori di manutenzione e riparazione di varia natura. Negli stabilimenti RIR le attrezzature per i lavori in quota sono generalmente rappresentate da ponteggi fissi, trabattelli e scale portatili. Fra i casi registrati nelle esperienze operative sono individuati gli eventi accaduti in stabilimenti RIR durante attività lavorative con l’impiego di tali attrezzature evidenziando quelli strettamente correlati al loro utilizzo. INAIL – valutazione e gestione del rischio SLC per il settore sanitario Pubblicata da INAIL “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Modulo contestualizzato al settore sanitario” che offre strumenti di valutazione e gestione del rischio stress con aspetti specifici per il settore sanitario, finalizzati a supportare operativamente le aziende sanitarie nella gestione efficace di questa tipologia di rischio. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 13381-1:2020 “Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali – Parte 1: Membrane di protezione orizzontali” La norma specifica un metodo di prova per determinare la capacità di una membrana di protezione orizzontale, quando utilizzata come barriera resistente al fuoco, che contribuisce alla resistenza al fuoco di un elemento strutturale orizzontale di un edificio. NORMA TECNICA – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 18526-1:2020 “Protezione degli occhi e del viso – Metodi di prova – Parte 1: Proprietà ottiche geometriche” La norma specifica i metodi di prova di riferimento per determinare le proprietà di potere rifrattivo sferico, cilindrico e prismatico delle lenti piane non montate e montate (lenti non correttive) per i protettori degli occhi e del viso. NORMA TECNICA – Rumore Norma Tecnica UNI/TS 11844:2022 “Procedure per la misurazione e l'analisi del rumore intrusivo” La specifica tecnica definisce le procedure di misura da seguire ed i parametri da considerare per la valutazione dei livelli di rumore generati da una o più sorgenti specifiche, in funzione delle loro diverse tipologie, delle caratteristiche del rumore intrusivo e del contesto acustico in assenza di esso. La specifica tecnica si applica a tutte le sorgenti di rumore quali: impianti ed apparecchiature domestiche (sia a funzionamento continuo sia a funzionamento discontinuo), infrastrutture di trasporto, insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali, agricoli ed ogni altra forma di attività, anche terziaria), rumore di origine antropica (sia prodotto all'esterno degli ambienti abitativi, sia di tipo domestico), rumore dovuto ad attività domestiche e comportamentali. NORME TECNICHE – Rumore Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 7849-1:2022 “Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi per via aerea da macchinari mediante la misurazione di vibrazioni - Parte 1: Metodo d'indagine con l'utilizzo di un fattore di radiazione fisso” Norma Tecnica UNI CEN ISO/TS 7849-2:2022 “Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi per via aerea da macchinari mediante la misurazione di vibrazioni - Parte 2: Metodo tecnico che include la determinazione di un adeguato fattore di radiazione” Le specifiche tecniche forniscono rispettivamente: - i requisiti di base per metodi riproducibili per la determinazione di un limite superiore per il livello di potenza sonora ponderato A del rumore emesso da macchinari o attrezzature, utilizzando le misurazioni delle vibrazioni di superficie. - i requisiti di base per un metodo riproducibile per la determinazione del livello di potenza sonora del rumore emesso da macchinari o attrezzature, utilizzando le misurazioni delle vibrazioni di superficie, assieme alla conoscenza del fattore di radiazione sonora specifico del macchinario nelle bande di frequenza. Entrambi i metodi si applicano solo al rumore che è emesso dalle superfici vibranti di strutture solide e non al rumore generato in maniera aerodinamica. NORMA TECNICA – Ascensori Norma Tecnica UNI EN 81-20:2020 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose – Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone” La norma fornisce le regole di sicurezza per gli ascensori nuovi per persone e per cose accompagnate da persone, in installazione permanente, a frizione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di cose accompagnate da persone, sospesa a mezzo di funi o catene o da gruppi cilindro-pistone e che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale. NORME TECNICHE – Macchine per la movimentazione stradale Norma Tecnica UNI EN 17106-1:2022 “Macchine per la movimentazione stradale - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali” Norma Tecnica UNI EN 17106-2:2022 “Macchine per la movimentazione stradale - Sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per macchine per la pulizia delle superfici stradali” Norma Tecnica UNI EN 17106-3-1:2022 “Macchine per la movimentazione stradale - Sicurezza - Parte 3-1: Macchine per servizio invernale - Requisiti per macchine sgombraneve con utensili rotanti e spazzaneve” Norma Tecnica UNI EN 17106-3-2:2022 “Macchine per la movimentazione stradale - Sicurezza - Parte 3-2: Macchine per servizio invernale - Requisiti specifici per macchine spanditrici” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza comuni per le macchine per la movimentazione stradale, tratta i rischi significativi comuni quando sono utilizzate come previsto e nelle condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante in relazione all'intera vita della macchina; - unitamente alla EN 17106-1:2021 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi alle macchine per la pulizia della superficie stradale (come definito nella EN 15429-1:2007 e nel punto 3.7 della EN 17106-1:2021); - unitamente alla EN 17106-1:2021 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi alle macchine per il servizio invernale - sgombraneve con utensili rotanti e spazzaneve; - unitamente alla EN 17106-1:2021 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi alle macchine per il servizio invernale - macchine spanditrici --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2022-3136 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 02/2022 AMBIENTE RIFIUTI – modalità di applicazione della direttiva SUP Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione del 4 febbraio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione. La decisione indica le modalità di applicazione della direttiva 2019/904 (direttiva SUP-Single Plastic Use) fornendo le istruzioni per il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione. REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) Pubblicate, il 10 febbraio 2022 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE: 203-924-4, num. CAS: 111-96-6) come: - solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo; - solvente di trasporto nella formulazione e nella successiva applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi interni) e come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi dell’utilizzatore a valle). In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il rischio è adeguatamente controllato. Non esistono alternative idonee. AEE/RoHS - deroga al divieto dell’uso del mercurio nelle lampade N. 12 direttive delegate della Commissione europea che modificano, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in diversi tipi di lampade: - Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali); - Direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade a sodio ad alta pressione, vapore, per usi generali di illuminazione); - Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade fluorescenti ad attacco singolo, compatte, per usi generali di illuminazione); - Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 (nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo, compatte, per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore); - Direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade ad alogenuri metallici); - Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade a scarica per usi speciali); - Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade a scarica a bassa pressione); - Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade fluorescenti ad attacco singolo, compatte, per usi speciali); - Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade non lineari trifosforo); - Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade a sodio ad alta pressione, vapore, con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione); - Direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 16 dicembre 2021 (lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione); - Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 (lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali). AEE/RoHS – adeguamento alle nuove esenzioni europee Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 dicembre 2021 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell’11 agosto 2021, di modifica dell’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II)”. Il Decreto, in attuazione delle direttive delegate (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979, (UE) 2021/1980, modifica l’allegato IV al D. Lgs. 27/2014 (Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo), aggiornando le esenzioni alle sostanze chimiche presenti. RIFIUTI – credito d’imposta per le imprese che hanno acquistato materiali di recupero Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 “Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale”. Le imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero, possono aver accesso ad un contributo/rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel biennio, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità (Legge Finanziaria 2019 n.145/2018). Con il decreto sono stati definiti i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta. RUMORE – adeguamento alla disciplina europea dei criteri di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 gennaio 2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020, riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, e della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020, riguardante i metodi comuni di determinazione del rumore”. Il Decreto modifica l’allegato 2 del D. Lgs. 194/2005 “Metodi di determinazione dei descrittori acustici” alla luce delle modifiche introdotte dall’allegato alla direttiva delegata (UE) 2021/1226, inoltre sostituisce l’allegato 3 dello stesso D. Lgs. 194/2005 “Metodi di determinazione degli effetti nocivi” previsti dall’allegato alla direttiva (UE) 2020/367 e successiva rettifica. EMISSIONI IN ATMOSFERA – Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal Legge n. 8 del 21 gennaio 2022 ”Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016”. Con la Legge, il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (accordo raggiunto da 197 Paesi che hanno approvato l'emendamento per la progressiva eliminazione degli idrofluorocarburi “HFC”). TUTELA DELL’AMBIENTE – Modifica della Costituzione Legge n. 1 del 11 febbraio 2022 ”Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”. La Legge sancisce il riconoscimento formale dei principi di tutela ambientale modificando l’articolo 9 della Carta, che è stato arricchito di un nuovo terzo comma, a fronte del quale la Repubblica tutela, accanto al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della nazione, “l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”. La nuova disposizione costituzionale prosegue con l’indicazione secondo cui “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Modifiche anche per l’articolo 41, che ora prevede che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno “alla salute e all’ambiente”, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Inoltre, l’ultimo comma di questo articolo, vede l’inclusione dei “fini ambientali” accanto ai fini sociali verso cui può essere indirizzata e coordinata l’attività economica pubblica e privata. RIFIUTI – Conversione del decreto milleproroghe sull’etichettatura degli imballaggi Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. In sede di conversione, la Legge ha apportato le seguenti modifiche: - proroga per l’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi al 31 dicembre 2022 (precedentemente era il 30 giugno 2022), fissando al 1 gennaio 2023 il termine per l’esaurimento delle scorte di imballaggi non conformi; - per quanto riguarda il Fondo per la transizione ecologica, la Legge ha rettificato il comma 3 dell’art. 11, precisando che il termine per l’erogazione delle risorse è fissato, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, non più alla data del 31 marzo, ma a quella del 30 giugno 2022; - ulteriori slittamenti intervengono anche in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti in metallo, la Legge ha infatti rettificato il comma 5 dell’art. 11 stabilendo una ulteriore proroga di 60 giorni del termine previsto dall’art. 72, comma 4, del D. Lgs. 101/2020. Inoltre, la Legge ha aggiunto un’ulteriore disposizione all’art. 11 (comma 5-bis) con la quale ha rettificato la scadenza prevista dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. 101/2020 relativamente agli obblighi dell’esercente sulle pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale. Attualmente, l’esercente delle attività dovrà provvedere alla “misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa” non più entro il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 giugno 2022, o comunque, entro 12 mesi dall’inizio della pratica. ALBO GESTORI AMBIENTALI – modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 2 del 31 gennaio 2022 ”Modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano”. Aggiornamento dello schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili, l’Albo Gestori ricorda che se le tipologie dei rifiuti da trasportare rientrano nel campo di applicazione della disciplina sul trasporto delle merci pericolose (ADR), il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all’articolo 168 del Codice della Strada e del D. Lgs. 35/2010, se le tipologie non rientrano nel campo di applicazione delle norme sull’ADR, le carrozzerie devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti da trasportare, specifiche caratteristiche. I rifiuti possono infatti essere allo stato liquido e fangoso, solidi, granulari o pulverulenti ed in base alla tipologia, i mezzi devono avere le specifiche caratteristiche dettagliate negli allegati alla Delibera. ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 3 del 7 febbraio 2022 ”Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo”. Con la Deliberazione, vengono aggiornate le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni di iscrizione all’Albo sin d’ora rilasciate (emesse e notificate prima del 15 marzo 2022) integrandole con tutte le norme attualmente in vigore. Ne consegue che l’adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione all’Albo in corso di validità sarà regolamentato in funzione di ogni singola categoria di iscrizione all’Albo e del relativo allegato di riferimento che sostituisce le precedenti prescrizioni. Di seguito gli allegati suddivisi per categoria d’iscrizione all’Albo: - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato A; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’allegato B; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’allegato C; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato D; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato E; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 (bonifica siti) sono sostituite da quelle riportate nell’allegato F; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 (bonifica amianto) sono sostituite da quelle riportate nell’allegato G; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti) sono sostituite da quelle riportate nell’allegato H; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato I; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato L; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’allegato M; - le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato N. Ai fini del conseguente adeguamento alle “nuove prescrizioni” le imprese devono solo limitarsi a stampare e conservare l’allegato “nuove prescrizioni” alla loro attuale autorizzazione di iscrizione all’Albo. La Deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022 e sarà trasmessa da parte del Comitato a tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. TUTELA DELL’AMBIENTE – SNPA aggiorna le linee guida per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali Con Delibera del Consiglio SNPA del 20/12/2021, è stato pubblicato il documento n. 150/21 “Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D. Lgs. 152/2006”, aggiornato al 2021. Il documento costituisce un aggiornamento ed una revisione del precedente (approvato con Delibera del Consiglio n. 82 del 29/11/2016). Le Linee guida contengono un’organica illustrazione dei vari aspetti della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali alla luce dei principali indirizzi ed orientamenti applicativi emersi a livello nazionale e dell’esperienza applicativa maturata dalle componenti del SNPA. Il testo contiene inoltre: - criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell’entità delle conseguenze ambientali dei reati; - elenco delle prescrizioni tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali; - elenco dei documenti analizzati dal gruppo di lavoro, raccolti su segnalazione delle componenti del SNPA e consultabili all’indirizzo Banca Dati Ecoreati, ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. INAIL – Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica Pubblicato da INAIL il volume “Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica” che indica le modalità operative per evitare esposizioni indebite all’amianto in operazioni di riqualificazione del territorio e di recupero del suolo in aree compromesse. Il suolo può risultare infatti contaminato da amianto sia a causa di attività antropiche inquinanti, sia a causa di processi naturali di disgregazione di pietre verdi e spesso le attività di caratterizzazione, campionamento, gestione del suolo contaminato e relative analisi non risultano ancora sufficientemente normate. NORMA TECNICA – emissioni in atmosfera provenienti da sorgenti fisse Norma Tecnica UNI EN 17255-1:2019 “Emissioni da sorgente fissa – Sistemi di acquisizione e trattamento dati – Parte 1: Specifiche dei requisiti per il trattamento e il reporting dei dati” Recepimento in lingua italiana, la norma specifica la conversione dei dati grezzi da un sistema di misurazione automatizzato (AMS) a dati segnalati da un sistema di acquisizione e trattamento dei dati (DAHS). Tale specifica comprende: - requisiti per il trattamento dei dati; - requisiti per il reporting dei dati; - procedure di calcolo richieste. NORMA TECNICA – Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali Norma Tecnica UNI EN ISO 14065:2022 “Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali” La norma specifica principi e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle dichiarazioni di informazioni ambientali. Eventuali requisiti di programma relativi agli organismi sono aggiuntivi ai requisiti del presente documento. Il presente documento è un'applicazione settoriale della ISO/IEC 17029:2019, che contiene principi generali e requisiti per la competenza, il regolare e coerente funzionamento e l'imparzialità degli organismi di validazione/verifica come attività di valutazione della conformità. Il presente documento include requisiti settoriali specifici in aggiunta ai requisiti della ISO/IEC 17029:2019. SICUREZZA REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) Pubblicate, il 10 febbraio 2022 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE: 203-924-4, num. CAS: 111-96-6) come: - solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo; - solvente di trasporto nella formulazione e nella successiva applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi interni) e come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi dell’utilizzatore a valle). In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il rischio è adeguatamente controllato. Non esistono alternative idonee. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 31 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza dispone, dall’1 al 10 febbraio 2022, anche in zona bianca l’obbligo delle mascherine al chiuso e all’aperto, con esenzione per bambini sotto i sei anni, attività sportiva, persone con patologie o disabilità incompatibili con le mascherine, inoltre dispone la chiusura fino al 10 febbraio per sale da ballo e discoteche. - Ordinanza del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana”. Per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi le misure di cui alla zona gialla, per Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia continuano ad applicarsi le misure di cui alla zona arancione, per la Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla zona arancione. - Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”. Il decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e delle quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la didattica in presenza. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. - Ordinanza del Ministero della Salute del 8 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale”. L’ordinanza prevede l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso fino al 31 marzo 2022, dall’11 febbraio obbligo di avere con sé mascherine all’aperto e di indossarle in caso di assembramenti, non avranno l’obbligo in ogni caso di indossare mascherine all’aperto bambini sotto i sei anni, persone con patologie e disabilità, persone che svolgono attività sportiva. - Ordinanza del Ministero della Salute del 11 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano”. Per le Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per le Regioni Molise e Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per la Regione Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona arancione. - Legge n. 11 del 18 febbraio 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. Conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 con le relative disposizioni per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, per i lavoratori fragili, per i lavoratori con disabilità grave, per i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti, disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi (Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato. - Ordinanza del Ministero della Salute del 18 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta”. Per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per le Regioni Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona arancione, e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per la Regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona arancione. - Ordinanza del Ministero della Salute del 18 febbraio 2022 “Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza detta nuove disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale. - Ordinanza del Ministero della Salute del 25 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla zona gialla, per le Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona gialla e si applicano le misure di cui alla zona bianca, per la Regione Friuli-Venezia Giulia cessano di avere efficacia le misure di cui alla zona arancione e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla zona gialla. DPI – sostituzione dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 Comunicato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali l’adozione del Decreto Interministeriale del 20/12/2021 “Modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico”. Con il Decreto viene sostituito l’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 in materia di DPI: “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari”. L’allegato viene aggiornato in conformità con le modifiche apportate dalla Direttiva 2019/1832/UE agli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico. TUTELA DELL’AMBIENTE – Modifica della Costituzione Legge n. 1 del 11 febbraio 2022 ”Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”. La Legge sancisce il riconoscimento formale dei principi di tutela ambientale modificando l’articolo 9 della Carta, che è stato arricchito di un nuovo terzo comma, a fronte del quale la Repubblica tutela, accanto al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della nazione, “l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”. La nuova disposizione costituzionale prosegue con l’indicazione secondo cui “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Modifiche anche per l’articolo 41, che ora prevede che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno “alla salute e all’ambiente”, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Inoltre, l’ultimo comma di questo articolo, vede l’inclusione dei “fini ambientali” accanto ai fini sociali verso cui può essere indirizzata e coordinata l’attività economica pubblica e privata. LAVORI EDILI – contrasto alle frodi e sicurezza nei luoghi di lavoro Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 ” Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”. Il Decreto Legge aggiunge il comma 43-bis all’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) che riconosce alcuni benefici fiscali per le imprese edili, solo a condizione che: - nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, sia riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I benefici fiscali riconosciuti solo in presenza delle condizioni indicate, sono relativi agli Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 del DL 34/2020), opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (Art. 121 del DL 34/2020), cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (Art. 122 del DL 34/2020), proroga delle detrazioni fiscali del 36% per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (art. 16 del DL 63/2013), detrazione di imposta del 90% per interventi di pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (Comma 219 dell’art. 1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, Legge di Bilancio 2020). Il Decreto Legge modifica anche la “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” (art. 121 del DL 34/2020) prevedendo la cessione del credito solo per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Questa modifica riguarderà i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. SORVEGLIANZA SANITARIA – Proroga invio dati art. 40 allegato 3B Circolare del Ministero della salute del 16 febbraio 2022 “proroga al 31 luglio 2022 la presentazione dell’all. 3B (art. 40.1 D. Lgs. 81/2008) per l’anno 2021”. Prorogata al 31 luglio 2022 la presentazione dell’allegato 3B (art. 40.1 D. Lgs. 81/2008) per l’anno 2021 (invio dei dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, di norma da effettuarsi entro il 31 marzo 2022). INL – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022 “art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. La Circolare approfondisce le novità sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in seguito alla modifica all’articolo 37, D. Lgs. 81/2008, apportata con l’articolo 13, DL 146/2021. Di seguito le principali indicazioni che evidenziano quali aspetti verranno considerati ai fini ispettivi: - formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti: la novità è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo. Per l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità, l'INL sottolinea che devono essere concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022. Per Dirigenti e Preposti, l’INL chiarisce che non viene meno l’obbligo formativo a carico dei suddetti soggetti (dirigenti e preposti), i quali dovranno, pertanto, essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo 221/2011 adottato dalla Conferenza Stato Regioni, inoltre viene precisato che per il Preposto, per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi; - addestramento dei lavoratori: in precedenza, si richiedeva che lo svolgimento dell'addestramento avvenisse sotto la guida di "personale esperto", mentre ora si prevede specificamente la necessità di prove pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale”. L'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. La Circolare afferma che questi aspetti trovano immediata applicazione (dal 21 dicembre 2021). INFORTUNI – RV Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 145 del 15 febbraio 2022 “Approvazione del Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro”. Approvazione del “Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro” quale documento e strumento per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi necessari al consolidamento e al miglioramento delle attività, su base regionale, a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, varato con l’obiettivo principale di rafforzare le azioni di contrasto degli infortuni sul lavoro con esito mortale. IAEA – Guida sul trasporto in sicurezza dei materiali radioattivi L’International Atomic Energy Agency (IAEA) ha pubblicato, nel mese di dicembre 2021, la guida “Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”, che costituisce un importante strumento per gli operatori coinvolti a vario titolo nelle diverse attività riguardanti il trasporto di materiale radioattivo. La Guida fornisce un elenco di requisiti in forma di schede direttamente applicabili al tipo di materiale radioattivo, collo e/o spedizione. INAIL – Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica Pubblicato da INAIL il volume “Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica” che indica le modalità operative per evitare esposizioni indebite all’amianto in operazioni di riqualificazione del territorio e di recupero del suolo in aree compromesse. Il suolo può risultare infatti contaminato da amianto sia a causa di attività antropiche inquinanti, sia a causa di processi naturali di disgregazione di pietre verdi e spesso le attività di caratterizzazione, campionamento, gestione del suolo contaminato e relative analisi non risultano ancora sufficientemente normate. INAIL – Rischio di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Rischio di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro” che riporta informazioni sui rischi di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro. I rischi per la salute, l’incidenza delle malattie, i rischi occupazionali e le misure di prevenzione. INAIL – Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive” di Infor.MO (Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro). La scheda analizza gli infortuni avvenuti nel settore delle costruzioni, oltre a presentare indicatori di incidenza e gravità, vengono esaminate le caratteristiche dei fattori di rischio degli infortuni trattati, anche con riferimento alle più frequenti modalità di accadimento degli stessi. Sono poi indicate le principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico. INAIL – Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli Pubblicato da INAIL il documento “Trabattelli – Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” con lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro. INAIL – open data infortuni del 2021 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni del 2021, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale (-3,9%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8%). I dati sono ancora fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – settimo rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi Pubblicato da INAIL il VII rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) che riporta i risultati della sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno rilevati dalla rete di ricerca attiva. Considerando i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivi professionali, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l’edilizia (16,2% del totale della casistica), la metalmeccanica (8,8%), il settore tessile (6,3%) e le attività dei cantieri navali sia di costruzione che di riparazione e manutenzione (7,4%). NORME TECNICHE – DPI protettori dell’udito Norma Tecnica UNI EN 352-2:2021 “Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti” Norma Tecnica UNI EN 352-3:2021 “Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso” Norma Tecnica UNI EN 352-4:2021 “Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza – Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro” Norma Tecnica UNI EN 352-5:2021 “Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore” Norma Tecnica UNI EN 352-6:2021 “Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza” Norma Tecnica UNI EN 352-7:2021 “Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro” Norma Tecnica UNI EN 352-8:2021 “Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro” Norma Tecnica UNI EN 352-9:2021 “Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza” Norma Tecnica UNI EN 352-10:2021 “Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro” Le norme specificano rispettivamente: – i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore degli inserti; – i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore di cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso; – si applica a cuffie con risposta in funzione del livello sonoro. Specifica, inoltre, requisiti costruttivi, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all’utilizzatore relativi all’incorporazione della funzione di risposta al livello sonoro; – riguarda le cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore (ANR: active noise reduction). Specifica, inoltre, requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore riguardanti l’inserimento del dispositivo per la riduzione attiva del rumore; – si applica alle cuffie integrate da un dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza. Inoltre, specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all’utilizzatore relativi all’incorporazione del dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza; – si applica agli inserti dotati di una funzione elettronica di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro. In più specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all’utilizzatore relativi all’incorporazione della funzione di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro; – riguarda le cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro e specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni per l’utilizzatore relative all’installazione di un apparecchio radio al loro interno; – si applica agli inserti integrati da un dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza. Specifica, quindi, i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e di informazione all’utilizzatore relativi all’incorporazione del dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza; – si applica agli inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro. Specifica, inoltre, i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni per l’utilizzatore relative all’installazione di un apparecchio radio al loro interno. NORMA TECNICA – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 15384:2020 “Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione” La norma specifica i metodi di prova ed i requisiti prestazionali minimi per gli indumenti di protezione personale progettati per proteggere il corpo del portatore, eccetto la testa, le mani e i piedi, ed essere indossati nella lotta contro incendi boschivi e/o di vegetazione e in attività associate. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 1366-3:2022 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 3: Sigillanti per attraversamenti” Norma Tecnica UNI EN 1366-11:2022 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati” Le norme definiscono rispettivamente: – un metodo di prova e i criteri per valutare la capacità di un sistema sigillante per attraversamenti di mantenere la resistenza al fuoco di un elemento di separazione nel punto in cui è attraversato da un impianto; – il metodo per valutare le prestazioni dei sistemi di protezione per il sistema di cavi elettrici, al fine di mantenere l'integrità del circuito in condizioni di incendio. NORMA TECNICA – agenti chimici e biologici Norma Tecnica UNI EN 1540:2022 “Esposizione nei luoghi di lavoro - Vocabolario” La norma specifica i termini e le definizioni correlati alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimi e biologici nei luoghi di lavoro. Si tratta di termini sia generali sia specifici relativi a processi chimici o fisici di campioni aeriformi ed anche a metodi analitici ed alla loro prestazione. NORMA TECNICA – Ergonomia dell'ambiente termico Norma Tecnica UNI EN ISO 8996:2022 “Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione del metabolismo energetico” La norma specifica metodi diversi per la determinazione del metabolismo energetico nell'ambito dell'ergonomia degli ambienti di lavoro considerati dal punto di vista termico. NORMA TECNICA – Vibrazioni meccaniche Norma Tecnica UNI 11849:2022 “Vibrazioni meccaniche e urti - Modalità di prova per misurare le vibrazioni trasmesse dal sedile di escavatori, caricatori e terne all'operatore” La norma definisce i percorsi di prova e le modalità di esecuzione delle prove per misurare le vibrazioni trasmesse dal sedile di escavatori, caricatori e terne all'operatore. La norma definisce inoltre il formato di presentazione dei risultati. NORMA TECNICA – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI 11841:2022 “Apparecchi di sollevamento e relativi accessori - Tenditori ad alta resistenza per applicazioni generali di ancoraggio, tensionamento, sospensione e sollevamento” La norma si applica ai tenditori ad alta resistenza destinati ad applicazioni generali di ancoraggio, tensionamento, sospensione e sollevamento. NORME TECNICHE – Macchine forestali Norma Tecnica UNI EN ISO 11680-1:2022 “Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 1: Macchine equipaggiate con un motore a combustione interna integrato” Norma Tecnica UNI EN ISO 11680-2:2022 “Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla” Le norme definiscono rispettivamente: – i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione e la costruzione delle potatrici ad asta a motore portatili manualmente, incluse le macchine estendibili e telescopiche e dotate di motore a combustione interna integrato come loro unità di potenza; – i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione e la costruzione delle potatrici ad asta a motore portatili manualmente, dotate di un'unità di potenza portata a spalla. NORMA TECNICA – Porte e cancelli industriali Norma Tecnica UNI EN 12453:2022 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti e metodi di prova” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova relativi alla sicurezza in uso per qualsiasi tipo di porta, cancello e barriera ad azionamento motorizzato destinato all'installazione in aree raggiungibili da persone e le cui finalità di impiego principali consistono nel fornire accesso sicuro a merci, veicoli e persone in edifici industriali, commerciali o residenziali. NORMA TECNICA – Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) Norma Tecnica UNI EN 13121-1:2022 “Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e criteri di accettazione” La norma fornisce i requisiti per le specifiche e le condizioni di accettazione delle materie prime per serbatoi e contenitori in PRFV con o senza rivestimento per lo stoccaggio o la lavorazione di fluidi, costruiti in fabbrica o in loco, non pressurizzati o pressurizzati, per l'uso fuori terra. NORMA TECNICA – bombole GPL Norma Tecnica UNI EN 14894:2022 “Attrezzature e accessori per GPL - Marcatura di bombole e fusti a pressione” La norma specifica i requisiti di marcatura delle bombole trasportabili e ricaricabili per GPL e dei fusti metallici a pressione. La norma non specifica i requisiti per l'etichettatura dell'imballaggio con l'indicazione del prodotto, del pericolo o della frase di sicurezza che può essere richiesta per soddisfare l'ADR o altri requisiti legislativi. NORME TECNICHE – Apparecchi cucine professionali alimentati a gas Norma Tecnica UNI EN 203-1:2022 “Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN 203-2-1:2022 “Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-1: Requisiti specifici - Bruciatori aperti e wok” Norma Tecnica UNI EN 203-2-2:2022 “Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-2: Requisiti specifici - Forni” Norma Tecnica UNI EN 203-2-4:2022 “Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-4: Requisiti specifici - Friggitrici” Le norme definiscono rispettivamente: – i requisiti e i metodi di prova per la costruzione e le caratteristiche funzionali relative alla sicurezza e all'utilizzo razionale dell'energia per gli apparecchi per cucine professionali e per i forni per panetterie e panifici alimentati a gas previsti per utilizzo all'interno degli edifici; – La norma si applica ad apparecchi di tipo professionale per la cottura muniti di bruciatori aperti, di bruciatori coperti e di bruciatori di tipo wok; – La norma si applica a forni con convezione naturale o forzata, forni multifunzione e forni a vapore di tipo atmosferico; – La norma si applica alle friggitrici di tipo professionale. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2022 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-gennaio-2022-3135 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 01/2022 AMBIENTE RIFIUTI – MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2022 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”. Con il Decreto viene confermato l’impianto del Modello utilizzato per la dichiarazione 2021 strutturato con 6 comunicazioni, il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle: - Comunicazione Rifiuti. - Comunicazione Veicoli Fuori Uso. - Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio. - Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione. - Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Ogni dichiarante deve presentare un solo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per ogni Unità Locale dichiarante. I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2. La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica. Il termine per la presentazione è previsto a 120 giorni dalla pubblicazione del decreto (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2022) quindi dal 30 aprile è rinviato al 21 maggio 2022. RIFIUTI – RV Tributo speciale per il deposito in discarica Decreto del Dirigente Ambiente e transizione ecologica della Regione Veneto n. 1 del 3 gennaio 2022 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2021”. Approvazione del modello per la dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 2021, contenuta nell’Allegato A del Decreto. ALBO GESTORI AMBIENTALI – modello di Formulario per il trasporto di rifiuti provenienti da manutenzione di reti fognarie Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 ”Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006”. Con la Delibera, approvato il Modello di Documento unico del Formulario di trasporto rifiuti previsto all’art. 230, comma 5, del Testo Unico Ambiente (D. Lgs. 152/2006) per i rifiuti che provengono dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (pubbliche, asservite ad edifici privati, fosse settiche, manufatti analoghi e sistemi individuali di cui comma 3 dell’art. 100, bagni mobili). ALBO GESTORI AMBIENTALI – Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 1 del 31 gennaio 2022 ”Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017”. I Provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 sono aggiornati entro il 29 giugno 2022 ed in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della presente delibera. SICUREZZA RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Circolare del 5 gennaio 2022 firmata dai Ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro che invitano le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati ad utilizzare al meglio la flessibilità già consentita dalle regole vigenti. - Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Il decreto stabilisce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. In ambito scolastico il decreto cambia le regole per la gestione dei casi di positività. Esteso l’obbligo di Green pass base a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate prossimamente. - Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta”. Passaggio in zona gialla delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d’Aosta e permanenza in zona gialla delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria per ulteriori quindici giorni. - Ordinanza del Ministero della Salute del 7 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici. - Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Consentito per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio, il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2. - Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di Corridoi turistici Covid-free”. Misure per gli arrivi dall’estero, per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea sarà sufficiente il “green pass” senza obbligo di tampone, vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai “Corridoi turistici Covid-free” che riguarderanno ulteriori destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. - Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Per i paesi esteri Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, trova applicazione il regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021. - Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano”. Viene rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l’applicazione delle misure di cui alla zona gialla per le Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano. - Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania e Valle d'Aosta”. Per la Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla zona gialla, mentre nella Regione Valle d'Aosta, e si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla zona arancione. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022 “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19”. Il Decreto stabilisce che la deroga al possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19, vale per i servizi e le attività che si svolgono in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia, di sicurezza personale. - Ordinanza del Ministero della Salute del 21 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana”. Per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana si rinnovano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla zona gialla. - Ordinanza del Ministero della Salute del 21 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia”. Per le Regioni Puglia e Sardegna si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla zona gialla, mentre nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla zona arancione. - Legge n. 3 del 21 gennaio 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. La Legge contiene la riduzione della durata di validità del Green Pass da 12 a 9 mesi; l’obbligo di Green Pass esteso agli alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale; l’obbligo di Green Pass rafforzato esteso agli spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche; estenso l’obbligo vaccinale al personale scolastico, al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie; apertura della Campagna vaccinale alla fascia 5-12 anni. - Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Il provvedimento contiene misure urgenti a sostegno delle imprese e dell'economia in relazione all'emergenza da COVID-19. - Ordinanza del Ministero della Salute del 27 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di Corridoi turistici Covid-free”. Con l’Ordinanza vengono estesi i corridoi turistici Covid-free anche a Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese; previsto l’ingresso soltanto con green pass per chi proviene dall’Unione Europea. - Ordinanza del Ministero della Salute del 28 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano”. Per le Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto e per le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla zona gialla, mentre per la Regione Valle d'Aosta continuano ad applicarsi le misure di cui alla zona arancione. TUS – indicazioni operative INL sulla comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 29 del 11 gennaio 2022 “art. 13, D.L. n. 146/2021 convertito da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”. La Nota fornisce le prime indicazioni operative relative all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 222 c.c.) previsto dal comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 (come modificato dall’art.13 del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021) e pubblica gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni. ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXIX elenco di soggetti abilitati Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 1 del 13 gennaio 2022, con il quale è stato adottato il ventinovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008. INAIL – proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale Prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. Tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, fino a tale data, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online. INAIL – guida per estetiste e acconciatori sulle sostanze pericolose Pubblicato da INAIL l’opuscolo “Il rischio da sostanze pericolose per acconciatori ed estetisti” che punta a fornire le informazioni necessarie per una corretta valutazione e gestione del rischio in un settore professionale, dove lavoratrici e lavoratori sono più esposti, in particolare al rischio di sostanze chimiche. Con un approccio divulgativo e di facile lettura, nell’ottica di una diffusione sempre più capillare della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, il testo individua, anche grazie ad un ricco apparato di immagini, efficaci consigli e preziose indicazioni. INAIL – effetti sulla salute degli ftalati Pubblicato da INAIL il fact sheet “Gli ftalati in ambienti di vita e di lavoro. Effetti sulla salute endocrina” che propone un inquadramento della gestione normativa, la caratterizzazione del rischio per la salute e l’identificazione dei contesti lavorativi potenzialmente coinvolti da questa esposizione. Gli ftalati rappresentano un gruppo di molecole strutturalmente simili, ampiamente utilizzate a partire dal 1930 a livello industriale come agenti plastificanti, solventi in cosmetici e numerosi manufatti di uso quotidiano. Proprio l’utilizzo così diffuso ne ha mostrato, con maggiore chiarezza, le caratteristiche di pericolosità legate al sistema endocrino. INAIL – malattie asbesto correlate Pubblicato da INAIL l’opuscolo “Le malattie asbesto correlate” che fornisce alcuni dati statistici riguardanti: - le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail nel quinquennio 2016-2020 (fonte Open data-tabelle nazionali con cadenza semestrale aggiornate al 30.04.2021) - le rendite per malattie asbesto-correlate erogate dall’Inail - il numero dei beneficiari professionali del fondo e le prestazioni una tantum per mesoteliomi non professionali. L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/04/2021 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto. INAIL – open data infortuni dei primi undici mesi del 2021 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi undici mesi del 2021, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e novembre sono state 502.458 (+2,1% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.116 delle quali con esito mortale (-3,0%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 50.804 (+24,1%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – infortuni nell’industria conciaria Il periodico statistico Dati INAIL analizza l’effetto Covid nell’industria conciaria ed evidenzia un calo del 43% in un anno, delle denunce di infortunio. Dall’analisi condotta su questo settore, emerge un andamento stabile delle denunce negli ultimi anni, interrotto dalla pandemia nel 2020. INAIL – report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicato da INAIL il ventitreesimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19, i contagi sul lavoro da COVID-19 segnalati all’INAIL dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 dicembre sono 191.046, pari a un sesto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 3,1% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (ISS) alla stessa data. NORMA TECNICA – scaffalature portapallet e cantilever Norma Tecnica UNI EN 15620:2021 “Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Scaffalature portapallet – Tolleranze, deformazioni e interspazi” La norma specifica le tolleranze, le deformazioni e i giochi che riguardano la produzione, l’assemblaggio, il montaggio e le prestazioni sotto carico delle scaffalature portapallet e delle scaffalature cantilever. Tali tolleranze, deformazioni e interspazi sono importanti in relazione ai requisiti funzionali che assicurano la corretta interazione dell’attrezzatura di movimentazione utilizzata dal personale, istruito, qualificato e competente, con il tipo specifico di scaffalatura. Inoltre, sono importanti le condizioni di interazione, nella determinazione dell’affidabilità del sistema di stoccaggio, al fine di assicurare che la probabilità di urto dell’attrezzatura di movimentazione meccanica, di urto dei pallet o di guasto al sistema sia accettabilmente bassa. NORMA TECNICA – bombole per gas trasportabili Norma Tecnica UNI EN 17339:2020 “Bombole per gas trasportabili – Bombole e tubi completamente avvolti in composito di carbonio per l’idrogeno” Recepita in lingua italiana, la norma specifica i requisiti minimi per i materiali, la progettazione, la costruzione, le prove sui prototipi e le ispezioni abituali di fabbricazione delle bombole per gas e tubi compositi per l’idrogeno compresso. NORMA TECNICA – Caldaie per riscaldamento a gas Norma Tecnica UNI EN 15502-1:2022 “Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 1: Requisiti generali e prove” La norma specifica i requisiti comuni e i metodi di prova, nonché la classificazione, la marcatura e l'etichettatura energetica delle caldaie a gas per il riscaldamento centrale dotate di bruciatori atmosferici, bruciatori atmosferici equipaggiati con ventilatore o bruciatori a premiscelazione totale. La norma è da utilizzare unitamente alle specifiche parti seconde (parte 2-1, parte 2-2 e successive). NORMA TECNICA – Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori Norma Tecnica UNI EN 14459:2022 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi alimentati a combustibili liquidi o gassosi - Funzioni di comando di sistemi elettronici - Metodi di classificazione e di valutazione” La norma definisce i metodi per la classificazione e la valutazione dei blocchi funzionali progettati per comandare bruciatori e apparecchi alimentati a combustibili liquidi o gassosi, particolarmente per quel che concerne il loro comportamento in caso di guasto e le relative misure preventive. Il documento si applica ai nuovi blocchi funzionali non trattati da specifiche norme di prodotto. NORMA TECNICA – Infrastrutture del gas Norma Tecnica UNI EN 12732:2022 “Infrastrutture del gas - Saldatura delle tubazioni di acciaio - Requisiti funzionali” La norma definisce i requisiti per la produzione e le prove di giunti saldati per l'installazione e la modifica di canalizzazioni e di tubazioni in acciaio terrestri utilizzate nelle infrastrutture del gas, incluse le linee dirette, per tutti i campi di pressione relativi al gas naturale, non tossico e non corrosivo secondo la UNI EN ISO 13686 e al gas non convenzionale come biometano e idrogeno immessi nelle reti. NORMA TECNICA – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-17:2022 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 17: Bordatrici con avanzamento a catena” La norma fornisce i requisiti e le misure di sicurezza per le bordatrici con avanzamento a catena, con carico e scarico manuale e capacità di altezza massima del pezzo di 100 mm, in grado di funzionare in produzione continua. NORMA TECNICA – Macchine per l'industria alimentare Norma Tecnica UNI EN 13870:2022 “Macchine per l'industria alimentare - Macchine porzionatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene” La norma specifica i requisiti per la progettazione e la costruzione di macchine porzionatrici e suoi accessori. NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche Norma Tecnica UNI EN 13480-2:2022 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 2: Materiali” Norma Tecnica UNI EN 13480-3:2022 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo” Norma Tecnica UNI EN 13480-5:2022 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Collaudo e prove” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti per i materiali per le tubazioni industriali ed i supporti coperti dalla UNI EN 13480-1, fabbricati con materiali metallici - le modalità di progettazione e di calcolo per i sistemi di tubazioni industriali metalliche, inclusi i supporti trattati dalla UNI EN 13480-1 - i requisiti per il collaudo e le prove di tubazioni industriali come definiti nella UNI EN 13480-1. NORMA TECNICA – Betoniere semoventi Norma Tecnica UNI 11023:2022 “Betoniere semoventi autocaricanti - Requisiti di sicurezza” La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le betoniere semoventi autocaricanti. La presente norma tratta i pericoli e i rischi associati alle macchine, quando queste sono utilizzate secondo il loro scopo e nelle condizioni previste dal fabbricante. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-dicembre-2021-3134 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 12/2021 AMBIENTE VIA – documento di orientamento della Commissione europea Comunicazione CE 3 dicembre 2021, n. 486/01 “Comunicazione della Commissione sull’applicazione della direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE) alle modifiche e all’estensione dei progetti di cui all’allegato I, punto 24, e all’allegato II, punto 13, lettera a), inclusi i principali concetti e principi ad esse correlati”. Il documento di orientamento si prefigge di fornire chiarimenti alle autorità competenti e ai portatori di interessi sull’applicazione della direttiva 2011/92/UE. Gli orientamenti descrivono i concetti e i principi previsti dalla direttiva VIA, comprese le relative definizioni e disposizioni e si prefiggono di migliorare l’attuazione della direttiva mediante esempi contestualizzati degli obblighi derivanti, la promozione di un approccio coerente e l’inquadramento delle disposizioni applicabili in materia di modifiche ed estensioni dei progetti. REACH – aggiornamento dell’allegato XVII delle sostanze CMR Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Con il regolamento in oggetto sono state aggiunte le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 alle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII. Facciamo presente che l’allegato XVII del REACH riporta l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. In particolare, alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni. La decorrenza delle restrizioni viene prevista dall’art. 2 del Regolamento stesso. RIFIUTI – credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 6 ottobre 2021 “Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso”. Il Decreto contiene le disposizioni che delineano tutti i requisiti tecnici e le certificazioni necessarie a identificare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, oltre ai criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. Le imprese che impiegano materiali e prodotti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2020. Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati, fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. RIFIUTI – Decreto milleproroghe sull’etichettatura degli imballaggi Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. L’art. 11 del DL (Proroga di termini in materia di transizione ecologica) riguarda principalmente i seguenti punti: - Etichettatura ambientale degli imballaggi. L’obbligo di etichettatura degli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, viene sospeso fino al 30 giugno 2022. Entro trenta giorni dalla data, il MIT adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura (nuovo comma 5.1 inserito all’articolo 219 del D. Lgs. 152/06). - Fondo transizione ecologica. Il termine per l’erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022. - Sorveglianza radiometrica. Il termine per adottare un decreto con le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, è prorogato di ulteriori 60 giorni, in aggiunta ai 120 già previsti dalla data della entrata in vigore del D. Lgs. 101/2020, cioè in tutto 6 mesi dal 27 agosto 2020. ACQUE, BONIFICHE, PROCEDIMENTI VAS, ENERGIA – attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. La Legge contiene disposizioni per l’attuazione del PNRR, riassumiamo di seguito le novità più rilevanti contenute nel capo I “Ambiente”: - disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale; - modifiche alla disciplina sul Commissario straordinario unico per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane; - misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili; - Valutazione ambientale strategica, modifiche al D. Lgs. 152/2006: all’articolo 12, dopo il comma 3, inserito il comma 3 -bis “Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente”; - gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico e di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, sono state disposte importanti modifiche al D. Lgs. 49/2014. ALBO GESTORI AMBIENTALI – modulistica per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per imprese extra UE Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 13 del 14 dicembre 2021” Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per imprese extra UE”. La Delibera contiene i modelli per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo in categoria 6 per le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea. ALBO GESTORI AMBIENTALI – Quiz di verifica dell’idoneità del Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 12 del 15 dicembre 2021 ”Aggiornamento quiz dicembre 2021” e Circolare n. 15 del 22 dicembre 2021” Integrazione alla circolare n.12 del 15.12.2021: Aggiornamento quiz RT”. Le circolari contengono aggiornamenti dei quiz riguardanti le verifiche d’idoneità del responsabile tecnico per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi. ALBO GESTORI AMBIENTALI – provvedimenti di iscrizione e rinnovo Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 ”Chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo”. In merito alla validità dei provvedimenti si chiarisce che la data da riportare all’interno del F.I.R. deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza. ALBO GESTORI AMBIENTALI – attribuzione dei codici dell'EER 20 03 04 e 20 03 06 Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021 “Attribuzione dei codici dell'EER 20 03 04 e 20 03 06”. La Circolare fornisce chiarimenti riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell’iscrizione all’Albo nelle categorie 1 e 4. Si ritiene che, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, gli stessi possano essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Tuttavia, le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi. E’ utile ricordare, infine, che sin dal 2010, con l’entrata in vigore del D.Lgs 205/2010, è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, sia tenuto all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212 comma 5 del D. Lgs 152/2006, escludendo quindi l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’art. 212 comma 8 dello stesso decreto. ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga delle scadenze Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 16 del 30 dicembre 2021 ”Proroga dello stato di emergenza”. Con la Circolare, si specifica che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto. RIFIUTI – ISPRA “Rapporto Rifiuti Urbani 2021” Il Rapporto fornisce i dati relativi all’anno 2020, cala di oltre un milione di tonnellate la produzione di rifiuti urbani per effetto delle misure restrittive adottate durante l’emergenza Covid-19 e del calo dei consumi nazionali dovuto alle chiusure di diversi esercizi commerciali. Cresce, invece, la percentuale di raccolta differenziata, che si attesta al 63% della produzione nazionale, con una crescita di 1,8 punti rispetto al 2019. SICUREZZA REACH – aggiornamento dell’allegato XVII delle sostanze CMR Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Con il regolamento in oggetto sono state aggiunte le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 alle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII. Facciamo presente che l’allegato XVII del REACH riporta l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. In particolare, alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni. La decorrenza delle restrizioni viene prevista dall’art. 2 del Regolamento stesso. TUS – importanti modifiche al D. Lgs. 81/08 con la conversione del decreto legge n. 146/2021 Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. La Legge ha introdotto notevoli modifiche al TUS che di seguito riassumiamo: - divieto contratti con PA e stazioni appaltanti in caso di sospensioni dell’attività per violazioni della sicurezza sul lavoro; - per i lavoratori autonomi occasionali: avvio attività con preventiva comunicazione all’INL da parte del committente mediante SMS o posta elettronica (sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per omessa o ritardata comunicazione); - obblighi del datore di lavoro e del dirigente: art. 18, comma 1, nuova lettera b-bis) “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”; - obblighi del preposto: art. 19, comma 1, nuova lettera a) “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”; - obblighi del preposto: art. 19, comma 1, nuova lettera f-bis) “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”; - in regime di appalto e somministrazione, art. 26, nuovo comma 8 bis: i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto; - formazione lavoratori, articolo 37, comma 2, previsto nuovo Accordo Stato Regioni entro giugno 2022 che indichi: “accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”; - addestramento lavoratori, articolo 37, nuovo comma 5: “introduzione dell’obbligo di tracciamento in apposito registro, anche informatizzato, degli interventi di addestramento effettuati, definiti come prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale”; - formazione del Datore di lavoro, articolo 37, nuovo comma 7: “introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che, insieme a dirigenti e preposti, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; - formazione del Preposto, articolo 37, nuovo comma 7 ter: “modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale “e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”; - modifiche per la gestione della sicurezza nelle istituzioni scolastiche. TUS – indicazioni operative INL sulla sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 9 dicembre 2021 “Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)”. Il nuovo testo dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata, nell’unità produttiva ispezionata, una delle seguenti circostanze: - impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; - gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUS. Relativamente a quest’ultimo aspetto l’Agenzia ha ritenuto adesso opportuno puntualizzare, per ciascuna delle tredici fattispecie elencate nell’Allegato 1 del TUS, quali siano in concreto le condizioni che, una volta accertate, prevedono l’adozione del provvedimento cautelare. ANTINCENDIO – modifiche ed integrazioni al Codice di Prevenzione Incendi Decreto del Ministero dell’Interno del 24 novembre 2021 “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”. Il Decreto apporta delle modifiche all‘Allegato 1 “Norme tecniche di prevenzione incendi” del Codice di prevenzione Incendi, di cui al DM del 3 agosto 2015. Le modifiche riguardano le 3 Sezioni G, S e V in cui è diviso l’Allegato: per la Sezione G si tratta della correzione di alcune definizioni, per la Sezione S vengono modificate o introdotte nuove tabelle. Alcune modifiche testuali riguardano anche la Sezione V (Regole Tecniche Verticali) Entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2022, ma il Decreto non comporta modifiche per tutte quelle attività già progettate sulla base delle precedenti regole. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”. Aggiornamento delle precedenti misure di prevenzione e gestione COVID-19, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. Le Linee guida riguardano i seguenti settori: ristorazione e cerimonie, attività turistiche e ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, commercio, musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre, parchi tematici e di divertimento, circoli culturali, centri sociali e ricreativi, convegni e congressi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sagre e fiere locali, corsi di formazione, sale da ballo e discoteche. Le Linee guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. - Ordinanza del Ministero della Salute del 3 dicembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia Autonoma di Bolzano”. Per la provincia Autonoma di Bolzano si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla cosiddetta “zona gialla”. - Legge n. 205 del 3 dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”. La legge prevede che, a seconda del colore che assumeranno le regioni, in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, potrà essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. - Ordinanza del Ministero della Salute del 10 dicembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia”. Per la Regione Calabria si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla cosiddetta “zona gialla” mentre per la Regione Friuli-Venezia Giulia è rinnovata per ulteriori quindici giorni l'applicazione delle misure di cui alla cosiddetta “zona gialla”. - Ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi esteri. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172”. Con il Decreto si intende colmare la lacuna sulle procedure per annullare la validità della certificazione verde in caso che il possessore sia nel frattempo diventato positivo al Covid o nel caso di certificati ottenuti in modo fraudolento. Inoltre, il Dpcm contiene una serie di misure che integrano e specificano le disposizioni relative alla verifica del possesso del Green Pass e all’obbligo vaccinale. - Ordinanza del Ministero della Salute del 17 dicembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”. Per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento si applicano, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, salva nuova classificazione, le misure di cui alla “zona gialla”, mentre per la Provincia autonoma di Bolzano è rinnovata, per ulteriori quindici giorni, l'applicazione delle misure di cui alla “zona gialla”. - Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. Proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2022, nuova validità della certificazione verde COVID-19 (sei mesi), fino al 31 gennaio 2022 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto ed anche in zona bianca, introdotto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in tutti i luoghi aperti o chiusi affollati (teatri, concerti, cinema, discoteche, ecc.), estensione del Green pass rafforzato a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, musei, centri termali, parchi tematici per il divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, scommesse, bingo e casinò. - Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. Il Decreto prevede previste nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), alle quarantene per i vaccinati ed alle capienze. SMART WORKING – accordo tra governo e parti sociali Il 7 dicembre 2021, il governo e le parti sociali hanno definito un protocollo, integrativo alle disposizioni di legge, che traccia le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato. Centrale resta l’accordo individuale, che dovrà però conformarsi alla futura contrattazione collettiva, l’orario di lavoro lascia il posto alle fasce di impegno e resta sempre obbligatoria la fascia di disconnessione. INAIL – open data infortuni dei primi dieci mesi del 2021 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi dieci mesi del 2021, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e ottobre sono state 448.110 (+6,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.017 delle quali con esito mortale (-1,8%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 45.395 (+24,0%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicato da INAIL il ventiduesimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19, tra gennaio e novembre in calo del 50,7% i casi mortali e del 69,5% le denunce. INAIL – cave a cielo aperto Pubblicato da INAIL lo studio “Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto” che analizza la diffusione, la produzione e gli infortuni nonché la gestione della sicurezza nelle due grandi famiglie estrattive, pietre ornamentali e inerti e fornisce una disamina su alcune nuove tecnologie implementabili in cava come Internet of Things (IoT), la connettività mobile anche di quinta generazione, nonché i Sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID). Lo studio fa il punto sulle potenzialità future sottese da tali tecnologie, la cui diffusione è incentivata da recenti provvedimenti del legislatore e delle Istituzioni preposte, ai fini della prevenzione degli infortuni in cava e della modernizzazione dei prodotti e processi. NORMA TECNICA – distanziamento fisico degli operatori negli uffici Norma Tecnica UNI 11839:2021 “Mobili - Posto di lavoro in ufficio - Criteri per la disposizione dei mobili per garantire il distanziamento fisico degli operatori” La norma fornisce è stata realizzata con lo scopo di indicare le misure per evitare la presenza di fonti di rischio e la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di distanziamento, quali ad esempio il lavoro agile (smart working) o la turnazione dei lavoratori. Il documento integra le prescrizioni della norma UNI 11534, sulla disposizione dei mobili per ufficio, con considerazioni e suggerimenti che tengono in conto, oltre agli aspetti di carattere ergonomico già oggetto della UNI 11534, anche delle esigenze di distanziamento sociale imposte da situazioni di emergenza sanitaria. Il documento si applica soltanto in situazioni eccezionali, nelle quali risulta necessario garantire il distanziamento fisico degli operatori in ufficio a causa di eventi epidemici o pandemici. Propone degli esempi di come gli arredi che compongono le postazioni di lavoro e alcuni ambienti accessori di un ufficio possano essere distribuiti in pianta e organizzati, in modo da favorire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone. Laddove non sia possibile mantenere il metro di distanza, è consigliato l’utilizzo di schermi. Inoltre, è presente un focus sul “banco reception” per il quale si raccomanda l’uso di uno schermo trasparente (a seguito del contatto con il pubblico), infine, vengono introdotte alcune raccomandazioni relative alle aree di passaggio. Queste linee guida si limitano a considerare le conseguenze del distanziamento sociale sul layout degli arredi. Non costituiscono una guida completa alla ri-progettazione di ambienti ufficio in situazioni più complesse. NORMA TECNICA – Antincendio Norma Tecnica UNI 9795:2021 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio” La norma prescrive i criteri per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Essa si applica ai sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati a essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso. NORMA TECNICA – Scale mobili Norma Tecnica UNI EN 115-2:2021 “Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili – Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti” La norma fornisce le regole per il miglioramento della sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello delle nuove installazioni, applicando l’attuale stato dell’arte per la sicurezza. La norma considera il miglioramento della sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti per gli utenti; il personale addetto alla manutenzione e all’ispezione; le persone che non stanno utilizzando scale mobili e marciapiedi mobili (ma che si trovano nella loro immediata vicinanza) e le persone autorizzate. NORMA TECNICA – Applicazioni ferroviarie Norma Tecnica UNI EN 16704-1:2021 “Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 1: Rischi ferroviari e principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili” La norma fornisce i requisiti e le misure per affrontare i significativi e specifici rischi ferroviari durante i lavori lungo linea e i principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili. NORMA TECNICA – Sostenibilità delle costruzioni Norma Tecnica UNI EN 15942:2021 “Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Modelli di comunicazione azienda verso azienda (B2B)” La norma si applica a tutti i prodotti e servizi legati alle costruzioni. Definisce e descrive il modello di comunicazione azienda verso azienda (B2B) al fine di garantire una corretta comprensione attraverso una efficace comunicazione delle informazioni. La norma non si applica alla comunicazione tra l'impresa ed il consumatore. --- ## Modifiche agli obblighi relativi a responsabilità e formazione dei Preposti e dei Datori di Lavoro URL: https://lachiver.com/news/modifiche-agli-obblighi-relativi-a-responsabilita-e-formazione-dei-preposti-e-dei-datori-di-lavoro-3133 Lachiver Servizi Circolare Informativa 08/2021 Modifiche agli obblighi relativi a responsabilità e formazione dei Preposti e alla formazione in materia di salute e sicurezza La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrato in vigore dal 21 dicembre 2021 ha apportato importanti modifiche al D.Ls. 81/2008. In sintesi: • Individuazione dei Preposti Il Datore di lavoro dovrà individuare formalmente il Preposto o i Preposti per l’effettuazione della vigilanza: costoro non potranno subire pregiudizio dalla svolgimento di questa attività. • Integrazione degli obblighi del Preposto 1) il preposto nell'ambito dell'attività di vigilanza dovrà ora anche «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, dovrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti». 2) il Preposto dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate. • Individuazione del Preposto in sede di appalto/subappalto (art.26) I datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare, espressamente al committente, il personale che riveste il ruolo di Preposto • La Formazione in sicurezza sul lavoro 1) entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà accorpare e integrare tutti i percorsi formativi previsti per la salute e sicurezza; 2) l’Addestramento dovrà essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e consistere in prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’Addestramento consisterà, inoltre, nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di Addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»; 3) Diviene obbligatoria anche la formazione per il Datore di lavoro (deve essere ancora definito il percorso formativo); 4) La formazione del Preposto potrà avvenire solo in presenza, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Tali novità fanno seguito a quelle attuate del D.L. 146/2001 che già prevedevano la sospensione dell'attività lavorativa anche dopo il primo riscontro di una grave violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. --- ## Nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in materia di prevenzione antincendio URL: https://lachiver.com/news/nuovi-criteri-per-la-gestione-dei-luoghi-di-lavoro-in-materia-di-prevenzione-antincendio-3132 Lachiver Servizi Circolare Informativa 07/2021 Nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e per le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio. Il decreto 2/09/2021 che entrerà in vigore il 04/10/2022 ha modificato in parte il precedente D.M. 10/03/1998. Le novità principali risultano: • Obbligo di disporre di un piano di emergenza nei luoghi di lavoro 1. ove sono occupati almeno dieci lavoratori; 2. aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; 3. luoghi di lavoro soggetti al rilascio del CPI • Obbligo di aggiornamento della formazione degli addetti antincendio quinquennale: se, alla data del 04/10/2022, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento dall’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023 • I corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati alla data del 04/10/2022, e con contenuti previsti dal precedente D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro il 4/04/2023 • I corsi possono essere effettuati da Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e da soggetti, pubblici o privati, tramite docenti qualificati secondo i criteri stabiliti dallo stesso decreto Gli allegati al decreto specificano in particolare: • Contenuti e modalità di erogazione dell’informazione antincendio; • Modalità di svolgimento delle esercitazioni antincendio comprese le condizioni per dover ripetere le esercitazioni e l’obbligo di registrare gli esiti; • Contenuti specifici del piano di emergenza tra cui l’obbligo di indicare i nominativi dei lavoratori della squadra antincendio ed evacuazione; • Contenuti delle planimetrie di emergenza; in particolare devono essere presenti: ◘ le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio ◘ l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione ◘ l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo ◘ l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili; ◘ l'ubicazione dei locali a rischio specifico ◘ l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso ◘ i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-novembre-2021-3131 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 11/2021 AMBIENTE CLP – rettifica dei codici di avvertenza da “Dgr” a “Wng” per determinate sostanze Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. La rettifica si è resa necessaria perché il regolamento delegato (UE) 2020/217 che ha modificato l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, ha introdotto degli errori, inserendo il codice di avvertenza “Dgr” (abbreviazione di danger, pericolo) per alcune sostanze che invece presentano tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta di categoria 2 e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza “warning” (attenzione), codice di avvertenza “Wng”, conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Quindi, nella settima colonna “Pittogrammi, codici di avvertenza” della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, per quanto riguarda le voci: - pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato - N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) - pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng». I fornitori non sono tenuti a modificare, come indicato all’articolo 1, l’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. REACH – restrizione per la N,N-dimetilformammide (DMF) Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide. Con il Regolamento viene limitato l’utilizzo della N,N-dimetilformammide (DMF), un solvente aprotico utilizzato in molte applicazioni industriali nell'UE. La sostanza non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 a meno che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea. Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate a garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati. Per l'uso come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano l'obbligo sarà applicabile dal 12 dicembre 2024. Per l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche sarà applicabile dal 12 dicembre 2025. Si tratta di un provvedimento di nuova concezione, che non pone un limite di concentrazione per l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze o miscele contenenti DMF, ma si basa sul rispetto dei valori di livello derivato senza effetto (DNEL) inalatorio e cutaneo, 6 mg/m3 e 1,1 mg/kg/giorno rispettivamente, individuati nel Chemical Safety Report (CSR) della sostanza. Tale restrizione avrà un forte impatto sulla valutazione del rischio chimico in azienda, in quanto al fine di rispettarne le condizioni, i datori di lavoro dovranno assicurarsi di aver adottato appropriate misure di gestione del rischio e aver previsto condizioni operative che garantiscano un’esposizione dei lavoratori inferiore ai due valori di DNEL adottati. Il Regolamento modifica l'allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento 18/12/2006, n. 1907, aggiungendo la voce n. 76 relativa alla sostanza N,N-dimetilformammide (N. CAS 68-12-2, N. CE 200-679-5). REACH – restrizioni per Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), Benzil-butil-ftalato (BBP), Dibutil ftalato (DBP), Diisobutilftalato (DIBP) Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il Regolamento modifica l’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Le sostanze: - bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) - benzil-butil-ftalato (BBP) - dibutil ftalato (DBP) - diisobutilftalato (DIBP) elencate alle voci da 4 a 7 dell’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto tossiche per la riproduzione, sono risultanti avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l’ambiente e per la salute umana. L’inclusione di proprietà intrinseche relative a pericoli per l’ambiente, alla voce relativa al DEHP nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1935/2004, indica che gli usi di tale sostanza nei dispositivi medici e nei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) sono soggetti all’obbligo di autorizzazione, con un regime di deroga temporanea che andrà in scadenza il 14 dicembre 2024. REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) Pubblicate il 16 novembre 2021, n. 8 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) : - per uso industriale come tensioattivo per l’inattivazione virale di proteine biologiche nella fabbricazione di un principio attivo biofarmaceutico finale in bulk (Final Bulk Drug Substance - FBDS). - come emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per due medicinali specifici (NutropinAq® e Lucentis®) di una società farmaceutica - in un tampone di lavaggio per la purificazione di sostanze farmaceutiche attive (API) biologiche durante la produzione di palivizumab e di moxetumomab pasudotox-tdfk - uso professionale come tensioattivo nei componenti dei tamponi di lavaggio utilizzati in combinazione con i kit di analisi per l’ibridazione fluorescente in situ (FISH) e/o test sviluppati in laboratorio (LDT) loro equivalenti nell’uso clinico diagnostico per l’analisi medica di campioni di tessuto e di sangue umani al fine di individuare anomalie genetiche caratteristiche connesse a patologie specifiche - agente di lisi per la permeabilizzazione della membrana della cellula ospite per il rilascio di particelle di adenovirus utilizzate per la fabbricazione di vaccini, che consente l’eliminazione selettiva dei virus avventizi con involucro, compatibile con le sostanze chimiche necessarie per controllare la precipitazione del DNA della cellula ospite nella fase successiva del processo - emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per un medicinale specifico, NeoRecormon®, di una società farmaceutica - come Triton X-100 in due prodotti diagnostici in vitro VITROS® utilizzati da laboratori diagnostici professionali per individuare gli anticorpi del virus dell’epatite A umana e gli anticorpi IgG del virus della rosolia - come solvente/detergente per l’inattivazione di virus nella fabbricazione di prodotti farmaceutici utilizzati nel trattamento di malattie emorragiche rare. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del triossido di cromo Pubblicata il 29 novembre 2021 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relativa alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) come trattamento superficiale per la fabbricazione di acciaio elettrico a grani orientati utilizzato nei nuclei magnetici dei trasformatori ad alte prestazioni e nei relativi dispositivi elettromagnetici. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. ENERGIA – istituzione della piattaforma per lo sviluppo delle rinnovabili Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili. Il Regolamento istituisce la piattaforma per lo sviluppo delle rinnovabili che intende agevolare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 ed individuare le potenziali opportunità di trasferimenti statistici tra Stati membri, fornendo informazioni aggregate su: - gli Stati membri che hanno superato o si prevede che superino il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che pertanto hanno potenzialmente importi statistici di rinnovabili in eccesso da trasferire a un altro Stato membro - gli Stati membri che non hanno conseguito o che si prevede non conseguano il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che potrebbero pertanto essere deficitari di importi statistici di rinnovabili. La piattaforma: - include le informazioni fornite dagli Stati membri sull’offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, compresi il volume, il prezzo e la tempistica, nonché eventuali condizioni supplementari per il trasferimento - facilita gli accordi di trasferimenti statistico tra Stati membri attraverso un meccanismo non vincolante di abbinamento della domanda e dell’offerta di trasferimenti statistici tra Stati membri, e fornisce punti di contatto negli Stati membri per avviare discussioni sugli accordi - fornisce accesso a materiale orientativo che assista gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici - aumenta la trasparenza sugli accordi di trasferimento statistico conclusi fornendo informazioni chiave a riguardo, ad esempio su volumi, prezzi e tempistica, nonché sui pertinenti documenti degli accordi di trasferimento statistico, qualora pubblicamente accessibili. EMAS – migliori pratiche ambientali per telecomunicazioni/servizi TIC e per la fabbricazione di prodotti in metallo lavorato - Decisione (UE) 2021/2054 della Commissione dell'8 novembre 2021 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale e sugli esempi di eccellenza per il settore delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. - Decisione (UE) 2021/2053 della Commissione dell'8 novembre 2021 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le Decisioni, in attuazione dell’art. 46 del Regolamento n. 1221/2009 (Reg. EMAS III), contengono gli orientamenti sulle migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, Best Environmental Management Practices) rispettivamente per: - il settore telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Si rivolge a tutti i fornitori di telecomunicazioni e di servizi TIC quali gli operatori delle telecomunicazioni, le società di consulenza in materia di TIC, le società di elaborazione di dati e hosting, gli sviluppatori e gli editori di software, le emittenti e gli installatori di apparecchiature e di siti di TIC. - Le imprese produttrici di prodotti in metallo lavorato. I Documenti consentono di individuare azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione ambientale globale delle imprese nelle seguenti macroaree: - le questioni trasversali, i centri dati, le reti di comunicazione elettronica, il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali in altri settori - le questioni trasversali, l’ottimizzazione dei consumi ausiliari, i processi di fabbricazione. Contengono inoltre una dettagliata tabella sui principali indicatori di prestazione ambientale con i relativi esempi di eccellenza e il riferimento alle BEMP corrispondenti. Le Decisioni si applicano a decorrere dal 25/03/2022 per il settore telecomunicazioni e servizi TIC, dal 25/03/2021 per la fabbricazione di prodotti in metallo lavorato. ACQUE, BONIFICHE, PROCEDIMENTI VAS – attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 ”Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Il provvedimento, nel Titolo II (Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR), il Capo I è dedicato interamente all’ambiente ed apporta le seguenti modifiche al D. Lgs. 152/2006 (TUA): - l’art. 16, inerente le risorse idriche e il rischio idrogeologico, apporta modifiche all’art. 154 del TUA “tariffa del servizio idrico integrato”. In particolare, con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 154, si stabilisce che con Decreto del MITE saranno definiti anche i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento - l’art. 17, inerente i siti orfani, stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL, il Ministro della transizione ecologica adotterà un apposito Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - l’art. 18 modifica l’art. 13 (Redazione del rapporto ambientale), art.14 (Consultazione) e l’art.15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti) del TUA. All’art.13, il rapporto preliminare sugli impatti ambientali significativi sulla cui base l’autorità procedente entra in consultazione, deve considerare gli impatti “anche transfrontalieri”. Inoltre, l’autorità competente individua e ora anche “seleziona” i soggetti competenti in materia ambientale da consultare. La consultazione, salvo quanto comunicato dall’autorità competente (e non più “concordato”, si conclude entro 45 giorni (e non più 90) dall’invio del rapporto preliminare. Fra gli atti che l’autorità procedente deve trasmettere all’autorità competente in formato elettronico viene eliminata la copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo degli oneri istruttori (art. 33). All’art.14, passano da 60 a 45 giorni i giorni dall’avviso pubblico di consultazione, entro i quali chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni. All’art.15 (ora titolato “valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione”) passano da 90 a 45 i giorni a disposizione dell’autorità competente per acquisire la documentazione, valutarla insieme alle osservazioni e obiezioni (sulla base della consultazione pubblica, art.14) e ai risultati delle consultazioni transfrontaliere, ed esprimere un parere motivato (i 45 giorni decorrono dalla scadenza dei termini dell’art.14). - l’art. 19 stabilisce nuove disposizioni in ordine alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. AEE – Restrizione di determinate sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 26 ottobre 2021 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell’8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II)”. A seguito delle modifiche apportate alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte delle due direttive sopra citate, sono stati modificati gli Allegati III (Applicazioni esentate dalle restrizioni all’art. 4, comma 1 – per le sostanze utilizzate per esplosivi) e IV (Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’art. 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo – per i dispositivi a ultrasuoni) del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27. La modifica apportata all’Allegato III al Dlgs. 27/2014 si applica a decorrere dal 1 novembre 2021, mentre quella apportata all’Allegato IV al medesimo decreto si applica a decorrere dal 1 luglio 2022. RIFIUTI – recepimento della direttiva sulla riduzione della plastica nell’ambiente Decreto Legislativo n. 196 del 8 novembre 2021” Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”. La Direttiva (UE) 2019/904 (Direttiva SUP – Single Use Plastic), vieta l’immissione sul mercato UE di alcuni prodotti monouso in materiale plastico e di tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile, una volta esaurite le scorte. Si tratta in particolare di posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in polistirene espanso. Rispetto alla Direttiva UE, il decreto italiano introduce delle deroghe per: - i rivestimenti in materiale plastico presenti in quantità inferiore al 10% del peso dell’articolo (es. i bicchieri di carta con una piccola quota di plastica), che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti - gli articoli monouso in plastica compostabile secondo gli standard europei (UNI EN 13432 o UNI EN 14995) prodotti con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (60% dal 1 gennaio 2024). Per alcune tipologie di prodotto di plastica monouso (filtri di sigaretta, bicchieri di plastica, salviette umidificate e assorbenti) viene introdotta un’etichettatura obbligatoria, che in caratteri chiaramente leggibili e indelebili informi il consumatore sull’impatto ambientale negativo dell’abbandono dei rifiuti e indichi il corretto smaltimento. Il decreto prevede la responsabilità estesa del produttore e fissa specifici target di raccolta e riciclo per le bottiglie, il 77% entro il 2025 e il 90% entro il 2029. L’immissione sul mercato dei prodotti di plastica interessati è punita con sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, applicabili anche nel caso di prodotti con caratteristiche difformi o privi dei requisiti di marcatura. L’importo è aumentato fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore. La sanzione per i produttori che non rispettano l’obbligo di partecipazione ai sistemi EPR è di 5.000 euro. ENERGIA – recepimento della direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili Decreto Legislativo n. 199 del 8 novembre 2021” Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”. Il provvedimento, mira ad accelerare gli obiettivi verdi nazionali in coerenza con quanto stabilito a livello comunitario. Introduce importanti novità nella disciplina del settore, dagli incentivi alle rinnovabili elettriche e al biometano, alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da FER (fonti energetiche rinnovabili), dall’impiego dei proventi delle aste della CO2 per la copertura degli oneri in bolletta, alle norme per le nuove formule di autoconsumo, dalle semplificazioni burocratiche, alla disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti, dagli obblighi per l’edilizia, alle misure per il teleriscaldamento. Entrata in vigore dal 15 dicembre 2021. RIFIUTI – mercurio Decreto Legislativo n. 189 del 2 novembre 2021” Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio”. Il Decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio ed abroga il precedente D. Lgs. 25/2013, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. In particolare, il provvedimento, all'art. 3, punisce: - chiunque effettua un’operazione di esportazione o importazione di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento, in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 o 4 dello stesso (arresto da tre mesi fino a nove mesi o con ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro) - chiunque effettua un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso (sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro). Il decreto, all'art. 4, prevede inoltre sanzioni anche per chiunque, in violazione di disposizioni del regolamento, utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione, ovvero effettua lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio, nonché delle miscele di mercurio. Nello specifico, sempre l’art. 4 punisce, espressamente e con sanzioni amministrative, anche gli odontoiatri che utilizzano l’amalgama dentale, ovvero che non assicurano la corretta gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama in violazione del regolamento. Entrata in vigore dal 15 dicembre 2021. RIFIUTI – RV Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1458 del 25 ottobre 2021 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Aggiornamento dello strumento di programmazione approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.L gs. n. 152/2006 e s.m.i.”. Con la Delibera viene approvato l’ “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” (in Allegato A), il documento contenente gli allegati dell'aggiornamento di Piano (in Allegato A1) e il “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (in Allegato B), inoltre viene dato avvio alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, previste dall’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. EMISSIONI IN ATMOSFERA – RV aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1537 del 11 novembre 2021 “Avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DCR n. 90/2016”. Con la Delibera viene dato avvio alle procedure tese all'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. ALBO GESTORI AMBIENTALI – rifiuti abbandonati sulle spiagge e sulle rive Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 11 del 22 novembre 2021” Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua – Chiarimenti”. È stato richiesto al Comitato Nazionale di indicare i casi in cui sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. Si ritiene che, l'attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l'utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all'Albo in quanto attività preliminare alla raccolta. Analogamente in tutti i casi in cui l'attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all'art. 183, comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D. Lgs 152/2006 non si configura un'attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell’iscrizione all'Albo. Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi, la prima di pulizia, con l'uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua, e la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all' Albo nella pertinente sottocategoria D7. Giova chiarire, infine, che nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l'iscrizione all'Albo nella pertinente Categoria 1: "raccolta e trasporto di rifiuti urbani", senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7. ISPRA – prevenzione del danno ambientale e gestione delle emergenze incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti Pubblicato da ISPRA il manuale “La prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti”. Il manuale affronta: - il tema della gestione delle emergenze ambientali, presentando gli effetti degli incendi su tutte le matrici ambientali, i presidi di prevenzione degli effetti ambientali e le misure tecniche e/o gestionali, durante e a valle dell’evento, finalizzati a limitarne le conseguenze in modo da minimizzare la probabilità di impatti significativi - il tema della prevenzione del danno ambientale, presentando lo scenario delle misure finalizzate a prevenire l’insorgenza di un danno ambientale in relazione alle risorse naturali tutelate dalla parte sesta del Dlgs 152/2006 e in una visuale che si estende dalla pianificazione e dalle autorizzazioni iniziali fino alla fase post incendio. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione per la qualità Norma Tecnica UNI ISO 10013:2021 “Sistemi di gestione per la qualità - Guida per le informazioni documentate” La norma fornisce una guida per lo sviluppo e il mantenimento delle informazioni documentate necessarie a supportare un sistema di gestione per la qualità efficace, su misura per le specifiche esigenze dell'organizzazione. La norma può anche essere usata per supportare altri sistemi di gestione, quali i sistemi di gestione ambientale o i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. SICUREZZA CLP – rettifica dei codici di avvertenza da “Dgr” a “Wng” per determinate sostanze Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. La rettifica si è resa necessaria perché il regolamento delegato (UE) 2020/217 che ha modificato l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, ha introdotto degli errori, inserendo il codice di avvertenza “Dgr” (abbreviazione di danger, pericolo) per alcune sostanze che invece presentano tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta di categoria 2 e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza “warning” (attenzione), codice di avvertenza “Wng”, conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Quindi, nella settima colonna “Pittogrammi, codici di avvertenza” della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, per quanto riguarda le voci: - pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato - N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) - pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng». I fornitori non sono tenuti a modificare, come indicato all’articolo 1, l’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. REACH – restrizione per la N,N-dimetilformammide (DMF) Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide. Con il Regolamento viene limitato l’utilizzo della N,N-dimetilformammide (DMF), un solvente aprotico utilizzato in molte applicazioni industriali nell'UE. La sostanza non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 a meno che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea. Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate a garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati. Per l'uso come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano l'obbligo sarà applicabile dal 12 dicembre 2024. Per l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche sarà applicabile dal 12 dicembre 2025. Si tratta di un provvedimento di nuova concezione, che non pone un limite di concentrazione per l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze o miscele contenenti DMF, ma si basa sul rispetto dei valori di livello derivato senza effetto (DNEL) inalatorio e cutaneo, 6 mg/m3 e 1,1 mg/kg/giorno rispettivamente, individuati nel Chemical Safety Report (CSR) della sostanza. Tale restrizione avrà un forte impatto sulla valutazione del rischio chimico in azienda, in quanto al fine di rispettarne le condizioni, i datori di lavoro dovranno assicurarsi di aver adottato appropriate misure di gestione del rischio e aver previsto condizioni operative che garantiscano un’esposizione dei lavoratori inferiore ai due valori di DNEL adottati. Il Regolamento modifica l'allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento 18/12/2006, n. 1907, aggiungendo la voce n. 76 relativa alla sostanza N,N-dimetilformammide (N. CAS 68-12-2, N. CE 200-679-5). REACH – restrizioni per Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), Benzil-butil-ftalato (BBP), Dibutil ftalato (DBP), Diisobutilftalato (DIBP) Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il Regolamento modifica l’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Le sostanze: - bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) - benzil-butil-ftalato (BBP) - dibutil ftalato (DBP) - diisobutilftalato (DIBP) elencate alle voci da 4 a 7 dell’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto tossiche per la riproduzione, sono risultanti avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l’ambiente e per la salute umana. L’inclusione di proprietà intrinseche relative a pericoli per l’ambiente, alla voce relativa al DEHP nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1935/2004, indica che gli usi di tale sostanza nei dispositivi medici e nei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) sono soggetti all’obbligo di autorizzazione, con un regime di deroga temporanea che andrà in scadenza il 14 dicembre 2024. REACH – autorizzazione all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) Pubblicate il 16 novembre 2021, n. 8 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: - , num. CAS: - ) : - per uso industriale come tensioattivo per l’inattivazione virale di proteine biologiche nella fabbricazione di un principio attivo biofarmaceutico finale in bulk (Final Bulk Drug Substance - FBDS). - come emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per due medicinali specifici (NutropinAq® e Lucentis®) di una società farmaceutica - in un tampone di lavaggio per la purificazione di sostanze farmaceutiche attive (API) biologiche durante la produzione di palivizumab e di moxetumomab pasudotox-tdfk - uso professionale come tensioattivo nei componenti dei tamponi di lavaggio utilizzati in combinazione con i kit di analisi per l’ibridazione fluorescente in situ (FISH) e/o test sviluppati in laboratorio (LDT) loro equivalenti nell’uso clinico diagnostico per l’analisi medica di campioni di tessuto e di sangue umani al fine di individuare anomalie genetiche caratteristiche connesse a patologie specifiche - agente di lisi per la permeabilizzazione della membrana della cellula ospite per il rilascio di particelle di adenovirus utilizzate per la fabbricazione di vaccini, che consente l’eliminazione selettiva dei virus avventizi con involucro, compatibile con le sostanze chimiche necessarie per controllare la precipitazione del DNA della cellula ospite nella fase successiva del processo - emulsionante nella siliconizzazione dei contenitori in vetro utilizzati come imballaggio primario per un medicinale specifico, NeoRecormon®, di una società farmaceutica - come Triton X-100 in due prodotti diagnostici in vitro VITROS® utilizzati da laboratori diagnostici professionali per individuare gli anticorpi del virus dell’epatite A umana e gli anticorpi IgG del virus della rosolia - come solvente/detergente per l’inattivazione di virus nella fabbricazione di prodotti farmaceutici utilizzati nel trattamento di malattie emorragiche rare. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del triossido di cromo Pubblicata il 29 novembre 2021 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relativa alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) come trattamento superficiale per la fabbricazione di acciaio elettrico a grani orientati utilizzato nei nuclei magnetici dei trasformatori ad alte prestazioni e nei relativi dispositivi elettromagnetici. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. SICUREZZA STRADALE – nuove norme del Codice della strada Legge n. 156 del 9 novembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”. Dal 10 novembre 2021 sono in vigore le nuove norme del Codice della strada contenute nella legge. Tra le novità introdotte, segnaliamo: - divieto di uso di tablet e pc portatili oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo - norme per aumentare la sicurezza dei pedoni - multe più salate per chi occupa i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabilità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli al servizio delle persone con disabilità sulle strisce blu - stalli “rosa” riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e dei genitori di bambini fino a due anni - aumento delle sanzioni per chi getta dal finestrino dell’auto rifiuti o altri oggetti - una nuova regolamentazione dei monopattini elettrici. ANTINCENDIO – criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio antincendio nei luoghi di lavoro – primi chiarimenti dei VVFF Circolare del Ministero dell’Interno n. 16700 del 8 novembre 2021: DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti. I chiarimenti della circolare affrontano l’impostazione generale con la quale il DM 3 settembre 2021 ha introdotto criteri per la sicurezza antincendio in tutti i luoghi di lavoro, eccetto i cantieri temporanei o mobili, in particolare quanto previsto per i luoghi a rischio basso. La circolare ricorda come siano quattro i casi previsti dal DM 3 settembre 2021: - casi dove restano primari le regole tecniche di prevenzione incendi - rischio basso e misure indicate nell’allegato I del Dm 3 settembre - casi dove non sono applicabili regole tecniche e allegato I, e quindi vige il Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015 - Decreto del Ministero dell’interno del 3 agosto 2015 che resta applicabile in ogni caso anche nei luoghi a rischio basso. La Circolare evidenzia che il DM individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare. Si specifica quindi che i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, oggetto dell’allegato I del decreto sono: - con affollamento complessivo < 100 occupanti; - con superficie lorda complessiva < 1000 mq - con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m - ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative - ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative - ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. La Circolare illustra il meccanismo di prevenzione e gestione della sicurezza antincendio in continuità con il Codice di prevenzione incendi e con la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la semplificazione prevista, mantenendo approccio e linguaggi del Codice. Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere: - individuazione dei pericoli d’incendio; - descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti; - determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio; - individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio; - valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 11 novembre 2021 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”. Aggiornamento delle misure di prevenzione e gestione COVID-19, riguardanti i trasporti e la logistica. - Legge n. 165 del 19 novembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Le novità introdotte: per pubblico e privato i lavoratori possono chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 con esonero dai controlli per il tempo di validità del certificato; nessuna sanzione in caso di certificazione verde in scadenza durante la prestazione lavorativa (la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro); nelle aziende sotto i quindici dipendenti il datore di lavoro può sospendere il lavoratore (senza green pass) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso); per il lavoro in somministrazione la verifica della certificazione verde è onere dell’utilizzatore, al somministratore spetta informare i lavoratori sulle prescrizioni. - Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Il Decreto introduce il cosiddetto “super green pass”, ovvero lo strumento che il Governo ha deciso di introdurre per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19, dovuta anche alle nuove varianti. Esteso l’obbligo vaccinale della terza dose di richiamo per il personale scolastico, per il comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per l’amministrazione penitenziaria. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19. - Ordinanza del Ministero della Salute del 26 novembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con l’Ordinanza viene rivista ed aggiornata la disciplina per gli spostamenti da Paesi esteri. - Ordinanza del Ministero della Salute del 26 novembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia Giulia”. Per la regione Friuli-Venezia Giulia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla cosiddetta “zona gialla”. PARI OPPORTUNITA’ - modifiche al Codice Legge n. 162 del 5 novembre 2021 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”. La Legge modifica il Codice delle pari opportunità di cui al D. Lgs. 198/2006, tra le novità introdotte: - l'obbligo di redigere e inviare telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile esteso alle aziende con più di 50 dipendenti (non più 100), contenente indicazioni circa salari, inquadramento contrattuale, le funzioni svolte da ciascun lavoratore occupato, congedi e reclutamento. Eventuali inesattezze e omissioni del rapporto saranno sanzionate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - si introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2022, la certificazione della parità di genere che le aziende potranno conseguire raggiungendo alcuni parametri minimi (da definire con prossimi DPCM) che darà diritto a meccanismi premiali di parità, tra cui l’esonero, nel limite di 50 milioni di euro, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - disposizioni riguardo l’equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche. TRASPORTI – revisione dei veicoli pesanti Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 15 novembre 2021 “Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”. Il Decreto prevede che la revisione dei mezzi pesanti potrà essere svolta dalle officine esterne, come già avviene per le autovetture. Grazie alle nuove disposizioni, che attuano la riforma della disciplina contenuta nel Codice della strada, anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata, potrà essere affidata alle officine private autorizzate dalla Provincia competente. Fino ad oggi, la possibilità di effettuare i controlli presso un’officina esterna autorizzata, in alternativa agli uffici delle Motorizzazioni, riguardava i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. INAIL – open data infortuni dei primi nove mesi del 2021 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi nove mesi del 2021, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e settembre sono state 396.372 (+8,1% rispetto allo stesso periodo del 2020), 910 delle quali con esito mortale (-1,8%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 40.470 (+27,7%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicato da INAIL il ventunesimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19, contenente anche le nuove schede di approfondimento regionali. Tra gennaio e ottobre di quest’anno i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail sono diminuiti del 57,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. INAIL – analisi per il settore trasporti e magazzinaggio Nel numero di novembre di Dati INAIL, l’analisi che rileva l’aumento dei decessi e la frenata delle denunce nel settore. Nel 2020 le denunce di infortunio sul lavoro nel trasporto e magazzinaggio sono state 29.254, in netto calo rispetto al 2016, quando si contavano oltre 43mila casi (-32,1%), ma anche rispetto al 2019 (-25,8%). Sempre nel 2020, però, i casi mortali sono stati 165, in aumento di una trentina di casi dal 2016 (+23,1%) e di una cinquantina dal 2019 (+41,0%). ISPRA – prevenzione del danno ambientale e gestione delle emergenze incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti Pubblicato da ISPRA il manuale “La prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti”. Il manuale affronta: - il tema della gestione delle emergenze ambientali, presentando gli effetti degli incendi su tutte le matrici ambientali, i presidi di prevenzione degli effetti ambientali e le misure tecniche e/o gestionali, durante e a valle dell’evento, finalizzati a limitarne le conseguenze in modo da minimizzare la probabilità di impatti significativi - il tema della prevenzione del danno ambientale, presentando lo scenario delle misure finalizzate a prevenire l’insorgenza di un danno ambientale in relazione alle risorse naturali tutelate dalla parte sesta del Dlgs 152/2006 e in una visuale che si estende dalla pianificazione e dalle autorizzazioni iniziali fino alla fase post incendio. INAIL – progettazione acustica di ambienti di lavoro Pubblicato da INAIL il manuale operativo “Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non” che illustra l’evoluzione e l’aggiornamento delle procedure di analisi e progettazione acustica dei luoghi di lavoro. Con il manuale vengono forniti elementi per la progettazione di nuovi ambienti di lavoro e per le modifiche agli ambienti esistenti con un approccio innovativo al controllo del rumore negli ambienti di lavoro, che vanno oltre il mero rispetto dei limiti acustici e considerano i contesti culturali e funzionali degli spazi regolamentati. INAIL – amianto, prestazioni in favore dei soggetti colpiti Pubblicato da INAIL l’opuscolo “Fondo per le vittime dell’amianto 2021” che illustra quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattia asbesto-correlate e dei loro superstiti. INAIL – attrezzature a pressione Pubblicati da INAIL gli atti del convegno Safap 2021 “Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione” che raccoglie le relazioni presentate in occasione della nona edizione Safap 2021, particolarmente utili a rappresentare, sotto diversi punti di vista, il contesto, le implicazioni, le problematiche e gli scenari a breve-medio termine del settore, analizzando i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’ispezione alla manutenzione. INAIL – i ponteggi di facciata Pubblicato da INAIL il volume “I ponteggi di facciata – Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee” che ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN. INAIL – Codice di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio Pubblicato da INAIL il volume “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio – Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi”. Il “Codice di prevenzione incendi”, nella sezione S “Strategia antincendio”, prevede dieci capitoli dedicati alle “Misure” di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.10 del Codice, dedicato alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, oggetto specifico del volume, focalizza il campo di applicazione ai soli impianti tecnologici e di servizio per l’attività, sottolineando che per gli impianti tecnologici di processo (non quelli destinati a servire il fabbricato) è necessario procedere alla valutazione del rischio incendio specifica per l’impianto considerato, evidenziando, inoltre, l’eventuale possibilità di effettuare anche la valutazione ATEX. NORMA TECNICA – DPI Norma Tecnica UNI EN 13819-2:2021 “Protettori dell’udito – Prove – Parte 2: Metodi di prova acustici” La norma specifica i metodi di prova acustici per i protettori dell’udito. Lo scopo di tali prove è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell’udito come specificato nella norma di prodotto pertinente. Per attuare le prove è necessario predisporre un dispositivo ATF le cui dimensioni sono simili a quelle di una testa media di un essere umano adulto e che è utilizzato per la misura della perdita di inserzione delle cuffie. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 11393-5:2019 “Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione” Norma Tecnica UNI EN 11393-6:2019 “Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili – Parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo” Le norme trattano rispettivamente: - i requisiti e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio provocato da seghe a catena portatili e altre proprietà. Comprende, inoltre, un requisito relativo alla resistenza delle cinghie delle ghette passanti sotto il piede. Si applica a ghette utilizzate unitamente alle calzature di sicurezza con punta in acciaio conformi alla ISO 20345, progetto “C” o “D”. Queste ghette sono progettate per l’uso e il collaudo esclusivo combinato con un modello specifico di calzature di sicurezza - i requisiti prestazionali, i metodi di prova, i requisiti di progettazione, le informazioni per l’identificazione e la marcatura dei protettori per la parte superiore del corpo che offrono protezione dal taglio di seghe a catena portatili. La norma, specifica le procedure relative alla campionatura e al pretrattamento dei protettori della parte superiore del corpo, la misurazione del rivestimento protettivo, l’apparecchiatura e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio e la prova pratica di impiego per valutare le proprietà ergonomiche. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 14972-14:2021 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 14: Protocollo di prova per turbine a combustione in involucri maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto” Norma Tecnica UNI EN 14972-15:2021 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 15: Protocollo di prova per turbine a combustione in involucri non maggiori di 260 m³ per sistemi ad ugello aperto” Le norme trattano rispettivamente: - la valutazione delle prestazioni antincendio per sistemi ad acqua nebulizzata utilizzati per la protezione antincendio delle turbine a combustione in involucri con volume maggiore di 260 m³ - i requisiti delle prove antincendio per i sistemi ad acqua nebulizzata utilizzati per la protezione antincendio delle turbine a combustione in involucri con volumi non maggiori di 260 m³. NORMA TECNICA – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 15882-5:2021 “Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 5: Sigillature di penetrazione combinate” La norma fornisce i principi e la guida per la preparazione dei documenti di applicazione estesa per sigillature di penetrazione combinate in cui i sistemi sono stati sottoposti a prova in conformità alla (EN 1366-3 e EN 1366-2) o (EN 1366-3 e EN 1366-2). NORMA TECNICA – Macchine per l'industria alimentare Norma Tecnica UNI EN 12331:2021 “Macchine per l'industria alimentare - Macchine tritacarne - Requisiti di sicurezza e di igiene” La norma specifica i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle macchine tritacarne utilizzate in una posizione fissa. NORMA TECNICA – Sponde caricatrici Norma Tecnica UNI EN 1756-1:2021 “Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Sponde caricatrici per merci” La norma specifica i requisiti di sicurezza per la progettazione di sponde caricatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote per il trasporto di merci. Essa specifica inoltre la verifica di tali sponde caricatrici e le informazioni di sicurezza che devono essere fornite per il loro utilizzo. NORMA TECNICA – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-12:2021 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 12: Tenonatrici/profilatrici” La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per i veicoli stazionari, caricati e scaricati manualmente. NORMA TECNICA – Macchine agricole Norma Tecnica UNI EN 703:2021 “Macchine agricole - Sicurezza - Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati” La norma, utilizzata insieme con la EN ISO 4254-1:2015, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di macchine portate, semiportate, trainate o semoventi che sono caratterizzate dalla combinazione di due o più delle seguenti funzioni: carico, miscelazione, trinciatura e distribuzione di insilati e/o altri mangimi, destinate ad essere utilizzate da un solo operatore. Essa include quelle macchine munite di una gru di carico integrata nella macchina. Inoltre, essa specifica il tipo di informazioni che devono essere fornite dal fabbricante sulle procedure per un impiego sicuro (inclusi i rischi residui). NORMA TECNICA – Macchine forestali e da giardinaggio Norma Tecnica UNI EN ISO 22868:2021 “Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2)” La norma specifica un codice di prova del rumore per determinare, in maniera efficace e in condizioni normalizzate, le caratteristiche di emissione sonora delle macchine forestali e da giardinaggio portatili manualmente con motore a combustione interna, e i requisiti specifici per motoseghe, decespugliatori, tagliaerba, tagliabordi, potatrici ad asta a motore, tosasiepi e aspiratori-soffiatori e nebulizzatrici a spalla da giardino. Le caratteristiche di emissione sonora comprendono il livello di pressione sonora ponderato A al posto di lavoro e il livello di potenza sonora ponderato A. I codici di prova del rumore descritti nella presente norma consentono al fabbricante di verificare l'impegno riguardo la progettazione a basso impatto sonoro. NORMA TECNICA – Macchine per la produzione e la finitura della carta Norma Tecnica UNI EN 1034-1:2021 “Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 1: Requisiti comuni” La norma si applica alle macchine per la produzione e la finitura della carta e, per ciascuna tipologia di macchina, deve essere utilizzata unitamente alla specifica parte della presente norma ad essa applicabile. Contiene definizioni e requisiti validi per tutte le macchine per la produzione e la finitura della carta trattate nelle altre parti della norma. Le altre parti della norma, specifiche per le diverse tipologie di macchine, possono contenere requisiti addizionali o deviazioni dalla presente norma, che hanno la precedenza sulle specifiche della presente norma. NORMA TECNICA – Ascensori Norma Tecnica UNI EN 81-70:2021 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili” La norma specifica i requisiti minimi per l'accesso e l'utilizzo sicuro e indipendente degli ascensori da parte delle persone, incluse quelle con disabilità. NORMA TECNICA – Scale mobili e marciapiedi mobili Norma Tecnica UNI EN 115-2:2021 “Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti” La norma fornisce le regole per il miglioramento della sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello delle nuove installazioni, applicando l'attuale stato dell'arte per la sicurezza. NORMA TECNICA – Bruciatori ed apparecchi a gas Norma Tecnica UNI EN 13611:2021 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori ed apparecchi a gas e/o combustibili liquidi - Requisiti generali” La norma definisce i requisiti generali di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione per bruciatori ed apparecchi a gas o combustibili liquidi. La norma si applica ai dispositivi con pressione massima dichiarata in ingresso fino a 500 kPa e dimensioni nominali dei raccordi fino a DN 250. NORMA TECNICA – Attrezzature a pressione Norma Tecnica UNI/TS 11325-3:2021 “Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata” La specifica tecnica definisce le modalità̀ di sorveglianza delle attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento destinate alla generazione di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110° C ("generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata") con pressione massima ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del DM 329/2004. La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l'assistenza continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore. NORME TECNICHE – funi di acciaio Norma Tecnica UNI EN 13411-9:2021 “Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Radance piene” Norma Tecnica UNI EN 12385-5:2021 “Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori” Le norme trattano rispettivamente: - i requisiti minimi per radance piene di acciaio o ghisa per le terminazioni di funi di acciaio a trefoli - i materiali particolari, i requisiti di fabbricazione e di prova per le funi a trefoli per compiti di sospensione, compensazione e limitazione per ascensori a frizione e idraulici che si muovono lungo guide. --- ## Novità in materia di Produzione RIFIUTI URL: https://lachiver.com/news/novita-in-materia-di-produzione-rifiuti-3130 Lachiver Servizi Circolare Informativa 06/2021 Produzione rifiuti – Linee guida SNPA per la classificazione Con decreto ministeriale n. 47/2021 sono state approvate le Linee Guida SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) sulla classificazione dei rifiuti. Di conseguenza procedere alla Classificazione dei rifiuti prodotti (individuazione codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolo HP) secondo i principi in esse contenute diviene sostanzialmente un “obbligo di legge”. Le Linee Guida, oltre a fornire un elenco commentato dei codici CER e a riportare esempi di classificazione per specifiche tipologie di rifiuti, pongono particolare attenzione sulla corretta attribuzione del codice CER e delle caratteristiche di pericolo HP: si ricorda che queste attività sono un onere in capo al produttore dei rifiuti. In particolare, le Linee Guida indicano che, per ciascun rifiuto prodotto, deve essere presente una Relazione redatta a cura del produttore. Tale Relazione deve sostanzialmente riassumere tutti i passaggi ed i documenti raccolti durante il percorso per arrivare alla classificazione e dovrebbe essere corredata da tutta la documentazione utilizzata, come ad. es.: schede di sicurezza, report fotografici, informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione, certificati analitici, giudizio di classificazione. Per quanto riguarda il giudizio di classificazione, le Linee Guida precisano che si tratta di un documento a sé stante, redatto da professionista abilitato, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto e dalle analisi di laboratorio (al giudizio dovrebbero accompagnarsi il verbale di campionamento, i report/rapporti di prova dei test eseguiti, la documentazione delle analisi chimiche). Emerge, quindi, che il processo di Classificazione deve essere documentato, al fine di dare evidenza dei motivi per i quali si è giunti alla classificazione stessa e costituisce un fattore fondamentale per la tutela della figura del produttore dei rifiuti. La non corretta classificazione dei rifiuti costituisce il presupposto di altri reati (anche di tipo penale) in quanto influisce sulle successive fasi di gestione del rifiuto che vanno dal deposito temporaneo effettuato presso il produttore, al trasporto sino al destino finale. E’ opportuno, pertanto, che la documentazione relativa a ciascun rifiuto prodotto sia organizzata in modo da rispettare i criteri delle Linee Guida. Lachiver Servizi resta fin d'ora a disposizione per supportare le organizzazioni aziendali in tale attività. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-ottobre-2021-3129 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 10/2021 AMBIENTE ECOLABEL – nuovi criteri ecologici per strutture ricettive, prodotti vernicianti, per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali - Decisione (UE) 2021/1845 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica la decisione (UE) 2017/175 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle strutture ricettive e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica. La Decisione ha modificato l’art. 6 della decisione (UE) 2017/175 come segue: “I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti strutture ricettive e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2025“. - Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione del 26 ottobre 2021 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali. La Decisione stabilisce una serie di criteri applicabili ai prodotti cosmetici aggiornando la Decisione 2014/893/UE ed inserisce i criteri applicabili per i prodotti per la cura degli animali. - Decisione (UE) 2021/1871 della Commissione del 26 ottobre 2021 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni. La Decisione modifica i criteri ecologici stabiliti con la Decisione 2014/312/UE per l’assegnazione del marchio Ecolabel ai prodotti vernicianti per esterni ed interni, introducendo nuove deroghe per i pigmenti al biossido di titanio e per l’additivo TMP per i pigmenti, finalizzate a garantire un’elevata diffusione del sistema per tale gruppo di prodotti. RIFIUTI – direttiva SUP (Single Use Plastics) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione del 1 ottobre 2021 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande. La Decisione indica le modalità di applicazione della Direttiva (UE) 904/2019 (Direttiva SUP) per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande. La Direttiva 2019/904 fissa obiettivi per la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (Parte F dell’Allegato alla Direttiva). In particolare, per il 2025, l’obiettivo fissato è pari al 25% in peso di tutte le bottiglie monouso immesse sul mercato e, per il 2029, è pari al 90%. Al fine di garantire la comparabilità e l’accuratezza dei dati, la Commissione, con la Decisione 2021/15752/UE, ha stabilito la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata ed il formato con cui gli Stati Membri dovranno comunicare i dati sui rifiuti di bottiglie monouso che sono stati raccolti separatamente ogni anno. RIFIUTI – esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero Regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. Il regolamento aggiorna l’allegato del Regolamento 1428/2007 in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero elencando, per i vari Paesi non OCSE che hanno comunicato la propria posizione in merito: - i rifiuti per i quali vige il divieto di importazione (colonna a) - la procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive (colonna b) - nessun controllo nel paese di destinazione (colonna c) - altre procedure di controllo, alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile (colonna d). EMISSIONI IN ATMOSFERA – emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro per l'anno 2019 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1876 della Commissione del 20 ottobre 2021 sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2019. La Decisione riporta in allegato, la somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 2019, calcolata in base ai dati d'inventario corretti al momento del completamento della revisione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013. CAM – servizio di pulizia e sanificazione Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 24 settembre 2021: Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti". Decreto correttivo che intende sanare alcune criticità operative del precedente DM 20 gennaio 2021, introducendo alcune deroghe in particolare per quanto riguarda le cere e le cere metallizzate. Con riferimento al servizio di pulizia in ambito sanitario, viene eliminato il divieto di utilizzo di elementi tessili monouso e carta, mentre nelle pulizie in ambito civile decade l’obbligo di documentare tale utilizzo per motivi di sicurezza. RIFIUTI – linee guida per il piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”. Il Decreto riporta le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna con le procedure di intervento per la gestione dell’emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano: - impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. 152/2006 - impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 152/2006. - centri di raccolta comunali e intercomunali. Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, D. Lgs. 105/2015. Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, ed è diviso in tre parti: - metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE - metodologia speditiva per la pianificazione provinciale - schede e dati utili per il PEE. Si ricorda che i titolari delle attività individuate nell’allegato al DPCM, entro il 21 dicembre 2021, devono trasmettere al prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Successivamente, entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, il prefetto redige/aggiorna il piano di emergenza esterno. RADIAZIONI IONIZZANTI E RIFIUTI RADIOATTIVI – operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti STRIMS Comunicato dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione pubblicato in data 22 ottobre 2021 “Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi”. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione rende nota l’operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi - STRIMS, consultabile sul sito https://strims.isinucleare.it/it I soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, o gestiscono operazioni di raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi, hanno 90 giorni per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema. ALBO GESTORI AMBIENTALI – modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione al registro Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 11 del 14 ottobre 2021 “Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120”. Approvazione dei modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione al registro delle attività di raccolta e trasporto dei materiali metallici avviati alle operazioni di recupero, di cui all’articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici). ALBO GESTORI AMBIENTALI – Cancellazione d'ufficio del codice dell'EER 07 02 18 - scarti di gomma Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 10 del 22 ottobre 2021: Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. Con la circolare, l'Albo rende nota la cancellazione dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma” da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono. La misura è conseguenza della legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale non ricomprende più̀ in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. RIFIUTI – 10 anni di recupero e riciclo di PFU pneumatici fuori uso Sono oltre 2,2 milioni le tonnellate di Pneumatici Fuori Uso gestite da Ecopneus in 10 anni. Ecopneus è la società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero dei Pneumatici Fuori Uso, costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia. L’attività di recupero e riciclo ha evitato l’emissione di oltre 3,36 milioni di tonnellate di Co2 equivalenti, prelievi di materie prime per 3,3 milioni di tonnellate e consumi di acqua di 15,5 milioni di m3, benefici a cui si aggiunge il risparmio dato dalla riduzione delle importazioni di materiale vergine. La gestione dei PFU ha apportato beneficio alla collettività e all’ambiente, promosso un sempre maggiore l’impiego della gomma riciclata in tante applicazioni utili nello sport, nelle infrastrutture stradali, per il benessere animale, nell’arredo o come energia. NORME TECNICHE – Etichette e dichiarazioni ambientali Norma Tecnica UNI EN ISO 14021:2021 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)” La norma specifica i requisiti per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, comprese dichiarazioni, simboli e grafica relativi ai prodotti. Essa descrive termini selezionati e generalmente utilizzati nelle asserzioni ambientali e indica i requisiti per il loro utilizzo. La norma inoltre descrive una metodologia generale di valutazione e verifica per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, una valutazione specifica contenente metodi di valutazione e verifica per le asserzioni selezionate nella stessa. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11202:2020 “Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate” La norma descrive un metodo per la determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione delle macchine e delle apparecchiature alla postazione di lavoro e in altre specifiche posizioni in situ. Una postazione di lavoro, occupata da un operatore, può essere situata in uno spazio aperto, in una stanza dove opera la sorgente sottoposta a prova, in una cabina fissata alla sorgente sottoposta a prova o in un alloggiamento a distanza dalla sorgente sottoposta a prova. Una o più specifiche posizioni possono trovarsi in prossimità di una postazione di lavoro, o in prossimità di una macchina sorvegliata o non sorvegliata. Tali posizioni sono a volte denominate posizioni di assistenza. SICUREZZA TUS – modifica al D. Lgs. 81/08 in materia di sanzioni e sospensione dell’attività per violazioni nel campo dei contratti di lavoro e della sicurezza sul lavoro Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. L’art. 13 del Decreto sostituisce interamente l’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 apportando delle modifiche allo scopo di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. A seguito delle ispezioni di Ispettorato del lavoro o dello SPISAL potrà avvenire la sospensione dell'attività aziendale quando: 1. viene riscontrato che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (la sospensione non si applica se il lavoratore non in regola risulti l'unico occupato dall'impresa) 2. in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate nel nuovo allegato I del D. Lgs. 81/2008: - mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi - mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione - mancata formazione ed addestramento - mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile - mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) - mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto - mancanza di protezioni verso il vuoto - mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno - lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) - omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Il provvedimento di sospensione si applica alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni relative alla mancata formazione o mancata fornitura di DPI contro la caduta dall’alto. Unitamente al provvedimento di sospensione, l’Ispettorato nazionale del lavoro o SPISAL possono imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione immediatamente all’atto dei propri accertamenti oppure, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente provvede ai provvedimenti da adottare in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, che procedono di conseguenza in applicazione alla normativa antincendio. Per ottenere la revoca della sospensione è necessario: - la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza - l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro - nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari - nelle ipotesi di gravi violazioni in materia di sicurezza, il pagamento della Somma Aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal D. Lgs. 81/2008. Di seguito l’elenco delle Fattispecie ed il relativo importo della Somma Aggiuntiva: a) Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Euro 2.500 b) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione - Euro 2.500 c) Mancata formazione ed addestramento - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato d) Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile - Euro 3.000 e) Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Euro 2.500 f) Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato g) Mancanza di protezioni verso il vuoto - Euro 3.000 h) Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno - Euro 3.000 i) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - Euro 3.000 j) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - Euro 3.000 k) Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) - Euro 3.000 l) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo - Euro 3.000 Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Su richiesta dell’azienda, e dopo aver assolto alle prescrizioni dell’ente di controllo, la revoca è concessa dopo il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. Rimangono comunque applicabili le altre sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. E’ ammesso ricorso contro i provvedimenti di sospensione per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto. Il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive per il lavoro irregolare. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza. Le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità. - Legge n. 133 del 24 settembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Conversione in Legge del DL 111/2021 con i contenuti anche del DL 122/2021, con la conferma della validità del testo molecolare, che passa da 48 a 72 ore da quando viene eseguito. Inoltre, il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare. Proroga al 31/12 di alcune disposizioni in merito ai lavoratori fragili, definizione dei tempi in caso di casi positivi e in merito alla responsabilità di verifica. - Decreto Legge n. 139 del 8 ottobre 2021 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dai personali”. Con riferimento all'obbligo per i lavoratori pubblici e privati di possesso del Green Passa da venerdì 15 ottobre, si evidenzia la novità introdotta che permette al datore di lavoro di richiedere con un preavviso tale possesso (in caso di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro). Il Decreto indica che per le attività nel settore Spettacoli e cultura, l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, inoltre indica le capienze consentite per gli eventi in zona bianca: per teatri, cinema, concerti è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso; nei musei è stata eliminata la distanza interpersonale di almeno un metro; per gli eventi sportivi non più del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; nelle discoteche non più del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. - Ordinanza del Ministero della Salute del 8 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia”. L’Ordinanza dispone il passaggio della Regione Sicilia in area bianca. - Decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 8 ottobre 2021 “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”. Il Decreto contiene le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori della pubblica amministrazione che a partire dal 15 ottobre 2021 rientreranno a lavorare in presenza. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione”. Le linee guida chiariscono l’obbligo di possesso del green pass per tutti i dipendenti pubblici e tutti coloro che accedono alle strutture pubbliche per qualsiasi attività lavorativa connessa, l’obbligo non si applica invece agli utenti dei servizi. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Il Decreto contiene le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. - Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con l’Ordinanza viene rivista ed aggiornata la disciplina per gli spostamenti da Paesi esteri. - Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza conferma l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella “zona bianca” fino al 31 dicembre 2021, la sperimentazione dei voli “Covid-tested” continua a produrre effetti fino al 31 gennaio 2022. ANTINCENDIO – criteri per la gestione antincendio nei luoghi di lavoro – aggiornamento del TUS Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il decreto riporta le nuove norme di riferimento in merito alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, all’informazione e formazione lavoratori e addetti, alla designazione degli addetti, ai requisiti dei docenti. Si applica ai luoghi di lavoro (articolo 62 del TUS), per i cantieri temporanei e mobili e le attività a rischio incidente rilevante, le norme riguardano solo la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti. In merito alla gestione della sicurezza antincendio (articolo 2), le misure per i casi in esercizio o in emergenza vengono raccolte nell’allegato I del decreto. Vengono indicati i criteri che devono essere rispettati nel piano di emergenza, devono essere indicati i nomi degli addetti prevenzione incendi ed emergenza e del datore di lavoro. Il piano di emergenza deve essere obbligatoriamente redatto nei seguenti luoghi di lavoro: - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori - luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Per gli altri ambienti di lavoro non sarà necessario un piano, le misure antincendio dovranno essere in ogni caso riportate nel “documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. In merito all’informazione e formazione dei lavoratori, il datore di lavoro è responsabile della designazione degli addetti al servizio antincendio (sé stesso nei casi indicati dall’articolo 34 del TUS). L’articolo 5 riporta i criteri per la formazione, che sono elencati in dettaglio nell’allegato III. L’aggiornamento della formazione deve essere almeno quinquennale, se in ritardo al momento dell’entrata in vigore del decreto, si dovrà recuperare entro 12 mesi. I corsi possono essere svolti da VVF e soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 o dallo stesso datore di lavoro se in possesso dei requisiti. I corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. L’allegato IV riporta i dettagli dell’idoneità tecnica per gli addetti antincendio negli ambienti di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512. Il decreto entrerà in vigore il 4 settembre 2022. ANTINCENDIO – criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio antincendio nei luoghi di lavoro – aggiornamento del TUS Decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV), aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: - affollamento fino a 100 occupanti - superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri - piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose. Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015. Il Decreto abroga e sostituisce all’art.1, l’art. 2, l’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, l’art. 3 comma 2 art. 4, art. 8, art. 9, allegati I, II, III, IV, V del D.M. 10 marzo 1998. Il decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022. ANTINCENDIO – DM 01/09/2021 qualificazione di manutentore qualificato – primi chiarimenti dei VVFF Circolare del Ministero dell’Interno n. 14804 del 6 ottobre 2021 “DM 01/09/2021 – Primi chiarimenti”. La circolare offre chiarimenti in merito a: - requisiti dei docenti, - individuazione dei soggetti formatori, - attrezzature indispensabili per i soggetti formatori e le sedi di esame, - requisiti delle sedi di esame, - procedure relative all'esame di idoneità. Allegate alla circolare n. 3 appendici: - Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione. - Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio. - Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato. ANTINCENDIO – criteri per la gestione antincendio nei luoghi di lavoro – primi chiarimenti dei VVFF Circolare del Ministero dell’Interno n. 15472 del 19 ottobre 2021: DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti. La Circolare riporta i primi chiarimenti in merito al Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, in particolare sui seguenti quattro aspetti: - Piano di emergenza (articolo 2 del DM), obbligatorio per i luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori o aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente e per quelli previsti dall’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Deve contenere i nominativi degli incaricati alla prevenzione incendi, i contenuti del Piano sono dettagliati nell’allegato II del decreto. - Informazione e formazione lavoratori (articolo 2 del DM), è un adempimento fondamentale e distinto dalla formazione degli addetti antincendio. - Designazione e formazione addetti (articoli 4 e 5 del DM), l’aggiornamento è quinquennale con i contenuti minimi indicati nell’allegato III. Sono tre i percorsi sulla base della complessità dell’attività e del livello di rischio. Nell’allegato IV sono indicati i luoghi di lavoro con addetti antincendio con idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996. - Requisiti dei docenti (articolo 6 e allegato V del DM), elencati i requisiti dei docenti della parte teorica e pratica, prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto. ANTINCENDIO – separazione delle funzioni di formazione svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco da quelle di attestazione di idoneità Decreto del Ministero dell’Interno del 28 settembre 2021 “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il Decreto contiene le modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità. ANTINCENDIO – norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2021 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il Decreto contiene la nuova regola tecnica che potrà essere applicata agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, sia esistenti che di nuova realizzazione, escludendo i musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Potrà essere utilizzata anche come riferimento per progettazione ed esercizio di edifici sotto tutela ma che non prevedano attività aperte al pubblico. RIFIUTI – linee guida per il piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”. Il Decreto riporta le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna con le procedure di intervento per la gestione dell’emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano: - impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. 152/2006 - impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 152/2006. - centri di raccolta comunali e intercomunali. Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, D. Lgs. 105/2015. Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, ed è diviso in tre parti: - metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE - metodologia speditiva per la pianificazione provinciale - schede e dati utili per il PEE. Si ricorda che i titolari delle attività individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro il 21 dicembre 2021, devono trasmettere al prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Successivamente, entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, il prefetto redige/aggiorna il piano di emergenza esterno. RADIAZIONI IONIZZANTI E RIFIUTI RADIOATTIVI – operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti STRIMS Comunicato dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione pubblicato in data 22 ottobre 2021 “Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi”. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione rende nota l’operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi - STRIMS, consultabile sul sito https://strims.isinucleare.it/it I soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, o gestiscono operazioni di raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi, hanno 90 giorni per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema. ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXVIII elenco di soggetti abilitati Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 65 del 26 ottobre 2021, con il quale è stato adottato il ventisettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. INAIL – istruzioni tecniche sulle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Circolare Inail n. 28 del 28 ottobre 2021 “Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e relative Modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019. Istruzioni tecniche”. La circolare contiene le istruzioni tecniche che descrivono, per le quattro gestioni tariffarie, Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, l’ambito applicativo dei dieci grandi gruppi in cui le lavorazioni sono aggregate per comparti produttivi o lavorativi omogenei. Con l’aggiornamento, sono state ridefinite alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, aggregate altre lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa, eliminati alcuni cicli produttivi non più attuali, istituite nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo, che corrispondono a nuove forme produttive o di erogazione di servizi. INAIL – open data infortuni dei primi otto mesi del 2021 Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi otto mesi, le denunce di infortunio sul lavoro presentate sono state 349.449 (+8,5% rispetto allo stesso periodo del 2020), 772 delle quali con esito mortale (-6,2%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 36.496 (+31,5%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – valutazione del rischio biomeccanico Pubblicato da INAIL il fact sheet “Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico”. La scheda informativa INAIL per la valutazione del rischio biomeccanico presenta le nuove metodologie di valutazione: sistemi optoelettronici, sensori inerziali (Intertial Measurement Units, IMUs) ed elettromiografia di superficie (EMGs), metodologie quantitative, oggettivabili e ripetibili che permettono di identificare il rischio anche nei moderni scenari lavorativi dove si sta sempre più diffondendo l’utilizzo di esoscheletri da parte dei lavoratori e la condivisione degli spazi lavorativi con i cobot. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11202:2020 “Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate” La norma descrive un metodo per la determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione delle macchine e delle apparecchiature alla postazione di lavoro e in altre specifiche posizioni in situ. Una postazione di lavoro, occupata da un operatore, può essere situata in uno spazio aperto, in una stanza dove opera la sorgente sottoposta a prova, in una cabina fissata alla sorgente sottoposta a prova o in un alloggiamento a distanza dalla sorgente sottoposta a prova. Una o più specifiche posizioni possono trovarsi in prossimità di una postazione di lavoro, o in prossimità di una macchina sorvegliata o non sorvegliata. Tali posizioni sono a volte denominate posizioni di assistenza. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI CEI EN 50710:2021 “Requisiti per la fornitura di servizi remoti sicuri per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza” La norma specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi remoti sicuri tramite un'infrastruttura di accesso remoto (RAI) effettuata in loco o fuori sede. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 18526-3:2020 “Protezione degli occhi e del viso – Metodi di prova – Parte 3: Proprietà fisiche e meccaniche” Recepimento in lingua italiana della norma che specifica i metodi di prova di riferimento per determinare le proprietà fisiche e meccaniche dei protettori degli occhi e del viso. NORME TECNICHE – Macchine Norma Tecnica UNI EN 1009-4:2020 “Macchine per la lavorazione meccanica di minerali e di materiali solidi simili – Sicurezza – Parte 4: Requisiti specifici per il macchinario per vagliatura (screening)” Norma Tecnica UNI EN 1009-5:2020 “Macchine per la lavorazione meccanica di minerali e di materiali solidi simili – Sicurezza – Parte 5: Requisiti specifici per il macchinario per la pulizia, il riciclaggio, lo smistamento e il trattamento del fango” Recepimento in lingua italiana delle norme che trattano rispettivamente: - i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione del macchinario per la vagliatura per la lavorazione meccanica per l’estrazione, il riciclaggio e lavorazione di minerali e sottoprodotti - i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione del macchinario per la pulizia, il riciclaggio dell’acqua, il trattamento del fango e lo smistamento (diverso dalla vagliatura) per la lavorazione meccanica per l’estrazione, il riciclaggio e lavorazione di minerali e sottoprodotti. NORME TECNICHE – ascensori Norma Tecnica UNI 10411-1:2021 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori” Norma Tecnica UNI 10411-2:2021 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori elettrici a frizione non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente - i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente. NORME TECNICHE – ascensori Norma Tecnica UNI EN 81-22:2021 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 22: Ascensori elettrici inclinati” La norma specifica le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di nuovi impianti permanenti di ascensori elettrici, con trazione o spinta positiva, che collegano piani definiti, aventi una cabina progettata per trasportare persone o persone e cose, sospesa da funi o catene e traslante in un piano verticale lungo guide che sono inclinate con un angolo compreso tra 15° e 75° rispetto all'orizzontale. NORME TECNICHE – Veicoli raccolta rifiuti Norma Tecnica UNI EN 1501-1:2021 “Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore” Norma Tecnica UNI EN 1501-2:2021 “Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale” Norma Tecnica UNI EN 1501-3:2021 “Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale” Norma Tecnica UNI EN 1501-5:2021 “Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti” Le norme specificano rispettivamente: - tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti relativi al veicolo raccolta rifiuti a caricamento posteriore quando è utilizzato come previsto e in condizioni di utilizzo inadeguato, che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante per tutto il suo prevedibile ciclo di vita - tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti relativi al veicolo raccolta rifiuti a caricamento laterale quando è utilizzato come previsto e in condizioni di utilizzo inadeguato, che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante per tutto il suo prevedibile ciclo di vita - tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi rilevanti relativi ai veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale, quando utilizzati come previsto e in condizioni di utilizzo inadeguato, che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante per tutto il suo prevedibile ciclo di vita - tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti relativi ai dispositivi di sollevamento utilizzati per lo svuotamento dei contenitori di rifiuti progettati per i veicoli raccolta rifiuti e il loro montaggio sui veicoli raccolta rifiuti quando sono utilizzati come previsto e in condizioni di utilizzo inadeguato, che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante per tutto il loro prevedibile ciclo di vita. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN ISO 13442-2:2021 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali” La norma specifica i requisiti per i prodotti in acciaio usati per i recipienti a pressione non esposti a fiamma. NORME TECNICHE – Utilizzo di impianti a GPL Norma Tecnica UNI/TS 11426:2021 “Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio” La specifica tecnica fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi similari non alimentati da rete di distribuzione. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-settembre-2021-3126 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 09/2021 AMBIENTE EMISSIONI IN ATMOSFERA – Mobility Manager: Linee guida per i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 209 del 4 agosto 2021: Decreto direttoriale di cui all'articolo 3 comma 5 del Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 di approvazione delle "Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)". Definite le Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) che consentiranno alle imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti, di predisporre i piani di spostamento casa-lavoro. Le Linee guida forniscono indicazioni su: - le analisi da effettuare in fase preliminare prima della redazione del piano degli spostamenti casa-lavoro - i contenuti minimi da includere nel piano - le informazioni minime necessarie da rilevare in azienda - gli obblighi di comunicazione ai dipendenti. La finalità è quella di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, che consentano la riduzione dell’utilizzo del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro. Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città Metropolitana, in un capoluogo di Provincia, ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dovranno nominare un Mobility Manager, che elaborerà il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del personale dipendente entro il 31 dicembre di ogni anno. Si ricorda che il primo PSCL dovrà essere adottato entro il 23 novembre 2021. Il piano deve essere adottato dall'impresa e trasmesso entro 15 giorni al Comune territorialmente competente per l'esame del Mobility Manager d’area, che potrà effettuare eventuali modifiche e stipulare con l’impresa stessa intese e accordi per una migliore implementazione dello stesso. RIFIUTI – piena operatività del REcer Pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, il comunicato ufficiale di operatività del REcer (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero). Con il Comunicato, si informano le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, che a decorrere dalla data del 30 settembre 2021, il REcer è pienamente operativo. Pertanto, dal 30 settembre 2021, le autorità competenti comunicano al momento del rilascio (mediante il portale REcer), i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di recupero di rifiuti. ADR – Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2021 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 26866 del 1 settembre 2021 “Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2021 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”. La Circolare comunica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale, aggiornato all'ADR 2021. ACQUE – RV modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 1170 del 24 agosto 2021 " Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR n. 66 del 13/07/2021”. Con la Deliberazione vengono approvate le modifiche alle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque contenute negli Allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. RIFIUTI/VIA/AIA – RV adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ambiente Legge Regionale del Veneto n. 27 del 21 settembre 2021 " Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”. Con la Legge vengono modificati: - comma 2 dell'articolo 4 della Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m); decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h); provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l). - comma 1 dell'articolo 19 della Legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale", per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell'ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA. ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche di idoneità per responsabili tecnici Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 10 del 15 settembre 2021 “Protocolli di sicurezza sanitaria da impiegare per lo svolgimento delle verifiche RT”. Per le prove di idoneità dei Responsabili tecnici si applicano le linee guida di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 o i Protocolli di sicurezza sanitaria adottati dalle singole Camere di commercio. INAIL – Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia Pubblicate da INAIL le “Linee di indirizzo SGI-AE. Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia”, rivolte alle aziende del settore Energia-Petrolio. La nuova edizione delle Linee di indirizzo SGI-AE riflette le importanti innovazioni introdotte dalla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”. La UNI ISO 45001 costituisce lo standard internazionale per la certificazione del sistema di gestione ed è stata elaborata con l’obiettivo dell’integrabilità con le altre norme per sistemi di gestione certificabili, per le quali ISO ha adottato una struttura comune, HLS “high level structure”. RIFIUTI – Comieco Rapporto Annuale 2020 Presentato il XXVI Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia. La raccolta differenziata di carta e cartone non arresta la sua corsa e il Rapporto Annuale mostra come il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici abbia superato l’87% rispettando così gli obiettivi UE con 10 anni di anticipo. Con una resa pro-capite media di 57,2 kg/abitante-anno, nel 2020 sono stati differenziati complessivamente quasi 3,5 milioni di tonnellate di materiale cellulosico. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione ambientale Norma Tecnica UNI/TR 11331:2021 “Sistemi di gestione ambientale - Indicazioni relative all'applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche” Il rapporto tecnico fornisce indicazioni riguardanti l'applicazione, in Italia, dei sistemi di gestione ambientale conformi alla UNI EN ISO 14001:2015. Non trattandosi di un documento normativo, non può essere utilizzato per aggiungere, ridurre o modificare i requisiti della UNI EN ISO 14001:2015. NORME TECNICHE – Gestione ambientale Norma Tecnica UNI EN ISO 14031:2021 “Gestione ambientale - Valutazione delle prestazioni ambientali - Linee guida” La norma fornisce una guida per progettare ed effettuare la valutazione delle prestazioni ambientali di un'organizzazione. È applicabile a qualsiasi organizzazione, senza riguardo alla tipologia, alle dimensioni, alla localizzazione e alla complessità. La norma non stabilisce livelli di prestazione ambientale. Essa non è finalizzata ad essere utilizzata per definire qualsiasi altro requisito di conformità dei sistemi di gestione ambientale. SICUREZZA EMISSIONI IN ATMOSFERA – Mobility Manager: Linee guida per i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 209 del 4 agosto 2021: Decreto direttoriale di cui all'articolo 3 comma 5 del Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 di approvazione delle "Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)". Definite le Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) che consentiranno alle imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti, di predisporre i piani di spostamento casa-lavoro. Le Linee guida forniscono indicazioni su: - le analisi da effettuare in fase preliminare prima della redazione del piano degli spostamenti casa-lavoro - i contenuti minimi da includere nel piano - le informazioni minime necessarie da rilevare in azienda - gli obblighi di comunicazione ai dipendenti. La finalità è quella di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovere la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, che consentano la riduzione dell’utilizzo del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro. Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città Metropolitana, in un capoluogo di Provincia, ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dovranno nominare un Mobility Manager, che elaborerà il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del personale dipendente entro il 31 dicembre di ogni anno. Si ricorda che il primo PSCL dovrà essere adottato entro il 23 novembre 2021. Il piano deve essere adottato dall'impresa e trasmesso entro 15 giorni al Comune territorialmente competente per l'esame del Mobility Manager d’area, che potrà effettuare eventuali modifiche e stipulare con l’impresa stessa intese e accordi per una migliore implementazione dello stesso. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 “Adozione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”. Aggiornamento delle linee guida che stabiliscono le modalità di informazione agli utenti, nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in maniera appropriata per il contenimento e il contrasto del rischio sanitario. - Circolare del Ministero della salute del 4 settembre 2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”. Riporta indicazioni per l’esenzione dal vaccino delle persone che non possono vaccinarsi a causa di una condizione medica ai fini dell’accesso a quanto previsto dal comma 1, art. 3 del Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021. - Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. Disciplina per l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore). Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Il controllo spetta al dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche. - Ordinanza del Ministero della salute del 10 settembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia”. Prolungamento di 15 giorni della classificazione della Sicilia in area gialla. - Legge n. 126 del 16 settembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. La Legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Prolungato dello stesso periodo anche lo smartworking per i lavoratori fragili, l’accesso a specifici servizi e attività (ristorazione per il consumo al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione degli alberghi, spettacoli eventi e competizioni sportive, musei e luoghi della cultura, sale da gioco, centri termali, concorsi pubblici, sagre e fiere) in zona bianca sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass, rilascio dello stesso anche dopo 14 giorni la somministrazione della prima dose di vaccino. - Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Il Decreto estende l’obbligo di Green Pass anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione della verifica delle certificazioni (anche a campione) prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, inoltre i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati della verifica e dell’accertamento delle violazioni. I lavoratori che non sono in possesso del Green Pass sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della già menzionata certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, rinnovabili una sola volta. Si ricorda che i Titolari del trattamento tenuti alla verifica della certificazione verde sono obbligati a rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali (delega formale con istruzioni di cui all’art. 29 del GDPR ai soggetti incaricati alla verifica dei green pass; formazione ai soggetti di cui sopra; informativa ci cui all’art. 13 del GDPR ai soggetti interessati relativamente al trattamento effettuato tramite verifica dei green pass; aggiornamento del registro dei trattamenti di cui all’art. 30 del GDPR). - Ordinanza del Ministero della salute del 24 settembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia”. Prolungamento di 15 giorni della classificazione della Sicilia in area gialla. - Ordinanza del Ministero della salute del 28 settembre 2021: Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici Covid-free". Misure di sicurezza per la sperimentazione di corridoi turistici covid free verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (solo Sharm El Sheikh e Marsa Alam). In vigore fino al 31 gennaio 2022 salvo proroghe. Vengono intesi come corridoi turistici gli itinerari di andata e ritorno verso le località evidenziate, per viaggi controllati, compresa la permanenza in strutture ricettive selezionate, seguendo quanto previsto dal documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio Covid-19 nei corridoi turistici Covid-free” allegato alla stessa ordinanza. Lo spostamento è autorizzato solo con certificazione verde. Quindi tampone entro 48 ore dalla partenza, tampone nel Paese di soggiorno in caso di permanenza di sette giorni o superiore. Al rientro, tampone 48 ore prima del ritorno e tampone in aeroporto. Quanto sopra esenta dall’obbligo di isolamento fiduciario. ANTINCENDIO – criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature – aggiornamento del TUS Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il decreto andrà in vigore il 25 settembre 2022 e da quel momento abrogherà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998. Per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi dovranno essere eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto. La norma tecnica volontaria ISO, IEC, EN, CEI, UNI conferisce presunzione di conformità, gli interventi potranno essere attuati anche tramite i modelli di gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’articolo 4 e l’allegato II riportano i criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui qualifica sarà valida su tutto il territorio nazionale. I tecnici dovranno seguire un percorso formativo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti, prova scritta, prova orale e prova con simulazione. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascerà l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento. Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione. DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – nuove disposizioni per il conseguimento ed il rinnovo del CQC Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 luglio 2021 “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”. Il Decreto introduce numerose modifiche alla disciplina riguardante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) ed in particolare al suo rinnovo quinquennale, dettando disposizioni finalizzate ad ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi di formazione periodica, prevedendo anche la possibilità di erogare un modulo all'anno, nell'arco dei cinque anni di validità della stessa, come previsto alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE. - Circolare della Direzione generale per la Motorizzazione n. 28444 del 14 settembre 2021 “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021”. La circolare fornisce precisazioni in merito alla disciplina della qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci o passeggeri di cui al punto precedente. INAIL – chiarimenti su sanzioni per omessa o tardata denuncia di infortunio Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”. La Circolare riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio. In capo al datore di lavoro sussiste l’obbligo di denuncia di infortunio con prognosi superiore ai tre giorni, che deve essere presentata online entro due giorni dalla notizia ed entro 24 ore in caso di incidente mortale o con pericolo di morte. La scadenza di due giorni inizia dal giorno successivo a quello della ricezione dell’identificativo, primo giorno lavorativo in caso di ricezione in giorno festivo, sabato è feriale in caso di settimana di cinque giorni, primo giorno successivo alla ulteriore comunicazione in caso di infortunio che oltrepassi i tre giorni pronosticati. Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio. La sanzione amministrativa pecuniaria è da 1.290 a 7.745 euro oltre all’applicazione della diffida obbligatoria (articolo 13, comma 2, del D. Lgs. 124/2004). In caso di ottemperanza sanzione minima di 1.290 euro, se non versati entro quindici giorni, sanzione in misura ridotta di 2.580 euro. In caso di mancato pagamento, rapporto all’Ispettorato del Lavoro, ordinanza e ingiunzione. INAIL – Prestazione aggiuntiva a favore dei malati di mesotelioma Circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 “Prestazione aggiuntiva alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti. Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Articolo 1, commi da 356 a 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. La Circolare riporta indicazioni derivanti dalle novità introdotte dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), in merito alla prestazione aggiuntiva alla rendita riguardante i malati di mesotelioma professionale e i loro superstiti ed in merito alla prestazione una tantum 2021 per i malati di mesotelioma non professionale. ADR – Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2021 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 26866 del 1 settembre 2021 “Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR 2021 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”. La Circolare comunica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale, aggiornato all'ADR 2021. INL – campagna straordinaria di vigilanza in edilizia Con la Circolare n. 6023 del 27 agosto 2021 la Direzione Centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha disposto l’attivazione di una campagna straordinaria di vigilanza nel settore edilizio. Gli accertamenti riguarderanno: - le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli anti-contagio e la veridicità, effettività e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa attestazione - la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, ai falsi part time, alla verifica della genuinità delle posizioni artigiane e dei frequenti sotto inquadramenti dei lavoratori - la gestione e regolarità dei distacchi e delle ipotesi di codatorialità, degli appalti e dei subappalti, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione - la verifica della conformità normativa delle attrezzature di lavoro (Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008) e delle macchine (D. Lgs. n. 17/2010), nonché le modalità del relativo utilizzo durante l’intero ciclo di vita (installazione, preparazione, avvio, funzionamento, pulitura, manutenzione, smantellamento). Le verifiche, da svilupparsi nell’ultimo quadrimestre dell’anno in corso, saranno indirizzate sia verso le realtà produttive oggetto di fondate segnalazioni/richieste d’intervento, sia verso obiettivi individuati mediante un’accurata attività di controllo preventivo del territorio e di intelligence che tenga conto delle risultanze delle analisi di rischio ricavabili dall’elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari (natura dell’opera, importo lavori, numero presunto di lavoratori presenti, autonomi) e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse Edili. INAIL – Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia Pubblicate da INAIL le “Linee di indirizzo SGI-AE. Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia”, rivolte alle aziende del settore Energia-Petrolio. La nuova edizione delle Linee di indirizzo SGI-AE riflette le importanti innovazioni introdotte dalla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”. La UNI ISO 45001 costituisce, inoltre, lo standard internazionale per la certificazione del sistema di gestione ed è stata elaborata con l’obiettivo dell’integrabilità con le altre norme per sistemi di gestione certificabili, per le quali ISO ha adottato una struttura comune, HLS “high level structure”. INAIL – Agenti biologici fattori di rischio cancerogeno Pubblicato da INAIL “Agenti biologici: fattori di rischio cancerogeno occupazionale?”. Il documento evidenzia gli agenti biologici inclusi nell’Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 e nell’Allegato III della Direttiva 1833/2019 di prossimo recepimento, classificati da IARC come cancerogeni o sospetti tali sulla base di evidenze cliniche e/o sperimentali, per una disamina dei potenziali effetti conseguenti all’esposizione. L’esposizione a virus, batteri, parassiti, funghi può comportare anche l’insorgere di tumori nell’uomo. In ambito occupazionale, la normativa ha associato l’effetto cancerogeno dell’esposizione professionale alla sola categoria di agenti di rischio chimici contemplata dal Titolo IX del D. Lgs. 81/08. Tuttavia, undici agenti biologici, appartenenti a virus, batteri ed endoparassiti umani, compresi nell’Allegato XLVI del Titolo X “Agenti biologici” del d.lgs. 81/08, sono stati classificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeni di tipo 1 (agenti, cioè, sicuramente cancerogeni). Nelle conclusioni, sono proposte alcune riflessioni sulle possibili iniziative da intraprendere per approfondire il fenomeno nel contesto occupazionale. INAIL – apnee ostruttive del sonno Pubblicato da INAIL un nuovo factsheet dal titolo “La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: numeri, conseguenze, trattamento e prevenzione”, che tratta la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) o OSAS che è una patologia cronica con gravi implicazioni economiche e sociali, ad elevata prevalenza, spesso sotto-diagnosticata e quindi non trattata. La patologia è una delle cause più frequenti di eccessiva sonnolenza diurna (EDS), fattore di rischio indipendente di incidenti stradali e sul lavoro e causa di ridotta performance lavorativa. ISS/INAIL – prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico Pubblicato da ISS/INAIL l’opuscolo “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” che intende presentare le possibili misure di mitigazione e controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP) nel 2021-2022 alla luce dell’impatto delle misure intraprese nella stagione 2020-2021, dei cambiamenti epidemiologici e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale. INAIL – open data infortuni dei primi sette mesi del 2021 Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e luglio sono state 312.762 (+8,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 677 delle quali con esito mortale (-5,4%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 33.865 (+34,4%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 I contagi sul lavoro da Covid-19 nei primi otto mesi dell’anno sono in calo del 40% rispetto al 2020 ma alla data dello scorso 31 agosto segnalate 3.067 infezioni di origine professionale in più rispetto alla fine di giugno (+1,7%). I casi denunciati dall’inizio della pandemia sono quasi 180mila, 747 dei quali con esito mortale. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI ISO 21927-9:2021 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 9: Specifiche per le attrezzature di controllo” La norma specifica i requisiti di prestazione del prodotto, la classificazione e i metodi di prova per le attrezzature di controllo progettate per l'uso nei sistemi di controllo del fumo e del calore (SCFC) negli edifici. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 54-1:2021 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione” La norma definisce i termini e le definizioni utilizzate nella serie UNI EN 54. Fornisce i principi su cui ogni norma della serie UNI EN 54 è basata e descrive le funzioni dei componenti di un sistema. La norma si applica ai sistemi di rivelazione e allarme incendio posti a protezione degli edifici. La norma non si applica ai rivelatori autonomi di fumo, trattati dalla UNI EN 14604. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN ISO 2719:2021 “Determinazione del punto di infiammabilità - Metodo Pensky Martens in vaso chiuso” La norma descrive tre procedure A, B e C che utilizzano l'apparecchiatura di prova Pensky-Martens in vaso chiuso per la determinazione del punto di infiammabilità dei combustibili liquidi, dei liquidi con solidi sospesi, liquidi che nelle condizioni di prova tendono a formare una pellicola superficiale, biodiesel ed altri liquidi nell'intervallo di temperatura da 40 °C a 370 °C. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN ISO 13736:2021 “Determinazione del punto di infiammabilità - Metodo Abel in vaso chiuso” La norma specifica un metodo per la determinazione manuale ed automatica del punto di infiammabilità in vaso chiuso di liquidi combustibili con punto di infiammabilità compreso tra -30,0 °C e 75,0 °C. Tuttavia, la precisione del presente metodo è valida solo per punti di infiammabilità compresi nell'intervallo tra -8,5 °C e 75,0 °C. NORME TECNICHE – Indumenti di protezione Norma Tecnica UNI EN ISO 19918:2021 “Indumenti di protezione - Protezione contro i prodotti chimici - Misura della permeazione cumulativa di prodotti chimici con bassa pressione di vapore attraverso i materiali” La norma descrive i metodi di prova di laboratorio per determinare la resistenza dei materiali, delle chiusure e delle cuciture utilizzati nei dispositivi di protezione individuale (DPI) alla permeazione di prodotti chimici solide o liquide a bassa pressione di vapore (minore di 133.322 Pa a 25 °C) e/o insolubilità in acqua o altri liquidi comunemente utilizzati come mezzi di raccolta. NORME TECNICHE – Protezione degli occhi e del viso Norma Tecnica UNI EN ISO 19734:2021 “Protezione degli occhi e del viso - Guida alla scelta, all'utilizzo e alla manutenzione” La norma fornisce una guida sul controllo dei rischi per gli occhi e per il viso, comprese le radiazioni fisiche, meccaniche, chimiche, ottiche e biologiche e la scelta, l'utilizzo e la manutenzione di protezioni per occhi e viso. Il documento si applica a: - utilizzo professionale - utilizzo non professionale, compreso in casa, attività ricreative e hobby - scuole, istituti didattici e di ricerca. NORME TECNICHE – Esposizione nei luoghi di lavoro Norma Tecnica UNI EN 14031:2021 “Esposizione nei luoghi di lavoro - Determinazione quantitativa di endotossine aerodisperse” La norma specifica i metodi per la determinazione quantitativa delle endotossine aerodisperse e fornisce i requisiti generali per il campionamento su filtri, il trasporto, lo stoccaggio e l'analisi dei campioni. Questa norma fornisce anche le linee guida per la valutazione dell'esposizione delle endotossine nei luoghi di lavoro. NORME TECNICHE – Luce e illuminazione Norma Tecnica UNI EN 12464-1:2021 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni” La norma specifica i requisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi capacità oftalmiche (visive) normali o corrette. Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che comportano l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali. NORME TECNICHE – Spruzzatura termica Norma Tecnica UNI EN 15339-2:2021 “Spruzzatura termica - Requisiti di sicurezza per i dispositivi di spruzzatura termica - Parte 2: Unità di regolazione del gas” La norma specifica i requisiti di sicurezza per le macchine e le attrezzature di spruzzatura termica e, in questo caso, delle unità di regolazione dell'alimentazione in gas. Essa deve essere utilizzata congiuntamente alla parte 1 che tratta gli aspetti generali della progettazione, della fabbricazione e/o della messa in servizio di macchine e attrezzature. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 18119:2021 “Bombole per gas - Bombole e tubi per gas di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura - Ispezione periodica e prove” La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica e le prove per verificare l'integrità delle bombole e dei tubi per gas per essere re-introdotti in servizio per un ulteriore periodo di tempo. La norma si applica alle bombole per gas trasportabili di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura (singole o in un pacco) di capacità d'acqua da 0,5 l a 150 l per gas a pressione compressi e liquefatti e ai tubi per gas trasportabili di acciaio e di lega di alluminio senza saldatura (singole o in un pacco) di capacità d'acqua maggiori di 150 l per gas a pressione compressi e liquefatti. Essa si applica anche, per quanto possibile, a bombole di capacità d'acqua minori di 0,5 l. La norma non si applica all'ispezione periodica e alla manutenzione di bombole per acetilene e all'ispezione periodica e alla manutenzione di bombole di materiale composito. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 15245-1:2021 “Bombole per gas - Filettature cilindriche per la connessione delle valvole alle bombole - Parte 1: Specifiche” La norma specifica le definizioni, le dimensioni e le tolleranze delle filettature cilindriche di M30 x 2, M25 x 2 e M18 x 1,5, per la connessione delle valvole alle bombole per gas industriali e medicali. NORME TECNICHE – Scale telescopiche Norma Tecnica UNI EN 131-6:2021 “Scale – Parte 6: Scale telescopiche” La norma specifica le caratteristiche di progettazione generali, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini delle scale telescopiche di appoggio e doppie. Per scala telescopica s’intende un utensile costituito da tre o più sezioni a pioli/gradini con montanti telescopici. Se la scala è pieghevole comprende uno o più dispositivi a cerniera con almeno una posizione bloccabile predeterminata. Entrando ancor più nel dettaglio viene definito sezione a piolo/gradino quella parte della scala composta appunto da un piolo/gradino collegato a due montanti telescopici. Una scala telescopica può quindi passare da una misura molto compatta (quando è chiusa) a una misura molto alta (quando è aperta). NORME TECNICHE – Ascensori Norma Tecnica UNI 10411-1:2021 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori” Norma Tecnica UNI 10411-2:2021 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari - Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori elettrici a frizione non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente. - i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente. Le norme trattano le modifiche che più frequentemente sono effettuate sugli ascensori e non trattano quelle che comportano una variazione delle misure di protezione contro l'incendio. --- ## Novità: Nuove sanzioni e sospensione dell’attività per violazioni nel campo dei contratti di lavoro e della sicurezza sul lavoro URL: https://lachiver.com/news/novita-nuove-sanzioni-e-sospensione-dell-attivita-per-violazioni-nel-campo-dei-contratti-di-lavoro-e-della-sicurezza-sul-lavoro-3128 Lachiver Servizi Circolare Informativa 05/2021 A seguito delle ispezioni di Ispettorato del lavoro o dello SPISAL potrà avvenire la sospensione dell'attività aziendale quando: 1) viene riscontrato che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (la sospensione non si applica se il lavoratore non in regola risulti l'unico occupato dall'impresa). 2) in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate nel nuovo allegato I del D.Lgs. 81/2008, ovvero: • Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione • Mancata formazione ed addestramento • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto • Mancanza di protezioni verso il vuoto • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Il provvedimento di sospensione si applica alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni relative alla mancata formazione o mancata fornitura di DPI contro la caduta dall’alto (numeri 3 e 6 del precedente elenco). Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro o SPISAL possono imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione immediatamente all’atto dei propri accertamenti oppure, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente provvede ai provvedimenti da adottare in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, che procedono di conseguenza in applicazione alla normativa antincendio. Per ottenere la revoca della sospensione è necessario: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (vedi tabella seguente) d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di gravi violazioni in materia di sicurezza, il pagamento della seguente somma aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/2008. Di seguito elenco delle Fattispecie e relativo Importo Somma Aggiuntiva 1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Euro 2.500 2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione - Euro 2.500 3 Mancata formazione ed addestramento - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato 4 Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile - Euro 3.000 5 Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Euro 2.500 6 Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato 7 Mancanza di protezioni verso il vuoto - Euro 3.000 8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno - Euro 3.000 9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - Euro 3.000 10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - Euro 3.000 11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) - Euro 3.000 12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo - Euro 3.000 Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Su richiesta dell’azienda, e dopo aver assolto alle prescrizioni dell’ente di controllo, la revoca è concessa dopo il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. Rimangono comunque applicabili le altre sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. E’ ammesso ricorso contro i provvedimenti di sospensione per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto. Il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive per il lavoro irregolare. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2021-3125 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 08/2021 AMBIENTE REACH – aggiornamento dell’allegato XVII Regolamento (UE) 2021/1297 della Commissione, del 4 agosto 2021, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici con una catena costituita da 9-14 atomi di carbonio (PFCA C9-C14), i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14. Con il Regolamento viene modificato l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 con la sostituzione della seguente voce: - voce 68. acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula CnF2n+1-C(= O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (PFCA C9-C14), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione; qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula CnF2n+1- direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione; qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula CnF2n+1- non direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 9, 10, 11, 12, 13 o 14 quale uno degli elementi strutturali, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione. Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione: CnF2n+1-X, in cui X = F, Cl, o Br, in cui n = 9, 10, 11, 12, 13 o 14, compresa qualsiasi loro combinazione; CnF2n+1-C(= O)OX' in cui n> 13 e X' = qualsiasi gruppo, compresi i sali. Conseguentemente vengono sostituite anche le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato delle medesime. RIFIUTI – Integrate le linee guida sulla classificazione dei rifiuti Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021. Approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati". Con il Decreto vengono approvate le Linee guida redatte dal SNPA che riguardano la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti ad opera del produttore e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi. Il testo costituisce un aggiornamento delle Linee guida del 2020. È stato aggiunto, al Capitolo 3, il sotto-paragrafo: “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati” per omogeneizzarne la classificazione. Le Linee guida: - individuano i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore - illustrano un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità - forniscono la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti - riportano esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali). EMISSIONI IN ATMOSFERA – RV limitazioni al traffico Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1089 del 9 agosto 2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea". Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure. Approvazione del prospetto riassuntivo degli eventuali interventi diretti alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti, per la valutazione in capo ai Comuni competenti. SICUREZZA RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 2 agosto 2021 “Nuove disposizioni in materia di lavoro agile”. Considerato che lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2021, con la Circolare si forniscono nuove indicazioni in materia di lavoro agile. - Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Il Decreto introduce misure urgenti per affrontare e gestire in sicurezza le attività scolastiche e dei trasporti, a decorrere dal 1 settembre 2021. - Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia”. Con l’Ordinanza, la regione Sicilia viene classificata in “zona gialla”. - Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca". Con l’Ordinanza, le misure per “le zone bianche” sono reiterate fino al 30 ottobre 2021. - Ordinanza del Ministero della Salute del 28 agosto 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con l’Ordinanza viene rivista ed aggiornata la disciplina per i rientri da Paesi esteri. DAE – defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei luoghi pubblici Legge n. 116 DEL 4 agosto 2021 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”. Con la Legge, si intende favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, nei trasporti (aeroporti, ferrovie, porti e mezzi di trasporto). Di seguito una sintesi delle novità più importanti: - obbligatorietà dell’installazione dei DAE nei luoghi pubblici e modalità per l’accessibilità - estensione all’utilizzo, in ambiente extraospedaliero anche al personale sanitario non medico e non sanitario adeguatamente formato (indipendentemente dalla formazione, in caso di arresto cardiaco, chiunque può, in virtù dell’art. 54 del c.p., procedere all’utilizzo del DAE ed eseguire le manovre rianimatorie, seguito da personale del 118, che tramite cellulare, darà disposizioni per procedere alle manovre). - introduzione della formazione al DAE nelle scuole secondarie - lancio di campagne informative di sensibilizzazione all’utilizzo del DAE. INAIL – open data infortuni dei primi sei mesi del 2021 Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e giugno sono state 266.804 (+8,9% rispetto allo stesso periodo del 2020), 538 delle quali con esito mortale (-5,6%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 28.855 (+41,9%). I dati mensili sono ancora influenzati dall’emergenza Coronavirus. RISCHIO AGENTI FISICI – linee guida PAF Disponibili online nel Portale Agenti Fisici, le “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08”. Le indicazioni aggiornano il precedente documento del Coordinamento Interregionale INAIL– ISS in materia di: - Radiazione solare - Microclima - Rumore - Vibrazioni NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 13001-3-4:2019 “Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-4: Stati limite e verifica dell’idoneità del macchinario – Ralle” La norma specifica le condizioni generali e i requisiti per prevenire col progetto e la verifica teorica i pericoli di natura meccanica degli apparecchi di sollevamento (gru). NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN ISO 9038:2021 “Prove di mantenimento della combustione dei liquidi” La norma specifica una procedura, per temperature fino a 100°C, per determinare se un prodotto liquido, classificato infiammabile in base al suo punto di infiammabilità, sostiene la combustione alla temperatura specificata (o alle temperature specificate) nella legislazione pertinente. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN 13445-1:2021 “Prove di mantenimento della combustione dei liquidi” La norma definisce i termini, le definizioni, le grandezze, i simboli e le unità di misura che sono utilizzati nelle diverse parti della serie UNI EN 13445 e fornisce informazioni generali sulla progettazione e la fabbricazione dei recipienti che ricadono sotto la presente norma. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN 13445-3:2021 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 3: Progettazione” La norma specifica i requisiti per la progettazione dei recipienti a pressione non esposti a fiamma trattati dalla UNI EN 13445-1:2021 e costruiti in acciaio in conformità alla UNI EN 13445-2:2021. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN 13445-4:2021 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 4: Costruzione” La norma specifica i requisiti per la costruzione dei recipienti a pressione non esposti a fiamma e relative parti, realizzati in acciaio, inclusi i raccordi con parti non soggette a pressione. Essa specifica i requisiti per la rintracciabilità dei materiali, le tolleranze di fabbricazione, i requisiti per la saldatura e per le giunzioni permanenti diverse dalla saldatura, le prove in fase di produzione, la formatura, il trattamento termico, le riparazioni e le operazioni di finitura. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN 13445-5:2021 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 5: Controlli e prove” La norma specifica i controlli e le prove dei recipienti a pressione non esposti a fiamma, realizzati in acciaio, prodotti individualmente o in serie, in conformità alla UNI EN 13445-2:2021. Indicazioni speciali per il funzionamento ciclico sono fornite nell'Appendice G di questa parte. Indicazioni speciali per recipienti o parti di recipienti operanti in regime di scorrimento viscoso sono fornite nelle Appendici F e I di questa parte. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN 13445-6:2021 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzati in ghisa sferoidale” La norma specifica i requisiti per la progettazione, i materiali, la costruzione e le prove dei recipienti a pressione e delle parti in pressione che lavorano con una pressione massima ammissibile, PS, minore o uguale a: - 100 bar quando contengono gas o liquidi appartenenti ai gruppi 1 o 2 - 1000 bar quando contengono liquidi appartenenti al solo gruppo 2, e con pareti dell'involucro con spessore non maggiore di 60 mm, realizzate in ghisa sferoidale ferritica o austenitica. La limitazione sullo spessore dell'involucro non si applica allo spessore di flange, rinforzi, ecc. NORME TECNICHE – Recipienti a pressione Norma Tecnica UNI EN 13445-10:2021 “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e leghe di nichel” La norma definisce i requisiti per i recipienti a pressione non esposti a fiamma e le relative parti, realizzati in nichel e leghe di nichel, in aggiunta ai requisiti generali per i recipienti a pressione non sottoposti a fiamma già definiti nelle UNI EN 13445-1:2021, UNI EN 13445-2:2021, UNI EN 13445-3:2021, UNI EN 13445-4:2021 e UNI EN 13445-5:2021. I materiali da fusione non sono inclusi in questa versione. NORME TECNICHE – gas naturale liquefatto Norma Tecnica UNI EN 1473:2021 “Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto - Progettazione delle installazioni a terra” La norma specifica definisce le linee guida per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di tutte le installazioni a terra per il gas naturale liquefatto (GNL), comprese quelle per la liquefazione, lo stoccaggio, la gassificazione, il trasporto e la movimentazione del GNL. La norma è applicabile agli impianti con capacità di stoccaggio di GNL maggiore di 200 t. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-luglio-2021-3124 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 07/2021 AMBIENTE EMISSIONI IN ATMOSFERA – neutralità climatica Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»). Il Regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione. Il provvedimento stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 e della riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030. Si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del Regolamento (UE) 2018/1999. REACH – IPA modifica dell’allegato XVII Regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione del 20 luglio 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive. Con il Regolamento, si è introdotto il divieto di immettere sul mercato granuli o pacciame che contengano più di 20 mg/kg della somma di tutti gli IPA. Quando utilizzati devono essere contrassegnati con un numero unico di identificazione del lotto. Ai fini della restrizione si applicano le seguenti definizioni: - granuli: miscele che si presentano come particelle solide di dimensioni comprese tra 1 e 4 mm, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale - pacciame: miscele che si presentano come particelle solide in fiocchi di dimensioni comprese tra 4 e 130 mm di lunghezza e tra 10 e 15 mm di larghezza, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale - materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica: granuli utilizzati nei campi sportivi in erba sintetica per migliorare le prestazioni tecnico sportive dell’erba sintetica - utilizzo in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive: qualsiasi uso di granuli o pacciame in forma sfusa nei parchi giochi o per scopi sportivi diversi dall’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica. Il Regolamento si applica dal 10 agosto 2022, il materiale già in uso non deve essere rimosso. RUMORE – metodi di determinazione Direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato II della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore. Con la direttiva viene modificato ed aggiornato l’allegato II della direttiva 2002/49/CE che definisce i metodi di determinazione comuni che gli Stati membri devono usare, ai fini dell’informazione al pubblico, in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti sulla salute, in particolare per la mappatura acustica, nonché dell’adozione di piani d’azione in base ai risultati della mappatura. Nell’allegato figurano i necessari adeguamenti dei metodi comuni di determinazione, che consistono in chiarimenti delle formule usate per calcolare la propagazione del rumore, adeguamenti delle tabelle alle conoscenze più recenti e migliorie della descrizione dei passaggi dei calcoli. Gli adeguamenti interessano i calcoli del rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario, dall’attività industriale e dagli aeromobili. Gli Stati membri saranno tenuti a impiegare questi metodi a partire dal 31 dicembre 2021. ACQUE – nuovo limite per le acque potabili per il parametro Cromo Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021 “Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo”. Con il Decreto, il parametro del Cromo nelle acque potabili viene posto a 25 µg/l e la sua entrata in vigore nel territorio nazionale è fissata al 12 gennaio 2026. Abrogato definitivamente il DM del 14 novembre 2016, più volte prorogato, che doveva entrare in vigore il 30 giugno 2021 fissando il parametro a 10 µg/l. Questa scelta risponde agli ultimi rapporti OMS e anticipa le scelte della direttiva (UE) 2020/2184 che fissava il parametro a 25 µg/l, ma da applicare da parte degli Stati Membri entro il 12 gennaio 2036. CAM – acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 17 giugno 2021 “Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”. Con il Decreto sono stati rivisti ed aggiornati i criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di limitare le emissioni di inquinanti dei veicoli e di altri impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita (produzione, uso, manutenzione, smaltimento, compreso lo smaltimento delle batterie di trazione nel caso di veicoli elettrici). Il CAM Veicoli recepisce quanto previsto dalla direttiva 2019/1161/UE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che fissa per ciascuno Stato Membro degli obiettivi minimi per gli acquisti verdi pubblici di veicoli ibridi o elettrici. CAM – forniture e noleggio di prodotti tessili Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 30 giugno 2021 “Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili”. Con il Decreto vengono adottati nuovi criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, comprese le mascherine filtranti, i dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché il servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili. Il decreto ha lo scopo di ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili. Nel decreto vengono definite le specifiche tecniche (sostanze chimiche, requisiti prestazionali, criteri premianti) che i prodotti devono rispettare e che le stazioni appaltanti pubbliche hanno l’obbligo di richiedere. Il testo entra in vigore dal 12 settembre prossimo. ADR – Validità del certificato "barrato rosa" - chiarimenti. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 21715 del 5 luglio 2021 “Validità del certificato di approvazione di cui al cap. 9.1.3.5 dell'ADR – mod. DTT 307 (ex 306), cd. "barrato rosa" – chiarimenti”. La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla scadenza del “barrato rosa” del certificato ADR inerente i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, disponendo la relativa proroga di validità. Se la validità del “barrato rosa” era terminata tra il 31 gennaio 2020 e il prossimo 31 luglio 2021, avrebbe dovuto essere prorogato per i novanta giorni successivi alla sua scadenza nominale. Considerato che si tratta di un certificato ricompreso nel perimetro applicativo dell’art. 103, comma 2, del DL n. 18/2020 (convertito con legge n. 27 del 2020), la sua scadenza è prorogata fino al 29 ottobre 2021. Tutto ciò ha valore rispetto al territorio italiano e ai trasporti italiani. Per i viaggi di trasporto internazionale la circolare del 5 luglio 2021 del MIMS chiarisce che si rientra nell’ambito di applicazione della circolare prot. n. 103032- DIV3-E del 19 dicembre 2008. VIA – funzionamento degli Osservatori ambientali Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 25 giugno 2021 “Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali”. Il Decreto, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, dispone l’istituzione di osservatori ambientali in fase di Valutazione di Impatto Ambientale. L’Osservatorio ambientale può essere istituito in considerazione della particolare rilevanza, per natura, complessità, ubicazione e dimensioni, delle opere o degli interventi, sentito il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica VIA-VAS o della commissione tecnica PNRR-PNIEC. Gli “Osservatori ambientali” sono organismi collegiali che fungono da supporto all’autorità competente per lo svolgimento delle attività previste in materia di valutazione impatto ambientale nei casi di progetti di opere di competenza statale particolarmente rilevanti. BONIFICHE – attività di scavo nei siti oggetto di bonifica Decreto dittatoriale del Ministero della Transizione ecologica n. 113 del 19 luglio 2021 “Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo”. Con il Decreto viene definito il formato della documentazione (allegato A) da presentare per l’avvio del procedimento di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica), ed i contenuti minimi della documentazione tecnica (allegato B) da fornire, nei casi di: - realizzazione di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, al fine di valutare che le attività di scavo siano effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del titolo V, parti IV e VI del Codice Ambientale, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori - realizzazione di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, per valutare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. SIN – modulistica per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione Decreto dittatoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 114 del 20 luglio 2021 “Definizione del formato della modulistica da compilare per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale”. Nell’allegato 1 del Decreto viene definito il formato della documentazione per la presentazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 252, comma 4, e dell'articolo 242, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, mentre nell’allegato 2 viene definito il contenuto minimo del Piano di caratterizzazione. TESTO UNICO AMBIENTE – conversione del Decreto semplificazioni e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. In sintesi, le principali novità che modificano il D. Lgs 152/2006: - Valutazione di impatto ambientale (VIA): articolo 23, con cui viene aumentato da 10 a 15 giorni il termine, decorrente dalla presentazione dell’istanza di VIA, entro il quale l’autorità competente deve provvedere alla verifica dell’istanza medesima e viene introdotto un termine per l’invio al proponente, da parte dell’autorità competente, della richiesta di documentazione integrativa qualora la documentazione risulti incompleta (l’invio deve avvenire entro lo stesso termine previsto per la verifica dell’istanza, cioè 15 giorni dalla presentazione della stessa). - Valutazione di impatto ambientale, limitatamente ai procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC: nell’articolo 24 viene previsto il dimezzamento del termine concesso al pubblico (“chiunque abbia interesse”) per presentare le proprie osservazioni all’autorità competente (tali osservazioni possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, anziché i 60 giorni previsti dal testo previgente); dimezzamento del termine (da 20 a 10 giorni) entro il quale l’autorità competente, qualora all’esito della consultazione del pubblico o della presentazione delle controdeduzioni (da parte del proponente) alle osservazioni presentate si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, può, per una sola volta, stabilire un nuovo termine per la trasmissione, in formato elettronico, delle modifiche e delle integrazioni agli elaborati progettuali o alla documentazione; viene ulteriormente previsto il dimezzamento del termine per la consultazione relativa alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione (la presentazione delle osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati devono avvenire non entro 30 giorni (come previsto dal testo previgente) ma entro 15 giorni. - L’articolo 25 integra gli articoli 6 e 7-bis del TUA al fine di individuare l’autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE. - L’articolo 26 modifica la disciplina (contenuta nell’articolo 28 del TUA) relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire a supporto dell’attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA. - Valutazione ambientale strategica (VAS): l’articolo 28 modifica in più punti la disciplina del procedimento VAS contenuta negli articoli 11-18 del TUA, integrando in particolare modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio. - Rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale: l’articolo 22 modifica l’articolo 27 del TUA, con la finalità principale di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto e non a tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale. - Provvedimento unico ambientale (PUA): aumento da 5 a 10 giorni del termine decorrente dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale l’autorità competente deve provvedere alla pubblicazione dell’avviso al pubblico con cui si apre la fase di consultazione. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), è un provvedimento autorizzatorio unico avente ad oggetto tutti i titoli autorizzativi (non solo ambientali) necessari all’esercizio dell’opera e che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Con l’articolo 23, si inserisce nel TUA un nuovo articolo 26-bis, introducendo la disciplina della fase preliminare, mediante una conferenza dei servizi preliminare, al procedimento per il rilascio del PAUR, mentre l’articolo 24 reca una serie di modifiche alla disciplina del PAUR al fine principale di fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche. - Cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste): l’articolo 34 modifica l’articolo 184-ter del TUA al fine di razionalizzare e semplificare l’iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. Inoltre, apporta modifiche al conferimento ad impianti intermedi di smaltimento e nel campo delle esclusioni dalla disciplina sui rifiuti. - L’articolo 35, modifica varie disposizioni del TUA in materia di gestione dei rifiuti, di seguito le più significative: disposta l’esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente o costituiscano pericolo per la salute umana, a determinate condizioni, dall’ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti; semplifica degli aspetti in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti; disposizioni sull’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti; detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto); modifica all’articolo 190 del TUA, in materia di obbligo di tenuta di un registro cronologico di carico e scarico e all’articolo 230 del TUA, in materia di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia; introduce semplificazioni procedurali applicabili alle operazioni di trattamento dei rifiuti con l’ausilio di impianti mobili (riduzione da 60 a 20 giorni del termine previsto dall’articolo 208, comma 15, del TUA per l’invio della comunicazione necessaria per l’inizio dell’attività dell’impianto); si demanda a un decreto MITE il compito di definire le condizioni per l’esercizio delle operazioni di “preparazione per il riutilizzo in forma semplificata” (le operazioni potranno essere avviate solo dopo che le province e le città metropolitane avranno verificato la sussistenza dei requisiti, stabiliti dal decreto ministeriale); modifica all’articolo 219-bis del TUA prevedendo che gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi (tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande); soppressione ovunque ricorrano, le parole “e assimilati” nella Parte Quarta, titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del TUA; viene integralmente sostituito (con l’Allegato III) l’Allegato D della Parte quarta del TUA, recante l’elenco dei rifiuti (nuovo elenco europeo dei rifiuti e relativa classificazione); nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità̀ per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. ALBO GESTORI AMBIENTALI – informazioni relative ai responsabili tecnici Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 6 del 13 luglio 2021 “Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell'Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e ai soggetti idonei ad assumere tale incarico”. Disposizioni circa la pubblicazione e consultazione sul portale dell’Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e ai soggetti idonei ad assumere tale incarico. In particolare, la Delibera ha chiarito che i responsabili tecnici devono fornire le informazioni relative ai dati di contatto e alle aree geografiche in cui operano o intendono preferibilmente operare tramite l’area riservata sul sito web dell’Albo e potranno scegliere di rendere visibili dette informazioni alle imprese e agli enti già iscritti. ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020”. La delibera disciplina l'adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno) a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 e definisce le modalità di gestione dei rifiuti elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies prodotti da utenze non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006. ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione nella categoria 6 Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 8 del 28 luglio 2021 “Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6". La delibera definisce la modulistica per il rinnovo, tramite modalità telematica, dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea. ALBO GESTORI AMBIENTALI – requisiti del responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 9 del 28 luglio 2021 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017". La delibera apporta modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 (relativamente ai requisiti del responsabile tecnico) prevedendo che nel calcolo del quinquennio relativo al periodo transitorio, di cui all'art. 12, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e all’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, possa essere detratto il periodo di sospensione delle verifiche. ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga scadenze Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 9 del 29 luglio 2021 “Proroga stato di emergenza”. Vista la proroga dello stato di emergenza al 31/12/2021, le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. RIFIUTI – riciclo degli imballaggi CONAI annuncia i dati della nuova Relazione generale 2020. Nonostante la pandemia, si registra una crescita del riciclo degli imballaggi che supera i 3 punti percentuali rispetto al 2019, con il 73% di imballaggi avviati al riciclo, l’Italia si conferma sempre più in linea con gli obiettivi europei. SICUREZZA REACH – IPA modifica dell’allegato XVII Regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione del 20 luglio 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive. Con il Regolamento, si è introdotto il divieto di immettere sul mercato granuli o pacciame che contengano più di 20 mg/kg della somma di tutti gli IPA. Quando utilizzati devono essere contrassegnati con un numero unico di identificazione del lotto. Ai fini della restrizione si applicano le seguenti definizioni: - granuli: miscele che si presentano come particelle solide di dimensioni comprese tra 1 e 4 mm, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale - pacciame: miscele che si presentano come particelle solide in fiocchi di dimensioni comprese tra 4 e 130 mm di lunghezza e tra 10 e 15 mm di larghezza, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale - materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica: granuli utilizzati nei campi sportivi in erba sintetica per migliorare le prestazioni tecnico sportive dell’erba sintetica - utilizzo in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive: qualsiasi uso di granuli o pacciame in forma sfusa nei parchi giochi o per scopi sportivi diversi dall’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica. Il Regolamento si applica dal 10 agosto 2022, il materiale già in uso non deve essere rimosso. RUMORE – metodi di determinazione Direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato II della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore. Con la direttiva viene modificato ed aggiornato l’allegato II della direttiva 2002/49/CE che definisce i metodi di determinazione comuni che gli Stati membri devono usare, ai fini dell’informazione al pubblico, in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti sulla salute, in particolare per la mappatura acustica, nonché dell’adozione di piani d’azione in base ai risultati della mappatura. Nell’allegato figurano i necessari adeguamenti dei metodi comuni di determinazione, che consistono in chiarimenti delle formule usate per calcolare la propagazione del rumore, adeguamenti delle tabelle alle conoscenze più recenti e migliorie della descrizione dei passaggi dei calcoli. Gli adeguamenti interessano i calcoli del rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario, dall’attività industriale e dagli aeromobili. Gli Stati membri saranno tenuti a impiegare questi metodi a partire dal 31 dicembre 2021. RADIOPROTEZIONE – modalità di svolgimento degli esami per gli esperti di radioprotezione Decreto direttoriale n. 43 del 2 luglio 2021 del Ministro del lavoro che stabilisce, in considerazione dell’emergenza epidemiologica e al fine di contrastare e prevenire la diffusione del contagio da SARS-COV-2/COVID-19, che anche per l’anno 2021 gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli Esperti di radioprotezione si svolgano a distanza, in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione sincroni. Gli esperti di radioprotezione sono in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 129 e all’allegato XXI del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 2 luglio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca". Fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 e dal DL del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'efficacia delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al DM del 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese, è sospesa anche nelle “zone bianche”. - Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Con il DL viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, inoltre vengono definite le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per l’assegnazione delle “colorazioni” alle Regioni. - Decreto Legge n. 106 del 23 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Il Decreto Legge è la conversione, con modificazioni, del DL n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) ed accorpa al proprio interno il DL n. 99/2021 (decreto Lavoro), di cui ne dispone contestualmente l'abrogazione. Previsti nuovi finanziamenti per i contributi a fondo perduto. Ampliata la platea dei beneficiari, vale a dire imprese e partite Iva con fatturato fino a 15 milioni di euro nel 2019. Sono previste poi specifiche aliquote, 20% e 30% da applicare alla perdita media mensile di fatturato per stabilire l’indennizzo. Per le attività economiche chiuse per almeno quattro mesi dal 1 gennaio alla data di conversione del decreto, viene istituito un fondo di sostegno con una dotazione di 100 milioni di euro. Una consistente novità riguarda il capitolo dedicato ai settori del wedding, intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore HORECA per i quali vengono erogati contributi a fondo perduto per un importo massimo di 60 milioni di euro nel corso del 2021. Un incremento di 60 milioni riguarda anche il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. La riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate riprenderà il 1 giugno 2021, il versamento dell’IRAP slitterà invece al prossimo 30 settembre. Confermati i bonus per i lavoratori stagionali, turismo e settore agricolo e lo stop al cashback. Il reddito d’emergenza verrà esteso per altre 4 mensilità da giugno a settembre 2021 secondo i requisiti già previsti dal primo decreto. Sul fronte lavoro, si estende il reddito di ultima istanza anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti con disabilità, così come viene introdotto, in via sperimentale, dal 1 luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione e potenziato il contratto di espansione. Novità per i contratti di lavoro a tempo determinato: si consente, fino al 30 settembre 2022, di stipulare contratti di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti i 24 mesi anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di qualunque livello. Stanziati poi, 500.000 euro per l'anno 2021 al fine di non applicare, nei confronti dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1 febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga. Il blocco licenziamenti rimane confermato fino al 31 ottobre per i settori tessile, moda e pelletteria, per gli altri il divieto resta nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali. Infine, previsto un nuovo e ulteriore periodo di CIGS per le imprese in particolari situazioni di crisi. - Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con l’Ordinanza viene rivista ed aggiornata la disciplina per i rientri da Paesi esteri. - Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca”. Proroga fino al 30 agosto 2021 per quanto disposto con precedenti Ordinanze (sospensione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, sospensione delle disposizioni in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese). ADR – Validità del certificato "barrato rosa" - chiarimenti. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 21715 del 5 luglio 2021 “Validità del certificato di approvazione di cui al cap. 9.1.3.5 dell'ADR – mod. DTT 307 (ex 306), cd. "barrato rosa" – chiarimenti”. La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla scadenza del “barrato rosa” del certificato ADR inerente i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, disponendo la relativa proroga di validità. Se la validità del “barrato rosa” era terminata tra il 31 gennaio 2020 e il prossimo 31 luglio 2021, avrebbe dovuto essere prorogato per i novanta giorni successivi alla sua scadenza nominale. Considerato che si tratta di un certificato ricompreso nel perimetro applicativo dell’art. 103, comma 2, del DL n. 18/2020 (convertito con legge n. 27 del 2020), la sua scadenza è prorogata fino al 29 ottobre 2021. Tutto ciò ha valore rispetto al territorio italiano e ai trasporti italiani. Per i viaggi di trasporto internazionale la circolare del 5 luglio 2021 del MIMS chiarisce che si rientra nell’ambito di applicazione della circolare prot. n. 103032- DIV3-E del 19 dicembre 2008. ANTINCENDIO – Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale liquefatto Decreto del Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”. Approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. La regola tecnica riguarda progettazione realizzazione ed esercizio di impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate che siano nuovi o in caso di ristrutturazione anche parziale di impianti esistenti per quanto riguarda le parti interessate. Gli impianti esistenti e quelli in ristrutturazione parziale dovranno adeguarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Regola tecnica a quanto previsto dal paragrafo 25 dell’allegato I, Norme di esercizio. Non dovrà essere applicata agli impianti esistenti che dispongono di progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco. ANTINCENDIO – chiarimento sulla proroga dell’adeguamento per gli edifici sottoposti a tutela Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Lettera prot. 11180 del 19 luglio 2021 in risposta ad un quesito di Prevenzione Incendi riguardante la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42. Precisando che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc. sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità e/o carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo. INAIL – Relazione INAIL 2020 infortuni e malattie professionali I dati sulle denunce di infortunio nel 2020 registrano, rispetto all’anno precedente, un calo dei casi in complesso e l’aumento significativo di quelli mortali. Sono state registrate poco più di 571mila denunce di infortuni accaduti nel 2020 (-11,4% rispetto al 2019), un quarto delle quali relative a contagi da COVID-19 di origine professionale. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 375.238 (-9,7% rispetto al 2019), di cui 48.660, pari al 12,97%, avvenuti “fuori dell’azienda”, ovvero con “mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. I casi mortali denunciati all’INAIL sono stati 1.538, con un incremento del 27,6% rispetto ai 1.205 del 2019 che deriva soprattutto dai decessi causati dal COVID-19, che rappresentano oltre un terzo del totale delle morti segnalate. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 I contagi sul lavoro da Covid-19 in giugno registrano il minimo storico. Rispetto al monitoraggio precedente, i casi in più sono 1.602 (+0,9%), ma solo 157 sono riferiti all’ultimo mese di rilevazione. È il numero più basso registrato da un anno e mezzo a questa parte, molto inferiore anche alle circa 500 infezioni del luglio 2020. INAIL – rischio di caduta in piano Pubblicato da INAIL “Valutare il rischio di caduta in piano” con l’obiettivo di realizzare, per la comunità tecnica, di una serie di manuali operativi sui temi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la divulgazione dei risultati di studi e ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi. INAIL – sicurezza delle macchine alimentari Pubblicato da INAIL “L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine alimentari”, il documento raccoglie le schede tecniche sulle macchine afferenti al comitato tecnico normativo–TC 153 macchine alimentari, che trattano le più significative non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, al fine di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 1363-1:2021 “Prove di resistenza al fuoco – Parte 1: Requisiti generali” Il documento specifica i principi generali per determinare la resistenza al fuoco di diversi elementi costruttivi sottoposti a condizioni normalizzate di esposizione al fuoco. Procedure alternative e aggiuntive per soddisfare requisiti particolari sono fornite nella UNI EN 1363-2. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 17450-1:2021 “Sistemi fissi di estinzione incendi - Componenti per acqua nebulizzata - Parte 1: Caratteristiche del prodotto e metodi di prova per filtri e componenti del filtro” Il documento specifica le caratteristiche del prodotto e i metodi di prova per i componenti del filtro e del filtro per le connessioni di alimentazione dell'acqua e le tubazioni nei sistemi di nebulizzazione dell'acqua. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN ISO 14557:2021 “Tubazioni antincendio - Tubi di aspirazione e tubi di aspirazione raccordati di gomma e di plastica” Il documento specifica i requisiti ed i metodi di prova delle tubazioni antincendio di aspirazione di gomma e di plastica. Sono forniti inoltre i requisiti per i tubi raccordati forniti dal fabbricante. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 14387:2021 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura” La norma fa riferimento ai filtri antigas e ai filtri combinati da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistite (RPD) ad eccezione dei dispositivi di fuga. I filtri per l'uso contro il CO sono esclusi dal documento. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 143:2021 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antiparticolato - Requisiti, prove, marcatura” La norma specifica i filtri antiparticolato da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistiti, ad eccezione dei dispositivi per la fuga e dei facciali filtranti. NORME TECNICHE – vibrazioni Norma Tecnica UNI EN ISO 8041-2:2021 “Risposta degli esseri umani alle vibrazioni - Strumenti di misurazione - Parte 2: Strumenti per la misura dell'esposizione personale alle vibrazioni” La norma specifica i requisiti minimi per gli strumenti per la misura dell'esposizione personale alle vibrazioni (PVEM). La norma si applica agli strumenti designati per le misurazioni della vibrazione sul corpo intero in un contesto di applicazione dell'igiene industriale (secondo la ISO 2631-1, la ISO 2631-2 e la ISO 2631-4) e/o la vibrazione mano-braccio (secondo la ISO 5349-1) assieme ai tempi di esposizione associati. La norma fornisce obiettivi di progettazione specifici e le tolleranze consentite che definiscono le capacità minime di prestazione e i requisiti funzionali degli strumenti progettati per misurare l'esposizione giornaliera della persona alla vibrazione. La norma non si applica agli strumenti progettati per misurare o registrare i tempi di esposizione senza aver anche eseguito la misurazione della vibrazione. Strumentazione di questo tipo è descritta nella ISO/TR 19664. NORME TECNICHE – Gru a torre Norma Tecnica UNI EN 17076:2021 “Gru a torre - Sistemi anticollisione - Requisiti di sicurezza” La norma specifica i requisiti dei dispositivi e dei sistemi anticollisione installati sulle gru a torre (come definite nella EN 14439) per evitare i rischi di collisione tra più gru in servizio, tra una gru in uso e ostacoli fissi, e oltre zone vietate. Specifica inoltre i requisiti per i dispositivi di limitazione del campo di lavoro. NORME TECNICHE – macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-11:2021 “Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 11: Macchine combinate” La norma fornisce i requisiti e le misure di sicurezza per le macchine combinate stazionarie e spostabili per la lavorazione del legno, con almeno due unità di lavoro utilizzabili separatamente e con carico e scarico manuale del pezzo. Le unità di lavoro integrate possono essere solo di questi tipi: - un’unità di taglio - un’unità di stampaggio - un’unità di piallatura. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-giugno-2021-3122 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 06/2021 AMBIENTE RIFIUTI – riduzione dell'incidenza dei prodotti di plastica sull'ambiente Comunicazione della Commissione CE n. 216/01 del 7 giugno 2021 “Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”. Con la Comunicazione, la Commissione europea fornisce orientamenti per l’applicazione delle norme sulla plastica monouso e migliora il monitoraggio degli attrezzi da pesca per ridurre i rifiuti marini. Si rammenta che la Direttiva (UE) 2019/904 è stata recepita con la Legge N. 53 del 22 aprile 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020). REACH – domande di autorizzazione e relazioni di revisione Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione del 31 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008. Con il Regolamento, la Commissione ha previsto nuove modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, con riferimento alle domande di autorizzazione e alle relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata. REACH – aggiornamento degli allegati da VII a XI Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Con il Regolamento vengono aggiornati i seguenti allegati: - Allegato VII - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata - Allegato VIII - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate - Allegato IX - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate - Allegato X - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate - Allegato XI - norme generali per l'adattamento del regime di sperimentazione standard di cui agli allegati da VII a X. F-GAS – modifiche per l'iscrizione nel registro elettronico Regolamento di esecuzione (UE) 2021/980 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi. Introdotte lievi modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi. ACQUE – RV nuova disciplina utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici Delibera Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE". La Delibera approva la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e degli altri fertilizzanti azotati, comprensiva del Quarto Programma d’Azione Nitrati, redatto in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, al D. Lgs. 152/2006 e al DM 25/02/2016, con contestuale adeguamento dei relativi allegati tecnici e la documentazione prevista dalla procedura di VAS di cui alla Direttiva 2001/42/CE cui è stato sottoposto il Quarto Programma d’Azione Nitrati secondo le modalità previste dalla DGR n. 791/2009. La disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, (Allegato A), entra in vigore dal 1 gennaio 2022 e da tale data sono abrogate la DGR n. 2439/2007 e la DGR n. 1835/2016, nonché tutti i decreti dirigenziali elencati all’art. 39 dell’Allegato A. ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche di idoneità per responsabili tecnici Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021 “Sessioni straordinarie verifiche di idoneità per responsabili tecnici”. La delibera prevede delle sessioni straordinarie per le verifiche di idoneità per responsabili tecnici e delle sessioni di recupero. Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione semplificata al registro per rifiuti metallici Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 “Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all'articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120”. L'art. 40-ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto delle semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici disponendo l'istituzione presso l'Albo di un apposito Registro al quale possono iscriversi le aziende, sia italiane che estere, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di soli rifiuti costituiti da materiali metallici (rottami) destinati alle attività di recupero: R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D. Lgs.152/06. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per le imprese già iscritte all'Albo, nella categoria 4, con procedura ordinaria. R.E.N.T.Ri – Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti Ufficialmente aperta la sperimentazione del nuovo sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti, il 1 giugno scorso è stata pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri all’indirizzo: https://www.rentri.it/ Da fine giugno, per quattro mesi, le imprese potranno testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste. Testare e adottare il R.E.N.T.Ri sarà fondamentale per allineare il nostro Paese alle attuali Direttive Comunitarie che prevedono l’adozione di un registro elettronico nazionale per favorire l’economia circolare. NORME TECNICHE – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente Prassi di riferimento UNI/PdR 107:2021 “Ambiente Protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente – Criteri tecnici per un’efficace gestione dei rischi ambientali” La norma fornisce alle imprese di qualunque settore e dimensione uno strumento pratico per rendere più efficace la propria politica di tutela dell’ambiente e in particolare la prevenzione di eventuali danni a terreno, acqua, aria, specie e habitat naturali. Gli scenari di danno all’ambiente considerati dalla Prassi di riferimento sono molteplici, si va dagli effetti diretti e indiretti causati dagli incendi (fumi, ricadute al suolo di sostanze chimiche) alle perdite da serbati e vasche (sia interrate che fuori terra), alle perdite da condutture, sversamenti da aree di processo, di deposito, di movimentazione o di carico e scarico di prodotti o di rifiuti, emissioni fuori norma, perdite da depuratori e altro. Le imprese che applicheranno correttamente i requisiti della nuova prassi di riferimento potranno richiedere la certificazione, che potrà essere rilasciata a cura di un organismo accreditato presso Accredia, ed ottenere il Marchio UNI. Tali imprese potranno comunicare esternamente le informazioni relative alla certificazione acquisita, con informazioni chiare e non fraintendibili rispetto al campo di applicazione certificato, infine per le aziende che otterranno la certificazione sulla base della prassi UNI sono previsti benefici economici tra cui, ad esempio, sconti sui premi assicurativi delle polizze ambientali. NORME TECNICHE – produzione di biocarburanti e bioliquidi Specifica Tecnica UNI CEN/TS 16214-2:2021 “Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 2: Valutazione di conformità inclusi la catena di custodia e il bilancio di massa” La specifica tecnica definisce regole e procedure che fanno da contesto per la valutazione di conformità di biocarburanti e bioliquidi. Essa descrive i biocarburanti e i bioliquidi oggetto della valutazione, identifica i requisiti applicabili, fornisce la metodologia per eseguire la valutazione. Le regole e procedure descritte consentono agli operatori economici di fornire la richiesta evidenza che i biocarburanti e i bioliquidi soddisfano i criteri di sostenibilità definiti dalla Direttiva sulle fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE) e dalla Direttiva (UE) 2015/1513. Questo documento è applicabile alla produzione iniziale di biomassa o al punto di collettamento di rifiuti e residui e ad ogni fase della catena di custodia. SICUREZZA REACH – domande di autorizzazione e relazioni di revisione Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione del 31 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008. Con il Regolamento, la Commissione ha previsto nuove modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, con riferimento alle domande di autorizzazione e alle relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata. REACH – aggiornamento degli allegati da VII a XI Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Con il Regolamento vengono aggiornati i seguenti allegati: - Allegato VII - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata - Allegato VIII - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate - Allegato IX - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate - Allegato X - prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate - Allegato XI - norme generali per l'adattamento del regime di sperimentazione standard di cui agli allegati da VII a X. AGENTI CHIMICI – quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale Decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 “Definizione di un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione”. Il Decreto sostituisce l’Allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo i valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici: - anilina - clorometano - trimetiammina - 2-fenilpropano (cumene) - acetato di sec-butile, 4-amminotoluene - acetato di isobutile, alcool isoamilico - acetato di n-butile - tricloruro di fosforile. Sostituisce, i precedenti valori limite di esposizione professionale per il 2- fenilpropano (cumene). Per tutti gli agenti chimici indicati nell’allegato sono stabiliti i valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata nel tempo (valori di esposizione di lunga durata). Per anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile vengono stabiliti valori di esposizione di breve durata. Infine, per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene sono riportate le note che indicano la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 2 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. Con l’Ordinanza viene rivista ed aggiornata la disciplina per i rientri da Paesi esteri. - Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area bianca le regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. - Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca". Esteso fino a sei persone non conviventi il permesso per il consumo al tavolo nei locali al chiuso in zona bianca. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 83 del 5 giugno 2021 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Anticipate al 7 giugno 2021 le date di riapertura per parchi tematici e di divertimento, piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso, attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni, eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, corsi di formazione. - Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021 “Adozione del Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici". Adottato il Protocollo in oggetto per le manifestazioni fieristiche. - Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali". Adottato il Protocollo per la ripresa delle attività economiche e sociali approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome prot. 21/67/CR05/COV19 del 20 maggio 2021. - Ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area bianca le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia autonoma di Trento. - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Il DPCM definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 “Green Pass”, che a partire dal primo luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. - Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area bianca le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano. - Ordinanza del Ministero della Salute del 2 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. Con l’Ordinanza viene ulteriormente aggiornata la disciplina per i rientri da Paesi esteri. - Legge n. 87 del 17 giugno 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. Di seguito i principali provvedimenti adottati: proroga procedura semplificata smart working settore privato fino al 31 dicembre 2021, corsi di formazione pubblici e privati in presenza dal primo luglio in zona gialla, sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 luglio 2021, proroga documenti di identità in scadenza al 30 settembre 2021 (non la validità per espatrio) e dei permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio al 31 luglio 2021, Green pass per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle case di riposo e partecipare a feste, eventi e fiere. - Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. Nelle zone bianche, con l’Ordinanza, cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti. - Ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area bianca la regione Valle d'Aosta. IMPIANTI A FUNE – disposizioni per gli impianti adibiti al trasporto di persone Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 172 del 18 giugno 2021 “Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone”. Con il Decreto vengono approvate le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa e slittinovie). ANTINCENDIO – aggiornamento delle scadenze A seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, sono state aggiornate le proroghe degli atti amministrativi in scadenza con riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio. Tutti i certificati, attestati permessi, concessioni, autorizzazioni, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 29 ottobre 2021. RECIPIENTI A PRESSIONE – certificazione dei recipienti a pressione trasportabili Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 giugno 2021 “Conferma dell'Istituto INAIL quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili”. L'INAIL è stato confermato quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i seguenti prodotti: - recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori - cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori e per le seguenti procedure: - valutazione di conformità - ispezione straordinaria - ispezione intermedia - ispezione periodica - rivalutazione di conformità. INAIL – infortuni nel settore cantieri navali Pubblicata da INAIL la scheda tecnica Infor.MO “Cantieri navali. Analisi degli infortuni e piano mirato di prevenzione” che tratta specifiche tematiche di salute e sicurezza legate allo svolgimento del lavoro nella cantieristica navale. Contiene un approfondimento delle dinamiche e dei fattori di rischio specifici attraverso le informazioni registrate nella banca dati di InforMo, l’approfondimento riporta anche l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare per la corretta gestione del rischio. INAIL – Amianto naturale e ambienti di lavoro Pubblicato da INAIL il volume “Amianto naturale e ambienti di lavoro”. La pubblicazione riporta lo stato dell’arte sulla presenza di amianto di origine naturale (NOA – Naturally Occurring Asbestos) in Italia, evidenziando le problematiche gestionali ad esso correlate e formulando le principali soluzioni di sicurezza applicabili a scala operativa. In particolare, si forniscono indicazioni per le attività lavorative di settore, quali l’estrazione e lavorazione di pietre ornamentali e di pietrisco, le bonifiche di siti contaminati da amianto naturale, gli scavi per gallerie stradali e ferroviarie, gli scavi e opere di urbanizzazione, le lavorazioni agrarie e la rimozione e smaltimento/bonifica di ballast (massicciata ferroviaria). INAIL – Reazione al fuoco: focus sulla misura S.1 del Codice Pubblicato da INAIL il volume “Reazione al fuoco. Focus sulla misura S.1 del Codice di prevenzione incendi” che analizza la misura S.1 di riduzione del rischio esaminandone caratteristiche generali e casi studio di applicazioni concrete. La pubblicazione è strutturata in una parte generale, relativa alle soluzioni fornite dal Codice in merito alla misura antincendio S.1, la reazione al fuoco, e alla classificazione dei materiali. Attraverso immagini, fotografie e box informativi, sono proposti focus dettagliati sui livelli di prestazione con il contributo apportato dai materiali all’incendio e sui criteri di attribuzione applicabili, sulle soluzioni progettuali adottabili, e sulle normative di riferimento delle prove dei materiali, nazionale e comunitaria, che hanno lo scopo di verificare, tra l’altro, durata dell’incendio e aumento della temperatura. Nella seconda parte, invece, si approfondiscono esempi di progettazione antincendio di alcune attività. In riferimento alla reazione al fuoco, l’attenzione si incentra sull’applicazione sia di soluzioni conformi sia di soluzioni alternative, applicando i metodi suggeriti dal Codice. In particolare, i casi studio riguardano strutture come asili nido ed edifici storici adibiti a istituti scolastici, a uffici aperti al pubblico, ad attività ricettive turistico-alberghiere e commerciali. Di ciascuno dei casi studio sono descritte, tenendo conto delle singole specificità, caratteristiche principali, valutazione e determinazione dei profili di rischio, con considerazioni e commenti conclusivi. NORME TECNICHE – DPI Protettori dell'udito Norma Tecnica UNI EN 352-1:2021 “Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie” La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore delle cuffie. La norma non si applica alle cuffie destinate ad essere montate sui dispositivi di protezione della testa e/o del viso. Norma Tecnica UNI EN 352-2:2021 “Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti” La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore degli inserti. Norma Tecnica UNI EN 352-3:2021 “Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso” La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore di cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso. Norma Tecnica UNI EN 352-4:2021 “Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro” La norma si applica a cuffie con risposta in funzione del livello sonoro. Essa specifica requisiti costruttivi, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all'utilizzatore relativi all'incorporazione della funzione di risposta al livello sonoro. Norma Tecnica UNI EN 352-5:2021 “Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore” La norma riguarda le cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore (ANR: active noise reduction). Essa specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore riguardanti l'inserimento del dispositivo per la riduzione attiva del rumore. Norma Tecnica UNI EN 352-6:2021 “Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza” La norma si applica alle cuffie integrate da un dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza. Essa specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all'utilizzatore relativi all'incorporazione del dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza. Norma Tecnica UNI EN 352-7:2021 “Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro” La norma si applica agli inserti dotati di una funzione elettronica di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro. Essa specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all'utilizzatore relativi all'incorporazione della funzione di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro. Norma Tecnica UNI EN 13819-1:2021 “Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisici” La norma specifica i metodi di prova fisici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali prove è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di prodotto pertinente. Norma Tecnica UNI EN 13819-2:2021 “Protettori dell'udito - Prove - Parte 2: Metodi di prova acustici” La norma specifica i metodi di prova acustici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali prove è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di prodotto pertinente. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI CEN/TS 17551:2021 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Guida per la protezione antisismica” Il documento specifica i requisiti per la protezione antisismica dei sistemi automatici a sprinkler in conformità alla EN 12845. NORME TECNICHE – Combustibili solidi secondari Norma Tecnica UNI EN ISO 21912:2021 “Combustibili solidi secondari - Manipolazione e stoccaggio sicuri dei combustibili solidi secondari” La norma fornisce i principi e i requisiti per la manipolazione e lo stoccaggio sicuri dei combustibili solidi secondari, CSS: combustibile ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi. La norma copre la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio di CSS lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal punto di ricezione dei rifiuti non pericolosi. NORME TECNICHE – apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 13001-1:2021 “Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi” La norma specifica le azioni di carico e le combinazioni di carico per il calcolo degli effetti del carico come base per la verifica della sicurezza di un apparecchio di sollevamento e dei suoi componenti principali. Viene utilizzata insieme alle altre parti generiche della serie UNI EN 13001 che, in quanto tali, specificano le condizioni e i requisiti di progetto per prevenire i pericoli di natura meccanica degli apparecchi di sollevamento e un metodo di verifica di quei requisiti. QUALITA’ NORME TECNICHE - Norme Tecniche della serie UNI ISO 28000:2020 “Specifica per i sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica” La serie di norme tecniche: · UNI ISO 28000:2020 “Specifica per i sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica” · Norma Tecnica UNI ISO 28001:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica – Migliori pratiche per l’attuazione della sicurezza della catena logistica, valutazioni e pianificazioni – Requisiti e linee guida” · Norma Tecnica UNI ISO 28002:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica – Sviluppo della resilienza nella catena logistica – Requisiti con guida all’uso · Norma Tecnica UNI ISO 28003:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica” · Norma Tecnica UNI ISO 28004-1:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena di fornitura – Linee guida per l’attuazione della ISO 28000 – Parte 1: Principi generali” · Norma Tecnica UNI ISO 28004-4:2020 “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica – Linee guida per l’attuazione della ISO 28000 – Parte 4: Guida aggiuntiva specifica per l’attuazione della ISO 28000 nel caso in cui la conformità alla ISO 28001 è un obiettivo di gestione” Si applicano alla sicurezza dei prodotti lungo tutta la catena di distribuzione. (n.d.r.: non c'entra la sicurezza del lavoro) Le norme si strutturano secondo i punti della ISO 14001 e si rivolgono ad aziende di qualsiasi dimensione (dalle piccole alle multinazionali) che operano nel settore della produzione, dei servizi, dello stoccaggio e dei trasporti, ad ogni livello della catena di fornitura. A riguardo, tale standard risulta essere particolarmente utile come strumento di garanzia diretta o indiretta nelle catene di fornitura del settore agroalimentare in cui, la natura stessa dei prodotti (vedi alimenti freschi, deperibili o soggetti a contaminazione), richiede attenzioni particolari. Di seguito elencati i vantaggi delle ISO 28000: · Rendere visibile ai clienti e alle autorità l’impegno dell’Organizzazione nella gestione della sicurezza della supply chain; · È un efficace strumento per tenere sotto controllo la supply chain e, attraverso l’evidenza dei punti di controllo critici, pianificarlo al meglio; · Utilizza l’approccio preventivo alla gestione dei pericoli per il controllo della supply chain all’interno di un Sistema di Gestione più complesso, quale ad esempio il Sistema Qualità e Ambiente; · Permette di crescere di competitività, credibilità e visibilità sul mercato di riferimento. --- ## Novità: L’obbligo di vaccinazione per il lavoratore per la prevenzione da contagio con SARS-CoV-2 URL: https://lachiver.com/news/novita-l-obbligo-di-vaccinazione-per-il-lavoratore-per-la-prevenzione-da-contagio-con-sars-cov-2-3121 Lachiver Servizi Circolare Informativa 03/2021 L’obbligo di vaccinazione per il lavoratore per la prevenzione da contagio con SARS-CoV-2 Domanda: E’ possibile per il datore di lavoro imporre l’obbligo del vaccino SARS-CoV-2 ai propri lavoratori? Risposta: No, ma per talune attività lavorative a rischio specifico può sospendere dalla mansione specifica i lavoratori che non sono vaccinati. Con l’entrata in vigore dell’art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, solo i lavoratori corrispondenti a professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali hanno l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. Nei casi si riscontri da parte dell’ASL la mancata effettuazione del vaccino, il decreto citato determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del Piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. A seguito di tale sospensione, al datore di lavoro è stato riconosciuto il potere di adibire il lavoratore che rifiuta la vaccinazione, ove possibile, a mansioni anche inferiori, che non implichino contatti interpersonali o che comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Il legislatore ha altresì previsto che, ove l’assegnazione a mansioni diverse per il periodo di sospensione non fosse possibile, al lavoratore interessato non debba essere corrisposta la retribuzione, nonché altro compenso o emolumento comunque denominato. Specifiche disposizioni sono state altresì previste a tutela dei lavoratori fragili. Per tali settori, in considerazione del rischio biologico connesso e all’ inserimento del virus SARS-CoV-2 in Allegato XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati del D.Lgs. 81/2008, si è ritenuto inoltre opportuno procedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi comprendendo il rischio da contagio da SARS-CoV-2. In ogni caso, gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid-19 hanno comunque diritto al riconoscimento come infortunio sul lavoro, se viene accertata la riconduzione dell'evento infortunistico all'occasione di lavoro stesso, così come precisato nella circolare INAIL n.13/2020. Questo perché il rifiuto di vaccinarsi non può configurarsi come assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all'occasione di lavoro, nella cui nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti l'ambiente, le macchine, le persone, compreso il comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione. Il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, anche se fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell'infortunato. Ma per i lavoratori delle altre categorie? Per gli altri ambiti di attività, in considerazione che l’esposizione al virus può essere solo occasionale e non direttamente connessa al lavoro svolto, la maggioranza dei giuristi ritiene che non sia possibile imporre l’obbligo alla vaccinazione. Ciò anche in applicazione delle art. 32 della Costituzione che prevede che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. In tali settori viene inoltre generalmente ritenuto sufficiente la semplice adozione del protocollo anti-contagio ai fini dell’adempimento degli obblighi di prevenzione, senza procedere ad un aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2021-3120 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 05/2021 AMBIENTE CLP – rettifiche relative alle miscele contenenti biossido di titanio Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con il Regolamento vengono apportate alcune importanti modifiche al Regolamento CLP, con particolare riferimento all’etichettatura di miscele contenti biossido di titanio. L’allegato II, parte seconda, nella sezione 2.12 “Miscele contenenti biossido di titanio” viene modificata sostituendo la parte dedicata all’etichettatura dell’imballaggio di miscele in forma liquida al cui interno si trova il biossido di titanio con particelle in quantità maggiore o uguale all’1%. In modo particolare vanno a farsi le seguenti distinzioni: - per miscele che contengono particelle di diametro aerodinamico minore o uguale a 10 μm l’etichetta dovrà riportare l’indicazione “EUH211: Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie” - mentre per miscele solide contenenti una quantità maggiore o uguale all’1% di biossido di titanio l’etichetta dell’imballaggio dovrà riportare l’indicazione “EUH212: Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.” Per quanto concerne le etichette dell’imballaggio di miscele in stato liquido e solido non destinate alla vendita al pubblico e non presenti nell’elenco delle sostanze classificate come pericolose, oltre alle etichette sopra riportate, dovrà essere presente anche l’indicazione “EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta”. L’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2 apporta modifiche alla nota 10 che viene sostituita con la dicitura “La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.” CLP – aggiornate le classificazioni di alcune sostanze Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione dell'11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con il Regolamento vengono aggiornati, in adeguamento al progresso tecnico e scientifico, i criteri di classificazione di numero sostanze contenute nell’allegato VI, parte 3, del Regolamento CLP. In sintesi: - sono state aggiunte 22 nuove sostanze - sono state modificati i criteri per 41 sostanze già presenti - è stata eliminata 1 sostanza. Il Regolamento si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. REACH – triossido di cromo Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione parziale per un uso del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cromomed S.A. e altri). Con la Risoluzione, il Parlamento europeo invita la Commissione a ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che conceda l'autorizzazione solo per gli usi specificamente definiti per cui non sono disponibili alternative adeguate, inoltre invita la Commissione ad adottare rapidamente decisioni in merito a tale domanda e ad altre relative alla stessa sostanza, nel pieno rispetto del regolamento REACH. RIFIUTI – chiarimenti ed interpretazioni sull’applicazione del D. Lgs. 116/2020 Circolare del Ministero della Transizione Ecologica n. 51657 del 14 maggio 2021 “Decreto Legislativo n. 116/2020 - Criticità interpretative ed applicative – Chiarimenti”. La Circolare contiene importanti chiarimenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020, specificando le novità e criticità rilevate nell’applicazione pratica ed operativa di alcune delle norme presenti nella parte IV del D. Lgs. 152/2006, in particolare: - l’art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” - l’art. 181 “Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti” - l’art. 183 “Definizioni” - l’art. 185 “Esclusioni dall'ambito di applicazione” - l’art. 185-bis “Deposito temporaneo prima della raccolta” - l’art. 190 “Registro cronologico di carico e scarico” - l’art. 193 “Trasporto dei rifiuti” - l’art. 230 “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture” - l’art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” Le principali tematiche affrontate: - pianificazione nazionale e regionale nella gestione dei rifiuti - definizione di rifiuti urbani - gestione di sfalci e potature - deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore - registro cronologico rifiuti - precisazioni su invio quarta copia formulario via PEC - gestione della micro-raccolta dei rifiuti - disposizioni sul deposito ed il trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria - gestione dei rifiuti derivanti da “piccoli interventi edili” - gestione dei rifiuti da fosse settiche non allacciate alla rete fognaria - chiarimenti su alcune ipotesi di riduzione o di esclusione delle sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità dei rifiuti. SIN – modulistica per l’approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente / conclusione del procedimento di bonifica - Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 72 del 19 maggio 2021 “Definizione del formato della modulistica da compilare per l'istanza di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale”. L’allegato 1 al Decreto contiene il formato dell'istanza di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, mentre l’allegato 2 contiene i contenuti minimi dei "Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente". - Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 73 del 19 maggio 2021 “Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale”. La documentazione vale per i casi di contaminazione inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle aree, ricadenti nei siti di interesse nazionale. Gli allegati al decreto contengono l'istanza per la conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale ed i contenuti tecnici minimi da fornire in occasione della presentazione dei risultati del piano di caratterizzazione. EMISSIONI IN ATMOSFERA – mobility manager Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021 “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”. Il decreto delinea le funzioni del mobility manager, la misura ha la finalità di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane determinato dagli spostamenti casa-lavoro. In particolare, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente. Anche quelle che non rientrano in questi parametri, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente. Ai fini dell’adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni nominano il mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area (supporta il comune territorialmente competente presso il quale è stato nominato e svolge attività di raccordo tra i mobility manager aziendali) sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente. RIFIUTI, ENERGIA, PROCEDIMENTI VIA/VAS – Decreto semplificazioni Decreto Legge N. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Il Decreto contiene nuove misure in materia di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico, disposizioni su rifiuti, autorizzazioni, fonti rinnovabili ed efficientamento energetico, rivisto anche l’elenco europeo dei rifiuti. Le Semplificazioni, di carattere procedurale riguardano: - autorizzazioni ambiente (con una profonda modifica al D. Lgs. 152/2006 nella parte VIA-VAS) artt. 17-29: sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni. - Energia (autorizzazioni per le rinnovabili) – artt. 30-33: semplificate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’installazione di infrastrutture energetiche, gli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti. - Rifiuti (attestazione di avvenuto smaltimento) – art. 185 comma 5: l’attestazione ora è cambiata in “attestazione di avvio al recupero o smaltimento”, chiarendo che debba essere rilasciata dall’impianto intermedio di smaltimento. - Rifiuti – allegato terzo (Elenco dei rifiuti): tra le modifiche introdotte si segnala particolarmente importante quella per cui nell’elenco non è più riportato il codice 070218 (scarti di gomma). ENERGIA – obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni 2021-2024 Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 21 maggio 2021 “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (cd. certificati bianchi)”. Il Decreto riporta i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024. ALBO TRASPORTATORI – certificazione delle imprese per il trasporto di rifiuti industriali e merci pericolose Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi: - Deliberazione n. 2 del 6 maggio 2021 “Definizione dei Requisiti in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284”. - Deliberazione n. 3 del 6 maggio 2021 “Regolamento per la qualificazione degli ispettori e per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi n. 2 del 6/5/2021, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284”. Le Delibere trattano la definizione dei requisiti in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di dettate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 284/2005. ALBO GESTORI AMBIENTALI – Proroga della validità delle iscrizioni Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 6 del 11 maggio 2021 “Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza”. La Circolare prolunga ancora la validità delle iscrizioni all’Albo Gestori alla luce della proroga dello stato di emergenza e quindi le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021. ALBO GESTORI AMBIENTALI – carrozzerie mobili Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 2 del 19 maggio 2021 “Sospensione efficacia della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020: "Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017”. Con la Deliberazione, si sospende fino al 25 giugno 2021 la deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 che regolamentava l’iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili, a causa di emerse difficoltà nella sua applicazione. La Deliberazione 2/2021 entra in vigore il 25 maggio 2021 pertanto: - restano validi ed efficaci fino alla loro naturale scadenza i provvedimenti adottati e le domande presentate ai sensi della deliberazione del 2020 - le domande presentate successivamente al 25 maggio 2021 vanno istruite e deliberate ai sensi della Deliberazione 2/2021. NORME TECNICHE – recupero dei Pneumatici Fuori Uso Rapporto Tecnico UNI/TR 11810:2021 “Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso – Linea guida per la conformità ai Regolamenti REACH e CLP di granuli e polverini da PFU o di prodotti derivanti dal trattamento dei PFU” Il Rapporto tecnico è composto da sei parti: Parte 1 – Generalità Parte 2 – Produttori di granulo/polverino da PFU tal quale Parte 3 – Distributori di miscele derivanti dal trattamento dei PFU Parte 4 – Utilizzatori di miscele derivanti dal trattamento dei PFU Parte 5 – Produttori di articoli derivanti dal trattamento dei PFU Parte 6 – Importatori e fabbricanti di miscele, derivanti dal trattamento dei PFU, diverse da granulo/polverino da PFU tal quale. La parte 1 è propedeutica alle altre parti dell’UNl/TR in quanto contiene le definizioni dei termini e dei simboli utilizzati nelle altre parti del documento e le indicazioni per: - individuare il ruolo, ai sensi del Regolamento REACH, dei soggetti appartenenti alla catena di approvvigionamento dei prodotti derivanti dal recupero dei PFU - classificare correttamente il loro prodotto - individuare gli obblighi ai sensi dei Regolamenti Comunitari. Le altre parti del rapporto tecnico sono invece specifiche per i singoli soggetti della catena di approvvigionamento dei prodotti derivanti dal recupero dei PFU. Le considerazioni riportate in ciascuna delle parti dell’UNl/TR si basano sulle conoscenze ad oggi disponibili in merito alla composizione chimica del granulo/polverino da PFU desunta su campioni rappresentativi raccolti da aziende di recupero dei PFU italiane nonché sulle versioni dei Regolamenti Comunitari e le attività regolatorie pertinenti. Tali considerazioni sono a carattere generale e vanno declinate ai casi specifici di ciascuna azienda. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11904-2:2021 “Acustica - Determinazione dell'immissione sonora dovuta a sorgenti sonore poste in prossimità dell'orecchio - Parte 2: Tecnica con manichino” La norma specifica il quadro di base dei metodi di misurazione per l'immissione del suono da sorgenti sonore poste in prossimità dell'orecchio. Queste misurazioni vengono effettuate con un manichino, dotato di simulatori auricolari comprensivi di microfoni. I valori misurati vengono successivamente convertiti nei corrispondenti livelli di campo libero o di campo diffuso. I risultati sono forniti come livelli di pressione sonora continui equivalenti ponderati A, relativi al campo libero o diffuso. La tecnica è indicata come tecnica con manichino. SICUREZZA CLP – rettifiche relative alle miscele contenenti biossido di titanio Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con il Regolamento vengono apportate alcune importanti modifiche al Regolamento CLP, con particolare riferimento all’etichettatura di miscele contenti biossido di titanio. L’allegato II, parte seconda, nella sezione 2.12 “Miscele contenenti biossido di titanio” viene modificata sostituendo la parte dedicata all’etichettatura dell’imballaggio di miscele in forma liquida al cui interno si trova il biossido di titanio con particelle in quantità maggiore o uguale all’1%. In modo particolare vanno a farsi le seguenti distinzioni: - per miscele che contengono particelle di diametro aerodinamico minore o uguale a 10 μm l’etichetta dovrà riportare l’indicazione “EUH211: Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie” - mentre per miscele solide contenenti una quantità maggiore o uguale all’1% di biossido di titanio l’etichetta dell’imballaggio dovrà riportare l’indicazione “EUH212: Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.” Per quanto concerne le etichette dell’imballaggio di miscele in stato liquido e solido non destinate alla vendita al pubblico e non presenti nell’elenco delle sostanze classificate come pericolose, oltre alle etichette sopra riportate, dovrà essere presente anche l’indicazione “EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta”. L’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2 apporta modifiche alla nota 10 che viene sostituita con la dicitura “La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.” CLP – aggiornate le classificazioni di alcune sostanze Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione dell'11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con il Regolamento vengono aggiornati, in adeguamento al progresso tecnico e scientifico, i criteri di classificazione di numero sostanze contenute nell’allegato VI, parte 3, del Regolamento CLP. In sintesi: - sono state aggiunte 22 nuove sostanze - sono state modificati i criteri per 41 sostanze già presenti - è stata eliminata 1 sostanza. Il Regolamento si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. ATEX – comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere Decisione di esecuzione (UE) 2021/845 della Commissione, del 26 maggio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda l’individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere. Con la Decisione viene pubblicato il riferimento alla norma armonizzata "EN 15188:2020 - Individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere", in sostituzione della norma EN 15188:2007. Entra in vigore il 27/05/2021. REACH – triossido di cromo Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione parziale per un uso del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cromomed S.A. e altri). Con la Risoluzione, il Parlamento europeo invita la Commissione a ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che conceda l'autorizzazione solo per gli usi specificamente definiti per cui non sono disponibili alternative adeguate, inoltre invita la Commissione ad adottare rapidamente decisioni in merito a tale domanda e ad altre relative alla stessa sostanza, nel pieno rispetto del regolamento REACH. PATENTE DI GUIDA – proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14832 del 3 maggio 2021 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. Omnibus II". La Circolare comunica l'ulteriore proroga della validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida nella seguente descrizione: - per la circolazione su tutto il territorio dell'UE, eccetto l'Italia, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata: per le patenti con scadenza originaria tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria, per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata al 1 luglio 2021, per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria - per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata: per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020 la scadenza è prorogata al 29 ottobre 2021, per le patenti con scadenza originaria tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria, per le patenti con scadenza originaria tra il 1 luglio 2021 e il 31 luglio 2021, la scadenza è prorogata al 29 ottobre 2021. Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 settembre 2021, è prorogata fino al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 6 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. Contiene la proroga delle misure restrittive per i rientri da paesi esteri (India, Bangladesh e Sri Lanka). - Legge n. 61 del 6 maggio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”. Conversione in Legge del DL 30/2021, vengono confermati i criteri di attribuzione del colore alle Regioni, Province o Comuni. In particolare, il colore sarà assegnato sulla base del numero dei contagi in rapporto alla popolazione. Nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire di congedi parzialmente retribuiti o di svolgere la prestazione di lavoro in smartworking. Al lavoratore che svolge l’attività in smartworking viene riconosciuto il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Inoltre, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari è possibile optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby-sitting. - N. 3 Ordinanze del Ministero della Salute del 7 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. La prima ordinanza classifica in area arancione la Val d'Aosta, la seconda rinnova la zona arancione per la Sicilia e la terza porta in zona gialla Basilicata, Calabria e Puglia. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 61 del 7 maggio 2021 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. L’ordinanza indica modifiche ed integrazioni alle linee guida di cui all’allegato 9 del DPCM del 2/3/2021 (attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale). - Ordinanza del Ministero della Salute del 8 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”. L’ordinanza consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie nel rispetto delle indicazioni formulate nel documento "Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale", allegato all’Ordinanza ed elaborato con le Regioni ed il Comitato tecnico scientifico. - Ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area gialla Sardegna e Sicilia. - Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto, in funzione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, prevede una graduale attenuazione delle misure restrittive adottate a seguito dell’emergenza ed una graduale riapertura delle attività. La certificazione verde COVID-19, “Green Pass”, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, inoltre è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. - Disponibili sul sito del Garante privacy, indicazioni sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro e documento sul ruolo del medico competente. Il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati, dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione, devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato. Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute. - Il “Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l’8 aprile 2021”, elaborato dall’INAIL, fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro. - Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area gialla la Regione Valle d'Aosta. - Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Recepito Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi. - Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”. Contiene il secondo aggiornamento delle Linee guida per le attività con bambini e ragazzi, inclusi i Centri Estivi. - Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. L’ordinanza classifica in area bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. - Legge n. 76 del 28 maggio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Conversione, con modificazioni, del DL 44/2021, che aveva introdotto una “causa di non punibilità” per i somministranti vaccini quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. Inoltre, la legge di conversione ha interpolato al decreto-legge un art. 3-bis in tema di limitazione ai soli casi di colpa grave della responsabilità penale per i sanitari in caso di morte o lesioni colpose, con valutazione a tal fine delle minori conoscenze, esperienza e risorse disponibili. - Ordinanza del Ministero della Salute del 30 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“. Contiene la proroga delle misure restrittive per i rientri da paesi esteri (India, Bangladesh e Sri Lanka). EMISSIONI IN ATMOSFERA – mobility manager Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021 “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”. Il decreto delinea le funzioni del mobility manager, la misura ha la finalità di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane determinato dagli spostamenti casa-lavoro. In particolare, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente. Anche quelle che non rientrano in questi parametri, possono comunque procedere facoltativamente all’adozione del PSCL del proprio personale dipendente. Ai fini dell’adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni nominano il mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area (supporta il comune territorialmente competente presso il quale è stato nominato e svolge attività di raccordo tra i mobility manager aziendali) sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente. ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXV elenco di soggetti abilitati Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 36 del 17 maggio 2021, con il quale è stato adottato il venticinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. INAIL – indennizzi del danno biologico Circolare Inail n. 14 del 18 maggio 2021 “Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2020”. La Circolare comunica la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi per danno biologico, con decorrenza 1 luglio 2020, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati, è determinata nella misura dello 0,5%. SMART WORKING – diminuiscono gli infortuni in itinere ma aumentano i rischi per la salute L’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro “Salute e sicurezza sul lavoro nella pandemia: nuovi rischi e prospettive di evoluzione dei modelli di gestione” ha evidenziato che il ricorso al lavoro agile taglia del 38,3% le morti nel tragitto casa-lavoro, ma apre a nuovi rischi per la salute dei lavoratori: 2,6 milioni di dipendenti “smart” lamentano problemi di salute legati alla postazione di lavoro mentre aumenta lo stress collegato ai tempi di lavoro dilatati e dall’ansia da prestazione (49,7%), dall’indebolimento delle relazioni aziendali (49,7%), dalla paura di marginalizzazione (47%) e dalla disaffezione verso il lavoro (39,9%). DMS DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI – pubblicazioni EU-OSHA Pubblicate da EU-OSHA tre nuove presentazioni nell’ambito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” che aiutano ad affrontare i disturbi muscoloscheletrici (DMS). Una presentazione introduttiva descrive i DMS e indica i principi della prevenzione, una seconda presentazione contiene statistiche fondamentali, suddividendo le segnalazioni dei DMS per paese, età e settore di lavoro, la terza presentazione consiglia un approccio diretto per valutare i rischi negli ambienti di lavoro, indipendentemente dal tipo e dalle dimensioni dell’azienda. RISCHIO DA CALDO – lavori outdoor Disponibile sul Portale Agenti Fisici (PAF) un Prototipo di piattaforma previsionale di allerta per la prevenzione dei rischi legati allo stress da caldo per i lavoratori prodotto nell’ambito del progetto Worklimate. Si tratta di una nuova piattaforma sperimentale ad uso di lavoratori, datori di lavoro e addetti alla sicurezza che consente la consultazione di mappe nazionali di previsione del rischio caldo per diversi profili di lavoratori outdoor, sviluppate sulla base della previsione del Wet Bulb Globe Temperature, WBGT ottenuta dai dati metereologici. Le mappe mostrano la previsione del rischio caldo fino a tre giorni, per quattro momenti della giornata corrispondenti alle ore 8, 12, 16 e 20. INAIL – open data infortuni dei primi quattro mesi del 2021 Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e aprile che sono state 171.870 (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 306 delle quali con esito mortale (+9,3%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 18.629 (+26,1%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – infortuni nel settore rifiuti Pubblicata da INAIL la scheda “Problematiche di sicurezza e dinamiche infortunistiche nel settore rifiuti” che approfondisce la conoscenza delle cause degli infortuni mortali del comparto rifiuti e stimola l’individuazione di linee d’azione efficaci per la riduzione delle situazioni di rischio. INAIL – MALPROF 2017-2018 Pubblicato da INAIL il decimo rapporto MALPROF 2017-2018 che rappresenta il risultato di un’attività di ricerca e di monitoraggio che coinvolge ad oggi 17 Regioni. La rilevazione delle malattie professionali secondo il modello MALPROF si basa su un flusso dati che dai servizi di Prevenzione delle ASL pervengono ad INAIL Ricerca per poter costituire una base dati utile sia al monitoraggio delle patologie professionali nel territorio nazionale, sia nell’indicare le informazioni utili ai fini prevenzionali definendo le possibili correlazioni o “nessi di causa” tra l’attività lavorativa svolta (in termini di settori di attività economica e di professione lavorativa) e la patologia professionale. INAIL – ambienti confinati e sospetti di inquinamento Pubblicati da INAIL n. 3 factsheet MALPROF sulle malattie professionali nel settore agricoltura, sulle malattie a carico dell’apparato respiratorio e della pelle nell’ambito dei vari comparti economici e ambiti professioni: - “MALPROF – Le malattie professionali nel settore agricoltura” che approfondisce la tematica delle tecnopatie nel settore dell’agricoltura, realtà particolarmente complessa in cui operano grandi imprese agricole e piccole unità produttive, anche familiari. - “MALPROF – Le malattie professionali dell’apparato respiratorio” che intende fornire una panoramica dei più recenti dati statistici in Italia sulle malattie professionali dell’apparato respiratorio, definendo ampiezza e distribuzione del fenomeno tra i vari settori lavorativi, per valutare i fattori di rischio ad esse connessi al fine di contribuire nelle scelte di prevenzione. - “MALPROF – Malattie della pelle: analisi per comparti economici e professioni dei lavoratori” che, dopo aver inquadrato il problema a livello internazionale (e specialmente europeo) e circostanziato la situazione italiana, analizza le differenze tra i settori economici o tra le professioni in termini di nessi di causa con le patologie considerate. INAIL – Reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro Pubblicati da INAIL n. 2 opuscoli per lavoratori e datori di lavoro, che illustrano gli interventi previsti dall’INAIL e forniscono una serie di indicazioni utili: - chi sono i destinatari delle misure adottate dall’INAIL, sia in caso di conservazione del posto di lavoro sia in caso di nuova occupazione - quali interventi è possibile realizzare con i finanziamenti stanziati - quali sono i contributi messi a disposizione e come è possibile accedervi - notizie di interesse per lavoratori e per datori di lavoro. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN ISO 11925-2:2020 “Prove di reazione al fuoco – Accendibilità dei prodotti sottoposti all’attacco diretto della fiamma – Parte 2: Prova con l’impiego di una singola fiamma” La norma descrive un metodo per determinare l’accendibilità dei prodotti con l’impiego di una singola fiamma utilizzando dei provini sottoposti alla prova in posizione verticale, in assenza di flusso radiante. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 1366-1:2020 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi – Parte 1: Condotte di ventilazione” La norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco di condotte di ventilazione verticali e orizzontali, compresi i pannelli di accesso che costituiscono parte integrante delle condotte sottoposte a prova. Quest’ultima prende in esame il comportamento di condotte esposte al fuoco dall’esterno e dall’interno. La norma è utilizzata unitamente alla EN 1363-1. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 13565-2:2020 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione” La norma specifica i requisiti e descrive i metodi per la progettazione, installazione, prova e manutenzione di sistemi di estinzione incendio a schiuma a bassa, media e alta espansione. NORME TECNICHE – Gas di prova Norma Tecnica UNI EN 437:2021 “Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi” La norma specifica i gas di prova, le pressioni di prova e le categorie di apparecchi relativamente all'utilizzo di gas combustibili della prima, seconda e terza famiglia. Essa costituisce un documento di riferimento per le norme specifiche relative agli apparecchi. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11904-2:2021 “Acustica - Determinazione dell'immissione sonora dovuta a sorgenti sonore poste in prossimità dell'orecchio - Parte 2: Tecnica con manichino” La norma specifica il quadro di base dei metodi di misurazione per l'immissione del suono da sorgenti sonore poste in prossimità dell'orecchio. Queste misurazioni vengono effettuate con un manichino, dotato di simulatori auricolari comprensivi di microfoni. I valori misurati vengono successivamente convertiti nei corrispondenti livelli di campo libero o di campo diffuso. I risultati sono forniti come livelli di pressione sonora continui equivalenti ponderati A, relativi al campo libero o diffuso. La tecnica è indicata come tecnica con manichino. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 20349-1:2021 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie” Norma Tecnica UNI EN ISO 20349-2:2021 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti e i metodi di prova per le calzature che proteggono gli utilizzatori contro i rischi presenti nelle fonderie - i requisiti e i metodi di prova per le calzature che proteggono gli utilizzatori contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 22915-13:2021 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 13: Carrelli elevatori fuoristrada dotati di sollevatore” La norma specifica le prove per verificare la stabilità dei carrelli fuoristrada controbilanciati dotati di sollevatore, equipaggiati con bracci forca o con accessori per la movimentazione del carico fino a 10 000 kg compresi. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 22915-22:2021 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 22: Carrelli elevatori a presa frontale e laterale con e senza posto di guida elevabile” La norma specifica le prove per verificare la stabilità dei carrelli elevatori a presa frontale e laterale con e senza posto di guida elevabile come definito nella UNI ISO 5053. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO 12480-3:2021 “Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 3: Gru a torre” La norma stabilisce le pratiche richieste in materia di sicurezza di impiego delle gru a torre. NORME TECNICHE – Motosega a catena portatili Norma Tecnica UNI ISO 7915:2021 “Macchine forestali - Motosega a catena portatili - Determinazione della resistenza delle impugnature” La norma specifica un metodo di prova e i requisiti di resistenza per le impugnature per le motoseghe a catena portatili per uso principalmente forestale e per potatura. NORME TECNICHE – Caldaie per riscaldamento Norma Tecnica UNI EN 303-5:2021 “Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura” La norma definisce requisiti e metodologie di prova per la sicurezza, la qualità della combustione, le caratteristiche operative, la marcatura e la manutenzione delle caldaie e apparecchi per la riduzione delle emissioni secondarie e il miglioramento dell'efficienza. Si applica alle caldaie da riscaldamento, inclusi i connessi dispositivi di sicurezza, aventi una potenza termica nominale fino a 500 Kw, progettate per essere alimentate con combustibili solidi e utilizzate secondo le istruzioni del fabbricante ed anche a tutti i dispositivi esterni che ne influenzano la sicurezza. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2021-3119 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 04/2021 AMBIENTE TESTO UNICO AMBIENTE – Linee Guida UE per l’interpretazione comune del termine “danno ambientale” Comunicazione (UE) 118/01 della Commissione del 7 aprile 2021 “Linee guida per un'interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”. Le Linee guida forniscono indicazioni utili e comuni in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Con la comunicazione si è inteso fornire un'interpretazione comune della direttiva 2004/35/CE che nel nostro Paese è stata recepita con il D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Per danno ambientale, secondo le linee guida, si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una delle seguenti risorse naturali o dell'utilità da esse assicurate: specie e habitat protetti, acque, terreno. In linea generale tutti i soggetti a cui sia imputabile il danno potenziale o materiale devono adottare precise misure di precauzione, prevenzione e ripristino, prevedendo il potere sostitutivo della pubblica amministrazione in caso di inerzia e la conseguente responsabilità degli interessati al risarcimento per equivalente. AEE – nuova deroga al divieto uso del piombo Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale). La direttiva, deroga al divieto di utilizzo di determinati composti del piombo negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile e modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sull’esenzione relativa all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. CLP – XVI adeguamento al progresso tecnico e scientifico Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il regolamento apporta delle modifiche alle note indicate alla sottosezione 1.1.3 dell’allegato VI, parte 1, del regolamento CLP, per migliorarne la formulazione, eliminando i possibili dubbi interpretativi sull'obbligo di classificazione delle sostanze alle quali si riferiscono (cancerogene o mutagene). RIFIUTI – TARI e scelta pubblico/privato Circolare del Ministero della Transizione Ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 “D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. Con la Circolare vengono forniti importanti chiarimenti in merito alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali e, conseguentemente, all’applicazione della TARI. In sintesi le principali novità: - il calcolo per determinare l’importo per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ex art. 238, va predisposto secondo la L. 147/2013 per la TARI, e non secondo le indicazioni per la tariffa integrata ambientale (TIA2) richiamata dal suddetto art. 238, in quanto abrogata - in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico la riduzione della quota variabile è applicabile quando i rifiuti sono avviati ad una qualunque delle forme di recupero previste dall’allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 (operazioni da R1 a R13) e non solo in caso di avvio a riciclo (come è previsto dalla L.147/2013), inoltre sempre in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico, i produttori dovranno comunque versare la quota fissa della tariffa rifiuti, relativa ai servizi forniti indivisibili (ad esempio per lo spazzamento strade) - entro il 31 maggio di ogni anno va comunicata l’eventuale scelta di non avvalersi del servizio pubblico (secondo il DL 41/2020) e nella comunicazione occorre indicare le tipologie e le quantità di rifiuti urbani prodotti (possano essere avviati anche a smaltimento presso il soggetto privato, ma in questo caso non è possibile una riduzione della quota variabile della Tari, prevista solo in caso di avvio a recupero); la circolare precisa che questa comunicazione è preventiva e cioè riguarda la scelta che l’interessato intende effettuare per l’anno successivo, mentre il termine ultimo a disposizione dei Comuni per la definizione della Tari è stato fissato al 30 giugno - in caso di variazione, durante il quinquennio di riferimento, da un soggetto privato ad un altro di cui il produttore ha scelto di avvalersi, la variazione può essere effettuata durante l’anno e comunicata entro il successivo 31 maggio - la circolare ricorda che nell’elenco dell’allegato L-quinques alla Parte IV del D. Lgs.152/06 “elenco delle attività in cui possono essere generati rifiuti urbani” non sono comprese le attività industriali, precisa quindi che: le superfici dove avvengono lavorazioni industriali e pertanto dove si producono rifiuti speciali, sono escluse dalla Tari, sia per quanto riguarda la quota fissa che quella variabile, sono incluse in queste superfici anche i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti; mentre rientrano nel calcolo della Tari, sia quota fissa che variabile, le superfici sulle quali sono prodotti rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali a questi funzionalmente connessi, la tassazione si applica comunque limitatamente alle attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle elencate nell’allegato L-quinques; infine nel caso in cui i suddetti rifiuti urbani siano conferiti a soggetti privati diversi dal servizio pubblico, per il computo della Tari si applica la sola quota fissa. Le disposizioni indicate, per analogia, si applicano anche alle attività artigianali (ex art.184 co. 3 lett. d, del D. Lgs.152/06). RIFIUTI ED ENERGIA – Legge di delegazione europea 2019-2020 Legge N. 53 del 22 aprile 2021 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”. La Legge delega il nostro Governo ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui agli artt. 31 e 32 della L. 234/2012, i decreti legislativi per il recepimento delle Direttive Europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea. La norma contiene importanti novità in campo ambientale, soprattutto in tema di economia circolare, stabilendo i principi e i criteri a cui dovranno necessariamente attenersi i provvedimenti del Governo al momento del recepimento dei suddetti atti. Si segnalano, in sintesi: - l’art. 5 delega il Governo ad adeguare, entro il 30 giugno 2021, la normativa nazionale alle disposizioni europee in tema di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001, che stabilisce una serie di misure necessarie a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a rispettare gli impegni dell’Unione nel quadro dell’Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici - l’art. 22 reca i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. In particolare, la suddetta Direttiva, che dovrà essere recepita dal Governo entro il 3 luglio 2021, promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili, al fine di ridurre l’incidenza di prodotti in plastica monouso sull’ambiente (in particolare sull’ambiente acquatico) e sulla salute, e promuovere la transizione verso un’economia circolare (anche sulla base del principio di prevenzione in materia di rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE). Inoltre, l’Allegato A alla legge di delegazione europea 2019-2020 fornisce un elenco completo delle Direttive e degli atti dell’Unione che dovranno essere oggetto di attuazione. In campo ambientale, il Governo dovrà dare attuazione, oltre a quelle sopra indicate, anche alla Direttiva (UE) 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, al fine di diminuire l’inquinamento atmosferico ed acustico e sostenere la decarbonizzazione del settore dei trasporti. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MiTE) Legge n. 55 del 22 aprile 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”. Nello scorso mese di febbraio, con il DL 22/2021 è stato istituito il nuovo Ministero della Transizione Ecologica (MITE) in sostituzione del precedente Ministero dell’Ambiente. Con la Legge di conversione di tale decreto, è stata sancita la riorganizzazione dei Ministeri e reso effettivo il passaggio da Ministero dell’Ambiente a Ministero della Transizione Ecologica. Al nuovo MITE spetterà dunque la definizione degli obiettivi e delle linee guida della politica energetica e mineraria nazionale, pianificando altresì le politiche in materia di economia circolare. Il nuovo dicastero avrà anche la competenza su tutte le autorizzazioni statali degli impianti di energia, comprese le rinnovabili. Rimane inoltre confermata l’istituzione del CITE, il nuovo Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica che dovrà approvare il Piano per la Transizione Ecologica riguardo il coordinamento delle politiche in materia di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale e la nuova Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. La nuova legge prevede inoltre per il Ministro in carica l’obbligo di presentare entro il 15 luglio di ogni anno una relazione alle due Camere del Parlamento e al neonato CITE sugli esiti dell’aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi. ALBO GESTORI AMBIENTALI – chiarimento riguardante le classi di iscrizione della categoria 1 Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 5 del 2 aprile 2021 “Applicazione articolo 9, comma 2, decreto 3 giugno 2014, n. 120”. Chiarimento circa l'applicazione dell'art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento al significato di «popolazione complessivamente servita» riguardante le classi di iscrizione della categoria 1. Il Comitato nazionale ritiene che per “popolazione complessivamente servita”, debba intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell'ambito dell'affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell'intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale). EMISSIONI IN ATMOSFERA – Inventario Nazionale ISPRA Disponibile online l’Inventario Nazionale ISPRA delle emissioni di gas serra e di altri inquinanti. Nel 2019 le emissioni di gas serra in Italia diminuiscono del 19% rispetto al 1990, passando da 519 a 418 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e del 2,4% rispetto al 2018. La diminuzione è dovuta alla crescita negli ultimi anni della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico), all’incremento dell’efficienza energetica nei settori industriali e alla riduzione dell’uso del carbone. NORME TECNICHE – concentrazione degli agenti chimici Norma Tecnica UNI EN 482:2021 “Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base” La norma specifica i requisiti prestazionali per le procedure prescritte per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nei luoghi di lavoro, come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC. Questi requisiti si applicano a tutti i livelli delle procedure di misura indipendentemente dallo stato fisico dell'agente chimico (gas, vapore, particelle aeriforme), dalle procedure di misura con campionamento e metodo analitico separato, o da strumenti con lettura diretta. La norma definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di misura, quando vengono applicate in condizioni di laboratorio ben definite, necessari a causa della vastità delle condizioni ambientali che si possono incontrare nella pratica. NORME TECNICHE – Vetro per edilizia - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose Norma Tecnica UNI EN 17416:2021 “Vetro per edilizia - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose - Determinazione dell'emissione di prodotti di vetro nell'atmosfera interna degli edifici” La norma fornisce regole specifiche per la valutazione dell'emissione di sostanze pericolose da prodotti di vetro nell'atmosfera interna degli edifici, integrando le regole orizzontali fornite dalla EN 16516. SICUREZZA CLP – XVI adeguamento al progresso tecnico e scientifico Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il regolamento apporta delle modifiche alle note indicate alla sottosezione 1.1.3 dell’allegato VI, parte 1, del regolamento CLP, per migliorarne la formulazione, eliminando i possibili dubbi interpretativi sull'obbligo di classificazione delle sostanze alle quali si riferiscono (cancerogene o mutagene). RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Contiene la proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19 previste dal DPCM del 2 marzo 2021 (misure nazionali e misure relative alle zone contraddistinte dai colori), esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale ed introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario. - N. 3 Ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, la seconda Ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento, la terza ordinanza disciplina i rientri da Paesi esteri. - N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza dispone il passaggio in area rossa per la Regione Sardegna, la seconda Ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. - Sottoscritto il 6 aprile il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna e rinnova il precedente. - Sottoscritto il 6 aprile il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” che contiene le indicazioni per costituire, allestire e gestire dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro. - Circolare del Ministero del Lavoro n. 15125 del 12 aprile 2021 “Trasmissione Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” con cui viene ufficialmente pubblicato il documento INAIL “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro" che contiene i requisiti e la procedura da seguire per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro, destinati alle lavoratrici e ai lavoratori. - Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” che chiarisce le procedure da eseguire per il rientro sul posto di lavoro dei dipendenti che hanno contratto il virus Covid-19. È sempre necessario un test che abbia dato risultato negativo. Inoltre, in caso di ricovero, occorre una visita specifica del medico competente che accerti la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per i lavoratori positivi a lungo termine il Ministero rimarca di valutare anche la possibilità di ricorrere al lavoro agile. - Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disciplina i rientri da Paesi esteri. - N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per la Regione Campania. La seconda Ordinanza rinnova fino al 30 aprile la permanenza in zona rossa per le Regioni Puglia e Valle d'Aosta. - Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con cui viene prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. - Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che indica il cronoprogramma per la graduale rimozione delle restrizioni, introdotte nei mesi scorsi per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna vaccinale. Il Decreto Legge prevede che le attività già oggetto di anteriori restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati, o da adottare, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in base ai criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. - Approvate dalla Conferenza delle Regioni, in data 28 aprile 2021, le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che tengono conto delle disposizioni del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021. In continuità con le precedenti linee guida, che si sono dimostrate efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici, è stata mantenuta la precedente impostazione sintetica e di immediata consultazione, suddivisa nei seguenti capitoli: ristorazione e cerimonie, attività turistiche e ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, commercio, musei archivi e biblioteche, parchi tematici e di divertimento, circoli culturali e ricreativi, congressi e grandi eventi fieristici. - N. 3 Ordinanze del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza rinnova la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna. La seconda dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. La terza dispone il passaggio in zona gialla di tutte le altre Regioni. - Ordinanza del Ministero della Salute del 25 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disciplina i rientri da Paesi esteri. - N. 2 Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha prorogato di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei (elenco C) e da Paesi extra europei a basso rischio (elenco D) oltre a confermare il divieto di ingresso in Italia dal Brasile (elenco E) fatte salve le deroghe. - Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che contiene il posticipo di termini legislativi in considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (lavoro agile, validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, controlli radiometrici di cui al D. Lgs. 101/2020) - N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 30 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza classifica in area rossa la Regione Valle d’Aosta e la seconda porta in area arancione la Regione Sardegna. - Comunicato sul sito INAIL “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online. - Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2021 “Attivazione di un piano mirato di prevenzione sulle misure anti-contagio e sulla gestione dei focolai di infezione da COVID-19 negli impianti di macellazione e sezionamento: nota metodologica ad interim. Versione dell'8 aprile 2021” che illustra le modalità di attivazione di un Piano mirato di prevenzione per approfondire le conoscenze sulle condizioni di rischio negli stabilimenti e sensibilizzare i datori di lavoro alla corretta applicazione delle misure anti-contagio. ANTINCENDIO – Regola tecnica per strutture sanitarie Decreto del Ministero dell'interno del 29 marzo 2021 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”. Con il Decreto viene approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, valida sia per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sia per quelle di nuova realizzazione. Modificato il Codice di prevenzione incendi all’allegato 1 del DM del 3 agosto 2015, nella sezione V “Regole tecniche verticali”: viene aggiunto il capitolo “V.11 – Strutture sanitarie” che contiene le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività in oggetto. PATENTE DI GUIDA – proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14282 del 27 aprile 2021 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. Omnibus II". A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Riaperture (Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021) che ha provveduto a prorogare lo stato di emergenza, dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021, slittano tutti i termini che fanno riferimento a questo termine, che si spostano ai 90 giorni successivi, anche con riferimento alle scadenze di documenti, attestati e patenti relative all’attività di autotrasporto. ADR – esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 11880 del 6 aprile 2021 “Esami per i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile – D.D. 29 dicembre 2010 (modifiche D.D 04.03.2021). Chiarimenti”. La Circolare precisa che la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.D. 4 marzo 2021, di modifica del D.D. 29 dicembre 2010, fissata al 01/05/2021, è da intendersi riferita alla data di presentazione della domanda di esame. Conseguentemente le sessioni di esame già programmate sulla base delle domande pervenute entro la suddetta data, saranno espletate secondo la previgente normativa. INAIL – Apparecchi di sollevamento persone Pubblicato da INAIL ""Apparecchi di sollevamento persone. L'accertamento tecnico per la verifica periodica" che rappresenta un archivio dei pareri tecnici elaborati sugli apparecchi di sollevamento materiali, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l’attività di verifica periodica, nell’ottica di un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. INAIL – Recipienti a pressione Pubblicato da INAIL " Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d. m. 11 aprile 2011" che descrive le fasi di cui si compone l’attività di prima verifica periodica dei recipienti a pressione, fornendo le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica e le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica. INAIL –infortuni e malattie professionali in agricoltura Pubblicati da INAIL l'andamento degli infortuni in agricoltura tra effetti del COVID-19 e innovazioni tecnologiche. Emerge un calo del 19,6% delle denunce registrate nel 2020 rispetto all’anno precedente in questo comparto, che occupa oltre 900mila lavoratori e contribuisce per il 2,2% al valore aggiunto prodotto dall’economia italiana. INAIL – ambienti confinati e sospetti di inquinamento Pubblicati da INAIL n. 3 factsheet su ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili: - "Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Aspetti legislativi e caratterizzazione" che raccoglie gli aspetti legislativi attinenti agli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili e approfondisce gli aspetti utili alla loro caratterizzazione. - "Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Prodotti di ricerca dell’istituto" che presenta le principali attività di sperimentazione e ricerca svolte dal Laboratorio Macchine e Attrezzature di lavoro del Dit dell'INAIL, nell'ambito degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili. - "Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Formazione in aula e addestramento in campo" che presenta la prima esperienza formativa e di addestramento in campo per i lavoratori e i rappresentanti del datore di lavoro committente che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili, relativa al progetto sperimentale di formazione esperienziale elaborato dal Laboratorio Macchine e Attrezzature di lavoro del Dit dell'INAIL. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 marzo sono 165.528, rispetto alle 156.766 infezioni di origine professionale rilevate alla fine di febbraio, l’incremento è di 8.762 casi (+5,6%). NORME TECNICHE – Sicurezza e resilienza Norma Tecnica UNI EN ISO 22300:2021 “Sicurezza e resilienza – Vocabolario” La norma definisce i termini utilizzati nelle norme sulla sicurezza e resilienza. All’interno della norma, tra le tante definizioni, troviamo ad esempio quella riferita al rischio (analisi, propensione, valutazione, gestione, identificazione, criteri di rischio) che rappresenta un evento che avviene naturalmente o è indotto dall’uomo (sia intenzionale sia accidentale) o è causato da tecnologia con un impatto potenziale su un’organizzazione, comunità o società e sull’ambiente da cui dipende. NORME TECNICHE – concentrazione degli agenti chimici Norma Tecnica UNI EN 482:2021 “Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base” La norma specifica i requisiti prestazionali per le procedure prescritte per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nei luoghi di lavoro, come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC. Questi requisiti si applicano a tutti i livelli delle procedure di misura indipendentemente dallo stato fisico dell'agente chimico (gas, vapore, particelle aeriforme), dalle procedure di misura con campionamento e metodo analitico separato, o da strumenti con lettura diretta. La norma definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di misura, quando vengono applicate in condizioni di laboratorio ben definite, necessari a causa della vastità delle condizioni ambientali che si possono incontrare nella pratica. Norma Tecnica UNI EN 17416:2021 “Vetro per edilizia - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose - Determinazione dell'emissione di prodotti di vetro nell'atmosfera interna degli edifici” La norma fornisce regole specifiche per la valutazione dell'emissione di sostanze pericolose da prodotti di vetro nell'atmosfera interna degli edifici, integrando le regole orizzontali fornite dalla EN 16516. NORME TECNICHE – Vibrazioni Norma Tecnica UNI EN ISO 7096:2021 “Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore” La norma specifica un metodo di laboratorio per la misurazione e la valutazione dell'efficacia delle sospensioni del sedile nella riduzione della vibrazione verticale di tutto il corpo trasmessa all'operatore delle macchine movimento terra a frequenze comprese fra 1 Hz e 20 Hz, in conformità alla ISO 10326-1:2016. Specifica, inoltre, i criteri di accettazione per l'applicazione ai sedili su macchine diverse. È applicabile ai sedili dell'operatore utilizzati su macchine movimento terra come definite nella norma ISO 6165. NORME TECNICHE – Trasloelevatori Norma Tecnica UNI EN 528:2021 “Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza per le macchine S/R” La norma si applica a tutti i tipi di macchine, dette trasloelevatori, comprendenti i mezzi di sollevamento in cui gli spostamenti all’interno ed all’esterno dei corridoi avvengono su rotaie. Sono compresi anche i mezzi di movimentazione laterale per il prelievo e lo stoccaggio di carichi unitari e/o di elementi lunghi quali materiali in barre e/o per il prelievo di ordini o compiti simili, compresa l'attrezzatura di trasferimento fra corridoi. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 21262:2021 “Carrelli industriali - Regole di sicurezza per l'applicazione, il funzionamento e la manutenzione” La norma fornisce i requisiti di sicurezza per l'applicazione, il funzionamento, la manutenzione, il trasporto, il traino, il montaggio e lo stoccaggio dei carrelli industriali secondo la UNI ISO 5053-1. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 13155:2021 “Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico” La norma specifica i requisiti di sicurezza per le attrezzature amovibili di presa del carico per apparecchi di sollevamento, paranchi e dispositivi di manipolazione del carico a controllo manuale. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 13586:2021 “Apparecchi di sollevamento - Accessi” La norma specifica i requisiti per la progettazione di accessi non motorizzati installati sugli apparecchi di sollevamento. NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche Norma Tecnica UNI EN 13480-3:2021 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo” La norma specifica le modalità di progettazione e di calcolo per i sistemi di tubazioni industriali metalliche, inclusi i supporti trattati dalla UNI EN 13480-1. NORME TECNICHE – Funi di acciaio Norma Tecnica UNI EN 12385-3:2021 “Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione” La norma specifica le informazioni per l'uso e la manutenzione delle funi di acciaio che devono essere fornite dal fabbricante della fune o che devono essere incluse nel manuale del fabbricante che accompagna la macchina, la parte dell'attrezzatura o l'installazione di cui la fune di acciaio è parte. NORME TECNICHE – Sistemi di refrigerazione e pompe di calore Norma Tecnica UNI EN 378-1:2021 “Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione” Norma Tecnica UNI EN 378-3:2021 “Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 3: Sito di installazione e protezione delle persone” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti - i requisiti del sito per la quanto riguarda la sicurezza, che potrebbe essere richiesta a causa di, ma non direttamente correlata con il sistema di refrigerazione e i materiali accessori. NORME TECNICHE – attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili Norma Tecnica UNI CEN/TS 17606:2021 “Installazione di attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili, a integrazione di norme esistenti” La specifica tecnica fornisce informazioni tecniche per l'installazione di attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili, in particolare della classe A3, a integrazione di norme esistenti. Sono esclusi dallo scopo i refrigeranti appartenenti alla classe di tossicità B. NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-1:2021 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni” La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per ridurre i rischi derivanti durante il funzionamento, la regolazione, la manutenzione, il trasporto, il montaggio, lo smantellamento, la disattivazione e la demolizione, relativi alle macchine per la lavorazione del legno in grado di utilizzare la produzione continua. Tali requisiti e misure di sicurezza sono quelli comuni alla maggior parte delle macchine, quando sono utilizzate come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, è stato considerato anche un utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile. NORME TECNICHE – Autobetoniere Norma Tecnica UNI EN 12609:2021 “Autobetoniere - Requisiti di sicurezza” La norma specifica i requisiti di sicurezza per le autobetoniere. Essa tratta inoltre anche l'interfaccia tra l'unità di miscelazione e l'autocarro o il rimorchio (ma non l'autocarro o il rimorchio stesso). La norma non include i requisiti che sono trattati dalle direttive relative alla costruzione dei veicoli o dai regolamenti stradali nazionali --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2021-3118 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 03/2021 AMBIENTE REACH – autorizzazione all'uso del Tricloroetilene (TCE) Pubblicata il 11 marzo 2021 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (TCE) (num. CE: 201-167-4, num. CAS: 79-01-6) come solvente di estrazione nella produzione del caprolattame. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. EMISSIONI IN ATMOSFERA – quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Con il Regolamento vengono indicati i valori riveduti dei parametri di riferimento (presenti nell’Allegato al Regolamento) per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025. La direttiva 2003/87/CE ha difatti istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione. In particolare, il Regolamento prevede dal 1 gennaio 2021 punti di partenza per determinare i tassi di riduzione annuale in base ai quali aggiornare il valore di ciascun parametro di riferimento per il periodo dal 2021 al 2030. ECOLABEL – aggiornati i criteri ecologici per prodotti per coperture dure Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure. Con la Decisione sono stati aggiornati criteri ed i requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure che comprende le piastrelle per pavimentazione, piastrelle murali, tegole, blocchi, lastre, pannelli, elementi per pavimentazione, cordoli, piani tavolo, piani da bagno e piano di lavoro da cucina per uso interno o esterno. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MiTE) Decreto Legge n. 22 del 1 marzo 2021 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”. Il Decreto riorganizza competenze e strutture di alcuni ministeri. Nasce il nuovo Ministero della Transizione ecologica (MiTE), che sostituisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ampio l’ambito di azione del nuovo dicastero che assorbe, oltre a tutte le competenze dell’ex Ministero dell’ambiente, anche alcune delle competenze chiave nel processo della transizione ecologica, inerenti principalmente il settore dell’energia. In quest’ottica è previsto il passaggio nella nuova struttura di alcune Direzioni del Ministero dello sviluppo economico. Istituito inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. RIFIUTI – Conversione in legge del Decreto milleproroghe sull’etichettatura degli imballaggi Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”. Con la conversione in Legge, rimane confermata la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (fino al 31 dicembre 2021) del primo periodo dell’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 152/2006. RIFIUTI – TARI e scelta pubblico/privato Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Il Decreto, oltre a misure di sostegno economico, prevede anche importanti disposizioni inerenti alla TARI e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato. L’art. 30 del DL 41/2021 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga), al comma 5 stabilisce che i comuni dovranno approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021 (solo per il 2021), mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, come prevista dal testo dell’art. 3 comma 12 del D. Lgs. 116/2020, dovrà essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno. ADR – esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 marzo 2021 “Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”. Le modifiche al decreto 29 dicembre 2010 riguardano essenzialmente le procedure di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto merci pericolose. SIN – modulistica per l’avvio del procedimento di valutazione Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 46 del 30 marzo 2021 “Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, da effettuare in aree ricomprese in siti di interesse nazionale, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo”. Il Decreto contiene la modulistica da compilare per la presentazione di istanze di avvio del procedimento di valutazione di interventi e opere da effettuare in aree ricomprese in siti di interesse nazionale (Sin), anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo. L’articolo 242-ter del D. Lgs. 152/2006 prevede, che possano essere realizzati nei Sin interventi e opere richiesti dalle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, nonché altri tipi di intervento, fra i quali, ad esempio, opere di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo. Condizione necessaria per porre in atto questi lavori è che siano realizzati senza pregiudicare né interferire con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né, tantomeno, determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. SOSTANZE PERICOLOSE – aggiornato l'Allegato XI del D. Lgs. n. 65/2003 Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2020 “Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato”. Il Decreto modifica l’allegato XI del D. Lgs. n. 65/2003 “Imballaggio e etichettatura di preparati pericolosi”. Le principali novità previste nel nuovo allegato: - dal 1 gennaio 2021 trasmissione delle informazioni riguardanti le miscele per consumatori e usi professionali come previsto dalle disposizioni armonizzate del regolamento (CE) n. 1272/2008 e regolamento (UE) 2017/542 da effettuare al CNSC – ISS attraverso portale ECHA - identica trasmissione dal 1 gennaio 2024 per miscele a uso industriale - i soggetti che hanno effettuato le trasmissioni nel periodo antecedente le date indicate per tutti i tipi di miscele che non sono conformi al menzionato allegato VIII non sono tenuti a conformarsi allo stesso per tali miscele, fino al 1 gennaio 2025 - fino al 2024 per le miscele industriali trasmissione tramite sito ISS oppure è possibile fornire le informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 al CNSC-ISS per il tramite del portale dedicato di ECHA (ECHA submission portal) - ai detergenti quali definiti all’art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004, si applicano le disposizioni dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 - nella Scheda dati sicurezza vengono inseriti i numeri telefonici dei Centri antiveleni individuati dalle Regioni e Province autonome (parte D dell’allegato). RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – aggiornamento linee guida invecchiamento attrezzature Pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica l’aggiornamento di marzo 2021 delle linee guida "Valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso". Il documento estende il metodo di valutazione ad altre tipologie di attrezzature industriali, in particolare ai sistemi dinamici (macchine rotanti). RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposta a quesito Pubblicate sul sito web del Ministero della transizione ecologica la risposta al quesito n. 16: Per uno stabilimento, che svolge attività di logistica o di trattamento rifiuti, al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 come stabilimento di "soglia inferiore", è possibile utilizzare un sistema gestionale delle giacenze e di controllo del non superamento delle soglie secondo la regola delle sommatorie di cui alla nota 4, Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015? In sintesi la risposta: è possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica. ACQUE – RV canoni idrici per l'anno 2021 Legge Regionale del Veneto n. 40 del 29 dicembre 2020 “Legge di stabilità regionale 2021”. L’art. 4 dispone che vista la situazione di crisi economica venutasi a creare in relazione alla pandemia da COVID-19, per l'anno 2021 ai canoni idrici non si applica l'aggiornamento annuale di cui all'articolo 83 comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. EMISSIONI IN ATMOSFERA – RV misure straordinarie per la qualità dell'aria Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 238 del 2 marzo 2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”. Contro l’inquinamento da PM10 la Regione approva un piano straordinario di limitazioni nel periodo 1 ottobre-30 aprile per i tre settori ritenuti responsabili dell’inquinamento, agricoltura e zootecnia, riscaldamento a biomasse, traffico. EMISSIONI IN ATMOSFERA – linee guida sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera Pubblicato da Arpa Veneto il documento "Indicazioni per l'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera", che affronta i principali aspetti utili per svolgere simulazioni di dispersione di inquinanti emessi in atmosfera da sorgenti di vario tipo, nell’ambito delle valutazioni d’impatto ambientale, per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o riesame. Inoltre il documento può essere utilizzato anche per studi di approfondimento richiesti dall’Autorità competente o per specifici approfondimenti ambientali su emissioni di specifiche sorgenti in atmosfera. ALBO GESTORI AMBIENTALI – requisiti dei responsabili tecnici delle imprese L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 1 del 10 marzo 2021, proroga il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici (in base all'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), avrebbero dovuto sostenere la verifica di aggiornamento, per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. ALBO GESTORI AMBIENTALI – codici dell'EER dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 4 del 15 marzo 2021 “Attribuzione codici dell'EER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1 – Raccolta e trasporto rifiuti urbani”. La Circolare chiarisce che nell'attesa dell'adeguamento delle iscrizioni alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs 116/2020, anche al fine di garantire un adeguato recupero delle tipologie di rifiuti derivanti da PAP di provenienza domestica, si ritiene che i seguenti codici dell'EER, con le relative limitazioni da riportare nei provvedimenti d'iscrizione, possano essere attribuiti ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 "Raccolta e trasporto rifiuti urbani": - 15 02 03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 - limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili - 18 01 04 - rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili. NORME TECNICHE – gas a effetto serra e qualità dell’aria Norma Tecnica UNI 11646:2021 “Gas ad effetto serra - Specifiche per la realizzazione del sistema nazionale di gestione del mercato volontario dei crediti di CO2 e derivanti da progetti di riduzione delle emissioni o di aumento delle rimozioni di GHG” Norma Tecnica UNI 11806:2021 “Qualità dell'aria - Emissioni odorigene e impatto olfattivo – Vocabolario” La prima norma specifica i principi e i requisiti per la realizzazione del meccanismo nazionale di gestione del mercato volontario dei crediti di carbonio derivanti da progetti di riduzione delle emissioni o di aumento delle rimozioni di GHG. La seconda norma riprende termini e definizioni da norme settoriali esistenti e ulteriori termini e definizioni impiegati a livello nazionale in questo campo. I termini e le definizioni contenuti nel presente documento riguardano l'inquinamento olfattivo, gli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione, i piani di gestione dell'odore, il monitoraggio di singoli odoranti nelle emissioni in atmosfera, il controllo e il contenimento delle emissioni odorigene. SICUREZZA REACH – autorizzazione all'uso del Tricloroetilene (TCE) Pubblicata il 11 marzo 2021 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (TCE) (num. CE: 201-167-4, num. CAS: 79-01-6) come solvente di estrazione nella produzione del caprolattame. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Contiene le disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19, con le misure nazionali e quelle relative alle zone contraddistinte dai colori. - Interpello n. 2/2021 del Ministero del Lavoro ”Proroga o rinnovo di contratti di lavoro in somministrazione a termine (emergenza COVID-19)”. Si ritiene che l’articolo 8, comma 1, del DL n. 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge. - N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Campania, mentre la seconda dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e la proroga della zona arancione per l'Emilia Romagna. - Legge n. 29 del 12 marzo 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”. Passano in arancione le regioni gialle. Zone rosse dove i casi superano i 250 ogni 100 mila abitanti. Previste misure di sostegno ai genitori, per le scuole chiuse. Tutta Italia è zona rossa dal 3 al 5 aprile, ma è comunque consentito lo spostamento nel limite di due persone oltre ai minori di età inferiore ai 14 anni, all’interno della stessa Regione verso un’abitazione privata. - Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”. Reintrodotta la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o nel caso di infezione o quarantena del figlio. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (es: nel caso dei collaboratori scolastici) è possibile invece fruire del congedo straordinario. - N. 4 Ordinanze del Ministero della Salute del 12-13 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati completata stamattina da parte della Regione. Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all'incidenza. - Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell’UE. Gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a istituire non appena possibile, e comunque non oltre il 1 ottobre 2021, un sistema nazionale di sorveglianza delle acque reflue mirato alla raccolta di dati sulla presenza di SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. - N. 3 Ordinanze del Ministero della Salute del 19 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disposto il passaggio in area arancione per le Regioni Sardegna e Molise. Prorogata l'Ordinanza in scadenza relativa all'area rossa in Campania. - N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disposto il passaggio in area rossa per le Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta e rinnovo delle misure per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. La Regione Lazio, invece, passa in area arancione da martedì 30 marzo a scadenza della vigente Ordinanza. - Ordinanza del Ministero della Salute del 30 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disciplina i rientri da Paesi esteri. - ISS-INAIL, documento “"Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19" che risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da Coronavirus sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus. SMART WORKING – Conversione in legge del Decreto milleproroghe Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”. Disposta la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 delle misure per l'applicazione del lavoro agile per l'emergenza nelle PA e per i datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, previo rispetto degli obblighi di informativa, che possono essere assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL, come anche le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori "fragili" maggiormente a rischio. ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXIV elenco di soggetti abilitati Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 16 del 8 marzo 2021, con il quale è stato adottato il ventiquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. IMPIANTI A FUNE – proroga delle scadenze delle revisioni Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28 del 25 gennaio 2021 “Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli impianti a fune”. Il Decreto regola l'efficacia della proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali degli impianti a funi, relativamente agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità. Il Decreto definisce quindi i modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell'esercizio ed indica come garantire l'efficacia della proroga e le condizioni di sicurezza da verificare e comunicare poi all'Autorità competente. APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA – Standard di sicurezza e impiego Decreto del Ministero della Salute del 14 marzo 2021 “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”. Il Decreto si occupa della determinazione degli standard di sicurezza ed impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e dell’individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione. Nell'allegato sono definiti gli standard di sicurezza per l'installazione e l'impiego di apparecchiature a risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, mentre le due appendici riportano esempi di: - modulo di anamnesi e consenso informato per esame di risonanza magnetica - scheda di accesso riservata a visitatori, accompagnatori e a tutti coloro che accedono alla zona controllata. Definito il ruolo del legale rappresentante della struttura sanitaria in cui è installata l’apparecchiatura, che: - avvalendosi dei soggetti preposti specificati nell'allegato, assicura il rispetto degli standard tecnici nonché la protezione fisica e la sorveglianza medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta - entro sessanta giorni dall’avvenuta installazione dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, comunica alla regione o provincia autonoma di appartenenza e agli organi di vigilanza, il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dal documento allegato al decreto in commento, trasmettendo la relativa documentazione tecnica. IMPIANTI SPORTIVI – norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021 “Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”. Il Decreto riporta le norme per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Tra le misure è prevista l'emanazione di un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi entro 150 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 38/2021 (3 aprile 2021). Il regolamento dovrà: - riordinare, ammodernare e coordinare tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico - definire i criteri progettuali e gestionali - organizzare le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti - individuare criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi - disciplinare il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica. ADR – esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 marzo 2021 “Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”. Le modifiche al decreto 29 dicembre 2010 riguardano essenzialmente le procedure di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto merci pericolose. SOSTANZE PERICOLOSE – aggiornato l'Allegato XI del D. Lgs. n. 65/2003 Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2020 “Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato”. Il Decreto modifica l’allegato XI del D. Lgs. n. 65/2003 “Imballaggio e etichettatura di preparati pericolosi”. Le principali novità previste nel nuovo allegato: - dal 1 gennaio 2021 trasmissione delle informazioni riguardanti le miscele per consumatori e usi professionali come previsto dalle disposizioni armonizzate del regolamento (CE) n. 1272/2008 e regolamento (UE) 2017/542 da effettuare al CNSC – ISS attraverso portale ECHA - identica trasmissione dal 1 gennaio 2024 per miscele a uso industriale - i soggetti che hanno effettuato le trasmissioni nel periodo antecedente le date indicate per tutti i tipi di miscele che non sono conformi al menzionato allegato VIII non sono tenuti a conformarsi allo stesso per tali miscele, fino al 1 gennaio 2025 - fino al 2024 per le miscele industriali trasmissione tramite sito ISS oppure è possibile fornire le informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 al CNSC-ISS per il tramite del portale dedicato di ECHA (ECHA submission portal) - ai detergenti quali definiti all’art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004, si applicano le disposizioni dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 - nella Scheda dati sicurezza vengono inseriti i numeri telefonici dei Centri antiveleni individuati dalle Regioni e Province autonome (parte D dell’allegato). PATENTE DI GUIDA – proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7203 del 1 marzo 2021 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. Omnibus II". Con la Circolare vengono coordinate le proroghe delle diverse disposizioni in merito a: - patenti rilasciate in Italia e patenti di guida rilasciate da un Paese UE o SEE, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE - patenti rilasciate in Italia, per la circolazione sul suolo nazionale - CQC per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE - Attestati CQC - Esami di revisione della qualificazione CQC e di ripristino - Attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose - CFP dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) - Attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR) - Attestazioni sanitarie. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – aggiornamento linee guida invecchiamento attrezzature Pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica l’aggiornamento di marzo 2021 delle linee guida "Valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso". Il documento estende il metodo di valutazione ad altre tipologie di attrezzature industriali, in particolare ai sistemi dinamici (macchine rotanti). RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposta a quesito Pubblicate sul sito web del Ministero della transizione ecologica la risposta al quesito n. 16: Per uno stabilimento, che svolge attività di logistica o di trattamento rifiuti, al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 come stabilimento di "soglia inferiore", è possibile utilizzare un sistema gestionale delle giacenze e di controllo del non superamento delle soglie secondo la regola delle sommatorie di cui alla nota 4, Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015? In sintesi la risposta: E’ possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica. INAIL – controllo di serbatoi per GPL interrati con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica Circolare INAIL n. 10 del 11 marzo 2021 “Procedura per il controllo di serbatoi per GPL interrati, ricoperti e fuori terra di capacità maggiore di 13 m3 con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica e relativi requisiti tecnici dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche”. La Circolare fornisce indicazioni per le verifiche da effettuare sui serbatoi GPL di capacità maggiore di 13 m3 tramite la tecnica di controllo basata sull’EA e chiarisce quali sono i destinatari della disposizione, il campo di applicazione e le caratteristiche della procedura. INAIL – segnalazione dei near miss Pubblicato da INAIL "Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss” che affronta il tema della loro gestione degli incidenti e rappresenta uno strumento in grado di fornire indicazioni utili per la valutazione dei rischi e per l’attivazione di azioni di prevenzione mirate. Con l'espressione near miss si indicano gli eventi che non causano lesioni o malattie ma che potrebbero potenzialmente produrle. In altre parole, i near miss sono legati alla presenza di situazioni o agenti che abbiano la caratteristica intrinseca di "pericolosità" e che, solo per l’instaurarsi di situazioni fortuite, non hanno provocato danni a persone o a cose. La procedura di gestione degli incidenti rappresenta un momento essenziale nella implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro al fine di ottenere informazioni essenziali alla progettazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare per la risoluzione delle non conformità. Ha lo scopo di definire nel dettaglio il flusso di comunicazione della segnalazione di incidente INAIL – attrezzature per uso agricolo Pubblicato da INAIL " Progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo”. Il documento si pone l’obiettivo di fornire ai progettisti e ai costruttori di macchine e attrezzature agricole gli strumenti per progettare e realizzare macchine a minore emissione di rumore e vibrazioni, sia per quanto riguarda macchine nuove che usate, vista la particolare vetustà del parco macchine agricole italiane. INAIL – Apparecchi di sollevamento materiali Pubblicato da INAIL "Apparecchi di sollevamento materiali. L'accertamento tecnico per la verifica periodica" che rappresenta un archivio dei pareri tecnici elaborati sugli apparecchi di sollevamento materiali, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l’attività di verifica periodica, nell’ottica di un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale. INAIL – esposizione ai campi elettromagnetici Pubblicato da INAIL "Valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM)", che intende focalizzare l’attenzione non tanto sull’esposizione residenziale ai CEM della popolazione quanto, piuttosto, sull’esposizione nei luoghi di lavoro, cercando di illustrare alcune problematiche correlate al processo di valutazione e alla relativa gestione del rischio da esposizione ai CEM. INAIL – molestia e violenza sul luogo di lavoro Pubblicato da INAIL "Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro", che fornisce informazioni generali per riconoscere i fenomeni e individuare i corretti interlocutori a cui rivolgersi. INAIL – operatori sanitari risultati positivi al COVID-19 Pubblicato da INAIL "Monitoraggio sugli operatori sanitari risultati positivi a Covid-19 dall’inizio dell’epidemia fino al 30 aprile 2020: studio retrospettivo in sette regioni italiane", che affronta il tema del contagio tra il personale sanitario che, fin dalle primissime fasi, ha svolto un ruolo cruciale nella gestione dell'epidemia sia per la cura in prima linea dei pazienti infetti, con il conseguente maggior rischio di esposizione, sia nell’assicurare la piena implementazione delle misure di prevenzione e controllo per il contenimento del contagio. Questo ha determinato un'elevata diffusione di contagi tra gli operatori sanitari con percentuali molto elevate rispetto ai casi registrati nella popolazione generale. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicati da INAIL i dati aggiornati al 28 febbraio 2021 dei contagi sul lavoro, le infezioni di origine professionale segnalate sono 8.891 in più rispetto al 31 gennaio (+6,0%). Con il 64,4% dei casi, l’incidenza della “seconda ondata” del periodo ottobre 2020-febbraio 2021 è il doppio rispetto a quella del trimestre marzo-maggio 2020. INAIL – open data infortuni dei primi due mesi del 2021 Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e febbraio che sono state 82.634 (-14,4% rispetto allo stesso periodo del 2020), 104 delle quali con esito mortale (-3,7%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 7.801 (-26,0%). NORME TECNICHE – segnaletica orizzontale Norma Tecnica UNI EN 1824:2021 “Materiali per segnaletica orizzontale - Prove su strada" recepita dalla Commissione Costruzioni stradali ed opere civili e delle infrastrutture” La norma fornisce una guida per condurre prove su strada dei materiali per segnaletica orizzontale sia permanente che temporanea. Sono fornite raccomandazioni per prove in sito, per l'applicazione in sito dei materiali per segnaletica orizzontale, per i parametri da misurare e la frequenza delle misurazioni, per la presentazione dei risultati nella forma di un rapporto di prova. NORME TECNICHE – reti di sicurezza di piccole dimensioni Norma Tecnica UNI 11808-1:2021 “Attrezzature provvisionali - Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo - Parte 1: Reti con lato corto da 3 m a 5 m - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo” Norma Tecnica UNI 11808-2:2021 “Attrezzature provvisionali - Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo - Parte 2: Reti rettangolari con lato corto da 2 m a 3 m - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo” Entrambe le norme si applicano alle reti di sicurezza di piccole dimensioni escluse dal campo di applicazione della UNI EN 1263-1:2015. La norma UNI 11808-1 si applica alle reti di sicurezza di piccole dimensioni con lato corto da 3 m a 5 m, con fune sul bordo, e ai loro accessori utilizzati in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall'alto. La norma UNI 11808-2 si applica alle reti di sicurezza di piccole dimensioni con lato corto da 2 m a 3 m e lato lungo non minore di 4 m con fune sul bordo, e ai loro accessori utilizzati in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall'alto. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI 10779:2021 “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio” La norma specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all'alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio. Tali requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, sono fissati in relazione alle caratteristiche dell'attività da proteggere. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI 11512:2021 “Impianti fissi di estinzione antincendio - Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità tra i componenti” La norma specifica i requisiti e descrive i metodi di prova per la compatibilità tra i componenti dei sistemi di estinzione incendi utilizzanti estinguenti gassosi, di cui alla UNI EN 15004-1, progettati ed assemblati con componenti conformi alla parte pertinente della serie UNI EN 12094. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 1366-4:2021 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 4: Sigillature dei giunti lineari” Norma Tecnica UNI EN 1366-5:2021 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 5: Canalizzazioni di servizio e cavedi” La prima norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle sigillature dei giunti lineari basata sul loro utilizzo finale previsto. La norma si applica congiuntamente alla UNI EN 1363-1. La seconda norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di canalizzazioni di servizio orizzontali e cavedi di servizio verticali, che passano attraverso pareti o pavimenti e racchiudono tubi e cavi. La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1. NORME TECNICHE – Carrelli industriali semoventi Norma Tecnica UNI EN 16842-5:2021 “Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 5: Carrelli industriali a braccio telescopico con portata maggiore di 10 000 kg” Norma Tecnica UNI EN 16842-8:2021 “Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 8: Carrelli controbilanciati con operatore in piedi e capacità minore o uguale a 10 000 kg” La prima norma specifica i requisiti e le procedure di prova per la visibilità a 360° del guidatore seduto sui carrelli industriali a braccio telescopico senza carico, con portata maggiore di 10 000 kg in conformità alla UNI ISO 5053-1. La seconda norma specifica i requisiti e le procedure di prova per la visibilità a 360° dei carrelli controbilanciati con operatore in piedi con una capacità minore o uguale a 10 000 kg in conformità alla UNI ISO 5053-1. Entrambe le norme sono destinate ad essere utilizzate insieme alla UNI EN 16842-1. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI/TS 11805-1:2021 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Requisiti addizionali per la movimentazione di carichi sospesi con carrelli semoventi controbilanciati e retrattili, con guidatore a bordo e portata fino a 10 000 kg” La specifica tecnica fornisce i requisiti per le varie tipologie di carrelli industriali controbilanciati e retrattili (con sollevatore o con carrello porta forche retrattile), specificati nello scopo della EN ISO 3691-1, qualora dotati di attrezzature od utensili per la movimentazione di un singolo carico sospeso, libero di oscillare in qualsiasi direzione. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 20475:2021 “Bombole per gas - Fasci di bombole - Ispezione e prove periodiche” La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica e le prove di fasci di bombole contenenti gas compresso, liquefatto e disciolto. NORME TECNICHE – Macchine laser Norma Tecnica UNI EN ISO 11553-1:2021 “Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti di sicurezza laser” La norma descrive i pericoli di radiazioni laser generati dalle macchine laser. Specifica inoltre i requisiti di sicurezza relativi ai pericoli di radiazioni laser nonché le informazioni che il fabbricante deve fornire a tali apparecchiature. NORME TECNICHE – Macchine a getto d'acqua ad alta pressione Norma Tecnica UNI EN 1829-1:2021 “Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Macchine” La norma contiene i requisiti di sicurezza per le macchine a getto d'acqua ad alta pressione, in cui la pompa è utilizzata per produrre la pressione mediante azionamento con un motore qualsiasi (per esempio, elettrico, pneumatico, idraulico o a combustione interna). NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 15011:2021 “Apparecchi di sollevamento - Gru a ponte e gru a cavalletto” La norma si applica alle gru a ponte e gru a cavalletto montate in posizione fissa o libere di traslare su binari, vie di corsa o superfici stradali. La norma specifica i requisiti relativi a ogni rischio significativo, a situazioni di pericolo e a eventi interessanti le gru a ponte e a cavalletto, quando utilizzate nel modo dovuto e nelle condizioni previste dal fabbricante (vedere punto 4). NORME TECNICHE – Protezione dalle radiazioni Norma Tecnica UNI EN ISO 14146:2021 “Protezione dalle radiazioni - Criteri e curve limite di riferimento di prestazione per la verifica periodica di servizi di dosimetria” La norma specifica i criteri e le procedure di verifica da utilizzarsi per la verifica periodica della prestazione di servizi di dosimetria che forniscono dosimetri personali o di area. NORME TECNICHE – radiazioni ionizzanti Norma Tecnica UNI EN ISO 11929-1:2021 “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di copertura) per misure di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 1: Applicazioni elementari” Norma Tecnica UNI EN ISO 11929-2:2021 “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di copertura) per misure di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 2: Applicazioni avanzate” Norma Tecnica UNI EN ISO 11929-3:2021 “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di copertura) per misure di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 3: Applicazioni a metodi di deconvoluzione” Le norme specificano procedure nel campo della metrologia delle radiazioni ionizzanti per il calcolo della "soglia di decisione", del "limite di rivelazione" e dei "limiti dell'intervallo di copertura" per un misurando non negativo delle radiazioni ionizzanti quando le misure di conteggio sono effettuate mediante preselezione del tempo o dei conteggi totali. NORME TECNICHE – Macchine per l'industria alimentare Norma Tecnica UNI EN 12463:2021 “Macchine per l'industria alimentare - Macchine insaccatrici e attrezzature intercambiabili - Requisiti di sicurezza e di igiene” La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti delle macchine insaccatrici che lavorano gli alimenti, ad esclusione di alimenti secchi o congelati, e delle attrezzature intercambiabili delle macchine insaccatrici. NORME TECNICHE – Combustibili solidi secondari Norma Tecnica UNI EN ISO 21637:2021 “Combustibili solidi secondari - Vocabolario” La norma specifica i termini e le definizioni di tutti i documenti normativi che rientrano nello scopo dell'ISO/TC 300, cioè i termini utilizzati nel campo della produzione e commercializzazione dei combustibili solidi secondari ottenuti da rifiuti non pericolosi. --- ## Aggiornamento del Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-del-protocollo-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-3117 Lachiver Servizi Circolare Informativa 04/2021 In data 06/04/2021 è stato aggiornato il Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Le novità principali sono: 1 ) E' raccomandato il massimo utilizzo ove possibile del lavoro agile e da remoto ma l'azienda dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 2) I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario 3) La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, deve rispettare quanto indicato nella circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. 4) Le aziende dovranno assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale 5) In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore (l’uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento), 6) E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. I lavoratori che non necessitano di particolari strumenti di lavoro e che possono lavorare da soli, potrebbero in via transitoria essere posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro. 7) In merito alle trasferte e ai viaggi di lavoro nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, valuti il rischio anche considerando l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. 8) E' permessa la formazione in presenza esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, e solo in materia di protezione civile, salute e sicurezza, rispettando il «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. --- ## Novità in tema di EMISSIONI in ATMOSFERA URL: https://lachiver.com/news/novita-in-tema-di-emissioni-in-atmosfera-3097 Lachiver Servizi Circolare Informativa 01/2020 Scadenzario adempimenti ai sensi art. 271 comma 7bis D.Lgs 152/06 (modificato da D.Lgs 102/20) Soggetti interessati: Stabilimenti o installazioni esistenti che utilizzano sostanze: - classificate cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) - di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata - classificate estremamente preoccupanti da Reg. REACH Scadenze e Adempimenti: per chi le utilizza alla data di entrata in vigore del D.Lgs : • 28/08/2021 Relazione su possibilità e sostenibilità sostituzione sostanze (adempimento periodico ogni 5 anni dal rilascio o rinnovo autorizzazione) • 01/01/2025 Domanda di autorizzazione per adeguamento per chi utilizzerà sostanze che hanno subito la modifica di classificazione rientrando in una di quelle sopra elencate dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs : • entro 3 anni dalla modifica di classificazione presentazione della Domanda di Autorizzazione per adeguamento e Relazione su possibilità e sostenibilità sostituzione sostanze Lachiver Servizi è a completa disposizione per una corretta interpretazione e per la consulenza operativa. Per ricevere assistenza, cliccare su Contatti, compilare i campi e trascrivere il messaggio: "Si richiede assistenza per Adempimenti Emissioni in Atmosfera ex D.Lgs 102/20"; ---> INVIO. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2021-3115 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 02/2021 AMBIENTE SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche al regolamento POP (inquinanti organici persistenti) Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. Con il Regolamento viene rivisto quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2020/784 per tener conto della presenza di impurità non intenzionali di PFOA e di suoi sali in concentrazioni superiori al limite di 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso) di cui al suddetto Regolamento, in alcuni dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e quelli invasivi. RIFIUTI – Regolamento sui criteri di recupero e riutilizzo di carta e cartone Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 188 del 22 settembre 2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Secondo l’art. 3 del Regolamento i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati, se risultano conformi ai requisiti tecnici dell'allegato 1 e solo se le operazioni di recupero vengono effettuate in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643. Nell'allegato 2 al Decreto vengono indicati gli scopi specifici di utilizzo della carta e il cartone recuperati. L'allegato 3 contiene il modulo recante la dichiarazione di conformità mediante la quale il produttore dell'end of waste (EoW) attesta il rispetto dei criteri indicati in allegato 1. Il Regolamento viene applicato dagli impianti che effettuano il recupero dei rifiuti (i rifiuti di carta e cartone entrano nell'impianto e vanno recuperati con le modalità definite e, per poter uscire come materia prima che ha cessato di essere rifiuto, EoW, deve rispettare i requisiti prefissati). Gli impianti esistenti devono presentare entro il 23/08/2021 domanda di adeguamento delle loro autorizzazioni alla gestione rifiuti. RIFIUTI – MUD 2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021”. Con il Decreto viene integralmente sostituito il Modello Unico di Dichiarazione ambientale e le relative istruzioni ed allegati. Il nuovo Modello è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento: - Comunicazione Rifiuti. - Comunicazione Veicoli Fuori Uso. - Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio. - Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione. - Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Vista la modifica dei contenuti del MUD, la scadenza per la presentazione è posticipata al 16 giugno 2021. ADR – adeguamento ADR, ADN, RID 2021 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 gennaio 2021 “Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”. Con il Decreto, viene formalizzato l’adeguamento degli accordi ADR, ADN e RID alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2020/1833. Le versioni aggiornate degli accordi internazionali sul trasporto su strada (ADR), nelle vie navigabili interne (ADN) e su ferrovia (RID) sono già applicate e obbligatorie a livello internazionale dal 1 gennaio 2021. Per i trasporti nazionali tale obbligo sarà vigente a partire dal 1 luglio prossimo. Tra le principali novità segnaliamo: - Rifiuti medicali infettanti: È stato inserito il codice ONU 3549 riferito ai rifiuti medici solidi contenenti materie infettive di categoria A prodotti dal trattamento medico di esseri umani o veterinario degli animali. - Batterie al piombo: sono state introdotte prescrizioni specifiche sugli imballaggi al fine del trasporto in sicurezza. - Batterie al litio: È stata introdotta la disposizione speciale 390 per i codici ONU 3091 (“Batteria al litio metallico contenute in un dispositivo”) e 3481 (“Pile al litio ionico contenute in un dispositivo”); è stata introdotta l’esenzione al cap. 1.1.3.7 per i dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica. - Materiali radioattivi: Sono stati inseriti gli “oggetti contaminati superficialmente” (SCO III) nella classe 7 (materiali radioattivi). - Idrocarburi, pitture, profumi, adesivi scarti (cap. 3.1.2.8.1.4): sono state introdotte prescrizioni specifiche per i codici ONU 3077 e 3082. - Relazione d’incidente: Anche lo scaricatore è ora obbligato a trasmettere all’Autorità competente la relazione in caso d’incidente. - Consulente ADR: Anche le aziende con il ruolo di puro speditore hanno ora l’obbligo di nomina del consulente. CAM – servizi di pulizia e sanificazione Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 gennaio 2021 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”. Con il Decreto si aggiornano i criteri precedentemente definiti con i Decreti 24 maggio 2012 e 18 ottobre 2016 (abrogati), in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati di riferimento alla luce del miglioramento dei requisiti di qualità ambientale dei servizi di pulizia e sanificazione nonché dei prodotti utilizzati. RIFIUTI – rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche Nota del Ministero dell'Ambiente n. 10249 del 2 febbraio 2021 “Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche”. Il Ministero, in merito ai rifiuti da costruzione e demolizione, generati da attività “fai da te” in ambito domestico e in piccole quantità, indica che tali rifiuti possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del DM del 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. Al di là di fuori di questo particolare ambito, resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione, nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali. RIFIUTI – RV dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 2020 Decreto del Dirigente della Regione Veneto n. 1 del 18 gennaio 2021 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2020”. Approvazione del modello per la dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 2020, contenuto nell’Allegato A. ALBO GESTORI AMBIENTALI – errata corrige dell’allegato A della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 1 del 4 febbraio 2021, con riferimento all'allegato A) della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020, nella parte relativa all'attestazione delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili, il titolo della terza sezione riportato per mero errore materiale "compilare per le carrozzerie mobili associate" è sostituito dal seguente: "compilare per le carrozzerie fisse e per le carrozzerie mobili associate". ALBO GESTORI AMBIENTALI – utilizzo macchine operatrici in particolari condizioni stradali L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Circolare n. 2 del 9 febbraio 2021 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità iscrivere all’albo veicoli classificati come “macchine operatrici” ai fini della loro utilizzazione, in via eccezionale, su strade che non consentono l’accesso di veicoli destinati al trasporto dei rifiuti, fermo restando che i rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e comunque nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada. ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga scadenze di iscrizione L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Circolare n. 3 del 11 febbraio 2021 conferma che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto. SOSTANZE PERICOLOSE – gestione sostenibile delle sostanze chimiche utilizzate nel settore tessile Pubblicato dal Ministero dell'ambiente il bollettino "Sostanze chimiche - Ambiente e Salute" gennaio 2021 (anno 12–numero 1) che descrive le azioni e le iniziative avviate a livello europeo e nazionale per assicurare una gestione sempre più sostenibile delle sostanze chimiche utilizzate nel settore tessile. INAIL – Bonifiche da amianto Pubblicato da INAIL " Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte" che presenta un'attenta disamina delle problematiche e delle fasi di un cantiere di bonifica amianto, delle misure di prevenzione e protezione da adottare, delle attività di formazione e addestramento dei lavoratori del settore e delle modalità di gestione delle emergenze. Vengono altresì indicate le principali figure professionali coinvolte e relativi ruoli, specificati gli elaborati tecnico-amministrativi da presentare alle competenti Pubbliche Amministrazioni e le specifiche sui corretti iter procedurali da adottare. SNPA – accessi in spazi confinati Pubblicate le linee guida SNPA “Gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o assimilabili" che hanno il fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori del SNPA durante le attività di controllo ambientale mediante l’individuazione di criteri e linee comportamentali nel rispetto delle prescrizioni D. Lgs. 81/08. Il documento: - individua i limiti d’intervento - esplicita i divieti - definisce le linee di indirizzo per le procedure operative/organizzative integrate e complete delle dotazioni strumentali e di DPI e DPC necessari - indica quando organizzare la gestione delle situazioni di emergenza - stabilisce le verifiche preliminari all’accesso eventuale a luoghi confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili - propone i possibili contenuti della formazione sui rischi specifici dedicata ai Lavoratori, Preposti, Dirigenti e ai componenti dei Servizi di Prevenzione e Protezione del SNPA. NORME TECNICHE – Materiali ottenuti da Pneumatici Fuori Uso Norma Tecnica UNI CEN/TS 17045:2021 “Materiali ottenuti da Pneumatici Fuori Uso - Criteri qualitativi per la selezione di pneumatici interi per processi di recupero e riciclo” La norma fornisce criteri per la suddivisione di pneumatici fuori uso interi (WELTs) in classi differenti basate su categorie. Esso fornisce anche i criteri per la determinazione della loro idoneità all'uso nei processi di riciclo e recupero dei materiali. I criteri per il riutilizzo di pneumatici da montare nuovamente in un veicolo non sono trattati nel presente documento. SICUREZZA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – aggiornamento del TUS Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 febbraio 2021 “Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. Il Decreto recepisce le direttive UE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro sostituendo gli allegati XLII e XLIII del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008). Le modifiche riguardano l'integrazione dell'allegato XLII, nel quale sono state aggiunte alle sei già previste, altre due voci nell'elenco di miscele, sostanze e processi che possono dar luogo a rischio. Inoltre, è stato sostituito l'allegato XLIII e il nuovo documento prevede 18 sostanze pericolose in più rispetto alle precedenti otto già aggiunte dalla direttiva Ue n. 2019/983. Si evidenzia che i nuovi fattori di rischio individuati dalle nuove sostanze e dai nuovi processi produttivi, se presenti in azienda, determinano a carico del datore di lavoro l'immediata rielaborazione della valutazione dei rischi, il contestuale aggiornamento delle misure di sicurezza a protezione dei lavoratori, nonché l'aggiornamento del documento di valutazione (DVR). AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – trasmissione telematica obbligatoria dei registri di esposizione INAIL con nota del 1 febbraio 2021, comunica l'obbligo dell'invio telematico dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici. Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online “Registro esposizione”, a disposizione di tutti i datori di lavoro. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia”. Passaggio della Regione Puglia in zona gialla. - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 159 del 9 febbraio 2021: Approvazione delle "Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia" e del documento sul "Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 nel contesto scolastico e luoghi di socializzazione". Contenute nell’allegato A e B le Linee di indirizzo ed il Sistema di monitoraggio. - Decreto Legge n. 12 del 12 febbraio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Proroga fino al 25 febbraio del divieto di spostamento tra le regioni. - Ordinanza del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”. La regione Umbria e la provincia Autonoma di Bolzano restano in area arancione, mentre le Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento passano in area arancione. - Ordinanza del Ministero della Salute del 13 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Limitazioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile e dall’Austria. - Ordinanza del Ministero della Salute del 13 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il termine del 15 febbraio 2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, è differito al 5 marzo 2021. - Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698. Ulteriore rinvio per le scadenze di patenti, Carte di qualificazione del conducente, revisioni dei veicoli, carte tachigrafiche e autorizzazioni per l’autotrasporto dovuto all’emergenza Covid-19. Il Regolamento prevede una proroga di altri dieci mesi in modo retroattivo, coprendo le scadenze dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021. - Ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise”. Disposto il passaggio in area arancione delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. - Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Proroga fino al 27 marzo del divieto di spostamento tra le regioni. - Ordinanza del Ministero della Salute del 25 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento”. Proroga della sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino al 31 dicembre 2021. - N. 5 Ordinanze del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Conferma della zona arancione per ulteriori quindici giorni, per le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano; disposto il passaggio in zona arancione per le Regioni Marche, Lombardia e Piemonte; disposto il passaggio in zona rossa per la Regione Basilicata disposto il passaggio in zona rossa per la Regione Molise; disposto il passaggio in zona bianca per la Regione Sardegna. ADR – adeguamento ADR, ADN, RID 2021 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 gennaio 2021 “Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”. Con il Decreto, viene formalizzato l’adeguamento degli accordi ADR, ADN e RID alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2020/1833. Le versioni aggiornate degli accordi internazionali sul trasporto su strada (ADR), nelle vie navigabili interne (ADN) e su ferrovia (RID) sono già applicate e obbligatorie a livello internazionale dal 1 gennaio 2021. Per i trasporti nazionali tale obbligo sarà vigente a partire dal 1 luglio prossimo. Tra le principali novità segnaliamo: - Rifiuti medicali infettanti: È stato inserito il codice ONU 3549 riferito ai rifiuti medici solidi contenenti materie infettive di categoria A prodotti dal trattamento medico di esseri umani o veterinario degli animali. - Batterie al piombo: sono state introdotte prescrizioni specifiche sugli imballaggi al fine del trasporto in sicurezza. - Batterie al litio: È stata introdotta la disposizione speciale 390 per i codici ONU 3091 (“Batteria al litio metallico contenute in un dispositivo”) e 3481 (“Pile al litio ionico contenute in un dispositivo”); è stata introdotta l’esenzione al cap. 1.1.3.7 per i dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica. - Materiali radioattivi: Sono stati inseriti gli “oggetti contaminati superficialmente” (SCO III) nella classe 7 (materiali radioattivi). - Idrocarburi, pitture, profumi, adesivi scarti (cap. 3.1.2.8.1.4): sono state introdotte prescrizioni specifiche per i codici ONU 3077 e 3082. - Relazione d’incidente: Anche lo scaricatore è ora obbligato a trasmettere all’Autorità competente la relazione in caso d’incidente. - Consulente ADR: Anche le aziende con il ruolo di puro speditore hanno ora l’obbligo di nomina del consulente. CAM – servizi di pulizia e sanificazione Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 gennaio 2021 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”. Con il Decreto si aggiornano i criteri precedentemente definiti con i Decreti 24 maggio 2012 e 18 ottobre 2016 (abrogati), in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati di riferimento alla luce del miglioramento dei requisiti di qualità ambientale dei servizi di pulizia e sanificazione nonché dei prodotti utilizzati. SOSTANZE PERICOLOSE – gestione sostenibile delle sostanze chimiche utilizzate nel settore tessile Pubblicato dal Ministero dell'ambiente il bollettino "Sostanze chimiche - Ambiente e Salute" gennaio 2021 (anno 12–numero 1) che descrive le azioni e le iniziative avviate a livello europeo e nazionale per assicurare una gestione sempre più sostenibile delle sostanze chimiche utilizzate nel settore tessile. INAIL – infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel settore tessile Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni sul lavoro nel settore tessile e dell'abbigliamento e analizza il periodo compreso tra il 2015 e quello della pandemia da Coronavirus. Tra il 2015 e il 2019 l’andamento infortunistico del settore tessile è stato sostanzialmente stabile. Il numero dei casi denunciati all’INAIL, infatti, è aumentato solo dello 0,8%. Questo trend è però il risultato di andamenti nettamente differenti nei due comparti dell’industria tessile e del confezionamento. Nel primo, infatti, si è saliti del 5,1% nel quinquennio, mentre nel secondo si è registrata una diminuzione del 4,7%. INAIL – rapporto MALPROF 2015-2016 Pubblicato "Il nono rapporto INAIL - Regioni sulle malattie professionali" MALPROF 2015-2016 che rappresenta la nona edizione di una pubblicazione ormai standardizzata, risultato di un’attività di ricerca e di monitoraggio che coinvolge ad oggi 18 Regioni. La rilevazione delle malattie professionali secondo il modello MALPROF si basa su un flusso dati che dai servizi di Prevenzione delle ASL pervengono ad INAIL Ricerca per poter costituire una base dati utile sia al monitoraggio delle patologie professionali nel territorio nazionale, sia nell’indicare le informazioni utili ai fini prevenzionali definendo le possibili correlazioni o “nessi di causa” tra l’attività lavorativa svolta (in termini di settori di attività economica e di professione lavorativa) e la patologia professionale. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicati da INAIL i dati aggiornati al 31 gennaio 2021 dei contagi sul lavoro, segnalate 147.875 infezioni di origine professionale, 16.785 in più rispetto al mese precedente (+12,8%) e 461 casi mortali (+38 rispetto al 31 dicembre). INAIL – Apparecchi di sollevamento persone. Ponti sospesi e relativi argani Pubblicato da INAIL "Apparecchi di sollevamento persone. Ponti sospesi e relativi argani", che illustra nel dettaglio le fasi tecniche della prima verifica periodica dei ponti sospesi e relativi argani, così come indicate al DM 11 aprile 2011 e le modalità di compilazione della relativa scheda e del verbale di prima verifica. INAIL – rischio di incendio ed esplosione nell'ambito dell'edilizia e dell'agricoltura Pubblicati da INAIL i volumi "Rischio incendio ed esplosione in edilizia" e "Rischio incendio ed esplosione in agricoltura". Le pubblicazioni sono finalizzate ad incidere sulla riduzione degli infortuni legati al rischio di incendio ed esplosione e ad implementare la necessaria cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, tra i più rischiosi e con il più alto indice infortunistico in termini di frequenza e gravità. Le pubblicazioni riportano sia indicazioni operative per l’individuazione delle possibili fonti di rischio di incendio ed esplosione e le relative misure di prevenzione e protezione, sia focus tematici su specifiche problematiche quali quelle relative agli spazi confinati. INAIL – compartimentazione antincendio Pubblicato da INAIL "Compartimentazione antincendio”, dedicato all’approfondimento applicativo della misura S.3 Compartimentazione del Codice di prevenzione incendi. Contiene anche degli esempi di progettazione di alcune attività, redatti focalizzando l’attenzione sulla misura S.3, in relazione alla quale sono state applicate sia soluzioni conformi che una o più soluzioni alternative, applicando i metodi suggeriti dal Codice. INAIL – Bonifiche da amianto Pubblicato da INAIL "Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte" che presenta un'attenta disamina delle problematiche e delle fasi di un cantiere di bonifica amianto, delle misure di prevenzione e protezione da adottare, delle attività di formazione e addestramento dei lavoratori del settore e delle modalità di gestione delle emergenze. Vengono altresì indicate le principali figure professionali coinvolte e relativi ruoli, specificati gli elaborati tecnico-amministrativi da presentare alle competenti Pubbliche Amministrazioni e le specifiche sui corretti iter procedurali da adottare. SNPA – accessi in spazi confinati Pubblicate le linee guida SNPA “Gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o assimilabili" che hanno il fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori del SNPA durante le attività di controllo ambientale mediante l’individuazione di criteri e linee comportamentali nel rispetto delle prescrizioni D. Lgs. 81/08. Il documento: - individua i limiti d’intervento - esplicita i divieti - definisce le linee di indirizzo per le procedure operative/organizzative integrate e complete delle dotazioni strumentali e di DPI e DPC necessari - indica quando organizzare la gestione delle situazioni di emergenza - stabilisce le verifiche preliminari all’accesso eventuale a luoghi confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili - propone i possibili contenuti della formazione sui rischi specifici dedicata ai Lavoratori, Preposti, Dirigenti e ai componenti dei Servizi di Prevenzione e Protezione del SNPA. INAIL – protezione da SARS-CoV-2 in agricoltura Pubblicato da INAIL "La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli" che si pone l’obiettivo di fornire agli operatori agricoli del settore agro-zootecnico, strumenti utili alla gestione della sicurezza e della tutela della salute nel rispetto della normativa vigente, misure di prevenzione e protezione adeguate ed efficaci per mitigare l'esposizione e la diffusione del virus SARS-CoV-2 (igiene sul luogo di lavoro, misure di protezione individuale, gestione corretta delle attrezzature di lavoro). INAIL – termoscanner per il rilevamento della temperatura e DPI nel settore dell’edilizia Pubblicate da INAIL due nuovi factsheet: - "Valutazione della temperatura corporea con termocamere durante la pandemia da nuovo Coronavirus Sars-Cov2: principi di funzionamento e indicazioni d'uso" che illustra nel dettaglio le caratteristiche, le tipologie e le modalità di utilizzo delle termocamere. - "I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia" che si propone quale documento di indirizzo tecnico-scientifico nel merito della gestione da rischio chimico nel comparto edile, in particolare la scelta dei dispositivi per la protezione della cute e i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. NORME TECNICHE – sedia per ufficio Norma Tecnica UNI EN 1335-1:2021 “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni” La norma specifica alcuni dei requisiti fondamentali per una corretta postura di seduta che può essere identificata con i seguenti riferimenti: - la pianta del piede è appoggiata sul pavimento - il piede forma un angolo di circa 90° col polpaccio - il polpaccio è approssimativamente in posizione verticale - il polpaccio forma un angolo di circa 90° con la coscia - la coscia è quasi orizzontale - la coscia forma un angolo di circa 90° con il tronco - il tronco è eretto. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 14972-1:2021 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 1: Progettazione, installazione, controllo e manutenzione” La norma specifica i requisiti e fornisce informazioni sulla progettazione, installazione, controlli e manutenzione di tutti i tipi di sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) fissati a terra. La norma si applica ai sistemi water mist con ugelli automatici e ai sistemi water mist a diluvio forniti da sistemi autonomi o con gruppo pompa. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 54-22:2021 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili” La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e criteri di prestazione e fornisce la valutazione e la verifica della prestazione per i rivelatori lineari di calore ripristinabili. La norma si applica a questo tipo di rivelatori costituiti da un sensore in fibra ottica, un tubo pneumatico o un cavo del sensore elettrico connesso a un'unità di controllo, direttamente o tramite un modulo di interfaccia, da utilizzare nei sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'esterno e all'interno degli edifici e nelle operi civili. NORME TECNICHE – Segnaletica di sicurezza Norma Tecnica UNI EN ISO 7010:2021 “Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati” La norma prescrive i segnali di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, la protezione dal fuoco, l'informazione sui pericoli alla salute e per le evacuazioni di emergenza. La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere affrontate. Tuttavia, la norma non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, a quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della norma e della serie ISO 3864. La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione. NORME TECNICHE – Macchine per l'industria alimentare Norma Tecnica UNI EN 1672-2:2021 “Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene” Norma Tecnica UNI EN 1673:2021 “Macchine per l'industria alimentare - Forni a carrello rotativo - Requisiti di sicurezza e di igiene” Norma Tecnica UNI EN 1974:2021 “Macchine per l'industria alimentare - Macchine affettatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti di igiene e di pulibilità comuni alle macchine e ai componenti delle macchine utilizzate per la preparazione e la lavorazione degli alimenti destinati al consumo umano e, se pertinente, animale per eliminare o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno originato da tali alimenti ad un livello accettabile - i requisiti di sicurezza e di igiene per la progettazione e la fabbricazione dei forni a carrello rotativo che possono essere utilizzati con uno o più carrelli mobili - i requisiti di sicurezza e di igiene per la progettazione e la costruzione, l'installazione, addestramento, utilizzo, pulizia e manutenzione di macchine affettatrici. NORME TECNICHE – Trabattelli Norma Tecnica UNI EN 1004-1:2021 “Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali” La norma si applica alla progettazione di trabattelli costituiti da elementi prefabbricati con dimensioni conformi al progetto e con un'altezza fino a 12 m (all'interno) e fino a 8 m (all'esterno). La norma si applica ai trabattelli utilizzati come attrezzature provvisionali. La norma fornisce linee guida per la scelta delle dimensioni principali e dei metodi di stabilizzazione, requisiti di sicurezza e prestazionali e alcune informazioni sui trabattelli completi. La norma non si applica ai ponteggi conformi alla UNI EN 12810-1 e alla UNI EN 12811-1. NORME TECNICHE – Estrazione e la lavorazione della pietra naturale Norma Tecnica UNI EN 15571:2021 “Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Requisiti per macchine di finitura superficiale” Norma Tecnica UNI EN 16564:2021 “Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Requisiti per macchine segatrici/fresatrici di tipo a ponte, comprese le versioni a comando numerico (NC/CNC)” La prima norma si applica alle macchine fisse per la finitura superficiale con pezzo da lavorare fisso o con pezzo da lavorare in movimento che sono utilizzate per molare o lucidare superfici orizzontali di lastre, strisce o piastrelle di pietra naturale e di pietra agglomerata. La seconda norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi pertinenti per: macchine segatrici a ponte, macchine segatrici e fresatrici, macchine segatrici/fresatrici a ponte a comando numerico. Tali macchine sono progettate per segare e macinare pietra naturale e artificiale/agglomerata, quando esse sono utilizzate come previsto e nelle condizioni di utilizzo improprio che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. NORME TECNICHE – Carrelli elevatori fuoristrada Norma Tecnica UNI EN 1459-4:2021 “Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4: Requisiti aggiuntivi per i carrelli a braccio telescopico che movimentano carichi sospesi” La norma specifica i requisiti di sicurezza e i mezzi di verifica in aggiunta alla UNI EN 1459-1:2020 e alla UNI EN 1459-2:2019, come applicabile, per i carrelli a braccio telescopico (di seguito denominati carrelli) progettati e destinati alla movimentazione di carichi sospesi che possono oscillare liberamente in una o più direzioni. È applicabile ai carrelli trattati dalla UNI EN 1459-1:2020 e dalla UNI EN 1459-2:2019. NORME TECNICHE – Macchine agricole Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-11:2021 “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici” La norma specifica i requisiti di sicurezza e i relativi metodi di verifica per la progettazione e costruzione di raccoglimballatrici semoventi e trainate, incluso quando combinate con fasciatrici di balle, usate in agricoltura per pressare materiale (come foraggio, materie prime vegetali, paglia), indipendentemente dalla forma o dimensione della balla formata. NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 12493:2021 “Attrezzature e accessori per GPL - Recipienti a pressione di acciaio saldato per cisterne per trasporto su strada di GPL - Progettazione e fabbricazione” Norma Tecnica UNI EN 13953:2021 “Attrezzature e accessori per GPL - Valvole limitatrici di pressione per bombole trasportabili ricaricabili per gas di petrolio liquefatto (GPL)” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti minimi per i materiali, la progettazione, la costruzione e le procedure di lavorazione e le prove per i recipienti a pressione per cisterne per trasporto su strada di GPL saldati e i loro accessori saldati fabbricati con acciai al carbonio, carbonio/manganese e microlegati - i requisiti di progettazione, prova e marcatura per le valvole limitatrici di pressione caricate a molla (PRV), per l'utilizzo in bombole di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità d'acqua da 0,5 l. fino a 150 l. inclusi. Tali PRV possono essere parte integrante di una valvola della bombola o un dispositivo separato. NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni Norma Tecnica UNI EN ISO 4126-3:2021 “Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni - Parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura” La norma specifica i requisiti di progettazione, applicazione e marcatura per un prodotto assemblato dalla combinazione in serie di valvole di sicurezza o CSPRS (sistemi limitatori di pressione di sicurezza controllati), composti dal dispositivo di sicurezza del disco di rottura, una valvola di sicurezza o CSPRS e, ove applicabile, una tubazione di collegamento o un pezzo di bobina. Inoltre, essa fornisce un metodo per stabilire il fattore di scarico combinato utilizzato nelle combinazioni di dimensionamento. NORME TECNICHE – Dispositivi individuali di galleggiamento Norma Tecnica UNI EN ISO 12402-2:2021 “Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 - Requisiti di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN ISO 12402-3:2021 “Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 - Requisiti di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN ISO 12402-4:2021 “Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 - Requisiti di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN ISO 12402-5:2021 “Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 5: Aiuti al galleggiamento (livello 50) - Requisiti di sicurezza” Norma Tecnica UNI EN ISO 12402-6:2021 “Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 6: Giubbotti di salvataggio e aiuti al galleggiamento per applicazioni speciali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari” Norma Tecnica UNI EN ISO 12402-7:2021 “Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 7: Materiali e componenti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova” Norma Tecnica UNI EN ISO 12402-8:2021 “Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 8: Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova” Le norme specificano i requisiti di sicurezza ed i corrispondenti metodi di prova, per giubbotti di salvataggio ed accessori, di diversi livelli prestazionali ed applicazioni. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2021 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-gennaio-2021-3110 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 01/2021 AMBIENTE RIFIUTI – nuovi formati per la comunicazione dei dati sul riutilizzo Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione del 18 dicembre 2020 che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Stabiliti, con la Decisione, i nuovi formati (Formato sui dati qualitativi e Formato sui dati quantitativi del riutilizzo dei rifiuti) che gli Stati membri devono utilizzare per la comunicazione dei dati sul riutilizzo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, che detta la metodologia comune per la comunicazione delle informazioni (da trasmettere annualmente ai sensi dell'art. 4 par. 9 della Direttiva) al fine di monitorare l'attuazione delle misure a livello europeo. CAM – di lavaggio industriale e noleggio di tessili Decreto del Ministero dell'Ambiente del 9 dicembre 2020 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria”. Con il Decreto vengono adottati i Criteri minimi ambientali per il servizio di “lava-nolo”, applicabili al noleggio e ricondizionamento di tessile piano (tovaglie, lenzuola, teli per il settore sanitario, per la ristorazione, per le altre strutture assistenziali, detentive etc.), indumenti da lavoro, indumenti ad alta visibilità e dispositivi di protezione individuale, teli e camici di diverse dimensioni, materasseria, compreso dispositivi medici sterili. ENERGIA – immissione in consumo di biocarburanti Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2020 “Aggiornamento del decreto 10 ottobre 2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”. Modifica del D.M. del 10 ottobre 2014 che aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati. ACQUE – Cromo esavalente nelle acque destinate al consumo umano Decreto del Ministero della Salute del 7 gennaio 2021 “Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano". Prorogata al 30 giugno 2021, l’entrata in vigore del D.M. 14 novembre 2016 in materia di acque destinate al consumo umano, su parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria con nota prot. 20989 del 16 giugno 2020 e con nota prot. 36327 del 9 novembre 2020, che ha ritenuto essenziale posticipare l'applicazione del Decreto al fine di consentire una corretta valutazione e gestione del rischio e una appropriata pianificazione degli interventi futuri nel breve-medio periodo, in riferimento ai valori del parametro cromo ed ai possibili effetti di cancerogenesi. OLI MINERALI USATI – modifiche al contributo CONOU Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2021 “Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati”. Il Decreto stabilisce nuove modalità dei termini di accertamento e riscossione del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Sono soggetti al contributo: - gli oli lubrificanti destinati ad essere utilizzati nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli destinati a subire processi di trasformazione da cui derivino prodotti finiti che non danno luogo a oli usati - gli oli lubrificanti contenuti in prodotti che, in relazione alla funzione a cui sono espressamente rivolti, sono destinati a essere raccolti al termine del loro ciclo di vita come oli usati per il successivo corretto trattamento. RIFIUTI – revisione della metodologia dei fabbisogni standard Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2020 “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti”. Con il decreto viene adottata la nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti, in base all’art. 6 del D. Lgs. 216/2010. La nota metodologica di revisione è allegata al decreto e ne costituisce parte integrante. BONIFICHE – finanziamenti per i siti orfani Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 dicembre 2020 “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani”. Il Decreto disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari (Regioni e provincie autonome) delle risorse per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. Per “sito orfano” si intende: - il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito ne’ altro soggetto interessato - sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi. RIFIUTI – Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi La Sogin, con il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha pubblicato sul sito www.depositonazionale.it, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), il progetto preliminare e tutti i documenti correlati alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco tecnologico, che permetterà di sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani di bassa e media attività. INAIL – suoli contaminati da amianto e telerilevamento di superfici contenenti amianto Pubblicati da INAIL due nuovi factsheet : - "Analisi e gestione dei suoli contaminati da amianto", incentrato sui metodi analitici tradizionali e innovativi per l'analisi dei suoli contenenti amianto, rappresenta uno strumento utile innanzitutto per gli addetti al campionamento e alle analisi di laboratorio, ma anche per gli altri operatori addetti alla gestione di tali suoli e gli amministratori locali e i cittadini che vogliono informarsi su tale problematica. - "Superfici contenenti amianto: il telerilevamento per una mappatura in sicurezza", una disamina su piattaforme, i sensori, gli algoritmi e le principali tecniche per l'identificazione e il riconoscimento delle superfici in CA da remoto. Il documento illustra, inoltre, le varie criticità che si possono presentare nell'acquisizione e nel processamento dei dati da remoto, siano essi riferibili alla presenza di amianto di origine antropica che naturale. EMISSIONI IN ATMOSFERA – dati Istat 2008-2018 L’Istat, il 20 gennaio 2021, ha reso disponibili i dati delle Emissioni atmosferiche NAMEA (National Accounts Matrix including Environmental Accounts, ovvero “matrice di conti economici nazionali integrata con conti ambientali”) riferiti agli anni 2008-2018 e con una stima provvisoria delle emissioni di gas climalteranti per l’anno 2019. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11690-1:2021 “Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 1: Strategie per il controllo del rumore” La norma delinea le strategie da utilizzare per affrontare i problemi di rumore nei luoghi di lavoro esistenti e pianificati, descrivendo i concetti di base nel controllo del rumore (riduzione del rumore, emissione di rumore, immissione del rumore ed esposizione al rumore). È applicabile a tutti i tipi di luoghi di lavoro e a tutti i tipi di sorgenti sonore che si incontrano nei luoghi di lavoro, comprese le attività umane. Comprende quelle importanti strategie da adottare quando si acquista una nuova macchina o attrezzatura. La norma tratta esclusivamente il suono udibile. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11690-2:2021 “Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 2: Provvedimenti per il controllo del rumore” La norma specifica gli aspetti tecnici del controllo del rumore nei luoghi di lavoro. Sono indicate le varie misure tecniche, sono descritte le relative grandezze acustiche, è discussa l'entità della riduzione del rumore e sono delineati i metodi di verifica. La norma tratta esclusivamente il suono udibile. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 12999-1:2021 “Acustica - Determinazione e applicazione dell'incertezza di misurazione nell'acustica in edilizia - Parte 1: Isolamento acustico” La norma specifica le procedure per la valutazione dell'incertezza di misurazione dell'isolamento acustico nell'acustica in edilizia. Esso prevede: - una valutazione dettagliata dell'incertezza - una determinazione delle incertezze da prove tra laboratori - un'applicazione di incertezze. Inoltre, vengono fornite incertezze tipiche per quantità determinate secondo le ISO 10140 (tutte le parti), le ISO 16283 (tutte le parti) e le ISO 717 (tutte le parti). SICUREZZA RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Differimento del termine previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali al 18/01/2021. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.2 del 4 gennaio 2021 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Contiene misure di prevenzione per l’attività scolastica e per il trasporto pubblico locale. - Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto introduce nuove misure restrittive per il periodo delle festività per contenere la diffusione del virus. - Ordinanza del Ministero della Salute del 8 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna - Sicilia - Lombardia - Veneto - Calabria”. Collocate in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. - Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 8 gennaio 2021 “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”. Aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di testing e screening. - Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Previsto, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Regno Unito nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia. - Circolare del Ministero della Salute n. 818 del 11 gennaio 2021 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione - Versione 11 gennaio 2021”. Aggiornamento e sistematizzazione delle indicazioni e delle cautele per la gestione dei defunti interessati dal Covid-19. - Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”. Deliberata la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021". Contiene la conferma delle misure restrittive precedentemente definite oltre a misure legate al tema della sicurezza sul lavoro, riconducibili in sintesi all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, alla sanificazione degli ambienti di lavoro, al ricorso al lavoro agile, alla riorganizzazione delle attività formative professionali. Le misure sono in vigore dal 17 gennaio, fino al 5 marzo 2021. - N. 4 Ordinanze del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le Ordinanze, collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano. - Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Previsto, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia. - N. 3 Ordinanze del Ministero della Salute del 22 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le Ordinanze, collocano in area arancione le Regioni Lombardia e Sardegna e confermano sempre in area arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto. - Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2021 “Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”. Proroga al 30 aprile 2021 delle modalità organizzative, dei criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti dal decreto ministeriale 19 ottobre 2020. - Legge n. 6 del 29 gennaio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”. Conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 172 del 18 dicembre 2020. - N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le Ordinanze, collocano in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mentre in area arancione Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria. - Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prorogato al 15 febbraio 2021 il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia. - Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 25 gennaio 2021 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)”. Contiene in allegato il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023). SORVEGLIANZA SANITARIA – allegato 3B sospensione dell’invio Circolare del Ministero della Salute n. 1330 del 14 gennaio 2021 “Sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 (1) del D.lgs. 81/2008”. Il Ministero comunica che data l’attuale situazione emergenziale che non consente il congruo invio dei dati né una loro elaborazione critica e conseguente pubblicazione, si ritiene opportuno sospendere l’invio dell’allegato 3B per tutto il 2021. FORMAZIONE – addetti al primo soccorso aziendale Circolare del Ministero della Salute n. 499 del 7 gennaio 2021 “Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione”. La circolare chiarisce che i corsi di formazione per il primo soccorso – BLSD sono pertanto assimilabili a quelli consentiti dal DPCM 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10, lettera s) e specifica che la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative, per di più, il possesso del titolo rilasciato a fine corso rappresenta per alcuni profili professionali requisito necessario per la presa di servizio. CAM – di lavaggio industriale e noleggio di tessili. Decreto del Ministero dell'Ambiente del 9 dicembre 2020 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria”. Con il Decreto vengono adottati i Criteri minimi ambientali applicabili al noleggio e ricondizionamento di tessile piano (tovaglie, lenzuola, teli per il settore sanitario, per la ristorazione, per le altre strutture assistenziali, detentive etc.), indumenti da lavoro, indumenti ad alta visibilità e dispositivi di protezione individuale, teli e camici di diverse dimensioni, materasseria, compreso dispositivi medici sterili. GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego Decreto del Ministero della Salute del 23 dicembre 2020 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016”. Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2016. La patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale e scade dunque nel 2021 per quelle rilasciate nel 2016, ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. PATENTE DI GUIDA – proroga prova di controllo delle cognizioni Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 272 del 5 gennaio 2021 “Art. 12, co. 6, DL n. 183 del 31.12.2020 - proroga del termine per sostenere la prova di controllo delle cognizioni”. Con la Circolare si dispone che, in ossequio al dettato dell’art. 12, co. 6, del DL n. 183/2020, il termine semestrale di cui all'articolo 122, co. 1, CDS, per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, co. 1, CDS, è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate a decorrere dal 1 gennaio 2020. PATENTE DI GUIDA – riepilogo dei termini di validità Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2143 del 21 gennaio 2021 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni - art. 1, co. 1, decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021”. Alla luce della proroga della fine dello stato di emergenza fissata al 30 aprile 2021, la circolare ha aggiornato tutte le proroghe delle scadenze delle patenti, CQC, certificati ADR e altre abilitazioni al prossimo 29 luglio 2021. VIOLENZA E MOLESTIE SUL LAVORO – ratificata la Convenzione OIL Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione”. Con la Legge è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. La Convenzione ha l’obiettivo della protezione di ogni lavoratore di ogni tipologia e settore ed il contrasto alla violenza che si verifichi “in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro”. Ratificando la convenzione gli Stati Membri sono tenuti ad adottare leggi che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione, a proibire la violenza e le molestie sul lavoro, a promuovere interventi contro la violenza. INAIL – test diagnostici SARS-CoV-2 Disponibile online sul sito dell’INAIL il tutorial sui test diagnostici utilizzati per individuare l’infezione da SARS-CoV-2, molecolari, sierologici o antigenici che sono strumenti indispensabili per prevenire e contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Nel video, le informazioni per comprenderne le diverse funzioni e utilizzarli in modo corretto. INAIL – open data infortuni dei primi undici mesi del 2020 Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e settembre che sono state 492.150 (-16,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), 1.151 delle quali con esito mortale (+15,4%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 40.926 (-27,6%). I dati di quest’anno sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – suoli contaminati da amianto e telerilevamento di superfici contenenti amianto Pubblicate da INAIL due nuovi factsheet : - "Analisi e gestione dei suoli contaminati da amianto", incentrato sui metodi analitici tradizionali e innovativi per l'analisi dei suoli contenenti amianto, rappresenta uno strumento utile innanzitutto per gli addetti al campionamento e alle analisi di laboratorio, ma anche per gli altri operatori addetti alla gestione di tali suoli e gli amministratori locali e i cittadini che vogliono informarsi su tale problematica - "Superfici contenenti amianto: il telerilevamento per una mappatura in sicurezza", una disamina su piattaforme, i sensori, gli algoritmi e le principali tecniche per l'identificazione e il riconoscimento delle superfici in CA da remoto. Il documento illustra, inoltre, le varie criticità che si possono presentare nell'acquisizione e nel processamento dei dati da remoto, siano essi riferibili alla presenza di amianto di origine antropica che naturale. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicati da INAIL i dati aggiornati al 31 dicembre, i contagi sul lavoro da Covid-19 in più rispetto al monitoraggio del mese precedente sono quasi 26.762, di cui 16.991 riferiti a dicembre, 7.901 a novembre e altri 1.599 a ottobre. Oltre 75mila denunce, pari al 57,6% del totale, sono concentrate nel trimestre ottobre-dicembre contro le circa 50mila (38,5%) del trimestre marzo-maggio. Novembre, in particolare, con quasi 36mila denunce è il mese del 2020 col maggior numero di casi segnalati all’INAIL. NORME TECNICHE – Covid-19 Linee guida per il comparto turistico Norma Tecnica UNI/PdR n. 95.0:2021 “Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 del comparto turistico” La prassi di riferimento (PdR), ha l'obiettivo di definire delle linee guida sulle soluzioni da attuare nel comparto turistico, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, nella prevenzione del contagio da COVID-19. NORME TECNICHE – Covid-19 Linee guida per strutture termali Norma Tecnica UNI/PdR n. 95.5:2021 “Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 del comparto turistico - Strutture termali” La prassi di riferimento (PdR), ha l'obiettivo di definire delle linee guida sulle soluzioni da attuare nelle strutture termali a tutela della sicurezza dei lavoratori ed utenti, riducendo il rischio di contagio da COVID-19. NORME TECNICHE – Covid-19 Linee guida per autobus turistici Norma Tecnica UNI/PdR n. 95.6:2021 “Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 del comparto turistico - Imprese di noleggio autobus con conducente (autobus turistici)” La prassi di riferimento (PdR), definisce delle linee guida sulle soluzioni da attuare nelle imprese turistiche di noleggio autobus con conducente per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, nella prevenzione del contagio da COVID-19. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 13274-4:2021 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Parte 4: Prova alla fiamma” La norma specifica metodi per prove alla fiamma da applicare agli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO 4310:2021 “Apparecchi di sollevamento - Codice e metodi di prova” La norma stabilisce le prove, le ispezioni ed i procedimenti da seguire al fine di verificare la conformità di un apparecchio di sollevamento alle proprie finalità operative e la sua capacità di sollevare carichi predeterminati (vedere ISO 7363). NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento Norma Tecnica UNI ISO 7296-2:2021 “Apparecchi di sollevamento - Segni grafici - Parte 2: Gru mobili” La norma stabilisce i segni grafici da usare sui comandi dell'operatore e su altri indicatori delle gru mobili come definite dalla UNI ISO 4306-2. NORME TECNICHE – Sicurezza del macchinario Norma Tecnica UNI EN 1837:2021 “Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine” La norma specifica i parametri dei sistemi di illuminazione integrata, progettati per illuminare all'interno e/o sulle macchine stazionarie e mobili, per consentire l'uso sicuro della macchina e la conduzione efficiente del compito visivo che l'operatore deve svolgere all'interno e/o sulla macchina. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11690-1:2021 “Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 1: Strategie per il controllo del rumore” La norma delinea le strategie da utilizzare per affrontare i problemi di rumore nei luoghi di lavoro esistenti e pianificati, descrivendo i concetti di base nel controllo del rumore (riduzione del rumore, emissione di rumore, immissione del rumore ed esposizione al rumore). È applicabile a tutti i tipi di luoghi di lavoro e a tutti i tipi di sorgenti sonore che si incontrano nei luoghi di lavoro, comprese le attività umane. Comprende quelle importanti strategie da adottare quando si acquista una nuova macchina o attrezzatura. La norma tratta esclusivamente il suono udibile. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11690-2:2021 “Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchine - Parte 2: Provvedimenti per il controllo del rumore” La norma specifica gli aspetti tecnici del controllo del rumore nei luoghi di lavoro. Sono indicate le varie misure tecniche, sono descritte le relative grandezze acustiche, è discussa l'entità della riduzione del rumore e sono delineati i metodi di verifica. La norma tratta esclusivamente il suono udibile. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 12999-1:2021 “Acustica - Determinazione e applicazione dell'incertezza di misurazione nell'acustica in edilizia - Parte 1: Isolamento acustico” La norma specifica le procedure per la valutazione dell'incertezza di misurazione dell'isolamento acustico nell'acustica in edilizia. Esso prevede: - una valutazione dettagliata dell'incertezza - una determinazione delle incertezze da prove tra laboratori - un'applicazione di incertezze. Inoltre, vengono fornite incertezze tipiche per quantità determinate secondo le ISO 10140 (tutte le parti), le ISO 16283 (tutte le parti) e le ISO 717 (tutte le parti). NORME TECNICHE – Bombole a gas Norma Tecnica UNI EN ISO 13088:2021 “Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e controllo del riempimento” La norma specifica i requisiti minimi per le condizioni di riempimento e il controllo del riempimento di pacchi di bombole per acetilene. Essa si applica sia ai pacchi che sono riempiti mentre le bombole sono assemblate sia ai pacchi per i quali le bombole sono riempite come bombola singola e assemblate in un pacco dopo il riempimento. Essa non si applica ai pacchi contenenti bombole per acetilene senza solventi. NORME TECNICHE – scale mobili e marciapiedi mobili Norma Tecnica UNI CEN/TS 115-4:2021 “Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 4: Interpretazioni relative alla famiglia di norme EN 115” La specifica tecnica costituisce la raccolta delle interpretazioni relative alla famiglia di norme UNI EN 115. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-dicembre-2020-3109 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 12/2020 AMBIENTE EMAS – modifica delle Linee guida per l’adesione Decisione (UE) 2020/1802 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La decisione della Commissione modifica le Linee guida che illustrano le misure necessarie sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) contenute nell'allegato I alla decisione (UE) 2017/2285. In particolare, sulla base della valutazione di tre progetti pilota, uno nel commercio al dettaglio (codice NACE 47.1) e uno nei servizi di assistenza residenziale (codice NACE 87) e assistenza sociale non residenziale (codice NACE 88), la decisione stabilisce di includere i suddetti settori nell’elenco dei settori in cui è consentito l’utilizzo del metodo a campione. Pertanto, detti settori sono eliminati dalla tabella 10 (consentito solo per progetti pilota) e inseriti nella tabella 9 dell’allegato I delle linee guida per l’utente in cui è consentito l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti. ECOLABEL – nuovi criteri ecologici per carta e display e proroga validità per tessili e calzature - Decisione (UE) 2020/1803 della Commissione del 27 novembre 2020 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta. La decisione fissa una nuova serie di criteri ecologici abrogando le precedenti decisioni 2012/481/UE e 2014/256/UE, le cui scadenze erano fissate al 31 dicembre 2020, per rispecchiare le migliori prassi sul mercato per i prodotti e per tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso. I criteri ecologici per il gruppo “prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028. - Decisione (UE) 2020/1804 della Commissione del 27 novembre 2020 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai display elettronici. La decisione rivede i criteri per il gruppo di prodotti “televisori” (decisione 2009/300/CE, ora abrogata) ampliando l’ambito d’applicazione per includervi i display esterni di computer e i pannelli segnaletici digitali, il cui gruppo di prodotti è ora denominato “display elettronici”. I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “display elettronici” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028. - Decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica. La decisione proroga al 31 dicembre 2025 i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti “prodotti tessili”, stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione con scadenza il 5 dicembre 2020 ed il gruppo di prodotti “calzature”, stabiliti dalla decisione (UE) 2016/1349 della Commissione con scadenza il 5 agosto 2022. GAS EFFETTO SERRA – totale delle emissioni e assegnazioni annuali - Decisione di esecuzione (UE) 2020/1834 della Commissione del 3 dicembre 2020 relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2018. La Decisione riporta in allegato la somma totale delle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2018. - Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione del 16 dicembre 2020 che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’allegato II contiene l'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030. GAS EFFETTO SERRA – monitoraggio e comunicazione delle emissioni per i biocombustibili Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le modifiche riguardano i biocombustibili per allineare le disposizioni relative alle emissioni derivanti dalla biomassa alle regole della direttiva 2018/2001. In particolare, sono stati modificate definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni, viene modificato il punto 21 dell'articolo 3 e vengono aggiunte le seguenti nuove definizioni: combustibili da biomassa, biogas, rifiuto, residuo. Vengono inoltre modificati gli allegati I, II, IV, VI e X del regolamento del 2018. Il testo sarà applicabile dal 1 gennaio 2020, ad eccezione di alcuni punti che saranno applicabili dal 1 gennaio 2022. ADR – aggiornamento termini Direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico. La Direttiva modifica i seguenti termini nelle regolamentazioni per il trasporto di merci pericolose: - ADR: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”. - RID: il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”. - ADN: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”. Gli Stati membri dell’UE devono recepire le modifiche entro il 30/06/2021, data di fine del periodo transitorio che inizia dal 01/01/2021. BAT - trattamento di superficie con solventi organici e prodotti in legno Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici La Decisione sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività: - trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno; - conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura; - trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punto 6.7 o 6.10, della direttiva 2010/75/UE. Le BAT fungono da riferimento per l’Autorità competente per stabilire le condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e quando vengono approvate in sede europea determinano, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali relative al settore coinvolto entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT. REACH – modifiche al regolamento Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici. Il Regolamento modifica le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici. La voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “Clp” (reg. (CE) n. 1272/2008), vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis(pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento UE 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo. RIFIUTI – proposte di modifica sui movimenti transfrontalieri Decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, e alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in tale riunione per quanto riguarda proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX di tale convenzione presentate da altre parti di detta convenzione. La Decisione contiene proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Le proposte sono inerenti ai rifiuti plastici, considerati tra quelli che necessitano una particolare attenzione, ai rifiuti elettrici ed elettronici che necessitano di una migliore considerazione, alla specificazione delle operazioni di recupero da quelle di smaltimento. RIFIUTI – nuove voci per i trasporti transfrontalieri di materiali in plastica Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Nel maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Pertanto, l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, ha dovuto modificare i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, è stato opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2021 le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazioni preventive scritte. RIFIUTI – Marcatura dei prodotti di plastica monouso Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente. Il Regolamento disciplina i simboli da apporre su alcuni specifici prodotti di plastica monouso per la corretta destinazione a smaltimento e per indicare il contenuto di plastica. Si tratta in particolare di: - assorbenti igienici, tamponi ed applicatori - salviettine umidificate per l’igiene personale e uso domestico - prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco - tazze e bicchieri per bevande. Il Regolamento indica esattamente colori, dimensioni e altre specifiche tecniche che i nuovi simboli dovranno rispettare nonché la ulteriore dicitura da apporre “plastica nel prodotto”. REACH – autorizzazioni all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 21 dicembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per Formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/17/1 e REACH/20/17/2: - Cromatura funzionale nei casi in cui l'uso previsto rende necessaria una delle seguenti funzionalità essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito o effetto sulla morfologia della superficie; - Trattamento superficiale (ad eccezione della passivazione dell'acciaio stagnato) per l'uso in diversi settori industriali (non correlato alla cromatura funzionale o alla cromatura funzionale di tipo decorativo), ovvero i settori dell'architettura, automobilistico, metallurgico e della finitura dei metalli nonché dell'ingegneria industriale generale, nei casi in cui l'uso previsto rende necessaria una delle seguenti funzionalità essenziali: resistenza alla corrosione / inibizione della corrosione attiva, spessore dello strato, resistenza all'umidità, miglioramento dell'aderenza (a un successivo strato di rivestimento o di vernice), resistività, resistenza chimica, resistenza all'usura, conduttività elettrica, compatibilità con il substrato, proprietà (termo) ottiche (aspetto visivo), resistenza al calore, sicurezza alimentare, tensione del rivestimento, isolamento elettrico o velocità di deposizione In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 21 dicembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per uso nella cromatura funzionale nei casi in cui la destinazione d'uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito ed effetto sulla morfologia della superficie. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Regolamento (UE) 2020/2160 della Commissione del 18 dicembre 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi). Il Regolamento modifica la voce 42 dell'allegato XIV del Regolamento n. 1907/2006. Le modifiche si applicano retroattivamente a decorrere dal 04/07/2019. In particolare, con le modifiche apportate slittano alcune scadenze di presentazione per il gruppo di sostanze controllate 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato utilizzate per la lotta al Covid-19. La commissione ha deciso, visto l’utilizzo di queste sostanze nella produzione dei kit diagnostici e nello sviluppo e, presumibilmente nella produzione dei vaccini, di posticipare di 18 mesi la data ultima per la presentazione delle domande e di 36 mesi la data di scadenza. Le modifiche si applicano in maniera pregressa a decorrere dal 4 luglio 2019. ACQUE – qualità delle acque destinate al consumo umano Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Con la Direttiva viene abrogata, con effetto dal 13/01/2023, la Direttiva 98/83/CE, attuata in Italia dal D. Lgs. 31/2001. Vengono rinnovate le disposizioni precedenti, introducendo sostanziali modifiche alla natura ed ai valori dei parametri di valutazione della qualità e salubrità delle acque potabili, ed una rivisitazione delle modalità di gestione e di controllo delle stesse, con il duplice obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque e una riduzione dei rifiuti e dell’uso delle bottiglie di plastica. Tra le disposizioni contenute nella Direttiva si segnalano: - i nuovi standard qualitativi (art. 5 e allegato I); - la previsione della valutazione del rischio dei punti di estrazione dei bacini idrografici, dei sistemi di fornitura e dei sistemi di distribuzione domestici, intendendosi per tali le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati nei locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale (artt. 7-10); - i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e dei prodotti chimici per il loro trattamento (artt. 11-12 e allegato V); - le norme sul sistema di monitoraggio e controllo (art. 13 e allegato II); - le disposizioni finalizzate al miglioramento dell’accesso all’acqua destinata al consumo umano e per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto. A tal fine gli Stati, tra l’altro, dovranno: - sensibilizzare riguardo ai dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici; - avviare campagne di informazione ai cittadini circa la qualità di tale acqua; - incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici e, a titolo gratuito o a prezzi modici, per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione (art. 16). Inoltre è previsto che tutti gli utenti riforniti con acqua destinata al consumo umano ricevano dettagliate informazioni periodicamente e almeno una volta all’anno, senza doverne fare richiesta e nella forma più appropriata e facilmente accessibile (per esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti) relative alla qualità dell'acqua, al prezzo, al volume consumato (art. 17 e allegato IV). Le nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2020/2184 devono essere recepite entro il 12/01/2023. AIA/AUA – proroghe validità causa Covid-19 Legge n. 159 del 27 novembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Il provvedimento, ha apportato modifiche all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e quindi le autorizzazioni ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla data del 31 gennaio 2021. Si precisa anche che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente Legge, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al sopra”. RIFIUTI – Decreto milleproroghe sull’etichettatura degli imballaggi Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”. Non sono state previste proroghe in relazione all’applicazione delle disposizioni in tema di classificazione dei rifiuti contenute negli agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L -quater e L -quinquies del D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 116/2020), tali norme si applicano, come previsto dal testo di legge, dal 1 gennaio 2021. L'articolo 15 del Decreto Legge "Milleproroghe"1 differisce alcuni termini in materia ambientale tra i quali quello di maggior interesse è quello al comma 6, relativo all’etichettatura degli imballaggi. La norma sospende, fino al 31 dicembre 2021, le norme del primo periodo dell’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 152/06, che, recentemente modificato dal D. Lgs. 116/2020, aveva imposto nuovi obblighi di etichettatura stabilendo che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi“. RIFIUTI – direttiva per la gestione dei pneumatici fuori uso Direttiva del Ministero dell’Ambiente n. 103883/MATTM del 11 dicembre 2020 “Obblighi di raccolta e di gestione degli PFU”. Al fine di superare l’emergenza ambientale dovuta alla presenza sul territorio di quantità di PFU superiori rispetto a quelle coperte dal contributo ambientale di cui all’art. 6 del DM 182/2019, la direttiva ha disposto che nell’anno 2021, tutte le forme associate alla gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton., raccolgano e gestiscano quantità di PFU ulteriori del 15% rispetto alle quantità prescritte dal citato DM 182/2019, avvalendosi del contributo ambientale rideterminato per le nuove quantità. Pertanto, le quantità degli PFU che le forme associate di gestione e i predetti sistemi individuali sono tenute a gestire nel 2021 è pari al 110% delle quantità in peso degli pneumatici immesse nel 2020. Per la copertura dei costi di gestione di dette quantità di PFU, tutte le forme associate alla gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton. rideterminano e trasmettono al Ministero dell'Ambiente il nuovo contributo 2021. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte ai quesiti Pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente le risposte ai seguenti quesiti: - Quesito n. 20/2020: Applicazione del D. Lgs. 105/15 in uno stabilimento ubicato in area portuale. Il D. Lgs. 105/2015, alla luce di quanto esplicitato agli art. 3, comma 1, lettere a) e h) e art. 2 comma 2, lettera c), nel caso in questione va applicato alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta attraccate a eventuali banchine/pontili/moli, se questi ultimi sono sotto il controllo del gestore dello stabilimento. In tale caso l'analisi di sicurezza va estesa anche a possibili eventi connessi alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta che questi ultimi siano attraccati a banchine/pontili/moli. Non va invece applicato il D. Lgs. 105/2015 allo specchio d’acqua antistante tali infrastrutture, per il quale sono applicabili specifiche normative di settore, connesse al Codice della navigazione, ed eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Competente per la gestione dell’area portuale. - Quesito n. 21/2020: Tempistica per la presentazione della notifica. Uno stabilimento in cui è presente una sostanza classificata, in seguito all’applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, come pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso secondo la definizione di “altro stabilimento”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g), in quanto non avvia le attività o è costruito il l giugno 2015 o successivamente a tale data, né è caratterizzato da modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose. Conseguentemente, va applicata la tempistica individuata dall’art 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 105/2015, che prevede la presentazione della Notifica, redatta secondo l’allegato 5, entro un anno a decorrere dalla data nella quale il decreto si applica allo stabilimento. Tale data è da intendersi come quella in cui, al termine del periodo di applicazione del protocollo, il gestore ha adottato la nuova classificazione ai fini Seveso della sostanza pericolosa. ACQUE – RV protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1697 del 9 dicembre 2020 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Quarto Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati e coordinata disciplina per le zone ordinarie. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE, D.Lgs. n. 152/2006, DGR 791/2009): adozione della proposta di Programma, Rapporto Ambientale e relativa Sintesi non tecnica, Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VIncA (DGR 1400/2017)”. Nell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva Nitrati, la Giunta Regionale ha adottato i seguenti documenti: - la proposta di Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto (allegato A); - la proposta di Rapporto Ambientale - VAS del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto (allegato B); - la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale - VAS del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto (allegato C); - la Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto (allegato D); - gli Allegati tecnici aventi contenuto applicativo e riepilogativo (allegato E). A partire dall'11 dicembre 2020 è aperta, per un periodo di 60 giorni, ossia fino al 9 febbraio 2021, la fase di consultazione pubblica durante la quale ogni soggetto interessato può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. ALBO GESTORI AMBIENTALI – raccolta e trasporto dei “nuovi” rifiuti urbani Albo Nazionale Gestori Ambientali, Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 “Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Con la Delibera vengono fornite importanti indicazioni circa l’applicazione dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs. 152/2006, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies. Oggetto della Delibera, sono tutti i rifiuti di imballaggio, anche terziari, quindi anche i bancali e le casse di legno per i trasporti eccezionali, come anche i rifiuti delle lavorazioni artigianali di produzione di beni costituiti da metalli, plastica, vetro, carta, scarti tessili, ma anche da vernici, inchiostri, resine e detergenti, prodotti da imprese, enti e liberi professionisti, che diventeranno per legge rifiuti urbani dal 1 gennaio 2021 ai sensi del D. Lgs. 116/2020, la norma che ha recepito nell’ordinamento nazionale le modifiche alla Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) introdotte dalla Direttiva 2018/851/CE, e quindi potranno essere conferiti in quantità illimitate al servizio pubblico di raccolta. Stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione. Pertanto, l’Albo ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione, consentire ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies. ALBO GESTORI AMBIENTALI – sospensione verifiche di idoneità del responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 13 del 9 dicembre 2020 “Rinvio verifiche d’idoneità RT”. In applicazione del DPCM del 3dicembre 2020 le verifiche d’idoneità per responsabili tecnici rimangono sospese. ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga la validità delle iscrizioni Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 “Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020”. La Circolare dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto. RIFIUTI – ISPRA Rapporto Rifiuti Urbani 2020 Ispra ha presentato il "Rapporto Rifiuti Urbani" edizione 2020 che fornisce i dati, aggiornati all’anno 2019, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l’import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario. Il Rapporto illustra che i rifiuti urbani prodotti in Italia nel 2019 sono circa 30 milioni di tonnellate, con un lieve calo rispetto al 2018 dello 0,3%, mentre aumenta ancora la raccolta differenziata del 3,1%, dal 2008 la percentuale risulta raddoppiata. Nel 2019, il 50% dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata viene inviato ad impianti di recupero di materiali. Il riciclaggio totale, comprensivo delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, si attesta al 53,3% e riguarda le frazioni organico, carta e cartone, vetro, metallo, plastica e legno. NORME TECNICHE – Sistemi di gestione ambientale _ Norma Tecnica UNI EN 14002-1:2020 “Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'utilizzo della ISO 14001 per affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all'interno di un'area tematica ambientale - Parte 1: Generalità” La norma fornisce linee guida generali per le organizzazioni che cercano di gestire sistematicamente gli aspetti ambientali o di rispondere agli effetti del cambiamento delle condizioni ambientali all'interno di una o più aree tematiche ambientali, sulla base della ISO 14001. La norma costituisce anche un quadro per elementi comuni delle parti successive della serie ISO 14002. NORME TECNICHE – Matrici solide ambientali _ Norma Tecnica UNI EN 17322:2020 “Matrici solide ambientali - Determinazione di bifenili policlorurati (PCB) mediante gascromatografia - Rilevamento selettivo di massa (GC-MS) o rilevamento a cattura elettronica (GC-ECD)” La norma specifica i metodi per la determinazione quantitativa di sette policlorodifenili selezionati (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 e PCB180) in terreni, fanghi, sedimenti, rifiuti organici trattati e rifiuti utilizzando GC-MS e GC-ECD. SICUREZZA ADR – aggiornamento termini Direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico. La Direttiva modifica i seguenti termini nelle regolamentazioni per il trasporto di merci pericolose: - ADR: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”. - RID: il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”. - ADN: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”. Gli Stati membri dell’UE devono recepire le modifiche entro il 30/06/2021, data di fine del periodo transitorio che inizia dal 01/01/2021. REACH – modifiche al regolamento Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici. Il Regolamento modifica le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici. La voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “Clp” (regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis(pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento UE 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo. REACH – autorizzazioni all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 21 dicembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per Formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/17/1 e REACH/20/17/2: - Cromatura funzionale nei casi in cui l'uso previsto rende necessaria una delle seguenti funzionalità essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito o effetto sulla morfologia della superficie. - Trattamento superficiale (ad eccezione della passivazione dell'acciaio stagnato) per l'uso in diversi settori industriali (non correlato alla cromatura funzionale o alla cromatura funzionale di tipo decorativo), ovvero i settori dell'architettura, automobilistico, metallurgico e della finitura dei metalli nonché dell'ingegneria industriale generale, nei casi in cui l'uso previsto rende necessaria una delle seguenti funzionalità essenziali: resistenza alla corrosione / inibizione della corrosione attiva, spessore dello strato, resistenza all'umidità, miglioramento dell'aderenza (a un successivo strato di rivestimento o di vernice), resistività, resistenza chimica, resistenza all'usura, conduttività elettrica, compatibilità con il substrato, proprietà (termo) ottiche (aspetto visivo), resistenza al calore, sicurezza alimentare, tensione del rivestimento, isolamento elettrico o velocità di deposizione In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 21 dicembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per uso nella cromatura funzionale nei casi in cui la destinazione d'uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito ed effetto sulla morfologia della superficie. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato Regolamento (UE) 2020/2160 della Commissione del 18 dicembre 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi). Il Regolamento modifica la voce 42 dell'allegato XIV del Regolamento n. 1907/2006. Le modifiche si applicano retroattivamente a decorrere dal 04/07/2019. In particolare, con le modifiche apportate slittano alcune scadenze di presentazione per il gruppo di sostanze controllate 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato utilizzate per la lotta al Covid-19. La commissione ha deciso, visto l’utilizzo di queste sostanze nella produzione dei kit diagnostici e nello sviluppo e, presumibilmente nella produzione dei vaccini, di posticipare di 18 mesi la data ultima per la presentazione delle domande e di 36 mesi la data di scadenze. Le modifiche si applicano in maniera pregressa: a decorrere dal 4 luglio 2019. TUS – modifica al D. Lgs. 81/08 in materia di rischio biologico Legge n. 159 del 27 novembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Confermato all’art.4 l'importante modifica all'Allegato XLVI (Agenti biologici) del Testo Unico di Sicurezza, inserendo nella sezione VIRUS, la voce SARS-CoV-2. Confermata anche l’indicazione per il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 che deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2, mentre il lavoro propagativo che riguarda il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica. Confermati anche i riferimenti alle misure restrittive già introdotte con DL 19/2020 (obbligo mascherina all'aperto e al chiuso, applicazioni protocolli e linee guida anti contagio). RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”. Il Decreto introduce limitazioni agli spostamenti fra Regioni e da un Comune all'altro fino al 6 gennaio 2021 e durante le festività nelle seconde case in Comuni o Regioni diverse dalla propria. - ISS rapporto del 2 dicembre 2020 “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia”. Aggiornato il rapporto sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19". Il Decreto mantiene la diversificazione delle restrizioni, già adottata dal DPCM del 3 novembre 2020, nelle tre aree, gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese, introducendo ulteriori restrizioni per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. - Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Rinnovo delle misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in area rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in area arancione. - Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano”. Le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano dall’area rossa all’area arancione. - Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria”. Le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano dall’area arancione a quella gialla. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 167 del 10 dicembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza per il territorio regionale relative al comportamento personale, agli esercizi di commercio al dettaglio, agli esercizi di ristorazione e simili, misure riguardanti i medici di medicina generale e misure relative ai pediatri di libera scelta. - Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”. Le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte passano in area gialla, mentre l’Abruzzo passa in area arancione. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14.00, limitazioni agli spostamenti tra comuni. - Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”. Il Decreto contiene ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle feste, dal 24 dicembre al 6 gennaio. - Ordinanza del Ministero della Salute del 18 dicembre 2020 “Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale”. Integrazioni ed ulteriori restrizioni agli ingressi nel territorio rispetto a quanto indicato nel DPCM del 3 dicembre 2020. - Ordinanza del Ministero della Salute del 20 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. - Ordinanza del Ministero della Salute del 23 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Riattivazione dei voli commerciali dal Regno Unito all'Italia con indicate le modalità e le condizioni per la possibilità d’ingresso nel territorio nazionale per le persone. PATENTE DI GUIDA – proroga dei termini di validità Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 35018 del 4 dicembre 2020 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, comma 4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020”. In attuazione dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, la validità delle patenti di guida con scadenza compresa tra il 01/02/2020 e il 31/08/2020, è stata prorogata, per la sola circolazione nei Paesi dell’Unione Europea esclusa l’Italia, di sette mesi dalla data di scadenza, mentre sul territorio italiano la validità delle patenti con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 29/04/2021 è prorogata fino al 30/04/2021. SMART WORKING – Decreto milleproroghe Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”. Il decreto proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2021 e conseguentemente l'applicazione del lavoro agile per l'emergenza nelle PA e per i datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, previo rispetto degli obblighi di informativa, che possono essere assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’Inail. Sono prorogate al 31 marzo 2021 anche le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori "fragili" maggiormente a rischio. SORVEGLIANZA SANITARIA – lavoratori fragili L'INAIL, con la Circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020, fornisce istruzioni operative in merito all'applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2, ribadendo che il concetto di fragilità deve essere individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore o lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o letale. Con riguardo a tale condizione, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'INAIL. TRASPORTO – calendario per le limitazioni alla circolazione stradale Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29 dicembre 2020 “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno 2021”. Il Decreto disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte ai quesiti Pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente le risposte ai seguenti quesiti: - Quesito n. 20/2020: Applicazione del D. Lgs. 105/15 in uno stabilimento ubicato in area portuale. Il D. Lgs. 105/2015, alla luce di quanto esplicitato agli art. 3, comma 1, lettere a) e h) e art. 2 comma 2, lettera c), nel caso in questione va applicato alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta attraccate a eventuali banchine/pontili/moli, se questi ultimi sono sotto il controllo del gestore dello stabilimento. In tale caso l'analisi di sicurezza va estesa anche a possibili eventi connessi alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta che questi ultimi siano attraccati a banchine/pontili/moli. Non va invece applicato il D. Lgs. 105/2015 allo specchio d’acqua antistante tali infrastrutture, per il quale sono applicabili specifiche normative di settore, connesse al Codice della navigazione, ed eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Competente per la gestione dell’area portuale. - Quesito n. 21/2020: Tempistica per la presentazione della notifica. Uno stabilimento in cui è presente una sostanza classificata, in seguito all’applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, come pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso secondo la definizione di “altro stabilimento”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g), in quanto non avvia le attività o è costruito il l giugno 2015 o successivamente a tale data, né è caratterizzato da modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose. Conseguentemente, va applicata la tempistica individuata dall’art 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 105/2015, che prevede la presentazione della Notifica, redatta secondo l’allegato 5, entro un anno a decorrere dalla data nella quale il decreto si applica allo stabilimento. Tale data è da intendersi come quella in cui, al termine del periodo di applicazione del protocollo, il gestore ha adottato la nuova classificazione ai fini Seveso della sostanza pericolosa. INAIL – esposizione a inquinanti aerodispersi tra cui i pollini INAIL ha pubblicato la scheda informativa “Allergie da pollini: approccio integrato per la tutela della salute pubblica e occupazionale" che rappresenta un prodotto di ricerca sulle esposizioni a inquinanti aerodispersi di varia natura tra cui i pollini, con l’obiettivo di essere materiale informativo da indirizzare ai lavoratori e ad altri gruppi a rischio. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicati da INAIL i dati aggiornati al 31 novembre, i contagi sul lavoro da Covid-19 in più rispetto al monitoraggio del mese precedente sono 37.547, di cui 27.788 riferiti a novembre e 9.399 a ottobre. Nel bimestre ottobre-novembre, si rileva il picco dei contagi con quasi 49.000 denunce di infortunio (pari al 47% del totale) rispetto alle circa 46.500 registrate nel bimestre marzo-aprile. INAIL – congedo dei lavoratori dipendenti per DAD del figlio INAIL con il messaggio n. 4718 del 15 dicembre 2020, ferme restando le indicazioni contenute nella Circolare n. 132/2020, comunica le modalità di presentazione della domanda telematica di accesso al congedo COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti per sospensione dell'attività didattica del figlio convivente minore di anni 14. INAIL – infortuni domestici Disponibile online sul sito dell’INAIL il vademecum 2021 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, con le informazioni utili per l’iscrizione e il rinnovo della polizza in modalità telematica, entro la scadenza del 31 gennaio 2021, e l’indicazione di alcune misure da adottare per prevenire gli incidenti. NORME TECNICHE – DPI _ Norma Tecnica UNI EN ISO 21420:2020 “Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova” La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, e l'efficienza, così come la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione. Per “guanto” s’intende quel dispositivo di protezione individuale che protegge la mano o parte della mano dai pericoli, può anche coprire parte dell'avambraccio e del braccio. NORME TECNICHE – Bombole per gas _ Norma Tecnica UNI EN ISO 15995:2020 “Bombole per gas - Specifiche e prove per valvole per bombole GPL - Funzionamento manuale” La norma descrive i requisiti di progettazione, le specifiche, le prove di tipo, di produzione e i controlli necessari per le valvole per bombole di GPL ad azionamento manuale destinate all’uso e al collegamento diretto con bombole di GPL ricaricabili e trasportabili. NORME TECNICHE – Macchine agricole _ Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-6:2020 “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi” La norma, da usare insieme alla UNI EN ISO 4254-1, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di irroratrici agricole di fitofarmaci e per la distribuzione di concimi liquidi, portate, semiportate, trainate e semoventi, progettate per essere utilizzate da un solo operatore. Inoltre, la norma specifica il tipo di informazioni che devono essere fornite dal fabbricante sulle procedure per un impiego sicuro. NORME TECNICHE – Vibrazioni meccaniche _ Norma Tecnica UNI CEN/TR 15350:2020 “Vibrazioni meccaniche - Linee guida per la valutazione dell'esposizione al sistema mano-braccio partendo dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal fabbricante della macchina” La norma fornisce delle linee guida per la stima e la documentazione dell'esposizione giornaliera alle vibrazioni dovuta all'utilizzo di utensili elettrici portatili e macchine a guida manuale, in relazione ai requisiti della Direttiva Europea sugli Agenti Fisici (vibrazioni) 2002/44/CE. NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento _ Norma Tecnica UNI EN 12999:2020 “Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici” La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, il calcolo, le verifiche e le prove delle gru caricatrici idrauliche ed il loro montaggio su autoveicoli o su fondazioni statiche. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-novembre-2020-3108 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 11/2020 AMBIENTE CLP – gestione delle pitture personalizzate (bespoke paints) Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate. All’art. 25 del regolamento CLP viene aggiunto uno specifico comma che disciplina l’etichettatura delle pitture personalizzate, definite come pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori. Le modifiche prevedono che, nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all’allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula, gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata presenti in una concentrazione superiore allo 0,1% e soggette a notifica a norma dell’articolo 45, siano inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata e devono essere elencati in ordine decrescente di concentrazione nella pittura personalizzata. Infine, qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5%, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata accanto all’UFI corrispondente. CLP – modificato l’Allegato VIII Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria. Le novità introdotte sono: - per quanto riguarda i componenti intercambiabili, gli ingredienti possono essere raggruppati, ma devono avere uguale classificazione (pericoli fisici e per la salute dell'uomo), uguale funzione tecnica e uguali proprietà tossicologiche - per i settori del gesso, del calcestruzzo preconfezionato e del cemento si può fare riferimento ad una composizione standard se non si ha la composizione completa - per le pitture personalizzate che potrebbero presentare un numero quasi illimitato di composizioni diverse, vengono previste delle esenzioni dagli obblighi di notifica di cui all’allegato VIII e dall’obbligo di creare un UFI. In tal caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate devono tuttavia rimanere soggette a tutte le prescrizioni previste da tale allegato. RIFIUTI – Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili (Biorepack) Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 ottobre 2020 “Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili (Biorepack)”. Approvazione, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del D. Lgs. 152/06, dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack). RIFIUTI – materiali e componenti di veicoli fuori uso (VFU) Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 luglio 2020 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso”. Con il Decreto viene modificato l’allegato II al D. Lgs 209/03 relativo all’esclusione dal divieto di immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Le novità riguardano principalmente l’utilizzo di piombo nelle saldature e di cromo esavalente come anticorrosivo. ALBO GESTORI AMBIENTALI – rinvio verifiche di idoneità del responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 12 del 9 novembre 2020 “Rinvio verifiche d’idoneità RT”. In applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 e, in particolare, dell'articolo 1, numero 9, lettera z), si dispone la sospensione delle verifiche d'idoneità per responsabili tecnici programmate per il periodo di efficacia del DPCM stesso. ADR – sottoscritti accordi internazionali di deroga per il trasporto su strada di merci pericolose Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni Accordi Multilaterali ADR promossi in ambito internazionale, alcuni di essi sono volti a fronteggiare le problematiche connesse con la pandemia da COVID-19. L’Accordo M329 riguarda alcune semplificazioni per il trasporto di rifiuti, in particolare per la classificazione, l’imballaggio, la marcatura e le informazioni sul documento di trasporto. Con l’Accordo M330 è stata prolungata fino al 28 febbraio 2021 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra l’1 marzo e l’1 febbraio 2021. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo. Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi. Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate. AIA e INCIDENTI RILEVANTI – Rapporto controlli ambientali SNPA Presentato il "Rapporto controlli ambientali SNPA AIA – SEVESO relativo agli anni 2017-2018" che riporta dettagliatamente le informazioni e i dati dei controlli ambientali effettuati dal sistema a rete SNPA (ISPRA/ARPA/APPA) su installazioni industriali assoggettate alla direttiva IED 2010/75 Industrial Emission Directive nel rispetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed alla 2012/18/UE Direttiva Seveso (stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante). Nel 2017, sono state effettuate 2.022 visite ispettive su 6.285 installazioni AIA (statali e regionali), pari al 32,2 %, mentre nel 2018, sono state effettuate 2.065 visite ispettive su 6.302 installazioni AIA, pari al 32,8 %. Nel 2017 le ispezioni Seveso sono state 232 e nel 2018 sono state 185, su 996 stabilimenti (Soglia Superiore e Soglia Inferiore), con una percentuale di controllo pari al 23,3% nel 2017 e al 18,6% nel 2018. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11203:2020 “Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora” La norma descrive due metodi di determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione di macchine e apparecchiature al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni adiacenti mediante calcoli effettuati sulla base del livello di potenza sonora. SICUREZZA CLP – gestione delle pitture personalizzate (bespoke paints) Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate. All’art. 25 del regolamento CLP viene aggiunto uno specifico comma che disciplina l’etichettatura delle pitture personalizzate, definite come pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori. Le modifiche prevedono che, nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all’allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula, gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata presenti in una concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica a norma dell’articolo 45, siano inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata e devono essere elencati in ordine decrescente di concentrazione nella pittura personalizzata. Inoltre, qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata accanto all’UFI corrispondente. CLP – modificato l’Allegato VIII Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria. Le novità introdotte sono: - per quanto riguarda i componenti intercambiabili, gli ingredienti possono essere raggruppati, ma devono avere uguale classificazione (pericoli fisici e per la salute dell'uomo), uguale funzione tecnica e uguali proprietà tossicologiche - per i settori del gesso, del calcestruzzo preconfezionato e del cemento si può fare riferimento ad una composizione standard se non si ha la composizione completa - per le pitture personalizzate che potrebbero presentare un numero quasi illimitato di composizioni diverse, vengono previste delle esenzioni dagli obblighi di notifica di cui all’allegato VIII e dall’obbligo di creare un UFI. In tal caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate devono tuttavia rimanere soggette a tutte le prescrizioni previste da tale allegato. TUS – modifica al D. Lgs. 81/08 in materia di rischio biologico Decreto-Legge n. 149 del 9 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’art. 17 del Decreto Legge dispone la sostituzione degli allegati XLVII e XLVIII del D. Lgs. 81/08, in materia, rispettivamente, di indicazioni su misure e livelli di contenimento degli agenti biologici e di contenimento per processi industriali con presenza di agenti biologici. I nuovi allegati introducono alcune nuove definizioni: - HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza - sistema chiuso: sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.) - airlock/zona filtro: definito come luogo in cui l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti. Viene poi specificato il significato del termine “raccomandato” applicato alle misure indicate, ovvero che nella tabella, “raccomandato” significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. Cambia inoltre l’elenco e la descrizione delle misure di contenimento di entrambi gli allegati, introducendo una suddivisione tra misure relative a: - luogo di lavoro - impianti - attrezzature - sistema di funzionamento - rifiuti - altre misure o informazioni generali. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto prevede la chiusura totale delle scuole superiori (con DAD), chiusura durante il fine settimana dei centri commerciali, coprifuoco per tutti per la fascia oraria compresa tra le 22 e le 5, i mezzi pubblici potranno utilizzare il 50% della loro capienza, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi. Individuate tre fasce di rischio (gialla, arancione e rossa) alle quali corrisponderanno misure e restrizioni diverse a seconda delle necessità specifiche. L’eventuale ingresso di una Regione all’interno della fascia sarà decisa dal Ministro della Salute. - Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L'ordinanza divide l'Italia in tre zone in base ai diversi livelli di rischio (il Veneto in fascia gialla). L'ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 per un periodo di quindici giorni. - Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 che fornisce le indicazioni sui profili attuativi del DPCM 3 novembre 2020. Le disposizioni dell’art. 1, relative all’area gialla, contengono previsioni che, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dagli artt. 2 e 3, trovano applicazione anche nei contesti territoriali disciplinati da questi due ultimi articoli (arancione e rosso). - Nota del Ministero dell’istruzione n.1994 del 9/11/2020 che precisa che a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. - Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Aggiornamento della suddivisione delle zone con l’entrata nell'area arancione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, mentre entra nell'area rossa la Provincia Autonoma di Bolzano. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Principali provvedimenti : obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione; attività motoria consentita solo nelle zone periferiche dove non ci siano affollamenti; vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico; l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare; fortemente raccomandato l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso; sospese le lezioni di educazione fisica, di canto e di strumenti a fiato, nelle scuole di primo ciclo scolastico; nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole; nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatte le eccezioni di cui sopra. - Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In base alla nuova Ordinanza entrano nell'area arancione le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, mentre entrano nell'area rossa Campania e Toscana. - Ordinanza del Ministero della Salute del 19 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Rinnovo fino al 3 dicembre prossimo delle misure disposte nell’Ordinanza emanata lo scorso 4 novembre 2020. - Ordinanza del Ministero della Salute del 20 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disposto il passaggio della Regione Abruzzo dalla zona arancione alla zona rossa. Complessivamente, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente: area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto; area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria; area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano. - Ordinanza del Ministero della Salute del 20 novembre 2020 “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”. Disposta la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021 quando verrà effettuata una nuova valutazione sullo stato epidemiologico. - Ordinanza del Ministero della Salute del 20 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Rinnovo fino al 3 dicembre prossimo delle misure disposte nell’Ordinanza emanata lo scorso 10 novembre 2020. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 156 del 24 novembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Confermate le misure previste nella precedente Ordinanza n. 151 del 12 novembre 2020, nuove restrizioni per evitare assembramenti in strade e piazze, divieto di passeggiare in zone o aree affollate, l’accesso ai negozi e ai supermercati è previsto per una sola persona per nucleo familiare, vietato l’uso del menù cartaceo nei ristoranti e qualsiasi forma di buffet e tavoli per più di 4 persone, nuove misure riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ulteriori disposizioni sul trasporto pubblico e nuove indicazioni relative agli esercizi di commercio al dettaglio. - N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza dispone il passaggio nell’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. La seconda Ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti disposte con il provvedimento del 13 novembre 2020 per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, che restano in zona arancione, e per le Regioni Campania e Toscana, che restano in zona rossa. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 159 del 27 novembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Nuove disposizioni per gli esercizi commerciali : nelle giornate prefestive, nei centri commerciali, rimangono aperte solo farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, fatta eccezione per gli esercizi di cui sopra; confermati i limiti di capienza per gli esercizi commerciali, esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita, 1 cliente; esercizi sopra i 40 mq di superficie di vendita, 1 cliente ogni 20 metri quadrati; all’interno a centri o parchi commerciali rispetto dei limiti d’ingresso anche con l’apposizione di strumenti contapersone o personale di controllo. ANTINCENDIO – valutazione ATEX per impianti di produzione di calore a gas Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 05/11/2020, prot. 14766, la nota “Valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione del calore ricadenti nel campo di applicazione del DM 08/11/2019. Quesiti”. La Nota ribadisce che indipendentemente dal luogo di installazione, gli obblighi relativi dalla valutazione delle miscele esplosive non derivino dall’applicazione del D. Lgs. 81/08, ma dalle previsioni normative del DM 08/11/2019. Pertanto ai fini del procedimento di prevenzione incendi per le attività 74 del DPR 151/2011, la relazione tecnica di cui all’allegato I del DM 07/08/2012 dovrà dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche riportate nel DM 08/11/2019. ANTINCENDIO – valutazione ATEX per impianti di produzione di calore a gas Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 06/11/2020, prot. 14791, la nota “DM 13/10/1994 - Allegato tecnico - Punto 13.11 - Sorveglianza dei depositi ed attività primarie. Quesito”. La Nota indica che se un’attività è ricompresa tra quelle di cui all’art. 3 del D. Lgs. 105/15, per l’attestazione di rinnovo periodico si seguono le procedure di cui al punto 4.1 dell’allegato L, diversamente, se ciò non accade, quelle di cui al punto 4.2 del medesimo allegato. Nella fattispecie segnalata si fa riferimento ad un gruppo elettrogeno, se risulta necessario per il funzionamento dell’impianto (lettera h, art. 3 del D. Lgs. 105/15), sarà ricompreso tra le attività che costituiscono impianto o deposito, seguendo le indicazioni di cui sopra. LAVORO SUBORDINATO – (Rider) estensione delle tutele del lavoro organizzato tramite piattaforme digitali Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 17 novembre 2020 “Circolare in tema di tutele di lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ai sensi degli articoli 2 e 47 bis e seguenti, del Decreto legislativo n. 81/2015”. La Nota chiarisce le tutele in materia di lavoro riconosciute ai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali. I riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma hanno diritto a un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, il contratto di collaborazione con il rider autonomo va stipulato in forma scritta. Ed infine a questa categoria di lavoratori va riconosciuta l’applicazione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati. ISS – prevenzione e risposte al Covid-19 nel periodo autunno-invernale L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato la Nota tecnica ad interim “Esecuzione dei test diagnostici nello studio dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale. Aggiornata all’8 novembre 2020”. La nota tecnica fornisce gli elementi essenziali per lo svolgimento in sicurezza dei test rapidi antigenici che verranno effettuati presso gli studi medici o presso le strutture individuate come idonee in collaborazione con le locali Autorità sanitarie e civili. INAIL – termometri IR Inail ha pubblicato la scheda informativa “Valutazione della temperatura corporea con termometri IR durante la pandemia da nuovo Coronavirus SARS-CoV-2: indicazioni d’uso e cautele”. La fact sheet fornisce indicazioni per usare in modo corretto i termometri infrarossi, che sono strumenti portatili per misurare la temperatura a distanza. La giusta distanza tra il termometro e la zona del corpo di cui si vuole misurare il livello termico è fondamentale per la precisione della temperatura rilevata. Infatti, più ci si allontana dal soggetto da monitorare, minore è la quantità di radiazione termica raccolta e analizzata dal termometro, perché la dispersione termica aumenta con la distanza. Per rilevare la temperatura in modo corretto, suggerisce la scheda, è sufficiente porsi a una distanza variabile da 1 a 5 cm. Se fronte, collo e polso sono le superfici indicate per la rilevazione della temperatura, sarebbe opportuno allestire un’area protetta lasciando acclimatare il soggetto per qualche minuto all’ambiente in cui avviene la misurazione. Tenendo presente che soggetti sintomatici o paucisintomatici potrebbero non avere il sintomo della febbre, è determinante la responsabilità individuale nel monitorare il proprio stato di salute. INAIL – servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro Inail comunica che a decorrere dal 5 novembre 2020 è di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio online per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili, tramite l’apposito servizio online ai servizi territoriali dell’Inail. INAIL – open data infortuni dei primi nove mesi del 2020 Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e settembre che sono state 366.598 (-21,8% rispetto allo stesso periodo del 2019), 927 delle quali con esito mortale (+18,8%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 31.701 (-29,8%). I dati di quest’anno sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – elenco dei DPI autorizzati ai produttori con la procedura di validazione in deroga Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie. Disponibile nella pagina dedicata alla “Validazione in deroga DPI Covid-19” l’elenco aggiornato dei dispositivi autorizzati ai produttori. L'elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle relative immagini. ADR – sottoscritti accordi internazionali di deroga per il trasporto su strada di merci pericolose Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni Accordi Multilaterali ADR promossi in ambito internazionale, alcuni di essi sono volti a fronteggiare le problematiche connesse con la pandemia da COVID-19. L’Accordo M329 riguarda alcune semplificazioni per il trasporto di rifiuti, in particolare per la classificazione, l’imballaggio, la marcatura e le informazioni sul documento di trasporto. Con l’Accordo M330 è stata prolungata fino al 28 febbraio 2021 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra l’1 marzo e l’1 febbraio 2021. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo. Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi. Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate. INAIL – Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili Inail ha pubblicato “Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili” che illustra nel dettaglio le fasi tecniche della prima verifica periodica dei ponti mobili sviluppabili, così come indicate al DM 11 aprile 2011, e le modalità di compilazione della relativa scheda e del verbale di prima verifica al fine di fornire strumenti utili e riferimenti per uniformità di comportamento sia ai tecnici delle strutture territoriali dell’Inail, soggetto titolare di questo adempimento, che a quelli dei soggetti abilitati. INAIL – riduzione tasso per interventi di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati nel 2020 Le aziende che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione servizi online disponibile sul portale Inail, entro il termine del 1 marzo 2021 indicando gli interventi prevenzionali realizzati nell’anno 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Inail. INAIL – rischio biologico agenti infettivi del gruppo 3 Inail ha pubblicato la scheda informativa “Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie” quale documento di indirizzo tecnico-scientifico nel merito della gestione della sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie, in relazione agli adempimenti della vigente legislazione di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla caratterizzazione tecnica di realizzazione delle misure di sicurezza, considerando l'attuale offerta di innovazione tecnologica. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicati da Inail i dati aggiornati al 31 ottobre, i contagi sul lavoro da Covid-19 sono 66.781, pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno e al 9,8% dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (ISS) alla stessa data. I casi mortali sono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio precedente e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati dall’inizio dell’anno. INAIL – bando Isi 2020 Pubblicato da Inail il bando Isi 2020 rivolto alle aziende che investono in sicurezza per contributi a fondo perduto, ripartiti in budget regionali e suddivisi in quattro assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati, possono coprire fino al 65% delle spese sostenute per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A disposizione delle imprese 211.226.450 euro di contributi a fondo perduto ripartiti in budget regionali/provinciali e suddivisi in quattro assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati: - Asse 1 (Isi Generalista): 96.226.450 euro, suddivisi in 94.226.450 euro per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. - Asse 2 (Isi Tematica): 45 milioni di euro per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. - Asse 3 (Isi Amianto): 60 milioni di euro per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. - Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e della fabbricazione mobili (Ateco 2007 A03.1, C31). La presentazione delle domande di accesso agli incentivi Inail avverrà, come per i bandi precedenti, in modalità telematica, attraverso una procedura articolata in diverse fasi, le cui date saranno pubblicate nella sezione del portale dell’Inail dedicata al bando Isi entro il 26 febbraio 2021. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11203:2020 “Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora” La norma descrive due metodi di determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione di macchine e apparecchiature al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni adiacenti mediante calcoli effettuati sulla base del livello di potenza sonora. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 5053-1:2020 “Carrelli industriali - Vocabolario - Parte 1: Tipi di carrelli industriali” La norma stabilisce la terminologia e la classificazione dei carrelli industriali, definiti: veicoli su ruote aventi almeno tre ruote con un meccanismo di azionamento motorizzato o non motorizzato - tranne quelli che si muovono su rotaie - progettati sia per trasportare, tirare, spingere, sollevare, accatastare, impilare sia per depositare su scaffali, qualsiasi tipo di carico e che sono controllati da un operatore o da un automatismo senza conducente. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 15269-20:2020 “Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili” La norma, che deve essere letta congiuntamente con la norma UNI EN 15269-1, riguarda porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e tende in tessuto di qualsiasi materiale. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 15004-2:2020 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12” La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente FK-5-1-12 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 15004-4:2020 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 4: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 125” La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HFC 125 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 15004-5:2020 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 5: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 227ea” La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HFC 227ea e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza. NORME TECNICHE – Antincendio Norma Tecnica UNI EN 15004-6:2020 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 6: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 23” La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente HFC 23 e include dettagli sulle sue proprietà fisiche, le specifiche, l'utilizzo e gli aspetti relativi alla sicurezza. NORME TECNICHE – vetro per edilizia Norma Tecnica UNI EN 15998:2020 “Vetro per edilizia - Sicurezza in caso di incendio, resistenza al fuoco - Metodologia di prova del vetro a scopo di classificazione” La norma stabilisce i metodi di prova da utilizzare per i prodotti di vetro di cui è richiesta la resistenza al fuoco. La metodologia comprende le prove iniziali di tipo (ITT) come definite nelle norme di prodotto pertinenti. NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 12542:2020 “Attrezzature e accessori per GPL - Recipienti a pressione fissi cilindrici di acciaio saldato, prodotti in serie per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL) con un volume non maggiore di 13 m³ - Progettazione e fabbricazione” La norma specifica i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di recipienti a pressione fissi cilindrici di acciaio saldato, prodotti in serie per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL) con un volume non maggiore di 13 m3 e per l'installazione sopra o sotto terra. NORME TECNICHE – Infrastrutture del gas Norma Tecnica UNI 11105:2020 “Infrastrutture del gas - Giunti isolanti monoblocco per il trasporto e la distribuzione di gas naturale (16< PN ≤ 100) - Condizioni tecniche di fornitura” La norma definisce le condizioni tecniche di fornitura, i requisiti e le caratteristiche dei giunti isolanti monoblocco con pressione massima di esercizio (MOP) pari a 10 MPa (100 bar) (pressione nominale PN ≤ 100). NORME TECNICHE – valvole di sicurezza Norma Tecnica UNI 11801:2020 “Prove di tipo per la valutazione delle prestazioni delle valvole di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni” La norma definisce le procedure per eseguire le prove di tipo finalizzate a valutare le prestazioni delle valvole di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni, come specificate nelle pertinenti parti della UNI EN ISO 4126. NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-10:2020 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 10: Seghe da cantiere” La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per le seghe da cantiere spostabili, progettate per tagliare il legno e i materiali con caratteristiche fisiche simili al legno. Essa tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle macchine, quando utilizzate, regolate e mantenute come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile. NORME TECNICHE – impianti a fune per il trasporto di persone Norma Tecnica UNI EN 1709:2020 “Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prove e istruzioni per manutenzione e controlli di esercizio” La norma stabilisce i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti in relazione alle prove ed istruzioni per manutenzione e controlli di esercizio e le verifiche degli impianti a fune progettati per il trasporto di persone. È applicabile ai vari tipi di installazione via cavo e tiene conto del loro ambiente. NORME TECNICHE – Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali Norma Tecnica UNI 11294:2020 “Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” La norma definisce i requisiti necessari per svolgere l'attività professionale di tecnico per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali e contribuisce inoltre a uniformare la preparazione minima dei tecnici che si occuperanno della ricostruzione degli incidenti stradali, delle cause e concause che li hanno determinati e dei comportamenti delle persone coinvolte. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-ottobre-2020-3106 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 10/2020 GESTIONE UNI ISO 28001:2020 – Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica “Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica - Migliori pratiche per l'attuazione della sicurezza della catena logistica, valutazioni e pianificazioni - Requisiti e linee guida” La norma fornisce i requisiti e le linee guida alle organizzazioni coinvolte nella catena logistica internazionale per: - sviluppare e attuare processi di sicurezza della catena logistica - stabilire e documentare un livello minimo di sicurezza all'interno di una (o più) catena logistica o segmenti di una catena logistica - contribuire a soddisfare i criteri dell'operatore economico autorizzato (OCA) pertinente che sono stabiliti nel Framework degli Standards dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane e a conformarsi ai programmi nazionali di sicurezza della catena logistica. Gli utilizzatori della norma potranno: - definire il settore di una catena logistica internazionale all'interno della quale desiderano assicurare la sicurezza - eseguire valutazioni di sicurezza su quel settore della catena logistica e sviluppare adeguate contromisure - sviluppare e attuare un piano di sicurezza della catena logistica - formare il personale addetto alla sicurezza nei suoi compiti attinenti la sicurezza. AMBIENTE REACH – termini per l’aggiornamento delle registrazioni Regolamento di esecuzione (UE) 1435/2020 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). L’art. 22, par. 1, del Regolamento (UE) 1907/2006 impone ai dichiaranti (fabbricante o l’importatore di una sostanza o l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Le informazioni sono considerate “nuove” se il dichiarante ne è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente ritenere che ne sia venuto a conoscenza successivamente all’aggiornamento più recente o, in assenza di aggiornamenti, dopo la registrazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali informazioni esistessero effettivamente prima di tale data. Il Regolamento di esecuzione (UE) 1435/2020 indica che entro il termine di 6 mesi dalla data in cui il dichiarante venga a conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che sia venuto a conoscenza delle nuove informazioni, le seguenti modifiche devono essere registrate e comunicate all’Agenzia: - stato giuridico o dell’identità del dichiarante - composizione della sostanza - fascia di tonnellaggio - nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati - nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente - classificazione ed etichettatura della sostanza registrata - aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro - proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X - accesso consentito alle informazioni nella registrazione - aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari - altri aggiornamenti combinati - aggiornamenti delle trasmissioni comuni - aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento. REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 4 ottobre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) per applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, nelle quali le funzionalità fondamentali di resistenza alla corrosione o di inibizione della corrosione sono necessarie per l’uso previsto. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 28 ottobre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per la passivazione dell’acciaio stagnato. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. MERCURIO – ratifica Convenzione di Minamata Legge n. 134 del 8 ottobre 2020 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013”. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. Viene data piena ed intera esecuzione alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione medesima. L’obiettivo della Convenzione è la protezione della salute e dell’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e dei suoi composti. Pertanto iI testo della Convenzione prevede misure per ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente e tutelare la salute umana. VAS – Avvio della consultazione Comunicato del 7 ottobre 2020 “Avvio della consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico". La Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità procedente, comunica l'avvio, ai sensi degli articoli 13 comma 5 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni della consultazione per la procedura di Valutazione ambientale strategica del “Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico”. La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo: www.va.minambiente.it Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche di idoneità del responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 10 del 5 ottobre 2020 “Quiz verifiche di idoneità del responsabile tecnico”. Con la circolare si comunica che una serie di quiz riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico sono stati eliminati per sopraggiunte modifiche normative. Sul sito web dell'Albo è pubblicato l'elenco aggiornato dei quiz. ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifiche per l’iscrizione delle carrozzerie mobili Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 “Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017”. Le principali modifiche ed integrazioni sono le seguenti: - Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia (containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali). Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. - Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili. - L’allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 è sostituito con l’allegato “A” alla presente deliberazione. - Gli allegati “A” e “B” alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 sono sostituiti con gli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione. - Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate. - Nei provvedimenti d’iscrizione è data evidenza, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa. - Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo. NORME TECNICHE – Gestione ambientale Norma Tecnica UNI EN ISO 14050:2020 “Gestione ambientale - Vocabolario” La norma definisce i termini utilizzati nei documenti nel campo dei sistemi di gestione ambientale e degli strumenti a supporto dello sviluppo sostenibile. Questi includono i sistemi di gestione, gli audit e altri tipi di valutazione, le comunicazioni, gli studi di impronta climatica, la mitigazione dei gas ad effetto serra e l'adattamento ai cambiamenti climatici. SICUREZZA REACH – termini per l’aggiornamento delle registrazioni Regolamento di esecuzione (UE) 1435/2020 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). L’art. 22, par. 1, del Regolamento (UE) 1907/2006 impone ai dichiaranti (fabbricante o l’importatore di una sostanza o l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Le informazioni sono considerate “nuove” se il dichiarante ne è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente ritenere che ne sia venuto a conoscenza successivamente all’aggiornamento più recente o, in assenza di aggiornamenti, dopo la registrazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali informazioni esistessero effettivamente prima di tale data. Il Regolamento di esecuzione (UE) 1435/2020 indica che entro il termine di 6 mesi dalla data in cui il dichiarante venga a conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che sia venuto a conoscenza delle nuove informazioni, le seguenti modifiche devono essere registrate e comunicate all’Agenzia: - stato giuridico o dell’identità del dichiarante - composizione della sostanza - fascia di tonnellaggio - nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati - nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente - classificazione ed etichettatura della sostanza registrata - aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro - proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X - accesso consentito alle informazioni nella registrazione - aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari - altri aggiornamenti combinati - aggiornamenti delle trasmissioni comuni - aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento. REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 4 ottobre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) per applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, nelle quali le funzionalità fondamentali di resistenza alla corrosione o di inibizione della corrosione sono necessarie per l’uso previsto. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 28 ottobre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per la passivazione dell’acciaio stagnato. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 105 del 2 ottobre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Contiene misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza ed indicazioni per i Campionati nazionali ed altri eventi sportivi in presenza di pubblico. - Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. - Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Il Decreto contiene il recepimento della direttiva (UE) 2020/739 che comporta la modifica dell’allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 (elenco degli agenti biologici classificati) con l’inserimento del SARS-CoV-2 nella tabella dei virus classificati nel gruppo 3. Inoltre conferma la proroga al 31 gennaio 2021 della possibilità del Governo di agire sul rischio sanitario derivante dal COVID-19 e dispone l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina protettiva, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto (escluso per le attività sportive, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità). - Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Contiene l’obbligo di applicazione di determinate misure di prevenzione alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM del 7 settembre 2020, come prorogato dal DL n. 125 del 7 ottobre 2020. - Aggiornate nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" e in particolare le schede relative a "Formazione professionale" e a "Noleggio veicoli e altre attrezzature". - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Disposto l’obbligo di utilizzo della mascherina protettiva anche in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche scolastiche, sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati sia all'aperto che al chiuso. Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 mentre per le abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo. Tutte le attività devono rispettare i contenuti dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. - Comunicato Inail del 13 ottobre 2020 "Coronavirus - fase 3: ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza in tutta Italia" con cui si ricorda che le disposizioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 prorogate dal d.l. 125/2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. Inoltre contiene varie precisazioni tra cui quella in merito ai corsi di formazione, ai corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture, agli esami di qualifica dei percorsi IeFP e ai corsi in materia di salute e sicurezza che sono consentiti a condizione che siano rispettate le disposizioni regionali e le misure del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 141 del 17 ottobre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Autorizzato lo svolgimento della formazione professionale, nel rispetto dell'Allegato 9 del DPCM 13 ottobre 2020. Previste alcune misure per il rientro a scuola a seguito malattia nel rispetto di normative precedenti la seguente Ordinanza, misure riguardanti i Medici di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta, regolamentato l'accesso alle Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Rispetto al precedente DPCM 13 ottobre 2020 è stata limitato l’orario per le attività dei servizi di ristorazione (dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo, sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo). L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali (consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 mentre sono vietate le sagre e le fiere e sospese le attività convegnistiche o congressuali in presenza. - Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”. Smart Working: il provvedimento chiarisce molteplici aspetti di fondamentale importanza per lo svolgimento del lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche nei prossimi mesi. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Sospesi i convegni, i congressi ed eventi simili, vietate le sagre e le fiere di qualunque genere. I servizi di ristorazione di tutti i tipi (pasticcerie e panetterie comprese) sono consentiti dalle ore 5:00 alle 18:00, consentite massimo 4 persone per tavolo, con deroga solo se tutti sono conviventi. Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, parchi divertimento. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Confermata la didattica in presenza per elementari e medie, didattica a distanza almeno al 75%, per gli istituti superiori, estendibile anche fino al 100% da parte delle singole Regioni. Consigliato il non utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e “fortemente raccomandato” a tutte le persone fisiche di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, applicazione di determinate misure di prevenzione alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in determinati Stati esteri. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 145 del 26 ottobre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Istituita la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza, a rotazione, per non meno del 75% degli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e delle Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP). - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 148 del 31 ottobre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Contiene misure relative all'attività dei medici di medicina generale. LAVORO AGILE – misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Con la Legge è stato convertito con modificazioni il DL 104/2020, di seguito sono indicate le principali disposizioni. Disposto il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza. Le prime 9 settimane sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, purché collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che nella stagione sportiva 2019-2020 hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, potranno accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Prevista la decontribuzione per le assunzioni stabili, fino al 31 dicembre 2020, per i datori di lavoro non agricoli e quella per i datori di lavoro privati non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti. Sino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve alcune ipotesi specifiche. In aggiunta, sino alla stessa data, sarà possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal Decreto Dignità, fermo restando il limite massimo di 24 mesi. E’ previsto il ricorso al lavoro agile per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (in alternativa al congedo). Sul punto, sino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. In questo caso è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa. Infine viene riconosciuto sino al 30 giugno 2021, il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile ai genitori di figli con disabilità grave. PATENTE DI GUIDA – modifiche ai veicoli d'esame Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 ottobre 2020 “Recepimento della direttiva (UE) 2020/612, che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”. Con il decreto è stata recepita, in Italia, la direttiva 2020/612/UE che apporta modifiche ai veicoli d'esame per il conseguimento della categoria A2 e delle categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E. ANTINCENDIO – prevenzione incendi nei condomini e nelle scuole Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 14/10/2020, prot. 13337, la circolare “Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi”. Con la circolare sono state ribadite e sottolineate le novità in materia di prevenzione incendi nei condomini e nelle scuole. Si tratta di alcune indicazioni contenute nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"). La prima riguarda la possibilità di destinare edifici ad attività didattiche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, in base però a precisi criteri. La seconda riguarda la proroga degli adempimenti e adeguamenti antincendio nei condomini previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019. ANTINCENDIO – vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 26/10/2020, prot. 14133, la circolare “Servizio di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo di cui al D.M. 261/96. Vista la limitazione delle capienze dei locali e delle manifestazioni di pubblico spettacolo nonché la sospensione delle attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche sia all'aperto che al chiuso a seguito dell’emergenza COVID-19, si potrà procedere, nell'ambito della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ad una rivalutazione dell'entità dei servizi dì vigilanza antincendio in precedenza dalla stessa deliberati, eventualmente anche sospendendoli, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell'attività per il controllo del numero degli occupanti. DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – disciplina assenze ai corsi CQC Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28630 del 14 ottobre 2020 che indica le modalità per riprendere le lezioni dei corsi di formazione per conseguire o rinnovare la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) entro sei mesi dalla data della prima assenza a causa del Covid-19 (per malattia, quarantena o isolamento fiduciario). INAIL – prima verifica periodica dei forni per le industrie chimiche Inail ha pubblicato il documento "Forni per le industrie chimiche e affini" che descrive le fasi di cui si compone l’attività di prima verifica periodica dei forni per le industrie chimiche e affini a carica liquida. Fornisce le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica, comprensiva delle istruzioni, la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica. INAIL – Covid-19 ed ergonomia scolastica Inail ha pubblicato "Disposizioni anti Covid-19 ed ergonomia scolastica" che contiene indicazioni utili per la prevenzione di disturbi muscoloscheletrici come mal di schiena, dolore al collo e alle spalle, che sono molto frequenti tra gli studenti. I banchi monoposto di nuova generazione, adottati come misura anti Covid-19 con l’obiettivo di garantire il distanziamento fisico tra gli alunni, rappresentano anche un’opportunità per migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche, in quanto realizzati nel rispetto delle norme tecniche europee UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2. ISS – prevenzione e risposte al Covid-19 nel periodo autunno-invernale L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato il documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale". Il documento costituisce una “cassetta degli attrezzi” per le autorità di sanità pubblica impegnate nella risposta all’epidemia da SARS-CoV-2 nel nostro Paese, prendendo come riferimento i pilastri strategici individuati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: coordinamento nazionale, pianificazione, e monitoraggio; comunicazione del rischio e coinvolgimento della popolazione; sorveglianza, team di risposta rapida, indagine sui casi; punti di ingresso/sanità transfrontaliera; laboratori nazionali; Infection Prevention and Control (IPC); gestione clinica dei casi; supporto operativo e logistica. INAIL – Spid obbligatorio per l’accesso ai servizi Inail ha pubblicato la circolare n. 36 del 19 ottobre con cui, in attuazione del Decreto Semplificazioni, convertito in legge in data 11 settembre 2020, dal primo dicembre parte la transizione verso l’utilizzo esclusivo dell’identità digitale per l’identificazione e l’accesso ai servizi online dell’Inail. Entro il 28 febbraio 2021 si potrà accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. INAIL – Fibre artificiali vetrose Inail ha pubblicato la scheda informativa "Fibre artificiali vetrose”. La potenziale tossicità delle FAV in seguito ad inalazione è determinata da alcuni parametri tra cui la dimensione delle fibre che ne determina l’inalabilità nei diversi distretti dell’apparato respiratorio, la composizione chimica e la biopersistenza, che è la capacità di una fibra di riuscire a permanere nell’apparato respiratorio. Con il divieto di utilizzazione dell’amianto, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano i materiali sostitutivi più utilizzati per le loro particolari proprietà tecnologiche, l’elevata stabilità chimica e fisica, la non infiammabilità, la resistenza alle condizioni ambientali e ai microrganismi, le proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche. INAIL – Apparecchiature ibride Rm-Pet e Rm-Rt Inail ha pubblicato “Apparecchiature ibride di tipo Rm-Pet e Rm-Rt” con lo scopo di arricchire ulteriormente lo spettro dei possibili riferimenti tecnici previsti in applicazione degli standard di sicurezza vigenti, riferiti all’utilizzo delle radiazioni (ionizzanti e non) in ambito clinico per tecniche combinate, accoppiando fra loro due apparecchiature di diagnostica per immagini o anche un'apparecchiatura di diagnostica per immagini e una di terapia radiante. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicati da Inail i dati aggiornati al 30 settembre, i contagi sul lavoro da Covid-19 totali sono 54.128, il 17,2% in più rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio precedente. I casi mortali sono 319, 16 in più rispetto ai dati rilevati al 30 agosto. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all'Inail, il rapporto tra i generi conta circa sette contagiati su 10 (70,7%) donne e l’età media scende a 47 anni. INAIL – infortuni e malattie professionali del settore trasporti e logistica Pubblicati da INAIL i dati relativi al settore dei trasporti e della logistica. Tra il 2015 e il 2019 le denunce di infortunio sono in calo del 6% da quasi 42.000 a poco più di 39.000. Decisamente più marcata la diminuzione dei casi mortali denunciati nello stesso periodo, passati da 144 a 111 (-22,9%). Le denunce di malattia professionale nel 2019 sono state 2.693, con un incremento del 9,2% rispetto al 2018. Tra il 2009 e il 2019 i casi sono più che raddoppiati, con un andamento che non si discosta molto da quanto accaduto per le malattie professionali in complesso. INAIL – infortuni mortali causati da esplosioni Inail ha pubblicato la scheda informativa "Gli infortuni mortali causati da esplosioni" che presenta l’approfondimento dei dati descrittivi, delle dinamiche infortunistiche e dei fattori causali caratteristici delle esplosioni registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi “Informo”. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 16750:2020 “Installazione fisse antincendio - Sistemi a riduzione di ossigeno - Progettazione, installazione, pianificazione e manutenzione” La norma specifica i requisiti minimi e definisce le specifiche per la progettazione, installazione e manutenzione di sistemi fissi a riduzione di ossigeno inseriti in edifici e impianti di produzione industriale. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 1366-1:2020 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 1: Condotte di ventilazione” La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza all'incendio di condotte di ventilazione verticali e orizzontali compresi i pannelli di accesso, che sono parte integrante delle condotte sottoposte a prova. Le prove esaminano il comportamento delle condotte esposte al fuoco dall'esterno e dall'interno delle condotte. NORME TECNICHE – Macchine per l'industria alimentare Norma Tecnica UNI EN 12042:2020 “Macchine per l'industria alimentare - Spezzatrici automatiche - Requisiti di sicurezza e di igiene” La norma specifica i requisiti di progettazione e fabbricazione delle spezzatrici automatiche, aventi una tramoggia di alimentazione, che possono essere utilizzate separatamente o in una linea di produzione nell'industria alimentare e al dettaglio (pasticceria, panifici, confetterie, ecc.) per dividere l'impasto o la sfoglia in porzioni regolabili per produrre il peso richiesto del pezzo di impasto durante un processo di divisione. Queste macchine possono essere alimentate manualmente o meccanicamente. NORME TECNICHE – Macchine per materie plastiche e gomma Norma Tecnica UNI EN ISO 20430:2020 “Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a iniezione - Requisiti di sicurezza” La norma specifica i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e costruzione di macchine per stampaggio a iniezione per la lavorazione delle materie plastiche e/o della gomma e fornisce informazioni per il loro utilizzo in sicurezza. NORME TECNICHE – macchine utensili Norma Tecnica UNI EN ISO 16092-2:2020 “Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 2: Requisiti di sicurezza per presse meccaniche” La norma, applicata congiuntamente alla UNI ISO 16092-1, specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure che devono essere adottati da coloro che si occupano della progettazione, fabbricazione e fornitura di presse pneumatiche destinate alla lavorazione a freddo dei metalli o materiali parzialmente metallici. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 22915-1:2020 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 1: Generalità” La norma specifica i criteri fondamentali di prova e i requisiti per verificare la stabilità dei carrelli industriali. Essa si applica ai seguenti tipi di carrelli e condizioni speciali: carrelli controbilanciati dotati di sollevatore, carrelli retrattili e carrelli a forche tra i longheroni, carrelli a forche ricoprenti, carrelli impilatori a doppio stadio e carrelli commissionatori con posto di guida elevabile fino a 1200 mm. inclusi, carrelli a presa unilaterale, carrelli bidirezionali e multidirezionali, verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il sollevatore inclinato in avanti, carrelli controbilanciati dotati di sollevatore che movimentano container con lunghezza uguale o maggiore di 6 m., verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali con il carico disposto sostanzialmente decentrato da dispositivi motorizzati, carrelli industriali a braccio telescopico, carrelli industriali a braccio telescopico per la movimentazione di container di lunghezza uguale o maggiore di 6 m., carrelli a braccio telescopico fuoristrada, carrelli controbilanciati con sterzo articolato, carrelli spinti manualmente, trasportatore di pesi e persone, verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali con carico decentrato, dove il decentramento è determinato dall'utilizzo, carrelli commissionatori verticali con posto di guida elevabile oltre 1200 mm. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 22915-2:2020 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 2: Carrelli controbilanciati dotati di sollevatore” La norma specifica le prove per la verifica della stabilità di carrelli controbilanciati dotati di sollevatore, equipaggiati di forche o di accessori per la movimentazione del carico. Non è applicabile ai carrelli progettati per movimentare container, trattati nella UNI ISO 22915-9. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 22915-3:2020 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 3: Carrelli retrattili e carrelli a forche tra i longheroni” La norma specifica le prove per la verifica della stabilità dei carrelli retrattili (con sollevatore o forche retrattili) e dei carrelli a forche tra i longheroni, dotati di sollevatore o forche inclinabili o non inclinabili e con una capacità nominale fino a 5 000 kg compresi. Si applica inoltre a carrelli che operano nelle stesse condizioni quando sono dotati di accessori per la movimentazione del carico. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 22915-4:2020 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 4: Impilatori, doppi impilatori e commissionatori con posizione dell'operatore elevabile fino a un'altezza di sollevamento di 1200 mm compresi” La norma specifica le prove per la verifica della stabilità dei carrelli impilatori, doppi impilatori e commissionatori verticali con posizione dell'operatore elevabile fino a un'altezza di sollevamento di 1200 mm compresi. Si applica a quei tipi di carrelli industriali con o senza inclinazione del sollevatore o delle forche, aventi una capacità nominale fino a 5000 kg inclusi. E' anche applicabile ai medesimi carrelli operanti nelle stesse condizioni quando sono muniti di attrezzature per movimentare il carico ed ai commissionatori con posizione dell'operatore elevabile fino a un'altezza di sollevamento di 1200 mm compresi quando dotati di un dispositivo supplementare di sollevamento del carico. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 22915-5:2020 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 5: Carrelli a presa unilaterale” La norma specifica le prove per verificare la stabilità di carrelli a presa unilaterale con montanti o bracci forca inclinabili o non inclinabili. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI ISO 16307-1:2020 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi” La norma è destinata all'utilizzo congiuntamente con la UNI EN ISO 3691-1. Questi requisiti sono supplementari a quelli dichiarati nella UNI EN ISO 3691-1 con l'aggiunta dei pericoli, che possono accadere quando si lavora in atmosfere potenzialmente esplosive. La norma tratta i seguenti requisiti: - Requisiti elettrici - Emissioni sonore - Vibrazioni - Compatibilità elettromagnetica (EMC). La norma definisce i requisiti supplementari alla UNI EN ISO 3691-1: - Velocità di traslazione - Freni - Comandi di traslazione e frenatura - Comandi supplementari dal fianco di carrelli - con guidatore a piedi e di carrelli con guidatore in piedi - Catene di sollevamento - Blocco dell'inclinazione del sollevatore e del movimento della piastra porta-forche - Sedile operatore - Protezioni dai punti in cui si può rimanere schiacciati, cesoiati o intrappolati - Visibilità - Istruzioni per l'uso (manuale d'istruzione e marcatura). NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche Norma Tecnica UNI EN 13490-3:2020 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo” La norma specifica le modalità di progettazione e di calcolo per i sistemi di tubazioni industriali metalliche, inclusi i supporti trattati dalla UNI EN 13480-1. NORME TECNICHE – Bombole per gas trasportabili Norma Tecnica UNI EN 17339:2020 “Bombole per gas trasportabili - Bombole e tubi completamente avvolti in composito di carbonio per l'idrogeno” La norma specifica i requisiti minimi per i materiali, la progettazione, la costruzione, le prove sui prototipi e le ispezioni abituali di fabbricazione delle bombole per gas e tubi compositi per l'idrogeno compresso. NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose Norma Tecnica UNI EN 13094:2020 “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Serbatoi metallici a scarico per gravità - Progettazione e costruzione” La norma specifica i requisiti per la progettazione e la costruzione di serbatoi metallici a scarico per gravità destinati al trasporto di sostanze aventi una pressione di vapore non maggiore di 110 kPa (1,1 bar) (pressione assoluta) a 50 °C. NORME TECNICHE – sistemi di alimentazione per combustibili liquidi Norma Tecnica UNI EN 12514:2020 “Componenti per sistemi di alimentazione per unità di consumo a combustibili liquidi” La norma specifica i requisiti di sicurezza e le prestazioni e i metodi di prova per i componenti dei sistemi di alimentazione. Il loro uso previsto è l'alimentazione con combustibile liquido per una o più unità di consumo da uno o più serbatoi. --- ## Analisi di Superfici e dell’Aria mediante tecnica PCR per ricerca di SARS-CoV-2 URL: https://lachiver.com/news/analisi-di-superfici-e-dell-aria-mediante-tecnica-pcr-per-ricerca-di-sars-cov-2-3099 Lachiver Servizi Informativa servizi 01/2020 Per la corretta gestione dell’emergenza COVID-19, importante è sicuramente il controllo degli ambienti di lavoro e delle superfici per prevenire la trasmissione dell’infezione dal virus SARS-CoV-2. Lachiver ha messo a punto e Accreditato il campionamento e le analisi per la ricerca del Nuovo Coronavirus: ● su Superfici mediante tecnologia Real Time PCR, avvalendosi di apparecchiature e kit di ultima generazione che garantiscono qualità, rapidità e affidabilità; i test consistono in una fase di estrazione e una di amplificazione del materiale genico (RNA), al fine di rilevare la presenza del virus SARS-CoV-2 in tamponi per superfici ambientali di qualsiasi tipo. ● nell’Aria grazie ad un campionatore attivo, un biocampionatore brevettato ad aspirazione forzata. In questo modo la componente gassosa dell’aria viene separata raccogliendo e neutralizzando la frazione umida potenzialmente infetta. Tali ricerche hanno una particolare valenza soprattutto negli ambienti chiusi più frequentati da soggetti potenzialmente infetti come per esempio Ospedali, Case di Riposo, Studi Medici ma anche zone promiscue come ascensori, automezzi, ..., ed inoltre può servire a chiunque abbia necessità di monitorare l'efficacia delle misure di sanificazione degli ambienti. Campionamento I nostri Tecnici specializzati, rispettando tutti gli standard di sicurezza vigenti, eseguono i tamponi di tutte le Superfici ambientali ad alto rischio ed il campionamento di tutte le Arie ambientali ad alto rischio per verificare la presenza del Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) Analisi Le analisi genetiche del virus (mediante RT-PCR), presso il nostro Laboratorio specializzato, sono accreditate da ACCREDIA. La tecnologia di base è realizzata in piena conformità alle stringenti direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per i test sul COVID-19, le medesime adoperate da tutti i primari centri diagnostici impegnati nel fronteggiare la pandemia. Risultato Il risultato esprimerà la presenza o l’assenza di RNA del Nuovo Coronavirus e sarà fornito entro 48 ore dal ricevimento del campione. Per ricevere assistenza, cliccare su Contatti, compilare i campi e trascrivere il messaggio: "Si richiede informazioni per Analisi Coronavirus"; ---> INVIO. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-settembre-2020-3096 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 09/2020 AMBIENTE ADR – deroghe relative al trasporto interno Decisione di esecuzione (UE) 2020/1241 della Commissione del 28 agosto 2020 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Gli Stati membri presenti nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 4 settembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell’evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di stronzio Pubblicata il 24 settembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Cromato di stronzio (num. CE: 232-142-6, num. CAS: 7789-06-2, 10588-01-9) per utilizzo in primer applicati dal settore aerospaziale e della difesa nei casi in cui la destinazione d’uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza agli sbalzi termici e resistenza chimica. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. RIFIUTI – recepimento pacchetto direttive "economia circolare"- rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. Con il Decreto di recepimento, che rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore della gestione dei rifiuti, sono state modificate parti della parte IV del D.Lgs. 152/2006, di seguito una sintesi delle principali novità: - articoli 178-bis e 178-ter: il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso, viene modificato il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) con la definizione di una serie di requisiti minimi (responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa dei produttori nella gestione del fine vita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, definizione chiara dei costi posti a carico dei produttori e l'assicurazione di una copertura geografica della raccolta corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti). Stabilito l’obbligo per i produttori di iscriversi e comunicare dati e informazioni a un nuovo "Registro nazionale dei produttori” - art. 180: i fornitori di articoli contenenti sostanze chimiche Reach, a decorrere dal 5 gennaio 2021, dovranno comunicare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) i dati sulle sostanze in questione, in recepimento all'obbligo stabilito ai sensi del regolamento UE 1907/2006 - art. 181: la "preparazione per il riutilizzo" viene affiancata al "riciclaggio" e al "recupero" dei rifiuti in quanto attività che deve essere promossa dagli Enti competenti - art. 182-ter: stabilita la scadenza del 31dicembre 2023 entro la quale i rifiuti organici dovranno essere differenziati e riciclati alla fonte - art. 184: riformulato l'elenco dei rifiuti da qualificarsi come "speciali" nell'ambito dell'attività di classificazione - art. 184-ter: stabilito l'obbligo della persona (fisica o giuridica) che utilizza o immette sul mercato per la prima volta un materiale "EoW" (End of Waste) di provvedere affinché soddisfi i requisiti richiesti dalle norme in materia di sostanze chimiche (Reach e Clp) e di prodotti - art 185, sottoprodotti: cancellata l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina "gli sfasci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni", mentre vengono escluse le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale - art. 185-bis: nuova definizione di "deposito temporaneo prima della raccolta" che va a sostituire la definizione di "deposito temporaneo" - art. 188-bis: stabilito il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", istituito ai sensi dell'articolo 6 del DL 135/2018 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali. La definizione delle modalità di organizzazione e funzionamento del sistema, delle modalità di iscrizione, compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene demandata a successivi Decreti che, comunque, devono garantire un periodo preliminare di sperimentazione. Fino all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, continuano ad applicarsi i Dm 145/2018 (registri di carico e scarico) e 148/2018 (formulari di identificazione dei rifiuti) - art. 189, catasto dei rifiuti: le categorie di soggetti obbligati alla presentazione del Mud rimangono immutate, fatta eccezione per l'ingresso dei "sistemi riconosciuti" di recupero e riciclaggio degli imballaggi, i contenuti della dichiarazione, si allargano a comprendere i materiali prodotti all'esito delle attività di recupero così come ai dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni per la gestione dei rifiuti - art. 193: per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti, si segnalano istruzioni sui trasporti "occasionali e saltuari" (massimo 5 volte l'anno), il ritocco della microraccolta (con l'introduzione del termine massimo di 48 ore) - art. 218: aggiornata la definizione di "imballaggio riutilizzabile", viene introdotta la nuova definizione ufficiale di "imballaggio composito" - art. 219: in merito ai sistemi di restituzione con cauzione "vuoto a rendere", il campo di applicazione, attualmente sperimentale e riferito esclusivamente agli imballaggi destinati ad uso alimentare, si allarga a ricomprendere tutte le tipologie di imballaggi - art. 258, sanzioni: si abbassano le sanzioni amministrative pecuniarie per le irregolarità del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi (il minimo passa da 2.600 euro a 2.000 euro, il massimo da 15.500 euro a 10.000 euro) e dei rifiuti pericolosi (il minimo passa da 15.500 euro a 10.000 euro, il massimo passa da 93.000 a 30.000 euro, le sanzioni amministrative accessorie vengono limitate ai casi più gravi). Vengono poi introdotte le nuove sanzioni per l'omessa comunicazione dei dati relativi agli obiettivi di recupero dei rifiuti da imballaggi, per i soggetti responsabili del servizio di gestione dei rifiuti urbani che non presentano il Mud, per la mancata iscrizione o l'omesso versamento dei contributi di iscrizione al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (sanzione amministrativa pecuniaria fino a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e 3.000 euro per i rifiuti pericolosi) e la mancata trasmissione dei dati. - aggiornamenti ed adeguamenti per gli allegati C, D, E, F, I Inoltre, sono aggiunti i seguenti nuovi allegati: - allegato L-ter “Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 - allegato L-quater “Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - allegato L-quinquies “Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2). RIFIUTI – recepimento pacchetto direttive "economia circolare"- pile e accumulatori e relativi rifiuti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Decreto Legislativo n. 118 del 3 settembre 2020 “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Con il Decreto di recepimento, sono stati modificati: - il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 - il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Il decreto prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii, ogni anno, alla Commissione europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). RIFIUTI – recepimento pacchetto direttive "economia circolare"- veicoli fuori uso Decreto Legislativo n. 119 del 3 settembre 2020 “Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”. Tra le novità del Decreto di recepimento: - coordinamento delle disposizioni nazionali con quelle europee, con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del produttore - individuazione di forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio - rafforza l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta ed alla sostituzione del “registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” con il “registro unico telematico dei veicoli fuori uso” - individuazione delle misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili. RIFIUTI – recepimento pacchetto direttive "economia circolare"- discariche di rifiuti Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”. Con il Decreto di recepimento, viene introdotta una nuova disciplina organica in materia di conferimento di rifiuti in discarica che prevede: - la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l'obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani, al 2035 - nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi - il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. Il Decreto modifica il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 sui seguenti temi: - i criteri di ammissibilità/non ammissibilità di determinate tipologie di rifiuti - la caratterizzazione di base - la verifica in loco e le procedure di ammissione - i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica (per inerti/per pericolosi/per non pericolosi) - le caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo - i requisiti per la caratterizzazione di base - il campionamento e l'analisi dei rifiuti - le Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi; - i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica. ALBO GESTORI AMBIENTALI – raccolta dei materiali metallici VIA – razionalizzazione procedure statali RIFIUTI – bonifiche Legge n. 120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. Conversione del Decreto “Semplificazioni” DL 76/2020 al cui interno sono contenuti diversi temi sia in materia di appalti ed edilizia che in materia di diritto ambientali, di seguito le principali novità di interesse: - Raccolta materiali metallici: sono previsti interventi per lo svolgimento delle attività di raccolta dei materiali metallici, favorendo l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e l'istituzione di un registro presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata - Valutazione di impatto ambientale (VIA): sono introdotte norme di razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la cui disciplina è contenuta nella parte seconda del Codice ambientale, per favorire l'accelerazione delle procedure previste ed una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima - Bonifiche: si amplia e semplifica la realizzazione di determinati interventi in aree oggetto di bonifica, si disciplinano le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (Decreto "Sblocca Italia"), sulla gestione dei materiali di scavo. Si stabilisce, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN), una procedura preliminare che consente l'effettuazione di un Piano delle indagini preliminari, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali in base a determinate condizioni, l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cosiddetti siti "orfani" e l'istituzione del sito di interesse nazionale dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). AEE – restrizioni di determinate sostanze pericolose - Decreto del Ministero dell'ambiente 19 maggio 2020 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. - Decreto del Ministero dell'ambiente 5 agosto 2020 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Il Decreto del 19 maggio 2020 attua le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, mentre il Decreto 5 agosto 2020 attua le direttive 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366. Conseguentemente vengono modificati gli allegati III e IV del D.Lgs. 27/14 per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, con particolare riguardo alle seguenti esenzioni: - uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore - uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione - uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività; uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento; - uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni; uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali - uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. Il D.M. 19 maggio 2020 dispone che le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 maggio 2020, il D.M. 5 agosto 2020 differenzia le tempistiche, prevedendo che alcune disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1 aprile 2021 ed altre dal 1 settembre 2021. ACQUE – nuova proroga per il limite di cromo esavalente Decreto del Ministero della Salute 24 luglio 2020 “Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»”. Con il Decreto viene prorogata al 31 dicembre 2020 l'entrata in vigore delle modifiche al D.Lgs. 31/2001 sulla qualità delle acque potabili con riferimento al limite per il cromo esavalente. L'allegato I del D.Lgs. 31/2001, nei parametri chimici per la qualità delle acque destinate al consumo umano aveva inserito per il cromo esavalente il limite di 10 μg/l. L'entrata in vigore del nuovo parametro doveva scattare a fine 2019 ma dopo una prima proroga al 30 giugno 2020 (DM 14 febbraio 2020), arriva ora un’ulteriore slittamento a fine anno. Attualmente quindi è in vigore solo il valore limite di 50 μg/l per il parametro cromo (inteso come cromo totale) come previsto dall'allegato I del D.Lgs. 31/2001. Ricordiamo che il D.Lgs. 152/2006 prevede per "le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile" il valore limite di 50 μg/l per il cromo e per le "acque sotterranee" una concentrazione soglia di contaminazione di 50 μg/l per il cromo totale e di 5 μg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio. RIFIUTI – End of waste carta e cartone Il 24 settembre 2020, il Ministro dell’Ambiente ha firmato il Regolamento recante la disciplina per l’End of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone, frutto di numerosi incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, organo tecnico del Ministero dell’Ambiente, altri stakeholders, nonché l’ISS per la valutazione degli impatti sull’ambiente e salute umana. Il Regolamento stabilisce le modalità e i criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi. La carta da macero può essere riusata come materia prima nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria, secondo le caratteristiche dettate dalla norma tecnica UNI EN 643. Il Regolamento si compone di 7 articoli (che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità) e 3 allegati: - l’Allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643 - l’Allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati - l’Allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati. REACH – RV Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1245 del 1 settembre 2020 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche). Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020". Il Piano comprende la programmazione generale dell'attività di vigilanza REACH di tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva di vigilanza REACH 2020, con il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare). SICUREZZA ADR – deroghe relative al trasporto interno Decisione di esecuzione (UE) 2020/1241 della Commissione del 28 agosto 2020 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Gli Stati membri presenti nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 4 settembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) come additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell’evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di stronzio Pubblicata il 24 settembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Cromato di stronzio (num. CE: 232-142-6, num. CAS: 7789-06-2, 10588-01-9) per utilizzo in primer applicati dal settore aerospaziale e della difesa nei casi in cui la destinazione d’uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza agli sbalzi termici e resistenza chimica. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE – nuove disposizioni Legge n. 113 del 14 agosto 2020 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”. La legge prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, presso il Ministero della Salute, che dovrà monitorare episodi di violenza, eventi sentinella, promuovere studi analisi e buone prassi. Sotto il profilo della tutela penale, l’art. 5 interpola all’art. 61 del c.p. il n. 11-octies), che introduce una circostanza aggravante comune ad effetto comune per l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso. Prevista l’inclusione di specifici protocolli operativi nei piani di sicurezza delle strutture sanitarie, finalizzati a favorire il tempestivo intervento delle forze di polizia. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 vengono prorogate sino al 7 ottobre 2020. Le principali modifiche riguardano gli allegati: Linee guida in materia di trasporto pubblico, Linee guida per il trasporto scolastico, Spostamenti da e per l’estero, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie. - Decreto Legge n. 111 del 8 settembre 2020 “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La principale novità di interesse è quella che il genitore lavoratore dipendente, se ha un figlio convivente (minore di 14 anni) in quarantena obbligatoria per contatti scolastici potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino al 31 dicembre 2020. Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, uno dei genitori alternativamente all'altro, potrà astenersi dal lavoro: in tal caso per i periodi di congedo fruiti verrà riconosciuta, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Le predette misure, possono essere chieste da uno solo dei due genitori. - La quarantena del figlio “dovrà essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico”. - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 24304 del 9 settembre 2020 “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole”. Modifica delle linee di cui alla circolare n. 3320 del 20 maggio 2020, per conformarle alle generali disposizioni in materia di misure del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. - Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Inserimento di alcune regioni della Francia per l’obbligo di test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone in fase di ingresso. - Legge n. 124 del 25 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. Convertito in legge il DL n. 83 del 30 luglio 2020 con il quale il governo aveva fatto slittare il termine dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020. - Circolare del Ministero della Salute n. 13 del 4/9/2020 “Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività-Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili". Fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale. Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio di da SARS-Co V-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia. - Circolare del Ministero della salute del 29 settembre 2020 "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2". Specifiche sugli attestati di guarigione per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2. - Circolare del Ministero della salute del 29 settembre 2020 “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”. Si evidenzia l'utilità dei testi antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell’ambito del sistema scolastico. - Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 100 del 16 settembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Proroga dell'efficacia delle ordinanze regionali dal 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020. - Inail comunica che a seguito dell’emanazione della circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero del lavoro e del Ministero della salute, contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”, si comunica, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, la chiusura dell’applicativo per la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legge 34/2020. ANTINCENDIO – semplificazioni per gli spettacoli dal vivo Legge n. 120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. Conversione del Decreto “Semplificazioni” DL 76/2020, l'articolo 38-bis prevede alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo “al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi. GENERATORI DI VAPORE – Abilitazione alla conduzione Decreto del Ministero del Lavoro del 7 agosto 2020 “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”. Il decreto riguarda l’abilitazione per i seguenti patentini: - il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie - il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore - il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore - il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore. Non riguarda generatori il cui prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar, nonché i generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar. Il titolo verrà rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente dopo esame indetto con bando e il futuro titolare dovrà essere deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il decreto indica attraverso due allegati i dettagli dei corsi di formazione teorico pratici da frequentare per l’ammissione all’esame e i differenti requisiti formativi e professionali. La parte pratica del corso sarà valida per una sessione, massimo un anno tra la fine del corso e la domanda di esame. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all’estero nella conduzione di generatori di vapore. In caso di mancato superamento della prova pratica occorrerà sostenere una sessione pratica supplementare per essere riammesso. Gli esami saranno svolti in mesi e sedi indicati dall’allegato I. Il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui all’allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale. ANTINCENDIO – reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 02/09/2020, prot. 11297, la risposta a quesiti riguardanti la reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori, con i seguenti indirizzi di carattere generale: - con riferimento al capitolo S.1 del DM 3 agosto 2015, si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile - i particolari requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli materiali installati "nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi", per i quali, altrimenti, si applicherebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione; per gli altri ambienti dell'attività si applica invece la tabella S.1-3 - relativamente alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, si rappresenta come il capitolo V.3 del Codice detta indicazioni sui vani corsa degli ascensori in quanto ambiti dell'opera da costruzione - nell'adozione del livello di prestazione III della compartimentazione (capitolo S.3), il progettista dovrà anche verificare che la presenza di particolari ambiti o elementi impiantistico/costruttivi non inficino la prestazione richiesta; quindi, qualora le caratteristiche della macchina ascensore non garantiscano quanto previsto, si potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, ad una rivisitazione progettuale dell'interfacciamento tra vano corsa ascensore e piani dell'opera da costruzione. ANTINCENDIO – pratiche inerenti le materie radioattive Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare DCPREV n. 12000 del 16 settembre 2020 inerente il decreto legislativo n. 101 del 31/07/2020 - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per le pratiche inerenti le materie radioattive. Con il D.Lgs. 101/2020 sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall'abrogato D.Lgs. 230/95. Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al DPR 151/2011. Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all'abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 101/2020. REACH – RV Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1245 del 1 settembre 2020 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche). Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020". Il Piano comprende la programmazione generale dell'attività di vigilanza REACH di tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva di vigilanza REACH 2020, con il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare). INAIL – sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie Con la nota Inail del 11 settembre 2020 sono indicate le principali novità per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie introdotte dalla legge 113/2020 entrata in vigore il 24 settembre 2020. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, con decreto del Ministro della salute, è istituito presso il Ministero della salute l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, con le funzioni di monitorare episodi di violenza, eventi sentinella e l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza nonché di promuovere studi, analisi e buone prassi. Le strutture presso le quali opera il personale esercente professioni sanitarie e socio-sanitarie devono prevedere nei piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia. Sono, inoltre, apportate integrazioni ad alcune norme del codice penale, e precisamente l’art. 583 quater “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive”, l’art. 61 “Circostanze aggravanti comuni”, l’art. 581 “Percosse” e l’art. 582 “Lesioni personali”, con l’estensione della tutela dei reati anche agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. INAIL – Manifestazioni fieristiche- Linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro Inail ha pubblicato il volume “Manifestazioni fieristiche- Linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro” che costituiscono un contributo di analisi e sistematizzazione dei processi lavorativi ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Le Linee di indirizzo intendono illustrare le relazioni tra i soggetti giuridici indicati nel “Decreto Palchi e fiere” e dettagliarne i relativi ruoli recependo le migliori prassi operative messe in atto nel nostro paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di manifestazioni fieristiche allo scopo di gestire al meglio i suddetti rischi. INAIL – progettazione della misura esodo Inail ha pubblicato "Progettazione della misura esodo" dedicata alla misura antincendio S.4 ”Esodo” del “Codice di prevenzione incendi”, e contiene alcune applicazioni inerenti la progettazione del sistema di esodo, la cui finalità è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco. INAIL – Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile Inail ha pubblicato "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile" che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica. INAIL – open data infortuni dei primi otto mesi del 2020 Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e agosto che sono state 322.132 (-22,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), 823 delle quali con esito mortale (+20,1%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 27.761 (-32,2%). I dati di quest’anno sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicati da Inail i dati aggiornati al 31 agosto, i contagi sul lavoro da Covid-19 totali sono 52.209, 846 in più rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio al 31 luglio. I casi mortali sono 303, 27 in più rispetto ai dati rilevati al 31 luglio. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all'Inail, il rapporto tra i generi si inverte, il 71,3% dei lavoratori contagiati sono donne e l’età media scende a 47 anni. INAIL – criteri per la validazione in deroga dei DPI Sono disponibili sul sito dell'Inail i criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l'importazione e l'immissione in commercio dei DPI così come previsto dall'art. 66 bis del DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020. ISS – aggiornamento rapporto COVID-19 strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato il rapporto ISS COVID-19 n. 4 Rev. 2, aggiornato al 24 agosto 2020, che fornisce indicazioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nell’ambito delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. Si tratta di un aggiornamento del rapporto pubblicato ad aprile. Modifiche introdotte in questa versione: - Inclusione, tra le strutture residenziali, anche delle strutture socioassistenziali in ambito territoriale. - Indicazioni per la gestione della riapertura alle visite previste dagli aggiornamenti normativi. - Indicazione di uso delle mascherine chirurgiche da parte dello staff assistenziale in tutta la struttura. - Raccomandazioni per la ripresa delle attività di gruppo mantenendo un adeguato livello di sicurezza. ISS – rapporto COVID-19 L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato il rapporto n. 59/2020 “Supporto digitale al tracciamento dei contatti (contact tracing) in pandemia: considerazioni di etica e di governance". Versione del 17 settembre 2020”. Il Rapporto è dedicato ai molteplici e rilevanti problemi di etica che solleva il tracciamento dei contatti mediante App e che coinvolgono: organizzazione dei servizi sanitari, sanità pubblica, medicina clinica, medicina sociale, epidemiologia, tecnologia, diritto e numerose altre aree. AMIANTO – pubblicazione SNPA Pubblicato da SNPA l’aggiornamento del manuale “Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA”, una guida pratica, funzionale “alla definizione di un approccio comune a tutte le Agenzie Ambientali per la valutazione e gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, finalizzato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al controllo del corretto adempimento della normativa vigente in materia”. Il documento costituisce aggiornamento del precedente “Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali”. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI/TR 11792:2020 “Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Linea guida ai sistemi di protezione antisismica” La norma fornisce i requisiti per la protezione antisismica dei sistemi automatici sprinkler e dei sistemi di tubazioni per naspi e idranti antincendio, in conformità alla EN 12845. Si applica esclusivamente a luoghi in zone sismiche in conformità al punto 3.2.1 della EN 1998-1:2004 + AC:2009 e per aree soggette a un picco di accelerazione del terreno maggiore del 9% di g. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 13381-7:2019 “Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 7: Protezione applicata ad elementi di legno” La norma specifica i metodi di prova per determinare il contributo dei kit di protezione contro l'incendio alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di legno, i kit di protezione contro l'incendio includono placcature, rivestimenti di protezione contro l'incendio a spruzzo e reattivi. Il metodo è applicabile a tutti i kit di protezione; questi possono essere fissati, in tutto o in parte, direttamente all'elemento di legno, e possono includere un'intercapedine tra il kit di protezione e l'elemento di legno, come parte integrante del loro progetto. NORME TECNICHE – mobili per ufficio Norma Tecnica UNI EN 1335-1:2020 “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni” La norma specifica sia le dimensioni di quattro tipologie di sedie da lavoro per ufficio sia i metodi di prova per la determinazione di tali dimensioni. NORME TECNICHE – attrezzature stradali Norma Tecnica UNI EN 12767:2019 “Sicurezza passiva di strutture di sostegno per attrezzature stradali - Requisiti e metodi di prova” La norma specifica le procedure di prova delle prestazioni per determinare le proprietà di sicurezza passiva di strutture di supporto quali pali per l'illuminazione, pali per segnaletica, supporti per segnali, elementi strutturali, fondazioni, prodotti smontabili e qualsiasi altro componente utilizzato per sostenere un particolare elemento dell'attrezzatura sul ciglio della strada. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 17353:2020 “Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di prova e requisiti” La norma specifica i requisiti per le attrezzature di visibilità migliorata sotto forma di indumenti o dispositivi, che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. L'attrezzatura di visibilità migliorata è destinata a fornire visibilità a chi la indossa in situazioni a medio rischio in qualsiasi condizione di luce diurna e/o sotto l'illuminazione dei fari dei veicoli o dei riflettori nel buio. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 469:2020 “Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio” La norma specifica i requisiti minimi prestazionali per gli indumenti di protezione da indossare durante le attività di lotta contro l'incendio. I requisiti trattano la progettazione, il calore e la fiamma, la meccanica, la chimica, il comfort e la visibilità. NORME TECNICHE – applicazioni ferroviarie Norma Tecnica UNI EN 45545-2:2020 “Applicazioni ferroviarie - Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari - Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti” La norma specifica i requisiti di comportamento al fuoco dei materiali e prodotti utilizzati sui veicoli ferroviari come definiti nella UNI CEI EN 45545-1. NORME TECNICHE – bruciatori automatici Norma Tecnica UNI EN 267:2020 “Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata” La norma specifica le procedure di prova, la terminologia, i requisiti generali per la costruzione e l'utilizzo dei bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata, oltre alle prescrizioni sui dispositivi di controllo e sicurezza. NORME TECNICHE – macchine agricole Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-11:2020 “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici” La norma da usare insieme alla UNI EN ISO 4254-1, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e costruzione di macchine raccoglimballatrici semoventi e trainate, compresa la combinazione di raccoglimballatrici con fasciatrici per balle, indipendentemente dalla forma o dalla dimensione delle balle formate. NORME TECNICHE – macchine agricole Norma Tecnica UNI EN 17344:2020 “Macchine agricole - Veicoli agricoli e forestali semoventi - Requisiti di frenatura” La norma si applica ai veicoli agricoli e forestali semoventi a ruote e / o a cingolati quando utilizzati su strade pubbliche. Essa specifica le definizioni, i requisiti di costruzione e di prestazione e i mezzi per la verifica dei sistemi di frenatura dei veicoli con una velocità massima di progetto non superiore a 60 km/h. NORME TECNICHE – macchine forestali Norma Tecnica UNI EN 13525:2020 “Macchine forestali - Sminuzzatrici mobili - Sicurezza” La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di sminuzzatrici di legna mobili, vale a dire semoventi, portate, semi-portate e trainate, utilizzate in forestazione, agricoltura, orticoltura e nella manutenzione del verde. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2020-3095 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 08/2020 AMBIENTE REACH – restrizioni per i diisocianati Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati. Con il Regolamento, viene modificato l’Allegato XVII del Reg. 1907/2006 inserendo la voce n. 74 relativa ai diisocianati (sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1), utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. La restrizione prevede il divieto di impiego di diisocianati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti. Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta. Dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non potranno immettere sul mercato tali sostanze, a meno che riescano a garantire che i destinatari dispongano del materiale didattico e abbiano accesso alla formazione nella lingua del Paese in cui la sostanza è immessa sul mercato, oltre a riportare sull’etichetta degli imballaggi la frase “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”. Tutte le aziende che impiegano diisocianati sono quindi chiamate ad allinearsi agli obblighi di formazione previsti dalla restrizione entro il 24 agosto 2023. Si ricorda infine che è necessario integrare il programma di formazione aziendale con quanto esplicitamente previsto dalla restrizione n. 74 sull’uso in sicurezza dei diisocianati. CLP – XV adeguamento al progresso tecnico e scientifico Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento va ad integrare ed in parte a modificare la “Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate” riportata in Allegato VI, Parte 3, del Regolamento CLP. Tra le novità rilevanti indichiamo: - l’inserimento di una nuova classificazione per le soluzioni di acido nitrico in concentrazioni superiori e inferiori al 70% - la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B H350 - l’inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2 H411 - l’inserimento di una nuova classificazione dell’acido lattico come Skin Corr. 1C H314 e Eye Dam. 1 H318 - l’inserimento di una nuova classificazione del MBIT (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one) - una nuova classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1 H410) - una nuova classificazione del butanonossima come Carc. 1B H350 e con l’aggiunta delle classificazioni come STOT SE 3 H336, STOT SE 1 H370 (per le vie respiratorie superiori), STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315 e Eye Dam. 1 H318 - l’aggiunta della classificazione ambientale per il piombo metallico in polvere: Aquatic Acute 1 H400 M= 1, Aquatic Chronic 1 H410 M=10 - Rimangono, ancora in fase di discussione due modifiche: l’aggiunta della classificazione ambientale anche per il piombo metallico in forma massiva e l’appesantimento della classificazione del 2-butossietanolo per la tossicità acuta per via orale. Infatti, il comitato per la valutazione dei rischi, ha deciso di non modificare tali classificazioni fino a quando non avrà valutato ed emesso un parere alla luce delle nuove informazioni disponibili. Ricordiamo, infine, che il Regolamento si applicherà a decorrere dal 1 marzo 2022, ma ai sensi dell’art. 2, è possibile classificare, etichettare ed imballare sostanze e miscele secondo le novità introdotte dal XV ATP anche prima della suddetta data, su base volontaria. SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’acido perfluoroottanoico ed inserimento del dicofol nel regolamento POP (inquinanti organici persistenti) Regolamenti delegati (UE): - 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) - 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol. I Regolamenti modificano entrambi l’Allegato I, Parte A del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli inquinanti organici persistenti (POPs II). Il primo reca la seguente modifica al punto 4 della deroga per uso come intermedio del PFOS (acido perfluoroottansolfonato) e dei suoi derivati: viene inserito il limite di utilizzo in deroga fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con cromo esavalente) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. A partire da tale data la Commissione valuterà la deroga con la possibilità di una proroga di altri 5 anni solo a seguito di presentazione di valide prove che giustifichino la necessità d’uso del PFOS e dei suoi derivati entro il 7 settembre 2024. Il secondo aggiunge all’Allegato I del Reg. (UE) 2019/1021 la sostanza Dicofol (CAS 115-32- 2 / EC 204-082-0) senza deroghe specifiche all’utilizzo come intermedio od altre osservazioni. Il Dicofol si aggiunge così alla lista delle 28 sostanze per cui è vietata la fabbricazione, immissione sul mercato ed utilizzo, salvo esenzioni specifiche. RIFIUTI – ricondizionamento dei dispositivi monouso Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207 della Commissione del 19 agosto 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso. Il Regolamento indica le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso. Con “Ciclo di ricondizionamento” si intende un ciclo che comprende tutte le fasi di ricondizionamento applicate a un dispositivo monouso per garantire che la sicurezza e le prestazioni del dispositivo ricondizionato siano equivalenti a quelle del dispositivo d’origine e viene autorizzato solo se è consentito dal diritto nazionale. Per quanto riguarda i dispositivi monouso ricondizionati e utilizzati all’interno di un’istituzione sanitaria, il regolamento (UE) 2017/745 consente agli Stati membri di non applicare tutte le norme relative agli obblighi dei fabbricanti previste, ma una delle condizioni affinché tale ricondizionamento sia consentito è che venga effettuato a norma di specifiche comuni. Entra in vigore dal 9 settembre 2020 e si applicherà a decorrere dal 26 maggio 2021. RADIAZIONI IONIZZANTI - riordino delle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Il Decreto, oltre a recepire la direttiva 2013/59/Euratom, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva. Tra le novità di interesse: - la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti - la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto. EMISSIONI IN ATMOSFERA – ratifica del protocollo di Kiev Legge n. 91 del 17 luglio 2020 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003”. Il Protocollo, ratificato da 32 Paesi e dall’Unione Europea ed entrato in vigore l’8 ottobre 2009, sancisce l’obbligo, per i Paesi aderenti, di redigere un registro nazionale sull’inquinamento ovvero una banca dati strutturata e accessibile al pubblico contenente informazioni sulla produzione di emissioni e di sostanze inquinanti da parte dei principali settori produttivi. EMISSIONI IN ATMOSFERA – impianti di combustione medi Decreto Legislativo n. 102 del 30 luglio 2020 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”. Il Decreto legislativo contiene sia integrazioni e correzioni al D. Lgs. 183/2017 (limitazione delle emissioni nell’atmosfera dei medi impianti di combustione), sia disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale attinente gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Le modifiche sono finalizzate, a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione dei medi impianti di combustione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili. Di seguito evidenziamo le principali novità: - Art. 268, inserimento della lett. “f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena” e la sostituzione della “lett. mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante”. - Art. 269, inserimento di precisazioni sulla gestione di variazione di gestore dello stabilimento e tempistica di comunicazione all’autorità competente, sulle spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l’istruttoria relativa alle autorizzazioni a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente. - Art. 271, inserimento dell’art. 7-bis che precisa la gestione di emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata che devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e di esercizio. Tali sostanze e quelle classificate SVHC devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base di detta relazione, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. Analoghe valutazioni e tempistiche di comunicazione sono previste anche per stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono soggette a una modifica della loro classificazione. - Art. 273 bis – Medi impianti di combustione: secondo quanto disposto dal comma 6, in caso di stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista dall’art. 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, il gestore dovrà presentare una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste dal comma 5 del presente articolo. L’adeguamento potrà essere previsto anche nelle ordinarie domande di rinnovo periodico delle autorizzazioni presentate prima di tale termine. Così come disposto dal D.Lgs. 102/2020, fermo restando il rispetto dei termini di legge, l’autorità competente potrà stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni sopra previste. Prevista anche un’estensione della lista degli impianti che non costituiscono medi impianti di combustione, vedi il comma 10 con la lettera q-bis) “impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 o dall’articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento a punti di emissione comuni. A tale tipologia di impianti si applicano i valori limite di emissione specificatamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall’articolo 272, comma 1-bis. - art. 281 “Disposizioni transitorie e finali”: viene aggiunto il comma 10-bis che stabilisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 183/2017, non sono più soggetti al regime di deroga di cui al comma 1 dell’art. 272 del D. Lgs. 152/06, quali gli impianti alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale compresa tra 1 e 3 MW. Il presente comma stabilisce che a tali impianti vengano applicate le tempistiche e le procedure previste dall’art. 273-bis per i medi impianti di combustione aventi potenza termica pari o inferiore 5 MW, ovvero che la domanda di autorizzazione sia presentata entro e non oltre il 31/12/2027. - art. 294 “Prescrizioni per il rendimento di combustione”: una importante lacuna tecnica colmata dal Decreto riguarda le prescrizioni connesse al controllo del rendimento di combustione. Tale ambito, in precedenza poco chiaro dal punto di vista prettamente tecnico, aveva dato adito a diverse interpretazioni circa le tipologie di sistemi di controllo e regolazione da applicare agli impianti, con importanti risvolti economici che spesso si riversavano sul gestore. Con il nuovo comma 3-bis) vengono chiariti i requisiti che tali sistemi devono possedere: “per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell’aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore”. - Sanzioni: apportate modifiche all’ambito sanzionatorio. RUMORE – modificato il Regolamento del Comune di Verona Con Deliberazione di Consiglio Comunale di Verona n. 25 del 30 luglio 2020 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, finalizzate a mantenerlo costantemente aggiornato rispetto alla continua evoluzione normativa e alle criticità che emergono dal territorio. Le principali novità introdotte nell'aggiornamento: - previsione di forme semplificate per la documentazione d’impatto e clima acustico - iniziative dirette a snellire l’azione amministrativa e di conseguenza, ad uniformare la stessa ai principi di economicità e di efficacia, attraverso il ricorso a forme semplificate (linee guida, modelli, modulistica, ecc.), da approvarsi con successiva determina del Dirigente della Direzione Ambiente - art. 12 bis, consente ai pubblici esercizi di effettuare a determinate condizioni musica sul proprio plateatico fino alle ore 22.00 per un massimo di 12 eventi l’anno, suddivisi in non più di due al mese - esenzioni autorizzative per determinati eventi senza musica: comizi politici e sindacali, commemorazioni pubbliche, eventi di beneficenza, processioni o manifestazioni religiose di qualsiasi professione - viene ampliata la possibilità di utilizzare la “deroga semplificata” per le attività musicali temporanee all’aperto (es. sagre, feste paesane, etc.). ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifica termini di sospensione e di cancellazione Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione n. 2 del 24 giugno 2020 “Efficacia e validità dei provvedimenti di rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Modifiche alla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016”. La delibera modifica l'art. 1 della deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016, disponendo che l'efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati antecedentemente alla data di iscrizione, decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa. NORME TECNICHE – recupero di pneumatici fuori uso Norma Tecnica UNI 11793:2020 “Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso - Gomma Vulcanizzata Granulare (GVG) - Test di cessione per la determinazione della compatibilità ambientale” La norma fornisce i metodi per l’estrazione dai materiali elastomerici, ottenuti tramite la frantumazione di pneumatici fuori uso (PFU) e gli sfridi di gomma vulcanizzata proveniente sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall’attività di ricostruzione dei pneumatici qualificati come rifiuti (Gomma Vulcanizzata), di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e la salute umana e definisce i limiti entro i quali tali sostanze devono essere contenute. Tra i principali materiali elastomerici ricavati per frantumazione da pneumatici fuori uso vi sono i granulati, cioè la frazione avente dimensioni comprese fra 0,8 e 20 mm, e i polverini, ossia la frazione compresa fra 0 e 0,8 mm. Al fine di valutare la compatibilità ambientale della gomma vulcanizzata, la norma si applica a un campione con granulometria compresa tra 0,8 e 2,5 mm. Sono definiti i metodi relativi all’estrazione in acqua di metalli pesanti e relative analisi tramite metodologie specifiche, alla determinazione del contenuto di composti organici dissolti in acqua e successiva analisi per ossidazione, all’estrazione con esano dei composti organici alogeni e successiva coulometria. SICUREZZA REACH – restrizioni per i diisocianati Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati. Con il Regolamento, viene modificato l’Allegato XVII del Reg. 1907/2006 inserendo la voce n. 74 relativa ai diisocianati (sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1), utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. La restrizione prevede il divieto di impiego di diisocianati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti. Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta. Dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non potranno immettere sul mercato tali sostanze, a meno che riescano a garantire che i destinatari dispongano del materiale didattico e abbiano accesso alla formazione nella lingua del Paese in cui la sostanza è immessa sul mercato, oltre a riportare sull’etichetta degli imballaggi la frase “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”. Tutte le aziende che impiegano diisocianati sono quindi chiamate ad allinearsi agli obblighi di formazione previsti dalla restrizione entro il 24 agosto 2023. Si ricorda infine che è necessario integrare il programma di formazione aziendale con quanto esplicitamente previsto dalla restrizione n. 74 sull’uso in sicurezza dei diisocianati. CLP – XV adeguamento al progresso tecnico e scientifico Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento va ad integrare ed in parte a modificare la “Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate” riportata in Allegato VI, Parte 3, del Regolamento CLP. Tra le novità rilevanti indichiamo: - l’inserimento di una nuova classificazione per le soluzioni di acido nitrico in concentrazioni superiori e inferiori al 70% - la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B H350 - l’inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2 H411 - l’inserimento di una nuova classificazione dell’acido lattico come Skin Corr. 1C H314 e Eye Dam. 1 H318 - l’inserimento di una nuova classificazione del MBIT (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one) - una nuova classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1 H410) - una nuova classificazione del butanonossima come Carc. 1B H350 e con l’aggiunta delle classificazioni come STOT SE 3 H336, STOT SE 1 H370 (per le vie respiratorie superiori), STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315 e Eye Dam. 1 H318 - l’aggiunta della classificazione ambientale per il piombo metallico in polvere: Aquatic Acute 1 H400 M= 1, Aquatic Chronic 1 H410 M=10 - Rimangono, ancora in fase di discussione due modifiche: l’aggiunta della classificazione ambientale anche per il piombo metallico in forma massiva e l’appesantimento della classificazione del 2-butossietanolo per la tossicità acuta per via orale. Infatti il comitato per la valutazione dei rischi, ha deciso di non modificare tali classificazioni fino a quando non avrà valutato ed emesso un parere alla luce delle nuove informazioni disponibili. Ricordiamo, infine, che il Regolamento si applicherà a decorrere dal 1 marzo 2022, ma ai sensi dell’art. 2, è possibile classificare, etichettare ed imballare sostanze e miscele secondo le novità introdotte dal XV ATP anche prima della suddetta data, su base volontaria. DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – proroga di validità per attività di formazione periodica e CQC Decisione (UE) 2020/1219 della Commissione del 20 agosto 2020 che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio. Autorizzazione per l’Italia di applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di validità per attività di formazione periodica e CQC. RADIAZIONI IONIZZANTI - riordino delle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Il Decreto, oltre a recepire la direttiva 2013/59/Euratom, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, nell'ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, viene previsto: - che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore; - che informi il lavoratore stesso riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa come avviene già oggi per l'esposizione all'amianto; - la sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro; - gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale. Per i requisiti dei professionisti viene stabilito quanto segue: - l'introduzione di una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica (per le esposizioni in oggetto) in accordo con i requisiti nazionali; - l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del citato D.Lgs. n. 230 del 1995 (lettera g). Per quanto le autorizzazioni e le sanzioni, di seguito le principali novità: - La razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi - la garanzia, nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche - la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, "al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni" - la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Infine, si segnala che entro dodici mesi dovrà essere adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS). RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico inclusi i mezzi di trasporto, oltre a mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prorogato fino al 7 settembre 2020 l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi aperti al pubblico, il rispetto della misura del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone e la raccomandazione del lavaggio corretto e frequente delle mani. Il Decreto contiene anche indicazioni relative alla ripresa di alcune attività (i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, le manifestazioni fieristiche ed i congressi). Dal 1 settembre è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. - Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obbligo di test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre, si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 84 del 13 agosto 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Contiene i controlli obbligatori (obbligo di quarantena e obbligo di tampone) a cui deve sottoporsi chi proviene da determinati paesi esteri, e per particolari categorie di lavoratori che si sono recati all’estero. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 86 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Contiene misure restrittive per le attività del ballo. - Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico. GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego Decreto del Ministero della Salute del 19 novembre 2019 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015”. Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015. DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – aggiornamento dei termini di scadenza delle patenti e dei permessi provvisori di guida Circolare del Ministero dell'Interno N. 5457 del 3 agosto 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta così modificata: - le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020 - le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente - le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1 settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 22208 del 13 agosto 2020 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”. Per quanto riguarda il territorio nazionale: - i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del DL 18/2020) fissato attualmente al 15 ottobre 2020. Al di fuori del territorio nazionale: - vale il Regolamento Ue 2020/698, secondo cui le patenti con scadenza tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020 scadono 7 mesi dopo il termine naturale riportato sul documento Per quanto concerne le Attestazioni sanitarie per mezzi pesanti: - gli attestati rilasciati ai conducenti di patente CE che hanno compiuto 65 anni, scaduti fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fissato attualmente al 15 ottobre 2020). Fino a tale data, i patentati CE che hanno compiuto 65 anni di età dopo al 31 gennaio possono guidare quei veicoli senza necessità dell’attestazione della Commissione medica locale - gli attestati per i conducenti di patente D1, D1E, D o DE che hanno compiuto 60 anni, scaduti fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fissato attualmente al 15 ottobre 2020). Fino a tale data, i patentati che hanno compiuto i 60 anni di età dopo il 31 gennaio possono guidare quei veicoli anche senza l’attestazione della Commissione medica locale. ANTINCENDIO – chiarimenti sul DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Circolare DCPREV n. 9833 del 22/07/2020 recante indicazioni sui principali elementi di novità introdotti dal DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione. Con l'entrata in vigore del decreto del 10 marzo 2020, lo scorso 18 giugno, il Dipartimento ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento. Il decreto si prefigge di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle predette regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici. Per quanto sopra, il DM 10 marzo 2020: - consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili - ribadisce che la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d'arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili - ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. ANTINCENDIO – soluzioni alternative di resistenza al fuoco Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Circolare DCPREV n. 9962 del 24/07/2020 recante chiarimenti e indirizzi applicativi sul Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 per quanto attiene l'implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. In riscontro a quesiti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative e per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 del decreto 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019, la Circolare fornisce chiarimenti e indirizzi applicativi per i casi maggiormente significativi. RUMORE – modificato il Regolamento del Comune di Verona Con Deliberazione di Consiglio Comunale di Verona n. 25 del 30 luglio 2020 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, finalizzate a mantenerlo costantemente aggiornato rispetto alla continua evoluzione normativa e alle criticità che emergono dal territorio. Le principali novità introdotte nell'aggiornamento: - previsione di forme semplificate per la documentazione d’impatto e clima acustico - iniziative dirette a snellire l’azione amministrativa e di conseguenza, ad uniformare la stessa ai principi di economicità e di efficacia, attraverso il ricorso a forme semplificate (linee guida, modelli, modulistica, ecc.), da approvarsi con successiva determina del Dirigente della Direzione Ambiente - art. 12 bis, consente ai pubblici esercizi di effettuare a determinate condizioni musica sul proprio plateatico fino alle ore 22.00 e per un massimo di 12 eventi l’anno, suddivisi in non più di due al mese - esenzioni autorizzative per determinati eventi senza musica: comizi politici e sindacali, commemorazioni pubbliche, eventi di beneficenza, processioni o manifestazioni religiose di qualsiasi professione - viene ampliata la possibilità di utilizzare la “deroga semplificata” per le attività musicali temporanee all’aperto (es. sagre, feste paesane etc.). RISCHIO BIOLOGICO – pubblicazione EU-OSHA L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha reso disponibili in diverse lingue vari documenti sull'esposizione ad agenti biologici. L’esposizione ad agenti biologici come i virus e i batteri sul luogo di lavoro può causare una serie di problemi di salute. COVID-19 è solo l’esempio più ovvio ed esistono diversi settori in cui i lavoratori tendono a essere particolarmente a rischio. Nei documenti si esaminano le esposizioni e i relativi problemi di salute in diversi settori tra cui assistenza sanitaria, gestione dei rifiuti, campi coltura, posizioni lavorative che comportano spostamenti e professioni connesse agli animali. INAIL – generatori di calore e impianti termici indicazioni per la prima verifica periodica Inail ha pubblicato il volume “Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento-Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del DM 11 aprile 2011”. Il documento descrive le fasi di cui si compone l'attività di prima verifica periodica dei generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw. ISS – rapporti COVID-19 L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato i seguenti rapporti: - n. 56/2020 “Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a Covid-19” che ha la finalità di fornire le evidenze tecnico–scientifiche ad oggi disponibili sull’ozono nel contesto epidemico COVID-19. A tale scopo riporta lo stato dell’arte con particolare riferimento a: status regolatorio, valutazioni disponibili a livello nazionale e internazionale, informazioni sui pericoli e rischi connessi all’uso dell’ozono, informazioni sulla tossicità e l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente, efficacia della sostanza come virucida, sicurezza d’uso e precauzioni da adottare nella generazione in situ di ozono nel campo della prevenzione e controllo del SARS-CoV-2. Tratta inoltre le diverse applicazioni dell’ozono, dalla sanificazione degli ambienti a quella dei dispositivi, al settore alimentare, fino al trattamento delle acque. - n. 58/2020 Rev. “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020”. Il documento è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell'infanzia nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia. INAIL – settimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 Pubblicati da Inail i dati aggiornati al 31 luglio, i contagi sul lavoro da Covid-19 totali sono 51.363, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno, di cui 360 sono denunce afferenti al mese di luglio. I casi mortali sono 276 (+24, riconducibili a decessi avvenuti tra marzo e maggio), concentrati soprattutto tra gli uomini (83,3%) e nelle fasce 50-64 anni (69,9%) e over 64 anni (20,0%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. INAIL – open data infortuni del primo semestre 2020 Pubblicati da INAIL i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e giugno che sono state 244.896 (-24,4% rispetto allo stesso periodo del 2019), 570 delle quali con esito mortale (+18,3%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 20.337 (-37,6%). I dati di quest’anno sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus. INAIL – DPI modificate le competenze per la validazione straordinaria L’Inail resta competente per la sola validazione delle richieste presentate dai produttori di dispositivi di protezione individuale (così come l’ISS per le mascherine chirurgiche), mentre per quelle presentate dagli importatori è previsto il passaggio alle regioni e la costituzione di un Comitato tecnico per la definizione di criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico. NORME TECNICHE – recupero di pneumatici fuori uso Norma Tecnica UNI 11793:2020 “Materiali da recupero di Pneumatici Fuori Uso - Gomma Vulcanizzata Granulare (GVG) - Test di cessione per la determinazione della compatibilità ambientale” La norma fornisce i metodi per l’estrazione dai materiali elastomerici, ottenuti tramite la frantumazione di pneumatici fuori uso (PFU) e gli sfridi di gomma vulcanizzata proveniente sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall’attività di ricostruzione dei pneumatici qualificati come rifiuti (Gomma Vulcanizzata), di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e la salute umana e definisce i limiti entro i quali tali sostanze devono essere contenute. Tra i principali materiali elastomerici ricavati per frantumazione da pneumatici fuori uso vi sono i granulati, cioè la frazione avente dimensioni comprese fra 0,8 e 20 mm, e i polverini, ossia la frazione compresa fra 0 e 0,8 mm. Al fine di valutare la compatibilità ambientale della gomma vulcanizzata, la norma si applica a un campione con granulometria compresa tra 0,8 e 2,5 mm. Sono definiti i metodi relativi all’estrazione in acqua di metalli pesanti e relative analisi tramite metodologie specifiche, alla determinazione del contenuto di composti organici dissolti in acqua e successiva analisi per ossidazione, all’estrazione con esano dei composti organici alogeni e successiva coulometria. NORME TECNICHE – ascensori/antincendio Norma Tecnica UNI EN 81-72:2020 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio” Norma Tecnica UNI EN 81-73:2020 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio” Le norme specificano rispettivamente: - i requisiti in aggiunta o in deviazione rispetto alla UNI EN 81-20 per i nuovi ascensori per passeggeri e per merci, che possono essere utilizzati per fini antincendio e di evacuazione sotto il controllo dei vigili del fuoco. La norma tratta i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi agli ascensori antincendio quando sono utilizzati conformemente allo scopo e nelle condizioni previste dall'installazione. - le disposizioni speciali e le regole di sicurezza per garantire il comportamento degli ascensori nel caso di incendio nell'edificio, sulla base di segnalazioni dal sistema di rilevazione dell'incendio al sistema di comando dell'ascensore. NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 15384:2020 “Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione” La norma specifica i metodi di prova ed i requisiti prestazionali minimi per gli indumenti di protezione personale progettati per proteggere il corpo del portatore, eccetto la testa, le mani ed i piedi, ed essere indossati nella lotta contro incendi boschivi e/o di vegetazione e in attività associate. NORME TECNICHE – Compatibilità elettromagnetica Norma Tecnica UNI EN 12015:2020 “Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Emissione” La norma specifica i limiti di emissione e le condizioni di prova relative alle interferenze elettromagnetiche per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili che sono destinati ad essere installati permanentemente negli edifici. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-luglio-2020-3094 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo 07/2020 AMBIENTE SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’import/export Regolamento delegato (UE) 1068/2020 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Modificati gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e all’importazione di sostanze chimiche pericolose. Le modifiche al Regolamento PIC si applicheranno a partire dal 1 settembre 2020 e includono: - allegato I, parte 1: nella tabella sono aggiunte 19 nuove voci (tutti pesticidi, notifica per l’export) - allegato I, parte 2: nella tabella sono aggiunte 16 nuove voci (tutti pesticidi, soggette a notifica PIC) - allegato I, parte 3, tabella: aggiunte 2 nuove voci (soggette a procedura PIC) - allegato V, tabella della parte 2: testo aggiuntivo alla voce 3 (composti del mercurio, divieto esportazione) e 4 voci aggiuntive (lampade contenenti mercurio, divieto esportazione). ECONOMIA CIRCOLARE – criteri per l'erogazione di agevolazioni a sostegno dei progetti per la riconversione di processi produttivi Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 11 giugno 2020 “Criteri, condizioni e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare”. Il decreto si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta. L’intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali. I progetti devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche nell’ambito dell’economia circolare, in una o più delle seguenti linee di intervento: - innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti - progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale - sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua - strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo - sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati - sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri. Le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le domande dal 5 novembre 2020, la procedura di pre-compilazione delle domande e degli allegati sarà disponibile dal 26 ottobre 2020. I progetti ammissibili dovranno essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale, prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni e avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi. RIFIUTI – conversione del Decreto “Rilancio” con integrazioni Legge n. 77 del 17 luglio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di seguito gli articoli di interesse. L’art. 228 “Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale” prevede che, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, per assicurare l’immediato insediamento della Commissione tecnica di verifica, tali misure vanno a modificare il testo dell’art. 8 del D.Lgs. 152/2006 eliminando il comma 3 del predetto articolo ed escludendo così l’intervento del Comitato tecnico istruttorio. L’art. 228-bis "Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti" con il quale viene abolita la possibilità di stoccare fino ad un quantitativo massimo del doppio consentito, con il limite temporale della durata di diciotto mesi. art. 229-bis "Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale" con il quale si prevede l’emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente di future linee guida per individuare specifiche modalità per la gestione dei rifiuti di mascherine e guanti monouso durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (comunque non oltre il 31 dicembre 2020). ENERGIA – efficienza energetica Decreto Legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”. Il Decreto prevede una serie di innovazioni nelle misure per il miglioramento dell’efficienza energetica, dal Conto Termico ai nuovi interventi di risparmio di energia concorrenti agli obblighi normativi. Le principali novità introdotte: - anticipato l’aggiornamento del “Conto Termico” al 30 giugno 2021, con l’inclusione di nuovi interventi ammissibili per l’erogazione del beneficio - concorrono al raggiungimento degli obblighi di efficienza energetica anche “i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione Consip relativa a servizio energia, illuminazione o energy management” - non sono soggette all’obbligo di diagnosi energetica le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep - in alcuni casi di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, al fine di ottenere una riduzione dei valori di trasmittanza come previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s’introduce il permesso di derogare “nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del DPR n. 380 del 6 giugno 2001” a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Queste misure, volte a favorire pratiche e interventi finalizzati al risparmio energetico ricalcano gli obiettivi energetico-climatici comunitari, tesi alla decarbonizzazione dell’economia, in una strategia a lungo termine, da qui al 2050, e adottati dall’Italia con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). RIFIUTI – gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 78 del 31 marzo 2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il Decreto stabilisce i criteri in base ai quali la gomma vulcanizzata, derivante da pneumatici fuori uso (PFU), cessa di essere qualificata rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del Testo Unico dell’Ambiente. Le principali novità introdotte: - l’obbligo per gli impianti di trattamento di dotarsi di un sistema per il lavaggio dei Pneumatici Fuori Uso in ingresso idoneo ad eliminare le impurità superficiali - l’istituzione di campionamenti e analisi sul materiale riciclato in uscita - la certificazione del produttore su ogni lotto di produzione del materiale riciclato, un sistema di test e di tracciamento garantirà uniformemente su tutto il territorio nazionale qualità e sicurezza della gomma riciclata da PFU prodotta in Italia e delle applicazioni realizzate con granulo e polverino da parte delle aziende specializzate - particolarmente rilevante è l'allegato 1 in cui sono indicati tutti i requisiti tecnici in base ai quali la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) - la GVG prodotta è utilizzabile esclusivamente in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per gli scopi specifici elencati in Allegato 2 al Decreto. ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifica termini di sospensione e di cancellazione Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 “Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d'iscrizione”. Vista la proroga al 30/06/2020 (DL 18/2020 art. 113, c. 1, lett. d) del termine di versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo per il 2020, nella Circolare, il Comitato Nazionale ha indicato la tempistica per la sospensione e la cancellazione dall’Albo che deve essere osservata dalle Sezioni regionali in deroga alle disposizioni di cui alla Circolare n. 144 del 04/05/2018 e alla Circolare n.149 del 04/09/2018. ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche di idoneità del responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 9 del 15 luglio 2020 “Quiz verifiche di idoneità del responsabile tecnico”. La circolare contiene le modifiche ed integrazioni introdotte a decorrere dal 15 luglio 2020 ai quiz riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi. RIFIUTI – Comieco Rapporto Annuale 2019 Presentato il XXV Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia. La raccolta differenziata di carta e cartone non arresta la sua corsa e anche nel 2019 conferma il trend degli ultimi anni migliorando le performance nazionali del 3%. Con 100mila tonnellate in più rispetto al 2018 si supera quota 3,5 milioni di tonnellate differenziate dai cittadini con un pro-capite di 57,5 kg/ab. Si registra un consolidamento della posizione dell’Italia nell’ambito degli obiettivi di riciclo posti dalla normativa europea, il tasso di riciclo si attesta all’81%, lungo la direttrice che porta agli obiettivi previsti per il 2030 (85%). SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’import/export Regolamento delegato (UE) 1068/2020 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Modificati gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e all’importazione di sostanze chimiche pericolose. Le modifiche al Regolamento PIC si applicheranno a partire dal 1 settembre 2020 e includono: - allegato I, parte 1: nella tabella sono aggiunte 19 nuove voci (tutti pesticidi, notifica per l’export) - allegato I, parte 2: nella tabella sono aggiunte 16 nuove voci (tutti pesticidi, soggette a notifica PIC) - allegato I, parte 3, tabella: aggiunte 2 nuove voci (soggette a procedura PIC) - allegato V, tabella della parte 2: testo aggiuntivo alla voce 3 (composti del mercurio, divieto esportazione) e 4 voci aggiuntive (lampade contenenti mercurio, divieto esportazione). AUTOTRASPORTO MERCI - pubblicate le nuove regole europee Regolamento delegato (UE) 1054/2020 della Commissione del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi. Il Regolamento sugli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi, giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché sui tachigrafi, entra in vigore il 18 agosto 2020. Modifica il precedente regolamento (CE) n. 561/2006, introducendo una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, senza compromettere la sicurezza e conferma il divieto di riposo settimanale in cabina. E’ vietato alle imprese di trasporto offrire ai conducenti, ogni forma di retribuzione o premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, qualora siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale. Il nuovo Regolamento, modificando il precedente regolamento (UE) n. 165/2014, interviene sulla disciplina dei tachigrafi, e sulla connessa protezione dei dati personali, in relazione all'obbligo di installazione dello smart tachograph di ultima generazione che consentirà di localizzare gli attraversamenti di frontiera e le operazioni di carico e scarico merci. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 - Comunicazione della Commissione (UE) C 235 I del 17 luglio 2020 “Orientamenti relativi ai lavoratori stagionali nell’UE nel contesto della pandemia di COVID-19”. Nuove e specifiche indicazioni agli Stati membri per promuovere appropriate misure di tutela nei confronti dei lavoratori stagionali che siano cittadini dell'UE o di paesi terzi. Il documento fornisce una guida alle autorità nazionali e alle parti sociali per garantire la mobilità dei lavoratori stagionali nella tutela dei diritti per la salute e la sicurezza. - Ordinanza del Ministero della Salute del 30 giugno 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Si mantiene in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 64 del 6 luglio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Modalità di attuazione dell’isolamento fiduciario per contatti a rischio e/o compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5° e per l’ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1. - Ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disposto il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 65 del 9 luglio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Prorogata fino al 31 luglio 2020 l'efficacia della ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020 (riapertura di numerose attività). - Legge n. 74 del 14 luglio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prorogate al 31 luglio 2020 le misure del DPCM del 11 giugno 2020. Allegate al provvedimento le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 9 luglio 2020” e le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”. - Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disposto il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Serbia, Montenegro e Kosovo. - Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disposta la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. - Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. Proroga di tutte le misure urgenti legata al prolungamento dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 (reclutamento di personale sanitario, misure connesse alle reti assistenza territoriale e alle aree sanitarie temporanee, alla produzione di DPI, misure di protezione a favore dei lavoratori compreso il lavoro agile, attività del Commissario straordinario ed altre) - Ordinanza del Ministero della Salute del 30 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Misure restrittive per i cittadini in ingresso nel territorio nazionale da Stati terzi: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay. - Ordinanza del Ministero della Salute del 31 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prolungate le misure restrittive per chi è stato in Romania e Bulgaria e si elimina l'Algeria dalla lista di Paesi extra UE i cui cittadini possono accedere in Italia, con obbligo di quarantena, anche senza i comprovati motivi di urgenza. - Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 81 del 31 luglio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Proroga dell'efficacia delle ordinanze regionali dal 1 agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020 sulla base del prolungamento dello stato di emergenza nazionale. INTERVENTI DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID-19 – conversione del Decreto “Rilancio” Legge n. 77 del 17 luglio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di seguito gli articoli di interesse. L’art. 95 “Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro” indica le modalità di accesso a finanziamenti alle Imprese che hanno effettuato interventi per la riduzione del rischio di contagio. L’art. 120 “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro” indica le modalità di accesso al credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. L’art. 125 “Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione” indica le modalità di accesso alle Imprese, al credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. SORVEGLIANZA SANITARIA E LAVORO AGILE – conversione del Decreto “Rilancio” Legge n. 77 del 17 luglio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di seguito gli articoli di interesse. L’Art. 83 “Sorveglianza sanitaria” prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’art. 90 “Lavoro agile” conferma che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. ANTINCENDIO – Regole tecniche verticali per gli edifici sottoposti a tutela Decreto del Ministero dell'interno del 10 luglio 2020 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Decreto apporta modifica al Codice di prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) aggiungendo alle "Regole tecniche verticali" il capitolo “V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”. Le disposizioni della RTV sui beni tutelati, si possono applicare alle attività individuate con il numero 72 nell'allegato I del DPR n. 151/2001 esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle di nuova realizzazione ed in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DM n. 569 del 20 maggio 1992 ed al DPR n. 418 del 30 giugno 1995. Dal campo di applicazione della RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la RTV può comunque costituire un utile riferimento. DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – certificati di abilitazione professionale Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 19948 del 21 luglio 2020 “Conseguimento e rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale. Certificazione sanitaria”. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma fa espresso riferimento al "certificato medico dematerializzato" per il rilascio, a qualsiasi titolo della patente di guida. Nei casi di richiesta di conseguimento o rinnovo dei certificati di abilitazione professionale, è possibile allegare all'istanza il certificato medico cartaceo, redatto sul modello precedentemente previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. SCUOLE – linee guida per la ripartenza di settembre Presentate le linee guida "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. Piano scuola 2020-2021". E’ il documento di riferimento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. INAIL – sicurezza nelle stampanti 3D per metalli Inail ha pubblicato il volume "La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli" con l'obiettivo di fornire un riferimento per l'individuazione e la caratterizzazione dei pericoli specifici presenti nelle attrezzature che adottano la tecnologia powder bed fusion/sintering laser o a fascio di elettroni (fusione o sinterizzazione a letto di polvere). INAIL – esposizione a metalli pesanti Inail ha pubblicato " Esposizione a metalli. Definizione dei valori di riferimento di cromo e nichel urinari e piombo ematico nella popolazione campana". L'esposizione a metalli pesanti sia essenziali sia tossici è responsabile di numerose patologie di diversa gravità. Essendo molti metalli ubiquitari, la discriminazione tra esposizione professionale e non professionale diventa compito arduo per i professionisti del settore, una agevolazione viene data dal confronto tra i dati di monitoraggio biologico dei lavoratori a rischio e i valori di riferimento. Dato che l'inquinamento ambientale e le abitudini di vita variano in base all'area geografica, con la pubblicazione vengono indicati i valori di riferimento dei marcatori biologici di piombo, cromo e nichel nella popolazione campana. INAIL – impatto della pandemia sul trend infortunistico Pubblicato da INAIL il numero di giugno del periodico statistico "Dati Inail", da cui si evince che il totale degli infortuni sul lavoro denunciati tra l’inizio dell’anno e il 15 giugno, data dell’ultima rilevazione sui contagi da nuovo Coronavirus di origine professionale, ha presentato, rispetto allo stesso periodo del 2019, una flessione pari a circa il 25%. A influenzare il trend sono i cali registrati tra marzo e maggio, con una riduzione di circa 60.000 infortuni denunciati rispetto allo stesso trimestre del 2019 (-35,4%), causata soprattutto della sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni attività produttiva considerata non necessaria (nel primo trimestre dell’anno, l’Istat ha registrato una contrazione del 4,7% del Pil). Per quanto riguarda il fenomeno delle infezioni sul lavoro da Covid-19, i contagi denunciati sono stati 49.000 al 15 giugno. Oltre la metà, il 53,1% riguardano contagi sul lavoro avvenuti nel mese di marzo, il 36,8% in aprile, il 7,6% in maggio, lo 0,8% nei primi 15 giorni di giugno e il restante 1,6% nel mese di febbraio. Per le denunce con esito mortale, dei 236 decessi registrati al 15 giugno, il 37,7% sono riferibili a contagi nel mese di marzo, il 57,6% in aprile, il 4,2% in maggio, mentre solo un caso ricade nei primi 15 giorni di giugno. Prendendo in considerazione le professioni svolte dai lavoratori contagiati, codificate secondo la classificazione Istat-CP2011, tre denunce su quattro hanno riguardato operatori sanitari. INAIL – salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali Inail ha pubblicato due schede informative (FactSheet): - "Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza rivolto alle imprese che operano in aree portuali. Attività di innovazione tecnologica" nel quale sono illustrate le principali famiglie di soluzioni per la gestione e l’esecuzione di attività mirate alla sicurezza in ambito marittimo e portuale. Si approfondisce l’uso innovativo del deep learning applicato alle immagini per la valutazione dei flussi di veicoli e persone in aree portuali e l’utilizzo di reti di sensori indossabili per la valutazione del rischio ergonomico da sovraccarico biomeccanico in attività di rizzaggio e derizzaggio rotabili e container. - "Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza rivolto alle imprese che operano in aree portuali. Attività di rete" nel quale viene coniugata l’azione di assistenza a quella di vigilanza nei riguardi delle imprese per il trasferimento di strumenti metodologici di supporto al processo di valutazione dei rischi. In particolare, si illustrano: le fasi standard dell’intervento, i risultati dell’attività di trasferimento, le azioni per il consolidamento della rete istituzionale, gli indicatori registrati nelle fasi di assistenza, vigilanza e verifica efficacia dei piani mirati di prevenzione. NORME TECNICHE – Servizio prevenzione e protezione Norma Tecnica UNI/PdR 87:2020 “Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008” La prassi di riferimento (PdR) fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 13823:2020 “Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione” La norma descrive un metodo di prova per determinare la reazione al fuoco dei prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 13381-1:2020 “Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 1: Membrane di protezione orizzontali” La norma specifica un metodo di prova per determinare la capacità di una membrana di protezione orizzontale, quando utilizzata come barriera resistente al fuoco, che contribuisce alla resistenza al fuoco di un elemento strutturale orizzontale di un edificio. NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN ISO 1182:2020 “Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Prova di non combustibilità” La norma descrive un metodo per determinare, in condizioni specificate, le prestazioni di non combustibilità di prodotti omogenei e dei componenti principali di prodotti non omogenei. NORME TECNICHE – Acustica Norma Tecnica UNI EN ISO 11203:2020 “Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora” La norma descrive due metodi di determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione di macchine e apparecchiature al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni adiacenti mediante calcoli effettuati sulla base del livello di potenza sonora. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 3691-4:2020 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi” La norma specifica i requisiti di sicurezza e i mezzi per la loro verifica per i carrelli industriali senza guidatore e i loro sistemi. NORME TECNICHE – Carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 3691-5:2020 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Carrello elevatore con operatore a piedi” La norma fornisce requisiti di sicurezza e i mezzi per la loro verifica per i seguenti tipi di carrelli elevatori con operatore a piedi, attrezzati con dispositivi di carico manuale per normali dotazioni industriali, per esempio bracci a forche e piattaforme, o attrezzature integrate per applicazioni particolari: - carrello elevatore con operatore a piedi con forche tra i longheroni; - carrello elevatore impilatore con forche tra i longheroni; - carrelli industriali con capacità non maggiori di 1.000 kg con batteria manuale o elettrica per il sollevamento; - carrelli per pallet a bassa elevazione, con altezze di sollevamento non maggiori di 300 mm o capacità di carico fino a 2.300 kg; - carrelli elevatori a pantografo con altezza di sollevamento maggiore di 1 000 mm o capacità di carico fino a 1.000 kg con batteria manuale o elettrica per il sollevamento. NORME TECNICHE – Infrastrutture del gas Norma Tecnica UNI 9860:2020 “Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima operativa non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) - Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento” La norma definisce i criteri per la progettazione, la costruzione, il collaudo, la conduzione, la manutenzione e il risanamento degli impianti di derivazione di utenza del gas con pressione massima di esercizio (MOP) non maggiore di 0,5 MPa (5 bar), alimentati da gas combustibili della I, II e III famiglia di cui alla UNI EN 437. La norma si applica inoltre agli impianti esistenti, solo per le parti di essi oggetto di modifiche sostanziali concernenti la potenzialità e/o il tracciato e/o la concezione dell'impianto. NORME TECNICHE – Infrastrutture del gas Norma Tecnica UNI 9165:2020 “Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento” La norma definisce i criteri per la progettazione, la costruzione, il collaudo, la conduzione, la manutenzione e il risanamento delle condotte con pressione massima di esercizio (MOP) non maggiore di 0,5 MPa (5 bar), alimentati da gas combustibili della I, II e III famiglia di cui alla UNI EN 437. La norma si applica inoltre alle condotte esistenti, solo per le parti di esse oggetto di modifiche sostanziali concernenti la potenzialità e/o il tracciato e/o la concezione della condotta. NORME TECNICHE – Tubazioni per la distribuzione del gas Norma Tecnica UNI 9034:2020 “Tubazioni per la distribuzione del gas con pressione massima di esercizio (MOP) minore o uguale 0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione” La norma definisce i materiali ed i relativi sistemi di giunzione da utilizzare per la costruzione e la manutenzione di tubazioni per la distribuzione di gas combustibile, esercite a pressione, MOP, non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) ed in grado di resistere alle pressioni MIP e STP come individuate in fase di progetto. NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-13:2020 “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 13: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale” La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per le seghe circolari multilama per il taglio longitudinale, caricate e scaricate manualmente, progettate per il taglio di legno massiccio e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno. Essa tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle macchine, quando utilizzate, regolate e mantenute come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile. NORME TECNICHE – attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 16728:2020 “Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica” La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove per bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l e 150 l. La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli. NORME TECNICHE – attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 13175:2020 “Attrezzature e accessori per GPL - Specifiche e prove per valvole e accessori di recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL)” La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, le prove e le prove di produzione delle valvole, compresi gli accessori appropriati che sono collegati ai recipienti a pressione GPL mobili o fissi con una capacità di acqua maggiore di 150 l. NORME TECNICHE – Bombole per gas Norma Tecnica UNI EN ISO 11114-1:2020 “Bombole per gas - Compatibilità dei materiali della bombola e della valvola con i contenuti di gas - Parte 1: Materiali metallici” La norma fornisce i requisiti per la selezione di combinazioni sicure di bombole metalliche e materiali delle valvole e contenuto di gas nelle bombole. I dati di compatibilità forniti sono relativi ai singoli gas e alle miscele di gas. Sono considerate le bombole per gas metalliche senza saldatura, metalliche saldate e composite e le loro valvole, utilizzate per contenere gas compressi, liquefatti e disciolti. NORME TECNICHE – Arredamento per esercizi commerciali Norma Tecnica UNI 10988:2020 “Arredamento per esercizi commerciali - Scaffalature - Terminologia, requisiti di sicurezza e metodi di prova” La norma sperimentale stabilisce la terminologia, i requisiti e i relativi metodi di prova delle scaffalature per esercizi commerciali. Essa si applica a scaffalature complete accessibili unilateralmente o bilateralmente, a scaffalature da parete o centrali, destinate all'immagazzinamento, all'esposizione e al prelievo delle merci quando il loro immagazzinamento e prelievo avvengono esclusivamente a mano senza l'ausilio di mezzi meccanici. La norma si applica a scaffalature con altezza dell'ultimo piano caricabile non maggiore di 3.000 mm da terra. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-giugno-2020-3090 Lachiver Servizi aggiornamento Normativo AMBIENTE   ACQUE – modifiche per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. Il Regolamento che sarà applicabile a decorrere dal 26 giugno 2023, definisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche. Le nuove disposizioni riguardano gli obblighi in carico al gestore degli impianti di affinamento e gli obblighi in materia di qualità delle acque affinate nonché i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.   RIFIUTI – uso di farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione Regolamento (UE) 2020/735 della Commissione del 2 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’uso di farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione. Il regolamento modifica il regolamento n. 142/2011 che reca le norme per l'utilizzo del letame di animali di allevamento negli impianti di combustione aggiungendo la possibilità di includere l'uso delle farine di carne e ossa come combustibile. La disciplina si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW e consente di rispettare i limiti di emissione degli impianti medi di combustione ai sensi della direttiva 2015/2193 sulle emissioni degli impianti medi di combustione (recepita dal D.lgs. 183/2017).   REACH – aggiornate le prescrizioni per la compilazione delle schede di sicurezza Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Le novità introdotte sono le seguenti: -        Riportare informazioni riguardo le nanoforme come da accordi con il Regolamento (UE) 2018/1881. -        Uniformare i criteri armonizzati a livello internazionale per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) integrati a livello Europeo secondo la sesta e settima revisione del GHS. -        Inserimento in SDS del codice UFI (identificatore di formula univoco) per i prodotti ad uso industriale. -        Prescrizioni specifiche per gli interferenti endocrini. -        Inserimento di limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Il Regolamento si applica dal 1 gennaio 2021, ma le schede di dati di sicurezza non conformi al Regolamento potranno continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.   SOSTANZE PERICOLOSE – l’acido perfluoroottanoico inserito nel regolamento POP (inquinanti organici persistenti) Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell’8 aprile 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati. Il regolamento, modifica la parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP), includendo l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.   RIFIUTI – REcer - Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti Decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 2020 “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero”. Il Decreto organizza il funzionamento del REcer, la cui effettiva operatività verrà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente. Il REcer sarà interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del Codice Ambiente e con il registro elettronico nazionale. Presenterà due sezioni: -        sezione «Autorizzazioni ordinarie» destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del Codice Ambiente -        sezione «Procedure semplificate» destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del Codice Ambiente. I dati del REcer saranno resi disponibili alle amministrazioni pubbliche e vengono inserite dalle autorità competenti relativamente alle autorizzazioni e agli esiti delle procedure semplificate. I dati saranno soggetti a controlli a campione da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che avranno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori. I dati potranno essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto nonché per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo.   TUTELA AMBIENTALE – norme d’interesse inserite nella conversione del Decreto “liquidità” Legge n. 40 del 5 giugno 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. La Legge contiene le seguenti indicazioni: -       Spostamento di termini: confermato lo spostamento dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020 del termine ultimo per la sospensione del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020. L'indicazione ha effetti per esempio, sulla iscrizione dei veicoli nell'Albo Gestori. -       Smaltimento rifiuti sanitari: i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del DPR n. 254 del 15 luglio 2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, vanno sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, fino a 30 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria. -       Inclusione dei servizi ambientali nelle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa: modificata la lista delle attività contenute nell'articolo 1 comma 53 della Legge anticorruzione (n. 190 del 6 novembre 2012) con l’aggiunta delle voci servizi funerari e cimiteriali, ristorazione, gestione delle mense e catering, servizi ambientali (attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti), mentre sono state eliminate le voci pre-esistenti trasporto di materiali in discarica per conto di terzi, trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi. -       Pneumatici fuori uso: si stabilisce che gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale per l'anno in corso siano parametrati su base biennale anziché annuale (come previsto dall'articolo 228, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006).   ENERGIA – nomina energy manager 2020 Il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (decreto Liquidità), all’art. 37 ha prorogato la scadenza per l’invio della nomina dell’energy manager al 21 luglio 2020.    AEE – decreto di adeguamento alla disciplina europea Decreto Legislativo n. 42 del 12 maggio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Il Decreto modifica il decreto legislativo n. 27 del 4 marzo 2014 in diversi articoli che regolano l'applicazione del decreto ed inoltre estende il divieto per le AEE immesse sul mercato di contenere le sostanze di cui all’allegato II dello stesso decreto legislativo (piombo, mercurio, cadmio etc.) anche a tutte le altre AEE che non rientrano nell’ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato dal 22 luglio 2019. Per quanto riguarda il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati delle AEE, lo stesso potrà comportare l’esclusione del divieto di contenere le sostanze di cui all’allegato II, purché avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa, che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore e solo in presenza delle nuove condizioni indicate dall’art. 1 del Decreto legislativo 42/2020.   EMISSION TRADING – decreto di adeguamento alla disciplina europea Decreto Legislativo n. 47 del 9 giugno 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”. Il Decreto abroga parzialmente il precedente D. Lgs. n. 30 del 13 marzo 2013 e recepisce le novità previste per la quarta fase del sistema EU ETS. Il provvedimento rinnova radicalmente, con il consenso delle Parti coinvolte, la struttura organizzativa del Comitato ETS e assegna al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima, l’Energia e l’Aria, il compito di svolgere annualmente oltre 1200 procedimenti istruttori, attraverso il supporto di esperti dedicati e con l’ausilio del sistema telematico denominato “Portale ETS”, che consente ai gestori di impianti fissi e agli operatori rientranti nel regime ETS di interloquire direttamente con la pubblica amministrazione attraverso la scrivania telematica a loro dedicata.    ADR – disposizioni sui corsi di aggiornamento Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16464 del 15 giugno 2020 “Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi ADR”. -       Tenuto conto della rilevante finalità economica e sociale dell'attività di autotrasporto, e del consistente numero di autisti che devono conseguire o rinnovare la carta di qualificazione del conducente o il certificato di formazione professionale di tipo ADR, si ritiene possibile l'utilizzo di aule esterne alle sedi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi in oggetto, alle condizioni indicate nella Circolare. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4042 del 23 giugno 2020 “DPCM 11 giugno 2020. Riavvio corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR”. -       Tra i corsi abilitanti e le prove d'esame richiamate dal predetto DPCM rientrano anche i corsi per i conducenti di cui alla direttiva 2003/59/CE e i corsi per i conducenti addetti al trasporto di merci pericolose svolti dagli enti di formazione autorizzati. I corsi dovranno essere svolti rispettando le "Linee guida per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole”. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17475 del 24 giugno 2020 “Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR svolti da enti di formazione. Autorizzazione all'uso di aule esterne”. -       La Circolare specifica requisiti e modalità per lo svolgimento anche in aule esterne a quelle già autorizzate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione dei corsi in oggetto.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – classificazione dei rifiuti CER 99 Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 6 del 29 giugno 2020 “Utilizzo codici EER 99”. Fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, le sezioni devono procedere all’esame dei codici che terminano con 99 alle seguenti condizioni: -       il codice EER sia adeguatamente descritto -       sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e Reg. (UE) n. 1357/2014. Tali condizioni non si rendono necessarie qualora il codice EER del rifiuto sia individuato da norme regolamentari (ad es. DM 5/2/98) o da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga iscrizioni in scadenza Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 “Procedimenti disciplinari”. In sede di procedimento disciplinare, le variazioni intervenute sulle imprese iscritte all’Albo in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, non assumono rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione.    NORME TECNICHE – gestione per la qualità Norma Tecnica UNI ISO 10002:2019 “Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni” La norma fornisce linee guida per il processo di trattamento dei reclami relativi a prodotti e servizi all'interno di un'organizzazione, compresi pianificazione, progettazione, sviluppo, funzionamento, mantenimento e miglioramento. Il processo di trattamento dei reclami descritto è adatto per essere utilizzato come uno dei processi di un sistema di gestione per la qualità nel suo complesso. I termini "prodotto" e "servizio" si riferiscono agli output di un'organizzazione che sono destinati a, o richiesti da, un cliente. La norma è destinata ad essere utilizzata da qualsiasi organizzazione, indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati. È inoltre destinata all'utilizzo, da parte delle organizzazioni, in tutti i settori.    NORME TECNICHE – linee guida per la gestione degli incidenti Norma Tecnica UNI ISO 22320:2019 “Sicurezza e resilienza – Gestione delle emergenze – Linee guida per la gestione degli incidenti” La norma fornisce le linee guida per la gestione degli incidenti, e comprende: -       i principi che comunicano il valore e spiegano lo scopo della gestione degli incidenti -       i componenti di base della gestione degli incidenti, tra cui il processo e la struttura, che si concentrano su ruoli e responsabilità, compiti e gestione delle risorse -       lavorare insieme attraverso la direzione congiunta e la cooperazione. È applicabile a qualsiasi organizzazione coinvolta nella risposta a incidenti di qualsiasi tipo e portata. Inoltre, è applicabile a qualsiasi organizzazione con una sola struttura organizzativa, nonché a due o più organizzazioni che scelgono di lavorare insieme mentre continuano ad utilizzare la propria struttura organizzativa o una struttura organizzativa combinata. Questo documento fornisce alle organizzazioni una guida per migliorare la loro gestione di tutti i tipi di incidenti quali ad esempio, emergenze, crisi, interruzioni e disastri. Le molteplici attività di gestione degli incidenti sono spesso condivise tra organizzazioni e agenzie, con il settore privato, le organizzazioni regionali e i governi che hanno diversi livelli di giurisdizione. Pertanto, è necessario guidare tutte le parti coinvolte nella preparazione e nell'implementazione della gestione degli incidenti.    NORME TECNICHE – linee guida per supportare persone vulnerabili in un'emergenza Norma Tecnica UNI ISO 22395:2019 “Sicurezza e resilienza - Comunità resiliente - Linee guida per supportare persone vulnerabili in un'emergenza” La norma fornisce linee guida per le organizzazioni al fine di identificare, coinvolgere, comunicare e sostenere gli individui più vulnerabili alle emergenze naturali e indotte dall'uomo (sia intenzionali che involontarie). Include anche linee guida per migliorare continuamente l'offerta di supporto alle persone vulnerabili in caso di emergenza. Inoltre, è applicabile alle organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni, coinvolte nelle attività di preparazione, risposta e recupero in caso di emergenza, come i governi locali, regionali e nazionali, gli organismi statutari, le organizzazioni internazionali e non governative, le imprese e i gruppi pubblici e comunitari.    SICUREZZA    AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – modifiche ed aggiornamenti Decreto Legislativo n. 44 del 1 giugno 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398, modifica il Testo Unico di Sicurezza all’art. 242, comma 6 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale). il medico competente con il nuovo comma 6, è ora tenuto a: -       fornire adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti i lavoratori -       segnalare la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato -       fornire al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. Novità introdotta nell’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi): -     Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. Modifiche più rilevanti introdotte nell’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale): -       abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero -       abbassamento del valore limite di esposizione a polveri di legno duro (frazione inalabile) -       inserimento di valori limite di esposizione professionale per i Composti del Cromo VI -       inserimento di valori limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile -       inserimento di valori limite di esposizione professionale per l’ossido di etilene -       inserimento di valori limite di esposizione professionale l’1-3-butadiene.    RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 56 del 4 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. -       Ordinanza di riapertura attività per: servizi per l'infanzia 0/3 anni, informatori scientifici, sale giochi per bambini e adolescenti, piscine condominiali, servizi semiresidenziali per minori. Legge n. 40 del 5 giugno 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. -      Contiene la limitazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19. In riferimento all’art. 2087 del Codice Civile (’obbligo della tutela delle condizioni di lavoro), nel settore pubblico e privato, l’obbligo si può considerare adempiuto con l’adozione di tutte le misure contenute nel Protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo con le parti sociali. Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 727 del 9 giugno 2020 “Indicazioni in ordine all'utilizzo della modalità a distanza (FAD) delle azioni di formazione obbligatoria per i corsi autofinanziati per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari durante il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DGR. n. 2136 del 18 novembre 2014, DGR. n. 1101 del 18 agosto 2015, deroga alle linee guida formative approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020)”. -       Con la Delibera viene consentito agli Enti accreditati alla formazione, per la sola durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di utilizzare la modalità di Formazione a Distanza (FAD), in sostituzione delle lezioni in presenza, per i corsi di formazione per gli utilizzatori professionali per l'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e per i consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, alle indicate nell’allegato A. DPCM del 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. -       Il Decreto autorizza la ripresa di ulteriori attività: sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, centri estivi, spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, corsi professionali svolti in presenza, eventi e le competizioni sportive a porte chiuse. Il Decreto ripropone negli allegati, i Protocolli condivisi precedentemente pubblicati, con le seguenti novità : le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 (allegato 8)”, le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 (Allegato 9)” e “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico aggiornati al 15 maggio 2020 (Allegato 10)”. Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. -       Ordinanza di riapertura attività per: cinema e spettacoli, sagre e fiere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilabili, Casinò di Venezia, attività sportive con contatto. Prosecuzione delle attività con adeguamento della disciplina per : ristorazione, attività turistiche, attività ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, parchi tematici e di divertimento, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna. Con disposizioni speciali Regionali: servizi per l'infanzia e l'adolescenza (età 0/17 anni), informatori scientifici, piscine condominiali, servizi semiresidenziali per minori, Trasporto di persone mediante impianti a fune, strutture residenziali extra ospedaliere, attività non specificamente regolate. Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 63 del 26 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. -       Ordinanza di precisazioni per la riapertura delle attività : trasporto pubblico locale di linea ferroviario, automobilistico, lacuale, lagunare, costiero (allegate le Linee di indirizzo per il settore del trasporto pubblico regionale/locale), trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati, messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi, sport di contatto, di squadra e individuale (allegate le Linee di indirizzo per la ripresa degli sport di contatto e squadra), saune aperte al pubblico, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, attività commerciali o di servizio alla persona all'interno delle aree ospedaliere (allegate le Linee di indirizzo per la ripresa delle attività economiche nelle aree ospedaliere), ippodromi, formazione dei lavoratori dipendenti. Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 9 giugno 2020 ha ampliato, integrato ed aggiornato le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”. -       Previste regole e nuove schede anche per la ripartenza del settore ricreativo: congressi e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche. Aggiornate e razionalizzate le schede: Ristorazione, (cerimonie), Attività ricettive (strutture turistico-ricettive all'aria aperta, rifugi alpini ed escursionistici, ostelli della gioventù, locazioni brevi), Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (Campi estivi), Aree giochi per bambini, Cinema e spettacoli dal vivo (fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza). Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riunione del 18 giugno. -       Approvazione delle "Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19". Si tratta di linee di indirizzo finalizzate a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza covid19. Circolare del Ministero della Salute del 1 giugno 2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19”. -       Indicazioni operative, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, per la progressiva riattivazione delle prestazioni ospedaliere di ricovero diurno, ordinario e ambulatoriali eventualmente differite a causa dell'emergenza da COVID-19. Circolare del Ministero della Salute n. 21859 del 23 giugno 2020 “Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - Aggiornamento". -       L’attuale pandemia da SARS-CoV-2 ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets e aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria. La Circolare contiene indicazioni sulle modifiche ad interim ai protocolli di rianimazione (BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation) universalmente riconosciuti. INAIL comunicato del 12 giugno 2020 “Coronavirus - fase 3: ulteriori disposizioni attuative per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. Lavoro agile”. -       Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. INAIL comunica che dal 1 luglio 2020 sarà attivo il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” per richiedere le visite mediche che dovranno essere assicurate dai datori di lavoro pubblici e privati ai lavoratori maggiormente esposti, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, art. 83. I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto legge, devono garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL.    DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – proroghe delle validità Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 158 del 8 giugno 2020 “Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 e Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 11, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013”. Proroghe relative alla carta di qualificazione del conducente: -       il termine di validità annuale, degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020 -       ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 159 del 8 giugno 2020 “Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada”. -       Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020. -       Il termine è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16356 del 12 giugno 2020 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”. -       aggiornato l'elenco dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.    DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – ampliamento degli obblighi di qualificazione Decreto Legislativo n. 50 del 10 giugno 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.” Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/645 che amplia gli obblighi di qualificazione, estendendo tali obblighi alla totalità dei conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, eliminando il riferimento alla sola attività di guida professionale. Gli Stati membri dovranno scambiarsi reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite una specifica rete informatica ed inoltre il Decreto determina la cadenza periodica dei corsi di formazione necessari per mantenere le abilitazioni conseguite.    ADR – disposizioni sui corsi di aggiornamento Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16464 del 15 giugno 2020 “Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi ADR”. -       Tenuto conto della rilevante finalità economica e sociale dell'attività di autotrasporto, e del consistente numero di autisti che devono conseguire o rinnovare la carta di qualificazione del conducente o il certificato di formazione professionale di tipo ADR, si ritiene possibile l'utilizzo di aule esterne alle sedi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi in oggetto, alle condizioni indicate nella Circolare. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4042 del 23 giugno 2020 “DPCM 11 giugno 2020. Riavvio corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR”. -       Tra i corsi abilitanti e le prove d'esame richiamate dal predetto DPCM rientrano anche i corsi per i conducenti di cui alla direttiva 2003/59/CE e i corsi per i conducenti addetti al trasporto di merci pericolose svolti dagli enti di formazione autorizzati. I corsi dovranno essere svolti rispettando le "Linee guida per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole”. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17475 del 24 giugno 2020 “Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR svolti da enti di formazione. Autorizzazione all'uso di aule esterne”. -       La Circolare specifica requisiti e modalità per lo svolgimento anche in aule esterne a quelle già autorizzate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione dei corsi in oggetto.     CAMPI ELETTROMAGNETICI – nuove linee guida Le nuove linee guida sono state rilasciate dalla commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e poi confermate dall'organizzazione mondiale della sanità come strumento di presidio e controllo dell'esposizione alle frequenze del 5G. L'evoluzione nei protocolli delle telecomunicazioni ha reso possibile il miglioramento della capacità della rete, ampliandone la versatilità d'uso. Con il 5G, per la prima volta la telefonia mobile utilizza le alte frequenze, fino ad ora appannaggio esclusivo dei collegamenti radio base da punto a punto. Le nuove linee guida per la limitazione delle esposizioni a campi elettromagnetici (da 100 kHz a 300 GHz) comprendono anche le frequenze necessarie alla tecnologia 5G, considerata l'imminente diffusione che avrà luogo.    INAIL – apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile INAIL ha pubblicato il documento "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile" che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica di tali apparecchiature, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.     INAIL – Carrelli semoventi a braccio telescopico INAIL ha pubblicato il documento "Carrelli semoventi a braccio telescopico" che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica di tali apparecchiature, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l'evoluzione dello stato dell'arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.     INAIL – esposizione a silice cristallina Disponibile sul sito dell’INAIL il rapporto "Banca dati esposizione silice - Rapporto 2000-2019" che raccoglie i dati di venti anni di misurazioni personali di esposizione a silice libera cristallina nei luoghi di lavoro, di concentrazioni ambientali e del tenore di quarzo nei materiali e prodotti utilizzati nel mondo del lavoro. Come viene osservato nel Rapporto, le misure effettuate nell’arco degli ultimi vent’anni non evidenziano significative riduzioni nell’andamento delle esposizioni, indicando forse un generale abbassamento dell’attenzione verso questo agente chimico.     INAIL – infortuni e malattie professionali tra i lavoratori del settore ambiente Disponibile sul sito dell’INAIL uno studio che indaga le rischiosità specifiche del settore ambiente per migliorare gli interventi finalizzati alla prevenzione. Lo studio rileva che a fronte di un aumento del 10% degli addetti/anno, si è registrata una diminuzione del 5,1% degli infortuni sul lavoro denunciati tra il 2013 e il 2017. Un trend coerente con quanto rilevato nell’intero settore dell’igiene ambientale, dove, nello stesso periodo, gli infortuni sono calati del 2%,    INAIL – aggiornamento denunce di contagi sul lavoro da COVID-19 Pubblicato da INAIL il quarto report sulle infezioni di origine professionale. Registrato un totale di oltre 47.000 denunce, circa 3.600 in più rispetto al monitoraggio del 15 maggio. I decessi sono 208 (+37) e quasi sei casi su 10 (58,7%) ricadono nel Nord-Ovest, con il primato negativo nella provincia di Bergamo. Il settore della Sanità e assistenza sociale, che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili, registra, insieme agli organismi pubblici preposti alla sanità, l’81,6% delle denunce (il 39,3% dei casi mortali). Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (industria alimentare, chimica e farmaceutica), le attività di alloggio e ristorazione e il commercio. Il 71,7% dei contagiati sono donne e il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali. I decessi degli uomini, infatti, sono pari all’82,7% del totale.   INAIL – apprendimento condiviso e sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro Pubblicati da INAIL due nuove factsheet dal titolo: -       Sicurezza, lavoro, innovazione e apprendimento: la scheda inquadra l’uso critico delle nuove tecnologie di connessione nel campo dell’apprendimento e della sensibilizzazione degli studenti in materia di sicurezza sul lavoro, propone inoltre riferimenti in materia di comunicazione social, dispositivi di protezione e normativa attinente, utili ai docenti per progettualità scolastiche sull’argomento. -       Flash safety lab: un fab lab per l’informazione e la sicurezza: la scheda presenta il fab-lab dell’informazione, Flash Safety Lab, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. Il Flash Lab è un ambiente di apprendimento condiviso e interconnesso che utilizza la dimensione creativa e digitale del DIY (do it by yourself) al fine del trasferimento dei contenuti tecnico scientifici della cultura della sicurezza sul lavoro.   INAIL – Lavoro agile in situazioni emergenziali Pubblicata da INAIL la scheda informativa "Lavoro agile in situazioni emergenziali. Applicazione di un modello ibrido tra lavoro agile e telelavoro". La scheda analizza il lavoro a distanza, strumento individuato come ausilio indispensabile nella realizzazione delle misure di contenimento della pandemia e scenario nuovo in cui pensare il lavoro, anche in contesti in cui non era ipotizzabile la trasformazione a distanza delle modalità e delle forme dei rapporti di lavoro in relazione a tempo, luogo, strumenti dell’attività lavorativa.   INAIL – macchine scenotecniche Pubblicato da INAIL il "Vademecum delle macchine scenotecniche" che fornisce indicazioni tecniche concernenti la sicurezza delle principali tipologie di macchine per la realizzazione delle opere temporanee e dell’allestimento scenotecnico. DPI – documento PAF sul disagio termico causato dai dispositivi di protezione delle vie respiratorie Disponibile sul portale PAF Portale Agenti Fisici, nella sezione "Documentazione microclima" il report che fornisce criteri guida sugli elementi fondamentali da prendere in esame con l’introduzione di DPI facciali (mascherine) nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli aspetti di criticità legati al disagio termico. Indispensabile che l'introduzione di tali dispositivi negli ambienti di lavoro sia sempre accompagnata da un'attenta valutazione dell'accettazione e delle potenziali ricadute sulle condizioni ergonomiche dell'attività lavorativa svolta.   NORME TECNICHE – gestione per la qualità Norma Tecnica UNI ISO 10002:2019 “Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni” La norma fornisce linee guida per il processo di trattamento dei reclami relativi a prodotti e servizi all'interno di un'organizzazione, compresi pianificazione, progettazione, sviluppo, funzionamento, mantenimento e miglioramento. Il processo di trattamento dei reclami descritto è adatto per essere utilizzato come uno dei processi di un sistema di gestione per la qualità nel suo complesso. I termini "prodotto" e "servizio" si riferiscono agli output di un'organizzazione che sono destinati a, o richiesti da, un cliente. La norma è destinata ad essere utilizzata da qualsiasi organizzazione, indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati. È inoltre destinata all'utilizzo, da parte delle organizzazioni, in tutti i settori.   NORME TECNICHE – linee guida per la gestione degli incidenti Norma Tecnica UNI ISO 22320:2019 “Sicurezza e resilienza – Gestione delle emergenze – Linee guida per la gestione degli incidenti” La norma fornisce le linee guida per la gestione degli incidenti, e comprende: -       i principi che comunicano il valore e spiegano lo scopo della gestione degli incidenti -       i componenti di base della gestione degli incidenti, tra cui il processo e la struttura, che si concentrano su ruoli e responsabilità, compiti e gestione delle risorse -       lavorare insieme attraverso la direzione congiunta e la cooperazione. È applicabile a qualsiasi organizzazione coinvolta nella risposta a incidenti di qualsiasi tipo e portata. Inoltre, è applicabile a qualsiasi organizzazione con una sola struttura organizzativa, nonché a due o più organizzazioni che scelgono di lavorare insieme mentre continuano ad utilizzare la propria struttura organizzativa o una struttura organizzativa combinata. Questo documento fornisce alle organizzazioni una guida per migliorare la loro gestione di tutti i tipi di incidenti quali ad esempio, emergenze, crisi, interruzioni e disastri. Le molteplici attività di gestione degli incidenti sono spesso condivise tra organizzazioni e agenzie, con il settore privato, le organizzazioni regionali e i governi che hanno diversi livelli di giurisdizione. Pertanto, è necessario guidare tutte le parti coinvolte nella preparazione e nell'implementazione della gestione degli incidenti.   NORME TECNICHE – linee guida per supportare persone vulnerabili in un'emergenza Norma Tecnica UNI ISO 22395:2019 “Sicurezza e resilienza - Comunità resiliente - Linee guida per supportare persone vulnerabili in un'emergenza” La norma fornisce linee guida per le organizzazioni al fine di identificare, coinvolgere, comunicare e sostenere gli individui più vulnerabili alle emergenze naturali e indotte dall'uomo (sia intenzionali che involontarie). Include anche linee guida per migliorare continuamente l'offerta di supporto alle persone vulnerabili in caso di emergenza. Inoltre, è applicabile alle organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni, coinvolte nelle attività di preparazione, risposta e recupero in caso di emergenza, come i governi locali, regionali e nazionali, gli organismi statutari, le organizzazioni internazionali e non governative, le imprese e i gruppi pubblici e comunitari.   NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 54-3:2020 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio” La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i dispositivi sonori di allarme incendio, inclusi quelli a voce, in un'installazione fissa destinati ad emettere un segnale sonoro di allarme incendio. La norma fornisce la valutazione e la verifica per il mantenimento di prestazione (AVCP) dei dispositivi sonori di allarme. La norma si applica solo ai dispositivi alimentati da una sorgente esterna.    NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI 804:2020 “Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili” La norma specifica i materiali, i metodi di prova e le designazioni dei raccordi per tubazioni flessibili da impiegare nelle apparecchiature per estinzione incendi.    NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI 814:2020 “Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili” La norma specifica i materiali, le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché le designazioni delle chiavi per la manovra dei raccordi e dei tappi per tubazioni flessibili da impiegare nelle apparecchiature per estinzione incendi.   NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI 7421:2020 “Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili” La norma specifica i materiali, i metodi di prova e le designazioni dei tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili da impiegare nelle apparecchiature per estinzione incendi.   NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 15269-1:2020 “Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali” La norma definisce i principi generali per l'applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte e finestre apribili, sottoposte a prova secondo la UNI EN 1634-1 e/o UNI EN 1634-3. La norma è da utilizzare unitamente alle parti pertinenti della serie UNI EN 15269.    NORME TECNICHE – segni grafici Norma Tecnica UNI EN ISO 7010:2020 “Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati” La norma prescrive i segnali di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, la protezione dal fuoco, l'informazione sui pericoli alla salute e per le evacuazioni di emergenza. La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3. La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere affrontate. Tuttavia, la norma non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, a quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della norma e della serie ISO 3864. La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.    NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 407:2020 “Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)” La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e degli altri dispositivi di protezione delle mani contro calore e/o fuoco. Essa è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. La norma è applicabile solo congiuntamente alla UNI EN ISO 21420.    NORME TECNICHE – carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN 16842-9:2020 “Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 9: Carrelli commissionatori a presa frontale e laterale con posto di guida elevabile” La norma specifica i requisiti e le procedure di prova per visibilità a 360° dei carrelli commissionatori a presa frontale e laterale con posto di guida elevabile, in conformità alla UNI ISO 5053-1. La norma deve essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN 16842-1.   NORME TECNICHE – attrezzature e accessori per GPL Norma Tecnica UNI EN 1440:2020 “Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato e brasato per gas di petrolio liquefatto (GPL) - Ispezione periodica” La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove per bombole trasportabili ricaricabili di GPL con capacità d'acqua da 0,5 l fino a 150 l. La norma è applicabile all'acciaio saldato e brasato per bombole di GPL con uno specifico spessore minimo della parete progettato secondo UNI EN 1442, UNI EN 12807 e UNI EN 13322-1. La norma deve essere applicata alle bombole conformi a RID/ADR (comprese le bombole contrassegnate con pi) e anche alle popolazioni esistenti di bombole non RID/ADR. La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.   NORME TECNICHE – sicurezza del macchinario Norma Tecnica UNI EN ISO 13851:2020 “Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta” La norma specifica i requisiti di sicurezza di un dispositivo di comando a due mani (THCD) e la dipendenza del segnale di uscita dall'azionamento manuale dei dispositivi di azionamento. La norma descrive le caratteristiche principali dei dispositivi di controllo a due mani per garantire la sicurezza e stabilisce combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi. Non si applica ai dispositivi di convalida, come dispositivi di comando ad azione mantenuta o come dispositivi di controllo speciali. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2020-3086 Lachiver aggiornamento Normativo AMBIENTE   GAS EFFETTO SERRA – rinnovo delle certificazioni sui gas fluorurati Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 33170 del 8 maggio 2020 “Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell'articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra”. La Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha modificato, il comma 2 dell’articolo 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al DPR, 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per effetto di questa modifica: -        le certificazioni F-Gas prese in considerazione sono quelle in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio e non più quelle dal 31 gennaio e il 15 aprile; -        i certificati conservano la validità non più fino al 15 giugno, ma per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata al 31 luglio 2020; -        il periodo di validità di 90 giorni sarà efficace in ogni caso, anche qualora la data di cessazione dello stato di emergenza dovesse subire variazioni. Gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvedono all’estensione della validità dei certificati da loro rilasciati (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati).   VIA – modifiche contenute nel Decreto “rilancio” Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto “rilancio” prevede misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale che, al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione tecnica di verifica, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, vanno a modificare il testo dell’art. 8 del D.Lgs. 152/2006 eliminando il comma 3 del predetto articolo ed escludendo così l’intervento del Comitato tecnico istruttorio.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga iscrizioni in scadenza Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 5 del 22 maggio 2020 “Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n.18". Le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.    RIFIUTI – DPI usati - rapporto ISS ed indicazioni ISPRA -       L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato il rapporto n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico". Il documento fornisce raccomandazioni per la gestione di mascherine e guanti monouso come rifiuti prodotti da utilizzo domestico e non domestico, indirizzato ad Enti pubblici e privati, attività commerciali e produttive, diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie. Vengono fornite indicazioni anche sulle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di tali rifiuti. -       L’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA, ha reso disponibile un documento del 16 maggio 2020, nel quale sono riportate indicazioni in merito al corretto smaltimento dei rifiuti costituiti da mascherine, guanti e altri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Vengono individuate le seguenti possibili alternative: gestione come rifiuti urbani indifferenziati, se i regolamenti comunali ne permettono l’assimilazione;  gestione come rifiuti speciali, in questo caso, fermo l’obbligo a carico del produttore di individuarne l’esatta classificazione, se con ragionevole certezza risulta essere possibile escluderne la contaminazione il codice CER più corretto da utilizzare per la loro classificazione è il 15 02 03;  nei casi di DPI prodotti nell’ambito di strutture sanitarie, occorre applicare le disposizioni del DPR 254/2003 e la classificazione più corretta si ritiene sia quella con il codice CER 18 01 03.    RAEE – Rapporto Annuale 2019 Presentato il XII Rapporto Annuale sul ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia. Dai dati relativi alla raccolta dei 5 raggruppamenti dei rifiuti elettronici (R1 - frigoriferi e climatizzatori, R2 - lavatrici e lavastoviglie, R3 - TV e monitor, R4 - piccoli elettrodomestici, R5 - sorgenti luminose) si evidenzia che sono stati intercettati dai Sistemi collettivi operanti in Italia oltre il 10% in più di RAEE domestici rispetto al 2018.    RIFIUTI – Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2020 Pubblicato il Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2020, che presenta i dati relativi all’anno 2018. Cresce la produzione dei rifiuti speciali in Italia del 3,4% (circa 4,6 milioni di tonnellate) arrivando a superare 143 milioni di tonnellate. I rifiuti non pericolosi, che rappresentano il 93% del totale di quelli prodotti, crescono di oltre 4 milioni di tonnellate (+3,3%), mentre quelli pericolosi di 376 mila tonnellate (+3,9%).    VIA – norme tecniche dal SNPA Pubblicata la Linea Guida SNPA "Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale", che fornisce uno strumento per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/06. Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni dell’Allegato VII del D.Lgs. 152/06, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere, l’obiettivo è di fornire indicazioni pratiche chiare e possibilmente esaustive.    NORME TECNICHE – Gestione ambientale Norma Tecnica UNI EN ISO 14063:2020 “Gestione ambientale - Comunicazione ambientale - Linee guida ed esempi” La norma fornisce alle organizzazioni le linee guida sui principi generali, la politica, la strategia e le attività relative alla comunicazione ambientale, sia interna che esterna. Esso utilizza approcci alla comunicazione sperimentati e consolidati, adattati alle specifiche condizioni presenti nella comunicazione ambientale. E' applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, tipologia, ubicazione, struttura, attività, prodotti e servizi e dalla presenza o meno di un sistema di gestione ambientale. Può essere utilizzato in combinazione con una qualsiasi delle norme ISO 14000 o da solo.     SICUREZZA   DPI – norme armonizzate Decisione di Esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’allegato I contiene i riferimenti delle norme armonizzate attuali per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425, mentre l’allegato II contiene i riferimenti delle norme ritirate.   RISCHIO BIOLOGICO – inserimento SARS-CoV-2 Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione. La direttiva inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3 (agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche).   DISPOSITIVI MEDICI – deroghe sulle procedure di valutazione della conformità Pubblicata il 19 maggio 2020 la Comunicazione della Commissione n. 171/01 “Orientamenti sull’adozione di deroghe a livello dell’Unione relative ai dispositivi medici in conformità all’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/745”. Modalità per l’adozione di deroghe, da parte delle autorità nazionali competenti per autorizzare l’immissione sul mercato e la messa in servizio all’interno del territorio dello Stato membro di un dispositivo specifico per il quale le procedure di valutazione della conformità non sono state espletate ma il cui impiego è nell’interesse della salute pubblica o della sicurezza e salute dei pazienti.   AGENTI CHIMICI – quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale Decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute del 2 maggio 2020 che recepisce la direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. Il Decreto prevede la sostituzione dell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, relativo ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla direttiva 2017/164/UE. Si prevede, un periodo transitorio per l'applicazione dei valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio per le sole attività sotterranee in miniera ed in galleria, che terminerà il 21 agosto 2023. RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 -       Ordinanza Presidente della Regione Veneto n. 44 del 3 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Prime indicazioni per la riapertura: ammesse le visite a congiunti nel territorio regionale, consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, in allegato i protocolli per gli esercizi commerciali, ambienti di lavoro, cantieri, trasporti e logistica. -       Circolare del Ministero della Salute n. 26342 del 5 maggio 2020 “Richieste di Autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 14 del D.Lgs. n. 46/97 ed Emergenza COVID 19”. Chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere ad autorizzazioni in deroga per la valutazione della conformità, ai fini della immissione in commercio di dispositivi medici. -       Circolare del Ministero della Salute del 9 maggio 2020 “COVID-19: test di screening e diagnostici". Indicazioni in merito ai test sierologici. -       Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 9 maggio 2020 “Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale”. Possibilità di vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi con informazioni semplificate. -       Decreto Legge n. 30 del 10 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”. Il Decreto introduce misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT. -       Delibera Giunta Regionale Veneto n. 601 del 12 maggio 2020 “Approvazione del Piano regionale per la riapertura delle attività produttive". Contiene il “Manuale per la riapertura delle attività produttive (all. A)” e il “Progetto Pilota (all. B)”. -       Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 156 del 13 maggio 2020 “Riapertura dei cantieri edili - Vigilanza e verifiche misure anticontagio". Indicazioni specifiche riguardanti la ripresa delle attività di vigilanza nei cantieri edili da parte del personale di vigilanza in collaborazione con gli altri nuclei ispettivi e le forze dell’ordine. Le misure previste nel protocollo cantieri si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori. -       Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Dal 18 maggio spostamenti senza limiti in regione, libera circolazione sul territorio nazionale dal 3 giugno. Via libera alle attività produttive nel rispetto dei protocolli. -       Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Riapertura delle attività produttive, palestre e piscine a partire dal 25 maggio, cinema, teatri e centri estivi a partire dal 15 giugno, celebrazioni collettive delle funzioni e celebrazioni religiose, visite agli amici. L’Allegato 17 contiene le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive in forma di schede tecniche relative a: ristorazione, attività turistiche (balneazione), strutture ricettive, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche. Si ricorda che, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. -       Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 15 del 17 maggio 2020 “Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19”. I titolari di concessione amministrativa per la rivendita di tabacchi aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.) sono autorizzati alla vendita al pubblico di mascherine facciali. -       Ordinanza Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Rimodulazioni delle disposizioni per la riapertura : spostamenti nel territorio regionale, accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, riapertura  ristorazione, stabilimenti balneari, alberghi, commercio al dettaglio, impianti sportivi. -       Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto “rilancio”, contiene regole antincendio per l'edilizia ospedaliera, indicazioni sulla sorveglianza sanitaria e sul lavoro agile, credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di Dpi, misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali. -       Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020 "Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti". Ulteriori istruzioni operative nonché chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio. -       Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. Con la circolare vengono rivisti gli aspetti principali dell’attività di sanificazione di ambienti, superfici, indumenti e tessuti. -       Legge n. 35 del 22 maggio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. In relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, del virus che causa il COVID-19, la Legge è diretta a disciplinare in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti. -       La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in data 22 maggio 2020 le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" e le "Linee guida trasporto passeggeri". Aggiornamento ed integrazione delle precedenti Linee guida. Sono state aggiunte le schede relative ai settori: strutture ricettive all’aperto (campeggi), rifugi alpini, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cure termali e centri benessere, guide turistiche e professioni della montagna, sono state aggiornate quelle per ristorazione, strutture turistiche ricettive e all’aria aperta, piscine e rifugi alpini. -       Ordinanza Presidente della Regione Veneto n. 50 del 23 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Definizione delle date di riapertura (fino al 14/06/20) per le attività economiche e sociali di cui all’allegato 1 e 2. -       Ordinanza Presidente della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Ulteriori rimodulazioni delle disposizioni per la riapertura: mascherina all’esterno obbligatoria solo se non è possibile il mantenimento della distanza interpersonale, spostamenti consentiti anche al di fuori della regione, nell’allegato 1 l’aggiornamento del documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, nell’allegato 2 le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni, nell’allegato 3 le Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere.   INAIL-ISS – documenti per la riapertura Inail con l’ISS hanno pubblicato i seguenti documenti: -       Documento tecnico per la ripresa delle attività di parrucchieri ed estetisti dopo il lockdown. Il documento contiene l’analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona e fornisce indicazioni sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus. -       Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. Le due pubblicazioni, puntano a fornire elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza.    ISS – rapporti COVID-19 L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato i seguenti rapporti: -       n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi”. Il documento presenta una panoramica relativa all’ambito della disinfezione con l’intento di chiarire: tipologia di prodotti disinfettanti, sia per la cute umana sia per le superfici disponibili sul mercato italiano, efficacia di questi prodotti contro i virus, etichette di pericolo presenti sui prodotti, condizioni per un loro corretto utilizzo al fine di garantirne efficacia e sicurezza d’uso. Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per le mani e per l’ambiente e detergente. -       n. 20/2020 “Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2”. Il documento riassume i dati disponibili relativamente alle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2, alla potenzialità del virus di contaminare e persistere nell’ambiente e su superfici inanimate, oltre le conoscenze sull’attività dei disinfettanti nei confronti dei virus e dei coronavirus in particolare e sottolinea l’importanza di integrare gli interventi di sanificazione ambientale fra le misure di prevenzione e controllo di COVID-19. -       n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive e altri edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la pandemia COVID-19”. Il documento fornisce raccomandazioni tecniche specifiche relative alla prevenzione, controllo e gestione del rischio Legionella negli impianti idrici alla luce dell’emergenza COVID-19. -       n. 22/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dello stress lavoro-correlato negli operatori sanitari e socio-sanitari durante lo scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 7 maggio 2020”. Il rapporto contiene indicazioni operative per la prevenzione dello stress e per la predisposizione di interventi mirati alla protezione fisica e psicologica degli operatori di area sanitaria e sociosanitaria. -       n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”. Il rapporto presenta una panoramica nell’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19. Le indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo. Il documento include anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi). Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l’ambiente e detergente. -       n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico". Il documento fornisce raccomandazioni per la gestione di mascherine e guanti monouso come rifiuti prodotti da utilizzo domestico e non domestico, compresi Enti pubblici e privati, attività commerciali e produttive, diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie. Vengono fornite raccomandazioni anche sulle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di tali rifiuti. -       n. 2/2020 revisione 2 "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2". Il documento, alla luce delle evidenze scientifiche, dà indicazioni agli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale di infezioni da SARS-CoV-2 sulle misure di prevenzione e protezione disponibili (inclusi i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici), in relazione al contesto assistenziale e al tipo di paziente.    ANTINCENDIO – Regole tecniche verticali per le autorimesse Decreto del Ministero dell'interno del 15 maggio 2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”. Sostituita la regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse; la regola tecnica si applica alle autorimesse con superficie complessiva superiore ai 300 m2. Non comporta adeguamenti per quelle che alla data di entrata in vigore, nei casi: -       siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 -       siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.      DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – ulteriori proroghe delle validità Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 14619 del 26 maggio 2020 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”. Ulteriori proroghe dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità.     INAIL – primi dati sulle denunce di contagi sul lavoro da COVID-19 Pubblicato da INAIL il report sulle infezioni di origine professionale. Tra febbraio e maggio denunciati più di 43mila contagi sul lavoro da COVID-19. Quasi la metà riguarda infermieri e altri tecnici della salute, seguiti da operatori socio-sanitari (per circa il 20 %), medici (per circa il 12 %) e operatori socio-assistenziali (per circa il 5 %). I casi mortali sono stati 171, pari a circa il 40% del totale dei decessi segnalati all’INAIL nel periodo preso in esame.    INAIL – elenco validato DPI Inail ha pubblicato online l’elenco dei dispositivi di protezione individuale validati al 4 maggio 2020. Il documento, che sarà aggiornato periodicamente, per ciascun DPI riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo della ditta produttrice/importatrice e un’immagine, se disponibile.    FORMAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE – FAQ Ministero dell’Interno Sul sito del Ministero del lavoro, nell'apposita sezione dedicata, è disponibile una FAQ che contiene le seguenti indicazioni: -       per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi. In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. -       per quanto attiene le verifiche periodiche, in considerazione delle misure di contenimento adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria, è possibile differire l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. Il principio contenuto all'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.    INAIL – amianto misure di sicurezza da adottare Inail ha pubblicato la scheda informativa (FactSheet) "Siti contaminati da amianto: misure di sicurezza da adottare" che presenta una sintesi dei dati inerenti il numero dei siti rilevati e una attenta disamina delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la loro gestione in sicurezza.    INAIL – sicurezza della spettroscopia NMR Inail ha pubblicato il volume "Utilizzo in sicurezza della spettroscopia NMR - Valutazione del rischio e indicazioni operative". Il volume tratta la gestione in sicurezza degli spettrometri NMR (risonanza magnetica nucleare) utilizzati sia nei laboratori di ricerca scientifica che in ambito industriale, vengono descritte le criticità relative alla presenza di fattori di rischio quali campi elettromagnetici e presenza di fluidi criogenici, proponendo per questi ultimi in particolare un modello di gestione completo per le installazioni di maggiore rilevanza e un modello semplificato per le apparecchiature di dimensioni contenute.   NORME TECNICHE – sicurezza e resilienza organizzativa Norma Tecnica UNI ISO 22316:2019 “Sicurezza e resilienza – Resilienza organizzativa – Principi e caratteristiche” Norma Tecnica UNI ISO 22319:2019 “Sicurezza e resilienza – Resilienza delle comunità – Linee guida per pianificare il coinvolgimento di volontari non organizzati” La resilienza organizzativa è la capacità di un'organizzazione di assorbire e adattarsi in un ambiente in evoluzione che gli consenta di raggiungere i propri obiettivi e di sopravvivere e prosperare. Le organizzazioni più resilienti possono anticipare e rispondere alle minacce e alle opportunità, derivanti da cambiamenti improvvisi o graduali nel loro contesto interno ed esterno. Migliorare la resilienza può essere un obiettivo organizzativo strategico, ed è il risultato di una buona pratica aziendale e di una gestione efficace del rischio. La prima norma fornisce le linee guida per accrescere la resilienza organizzativa di organizzazioni di qualsiasi tipo e dimensione. Non è specifica di alcun settore o industria. Può essere applicata per l’intera vita di una organizzazione. La seconda norma fornisce le linee guida per pianificare il coinvolgimento di volontari non organizzati nella risposta e recupero in seguito ad incidenti. È destinata ad aiutare le organizzazioni a stabilire un piano che consideri se, come e quando i volontari non organizzati possano fornire un supporto alla risposta e al recupero per tutti i pericoli identificati.   NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 1363-1:2020 “Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali” La norma specifica i principi generali per determinare la resistenza al fuoco di diversi elementi costruttivi sottoposti a condizioni normalizzate di esposizione al fuoco. Procedure alternative e aggiuntive per soddisfare requisiti particolari sono fornite nella UNI EN 1363-2.   NORME TECNICHE – macchinari ed attrezzature per costruzioni edili Norma Tecnica UNI ISO 19432-1:2020 “Macchinario ed attrezzature per costruzioni edili - Troncatrici per abrasione, portatili, con motore a combustione interna - Parte 1: Requisiti di sicurezza per troncatrici per dischi abrasivi rotanti montati al centro” La norma specifica i requisiti di sicurezza e le misure per la loro verifica per la progettazione e la costruzione di troncatrici portatili con motore a combustione interna destinate all'utilizzo da parte di un singolo operatore nel taglio di materiali da costruzione, come asfalto, cemento, pietra e metallo. Il documento tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni o gli eventi pericolosi significativi per queste macchine quando sono utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.   NORME TECNICHE – Carrelli industriali semoventi e trattori industriali Norma Tecnica UNI ISO 6292:2020 “Carrelli industriali semoventi e trattori industriali - Capacità di frenatura e resistenza degli elementi del freno” La norma specifica le prestazioni, i metodi di prova, i comandi, le forze di attuazione e la resistenza degli elementi del freno, per sistemi frenanti montati sui seguenti prodotti come definiti nella UNI ISO 5053-1. -        carrelli industriali semoventi di qualsiasi portata nominale -        carrelli trattori e spintori fino a 66750 N, inclusi di forza di trazione / spinta (denominati trattori industriali) -        carrelli trasportatori per carichi e carrelli industriali contrappesati portacontainer.   NORME TECNICHE – Carrelli elevatori fuoristrada Norma Tecnica UNI EN 1459-1:2020 “Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli a braccio telescopico” La norma specifica i requisiti di sicurezza per i carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico, progettati per la movimentazione di carichi, dotati di un mezzo di sollevamento telescopico (braccio incernierato), sul quale sono installati una varietà di dispositivi (porta-forche con forche, forche per rotoballe di foraggio, trinciatrici, spazzatrici). La norma tratta tutti i pericoli, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti per i carrelli quando sono utilizzati come previsto e nelle condizioni di utilizzo scorretto che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.   NORME TECNICHE – Applicazioni ferroviarie Norma Tecnica UNI EN 15227:2020 “Applicazioni ferroviarie - Requisiti di sicurezza passiva contro la collisione dei veicoli ferroviari” La norma specifica i requisiti di sicurezza passiva contro la collisione applicabili ai nuovi progetti di: -        locomotive -        guida di veicoli operanti su treni passeggeri e merci -        veicoli ferroviari passeggeri che operano su treni passeggeri (quali tram, metropolitane, linee ferroviarie principali). --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2020-3081 Lachiver | aggiornamento Normativo AMBIENTE   RIFIUTI – migliori pratiche di gestione ambientale Decisione (UE) 2020/519 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS). Il documento ha l’obiettivo di fornire orientamenti specifici per settore della gestione dei rifiuti evidenziando alcune soluzioni per il miglioramento delle migliori pratiche. Riguarda tre flussi di rifiuti, rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, quali il commercio al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi sanitari, i servizi di alloggio e ristorazione e altri servizi e attività, che per natura e composizione sono simili ai rifiuti domestici, e i rifiuti sanitari. Le nuove regole saranno operative dal 12 agosto 2020 e si rivolgono alle imprese di gestione dei rifiuti e alle autorità competenti in materia di rifiuti che trattano i flussi di rifiuti sopraindicati.   REACH – autorizzazione all'uso del Ottaidrossocromato di pentazinco Pubblicata il 6 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Ottaidrossocromato di pentazinco (num.CE: 256-418 0, num. CAS: 49663-84-5) nella formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi recanti i numeri di autorizzazione REACH/20/11/2 e REACH/20/11/3. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Tris(cromato) di dicromo Pubblicate il 15 aprile 2020 e il 22 aprile 2020 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Tris(cromato) di dicromo (N. CE 246-356-2; n. CAS 24613-89-6) in: -        applicazioni per rivestimenti di conversione chimica nel settore aerospaziale e della difesa nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche -        formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/1/2 e REACH/20/1/3 -        trattamento superficiale di metalli e nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di potassio Pubblicate il 15 e il 21 aprile 2020, n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di potassio (n. CE: 231-906-6, n. CAS: 7778-50-9) nella: -        formulazione di miscele destinate esclusivamente all’uso REACH/20/3/1 nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate -        formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/5/3, REACH/20/5/4, REACH/20/5/5, REACH/20/5/6, REACH/20/5/7 e REACH/20/5/8 nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate -        formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici; la sostanza è destinata esclusivamente all’uso REACH/20/2/1 nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 21 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (N. CE: 234-190- 3; N. CAS: 10588- 01-9,7789-12-0) nella formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici e per l’impiego nel processo di passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi; la sostanza è destinata esclusivamente agli usi REACH/20/4/1 e REACH/20/4/2, nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate e nella passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 22 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (N. CE 215-607-8; N. CAS: 1333-82-0) in forma solida e in soluzione acquosa di qualsiasi composizione per modificare le proprietà di superfici in ottone o bronzo per i prodotti di ingegneria medica, esclusivamente per la preparazione finale di tali superfici e la placcatura trasparente dell’alloggiamento interno di vaporizzatori per anestesia destinati ad essere integrati nelle macchine per anestesia utilizzate in ospedali e cliniche. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Idrossiottaossodizin-catodicromato di potassio Pubblicata il 22 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Idrossiottaossodizin-catodicromato di potassio (N. CE: 234-329-8, n. CAS: 11103-86-9) per la formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/6/5 a REACH/20/6/9, nel primer e nei rivestimenti (anche come primer di lavaggio) per il settore aerospaziale in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/ compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato e con le temperature di lavorazione. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di stronzio Pubblicata il 23 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Cromato di stronzio (N. CE: 232-142-6, N. CAS: 7789-06-2) per la formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/7/10 a REACH/20/7/19, applicazione di primer e di rivestimenti speciali nella costruzione di componenti aerospaziali e aeronautici, tra cui velivoli/elicotteri, veicoli spaziali, satelliti, lanciatori e motori, e per la manutenzione di tali componenti per il settore aerospaziale, in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato o con le temperature di lavorazione. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – controlli di conformità Regolamento (UE) 2020/507 della Commissione del 7 aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità. Il Regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità, aumentando la percentuale dal 5% al 20% del totale ricevuto per ciascuna fascia di tonnellaggio.   CAM – servizio di ristorazione collettiva / servizio di gestione del verde pubblico N. 2 Decreti del Ministero dell’Ambiente del 10 marzo 2020: -        Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. -        Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. Per servizio di ristorazione collettiva, il Decreto fa riferimento alle attività che includono l’acquisto di alimenti e bevande, la preparazione dei pasti con le derrate alimentari acquistate, il trasporto e la somministrazione dei pasti, la pulizia della sala mensa, dei locali del centro cottura e delle attrezzature e stoviglie utilizzate, la gestione delle eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione e dalla somministrazione dei pasti. I nuovi CAM, per questo servizio di ristorazione collettiva, sono riferiti al settore della ristorazione scolastica, ristorazione per gli uffici, le università e le caserme, ristorazione per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive. Come derrate alimentari si devono intendere, i prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici; latte e latticini, carne e derivati, uova e altri prodotti alimentari trasformati. Per quanto riguarda i CAM relativi alla manutenzione del verde sono riferiti al servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione dell’area già esistente, servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, fornitura di prodotti per la gestione del verde.   RIFIUTI – nuovo regolamento per la gestione dei pneumatici fuori uso Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 182 del 19 novembre 2019 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.   AUA –  proroga della validità delle autorizzazioni RIFIUTI –  nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”. La legge contiene: -        proroga della validità delle autorizzazioni ambientali per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche. -        nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti, in particolare il deposito è consentito fino ad un quantitativo massimo raddoppiato, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.   AIA/AUA – indirizzi operativi Circolare del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della regione del Veneto n.1417481 del 1° aprile 2020 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. DPCM del 8 marzo 2020. Impianti in AIA-AUA: attività di monitoraggio e controllo impianti, riesame delle autorizzazioni, rispetto di eventuali piani di adeguamento, trasmissione documentazione. Primi indirizzi operativi”. Contiene i “Primi indirizzi operativi” per le attività di monitoraggio e controllo e più in generale per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti sottoposti ad autorizzazioni ambientali (AIA ed AUA) a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.   RIFIUTI – riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso Legge Regionale del Veneto n. 11 del 14 aprile 2020 “Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina”. Al fine di ridurre l'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l'inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell'acqua per consumo alimentare, la Regione promuove l'installazione di erogatori di acqua pubblica anche affinata (casette dell'acqua), nonché di erogatori di acqua pubblica anche affinata, alla spina, negli edifici pubblici e in aree pubbliche.   RIFIUTI –  nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo Ordinanza del Presidente della giunta regionale del Veneto n. 41 del 15 aprile 2020 “Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Con l’Ordinanza, disposte alcune deroghe alla gestione dei rifiuti relative al deposito temporaneo, ai rifiuti costituiti da DPI (mascherine), ed agli stoccaggi: -        Raddoppio dei limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti fino al 31 luglio 2020, in deroga ai limiti di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 152/2006, avvio a smaltimento o recupero con cadenza almeno semestrale (invece che trimestrale), indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi (invece che 30) di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (invece che 10), in ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite quantitativo nell’arco dell'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ai 18 mesi (invece di un anno). -        Smaltimento dei DPI usati per prevenzione al contagio da COVID-19. Per il periodo di sei mersi dalla pubblicazione dell’ordinanza, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti. -        Incremento fino al 20% delle quantità di rifiuti stoccabili (D15 ed R13) negli impianti autorizzati, per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza, i titolari di autorizzazioni allo stoccaggio di rifiuti possono aumentare le quantità stoccate fino al 20% delle quantità autorizzate, sia con riferimento al quantitativo massimo stoccabile nel corso dell’anno, sia con riferimento alla quantità massima istantaneamente detenibile. La disposizione riguarda sia gli stoccaggi di rifiuti destinati allo smaltimento (D15), sia quelli di rifiuti destinati al recupero (R13). ADR/RID – Proroga validità certificazioni Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti reso noto sul proprio sito, la notizia di questa sottoscrizione di alcuni accordi multilaterali in tema di trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID), analogamente a quanto fatto da numerosi altri Paesi, al fine di estendere la validità di alcune certificazioni prescritte nell’ambito dei Paesi sottoscrittori (M324 e RID 1/2020, M325 e RID 2/2020, controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID, M326 e RID 3/2020, M327 e RID 4/2020). GAS EFFETTO SERRA – Disciplina sanzionatoria sui gas fluorurati Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 24526 del 6 aprile 2020 “Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell'articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018”. La circolare fornisce specifiche indicazioni in merito a: -        Termini per l’obbligo dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014. Viene chiarito che in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19. -        Sospensione dei termini per la comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146. Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprende a decorrere dal 16 aprile 2020. Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la circolare si intende automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – elenco degli stabilimenti soggetti Disponibile online l'aggiornamento al 29 febbraio 2020 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall’ ISPRA.   RIFIUTI– gestione dei fanghi di depurazione Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9/2020 “Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020”. Contiene le modalità operative per la gestione dei fanghi di depurazione, dal recupero al trattamento, smaltimento o riutilizzo. Vengono fornite raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in corso.   ACQUE – indicazioni tecniche sulla gestione Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 10/2020 “Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”. Contiene indicazioni tecniche specifiche relative alla gestione del ciclo dell’acqua e servizi igienico-sanitari, sulle relazioni e i rischi correlati alla luce dell’emergenza in corso.    SICUREZZA   REACH – autorizzazione all'uso del Ottaidrossocromato di pentazinco Pubblicata il 6 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Ottaidrossocromato di pentazinco (num.CE: 256-418 0, num. CAS: 49663-84-5) nella formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi recanti i numeri di autorizzazione REACH/20/11/2 e REACH/20/11/3. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Tris(cromato) di dicromo Pubblicate il 15 aprile 2020 e il 22 aprile 2020 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Tris(cromato) di dicromo (N. CE 246-356-2; n. CAS 24613-89-6) in: -        applicazioni per rivestimenti di conversione chimica nel settore aerospaziale e della difesa nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche -        formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/1/2 e REACH/20/1/3 -        trattamento superficiale di metalli e nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di potassio Pubblicate il 15 e il 21 aprile 2020, n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di potassio (n. CE: 231-906-6, n. CAS: 7778-50-9) nella: -        formulazione di miscele destinate esclusivamente all’uso REACH/20/3/1 -        nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate -        formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/5/3, REACH/20/5/4, REACH/20/5/5, REACH/20/5/6, REACH/20/5/7 e REACH/20/5/8 -        nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate -        formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici; la sostanza è destinata esclusivamente all’uso REACH/20/2/1 -        nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 21 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (N. CE: 234-190- 3; N. CAS: 10588- 01-9,7789-12-0) nella formulazione di miscele per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici e per l’impiego nel processo di passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi; la sostanza è destinata esclusivamente agli usi REACH/20/4/1 e REACH/20/4/2, nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate e nella passivazione elettrolitica dell’acciaio stagnato per l’industria degli imballaggi. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 22 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (N. CE 215-607-8; N. CAS: 1333-82-0) in forma solida e in soluzione acquosa di qualsiasi composizione per modificare le proprietà di superfici in ottone o bronzo per i prodotti di ingegneria medica, esclusivamente per la preparazione finale di tali superfici e la placcatura trasparente dell’alloggiamento interno di vaporizzatori per anestesia destinati ad essere integrati nelle macchine per anestesia utilizzate in ospedali e cliniche. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Idrossiottaossodizin-catodicromato di potassio Pubblicata il 22 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Idrossiottaossodizin-catodicromato di potassio (N. CE: 234-329-8, n. CAS: 11103-86-9) per la formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/6/5 a REACH/20/6/9, nel primer e nei rivestimenti (anche come primer di lavaggio) per il settore aerospaziale in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/ compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato e con le temperature di lavorazione. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di stronzio Pubblicata il 23 aprile 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Cromato di stronzio (N. CE: 232-142-6, N. CAS: 7789-06-2) per la formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/7/10 a REACH/20/7/19, applicazione di primer e di rivestimenti speciali nella costruzione di componenti aerospaziali e aeronautici, tra cui velivoli/elicotteri, veicoli spaziali, satelliti, lanciatori e motori, e per la manutenzione di tali componenti per il settore aerospaziale, in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato o con le temperature di lavorazione. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – controlli di conformità Regolamento (UE) 2020/507 della Commissione del 7 aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità. Il Regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità, aumentando la percentuale dal 5% al 20% del totale ricevuto per ciascuna fascia di tonnellaggio.   RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 -        Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Il Decreto proroga fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19. -        Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 “Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro”. L’Ente ha confermato che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro. -        Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il Decreto contiene misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese. Al suo interno anche l'individuazione di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. -        Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Il Decreto proroga fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposta la riapertura di alcune attività commerciali (negozi di vestiti, cartolerie, librerie, lavanderie e attività forestali) con determinate misure di sicurezza. -        Ordinanza del Presidente della giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Misure a contenimento del COVID-19, con validità fino al 3 maggio 2020. -        Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”. Contiene nuove disposizioni su limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti oltre alla proroga della validità delle autorizzazioni ambientali per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche. -        Ordinanza del Presidente della giunta regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Con il provvedimento viene consentita la vendita di cibo da asporto, vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie, oltre l’apertura di codici Ateco per lavori pubblici, opere edili, lavori agricoli, fiorerie, l’accesso ai cimiteri, i tagli boschivi. -        Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Il Decreto è composto da 10 articoli e 10 allegati, illustra le nuove disposizioni per la parziale riapertura che avranno valenza dal 4 maggio per le successive due settimane. Ripartiranno, tra gli altri, le imprese di costruzioni, le industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro, la fabbricazione dei mobili e al commercio all'ingrosso funzionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali. Tra gli allegati (la cui applicazione è obbligatoria), il Protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro, per i cantieri, per il trasporto e la logistica. -        Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Indicazioni operative relative all’attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. -        Circolare del Ministero della Salute n. 14916 del 29 aprile 2020 “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2”. Raccomandazioni ministeriali per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo. -        Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”. All’interno del decreto una serie di provvedimenti tra cui: l'avvio della “App Immuni” per la lotta alla diffusione del Coronavirus, la stretta sulle scarcerazioni per i detenuti per reati di mafia e terrorismo, il rinvio della riforma delle intercettazioni. -        Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”. Definiti i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario (di cui all’Allegato 10 del DPCM del 26 aprile 2020) per l'evoluzione della situazione epidemiologica.   ANTINCENDIO – Regole tecniche verticali per gli asili nido Decreto del Ministero dell'interno del 6 aprile 2020 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015”. Approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.   ADR/RID – Proroga validità certificazioni Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti reso noto sul proprio sito, la notizia di questa sottoscrizione di alcuni accordi multilaterali in tema di trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID), analogamente a quanto fatto da numerosi altri Paesi, al fine di estendere la validità di alcune certificazioni prescritte nell’ambito dei Paesi sottoscrittori (M324 e RID 1/2020, M325 e RID 2/2020, controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID, M326 e RID 3/2020, M327 e RID 4/2020).   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – elenco degli stabilimenti soggetti Disponibile online l'aggiornamento al 29 febbraio 2020 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall’ ISPRA.   INAIL – elenco validato DPI Inail ha pubblicato online l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari) validati positivamente dall’INAIL in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all’Istituto in via straordinaria fino al termine dell’emergenza Covid-19, in deroga alle procedure ordinarie.   INAIL – misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro Inail ha pubblicato il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. Il documento contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione    INAIL – open data primo trimestre 2020 Pubblicati online gli open data INAIL del primo trimestre 2020, le denunce di infortunio sul lavoro sono diminuite del -16,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, diminuiti anche gli infortuni con esito mortale del -21,7%. In diminuzione le patologie di origine professionale del -11,3%. I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus, che in marzo ha portato alla sospensione di molte attività lavorative su tutto il territorio nazionale. INTERPELLO – Retribuibilità dei tempi di vestizione dei lavoratori Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 23 marzo 2020, la risposta all'istanza: "Articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 - Retribuibilità dei tempi di vestizione dei lavoratori: articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 66/2003". Pur in assenza di precise e specifiche disposizioni di legge, il Ministero indica un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, che ha ritenuto che si debba distinguere tra i seguenti casi: -        se il lavoratore ha avuto in dotazione gli indumenti di lavoro e dispone della possibilità di portarli al proprio domicilio, recandosi al lavoro con gli indumenti già indossati, il tempo impiegato per la vestizione non può essere considerato orario di lavoro -        se, invece, il datore di lavoro ha fornito al lavoratore determinati indumenti, con il vincolo però di tenerli e di indossarli sul posto di lavoro, il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra nel concetto di orario di lavoro e, come tale, andrà computato e retribuito.   ARIA INDOOR - raccomandazioni Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. Illustra come per contrastare la diffusione dell’epidemia da virus SARS-CoV-2, risulti fondamentale nella tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori garantire una buona qualità dell’aria indoor. Il rapporto fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19. DISINFETTANTI - chiarimenti Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”. Contiene una panoramica relativa all’ambito della disinfezione con l’intento di chiarire punti quali: tipologia di prodotti disinfettanti, sia per la cute umana sia per le superfici disponibili sul mercato italiano, efficacia di questi prodotti contro i virus, etichette di pericolo presenti sui prodotti, condizioni per un loro corretto utilizzo al fine di garantirne efficacia e sicurezza d’uso.   PAF – precisazioni sulle lampade germicida Disponibile sul sito del Portale Agenti Fisici il documento “Procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali: cappe sterili e lampade germicide”. Il PAF, in risposta alle pubblicità di lampade germicida da utilizzare in casa e al lavoro per proteggersi dal coronavirus, invita alla massima cautela ricordando che la radiazione UV è un cancerogeno certo per l'uomo. Le lampade germicida sono dispositivi estremamente pericolosi, in grado di produrre gravi danni alle persone inconsapevolmente esposte alla radiazione UVC da queste emessa.   NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI 11280:2020 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi” La norma specifica le procedure per effettuare il controllo iniziale e la manutenzione (sorveglianza, controllo e revisione) dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi.   NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI EN 54-22:2020 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili” La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e criteri di prestazione e fornisce la valutazione e la verifica della prestazione per i rivelatori lineari di calore ripristinabili. La norma si applica ai rivelatori lineari di calore ripristinabili costituiti da un sensore in fibra ottica, un tubo pneumatico o un cavo del sensore elettrico connesso a un'unità di controllo, direttamente o tramite un modulo di interfaccia, da utilizzare nei sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'esterno e all'interno degli edifici e nelle operi civili.   NORME TECNICHE – antincendio Norma Tecnica UNI ISO 16732-1:2020 “Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Valutazione del rischio d'incendio - Parte 1: Generalità” La norma fornisce la base concettuale per la valutazione del rischio di incendio affermando i principi alla base della quantificazione e dell'interpretazione del rischio correlato al fuoco. Questi principi di rischio incendio si applicano a tutti i fenomeni relativi al fuoco e a tutte le configurazioni di uso finale, il che significa che questi principi possono essere applicati a tutti i tipi di scenari di incendio.   NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 21420:2020 “Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova” La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione. Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento. La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.   NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN ISO 16972:2020 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Vocabolario e segni grafici” La norma definisce i termini e specifica le unità di misura da utilizzare per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR), ad eccezione degli apparecchi subacquei, i cui termini sono contenuti nella UNI EN 250. La norma indica i segni grafici che possono essere richiesti sugli APVR, su parti di essi o nel manuale d'istruzione destinato ad istruire sul funzionamento dell'APVR le persone che lo utilizzano. NORME TECNICHE – Macchine movimento terra Norma Tecnica UNI EN ISO 5010:2020 “Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la sterzatura” La norma specifica le prove del sistema di sterzatura e i criteri di prestazione per valutare la capacità sterzante delle macchine movimento terra a ruote gommate, con operatore a bordo.   NORME TECNICHE – Macchine movimento terra Norma Tecnica UNI EN ISO 7096:2020 “Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore” La norma specifica un metodo di laboratorio per la misurazione e la valutazione dell'efficacia delle sospensioni del sedile nella riduzione della vibrazione verticale di tutto il corpo trasmessa all'operatore delle macchine movimento terra a frequenze comprese fra 1 Hz e 20 Hz, in conformità alla ISO 10326-1:2016. Essa specifica, inoltre, i criteri di accettazione per l'applicazione ai sedili su macchine diverse. La norma è applicabile ai sedili dell'operatore utilizzati su macchine movimento terra come definite nella norma ISO 6165.   NORME TECNICHE – Scale Norma Tecnica UNI EN 131-4:2020 “Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere” La norma specifica i requisiti, le prove e la marcatura delle scale trasformabili multi posizione con cerniere. La norma non si applica a scale trasformabili con cerniere e scale doppie come definite nella UNI EN 131-1. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN 131-1, alla UNI EN 131-2 e alla UNI EN 131-3.   NORME TECNICHE – Macchine per materie plastiche e gomma Norma Tecnica UNI EN 12301:2020 “Macchine per materie plastiche e gomma - Calandre - Requisiti di sicurezza” La norma specifica i requisiti di sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione di calandre destinate a calandratura, lucidatura, laminazione o goffratura di gomma o plastica.   NORME TECNICHE – ascensori Norma Tecnica UNI EN 81-20:2020 “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone” La norma fornisce le regole di sicurezza per gli ascensori nuovi per persone e per cose accompagnate da persone, in installazione permanente, a frizione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di cose accompagnate da persone, sospesa a mezzo di funi o catene o da gruppi cilindro-pistone e che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.   NORME TECNICHE – Atmosfere esplosive Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 80079-34:2020 “Atmosfere esplosive - Parte 34: Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità per la fabbricazione di prodotti Ex” La norma specifica i requisiti particolari e le informazioni per stabilire e mantenere un sistema di gestione per la qualità per la fabbricazione di prodotti Ex, in conformità ai certificati. Essa non preclude la possibilità di utilizzare altri sistemi di gestione per la qualità che siano compatibili con gli obiettivi della UNI EN ISO 9001:2015 e che forniscano risultati equivalenti.   NORME TECNICHE – saldatura Norma Tecnica UNI EN ISO 21904-1:2020 “Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 1: Requisiti generali” Norma Tecnica UNI EN ISO 21904-2:2020 “Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 2: Requisiti per le prove e la marcatura dell'efficacia della separazione” Norma Tecnica UNI EN ISO 21904-4:2020 “Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4: Determinazione della portata minima del volume d'aria dei dispositivi di cattura” Le norme definiscono rispettivamente: -       i requisiti generali per l'attrezzatura di ventilazione utilizzata per catturare e separare i fumi generati dalla saldatura e dai processi correlati, per esempio saldatura ad arco e taglio termico. La norma specifica inoltre i dati delle prove da marcare sui dispositivi di cattura. Essa si applica alla progettazione e alla fabbricazione di parti dell'attrezzatura, comprese cappe per saldatura, condotti, unità di filtro, motori dell'aria, sistemi che informano sul funzionamento non sicuro e pratiche sul luogo di lavoro per garantire un lavoro sicuro in relazione all'esposizione. -       un metodo per sottoporre a prova l'attrezzatura per la separazione dei fumi di saldatura al fine di determinare se la sua efficacia di separazione soddisfa i requisiti specificati. Il metodo specificato non si applica alle prove di cartucce filtranti indipendenti dall'attrezzatura nella quale sono destinate ad essere utilizzate. -       n. 2 metodi per stabilire la portata minima del volume d'aria. Un metodo è dedicato all'utilizzo con cappe, ugelli e ugelli a fessura con un rapporto tra lunghezza della fessura e diametro del tubo di 8:1 o minore. L'altro metodo è dedicato all'utilizzo con dispositivi di estrazione a pistola. --- ## Disciplina interregionale delle piscine URL: https://lachiver.com/news/disciplina-interregionale-delle-piscine-2963 Disciplina interregionale delle piscine | Lachiver Servizi - 15/11/2004 - 489   La disciplina interregionale delle piscine (in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003, G.U. n. 51 del 3 marzo 2003), approvata dal Coordinamento Interregionale Prevenzione nella seduta del 22 giugno 2004, definisce i principi generali ed i parametri essenziali da un punto di vista igienico ambientale, valevoli in tutto il territorio nazionale e la previsione di un sistemasanzionatorio. Gli elementi più significativi della disciplina sono: La classificazione delle piscine in categorie e gruppi I requisiti di dotazione di personale I controlli interni a carico del gestore con introduzione del principio dell'autocontrollo secondo la metodologia HACCP Adozione di un regolamento interno I requisiti igienico-ambientali La DISCIPLINA genera la necessità di una consapevole responsabilità da parte del gestore, che oggi si trova ad avere una più spinta esigenza di organizzazione Per soddisfare le nuove esigenze di organizzazione, Lachiver Servizi Srl ha studiato e sviluppato il SERVIZIO INTEGRATO PER LE PISCINE. Il SERVIZIO INTEGRATO PER LE PISCINE comprende tutti i servizi necessari alla gestione moderna in una unica prospettiva relativamente a: Organizzazione delle attività e dei processi Assistenza tecnica Controlli anlitici di laboratorio Salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro Gestione ambientale Controllo di gestione   --- ## Strutture sanitarie, nuova proroga per l’autorizzazione all’esercizio URL: https://lachiver.com/news/strutture-sanitarie-nuova-proroga-per-l-autorizzazione-all-esercizio-2952 Strutture sanitarie, nuova proroga per l’autorizzazione all’esercizio | Lachiver Servizi - 04/11/2005 - 478   Nuova proroga per la domanda di autorizzazione all’esercizio da parte delle strutture sanitarie. A disporla è la Giunta Regionale del Veneto che con la delibera n. 3223 del 25 ottobre ha prorogato il termine di presentazione della domanda al 31 dicembre 2005 (il termine precedente scadeva il 31 ottobre 2005). Al riguardo, si ricorda che in data 6 agosto 2004 è stata adottata dalla Giunta Regionale del Veneto la D.G.R n. 2501 “Attuazione della L.R. 16.08.2002 n. 22/02 di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali e adozione del manuale delle procedure”. Con questo provvedimento si è pertanto dato attuazione alla L.R. 22/02, che disciplina la materia dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, nonché dei singoli professionisti. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto www.arssveneto.it. --- ## Finanziamenti INAIL per la prevezione alle pmi URL: https://lachiver.com/news/finanziamenti-inail-per-la-prevezione-alle-pmi-2947 Finanziamenti INAIL per la prevezione alle pmi | Lachiver Servizi - 11/04/2006 - 473    Sul sito internet dell’Inail, www.inail.it, è stato pubblicato il bando che finanzia le piccole e medie imprese per programmi di adeguamento strutturale ed organizzativo alle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro. Le aziende interessate dovranno presentare le domande entro il 2 maggio 2006. I beneficiari sono le piccole e medie imprese, in regola con i contributi Inail. I programmi di adeguamento finanziabili sono: a) eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi (ASSE 1); b) acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti apparecchi e dispositivi per l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni, la riduzione dell'esposizione dei lavoratori ed agenti chimici, fisici e biologici, l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo (ASSE 2); c) installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici (ASSE 3); d) ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro (ASSE 4); e) implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale (ASSE 5). Le risorse disponibili ammontano ad un totale di € 60.373.878,00, e sono destinate a finanziamenti in conto interessi a tasso zero su apposite linee di credito bancario aperte da istituti bancari convenzionati con l’Inail. L’impresa richiedente dovrà indicare, nelle apposite sezioni della domanda di finanziamento, la banca, esclusivamente fra quelle individuate nel bando, presso cui intende richiedere il finanziamento agevolato. L’Inail provvederà alla copertura degli interessi, oneri e spese accessorie delle linee di credito, mentre a carico dei datori di lavoro resteranno gli eventuali interessi di mora, gli oneri fiscali e quelli relativi alla stipula, con la banca, del contratto di finanziamento agevolato, i costi relativi alla concessione e al perfezionamento delle garanzie richieste dagli Istituti di credito a fronte del finanziamento agevolato nonché le eventuali commissioni per rimborso anticipato del finanziamento stesso da parte delle imprese. Le domande relative al finanziamento in conto interessi dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente l’apposito CD-Rom, che consente una compilazione “guidata”, disponibile presso le sedi dell’Istituto, ovvero scaricando apposito programma dal sito ww.inail.it. Il finanziamento in conto interessi é compreso tra un limite minimo di 10.329 euro per asse - ad eccezione dell’asse 5 - ed un limite massimo di euro 154.937. Il bando prevede anche un finanziamento in conto capitale consistente in un contributo erogato dall'Inail ai programmi di adeguamento che abbiano già ottenuto il finanziamento in conto interessi. Nell'apposita sezione della domanda di finanziamento in conto interessi, le imprese dovranno precisare se intendono fruire, per programmi ricompresi in uno o più degli assi di finanziamento e che abbiano caratteristiche di particolare valenza e qualità ai fini prevenzionali e di estensibilità ad altre realtà produttive, anche dell’ulteriore finanziamento in conto capitale. Le risorse destinate al finanziamento in conto capitale, da parte dell’Inail, dei programmi di adeguamento, saranno successivamente individuate, complessivamente e a livello regionale, e rese note tramite il sito internet dell’Istituto.   --- ## Privacy, linee guida del Garante per internet e posta elettronica nei luoghi di lavoro URL: https://lachiver.com/news/privacy-linee-guida-del-garante-per-internet-e-posta-elettronica-nei-luoghi-di-lavoro-2943 Privacy, linee guida del Garante per internet e posta elettronica nei luoghi di lavoro | Lachiver Servizi - 10/04/2007 - 469    Con la Deliberazione n. 13 del 01 marzo u.s. il Garante è intervenuto riguardo al trattamento di dati personali effettuati da datori di lavoro relativamente all'uso, da parte di lavoratori, di strumenti informatici e telematici. E ciò indicando ai datori di lavoro delle linee guida per l'adozione di misure di tipo tecnologico, sia rispetto alla "navigazione" in Internet dei dipendenti sia all'utilizzo della posta elettronica. Quanto ad Internet, il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione" (consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività), può adottare opportune misure quali: a) l’individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa, b) la configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni inconferenti con l'attività lavorativa, quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato), c) il trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori),d) l’eventuale conservazione nel tempo dei dati, strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza. Quanto, alla Posta elettronica è consentito che il datore di lavoro possa: a) rendere disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad esempio, info@ente.it, ufficiovendite@ente.it, ufficioreclami@società.com, urp@ente.it, etc.), eventualmente affiancandoli a quelli individuali (ad es. m.tizio@ente.it, tizio@società.com, mario.tizio@società.it), b) attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso privato del lavoratore, c ) mettere a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le "coordinate" di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell'istituzione presso la quale opera il lavoratore assente, d) consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e) inserire nei messaggi di posta elettronica un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente. La Deliberazione prescrive poi l'onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet, d’indicare chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità, vengono effettuati controlli. E ciò anche attraverso, l'adozione di un disciplinare interno, dell’adozione di misure di tipo organizzativo consistenti nell’individuare preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e di Internet, o infine, nella localizzazione delle postazioni di lavoro, per ridurre il rischio di impieghi abusivi. --- ## Privacy, il vademecum per i datori di lavoro URL: https://lachiver.com/news/privacy-il-vademecum-per-i-datori-di-lavoro-2944 Privacy, il vademecum per i datori di lavoro | Lachiver Servizi - 19/12/2006 - 470    Il Garante della privacy, con un provvedimento del 23 novembre 2006, ha definito le linee guida per il trattamento dei dati personali dei dipendenti dei datori di lavoro privati. Si tratta di un sorta di vademecum, in cui vengono elencanti una serie di adempimenti per le imprese, al fine di tutelare al meglio la riservatezza dei dati personali dei propri dipendenti. Il documento, che è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale- n. 285 del 07/12/06 -, esamina le diverse tipologie di trattamenti di dati personali che possono avvenire in azienda e alle quali vanno associate le relative misure di sicurezza a tutela della privacy. Tra gli adempimenti è previsto: 1) il rilascio ai dipendenti di idonea informativa sul trattamento dei dati, con richiesta del relativo consenso per il trattamento dei dati sensibili o per la diffusione dei dati non sensibili; 2) la designazione di figure preposte all’uso di tali dati con un atto di nomina dei responsabili e degli incaricati al trattamento, sia interni che esterni all’azienda; 3) la predisposizione di idonee misure di sicurezza per gli archivi cartacei, con particolare riguardo ai dati sensibili. Si pensi alle cartelle sanitarie di rischio, queste vanno custodite in luogo chiuso a chiave, con accesso consentito al solo medico competente. In ogni caso i dati sensibili presenti in documenti cartacei vanno tenuti separati da quelli comuni, predisponendo ad esempio un’apposita cartellina; 4) particolari cautele per le modalità di comunicazione e diffusione dei dati. Parte delle linee guida è dedicata al trattamento dei dati biometrici che può avvenire per autorizzare l’accesso a particolari settori dell’azienda. Il Garante consente l’utilizzo di tali dati solo se effettivamente necessario, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui sono trattati, al fine di presidiare accessi ad “aree sensibili” considerata la natura delle attività ivi svolte (si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti). Dispone che la creazione di una banca dati centrale per tali dati risulti di regola sproporzionata e non necessaria, e raccomanda pertanto misure alternative. Un aspetto fondamentale è poi capire l’efficacia vincolante o meno, a livello giuridico, delle nuove linee guida. Quali sono le conseguenze per le aziende che se ne discostano? Il documento contiene un elenco di precetti, taluni sotto forma di orientamenti, altri invece che hanno un tenore prescrittivo, come nel caso di trattamento dei dati biometrici. Sicuramente, in riferimento al trattamento dei dati biometrici, sussiste un obbligo giuridico di uniformarsi da parte dei titolari del trattamento alle diverse situazioni evidenziate nel punto 4 delle linee guida. Ciò anche in base a quanto previsto dagli articoli 17, 154 e 167 del Codice sulla privacy, che consentono al Garante di dettare misure specifiche per i trattamenti che comportano rischi specifici. La violazione di tali prescrizioni sarà pertanto sanzionata anche penalmente, se la finalità era trarre profitto o recare danno all’interessato. Per le altre prescrizioni si propende per la natura di “orientamenti-indirizzi”, anche se non si può escludere che in una ipotetica controversia giudiziale possano assumere un valore autorevole, determinante nella decisione del giudice. Lachiver Servizi è a disposizione per offrire i migliori servizi di consulenza e formazione in tema di privacy. --- ## Privacy, guida per le piccole e medie imprese URL: https://lachiver.com/news/privacy-guida-per-le-piccole-e-medie-imprese-2941 Privacy, guida per le piccole e medie imprese | Lachiver Servizi - 28/06/2007 - 467    Con la Deliberazione 24/05/07 (in G.U. 21 giugno 2007 n. 142) il Garante per la Protezione dei Dati Personali a fronte delle istanze provenienti da associazioni di categoria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ha riassunto in una Guida Pratica gli adempimenti derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali. Tale Guida è pubblicata on line sul suo sito ed è ripartita in ottoparagrafi. Il primo riguarda i Soggetti che effettuano il trattamento. Ove è indicata, in primo luogo, la figura del "titolare del trattamento" cheè la "entità che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art. 28 del Codice Privacy). In particolare, nell'ambito dello svolgimento dell'attività economica, "titolare del trattamento" può essere la persona fisica (si pensi all'imprenditore individuale) o giuridica (ad esempio, la società) che tratta i dati (con la raccolta, la registrazione, la comunicazione o la diffusione). In secondo luogo, quella del "responsabile del trattamento" (possono essere più d'uno), che è una figura che può essere designata a propria discrezione dal titolare del trattamento con un atto scritto nel quale vanno indicati i compiti affidati. Ed in questo caso occorrerà scegliere persone fisiche o società che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 29 del Codice). Ed i terzo luogo, quella degli “incaricati del trattamento", che sono soggetti (solo persone fisiche) che effettuano materialmente le operazioni di trattamento dei dati personali e operano sotto la diretta autorità del titolare (o del responsabile) attenendosi a istruzioni scritte.Si passa poi alla Notifica del trattamento affermando che in linea di principio i trattamenti ordinari svolti presso piccole realtà produttive non vanno notificati: si pensi ai trattamenti di dati relativi ai dipendenti, ai fornitori o alla clientela. In particolare, non devono essere notificati i dati relativi agli inadempimenti dei propri clienti tenuti da ciascuna impresa. Il terzo capo attiene all’Informativa con la quale si devono rappresentare agli interessati le caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati e che deve essere resa per i dati raccolti, salvo alcune ipotesi di semplificazione e di esonero. Ad es. in caso di dati raccolti presso l'interessato, l'informativa può essere resa, anche in forma orale, prima delle operazioni del trattamento. Nel rapporto con fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori non è necessario ripeterla in occasione di ogni contatto ed è sufficiente fornirla con una formula generale una tantum, all'inizio delle operazioni di trattamento (che potranno anche protrarsi nel tempo). L'informativa deve essere resa anche nel caso in cui i dati personali sono raccolti presso terzi; in tal caso, deve essere fornita al momento della registrazione dei dati o, se è prevista la comunicazione a terzi da parte del titolare, non oltre la prima comunicazione.dati trattati. La Giuda termina poi con i paragrafi dedicati al Consenso dell'interessato, alla Sicurezza dei sistemi, al Trasferimento di dati personali in paesi terzi, ai Doveri del titolare del trattamento in caso di esercizio dei diritti degli interessati ad infine alla c.d. Check list. Che è la lista di controllo predisposta per i "titolari del trattamento" e che mira a riassumere, in forma interrogativa, i punti sopra riassunti infatti la risposta negativa ad uno dei quesiti, denota un possibile profilo critico dal punto di vista della protezione dei dati personali. --- ## Dati genetici a fini di cura e ricerca: consenso informato, misure di sicurezza URL: https://lachiver.com/news/dati-genetici-a-fini-di-cura-e-ricerca-consenso-informato-misure-di-sicurezza-2942 Dati genetici a fini di cura e ricerca: consenso informato, misure di sicurezza | Lachiver Servizi - 05/06/2007 - 468    Sono state definite dal Garante per la privacy le regole per la raccolta e l’uso dei dati genetici a fini di ricerca e tutela della salute. Dal 1 aprile scorso quindii medici, in particolare genetisti, gli organismi sanitari, i laboratori di genetica, gli istituti di ricerca, i farmacisti, gli psicologi, gli assistenti tecnici, i difensori e, ai soli fini del ricongiungimento familiare, le rappresentanze diplomatiche o consolari, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione generale in oggetto, che avrà efficaciasino al 31 dicembre ‘08 . Infatti sino ad ora, sebbene la normativa sulla privacy prevedesse che chi usava dati genetici potesse farlo solo sulla base di un’Autorizzazione ad hoc del Garante, tale autorizzazione non era ancora stata emanata e l’uso di questi dati era disciplinato solo in via transitoria nell’ambito delle prescrizioni generali impartite dall’Autorità per i dati di carattere sanitario. L’Autorizzazione in commento fissa dunque per la prima volta in maniera specifica e sistematica i principi, i limiti e le garanzie in base ai quali dovranno d’ora in poi essere trattati questi delicatissimi dati personali, anche rispetto, come si evince dai suoi destinatari, ad altri due importanti ambiti: la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l’accertamento dei legami di consanguineità per il ricongiungimento familiare. Dovendo in questa sede sintetizzare le principali regole fissate dal Garante ne sottolineiamo alcune: modalità di raccolta e trattamento: devono essere predisposte misure specifiche per accertare in modo univoco l’identità del soggetto a cui viene prelevato il materiale genetico; i dati identificativi devono essere tenuti separati già al momento della raccolta. Informativa: salvo che per i trattamenti effettuati da medici di famiglia, sarà necessario informare l’interessato sugli scopi perseguiti, sui risultati conseguibili, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici. Consenso: per trattare i dati genetici e utilizzare i campioni biologici sarà obbligatorio il consenso scritto dell’interessato; il consenso sarà revocabile in ogni momento. Nascituri: il consenso per i test genetici relativi ai nascituri dovrà essere espresso dalla madre e se l’esame può rivelare l’insorgenza di patologie del padre, anche da quest’ultimo. Misure di sicurezza: i dati genetici e i campioni biologici contenuti nelle banche dati devono essere trattati con tecniche di cifratura; potranno essere consultati solo mediante rigorosi sistemi di autenticazione; per l’acceso ai locali possono essere previsti anche dispositivi biometrici; per trasmettere i dati in formato elettronico si deve usare la posta elettronica certificata. Conservazione: i campioni biologici e i dati genetici non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e utilizzati. Diffusione: i dati genetici non possono essere diffusi. I risultati delle ricerche possono essere diffusi solo in forma aggregata. Viene inoltre ribadito il divieto di usare dati genetici da parte del datore di lavoro e da parte delle assicurazioni. Come detto l’Autorizzazione in commento ha efficacia dal 1 aprile ‘07 al 31 dicembre ‘08 ed i soggetti che al momento della pubblicazione in G.U. non erano in regola con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa potranno beneficiare di un periodo di cinque mesi per adeguarsi. --- ## Nuove regole CE per la produzione biologica e la sua etichettatura URL: https://lachiver.com/news/nuove-regole-ce-per-la-produzione-biologica-e-la-sua-etichettatura-2939 Nuove regole CE per la produzione biologica e la sua etichettatura | Lachiver Servizi - 08/08/2007 - 465    Il Consiglio della UE ha inteso abrogare il regolamento (CEE) n. 2092/91,relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sostituendolo con un nuovo Regolamenton. 834/2007. Esso si applica a prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sia vivi (o non trasformati) sia trasformati, e destinati ad essere utilizzati come alimenti, o mangimi o infine materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca, né gli animali selvatici come facenti parte della produzione biologica mentre il regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi. La nuova disciplina reca un insieme coerente di obiettivi, principi e norme fondamentali sulla produzione biologica, compreso un nuovo regime permanente d’importazione e un sistema di controllo più razionale. L’uso del marchio biologico UE è reso obbligatorio, ma può essere accompagnato da marchi nazionali o privati. Un'apposita indicazione informerà i consumatori del luogo di provenienza dei prodotti. Garantisce che siano etichettati bio soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici, ma i prodotti non bio potranno indicare, nella composizione, gli eventuali ingredienti biologici. Chiarifica la disciplina in materia di OGM, reiterando in particolare l’assoluto divieto di utilizzare OGM nella produzione biologica e precisando che il limite generale dello 0,9% per la presenza accidentale di OGM autorizzati si applica anche ai prodotti biologici e colma la lacuna legislativa per effetto della quale la presenza fortuita di OGM in misura superiore allo 0,9% non impedisce attualmente la vendita di un prodotto etichettato bio. Sancisce il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti. Rimane, inoltre, invariato l’elenco delle sostanze autorizzate in agricoltura biologica e la nuova normativa apre infine la possibilità di aggiungere ulteriori disposizioni sull’acquacoltura, sulla vitivinicoltura, sulle alghe e sui lieviti bio. Si istituisce, poi, un nuovo regime permanente d’importazione, in virtù del quale i paesi terzi potranno esportare sul mercato dell’UE a condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori dell'UE. --- ## Modulo obbligatorio per le dimissioni volontarie dei lavoratori. URL: https://lachiver.com/news/modulo-obbligatorio-per-le-dimissioni-volontarie-dei-lavoratori-2937 Modulo obbligatorio per le dimissioni volontarie dei lavoratori. | Lachiver Servizi - 17/12/2007 - 463    E’ entrata in vigore lo scorso 23 novembre la Legge n. 188 del 17 ottobre 2007, recante il titolo “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera” e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8 novembre 2007, tuttavia per la sua effettiva efficacia e operatività, si dovrà ancora attendere l’emanazione, entro novanta giorni da tale data, di un apposito decreto ministeriale. Il nuovo provvedimento, infatti, si propone di vanificare una pratica che la Commissione lavoro del Senato ha definito, nella relazione alla legge, "molto diffusa", e consistente nel richiedere al lavoratore la sottoscrizione, al momento dell'assunzione o durante lo svolgimento del rapporto, di una lettera di dimissioni senza data che il datore di lavoro si riserva di utilizzare a discrezione per far cessare a sua discrezione e in qualunque momento il rapporto stesso. Questo provvedimento quindi è rivolto a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, senza eccezione alcuna e interessa tutti i lavoratori indipendentemente dalla natura della loro prestazione applicandosi, infatti, sai ai lavoratori subordinati, che ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai lavoratori in collaborazione occasionale, ai lavoratori domestici, ai soci lavoratori e a quelli associati in partecipazione agli utili. La legge prevede che la comunicazione delle dimissioni debba essere effettuata dal lavoratore, pena la nullità dell’atto, per iscritto su appositi moduli predisposti e che verranno resi disponibili gratuitamente dalle Direzioni provinciali del Lavoro, dagli Uffici comunali, dai centri per l’impiego nonché, previa convenzione stipulata a livello centrale, dai patronati e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. I moduli, che avranno una validità di 15 giorni, riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il modello dovrà essere definito dall’apposito decreto sopra citato e che dovrebbe essere emanato entro il 22 febbraio 2008. Solo a quel punto la legge potrà effettivamente considerarsi operativa e sino ad allora le dimissioni volontarie dei lavoratori saranno pienamente valide anche se non saranno, come in passato, rassegnate da detti su tali moduli. --- ## Privacy: nuovi interventi del Garante contro lo spamming. URL: https://lachiver.com/news/privacy-nuovi-interventi-del-garante-contro-lo-spamming-2938 Privacy: nuovi interventi del Garante contro lo spamming. | Lachiver Servizi - 28/11/2007 - 464    Negli scorsi mesi il Garante per la Privacy è intervenuto tre volte vietando il trattamento dei dati ad un sito Internet e a due società che inviavano fax promozionali sul presupposto di un uso illecito, ossia senza il consenso dei destinatari, di dati personali a fini di marketing. Nel primo caso il Garante a fronte della segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate, ha vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet che promuoveva libri. Chiamata a dar conto del proprio operato l'azienda dichiarava di utilizzareuna mailing list per l'invio mensile di un messaggio "memo" relativo ai libri presentati sul sito e, ritenendolo lecito, inviava ai nuovi utenti, reperiti in rete, un messaggio pubblicitario, insieme alla richiesta del consenso. Nel vietare questo tipo di trattamento dei dati il Garante ha ribadito che non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario, e che è necessario ottenerlo prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica. Negli altri due casi, invece, i segnalanti lamentavano la ricezione di pubblicità indesiderata via fax da parte di aziende che promuovevano servizi. Di fronte all'Autorità, le società avevano dichiarato che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti negli elenchi "categorici" (es. pagine gialle) e non a consumatori e, quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere generale del Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche. Tuttavia, secondo quanto affermato dai segnalanti, i dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari e utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali, non avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né, dalla documentazione prodotta è risultato che fosse stato richiesto un successivo consenso dei destinatari. --- ## Sicurezza dati traffico telefonico e internet. URL: https://lachiver.com/news/sicurezza-dati-traffico-telefonico-e-internet-2935 Sicurezza dati traffico telefonico e internet. | Lachiver Servizi - 13/02/2008 - 461   Con un provvedimento generale il Garante ha fissato le regole di base per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e Internet che vengono conservati dai gestori per finalità di accertamento e repressione dei reati, e per le altre finalità ammesse dalla normativa. I dati di traffico telefonico e Internet, che comunque non riguardano il contenuto, sono particolarmente delicati: numero chiamato, data, ora, durata della chiamata, localizzazione del chiamante nel caso del cellulare, dati inerenti agli sms o mms, indirizzi e-mail contattati, data, ora e durata degli accessi alla rete consentono di ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue abitudini. Le prescrizioni impartite sono, in particolare: Accesso ai dati: l'accesso ai dati è consentito solo al personale incaricato mediante avanzati sistemi di autenticazione informatica, anche con l'uso di dati biometrici (es., impronte digitali). Sono compresi nella prescrizione, salvo limitati casi di necessità, anche gli amministratori di sistema, figure chiave della sicurezza delle banche dati, sul cui ruolo, spesso sottovalutato anche nei settori più delicati, il Garante prevede di iniziare una riflessione approfondita. Accesso ai locali: i locali in cui sono ospitati i sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia devono disporre di sistemi biometrici di controllo degli accessi. In ogni caso, i sistemi che trattano dati di traffico di qualsiasi natura vanno installati in locali ad accesso selezionato. Sistemi di autorizzazione: le funzioni tra chi assegna le credenziali di autenticazione e chi accede ai dati devono essere rigidamente separate. I profili di autorizzazione da attribuire agli incaricati devono essere differenziati a seconda che il trattamento dei dati di traffico sia effettuato per scopi di ordinaria gestione o per quelli di accertamento e repressione dei reati. Tracciamento dell'attività del personale incaricato: ogni accesso effettuato e ogni operazione compiuta da parte degli incaricati e degli amministratori di sistema devono essere registrati in appositi audit log. Cancellazione dei dati: una volta decorso il tempo previsto di conservazione i dati devono essere immediatamente cancellati o resi anonimi, eliminandoli anche dalle copie di backup create per il salvataggio dei dati. Controlli interni: devono essere effettuati controlli periodici sulla legittimità degli accessi ai dati da parte degli incaricati, sul rispetto delle norme di legge e delle misure organizzative tecniche e di sicurezza prescritte dal Garante, sull'effettiva cancellazione dei dati una volta decorsi i termini di conservazione. Sistemi di cifratura: contro rischi di acquisizione indebita, anche fortuita, delle informazioni registrate da parte di incaricati di mansioni tecniche (amministratori di sistema, amministratori di data base, manutentori hardware e software) i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia vanno protetti con tecniche crittografiche. I Gestori telefonici e fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovranno applicare tali misure entro il 31 ottobre 2008. Restano esclusi dall'ambito di applicazione di queste regole i gestori di esercizi pubblici e Internet café, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete ("content provider"), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (es. centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti. --- ## Pubblicata la nuova norma ISO 9001:2008 URL: https://lachiver.com/news/pubblicata-la-nuova-norma-iso-9001-2008-2929 Pubblicata la nuova norma ISO 9001:2008 | Lachiver Servizi - 15/12/2008 - 455    Il 15 novembre 2008 è stata pubblicata la nuova norma per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008, che non introduce nuovi requisiti, ma fornisce precisazioni sui requisiti esistenti dell’ISO 9001:2000.L’International Accreditation Forum (IAF) e l’International Standardization Organization (ISO), hanno concordato le modalità di transizione delle certificazioni ISO 9001:2000 alla ISO 9001:2008: le certificazioni di conformità alla ISO 9001:2008 (nelle aziende già certificate) saranno rilasciate nella verifica di sorveglianza o di ricertificazione. --- ## Regione Lombardia: modello di organizzazione 231/01 URL: https://lachiver.com/news/regione-lombardia-modello-di-organizzazione-231-01-2927 Regione Lombardia: modello di organizzazione 231/01 | Lachiver Servizi - 22/02/2010 - 453   Con la D.g.r. 23 dicembre 2009 - n. 8/10882 (B.U.R.L. n. 1 Serie Ord.) avente ad oggetto “l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonche´ dei servizi per il lavoro – Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei relativi Albi regionali”, la Regione Lombardia ha tra l’altro previsto, con l’esclusione degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici, l’obbligo di adozione, nei termini e con le modalità che verranno successivamente definite con apposito decreto, del Modello Organizzativo e Gestionale di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 quale leva per il miglioramento dell’organizzazione interna degli operatori accreditati nonchè quale strumento di garanzia sul corretto svolgimento di interventi attuati con risorse pubbliche, per i seguenti soggetti: a) per le imprese che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 11, c. 1 e 2 l.r. 19/2007 e specificamente: – percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo; – percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo; – quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università, con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; – specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante. b) per le imprese che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 11, c. 2 l.r. 19/2007 e specificamente: specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante. --- ## Regione Veneto: contributi per la certificazione etico-sociale (SA8000) URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-contributi-per-la-certificazione-etico-sociale-sa8000-2928 Regione Veneto: contributi per la certificazione etico-sociale (SA8000) | Lachiver Servizi - 17/02/2009 - 454   Con la Delibera n. 2485 del 16.09.2008 la Giunta Regionale ha emanato un bando che prevede contributi, per le imprese venete, per le spese da esse sostenute per l’ottenimento della certificazione SA 8000. La Social Accountability SA 8000 si incentra sul controllo del rispetto delle condizioni di lavoro minime lungo tutta la filiera dell’attività di impresa ed è volto a verificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa, quali: il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. Possono beneficiare dei contributi le imprese venete che abbiano ottenuto la certificazione SA8000 mantenendola nel corso del 2008 e fino alla data di scadenza del bando e che, sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della concessione del contributo: -abbiano sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione del Veneto e siano iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA (Repertorio Economico Amministrativo) degli enti camerali veneti; -non abbiano pendenze con gli Enti previdenziali; -non siano imprese in difficoltà e in particolare non siano sottoposte a procedure concorsuali o non siano in stato di liquidazione; -siano in regola con il regime contibutivo “de minimis”. Sono ammissibili i costi sostenuti per l’ottenimento della certificazione fino ad un massimo di € 20.000,00 al netto dell’IVA resa detraibile per effetto della vigente normativa in materia. I costi per l’ottenimento della certificazione SA 8000 che sono riconosciute sono i seguenti: -consulenze per implementazione del sistema di gestione; -il rilascio della certificazione SA 8000; -le attività di formazione del personale connesse all’ottenimento della suddetta certificazione. Le spese medesime devono essere giustificate da fatture, debitamente registrati nella contabilità del beneficiario e pagate non oltre la data di scadenza del bando (30 marzo 2009). Il contributo è pari al 100 % dei costi ammessi e non potrà comunque essere superiore a € 20.000,00. Tale contributo non è cumulabile con qualsivoglia agevolazione prevista da norme statali, regionali o comunitarie e concessa da enti od istituzioni pubbliche. La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando la modulistica prevista e inviata al seguente indirizzo: Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto – CCIAA di Vicenza Via E. Fermi, 134 36100 Vicenza. Il modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e potrà essere consegnato a mano entro le ore 17.00 di lunedì 30 marzo 2009 o inoltrato a mezzo raccomandata a.r entro la medesima data. Otterranno il contributo le imprese ammesse in graduatoria, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande presentate, sino ad esaurimento delle risorse disponibili (€ 540.000,00). --- ## Videosorveglianza: il Garante fissa le nuove regole URL: https://lachiver.com/news/videosorveglianza-il-garante-fissa-le-nuove-regole-2925 Videosorveglianza: il Garante fissa le nuove regole | Lachiver Servizi - 14/05/2010 - 451   Con il Provvedimento Generale 8 Aprile 2010 (in G.U. n. 99 del 29 Aprile 2010) il Garante ha fissato le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza, alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il provvedimento, che sostituisce quello del 2004 introduce importanti novità e s’è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno. Il provvedimento prevede: -sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone, -appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia, -obbligo di sottoporre alla verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti", -la conservazione a tempo delle immagini registrate - più rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati. Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante. Principi generali • Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2 al provvedimento), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere istallate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini. • Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante. Settori di particolare interesse • Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze. • Sistemi integrati:per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante. • Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante. • Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo. • Deposito rifiuti: lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito. Al punto 5.2 del provvedimento si legge infatti - " ...in applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)”. Settori specifici • Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli). • Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati. • Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura. • Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida. • Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). • Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone. Soggetti privati. • Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante. --- ## Privacy e scuola URL: https://lachiver.com/news/privacy-e-scuola-2924 Privacy e scuola | Lachiver Servizi - 07/06/2010 - 450   Il Garante ha diffuso una Guida pratica sul tema della privacy presso gli istituti scolastici. Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono infatti trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari. A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli più delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza, la dignità di una persona. Al tempo stesso, “la privacy” è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami. Il Garante ha ritenuto utile sgombrare il campo da interpretazioni errate e fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, pubblicando un breve guida ove propone indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola. REGOLE GENERALI Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche Le scuole hanno l’obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie – se gli studenti sono minorenni – come usano i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche” che si intendono perseguire. Ad esempio: - Origini razziali ed etniche I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l’integrazione degli alunni stranieri. - Convinzioni religiose Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di credo – che potrebbe richiedere ad esempio misure particolari per la gestione della mensa scolastica – e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento. - Stato di salute I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l’assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l’insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. - Convinzioni politiche Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori. - Dati di carattere giudiziario I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all’autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche private Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un’informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie…). Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose degli studenti, al fine di permettere la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Diritto di accesso ai dati personali Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante. A tale proposito, è opportuno precisare che l’accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241/90 e ss.mm. spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti. VOTI ED ESAMI Temi in classe Non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni. Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di stato Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. Il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti. È necessario prestare attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente. INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI Circolari e comunicazioni scolastiche Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all’identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate. Orientamento, formazioni e inserimento professionale Su richiesta degli studenti interessati, le scuole possono comunicare, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero. Pubblicità Non è possibile utilizzare i dati affissi all’albo degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) risponde a essenziali esigenze di trasparenza. Ciò non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali nominativi per altre finalità come, ad esempio, l’invio di materiale pubblicitario. Questionari per attività di ricerca Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all’iniziativa. FOTO, AUDIO E VIDEO Recite, gite scolastiche e foto di classe Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Registrazione della lezione È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare. (si veda anche capo: “Videofonini, filmati, mms”). SICUREZZA E CONTROLLO Rilevamento dalle presenze con dati biometrici L’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio. Il sistema di rilevamento delle impronte digitali, ad esempio, è stato giudicato sproporzionato rispetto all’obiettivo di consentire agli studenti l’accesso ai servizi di mensa universitaria. Videofonini, filmati, mms L’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. Videosorveglianza L’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In caso di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma devono riprendere esclusivamente le mura esterne e funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. Le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi. Infine, i cartelli che segnalano il sistema di videosorveglianza devono essere visibili anche di notte. --- ## Tutela penale ambiente 231/01 e ss.mm. URL: https://lachiver.com/news/tutela-penale-ambiente-231-01-e-ss-mm-2923 Tutela penale ambiente 231/01 e ss.mm. | Lachiver Servizi - 26/07/2010 - 449   Ricordiamo che la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente dovrà essere attuata, come recita la c.d. Legge Comunitaria 2009 dall’Italia, entro circa nove mesi. Essa si propone l’obiettivo di ottenere che anche l’Italia introduca, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell’ambiente, con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile. La direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l’ambiente che devono essere considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell’ambiente stesso. Sul piano applicativo, la direttiva è destinata, infatti, quindi ad avere effetti anche sulla normativa penale Italiana, in quanto prevede che vengano sanzionate una serie di condotte imputabili a persone giuridiche idonee a provocare danni alla salute delle persone o un significativo deterioramento dell’ambiente. L’articolo 3 reca, un elenco di nove tipi di attività illecite che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati membri, allorché poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell’ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora): 1. scarico, emissione o immissione illeciti nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti; 2. raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario; 3. spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un’unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse; 4. esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi; 5. fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose; 6. uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette; 7. commercio di quantità non trascurabili di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati; 8. significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto; 9. produzione,importazione,esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono. Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività (articolo 4). L’articolo 5 dispone, quindi, che anche l’Itala dovrà adottare, secondo una formula ricorrente a livello comunitario, misure necessarie per assicurare che i reati previsti agli articolo 3 e 4 vengano puniti con sanzioni penali “efficaci, proporzionate e dissuasive”, ferma restando la facoltà di stabilire disposizioni penali più stringenti. La direttiva introduce, all’articolo 6, una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche per i reati indicati agli articoli 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona giuridica (comma 1). Lo stesso articolo introduce anche una responsabilità da reato dell’ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità (comma 2). Il comma 3 precisa, infine, come la responsabilità dell’ente non escluda l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4. La previsione del coinvolgimento delle persone giuridiche nella materia ambientale rappresenta un profondo cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale in quanto, il più delle volte, sono gli enti economici a svolgere attività industriale nel cui interesse vengono colposamente o dolosamente compiuti gravi danni all’ambiente, ed essi sono, in genere, costituiti come persone giuridiche. --- ## Privacy - entro il 31 marzo adozione o revisione del DPS con data certa URL: https://lachiver.com/news/privacy-entro-il-31-marzo-adozione-o-revisione-del-dps-con-data-certa-2920 Privacy - entro il 31 marzo adozione o revisione del DPS con data certa | Lachiver Servizi - 16/03/2011 - 446   Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) è un documento di autoregolamentazione, che il soggetto titolare del trattamento dei dati è tenuto a redigere e che contiene delle norme, delle procedure per evitare la fuga, la distruzione, la sottrazione, insomma, ogni utilizzo improprio e non autorizzato, dei dati raccolti per e durante l’esercizio dell’attività d’impresa. Esso deve avere data certa entro il 31 marzo di ogni anno. Il legislatore suddivide i dati trattabili in tre classi: -dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; -dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; -dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Ebbe il legislatore espressamente prevede che i soggetti che trattano dati sensibili e dati giudiziari debbanonecessariamente dotarsi ed aggiornare il D.P.S., e ciò in ragione della delicatezza dei dati che vengono in gioco. I soggetti che trattano solo i dati personali sono invece, in linea di massima, esonerati dalla redazione del D.P.S. Dovranno tuttavia attivarsi per l’adozione delle misure minime per evitare l’utilizzo non autorizzato dei dati personali raccolti, mediante la compilazione di documenti specifici (i.e. specifiche procedure per le password dei pc, informativa circa il trattamento dati e loro finalità, ecc.) Non si differenzia tra trattamento dati a mezzo supporto cartaceo e trattamento informatico: sta al D.P.S. individuare gli standard specifici da porre in essere. Se si trattano solo dati in forma cartacea, nel D.P.S. si indicheranno solo le procedure relative a questi (i.e. l’adozione di armadi a serratura con chiavi detenute solo da specifici e qualificati soggetti), se si trattano dati solo con l’ausilio di supporti informatici, il D.P.S. verrà redatto di conseguenza (i.e. procedure per la modifica delle password, crittografia dei dati, ecc.). Se i vi sono entrambii supporti (cartaceo e informatico) il D.P.S. dovrà prevedere entrambe le modalità di immagazzinamento dati. Pertanto: Il 31 marzo rappresenta, per le imprese tenute alla redazione, la data limite per l’adozione, la revisione o per la redazione del D.P.S.. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve avere data certa. E’ obbligatorio indicare di avere adottato o revisionato il D.P.S. nella relazione allegata al bilancio, qualora l’azienda sia tenuta a tale adempimento contabile. --- ## Controllo a distanza: localizzazione dei dipendenti URL: https://lachiver.com/news/controllo-a-distanza-localizzazione-dei-dipendenti-2921 Controllo a distanza: localizzazione dei dipendenti | Lachiver Servizi - 18/01/2011 - 447   No all'uso di sistemi di geolocalizzazione dei lavoratori senza l'accordo dei sindacati o l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro ed è infatti necessario il rispetto dello statuto dei lavoratori. Il Garante per la privacy ha bloccato il trattamento dei dati effettuato da una società che raccoglieva dati sui propri dipendenti tramite l'installazione di impianti Gps su alcuni veicoli aziendali. Il provvedimento dell'Autorità è stato adottato in seguito alla segnalazione di alcuni lavoratori che si lamentavano di essere controllati mentre si recavano presso i clienti per attività di assistenza regolarmente programmate. Il sistema di geolocalizzazione installato dalla società era in grado di rivelare informazioni sui percorsi seguiti, sulle soste effettuate o sulla velocità degli spostamenti del personale. Il Garante ha ricordato che, in base allo Statuto dei lavoratori, l'installazione di apparecchiature che possano comportare il controllo a distanza dei dipendenti è possibile solo previo accordo dei sindacati o con l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. Nel corso dell'istruttoria è invece emerso che tali procedure non erano state rispettate. L'Autorità ha quindi disposto il blocco di ogni ulteriore trattamento dei dati personali riferiti ai lavoratori effettuato tramite tali strumenti di localizzazione. --- ## Privacy e contenzioso penale datore di lavoro URL: https://lachiver.com/news/privacy-e-contenzioso-penale-datore-di-lavoro-2918 Privacy e contenzioso penale datore di lavoro | Lachiver Servizi - 06/04/2011 - 444   In materia di privacy e diritto del lavoro il Garante ha affermato come se è vero che un impresa (provv. 1786116 sul sito del Garante) non può accedere ai file del dipendente può tuttavia conservarli per far valere i suoi diritti Il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere, infatti, bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali. Lo ha chiarito il Garante decidendo sul ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale. Nel corso dell'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'impresa intendeva quindi produrre l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti. Il Garante quindi non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L'Autorità ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. L'acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice. --- ## Mediazione e privacy URL: https://lachiver.com/news/mediazione-e-privacy-2917 Mediazione e privacy | Lachiver Servizi - 12/05/2011 - 443   Con un provvedimento e due autorizzazioni pubblicate in G.U.101del 3 maggio il Garante per la privacy ha semplificato procedure eadempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte. La mediazione delle controversie civili è una procedura resa obbligatoria di recente e affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari. L'intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento). Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.). Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante. Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati. La prima (n. 161/11) dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione. a seconda (n.162/11) riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati. --- ## Privacy e Banche URL: https://lachiver.com/news/privacy-e-banche-2915 Privacy e Banche | Lachiver Servizi - 24/06/2011 - 441   Con il Provvedimento Generale “Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie datato 12 maggio 2011 e Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011, il Garante ha fissato rigorose misure a protezione dei dati dei correntisti e volte al riparo da accessi non autorizzati e intrusioni indebite negli istituti bancari. Il Garante privacy, infatti, ha fissato le regole alle quali dovranno attenersi banche e Poste Italiane spa (relativamente all'attività bancaria e finanziaria) per "blindare" il sistema informativo e garantire un corretto trattamento dei dati dei correntisti. Il provvedimento generale tiene conto di numerose istanze pervenute al Garante, di accertamenti ispettivi effettuati tra il 2008 e il 2010 presso le maggiori banche o gruppi bancari e degli esiti di una ulteriore attività di rilevazione svolta in collaborazione con Abi che ha coinvolto 441 banche. Alcuni clienti, in particolare, avevano segnalato che i loro dati erano stati oggetto di accessi indebiti, presumibilmente da parte di dipendenti, e comunicati a terzi che li avevano poi utilizzati per scopi personali, in genere, in cause di separazioni giudiziali e in procedure esecutive (ad es. pignoramenti presso terzi). In assenza di una normativa che obblighi le banche a tracciare tutte le operazioni l'Autorità ha ritenuto di prescrivere agli istituti bancari l'adozione di rigorose misure. Ogni operazione di accesso ai dati dei clienti (sia che comporti movimentazione di denaro o sia di semplice consultazione), effettuata da qualunque figura all'interno della banca, dovrà essere tracciata attraverso una serie di elementi: il codice identificativo del dipendente; la data e l'ora di esecuzione; il codice della postazione di lavoro utilizzata; il codice del cliente ed il tipo di rapporto contrattuale "consultato" (numero del conto corrente, fido, mutuo, deposito titoli). In questo modo la banca saprà sempre chi e quando ha avuto accesso ad un determinato conto corrente o ha effettuato operazioni. I file di log di tracciamento delle operazioni, comprese quelle di semplice consultazione, dovranno essere conservati per un periodo di almeno 24 mesi. Le banche, inoltre, dovranno prevedere l'attivazione di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio (es. consultazioni massive, accessi ripetuti su uno stesso nominativo). Almeno una volta l'anno la gestione dei dati bancari dovrà essere oggetto di un'attività di controllo interno da parte degli istituti, per verificare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il controllo, adeguatamente documentato, dovrà essere eseguito da personale diverso da quello che ha accesso ai dati dei clienti. E verifiche sulla legittimità e liceità degli accessi, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche dovranno essere effettuate anche a posteriori, sia a campione sia a seguito di allarme. Alle banche è stato infine raccomandato di comunicare al cliente eventuali accessi non autorizzati al proprio conto e di rendere note al Garante eventuali violazioni di particolare rilevanza (per quantità, qualità dei dati, numero dei clienti). --- ## Semplificazioni normativa privacy URL: https://lachiver.com/news/semplificazioni-normativa-privacy-2916 Semplificazioni normativa privacy | Lachiver Servizi - 20/05/2011 - 442   Nel Decreto Legge del 13 maggio 2011 n. 70, in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, sono previste semplificazioni degli oneri burocratici. Tra le modifiche introdotte si pone in evidenza quella all’art. 6, che riduce l’applicabilità del Codice della Privacy, stabilendo che il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra tali soggetti per finalità amministrative – contabili non è soggetto all’applicazione del D.Lgs 196/03. Con l’introduzione delle nuove norme, quindi, per la gestione di questo tipo di rapporti tra imprese non sarà più necessario fornire l’informativa o richiedere il consenso. Le altre semplificazioni introdotte sono: in caso di ricezione di curricula inviati spontaneamente nessuna informativa dovrà essere preventivamente fornita dai soggetti interessati ad instaurare un rapporto di lavoro; le aziende potranno utilizzare gli elenchi del telefono per raccogliere indirizzi postali di cittadini cui inviare lettere promozionali e volantini; per evitare di riceverli i cittadini si potranno iscrivere al “Registro delle opposizioni”; per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento. --- ## Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali URL: https://lachiver.com/news/privacy-rinnovate-le-autorizzazioni-generali-2914 Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali | Lachiver Servizi - 18/07/2011 - 440   Il Garante Privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1 luglio 2011 sino al 31 dicembre 2012. I sette provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative e del settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario. Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati. Il Garante ha rinnovato, inoltre, l'autorizzazione al trattamento dei dati genetici, sino al 31 dicembre 2012. L’autorizzazione, già rivolta a medici, laboratori di genetica, organismi sanitari, istituti di ricerca, farmacisti, è stata estesa anche gli organismi dimediazione pubblici e privati, introdotti di recente. Per cui tali organismi in caso di trattamento di dati genetici (ad es. procedimenti inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica) dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Contestualmente, con un altro provvedimento, l’Autorità ha disposto nei loro confronti l’esonero della notificazione dei trattamenti di dati genetici effettuati nell’esercizio delle attività di mediazione. Le nuove autorizzazioni sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. --- ## Certificati medici telematici URL: https://lachiver.com/news/certificati-medici-telematici-2911 Certificati medici telematici | Lachiver Servizi - 05/10/2011 - 437   Dal 13 settembre 2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di invio “on line” dell’attestazione di malattia da parte del medico curante. Obblighi del datore di lavoro e i servizi Inps disponibili Le imprese per entrare nella disponibilità dell’attestato di malattia, che salvo i casi eccezionali, (certificato emesso da un medico specialista non convenzionato, cioè privato cd. certificato bianco; certificati emessi da strutture di pronto soccorso; ricoveri ospedalieri;impossibilità da parte del medico pubblico di inviare online la comunicazione), non è più consegnato/spedito dal dipendente, hanno a disposizione le seguenti alternative modalità: - richiedere uno specifico PIN per accedere al servizio “ Consultazione attestati di “malattia”all’interno della sezione “ servizi alle aziende”, secondo la procedura prevista nella circolare Inps n.60/10; - ricevere on-line dall’Inps le attestazioni di malattia attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui l’azienda dovrà necessariamente essere dotata (circolare Inps n.119/10). La scelta di tale modalità presuppone l’invio di una specifica richiesta, dalla PEC aziendale ad un indirizzo PEC di una sede Inps, indirizzo reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it- le sedi Inps ricerca per elenchi: posta certificata). Richiedere al dipendente il numero di protocollo del certificato medico trasmesso online (smsm/tel/mail), per poter scaricare direttamente dal sito dell’Inps l’attestazione di malattia. (collegarsi al sito www.inps.it, nella sezione “Servizi Online” -> Elenco di tutti i Servizi -> Consultazione attestati di malattia (seconda scelta), inserendo il codice fiscale del lavoratore e il numero di protocollo, sarà possibile scaricare il certificato medico); - avvalersi di un intermediario abilitato ai sensi dell’art,1 co. 1 e 4 della L. n.12/79, che faccia da tramite per la ricezione delle attestazioni. Poiché tale alternativo sistema è stato previsto per la prima volta dalla circolare n.4/11 della Presidenza del Consiglio, si auspicano chiarimenti operativi da parte dell’Inps che dovrà esattamente descrivere la procedura per la gestione del nuovo incarico. Obblighi dipendente All’obbligo di comunicazione tempestiva dell’assenza all’azienda comunicando il NUMERO DI PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO (es. tramite e-mail o SMS), secondo quanto disciplinato dal Ccnl applicato, si aggiunge quello della comunicazione del domicilio durante la malattia, laddove diverso rispetto a quello già noto all’Azienda stessa. Il dipendente non è più obbligato alla presentazione/invio del certificato cartaceo con le seguenti eccezioni: - certificato emesso da un medico specialista non convenzionato,( cd. Certificato bianco); - certificati emessi da strutture di pronto soccorso; - ricoveri ospedalieri; - impossibilità da parte del medico pubblico di inviare online la comunicazione. E’ onere del dipendente accertarsi dell’effettivo invio online dell’attestazione da parte del medico, in quanto in caso di mancato invio, è il dipendente stesso obbligato a spedire tramite A/R o consegnare in azienda ed all’Inps il documento cartaceo entro 2 giorni dalla data del rilascio. E’ onere del dipendente conservare il numero di protocollo del certificato medico trasmesso online poiché l’azienda si riserva la facoltà di richiedere al dipendente tale numero poter scaricare dal sito internet dell’Inps il certificato medico. Fermo restando le conseguenze sanzionatorie da parte dell’Inps nei casi di mancato recapito o tardivo invio del certificato reso con modalità cartacea , l’inadempimento di uno degli obblighi sopra esposti, in quanto inadempimento contrattuale, comporterà l’attivazione a carico del dipendente di una procedura disciplinare, nonché l’eventuale applicazione delle relative sanzioni. --- ## Videosorveglianza e tutela aziendale URL: https://lachiver.com/news/videosorveglianza-e-tutela-aziendale-2912 Videosorveglianza e tutela aziendale | Lachiver Servizi - 29/09/2011 - 438   A una società che opera nel settore della componentistica elettronica è stato consentito di conservare per 90 giorni le immagini registrate mediante l'impianto di videosorveglianza. Lo ha stabilito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto l'istanza di verifica preliminare, presentata dalla medesima società al fine di rafforzare i propri standard di sicurezza. (Registro dei provvedimenti n. 300/11) Il proposito di raggiungere un maggiore livello di tutela della proprietà aziendale risponde all'esigenza, da parte della società, di potersi uniformare ai criteri dettati da un protocollo di sicurezza più severo, dal rispetto del quale dipende l'ammissione alla qualifica di "fornitore" in favore di una multinazionale straniera. La società richiedente si avvale di un sistema di videosorveglianza costituito da 18 telecamere, debitamente segnalate prima del raggio di azione dei dispositivi, ed era stata autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro a conservare le immagini registrate per un tempo non superiore ai due giorni. L'ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo in cui l'azienda opera e la peculiare attenzione posta a livello sia nazionale che internazionale rispetto alla fissazione comune di elevati parametri di sicurezza nel settore elettronico e informatico, giustificano - a parere del Garante - il prolungamento fino a 90 giorni della conservazione delle sole immagini relative a eventi che generano allarme (incidenti, porte di uscita emergenza aperte, porte e finestre forzate, allarme sensori sui vetri ecc.). I filmati registrati su postazioni dedicate e conservati nei locali server con sistema a doppia password, saranno consultabili però solo su specifica richiesta delle autorità inquirenti. --- ## Limiti al telemarketing - Albi professionali URL: https://lachiver.com/news/limiti-al-telemarketing-albi-professionali-2909 Limiti al telemarketing - Albi professionali | Lachiver Servizi - 01/12/2011 - 435   Il Garante privacy ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un professionista (avvocato) che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all'utenza business. Il garante ha infatti stabilito che l'offerta commerciale deve essere strettamente funzionale all'attività del professionista, e che i dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell'interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l'attività svolta dal professionista contattato Nella richiesta all'Autorità, il professionista evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nel proprio albo professionale, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l'utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l'attività professionale dell'utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso che l'offerta commerciale era generica e non "direttamente funzionale" alla professione forense, non giustificando così l'eventuale esonero dall'acquisizione del consenso. Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i datipersonali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque -non possono essere usati per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l'attività lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L'Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espressola propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie. --- ## Regione Veneto: Progetti Fondo Sociale Europeo URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-progetti-fondo-sociale-europeo-2910 Regione Veneto: Progetti Fondo Sociale Europeo | Lachiver Servizi - 17/11/2011 - 436   Pubblicati 4 Avvisi in BURV n. 82 del 04/11/2011 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2007/2013, Regolamenti Comunitari CE nn. 1081/2006 e 1083/2006. Direttiva per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane. Convenzione Ebav - Ente Bilaterale Artigianato Veneto. Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo (Delibera Giunta regionale n. 1738 del 26 ottobre 2011). - Avviso pubblico presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo regionale 2007/2013, Regolamenti Comunitari Ce n. 1081/2006 e 1083/2006. Realizzazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la creazione di valore in azienda. Linea 3 - III Fase - Anno 2011. Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo (Delibera Giunta regionale n. 1735 del 26 ottobre 2011). - Avviso pubblico presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo regionale 2007/2013, Regolamenti Comunitari Ce n. 1081/2006. Direttiva per la realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane del settore edile. Convenzione Ceva - Cassa Edile Veneta Artigiana. Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo (Delibera Giunta regionale n. 1736 del 26 ottobre 2011). - Avviso pubblico presentazione di progetti a valere sulla seguente azione del Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2007/2013, Regolamenti Comunitari CE nn. 1081/2006 e 1083/2006. Asse: Capitale Umano - Tipologia progettuale: Assegni di Ricerca. Presentazione progetti a valere sul Fse 2007-2013 Asse "Capitale Umano" (Delibera Giunta regionale n. 1739 del 26 ottobre 2011). Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spedite alla Giunta regionale del Veneto − Direzione Formazione, con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia entro e non oltre il venticinquesimo giorno successivo alla data del 04.11.201, a mezzo Raccomandata A.R. --- ## Privacy: tutele per utenti di social network, blog e forum dedicati alla salute URL: https://lachiver.com/news/privacy-tutele-per-utenti-di-social-network-blog-e-forum-dedicati-alla-salute-2907 Privacy: tutele per utenti di social network, blog e forum dedicati alla salute | Lachiver Servizi - 27/02/2012 - 433   Più tutele per chi è iscritto a social network dedicati alla salute, partecipa a blog e a forum di discussione o segue siti web che si occupano esclusivamente di tematiche sanitarie. Da oggi in poi i gestori di questi siti saranno tenuti a fornire agli utenti una specifica "avvertenza", che informi sui rischi di esporsi in rete con la propria patologia. È quanto stabiliscono le "Linee guida" per i siti web dedicati alla salute (che non riguardano comunque i servizi di assistenza sanitaria on line e la telemedicina) varate dal Garante privacy già pubblicata sulla G.U. Il ricorso sempre più crescente alla rete da parte di persone che, nell'ambio di siti web, blog, forum, social network si scambiano informazioni, inviano commenti, chiedono consigli o consulenze, presenta, insieme ad un innegabile vantaggio per gli utenti, anche potenziali rischi connessi alla pubblicazione e alla diffusione on line dei dati relativi alla loro salute. In base alle Linee guida del Garante, i gestori di siti, blog, forum, social network dedicati a tematiche relative alla salute, che prevedano o meno la registrazione degli utenti, dovranno inserire nella loro home page una specifica "avvertenza di rischio", il cui scopo sarà quello di richiamare l'attenzione sui rischi connessi al fatto di rendersi identificabili sul web in relazione alla propria patologia. E questo anche alla luce della possibilità che tali informazioni possano essere indicizzate dai motori di ricerca generalisti o conosciuti dalla generalità degli utenti Internet e non dai soli iscritti al sito. L'utente, così avvisato, potrà fare attenzione e decidere in modo più consapevole se inserire o meno dati personali (es. nome, cognome e-mail etc.) che possano rivelare, anche indirettamente, la propria identità o quella di terzi, così come se pubblicare foto o video che consentano di rendere identificabili persone e luoghi. L'utente sarà invitato a dare conferma di aver preso visione dell' "avvertenza di rischio", barrando un'apposita casella. I siti che prevedono la registrazione saranno tenuti anche ad informare gli utenti sugli scopi per i quali i dati sono richiesti, sulle modalità del loro trattamento, sui tempi di conservazione, sul diritto di cancellare, aggiornare, rettificare o integrare i dati così raccolti, come previsto dal Codice privacy. Il Garante ha stabilito, infine, che i dati raccolti dai gestori dei siti dovranno essere protetti da rigorose misure di sicurezza, dovranno restare riservati e non essere comunicati o diffusi a terzi, e dovranno essere trattati solo da personale autorizzato. --- ## Proroga obbligo Posta Elettronica Certificata URL: https://lachiver.com/news/proroga-obbligo-posta-elettronica-certificata-2908 Proroga obbligo Posta Elettronica Certificata | Lachiver Servizi - 20/02/2012 - 434    Ai sensi dell'art. 37 D.L. 5/2012 le imprese costituite in forma societaria che non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi registri delle imprese dovranno provvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012. --- ## Telefonate promozionali prive di identificativo URL: https://lachiver.com/news/telefonate-promozionali-prive-di-identificativo-2905 Telefonate promozionali prive di identificativo | Lachiver Servizi - 21/05/2012 - 431   Il Garante sulla privacy ha recentemente ribadito il divieto dell’utilizzo di dati personali nelle chiamate telefoniche a fini promozionali prive dell'identificazione della linea chiamante (Provvedimento n. 126 del 29 marzo 2012 Infatti, visto l'art. 23 del Codice Privacy, che prevede che il trattamento dei dati personali da parte dei privati è ammesso solo previa acquisizione di un consenso dell'interessato libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati, e documentato per iscritto, e visto l'art. 130, c. 5 che, in relazione alle finalità di comunicazione commerciale o promozionale, vieta ai soggetti che effettuano la comunicazione medesima di camuffare o celare la loro identità: ha dichiarato illecito, il trattamento svolto da una società commerciale, per finalità di chiamate promozionali attraverso l'utilizzo dei dati personali: 1. dei propri clienti ove svolto in assenza del necessario consenso espresso degli stessi; 2. e comunque ove svolto tramite chiamata priva dell'identificazione della linea chiamante. --- ## Strutture Sanitarie Private: Informativa chiara e consenso specifico dati pazienti URL: https://lachiver.com/news/strutture-sanitarie-private-informativa-chiara-e-consenso-specifico-dati-pazienti-2906 Strutture Sanitarie Private: Informativa chiara e consenso specifico dati pazienti | Lachiver Servizi - 16/04/2012 - 432   Nel provvedimento dello scorso 9 febbraio 2012 il Garante per la Privacy, ha specificato alcuni elementi necessari ai modelli di informativa e di consensi da utilizzarsi nei rapporti con i pazienti. In particolare: a) nell'informativa, oltre agli altri elementi previsti dall'art. 13 del Codice, occorre indicare: • i trattamenti di dati personali indispensabili all'erogazione della prestazione medica richiesta (ivi comprese le attività amministrative correlate), evidenziando al riguardo che il mancato consenso dell'interessato impedisce di usufruire della prestazione stessa. Qualora sia prevista anche la comunicazione dei dati per il perseguimento della predetta finalità, devono essere indicati i soggetti o le categorie di soggetti destinatari; • la natura facoltativa del conferimento dei dati personali per l'eventuale perseguimento di ulteriori finalità (es. ricerca scientifica; offerta di altri servizi), evidenziando al riguardo che il mancato consenso dell'interessato non impedisce di usufruire della prestazione sanitaria. Anche in questo caso, qualora sia prevista una comunicazione dei dati, devono essere indicati i soggetti o le categorie di soggetti destinatari; • la facoltà per l'interessato di scegliere che le informazioni sul suo stato di salute siano comunicate a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti) ovvero che i referti siano inviati al medico curante. b) nella richiesta di consenso la possibilità di esprimere una manifestazione di volontà -specifica e correlata all'informativa- in relazione: • al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati personali indispensabili al perseguimento delle finalità di cura della salute dell'interessato e di quelle amministrative a queste strettamente correlate; • al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati per l'eventuale perseguimento di specifiche e facoltative ulteriori finalità, distinte da quelle di cura della salute; • alla facoltà che le informazioni sul suo stato di salute siano comunicate a soggetti terzi (es. familiari o conoscenti indicati dall'interessato medesimo) ovvero che i referti siano inviati al medico curante. --- ## Regione Veneto: contributi per salute e sicurezza URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-contributi-per-salute-e-sicurezza-2901 Regione Veneto: contributi per salute e sicurezza | Lachiver Servizi - 12/11/2012 - 427     È stato pubblicato dalla Regione Veneto un bando di finanziamento regionale per interventi destinati a migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro per le imprese edili e agricole (BURV n. 80 del 01 ottobre 2012 -Deliberazione della Giunta Regionale n. 1872 del 18 settembre 2012). Il contributo regionale assegnabile a ciascun intervento aziendale sarà di massimo di €15.000,00. Le domande dovranno essere presentate entro il 5 novembre 2012. Ai fini dell'ottenimento degli incentivi, saràdata priorità in base anche all'ordine cronologico di invio delle domande.   --- ## La privacy a scuola - dai tablet alla pagella elettronica URL: https://lachiver.com/news/la-privacy-a-scuola-dai-tablet-alla-pagella-elettronica-2902 La privacy a scuola - dai tablet alla pagella elettronica | Lachiver Servizi - 12/09/2012 - 428   In data sei settembre il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito a professori, genitori e studenti, sulla base deiprovvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy. Temi in classe: Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati. Cellulari e tablet: L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle personepuò far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line. Recite e gite scolastiche: Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto. Retta e servizio mensa: É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate. Telecamere: Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore. Inserimento professionale: Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi. Questionari per attività di ricerca: L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa. Iscrizione e registri on line, pagella elettronica: In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. Voti, scrutini, esami di Stato: I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente. Trattamento dei dati personali: Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati- come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattarequeste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate. --- ## Propaganda elettorale: le regole del Garante della privacy URL: https://lachiver.com/news/propaganda-elettorale-le-regole-del-garante-della-privacy-2899 Propaganda elettorale: le regole del Garante della privacy | Lachiver Servizi - 31/01/2013 - 425   Serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail. Liberi invece gli indirizzi delle liste elettorali Si avvicinano le elezioni e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento (pubblicato sulla G.U n.11 del 14 gennaio 2013) che conferma le regole già stabilite dal provvedimento generale in materia e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall'informativa per i partiti e movimenti politici. Queste le modalità in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.). Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonaliavute con cittadini ed elettori. Dati utilizzabili con il previo consenso. E' necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Interneto ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. Continuerà ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme). Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali. Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere sempre informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccoltidirettamente presso l'interessato, l'informativa va data all'atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30 aprile 2013. --- ## Privacy: schedine di albergo via web URL: https://lachiver.com/news/privacy-schedine-di-albergo-via-web-2900 Privacy: schedine di albergo via web | Lachiver Servizi - 03/12/2012 - 426   Il Garante della privacy ha dato parere favorevole sullo schema di decreto riguardante la comunicazione esclusivamente per via telematica alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone che alloggeranno in strutture ricettive. Il testo predisposto dal Ministero dell'interno, come suggerito dal Garante, sostituisce completamente la normativa precedente, così da evitare eventuali incertezze applicative tra gli operatori, e consentendo un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie per la trasmissione delle cosiddette "schedine d'albergo". In base al nuovo decreto, i gestori delle strutture ricettive dovranno provvedere a comunicare i dati delle persone alloggiate (le generalità, gli estremi del documento di riconoscimento e il numero dei giorni di permanenza) alle questure competenti entro 24 ore dal loro arrivo, tramite un apposito servizio attivato sul web dal Centro Elettronico Nazionale (Cen) della Polizia di Stato. Per tutelare la riservatezza dei dati sono previste particolari procedure e misure di sicurezza sia per gli esercenti, sia per gli operatori di polizia. Gli alberghi e le altre strutture ricettive dovranno innanzitutto chiedere un apposito certificato elettronico per abilitarsi al servizio di trasmissione via web. Nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il servizio web risultasse non funzionante, gli operatori potranno comunque inviare i dati dei clienti tramite fax o posta elettronica certificata (Pec). I dati trasmessi dovranno essere cancellati subito dopo l'invio, mentre le ricevute di trasmissione dovranno essere conservate per cinque anni al fine di consentire eventuali controlli. Una volta inviate, le informazioni saranno registrate, presso una struttura informatica del Cen, in aree di memoria logicamente separate in base all'ufficio territoriale competente, così da consentire un accesso selettivo al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato. Per quindici giorni i dati potranno essere consultati dai soli operatori incaricati per finalità di prevenzione, di accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Trascorso tale periodo, i dati sulle persone alloggiate potranno essere consultati esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato addetti ai servizi investigativi con profilo di accesso a livello nazionale. Trascorsi 5 anni dalla registrazione, le schedine d'albergo dovranno essere definitivamente cancellate anche dal Cen. --- ## Controlli sui PC aziendali URL: https://lachiver.com/news/controlli-sui-pc-aziendali-2898 Controlli sui PC aziendali | Lachiver Servizi - 18/02/2013 - 424   Una società non può controllare il contenuto del pc di un dipendente senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore. Questa la decisione del Garante sul ricorso presentato da un dipendente che era stato licenziato senza preavviso dalla propria azienda. L’uomo si era rivolto sia alla magistratura ordinaria, per contestare la stessa fondatezza dell’accusa e il relativo licenziamento, sia al Garante per opporsi alle modalità con cui la società avrebbe acquisito e trattato i suoi dati. Dai riscontri dell’Autorità è emerso che una serie di documenti, sulla base dei quali il datore di lavoro aveva fondato la sua decisione, erano contenuti in una cartella personale del pc portatile assegnato al lavoratore. La società vi aveva avuto accesso quando il dipendente aveva riportato il computer in sede per la periodica operazione di salvataggio dei dati (back up) aziendali. Contrariamente a quando affermato dall’impresa, non risulta però che l’uomo fosse stato informato sui limiti di utilizzo del bene aziendale, né sulla possibilità che potessero essere avviate così penetranti operazioni di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel pc stesso. Il Garante ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l’effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Tale attività, però, può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali che prevede, tra l’altro che alla persona interessata debba essere sempre fornita un’idonea informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all’attività di verifica e controllo. Il Garante ha quindi vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti. Sarà invece l’autorità giudiziaria a valutare l’utilizzabilità nel procedimento civile già in corso della documentazione acquisita agli atti. --- ## RADIAZIONI IONIZZANTI - Direttiva sulle norme fondamentali per la sicurezza URL: https://lachiver.com/news/radiazioni-ionizzanti-direttiva-sulle-norme-fondamentali-per-la-sicurezza-2895 RADIAZIONI IONIZZANTI - Direttiva sulle norme fondamentali per la sicurezza | Lachiver Servizi - 14/02/2014 - 421   La Direttiva n. 2013/59/Euratom del 05/12/13 (in vigore dal 06/02/14) stabilisce nuove norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e dispone l’abrogazione dal 6/02/18 delle direttive 89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. Entro tale data gli Stati membri dovranno conformarsi alle nuove disposizioni. I contenuti della nuova direttiva hanno origine dal fatto che è stata ravvisata l'opportunità che le norme fondamentali di sicurezza già esistenti tenessero conto delle nuove raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP). La nuova direttiva contempla tutte le situazioni di esposizione e tutte le categorie di esposizione, ovvero l'esposizione professionale e della popolazione e le esposizioni mediche. La direttiva si occupa, in particolare: dei principi generali della radioprotezione; dei vincoli di dose per l'esposizione professionale; dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti; dei limiti di dose per l'esposizione professionale di diverse categorie di soggetti; dell’istruzione, della formazione e informazione nel campo della radioprotezione; delle esposizioni professionali approfondendo sulla responsabilità per la valutazione e l'esecuzione dei provvedimenti di radioprotezione dei lavoratori esposti, sulle indicazioni per una protezione operativa dei lavoratori e sui provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro; delle controllate e zone sorvegliate; della sorveglianza radiologica del luogo di lavoro; delle esposizioni mediche; dell’individuazione della figura di Esperto in materia di protezione contro le radiazioni e delle sue competenze, dello Specialista in fisica medica e dell'Addetto incaricato della radioprotezione; della disciplina dell’esposizione da Radon in ambienti chiusi. --- ## CONTATORI ACQUA E CALORE - Controlli metrologici URL: https://lachiver.com/news/contatori-acqua-e-calore-controlli-metrologici-2896 CONTATORI ACQUA E CALORE - Controlli metrologici | Lachiver Servizi - 10/02/2014 - 422   Con il DM n. 155 del 30/10/13 (in vigore dal 23/01/04) sono definiti i criteri di verifica per l’esecuzione dei controlli successivi all’istallazione sui contatori dell’acqua e di calore con l’obiettivo di uniformare le procedure tecniche da seguire nelle verifiche effettuate dagli organismi accreditati e nei controlli svolti dalle Camere di commercio. Il decreto definisce quale titolare del contatore dell’acqua e del contatore di calore la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura. I criteri di verifica si applicano a: contatore dell’acqua: lo strumento atto a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua pulita, fredda o riscaldata, a uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione; contatore di calore: lo strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore. In particolare il titolare del contatore dell’acqua e del contatore di caloreha l’obbligo di: comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio competente ed all’Unioncamere: la data d’inizio e di fine dell’utilizzo indicandone l’eventuale uso temporaneo ed una serie di dati tecnici; garantire il corretto funzionamento del contatore; conservare la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico rilasciato dal fabbricante o dall’organismo autorizzato durante l’effettuazione della prima verifica periodica; mantenere l’integrità dell’etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; curare l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore. Il titolare del contatore deve, inoltre, richiedere la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall’avvenuta riparazione dello strumento se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. Infine, il decreto definisce le seguenti scadenze: entro il 23/07/14 comunicazione alla CCIAA dei dati e delle informazioni non connessi alla verificazione; entro il 23/07/15 esecuzione della verificazione periodica del contatore dell’acqua e/o del calore. --- ## ISPETTORI DEL LAVORO - Codice di comportamento URL: https://lachiver.com/news/ispettori-del-lavoro-codice-di-comportamento-2894 ISPETTORI DEL LAVORO - Codice di comportamento | Lachiver Servizi - 14/02/2014 - 420   Il Ministero del Lavoro con DM 15/01/14 ha approvato il nuovo “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”. Esso disciplina la programmazione e preparazione delle verifiche ispettive, le modalità di accesso e di accertamento, le regole di condotta e deontologiche riferite al personale impiegato nella attività di vigilanza. In particolare per quanto riguarda le regole di accesso l’ispettore ha l’obbligo di qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro, esibendo la tessera di riconoscimento. In mancanza di tale tessera l’accesso non può avere luogo. I rapporti fra il personale ispettivo ed i soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto. Ferme restando le finalità e le esigenze dell’accertamento, lo stesso deve essere condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati. Di seguito si riportano le tipologie di verbale che gli ispettori rilasciano: a conclusione della visita ispettiva, il personale di vigilanza rilascia il “verbale di primo accesso”, che deve riportare i contenuti indicati dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n.124/2004; nelle ipotesi in cui, emergano ulteriori esigenze accertative il personale ispettivo rilascia un “verbale interlocutorio”, contenente la richiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso; il “verbale unico” deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore (anche attraverso un rinvio al “verbale di primo accesso” e/o al “verbale interlocutorio”). Qualora al termine della attività di vigilanza non faccia seguito alcun provvedimento sanzionatorio, il personale ispettivo informa tempestivamente il soggetto ispezionato mediante specifica comunicazione di definizione degli accertamenti. --- ## Ritirato il Testo Unico sulla sicurezza URL: https://lachiver.com/news/ritirato-il-testo-unico-sulla-sicurezza-2892 Ritirato il Testo Unico sulla sicurezza | Lachiver Servizi - 10/05/2005 - 418   E’ definitivo. Il Governo ha ritirato il decreto legislativo sul riordino della normativa sulla prevenzione e la sicurezza sul lavoro, all’esame delle commissioni parlamentari competenti, la cui approvazione era attesa per il 30 giugno. La decisione sul ritiro è dipesa dalle numerose critiche giunte da soggetti istituzionali e non. Molto pesanti sono state le motivazioni del Consiglio di stato, che ha rilevato diversi profili di illegittimità, con riferimento al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni e al principio di riserva di legge statale in materia penale. giudici amministrativi hanno evidenziato come il Testo Unico non tenesse in considerazione le nuove competenze spettanti, in materia di sicurezza sul lavoro, alle regioni. Altro aspetto critico: il meccanismo sanzionatorio previsto per l’inosservanza delle norme di buona tecnica e buona prassi. In questi casi, infatti, l’applicazione di sanzioni penali sarebbe avvenuta in forma indiretta, attraverso le disposizioni impartite dagli ispettori. Ciò in contrasto con il principio di riserva di legge delle norma penale. --- ## Comunitaria 2004, le novita’ per le attrezzature di lavoro URL: https://lachiver.com/news/comunitaria-2004-le-novita-per-le-attrezzature-di-lavoro-2890 Comunitaria 2004, le novita’ per le attrezzature di lavoro | Lachiver Servizi - 17/05/2005 - 416   La Legge comunitaria n. 62 del 18/04/05 (pubblicata sulla G.U. n. 96 del 27/04/05 Suppl. ord. n. 76) ha modificato l’art. 36 (contenete disposizioni sulle attrezzature di lavoro) e l’allegato XV (contenente prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche) del d.lgs. n. 626/94. Le nuove norme mirano ad innalzare gli standard di sicurezza per le attrezzature di lavoro, chiarendo quale deve essere l’approccio alla sicurezza dei sistemi di comando per le attrezzature di lavoro già in servizio al momento dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine. In particolare, si precisa quali funzioni dei sistemi di comando devono essere garantite a favore della sicurezza dei lavoratori addetti alle macchine a qualunque titolo. Le nuove prescrizioni sulle attrezzature di lavoro. All’allegato XV del d.lgs. n. 626/94 sono state aggiunte le seguenti prescrizioni minime per le attrezzature di lavoro: la persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro; la rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocita', pressione, ecc…) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto; l'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta; se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. Il datore di lavoro dovrà, entro il 12/11/2005, adeguare ai nuovi requisiti di sicurezza le attrezzature di lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31/12/96 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. Fino a quando non saranno completati gli adeguamenti richiesti, il datore di lavoro dovrà adottare le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. Quindi il datore di lavoro, che non l’avesse già fatto, dovrà provvedere immediatamente ad una specifica analisi tecnica per poi procedere a una pianificazione degli interventi nell’attesa dei quali dovranno essere adottate idonee misure alternative a quelle tecniche. --- ## Enel, adeguamenti degli impianti di Media Tensione alle prescrizioni DK5600 URL: https://lachiver.com/news/enel-adeguamenti-degli-impianti-di-media-tensione-alle-prescrizioni-dk5600-2888 Enel, adeguamenti degli impianti di Media Tensione alle prescrizioni DK5600 | Lachiver Servizi - 08/07/2005 - 414   L’Enel, con la disposizione DK5600, emanata nel marzo 2004 e relativa ai “criteri di allacciamento dei clienti alla rete MT della distribuzione”, ha disposto particolari adeguamenti, con l’obiettivo di evitare che i possibili guasti agli impianti degli utenti, possano provocare disservizi sulle reti Enel a media tensione che alimentano le cabine di trasformazione MT/bt. A tal fine, l’Enel sta inviando ai propri utenti MT una comunicazione, con l'indicazione dei nuovi parametri di impianto e dei tempi massimi per provvedere agli adeguamenti. Infatti, le attuali protezioni di massima corrente, di corto circuito e di guasto monofase a terra, installate in cabina di ricevimento ed operanti sull'interruttore generale dell'unità di impianto, non sono oggi conformi a tali nuove disposizioni. Stando alle prescrizioni previste dalla DK5600 si dovrà, in particolare, provvedere all'adeguamento delle protezioni esistenti, installando sul circuito a 15/23 Kv della cabina di ricevimento, i sensori di corrente e di tensione (oppure TA e TV), che dovranno attivare, attraverso una specifica apparecchiatura, le seguenti funzioni protettive: sovraccarico, corto circuito, guasto a terra, basse sensibilità, direzionale wattmetrica, direzionale varmetrica. L'alimentazione dei circuiti ausiliari dovrà essere garantita da un gruppo di continuità (UPS) con almeno due ore di autonomia. Dopo aver provveduto ad effettuare gli adeguamenti alle protezioni e ottenuta la documentazione attestante l'intervento (relazione tecnica, schemi elettrici e descrizione dettagliata dei componenti, firmata da un tecnico qualificato), si avrà diritto, a partire dal 2005, al riconoscimento degli indennizzi previsti per le interruzioni al servizio elettrico senza preavviso e di durata superiore ai limiti massimi stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.). Gli utenti alimentati in media tensione (15/23 Kv) che non provvederanno ad adeguare i propri impianti saranno tenuti invece, dal 1° gennaio 2007, al pagamento di un Corrispettivo Tariffario Specifico (C.T.S.). La formula di calcolo del C.T.S. per utenze superiori a 500 Kw è stata così determinata: C.T.S. = K + H x E1/P1 (K = numero di giornate/anno di collegamento;H = € 0.15 per ogni ora di utilizzo; E1=energia consumata in un anno; P1= potenza disponibile nello stesso anno). Infine, agli utenti con potenza installata inferiore a 400 KW, dotati di singolo trasformatore e muniti di sezionatore con fusibile in ricezione, è data la possibilità di derogare a quanto previsto dalla DK5600, non adeguando gli impianti ma, stipulando un contratto di manutenzione con una società abilitata e certificata ISO 9001, inconformità a quanto stabilito al punto 33.10 della delibera 247\04 dell' AEEG. --- ## Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, pubblicata la relazione annuale URL: https://lachiver.com/news/agenzia-europea-per-la-sicurezza-e-la-salute-sul-lavoro-pubblicata-la-relazione-annuale-2886 Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, pubblicata la relazione annuale | Lachiver Servizi - 12/07/2005 - 412   Sul sito dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, http://agency.osha.eu.int/index_it.htm, è stata pubblicata la relazione annuale 2004. La relazione riveste particolare importanza anche a seguito dell’allargamento dell’Unione europea che ha visto il numero degli Stati membri passare da 15 a 25. Nella relazione sono presentati i fatti più significativi dell’anno, tra i quali vanno evidenziati: la settimana europea 2004 sull’edilizia, con la firma di una dichiarazione tra i vari soggetti del settore che mira a potenziare le norme sulla sicurezza e la salute; il programma di finanziamento per la promozione della sicurezza per le PMI; l’impegno sulla responsabilità sociale delle imprese; una campagna di informazione di massa nei nuovi Stati membri; l’estensione dell’interesse ad altri settori come la violenza sui posti di lavoro; l’attenzione ai disabili; l’impegno sulla costruzione di un osservatorio sui rischi nel 2005. --- ## Tutela delle vibrazioni nei luoghi di lavoro URL: https://lachiver.com/news/tutela-delle-vibrazioni-nei-luoghi-di-lavoro-2884 Tutela delle vibrazioni nei luoghi di lavoro | Lachiver Servizi - 26/09/2005 - 410   Il Consiglio dei Ministri n. 15 del 29 luglio 2005 ha approvato lo schema di recepimento della Direttiva "Vibrazioni nei luoghi di lavoro" - n. 2002/44, il cui testo definitivo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre. Il nuovo decreto obbliga il datore di lavoro a controllare determinate vibrazioni (che dovranno essere individuate, misurate e soggette a valutazione del rischio) e a prendere idonee misure di prevenzione per la tutela dei lavoratori, in proporzione all’intensità del fenomeno fisico, fissata in base ai valori normativi. I tipi di vibrazione da cui i lavoratori devono essere protetti sono due: 1) le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che possono provocare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 2) le vibrazioni trasmesse al corpo intero, che possono comportare, in particolare, lombalgie e traumi da rachide. Le metodologie per l’accertamento quantitativo delle vibrazioni sono due: la valutazione mediante osservazione e la misurazione vera e propria. La scelta della metodologia da applicare non è rimessa al datore di lavoro ma dipenderà dall’esistenza o meno, in banche dati dell’Ispesl, delle Regioni o di produttori e fornitori, di informazioni relative ai livelli di vibrazioni delle attrezzature utilizzate. Sia la valutazione che la misurazione dei livelli vanno programmate ed effettuate a intervalli idonei da personale adeguatamente qualificato e i relativi risultati devono essere riportati nel documenti di valutazione dei rischi. In merito alle specifiche misure di prevenzione e protezione in relazione alle vibrazioni, il datore di lavoro deve: fare in modo che non siano mai superati i valori limite di esposizione; in caso di superamento dei “valori di azione” prendere specifici provvedimenti per ridurre i livelli di vibrazione al di sotto di tali soglie. Il testo del decreto prevede infatti che in caso di superamento dei “valori di azione” occorre adottare precise misure per la tutela dei lavoratori; in caso di superamento dei “valori limite” di esposizione le azioni da intraprendere dovranno riportare il valore delle esposizioni al di sotto della soglia stabilita. I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche dovranno ricevere informazioni e formazione riguardanti: a) le misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione; c) i risultati delle valutazioni e delle misurazioni delle vibrazioni meccaniche; d) l’utilità e il modo di individuare e segnalare sintomi di lesioni; e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche. Sono previste sanzioni penali per: l’omessa valutazione/misurazione dei livelli di vibrazione; l’omessa adozione dei criteri e delle modalità per valutare le vibrazioni; l’omessa informazione del datore di lavoro, da parte del medico competente, di anomalie riscontrate in lavoratori sottoposti a vibrazioni. --- ## Prevenzione incendi, approvata la regola tecnica per gli impianti di sollevamento URL: https://lachiver.com/news/prevenzione-incendi-approvata-la-regola-tecnica-per-gli-impianti-di-sollevamento-2882 Prevenzione incendi, approvata la regola tecnica per gli impianti di sollevamento | Lachiver Servizi - 25/10/2005 - 408   Il Ministero dell’Interno con il decreto 15 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 05/10/05, ha disposto l’“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”. Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 2 febbraio 2006, cioè decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che sono soggette alle nuove disposizioni: i vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in caso di “modifiche sostanziali” per quelle esistenti. Per “modifiche sostanziali” il decreto in questione intende: a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento; b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento; c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti; d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento; e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento; f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento; g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attività soggette alle visite di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982. Al fine di tutelare la salute delle persone e dei beni contro i rischi derivanti in caso d’incendio, il nuovo decreto dispone che i vani degli impianti di sollevamento devono essere realizzati in modo tale da: minimizzare le cause d'incendio; limitare danni alle persone ed alle cose; limitare danni all'edificio ed ai locali serviti; limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Il decreto abroga tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzioni incendi impartite in materia, che vengono così sostituite dalla nuova regola tecnica, la quale è articolata nei seguenti nove punti: 1) termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi; 2) disposizioni generali; 3) vano di corsa (suddiviso in vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo); 4) accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro; 5) aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario; 6) misure di protezione attiva; 7) vani di corsa per ascensore antincendio; 8) vano di corsa per ascensore di soccorso; 9) norme di esercizio. --- ## In arrivo la disciplina suI rischio rumore e amianto URL: https://lachiver.com/news/in-arrivo-la-disciplina-sui-rischio-rumore-e-amianto-2880 In arrivo la disciplina suI rischio rumore e amianto | Lachiver Servizi - 21/12/2005 - 406    Entro novembre 2006 il Governo è tenuto ad emanare i decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione al rumore e all’amianto. La direttiva sul rumore. La direttiva 200/10/Ce sul rumore, ha come scopo la riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per quanto riguarda i danni all’udito, ampliando la precedente direttiva 86/188/Ce, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 277/91. La nuova disciplina mira a ridurre l’esposizione all’agente di rischio fin dalla progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro a minore emissione sonora, così da diminuire i rischi alla fonte, sulla base dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia. Rispetto alla normativa vigente viene ridotto il valore limite di soglia. Il valore limite di esposizione scenda a 87 db(A) (soglia del pericolo). Il valore superiore di esposizione che fa scattare l’azione è fissato in 85 db(A), mentre il valore inferiore di esposizione che fa scattare l’azione resta fissato a 80db (A) (soglia di attenzione ). Effettuata l’identificazione delle sorgenti sonore e valutato il rischio, il datore di lavoro dovrà attuare le misure di natura tecnica: progettazione dell’azienda (dei luoghi e dei posti di lavoro); separazione fisica dei lavori rumorosi (isolamento dalle altre attività); scelta delle attrezzature (a bassa emissione sonora); interventi di in sonorizzazione (schermature, incapsulamenti, trattamenti fonoassorbenti, silenziatori, ecc…); manutenzione programmata (su attrezzature, macchine e locali di lavoro). La direttiva amianto. L’obiettivo della direttiva 200/18/Ce è di ridefinire le misure di protezione per i lavoratori esposti all’amianto. I lavoratori esposti dovranno ricevere una formazione specifica sul rischio e sulle procedure di lavoro in sicurezza. Per tutte le attività che espongono al rischio, la polvere di amianto deve essere ridotta al minimo attraverso le seguenti misure: i lavoratori esposti devono essere nel numero minore possibile; i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto; tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere regolarmente sottoposti ad un’efficace pulizia e manutenzione; l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro, al più presto possibile, in appositi imballaggi chiusi su cui deve essere apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. --- ## Chiarimenti ministeriali, per i contenitori destinati ad essere sollevati con apparecchi URL: https://lachiver.com/news/chiarimenti-ministeriali-per-i-contenitori-destinati-ad-essere-sollevati-con-apparecchi-2878 Chiarimenti ministeriali, per i contenitori destinati ad essere sollevati con apparecchi | Lachiver Servizi - 17/01/2006 - 404   Con la legge n. 308/2004 il Governo è stato delegato ad emanare uno o più Decreti legislativi di riordino di vari settori della Il Ministero delle attività produttive, con la circolare n. 6649/05, ha chiarito se cassoni e contenitori metallici, destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli sugli stessi ricavati o riportati debbano essere considerati «accessori di sollevamento» ai sensi delle disposizioni del d.p.r. n. 459/1996 (direttiva macchine). Il Ministero, dopo aver consultato un gruppo di lavoro istituito per la gestione delle problematiche emergenti dall'attivita' di sorveglianza del mercato delle macchine e di cui fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali, dell'ISPESL e del coordinamento regionale, ha comunicato che i cassoni e i contenitori non rientrano in nessuna delle definizione dell'allegato I al citato decreto n.459/1996, costituendo essi stessi - in quanto imballaggio terziario del prodotto - parte integrante del carico da sollevare. Non essendo, quindi, ne' accessori di sollevamento, ne' accessori di imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttiva macchine. Ulteriore conseguenza di cio' e' che per i fabbricanti di detti prodotti non e' richiesto il rispetto deve disposizioni della direttiva macchine relative a: predisposizione del fascicolo tecnico; redazione e sottoscrizione della «dichiarazione di conformita'»; apposizione della marcatura CE; redazione e fornitura delle istruzioni per l'uso. Cio' comunque non esime il produttore, dall'obbligo di fornire all'utilizzatore «le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze». In particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto informazioni su: portata e sovrapponibilita', caratteristiche dimensionali, peso nominale, identificazione del carico massimo e di utilizzazione, identificazione del materiale costitutivo. Al fine di evitare turbative di mercato e consentire agli utilizzatori di orientare correttamente le proprie scelte, il Ministero ha precisato che i fabbricanti dei cassoni e dei contenitori in oggetto dovranno: 1) per gli esemplari di nuova fabbricazione: astenersi dall'emettere la dichiarazione di conformita' e dall'apporre la marcatura CE; 2) per gli esemplari contrassegnati con la marcatura CE e gia' immessi sul mercato, ovvero direttamente venduti all'utilizzatore finale: dare apposita comunicazione agli acquirenti avvertendoli che la dichiarazione di conformita' e la relativa marcatura CE del prodotto loro fornito sono entrambe conseguenti procedure impropriamente applicate e che le stesse non costituiscono conformita' alla direttiva 98/37/CE, nonche' mantenere evidenza documentale dell'adempimento di quanto sopra . --- ## I corsi di formazione per responsabili e addetti al srevizio di prevenzione e protezione URL: https://lachiver.com/news/i-corsi-di-formazione-per-responsabili-e-addetti-al-srevizio-di-prevenzione-e-protezione-2876 I corsi di formazione per responsabili e addetti al srevizio di prevenzione e protezione | Lachiver Servizi - 01/02/2006 - 402   La Conferenza Permanente Stato-Regioni, nella seduta del 26 gennaio scorso, ha finalmente approvato l’Accordo che disciplina i contenuti dei corsi di formazione previsti come obbligatori per chi svolge la funzione di Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) ma anche di Addetto a tale servizio (ASPP). Si tratta, per gli ASPP, di un’importante novità, visto che in passato la formazione non era obbligatoria. L’Accordo, che dà attuazione al d.lgs. n. 196/03 (disciplinante i requisiti e le capacità che si deve possedere per svolgere tali funzioni in azienda). I corsi sono suddivisi in 3 moduli formativi A,B e C. I destinatari dei percorsi formativi sono suddivisi in due categorie: a) coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP, che dovranno frequentare tutti i moduli; b) coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni per i quali è previsto l’esonero dalla frequenza di alcuni moduli. Il Modulo A, della durata di 28 ore, è il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. Il Modulo B, la cui durata varia da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore di riferimento, è il corso di specializzazione adeguato alla natura dei risichi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Anche questo modulo è obbligatorio per i RSPP e gli ASPP. Il Modulo C, della durata di 24 ore, è il corso di specializzazione obbligatorio solo per le funzioni di RSPP. Gli argomenti di tale ultimo corso vertono su: prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Tuttavia, richiamando una delle ipotesi di esonero previste dall’Accordo, un RSPP o un ASPP che ha un’esperienza lavorativa maggiore di tre anni, nominato prima del 14/02/03 ed attivo al 13/08/03, è esonerato dal frequentare i moduli A e B (salvo svolgere il corso di aggiornamento immediatamente). Il dettaglio dei corsi è riportato negli allegati all’Accordo. E’ previsto, infine, un aggiornamento quinquennale, da attuare anche con modalità e-learning, della durata di 28 ore per gli addetti SPP e della durata che varia dalle 40 alle 60 ore per i responsabili SPP, in base al macrosettore di attività di appartenenza (codice attività Ateco). Per quanto riguarda i tempi, i corsi andranno attivati entro un anno dalla data di pubblicazione dell’Accordo sulla gazzetta ufficiale. Visto l’elevato gap tematico tra la formazione prevista dal d.lgs. n. 626/94 e quella prevista dal d.lgs. n. 195/03, si è previsto, in sede di prima applicazione, che le Regioni avviino una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni . --- ## Certificato antincendio, obbligatorio entro il 2009 il certificato definitivo URL: https://lachiver.com/news/certificato-antincendio-obbligatorio-entro-il-2009-il-certificato-definitivo-2873 Certificato antincendio, obbligatorio entro il 2009 il certificato definitivo | Lachiver Servizi - 21/02/2006 - 399    Dopo vent’anni sparisce il nullaosta provvisorio antincendi. A prescriverlo è il nuovo decreto ministeriale del 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2006. Il provvedimento si rivolge alle attività soggette a certificato di prevenzione incendi, per le quali era stato richiesto anni fa il nullaosta provvisorio. In base al decreto i titolari dei certificati antincendio provvisori dovranno, entro il 1°giugno 2009, presentare ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco un regolare progetto, comprensivo di allegati tecnici, sul modello di quelli riportati nel d.m. 04/05/98 e fare domanda di sopralluogo, al fine di ottenere un certificato di prevenzione incendi definitivo. La documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformita' dovrà consentire di accertare la rispondenza delle attivita' alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi. Dopo il 1° giugno 2009 i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco decadranno e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, sarà consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto, sempre entro il 1° giugno 2009, a presentare una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato attestante il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e che costituirà autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'. Entro 45 giorni dal rilascio di questa autorizzazione provvisoria, i Vigili del fuoco dovrebbero esaminare la conformità del progetto presentato. I 45 giorni, tuttavia, sono prorogabili fino a 90 in casi di complessità, e previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla presentazione. Vi è da ricordare che il nullaosta antincendi, era una sorta di “condono provvisorio”: in sostanza si permetteva alle attività, a quei tempi esistenti, di adeguarsi, in un tempo massimo di tre anni, alle prescrizioni antincendio di una legge che risaliva a quasi vent’anni prima, la legge n. 966/1965, e nel frattempo di farsi rilasciare il nullaosta a mezzo di una sorta di auto-certificazione di rispetto delle prescrizioni di sicurezza minimali. Con il passare degli anni, vari decreti ministeriali hanno creato nuove regole e scadenze ad hoc per molte delle 97 attività sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi ed elencate nel d.m. 16/02/82. Quindi le direttive per il superamento del regime del nullaosta provvisorio contenute nel nuovo decreto ministeriale, si applicano solo per categorie residuali di attività, quelle per cui non erano state imposte scadenze definitive per l’adeguamento nei vecchi edifici. --- ## Stabilimenti a rischio incidente rilevante. Chiarimenti sul rapporto di sicurezza URL: https://lachiver.com/news/stabilimenti-a-rischio-incidente-rilevante-chiarimenti-sul-rapporto-di-sicurezza-2874 Stabilimenti a rischio incidente rilevante. Chiarimenti sul rapporto di sicurezza | Lachiver Servizi - 13/02/2006 - 400    L'Area Rischi Industriali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare (prot. n. DCPST/A4/RS/3000) fornendo chiarimenti sul “riesame del rapporto di sicurezza” a cui sono tenuti i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, caratterizzati dalla presenza di sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 del D.Lgs. 334/99. Poiché il gestore dell'impianto deve riesaminare il rapporto di sicurezza almeno ogni cinque anni, la circolare prende in considerazione, oltre al caso di nuovo stabilimento, tre ulteriori ipotesi: 1. durante i cinque anni la situazione di rischio è rimasta immutata; 2. nei cinque anni sono state apportate modifiche agli impianti senza aggravio del preesistente livello di rischio; 3. sono state effettuate modifiche ad uno stabilimento esistente con aumento del livello di rischio. I gestori degli stabilimenti esistenti, per i quali è stato presentato il rapporto di sicurezza entro il 13 ottobre 2000, sono tenuti a riesaminarlo entro i cinque anni successivi e a ripresentarlo al Comitato tecnico regionale competente, che avvia l'istruttoria di valutazione del rapporto stesso. Tre i casi che si possono verificare: 1. Situazione immutata. Qualora non sia stata apportata alcuna modifica, il gestore potrà presentare il rapporto di sicurezza "edizione 2005" corredato dalla documentata dichiarazione attestante che nulla è mutato rispetto alla precedente "edizione 2000". In questo caso, il C.T.R. (comitato tecnico regionale) ne prenderà atto formalizzndo l'avvio dell'istruttoria. 2. Modifiche non comportanti aggravio del livello del rischio. Qualora, invece, siano state apportate modifiche non comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore dovrà tenerne conto in occasione dell'aggiornamento quinquennale "edizione 2005". Il C.T.R, anche in tal caso, dovrà avviare l'istruttoria ed effettuare le opportune verifiche finalizzate all'accertamento dell'inventario aggiornato delle sostanze pericolose detenute, nonché all'accertamento della revisione biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. 3. Nuovi stabilimenti e modifiche di stabilimenti esistenti comportanti aggravio del precedente livello di rischio. Nei casi di nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti esistenti comportanti aggravio del precedente livello di rischio, per i quali sia stato presentato, successivamente al 13 ottobre 2000, il rapporto definitivo di sicurezza comprendente tali modifiche, il gestore potrà esimersi dal presentare l'aggiornamento "edizione 2005" in quanto presso il C.T.R. risulta in essere, o conclusa da meno di cinque anni, una istruttoria per la valutazione del rapporto di sicurezza. Qualora, tuttavia, il gestore non intenda dare seguito al progetto di modifica, ricorre, anche per tale gestore, l'obbligo di presentazione dell'aggiornamento. --- ## Prevenzione incendi, la nuova regola tecnica per gli uffici URL: https://lachiver.com/news/prevenzione-incendi-la-nuova-regola-tecnica-per-gli-uffici-2871 Prevenzione incendi, la nuova regola tecnica per gli uffici | Lachiver Servizi - 22/03/2006 - 397   Il Ministero dell'Interno, con il d.m. 22/02/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/06, ha definito nuove disposizioni antincendio inerenti alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio degli edifici e dei locali destinati a uffici ove siano presenti più di 25 persone. Al riguardo si precisa, però, che il provvedimento non deve essere applicato nel caso di uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti nei reparti di lavorazione o deposito di attività industriali o artigianali. Le regole vanno dunque applicate: agli edifici e/o ai locali di nuova costruzione destinati a uffici; agli edifici e/o ai locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione; agli edifici e/o ai locali esistenti già adibiti ad uffici alla data di entrata in vigore del decreto (3 aprile 2006) che siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, cioè lavori di ristrutturazione edilizia. Questi interventi sono quelli che, di fatto, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Inoltre, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente. Il provvedimento mira dunque a: minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali; limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Per raggiungere gli obiettivi prefissati il legislatore ha approvato la regola tecnica di prevenzione incedi allegata al decreto. Infine, per quanto concerne gli uffici esistenti rientranti tra le attività del D.M. 16 febbraio 1982 (attività n. 89, «aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti»), viene stabilito che non è richiesto alcun adeguamento nel caso in cui l'attività sia in possesso del certificato di prevenzione incendi, o siano in corso lavori di adeguamento antincendio sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per gli uffici in possesso del nulla osta di prevenzione incendi o, comunque, privi di CPI o di progetto approvato, il nuovo decreto prescrive, invece, l'adeguamento alle misure definite nel Titolo IV dell'Allegato, entro 5 anni. --- ## data pubblicazione 06-06-2006 URL: https://lachiver.com/news/data-pubblicazione-06-06-2006-2870 data pubblicazione 06-06-2006 | Lachiver Servizi - 06/06/2006 - 396    Il 14 giugno 2006 entrano in vigore le nuove norme che disciplinano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito. Ad introdurle è il d.lgs. n. 195/06 che, modificando direttamente la legge 626/94, aggiunge lo specifico titolo V-bis. La disciplina introdotta dal nuovo provvedimento sostituisce l'analoga normativa contenuta nel d.lgs 277/91 (il cui Capo IV è ora abrogato), conservandone tuttavia l'architettura di base. Gli obblighi generali del datore di lavoro restano dunque quelli di procedere ad una specifica valutazione del rumore presente nei luoghi di lavoro e, di conseguenza, attivarsi per eliminare o ridurre al minimo le fonti di inquinamento acustico rilevate come pericolose per i lavoratori. Le soglie di rumorosità che obbligano il datore ad adottare specifiche misure di tutela sono - analogamente a quanto previsto dall'uscente d.lgs 277/91 - modulate su tre livelli; la vera novità è un leggero abbassamento del livello di rumore tollerato. Analoghe, seppur leggermente rinforzate, appaiono le misure di tutela che il datore di lavoro deve adottare. Il provvedimento prevede un periodo transitorio di adeguamento, infatti le nuove norme entreranno a regime a partire dal 14 dicembre 2006. Più tempo ci sarà invece per i settori della musica e delle attività ricreative, per i quali le nuove norme sul rumore saranno obbligatorie dal 15 febbraio 2008, mentre si va al 15 febbraio 2011 per il settore della navigazione aerea e marittima. Sul piano sanzionatorio per il datore di lavoro è prevista la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro in caso di omessa valutazione dei rischi legati al rumore o omessa documentazione dei risultati, stessa pena, ma per il datore di lavoro o il dirigente, nei seguenti casi: valutazione dei rischi condotta senza il rispetto dei criteri dettati dalle nuove norme, omessa adozione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, omessa fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale, omessa limitazione del rumore al di sotto dei valori massimi di esposizione, omessa formazione ed informazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria, omessa adozione delle misure di tutela dei lavoratori connesse al regime in deroga. Il nuovo provvedimento, che dà attuazione alla direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, aggiorna infine il titolo del d.lgs. n. 626/94 che ora diventa «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro». --- ## 626/94, i dirigenti responsabili anche senza delega URL: https://lachiver.com/news/626-94-i-dirigenti-responsabili-anche-senza-delega-2869 626/94, i dirigenti responsabili anche senza delega | Lachiver Servizi - 12/08/2006 - 395    La Cassazione penale, con la sentenza n. 11351 del 31 marzo 2006, ha chiarito che in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro i dirigenti sono destinatari delle norme antinfortunistiche indipendentemente dal conferimento di una delega. E’ questa la conseguenza, secondo la Cassazione, della successione di norme nel tempo, tra il 1994 e il 1996, che ha condotto alla cancellazione della distinzione tra obblighi indirizzati al solo datore di lavoro e obblighi posti congiuntamente a carico di quest’ultimo e dei dirigenti. La pronuncia verte su un ricorso presentato dal dirigente di un impianto, all’interno del quale si era verificato un grave incidente nel quale era rimasto coinvolto il dipendente di un’impresa che stava effettuando dei lavori in subappalto. La Suprema Corte respingendo il ricorso, che puntava ad escludere la responsabilità del dirigente perché il lavoratore infortunatosi non era un dipendente diretto dell’impresa, ma di una ditta che lavorava in subappalto, ha confermato, innanzitutto, un orientamento consolidato, secondo cui le norme di sicurezza si riferiscono sia alla tutela dei lavoratori nell’esercizio della normale attività aziendale sia alla protezione di tutte le persone anche estranee che possono trovarsi nell’ambiente di lavoro. Per quanto riguarda invece il tema della dirigenza, le considerazioni della Cassazione si basano sulle modifiche apportate nel 1996 al d.lgs. n. 626/94. Il d.lgs. n. 626/94, nella formulazione originaria, distingueva tra gli obblighi indirizzati al solo datore di lavoro e quelli che facevano parte congiuntamente al datore e al dirigente; una situazione che dopo solo due anni si è modificata con il d.lgs. n. 242/96. Da qui la necessità di capire il significato da attribuire alle innovazioni. La Cassazione, con la sentenza in commento, ritiene che il legislatore abbia voluto rendere il dirigente e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche “iure proprio”, prescindendo dalla eventuale delega. Tale valutazione viene fatta alla luce della storia dell’applicazione delle norme antinfortunistiche, successiva all’entrata in vigore del dpr n. 547/55, storia che insegna che la ragionevole articolazione del potere di intervento iure prorio e, quindi, l’attribuzione di questo potere ai dirigenti e ai preposti, quotidianamente presenti nel luogo di lavoro e, pertanto, a costante contatto dei lavoratori, non può, di norma, che rendere più mediata, più immediata e, quindi, più incisiva ed efficace la tutela antinfortunistica. Inoltre, chiude la Cassazione, per ritenere che il dirigente sia investito di specifiche e dettagliate responsabilità sulla prevenzione degli incidenti, basta fare riferimento alla rubrica dell’art. 4 del d.lgs. n. 626/94 che contiene gli “Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”. --- ## Definiti i contenuti minimi del piano di gestione dei ponteggi mobili URL: https://lachiver.com/news/definiti-i-contenuti-minimi-del-piano-di-gestione-dei-ponteggi-mobili-2866 Definiti i contenuti minimi del piano di gestione dei ponteggi mobili | Lachiver Servizi - 19/09/2006 - 392    Con la circolare n. 25 del 13 settembre 2006 il Ministero del lavoro ha definito i contenuti minimi del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.m.u.s) dei ponteggi mobili. Il vademecum disposto dal ministro dà attuazione all’art. 36-quater del d.lgs. n. 626/94 che sancisce gli obblighi del datore di lavoro durante l’impiego di ponteggi, in attuazione della direttiva 2001/45/CE sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Tale norma, in vigore dal 19 luglio 2005, prevede, tra l’altro, che il datore di lavoro provveda a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio adoperato. Il piano va poi messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Per redigere correttamente il piano (Pi.m.u.s.), coerentemente con i principi fissati dalle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, e al fine di elevare il livello di sicurezza durante l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di ponteggi, i datori di lavoro dovranno seguire le istruzioni fornite dalla circolare in commento. I contenuti minimi. Questi i contenuti minimi del Pi.m.u.s. definiti nella circolare: 1) dati identificativi del luogo di lavoro; 2) identificazione del datore di lavoro; 3) identificazione della squadra dei lavoratori; 4) identificazione del ponteggio; 5) disegno esecutivo del ponteggio; 6) progetto del ponteggio (se previsto); 7) indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio quali: planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio, modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo delle verticalità, livello/bolla del primo impalcato, ecc…, descrizione dei Dpi utilizzati nelle operazioni e loro modalità di uso, descrizione delle attrezzature adoperate e loro modalità di installazione e uso, misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 8) illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, con descrizione di regole puntuali da applicare durante le suddette operazioni (con l’ausilio di elaborati esplicativi); 9) descrizionedelle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 10) indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso. --- ## Tessera di riconoscimento nei cantieri edili, i chiarimenti ministeriali URL: https://lachiver.com/news/tessera-di-riconoscimento-nei-cantieri-edili-i-chiarimenti-ministeriali-2864 Tessera di riconoscimento nei cantieri edili, i chiarimenti ministeriali | Lachiver Servizi - 28/11/2006 - 390    Il Ministero del lavoro detta, con la circolare n. 29 del 28/09/06, le prime indicazioni sull’applicazione delle norme per contrastare il lavoro irregolare nei cantieri edili introdotta dalla legge Bersani n. 248/06. In particolare dal 1° ottobre 2006 vige l’obbligo per i datori di lavoro, nell'ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento. La circolare precisa che il campo di applicazione va individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'Allegato I del D.Lgs. 494/1996, anche se non configurabili come imprese edili. Tenuto conto delle finalità della disposizione, volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti ad indossare in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento (il medesimo obbligo grava anche sui lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto). Sulla tessera, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita del lavoratore. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro. La previsione normativa stabilisce, in via alternativa, che i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori". Il suddetto limite numerico va riferito al personale stabilmente in forza all'azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso "si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi". Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l'impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione). L’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni sullo stesso vanno effettuate necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" in cantiere. La mancata tenuta sul luogo di lavoro del registro ovvero l'irregolare tenuta dello stesso comporta in capo al datore di lavoro la medesima sanzione prevista con riferimento alle tessere di riconoscimento (da €100 ad € 500 per ciascun lavoratore), essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle stesse . --- ## Formazione RSPP e ASPP, definite le linee interpretative URL: https://lachiver.com/news/formazione-rspp-e-aspp-definite-le-linee-interpretative-2862 Formazione RSPP e ASPP, definite le linee interpretative | Lachiver Servizi - 05/01/2007 - 388   La Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome, con l’Accordo del 5 ottobre 2006, detta le linee guida interpretative in tema di requisiti professionali che devono possedere il Responsabile e gli Addetti del servizio di prevenzione e protezione, secondo quanto già delineato dal precedente Accordo del 26 gennaio 2006. La riforma di tali figure professionali iniziò nel 2003 con la definizione, nell’art. 8-bis del d.lgs. n. 626/94, dei requisiti e delle capacità che devono possedere gli Aspp e i Rspp: possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione, disciplinati dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome. La disciplina sulla formazione è stata poi attuata con l’Accordo di gennaio, che ha però generato dubbi interpretativi a cui si è data risposta con le nuove linee interpretative. Le linee interpretative precisano che i contenuti del primo Accordo rappresentano uno standard minimo di riferimento per il quale è prevista una sperimentazione biennale volta a verificare la validità dei processi disciplinati. Tale Accordo prevede quattro percorsi di formazione e aggiornamento (3 moduli A, B, C, e un aggiornamento da ripetersi ogni quinquennio). Le nuove linee guida precisano che: il modulo A è propedeutico ai moduli B e C e costituisce credito formativo permanente; il modulo B non è propedeutico al modulo C, e il credito formativo ottenuto vale 5 anni (per cui alla scadenza scatta l’obbligo di aggiornamento), e deve essere effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume la nomina di Rspp o di Aspp; il modulo C vale per tutti i macrosettori di riferimento e costituisce credito formativo permanente. Per tutti e tre i moduli è da escludersi nella fase di sperimentazione il ricorso alla formazione a distanza (FAD), in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con la fase di rodaggio del sistema. In merito alle verifiche di apprendimento, si stabilisce che quelle intermedie rientrano nell’orario complessivo di ciascun modulo, mentre quelle finali sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo. La partecipazione ai corsi di formazione andrà registrata sul “libretto formativo del cittadino” se adottato, oppure documentata da idonea certificazione dal soggetto formatore. Nota importante, la formazione effettuata prima della pubblicazione dell’Accordo del 26/01/06 potrà essere riconosciuta se i soggetti formatori possedevano, al momento dell’erogazione della stessa, le caratteristiche, anche organizzative, previste dall’Accordo. L’attivazione dei nuovi corsi dovrà avvenire entro il 14 febbraio 2007. --- ## REACH: schede di sicurezza, si avvicina la data del 1 giugno. URL: https://lachiver.com/news/reach-schede-di-sicurezza-si-avvicina-la-data-del-1-giugno-2858 REACH: schede di sicurezza, si avvicina la data del 1 giugno. | Lachiver Servizi - 26/04/2007 - 384   A fronte dell’approvazione del decreto sul REACH (Registrazione Valutazione e Autorizzazione delle sostanze Chimiche) il prossimo 1 giugno entrerà in vigore il Regolamento CE n. 1907/06 ed avrà inizio un nuovo sistema volto a raccogliere tutte le informazioni fisico-chimiche riguardanti le sostanze chimiche, ed i Ioro utilizzi, ove vi sia esposizione, di operatori, alle stesse. La valutazione sulla sicurezza chimica effettuata dal fabbricante o dall'importatore di una sostanza comprende varie fasi emergenti nelle “schede di sicurezza”. Infatti v’è innanzitutto una valutazione dei pericoli per la salute umana a fronte della quale si deve determinare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza, e si devono stabilire i livelli di esposizione alla stessa al di sopra dei quali l'uomo non dovrebbe essere esposto .Vi è poi unavalutazione dei pericoli che le proprietà fisico-chimiche presentano come ad es. l’esplosività, l’infiammabilità o il potere ossidante ed infine una valutazione dei pericoli per l'ambiente per identificare la concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti nocivi per l'ambiente, implicante lo studio degli effetti potenziali in ambiente acquatico, terrestre e atmosferico, oltre a quelli che possono manifestarsi per accumulo nella catena alimentare. In seguito a quest’esame il fabbricante o l'importatore deve valutare i rischi derivanti dall’esposizione alla sostanza descrivendo il modo in cui detta viene prodotta o utilizzata e le modalità in cui il fabbricante o l'importatore controllano o raccomandano agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Per tale ragione lo scorso 13 aprile il Ministero della Salute, con una sua nota, ha espresso tre pareri in merito ad alcuni dubbi interpretativi attinenti ai primi adempimenti in ordine alla redazione delle “schede di sicurezza” che interesseranno appunto tanto le imprese chimiche quanto le aziende che utilizzano prodotti chimici nei loro processi produttivi. Ebbene a fronte della nota viene chiarito che: - il cambiamento di posto tra le sezioni 2 e 3, che il REACH prevede invertite rispetto ad ora, potrà avvenire alla prima revisione delle schede di sicurezza; -quando una sostanzaviene identificata come PBT (persistente, bioaccumulante, tossica) e vPvB (molto persistente, molto bioaccumulante) ciò dovrà risultare chiaramente nelle schede di sicurezza pertanto sarà necessario modificare le schede preesistenti a tale classificazione ove ciò non risulti; -le schede dovranno contenere anche l´indirizzo e-mail del tecnico competente per la loro redazione per dare la possibilità che, qualora un operatore della catena di distribuzione ritenga che una scheda di sicurezza sia incompleta, possa comunicare rapidamente con colui che è il soggetto responsabile. Tale indicazione (ossia l’indirizzo e–mail) potrà, nel caso di schede già esistenti e sino alla prima revisione utile su modulistica che consenta di stampare su detta l’informativa, essere allegata ed accompagnare le schede in allegato). --- ## Piano Operativo di Sicurezza e imprese di mera fornitura di materiali URL: https://lachiver.com/news/piano-operativo-di-sicurezza-e-imprese-di-mera-fornitura-di-materiali-2859 Piano Operativo di Sicurezza e imprese di mera fornitura di materiali | Lachiver Servizi - 26/03/2007 - 385    E’ stata pubblicata la Circolare n. 4/2007 del 28/2/2007 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, evidentemente sollecitata dalle molte domande di chiarimento indirizzate a detto, relativamente alla necessità o meno della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di quelle impreseche si limitano a fornire materiali e/o attrezzature in un cantiere edile o di ingegneria civile. Ebbene, in quella sede il Ministero, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province autonome, ha chiarito che ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 punto 1 lettera c-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 222/2003, l’obbligo di redazione del POS, risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati nell'Allegato I del D. Lgs. n. 494/1996 e non può essere estesoanche a quelleimprese che, nonostante siano presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta all'esecuzione di tali lavori fra le quali, vengono indicate esplicitamente, proprio quelle che svolgono l'attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e/o delle attrezzature occorrenti. Naturalmente il Ministero si preoccupa comunque di salvaguardare le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere dei soggetti incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature e ciò affermando che ciò debba avvenire attraverso l'attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali indicate nell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994, quali lo scambio di informazioni, il coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, la cooperazione nelle fasi operative etc. Spetterà di conseguenza all'impresa esecutrice (a fronte dell’art. 7 punto 1. lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994) mettere a disposizione dell'impresa fornitrice le prescritte informazioni sulla sicurezza basandosi, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 494/96 (art. 8. Misure generali di tutela deidatori di lavoro delle imprese esecutrici - art. 9. Obblighi dei datori di lavoro) durante l'esecuzione dell'opera ed osservando le misure generali ed i piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS ove previsti). Di conseguenza l'impresa fornitrice, da parte sua, come effetto della applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all'art. 7 punto 2. lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994, dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza relativamente al proprio personale dipendente inviato ad operare nel particolare cantiere e delle quali è opportuno che sia mantenuta una traccia documentale come del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini della sicurezza nell'ambito aziendale. --- ## Nuove misure in tema di sicurezza del lavoro URL: https://lachiver.com/news/nuove-misure-in-tema-di-sicurezza-del-lavoro-2855 Nuove misure in tema di sicurezza del lavoro | Lachiver Servizi - 30/08/2007 - 381   E’ stato approvato dal Parlamento un disegno di legge in materia di sicurezza sul lavoro con delega al Governo per il riassetto della normativa in materia. Pertanto decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in G.U. saranno in vigore le nuove disposizioni. Riportiamo in sintesi le principali sottolineando che altre dovranno attendere l’emanazione di decreti attuativi. Integrazione delle sanzioni e dei soggetti legittimati ad agire in caso di omicidio colposo o lesioni colpose in violazione a norme della sicurezza sul lavoro: le sanzioni previste dagli art. 589 e 590 del c.p. vengono integrate dalle seguenti: a) applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote (ossia da € 258.230 ad€. 1.549.370 tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire ulteriori illeciti); b) applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art.9 del D.Lgs. 231/01, per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno. Inoltre l’INAIL potrà costituirsi parte civile e promuovere azione di regresso. Affidamento di lavori in appalto: a) nei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro. A tali dati possono accedere su richiesta, i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza. b)Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. c) Ad integrazione di quanto già previsto dall’art.7 del D.Lgs. 626/94, il committente deve redigere un unico e specifico documento di valutazione dei rischi, comprendente l’indicazione delle misure di coordinamento per eliminare le interferenze, e da allegare al contratto di appalto. d) Dal 01/09/07, il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e i lavoratori autonomi devono esibire una tesseradi riconoscimento riportante fotografia, nome e cognome, data di nascita, e azienda da cui dipendono (le sanzioni si applicano all’azienda appaltatrice e ai singoli lavoratori). Altri adempimenti: a) il datore di lavoro deve consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezzacopia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni. b) Applicazione di sospensione, fino alla risoluzione delle non conformità e al pagamento delle sanzioni, di qualsiasi attività imprenditoriale (non solo pertanto per i cantieri edili), in caso di: impiego di personale non in regola in misura pari o maggiore del 20% del totale dei lavoratoriregolarmente occupati,reiterate violazioni sulle norme che disciplinano gli orari di lavoro e i tempi di riposo (D.Lgs. 66/2003) gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Incentivi alla formazione sulla sicurezza: per il biennio ‘08-‘09 le aziende possono ottenere un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di sicurezza sul lavoro . --- ## R.A.E.E. inizio iscrizioni dal 20 novembre 2007. URL: https://lachiver.com/news/r-a-e-e-inizio-iscrizioni-dal-20-novembre-2007-2852 R.A.E.E. inizio iscrizioni dal 20 novembre 2007. | Lachiver Servizi - 20/11/2007 - 378    Con la partenza del “sistema RAEE” nuovi adempimenti vengono posti in capo ai “produttori” di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Questi ultimi dovranno, a fronte della pubblicazione sulla G.U. n. 257 del 5/11/07 del Decreto n.185/07, procedere ad iscriversi nel neo-istituito registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Va ricordato che si intendono come “produttori” i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera "m", del Decreto Lgs n. 151/05, il quale li identifica in coloro che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza, fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il loro marchio; rivendono con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore); importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell' ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza. Le domande di iscrizione al Registro dovranno essere inviate alla Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la sede legale del soggetto obbligato inoltrandole esclusivamente per via telematica. Il termine per la presentazione delle domande é di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto ossia dal 20 novembre 2007. Per l'iscrizione al Registro, l'impresa dovrà corrispondere l'imposta di bollo di Euro 14,62, i diritti di segreteria di Euro 30,00 da versare su un c.c.p., la tassa di concessione governativa dell'ammontare di Euro 168,00 sul c.c.p. n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate, con indicazione in causale di "iscrizione al registro RAEE". Le copie scansionate delle attestazioni dei versamenti dovranno essere allegate alle domande. Le domande di iscrizione al Registro sono composte di cinque sezioni contenenti: i Dati aziendali – codice fiscale, partita iva, ragione sociale e sede legale; Attività – codice ISTAT attività di competenza, Riferimenti – referente operativo in tema di RAEE e legale rappresentante; Prodotti – identificazione delle tipologie di AEE immesse sul mercato e per ogni apparecchiatura il produttore dovrà comunicare i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nell’anno precedente. Qualora all’atto dell’iscrizione il produttore non disponga di dati storici, è possibile comunicare una previsione per i successivi dodici mesi di attività; Sistema di finanziamento – specifica del sistema di finanziamento e del sistema collettivo prescelto per le operazioni di ritiro, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei RAEE. Al momento dell’iscrizione al Registro Nazionale, a ciascun soggetto verrà rilasciato un codice identificativo personale (numero di iscrizione al registro). Questo numero dovrà essere riportato sui documenti di vendita (fattura) a conferma dell’assolvimento di parte degli obblighi previsti dalla normativa in materia di rifiuti elettrici ed elettronici in quanto la possibilità di immettere sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche è ora condizionata a questa preventiva iscrizione ed alla contestuale dichiarazione in merito al sistema con cui si intende adempiere all'obbligo di finanziamento della gestione dei "RAEE". --- ## D.U.R.C. per i datori di lavoro che fruiscono di benefici normativi e contributivi. URL: https://lachiver.com/news/d-u-r-c-per-i-datori-di-lavoro-che-fruiscono-di-benefici-normativi-e-contributivi-2850 D.U.R.C. per i datori di lavoro che fruiscono di benefici normativi e contributivi. | Lachiver Servizi - 12/12/2007 - 376    Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il Decreto del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, ha disciplinato il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che verrà richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il D.U.R.C. e' inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Il D.U.R.C. deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro; b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; e) la data di rilascio del documento; f) il nominativo del responsabile del procedimento. Esso è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per i datori di lavoro dell'edilizia il D.U.R.C. può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale più rappresentative sul piano nazionale. Il D.U.R.C. e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Mentre per i crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso, ed in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC ha validità mensile e, solo nel settore degli appalti privati, può avere validità trimestrale. --- ## Tesserino di riconoscimento del personale impiegato in appalti. URL: https://lachiver.com/news/tesserino-di-riconoscimento-del-personale-impiegato-in-appalti-2851 Tesserino di riconoscimento del personale impiegato in appalti. | Lachiver Servizi - 04/12/2007 - 377    Come noto l'art, 6 della L. 123/07 ha introdotto, anche per i datori dì lavoro operanti in attività non edili, l'obbligo di munire il personale occupato nell'ambito degli appalti e subappalti di apposita tessera di riconoscimento. Quanto al campo di applicazione della previsione va detto che l'ambito di riferimento riguarda i soli appalti "interni", considerata la ratio della disposizione volta a consentire una più agevole identificazione del personale impegnato in contesti organizzativi complessi caratterizzati dalla compresenza, in uno stesso luogo, di lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro. L'obbligo datoriale è quindi quello di "munire" il "personale occupato" dall'azienda, come tale intendendosi sia i lavoratori subordinati che coloro i quali risultano comunque inseriti nel ciclo produttivo, ricevendo direttive in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dedotta in contratto (ad es, lavoratore a progetto), della tessera di riconoscimento, mentre l'obbligo in capo al lavoratore è quello di esporre detta tessera addosso in chiara evidenza. E medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nell'ambito dell'appalto, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es, artigiani). I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografìa, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro. La previsione normativa stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti (cioè massimo 9) possono assolvere all'obbligo dì esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori". Da ciò si evince che l'obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun appalto di opere o servizi, cosicché l'impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora svolga la propria attività in luoghi diversi. Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la quale lo stesso è stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni sullo stesso vanno effettuate necessariamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" sul luogo di lavoro. Per quanto concerne le modalità di vidimazione del registro da parte delle Direzioni provinciali del lavoro è possibile rinviare in. via analogica a quanto previsto con riferimento ai libri di paga e matricola. Sotto il profilo sanzionatorio la mancata tenuta sui luogo di lavoro del registro ovvero l'irregolare tenuta dello stesso comporta in capo al datore di lavoro la medesima sanzione prevista con riferimento alle tessere di riconoscimento (da €100 ad € 500 per ciascun lavoratore), essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle stesse. Nei confronti di tali sanzioni si ricorda da ultimo che non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs, n. 124/2004 per espressa previsione normativa. --- ## Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici URL: https://lachiver.com/news/protezione-dei-lavoratori-dai-campi-elettromagnetici-2849 Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici | Lachiver Servizi - 23/01/2008 - 375   Il Decreto19/11/07 n. 257 pubblicato in G.U. n. 09 del 11/01/08 ha modificato la rubrica deltitolo V- bis ed ha inserito un nuovo tit. V-ter al D.Lgs626/94. Ledisposizioni ivi contenute, che entreranno in vigore il 30 aprile 2008, contengono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hza300 GHz). Nel fare ciò il Decreto introduce innanzitutto due tabelle contente i valori limite di esposizione ed i valori di azione di riferimento, passando poi a trattare quali siano gli obblighi del datore di lavoro sul punto. Quest’ultimo, infatti, dovrà innanzitutto procedere all’identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi e quando necessario provvedere a misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici aiquali sono esposti i lavoratori. Dopo di chè qualora risulti siano superati i prescritti valori d’azione valuterà e, quando necessario, calcolerà se anche i valori limite d’esposizione siano stati superati. Tali valutazioni, misurazioni e calcoli dovranno essere effettuati con cadenza almeno quinquennale da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzionee protezione. I dati così ottenuti costituiranno parte integrante del documento di valutazione del rischio. In detto documento quindi il datore di lavoro dovrà precisare sul punto le misure adottate. La valutazione dei rischi dovrà sul punto essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale, od ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata o, ancora, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. Quanto alle misure di prevenzione e protezione il datore di lavoro dovrà eliminare alla sorgente, o ridurrealminimo, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. A seguito della valutazione dei rischi predetta, infatti, qualora risulti che i valori di azione di cui alla tabella sono superati dovrà elaborare ed applicare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite. I luoghi di lavoro poi ove, in base alla valutazione del rischio si potrebbe essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione dovranno poi essere indicati con un'apposita segnaletica ed il loro accesso venire limitato laddove siatecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione. In nessun caso comunque ilavoratori dovranno essere esposti a valori superiori ai valorilimite di esposizione ed ove nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro essi risultino superati, egli dovrà adottare le misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valorilimite ed individuare le cause del superamento, adeguando di conseguenza le misure di protezione e prevenzioneperevitare nuovi superamenti. In ogni caso il datore di lavoro deve adattare le misure alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio. Quanto all’informazione e formazione dei lavoratori il datore di lavoro dovrà provvedere affinchè i lavoratori esposti a rischi e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e lasorveglianzasanitaria deilavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui alla tabella predetta dovrà essere effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che dovrà procedere ad effettuare una nuova valutazione del rischio. Il medico competente infine, per ciascuno dei lavoratori esposti al rischi in oggetto, provvede a distituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio ed i singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali. --- ## Approvate le tabelle per le murature resistenti al fuoco. URL: https://lachiver.com/news/approvate-le-tabelle-per-le-murature-resistenti-al-fuoco-2847 Approvate le tabelle per le murature resistenti al fuoco. | Lachiver Servizi - 18/03/2008 - 373   Una Lettera Circolare del Ministero dell’Interno (Prot. 1968) ha indicato le tabelle aventi ad oggetto i valori minimi dello spessore di murature portanti in blocchi (escluso l’intonaco) ai fini della resistenza al fuoco. E ciò in quanto il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2007 S.O. n. 87) aveva introdotto nuovi elementi per la valutazione della prestazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti ma tra le tabelle presenti nei suoi allegati, non vi erano quelle per le murature portanti in blocchi, né in quella sede risultavano disponibili metodi di calcolo consolidati alternativi. Il Ministero tenuto conto che il metodo sperimentale è praticamente inapplicabile per le costruzioni esistenti e che era necessario completare il predetto decreto, in attesa della definizione dell’appendice nazionale dell’Eurocodice EN 1996-1-2, acquisito il parere del CCTS per la PI, ha quindi predisposto la predetta tabella aggiuntiva. Quest’ultima potrà essere utilizzata, temporaneamente, come riferimento per tutte le murature portanti in blocchionde garantire che le stesse abbiano i requisiti REI richiesti. --- ## Pubblicato TESTO UNICO PER LA SICUREZZA URL: https://lachiver.com/news/pubblicato-testo-unico-per-la-sicurezza-2845 Pubblicato TESTO UNICO PER LA SICUREZZA | Lachiver Servizi - 05/05/2008 - 371   D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” E’ stato pubblicato in G.U. l’atteso Testo unico per la sicurezza che sostituisce, accorpandole e modificandole, tutte le precedenti principali norme legislative sulla sicurezza, compreso il D.Lgs. 626/94. Le principali novità, rispetto alle precedenti normative consistono in: Nuove definizioni delle funzioni aziendali responsabili di attuare la normativa (datore di lavoro, dirigenti, preposti): in particolare, le responsabilità gravano anche su coloro i quali, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti alle funzioni definite Specifica delle condizioni della validità di eventuale delega da parte del datore di lavoro Obbligo di effettuare formazione specifica anche a dirigenti e preposti Introduzione di nuovi rischi da considerare nella valutazione dei rischi (radiazioni ottiche, rischi da lavoro stress correlato) e di ulteriori informazioni da inserire nel documento di valutazione dei rischi Obbligo di comunicareall'INAIL,oall'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) i datirelativiagliinfortunisullavoroche comportino un'assenza dal lavorodialmenoungiorno,escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi,le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (verrà abolito il registro degli infortuni ma è necessario attendere un decreto attuativo) Obbligo di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Modifica dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in caso di affidamento di lavori in appalto Introduzione di obblighi specifici anche per gli installatori e montatori di impianti, e i noleggiatori di attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici Nelle aziende con numero pari o inferiore a 15 lavoratori la custodia e la consegna al lavoratore della cartella sanitaria diventano obblighi a carico del medico competente e non a carico dell’azienda (Nelle aziende con piu' di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia) Vengono individuati gli aspetti da considerare per l’implementazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti) Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. Introduzione di nuovi contenuti per la formazione dei lavoratori Conferma che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva o per accertare stati di gravidanza Viene consentito, con condizioni, l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal decreto legislativo. Incremento e modifiche delle sanzioni penali a carico di tutti i soggetti responsabili Modifiche ai requisiti dei luoghi di lavoro e per l’accesso a luoghi di lavoro pericolosi Modifiche ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro Nuovi obblighi per l’utilizzo di impianti e apparecchiature elettriche Introduzione di nuovi adempimenti inerenti la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (es. laser) Modifiche, in base alla gravità della sanzione e al soggetto responsabile, dell’entità delle sanzioni amministrative e interdittive previste dall’art. 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 Le disposizionientreranno in vigore secondo le seguenti modalità: Disposizioni inerenti l’adeguamento della valutazione dei rischi e del relativo documento: 30 luglio 2008 Disposizioni inerenti la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali: 26 aprile 2010 Tutte le restanti disposizioni: 15 maggio 2008 Si rammenta che le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici sono entrate in vigore il 30 aprile 2008. Per garantire la conformità alle numerose disposizioni legislative e per evitare o ridurre le pesanti sanzioni previste (anche di tipo amministrativo) in caso di gravi infortuni, riteniamo ormai necessario per ogni azienda adottare un sistema di gestione della sicurezzaconformealle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007. I nostri referenti per la sicurezza presso di Voi Vi potranno dare ulteriori spiegazioni e approfondimenti in merito. Lachiver Servizi Srl può fornirVi il necessario supporto per un’analisi delle Vostre necessità e proporVi le soluzioni più adeguate alla Vostra organizzazione.   --- ## Documento Programmatico Sicurezza e piccole e medie imprese URL: https://lachiver.com/news/documento-programmatico-sicurezza-e-piccole-e-medie-imprese-2842 Documento Programmatico Sicurezza e piccole e medie imprese | Lachiver Servizi - 12/11/2008 - 368   L'articolo 34 del Codice in materia dei dati personali (d.lgs 196/2003) sanciva che chiunque, senzaeccezioni, trattasse datisensibili o giudiziarimediante strumenti informatici era soggetto all'obbligo di redigere ed aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Grazie all'art. 29 del D.L. n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08 s’è integrato l'art. 34 predetto, prevedendo alcune semplificazioni che riguardano sia il D.P.S. sia, in generale, l'applicazione delle misure minime di sicurezza S’è previsto, infatti, che per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale la redazione del DPS è sostituita dall'obbligo di autocertificazione del titolare del trattamento di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure disicurezza prescritte. Tale esonero/semplificazioneè quindisubordinataallaverifica delrispettodei limiti predetti e per non redigere il D.P.S., sarà sufficiente che il titolare del trattamento dei dati renda un’autocertificazione (DPR n.445/00), in cui dichiari di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. Si tratta quindi, prevalentemente, degli unici dati sensibili trattati da molte piccole o medie aziende, che, prima delle modifiche, costringevano alla redazione del D.P.S. Un’altra novità si è avuta anche in riferimento all'adozione delle misureminime di sicurezza perparticolari tipologie di trattamento specificate nell'allegato B del Codice. Infatti, in relazione ai trattamenti di cui sopra nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, la novella ha stabilito che il Garante dovrà individuare con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, delle modalità semplificate di applicazionedel predetto disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di sicurezza.   --- ## Emanate due proroghe al D. Lgs 81/08. URL: https://lachiver.com/news/emanate-due-proroghe-al-d-lgs-81-08-2843 Emanate due proroghe al D. Lgs 81/08. | Lachiver Servizi - 09/06/2008 - 369   Nel D.L. n.97 del 03/06/08 pubblicato in G.U. n.128 del 03/06/08 ed in vigore da pari data sono state disposte due proroghe all'applicazione del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La prima riguarda l'obbligo di comunicare all'INAIL/IPSEMA i dati relativi agli infortuni e la seconda il decorrere del divieto delle visite preassuntive. Dette sono contenute nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 97 che così dispone : "Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009". Pertanto partirà dal 1° gennaio 2009 l'obbligo da parte del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all’INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni nonché il divieto, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, di effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva, che comunque è già stato chiaramente sancito dalla giurisprudenza in materia. --- ## Consegna a RLS del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) su supp. informatico. URL: https://lachiver.com/news/consegna-a-rls-del-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr-su-supp-informatico-2840 Consegna a RLS del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) su supp. informatico. | Lachiver Servizi - 28/01/2009 - 366   Il Ministero del Lavoro, ha fornito con la nota n. 25/I/0018453 del 19 dicembre 2008,dei chiarimenti in merito alla consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto cartaceo. Si era chiesto se la consegna al RLS di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale)contenente il DVR dell'unità produttiva di competenza e consultabile all'interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell'unità stessa poteva costituire, per il datore di lavoro, assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 18 comma 1 lettera o) del D. Lgs. n. 81/2008 che richiede di "consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)". Ebbene il Ministero sul punto ha precisato che l'articolo 18 comma 1 lettera o) del D. Lgs. n. 81/2008, non ha specificato tuttavia le modalità di consegna edha ricordato, inoltre, che il comma 5 dell'art. 53 stabilisce che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Peraltro il Ministero ritiene che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del RLS lo stesso abbia diritto alla materiale consegna del documento, ovviamente in copia, necessario per svolgere appieno le sue funzioni. Su queste premesse, quindi, il Ministero, ha espresso parere che la consegna al RLS di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale)contenente il DVR dell'unità produttiva di competenzae consultabile all'interno dei locali aziendali risponda al testo di legge "Si ritiene…che non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l'adempimento all'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS". --- ## Prorogato il TESTO UNICO PER LA SICUREZZA URL: https://lachiver.com/news/prorogato-il-testo-unico-per-la-sicurezza-2841 Prorogato il TESTO UNICO PER LA SICUREZZA | Lachiver Servizi - 07/01/2009 - 367   In applicazione a quanto previsto dal D.L. 30/12/2008, n. 207, sono prorogati al16 maggio 2009 i seguenti adempimenti: comunicazione all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni divieto di effettuare visite mediche nell’ambito della sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato apposizione di data certa al documento di valutazione dei rischi Il nostro referente per la sicurezza sul lavoro può fornirVi ulteriori chiarimenti su quanto previsto.   --- ## INAIL: comunicazione nominativi RLS URL: https://lachiver.com/news/inail-comunicazione-nominativi-rls-2838 INAIL: comunicazione nominativi RLS | Lachiver Servizi - 24/03/2009 - 364   L’INAIL ha comunicato che è stata attivata la procedura per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), prevista dall'art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81. Sul sito dell’Inail sono quindi scaricabili sia i format che i relativi manuali di istruzioni I datori di lavoro che hanno già inviato delle comunicazioni sul punto, dovranno quindi ripetere l'invio utilizzando la procedura o il format previsto. La comunicazione dovtrà essere fatta online entro il 16/5/2009 oppure sempre entro quel termine, eccezionalmente, via fax. In quest’ultimo caso ai sensi della Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 della Direzione Generale è precisato infatti che qualora per problemi tecnici non possa essere effettuato l'inserimento dei dati on-line, si potrà inviare, eccezionalmente, la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 utilizzando il modello che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'Inail: www.inail.it. --- ## La Corte di Cassazione sulla figura del R.S.P.P. URL: https://lachiver.com/news/la-corte-di-cassazione-sulla-figura-del-r-s-p-p-2839 La Corte di Cassazione sulla figura del R.S.P.P. | Lachiver Servizi - 23/02/2009 - 365   Con una recentissima Sentenza (Cass. Penale Sez. IV - Sen n. 27420 del 4/7/2008) la Corte di Cassazione s’è pronunciata circa la responsabilità in capo alla figura professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Essa afferma che la sua funzione è, in generale, quella di consulente del datore di lavoro dotato di competenze tecniche, nonché quella di svolgere compiti diversi, quali la individuazione dei fattori di rischio, l’elaborazione delle misure preventive e protettive e la determinazione delle procedure di sicurezza aziendale ma che detto non ha certamente il compito di controllo e di vigilanza dei lavoratori. Infatti l’obbligo di controllare l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di competenza del datore di lavoro, anche se delegate, e non viene meno con la istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e tanto meno con la nomina del RSPP. Il datore di lavoro,quindi, può anche delegare l’adempimento di tale obbligo al RSPP ma se lo fa si verrebbe di fatto ad alterare le funzioni tipiche che la legge attribuisce a tale figura professionale. Con questa sentenza pertanto si ribadisce la posizione di garanzia che il datore di lavoro assume in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei dipendenti, sia ex D. Lgs. n. 81/08, sia a fronte dell’art.2087 c.c. con la conseguenza che, ove non ottemperi agli obblighi di tutela in materia di sicurezza sul lavoro, gli verrà attribuita la responsabilità di un eventuale evento lesivo, in forza del meccanismo previsto dall’art. 40 comma 2 c.p. in base al quale “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, ”a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al DPR n. 547/55 (art 391 e 392, comma 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p. comma 2”. “E che gli obblighi di vigilanza e di controllo da parte del datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articoli 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali”. “Per contro, - prosegue la Corte - la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate (n.d.r. delega art. 16 d.lgs 81/08) ad altri soggetti”. --- ## Divieto di fumo sui luoghi di lavoro: si ricordano le sanzioni URL: https://lachiver.com/news/divieto-di-fumo-sui-luoghi-di-lavoro-si-ricordano-le-sanzioni-2837 Divieto di fumo sui luoghi di lavoro: si ricordano le sanzioni | Lachiver Servizi - 29/01/2010 - 363   Ricordiamo come la normativa che vigeva sul divieto di fumo, ante 2003, riguardava solo alcuni luoghi pubblici (sale corse, cinema, ospedali, scuole,..) e tutelava solo i lavoratori impiegati in particolari attività per le quali il fumare sarebbe stato pericoloso (lavoro in sotterraneo, cassoni ad aria compressa, cave e miniere, esposizione ad agenti biologici, chimici pericolosi e cancerogeni). La svolta decisiva si è avuta con la Legge 16 gennaio 2003 n.3 (art. 51), “Tutela della salute dei non fumatori” entrata in vigore nel 2005 con la quale il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico. In virtù di detta, per vigilare sul rispetto del divieto dovevano, e devono, essere nominati degli addetti autorizzati ad elevare multe. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità, assicurare l'ordine all'interno dei locali dove vige il divieto, nonché i conduttori dei locali pubblici, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, i cartelli elaborati ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 e del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. I cartelli devono essere adeguatamente visibili e ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE». Nell’Accordo 16 dicembre 2004 si è raccomandato poi ai datori di lavoro nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia. Oltre alle sanzioni di carattere generale, per l’inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, altre sanzioni sono previste per i lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e preposti come da D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm. Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione: • dell’art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi) • e/o dell’art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni) • e 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio); Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell’aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell’art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.: Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l’apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell’art. 163 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.; Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 18, c.1, lett. f del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.; Al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provvisto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell’art. 237 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. Sanzioni per i preposti Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.; Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell’art. 237 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. Sanzioni per i lavoratori Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. --- ## Finanziamenti della Regione Veneto per l’implementazione di sistemi di gestione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro URL: https://lachiver.com/news/finanziamenti-della-regione-veneto-per-l-implementazione-di-sistemi-di-gestione-aziendale-della-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-2836 Finanziamenti della Regione Veneto per l’implementazione di sistemi di gestione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro | Lachiver Servizi - 20/04/2010 - 362   La Regione Veneto elargisce finanziamenti a fondo perduto per interventi finalizzati all’implementazione di sistemi di gestione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro. I progetti possono essere presentati da aziende private e pubbliche, con almeno un’unità produttivanel territorio regionale. I progetti ammissibili al contributo devono riguardare l’implementazione e il miglioramento della gestione della salute e della sicurezza all’interno delle proprie unità operative, da realizzare secondo i criteri definiti nel bando stesso. I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento della notifica all’ammissione al contributo. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese: oneri relativi alla progettazione; oneri relativi a informazione/formazione; oneri relativi a spese di consulenza; spese di funzionamento generale. Il contributo regionale massimo per ciascun progetto è pari a: € 4.000 per le aziende fino a 50 addetti e di € 7.500 per aziende con più di 50 addetti. Il bando è stato aperto il 30/04/2010 (data di pubblicazione nel BUR n. 36 della Regione Veneto) e si chiuderà il 14/06/2010. Per reperire le informazioni necessarie e larichiesta di finanziamento è possibile consultare le seguenti pagine del sito della Regione Veneto. CLICK QUI PER ISTRUZIONI E CONDIZIONI CLICK QUI PER MODULO DA COMPILARE CLICK QUI PER TESTO DELIBERAZIONE GIUNTA   --- ## Illuminazione di emergenza negli edifici URL: https://lachiver.com/news/illuminazione-di-emergenza-negli-edifici-2831 Illuminazione di emergenza negli edifici | Lachiver Servizi - 04/11/2010 - 357   Edita, nello scorso mese di settembre la nuova edizione della norma UNI CEI 11222:2010 (che sostituisce l’edizione del 2006), elaborata dalla commissione Luce e illuminazione dell’UNI e dal Comitato Elettrotecnico Italiano-CEI: “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo”. La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche periodiche, la manutenzione, la revisione ed il collaudo degli impianti per l’illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l’efficienza operativa. La UNI CEI 11222 elenca una serie di verifiche periodiche necessarie per controllare lo stato di funzionamento dell’impianto, nel corso delle quali si deve rendere disponibile la documentazione tecnica e la documentazione di progetto. Si passa da una verifica generale, complessiva dell’efficienza degli apparecchi di sicurezza o dell’alimentazione centralizzata e del rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto, a verifiche di funzionamento e di autonomia dell’impianto. Un capitolo della norma è dedicato alla manutenzione periodica, che consiste in una serie di operazioni programmate che consentono di mantenere gli apparecchi in condizioni di efficienza, far sì che l’impianto assicuri le proprie funzioni di sicurezza nel tempo e di ridurre la probabilità che insorgano eventuali condizioni di guasto e/o pericolo. Per l’esecuzione della manutenzione periodica è necessario personale qualificato. Dopo un periodo di esercizio deve essere previsto un processo di revisione dell’impianto. Concludono la norma due Appendici che riportano, rispettivamente, le schede esemplificative del registro delle verifiche periodiche (identificazione degli apparecchi, verifica funzionale, manutenzione dell’impianto ecc..) e i riferimenti legislativi. --- ## Indicazioni Commissione consultiva per la valutazione dello stress-lavoro correlato URL: https://lachiver.com/news/indicazioni-commissione-consultiva-per-la-valutazione-dello-stress-lavoro-correlato-2829 Indicazioni Commissione consultiva per la valutazione dello stress-lavoro correlato | Lachiver Servizi - 19/11/2010 - 355   Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (artt. 6, c. 8, lettera m-quater, e 28, c. 1 bis, d.lgs. n. 81/08 e ss.mm) emanante il 17.11.2010 Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all’articolo 28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010. Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Definizioni e indicazioni generali Lo stress lavoro-correlato viene descritto all’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 - così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - quale“condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, co. 1). Nell’ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). E’, quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discenda la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio. A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc). Metodologia La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: I. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda). II. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. III. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono. In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o i RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata. Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia. Disposizioni transitorie e finali La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo. Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla pubblicazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione consultiva. I datori di lavoro che, alla data di approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 - così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 -, non debbono ripetere l’indagine ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento. --- ## INAIL: nuovo bando per contributi a fondo perduto per migliorare sicurezza sul lavoro. URL: https://lachiver.com/news/inail-nuovo-bando-per-contributi-a-fondo-perduto-per-migliorare-sicurezza-sul-lavoro-2830 INAIL: nuovo bando per contributi a fondo perduto per migliorare sicurezza sul lavoro. | Lachiver Servizi - 18/11/2010 - 356    L'INAIL ha annunciato l’apertura di un nuovo bando per riconoscere contributi a fondo perduto a tutte le imprese che investiranno per migliorare la sicurezza sul lavoro. L’apertura del bando è prevista per fine novembre 2010 non appena verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale: l'azienda potrà presentare richiesta a partire dal 45° giorno dalla sua pubblicazione; verranno selezionate le domande fino ad esaurimento delle risorse.   Agevolazione. Contributo a fondo perduto variabile tra il 50% e il 75% fino ad un massimo di euro 100.000,00 delle spese sostenute.     Attività finanziabili. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; formazione, sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle imprese. Le spese ammissibili saranno quelle sostenute dopo la pubblicazione del bando e non è ammessa retroattività.   Spese ammissibili. Macchine e attrezzature a marcatura CE in sostituzione dei beni non conformi, installazione, modifica degli impianti, apparecchiature e dispositivi per l’incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni, installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell’ambiente di lavoro, ristrutturazione e modifica strutturale dell’ambiente di lavoro, implementazione di sistemi integrati di gestione aziendale della sicurezza.   Soggetti Beneficiari: Potranno beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, anche quelle individuali, iscritte alla Camera di Commercio.   Tempistica. Le domande potranno essere presentate dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e gli interessati potranno accedere tramite il sito internet dell’INAIL ai singoli bandi regionali dove inserire dati anagrafici dell’impresa e particolari relativi al progetto, che prevedono l’attribuzione di un punteggio in automatico. Solo con il superamento di un punteggio soglia complessivo sarà possibile la compilazione della domanda online. --- ## Obblighi di sicurezza per le imprese familiari ex art. 21 D.Lgs 81/08 e SS.MM. URL: https://lachiver.com/news/obblighi-di-sicurezza-per-le-imprese-familiari-ex-art-21-d-lgs-81-08-e-ss-mm-2827 Obblighi di sicurezza per le imprese familiari ex art. 21 D.Lgs 81/08 e SS.MM. | Lachiver Servizi - 10/01/2011 - 353   Il Ministero del Lavoro ha in data 18 dicembre risposto come segue al quesito su quali siano gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 81/08. A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l’art. 230-bis del codice civile, configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). All’impresa familiare si applicherà di regola quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm., mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc. In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia. --- ## Bando INAIL 2010 - Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro. URL: https://lachiver.com/news/bando-inail-2010-incentivi-alle-imprese-per-la-sicurezza-sul-lavoro-2828 Bando INAIL 2010 - Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro. | Lachiver Servizi - 13/12/2010 - 354   L’INAIL ha pubblicato sul suo sito gli estremi del bando e le istruzioni per la richiesta di finanziamento. Riportiamo di seguito le loro istruzioni. 1 - OBIETTIVO DEL FINANZIAMENTO - Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: possono essere presentati progetti di investimento, di formazione  e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 2 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO - L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura dal 50% al 75% dei costi del progetto. Il contributo è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 100.000,00. Per le imprese individuali e per i progetti di formazione sono previsti limiti più bassi. Per gli importi maggiori può essere richiesta un'anticipazione del 50%. 3 - DESTINATARI - Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 4 - RISORSE - Per l'anno 2010 l'INAIL ha stanziato 60 milioni di euro ripartiti in budget regionali.  5 - MODALITA' E TEMPI - A partire dal 10 dicembre 2010, sul sito www.inail.it - Punto Cliente le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo. La domanda può essere presentata attraverso la procedura informatica a partire dalle ore 14,00 del 12 gennaio 2011 (apertura dello sportello). Condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia  dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento. Lo sportello telematico riceve le domande in ordine di arrivo e chiuderà il 14 febbraio 2011. La chiusura potrebbe essere anticipata in caso di esaurimento dei fondi disponibili nel budget regionale. Entro i 15 successivi all'invio telematico l'impresa deve far pervenire alla Sede INAIL competente la domanda cartacea debitamente sottoscritta, oltre alla documentazione prevista. In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni dalla rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo viene erogato. 6 - INFORMAZIONI -Potete trovare tutta la documentazione necessaria per la richiesta e le istruzioni di dettaglio sul sito dell'INAIL oppure direttamente facendo click qui. Ulteriori informazioni possono essere richieste al PUNTO  DI  CONTATTO INAIL: Tel. 803164. Per un supporto contattate i Vostri referenti presso di noi o Enrico Brioschi al numero 045 8009014 --- ## Proroga sconti premi INAIL URL: https://lachiver.com/news/proroga-sconti-premi-inail-2825 Proroga sconti premi INAIL | Lachiver Servizi - 14/02/2011 - 351   Con la nota Prot 60010.24/01/2011.0000507 l’INAIL ha comunicato una proroga del termine per la presentazione delle istanze ex art. 24DM 12.12.2000, al 28 Febbaio 2011. Si tratta della presentazione della richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL da parte delle aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. La proroga si applica sia per le istanze cartacee che per quelle telematiche. Pertanto tutte le imprese che si trovano in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e che hanno implementato un sistema di gestione della sicurezza certificato da organismi accreditati o che risponde ai criteri definiti dalle norme UNI INAIL ISPESL possono richiedere entro il 28 Febbraio 2011 la riduzione del premio. --- ## Sicurezza: Posizione di garanzia del Consiglio di Amministrazione. URL: https://lachiver.com/news/sicurezza-posizione-di-garanzia-del-consiglio-di-amministrazione-2826 Sicurezza: Posizione di garanzia del Consiglio di Amministrazione. | Lachiver Servizi - 28/01/2011 - 352   La recente Sentenza della Cass. n.38991/10 ha esaminato con particolare attenzione la responsabilità degli amministratori delegati e dei componenti del consiglio di amministrazione in occasione di violazione delle norme attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro pur in presenza di specifica delega della posizione di datore di lavoro ad un unico consigliere. La Corte, aveva già avuto modo di stabilire come nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico dei datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Infatti, aveva evidenziato come, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione poteva ridurre la portata della responsabilità attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. Nel caso in oggetto, relativo ad impresa il cui processo produttivo prevedeva l'utilizzo dell'amianto e che aveva esposto costantemente i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri, si è ritenuto che, pur a fronte dell'esistenza di amministratori muniti di delega per l'ordinaria amministrazione e dunque per l'adozione di misure di protezione concernenti ì singoli lavoratori od aspetti particolari dell'attività produttiva, gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda, il cui radicale mutamento -per l'onerosità e la portata degli interventi necessari - sarebbe stato indispensabile per assicurare l'igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali. Ciò è in perfetta sintonia con quanto previsto dall'alt. 2392 c.c. in tema di s.p.a. e vigente all'epoca dei fatti. Tale disposizione, invero, nel prevedere che gli amministratori nella gestione della società devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, stabiliva come, anche se taluni compiti sono attribuiti ad uno o più amministratori, gli altri componenti "sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sui generale andamento della gestione ..". In sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendalie quindi dituttii componenti del consiglio di amministrazione. Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi si vigilanza ed intervento sostitutivo. In definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attengono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro. Nel caso di specie, le violazioni della disposizioni sull'igiene del lavoro erano talmente gravi, reiterate e "strutturali", da richiedere decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il consiglio di amministrazione ed, in ogni caso, che non sottraevano i suoi componenti da obblighi di sorveglianza e denuncia. Se ciò vale per i singoli componenti del consiglio, a maggior ragione la posizione di garanzia rimane radicata il capo all'amministratore delegato od ai componente del comitato esecutivo. Ne consegue da quanto detto, che tutti gli imputati, i quali hanno rivestito la carica di consiglieri, presidenti o amministratori delegati del consiglio di amministrazione della società coinvolta, hanno assunto una posizione di garanzia, idonea renderli responsabili delle conseguenze relative al mancato rispetto delle norme sull'igiene del lavoro. Inoltre, a fronte della circostanza che nelle cariche sociali gli imputati si sono succeduti nel tempo, va ribadito quanto già più volte affermato da questa Corte di legittimità e che cioè, in caso di successione di posizioni dì garanzia, in base al principio dell'equivalenza delle cause, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata. --- ## Formazione addetti alla prevenzione incendi. Corsi di aggiornamento URL: https://lachiver.com/news/formazione-addetti-alla-prevenzione-incendi-corsi-di-aggiornamento-2823 Formazione addetti alla prevenzione incendi. Corsi di aggiornamento | Lachiver Servizi - 25/07/2011 - 349   Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale della Formazione si è espresso, in merito ai corsi di aggiornamento per i lavoratori incaricati in azienda all'attività di prevenzione incendi, con la Circolare Prot. n. 0012653. L'art. 37 comma 9 del D. Lgs. n. 81/08 prevede, infatti, che i lavoratori incaricati dell'attività di addetti antincendio e gestione delle emergenze devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Tuttavia in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi (art.46 c.3) si deve far riferimento sul punto al D.M. 10 marzo 1998 che non prevede né una specifica periodicità né i contenuti formativi di tali corsi di aggiornamento. Ebbene con la Circolare predetta il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, pur non dicendo nulla circa la periodicità di tali corsi, ha indicato i programmi, i contenuti e la durata dei corsi medesimi distinti per tipologia di rischioguendoli per tipologia di rischio. Si sono previsti degli aggiornamenti di 2 ore per gli addetti antincendio nelle attività a rischio incendio basso (solo esercitazione pratica), un aggiornamento di 5 ore per gli addetti antincendio nelle attività a rischio incendio medio (2 ore parte teorica e 3 ore esercitazione pratica) e un aggiornamento di 8 ore per l'addetto antincendio per attività a rischio incendio elevato (5 ore parte teorica e 3 ore esercitazione pratica). Nella Circolare per ogni tipologia di rischio sono stati indicati gli argomenti degli aggiornamenti. --- ## Sicurezza attrezzature da lavoro URL: https://lachiver.com/news/sicurezza-attrezzature-da-lavoro-2824 Sicurezza attrezzature da lavoro | Lachiver Servizi - 09/05/2011 - 350   E’ stato pubblicato il Decreto 11 aprile 2011 in G.U. n. 98 del 29/04/11 Suppl. Ord.n. 111. Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'all. VII del d.lgs n. 81/08 e ss.mm., nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11 che recita “ ….. il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati….. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati……..” Il decreto entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo l'all. III che è in vigore dal 30 aprile e che tratta delle modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti pubblici o privati che possono effettuare le verifiche sopracitate. --- ## UNI - Ispezione e manutenzione delle valvole per bombole URL: https://lachiver.com/news/uni-ispezione-e-manutenzione-delle-valvole-per-bombole-2821 UNI - Ispezione e manutenzione delle valvole per bombole | Lachiver Servizi - 07/11/2011 - 347   Emanata la nuova norma UNI EN ISO 22434 dal titolo “Bombole trasportabili per gas - Ispezione e manutenzione delle valvole per bombole” specifica i requisiti per l’ispezione e la manutenzione delle valvole per bombole, incluse le valvole con riduttori di pressione integrati. La norma elenca i termini e le definizioni caratteristici dell’argomento, dove troviamo interessanti indicazioni relative a: - intervento semplice (minor repair): operazione di pulizia e/o sostituzione di componenti non direttamente a contatto con il gas (volantini, cartucce residuali intercettate, riduttori di flusso, sigilli ecc.) - intervento complesso (major repair): operazione di sostituzione di componenti ed accessori a diretto contatto con il gas (in pressione nel caso la bombola non sia vuota) ma che non richiede lo smontaggio della valvola dalla bombola (come valvole di sicurezza, manometri, flussometri ecc.) - rimessa a nuovo (refurbishment): operazione che implica lo smontaggio della valvola dalla bombola o serbatoio, il controllo dei suoi componenti interni, il rimontaggio e l’installazione per rimettere la valvola in condizione di poter proseguire il servizio. Nella norma vengono descritte le attività di ispezione e di intervento da intraprendere per il controllo delle valvole. Queste vanno controllate, manutenute e smontate solo da personale competente: vista la sempre maggiore complessità delle valvole è necessaria una formazione specifica sul prodotto per poter garantire livelli di sicurezza adeguati. Le valvole che non presentano alcun inconveniente possono rientrare in servizio altrimenti vanno rottamate o soggette a manutenzione, che può essere eseguita attraverso un intervento semplice, un intervento complesso o la rimessa a nuovo. --- ## INAIL - Bando sicurezza imprese URL: https://lachiver.com/news/inail-bando-sicurezza-imprese-2822 INAIL - Bando sicurezza imprese | Lachiver Servizi - 20/10/2011 - 348   Sta per esserepubblicato il nuovo bando INAIL per sostenere gli investimenti in sicurezza delle imprese. I fondi disponibili, pari a circa 150 milioni di euro, saranno concessi "a sportello". Dalla lettura delle linee guida, per sostenere le piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, si prevede in via sperimentale una specifica modalità di incentivazione (a graduatoria), pari al 50% dell’investimento fino a un massimale di 50.000 euro, per: -i progetti di comparto, di filiera, di distretto che, benché proposti da singole imprese, presentino caratteristiche di replicabilità asseverate dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento; -i progetti che intervengono sui rischi comuni a una pluralità di imprese, che possono essere definiti “progetti di rete”, individuando, in tal caso, il soggetto capofila promotore; -i progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le attrezzature, con particolare riferimento alle imprese agricole. Lo strumento dovrebbe escludere le imprese che abbiano ottenuto incentivi riferiti ai bandi Inail 2010 o 2011. --- ## Regione Lombardia: contributi per la sicurezza sul lavoro URL: https://lachiver.com/news/regione-lombardia-contributi-per-la-sicurezza-sul-lavoro-2819 Regione Lombardia: contributi per la sicurezza sul lavoro | Lachiver Servizi - 26/04/2012 - 345   La Regione Lombardia con il Decreto dirigente unità organizzativa 4 aprile 2012 - n. 2925 ha approvato l’Avviso “Dote impresa - Salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro”. Avviso destinato alle imprese con meno di 50 dipendenti e sede operativa in Lombardia, per le quali la Regione stanzia a fondo perduto € 5.000 ad impresa per la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro. La dote consiste in voucher assegnatia ciascuna impresa in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse. La domanda di dote può essere presentata a partire dalle ore 12 del 18 aprile 2012 e gli interventi formativi devono concludersi entro il 31 ottobre 2012. La domanda di dote è sottoscritta digitalmente dall'impresa e va presentata dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it. I percorsi formativi ammissibili e finanziabili sono: 1.Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) - modulo A, B e C 2.Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) - Aggiornamento Modulo B 3.Addetto al Pronto Soccorso Aziendale – Aziende Gruppi A, B e C 4.Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze - Corso B (Aziende a Medio Rischio di Incendio) e Corso C (Aziende ad Elevato Rischio di Incendio) 5.Addetto al Montaggio, allo Smontaggio ed alla Trasformazione dei Ponteggi 6.Addetti all’impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi - Modulo Base, Modulo A - Specifico Pratico, Modulo B - Specifico Pratico 7.Preposti alla sorveglianza di Addetti all’impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi 8.Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 9.Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS )- Aggiornamento 10.Lavoratore 11.Preposto 12.Dirigente 13.Datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 14.Datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi – Aggiornamento 15.Stress lavoro correlato. Corso base per dirigenti e preposti e aggiornamento per datore di lavoro che svolge il compito di RSPP 16.Stress lavoro correlato. Corso base per lavoratori 17.Stress lavoro correlato. Corso base e aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 18.Stress lavoro correlato. Aggiornamento Modulo B per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP) Tabella avviso:   Soggetti beneficiari Le micro e piccole imprese con meno di 50 dipendenti ubicate in Lombardia Dotazione finanziaria € 9.000.000,00 Apertura bando ore 12.00 del 18 aprile 2012 Chiusura bando fino ad esaurimento risorse Tipi di progetti La dote si configura come un voucher che potrà essere utilizzato esclusivamente per la partecipazione ai percorsi formativi ammissibili: tutta la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, a chiunque sia diretta (dai lavoratori agli addetti all’antincendio, dagli RSPP agli RLS) e realizzata con l’ausilio di soggetti formatori riconosciuti (l’Associazione Artigiani di Varese è tra questi soggetti). Presentazione domanda La domanda di dote può essere presentata, a partire dalle ore 12 del 18 aprile 2012 fino ad esaurimento delle risorse, mediante il sistema informativo Gefo accessibile dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it La domanda di dote è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o altro soggetto con potere di firma dell’impresa, il quale: -dichiara il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso; -indica il valore della dote richiesta e la tipologia di corso cui è interessato, a partire dall’elenco di cui all’Allegato 2 dell’Avviso; -allega l’eventuale dichiarazione sugli aiuti di stato, firmata digitalmente; -dichiara di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 su copia della domanda conservata agli atti. E’ quindi necessario che l’impresa crei immediatamente il proprio profilo o lo aggiorni. A questo scopo l’Associazione è disponibile a supportare il servizio di profilazione dell’impresa su GEFO Tempi per la realizzazione progetto A seguito della ricezione della comunicazione di accettazione della ricezione della comunicazione di accettazione della dote, le imprese dovranno avviare i corsi finanziati che dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2012). Ai fini del rimborso il soggetto richiedente deve presentare a Regione entro 60 giorni dalla chiusura delle attività formative e comunque, tassativamente, entro il 31 dicembre 2012 mediante il sistema informativo GEFO. Misura agevolazione Il voucher è riconosciuto alla singola impresa e non al singolo destinatario ed ha un valore massimo di:€ 5.000 per le micro e piccole imprese. Il pagamento avverrà a saldo e a rimborso, a fronte della presentazione della fattura quietanzata relativa al servizio formativo fruito. L’IVA detraibile da parte dell’impresa non può essere rimborsata e non può rappresentare un costo ammissibile; il contributo è erogato in regime de minimis, ex Reg. (CE) n. 1998/06 Spese ammissibili La dote prevede il riconoscimento dei soli costi di frequenza ai percorsi formativi ammissibili. La dote non sarà riconosciuta se i percorsi formativi selezionati sono già stati sostenuti o si è già richiesto/ottenuto un contributo pubblico per la stessa tipologia di corsi. Valutazione domande Verificata l’ammissibilità della domanda, per l’approvazione Regione terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda sul sistema GEFO         --- ## Formazione Datori di lavoro e RSPP URL: https://lachiver.com/news/formazione-datori-di-lavoro-e-rspp-2818 Formazione Datori di lavoro e RSPP | Lachiver Servizi - 11/07/2012 - 344   Ricordiamo come scadranno il prossimo 26 luglio 2012 i termini di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’Accordo del 21/12/2011 raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro che hanno scelto di svolgere in modo diretto il servizio di prevenzione e protezione. I’Accordo prevedeva, infatti, che i datori di lavoro che avessero frequentato entro sei mesi dall’entrata in vigore dello tesso, e quindi entro il 26/7/2012, corsi di formazione forrmalmente e documentalmente approvati alla stessa data di entrata in vigore e rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 per quanto riguarda durata e contenuti, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione secondo i nuovi criteri di cui al punto 5 del citato Accordo. --- ## Verifiche periodiche alle attrezzature URL: https://lachiver.com/news/verifiche-periodiche-alle-attrezzature-2816 Verifiche periodiche alle attrezzature | Lachiver Servizi - 10/09/2012 - 342   Segnaliamo due importanti Circolari pubblicate dal Ministero del Lavoro il 13 agosto 2012: Circolare n. 22 del 13 agosto 2012 - Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro Relativa alle attrezzature di lavoro rientranti nel Decreto Ministeriale del 4 marzo 1982 e nell’All. VII del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., ai fini delle verifiche periodiche da effettuare secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale dell' 11 aprile 2011 concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 - Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche Con cui vengono forniti chiarimenti in merito alla applicazione del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13. --- ## INAIL: procedure sperimentali di verifica attrezzature a pressione. URL: https://lachiver.com/news/inail-procedure-sperimentali-di-verifica-attrezzature-a-pressione-2817 INAIL: procedure sperimentali di verifica attrezzature a pressione. | Lachiver Servizi - 23/07/2012 - 343   L'INAIL ha pubblicato su suo portale ufficiale il documento "Esame visivo e spessimetria, procedura sperimentale di verifica delle attrezzature a pressione – Disegno di linee guida e strumenti operativi". L’elaborato è stato predisposto dal Laboratorio Controlli Non Distruttivi del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza. Nello specifico, nel disegno di linee guida, viene tracciato un percorso strutturato dei controlli previsti dall’art. 12 del D.M. 329/2004 concernenti la verifica d’integrità di attrezzature a pressione ai fini della riqualificazione periodica. La novità dell’approccio proposto attiene all’introduzione di una metodica di valutazione semiquantitativa per l’esame visivo e dei criteri di misura e di accettabilità per il controllo spessimetrico basato su valutazione sia deterministica, sia statistica. Infatti la valutazione semiquantitativa a seguito dell’esame visivo permette di quantificare l’intensità del danneggiamento a livello globale dell’attrezzatura, mentre il metodo spessimetrico statistico permette di ottenere risultati validi nei casi, peraltro molto frequenti, di membrature parzialmente accessibili e/o di “ampi” passi della matrice dei punti di misura in rapporto alle dimensioni dell’attrezzatura stessa. In particolare, il documento si prefigge di fornire indicazioni circa: • l’esecuzione dei controlli, • la valutazione dei risultati, • la registrazione e archiviazione della documentazione. --- ## Semplificazioni bis - Approvato il DDL semplificazioni URL: https://lachiver.com/news/semplificazioni-bis-approvato-il-ddl-semplificazioni-2814 Semplificazioni bis - Approvato il DDL semplificazioni | Lachiver Servizi - 18/10/2012 - 340   In data 16 ottobre è stato approvato dal consiglio dei ministri un nuovo disegno di legge in materia di semplificazioni, ora al vaglio del Parlamento. Ne segnaliamo contenuti principali. Sicurezza sul lavoro In questo ramo le semplificazioni riguardano esclusivamente adempimenti formali (la c.d. “burocrazia del lavoro”), nonché oneri informativi. Le misure dovrebbero agevolare le imprese nell’individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali (ad es. valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria) il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.  Disciplina del permesso di costruire La nuova disciplina del permesso di costruire, oltre a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti, elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso medesimo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questi casi il provvedimento deve essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla l. n. 241/90 a garanzia dell’istante. Tutela del paesaggio Le innovazioni in tema di autorizzazione paesaggistica consentono una maggiore certezza del rispetto dei termini e una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, in virtù dell’obbligo dell'amministrazione competente, di emanare il provvedimento, una volta decorso il termine per l’espressione del parere da parte del soprintendente, che viene ridotto a 45 giorni. Tutela dell’ambiente Le disposizioni in materia di ambiente semplificano una serie di procedimenti affrontando i problemi della messa in sicurezza e della bonifica, con il duplice fine di difendere l’ambiente e recuperare aree, anche ai fini produttivi. Inoltre, vengono semplificati alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Semplificazioni per i cittadini Tra le più rilevanti semplificazioni per i cittadini, si riunisce nel medesimo contesto la procedura per il cambio di residenza e quella per la dichiarazione relativa al pagamento della tassa sui rifiuti, inoltre si consente il rilascio in lingua inglese, su richiesta del diretto interessato, delle certificazioni dei titoli di studio. --- ## Regione Veneto: contributi per salute e sicurezza URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-contributi-per-salute-e-sicurezza-2815 Regione Veneto: contributi per salute e sicurezza | Lachiver Servizi - 11/10/2012 - 341   È stato pubblicato dalla Regione Veneto un bando di finanziamento regionale per interventi destinati a migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro per le imprese edili e agricole (BURV n. 80 del 01 ottobre 2012 -Deliberazione della Giunta Regionale n. 1872 del 18 settembre 2012). Il contributo regionale assegnabile a ciascun intervento aziendale sarà di massimo di €15.000,00. Le domande dovranno essere presentate entro il 5 novembre 2012. Ai fini dell'ottenimento degli incentivi, sarà data priorità in base anche all'ordine cronologico di invio delle domande. --- ## Valutazione rischi imprese sino a 10 dipendenti URL: https://lachiver.com/news/valutazione-rischi-imprese-sino-a-10-dipendenti-2812 Valutazione rischi imprese sino a 10 dipendenti | Lachiver Servizi - 10/12/2012 - 338   Segnaliamo che sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Dal 01 gennaio 2013 anche le imprese che occupano sino a 10 addetti non potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Da quella data tutte le autocertificazioni verranno a scadere. --- ## I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi? URL: https://lachiver.com/news/i-lavoratori-autonomi-sono-obbligati-a-redigere-il-documento-di-valutazione-dei-rischi-2813 I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi? | Lachiver Servizi - 05/11/2012 - 339   Il Ministero del Lavoro in risposta a tale quesito in data 14 settembre 2012 ha risposto come segue: a riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto). L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali). Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro. --- ## Chiarimenti del Ministero in merito all’autocertificazione della Valutazione dei Rischi URL: https://lachiver.com/news/chiarimenti-del-ministero-in-merito-all-autocertificazione-della-valutazione-dei-rischi-2810 Chiarimenti del Ministero in merito all’autocertificazione della Valutazione dei Rischi | Lachiver Servizi - 07/02/2013 - 336   Pubblicata una circolare della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro datata 31 gennaio 2013 ad oggetto:“Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi….”. Nella stessa vi è la precisazione del Ministero per cui i datori di lavoro delle imprese sotto i 10 lavoratori che nel passato hanno utilizzato l’autocertificazione per eseguire la valutazione dei rischi aziendali ai sensi dell’art. 29, c. 5 del TU 81/08, possono ancora farlo ma entro e non oltre il 31 maggio 2013. E ciò a fronte della proroga contenuta nella Legge 228/2012. --- ## INAIL - Incentivi sicurezza URL: https://lachiver.com/news/inail-incentivi-sicurezza-2811 INAIL - Incentivi sicurezza | Lachiver Servizi - 18/01/2013 - 337   E’ stata pubblicata in G.U. n. 296 del 20/12/12 una Circolare dell’Inail che ha l’obiettivo di incentivare, mediante attribuzione di contributi, le imprese a realizzare interventifinalizzatial miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E ciò ex d.lgs n. 81/08, art. 11, comma 5. Destinatari I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritto alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura. Progetti ammessi a contributo Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 1) progetti di investimento; 2) progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi. Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate. Risorse finanziarie destinate ai contributi L'entità' delle risorse destinate dall'INAIL per l'anno 2012 e' di complessivi 155.352.000,00 euro, ripartiti nei seguenti budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni: Veneto 11.059.000,00 Bolzano 1.393.000,00 Trento 1.605.000,00 Lombardia 27.160.000,00 Decentramento L'entità' delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento per l'anno 2012 e' di complessivi 155.352.000,00 euro.L'importo e' ripartito in budget regionali.La ripartizione regionale e' effettuata in funzione del numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni. Gli avvisi regionali sono reperibili sul sito www.inail.it/Sicurezza sul lavoro/Finanziamenti alle imprese. Ammontare del contributo Il finanziamento e' costituito da un contributo, in conto capitale, pari ad una percentuale del 50% al netto dell'IVA. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite PostaElettronica Certificata, pena l'inammissibilità' della stessa, come specificato negli avvisi regionali. A partire dal 15 gennaio 2013, sul sito www.inail.it – PUNTO CLIENTE, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo nelle date indicate negli avvisi regionali suddetti. --- ## Sicurezza in ambienti inquinati o confinati URL: https://lachiver.com/news/sicurezza-in-ambienti-inquinati-o-confinati-2808 Sicurezza in ambienti inquinati o confinati | Lachiver Servizi - 09/05/2013 - 334   Segnaliamo come sia scaricabile dal sito dell’INAIL il testo: “Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 177/2011” Il manuale, che prende ad esempio una cisterna interrata, rappresenta il primo volume di una serie che avrà l'obiettivo di approfondire e fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, al fine di mettere a disposizione degli operatori un "catalogo" di soluzioni validate ed efficaci. --- ## Scadenza dispositivi apertura manuale URL: https://lachiver.com/news/scadenza-dispositivi-apertura-manuale-2809 Scadenza dispositivi apertura manuale | Lachiver Servizi - 13/02/2013 - 335    Ricordiamo che ex art.5 del D.M. 3.11.04 relativo all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, in ordine alla sicurezza in caso d'incendio, il 16 febbraio 2013 scadrà il termine entro il quale devono essere sostituiti i dispositivi di apertura manuale per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo non muniti di marcatura CE. --- ## Verifiche periodiche su determinate attrezzature di lavoro - Quinto elenco dei soggetti abilitati URL: https://lachiver.com/news/verifiche-periodiche-su-determinate-attrezzature-di-lavoro-quinto-elenco-dei-soggetti-abilitati-2807 Verifiche periodiche su determinate attrezzature di lavoro - Quinto elenco dei soggetti abilitati | Lachiver Servizi - 05/06/2013 - 333   Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato (in G.U.R.I. n. 103 del 04/05/13), ha reso noto che in data 24/04/2013, con decreto dirigenziale è stato pubblicato il quinto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. L’elenco, che sostituisce integralmente il precedente elenco (allegato al decreto dirigenziale del 19/12/2012), è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione «Sicurezza nel lavoro». Si ricorda che le attrezzature oggetto delle verifiche periodiche sono a titolo esemplificativo e non esaustivo (per i dettagli e le specifiche si rimanda all’Allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.): Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Apparecchi di sollevamento materiali Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3 ) Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW. --- ## RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI: pubblicata nuova Direttiva Europea URL: https://lachiver.com/news/rischio-da-campi-elettromagnetici-pubblicata-nuova-direttiva-europea-2804 RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI: pubblicata nuova Direttiva Europea | Lachiver Servizi - 06/07/2013 - 330   Il 29/06/13 è entrata in vigore la nuova Direttiva 2013/35/UE concernente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Essa è volta ad aggiornare e migliorare le norme UE a tutela dei lavoratori dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, in particolare riguarda anche i medici ed infermieri che lavorano con attrezzature particolari come le macchine per la risonanza magnetica e radar, le linee elettriche e gli operai che si occupano della loro manutenzione. La nuova direttiva abroga la precedente direttiva 2004/40/CE (che doveva entrare in vigore il 31/10/13) e dovrà essere recepita nella legislazione nazionale entro il 1/07/2016. Entro tale data dovranno essere recepiti formalmente i nuovi limiti di esposizione e le prescrizioni sulle misure di sicurezza, fermo restando che, in ottemperanza al Titolo VIII del Testo Unico Sicurezza sull'obbligo della valutazione di tutti i rischi fisici, è comunque già vigente e continua ad esserlo, l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici. Si ricorda, infine, che il Testo Unico Sicurezza rimandava all'entrata in vigore della direttiva 2004/40, l'individuazione della data ultima di recepimento delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), contenuti nel Capo IV (protezione da campi elettromagnetici) del Titolo VIII (Agenti fisici). --- ## CARRELLI ELEVATORI: divieto di circolazione su strada URL: https://lachiver.com/news/carrelli-elevatori-divieto-di-circolazione-su-strada-2805 CARRELLI ELEVATORI: divieto di circolazione su strada | Lachiver Servizi - 05/07/2013 - 331   Con la Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione prot. n. 14906 del 10/06/13 è stato chiarito che la circolare su strada dei carrelli elevatori è ammessa unicamente per quelli in possesso di immatricolazione. Infatti, in seguito all’abrogazione della Legge n.38/1982 ad opera dell’art. 231 del Codice della Strada, sono venuti meno i presupposti normativi che avevano portato all’adozione del DM 28/12/89 che consentiva la breve e saltuaria circolazione dei carrelli elevatori su strada. Tale decreto ammetteva la circolazione su strada dei carrelli elevatori senza immatricolazione ma in virtù un’autorizzazione valida per un anno rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione civile competente per territorio previo benestare dell’Ente proprietario della strada. In assenza di ulteriori chiarimenti devono pertanto ritenersi cautelativamente non più efficaci le autorizzazioni già rilasciate e, quindi, non più consentita la circolazione dei carrelli elevatori al di fuori delle aree private aziendali. --- ## Sicurezza sul lavoro: aumentate le sanzioni URL: https://lachiver.com/news/sicurezza-sul-lavoro-aumentate-le-sanzioni-2803 Sicurezza sul lavoro: aumentate le sanzioni | Lachiver Servizi - 22/07/2013 - 329    Dal primo luglio, a fronte di un meccanismo di rivalutazione quinquennale (risultante dal combinato disposto del D.L.. 76/2013 e dell’art. 306 del D.lgs 81/08) le ammende previste in relazione alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs 81/08 e dagli atti aventi forza di legge sono rivalutate e quindi aumentate nella misura del 9,6% e saranno ulteriormente rivalutate ogni cinque anni dal Ministero del Lavoro tramite proprio decreto direttoriale in base agli indici Istat dei prezzi al consumo. --- ## SCUOLE: Tutela della salute URL: https://lachiver.com/news/scuole-tutela-della-salute-2800 SCUOLE: Tutela della salute | Lachiver Servizi - 10/10/2013 - 326   Con il D.L. n.104 del 12/09/2013 è in vigore dal 12/09/13 il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Inoltre, è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. La violazione del divieto di uso delle sigarette elettroniche alle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dall’art. 7 della L. n.584/1975 e s.m.i. --- ## FORMAZIONE AI LAVORATORI: onere di verifica URL: https://lachiver.com/news/formazione-ai-lavoratori-onere-di-verifica-2801 FORMAZIONE AI LAVORATORI: onere di verifica | Lachiver Servizi - 09/10/2013 - 327   A fronte della recentissima Sentenza n. 40605/2013 (IV Sez. Cassazione Penale), la durata delle attività di formazione dei lavoratori deve considerarsi uno dei parametri in grado di definire l'efficacia o meno della stessa. La Cassazione, nella fattispecie, da un lato ha ritenuto che a fronte dei doveri che incombono sul datore di lavoro in tema di formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti “… due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti e pertanto sussiste la colpevolezza del datore di lavoro ", dall’altro ha ribadito il principio per cui è onere del datore di lavoro accertare se quanto oggetto di formazione sia effettivamente stato compreso e recepito dai lavoratori attraverso un preciso onere di verifica dell'efficacia della formazione erogata. --- ## SICUREZZA - Modifiche introdotte da leggi di conversione D.L. n. 93/13 e 101/13 URL: https://lachiver.com/news/sicurezza-modifiche-introdotte-da-leggi-di-conversione-d-l-n-93-13-e-101-13-2798 SICUREZZA - Modifiche introdotte da leggi di conversione D.L. n. 93/13 e 101/13 | Lachiver Servizi - 11/11/2013 - 324   Modifiche al D.Lgs. n.81/2008 introdotte dalla L. n.119/2013 Con la conversione in legge del D.L. n. 93/2013 (L. n. 119 del 15/10/13) sono state apportate le seguenti modifiche al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008): aggiunto il comma 13-bis all’art. 71 – Obblighi del datore di lavoro: si precisa che Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso; aggiunto il comma 5-bis all’art. 73 - Informazione, formazione e addestramento: la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature (di cui al comma 5) per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.   Modifiche al D.Lgs. n.81/2008 introdotte dalla L. n.101/2013 Con la legge n.125 del 30/10/13, in vigore dal 31/10/13, è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni che contiene una modifica dell’Art. 71 (obblighi del datore di lavoro) comma 11 del Testo Unico Sicurezza. In particolare viene specificato che per la prima verifica delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (non più dalla messa in servizio dell’attrezzatura). Infine, per quanto riguarda la prevenzione incendi, l'articolo 8 del D.L. n.101/2013, come convertito in legge prevede, in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che: "A decorrere dal 1 gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334". --- ## Circolare di chiarimenti del MinLavoro su DURC e decreto Fare URL: https://lachiver.com/news/circolare-di-chiarimenti-del-minlavoro-su-durc-e-decreto-fare-2799 Circolare di chiarimenti del MinLavoro su DURC e decreto Fare | Lachiver Servizi - 10/10/2013 - 325   Con la Circolare n.36 del 06/09/2013 il MinLavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi circa le semplificazioni introdotte dal decreto FARE in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010. I chiarimenti riguardano in particolare le seguenti tematiche: fasi di acquisizione del DURC, validità temporale del DURC, regolarizzazione della posizione dell’interessato in caso di accertamenti negativi, rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi. --- ## Costruzione e modifiche ai locali - Modello unico per la notifica URL: https://lachiver.com/news/costruzione-e-modifiche-ai-locali-modello-unico-per-la-notifica-2796 Costruzione e modifiche ai locali - Modello unico per la notifica | Lachiver Servizi - 13/06/2014 - 322   Con un comunicato pubblicato in GURI n. 106/2014, il MinLavoro ha reso noto che, con decreto 18/04/14, sono state individuate, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti. E’ stato elaborato, infatti, un modello unico (reperibile all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140509_decretocapannoni.aspx) per effettuare la notifica per costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di locali da adibire a lavorazioni industriali dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. La comunicazione va trasmessa telematicamente nell’ambito delle istanze e delle segnalazioni necessarie per l’assenso ai lavori di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove è ubicata l’attività. L’obbligo di trasmissione di tale notifica è finalizzato a coordinare gli assensi edilizi con la normativa relativa alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In precedenza tale obbligo era soddisfatto sulla base delle modulistiche emanate dalle singole unità sanitarie locali, ora si ha a disposizione un modello unico a livello nazionale. In particolare la sezione del nuovo modulo, che richiede la descrizione delle lavorazioni aziendali e delle mansioni che saranno impiegate nel luogo di lavoro oggetto di costruzione o di ristrutturazione, riprende quella già prevista per le procedure semplificate di valutazione del rischio emanate dalla Commissione consultiva permanente con l’inserimento della colonna relativa ai rischi principali per la salute e la sicurezza. --- ## INFORTUNI - Circolare INAIL su infortuni in missione e in trasferta URL: https://lachiver.com/news/infortuni-circolare-inail-su-infortuni-in-missione-e-in-trasferta-2797 INFORTUNI - Circolare INAIL su infortuni in missione e in trasferta | Lachiver Servizi - 05/12/2013 - 323   L’INAIL ha emanato la Circolare n.52 del 23/10/13 recante "Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta". Con il documento in oggetto viene chiarito che la categoria degli infortuni verificatisi in missione o trasferta non è omologabile alla categoria degli infortuni in itinere. Tali infortuni vanno considerati come quelli occorsi in occasione di lavoro e come tali devono essere indennizzati. Gli elementi che distinguono l'agire in trasferta (o in missione) rispetto al quotidiano percorso tra la propria abitazione e l'ufficio/azienda/luogo di lavoro sono la mancanza di abitudini consolidate, di punti di riferimento o il doversi muovere in ambiti essenzialmente sconosciuti. Tale distinzione qualifica in modo differente anche gli infortuni avvenuti all'interno della propria casa rispetto a quelli verificati nell'albergo (o altra temporanea dimora in trasferta). Naturalmente l'evento non può ritenersi indennizzabile nel caso in cui si verifichi nel corso dello svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di rischio elettivo: cioè, quando l'evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tale da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da queste scelte. Esistono dei rigorosi criteri di ragionevolezza che devono essere comunque rispettati. Ad esempio un’eccessiva distanza tra il ristorante e la sede della missione comporta un’esposizione al rischio che non è necessaria e che fa venire meno la qualificazione dell’eventuale incidente come occorso in occasione di lavoro. --- ## AUTODEMOLIZIONI - Nuove regole antincendio URL: https://lachiver.com/news/autodemolizioni-nuove-regole-antincendio-2794 AUTODEMOLIZIONI - Nuove regole antincendio | Lachiver Servizi - 25/08/2014 - 320   Con il DM 01/07/14 è stata definita una nuova regola tecnica (in vigore dal 10/08/14) di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m². Essa si applica alle attività, di nuova realizzazione o già esistenti (nel caso siano oggetto di interventi comportanti la ristrutturazione). Tra gli obiettivi del decreto: minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici e ad edifici, locali o aree limitrofe; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; garantire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Il decreto specifica le tempistiche entro cui le attività di demolizione esistenti devono essere adeguate alle nuove disposizioni e definisce quali prodotti antincendio possono essere utilizzati nelle attività di autodemolizione. --- ## Medico competente - Chiarimenti sulla collaborazione con il datore di lavoro e il SPP URL: https://lachiver.com/news/medico-competente-chiarimenti-sulla-collaborazione-con-il-datore-di-lavoro-e-il-spp-2795 Medico competente - Chiarimenti sulla collaborazione con il datore di lavoro e il SPP | Lachiver Servizi - 16/06/2014 - 321   La Federazione Nazionale dei Medici ha formulato un interpello relativo alla corretta definizione dell’attività di “collaborazione”, nel processo di valutazione dei rischi e nell’individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione, prevista dal Testo Unico Sicurezza a carico del medico competente. La Commissione per gli Interpelli ha chiarito (con l’Interpello n.5/2014) che la collaborazione consiste in un approccio attivo del medico competente al processo di valutazione dei rischi. In particolare, il medico competente deve contribuire alla valutazione dei rischi non solo sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, ma anche tramite i dati acquisiti con la visita degli ambienti di lavoro e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, approfondendo in modo autonomo le problematiche ed i rischi specifici presenti nelle attività aziendali. La Commissione evidenzia che al medico si chiede di mettere a disposizione le proprie competenze professionali in materia di igiene del lavoro e salute per contribuire, con rilievi e proposte, alla valutazione dei rischi. Il medico, inoltre, deve anche occuparsi di collaborare: nella programmazione della sorveglianza sanitaria; nelle attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza; nell’organizzazione del servizio di primo soccorso. Nel caso in cui un medico subentri ad un collega, dopo la sua nomina è tenuto a rivisitare la valutazione dei rischi per ottemperare all’obbligo di collaborazione, per le cui violazioni è comunque prevista una specifica sanzione a suo carico. --- ## Aerostazioni, interporti e asili nido - Nuove regole antincendio URL: https://lachiver.com/news/aerostazioni-interporti-e-asili-nido-nuove-regole-antincendio-2792 Aerostazioni, interporti e asili nido - Nuove regole antincendio | Lachiver Servizi - 27/08/2014 - 318   Con due decreti, pubblicati in GURI il 28/07/14 ed in vigore dal 27/08/14, sono state definite le seguenti regole tecniche per la prevenzione degli incendi: Decreto 17/07/14 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; Decreto 18/07/14 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie. Inoltre, con il decreto 16/07/14, in vigore dal 28/08/14, è stata definita una nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido. Tutte le nuove disposizioni hanno lo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. --- ## MACCHINE ELETTRICHE FISSE - Regola tecnica di prevenzione incendi URL: https://lachiver.com/news/macchine-elettriche-fisse-regola-tecnica-di-prevenzione-incendi-2790 MACCHINE ELETTRICHE FISSE - Regola tecnica di prevenzione incendi | Lachiver Servizi - 05/09/2014 - 316   Con l’emanazione del DM 15/07/14 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3. Le nuove disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione ed esercizio delle macchine suddette ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni. --- ## LAVORI SOTTO TENSIONE - Quarto elenco dei soggetti formatori e aziende autorizzate URL: https://lachiver.com/news/lavori-sotto-tensione-quarto-elenco-dei-soggetti-formatori-e-aziende-autorizzate-2791 LAVORI SOTTO TENSIONE - Quarto elenco dei soggetti formatori e aziende autorizzate | Lachiver Servizi - 28/08/2014 - 317   Con un Comunicato del 29/07/14 è stato reso noto che con Decreto Dirigenziale del 21/07/14 è stato emanato il quarto elenco, dei "soggetti formatori" e delle "aziende autorizzate" ad effettuare i lavori sotto tensione di cui al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.). L’elenco è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro". --- ## AEROPORTI - Disposizioni sul servizio antincendio ove non assicurato dai VVF URL: https://lachiver.com/news/aeroporti-disposizioni-sul-servizio-antincendio-ove-non-assicurato-dai-vvf-2789 AEROPORTI - Disposizioni sul servizio antincendio ove non assicurato dai VVF | Lachiver Servizi - 05/09/2014 - 315   Con il DM 06/08/14 (in vigore dal 05/09/14) sono state fornite disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei VVF e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici. Il decreto si applica alle seguenti infrastrutture: aeroporti aperti al traffico commerciale, ove il Servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; eliporti individuati dal relativo regolamento emanato dall'E.N.A.C.; aeroporti di aviazione generale; aviosuperfici individuate dal regolamento emanato dall'E.N.A.C. concernente la disciplina generale della protezione antincendio delle stesse; elisuperfici di cui all'art. 14 del DM 01/02/2006. --- ## MALATTIE PROFESSIONALI - Aggiornato elenco malattie con obbligo di denuncia. URL: https://lachiver.com/news/malattie-professionali-aggiornato-elenco-malattie-con-obbligo-di-denuncia-2786 MALATTIE PROFESSIONALI - Aggiornato elenco malattie con obbligo di denuncia. | Lachiver Servizi - 10/10/2014 - 312   Con il DM 10/06/2014 è stato aggiornato l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (ai sensi dell'art. 139 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) del TU delle Assicurazioni n.1124/1965). L’aggiornamento riguarda esclusivamente, il gruppo 6 «tumori professionali» e il gruppo 2 «malattie da agenti fisici» con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche in tutte le tre liste rappresentate (LISTA I - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; LISTA II - Malattie la cui origine lavorativa é di limitata probabilità; LISTA III - Malattie la cui origine lavorativa é possibile). --- ## ANTINCENDIO - Circolare VVF sul rinnovo periodico URL: https://lachiver.com/news/antincendio-circolare-vvf-sul-rinnovo-periodico-2784 ANTINCENDIO - Circolare VVF sul rinnovo periodico | Lachiver Servizi - 11/10/2014 - 310   Con la Circolare prot. n. 10694 del 05/09/2014 i VVF hanno fornito chiarimenti in merito alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio per: gli impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa; le reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. Le precisazioni riguardano le distanze di sicurezza e le modifiche delle attività esistenti. --- ## PIANI OPERATIVI SICUREZZA - Nuovi modelli semplificati URL: https://lachiver.com/news/piani-operativi-sicurezza-nuovi-modelli-semplificati-2785 PIANI OPERATIVI SICUREZZA - Nuovi modelli semplificati | Lachiver Servizi - 10/10/2014 - 311   Con un comunicato del 12/09/14 il MinLavoro ha reso noto che, in data 9/09/14, con decreto interministeriale (come previsto dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) all’art. 104-bis relativo a misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS – All. I), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC -All. II) e del fascicolo dell'opera (FO – All. IV) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS – All. III) di cui all'art. 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il suddetto decreto è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro), all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro». --- ## Settore Sanitario - Semplificazioni Regione Veneto in materia di igiene del lavoro. URL: https://lachiver.com/news/settore-sanitario-semplificazioni-regione-veneto-in-materia-di-igiene-del-lavoro-2782 Settore Sanitario - Semplificazioni Regione Veneto in materia di igiene del lavoro. | Lachiver Servizi - 17/11/2014 - 308   Con la L.R. n.32/2014 la Regione Veneto ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. n.2/2013 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”. In particolare: il titolo della legge è stato modificato in “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”; all’art. 1 inerente le finalità della legge sono state aggiunte le parole riportate in carattere grassetto sottolineato “La presente legge, ai fini della semplificazione amministrativa e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio della Regione del Veneto, sopprime, alla luce dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e della evidenza scientifica, le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica”; è stato inserito il nuovo articolo 6-bis in materia di vidimazione del registro infortuni: “Nelle more dell'abrogazione (nei termini di cui all'art.304 del Testo Unico Sicurezza) del DPR n.547/1955 relativo a "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", il registro infortuni (previsto all'art. 403 del medesimo DPR) non è soggetto all'obbligo di vidimazione stabilito dal DM 12/09/58 (recante Istituzione del registro degli infortuni), purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 53 del Testo Unico Sicurezza”. --- ## VERIFICHE PERIODICHE - Nono elenco dei soggetti abilitati URL: https://lachiver.com/news/verifiche-periodiche-nono-elenco-dei-soggetti-abilitati-2783 VERIFICHE PERIODICHE - Nono elenco dei soggetti abilitati | Lachiver Servizi - 14/11/2014 - 309   Con il comunicato pubblicato in GURI n. 230/2014 il MinLavoro ha reso noto che, in data 29/09/14, con decreto dirigenziale è stato emanato il nono elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Il nuovo elenco, in sostituzione integrale del precedente (che era allegato al decreto dirigenziale del 27/05/14), è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione “Sicurezza nel lavoro”. L’elenco permette ai datori di lavoro di poter far effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature nel caso in cui l’INAIL non provveda entro i previsti 45 giorni dalla data di richiesta, per la prima verifica, e al posto dell'ARPA, su libera scelta del datore di lavoro, per le verifiche successive alla prima. --- ## PREVENZIONE INCENDI - Disposizioni per le metropolitane. URL: https://lachiver.com/news/prevenzione-incendi-disposizioni-per-le-metropolitane-2780 PREVENZIONE INCENDI - Disposizioni per le metropolitane. | Lachiver Servizi - 17/12/2014 - 306   Con la conversione nella L. 164/2014 del D.L. n. 133/204 (Sblocca Italia) entrano in vigore le misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. L'articolo 16 ter del D.L. n. 133/2014 prevede che gli adempimenti di prevenzione incendi, previsti dal D.P.R. n.151/2011 all'articolo 11 comma 4, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti da un prossimo decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dal 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 164/2014. I soggetti interessati dovranno conformarsi alle nuove disposizioni di prevenzione incendi entro 24 mesi dall'emanazione del futuro decreto ministeriale che regolerà le attività di trasporto metropolitano. --- ## LEGGE COMUNITARIA - Modifiche alla stesura e aggiornamento del DVR. URL: https://lachiver.com/news/legge-comunitaria-modifiche-alla-stesura-e-aggiornamento-del-dvr-2781 LEGGE COMUNITARIA - Modifiche alla stesura e aggiornamento del DVR. | Lachiver Servizi - 16/12/2014 - 307   E’ stata pubblicata la Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis ”. Tale norma entra in vigore il 14 novembre 2014. La Comunità Europea, con tale provvedimento (art. 13 della Legge in commento), si pone l’obiettivo di evitare lassi temporali nei quali le imprese possano operare in condizioni non ottimali di sicurezza. Ciò modificando gli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, che disponevano che, in caso di costituzione di nuova impresa o di modifiche significative ad una esistente, il documento di valutazione dei rischi potesse essere aggiornato rispettivamente entro 90 o 30 giorni. Da ciò conseguiva il fatto che, in tali lassi temporali, le imprese si trovassero ad operare con una valutazione dei rischi mancante o non aggiornata. Il legislatore, per ovviare a tale mancanza, ha obbligato il datore di lavoro: a disporre, in caso di costituzione di nuova impresa, la redazione immediata della valutazione dei rischi attraverso idonea documentazione, nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza ed in riferimento alle misure di prevenzione e protezione attuate, ai dispositivi di protezione adottati, alle misure di miglioramento della sicurezza (procedure, ruoli e soggetti responsabili della relativa attuazione), alle mansioni che espongono lavoratori a rischi specifici (obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008) e a darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori che ha accesso, su richiesta, a tale documentazione; all’aggiornamento immediato, per imprese esistenti, della valutazione dei rischi attraverso idonea documentazione nel caso di modifiche significative e a darne comunicazione al rappresentante dei lavoratori che ha accesso a tale documentazione (comma 3, art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008). lteriore modifica in materia di salute riguarda l’orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario (Procedura di infrazione n. 2011/4185 e art. 14 della Legge in commento). --- ## PREVENZIONE INCENDI - Regola tecnica per le strutture sanitarie. URL: https://lachiver.com/news/prevenzione-incendi-regola-tecnica-per-le-strutture-sanitarie-2778 PREVENZIONE INCENDI - Regola tecnica per le strutture sanitarie. | Lachiver Servizi - 13/04/2015 - 304    Con il DM 19/03/15 è stato emanato l’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi, istituita ai sensi del DM 18/09/02, per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Tale aggiornamento si è reso necessario alla luce dei criteri di cui al comma 2 dell’art. 6 del DL n.158/2012 (convertito con L. 189/2012) relativo a disposizioni per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. --- ## PREVENZIONE INCENDI - Chiarimenti per depositi GPL fino a 13 m3. URL: https://lachiver.com/news/prevenzione-incendi-chiarimenti-per-depositi-gpl-fino-a-13-m3-2779 PREVENZIONE INCENDI - Chiarimenti per depositi GPL fino a 13 m3. | Lachiver Servizi - 18/12/2014 - 305    Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 13818 del 21 novembre 2014 recante indicazioni applicative del D.M. 4 marzo 2014, che ha modificato il D.M. 14 maggio 2004, in materia di depositi di GPL fino a 13 m3. Ciò all fine di assicurare omogeneità nell'applicazione di tale regola tecnica “verticale” (D.M. 4 marzo 2014) ed in riscontro a quesiti applicativi formulati dalle strutture territoriali. --- ## VERIFICHE PERIODICHE - Circolare del MinLavoro. URL: https://lachiver.com/news/verifiche-periodiche-circolare-del-minlavoro-2776 VERIFICHE PERIODICHE - Circolare del MinLavoro. | Lachiver Servizi - 15/04/2015 - 302     Con la Circolare n. 5 del 03/03/15, il MinLavoro ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dettata dal DM 11/04/2011 relativo alle modalità delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) ed ai criteri di abilitazione dei soggetti addetti a tali verifiche. In particolare la circolare in oggetto riguarda: le attrezzature di lavoro costituite da più bombole; i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai a 116 kW e serbatoi GPL; le tariffe per le attività di verifica periodica di cui al Decreto Dirigenziale 23/11/12 che sono aggiornate e riportate nell’Allegato 1 alla circolare stessa; le segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati che INAIL, ASL, ARPA devono inviare tempestivamente al Ministero con la proposta delle possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati. --- ## GAS TOSSICI - Revisione patentini URL: https://lachiver.com/news/gas-tossici-revisione-patentini-2777 GAS TOSSICI - Revisione patentini | Lachiver Servizi - 14/04/2015 - 303   Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 07/01/15 è stata disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 01/01/10 – 31/12/10. Tale patente è prevista dal R.D. n.147/1927 per l’utilizzazione, la custodia e la conservazione dei gas tossici. --- ## INFORTUNI - Nuovo modello INAIL per le denunce. URL: https://lachiver.com/news/infortuni-nuovo-modello-inail-per-le-denunce-2774 INFORTUNI - Nuovo modello INAIL per le denunce. | Lachiver Servizi - 17/04/2015 - 300    Sul portale web dell’INAIL (ww.inail.it) è stata data notizia della messa a disposizione del nuovo modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) e delle relative istruzioni. --- ## ASCENSORI PER TRASPORTO PUBBLICO - Nuove disposizioni URL: https://lachiver.com/news/ascensori-per-trasporto-pubblico-nuove-disposizioni-2775 ASCENSORI PER TRASPORTO PUBBLICO - Nuove disposizioni | Lachiver Servizi - 14/04/2015 - 301   Con il DM 09/03/15, in vigore dal 29/03/15, sono state definite specifiche disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone con riferimento: alle procedure per ottenere l’apertura al pubblico esercizio; alle modalità per l’esercizio; alla manutenzione dell’impianto ed alle verifiche e prove periodiche. --- ## Fibre artificiali vetrose - Linee guida sui rischi di esposizione e misure di prevenzione. URL: https://lachiver.com/news/fibre-artificiali-vetrose-linee-guida-sui-rischi-di-esposizione-e-misure-di-prevenzione-2772 Fibre artificiali vetrose - Linee guida sui rischi di esposizione e misure di prevenzione. | Lachiver Servizi - 26/05/2015 - 298   Con provvedimento n. 59 del 25/03/15 la Conferenza Stato-Regioni ha adottato gli atti di indirizzo per la prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione a fibre artificiali vetrose (fibre inorganiche utilizzate per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico). Il documento, intitolato “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute”, è stato emanato nel rispetto dei contenuti del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) ed integra le disposizioni previste dai Capi I (Protezione da agenti chimici) e II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del Titolo IX (Sostanze pericolose) del medesimo decreto in materia di obblighi di valutazione dei rischi e relative misure da adottare. Le Linee guida sono state realizzate per assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro, sia di vita, nonché favorire sul piano della tutela della salute l'adozione di misure di prevenzione adeguate. Le linee guida per il corretto impiego delle fibre di vetro isolanti, emanate con la Circolare del Ministero della Sanità n. 23 del 25/11/91, sono superate. --- ## PARTIZIONI VETRATE - Chiarimenti da VVF sulla resistenza al fuoco URL: https://lachiver.com/news/partizioni-vetrate-chiarimenti-da-vvf-sulla-resistenza-al-fuoco-2773 PARTIZIONI VETRATE - Chiarimenti da VVF sulla resistenza al fuoco | Lachiver Servizi - 18/04/2015 - 299    Con la circolare n.3396 del 18/03/15 sono stati forniti chiarimenti in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate mediante metodo sperimentale. --- ## RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI - Nuove disposizioni nazionali (Seveso III) URL: https://lachiver.com/news/rischio-incidenti-rilevanti-nuove-disposizioni-nazionali-seveso-iii-2771 RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI - Nuove disposizioni nazionali (Seveso III) | Lachiver Servizi - 21/09/2015 - 297   Su supplemento ordinario n. 38/L della GURI n. 161 del 14/07/15 è stato pubblicato il D.Lgs. n.105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29/07/15 ed abrogano il D.Lgs. n.334/1999. Il D.lgs. n.105/2015 fissa nuove scadenze per la presentazione e l’aggiornamento dei Rapporti di Sicurezza (per gli stabilimenti esistenti che non hanno cambiato “classificazione”, per gli stabilimenti che variano “classificazione” ma non la configurazione degli impianti, per i nuovi stabilimenti in caso di avvio attività o variazioni nelle sostanze impiegate). --- ## SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Incentivi INAIL per interventi miglioramento URL: https://lachiver.com/news/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-incentivi-inail-per-interventi-miglioramento-2768 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Incentivi INAIL per interventi miglioramento | Lachiver Servizi - 07/02/2016 - 294   Con un avviso pubblico (in GURI n. 296/2015) l’INAIL ha reso nota la disponibilità di incentivi per le imprese interessate ad interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare viene destinato un contributo pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione di progetti volti: al miglioramento dalle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; alla bonifica da materiali contenenti amianto. A partire dal 01/03/16 le imprese potranno presentare domanda di contributo in modalità telematica. --- ## PIATTAFORME SEMOVENTI - Criteri assimilazione ai fini della guida e circolazione URL: https://lachiver.com/news/piattaforme-semoventi-criteri-assimilazione-ai-fini-della-guida-e-circolazione-2769 PIATTAFORME SEMOVENTI - Criteri assimilazione ai fini della guida e circolazione | Lachiver Servizi - 06/02/2016 - 295   Con riferimento alle piattaforme semoventi sono stati definiti i criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità (DM n. 192/2015). Le piattaforme semoventi sono definire come “veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili e sono costituite da: un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o più unità, di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una unità munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»)”. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari necessità di trasporto e movimentazione di manufatti di elevate dimensioni, possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente. In particolare l’allegato A del decreto definisce le caratteristiche tecniche che devono avere le piattaforme semoventi eccezionali, mentre l’allegato B elenca le prescrizioni per l’omologazione e/o il collaudo dei predetti veicoli nel rispetto delle normative europee. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2016-2511 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2016 | Lachiver Servizi - 25/03/2016 - 37   AMBIENTE   SOSTANZE PERICOLOSE – Modifica delle restrizioni Reach per il Cadmio Le restrizioni del regolamento REACH, in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele o articoli pericolosi, sono state modificate con l’introduzione del divieto di immissione sul mercato di pitture (identificate con codici [3208] e [3209]) contenenti cadmio in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01% in peso. Per le medesime pitture con un tenore di zinco superiore al 10% in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1% in peso. E’ vietata, infine, l’immissione sul mercato di articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1% in peso della pittura utilizzata. Le modifiche sono state introdotte dal Regolamento n.217/2016 che è entrato in vigore in data 08/03/16.   MILLEPROROGHE 2016 – Legge di conversione e disposizioni ambientali Dal 25/02/16 è in vigore la legge n. 21/2016, di conversione del decreto legge Milleproroghe 2016 (D.L. n. 210/2015). Di seguito le principali disposizioni a carattere ambientale.   GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE (di potenza termica nominale non inferiore a 50 MW) Posticipata al 01/01/17, per gli impianti anteriori al 2013, la scadenza per l’adeguamento ai limiti di emissione fissati dal Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.). La proroga è ammessa solo per i gestori che entro il 31/12/15 hanno presentato istanza di deroga.   SISTRI Sino al 31/12/16 sono ridotte del 50% le sanzioni per la mancata iscrizione e il mancato versamento del contributo annuo. Sempre sino alla stessa data è prorogato il periodo di “doppio regime” che prevede la tenuta dei consueti registri di carico/scarico e formulari di identificazione “in parallelo” con registro cronologico e schede movimentazione SISTRI. Di conseguenza è rinviata al 01/01/17 l'applicazione delle sanzioni per mancata o errata compilazione di SISTRI.   VIA ED AIA – Nuova legge regionale Veneto Con la legge n.4/2016 la Regione Veneto ha stabilito nuove procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), la verifica di assoggettabilità a VIA ed il riordino delle competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale. Per quanto non espressamente previsto nella legge regionale si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia. La nuova legge è in vigore dal 22/02/16 e da tale data sono abrogate: la legge n. 10/1999 e l’art. 52 della LRV n. 3/2000 (entrambi relativi a disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA).   VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO – Linee guida ISPRA L’ISPRA ha reso disponibile sul proprio portale le Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA; AIA). Il documento, datato Febbraio 2016, supporta i soggetti coinvolti nell’ambito della valutazione degli impatti sulla salute dei progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), alla VAS e all’AIA. La valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario al momento è prevista per alcuni progetti individuati dalla L. n.221/2015, per l’AIA di stabilimenti di interesse nazionale strategico (DM 24/04/13) ed in alcune regioni nell’ambito dalle valutazioni ambientali. A livello europeo la valutazione dell’impatto sulla salute è prevista per tutti i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (Dir. 2014/54/UE). La pubblicazione è scaricabile all’indirizzo: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-la-valutazione-integrata-di-impatto-ambientale-e-sanitario-viias-nelle-procedure-di-autorizzazione-ambientale-vas-via-e-aia   MUD 2016 – Disponibili il software per la compilazione e istruzioni aggiuntive Sul portale di Ecocerved è stato reso disponibile il software per adempiere agli obblighi di comunicazione annuale in materia ambientale relativamente alla dichiarazione MUD. Si ricorda che la trasmissione dovrà essere svolta telematicamente mediante l’accesso al sito web www.mudtelematico.it (fatte salve le eccezioni previste per i soggetti che producono nella propria unità locale non più di sette rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari finali). Inoltre, sul portale ISPRA sono disponibili istruzioni aggiuntive (previste dal DPCM 21/12/15) al modello di dichiarazione di MUD. Tali istruzioni sono reperibili all’indirizzo www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf   FGAS – Aperto il portale per la dichiarazione E’ stato attivato il sistema on-line per procedere, entro e non oltre il 31/05/16, alla trasmissione della dichiarazione FGAS con riferimento ai dati 2015. L’accesso al sistema è possibile all’indirizzo http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas in cui sono reperibili anche le istruzioni per la registrazione al sistema, per la compilazione della dichiarazione e le FAQ di supporto alla compilazione. L’entrata in vigore del Regolamento n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione.   SICUREZZA   MEDICI COMPETENTI – Proroga dei requisiti per lo svolgimento della funzione Con il DM 04/03/2009 erano state emanate le disposizioni per l’istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con il nuovo DM 26/11/2015 è stata data la possibilità ai medici di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31/12/14, nella misura massima del 50% entro il 30/06/16, quale requisito necessario per poter continuare a svolgere le funzioni di medico competente.   GAS NATURALE E BIOGAS – Regola tecnica di prevenzione incendi Con il DM 03/02/16 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8. Il decreto entra in vigore il 12/05/2016 e da tale data è abrogata al parte seconda dell’Allegato al DM 24/11/1984 relativa a depositi per l’accumulo di gas naturale.   SCUOLE ED ALBERGHI – Proroga per l’adeguamento alle disposizioni antincendio Con la Legge n. 21/2016, di conversione del decreto Milleproroghe 2016, è stato prorogato al 31/12/16 l’obbligo di adeguamento alle disposizioni antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto (esistenti alla data del 11/05/94 ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio) e per le strutture adibite a servizi scolastici con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. n. 104/2013 (convertito con L. 128/2013).   IMPIANTI A FUNE – Proroga della vita tecnica Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato (GURI n. 35/2016) che con il decreto dirigenziale n. 10 del 02/02/16 sono state disciplinate le procedure per il prolungamento della vita tecnica degli impianti a fune da uno a due anni (in attuazione del comma 2 dell'art. 31-bis del D.L. n.133/2014 - convertito con L. 164/2014 - modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del D.L. n.185/2015 – convertito con L. n. 9/2016).   PRODOTTI DI ARREDAMENTO – Circolare del Ministero dell’Interno sull’omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 1/2016 (prot. n. 2307 del 24/02/16, ha fornito una specifica interpretazione dei criteri per il rilascio dell'omologazione di manufatti imbottiti o in generale di prodotti di arredamento, ai sensi del DM 26/06/1984, al fine di regolare le problematiche rappresentate dalle società produttive. Ciò in ragione di fornire risposte ai quesiti relativi alla possibilità di omologare manufatti prodotti da società operanti nel settore della reazione al fuoco realizzati con moderne modalità costruttive ovvero con design sempre più ricercati.   DISCIPLINA SULLE DEPENALIZZAZIONI – Nessun intervento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 6 del 05/02/16 ha fornito indicazioni operative in merito all’applicazione del decreto “depenalizzazioni” in vigore dal 06/02/16 (D.Lgs. n.8/2016). Tale decreto dispone la depenalizzazione di alcuni reati puniti con la sola pena pecuniaria. La Circolare chiarisce che dalla depenalizzazione sono esclusi i reati individuati dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008). Quindi i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda, continuano a mantenere natura penale e continuano ad essere applicati come di consueto. --- ## REGISTRO INFORTUNI - Abolizione obbligo di tenuta URL: https://lachiver.com/news/registro-infortuni-abolizione-obbligo-di-tenuta-2767 REGISTRO INFORTUNI - Abolizione obbligo di tenuta | Lachiver Servizi - 08/02/2016 - 293   A partire dal 24/12/15 è abrogato l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni in ragione della sua sostituzione con il sistema informativo nazionale prevenzione infortuni (SINP). Ciò in ragione delle modifiche apportate al Testo Unico Sicurezza dal D.Lgs. n.151/2015. Restano fermi l’obbligo della denuncia infortuni e di conservazione del registro infortuni in essere. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2016-2510 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2016 | Lachiver Servizi - 20/05/2016 - 36   AMBIENTE   ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – Requisiti per le sostanze radioattive Con il D.Lgs. n. 28/2016 sono stati stabiliti i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Le acque destinate al consumo umano sono: - tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori; - tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano. Le nuove disposizioni, in sostituzione di quelle contenute del D.Lgs. n.31/2001, fissano la frequenza e i metodi d’analisi e i valori di parametro per Radon, Trizio e la dose indicativa (DI) per le acque destinate al consumo umano. Il decreto non si applica alle acque minerali naturali ed alle acque medicinali. Sono previste sanzioni (sia penali che amministrative) a carico dei gestori del servizio idrico per mancata: effettuazione dei controlli interni, conservazione dei risultati di misura, comunicazione sull’accertato superamento dei valori di parametro, adozione dei provvedimenti correttivi stabiliti dalle Autorità competenti in caso di superamento delle soglie fissate dalla normativa.   SOSTANZE PERICOLOSE – Modifiche al Regolamento sugli inquinanti organici persistenti Nel mese di Marzo 2016 il Regolamento n.850/2004 è stato oggetto di modifica ad opera di due Regolamenti n. 293/2016 e n. 460/2016. Il regolamento (CE) n. 850/2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), attua gli impegni stabiliti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e nel protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. La convenzione di Stoccolma individua le sostanze chimiche la cui produzione, uso, importazione e l’esportazione dovrebbero essere vietati. E’ stato deciso un emendamento alla convenzione al fine di includervi l'esabromociclododecano (HBCDD) ma con una deroga specifica relativa alla produzione e all'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia. Di conseguenza con il nuovo Regolamento 293/2016 è stato aggiornato l’Allegato I del Reg. n.850/2004 che costituisce l’elenco delle sostanze vietate. Il Regolamento europeo n. 640/2016, applicabile dal 30/09/16, ha disposto l’inserimento della sostanza Esabromociclododecano tra quelle soggette alle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti (All. IV al Reg. n.850/2004) e l’aggiornamento dei valori limite di concentrazione massima delle sostanze oltre i quali non è possibile escludere la possibilità di rischi per la salute umana e per l'ambiente (Parte 2 - All. V – Reg. n.850/2004).   PILE ED ACCUMULATORI – Disposizioni in materia di immissione sul mercato Con il D.Lgs. n. 27/2016 è stata data attuazione alle disposizioni europee in materia di immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. In particolare, tramite la modifica del D.Lgs. n.188/2008: - è stato istituito il divieto di immissione sul mercato (con deroghe specifiche per l’eliminazione delle scorte) per tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,0005% di Mercurio in peso e più dello 0,002% in peso di Cadmio; - le definizioni, in esso contenute, sono allineate al D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); - sono modificati i criteri relativi alla rimovibilità dei rifiuti di pile e accumulatori dagli apparecchi che li contengono; - si interviene con una precisazione sulle modalità di iscrizione al Registro nazionale dei produttori per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano.   SOSTANZE PERICOLOSE – Adeguamento metodi di prova REACH Il regolamento n. 440/2008 ha istituito i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze chimiche applicabili ai fini del Regolamento REACH. Al fine di tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione con il Regolamento n. 266/2016 è stato aggiornato il Reg. n. 440/2016 con riferimento a venti metodi di prova (ovvero un nuovo metodo per la determinazione di una proprietà fisico-chimica, undici nuovi metodi di prova e tre metodi di prova aggiornati per la valutazione dell'ecotossicità e cinque nuovi metodi di prova per valutare il destino e il comportamento ambientale). L’aggiornamento è in vigore dal 04/03/16.   AIA STATALI – Modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione Con il Decreto del Direttore Generale della Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali n. 86/2016 (pubblicato sul portale ministeriale) il MinAmbiente ha aggiornato la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale. La modulistica approvata è costituita da 6 allegati più una guida alla compilazione.   AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – Approvazione del modello da parte della Regione Veneto Con la DGRV n. 180/2016 la Regione Veneto ha adeguato i contenuti del modello nazionale di domanda di Autorizzazione Unica Ambientale alle normative regionali di settore prevedendone in una prima fase l'applicazione in via sperimentale nella Città Metropolitana di Venezia e nella Provincia di Padova. L’applicazione del nuovo modello è sospesa sino al 11/03/17 nelle Province di Belluno, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.   PIANO TUTELA ACQUE R. VENETO – Linee guida per l’applicazione delle disposizioni sulle tutela quantitativa delle acque sotterranee Con la DGRV n. 225/2016 sono delineate linee guida e indirizzi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme per la tutela quantitativa delle acque sotterranee stabilite dal Piano regionale di Tutela delle Acque (come di recente modificato dalla DGRV n. 1534/20154). In particolare gli indirizzi riguardano la protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Il criterio di tutela adottato è divenuto principio di tutela delle falde "pregiate". Per quanto riguarda l'acquifero non confinato della medio-alta pianura, resta fermo il criterio che i prelievi diversi dall'uso idropotabile potranno interessare solo i primi trenta metri di saturo. Inoltre, resta fermo il principio secondo cui l'acquifero va sempre considerato protetto per la porzione ricadente nella zona di rispetto, mentre per la restante parte, dovrà essere verificata, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici, la non interferenza della derivazione con le falde protette. La non interferenza deve essere dimostrata e attestata dal professionista nell'ambito della relazione geologica allegata all'istanza. Le derivazioni dalle falde protette possono essere assentite, solo quando sia verificata e dimostrata, da parte del tecnico incaricato alla redazione della relazione tecnica a corredo dell'istanza, l'impossibilità di reperire altre falde utili, diverse da quella o quelle protette, per il prelievo. Tale impossibilità va valutata con riferimento alla non realizzabilità tecnica e/o alla sproporzione dei costi da sostenere in relazione ai vantaggi ambientali.   ACQUE REFLUE URBANE – Limiti Regione Veneto per scarichi in aree sensibili Con la DGRV n. 179/2016 è stato stabilito che: - sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto per l'anno 2014, è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75%; - fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, nelle aree sensibili del Veneto "acque costiere del mare Adriatico e corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso" e nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con oltre 10.000 AE.   ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – Efficacia e validità delle iscrizioni e formazione del Responsabile Tecnico Con la Delibera n.1/2016 il Comitato dell’Albo nazionale gestori ambientali ha modificato la procedura di emissione e rilascio dei provvedimenti di iscrizione e ha stabilito che l’efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell’iscrizione, nonché della garanzia finanziaria, ove prevista, decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica. Con la Circolare n. 227/2016 il Comitato dell’Albo nazionale gestori ambientali ha precisato che, fino alla emanazione delle nuove disposizioni in materia di formazione del responsabile tecnico, i corsi di formazione disciplinati dalla Delibera n. 3/1999 possono continuare ad essere svolti. Il possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale ai sensi dell’art. 13 del DM n. 120/2014. Da tale verifica iniziale (ma non dalla verifica quinquennale) saranno, invece, esonerati i soggetti che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, già ricoprono l'incarico di responsabile tecnico in imprese iscritte all'Albo.   SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE – Aggiornamento della norma UNI EN ISO 14004 Il 26/03/16 è stata rilasciata la nuova versione della norma UNI EN ISO 14004 “Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione”. La nuova norma sostituisce la precedente edizione del 2010 e fornisce delle linee guida, coerenti con il modello del sistema di gestione ambientale della UNI EN ISO 14001, per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione ambientale che possa essere integrato nel processo principale di attività.   PRODOTTI VERNICIANTI – Marchio di qualità ecologica I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel ai prodotti vernicianti per interni ed esterni sono stati modificati con la Decisione n. 397/2016. In particolare, oggetto della modifica è stato l’elenco delle deroghe applicabili alle sostanze pericolose presenti nelle vernici (come ad es. preservanti, leganti e polimeri in dispersione).   FONTI RINNOVABILI – Incentivazione di interventi di piccole dimensioni Il DM 28/12/12, relativo al potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi ed agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico da perseguire da parte delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, è stato oggetto di aggiornamento. In particolare, con il DM 16/02/16 è stato reso effettivo il nuovo conto termico e sono state aggiornate le disposizioni sui piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I fondi messi a disposizione dal nuovo conto termico sono destinati ad interventi per: - l’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti; - la produzione dell’energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti. La domanda per l’accesso agli incentivi dovrà essere presentata al Gestore del Servizio Elettrico (GSE) ed avverrà tramite il portale “Portaltermico”.   VEICOLI – Verifiche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti Con DM 26/02/16 è stato stabilito che i veicoli nuovi di fabbrica di categoria internazionale M1 ed N1 e circolanti sul territorio nazionale siano oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti. La Direzione Generale della motorizzazione è il soggetto incaricato alle verifiche e alle prove. Gli esiti delle verifiche e prove sono oggetto di pubblicazione sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti e di contestuale comunicazione al costruttore del veicolo e/o del componente esaminato. In caso di irregolarità sono applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.   SICUREZZA   SOSTANZE E MISCELE – Allineamento del Testo Unico Sicurezza a CLP Con il D.Lgs. n.39/2016 sono modificati il Testo Unico Sicurezza, il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e la normativa sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, al fine di adeguarli alle disposizioni dettate dal Regolamento CLP sulla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Le modifiche al Testo Unico Sicurezza riguardano la modifica della definizione di agenti cancerogeni e mutageni (art. 234), l’Allegato XXVI circa le prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni, la cartellonistica. Le nuove disposizioni sino in vigore dal 29/03/16.   ATTREZZATURE A PRESSIONE – Disposizioni in materia di messa a disposizione sul mercato In attuazione della Direttiva 2014/68/UE, con il D.Lgs. n.26/2016 è stato modificato il D.Lgs. n.93/2000 in materia di attrezzature a pressione. In particolare le nuove disposizioni sono applicabili alle attrezzature sottoposte a una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Tali attrezzature a pressione possono essere immesse sul mercato solo se soddisfano specifici requisiti di sicurezza, installazione, manutenzione ed uso in funzione della loro destinazione. Esempi di apparecchi, cui si applicano le nuove disposizioni, sono apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, generatori di vapore e di acqua surriscaldata, estintori portatili d'incendio, macchine per caffè espresso, pentole a pressione, generatori di vapore per ferro da stiro. Inoltre, con due comunicati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9/03 e l’11/03/16 sono state apportate delle correzioni puntuali al testo del D.Lgs. n.26/2016.   PRODOTTI DA COSTRUZIONE – Classificazione della prestazione in base alla reazione al fuoco Con il Regolamento europeo n.364/2015 sono state dettate disposizioni in materia di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. In particolare quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco va classificata in conformità del sistema di classificazione contenuto nell'allegato al Regolamento stesso. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è, inoltre, stata abrogata la Decisione n. 147/2000.   SOSTANZE STUPEFACENTI – Aggiornamento degli elenchi Il Ministero della Salute con DM 10/02/16 ha disposto l’aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al DPR n. 309/1990, con l’inserimento nella Tabella I (sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso) delle sostanze HHMA, HMA e HMMA.   EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA – Linee guida VVF su valutazione in deroga dei progetti Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco la emanato la Circolare n. 3181 del 15/03/16 con cui sono pubblicate le Linee Guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela. Le Linee Guida hanno come campo di applicazione la progettazione, in deroga, degli edifici sottoposti a tutela, destinati a contenere attività dell'Allegato I al DPR n.151/2011 aperte al pubblico (ad es. le attività n. 41, 65, 66, 67, 71, 78).   ATTREZZATURE – Elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche Con decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro del 18/03/16 è stato emanato il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente (del 22/09/15) ed è reperibile sul portale http://www.lavoro.gov.it/Lavoro all’interno della sezione «Sicurezza nel lavoro». L’elenco permette ai datori di lavoro di far effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature nel caso in cui l’INAIL non provveda entro i previsti 45 giorni dalla data di richiesta, per la prima verifica, e al posto dell'ARPA, su libera scelta del datore di lavoro, per le verifiche successive alla prima.   CERTIFICATI MEDICI – Chiarimenti applicativi del MinSalute Il Ministero della salute con la Circolare n. 7348 del 17/03/16 ha fornito chiarimenti applicativi in merito ai contenuti dell’art. 21 del D.Lgs. n.151/2015 in materia di rilascio del certificato del medico competente ad un lavoratore infortunato o affetto da visita medica.   DISPOSIZIONI VARIE – DPI, Impianti che bruciano carburanti gassosi e impianti a fune Con il Regolamento n.425/2016 sono stati stabiliti i requisiti necessari per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori nonché la libera circolazione nell'Unione Europea. Il Regolamento abroga la 89/686/CEE a decorrere dal giorno 21/04/18. Il Regolamento n. 426/2016 ha disciplinato la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori. Il regolamento n. 424/2016 ha definito le norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. Esso contiene, inoltre, norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi. Le disposizioni si applicano ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune.   INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI – Circolare INAIL Con la Circolare n. 10 del 21/03/16 l’INAIL ha chiarito le modalità procedurali di invio telematico dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce, in ragione delle modifiche apportate dall’art.21 del D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 53, lettera b) del DPR n. 1124/165. In estrema sintesi è a carico del datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL, mentre la trasmissione del certificato medico è a cura del medico certificatore che presta la prima assistenza. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2016-2508 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2016 | Lachiver Servizi - 18/07/2016 - 34   AMBIENTE   RIFIUTI – veicoli fuori uso Direttiva CEE/CEEA/CE 18 maggio 2016, n. 774, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. La Commissione dell'Ue dispone la sostituzione dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE riguardante i veicoli fuori uso. La modifica consente ad alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo di continuare a beneficiare di un'esenzione del divieto d'impiego, poiché l'uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile.   REACH – modifiche ricorsi Regolamento CEE/UE 25 maggio 2016, n. 823, che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Le modifiche sono indirizzate ad offrire alle parti la possibilità di raggiungere una soluzione amichevole, snellire la procedura d'intervento, agevolare l'accesso alla giustizia e ridurre i costi dei procedimenti.   GAS EFFETTO SERRA ED ALTRI ARGOMENTI – Autorizzazione alla ratifica di accordi in materia ambientale Pubblicata la Legge 3 maggio 2016, n. 79 per la ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: -Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto che prevede obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni. In particolare l’Unione europea con ciascuno Stato membro e l’Islanda hanno sottoscritto una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990. -Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e Islanda dall’altra, per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri, e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto. -Protocollo riguardante la cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del mare Mediterraneo. -Decisione recante emendamento alla Convenzione di Espoo. L’emendamento serve a precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include anche la società civile, in particolare le organizzazioni non governative. -Protocollo sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero.   AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – modulistica Circolare Ministeriale 25 maggio 2016, n. 14119 “Conduzione di verifiche inerenti la rilevanza ai fini VIA di interventi su installazioni soggette ad AIA statale per i quali è richiesto aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio”. La norma integra i formati da utilizzare per presentare le comunicazioni ed istanze relative a modifiche di istallazioni soggette ad AIA statale, non già sottoposte a procedure di VIA, con una sezione dedicata a mettere in evidenza le motivazioni per le quali il gestore ritiene non sussistere la possibilità di effetti negativi significativi sull’ambiente connessi con la realizzazione del progetto.   RIFIUTI – ottimizzazione sistri attuale Decreto Ministeriale 30 marzo 2016, n. 78 “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. In sostanza trattasi di un decreto di riordino delle disposizioni esistenti in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.   RIFIUTI – Albo Naz. Gestori Ambientali (Affido d'azienda) Con la Circolare n. 536 del 27 maggio 2016 il Comitato Nazionale ha fornito chiarimenti in merito alla propria delibera n. 7 del 25 novembre 2014 (relativa alle “variazioni di iscrizione all’Albo”), ritenendo che tra i casi disciplinati dalla medesima Delibera possa essere annoverato anche quello di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, e specificando le condizioni di durata dei relativi titoli giuridici.   TUTELA ATMOSFERA – aggiornamento piano Regione Veneto Delibera Consiglio Reg. Veneto 19 aprile 2016, n. 90 “Aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA)”. Il Piano é composto da: - Allegato A: Documento di Piano - Allegato B: Rapporto Ambientale - Allegato C: Rapporto Ambientale (Sintesi non tecnica) - Allegato D: Normativa generale Sostituisce il precedente PRTRA (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 57 del 11/11/2004). Il Piano contiene una serie di misure di carattere programmatico relative a varie potenziali fonti di emissione, quali gli impianti che utilizzano biomasse, il settore industriale, il trasporto di merci e di passeggeri ed i cantieri di costruzioni, che necessitano di successivi provvedimenti applicativi. Gli obiettivi operativi del Piano di principale interesse per il settore industriale sono: - Utilizzazione delle biomasse in impianti industriali (riduzione degli inquinanti: PM10, PM2,5, NO2, Benzo(a)pirene, precursori dell’ozono) - Settore industriale: margini d’intervento sui piccoli impianti (le azioni individuate mirano alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ad opera di impianti di piccole dimensioni attraverso un intervento sulla disciplina autorizzatoria e prescrittiva di tali impianti) - Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica (per impianti che esercitano un maggiore impatto sull’ambiente che coincidono in particolare con le attività soggette al rilascio dell’A.I.A. e impianti che appartengono a distretti produttivi che esercitano impatti significativi sulla qualità dell’aria)   EMISSION TRADING – integrazione comunicazioni Comitato Emission Trading, Delibera 24/2016 del 13 maggio 2016 “Integrazione delle informazioni contenute nella comunicazione delle emissioni 2015 per i gestori degli impianti stazionari e gli operatori aerei che hanno utilizzato il modello di cui alle delibere 3/2014 e 7/2014”.   REGISTRO PILE ED ACCUMULATORI – nuovo sistema informatico Notizia tratta dal sito www.registropile.it : il sistema informatico del Registro Pile è stato rinnovato, a partire dal 16 maggio sarà disponibile una nuova versione della piattaforma telematica del Registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori. Sono disponibili i manuali aggiornati.     SICUREZZA   ANTINCENDIO – adeguamento edifici scolastici Decreto Ministeriale 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”. Il Decreto indica i termini massimi per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuole esistenti al 26/05/2016, quando è necessario richiedere la SCIA e le strutture esentate dall'obbligo di adeguamento.   IMPIANTI A FUNE – prescrizioni per l’esercizio e la manutenzione Decreto dirigenziale Ministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) n. 144 del 18maggio 2016 di adeguamento delle norme nazionaliallelucedellenorme europee e all'evoluzione tecnica nel campo dei controlli delle funi.   VALUTAZIONE RISCHI – rischio chimico nei siti contaminati Il Ministero dell’Interno con Interpello N. 9/2016, in merito alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, indica che l’utilizzo del manuale operativo “Il rischiochimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel2014 possacostituireunvalido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.   ATEX – conformità materiali D. Lgs. Governo 19 maggio 2016, n. 85 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri degli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in attuazione della direttiva 2014/34/UE. Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza di apparecchi e sistemi di protezione.   APPARECCHI A PRESSIONE – conformità materiali D. Lgs. Governo 19 maggio 2016, n. 82 contenente modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in l'attuazione alla direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza di recipienti semplici a pressione.   COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA – conformità materiali D. Lgs. Governo 26 maggio 2016, n. 80 contenente modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, in attuazione alla direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature.   IMPIANTI ELETTRICI – conformità materiali D. Lgs. Governo 19 maggio 2016, n. 86 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri per la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione in attuazione della direttiva 2014/35/UE. Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza di materiale elettrico.     --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2016-2509 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2016 | Lachiver Servizi - 20/06/2016 - 35   AMBIENTE   REACH – Ftalato di dibutile (N. CE: 201-557-4) Comunicazione CE 9 aprile 2016, n. 127/05 “Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]”.   EMAS – settore turismo Decisione della Commissione (UE) 2016/611 relativa al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il documento è riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.   RAEE – rettifica dicitura allegati "Rettifica della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Le modifiche riguardano alcune diciture degli allegati II (Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I), III (CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA) e IV (Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III) della direttiva RAEE (GU L 197 del 24.7.2012 ).   RAEE – firmato nuovo accordo In data 13 aprile 2016 è stato sottoscritto dal Centro di Coordinamento Raee e da Assoraee, Assorecuperi e Assofermet (associazioni che a livello nazionale rappresentano le aziende che gestiscono gli impianti di trattamento dei Raee) il nuovo Accordo di Programma sul Trattamento dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Obiettivo è quello di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore del trattamento dei Raee domestici, tramite l’accreditamento delle stesse aziende presso il Centro di Coordinamento Raee, sulla base di uno specifico audit condotto da verificatori terzi. L’accreditamento ha durata da uno a tre anni a seconda dei requisiti di cui sono in possesso i singoli impianti. L’accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la sottoscrizione.   AEE – integrazione etichettatura energetica Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015)   EMISSIONI IN ATMOSFERA – veicoli passeggeri e commerciali leggeri Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione del 20 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6). In particolare, il provvedimento aggiunge tra le definizioni quella di “strategia di base di controllo delle emissioni” (BES) e di “strategia ausiliaria di controllo delle emissioni (AES). All’art. 5 del regolamento (CE) relativo alla domanda di omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione sono indicati ulteriori obblighi di documentazione per il costruttore. Inoltre, sono modificati l’Allegato I, riguardante disposizioni amministrative relative all’omologazione CE, appendice 6 (Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE) e l’Allegato IIIA relativo alla verifica delle emissioni reali di guida.   RIFIUTI – gestione della frazione organica dei rifiuti urbani Decreto Pres. Cons. Ministri 7 marzo 2016 “Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni”. Per prevenire e ridurre il più possibile glieffettinegativi sull'ambiente e sulla salute umanaderivantidallagestionedella frazione organica dei rifiuti urbani, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in tema di riciclaggio ediriduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, il decreto indica le necessità impiantistiche per la correttagestione della frazione organica raccolta in maniera differenziata.   RIFIUTI – gestione della frazione organica dei rifiuti urbani Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. Il decreto disciplina i criterielenormetecniche generaliperl'utilizzazioneagronomicadeimaterialiesostanze al fine diconsentirealle sostanze nutritive ed ammendanti in essicontenutedisvolgereun ruolo utile al suolo agricolo,realizzandouneffetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggettodi utilizzazione agronomica, in conformita' ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.   EMISSION TRADING – quote di emissione per l’anno 2016 E’ stato emanato dal Comitato Emission Trading (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) la Delibera 17/2016 “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2016 – impianti stazionari”.   RIFIUTI – modifica titoli richiesti Deliberazione (naz.) 20 aprile 2016, n. 02/ALBO/CN “Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante : Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti". Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la delibera che modifica la parte relativa ai titoli di studio richiesti per ricoprire l'incarico di responsabile tecnico delle imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti, iscritte alla categoria 8 dell'Albo Gestori Ambientali.     SICUREZZA   ATEX – conformità materiali Comunicazione CE 8 aprile 2016, n. 126/01 e Comunicazione CE 8 aprile 2016, n. 126/02 nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza di apparecchi e sistemi di protezione.   APPARECCHI A PRESSIONE – conformità materiali Comunicazione CE 20 aprile 2016, n. 138/01 nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza di recipienti semplici a pressione SPVD.   ASCENSORI – conformità materiali Comunicazione CE 20 aprile 2016, n. 138/02 nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza di ascensori e relativi componenti di sicurezza.   IMPIANTI ELETTRICI – conformità materiali Comunicazione CE 8 aprile 2016, n. 126/03 nel quadro dell’attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2016/C 126/03) Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza di materiale elettrico.   ANTINCENDIO – Omologazioni in regime di validità alla data 31/12/2015 E’ stata pubblicata la Lettera Circolare Ministeriale (Ministero dell'Interno) 4 aprile 2016, n. 4031 “Elenco dei materiali e prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte resistenti al fuoco, degli estintori di incendio portatili e carrellati con atto di omologazione in corso di validità al 31 dicembre 2015”. L'allegato I riporta l'elenco dei materiali e dei prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi e per gli effetti del D.M. 26 giugno 1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (G.U. 25 agosto 1984, n. 234 S.O.). L'allegato II riporta l'elenco delle porte resistenti al fuoco omologate ai sensi e per gli effetti dei: - D.M. 27 gennaio 1999 "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura" (G. U. 24 febbraio 1999 n. 45 S.O.); - D.M. 20 aprile 2001 "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni" (G. U. del 4 maggio 2001 n. 102 S.O.); - D.M. 21 Giugno 2004 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura" (G.U. del 5 luglio 2004 n.155S.O.). L'allegato III riporta, invece, l'elenco degli estintori carrellati di incendio omologati ai sensi e per gli effetti del D.M. 6 marzo 1992 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio" (G. U. del 19 marzo 1992, n. 66 S.O.). L'allegato IV riporta infine, l'elenco degli estintori portatili di incendio omologati ai sensi e per gli effetti del D.M. 7 gennaio 2005 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio" (GU del 4 febbraio 2005, n.28).     NORMA TECNICA – Dispositivi di protezione contro prodotti chimici Norma Tecnica UNI EN ISO 28 aprile 2016, n. 17491-4 Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che forniscono protezione contro prodotti chimici - Parte 4: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo di liquido (prova allo spruzzo) La norma specifica metodi per la determinazione della resistenza degli indumenti di protezione chimica alla penetrazione mediante spruzzi di agenti chimici liquidi a due diversi livelli di intensità: a) metodo A: prova allo spruzzo di basso livello. Questo metodo è applicabile all'indumento che copre l'intera superficie del corpo ed è destinato ad essere indossato quando esiste il potenziale rischio di esposizione a piccole quantità di spruzzi o a schizzi accidentali di basso volume di agenti chimici liquidi; b) metodo B: prova allo spruzzo di alto livello. Questo metodo è applicabile all'indumento con collegamenti a tenuta di spruzzi tra le diverse parti dell'indumento e, se applicabile, tra l'indumento e le altre tipologie di dispositivi di protezione individuale che coprono l'intera superficie del corpo e che sono destinati ad essere indossati quando esiste il rischio di esposizione a particelle di liquido spruzzate. La norma non si applica alla resistenza alla permeazione di agenti chimici dei materiali dei quali è costituito l'indumento di protezione chimica.     NORMA TECNICA – Dispositivi di protezione per l’udito Norma Tecnica UNI EN 7 aprile 2016, n. 458 Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida La norma fornisce raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei protettori dell'udito.   --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2016-2505 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2016 | Lachiver Servizi - 14/10/2016 - 31   AMBIENTE   RIFIUTI - esclusione sfalci e potature Collegato Agricoltura “Legge 28 luglio 2016”. Il 25 agosto 2016 é entrata in vigore la modifica all'articolo 185 del Testo Unico Ambientale “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti per paglia, sfalci e potature ed il possibile riutilizzo a fini energetici.   REACH– terza e ultima scadenza 31 maggio 2018 Il REACH stabilisce il principio "No data, no market" che prevede l'obbligo di effettuare la registrazione, per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità. L’invito dell’ECHA, ma anche del Ministero dello Sviluppo Economico italiano “MiSE” è quello di avviare, se non lo si è ancora fatto, le attività per la registrazione. In particolare il “MiSE” ha messo a disposizione un opuscolo che spiega sinteticamente cos’è il REACH, indica quali sono i soggetti tenuti a registrare, cosa occorre fare per registrare e dove trovare assistenza. L’ECHA prevede che entro il 31 maggio 2018 saranno registrate circa 25 mila sostanze (tre volte tanto le sostanze registrate sinora), pertanto ha fornito le seguenti indicazioni: se dopo l’estate non si è ancora candidato nessun registrante capofila (Lead Registrant – LD) è bene candidarsi per assumere tale ruolo, altrimenti non si avrà il tempo necessario per portare a termine la registrazione; inoltre i laboratori che effettuano analisi per il REACH potrebbero in breve raggiungere la loro massima capacità consultare le linee guida a disposizione sul sito dell’ECHA ma anche la pagina web “REACH 2018” che aiuta, passo per passo a capire se l’obbligo di registrazione si applica al caso specifico, come trovare altri registranti, come condividere i dati, valutare rischi e pericoli, sottomettere il dossier di registrazione, e l’indicazione di altri aspetti utili. ricordarsi che se si produce / importa sostanze da 1 a 10 ton/anno si potrebbe beneficiare di requisiti di informazione ridotti INCIDENTI RILEVANTI– procedura di istruttoria per la Commissione Europea Entra in vigore il 17 Agosto 2016 il Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 luglio 2016, n. 148, di cui l’allegato 1 sostituisce l'Allegato A del D. Lgs. 105/2015 “Seveso III”, contiene la procedura per l’istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa da presentare alla Commissione europea.   RAEE– trattamento e riciclaggio di rifiuti elettrici ed elettronici Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 luglio 2016 “Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Approvate nuove misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sarà anche pubblicato un bando per l'accesso a contributi sul sito del Ministero dell’Ambiente.   FIFIUTI – nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo Il nuovo DPR n. 279/2016, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 14 Luglio 2016 ed in attesa di pubblicazione sulla GU, ha come obiettivi : agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti semplificazione le procedure e ridurre gli oneri documentali fissare tempi certi e definiti per l’avvio delle attività di gestione di materiali garanzia che le operazioni avvengano in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria rafforzamento del sistema di controlli e vigilanza da parte delle autorità competenti Il decreto introduce nuove o aggiornate disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione di questi materiali ed è costituito da 31 articoli e 10 allegati.   ENERGIA– Cogenerazione: valorizzazioni per impianti a bioliquidi sostenibili Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016 “Definizione delle condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali”. Possono accedere alla maggiore valorizzazione, gli esercenti d’impianti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, in esercizio al 12 novembre 2014 che alimentano siti industriali o artigianali.   VAS e VIA – Linee Guida per la VIS : Valutazione di Impatto sulla Salute Sul sito del Ministero della Salute é disponibile il documento finale del progetto CCM 2013 “Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS): Linee Guida e strumenti per valutatori e proponentiˮ che ha prodotto delle Linee Guida sulla VIS, complete di strumenti e metodi, con una parte dedicata all’integrazione di alcuni elementi di VIS nelle procedure di valutazione esistenti quali VIA, VAS e Conferenze dei Servizi. La Valutazione d’impatto sulla salute (VIS) è un approccio preventivo che stima i futuri impatti di una politica, un piano o un progetto (come ad esempio la realizzazione di un impianto industriale o di una via di comunicazione), con l’elaborazione di diversi scenari di sviluppo e il coinvolgimento delle comunità locali e dei portatori d’interesse durante tutto il percorso.   EMISSION TRADING – aggiornamento autorizzazioni, rilascio quote di CO2 e piani di monitoraggio Si segnalano le seguenti Delibere del Comitato Emission Trading: - Delibera 35/2016 “Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra” - Delibera 37/2016 “rilascio quote emissione gas ad effetto serra” - Delibera 38/2016 “verifica emissioni gas ad effetto serra 2014 su impianti di dimensione ridotta”; - Delibera 39/2016 “approvazione aggiornamenti ai piani di monitoraggio emissioni gas ad effetto serra per impianti dimensione ridotta” - Delibera 36/2016 “Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra aggiornati ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. 13/03/2013 n. 30”.     SICUREZZA   VALUTAZIONE DEI RISCHI – esposizione ai campi elettromagnetici Decreto Legislativo n. 159 del 1 agosto 2016 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”. Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/2016. Il Decreto apporta profonde modifiche al Testo Unico di Sicurezza D. Lgs. 81/08 negli articoli : 206 Campo di applicazione 207 Definizioni 208 Valori limite di esposizione e valori di azione 209 Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione 210 Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi é stato aggiunto l’articolo 210 bis Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 211 Sorveglianza sanitaria 212 Deroghe Allegato XXXVI Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetic   ANTINCENDIO – attività ricettive turistico ed alberghiere Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Approvate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, si applica a tutte le strutture con oltre 25 posti letto.   ANTINCENDIO – esenzioni dagli obblighi di prevenzione incendi per depositi olio d'oliva All'interno della Legge n.154/2016 del 28 luglio (legge delega al governo per la semplificazione nei settori agricoli e agroalimentari) si è stabilita una esenzione dagli adempimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica1 agosto 2011 n. 151, per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi.   ANTINCENDIO – nuovi elaborati cartografici nei procedimenti di prevenzione incendi Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 10246 dell'11 agosto 2016 relativa a nuovi elaborati cartografici nei procedimenti di prevenzione incendi. La planimetria redatta su base catastale può essere sostituita utilizzando la Carta Tecnica Regionale.   DEFIBRILLATORI – associazioni e le società sportive dilettantistiche Decreto del Ministero della Salute del 19 luglio 2016 “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”. Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche é stato prorogato al prossimo 30 novembre, l’obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di collaboratori formati che sappiano utilizzare tali apparecchi in caso di necessità.   ALLEGATI 3A - 3B DEL D. Lgs. n. 81/2008 – lievi modifiche Decreto del Ministero della Salute del 12 luglio 2016 “Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori”. In sintesi dall’allegato 3A viene eliminata la firma de lavoratore e la relativa nota 13, viene sostituito con lievi modifiche ed integrazioni l’allegato 3B, l’invio delle comunicazioni deve avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando unicamente la piattaforma Inail.   LAVORI IN ALTEZZA - caduta dall'alto per lavori su elettrodotti aerei Circolare del Ministero del Lavoro 30 agosto 2016, n. 28 “Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l'accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall'alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei” .   EU-OSHA : OSHwiki, una piattaforma per collegare la comunità di esperti in sicurezza e salute sul lavoro OSHwiki è un'enciclopedia collaborativa online che contiene informazioni accurate ed affidabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). Chiunque può accedere a OSHwiki, consultare, seguire e condividere articoli e gli autori accreditati possono fornire in modo rapido e semplice il proprio contributo a questo corpo di conoscenze in costante sviluppo. L’accesso è il seguente https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/oshwiki.   FINANZIAMENTI – Bando Isi-Agricoltura 2016 Stanziati 45 milioni di euro per il Bando Isi-Agricoltura 2016. Il finanziamento, sostenuto dall'Inail e dal Ministero del Lavoro, è destinato agli investimenti per l’acquisto o il noleggio di macchine e trattori caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale delle micro e piccole aziende del settore agricolo per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza   APPARECCHI A PRESSIONE – conformità materiali Comunicazione CE 12 agosto 2016, n. 293/01 nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza delle attrezzature.   ATEX – conformità materiali Comunicazione CE 12 agosto 2016, n. 293/04 nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza di apparecchi e sistemi di protezione.   ASCENSORI – conformità materiali Comunicazione CE 12 agosto 2016, n. 293/02 e n. 293/05 nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. Prevede l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per la sicurezza di ascensori e relativi componenti di sicurezza.   NORMA TECNICA – Eurocodice 8 sulla progettazione delle strutture per la resistenza sismica La Commissione tecnica ingegneria strutturale ha pubblicato le sei parti dell’Eurocodice 8, relative ad aspetti generali e specifici della progettazione delle strutture per la resistenza sismica, dalle regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici, ponti, silos, serbatoi e condotte, fondazioni e strutture di contenimento, torri, pali e camini, fino alla valutazione e adeguamento degli edifici. UNI EN 1998-1:2013 “Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici” UNI EN 1998-2:2011 “Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 2: Ponti” UNI EN 1998-3:2005 “Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici” UNI EN 1998-4:2006 “Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 4: Silos, serbatoi e condotte” UNI EN 1998-5:2005 “Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici” UNI EN 1998-6:2005 “Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 6: Torri, pali e camini”.   NORMA TECNICA – manutenzione - UNI EN 13269:2016 “Manutenzione - Linee guida per la preparazione dei contratti di manutenzione” La norma offre una guida per la preparazione di contratti per lavori di manutenzione.   --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-luglio-2016-2506 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2016 | Lachiver Servizi - 30/09/2016 - 32   AMBIENTE   CLP - adeguamento al progresso tecnico Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il regolamento abroga, a decorrere dal 1 giugno 2017, la tabella 3.2 dell’allegato VI del CLP.La tabella contiene l’elenco delle sostanze pericolose classificate ed etichettate sulla base della precedente normativa ormai in disuso. Il regolamento modifica anche la tabella 3.1 del medesimo allegato CLP a decorrere dal 1 marzo 2018, con la soppressione di due voci, la modifica di 22, l’inserimento di 26 nuove classificazioni armonizzate, tra cui il solfato di rame pentaidrato, la polvere di piombo e il piombo massivo.   RIFIUTI– disciplina coordinamento codici rifiuti e codici doganali Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Tavola di concordanza preliminare tra i codici del Regolamento relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganaria comune e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006.   AEE– tariffe produttori di apparecchiature Decreto del Ministero dell’Ambiente 17 giugno 2016 “Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Stabilite le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché le modalità di versamento delle stesse da parte dei produttori.   RAEE– smaltimento "Uno contro Zero" di apparecchi fino a 25 cm Decreto del Ministero dell’Ambiente 31 maggio 2016, n. 121. Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori, di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. In vigore dal 22 luglio 2016 le regole semplificate per lo svolgimento del ritiro gratuito da parte della distribuzione, dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni nonché per il deposito e per il trasporto degli stessi. L’Uno contro Zero viene applicato ai negozi che hanno una superficie di vendita di AEE di almeno 400 metri quadrati, i quali hanno l’obbligato di ritiro gratuito, senza alcuna necessità di acquisto di apparecchiature equivalenti, dei RAEE fino a 25 cm. Non vi è l’obbligo ma la possibilità di fare l’Uno contro Zero per i negozi che hanno una superficie di vendita al di sotto dei 400 mq. e per chi fa vendita online di apparecchiature elettroniche.   SCIA – moduli unificati e standardizzati Decreto Legislativo n. 126 del 30 giugno 2016 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Entro il 1º gennaio 2017, Regioni ed enti locali metteranno a disposizione i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ogni procedimento, i contenuti e l’organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Le Amministrazioni, dovranno fornire una risposta alle istanze presentate entro termini precisi, scaduti i quali le domande dovranno essere considerate accolte.   AUA – riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi Decreto Legislativo n. 127 del 30 giugno 2016 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Aggiornamenti alla disciplina delle conferenze di servizi previste per l'Autorizzazione unica ambientale e per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale. Principali novità: - diverse modalità di svolgimento in funzione della complessità delle decisioni da prendere (Conferenze semplificate senza riunione e Conferenze simultanee con riunione) - svolgimento della Conferenza anche per via telematica - tempi certi di conclusione del procedimento (non superiori a 45 giorni o 90 giorni in caso di coinvolgimento delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini) - le amministrazioni non devono più chiedere ai cittadini e alle imprese autorizzazioni rilasciate da altre amministrazioni, ma le acquisiscono in Conferenza - nomina di un rappresentante unico per ogni livello di governo.   TUTELA DELLE ACQUE – protezione delle acque sotterranee Decreto del Ministero dell’Ambiente del 6 luglio 2016 “Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”. L'articolo 1 modifica l'Allegato I della parte terza del Codice Ambiente, sostituendo completamente la lettera B “Buono stato chimico delle acque sotterranee” ed includendo nella valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee le sostanze perfluoro-alchiliche, mediante l’introduzione dei relativi valori soglia per i corpi idrici sotterranei.   SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – istituzione Legge28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. La Legge vigente a partire dal 14 gennaio 2017, istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e provvede al riordino delle agenzie per la protezione dell’ambiente. La finalità è coordinare e uniformare sul territorio nazionale le attività di controllo sull’ambiente, superando l’attuale frammentarietà della tutela. Le nuove disposizioni definiscono i compiti attribuiti all’ISPRA e alle agenzie regionali e provinciali (ARPA-APPA), tra cui spicca come novità, il compito di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali indicati.   RIFIUTI – Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti Decreto del Ministero dell’Ambiente 22 giugno 2016 “Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”. In vigore lo statuto per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.   RIFIUTI – consorzi per gli imballaggi Decreto del Ministero dell’Ambiente 24 giugno 2016 “Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi”. In vigore lo statuto per i Consorzi per gli imballaggi.   RIFIUTI – SISTRI Istituzione del Tavolo tecnico Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 luglio 2016 “Istituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI”. Aggiornamenti nella composizione del Tavolo tecnico.   TUTELA DELLE ACQUE – metodi di campionamento Decreto del Ministero dell’Ambiente 15 luglio 2016 “Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”. Modifiche al Codice Ambiente per adeguare il quadro normativo e tecnico comunitario in materia alle nuove previsioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, tra le novità, nuovi riferimenti per i metodi per il campionamento degli elementi di qualità biologica.   INCIDENTI RILEVANTI - consultazione piani di emergenza interni (PEI) Decreto del Ministero dell’Ambiente 6 giugno 2016, n. 138 “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105”. In vigore dal 6 agosto 2016, il Regolamento stabilisce le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attuaper procedere alla stesura, revisione ed aggiornamento del piano di emergenza interna. L’obbligo di consultazione riguarda la predisposizione iniziale del PEIed anchei successivi aggiornamenti e revisioni.   REGIONE VENETO – Commissione Tecnica Regionale Ambientale Decreto del Presidente della Giunta regionale Veneto n. 67 del 15 giugno 2016. Nomina della Commissione Tecnica Regionale Ambiente. Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.   VIA – procedura da adottare per rinnovi di autorizzazione o concessione Deliberazione della Giunta Regionale n. 1020 del 29 giugno 2016. Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13. Modalità di espletamento della procedura di VIA da adottare nel caso di rinnovi di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. n. 4/2016.   RIFIUTI – Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2016 ISPRA ha presentato il rapporto che fornisce i dati sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a livello nazionale, regionale e provinciale e sull’import ed export, relativi all’anno 2014. In sintesi, aumentano i rifiuti speciali nel 2014 (+5%) e l'Italia è tra le prime in UE per il loro riciclo (oltre il 75%). Più import (6,2 milioni t.) che export (3,2 milioni t.) soprattutto di rottami ferrosi. Diminuiscono le discariche (da 404 a 392) ma trattano più rifiuti (+4,2%).   EMISSION TRADING – aggiornamenti autorizzazioni Comitato Emission Trading, Delibera 34/2016 “Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra” .   EMISSION TRADING – aggiornamento piani di monitoraggio Comitato Emission Trading, Delibera 36/2016 “Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra aggiornati ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. 13/03/2013 n. 30”.   ENERGIA – fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico GSE (Gestore Impianti Energetici): pubblicate le Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 che disciplinano le modalità per accedere ai meccanismi d’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico.   MINISTERO DELL'AMBIENTE – best practice Dal 14 giugno 2016 online dal Ministero dell’Ambiente la "Piattaforma delle conoscenze. Buone pratiche per l’ambiente e il clima". La Piattaforma è stata concepita quale strumento di condivisione delle buone pratiche in materia di ambiente e clima adatte ad essere replicate e trasferite, nonché di networking tra tutti coloro che hanno sviluppato le buone pratiche nei settori ambiente e clima. Il portale contiene il patrimonio italiano delle best practice in campo ambientale, dalla gestione dei rifiuti all'approccio ai cambiamenti climatici, dall'energia al consumo di suolo fino alla gestione efficiente delle risorse. Otto le aree tematiche (Natura e biodiversità - Acqua - Ambiente urbano - Energia - Suolo - Clima - Uso efficiente delle risorse - Rifiuti).   RIFIUTI – SISTRI nuove guide operative In vigore dall'8 giugno 2016 il regolamento del Ministero dell’Ambiente (Decreto Ministeriale 30 marzo 2016, n. 78) che disciplina il funzionamento e l'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Sul sito “www.sistri.it” sono disponibili, nella Sezione Manuali e Guide, i documenti: - GUIDA RAPIDA PRODUTTORI - GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI - GUIDA RAPIDA DESTINATARI - GUIDA RAPIDA INTERMEDIARI - GUIDA RAPIDA REGIONE CAMPANIA - CASO D'USO: MICRORACCOLTA - CASO D'USO: GESTIONE RIFIUTI RESPINTI - CASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALE - CASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO.     SICUREZZA   FORMAZIONE - novità per RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti Conferenza Stato Regioni, n. 128/CSR del 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. L'accordo ha introdotto alcune novità nel merito della formazione di RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti. Le principali sono: - il Datore lavoro qualificato come RSPP può fare direttamente formazione ai suoi lavoratori - formazione RSPP : invariati il percorso base (modulo A) e il corso di specializzazione (modulo C) mentre viene rivisto il modulo B, con modulo unico comune per tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore e moduli aggiuntivi per quattro settori, agricoltura (12 ore), costruzioni, cave e miniere (16 ore), sanità (12 ore), chimica (16 ore). Aggiornamento nel quinquennio pari a 40 ore - la formazione specifica per le aziende a rischio basso, o per le mansioni a rischio basso delle altre, può essere fatta in e-learning (nel rispetto però di requisiti e condizioni indicate ed integrata con rischi e norme specifiche aziendali quali ad esempio rischio incendio e norme di emergenza) - l'aggiornamento della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti può avvenire anche partecipando a convegni, non superando però il 50% del totale delle ore previste - sono stati modificati i criteri di validità della formazione in e-learning - sono stati individuati i crediti formativi per tutte le funzioni (particolarmente interessanti quelli per la formazione di RLS, dirigenti, preposti e lavoratori) - individuazione dei soggetti formatori e requisiti dei docenti. L'allegato V riporta un'utile tabella riassuntiva dei criteri formativi di ogni soggetto.   SCIA - Moduli unificati e standardizzati Decreto Legislativo n. 126 del 30 giugno 2016 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Entro il 1º gennaio 2017, Regioni ed enti locali metteranno a disposizione i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ogni procedimento, i contenuti e l’organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Le Amministrazioni, dovranno fornire una risposta alle istanze presentate entro termini precisi, scaduti i quali le domande dovranno essere considerate accolte.   LAVORI IN ALTEZZA – lavori su alberi con funi Circolare del Ministero del Lavoro 22 luglio 2016, n. 23 “Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”. Istruzioni operative dedicate agli operatori del settore agricolo, con l’intento di illustrare adeguate misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi, di accesso e posizionamento mediante funi e di fornire informazioni per la corretta scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro.   NORMA TECNICA – sicurezza dei torni - Norma Tecnica UNI EN ISO 23125:2015 La norma specifica i requisiti e/o le misure per eliminare i pericoli o ridurre i rischi delle seguenti famiglie di torni e centri di tornitura: torni a comando manuale senza controllo numerico o con controllo numerico limitato; torni e centri di tornitura a controllo numerico; torni automatici a mandrino singolo o mandrini multipli.   NORMA TECNICA – Attrezzature e accessori per GPL - Norma Tecnica UNI EN 16728 La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 lt. e 150 lt .   NORMA TECNICA – Antincendio - Norma Tecnica UNI EN 21 luglio 2016, n. 13501-2 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione. La norma specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa.   NORMA TECNICA – Antincendio - Norma Tecnica UNI EN 21 luglio 2016, n. 13501-4 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo. La norma specifica il procedimento per la classificazione dei componenti dei sistemi di controllo del fumo in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa.   NORMA TECNICA – Antincendio - Norma Tecnica UNI EN 21 luglio 2016, n. 13501-5 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno. La norma fornisce i procedimenti per la classificazione del comportamento al fuoco dei tetti/delle coperture dei tetti esposti a un fuoco esterno sulla base dei quattro metodi di prova indicati nella UNI CEN/TS 1187:2012, nonché le regole pertinenti di applicazione estesa.   --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-settembre-2016-2504 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2016 | Lachiver Servizi - 28/11/2016 - 30   AMBIENTE   EMISSIONI IN ATMOSFERA – motori a combustione interna di macchine mobili non stradali Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE. Il regolamento indica norme armonizzate per l’omologazione UE dei motori destinati a macchine mobili non stradali. Verranno fissati nuovi limiti di emissione per i motori destinati a macchine mobili non stradali e a macchine agricole e forestali, al fine di rispecchiare i progressi tecnologici e per garantire la convergenza con le politiche dell’Unione.   REACH – valutazione sensibilizzazione cutanea Regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione, del 20 settembre 2016, modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea. La modifica risponde all’esigenza di ridurre le sperimentazioni sugli animali, applicando metodi di prova alternativi che consentano di elaborare informazioni idonee a valutare se una sostanza può provocare una sensibilizzazione cutanea.   CLP – modifiche alle classificazioni ed etichettature armonizzate   Regolamento (UE) n. 1179 della Commissione del 19 luglio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che si riferisce alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Novità dell'allegato VI da segnalare: modifica della Tabella 3.1 “Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose”, per introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzata di determinate sostanze (soppressione di due voci, modifica di 22 voci, aggiunta di 26 voci, tra queste il solfato di rame pentaidrato, la polvere di piombo e il piombo massivo). Soppressione della Tabella 3.2 “Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose dall’allegato I della direttiva 67/548/CEE”, a seguito dell’abrogazione di quest’ultima. Il regolamento si applica a decorrere dal 1 marzo 2018 per le modifiche della tabella 3.1, mentre per la soppressione della Tabella 3.2, il regolamento si applica a decorrere dal 1 giugno 2017.   RIFIUTI – nomenclatura combinata per spedizioni transfrontaliere Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245 della Commissione del 28 luglio 2016 definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le spedizioni di rifiuti. Entra in vigore il 18 agosto 2016 la tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata (NC) e le voci dei rifiuti per spedizioni transfrontaliere.   EMISSIONI - RINNOVABILI – SACCHETTI DI PLASTICA – novità in arrivo Legge n. 170 del 12 agosto 2016. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. Deleghe al Governo per adottare secondo i termini e le procedure imposte dalla legge, i decreti legislativi per l'attuazione di undici direttive, tra le quali : direttiva 2015/652/UE del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento: 21 aprile 2017) direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CEE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016) direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017) direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017).   EMISSION TRADING – Tariffe carico degli operatori Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 luglio 2016 “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS”. La normativa ET prevede che le attività soggette tengano sotto controllo le proprie emissioni di gas ad effetto serra e le comunichino annualmente al Ministero dell’Ambiente. L’ammontare delle emissioni deve essere coperto da quote rilasciate a titolo gratuito ad ogni impianto e, qualora non fossero sufficienti, il gestore è costretto ad acquistarle in un sistema di aste pubbliche pena una sanzione amministrativa aggiuntiva per ogni quota non coperta. Il decreto definisce le tariffe e le modalità di versamento a carico degli operatori di settore per coprire i costi amministrativi ex D. Lgs. 30/2013 sul sistema Ue di scambio emissioni gas a effetto serra.   AIA – garanzie finanziarie Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 141 del 26 maggio 2016 che attua quanto disposto dall’art. 29-sexies, comma 9-septies, del D. Lgs. 152/2006. Il provvedimento stabilisce i criteri che l’Autorità competente dovrà tenere in conto per determinare l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori d’installazioni soggette ad AIA devono prestare, per quanto riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività, nel caso possano comportare una contaminazione del suolo o delle acque. Particolari riduzioni sono previste per le imprese registrate ai sensi del Reg. EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.   RIFIUTI – Albo Nazionale Gestori Ambientali Il 22 settembre 2016 è stato firmato il protocollo d’intesa volto all’interscambio di informazioni, mediante l’accesso alla banca dati MUD e alla banca dati dell’Albo, per finalità di contrasto ai fenomeni criminali.   EMISSION TRADING – rilascio autorizzazioni Comitato Emission Trading, Delibera 40/2016 “Rilascio autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del Decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013”.   EMISSIONI – emissioni serra in industrie ad energia intensiva È entrata in vigore l'8 settembre la norma UNI EN 19694 “Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nelle industrie ad energia intensiva”. La norma specifica i principi e requisiti per la determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra, in sei diverse parti che ne regolano l’applicazione generale, nell'industria del ferro e dell'acciaio, del cemento, dell'alluminio, della calce e delle ferroleghe.   EMS – requisiti e competenze per audit e certificazioni Norma Tecnica UNI CEI CEN/CLC ISO/IEC TS 22 settembre 2016, n. 17021-2 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione ambientale”. La specifica tecnica definisce i requisiti di conoscenza aggiuntivi per il personale coinvolto nei processi di audit e di certificazione di sistemi di gestione ambientale (EMS - Environmental Management Systems) ed integra gli attuali requisiti della ISO/IEC 17021.     SICUREZZA     DIRETTIVA MACCHINE – conformità macchine Comunicazione della Commissione CE n. 332/01 del 9 settembre 2016 nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione). Aggiornamento norme tecniche di riferimento.   DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE – conformità dispositivi Comunicazione della Commissione CEn 331/02 del 9 settembre 2016 nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione). Aggiornamento norme tecniche di riferimento.   SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione Decreto del Ministero del Lavoro del 25 maggio 2016, n. 183 “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Entrano in vigore dal 12 ottobre 2016 le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Il Sistema sarà operativo sull’infrastruttura informatica dell’INAIL e resa disponibile per ciascun ente. I dati raccolti riguarderanno: il quadro produttivo e occupazionale, che tiene conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali; il quadro dei rischi, generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari; il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività; il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione; il quadro degli interventi di vigilanza, contenente i dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; il quadro relativo agli infortuni verificatisi per ciascun settore. La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP viene garantita dall’INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici.    VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE – aggiornamento soggetti abilitati Circolare del Ministero del Lavoro, GU Serie Generale n. 219 del 19-9-2016“Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Aggiornamento elenco soggetti abilitati.   ANTINCENDIO – attività turistico-ricettive in aria aperta Nota Ministero dell'Interno n. 11257del 16 settembre 2016. Decreto 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone". Chiarimenti in merito a : le distanze tra unità abitative - aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata; l’illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione; i carrelli tenda e gli air camping; prescrizioni particolari e aggiuntive riguardo il parcheggio a ridosso delle unità abitative.   INFORTUNI – Cruscotto infortuni I.N.A.I.L. Circolare n. 31 del 2 settembre 2016. Ricordando che, a decorrere dal 23 dicembre 2015, il Registro infortuni è stato abolito e con esso le relative sanzioni, l’INAIL comunica che i dati relativi agli eventi denunciati dai datori di lavoro a decorrere dal 23 dicembre 2015 sono consultabili sul “cruscotto infortuni” anche da parte dei datori di lavoro e dagli intermediari da essi delegati. Si precisa che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera. L’accesso avviene attraverso l’area dei servizi online del sito istituzionale ed è possibile visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.   NORME TECNICHE – Macchinario tessile - requisiti di sicurezza UNI EN ISO 22 settembre 2016, n. 11111 Parte 1: Requisiti comuni Parte 2: Macchine di preparazione alla filatura e di filatura Parte 3: Macchine per la produzione di non tessuti Parte 4: Macchine per la lavorazione del filato e per la produzione di corde e cordami La norma specifica i requisiti di sicurezza per i pericoli più frequenti comuni alle differenti tipologie di macchinari tessili e per i pericoli di alcuni specifici macchinari trattati nelle singole parti della norma.    NORMA TECNICA – sistemi di rivelazione antincendio UNI EN 54-31:2016 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 31: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per il fumo, monossido di carbonio e opzionalmente calore”. La norma specifica i requisiti, metodi di prova e criteri di prestazione per rivelatori puntiformi combinati d’incendio a supporto di un sistema di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all’interno o all’esterno degli edifici.   NORMA TECNICA – gruppi elettrogeni fino a 1000 V. UNI EN ISO 29 settembre 2016, n. 8528-13 “Gruppi elettrogeni a corrente alternata alimentati da motori alternativi a combustione interna - Parte 13: Sicurezza”. La norma specifica i requisiti di sicurezza per i motori alternativi a combustione interna che alimentano gruppi elettrogeni fino a 1000 V., costituiti da motore alternativo a combustione interna, generatore di corrente alternata e dagli equipaggiamenti addizionali richiesti per la sua operatività, ad esempio le apparecchiature di comando e i dispositivi ausiliari.   NORMA TECNICA – captazione e separazione dei fumi di saldatura Norma Tecnica UNI EN ISO 29 settembre 2016, n. 15012-4 “Salute e sicurezza in saldatura e nelle tecniche affini - Attrezzatura per la captazione e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4: Requisiti generali”. La norma definisce i requisiti generali per impianti di ventilazione utilizzati per controllare l'esposizione ai fumi generati dai processi di saldatura e affini. Si applica alla progettazione e alla realizzazione di tutte le parti delle apparecchiature compresi cappe, condotti, gruppi filtro, ventilatori, sistemi che informano della pericolosità di operazioni e pratiche sul posto di lavoro, per garantire il lavoro in sicurezza per quanto riguarda l’esposizione dei fumi.   NORME TECNICHE – Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario UNI EN ISO 29 settembre 2016, n. 14122 Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio La norma fornisce i requisiti generali per l'accesso alle macchine fisse e una guida relativa alla scelta corretta dei mezzi di accesso quando non è possibile accedere alle macchine fisse direttamente dal livello del terreno o da un piano.   --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-dicembre-2016-2502 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2016 | Lachiver Servizi - 07/02/2017 - 28   AMBIENTE   ADR – trasporto interno di merci pericolose Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Gli Stati membri entro il 30 giugno 2017, devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguare la normativa sul trasporto terrestre delle merci pericolose alle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN, e quindi si rimane in attesa dell’emanazione di un Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, recependo la Direttiva, renderà obbligatorio il rispetto delle disposizioni contenute a partire dal 1° luglio 2017.   REACH – Bisfenola A - modificato dell'allegato XVII Regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A. In vigore dal 2 gennaio 2017, il Regolamento inserisce nell'allegato XVII il punto 66, Bisfenolo A, e non permette l'immissione sul mercato, dopo il 2 gennaio 2020, di carta termica in una concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso.   EMISSIONI IN ATMOSFERA – riduzione emissioni inquinanti Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. Adottata la nuova direttiva sui limiti nazionali di emissione sulla base di una proposta della Commissione che fissa in Europa limiti più rigorosi per i cinque principali inquinanti, biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM 2,5). Il provvedimento fissa nuovi obiettivi e azioni strategiche, imponendo l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali nonché il monitoraggio e la comunicazione in merito a determinati inquinanti ed ai loro effetti. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla disposizione europea entro il 1 luglio 2018.   RIFIUTI – carta Pubblicata sulla GU dell'Unione Europea C 468/33 del 15 dicembre 2016 la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Il Parlamento europeo ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio non sia compatibile con le finalità e il contenuto dell’atto di base perché non si sarebbero “valutate correttamente le conseguenze della proposta di regolamento sul riciclaggio della carta, sulla catena del valore dei rifiuti di carta, sulle spedizioni di questi ultimi nonché gli effetti complessivi sull’ambiente della proposta di regolamento” e conseguentemente incoraggia a riesaminare la proposta di regolamento al fine di migliorare i criteri proposti per determinare quando un rifiuto cessa di essere tale.   ENERGIA – progettazione ecocompatibile Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, quali quelli per il riscaldamento e raffrescamento dell’aria (chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori). Il regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell’immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di: - prodotti di riscaldamento dell’aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW - ventilconvettori - prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW. Le relative specifiche si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2018 con un calendario progressivo che vedrà ulteriori tappe nel settembre 2018, per completarsi nel gennaio 2021.   AIA – verbali di accertamento Decreto del Ministero dell'ambiente del 17 ottobre 2016, n. 228 “Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. In vigore dal 30 dicembre 2016, il Decreto prevede che verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all’articolo29-quattuordecies, D.L.vo n. 152/2006 (sanzioni per la violazione della disciplina AIA), debbano comprendere le informazioni di cui all’Allegato 1 (trasgressore e obbligato in solido, percorso di accertamento, norma violata, dettaglio della violazione, contestazione, notificazione, autorità competente, sanzione e modalità di pagamento, modalità e termini di presentazione degli scritti difensivi, spese di procedimento, ecc.). L’Allegato 2 riporta lo schema in base al quale i suddetti verbali devono essere redatti.   RIFIUTI – Consorzi degli oli minerali usati Decreto del Ministero dell’Ambiente 7 dicembre 2016 “Adozione dello schema di statuto-tipo per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati”. La norma approva lo schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato e non ha fine di lucro.   SISTRI – Milleproroghe 2016 - Proroga di termini Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini". Prorogato al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri ed il pagamento del contributo relativo.   EMISSIONI IN ATMOSFERA – miglioramento della qualità dell'aria Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1909 del 29 novembre 2016 "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10". Il provvedimento illustra le modalità e le tempistiche per l’adozione da parte dei Comuni di una serie di misure a scala locale per mitigare l’impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili PM10. L’iniziativa, di carattere sperimentale, ha validità fino al 31/03/2017, con eventuale possibilità di rinnovo per i successivi anni.   EMISSION TRADING – rilascio autorizzazione Comitato Emission Trading, Delibera 46/2016 “Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013” a gestore di impianto.   EMISSION TRADING – aggiornamento autorizzazioni Comitato Emission Trading, Delibera 47/2016 “Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra” a gestori di impianti.   EMISSION TRADING – approvazione piani di monitoraggio Comitato Emission Trading, Delibera 48/2016 “Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra aggiornati ai sensi del dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i”.   EMISSION TRADING – nuovi impianti - quote a titolo gratuito Comitato Emission Trading, Delibera 49/2016 “Assegnazione e rilascio delle quote a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all’art. 3 comma 1, lettera cc) punto 3) del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 di cui alla delibera 29/2015”.   EMISSION TRADING – rilascio quote Comitato Emission Trading, Delibera 50/2016 “Rilascio delle quote di emissione agli impianti di cui all’allegato D della deliberazione 17/2016 per cui non esiste un effetto potenziale sull’assegnazione”.   RIFIUTI – sistri nuove guide operative Sul sito “www.sistri.it” è disponibile, nella Sezione Manuali e Guide, l’aggiornamento del documento : - CASO D'USO: GESTIONE RIFIUTI RESPINTI (Ver. del 7 dicembre 2016) Il documento indica le azioni che il produttore deve compiere per la corretta gestione operativa dei rifiuti respinti o parzialmente accettati, per i quali è possibile optare sia per il rientro in sede, che per la movimentazione presso un altro destinatario. Ai fini della tracciabilità dovrà essere generata una nuova Scheda movimentazione ed il produttore è chiamato ad individuare il trasportatore nonché la nuova destinazione del rifiuto respinto.   TESTO UNICO AMBIENTE – Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali Il Consiglio federale dell’Ispra ha approvato il 29 novembre 2016 e pubblicato sul proprio sito il documento “Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis d.lgs. 152/2006”. Il documento contiene una tabella dedicata all’individuazione di prescrizioni-tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali. Contiene la sintesi degli orientamenti applicativi della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006 più largamente condivisi, la sintesi delle questioni interpretative più controverse e le indicazioni e gli orientamenti per gli operatori del SNPA, i criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell’entità delle conseguenze ambientali dei reati. Sono inoltre riportati i seguenti documenti di approfondimento : – una relazione sui risultati della ricognizione e dell’analisi giuridica delle indicazioni emesse a livello nazionale – tabelle sinottiche di raffronto degli indirizzi emessi a livello nazionale – una scheda di riepilogo della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006.       SICUREZZA   ANTINCENDIO – proroga termini adeguamento edifici scolastici Decreto Legge n. 244, del 30 dicembre 2016 (Decreto Milleproroghe 2016). Proroga e definizione di termini. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e’ stabilito al 31 dicembre 2017.   INAIL – domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa anno 2017 L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito il modello OT 24 per l'anno 2017, modello con il quale le aziende, operative da almeno due anni e che abbiano fatto nel 2016 interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all'INAIL, entro il 28 febbraio 2017, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. L'agevolazione è variabile in rapporto al numero di lavoratori-anno (28% fino a 10, del 18% da 11 a 50, del 10% da 51 a 200 e del 5% oltre 200 lavoratori-anno).   LAVORATORI DISABILI - Obbligo di assunzione Dal 1 gennaio 2017 entra in vigore la soppressione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima). Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la quindicesima unità.   INAIL – neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di sicurezza per macchine ed attrezzature di lavoro Scaricabile sul sito dell’INAIL il volume “Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari”, che fornisce un aiuto ai fabbricanti, datori di lavoro e progettisti che si confrontano con la necessità di utilizzare le prescrizioni contenute nella nuova edizione della norma entrata in vigore dal 1 maggio 2015 (Norma EN ISO 14119:2013). Le linee d’indirizzo contenute nella pubblicazione, edita nelle due lingue italiano e tedesco, sono state elaborate - dal gruppo di lavoro formato dal Laboratorio macchine ed attrezzature di lavoro del Dit dell’Inail insieme a Ministero del Lavoro, Gruppo Interregionale macchine e impianti, Federmacchine, UNI, UCIMA, Schmersal Italia S.p.A. - con l’intento di approfondire un argomento di grande rilevanza sociale e prevenzionale quale il defeating ovvero la neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di sicurezza per macchine ed attrezzature di lavoro.   INAIL – bando ISI 2016 Prenderà il via il 19 aprile 2017 la prima fase della procedura di assegnazione degli incentivi a fondo perduto stanziati dall’Inail con il bando Isi 2016 che mette a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 244.507.756 euro, ripartiti su singoli avvisi regionali e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Attraverso il bando Isi 2016 saranno finanziati, nello specifico, progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, e progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. La principale novità è rappresentata proprio dall’introduzione di un nuovo asse di finanziamento dedicato ai progetti delle micro e piccole imprese che operano in alcuni settori del terziario, classificati con uno dei codici ATECO 2007 specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra le quattro finanziabili. Il contributo in conto capitale è pari al 65% dell’investimento previsto per ciascun progetto, al netto dell’Iva, fino a un massimo di 130.000 euro (50.000 euro nel caso dei progetti che rientrano nel nuovo asse di finanziamento per le micro e piccole imprese) e sarà erogato dopo il superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto. L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000 euro può richiedere un anticipo fino al 50%, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. Il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea. A partire dal 19 aprile le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18 del 5 giugno 2017 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità. Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Inail entro e non oltre le ore 18 del prossimo 3 giugno. Dal 12 giugno 2017 le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dall’ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno fare pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti indicati nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.    NORMA TECNICA – atmosfere esplosive - guida alla progettazione degli impianti elettrici Guida CEI 31-108. "Atmosfere esplosive - Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli impianti elettrici in applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)" . La Guida ha lo scopo di approfondire il tema della progettazione, compresa la scelta delle apparecchiature, dell'installazione (montaggio) e della verifica iniziale o di conformità degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di atmosfere esplosive originate da gas e vapori infiammabili o da polveri combustibili, al fine di ridurre la probabilità che essi siano causa di accensione di atmosfere esplosive in funzionamento normale o in occasione di specifici guasti. Il documento rappresenta una Guida di applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33).   NORMA TECNICA – atmosfere esplosive per la presenza di gas Norma Tecnica CEI EN 60079-10-1. "Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas" . La norma tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi dei pericoli associati alla presenza di gas o vapori o nebbie infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta scelta ed installazione di apparecchiature per l'uso in un luogo pericoloso. Essa si applica ai luoghi in cui vi può essere il pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili, in miscela con aria in condizioni atmosferiche normali.   NORMA TECNICA – uso di carrelli industriali in atmosfere potenzialmen-te esplosive Norma Tecnica norma UNI EN 1755:2015. “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Requisiti supplementari per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive”. La norma si applica ai carrelli industriali semoventi ed ai carrelli industriali con guidatore a piedi a controllo manuale e semi-manuale come definiti nella ISO 5053-1 compresi i loro dispositivi e attrezzature di movimentazione del carico destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.   NORMA TECNICA – macchinario tessile Norma Tecnica UNI EN ISO 6 dicembre 2016, n. 11111-1. “Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni” La norma specifica i requisiti di sicurezza per i pericoli più frequenti comuni alle differenti tipologie di macchinari tessili e per i pericoli di alcuni elementi di macchina trattati dalle altre parti della UNI EN ISO 11111. La serie di norme è complementare alle norme di tipo C ISO 9902 (tutte le parti) riguardanti la misurazione delle emissioni sonore e ISO 23771 riguardante le misure di riduzione delle emissioni sonore   NORMA TECNICA – resistenza al fuoco di travi d'acciaio Norma Tecnica UNI EN 20 dicembre 2016, n. 13381-9. “Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 9: Sistemi di protezione al fuoco applicati a travi di acciaio con anima forata” La norma specifica un metodo di prova e di valutazione per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di sistemi protettivi antincendio di elementi I e H di travi di acciaio strutturale nel piano orizzontale contenenti aperture nell'anima che possono influenzare la prestazione strutturale della trave.   NORMA TECNICA – resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e/o su perni e finestre apribili Norma Tecnica UNI EN 1 dicembre 2016, n. 15269-5. “Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 5: Resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili” La norma sostituisce la UNI EN 15269-5:2014, e tratta le porte vetrate intelaiate, incernierate e/o su perni e finestre apribili specificando la metodologia per estendere l'applicazione dei risultati ottenuti dalle prove eseguite in conformità alla UNI EN 1634-1.   NORMA TECNICA – nastri trasportatori Norma Tecnica UNI EN ISO 20 dicembre 2016, n. 15236-1. “Nastri trasportatori rinforzati con cavi di acciaio - Parte 1: progettazione, dimensioni e requisiti meccanici per nastri trasportatori per utilizzo generale” La norma specifica i requisiti prestazionali e costruttivi applicabili ai nastri trasportatori aventi cavi di acciaio nella direzione longitudinale come rinforzo.   NORMA TECNICA – nastri trasportatori Norma Tecnica UNI EN ISO 1 dicembre 2016, n. 9856. “Nastri trasportatori - Determinazione dell'allungamento elastico e permanente e calcolo del modulo elastico” La norma specifica un metodo per la determinazione dell'allungamento elastico e permanente di un nastro trasportatore e il calcolo del modulo elastico. Essa non è applicabile o valida per i nastri trasportatori leggeri come descritti nella UNI EN ISO 21183-1.     --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-ottobre-2016-2503 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2016 | Lachiver Servizi - 20/12/2016 - 29   AMBIENTE   ADR – trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne Decisione (UE) 2016/1795 del Consiglio del 29 settembre 2016 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).   REACH – criteri qualificazione ecolabel per detersivi Decisione (UE) 2016/1796 della Commissione, del 7 luglio 2016, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze (subtilisina). La presente Decisione ha apportato modifiche alla tabella delle deroghe contenuta in allegato alle Decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE - che stabiliscono rispettivamente i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lavastoviglie, per bucato, per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e ai detersivi per bucato per uso professionale, con riferimento alla sostanza pericolosa “subtilisina”. Tali modifiche hanno effetto retroattivo a decorrere dal 01/12/2012.   REACH – consultazione per la seconda Revisione del Regolamento La Commissione Europea annuncia che il 28 ottobre 2016 si è aperta la consultazione pubblica, che si concluderà il 28 gennaio 2017, per la seconda Revisione del Regolamento REACH. La consultazione pubblica di tutti gli Stati Membri, ECHA e degli stakeholders è basata sull'esame di 5 criteri fondamentali: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto, ha lo scopo di raccogliere le opinioni delle parti interessate sui punti di forza e di debolezza del REACH, in previsione della seconda revisione del Regolamento prevista per il 2017.   RIFIUTI – definite capacità di trattamento e fabbisogno residuo per impianti di incenerimento Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 “Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”. Il decreto individua le capacità di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale ed è volto anche alla individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati.   RAEE – statuto del Centro di coordinamento Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 275 del 12 ottobre 2016 “Approvazione dello statuto del Centro di coordinamento RAEE”. Il Centro di coordinamento è finalizzato ad ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento.   INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Programma di contributi CEM Chiarimenti interpretativi in ordine alle procedure di ammissione a contributo (articolo 6, comma 2, RIN-DEC-2016-0000072 del 28/06/2016). Sono online, sul sito del Ministero dell'Ambiente, i chiarimenti interpretativi a proposito delle procedure di ammissione a contributo di cui al “Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Programma CEM”.   PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – semplificazioni D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 “Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. In vigore dal 11 novembre 2016, la semplificazione riguarderà i procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territoriool’avviodi attività imprenditorialisuscettibili di avere effetti positivi sull’economia o sull’occupazione che hanno come oggetto “autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivicompresiquelli di competenzadelleamministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimoniostorico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l’avvio delle attività”.   TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – estratto sostitutivo del Certificato di Formazione Professionale Al fine di consentire ai conducenti che hanno superato l'esame di rilascio o rinnovo del CFP per il trasporto di merci pericolose su strada di poter svolgere la propria attività anche nei casi d’impossibilità di rilascio contestuale del CFP a causa d’impedimenti, è possibile per la sola circolazione in ambito nazionale, rilasciare un estratto del documento come previsto al comma 1 dell'art. 92 CDS per una durata massima di sessanta giorni. Sul documento, rilasciato senza oneri aggiuntivi, dovrà essere riportata la data dell'esame, la marca operativa della richiesta di esame nonché la validità per la sola circolazione nazionale.   EMISSION TRADING– Rideterminazione quote assegnate Comitato Emission Trading, Delibera 41/2016 del 03/10/2016 “Avvio procedimento di rideterminazione quote 2008-2012 a seguito sentenza TAR Lazio, sez. 2 bis, n. 11010/2015”.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione con limitazioni Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, Circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 “Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione Svizzera”. Il Comitato, richiamando l’art. 5 dell’Accordo siglato fra UE e Confederazione svizzera (ratificato in Italia con L. n. 364/2000), indica la possibilità per le Società di svolgere, sul territorio dell’altra parte contraente, un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. E’ quindi consentita l’iscrizione all’Albo con la limitazione, per l’impresa iscritta, di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Nel provvedimento d’iscrizione sarà contenuta la seguente prescrizione: “l’impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell’art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 364 (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi stati membri da una parte e la Confederazione svizzera dall’altra, sulla libera circolazione delle persone)”.   INCIDENTI RILEVANTI – stoccaggio oli lubrificanti Sul sito del Ministero dell'Ambiente pubblicato un chiarimento : “Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell'applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio”.   ENERGIA – sistemi di gestione Pubblicate dalla Commissione tecnica CTI – Comitato Termotecnico Italiano le norme: - UNI ISO 50003:2015 “Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti per organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione dell’energia” e definisce i requisiti di competenza, congruenza e imparzialità nelle attività di audit e certificazione dei sistemi di gestione dell’energia (EnMS) per gli organismi che forniscono tali servizi - UNI ISO 50015:2015 “Sistemi di gestione dell’energia - Misura e verifica della prestazione energetica delle organizzazioni - Principi generali e linee guida” definisce i principi generali e le linee guida per il processo di misura e verifica (M&V) della prestazione energetica di una organizzazione o di una sua componente.   ACQUE AMBIENTALI – qualità dell’acqua – campionamento Norma Tecnica UNI EN ISO 6 ottobre 2016, n. 5667-14 “Guida alla garanzia e controllo di qualità del campionamento e gestione di acque ambientali”. La norma fornisce indicazioni su scelta ed uso di varie tecniche di garanzia e controllo della qualità relative al campionamento manuale di acque superficiali, potabili, reflue, marine e di falda     SICUREZZA   DURC – novità per il settore edile e per le aziende in crisi Decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”. Il decreto prevede: - l’estensione della procedura per il rilascio del DURC in tempo reale da parte delle Casse edili - in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, a prescindere dal fatto che risultino essere insinuati - in caso di amministrazione straordinaria l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura, a prescindere dalla effettiva insinuazione dei relativi debiti.   CAMPI ELETTROMAGNETICI – valori di assorbimento da parte delle strutture degli edifici Decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 ottobre 2016 “Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici”. Le linee guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, sono riportate nell'Allegato 1 al Decreto.   ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – utilizzo Voucher L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la sua prima circolare, la n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le indicazioni operative per adempiere i nuovi obblighi di comunicazione per il lavoro accessorio. L’INL chiarisce che l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio della e-mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato, secondo la struttura Voucher.Sedeterritoriale@ispettorato.gov.it.    EU-OSHA - guida europea sulla silice cristallina respirabile nei cantieri La guida fornisce agli ispettori nazionali del lavoro informazioni su come affrontare i rischi per i lavoratori derivanti dall’esposizione alla silice cristallina respirabile (RCS) nei cantieri, quadro normativo, misure di controllo, oltre a una serie di elenchi delle attività riguardanti la RCS. La silice cristallina respirabile è ampiamente presente in svariati settori industriali nei luoghi di lavoro dei paesi dell’UE ed è nota perché causa gravi malattie, quali la silicosi, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (COPD) e il cancro ai polmoni.   ANTINCENDIO – chiarimenti per sorgenti di radiazioni mobili Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 11973 del 05/10/2016 recante "Assoggettabilità all'attività n. 58 dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 c. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.)". Chiarimenti in merito ad i corretti adempimenti da porre in atto nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, per le sorgenti di radiazioni mobili.    NORMA TECNICA – accesso al macchinario Norma Tecnica UNI EN ISO 13 ottobre 2016, n. 14122-3 “Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti ”. La norma fornisce requisiti per scale non motorizzate, scale a castello e parapetti che fanno parte di una macchina fissa, per parti regolabili non motorizzate e per parti mobili dei mezzi fissi di accesso.   NORMA TECNICA – accesso al macchinario Norma Tecnica UNI EN ISO 13 ottobre 2016, n. 14122-4 “Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 4: Scale fisse”. La norma fornisce requisiti per scale fisse che sono parte di una macchina fissa, per parti regolabili non motorizzate e per parti mobili di sistemi di scale fisse.   NORMA TECNICA – attrezzature di sollevamento Norma Tecnica UNI EN 13 ottobre 2016, n. 13001-3-5 “Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci di sollevamento fucinati”. La norma deve essere utilizzata assieme alle EN 13001-1 ed EN 13001-2 e così come loro, fornisce le condizioni generali, i requisiti e i metodi per prevenire i pericoli di natura meccanica nei ganci per le gru .   NORME TECNICHE – Macchinario tessile - requisiti di sicurezza UNI EN ISO 22 settembre 2016, n. 11111 Parte 5: Macchine di preparazione alla tessitura e alla maglieria Parte 6: Macchine per la fabbricazione dei tessuti Parte 7: Macchine per tintura e finissaggio Le norme indicano i pericoli significativi e i corrispondenti requisiti e/o misure di sicurezza di alcuni specifici macchinari tessili, da utilizzare unitamente alla UNI EN ISO 11111-1.   FORMAZIONE LAVORATORI – addetti all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’Interpello n. 17 del 25/10/2016, la Commissione fornisce l’indicazione che l’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Pertanto, a giudizio della Commissione, i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.   FORMAZIONE RSPP ASPP – modalità di formazione a distanza Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’Interpello n. 18 del 25/10/2016, la Commissione ribadisce che nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 viene consentito l’utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell’Allegato II.   --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2017 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-gennaio-2017-2501 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2017 | Lachiver Servizi - 27/02/2017 - 27   AMBIENTE   INDUSTRIE PRODUZIONE PASTA PER CARTA – rettifica BAT Rettifica della decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Contiene alcune correzioni sui termini contenuti a pag. 90 e 96 (Bruciatore TRS al posto di bruciatore NCG).   REACH – modifiche titoli e riferimenti di norme armonizzate Comunicazione 2017/C, 11/02 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate relative alla voce 27 dell'allegato XVII (norme tecniche di riferimento per metodi di prova di rilascio del nichel).   VALUTAZIONI AMBIENTALI – modalità versamento oneri procedimenti Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 6 del 17 gennaio 2017 “Disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (Vas e Via) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare”. Modalità di calcolo degli oneri economici e di presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento relativo alle procedure di VAS e VIA di competenza statale.   RIFIUTI – piano nazionale delle ispezioni Decreto del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2016 “Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento”. Il Piano Nazionale delle Ispezioni, concorre insieme ai Piani di ispezione redatti negli altri Stati membri, ad armonizzare a livello europeo le modalità con cui vengono garantite le ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. Il Piano prevede che le ispezioni, complessivamente non inferiori a 100, siano pianificate tenendo conto dei flussi di rifiuti in uscita dal territorio italiano.   COMUNICAZIONE AMBIENTALE E SOCIALE – grandi imprese Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (comunicazione sociale e ambientale) e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”. Sono coinvolte le società di pubblico interesse (definizione all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27/01/2010, n. 39) ovvero le società quotate, le banche e le compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che dai risultati dall’ultimo bilancio approvato abbiano superato i parametri fissati dalla direttiva UE: totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro o totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro. L’azienda dovrà riportare una breve descrizione del modello aziendale e la spiegazione delle politiche applicate dall’impresa fornendoalmeno le seguenti informazioni (lasciando quindi alle imprese la libertà anche di allargare il perimetro di rendicontazione): l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche; le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; l’impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori; lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati. Infine, sarà necessario per le imprese coinvolte specificare il risultato di tali politiche, i rischi connessi e gli indicatori di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica svolta dell’azienda. Il decreto entra in vigore a partire dal 25 gennaio 2017 e le sue disposizioni si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2017.   RIFIUTI – impianti di smaltimento e recupero rifiuti Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti)”. Inclusi gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 2, comma 1, lett. i) nelle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. In vigore dal 19 gennaio 2017   ENERGIA – infrastruttura per combustibili alternativi Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”. Il Decreto si pone l’obiettivo di implementare un quadro strategico per promuovere nel medio e lungo periodo un organico sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, garantendo al contempo la sicurezza nel trasporto. Il quadro strategico nazionale, allegato III, è articolato nelle seguenti sezioni: a) fornitura di elettricità per il trasporto; b) fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; c) fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi; d) fornitura di gas di petrolio liquefatto (GPL) per il trasporto, che definiscono i quadri strategici di settore. Per quanto riguarda il settore della mobilità elettrica, l’obiettivo fondamentale è quello di identificare una rete di ricarica che garantisca la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica (o ibridi plug in) senza soluzione di continuità a partire dalle aree comunali, per estendersi alle aree metropolitane fino agli ambiti regionali ed extraregionali. Si segnala, che l’art. 13 apporta modifiche agli Allegati II e III, Parte II, del D. Lgs. 152/2006. In vigore dal 14 gennaio 2017.   RIFIUTI – impianti portuali Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2016 “Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico”. Modificate le informazioni da notificare prima dell’entrata in porto delle navi, in merito al conferimento di rifiuti e residui di carico prodotti dalle stesse presso gli impianti portuali di raccolta. Sostituito l’Allegato III, del D.L.vo n. 182/2003, che dà attuazione alla Direttiva 2000/59/CE, in tale Allegato figurano anche, diversi tipi e quantitativi di rifiuti e residui del carico da conferire o trattenere a bordo.   AMIANTO – bonifica di edifici pubblici Pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2017 il Comunicato del Ministero dell’Ambiente “Avviso pubblico per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto”. E' previsto il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016. Il bando prevede una graduatoria e criteri di priorità. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono presentare domandadal 30 gennaio fino al 30 marzo 2017, in via telematica esclusivamente tramite l’applicativo presente al sito www.amiantopa.minambiente.ancitel.it.   APPROVVIGIONAMENTO ACQUE –nuovo parametro cromo esavalente   Decreto del Ministero della salute del 14 novembre 2016 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”. Al fine di una ulteriore protezione della salute umana dai possibili effetti derivanti dalla contaminazione, il Decreto inserisce la voce “cromo esavalente” nella tabella contenuta nella Parte B, all’Allegato I, “Parametri e valori di parametro”, del D. Lgs.2 febbraio 2001, n. 31. In vigore dal 16 gennaio 2017.   RIFIUTI –presentazione MUD 2017 Si segnala che la presentazione del MUD entro il 30 aprile 2017 (relativa ai dati 2016) avverrà con la modulistica e le istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. Si rammenta che il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento: Comunicazione Rifiuti, Comunicazione Veicoli Fuori Uso, Comunicazione Imballaggi, Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione, Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.   ACQUE – esposizione e contaminazione PFAS Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2133 del 23/12/2016 sono stati approvati : "Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche" con l’obiettivo di prevenire malattie croniche degenerative dovute all’esposizione e scorretti stili di vita. "Piano di campionamento per il monitoraggio degli alimenti in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti della Regione del Veneto" con l’obiettivo di stimare il livello di contaminazione delle principali produzioni agro zootecniche della zona.   VIA – ulteriori chiarimenti R.V. Delibera Giunta Regionale Veneto del 6 dicembre 2016, n. 1979 “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016 - Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016”. Precisazioni in materia di rinnovo di autorizzazioni o concessioni relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – criteri di iscrizione Il 1 febbraio entrerà in vigore la Delibera Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, Delibera n. 5 del 3/11/2016 “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1 (rifiuti urbani), 4 (rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (rifiuti pericolosi). Con tale provvedimento sono state individuate nuove dotazioni minime di veicoli e di personale, nonché nuove modalità e termini per quanto riguarda l’attestazione del requisito della capacità finanziaria e dell’idoneità tecnica per le categorie citate.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga termini di iscrizione cat. 06 Delibera Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, Delibera n. 1 del 23 gennaio 2017 “Proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016”. Prorogata dal 13 febbraio 2017 al 15 maggio 2017 la presentazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo Gestori nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.   EMISSION TRADING – aggiornamento autorizzazioni Comitato Emission Trading, Delibera 01/2017 “Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra” a gestori di impianti.   EMISSION TRADING– stima prudenziale emissioni Comitato Emission Trading, Delibera 02/2017 “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 70 del Regolamento 601/2012” per gestori di impianti.   REGISTRO PILE – comunicazione annuale 2017 Sul portale www.registropile.it, dal 16 gennaio sarà attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2016 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2017.   REACH CLP – Piano Nazionale dei Controlli Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso dell’anno 2015, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele in attuazione del «Piano Nazionale dei Controlli sull’applicazione del Regolamento REACH-CLP Anno 2015». Rendicontati n. 246 controlli documentali e n. 207 controlli analitici, per un totale di n. 453 controlli effettuati su n. 291 imprese di quattro dimensioni (micro, piccole, medie e non PMI). I controlli hanno riguardato complessivamente n. 949 tra sostanze e miscele e n. 66 articoli e hanno riguardato la valutazione di n. 725 Schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze e miscele. I casi in cui sono state accertate delle violazioni sono n. 107 e hanno riguardato principalmente: violazioni degli obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento e degli obblighi di restrizione e registrazione previsti dal Regolamento REACH, gli obblighi di classificazione, etichettatura e notifica della classificazione di cui al Regolamento CLP, e l’obbligo di dichiarazione all’archivio preparati pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità di cui al D. Lgs 65/2003.   TESTO UNICO AMBIENTALE – procedura di estinzione delle contravvenzioni Il consiglio federale di Ispra con la delibera DOC N. 82/16-CF del 29 novembre 2016 ha approvato il documento "Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali EX PARTE VI-BIS, D.Lgs. n. 152/2006". Il documento contiene una tabella dedicata alla individuazione di prescrizioni-tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali. Contiene inoltre, la sintesi degli orientamenti applicativi più largamente condivisi della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006, la sintesi delle questioni interpretative più controverse e le indicazioni e gli orientamenti per gli operatori del SNPA, i criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell’entità delle conseguenze ambientali dei reati.   ENERGIA – qualificazione installatori e manutentori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili Conferenza delle Regioni, documento n. 3075 del 9 gennaio 2017, disciplinati i corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore), ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.   RIFIUTI – deroghe al trattamento dei rifiuti per lo smaltimento in discarica Emanate dall’Ispra le Linee Guida relative ai criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica, in attuazione dell’art. 48 della L. 221/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“). Le Linee Guida, dopo aver passato in rassegna i rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 36/2003 e della normativa di settore, individuano i criteri tecnici sopraindicati, distinguendo tra rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti non riconducibili a tali categorie per i quali andrà fatta una valutazione caso per caso.   REACH CLP – formazione online Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile il "Corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH" realizzato dall’Helpdesk nazionale. Il corso è stato realizzato in collaborazione con l’IPI, Istituto per la Promozione Industriale, e con l'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ed è scaricabile sul proprio PC in modalità off-line o fruibile on-line in modalitàwebstreaming. L'accesso alle due modalità avviene mediante l'inserimento delle proprie credenziali, qualora l'utente ne sia già in possesso, o tramite la compilazione del modulo di iscrizione.       SICUREZZA   VEICOLI ELETTRICI – omologazione in relazione alla ridotta udibilità Regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) “Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità”. Il regolamento si applica, in relazione alla loro udibilità, ai veicoli elettrici che possono circolare in modalità normale, in retromarcia o almeno con una marcia avanti senza motore a combustione interna in funzione.   GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO – fondo di sostegno per le famiglie Decreto 3 novembre 2016 “Determinazione, per l'esercizio finanziario 2016, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1118, della legge 27 dicembre 2007, n. 296”. I destinatari del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro sono: il coniuge i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al lavoro. In mancanza di coniugi o figli: i genitori, se a carico del lavoratore deceduto i fratelli e le sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto. Il Ministero del Lavoro, ha definito gli importi e lo stanziamento per gli eventi verificatesi tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 in 5.602.176 euro, e le categorie di beneficiari per la richiesta da effettuarsi nel 2017, che risultano le seguenti: Categoria A, nel caso di un solo superstite: 4.000 euro; Categoria B, nel caso di due superstiti: 7.800 euro; Categoria C, nel caso di tre superstiti: 11.500 euro; Categoria D, nel caso di più di tre superstiti: 17.300 euro.   AMIANTO – fondo vittime lavoratori portuali Decreto del 27 ottobre 2016 “Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257”. Le prestazioni, che non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento, ma si cumulano con essi, sono previste a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate, contratte per l'esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 per la cessazione dell'impiego dell'amianto.   CAMPI ELETTROMAGNETICI – valori di assorbimento da parte delle pertinenze esterne degli edifici con dimensioni abitabili Decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 dicembre 2016 “Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili”. Linee Guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA contengono la definizione dellestrutturedegliedifici e delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili e le modalità della misurazione dell'esposizione con permanenze continuative giornaliere di almeno 4 ore, se sottoposte ai campi elettromagnetici derivanti dalla diffusione delle reti mobili a larga banda.   SCIA – modifiche moduli unificati e standardizzati Decreto del Dirigente Regione Veneto del 30 dicembre 2016, n. 97 “Modifiche e integrazioni ai moduli unificati e standardizzati - approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 234 del 3 marzo 2015 e n. 1583 del 10 novembre 2015 - a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016”. Approvazione di modifiche ai moduli unificati e standardizzati per la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), per la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Alternativa al Permesso di Costruire, per il Permesso di Costruire.    INAIL – linee di indirizzo in merito alle malattie di origine professionale L’Inail ha pubblicato la circolare n. 1 del 24 gennaio 2017 “Linee di indirizzo in merito alle malattie di origine professionale”. La Commissione temporanea in merito alle malattie di origine professionale ha esaminato le vigenti disposizioni in materia e, in esito alle attività di studio, ricerca e analisi svolte, ha delineato sette linee di indirizzo che permetteranno di rivedere e riorganizzare l’attività connessa alla valutazione delle richieste di prestazioni a favore dei tecnopatici.   INAIL – indici gravità medi e misura riduzione premi 2017 L’Inail ha pubblicato la circolare n. 6 del 25 gennaio 2017 con la quale fornisce le modalità applicative circa la fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione, per il 2017, dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013).   INAIL– iscrizione Casse Edili L’Inail ha pubblicato la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, con la quale fornisce chiarimenti in merito al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016 che ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 sulla disciplina del DURC on line. L’obbligo di iscrizione alle Casse Edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.   NORMA TECNICA – scavi Prassi di Riferimento UNI/PdR 26:2017 “Tecnologie di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale”. Si compone di 3 sezioni: Sistemi per la localizzazione e mappatura delle infrastrutture nel sottosuolo Posa di tubazioni a spinta mediante perforazioni orizzontali Sistemi di perforazione guidata: Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC). Le "tecnologie trenchless", o "no-dig", costituiscono una serie di sistemi e tecnici che permettono la posa, il risanamento e la sostituzione delle reti dei sottoservizi con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto. Tali sistemi hanno un elevato contenuto tecnologico e richiedono, pertanto, un alto livello di professionalità da parte di chi le utilizza   NORMA TECNICA – porte e cancelli industriali Norma UNI EN 13241:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”. La norma specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza, eccetto la caratteristica di resistenza al fuoco e di controllo di fumo, di porte, cancelli e barriere destinate all'installazione in area frequentata da pedoni e per i quali il principale uso previsto è l'accesso sicuro di beni e veicoli accompagnati o guidati da persone ad aree industriali, commerciali o residenziali.Le caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo per porte e cancelli industriali, commerciali e da garage sono trattate dalla EN 16034.   NORMA TECNICA – sicurezza del macchinario Norma UNI EN 13849-1:2016 “Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione”. La norma specifica i requisiti di sicurezza e le linee guida sui principi di progettazione e integrazione di parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, inclusa la progettazione del software.     --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2017 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2017-2500 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2017 | Lachiver Servizi - 10/04/2017 - 26   AMBIENTE   REACH– ossido di bis(pentabromofenile) Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) N. CAS 1163-19-5, N. CE 214-604-9. Per tale sostanza, è associato un divieto di produzione ed immissione sul mercato (sia pur con alcune eccezioni) a partire dal 2 marzo 2019, alla luce della sua accertata pericolosità per la salute e per l’ambiente.   REACH – autorizzazioni all'uso di alcune sostanze chimiche Sintesi delle decisioni della Commissione (UE) pubblicate il 15 febbraio 2017 (C 48/04-05-06-07 Tricloroetilene, C48/08 Dicromato di sodio, C48/09 Triossido di cromo, C48/10 Cromato di sodio) relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, dello stesso regolamento. La motivazione del prolungamento della durata delle autorizzazioni consiste nel fatto che a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e che non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.   SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO– richiesta autorizzazione e/o licenza Comunicazione CE 10 febbraio 2017, n. 43/05 “Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi”. La comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che intendono, nel 2018: importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (richiesta di rilascio di licenza da parte della Commissione con limitazione quantitative e contingentamento) produrre o importare tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi (richiesta di autorizzazione preventiva con limitazione quantitative e contingentamento). Sostanze interessate : Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115 Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402 Gruppo IV: tetracloruro di carbonio Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano Gruppo VI: bromuro di metile Gruppo VII: idrobromofluorocarburi Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi Gruppo IX: bromoclorometano I moduli di domanda di contingente saranno disponibili online a partire dal 10 maggio 2017 nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2). La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di contingente debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 9 giugno 2017. RIFIUTI – residui di produzione Decreto del Ministero dell'ambiente del 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Il Regolamento fissa i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Lo scopo del regolamento è quello di favorire e agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, e di assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto. Nell'allegato 1 del Decreto è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6 dello stesso Decreto. Entrata in vigore il 21 marzo 2017.   VEICOLI FUORI USO – materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente Decreto del Ministero dell'ambiente del 20 gennaio 2017 “Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso”. Il Decreto sostituisce completamente la Tabella dell'allegato II del D.Lgs. n.209/2003 "Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1". Tale articolo prevede che dal 1 luglio 2003 sia vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Il divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previste nell'allegato II, ora completamente sostituito.   QUALITA’ DELL’ARIA – Modifica metodi di riferimento e punti di campionamento Decreto del Ministero dell'ambiente del 20 gennaio 2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell’aria ambiente”. Il Decreto, modificando il D.Lgs. 155/2010 e il DM 5 maggio 2015, aggiorna ed adegua alle Direttive Europee, le disposizioni in materia di ubicazione delle sonde di campionamento dell’aria e i metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi degli inquinanti come arsenico, cadmio, nichel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici   RIFIUTI – Compostaggio di comunità Decreto del Ministero dell'ambiente del 29 dicembre 2016, n. 266 “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”. Il compostaggio di comunità è definito dall’art. 183, comma 1, lett. qq-bis) del D.Lgs. 152/2006 come quello “effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”. Il Decreto indica criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, riguarda comunità di quantità di rifiuti non superiori a 130 tonnellate annue, ne regola una procedura semplificata che passa per una segnalazione certificata di inizio attività.   SISTRI – conferma proroga di termini Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”. Confermata la proroga al 31 dicembre 2017 per il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Ciò vale anche in per il dimezzamento delle sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, ossia quelle riguardanti la mancata iscrizione al SISTRI ed il mancato pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.   VIA – R.V. proroga di validità dei provvedimenti Delibera Giunta Regionale Veneto 94 del 31 gennaio 2017 “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”. Contiene i contenuti minimi della documentazione che il proponente dovrà allegare all'istanza di proroga, che sarà oggetto di istruttoria da parte dell'autorità competente per la VIA ai fini dell'eventuale rilascio della proroga del provvedimento di VIA prevista dal richiamato comma 6, art. 26 del T.U.A.   ENERGIA – piano energetico regionale Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09 febbraio 2017 “Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)”. Approvazione del “PERFER”, composto da: Allegato A: Documento di Piano; Allegato B: Rapporto Ambientale; Allegato C: Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica.   ALBO GESTORI AMBIENTALI– trasporto transfrontaliero di rifiuti Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali il 2 febbraio 2017 ha emanato le Circolari n. 148 e n. 149 relative all'iscrizione all'Albo nella cat. 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).   ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporto rifiuti Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali il 22 febbraio 2017 ha emanato le Deliberazioni n. 2 e 3/ALBO/CN relative alla modulistica per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione nelle cat. 1, 4, 5, 8, 9 e 10, rivista a seguito della Del. n. 5 del 3 novembre 2016 (Del. n. 2/2017), nonché la modulistica per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata in cat. 1 e 2-bis, di cui all’art. 16, D.M. n. 120/2014 (Del. n. 3/2017).   ALBO GESTORI AMBIENTALI – Trasporto rifiuti urbani e speciali Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali il 24 febbraio 2017 ha emanato la Circolare n. 229 contenente precisazioni per la corretta applicazione della propria Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 : relativamente alla proroga della validità delle iscrizioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della Delibera n. 5/2016, si chiarisce che, nel caso di iscrizione in più categorie, la scadenza riguarda l’iscrizione nella singola categoria e relativa classe le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera n. 5/2016 possono essere oggetto di domanda di variazione dell’iscrizione integrazione delle dotazioni minime di veicoli per l’iscrizione in cat. 1.   EMISSION TRADING– aggiornamento autorizzazioni Comitato Emission Trading, Delibera 06/2017 “Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra” a gestori di impianti (N. Aut. 7-95-97-250-271-380-391-592-598-804-944-986-1021-1428-1619).   EMISSION TRADING – approvazione piani di monitoraggio Comitato Emission Trading, Delibera 11/2017 “Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra aggiornati ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n.30 e s.m.i.” a gestori di impianti (N. Aut. 67-119-170-188-484-523-542-696-742-1063-1182-1185-1246-1250-1255-1316-1339-1414-1422-1428-1504-1529-1553-1554-1560-1563-1565-1586-1637-1640-1648-1649-1653-1654-1664-1665-1671-1676-1701-1708-2158-2159-2161-2191-2192-2193-2195-2216-2218-2258).   EMISSION TRADING – quote di emissione riviste Comitato Emission Trading, Delibera 17/2017 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, del quantitativo annuo totale di quote di emissione rivisto a seguito della decisione della commissione 2014/746/UE (lista carbon leakage 2015-2019)”.   INCIDENTI RILEVANTI – on line risposte del Ministero Seveso III, pubblicate on-line dal Ministero dell'Ambiente le risposte ai quesiti della riunione del Coordinamento nazionale del 16 dicembre 2016. Quesito n. 1/2016: validità decreti direttoriali ex D.lgs. 334/99 relativi alla perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino Quesito n. 2/2016: in quali casi le condotte per il trasporto di sostanze pericolose sono da considerare come parte dello stabilimento e pertanto sottoposte alla disciplina ex D.lgs. 105/2015 Quesito n. 3/2016: applicazione della deroga all’invio della notifica prevista dall’art. 13, comma 3 del D.lgs. 105/2015 Quesito n. 4/2016: presentazione del Rapporto di Sicurezza o del suo aggiornamento ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 105/2015 Quesito n. 5/2016: individuazione della tariffa da applicare alla prima visita ispettiva svolta ai sensi del D.lgs. 105/2015 Quesito n. 6/2016: applicazione della regola della sommatoria per l’Idrazina idrato Quesito n. 8/2016: assoggettabilità alla disciplina di cui al D.lgs. 105/2015 delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi su terraferma Quesito n. 9/2016: classificazione ex D.lgs. 105/2015 per oli lubrificanti e biodiesel In data 3 marzo 2017 sono stati pubblicati ulteriori quattro risposte, approvate nella riunione del 16 dicembre 2016. Le risposte sono relative ai seguenti quesiti: Quesito n. 10/2016: procedura per la valutazione del Rapporto di Sicurezza (art.17 D.lgs. 105/2015) Quesito n. 11/2016: procedimento di prima istruttoria del rapporto di Sicurezza e relativa tariffa Quesito n. 12/2016: assoggettabilità oli usati al D.lgs. 105/2015.   REACH – ultimi mesi per la scadenza del 31 maggio 2017 Il REACH stabilisce il principio "No data, no market" che prevede l'obbligo di effettuare la registrazione, per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità. L'ultimo termine di registrazione è previsto per il 31 maggio 2018 ed interessa le società che fabbricano o importano sostanze esistenti in volumi compresi fra 1 e 100 tonnellate all'anno. La registrazione si applica alle sostanze chimiche in quanto tali e a quelle contenute nelle miscele o, in casi specifici, negli articoli. Se fabbricate sostanze chimiche o le importate da paesi non appartenenti all'UE in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno, potete essere soggetti ad obblighi di registrazione ai sensi di REACH. Inoltre, se fabbricate o importate un prodotto (miscela, articolo), è possibile che questo contenga sostanze che devono essere registrate singolarmente. Se avete preregistrato delle sostanze che fabbricate o importate da paesi extra UE in quantitativi superiori a una tonnellata e inferiori a 100 tonnellate l'anno, e se tali sostanze non sono ancora state registrate, il termine di registrazione REACH è il 31 maggio 2018. Se non avete ancora preregistrato la vostra sostanza, è possibile una preregistrazione tardiva entro il 31 maggio 2017. Le imprese che hanno fabbricato o importato per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 una o più sostanze soggette al regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono effettuare una pre-registrazione tardiva e rimandare al 31 maggio 2018 la presentazione della registrazione completa. La pre-registrazione tardiva è consentita entro 6 mesi dalla prima fabbricazione o importazione della sostanza e non oltre i 12 mesi precedenti la scadenza di registrazione (quindi, al massimo entro il 31 maggio 2017). Laddove le suddette imprese fabbrichino o importino sostanze in quantitativi superiori a 100 tonnellate all’anno, esse sono obbligate a registrarle immediatamente. In caso di mancata registrazione le imprese devono cessare l’attività. Le imprese che, invece, fabbricano o importano una o più sostanze soggette al regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, ed hanno pre-registrato queste sostanze entro il dicembre 2008, devono prepararsi a presentare una registrazione completa entro il 31 maggio 2018. Qualora ciò non avvenga, le imprese dovranno interrompere la produzione o l’importazione.     SICUREZZA   SOSTANZE PERICOLOSE – valori esposizione personale Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. I valori limite indicativi dell'esposizione professionale, costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un'esposizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa. Sostanze in elenco : Manganese e composti inorganici del manganese (espresso come manganese), Trinitrato di glicerolo, Tetracloruro di carbonio e/o tetraclorometano, Amitrolo, Acido acetico, Cianuro di idrogeno (espresso come cianuro), Cloruro di metilene e/o diclorometano, Cloruro di vinilidene e/o 1,1-dicloroetilene, Ortosilicato di tetraetile, Acido acrilico e/o acido prop-2- enoico, Nitroetano, Bisfenolo A e/o 4,4′-isopropilidendifenolo, Difeniletere, 2-etilesan-1-olo, 1,4-diclorobenzene e/o p-diclorobenzene, Acroleina e/o acrilaldeide, prop- 2-enale, Formiato di metile, But-2-in-1,4-diolo, Tetracloroetilene, Acetato di etile, Cianuro di sodio (espresso come cianuro), Cianuro di potassio (espresso come cianuro), Diacetile, butandione, Monossido di carbonio, Diidrossido di calcio, Ossido di calcio, Anidride solforosa, Idruro di litio, Monossido di azoto, Biossido di azoto, Terfenile idrogenato.   ELETTROMAGNETISMO – omologazione veicoli Regolamento n.10 dell'UNECE “Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica”. In merito alla compatibilità elettromagnetica, il regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie L, M, N e O (secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3) ed ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a essere montati su tali veicoli. Riguarda: i requisiti relativi all'immunità ai disturbi irradiati e condotti per funzioni legate al controllo diretto del veicolo, alla protezione del conducente, dei passeggeri e di altri utenti della strada, a perturbazioni che possono confondere il conducente o altri utenti della strada, alla funzionalità dei bus di dati del veicolo, a disturbi che possono modificare lo statuto giuridico del veicolo i requisiti relativi al controllo di emissioni indesiderate, irradiate e condotte, per tutelare il buon funzionamento degli apparecchi elettrici o elettronici nel veicolo in questione e in quelli adiacenti o vicini e al controllo di perturbazioni emesse da accessori che possono essere montati sul veicolo successivamente i requisiti aggiuntivi per veicoli e UEE che forniscono sistemi di accoppiamento per ricaricare il REESS riguardo al controllo delle emissioni e l'immunità da questa connessione tra veicolo e rete elettrica.   REGISTRO DEGLI ESPOSTI / TRASMISSIONE TELEMATICA INFORTUNI / ADEGUAMENTI ANTINCENDIO – conferma proroga di termini Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”. Confermati i seguenti punti : proroga di sei mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017), del termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici slittamento del termine di decorrenza dell'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, della comunicazione in via telematica all'INAIL a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento estensione temporale di una norma transitoria relativa agli eredi delle vittime dell’amianto slittamento al 31 dicembre 2017 del termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento slittamento al 31 dicembre 2017 del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.   ALLEGATO 3B DEL D. Lgs. n. 81/2008 – chiarimenti La Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, ha emanato il 7 febbraio 2017, una nota di chiarimento in merito alla trasmissione da parte dei medici competenti dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori relativamente all’anno 2016. Nella nota, contrariamente a quanto stabilito in sede di tavolo tecnico a suo tempo costituito, viene indicato che per quanto riguarda i dati relativi all’anno 2016, da inviare entro il primo trimestre dell’anno in corso, è possibile la raccolta e la trasmissione con la “vecchia” modulistica già in vigore e presente sull’applicativo web del portale INAIL, attualmente in uso da parte dei medici competenti e che solo successivamente alla raccolta dei dati dell’anno 2016, cioè per i dati dell’anno 2017, sarà possibile utilizzare la “nuova” griglia per l’Allegato 3B del D.lgs. 81/08 predisposta con il D.M. del 12 luglio 2016 (tali modifiche saranno presumibilmente implementate dall’INAIL nel corso dell’anno).   INAIL – fondo per gli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto L’Inail ha pubblicato la circolare n. 7 del 17 febbraio 2017 relativa al fondo per gli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto. La circolare chiarisce le modalità di erogazione delle prestazioni del nuovo Fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti dove hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992.    INAIL – lavori di pubblica utilità e assicurazioni L’Inail ha pubblicato la circolare n. 8 del 17 febbraio 2017 chiarisce le modalità di applicazione della copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, o tossicodipendenti condannati per reati di "lieve entità" in materia di stupefacenti.   INAIL – disturbi muscolo-scheletrici (Dms) Il 17 febbraio è stato presentato a Modena, presso la Fondazione Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia, uno studio teso a sviluppare una prima mappatura ragionata del rischio da Dms in Italia per settore produttivo e territorio. I punti salienti delle relazioni presentate hanno riguardato l’analisi del fenomeno della denuncia e della sotto-denuncia con il rilievo di una disomogeneità territoriale di entrambi i fenomeni, ma anche l’analisi dei fattori in grado di condizionare la denuncia da parte dei soggetti affetti o presumibilmente affetti dai disturbi muscolo-scheletrici, nonché i fattori di scoraggiamento della denuncia come la paura di subire provvedimenti disciplinari e infine l’effetto “contagio”, ovvero la probabilità di fare richiesta di una prestazione assicurativa da parte di un lavoratore positivamente influenzato dal numero di richieste presentate dai colleghi nel recente passato.   INAIL – infortuni mortali anno 2012 Il 22 febbraio presentati i risultati di Infor.MO il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali. Dall’analisi dei dati presenti nell’archivio nazionale di Infor.MO, relativi a 305 infortuni mortali avvenuti nel 2012, ultimo anno per cui sono disponibili informazioni consolidate, emergono i seguenti dati: la classe di età degli infortunati più rappresentata risulta essere quella tra i 45 e i 54 anni (31% dei casi) luogo in cui è avvenuto l’infortunio : i siti industriali (38%) precedono i cantieri di costruzione (25%) e i luoghi agricoli o forestali (22%) settori produttivi più colpiti, anche per effetto del numero di addetti elevato, sono le costruzioni (33%), seguite da agricoltura (23%), industria dei metalli (9%) e trasporti (8%) principali modalità di accadimento degli infortuni sono la caduta dall’alto, con una percentuale pari al 33,1% che in edilizia arriva fino al 55%, la caduta di oggetti dall’alto (17%) e il veicolo che esce dal suo percorso e/o si ribalta (12,5%).   NORMA TECNICA– sistemi di gestione per la qualità Norma Tecnica UNI ISO/TS 9 febbraio 2017, n. 9002 “Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per l'applicazione della ISO 9001:2015”.   La specifica tecnica fornisce una guida circa le finalità dei requisiti della ISO 9001:2015, con esempi dei possibili passi che un'organizzazione può intraprendere per soddisfare tali requisiti. Essa non aggiunge, sottrae o modifica in alcun modo detti requisiti. La specifica tecnica non prescrive degli approcci obbligatori all'attuazione della norma, né fornisce un metodo di interpretazione preferenziale.   NORMA TECNICA – impianti a rischio di incidente rilevante Norma Tecnica UNI 16 febbraio 2017, n. 11226-1 “Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 1: Linee guida per l'effettuazione degli audit”. La specifica tecnica fornisce criteri generali per le attività di audit di sicurezza, in accordo con le UNI 10616 e UNI 10617.   NORMA TECNICA – impianti a rischio di incidente rilevante Norma Tecnica UNI 16 febbraio 2017, n. 11226-2 “Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 2: Figure professionali che effettuano l'audit di sicurezza - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. La specifica tecnica stabilisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità delle figure professionali che effettuano l'audit di sicurezza dei sistemi di gestione della sicurezza per impianti a rischio incidente rilevante.   NORMA TECNICA – antincendio Norma Tecnica UNI CEI EN 16763:2017 “Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza” . In vigore dal 16 febbraio la norma europea che specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi così come le competenze, conoscenze e abilità delle figure professionali relative alla progettazione, pianificazione, installazione, collaudo, verifica, gestione e manutenzione dei sistemi antincendio e/o sistemi di sicurezza, a prescindere se i servizi sono erogati in sito o in remoto. La norma europea si applica ai servizi verso: sistemi antincendio inclusi, ma non solo, i sistemi di rivelazione e allarme incendio, i sistemi fissi antincendio e i sistemi di controllo fumo e calore sistemi di sicurezza inclusi, ma non solo, sistemi anti-intrusione e allarme, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza sul perimetro esterno e sistemi di video sorveglianza una combinazione di sistemi incluse quelle parti di un sistema di trasmissione allarmi per il quale il servizio fornito ha responsabilità accettate tramite contratto. Non include i sistemi di allarme sociale e i centri di ricezione allarmi. La norma si applica a progetti di qualsiasi dimensione e a organizzazioni erogatrici di servizi con qualsiasi struttura e dimensione.   NORMA TECNICA – antincendio Norma Tecnica UNI EN 13200-7:2014 “Installazioni per spettatori - Parte 7: Elementi e percorsi di entrata e di uscita”. La norma specifica le caratteristiche di sicurezza e progettazione degli elementi di passaggio di entrata e di uscita che sono utilizzati nelle installazioni per spettatori, sia singolarmente che in combinazione, al fine di fornire un percorso.   NORMA TECNICA – aggiornamento norma tecnica guanti di protezione Norma Tecnica UNI EN 388:2017. La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e, se applicabile, urto. Si applica unitamente alla UNI EN 420 ed i metodi di prova sviluppati possono essere applicati anche ai protettori delle braccia. La norma sostituisce la precedente versione della norma del 2004 (UNI EN 388:2004).   NORMA TECNICA – indumenti ad alta visibilità Norma Tecnica UNI EN ISO 20471:2017 La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.   NORMA TECNICA – misura della polverosità Norma Tecnica UNI EN 9 febbraio 2017, n. 15051-2 “Esposizione negli ambienti di lavoro - Misura della polverosità di materiali alla rinfusa - Parte 2: Metodo del tamburo rotante”. La norma specifica l’apparecchiatura per la prova con il tamburo rotante, il metodo di prova corrispondente per generare polvere in modo riproducibile da un materiale alla rinfusa in condizioni di riferimento, e la misurazione delle frazioni inalabile, toracica e respirabile di detta polvere.   NORMA TECNICA – segnaletica Norma Tecnica UNI EN ISO 7010:2017 La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza. La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3. La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste. Non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864. La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.   NORMA TECNICA – sicurezza del macchinario Norma Tecnica UNI EN ISO 14123-2:2016 “Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 2: Metodologia per la definizione delle procedure di verifica” La norma si occupa in generale di sicurezza del macchinario e della riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine. In particolare la norma stabilisce una metodologia per la selezione dei fattori critici legati alle emissioni di sostanze pericolose ai fini della formulazione di procedure di verifica adeguate.   NORMA TECNICA – piattaforme elevabili Norma Tecnica UNI EN 2 febbraio 2017, n. 1570-2 “Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 2: Piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s” La norma specifica i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s. La norma tratta i pericoli significativi relativi alle piattaforme elevabili, con l'eccezione del rumore, quando utilizzate conformemente allo scopo e nelle condizioni previste dal fabbricante. La norma specifica le misure tecniche appropriate a ridurre ed eliminare i rischi che derivano dai pericoli significativi.       --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2017 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2017-2498 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2017 | Lachiver Servizi - 10/06/2017 - 24   AMBIENTE   ADR – deroghe relative al trasporto interno di merci pericolose Decisione di esecuzione (UE) 2017/695 della Commissione del 7 aprile 2017, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Modificati l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, gli allegati contengono gli elenchi delle deroghe nazionali all’ADR e al RID che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Le novità riguardano l’inserimento negli allegati di nuove deroghe e alcune modifiche a deroghe nazionali già autorizzate.   AEE RAEE – metodologie comuni per il calcolo delle quantità Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro. Dettando parametri e definizioni comuni, l’UE cerca di garantire condizioni uniformi per tali calcoli conformemente alla direttiva del 2012. La direttiva, stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia. Il regolamento entra in vigore il 9 maggio 2017.   REACH – modifiche per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea Regolamento (UE) 2017/706 della Commissione del 19 aprile 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione. Il Regolamento sostituisce il punto 8.3 dell’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 con i punti 8.3 (Sensibilizzazione cutanea), 8.3.1 (Sensibilizzazione cutanea, in vitro/in chemico) e 8.3.2 (Sensibilizzazione cutanea, in vivo), inoltre viene abrogato il Regolamento (UE) n. 2016/1688 che tratta lo stesso argomento. In sintesi viene eliminato l’obbligo di sperimentare “in vivo” sugli animali la sensibilizzazione cutanea delle sostanze chimiche, qualora i metodi di prova alternativi convalidati “in chemico/in vitro” siano applicabili per la sostanza in oggetto. Il regolamento entra in vigore dal 10 maggio 2017 ma si applica a decorrere dal 11 ottobre 2016.   REACH – modifiche per quanto riguarda i metodi di prova Regolamento (UE) 2017/735 della Commissione del 14 febbraio 2017 recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico. La modifica effettuata per includere in via prioritaria nuovi e aggiornati metodi di prova adottati di recente dall’OCSE al fine di tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione. Contiene un nuovo metodo per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, cinque metodi di prova aggiornati e uno nuovo per la valutazione dell'ecotossicità, due metodi di prova aggiornati per valutare il destino e il comportamento ambientale, quattro metodi di prova nuovi e sette aggiornati per la determinazione degli effetti sulla salute umana. Sono inoltre stati eliminati sei metodi di prova.   TUTELA ACQUE – informazioni su incidenti gravi per impianti in mare nel settore degli idrocarburi Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione del 13 ottobre 2014, che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri. La rettifica introduce lievi modiche al Regolamento e ripropone i modelli da utilizzare per la condivisione delle informazioni.   RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – inquinamento acustico Decreto Legislativo n. 41 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”. Il Decreto definisce la figura del tecnico in acustica ambientale, al quale occorrerà una laurea a indirizzo tecnico e non più il solo diploma. L’elenco dei tecnici sarà redatto dal ministero dell’ambiente e non più dalle regioni. Razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. Viene rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica. Il Decreto entra in vigore il 19 aprile 2017.   RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – inquinamento acustico Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”. Il Decreto armonizza, la normativa nazionale con l’obiettivo specifico di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione ed assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico. Viene rivista l’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione. Viene prevista una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche. Il Decreto entra in vigore il 19 aprile 2017.   EMISSIONI IN ATMOSFERA – qualità nelle stazioni di misurazione Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2017 “Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura”. Nell’allegato al Decreto vengono individuate, ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.lgs. n. 155/201, le procedure di garanzia di qualità da applicare per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente nelle stazioni di misurazione previste nei programmi di valutazione regionali di cui all'art. 5 di tale decreto legislativo. E’ affidato a ISPRA il compito di adottare apposite Linee Guida per individuare i criteri volti a garantire l’applicazione delle suddette procedure su base omogenea su tutto il territorio nazionale.   RIFIUTI – trattamento per smaltimento in discarica Circolare Ministeriale n. 5672 del 21 aprile 2017 “applicazione delle linee guida ISPRA n. 145/2016 recanti Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221". La Circolare definisce che i “Criteri tecnici” definiti da ISPRA riguardano, in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare, esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Inoltre i “Criteri tecnici”, per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante un Decreto Ministeriale. Sarà dunque cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all'art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003, che, tra l'altro, abbia modo di disciplinare, alla luce dei “Criteri tecnici” elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati.   EMISSIONI IN ATMOSFERA – biocarburanti Decreto Legislativo n. 51 del 21 marzo 2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Novità introdotte dal Decreto : nuove modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell'obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore), ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita l'introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare, ai fini dell'obiettivo di utilizzo di fonti rinnovabili nei consumi energetici nel settore dei trasporti. Il Decreto entra in vigore il 12 maggio 2017.   ACQUE – integrazione al Piano Regionale di Tutela delle Acque Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 360 del 22 marzo 2017 “Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (art. 121 D.lgs. 152/2006) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. Aggiunta di un comma all'art. 11. DGR n. 3/CR del 27/01/2017”. Aggiunto un nuovo comma 9 all'art. 11 "Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose", così formulato: 9. Qualora nel territorio regionale, ed in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all'art. 18 del presente Piano, siano presenti impianti, stabilimenti, siti potenzialmente contaminati o contaminati, che abbiano generato o siano ancora in grado di generare, ovvero generino con continuità accertate situazioni di criticità relative alle acque utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, associate ad effetti sanitari quali un probabile aumento di rischio di contrarre patologie umane e dovute a sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e loro aggiornamenti, laddove sia stata identificata e sia ancora presente la fonte di pressione che ha generato la suddetta criticità e sia ancora in grado di generarla, la fonte di pressione stessa deve essere rimossa, o delocalizzata in aree meno critiche, nel più breve tempo possibile; in ogni caso gli scarichi e/o le immissioni da essa derivanti, nelle acque superficiali, sul suolo, nelle acque sotterranee o in pubblica fognatura, anche provenienti da necessarie operazioni di bonifica, devono essere opportunamente gestiti, in modo tale da garantire la tutela della salute della popolazione con particolare riferimento al consumo di acqua potabile.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – rinnovo iscrizioni fuori tempo Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 413 del 6 aprile 2017 in cui si specifica che, come previsto dall’art. 22, comma 2, del DM n. 120 del 3 giugno 2014, la domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione. Quindi si ritiene che le domande di rinnovo dell'iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell'arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento. Tuttavia si fa presente che, ove la domanda sia presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell'iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell'iscrizione. La conseguenza sarà che, una volta scaduto detto termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le attività oggetto dell'iscrizione non potranno essere svolte.   EMISSION TRADING – rilascio quote Comitato Emission Trading, Delibera 42/2017 “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2017 agli impianti di cui all’allegato D della deliberazione 34/2017 per cui non esiste un effetto potenziale sull’assegnazione”. In allegato A, n. 294 impianti.   EMISSION TRADING – rettifica Comitato Emission Trading, Delibera 43/2017 “Rettifica del dato emissivo calcolato sulla base del potere calorifico inferiore (PCI) del gas naturale di cui ai comunicati n.1, 2 e 3 del 2017”. Autorizzazione alla correzione del dato emissivo all’Amministratore del Registro delle emissioni, già inserito sul registro per gli impianti di cui all’allegato 1, al fine di conformarlo al dato del Potere Calorifico Inferiore (PCI) come rettificato dal precedente comunicato n. 1/2017.   RIFIUTI – sentenza sul tema miscelazione Sentenza della Corte Costituzionale 12 aprile 2017, n. 75 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (green economy) che introduce il comma 3 bis nell'art.187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) del D.lgs. 152/2006. Il comma sottrae all’autorizzazione e alle prescrizioni ad essa connesse la miscelazione di rifiuti con uguali caratteristiche di pericolosità e quella fra rifiuti non pericolosi, che invece è assoggettata ad autorizzazione dall’art. 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. La sentenza sancisce il principio secondo cui anche le miscelazioni non vietate dall’art. 187, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ossia quelle fra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quelle fra rifiuti non pericolosi, devono comunque essere autorizzate dalle autorità competenti.   VIA / VAS / AIA – linee guida per la Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario Pubblicazione dell’ISPRA “Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA e AIA)”. Il documento nasce dall’esigenza di dotare gli operatori che si occupano della valutazione della componente salute pubblica, di uno strumento conoscitivo e metodologico finalizzato al supporto delle attività di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) da sviluppare in tali contesti operativi.   VIA – linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario Pubblicazione dell’ISS che rappresenta la prima versione di linee guida per svolgere una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), relativa ai grandi impianti di combustione e comunque a tutti gli impianti di cui al punto 1) e 2) dell’Allegato II del DL.vo 152/2006, nell’ambito di quanto stabilito dalla Legge 221 del 2015 che detta norme in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. La VIS affianca la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) con l’obiettivo di integrare gli effetti sulla salute nelle attività di valutazione degli impatti di un’opera sul territorio, in un’ottica prospettica; è quindi uno strumento preventivo a supporto dei processi decisionali. Obiettivi principali della VIS : tutelare la salute, integrando conoscenze e competenze in maniera multidisciplinare definire in maniera trasparente procedure e metodi per la stima degli effetti potenziali sulla salute di una popolazione valutare in modo sistematico diverse fonti di dati e metodi analitici, includendo i contributi degli stakeholder identificare e classificare gli impatti positivi e negativi e proporre interventi per la loro prevenzione e riduzione produrre una base di informazioni sullo stato di salute della popolazione locale e dell’ambiente attraverso lo sviluppo di indicatori sanitari e misurazioni ambientali per il monitoraggio identificare le migliori soluzioni e realistiche raccomandazioni per il monitoraggio e la gestione degli effetti attesi includere una forma di partecipazione degli stakeholder e interagire con le figure amministrative e politiche ai fini della migliore definizione del progetto e delle raccomandazioni. In analogia con la VIA, la VIS dovrà considerare l’insieme degli effetti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione dell’opera può indurre sulla salute di una popolazione. Per le opere soggette a VIS, incluse nell’attuale legge, sono considerati diretti gli impatti sulla salute determinati dall’esposizione della popolazione agli inquinanti prodotti e/o emessi dovuti alla realizzazione e funzionamento dell’opera, mentre sono considerati indiretti gli impatti sulla salute determinati dall’influenza che l’opera potrà produrre sul territorio.   VAS – nuove linee guida Pubblicazione dell’ISPRA “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”. Le Linee guida forniscono indicazioni metodologiche e operative per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali pertinenti a piani o programmi di diversi settori e scale territoriali nell’ambito dell’analisi del contesto ambientale interessato dal piano o programma.   BONIFICA SITI CONTAMINATI – scheda informativa Online la scheda informativa di ARPAT "Bonifiche" dove viene illustrato da chi e come deve essere attivato il procedimento di bonifica e quali siano le sue fasi secondo la legislazione italiana e regionale. La pubblicazione "Bonifiche" di ARPAT vuole spiegare anche ai non addetti ai lavori quali cause possano condurre ad un procedimento di bonifica di un sito ritenuto inquinato e quali siano gli step previsti dalla normativa italiana e regionale.       SICUREZZA     ELETTROMAGNETISMO – catasto nazionale sorgenti radioelettriche Decreto del Ministero dell'ambiente del 31 marzo 2017 “Definizione delle modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni”. Il Decreto definisce la modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, per il passaggio dei dati dai catasti regionali al catasto nazionale. Sono comprese, ai sensi del DM 13 febbraio 2014, le sorgenti radar, le sorgenti radiotelevisive e le sorgenti di telefonia mobile ed esclusi gli impianti dei radioamatori. Sono esclusi gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia, le cui modalità di inserimento dei dati nel catasto nazionale sono stabilite con specifici decreti.   INAIL – rischio elettrico nei locali medici Pubblicazione INAIL "Impianti elettrici nei locali medici: verifiche" che presenta le disposizioni legislative e normative, alcune indicazioni per la realizzazione degli impianti elettrici nei locali medici e indicazioni per lo svolgimento delle verifiche. Nei locali medici in oggetto, la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti si aggiunge a quella dei lavoratori. Ed i pazienti, a causa del loro stato e della presenza di elettrodi all'interno o a contatto con il corpo, sono soggetti a pericoli anche quando si hanno valori dei parametri elettrici che per un essere umano in condizioni normali non rappresentano un pericolo.   INAIL – ponteggi metallici Pubblicazione INAIL relativa ai ponteggi metallici fissi di facciata. Il volume ha come finalità quella di individuare una metodologia sperimentale che consenta la caratterizzazione dei nodi strutturali, sia in termini di rigidezza, che di resistenza, come previsto dalla UNI EN 12810-2 e dalla UNI EN 12811-3.   INAIL – rischio nelle attività di scavo Aggiornata la pubblicazione INAIL "Riduzione del rischio nelle attività di scavo" rivolto a datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti. Dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, nonché delle possibili dinamiche infortunistiche, l'opuscolo riporta pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche. Sono riportati due nuovi capitoli riguardanti aspetti importanti e spesso sottovalutati, quali la sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nelle attività di scavo.   INAIL – sistemi di comando delle macchine Pubblicazione INAIL "I sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2". Le norme ISO 13849-1 e ISO 13849-2 fissano i criteri e i principi di progettazione e validazione dei sistemi di controllo delle macchine. Il volume illustra lo sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare oltre alle norme anche esempi applicativi.   MICROCLIMA – effetti del caldo nei cantieri edili Sul portale agenti fisici (PAF) è disponibile il documento: “Rischio da temperature elevate nei cantieri edili: gli effetti del caldo sulla salute prodotto dal comitato regionale di coordinamento ex art. 7 d. lgs. 81/08 – Regione Toscana” che fornisce un contributo alle imprese, a tutti i soggetti della prevenzione ed ai lavoratori per valutare il rischio conseguente ad esposizione ad alte temperature nei cantieri edili e per adottare conseguenti misure di prevenzione. La corretta applicazione delle misure indicate nel documento costituisce quindi una delle possibili modalità (in questo caso validata preventivamente dagli organi di vigilanza) per adempiere agli obblighi di legge relativamente al rischio alte temperature nei cantieri edili.   NORMA TECNICA – dpi - Norma Tecnica UNI EN 207:2017 “Equipaggiamento di protezione personale degli occhi”. La norma si applica ai protettori dell'occhio utilizzati per la protezione contro l'esposizione accidentale alle radiazioni laser come definite nella CEI EN 60825-1 nel campo spettrale da 180 nm (0,18 µm) a 1 000 µm. e definisce i requisiti, i metodi di prova e la marcatura. Nell'appendice B è riportata una guida per la scelta e l'uso. La norma non si applica ai protettori per esposizione intenzionale a radiazione laser.   NORMA TECNICA – classificazione al fuoco - Norme Tecniche UNI EN 13501-2:2016 "Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione" e UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”. La prima norma specifica il procedimento per la classificazione dei componenti dei sistemi di controllo del fumo in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente. La seconda norma specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.   NORMA TECNICA – antincendio - Norme Tecniche UNI EN 28 aprile 2017, n. 12101-1 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori naturali di fumo e calore”. La norma si applica agli evacuatori naturali di fumo e calore (SENFC) come componenti in sistemi per il controllo di fumo e calore. La norma specifica i requisiti e indica metodi di prova per evacuatori naturali di fumo e calore destinati all'installazione negli edifici come componenti in sistemi per il controllo di fumo e calore.     --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2017 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2017-2499 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2017 | Lachiver Servizi - 10/05/2017 - 25   AMBIENTE   REACH – autorizzazioni all'uso di alcune sostanze chimiche Sintesi delle decisioni della Commissione (UE) pubblicate il 8 marzo 2017 (C 72/2) relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Decisioni di rilascio di un’autorizzazione all’uso del 1,2-dicloroetano come solvente di processo e solvente di estrazione nella produzione di ingredienti farmaceutici bioattivi di origine vegetale in quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.   CLP – informazioni armonizzate sull’emergenza sanitaria Comunicazione 2017/C, 11/02 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate relative alla voce 27 dell'allegato XVII (norme tecniche di riferimento per metodi di prova di rilascio del nichel).   SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO – halon Regolamento (UE) 2017/605 della Commissione, del 29 marzo 2017, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 stabilisce date ultime oltre le quali non è più consentito l'uso degli halon per estintori e impianti antincendio in «attrezzature nuove», ivi compresi i nuovi aeromobili. Il Regolamento ha modificato l'allegato VI "Usi critici degli halon", integrando la definizione di attrezzature nuove per gli aeromobili : “Per gli aeromobili, la presentazione di una domanda di certificazione di tipo si riferisce alla presentazione di una richiesta per una nuova domanda di certificazione di tipo”. RIFIUTI – residui di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni Decreto del Ministero dell'ambiente del 15 febbraio 2017 “Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni”. Il decreto, all’articolo 1 definisce le modalità attuative dell'art. 263, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 e disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali ad esempio scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare. I comuni, da parte loro, con i proventi delle sanzioni, installeranno una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo. Su ogni raccoglitore, compatibilmente con le sue caratteristiche, devono essere riportate informazioni sui danni all'ambiente causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti. I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e sottoposti agli agenti atmosferici dovranno essere resistenti all'usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare l'ingresso di acqua. Entrata in vigore il 21 marzo 2017.   AEE RAEE – restrizioni sostanze pericolose Decreto del Ministero dell'ambiente del 3 marzo 2017 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Il decreto dà attuazione alle direttive UE che impongono specifiche restrizioni per piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici.   SOSTANZE PERICOLOSE – sanzioni import/export Decreto Legislativo n. 28 del 10 febbraio 2017 “Disciplina sanzionatoria per violazioni delle disposizioni sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose”. La norma regolamenta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 120.000 euro e riguardano le attività di : notifica di esportazione (art. 3) informazione sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche (art. 4) esportazione delle sostanze chimiche che comportano obblighi diversi dalla notifica di esportazione (art. 5) esportazione di sostanze/articoli il cui impiego è vietato nell’UE ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente (art. 6) informazione sui movimenti di transito (art. 7) informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate (art. 8). L'art. 9 dispone, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le miscele o gli articoli sottoposti a sequestro non conformi al regolamento ed elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a cura e spese del trasgressore. A decorrere dal 2 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, è abrogato   ENERGIA – microcogenerazione da fonti rinnovabili Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2017 “Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili”. La norma disciplina la semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. 20/2007, e di impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese vengono, approvati dei modelli unici relativi agli impianti microcogenerazione ad alto rendimento riportati nell'allegato 1 e agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili riportati nell'allegato 2. I modelli unici sono utilizzati per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe.   VIA / VAS – linee guida per la predisposizione della Sintesi non tecnica Sul sito web del Ministero dell’Ambiente sono state pubblicate le Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (VIA) e le Linee Guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (VAS), finalizzate a fornire indicazioni metodologiche e criteri redazionali omogenei sia in termini di struttura che di contenuti per tali documenti destinati ad informare il pubblico in maniera chiara, semplice ed efficace.   RIFIUTI – residui di produzione Nota del Ministero dell’Ambiente 3 marzo 2017, n. prot. 3084 avente come oggetto “Art. 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti - elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti - Chiarimenti interpretativi”. Tale norma chiarisce che l’istituzione dell’elenco di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento, non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma prevede la realizzazione di un elenco contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi. L'intendimento del decreto in oggetto non è quello di innovare la disciplina sostanziale concernente la legittimità della gestione dei sottoprodotti, bensì quello, più circoscritto e limitato, di indicare "alcune modalità con cui provare" la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto. In secondo luogo, va evidenziato che le suddette modalità di prova non hanno carattere esclusivo. Infine si conferma la libertà delle Camere di Commercio di definire le modalità più efficaci per l'istituzione di detto elenco, anche prevedendo una apposita modulistica standard da utilizzare on-line, nonché, come espressamente ammesso dall’art. 10, eventualmente indicando un sito internet di riferimento, o avvalendosi delle collaborazioni istituzionali ritenute necessarie, secondo le proprie valutazioni di opportunità.   ACQUE – esposizione e contaminazione PFAS Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 215 del 28 febbraio 2017 “Approvazione del progetto per il campionamento e il monitoraggio delle acque di falda che alimentano i pozzi utilizzati per l'abbeverata degli allevamenti, per la produzione di alimenti e per l'irrigazione delle colture nelle aree interessate dalla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)”. Al fine di delineare un quadro conoscitivo dello stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea, viene attivata una campagna di analisi e monitoraggio sui pozzi utilizzati per l'abbeverata degli allevamenti, per la produzione di alimenti e per l'irrigazione delle colture nelle aree interessate dalla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS).   ALBO GESTORI AMBIENTALI – modulistica per l’iscrizione Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato le Delibere n. 2 e 3 del 22 febbraio 2017 che definiscono la nuova modulistica per l’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria (nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10) e con procedura semplificata.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifica prescrizioni per l’iscrizione Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Delibera n. 4 del 22/03/2017 su "Modifica prescrizioni provvedimenti d'iscrizione". Si indica, per le categorie n.1-6 e 8 -10 di conservare il provvedimento d'iscrizione elettronicamente nell'area riservata del portale dell'Albo Gestori, oppure presso il centro di raccolta gestito, o la sede legale del soggetto iscritto, oppure presso il centro di raccolta gestito, presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione.   EMISSION TRADING – Comunicato ai gestori e ai verificatori Comitato Emission Trading, Comunicato 1/2017. ISPRA in data 16/03/2017 rettifica la precedente nota del 17/01/2017 segnalando che il valore del potere calorifico inferiore (PCI) standard del gas naturale (metano) per il calcolo delle emissioni 2016 è il seguente : 35,0197 GJ/1000Stm3.   EMISSION TRADING – Comunicato ai gestori e ai verificatori Comitato Emission Trading, Comunicato 2/2017. Considerato il comunicato n. 1/2017 per la rettifica del potere calorifico inferiore (PCI) standard del gas naturale (metano) e vista la scadenza ravvicinata del 31/03/2017 per il calcolo 2016 delle emissioni, l’Autorità Nazionale Competente provvederà d’ufficio al ricalcolo delle emissioni per l’anno 2016 per tutte le comunicazioni pervenute entro il 31/03/2017 sul nuovo portale AGES.   EMISSION TRADING – rilascio quote Comitato Emission Trading, Delibera 20/2017 “Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 ad impianto privato aut. n. 2426”.   EMISSION TRADING – approvazione piani di monitoraggio Comitato Emission Trading, Delibera 22/2017 “Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra aggiornati ai sensi dell’art.16, comma 2, del d.lgs. 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i. per n. 132 autorizzazioni sulla base dati AGES, Autorizzazione Gas Effetto Serra”.   EMISSION TRADING – verifica emissioni Comitato Emission Trading, Delibera 30/2017 “Verifica delle emissioni 2015 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 e presa d’atto delle comunicazioni delle emissioni 2015 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 8, comma 2 della delibera 16/201. In allegato 1 impianti verificati con esito positivi, in allegato 2 impianti con richiesta di integrazioni, in allegato 3 impianti verificati da verificatori di parte terza, allegato 4 impianti che dovranno effettuare la verifica in sito delle Comunicazioni 2016”.   EMISSION TRADING – rilascio quote di emissione Comitato Emission Trading, Delibera 34/2017 “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2017 – Impianti stazionari. In allegato A, n. 538 impianti a cui sono state rilasciate quote di emissione per l’anno 2017, in allegato B, n. 3 impianti con istruttoria in corso per l’aggiornamento anagrafico, in allegato C, n. 83 impianti con istruttoria in corso per revisione dell’assegnazione e aggiornamento anagrafico, in allegato D, n. 425 impianti per i quali il gestore non ha trasmesso la comunicazione di pagamento della relativa tariffa” .   EMISSION TRADING – assegnazione quote Comitato Emission Trading, Delibera 35/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale delle attività per l’anno 2014 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra n.0285 e 1589” .   EMISSION TRADING – assegnazione quote Comitato Emission Trading, Delibera 36/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale delle attività per l’anno 2015 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. In allegato 1, n. 35 impianti, in allegato 2, n. 18 impianti, in allegato 3, n. 15 impianti” .   EMISSION TRADING – assegnazione quote Comitato Emission Trading, Delibera 37/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale delle attività per l’anno 2016 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per cui l’istruttoria è conclusa. In allegato 1, n. 42 impianti” .   EMISSION TRADING – notifica quote di emissione Comitato Emission Trading, Delibera 38/2017 “Approvazione e notifica alla commissione europea del quantitativo annuo di quote di emissione a titolo gratuito per gli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc), per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa. In allegato 1, n. 12 impianti”.   EMISSION TRADING – assegnazione quote Comitato Emission Trading, Delibera 39/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 3) del decreto legislativo 4 aprile 2013, n. 30. In allegato 1, n. 15 impianti”.   EMISSION TRADING – assegnazione quote Comitato Emission Trading, Delibera 40/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito per l’impianto nuovo entrante di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 3) autorizzato ad emettere gas ad effetto serra numero 1216, ed interessato da cessazione parziale delle attività per l’anno 2016. Impianto aut. n. 1216”.   SISTRI – aggiornamento manuale Nella Sezione Manuali e Guide del portale SISTRI del Ministero dell'Ambiente è stata pubblicata la versione aggiornata al 20 febbraio 2017 della “Guida Gestione Azienda“. Si ricorda che tale documento costituisce un supporto per l’applicativo “Gestione Azienda”, disponibile in area autenticata, attraverso il quale è possibile effettuare in autonomia le seguenti operazioni: Visualizzazione e variazione dell’anagrafica; Visualizzazione del report iscrizione e calcolo del contributo; Richiesta Trasferimento Unità Locale; Richiesta Chiusura Unità Locale; Richiesta Cancellazione Azienda; Richiesta Dispositivi USB di sostituzione causa Furto; Richiesta Dispositivi USB di sostituzione causa Danneggiamento; Richiesta Dispositivi USB di sostituzione causa Smarrimento; Richiesta Dispositivi USB duplicati; Richiesta Dispositivi USB aggiuntivi; Richiesta dispositivi USB per l’interoperabilità; Richiesta sostituzione Black Box causa Furto; Annullamento pratiche di modifica anagrafica; Visualizzazione e inserimento Pagamenti; Visualizzazione richieste di Rimborso; Geolocalizzazione sede e unità locale.   SOSTANZE PERICOLOSE – nuova guida ECHA L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) informa che è disponibile in lingua italiana la "Guida interattiva sulle schede di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione". Le schede di dati di sicurezza hanno lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie a tutelare la salute umana e l’ambiente. Per utilizzatori di sostanze chimiche si intendono aziende o individui all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che fanno uso di una sostanza chimica, sia individualmente che all’interno di una miscela, per le proprie attività industriali o professionali. Le schede di dati di sicurezza sono dirette sia ai lavoratori che manipolano le sostanze chimiche che ai responsabili della sicurezza. Il formato della scheda di dati di sicurezza è definito nel regolamento REACH. Se una sostanza pericolosa viene registrata in quantità superiore a 10 tonnellate all’anno per dichiarante, è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza completa di scenari d’esposizione. Uno scenario d’esposizione descrive come controllare l’esposizione umana e dell’ambiente a una sostanza in modo da garantirne un uso sicuro. Lo scenario d’esposizione fa riferimento a un uso identificato o a un gruppo di usi identificati simili, come la formulazione, l’elaborazione o la produzione di un articolo. Descrive le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi che garantiscono l’uso sicuro della sostanza relativamente all’uso specificato. Gli scenari d’esposizione possono comprendere una serie di “scenari contributivi”. Questi scenari sono descritti come tutte le attività che contribuiscono all’uso identificato (ad esempio miscelazione, trasferimento in contenitori più piccoli, applicazione di una sostanza mediante irrorazione ecc.). Per tutti gli scenari d’esposizione, uno o più scenari contributivi si riferiscono alle condizioni che determinano il rilascio nell’ambiente. A seconda dell’uso identificato, il rilascio può avvenire da un sito industriale o da varie fonti, come avviene in caso di uso professionale o di consumo. Uno o più scenari contributivi fanno riferimento all’esposizione dell’uomo. A seconda dell’uso identificato, questi scenari saranno relativi all’esposizione dei lavoratori o dei consumatori associata a una specifica mansione o attività.   NORMA TECNICA – sistemi di gestione ambientale Norma Tecnica UNI EN ISO 14004:2016 “Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione”. La norma, fornisce delle linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione ambientale che possa essere integrato nel processo principale di attività. Le linee guida della norma sono applicabili a qualunque organizzazione indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla tipologia, dalla localizzazione o dal livello di maturità. Le linee guida della norma sono coerenti con il modello del sistema di gestione ambientale della UNI EN ISO 14001, ma non intendono fornire interpretazioni ai requisiti della UNI EN ISO 14001     SICUREZZA   ANTINCENDIO – nuova Regola Tecnica per attività di autorimessa Decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2017 “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”. Con il decreto sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con il numero 75 (Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq.; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq.). Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività di autorimessa in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 1° febbraio 1986 e al D.M. 22 novembre 2002. Contenuti del decreto : Art. 1 - Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa Art. 2 - Campo di applicazione Art. 3 - Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni Art. 4 - Norme finali Allegato - REGOLE TECNICHE VERTICALI Il presente decreto entra in vigore il 2 aprile 2017.   ABILITAZIONI ALL’USO DEI TRATTORI – conferma proroga di termini Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”. In sede di conversione è stato aggiunto all'art. 4 il comma 2-ter che ha differito al 31 dicembre 2017 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Sintesi nuove scadenze : i lavoratori di nuovo ingresso non hanno obbligo formativo specifico fino al 31/12/2017 nel caso al 31/12/2017 non abbiano ancora maturato due anni di esperienza avranno comunque altri due anni di tempo per frequentare il corso di abilitazione (31/12/2019) gli operatori con almeno due anni esperienza dovranno frequentare il corso di aggiornamento entro il 31/12/2018. La proroga è valida solo per il settore “Agricoltura”.   GAS TOSSICI – rinnovo patenti di abilitazione Decreto del Ministero della Salute del 6 febbraio 2017 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012”. La patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del regio decreto n. 147/27.   ASCENSORI – nuovo regolamento Decreto del Presidente delle Repubblica n. 23 del 106 gennaio 2017 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori”. La norma introduce una serie di interessanti novità nel campo della non conformità: vengono enunciati dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi sia nella fase di progettazione sia in quella costruttiva, a questi obblighi sono tenuti non solo i fabbricatori ma anche gli importatori ogni operatore economico, in ragione del ruolo che riveste nella catena di fornitura, è ritenuto responsabile e considerato “fabbricante” assumendosi, quindi, i relativi obblighi ogni prodotto deve essere tracciato al fine di poter facilmente individuare il luogo di acquisto e il soggetto a cui è stato fornito vengono formulate prescrizioni minime obbligatorie per gli Organismi di valutazione della conformità (OVC) al fine di tutelare la loro indipendenza. L’art.4 (Disposizioni finali) consente la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. Mentre i certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/33/UE e del presente regolamento. Il presente Decreto entra in vigore il 30 marzo 2017.   INAIL – rischio biologico negli ambienti sanitari Dall’INAIL un applicativo per la valutazione del rischio biologico negli ambulatori Prime cure e in tutti i contesti analoghi dell'ambito sanitario. Il software è disponibile nella sezione “Prevenzione e sicurezza-promozione e cultura della prevenzione – software” nonché nei “servizi on line” del portale istituzionale.    SOSTANZE PERICOLOSE – nuova guida ECHA L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) informa che è disponibile in lingua italiana la "Guida interattiva sulle schede di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione". Le schede di dati di sicurezza hanno lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie a tutelare la salute umana e l’ambiente. Per utilizzatori di sostanze chimiche si intendono aziende o individui all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che fanno uso di una sostanza chimica, sia individualmente che all’interno di una miscela, per le proprie attività industriali o professionali. Le schede di dati di sicurezza sono dirette sia ai lavoratori che manipolano le sostanze chimiche che ai responsabili della sicurezza. Il formato della scheda di dati di sicurezza è definito nel regolamento REACH. Se una sostanza pericolosa viene registrata in quantità superiore a 10 tonnellate all’anno per dichiarante, è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza completa di scenari d’esposizione. Uno scenario d’esposizione descrive come controllare l’esposizione umana e dell’ambiente a una sostanza in modo da garantirne un uso sicuro. Lo scenario d’esposizione fa riferimento a un uso identificato o a un gruppo di usi identificati simili, come la formulazione, l’elaborazione o la produzione di un articolo. Descrive le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi che garantiscono l’uso sicuro della sostanza relativamente all’uso specificato. Gli scenari d’esposizione possono comprendere una serie di “scenari contributivi”. Questi scenari sono descritti come tutte le attività che contribuiscono all’uso identificato (ad esempio miscelazione, trasferimento in contenitori più piccoli, applicazione di una sostanza mediante irrorazione ecc.). Per tutti gli scenari d’esposizione, uno o più scenari contributivi si riferiscono alle condizioni che determinano il rilascio nell’ambiente. A seconda dell’uso identificato, il rilascio può avvenire da un sito industriale o da varie fonti, come avviene in caso di uso professionale o di consumo. Uno o più scenari contributivi fanno riferimento all’esposizione dell’uomo. A seconda dell’uso identificato, questi scenari saranno relativi all’esposizione dei lavoratori o dei consumatori associata a una specifica mansione o attività.     NORMA TECNICA – antincendio Norme Tecniche UNI 9494-1 e UNI 9494-2 “sistemi di evacuazione di fumo e calore” La Parte 1 riguarda Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC), la Parte 2 tratta la Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC).   NORMA TECNICA – antincendio Norme Tecniche UNI EN 54-5 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi” e UNI EN 54-13 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema” La prima norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i rivelatori di calore puntiformi per l'utilizzo in sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio installati all'interno e attorno agli edifici. La norma fornisce la valutazione e verifica del mantenimento di prestazione (AVCP) e contiene inoltre le disposizioni per la marcatura CE. La seconda norma specifica i requisiti per la compatibilità e le possibilità di connessione dei componenti di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio che siano conformi ai requisiti della UNI EN 54 o, in assenza di una norma specifica, alle specifiche del fabbricante. La norma specifica inoltre i requisiti per l'integrità di un sistema di rivelazione e segnalazione incendi quando è collegato ad altri sistemi.   NORMA TECNICA – servizi antincendio Norma Tecnica UNI CEI EN 16763:2017 “Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza”. La norma specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi così come le competenze, conoscenze e abilità delle figure professionali relative alla progettazione, pianificazione, installazione, collaudo, verifica, gestione e manutenzione dei sistemi antincendio e/o sistemi di sicurezza, a prescindere se i servizi sono erogati in sito o in remoto.   NORMA TECNICA – atex Norma Tecnica UNI EN 14986:2017 “Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive”. La norma specifica i requisiti costruttivi per ventilatori costruiti per il Gruppo II G (gruppi di esplosione IIA, IIB e idrogeno) categorie 1, 2 e 3, e Gruppo II D categorie 2 e 3, destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive.   NORMA TECNICA – carrelli industriali Norma Tecnica UNI EN ISO 3691-3 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati”. La norma 3691 fornisce i requisiti essenziali di sicurezza ed i mezzi per la loro verifica, in aggiunta a quelli della ISO 3691-1, per carrelli industriali dotati di sollevatore verticale non inclinabile ed in particolare: Per quei carrelli che hanno un posto di guida elevabile e per i carrelli commissionatori, come definiti nella norma ISO 5053-1, dove il posto di guida elevabile ed il dispositivo di movimentazione del carico si sollevano a più di 1200 mm sopra il livello del suolo; Per i carrelli elevatori a presa frontale e laterale, come definiti nella norma ISO 5053-1, progettati per traslare con il dispositivo di movimentazione del carico sollevato a più di 120 0mm sopra il livello del suolo e con il dispositivo medesimo sollevato, abbassato o spostato lateralmente, con carico o a vuoto, mentre il carrello è in movimento. Questi carrelli sono progettati per circolare in ambienti chiusi, su superfici preparate orizzontali e lisce (per esempio cemento) e possono essere utilizzati in sistemi di guida, senza sistemi di guida o in entrambi i sistemi e non ne è previsto l’uso per traino o spinta.   NORMA TECNICA – dpi antincendio Norme Tecniche UNI EN ISO 9151:2017 “Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma” e UNI EN ISO 15025:2017 “Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma”. La prima norma specifica un metodo per determinare la trasmissione del calore attraverso i materiali o gli assemblaggi dei materiali utilizzati per gli indumenti di protezione, mentre la seconda norma specifica due procedure per la determinazione delle proprietà di propagazione della fiamma di materiali flessibili verticalmente orientati, sotto forma di tessuti singoli o con componenti multipli (rivestiti, imbottiti, multistrato, a sandwich e combinazioni simili), quando sottoposti a una piccola fiamma definita.   NORMA TECNICA – dpi anticaduta Norma Tecnica UNI EN UNI EN 1496:2017 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di sollevamento per salvataggio”. La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per dispositivi di sollevamento per salvataggio. La nuova norma sostituisce la UNI EN 1496:2007.   NORMA TECNICA – dpi Norma Tecnica UNI EN ISO 374-5 “Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi”. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i microorganismi.     --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2017 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2017-2497 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2017 | Lachiver Servizi - 22/06/2017 - 23   AMBIENTE     SOSTANZE PERICOLOSE – fenolo e bisfenolo A nei giocattoli Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 e Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017, che modificano, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo ed il bisfenolo A. Le Direttive modificano la normativa comunitaria che regolamenta la sicurezza dei giocattoli prevedendo, a partire dal novembre 2018, l’applicazione del limite di migrazione per le sostanze in questione nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o negli altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.   CLP – modifiche per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Modifiche all’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di aggiornarlo ed adeguarlo al progresso tecnico e scientifico. Il provvedimento si applica dal 01/12/2018, tranne le modifiche elencate all'articolo 2, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 01/06/2017. Le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del Regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente Regolamento anche prima del 01/12/2018.   SOSTANZE PERICOLOSE – mercurio Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008. Il Regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio, delle miscele di mercurio, ed alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio, nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 31 maggio 2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). È autorizzato fino al 21 settembre 2027 l’uso del Triossido di cromo come ossidante o indurente nella fabbricazione di acciaio inossidabile colorato, in quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica (in conformità all’articolo 60, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1907/2006).   AEE RAEE – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 68 del 9 marzo 2017 “Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”. Le disposizioni del regolamento si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le esclusioni stabilite (agli articoli 3 e 40, comma 3) dal medesimo decreto legislativo. La garanzia finanziaria è prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici. La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.   ENERGIA – accesso agli incentivi per impianti a biomasse e a biogas Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 aprile 2017 “Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas”. Stabilite le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario di cui all’art. 8, comma 7, D.M. 6 luglio 2012, in base al quale: “Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all’Allegato 5”. Il premio, infatti, è corrisposto agli impianti alimentati con: prodotti di origine biologica sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2017 (es. determinate tipologie di sottoprodotti di origine animale, di sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale, ecc.). Il Decreto stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minimedelsistemadi analisi delleemissioni (SAE), utilizzabile ai fini dell’accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo (sistema SME).   RIFIUTI – residui di produzione Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 7619 del 30/05/2017 avente per oggetto "Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264". In considerazione dell’oggettiva complessità della disciplina e dell’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, il Ministero correda la circolare di un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento che si sofferma sui requisiti chiave dell’art. 184-bis del D.L.gs.152/06 e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016. Di particolare interesse il punto 5 “Documentazione contrattuale e scheda tecnica” dove viene riportata la seguente tabella di riferimento per la compilazione della scheda tecnica necessaria alla dimostrazione dei requisiti di sottoprodotto che varrà come prova documentale dei requisiti stessi : REQUISITO DA DIMOSTRARE CAMPI DELLA SCHEDA TECNICA DA RIEMPIRE   CARATTERISTICA DI “RESIDUO DI PRODUZIONE” (articolo 184-bis, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/06) È necessario fornire informazioni sull’impianto di produzione e sul sottoprodotto. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica: - Descrizione e caratteristiche del processo di produzione; - Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione; - Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione; CERTEZZA DELL’UTILIZZO (articolo 184-bis, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 152/06) È necessario fornire informazioni sulla destinazione del sottoprodotto, su tempi e modalità di deposito e movimentazione, nonché sull’organizzazione e continuità del sistema di gestione. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica: - Tipologie di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo; - Impianto o attività di destinazione (la compilazione di questo campo, comportando l’individuazione anche sotto il profilo soggettivo del destinatario, può essere effettuata anche in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo); - Riferimenti di eventuali intermediari (la compilazione di questo campo è eventuale e può essere effettuata in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo); - Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto; - Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi; - Tempo massimo previsto per il deposito, a partire dalla produzione fino all’impiego definitivo; - Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto; UTILIZZO DIRETTO, SENZA TRATTAMENTI DIVERSI DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (articolo 184-bis, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 152/06) È necessario fornire informazioni sul sottoprodotto e sui trattamenti necessari a consentirne l’impiego. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica: - Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto (in questo campo vanno descritti i trattamenti eventualmente necessari al fine dell’impiego e va fornita la dimostrazione della non estraneità dei medesimi rispetto alla “normale pratica industriale”, nonché, in conformità all’articolo 6 del Decreto, la dimostrazione che, già nelle condizioni in cui si trova al termine del ciclo produttivo, il residuo rispetta tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e che l’impiego dello stesso non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente); LEGALITÀ DELL’UTILIZZO (articolo 184-bis, comma 1, lett. d) d.lgs. n.152/06) È necessario fornire informazioni sulle caratteristiche del sottoprodotto e sulla conformità dello stesso rispetto all’impiego previsto, sotto il profilo sia tecnico che del rispetto dei requisiti e dei parametri stabiliti da norme di settore, laddove esistenti. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica: - Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporto transfrontaliero Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 5 del 2 maggio 2017 “Proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016”. Prorogatoal 30 settembre 2017 il termine entro cui le imprese iscritte in cat. 6 (trasporto transfrontaliero di rifiuti) devono iscriversi all’Albo, nel caso in cui queste siano in possesso della ricevuta rilasciata a seguito dell’iscrizione prevista dall’abrogata Delibera del 22 gennaio 2010.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 6, del 30 maggio 2017, recante “Requisiti del Responsabile Tecnico di cui gli articoli 12 e 13 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”. Con la Deliberazione, vengono definiti i requisiti, ovvero idoneo titolo di studio, esperienza maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e un’adeguata formazione per lo svolgimento della mansione. Entrata in vigore il 16 ottobre 2017.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 7, del 30 maggio 2017, recante “Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’art. 13 DM 120/2014”. La formazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti RTGR è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento, eccezion fatta per il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione. La Deliberazione definisce criteri e modalità di svolgimento delle verifiche quinquennali.   VAS – rapporto ISPRA Ispra ha pubblicato il rapporto "Quadro delle normative regionali in materia di VAS, ruoli e attività delle agenzie ambientali e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS". Il rapporto è articolato in tre capitoli. Il primo riporta la situazione delle normative in materia di VAS a livello regionale, il secondo lo stato dell’arte dei ruoli e delle attività che le Agenzie ambientali svolgono nelle applicazioni di VAS e il terzo è dedicato alle principali difficoltà e carenze riscontrate dalle Agenzie nelle stesse applicazioni.     SICUREZZA   SOSTANZE PERICOLOSE – fenolo e bisfenolo A nei giocattoli Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 e Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017, che modificano, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo ed il bisfenolo A. Le Direttive modificano la normativa comunitaria che regolamenta la sicurezza dei giocattoli prevedendo, a partire dal novembre 2018, l’applicazione del limite di migrazione per le sostanze in questione nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o negli altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.   CLP – modifiche per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Modifiche all’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di aggiornarlo ed adeguarlo al progresso tecnico e scientifico. Il provvedimento si applica dal 01/12/2018, tranne le modifiche elencate all'articolo 2, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 01/06/2017. Le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del Regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente Regolamento anche prima del 01/12/2018.   SOSTANZE PERICOLOSE – mercurio Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008. Il Regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio, delle miscele di mercurio, ed alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio, nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 31 maggio 2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). È autorizzato fino al 21 settembre 2027 l’uso del Triossido di cromo come ossidante o indurente nella fabbricazione di acciaio inossidabile colorato, in quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica (in conformità all’articolo 60, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1907/2006).   COSTI SICUREZZA – integrazioni al Codice Appalti Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Il decreto correttivo del Codice Appalti entra in vigore il 20 maggio 2017. Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo.   SORVEGLIANZA SANITARIA – registri di mortalità e di tumori Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017, “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”. I sistemi di sorveglianza ed i registri, sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti,indicando per ciascuno l’Ente titolare. Il Decreto presenta i seguenti allegati: Allegato A: Sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale. Allegato B: sistemi di sorveglianza e i registri, di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale. Allegato C: Sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale. Sono riportati anche i Registri già istituiti per malattie professionali quali: mesoteliomi asbestocorrelati (amianto).   ANTINCENDIO – corsi personale marittimo Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 maggio 2017 “Istituzione corsi antincendio per il personale marittimo”. Il decreto disciplina l’addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, nonché l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformità alle disposizioni sopra indicate. Il decreto entra in vigore il 30 ottobre 2017.   PRIMO SOCCORSO – corsi personale marittimo Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 maggio 2017 “Istituzione corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo”. Il decreto disciplina l’addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata, prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio in conformità alle disposizioni sopra indicate. Il decreto entra in vigore il 1 ottobre 2017.   IMPIANTI FUNE – esercizio e manutenzione degli impianti adibiti al trasporto di persone Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 maggio 2017 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.”. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone riportate nell'allegato tecnico, che costituiscono l'articolazione in forma organica delle norme che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune per il trasporto delle persone.   VERIFICHE PERIODICHE – attrezzature Allegato VII D.lgs. 81/2008 Circolare del Ministero del Lavoro n. 11 del 17 maggio 2017 nella quale vengono riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del D.lgs. 81/2008.   VERIFICHE PERIODICHE – attrezzature Allegato VII D.lgs. 81/2008 Decreto Interdirettoriale del Ministero del Lavoro n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017.   CAMPI ELETTROMAGNETICI – aggiornata la banca dati sul portale PAF E' stata aggiornata la banca dati CEM del Portale Agenti Fisici con dieci apparecchiature ad uso estetico : n. 6 apparecchi ad uso estetico : Estetica - Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenze n. 4 apparecchi ad uso estetico : Estetica - Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenze e fotostimolazione a Infrarossi Le banche dati Campi Elettromagnetici presenti sul Portale Agenti Fisici sono valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 28, 181 e 209 del D.lgs. 81/2008.   INAIL – rischio biologico Pubblicazione INAIL "Contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi " contenente gli aspetti normativi, i risultati di studi epidemiologici, metodologie e tecniche di indagine, valori di riferimento, interventi di sanificazione per la valutazione dello stato igienico e del rischio biologico da contatto negli ambienti lavorativi.   INAIL – piattaforme elevabili Pubblicazione INAIL “PLE nei cantieri” che promuove l’uso efficace e sicuro delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili illustrando il quadro legislativo di riferimento, tipologie delle piattaforme, criteri di scelta e modalità d’uso, elementi da considerare nella valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e procedure operative.   NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 13501-5 “classificazione al fuoco di prodotti e elementi da costruzione (esposizione dei tetti a un fuoco esterno)” La norma fornisce i procedimenti per la classificazione del comportamento al fuoco dei tetti/delle coperture dei tetti esposti a un fuoco esterno sulla base dei quattro metodi di prova indicati nella UNI CEN/TS 1187:2012, nonché le regole pertinenti di applicazione estesa.   NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI 10847:2017 “Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi - Linee guida e procedure” La norma stabilisce i criteri e le procedure da adottare per realizzare un efficace intervento di pulizia, compreso il successivo controllo, dei sistemi fumari asserviti a generatori di calore e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e biocombustibili solidi. La pulizia del generatore è esclusa dal campo di applicazione della norma. La norma ritira e sostituisce la norma UNI 10847:2000.   NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1366-10:2017 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi” La norma specifica i metodi di prova per le serrande di controllo dei fumi per valutare la loro prestazione quando sottoposte ad elevate temperature o in condizione di incendio. La norma è da utilizzare unitamente alla EN 12101-8, UNI EN 13501-4, UNI EN 1366-2, nonché alla UNI EN 1363-1, che fornisce ulteriori dettagli per le prove di resistenza al fuoco. Sono da considerare anche i requisiti di installazione definiti nelle UNI EN 1366-8 e UNI EN 1366-9.   NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 54-5:2017 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi". La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i rivelatori di calore puntiformi per l’utilizzo in sistemi di rivelazione e segnalazione d’incendio installati all’interno e attorno agli edifici. La norma fornisce la valutazione e verifica del mantenimento di prestazione (AVCP) e contiene inoltre le disposizioni per la marcatura CE.   NORMA TECNICA – Dispositivi anticaduta dall’alto - Norma Tecnica UNI ISO 11 maggio 2017, n. 22846-1 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi di accesso su fune – Parte 1: Principi fondamentali per il sistema di lavoro” La norma fornisce i principi fondamentali per l'uso dei metodi di accesso e posizionamento in funi durante i lavori in quota.   NORMA TECNICA – Dispositivi anticaduta dall’alto - Norma Tecnica UNI ISO 11 maggio 2017, n. 22846-2 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi di accesso su fune – Parte 2: Codice di buona pratica” La norma fornisce le raccomandazioni e linee guida per l'uso di metodi di accesso e posizionamento su funi durante i lavori in quota ed approfondisce i principi fondamentali di cui alla UNI ISO 22846-1, unitamente alla quale si applica.   --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2017 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2017-2496 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2017 | Lachiver Servizi - 13/10/2017 - 22   AMBIENTE     EMAS– modifiche al regolamento Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Modifiche agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 per aggiornarli alla nuova ISO 14001:2015 (terza edizione della norma) che ha sostituito la versione 2004 della stessa, già riferimento nei precedenti allegati EMAS. In sintesi, l’allegato I individua le aree da sottoporre ad analisi ambientale (contesto organizzativo, esigenze e aspettative delle parti interessate, obblighi giuridici in materia di ambiente, aspetti ambientali diretti e indiretti, valutazione dei dati risultanti da incidenti precedenti, individuazione dei rischi), l’allegato II riguarda le prescrizioni del sistema di gestione ambientale e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto, infine l’allegato III disciplina programma, frequenza e conclusioni degli audit ambientali interni.   EMAS – documento di riferimento per Aziende nel settore alimenti e bevande Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione del 28 agosto 2017, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Le migliori pratiche (BEMP, Best Environmental Management Practices) riguardano questioni ambientali fondamentali nel settore della produzione dei prodotti alimentari e delle bevande ed individuano azioni concrete per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare l’uso dei sottoprodotti e prevenire gli sprechi alimentari. Le organizzazioni di tali settori registrate a EMAS sono invitate, ai sensi dell’art. 2 della Decisione, ad avvalersi dei pertinenti elementi del documento, sia quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale, sia per comunicare in merito alle loro prestazioni riguardo agli aspetti ambientali più specifici riportati nella loro dichiarazione ambientale, infine è richiesto di indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza sono stati presi in considerazione per valutare le loro prestazioni ambientali e i fattori connessi a tali prestazioni. Il documento, rivolto a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle BEMP al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali, contiene anche una serie di migliori pratiche specifiche per vari sottosettori (lavorazione del caffè, produzione di olio di oliva, fabbricazione di birra, vino, pane, ed altri).   EMISSIONI IN ATMOSFERA – BAT grandi impianti di combustione Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento affinché non si superino i livelli di emissione associati ed indicati nella presente decisione. Le nuove BAT, in particolare, si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva di cui sopra : 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t/ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t/giorno, solo quanto questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1. In particolare, le nuove BAT riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni. I combustibili considerati nelle nuove BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, e quindi : combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba) la biomassa (quale definita all'articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE) i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio) i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi) combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell'industria chimica e della siderurgia) i rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all'articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a, punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE.   REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di piombo Pubblicata il 11 agosto 2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Autorizzato l’uso industriale del cromato di piombo (n. CE: 231-846-0 e n. CAS: 7758-97-6) in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.   RIFIUTI– terre e rocce da scavo Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. In vigore il 22 agosto 2017, il Decreto comprende 31 articoli e 10 allegati ed interessa i materiali da scavo gestiti come rifiuti e quelli derivanti da attività di bonifica. E’ l’unico strumento normativo applicabile per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Il Decreto abroga sia il DM 161/12, sia l’art. 184-bis, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06, nonché gli artt. 41, c. 2 e 41-bis del DL 69/13. Il campo di applicazione differenzia le terre e rocce da scavo in 3 tipologie sulla base dei cantieri di provenienza: grandi dimensioni (>6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA. La norma disciplina : deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti gestione terre e rocce in siti di bonifica. Procedure di comunicazione : per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA deve essere presentato il Piano di Utilizzo (PUT) all’Autorità Competente sull’opera ed all’ARPA, per via telematica, almeno 90 gg. prima dell’inizio dei lavori, in ogni caso prima della conclusione dell’eventuale procedimento di VIA o AIA per i cantieri di piccole dimensioni e per i grandi non soggetti a VIA/AIA si prevede l’invio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, almeno 15 gg. prima dell’avvio dei lavori, a Comune ed ARPA. Tale dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione del PUT (previsto dall’art. 9 per le grandi opere soggette a VIA/AIA). La norma introduce elementi nuovi o di maggior dettaglio in riferimento ai siti in bonifica ed alle aree con presenza di valore di fondo naturale superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione previste dal Dlgs 152/06 per i siti contaminati.   ACQUE – recepita direttiva UE per la qualità delle acque potabili 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”. La norma sostituisce gli allegati II e III del D.Lgs. 31/2001, aggiorna i metodi per il controllo delle acque, disciplina i modi di prelevamento e la frequenza, specifica i metodi di analisi applicabili dai laboratori accreditati. L'accreditamento dei laboratori in conformità alla normaUNIENISO/IEC17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori diprovaedi taratura” deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2019.   RIFIUTI – modifiche Codice Ambiente e classificazione rifiuti Legge n. 123 del 3 agosto 2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”. All’interno della Legge, sono state inserite delle disposizioni a rilevanza ambientale, quali quelle che regolano la concorrenzialità degli impianti di distribuzione dei carburanti, la gestione degli imballaggi, il trattamento dei RAEE, il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, modifiche al D.Lgs. 152/2006. Le modifiche più rilevanti si riferiscono al Codice Ambiente in quanto vengono aggiornati i riferimenti normativi in materia di classificazione dei rifiuti e applicazione dei codici CER. In particolare, l’art. 9 conferma che alla classificazione dei rifiuti è effettuata dalproduttore assegnando il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nelregolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18dicembre2014,nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell' 8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico".All’art. 9-bis si interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi, attraverso un lungo elenco di modificazioni in materia di elaborazione dei dati sull’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. Per quanto riguarda le procedure di dismissione per gli impianti di distribuzione dei carburanti vengono indicate le modalità dello smantellamento delle attrezzature fuori terra, della rimozione dei fondami e della messa in sicurezza delle strutture interrate, nel caso di contaminazione, l’indagine ambientale e l’obbligo di bonifica, in capo al titolare dell’impianto di distribuzione nell’ipotesi di riutilizzo dell’area. In materia di gestione autonoma degli imballaggi, viene modificato l’art. 221, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo la sospensione dell’obbligo di corrispondere il contributo ambientale al CONAI in seguito al riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo, fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento, o mancato funzionamento, del sistema, e trasferendo, la procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi all’ISPRA. La determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei RAEE, viene demandata a un futuro DM, e dovrà avvenire anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione Europea. Modifiche riguardanti la raccolta e il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non, che prevedono l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente, che definisca le modalità semplificate per gli adempimenti dell’esercizio delle attività di raccolta e trasporto, e l’individuazione da parte dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di modalità semplificate di iscrizione degli esercenti dette attività.   VIA – aggiornata modulistica Il Ministero Ambiente comunica che è stata aggiornata la modulistica dedicata ai proponenti per la presentazione delle istanze VIA, in seguito dell’emanazione del decreto legislativo 104/2017 che ha modificato la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. In particolare sono stati elaborati nuovi moduli relativi alle procedure introdotte dal D.Lgs. 104/2017: Richiesta di valutazione preliminare e lista di controllo (art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006); Richiesta di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 del D.Lgs.152/2006); Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale (art.27 del D.Lgs.152/2006); e sono stati aggiornati i seguenti moduli: Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 del D.Lgs.152/2006); Istanza di VIA (art.23 del D.Lgs.152/2006); Istanza di Verifica dell'Ottemperanza (art.28 del D.Lgs.152/2006); Istanza di VIA Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.165 e 183 del D.Lgs.163/2006); Istanza di Verifica dell'Ottemperanza Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.166 e 185 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.); Istanza di Variante Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; art.169 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).       SICUREZZA   REACH – modifiche alla lista di sostanze CMR Regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione, del 30 agosto 2017, recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR. Modifica dovuta al fatto che, con i Regolamenti n. 605/2014, 2015/1221 e 2016/1179, sono state aggiornate le classificazioni delle sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione). In particolare sono state inserite o modificate alcune voci relative ad alcune sostanze nelle appendici 2, 4, 5 e 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si ricorda che per le sostanze classificate come CMR, l’immissione sul mercato o l’uso per la vendita al pubblico sono vietati.   REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di piombo Pubblicata il 11 agosto 2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Autorizzato l’uso industriale del cromato di piombo (n. CE: 231-846-0 e n. CAS: 7758-97-6) in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.   ANTINCENDIO – nuova Regola Tecnica per le attività scolastiche Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Approvate le norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, con affollamento superiore a 100 occupanti (corrisponde all'attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151, del 1 agosto 2011, individuata con il numero 67, ad esclusione degli asili nido). Sono esclusi dal campo d’applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme comunque possono costituire un utile riferimento. Entra in vigore il 25 agosto 2017.   INAIL – agevolazioni per chi investe in sicurezza Pubblicazione INAIL "Sicurezza al passo coi tempi", opuscolo che raccoglie tutte le problematiche connesse all'istituzione del rapporto di lavoro e alla sua gestione nel tempo. Focus sulle agevolazioni tariffarie ed il sostegno economico previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese che investono in prevenzione.   INAIL – apparecchiature fisse di sollevamento dei materiali Pubblicazione INAIL “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I” che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica. Nello specifico il lavoro tratta gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011. L’articolo 71, comma 11, del D.lgs. 81/08 e s.m.i., infatti, prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.   INAIL – lavoratori agricoli nel comparto delle coltivazioni in serra Pubblicazione gli atti del convegno INAIL su salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nel comparto delle coltivazioni in serra, con focalizzazione dei rischi presenti nel settore agricoltura, in particolare sul rischio chimico da esposizione a prodotti fitosanitari   NORMA TECNICA – ascensori - Norma Tecnica UNI 24 agosto 2017, n. 10411-5. “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1” La norma specifica i requisiti per la modifica di ascensori elettrici a frizione conformi alla direttiva ascensori così definiti: progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all'esame della tipologia per i quali sia stato attuato un sistema di garanzia totale di qualità, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate progettati e fabbricati non in piena conformità alla UNI EN 81-1 e sottoposti a verifica dell'unità       --- ## La direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo 2003/87/CE sui gas serra URL: https://lachiver.com/news/la-direttiva-del-consiglio-e-del-parlamento-europeo-2003-87-ce-sui-gas-serra-2729 La direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo 2003/87/CE sui gas serra | Lachiver Servizi - 13/10/2004 - 255   Il 13 ottobre 2003 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la direttiva (2003/87/CE) che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea, di cui si fornisce in seguito una breve sintesi. SINTESI DIR. 2003/87/CE – Emission Trading La direttiva 2003/87/EC istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effettoserra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri diefficacia dei costi ed efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi: Il campo d’applicazione della direttiva è esteso alle attività ed i gas elencati nell’allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: 1) la necessità per operare di possedere un permesso all’emissione in atmosfera di gas serra; 2) l’obbligo di rendere alla fine dell’anno un numero di quote (o diritti) d’emissione pare alle emissioni di gas serra rilasciate durante l’anno. Il permesso all’emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell’operatore dell’impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra Le quote d’emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all’operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall’allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l’assegnazione di quote a livello d’impianto per periodi di tempo predeterminati Una volta rilasciate, le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (e.g. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell’ambito di un registro nazionale La resa delle quote d’emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi Le emissioni reali utilizzati nell’ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall’operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti La mancata resa di una quota d’emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 Euro nel periodo 2005-2007 e di 100 Euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall’obbligo di resa di quote L'avvio del sistema di scambio è fissato per il 1 gennaio 2005. A tale riguardo la direttiva prevede che dal 1 gennaio 2005 nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della stessa, possa emettere gas a effetto serra, ossia possa continuare ad operare, in assenza di apposita autorizzazione. La direttiva stabilisce, inoltre, che entro il 28 febbraio 2005 a tutti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva siano rilasciate quote di emissioni di CO2 per consentire loro di partecipare allo scambio sul mercato comunitario. Considerati i vincoli temporali imposti dalla direttiva il 12/11/04 è stato approvato un decreto legge (pubblicato sulla G.U. n. 268 del 15/11/04), finalizzato ad attivare le procedure necessarie per autorizzare gli impianti ad emettere gas serra e acquisire le informazioni necessarie per il rilascio delle quote di emissioni. Il decreto legge stabilisce l'obbligo per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva di: presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 5 dicembre 2004; presentare le informazioni necessarie per procedere all'assegnazione delle quote di emissione di CO2 entro il 30 dicembre 2004 (LA CUI MODULISTICA SARA’ DISPONIBILE A PARTIRE DAL 26/11/04). L’attività da Voi svolta rientra nel campo di applicazione della normativa descritta, in quanto rientra tra quelle indicate nell’allegato I alla Dir.2003/87/CE riportato in seguito. ALLEGATO I - CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 3, 4, 14, PARAGRAFO 1, E AGLI ARTICOLI 28 E 30 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.   Attività Gas serra Attività energetiche Biossido di carbonio Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) Biossido di carbonio Raffinerie di petrolio Biossido di carbonio Cokerie Biossido di carbonio Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi   Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati Biossido di carbonio Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora Biossido di carbonio Industria dei prodotti minerali   Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Biossido di carbonio Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno Biossido di carbonio Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 Biossido di carbonio Altre attività   Impianti industriali destinati alla fabbricazione:   a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose Biossido di carbonio b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno Biossido di carbonio Alla presente documentazione viene allegata la modulistica per la stesura della domanda di rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e istruzioni per la compilazione. La domanda può essere inviata su supporto cartaceo o trasmessa per via telematica. Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02.asp di cui Vi consigliamo di prendere visione. I gestori degli impianti possono richiedere eventuali chiarimenti sulle modalità di adempimento dei suddetti obblighi al seguente indirizzo di posta elettronica: info-ET@minambiente.it, nonché segnalare eventuali problemi tecnici relativi alla compilazione della modulistica o alla trasmissione della stessa al seguente indirizzo di posta elettronica: registro.emissioni@apat.it). Qualora fosse Vostra intenzione affidarci l’incarico, ci rendiamo disponibili a fornirVi supporto nella compilazione della modulistica e potete contattarci agli indirizzi: silvia.quartaroli@lachiver.com oppure orfeo.turrini@lachiver.com   --- ## Regione Veneto, nuovi finanziamenti per la tutela ambientale URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-nuovi-finanziamenti-per-la-tutela-ambientale-2727 Regione Veneto, nuovi finanziamenti per la tutela ambientale | Lachiver Servizi - 22/03/2005 - 253   Segnaliamo l’apertura del bando di finanziamento indetto dalla regione Veneto, Docup 2002/2006 – Misura 4.4 “Aiuti alle imprese per la tutela dell’ambiente”. Le caratteristiche del bando: DESTINATARI Le piccole-medie imprese industriali e loro consorzi e le imprese artigiane, anche in forma cooperativa, aventi l’ unità produttiva oggetto dell’intervento nella aree obiettivo 2 o in sostegno transitorio della regione Veneto. TIPO DI AGEVOLAZIONE Il bando agevola le imprese che intendono introdurre accorgimenti tecnici riproducibili e/o rinnovabili capaci di ridurre in via preventiva l’impatto ambientale, in particolare volti: al miglioramento dei limiti fissati a protezione dell’ambiente dalle norme vigenti; all’utilizzo del rifiuto come risorsa; al conseguimento della certificazione ambientale; alla bonifica e recupero di aree inquinate, nel rispetto del principio “chi inquina paga”. CONTRIBUTO Il contributo può variare da 7,5% all’80% della spesa ritenuta ammissibile secondo una serie di parametri previsti nel bando. L’importo ottimale dei progetti ammissibili a contributo è di € 1.000.000,00. Spese ammissibili Sono ammesse le spese che riguardano: esecuzione delle indagini preliminari progettazione esecutiva acquisto terreni per il 10% massimo del costo totale dell’operazione fabbricati e opere civili acquisto/ammodernamento di attrezzature ed impianti non amovibili mezzi meccanici, con esclusione di automezzi, da utilizzarsi, all’interno delle zone ammissibili, unicamente per le finalità di progetto apparecchiature di controllo della qualità ambientale. I contributi sono concedibili anche nel caso in cui le spese siano state sostenute tramite leasing. Sono ammissibili le spese sostenute solo in data successiva a quella della presentazione della domanda. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ I progetti devono possedere tutte le autorizzazioni e i permessi previsti dalle norme in vigore per la loro realizzazione. I lavori devono concludersi entro il 30/06/06. PRIORITA’ Il bando prevede una serie di punteggi che vengono assegnati ai progetti presentati che tengono conto di condizioni e parametri particolari. SCADENZA BANDO Le domande si possono presentare fino al 26/04/05, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o recapitate a mano al Presidente della Giunta, Direzione Tutela dell’Ambiente. --- ## Regione Veneto - Adottato il piano di tutela delle acque URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-adottato-il-piano-di-tutela-delle-acque-2725 Regione Veneto - Adottato il piano di tutela delle acque | Lachiver Servizi - 14/04/2005 - 251    La Regione Veneto, con la d.g.r. n. 4453 del 29/12/04, ha adottato il Piano di Tutela delle Acque. Il piano, al momento, ha valore di proposta, con eccezione di alcune prescrizioni specifiche che sono cogenti dal 1° marzo’05, e che riguardano: le aree sensibili, gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e le prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica. Per l’approvazione definitiva è necessario attendere il parere vincolante delle Autorità di Bacino e l’approvazione del Consiglio Regionale. Il Piano individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del d.lgs. n. 152/99 e in conformità agli obiettivi e alle priorità d’intervento formulati dalle Autorità di Bacino. Regolamenta gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell’acqua per non compromettere l’entità del patrimonio idrico e consentirne l’uso con priorità per l’utilizzo idropotabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale alveo. In sostanza il Piano contiene: i risultati dell'attività conoscitiva; l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e quantitative, fra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; gli interventi di risanamento dei corpi idrici; l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità. Tra le prescrizioni già in vigore è previsto che i titolari di scarichi industriali che recapitano nelle aree sensibili (aree costiere dell’Adriatico Nord-Occidentale, il delta del Po, la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, alcune zone umide, i laghi naturali) dovranno rispettare, entro il 1°marzo 2008, i seguenti limiti ridotti per nutrienti: Fosforo totale 1 mg/l e Azoto totale 10 mg/l. Altre disposizioni rilevati del piano sono gli adempimenti finalizzati alla riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose. E’ previsto che i Titolari degli stabilimenti che svolgono attività di produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze pericolose elencate nel d.m. 367/03, dovranno eseguire, nei tempi e nei modi indicati nel provvedimento che la Giunta Regionale emanerà (nei 3 mesi successivi alla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale), un autocontrollo mensile sulle proprie acque reflue scaricate, campionando immediatamente all'uscita dallo stabilimento o, se presente, allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dello stabilimento, per accertare se le sostanze pericolose di cui al decreto citato, siano presenti in concentrazione superiore al limite di rilevabilità della metodica analitica adottata. I risultati analitici devono essere trasmessi all'ARPAV competente per territorio e all'Ente che ha autorizzato lo scarico. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze pericolose, è obbligatorio installare idonea strumentazione di monitoraggio, nei tempi e nei modi indicati dal suddetto provvedimento della Giunta Regionale. --- ## Stabilimenti a rischio incidente rilevante. Linee guida per il piano emergenza esterna URL: https://lachiver.com/news/stabilimenti-a-rischio-incidente-rilevante-linee-guida-per-il-piano-emergenza-esterna-2726 Stabilimenti a rischio incidente rilevante. Linee guida per il piano emergenza esterna | Lachiver Servizi - 25/03/2005 - 252   Il d.p.c.m. 25/02/05 contiene le linee guida per predisporre il piano di emergenza esterna, che ha il fine di limitare gli effetti dannosi che possono derivare alla popolazione e all’ambiente dagli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 334/99. I piani esterni sono adottati dai Prefetti, previa consultazione della popolazione, sulla base di piani interni di emergenza elaborati dai gestori degli impianti. I piani vanno poi comunicati al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero dell’Interno, al Dipartimento della protezione civile, a Regione, Province e Sindaci. Le linee guida sono state elaborate dal Dipartimento della protezione civile. Il piano di emergenza esterno ha 3 obiettivi: controllare e circoscrivere gli incidenti per minimizzarne gli effetti; prevedere il ripristino e il disinquinamento dell’ambiente in caso di incidente; informare in modo adeguato i soggetti responsabili ed esposti al rischio sul territorio: popolazione e autorità competente. I requisiti minimi del pianto riguardano 3 aspetti essenziali: la predisposizione di sistemi di allarme; l’informazione generale della popolazione, a cura del sindaco; l’analisi e definizione della vulnerabilità territoriale, cioè dei luoghi dove è necessario inviare con maggiore tempestività i soccorsi. Il piano è composto da una parte generale con la descrizione del sito; da una sezione dedicata ai possibili scenari incidentali; da una terza parte con il modello organizzativo d’intervento (sala operativa, viabilità, evacuazione assistita) da una sezione dedicata all’informazione della popolazione e da una sezione cartografica. Il piano deve essere aggiornato con periodicità non inferiore ai tre anni. --- ## Provincia di Verona - Emissioni in atmosfera; nuove disposizioni per i carrozzieri URL: https://lachiver.com/news/provincia-di-verona-emissioni-in-atmosfera-nuove-disposizioni-per-i-carrozzieri-2724 Provincia di Verona - Emissioni in atmosfera; nuove disposizioni per i carrozzieri | Lachiver Servizi - 04/05/2005 - 250     Il dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona ha stabilito il calendario per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44, da parte dei titolari di attività di “rivestimento autoveicoli” (verniciatura di autoveicoli): entro il 15 maggio 2005, dovrà essere presentata comunicazione alla Provincia usando la modulistica predisposta dall’Ente stesso; entro il 31 ottobre 2005, dovrà essere presentata alla Provincia una relazione tecnica e l’eventuale piano di adeguamento previsto dall’articolo 6, comma 3 del d.m. n. 44/2004. La soglia di consumo di solvente, fissata dal d.m. n. 44/2004, oltre la quale si applicano le disposizioni del decreto stesso, è di 0,5 tonnellate/anno. La mancata osservanza degli obblighi sopra menzionati comporta le sanzioni penali previste dal D.P.R. 203/88. --- ## Le regole per un corretto avvio a recupero dei rifiuti non pericolosi presso impianti che operano in regime semplificato URL: https://lachiver.com/news/le-regole-per-un-corretto-avvio-a-recupero-dei-rifiuti-non-pericolosi-presso-impianti-che-operano-in-regime-semplificato-2722 Le regole per un corretto avvio a recupero dei rifiuti non pericolosi presso impianti che operano in regime semplificato | Lachiver Servizi - 18/05/2005 - 248   Viste anche le recenti vicende in tema di traffico illecito di rifiuti, vogliamo ricordare quali forme di tutela devono essere adottate dal produttore/detentore di rifiuti non pericolosi, che decide di avviarli ad attività di recupero presso impianti che operano in regime semplificato, per non incorrere in sanzioni anche di natura penale. La normativa che regolamenta il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato è il d.m. 05/02/98. Le verifiche preliminari che il produttore/detentore è tenuto ad effettuare sono quelle relative alle norme tecniche per il recupero di materia dettate dall’allegato I al d.m. sopra citato. In particolare: Per la tipologia del rifiuto Il produttore/detentore, prima di avviare al recupero, dovrà verificare che il rifiuto non pericoloso prodotto, sia per la tipologia descritta sia per il codice CER ad esso attribuito, sia lo stesso indicato nel sub-allegato I al decreto citato, alla voce tipologia. Dovrà altresì verificare che la stessa corrispondenza sia presente anche nella comunicazione del soggetto recuperatore o nell’eventuale provvedimento rilasciato dall’ente competente. Per la provenienza del rifiuto Il produttore/detentore, prima di avviare al recupero, dovrà verificare che la propria attività, da cui è generato il rifiuto non pericoloso, rientri tra quelle riportate nel sub-allegato I al decreto citato, alla voce provenienza. Per le caratteristiche del rifiuto Il produttore/detentore, prima di avviare al recupero, dovrà verificare che il rifiuto non pericoloso prodotto abbia le stesse caratteristiche riportate nel sub-allegato I al decreto citato, alla voce caratteristiche del rifiuto. Qualora in questa voce vengano indicati dei limiti di concentrazione di specifici parametri, il detentore/produttore dovrà, in via preventiva, sottoporre il rifiuto ad analisi onde verificare il rispetto di tali limiti. Per l’attività di recupero a cui avviare il rifiuto Il produttore/detentoredovrà verificare che l’attività di recupero a cui viene avviato il rifiuto non pericoloso sia tra quelle riportate nel sub-allegato I al decreto citato, alla voce attività di recupero. Dovrà altresì verificare che la stessa corrispondenza sia presente anche nella comunicazione del soggetto recuperatore o nell’eventuale provvedimento rilasciato dall’ente competente. Per le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti Il produttore/detentoredovrà verificare che nella comunicazione del soggetto recuperatore o nell’eventuale provvedimento rilasciato dall’ente competente il prodotto o la materia prima ottenuti dall’attività di recupero abbia le stesse caratteristiche indicate nel sub-allegato I al decreto citato, alla voce caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Qualora la comunicazione o l’eventuale provvedimento rilasciato dall’ente competente non contenga tale indicazione o vi possano essere delle difficoltà interpretative, si consiglia al detentore/produttore di farsi rilasciare un’autocertificazione in cui venga indicato chiaramente il prodotto o la materia prima ottenuti dall’attività di recupero. --- ## Governo Bush, truccati gli studi scientifici sui gas ad effetto serra URL: https://lachiver.com/news/governo-bush-truccati-gli-studi-scientifici-sui-gas-ad-effetto-serra-2718 Governo Bush, truccati gli studi scientifici sui gas ad effetto serra | Lachiver Servizi - 10/06/2005 - 244   E’ di questi giorni, la denuncia del New York Times, sull’operato di Philip Cooney, capo di gabinetto del Comitato presidenziale per la qualità dell’ambiente, nel governo Bush. Un economista senza alcuna esperienza scientifica, che in passato ha lavorato come lobbista per l’industria petrolifera. Sotto il nuovo incarico, Cooney ha continuato a servire gli interessi dell’industria, correggendo e forzando i rapporti preparati dagli esperti sull’effetto serra e sulle sue cause. Modificò alcuni rapporti del 2002 e del 2003, già approvati dai responsabili scientifici, per difendere la posizione di Bush contro il protocollo di Kyoto. Ad esempio, nella bozza del documento dell’ottobre 2002 sul “Pianeta che cambia”, Cooney inserì di suo pugno una frase sui “dubbi significativi e di fondo” legati alle cause dell’effetto serra. Tra i documenti ne sono stati rinvenuti alcuni che provano l’attivo coinvolgimento della società petrolifera Exxon Mobil nella formulazione della politica anti Kyoto dell’Amministrazione Usa. Il portavoce delle Casa Bianca Scott McClellan insiste sulla solidità scientifica dei rapporti di Cooney, ma resta l’indignazione della comunità scientifica. Del resto la politica ambientale di Bush è stata sempre al centro delle critiche sia dei partener europei che delle organizzazioni di protezione ambientale, le quali sostengono che Bush faccia il gioco degli amici petrolieri e voglia intaccare la tundra dell’Alaska. I documenti pubblicati nei giorni scorsi dal New York Times su Cooney provengono dal Government accountability project, un’associazione che aiuta i whistler-blowers dell’amministrazione pubblica, cioè coloro che hanno il coraggio di denunciare le malefatte del governo.  --- ## Regione Veneto: le nuove norme sugli impianti di compostaggio URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-le-nuove-norme-sugli-impianti-di-compostaggio-2719 Regione Veneto: le nuove norme sugli impianti di compostaggio | Lachiver Servizi - 07/06/2005 - 245   Con la delibera n. 568 del 25/05/2005 la regione Veneto ha introdotto la nuova normativa che disciplina: a) la realizzazione degli impianti di recupero e di trattamento (aerobico o anaerobico) delle frazioni organiche dei rifiuti, sia in regime semplificato che in regime autorizzativo ordinario; b) la conduzione operativa dei medesimi impianti; c)le caratteristiche dei prodotti ottenuti; d) l’istituzione del marchio di qualità denominato “Compost Veneto”; e) le prescrizioni operative necessarie ad attenuare l’impatto ambientale degli impianti. Le prescrizioni tecniche sono entrate in vigore il 20 aprile 2005, tuttavia la delibera ha previsto un regime transitorio di adeguamento. Gli impianti esistenti, non conformi alle nuove prescrizioni, dovranno, infatti, entro il 19/07/05: se autorizzati in via ordinaria alla data del 05/04/05, presentare alla Provincia richiesta di adeguamento alle nuove prescrizioni tecniche; se operanti in regime semplificato alla data del 05/04/05, integrare la comunicazione di inizio attività. La delibera regionale abroga la precedente d.g.r. n. 766 del 10/03/00. Da evidenziare, che la necessità di rivedere la vecchia normativa è dipesa dalle novità intervenute in sede comunitaria, sia a seguito dell’emanazione del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), in vigore dal 2002, sia per l’adozione in Italia del Regolamento comunitario n. 1774/02, che ha introdotto delle nuove procedure per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale anche negli impianti di compostaggio e digestione anaerobica. In sintesi, la direttiva tecnica ha innovato per i seguenti aspetti: l’ampliamento delle competenze dell’Osservatorio Regionale per il Compostaggio, che è la struttura di coordinamento e supporto tecnico in materia di copostaggio, istituita presso l’Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale nel Veneto; l’adeguamento alle nuove norme regionali intervenute in materia, in particolare rispetto alle procedure previste per la gestione dei rifiuti (di cui alla legge regionale n. 3/00) e la valutazione di impatto ambientale (di cui alla legge regionale n. 10/99); l’inserimento del quantitativo massimo di Biostabilizzato da discarica da utilizzare per la copertura giornaliera dei rifiuti urbani; l’introduzione di nuove procedure per i controlli dell’impianto di compostaggio sui materiali utilizzati e sui prodotto ottenuti; la modifica dei limiti e della metodica di riferimento per la determinazione dell’indice di respirazione, parametro indicativo della stabilità biologica del materiale. --- ## A Milano la personale di Ambasz, profeta della nuova architettura ecologica URL: https://lachiver.com/news/a-milano-la-personale-di-ambasz-profeta-della-nuova-architettura-ecologica-2717 A Milano la personale di Ambasz, profeta della nuova architettura ecologica | Lachiver Servizi - 13/06/2005 - 243   Emlio Ambasz, profeta della nuova architettura ecologica, ha dimostrato che le sue intuizioni hanno saputo anticipare i tempi. Edifici che non si vedono, scavati sotto terra, con prati e giardini al posto dei tetti. O ricoperti di cascate di piante alberi e fiori. I progetti di Ambasz sono esposti alla bella mostra “Costruire con la natura”, allestita alla Triennale a Milano. L’architetto eccentrico ha studiato in America, alla Princeton University. Negli anni ’70 si segnala come curatore di due mostre di culto al MoMa di NewYork “: Italia, New Domestic Landscape” e “Luis Barragan”. La mostra, che allinea disegni, plastici e fotografie, sorvola sull’attività del designer e si concentra sul lavoro dell’architetto. In apertura vi è la Prefettura di Fukuoka, in Giappone, che rappresenta un po’ il suo manifesto programmatico. Un palazzo per uffici di cemento, vetro e acciaio, costruito a gradinate e ricoperto di verde fino a trasformalo in uno spettacolare incrocio tra una collina artificiale, una gigantesca installazione di land art e una rivisitazione delle scalinate barocche. Ma l’edificio più bello di Ambasz è la Casa di ritiro spirituale da poco costruita a Siviglia, a cui il MoMa dedicherà addirittura una mostra monografica. Due alti muri bianchi, disposti in mezzo a un prato come le coste di un libro, sono le quinte scenografiche che nascondono la casa, che reinterpreta il patio tradizionale Andaluso ma è scavata sotto terra. Alla mostra sono anche preseti quattro progetti italiani: la Banca dell’occhio in costruzione a Mestre (centro ricerche dell’azienda Edison), un ospedale (sempre a Mestre), un villaggio turistico in Puglia (a Castellaneta), l’Environment Park (parco tecnologico) di Torino. La mostra presenta anche un video, in cui Ambasz intervista se stesso. “Compito dell’architetto, dice, è dare forma poetica al pragmatico. L’architettura deve suscitare emozione, commuovere”. La Triennale è aperta fino al 24 luglio.  --- ## Provincia di Verona - Emissioni in atmosfera; proroga disposizioni per i carrozzieri URL: https://lachiver.com/news/provincia-di-verona-emissioni-in-atmosfera-proroga-disposizioni-per-i-carrozzieri-2715 Provincia di Verona - Emissioni in atmosfera; proroga disposizioni per i carrozzieri | Lachiver Servizi - 16/06/2005 - 241     Il dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona ha prorogato il calendario per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44, da parte dei titolari di attività di “rivestimento autoveicoli” (verniciatura di autoveicoli): entro il 30 giugno 2005, dovrà essere presentata comunicazione alla Provincia usando la modulistica predisposta dall’Ente stesso; entro il 31 ottobre 2005, dovrà essere presentata alla Provincia una relazione tecnica e l’eventuale piano di adeguamento previsto dall’articolo 6, comma 3 del d.m. n. 44/2004. La soglia di consumo di solvente, fissata dal d.m. n. 44/2004, oltre la quale si applicano le disposizioni del decreto stesso, è di 0,5 tonnellate/anno. La mancata osservanza degli obblighi sopra menzionati comporta le sanzioni penali previste dal D.P.R. 203/88. --- ## Impianti IPPC, individuate le migliori tecniche disponibili URL: https://lachiver.com/news/impianti-ippc-individuate-le-migliori-tecniche-disponibili-2713 Impianti IPPC, individuate le migliori tecniche disponibili | Lachiver Servizi - 04/07/2005 - 239   Con il decreto ministeriale del 31/01/05, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 135 del 1113/06/05, Suppl. ord. n. 107, sono state emanate le linee guida per individuare le migliori tecniche disponibili (meglio note come MTD, o “BAT” dall’inglese - Best available techniques) da rispettare per ottenere, da parte dei gestori degli impianti IPPC, l’autorizzazione integrata ambientale, istituita con il d.lgs. n. 372/99 ed attualmente riformulata con il d.lgs. n. 59/05.Le nuove linee guida si applicano alle attività IPPC, rientranti nelle seguenti categorie dell’allegato I al d.lgs. n. 59/05: cokerie; impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati; impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t. all'ora; impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t. di acciaio grezzo all'ora, b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW, c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t. di acciaio grezzo all'ora; fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t. al giorno; impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t. al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t. al giorno per tutti gli altri metalli; impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t. al giorno. Tecnicamente, le linee guida formulate dal Ministero dell’Ambiente sono fondate sull’uscente d.lgs. n. 372/99, ma la loro efficacia è stata fatta salva dal neo d.lgs. n. 59/05 (che ha integralmente trasposto la direttiva 96/61/CE, sostituendo integralmente il d.lgs n. 372/99) fino alla piena partenza del nuovo regime, ossia fino all’operatività della Commissione deputata ad elaborare ed aggiornare le migliori tecniche disponibili in questione. Le linee guida saranno prese in considerazione dall’Autorità competente nel rilascio dell’AIA, unitamente ai criteri indicati nell’Allegato IV del d.lgs. n. 59/05, per determinare le BAT, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare dall’applicazione e del principio di precauzione e prevenzione. L’individuazione delle BAT limiterà, pertanto, la possibilità per l’Autorità competente di influire sulle scelte tecnologiche e tecniche compiute dal gestore (a cui spetta la soluzione finale da adottare), e potrà influenzare sul regime delle responsabilità. Se, infatti, la corretta individuazione e applicazione delle BAT potrà giovare al gestore nel caso in cui si verifichino situazioni, anche accidentali, idonee a determinare un danno per la salute o per l’ambiente, sino a escludere totalmente la sua responsabilità, la mancata adozione delle BAT stesse potrà, al contrario, fondare una presunzione di colpa a carico del gestore medesimo. Ricordiamo che l’art. 5, comma 18, del d.lgsl n. 59/05, stabilisce che i titolari di impianti IPPC esistenti, per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale, devono, entro il 30/10/2007, adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’AIA (tra le quali sono incluse quelle sulle migliori tecniche disponibili), salvo che l’AIA non disponga un termine di adeguamento diverso o norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007. --- ## Apparecchiature elettriche ed elettroniche, al via il nuovo regime URL: https://lachiver.com/news/apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-al-via-il-nuovo-regime-2709 Apparecchiature elettriche ed elettroniche, al via il nuovo regime | Lachiver Servizi - 29/08/2005 - 235   Il decreto legislativo n. 151/05, in vigore dal 13 agosto 2005, attua le direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Con il provvedimento in questione inizia la raccolta differenziata e la gestione finalizzata al recupero di elettrodomestici, computer, telefonini, e simili giunti a fine vita. L'obbligo di avviare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti (insieme a quello di evitare in fase di costruzione l'utilizzo di determinate sostanze pericolose) grava sui produttori; invece distributori e venditori devono assicurare il ritiro dei prodotti a fine vita all'atto di acquisto dei nuovi. Le direttive 2002/95/Ce e 2002/96/Ce che il decreto legislativo ha recepito a livello nazionale stabiliscono infatti nuove regole per la costruzione e la gestione a fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. "Raee"). In particolare, le due direttive prevedono - rispettivamente - delle limitazioni nell'utilizzo di sostanze pericolose per la produzione di computer, elettrodomestici ed altri prodotti alimentati ad energia elettrica; la ripartizione tra produttori e utenti degli obblighi gestionali e finanziari per la gestione dei rifiuti costituiti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche non più utilizzate. A partire dal 1° luglio 2006 è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove (individuate nell'allegato 1 A del decreto), nonchè sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde). Chi non rispetta il divieto incorrerà in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000 . Entro il 13 agosto 2006, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei Raee che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto: a) i Comuni dovranno assicurare l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici; b) i distributori dovranno assicurare al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito , in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata. Tra gli obblighi il produttore dovrà, inoltre, fornire all'interno delle istruzioni per l'uso delle apparecchiature in questione adeguate informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i Raee come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata; b) i sistemi di raccolta dei Raee; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. --- ## Al via gli incentivi per produrre energia elettrica URL: https://lachiver.com/news/al-via-gli-incentivi-per-produrre-energia-elettrica-2707 Al via gli incentivi per produrre energia elettrica | Lachiver Servizi - 13/09/2005 - 233    Con un nuovo decreto ministeriale, datato 28 luglio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 05/08/05, vengono stanziati nuovi incentivi per l'installazione di 100 MW di impianti fotovoltaici con l’obiettivo di raggiungere i 300MW nel 2015. Gli incentivi non verranno concessi in conto capitale bensì in conto energia. Questo significa che gli incentivi arriveranno con l'energia prodotta, il cui surplus potrà essere venduto alla rete elettrica a tariffe incentivanti. Questa è una delle novità del decreto che prevede incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. In base ai dati del Ministero delle Attività produttive in Italia, sino ad oggi, sono istallati poco più di 20 MW "solari". Di questi 20 MW solo la metà è funzionante. Da evidenziare che il nuovo progetto apre la porta del solare oltre che al pubblico anche alle famiglie, ai condomini e ai privati che potranno installare impianti con procedure semplici ed agevoli. Il decreto presenta molti aspetti innovativi quali: 1) viene fatta una differenziazione tra le tipologie di impianti: piccoli (meno di 20kW), medi (tra 20-50 kW) e grandi (più di 50kW); 2) sui 100 MW soggetti ad incentivi, il 60% sarà dedicato per gli impianti piccoli e medi, mentre la restante parte sarà destinata agli impianti grandi. Per quest'ultimi è stata limitata ad 1 MW la potenza massima installabile così riducendo le dimensioni territoriali dell'intervento; 3) gli incentivi sono in conto energia, ciò vuol dire che per avere diritto all'incentivo l'impianto dovrà essere esercito e manutenuto da parte del proprietario o dal condominio, che potrà poi vendere la produzione di energia in eccesso alla rete ad una tariffa incentivante pari a circa tre volte la tariffa media di fornitura dell'energia elettrica; gli incentivi sono stati scelti in modo tale da cercare di superare gli attriti che il mercato del fotovoltaico presenta oggi. Particolare cura è stata dedicata nel favorire la semplificazione delle procedure per avere diritto all'incentivo prevedendo 4 bandi all'anno. Per i piccoli impianti basterà presentare una semplice domanda con una progetto preliminare mentre per i grandi impianti è prevista una gara per innescare un processo di competitività tecnologica. Per accedere alle tariffe incentivanti il soggetto responsabile che intende realizzare un impianto fotovoltaico deve inoltrare apposita domanda, al cosiddetto Soggetto Attuatore, entro una delle seguenti date: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno seguendo le indicazioni previste dall'articolo 7 del nuovo decreto. Il Soggetto Attuatore, così, come indicato nell'articolo 9 del decreto in commento, verrà però definito ed individuato con successivo provvedimento da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ( AEEG ) assieme alle modalità e alle condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti, inclusa la verifica del rispetto dei requisiti tecnici previsti per i nuovi impianti fotovoltaici. --- ## Rumore ambientale URL: https://lachiver.com/news/rumore-ambientale-2705 Rumore ambientale | Lachiver Servizi - 29/09/2005 - 231   In attuazione della direttiva 2002/49/Ce sul rumore ambientale è stato emanato il Decreto Legislativo n. 194 del 19 agosto 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005. Il decreto detta disposizioni relative ai “grandi protagonisti” del rumore ambientale, ovvero le principali infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie e aeroportuali) e i principali agglomerati urbani (oltre i 100.000 abitanti). Entro il 2012 è prevista l’elaborazione della mappatura acustica per tali sorgenti onde determinare l’esposizione globale al rumore e la redazione di piani di azione per la gestione dell'inquinamento rilevato. Le attività di mappatura e di pianificazione saranno svolte da: - un’Autorità indicata dalla Regione o Provincia autonoma, nel caso di agglomerati urbani - l’ente gestore del servizio o dell’infrastruttura nel caso dei trasporti Sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempienza dei soggetti coinvolti nel procedimento. --- ## Bonifica siti inquinati, le garanzie finanziarie URL: https://lachiver.com/news/bonifica-siti-inquinati-le-garanzie-finanziarie-2701 Bonifica siti inquinati, le garanzie finanziarie | Lachiver Servizi - 20/10/2005 - 227   Con la pubblicazione del decreto ministeriale del 5 luglio 2005 (G.U. n. 217 del 17/09/05) concernente «Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti» è divenuto operativo l’obbligo di iscrizione alla Categoria 9, dell’Albo nazionale gestione rifiuti, relativa alla bonifica dei siti, e che ha per destinatari tutte le imprese che svolgono tale attività. A tal proposito si deve ricordare che recentemente sono stati approvati i seguenti provvedimenti relativi all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativi alla Categoria 9: a) la deliberazione del Comitato nazionale n. 1 dell’11 maggio 2005 «Disposizioni integrative ed attuative della delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti»; b) la deliberazione del Comitato nazionale n. 2 dell’11 maggio 2005 «Modulistica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti»; c) il decreto ministeriale del 5 luglio 2005 «Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti». L’iscrizione alla Categoria 9 viene, dunque, subordinata alla presentazione di «idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta». La garanzia finanziaria, sotto forma di fidjussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo e deve essere conforme allo schema di cui all’allegato A del nuovo decreto. L’ammontare della garanzia fidejussoria è diversificato in relazione alla classe di appartenenza; tuttavia per le imprese che risultino registrate EMAS (secondo il Regolamento comunitario n. 1836 del 1993), verrà applicato il 30% degli importi previsti all’articolo 3 del decreto in commento. Infine, per quanto riguarda il termine entro il quale le imprese devono iscriversi all’Albo, il decreto stabilisce che chi intende effettuare attività di bonifica dei siti inquinati deve iscriversi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto (cioè il 16 novembre 2005) e delle delibere del Comitato nazionale dell’albo riguardanti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria. --- ## Ue, in arrivo la revisione della direttiva su pile e accumulatori esausti URL: https://lachiver.com/news/ue-in-arrivo-la-revisione-della-direttiva-su-pile-e-accumulatori-esausti-2699 Ue, in arrivo la revisione della direttiva su pile e accumulatori esausti | Lachiver Servizi - 07/11/2005 - 225    Più limiti all’uso di sostanze pericolose nella fabbricazione di pile e accumulatori e maggiore recupero a fine vita. A prevederlo è la Posizione comune del Consiglio UE del 18 luglio 2005, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, e relativa alla direttiva 91/157/Ce. Tale direttiva, a cui è stata data attuazione in Italia con il decreto ministeriale 20 marzo 1997, disciplina le pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e rientra in quella normativa che regolamenta l’immissione sul mercato e l’uso di talune sostanze e preparati pericolosi, la cui direttiva madre è la 76/769/Cee (recepita con il d.p.r. n. 904/1982). Sostanzialmente la Posizione comune mette d’accordo le Istituzioni Ue competenti in merito alla riformulazione delle regole di gestione delle pile e degli accumulatori esausti. La nuova gestione dei rifiuti costituiti da batterie esauste, secondo la bozza di direttiva in corso di approvazione, si basa su tre direttive fondamentali: 1) limitazione dell’utilizzo delle sostanze pericolose nella fabbricazione degli accumulatori; 2) limitazione del ricorso al deposito in discarica e all’incenerimento; 3) nuovi obiettivi minimi di raccolta e di recupero. Per quanto riguarda l’aspetto della commercializzazione, sarà vietata la vendita di pile e accumulatori con quantitativi di sostanze pericolose, come il cadmio, superiori a determinate soglie, con l’ammissione, però, di deroghe in quei casi in cui l’impiego di metalli pesanti è senza alternative. Gli Stati membri dovranno, inoltre, garantire dei tassi di raccolta annuali (per tasso di raccolta si intende la percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti nell’anno per le vendite annuali medie di pile e accumulatori portatili all’utilizzatore finale in peso nello stesso anno e nei due precedenti). I tassi che dovranno essere conseguiti sono: il 25% dopo 4 anni e il 45% dopo 8 anni dall’entrata in vigore della direttiva. Le soglie minime del riciclo, che variano in base alla tipologia di batterie, saranno invece più elevate rispetto a quanto previsto dalle direttive 91/157/Ce ed 93/86/Ce. A tal proposito gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione europea le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti annualmente nonché sul rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio. Sugli Stati membri incomberà, pertanto, l’onere di adottare delle misure idonee per incoraggiare i consumatori a partecipare alla raccolta e ad agevolare il processo di riutilizzo, trattamento e riciclaggio. Infine, tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie dovranno essere contrassegnati con il simbolo della raccolta differenziata e con il simbolo chimico indicante la presenza dei metalli pesanti. --- ## Certificati verdi, aggiornate le direttive per incentivare l’energia elettrica URL: https://lachiver.com/news/certificati-verdi-aggiornate-le-direttive-per-incentivare-l-energia-elettrica-2697 Certificati verdi, aggiornate le direttive per incentivare l’energia elettrica | Lachiver Servizi - 21/11/2005 - 223    Il Ministero delle Attività produttive con il decreto del 24 ottobre 2005 (pubblicato in G.U.R.I. n. 265/05, Suppl. ord. n. 184) ha aggiornato le direttive sulla produzione obbligatoria di energia derivante da fonti rinnovabili, in attuazione del d.lgs. n. 79/99. Quest’ultimo provvedimento dispone infatti che, al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a partire dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impiantiche, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabilihanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale,nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva al 1° aprile 1999. Tale obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh.La quota, che inizialmente è stata stabilita nella misura del 2% della suddetta energia eccedente i 100 GWh è stata successivamente incrementata fino al 2,35% per l’anno 2004, fino al 2,70% per l’anno 2005 e fino al 3,05% per l’anno 2006. Obiettivo finale è raggiungere nel 2010 un livello di energia eco-compatibile sull’intera produzione energetica del paese pari al 22-25%. In attuazione del d.lgs. n. 79/99, il nuovo decreto ha stabilito che i soggetti obbligati alla produzione di energia da fonti rinnovabili hanno diritto ad una certificazione di produzione da fonti rinnovabili denominata "certificato verde". Tale certificato verde deve essere emesso dal gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente. A tal fine, i produttori e gli importatori di energia elettrica interessati sono tenuti a trasmettere al Gestore della rete, entro il 31 marzo di ogni anno un’autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Ogni certificato verde ha un valore unitario pari a 50 MWh e avrà una validità di otto anni, più altri quattro per i soli impianti a biomasse. Lo stesso provvedimento ha stabilito l'obbligo per il Gestore del mercato di organizzare una sede per la contrattazione dei certificati verdi tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori/importatori delle energie rinnovabili. Il tutto nell’ambito della gestione economica del mercato elettrico. Il decreto affronta anche il problema della sottoproduzione. Nei casi in cui l’impianto, per qualsiasi motivo, non riesca a produrre energia in quantità pari o superiore ai certificati verdi emessi (e il produttore non sarà in grado di restituire per l’annullamento i certificati verdi incassati), toccherà al gestore della rete compensare la differenza, trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La nuova disciplina sostituisce quella dettata dal d.m 11/11/99, emanata in attuazione del citato d.lgs. 79/1999. --- ## Al via il riutilizzo energetico dei rifiuti agricoli URL: https://lachiver.com/news/al-via-il-riutilizzo-energetico-dei-rifiuti-agricoli-2698 Al via il riutilizzo energetico dei rifiuti agricoli | Lachiver Servizi - 15/11/2005 - 224   E’ in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale, a firma dei Ministeri delle attività produttive e dell’ambiente, che promuove il riutilizzo, il riciclo e la valorizzazione energetica di rifiuti, in particolare di origine agricola e a base di biomassa. Il decreto attua quanto previsto dal d.lgs. n. 387/2003 che, recependo la direttiva europea 2001/77/CE, disciplina l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili. Il nuovo decreto prevede una lunga lista di scarti da ammettere all’utilizzo come fonte rinnovabile di energia. Le attività agricole potranno utilizzare come “carburante” i rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti. Tra questi: i rifiuti della silvicoltura a base di biomassa, gli scarti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; le rimanenze di produzione di conserve alimentari, lievito ed estratto di lievito; i resti derivanti dai processi di preparazione e fermentazione di melassa. Ma saranno utilizzabili come fonte rinnovabile anche i rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione, quelli legati all’impiego di conservanti e i rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche. Il provvedimento stabilisce una gerarchia per il trattamento dei rifiuti in questione. I gestori degli impianti a energia rinnovabile che utilizzano i rifiuti agricoli saranno ammessi infatti al meccanismo dei certificati verdi. Dovranno, pertanto, presentare domanda al gestore della rete di trasmissione nazionale di energia e ricevere dallo stesso i titoli per la commercializzazione dell’energia prodotta. Ricordiamo che ogni certificato verde dura otto anni dalla data di entrata in esercizio commerciale degli impianti ed avrà un valore unitario pari a 50 MWh. Un volta pubblicato il provvedimento partiranno le consultazioni, ad opera dei ministeri interessati, tra le associazioni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti, le imprese e i consorzi che operano nel riciclo degli stessi e i gestori degli impianti che utilizzano gli scarti a fini energetici. Terminato il censimento verranno siglati gli accordi quinquennali per l’individuazione e la gestione dei rifiuti a fini energetici. Da segnalare che accanto a tale decreto sono state, inoltre, emanate delle linee guida sul procedimento unico di autorizzazione, costruzione e messa in opera degli impianti a energia rinnovabile, che attendono il via libera definitivo della Conferenza unificata (stato-regioni-autonomie locali). Le linee guida stabiliscono i paletti che i nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile dovranno rispettare per ridurre l’impatto sull’avifauna, sulla flora e sul territorio. --- ## Certificati verdi, nuove direttive per particolari produzioni di energia URL: https://lachiver.com/news/certificati-verdi-nuove-direttive-per-particolari-produzioni-di-energia-2695 Certificati verdi, nuove direttive per particolari produzioni di energia | Lachiver Servizi - 14/12/2005 - 221   Il Ministero dell’Ambiente con il decreto del 24 ottobre 2005 (pubblicato in G.U. n. 265/05, Suppl. Ord. n. 184) ha fissato le direttive che regolamentano l’emissione dei certificati verdi per le seguenti produzioni di energia: a) energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano l'idrogeno; b) energia elettrica prodotta da impianti statici (vale a dire l’energia prodotta da celle a combustibile); c) energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. Per quanto riguarda gli impianti descritti alle lettere a) e b), il diritto ai certificati verdi scatterà se la produzione di energia elettrica comporta una complessiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica, per gli impianti di cui alla lettera c) il diritto ai certificati verdi è subordinato all’osservanza delle prescrizioni dettate dall’allegato A del nuovo decreto. Per il riconoscimento del diritto ai certificati verdi il produttore dovrà inoltrare, al Gestore della rete, una domanda di “qualifica dell’impianto”. La domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro 120 giorni dalla data di ricevimento. Il diritto ai certificati è riconosciuto agli impianti “qualificati” ed entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva al 28 settembre 2004. Nel caso di impianti non ancora in esercizio la domanda andrà corredata anche da una copia del progetto preliminare dell'impianto. La domanda decade qualora, entro 60 giorni dalla presentazione, il richiedente non inoltri al Gestore della rete copia della richiesta di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. La produzione netta di energia elettrica degli impianti ha diritto ai certificati verdi per un periodo di otto anni consecutivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti. Il certificato verde, di valore unitario pari a 50 MWh, è emesso dal Gestore della rete, entro 30 giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta dell'anno precedente avente diritto ai certificati verdi, corredata da una copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati verdi emessi, il Gestore della rete compenserà la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati verdi per l'anno di riferimento, potrà essere effettuata anche per i due anni successivi. --- ## Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, al via la SEVESO TER URL: https://lachiver.com/news/stabilimenti-a-rischio-di-incidente-rilevante-al-via-la-seveso-ter-2696 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, al via la SEVESO TER | Lachiver Servizi - 29/11/2005 - 222    Importanti modifiche alla “Seveso bis”, il decreto legislativo n. 334/99 che disciplina i controlli dei pericoli di incidente rilevante connessi con l’uso di determinate sostanze pericolose. Ad introdurle è il decreto legislativo n. 238/05, pubblicato nella G.U. n. 271 del 21 novembre’05, Suppl. ord. n. 189, che entrerà in vigore dal 6 dicembre prossimo. Il decreto non introduce nuove definizioni legislative, ma amplia e semplifica il campo di applicazione della disciplina. Le nuove norme si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del d.lgs. n. 334/99, ora sostituito integralmente dall’allegato A al nuovo decreto. L’assoggettamento alla disciplina sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante dipende, quindi, esclusivamente dalla presenza di sostanze pericolose e non dall’appartenenza dell’impianto ad una determinata categoria. Oltre a tale regola generale vi è però da ricordare che il gestore degli stabilimenti elencati all’allegato A del d.lgs. n. 334/99, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiore a quelle indicate nell’allegato I al d.lgs. n. 334/99, deve comunque individuare i rischi di incidente rilevante ed integrare il relativo documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 626/94, nonché provvedere alla formazione e all’addestramento dei lavoratori in situ ai sensi del d.m. 16/03/98. Il decreto abroga gli adempimenti di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 334/99 e il relativo allegato B al fine di evitare una possibile distorsione della concorrenza, poiché introduceva un regime diversificato per alcuni impianti (i destinatari di tale disposizione erano i gestori degli stabilimenti industriali di cui all’allegato A in cui erano presenti sostanze in quantità superiori ai valori soglia di cui al punto 3, dell’allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell’allegato I, in quantità inferiori ai valori soglia ivi riportati). La disciplina sostanziale del d.lgs. n. 334/99 non viene dunque alterata, ma si colmano alcune lacune. Viene anche assicurato: un migliore raccordo fra Regioni e Ministero dell’Ambiente nello scambio di informazioni, un più efficace controllo su scambio e trasmissione delle informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a possibili effetti domino, un potenziamento dell’efficacia delle ispezioni post-incidentali, una più corretta applicazione dell’allegato V, relativo alla scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori. Vi è da segnalare la sostituzione dell’Allegato I del d.lgs. n. 334/99, contenente l’elenco delle sostanze pericolose che devono essere censite dal gestore dello stabilimento, con il nuovo Allegato A che introduce, da un lato, nuove sostanze cancerogene e, dall’altro, riduce di molto le quantità limite di sostanze pericolose, la cui detenzione in determinati quantitativi fa scattare l’obbligo di notifica piuttosto che del rapporto di sicurezza. Infine, entro il 6 marzo 2006 i gestori degli stabilimenti che, a decorrere dal 6 dicembre 2005, sono assoggettati alle legge “Seveso” devono: inviare la notifica e la scheda di informazione alle autorità competenti, redigere il documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, attuare il Sistema di gestione della sicurezza, predisporre il Piano di emergenza interno. --- ## Gas serra, approvato il piano di assegnazione delle quote 2005-2007 URL: https://lachiver.com/news/gas-serra-approvato-il-piano-di-assegnazione-delle-quote-2005-2007-2691 Gas serra, approvato il piano di assegnazione delle quote 2005-2007 | Lachiver Servizi - 01/03/2006 - 217    Da qualche giorno, sul sito del Ministero dell’Ambiente, www2.minambiente.it, è stato pubblicato il decreto sulle quote di anidride carbonica (CO2) assegnate agli impianti italiani autorizzati ad emettere gas ad effetto serra, per il periodo 2005-2007. Nell’immediato, l’autorità competente, rilascerà le quote di CO2 per gli anni 2005 e 2006, mentre quelle assegnate per l'anno 2007 verranno rilasciate entro il 28 febbraio 2007. Sarà poi un decreto del Direttore Generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente ad assegnare agli impianti nuovi le quote di emissioni di CO2 per il periodo 2005-2007. Il rilascio delle quote di CO2 verrà effettuato attraverso il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni. Tale registro è predisposto e gestito dall’Apat (l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e i servizi Tecnici), per una accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate. Adempimenti. I gestori degli impianti esistenti, autorizzati ad emettere gas ad effetto serra, devono presentare all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e i servizi Tecnici, entro il 6 marzo 2006, una domanda di iscrizione secondo le modalità pubblicate sul sito web dell'Agenzia: www.apat.it. Ulteriore adempimento è la comunicazione annuale sulle emissioni dell’anno precedente. Il gestore di impianto deve, infatti, inviare al Direttore Generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’Ambiente, entro il 31 marzo di ciascun anno una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente da predisporre secondo modalità ancora da definire. La prima dichiarazione, relativa alle attività e alle emissioni dell'anno 2005, deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2006. La comunicazione deve essere corredata da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto. Tale verifica mira accertare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica si considera positiva qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive. Il verificatore dovrà comunicare i risultati della verifica di congruenza all'Autorità Nazionale Competente contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non sia corredata da attestato di verifica, il Direttore Generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’Ambiente provvederà affinchè il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato. --- ## Sostanze chimiche, il nuovo regolamento REACH URL: https://lachiver.com/news/sostanze-chimiche-il-nuovo-regolamento-reach-2692 Sostanze chimiche, il nuovo regolamento REACH | Lachiver Servizi - 07/02/2006 - 218   Il Reach, il regolamento europeo sulla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, è stato adottato in prima lettura dal Parlamento europeo il novembre scorso. Ora il provvedimento è passato al Consiglio europeo, che dovrebbe approvare ufficialmente la posizione comune nella primavera di quest’anno, spianando la strada alla seconda lettura della proposta da parte del Parlamento. La Commissione europea prevede che il regolamento entri in vigore nella primavera del 2007. Dovrà poi passare circa un anno prima che l’agenzia Reach sia operativa. Di conseguenza i requisiti funzionali del sistema dovrebbero essere applicati dal 2008. Il Reach è dunque destinato a sostituire 40 testi legislativi in materia e a dar vita ad un sistema unico per tutte le sostanze chimiche. Obiettivo è colmare le lacune nelle informazioni esistenti sulle proprietà pericolose di circa 30 mila sostanze chimiche e favorire la trasmissione delle informazioni per l’uso delle stesse lungo l’intera filiera industriale, con una riduzione dei rischi per lavoratori, consumatori e ambiente. Questo, grazie alla nascita di un sistema integrato che vigila sulla registrazione, sulla valutazione e sulle restrizioni da applicare ai prodotti, fornendo maggiore sicurezza nell’utilizzo e fabbricazione delle sostanze chimiche. Con il regolamento, inoltre, si avrà l’inversione dell’onere della prova: non saranno le pubbliche autorità ma l’industria (produttori e importatori di sostanze chimiche) a dover assumere maggiori responsabilità per la trasmissione delle informazioni e l’adozione di misure di gestione dei rischi. Uno dei principi cardine del regolamento, infatti, prevede che fabbricanti e importatori raccolgano informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche dagli stessi prodotte o importate e trasmettano poi all’Agenzia europea delle sostanze chimiche un fascicolo di registrazione con i dati necessari a dimostrare che sono utilizzate in condizioni di sicurezza. Il regolamento prevede l’istituzione di un’agenzia europea delle sostanze chimiche, che avrà sede ad Helsinki (Finlandia) e sarà incaricata di gestire la registrazione delle sostanze attraverso la creazione di una banca dati. L’agenzia sarà chiamata a svolgere un ruolo importante anche nella valutazione e nell’autorizzazione delle sostanze. Fino ad oggi, la legislazione chimica della Ue distingueva tra i prodotti chimici esistenti e quelli nuovi. Qualsiasi prodotto messo sul mercato prima del 1981 veniva detto esistente, mentre le altre sostanze chimiche (4.300) erano considerate nuove. Questa distinzione alimentava, secondo la Commissione europea, una sicurezza sommaria per il 99% dei prodotti esistenti. --- ## Gas serra, comunicazione annuale delle quote URL: https://lachiver.com/news/gas-serra-comunicazione-annuale-delle-quote-2687 Gas serra, comunicazione annuale delle quote | Lachiver Servizi - 18/04/2006 - 213   Il decreto DEC/RAS/115/2006, pubblicato sul sito www2.minambiente.it, ha definito i contenuti, il formato e le modalità della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra che gli impianti autorizzati devono trasmettere annualmente, entro la fine di marzo, al Direttore Generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’Ambiente. In particolare, il decreto stabilisce che la comunicazione delle emissioni di CO2 va redatta secondo uno dei formati pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambientee con le informazioni ivi indicate; è ritenuta valida ed efficace al fine degli obblighi contenuti nell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, se corredata di relativo attestato di verifica (rilasciato da un organismo riconosciuto); deve essere sottoscritta dal gestore dell’impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato. La prima comunicazione andava inviata entro il 30 marzo 2006 a RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it. La comunicazione è considerata valida ed efficace ai fini degli obblighi contenuti nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra se l'attestato di verifica contiene un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi". Nel caso in cui la comunicazione non pervenga all'Autorità Nazionale Competente entro il termine previsto o pervenga priva dell'attestato di verifica, l'Autorità Nazionale Competente provvederà a stimare le emissioni dell'impianto al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni da parte del gestore, fatte salve le responsabilità dello stesso in merito agli adempimenti delle prescrizioni autorizzative. L'Autorità Nazionale Competente provvederà, inoltre, affinchè il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino a quando tale stima non venga annotata sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni. Nel caso in cui la comunicazione sia accompagnata da un attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo o con dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, l'Autorità Nazionale Competente, tenendo conto anche delle informazioni contenute nell'attestato di verifica e nel rapporto di verifica rilasciato dall'organismo che ha svolto l'attività di verifica, provvede a stimare le emissioni dell'impianto al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni da parte del gestore, fatte salve le responsabilità dello stesso in merito agli adempimenti delle prescrizioni autorizzative. --- ## Modifiche al recupero agevolato dei rifiuti URL: https://lachiver.com/news/modifiche-al-recupero-agevolato-dei-rifiuti-2684 Modifiche al recupero agevolato dei rifiuti | Lachiver Servizi - 30/05/2006 - 210    Modifiche al decreto 5 febbraio 1998 che disciplina il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi. A disporle è il regolamento ministeriale n. 186 del 5 aprile 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio). Le modifiche sono sorte dopo che la Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia (causa 7 ottobre 2004, C-103/02) per l’omessa indicazione nel d.m. del 1998 delle quantità massime di rifiuti, per tipologia, che possono essere oggetto di recupero senza autorizzazione (ma con semplice comunicazione). Le principali novità introdotte dal regolamento riguardano: a) l’introduzione ex novo dell’allegato 4 che indica, per ciascuna attività industriale che effettua recupero, la quantità di ciascuna tipologia di rifiuti che può essere recuperata in ciascun impianto; b) l’introduzione, sempre ex novo, dell’allegato 5 che detta le nome tecniche per gli impianti di recupero che effettuano la messa in riserva, cioè quell’operazione di recupero che consiste nello stoccaggio di rifiuti avviati ad altre operazioni di recupero. Al riguardo, si precisa che laddove la messa in riserva avvenga presso il produttore dei rifiuti, la quantità stoccata non può eccedere quella dei rifiuti prodotti in un anno all’interno dello stesso impianto e il periodo di giacenza non può superare un anno dalla produzione; c) per quanto riguarda il campionamento e le analisi è stabilito andranno fatti in base alla norma Uni 10802, mentre il campionamento del combustibile da rifiuti va effettuato in base alla noma Uni 9903. Campionamenti e analisi vanno effettuati dal titolare dell’impianto che produce i rifiuti in occasione del primo conferimento e poi ogni due anni, e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo; d) cambia l’allegato 3 relativo al test di cessione che serve a simulare il comportamento del rifiuto in discarica. La norma di riferimento è la Uni 10802; e) numerose sono poi le modifiche apportate all’allegato I. Una serie di aggiustamenti che renderanno più semplice il recupero agevolato. Ad esempio potrà essere recuperata in modo agevolato la carta che proviene da qualsiasi attività produttiva, senza più il vincolo di provenienza dall’industria cartaria o cartotecnica, come era in precedenza. --- ## Codice Ambiente, dichiarati inefficaci 17 decreti attuativi URL: https://lachiver.com/news/codice-ambiente-dichiarati-inefficaci-17-decreti-attuativi-2680 Codice Ambiente, dichiarati inefficaci 17 decreti attuativi | Lachiver Servizi - 03/07/2006 - 206    Con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno (la numero 146) il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato che i decreti di attuazione della delega ambientale (c.d. Testo unico ambiente, d.lgs. n. 152/06) non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti. La ragione giuridica di questo blocco è il fatto che non sono stati registrati dalla Corte dei Conti. Lo stop ha riguardato tutti e 17 i decreti attuativi datati 2 maggio e pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo stesso mese. Tra le materie disciplinate dai decreti. Terre e rocce da scavo. Al riguardo due erano i decreti. Il primo semplificava le procedure amministrative per i cantieri che producono meno di seimila metri cubi di materiali. In particolare, le imprese potevano avviare le attività di scavo inviando all’Arpa un’autocertificazione in cui attestavano di non usare prodotti inquinanti. Eliminato anche il decreto che definiva i criteri di analisi e campionamento delle terre e rocce da scavo e i limiti di inquinanti contenuti in questi materiali. Registro di carico e scarico dei rifiuti. Il decreto approvava i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti. Adesso le imprese dovranno tornare al registro di cui al d.m. 148/1998 sulla base dell’art. 190 del d.lgs. n. 152/06 che è perfettamente vigente. Tale norma prevede che i soggetti obbligati devono redigere i registri sul consueto bollettario conforme agli allegati A e B al d.m. 148/98. E’ possibile utilizzare carta formato A4 regolarmente numerata. Il registro va numerato e vidimato con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. La vidimazione non è più necessaria e, quindi, la numerazione è apposta dall’impresa. I tempi di annotazione delle operazioni restano questi: produttore/detentore, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; trasportatore, entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; recuperatore/smaltitore, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico; commerciante ed intermediario senza detenzione e consorzi, entro 10 giorni lavorativi dalla relativa transazione. Le quantità sono annotate in kg o in litri o in metri cubi. I registri dei rifiuti non pericolosi possono essere sostituiti dalle scritture contabili. Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti. Il provvedimento disciplinava la nuova Autorità che deve sostituire il comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio nazionale sui rifiuti. Aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato. Questi due decreti disciplinavano modalità e termini secondo cui effettuare gli affidamenti tramite gara. --- ## Terre e rocce da scavo, nuove norme per il campionamento e le analisi URL: https://lachiver.com/news/terre-e-rocce-da-scavo-nuove-norme-per-il-campionamento-e-le-analisi-2681 Terre e rocce da scavo, nuove norme per il campionamento e le analisi | Lachiver Servizi - 27/06/2006 - 207   Con il decreto ministeriale del 2 maggio 2006 sono stati definiti i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo. Il nuovo decreto, in attuazione del nuovo testo unico ambientale (D.lgs. n. 152/06), stabilisce che il campionamento delle terre e rocce da scavo va effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". Anche la preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica va effettuata secondo i principi generali della norma UNI 10802 in questione. In particolare, l'articolo 5 del decreto ministeriale detta i valori per le terre e rocce da scavo destinate a reinterri o riempimenti di siti, di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (ovvero alla realizzazione di rilevati in tali siti), ovvero di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (o alla realizzazione di rilevati in tali aree). Prevede, inoltre, che i valori di riferimento per le terre e rocce da scavo destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree dovranno essere adottati mediante un futuro decreto ministeriale. Fino all'adozione in questione, si utilizzeranno i valori di riferimento dettati dalla tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. Il Legislatore ha in qualche modo confermato quanto ritenuto dalla giurisprudenza, secondo cui - nel silenzio della normativa vigente, che nulla diceva in materia - i valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo e sottosuolo di siti a destinazione d'uso "verde pubblico, verde privato, residenziale", indicati nella colonna A della tabella 1, allegato 1, del dm n. 471/99 (recante "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ora abrogato dal nuovo testo unico) valevano anche per il verde agricolo. Per quanto riguarda la periodicità delle analisi, è stabilito che le attività relative al campionamento, alla preparazione dei campioni e alle determinazioni analitiche vanno effettuate, a cura ed onere del soggetto che esegue i lavori dai quali hanno origine le terre e le rocce, o del committente, almeno in occasione della prima produzione di tali materiali e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della natura degli stessi. --- ## Emissioni gas serra, attuata la direttiva comunitaria URL: https://lachiver.com/news/emissioni-gas-serra-attuata-la-direttiva-comunitaria-2679 Emissioni gas serra, attuata la direttiva comunitaria | Lachiver Servizi - 25/07/2006 - 205    Il decreto legislativo n. 216/06 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno scorso) recepisce interamente la direttiva 2003/87/CEE, che ha istituito il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra. Al riguardo, si ricorda che la direttiva era stata parzialmente recepita con la legge n. 316/04, con cui è stato introdotto l’obbligo di un’autorizzazione ad emettere gas serra per i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell’allegato I, della direttiva 2003/87/CE. Il nuovo provvedimento disciplina l’iter per l’entrata a regime del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas serra e definisce la procedura autorizzativa che gli impianti elencati negli allegati A e B dello stesso devono rispettare. In realtà per la partenza effettiva del mercato delle quote l’Italia è ancora in stand-by per le difficoltà operative del Registro delle quote. Il registro, tenuto dall’Apat, l’Agenzia di protezione nazionale dell’ambiente, serve per annotare le quote di emissione rilasciate dagli impianti già autorizzati e per la restituzione annuale delle quote. L’Autorità deputata a gestire gli adempimenti in materia è il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE istituito presso laDirezione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Comitato deve: a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione; b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato a livello ministeriale; c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione ministeriale; d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti; e) rilasciare ed aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra; f) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate; g) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività; h) irrogare le sanzioni; i) rilasciare quote in cambio di CER (riduzione delle emissioni certificate) ed ERU (unità di riduzione delle emissioni). Il decreto detta anche l’impianto sanzionatorio. Ad esempio chi esercita l’attività senza l'autorizzazione, sarà soggetto ad una sanzioneamministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento (triennio che ha avuto inizio il 1°gennaio 2005) e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi (quinquenni a partire dal 1°gennaio 2008). Invece il gestore dell'impianto che non comunica le informazioni per l’assegnazione delle quote di emissione nei tempi e con le modalita' stabilite dal Comitato sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. --- ## Le proroghe per rifiuti elettrici ed elettronici e codice ambientale URL: https://lachiver.com/news/le-proroghe-per-rifiuti-elettrici-ed-elettronici-e-codice-ambientale-2678 Le proroghe per rifiuti elettrici ed elettronici e codice ambientale | Lachiver Servizi - 02/08/2006 - 204    La legge n. 228 del 12 luglio 2006 (che ha convertito il decreto legge n. 173/06) ha introdotto due importanti proroghe in campo ambientale: 1) il termine del 13 agosto 2006, previsto dal d.lgs. 151/2005 sui rifiuti elettrici ed elettronici - Raee (data di decorrenza dei principali obblighi previsti in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), è stato differito a data successiva all’emanazione dei previsti decreti ministeriali di attuazione, fissando comunque come termine ultimo il 31 dicembre 2006; 2) il termine per l’entrata in vigore della seconda parte del Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/06) riguardante le procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), la valutazione d’impatto ambientale (Via) e l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) è stato posticipato al 31 gennaio 2007. Raee. Slitta dal 13 agosto al 31 dicembre il termine per adempiere alla lunga serie di obblighi relativi ai rifiuti elettrici ed elettronici. Il termine, tuttavia, è individuato in via residuale e ultimativa: infatti, la proroga è concessa fino all’emanazione di due specifici decreti ministeriali <>. il d.lgs. n. 151/05 prevedeva in particolare, a partire dal 13 agosto 2006, i seguenti obblighi: a) per i produttori: obbligo di ritiro dei Raee ed invio al trattamento, istituzione di sistemi di trattamento e di recupero dei Raee, finanziamento della gestione dei Raee storici domestici, informazione e marcatura dei prodotti immessi sul mercato; b) per i distributori: ritiro gratuito degli apparecchi elettrici ed elettronici; c) per i comuni: raccolta differenziata dei Raee da nuclei domestici e dai distributori. La proroga è dipesa dal fatto che i numerosi adempimenti prevista dalla nuova normativa in materia di gestione dei Raee sono tutti in dipendenza dei due decreti ministeriali (attesi da circa un anno). Questi decreti devono, pertanto, essere emanati il prima possibile affinché le imprese possano, a loro volta, adempiere a quanto di loro competenza entro la fine dell’anno. Le imprese coinvolte dalla proroga sono molte: produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (dalle lampadine ai computer, ai frigoriferi) e gestori dei relativi rifiuti. A esse si aggiungono i Comuni per l’allestimento delle piattaforme di raccolta. Tra le altre cose, i decreti attesi dovranno definire le modalità di funzionamento del registro nazionale di soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee (sarà istituito presso il ministero dell’Ambiente), le modalità di iscrizione al registro, e di comunicazione delle informazioni da parte dei produttori di apparecchiature nuove. Testo unico ambientale. Per quanto riguarda la seconda parte del testo unico ambientale, disciplinante VIA, VAS ed IPPC, questa sarebbe dovuta entrare in vigore il 29 agosto 2006, con la proroga entrerà in vigore il 31 gennaio 2007 (non sono stati oggetto di proroga gli articoli 49 e 50 della seconda parte relativi a: costituzione dellacommissione Via e adeguamento delle disposizioni regionali a quelle del Testo unico). --- ## ECO-Codice al restyling URL: https://lachiver.com/news/eco-codice-al-restyling-2676 ECO-Codice al restyling | Lachiver Servizi - 12/10/2006 - 202   Sono in arrivo per fine anno le prime correzioni al Testo Unico ambientale, il D.Lgs. n. 152/06. La bozza di decreto introduce importanti modifiche in materia di rifiuti e acque. In particolare vengono riviste le norme sugli scarichi, sul servizio idrico integrato, sulle Authority di vigilanza, e le norme che contengono alcune preziose definizioni tecniche, in particolare quelle di rifiuto, di sottoprodotto e materia prima secondaria. La bozza prevede una rigorosa disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in azienda. Non ci sarebbe più la possibilità di utilizzare il termine massimo dei tre mesi per il deposito temporaneo dei rifiuti, ma al raggiungimento automatico dei 20 metri cubi i rifiuti prodotti devono essere immediatamente raccolti e portati allo smaltimento. In questo modo viene abrogato quanto previsto dal codice ambientale, che, a seconda dell’attività, prevedeva per l’impresa la possibilità di optare per il regime temporale (imprese con molti rifiuti) o per quello quantitativo (piccole imprese). Viene di fatto cancellata la disciplina sulle materie prime secondarie e sul sottoprodotto. In pratica la definizione di sottoprodotto sopravvive soltanto nell’articolo dedicato alle “terre e rocce di scavo anche di gallerie” (che diventano sottoprodotti ottenuti dalle attività di edificazione e di costruzione di infrastrutture). Per i rifiuti non pericolosi torna l’obbligo del Mud, il modello unico di dichiarazione ambientale, che va comunicato annualmente, entro il 30 aprile, alle Camere di commercio. L’obbligo è stato infatti soppresso con l’introduzione del testo unico ambientale. Per quanto riguarda gli scarichi, viene ripristinata la vecchia nozione di scarico basata sul concetto di immissione diretta tramite condotta che il d.lgs. n. 152/06 aveva cancellato. L’iter di approvazione è ancora lungo, la bozza deve infatti passare prima all’approvazione del Consiglio dei Ministri e successivamente alla commissione ambiente della camera. Le correzioni così introdotte dovrebbero impedire che l’Italia venga sottoposta ad ulteriori procedure di infrazione da parte della UE. --- ## Testo Unico Ambiente - Le modifiche al recupero agevolato dei rifiuti URL: https://lachiver.com/news/testo-unico-ambiente-le-modifiche-al-recupero-agevolato-dei-rifiuti-2674 Testo Unico Ambiente - Le modifiche al recupero agevolato dei rifiuti | Lachiver Servizi - 15/11/2006 - 200   Lo schema di decreto legislativo approvato, non ancora in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, e finalizzato a modificare il Testo unico ambiente (d.lgs. n. 152/2006) prevede, in tema di rifiuti, una proposta di modifica dell’iter amministrativo delle procedure semplificate sul recupero. Attualmente le procedure sono disciplinate dagli articoli 214 e 216 del d.lgs. n. 152/06, che hanno disposto il passaggio delle competenze dalla Provincia alla sezione regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali. Le modifiche proposte dal Governo, nella riscrittura della parte IV del d.lgs. n. 152/06, riportano alle Province le competenze sul recupero agevolato nella loro pienezza. In sostanza l’iter amministrativo sul recupero agevolato risulta così riformulato: invio della comunicazione di inizio attività e relativa relazione tecnica alla Provincia territorialmente competente e non più alla sezione regionale dell’Albo, decorsi 90 giorni dalla quale è possibile cominciare le operazioni di recupero. La Provincia dà notizia della comunicazione alla sezione regionale dell’Albo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (attualmente è l’Albo che informa la Provincia). La Provincia entro i citati 90 giorni iscrive l’impresa in nuovo apposito registro, verifica d’ufficio la rispondenza dell’attività alle norme tecniche fissate dal d.m. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi, e al d.m. n. 161/2002 per i rifiuti pericolosi. Se la Provincia accerta il mancato rispetto delle citate norme tecniche, dispone, motivandolo, il divieto di inizio o prosecuzione dell’attività, salvo il conformarsi dell’impresa entro il termine fissato dalla stessa. Attualmente le norme in vigore prevedono che sia l’Albo ad effettuare la verifica d’ufficio e ad informare la Provincia in caso di mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di riferimento, per disporre il divieto di inizio o prosecuzione dell’attività. Lo schema di decreto prevede, dunque, il ritorno dell’ispezione provinciale preventiva, con la precisazione che l’attività può comunque iniziare decorsi i 90 giorni dalla comunicazione anche se l’ispezione non è intervenuta. Fanno eccezione gli impianti relativi a rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e coincenerimento, per i quali l’avvio delle attività di recupero è subordinato all’ispezione preventiva provinciale da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della relativa comunicazione. Questo significa che senza visita preventiva provinciale l’attività non può essere intrapresa. Resta invariata, invece, l’iscrizione nell’apposito registro previo pagamento del diritto di iscrizione annuale pari a 50 euro, anche se l’ente a cui versare la somma non sembra sarà la Provincia ma ancora la sezione regionale dell’Albo. --- ## Piccole e medie imprese, co-finanziamenti per produrre energia URL: https://lachiver.com/news/piccole-e-medie-imprese-co-finanziamenti-per-produrre-energia-2671 Piccole e medie imprese, co-finanziamenti per produrre energia | Lachiver Servizi - 24/01/2007 - 197    Un Avviso del Ministero Ambiente pubblicato nella G.U. n.12 del 16.01.07 ha puntato i riflettori su di un bando rivolto alle Piccole e Medie Imprese finalizzato al cofinanziamento di progetti che prevedano l’installazione di impianti destinati alla produzione di energia elettrica e/o di calore da fonti rinnovabili. Il bando che vede impegnate risorse pari a € 25.822.844,95 è destinato, come detto, alle piccole e medie imprese (anche raggruppate in forma consortile) che intendano installare: a) Impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva compresa tra 20 kWp e 50 kWp purché costituiscano parte di elementi costruttivi di strutture edilizie o siano installati su di esse.Tali impianti verranno finanziati, mediante la corresponsione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% dei costi ammissibili salvo che le imprese siano situate in regioni “svantaggiate”. In tali casi sarà la misura massima del contributo salirà sino al 55% od anche del 60 % dei costi ammissibili a seconda che si tratti di regioni rientranti nei requisiti di cui all’art. 87, paragrafo 3, lett. c) o paragrafo 3 lett. a)del Trattato CE; b) Impianti eolici di potenza nominale complessiva compresa tra 20 kWp e 100 kWp (purché la taglia minima di ogni singolo aerogeneratore sia superiore o uguale a 10 kW); c) Impianti solari termici, per la produzione di calore a bassa temperatura, che impiegano collettori piani vetrati, sottovuoto e piani non vetrati, di superficie lorda compresa tra 50 e 500 m2, equivalenti a 35 e 350 kW; d) Impianti termici a cippato o pellets da biomasse per la produzione di caloredi potenza nominale compresa tra 150 e 1000 kW., purché la taglia minima di ogni singolo bruciatore sia superiore a 150 kW. Nelle ipotesi b), c) e d) i contributi saranno corrisposti nella misura massima del 30%. I “costi ammissibili”, ossia quelli su cui verrà calcolato il contributo saranno: quelli relativi alla realizzazione degli impianti, delle diagnosi energetiche e degli studi di fattibilità per la loro progettazione (questi però nella misura massima del 5% del valore complessivo dell’intervento), quelli per la progettazione, la fornitura dei materiali e dei componenti sia necessari, sia di consumo specifico, nonché l’installazione e la posa in opera degli stessi. Sono comprese, infine, anche le spese per le eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento. Le domande d’ammissione alle agevolazioni, corredate da tutta la documentazione tecnica richiesta dal bando (scaricabile dai siti www.minambiente.it o www.incentivi.mcc.it) dovranno essere spedite a mezzo racc.a.r., su supporto cartaceo, a far data dal 26.02.07, a Medio Credito Centrale s.p.a. Sarà inoltre necessario che, contestualmente all’inoltro di quanto sopra, la documentazione attinente gli aspetti tecnico–economici dei progetti sia anche inviata in formato elettronico (CDrom, DVD). --- ## Concessione di contributi per produzione energia da fonti rinnovabili URL: https://lachiver.com/news/concessione-di-contributi-per-produzione-energia-da-fonti-rinnovabili-2669 Concessione di contributi per produzione energia da fonti rinnovabili | Lachiver Servizi - 02/02/2007 - 195   Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sulla G.U. n° 12 del 16 gennaio 2007, il Bando relativo alla concessione di contributi in conto capitale sul costo d'investimento ammesso per progettiche prevedono l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o di calore da fonte rinnovabile per le seguenti tipologie di impianti: fotovoltaici eolici solari termici termici a "cippato o pellets" da biomasse. Il bando è rivolto alle PMI ed ha una disponibilità di Euro 25.822.844,90 con le seguenti percentuali di intervento: Impianti fotovoltaici:contributi in conto capitale nella misura massima del 50% dei costi ammissibili che arriva al 55% per le imprese ubicate nelle zone 87.3.c) e al 60% per quelle situate nelle zone 87.3.a). Impianti eolici, impianti solari termici e impianti termici a biomasse: contributi in conto capitale nella misura massima del 30% su tutto il territorio nazionale. Le domande potranno essere presentate a MCC, Servizio Ricerca e Innovazione a partire dal 26 febbraio 2007 fino ad esaurimento delle risorse.   AGEVOLAZIONI IRPEF - FINANZIARIA 2007 SPESA AGEVOLATA IMPORTO MASSIMO DI SPESA AGEVOLABILE IMPORTO MASSIMO DEL BONUS CALCOLO DELL'INCENTIVO E PERIODO AGEVOLATO   Installazione pannelli solari (co. 346) Sostituzione di caldaie (co. 347) Coibentazione di pavimenti, pareti,e infissi (co. 345) Riqualificazione energetica edifici (co. 344) € 109.090,91 € 54.545,45 € 109.090,91 € 181.818,18 € 60.000 € 30.000 € 60.000 € 100.000 Nei modelli Unico/PF o Mod. 730 relativi al 2007, 2008 e 2009, si detrae dall'IRPEF 1/3 del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente e sostenuti nel 2007. La detrazione va suddivisain 3 aliquote annuali di pari importo e spetta anche per le spese di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica, necessari per ottenere il bonus.   Sostituzione di frigoriferi congelatori (co. 353) Acquisto televisore con sintonizzatore digitale (co. 357) Acquisto motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (co. 358) Acquisto motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (co. 359) € 1.000 (per ciascun apparecchio) € 1.000 (per ciascun apparecchio) € 7.500 (per ciascun motore) € 7.500 (per ciascun intervento) € 200 (per ciascun apparecchio) € 200 (per ciascun apparecchio) € 1.500 € 1.500 Nei modelli Unico/PF o Mod. 730 relativi al 2007, si detrae dall'IRPEF il 20% degli importi effettivamente rimasti a carico del contribuente.   Nuovi edifici di grossa volumetria (co. 351) Non previsto Non previsto Spetta un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti nel 2007, 2008, 2009 e 2010 per conseguire un determinato fabbisogno energetico.   --- ## Regolamento del Parlamento Europeo per le sostanze chimiche (REACH) URL: https://lachiver.com/news/regolamento-del-parlamento-europeo-per-le-sostanze-chimiche-reach-2670 Regolamento del Parlamento Europeo per le sostanze chimiche (REACH) | Lachiver Servizi - 30/01/2007 - 196   Il Parlamento UE lo scorso 13 dicembre 2006 ha definitivamente approvato il c.d. Regolamento Reach (Reg. CE 1907/06) che entrerà in vigore dal prossimo 1 giugno in tutti gli stati dell’Unione Europea e che, coordinandosi con quanto alla direttiva 2006/121/Ce, relativa alla notificazione, classificazione e imballaggio delle sostanze pericolose (che entrerà però in vigore dal 1.6.08) viene a rivelare la “Policy dell’Unione” in materia di prodotti chimici. E’ stata, innanzitutto, abolita la previgente disparità di trattamento tra i prodotti chimici introdotti sul mercato successivamente al 1981 e gli altri antecedenti per i quali non v’erano vere e proprie procedure di controllo pubblico. Inoltre, attraverso una serie di scadenze che andranno dal giugno del 2007 al 2009, il Legislatore Comunitario ha disposto da un lato la Registrazione di quasi 30.000 delle sostanze chimiche prodotte e commercializzate, dall’altro, addirittura l’obbligo di Autorizzazione pubblica per l’uso delle circa 1.500 più pericolose alla salute ed all'ambiente. Il programma europeo ha l'obiettivo quindi di sottoporre migliaia di prodotti chimici a test di tossicità al fine di acquisire dati ed informazioni sulle sostanze prodotte od importate (purché in quantità di almeno una tonnellata/anno). E ciò sia al fine di rendere edotti (dal 1.6.07) i destinatari dell'intera catena di approvvigionamento, delle più complete informazioni concernenti dette sostanze, o preparati, o beni che le contengono, sia al fine di ottenerne la Registrazione (dal 1.6.08) presso una Banca Dati che sarà gestita dalla istituenda Agenzia Europea per la Sostanze Chimiche. Non solo ma come detto, sempre dal giugno 2008, l’utilizzo delle sostanze più nocive (cancerogene, tossiche per la riproduzione etc..) sarà subordinato all’apposita Autorizzazione della Commissione Europea previa valutazione che i rischi siano subordinati ai benefici sociali od economici derivanti od all’adeguatezza dei controlli connessi al loro uso. Da sottolineare infine che dal giugno del 2009 il Regolamento prevede, per tutta una serie di preparati, componenti e sostanze (a prescindere dal quantitativo o dalla registrazione), importanti restrizioni alla produzione, utilizzazione od immissione sul mercato. --- ## Tariffe incentivanti per il fotovoltaico nel Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 URL: https://lachiver.com/news/tariffe-incentivanti-per-il-fotovoltaico-nel-decreto-ministeriale-19-febbraio-2007-2666 Tariffe incentivanti per il fotovoltaico nel Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 | Lachiver Servizi - 28/02/2007 - 192    Nella G.U. n. 45 del 23.2.07 è stato pubblicato il D.M. 19 febbraio 2007 in linea con la rotta del Governo in tema di soluzioni energetiche rivolte al risparmio di energia convenzionale e sull’offerta di nuove tecnologie in materia, tant’è che l’art .12 del decreto in commento ha anche portato l’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare ai 3000 MW entro il 2016. Il decreto disciplina l’accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, e contiene un approccio più semplificato, un incentivazione maggiore per gli impianti integrati e di piccola taglia ed una serie di premi aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e sostituisce, ad esempio, superfici in eternit con moduli solari fotovoltaici. L’obiettivo prioritario, ossia di sostenere lo sviluppo del fotovoltaico in raccordo con le disposizioni sull’efficienza energetica degli edifici e di privilegiare quegli impianti che consentano minor utilizzo del territorio, cioè quelli integrati nelle superfici esterne degli edifici, viene perseguito anche attraverso la semplificazione dell’accesso alle tariffe incentivanti che non è più legato a nessun tipo di graduatoria o limite annuale. L’installazione di un impianto FV (art. 5) prevede la realizzazione da parte del soggetto interessato di un progetto preliminare da inoltrare al gestore di rete (società elettrica) con allegata la richiesta di connessione alla rete. Nel caso di impianti da 1 a 20 kWp il soggetto responsabile dichiarerà se intenderà avvalersi o meno del “servizio di scambio sul posto”. In tali casi la tariffa incentivante sarà riconosciuta in base all’energia prodotta al limite di quella consumata dalle utenze: se l’impianto, cioè, produce più di quanto richiesto su base annuale, l’energia “in eccedenza” può essere immessa nella rete e verrà detratta dalle bollette successive. In caso di assenza di tale sistema di “scambio sul posto” l’energia elettrica prodotta in eccedenza potrà essere rivenduta al gestore di rete, con le modalità i tempi, la connessine od il punto di consegna che il gestore dovrà comunicare. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il titolare dell’impianto dovrà far pervenire al soggetto attuatore (GSE, ex GRTN) la richiesta di concessione della tariffa spettante, unitamente alla documentazione di entrata in esercizio. Quindi il GSE, entro 60 giorni, dovrà comunicare al titolare dell’impianto la tariffa riconosciuta. Sono ammessi alle tariffe gli impianti destinati ad alimentare edifici, entrati in esercizio a partire dal 1.10.05.. La richiesta di concessione della più consona tariffa, dovrà essere inoltrata, a pena la decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento con il quale l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiornerà le modalità per l'erogazione delle stesse, corredata dalla documentazione finale di entrata in esercizio. Le tariffe sono state fissate in base a tre diverse categorie di impianti (da 1 a 3 kWp; da 3 a 20 kWp; oltre 20kWp – non sono previsti limiti di potenza) ognuna delle quali è distinta a seconda che si tratti di impianti non integrati nell’edificio o installati a terra, parzialmente integrati o integrati. Per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di 0,40 € per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 €/kWh se parzialmente integrato e di 0,49 €/kWh se integrato; per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kWp si scende, rispettivamente, a 0,38 €/kWh, 0,42 €/kWh e 0,46 €/kWh; per gli impianti fotovoltaici con potenze superiori a 20 kWp a 0,36 €/kWh, 0,40 €/kWh e 0,44 €/kWh. Le tariffe rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2008 (nessuna integrazione è prevista in base al tasso di inflazione) saranno ridotte per richieste relative ad impianti installati negli anni successivi. Da notare infine che, la tariffa non può essere richiesta (così come il relativo premio) nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell’investimento (ad eccezione delle scuole e delle strutture sanitarie pubbliche) né è possibile, cumulare la tariffa con i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica, né usufruirne, ove sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come da finanziaria 2007. Il provvedimento fissa in ogni caso un primo tetto di 1.200 MW agli impianti finanziabili, raggiunto il quale le tariffe verranno rimodellate in base all’andamento dei costi e del mercato. --- ## Limiti emissioni C.O.V. Dal 01/01/07 in vigore il D. Lgs. 27/03/06 n. 161 URL: https://lachiver.com/news/limiti-emissioni-c-o-v-dal-01-01-07-in-vigore-il-d-lgs-27-03-06-n-161-2667 Limiti emissioni C.O.V. Dal 01/01/07 in vigore il D. Lgs. 27/03/06 n. 161 | Lachiver Servizi - 22/02/2007 - 193    Dal 1° gennaio 2007 devono essere osservati i nuovi valori limite del contenuto di COV in alcune pitture e vernici nonché in alcuni prodotti per carrozzeria (stucchi, mastici ecc.). I COV (Composti Organici Volatili), sono sostanze o preparati contenuti nei prodotti vernicianti, a base solvente o a base d’ acqua. Per la loro natura essi sono idonei a cagionare fenomeni di inquinamento atmosferico. Pertanto sia l'U.E., con la Direttiva 2004/42/CE, sia i singoli Stati Membri hanno ora intesto regolamentare l'uso di prodotti, quali le vernici, che li contengono, per diminuire la quantità di COV emessi nell'aria. Il decreto legislativo n. 161del 27 marzo 2006 ha recepito in Italia la Direttiva predetta, che sostanzialmente ha definito delle categorie omogenee di prodotti ed ha previsto, per ciascuna di esse, i limiti di concentrazione massima di COV. Tali limiti entreranno in vigore in due momenti: dal 1° gennaio 2007 e dal 1° gennaio 2010 con valori ancora più restrittivi. Questi tempi di riferimento vengono ricollegati alla fase di “immissione sul mercato” dei prodotti vernicianti, quale la cessione a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, dei prodotti in questione, equiparando quindi i produttori con i distributori. Due le categorie dei prodotti interessati: i prodotti vernicianti immessi sul mercato, e di cui all’Allegato I del decreto, destinati ad essere applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti ed i prodotti per le carrozzerie. I limiti di concentrazione in grammi/litro di COV, vengono calcolati i riferimento al prodotto pronto all'uso, ossia che non ha bisogno di ulteriori operazioni di miscelazione per essere applicato. Pertanto ove il prodotto non sia pronto all'uso, il limite dovrà valutarsi con riferimento al prodotto già diluito o miscelato. Quanto alle scadenze la norma in commento consente che i prodotti fabbricati sino al 31/12/2006, che non rispettano le concentrazioni di cui alla prima fase, possano essere immessi sul mercato sino al 31/12/2007 sia da parte dei produttori sia da parte dei distributori. E così, i prodotti fabbricati entro il 31/12/2009, che non rispettano le concentrazioni di cui alla seconda fase, potranno essere immessi sul mercato fino al 31/12/2010. Superate tali date limite, per ciascuna fase, né i produttori né i rivenditori potranno più immettere sul mercato prodotti non conformi. E' ritenuta motivo di non conformità anche la non corretta etichettatura del prodotto, quand'anche il prodotto rientrasse nei limiti di emissione. Infatti a fronte del d.lgs 161 anche per quanto attiene all’etichettatura di questi prodotti vernicianti sono previsti dei requisiti fondamentali, in quanto essi dovranno riportare in etichetta tre indicazioni: a) la categoria di appartenenza del prodotto, secondo le definizioni di cui all'Allegato I(allegato A della Direttiva2004/42/CE), b) il valore limite di COV per quella categoria di prodotto, c) il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, dello specifico prodotto, pronto all'uso. Per effettuare il calcolo dei COV nei prodotti pronti all'uso, si considerano i valori di diluizione riportati nelle indicazioni d'uso del prodotto Il decreto legislativo contiene sanzioni sia penali (l'arresto fino a due anni), sia amministrative(ammenda da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro) per le varie fattispecie. Da ricordare infine, che tra le deroghe più significative al d.lgs 161 vi sono quelle per cui i prodotti vernicianti per edilizia con contenuti di COV non conformi ai limiti indicati nel Decreto Legislativo potranno ancora essere prodotti e venduti senza limiti di tempo, ma unicamente per la verniciatura in impianti dotati di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ma tali prodotti dovranno riportare un'etichetta con l'indicazione del tipo "Per usi non regolamentati dal D. lgs. 161/2006", inoltre, i valori limite non si applicano nemmeno, ai prodotti da utilizzare per il restauro o la manutenzione di edifici d'epoca, previa richiesta autorizzata dalle autorità competenti. --- ## Albo Gestori, chiarimenti sulle iscrizioni in procedura semplificata URL: https://lachiver.com/news/albo-gestori-chiarimenti-sulle-iscrizioni-in-procedura-semplificata-2663 Albo Gestori, chiarimenti sulle iscrizioni in procedura semplificata | Lachiver Servizi - 03/04/2007 - 189    L’Albo Gestori Ambientali ha fornito degli ulteriori chiarimenti con la Circolare n. 1961/ALBO/PRES del 29/12/2006 in merito all’interpretazione delle disposizione relative alle modalità di iscrizione in procedura semplificata (categorie 2 e 3) ex D.Lgs. 152/06 art. 212 commi 18-19-31. Nella circolare tra l’altro si specifica e si da un’univoca indicazione sul senso da dare all’art.212 predetto laddove si prevede che, entro dieci giorni dalla domanda di iscrizione in procedura semplificata indicata ossia dalla “comunicazione di inizio attività”, le sezioni regionali dell’Albo “prendono atto dell’avvenuta iscrizione”.Prima della circolare, questo testo veniva interpretato in modo difforme tra le varia regioni e per alcune, il “prendere atto dell’avvenuta iscrizione” veniva interpretato come una sorta di silenzio-assenso, per cui decorsi dieci giorni dalla comunicazione di inizio attività l’iscrizione era automatica e l’impresa richiedente poteva considerarsi autorizzata al trasporto di rifiuti . Con la Circolare, viene invece esclusa questa possibilità (del silenzio-assenso dopo dieci giorni) e viene indicato un iter procedurale comune a tutte le sezioni nazionali che si snodano in due fasi. E ciò sia per le nuove iscrizioni che le domande di rinnovo vi è una prima fase di verifica della completezza formale della documentazione presentata, che inizia con la presentazione da parte dell’’impresa della comunicazione di inizio attività alla sezione regionale competente, quest’ultima entro dieci giorni verifica la completezza della domanda, senza entrare nel merito dei contenuti e, se ravvisa che questa è completa, viene rilasciato un atto chiamato “Attestazione di avvenuta iscrizione”. Da quel momento l’impresa è iscritta all’Albo, e quindi autorizzata a trasportare rifiuti.Ove la domanda venisse ravvisata incompleta, sempre dal punto di vista formale, l’Albo potrà richiedere le opportune integrazioni, assegnando un termine massimo di trenta giorni per la loro presentazione. In quest’ipotesi l’impresa non potrà considerarsi iscritta all’Albo e non potrà trasportare rifiuti fino a che non avrà ottemperato alle integrazioni della documentazione e ricevuto l’Attestazione di avvenuta iscrizione. Vi è poi una seconda fase, c.d. istruttoria di merito, volta ad appurare che effettivamente l’impresa abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa e questa fase può concludersi in un accertamento positivo o negativo. Nel primo caso l’Albo Gestori emetterà il Provvedimento ufficiale di iscrizione, che andràa sostituire l’Attestazione di avvenuta iscrizione, in caso contrario l’Albo potrà richiedere le opportune integrazioni anche se comunque l’impresa può continuare a trasportare i rifiuti. Ove le integrazioni siano esaustive e l’istruttoria si concluda positivamente, verrà emesso il Provvedimento di Iscrizione, che come detto sostituisce l’Attestazione di avvenuta iscrizione, altrimenti verrà emanato un “Divieto di prosecuzione dell’attività” e solo a fronte di ciò l’impresa non sarà iscritta e non potrà trasportare rifiuti. --- ## TARSU: non si paga per i rifiuti industriali - Una importante massima della Cassazione URL: https://lachiver.com/news/tarsu-non-si-paga-per-i-rifiuti-industriali-una-importante-massima-della-cassazione-2660 TARSU: non si paga per i rifiuti industriali - Una importante massima della Cassazione | Lachiver Servizi - 15/05/2007 - 186   La TARSU non si paga sui rifiuti industriali e i Comuni non possono assimilarli a quelli urbani senza apposita delibera. E’ quello che ha stabilito la Cassazione nella recente Sentenza n. 10362 del 07/05/07 riprendendo il principio per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è applicabile alle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; ed affermando che i rifiuti speciali, rientrando tra i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, sono da considerarsi prodotti in superfici da considerarsi estranee al computo della tassa. La controversia traeva origine dalla annosa questione per cui nel caso di rifiuti prodotti in ambito urbano da industrie e, quindi di rifiuti speciali, spettando la responsabilità dello smaltimento ai produttori, il Comune non dovrebbe trattarli come fossero urbani, chiedendo quindi il corrispettivo in termini di tasse a chi li ha prodotti. E ciò in quanto i Comuni non gestiscono quei rifiuti ma al contrario è il produttore che provvede in proprio al loro smaltimento. Ebbene, la Corte nella Sentenza in commento non ha però nemmeno preso i considerazione tale “nodo”, ma prescindendo dalla circostanza, ritenuta addirittura non rilevante, ai fini dell’obbligo di corrispondere la TARSU, dello smaltimento in proprio dei rifiuti industriali prodotti, ha dichiarato errata la generale assimilazione “ope legis” di tutti i rifiuti (esclusi gli speciali, i tossici e i nocivi) a quelli urbani, senza necessità di previa deliberazione Comunale, stabilita dall’art. 39 della L. 146/94, che ha abrogato l’art. 60 del D.Lgs. 507/93 in tema di equiparazione dei rifiuti. La Corte si è basata, per tale impostazione in primo luogo sulla considerazione che né l’abrogato art. 60 né l’art. 39 predetto contengono alcun riferimento ai rifiuti industriali, ma solo a quelli “artigianali, commerciali e di servizi”, e secondariamente sul fatto che, addirittura, l’art. 68 dello stesso D.Lgs. esclude esplicitamente (lett. F) la “tassabilità delle superfici di lavorazione industriale”. Se dunque alla luce di tale interpretazione è da escludersi la necessità di un provvedimento di assimilazione solo per i rifiuti all’epoca contemplati dall’abrogato art. 60, ma che non sono i rifiuti speciali, rientranti, invece, fra i rifiuti “derivanti da lavorazioni industriali” disciplinati dall’art. 2 del DPR 915/82, ecco che per detti ultimi in assenza di tali provvedimenti, l’assimilazione non possa operare. Essendo, poi, le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono lavorazioni industriali in ogni caso intassabili, nessuna dichiarazione ai fini TARSU dovrà fare il contribuente ai sensi dell’art. 62 dello stesso D.Lgs. Con ciò pertanto è stato affermato il principio per cui i rifiuti non possono essere assimilati di diritto se non c’è delibera comunale e che alcune aree non possono essere soggette a questa procedura, come appunto le “aree industriali". --- ## Valutazione impatto ambientale ed impianti di recupero in procedura semplificata URL: https://lachiver.com/news/valutazione-impatto-ambientale-ed-impianti-di-recupero-in-procedura-semplificata-2658 Valutazione impatto ambientale ed impianti di recupero in procedura semplificata | Lachiver Servizi - 12/06/2007 - 184    Il Decreto7 marzo ‘07 ha modificato le disposizioni che escludevano dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale gli impianti di recupero in procedura semplificata di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997, articoli poi sostituiti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 recante “Norme in materia ambientale”. Tale provvedimento, emanato in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 23 novembre 2006, ha fatto si che venisse eliminata tale esclusione, ripristinando l’obbligo della V.I.A. anche per questi impianti. Nella predetta Sentenza la Corte, infatti, aveva indicato che la definizione di smaltimento contenuta nella direttiva sulla V.I.A. doveva intendersi come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano o allo smaltimento dei rifiuti, nel senso stretto del termine, o al loro recupero. Pertanto gli impianti che, in base alla legge italiana, erano classificati come impianti di recupero mediante incenerimento e trattamento chimico e, dunque, esclusi dalla procedura sulla VIA, qualora soggetti alle procedure semplificate di recupero, avrebbero invece dovuto essere obbligatoriamente soggetti a valutazione di impatto ambientale, rientrando a pieno titolo nell’allegato I della direttiva 85/337/CE, punto 9)”impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 75/442, o messa in discarica” o punto 10) “impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico, quale definito nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 75/442, aventi capacità superiore a 100 tonnellate al giorno”. In adeguamento a ciò, quindi, anche l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 1049 sancendo che grazie a tale modifica le sue Sezioni Regionali dovranno richiedere, tra la documentazione a corredo della comunicazione di inizio attività prevista per l’applicazione delle procedure semplificate anche l’ottenimento del provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi". --- ## Fidejussioni e trasferimento iscrizione del fallito in circolari Albo Gestori Ambientali URL: https://lachiver.com/news/fidejussioni-e-trasferimento-iscrizione-del-fallito-in-circolari-albo-gestori-ambientali-2656 Fidejussioni e trasferimento iscrizione del fallito in circolari Albo Gestori Ambientali | Lachiver Servizi - 10/07/2007 - 182   L’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Circolare n.1197 del 31 maggio 2007 si è occupata delle fideiussioni per l’iscrizione all’Albo in coerenza con le nuove disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs 152/06. Infatti con il D.M. 8 ottobre 1996 e ss.mm. (modalità e importi delle garanzie finanziarie per l’iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti) e con D.M 5 luglio 2005 (modalità e importi delle garanzie finanziarie per l’iscrizione delle imprese che effettuano la bonifica dei siti inquinati) erano stati approvati gli schemi dei contratti fideiussori che dovevano essere stipulati ai fini della prestazione delle garanzie finanziarie cui è subordinata l’iscrizione all’Albo. E ciò allo scopo di fornire un idonea garanzia finanziaria a copertura ad es. delle eventuali obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di recupero allo stato originario, di trasporto e smaltimento rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente che dovessero derivare in dipendenza della loro attività. Ebbene come detto, a fronte del D.Lgs 152/06, era stata rilevata l’opportunità di modificare i suddetti schemi contrattuali nelle parti in cui si rinvia all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ormai abrogato e sostituito dalla parte VI del D.Lgs 152/06. Pertanto, il Comitato Nazionale dell’Albo, nell’attesa di un aggiornamento in via normativa, ha disposto, con la Circolare in commento, in primo luogo che negli schemi di contratto dove sono riportate le parole “ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349”, le stesse devono venire sostituite con le seguenti: “ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”. Secondariamente, poi,che la lettera “b) dell’articolo 6” dei vecchi schemi di contratto deve essere sostituita con il seguente inciso: “b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo”. Per mezzo della Circolare n.1131 del29 maggio 2007, invece, l’Albo ha chiarito che in caso di fallimento di un impresa iscritta la curatela fallimentare può trasferire ad altro soggetto l’iscrizione all’Albo, purchè unitamente all’azienda, o al ramo d’azienda, cui appartiene l’iscrizione e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del DM 406/98 e di quanto stabilito dallo stesso Comitato Nazionale in materia di variazioni dell’iscrizione. --- ## Regolamento per gli imballaggi di alluminio per alimenti e bevande URL: https://lachiver.com/news/regolamento-per-gli-imballaggi-di-alluminio-per-alimenti-e-bevande-2657 Regolamento per gli imballaggi di alluminio per alimenti e bevande | Lachiver Servizi - 04/07/2007 - 183    II Ministero della Salute ha emanato con il Decreto 18/04/07 n. 76 in G.U. del 20/06/07 n. 141 un Regolamento al fine di procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti, escludendone quindi l’applicazione a quei materiali ed oggetti di alluminio ricoperto, ove lo strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi effetto barriera. Innanzitutto il Regolamento definisce i requisiti di purezza che deve avere l'alluminio destinato a quanto sopra (indicandoli nell’allegato I) e le caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti con esso prodotti (riportate negli allegati I, II e III) consentendo che nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro coperture si possano impiegare quali coadiuvanti tecnologici, oli vegetali o minerali del tipo alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea. Quanto poi alleCondizioni d'uso dei materiali e degli oggetti disciplinati dal Regolamento si prevede che possono essere impiegati alle seguenti condizioni: a) contatto breve: per tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura; b) contatto prolungato: sia in caso di tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata sia a temperatura ambiente limitatamente ad alcuni alimenti quali determinati prodotti di cacao e cioccolato, caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero, cereali e prodotti derivati, paste alimentari non fresche, prodotti della panetteria, legumi secchi e prodotti derivati, frutta secca, funghi secchi, ortaggi essiccati, prodotti della confetteria e prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio. L’art. 6 del Regolamento si occupa poi dell’Etichettatura di tali manufatti indicando che i materiali e gli oggetti in questione dovranno riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti se detti a) siano, o meno, idonei al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati; b) siano, o meno, destinati al contatto con alimenti a temperature refrigerate; c) siano destinati al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore; d) siano destinati al contatto con gli alimenti sopraindicati rispetto alla temperatura ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore. Inoltre ogni partita (art. 7) dovrà essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti sono conformi alle norme vigenti o in alternativa ad una dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio di analisi. Vi sono anche obblighi degli utilizzatori (art.9) in sede industriale e commerciale. Questi ultimi possono utilizzare i materiali e gli oggetti disciplinati subordinatamente all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonchè della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. L'impresa utilizzatrice dovrà essere pertanto fornita della predetta dichiarazione di conformità ed essere sempre in grado di consentire all'autorità' sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato. --- ## PA; 3 bandi di cofinanziamento per installazioni impianti produzione energia URL: https://lachiver.com/news/pa-3-bandi-di-cofinanziamento-per-installazioni-impianti-produzione-energia-2655 PA; 3 bandi di cofinanziamento per installazioni impianti produzione energia | Lachiver Servizi - 16/07/2007 - 181   Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso primo giugno il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato tre bandi dedicati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Locali, finalizzati al cofinanziamento di interventi che prevedono l'istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica o di calore da fonte solare, in attuazione del D.M. n. 1384 del 22/12/06. Il primo denominato ”Ilsole negli Enti pubblici" è rivolto alle Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici ivi incluse le società collegate dai suddetti enti ai sensi dell'art. 2359 e successivi del c.c., i quali sianoproprietari o esercitino un altro diritto reale di godimento o siano possessori o gestoripurchéautorizzati dal proprietario della struttura edilizia oggetto dell'intervento, finalizzato allarealizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperaturarealizzatisu edifici pubblici, offrendoparticolaresostegno agli interventi realizzati tramite il meccanismo del finanziamento tramite terzi. Il secondo denominato "Il sole a scuola" è rivolto ai Comuni e alle Province che siano proprietari di edifici ospitanti scuole medie inferiori o superiori,finalizzatoalla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edificiscolasticie, simultaneamente, avvio di un'attività didatticavoltaallarealizzazionedianalisienergetichee di interventidirazionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli studenti. Il terzo, infine, denominato "Il fotovoltaico nell'architettura" è rivolto a Comuni capoluogodiprovincia, Comuniin cui insistano territori facenti partidiaree naturali protette di valenza nazionale o regionale di cui alla legge n. 344/1991, le Province, le Università statali e gli Enti Pubblici di ricerca, finalizzato alla realizzazione di impianti solarifotovoltaici,completamente integrati in complessi edilizi secondo criteri di replicabilità che risultinofunzionali alle tipologie edilizie proprie del territorio e delle zone in cui verrà realizzato l'impianto stesso. --- ## Gas serra: invio informazioni per assegnazione quote CO2 periodo 2008-2012 URL: https://lachiver.com/news/gas-serra-invio-informazioni-per-assegnazione-quote-co2-periodo-2008-2012-2652 Gas serra: invio informazioni per assegnazione quote CO2 periodo 2008-2012 | Lachiver Servizi - 17/09/2007 - 178   Lo scorso 31 agosto è avviato il processo di raccolta delle informazioni aggiornate relative ai parametri di base necessari per la predisposizione della decisione di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per il periodo 2008-2012. A fronte, quindi dellaDeliberazione del Comitato Nazionale di Gestione n. 33/07 ed in attuazione della direttiva 2003/87/CE n. 033/2007 entro il 30.09.2007 tutti i gestori degli impianti autorizzati sono tenuti a: a) a compilare uno dei modelli predisposti sul sito del Ministero dell’Ambiente per la comunicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, moduli differenti per il caso di impianti di produzione acciaio - ciclo integrale, e per tutti gli altri. b) Nel caso in cui l'impianto ricada in una delle casistiche sotto riportate, contestualmente al modulo di cui al punto precedente, devono essere presentati ulteriori documenti, come sotto specificato. b.1) per i casi in cui, in impianti appartenenti a settori diversi dal termoelettrico, lacapacità installata e/o produttiva sia diminuita tra il 2003 e il 31/07/2007, inviare, contestualmente al modello di cui al capo a), il modulo "Dati storici", compilato per la capacità di impianto dismessa b.2) per tutti i casi in cui valga la condizione di cui alla tabella 1.1 del modulo di cui al capo a) (Correzione dati storici), inviare anche il modulo "Dati storici", contestualmente al modello di cui al capo a) b.3) per tutti gli impianti appartenenti al settore termoelettrico che comprendano sezioni cogenerative ai sensi della delibera AEEG 42/02 (e successive modificazioni), e riconosciute tali dal Gestore dei Servizi Elettrici per l'anno 2005 inviare copia della lettera di comunicazione dell'esito della richiesta annuale di riconoscimento come cogenerazione, inviata dal GSE al produttore.Tutte le dichiarazioni relative alle ipotesi b.1), b.2), b.3), sprovviste di tale documentazione di supporto non potranno essere prese in considerazione. c) Infine, si dovranno inviare contestualmente i documenti di cui ai capi precedenti, all'indirizzo ras.consultazioni@minambiente.it, con e-mail recante come oggetto "Raccolta dati 2008-2012” Ovviamente, se l'impianto non ricade in alcuno dei casi b.1), b.2), b.3), è sufficiente l'invio del modello di cui al punto a) di ci sopra. Si ricorda che la documentazione inviata dovrà essere sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D. Lgs. n. 82/05. --- ## La Regione Veneto fornisce alcuni chiarimenti in materia di A.I.A. URL: https://lachiver.com/news/la-regione-veneto-fornisce-alcuni-chiarimenti-in-materia-di-a-i-a-2650 La Regione Veneto fornisce alcuni chiarimenti in materia di A.I.A. | Lachiver Servizi - 10/10/2007 - 176   Con la Delibera n. 2493/07 pubblicata nel Bur Veneto n. 80 del 11/09/07oggetto la Giunta Regionale ha fornito, in tema di A.I.A., dei chiarimenti e delle integrazioni alla precedente deliberazioni n. 668/07 nella quale erano stati indicati gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all'A.I.A. fissando, tra l'altro, i relativi calendari. E ciò in primo luogo perché v’è l’imminente scadenza del 30 ottobre 2007, termine entro il quale l'A.I.A. deve essere comunque rilasciata, e gli impianti esistenti devono attuare le eventuali prescrizioni impartite dall'autorità competente in sede di rilascio della stessa. In secondo luogo, poi, in quanto ad oggi il Ministero dell'Ambiente ha emanato delle linee guida per l'individuazione e utilizzazione delle B.A.T. (Best Available Technology), limitate solo ad alcune tipologie impiantistiche e addirittura solo lo scorso 7 giugno quelle relative ad alcuni impianti di gestione dei rifiuti. Tale situazione ha impedito di fatto la predisposizione delle documentazione necessaria all'espletamento delle procedure previste ed ha pertanto indotto la Regione a prevedere il rilascio di un'A.I.A. di carattere "provvisorio" per tutte le tipologie impiantistiche ove le B.A.T. non sono, a tutt'oggi, state emanate o sono comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della Delibera n. 668/07. Inoltre, per queste ultime, la Regione ha individuato come calendario per la presentazione dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione definitiva, il termine del 31/01/2008 per il deposito della stessa all'autorità competente, mentre per il deposito della documentazione relativa agli impianti le cui BAT verranno pubblicate successivamente, ha fissato il termine di 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione. L'A.I.A."provvisoria" sarà un provvedimento amministrativo di carattere puramente ricognitivo delle autorizzazioni di settore ambientale in essere; non contenendo alcun elemento sostanziale innovativo, pertanto, per la sua adozione non si ritiene necessario il ricorso alla preventiva Conferenza dei Servizi nè sarà prevista l'attivazione, in questa fase, delle previste procedure di pubblicazione. Inoltre, visti i tempi ristretti, sia il rilascio dell'A.I.A. "provvisoria" che il rilascio di quella "definitiva" avverranno, previa istruttoria della domanda da parte della direzione regionale competente nella specifica materia, la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura o la Direzione Tutela dell'Ambiente e l'Unità Complessa Tutela Atmosfera, i quali daranno formalmente conto delle risultanze tecniche della stessa e predisporranno, una volta ultimato l'iter, il relativo decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio. --- ## Nuovo bando per contributi analisi efficienza energetica URL: https://lachiver.com/news/nuovo-bando-per-contributi-analisi-efficienza-energetica-2651 Nuovo bando per contributi analisi efficienza energetica | Lachiver Servizi - 02/10/2007 - 177    E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007 un Bando del Ministero dell’Ambiente per l’attuazione di analisi energetiche nel settore dei servizi e nella Pubblica Amministrazione per il quale sono stati previsti 1.500.000 euro provenienti dai residui del vecchio programma "Analisi Energetiche nel settore dei servizi" e "Frigoriferi Energy plus".Il Bando prevede la corresponsione di contributi in conto capitale per il finanziamento di attività di analisi energetiche mirate alla definizione del potenziale risparmio energetico nel settore terziario e nella Pubblica Amministrazione.Tale misura vuole stimolare e sostenere economicamente le analisi energetiche(AUDIT) per definire il risparmio di energia che si può realizzare nella gestione degli edifici o comunque delle strutture edilizie rispetto alle quali i beneficiari del bando risultino proprietari, possessori o gestori al fine di formulare proposte di interventi per il raggiungimento di livelli di maggiore efficienza. Queste attività, infatti, sono un passaggio necessario per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica mirati ed efficaci. La percentuale massima del contributo pubblico sarà pari al 50% del costo ammissibile per l’investimento il quale comprenderà ad es. i costi documentati, al netto di IVA, relativi alla definizione del progetto, alle campagne di misura, all’acquisto degli hardware e software necessari o ancora all’acquisizione ed elaborazione dei dati. La durata dei progetti dovrà essere non inferiore a 12 mesi e non superiore a 15, comprensivi anche dei tempi per la progettazione dei programmi e del loro svolgimento. Successivamente a ciò sono previsti fino a 3 mesi entro i quali effettuare una valutazione dei programmistessi. La durata complessiva dell’operazione , inclusa la valutazione finale, non potrà quindi superare i 18 mesi. Ovviamente i finanziamenti potranno venire revocati ove i beneficiari non eseguano il progetto, non lo eseguano conformemente alla domanda o non forniscano prova degli stati di avanzamento. Possono presentare domanda per accedere al contributo le aziende distributrici di energia elettrica e le società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO), accreditate presso l’autorità dell’energia elettrica e del gas ai sensi della Deliberazione AEEG n. 103/2003 così come modificata dalla Deliberazione AEEG n.200/2004. Il bando per presentare le domande di finanziamento è disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo web www.minambiente.it. Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando e non oltre cinque mesi dal primo giorno utile alla ricezione ossia fino al 25 febbraio 2008. --- ## Lavoratori ed elettrosmog: sta per essere recepita la direttiva 2004/40/CE. URL: https://lachiver.com/news/lavoratori-ed-elettrosmog-sta-per-essere-recepita-la-direttiva-2004-40-ce-2648 Lavoratori ed elettrosmog: sta per essere recepita la direttiva 2004/40/CE. | Lachiver Servizi - 30/10/2007 - 174    Stanno per essere emanate le norme di recepimento per la tutela dei lavoratori dell’elettrosmog, contenuta nella direttiva 2004/40/Ce, con l'introduzione di precisi valori limite di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici presenti nei luoghi di lavoro,. E ciò per mezzo dell’inserimento nel D.lgs 626/94 di un nuovo "Titolo V" – rubricato come "Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici”, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 30 aprile 2008. Il provvedimento si pone l’obiettivo di tutelare i lavoratori dai rischi derivanti ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 Ghz durante il lavoro. La quantità e qualità di valori dei campi magnetici da rispettare è duplice. La prima sarà costituita dai "valori di azione", valori con una soglia più bassa il cui superamento determinerà l'obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. La seconda sarà costituita dai "valori limite di esposizione", valori con una soglia più alta, alla quale i lavoratori non devono mai essere esposti ed il cui superamento obbligherà il datore di lavoro a porre in essere immediate misure per ritornare ai livelli legali, individuare le cause dello sforamento ed attivarsi affinché non si riverifichi in futuro. La prima attività che i datori di lavoro dovranno compiere sarà la valutazione e - se necessario – la misurazione e/o il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici cui sono sottoposti i lavoratori. In base ai risultati di questo esame preventivo, da effetturarsi con cadenza almeno quinquennale a cura di personale specializzato e secondo le norme tecniche individuate dall’emananda norma di recepimento, il datore di lavoro dovrà adottare le misure necessarie, misure che ovviamente varieranno in base al livello dei valori rilevati. Oltre a questo, i datori di lavoro dovranno eliminare alla sorgente o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in base al livello del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllarne i rischi alla fonte. Sarà anche obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a livelli superiori ai valori limite di esposizione, una apposita periodica sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e nel caso questi rilevi una danno alla salute nei lavoratori, i datori di lavoro dovranno effettuare una nuova valutazione del rischio. --- ## Albo gestori nuove disposizioni per l’imballaggio e le etichettature dei rifiuti. URL: https://lachiver.com/news/albo-gestori-nuove-disposizioni-per-l-imballaggio-e-le-etichettature-dei-rifiuti-2649 Albo gestori nuove disposizioni per l’imballaggio e le etichettature dei rifiuti. | Lachiver Servizi - 18/10/2007 - 175    Il Comitato Nazionale con la Delibera n. 1912 del 02 ottobre scorso ha ritenuto di dover aggiornare e uniformare il testo della prescrizione relativa agli imballaggi e alle etichettature contenuta negli schemi dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti. E’ stato quindi previsto che per quanto all’imballaggio ed al trasporto dei rifiuti non pericolosi si dovranno rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose, mentre per l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi si dovranno rispettare le seguenti disposizioni: a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile; b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. Dovranno altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose. --- ## A.I.A. Per impianti esistenti differiti i termini al 31 marzo 2008. URL: https://lachiver.com/news/a-i-a-per-impianti-esistenti-differiti-i-termini-al-31-marzo-2008-2647 A.I.A. Per impianti esistenti differiti i termini al 31 marzo 2008. | Lachiver Servizi - 07/11/2007 - 173    In data 31.10 u.s è stato pubblicato in G.U. n. 254 il Decreto Legge 30 Ottobre 2007, n. 180 a fronte del quale sono stati differiti i termini in materia di autorizzazione integrata ambientale ed emanate delle norme transitorie in materia. Il testo del Decreto, in vigore dal 31-10-2007, è stato licenziato ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di, in primo luogo, prorogare il termine massimo di legge, che le amministrazioni competenti devono assegnare perl'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione e' concessa. In secondo luogo, per disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Pertanto, quanto al differimento del termine di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,n.59, ore le parole: "30 ottobre2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008". Quanto alla disciplina transitoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cuial decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per iqualisia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate. E tali autorizzazioni si riterranno implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dalprovvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni. --- ## Dal 2009 certificazione energetica degli edifici URL: https://lachiver.com/news/dal-2009-certificazione-energetica-degli-edifici-2645 Dal 2009 certificazione energetica degli edifici | Lachiver Servizi - 16/01/2008 - 171    Nella Finanziaria 2008 all’art. 1 commi 288, 289 e art. 2 comma 282 s’è inteso dare un importante impulso verso la meta del risparmio energetico negli edifici e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Comma 282 dell’art. 2 prevede, infatti, sia per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 192/05 e ss.mm. che per le ristrutturazioni, il rilascio del certificato di agibilità subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio. Mentre il Comma 288 dell’art 1 prevede che a decorrere dal 01 gennaio 2009, il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. In poche parole quindi da quella data per iniziare a costruire un nuovo immobile ed ottenere presso i Comuni i permessi di costruire, sarà necessario produrre la predetta certificazione energetica o comunque in attesa dell’emanazione delle linee guida nazionali e/o regionali, quantomeno l’attestato di qualificazione energetica come previsto dall’allegato E del D.lgs 192/05. Ricordiamo che la classificazione energetica di un edificio promana da norme comunitarie e consente di assegnare ad ogni immobile o appartamento una classe di prestazione energetica che parte dalla lettera A, per gli edifici più efficienti ossia che consumano meno, a G per quelli che consumano di più ovvero abbisognano di maggiore energia per metro quadrato utile (nel caso di immobili residenziali o assimilabili) espresso in kWh/mq anno. In questo modo anche i consumatori acquirenti di immobili potranno valutare questi dati al momento dell’acquisto o della stima sapendo che evidentemente un immobile di classe F consumerà molta più energia più di uno di classe B e quindi privilegiare l’acquisto di edifici più efficienti. Il comma 289 poi, modifica l’articolo 4 del T.U. dell’Edilizia (DPR 380/01 e ss.mm.) disponendo che, sempre dal 1 gennaio 09, ai fini del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima dovrà essere di 5 kW. --- ## Regione Veneto: termini per comunicazioni e Piani Utilizzazione Agronomica (PUA). URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-termini-per-comunicazioni-e-piani-utilizzazione-agronomica-pua-2646 Regione Veneto: termini per comunicazioni e Piani Utilizzazione Agronomica (PUA). | Lachiver Servizi - 26/12/2007 - 172    Con la Deliberazione n. 3659 del 20 novembre, pubblicata sul Bur Veneto n. 108 del 18/12/2007, la Giunta regionale in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ha stabilito dei termine per la presentazione delle comunicazioni e dei P.U.A. alle Amministrazioni provinciali nonché per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti. In particolare la Regione, ha confermato al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici da parte delle imprese che presentino domanda ammissibile di sostegno per ammodernamento aziendale con fondi FEASR, a valere sulla Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione del Veneto. Mentre ha fissato al 31 dicembre 2008, il termine ultimo per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici da parte delle imprese che non presentino la domanda di cui sopra. Ha riconfermato la scadenza del 31 dicembre 2007, per la prima presentazione -anche tramite raccomandata A.R. - delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) alle Province da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, o loro delegati, come definita dalla deliberazione 20 febbraio 2007, n. 338. Tuttavia fermo restando il termine temporale di cui al precedente capo si è pure consentita la possibilità dell’integrazione delle informazioni e della documentazione facenti parte delle comunicazioni e dei PUA da presentarsi entro il 31/12/2007, sino al termine ultimo del 15 maggio 2008. Con la delibera è stato anche approvato il modello di documento necessario alla sottoscrizione delle comunicazioni, contenente le dichiarazioni e gli impegni che il dichiarante è tenuto a sottoscrivere e s’è affermato che in ogni caso, le comunicazioni non verranno considerate ricevibili in caso di mancato completo inserimento delle informazioni che identificano il dichiarante, la consistenza dell'allevamento cui è riferita la comunicazione medesima ed in assenza del modello predetto, debitamente compilato e sottoscritto. --- ## Registri carico scarico: chiarimenti della regione. URL: https://lachiver.com/news/registri-carico-scarico-chiarimenti-della-regione-2643 Registri carico scarico: chiarimenti della regione. | Lachiver Servizi - 21/02/2008 - 169    Con la Nota Circolare 12 febbraio 2008 n. 79513 del Segretario Regionale all’Ambiente viene fatto riferimento al disposto dell’art. 2, comma 24 bis, del D.Lgs. n. 4/2008, che ha modificato il comma 6, dell’art. 190, del D.lgs n. 152/2006. Alla Regione infatti sono pervenute da parte degli operatori del settore, numerose richieste relative alle modalità con cui ottemperare all’obbligo di vidimazione e numerazione dei registri, da eseguirsi a cura delle Camere di Commercio, che dovrebbe scattare a partire dal 13 febbraio 2008. Nel merito della questione, la Regione ritiene che i registri attualmente in uso alle aziende, purché vidimati dagli uffici amministrativi all’epoca competenti, possano continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento. Quanto alle imprese che hanno legittimamente in uso i registri con le modalità definite dall’art. 190, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006, come da testo in vigore fino al 12 febbraio 2008, data anche la difficoltà di reperire sul mercato i registri stessi ed in considerazione del fatto che le Camere di Commercio inizieranno le operazioni di vidimazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, sempre la Regione, poi, ritiene che il rispetto dell’obbligo della tenuta di registri correttamente vidimati secondo le nuove disposizioni possa essere preteso solo dopo un congruo termine dalla medesima data di entrata in vigore del detto decreto e comunque non prima di trenta giorni lavorativi. Per le imprese che, viceversa, devono dotarsi di registro di carico e scarico per attività di gestione rifiuti, successivamente alla data del 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, si afferma nella Circolare che vale fin da subito l’obbligo di effettuare la vidimazione secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 24 bis. --- ## Regione Veneto: proroga concessioni pozzi. URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-proroga-concessioni-pozzi-2641 Regione Veneto: proroga concessioni pozzi. | Lachiver Servizi - 03/03/2008 - 167   Con la Deliberazione della giunta Regionale N. 3759 del 27/11/07 è stato a differito al 31.12.2008 il termine di conclusione per la prevista collaborazione tra Regione e le Federazioni o Associazioni di categoria per la trattazione delle domande di riconoscimento e preferenziali relative alle derivazioni d'acqua dalla falda sotterranea. E ciò in quanto non s’è ancora giunti ad un accordo che individui definitivamente gli ambiti entro i quali le medesime dovranno poi operare. Infatti, tale collaborazione negli intenti del legislatore costituisce un parziale supporto alle attività istruttorie facenti, invece, capo alle Unità Periferiche del Genio Civile e competenti al rilascio dei provvedimenti concessori. Su tale premessa quindi, tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle domande da parte degli utenti, sulle quali si sarebbe poi dovuta esplicare l'attività di supporto da parte delle Associazioni predette sarebbe caduta lo scorso 31.12.2007, s’è reso necessario prorogare anche tale termine. Pertanto s’ è prorogato sino al 31.12.2009 il diritto dell'utenza a continuare l'esercizio delle derivazioni d'acqua dipendenti dalle domande di riconoscimento e preferenziali, ottenute dalla raccolta dati delle Federazioni/Associazioni di categoria. --- ## Registri carico scarico: nuovi chiarimenti della regione. URL: https://lachiver.com/news/registri-carico-scarico-nuovi-chiarimenti-della-regione-2642 Registri carico scarico: nuovi chiarimenti della regione. | Lachiver Servizi - 27/02/2008 - 168   A fronte del parere del Ministero dell’Ambiente del 13 febbraio 2008, in attesa che le CCIAA del Veneto si pronuncino pare certo ritenere che, i registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4. In tal caso le imprese dovranno annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato ed adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare. La barratura delle pagine non numerate dovrebbe valere anche per i registri rilegati che non si utilizzano con sistemi informatici. Quanto all’uso dei Registri già vidimati dall’Agenzia delle entrate occorre operare un distinguo. I Registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate e già in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/08 sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento. Quanto infine ai Registri non attivi ma già vidimati dall'Agenzia delle entrate, va detto che questi registri NON si possono presentare alla Camera di commercio per la vidimazione, in quanto già vidimati da altro ente. Si ritiene poi che, ma al riguardo si attende una nota nazionale di Unioncamere e/o del Ministero dell'ambiente, a conferma di questa interpretazione, che detti possono essere ancora utilizzati fino al loro esaurimento. La Camera di commercio competente per la vidimazione dei “nuovi” registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico. Infatti i Registri tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizio ai sensi dell’articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dovranno essere vidimati in forma cumulativa (cioè unica e quindi con pagamento di un unico diritto di segreteria) per tutte le imprese per le quali vengono tenuti. La vidimazione dovrà essere effettuata alla Camera di commercio della provincia in cui hanno sede le associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui verrà tenuto il registro medesimo. Quanto alla Bollatura, si precisa che l’indicazione di cui alla nota di Unioncamere del 29/01/2008, n. 1467, che prevede che le Camere di commercio non devono bollare i registri va intesa come esenzione dall’imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 dell’ 11.11.2005. --- ## Modifiche in materia di C.O.V. URL: https://lachiver.com/news/modifiche-in-materia-di-c-o-v-2640 Modifiche in materia di C.O.V. | Lachiver Servizi - 12/03/2008 - 166    In data 3 marzo sulla G.U. n. 53 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 febbraio 2008 , n. 33, dal titolo «Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria». Il decreto in esame quindi reca alcune modifiche al decreto attuativo della direttiva relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria. Tali modifiche si sono rese conseguenti all'adozione, a livello comunitario, della decisione della Commissione europea 2007/205/CE, con la quale, in attuazione degli articoli 6 e 7 della medesima direttiva 2004/42/CE, è stato definito il formato comune per la trasmissione delle informazioni indicate nelle richiamate disposizioni da parte degli Stati membri alla Commissione. Il provvedimento, costituito da un unico articolo, è volto da un lato a «modificare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 161 del 2006, che limita l'obbligo di informazione ai soli produttori, allargando il novero dei soggetti tenuti a tale obbligo, e riportare, al contempo, in uno specifico allegato l'elenco delle informazioni richieste dalla decisione comunitaria, con le opportune precisazioni»; dall'altro, a «correggere inesattezze di carattere lessicale, emerse nel primo periodo di applicazione della norma». Più in dettaglio il comma 1, modificando all'articolo 3, il comma 4, del decreto legislativo n. 161 del 2006, sostituisce il riferimento al decreto ministeriale n. 44 del 2004 con quello aggiornato all'articolo 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 5, comma 1, individua i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e delle informazioni previsti dall'allegato IV nei soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del decreto, nonché per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 540 del 1999, nei soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I. Il comma 3, attraverso una nuova formulazione dell'articolo 5, comma 2, formalizza l'individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/42/CE, ai sensi dell'articolo 5 della medesima direttiva. I commi da 4 a 8 sostituiscono alcune espressioni contenute negli allegati I e II, che, come indicato nella relazione illustrativa, risultavano «viziate da errori di traduzione della direttiva» o affette da errori materiali. Il comma 9, infine, introduce l'allegato I I I Bis, richiamato dal nuovo testo dell'articolo 5, comma 1, e recante l'indicazione dei dati e delle informazioni che devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente dai soggetti indicati in tale ultima disposizione. --- ## Nuova disciplina per impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti. URL: https://lachiver.com/news/nuova-disciplina-per-impianti-mobili-di-smaltimento-o-di-recupero-rifiuti-2639 Nuova disciplina per impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti. | Lachiver Servizi - 08/04/2008 - 165   La Regione Veneto ha approvato delle Linee Guida per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti ed ha determinato i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per l’effettuazione delle campagne di attività, e per l’individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico del proponente. Per impianto mobile si intende di norma un impianto con caratteristiche di mobilità e di facile trasportabilità finalizzato al trattamento di rifiuti per mezzo di campagne di breve durata. L’autorizzazione in oggetto si configura quindi come un’effettiva autorizzazione all’utilizzo dell’impianto, indipendentemente dalle condizioni sito-specifiche delle aree ove si troverà ad operare. Tale provvedimento autorizzativo comporterà una preventiva e positiva valutazione d’ordine tecnico dell’idoneità dell’impianto al trattamento dei rifiuti previsti nonché della compatibilità degli effetti ambientali derivanti dal suo utilizzo. Ed all’uopo s’è individuata la documentazione che deve essere presentata dall’interessato, sia all’atto della formalizzazione dell’istanza di autorizzazione, sia al momento dell’invio della prevista comunicazione di installazione dell’impianto, al fine di poter fornire alle Amministrazioni competenti elementi coerenti e omogenei di valutazione. Il rilascio dell’autorizzazione definitiva prevista dall’art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006 competerà poi all’Amministrazione Provinciale competente sul territorio ove ha sede legale (o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell’impianto) il soggetto titolare dell’impianto. Spetterà alla Provincia anche la ricezione e la verifica della comunicazione preventiva all’installazione degli impianti mobili autorizzati alle operazioni di smaltimento e di recupero, per lo svolgimento delle singole campagne di attività. La Provincia, sulla scorta delle osservazioni presentate da Comune e ARPAV competenti per territorio, adotterà anche le eventuali prescrizioni integrative e/o assumerà con provvedimento motivato il divieto allo svolgimento dell’attività. Nel caso in cui non emergano fattori ostativi allo svolgimento della campagna di attività, verrà data comunicazione in tal senso al soggetto interessato e agli enti sopracitati. La durata delle autorizzazioni definitive, di cui all’art. 208, c.15, D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., vista la peculiarità degli impianti viene limitata, di norma, a cinque anni. Non sono, infine, assoggettati alle procedure autorizzative sopra descritte a) gli “impianti di riduzione volumetrica” (ad es. di pressatura, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica CER), b) gli impianti per “separazione delle frazioni estranee” (ad es. deferrizzazione, che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica) c). gli “impianti mobili di incenerimento”. --- ## Approvate le tariffe e gli oneri relativi al REACH URL: https://lachiver.com/news/approvate-le-tariffe-e-gli-oneri-relativi-al-reach-2636 Approvate le tariffe e gli oneri relativi al REACH | Lachiver Servizi - 14/05/2008 - 162    E’ stato pubblicato in Gaz.Uff. delle Comunità Europee n. 107 del 17 aprile u.s., il Regolamento (CE) N. 340/08. Il provvedimento emanato in attuazione del c.d. REACH, è composto da 23 articoli e VIII allegati, ed è già in vigore dallo scorso 21 aprile. Con detto, l’UE ha stabilito la struttura, gli importi, le tariffe e gli oneri che dovranno essere riscossi dall’Agenzia europea per la registrazione delle sostanze chimiche, nonché le rispettive modalità di pagamento. Tra le novità introdotte degne di nota sono le tariffe previste: a) per la registrazione delle sostanze in funzione della fascia di tonnellaggio; b) per gli aggiornamenti delle registrazioni (es. aggiornamento della fascia di tonnellaggio, per le modifiche di identità del dichiarante che riguardano una modifica della personalità giuridica e per talune modifiche nello stato delle informazioni contenute nelle registrazioni); c) per la notifica delle informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi; d) per la presentazione delle domande di autorizzazione. Tale ultima voce consiste in una tariffa di base, che copre una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente e di tariffe supplementari per qualsiasi sostanza, impiego o richiedente supplementare oggetto della domanda. Inoltre, un onere a parte andrà riscosso per la presentazione di una relazione di revisione. Si sono, anche, previste le ipotesi di riduzione alle tariffe predette per i casi di taluni tipi di domande congiunte o nel caso di microimprese, piccole e/o medie imprese (PMI) in base a una dichiarazione circa “l’entità” di chi ritiene avervi diritto. Le tariffe e gli oneri dovranno essere riscossi solo in euro ed una parte di esse e degli oneri riscossi dall’agenzia andrà trasferita alle autorità competenti degli Stati membri, come compenso per il lavoro dei relatori dei comitati dell’agenzia e, se del caso, per le altre mansioni previste dal regolamento (CE) n. 1907/06. --- ## Comunicaz. relative al 2007 per Registro Europeo Emissioni e trasferimenti inquinanti URL: https://lachiver.com/news/comunicaz-relative-al-2007-per-registro-europeo-emissioni-e-trasferimenti-inquinanti-2637 Comunicaz. relative al 2007 per Registro Europeo Emissioni e trasferimenti inquinanti | Lachiver Servizi - 28/04/2008 - 163   Il Ministero dell’Ambiente ha emanato una Circolare contenente delle indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio. L'articolo 5 Regolamento predetto prevede che i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all'allegato I dello stesso Regolamento, al di sopra delle soglie di capacità ivi indicate, comunichino all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito indicati, precisando se le informazioni sono il risultato di misurazioni, di calcoli o di stime: a) le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, ivi comprese quelle previste all'articolo 6 del Regolamento stesso, di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II al citato Regolamento nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia ivi indicato; b) i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero; c) i trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II al citato Regolamento per quantitativi superiori al valore di soglia di cui allo stesso allegato II, colonna 1b. I predetti gestori dovranno anche comunicare all'autorità competente le informazioni per identificare il complesso in conformità a quanto stabilito all'allegato III del Regolamento(CE) n. 166/2006, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell'autorità. In applicazione a quanto detto quindi, i gestori predetti dovranno inviare la comunicazione relativa all'anno 2007 all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale. La comunicazione deve pervenire entro il 30 giugno p.v. per via telematica e detta comunicazione costituirà l’adempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n° 59 (Dichiarazione INES, MUD - Capitolo 2 - Emissioni). --- ## Trattamento fiscale ai fini IVA per servizi connessi alla gestione dei rifiuti e dei rottami. URL: https://lachiver.com/news/trattamento-fiscale-ai-fini-iva-per-servizi-connessi-alla-gestione-dei-rifiuti-e-dei-rottami-2635 Trattamento fiscale ai fini IVA per servizi connessi alla gestione dei rifiuti e dei rottami. | Lachiver Servizi - 09/06/2008 - 161   Una recente Circolare (la n. 43 del 12/05/08) dell’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami. Aliquota IVA applicabile ai servizi connessi alla gestione dei rifiuti Il punto n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assoggetta ad aliquota ridotta del 10%, le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, di cui agli articoli 6, comma 1, lettere d), l) e m) e 7, commi 2 e 3, del d.lgs n. 22/97 per cui ora, si deve far riferimento ad essi per una compiuta definizione delle nozioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti e delle nozioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali. A fronte di ciò le operazioni che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta ai sensi del citato n. 127-sexiesdecies sono: 1. l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla piattaforma; 2. le lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, a prescindere dal soggetto che ne è proprietario. In questo caso la lavorazione (che potrebbe consistere nella cernita, selezione, compattamento, etc.) serve a facilitare il riciclo del materiale stesso. Conseguentemente, la lavorazione medesima si configura come prestazione di servizio connessa alla gestione e riciclaggio dei rifiuti; 3. le operazioni connesse all’utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico, in quanto, tra le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla lett. d) dell’art. 183 del d.lgs. n. 152/06, sono comprese anche quelle di recupero, intendendosi per tali le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso specifici trattamenti richiamati nell’allegato C del citato decreto. Applicazione del reverse charge alle operazioni relative ai rottami Cessione di Rottami L’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/72, dispone che “Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri (…) intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario in luogo del cedente (…) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale (…)”. Il successivo comma 8 prevede che: “Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune (…)”. Tali disposizioni stabiliscono, quindi, che il soggetto che cede i summenzionati beni emetta fattura senza addebitare l’IVA, essendo posto a carico del cessionario l’obbligo di integrare la fattura con la relativa imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge). Le cessioni di rottami che rilevano ai fini delle disposizioni in esame sono sia quelle di rottami “nuovi” (ossia gli scarti di lavorazione) sia i rottami “vecchi”, provenienti, ad esempio, dalla raccolta dei rifiuti. Il citato art. 74, settimo comma, del DPR n. 633/72, nell’elencare i beni alle cui cessioni si rende applicabile il regime dell’inversione contabile, include, oltre ai rottami, cascami, carta da macero, stracci, ecc., anche i medesimi beni che abbiano subito determinate lavorazioni quali: ripulitura, selezione, taglio, ecc. “senza modificarne la natura”. In altre parole detti beni, pur subendo alcune lavorazioni, sotto il profilo fiscale restano sempre rottami. Resta inteso che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, le lavorazioni effettuate sui rottami devono essere quelle richiamate nella norma (ripulitura, selezione, compattamento, lingottamento ecc.) e che il prodotto ottenuto (compreso il vetro), qualificabile anche come “pronto al forno”, non risulti modificato nella natura e sia ancora a tutti gli effetti un rottame, ovvero un bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a successive lavorazioni. Lavorazioni su rottami Nella circolare n. 165/E del 02/08/99, che ha illustrato il regime tributario applicabile alle cessioni di rottami e ad altri materiali di recupero, era precisato che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, d’appalto e simili dirette alla trasformazione di rottami metallici non ferrosi nei semilavorati non ferrosi, si rende applicabile il reverse charge analogamente a quanto avviene per le cessioni aventi ad oggetto i medesimi beni. Pe cui, il regime dell’inversione contabile di cui all’articolo 74, c. 7 e 8, del DPR n. 633/72 si applica anche: 1. alle cessioni del materiale conferito sulla piattaforma, a condizione che sia qualificabile come rottame; 2. alle lavorazioni effettuate sui rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi nonché sugli altri materiali espressamente richiamati nell’art. 74, c.7 a condizione che tali lavorazioni siano finalizzate ad ottenere un prodotto qualificabile sempre come rottame; 3. alla cessione del materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, che abbia subito lavorazioni che non ne hanno modificato la natura di rottame (ex art. 74, c.7), anche quando sia qualificabile come rottame c.d. “pronto al forno”; 4. alle operazioni accessorie aventi ad oggetto rottami, quali ad esempio il trasporto reso “direttamente dal cedente … ovvero per suo conto e a sue proprie spese” ex art. 12 DPR n. 633/72 . Nel caso di eventuali comportamenti difformi da quelli sopra indicati come corretti ma posti in essere prima dell’emanazione di quest’ultima, può trovare applicazione la norma di cui all’articolo 10, c.2, della legge n. 212/00, che esclude l’irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi. --- ## Semplificazione adempimenti per toner e nastri stampanti URL: https://lachiver.com/news/semplificazione-adempimenti-per-toner-e-nastri-stampanti-2632 Semplificazione adempimenti per toner e nastri stampanti | Lachiver Servizi - 24/11/2008 - 158   Con il decreto22 ottobre 2008 il Ministero dell’Ambiente pubblicato in G.U. n 265 del 12 novembre u.s., ha chiarito che: 1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte IV deld.lgs n. 152/06 e ss.mm. del d.lgs n. 4/08, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazionidi recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte IV del d.lgs n. 152/06. 2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del d.lgs. n. 152/06 e' validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472/96, purchè la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi. 3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo«eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm X 35cm X 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg. 4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui sopra destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa, e non ecceda le quantita' giornaliera predetta, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art.212, comma 8, del d.lgs n. 152/06 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008. Per irifiuti ai quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) ilcodice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa e non ecceda la quantità giornaliera di 30kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art.212, c. 8, del d.lgs n. 152/06 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008. Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali gia' assentite alle imprese sopra citate al capo 4 ed al capo precedente, alla data del 12/11/08 restano valide fino alla scadenza. --- ## Regione Veneto: terre e rocce da scavo URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-terre-e-rocce-da-scavo-2630 Regione Veneto: terre e rocce da scavo | Lachiver Servizi - 18/05/2009 - 156   Sono state emanate, con la deliberazione della giunta regionale n. 794 del 31 marzo 2009 in B.U.R.V. n. 33 del 21/04/2009, delle integrazioni alla d.g.r. 2424/08 relativa alle procedure operative per la gestione delle terre e rocce. Infatti a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 4/08, che ha riformulato l'art 186 del d.lgs n. 152/06, relativo alle "Terre e rocce di scavo", è stata emanata la d.g.r. n. 2424/08 tesa a disciplinare alcuni aspetti documentali e procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al succitato art. 186. La successiva entrata in vigore della Legge n. 2/09, ha determinato alcune modifiche al regime delle terre e rocce da scavo come precedentemente previsto dal d.lgs. n. 152/06 e, poi, considerato nell'ambito della d.g.r. 2424/08, che investono l’art. 185 "Limiti al campo di applicazione" del d.lgs. 152/06, stabilendo che: «1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:…….c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.». Dalla nuova disposizione emerge che la non applicazione ai materiali di scavo della disciplina relativa ai rifiuti è subordinata alla dimostrazione della coesistenza di due condizioni: a) il materiale di scavo non deve essere contaminato (con riferimento alla destinazione d'uso dell'area interessata); b) deve essere certa la sua utilizzazione "nello stesso sito in cui è stato scavato". La verifica e la dimostrazione delle predette condizioni può avvenire utilizzando le procedure già previste dalla d.g.r. n. 2424/08. Ne consegue che chi intendesse avvalersi dell'esclusione prevista dall'art. 185 deve allegare al progetto dell'opera che comporta lo scavo la seguente documentazione: - ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo non è contaminato: l'indagine ambientale condotta con le modalità previste al punto 2 dell'allegato A della d.g.r. n. 2424/08; - ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo sarà utilizzato "nello stesso sito in cui è stato scavato": una dichiarazione sottoscritta dal proponente il progetto dell'opera ove, a fronte dell'individuazione della quantità di materiale che sarà oggetto dello scavo, si attesti che tutto lo stesso materiale sarà riutilizzato nel sito di scavo (a tal fine è utilizzabile il Modello 1 allegato alla d.g.r. n. 2424/08 con le opportune modifiche al caso specifico). Va altresì sottolineato che i materiali naturali di scavo, depositati in attesa di utilizzo nello stesso sito, non sono soggetti ai limiti temporali indicati nei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 186, ma possono permanere per tutta la durata del cantiere, fino al loro integrale riutilizzo in sito in ragione del fatto che, rispettate tutte le condizioni, a detto materiale si applicano le conseguenze dell'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06. Si rimarca da ultimo che qualora i materiali di scavo non possano essere completamente riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati, per la quota parte esportata possono comunque essere seguite le procedure previste dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/06 e dalla DGR n. 2424/08 al fine di per poterli utilizzare come sottoprodotto. --- ## Regione Veneto: discariche rifiuti non pericolosi URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-discariche-rifiuti-non-pericolosi-2628 Regione Veneto: discariche rifiuti non pericolosi | Lachiver Servizi - 05/02/2010 - 154   Con la D.g.r. n. 3764 del 09 dicembre 2009 (in BURV n. 2 del 05/01/10) sono stati forniti dei chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dall’art. 7 DM 3 agosto 2005. La Regione ritiene che nel caso di discariche esistenti, ivi comprese quelle che alla data di entrata in vigore delle norme di ammissibilità dei rifiuti previste dal D.M. 3 agosto 2005 avevano conseguito il solo provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione, la riclassificazione in sottocategoria ed il contestuale rilascio di eventuali deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal medesimo decreto ministeriale, possano essere assentiti - qualora siano verificati i requisiti di seguito riportati - previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.): -procedure per la valutazione di impatto ambientale già espletate e con esito positivo; - invarianza delle tipologie di rifiuti autorizzate; - assenza di varianti processistiche, realizzative e gestionali; - idoneità dei presidi ambientali della discarica e delle modalità gestionali in relazione ai parametri per i quali vengono richiesti valori superiori a quelli fissati dall'articolo 10 del D.M. 3 agosto 2005. Nei casi sopra previsti l'istanza di riclassificazione per la specifica sottocategoria di discarica dovrà essere accompagnata da: a) idonea documentazione tecnica tesa a fornire gli elementi individuati dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009 ed altresì comprensiva - ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 - dell'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del medesimo dispositivo normativo; b) valutazione di rischio di cui all'art. 7, comma 2 del D.M. 3 agosto 2005 da predisporsi in conformità ai criteri forniti dalla succitata circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009, ovvero - per quanto non diversamente indicato nella medesima circolare - in conformità ai criteri contenuti nella D.G.R.V. n. 1838/07; c) relazione di compatibilità ambientale redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 4 della L.R. n. 3/00 e s.m.i. Va da sé che in tutti gli altri casi ed, in particolare, per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti non pericolosi, le istanze di autorizzazione alle sottocategorie di discarica dovranno essere sottoposte alle procedure per la valutazione di impatto ambientale previste dalla parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e corredate dalla relativa documentazione tecnica, ivi compresa quella di cui alle lettere a) e b) del precedente elenco. --- ## Regione Lombardia: sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni URL: https://lachiver.com/news/regione-lombardia-sistemi-di-monitoraggio-in-continuo-delle-emissioni-2626 Regione Lombardia: sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni | Lachiver Servizi - 06/07/2010 - 152   Con il D.d.s. 27 aprile 2010 n. 4343 (in BURL n. 25 Suppl. Straord. n. 1 del 22/06/10) sono state emanate delle misure tecniche per l’installazione e la gestione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME). Il provvedimento predisposto in collaborazione con ARPA Lombardia è strutturato nelle seguenti sezioni: A. Configurazione e modalità di gestione dello SME Riportante i criteri generali di gestione di uno SME al fine di garantirne il funzionamento nel tempo, le responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di controllo e verifica dello stesso, le procedure di comunicazione anche in riferimento al Manuale di Gestione dello SME, nonchè le tempistiche per l’adeguamento da parte dei Gestori. B. Sistemi di campionamento e analisi Riportante i requisiti che devono rispettare i sistemi di campionamento ed analisi parti integranti dello SME, nonchè le tempistiche e le modalità di adeguamento. C. Specifiche e criteri di trattamento dati Riportante i criteri generali di elaborazione, rappresentazione e trasmissione dei dati; I gestori interessati dovranno adeguare i loro sistemi di Monitoraggio alle Emissioni alle disposizioni del documento in oggetto, secondo le modalità e le tempistiche di seguito riportate: – gli SME esistenti, per i quali è previsto l’allacciamento alla Rete (parte A dell’Allegato alla d.g.r. n. 11352/2010) – entro il 31 dicembre 2012; – gli SME esistenti, per i quali non è previsto l’allacciamento alla Rete – entro il 31 dicembre 2013; – gli SME installati successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento – da subito. --- ## Ambiente e riforma del processo amministrativo URL: https://lachiver.com/news/ambiente-e-riforma-del-processo-amministrativo-2624 Ambiente e riforma del processo amministrativo | Lachiver Servizi - 26/08/2010 - 150   Il D.lgs n. 104/10 (in G.U. n. 156 Suppl. Ord. n.148 del 07.07.10) riordina la normativa in materia di processo amministrativo. Esso entrerà in vigore il 16 settembre 2010 e in relazione alla materia del diritto ambientale, conferma come (art. 333 Libro V) rimangano alla competenza dei TAR: - le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilizia e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; - le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose; - le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, - nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale. --- ## SISTRI - Imprese trasporto URL: https://lachiver.com/news/sistri-imprese-trasporto-2622 SISTRI - Imprese trasporto | Lachiver Servizi - 25/09/2010 - 148   In relazione alle caratteristiche della SIM card per le Black Box ricordiamo alle imprese di trasporto come, all’atto dell’installazione della Black Box sui propri mezzi, è necessario disporre di una SIM card abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN. Per maggiore chiarezza si riportano qui di seguito le caratteristiche che deve avere la SIM card (GSM/GPRS): -appartenere al circuito di un fornitore di servizi telefonici. Si evidenzia che le SIM card che utilizzano esclusivamente la rete UMTS non consentono il funzionamento della Black Box; -essere abilitata ed attivata per la trasmissione dati (GSM + GPRS); -non avere blocchi su numerazioni speciali; -avere il PIN di sblocco disabilitato. per verificare tali caratteristiche occorre estrarre la SIM card dalla sua confezione ed inserirla in un cellulare. --- ## REACH - Utilizzatori a valle e sostanze registrate URL: https://lachiver.com/news/reach-utilizzatori-a-valle-e-sostanze-registrate-2623 REACH - Utilizzatori a valle e sostanze registrate | Lachiver Servizi - 06/09/2010 - 149   L'ECHA incoraggia tutti gli utilizzatori a valle a controllare che i propri fornitori abbiano pianificato di registrare le sostanze che utilizzeranno nel 2010. Infatti, le sostanze soggette a registrazione entro il 30 novembre 2010, ma che a quella data non sono state registrate, non potranno essere legalmente prodotte, importate o utilizzate all'interno dell'Unione europea dopo il 1° dicembre 2010. L'ECHA ha quindi pubblicato una lista di sostanze che le imprese hanno intenzione di registrare nel 2010 conformemente al Regolamento REACH, creata sulla base di indicazioni ricevute dalle imprese stesse nonché dalle registrazioni già presentate. Si consiglia a tutti gli utilizzatori a valle o produttori che utilizzano o producono una sostanza soggetta a registrazione entro il 2010 di consultare tale lista, sul sito dell’ ECHA, per verificare l'avvenuta o programmata registrazione della propria sostanza. Qualora detta sostanza non fosse contenuta nella lista, si renderà necessario ricorrere ad azioni urgenti, come quelle di informare tempestivamente l'ECHA circa le eventuali sostanze mancanti. Da quando la lista è stata creata nell'aprile del 2010, è stato notificato solo un esiguo numero di sostanze che non erano state incluse precedentemente. Di seguito sono riportati i passi da compiere se la vostra sostanza non è nella lista. Gli utilizzatori a valle devono tempestivamente: Contattare il proprio fornitore ed informarsi circa l'intenzione di registrare; Informare l'ECHA della propria sostanza (comunicando numero e nome EC) attraverso la compilazione dell'apposito formulario web. I produttori, importatori e Rappresentanti esclusivi devono tempestivamente: Informare l'ECHA circa le proprie intenzioni di registrare entro il 30 novembre 2010, compilando l'apposito formulario web. L'ECHA pubblicherà periodicamente un aggiornamento della lista. Si noti che: La lista si focalizza sulle sostanze identificate dal numero EC o dal numero della lista di pre-registrazione e non sulla base dei SIEF; La lista si basa esclusivamente sulle informazioni fornite dai registranti potenziali e non rappresenta una lista esaustiva delle sostanze che devono essere o che saranno registrate nel 2010. --- ## REACH - Notifiche URL: https://lachiver.com/news/reach-notifiche-2620 REACH - Notifiche | Lachiver Servizi - 25/10/2010 - 146   Ricordiamo come per tutte le sostanze pericolose (indipendentemente dal loro volume) e tutte le sostanze non pericolose soggette a registrazione che sono immesse sul mercato a partire dal 1° dicembre 2010, le notifiche della classificazione ed etichettatura (C & L) devono essere effettuate entro il 3 gennaio 2011 o, comunque, entro un mese dall'immissione sul mercato. Tutte queste C & L notificate dalle aziende costituiranno l'inventario delle classificazioni ed etichettature delle sostanze che sarà pubblicato a partire dal 2011. Per chi deve registrare entro il 2010, tale notifica non è dovuta se la classificazione e etichettatura della sostanza CLP è già stata comunicata all’interno del dossier di registrazione inviato per il REACH. hi invece deve registrare nel 2013 o nel 2018 e chi produce/importa una sostanza sotto la soglia di 1 tonnellata/anno deve notificare la classificazione ed etichettatura. --- ## REACH - Guida alla stesura di una domanda di autorizzazione URL: https://lachiver.com/news/reach-guida-alla-stesura-di-una-domanda-di-autorizzazione-2619 REACH - Guida alla stesura di una domanda di autorizzazione | Lachiver Servizi - 03/02/2011 - 145   Sulla Gazzetta Ufficiale U.E. n. C28 del 28 gennaio 2011 è stata pubblicata una “Guida alla stesura di una domanda di autorizzazione”. La Guida contiene gli orientamenti tecnici per la stesura di una domanda di autorizzazione per l’uso di sostanze inserite nell’allegato XIV ai sensi del cosiddetto regolamento REACH. In particolare il documento fornisce istruzioni in merito all’analisi delle alternative, al piano di sostituzione e al modo in cui i terzi interessati possono contribuire al processo di autorizzazione. La Guida è principalmente rivolta ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle che immettono sul mercato o utilizzano una sostanza inserita nell’allegato XIV del regolamento REACH (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione). La Guida è inoltre destinata all’uso da parte di soggetti terzi che potrebbero disporre di informazioni su sostanze o tecnologie alternative a una sostanza inclusa nell’allegato XIV e può essere utile per tutti coloro che, all’interno delle autorità competenti degli Stati membri e all’interno dell’agenzia, partecipano al processo di autorizzazione. Struttura della Guida Le sezioni introduttive (capitolo 1) contengono una panoramica della procedura di autorizzazione, rinviando fra l’altro ad altri documenti orientativi REACH. Il capitolo 2 fornisce indicazioni più dettagliate su come redigere una domanda di autorizzazione e sulle specifiche informazioni e considerazioni necessarie ai fini della stesura della domanda stessa. Il capitolo 3 esamina gli aspetti da considerare ai fini dell’analisi delle alternative. Il capitolo 4 descrive come redigere un piano di sostituzione. Il capitolo 5, infine, ha per oggetto la trasmissione di informazioni da parte di terzi. --- ## REACH - Sostanze soggette ad autorizzazione. URL: https://lachiver.com/news/reach-sostanze-soggette-ad-autorizzazione-2616 REACH - Sostanze soggette ad autorizzazione. | Lachiver Servizi - 07/03/2011 - 142   E' stato pubblicato il Reg. UE n. 143/11 del 17/02/11 (Gazzetta Ufficiale Europea L 44 del 18/02/2011), che modifica l’allegato XIV del Regolamento REACH, inserendovi le prime sostanze soggette ad autorizzazione. Il Reg. UE n. 143/11 è stato modificato da un provvedimento di rettifica il 24 febbraio 2011 che ne ha sostituito integralmente l'allegato ove sono elencate le sei sostanze soggette ad autorizzazione. Nel medesimo allegato, come previsto dal Reg. REACH, sono indicati le proprietà della sostanza, la data a partire dalla quale l'immissione sul mercato e l'uso sono vietati in assenza di autorizzazione, gli usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione e gli eventuali periodi e termini di revisione. Da ciò ne deriva che i fabbricanti e gli importatori da paesi al di fuori dell'Unione Europea di tali sostanze dovranno avviare l'iter di presentazione della domanda di autorizzazione all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche). Per visionare il documento clicca qui. --- ## Manuale operativo SISTRI : ulteriore revisione del 19/04/2011 URL: https://lachiver.com/news/manuale-operativo-sistri-ulteriore-revisione-del-19-04-2011-2613 Manuale operativo SISTRI : ulteriore revisione del 19/04/2011 | Lachiver Servizi - 20/04/2011 - 139   Sul sito www.sistri.it nella sezione Manuali e Guide è stata pubblicata la versione 2.3 del 19/04/11 del Manuale operativo SISTRI da tenere come riferimento per le procedure da seguire durante l'utilizzo del sistema SISTRI. Si tratta dell'ultimo degli aggiornamenti avvenuti negli ultimi giorni. --- ## Nuova versione del Manuale operativo SISTRI URL: https://lachiver.com/news/nuova-versione-del-manuale-operativo-sistri-2614 Nuova versione del Manuale operativo SISTRI | Lachiver Servizi - 18/04/2011 - 140   In data 14/04/11 è stata pubblicata sul sito www.sistri.it la nuova versione 2.0 del Manuale Operativo SISTRI. Le principali novità rispetto alla precedente versione 1.5 del 30/11/10 riguardano la revisione/ inserimento dei seguenti capitoli: 2.6 (Modalità di accesso al Sistri) 3 Il “Registro”: La Scheda Sistri area registro cronologico 4 La “Scheda SISTRI Area Movimentazione” 5.1.6 Movimentazione dei rifiuti da un impianto di messa in riserva R13 5.1.10 Trasportatore  Impianto di Gestione rifiuti (2.a) 5.1.15 Verifica analitica e accettazione del rifiuto all’impianto di gestione 5.2 Trasporto navale marittimo 5.3.8 Ulteriori precisazioni sul trasporto intermodale 5.4.1 Rifiuti prodotti da cantieri 5.4.2 Rifiuti prodotti da attività di manutenzione 5.4.3 Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di infrastrutture a reti 5.4.4 Microraccolta 5.4.6 Autospurgo e manutenzione di reti fognarie 5.4.7 Trasbordo totale o parziale di un rifiuto 5.4.8 Modifica dell’operazione di smaltimento a destino 5.4.9 Compilazione per conto del trasportatore dei propri rifiuti non pericolosi da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento 5.4.11 Gestione fanghi destinati allo spandimento in agricoltura (R10) 5.4.12 Cambio del destinatario durante il trasporto 5.4.13 Gestione delle differenze fra peso dichiarato e peso verificato a destino 6.2 Variazione dati anagrafici azienda Successivamente in data 15/04/11 è stata pubblicata sul sito www.sistri.it la nuova versione 2.1 del Manuale Operativo SISTRI di cui rispetto alla versione 2.0 si segnala l'inserimento del capitolo 2.3.2. relativo alla responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti e custodia dei dispositivi USB. Si precisa, inoltre, che non è stata, però, aggiornata la dicitura a piè di pagina della nuova versione 2.1. Perciò sul sito www.sistri.it dal link MANUALE OPERATIVO SISTRI (Versione 2.1 del 15.04.2011) si può scaricare l'ultima versione 2.1 che a piè di pagina riporta la dicitura "errata" MANUALE OPERATIVO SISTRI – Versione 2.0 14.04.2011. --- ## Aggiornamento software dispositivi USB-SISTRI URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-software-dispositivi-usb-sistri-2610 Aggiornamento software dispositivi USB-SISTRI | Lachiver Servizi - 13/05/2011 - 136   Segnaliamo la notizia pubblicata sul sito www.sistri.it il 12/05/2011 circa la necessità di aggiornamento dei dispositivi USB. Infatti, per poter operare con efficienza, è assolutamente necessario che gli utenti che non hanno ancora aggiornato il software SISTRI installato sui dispositivi USB completino tale aggiornamento con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 maggio. La procedura di aggiornamento si avvia automaticamente con l’inserimento dei dispositivi elettronici in un computer collegato in rete. Essa è descritta nei documenti "Guida per l’aggiornamento del software del dispositivo USB” e “Guida per l’aggiornamento del software del browser SISTRI”, disponibili nella sezione Documenti - Manuali e guide del sito www.sistri,it. Le procedure da seguire sono strettamente a carattere informatico e durante la loro esecuzione potrebbero verificarsi imprevisti risolvibili ad opera di tecnici informatici. Si consiglia, pertanto, di coinvolgere il gestore della rete informatica dell'ufficio. --- ## Proroga data avvio SISTRI URL: https://lachiver.com/news/proroga-data-avvio-sistri-2608 Proroga data avvio SISTRI | Lachiver Servizi - 26/05/2011 - 134   E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/11, il DM 26/05/11 che prolunga il periodo transitorio in cui dovranno essere utilizzati obbligatoriamente i “vecchi” registri di carico/scarico e i formulari di identificazione rifiuti in affiancamento al sistema SISTRI. Il decreto è entrato in vigore il 30/05/11. In base alle nuove disposizioni il periodo transitorio di cui sopra è stato così ampliato: sino al 31/08/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi (compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti), che hanno più di 500 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, con più di 500 dipendenti; per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti speciali autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; per i commercianti e gli intermediari di rifiuti. sino al 30/09/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 251 a 500 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 251 a 500; Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; sino al 01/11/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 51 a 250 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 51 a 250 dipendenti; sino al 30/11/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 11 a 50 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 11 a 50 dipendenti; per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti speciali autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate; sino al 01/01/12 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno fino a 10 dipendenti.   Di conseguenza il SISTRI diverrà operativo in via definitiva (utilizzo esclusivo del sistema SISTRI ed abbandono dei registri di carico/scarico e i formulari di identificazione) secondo queste scadenze: dal 01/09/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno più di 500 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi con più di 500 dipendenti; per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti speciali autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; per i commercianti e gli intermediari di rifiuti. dal 01/10/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 251 a 500 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 251 a 500; Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; dal 02/11/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 51 a 250 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 51 a 250 dipendenti; dal 01/12/11 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno da 11 a 50 dipendenti; per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di rifiuti costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che hanno da 11 a 50 dipendenti; per i trasportatori a titolo professionale di rifiuti speciali autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate; dal 02/01/12 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi i trasportatori dei rifiuti da essi stessi prodotti che hanno fino a 10 dipendenti.   Infine, il periodo transitorio terminerà il 31/08/11 (quindi dal 01/09/11 obbligo esclusivo del sistema SISTRI): per i soggetti ad iscrizione facoltativa; per i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti per il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, per i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. Segnaliamo che, come previsto per i precedenti periodi transitori, nelle premesse del DM 26/05/11 viene ribadito che, anche per quest’ultimo periodo transitorio, i soggetti cui sono stati consegnati i dispositivi (USB e Black Box) sono obbligati ad operare nel sistema SISTRI (oltre che ad utilizzare in affiancamento anche i “vecchi” registri di carico/scarico e i formulari di identificazione). --- ## REACH: sanzioni schede di sicurezza. URL: https://lachiver.com/news/reach-sanzioni-schede-di-sicurezza-2605 REACH: sanzioni schede di sicurezza. | Lachiver Servizi - 13/02/2012 - 131   L’Autorità competente italiana per il Regolamento REACH (Ministero della Salute) ha avvisato che la conformità delle schede dati di sicurezza sarà sempre più oggetto delle ispezioni. Le sanzioni vanno, in caso di SDS non conforme, da € 3.000 a € 18.000 e nel caso di mancanza dell’allegato “Scenario di Esposizione” da € 10.000 a € 60.000. La mancata registrazione di una sostanza potrebbe portare alla sospensione delle attività legate alla sostanza, mentre le sanzioni più pesanti, che possono comportare anche l’arresto fino a tre mesi, riguardano la violazione delle disposizioni legate alle procedure di autorizzazione e restrizione. Lo scenario di esposizione non è sempre allegato alla SDS ma solo per le sostanze registrate in quanto tali o come componenti di una miscela, importate in quantità superiori alle 10 tonnellate l’anno per le quali è stata effettuata una Valutazione sulla Sicurezza Chimica (CSA), incluse la Valutazione dell’Esposizione e la Caratterizzazione dei Rischi. Uno scenario d'esposizione è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita ed il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. In esso sono riportate per ogni uso identificato, tra le altre cose, le condizioni operative (durata e frequenza dell’uso, forma fisica della sostanza, quantità usata), le misure di gestione del rischio per ridurre o evitare l'esposizione diretta o indiretta della popolazione (compresi i lavoratori ed i consumatori). Coloro che ricevono una SDS sono tenuti a controllare che il loro uso della sostanza sia compreso nell’elenco e adeguarsi alle misure prescritte, in quanto frutto di una valutazione della sicurezza chimica. Se l’uso non è tra quelli identificati, l’utilizzatore a valle è tenuto ad effettuare una propria Valutazione sulla Sicurezza Chimica per tale uso ed a redigere un rapporto sulla sicurezza chimica da inviare all’ECHA. Oltre al fattore di responsabilità verso i propri dipendenti, l’utilizzatore a valle è soggetto agli obblighi sopra descritti e quindi, salvo che il fatto non costituisca reato, è sanzionabile da € 10.000 a € 60.000 o da € 5.000 a € 30.000. --- ## Albo nazionale gestori ambientali. URL: https://lachiver.com/news/albo-nazionale-gestori-ambientali-2606 Albo nazionale gestori ambientali. | Lachiver Servizi - 30/01/2012 - 132   Emanate due deliberazioni cui è stata data comunicazione in G.U. n. 22 del 27 gennaio, e precisamente: Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 16 gennaio 2012 Con la Delibera predetta sono stati approvati i modelli di ricevuta d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione ed il modello di domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo delle imprese che intendono effettuare esclusivamente trasporti di rifiuti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'art. 194, c. e ss.mm. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per tale attività presentano domanda d'iscrizione ad una delle Sezioni regionali o provinciali dell'Albo a propria scelta. Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 23 gennaio 2012 La Delibera n. 2 del 23 Gennaio 2012 è relativa all'elenco ricognitivo dei provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali con i quali sono state disposte le cancellazioni delle imprese che non hanno aggiornato la propria iscrizione. Si tratta delle imprese cancellate dall'Albo per mancato aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell'art. 212, c. 8, del d.lgs n. 152/06 e ss.mm. --- ## Bando LIFE + 2012 URL: https://lachiver.com/news/bando-life-2012-2603 Bando LIFE + 2012 | Lachiver Servizi - 27/03/2012 - 129   Pubblicato l’avviso del bando LIFE + per il 2012, le guide alle domande, contenenti spiegazioni dettagliate sull’ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Commissione all’indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm Le proposte possono essere elaborate e presentate solo per mezzo dello strumento di trasmissione online «eProposal». Il collegamento verso eProposal sarà comunicato tempestivamente attraverso il suddetto sito web. Beneficiari Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea. Il bando riguarda i temi seguenti: 1. LIFE+ Natura e biodiversità Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all’interno dell’UE. 2. LIFE+ Politica e governance ambientali Obiettivi principali: — cambiamenti climatici: stabilizzare la concentrazione di gas a effetto serra ad un livello che impedisca il riscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi; — acqua: contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso l’elaborazione di misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un buono stato ecologico nell’ottica di sviluppare piani di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque); — aria: raggiungere livelli di qualità dell’aria che non causino significativi effetti negativi, né rischi per la salute umana e l’ambiente; — suolo: proteggere il suolo e assicurarne un uso sostenibile, preservandone le funzioni, prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato; — ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane d’Europa; — rumore: contribuire allo sviluppo e all’attuazione di politiche sull’inquinamento acustico; — sostanze chimiche: migliorare entro il 2020 la protezione dell’ambiente e della salute dai rischi costituiti dalle sostanze chimiche attraverso l’attuazione della normativa in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (il cosiddetto «regolamento REACH») e la strategia tematica sull’uso sostenibile dei pesticidi; — ambiente e salute: sviluppare la base di informazioni per le politiche in tema di ambiente e salute (piano d’azione per l’ambiente e la salute); — risorse natutrali e rifiui: sviluppare e attuare politiche elaborate per garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti, nonché migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti, la produzione sostenibile e i modelli di consumo, la prevenzione, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti. Contribuire a un’attuazione efficace della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio del rifiuti; 3. LIFE+ Informazione e comunicazione Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi e fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi. Termine Le proposte di progetto devono essere convalidate e presentate all’autorità nazionale competente attraverso eProposal entro le 23:59, ora di Bruxelles, del 26 settembre 2012. Le proposte di progetto devono essere trasmesse attraverso eProposal all’autorità nazionale dello Stato membro nel quale il beneficiario è registrato. Le proposte di progetto sono allora trasmesse dall’autorità nazionale competente alla Commissione attraverso eProposal entro le 23:59, ora di Bruxelles, del 2 ottobre 2012. --- ## Scadenze dichiarazioni ambientali URL: https://lachiver.com/news/scadenze-dichiarazioni-ambientali-2604 Scadenze dichiarazioni ambientali | Lachiver Servizi - 19/03/2012 - 130   Ricordiamo come il 30 aprile scadranno i termini per l’invio delle seguenti dichiarazioni ambientali: MUD Termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), secondo il modello approvato con il nuovo DPCM 23 dicembre 2011. Dal MUD sono esclusi i produttori e i gestori di rifiuti che, a seguito dell'introduzione del Sistema Informatico di tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) sono soggetti per i dati del 2011 ad un'apposita dichiarazione, denominata "Dichiarazione SISTRI" da presentare sempre entro il 30 aprile 2012. Questo nuovo DPCM contiene quindi le comunicazioni MUD: - per i Rifiuti Urbani, Assimilati raccolti in convenzione, presentata dai comuni, consorzi di comunio comunità montane; - per gli imballaggi, presentata dal CONAI e dai soggetti che hanno organizzatoautonomamente la raccolta o messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi; - per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, presentata dai produttori di AEE e dai loro Sistemi collettivi (Consorzi); - per i veicoli fuori uso, presentata da coloro che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso. Non è più correttamente riportata nelle comunicazioni del nuovo DPCM la dichiarazione E-PRTR, che segue una propria procedura prevista dal DPR 157/2011, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. Le attività soggette sono quelle indicate in allegato al DPR 157/2011 che comprende anche le attività soggette ad AIA. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA - IPPC) Nelle regioni che hanno individuato i dati da inviare e gli schemi dei report, occorre inviare i dati riassuntivi relativi agli impianti / attività sottoposti ad AIA come previsto dall'art. 29 undecies co.1 del D.Lgs.152/06. Questi report si affiancano alla Dichiarazione E -PRTR da inviare sempre entro il 30 aprile di ogni anno Dichiarazione E-PRTR Le imprese interessate dal Regolamento CE n.166/2006 devono comunicare i dati delle loro emissioni inquinanti (Dichiarazione E-PRTR ex INES). Le modalità di comunicazione sono state definite dal DPR n.157/11relativo all'istituzione del Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e istituisce il "Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti"(anche denominato Registro PRTR) è in vigore dallo scorso 11 ottobre. Esso, in attuazione del reg. (CE) n. 166/06 (regolamento E-PRTR) detta le regole per individuare: a) le autorità competenti; b) gli obblighi dei gestori; c) i contenuti della comunicazione; d) la pubblicità dei dati e sensibilizzazione del pubblico Le informazioni contenute nel PRTR nazionale riguardano i complessi produttivi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento E-PRTR. Inoltre interessano le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo, i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i trasferimenti fuori sito di rifiuti prodotti dagli stessi. --- ## IV CONTO ENERGIA, Registro Grandi Impianti: precisazioni sulla certificazione di fine lavori URL: https://lachiver.com/news/iv-conto-energia-registro-grandi-impianti-precisazioni-sulla-certificazione-di-fine-lavori-2602 IV CONTO ENERGIA, Registro Grandi Impianti: precisazioni sulla certificazione di fine lavori | Lachiver Servizi - 02/04/2012 - 128   Facendo seguito alle numerose richieste di delucidazione pervenute al GSE in merito al mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici ammessi al Registro Grandi Impianti che hanno inviato la certificazione di fine lavori al GSE e successivamente la documentazione relativa all’entrata in esercizio, si informa che il GSE non può procedere alla valutazione della richiesta di accesso alle tariffe incentivanti in assenza dell’esito della verifica di rispondenza di cui all’articolo 9, comma 2 del DM 5 maggio 2011, a cura del Gestore di Rete. A tale proposito si ricorda che: • ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DM 5 maggio 2011 e del paragrafo 9 delle “Regole Tecniche per l’iscrizione al Registro per i Grandi Impianti fotovoltaici di cui al DM 5 maggio 2011” pubblicate dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al Gestore di Rete territorialmente competente le stampe della comunicazione di fine lavori e della perizia asseverata, caricate sul sistema informatico, recanti il protocollo del GSE, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dal GSE, ai fini della verifica di rispondenza di cui all’articolo 9, comma 2 del DM 5 maggio 2011; • unitamente ai documenti sopra descritti, il Soggetto Responsabile dovrà inviare al Gestore di Rete anche l’attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo convenzionale per la remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori previsto ai sensi dell’articolo 4 della Delibera dell’AEEG n. 149 del 27 ottobre 2011; • il Gestore di Rete, entro 30 giorni dalla data di ricezione della certificazione di fine lavori, verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata con quanto effettivamente realizzato. A seguito di tale attività il Gestore di Rete trasmette l’esito della verifica al GSE; • il termine di 120 giorni a disposizione del GSE per assicurare l’erogazione delle tariffe incentivanti decorre dal momento in cui il GSE venga a conoscenza dell’esito della verifica di rispondenza, semprechè l’impianto sia già entrato in esercizio. --- ## Emissioni in atmosfera senza autorizzazione URL: https://lachiver.com/news/emissioni-in-atmosfera-senza-autorizzazione-2599 Emissioni in atmosfera senza autorizzazione | Lachiver Servizi - 11/06/2012 - 125     Segnaliamo un’importante Sentenza della Cassazione (Sez. III Penale, Sent., n. 15500/12) in ordine al reato di cui agli artt. 269 e 279, comma 1, del d.lgs n. 152/06, per avere, installato un impianto comportante emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione. Il giudice aveva accertato l’installazione di un impianto di verniciatura industriale in un capannone non munito della prescritta autorizzazione ed ha affermato che, indipendentemente dall’effettiva messa in funzione dell’impianto, costituisce reato ai sensi dell’art. 279 la sua installazione senza che fosse stata richiesta l’autorizzazione. A seguito delle modifiche apportate all’art. 269 non è più soggetta ad autorizzazione l’installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera, bensì la realizzazione dello stabilimento nel suo complesso, dovendo intendersi con tale termine l’insieme delle attività esercitate nel medesimo luogo mediante uno o più impianti o macchinari. Sicché l’installazione o modificazione del singolo impianto o attività nell’ambito dello stabilimento non è di per sé soggetta ad autorizzazione (c. 1 art. 269). È, però soggetta ad autorizzazione, ai sensi del medesimo articolo, la modifica sostanziale dello stabilimento che comporti una variazione delle emissioni in atmosfera (c. 8 art. 269) e, quindi, anche l’installazione o modificazione di impianti che la determinino. Ai sensi dell’art. 279, c. 1, è punito con sanzione penale l’inizio della installazione di uno stabilimento ovvero l’esercizio dello stesso senza autorizzazione o la prosecuzione dell’attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. Ed è, altresì, soggetta a sanzione penale, la realizzazione di una modifica sostanziale dello stabilimento senza la prescritta autorizzazione, mentre se si tratta di modifica non sostanziale la violazione è soggetta a sanzione amministrativa. Orbene, nel caso concreto la installazione di un impianto di verniciatura industriale con due camini di aspirazione per le emissioni in atmosfera, secondo quanto è stato accertato dal giudice di merito, in una azienda per attività di carrozzeria che non prevedeva tale tipo di lavorazione, costituisce indubbiamente una modificazione sostanziale dello stabilimento soggetta anche essa a preventiva autorizzazione, la cui carenza è punita con la stessa pena di quella prevista per la totale mancanza di autorizzazione. --- ## 1 dicembre 2012: scadenze deroghe REACH e CLP URL: https://lachiver.com/news/1-dicembre-2012-scadenze-deroghe-reach-e-clp-2596 1 dicembre 2012: scadenze deroghe REACH e CLP | Lachiver Servizi - 19/11/2012 - 122   Si avvicina il 1dicembre 2012, data fondamentale perché deadline per alcune importanti deroghe, nel dettaglio: SCHEDE DATI DI SICUREZZA (SDS) Terminano le deroghe previste dall'articolo 2(6) (per le sostanze) e 2(7) (per le miscele) del Regolamento 453/2010 che consentivano l'utilizzo di SDS ancora conformi all'allegato II del Regolamento REACH. Dal 1° dicembre 2012 tutte le SDS dovranno obbligatoriamente essere redatte in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 453/2010. In generale dovranno essere conformi all'allegato I del Regolamento n. 453/2010 ma per le miscele è possibile già, in certe condizioni, redigerle in conformità all'allegato II di tale regolamento, che diventerà il riferimento unico solo a partire dal 1/6/2015. ETICHETTATURA SOSTANZE PERICOLOSE Termina la deroga dall'obbligo di etichettare secondo il Regolamento 1272/2008 (CLP) le sostanze già classificate, etichettate e imballate in base alla direttiva 67/548/CEE ed immesse sul mercato (ossia "sugli scaffali") antecedentemente al 1° dicembre 2010. Quindi tutte le sostanze dal 1° dicembre 2012 dovranno essere etichettate e imballate in conformità al Regolamento CLP. --- ## Sottoprodotti di origine animale URL: https://lachiver.com/news/sottoprodotti-di-origine-animale-2597 Sottoprodotti di origine animale | Lachiver Servizi - 08/11/2012 - 123   Segnaliamo che il 15 novembre entrerà in vigore il D.lgs 1 ottobre 2012, n. 186, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al reg. (CE) n. 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il reg. (CE) n. 1774/02, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1069/09 e della dir. 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. Questo decreto, pubblicato sulla GU n. 255 del 31-10-2012, inoltre, all’art 7, c. 2, prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni per il trattamento delle acque reflue di cui al medesimo allegato IV, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 142/11, all’interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. --- ## Regione Veneto: Bollino Blu URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-bollino-blu-2594 Regione Veneto: Bollino Blu | Lachiver Servizi - 07/01/2013 - 120   Con la Deliberazione n. 2472/12 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 103 del 14 dicembre 2012) la Giunta Regionale ha precisato che non è più necessario esporre sul parabrezza il bollino blu attestante il rispetto dei limiti di emissioni dei veicoli a motore. E ciò in quanto: - la normativa relativa alla revisione dei veicoli a motore prevede fra i vari controlli che devono essere effettuati, anche la verifica del rispetto dei limiti di emissione dei veicoli a motore; - il tagliando apposto sul retro del libretto di circolazione, attestante l’esito positivo della revisione del veicolo, certifica implicitamente anche il rispetto dei limiti di emissione del veicolo a motore. --- ## SISTRI: sospeso il pagamento dei contributi per il 2012 URL: https://lachiver.com/news/sistri-sospeso-il-pagamento-dei-contributi-per-il-2012-2595 SISTRI: sospeso il pagamento dei contributi per il 2012 | Lachiver Servizi - 28/11/2012 - 121   Il disposto previsto dall’art. 52 del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”,convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’iscrizione al Sistema SISTRI per l’anno 2012.   Vigono, pertanto, le disposizioni recate dalla citata legge di conversione. Si intende superata la disposizione che prevedeva il pagamento al 30 novembre 2012. --- ## Pile e batterie: scadenze 31 marzo 2013 URL: https://lachiver.com/news/pile-e-batterie-scadenze-31-marzo-2013-2592 Pile e batterie: scadenze 31 marzo 2013 | Lachiver Servizi - 29/03/2013 - 118   Il 31 marzo prossimo scade la possibilità, per le aziende coinvolte nella produzione di pile ed accumulatori, di comunicare alla propria Camera di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno 2012, suddivisi per tipologia. Sul sito www.impresa.gov.it è obbligatorio quindi entro il 31 Marzo di ogni anno, che le aziende coinvolte, ovvero i produttori, comunichino alle Camere di Commercio le informazioni circa il numero e il peso effettivo delle pile e accumulatori immessi sul mercato nell’anno solare precedente. Per la Comunicazione annuale pile e accumulatori non è previsto il pagamento di alcun importo; le modalità di accesso sono le medesime descritte per l’iscrizione. Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al Registro Nazionale i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, oppure le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. --- ## Regione Veneto: terre e rocce da scavo fino a 6000 mc URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-terre-e-rocce-da-scavo-fino-a-6000-mc-2593 Regione Veneto: terre e rocce da scavo fino a 6000 mc | Lachiver Servizi - 04/03/2013 - 119   La Regione Veneto ha emanato delle procedure operativeper sopperire al momentaneo vuoto normativo nazionale in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo per quantitativi movimentati fino a 6.000 mc per singolo cantiere (art.266, c. 7, D.lgs. n. 152/06). Le procedure approvate sono suddivise in ragione delle diverse tipologie di intervento ed in funzione del processo produttivo di origine. Contengono inoltre le modalità per lo svolgimento dell’indagine ambientale, le indicazioni metodologiche di campionamento, analisi chimiche del terreno e test di cessione, le tabelle di riferimento-siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti ed infine la modulistica da adottarsi. --- ## Autorizzazione Unica Ambientale URL: https://lachiver.com/news/autorizzazione-unica-ambientale-2590 Autorizzazione Unica Ambientale | Lachiver Servizi - 05/06/2013 - 116     Il DPR n. 59 del 13/03/2013 (in GURI n. 124 del 29/05/2013) ha introdotto nella normativa nazionale a carattere ambientale un nuovo tipo di provvedimento l’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (di seguito AUA). Tale provvedimento può comprendere i seguenti titoli abilitativi (che in precedenza dovevano essere richiesti in maniera separata): autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale per impianti ed attività in deroga; nulla osta in materia di inquinamento acustico per il rilascio di concessioni edilizie relative ad impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; autorizzazione all’impiego di fanghi di depurazione in agricoltura; comunicazione di inizio attività per operazioni di autosmaltimento di rifiuti e recupero di rifiuti in procedura semplificata. L’AUA può essere richiesta: dalle piccole e medie imprese come definite dall’art. 2 del DM 18/04/2005 dagli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale; per i progetti soggetti a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale solo dopo che la procedura si è conclusa con il non assoggettamento a VIA degli stessi. L’AUA non può essere richiesta per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, quando è previsto dalla normativa in materia che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale. L’istanza di AUA deve essere inoltrata dai gestori degli stabilimenti allo Sportello Unico delle attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Essa può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo tra quelli da essa sostituiti, elencando i provvedimenti di cui si chiede la sostituzione. Un futuro decreto definirà il modello di domanda di AUA, nel frattempo si deve presentare la domanda al SUAP comprensiva di tutti gli atti previsti dalle norme di settore relative al provvedimento di cui si chiede rilascio / rinnovo / aggiornamento. I gestori degli stabilimenti possono non avvalersi dell’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o autorizzazione a carattere generale; anche in questo caso però l’istanza va presentata al SUAP. I procedimenti avviati prima del 13/06/2013 sono conclusi ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza. L’AUA ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio ed il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, salvo modifiche, che intervengano prima di tale periodo. Infatti, il decreto in commento prevede specifiche procedure da seguire a seconda che si tratti di modifiche sostanziali o meno. Il DPR in commento contiene un unico allegato in cui sono riportati i fac simile delle domande di autorizzazione di carattere generale per le emissioni generate da specifiche attività in deroga all’autorizzazione di carattere “ordinario” per le emissioni in atmosfera. --- ## Gas serra: prorogato il termine del 12 aprile 2013 URL: https://lachiver.com/news/gas-serra-prorogato-il-termine-del-12-aprile-2013-2591 Gas serra: prorogato il termine del 12 aprile 2013 | Lachiver Servizi - 15/04/2013 - 117   Con decreto Min Ambiente 12.04.2013 è stato prorogato di 60 giorni il termine per l’iscrizione al registro di persone e imprese che gestiscono apparecchiature contenenti gas serra. Sono interessati dal registro e dalla proroga migliaia di imprese, fra le quali quelle di settori come antincendio, refrigerazione e condizionamento, autofficine e demolitori. --- ## Certificazione Energetica: criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi URL: https://lachiver.com/news/certificazione-energetica-criteri-di-accreditamento-degli-esperti-e-degli-organismi-2589 Certificazione Energetica: criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi | Lachiver Servizi - 01/07/2013 - 115   A far data dal 12/07/13 sarà in vigore il D.P.R. n.75/2013 (in GURI n. 149 del 27/06/13) che, in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 (inerente il rendimento energetico nell’edilizia) definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, in conformità alla normativa vigente. In particolare sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori: i tecnici abilitati; gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico; gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, L. n. 99/2009, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico; le società di servizi energetici (ESCO), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico. I requisiti circa i titoli di studio in possesso dei soggetti sopra elencati sono indicati all’art. 2 comma 2 lettera b del decreto in commento. Il decreto in oggetto definisce i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici e i criteri di controllo, ad opera delle Regioni e delle Province Autonome della qualità del servizio di certificazione energetica. In Allegato 1 sono fissati i contenuti minimi dei corsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici. Si segnala, infine, che per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato (rispondente alla definizione del decreto in oggetto), dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata degli adeguamenti. --- ## Rottami di rame - Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. URL: https://lachiver.com/news/rottami-di-rame-criteri-per-la-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto-2586 Rottami di rame - Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. | Lachiver Servizi - 30/07/2013 - 112   Il Regolamento UE n.715/2013 definisce i criteri per stabilire i casi in cui i rottami di rame (costituiti principalmente da rame e leghe di rame) cessano di essere rifiuti (in analogia con quanto già definito dal Reg. n. 333/11 per i rottami di ferro, acciaio ed alluminio). Esso entra in vigore il 15/08/13 e sarà applicabile dal 1/01/2014. In particolare i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I al regolamento; i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità ai criteri di cui al punto 3 dell’allegato I al regolamento; i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I al regolamento; il produttore (ovvero la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti) ha rispettato le prescrizioni circa la redazione della dichiarazione di conformità (art. 4) e circa l’applicazione di un sistema di gestione certificato da un Organismo accreditato (art. 5) atto a dimostrare la conformità dei rottami ai criteri di cui sopra. --- ## CANDIDATE LIST: aggiornamento del 20/06/2013 URL: https://lachiver.com/news/candidate-list-aggiornamento-del-20-06-2013-2587 CANDIDATE LIST: aggiornamento del 20/06/2013 | Lachiver Servizi - 03/07/2013 - 113   L’Agenzia Europea per la Chimica ha aggiornato la Candidate List inserendo sei nuove sostanze cosiddette SVHC. Le sostanze aggiunte sono: Cadmio; Ammonio penta-decafluoro-ottanoato (APFO); Acido Pentadecafluoro-ottanoico (PFOA); Dipentil-ftalato (DPP); 4-Nonilfenolo etossilato, ramificato e lineare [sostanza con una catena alchilica lineare e / o ramificata con un numero di 9 atomi di Carbonio covalentemente legati in posizione 4 a fenolo, etossilato coprendo sostanze UVCB (sostanze dalla composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici) e sostanze ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi dei singoli isomeri e / o loro combinazioni]; si segnala tale sostanza può essere presente nei preparati detergenti come tensioattivo cationico. Cadmio ossido. La Candidate LIST ora contiene 144 sostanze ed è consultabile all’indirizzo http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table;jsessionid=0161CC9D2FCBFDBBE76075173BC3DA49.live1. Gli obblighi di legge che le aziende possono avere a seguito dell'inclusione di sostanze nella Candidate List sono applicati alle sostanze pure, contenute in miscele o in articoli. I produttori e gli importatori di articoli contenenti una qualsiasi delle sostanze incluse nella Candidate List hanno sei mesi di tempo per effettuare la notifica all’ECHA se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno, e la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Ci sono esenzioni dall'obbligo di comunicazione se la sostanza è già stata registrata per l'uso specifico o quando l'esposizione può essere esclusa. --- ## Impianti Gestione Rifiuti - Reg. Veneto revoca e sostituzione contributo per il disagio. URL: https://lachiver.com/news/impianti-gestione-rifiuti-reg-veneto-revoca-e-sostituzione-contributo-per-il-disagio-2584 Impianti Gestione Rifiuti - Reg. Veneto revoca e sostituzione contributo per il disagio. | Lachiver Servizi - 31/07/2013 - 110   La Regione Veneto con la DGRV n. 452/2013 (rettificata con DGRV n.578/2013) aveva approvato gli importi del contributo ambientale che i Gestori di determinati impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti dovevano versare a favore della Regione e dei Comuni sede degli impianti. Con la nuova DGRV n.1104 del 28/06/13 è stato disposto quanto segue: la revoca, con effetto retroattivo delle DGRV n.452 del 10/04/13 e n.578 del 3/05/13, stabilendo l’assoggettamento del contributo alle sole attività di smaltimento di rifiuti in discarica (D1) svolte in impianti con tariffa approvata ai sensi dell’art. 36 della L. R. n.3/2000; il rinvio dell’applicazione del contributo per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti diversi da quelli di cui al punto precedente, ad un momento successivo; la conferma della revoca delle DDGR n. 1350/1996, n. 1739/2004, n. 721/2008, n. 2608/2009; la conferma che il ristoro ai Comuni confinanti, possa essere quantificato non oltre il 20% del contributo riconosciuto al Comune sede di impianto ed attingendo le somme all’interno della quota riconosciuta al Comune disagiato stesso, nel rispetto di specifici criteri; nel caso in cui il Gestore dell’impianto di discarica e l’Amministrazione comunale, avessero provveduto o intendessero regolare i loro rapporti mediante apposita convenzione, l’ammontare del contributo ambientale stabilito con la presente delibera dovrà essere considerato quale limite massimo escutibile. --- ## SISTRI: le disposizioni del decreto sulla razionalizzazione della P.A. URL: https://lachiver.com/news/sistri-le-disposizioni-del-decreto-sulla-razionalizzazione-della-p-a-2582 SISTRI: le disposizioni del decreto sulla razionalizzazione della P.A. | Lachiver Servizi - 09/09/2013 - 108   Dal 01/09/13 è in vigore il D.L. n.101 del 31/08/13 che nel Capo IV si occupa di misure in materia ambientale. In particolare viene ridefinito il campo di applicazione del SISTRI. Infatti sono tenuti all’adesione al sistema: i produttori iniziali di rifiuti pericolosi; gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; gli Enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori (ovvero chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti). Altri soggetti oltre a quelli sopra elencati possono aderire al sistema su base volontaria. Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato: al 1/10/13 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori; al 1/10/13 per coloro che intendono usare il sistema su base volontaria; al 03/03/14 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. Inoltre, le sanzioni previste: in caso di incompleta o inesatta compilazione dei registri cronologici e delle schede SISTRI – Area Movimentazione; per il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione per gli illeciti commessi dal 01/10/13 al 31/03/14 per i soggetti per i quali il sistema è obbligatorio dal 1/10/13 e dal 03/03/14 al 30/09/14 per i soggetti per i quali il sistema è obbligatorio dal 03/03/14, sono irrogate in caso di più di tre violazioni commesse nell’arco temporale sopra indicato. Sono demandati ad una serie di successivi decreti: la specificazione delle categorie di soggetti già obbligati all’adesione al sistema e l’individuazione (entro il 03/03/14), nell’ambito degli enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, di ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI; la semplificazione periodica del SISTRI (anche al fine di ridurre i costi di esercizio del sistema da parte degli utenti); in sede di prima applicazione si deve procedere alle semplificazioni entro il 03/03/14 (salvo differimento, per non oltre sei mesi, se ciò si rendesse necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte), fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all’emanazione del decreto sulla semplificazione e che devono concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l’operatività del sistema, entro il 31/01/14; l’istituzione entro il 31/10/13 di un tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI (in sostituzione del Comitato di vigilanza e controllo che è soppresso). Si ricorda che se il D.L. non fosse convertito in legge in tempo utile ritornerebbero in vigore le disposizioni previgenti con il conseguente ritorno al più ampio campo di applicazione del SISTRI. --- ## Albo Gestori Rifiuti: targhe mezzi. URL: https://lachiver.com/news/albo-gestori-rifiuti-targhe-mezzi-2583 Albo Gestori Rifiuti: targhe mezzi. | Lachiver Servizi - 01/08/2013 - 109   Dal 01/07/2013 sul sito www.albogestoririfiuti.it sono consultabili per ogni impresa iscritta all'Albo i veicoli autorizzati con i relativi CER. Per la visualizzazione scegliere la voce "Elenco iscritti", selezionare un criterio di ricerca e cliccare "Dettagli". Alla voce "Lista mezzi" è disponibile l'elenco dei veicoli visualizzabile tramite la voce "Visualizza". --- ## DECRETO FARE: terre e rocce da scavo URL: https://lachiver.com/news/decreto-fare-terre-e-rocce-da-scavo-2581 DECRETO FARE: terre e rocce da scavo | Lachiver Servizi - 10/09/2013 - 107   Dal 20/08/13 è in vigore il testo definitivo del cosiddetto Decreto Fare. Infatti, il D.L. n. 69/2013 (commentato nell’Aggiornamento Normativo di Giugno 2013) è entrato in vigore il 21/06/13 ed è stato convertito con la legge n. 98 del 09/08/13. In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo sono state introdotte delle procedure semplificate, sotto il controllo di ARPA, applicabili ai cantieri di piccole dimensioni (produzione di materiali inferiore a 6000 metri cubi) e ad attività / opere non soggette a valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata ambientale. Sono, inoltre, state abrogate le disposizioni recentemente emanate con la legge emergenze ambientali (L. n.71/2013). Con la conversione in legge, non sono state apportate modifiche all’art. 41 comma 2 del decreto originario, perciò l’art. 184-bis – Sottoprodotto del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) rimane integrato con un nuovo comma che stabilisce che le procedure previste dal DM n.161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) si applicano solo ai materiali che provengono da attività o opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale. In estrema sintesi i riferimenti normativi per la gestione delle terre e rocce da scavo sono ora i seguenti: attività / opere soggette a VIA o AIA à DM n. 161/2012; attività / opere / cantieri non soggetti a VIA o AIA àDecreto Fare. Al di fuori delle procedure previste dal DM n.161/2012 e dal Decreto Fare ai materiali da scavo si applica la disciplina sui rifiuti. --- ## Regione Veneto: proroga adeguamento garanzie finanziarie per impianti gestione rifiuti URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-proroga-adeguamento-garanzie-finanziarie-per-impianti-gestione-rifiuti-2579 Regione Veneto: proroga adeguamento garanzie finanziarie per impianti gestione rifiuti | Lachiver Servizi - 09/10/2013 - 105   Con la DGRV n. 1489 del 12/08/13 è stato prorogato al 31/01/14 il termine per l’adeguamento delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti gestori di impianti di trattamento rifiuti (termine precedentemente fissato per il 21/08/13). Viene confermato, inoltre, che qualora la scadenza delle garanzie in essere risulti antecedente al 31/01/14, l’adeguamento delle garanzie finanziarie deve essere presentato in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di coloro che effettuano il recupero in procedura semplificata, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito. --- ## PRTR - Dichiarazione 2013 URL: https://lachiver.com/news/prtr-dichiarazione-2013-2576 PRTR - Dichiarazione 2013 | Lachiver Servizi - 08/11/2013 - 102    Sul portale http://www.eprtr.it la procedura informatica per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni PRTR 2013 (dati 2012) è disponibile dal giorno 5 novembre al giorno 15 dicembre 2013. --- ## SISTRI: nuove disposizioni della conversione in legge del D.L. n. 101/13 URL: https://lachiver.com/news/sistri-nuove-disposizioni-della-conversione-in-legge-del-d-l-n-101-13-2577 SISTRI: nuove disposizioni della conversione in legge del D.L. n. 101/13 | Lachiver Servizi - 08/11/2013 - 103   Con la legge n.125 del 30/10/13, in vigore dal 31/10/13, è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni che contiene disposizioni in materia di SISTRI e di responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In materia di SISTRI è stato stabilito quanto segue. Adesione al SISTRI Sono obbligati ad aderire al SISTRI: gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; gli Enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi; in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Possono aderire su base volontaria al SISTRI i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli sopra elencati. Termine iniziale operatività Il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1/10/13 per: gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio nazionale; gli Enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Il termine iniziale di operatività è fissato al 3/03/14 per: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Periodo di doppio regime Dal 01/10/13 sino al 31/07/14 si applicano gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri carico/scarico e dei formulari di identificazione rifiuti e le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al Sistri non si applicano.   Infine, in data 04/11/13 è stata messa a disposizione sul sito www.sistri.it la CIRCOLARE n. 1 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013). Tale circolare sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata il 01/10/13, nelle more della conversione del D.L. n. 101/2013. --- ## Terre e rocce da scavo - Circolare Regione Veneto URL: https://lachiver.com/news/terre-e-rocce-da-scavo-circolare-regione-veneto-2574 Terre e rocce da scavo - Circolare Regione Veneto | Lachiver Servizi - 09/11/2013 - 100   A seguito delle modifiche alla disciplina sulle terre e rocce da scavo introdotte dal cd. Decreto Fare, la Regione Veneto ha emanato degli specifici indirizzi operativi con la nota prot. n. 397711 del 23/09/13. La nota, inoltre, precisa che si deve ritenere superata e non più applicabile la DGRV n. 179/2013 e contiene in allegato la modulistica da utilizzare per effettuare correttamente gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia. --- ## A.U.A. - Chiarimenti Regione Veneto URL: https://lachiver.com/news/a-u-a-chiarimenti-regione-veneto-2575 A.U.A. - Chiarimenti Regione Veneto | Lachiver Servizi - 09/11/2013 - 101   Con la DGRV n. 1775 del 3/10/13 la Regione Veneto ha ritenuto utile fornire delle indicazioni per accompagnare il processo di attuazione del DPR n. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, nell’attesa che vengano fugati i dubbi interpretativi e le problematiche applicative emerse nella prima fase dispositiva della normativa in oggetto. Tali indicazioni resteranno valide sino a eventuali nuove disposizioni in materia. --- ## A.U.A. - Circolare interpretativa del MinAmbiente URL: https://lachiver.com/news/a-u-a-circolare-interpretativa-del-minambiente-2572 A.U.A. - Circolare interpretativa del MinAmbiente | Lachiver Servizi - 02/12/2013 - 98   Con la Circolare n. 49801 del 7/11/13 il MinAmbiente ha fornito i seguenti chiarimenti interpretativi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) disciplinata dal DPR n.59/2013: Ambito di applicazione: un impianto produttivo non soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetto all’AUA anche nel caso in cui il gestore sia una grande impresa. Natura non obbligatoria o facoltativa dell’AUA: la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3 comma 1 del DPR n.59/2013, salvo che ricorra una delle due eccezioni previste dalla normativa (impianto soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni – adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni). Scadenza di una comunicazione quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio: non è corretto ritenere che alla scadenza della prima comunicazione non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l’interessato abbia facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta. Scadenza di una autorizzazione a carattere generale quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio: non è preclusa la facoltà del gestore di presentare autonoma istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP, non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA. Attività soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale: quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure congiuntamente a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il Gestore ha la facoltà e non l’obbligo di richiedere l’AUA. Termine di presentazione della prima domanda AUA: devono essere rispettati i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA. --- ## Emissioni in atmosfera - Scadenza del 31/12/2013 URL: https://lachiver.com/news/emissioni-in-atmosfera-scadenza-del-31-12-2013-2573 Emissioni in atmosfera - Scadenza del 31/12/2013 | Lachiver Servizi - 09/11/2013 - 99    Entro il 31/12/13 gli stabilimenti anteriori al 29/04/2006 ed in possesso di autorizzazione rilasciata entro il 31/12/99 (anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del DPR n. 203/88) devono chiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Considerate le recenti modifiche normative si dovrà procedere con la richiesta di una Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n.59/2013. --- ## RIFIUTI - Reato di combustione illecita URL: https://lachiver.com/news/rifiuti-reato-di-combustione-illecita-2568 RIFIUTI - Reato di combustione illecita | Lachiver Servizi - 13/01/2014 - 94   Dal 10/12/2013 è in vigore il D.L. n.136 del 10/12/13 che detta disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. In particolare esso aggiunge al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) il nuovo art. 256-bis che individua il reato di combustione illecita di rifiuti disciplinandone le pene: da due a cinque anni di reclusione per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate; la pena si applica anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli; la sanzione aumenta da tre a sei anni di reclusione nel caso si brucino rifiuti pericolosi ed è incrementata se i fatti sono commessi in territori interessati da stato di emergenze nel settore rifiuti; scatta l’aumento di un terzo se il reato è commesso nell'esercizio di attività d'impresa; nel caso in cui siano bruciati rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali si applicano le sanzioni amministrative dell’art. 255 del Testo Unico Ambientale. Inoltre, il decreto in oggetto modifica il D.Lgs. n. 271/1989 con riferimento al procedimento che il Pubblico Ministero deve seguire nell’esercizio dell’azione penale per i reati previsti dal Testo Unico Ambientale. --- ## MUD 2014 - La nuova modulistica URL: https://lachiver.com/news/mud-2014-la-nuova-modulistica-2569 MUD 2014 - La nuova modulistica | Lachiver Servizi - 13/01/2014 - 95   Con il DPCM 12/12/2013 è stata approvata la modulistica per la redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale con riferimento ai dati dell’anno 2013. Tale modulistica dovrà essere usata per la presentazione delle seguenti comunicazioni: Rifiuti; Veicoli fuori uso; Imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio; Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione; Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/04/14. In particolare i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. Il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) e le relative istruzioni sostituiscono integralmente quelli approvati con DPCM 20/12/12. --- ## APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - Modificata la direttiva RoHS URL: https://lachiver.com/news/apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-modificata-la-direttiva-rohs-2566 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - Modificata la direttiva RoHS | Lachiver Servizi - 11/02/2014 - 92   La Direttiva 2011/65/UE, cosiddetta “Direttiva RoHS 2″, è stata modificata da sedici Direttive (dalla 2014/1/UE alla 2014/16/UE) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea L4 del 9/01/14. Tali direttive introducono deroghe alle limitazioni d'uso, stabilite dalla direttiva RoHS, per alcune sostanze pericolose in determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli Stati membri devono adeguare i propri ordinamenti entro il 29/07/14. Le modifiche riguardano prevalentemente piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Tali deroghe hanno origine dalla verifica dell'impossibilità scientifica e tecnica di sostituzione o di eliminare la sostanza nociva nella produzione dell'apparecchiatura elettronica. --- ## APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - Comunicazione annuale URL: https://lachiver.com/news/apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-comunicazione-annuale-2564 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - Comunicazione annuale | Lachiver Servizi - 13/02/2014 - 90   Sul portale www.registroaee.it è stata data notizia della possibilità di presentazione a partire dal 27/01/14 della Comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato nell’anno 2013. Sul medesimo sito nell'area Manuali, è disponibile il manuale per la presentazione della comunicazione. La scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 30/04/14. Si ricorda che sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Produttori di AEE: tutti i soggetti identificati dall’art. 3 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 151/2005 già iscritti al Registro nazionale dei produttori di AEE. i sistemi collettivi di finanziamento che comunicano, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente. --- ## PILE E ACCUMULATORI - Comunicazione annuale 2014 URL: https://lachiver.com/news/pile-e-accumulatori-comunicazione-annuale-2014-2565 PILE E ACCUMULATORI - Comunicazione annuale 2014 | Lachiver Servizi - 12/02/2014 - 91   Dal 20/01/14 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2013 da parte dei produttori iscritti al Registro nazionale pile e accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione è il 31/03/14. Sul sito www.registropile.it, nell'area Manuali, è reperibile il manuale per la presentazione della comunicazione. Si ricorda che il D.Lgs. n.188/2008 ha istituito, presso il MinAmbiente, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, al quale devono obbligatoriamente iscriversi in via telematica, attraverso le Camere di commercio, i produttori che intendono immettere sul mercato i prodotti in questione. Il produttore iscritto che non presenta la comunicazione annuale entro fine marzo rischia una sanzione amministrativa da 2000 a 20000 euro. --- ## Gas fluorurati ad effetto serra (FGAS) - Nuove disposizioni URL: https://lachiver.com/news/gas-fluorurati-ad-effetto-serra-fgas-nuove-disposizioni-2563 Gas fluorurati ad effetto serra (FGAS) - Nuove disposizioni | Lachiver Servizi - 09/06/2014 - 89   In materia di gas fluorurati ad effetto serra (costituiti da HFC, PFC e SF6), dal 01/01/2015 entrerà in vigore il Reg. n.517/2014 che abroga l’attuale normativa europea vigente costituita dal Reg. n.842/2006 e detta misure più stringenti per il contenimento, il controllo e il rilevamento delle perdite dalle apparecchiature e nuovi divieti di commercio e uso di tali gas. Inoltre, entro il 01/01/2017 gli Stati membri dovranno definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della nuova disciplina. Il nuovo regolamento: stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione degli FGAS; impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da FGAS; definisce i requisiti per particolari usi degli FGAS; stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio (mercato delle quote cui devono partecipare produttori e importatori) di idrofluorocarburi (HFC); dal 01/01/17 le apparecchiature caricate con gas HFC potranno essere immesse in commercio solo se tali gas sono considerati all'interno del sistema di quote trasferibili. Come principio generale dovranno essere prese le dovute precauzioni per prevenire le perdite degli FGAS ed adottate tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la loro perdita. L'immissione in commercio è disciplinata dal Capo III, in particolare dall'art. 11 del regolamento che indica le restrizioni al commercio di prodotti e apparecchiature elencati in uno specifico allegato. Dal 2015 sarà operativo (con alcune deroghe) il divieto di utilizzo di FGAS con potenziale di riscaldamento globale superiore a 2500; mentre dal 2018 si applicherà il divieto all’utilizzo dell'esafluoruro di zolfo (SF6) nella lavorazione del magnesio anche alle installazioni che ne utilizzano meno di 850 kg/anno. Fino al 1/01/2030 il divieto d'uso non si applica a specifiche categorie di gas fluorurati a effetto serra, ovvero: a) FGAS rigenerati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati conformemente etichettati; b) FGAS riciclati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza. In materia di controllo periodico delle perdite sono coinvolti i seguenti impianti (con disposizioni specifiche per quelli ermeticamente sigillati, per i commutatori elettrici e per le apparecchiature antincendio): apparecchiature fisse di refrigerazione; apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici; cicli Rankine a fluido organico; con dotazione di FGAS, non contenuti in schiume, in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di determinare la tipologia e la periodicità dei controlli, che possono essere svolti solo da persone fisiche certificate conformemente alle disposizioni del nuovo regolamento, è necessario calcolare le tonnellate di CO2 equivalente a partire dalla carica di gas nel circuito. Per alcune tipologie di gas le relative tonnellate di CO2 equivalente corrispondono a meno di 3 kg di carica di gas e, quindi, saranno soggette a controlli anche apparecchiature contenenti meno di 3 kg di FGAS. Proprio per questo tali apparecchiature saranno soggette ai controlli a partire dal 01/01/2017. Il controllo delle perdite deve essere svolto da personale certificato, così come lo devono essere le imprese che effettuano l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature sopra elencate. In particolare, gli attuali certificati ed attestati di formazione emessi a norma del Reg. n.842/2006 restano validi conformemente alle condizioni per cui sono stati originariamente rilasciati. Se l’apparecchiatura contiene FGAS in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente essa deve essere munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avvisi determinati soggetti in caso di perdite. Le apparecchiature devono, infine, essere dotate: di specifica etichettatura; registri, contenenti specifiche informazioni, in caso contengano una quantità di gas pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente; tali registri devono essere conservati per almeno 5 anni e devono essere messi a disposizione in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti. --- ## Impianti di climatizzazione - Proroga per i libretti ed il rapporto di efficienza energetica URL: https://lachiver.com/news/impianti-di-climatizzazione-proroga-per-i-libretti-ed-il-rapporto-di-efficienza-energetica-2560 Impianti di climatizzazione - Proroga per i libretti ed il rapporto di efficienza energetica | Lachiver Servizi - 31/07/2014 - 86   Con il DM 20/06/2014 è stato prorogato al 15/10/2014 (anziché 01/06/14) il termine per la predisposizione dei nuovi libretti e dell’esecuzione dei controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. La necessità di individuazione di nuovi modelli dei documenti di cui sopra è stata introdotta dal DPR n.74/2013 che ha definito i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Con il DM 10/02/14 sono stati emanati i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica. Secondo le disposizioni del nuovo decreto (DM 20/06/14) entro e non oltre il 15/10/14: gli impianti termici sono muniti del nuovo "libretto di impianto per la climatizzazione"; in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione (di cui all'art. 7 del DPR n. 74/2013) su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica si conforma ai nuovi modelli. --- ## Apparecchiature radio - modifiche normativa europea di messa sul mercato URL: https://lachiver.com/news/apparecchiature-radio-modifiche-normativa-europea-di-messa-sul-mercato-2561 Apparecchiature radio - modifiche normativa europea di messa sul mercato | Lachiver Servizi - 11/06/2014 - 87   Con la direttiva 2014/53/UE è stata armonizzata la legislazione inerente la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature radio ed è stata abrogata la precedente direttiva 1999/5/CE. Per apparecchiature radio si intende: un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radio determinazione. Il provvedimento fissa gli obblighi per i fabbricanti, gli importatori e i rivenditori degli apparecchi radio. Tra le novità, ad esempio, vi è l'obbligo per i fabbricanti di apparecchiature radio di dotarle di accessori (caricabatterie) standardizzati. Le apparecchiature inoltre dovranno poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'UE. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 12/06/2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva. --- ## Regione Veneto - Disposizioni per impianti termici e per acqua calda sanitaria URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-disposizioni-per-impianti-termici-e-per-acqua-calda-sanitaria-2562 Regione Veneto - Disposizioni per impianti termici e per acqua calda sanitaria | Lachiver Servizi - 10/06/2014 - 88   Con la DGRV n.726/2014 la Regione Veneto ha: approvato il modello di libretto per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, integrato, rispetto a quello pubblicato con il DM 10/02/14 con alcuni campi-codice, informazioni e schede, ritenuti necessari per i controlli e l'organizzazione e gestione telematica del Catasto Regionale degli impianti termici, di cui alla DGRV n.1824/2013; introdotto modifiche rispetto ai soggetti che possono compilare ed aggiornare le varie parti del libretto; adottato integralmente i modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica allegati al DM 10/02/14; stabilito che, alla luce del fatto che il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere allegato al libretto di impianto e trasmesso prioritariamente con strumenti informatici agli Enti Competenti, la trasmissione in via telematica debba avvenire solamente a partire dall'attivazione del Catasto regionale degli impianti termici. --- ## Prodotti da recupero rifiuti - Disciplina R. Veneto per gestione/utilizzo settore costruz. URL: https://lachiver.com/news/prodotti-da-recupero-rifiuti-disciplina-r-veneto-per-gestione-utilizzo-settore-costruz-2557 Prodotti da recupero rifiuti - Disciplina R. Veneto per gestione/utilizzo settore costruz. | Lachiver Servizi - 21/08/2014 - 83   Con la DGRV n. 1060 del 24/06/14 la Regione Veneto ha dettato specifiche disposizioni circa le modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. In particolare, il provvedimento contiene modalità operative per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, finalizzato alla produzione di materiali per le costruzioni. Facendo seguito alle disposizioni già introdotte con la DGRV n. 1773/2012, la nuova delibera affronta la questione relativa alla produzione e all'utilizzo nel settore delle costruzioni, di prodotti ottenuti dal recupero di rifiuti, sia attraverso un loro utilizzo diretto, sia attraverso il loro utilizzo a seguito di precise operazioni di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi comunitari sulla gerarchia dei rifiuti. La DGRV n. 1060/2014 si compone di un Allegato A - "Norme tecniche ed ambientali per la produzione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni, di prodotti di recupero e di rifiuti tal quali" e di un Allegato B che contiene le informazioni sui prodotti di recupero e sull’utilizzo tal quale dei rifiuti ai sensi del DM 05/02/1998. --- ## ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Nuove disposizioni sul finanziamento URL: https://lachiver.com/news/albo-nazionale-gestori-ambientali-nuove-disposizioni-sul-finanziamento-2554 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Nuove disposizioni sul finanziamento | Lachiver Servizi - 04/09/2014 - 80   Dal 07/09/2014 è in vigore il DM n. 120 del 03/06/14 (che abroga il DM n.406/1998) relativo all’organizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai requisiti tecnici e finanziari delle imprese ad esso iscritte e dei relativi responsabili tecnici, ai termini ed alle modalità di iscrizione ed ai diritti annuali. Le nuove disposizioni sono state emanate per la semplificazione delle procedure di iscrizione, variazione e rinnovo, e per la razionalizzazione delle norme sui requisiti soggettivi delle imprese. Le iscrizioni all’Albo in essere al 07/09/14 e le garanzie finanziarie già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano, inoltre, valide ed efficaci le domande di iscrizione presentate fino al 06/09/14. --- ## Pasta per carta, carta e cartone - Approvate le conclusioni sulle BAT URL: https://lachiver.com/news/pasta-per-carta-carta-e-cartone-approvate-le-conclusioni-sulle-bat-2552 Pasta per carta, carta e cartone - Approvate le conclusioni sulle BAT | Lachiver Servizi - 06/10/2014 - 78   Con la decisione di esecuzione n. 2014/687/Ue sono in vigore dal 30/09/14 le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di produzione integrata e non integrata di pasta per carta prodotta con legno o altre materie fibrose e di carta o cartone con capacità produttiva superiore a 20 tonnellate al giorno. Tali conclusioni sulle BAT sono di riferimento all'Autorità competente per definire le condizioni di rilascio dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Ai sensi del D.Lgs. n. 46/2014 le AIA devono essere riesaminate entro specifici termini ed in particolare entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT. Il ritardo della presentazione dell’istanza di riesame non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio delle installazioni alle condizioni dell’autorizzazione. --- ## AIA - Le disposizioni della Regione Veneto URL: https://lachiver.com/news/aia-le-disposizioni-della-regione-veneto-2553 AIA - Le disposizioni della Regione Veneto | Lachiver Servizi - 05/09/2014 - 79   Con la DGRV n. 1298/2014 la Regione Veneto ha fornito i primi indirizzi applicativi delle recenti disposizioni nazionali (D.Lgs. n.46/2014) in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento generato dalle emissioni industriali e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). In particolare con il provvedimento in oggetto sono date indicazioni con riferimento alle Autorità Competenti al rilascio delle AIA ed alla documentazione dal presentare da parte dei soggetti interessati. --- ## AIA - Nuove indicazioni dalla Regione Veneto URL: https://lachiver.com/news/aia-nuove-indicazioni-dalla-regione-veneto-2551 AIA - Nuove indicazioni dalla Regione Veneto | Lachiver Servizi - 07/10/2014 - 77   Con la DGRV n. 1633/2014 la Regione Veneto, nelle more dell’adozione di una circolare ministeriale, ha fornito ulteriori indirizzi orientativi per la corretta applicazione della nuova disciplina (D.Lgs. n.46/2014) in materia di Autorizzazioni integrate ambientali (AIA), con riferimento ad alcune nuove attività soggette ad AIA ed il loro corretto inquadramento ai fini dell'assoggettamento alla disciplina di settore. Nell’Allegato A alla delibera in oggetto sono, pertanto, contenute delle precisazioni in materia di: installazioni esistenti e di nuovo assoggettamento; modalità di applicazione del "riesame dell'autorizzazione", di cui all'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, da parte delle autorità competenti (Regione - Province); principio di "limite legale" e capacità produttiva dell'ambito della gestione dei rifiuti; chiarimenti in merito all'attività di "frantumazione dei rifiuti metallici"; chiarimenti in merito all'attività di trattamento di "scorie e ceneri"; impianti di autodemolizione chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento; chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD (migliori tecniche disponibili) oneri istruttori; garanzie finanziarie; principio di attività tecnicamente connessa; chiarimenti sulle soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi. Infine, nell’Allegato B alla delibera in oggetto sono contenute le indicazioni relative all'effettiva esplicitazione mediante transcodifica delle operazioni sui rifiuti (R/D) indicate nel nuovo allegato VIII (che individua le categorie di impianti soggette ad AIA), raffrontate con previsioni del medesimo allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, prima delle intervenute modifiche. --- ## NUOVE DELIBERE ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI URL: https://lachiver.com/news/nuove-delibere-albo-nazionale-gestori-rifiuti-2549 NUOVE DELIBERE ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI | Lachiver Servizi - 09/10/2014 - 75   Con il DM n.120/2014 è stata istituita la nuova disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per dare attuazione alle nuove disposizioni il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato cinque nuove deliberazioni. Con il comunicato pubblicato in GURI n.217 del 18/19/2014 il MinAmbiente ha reso noto che il testo integrale delle nuove delibere (da n.1 a n. 6) emanate dall’Albo nazionale gestori ambientali è consultabile all’indirizzo www.albogestoririfiuti.it. --- ## Terre e rocce da scavo - Annullamento Delibera Regione Veneto n. 179/2013 URL: https://lachiver.com/news/terre-e-rocce-da-scavo-annullamento-delibera-regione-veneto-n-179-2013-2547 Terre e rocce da scavo - Annullamento Delibera Regione Veneto n. 179/2013 | Lachiver Servizi - 11/11/2014 - 73   Con la Sentenza n.232 del 10/10/14 è stata annullata la DGRV n. 179/2013 inerente la gestione delle terre e rocce da scavo per quantitativi movimentati fino a 6.000 mc (cd. piccoli cantieri). Ciò in quanto “la materia è interamente attratta nell’ambito delle competenze dello Stato” e, quindi, non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in materia di procedure operative per la gestione di tali materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni. Per la Corte Costituzionale l'esigenza di semplificazione del regime dei materiali da scavo di piccoli cantieri, di cui la Giunta della Regione Veneto ha ritenuto di farsi carico, è stata soddisfatta dopo l’emanazione della DGRV n. 179/2013 con la disciplina semplificata del regime delle terre e rocce adottata con l'art. 41-bis del Decreto Fare convertito con L. n. 98/2013 (ai sensi di tali disposizioni i materiali da scavo, anziché essere gestiti come rifiuti, sono soggetti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del Testo Unico Ambiente purché siano rispettate determinate condizioni). --- ## TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Approvazione ADR edizione 2015 URL: https://lachiver.com/news/trasporto-merci-pericolose-approvazione-adr-edizione-2015-2548 TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Approvazione ADR edizione 2015 | Lachiver Servizi - 10/11/2014 - 74   Con la nota C.N.664.2014.TREATIES-XI.B.14 del 7/10/14 è stato reso noto che l’edizione 2015 dell’Accordo per il trasporto di merci pericolose su strada (cd. ADR) entrerà in vigore, per i trasporti internazionali, a partire dal 01/01/15. L’entrata in vigore dell’ADR 2015 per i trasporti nazionali è subordinata all’emanazione del Decreto ministeriale di recepimento della Direttiva europea che aggiornerà gli allegati della Direttiva 2008/68/CE. Sempre in materia di ADR l'Italia ha firmato i seguenti accordi multilaterali: M228 concernente il trasporto di prototipi di grandi insiemi di pile al litio ionico (scadenza 27/12/15); M258 concernente il trasporto di tubi di calore contenenti ammoniaca anidra (scadenza 5/03/18); M268 concernente il trasporto di imballaggi vuoti con residui (scadenza 1/01/15); M272 concernente il trasporto di pile al litio metallico e pile al litio ionico avviate a smaltimento o recupero (scadenza 30/06/15). --- ## LEGGE EUROPEA BIS 2013 - Principali disposizioni ambientali URL: https://lachiver.com/news/legge-europea-bis-2013-principali-disposizioni-ambientali-2545 LEGGE EUROPEA BIS 2013 - Principali disposizioni ambientali | Lachiver Servizi - 19/12/2014 - 71   Con la Legge n.161/2014 relativa a “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis” è stata conferita la delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, i decreti legislativi di futura emanazione, dovranno contenere le previsioni delle direttive europee n. 14/2000 (emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto), n.49/2002 (determinazione e alla gestione del rumore ambientale), n.123/2006 e del regolamento 765/2008. Tali decreti dovranno, inoltre, introdurre descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla L. n. 447/1195 e i relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge, armonizzare le norme nazionali sulle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali, adeguare la normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dagli impianti eolici e da svolgimento delle attività sportive, semplificare le procedure autorizzative sui requisiti acustici passivi degli edifici, adeguare il regime sanzionatorio e la disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica. In materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica è stata modificato l’Allegato IX alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.. La legge detta anche disposizioni in materia di energia in merito ai poteri ispettivi e sanzionatori dell'Authority per l'energia a garanzia della trasparenza del mercato elettrico. Per assicurare la piena efficacia del Reg. europeo n.1227/2011 sulla integrità e trasparenza del mercato elettrico, la disposizione dà più poteri di ispezione e indagine all'Authority dell'energia e del sistema idrico. L'Authority potrà accedere ai documenti, effettuare sopralluoghi e ispezioni, chiedere tabulati telefonici (previa autorizzazione del P.M.), presentare al Giudice istanze di sequestro, di confisca o di divieto di esercizio dell'attività. --- ## AIA - Relazione di riferimento e linee di indirizzo applicative URL: https://lachiver.com/news/aia-relazione-di-riferimento-e-linee-di-indirizzo-applicative-2543 AIA - Relazione di riferimento e linee di indirizzo applicative | Lachiver Servizi - 22/12/2014 - 69   Con il DM n.272 del 13/11/14 sono stati definiti i criteri e le tempistiche per la redazione della Relazione di riferimento da presentare all’Autorità competente ad integrazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ovvero quel documento che per gli impianti soggetti ad AIA deve contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Il nuovo decreto non si applica alle installazioni collocate interamente in mare. Le informazioni contenute nella Relazione di riferimento riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Con la Circolare prot. n. 22295/Gab del 29/10/14 il MinAmbiente ha fornito chiarimenti in merito alla nuove disposizioni in materia di AIA introdotte dal D.Lgs. n.46/2014, che ha modificato il Titolo III-bis, parte Seconda del Testo Unico Ambiente. In merito alla Relazione di riferimento che va presentata in sede di richiesta o rinnovo dell'AIA se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, il Ministero precisa che la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione poiché essa può essere effettuata dall'Autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA. --- ## SBLOCCA ITALIA - La legge di conversione URL: https://lachiver.com/news/sblocca-italia-la-legge-di-conversione-2544 SBLOCCA ITALIA - La legge di conversione | Lachiver Servizi - 20/12/2014 - 70   Con la legge n.164/2014 (in vigore dal 12/11/14) è stato convertito il Decreto Legge n. 133/2014 denominato “Sblocca Italia” contenente numerose disposizioni anche a carattere ambientale in materia di: edilizia, termovalorizzatori e impianti di recupero della frazione organica, beni in polietilene, gestione dei rifiuti urbani, terre da scavo, valutazione di impatto ambientale, gestione delle risorse idriche, bonifiche dei siti contaminati, teleriscaldamento e teleraffrescamento, SISTRI, attività estrattive. In particolare le disposizioni sulle bonifiche dei siti contaminati sono state modificate in via urgente con il successivo D.L. n. 165/2014. --- ## Sottoprodotti della vinificazione - Disposizioni della Regione Veneto URL: https://lachiver.com/news/sottoprodotti-della-vinificazione-disposizioni-della-regione-veneto-2540 Sottoprodotti della vinificazione - Disposizioni della Regione Veneto | Lachiver Servizi - 23/12/2014 - 66   Con la DGRV n.2015/2014 sono aggiornate le norme tecniche e le procedure amministrative per gli utilizzi alternativi delle fecce e delle vinacce, ai sensi dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, per la campagna vendemmiale 2014-2015 e campagne successive. E’ stato abolito, altresì, il limite massimo di 4.000 hl/anno di quantità di vino lavorato dall'azienda al di sopra del quale non sono ammessi gli usi alternativi dei sottoprodotti disciplinati dalle presenti disposizioni. --- ## RIFIUTI DA ESTRAZIONE - Disposizioni della Regione Veneto URL: https://lachiver.com/news/rifiuti-da-estrazione-disposizioni-della-regione-veneto-2541 RIFIUTI DA ESTRAZIONE - Disposizioni della Regione Veneto | Lachiver Servizi - 22/12/2014 - 67   Con la DGRV n.1987/2014 sono state apportate modifiche alla DGRV n. 761/2010 che dettava disposizioni attuative del D.Lgs. n.117/2008 in materia di gestione dei rifiuti di estrazione nell'ambito delle cave e delle miniere di minerali solidi. Infatti, in seguito alle numerose disposizioni emanate nel corso degli anni si è resa evidente la necessità di riformulare le disposizioni contenute nella DGR n.761/2010 e riguardanti l'utilizzo dei rifiuti di estrazione nella coltivazione di cave e miniere regionali. --- ## Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Nuove disposizioni per plastica non separabile URL: https://lachiver.com/news/spedizioni-transfrontaliere-di-rifiuti-nuove-disposizioni-per-plastica-non-separabile-2542 Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Nuove disposizioni per plastica non separabile | Lachiver Servizi - 22/12/2014 - 68   Con il Reg. n. 1234/2014 sono state aggiornate le disposizioni sull’importazione-esportazione di rifiuti alle recenti decisioni adottate nell’ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. La Commissione europea ha autorizzato l’esportazione a fini di recupero delle frazioni di plastica (o plastica-alluminio) non separabile, ottenute dal pretrattamento di imballaggi composti per liquidi, e dei rifiuti di etichette laminate autoadesive. Le nuove disposizioni saranno applicabili a decorrere dal 26/05/14. --- ## MERCI PERICOLOSE - Modifiche alla Direttiva 2008/68/CE URL: https://lachiver.com/news/merci-pericolose-modifiche-alla-direttiva-2008-68-ce-2539 MERCI PERICOLOSE - Modifiche alla Direttiva 2008/68/CE | Lachiver Servizi - 23/12/2014 - 65   La Direttiva 2014/103/UE del 21 novembre 2014, ha modificato le norme in materia di trasporto interno di merci pericolose di cui alla Direttiva 2008/68/CE. In particolare, sono apportate modifiche all’Allegato I della Direttiva 2008/68/CE, nelle sezioni dedicate all’ADR, al RID e all’ADN. Le stesse si sono rese necessarie in quanto le disposizioni contenute nel citato Allegato I rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, che vengono aggiornate ogni due anni. Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni necessarie per adeguarsi alla Direttiva 2014/103/UE entro il 30 giugno 2015. --- ## BILANCI SOCIETARI - Comunicazione dei dati ambientali URL: https://lachiver.com/news/bilanci-societari-comunicazione-dei-dati-ambientali-2537 BILANCI SOCIETARI - Comunicazione dei dati ambientali | Lachiver Servizi - 24/12/2014 - 63   Con la nuova direttiva 2014/95/Ue, relativa alla divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese di grandi dimensioni, sono fissati i contenuti minimi delle informazioni da mettere a disposizione tramite i bilanci societari. Con l’inserimento di due nuovi articoli alla direttiva 2013/34/Ue (relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese) è stato stabilito che: le grandi imprese (sopra i 500 dipendenti), “che costituiscono enti di interesse pubblico”, hanno l’obbligo di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente dettagliate informazioni ambientali (impatto attuale e prevedibile su ambiente e, ove opportuno, salute e sicurezza, utilizzo delle risorse energetiche, emissioni di gas serra, risorse idriche e inquinamento atmosferico). le imprese madri di gruppi di grandi dimensioni debbano predisporre una parallela relazione consolidata “non finanziaria”. Le novità dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 6/12/16 ed applicate a nel corso dell’anno 2017. --- ## TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE - Approvati ADR/RID/ADN a livello comunitario URL: https://lachiver.com/news/trasporto-di-merci-pericolose-approvati-adr-rid-adn-a-livello-comunitario-2538 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE - Approvati ADR/RID/ADN a livello comunitario | Lachiver Servizi - 23/12/2014 - 64   Pubblicata la Direttiva 2014/103/UE del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Per l’entrata in vigore delle edizioni 2015 di ADR, RID e ADN a livello nazionale dovrà essere emanato il decreto di recepimento da parte dell’Italia di questa Direttiva entro il 30 giugno 2015. Durante il primo semestre del 2015 le aziende potranno decidere se continuare ad applicare la precedente edizione o quella nuova. --- ## COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI - Indicazioni della Regione Veneto URL: https://lachiver.com/news/combustione-residui-vegetali-indicazioni-della-regione-veneto-2535 COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI - Indicazioni della Regione Veneto | Lachiver Servizi - 11/03/2015 - 61   Con la DGRV n. 122 del 10/02/15, nell'ambito della tutela e risanamento dell'atmosfera, è stata estesa a tutto il territorio regionale la facoltà data ai Sindaci di sospendere, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali prevista dall'art. 182 comma 6 bis del Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.). Una delle fonti di inquinamento atmosferico è rappresentata dalle emissioni derivanti dalla combustione in loco dei residui vegetali la quale, peraltro, è sempre stata considerata un'antica pratica agricola. Sull'espletamento di detta attività si è registrata in questi ultimi tempi una diffusa confusione interpretativa derivante dall'intreccio della normativa nazionale, leggi regionali e prassi applicative spesso tra loro in palese antitesi. Da ultimo con la conversione in legge del D.L. n. 91/2014 è entrata in vigore la norma che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola. La Regione Veneto, considerato che le combustioni all'aperto di residui vegetali impattano in modo significativo in termini di quantità di inquinanti tossicologicamente rilevanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al Benzo(a)pirene), ritiene sia pienamente giustificata la facoltà dei sindaci di sospendere differire o vietare su tutto il territorio regionale l'attività di combustione dal 1/10 al 31/03, ovvero nel periodo in cui i livelli degli inquinanti (Benzo(a)pirene, PM10 e PM2.5) risultano più elevati e le condizioni meteorologiche sono più sfavorevoli al rimescolamento degli inquinanti. --- ## MILLEPROROGHE - La conversione del D.L. 192/2014 e le disposizioni ambientali URL: https://lachiver.com/news/milleproroghe-la-conversione-del-d-l-192-2014-e-le-disposizioni-ambientali-2536 MILLEPROROGHE - La conversione del D.L. 192/2014 e le disposizioni ambientali | Lachiver Servizi - 10/03/2015 - 62   Con la Legge n. 11/2015, in vigore dal 01/03/15, è stato convertito, con modifiche, il D.L. n.192/2014 denominato “Milleproroghe”. Di seguito sono indicate, per le principali disposizioni di carattere ambientale, le modifiche introdotte con la conversione in legge. SISTRI E’ stato posticipato al 01/04/15 il termine iniziale per l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Testo Unico Ambiente (art. 260-bis commi 1 e 2) per l’omessa iscrizione al SISTRI e per il mancato pagamento dei relativi contributi annuali. E’ stata confermata la proroga sino al 31/12/15 del periodo di “doppio regime” (in cui devono essere utilizzati i consueti registri di carico/scarico e formulari di identificazione dei rifiuti in parallelo con registro cronologico e schede movimentazione SISTRI) e del termine per l’applicazione delle sanzioni inerenti il mancato rispetto delle disposizioni relative al SISTRI. In questo periodo di “doppio regime” continuano, perciò, ad applicarsi le sanzioni previste per la tenuta dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione. DISCARICHE E’ stato prorogato ulteriormente sino al 31/12/15 il termine a partire dal quale entra in vigore il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore di 13.000 kJ/kg. IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE MAGGIORE A 35 kW E INFERIORE A 3 MW Viene data la possibilità sino al 31/12/15 per ottemperare a quanto stabilito dall’art. 284 comma 2 del D.Lgs. n.152/06 (come modificato dal D.Lgs. n.128/10). Si tratta dell’obbligo di integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35 kW (e inferiore a 3MW) e in esercizio al 29/04/06 con: un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del medesimo decreto; l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.. Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione (ovvero il Titolare/Legale rappresentante dell’Azienda se non è stata attuata una delega specifica in tal senso), oltre ad integrare il libretto di centrale, deve inviare all’Ente competente i documenti di cui ai punti 1 e 2 entro 30 giorni dalla data della loro redazione. --- ## FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - Uso del grasso animale - Regione Veneto URL: https://lachiver.com/news/fonti-energetiche-rinnovabili-uso-del-grasso-animale-regione-veneto-2533 FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - Uso del grasso animale - Regione Veneto | Lachiver Servizi - 13/03/2015 - 59   Con la DGRV n. 2782/2014 la Regione Veneto ha individuato: una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione ad utilizzare il grasso animale in alternativa all'olio vegetale negli impianti già autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili; una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.)) all'installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di emergenza. --- ## SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE - Abbattimento Azoto e Fosforo in Reg. Veneto URL: https://lachiver.com/news/scarichi-acque-reflue-urbane-abbattimento-azoto-e-fosforo-in-reg-veneto-2534 SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE - Abbattimento Azoto e Fosforo in Reg. Veneto | Lachiver Servizi - 12/03/2015 - 60    Con la DGRV n. 43/2015 è stato stabilito che, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane, è stato nuovamente raggiunto il 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione afferenti all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti. Pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti. --- ## REATI - Disposizioni sulla depenalizzazione. URL: https://lachiver.com/news/reati-disposizioni-sulla-depenalizzazione-2531 REATI - Disposizioni sulla depenalizzazione. | Lachiver Servizi - 20/04/2015 - 57    Dal 02/04/15 è in vigore il D.Lgs. n. 28/2015 che, inserendo nel codice penale l’art. 131-bis, introduce una nuova causa di non procedibilità. Si tratta dell’esclusione della punibilità per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva, con o senza pena pecuniaria, non superiore ad un massimo di cinque anni di reclusione (ai fini del calcolo della pena si devono considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale – con aumento di pena in misura maggiore o diversa da un terzo – e le circostanze che prevedono una pena di specie diversa). Tale esclusione della punibilità avviene a seguito della valutazione del Giudice circa la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Le nuove disposizioni si possono applicare, quindi, a tutti i reati per i quali è prevista contravvenzione ed alla gran parte dei delitti previsti in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, come ad esempio: gestione e traffico illeciti di rifiuti, scarico acque reflue industriali in assenza di autorizzazione, esercizio di impianti senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera, carenza di valutazione dei rischi in ambito sicurezza sul lavoro. --- ## REACH - Modifica Allegato XVII. URL: https://lachiver.com/news/reach-modifica-allegato-xvii-2529 REACH - Modifica Allegato XVII. | Lachiver Servizi - 21/04/2015 - 55   Con il Regolamento europeo n. 326/2015 sono stati modificati i seguenti punti dell’Allegato XVII del regolamento REACH relativo a restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi: punto 50, relativo all’immissione sul mercato e all’uso degli oli diluenti per la produzione di pneumatici, con riferimento ad un nuovo metodo di analisi degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA); punti 51 e 52, relativi agli ftalati, dell’Allegato XVII del regolamento REACH mediante l’esclusione della necessità di ulteriori riesami delle restrizioni. --- ## PUNTI VENDITA CARBURANTE - Semplificazioni in materia di bonifica. URL: https://lachiver.com/news/punti-vendita-carburante-semplificazioni-in-materia-di-bonifica-2530 PUNTI VENDITA CARBURANTE - Semplificazioni in materia di bonifica. | Lachiver Servizi - 21/04/2015 - 56   Con il DM n. 31/2015 sono stati introdotti dei criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti. Nell’Allegato 1 al decreto sono riportate delle short-list dei parametri da ricercare nelle aree interessate da attività di distribuzione carburanti. Si tratta di un elenco, indicativo e non esaustivo, dei contaminanti generalmente riscontrabili nei casi di contaminazione del suolo e della falda di aree della rete distribuzione carburanti. Tale elenco può essere eventualmente ampliato, a giudizio degli Enti di Controllo, in considerazione delle attività effettivamente svolte nell'area di interesse e della presenza di fenomeni di contaminazione indotta (ad es: mobilizzazione di metalli pesanti in condizioni riducenti). Nell’Allegato 2 al decreto sono definiti criteri semplificati per l'applicazione dell'analisi di rischio alla rete carburanti. Per quanto non espressamente disciplinato dal nuovo decreto si applicano le disposizioni della Parte IV, Titolo V (Bonifica dei siti contaminati) del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.). --- ## Trasporti merci pericolose - Disposizioni su ADR, RID e ADN. URL: https://lachiver.com/news/trasporti-merci-pericolose-disposizioni-su-adr-rid-e-adn-2527 Trasporti merci pericolose - Disposizioni su ADR, RID e ADN. | Lachiver Servizi - 23/05/2015 - 53   Con la pubblicazione del DM 16/01/15 (GURI n. 78 del 03/04/15) è stata stabilita l’applicabilità ai trasporti nazionali di merci pericolose per via terrestre delle disposizioni contenute nelle edizioni 2015 di ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario) e ADN (trasporto per vie navigabili interne). L’osservanza delle suddette disposizioni sarà, comunque, obbligatoria, sia a livello nazionale che internazionale, a partire dal 1/07/15. --- ## ACQUA - Disposizionisul costo ambientale e sul costo della risorsa per utilizzo. URL: https://lachiver.com/news/acqua-disposizionisul-costo-ambientale-e-sul-costo-della-risorsa-per-utilizzo-2526 ACQUA - Disposizionisul costo ambientale e sul costo della risorsa per utilizzo. | Lachiver Servizi - 25/05/2015 - 52    Con il DM n. 39/2015, in attuazione della direttiva quadro europea in materia di acque (Dir. 2000/60/CE) sono stati individuati i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa (denominati ERC - Environmental and Resource Costs) per i vari settori d’impiego dell’acqua. --- ## RIFIUTI - Modifiche al nuovo elenco dei rifiuti (Dec. n. 955/2014) URL: https://lachiver.com/news/rifiuti-modifiche-al-nuovo-elenco-dei-rifiuti-dec-n-955-2014-2521 RIFIUTI - Modifiche al nuovo elenco dei rifiuti (Dec. n. 955/2014) | Lachiver Servizi - 15/09/2015 - 47    In GUUE L187 del 15/07/15 è stata pubblicata la rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La Dec. n.955/2014 relativa all’elenco dei codici CER è stata modificata con una nuova descrizione per il codice CER 16.08.04. --- ## RIFIUTI, AIA - Le misure introdotte con il D.L. n. 92/2015 URL: https://lachiver.com/news/rifiuti-aia-le-misure-introdotte-con-il-d-l-n-92-2015-2522 RIFIUTI, AIA - Le misure introdotte con il D.L. n. 92/2015 | Lachiver Servizi - 14/09/2015 - 48   In GURI n.153 del 04/07/15 è stato pubblicato il Decreto Legge 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”. In materia di rifiuti sono state modificate le definizioni contenute nel Testo Unico Ambiente (art. 183) di: produttore, raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti. Ciò al fine di adeguare la normativa nazionale ai contenuti della Direttiva europea quadro sui rifiuti (Dir. 2008/98/UE). Inoltre, viene precisato che per luogo di produzione di rifiuti deve intendersi l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. In materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è stato modificato l’art. 29 del Testo Unico Ambiente per permettere alle attività, soggette ad AIA a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.46/2014 e già operative nel rispetto dei requisiti della direttiva IPPC (Dir. 2010/75/UE), di continuare l’esercizio sulla base delle autorizzazioni già esistenti in attesa della conclusione dei procedimenti di autorizzazione ancora in corso al 07/07/15. --- ## SOSTANZE PERICOLOSE - Modifiche al regolamento CLP URL: https://lachiver.com/news/sostanze-pericolose-modifiche-al-regolamento-clp-2519 SOSTANZE PERICOLOSE - Modifiche al regolamento CLP | Lachiver Servizi - 17/09/2015 - 45   In GUUE L197 del 25/07/15 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico. La modifica riguarda l’Allegato VI e le relative tabelle 3.1 e 3.2 (contenenti la classificazione ed etichettatura armonizzate) del Regolamento CLP (ad es. sono state oggetto di modifica le sostanze acido nitrico e fosfuro di calcio e sono state introdotte nuove voci come imidazolo, l’acido ottanoico e l’acido decanoico). Il regolamento si applicherà a decorrere dal 1/01/17 fatta salva la possibilità di utilizzo delle nuove classificazioni anche prima di tale data. Inoltre, in GUUE L187 del 15/07/15 è stata pubblicata una rettifica del Regolamento (UE) n. 605/2014 (che a sua volta ha modificato il Reg. n. 1272/2008 che prevede la sostituzione del testo dell’art. 2 par. 3 del Reg. n. 605/14 con il seguente: «In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, fino al 1o giugno 2017 non sussiste l'obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le miscele(n.d.r. la versione precedente conteneva il termine “sostanze”) classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015». --- ## ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Modifiche alla disciplina europea. URL: https://lachiver.com/news/acque-destinate-al-consumo-umano-modifiche-alla-disciplina-europea-2517 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Modifiche alla disciplina europea. | Lachiver Servizi - 23/11/2015 - 43     Con la Direttiva UE n. 1787 del 06/10/15 (in GUUE n. L260 del 07/10/15) sono stati modificati gli Allegati II e III della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Le nuove disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati Membri dell’UE entro il 27/10/17 e riguardano i requisiti minimi dei programmi di controllo per tutte le acque potabili i metodi di analisi, con la possibilità per i laboratori europei di operare in base a “procedure approvate internazionalmente o norme di prestazione basate su criteri specifici e usare metodi di analisi che, nei limiti del possibile, siano stati convalidati”. --- ## DIAGNOSI ENERGETICHE - Programma regionale Veneto di sostegno a diagnosi URL: https://lachiver.com/news/diagnosi-energetiche-programma-regionale-veneto-di-sostegno-a-diagnosi-2518 DIAGNOSI ENERGETICHE - Programma regionale Veneto di sostegno a diagnosi | Lachiver Servizi - 18/09/2015 - 44   Nel BURV n. 68 del 10/07/15 è stata pubblicata la DGRV n. 842 del 29/06/15 “Programma Regionale ai sensi dell'Avviso pubblico del MiSE di concerto con il MATTM in data 12 maggio 2015: "Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche delle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi all'art. 8, comma 9 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102". Il provvedimento approva il Programma Regionale di sostegno alla realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese che non ricadono negli obblighi di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014. --- ## SEVESO TER - Compilazione modulo di notifica URL: https://lachiver.com/news/seveso-ter-compilazione-modulo-di-notifica-2513 SEVESO TER - Compilazione modulo di notifica | Lachiver Servizi - 02/02/2016 - 39    Sul sito web dell’ISPRA è stata pubblicata la “Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica” (Rev.0 del 24/11/15) a supporto degli stabilimenti assoggettati alla notifica in base alle disposizioni della normativa sul rischio di incidenti rilevanti (Seveso Ter).   --- ## SOSTANZE PERICOLOSE - Aggiornata la Candidate list URL: https://lachiver.com/news/sostanze-pericolose-aggiornata-la-candidate-list-2514 SOSTANZE PERICOLOSE - Aggiornata la Candidate list | Lachiver Servizi - 03/02/2016 - 40   Il 17/12/15 l’Agenzia Europea per la Chimica (ECHA) ha aggiornato la Candidate List con l’aggiunta di 5 nuove sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC). Si segnala in particolare l’inserimento della sostanza Nitrobenzene – EC n° 202-716-0. Gli obblighi di legge previsti per le aziende in seguito all'inserimento delle sostanze in Candidate List si riferiscono alle sostanze da sole, nei preparati o contenute in articoli. In particolare i produttori e gli importatori di articoli contenenti una qualsiasi delle sostanze SVHC sopra elencate devono effettuare la notifica (entro sei mesi dall’inserimento della sostanza nella lista) all'ECHA se ricorrono le seguenti due condizioni: la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno per produttore o importatore e la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Sono previste esenzioni dall'obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l'uso o quando è possibile escludere l'esposizione. --- ## EMISSION TRADING - Parametri standard nazionali URL: https://lachiver.com/news/emission-trading-parametri-standard-nazionali-2512 EMISSION TRADING - Parametri standard nazionali | Lachiver Servizi - 05/02/2016 - 38    In data 15/12/15, sul portale del MinAmbiente è stata pubblicata la tabella dei parametri standard nazionali validi fino al 31/12/15 e definiti sulla base dei coefficienti utilizzati per l'inventario delle emissioni di CO2nell'inventario nazionale UNFCCC (media dei valori degli anni 2012-2014); tali dati possono essere utilizzati per il calcolo delle emissioni dal 1/01/15 al 31/12/15 --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2016 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-giugno-2016-2507 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2016 | Lachiver Servizi - 08/08/2016 - 33   AMBIENTE   REACH– prescrizioni per la registrazione Regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi e la tossicità acuta. Modifiche inerenti i metodi di prova che consentono di ottenere informazioni relative alle sostanze e alle loro proprietà in merito alla corrosione e l'irritazione cutanea, ai gravi danni oculari e all'irritazione degli occhi e alla tossicità acuta.   REACH– materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici. E’ stata aggiunta la voce “65. Sali di ammonio inorganici” ai fini della protezione della popolazione dall'esposizione all'ammoniaca rilasciata da materiali isolanti in ovatta di cellulosa utilizzati in edilizia. Dal 14 luglio 2018, le miscele isolanti di cellulosa o altri articoli isolanti di cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici non saranno ammesse per l'immissione sul mercato o per l'uso, salvo che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/mc) nelle condizioni di prova specificate.   REACH – piano di vigilanza regionale Delibera Giunta Reg. Veneto 27 maggio 2016, n. 736. Attività di vigilanza per l’anno 2016 prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH. Recepimento e presa d'atto in ambito regionale del "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2016" ed approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH Anno 2016". Le Aziende ULSS, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, svolgeranno le attività previste secondo i tempi e le modalità evidenziate nello stesso Piano.   GAS REFRIGERANTI – nuovo modello di dichiarazione di conformità Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, regole dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente Il Regolamento stabilisce che dal 1° gennaio 2017 gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi hanno l’obbligo di elaborare la dichiarazione di conformità utilizzando il modello riportato nell'allegato al regolamento oltre altri adempimenti.   INDUSTRIE CHIMICHE – trattamento delle acque reflue e dei gas di scarico Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica. Le migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e riguardano: - i sistemi di gestione ambientale - la riduzione del consumo idrico - la gestione, raccolta e trattamento delle acque reflue - la gestione dei rifiuti - il trattamento dei fanghi delle acque reflue, ad eccezione dell'incenerimento - la gestione, raccolta e trattamento degli scarichi gassosi - la combustione in torcia - le emissioni diffuse di composti organici volatili (COV) in aria - le emissioni di odori - le emissioni sonore.   INDUSTRIE METALLI NON FERROSI – trattamento delle emissioni Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione, del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi. Sono state stabilite le "conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento delle emissioni nell’industria dei metalli non ferrosi ".   CLP – quinta revisione del GHS Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione, del 19 maggio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Modifica del Regolamento CLP che recepisce la quinta revisione del GHS introducendo, in sintesi, le seguenti novità : - un nuovo metodo alternativo di classificazione dei solidi comburenti - modifica delle disposizioni sulla classificazione per le classi di pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari in termini di categorie e sottocategorie - modifica di alcuni consigli di prudenza - possibilità di omettere l'indicazione di pericolo EUH208 nel caso in cui una miscela sia già etichettata in conformità alle indicazioni di pericolo EUH204 e EUH205 al fine di evitare la ridondanza nell'etichettatura delle miscele contenenti isocianati ed alcuni componenti epossidici. Per le sostanze e le miscele, il Regolamento si applica obbligatoriamente a decorrere dal 1° febbraio 2018. Le nuove disposizioni possono essere introdotte volontariamente prima di tale data   AMIANTO – deroga per i diaframmi negli impianti di elettrolisi Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo). Ulteriore deroga fino al 01 luglio 2025 sulla fabbricazione, immissione sul mercato e uso nei diaframmi contenenti fibre di crisotilo destinati agli impianti di elettrolisi esistenti e regolarmente derogati al 13 luglio 2016   TUTELA ACQUE – deroga alla Direttiva nitrati Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione, del 24 giugno 2016, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica Italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Concessa una deroga finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dalla Direttiva nitrati.   EMISSIONI IN ATMOSFERA – metodi di analisi e prova carburanti Decreto Ministeriale 8 aprile 2016, n. 99 “Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiorna i riferimenti dei metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore)”. Aggiornamenti in materia di metodi di analisi e di prova dei combustibili per autotrazione e recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli.   EMISSIONI IN ATMOSFERA – impianti alimentati a biogas Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 118 “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”. Il Decreto, va a modificare i valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, abbassando il valore limite del COT da riferirsi alla sola componente non metanica (100 mg/Nmc al posto di 150 mg/Nmc) ed entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 luglio 2016.   RIFIUTI – sistri nuovo manuale operativo e procedure In vigore a partire dall'8 giugno 2016 il nuovo regolamento del Ministero dell’Ambiente (Decreto Ministeriale 30 marzo 2016, n. 78) che disciplina il funzionamento e l'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Sul sito “www.sistri.it” sono disponibili, nella Sezione Manuali e Guide, i documenti: - Manuale operativo Sistri - Procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda   EMISSION TRADING – integrazione comunicazioni Comitato Emission Trading, Delibera 31/2016 e 32/2016 “Rilascio delle quote di emissione agli impianti di cui all’allegato D della deliberazione 17/2016 per cui non esiste un effetto potenziale sull’assegnazione e per gli impianti che hanno comunicato un recupero da cessazione parziale” .   SOSTANZE PERICOLOSE – Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene) EC n. 200-028-5 Con decisione n. ED/21/2016 del 20 giugno 2016, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA, aggiunge il Benzo[def]chrysene (EC n. 200-028-5) nell’elenco delle sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC). Gli obblighi di legge previsti in seguito all'inserimento della sostanza in Candidate List si riferiscono alle sostanze da sole, nei preparati o contenute in articoli. In particolare i produttori e gli importatori devono effettuare la notifica (entro sei mesi dall’inserimento della sostanza nella lista) all'ECHA, se ricorrono le seguenti condizioni: - la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno per produttore o importatore - la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Sono previste esenzioni dall'obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l'uso o quando è possibile escludere l'esposizione.   ENERGIA – Rapporto sull’Efficienza Energetica (RAEE) Pubblicato sul sito www.enea.it il Rapporto sull’Efficienza Energetica 2016. In sintesi l'ENEA indica che gli italiani sono sempre più green, con 28 miliardi spesi per case efficienti e 3 miliardi risparmiati su import di petrolio e gas.     SICUREZZA   ANTINCENDIO - Aziende e uffici con oltre 300 persone presenti Decreto Ministeriale 8 giugno 2016 (Ministero dell'Interno) “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'allegato 1 del DPR n. 151 del 1 agosto 2011, individuate con il numero 71 (edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti). Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM dell'Interno del 22 febbraio 2006. Il decreto entra in vigore il giorno 23 luglio 2016.   ANTINCENDIO - Modalità aggiornamenti professionisti ex-818 Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 (Ministero dell'Interno) ha definito modifiche al decreto 5 agosto 2011 (iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero "ex-818") recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno come definito dall'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Per il mantenimento nell'elenco dei professionisti antincendio, i tecnici devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.   NORMA TECNICA – Antincendio - Norma UNI EN 54-28, sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio Pubblicata in lingua italiana la norma europea UNI EN 54-28:2016 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 28: Rivelatori lineari di calore non ripristinabili”. La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali per rivelatori lineari di calore non ripristinabili e contiene le disposizioni per la valutazione della verifica di consistenza della prestazione.   NORMA TECNICA – Segnale divieto pulizia con aria compressa - Norma Tecnica UNI 9 giugno 2016, n. 7544-17 Segni grafici per segnali di divieto - Parte 17: Vietato pulire con uso di aria compressa. La norma contiene il segno grafico del segnale divieto di pulizia con uso di aria compressa.   NORMA TECNICA – Segnale pericolo ambienti confinati - Norma Tecnica UNI 9 giugno 2016, n. 7545-32 Segni grafici per segnali di pericolo - Parte 32: Ambienti confinati. La norma contiene il segno grafico del segnale di pericolo per ambienti confinati.   --- ## Privacy - Eliminato per molte imprese l'obbligo di redazione del D.P.S. e altre novità URL: https://lachiver.com/news/privacy-eliminato-per-molte-imprese-lobbligo-di-redazione-del-d-p-s-e-altre-novita-2932 Privacy - Eliminato per molte imprese l'obbligo di redazione del D.P.S. e altre novità | Lachiver Servizi - 21/07/2008 - 458 Privacy – Eliminato per molte imprese l’obbligo di redazione del D.P.S. ed altre novità introdotte dal D.L. n. 112/08 e dal Provvedimento del Garante 19 giugno 2008 Con la pubblicazione del D.L. n. 112/08 in Gazzetta Ufficiale (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152) dal titolo “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” sono statepreviste delle misure di semplificazione in ordine agli adempimenti in materia di privacy riducendo gli oneri amministrativi e burocratici connessi alla tutela della riservatezza. Ed a quanto sopra è seguita la pubblicazione del Provvedimento del Garante Privacy datato 19/06/08 (G.U. 01.07.08 n.152) dal titolo “Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili”. 1) Il D.L. n. 112/08 art. 29 L’art. 29 del DL n. 112, inserito nel Titolo II, Capo VII sulle “Semplificazioni”, modifica infatti il d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) con l’obiettivo di ridurre gli oneri delle imprese connessi agli obblighi di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e di notificazione del trattamento. I’art. 29 comma 1 interviene sul testo dell’art. 34 del Codice, che individua le misure minime di sicurezza - tra le quali è compreso il D.P.S. - applicabili al trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, introducendo un nuovo comma 1-bis che esclude dall’ambito di applicazione dell’obbligo del D.P.S. le imprese (e, in generale, tutti i soggetti) che trattano, oltre ai dati personali “comuni”, quale unico eventuale dato sensibile lo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi (es. certificato di assenza per malattia). Pertanto, la norma in esame stabilisce che la natura di tali dati sanitari non incide sull’obbligo di redazione del D.P.S. a carico di tutte le imprese. Queste ultime, infatti, trattano il dato dell’assenza per malattia nell’ambito dell’ordinaria gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori, sulla base di norme di legge e contrattuali. Per tale categoria di imprese l’obbligo di redazione del D.P.S. viene quindi eliminato e sostituito da un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il titolare dovrà attestare: 1)di trattare soltanto dati personali non sensibili (quindi, “comuni”) e che l’unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi; 2)che il trattamento del dato sensibile (i.e. sanitario) è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente Codice (artt. 33-35), nonché del disciplinare tecnico cd. Allegato B). L’art. 29, comma 2, prevede la semplificazione delle modalità di redazione del D.P.S. anche per tutte le altre imprese (quelle che non rientrano nella possibilità di beneficiare dell’autocertificazione di cui al nuovo art. 34, co. 1-bis del Codice), allo scopo di adempiere alle correnti finalità amministrative e contabili. La previsione di un D.P.S. a carattere semplificato per la generalità delle imprese che trattano dati comuni e sensibili - diversi da quelli relativi all’assenza per malattia – viene rimandata ad un successivo intervento di aggiornamento del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B), da realizzarsi entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 112/08, nelle forme del decreto ministeriale di cui all’art. 36 del Codice. Il rispetto del termine di due mesi è presidiato dalla previsione contenuta nell’art. 29, co. 3 del DL, secondo cui la mancata adozione del decreto di adeguamento entro la scadenza indicata rende applicabile a tutte le imprese titolari di un trattamento (indipendentemente dalla natura dei dati trattati, comuni e/o sensibili) la disciplina privilegiata dell’autocertificazione ex art. 34, co. 1-bis. L’art. 29, commi 4 e 5 riguarda, poi, l’obbligo di notificazione, che attiene ai soli trattamenti tassativamente individuati all’art. 37 del Codice, ed, interviene a semplificare le modalità di esecuzione di tale adempimento. Nell’attuale formulazione il modello per la notificazione predisposto dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “il Garante”) richiede infatti numerose informazioni non previste dalla disciplina comunitaria. Pertanto, il comma 2 dell’art. 38 del Codice è sostituito con una nuova disposizione che, da un lato, limita il novero delle informazioni da fornire in sede di notifica al Garante conformemente alle indicazioni della direttiva comunitaria, dall’altro lato non prevede più alcun riferimento alle modalità di sottoscrizione della notificazione con firma digitale. Infatti all'articolo 38 , il comma 2 e' sostituito dal seguente: "La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: 1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del trattamento se designato; 2) la o le finalita' del trattamento; 3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; 4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; 5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; 6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.". In sostituzione dell’obbligo di dotarsi della firma digitale per la notificazione, come chiarito nella Relazione al DDL di conversione del DL n. 112/08, il Garante potrà stabilire, ai sensi del co. 5 dell’articolo 38 del Codice, altre modalità semplificate di individuazione del mittente (ad es. tramite procedure di autenticazione nel sito mediante password, secondo una prassi ormai corrente nella modulistica on-line di molte pubbliche amministrazioni). È stato infine disposto l’obbligo del Garante di adeguare il contenuto del modello predisposto per la notifica entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 112/08. Si consiglia tuttavia alle imprese interessate di continuare a redigere e tenereaggiornato il D.P.S. magari indicando in premessa che esso è “redatto a titolo volontario”, al fine di attuare prassi virtuose e comunque assicurarsi il corretto adempimento delle misure.   2) Il Provvedimento dell’Autorità Garante 19/06/08. In detto il Garante, ha valutato come alcune modalità applicative, seguite soprattutto presso piccole imprese, liberi professionisti e artigiani, sono ancora basate su approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale ed ha quindi enunciate nuove linee guida-interpretative della normativa vigente e individuato alcune modalità innovative per semplificare taluni adempimenti, in modo particolare per l'informativa agli interessati e il consenso. Quanto all’informativa agli interessati Diverse realtà, specie imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, trattano dati, anche in relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità di ordine amministrativo e contabile (gestione di ordinativi, buste paga e di ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipendenti); spesso, ciò accade in relazione a informazioni che non hanno carattere sensibile o giudiziario. Alcune tra le criticità menzionate riguardano le modalità con cui l'informativa è fornita per iscritto, anziché oralmente (art. 13). Sono stati formati spesso moduli lunghi e burocratici, privi di comunicatività e basati sull'eccessivo uso di espressioni prettamente giuridiche, inidonee a far comprendere le caratteristiche principali del trattamento. Alla mancanza di chiarezza si è sommata l'inutile ripetizione dell'informativa in occasione di ciascun contatto con gli interessati, frazionando le spiegazioni che andrebbero invece fornite in modo organico e possibilmente unitario. Il Garante prescrive quindi a tutti i titolari in ambito privato e pubblico alcune misure opportune e formulare indicazioni per semplificare l'informativa nei termini di cui al seguente dispositivo (artt. 2, comma 2, 13, commi 3 e 5 e 154, comma 1, lett. c)). Viene quindi dato atto relativamente all’adempimento degli obblighi dell’informativa e del consenso, che i titolari del trattamento in ambito privato e pubblico, tra cui soprattutto PMI, professionisti e artigiani, possano: a)fornire un'unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti del rapporto con gli interessatiper di evitare ripetizioni; b) fornire a questi ultimi una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, senza frammentarla o reiterarla inutilmente; c) indicare le informazioni essenziali in un quadro adeguato di lealtà e correttezza; d) redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve. All'interessato, anche oralmente, andrebbero indicate sinteticamente alcune prime notizie chiarendo subito, con immediatezza, le principali caratteristiche del trattamento. In linea di massima l'informativa breve, quando è scritta, può avere la seguente formulazione: "I SUOI DATI PERSONALI Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni- i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su..."; e) per l'informativa, specie per quella breve, si possono utilizzare gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili; f) l'informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito). Anche questa più ampia informativa deve essere improntata a correttezza, tenendo conto di possibili modifiche del trattamento, ed essere basata su espressioni sintetiche, chiare e comprensibili. Le notizie da indicare per legge (art. 13, comma 1) devono essere aggiornate, specificando la data dell'ultimo aggiornamento; g) è possibile non inserire nell'informativa più articolata gli elementi noti all'interessato (art. 13, commi 2 e 4). E' opportuno omettere riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie, per esempio quando alcune informazioni, compresi gli estremi identificativi del titolare, risultano da altre parti del documento in cui è presente l'informativa. Vanno utilizzate espressioni efficaci, anche se sintetiche, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati e l'organismo o soggetto al quale rivolgersi per esercitarli. Se è prevista la raccolta di dati presso terzi è possibile formulare una sola informativa per i dati forniti direttamente dall'interessato e per quelli che saranno acquisiti presso terzi. Per questi ultimi dati, l'informativa può non essere fornita quando vi è un obbligo normativo di trattarli (art. 13, comma 5); h) è opportuno che l'informativa più articolata sia basata su uno schema tendenzialmente uniforme per il settore di attività del titolare del trattamento; i) è invece necessario fornire un'informativa specifica o ad hoc quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari perché coinvolge, ad esempio, peculiari informazioni (es. dati genetici) o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati (ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori). Se il titolare del trattamento è un soggetto pubblico devono essere inserite le indicazioni che la legge prevede per i dati sensibili e giudiziari; Quanto al consenso Il Garante, con riferimento al consenso (art. 23) esonera il titolare dalla richiesta del consenso per l’utilizzazione di recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall’interessato cui sia stato precedente venduto un prodotto o prestato un servizio e quando, nel quadro dello svolgimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, per inviare ulteriore suo materiale pubblicitario o promuovere una sua vendita diretta o per compiere sue ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e quando il trattamento dei dati in ambito privato è svolto per adempiere a obblighi contrattuali o normativi o, comunque, per ordinarie finalità amministrative e contabili o ancora i dati trattati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato. In tali casi sarà possibile omettere il consenso, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o del compimento di ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali, nei limiti in cui ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a)l’attività promozionale riguardi beni e servizi del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto della vendita già avvenuta; b)l’interessato sia informato della possibilità di far cessare il trattamento manifestando la propria opposizione. Peraltro, il Garante ha anche proposto l'aggiunta di un comma 1-bis all'art. 33 del Codice, specificandone la relativa formulazione: "Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1, con riferimento ai trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani". Lachiver Servizi è a disposizione per la miglior tutela, assistenza e consulenza in ordine all’applicazione della normativa sopraccitata e della disciplina in materia di Privacy. --- ## Privacy: motori di ricerca - dati cancellati dopo 6 mesi e conservati solo per necessità. URL: https://lachiver.com/news/privacy-motori-di-ricerca-dati-cancellati-dopo-6-mesi-e-conservati-solo-per-necessita-2933 Privacy: motori di ricerca - dati cancellati dopo 6 mesi e conservati solo per necessità. | Lachiver Servizi - 26/05/2008 - 459 I motori di ricerca sono tenuti a rispettare i principi e gli obblighi sanciti dalla direttiva europea 95/46 sulla protezione dei dati, in particolare informando adeguatamente gli utenti sui dati personali da loro raccolti ed evitando di conservare questi dati se non ne è dimostrata la necessità. È questo il parere del Gruppo che riunisce le autorità europee per la privacy e che prende in esame numerosi aspetti connessi al trattamento di dati personali da parte dei motori di ricerca. La raccolta e l'elaborazione di dati personali da parte dei motori di ricerca avvengono in rapporto alla duplice funzione che tali motori svolgono, sia come fornitori di servizi (indirizzi IP degli utenti, informazioni necessarie per accedere a servizi personalizzati attraverso userID e password, ecc.) sia come fornitori di contenuti (qualora memorizzino, attraverso la "cache", i risultati di ricerche su Internet contenenti informazioni personali, ovvero forniscano informazioni a valore aggiunto, quali profili personali o comunque informazioni organizzate relative ad un determinato soggetto). Il parere in commento tenta di conciliare le legittime esigenze di natura commerciale dei motori di ricerca con la necessità di garantire la tutela dei dati personali. Fondamentale, in prima battuta, il riconoscimento che la direttiva 95/46/Ce sulla protezione dei dati si applica pienamente anche ai trattamenti di dati personali effettuati da motori di ricerca situati al di fuori del territorio Ue e dello Spazio Economico Europeo nella misura in cui essi utilizzino per il trattamento dispositivi situati sul territorio degli Stati membri (ad esempio, i cookie). Per altro verso, i Garanti chiariscono che è da escludere l'applicabilità ai motori di ricerca sia della direttiva 2002/58 (direttiva e-Privacy) sia della direttiva 2006/24 sulla conservazione dei dati (la cosiddetta "direttiva Frattini"). Entrambe, infatti, non riguardano i "servizi della società dell'informazione" quali sono appunto i motori di ricerca. Le Autorità di protezione dati europee raffermano che i motori di ricerca debbano valutare attentamente la natura delle operazioni o dei servizi che essi gestiscono per garantire il rispetto dei principi di protezione dati stabiliti dalla direttiva 95/46. Ciò vale, in modo particolare, per la conservazione dei dati personali raccolti, che devono essere distrutti o resi effettivamente anonimi (con procedure adeguate e realmente efficaci) qualora non siano necessari per gli scopi del trattamento. Nel documento viene anche ribadita la necessità per i motori di ricerca di mettere in atto il principio cosiddetto della "privacy by design", incorporando i requisiti fondamentali in materia di protezione dati nei meccanismi operativi dei motori stessi. A tale scopo, i Garanti hanno formulato una serie di indicazioni e raccomandazioni: fornire un'adeguata informativa agli utenti (soggetto titolare del trattamento, natura dei dati raccolti, scopi del trattamento); ottenere il consenso degli utenti qualora i dati personali raccolti siano utilizzati per attività di profilazione o comunque raffrontati ad altre informazioni in possesso del motore di ricerca; effettuare la cancellazione dei dati (o loro anonimizzazione) qualora non siano più necessari per le specifiche finalità. Per quanto riguarda la conservazione dei dati personali raccolti, il Gruppo sottolinea che spetta ai motori di ricerca giustificare la conservazione prolungata (in linea di principio non superiore a 6 mesi) dei dati personali eventualmente in loro possesso. In tal senso, deve essere garantito il diritto all'oblio delle persone i cui dati siano memorizzati nella "cache", evitando che permangano in rete informazioni che risultano obsolete o comunque superate; ciò significa garantire agli interessati l'esercizio effettivo dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione previsti dalla direttiva 95/46. --- ## Privacy - bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro" URL: https://lachiver.com/news/privacy-bollette-telefoniche-anche-le-ultime-tre-cifre-potranno-essere-in-chiaro-2934 Privacy - bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro" | Lachiver Servizi - 15/04/2008 - 460 Novità in arrivo per gli abbonati che ricevono le bollette con la fatturazione dettagliata in quanto il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato le compagnie telefoniche a emettere fatture dettagliate senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, come è attualmente. Gli abbonati che intenderanno, invece, continuare a ricevere bollette con la fatturazione dettagliata, ma con le ultime tre cifre oscurate, dovranno richiederlo espressamente al proprio gestore. Il provvedimento in oggetto, datato 13 marzo 2008 e pubblicato in G.U. n.79 del 03 aprile u.s., ha tenuto conto delle esigenze, più volte manifestate in questi anni da alcuni abbonati, di poter verificare più agevolmente l'esattezza degli addebiti e le chiamate effettuate. Attualmente l'abbonato, infatti, può conoscere i numeri totalmente in chiaro solo se contesta addebiti determinati o riferiti a periodi limitati. Ebbene, a partire dal 1° luglio 2008, i gestori di telefonia fissa e mobile potranno indicare nella fatturazione dettagliata già chiesta o che verrà chiesta dagli abbonati, i numeri completi delle comunicazioni effettuate. I gestori telefonici potranno però esercitare questa facoltà a condizione che, come richiesto dal Garante, tutti gli abbonati vengano preventivamente portati a conoscenza di questa possibilità, mediante un'apposita informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel sito web del fornitore. L'informativa predetta dovrà citare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione del Garante e specificare che tutti gli abbonati, che abbiano fatto o che faranno richiesta di fatturazione dettagliata, la riceveranno "in chiaro", salvo che non intendano mantenere il mascheramento delle ultime tre cifre. Nell'informativa, inoltre, il Garante prescrive che i gestori telefonici rivolgano l'invito a tutti gli abbonati che vorranno ricevere la fatturazione dettagliata in chiaro, ad informare quanti utilizzano la stessa utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati. --- ## Banche: il garante detta una guida per l'uso dei dati dei clienti in ambito bancario. URL: https://lachiver.com/news/banche-il-garante-detta-una-guida-per-luso-dei-dati-dei-clienti-in-ambito-bancario-2936 Banche: il garante detta una guida per l'uso dei dati dei clienti in ambito bancario. | Lachiver Servizi - 09/01/2008 - 462 E’ stata emanata una''Guida'' del Garante privacy per l'uso dei dati dei clienti in ambito bancario. Informazioni sempre esatte ed aggiornate, richiesta di documenti di riconoscimento solo nei casi indispensabili, distanze di cortesia, adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali, rigoroso rispetto dei casi nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante nelle Linee guida sul "trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario", adottate anche tenendo anche conto delle segnalazioni e dei reclami presentati all'Autorità da parte di numerosi clienti insoddisfatti di come venivano tutelati i loro datipersonali. Il provvedimento a carattere generale, fissa le garanzie per il corretto uso dei dati personali dei clienti da parte degli istituti bancari e degli operatori postali, quando operano nell'ambito bancario e finanziario. E affronta diversiaspetti che regolano il rapporto tra banca e cliente: i casi specifici nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza da rispettare, le modalità con le quali le banche devono soddisfare le richieste di accesso dei clienti ai propri dati personali o quelle per informarli sull'uso che viene fatto di questi dati. A tutela dei clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che: 1) le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l'interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca; 2) le banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per dare particolari ordini e istruzioni o nei servizi di "telephone banking", ma devono informare gli interessati. È necessario adottate misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni; 3) il personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli; 4) le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte ed aggiornate; 5) il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere oscurati);6) nel caso in cui dare l'informativa singolarmente a ciascun cliente comporti un impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di cessione di sportelli), la banca può assolvere tale obbligo pubblicando l'informativa sulla Gazzetta Ufficiale. --- ## Commercializzazione uova: nuovi obblighi a decorrere dal 1° luglio 2007 URL: https://lachiver.com/news/commercializzazione-uova-nuovi-obblighi-a-decorrere-dal-1-luglio-2007-2940 Commercializzazione uova: nuovi obblighi a decorrere dal 1° luglio 2007 | Lachiver Servizi - 24/07/2007 - 466 E’ stata pubblicata in data 18/07 la Circolare n. 3 del Ministero delle politiche agricole indicante gli obblighi per la commercializzazione delle uova a decorrere dal 01/07/07. E ciò in attuazione della più recente normativa comunitaria che comporterà la sostituzione di quella normativa nazionale grazie ad un emanando decreto interministeriale. Tra le novità introdotte v’è in primo luogoil fatto che ora anche l’Italia adotta in aggiunta alle esistenti altre tre definizioni quali: “Mercato pubblico locale”, qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto,“Vendita porta a porta”, la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale,“Regione di produzione”, area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione. In secondo luogo che tutte le uova vendute al consumatore finale, incluse quelle non classificate, devono essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del Reg. (CE) 1028/06, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta. Terzo, che le uova di categoria “B” e quelle non classificate, destinate all’industria, commercializzate sul territorio nazionale, sono esonerate dagli obblighi di stampigliatura ex art. 4 del Reg. (CE) 1028/06. Quarto, le procedure di autorizzazione o revoca dei centri d’imballaggio rimangono a carico del Ministero fino all’emanazione del predetto decreto, e per la presentazione delle domande d’autorizzazione, gli operatori dovranno prima ottenere il riconoscimento dalle Regioni o Province autonome di cui all’ 4 del Reg. (CE) n. 853/04. Quinto, ai centri d’imballaggio che lavorano in esclusiva per le industrie di sgusciatura, è consentito avere dotazioni di attrezzature ridotte posto per detti non è obbligatoria la timbratura del guscio con il codice del produttore e la classificazione delle uova per peso. Sesto, il Ministero non rilascerà più autorizzazioni relative all’utilizzo di particolari diciture o date facoltative e, sul punto, gli operatori che non ne siano già in possesso sono tenuti a darne mera comunicazione, tramite gli appostiti uffici competenti per territorio almeno 30 giorni prima rispetto al momento dell’utilizzo delle stesse oltre al rispetto delle norme generali sull’etichettatura dei prodotti alimentari (D.lgs n. 109/92). Limitatamente alle diciture sul tipo di alimentazione delle ovaiole, gli operatori dovranno anche conformarsi a quanto previsto dall’art. 15 del Reg. (CE) 557/07.Settimo, relativamente all’utilizzo dell’indicazione dell’origine delle uova, è possibile apporre direttamente, previa comunicazione al Mipaaf, diciture e/o simboli relativi all’origine purché tale provenienza sia rilevabile dal codice distintivo del produttore. Ottavo, l’utilizzo delle diciture “EXTRA” o “EXTRA FRESCHE” è consentito solo se sull’imballaggio è indicata in maniera visibile la data di deposizione e il termine di 9 giorni da detta. Sino all’entrata in vigore del nuovo decreto quella dovrà essere apposta anche sul guscio delle uova destinate ad essere etichettate come “Extra” e per quelle già etichettate con la data di imballaggio, occorrerà aggiungerla, ove possibile. Nono, fatto salvo quanto previsto all’art. 12 del Reg. (CE) 557/07, si precisa che l’indicazione della quantità netta di prodotto, di cui all’art. 9 del Decreto legislativo 109/92, può essere espressa in peso o in numero di uova. Decimo,si evidenzia infine che, sempre ai sensi dell’art. 12 predetto, la spiegazione del codice del produttore con cui sono marchiate le uova deve essere riportata sulla superficie interna o esterna degli imballaggi che le contengono e, qualora si disponga di scorte di vecchi d’imballaggi, questi debbono essere a ciò adeguati, ove possibile. --- ## In arrivo finanziamenti per la qualità URL: https://lachiver.com/news/in-arrivo-finanziamenti-per-la-qualita-2945 In arrivo finanziamenti per la qualità | Lachiver Servizi - 15/06/2006 - 471 Con la delibera della giunta Regione Veneto del 6 giugno scorso è stato dato il via all’attuazione del bando di finaziamento della Legge Regionale 3/97 per l’anno 2006. Il bando offre importanti occasioni per ottenere contributi a fondo perduto per interventi di consulenza miranti alla implementazione di Sistemi Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, a conferma dell’importanza strategica della certificazione di qualità. Possono presentare domanda i soggetti aventi sede operativa nel Veneto, rispondenti ai requisiti richiesti dalla definizione di piccola e media impresa e rientranti tra le seguenti tipologie: Piccole e medie Imprese, Imprese artigiane, Consorzi, società consortili e società consortili miste, Società cooperative artigiane e tra imprese artigiane. Non possono in ogni caso presentare domanda le aziende appartenenti ai seguenti settori: agricoltura, pesca, commercio, turismo e servizi, interventi collegati ad attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea (Allegato E). Il contributo a fondo perduto ammonta al 50% delle spese di consulenza. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo minimo di euro 2.582,00 e massimo di euro 10.000,00. Nella formazione della graduatorie verrà assegnato ai progetti ammissibili un punteggio che terrà conto anche della collocazione geografica della sede operativa, presso cui viene effettuato l’intervento, all’interno o meno di una zona ammessa agli aiuti DOCUP 2000-2006 (zone svantaggiate) e dell’appartenenza ad un distretto produttivo riconosciuto dalla Regione del Veneto Il bando non è ancora stato pubblicato sulla bollettino ufficiale della regione Veneto, ma la pubblicazione è attesta per la fine di giugno. A partire dal giorno successivo a tale pubblicazione e per un periodo di 45 giorni potranno essere presentate le domande ad uno degli enti gestori individuati dalla regione. --- ## Finanziamenti qualità, ambiente e sicurezza per piccole e medie imprese URL: https://lachiver.com/news/finanziamenti-qualita-ambiente-e-sicurezza-per-piccole-e-medie-imprese-2946 Finanziamenti qualità, ambiente e sicurezza per piccole e medie imprese | Lachiver Servizi - 02/05/2006 - 472 Segnaliamo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (n.38 del 21/04/2006) del bando di finanziamento relativo alla Misura 1.5 DOCUP 2000-2006. Il bando è a sostegno delle piccole e medie imprese, localizzate nelle zone Obiettivo 2, che intendano realizzare uno dei seguenti progetti: 1) Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 (l’importo massimo di contributo concedibile per tale tipologia di intervento è pari ad € 10.000,00). 2) Miglioramento dei livelli di sicurezza, di igiene e di impatto ambientale, mediante certificazioni (OHSAS 18001, Emas, ISO 14000), nonché attraverso studi finalizzati all’individuazione delle “migliori pratiche” per la prevenzione dell’inquinamento nei processi e nel ciclo di vita dei prodotti, con successivo adeguamento di processi e prodotti (l’importo massimo di contributo concedibile per tale tipologia di intervento è pari ad € 14.000,00). 3) Marcatura e/o certificazione aziendale dei prodotti che si concluda con il conseguimento della relativa autorizzazione/certificazione, in base alle norme in materia (l’importo massimo di contributo concedibile per tale tipologia di intervento è pari ad € 8.000,00). 4) Adesione a certificazioni volontarie internazionalmente riconosciute (quale, ad esempio, quella in materia di responsabilità etico-sociale delle imprese) che si concludano con il conseguimento della certificazione (l’importo massimo di contributo concedibile per tale tipologia di intervento è pari ad € 10.000,00). Sono ammissibili al finanziamento le spese di consulenza e quelle relative ad investimenti in trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate. La misura del contributo, a fondo perduto, è pari al 50% dei costi di consulenza ammessi, per un importo massimo di 47.000,00 €. E’ determinato invece nella misura del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese, e per un contributo massimo di 8.000,00 €, per i costi sostenuti nell’acquisto delle immobilizzazioni immateriali. Le spese ammesse dovranno essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Alle domande saranno attribuiti punteggi diversi a seconda del tipo di progetto presentato. Ad esempio per l’implementazione di sistemi di gestione aziendali integrati (qualità – ambiente – sicurezza) con certificazione obbligatoria è previsto il massimo dei punti. Ricordiamo, infine, che la domanda va presentata entro il 5 maggio, e che uno stesso soggetto può presentare più domande aventi ad oggetto progetti diversi. --- ## Più tempo per adeguarsi alla privacy URL: https://lachiver.com/news/piu-tempo-per-adeguarsi-alla-privacy-2948 Più tempo per adeguarsi alla privacy | Lachiver Servizi - 03/01/2006 - 474 Per la privacy ancora un nuova proroga. Slitta infatti dal 31 dicembre 2005 al 31 marzo 2006 il termine entro il quale adottare le misure minime per il trattamento dei dati personali, effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. La proroga è contenuta nel decreto legge n. 273/05, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 303 del 30/12/05, che oltre alla privacy, rimette mano ad altri termini di adeguamento (tra i quali segnaliamo: incenerimento di rifiuti, antincendio e codice della strada). Tre mesi in più, dunque, per predisporre il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali (Dps). Il documento sulla sicurezza era già previsto dalla vecchia normativa sulla privacy, ma il nuovo codice, il d.lgs. n. 196/03, in vigore dal 1° gennaio 2004, ne ha esteso la portata, prevedendo che debba essere aggiornato entro fine marzo di ogni anno. Inizialmente il Dps era obbligatorio solo per chi effettuava una gestione dei dati sensibili e giudiziari tramite elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico; ora l’obbligo interessa tutti coloro che – soggetti pubblici o privati – si servono per il trattamento di questi dati, di strumenti elettronici. Dunque, il Dps non è un adempimento del tutto nuovo. La proroga, come ha sottolineato il segretario generale del Garanate, ha inoltre razionalizzato le scadenze: si sarebbe, infatti, dovuto preparare un documento entro la fine dell’anno per poi rifarlo entro il 31 marzo. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, slitta a fine febbraio l’obbligo di dotarsi di regolamenti, predisposti anche secondo schemi-tipo autorizzati dal Garante, contenti le regole per il trattamento dei dati sensibili. Anche gli uffici pubblici guadagnano un po’ di tempo, la scadenza era infatti prevista per fine dicembre. La normativa privacy ha coinvolto gli uffici pubblici sin dal 1999, quando venne stabilito che potevano utilizzare i dati sensibili solo in presenza di un’adeguata copertura legislativa e dopo un accurato monitoraggio delle informazioni in loro possesso. Al riguardo si deve ricordare che sono arrivati i primi regolamenti-tipo approvati dal Garante, come quello predisposto assieme all’Anci (l’Associazione nazionale dei comuni italiani), che riguarda gli enti locali, o quello messo a punto con la Crui (la Conferenza dei Rettori delle università italiane), relativo alle Università. --- ## SICUREZZA ALIMENTARE, dal 1° gennaio 2006 in vigore le nuove norme dirette anche ad aziende agricole e zootecniche URL: https://lachiver.com/news/sicurezza-alimentare-dal-1-gennaio-2006-in-vigore-le-nuove-norme-dirette-anche-ad-aziende-agricole-e-zootecniche-2950 SICUREZZA ALIMENTARE, dal 1° gennaio 2006 in vigore le nuove norme dirette anche ad aziende agricole e zootecniche | Lachiver Servizi - 05/12/2005 - 476 La disciplina sulla sicurezza alimentare, prevista dal Regolamento CE n. 178/02 (che ha inoltre istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare), è stata completata con l’adozione di importanti Regolamenti comunitari, tra cui il n. 852/04 “Sull’igiene dei prodotti alimentari” e il n. 853/04 “Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2006 . L’esigenza di completare tale normativa è nata da diversi fattori: sviluppi tecnologici, richieste dei consumatori, assenza di norme specifiche per i prodotti di origine vegetale, carenze normative nel settore della produzione primaria. In particolare il Regolamento CE n. 852/04 se, da un lato, ha abrogato la direttiva 93/43/CE, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs n. 155/97 “Norme sull’igiene dei prodotti alimentari”, dall’altro, ha confermato nella sostanza l’impianto fondamentale sull’autocontrollo igienico previsto dalla normativa abrogata. Il nuovo regolamento stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare. Si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni. Per la prima volta, dunque, l’autocontrollo viene applicato anche alla produzione primaria. Per quest’ultima non è prevista l’applicazione obbligatoria dell’HACCP, ma è solo incentivata come strumento volontario. Rispetto alla disciplinata passata, vi è la possibilità di implementare un sistema di gestione dei pericoli in fase di produzione primaria, mentre per le fasi successive a questa rimane obbligatoria l’applicazione del metodo HACCP (Hazard Analisys Critical Control Point). Tra i principi generali enunciati nel regolamento si evidenziano: responsabilizzazione “in primis” dell’operatore alimentare; garanzia della sicurezza alimentare lungo tutta la filiera a cominciare dalla produzione primaria; mantenimento della catena del freddo; applicazione generalizzata dei principi del sistema HACCP, unitamente all’applicazione di una corretta prassi igienica (dunque maggiore responsabilizzazione degli operatori coinvolti); valorizzazione dei manuali di corretta prassi igienica quali strumenti per gli operatori nell’osservanza delle norme e nell’applicazione dei principi del sistema HACCP; determinazione di criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi; equivalenza degli standard igienici degli alimenti importati rispetto a quelli comunitari, o a norme equivalenti. Il Regolamento obbliga gli operatori del settore alimentare a garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, sottoposte a controllo, soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nello stesso. In particolare gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria dovranno rispettare i requisiti generali di igiene di cui alla parte A dell’Allegato I che detta: requisiti generali (controllo delle contaminazioni, gestione ambientale, benessere degli animali); requisiti applicabili ai prodotti primari di origine animale (utilizzo farmaci, controllo focolai malattie trasmissibili all’uomo); requisiti applicabili ai prodotti di origine vegetale (utilizzo fitosanitari e biocidi); ulteriori misure finalizzate alla pulizia degli impianti e delle attrezzatura, alla potabilità dell’acqua, alla salute del personale e alla sua formazione, al campionamento e analisi dei prodotti, alle azioni conseguenti i monitoraggi e al controllo dei parametri ambientali. --- ## In arrivo il marchio "100 per cento Italia" URL: https://lachiver.com/news/in-arrivo-il-marchio-100-per-cento-italia-2954 In arrivo il marchio "100 per cento Italia" | Lachiver Servizi - 15/07/2005 - 480 Il disegno di legge numero C.472/S.3463, approvato il mese scorso a Montecitorio e trasmesso al Senato, introduce le norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, istituendo il marchio “100 per cento Italia”. Il marchio, di proprietà dello Stato italiano, vuole tutelare i consumatori attraverso una corretta informazione sui prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia. Tra i requisiti da rispettare per poter utilizzare sui propri prodotti il marchio: il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro; l’esclusione dell’impiego di minori, il rispetto della normativa per la salvaguardia dell’ambiente, oltre, naturalmente, alla realizzazione del prodotto sul territorio nazionale. Il marchio “100 per cento Italia” sarà, dunque, riservato ai prodotti per i quali l’ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, anche se sono state utilizzate materie prime di importazione. Per poter etichettare i prodotti con tale marchio sarà, inoltre, indispensabile attestare che sul prodotto sono state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto stesso. Il marchio sarà rilasciato dal Ministero delle attività produttive o da soggetti autorizzati dallo stesso, quali consorzi o società consortili facenti parti dei distretti industriali. Qualora venga revocato il diritto all’uso del marchio, le imprese non potranno richiedere una nuova autorizzazione all’utilizzo prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. --- ## Finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo nei settori dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili URL: https://lachiver.com/news/finanziamenti-per-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-nei-settori-dell-efficienza-energetica-e-delle-fonti-rinnovabili-2956 Finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo nei settori dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili | Lachiver Servizi - 14/07/2005 - 482 Il Ministero delle Attività Produttive, con il d.m. 16/06/05, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2005, ha stanziato 80 milioni di euro per l’erogazione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo precompetitivo finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia. I programmi da agevolare devono avere un costo compreso fra 1,5 e 5 milioni di euro. Beneficiari. a) imprese industriali e di servizi; b) imprese del settore trasporti; c) imprese agricole con prevalente attività di trasformazione; d) imprese artigiane di produzione; e) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a, b, c; f) consorzi e società consortili, costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a, b, c, d, e. Attività agevolabili. Programmi di sviluppo precompetitivo aventi per oggetto lo sviluppo di metodologie, sistemi e prodotti per favorire il miglioramento dell’efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia. I programmi da agevolare devono essere coerenti con gli obiettivi indicati nel 6° Programma Quadro comunitario di ricerca, nell'ambito della tematica “Sistemi energetici sostenibili”. In particolare, devono essere finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi: - produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili o con bassa emissione di CO2; - risparmi energetici ed efficienza energetica, incluso l’impiego di fonti rinnovabili; - carburanti alternativi. Sono agevolabili, inoltre, la realizzazione di nuovi centri di ricerca ed investimenti relativi a centri di ricerca già esistenti, purché in connessione con un progetto di ricerca da agevolare. Costi ammissibili. Quelli sostenuti dopo la presentazione alla Banca concessionaria del programma definitivo e relativi a: a) personale dipendente o assimilato, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario addetto alle attività del programma; b) strumenti, macchinari e attrezzature nuovi e opere murarie utilizzati per l’attività oggetto del programma; c) servizi di consulenza ed altri servizi; d) immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze, know-how); e) spese generali (da determinare anche in misura forfetaria pari al 60% delle spese di cui alla lettera a); f) materiali e forniture utilizzati nell’ambito del progetto; g) studi di fattibilità, nel limite del 10% dei costi totali. Per questa voce i costi agevolabili decorrono dalla data di presentazione del progetto di massima (vedi paragrafo “Procedura”). Nel caso di progetti relativi a centri di ricerca, sono ammissibili i costi riguardanti: - progettazione e studi di fattibilità (max 5% dei costi totali); - acquisizione di terreni e fabbricati (purché non agevolati nei 10 anni precedenti), e realizzazione di opere edili e infrastrutturali, da utilizzare esclusivamente per le attività di sviluppo e ricerca; - acquisizione di strumenti, attrezzature e impianti nuovi. Tipologia e misura dell’agevolazione. Finanziamento agevolato per un importo pari al 60% dei costi ammissibili, eventualmente integrato da un contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento di un’agevolazione complessiva pari al 25% dei costi. Il tasso fisso agevolato è pari allo 0,82%, la durata di 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento pari alla durata del programma. Qualora i costi del progetto siano riferiti per almeno il 10% ad attività di ricerca industriale, l’agevolazione spettante è pari alla media ponderata delle agevolazioni previste rispettivamente per le attività di sviluppo (25%) e di ricerca (50%). Le domande di agevolazioni potranno essere presentate nel periodo 31 luglio – 29 settembre 2005. --- ## Privacy, prorogato al 31/12/2005 il termine per adottare le misure di sicurezza URL: https://lachiver.com/news/privacy-prorogato-al-31-12-2005-il-termine-per-adottare-le-misure-di-sicurezza-2962 Privacy, prorogato al 31/12/2005 il termine per adottare le misure di sicurezza | Lachiver Servizi - 16/03/2005 - 488 Più tempo per adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati personali. Il termine per adempiere alla nuove misure di sicurezza, previste dal d.lgs. n. 196/03 sulla protezione dei dati personali, è stato nuovamente prorogato dal decreto legge 314/04, successivamente convertito in legge. Così cambiano le scadenze: Adeguamento alle nuove misure di sicurezza dell’allegato B, d.lgs. n. 196/03, entro il 31 dicembre 2005 Redazione del Dps (documento programmatico sulla sicurezza) in quanto misura nuova entro il 31 dicembre 2005 Adeguamento alle nuove misure per i titolari di strumenti tecnicamente inidonei entro il 31 marzo 2006 Il titolare del trattamento che intende avvalersi del termine più ampio del 31 marzo 2006, in quando dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime, dovrà descrive le suddette ragioni tecniche in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura. E nel frattempo, dovrà adottare ogni possibile misura di sicurezza (organizzativa, logistica, procedurale) in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare un incremento dei rischi per la sicurezza dei dati personali. --- ## Certificazione di qualità per il trasporto dei rifiuti industriali URL: https://lachiver.com/news/certificazione-di-qualita-per-il-trasporto-dei-rifiuti-industriali-2875 Certificazione di qualità per il trasporto dei rifiuti industriali | Lachiver Servizi - 18/03/2005 - 401 La legge n. 32 del 1° marzo 2005 “Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose”, prevede che entro il prossimo 25 settembre 2005 il Governo debba emanare un provvedimento su un sistema di certificazione di qualità da applicare al trasporto su strada in particolare di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici. l provvedimento del Governo dovrà essere varato nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione. --- ## Bando di finanziamento indetto dalla Regione Veneto URL: https://lachiver.com/news/bando-di-finanziamento-indetto-dalla-regione-veneto-2965 Bando di finanziamento indetto dalla Regione Veneto | Lachiver Servizi - 20/09/2004 - 491 Vi segnaliamo un nuovo bando di finanziamento indetto dalla regione Veneto, di cui indichiamo le caratteristiche: DESTINATARI Le piccole-medie imprese aventi la sede operativa presso cui realizzare il progetto nella regione Veneto. TIPO DI AGEVOLAZIONE Implementazione di un Sistema Qualità secondo la norma UN EN ISO 9001:2000 (Vision 2000). CONTRIBUTO Il contributo è pari al 50% Spese ammissibili Sono ammesse le spese di consulenza effettuate a partire dalla data di presentazione della domanda e concluse entro il 30/04/06. SCADENZA BANDO Le domande si possono presentare fino all’ 08/10/04. Qualora sceglieste la nostra collaborazione per la realizzazione di uno degli interventi descritti, sarà nostra cura seguire le pratiche per la richiesta di finanziamento. Per informazioni dettagliate contattateci. --- ## Nuovo sito internet URL: https://lachiver.com/news/nuovo-sito-internet-3028 Lachiver | Nuovo sito internet DOWEB Verona Realizzazione del nuovo sito internt di Lachiver srl assieme a DOWEB srl Verona --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-gennaio-2020-2475 Aggiornamento normativo ambiente Verona 2020 | Lachiver Servizi AMBIENTE   CLP – etichettatura miscele pericolose Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 era già stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «UFI-identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa. Dato che può essere necessario aggiornare frequentemente l’UFI, il nuovo Regolamento delegato (Ue) 2020/11 ha stabilito che anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta. Se invece l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l’UFI, assieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno. Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta. Entro il 2025 il codice UFI dovrà essere presente sull’etichetta di tutti i prodotti classificati secondo i pericoli per la salute o i pericoli fisici, secondo la seguente tempistica: 1 gennaio 2021: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate all’uso da parte dei consumatori e per uso professionale 1 gennaio 2024: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate esclusivamente per uso industriale 1 gennaio 2025: Fine del periodo transitorio per le miscele già immesse sul mercato.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 17 gennaio 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) nella formulazione industriale di una soluzione di triossido di cromo in concentrazione inferiore allo 0,1 % peso/peso per la passivazione dei fogli di rame usati nella produzione di batterie agli ioni di litio (BiL) per veicoli a motore. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   GAS EFFETTO SERRA – Disciplina sanzionatoria sui gas fluorurati Decreto Legislativo del Governo n. 163 del 5 dicembre 2019 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”. In vigore dal 17 gennaio, tra le sanzioni previste si segnala in particolare quella di cui all’art. 3, c. 2, per cui “l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro”.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – cessazione dell’incarico di responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali, Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 “Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico”. Aggiornate le procedure da attuare in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'incarico di Responsabile Tecnico (di seguito indicato RT). Le nuove procedure si applicano dal 4/5/2020 e sostituiranno quelle precedentemente previste dalla circolare n.1544 del 14/12/2012. In sintesi le procedure prevedono : entro 30 giorni dalla cessazione, l'impresa deve comunicarlo telematicamente all’Albo, decorso tale periodo senza che la comunicazione venga inviata, si avvia il procedimento di sospensione dell’iscrizione per le categorie a cui fa riferimento il RT il RT comunica, tramite PEC, la cessazione dell'incarico all'impresa ed alla competente Sezione dell'Albo. Il RT mantiene comunque le proprie responsabilità fino alla ricezione da parte dell'Albo della comunicazione inviata dall'impresa o dal RT l’impresa può proseguire l’attività per 90 giorni e le funzioni di RT sono svolte dal legale rappresentante indicato dall'impresa. I 90 giorni decorrono dalla ricezione da parte della Sezione Regionale di una delle comunicazioni precedenti. In questo periodo non possono essere effettuate variazioni/rinnovi relativi alle categorie interessate. Decorsi i 90 giorni senza una nuova nomina si avvia il procedimento di cancellazione. MUD – comunicato per la dichiarazione 2019 Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è confermato e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019. Rimane immutata la struttura del modello, articolato in n. 6 comunicazioni: Comunicazione Rifiuti. Comunicazione Veicoli Fuori Uso. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.   RIFIUTI – rifiuti radioattivi Disponibile online, sul sito dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), il nuovo "Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi" aggiornato al 31 dicembre 2018, che contiene informazioni relative a volumi, masse, stato fisico, attività specifica, contenuto di radioattività e condizioni di stoccaggio dei rifiuti, compresi il combustibile esaurito e le sorgenti dismesse.   NORME TECNICHE – sistemi di gestione ambientale - Norma Tecnica UNI EN ISO 14005:2019 - “Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per un approccio flessibile all'implementazione per fasi” La norma fornisce le linee guida per un approccio per fasi al fine di stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione ambientale (EMS) che le organizzazioni, comprese le piccole e medie imprese (SME), possono adottare per accrescere le proprie prestazioni ambientali. L'approccio per fasi fornisce quella flessibilità che permette alle organizzazioni di sviluppare il proprio EMS con i propri tempi, su un certo numero di fasi, secondo le proprie condizioni. Ciascuna fase è composta da sei passi consecutivi. La maturità del sistema al termine di ciascuna fase può essere individuata utilizzando la matrice di maturità a cinque livelli fornita nell’appendice A della norma. Il documento, inoltre, si applica a tutte le organizzazioni a prescindere dalle loro attuali prestazioni ambientali, dalla natura delle attività svolte o dalle sedi in cui esse operano. L'approccio per fasi consente ad una organizzazione di sviluppare un sistema che soddisfi in definitiva i requisiti della ISO 14001.     Pubblicate sul sito del Conai le nuove liste degli imballaggi in plastica in vigore dal 1 gennaio 2020, integrate con alcune precisazioni frutto delle prime segnalazioni pervenute dalle imprese e dalle associazioni imprenditoriali. Ulteriori novità in merito a : variazione delle soglie di esenzione annuale e contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi nuova procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale Conai, basata sul fatturato dell’anno precedente, riservata agli importatori di imballaggi pieni procedura agevolata (semplificata) di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai per i produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione una nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti” per quanto riguarda il contributo ricordiamo che dal 1 gennaio 2020 il Consiglio di amministrazione CONAI, ha deliberato una rimodulazione per gli imballaggi in carta, plastica, legno e per le procedure semplificate in importazione.     SICUREZZA   CLP – etichettatura miscele pericolose Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 era già stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «UFI-identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa. Dato che può essere necessario aggiornare frequentemente l’UFI, il nuovo Regolamento delegato (Ue) 2020/11 ha stabilito che anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta. Se invece l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l’UFI, assieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno. Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta. Entro il 2025 il codice UFI dovrà essere presente sull’etichetta di tutti i prodotti classificati secondo i pericoli per la salute o i pericoli fisici, secondo la seguente tempistica: 1 gennaio 2021: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate all’uso da parte dei consumatori e per uso professionale 1 gennaio 2024: Notifica dell’UFI e di altre informazioni sul prodotto per miscele destinate esclusivamente per uso industriale 1 gennaio 2025: Fine del periodo transitorio per le miscele già immesse sul mercato.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 17 gennaio 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) nella formulazione industriale di una soluzione di triossido di cromo in concentrazione inferiore allo 0,1 % peso/peso per la passivazione dei fogli di rame usati nella produzione di batterie agli ioni di litio (BiL) per veicoli a motore. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   SEGNALETICA – pannelli per la segnalazione della sporgenza longitu-dinale del carico Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 dicembre 2019 “Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli”. I pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, a decorrere dal 1 gennaio 2021, devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto come prevista ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.   FORMAZIONE – lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020, della Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro “Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - all'applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08". L’art. 71, c. 7, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.” Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”. Visto quanto previsto dall’art. 69, c. 1, lett. e) del Testo Unico, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore ed in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.     INAIL – Fondo per le vittime dell'amianto Inail ha aggiornato l’opuscolo dedicato al Fondo per le vittime dell’amianto, istituito nel 2008 per garantire una prestazione aggiuntiva ai lavoratori che percepiscono una rendita per malattie asbesto-correlate o, in caso di morte, ai loro eredi. Dal 2015 prevede anche una misura assistenziale una tantum per i malati di mesotelioma non professionale causato da esposizione familiare o ambientale.   INAIL – Incidenti in gallerie stradali Inail ha pubblicato la scheda informativa "Incidenti in gallerie stradali" che propone un’analisi sulla sicurezza e sull’incidentalità, anche di tipo lavoro-correlato, nelle gallerie stradali italiane. Tra il 2013 e il 2017 l’incidentalità è crescente e interessa soprattutto le gallerie fino a 500 metri dove si osservano le più elevate frequenze e gravità.   SORVEGLIANZA SANITARIA – vademecum della CIIP Pubblicato dal Gruppo di Lavoro Sorveglianza Sanitaria della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) il "Primo documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria". Il Gruppo di Lavoro comprende Medici Competenti e Medici del Lavoro che operano nei servizi pubblici di vigilanza. Dal confronto fra le diverse professionalità nasce questo documento di consenso, un piccolo vademecum per migliorare la qualità della sorveglianza sanitaria, i rapporti tra imprese e professionisti e il sistema pubblico di prevenzione e controllo.   NORME TECNICHE – Dispositivi medici - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 14971:2020 - “Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici” La norma specifica la terminologia, i principi ed un processo di gestione dei rischi relativo a dispositivi medici, incluso il software utilizzato come dispositivo medico e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Il processo descritto nella norma intende aiutare i fabbricanti di dispositivi medici ad identificare i pericoli associati ai dispositivi medici, per stimare e valutare i rischi associati, per controllare tali rischi, e per monitorare l'efficacia dei controlli. I requisiti della norma sono applicabili a tutte le fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico.   NORME TECNICHE – Acustica - Norma Tecnica UNI/TR 11338:2020 - “Linee guida per la marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale” Il rapporto tecnico si propone come linea guida per l'applicazione della marcatura CE ai sensi della legislazione vigente sui prodotti da costruzione che costituiscono dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale in conformità alle prove elencate nell'appendice ZA della nuova UNI EN 14388:2015 armonizzata alla Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD). Il presente rapporto tecnico si applica a tutti i tipi di sistemi antirumore definiti dalla UNI 11160.     --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2020 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2020-2474 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2020 | Lachiver Servizi - 16/03/2020 - 0 AMBIENTE   REACH – inserite nuove sostanze nell’allegato XIV Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il Regolamento, sulla base delle caratteristiche di tossicità per la riproduzione (categoria 1 B) e/o persistenza e alta bioaccumulabilità, modifica l’allegato XIV del regolamento REACH andando ad aggiungere le voci da 44 a 54. Le 11 nuove sostanze soggette ad autorizzazione sono le seguenti: Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare N. CE: 271-093-5 N. CAS: 68515-50-4. Ftalato di diesile N. CE: 201-559-5 N. CAS: 84-75-3. Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (N. CE 201-559-5) N. CE: 271-094-0; 272-013-1 N. CAS: 68515-51-5; 68648-93-1. Fosfato di trixilile N. CE: 246-677-8 N. CAS: 25155-23-1. Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio N. CE: 239-172-9; 234-390-0 N. CAS: –. Perossometaborato di sodio N. CE: 231-556-4 N. CAS: 7632-04-4. 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) N. CE: – N. CAS: –. 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) N. CE: 247-384-8 N. CAS: 25973-55-1. 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) N. CE: 223-383-8 N. CAS: 3864-99-1. 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec- butil)fenolo (UV-350) N. CE: 253-037-1 N. CAS: 36437-37-3. 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) N. CE: 223-346-6 N. CAS: 3846-71-7. Per tali sostanze è stata fissata una data dalla quale ne saranno vietate l’uso e l’immissione sul mercato (dal 27/02/2023 al 27/11/2023), salvo il caso di essere in possesso di un’autorizzazione, da richiedere entro le date dal 27/08/2021 al 27/05/2022. CLP – XVI adeguamento al progresso tecnico e scientifico Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento. Il provvedimento modifica gli allegati II, III e IV, nonché rettifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008, le principali novità introdotte riguardano l’introduzione di due nuove indicazioni supplementari per le miscele contenenti biossido di titanio (EUH211 e EUH212), nonché modifiche di alcune classificazioni armonizzate derivanti da pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e l’introduzione per alcune sostanze delle stime di tossicità acuta (STA). Il Regolamento si applica a decorrere dal 1 ottobre 2021, prima di tale data le sostanze potranno essere classificate, etichettate e imballate in base a quanto previsto del regolamento (CE) n. 1272/2008.   SOSTANZE PERICOLOSE – Restrizione in apparecchiature elettriche ed elettroniche Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “Attuazione delle direttive di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)”. Il Decreto attua le direttive delegate della Commissione europea che modificano la direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose, piombo e cadmio, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificando l'allegato III al D. Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014.   RIFIUTI – RV Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Decreto del Dirigente regionale n. 72 del 27 gennaio 2020 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Rettifica, per mero refuso, del modello di dichiarazione anno 2019, già approvato con Decreto n. 1 del 7 gennaio 2020”. Approvato il modello per la dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l’anno 2019 - Allegato A, corretto rispetto al modello già approvato con Decreto n. 1 del 7 gennaio 2020.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – attività di spazzamento meccanizzato Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020 “Chiarimenti sull’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante dalla stessa". L'attività di spazzamento meccanizzato in aree private non necessita di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, mentre il trasporto del rifiuto derivante da questa attività necessita di regolare iscrizione, che può essere anche quella semplificata alla categoria 2-bis se il soggetto che ha effettuato l'attività si configura come produttore del rifiuto.   RIFIUTI – linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste Disponibili (solo in formato elettronico) le linee Guida SNPA n. 23/2020 del 6 febbraio 2020 "Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D. Lgs. n. 152/2006". Spetta al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente il compito di effettuare i controlli su quegli impianti per il recupero dei rifiuti che hanno ricevuto l’autorizzazione dalle regioni. Per ottemperare a questo mandato ed operare le verifiche sugli impianti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, SNPA ha stilato le Linee Guida. Un documento con cui si definisce un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali usciranno materiali non più considerabili come rifiuti.     SICUREZZA   REACH – inserite nuove sostanze nell’allegato XIV Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Il Regolamento, sulla base delle caratteristiche di tossicità per la riproduzione (categoria 1 B) e/o persistenza e alta bioaccumulabilità, modifica l’allegato XIV del regolamento REACH andando ad aggiungere le voci da 44 a 54. Le 11 nuove sostanze soggette ad autorizzazione sono le seguenti: Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare N. CE: 271-093-5 N. CAS: 68515-50-4. Ftalato di diesile N. CE: 201-559-5 N. CAS: 84-75-3. Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (N. CE 201-559-5) N. CE: 271-094-0; 272-013-1 N. CAS: 68515-51-5; 68648-93-1. Fosfato di trixilile N. CE: 246-677-8 N. CAS: 25155-23-1. Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio N. CE: 239-172-9; 234-390-0 N. CAS: –. Perossometaborato di sodio N. CE: 231-556-4 N. CAS: 7632-04-4. 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) N. CE: – N. CAS: –. 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) N. CE: 247-384-8 N. CAS: 25973-55-1. 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) N. CE: 223-383-8 N. CAS: 3864-99-1. 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec- butil)fenolo (UV-350) N. CE: 253-037-1 N. CAS: 36437-37-3. 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) N. CE: 223-346-6 N. CAS: 3846-71-7. Per tali sostanze è stata fissata una data dalla quale ne saranno vietate l’uso e l’immissione sul mercato (dal 27/02/2023 al 27/11/2023), salvo il caso di essere in possesso di un’autorizzazione, da richiedere entro le date dal 27/08/2021 al 27/05/2022.   SOSTANZE PERICOLOSE – Restrizione in apparecchiature elettriche ed elettroniche Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “Attuazione delle direttive di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)”. Il Decreto attua le direttive delegate della Commissione europea che modificano la direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose, piombo e cadmio, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificando l'allegato III al D. Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014..   RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19 Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”. La Circolare è destinata agli operatori che per ragioni lavorative vengano a contatto con il pubblico, ma fornisce indicazioni operative utili per tutti i datori di lavoro. Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”. Modalità di applicazione della misura di quarantena. Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”. Integrazioni ed aggiornamenti alle precedenti circolari contenenti indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza. Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. I Decreti attuativi sono contenuti nei successivi Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istituzione dell’isolamento (zone rosse) in Lombardia per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, mentre in Veneto Vo'.La modalità di lavoro agile è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali previsti. Circolare del Ministero della Salute n. 5889 del 25 febbraio 2020 “Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020”. Si raccomanda che l'esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI e SARI, oltre che ai casi sospetti di COVID-19. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive in luoghi pubblici o privati (salvo quelli a porte chiuse); viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche; le visite agli istituti ed ai luoghi della cultura. La modalità di lavoro agile è applicabile in via provvisoria per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. L’attività nelle scuole e nelle Università viene sospesa con provvedimenti differenziati per regione. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 639 del 25 febbraio 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti). Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 641 del 28 febbraio 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Disposizioni in materia di acquisizioni degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi. Circolare del Ministero della Salute n. 5889 del 25 febbraio 2020 “COVID-19. Aggiornamento”. Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione e definizione di “contatto stretto”.   AMIANTO – estensione della pensione di inabilità agli ammalati affetti da patologia asbesto-correlata Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2019 “Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto”. Il Decreto stabilisce i criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlata a causa dell’esposizione all’amianto. Ai fini del diritto occorre che la patologia sia riconosciuta dall’Inail e il lavoratore abbia almeno cinque anni di contributi nell’intera vita lavorativa.   ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXIII elenco di soggetti abilitati Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020, con il quale è stato adottato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.   PROTEZIONE CIVILE – modifiche al Codice della protezione civile Pubblicato il Decreto Legislativo n. 4 del 6 febbraio 2020 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: Codice della protezione civile”. Il Decreto opera una semplificazione della normativa e delle procedure amministrative previste durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi ed interviene, anche per : un migliore scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli enti locali una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile e un efficace coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della protezione civile il potenziamento dei sistemi di allertamento la puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile il potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa. Infine, le disposizioni definiscono in modo più puntuale le responsabilità nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile e adeguano l’ordinamento agli obblighi relativi all’appartenenza del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.   INAIL – open data INAIL dell’anno 2019 Pubblicati online gli open data INAIL dell’anno 2019, i dati rilevati evidenziano a livello nazionale un minimo decremento degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (-0.03%), ed un aumento di quelli in itinere (+2,5%). A livello nazionale si evidenzia una diminuzione degli infortuni mortali (-3,9%), le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail sono aumentate (+2,9%).   NORME TECNICHE – recipienti per il trasporto del gas - Norma Tecnica UNI EN 14071:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL - Attrezzature ausiliarie” La norma specifica i requisiti di progettazione, prova e ispezione per dispositivi di intercettazione di valvole di sicurezza limitatrici di pressione (PRV), collettori di valvole e assiemi di sistemi utilizzati, dove necessario, con valvole di sicurezza limitatrici di pressione destinate all'uso in recipienti a pressione statica per il servizio con gas di petrolio liquefatto (GPL).   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1366-12:2019 - “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 12: Barriere tagliafuoco non meccaniche per le condotte di ventilazione” La norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle barriere tagliafuoco non meccaniche installate in elementi di separazione del fuoco progettati per resistere al calore e al passaggio di fumo e gas ad alta temperatura. È utilizzata unitamente alla EN 1363-1 e alla EN 1366-2.   NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN ISO 18640-1:2020 - “Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Impatto fisiologico - Parte 1: Misurazione del trasferimento combinato di calore e umidità mediante torso sudante” Norma Tecnica UNI EN ISO 18640-2:2020 - “Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Impatto fisiologico - Parte 2: Determinazione del carico termico fisiologico dovuto all'indossamento di indumenti di protezione per vigili del fuoco” Le norme specificano rispettivamente: un metodo di prova per la valutazione dell'impatto fisiologico di assemblaggi di tessuto protettivo e assemblaggi di potenziali indumenti di protezione in una serie di attività simulate (fasi) in definite condizioni ambientali un modello termofisiologico (simulatore umano termico) che utilizza i risultati della parte 1 per ottenere un criterio da carico termico fisiologico che prevede la durata (massima) del lavoro con indumenti protettivi in rilevanti condizioni di lotta all'incendio.   NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN ISO 13819-3:2020 - “Protettori dell'udito - Prove - Parte 3: Metodi di prova acustici supplementari” La norma specifica metodi di prova acustici supplementari per protettori dell'udito con funzioni elettroniche aggiuntive. Lo scopo delle presenti prove è consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nelle norme di prodotto appropriate.   NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN ISO 13287:2020 - “Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento” La norma specifica un metodo di prova per la resistenza allo scivolamento delle calzature di protezione. Essa non è applicabile a calzature destinate ad utilizzi particolari contenenti chiodi, borchie metalliche o simili.   NORME TECNICHE – Macchine utensili - Norma Tecnica UNI EN ISO 28927-1:2020 - “Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici angolari e verticali” La norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura delle smerigliatrici.   NORME TECNICHE – abrasivi rigidi - Norma Tecnica UNI EN 12413:2020 - “Requisiti di sicurezza per abrasivi rigidi” La norma si applica agli abrasivi rigidi da impiegare su utensili rotanti. Essa specifica i requisiti e/o le misure per eliminare o ridurre i pericoli risultanti dalla progettazione e dall'impiego dei prodotti abrasivi.   NORME TECNICHE – Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Norma Tecnica UNI ISO 18893:2020 - “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento” La norma si applica a tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) destinate a posizionare persone, strumenti e materiali e che, come minimo, sono costituite da una piattaforma di lavoro con comandi, una struttura allungabile e un telaio.   NORME TECNICHE – Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Norma Tecnica UNI ISO 18878:2020 - “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Formazione per operatore (conducente)” La norma fornisce metodi per preparare materiali di formazione e dare una formazione standardizzata per gli operatori (conducenti) delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP). È applicabile ai MEWP, come definiti nella norma ISO 16368, destinati a spostare persone, strumenti e materiali in posizioni in cui possono eseguire lavori dalla piattaforma di lavoro.   NORME TECNICHE – Trattrici e macchine agricole e forestali - Norma Tecnica UNI EN 12965:2020 - “Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza” La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni utilizzati per il collegamento di una trattrice o di una macchina semovente, al primo cuscinetto fisso di una macchina ricevente. Descrive i metodi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi che necessitano di requisiti specifici, inclusi i rischi derivanti dall'uso scorretto ragionevolmente prevedibile dal costruttore.   NORME TECNICHE – indumenti di protezione dall’impigliamento - Norma Tecnica UNI EN 510:2020 - “Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento” La norma specifica i requisiti di progettazione degli indumenti di protezione che riducono al minimo il rischio di impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose. Essa non si applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena.   NORME TECNICHE – Generatori di aria calda - Norma Tecnica UNI EN 778:2020 - “Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione” La norma definisce i requisiti ed i metodi di prova per la sicurezza e l'efficienza dei generatori di aria calda con bruciatori atmosferici e senza ventilatore per il trasporto dell'aria di combustione e/o dei gas di combustione.   NORME TECNICHE – Generatori di aria calda - Norma Tecnica UNI EN 17082:2020 - “Generatori di aria calda alimentati a gas, a convezione forzata, per il riscaldamento di ambienti domestici e non domestici con portata termica non maggiore di 300 kW” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la sicurezza e l'efficienza dei generatori di aria calda alimentati a gas per uso domestico e non domestico con o senza ventilatore nel circuito di combustione.   NORME TECNICHE – Classificazione degli apparecchi a gas - Norma Tecnica UNI EN 1749:2020 - “Classificazione degli apparecchi a gas in funzione del metodo di adduzione dell'aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione (tipi)” La norma fornisce dettagli per la classificazione di apparecchi a gas secondo il metodo di adduzione dell'aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione (tipi). Tale classificazione riguarda gli apparecchi a gas che sono destinati a essere installati all'interno di edifici e/o all'esterno di un edificio. La norma classifica gli apparecchi come tipo A, B o C secondo il principio base di evacuazione dei prodotti della combustione e di adduzione di aria comburente.   --- ## Regione Veneto, nuovi finanziamenti per la certificazione di qualità URL: https://lachiver.com/news/regione-veneto-nuovi-finanziamenti-per-la-certificazione-di-qualita-2967 Regione Veneto, nuovi finanziamenti per la certificazione di qualità | Lachiver Servizi Segnaliamo l’apertura del bando di finanziamento indetto dalla regione Veneto, Legge regionale n. 16/98 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi”. Le caratteristiche del bando: DESTINATARI Le micro e piccole-medie imprese aventi sede operativa nel Veneto, attive nei settori del commercio, turismo e dei servizi. TIPO DI AGEVOLAZIONE Il bando prevede contributi per i progetti di adeguamento dei sistemi aziendali secondo le norme di qualità UNI EN ISO 9000:2000 (cosiddette Vision 2000). CONTRIBUTO Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammesse, per un importo massimo di € 15.493,71 e un importo minimo di € 2.582,28. Spese ammissibili Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 01 gennaio 2005 e relative a: consulenza assistenza tecnica addestramento specifico del personale I contributi sono concedibili anche nel caso in cui le spese siano state sostenute tramite leasing. Sono ammissibili le spese sostenute solo in data successiva a quella della presentazione della domanda. PRIORITA’ Le domande saranno ammesse in graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità: natura del progetto: alle ditte il cui progetto è finalizzato ad ottenere la prima certificazione per l’adeguamento del sistema aziendale alle norma sulla qualità = 40 punti contributi ottenuti: alle ditte che non hanno mai ottenuto alcun tipo di contributo pubblico per l’adeguamento del sistema aziendale alle norma sulla qualità = 30 punti microimpresa = 20 punti ordine cronologico di presentazione della domanda: primo giorno utile = 10 punti SCADENZA BANDO Le domande si possono presentare nel periodo compreso tra il 15/04/05 e il 15/05/05, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Centro prescelto per la validazione. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-dicembre-2019-2476 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2019 | Lachiver Servizi - 07/02/2020 - 2 AMBIENTE   RIFIUTI – BAT per l’incenerimento dei rifiuti Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti. Adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti, negli allegati sono indicati : i livelli associati alle migliori tecniche disponibili per le emissioni nell’acqua e nell’atmosfera per determinate tipologie di inquinanti i livelli di efficienza energetica associati il tenore di sostanze incombuste nelle ceneri pesanti/scorie.   MINISTERO DELL’AMBIENTE – Regolamento di organizzazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 138 del 14 novembre 2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Emanato il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente in due dipartimenti, il primo gestirà la tutela dell’ambiente, il secondo si occuperà della transizione ecologica.   QUALITA’ DELL’ARIA – misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE Legge n. 141 del 12 dicembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. La Legge contiene importanti novità in merito ai seguenti temi : Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria informazione e formazione ambientale nelle scuole mobilità sostenibile procedura infrazione discariche abusive e depurazione prodotti sfusi o alla spina.   RIFIUTI – combustibile esaurito e rifiuti radioattivi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2019 “Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”. Approvato il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Il documento contiene una panoramica programmatica della politica italiana di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Il Programma nazionale è suddiviso in 7 capitoli : Nel capitolo 1, viene descritto il quadro legislativo, regolamentare e organizzativo, vengono riportate le principali definizioni dei termini tecnici usati nella redazione del Programma nazionale, viene data una descrizione dell’origine del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi con relativa classificazione, viene fornita una panoramica sugli operatori nazionali e sugli accordi governativi di settore con gli Stati membri e Paesi terzi. Nel capitolo 2, si descrive la politica nazionale dagli anni ‘60 ad oggi riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e si illustrano gli obiettivi futuri della politica nazionale. Nel capitolo 3 si elencano le tappe significative e i limiti temporali per l’attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi futuri del Programma nazionale. Nel capitolo 4 si fornisce un inventario del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e delle stime delle quantità future. Nel capitolo 5 si illustra la gestione, dalla generazione fino allo smaltimento, del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi provenienti dal decommissioning degli impianti nucleari e di quelli provenienti dalle attività di ricerca e dagli utilizzi dei radioisotopi per le attività mediche e industriali e viene sinteticamente illustrato il Deposito Nazionale e la fase post chiusura dello stesso. Nel capitolo 6 si forniscono indicazioni sulla responsabilità per l’attuazione del Programma nazionale e sulla modalità in cui verrà assicurata la trasparenza e la partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Nel capitolo 7 vengono indicati i costi del Programma nazionale, associati all’attività di decommissioning, alla realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco tecnologico, alla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dagli utilizzi dei radioisotopi per le attività mediche e industriali e alle attività di ricerca e sviluppo per soluzioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.   RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – inseriti i reati legati alle falsefatturazioni Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Con la Legge si amplia il numero dei reati tributari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001. Vengono ricomprese tra i reati presupposto, oltre all’uso di fatture false, anche le altre fattispecie ritenute dal legislatore più gravi in ragione della loro insidiosità. Per le imprese i cui legali rappresentanti abbiano posto in essere il reato a vantaggio delle stesse, scattano sanzioni pecuniarie fino 500 quote, che si possono tradurre in importi fino a 774.500 euro, mentre rimane esclusa l’irrogabilità di sanzioni interdittive.   RIFIUTI – determinazione Tari Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Apportate diverse modifiche alle modalità di determinazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati (TARI). Fino a diversa regolamentazione definita da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente) la definizione degli importi della tariffa rifiuti può essere attuata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Per l’anno 2020 i Comuni dovranno approvare le tariffe ed i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Infine, viene modificato il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per quanto riguarda gli studi professionali, che sono ora equiparati alle banche ed agli istituti di credito e non più agli uffici ed agenzie.   RIFIUTI – SNPA linee guida sulla classificazione dei rifiuti Pubblicata sul sito di Servizio Nazionale per la Protezione dell’Ambiente il 24 dicembre 2019 la delibera n. 61 di approvazione del manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” ha come principale obiettivo quello di produrre manualistica per l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza, l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale. Il provvedimento si compone 4 capitoli e 4 appendici e, oltre ad analizzare il quadro normativo di riferimento, individua un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini dell’attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità. Fornisce una versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, riporta esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed individua i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti.   ACQUE – RV attingimento acque sotterranee Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1621 del 5 novembre 2019 “Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto”. Approvate le "Direttive Tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche in aree territoriali omogenee, per prelievi di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto”.   ACQUE – RV monitoraggio VIA e AIA Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1620 del 5 novembre 2019 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 - Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale. Competenze della Giunta regionale (art. 4, comma 3, lettera h). Criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'art. 20. Delibera n. 71/CR del 02/07/2019”. Approvata la definizione dei criteri e le procedure per il monitoraggio e la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in ambito regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, lettera h) della legge regionale n. 4/2016, nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione veicoli Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 11 del 17 dicembre 2019 “Iscrizione all'Albo delle macchine operatrici”. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il Comitato nazionale ha chiarito che le macchine operatrici possono essere iscritte: nella categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come "cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere" nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di "spazzamento meccanizzato" di cui all' Allegato C alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici identificate come "spazzatrici" e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici dell'EER 200302 e 200303 nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art. 184, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/06" e "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua", di cui all'allegato D, Tab. D6 e D7, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017. In questi casi non è prevista l'indicazione di specifiche tipologie di rifiuti. Il Comitato nazionale ha ribadito, infine, che le Sezioni sono tenute a riportare nei provvedimenti il numero di targa, o, in mancanza, il numero di identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore, delle macchine operatrici in disponibilità dell'impresa.   CONAI – nuove liste degli imballaggi IN PLASTICA Pubblicate sul sito del Conai le nuove liste degli imballaggi in plastica in vigore dal 1 gennaio 2020, integrate con alcune precisazioni frutto delle prime segnalazioni pervenute dalle imprese e dalle associazioni imprenditoriali. Ulteriori novità in merito a : variazione delle soglie di esenzione annuale e contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi nuova procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale Conai, basata sul fatturato dell’anno precedente, riservata agli importatori di imballaggi pieni procedura agevolata (semplificata) di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai per i produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione una nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti” per quanto riguarda il contributo ricordiamo che dal 1 gennaio 2020 il Consiglio di amministrazione CONAI, ha deliberato una rimodulazione per gli imballaggi in carta, plastica, legno e per le procedure semplificate in importazione.     SICUREZZA   INAIL – verifiche degli impianti Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. Con il Decreto sono state apportate delle importanti modifiche al D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 sulle verifiche degli impianti. Inserito dopo l’articolo 7 del D.P.R. n. 462/2001, l’art. 7-bis riguardante la “Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe” secondo il quale, al fine di digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche: l’INAIL dovrà predisporre un sistema informatico per la raccolta dei dati relativi alle verifiche di cui al D.P.R. n. 462, al quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo a cui ha affidato la verifica Gli organismi dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate ribadendo che il tariffario delle verifiche è quello individuato dal decreto del presidente dell’ISPESL 7 luglio 2005 pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2005.   ANTINCENDIO – proroga dei termini di adeguamento Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.   RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – inseriti i reati legati alle false fatturazioni Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Con la Legge si amplia il numero dei reati tributari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001. Vengono ricomprese tra i reati presupposto, oltre all’uso di fatture false, anche le altre fattispecie ritenute dal legislatore più gravi in ragione della loro insidiosità. Per le imprese i cui legali rappresentanti abbiano posto in essere il reato a vantaggio delle stesse, scattano sanzioni pecuniarie fino 500 quote, che si possono tradurre in importi fino a 774.500 euro, mentre rimane esclusa l’irrogabilità di sanzioni interdittive.   SORVEGLIANZA SANITARIA – Comunicazione dati a SSN Con l’Interpello n.8/2019 del 2/12/2019, la Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce il proprio parere in merito agli obblighi di comunicazione che il medico competente ha nei confronti del Servizio sanitario Nazionale, nel particolare caso in cui nel corso dell’anno sia avvenuto un avvicendamento tra professionisti prima della data di scadenza dell’invio, prevista per il 31 marzo : si segnala che l’INAIL ha già fornito, sul proprio sito istituzionale, indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo” l’obbligo di comunicazione permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata la sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello utilizzato per la comunicazione prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.   INAIL – parchi eolici Inail ha pubblicato il volume "Linee di indirizzo SGSL per l'esercizio dei parchi eolici" che contiene le linee di indirizzo per l’implementazione di un Sistema di Gestione salute e Sicurezza sul Lavoro nel settore eolico per contribuire in maniera significativa a migliorare i processi e a ridurre i rischi dei lavoratori.   NORME TECNICHE – Valutazione del rischio - Norma Tecnica UNI CEI EN IEC 31010:2019 - “Gestione del rischio - Tecniche di valutazione del rischio” La norma è pubblicata con il doppio logo IEC/ISO e intende fornire una guida per la scelta e l'applicazione di tecniche di valutazione del rischio in un'ampia gamma di situazioni. Le tecniche di valutazione del rischio sono utilizzate a supporto dei processi decisionali in tutte le situazioni di incertezza, per fornire informazioni su particolari rischi e come parte di un processo di gestione del rischio. La norma vuole essere un'introduzione ad una serie di tecniche di valutazione del rischio selezionate delle quali viene fornita una sintesi, confrontandone i possibili campi di applicazione, i vantaggi e le limitazioni; la norma fornisce inoltre riferimenti a fonti di informazione più dettagliate. La presente norma sostituisce la norma CEI EN 31010:2011.   NORME TECNICHE – vibrazioni meccaniche e urti - Norma Tecnica UNI EN ISO 10819:2019 - “Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano” La norma specifica un metodo per la misurazione in laboratorio, l'analisi dei dati e il resoconto della trasmissibilità delle vibrazioni di un guanto con un materiale di riduzione delle vibrazioni che copre il palmo, le dita e il pollice della mano. Specifica inoltre la trasmissibilità delle vibrazioni trasmesse da un'impugnatura attraverso un guanto al palmo della mano, in bande di frequenza in terzi di ottava con frequenze centrali da 25 Hz a 1250 Hz   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1869:2019 - “Coperte antincendio” La norma fornisce i requisiti per le coperte antincendio utilizzabili una sola volta da una persona sola. Specifica i requisiti per le coperte antincendio utilizzabili per controllare piccoli incendi. Limita anche il rischio di scosse elettriche in caso di uso involontario su apparecchiature elettriche sotto tensione. Le coperte antincendio che sono abbastanza grandi sono considerate adatte per essere utilizzate per soffocare gli incendi su persone i cui vestiti sono in fiamme   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1366-12:2019 - “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 12: Barriere tagliafuoco non meccaniche per le condotte di ventilazione” La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di barriere tagliafuoco non meccaniche installate negli elementi di separazione resistenti al fuoco, progettati per resistere al calore e al passaggio di fumo e di gas ad alta temperatura. La norma è utilizzata congiuntamente alla UNI EN 1363-1 e UNI EN 1366-2 .   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15182-1:2019 - “Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Lance antincendio manuali - Parte 1: Requisiti generali” La norma si applica alle lance manuali e tratta i requisiti di sicurezza, i requisiti prestazionali, i metodi di prova, la classificazione e la denominazione, le istruzioni d'uso, la manutenzione e la marcatura.   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15182-2:2019 - “Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Lance antincendio manuali - Parte 2: Lance combinate con portate e angolo di erogazione variabili PN 16” La norma si applica alle lance come definite nella UNI EN 15182-1. Oltre ai requisiti specificati nella UNI EN 15182-1, la norma si applica alle lance manuali combinate con portate ed angolo di erogazione variabili PN 16 con una portata massima di 1000 l/min. ad una pressione di riferimento di 6 bar (0,6 MPa). Essa tratta i requisiti di sicurezza, i requisiti prestazionali, i metodi di prova, la classificazione e la denominazione, le istruzioni d'uso, la marcatura e la manutenzione.   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15182-3:2019 - “Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Lance antincendio manuali - Parte 3: Lance a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16” La norma si applica alle lance come definite nella UNI EN 15182-1.Oltre ai requisiti specificati nella UNI EN 15182-1, la norma si applica alle lance manuali a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16 con una portata massima di 1000 l/min ad una pressione di riferimento di 6 bar (0,6 MPa). Essa tratta i requisiti di sicurezza, i requisiti prestazionali, i metodi di prova, la classificazione e la denominazione, le istruzioni d'uso, la marcatura e la manutenzione   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15182-4:2019 - “Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Lance antincendio manuali - Parte 4: Lance ad alta pressione PN 40” La norma si applica alle lance come definite nella UNI EN 15182-1. Oltre ai requisiti specificati nella UNI EN 15182-1, la norma si applica alle lance manuali ad alta pressione PN 40 con una portata massima di 200 l/min ad una pressione di riferimento di 6 bar (0,6 MPa). Essa tratta i requisiti di sicurezza, i requisiti prestazionali, i metodi di prova, la classificazione e la denominazione, le istruzioni d'uso, la marcatura e la manutenzione .   NORME TECNICHE – Macchine movimento terra - Norma Tecnica UNI EN 474-1:2019 - “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali” La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le macchine movimento terra descritte nella UNI EN ISO 6165:2006, ad esclusione dei rulli compressori e delle trivelle ad azione orizzontale. La norma si applica anche alle macchine derivate progettate principalmente per l'uso con attrezzature atte a dissodare, rompere, muovere, trasportare, distribuire e livellare terra e roccia. La norma fornisce i requisiti di sicurezza comuni per le famiglie di macchine movimento terra ed è destinata all'utilizzo congiuntamente ad una delle parti della EN 474 da 2 a 12.   NORME TECNICHE – Segnaletica stradale - Norma Tecnica UNI EN 13422:2019 - “Segnaletica stradale verticale - Dispositivi e delineatori di avvertimento portatili deformabili - Segnali stradali portatili per il traffico - Coni e cilindri” La norma specifica i requisiti per coni e cilindri per il traffico nuovi con proprietà retroriflettenti, e i metodi di prova per la valutazione delle prestazioni del prodotto..     --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-novembre-2019-2477 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2019 | Lachiver Servizi - 23/12/2019 - 3 AMBIENTE   NORMATIVA – certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi Decreto del Ministero dell’Ambiente del 14 novembre 2019 “Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”. Il Decreto stabilisce: le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle "informazioni sociali e ambientali" relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa.   RIFIUTI – Cessazione della qualifica di rifiuto Legge n. 128 del 2 novembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Tra le disposizioni, una modifica delle condizioni da soddisfare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, contenuta nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del D. lgs. 152/06. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto il testo dell’articolo prevedeva la condizione che la sostanza o l'oggetto fosse comunemente utilizzato per scopi specifici, mentre il nuovo testo ore prevede quale condizione che “la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici". Si sostituisce interamente il comma 3 dell’art. 184-ter. Si prevede che, in mancanza di criteri specifici, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del codice dell'ambiente, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono: materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero processi e tecniche di trattamento consentiti criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. La disposizione prevede che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 184-ter, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Inseriti nuovi commi (da 3-bis a 3-septies) all'articolo 184-ter. Il nuovo comma 3-bis prevede che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. In base al nuovo comma 3-ter, l’ISPRA ovvero l'ARPA territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, svolge controlli a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, circa la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti. In caso di non conformità riscontrata, si redige apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'ARPA delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente. Il nuovo comma 3-quinquies stabilisce il possibile ricorso a Commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Il nuovo comma 3-sexies prevede la redazione, con cadenza annuale, di una relazione da parte dell'ISPRA sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter; tale relazione è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre. Il nuovo comma 3-septies istituisce - al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità - presso il Ministero dell'ambiente il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'articolo in esame. La definizione delle modalità di funzionamento e di organizzazione del registro è demandata ad un decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.   RIFIUTI – Statuto del Consorzio Recupero Vetro - CoReVe Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 ottobre 2019 “Approvazione dello Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe)”. Con il Decreto è stato approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2 del D. Lgs. 152/06, lo Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe).   MINISTERO DELL’AMBIENTE – riorganizzazione Legge n. 132 del 18 novembre 2019, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione del Ministero dell’ambiente stabilendo la presenza di due dipartimenti: il primo sulla tutela dell’ambiente, in tutte le sue componenti, all’interno del quale nascerà una nuova direzione ad hoc sul mare, oltre a quelle già esistenti su natura, dissesto e acqua, il secondo si occuperà della transizione ecologica, coordinando le competenze su crescita verde, economica circolare e sviluppo sostenibile.   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte a quesito Pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente la risposta in merito all’applicazione del D. Lgs. 105/15 sul Quesito 19: classificazione di una miscela che contiene metanolo ed una percentuale definita di altre sostanze. Il detentore della sostanza dovrà effettuare opportune valutazioni in modo da classificare correttamente la miscela. Nel caso non siano evidenziate ulteriori classificazioni di pericolo, si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D. Lgs 105/15. Nel caso in cui nella miscela “metanolo + altre sostanze” siano invece contenute sostanze con specifiche proprietà intrinseche di pericolo, e quindi classificate, tali miscele devono essere valutate secondo quanto riportato in Allegato I al regolamento 1272/2008. Per tali miscele, anche nel caso in cui la classificazione determini le stesse categorie di pericolo considerate dal Decreto 105/2015 per la sostanza “metanolo” puro, non si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D. Lgs. 105/15 anche in considerazione delle possibili diverse caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche che tale miscela può assumere e che la possano rendere maggiormente pericolosa.   VIA – valutazione di impatto sanitario (VIS) Le linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (Rapporto ISTISAN 19/9) sono un aggiornamento di quanto pubblicato nel Rapporto ISTISAN 17/4 dall'ISS. Le linee guida sono state adottate con decreto del Ministero della salute in data 27 marzo 2019. La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) è una procedura finalizzata a tutelare la salute delle popolazioni esposte agli impatti che piani, programmi, opere possono determinare sull’ambiente del territorio interessato. Il D. Lgs. 104/2017 ha recepito la Direttiva europea 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), prescrivendo per i nuovi impianti che rientrano in una specifica categoria (grandi impianti di combustione, raffinerie) di svolgere una VIS al fine di tutelare le popolazioni dai potenziali impatti che questi impianti determinano sul territorio, tenendo conto anche delle relative opportunità di sviluppo. Il Decreto individua l’Istituto Superiore di Sanità quale istituzione incaricata di scrivere le linee guida per la VIS, che dovranno essere quindi recepite con Decreto dal Ministero della Salute e rese disponibili dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i proponenti. In questo rapporto, che rappresenta un aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/4, sono approfondite e descritte le metodologie e gli approcci utili a svolgere la VIS.   NORME TECNICHE – Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Norma Tecnica UNI 10617:2019 - “Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali” La norma specifica i requisiti di base per la predisposizione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione della sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose, come definite dalla legislazione vigente in materia.   NORME TECNICHE – riciclo di carta e cartone - Norma Tecnica UNI EN 17085:2019 - “Carta e cartone - Procedure di campionamento di carta e cartone da riciclare” La norma specifica un metodo per ottenere dei campioni rappresentativi da un lotto di carta e cartone da riciclare per determinare se la sua composizione e la sua qualità siano conformi ai requisiti della EN 643 e/o di altre specifiche.       SICUREZZA   INFORTUNI – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta Delibera 31 ottobre 2019 del Senato della Repubblica “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati”. Istituita la Commissione con compiti di controllo e monitoraggio sui luoghi di lavoro, accertamento della dimensione e gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali a tutela di vittime e delle famiglie, accertamento delle cause anche nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro. Monitorerà l'incidenza e la prevalenza del fenomeno infortunistico per età, genere e luogo di residenza delle vittime attraverso appropriate analisi, provvederà ad un controllo costante sull'idoneità dei controlli degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche. La Commissione potrà anche individuare nuovi strumenti legislativi e amministrativi di prevenzione e repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.   ANTINCENDIO – regola tecnica impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi Decreto Ministero dell’Interno del 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”. Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996. Sono stati definiti: il campo di applicazione: impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar gli obiettivi: realizzare impianti sicuri per le persone e per le squadre di soccorso, che evitino il formarsi di accumuli pericolosi del combustibile e che non danneggino i locali vicini a quelli contenenti gli impianti in caso di incidente l'impiego dei prodotti per uso antincendio che devono essere identificabili, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto e accettati dal responsabile dell'attività/dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. Il Decreto entra in vigore il 21 dicembre 2019..   LAVORO SUBORDINATO – (Rider) estensione delle tutele del lavoro organizzato tramite piattaforme digitali Legge n. 128 del 2 novembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. All’interno del testo modifiche al decreto legislativo n. 81/2015 (attuativo del Jobs Act) con introduzione del Capo V-bis "Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali", art. 47 commi bis-quater. Si tratta di indicazioni sui livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (i cosiddetti riders) di cui si regola: forma contrattuale (art. 47 ter) e compenso (art. 47 quater) il divieto di discriminazione (art. 47 quinquies) e gli aspetti legati alla Protezione dei dati personali (art. 47 sexies) la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 47 septies) l'Osservatorio permanente (art. 48 octies).   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte a quesito Pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente la risposta in merito all’applicazione del D. Lgs. 105/15 sul Quesito 19: classificazione di una miscela che contiene metanolo ed una percentuale definita di altre sostanze. Il detentore della sostanza dovrà effettuare opportune valutazioni in modo da classificare correttamente la miscela. Nel caso non siano evidenziate ulteriori classificazioni di pericolo, si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D. Lgs. 105/15. Nel caso in cui nella miscela “metanolo + altre sostanze” siano invece contenute sostanze con specifiche proprietà intrinseche di pericolo, e quindi classificate, tali miscele devono essere valutate secondo quanto riportato in Allegato I al regolamento 1272/2008. Per tali miscele, anche nel caso in cui la classificazione determini le stesse categorie di pericolo considerate dal Decreto 105/2015 per la sostanza “metanolo” puro, non si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D. Lgs. 105/15 anche in considerazione delle possibili diverse caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche che tale miscela può assumere e che la possano rendere maggiormente pericolosa.   MEDICO COMPETENTE – Polizia di stato Pubblicata sul sito web del Ministero del Lavoro la risposta in merito all'interpello n. 7/2019: "Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento".   ANTINCENDIO – gallerie stradali più lunghe di 500 metri Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare DCPREV n. 16510 del 31/10/2019 “DPR 151/11 Attività n. 80 - Gallerie stradali più lunghe di 500 metri - Adempimenti procedurali e tecnici- Indirizzi applicativi”. Il DPR 151/11 ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri annoverandole in categoria A. Tali infrastrutture possono o meno essere ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN). La circolare chiarisce la differenza dei procedimenti amministrativi antincendio applicabili per le infrastrutture stradali che appartengono alla rete TEN e le gallerie stradali esistenti non appartenenti alla rete TEN.   ANTINCENDIO – Porte resistenti al fuoco Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare DCPREV n. 16746 del 6/11/2019 “Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi”. La Circolare fornisce chiarimenti sulle norme armonizzate applicabili, all’indomani del 1 novembre 2019, data in cui è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014. Inoltre, fornisce indicazioni sulle condizioni di commercializzazione da verificare e sulla documentazione da allegare per le porte ricadenti nel Regolamento Prodotti da Costruzione e per le porte in regime di omologazione nazionale.   ALLUVIONI – come ridurre i rischi per la salute Pubblicato dal Ministero della salute l’opuscolo "Alluvioni, come ridurre i rischi per la salute", che ha l'obiettivo di far conoscere i rischi delle alluvioni sulla salute della popolazione, descrivere i comportamenti che possono aumentare o ridurre tali rischi e identificare i sottogruppi di popolazione più vulnerabili.   INAIL – micotossine aerodisperse Inail ha pubblicato la scheda informativa "Esposizione a micotossine aerodisperse: un rischio occupazionale?", che approfondisce le problematiche connesse all'esposizione a micotossine per via inalatoria e il relativo impatto sulla salute occupazionale. I lavoratori a maggior rischio espositivo risultano quelli addetti alla raccolta di cereali, stoccaggio di materiale agricolo, carico e scarico (autotrasportatori), produzione e distribuzione di mangimi.   SPAZI CONFINATI – Linee di indirizzo CNI Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha elaborato le “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, indirizzato non solo a ingegneri ma anche a: Datore di Lavoro Committente, Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).   INAIL – ingegneria antincendio Inail ha pubblicato il volume "Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio". Focus sui Metodi del Codice di prevenzione incendi: M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio M.2 Scenari d’incendio per la progettazione prestazionale M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale. Obiettivo della pubblicazione è illustrare che la vera novità del Codice di prevenzione incendi è rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità. All’interno del volume sono presenti vari casi studio sulle soluzioni alternative per i livelli di prestazione I, II, III, S.2, S.3, S.4, S.8 per autorimesse, scuole, attività commerciali, uffici, magazzino, archivio, deposito bibliografia.   INAIL – open data INAIL dei primi dieci mesi del 2019 Pubblicati online gli open data INAIL dei primi dieci mesi del 2019, i dati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele. I dati rilevati evidenziano a livello nazionale un minimo incremento degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (+0.04%), ed un aumento di quelli in itinere (+2,5%). A livello nazionale si evidenzia una diminuzione degli infortuni mortali (-5,2%).   NORME TECNICHE – Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Norma Tecnica UNI 10617:2019 - “Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali” La norma specifica i requisiti di base per la predisposizione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione della sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose, come definite dalla legislazione vigente in materia.   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15254-4:2019 - “Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 4: Costruzioni vetrate” La norma fornisce una guida e definisce i procedimenti relativamente alla variazione dei parametri associati a elementi vetrati resistenti al fuoco sottoposti a prova secondo la UNI EN 1364-1 e classificati secondo la UNI EN 13501-2.   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15659:2019 - “Mezzi di custodia - Classificazione e metodi di prova per la resistenza al fuoco - Armadi ignifughi leggeri” La norma specifica i requisiti per armadi ignifughi leggeri che forniscono protezione contro il fuoco. Il metodo di prova mira a valutare la capacità di resistenza al fuoco di armadi ignifughi leggeri al fine di proteggere supporti cartacei dagli effetti del fuoco. La norma non garantisce la protezione dei documenti successiva all'esposizione al fuoco di 30 min. (LFS 30) o 60 min. (LFS 60). Per tale protezione si applica la UNI EN 1047-1. La norma fornisce uno schema di classificazione degli armadi ignifughi leggeri sulla base dei risultati delle prove.   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1047-1:2019 - “Mezzi di custodia - Classificazione e metodi di prova per la resistenza al fuoco - Parte 1: Armadi di sicurezza per dati e contenitori per dati” La norma specifica i requisiti di armadi per dati e contenitori per dischetti relativamente alla resistenza al fuoco. Sono specificati due metodi di prova per verificare la capacità di armadi per dati di proteggere dagli effetti del fuoco materiali sensibili alla temperatura e all'umidità: una prova di resistenza al fuoco e una prova di shock termico e di impatto per caduta.   NORME TECNICHE – trabattelli - Norma Tecnica UNI 11764: 2019 - “Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei piccoli trabattelli su due ruote con l'altezza del piano di lavoro minore di 4 mt. e portata massima di 150 kg., per l'utilizzo da parte di una sola persona alla volta.   NORME TECNICHE – misurazione rumore - Norma Tecnica UNI EN ISO 20361: 2019 - “Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3” La norma specifica tutte le informazioni necessarie per eseguire, in modo efficiente e in condizioni normalizzate, la determinazione, la dichiarazione e la verifica dell'emissione del rumore aereo delle pompe o dei gruppi di pompaggio per liquidi. Specifica i metodi di misurazione del rumore e le condizioni operative e di montaggio che devono essere utilizzate per la prova.   NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN 13274-2:2019 - “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Parte 2: Prove pratiche di impiego” La norma specifica prove pratiche di impiego per apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione degli apparecchi destinati all'uso subacqueo.   NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 11393-2:2019 - “Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe” La norma specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova, i requisiti di progettazione, le informazioni per l'identificazione e la marcatura dei protettori delle gambe che offrono protezione dal taglio di seghe a catena portatili.   NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 11393-5:2019 - “Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio provocato da seghe a catena portatili e altre proprietà. Essa comprende inoltre un requisito relativo alla resistenza delle cinghie delle ghette passanti sotto il piede.   NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 11393-6:2019 - “Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo” La norma specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova, i requisiti di progettazione, le informazioni per l'identificazione e la marcatura dei protettori per la parte superiore del corpo che offrono protezione dal taglio di seghe a catena portatili. La norma, specifica le procedure relative alla campionatura e al pretrattamento dei protettori della parte superiore del corpo, la misurazione del rivestimento protettivo, l'apparecchiatura e i metodi di prova per valutare la resistenza al taglio e la prova pratica di impiego per valutare le proprietà ergonomiche. Una guida sull'uso delle seghe a catena e la selezione degli appropriati protettori per la parte superiore del corpo è data in Appendice A   NORME TECNICHE – Atmosfere esplosive - Norma Tecnica UNI EN 1127-1: 2019 - “Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia” La norma specifica i metodi per l'identificazione e la valutazione delle situazioni pericolose che conducono all'esplosione e le misure di progettazione e costruzione adeguate alla sicurezza richiesta.   NORME TECNICHE – Ergonomia dell'ambiente fisico - Norma Tecnica UNI 10551: 2019 - “Ergonomia dell'ambiente fisico - Scale di giudizio soggettivo per la valutazione degli ambienti fisici” La norma presenta principi ed esempi di applicazione pratica per la costruzione di appropriate scale di giudizio da utilizzare nella valutazione degli ambienti fisici. Questa norma non normalizza scale specifiche; considera scale di percezione, benessere, preferenza, accettabilità, forme di espressione e tolleranza e aspetti ambientali quali quello termico, visivo, della qualità dell'aria, acustico e della vibrazione. Non prende in considerazione altre scale quali: scale relative agli effetti dell'ambiente sulla capacità di leggere display o segni, sulle prestazioni manuali o su condizioni psicologiche come l'umore, ecc; scale relative al dolore o scale relative a stimoli che possono portare a lesioni. La norma non presenta i principi delle indagini o la progettazione del questionario. Tuttavia, le scale che vengono sviluppate utilizzando la norma possono essere incluse in sondaggi o questionari.   NORME TECNICHE – Estrusori plastiche e gomma - Norma Tecnica UNI EN 1114-3: 2019 - “Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - Parte 3: Requisiti di sicurezza per traini” La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi rilevanti per il traino di cavi, conduttori, profili e tubi per la lavorazione di plastica e gomma, quando sono utilizzati come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.   NORME TECNICHE – Trasporto di merci pericolose - Norma Tecnica UNI EN 14564:2019 - “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Terminologia” La norma si applica alle cisterne utilizzate per il trasporto di merci pericolose e fornisce termini e definizioni aggiuntivi a quelli scritti nell'accordo europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada (ADR) o alle regolamentazioni relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Ferrovia (RID).   NORME TECNICHE – Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione - Norma Tecnica UNI 10436:2019 La norma prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione delle caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW.       --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-ottobre-2019-2478 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2019 | Lachiver Servizi - 09/12/2019 - 4 AMBIENTE   REACH – termini registrazione sostanze in regime transitorio Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione del 9 ottobre 2019 relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio. Il regolamento stabilisce che: il metodo di calcolo dei quantitativi annui di sostanze soggette a un regime transitorio di cui all’articolo 3, paragrafo 30 del REACH sulla base dei tre anni precedenti continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Il dichiarante, una volta completata la registrazione di una sostanza, ne calcola successivamente il quantitativo per anno civile. Dopo il 31 dicembre 2019 le registrazioni preliminari effettuate a norma dell’articolo 28 del REACH non sono più valide e a tutte le sostanze soggette a un regime transitorio si applicano gli articoli 26 e 27; quindi a partire dal nuovo anno se un’azienda vuole registrare dovrà inviare un inquiry (dossier di indagine) ad ECHA senza poter fare più affidamento sulle pre-registrazioni fatte. Gli obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione continuano a dover essere rispettati. In tale contesto i dichiaranti possono ricorrere a piattaforme informali di comunicazione analoghe ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all’articolo 29 del REACH.   REACH – digestato esentato dall’obbligo di registrazione Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Con il regolamento viene aggiunto il digestato all’elenco di sostanze che sono esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del REACH. L’inserimento del digestato nell’allegato V, punto 12 del regolamento (CE) n. 1907/2006 mira a precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l’esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando così le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori così come dalle autorità che ne controllano l’applicazione.   SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’import/export Regolamento delegato (UE) 1701/2019 della Commissione del 23 luglio 2019 recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Modificati gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e all’importazione di sostanze chimiche pericolose: l’allegato I, recante l’Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione, l’Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (procedura di previo assenso informato), l’Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, l’allegato V, che riporta le sostanze chimiche e gli articoli soggetti a divieto di esportazione.   EMISSIONI IN ATMOSFERA – registro elettronico europeo Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio. La Decisione è relativa all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di inquinanti provenienti dai grandi complessi industriali. La Commissione raccoglie tali dati in un registro elettronico europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti («E-PRTR») accessibile al pubblico al fine di favorire a tutti la partecipazione al processo decisionale in materia ambientale e la riduzione dell’inquinamento ambientale. L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali.   REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE 234-190-3; num. CAS 10588-01-9, 7789-12-0) per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee   REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di sodio Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Cromato di sodio (num. CE: 231-889-5; num. CAS: 7775-11-3) per la formulazione di miscele per le applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, dei rivestimenti di conversione chimica, del decapaggio e dell'incisione. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per applicazioni, nel settore aerospaziale, dei rivestimenti di conversione chimica e dei rivestimenti in sospensione nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza e riproducibilità (per i rivestimenti di conversione chimica), protezione dalla corrosione, resilienza al calore, resistenza alla corrosione ad alta temperatura, resistenza all’umidità e all’acqua calda, resistenza agli sbalzi termici, aderenza e flessibilità (per i rivestimenti in sospensione). In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee   AIA – aggiornamento modulistica Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 311 del 10 ottobre 2019 “Definizione formato modulistica per presentazione domanda di AIA statale”. Aggiornato il formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale. Negli Allegati sono contenuti: i moduli per la domanda le informazioni generali i dati e notizie sull'installazione attuale i dati e notizie sull'installazione da autorizzare i dati per l'Applicazione delle BAT ed effetti ambientali i dati per l'Attuazione delle prescrizioni e PMC Guida alla compilazione della domanda.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – dotazioni minime alla categoria 1 Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019 “Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017”. Sulla base della normativa, risulta del tutto evidente che il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30 maggio 2017, che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, come previsto dalla delibera n. 4 del 25 giugno 2019.       SICUREZZA   REACH – termini registrazione sostanze in regime transitorio Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione del 9 ottobre 2019 relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio. Il regolamento stabilisce che: il metodo di calcolo dei quantitativi annui di sostanze soggette a un regime transitorio di cui all’articolo 3, paragrafo 30 del REACH sulla base dei tre anni precedenti continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Il dichiarante, una volta completata la registrazione di una sostanza, ne calcola successivamente il quantitativo per anno civile. Dopo il 31 dicembre 2019 le registrazioni preliminari effettuate a norma dell’articolo 28 del REACH non sono più valide e a tutte le sostanze soggette a un regime transitorio si applicano gli articoli 26 e 27; quindi a partire dal nuovo anno se un’azienda vuole registrare dovrà inviare un inquiry (dossier di indagine) ad ECHA senza poter fare più affidamento sulle pre-registrazioni fatte. Gli obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione continuano a dover essere rispettati. In tale contesto i dichiaranti possono ricorrere a piattaforme informali di comunicazione analoghe ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all’articolo 29 del REACH.   SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’import/export Regolamento delegato (UE) 1701/2019 della Commissione del 23 luglio 2019 recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Modificati gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e all’importazione di sostanze chimiche pericolose.   AGENTI CHIMICI – quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione. Definito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici : Anilina Clorometano Trimetilammina 2- fenilpro pano (cumene) Acetato di sec-butile 4-ammino toluene Acetato di isobutile Alcool isoamilico Acetato di nbutile Tricloruro di fosforile Gli Stati membri hanno tempo fino al 20 maggio 2021 per conformarsi alla presente direttiva.   DPI – adeguamento tecnico Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico. Modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/Cee, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro. In particolare : allegato I - rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale allegato II - elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono allegato III - elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.   RISCHIO BIOLOGICO – adeguamento tecnico   Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico. Modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/Ce, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. In particolare : •allegato I - elenco indicativo dei tipi di attività professionali •allegato III - classificazione comunitaria degli agenti biologici •allegato V - indicazioni su misure e livelli di contenimento •allegato VI - contenimento per processi industriali.   REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE 234-190-3; num. CAS 10588-01-9, 7789-12-0) per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di sodio Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Cromato di sodio (num. CE: 231-889-5; num. CAS: 7775-11-3) per la formulazione di miscele per le applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, dei rivestimenti di conversione chimica, del decapaggio e dell'incisione. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per applicazioni, nel settore aerospaziale, dei rivestimenti di conversione chimica e dei rivestimenti in sospensione nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza e riproducibilità (per i rivestimenti di conversione chimica), protezione dalla corrosione, resilienza al calore, resistenza alla corrosione ad alta temperatura, resistenza all’umidità e all’acqua calda, resistenza agli sbalzi termici, aderenza e flessibilità (per i rivestimenti in sospensione). In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   APPARECCHI A GAS – nuove disposizioni regolamentari Decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 6 agosto 2019 “Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”. Il Decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Conferma dell’obbligo per fabbricanti, importatori e distributori di usare la lingua italiana relativamente a dati di recapito, istruzione, informazioni, etichettature e documentazione.   D. LGS. 81/2008 – applicazione per Polizia di Stato, VVFF, soccorso pubblico e della protezione civile Decreto Ministero dell’Interno n. 127 del 21 agosto 2019 “Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Regolamento in applicazione del D. Lgs. 81/2008 per tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro di polizia di Stato, del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della protezione civile. Il regolamento riguarda anche le strutture del ministero dell'Interno per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.   ANTINCENDIO – modifiche al Codice di Prevenzione incendi Decreto Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2019 “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Il Codice di Prevenzione incendi (DM 3/8/2015) subisce una nuova modifica per venire incontro alle necessità di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche alla luce dei più aggiornati standard internazionali. Le modifiche sono relative alle seguenti sezioni: a) Sezione G - Generalità; b) Sezione S - Strategia antincendio; c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli: c.1) V.1 (Aree a rischio specifico); c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive); c.3) V.3 (Vani degli ascensori); d) Sezione M - Metodi.   INCIDENTI RILEVANTI – procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore Circolare del Ministero dell’Interno n. 15438 del 15 ottobre 2019 “Chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs. 105/15 - procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore”. La circolare fornisce chiarimenti applicativi dell'allegato “L” del D.Lgs. 105/15 relativo alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. Il procedimento di prevenzione incendi, per le attività di cui all'allegato I del DPR 151/11, viene incardinato nell'ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza.   ANTINCENDIO – chiarimenti in merito al DM 12 aprile 2019 Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 15406 del 15/10/2019 “D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.”. La Circolare evidenzia i principali elementi di novità introdotti dal decreto.   LAVORI IN QUOTA – interpello Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro la risposta all'istanza: "Chiarimenti in merito l'obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008". La Commissione ribadisce la validità dell’articolo 148, riguardante i lavori speciali, che sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.   INAIL – incidenti con mezzo di trasporto Inail ha pubblicato il volume "Gli incidenti con mezzo di trasporto. Un’analisi integrata dei determinanti e dei fattori di rischio occupazionali" che illustra i principali risultati del progetto di ricerca sugli incidenti con mezzo di trasporto con collegamenti tra l’informazione incidentale e l’informazione occupazionale/assicurativa.   INAIL – sicurezza alla guida Inail ha pubblicato il pieghevole "Sicurezza alla guida. Effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci" che tratta buona parte delle sostanze che interferiscono sulla lucidità e la prontezza di riflessi indispensabili per una guida corretta e sicura .   INAIL – open data INAIL dei primi otto mesi del 2019 Pubblicati online gli open data INAIL dei primi otto mesi del 2019, i dati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele. I dati rilevati evidenziano a livello nazionale una diminuzione degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (-1,2%), ed un aumento di quelli in itinere (+4,6%). A livello nazionale si evidenziano 28 denunce in meno di infortuni mortali (-3,9%).   INAIL – montaggio e smontaggio nel settore degli spettacoli Inail ha pubblicato il volume "Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di Scaffolder e Rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento" che fornisce, in relazione a quanto previsto dal “decreto palchi e fiere” del 22 luglio 2014 e dalla relativa Circolare ministeriale esplicativa, indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due particolari figure professionali, i Rigger e gli Scaffolder, spesso operanti nell’ambito del settore degli spettacoli e dell’intrattenimento, svolgendo attività lavorative connotate da una particolare complessità.   NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-1:2019 - “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 1: Puntali metallici” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei puntali metallici destinati ad essere utilizzati come componenti di DPI costituiti da calzature.   NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-2:2019 - “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 2: Puntali non metallici” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei puntali non metallici destinati ad essere utilizzati come componenti di DPI costituiti da calzature.   NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-3:2019 - “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 3: Solette antiperforazione metalliche” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per solette metalliche con resistenza contro la perforazione meccanica, destinate ad essere utilizzate come componenti di DPI costituiti da calzature.   NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-4:2019 - “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 4: Solette antiperforazione non metalliche” La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per solette non metalliche con resistenza contro la perforazione meccanica, destinate ad essere utilizzate come componenti di DPI costituiti da calzature.   NORME TECNICHE – Bombole per gas - Norma Tecnica UNI EN ISO 14456:2019 - “Bombole per gas - Proprietà dei gas e codici di classificazione associati (FTSC)” La norma fornisce un elenco dei codici FTSC (potenziale di incendio, "potenziale ossidante e infiammabilità", tossicità, stato del gas e corrosività) determinato secondo le proprietà rilevanti dei gas e di alcuni liquidi che sono trasportati sotto pressione.   NORME TECNICHE – Bombole per gas - Norma Tecnica UNI EN ISO 10462:2019 - “Bombole per gas - Bombole per acetilene - Ispezione e manutenzione periodiche” La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica delle bombole per acetilene come richiesto per il trasporto di sostanze pericolose e per la manutenzione in relazione all'ispezione periodica. La norma si applica a bombole per acetilene, con e senza solvente, con una capacità geometrica nominale massima di 150 l   NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL - Norma Tecnica UNI EN 12807:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio brasato per gas di petrolio liquefatto (GPL) - Progettazione e costruzione” La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, la costruzione e le prove durante la fabbricazione di bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio brasato per gas di petrolio liquefatti (GPL) con una capacità d'acqua da 0,5 l. fino a 15 l. inclusi, esposti a temperatura ambiente. Il documento si applica solo alle bombole aventi una sezione trasversale circolare senza alcun giunto longitudinale.   NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno - Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-7:2019 - “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 7: Piallatrici a filo, piallatrici a spessore, piallatrici combinate a filo e a spessore” La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per macchine stazionarie e trasportabili per: piallatrici a filo, piallatrici a spessore, piallatrici combinate a filo e a spessore. Le macchine sono progettate per tagliare legno massiccio e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno.       --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-settembre-2019-2479 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2019 | Lachiver Servizi - 18/10/2019 - 5 AMBIENTE   REACH – modifiche per la valutazione dell’ecotossicità Regolamento (UE) 2019/1390 della Commissione, del 31 luglio 2019, recante modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico. Il Regolamento introduce nuovi metodi di prova per la valutazione della ecotossicità e del livello di tossicità per la salute umana delle sostanze chimiche. L’obiettivo è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente promuovendo, ove possibile, di ridurre il numero degli animali utilizzati a fini sperimentali.   RIFIUTI – riduzione rifiuti alimentari Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. La direttiva indica agli Stati membri di misurare i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune, al fine di controllare e valutare l’attuazione delle proprie misure di prevenzione per la riduzione dei rifiuti alimentari. La metodologia comune è contenuta negli allegati III e IV della Decisione, gli Stati membri dovranno misurare le quantità di rifiuti alimentari separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare: produzione primaria trasformazione e fabbricazione vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti ristoranti e servizi di ristorazione famiglie. L’obbiettivo di prevenzione e riduzione dei rifiuti alimentari deve avvenire lungo l’intera filiera alimentare in quanto i tipi di rifiuti alimentari e i fattori che contribuiscono alla loro produzione variano notevolmente tra le diverse fasi della filiera alimentare, per questo risulta necessaria una misurazione “fase per fase”.   VIA – indirizzi operativi : Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Il Ministero dell’Ambiente, in data 6 settembre 2019 ha emanato il seguente documento “Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 27 bis, D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”. Il documento è una guida per un'applicazione uniforme della disciplina del procedimento volto all'emanazione del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per i progetti di competenza regionale. Forti anche dei contributi offerti da diverse Regioni, gli Indirizzi Ministeriali, anche se non vincolanti, permettono di risolvere alcune criticità emerse nell'applicazione della disciplina. Il Ministero precisa che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) non ha natura autonoma, ma è ricompreso nel PAUR.   VIA – indirizzi operativi : Opere costiere e Opere di canalizzazione Il Ministero dell’Ambiente, in data 6 settembre 2019 ha emanato il seguente documento “Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006”. Il documento è finalizzato a fornire criteri ed indirizzi per la corretta interpretazione delle definizioni delle tipologie progettuali riportate nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 7, lettera n) "Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare" e al punto 7, lettera o) "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua" e, conseguentemente, per limitare possibili incertezze e discrezionalità e garantire un’omogenea e corretta applicazione della disciplina di VIA sul territorio nazionale   RIFIUTI – RV autorizzazioni impianti che producono biometano da rifiuti Deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 1233 del 20 agosto 2019 “Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti”. La Deliberazione, preso atto che il DM del 2 marzo 2018 e la relativa procedura applicativa predisposta dal GSE sono i criteri statali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, fornisce indirizzi alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia per autorizzare impianti che producono biometano da rifiuti.       SICUREZZA   REACH – modifiche per la valutazione dell’ecotossicità Regolamento (UE) 2019/1390 della Commissione, del 31 luglio 2019, recante modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico. Il Regolamento introduce nuovi metodi di prova per la valutazione della ecotossicità e del livello di tossicità per la salute umana delle sostanze chimiche. L’obiettivo è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente promuovendo, ove possibile, di ridurre il numero degli animali utilizzati a fini sperimentali. Entra in vigore il 16 ottobre 2019. ATTREZZATURE A PRESSIONE – norme armonizzate Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'allegato I alla Decisione sono indicati i riferimenti delle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE, mentre nell'allegato II figurano i riferimenti “ritirati”.   LAVORO SUBORDINATO – (Rider) estensione delle tutele del lavoro organizzato tramite piattaforme digitali Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Il Decreto contiene l'estensione delle tutele del lavoro (assicurazione infortuni e malattie; salute e sicurezza sul lavoro) ai lavoratori che eseguono la prestazione lavorativa su piattaforma digitale (rider) imponendo ai datori di lavoro di queste imprese il rispetto delle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza e degli adempimenti assicurativi INAIL. L'art. 47-ter estende la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'INAIL (di cui al DPR n.1124/1965), ai commi 2 e 3 si chiarisce che l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori a propria cura e spese al rispetto degli adempimenti del Testo Unico di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).   ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXII elenco di soggetti abilitati Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019, con il quale è stato adottato il ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.   LAVORI SOTTO TENSIONE – elenco di soggetti abilitati Pubblicato il Decreto direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 “Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del D.M. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.   INAIL – rischio vibrazioni Inail ha pubblicato il volume "La valutazione del rischio vibrazioni" che si propone come riferimento operativo per la misura, la valutazione e il controllo del rischio derivante dall'esposizione alle vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro, sulla base dello stato dell’arte delle conoscenze tecniche e scientifiche in materia.   INAIL – infortuni dei lavoratori con più di 55 anni Inail ha pubblicato una scheda in cui vengono riportati i dati principali ricavati dall’analisi della banca dati Infor.MO sugli infortuni dei lavoratori con più di 55 anni dal 2011 al 2015. Sul totale dei 1.256 infortuni registrati nel quinquennio, 442 sono infortuni mortali di lavoratori anziani, avvenuti principalmente nel settore agricolo (44%) e nelle costruzioni (24%), seguiti dal comparto manifatturiero, dal terziario e dai trasporti. Le modalità di accadimento più frequenti negli infortuni mortali risultano essere le cadute dall’alto (34% prevalentemente in edilizia e nel settore manifatturiero) e la perdita di controllo dei mezzi utilizzati (25% prevalentemente in agricoltura). Nel settore manifatturiero, gli eventi mortali più frequenti tra i lavoratori over 55 sono dovuti a caduta dall’alto dei gravi (29%).   INAIL – dinamiche infortunistiche in cava Inail ha pubblicato l'opuscolo "Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava. Dall'analisi alla prevenzione", una pubblicazione che, partendo dall'analisi dell'accadimento infortunistico (illustrazioni di 19 infortuni, avvenuti nel comparto delle cave di Massa Carrara tra gli anni 2006 e 2016), propone una riflessione in chiave prevenzionistica cercando di identificare le possibili azioni per evitare il ripetersi dell’infortunio.   NORME TECNICHE – rivelazione incendi - Norma Tecnica UNI 11224:2019 - “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi” La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio.   NORME TECNICHE – Installazioni fisse antincendio - Norma Tecnica UNI EN 16925:2019 - “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler residenziali - Progettazione, installazione e manutenzione” La norma specifica i requisiti e fornisce raccomandazioni per la progettazione, l'installazione, la fornitura idrica e la prevenzione del riflusso, la messa in servizio, la manutenzione e il collaudo dei sistemi fissi antincendio residenziali a sprinkler negli edifici a destinazione residenziale. La norma si applica a qualsiasi aggiunta, estensione, riparazione o altra modifica al sistema a sprinkler residenziali.   NORME TECNICHE – resistenza al fuoco - Norma Tecnica UNI EN 15254-3:2019 - “Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 3: Partizioni leggere” La norma fornisce una guida e, se del caso, definisce i procedimenti relativamente alle variazioni di determinati parametri e fattori associati alla progettazione di partizioni leggere, che sono state sottoposte a prova in conformità alla UNI EN 1364-1 e classificate secondo la UNI EN 13501-2.   NORME TECNICHE – resistenza al fuoco - Norma Tecnica UNI EN 13381-7:2019 - “Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 7: Protezione applicata ad elementi di legno” La norma specifica un metodo di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco della protezione applicata ad elementi di legno.   NORME TECNICHE – Carrelli industriali semoventi - Norma Tecnica UNI EN 16842-7:2019 - “Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 7: Carrelli a braccio telescopico e carrelli dotati di sollevatore per movimentazione di container di 6 m (20 ft) di lunghezza e più lunghi” La norma specifica i requisiti e le procedure di prova per visibilità a 360° per carrelli a braccio telescopico e carrelli dotati di sollevatore per movimentazione di container di 6 m (20 ft) di lunghezza e più lunghi, in conformità alla UNI ISO 5053-1.   NORME TECNICHE – Carrelli industriali semoventi - Norma Tecnica UNI EN 16842-9:2019 - “Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 9: Carrelli commissionatori a presa frontale e laterale con posto di guida elevabile” La norma specifica i requisiti e le procedure di prova per visibilità a 360° dei carrelli commissionatori a presa frontale e laterale con posto di guida elevabile, in conformità alla UNI ISO 5053-1. La norma deve essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN 16842-1.   NORME TECNICHE – Impianti nucleari - Norma Tecnica UNI ISO 15080:2019 - “Impianti nucleari - Penetrazioni della ventilazione per confinamenti schermati” La norma specifica i requisiti di costruzione ed installazione dei dispositivi di schermaggio radiobiologico utilizzati nelle penetrazioni della ventilazione attraverso confinamenti schermati realizzati in cemento od in piombo ai fini della protezione dalla radiazione gamma. La presente norma si applica a tutti i confinamenti schermati utilizzati per la manipolazione di prodotti radioattivi o materiali emettitori di radiazioni penetranti (gamma o neutroni) in quantità e per livelli di emissione tali per cui gli stessi devono essere manipolati per via remota in presenza di schermaggi.     --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2019-2480 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2019 | Lachiver Servizi - 19/09/2019 - 6 AMBIENTE       ENERGIA – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Decreto del Ministero dell’Ambiente del 4 luglio 2019 “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”. Il Decreto “FER 1” introduce nuovi meccanismi d'incentivazione, con accesso tramite partecipazione a procedure di gara concorsuale, per i seguenti gruppi di impianti : Gruppo A: eolici “on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento / fotovoltaici di nuova costruzione Gruppo A-2: fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto Gruppo B: idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento / a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento Gruppo C: eolici “on-shore", idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione oggetto di rifacimento totale o parziale Sul sito del GSE è stato pubblicato il "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" ed è stata creata una sezione dedicata ai meccanismi di incentivazione.   RIFIUTI – utilizzo farina di vinaccioli come biomassa combustibile Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 74 del 29 maggio 2019 “Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il Decreto modifica l’Allegato X (Disciplina dei combustibili) nella Parte II (Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura) della parte V del Codice dell'Ambiente regolamentando l'utilizzo di farina di vinaccioli come biomassa combustibile introducendo il seguente punto : h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente (omissis), ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.   AIA – novità sulla Relazione di riferimento Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 95 del 15 aprile 2019 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Stabilite le modalità per la redazione della Relazione di riferimento (prevista all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del Codice Ambiente) sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare per le attività di cui all'allegato VIII (Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale) alla parte seconda (Procedura per VIA-VAS e IPPC), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5 impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4. Allegati al decreto : procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti contenuti minimi della relazione di riferimento.   RUMORE – Relazione sullo stato acustico dei comuni Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 105 del 18 aprile 2019 “Disciplina dei contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico dei comuni”. Il Decreto stabilisce i contenuti e le tempistiche di produzione della Relazione quinquennale sullo stato acustico del comune (ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 42/2017, e in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo.   ENERGIA – avvio consultazione VAS per il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla GU n. 181 del 03/08/2019 “Avvio della consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima". Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – dotazioni minime alla categoria 1 Albo Nazionale Gestori Ambientali, Delibera n. 5 del 24 luglio 2019 “Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo nella Categoria 1 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo”. Indicate quali sono le dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo. In particolare tali imprese devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell’allegato D, Tab. D4, della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016. A tali rifiuti è attribuito il codice EER 20 03 99 (mozziconi di prodotti di fumo).   ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione degli intermediari esteri Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 9 del 1 agosto 2019 “Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri”. Chiarimenti sull'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri a seguito del quesito posto da diverse imprese in merito alla rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione, che integra l'allegato IC del regolamento CE n. 1013/ 2006, del Parlamento e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti, nella parte in cui viene chiarito che "per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione".   NORME TECNICHE – gestione ambientale - Norma Tecnica UNI EN ISO 14005:2019 - “Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per un approccio flessibile all'implementazione per fasi” Decreto del Ministero dell’Ambiente del 23 maggio 2019 “Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene”. La norma fornisce le linee guida per un approccio per fasi al fine di stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione ambientale (EMS) che le organizzazioni, comprese le piccole e medie imprese (SME), possono adottare per accrescere le proprie prestazioni ambientali. L'approccio per fasi fornisce quella flessibilità che permette alle organizzazioni di sviluppare il proprio EMS con i propri tempi, su un certo numero di fasi, secondo le proprie condizioni. Ciascuna fase è composta da sei passi consecutivi. La maturità del sistema al termine di ciascuna fase può essere individuata utilizzando la matrice di maturità a cinque livelli fornita in appendice A. Il presente documento si applica a tutte le organizzazioni a prescindere dalle loro attuali prestazioni ambientali, dalla natura delle attività svolte o dalle sedi in cui esse operano. L'approccio per fasi consente ad una organizzazione di sviluppare un sistema che soddisfi in definitiva i requisiti della ISO 14001. La linea guida non tratta quegli elementi di specifici sistemi che vanno oltre la ISO 14001 e non è destinata a fornire interpretazioni dei requisiti della ISO 14001.         SICUREZZA   ANTINCENDIO – proroga per l'adeguamento degli edifici scolastici Legge 8 agosto 2019, n. 81 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”. Nella conversione del cosiddetto “decreto cultura” è stato inserito l’articolo 4-bis “Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico” con cui al comma 2 è prorogato dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola e dal 31/12/2018 al 31/12/2019 la scadenza per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido. INAIL – open data INAIL primo semestre 2019 Pubblicati online gli open data INAIL primo semestre, i dati rilevati evidenziano a livello nazionale un lieve calo degli infortuni avvenuti (-0,2%), ma un incremento degli infortuni mortali (+2,8%).   INAIL – determinazione di ritardanti di fiamma alogenati Inail ha pubblicato "Procedura sperimentale per la determinazione di ritardanti di fiamma alogenati presenti in ambienti di lavoro" che descrive un metodo analitico per l’analisi contemporanea di ritardanti di fiamma di vecchia e nuova generazione. I ritardanti alogenati sono impiegati per ridurre, in caso di incendio, lo sviluppo di fumo e contenere la propagazione delle fiamme.     NORME TECNICHE – sicurezza degli ascensori - Norma Tecnica UNI EN 81-58:2018 - “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Controlli e prove - Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano" La norma specifica il metodo di prova per determinare la resistenza al fuoco delle porte di piano che possono essere esposte al fuoco sul lato di accesso. La norma si applica a tutte le tipologie di porte di piano che sono utilizzate per accedere agli ascensori e sono destinate a fornire una barriera alla propagazione del fuoco attraverso il vano dell'ascensore. La procedura permette la misurazione dell'integrità e, se richiesto, la misurazione dell'irraggiamento e dell'isolamento termico.   --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-luglio-2019-2481 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2019 | Lachiver Servizi - 09/08/2019 - 7 AMBIENTE     ECOLABEL – proroga dei criteri ecologici per televisori e ammendanti Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1° luglio 2019, che modifica le decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica. Con il provvedimento, la Commissione Europea ha prorogato il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) per : il gruppo di prodotti “televisori” e i requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020 (in precedenza 31 dicembre 2019), in attesa dell'adozione delle nuove specifiche proposte per l'etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile, comprese le proposte di ulteriori specifiche a sostegno della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e di più ampi obiettivi in materia di economia circolare il gruppo di prodotti “substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame” e i requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2022 (in precedenza 18 novembre 2019), al fine di assicurare la stabilità del mercato, aumentare la diffusione del marchio Ecolabel UE e consentire agli attuali titolari di licenze di mantenere i vantaggi derivanti dal marchio sui prodotti.   REACH – 4-terz-butilfenolo (PTBP) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1194 della Commissione, del 5 luglio 2019, relativa all'identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 4-terz-butilfenolo (PTBP) (num. CE 202-679-0, num. CAS 98-54-4) è identificato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 17 luglio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE 215-607-8; num. CAS: 1333-82-0) per la cromatura funzionale di bielle per applicazioni automobilistiche e ferroviarie. In quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di ammonio Pubblicata il 17 luglio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso industriale del Dicromato di ammonio (num. CE 232-143-1; num. CAS: 7789-09-5) nel : processo di produzione di combinatori olografici per display a testa alta diffrattivi destinati all’utilizzo in aeromobili militari processo di produzione di tubi a raggi catodici per display a testa alta destinati all’utilizzo in aeromobili militari. In quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Ottaidrossocromato di pentazinco Pubblicata il 17 luglio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso industriale del Ottaidrossocromato di pentazinco (num. CE 256-418-0; num. CAS: 49663-84-5) per : formulazione di miscele in fondi epossidici essiccati a forno per la protezione anticorrosione di componenti di motori di aeromobili in applicazioni aerospaziali e aeroderivate. In quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) Pubblicata il 17 luglio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE 203-924-4; num. CAS: 111-96-6) come solvente di processo in una fase di fabbricazione di una sostanza farmaceutica attiva utilizzata in un farmaco antiprotozoario. In quanto il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e non esistono alternative idonee.   RIFIUTI – Cessazione della qualifica di rifiuto Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 62 del 15 maggio 2019 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Stabiliti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (PAP). Il regolamento definisce criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP (Super Absorbent Polymer) e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto e vengono considerate plastiche eterogenee. In vigore dal 23 luglio 2019, i produttori hanno 120 giorni per adeguarsi, presentando all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del Codice Ambiente (art.7).   RIFIUTI – Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene Decreto del Ministero dell’Ambiente del 23 maggio 2019 “Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene”. Approvato lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, il Consorzio ha il fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene.   ACQUE – RV Canoni del demanio idrico per l'anno 2020 Deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 947 del 2 luglio 2019 “Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico. Disposizioni per l'anno 2020”. Definito che l'aggiornamento dei canoni delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico, per l'anno 2020, sia pari alla percentuale dell'1,06%, in aumento, da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l'anno 2019, mentre il canone annuo di derivazione d'acqua da applicarsi all'innevamento artificiale è ridotto al 25% dell'importo e che tale riduzione vada applicata anche agli importi minimi.   AIA/RIFIUTI – RV adeguamento ordinamentale 2018 Legge Regione Veneto n. 29 del 25 luglio 2019 “adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia”. Il Capo IV della Legge riordina alcune disposizioni in materia di ambiente e gestione dei rifiuti, con riferimento alle ipotesi dì violazione dì prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, all'esecuzione del programma di controllo sugli impiantì di smaltimento e di recupero dei rifiuti, alla revisione della composizione del Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA).   ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizioni alla categoria 2-bis Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 6 del 10 luglio 2019 “Attribuzione codice EER 20.03.07, integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013”. Il Comitato ritiene che il codice EER 20.03.07 possa essere attribuito anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle Imprese che svolgono l'attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili. Ciò in analogia a quando indicato nella circolare n.691 del 12 giugno 2013 in cui i rifiuti ingombranti prodotti nell'ambito dell'attività dell'impresa edile possono essere trasportati dall'impresa stessa. Le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: "proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere complementi di arredo e simili". Le citate annotazioni devono essere riportate, oltre che nei provvedimenti d'iscrizione, anche sul sito web dell'Albo.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – veicoli iscritti in locazione/comodato Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolari : n. 7 del 24 luglio 2019 “Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnico-operative”. Nella circolare vengono descritte le procedure da adottare per il rinnovo dell’iscrizione dei mezzi in locazione o comodato in disponibilità dell’impresa.Le direttive tecnico-operative della circolare sono efficaci dal 1 settembre 2019. n. 8 del 24 luglio 2019 “Iscrizione all'Albo di imprese con disponibilità temporanea dei veicoli”. La circolare contiene chiarimenti circa la possibilità di iscrivere all'Albo l'impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione.   RIFIUTI – Rapporto Rifiuti Speciali dell’ISPRA L'ISPRA ha presentato il "Rapporto Rifiuti Speciali" che fornisce i dati (all’anno 2017) sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a livello nazionale e regionale e sull’import/export. Ancora in aumento la produzione nazionale dei rifiuti speciali (quasi il 3% in più), cresce solo la produzione di rifiuti non pericolosi (+3,1%), mentre rimane stabile quella di rifiuti pericolosi (+0,6%). Il Nord produce più rifiuti speciali (58,3%), seguita dal Sud (23,7%) e dal Centro (18%).   NORME TECNICHE – gestione ambientale - Norma Tecnica UNI EN ISO 14052:2018 - “Gestione ambientale - Contabilità dei flussi di materiale - Linee guida per l'implementazione pratica in una catena di approvvigionamento” Recepita in italiano, la norma fornisce una guida per l'implementazione pratica della contabilità dei flussi di materiale (Material Flow Cost Accounting, MFCA) in una catena di approvvigionamento. L'MFCA fondamentalmente traccia i flussi e le scorte di materiali all'interno di una organizzazione, quantifica questi flussi di materiale in unità fisiche (per esempio massa volume) e valuta i costi associati ai flussi di materiale e all'uso di energia. L'MFCA è applicabile a qualsiasi organizzazione che impieghi materiali ed energia, indipendentemente dai propri prodotti, servizi, dimensioni, posizione e sistemi di gestione e contabilità esistenti. Inizialmente, l'MFCA può essere applicato come uno strumento di gestione della contabilità ambientale nella catena di approvvigionamento, sia a monte che a valle e può aiutare a sviluppare un approccio integrato per migliorare l'efficienza dei materiali ed energia nella catena di approvvigionamento.   NORME TECNICHE – etichettatura e dichiarazioni dell'impronta ambientale dei prodotti - Norma Tecnica UNI EN ISO 14026:2018 - “Etichettatura e dichiarazioni ambientali - Principi, requisiti e linee guida per la comunicazione delle informazioni sull'impronta ambientale (footprint)” La norma fornisce principi, requisiti e linee guida per le comunicazioni dell'impronta dei prodotti che hanno influenza sull'ambiente. La norma fornisce anche requisiti e linee guida per i programmi di comunicazione dell'impronta ambientale (footprint), oltre ai requisiti per le procedure di verifica. Non tratta però la quantificazione dell'impronta ambientale né la comunicazione delle impronte non correlate all'ambiente, per esempio le impronte che trattano problematiche sociali o economiche. In particolare, le comunicazioni relative alle questioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile sono al di fuori del suo scopo e campo di applicazione così come le comunicazioni dell'impronta relativa alle organizzazioni. La comunicazione dell'impronta ambientale (footprint) è destinata esclusivamente a promuovere la diffusione di informazioni sul prodotto credibili, che non siano fuorvianti.   INAIL – cogenerazione e la trigenerazione nel settore rurale Inail ha pubblicato la scheda "Innovazioni impiantistiche: la cogenerazione e la trigenerazione nel settore rurale” che descrive i campi applicativi dei metodi cogenerativi al comparto agroalimentare evidenziando che l’efficienza energetica rappresenta un elemento sempre più determinante nelle politiche industriali allo scopo di garantire la riduzione delle emissioni climalteranti.       SICUREZZA   REACH – 4-terz-butilfenolo (PTBP) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1194 della Commissione, del 5 luglio 2019, relativa all'identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 4-terz-butilfenolo (PTBP) (num. CE 202-679-0, num. CAS 98-54-4) è identificato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente. REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 17 luglio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE 215-607-8; num. CAS: 1333-82-0) per la cromatura funzionale di bielle per applicazioni automobilistiche e ferroviarie. In quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di ammonio Pubblicata il 17 luglio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso industriale del Dicromato di ammonio (num. CE 232-143-1; num. CAS: 7789-09-5) nel : processo di produzione di combinatori olografici per display a testa alta diffrattivi destinati all’utilizzo in aeromobili militari processo di produzione di tubi a raggi catodici per display a testa alta destinati all’utilizzo in aeromobili militari. In quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Ottaidrossocromato di pentazinco Pubblicata il 17 luglio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso industriale del Ottaidrossocromato di pentazinco (num. CE 256-418-0; num. CAS: 49663-84-5) per : formulazione di miscele in fondi epossidici essiccati a forno per la protezione anticorrosione di componenti di motori di aeromobili in applicazioni aerospaziali e aeroderivate. In quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.   REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) Pubblicata il 17 luglio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE 203-924-4; num. CAS: 111-96-6) come solvente di processo in una fase di fabbricazione di una sostanza farmaceutica attiva utilizzata in un farmaco antiprotozoario. In quanto il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e non esistono alternative idonee.   CONCILIAZIONE VITA LAVORO – nuova direttiva UE Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. La direttiva indica nuove prescrizioni minime riguardanti la parità uomo donna sul lavoro e in merito alla conciliazione vita lavoro in caso di genitorialità o assistenza. Tra le principali novità: Congedo paternità : i padri avranno la possibilità di usufruire di almeno dieci giorni lavorativi retribuiti. Previsto poi che i quattro mesi di congedo parentale già previsti in precedenza possano essere fruiti fino a 8 anni di età del bambino. Congedo di assistenza : viene riconosciuto il diritto del lavoratore ad astenersi dal lavoro per un massimo di 5 giorni l’anno in caso di malattie o infortuni di un parente diretto. Forme di lavoro flessibile : modalità di accesso facilitate a modalità di lavoro flessibile per i lavoratori con figli fino ad una determinata età (fino a otto anni) e per i prestatori di assistenza. Deve essere recepita dagli Stati membri entro il 2 agosto 2022.   ANTINCENDIO – Regola tecnica strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone Decreto del Ministero dell'Interno del 2 luglio 2019 "Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. In allegato al decreto la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. La nuova regola tecnica sostituisce integralmente la precedente. Il Decreto non comporta adempimenti per le attività in regola con gli quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni della vecchia normativa.   FORMAZIONE – aggiornamenti per gli addetti all'apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, l’Interpello n. 5 del 15 luglio 2019, in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (dal 15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”. La Commissioneritienecheledisposizioniintrodottedal decretointerministerialedel22gennaio2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore e quindi gliattestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.   INAIL – protezione attiva antincendio Inail ha pubblicato "La protezione attiva antincendio" che focalizza le misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi e contiene esempi di selezione e progettazione di alcune tipologie di impianti e presidi di protezione attiva.   INAIL – primo soccorso nei lavori in quota Inail ha pubblicato la scheda "Ilprimo soccorso nei lavori in quota” in cui vengono descritti tutti i rischi che possono derivare nel cadere dall'alto ed indicati gli interventi da mettere in atto nell’ambito di un primo soccorso. Molti soggetti infortunati potrebbero essere soccorsi efficacemente evitando il sopraggiungere di danni o morte.   INAIL – cave a cielo aperto Inail ha pubblicato la scheda “La gestione della sicurezza nelle cave a cielo aperto” che fornisce una panoramica sulla produzione nel settore estrattivo delle cave a cielo aperto e in sintesi descrive il processo estrattivo tipo e i riferimenti normativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare attenzione agli obblighi, anche formativi, delle principali figure professionali che intervengono nel processo estrattivo in cava.   INAIL – pratiche vaccinali nei luoghi di lavoro Inail ha pubblicato la scheda “Medico competente e promozione delle pratiche vaccinali nei luoghi di lavoro. Un'indagine conoscitiva” che offre una sintesi dei risultati preliminari relativi alla survey (sondaggio) indirizzata ai medici competenti su vaccinazioni e lavoro e si focalizza anche sulle modalità con cui le vaccinazioni vengono proposte ai lavoratori, con l’obiettivo finale di aumentare l’adesione in particolari contesti lavorativi.   NORME TECNICHE – sicurezza delle macchine utensili (presse) - Norma Tecnica UNI EN ISO 16092-1:2018 - “Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza” - Norma Tecnica UNI EN ISO 16092-3:2018 - “Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 3: Requisiti di sicurezza per presse idrauliche” Le norme definiscono rispettivamente : i requisiti tecnici di sicurezza e le misure che devono essere adottate dalle persone che si occupano della progettazione, produzione e fornitura di presse che sono destinate alla lavorazione a freddo di metallo o di materiale parzialmente metallico, ma che possono essere utilizzate allo stesso modo per lavorare altri materiali in fogli (ad es. cartone, plastica, gomma, cuoio, ecc.). i requisiti tecnici di sicurezza e le misure che devono essere adottate dalle persone che si occupano della progettazione, produzione e fornitura di presse idrauliche destinate a lavorare a freddo metallo o altro materiale in parte costituito da metallo. NORME TECNICHE – Sicurezza del macchinario - Norma Tecnica UNI EN ISO 13851:2019 - “Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta” La norma specifica i requisiti di sicurezza di un dispositivo di comando a due mani (THCD) e la dipendenza del segnale di uscita dall'azionamento manuale dei dispositivi di azionamento. Il presente documento descrive le caratteristiche principali dei dispositivi di controllo a due mani per garantire la sicurezza e stabilisce combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi. Essa non si applica ai dispositivi destinati ad essere utilizzati come dispositivi di convalida, come dispositivi di comando ad azione mantenuta o come dispositivi di controllo speciali.   NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL - Norma Tecnica UNI EN 13175:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Specifiche e prove per valvole e accessori di recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL)” La norma prescrive le procedure per eseguire in opera l'analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore. Si applica a tutti i generatori di calore alimentati a combustibile gassoso e/o liquido, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. La norma non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo e ai generatori di calore alimentati a combustibile solido.     --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-giugno-2019-2482 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2019 | Lachiver Servizi - 25/07/2019 - 8 AMBIENTE     REACH – restrizione Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA. Il regolamento introduce la restrizione 73, relativa all'utilizzo di detta sostanza o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA) nei prodotti spray. Dopo il 2 gennaio 2021 non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso nelle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray. La restrizione influenza l'etichettatura, in quanto i prodotti spray contenenti le sostanze interessate dalla restrizione 73 e immessi sul mercato per uso professionale devono recare sull'imballaggio in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: “Uso riservato agli utilizzatori professionali” e “Letale se inalato”, con il pittogramma GHS06.   RIFIUTI – riduzione plastica nell’ambiente Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. La direttiva sulla plastica monouso (SUP : Single Use Plastics) ha lo scopo di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico e sulla salute umana, nonché di promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili. Dal 2021 non potranno essere messi a disposizione sul mercato UE: bastoncini cotonati (eccetto quelli utilizzati a fini medici) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) piatti cannucce, tranne quelle impiegate a fini medici agitatori per bevande aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o professionale contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti pronti per il consumo immediato (compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti posti in vendita) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Per altri prodotti in plastica monouso sono previste riduzioni del consumo, per altri ancora stringenti requisiti di etichettatura e prodotto. Entra in vigore il 2 luglio 2019 ed ogni Stato membro dovrà adottare e/o modificare provvedimenti nazionali per adeguarsi alle nuove regole entro il 3 luglio 2021. Il termine slitta al 3 luglio 2024 per uniformarsi alle prescrizioni sui requisiti di prodotto. Sono previsti termini scaglionati a decorrere dai quali gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alle previsioni della Direttiva.   SOSTANZE PERICOLOSE – nuovo regolamento POP (inquinanti organici persistenti) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti. Il nuovo regolamento entra in vigore a partire dal 15/07/2019 ed abroga il Regolamento 850/2004/CE. Con il Regolamento viene aggiornata la legislazione in materia di inquinanti organici persistenti (POP) che disciplina la riduzione, la minimizzazione, l’eliminazione dei rilasci e la gestione dei rifiuti finalizzata a contrastare il rischio di contaminazione. Il documento regola: il controllo della fabbricazione, dell’immissione in commercio e dell’uso, e l’inserimento di sostanze nell’elenco le deroghe alle misure di controllo gli obblighi per chi detenga scorte la riduzione, la minimizzazione e l’eliminazione dei rilasci la gestione dei rifiuti in merito al rischio di contaminazione i compiti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 i piani di attuazione; l’attività di monitoraggio e lo scambio di informazioni tra Commissione, Agenzia europea per le sostanze chimiche e Stati membri l’assistenza tecnica le sanzioni i formati e i software per la pubblicazione o la notifica delle informazioni l’esercizio della delega da parte della Commissione.   ADR – deroghe relative al trasporto interno di merci pericolose Decisione di esecuzione (UE) 2019/1094 della Commissione, del 17 giugno 2019, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. La Decisione permette agli Stati membri di adottare alcune deroghe relativa al trasporto interno di merci pericolose sostituendo integralmente l’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della Direttiva 2008/68/CE con quelli allegati alla nuova Decisione. Dal 1 luglio 2019 termina il regime transitorio previsto dalla norma al capitolo 1.6.1.1 ed entra in vigore il testo dell’ADR 2019, già recepito dal nostro paese con il DM 12 febbraio 2019. BONIFICHE – ripristino delle aree agricole Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 46 del 1 marzo 2019 “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento”. Il provvedimento disciplina : le procedure operative per la caratterizzazione delle aree come valutare il rischio le modalità per l'attuazione degli interventi gli obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento. Negli allegati sono dettagliati: i criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole (allegato 1) le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per i suoli delle aree agricole (allegato 2) i criteri generali per la valutazione di rischio (allegato 3) le tipologie di intervento applicabili per le aree agricole (allegato 4) gli adempimenti per cittadini ed imprese (allegato 5).   RIFIUTI – Cessazione della qualifica di rifiuto Legge n. 55 del 14 giugno 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. La Legge (dal “Decreto Sblocca Cantieri”) contiene un’importante modifica all’art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. A partite dal 18 giugno 2019 ed in attesa dell’emanazione di nuovi decreti ministeriali, la nuova versione del comma 3 prevede : alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti si continuano ad applicare le previsioni dei D.M. 5/2/1998, n. 161 del 12/6/2002 e n. 269 del 17/11/2005 le autorizzazioni al recupero di rifiuti (previste dagli artt. 208, 209, 211 e dal Titolo III-bis se gli impianti sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, del d.lgs. n. 152/2006) sono rilasciate dalle Regioni, o da dagli enti dalle stesse delegati, sulla base dei criteri indicati dai tre D. M. (tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti) con possibilità di derogare solo in relazione agli aspetti relativi alle quantità di rifiuti conferibili all’impianto e da sottoporre ad operazioni di recupero. Viene, riservata al Ministero dell’ambiente la possibilità di emanare delle linea guida per garantire l’uniforme applicazione della nuova disposizione sul territorio nazionale soprattutto in merito “alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana”. I titolari delle autorizzazioni rilasciate in attuazione della nuova disposizione dovranno presentare alle autorità competenti, entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle linee guida ministeriali, un’apposita istanza di aggiornamento delle autorizzazioni stesse.   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte ai quesiti Pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente le risposte ai seguenti quesiti : Quesito 17/2019 in merito alla definizione di un'area di danno derivante dalla dispersione di una nube tossica al fine della elaborazione del Piano di Emergenza Esterna. Quesito 18/2019 in merito all’assoggettabilità di un serbatoio installato presso una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra depositi di oli minerali e pontili, separato fisicamente dallo stabilimento per cui esercisce.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifiche ai requisiti del responsabile tecnico ed alle verifiche previste Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazioni del 25 giugno 2019 : N. 03/ALBO/CN “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”. Le principali modifiche effettuate all'articolo 2 della deliberazione n. 6/2017: Il soggetto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2, può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. È consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli. Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.   N. 04/ALBO/CN “Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”. L’art. 7 della Delibera contiene un’importate novità : chi ha conseguito l'idoneità iniziale prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione (19 luglio 2019) può iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancanti, senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie. Gli altri articoli riguardano le sedi e date delle verifiche, le domande di iscrizione, le commissioni d’esame, lo svolgimento delle medesime ed i punteggi, il diario delle verifiche ed i candidati idonei.   RIFIUTI – SNPA linea guida utilizzo delle terre e rocce da scavo Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, con delibera n. 54 del 9 maggio 2019, ha approvato le “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo“, al fine di migliorare l’azione dei controlli attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati. Il documento non ha valore normativo, ma può costituire un punto di riferimento interpretativo del DPR 120/2017 nella gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dall’attività di costruzione. Il manuale parte dall’inquadramento normativo, affrontando definizioni ed esclusioni nell’ambito del DPR 120/2017, per arrivare ai requisiti di qualità ambientale per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Viene, poi, analizzata la tematica delle terre e rocce prodotte nei siti oggetto di bonifica, per poi passare al diverso tema dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti. Viene trattata la questione della normale pratica industriale (trattamento a calce) e delle matrici materiali di riporto e si occupa del documento di trasporto, del piano di utilizzo, della dichiarazione di utilizzo ed avvenuto utilizzo. Infine la trattazione della parte che definisce i criteri per la programmazione annuale di controlli, ispezioni, prelievi e verifiche da parte delle ARPA, e dei criteri per la validazione preliminare del piano di utilizzo.   RIFIUTI – ANCE analisi su linea guida SNPA terre e rocce da scavo L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili), ha elaborato una nota di analisi che approfondisce alcuni contenuti delle Linee guida SNPA sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sopraindicate. In primo luogo si rileva che non sono state coinvolte nei lavori di redazione del documento le associazioni delle categorie produttive, interessate alla materia delle terre e rocce da scavo. I punti approfonditi dall'ANCE sono : inquadramento normativo: materiali litoidi da escavazione alvei requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo di terre e rocce terre e rocce da scavo - siti soggetti a bonifica utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce normale pratica industriale matrici materiale da riporto documento di trasporto documentazione.   NORME TECNICHE – gestione dell’energia - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 50001:2018 - “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso” La norma definisce i requisiti per creare, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia (SGE). L'obiettivo della norma è quello di consentire che un'organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica e dello stesso SGE. La norma è applicabile: ad ogni organizzazione indipendentemente dalla tipologia, taglia, complessità, posizione geografica, approccio organizzativo o dai prodotti o servizi che fornisce alle attività che influenzano la prestazione energetica che sono gestite e controllate dall'organizzazione indipendentemente dalla quantità, uso e tipologia di energia consumata. Inoltre: richiede la dimostrazione di un miglioramento continuo della prestazione energetica, ma non definisce livelli di prestazione energetica da raggiungere può essere utilizzata indipendentemente o essere allineata o integrata con altri sistemi di gestione. L'appendice A fornisce una linea guida per l'utilizzo della norma e l'appendice B fornisce un confronto tra questa versione e la precedente. La norma contiene i requisiti utilizzati per valutare la conformità. Un'organizzazione che desidera dimostrare la conformità al presente documento può farlo nei seguenti modi: effettuando una valutazione e un'auto-dichiarazione chiedendo conferma della sua conformità o auto-dichiarazione da parte delle parti interessate, come i clienti chiedendo la certificazione/registrazione del proprio SGE presso un organismo esterno.       SICUREZZA   AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – modifiche ed aggiornamenti Direttiva (Ue) 2019/983 del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La direttiva aggiunge nuovi valori limite all’Allegato III relativi a : Cadmio e suoi composti inorganici. Berillio e composti inorganici del berillio. Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico. Formaldeide. 4,4’-metilenbis (2-cloroanilina). Gli Stati sono chiamati a conformarsi entro l'11 luglio 2021. Inoltre prevede l'eventualità, entro l'11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell'aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici. Infine fissa al 30 giugno 2020 il termine entro cui la Commissione valuterà la possibilità di includere in direttiva 2004/37/CE i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o di proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall'esposizione a tali farmaci, previa consultazione delle parti sociali. REACH – restrizione Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA. Il regolamento introduce la restrizione 73, relativa all'utilizzo di detta sostanza o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA) nei prodotti spray. Dopo il 2 gennaio 2021 non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso nelle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray. La restrizione influenza l'etichettatura, in quanto i prodotti spray contenenti le sostanze interessate dalla restrizione 73 e immessi sul mercato per uso professionale devono recare sull'imballaggio in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: “Uso riservato agli utilizzatori professionali” e “Letale se inalato”, con il pittogramma GHS06.   SICUREZZA DELLE FERROVIE – decreto attuativo Direttiva UE Decreto Legislativo n. 50 del 14 maggio 2019 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”. Il Decreto attua nel nostro ordinamento la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 in materia di sicurezza delle ferrovie. Di particolare interesse, l'obbligo permanente di usare un sistema di gestione della sicurezza da parte dei gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie. A vigilare sarà la nuova agenzia ANSFISA (L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) e il Ministero delle Infrastrutture.   MACCHINE AGRICOLE – Proroga dei termini di revisione Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2019 “Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Il Decreto modifica le scadenze previste per la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, le nuove scadenze sono: veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: revisione entro 30 giugno 2021 veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: revisione entro 30 giugno 2022 veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: revisione entro 30 giugno 2023 veicoli immatricolati dopo l’1 gennaio 2019: revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.   ASFALTI –valutazione e gestione del rischio da esposizione a IPA Decreto n. 9203 del 25/6/2019 della Regione Lombardia di approvazione delle "Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio da esposizione a idrocarburi policiclici aromatici nelle opere di asfaltatura in Regione Lombardia". Le linee di indirizzo, si focalizzano, con particolare attenzione, sull’esposizione professionale degli addetti nelle attività di asfaltatura agli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), alcuni dei quali anche ad azione cancerogena, che possono essere considerati traccianti degli idrocarburi aromatici e la cui presenza negli ambienti di lavoro obbliga al rispetto della normativa per il rischio chimico ed in particolare per gli aspetti relativi alla prevenzione dell’esposizione ad agenti cancerogeni prevista dal D.Lgs. 81/2008.   INPS – DURC imprese sequestrate e confiscate L’INPS ha emanato il messaggio n. 2326 del 20 giugno 2019, con il quale fornisce chiarimenti in merito all’articolo 4 del decreto legislativo n. 72 del 18 maggio 2018, che consente alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività prevedendo che, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la verifica della regolarità contributiva per tali aziende avverrà esclusivamente riguardo agli obblighi contributivi maturati successivamente alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa. Il messaggio fornisce anche informazioni utili riguardo all’esposizione debitoria maturata antecedentemente e alle azioni esecutive relative agli avvisi di addebito.   IMPIANTI A FUNE – regolamenti di esercizio e relativi allegati Comunicato del 11 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto”. Approvati i modelli dei regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto in servizio pubblico, per il trasporto di persone di cui al decreto 11 maggio 2017.   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte ai quesiti Pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente le risposte ai seguenti quesiti : Quesito 17/2019 in merito alla definizione di un'area di danno derivante dalla dispersione di una nube tossica al fine della elaborazione del Piano di Emergenza Esterna. Quesito 18/2019 in merito all’assoggettabilità di un serbatoio installato presso una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra depositi di oli minerali e pontili, separato fisicamente dallo stabilimento per cui esercisce.   INAIL – rimozione delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto Inail ha pubblicato "Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto". Le istruzioni operative sono state elaborate al fine di indicare una procedura di intervento in sicurezza, omogenea a scala nazionale, ai fini della tutela dei lavoratori del settore e degli ambienti di vita. Sono state realizzate sulla base di numerose esperienze acquisite on site e dal confronto in riunioni tecniche e Conferenze dei Servizi (nazionali e locali) con Ministeri, Regioni, Autorità di vigilanza regionali e locali, SNPA, ISS, Università, sentiti altresì alcuni tra i massimi esperti italiani, Associazioni di categoria e aziende del settore.   INAIL – procedure per eseguire in sicurezza la manutenzione Inail ha pubblicato "La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione". Il lavoro manutentivo sottopone i lavoratori che lo fanno a rischi superiori a quelli cui sono sottoposti gli altri. Problemi specifici si pongono laddove le operazioni di manutenzione sono esternalizzate con affidamento in appalto. In tal caso si aggiungono i rischi da interferenza dovuti alla compresenza di lavoratori di più imprese. La pubblicazione è utile per i lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di lavoro e committenti.   INAIL – scheda informativa transpallet manuali Inail ha pubblicato la scheda informativa "I transpallet manuali" che si propone di approfondire le principali misure di prevenzione atte ad impedire il verificarsi di incidenti che vedano il coinvolgimento di transpallet manuali. L’analisi è stata svolta partendo dai casi di infortuni mortali e gravi contenuti nella banca dati Infor.Mo.   INAIL – Schede tecniche di approfondimento sulle malattie professionali Inail ha aggiornato due schede informative "MalProf". l Sistema di sorveglianza nazionale MalProf, nato nel 1999 come progetto di ricerca e attualmente inserito nel Piano nazionale di prevenzione, è finalizzato a studiare le relazioni tra le malattie segnalate e le attività svolte dai lavoratori. Le Schede informative pubblicate “IPOACUSIA DA RUMORE eTUMORI PROFESSIONALI” analizzano le principali patologie professionali al fine di individuare i fattori di rischio per la salute e le misure preventive per ridurne l’incidenza, anche con approfondimenti per specifici settori di attività economica.   INAIL - guida caldo e lavoro Inail ha pubblicato una guida per lavoratori "Estate Sicura – Caldo e Lavoro”. Il documento contiene una sintesi di utili indicazioni per datori di lavoro e lavoratori per evitare colpi di calore al lavoro. Sono indicate le patologie associate alle alte temperature ambientali e viene suggerito cosa fare, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, nel caso che un lavoratore sia rimasto vittima di un colpo di calore.   NORME TECNICHE – misure di radiazioni ionizzanti - Norma Tecnica UNI ISO 11929-1:2019 - “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell’intervallo di copertura) per misure di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 1: Applicazioni elementari” Norma Tecnica UNI ISO 11929-2:2019 - “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di copertura) per misure di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 2: Applicazioni avanzate” Norma Tecnica UNI ISO 11929-3:2019 - “Determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di copertura) per misure di radiazioni ionizzanti - Fondamenti e applicazioni - Parte 3: Applicazioni a metodi di deconvoluzione” Le norme specificano : una procedura nel campo della metrologia delle radiazioni ionizzanti per il calcolo della "soglia di decisione", del "limite di rivelazione" e dei "limiti dell’intervallo di copertura" per un misurando non negativo delle radiazioni ionizzanti, quando le misure di conteggio sono effettuate mediante preselezione del tempo o dei conteggi totali una procedura nel campo della metrologia delle radiazioni ionizzanti per il calcolo della "soglia di decisione", del "limite di rivelazione" e dei "limiti dell'intervallo di copertura" per un misurando non negativo delle radiazioni ionizzanti, quando le misure di conteggio sono effettuate mediante preselezione del tempo o dei conteggi totali la valutazione delle misure che usano metodi di deconvoluzione e misure di conteggio spettrometrico multicanale se valutate con metodi di deconvoluzione, in particolare per misure spettrometriche alfa o gamma. Ulteriormente fornisce alcune indicazioni su come trattare le correlazioni e le covarianze. NORME TECNICHE – piscine - Norma Tecnica UNI EN 15288-2:2019 - “Piscine per utilizzo pubblico - Parte 2: Requisiti di sicurezza per la gestione” La norma specifica i requisiti di sicurezza per la gestione delle seguenti piscine : tipo 1 - Piscina nella quale le attività correlate all'acqua sono l'attività principale (es.: piscine pubbliche, piscine per utilizzo ricreativo, parchi acquatici) e il cui utilizzo sia "pubblico" tipo 2 - Piscina che costituisce un servizio aggiuntivo rispetto all'attività principale (es.: piscine di hotel, piscine di campeggi, piscine di club, piscine terapeutiche, piscine scolastiche), il cui utilizzo sia "pubblico" tipo 3 - Tutte le piscine per utilizzo “pubblico”, ad eccezione di quelle di tipo 1 e 2 (es.: piattaforma per i tuffi, per addestramento militare, per addestramento al salvataggio, per immersioni subacquee, ecc.). È consigliabile attenersi ai requisiti per metodi di lavoro sicuri e la supervisione nella misura in cui sono pertinenti. Possono essere applicabili legislazioni nazionali e/o locali. La UNI EN 15288-2 non si applica a piscine domestiche trattate dalla EN 16582 (tutte le parti). Infine il documento è destinato ai soggetti che si occupano di funzionamento e gestione di queste strutture. Fornisce una guida sui rischi per il personale e gli utilizzatori associati alle piscine pubbliche, individuando le precauzioni necessarie per ottenerne la sicurezza.   NORME TECNICHE – Ergonomia - Norma Tecnica UNI ISO 11226:2019 - “Ergonomia - Valutazione delle posture statiche di lavoro” La norma stabilisce raccomandazioni di tipo ergonomico per attività lavorative di diverso genere. La norma fornisce indicazioni a coloro che si occupano della progettazione, o della riprogettazione, del lavoro, dei lavori e dei prodotti basate sui concetti di base dell'ergonomia in generale, e, in particolare, alle posture assunte per motivi di lavoro. La norma specifica i limiti raccomandati per le posture statiche di lavoro senza alcuno sforzo o con il minimo sforzo esterno, tenendo conto degli angoli assunti dalle varie articolazioni del corpo sia della durata del tempo. La norma è stata elaborata per fornire una guida sulla valutazione delle variabili delle diverse attività lavorative, che consentisse di valutare il rischio per la salute della popolazione attiva adulta. Le raccomandazioni forniscono una protezione ragionevole per la maggior parte dei soggetti adulti sani. Le raccomandazioni relative ai rischi e alla protezione della salute sono principalmente basate su studi sperimentali riguardanti il carico muscoloscheletrico, il disagio/dolore e la resistenza/fatica legati alle posture di lavoro statico.   NORME TECNICHE – sicurezza delle macchine utensili - Norma Tecnica UNI EN ISO 16093:2017 - “Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio dei metalli a freddo” Recepita in lingua italiana, la norma specifica tutti i pericoli significativi, le situazioni ed eventi pericolosi significativi per le segatrici, il cui utilizzo previsto principale è il taglio a freddo dei metalli ferrosi e non ferrosi, o di materiali parzialmente metallici lavorati a freddo e nelle condizioni di cattivo uso che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante.   NORME TECNICHE – Scale - Norma Tecnica UNI EN 131-6:2019 - “Scale - Parte 6: Scale telescopiche” La norma specifica le caratteristiche di progettazione generali, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini delle scale telescopiche di appoggio e doppie. Le scale con elementi a sfilo non sono trattate dalla norma. La norma è destinata ad essere utilizzata unitamente alla UNI EN 131-1/-2/-3 e, se applicabile, alla UNI EN 131-4.   NORME TECNICHE – Installazioni fisse antincendio - Norma Tecnica UNI EN 15004-1:2019 - “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione” La norma tratta i sistemi a saturazione totale relativi principalmente a edifici, impianti industriali e altre applicazioni specifiche, che utilizzano agenti estinguenti gassosi elettricamente non conduttivi che non lasciano residui dopo lo scarico e per le quali sono attualmente disponibili dati sufficienti per consentire la verifica delle caratteristiche di prestazione.   NORME TECNICHE – Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Norma Tecnica UNI EN 15276-1:2019 - “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti” Norma Tecnica UNI EN 15276-2:2019 - “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione” Le norme definiscono : i requisiti e i metodi di prova per i componenti del sistema di estinzione ad aerosol condensato. La norma tratta l'utilizzo di sistemi di estinzione ad aerosol condensato per applicazioni a saturazione totale. i requisiti e i metodi di prova per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi di estinzione ad aerosol condensato e le caratteristiche degli agenti estinguenti e i tipi di fuoco per il quale sono adatti. La norma tratta l'utilizzo di sistemi di estinzione ad aerosol condensato per applicazioni a saturazione totale.   NORME TECNICHE – Installazioni fisse antincendio - Norma Tecnica UNI EN 13565-1:2019 - “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti” Norma Tecnica UNI EN 13565-2:2019 - “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione” Le norme definiscono : i requisiti per i materiali, la costruzione e le prestazioni di componenti di sistemi fissi di estinzione incendi che utilizzano liquidi schiumogeni concentrati, ad esclusione di pompe, motori e torrette di controllo remoto. i requisiti e descrive i metodi per la progettazione, installazione, prova e manutenzione di sistemi di estinzione incendio a schiuma a bassa, media e alta espansione.   NORME TECNICHE – Installazioni fisse antincendio - Norma Tecnica UNI EN 12259-9:2019 - “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 9: Valvole di allarme a diluvio” La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la valutazione di conformità e la marcatura delle valvole di allarme a diluvio con dimensione nominale da DN40 a DN250 destinate ad essere impiegate nei sistemi antincendio a spruzzo d'acqua. La norma non tratta le valvole del tipo a manicotto elastomerico e non include le regole per la progettazione, installazione e manutenzione di sistemi antincendio a spruzzo d'acqua. La norma non tratta i componenti ausiliari e gli accessori per le valvole di allarme a diluvio ad eccezione delle valvole di scarico automatico.   NORME TECNICHE – resistenza al fuoco - Norma Tecnica UNI EN 1047-2:2019 - “Mezzi di custodia - Classificazione e metodi di prova per la resistenza al fuoco - Parte 2: Camere e contenitori per dati” La norma specifica i requisiti di camere e contenitori per dati. Include un metodo di prova per la determinazione della capacità di camere e contenitori per dati di proteggere supporti informativi e sistemi hardware, sensibili alla temperatura e all'umidità, contro gli effetti del fuoco. Contiene uno schema di classificazione delle camere e dei contenitori per dati, basato sui risultati delle prove. La norma non prende in considerazione la compatibilità delle camere per dati con eventuali regolamenti edilizi nazionali o locali.   NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN 943-1:2019 - “Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - Parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas)” Norma Tecnica UNI EN 943-2:2019 - “Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - Parte 2: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) per squadre di emergenza (ET)” Le norme definiscono : i requisiti minimi, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per le tute di protezione chimica ventilate e non ventilate a tenuta di gas (Tipo 1). La norma non stabilisce criteri minimi per la protezione dai pericoli non chimici. i requisiti minimi, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per le tute ventilate e non ventilate di protezione chimica a tenuta di gas per l'utilizzo da parte di squadre di emergenza. Essa non stabilisce criteri minimi di protezione dai pericoli non chimici NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN 148-1:2019 - “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Parte 1: Raccordo filettato normalizzato” La norma si applica alle filettature normalizzate degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie e descrive i dispositivi di prova per la valutazione di alcuni requisiti. Non si applica agli apparecchi per subacquei e ai respiratori isolanti del tipo a domanda a pressione positiva   NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL - Norma Tecnica UNI EN 14071:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL - Attrezzature ausiliarie” La norma specifica i requisiti di progettazione, prova e ispezione per i dispositivi di isolamento della valvola di sicurezza limitatrice di pressione, i collettori di valvole, i tubi di sfiato e i sistemi di assemblaggio che sono, se necessario, utilizzati con valvole di sicurezza limitatrici di pressione per l'uso in recipienti a pressione statica per il servizio di gas di petrolio liquefatto (GPL). La norma riguarda sia le prove sui prototipi, che le prove di produzione dei dispositivi isolanti e dei collettori PRV.   NORME TECNICHE – Prescrizioni per apparecchi funzionanti a GPL - Norma Tecnica UNI EN 521:2019 - “Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti (GPL) - Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore” La norma definisce le caratteristiche costruttive e di prestazione relative alla sicurezza e all'utilizzazione razionale dell'energia degli apparecchi portatili alimentati a GPL alla pressione di vapore da contenitori o cartucce, ad eccezione dei casi in cui la cartuccia del gas è inserita orizzontalmente nel corpo dell'apparecchio.   NORME TECNICHE – Serbatoi - Norma Tecnica UNI EN 12285-3:2019 - “Serbatoi in acciaio fabbricati in officina - Parte 3: Serbatoi cilindrici orizzontali a singola pelle e doppia pelle per lo stoccaggio sotterraneo di liquidi, infiammabili e non infiammabili che inquinano l'acqua, per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici” La norma specifica le caratteristiche del prodotto e i metodi di prova / valutazione per serbatoi cilindrici in acciaio orizzontali fabbricati in officina, singoli (tipo S) e doppia pelle (tipo D) destinati all'uso per lo stoccaggio sotterraneo di liquidi inquinanti (sia infiammabili che non infiammabili), specificamente utilizzati per lo stoccaggio e / o la fornitura di combustibile per gli impianti di riscaldamento / raffrescamento degli edifici, e di acqua calda o fredda non destinata al consumo umano in condizioni normali di temperatura ambiente (da -20°C a +50°C) nei seguenti limiti: diametro nominale da 800 mm a 3000 mm fino a una lunghezza totale massima di 6 volte il diametro nominale per liquidi con una densità massima fino a 1,1 kg / le con una pressione operativa (Po) di massimo 50 kPa (0,5 bar (g)) e minimo - 5 kPa (-50 mbar (g)) e; per serbatoi a doppia pelle con un sistema di rilevamento perdite sotto vuoto in cui la viscosità cinematica non supera 5 × 10-3 m2 / s. I serbatoi progettati secondo questo documento consentono una copertura di terra fino a 1,5 m. Se sono previsti carichi di traffico imposti o una maggiore copertura di terra, è necessario il calcolo. Questo documento non è applicabile ai serbatoi installati nei processi industriali o nelle stazioni di servizio, né ai carichi e alle misure speciali necessarie in aree soggette a rischio di terremoti e / o allagamenti.   NORME TECNICHE – Superabrasivi - Norma Tecnica UNI EN 13236:2019 - “Requisiti di sicurezza per prodotti superabrasivi” La norma specifica i requisiti e/o le misure per la rimozione o la riduzione dei pericoli derivanti dalla progettazione e dall'applicazione dei prodotti superabrasivi. La norma si applica ai prodotti superabrasivi che contengono diamante naturale o sintetico o nitruro di boro cubico (cBN). Essa contiene, inoltre, le procedure e le prove per la verifica della conformità ai requisiti, così come le informazioni di sicurezza per l'utilizzo che devono essere messe a disposizione dell'utente da parte del fabbricante.   NORME TECNICHE – Misurazioni sui generatori di calore - Norma Tecnica UNI EN 10389-1:2019 - “Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso” La norma prescrive le procedure per eseguire in opera l'analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore. Si applica a tutti i generatori di calore alimentati a combustibile gassoso e/o liquido, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. La norma non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo e ai generatori di calore alimentati a combustibile solido.           --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-maggio-2019-2483 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2019 | Lachiver Servizi - 24/06/2019 - 9 AMBIENTE     REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) Pubblicata il 2 maggio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE 203-924-4; num. CAS: 111-96-6) come sostanza chimica di processo nella fabbricazione di Dynabeads®. In quanto, Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e non esistono alternative idonee.   REACH – rifiutata l’autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 29 maggio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Rifiutata la richiesta di autorizzazione all’uso del Dicromato di sodio (num. CE 234-190-3; num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-09) sotto forma di bagno fuso per modificare superfici, in particolare mediante brunitura, di prodotti medicali delicati, in particolare di strumenti microchirurgici. In quanto, la domanda non conteneva gli elementi necessari di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006.   ENERGIA – biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Il Regolamento da un lato stabilisce i criteri per la determinazione delle materie prime ad elevato rischio ILUC (Indirect Land Use Change : cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni effettuato per produrre biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa in terreni prima destinati alla produzione di alimenti o mangimi), dall’altro prevede modalità e criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.   RIFIUTI – combustibile esaurito e rifiuti radioattivi Legge n. 37 del 3 maggio 2019 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2018”. L’art. 18, in merito al combustibile esaurito ed ai rifiuti radioattivi, integra il decreto 45/2014, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM, che ha istituito un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, definendo la responsabilità primaria e la responsabilità ultima in materia. RAEE – trasmissione dati all’Ispra Legge n. 37 del 3 maggio 2019 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2018”. L’art. 19 è dedicato ai RAEE ed interviene sul decreto 49/2014, ai fini di dare una corretta attuazione alla direttiva RAEE 2012/19/UE. In particolare si prevede che i produttori e i terzi (che agiscono in loro nome), trasmettano annualmente e gratuitamente all’Ispra i dati relativi ai RAEE : ricevuti presso i distributori ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento oggetto di raccolta differenziata.   RIFIUTI – esclusione sfalci e potature Legge n. 37 del 3 maggio 2019 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2018”. L’art. 20 riscrive in parte l’art. 185 (comma 1, lett. f), del decreto 152/2006 (Testo Unico Ambientale) precisando che fra i materiali ai quali non si applicano le norme sulla gestione dei rifiuti vi sono : la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.   RIFIUTI – rifiuti radioattivi del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra Legge n. 40 del 8 maggio 2019 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra”. Con la Legge, l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo con la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) sulle responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del CCR di Ispra. Attribuiti al Governo italiano responsabilità e oneri di smantellamento del reattore Ispra-1 e di gestione dei rifiuti radioattivi fino al trasferimento dal sito del CCR di Ispra al futuro “deposito nazionale”.   SOSTANZE PERICOLOSE – restrizioni nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II) Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 aprile 2019 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1 marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)”. Il Decreto ha modificato il D. Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014 (cosiddetta disciplina Rohs), in attuazione alle direttive UE sopraelencate, conseguentemente sono state indicate le date di scadenza relative all'utilizzo di determinati composti a base di piombo o di rame nei componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.   AIA – redazione della relazione di riferimento Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 104 del 15 aprile 2019 “Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v) - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06”. Il Decreto contiene le modalità di redazione della "Relazione di riferimento" e riporta anche le metodiche di indagine relativamente alle sostanze pericolose da ricercare. La relazione di riferimento ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione. Devono presentare tale relazione: Attività soggette ad autorizzazione statale: Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a determinate soglie. Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII, pertanto sottoposte ad autorizzazione regionale. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW se alimentate, anche parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale. Impianti ed attività per i quali, in base alla verifica (applicando la procedura prevista nell’allegato 1 al Decreto), risulta essere necessaria la presentazione della domanda di riferimento.   VIA – valutazione di impatto sanitario (VIS) Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2019 “Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)”. Le linee guida, come previsto dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017, si applicano a programmi e progetti di competenza statale, ma possono rappresentare un modello di riferimento anche per programmi e progetti di rilevanza regionale, per consentire una uniforme metodologia di valutazione a livello nazionale. La VIS è uno strumento a supporto dei procedimenti amministrativi e dei processi decisionali riguardanti piani, programmi e progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA). La VIS consiste in un "elaborato predisposto dal proponente al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione", in analogia alla valutazione di impatto ambientale.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporti transfrontalieri con la Confederazione Svizzera Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 "Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6)". Il Comitato nazionale ritiene che: l'autorizzazione rilasciata dall'autorità Svizzera in conformità all'articolo 9 dell'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999, può considerarsi titolo idoneo ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 120/2014 il requisito relativo alla capacità finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, sia da considerarsi comprovato previa presentazione di copia della predetta autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 3 del 13 luglio 2016 per i soggetti in possesso di licenza comunitaria nel caso di trasporti transfrontalieri, non trovi applicazione quanto contenuto nella circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 circa la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Da ultimo, con riferimento al requisito di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), relativo alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori, si segnala che la verifica dello stesso è da effettuarsi esclusivamente sui primi due pilastri del sistema di previdenza della Confederazione Svizzera in quanto obbligatori (assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità; previdenza professionale) e non sul c.d. "terzo pilastro" (previdenza individuale) che risulta essere istituto come complementare e facoltativo.   ENERGIA – Guida operativa sui Certificati Bianchi Disponibile sul sito del MISE, il Decreto direttoriale 30 aprile 2019 di approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE. La Guida riporta le informazioni utili per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi nonché indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi. Il decreto aggiorna, inoltre, la tabella recante le tipologie progettuali ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.   RAEE – rapporto annuale 2018 Presentato il "Rapporto Annuale 2018 sul Sistema di Ritiro e Trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia". 310.610 tonnellate di RAEE raccolti complessivamente in tutta Italia dai sistemi confermano anche per il 2018 il trend di crescita positivo avviato nel 2014 che si traduce in un incremento del 4,8%. Migliora di conseguenza la raccolta media pro capite che si attesta a 5,14 kg per abitante. La Valle d’Aosta doppia la media nazionale nella raccolta pro capite, mentre le ultime tre posizioni per raccolta pro capite spettano rispettivamente a Sicilia (2,89 kg/ab), Puglia (2,89 kg/ab) e Campania (2,96 kg/ab).   ACQUE – ARPAV pubblicazione dei monitoraggi PFAS Disponibili sul sito di Arpa Veneto (ARPAV) gli esiti dei monitoraggi dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) effettuati dal 2013 al 2018 nei fiumi e nei laghi della regione.   ACQUE – ARPAT linea guida monitoraggio acque impianti produttivi Disponibile sul sito di Arpa Toscana (ARPAT) "Linee guida per la predisposizione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee in impianti produttivi" che rappresenta uno strumento operativo utile a realizzare e mettere a regime una rete di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee in corpi idrici a media e bassa permeabilità che per le loro caratteristiche peculiari si discostano spesso dalle normali procedure di campionamento in acquiferi produttivi.   RIFIUTI – Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi Disponibile sul sito dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) "Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi". Il documento contiene informazioni relative a volumi, masse, stato fisico, attività specifica, contenuto di radioattività e condizioni di stoccaggio dei rifiuti, compresi il combustibile esaurito e le sorgenti dismesse. l’Inventario è aggiornato al 31 dicembre 2017.   NORME TECNICHE – valutazione della conformità in sistemi di gestione ambientale - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17021-2:2019 - “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione ambientale” La norma definisce i requisiti di conoscenza aggiuntivi per il personale coinvolto nei processi di audit e di certificazione di sistemi di gestione ambientale (EMS - Environmental Management Systems) ed integra gli attuali requisiti della ISO/IEC 17021-1.         SICUREZZA   REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) Pubblicata il 2 maggio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE 203-924-4; num. CAS: 111-96-6) come sostanza chimica di processo nella fabbricazione di Dynabeads®. In quanto, Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e non esistono alternative idonee. REACH – rifiutata l’autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 29 maggio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Rifiutata la richiesta di autorizzazione all’uso del Dicromato di sodio (num. CE 234-190-3; num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-09) sotto forma di bagno fuso per modificare superfici, in particolare mediante brunitura, di prodotti medicali delicati, in particolare di strumenti microchirurgici. In quanto, la domanda non conteneva gli elementi necessari di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006.   SICUREZZA STRADALE – dispositivi di sicurezza per i motociclisti Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 aprile 2019 “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)”. Il Decreto disciplina l’installazione di dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (barriere continue che presentano dal lato del traffico una superficie continua sia in senso orizzontale che verticale per un’altezza di almeno 80 cm dal piano). Previsto l’obbligo di installare barriere salva-motociclisti su tutte le curve circolari caratterizzate da un raggio minore di 250 metri nei casi di interventi di nuova costruzione, di adeguamento di tratti stradali esistenti che comportano varianti di tracciato e/o rinnovo delle barriere di sicurezza stradali su tratti significativi, oppure su strade esistenti non soggette ad interventi, ma dove siano avvenuti nel triennio almeno cinque incidenti con morti e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli e/o ciclomotori. Il provvedimento entra in vigore il 13 novembre 2019, le disposizioni non si applicano per le opere con procedura di affidamento in corso e per quelle per le quali sia stato già approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto.   IMPIANTI A FUNE – Proroga dei termini di scadenza Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 166 del 13 maggio 2019 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga dei termini di scadenza di cui all'art. 9.1.1”. Prorogato al 30 novembre 2019 il termine di scadenza di cui all'art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 relativo all’invio all'Autorità di sorveglianza, da parte dell’esercente dell’impianto, del Regolamento di esercizio con i relativi allegati (tra i quali il Piano di evacuazione), nonché del Registro giornale, del Registro di controllo e manutenzione, del Verbale di ispezione annuale e del Rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi, pena la revoca del nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, riguardante gli impianti aerei e terrestri a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.   GAS TOSSICI – revisione delle patenti Decreto del Ministero della Salute del 15 gennaio 2019 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014”. Disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.   CONTROLLI A DISTANZA – configurabilità del silenzio assenso nella richiesta di autorizzazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 3/2019 dell'8/05/2019 “Interpello ex art. 9 del D.lgs. n. 124/2004 - Autorizzazione amministrativa ex articolo 4, comma 1 della Legge n. 300/1970”. il Ministero del Lavoro fornisce il proprio parere in merito alla configurabilità del silenzio assenso (Legge n. 241/1990) in riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti, attraverso i quali il datore di lavoro pone in essere controlli a distanza sui lavoratori ( art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300 ). Stante l’attuale formulazione dell’art. 4 della L. 300/1970, il Ministero ribadisce che non è consentita l’installazione di impianti per i controlli a distanza in assenza di un’autorizzazione espressa sia essa di natura negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento dell’Ispettorato).   SORVEGLIANZA SANITARIA – Tenuta della documentazione su supporto informatico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 4/2019 dell'8/05/2019 “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Articolo 53 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico”. La Commissione ritiene che dal combinato disposto degli articoli 25 e 53 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto. Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.   INL – Rapporto annuale sull’attività di vigilanza 2018 L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha presentato il “Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale" per l’anno 2018, che costituisce il documento riepilogativo dei risultati della vigilanza svolta dall’Ispettorato nelle sue componenti lavoristica, previdenziale e assicurativa.   INAIL – guida alle tariffe dei premi assicurativi Inail ha pubblicato il volume "Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", edizione 2019 che descrive le caratteristiche dell’impianto tariffario entrato in vigore lo scorso primo gennaio, a quasi 20 anni dall’ultimo aggiornamento.   INAIL – guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti Inail ha pubblicato "Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse". La Guida analizza sette principali ambiti di verifica e per ciascuno presenta delle schede di sintesi della tipologia di prestazione, le modalità per richiederla e l’iter procedurale per attivarla : Impianti di riscaldamento. Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Recipienti di trasporto gas – bombole per GPL. Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere. Apparecchi di sollevamento. Ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta. Ponti sollevatori per veicoli.   INAIL – open data INAIL primo quadrimestre 2019 Pubblicati online gli open data INAIL primo quadrimestre 2019, i dati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele. I dati rilevati al 30 aprile evidenziano a livello nazionale un incremento sia degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (+1,7%), sia di quelli in itinere, che hanno fatto registrare un incremento pari al 6,3%. A livello nazionale si evidenziano 14 denunce in più di casi mortali avvenuti in occasione di lavoro e 3 in più di quelli occorsi in itinere (+5,9%).   NORME TECNICHE – aree da gioco - Norma Tecnica UNI EN 1176-1:2018 - “Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova” La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per attrezzature e superfici per aree da gioco pubbliche installate in modo permanente.   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 54-7:2018 - “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione” La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali per rivelatori puntuali di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione da utilizzare per i sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'interno o intorno all'edificio.   NORME TECNICHE – apparecchi di sollevamento - Norma Tecnica UNI EN 13135:2018 - “Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura” La norma specifica i requisiti per la progettazione e la selezione delle attrezzature: elettrica, meccanica, idraulica e pneumatica utilizzate in tutti i tipi di apparecchi di sollevamento e degli accessori fissi di presa del carico ad esse associati, con l’obiettivo di garantire l’affidabilità delle funzioni di sicurezza e di proteggere il personale dai pericoli per la loro salute e sicurezza.     NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL - Norma Tecnica UNI EN 12817:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualificazione dei recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità minore o uguale a 13 m3” - Norma Tecnica UNI EN 12819:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualificazione dei recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità maggiore di 13 m3” Le norme definiscono : l'ispezione ordinaria, l'ispezione periodica e la riqualificazione di recipienti a pressione fissi di gas di petrolio liquefatto (GPL) la marcatura dei recipienti a pressione e/o la tenuta dei registri, per quanto appropriato, come risultato dell'ispezione ordinaria, dell'ispezione periodica e della riqualificazione. Rispettivamente per contenitori con capacità da 150 lt. fino a 13 m3 inclusi e per contenitori di dimensioni maggiori di 13 m3 e dei relativi accessori.     NORME TECNICHE – esposizione agli agenti chimici - Norma Tecnica UNI EN 689:2019 - “Esposizione nei luoghi di lavoro - Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale” La norma definisce una strategia per effettuare misure rappresentative dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici in modo da dimostrare la conformità coi limiti di esposizione occupazionale (OELVs). La presente norma europea non è applicabile a OELVs con periodi di riferimento inferiori ai 15 minuti.   NORME TECNICHE – Odorizzazione di gas - Norma Tecnica UNI 7133-1:2019 - “Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 1: Termini e definizioni” - Norma Tecnica UNI 7133-3:2019 - “Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 3: Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi” - Norma Tecnica UNI 7133-4:2019 - “Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 4: Definizione dei requisiti degli odorizzanti” Le norme definiscono : le definizioni dei principali termini utilizzati nell'ambito dell'odorizzazione di gas combustibili per uso domestico e similare le modalità per determinare le caratteristiche olfattive di fluidi odorosi (rinoanalisi) mediante prove di laboratorio o in campo le caratteristiche olfattive degli odorizzanti e stabilisce ulteriori requisiti di compatibilità con i materiali utilizzati nelle reti di distribuzione per l'impiego di odorizzanti, ad integrazione di quelli contenuti nella UNI EN ISO 13734.   NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori - Norma Tecnica UNI EN 13611:2019 - “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori ed apparecchi a gas e/o combustibili liquidi - Requisiti generali” La norma definisce i requisiti generali di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione per bruciatori ed apparecchi a gas o combustibili liquidi. La norma si applica ai dispositivi con pressione massima dichiarata in ingresso fino a 500 kPa e dimensioni nominali dei raccordi fino a DN 250. --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2019-2484 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2019 | Lachiver Servizi - 24/04/2019 - 10 AMBIENTE     CLP – modifiche al Regolamento Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sulla base delle disposizioni contenute nella sesta e settima edizione riveduta del GHS (sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), il Regolamento costituisce l’ultimo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del CLP. Dovrà essere applicato a partire dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento. Le principali novità sono: una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili modificata la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (ad es.: gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle) sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo (ad es.: H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico) ed apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza eliminata l’indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco).   REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3; n. CAS: 10588-01-9) come inibitore di corrosione in situ in sistemi chiusi di raffreddamento ad assorbimento acqua/ammoniaca. In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (n. CE 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0) nella cromatura funzionale di segmenti di pistone per motori di grande alesaggio a due e quattro tempi utilizzati nei settori industriale, dell’edilizia, della produzione di energia elettrica, ferroviario e marittimo. In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.   REACH – autorizzazione all'uso del 1,2-dicloroetano Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 1,2-dicloroetano (n. CE 203-458-1; n. CAS: 107-06-2) come: solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva epirubicina solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva prednisolone steaglato. In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica. RIFIUTI – BAT per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive Reso disponibile dalla Commissione europea, il 28 febbraio 2019, l’aggiornamento del documento di riferimento per le migliori tecniche disponibili (BAT) per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, in conformità con la Direttiva 2006/21/CE. Nel documento si trovano dati aggiornati ed informazioni sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, compreso le migliori tecniche disponibili per garantire la sicurezza, per la prevenzione o la riduzione del deterioramento dello stato dell’acqua, per la prevenzione o riduzione dell’inquinamento atmosferico e del suolo, per il monitoraggio associato.   ECOLABEL – modificati alcuni criteri per i detersivi Decisione (UE) 2019/418 della Commissione, del 13 marzo 2019, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219. Modificati alcuni criteri Ecolabel per i detersivi, per le difficoltà di attuare tecnicamente i criteri ecologici. Interessati i detersivi per piatti, per lavastoviglie domestiche ed industriali, per bucato a mano domestici ed industriali, i prodotti per la pulizia delle superfici dure. Prorogata al 30 giugno 2019 il periodo transitorio di validità delle licenze Ecolabel per i prodotti di pulizia delle superfici dure rilasciate sulla base della decisione 2011/383/UE abrogata con la decisione 2017/1217/UE.   RIFIUTI – chiarimenti sul compostaggio in loco Nota del Ministero dell'Ambiente n. 4223 del 7 marzo 2019 “Risposta a quesiti relativi all'applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in materia”. In risposta a diversi quesiti avanzati dalla Regione Lombardia, il Ministero dell’Ambiente ha fornito i propri chiarimenti interpretativi sull’applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità). In sintesi i chiarimenti: le attività di compostaggio sul luogo di produzione, benché possano contribuire alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti, si precisa che il rifiuto organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque prodotto. Il requisito sostanziale che differenzia l’autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità riguarda il numero di utenze che effettuano l’attività di compostaggio. Qualora si tratti di un’utenza singola (domestica o anche non domestica) l’attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto. Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l’attività. Compostaggio di comunità è l’attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto. Nel compostaggio locale (procedura autorizzativa semplificata), il produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del compost. Tale tipologia di attività non necessità di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti, oppure di comuni limitrofi. A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto. Inoltre, esso può anche essere conferito ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all’apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto. Infine, diversamente dalle precedenti, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati, e nell’ipotesi di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all’utente che ha prodotto il rifiuto, questi dovrà conformarsi alla normativa relativa alla gestione dei rifiuti e, in particolare, iscriversi all’albo dei gestori dei rifiuti. In allegato alla nota il Ministero riporta uno schema decisionale esemplificativo utile a guidare la scelta tra le diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità. Ulteriori considerazioni riguardano, infine, i prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432, nell’ambito delle tipologie di rifiuti trattabili nelle attività di compostaggio di prossimità.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – chiarimenti in merito ai requisiti morali Con Delibera n. 4 del 7 marzo 2019 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato ha esaminato il caso di condanne per lo stesso reato, in tempi diversi, con pene (per ogni condanna) pari o inferiori ad un anno di reclusione. Se è stata applicata la disciplina del reato continuato (art. 671 cpc e art. 81 cp) le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno, in questo caso la pena dovrà essere “valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale”. Infine, l’esito positivo della messa alla prova (artt. 168-bis e 168-ter cp) non potrà avere influenza sul requisito morale.       SICUREZZA   CLP – modifiche al Regolamento Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sulla base delle disposizioni contenute nella sesta e settima edizione riveduta del GHS (sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), il Regolamento costituisce l’ultimo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del CLP. Dovrà essere applicato a partire dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento. Le principali novità sono: una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili modificata la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (ad es.: gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle) sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo (ad es.: H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico) ed apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza eliminata l’indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco). REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3; n. CAS: 10588-01-9) come inibitore di corrosione in situ in sistemi chiusi di raffreddamento ad assorbimento acqua/ammoniaca. In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (n. CE 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0) nella cromatura funzionale di segmenti di pistone per motori di grande alesaggio a due e quattro tempi utilizzati nei settori industriale, dell’edilizia, della produzione di energia elettrica, ferroviario e marittimo. In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.   REACH – autorizzazione all'uso del 1,2-dicloroetano Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del 1,2-dicloroetano (n. CE 203-458-1; n. CAS: 107-06-2) come : solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva epirubicina solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva prednisolone steaglato. In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.   DIRETTIVA MACCHINE – elenco norme armonizzato Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A seguito del lavoro svolto dal Cenelec e dal CEN, diverse norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine) sono state sostituite, riviste o modificate. Nella Decisione sono riportati i seguenti allegati : allegato I : riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE allegato II : riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE pubblicati con limitazione (riferimento limitato a punti delle norme) allegato III : riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati.   DPI – adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425   Decreto Legislativo n. 17 del 19 febbraio 2019 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”. Il Decreto modifica la normativa nazionale in materia di DPI per adeguarla al Regolamento Europeo e quindi apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. 475/92 (attuativo della direttiva europea sui DPI 89/686/CEE), va ad abrogare il D.Lgs. 10/97 e infine apporta delle modifiche testuali al D.Lgs. 81/08 (Art. 74 e 76). Le principali novità sono relative a: Mercato dei DPI (norme armonizzate, presunzione di conformità dei DPI, requisiti essenziali di sicurezza) Procedura di valutazione della conformità (organismi notificati) Marcatura CE (attestati di certificazione CE e marcatura, disposizioni per la documentazione tecnica) Vigilanza del Mercato DPI (Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che potranno avvalersi delle camere di commercio) Sanzioni (inasprimento delle sanzioni per i fabbricanti, i distributori e gli importatori) Oneri e pagamenti (gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato sono a carico degli operatori economici interessati, con definizione rimandata a successivi decreti del MISE e del Ministero lavoro). In vigore dal 12 marzo 2019.   ANTINCENDIO – distributori di gas naturale per autotrazione Decreto del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2019 "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione". Il Decreto apre la strada ai rifornimenti di metano auto in modalità self service, modifica e integra il decreto 24 maggio 2002 recante le “norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”, dispone quindi che gli utenti che intendono fruire della modalità self debbano essere: preventivamente istruiti in merito alle modalità di effettuazione del rifornimento (presso un distributore o attraverso di un tutorial) registrati in una specifica banca dati.   GAS COMBUSTIBILI – aggiornamento della legislazione di settore Decreto legislativo n. 23 del 21 febbraio 2019 “Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”. Il Decreto aggiorna la legislazione nazionale sulla sicurezza degli apparecchi a gas per adeguarla alle norme europee ed apporta sostanziali modifiche alla Legge n. 1083 del 6 dicembre 1971(sicurezza dell'impiego del gas combustibile). Tra le novità di rilievo allargamento del concetto di sicurezza anche ai materiali, alle installazioni e agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri l'attribuzione del ruolo di vigilanza al ministero dello Sviluppo economico in generale sull'applicazione della legge, al ministero dello Sviluppo economico e al ministero dell'Interno per quanto riguarda la vigilanza del mercato (si avvarranno delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di caratteretecnico, anchedialtri uffici tecnici dello Stato o di organismi e laboratori accreditati) In merito alle sanzioni viene prevista la depenalizzazione dei reati, le relative sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori possono arrivare a 50.000 €.   FORMAZIONE – interpello sui corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, l’Interpello n. 3 del 20 marzo 2019, che ha fornito, alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, un parere in merito a quale sia, il corretto numero massimo di partecipanti ai corsi e/o convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza. La Commissione, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del ACSR del 07/07/2016, ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a corsi di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa   ANTINCENDIO – elettrodotti e attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Circolare prot. n.3300 del 06/03/2019 “Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239”. Gli elettrodotti pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi perché non ricompresi nell'allegato I del DPR 151/11, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105. Il soggetto proponente dovrà presentare al competente Comando dei Vigili del fuoco la seguente documentazione in duplice copia: richiesta di valutazione della compatibilità dell'elettrodotto con le infrastrutture esistenti corredata del relativo versamento, commisurato a 4 ore di istruttoria, ai sensi del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. e del D.M. 2 marzo 2012. planimetrie in scala opportuna che riportino il tracciato delle opere e le eventuali attività soggette ai controlli di prevenzione incendi con cui l'elettrodotto potrebbe interferire relazione che dimostri il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi (elenco norme in allegato 1), secondo il modello in allegato 2, a firma di un tecnico abilitato ai sensi del DM 07/08/2012.   ANTINCENDIO – testi normativi coordinati di prevenzione incendi Sul portale dei Vigili del fuoco è stata creata una pagina dove sono pubblicati i testi coordinati relativi alla normativa vigente in tema di prevenzione incendi.   ATTREZZATURE DI LAVORO – Aggiornamento tariffe verifica periodica attrezzature di lavoro Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Nota n. 4393 del 4/03/2019 "Aggiornamento tariffe attività di verifica periodica attrezzature di lavoro".   INL – chiarimenti sulle sanzioni previste dalla Legge di bilancio 2019 Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n.2594 del 14 marzo 2019 con la quale fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) della Legge di Bilancio 2019. L’Ispettorato precisa che: la recidiva va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “trasgressore“ persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la recidiva laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi con particolare riguardo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, pertanto, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi dal Datore di lavoro gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, purché diventati definitivi nei tre anni precedenti rispetto al nuovo illecito l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.   INL – cambio di titolarità per impianti audiovisivi L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019 con cui ha chiarito che nelle ipotesi in cui si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) in locali già dotati degli impianti/strumenti audiovisivi, non integra di per sé profili di illegittimitàa condizione che gli impiantisiano stati installati osservando le procedure di legge (L. 300/1970) e non siano intervenuti mutamenti. In questo caso sarà opportuno che il titolare subentrante: comunichi all’Ufficio [ITL] che l’ha rilasciato, gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato. In caso contrario, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art.4 L. n. 300/1970, rinnovando quindi le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative.   INL – linee guida per l’attività di vigilanza sullo sfruttamento del lavoro Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5 del 28 febbraio 2019 “Oggetto: art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – attività di vigilanza – Linee guida”. La Circolare contiene le Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che forniscono indicazioni al personale ispettivo per contrastare il fenomeno del caporalato ed in particolare si sofferma sugli elementi costituitivi della fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p. e sulle modalità di svolgimento dell'attività investigativa che garantisca una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.   INAIL – aggiornamento delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali La Corte dei Conti ha registrato i tre decreti del 27 febbraio 2019 (relativi a : Gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività - Gestione Navigazione - Premi speciali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori e dei familiari coadiuvanti) con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il nuovo sistema tariffario predisposto da Inail. A quasi 20 anni dall’ultimo aggiornamento, la revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in vigore dall’inizio di quest’anno, ha riguardato il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.   INAIL – guida Autoliquidazione annuale Rilasciata da Inail la Guida Autoliquidazione annuale dei premi 2018/2019 e le relative istruzioni operative che forniscono indicazioni in merito alle scadenze, alle novità del premio speciale artigiani e di quello della navigazione, all'aggiornamento delle “Basi di calcolo”, alla riduzione e alla rateazione del premio nonché ai casi particolari.   INAIL – Dossier Donne 2019 Inail ha pubblicato la consueta analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico sulle lavoratrici. La strada si conferma il rischio più rilevante: anche nel 2017 tra le donne più di un decesso su due è avvenuto in itinere. Molto diffuse le malattie dell’apparato osteo-muscolare, del tessuto connettivo e del sistema nervoso, oggetto di 90 denunce su cento. INAIL – open data primo bimestre 2019 su infortuni e malattie professionali Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL tra gennaio e febbraio sono state 100.290 (+4,3% rispetto allo stesso periodo del 2018), 121 delle quali con esito mortale (-3,2%). Stabile il numero delle patologie di origine professionale denunciate, che sono state 9.937 (un caso in più).   INAIL – Cantieri post sisma - Raccomandazioni di salute e sicurezza L'Inail ha pubblicato il volume "Cantieri post sisma - Raccomandazioni di salute e sicurezza" per tutti coloro che a vario titolo sono chiamati all’individuazione e applicazione di idonee misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo compromesso sotto il profilo prevenzionistico come quello dei cantieri post sisma. Rappresenta una sorta di compendio per tutti coloro (compresi i professionisti tecnici) che a vario titolo sono chiamati all’individuazione e applicazione di idonee misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo compromesso sotto il profilo prevenzionistico a causa dei danni prodotti dai sismi del 2016.   EU-OSHA – fabbricazione di nanomateriali nel luogo di lavoro EU-OSHA ha pubblicato la scheda "Fabbricazione di nanomateriali nel luogo di lavoro" che offre una panoramica su come trattare questi materiali, che contengono particelle molto piccole e che sono potenzialmente tossici, quando vengono fabbricati nel luogo di lavoro. La scheda reca informazioni dettagliate sulla normativa dell’UE in materia, analizza i possibili effetti sulla salute dei nanomateriali, contiene consigli utili per i datori di lavoro su come prevenire o mitigare l’esposizione dei lavoratori ai nanomateriali e descrive le principali vie d’esposizione (inalazione, contatto con la pelle e ingestione). La scheda elenca inoltre le misure pratiche che possono essere adottate per prevenire o ridurre l’esposizione ai nanomateriali sulla base del principio STOP: S = Sostituzione (comprende anche l’eliminazione completa di una sostanza pericolosa) T = Misure tecnologiche O = Misure organizzative P = Misure di protezione individual   NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 13501-1:2019 - “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco” - Norma Tecnica UNI EN 13501-6:2019 - “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi di alimentazione, controllo e comunicazione” Le norme specificano rispettivamente: il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione, con l'eccezione dei cavi di alimentazione, controllo e comunicazione che sono trattati nella UNI EN 13501-6. la procedura di classificazione di reazione al fuoco per i cavi elettrici.   NORME TECNICHE – Indumenti di protezione per motociclisti - Norma Tecnica UNI EN 1621-3:2019 - “Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Parte 3: Protettori del petto dei motociclisti - Requisiti e metodi di prova” La norma specifica la copertura minima dei protettori del petto dei motociclisti. Essa contiene i requisiti prestazionali in caso di impatto e i metodi di prova, i requisiti per il dimensionamento, i requisiti ergonomici e i requisiti per l'innocuità, l'etichettatura e la fornitura di informazioni.   NORME TECNICHE – sedute da lavoro - Norma Tecnica UNI 10814:2019 - “Sedute da lavoro - Caratteristiche costruttive, requisiti e metodi di prova” La norma specifica le caratteristiche costruttive, le dimensioni ed i requisiti con relativi metodi di prova delle sedute da lavoro; rientrano in questa categoria le sedute per cassieri del supermercato, officine, laboratori, ecc. ma non si applica alle sedute per ufficio e per uso domestico. Per "seduta da lavoro" s’intende una seduta girevole regolabile in altezza, usata in ambienti in cui devono essere svolte attività di lavoro stando seduti, escluso l'ufficio e l'uso domestico. Queste sedute da lavoro con altezza del sedile maggiore di 540 mm devono essere munite di appoggiapiedi regolabile in altezza indipendentemente dal sedile. La regolazione dell'appoggiapiedi e quella del sedile devono essere tali da garantire che la loro distanza relativa, per qualsiasi altezza del sedile da terra, copra il campo compreso tra 420 mm e 510 mm. La distanza dell'appoggiapiedi dal sedile deve essere regolabile con un passo non maggiore di 20 mm. Il basamento delle sedute da lavoro deve essere costituito da almeno 5 punti di appoggio e questi possono essere costituiti da ruote. Nel corpo della norma vengono riportati i seguenti riferimenti normativi: - UNI EN 1335-1 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Dimensioni - Determinazione delle dimensioni; - UNI EN 16139 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche; - UNI EN 1022 Mobili- Sedute - Determinazione della stabilità.   NORME TECNICHE – sicurezza macchine agricole - Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-1:2019 - “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo” Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-3:2019 - “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software” Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-4:2019 - “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 4: Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto” La norma specifica le caratteristiche costruttive, le dimensioni ed i requisiti con relativi metodi di prova delle sedute da lavoro; rientrano in questa categoria le sedute per cassieri del supermercato, officine, laboratori, ecc. ma non si applica alle sedute per ufficio e per uso domestico. Le norme specificano rispettivamente: i principi generali per la progettazione e lo sviluppo delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura. Essa può anche essere applicata agli equipaggiamenti municipali (per esempio macchine spazzatrici stradali). Specifica inoltre le caratteristiche e le categorie richieste per un SRP/CS affinché possa svolgere le proprie funzionalità di sicurezza. i principi generali per lo sviluppo in serie, l'hardware e il software delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura. Essa può anche essere applicata agli equipaggiamenti municipali (per esempio macchine spazzatrici stradali). Specifica inoltre le caratteristiche e le categorie richieste per un SRP/CS affinché possa svolgere le proprie funzionalità di sicurezza. i principi generali per la produzione, il funzionamento, le modifiche e i processi di supporto delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legati alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura. Essa può anche essere applicata agli equipaggiamenti municipali (per esempio macchine spazzatrici stradali). Specifica inoltre le caratteristiche e le categorie richieste per un SRP/CS affinché possa svolgere le proprie funzionalità di sicurezza.   NORME TECNICHE – sicurezza macchine agricole - Norma Tecnica UNI EN 12773:2019 - “Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza” La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione delle motofalciatrici condotte a piedi con lame di taglio rotanti o a moto alternativo, utilizzate in agricoltura, silvicoltura e in orticoltura per tagliare e/o sminuzzare erba o piante similari o cespugli e arbusti.   NORME TECNICHE – Vibrazioni - Norma Tecnica UNI ISO 20816-5:2019 - “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione delle vibrazioni della macchina - Parte 5: Gruppi di macchine negli impianti idraulici di produzione di energia ed impianti di accumulo con pompe” La norma fornisce le linee guida per la valutazione delle misure di vibrazione eseguite sui cuscinetti, sui supporti dei cuscinetti o sugli alloggiamenti dei cuscinetti e quindi per valutare le misurazioni relative alle vibrazioni dell'albero relativo su gruppi di macchine negli impianti idraulici di produzione di energia ed impianti di accumulo con pompe.         --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2019 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2019-2485 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2019 | Lachiver Servizi - 01/04/2019 - 11 AMBIENTE       SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’import/export Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione dell'11 dicembre 2018, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Con il Regolamento, che si applica dal 1 maggio 2019, sono stati sostituiti due allegati del regolamento 649/2012: l’allegato I, recante l’Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione, l’Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (procedura di previo assenso informato), l’Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC l’allegato V, che riporta le sostanze chimiche e gli articoli soggetti a divieto di esportazione. Sostituite ed aggiunte nuove voci tra le sostanze soggette all’obbligo di notifica di esportazione, due voci (carbofuran e triclorfon) sono soppresse dall’elenco di quelle assoggettabili a notifica PIC e ne sono aggiunte altre undici, inserite nuove voci anche per l’elenco di sostanze pericolose soggette alla procedura PIC. Nell’ambito dell’allegato V, invece, viene sostituita integralmente la Parte II, che riporta le sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma.   AEE – Aggiornamento delle esenzioni dell’Allegato III della RoHS II Dieci nuove Direttive Delegate che rinnovano o modificano l’allegato III della Direttiva 2011/65/UE, che disciplina la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Direttive delegate (UE) dalla 2019/169 alla 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, rispettivamente, le esenzioni relative all’uso di : piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori piombo in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori cadmio e suoi composti in contatti elettrici piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro piombo legato nel vetro cristallo quale definito alla direttiva 69/493/CEE ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale   AEE – modello di registro e comunicazioni Regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 della Commissione del 19 febbraio 2019, che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro. Approvazione del Formato per la registrazione e del Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro dei dati relativi alle AEE immesse sul mercato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 21 febbraio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE 215-607-8; num. CAS: 1333-82-0) : uso nella galvanoplastica di diversi tipi di sostrati al fine di ottenere una superficie di elevata durabilità e resistenza, lucida (brillante) o opaca (galvanoplastica funzionale a carattere decorativo uso nella fase di pretrattamento (incisione) nel processo di galvanoplastica In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica. GAS EFFETTO SERRA – quote emissioni Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento si applica all'assegnazione gratuita di quote di emissioni a norma del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE, nei periodi di assegnazione a partire dal 2021, ad eccezione dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione della produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.   SISTRI – abrogazione Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. La Legge che ha convertito il D.L. 135/2018, chiude l’esistenza del SISTRI (Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti) e lascia spazio al Registro Elettronico Nazionale (gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente il cui funzionamento è demandato ad un futuro decreto dello stesso Ministero), di cui alla Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. La Direttiva definisce i soggetti e i dati che devono essere riportati sui registri di carico e scarico, chiede inoltre ai Paesi membri di dotarsi di un registro elettronico al fine di trasmettere i dati della gestione dei rifiuti e di garantirne la tracciabilità. Sono obbligati ad iscriversi ed utilizzare il nuovo Registro Elettronico Nazionale gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al catasto rifiuti, legge 70/94 (MUD) come previsto dall’Art. 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ante Dlgs 205/2010, che erano quindi, come dettato dal successivo articolo 190, obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, anche relativamente ai rifiuti non pericolosi. L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema e l’applicazione di sanzioni per “La violazione dell’obbligo d’ iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti”. In attesa della operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita rispettando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, quindi attraverso la compilazione di registri, formulari e MUD. Dei formulari digitali all’origine, nonostante i tanti documenti portati all’attenzione degli operatori, non si fa invece menzione alcuna. Viene infine garantito che l’entrata in funzione del nuovo sistema avverrà secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – indicazioni sui Piani dei Emergenza Esterni ed Interni Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 2730 del 13 febbraio 2019 “Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”. In attesa dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni e per la relativa informazione alle popolazioni, nella Circolare vengono fornite le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti per la predisposizione del PEE (Piano di Emergenza Esterno) sulla base dei contenuti minimi del PEI (Piano di Emergenza Interno). Si chiarisce che le disposizioni non trovano applicazione per gli impianti che ricadano nel d.lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso) perché tali misure rappresentano adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore.   GAS EFFETTO SERRA – accreditamento degli organismi di valutazione Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente n. 9 del 29 gennaio 2019 “Approvazione degli schemi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione”. Il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese. Tale sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese prevede che ACCREDIA rilasci un accreditamento agli Organismi di certificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell’Ambiente. Con decreto direttoriale il Ministero dell’Ambiente ha approvato i seguenti schemi di accreditamento: Schema di accreditamento persone: "Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146." Schema di accreditamento imprese: "Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146". L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le persone fisiche e le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018: attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento o recupero di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono. Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle imprese previa verifica dei seguenti requisiti: impiego di persone fisiche certificate in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e procedure (le persone fisiche devono superare un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti (UE) 2015/2066 e 2015/2067, Regolamenti (CE) 304/2008 e 306/2008).   RIFIUTI – MUD 2019 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2018 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019”. Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che va utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 22 giugno 2019 (120 giorni dalla pubblicazione in GU), con riferimento all'anno 2018. L'Allegato 1 indica l'articolazione del MUD in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento, sono presenti i modelli e le istruzioni per la presentazione : Comunicazione Rifiuti Comunicazione Veicoli Fuori Uso Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, sono soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale, alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione. La comunicazione deve essere effettuata per via telematica o via PEC   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – elenco degli stabilimenti soggetti Disponibile online l'aggiornamento al 31 dicembre 2018 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall’ ISPRA.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione nella categoria 3-bis Con Delibera n. 2 del 6 febbraio 2019 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato gestori ha modificato la modulistica per l’iscrizione nella categoria 3-bis (distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature). Le imprese già iscritte e le imprese che hanno presentato comunicazione d’iscrizione nella categoria 3-bis alla data di entrata in vigore della delibera, operano fino alla scadenza dell’iscrizione, sulla base della “tabella di transcodifica” approvata dal Comitato di Vigilanza RAEE e riportata in allegato alla delibera ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione della sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua Con Delibera n. 3 del 21 febbraio 2019 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato gestori fornisce chiarimenti alle imprese sulla loro possibilità, se già iscritte nella categoria 1 dell'Albo alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, di svolgere le attività della sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" di cui all'allegato D, Tab. D7, alla delibera stessa.   CONAI – nuova guida 2019 Pubblicata dal CONAI la nuova "Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI" per l'anno 2019, suddivisa in due volumi, nel primo vengono illustrati gli adempimenti e le procedure consortili mentre il secondo include tutta la modulistica e le relative istruzioni. La nuova edizione recepisce le modifiche approvate nel corso del 2018, riguardanti la “prima cessione” degli imballaggi nonché le diciture da apporre in fattura in merito al “Contributo ambientale Conai”, dettagliate nella Circolare del 29/11/2018 che ha sostituito la Circolare del 25/06/2018, tali modifiche comportano che dal 1 gennaio 2019 : ai fini dell’applicazione del Contributo, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto ai medesimi adempimenti di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo. Nel contempo è stata prevista una procedura agevolata per i commercianti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, alla quale procedura gli stessi possono accedere facoltativamente la storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” deve riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni (merci confezionate). Altre novità del 2019 : l’evoluzione del progetto di diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica che mira a rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono, prevedendo quattro diversi livelli contributivi per altrettante categorie di imballaggi e nuovi valori unitari per tonnellata: 150 € per la Fascia A, 208 € per la Fascia B1, 263 € per la Fascia B2 e 369 € per la Fascia C l’introduzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta, dedicato agli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, idonei al contenimento di liquidi. Attraverso l’applicazione di un contributo aggiuntivo, il progetto è orientato al consolidamento e sviluppo delle attività di raccolta e di selezione per un riciclo dedicato alla specifica tipologia di imballaggi. le variazioni del Contributo (in diminuzione o in aumento) per gli imballaggi in acciaio (da 8 a 3 €/t), in alluminio (da 35 a 15 €/t), in carta (da 10 a 20 €/t) e in vetro (da 13,30 a 24,00 €/t) la diminuzione della percentuale (dal 40% al 20%) del peso dei pallet in legno - sia nuovi sia reimmessi al consumo - da assoggettare a Contributo ambientale nell’ambito di circuiti produttivi controllati l’aumento della soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 2.000 a 3.000 Euro per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2018 con conseguente estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire dell’esenzione la possibilità di utilizzare i medesimi pesi standard degli erogatori meccanici, previsti per la specifica procedura forfettaria, anche per le aziende che dichiarano il Contributo ambientale Conai con la procedura “ordinaria”.   NORME TECNICHE – requisiti per audit e certificazioni - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17021-2:2019 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione ambientale” La norma definisce i requisiti di conoscenza aggiuntivi per il personale coinvolto nei processi di audit e di certificazione di sistemi di gestione ambientale (EMS - Environmental Management Systems) ed integra gli attuali requisiti della ISO/IEC 17021-1.       SICUREZZA   REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo Pubblicata il 21 febbraio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE 215-607-8; num. CAS: 1333-82-0) : uso nella galvanoplastica di diversi tipi di sostrati al fine di ottenere una superficie di elevata durabilità e resistenza, lucida (brillante) o opaca (galvanoplastica funzionale a carattere decorativo uso nella fase di pretrattamento (incisione) nel processo di galvanoplastica In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica. ANTINCENDIO – abitazioni in edifici civili Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Il Decreto modifica le norme antincendioper gli edifici di civile abitazione soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011 e si applicherà agli edifici di nuova costruzione. Gli edifici esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni con le seguenti scadenze: due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni. Entrata in vigore il 07/05/2019.   CANTIERI STRADALI – segnaletica in presenza di traffico veicolare Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Il Decreto sostituisce il precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 marzo 2013 “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. L’Allegato I contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali. Per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche: ambito extraurbano o urbano tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata numero di corsie per senso di marcia larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti) presenza di opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma. L’Allegato I contiene i seguenti paragrafi paragrafo 1 - Premesse Paragrafo 2 - Criteri generali di sicurezza Paragrafo 3 - Spostamento a piedi Paragrafo 4 - Veicoli operativi Paragrafo 5 - Entrata ed uscita dal cantiere Paragrafo 6 - Situazioni di emergenza Paragrafo 7 - Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi Paragrafo 8 - Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia. L’Allegato II contiene lo “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”. Tra le novità si segnala che gli indumenti ad alta visibilità non possono più essere di classe 1 e dovranno : rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471 essere di classe 3, per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D essere di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 3, del Codice della strada. Infine, i veicoli operativi (art. 38 Codice Strada e di cui al DPR n.495/1992) devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante e/o pannelli luminosi e/o segnali a messaggio variabile e/o mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – indicazioni sui Piani dei Emergenza Esterni ed Interni Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 2730 del 13 febbraio 2019 “Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”. In attesa dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni e per la relativa informazione alle popolazioni, nella Circolare vengono fornite le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti per la predisposizione del PEE (Piano di Emergenza Esterno) sulla base dei contenuti minimi del PEI (Piano di Emergenza Interno). Si chiarisce che le disposizioni non trovano applicazione per gli impianti che ricadano nel d.lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso) perché tali misure rappresentano adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore.   LAVORO IRREGOLARE – nuove sanzioni per lavoratori clandestini Decreto del Ministero dell’Interno n. 151 del 22 dicembre 2018 con cui, in esecuzione della apposita direttiva comunitaria, viene stabilita la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 22 ter del decreto legislativo n. 286/2008, che il giudice deve applicare al datore di lavoro che ha occupato illegalmente un lavoratore clandestino e che è pari al costo medio di rimpatrio. La sanzione è fissata in 1.398 euro ed è soggetto ad aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno con decreto del Capo della Polizia ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXI elenco di soggetti abilitati Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019, con il quale è stato adottato il ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.   RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – elenco degli stabilimenti soggetti Disponibile online l'aggiornamento al 31 dicembre 2018 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall’ ISPRA.   FORMAZIONE – interpello sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio - corsi di aggiornamento per RSPP - coordinatori per la sicurezza Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’interpello n. 1/2019 del 31/01/2019 “Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta ad interpello corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza". Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha richiesto il parere per i seguenti quesiti : se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011” se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”. La Commissione ritiene che: ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione   RISCHIO IDROGEOLOGICO – Rapporti sul rischio frane e inondazioni Cnr-Irpi ha pubblicato il Rapporto annuale 2018 e il Rapporto quinquennale 2014-2018 sul rischio posto da frane e inondazioni alla popolazione italiana. Nel 2108 i morti causati dal dissesto geo-idrologico sono stati 38, 2 i dispersi, 38 i feriti e oltre 4.500 gli sfollati e i senza tetto, un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi cinque anni (23 morti di media annua)   INAIL – tubazioni degli apparecchi a pressione Pubblicato il volume "Apparecchi a pressione. Tubazioni" che descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni, ai sensi del DM 11 aprile 2011. Si tenga presente che è solo con il recepimento della Direttiva PED (d.lgs. 93/2000) che la normativa italiana inizia a considerare le tubazioni alla stessa stregua delle altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED. Per quanto riguarda il regime delle verifiche (di installazione e di esercizio) che le tubazioni devono subire, l’obbligo è stato introdotto con il DM 329/04, rivolto agli utilizzatori, e ripreso tal quale dal D.Lgs. 81/08 nel suo Allegato VII. Le modalità di effettuazione di tali verifiche sono disciplinate dal DM 11 aprile 2011 che, con il suo art. 6, conferma le disposizioni del DM 329/04.   INAIL – scheda informativa sulle zoonosi INAIL ha pubblicato la fact sheet : "Zoonosi vettore trasmesse: rischi occupazionali" che tratta le infezioni o malattie acquisite tra animali e uomo mediante la puntura e/o morsicatura di vettori infetti.   INAIL – scheda informativa sull’etica della medicina del lavoro INAIL ha pubblicato la fact sheet : "Etica e salute occupazionale nel contesto del cambiamento nel mondo del lavoro" sui dilemmi etici che affliggono la medicina del lavoro. I dilemmi etici che affliggono la medicina del lavoro stanno divenendo più complessi perché lo sviluppo della scienza, le regole del mercato, le norme civili e deontologiche delle professioni sanitarie non sempre forniscono risposte aggiornate alle questioni etiche che sorgono nel contesto del cambiamento del mondo del lavoro.   EU-OSHA – ripresa del lavoro dei lavoratori affetti da cancro EU-OSHA ha pubblicato una informativa con i consigli per i datori di lavoro in caso di ripresa del lavoro dei lavoratori affetti da cancro.   NORME TECNICHE – Sicurezza delle macchine utensili - Norma Tecnica UNI EN ISO 16090-1:2019 - “Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza” La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l'installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) delle fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno come definito nella norma UNI EN ISO 19085-1, e vetro, pietra e materiali lapidei agglomerati come definiti nella UNI EN 14618. La norma si applica alle seguenti macchine: a) alesatrici e fresatrici a comando manuale senza controllo numerico; b) alesatrici e fresatrici a comando manuale con controllo numerico limitato; c) centri di lavoro e fresatrici a controllo numerico; d) macchine transfer e macchine speciali   NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN 13832-1:2019 - “Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 1: Terminologia e metodi di prova” Norma Tecnica UNI EN 13832-2:2019 - “Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici” Norma Tecnica UNI EN 13832-3:2019 - “Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici” Le norme specificano rispettivamente : i metodi di prova per la determinazione della resistenza delle calzature ad agenti chimici selezionati nelle seguenti condizioni di contatto: schizzi, degradazione e permeazione i requisiti per calzature destinate a proteggere l'utilizzatore contro il contatto limitato nel tempo con agenti chimici specifici. I seguenti rischi sono trattati: schizzi e degradazione da agenti chimici i requisiti per calzature destinate a proteggere l'utilizzatore dal contatto prolungato (più di un'ora) con agenti chimici specifici.   NORME TECNICHE – sicurezza ascensori - Norma Tecnica UNI EN 81-28:2019 - “Regole di Sicurezza per la costruzione e l'istallazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci” Norma Tecnica UNI EN 81-71:2019 - “Regole di Sicurezza per la costruzione e l'istallazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali” Norma Tecnica UNI EN 81-77:2019 - “Regole di Sicurezza per la costruzione e l'istallazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 77: Ascensori sottoposti ad azione sismiche” Le norme specificano rispettivamente : i sistemi di allarme per tutti i tipi di ascensori per il trasporto di persone e merci, in particolare per quelli trattati dalla serie di norme UNI EN 81. La norma tratta anche le informazioni minime da fornire come parte del manuale di istruzione relativamente alla manutenzione e al servizio di soccorso. La norma tratta il seguente pericolo significativo relativo agli ascensori, quando utilizzati come previsto e nelle condizioni indicate dall'installatore/fabbricante: intrappolamento di utenti a causa di un funzionamento non corretto dell'ascensore. La norma non si applica ai sistemi di allarme impiegati per le richieste di aiuto in altri casi, quali, per esempio, attacco cardiaco e richiesta di informazioni requisiti ulteriori e in deroga alla UNI EN 81-20 applicabili per assicurare la sicurezza degli utenti degli ascensori, che possono essere utilizzati ai fini di resistenza ai vandali. Per tutti gli altri aspetti, tali ascensori sono progettati in conformità alla UNI EN 81-20. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi agli ascensori che possono essere colpiti da atti di vandalismo, quando utilizzati nelle condizioni previste dall'installatore le prescrizioni speciali e le regole di sicurezza per ascensori per il trasporto di persone e merci permanentemente installati in edifici conformi alla UNI EN 1998-1. La norma definisce requisiti addizionali alla UNI EN 81-20 e alla UNI EN 81-50. Essa si applica agli ascensori nuovi per persone e per persone e merci. Tuttavia, essa può essere impiegata come base per migliorare la sicurezza degli ascensori esistenti per persone e per persone e merci.   NORME TECNICHE – Atmosfere esplosive - Norma Tecnica CEI EN IEC 60079-0 - “Atmosfere esplosive Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali” La norma riguarda le prescrizioni generali relative alla costruzione, prove e marcatura delle costruzioni elettriche e dei componenti Ex, destinati ad essere utilizzati in luoghi con atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori e nebbie. Questa parte generale serve come base per le altre norme della serie EN 60079 destinata alle costruzioni elettriche con modi di protezione specifici. La Norma soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 94/9/EC   NORME TECNICHE – acustica - Norma Tecnica UNI EN ISO 7779:2019 - “Acustica - Misurazione del rumore aereo emesso dalle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione” La norma costituisce parte integrante della procedura per prove di rumorosità per questo tipo di apparecchiatura e si basa sulle norme di base per l'emissione sonora costituite dalle UNI EN ISO 3741, UNI EN ISO 3744, UNI EN ISO 3745 e UNI EN ISO 11201. La grandezza dell'emissione sonora è espressa come livello di potenza sonora ponderato A che può essere utilizzato per la comparazione di apparecchiature dello stesso tipo ma di differenti fabbricanti, oppure per comparare differenti apparecchiature dello stesso fabbricante NORME TECNICHE – Luce e illuminazione - Norma Tecnica UNI 11733:2019 - “Luce e illuminazione - Specifiche per un formato di interscambio dati fotometrici e spettrometrici degli apparecchi di illuminazione e delle lampade” La norma specifica il contenuto e il formato di interscambio, in linguaggio XML, per il trasferimento di dati fotometrici, colorimetrici, spettrometrici e di consumo energetico degli apparecchi di illuminazione, delle lampade e dei moduli LED. Il formato di interscambio può contenere anche i dati richiesti dai Criteri ambientali Minimi (DM 27/09/2017).   NORME TECNICHE – Attrezzature e superfici per aree da gioco - Norma Tecnica UNI EN 1176-4:2019 - “Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie” Norma Tecnica UNI EN 1176-6:2019 - “Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti” Le norme sono applicabili rispettivamente : alle funivie con cui i bambini viaggiano lungo un cavo mediante l'uso della gravità. La norma specifica i requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza per le funivie destinate ad essere installate in modo permanente per l'utilizzo da parte dei bambini. alle attrezzature oscillanti utilizzate come attrezzature per aree da gioco per bambini. Se la funzione di gioco principale non è oscillare, i requisiti pertinenti della UNI EN 1176-6 possono essere utilizzati, come appropriato.         --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2018 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-dicembre-2018-2486 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2018 | Lachiver Servizi - 31/01/2019 - 12 AMBIENTE     REACH – requisiti di registrazione per i nanomateriali Regolamento (UE) 2018/1881 del 3 dicembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze. Con questo Regolamento vengono modificati alcuni allegati del regolamento REACH per inserire specifiche disposizioni relative alle sostanze chimiche che si presentano sotto forma di nanomateriali. I nanomateriali sono sostanze chimiche in una particolare forma (nanoforma) con caratteristiche speciali, composti da particelle con almeno una delle dimensioni compresa tra 1 e 100 nanometri (nm), sono utilizzati in molti modi diversi e innovativi, ad esempio nei catalizzatori, nell'elettronica, nei pannelli solari, nelle batterie, nella scienza dei materiali e nelle applicazioni biomediche. Le modifiche apportate con il Regolamento dettano disposizioni specifiche per la registrazione, anche in considerazioni degli effetti specifici di tossicità e di impatto ambientale di questi materiali che spesso differiscono dalle sostanze convenzionali. I nuovi requisiti di registrazione per i nanomateriali sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2020. Per ottenere la registrazione dovranno essere fornite informazioni sulle loro caratteristiche di base e sulle tipologie di utilizzo, su come gestirli in modo sicuro, sui rischi che possono comportare per la salute e l'ambiente e su come questi rischi possano essere adeguatamente controllati.   REACH – limiti concentrazioni ftalati Regolamento (UE) 2018/2005 del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP). Con il Regolamento si modifica il limite di concentrazione combinata dei quattro ftalati, inferiore o pari allo 0,1 % nei materiali plastificati. Il Regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2019.   EMAS – modifica ai requisiti di comunicazione ambientale Regolamento (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Con il regolamento viene sostituito completamente l’allegato IV che stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale, al fine di inserire i numerosi miglioramenti individuati alla luce dell’esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS.   REACH – 1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) nella lista di sostanze CMR Decisione di esecuzione (UE) 2018/2013 della Commissione, del 14 dicembre 2018, relativa all'identificazione dell'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) (numero CE: 239-139-9; numero CAS: 15087-24-8) è identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà di interferente endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente. La sostanza viene inclusa nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e reca la seguente indicazione alla voce riguardante il motivo dell'inclusione: “Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]”. ENERGIA – governance sull'energia e sull'azione per il clima Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento 2018/1999 istituisce, in particolare, un meccanismo di governance con lo scopo di attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, garantendo nel contempo la possibilità al pubblico di partecipare alla preparazione dei piani nazionali e delle strategie.   ENERGIA – promozione dell’uso delle fonti rinnovabili Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La Direttiva abroga, con effetto dal 01/07/2021, la Direttiva (UE) 2009/28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, attuata nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 28/2011, disciplinando l’intera materia e fissando almeno al 32% l’obiettivo per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dell'Unione nel 2030. Nella Direttiva sono presenti disposizioni sul sostegno finanziario per l’energia elettrica da fonti rinnovabili, sull’autoconsumo di tale energia elettrica, sull’uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento, nel settore dei trasporti, nonché criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.   ENERGIA – efficienza energetica Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. La Direttiva interviene sulla Direttiva (UE) 2012/27 sull’efficienza energetica, precisando che, in considerazione del quadro per il clima e l’energia per il 2030, l’obbligo di risparmio energetico stabilito dalla direttiva (UE) 2012/27 dovrebbe essere esteso oltre il 2020. La nuova direttiva modifica una serie di disposizioni precedente direttiva e introduce, in particolare, gli articoli 10-bis, “Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico“, e 11-bis “Costi dell’accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico“. Per effetto di questi articoli, entro il primo gennaio 2027 tutti i contabilizzatori di calore in uso nei condomini, dovranno avere la capacità di lettura da remoto; ciò significa che quelli già installati ma sprovvisti di tale capacità dovranno essere sostituiti. L’obbligo decade in presenza di un’evidente impossibilità tecnica o economica.   SISTRI – soppressione Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. Il Decreto Legge Semplificazione, è in vigore dal 15 dicembre 2018, l’art. 6 dispone l’abrogazione del sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019. Fino alla definizione dell’annunciato nuovo sistema informatico gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti agli art. 188, 189 (MUD), 190 (registri) e 193 (formulario), nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Lo stesso vale per l’art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), che continua ad applicarsi nel dettato previgente al predetto decreto 205/2010. Pertanto, quale conseguenza dell’abrogazione del Sistema, non sono più dovuti i relativi contributi di iscrizione. Per i contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre il 31 dicembre 2018, il nuovo DL ne prevede la riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente.   RIFIUTI – piani di emergenza interna per gli impianti Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” (decreto sicurezza). Stabilito l'obbligo di predisporre entro il 4 marzo 2019, il Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, adempimento valido sia per gli impianti esistenti che per gli impianti di nuova costruzione. Il piano di emergenza interna deve essere finalizzato al raggiungimento di 4 obiettivi: controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. Il piano dovrà essere riesaminato e/o aggiornato ad intervalli appropriati, comunque non superiori a tre anni. Ai Prefetti viene affidato il compito di predisporre i piani di emergenza esterna per gli stessi impianti (entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori), nel rispetto delle linee guida che saranno dettate con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri   LEGGE DI BILANCIO 2019 – disposizioni ambientali Legge n. 145, del 30 dicembre 2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" Dal 1 gennaio 2019 è in vigore la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di Bilancio 2019”, di seguito riassumiamo le disposizioni rilevanti in tema ambientale : rumore: per determinare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche di cui all’art. 6-ter del decreto-legge 208/2008, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla Legge Quadro sull’inquinamento acustico bonifiche: entro 4 mesi il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica, di quelli per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, e degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica Tassa rifiuti: proroga, per il 2019, della possibilità per i Comuni di commisurare la TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti pneumatici fuori uso: intervenendo sull’art. 228 del D.L.vo 152/2006, la L. Bilancio 2019 aggiunge, circa l’obbligo per produttori e importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, che “un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque“, e che “i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale“ plastiche monouso: per effetto dell’introduzione, all’interno del citato D.L.vo 152/2006, del nuovo art. 226-quater, dal 1° gennaio 2019 i produttori dei prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile possono “su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023″ adottare “modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo”, nonché produrre, utilizzare ed avviare a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale ed utilizzare, “entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso“.   RUMORE – elenco tecnici competenti E' disponibile l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA), predisposto dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con ISPRA, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017, al seguente indirizzo : https://agentifisici.isprambiente.it/enteca EMAS – il Decalogo della comunicazione Pubblicato sul sito dell’ISPRA “Il Decalogo della comunicazione in EMAS”. Lo scopo è quello di fornire un supporto metodologico alle organizzazioni registrate EMAS per rafforzare l'efficacia comunicativa della Dichiarazione Ambientale. Il decalogo rappresenta un vademecum da poter utilizzare a completamento dei requisiti previsti nell’Allegato IV delRegolamento EMAS.   NORME TECNICHE – ETV (Environmental Technology Verification) Norma Tecnica UNI EN ISO 6 dicembre 2018 n. 14034 “Gestione ambientale - Verifica della tecnologia ambientale (ETV)” La norma specifica principi, procedure e requisiti per la verifica della tecnologia ambientale (ETV).     SICUREZZA   REACH – requisiti di registrazione per i nanomateriali Regolamento (UE) 2018/1881 del 3 dicembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze. Con questo Regolamento vengono quindi modificati alcuni allegati del regolamento REACH per inserire specifiche disposizioni relative alle sostanze chimiche che si presentano sotto forma di nanomateriali. I nanomateriali sono sostanze chimiche in una particolare forma (nanoforma) con caratteristiche speciali, composti da particelle con almeno una delle dimensioni compresa tra 1 e 100 nanometri (nm), sono utilizzati in molti modi diversi e innovativi, ad esempio nei catalizzatori, nell'elettronica, nei pannelli solari, nelle batterie, nella scienza dei materiali e nelle applicazioni biomediche. Le modifiche apportate con il Regolamento dettano disposizioni specifiche per la registrazione, anche in considerazioni degli effetti specifici di tossicità e di impatto ambientale di questi materiali che spesso differiscono dalle sostanze convenzionali. I nuovi requisiti di registrazione per i nanomateriali sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2020. Per ottenere la registrazione dovranno essere fornite informazioni sulle loro caratteristiche di base e sulle tipologie di utilizzo, su come gestirli in modo sicuro, sui rischi che possono comportare per la salute e l'ambiente e su come questi rischi possano essere adeguatamente controllati. REACH – limiti concentrazioni ftalati Regolamento (UE) 2018/2005 del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP). Con il Regolamento si modifica il limite di concentrazione combinata dei quattro ftalati, inferiore o pari allo 0,1 % nei materiali plastificati. Il Regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2019.   REACH – 1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) nella lista di sostanze CMR Decisione di esecuzione (UE) 2018/2013 della Commissione, del 14 dicembre 2018, relativa all'identificazione dell'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) (numero CE: 239-139-9; numero CAS: 15087-24-8) è identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà di interferente endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente.   RIFIUTI – piani di emergenza interna per gli impianti Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” (decreto sicurezza). Stabilito l'obbligo di predisporre entro il 4 marzo 2019, il Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, adempimento valido sia per gli impianti esistenti che per gli impianti di nuova costruzione. Il piano di emergenza interna deve essere finalizzato al raggiungimento di 4 obiettivi: controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. Il piano dovrà essere riesaminato e/o aggiornato ad intervalli appropriati, comunque non superiori a tre anni. Ai Prefetti viene affidato il compito di predisporre i piani di emergenza esterna per gli stessi impianti (entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori), nel rispetto delle linee guida che saranno dettate con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri   CANTIERI – modifiche relative alla notifica preliminare   Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” (decreto sicurezza). A seguito della pubblicazione del DL 4 ottobre 2018, n. 113, era stato introdotto l’obbligo di invio al Prefetto della notifica preliminare di cui all’articolo 99, del D. Lgs. 81/2008 per tutti i cantieri. A seguito dell’iter di conversione in Legge, il decreto ha avuto vari emendamenti ed in particolare per quanto attiene la notifica preliminare, l’obbligo dell’invio al Prefetto è stato limitato ai soli lavori pubblici. Il nuovo testo del comma 1, dell’articolo 99, in vigore dal 4 dicembre 2018 è il seguente : 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro “nonché, limitatamenteailavori pubblici, al prefetto” territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: omissis LEGGE DI BILANCIO 2019 – maggiorazione delle sanzioni D. LGS. 81/2008   Legge n. 145, del 30 dicembre 2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" L’art. articolo 1 comma 445 della Legge indica che, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale.   ANTINCENDIO – attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq. Decreto del Ministero dell'Interno del 23 novembre 2018 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015”. Il Decreto contiene le norme tecniche di prevenzione incendi per attività commerciali individuate con il numero 69 dell’allegato I del DPR n. 151 del 1 agosto 2011 sia di nuova realizzazione che esistenti. Le indicazioni riguardano la reazione e la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo, l’allarme, i sistemi di evacuazione fumi e calore, gli impianti tecnologici. Le norme tecniche, si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010.   ANTINCENDIO – proroga della SCIA parziale per le strutture alberghiere superiori a 25 posti Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 16419 del 28/11/2018 "Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122, lettera i della Legge 27/12/2017 n. 205 - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 01.12.2018". E’ stato richiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto in generale dal provvedimento di proroga. Al riguardo si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1 dicembre 2018. In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi   INPS – riduzione contributiva settore edilizia Circolare INPS n. 118 del 13 dicembre 2018 “Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2018. Indicazioni operative”. Con la circolare, l'Inps riepiloga la normativa che regola la materia e fornisce le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva pari al 11,5% confermata con il decreto 4 ottobre 2018 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali   RUMORE – elenco tecnici competenti E' disponibile l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA), predisposto dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con ISPRA, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017, al seguente indirizzo : https://agentifisici.isprambiente.it/enteca   NORME TECNICHE – linee guida sulla gestione del rischio Norma Tecnica UNI ISO 31000:2018 “Gestione del rischio - Linee guida” La norma fornisce linee guida per gestire i rischi, prendere decisioni, fissare e conseguire obiettivi e migliorare le prestazioni, può essere utilizzato durante tutta la vita dell’organizzazione, oltre a poter essere applicato a qualsiasi attività, compreso il processo decisionale a tutti i livelli.   NORME TECNICHE – protezione incendio per cavi elettrici Norma Tecnica UNI EN 1366-11:2018 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati” La norma descrive il metodo per valutare le prestazioni dei sistemi di protezione per il sistema di cavi elettrici, al fine di mantenere l'integrità del circuito in condizioni di incendio. Dovrebbe essere utilizzato unitamente alla EN 1363-1   NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 14594:2018 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove e marcatura” La norma specifica i requisiti minimi per i respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea per l'utilizzo con maschera intera, semimaschera o con cappuccio incorporato, elmetto o tuta e con apparecchi utilizzati in operazioni di sabbiatura come apparecchi di protezione delle vie respiratorie.   NORME TECNICHE – valvole ad apertura rapida di bombole per gas - Norma Tecnica UNI EN ISO 17871:2018 - “Bombole per gas - Valvole ad apertura rapida - Specifiche e prove di tipo” La norma definisce, insieme alla UNI EN ISO 10297 e alla UNI EN ISO 14246, le prove e i controlli in produzione, nonché i requisiti per l'etichettatura delle valvole ad apertura rapida per bombole di gas trasportabili ricaricabili per gas non tossici, non ossidanti, non infiammabili e non corrosivi compressi o liquefatti, o per gas compressi salvataggio. Tratta la funzione di una valvola ad apertura rapida come chiusura e non è applicabile alle valvole ad apertura rapida per attrezzature criogeniche, per estintori portatili o per gas di petrolio liquefatto (GPL).   NORME TECNICHE – recipienti a pressione non esposti a fiamma - Norma Tecnica UNI EN 13445-2:2018 - “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali” La norma specifica i requisiti per i prodotti in acciaio utilizzati per i recipienti a pressione non esposti a fiamma   NORME TECNICHE – recipienti a pressione non esposti a fiamma - Norma Tecnica UNI EN 13445-5:2018 - “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 5: Controlli e prove” La norma specifica i controlli e le prove dei recipienti a pressione di acciaio non esposti a fiamma, prodotti individualmente o in serie, in accordo con la UNI EN 13445-2:2014. Indicazioni speciali per il funzionamento ciclico sono fornite nell'appendice G di questa parte. Indicazioni speciali per recipienti o parti di recipienti operanti in regime di scorrimento viscoso sono fornite nelle appendici F e I di questa parte.   NORME TECNICHE – Sedia da lavoro per ufficio - Norma Tecnica UNI EN 1335-2:2018 - “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza” La norma specifica i requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità per le sedie da lavoro per ufficio       --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2018 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-settembre-2018-2487 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA SETTEMBRE 2018 | Lachiver Servizi - 24/10/2018 - 13 AMBIENTE     EMISSIONI IN ATMOSFERA – relazione della Corte dei Conti europea La Corte dei Conti europea ha pubblicato, sul proprio sito, la relazione speciale n. 23/2018 “Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente protetta”. Secondo la relazione, le azioni dell’Ue volte a proteggere la salute umana dall’inquinamento atmosferico non hanno prodotto l’impatto atteso. Ogni anno, l’inquinamento atmosferico provoca nell’Ue circa 400.000 decessi prematuri e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro, tuttavia questi considerevoli costi umani ed economici non si sono ancora tradotti in un intervento adeguato nell’intera Ue. Gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte di tali decessi prematuri sono il particolato, il biossido di azoto e l’ozono troposferico, le persone nelle zone urbane sono particolarmente esposte a tale rischio. Il fulcro della politica dell’Ue in materia di aria pulita è la direttiva sulla qualità dell’aria ambiente del 2008 che definisce le concentrazioni limite di inquinanti nell’aria. La Corte ha esaminato l’impianto della direttiva e valutato se gli Stati membri vi abbiano dato efficace attuazione e le modalità con cui la Commissione ha monitorato e promosso il rispetto della direttiva. Inoltre, ha valutato se la qualità dell’aria sia stata adeguatamente considerata in altre politiche dell’Ue e opportunamente sostenuta dai fondi dell’Ue e se i cittadini siano stati informati in modo adeguato sui temi relativi alla qualità dell’aria. Per migliorare la qualità dell’aria nell’Ue, la Corte raccomanda alla Commissione europea di “adottare azioni più efficaci; far aggiornare la direttiva sulla qualità dell’aria ambiente; integrare la politica relativa alla qualità dell’aria nelle altre politiche dell’Ue e di conferirle priorità; sensibilizzare l’opinione pubblica e di fornire migliori informazioni ai cittadini”.   ENERGIA – controlli sulla fruizione delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 maggio 2018 “Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90”. Il decreto definisce le regole in merito alle modalità di selezione del campione per i controlli sull’ecobonus (detrazione del 50% o del 65% per i lavori di risparmio energetico) nonché la procedura di verifica da parte dell’ENEA. Del totale delle domande di accesso al bonus, i controlli sui documenti saranno effettuati su un campione massimo pari allo 0,5% dei richiedenti. Inoltre, l’ENEA dovrà effettuare sopralluoghi sui lavori effettuati in una percentuale non inferiore al 3%. Qualora i controlli avessero esito negativo, sarà inviata apposita relazione all’Agenzia delle Entrate sulle motivazioni degli accertamenti eseguiti al fine di valutare la decadenza dal beneficio.   ACQUE – RV relazione PFAS Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 108 del 1 agosto 2018 “Relazione finale, in esecuzione del mandato conferito alla Commissione d’inchiesta per le acque inquinate del Veneto in relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)”. La Deliberazione prende atto della Relazione finale, in esecuzione del mandato conferito alla Commissione d’inchiesta per le acque inquinate del Veneto in relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che consta della Relazione finale propriamente detta e della relativa Appendice documentale, allegati alla stessa.   ALBO GESTORI AMBIENTALI – termini cancellazione Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 149 del 4 settembre 2018 "Tempistiche notifica provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione". Considerato quanto stabilito con circolare del 4 maggio 2018, n. 144 in ordine alla notifica dei provvedimenti di cancellazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Albo, il Comitato ha ritenuto utile stabilire una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione ex art. 20, comma 1, lettera f) per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale. Le Sezioni regionali osservano la seguente tempistica: nel caso in cui le imprese permangono per più di 12 mesi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 7, del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo provvedono entro la data del 20 ottobre a deliberare la cancellazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera t) del D.M. 120/2014, con decorrenza 15 novembre e notificano a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento nei casi di mancata notifica a causa dell'indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell'Albo il 2 novembre. ALBO GESTORI AMBIENTALI – requisito di capacità finanziaria Circolare n. 150 del 26 settembre 2018 “Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014". Con il D.M. 120/2014 è venuto meno il generico riferimento alle "referenze bancarie" (contenuto nell'abrogato D.M. n. 406/98) ed è chiaramente indicato l'affidamento bancario, strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria. Il Comitato nazionale ha chiarito che la nuova disposizione regolamentare deve essere applicata a tutte le categorie d'iscrizione (1, 4, 5, 8, 9, 10).   ALBO GESTORI AMBIENTALI – sottocategorie della categoria 1   Circolare n. 151 del 26 settembre 2018 “Sottocategorie della categoria 1, criterio della quantità annua trasportata”. Con delibera 3 novembre 2016, n. 5, sono state individuate sottocategorie della categoria 1 le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita. Al riguardo il Comitato nazionale ha chiarito che le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della delibera 5/2016 per le attività ora inquadrate nelle suddette sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d'iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.   SISTRI – aggiornamento vari documenti Pubblicato nella Sezione Manuali e Guide del sito SISTRI l’aggiornamento dei seguenti documenti (tutti in versione del 19 settembre 2018) : GUIDA RAPIDA PRODUTTORI GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI GUIDA RAPIDA DESTINATARI GUIDA RAPIDA REGIONE CAMPANIA CASO D'USO: MICRORACCOLTA CASO D'USO: GESTIONE RIFIUTI RESPINTI CASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALE CASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO   ENERGIA – aggiornato il testo unico ricognitivo sulle rinnovabili L’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato il “Testo unico ricognitivo della produzione elettrica”, aggiornato al 2 agosto 2018. Il documento reca la raccolta delle principali disposizioni adottate dall’Autorità inerenti la produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento.   CLP – aggiornata la guida ECHA all'etichettatura e all'imballaggio Rilasciata da ECHA, la Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 - CLP (Guida CLP -IT 3a Edizione 07.2017). Si segnala un allineamento all’8° adeguamento al progresso tecnico (ATP) del regolamento CLP (regolamento (UE) 2016/918 della Commissione), l'aggiunta di una nuova sottosezione 5.4.2 che chiarisce la questione dell’imballaggio usato per il consolidamento dell’imballaggio destinato alla fornitura durante il trasporto, l'aggiornamento dei consigli di prudenza in base alle disposizioni dell’8° ATP (sezione 6, sezione 7.3 e sezione 7.3)   NORME TECNICHE – Sistemi di gestione dell'energia (SGE) - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO 50001:2018 - “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso” La norma definisce i requisiti per creare, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia (SGE). L'obiettivo della norma è quello di consentire che un'organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica e dello stesso SGE. La presente norma: è applicabile ad ogni organizzazione indipendentemente dalla tipologia, taglia, complessità, posizione geografica, approccio organizzativo o dai prodotti o servizi che fornisce è applicabile alle attività che influenzano la prestazione energetica che sono gestite e controllate dall'organizzazione è applicabile indipendentemente dalla quantità, uso e tipologia di energia consumata richiede la dimostrazione di un miglioramento continuo della prestazione energetica, ma non definisce livelli di prestazione energetica da raggiungere può essere utilizzata indipendentemente o essere allineata o integrata con altri sistemi di gestione.     SICUREZZA   ANTINCENDIO – proroghe termini Legge n. 108 del 21 settembre 2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Si segnalano, i seguenti articoli di interesse : Art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione e università, che prevede la proroga del termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici al 31 dicembre 2018. Art. 9-bis - Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive che proroga al 31 dicembre 2019 il termine per la presentazione della documentazione antincendi limitatamente ai rifugi alpini. MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI PUBBLICI – Linee guida Ministero dell’interno prot. n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”, contenente le “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”. Pubblicata la direttiva sulle misure di sicurezza da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo che rivede le precedenti linee di indirizzo.   FORMAZIONE – soggetti formatori per corsi in modalità e-learning Con l’ interpello n. 7/2018, il Ministero del Lavoro ribadisce che i soggetti formatori devono essere solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A dell’Accordo del 07/07/2016 e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II, escludendo quindi i datori di lavoro che vogliano organizzare corsi di formazione per i propri lavoratori (motivo dell’interpello).   INAIL – denuncia telematica degli infortuni in agricoltura Circolare Inail n. 37 del 24 settembre 2018 “Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura”. Disponibile, dal 1° ottobre 2018, il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura   INAIL – open data su infortuni e malattie professionali E’ ripresa regolarmente la pubblicazione dei dati sugli infortuni nel complesso, tra gennaio e luglio rilevati dall’Inail 379.206 casi d’infortunio (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2017), 587 dei quali con esito mortale (-0,7%). Le patologie di origine professionale denunciate sono state 37.501 (+3,5%).   INAIL – Codice di prevenzione incendi Pubblicato da INAIL "Il Codice di prevenzione incendi" che si pone l'intento di offrire uno strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e un ausilio pratico per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio.   INAIL – Primo Soccorso Pubblicato da INAIL il manuale "Il Primo Soccorso nei luoghi di lavoro", un manuale con una configurazione pratica, che può essere utilizzato come supporto didattico alla formazione e alle esercitazioni pratiche, così come definite dall’art. 45 del d.lgs. 81/2008 e dal D.M. salute n. 388/2003. La prima parte, che contiene informazioni per l’organizzazione di un efficace sistema di primo soccorso aziendale, è rivolta anche ai datori di lavoro ed ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Segue una seconda parte, più specifica ed operativa, nella quale sono descritte le manovre di primo soccorso, orientate a mantenere in vita l’infortunato ed a limitare i danni dovuti ad eventi avversi. Nel manuale sono state introdotte anche nozioni utili per poter utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).   INAIL – VI Rapporto del Registro mesoteliomi Pubblicato da INAIL il VI Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi che riporta i dati di incidenza e di esposizione ad amianto per i casi di mesotelioma maligno rilevati dalla rete dei Centri Operativi Regionali (COR). Sono descritte le misure epidemiologiche di incidenza, età media alla diagnosi, rapporto di genere, distribuzione territoriale per oltre 25.000 casi di mesotelioma con diagnosi dal 1993 al 2015. I settori di attività economica e le mansioni maggiormente coinvolte nell’esposizione ad amianto sono discussi a partire dai dati epidemiologici ottenuti dalle interviste anamnestiche retrospettive ai soggetti ammalati   CLP – aggiornata la guida ECHA all'etichettatura e all'imballaggio Rilasciata da ECHA, la Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 - CLP (Guida CLP -IT 3a Edizione 07.2017). Si segnala un allineamento all’8° adeguamento al progresso tecnico (ATP) del regolamento CLP (regolamento (UE) 2016/918 della Commissione), l'aggiunta di una nuova sottosezione 5.4.2 che chiarisce la questione dell’imballaggio usato per il consolidamento dell’imballaggio destinato alla fornitura durante il trasporto, l'aggiornamento dei consigli di prudenza in base alle disposizioni dell’8° ATP (sezione 6, sezione 7.3 e sezione 7.3).   VALUTAZIONE RISCHI – documenti Portale Agenti Fisici Pubblicati sul portale PAF (Portale Agenti Fisici) i seguenti documenti : Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici emessi dalle apparecchiature a radiofrequenza per uso estetico Valutazione preliminare della protezione dalla radiazione Ultravioletta Solare offerta dagli indumenti di lavoro utilizzati da assistenti alla balneazione   AGENTI CHIMICI – revisione manuale ISPRA valutazione del rischio Pubblicata da ISPRA la terza revisione del Manuale per la valutazione del rischio chimico. Il manuale, aggiornato ai nuovi regolamenti europei REACH e CLP ed agli interventi della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sulla gestione del rischio chimico, tratta in maniera esaustiva e aggiornata gli aspetti riguardanti la valutazione, le misure di mitigazione e la gestione del rischio chimico cui sono esposti gli operatori dei laboratori di ISPRA e delle Agenzie Ambientali.   NORME TECNICHE – Antincendio - Norma Tecnica UNI EN 54-7:2018 - “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione”. La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali per rivelatori puntuali di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione da utilizzare per i sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'interno o intorno all'edificio. La norma contiene le disposizioni per l'AVCP e la marcatura CE dei prodotti. La norma può essere utilizzata come linea guida per gli altri tipi di rivelatori di fumo o i rivelatori di fumo che funzionano secondo principi differenti. Rivelatori di fumo con caratteristiche speciali e sviluppati per rischi specifici non sono trattati dalla norma   NORME TECNICHE – Manutenzione - Norma Tecnica UNI EN 13306:2018 - “Manutenzione - Terminologia di manutenzione” La norma specifica i termini generici e le loro definizioni per le aree tecniche, amministrative e gestionali della manutenzione. La sua applicazione non è prevista per i termini utilizzati esclusivamente per la manutenzione di programmi di informatica. È tuttavia considerata la manutenzione di entità e sistemi contenenti software.   NORME TECNICHE – Macchine agricole - Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-5:2018 - “Macchine agricole - Sicurezza - Parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati” La norma da usare insieme alla UNI EN ISO 4254-1, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di macchine portate, semiportate e trainate per la lavorazione del terreno con utensili azionati utilizzate in agricoltura.   NORME TECNICHE – Macchine agricole - Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-8:2018 - “Macchine agricole e forestali - Sicurezza - Parte 8: Spandiconcime per concimi solidi.” La norma da usare applicata insieme con la EN ISO 4254-1, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione degli spandiconcime per concimi solidi portati, semiportati, trainati o semoventi, vale a dire gli spandiconcime a caduta e centrifughi per concimi solidi, gli spandiconcime a tubo oscillante e gli spandiconcime a righe per concimi solidi, come pure gli spandiconcime per concimi solidi azionati da un motore ausiliario progettati per essere utilizzati da un solo operatore e utilizzati in agricoltura. Inoltre, la norma specifica il tipo di informazioni che devono essere fornite dal fabbricante sulle procedure per un impiego sicuro (inclusi i rischi residui).   NORME TECNICHE – contaminanti del biometano - Norma Tecnica UNI CEN/TR 17238:2018 - “Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana. La norma fornisce un approccio per la valutazione dei valori limite per i contaminanti del biometano. Tali valori sono da considerare addizionali alle specifiche del biometano (serie UNI EN 16723) o come integrazione del codice di rete per l'immissione di biometano nelle reti del gas naturale. La metodologia utilizzata permette di pervenire a valori limite solamente sulla base dell'impatto potenziale sulla salute umana e non considera altri tipi di impatti quali ad esempio quelli relativi all'integrità e alla continuità di servizio degli impianti utilizzati per il convogliamento del biometano oppure sugli apparecchi di utilizzazione. Nel caso tali valutazioni portino a definire valori limite più restrittivi di quelli elaborati sulla base dell’impatto sulla salute umana, allora dovrebbero essere utilizzati tali valori.   NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Norma Tecnica UNI EN 14025:2018 - “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Cisterne metalliche a pressione - Progettazione e costruzione” La norma aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale, specifica i requisiti minimi per la progettazione e la costruzione delle cisterne metalliche a pressione per il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e mare, aventi una pressione massimo esercizio o di prova maggiore di 50 kPa (0,5 bar).La norma comprende i requisiti per dispositivi di aperture, chiusure e di struttura, ma non comprende i requisiti delle attrezzature di servizio. Per le cisterne per il trasporto di liquidi criogenici, si applicano le UNI EN 13530-1 e UNI EN 13530-2. La norma riporta le varie disposizioni in modo differente: a sinistra per i serbatoi stradali e ferroviari secondo il RID/ADR capitolo 6.8, a destra per le cisterne mobili in base al RID/ADR capitolo 6.7.   NORME TECNICHE – Bombole per gas - Norma Tecnica UNI EN ISO 13769:2018 - “Bombole per gas - Marcatura”. La norma aggiornata in varie sue parti, specifica i requisiti per la marcatura delle bombole trasportabili e ricaricabili per gas di acciaio e di alluminio e loro leghe, nonché di materiale composito e le bombole per acetilene e GPL, con volume maggiore di 0,12 l fino a 150 l e di tubi di volume pari o maggiori di 3 000 l, compresi. La norma riporta disposizioni ed esempi per la marcatura di piccoli bombole.   NORME TECNICHE – Macchine movimento terra e costruzioni edili - Norma Tecnica UNI EN ISO 13766-1:2018 - “Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili - Compatibilità elettromagnetica (EMC) di macchine con alimentazione interna elettrica - Parte 1: Requisiti generali EMC nelle condizioni elettromagnetiche ambientali tipiche” Norma Tecnica UNI EN ISO 13766-2:2018 - “Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili - Compatibilità elettromagnetica (EMC) di macchine con alimentazione interna elettrica - Parte 2: Requisiti supplementari EMC per le funzioni di sicurezza” Le norme forniscono i metodi di prova e i criteri di accettazione per la valutazione della compatibilità elettromagnetica (EMC) delle macchine movimento terra e delle macchine per le costruzioni edili seguenti: attrezzature di perforazione e fondazione; attrezzature utilizzate per la preparazione, trasporto e compattazione di calcestruzzo, malta e rinforzo di lavorazione; macchine e attrezzature per la costruzione e la manutenzione di strade.       --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2018 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-agosto-2018-2488 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2018 | Lachiver Servizi - 29/09/2018 - 14 AMBIENTE     RIFIUTI – BAT per il trattamento dei rifiuti Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le conclusioni sulle BAT forniscono alle autorità nazionali le basi tecniche per stabilire le condizioni per rilasciare l’autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti. Obiettivo principale di queste conclusioni è la riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti, ma vengono disciplinate anche altre questioni ambientali come l’efficienza energetica, l’efficienza delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui. Il documento contiene 53 conclusioni sulle BAT, di queste 24 si applicano al settore nel suo insieme e 29 si applicano agli impianti di trattamento dei rifiuti e riguardano i trattamenti meccanici, biologici e fisico-chimici ed il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. Interessati da queste conclusioni anche lo stoccaggio temporaneo di rifiuti e gli impianti di trattamento delle acque reflue indipendenti, la cui quota principale di effluenti trattati proviene da impianti di trattamento dei rifiuti. Gli impianti esistenti (quelli autorizzati prima della pubblicazione del presente provvedimento) hanno quattro anni per conformarsi ai nuovi standard. Le nuove attività produttive in questo settore, invece, devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti   REACH – autorizzazione all'uso del Tricloroetilene Pubblicata il 17 agosto 2018 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (Num. CE: 201-167-4; Num. CAS: 79-01-6) : per la pulizia di componenti industriali tramite sgrassaggio a vapore in impianti chiusi nei casi in cui si applichino requisiti specifici (sistema di parametri d'uso) come coadiuvante chimico (impianto chiuso) nella produzione del materiale alcantara negli imballaggi nelle formulazioni come solvente di estrazione per il bitume nell'analisi dell'asfalto. In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.   VIA – contenuti verbale di accertamento, contestazione e notificazione Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 69 del 28 marzo 2018 “Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”. Definiti i contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione e notificazione relativo ai procedimenti per violazione amministrativa di cui all’articolo 29 del D.Lgs. 152/2006, ossia la norma che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA). L’Allegato 1 contiene i predetti contenuti minimi del verbale, mentre l’Allegato 2 riporta lo schema di verbale di accertamento e contestazione.   AIA – RV approvazione delle Linee guida per il riesame AIA/allevamenti Deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 31 luglio 2018, n. 1100 : Approvazione delle Linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 "BAT Conclusions". Con il provvedimento, vengono approvati i requisiti generali delle domande di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale allevamenti (Allegato A), le Linee Guida per la presentazione delle domande stesse a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions (Allegato B), i requisiti del Piano di Monitoraggio e Controllo PMC (Allegato C).   ALBO GESTORI AMBIENTALI – sottocategoria 2-ter Con Deliberazione n. 5 e n. 6 del 31 luglio 2018 il Comitato gestori ambientali individua rispettivamente : i modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter. (associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi) l’apposita dichiarazione di idoneità dei veicoli e di conformità alle prescrizioni per la medesima sottocategoria.   GAS EFFETTO SERRA – trattamento dei gas fluorati anni 2013 e 2014 Rapporto ISPRA n.297/2018 sui dati del trattamento dei gas fluorati (F-Gas) relativi agli anni 2013 e 2014, frutto della rendicontazione a carico degli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra.   RIFIUTI – caratteristica di pericolo HP14 Ecotossico L’ISPRA ha reso disponibile sul suo sito un importante contributo sulla classificazione dei rifiuti ”Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico“. La caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossico, indica un “Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”. ISPRA ha predisposto una nota metodologica di supporto agli operatori e agli organismi di controllo, finalizzata a fornire indicazioni in merito alla valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐Ecotossico, nell'ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti.       SICUREZZA   REACH – autorizzazione all'uso del Tricloroetilene Pubblicata il 17 agosto 2018 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (Num. CE: 201-167-4; Num. CAS: 79-01-6) : per la pulizia di componenti industriali tramite sgrassaggio a vapore in impianti chiusi nei casi in cui si applichino requisiti specifici (sistema di parametri d'uso) come coadiuvante chimico (impianto chiuso) nella produzione del materiale alcantara negli imballaggi nelle formulazioni come solvente di estrazione per il bitume nell'analisi dell'asfalto. In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica   INFORTUNI E DANNO BIOLOGICO – rivalutazione prestazioni Pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i seguenti Decreti : Decreti Ministeriali del 19 luglio 2018, concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2018, per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Decreto Ministeriale del 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1 luglio 2018, adottato su proposta del Presidente dell’INAIL di cui alla Determinazione n. 246 del 29 maggio 2018. Sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura del 1,10%.   ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XIX elenco di soggetti abilitati Pubblicato il Decreto direttoriale n. 72 del 10 agosto 2018 contenente il diciannovesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.   ANTINCENDIO – contenitori-distributori di carburante liquido di categoria C Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 1-2018 (prot. n. 11468 del 29 agosto 2018) "DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a disposizioni in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C. Indicazioni applicative". I contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, sono stati regolamentati ai fini della prevenzione incendi nel tempo attraverso diverse norme, circolari e chiarimenti interpretativi. In particolare, sono state emanate le seguenti disposizioni normative: Decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 1990 recante "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori - distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" Lettera-Circolare M.I., prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, la quale ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle di cui sopra, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada Decreto del Ministro dell'Interno 12 settembre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto". Per rendere il quadro normativa più omogeneo, è stata elaborata la regola tecnica in oggetto emanata con Decreto del Ministro dell'Interno 22 novembre 2017 per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, successivamente modificata con: Decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 2018. Tali Decreti abrogano e sostituiscono le norme in precedenza citate e si applicano a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati   ANTINCENDIO – estintori portatili nei corsi di formazione Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare Prot. n. 11197 del 14/08/2018 "Attività di accertamento dell'idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - Raccomandazioni circa l'impiego degli estintori portatili". Con riferimento ad un infortunio occorso ad un operatore VVFF durante una prova di spegnimento, si evidenzia che gli estintori portatili devono essere idonei, pienamente funzionanti e dotati di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge. Dati i ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate ed un'usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio, si evidenzia la possibilità di utilizzare estintori caratterizzati da minori pressioni di esercizio, ad esempio gli estintori a base d'acqua, al fine di minimizzare le conseguenze di un eventuale malfunzionamento per una eccessiva usura del dispositivo. In ogni caso si dovranno eseguire le seguenti operazioni preliminari di verifica : Verificare che le iscrizioni sull'etichetta dell'estintore siano presenti e ben leggibili Verificare che l'estintore non abbia superato la vita utile ammissibile (18 anni dalla data di produzione rinvenibile sui dati punzonati sul serbatoio) Per gli estintori immessi sul mercato a partire dal 29 maggio 2002, verificare la presenza e la leggibilità della marcatura CE relativa agli aspetti di sicurezza delle apparecchiature a pressione (requisiti PED) Verificare a vista che gli estintori siano integri e non presentino segni di deterioramento in alcuna parte del dispositivo (assenza di segni di ruggine o tracce di corrosione, integrità della manichetta e dell'eventuale cono di espansione, assenza di sconnessioni o incrinature delle tubazioni flessibili, ecc.) Verificare a vista il corretto accoppiamento della macchinetta con il cono erogatore (se presente) Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con la valvola di comando Verificare che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso all'interno del campo verde Verificare la presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento dell'estintore.   RISCHI SULLA STRADA – guida elettronica VeSafe sulla sicurezza Pubblicata sul sito dell’OSHA la guida elettronica VeSafe, rivolta ai lavoratori, ai datori di lavoro e agli esperti in materia di salute e sicurezza. La guida VeSafe è uno sportello unico interattivo per accedere alle informazioni sui rischi correlati all’uso dei veicoli nello svolgimento dell’attività professionale e tratta di sicurezza alla guida, trasporto sul luogo di lavoro e lavoro su strada o in prossimità di una strada. La guida contiene, molti esempi di buona pratica nonché una panoramica della normativa in materia. Gli incidenti da veicoli rappresentano il 29% di tutti gli incidenti mortali sul lavoro.   REGIONE VENETO -Piano strategico per il miglioramento Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1055 del 17 luglio 2018 “Piano strategico per il consolidamento e il miglioramento delle attività a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori”. In seguito all’incremento del numero di infortuni sul lavoro con esito mortale registrato dall’inizio del 2018, è stato approvato il piano strategico che costituisce lo strumento per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi ritenuti necessari al consolidamento e al miglioramento delle attività su base regionale a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori. Rappresenta uno strumento rafforzativo delle funzioni previste dal mandato istituzionale degli Enti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori e degli impegni assunti con i rispettivi documenti programmatori Le aree di intervento sono : Risorse umane Controlli sulle Imprese Conoscenza dei fenomeni Omogeneità, qualità ed efficacia degli interventi Formazione Semplificazione Collaborazioni Comunicazione Per ogni area, il piano definisce azioni, strutture incaricate e cronoprogramma degli interventi, articolati in due fasi a diversa velocità: interventi immediati e interventi a sviluppo nel medio-lungo periodo, finalizzati a integrare o consolidare il primo livello di azione.   NORMA TECNICA – indumenti di protezione contro prodotti chimici - Norma Tecnica UNI EN 14325:2018 - “Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di protezione chimica.”. L’aggiornamento della norma specifica la classificazione delle prestazioni e i metodi di prova per i materiali utilizzati negli indumenti di protezione contro i prodotti chimici, inclusi i guanti e le calzature NORME TECNICHE – Antincendio - Norma Tecnica UNI EN ISO 1716:2018 “Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Determinazione del potere calorifico superiore”. La norma descrive un metodo per la determinazione del potere calorifico superiore dei prodotti, a volume costante all'interno di una bomba calorimetrica.   NORMA TECNICA– Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Norma Tecnica UNI EN 16657:2018 “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Interfaccia digitale dei dispositivi di riconoscimento dei prodotti per combustibili liquidi”. L’aggiornamento della norma tratta l’interfaccia digitale in fase di carico e/o scarico dei prodotti, utilizzata per il trasferimento delle informazioni relative ai prodotti e specifica i requisiti prestazionali, gli aspetti critici relativi alla sicurezza e le prove destinate a garantire la compatibilità dei dispositivi.   NORMA TECNICA– Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Norma Tecnica UNI EN 14116:2018 “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Interfaccia digitale dei dispositivi di riconoscimento dei prodotti per combustibili liquidi”. L’aggiornamento della norma tratta l’interfaccia digitale in fase di carico e/o scarico dei prodotti, utilizzata per il trasferimento delle informazioni relative ai prodotti e specifica i requisiti prestazionali, gli aspetti critici relativi alla sicurezza e le prove destinate a garantire la compatibilità dei dispositivi.   NORMA TECNICA – Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Norma Tecnica UNI EN 13317:2018 “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Equipaggiamento di servizio per cisterne - Coperchio del passo d'uomo”. L’aggiornamento della norma specifica i requisiti prestazionali, le dimensioni e le prove necessarie per verificare la conformità dei coperchi del passo d'uomo all’utilizzo con prodotti di petrolio liquidi e altre sostanze pericolose di classe 3 secondo l'ADR, con tensione di vapore non maggiore di 110 kPa a 50 °C, non classificate come tossiche o corrosive.   NORMA TECNICA – Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Norma Tecnica UNI EN 12972:2018 - “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche”. L’aggiornamento della norma specifica la prova, il controllo e la marcatura per l'approvazione di tipo, l'ispezione iniziale, l'ispezione periodica, il controllo intermedio e il controllo straordinario di cisterne metalliche (fasciame e attrezzature) di veicoli cisterna per trasporto su strada, carri cisterna per il trasporto su rotaia, cisterne trasportabili e containers per cisterne per il trasporto di merci pericolose.   NORMA TECNICA – Luce e illuminazione - Norma Tecnica UNI EN 12665:2018 - “Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici”. La norma, completata con i termini presi da altre norme del settore precedentemente non considerate, definisce i termini fondamentali per l'uso in tutte le applicazioni illuminotecniche. La norma stabilisce inoltre un ambito per la specifica dei requisiti di illuminazione, fornendo i dettagli degli aspetti che devono essere tenuti in considerazione quando si stabiliscono quei requisiti.   NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL - Norma Tecnica UNI EN 12493:2018 - “Attrezzature e accessori per GPL - Recipienti a pressione di acciaio saldato per cisterne per trasporto su strada di GPL - Progettazione e fabbricazione” La norma, migliorata per l'aggiornamento A2, specifica i requisiti minimi dei materiali, la progettazione, la fabbricazione, i procedimenti di lavorazione e le prove per recipienti a pressione di acciaio saldato per gas di petrolio liquefatto (GPL) per cisterne per trasporto su strada.   NORME TECNICHE – Atmosfere esplosive - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 80079-38:2018 “Atmosfere esplosive - Parte 38: Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere sotterranee”. La norma specifica i requisiti di protezione contro le esplosioni per la progettazione, la costruzione, la valutazione e le informazioni per l'uso di apparecchi che possono costituire un'unità singola oppure formare un assieme. Essa comprende il macchinario ed i componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere sotterranee. --- ## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR URL: https://lachiver.com/news/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-gdpr-2489 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR | Lachiver Servizi - 26/06/2018 - 15   Lachiver Servizi S.r.l., con sede legale in Via Leoncino n. 10 -VERONA, P.IVA 02219800238(in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UÈ n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 1. Oggetto del trattamento II Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento - in seguito, "dati personali" o anche “dati" ) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 2. Finalità del trattamento ISuoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: concludere i contratti per i servizi del Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 3. Modalità di trattamento IItrattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 4. Accesso ai dati I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2: a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 5. Comunicazione dei dati Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 6. Sicurezza I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato. 7. Trasferimento dati La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell’Unione Europea. 8. Diritti dell'interessato Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. 9. Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione: via e-mail all’indirizzo segreteria.servizi@lachiver.com oppure via posta A/R a Lachiver Servizi S.r.l. - via Leoncino n. 10 – 37121 VERONA 10. Titolare, responsabile e incaricati Il titolare del trattamento è Lachiver Servizi S.r.l. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile presso la sede del Titolare del trattamento.   --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2018 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-aprile-2018-2490 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2018 | Lachiver Servizi - 13/06/2018 - 16 AMBIENTE     REACH – restrizioni per la sostanza 1-metil-2-pirrolidone Regolamento (UE) 2018/588 della Commissione del 18 aprile 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone. Con il Regolamento, viene stabilito che la sostanza 1-metil-2-pirrolidone (NMP) n. CAS 872-50-4 e n. CE 212-828-1 non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3% successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui : i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto precedente. per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili, in deroga ai punti precedenti, gli obblighi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024.   REACH – restrizioni per la sostanza metanolo Regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo. Con il Regolamento e la successiva rettifica, viene stabilito che per la sostanza Metanolo n. CAS 67-56-1 e n. CE 200-659-6 non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2019 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.   REACH – dicicloesilftalato (DCHP) nella lista di sostanze CMR Decisione di esecuzione (UE) 2018/636 della Commissione del 17 aprile 2018, relativa all'identificazione della sostanza dicicloesilftalato (DCHP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sostanza dicicloesilftalato (DCHP) n. CE 201-545-9 e n. CAS 84-61-7) è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 con la seguente indicazione : tossica per la riproduzione (articolo 57, lettera c); proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f - salute umana).   REACH – anidride trimellitica (TMA) nella lista di sostanze CMR Decisione di esecuzione (UE) 2018/594 della Commissione, del 13 aprile 2018, relativa all'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sostanza 1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) n. CE 209-008-0 e n. CAS 552-30-7 è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 con la seguente indicazione : proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie (articolo 57, lettera f – salute umana).   RIFIUTI – orientamenti tecnici sulla classificazione Comunicazione CE 2018/C 124/01 relativa agli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti. L'obiettivo della comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017. La Comunicazione della Commissione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati: il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti il capitolo 2 presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi) il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali l'allegato 1 fornisce informazioni sull'elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell'elenco dei rifiuti; l'allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione l'allegato 3 descrive i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15 l'allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.   ACQUE – Stato di emergenza per contaminazione da PFAS Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018 “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova”. Con il Decreto, in sintesi, viene dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi, vengono stanziati dei fondi per l’attuazione degli interventi necessari (limite complessivo di euro 56.800.000), gli interventi verranno realizzati con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.   ENERGIA – CAM illuminazione pubblica Decreto del Ministero dell'ambiente del 28 marzo 2018 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica”. Il Decreto disciplina i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica (CAM) e costituisce parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione che, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, le Amministrazioni devono utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica (IP).   RIFIUTI – produzione di aggregati e conglomerati cementizi di recupero Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 439 del 10 aprile 2018 “Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I. Modifica della DGRV n. 1060 del 24.06.2014”. La Regione Veneto sostituisce l’Allegato A alla DGRV n. 1060 del 24 giugno 2014, con l’Allegato A (Norme tecniche e ambientali per la produzione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di “prodotti di recupero e di rifiuti tal quali”) della presente Delibera, in quantole attività istruttorie finalizzate al rilascio di Autorizzazioni integrate ambientali, relative alla produzione di aggregati legati e non legati e conglomerati cementizi a partire dai rifiuti, hanno consentito di verificare la necessità di chiarire le condizioni ambientali che devono essere rispettate da un rifiuto sottoposto ad attività di recupero per farne cessare la qualifica come tale, con particolare riferimento alla esecuzione del test di cessione da eseguirsi sull’aggregato riciclato, dopo l’aggiunta di leganti   ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporto transfrontaliero di rifiuti Con Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 l’Albo Nazionale gestori ambientali ha individuato la sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124) ed i relativi criteri e requisiti per l'iscrizione. GESTIONE AMBIENTALE – Controlli Ambientali del SNPA AIA/Seveso Presentato il "Rapporto Controlli Ambientali del SNPA AIA/Seveso" edizione 2017. Nel 2016, in Italia, sono state condotte oltre 2.400 ispezioni, tra ordinarie e straordinarie, presso gli impianti industriali AIA: 2315 di queste visite ispettive sono state effettuate presso impianti di competenza regionale, 87, invece, presso AIA statali. Ne sono seguite circa 6.500 attività di campionamento e circa 1.300 sono state le non conformità riscontrate.   ECHA – rapporto annuale sostanze estremamente preoccupanti SVHC Pubblicata dall’ECHA la Relazione ECHA 2017 - Roadmap sostanze estremamente preoccupanti – SVHC, che descrive i progressi compiuti nel 2017 nell'attuazione della Roadmap delle SVHC. La relazione fornisce ulteriori dettagli sul numero e sul tipo di sostanze alle quali le autorità stanno lavorando per chiarire la loro priorità per l'ulteriore generazione di informazioni e per ulteriori azioni di regolamentazione. I dati generati consentiranno alle autorità di confermare o smentire le preoccupazioni individuate e di avviare la gestione del rischio normativo laddove necessario.       SICUREZZA   REACH – restrizioni per la sostanza 1-metil-2-pirrolidone Regolamento (UE) 2018/588 della Commissione del 18 aprile 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone. Con il Regolamento, viene stabilito che la sostanza 1-metil-2-pirrolidone (NMP) n. CAS 872-50-4 e n. CE 212-828-1 non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3% successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui : i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto precedente. per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili, in deroga ai punti precedenti, gli obblighi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024.   REACH – restrizioni per la sostanza metanolo Regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo. Con il Regolamentoe la successiva rettifica, viene stabilito che per la sostanza Metanolo n. CAS 67-56-1 e n. CE 200-659-6 non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2018 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.   REACH – dicicloesilftalato (DCHP) nella lista di sostanze CMR Decisione di esecuzione (UE) 2018/636 della Commissione del 17 aprile 2018, relativa all'identificazione della sostanza dicicloesilftalato (DCHP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sostanza dicicloesilftalato (DCHP) n. CE 201-545-9 e n. CAS 84-61-7) è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 con la seguente indicazione : tossica per la riproduzione (articolo 57, lettera c); proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f - salute umana).   REACH – anidride trimellitica (TMA) nella lista di sostanze CMR Decisione di esecuzione (UE) 2018/594 della Commissione, del 13 aprile 2018, relativa all'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sostanza 1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) n. CE 209-008-0 e n. CAS 552-30-7 è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 con la seguente indicazione : proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie (articolo 57, lettera f – salute umana).   ECHA – rapporto annuale sostanze estremamente preoccupanti SVHC Pubblicata dall’ECHA la Relazione ECHA 2017 - Roadmap sostanze estremamente preoccupanti – SVHC, che descrive i progressi compiuti nel 2017 nell'attuazione della Roadmap delle SVHC. La relazione fornisce ulteriori dettagli sul numero e sul tipo di sostanze alle quali le autorità stanno lavorando per chiarire la loro priorità per l'ulteriore generazione di informazioni e per ulteriori azioni di regolamentazione. I dati generati consentiranno alle autorità di confermare o smentire le preoccupazioni individuate e di avviare la gestione del rischio normativo laddove necessario.   DPI – prime linee guida UE sul regolamento 2016/425 Pubblicate dal Parlamento Europeo le prime Linee guida normative sull’applicazione del regolamento europeo sui DPI (PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment). L'obiettivo di queste linee guida DPI è chiarire alcune questioni e procedure di cui al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Forniscono un riferimento incrociato dal testo giuridico del regolamento alle spiegazioni degli esperti settoriali dell'UE. Gli orientamenti dovrebbero essere utilizzati in combinato disposto con il regolamento stesso e con la "Guida blu" della Commissione europea sull'attuazione delle norme UE sui prodotti.   GAS TOSSICI – Revisione patenti di abilitazione 2013 Decreto del Ministero della Salute del 20 febbraio 2018 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013”. Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.   MEDICO COMPETENTE – preclusione per tutti medici dei dipartimenti di prevenzione La Direzione Generale del Ministero del Lavoro segnala la risposta all'interpello n. 2 del 05/04/2018 “Interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni". L’interpello voleva conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”. In particolare si chiede di conoscere “se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria”. In sintesi, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.   INAIL – guida Back school - neck school Pubblicata dall'INAIL una guida per i lavoratori che fornisce tutte le indicazioni pratiche per mantenere una corretta postura e realizzare al lavoro un programma di esercizi fisici per "manutenere" la colonna vertebrale   INAIL – quattro nuove Fact sheet Pubblicate dall'INAIL quattro nuove schede informative su : Allergia da animali da laboratorio (LAA) Alimentazione e lavoro Green jobs: impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori Qualità dell'aria nelle abitazioni domestiche: i COV   ANTINCENDIO – adeguamento delle scuole e degli asili nido Nota del 18 aprile 2018, n. 5264, del Capo nazionale dei Vigili del Fuoco, indirizzata alle Direzioni generali e ai Comandi provinciali, che indica misure integrative in merito all’attuazione del DM 21 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo 2018. Contiene delle indicazioni programmatiche per l’adeguamento antincendio delle scuole e degli asili nido che, alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma VIBRAZIONI MANO BRACCIO – valutazione del rischio vascolare sul portale PAF Sul Portale Agenti Fisici è disponibile “Nuovi criteri per la valutazione del rischio vascolare derivante da esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio secondo lo standard ISO/TR 18570:2017”. Il documento descrive in maniera sintetica il metodo supplementare di valutazione del rischio vascolare associato all’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio contenuto nel nuovo ISO/TR 18570:2017. Viene presentato un esempio applicativo nel caso di motoseghe e decespugliatori, da cui emerge la necessità di adottare specifiche misure di prevenzione in relazione all'insorgenza di possibili patologie vascolari, anche nei casi in cui si riscontrino valori di esposizione a vibrazioni inferiori ai livelli di azione prescritti dalla vigente normativa   NORMA TECNICA – Vibrazioni - Norma Tecnica UNI ISO/TR 18570:2017 “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione umana alla vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio - Metodo supplementare per valutare il rischio di lesione vascolare”. Il rapporto tecnico fornisce una guida sul metodo supplementare rispetto a quello riportato nella UNI EN ISO 5349-1 per la misurazione e la comunicazione delle esposizioni di vibrazioni trasmesse dalla mano. Il metodo descritto nel rapporto tecnico fornisce una migliore metodologia di valutazione per i rischi da vibrazione della mano-braccio vascolare (dito bianco). Questo documento non deve essere usato per altri effetti sulla salute dovuti alla vibrazione mano-braccio (per esempio, vibrazioni neurosensoriali o muscoloscheletriche per i quali si rimanda all'allegato B della UNI EN ISO 5349-1). Il rapporto tecnico non può essere utilizzato in alternativa alla UNI EN ISO 5349-1 per adempiere ai doveri legislativi nazionali per le esposizioni alle vibrazioni sul luogo di lavoro o le emissioni di vibrazioni del macchinario.   NORMA TECNICA – esposizione dei lavoratori agli agenti chimici - Norma Tecnica UNI/TR 11707:2018 “Determinazione dell’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici - Analisi di modelli di calcolo ai fini della valutazione del rischio occupazionale da agenti chimici”. Il rapporto tecnico descrive la struttura e le applicazioni pratiche dei seguenti modelli di calcolo : Al.Pi.Ris.Ch., Stoffenmanager®, Cheope CLP, Linea Guida Federchimica, utilizzabili per la valutazione del rischio derivante dalla presenza degli agenti chimici negli ambienti di lavoro ai sensi della legislazione vigente.   NORMA TECNICA – Gru caricatrici - Norma Tecnica UNI EN 12999:2018 “Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici”. La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, il calcolo, le verifiche e le prove delle gru caricatrici idrauliche ed il loro montaggio su autoveicoli o su fondazioni statiche.   NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1568:2018 Parte 1 – 2 - 3 - 4 “Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua” Le norme specificano i requisiti per proprietà chimiche e fisiche, e i requisiti minimi di prestazione per schiume a media espansione adatte all'applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua. Sono forniti anche i requisiti per la marcatura.   NORMA TECNICA – Idrogeno - Norma Tecnica UNI ISO/TR 15916:2018 - “Considerazioni di base per la sicurezza dei sistemi a idrogeno”. Il rapporto tecnico fornisce le linee guida per l'uso dell'idrogeno nelle forme gassose e liquide, nonché la sua conservazione in una di queste o altre forme (idruri). Identifica i principali problemi di sicurezza, pericoli e rischi e descrive le proprietà dell'idrogeno rilevanti per la sicurezza. I requisiti di sicurezza dettagliati associati a specifiche applicazioni dell'idrogeno sono trattati in norme internazionali separate   NORME TECNICHE – Filtrazione fumi saldatura - Norma Tecnica UNI EN ISO 21904-3 - “Salute e sicurezza nei processi di saldatura e affini - Requisiti, prove e marcatura delle apparecchiature per la filtrazione dell'aria - Parte 3: Determinazione dell'efficienza di captazione dei dispositivi torcia di saldatura aspirante”. La norma definisce un metodo di laboratorio per misurare l'efficienza di captazione dei fumi di saldatura dei sistemi di estrazione sulla torcia. La procedura prescrive solo una metodologia, lasciando all'utente la selezione dei parametri di prova, in modo che possa essere valutato l'effetto di diverse variabili. È applicabile ai sistemi integrati sulla torcia e ai sistemi in cui un sistema di estrazione separato è collegato alla torcia di saldatura vicino all'area dell'arco. La metodologia è adatta per l'uso con tutti i processi di saldatura a filo continuo, tutti i tipi di materiale e tutti i parametri di saldatura. Il metodo può essere utilizzato per valutare gli effetti di variabili quali portata di estrazione, posizione dell'ugello di estrazione, portata del gas di protezione, geometria della saldatura, angolo della torcia di saldatura, velocità di emissione dei fumi, sull'efficienza di captazione.   NORMA TECNICA – valvole industriali - Norma Tecnica UNI EN 16668:2018 - “Valvole industriali - Requisiti e prove per valvole metalliche come accessori a pressione”. La norma si applica alle valvole metalliche come accessori a pressione per applicazioni industriali, con pressione massima ammissibile PS maggiore di 0,5 bar in conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione (PED) 97/23/CE e specifica i requisiti minimi applicabili per la progettazione, la produzione, il collaudo, i materiali e la documentazione.   --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2018 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-marzo-2018-2491 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2018 | Lachiver Servizi - 27/04/2018 - 17 AMBIENTE     ENERGIA – Fondo nazionale per l'efficienza energetica Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2017 “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica”. Il decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.   ENERGIA – Promozione dell'uso di biometano nel settore dei trasporti Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 “Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”. Con il decreto viene posto l’obiettivo del 10% al 2020 del consumo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, al cui interno è stato fissato il sub target nazionale per il biometano avanzato e gli altri biocarburanti avanzati, pari allo 0,9% al 2020 e al 1,5% nel 2021. Il meccanismo di promozione alla produzione di biometano avanzato (quello generato dal trattamento di rifiuti organici di origine domestica, scarti agricoli e alghe) previsto nel decreto, non incide in alcun modo sulle bollette del gas né dell’elettricità, infatti viene finanziato esclusivamente dagli operatori economici che vendono benzina e gasolio, che già oggi sono tenuti ad immetterne una parte sotto forma di biocarburanti, quindi inclusi nel prezzo finale alla pompa.   RIFIUTI – reato di traffico illecito di rifiuti Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018 “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”. Con il decreto, il reato di traffico illecito di rifiuti si aggiunge agli altri contro la salute pubblica di cui all'art. 452 del C.P. e agli altri reati ambientali introdotti dalla Legge sugli ecoreati del 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". Al codice penale, dopo l'articolo 452-terdecies, è inserito il seguente: Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.   RIFIUTI – gestione dei rischi nello stoccaggio Pubblicata dal Ministero dell'Ambiente la Circolare n. 4064 del 15 marzo 2018 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". Si tratta di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.   EMISSIONI IN ATMOSFERA – impianti di coincenerimento rifiuti Pubblicata dal Ministero dell'Ambiente la Circolare MATTM del 28 febbraio 2018 recante chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all’articolo 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rispetto dei valori limite di emissione per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio).   ATTIVITA’ ESTRATTIVA – RV disciplina dell'attività di cava Legge Regione Veneto del 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”. A distanza di 36 anni dall’approvazione della L.R. 7 settembre 1982, n. 44, la nuova legge disciplina le attività regionali estrattive cercando di rispondere alle rinnovate esigenze espresse dal territorio, nel rispetto e a tutela dell’ambiente e delle categorie economiche e produttive.   GESTIONE AMBIENTALE – manuale per esportazioni nei paesi UE Pubblicato dal CONAI il Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi (Come orientarsi in caso di esportazione nei paesi UE). Il Vademecum riassume, Paese per Paese, le specifiche soluzioni adottate, rispetto alle principali fasi che caratterizzano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, individuandone per le imprese le principali responsabilità, gli adempimenti ed eventuali obblighi, nonché i rispettivi riferimenti.   ACQUE – inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche PFAS Resi pubblici gli atti della Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'Inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della Regione Veneto (relazione di aggiornamento). In sintesi i dati dell'inquinamento epidemiologico dell'area interessata e delle persone coinvolte. In allegato anche una scheda tecnica dell'ARPAT Toscana sulle PFAS.   ACQUE – linee guida determinazione valori di fondo per suoli e acque Pubblicate sul sito dell’ISPRA le "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee" elaborate nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA). Il documento si propone di armonizzare, a livello di SNPA, le definizioni di alcuni termini e di individuare i criteri di acquisizione, elaborazione e gestione dei dati finalizzati alla determinazione dei valori di fondo per suoli ed acque sotterranee, laddove richiamati nella vigente normativa per: inquinamento diffuso siti contaminati (parte quarta, titolo V del D.lgs. 152/06) definizione dei valori soglia dei corpi idrici sotterranei (parte terza del D.lgs. 152/06 e DM del 6 luglio 2016) terre e rocce da scavo (DPR 13 giugno 2017, n. 120). Le linee guida comprendono tre allegati: Caratterizzazione delle matrici ambientali finalizzata alla determinazione dei valori di fondo Approfondimenti di statistica Casi di studio SOSTANZE PERICOLOSE – definizione piano monitoraggio SVHC Pubblicato sul sito dell’ISPRA il manuale “Prima definizione di un piano di monitoraggio nazionale delle sostanze estremamente preoccupanti”. Le sostanze definite, nell’ambito del Regolamento REACH, “estremamente preoccupanti” (SVHC – substances of very high concern) per i rischi che possono presentare, dovrebbero essere oggetto di indagini conoscitive per appurare la possibile presenza di contaminazioni ambientali, anche al fine di predisporre efficaci interventi di gestione del rischio. Molte di queste sostanze si possono considerare come inquinanti emergenti e pertanto non sono ancora considerate dalla normativa relativa alla qualità delle acque attualmente in vigore. Il piano vuole fornire le basi tecnico-scientifiche per la programmazione e la realizzazione di una campagna di monitoraggio sperimentale su alcune di queste sostanze. Nella scelta delle sostanze da monitorare è stata data priorità a quelle che presentavano una particolare criticità per l’ambiente e una rilevanza nazionale per il loro utilizzo. Il fine è quello di arrivare a un controllo più sistematico della loro presenza nell’ambiente e valutare la loro inclusione nei piani di monitoraggio routinario delle Agenzie.   SALUTE PUBBLICA – incostituzionale privilegiare la produzione Con la sentenza n. 58, del 23 marzo 2018, la Corte Costituzionale ha sancito come incostituzionale privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva trascurando le esigenze di diritti quali la tutela della salute e della vita stessa. In riferimento al famoso decreto "ILVA" di Taranto, viene definito come costituzionalmente illegittimo il provvedimento legislativo che privilegia in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.).   RAEE – Rapporto Annuale 2017 Il 27 marzo 2018 è stato presentato a Milano il "Rapporto Annuale 2017 sul Sistema di Ritiro e Trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia", a cura del Centro di Coordinamento RAEE. Dall’analisi dei dati 2017 emerge un ulteriore rafforzamento della raccolta differenziata di RAEE in Italia: i volumi gestiti sono cresciuti del 4,7% rispetto al 2016, un risultato che conferma il percorso virtuoso intrapreso dal Paese negli ultimi anni e mostra gli effetti positivi delle azioni volte ad incrementare la raccolta previste dagli Accordi di Programma siglati dal Centro di Coordinamento RAEE.       SICUREZZA   EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO – Regolamento sulla conformità Decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 20 dicembre 2017 “Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE”. Il decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando l'esigenza della sicurezza in mare, la tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, oltre alla protezione ambientale. Individua inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi. Entra in vigore il 25/03/2018.   NAVI PASSEGGERI – Disposizioni e norme di sicurezza Decreto Legislativo n. 25 del 16 febbraio 2018 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri”. L’allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, modificato dal decreto legislativo 5 giugno 2012, n. 93, viene sostituito come di seguito sintetizzato : Allegato I – Requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, adibite ai viaggi nazionali CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO II-1 COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ, MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI CAPITOLO II-2 PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI CAPITOLO III MEZZI DI SALVATAGGIO CAPITOLO IV COMUNICAZIONI RADIO Entra in vigore il 29/03/2018   SETTORE ESTRATTIVO – rilascio idoneità prodotti esplodenti Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2018 “Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo”. Il decreto disciplina il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo.   ANTINCENDIO – edifici e locali adibiti a scuole ed asili nido Decreto del Ministero dell’Interno del 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”. Con il Decreto vengono stabilite le "Indicazioni programmatiche prioritarie" per l'adeguamento di prevenzione incendi degli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e ai locali adibiti ad asili nido, livelli di priorità indicati con le lettere A/B/C e posti in relazione ai punti delle rispettive regole tecniche.   IMPIANTI MT / SCARICHE ATMOSFERICHE – proroga organismi abilitati Pubblicato il Decreto direttoriale del 28/02/2018 che abilita gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza il 31 dicembre 2017 e in proroga fino al 28 febbraio 2018 ad operare in regime di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2018. Sono abilitati a lavorare in proroga fino alla stessa data del 31 dicembre 2018 gli organismi con abilitazione scaduta nel primo bimestre 2018.   LAVORO INTERMITTENTE – riqualificazione in assenza di DVR   Lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) “Riqualificazione rapporto di lavoro intermittente in assenza di DVR”. L'Istituto sostiene che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa sulla Valutazione dei Rischi e relativa formazione ed informazione comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. A supporto ed in allegato alla Circolare, una sentenza della Corte di Cassazione.   POSTURA – linee guida nazionali Pubblicate a cura del Ministero della Salute il 6 marzo 2018 “Linee guida nazionali sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni”. Il documento fornisce alle diverse professionalità sanitarie coinvolte nella prevenzione, diagnosi e cura del disturbo posturale, indicazioni univoche, condivise e basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili per affrontare il problema delle posture in ambito lavorativo.   ANTINCENDIO – datore di lavoro che svolge esclusivamente l’attività presso il committente La Direzione Generale del Ministero del Lavoro segnala la risposta all'interpello del 14/02/2018 – n.1/2018 presentato dall'ANIP e relativo agli obblighi di cui all’art.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente. La Commissione interpelli precisa che la gestione delle emergenze è un tema a cui tutti i datori di lavoro, compresa la committenza, debbono contribuire e concordare.   SALUTE PUBBLICA – incostituzionale privilegiare la produzione Con la sentenza n. 58, del 23 marzo 2018, la Corte Costituzionale ha sancito come incostituzionale privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva trascurando le esigenze di diritti quali la tutela della salute e della vita stessa. In riferimento al famoso decreto "ILVA" di Taranto, viene definito come costituzionalmente illegittimo il provvedimento legislativo che privilegia in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.).   INFORTUNI – responsabilità del datore di lavoro di fatto Con la sentenza n. 7683, del 16 febbraio 2018, la Cassazione Penale se. 4, in sintesi, si è così espressa: In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (v., da ultimo, Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017 ud., dep. 31/10/2017, rv. 271327). Più precisamente, in virtù del chiaro disposto dell'art. 299 D. Lgs. n. 81/2008, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti, sicché è irrilevante che l’imputato non fosse dipendente dell’effettivo datore di lavoro e fosse legato a quest’ultimo da rapporti contrattuali di altro tipo e da una mera comunanza di interessi economici: ciò che è determinante è solo il ruolo concretamente svolto nella direzione delle operazioni di montaggio di una termostruttura.   INAIL – Fact sheet information and communication technology (ICT) L'utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e la maggiore flessibilità delle nuove modalità organizzative hanno cambiato la natura e le caratteristiche del lavoro. È importante quindi monitorare l’insorgenza di nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Pubblicate sul sito dell’INAIL le seguenti schede informative : ICT: nuove modalità di lavoro ICT: Piattaforme social e di collaborazione sul lavoro ICT: Innovazione nelle modalità formative nel settore SSL ICT: Distorsioni d'uso ICT: Benessere dei lavoratori ATMOSFERE IPERBARICHE – nuova sezione dedicata sul portale PAF Sul Portale Agenti Fisici è consultabile una nuova sezione dedicata alla prevenzione e alla protezione dei lavori eseguiti in atmosfere iperbariche. Per lavoratori esposti ad atmosfere iperbariche si intendono tutti i lavoratori che effettuano la loro attività in condizioni iperbariche, cioè in ambienti in cui la pressione è del 10% superiore alla pressione a livello del mare. Il fattore specifico di rischio da esposizione ad atmosfere iperbariche è introdotto dal Decreto Legislativo 81/08 ed è viene inserito tra i fattori di rischio fisici nel Titolo VIII. L’esposizione ad ambiente iperbarico può causare sia effetti di tipo acuto che di tipo cronico (barotrauma, intossicazione da gas inalati, patologie decompressive), con conseguenze più o meno gravi che vanno dall’irritazione cutanea alla morte. I sintomi compaiono o durante o in seguito all’esposizione, nel passaggio dall’ambiente in sovrapressione alla pressione atmosferica di partenza.   SORGENTI LUCE A LED – valutazione semplificata sul portale PAF Procedura del Portale Agenti Fisici su “Descrizione delle procedure di calcolo per la valutazione semplificata delle sorgenti LED per illuminazione”, a cura di Andrea Bogi, Iole Pinto dell’AUSL 7 Siena – Laboratorio Agenti Fisici. In allegato anche la procedura di calcolo per tipologia di illuminazione a LED installata.   INAIL – settore pirotecnico Pubblicate le linee guida INAIL sugli strumenti di prevenzione e protezione dal rischio esplosione nei cicli di fabbricazione e vendita degli articoli pirotecnici. Il documento intende fornire alcune indicazioni sulla gestione dei rischi più rilevanti e sull’attuazione degli aspetti normativi in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, inclusa l’implementazione delle specifiche norme di prevenzione incendi.   INAIL – Guida all'Assicurazione Edizione 2018 Pubblicata dall’INAIL la Guida all'Assicurazione Edizione 2018, finalizzata ad analizzare le attività lavorative che la legge definisce rischiose, la figura del datore di lavoro (sia pubblico che privato) tenuto a stipulare l’assicurazione ed a versare i relativi premi ed elenca i lavoratori tutelati.   NORMA TECNICA – Sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro - Norma Tecnica UNI ISO 45001:2018 - “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso”. La norma è stata pubblicata dall’ISO, adottata e tradotta in italiano per la sua massima diffusione e comprensione. La UNI ISO 45001 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri creare, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse le carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione associate alle proprie attività. Inoltre, facilita l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL, ovvero: miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza; soddisfacimento dei requisiti legali e degli altri requisiti connessi; raggiungimento degli obiettivi per la sicurezza sul lavoro. La UNI ISO 45001 include un'appendice informativa nazionale contenente alcune note riguardanti la corretta collocazione della norma rispetto al quadro legislativo vigente (D.Lgs. 81/2008), realizzata grazie al tempestivo lavoro di un gruppo ristretto della commissione "Sicurezza".   NORMA TECNICA – Gestione delle risorse umane - Norma Tecnica UNI ISO 30408:2017 - “Gestione delle risorse umane - Linee guida per la governance umana”. La norma fornisce linee guida sugli strumenti, sui processi e le prassi da mettere in atto per stabilire, mantenere e migliorare in continuo una efficace governance umana all'interno delle organizzazioni. Si applica alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, sia pubbliche, sia private, con o senza scopo di lucro. Non tratta invece le relazioni con i sindacati o altri organismi rappresentativi.   NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1634-1 - “Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili”. Il documento stabilisce un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di porte, sistemi di chiusura e finestre apribili destinati ad essere installati in aperture praticate in elementi di separazione verticale, quali: porte incernierate o su perni; porte scorrevoli in senso orizzontale e in senso verticale, incluse porte non rigidamente scorrevoli e sezionali; porte a libro; porte basculanti; sistemi di chiusura avvolgibili; finestre apribili; cortine flessibili apribili. La norma è da utilizzare unitamente alla UNI EN 1363-1.   NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1364-2 - “Prove di resistenza al fuoco di elementi non portanti - Parte 2: Soffitti”. Il documento specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di soffitti che possiedono una resistenza al fuoco indipendentemente da ogni elemento costruttivo soprastante. La norma deve essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN 1363-1 .   NORMA TECNICA – impianti sportivi - Norma Tecnica UNI EN 13200-8 - “Installazioni per spettatori - Parte 8: Gestione della sicurezza”. La norma specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori. Indica la configurazione e la pianificazione della gestione, il criterio per mantenere questa programmazione prima, durante e dopo ogni evento. Inoltre, tratta quanto segue: il personale addetto alla sicurezza; la politica di sicurezza; le procedure di sicurezza. Non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia o di agenzie specializzate. Tutti i principi fondamentali contenuti nel documento sono appropriati per tutti gli eventi, indipendentemente dalla dimensione, dall’attività o dal profilo del pubblico. In sintesi, la sicurezza di uno spettacolo deve essere garantita con un team di gestione della sicurezza che non abbia altre responsabilità se non quella di coordinare la sicurezza degli spettatori durante l’evento. Il team di gestione della sicurezza sarà composto da una direzione generale, dal responsabile della sicurezza, da un supervisore, dal responsabile degli steward e dagli steward   NORMA TECNICA – Macchine movimento terra - Norma Tecnica UNI EN 474-1 - “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali”. La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le macchine movimento terra descritte nella UNI EN ISO 6165:2006, ad esclusione dei rulli compressori e delle trivelle ad azione orizzontale. La norma si applica anche alle macchine derivate progettate principalmente per l’uso con attrezzature atte a dissodare, rompere, muovere, trasportare, distribuire e livellare terra e roccia.   NORMA TECNICA – impianti a gas per uso civile - Norma Tecnica UNI 10845:2018 - “Impianti a gas per uso civile - Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica e risanamento”. La norma, con riferimento ai sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione, prescrive i criteri da adottare per la verifica della funzionalità e/o l'idoneità di sistemi in servizio, asserviti ad apparecchi alimentati a gas; la verifica delle caratteristiche strutturali e di tenuta di sistemi esistenti, per i quali è previsto il collegamento di apparecchi alimentati a gas; l'adeguamento di sistemi esistenti che a seguito di verifica risultano non soddisfare in tutto o in parte i requisiti di funzionalità prescritti dalla presente norma; il risanamento, mediante tecniche di rivestimento interno, di camini e canne fumarie esistenti che, a seguito di verifica, risultano non soddisfare in tutto o in parte i requisiti di idoneità prescritti dalla norma stessa. Inoltre, si applica ai sistemi per l'adduzione di aria comburente e l'evacuazione dei prodotti della combustione ai quali siano collegati o si intendano collegare apparecchi di tipo B o di tipo C, alimentati a gas, inseriti in impianti ad uso civile.   NORMA TECNICA – valvole industriali - Norma Tecnica UNI EN 593:2017 - “Valvole industriali - Valvole metalliche a farfalla per scopi generali”. La norma specifica i requisiti generali minimi per le valvole metalliche a farfalla da utilizzare con tutti i tipi di connessioni e con funzioni di intercettazione, parzializzazione o controllo.   NORMA TECNICA – Apparecchi di sollevamento - Norma Tecnica UNI EN 13001-3-1 - “Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio”. La norma specifica, con le EN 13001-1 ed EN 13001-2, le condizioni generali, i requisiti e i metodi per prevenire pericoli di natura meccanica degli apparecchi di sollevamento attraverso il progetto e le verifiche teoriche.   NORMA TECNICA – Dispositivi anticaduta - Norma Tecnica UNI EN 353-1 - “Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio - Parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida”. Il documento specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida, generalmente fissati o integrati a scale fisse o a pioli rese adeguatamente solidali a strutture idonee.   NORMA TECNICA – Indumenti di protezione - Norma Tecnica UNI EN 14058 - “Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo” Il documento specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni di insieme di completi di indumenti (per esempio tute composte da due pezzi o tute intere) per la protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5°C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria.   NORMA TECNICA – Macchine per la lavorazione del legno - Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-6 - “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupies)” Il documento specifica i requisiti di sicurezza e le misure per fresatrici verticali monoalbero fisse e mobili alimentate a mano, progettate per tagliare legno e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno.   NORMA TECNICA – scale - Norma Tecnica UNI EN 131-3 - “Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore”. Il documento fornisce consigli sull'utilizzo in sicurezza delle scale contemplate nello scopo e campo di applicazione della UNI EN 131-1 e conformi ai requisiti della UNI EN 131-1, della UNI EN 131-2, della UNI EN 131-4 per quanto riguarda le scale trasformabili multi posizione con cerniere, della UNI EN 131-6 per quanto riguarda le scale telescopiche e della UNI EN 131-7, per quanto riguarda le scale movibili con piattaforma.   NORMA TECNICA – Apparecchi resistenti all'esplosione - Norma Tecnica UNI EN 14460 - “Apparecchi resistenti all'esplosione” La norma specifica i requisiti per apparecchi resistenti alla pressione di esplosione che sono in grado di resistere a un'esplosione interna senza rottura e non danno luogo a effetti pericolosi nell'ambiente circostante.   NORMA TECNICA – Macchine per materie plastiche e gomma - Norma Tecnica UNI EN 12013 - “Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza”. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi pertinenti alla progettazione e costruzione di mescolatori interni durante tutte le fasi del ciclo di vita della macchina, indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla modalità di controllo dello sportello anteriore e dello sportello di scarico della tramoggia, per produzione e applicazioni di laboratorio quando le macchine sono utilizzate come previsto e nelle condizioni di uso improprio che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.   NORME TECNICHE – Attrezzature per la saldatura a gas - Norma Tecnica UNI EN ISO 14114 - “Apparecchiature per saldatura a gas - Sistemi di distribuzione dell'acetilene per saldatura, taglio e processi connessi - Requisiti generali” La norma, aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale, specifica i requisiti di progettazione, dei materiali e delle prove dei sistemi di distribuzione dell'acetilene in bombole, da utilizzare nella saldatura, nel taglio e nei processi connessi. La norma è applicabile a sistemi di distribuzione dell'acetilene in bombole, dalla valvola della bombola o dei raccordi esterni del pacco di bombole fino al dispositivo di arresto di fiamma, nei quali un massimo di 16 bombole singole o un massimo di due pacchi di bombole sono collegati per un'alimentazione centralizzata del gas.       --- ## AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2018 URL: https://lachiver.com/news/aggiornamento-normativo-ambiente-e-sicurezza-febbraio-2018-2492 AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2018 | Lachiver Servizi - 27/03/2018 - 18 AMBIENTE     SOSTANZE PERICOLOSE – esportazione ed importazi